ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.159.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
17 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/343/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 573/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

5

 

*

Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli allegati I e II ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ( 1 )

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 576/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

66

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, recante centoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

69

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

86

 

 

DECISIONI

 

 

2011/344/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

88

 

*

Decisione di esecuzione 2011/345/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

93

 

 

2011/346/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP [notificata con il numero C(2010) 4932]  ( 1 )

95

 

 

2011/347/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 4146]

105

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2011/348/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

107

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

108

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica

(2011/343/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica.

(2)

Tale accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il 30 novembre 2009 a Bruxelles ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla firma a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’accordo stesso, in attesa della sua conclusione.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno concludere l’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso, a nome dell’Unione, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo nonché la notifica seguente al Regno hascemita di Giordania:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’ “Unione europea”.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)  Cfr. pag. 108 della presente Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/2


REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/332/PESC del Consiglio (2), prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti).

(2)

È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e conformemente alla decisione 2011/137/PESC, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3).

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.».

Articolo 2

Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)   GU L 149 dell’8.6.2011, pag. 10.

(3)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

 

Autorità portuale di Tripoli

Autorità portuale:

Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Tripoli)

Tel. +218 2143946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di AL Khoms

Autorità portuale:

Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Al Khoms

Tel. +218 2143946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Brega

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Ras Lanuf

Autorità portuale:

Veba Oil Operations BV

Address: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel. +218 213330081

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Zawia

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Zuwara

Autorità portuale:

Authority of Zuara

PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel. +218 2525305

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 573/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla persona che figura nell’allegato del presente regolamento è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Persona di cui all’articolo 1

14.

ZARTI, Mustafa

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/7


REGOLAMENTO (UE) N. 574/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli allegati I e II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell’allegato I della medesima. Per determinate sostanze indesiderabili, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare indagini volte all’identificazione delle fonti di dette sostanze in caso di superamento delle soglie stabilite nell’allegato II della direttiva.

(2)

Per quanto riguarda il nitrito, si è riscontrato che i prodotti e i sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido contengono, a determinate condizioni, livelli di nitrito che superano i livelli massimi stabiliti recentemente nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Si è riscontrato inoltre che il metodo di analisi per la determinazione del nitrito nei mangimi non dia sempre risultati analitici affidabili per quanto riguarda i prodotti e i sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e della produzione dell’amido. Poiché l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere del 25 marzo 2009 (2) che la presenza del nitrito nei prodotti animali non costituisce un rischio per la salute umana, i prodotti in questione devono essere per il momento esentati dal requisito relativo al livello massimo di nitrito nelle materie prime per mangimi finché proseguono le indagini sui livelli di nitrito in questi prodotti e sui metodi di analisi appropriati.

(3)

Per quanto riguarda la melamina, l’EFSA ha adottato il 18 marzo 2010 un parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi (3). I risultati dell’EFSA mostrano che l’esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell’apparato urinario. Questi cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati osservati negli animali e nei bambini in seguito ad incidenti, in alcuni casi letali, in cui mangimi e alimenti per lattanti sono stati adulterati con la melamina. La commissione del Codex alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e negli alimenti (4). È appropriato includere detti livelli massimi nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE per proteggere la salute animale e pubblica poiché essi sono conformi alle conclusioni del parere dell’EFSA. È appropriato inoltre esentare alcuni additivi per mangimi dai livelli massimi in quanto essi contengono inevitabilmente una quantità di melamina superiore al livello massimo in seguito al normale processo di produzione.

(4)

Per quanto riguarda l’Ambrosia spp., nel suo parere del 4 giugno 2010 (5) l’EFSA ha concluso che il mangime per uccelli può causare la dispersione di Ambrosia spp. in quantità significative, soprattutto in aree precedentemente non infestate, poiché contiene spesso quantità notevoli di semi non trattati di Ambrosia spp. Misure di prevenzione circa l’utilizzo di mangime per uccelli contaminato da semi non trattati di Ambrosia spp. possono quindi ridurre l’ulteriore dispersione di Ambrosia spp. nell’Unione. L’Ambrosia spp. costituisce un problema di salute pubblica a causa delle proprietà allergeniche del suo polline. Fra l’altro, l’inalazione del polline può causare rinocongiuntivite e asma. Esistono alcuni elementi di prova dell’allergenicità degli animali al polline di Ambrosia spp. È quindi opportuno limitare la presenza di semi di Ambrosia spp. nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti che contengono grani e semi non macinati e stabilire un livello massimo di semi di Ambrosia spp. nei chicchi e semi non macinati secondo il principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» ALARA — As Low As Reasonably Achievable mediante l’applicazione di buone pratiche agricole e tecniche di pulizia.

(5)

Per quanto riguarda i coccidiostatici e gli istomonostatici, il trasferimento da un lotto di produzione all’altro può avvenire quando queste sostanze sono utilizzate come additivi per mangimi autorizzati. Questo trasferimento può portare alla contaminazione di mangimi prodotti successivamente, a causa della presenza di tracce tecnicamente inevitabili di queste sostanze, processo che si definisce carry-over inevitabile o contaminazione crociata, in mangimi per cui i coccidiostatici e gli istomonostatici non sono autorizzati, denominati mangimi destinati a specie non bersaglio. Tenendo conto dell’applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione, occorre stabilire i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio sulla base del principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» o ALARA — As Low As Reasonably Achievable. Al fine di permettere ai produttori di mangimi di tenere sotto controllo il carry-over inevitabile, per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio meno sensibili è accettabile un tasso di trasferimento del 3 % circa del tenore massimo autorizzato, mentre per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio sensibili e i mangimi somministrati nel periodo che precede la macellazione, è accettabile un tasso dell’1 % circa. Un tasso di carry-over dell’1 % è inoltre accettabile per la contaminazione crociata di altri tipi di mangime destinati a specie bersaglio ai quali non siano aggiunti coccidiostatici o istomonostatici, nonché per mangimi destinati a specie non bersaglio «da produzione alimentare continua», quali le mucche da latte o le galline ovaiole, qualora esistano elementi di prova del trasferimento di tali sostanze dai mangimi agli alimenti di origine animale. La somministrazione diretta agli animali di materie prime per mangimi o l’impiego di mangimi complementari non devono determinare un’esposizione dell’animale a livelli di coccidiostatici o istomonostatici superiori ai corrispondenti livelli massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera.

(6)

Per quanto riguarda i coccidiostatici narasina, nicarbazina e lasalocid sodico, occorre modificare l’allegato I della direttiva 2002/32/CE tenendo conto delle modifiche recenti delle autorizzazioni di queste sostanze e quindi occorre modificare anche il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (6).

(7)

In passato gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono stati oggetto di frequenti e sostanziali adeguamenti. Occorre pertanto consolidare questi allegati. Per migliorare la chiarezza e la leggibilità dei suddetti allegati è opportuno riorganizzarne la struttura e armonizzare la terminologia. Poiché le disposizioni contenute negli allegati hanno un’applicazione diretta e sono vincolanti in tutti i loro elementi è opportuno istituire gli allegati con un regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Le disposizioni relative all’Ambrosia spp. si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare, Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed (parere scientifico sui nitriti come sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali), The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf

(4)  Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) e il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali (PLH); Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (parere scientifico sugli effetti per la salute pubblica o animale o per l’ambiente della presenza di semi di Ambrosia spp. nei mangimi animali). The EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf

(6)   GU L 140 dell’11.2.2009, pag. 7.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono sostituiti dal seguente:

«ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI DI SOSTANZE INDESIDERABILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

SEZIONE I:   CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Arsenico (1)

Materie prime per mangimi

2

ad eccezione di:

 

farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

panello di palmisti

4  (2)

fosfati e alghe marine calcaree

10

carbonato di calcio

15

ossido di magnesio e carbonato di magnesio

20

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

25  (2)

farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

40  (2)

Particelle di ferro usate come traccianti

50

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali dei composti di oligoelementi

30

ad eccezione di:

 

solfato rameico pentaidrato e carbonato rameico

50

ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico

100

Mangimi complementari

4

ad eccezione di:

 

mangimi minerali

12

Mangimi completi

2

ad eccezione di:

 

mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

10  (2)

2.

Cadmio

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1

Materie prime per mangimi di origine animale

2

Materie prime per mangimi di origine minerale

2

ad eccezione di:

 

fosfati

10

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

10

ad eccezione di:

 

ossido rameico, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato

30

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

2

Premiscele (6)

15

Mangimi complementari

0,5

ad eccezione di:

 

mangimi minerali

 

– –

contenenti < 7 % fosforo (8)

5

– –

contenenti ≥ 7 % fosforo (8)

0,75 per 1 % fosforo (8), con un massimo di 7,5

mangimi complementari per animali da compagnia

2

Mangimi completi

0,5

ad eccezione di:

 

mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) e pesce

1

mangimi completi per animali da compagnia

2

3.

Fluoro (7)

Materie prime per mangimi

150

ad eccezione di:

 

materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

500

crostacei marini come il krill marino

3 000

fosfati

2 000

carbonato di calcio

350

ossido di magnesio

600

alghe marine calcaree

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000

Mangimi complementari:

 

contenenti ≤ 4 % fosforo (8),

500

contenenti > 4 % fosforo (8).

125 per 1 % fosforo (8)

Mangimi completi

150

ad eccezione di:

 

mangimi completi per suini

100

mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci

350

mangimi completi per pulcini

250

mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

– –

durante l’allattamento

30

– –

altri

50

4.

Piombo

Materie prime per mangimi

10

ad eccezione di:

 

foraggi (3)

30

fosfati e alghe marine calcaree

15

carbonato di calcio

20

lieviti

5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

100

ad eccezione di:

 

ossido di zinco

400

ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico

200

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

30

ad eccezione di:

 

clinoptilolite di origine vulcanica

60

Premiscele (6)

200

Mangimi complementari

10

ad eccezione di:

 

mangimi minerali

15

Mangimi completi

5

5.

Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

0,1

ad eccezione di:

 

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

0,5

carbonato di calcio

0,3

Mangimi composti

0,1

ad eccezione di:

 

mangimi minerali

0,2

mangimi composti per pesci

0,2

mangimi completi per cani, gatti e per animali da pelliccia

0,3

6.

Nitrito (5)

Materie prime per mangimi

15

ad eccezione di:

 

farine di pesce

30

insilati

prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido

Mangimi completi

15

ad eccezione di:

 

mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %

7.

Melamina (9)

Mangime

2,5

ad eccezione degli additivi per mangimi:

 

acido guanidinoacetico (GAA)

urea

biureto


SEZIONE II:   MICOTOSSINE

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Aflatossina B1

Materie prime per mangimi

0,02

Mangimi complementari e completi

0,01

ad eccezione di:

 

mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane

0,005

mangimi composti per bovini (eccetto bovini da latte e vitelli), ovini (eccetto ovini da latte ed agnelli), caprini (eccetto caprini da latte e capretti), suini (eccetto suinetti) e pollame (eccetto pollame giovane)

0,02

2.

Segale cornuta (Claviceps purpurea)

Tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti cereali non macinati

1 000


SEZIONE III:   TOSSINE VEGETALI NATURALI

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Gossipolo libero

Materie prime per mangimi

20

ad eccezione di:

 

semi di cotone

5 000

panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone

1 200

Mangimi completi

20

ad eccezione di:

 

mangimi completi per bovini (eccetto vitelli)

500

mangimi completi per ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti)

300

mangimi completi per pollame (eccetto galline ovaiole) e vitelli

100

mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (eccetto suinetti)

60

2.

Acido cianidrico

Materie prime per mangimi

50

ad eccezione di:

 

semi di lino

250

panelli di lino

350

prodotti a base di manioca e panelli di mandorle.

100

Mangimi completi

50

ad eccezione di:

 

mangimi completi per polli giovani (< 6 settimane)

10

3.

Teobromina

Mangimi completi

300

ad eccezione di:

 

mangimi completi per suini

200

mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia

50

4.

Viniltioossazolidone (5-vinilossazolidin-2-tione)

Mangimi completi per pollame

1 000

ad eccezione di:

 

mangimi completi per galline ovaiole

500

5.

Essenza volatile di senape (10)

Materie prime per mangimi

100

ad eccezione di:

 

panelli di colza

4 000

Mangimi completi

150

ad eccezione di:

 

mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti)

1 000

mangimi completi per suini (eccetto suinetti) e per pollame

500


SEZIONE IV:   COMPOSTI ORGANOCLORURATI (ECCETTO DIOSSINE E PCB)

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Aldrin (11)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01  (12)

2.

Dieldrin (11)

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,1  (12)

mangimi composti per pesci

0,02  (12)

3.

Canfene clorurato (toxafene) - somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (13)

Pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

0,02

ad eccezione di:

 

olio di pesce

0,2

Mangimi completi per pesci

0,05

4.

Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dell’ossiclordano, espressi in clordano)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,02

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,05

5.

DDT [somma degli isomeri del DDT, del DDD, (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT]

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,05

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,5

6.

Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,1

ad eccezione di:

 

granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione

0,2

semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione ad eccezione dell’olio vegetale grezzo

0,5

olio vegetale grezzo

1,0

mangimi completi per pesci

0,005

7.

Endrin (somma dell’endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,05

8.

Eptacloro (somma dell’eptacloro e dell’eptaclorepossido, espressi in eptacloro)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,2

9.

Esaclorobenzene (HCB)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,2

10.   

Esaclorocicloesano (HCH)

Isomeri alfa

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,02

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,2

Isomeri beta

Materie prime per mangimi

0,01

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

0,1

Mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

mangimi composti per bovini da latte

0,005

Isomeri gamma

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,2

ad eccezione di:

 

grassi ed oli

2,0


SEZIONE V:   DIOSSINE E PCB

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (17)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

0,75

ad eccezione di:

 

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,75

Materie prime per mangimi di origine minerale

1,0

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

2,0

altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,75

olio di pesce

6,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (16)

1,25

idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

2,25

Additivi per mangimi argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti.

0,75

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,0

Premiscele

1,0

Mangimi composti

0,75

ad eccezione di:

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

2,25

mangimi composti per animali da pelliccia

2.

Somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (17)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1,25

ad eccezione di:

 

oli vegetali e loro sottoprodotti

1,5

Materie prime per mangimi di origine minerale

1,5

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

3,0

altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti.

1,25

olio di pesce

24,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (16)

4,5

idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

11,0

Additivi per mangimi argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti.

1,5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,5

Premiscele

1,5

Mangimi composti

1,5

ad eccezione di:

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

7,0

mangimi composti per animali da pelliccia


SEZIONE VI:   IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Materie prime per mangimi e mangimi composti

3 000

Datura spp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Materie prime per mangimi e mangimi composti

100

3.

Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (18), isolatamente o insieme

Materie prime per mangimi e mangimi composti

10  (19)

4.

Frutti del faggio non decorticati — Fagus silvatica L.

5.

Curcas — Jatropha curcas L.

6.

Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Senape di Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea

8.

Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Senape nera — Brassica nigra (L.) Koch

10.

Senape abissina (senape etiopica) — Brassica carinata A. Braun

Materie prime per mangimi e mangimi composti

Semi, frutti e prodotti derivati delle piante a fianco possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile

11.

Semi di Ambrosia spp.

Materie prime per mangimi

50

ad eccezione di:

 

miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali

200

Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati

50


SEZIONE VII:   ADDITIVI PER MANGIMI AUTORIZZATI PRESENTI IN MANGIMI DESTINATI A SPECIE NON BERSAGLIO IN SEGUITO A CARRY-OVER INEVITABILE

Coccidiostatico

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali (20)

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,4

polli da ingrasso prima della macellazione quando l’uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,4

altre specie animali

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di decochinato non è autorizzato

 (21)

2.

Diclazuril

Materie prime per mangimi

0,01

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane)

0,01

conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l’uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,01

specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso (< 12 settimane)

0,03

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di diclazuril non è autorizzato

 (21)

3.

Bromidrato di alofuginone

Materie prime per mangimi

0,03

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole, galline ovaiole e tacchini (> 12 settimane)

0,03

polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l’uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,03

altre specie animali

0,09

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato

 (21)

4.

Lasalocid sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane)

1,25

polli da ingrasso, galline ovaiole (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

1,25

altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di lasalocid sodico non è autorizzato

 (21)

5.

Maduramicina ammonio alfa

Materie prime per mangimi

0,05

Mangimi composti per

 

specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,05

polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l’uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,05

altre specie animali

0,15

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato

 (21)

6.

Monensin sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anatre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane)

1,25

polli da ingrasso, galline ovaiole (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

1,25

altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di monensin sodico non è autorizzato

 (21)

7.

Narasina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,7

altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di narasina non è autorizzato

 (21)

8.

Nicarbazina

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

1,25

altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di nicarbazina (da solo o in associazione con la narasina) non è autorizzato

 (21)

9.

Cloridrato di robenidina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,7

polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l’uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,7

altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato

 (21)

10.

Salinomicina sodica

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane)

0,7

polli da ingrasso, galline ovaiole (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,7

altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di salinomicina sodica non è autorizzato

 (21)

11.

Semduramicina sodica

Materie prime per mangimi

0,25

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,25

polli da ingrasso prima della macellazione quando l’uso di semduramicina sodica è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,25

altre specie animali

0,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di semduramicina sodica non è autorizzato

 (21)

«ALLEGATO II

SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE:

DIOSSINE E PCB

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23)  (24) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (22)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

0,5

 (25)

ad eccezione di:

 

 

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (25)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,5

 (25)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

1,0

 (25)

altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,5

 (25)

olio di pesce

5,0

 (26)

pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (24)

1,0

 (26)

idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

1,75

 (26)

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (26)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,5

 (25)

Premiscele

0,5

 (25)

Mangimi composti

0,5

 (25)

ad eccezione di:

 

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,75

 (26)

mangimi composti per animali da pelliccia

 

2.

PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente 1997 (22)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

0,35

 (25)

ad eccezione di:

 

 

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (25)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35

 (25)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (25)

altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,35

 (25)

olio di pesce

14,0

 (26)

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (24)

2,5

 (26)

idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

7,0

 (26)

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (25)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,35

 (25)

Premiscele

0,35

 (25)

Mangimi composti

0,5

 (25)

ad eccezione di:

 

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

3,5

 (26)

mangimi composti per animali da pelliccia

 

»

(1)  I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.

(2)  Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).

(3)  Il foraggio comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(4)  I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(5)  I livelli massimi sono espressi in nitrito di sodio.

(6)  Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e cadmio e non della sensibilità al piombo e al cadmio delle diverse specie animali. Come previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), per proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il produttore di premiscele è tenuto a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

(7)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l’estrazione è effettuata con l’acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(8)  La percentuale di fosforo è relativa ad un mangime con un tasso di umidità del 12 %.

(9)  Il livello massimo si riferisce soltanto alla melamina. L’inclusione dei composti strutturalmente correlati acido cianurico, ammelina ed ammelide nel livello massimo sarà presa in considerazione in un secondo momento.

(10)  I livelli massimi sono espressi in isotiocianato di allile.

(11)  Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.

(12)  Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

(13)  Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso “CHB” o “Parlar”:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octoclorobornano,

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaclorobornano,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(14)  Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(15)  Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 1 devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(16)  Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 25,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto al fegato di pesce destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo o ad essere utilizzato come materiale per mangimi per la produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformati, ottenuti a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo), non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(17)  OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine («PCDD») e dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB «diossina-simili» non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCBs

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCBs

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

(18)  Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.

(19)  Comprende frammenti del guscio dei semi.

(20)  Fatti salvi i livelli autorizzati nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(21)  Il livello massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del livello massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d’uso della premiscela.

(22)  OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(23)  Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(24)  La Commissione rivedrà questi livelli d’azione contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili.

(25)  Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(26)  In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine (“PCDD”) e dibenzofurani (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “diossina-simili” non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abbreviazioni: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = esa; “Hp” = epta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzodiossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/25


REGOLAMENTO (UE) N. 575/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE (1) della Commissione, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 242/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi (2) ha stabilito la prima versione del catalogo delle materie prime per mangimi. Esso consiste nell'elenco di materie prime per mangimi già presenti nella parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE, nelle colonne 2, 3 e 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE e in un glossario che riprende il punto IV dell'allegato, parte A, della direttiva 96/25/CE.

(2)

I rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi, in consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici, hanno elaborato modifiche del regolamento (UE) n. 242/2010. Tali modifiche riguardano nuove voci e miglioramenti delle voci esistenti.

(3)

La Commissione ha valutato le modifiche presentate accertando che la procedura e le condizioni stabilite all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 sono state rispettate e concorda con le modifiche elaborate durante la valutazione.

(4)

Dato l'elevato numero di modifiche apportato al regolamento (UE) n. 242/2010, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, è opportuno procedere all'abrogazione e alla sostituzione di detto regolamento.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si istituisce il catalogo delle materie prime per mangimi, quale figura nell'allegato del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 242/2010 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(2)   GU L 77 del 24.3.2010, pag. 17.


ALLEGATO

CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

PARTE A

Disposizioni generali

(1)

L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. La denominazione di una materia prima per mangimi figurante nella parte C può tuttavia essere utilizzata unicamente per una materia prima per mangimi che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.

(2)

Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C rispettano le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione. Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo garantiscono che essa è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.

(3)

Conformemente alle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico.

(4)

La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. In deroga a tali norme generali, un livello specifico è fissato nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.

(5)

Il termine/la denominazione di uso corrente di uno o più procedimenti figurante nell'ultima colonna del glossario dei procedimenti nella parte B può essere aggiunto/a alla denominazione della materia prima per mangimi per indicare che essa è stata sottoposta al procedimento o ai procedimenti in questione.

(6)

Se il procedimento di lavorazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del procedimento interessato, quale stabilito nel glossario dei procedimenti nella parte B, tale procedimento di lavorazione sarà illustrato nella descrizione della materia prima in questione.

(7)

Per alcune materie prime per mangimi possono essere impiegati sinonimi i quali figurano tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in oggetto inserita nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.

(8)

Nella descrizione delle materie prime dell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C, il termine «prodotto» è impiegato al posto di «sottoprodotto» al fine di riflettere la situazione del mercato e la terminologia utilizzata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.

(9)

La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.

(10)

Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una certa materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il procedimento di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.

(11)

L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato I del suddetto regolamento, stabilisce i requisiti di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce i requisiti relativi ad altri componenti analitici. Il punto 5, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre la dichiarazione del tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico se esso supera il 2,2 % in generale oppure, per determinate materie prime per mangimi, se supera il livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia, alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:

a)

dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;

b)

qualora la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sia lasciata in bianco per quanto riguarda i componenti analitici, che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per le ceneri insolubili nell'acido cloridrico, tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello è dichiarato se supera il 2,2 %;

c)

quando nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché i livelli di cui al punto 6, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se esso è inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello specifico di umidità, si applica il punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 767/2009.

(12)

L'espressione «tecnicamente puro» indica che una sostanza è prodotta mediante un procedimento chimico o fisico controllato che rispetta i corrispondenti requisiti fissati dalla normativa UE in tema di mangimi.

(13)

Un operatore del settore dei mangimi che sostenga che una materia prima per mangimi abbia un numero maggiore di proprietà rispetto a quelle specificate nella colonna «descrizione» dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi inoltre possono essere destinate a particolari fini nutrizionali conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.

PARTE B

Glossario dei procedimenti

 

Procedimento

Definizione

Termine/denominazione di uso corrente

1

Separazione ad aria

Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria

Separato ad aria

2

Aspirazione

Procedimento atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di cereali da una massa di grano nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria

Aspirato

3

Scottatura

Procedimento consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.

Scottato

4

Decolorazione

Rimozione del colore naturale

Decolorato

5

Refrigerazione

Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la preservazione.

Di refrigerazione/Refrigerato

6

Tritatura

Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.

Tritato

7

Pulitura

Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es. pietre/pietrisco) o di parti vegetative di un vegetale, ad es. particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.

Pulito/suddiviso

8

Concentrazione (1)

Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua e/o di altri componenti.

Concentrato

9

Condensazione

Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.

Condensato

10

Cottura

Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.

Cotto

11

Frantumazione

Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione

Frantumato, frantumazione

12

Cristallizzazione

Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.

Cristallizzato

13

Decorticazione (2)

Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio ecc.

Decorticato, parzialmente decorticato

14

Sbramatura/Sbucciatura

Eliminazione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante procedimenti fisici.

Sbramato o sbucciato

15

Depectinizzazione

Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.

Depectinizzato

16

Disseccamento

Procedimento di estrazione dell'umidità.

Disseccato

17

Sfangamento

Procedimento impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.

Sfangato

18

Dezuccheraggio

Estrazione totale o parziale dei mono- o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.

Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

19

Detossificazione

Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.

Detossificato

20

Distillazione

Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.

Distillato

21

Essiccamento

Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.

Essiccato (naturalmente o artificialmente)

22

Insilamento

Stoccaggio di materie prime per mangimi in un silo eventualmente con l'aggiunta di additivi o in condizioni anaerobiche, eventualmente con additivi per l'insilamento.

Insilato

23

Evaporazione

Riduzione del tenore d'acqua.

Evaporato

24

Espansione

Procedimento termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.

Espanso

25

Estrazione per pressione

Eliminazione di olio/grasso mediante pressione

Estrattore/panello e oli/grassi

26

Estrazione

Eliminazione, mediante solvente organico, di grassi/oli da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili.

Estratto/farina e grassi/oli, melasse/polpa e zucchero o altri componenti idrosolubili

27

Estrusione

Procedimento termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto e conferisce a esso una forma specifica tramite il passaggio attraverso un orifizio.

Estruso

28

Fermentazione

Procedimento nel quale microorganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti o impiegati per agire su materie prime al fine di promuovere un mutamento nella composizione o nelle proprietà chimiche di queste ultime.

Fermentato

29

Filtrazione

Separazione di un miscuglio di materiali liquidi e solidi mediante il passaggio del liquido attraverso un materiale o una membrana porosi.

Filtrato

30

Fioccatura

Laminazione di materiale trattato con caldo umido.

Fiocchi

31

Molitura a secco

Riduzione della dimensione delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschello/farinaccio).

Farina, crusca, farinaccio (3), cruschello

32

Frazionamento

Separazione di frammenti di materie prime per mangimi mediante setacciatura e/o trattamento con flusso d'aria che porta via pezzi leggeri di guscio.

Frazionato

33

Frammentazione

Procedimento atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.

Frammentato

34

Frittura

Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.

Fritto

35

Gelificazione

Procedimento atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.

Gelificato

36

Granulazione

Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.

Granulato

37

Macinazione

Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un procedimento a secco o a umido.

Macinato

38

Riscaldamento

Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche.

Trattato termicamente

39

Idrogenazione

Trasformazione mediante l'utilizzo di un catalizzatore di gliceridi (di oli e grassi) o di acidi grassi liberi insaturi in gliceridi e acidi grassi liberi saturi o riduzione degli zuccheri negli analoghi polioli.

Idrogenato, parzialmente idrogenato

40

Idrolisi

Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua ed enzimi o acidi/alcali.

Idrolizzato

41

Liquefazione

Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido.

Liquefatto

42

Macerazione

Riduzione della dimensione di materie prime per mangimi mediante l'impiego di mezzi meccanici, spesso in presenza di acqua o altri liquidi.

Macerato

43

Maltaggio

Procedimento che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturali in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.

Maltato

44

Scioglimento

Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.

Sciolto

45

Micronizzazione

Procedimento atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.

Micronizzato

46

Parboiling

Processo di cottura parziale che prevede una breve bollitura.

Parboiled

47

Pastorizzazione

Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microorganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.

Pastorizzato

48

Pelatura

Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.

Pelato

49

Pellettatura

Compressione mediante passaggio in filiera

Pellet, pellettato

50

Brillatura

Brillatura che segue la sbramatura del chicco, ad es. di riso, effettuata mediante rotazione in tamburi al fine di ottenere grani lucidi e brillanti.

Brillato

51

Pregelatinizzazione

Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda

Pregelatinizzato (4), soffiato

52

Pressatura (5)

Eliminazione mediante trattamento fisico di liquidi quali grassi, oli, acqua o succo da solidi.

Estrattore/panello (per i materiali contenenti oli),

polpa, residuo (per frutta, ecc.)

fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

53

Raffinazione

Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico

Raffinato, parzialmente raffinato

54

Torrefazione

Riscaldamento di materie prime per mangimi allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturali.

Torrefatto

55

Laminazione/schiacciamento

Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad es. grani, tra due rulli.

schiacciato

56

Protezione dalla degradazione ruminale

Procedimento che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o attraverso l'azione di coadiuvanti tecnologici, mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine.

Rumino-protetto

57

Setacciatura/Vagliatura

Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.

Setacciato, vagliato

58

Scrematura

Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad es. le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.

Scremato

59

Affettamento

Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.

Affettato

60

Immersione/Macerazione

Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno, facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturali.

Immerso

61

Essiccazione a spruzzo

Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.

Essiccato a spruzzo

62

Trattamento con vapore

Procedimento che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.

Trattato con vapore

63

Tostatura

Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleosi, ad es. al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturali.

Tostato

64

Ultrafiltrazione

Filtrazione di liquidi attraverso una membrana permeabile impiegata solo per molecole di piccole dimensioni.

Ultrafiltrato

PARTE C

Elenco delle materie prime per mangimi

1.   Cereali e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

1.1.1

Orzo

Grani di Hordeum vulgare L. Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.1.2

Orzo, soffiato

Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.1.3

Orzo, torrefatto

Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato

Amido, se > 10 %

Proteina grezza, se > 15 %

1.1.4

Fiocchi d'orzo

Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'orzo decorticato trattato con vapore. Può contenere una piccola quantità di tegumento. Può essere rumino-protetto.

Amido

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.1.5

Fibra d'orzo

Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.

Fibra grezza

Proteina grezza, se > 10 %

1.1.6

Glume d'orzo

Prodotto della fabbricazione di etanolo da amido mediante molitura a secco, vagliatura e decorticazione dei semi d'orzo.

Fibra grezza

Proteina grezza, se > 10 %

1.1.7

Farinetta d'orzo

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da residui di semi.

Fibra grezza

Amido

1.1.8

Proteina d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.

Proteina grezza

Amido

1.1.9

Mangime a base di proteine d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma. Può essere essiccato.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 45 %:

proteina grezza

amido

1.1.10

Solubili d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.

Proteina grezza

1.1.11

Crusca d'orzo

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da semi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti minute del seme privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.1.12

Amido liquido d'orzo

Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.

Con tenore di umidità < 50 %:

amido

1.1.13

Residui della vagliatura del malto d'orzo

Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da piccoli semi e frazioni di semi frantumati di malto d'orzo separati prima del maltaggio.

Fibra grezza

Ceneri grezze, se > 2,2 %

1.1.14

Frazioni fini di malto d'orzo e malto

Frazioni fini di cereali aspirati durante operazioni di trasferimento dei semi.

Fibra grezza

1.1.15

Glumelle di malto d'orzo

Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.

Fibra grezza

1.1.16

Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo

Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni di mangimi solidi ottenuti dalla distillazione.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza

1.1.17

Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo

Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni di mangimi solubili ottenuti dalla distillazione.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

proteina grezza

1.1.18

Malto (6)

Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.

 

1.1.19

Radichette di malto (6)

Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati. Può essere macinato.

 

1.2.1

Granturco (7)

Grani di Zea mays L. ssp. mays. Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.2.2

Fiocchi di granturco

Prodotto ottenuto per schiacciamento dei chicchi di granturco decorticati e trattati con vapore. Può contenere una piccola quantità di tegumento.

Amido

1.2.3

Farinetta di granturco

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del chicco private dell'endosperma, ma in minor misura rispetto alla crusca di granturco.

Fibra grezza

Amido

1.2.4

Crusca di granturco

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da frammenti di germe di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.

Fibra grezza

1.2.5

Tutolo di granturco

Parte centrale della pannocchia. Comprende rachidi, chicchi e foglie.

Fibra grezza

Amido

1.2.6

Residui della vagliatura di granturco

Frazioni residue di granturco derivanti da vagliatura.

 

1.2.7

Fibra di granturco

Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 50 %:

fibra grezza

1.2.8

Glutine di granturco

Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 %

1.2.9

Farina glutinata di granturco

Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e residui dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei, il prodotto può essere essiccato.

Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 %

Con tenore di umidità < 40 %:

proteina grezza

fibra grezza

amido

sostanze grasse grezze

1.2.10

Germe di granturco

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.

Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 40 %:

proteina grezza

sostanze grasse grezze

1.2.11

Panello di germe di granturco

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.2.12

Farina di germe di granturco

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.

Proteina grezza

1.2.13

Olio grezzo di germe di granturco

Prodotto ottenuto dal germe di granturco.

Sostanze grasse grezze

1.2.14

Granturco soffiato

Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.2.15

Acqua di macerazione di granturco

Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 %

Con tenore di umidità < 45 %:

proteina grezza

1.2.16

Insilato di granturco dolce

Sottoprodotto dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto del tutolo centrale, di tegumenti, della base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.

Fibra grezza

1.3.1

Miglio

Grani di Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Avena

Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.4.2

Avena decorticata

Chicchi di avena decorticati. Può essere trattata con vapore.

 

1.4.3

Fiocchi di avena

Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di tegumento di avena.

Amido

1.4.4

Cruschello di avena

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in tritello e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena e da endosperma.

Fibra grezza

Amido

1.4.5

Crusca d'avena

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.4.6

Tegumenti di avena

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.

Fibra grezza

1.4.7

Avena soffiata

Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.4.8

Tritello di avena

Avena pulita e decorticata.

Fibra grezza

Amido

1.4.9

Farina di avena

Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi d'avena.

Fibra grezza

Amido

1.4.10

Farina foraggera di avena

Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.

Fibra grezza

1.4.11

Mangime a base di avena

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in tritello e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena e da endosperma.

Fibra grezza

1.5.1

Semi di quinoa estratti

Seme intero pulito della pianta quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.

 

1.6.1

Rotture di riso

Prodotto della macinazione del riso (Oryza sativa L.), principalmente costituito da chicchi piccoli e/o frantumati ottenuti dalla macinazione.

Amido

1.6.2

Riso lavorato

Riso semigreggio di cui il pericarpo e il germe sono stati interamente o parzialmente rimossi per macinazione.

Amido

1.6.3

Riso parboiled

Prodotto ottenuto da riso macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.6.4

Riso estruso

Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.

Amido

1.6.5

Fiocchi di riso;

[riso parboiled]

Prodotto ottenuto dalla fioccatura di chicchi di riso parboiled o frantumati.

Amido

1.6.6

Riso semigreggio

Risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla.

Amido

Fibra grezza

1.6.7

Riso da foraggio macinato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso, semigreggio, macchiati o gialli.

Amido

1.6.8

Farina di riso

Prodotto ottenuto mediante macinazione di riso lavorato.

Amido

1.6.9

Farina di riso semigreggio

Prodotto ottenuto mediante macinazione di riso semigreggio.

Fibra grezza

Amido

1.6.10

Crusca di riso

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso semigreggio costituito dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe.

Fibra grezza

1.6.11

Crusca di riso con carbonato di calcio

Prodotto ottenuto dalla brillatura del riso semigreggio, principalmente costituito da pellicole argentee, da parti minute dello strato aleuronico, dall'endosperma e dal germe, che contiene quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla brillatura.

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.6.12

Crusca di riso deoliata

Crusca di riso ottenuta dall'estrazione di olio.

Fibra grezza

1.6.13

Olio di crusca di riso

Olio estratto dalla crusca di riso stabilizzata.

Sostanze grasse grezze

1.6.14

Farinaccio di riso

Prodotto ottenuto della farina di riso e della fabbricazione di amido, ottenuto mediante molitura a secco o a umido e setacciatura. È costituito principalmente da amido, proteine, lipidi e fibra.

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

Fibra grezza

1.6.15

Farina di foraggio a base di riso parboiled

Prodotto ottenuto dalla brillatura del riso semigreggio parboiled, principalmente costituito da pellicole argentee, da parti minute dello strato aleuronico, dall'endosperma e dal germe, che contiene quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla brillatura.

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.6.16

Mezzagrana di riso

Frammenti frantumati più piccoli ottenuti dalla macinazione del riso, le cui dimensioni sono di norma circa un quarto di un chicco intero.

Amido

1.6.17

Germe di riso

Prodotto costituito principalmente dal germe rimosso durante la macinazione del riso e separato dal pericarpo.

Sostanze grasse grezze

Proteina grezza

1.6.18

Panello di germe di riso

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di riso, al quale sono ancora aderenti parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

1.6.19

Farina di germe di riso

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal germe di riso, al quale sono ancora aderenti parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

1.6.20

Proteina di riso

Prodotto della fabbricazione di amido da riso frantumato, ottenuto mediante molitura a umido, setacciatura, separazione, concentrazione ed essiccamento.

Proteina grezza

1.6.21

Mangime liquido a base di riso brillato

Liquido concentrato ottenuto dalla molitura a umido e dalla setacciatura del riso.

Amido

1.7.1

Segale

Grani di Secale cereale L.

 

1.7.2

Farinetta di segale

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È principalmente costituito da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.

Amido

Fibra grezza

1.7.3

Cruschello di segale

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.

Amido

Fibra grezza

1.7.4

Crusca di segale

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente vagliata. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme, privato quasi totalmente dall'endosperma.

Amido

Fibra grezza

1.8.1

Sorgo; [milo]

Grani/semi del Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

Sorgo bianco

Granella di sorgo bianco.

 

1.8.3

Farina glutinata di sorgo

Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca e da piccole quantità di glutine. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.

Proteina grezza

1.9.1

Spelta

Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Crusca di spelta

Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È principalmente costituito da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.

Fibra grezza

1.9.3

Glumelle di spelta

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.

Fibra grezza

1.9.4

Cruschello di spelta

Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente pulita e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da pezzetti di grani.

Fibra grezza

Amido

1.10.1

Triticale

Grani dell'ibrido Triticum X Secale cereale L..

 

1.11.1

Frumento

Grani di Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento. Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.11.2

Radichette di frumento

Prodotto della germinazione del malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli frammenti di chicchi di frumento maltato frantumati.

 

1.11.3

Frumento pregelatinizzato

Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.11.4

Farinetta di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Fibra grezza

Amido

1.11.5

Fiocchi di frumento

Prodotto ottenuto per schiacciamento del frumento decorticato trattato con vapore. Può contenere una piccola quantità di tegumento. Può essere rumino-protetto.

Fibra grezza

Amido

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.11.6

Cruschello di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina o di malto, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.

Fibra grezza

1.11.7

Crusca di frumento (8)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina o di malto, a partire da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.11.8

Parti minute di frumento maltato fermentato

Prodotto ottenuto mediante un procedimento che abbina il maltaggio e la fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.

Amido

Fibra grezza

1.11.10

Fibra di frumento

Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. Il prodotto è costituito principalmente da fibra.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

fibra grezza

1.11.11

Germe di frumento

Prodotto della molitura costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.11.12

Germe di frumento, fermentato

Prodotto della fermentazione del germe di frumento contenente microrganismi inattivati.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.11.13

Panello di germe di frumento

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento [Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento e spelta decorticata (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)] ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

1.11.15

Proteina di frumento

Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.

Proteina grezza

1.11.16

Farina glutinata di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione di prodotti amilacei.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 45 %:

proteina grezza

amido

1.11.18

Glutine vitale di frumento

Proteina di frumento caratterizzata da un'alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore di proteine almeno dell'80 % (N × 6.25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.

Proteina grezza

1.11.19

Amido liquido di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 %

Con tenore di umidità < 65 %:

amido

1.11.20

Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.

Proteina grezza

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

1.11.21

Solubili di frumento

Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.

Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 %

Con tenore di umidità < 55 %:

proteina grezza

1.11.22

Concentrato di lievito di frumento

Sottoprodotto umido ottenuto dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

proteina grezza

1.11.23

Residui della vagliatura del malto di frumento

Prodotto ottenuto dalla pulitura del malto di frumento composto da piccoli chicchi e frazioni di chicchi frantumati di malto di frumento separati prima del maltaggio.

Fibra grezza

1.11.24

Frazioni fini di malto di frumento e malto

Frazioni fini aspirate durante operazioni di trasferimento dei chicchi.

Fibra grezza

1.11.25

Tegumenti di malto di frumento

Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.

Fibra grezza

1.12.2

Farina di cereali (9)

Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.

Amido

Fibra grezza

1.12.3

Concentrato proteico di cereali (9)

Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.

Proteina grezza

1.12.4

Residui della vagliatura di cereali (9)

Residui della vagliatura di cereali e malto.

Fibra grezza

1.12.5

Germe di cereali (9)

Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente di germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.12.6

Sciroppo di acqua di macerazione di cereali (9)

Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cerali.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

proteina grezza

1.12.7

Trebbie (borlande) umide di distilleria (9)

Prodotto umido ottenuto sotto forma di frazione solida mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza

1.12.8

Solubili concentrati di distilleria (9)

Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri a cui sono stati precedentemente privati di crusca e glutine.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza, se > 10 %

1.12.9

Trebbie (borlande) e solubili di distilleria (9)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può essere rumino-protetto.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.12.10

Trebbie (borlande) essiccate di distilleria (9)

Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccamento dei residui solidi di cereali fermentati. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.12.11

Trebbie scure di distilleria (9); [trebbie (borlande) essiccate e solubili di distilleria] (9)

Prodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

1.12.12

Trebbie di birra

Prodotto della birreria composto da residui di cereali sottoposti o meno a maltaggio o di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza

1.12.13

Scorie di malto

Prodotto solido della fabbricazione di whisky di malto. È costituito dai residui dell'estrazione di acqua calda dall'orzo maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza

1.12.14

Trebbie ottenute per filtrazione del fermentato

Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai residui dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

proteina grezza

1.12.15

Borlanda

Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.

Proteina grezza, se > 10 %

1.12.16

Sciroppo di borlande

Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza


2.   Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

2.1.1

Panello di babassu

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu, varietà della specie Orbignya.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.2.1

Semi di camelina

Semi di Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Panello di camelina

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.2.3

Farina di camelina

Prodotto di oleificio ottenuto mediante estrazione e appropriato trattamento termico del panello di semi di camelina.

Proteina grezza

2.3.1

Pellicole di cacao

Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di cacao Theobroma cacao L.

Fibra grezza

2.3.2

Gusci di cacao

Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di cacao.

Fibra grezza

Proteina grezza

2.3.3

Farina di semi di cacao parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma cacao L.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.4.1

Panello di copra

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco. Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.4.2

Panello di copra idrolizzato

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.4.3

Farina di copra

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco.

Proteina grezza

2.5.1

Semi di cotone

Semi di Gossypium ssp. privati delle fibre. Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.5.2

Farina di semi di cotone parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati,

(tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca). Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Fibra grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.5.3

Panello di semi di cotone

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da semi di cotone privati delle fibre.

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.6.1

Panello di arachidi parzialmente decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi parzialmente decorticati di arachide Arachis hypogaea L. e di altre specie di Arachis

(tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.6.2

Farina di arachidi parzialmente decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal panello di arachidi parzialmente decorticate.

(tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.6.3

Panello di arachidi decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.6.4

Farina di arachidi decorticate

Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione dal panello di arachidi decorticate.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.7.1

Panello di kapok

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.8.1

Semi di lino

Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati. Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.8.2

Panello di lino

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93 %).

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.8.3

Farina di semi di lino

Prodotto di oleificio ottenuto mediante estrazione e appropriato trattamento termico del panello di semi di lino.

Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata proveniente da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.9.1

Crusca di senape

Prodotto della lavorazione della senape (Brassica juncea L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.

Fibra grezza

2.9.2

Farina di semi di senape

Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dell'olio dai semi di senape.

Proteina grezza

2.10.1

Semi di neuk

Semi della pianta neuk Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.

 

2.10.2

Panello di semi di neuk

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk. (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.11.1

Sansa di oliva

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo Olea europaea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.12.1

Panello di palmisti

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.12.2

Farina di palmisti

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.13.1

Semi di zucca e zucchini

Semi di Cucurbita pepo L. e delle piante del genere Cucurbita.

 

2.13.2

Panello di semi di zucca e zucchini

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di Cucurbita pepo e delle piante del genere Cucurbita.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

2.14.1

Semi di colza (10)

Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz oltre che di colza, Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94 %). Può essere rumino-protetto.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.14.2

Panello di colza

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata in impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.14.3

Farina di semi di colza

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del panello di semi di colza. Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata proveniente da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.14.4

Semi di colza estrusi

Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.14.5

Concentrato proteico di semi di colza

Prodotto di oleificio, ottenuto per separazione della frazione proteica del panello di semi di colza o dei semi di colza.

Proteina grezza

2.15.1

Semi di cartamo

Semi di cartamo Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.15.3

Gusci di semi di cartamo

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.

Fibra grezza

2.16.1

Semi di sesamo

Semi di Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Semi di sesamo parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio, ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.17.2

Gusci di semi di sesamo

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.

Fibra grezza

2.17.3

Panello di sesamo

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.18.1

(Semi di) soia tostati

Semi di soia (Glycine max L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Possono essere rumino-protetti.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.18.2

Panello (di semi) di soia

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.18.3

Farina (di semi) di soia

Prodotto di oleificio, ottenuto da semi di soia per estrazione e trattamento termico appropriato (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).

Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata o di altri coadiuvanti di filtrazione provenienti da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Fibra grezza

se > 8 % sulla sostanza secca

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.18.4

Farina (di semi) di soia decorticati

Prodotto di oleificio, ottenuto dai di semi di soia decorticati per estrazione e trattamento termico appropriato. Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata proveniente da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.18.5

Buccette di soia

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.

Fibra grezza

2.18.6

Semi di soia estrusi

Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.18.7

Concentrato proteico (di semi) di soia

Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso previa fermentazione o mediante una seconda estrazione finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato.

Proteina grezza

2.18.8

Polpa di semi di soia; [pasta di semi di soia]

Prodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.

Proteina grezza

2.18.9

Melassa di semi di soia

Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

2.18.10

Sottoprodotto della preparazione dei semi di soia

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni di alimenti a base di semi di soia.

Proteina grezza

2.19.1

Semi di girasole

Semi di girasole Helianthus annuus L.. Possono essere rumino-protetti.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.19.2

Panello di semi di girasole

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.19.3

Farina di semi di girasole

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato del panello di semi di girasole. Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata proveniente da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione. Può essere rumino-protetto.

Proteina grezza

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

2.19.4

Farina di semi di girasole decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di girasole parzialmente decorticati. Può contenere fino all'1 % di terra decolorante usata proveniente da impianti integrati di frantumazione e raffinazione o fino all'1 % di coadiuvanti di filtrazione

(tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.5

Bucce di semi di girasole

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.

Fibra grezza

2.20.1

Oli e grassi vegetali (11)

Oli e grassi ottenuti da vegetali (tranne l'olio di ricino della pianta Ricinus), che possono essere degommati, raffinati e/o idrogenati.

Tenore di umidità, se superiore all'1 %

2.21.1

Lecitine grezze

Fosfolipidi ottenuti dall'olio grezzo degommato di semi e frutti oleosi.

 

2.22.1

Semi di canapa

Semi di canapa Cannabis sativa L. controllati con un tenore massimo di THC a norma della legislazione UE.

 

2.22.2

Panello di canapa

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.22.3

Olio di canapa

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalla canapa e dai suoi semi.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.23.1

Semi di papavero

Semi di Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Farina di papavero

Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione dal panello di semi di papavero.

Proteina grezza


3.   Semi di leguminose e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

3.1.1

Fagioli tostati

Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico. Possono essere rumino-protetti.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

3.1.2

Concentrato proteico di fagioli

Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione del baccello durante la produzione di amido.

Proteina grezza

3.2.1

Carrube essiccate

Frutti essiccati del carrubo Ceratonia siliqua L..

Fibra grezza

3.2.3

Baccelli di carruba essiccati

Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.

Fibra grezza

3.2.4

Farina di carrube essiccate micronizzata

Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco del carrubo dal quale sono stati eliminati i semi.

Fibra grezza

Zuccheri totali espressi in saccarosio

3.2.5

Germe di carruba

Germe dei semi del frutto del carrubo.

Proteina grezza

3.2.6

Panello di germe di carruba

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.

Proteina grezza

3.2.7

Carruba (seme)

Seme del carrubo.

Fibra grezza

3.3.1

Ceci

Semi di Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Vecciolo o zirlo

Semi di Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Semi di fieno greco

Semi di fieno greco (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Farina di guar

Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar Cyamopsis tetragonoloba (L) Taub.

Proteina grezza

3.6.2

Farina di germi di guar

Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.

Proteina grezza

3.7.1

Favette

Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Fiocchi di favette

Prodotto ottenuto per schiacciamento delle favette decorticate trattate con vapore.

Amido

Proteina grezza

3.7.3

Tegumenti di favette; [gusci di fava]

Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.

Fibra grezza

Proteina grezza

3.7.4

Favette decorticate

Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.7.5

Proteina di favetta

Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.

Proteina grezza

3.8.1

Lenticchie

Semi di Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Gusci di lenticchie

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.

Fibra grezza

3.9.1

Lupini dolci

Semi di Lupinus spp. a basso tenore di sostanze amare.

 

3.9.2

Lupini dolci decorticati

Semi di lupino decorticati.

Proteina grezza

3.9.3

Baccelli di lupini; [buccette di lupini]

Prodotto ottenuto per decorticazione dei semi di lupino, costituito principalmente da involucri esterni.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.9.4

Polpa di lupino

Prodotto ottenuto per estrazione di componenti del lupino.

Fibra grezza

3.9.5

Cruschello di lupini

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di lupini. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.9.6

Proteina di lupino

Prodotto ottenuto dall'acqua separata di lavorazione del lupino durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.

Proteina grezza

3.9.7

Farina di proteine di lupino

Prodotto della lavorazione del lupino per l'ottenimento di una farina altamente proteica.

Proteina grezza

3.10.1

Fagioli mungo

Fagioli di Vigna radiata L.

 

3.11.1

Piselli

Semi di Pisum spp. Possono essere rumino-protetti.

Metodo di protezione dalla degradazione ruminale, se del caso

3.11.2

Crusca di piselli

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.

Fibra grezza

3.11.3

Fiocchi di piselli

Prodotto ottenuto per schiacciamento dei semi di pisello decorticati e trattati a vapore.

Amido

3.11.4

Farina di piselli

Prodotto ottenuto dalla macinazione di piselli.

Proteina grezza

3.11.5

Buccette di piselli

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.

Fibra grezza

3.11.6

Piselli decorticati

Semi di pisello decorticati.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.11.7

Cruschello di piselli

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.11.8

Residui della vagliatura di piselli

Frazioni residue della vagliatura di piselli.

Fibra grezza

3.11.9

Proteina di piselli

Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua del baccello durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.

Proteina grezza

3.11.10

Polpa di piselli

Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibre interne e amido.

Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 %

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % della sostanza secca

3.11.11

Solubili di piselli

Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 %

Zuccheri totali

Proteina grezza

3.11.12

Fibra di piselli

Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.

Fibra grezza

3.12.1

Veccia

Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.

 

3.13.1

Cicerchia (12)

Semi di Lathyrus sativus L. sottoposti a un appropriato trattamento termico.

 

3.14.1

Veccia articolata

Semi della Vicia monanthos Desf..

 


4.   Tuberi, radici e loro prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

4.1.1

Barbabietole da zucchero

Radice di Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Cime e code di barbabietola da zucchero

Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 50 %

4.1.3

Zucchero (di barbabietola); [saccarosio]

Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.

Saccarosio

4.1.4

Melassa di barbabietola (da zucchero)

Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > al 28 %

4.1.5

Melassa di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherate e/o private della betaina

Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dalla melassa di barbabietole da zucchero.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > al 28 %

4.1.6

Melassa di isomaltulosio

Frazione non cristallizzata ottenuta dalla produzione di isomaltulosio per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.

Tenore di umidità, se > 40 %

4.1.7

Polpa di barbabietola (da zucchero) umida

Prodotto della fabbricazione di zucchero costituito da fette di barbabietola da zucchero sottoposte a estrazione con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).

Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 %

4.1.8

Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietola da zucchero sottoposte a estrazione con acqua e a pressatura meccanica. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).

Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.1.9

Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietola da zucchero sottoposte a estrazione con acqua e a pressatura meccanica a cui è stata aggiunta melassa. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico).

Ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.1.10

Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietola da zucchero sottoposte a estrazione con acqua ed essiccate.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10,5 %

4.1.11

Polpa di barbabietole (da zucchero) essiccata, melassata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietola da zucchero sottoposte a estrazione con acqua ed essiccate a cui è stata aggiunta melassa.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Zuccheri totali espressi in saccarosio

4.1.12

Sciroppo di zucchero

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melassa.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 35 %

4.1.13

Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite

Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero, che può essere pressato o essiccato.

Se essiccato:

ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Se pressato:

 

ceneri insolubili in HCl: se > al 5 % della sostanza secca

 

Tenore di umidità, se < 50 %

4.1.14

Fruttoligosaccaridi

Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola mediante processo enzimatico.

Tenore di umidità, se > 28 %

4.2.1

Succo di barbabietola

Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) con successiva concentrazione e pastorizzazione mantenendo il tipico gusto e sapore di verdura.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.3.1

Carote

Radice della carota gialla o rossa Daucus carota L.

 

4.3.2

Bucce di carota trattate con vapore

Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 87 % oppure > 97 %

4.3.3

Raschiature di carote

Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e che consiste essenzialmente in carote essiccate e resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 87 % oppure > 97 %

4.3.4

Fiocchi di carota

Prodotto ottenuto per fioccatura delle radici di carote gialle o rosse successivamente essiccate.

 

4.3.5

Carote essiccate

Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.

Fibra grezza

4.3.6

Mangime a base di carote essiccate

Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essiccamento.

Fibra grezza

4.4.1

Radici di cicoria

Radici di Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cime e code di cicoria

Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente di pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 50 %

4.4.3

Semi di cicoria

Semi di Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Polpa di cicoria pressata

Prodotto ottenuto dalla produzione di inulina a partire dalle radici di Cichorium intybus L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.4.5

Polpa di cicoria essiccata

Prodotto ottenuto dalla produzione di inulina a partire dalle radici di Cichorium intybus L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.4.6

Radici di cicoria in polvere

Prodotto ottenuto per tritatura, essiccamento e macinazione di radici di cicoria.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.4.7

Melassa di cicoria

Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruttosio.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %

4.4.8

Vinacce di cicoria

Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la raffinazione di inulina e oligofruttosio.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %

4.4.9

Inulina di cicoria

L'inulina è un fruttano estratto dalle radici di Cichorium intybus L..

 

4.4.10

Sciroppo di oligofruttosio

Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel Cichorium intybus L..

Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %

4.4.11

Oligofruttosio essiccato

Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel Cichorium intybus L. e dal suo successivo essiccamento.

 

4.5.1

Aglio essiccato

Polvere di colore bianco-giallastra di aglio puro macinato Allium sativum L..

 

4.6.1

Manioca; [tapioca]; [cassava]

Radici di Manihot esculenta Crantz, indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %

4.6.2

Manioca essiccata

Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccamento.

Amido

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.7.1

Polpa di cipolla

Prodotto umido ottenuto durante la lavorazione delle cipolle (genere Allium) costituito sia da bucce sia da cipolle intere. Se proviene dalla produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.7.2

Cipolle fritte

Pezzi di cipolla sbucciati e tritati sottoposti a frittura.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

Sostanze grasse grezze

4.8.1

Patate

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %

4.8.2

Patate sbucciate

Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.3

Bucce di patata trattate con vapore

Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate costituito da bucce rimosse dal tubero della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate. Può essere schiacciato.

Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 93 %

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.4

Porzioni di patata fresche

Prodotto ottenuto dalle patate durante la preparazione di prodotti a base di patata destinati al consumo umano, eventualmente pelato.

Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.5

Raschiature di patate

Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione di patate che consiste essenzialmente di patate essiccate e di resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.

Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 93 %

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.6

Purè di patate

Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.7

Fiocchi di patate

Prodotto ottenuto per essiccamento rotativo di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

4.8.8

Polpa di patate

Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.

Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %

4.8.9

Polpa di patate essiccata

Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.

 

4.8.10

Proteina di patata

Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.

Proteina grezza

4.8.11

Proteina di patata idrolizzata

Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patata.

Proteina grezza

4.8.12

Proteina di patata fermentata

Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patata e successivo essiccamento a spruzzo.

Proteina grezza

4.8.13

Proteina di patata fermentata, liquida

Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patata.

Proteina grezza

4.8.14

Succo di patata concentrato

Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 50 %:

proteina grezza

ceneri grezze

4.8.15

Granuli di patate

Patate essiccate (in seguito a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni, taglio, fioccatura, ecc., e da cui è stata eliminata l'acqua).

 

4.9.1

Patate dolci

Tuberi di Ipomoea batatas L., indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %

4.10.1

Topinambur; [elianto]

Tuberi di Helianthus tuberosus L., indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %


5.   Altri semi e frutti e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

5.1.1

Ghiande

Frutti interi della quercia peduncolata Quercus robur L., della quercia sessile Quercus petraea (Matt.) Liebl., della quercia da sughero Quercus suber L. e di altre specie di quercia.

 

5.1.2

Ghiande sgusciate

Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.

Proteina grezza

Fibra grezza

5.2.1

Mandorla

Frutto intero o frantumato di Prunus dulcis, con o senza guscio.

 

5.2.2

Bucce di mandorle

Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.

Fibra grezza

5.3.1

Semi di anice

Semi di Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Polpa di mele essiccata; [Residuo della spremitura di mele essiccato]

Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di Malus domestica o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccamento. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.4.2

Polpa di mele pressata; [Residuo della spremitura di mele pressato]

Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.4.3

Melassa di mela

Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mela. Può essere depectinizzato.

Proteina grezza

Fibra grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

5.5.1

Semi di barbabietola da zucchero

Semi di barbabietola da zucchero.

 

5.6.1

Grano saraceno

Semi di Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Crusca e pula di grano saraceno

Prodotto ottenuto dalla molitura dei chicchi di grano saraceno.

Fibra grezza

5.6.3

Cruschello di grano saraceno

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere oltre il 10 % di fibra grezza.

Fibra grezza

Amido

5.7.1

Semi di cavolo rosso

Semi di Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Semi di scagliola

Semi di Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Semi di cumino dei prati

Semi di Carum carvi L.

 

5.12.1

Frammenti di castagne

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne (Castanea spp.).

Proteina grezza

Fibra grezza

5.13.1

Pastazzo di agrumi

Prodotto ottenuto per pressione da agrumi Citrus (L.) ssp. durante la produzione di succo di agrumi. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.13.2

Pastazzo di agrumi essiccato

Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.14.1

Semi di trifoglio violetto

Semi di Trifolium pratense L..

 

5.14.2

Semi di trifoglio bianco

Semi di Trifolium repens L..

 

5.15.1

Pellicole di caffè

Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta Coffea.

Fibra grezza

5.16.1

Semi di fiordaliso

Semi di Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Semi di cetriolo

Semi di Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Semi di cipresso

Semi di Cupressus L..

 

5.19.1

Dattero

Frutto di Phoenix dactylifera L. Può essere essiccato.

 

5.19.2

Semi di palma da dattero

Semi interi di palma da dattero.

Fibra grezza

5.20.1

Semi di finocchio

Semi di Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Fico

Frutto di Ficus carica L. Può essere essiccato.

 

5.22.1

Noccioli di frutta (13)

Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.

 

5.22.2

Residuo della spremitura di frutta (13)

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.22.3

Residuo della spremitura di frutta essiccato (13)

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato. Può essere depectinizzato.

Fibra grezza

5.23.1

Crescione inglese

Semi di Lepidium sativum L.

Fibra grezza

5.24.1

Semi di graminacee

Semi di piante graminoidi delle famiglie Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae.

 

5.25.1

Vinaccioli

Semi separati dalle vinacce, non disoleati.

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

5.25.2

Farina di vinaccioli

Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

Fibra grezza

5.25.3

Vinacce

Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.

Fibra grezza

5.26.1

Nocciola

Frutto intero o frantumato di Corylus (L.) spp., con o senza tegumento.

 

5.27.1

Pectina

Pectina estratta da materiale vegetale appropriato.

 

5.28.1

Semi di perilla

Semi di Perilla frutescens L. e suoi prodotti di macinazione.

 

5.29.1

Pinoli

Semi di Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacchio

Frutto di Pistacia vera L.

 

5.31.1

Semi di piantaggine

Semi di Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Semi di ravanello

Semi di Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Semi di spinacio

Semi di Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Semi di cardo mariano

Semi di Carduus marianus L.

 

5.35.1

Residuo della spremitura di pomodoro

Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum lycopersicum L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.

Fibra grezza

5.36.1

Semi di achillea millefoglie

Semi di Achillea millefolium L.

 


6.   Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

6.1.1

Foglie di barbabietola

Foglie di Beta spp..

 

6.2.1

Cereali (14)

Piante intere di cereali o loro parti. Possono essere essiccate, fresche o insilate.

 

6.3.1

Paglia di cereali (14)

Paglia di cereali.

 

6.3.2

Paglia di cereali trattata (14)  (15)

Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.

Sodio, se trattato con NaOH

6.4.1

Farina di trifoglio

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione del trifoglio Trifolium spp. Può contenere fino al 20 % di erba medica (Medicago sativa L. e Medicago var. Martyn) o di altre colture da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.5.1

Farina di foraggio (16); [Farina di erba] (16)

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.6.1

Erba essiccata in campo [fieno]

Specie qualsiasi di erba, essiccata in campo.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.6.2

Erba essiccata ad alta temperatura

Prodotto ottenuto da erba di qualsiasi varietà disidratata artificialmente (in qualunque forma).

Proteina grezza

Fibra

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.6.3

Erba, erbe medicinali, leguminose, [piante erbacee foraggere]

Prodotti freschi, insilati o essiccati costituiti da erba, legumi o erbe medicinali, comunemente descritti come insilati, fieno-silo, fieno o piante erbacee foraggere.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.7.1

Farina di canapa

Farina ottenuta per macinazione delle foglie essiccate di Cannabis sativa L.

Proteina grezza

6.7.2

Fibra di canapa

Prodotto ottenuto durante la lavorazione della canapa, di colore verde, essiccato, fibroso.

 

6.8.1

Paglia di favette

Paglia di favette.

 

6.9.1

Paglia di lino

Paglia di lino (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Erba medica; [alfalfa]

Piante di Medicago sativa L. e Medicago var. Martyn o loro parti.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.10.2

Erba medica essiccata in campo [alfalfa essiccata in campo]

Erba medica essiccata in campo.

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.10.3

Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura]

Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.10.4

Erba medica estrusa; [alfalfa estrusa]

Pellet di erba medica estrusi.

 

6.10.5

Farina di erba medica; [farina di alfalfa] (17)

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se > al 3,5 % della sostanza secca

6.10.6

Residuo di erba medica; [residuo di alfalfa]

Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.

Proteina grezza

Fibra grezza

6.10.7

Concentrato proteico di erba medica; [concentrato proteico di alfalfa]

Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.

Proteina grezza

Carotene

6.10.8

Solubili di erba medica

Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica; può essere essiccato.

Proteina grezza

6.11.1

Insilato di granturco

Piante di Zea mays L. ssp. mays insilate o loro parti.

 

6.12.1

Paglia di piselli

Paglia di Pisum spp.

 


7.   Altri vegetali, alghe e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

7.1.1

Alghe (18)

Alghe, vive o lavorate, indipendentemente dalla presentazione, comprese alghe fresche, refrigerate o congelate.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

7.1.2

Alghe essiccate (18)

Prodotto ottenuto per essiccamento di alghe. Può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

7.1.3

Farina di alghe (18)

Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

7.1.4

Olio di alghe (18)

Prodotto della fabbricazione di olio da alghe, ottenuto per estrazione.

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 1 %

7.1.5

Estratto di alghe (18); [frazione di alghe] (18)

Estratto acquoso o alcolico di alghe, contenente principalmente carboidrati.

 

7.2.6

Farina di alghe marine

Prodotto ottenuto per essiccamento e frantumazione delle macroalghe, in particolare delle alghe marine brune. Può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio.

Ceneri grezze

7.3.1

Cortecce (11)

Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.

Fibra grezza

7.4.1

Fiori (11) essiccati

Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.

Fibra grezza

7.5.1

Broccoli essiccati

Prodotto ottenuto per essiccamento della pianta Brassica oleracea L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fioccatura, ecc.) e da cui è stata eliminata l'acqua.

 

7.6.1

Melassa di canna (da zucchero)

Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di Saccharum L..

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 30 %

7.6.2

Canna da zucchero

Melassa di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherata

Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dalla melassa di canna da zucchero.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 28 %

7.6.3

Zucchero (di canna) [saccarosio]

Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.

Saccarosio

7.6.4

Cascami di canne da zucchero

Prodotto ottenuto per estrazione, con acqua, di zucchero dalle canne da zucchero. È costituito principalmente da fibre.

Fibra grezza

7.7.1

Foglie essiccate (11)

Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.

Fibra grezza

7.8.1

Lignocellulosa (11)

Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica di legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da legnocellulosa.

Fibra grezza

7.9.1

Radice di liquirizia

Radice di Glycyrrhiza L..

 

7.10.1

Menta

Prodotto ottenuto per essiccamento delle parti aeree di Mentha apicata, Mentha piperita o Mentha viridis (L.), indipendentemente dalla presentazione.

 

7.11.1

Spinaci essiccati

Prodotto ottenuto per essiccamento delle pianta Spinacia oleracea L., indipendentemente dalla presentazione.

 

7.12.1

Yucca schidigera

Yucca schidigera Roezl. polverizzata.

Fibra grezza

7.13.1

Carbone vegetale; [carbone di legna]

Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.

Fibra grezza

7.14.1

Legno (11)

Legno maturo o fibre di legno maturo non trattato chimicamente.

Fibra grezza


8.   Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

8.1.1

Burro e prodotti del burro

Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad es. siero di burro), tranne se elencati separatamente.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 6 %

8.2.1

Latticello/latticello concentrato/latticello in polvere (19)

Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili.

Può essere concentrato o essiccato.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 6 %

8.3.1

Caseina

Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 10 %

8.4.1

Caseinato

Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccamento.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 10 %

8.5.1

Formaggio e prodotti caseari

Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

8.6.1

Colostro

Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine da latte fino a cinque giorni dopo il parto.

Proteina grezza

8.7.1

Sottoprodotti lattiero-caseari

Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (compresi tra l'altro: residui di prodotti lattiero-caseari, fanghi da centrifuga o da separatore, acque bianche, minerali del latte).

Tenore di umidità

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Zuccheri totali

8.8.1

Prodotti lattieri fermentati

Prodotti ottenuti per fermentazione del latte (ad es. yogurt, ecc.).

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

8.9.1

Lattosio

Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccamento.

Lattosio

Tenore di umidità, se > 5 %

8.10.1

Latte/latte concentrato/latte in polvere (19)

Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture. Il prodotto può essere concentrato o essiccato.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 5 %

8.11.1

Latte scremato/latte scremato concentrato/latte scremato in polvere (19)

Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione.

Il prodotto può essere concentrato o essiccato.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 5 %

8.12.1

Materie grasse del latte

Prodotto ottenuto mediante scrematura del latte.

Sostanze grasse grezze

8.13.1

Proteina di latte in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

8.14.1

Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati

Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 5 %

8.15.1

Permeato di latte/permeato di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto per (ultra, nano o micro) filtrazione di latte (che penetra attraverso una membrana) da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato.

Può essere stato ottenuto mediante osmosi inversa ed essiccamento.

Ceneri grezze

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.16.1

Retentato di latte/retentato di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto per (ultra, nano o micro) filtrazione di latte (trattenuto da una membrana).

Può essere essiccato.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.17.1

Siero di latte/siero di latte concentrato/siero di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili.

Può essere concentrato o essiccato.

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

Ceneri grezze

8.18.1

Siero di latte delattosato/siero di latte in polvere delattosato (19)

Siero di latte parzialmente privato del lattosio.

Può essere essiccato.

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

Ceneri grezze

8.19.1

Proteina di siero di latte/proteina di siero di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto per essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico. Può essere essiccato.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

8.20.1

Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte in polvere demineralizzato e delattosato (19)

Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali.

Può essere essiccato.

Proteina grezza

Lattosio

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

8.21.1

Permeato di siero di latte/permeato di siero di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto per (ultra, nano o micro) filtrazione di siero di latte (che penetra attraverso una membrana) da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato.

Può essere stato ottenuto mediante osmosi inversa ed essiccamento.

Ceneri grezze

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.22.1

Retentato di siero latte/retentato di siero di latte in polvere (19)

Prodotto ottenuto per (ultra, nano o micro) filtrazione di siero di latte (trattenuto da una membrana).

Può essere essiccato.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %


9.   Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

9.1.1

Sottoprodotti di origine animale (20)

Animali terrestri a sangue caldo o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.2.1

Grassi animali (20)

Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo.

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 1 %

9.3.1

Sottoprodotti dell'apicoltura

Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

9.4.1

Proteine animali trasformate (20)

Prodotto ottenuto per riscaldamento, essiccamento e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.5.1

Proteine derivate dalla produzione di gelatina (20)

Proteine animali essiccate di qualità alimentare derivate dalla produzione di gelatina.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.6.1

Proteine animali idrolizzate (20)

Proteine idrolizzate ottenute per idrolisi chimica, microbiologica o enzimatica di proteine animali.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.7.1

Farina di sangue (20)

Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.8.1

Prodotti sanguigni (20)

Prodotti derivati dal sangue o da frazioni di sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono fra l'altro plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o frazioni e miscele di tali prodotti.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.9.1

Residui di cucina e ristorazione

Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, società di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.10.1

Collagene (20)

Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli, pellami e tendini di animali.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.11.1

Farina di piume

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione delle piume di animali macellati; può essere idrolizzato.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.12.1

Gelatina (20)

Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, pellami, tendini e nervi di animali.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.13.1

Ciccioli (20)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, allo stato fresco, congelato o essiccato.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.14.1

Prodotti di origine animale (20)

Prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o di difetti di condizionamento o altri difetti che non rappresentano rischi per la salute pubblica o degli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato o essiccato.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.15.1

Uova

Uova intere di Gallus gallus L. con o senza guscio.

 

9.15.2

Albume

Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.

Proteina grezza

Metodo di denaturazione, se del caso

9.15.3

Ovoprodotti essiccati

Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 5 %

9.15.4

Uova in polvere zuccherate

Uova intere zuccherate essiccate o loro parti.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 5 %

9.15.5

Gusci d'uovo essiccati

Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.

Ceneri grezze

9.16.1

Invertebrati terrestri (20)

Invertebrati terrestri, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato.

 


10.   Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

10.1.1

Invertebrati acquatici (21)

Invertebrati marini o d'acqua dolce, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato.

 

10.2.1

Sottoprodotti di animali acquatici (21)

Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

10.3.1

Farina di crostacei

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccamento di crostacei interi, o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.1

Pesci (22)

Pesci interi, o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.2

Farina di pesce (22)

Prodotto ottenuto per trattamento termico, pressione ed essiccamento di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti i solubili di pesce prima dell'essiccamento.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.3

Solubili di pesce

Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 5 %

10.4.4

Proteina di pesce idrolizzata

Prodotto ottenuto per idrolisi acida di pesci interi o loro parti, spesso concentrato per essiccamento.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.5

Farina di lische di pesce

Prodotto ottenuto per trattamento termico, pressione ed essiccamento di parti di pesce. È costituito principalmente da lische.

Ceneri grezze

10.4.6

Olio di pesce

Olio ottenuto da pesci o parti di pesce mediante centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad es. olio di fegato di merluzzo).

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 1 %

10.4.7

Olio di pesce idrogenato

Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.5.1

Olio di krill

Olio ottenuto dal krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.5.2

Concentrato proteico di krill idrolizzato

Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccamento.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.6.1

Farina di anellidi marini

Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccamento di anellidi marini interi o loro parti, compreso Nereis virens.M. Sars.

Grasso

Ceneri se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.7.1

Farina di zooplancton marino

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccamento di zooplancton, ad es. krill.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.7.2

Olio di zooplancton marino

Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.8.1

Farina di molluschi

Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccamento di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.9.1

Farina di calamaro

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccamento di calamari interi o loro parti.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %


11.   Minerali e prodotti derivati

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

11.1.1

Carbonato di calcio (23); [calcare]

Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, ad es. il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.2

Conchiglie marine calcaree

Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.3

Carbonato di calcio e di magnesio

Miscela naturale di carbonato di calcio e di carbonato di magnesio.

Calcio, magnesio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.4

Maërl

Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.5

Lithothamne

Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree [Phymatolithon calcareum (Pall.)], macinate o trasformate in granuli.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.6

Cloruro di calcio

Cloruro di calcio tecnicamente puro.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.7

Idrossido di calcio

Idrossido di calcio tecnicamente puro.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.8

Solfato di calcio anidro

Solfato di calcio anidro tecnicamente puro ottenuto per macinazione di solfato di calcio o disidratazione di solfato di calcio biidrato.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.9

Solfato di calcio emiidrato

Solfato di calcio emiidrato tecnicamente puro ottenuto per disidratazione parziale di solfato di calcio biidrato.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.10

Solfato di calcio biidrato

Solfato di calcio biidrato tecnicamente puro ottenuto per macinazione di solfato di calcio biidrato o idratazione di solfato di calcio emiidrato.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.11

Sali di calcio di acidi organici (24)

Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.

Calcio, acido organico

11.1.12

Ossido di calcio

Ossido di calcio tecnicamente puro ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.13

Gluconato di calcio

Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Ca(C6H11O7)2 e sue forme idrate.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.15

Solfato/carbonato di calcio

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.16

Pidolato di calcio

L-pidolato di calcio tecnicamente puro.

Calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.2.1

Ossido di magnesio

Ossido di magnesio calcinato (MgO) costituito per almeno il 70 % da MgO.

Magnesio, ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

11.2.2

Solfato di magnesio eptaidrato

Solfato di magnesio (MgSO4 × 7H2O) tecnicamente puro.

Magnesio, zolfo, ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

11.2.3

Solfato di magnesio monoidrato

Solfato di magnesio (MgSO4 × H2O) tecnicamente puro.

Magnesio, zolfo, ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

11.2.4

Solfato di magnesio anidro

Solfato di magnesio anidro (MgSO4) tecnicamente puro.

Magnesio, zolfo, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.5

Propionato di magnesio

Propionato di magnesio tecnicamente puro.

Magnesio

11.2.6

Cloruro di magnesio

Cloruro di magnesio tecnicamente puro o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.

Magnesio, cloro, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.7

Carbonato di magnesio

Carbonato di magnesio naturale.

Magnesio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.8

Idrossido di magnesio

Idrossido di magnesio tecnicamente puro.

Magnesio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.9

Solfato di potassio e di magnesio

Solfato di potassio e di magnesio tecnicamente puro.

Magnesio, potassio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.10

Sali di magnesio di acidi organici (24)

Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.

Magnesio, acido organico

11.3.1

Fosfato bicalcico (25) [idrogenoortofosfato di calcio]

Monoidrogenofosfato di calcio (CaHPO4 × H2O) tecnicamente puro ottenuto da ossa o da fonti inorganiche

Ca/P > 1,2

Calcio, fosforo totale, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.2

Fosfato monocalcico-bicalcico

Prodotto ottenuto chimicamente e composto da fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 × H2O]

0,8< Ca/P < 1,3

Fosforo totale, calcio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.3

Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]

Bis(diidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H2PO4)2 × H2O]

Ca/P < 0,9

Fosforo totale, calcio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.4

Fosfato tricalcico; [ortofosfato tricalcico]

Fosfato tricalcico tecnicamente puro ottenuto da ossa o da fonti inorganiche [Ca3(PO4)2 × H2O]

Ca/P > 1,3

Calcio, fosforo totale, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.5

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro.

Calcio, magnesio, fosforo totale, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.6

Fosfato defluorato

Fosfato naturale, calcinato e sottoposto a trattamento termico superiore a quello volto ad eliminare le impurità.

Fosforo totale, calcio, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %, ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.7

Pirofosfato di dicalcio; [difosfato dicalcico]

Pirofosfato di dicalcio tecnicamente puro.

Fosforo totale, calcio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.8

Fosfato di magnesio

Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico tecnicamente puro.

Fosforo totale, magnesio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.9

Fosfato di sodio, calcio e magnesio

Prodotto costituito da fosfato di sodio, calcio e magnesio tecnicamente puro.

Fosforo totale, magnesio, calcio, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.10

Fosfato monosodico; [diidrogenoortofosfato di sodio]

Fosfato monosodico tecnicamente puro.

(NaH2PO4 × H2O)

Fosforo totale, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.11

Fosfato disodico; [idrogenoortofosfato di disodio]

Fosfato disodico (Na2HPO4 × H2O) tecnicamente puro.

Fosforo totale, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.12

Fosfato trisodico; [ortofosfato di trisodio]

Fosfato trisodico (Na3PO4) tecnicamente puro.

Fosforo totale, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.13

Pirofosfato di sodio; [difosfato tetrasodico]

Pirofosfato di sodio tecnicamente puro.

Fosforo totale, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.14

Fosfato monopotassico; [diidrogenoortofosfato di potassio]

Fosfato monopotassico (KH2PO4 × H2O) tecnicamente puro.

Fosforo totale, potassio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.15

Fosfato dipotassico; [idrogenoortofosfato di dipotassio]

Fosfato dipotassico (K2HPO4 × H2O) tecnicamente puro.

Fosforo totale, potassio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.16

Fosfato di calcio e di sodio

Fosfato di calcio e di sodio tecnicamente puro.

Fosforo totale, calcio, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.17

Fosfato monoammonico; [diidrogenoortofosfato di ammonio]

Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH4H2PO4).

Azoto totale, fosforo totale, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.18

Fosfato diammonico; [idrogenoortofosfato di diammonio]

Fosfato diammonico tecnicamente puro [(NH4)2HPO4].

Azoto totale

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.19

Tripolifosfato di sodio; [trifosfato pentasodico]

Tripolifosfato di sodio tecnicamente puro.

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.20

Fosfato di magnesio e di sodio

Fosfato di magnesio e di sodio tecnicamente puro.

Fosforo totale, magnesio, sodio, P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.21

Ipofosfito di magnesio

Ipofosfito di magnesio [Mg(H2PO2)2 × 6H2O] tecnicamente puro.

Magnesio

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.22

Farina di ossa degelatinizzate

Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.

Fosforo totale, calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.23

Ceneri di ossa

Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale.

Fosforo totale, calcio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.1

Cloruro di sodio (23)

Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (sale vacuum) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salgemma.

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.2

Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]

Bicarbonato di sodio (NaHCO3) tecnicamente puro.

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.3

(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(idrogenocarbonato) di sodio/ammonio]

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.4

Carbonato di sodio

Carbonato di sodio (Na2CO3) tecnicamente puro.

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.5

Sesquicarbonato di sodio [idrogenodicarbonato di trisodio]

Sesquicarbonato di sodio [Na3H(CO3)2] tecnicamente puro.

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.6

Solfato di sodio

Solfato di sodio tecnicamente puro.

Sodio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.7

Sali di sodio di acidi organici

Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.

Sodio, acido organico

11.5.1

Cloruro di potassio

Cloruro di potassio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di sostanze naturali contenenti cloruro di potassio.

Potassio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.2

Solfato di potassio

Solfato di potassio (K2SO4) tecnicamente puro.

Potassio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.3

Carbonato di potassio

Carbonato di potassio (K2CO3) tecnicamente puro.

Potassio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.4

Bicarbonato di potassio, [idrogenocarbonato di potassio]

Bicarbonato di potassio (KHCO3) tecnicamente puro.

Potassio, ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.5

Sali di potassio di acidi organici (24)

Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.

Potassio, acido organico

11.6.1

Fiore di zolfo

Polvere tecnicamente puro ottenuta dai depositi naturali del minerale; anche, prodotto ottenuto dalla raffinazione di petrolio praticata dai produttori di zolfo.

Zolfo

11.7.1

Attapulgite

Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.

Magnesio

11.7.2

Quarzo

Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo.

 

11.7.3

Cristobalite

Diossido di silicio ottenuto dalla ricristallizzazione di quarzo.

 

11.8.1

Solfato di ammonio

Solfato di ammonio [(NH4)2SO4] tecnicamente puro ottenuto per sintesi chimica.

Azoto espresso come proteina grezza, zolfo

11.8.2

Soluzione di solfato di ammonio

Soluzione acquosa di solfato di ammonio contenente almeno il 35 % di solfato di ammonio.

Azoto espresso come proteina grezza

11.8.3

Sali di ammonio di acidi organici

Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio.

Azoto espresso come proteina grezza, acido organico

11.8.4

Lattato di ammonio

Lattato di ammonio (CH3CHOHCOONH4). Comprende il lattato di ammonio prodotto per fermentazione del siero di latte con il Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, contenente almeno il 44 % di azoto espresso come proteina grezza.

Azoto espresso come proteina grezza, ceneri grezze

11.8.5

Acetato di ammonio

Soluzione acquosa di acetato di ammonio (CH3COONH4) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.

Azoto espresso come proteina grezza


12.   Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

12.1

Prodotti ottenuti dalla biomassa di microorganismi specifici coltivati su determinati substrati

12.1.1

Proteina ottenuta da Methylophilus methylotrophus

Prodotto proteico di fermentazione ottenuto mediante coltivazione di Methylophilus methylotrophus (ceppo NCIMB 10.515) su metanolo; il tenore di proteina grezza è almeno del 68 % e l'indice di riflessione almeno pari a 50.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Sostanze grasse grezze

12.1.2

Proteina ottenuta da Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis e Bacillus firmus

Prodotto proteico di fermentazione ottenuto con Methylococcus capsulatus (Bath) (ceppo NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (ceppo NCIMB 12387), Bacillus brevis (ceppo NCIMB 13288) e Bacillus firmus (ceppo NCIMB 13280) su gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 0,5 % n-butano), ammonio, sali minerali, il tenore di proteina grezza è almeno del 65 %.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Sostanze grasse grezze

12.1.3

Proteina batterica ottenuta da Escherichia coli

Prodotto proteico, sottoprodotto della produzione di amminoacidi ottenuto mediante coltivazione di Escherichia coli K12 su substrati di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali; può essere idrolizzato.

Proteina grezza

12.1.4

Proteina batterica ottenuta da Corynebacterium glutamicum

Prodotto proteico, sottoprodotto della produzione di amminoacidi ottenuto mediante coltivazione di Corynebacterium glutamicum su substrati di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali; può essere idrolizzato.

Proteina grezza

12.1.5

Lieviti e prodotti simili [lievito di birra] [prodotto del lievito]

Tutti i lieviti e parti di essi ottenuti da Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii o Brettanomyces ssp  (26). su substrati per la maggior parte di origini vegetali quali melasse, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali.

Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %

Con tenore di umidità < 75 %:

proteina grezza

12.1.6

Insilato di micelio ottenuto dalla produzione di penicillina

Micelio (composti azotati), sottoprodotto umido della produzione della penicillina mediante Penicillium chrysogenum (ATCC48271) su varie fonti di carboidrati e loro idrolisati, sottoposto a trattamento termico ed insilato mediante Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides e Streptococcus lactis per rendere inattiva la penicillina; il tenore di azoto espresso come proteina grezza è almeno del 7 %.

Azoto espresso come proteina grezza

Ceneri grezze

12.2

Altri sottoprodotti della fermentazione

12.2.1

Vinacce [melasse condensate solubili]

Sottoprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione quali produzione di alcoli, acidi organici, lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi della fermentazione utilizzati, e/o parti di esse. I substrati sono per la maggior parte di origine vegetale, quali melassa, sciroppo di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammonio o sali minerali.

Proteina grezza

Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi

12.2.2

Sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico

Sottoprodotti liquidi, concentrati, della produzione di acido L-glutammico mediante fermentazione di Corynebacterium melassecola su substrato composto da saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati, sali di ammonio e altri composti azotati.

Proteina grezza

12.2.3

Sottoprodotti della produzione del monocloridrato di L-lisina mediante Brevibacterium lactofermentum

Sottoprodotti liquidi, concentrati, della produzione del monocloridrato di L-lisina mediante fermentazione di Brevibacterium lactofermentum su substrato composto da saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati, sali di ammonio e altri composti azotati.

Proteina grezza

12.2.4

Sottoprodotti della produzione di amminoacidi mediante Corynbacterium glutamicum

Sottoprodotti liquidi della produzione di amminoacidi ottenuti mediante fermentazione di Corynbacterium glutamicum su substrato di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.2.5

Sottoprodotti della produzione di amminoacidi mediante Escherichia coli K12

Sottoprodotti liquidi della produzione di amminoacidi ottenuti mediante fermentazione di Escherichia coli K12 su substrato di origine vegetale o chimica, ammonio o sali minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.2.6

Sottoprodotto della produzione di enzimi con Aspergillus niger

Sottoprodotto della fermentazione di Aspergillus niger su frumento e malto per la produzione di enzimi.

Proteina grezza


13.   Varie

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

13.1.1

Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare. Possono essere essiccati.

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio,

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

13.1.2

Prodotti dell'industria pasticcera

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte. Possono essere essiccati.

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio,

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

13.1.3

Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione

Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata. Possono essere essiccati.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zucchero totale espresso in saccarosio, se > 10 %

13.1.4

Prodotti dell'industria dolciaria

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolciumi, compreso il cioccolato Possono essere essiccati.

Amido

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

13.1.5

Prodotti di gelateria

Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di gelato. Possono essere essiccati.

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio,

Sostanze grasse grezze

13.1.6

Prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (27)

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere essiccati o congelati.

Amido

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

13.1.7

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (27)

Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccamento di piante intere o loro parti.

Fibra grezza

13.1.8

Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti (27)

Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccamento di spezie e condimenti o loro parti.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zucchero totale espresso in saccarosio, se > 10 %

13.1.9

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (27)

Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccamento di piante intere o loro parti.

Fibra grezza

13.1.10

Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate

Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere essiccati o congelati.

Amido

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

13.1.11

Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione di salse

Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata. Possono essere essiccati.

Sostanze grasse grezze

13.1.12

Prodotti e sottoprodotti dell'industria degli snack

Prodotti e sottoprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati – patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e formellati) e frutti a guscio.

Sostanze grasse grezze

13.1.13

Prodotti dell'industria degli alimenti pronti

Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti. Possono essere essiccati.

Sostanze grasse grezze, se > 5 %

13.1.14

Sottoprodotti vegetali della produzione di alcolici

Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare i prodotti per eliminare il residuo alcolico.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

13.1.15

Birra zootecnica

Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere venduto come bevanda per uso umano.

Contenuto alcolico

13.2.1

Zucchero caramellato

Prodotto ottenuto mediante riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

13.2.2

Destrosio

Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido che consiste in glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

13.2.3

Fruttosio

Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

13.2.4

Sciroppo di glucosio

Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido.

Zuccheri totali

Tenore di umidità, se > 30 %

13.2.5

Melassa di glucosio

Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.

Zuccheri totali

13.2.6

Xilosio

Zucchero estratto dal legno.

 

13.2.7

Lattulosio

Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattieri trattati termicamente.

Lattulosio

13.2.8

Glucosamina (chitosamina)

Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto ad esempio dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento.

Sodio o potassio, se del caso

13.3.1

Amido (28)

Amido tecnicamente puro.

Amido

13.3.2

Amido (28) pregelatinizzato

Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.

Amido

13.3.3

Miscuglio di amido (28)

Prodotto composto da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.

Amido

13.3.4

Panello di idrolisati d'amido (28)

Prodotto derivante dall'idrolisi dell'amido. È composto da proteine, grassi e coadiuvante di filtrazione (ad es. farina fossile, fibre di legno).

Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 %

Con tenore di umidità < 25 %:

sostanze grasse grezze

proteina grezza

13.3.5

Destrina

La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.

 

13.3.6

Maltodestrina

La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.

 

13.4.1

Polidestrosio

Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.

 

13.5.1

Polioli

Prodotto ottenuto mediante idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi.

 

13.5.2

Isomalto

Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.

 

13.5.3

Mannitolo

Prodotto ottenuto mediante idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotto.

 

13.5.4

Xilitolo

Prodotto ottenuto mediante idrogenazione e fermentazione dello xilosio.

 

13.5.5

Sorbitolo

Prodotto ottenuto mediante idrogenazione del glucosio.

 

13.6.1

Acidi grassi (29)

Prodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate. Inoltre, prodotto ottenuto mediante vari trattamenti dei grassi e degli oli praticati dai produttori di acidi grassi.

Sostanze grasse grezze

Tenore di umidità, se > 1 %

13.6.2

Acidi grassi esterificati con glicerolo (29)

Gliceridi ottenuti mediante esterificazione di glicerolo di origine vegetale con acidi grassi.

Tenore di umidità, se > 1 %

Sostanze grasse grezze

13.6.3

Mono- e digliceridi di acidi grassi (29)

Mono- e digliceridi di acidi grassi composti di miscele di glicerolo, mono-, di- e triesteri di acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari.

Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e di glicerolo.

Sostanze grasse grezze

13.6.4

Sali di acidi grassi (29)

Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio e composti di calcio, magnesio, sodio o potassio.

Sostanze grasse grezze (dopo l'idrolisi)

Tenore di umidità

Sostanze grasse grezze Ca o Na o K, o Mg (a seconda del caso)

13.7.1

Solfato di condroitina

Prodotto ottenuto mediante estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli.

Sodio

13.8.1

Glicerina, grezza

Prodotto della produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), ottenuto mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali ed organici potrebbero rimanere nella glicerina. (Tenore massimo di metanolo 0,2 %)

È anche un prodotto del trattamento oleochimico dei grassi e degli oli minerali, comprese la transesterificazione, l'idrolisi o la saponificazione.

Glicerolo

Potassio

Sodio

13.8.2

Glicerina

Prodotto della produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), ottenuto mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. (Tenore minimo di glicerolo: 99 % sulla sostanza secca).

È anche un prodotto del trattamento oleochimico degli oli e dei grassi minerali, comprese la transesterificazione, l'idrolisi o la saponificazione.

Glicerolo

Potassio

Sodio

13.9.1

Metil sulfonil metano

Composto organico dello zolfo [(CH3)2SO2] ottenuto in modo sintetico, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.

Zolfo

13.10.1

Torba

Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.

Fibra grezza

13.11.1

Glicole propilenico

Chiamato anche 1,2-propandiolo o propan-1,2-diolo, composto organico (un diolo o doppio alcole) la cui formula è C3H8O2. È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio.

Glicole propilenico


(1)  Nella versione tedesca «Konzentrieren», può essere sostituito a seconda dei casi da «Eindicken». Il termine d'uso corrente dovrebbe essere pertanto «eingedickt».

(2)  Il termine «decorticazione» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il termine d'uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato».

(3)  Nella versione francese si può utilizzare la denominazione «issues».

(4)  Nella versione tedesca si possono utilizzare il termine di uso corrente «aufgeschlossen» e la denominazione «Quellwasser» (in riferimento all'amido). Nella versione danese si possono utilizzare il termine di uso corrente «Kvældning» e la denominazione «Kvældet» (in riferimento all'amido).

(5)  Nella versione francese «pressage» a seconda dei casi può essere sostituito da «extraction mécanique».

(6)  La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

(7)  Si osservi che nella versione in lingua inglese «maize» può essere denominato anche «corn». Ciò vale per tutti i prodotti del granturco.

(8)  Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina» oppure la denominazione può essere sostituita da un termine corrispondente.

(9)  La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

(10)  Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione UE. Ciò vale per tutti i prodotti a base di semi di colza.

(11)  La denominazione deve essere integrata dall’indicazione della specie vegetale.

(12)  Tale denominazione deve essere integrata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

(13)  Tale denominazione può essere integrata con una descrizione più precisa del frutto.

(14)  La specie vegetale deve essere riportata nella denominazione.

(15)  Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento effettuato.

(16)  Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta da foraggio.

(17)  Il termine «farina» può essere sostituito da «pellet». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccamento.

(18)  La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie.

(19)  Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore d'umidità; vanno pertanto utilizzate in modo appropriato.

(20)  Tale denominazione può essere integrata, se del caso, dai seguenti elementi:

specie animale, e/o

parte del prodotto di origine animale, e/o

specie animale sottoposta a trasformazione (ad es. suini, ruminanti, volatili), e/o

denominazione della specie animale non sottoposta a trasformazione a norma del divieto di riciclaggio all'interno della specie (ad es. non contenente animali da cortile); e/o

materiale trasformato (ad es. ossa, basso o alto tenore di cenere) e/o procedimento utilizzato (ad es. sgrassato, raffinato).

(21)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie.

(22)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie se il prodotto proviene da pesci di allevamento.

(23)  L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può essere aggiunta.

(24)  La denominazione va modificata o integrata per specificare l'acido organico.

(25)  Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione.

(26)  Il nome di utilizzo dei ceppi di lievito può discostarsi dalla tassonomia scientifica, pertanto possono essere utilizzati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

(27)  La denominazione deve essere completata con la frutta, la verdura, le piante, le spezie o le erbe, se del caso.

(28)  Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione dell'origine botanica.

(29)  La denominazione va modificata o integrata per specificare gli acidi grassi utilizzati.


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 576/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (2) contiene l’elenco dei laboratori di nazionali di riferimento.

(2)

Le autorità competenti della Francia, dell’Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dei Paesi Bassi e dell’Austria hanno notificato alla Commissione le nuove denominazioni dei loro rispettivi laboratori nazionali di riferimento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 543/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Belgio

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

Bulgaria

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. ‘Пенчо Славейков’ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

1606 София

(1606 Sofia)

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Danimarca

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

4100 Ringsted

Germania

Max Rubner-Institut

Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel

(Federal Research Institute of Nutrition and Food)

— Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch —

(Department of Safety and Quality of Meat)

E.-C.-Baumann-Str. 20

95326 Kulmbach

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

Irlanda

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Grecia

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

411 10 Larisa

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

Francia

SCL Laboratoire de Montpellier

parc Euromédecine

205, rue de la Croix-Verte

34196 Montpellier Cedex 5

Italia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

41100 Modena

Cipro

Analytical Laboratories Section

Department of Agriculture

Ministry of agriculture, Natural Resources and Environment

Loukis Akritas Ave

1412 Nicosia

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

1911 Luxembourg

Ungheria

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

(Central Agricultural Office Food and Feed Safety Directorate)

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81

1465

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

Paesi Bassi

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Wageningen University and Research Centre

Akkermaalsbos 2, gebouw 123

6708 WB Wageningen

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

Portogallo

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

1050-070 Lisboa

Romania

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

Slovenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00710 Helsinki

Svezia

Livsmedelsverket

Box 622

SE-751 26 Uppsala

Regno Unito

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY

UNITED KINGDOM»


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

recante centoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 26 maggio e il 12 maggio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, rispettivamente, di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di modificare settanta voci dell’elenco.

(3)

Occorre inoltre depennare un’altra voce in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del 20 aprile 2011 di modificare tre voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. La Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 480/2011 (2) per attuare la decisione del Comitato per le sanzioni del 20 aprile 2011. Tuttavia, la modifica della voce “Benevolence International Foundation” deve essere completata mediante la soppressione della voce separata “Stichting Benevolence International Nederland” dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)   GU L 132 del 19.5.2011, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è depennata dall’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:

(a)

“ Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277.”

(2)

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco “Persone fisiche”:

(a)

Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa’ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim). Data di nascita: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Luogo di nascita: a) Al-Zarqaa, Giordania, b) Al Zarqa, Giordania c) Al Zarquaa, Giordania. Passaporto n.: a) Z 264958 (passaporto giordano rilasciato il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania), b) 1433038 (carta d’identità giordana rilasciata il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel giugno 2006.

(b)

“Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svezia; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svezia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fez, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. Passaporto n.: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009). Altre informazioni: sarebbe deceduto nell’Iraq settentrionale nell’ottobre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2006.”

(3)

La voce “Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Data di nascita: (a) 1969, (b) 1963, (c) 11.2.1964. Luogo di nascita: Al-Medinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 960789, (b) G 649385 (rilasciato l’8.9.2006, scade il 17.7.2011). Altre informazioni: cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell’organizzazione finanziaria di Osama bin Laden.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif (alias Sa’d al-Sharif). Data di nascita: 11.2.1964. Luogo di nascita: Al-Medinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 960789, (b) G 649385 (rilasciato l’8.9.2006, che scade il 17.7.2011). Altre informazioni: cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell’organizzazione finanziaria di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.”

(4)

La voce “Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Afghanistan nel novembre 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001. dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente”:

“Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, (b) Mohamed Atef, (c) Sheik Taysir Abdullah, (d) Abu Hafs Al Masri, (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (f) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan nel 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.”

(5)

La voce “Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Afghanistan nel maggio 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.”

(6)

La voce “Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi). Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell’ottobre 2001.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nell’ottobre 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.”

(7)

La voce “Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Nasr Fahmi Nasr Hassannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.”

(8)

La voce “Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman). Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Dakahliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell’aprile 2006” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, (d) Abdel Rahman, (e) Abdul Rahman). Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Dakahliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan nell’aprile 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(9)

La voce “Ri’ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l’americano)]; data di nascita: 30 dicembre 1968; luogo di nascita: California, USA; nazionalità: giordana; numero di identificazione nazionale: SSN: 548-91-5411 Numero nazionale 9681029476; altre informazioni: originariamente di Ramlah; luogo di residenza in Giordania - al-Shumaysani (Sheisani) (zona di Amman), dietro la sede dei sindacati” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (e) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l’americano)). Data di nascita: 30.12.1968. Luogo di nascita: California, Stati Uniti d’America. Nazionalità: giordana. Numero di identificazione nazionale: 9681029476. Altre informazioni: (a) numero di previdenza sociale statunitense 548-91-5411; (b) nel marzo 2010 si trovava in custodia cautelare in Giordania; (c) il nome del padre è Mohammad Hijazi. Il nome della madre è Sakina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(10)

La voce “Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; aka Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (alias (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) fondatore di Al-Rashid Trust; (b) sarebbe deceduto in Pakistan il 18 febbraio 2002. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(11)

La voce “Fazul Abdullah Mohammed (alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub). Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: (a) delle Isole Comore, (b) kenyota. Altre informazioni: (a) opererebbe nella Somalia meridionale dal novembre 2007; (b) sarebbe in possesso di passaporti del Kenya e delle Comore; (c) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998 e ad altri attacchi in Kenya nel 2002; (d) avrebbe subito diversi interventi di chirurgia plastica.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Fazul Abdullah Mohammed (alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub). Indirizzo: Kenya. Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: comoriana. Altre informazioni: (a) opererebbe nella Somalia meridionale dal novembre 2007; (b) esponente di alto livello di Al-Qaeda responsabile di Al-Qaida nell’Africa orientale dal 2009; (c) sarebbe in possesso di un gran numero di passaporti falsi del Kenya e delle Comore; (d) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti a Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998 e ad altri attentati in Kenya nel 2002; (e) avrebbe subito interventi di chirurgia plastica. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(12)

La voce “Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Fahid Mohammed Ally Msalaam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Data di nascita: 9.4.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed Ally; il nome della madre è Fauzia Mbarak; (b) confermato suo decesso in Pakistan il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(13)

La voce “Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo Sceicco. Data di nascita: 9.4.1960. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(14)

La voce “Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (alias (a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович (b) Yuldashev, Takhir). Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Namangan (città), Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) ex leader del Movimento islamico dell’Uzbekistan; (b) confermato suo decesso in Pakistan nell’agosto 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(15)

La voce “Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Altre informazioni: (a) associato a Ali Nur Jim’ale; (b) sarebbe deceduto nel 2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.”

(16)

La voce “Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale). Titolo Sceicco. Indirizzo: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emirati arabi uniti (indirizzo precedente); (c) Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Nazionalità: (a) somala, (b) residente di Gibuti. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1o.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scaduto il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) sarebbe stato localizzato anche a Mogadiscio, Somalia; (b) Professione: contabile e uomo d’affari; (c) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (d) possiederebbe o controllerebbe Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia e Barako Trading Company, LLC. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titolo Sceicco. Indirizzo: Gibuti, Repubblica di Gibuti (dal maggio 2007). Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1o.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, e rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scade il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) professione: contabile e uomo d’affari; (b) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (c) fondatore della rete di imprese Barakaat, di cui fa parte il Barakaat Group of Companies. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.”

(17)

La voce “Hassan Dahir Aweys (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titolo: (a) Sceicco, (b) Colonnello. Data di nascita: 1935. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe in Eritrea dal 12 novembre 2007; (b) contesto familiare: appartiene al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; (c) alto dirigente di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) soggetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 356/2010 riguardante la Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Hassan Dahir Aweys (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titolo (a) Sceicco, (b) Colonnello. Indirizzo: Somalia. Data di nascita: 1935. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe in Eritrea dal novembre 2007; (b) contesto familiare: appartiene al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; (c) alto dirigente di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) e Hizbul Islam in Somalia; (d) dal 12 aprile 2010 è anche soggetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 356/2010 riguardante la Somalia e l’Eritrea. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.”

(18)

La voce “Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abdullahi Hussein Kahie. Indirizzo: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvegia. Data di nascita: 22.9.1959. Luogo di nascita: Mogadiscio (Somalia). Nazionalità: norvegese. Passaporto n.: (a) 26941812 (passaporto norvegese rilasciato il 23.11.2008, (b) 27781924 (passaporto norvegese rilasciato l’11.5.2010, valido fino all’11.5.2020. Numero di identificazione nazionale: 22095919778. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.”

(19)

La voce “Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa).” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizzo: Johannesburg, Sudafrica. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) associato all’Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.”

(20)

La voce “Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nazionalità: a) algerina, b) palestinese; Indirizzo: Peshawar, Pakistan. Altre informazioni: a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC), b) intermediario di Al-Qaida ed esperto in comunicazione, (c) arrestato nell'aprile 2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nazionalità: (a) algerina, (b) palestinese. Altre informazioni: (a) responsabile delle finanze dell’Afghan Support Committee (ASC), (b) intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaida, (c) si ritiene che nell’aprile 2010 si trovasse in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.”

(21)

La voce “Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Indirizzo: Via del Fosso di Centocelle 66, Roma, Italia. Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L, (b) condannato a 8 anni di reclusione in Italia il 2.2.2004, latitante.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias (a) Es Sayed, Kader, (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerato latitante dalle autorità italiane. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.”

(22)

La voce “Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. Altre informazioni: condannato a 1 anno e 11 mesi di reclusione in Italia il 20.3.2002. Estradato in Egitto il 2.7.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (alias Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Egitto il 2.7.2003. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.”

(23)

La voce “Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Indirizzo: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.09.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.09.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O; (b) membro del Tunisian Combatant Group; (a) a quanto risulta, è deceduto; (d) il nome della madre è Aisha bint Mohamed. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.”

(24)

La voce “Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) “Abu Jibril”). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: Tirpas-Selong Village, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana Altre informazioni: nel dicembre 2003 sarebbe stato arrestato in Malaysia.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.”

(25)

La voce “Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: a) nato a: Encep Nurjaman, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (nome alla nascita), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: (a) alto dirigente di Jemaah Islamiyah, (b) fratello di Gun Gun Rusman Gunawan; (c) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.”

(26)

La voce “Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data di nascita: 1o agosto 1949, luogo di nascita: provincia di Konduz, Afghanistan.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Gulbuddin Hekmatyar (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data di nascita: 1.8.1949. Luogo di nascita: provincia di Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla tribù Kharoti; (b) si ritiene che nel gennaio 2011 si trovasse nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan; (c) il nome del padre è Ghulam Qader. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.”

(27)

La voce “Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizzo (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia; (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) nel giugno 2009 risiedeva in Italia; (d) nome della madre: Fatima Abdaoui. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizzo: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Numero di identificazione nazionale: AO 2879097 (carta d’identità italiana valida fino al 30.10.2012. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Fatima Abdaoui; (d) membro di un’organizzazione che opera in Italia ed è direttamente collegata all’Organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(28)

La voce “Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 4 anni di reclusione.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizzo: Algeria. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lounes; (b) il nome della madre è Kadidja; (c) non ammissibile nello spazio Schengen; (d) estradato dalla Spagna in Algeria nell’agosto 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(29)

La voce “Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997). Altre informazioni: sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale,). Indirizzo: Italia. Data di nascita: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Luogo di nascita: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mahmoud ben Sasi, (b) il nome della madre è Maryam bint al-Tijani, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(30)

La voce “Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.3.2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizzo: Via Bardo, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Grecia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall’Italia in Tunisia il 13 aprile 2006; (b) il nome della madre è Fatima al-Tumi, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(31)

La voce “Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: risiede in Sudan dal 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Sudan. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: considerato latitante dalle autorità italiane (novembre 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(32)

La voce “Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milan, Italia (ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Amine di Napoli, (c) Djaffar, (d) Taleb, (e) Abu Chahid). Indirizzo: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algeria. Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(33)

La voce “Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Indirizzo: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, che scade il 17.2.2009). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Indirizzo: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, scaduto il 17.2.2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(34)

La voce “Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Indirizzo: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: 25.10.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il 10 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d’appello a 3 anni e 6 mesi di reclusione.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias (a) Mounir Jarraya, (b) Yarraya). Indirizzo: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: (a) 25.10.1963, (b) 15.10.1963. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia, (b) Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(35)

La voce “Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Indirizzo: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias (a) Jendoubi Faouzi, (b) Said, (c) Samir). Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Marocco. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Um Hani al-Tujani; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) le autorità italiane ne hanno perso le tracce nel giugno 2002. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(36)

La voce “Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias (a) Ouaz Najib, (b) Ouaz Nagib). Indirizzo: Via Tovaglie 26, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Al Haka’imah, governatorato di Mahdia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Salihah Amir; (b) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(37)

La voce “Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Nazionalità: russa. Passaporto n.: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: confermato suo decesso dal 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Nazionalità: russa. Passaporto n.: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: confermato suo decesso dal 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2003.”

(38)

La voce “Zulkepli Bin Marzuki. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità malesi il 3 febbraio 2007, era tuttora in custodia cautelare nell’aprile 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Zulkepli Bin Marzuki. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.”

(39)

La voce “Abdul Hakim MURAD (alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed). Data di nascita: 4 gennaio 1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abdul Hakim Murad (alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Data di nascita: 11.4.1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: (a) 665334 (passaporto pakistano rilasciato in Kuwait), (b) 917739 (passaporto pakistano rilasciato in Pakistan l’8.9.1991, scaduto il 7.8.1996). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.”

(40)

La voce “Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi nel dicembre 2001 e rilasciato il 24.11.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.”

(41)

La voce “Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: nell’aprile 2009 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.”

(42)

La voce “Zaini Zakaria (alias Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi il 18 dicembre 2002 e detenuto fino al 12 febbraio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Zaini Zakaria (alias Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.”

(43)

La voce “Djamel Moustfa (alias (a) Ali Barkani (Data di nascita: 22.8.1973; luogo di nascita: Marocco); (b) Kalad Belkasam (Data di nascita: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data di nascita: 26.9.1973; luogo di nascita: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data di nascita 31.12.1979 a Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data di nascita 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data di nascita 31.12.1979; luogo di nascita: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data di nascita (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data di nascita 28.9.1973; luogo di nascita: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (q) Mustafa). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 28.9.1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nome del padre: Djelalli Moustfa; (b) nome della madre: Kadeja Mansore; (c) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa, data di nascita 25.9.1973 a Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria. (d) patente n. 20645897 (patente danese contraffatta intestata a Ali Barkani, nato il 22.8.1973 in Marocco); (e) nell’agosto 2006 si trovava in carcere in Germania; (f) estradato in Algeria nel settembre 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Djamel Moustfa (alias (a) Ali Barkani (Data di nascita: 22.8.1973; luogo di nascita: Marocco); (b) Kalad Belkasam (Data di nascita: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data di nascita: 26.9.1973; luogo di nascita: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data di nascita 31.12.1979 a Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data di nascita 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data di nascita 31.12.1979; luogo di nascita: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data di nascita (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data di nascita 28.9.1973; luogo di nascita: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (q) Mustafa). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 28.9.1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Djelalli Moustfa; (b) il nome della madre è Kadeja Mansore; (c) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa. Data di nascita: 25.9.1973. Luogo di nascita: Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria; (d) patente n. 20645897 (patente danese contraffatta intestata a Ali Barkani, nato il 22.8.1973 in Marocco); (e) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess e Aschraf Al-Dagma; (f) estradato dalla Germania in Algeria nel settembre 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.”

(44)

La voce “Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Mohamed e Zohra Chemkha, (b) attivo nel Mali settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell’Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di Katibat el Moulathamoune che opera nella quarta regione dell’AQIM (Sahel/Sahara). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.”

(45)

La voce “Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’ 8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: in carcere in Italia dal febbraio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Luogo di nascita: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunisi, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: il nome della madre è Radhiyah Makki. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(46)

La voce “Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: in carcere in Italia dall’11.4.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Imed Ben Mekki Zarkaoui (alias (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Indirizzo: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Data di nascita: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Marocco; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Zina al-Zarkaoui. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(47)

La voce “Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, che scade il 31.10.2007). Altre informazioni: condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione a Brescia il 13.7.2005. Soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In libertà dal settembre 2007.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Luogo di nascita: (a) Beja, Tunisia; (b) Marocco; (c) Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, scaduto il 31.10.2007). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Khamisah al-Kathiri; (b) soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; (c) arrestato nuovamente in Italia il 20 maggio 2008; (d) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(48)

La voce “Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera’l). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: condannato a dieci anni di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 21.9.2006. In custodia cautelare in Italia dal settembre 2007.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera’i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: (a) in custodia cautelare in Italia, rilascio previsto il 6.1.2012; (b) soggetto a decreto di espulsione dall’Italia una volta scontata la condanna. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(49)

La voce “Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohamed). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: nel febbraio 2008 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohamed), (c) Egitto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: in carcere in Italia fino al 28 luglio 2011. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(50)

La voce “Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: condannato a un anno e 11 mesi di reclusione dall’autorità giudiziaria italiana il 19.4.2004. Rilasciato il 15.10.2004. Il 18.10.2004 è stato emesso un decreto di espulsione nei suoi confronti. Latitante dal settembre 2007.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo Imam. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: (a) decreto di espulsione emesso dalle autorità italiane il 18.10.2004; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (settembre 2007). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(51)

La voce “Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (indirizzo precedente a metà 2002). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: localizzazione e status sconosciuti da metà 2002. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, (b) Abderrahmane). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: il nome della madre è Habibah al-Sahrawi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(52)

La voce “Daki Mohammed. Indirizzo: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Marocco. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Marocco il 10.12.2005.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mohammed Daki. Indirizzo: Casablanca, Marocco. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) G 482731 (passaporto marocchino), (b) L446524 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: BE-400989 (carta d’identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lahcen; (b) il nome della madre è Izza Brahim; (c) estradato dall’Italia in Marocco il 10.12.2005. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(53)

La voce “Mohamed Amin Mostafa. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Altre informazioni: condannato a 7 anni di reclusione il 21.9.2006. Attualmente in carcere in Italia.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mohamed Amin Mostafa. Indirizzo Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Altre informazioni: soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio 2012. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(54)

La voce “Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) nell’aprile 2009 si trovava in carcere in Italia; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Diael Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Luogo di nascita: (a) Haidra Al-Qasreen, Tunisia; (b) Libano; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) in carcere in Italia fino al 27.4.2012; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(55)

La voce “Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003). Altre informazioni: condannato a sette anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Cremona il 15.7.2006. Essendo stato presentato appello contro la sentenza, si terrà un nuovo processo dinanzi alla Corte d’appello di Brescia. In carcere in Italia dal settembre 2007.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (alias (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003). Altre informazioni: (a) soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia fino al 5 maggio 2010; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Khadijah al-Drissi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(56)

La voce “Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: localizzazione sconosciuta a luglio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane (luglio 2008). (b) nel 2010 era soggetto a misura di controllo amministrativo in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(57)

La voce “Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.12.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah). Indirizzo: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data di nascita: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Luogo di nascita: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Marocco; (f) Libano; Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1o.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall’Italia in Tunisia il 13.12.2008; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Mabrukah al-Yazidi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.”

(58)

La voce “Saifi Ammari (alias (a) El Para (nome di guerra), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: in carcere in Algeria dall’ottobre 2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Saifi Ammari (alias (a) El Para (nome di guerra), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Luogo di nascita: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: ex membro del GSPC, che figura nell’elenco come Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.12.2003.”

(59)

La voce “Safet Ekrem Durguti. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 4725900 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 20.10.2005, valido fino al 20.10.2009). Numero di identificazione nazionale: (a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione nazionale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta di identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell’Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) nome del padre: Ekrem; (b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; (c) sarebbe stato localizzato in Bosnia-Erzegovina nel dicembre 2008; viaggerebbe spesso all’interno del Kosovo; (d) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Safet Ekrem Durguti. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 6371551 (passaporto biometrico della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 9.4.2009, valido fino al 4.9.2014). Numero di identificazione nazionale: (a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione personale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta d’identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell’Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Ekrem; (b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; (c) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.”

(60)

La voce “Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh; (b) scarcerato in Italia il 23.5.2008; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; (b) rientrato dall’Italia in Algeria, dove risiede dal novembre 2008; (c) genero di Othman Deramchi. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.”

(61)

La voce “Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Indirizzo: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domicilio). Data di nascita: 7.9.1967, (b) 30.10.1958 (c) 30.10.1968. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni. latitante dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Data di nascita: 7.9.1967, (b) 30.10.1968. Luogo di nascita: (a) Algeri, Algeria); (b) Algeria. Altre informazioni: mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (giugno 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(62)

La voce “Abderrahmane Kifane. Indirizzo: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abderrahmane Kifane. Indirizzo: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.03.2004.”

(63)

La voce “Ali Mohamed El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Indirizzo: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) 3 via Ajraghi Milano, Italia (domicilio). Altre informazioni: (a) nel maggio 2009 risiedeva in Algeria, (b) il nome della madre è Hamadche Zoulicha. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Ali Mohamed El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali di Roma (c) Ali Il Barbuto). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Indirizzo: Via Ajraghi 3, Milano, Italia. Altre informazioni: il nome della madre è Hamadche Zoulicha. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(64)

La voce “Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V, (b) arrestato il 16.12.2006. Rilasciato il 22.03.2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(65)

La voce “Farid Aider (alias (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Indirizzo: (a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italia (domicilio), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italia (domicilio). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: codice fiscale: DRAFRD64R12Z301. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Farid Aider (alias (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRAFRD64R12Z301; (b) mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane il 16.11.2007; (c) considerato latitante dalle autorità italiane (14.12.2007). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(66)

La voce “Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia (indirizzo precedente al 17.12.2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel settembre 2007 si trovava in carcere in Italia, (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Algeria il 13.9.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(67)

La voce “Moustafa Abbes (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: (a) Osniers, Algeria, (b) Francia. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.1.2006, (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Moustafa Abbes (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: (a) Osniers, Algeria, (b) Francia. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: fratello di Youcef Abbes. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(68)

La voce “Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (indirizzo precedente del marzo 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (indirizzo precedente dell’ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Codice fiscale italiano: DRMTMN54H07Z301T. Altre informazioni: nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T; (b) estradato dall’Italia in Algeria il 22.8. 2008, (c) suocero di Djamel Lounici. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(69)

La voce “Yacine Ahmed Nacer (alias (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo:(a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domicilio), (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italia. Altre informazioni: (a) nel maggio 2009 risiedeva in Algeria, (b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane, il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Yacine Ahmed Nacer (alias (a) Yacine di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Indirizzo: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) a quanto risulta, risiede in Algeria dal 2009; (b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane e il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(70)

La voce “Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2000.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane dal 5 luglio 2008; (b) sarebbe deceduto nel 2000; (c) il nome del padre è Mokhtar; (d) il nome della madre è Abbou Aicha; (e) fratello di Moustafa Abbes. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”

(71)

La voce “Sajid Mohammed Badat (alias (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat). Data di nascita: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: (a) 703114075 (passaporto del Regno Unito), (b) 026725401 (passaporto del Regno Unito). Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dal seguente:

“Sajid Mohammed Badat (alias (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat). Data di nascita: 28.3.1979. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. Nazionalità: britannica. Passaporto n.: (a) 703114075 (passaporto del Regno Unito), (b) 026725401 (passaporto del Regno Unito, scaduto il 22.4.2007), (c) 0103211414 (passaporto del Regno Unito). Altre informazioni: rilasciato nel Regno Unito nel novembre 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.12.2005.


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

42,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

115,7

ZZ

115,7

0805 50 10

AR

78,8

BR

40,6

CL

79,9

TR

76,6

ZA

78,8

ZZ

70,9

0808 10 80

AR

108,0

BR

77,2

CL

89,5

CN

84,6

NZ

106,4

US

178,7

UY

55,4

ZA

90,6

ZZ

98,8

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

383,4

XS

175,4

ZZ

279,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/88


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2011

sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

(2011/344/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Di recente il Portogallo è stato sempre più oggetto di pressioni sui mercati finanziari, che creano crescenti preoccupazioni circa la sostenibilità delle sue finanze pubbliche. In effetti, la crisi attuale ha esercitato un forte impatto anche sulle finanze pubbliche, portando poi ad un drastico incremento degli spread del debito sovrano. A seguito di ribassi consecutivi del rating dei titoli di Stato portoghesi da parte delle agenzie di rating, il paese non è più stato in grado di rifinanziarsi a tassi che fossero compatibili con la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. In parallelo il settore bancario, che è fortemente dipendente dai finanziamenti esterni, particolarmente nell’area dell’euro, si è visto sempre più preclusa la possibilità di finanziarsi sui mercati.

(2)

In considerazione di queste gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 7 aprile 2011 il Portogallo ha ufficialmente chiesto assistenza finanziaria all’Unione europea, agli Stati membri dell’area dell’euro e al Fondo monetario internazionale («FMI»), a sostegno di un programma politico volto a ripristinare la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia ad una crescita sostenibile, per salvaguardare la stabilità finanziaria in Portogallo, nell’area dell’euro e nell’Unione. Il 3 maggio 2011 è stato raggiunto un accordo tra il governo e la missione congiunta Commissione/FMI/BCE su un ampio programma triennale per il periodo fino alla metà del 2014, che sarà sancito in un memorandum di politiche economiche e finanziarie e un protocollo d’intesa su condizioni specifiche di politica economica. Tale programma ha ottenuto il sostegno dei due principali partiti di opposizione.

(3)

Questo progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario («programma») presentato dal Portogallo alla Commissione e al Consiglio mira a ripristinare la fiducia nei titoli del debito sovrano e nel settore bancario e a sostenere la crescita e l’occupazione. Esso prevede un ampio intervento su tre fronti. In primo luogo, profonde riforme strutturali da attuare prioritariamente per stimolare la crescita potenziale, creare posti di lavoro e migliorare la competitività (anche tramite modifiche del sistema tributario («fiscal devaluation»). in particolare, il programma contiene riforme del mercato del lavoro, del sistema giudiziario, delle industrie di rete, dei settori dell’edilizia e dei servizi, volte a rafforzare il potenziale di crescita dell’economia, a promuovere la competitività e a facilitare l’aggiustamento economico. In secondo luogo, una strategia di risanamento finanziario credibile ed equilibrata, sostenuta da misure finanziarie strutturali e da un migliore controllo finanziario sui partenariati tra settore pubblico e privato e sulle imprese di proprietà pubblica, intesa a portare il rapporto debito pubblico lordo/PIL su un percorso stabile di discesa a medio termine. Le autorità si sono impegnate a ridurre il disavanzo al 3 % del PIL entro il 2013. In terzo luogo, una strategia nel settore finanziario basata sulla ricapitalizzazione e sulla riduzione della leva finanziaria, con l’impegno a proteggere il settore finanziario da una riduzione sregolata della leva finanziaria utilizzando meccanismi di mercato supportati da dispositivi di sostegno.

(4)

In base alle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (-1,2 % nel 2011, -0,5 % nel 2012, 2,5 % nel 2013 e 3,9 % nel 2014), gli obiettivi di bilancio sono coerenti con il seguente andamento del rapporto debito/PIL: 101,7 % nel 2011, 107,4 % nel 2012, 108,6 % nel 2013 e 107,6 % nel 2014. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe avviato verso un percorso di discesa successivamente, a condizione che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni sotto la linea, che dovrebbero incrementare il rapporto debito/PIL di 1¾ punti percentuali del PIL nel 2011 e di ¾ di punto percentuale all’anno tra il 2012 e il 2014. Tra di esse rientrano consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per possibili ricapitalizzazioni di banche e finanziamenti alle imprese di proprietà pubblica pari a ½ punto percentuale del PIL all’anno tra il 2011 e il 2014. D’altro canto, i proventi delle privatizzazioni pari a circa il 3 % del PIL fino al 2013 sosterranno gli sforzi di riduzione del debito.

(5)

In base alla valutazione operata dalla Commissione, in collaborazione con la Banca centrale europea («BCE») e insieme all’FMI, il Portogallo necessita di finanziamenti per un importo totale di 78 miliardi di EUR (78 000 milioni) nel periodo dal giugno del 2011 alla metà del 2014. Nonostante il significativo risanamento del bilancio, per il periodo di riferimento del programma il fabbisogno di finanziamento per lo Stato potrebbe ammontare a 63 miliardi di EUR. Ciò presuppone che non vi sia accesso al mercato dei crediti a medio e lungo termine fino alla prima metà del 2013. Si ipotizza che il Portogallo sia in grado di rinnovare lo stock del debito a breve termine, ma il programma prevede anche un cuscinetto di finanziamenti in caso di deviazioni impreviste dallo scenario di base elaborato dalla Commissione. Il Portogallo è incoraggiato a mantenere e ad aggiustare le proprie operazioni sui mercati finanziari, con l’intento di sviluppare l’accesso al mercato e la fiducia. La strategia per il settore finanziario contenuta nel programma e volta a ripristinare la fiducia nel sistema bancario portoghese su una base sostenibile impone ai gruppi bancari di portare il requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 al 9 % entro la fine del 2011 e al 10 % entro la fine del 2012 e di mantenerlo successivamente. Il programma contiene un regime di sostegno alle banche per un importo massimo di 12 miliardi di EUR, che fornirà il capitale necessario qualora non si trovino soluzioni di mercato. Il reale fabbisogno di finanziamento potrebbe tuttavia essere sostanzialmente inferiore, soprattutto se durante il periodo di riferimento del programma le condizioni di mercato miglioreranno significativamente e non si verificheranno gravi perdite inattese nel settore bancario.

(6)

Il programma sarebbe finanziato tramite contributi di fonti esterne. L’assistenza dell’Unione al Portogallo raggiungerebbe un massimo di 52 miliardi di EUR provenienti dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria («MESF»), istituito dal regolamento (UE) n. 407/2010, e da contributi del Fondo europeo di stabilità finanziaria. Inoltre, il Portogallo ha chiesto un prestito di DSP 23,742 miliardi (equivalente a 26 miliardi di EUR al tasso di cambio del 5 maggio 2011) all’FMI a titolo dell’Extended Fund Facility. Occorre che l’assistenza nel quadro dell’EFSM sia fornita in base a modalità e condizioni simili a quelle dell’FMI. È opportuno che l’assistenza finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione.

(7)

È necessario che il Consiglio riveda regolarmente le politiche economiche attuate dal Portogallo.

(8)

Occorre che le condizioni specifiche di politica economica convenute con le autorità portoghesi siano specificate in un protocollo d’intesa su condizioni specifiche di politica economica («protocollo d’intesa»). È opportuno che le modalità finanziarie dettagliate siano fissate in una convenzione di prestito.

(9)

Attraverso missioni e relazioni periodiche delle autorità portoghesi, è opportuno che la Commissione, in collaborazione con la BCE, verifichi periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza.

(10)

È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici durante l’intero periodo di attuazione del programma.

(11)

Le operazioni che l’assistenza finanziaria dell’Unione aiuta a finanziare devono essere compatibili con le politiche dell’Unione e devono rispettarne la normativa. Gli interventi a sostegno degli istituti finanziari devono essere condotti in conformità alle regole dell’Unione in materia di concorrenza.

(12)

Occorre che l’assistenza fornita contribuisca ad attuare efficacemente il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito per un importo massimo di 26 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 7,5 anni.

2.   L’assistenza finanziaria copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in quattordici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del protocollo d’intesa. I pagamenti successivi del prestito sono subordinati a una valutazione favorevole da parte della Commissione, in consultazione con la BCE, del soddisfacimento da parte del Portogallo delle condizioni di politica economica generali definite dalla presente decisione e dal protocollo d’intesa.

5.   Il Portogallo paga il costo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche, più un margine di 215 punti base, risultante da condizioni simili a quelle del sostegno dell’FMI.

6.   Inoltre, i costi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010 sono a carico del Portogallo.

7.   Se necessario a finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente del finanziamento anticipato e di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

8.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate successive. La Commissione decide l’importo delle tranche.

Articolo 2

1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni del Portogallo.

2.   La Commissione, consultando la BCE, concorda con le autorità portoghesi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare l’assistenza finanziaria come previsto all’articolo 3. Tali condizioni sono fissate in un protocollo d’intesa coerente con gli impegni di cui al paragrafo 1 che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità portoghesi. Le condizioni finanziarie sono specificate nel dettaglio in una convenzione di prestito che verrà conclusa con la Commissione.

3.   La Commissione, in collaborazione con la BCE, verifica periodicamente (almeno trimestralmente) che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario prima del pagamento di ciascuna rata. A tal fine le autorità portoghesi cooperano pienamente con la Commissione e la BCE mettendo a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alle modifiche delle condizioni finanziarie.

4.   Il Portogallo adotta ed applica misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora risultino necessarie nel corso del programma di assistenza. Le autorità portoghesi consultano la Commissione e la BCE prima di adottare tali misure.

Articolo 3

1.   È approvato il progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario («programma») preparato dalle autorità portoghesi.

2.   Il pagamento delle rate successive alla prima è subordinato ad un’attuazione soddisfacente del programma e, più in particolare, alle condizioni specifiche di politica economica stabilite nel protocollo d’intesa. Queste comprendono, fra l’altro, le misure di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo.

3.   Il disavanzo pubblico non supera 10 068 milioni di EUR (pari al 5,9 % del PIL sulla base delle proiezioni attuali) nel 2011, 7 645 milioni di EUR (4,5 % del PIL) nel 2012 e 5 224 milioni di EUR (3,0 % del PIL) nel 2013, in linea con i requisiti della procedura per i disavanzi eccessivi («PDE»). Ai fini del calcolo di questo disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia governativa per il settore finanziario. Il risanamento avviene tramite misure permanenti di elevata qualità e minimizzando l’impatto sui gruppi vulnerabili.

4.   Il Portogallo adotta le misure specificate ai paragrafi da 5 a 8 prima della fine dell’anno indicato, rispettando i termini precisati per gli anni dal 2011 al 2014 nel protocollo d’intesa. Il Portogallo è pronto a prendere misure di risanamento aggiuntive per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2013 in caso di scostamenti dagli obiettivi.

5.   Il Portogallo adotta le seguenti misure prima della fine del 2011, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:

a)

il Portogallo attua pienamente le misure di risanamento finanziario previste nel bilancio del 2011, per un importo pari a circa 9 miliardi di EUR, e le misure supplementari introdotte prima del maggio 2011, per un valore superiore a 400 milioni di EUR. Queste misure mirano ad una riduzione del disavanzo pubblico entro i termini di cui al paragrafo 3. Le misure sul lato delle entrate previste nel bilancio 2011 per un valore di 3,4 miliardi di EUR sono completate da un incremento dei contributi sociali grazie a controlli più rigorosi e all’obbligo di versamento dei contributi anche per i tirocinanti. Oltre alle misure sul lato delle spese previste nel bilancio 2011, sono attuati provvedimenti aggiuntivi comprendenti risparmi nel settore sanitario nonché la riduzione delle sovvenzioni alle imprese di proprietà pubblica e dei trasferimenti sociali;

b)

il Portogallo adotta misure volte a consolidare una strategia di bilancio credibile e a potenziare il quadro di bilancio. Attua pienamente le misure previste nella nuova legge sul quadro di bilancio, tra cui l’istituzione di un quadro di bilancio a medio termine, la preparazione di un’analisi completa della strategia di bilancio e la costituzione di un consiglio indipendente per il bilancio. I quadri di finanziamento locali e regionali sono allineati alla nuova legge sul quadro di bilancio. Il Portogallo potenzia l’informativa e il monitoraggio sulle finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda gli arretrati. Avvia, nel quadro della procedura di bilancio, l’analisi sistematica e regolare dei rischi gravanti sul bilancio, compresi quelli derivanti dai partenariati tra il settore pubblico e privato e dalle imprese di proprietà pubblica;

c)

il Portogallo adotta la prima serie di misure volte a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro limitando le indennità di licenziamento e rendendo più flessibili gli accordi sull’orario di lavoro;

d)

nel settore dell’energia il Portogallo adotta misure per agevolarvi l’ingresso, promuovere la creazione di un mercato del gas iberico e rivedere i regimi di sostegno e compensazione per la produzione di elettricità. Per quanto riguarda le altre industrie di rete, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni e i servizi postali, il Portogallo prende misure aggiuntive per promuovere la concorrenza e la flessibilità;

e)

il Portogallo adotta urgentemente provvedimenti per stimolare la concorrenza e la capacità di aggiustamento dell’economia. Tra di essi rientrano l’abolizione dei diritti speciali dello Stato nelle società, la revisione del diritto della concorrenza per renderlo più efficace, l’alleggerimento dei requisiti per lo stabilimento e la prestazione transfrontaliera nei settori dei servizi;

f)

il Portogallo migliora le pratiche e le regole in materia di appalti pubblici contribuendo a creare un quadro più concorrenziale per le imprese e a rendere più efficiente la spesa pubblica.

6.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2012, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:

a)

il bilancio 2012 include una ricalibrazione del sistema tributario, neutrale in termini di bilancio, volta ad abbassare il costo del lavoro e a promuovere la competitività;

b)

il bilancio per il 2012 comprende misure di risanamento per un ammontare di almeno 5,1 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3;

c)

il bilancio prevede una riduzione della spesa nel 2012 di almeno 3,5 miliardi di EUR, comprendente: una riorganizzazione globale dell’amministrazione centrale che consenta di eliminare i doppioni e le altre inefficienze; tagli nei settori dell’istruzione e della sanità; minori trasferimenti alle autorità regionali e locali; la riduzione dei dipendenti del settore pubblico; aggiustamenti delle pensioni; riduzioni della spesa in conto capitale e di altre spese secondo quanto previsto dal programma;

d)

sul lato delle entrate il bilancio include misure per un importo pari a circa 1,5 miliardi di EUR in un anno intero tra cui: l’allargamento delle basi imponibili per l’imposta sulle società e l’imposta sul reddito personale tramite la riduzione delle deduzioni e dei regimi speciali; la convergenza delle deduzioni ai fini dell’imposta sul reddito personale applicate alle pensioni e ai redditi da lavoro; la modifica della tassazione degli immobili tramite la sostanziale riduzione delle esenzioni; l’allargamento delle basi per l’IVA tramite la riduzione delle esenzioni e il rimaneggiamento degli elenchi dei prodotti e dei servizi soggetti ad aliquote ridotte, intermedie e superiori; un aumento delle accise. Queste misure sono completate da provvedimenti di lotta all’evasione fiscale, alle frodi e all’economia sommersa;

e)

il Portogallo mette in atto un quadro istituzionale e giuridico rafforzato per valutare i rischi gravanti sul bilancio prima di impegnarsi in un contratto di partenariato tra settore pubblico e privato. Analogamente, il Portogallo adotta una legge per regolamentare la creazione e il funzionamento delle imprese di proprietà pubblica a livello centrale, regionale e locale. Il Portogallo non stipula alcun nuovo contratto di partenariato tra settore pubblico e privato né crea alcuna impresa di proprietà pubblica finché non siano in atto le revisioni e la nuova struttura giuridica;

f)

l’amministrazione pubblica locale in Portogallo ha attualmente 308 comuni e 4 259 distretti. Il Portogallo sviluppa un piano di consolidamento per riorganizzare e ridurre in misura significativa il numero di tali enti. Gli effetti di questi cambiamenti decorreranno dall’inizio del prossimo ciclo elettorale locale;

g)

il Portogallo modernizza l’amministrazione delle entrate creando un’unica entità, riducendo il numero degli uffici municipali ed eliminando le strozzature che ancora permangono nel sistema di ricorso fiscale;

h)

il Portogallo legifera per riformare il sistema dell’assicurazione di disoccupazione, tra l’altro riducendo la durata massima dei sussidi di disoccupazione a 18 mesi, introducendo un massimale per i sussidi di disoccupazione pari a 2,5 volte l’indice di sostegno sociale, diminuendo le prestazioni lungo il periodo di disoccupazione, accorciando il periodo contributivo minimo ed estendendo l’assicurazione a talune categorie di lavoratori autonomi. Dopo aver rivisto le pratiche attuali e aver concordato un piano d’azione, il Portogallo rafforza le politiche attive del mercato del lavoro;

i)

il sistema delle indennità di licenziamento è allineato con le pratiche di altri Stati membri dell’UE, secondo quanto specificato nel protocollo d’intesa;

j)

è alleggerita la regolamentazione sugli straordinari ed è introdotta maggiore flessibilità negli accordi in materia di orario di lavoro secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa;

k)

il Portogallo promuove un andamento dei salari coerente con gli obiettivi di promuovere la creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività delle imprese al fine di correggere gli squilibri macroeconomici. I salari minimi saranno aumentati solo se gli sviluppi della situazione economica e del mercato del lavoro lo giustificano. Sono adottati provvedimenti per rimediare alle carenze degli attuali regimi di contrattazione salariale, tra cui norme che ridefiniscano i criteri e le modalità dell’estensione degli accordi collettivi e facilitino la contrattazione a livello aziendale;

l)

il Portogallo prepara un piano d’azione per migliorare la qualità dell’istruzione secondaria e professionale;

m)

il Portogallo migliora il funzionamento del sistema giudiziario attuando le misure proposte nella mappa della riforma giudiziaria e svolgendo un audit delle cause pendenti per definire misure che consentano di eliminare le cause arretrate e promuovere i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie;

n)

il Portogallo migliora il quadro normativo in materia di concorrenza rafforzando l’indipendenza e le risorse delle autorità di regolamentazione nazionali. I servizi professionali sono liberalizzati migliorando il quadro delle qualifiche professionali ed eliminando le restrizioni alle professioni regolamentate;

o)

nei mercati al dettaglio dell’elettricità e del gas sono eliminate le tariffe regolamentate.

7.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:

a)

il bilancio per il 2013 comprende misure di risanamento per un ammontare di almeno 3,2 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3. In particolare, sul lato delle spese il bilancio prevede una riduzione della spesa nel 2013 di almeno 2,5 miliardi di EUR, che riguarda: la spesa dell’amministrazione centrale, per l’istruzione e per la sanità; i trasferimenti alle autorità locali e regionali; la diminuzione del numero dei dipendenti pubblici; la riduzione dei costi delle imprese di proprietà pubblica;

b)

il bilancio include misure sul lato delle entrate, in particolare un ulteriore allargamento delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società e sul reddito personale, maggiori accise e modifiche alla tassazione degli immobili, che dovrebbero apportare quasi 0,8 miliardi di EUR di entrate supplementari. Il Portogallo migliora le condizioni operative per le imprese, riducendo gli oneri amministrativi tramite l’estensione a tutti i settori dell’economia delle riforme di semplificazione (sportelli unici e progetti senza autorizzazione preliminare) e alleviando le restrizioni di credito per le PMI anche con l’attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2);

c)

il Portogallo completa l’eliminazione degli arretrati in materia di cause giudiziarie.

8.   Per ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo ricapitalizza adeguatamente e riduce ordinatamente l’indebitamento del suo settore bancario e pone fine al caso del Banco Português de Negócios. In tale ambito il Portogallo elabora e concorda con la Commissione, la BCE e l’FMI una strategia per la struttura futura e il funzionamento dei gruppi bancari portoghesi in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, e secondo gli esatti termini per gli anni 2011-2014 specificati nel protocollo d’intesa, il Portogallo:

a)

modifica la normativa al fine di facilitare l’emissione di obbligazioni bancarie garantite dal governo per un importo adeguato in conformità del protocollo d’intesa;

b)

adotta entro fine maggio 2011 i requisiti regolamentari necessari per l’innalzamento del requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 al 9 % entro fine 2011 e al 10 % entro fine 2012 (da mantenere successivamente);

c)

assicura che entro la fine di giugno 2011 le banche stabiliscano piani di finanziamento a medio termine specifici per ciascun istituto per raggiungere una stabile posizione di finanziamento basata sul mercato in linea con gli obiettivi in materia di coefficienti di leva finanziaria periodici fissati dalla Banca centrale portoghese e dalla BCE. La fattibilità di tali piani di finanziamento e le loro implicazioni per i coefficienti di leva finanziaria saranno esaminati dalla Banca centrale portoghese e dalla BCE, in consultazione con il personale della Commissione e dell’FMI su base trimestrale;

d)

indica periodicamente obiettivi chiari in materia di coefficiente di leva finanziaria per le banche e rafforza il quadro di valutazione della solvibilità e della riduzione della leva durante il 2011;

e)

garantisce che la Caixa Geral de Depósitos, di proprietà statale, sarà riorganizzata in modo da ricapitalizzare adeguatamente il suo braccio bancario e avviare un processo per la vendita accelerata del Banco Português de Negócios. A tal fine il Portogallo presenta alla Commissione un nuovo piano che dovrà ottenere l’autorizzazione a titolo delle norme sul controllo degli aiuti di Stato;

f)

modifica entro fine 2011 la legislazione riguardante l’intervento precoce e la risoluzione delle crisi bancarie nonché il fondo di garanzia dei depositi e il fondo di garanzia per gli istituti di mutuo credito agricolo, al fine di proteggere i depositanti e agevolare le ristrutturazioni. In particolare, tali fondi dovrebbero mantenere la capacità di finanziare la risoluzione di istituti di credito in sofferenza, ma non ricapitalizzarli. Tale finanziamento è limitato all’ammontare dei depositi garantiti che avrebbero dovuto essere pagati in caso di liquidazione e sarà ammissibile solo se non pregiudica la capacità di tali fondi di assolvere la loro funzione primaria;

g)

modificare entro fine novembre 2011 la legge sull’insolvenza che preveda che i depositanti garantiti e/o i loro fondi (direttamente o tramite surroga) siano privilegiati rispetto ai creditori non garantiti sull’asse incapiente dell’istituto di credito e per sostenere meglio l’efficace salvataggio delle imprese redditizie;

h)

impegnarsi ad incoraggiare gli investitori privati a mantenere le loro esposizioni complessive su base volontaria.

9.   Perché sia assicurata un’agevole attuazione delle condizioni cui è subordinata l’assistenza, e per aiutare a correggere gli squilibri in modo sostenibile, la Commissione fornisce orientamento e consulenza continui sulle riforme strutturali, del bilancio e dei mercati finanziari. Nel quadro dell’assistenza da fornire al Portogallo, insieme all’FMI e in collaborazione con la BCE, la Commissione rivede periodicamente l’efficacia e l’impatto economico e sociale delle misure concordate, e raccomanda le correzioni necessarie al fine di rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro, assicurare il risanamento finanziario necessario e ridurre al minimo gli effetti sociali deleteri, in particolare per i membri più vulnerabili della società portoghese.

Articolo 4

Ai fini della gestione dell’assistenza finanziaria dell’Unione, il Portogallo apre un conto speciale presso la Banca centrale portoghese.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/93


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/345/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La voce relativa alla persona che figura nell’allegato della presente decisione è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Persona di cui all’articolo 1

14.

ZARTI, Mustafa.

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/95


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP

[notificata con il numero C(2010) 4932]

(Il testo in lingua portoghese è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/346/UE)

LA COMMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver chiesto ai diretti interessati di presentare le loro osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione riguarda un aiuto di Stato concesso dal Portogallo in forma di garanzia statale a favore del Banco Privado Português (Banca privata portoghese: il «BPP»).

1.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 13 marzo 2009 la Commissione ha adottato una decisione (2) («decisione sull’aiuto di urgenza»), mediante la quale ha approvato una garanzia statale sul mutuo di 450 milioni di EUR concesso al BPP il 5 dicembre 2008 da sei banche portoghesi. Questa misura è stata autorizzata in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE], per un periodo di sei mesi, a condizione che le autorità portoghesi rispettassero il loro impegno di presentare un piano di ristrutturazione entro sei mesi (ossia entro il 5 giugno 2009).

(3)

Il 15 luglio 2009 la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di presentare con urgenza il piano di ristrutturazione del BPP. Poiché questo piano non è stato presentato, il 6 ottobre 2009 la Commissione ha inviato al Portogallo un sollecito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3).

(4)

Il 10 novembre 2009 la Commissione ha iniziato il procedimento formale di esame riguardo alla misura di presunto aiuto statale. Nella medesima decisione, la Commissione ha ingiunto al Portogallo di inviarle informazioni e di presentare il piano di ristrutturazione entro il 22 dicembre 2009.

(5)

La decisione della Commissione di iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 marzo 2010 (4). La Commissione ha invitato i diretti interessati a presentare osservazioni sulla misura di aiuto. Con lettera del 6 aprile 2010 ha presentato osservazioni un terzo interessato, che ha chiesto di restare anonimo.

(6)

Con lettera del 12 marzo 2010 la Commissione ha chiesto ancora informazioni al Portogallo, che ha risposto con lettera del 13 aprile 2010, protocollata presso la Commissione il 14 aprile.

(7)

Le osservazioni del diretto interessato sono state trasmesse al Portogallo con lettera del 15 aprile 2010. Il Portogallo ha replicato a tali osservazioni con lettera del 13 maggio 2010, protocollata presso la Commissione il 14 maggio.

(8)

Il 29 aprile 2010 la Commissione ha chiesto al Portogallo informazioni supplementari, che le sono state inviate con lettera del 13 maggio 2010. Il Portogallo ha trasmesso nuove informazioni il 15 e 21 giugno 2010.

2.   IL BENEFICIARIO E LA MISURA DI AIUTO

2.1.   Il beneficiario

(9)

Il BPP è un’istituzione finanziaria avente sede in Portogallo, che presta servizi di private banking, corporate advisor e private equity (amministrazione fiduciaria personalizzata di patrimoni, consulenza a società, investimenti in titoli non quotati in borsa). I depositanti presso il BPP sono singoli individui e istituzioni, tra cui cinque casse di mutuo credito agricolo, una cassa di risparmio, vari fondi pensionistici, società di assicurazioni ecc. Il BPP svolge le sue attività in Portogallo, in Spagna e in minor misura in Brasile e in Sudafrica.

(10)

Le azioni del BPP non sono quotate in borsa: di conseguenza, non è possibile seguire il loro valore di mercato. Al 30 giugno 2008 gli attivi iscritti nel bilancio del BPP ammontavano in totale a 2,9 miliardi di euro, ossia a meno dell’1 % del totale degli attivi del settore bancario portoghese. Il BPP è di proprietà al 100 % del gruppo Privado Holding SGPS SA (SpA di gestione di partecipazioni societarie). Al 30 giugno 2008 la maggioranza (51,5 %) delle azioni di questa società di gestione di partecipazioni societarie era in mano a 12 azionisti. Nel 2009 il gruppo Privado Holding aveva 187 dipendenti, 148 dei quali lavoravano presso il BPP.

2.2.   Difficoltà finanziarie del BPP

(11)

Secondo le autorità portoghesi, il BPP aveva problemi di tesoreria a causa del deterioramento della situazione economica mondiale, che riduceva in grave misura la sua capacità di gestione delle liquidità.

(12)

Il 24 novembre 2008 il BPP ha informato il Banco Central Português («Banca del Portogallo») che correva il rischio di non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi in materia di pagamenti. Il BPP è stato quindi autorizzato a sospendere tutti i pagamenti con decorrenza dal 1o dicembre 2008.

(13)

Il 5 dicembre 2008 il BPP ha ricevuto un mutuo di 450 milioni di EUR corredato da una garanzia dello Stato, alle condizioni che si descriveranno più oltre. Il mutuo e la garanzia bastavano appena a coprire le passività del BPP iscritte in bilancio al 24 novembre 2008. Il mutuo sarebbe stato utilizzato soltanto per rimborsare i titolari di conti e altri creditori, senza poter coprire i debiti delle altre entità del gruppo.

2.3.   La misura di aiuto di urgenza

(14)

Il 5 dicembre 2008 il BPP ha firmato un contratto di mutuo (il «contratto di mutuo»), corredato da garanzia dello Stato, per l’importo di 450 milioni di EUR, con sei grandi banche portoghesi (Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA, Banco Espírito Santo SA, Banco BPI SA, Banco Santander Totta SA, Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL: il «consorzio bancario»). Il mutuo è stato concesso per sei mesi, prorogabile sino a due anni, a un tasso d’interesse pari al tasso EURIBOR + 100 punti base. La remunerazione del mutuo è stata calcolata in base ai costi del finanziamento per le banche creditrici alla data dell’operazione.

(15)

Secondo le autorità portoghesi, senza la garanzia statale nessun mutuante sarebbe stato disposto a finanziare il BPP a un tasso ragionevole, data la gravità della sua situazione finanziaria. La garanzia dello Stato che corredava il mutuo è stata concessa ai sensi dalle legge 112/97, ossia non nell’ambito del regime portoghese di garanzie (legge 60-A/2008) che era stato approvato dalla Commissione il 29 ottobre 2008 (5). In particolare, le autorità portoghesi hanno dichiarato che il regime generale di garanzie, riservato alle banche solventi, non sarebbe stato un contesto adeguato per l’intervento statale a favore del BPP, in considerazione del crescente deterioramento finanziario di tale banca e dei rischi specifici correlati a questa operazione.

(16)

La remunerazione della garanzia dello Stato è stata fissata a 20 punti base, tenuto conto delle controgaranzie presentate dal BPP.

(17)

Le controgaranzie sono le seguenti: (i) diritto di garanzia prioritaria relativa a vari attivi, precisati nel contratto concluso tra il Portogallo, il BPP e la Banca del Portogallo; (ii) ipoteca di primo grado sugli attivi immobiliari di proprietà del BPP. Secondo la stima delle autorità portoghesi, tali controgaranzie avevano un valore di circa 672 milioni di EUR al momento della firma del contratto di mutuo e dell’accordo di garanzia (6). La presentazione di controgaranzie è disciplinata da un accordo concluso tra la direzione generale del Tesoro, il BPP e la Banca del Portogallo, in base al quale quest’ultima è stata incaricata della custodia e della gestione delle controgaranzie, per conto della direzione generale del Tesoro. Secondo le autorità portoghesi, a norma del diritto nazionale lo Stato portoghese ha diritti di privilegio e di priorità sulle controgaranzie.

(18)

Per il periodo di concessione del mutuo coperto dalla garanzia dello Stato, il BPP si è impegnato a non vendere né dare in garanzia i propri attivi attuali o futuri e a non disporne in altro modo.

(19)

Nell’ambito dell’esame, da parte della Commissione, della misura di aiuto di urgenza, il Portogallo si era impegnato a presentare un piano di ristrutturazione del BPP entro sei mesi dall’intervento statale (ossia entro il 5 giugno 2009).

(20)

Nella decisione del 13 marzo 2009 la Commissione ha approvato la misura per un periodo di sei mesi con decorrenza dalla data di concessione della garanzia dello Stato, ossia fino al 5 giugno 2009. Secondo la Commissione, era necessario presentare il piano di ristrutturazione entro il 5 giugno 2009 poiché il livello di remunerazione era eccezionalmente basso.

(21)

In caso di proroga della validità della garanzia oltre il periodo iniziale di sei mesi, le autorità portoghesi si erano impegnate a inviare alla Commissione una notifica specifica.

(22)

Il Portogallo non ha rispettato tali impegni.

2.4.   Proroga della misura di aiuto di urgenza

(23)

Con messaggio elettronico del 23 giugno 2009 il Portogallo ha informato la Commissione di aver deciso di prorogare la garanzia dello Stato per un altro periodo di sei mesi (decreto 13364-A/2009 del ministero delle finanze, del 5 giugno 2009). Tuttavia, il Portogallo non ha notificato la proroga né ha chiesto l’approvazione della Commissione.

(24)

Poiché nella sua decisione la Commissione aveva approvato l’aiuto soltanto fino al 5 giugno 2009, l’aiuto di urgenza è divenuto illegale dal 6 giugno 2009.

(25)

Il 24 aprile 2009 gli amministratori del BPP hanno presentato alla Banca del Portogallo un piano di ristrutturazione.

(26)

Con lettera del 5 giugno 2009 le autorità portoghesi hanno spiegato alla Commissione che il ritardo nella presentazione del piano di ristrutturazione del BPP era dovuto al fatto che il piano di riassetto e risanamento proposto dal BPP non era stato accettato dalla Banca del Portogallo.

(27)

Il 9 giugno 2009 il ministero delle finanze e della pubblica amministrazione ha pubblicato un documento dal titolo «Esclarecimento do Ministério das Finanças e da Administração Pública — Decisão relativa ao Banco Privado Português» (chiarimenti del suddetto ministero, decisione relativa al BPP: il «documento del 9 giugno 2009»), indicando che nel piano di riassetto e risanamento presentato il 24 aprile 2009 dal BPP alla Banca del Portogallo si sosteneva tra l’altro la necessità di un’operazione di ricapitalizzazione, con un contributo statale dell’ordine di 150-200 milioni di EUR in forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate e prestazioni supplementari senza nessuna remunerazione. Questo piano non era stato accettato perché era stato ritenuto non consono alle «norme del regime di ricapitalizzazione stabilite dalla legge 63-A/2008 né agli orientamenti in materia definiti al livello dell’Unione europea allo scopo di far rispettare le regole comunitarie sulla concorrenza, dato che nella fattispecie si tratta di aiuti di Stato».

(28)

Nel documento del 9 giugno 2009 era inoltre indicato che numerosi clienti del BPP avevano affidato la gestione dei loro risparmi alla banca, che li aveva utilizzati per acquistare strumenti finanziari distribuiti da varie decine di società di comodo aventi sede «offshore». Nonostante i rischi inerenti a questo collocamento (quote di fondi d’investimento speculativo), il BPP assicurava un tasso d’interesse e garantiva, alla scadenza, il rimborso dell’importo totale del capitale investito da tali clienti. L’esistenza di questa garanzia non è mai stata comunicata alle autorità di vigilanza né è stata iscritta in bilancio come obbligazione della banca. Celando tale obbligazione, si era evitato che gli azionisti della banca dovessero fornire apporti di capitale in ottemperanza delle pertinenti disposizioni giuridiche e regolamentari. Inoltre, secondo il documento del 9 giugno 2009, in un’ispezione effettuata dalla commissione della borsa valori portoghese e dalla Banca del Portogallo si erano constatate gravi irregolarità, che si configuravano come prassi illecite all’interno del BPP.

2.5.   La situazione dei prodotti d’investimento in fondi speculativi

(29)

Nel documento del 9 giugno 2009 le autorità portoghesi dichiaravano inoltre che, di concerto con le autorità di vigilanza, stavano cercando una soluzione atta a ridurre al minimo le eventuali perdite dei clienti del BPP detentori delle quote dei fondi speculativi, i cui investimenti erano a rischio. La soluzione prevista dal governo comprendeva tra l’altro i seguenti elementi: 1) creazione di un nuovo strumento finanziario, rappresentativo del portafoglio attuale dei fondi speculativi alimentati da investimenti indiretti, che si proponesse come sostituto nei confronti degli investitori; 2) lo strumento finanziario sarebbe stato emesso e gestito da un organismo indipendente dal BPP, appartenente a istituti bancari nazionali, che ne avrebbero curato la gestione.

2.6.   Il procedimento formale di esame e la seconda proroga della misura di aiuto di urgenza

(30)

Il 15 luglio 2009 la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di presentare immediatamente il piano di ristrutturazione del BPP, anche a titolo provvisorio, rammentando loro che l’aiuto di urgenza era divenuto illegale dal 6 giugno 2009.

(31)

Poiché il piano richiesto non è stato presentato, il 6 ottobre 2009 la Commissione ha inviato alle autorità portoghesi un sollecito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(32)

Il 10 novembre 2009 la Commissione ha iniziato il procedimento formale di esame riguardo alla misura di presunto aiuto di Stato. Nella medesima decisione, la Commissione ha ingiunto al Portogallo di inviare informazioni, esigendo la presentazione del piano di ristrutturazione entro il 22 dicembre 2009.

(33)

La decisione della Commissione di iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). La Commissione ha invitato i diretti interessati a presentare osservazioni sulla misura di aiuto.

(34)

Il 3 dicembre 2009 le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che la garanzia statale sarebbe stata prorogata di altri sei mesi. Secondo tali autorità, lo Stato era stato costretto a prorogare la garanzia perché una perturbazione immediata dell’attività del BPP avrebbe certamente compromesso la soluzione che era in esame in quel momento. Poiché era evidente che il BPP non era in grado di rimborsare il mutuo, le banche che glielo avevano concesso avevano accordato una proroga della scadenza di altri sei mesi, senza modificare le condizioni cui era subordinato il mutuo e senza erogare un finanziamento supplementare, purché fosse prorogata anche la relativa garanzia statale.

(35)

Di conseguenza, il 5 dicembre 2009 la garanzia statale è stata prorogata di altri sei mesi. La proroga non è stata notificata alla Commissione: le autorità portoghesi si sono limitate a informarla che la garanzia sul mutuo sarebbe stata prorogata.

(36)

Con lettera del 25 febbraio 2010 le autorità portoghesi hanno precisato gli elementi principali sui quali il governo riteneva che si potesse imperniare una soluzione dei problemi che il BPP aveva causato a un numero considerevole dei suoi clienti, ossia agli investitori nei fondi speculativi.

(37)

Nella medesima lettera, le autorità portoghesi informavano la Commissione che l’11 dicembre 2009 il governo aveva deciso:

i)

di costituire un fondo speciale d’investimento (Fundo Especial de Investimento: «FEI») chiuso, non armonizzato, composto dal portafoglio (attivi e passivi lordi) dei fondi d’investimento speculativo, avente le seguenti caratteristiche: a) gestione passiva; b) acquisto in natura delle unità di partecipazione; c) durata quadriennale con possibilità di proroga fino a 10 anni al massimo, previa decisione favorevole dell’assemblea dei sottoscrittori (1 unità di partecipazione = 1 voto); d) adesione volontaria dei clienti;

ii)

la proroga della garanzia statale sul mutuo di 450 milioni di EUR fino alla costituzione del FEI;

iii)

l’attivazione del Fondo di garanzia sui depositi (Fundo de Garantia de Depósitos: «FGD»), che rimborsa integralmente il saldo creditore del conto corrente di ogni depositante purché l’importo non sia superiore a 100 mila euro, e del Sistema d’indennizzo degli investitori (Sistema de Indemnização aos Investidores: «SII»), che versa un indennizzo dell’importo massimo di 25 mila euro per investitore, alle condizioni previste dalla legge, senza intervento di risorse statali;

iv)

la copertura assicurativa fino all’importo di 250 mila euro per i clienti aderenti al FEI, purché rispondenti ai criteri dell’FGD e del SII, grazie alla quale è assicurata dallo Stato l’eventuale differenza negativa tra le somme ricevute dal cliente — a titolo di rimborso da parte dell’FGD e del SII e di pagamento da parte del FEI — e il valore nominale del suo investimento alla data del 24 novembre 2008, fino al massimale di 250 mila euro.

(38)

L’impegno assunto dallo Stato portoghese nei confronti degli investitori del FEI, quale è previsto nelle disposizioni di legge, si applicherà soltanto alla data di estinzione del Fondo, ossia quattro anni dopo la sua costituzione: quindi il 30 marzo 2014 (8).

(39)

Il 1o febbraio 2010 la commissione della borsa valori ha autorizzato la costituzione del FEI, con le caratteristiche sopra descritte. La gestione del Fondo è stata affidata alla società Privado Fundos — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento SA (Fondi privati: SpA di gestione di fondi d’investimento) mentre depositario del Fondo è il Banif — Banco de Investimento SA (banca SpA di investimenti).

(40)

Il FEI è stato costituito il 30 marzo 2010.

(41)

Il 16 aprile 2010 la Banca del Portogallo ha emesso un comunicato per informare che la licenza bancaria del BPP era stata revocata con decisione del 15 aprile, data l’impossibilità di ristrutturare o ricapitalizzare tale banca. Il 22 aprile 2010 la Banca del Portogallo ha adito il tribunale competente (il Tribunale del commercio di Lisbona) chiedendo la liquidazione del BPP e presentando contemporaneamente una proposta di designazione della commissione liquidatrice. La liquidazione del BPP avverrà secondo le norme portoghesi in materia di liquidazione relative specificamente agli istituti bancari. Le autorità portoghesi ritengono che le varie formalità giuridiche previste dai pertinenti testi di legge implicano che il procedimento di liquidazione potrà durare circa un anno.

(42)

Il 13 maggio 2010 le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che, in base al contratto di mutuo (9), il consorzio bancario aveva presentato richiamo alla garanzia, cui è stata data esecuzione il 7 maggio 2010, e che il Portogallo aveva rimborsato i 450 milioni di EUR alle sei banche. Lo Stato portoghese ha dichiarato di aver già adottato le misure necessarie per esercitare i suoi diritti di creditore privilegiato e prioritario nei confronti delle controgaranzie associate alla garanzia da esso concessa, avendo reclamato i sui diritti dinanzi al tribunale competente (10).

3.   DECISIONE DELLA COMMISSIONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI ESAME

(43)

Nella decisione del 10 novembre 2009 di iniziare il procedimento formale di esame, la Commissione ha esposto la sua valutazione preliminare e ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità delle misure in esame con il mercato interno. Gli elementi in questione erano i seguenti:

il livello inferiore della remunerazione della garanzia rispetto al livello normalmente richiesto nella comunicazione relativa alle banche (11): la Commissione dubitava che tale remunerazione fosse adeguata in funzione del rischio e l’aveva autorizzata soltanto in base all’impegno assunto dal Portogallo di presentare un piano di ristrutturazione che compensasse adeguatamente, a lungo termine, il vantaggio così accordato,

il fatto che non fosse stato presentato un piano di ristrutturazione nonostante che fosse stato rivolto al Portogallo un sollecito con lettera del 6 ottobre 2009,

la proroga della garanzia (il 5 giugno 2009) al di là dei sei mesi inizialmente approvati dalla Commissione.

4.   OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

(44)

Nelle osservazioni sull’avvio del procedimento formale di esame, le autorità portoghesi hanno dichiarato di non ignorare l’impegno da esse assunto nei confronti della Commissione di inviare un piano di ristrutturazione del BPP. Tuttavia, secondo la lettera della Commissione del 13 aprile 2010, la responsabilità della presentazione del piano di ristrutturazione (che doveva essere approvato dalla Banca del Portogallo) spettava in definitiva al BPP, mentre lo Stato portoghese doveva soltanto trasmetterlo alla Commissione. L’unico motivo per il quale le autorità portoghesi non hanno presentato alla Commissione il piano di ristrutturazione è che il piano presentato dal BPP non era stato approvato dalla Banca del Portogallo. Non era stato possibile, quindi, ottemperare all’ingiunzione notificata dalla Commissione nella decisione del 10 novembre 2009, nonostante le azioni in sede politica intraprese dallo Stato portoghese perché il BPP adempisse effettivamente ai suoi obblighi nei confronti della Banca del Portogallo e dello Stato portoghese e, da ultimo e di conseguenza, nei confronti della Commissione.

(45)

Riguardo all’aiuto di Stato concesso al BPP, secondo il Portogallo questo aiuto era ed è compatibile con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, poiché è stato concesso ai fini della stabilità del sistema finanziario nazionale, analogamente a quanto si è verificato nel contesto europeo.

(46)

Riguardo alle proroghe della garanzia statale sui 450 milioni di EUR, secondo il Portogallo queste non si configurano come un nuovo aiuto, in quanto restava inalterata la situazione che aveva indotto la Commissione ad approvare tale misura di aiuto. Le condizioni della garanzia statale, prorogata due volte, sono rimaste immutate: i) non è stato aumentato l’importo del mutuo; ii) non sono stati modificati gli obblighi ai quali è subordinato il mutuo (12); iii) a norma dell’accordo di garanzia, questa scadrà soltanto trenta giorni dopo la data dell’ultimo rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, e la Commissione sapeva che il contratto di mutuo aveva durata biennale (13).

(47)

Riguardo al fatto che non sono state notificate le proroghe della garanzia statale, le autorità portoghesi sostengono che la proroga del contratto di mutuo dipendeva non dallo Stato portoghese, ma dalla decisione del consorzio bancario e del BPP, e che non prorogando la garanzia si sarebbero avute per il sistema finanziario portoghese le medesime ripercussioni negative che avevano pienamente giustificato l’approvazione da parte della Commissione di tale misura di aiuto di Stato. Inoltre, il Portogallo osserva che le proroghe della garanzia erano automatiche, in base all’accordo che disciplinava il contratto di mutuo, ma che nondimeno erano state formalizzate ai fini della certezza del diritto per il consorzio bancario.

(48)

D’altro canto, secondo le autorità portoghesi, le proroghe (pur configurandosi come un nuovo aiuto) non hanno conferito al BPP un vantaggio economico, perché in pratica il BPP non esercitava più nessuna attività almeno dal 1o dicembre 2008. Di conseguenza la misura, con o senza proroghe, non «ha conferito al BPP un vantaggio economico né ne ha rafforzato la posizione rispetto ai suoi concorrenti per il semplice motivo che il BPP non operava più sul mercato e quindi non si trovava in concorrenza con altre banche» (14). Il Portogallo ritiene dunque che la misura non abbia inciso sulla concorrenza né sugli scambi tra gli Stati membri.

(49)

Nella replica alle osservazioni del terzo interessato (cfr. più oltre), le autorità portoghesi hanno dichiarato che il mutuo di 450 milioni di EUR è stato utilizzato secondo modalità trasparenti, nell’intento di evitare un contagio sistemico e di sanare il passivo del BPP registrato in bilancio alla data del 24 novembre 2008.

(50)

Le autorità portoghesi osservano inoltre che il Portogallo eserciterà nell’ambito del procedimento di liquidazione del BPP i suoi diritti sulle controgaranzie correlate con la garanzia. Tenuto conto del suo statuto di creditore privilegiato del BPP, il Portogallo confida di essere in grado di recuperare integralmente l’importo di 450 milioni di EUR pagato alle banche creditrici. A tale riguardo, le autorità portoghesi osservano che al 7 maggio 2010 il valore delle controgaranzie era superiore di oltre il 20 % all’importo totale del mutuo garantito.

(51)

Per quanto riguarda l’impegno dello Stato di compensare le perdite fino a 250 mila euro dei titolari dei conti dei fondi speculativi che hanno aderito al FEI, il Portogallo ritiene che tale impegno non si configuri come aiuto di Stato poiché: i) non implica il trasferimento di risorse statali alla società che gestisce il FEI né a nessun’altra organizzazione attiva nel mercato; ii) è un dispositivo regolare e accettato in una logica ampliata del sistema d’indennizzo degli investitori; iii) non comporta nessun vantaggio economico per gli investitori, ai quali è rivolto nella loro generalità e in termini esclusivi, in ottemperanza delle disposizioni giuridiche nazionali ed europee, e non provoca nessuna distorsione della concorrenza sul mercato e nelle relazioni tra gli Stati membri.

(52)

Inoltre, il Portogallo ritiene che i pagamenti effettivi a favore dei clienti del FEI che saranno effettuati in base a tale impegno saranno minimi se non addirittura nulli. Secondo le autorità portoghesi, l’assicurazione di 250 mila euro è una misura intesa a creare fiducia nei clienti del FEI, ma che non porterà a esborsi effettivi nella maggior pare degli scenari. In uno scenario conservativo, basato sull’ipotesi che nei prossimi quattro anni gli attivi del FEI si deterioreranno rispetto ai valori dell’ottobre 2009, il Portogallo calcola che l’entità massima di esborso per ciascun cliente sarà di circa 68 mila euro. Secondo scenari più favorevoli, non vi sarà nessun esborso.

5.   OSSERVAZIONI DI ALTRI DIRETTI INTERESSATI

(53)

Ai sensi del considerando 6 della decisione della Commissione del 10 novembre 2009 di iniziare un procedimento formale di esame, il 6 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni di un terzo interessato, debitamente identificato, che desiderava tuttavia restare anonimo. Nel presentare osservazioni sull’avvio del procedimento formale di esame, il terzo interessato ha fatto notare che non era stata rispettata nessuna delle condizioni in base alle quali era stata concessa la garanzia statale sul mutuo (durata massima di sei mesi e presentazione di un piano di ristrutturazione). Di conseguenza, secondo tali osservazioni, l’aiuto era illegale e la Commissione doveva intimare al Portogallo di ritirare la garanzia. Inoltre, secondo questa parte terza l’importo di 450 milioni di EUR era stato utilizzato, invece che per ristrutturare la banca, per rimborsare alcuni clienti del BPP penalizzando tutti gli altri.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Qualifica delle misure come aiuto di Stato

(54)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(55)

Perché si applichi l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario che vi sia una misura di aiuto attribuibile allo Stato, che essa sia concessa mediante risorse statali, incida sugli scambi tra Stati membri e falsi la concorrenza nel mercato interno, conferendo un vantaggio selettivo a determinate imprese.

6.1.1.   La garanzia statale sul mutuo di 450 milioni di EUR

(56)

La Commissione rammenta che già nella decisione del 13 marzo 2009 sull’aiuto di urgenza aveva concluso che la garanzia statale costituiva un aiuto di Stato (15). Tale misura è finanziata mediante risorse statali, poiché si tratta di una garanzia statale concessa dal Portogallo. In effetti, il rimborso versato dallo Stato portoghese al consorzio bancario il 13 maggio 2010 (cfr. il considerando 42 della presente decisione) dimostra con chiarezza che sono state utilizzate risorse statali.

(57)

Nella decisione del 13 marzo 2009 sull’aiuto di urgenza (16) si è anche concluso che la garanzia statale ha consentito al BPP di ottenere il mutuo a condizioni finanziarie migliori di quelle che normalmente avrebbero ottenuto sul mercato altre imprese in situazioni analoghe nell’ipotesi, improbabile come hanno ammesso le autorità portoghesi, che simili mutui fossero disponibili. In tal senso, nella decisione sull’aiuto di urgenza si è già concluso che la remunerazione di 20 punti base era alquanto inferiore al livello da fissare attenendosi alla raccomandazione del 20 ottobre 2008 della Banca centrale europea. Nonostante la cospicua entità delle garanzie effettive, la Commissione ha concluso che la remunerazione della garanzia statale era considerevolmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per banche in difficoltà. Tale remunerazione è stata considerata adeguata soltanto per la fase di urgenza, a condizione che fosse presentato un piano di ristrutturazione entro il 5 giugno 2009.

(58)

Al contrario degli altri istituti del settore bancario che non hanno beneficiato di una garanzia statale, il BPP ha ottenuto un vantaggio economico, poiché la remunerazione richiesta per la garanzia statale era manifestamente inferiore al livello del mercato.

(59)

Non può essere accettata l’argomentazione presentata dalle autorità portoghesi secondo la quale il BPP ha cessato di operare nel mercato dal 1o dicembre 2008. Dato che la licenza bancaria del BPP è stata revocata dalla Banca del Portogallo il 15 aprile 2010, il BPP poteva entrare o rientrare nel mercato in tempi brevi. In effetti, tra il dicembre 2008 e l’aprile 2009 sono stati presentati piani di riassetto del BPP, il che attesta il potenziale della banca di continuare ad esercitare un’attività economica grazie alla misura di urgenza. Tenuto conto delle attività del BPP e della sua posizione nei mercati finanziari nazionale e internazionale, il vantaggio conferitogli è tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Soltanto dal 15 aprile 2010, con la revoca della licenza bancaria, il BPP ha perduto ogni possibilità di riaccedere al mercato e di incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

(60)

In base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione ha concluso che la garanzia statale ha conferito al BPP un vantaggio economico, mediante l’utilizzo di risorse statali attribuibili al Portogallo. Questo vantaggio è tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, la misura in esame si configura come aiuto di Stato.

6.1.2.   La garanzia di 250 mila euro concessa ai clienti del FEI

(61)

Come già si è detto, i beneficiari di questa misura sono i clienti del BPP che avevano investito nei prodotti dei fondi speculativi e hanno scelto di aderire al FEI. Senza la soluzione applicata dal Portogallo, i clienti del FEI rischiavano di non essere rimborsati o, più probabilmente, di ricevere un rimborso inferiore a quello coperto dalla garanzia. Le stime elaborate dal Portogallo mostrano che il loro reddito, in quanto clienti del FEI, sarà più elevato grazie alla garanzia. Di conseguenza, la misura adottata comporta un vantaggio per i clienti del FEI.

(62)

Tuttavia, il semplice deposito di fondi non costituisce necessariamente un’attività commerciale ai termini delle norme sugli aiuti di Stato. Di fatto, secondo il documento presentato dal Portogallo, la maggior parte degli aderenti al FEI sono singoli individui e non imprese. Nondimeno, nei casi in cui gli importi del FEI coperti da una garanzia statale andranno a beneficio di imprese, questo fatto può costituire un aiuto di Stato.

(63)

I dati presentati dal Portogallo mostrano tuttavia con chiarezza che l’erogazione da parte dello Stato sarà molto inferiore alla soglia de minimis di 200 mila euro in un triennio (17), se si tiene conto da un lato della copertura cui provvedono il Sistema d’indennizzo degli investitori e il Fondo di garanzia sui depositi e dall’altro degli importi degli attivi soggiacenti che probabilmente, secondo uno scenario prudente, saranno recuperati dagli investitori.

6.2.   Compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

6.2.1.   La garanzia statale sul mutuo di 450 milioni di EUR

(64)

Il Portogallo fa notare che l’elemento di aiuto deve esser valutato in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Questa disposizione permette alla Commissione di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto inteso a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». La Commissione rammenta che il Tribunale di primo grado ha statuito che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, deve essere applicato in forma restrittiva e deve porre rimedio a una perturbazione dell’economia di uno Stato membro nel suo complesso (18).

(65)

La Commissione ha già riconosciuto che l’attuale crisi dei mercati finanziari può provocare una grave perturbazione nell’economia di uno Stato membro e che le misure di sostegno a favore delle banche possono esser ritenute atte a porre rimedio a tale perturbazione. Quest’analisi è stata confermata nelle comunicazioni riguardanti rispettivamente le banche (19), la ricapitalizzazione delle banche (20), il deprezzamento degli attivi (21) e la ristrutturazione delle banche (22). Nelle circostanze attuali, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, può servire quindi da base giuridica per le misure di aiuto adottate per combattere questa crisi sistemica. Per quanto riguarda specificamente la situazione dell’economia portoghese, tale articolo è anche la base giuridica adeguata per le varie decisioni mediante le quali la Commissione ha approvato le misure attuate dalle autorità portoghesi per combattere la crisi finanziaria, per esempio le decisioni di approvazione e di successiva proroga del regime di ricapitalizzazione degli istituti di credito in Portogallo, l’ultima delle quali risale al marzo 2010 (23).

(66)

Per quanto riguarda il caso in esame, la Commissione osserva inoltre che, nella decisione recante approvazione dell’aiuto di urgenza, era stata anche valutata la possibilità di applicare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e si era concluso che tale disposizione era di applicazione poiché l’inadempimento degli obblighi finanziari da parte del BPP poteva avere ripercussioni negative nel settore finanziario portoghese (cfr. i considerando 33-45 della decisione sull’aiuto di urgenza).

(67)

Benché non fosse stato presentato il piano di ristrutturazione, e nonostante i vari solleciti e persino l’invio di un’ingiunzione di fornire informazioni come indicato ai considerando 30-32, il Portogallo ha prorogato la garanzia a due riprese senza inviarne notifica preliminare alla Commissione e senza ottenerne l’approvazione.

(68)

Non si possono accettare le argomentazioni delle autorità portoghesi secondo le quali la Commissione era al corrente che, in base all’accordo, la garanzia poteva esser prestata per due anni e che alla garanzia statale non era stata apportata nessuna modifica concreta. La decisione sull’aiuto di urgenza subordina gli effetti derivanti dall’approvazione della garanzia statale al rispetto dell’impegno assunto dalle autorità portoghesi di presentare il piano di ristrutturazione entro sei mesi. Le autorità portoghesi non hanno rispettato tale impegno.

(69)

Fermo restando quanto si è detto, il fatto che una disposizione dell’accordo prevedesse la proroga della garanzia statale previa decisione del consorzio bancario e del BPP non può esonerare il Portogallo dai suoi obblighi specifici derivanti dagli impegni presentati alla Commissione, sui quali era fondata la decisione sull’aiuto di urgenza, e stabiliti all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(70)

Considerati gli impegni che avevano determinato la decisione sull’aiuto di urgenza, non si può accettare neanche quanto sostiene il Portogallo riguardo all’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione, ossia che il suo obbligo consistesse soltanto nel trasmettere il piano alla Commissione. In ogni modo, il fatto è che il piano di ristrutturazione non è stato presentato entro il termine stabilito nella decisione sull’aiuto di urgenza, il che significa che non si è concretato il presupposto sul quale si era basata l’approvazione della misura di aiuto.

(71)

Si è già detto che la remunerazione della garanzia era inferiore al livello normalmente richiesto, ai sensi della comunicazione relativa alle banche, per poter esser considerata un aiuto compatibile e che nella decisione sull’aiuto di urgenza la Commissione aveva autorizzato questo livello di remunerazione soltanto nel presupposto che il Portogallo presentasse un piano di ristrutturazione oppure che si procedesse alla liquidazione del BPP, in modo da ridurre al minimo la distorsione di concorrenza. Poiché entro il 5 giugno 2009 non è stato presentato il piano suddetto, la Commissione conclude che già la garanzia concessa dal Portogallo il 5 dicembre 2008 e poi le sue proroghe dopo il 5 giugno 2009 non sono compatibili con il mercato interno.

(72)

Nonostante che il Portogallo non abbia presentato il piano di ristrutturazione del BPP, le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi attestano che il procedimento di liquidazione, iniziato il 15 aprile 2010 con la revoca della licenza bancaria del BPP, porterà alla liquidazione del BPP. D’altro canto, agli azionisti del BPP non sarà concessa nessuna compensazione oltre agli eventuali importi derivanti dal procedimento stesso di liquidazione. Sulla scorta di queste informazioni, la Commissione ritiene che in futuro non vi sarà un rischio di distorsione della concorrenza provocato dal BPP. Tuttavia, tale conclusione non consente di non tener conto dell’incompatibilità della misura attuata dal Portogallo tra il 5 dicembre 2008 e 15 aprile 2010.

Importo dell’aiuto

(73)

Per determinare il valore di mercato degli interessi del mutuo, la Commissione ha basato l’analisi sulla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (24). È la Commissione che stabilisce i tassi di riferimento, i quali devono riflettere il livello medio dei tassi d’interesse nel mercato dei mutui a medio e lungo termine corredati da garanzie normali. I tassi di riferimento sono tassi minimi, che possono esser maggiorati in situazioni di speciale rischio (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche ecc.). In circostanze eccezionali, l’elemento di aiuto può corrispondere all’importo effettivamente coperto dalla garanzia.

(74)

La garanzia ha consentito al BPP di ottenere condizioni di finanziamento del mutuo migliori di quelle normalmente disponibili nei mercati finanziari. Secondo la Commissione, l’elemento di aiuto della garanzia può esser calcolato come la differenza tra il tasso d’interesse che il BPP avrebbe dovuto pagare per un mutuo alle condizioni di mercato, ossia senza garanzia, e il tasso d’interesse al quale è stato effettivamente concesso il mutuo garantito. Si può ritenere che tale differenza corrisponda al premio che un garante avrebbe chiesto per simili garanzie in un’economia di mercato.

(75)

Nel caso in esame la Commissione ritiene che, senza la garanzia, il BPP avrebbe dovuto pagare un tasso d’interesse almeno pari al tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base, dato che si trattava di un’impresa in difficoltà che aveva presentato controgaranzie molto valide. La Commissione ritiene adeguato il margine di 400 punti base, tenuto conto del livello elevato delle garanzie effettive del mutuo (cfr. il considerando 17), le quali accrescevano la probabilità per il mutuante di riuscire a recuperare almeno una parte del mutuo, nonostante la difficilissima situazione del BPP. L’elemento di aiuto della garanzia consiste quindi nella differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il mutuo garantito (ossia il tasso EURIBOR + 100 punti base), dopo la detrazione del prezzo effettivamente pagato per la garanzia, ossia 20 punti base.

(76)

In tale contesto, la Commissione osserva inoltre che il Portogallo ha segnalato di aver già presentato le istanze necessarie per esercitare i suoi diritti di privilegio e di priorità sulle controgaranzie da esso detenute nei confronti del BPP e che continuerà a far valere i suoi diritti finché non avrà recuperato l’importo integrale del mutuo (25). La Commissione ritiene che il Portogallo sia tenuto ad agire in tal modo per dare esecuzione alle disposizioni dell’accordo di garanzia: se il Portogallo non esercitasse i suoi diritti sulle controgaranzie, allo scopo di recuperare l’importo integrale del mutuo, quest’omissione si configurerebbe come un aiuto di Stato a favore del BPP.

6.3.   Utilizzo del mutuo di 450 milioni di EUR da parte del BPP

(77)

Il terzo interessato che ha presentato osservazioni riguardo alla decisione della Commissione di iniziare il procedimento formale di esame ha sostenuto che il mutuo di 450 milioni di EUR è stato utilizzato, invece che per ristrutturare il BPP, per rimborsare certi clienti della banca penalizzando tutti gli altri. Secondo le informazioni che la Commissione ha ricevuto dalle autorità portoghesi, il mutuo è stato utilizzato per rimborsare i creditori del BPP i cui crediti erano dovuti o le cui linee di credito stavano per scadere e che avevano deciso di non prorogare i crediti o di non rinnovare le linee di credito. La Commissione non ha riscontrato nessun elemento probatorio sostanziale che corroborasse le argomentazioni del terzo interessato.

7.   CONCLUSIONE

(78)

In base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione conclude che la garanzia statale concessa al BPP costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che non può esser dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.   RECUPERO

(79)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nelle decisioni negative riguardanti aiuti illegali la Commissione impone allo Stato membro in questione di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto presso il beneficiario. Si devono recuperare soltanto gli aiuti incompatibili con il mercato interno.

(80)

L’obiettivo del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente prima della concessione dell’aiuto. Tale obiettivo sarà conseguito quando l’aiuto incompatibile sarà rimborsato dal BPP, che perderà così il vantaggio di cui godeva rispetto ai suoi concorrenti nel mercato. L’importo da recuperare deve permettere di eliminare il vantaggio economico conferito al BPP.

(81)

Ai sensi del punto 3.1 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («comunicazione della Commissione sulle garanzie») (26), nel caso di una determinata garanzia concessa dallo Stato l’elemento di aiuto deve esser valutato in base alle condizioni della garanzia e del mutuo. Date le gravi difficoltà finanziarie in cui versava il BPP nel momento in cui gli è stata concessa la garanzia, vi erano pochissime probabilità che, senza l’intervento dello Stato, il BPP fosse in grado di ottenere un mutuo bancario sul mercato.

(82)

Per quanto riguarda la quantificazione esatta dell’importo dell’aiuto, poiché non è possibile determinare un adeguato prezzo di mercato per la remunerazione della garanzia statale, si deve definire un valore ragionevole di riferimento. Come è stabilito al primo comma del punto 3.2 della comunicazione della Commissione sulle garanzie, «l’equivalente sovvenzione» della garanzia di un mutuo in un determinato anno può esser calcolato allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati. In questo caso, l’importo dell’aiuto può esser calcolato come la differenza tra il tasso teorico d’interesse del mercato e il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo la detrazione degli eventuali premi pagati.

(83)

Nel caso in esame, date le difficoltà finanziarie del BPP e tenuto conto delle controgaranzie presentate, il BPP avrebbe dovuto pagare il mutuo a condizioni di mercato ossia, in mancanza di garanzia, a un tasso d’interesse maggiorato di un premio di rischio di 400 punti base. Di conseguenza, l’importo dell’aiuto deve esser calcolato come la differenza tra questo tasso teorico di mercato e il tasso d’interesse al quale il mutuo garantito è stato effettivamente concesso (il tasso EURIBOR + 100 punti base), dopo la detrazione del prezzo effettivamente pagato per la garanzia, ossia 20 punti base.

(84)

Per quanto riguarda l’importo totale del mutuo stesso, secondo le autorità portoghesi lo Stato portoghese ha preso finora tutti i provvedimenti e ha espletato tutte le formalità necessarie per esercitare i suoi diritti di priorità sulle controgaranzie presentate dal BPP (che sono state stimate a un valore considerevolmente superiore al valore del mutuo) (27). La Commissione suppone che lo Stato portoghese continuerà a esercitare i suoi diritti, ottenendo in tal modo il recupero dell’importo totale del mutuo nell’ambito del procedimento di liquidazione, come ha indicato nella sua risposta del 15 giugno 2010 (28).

(85)

L’importo da recuperare è quello menzionato al considerando 83, maggiorato degli interessi effettivamente maturati su tale importo dalla data alla quale l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario (il 5 dicembre 2008) fino al suo recupero effettivo. Gli interessi non possono essere inferiori al valore calcolato a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (29).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto statale in forma di garanzia associata a un mutuo di 450 milioni di EUR, concesso illegalmente dal Portogallo a favore del Banco Privado Português, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   Il Portogallo procederà a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.   Agli importi da recuperare si applicano interessi dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.

3.   Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 sarà immediato ed effettivo.

2.   Il Portogallo assicurerà l’applicazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo trasmetterà alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo totale (capitale e interessi maturati) da recuperare presso il beneficiario;

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e previste per eseguire la presente decisione;

c)

i documenti attestanti che lo Stato portoghese ha esercitato i suoi diritti di priorità sulle controgaranzie presentate dal Banco Privado Português nell’ambito della garanzia ad esso concessa.

2.   Il Portogallo terrà informata la Commissione sugli sviluppi delle misure nazionali adottate per applicare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. A semplice richiesta della Commissione, il Portogallo le trasmetterà immediatamente informazioni sulle misure già adottate e previste per eseguire la presente decisione e fornirà anche informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi da recuperare già rimborsati dal beneficiario.

Articolo 5

Destinataria delle presente decisione è la Repubblica Portoghese.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)   GU C 56 del 6.3.2010, pag. 10.

(2)   GU C 174 del 28.7.2009, pag. 1.

(3)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Decisione del 29.10.2008 sul caso NN 60/2008 — Regime de garantias a favor das instituições de crédito em Portugal (Regime di garanzie a favore degli istituti di credito in Portogallo).

(6)  Le autorità portoghesi hanno presentato una nuova stima della Banca del Portogallo, del 7 maggio 2010, valutando le controgaranzie a 582 milioni di EUR.

(7)  Cfr. nota 1.

(8)  Secondo le autorità portoghesi, questa data potrà essere prorogata fino a un massimo di dieci anni dopo la data di costituzione del FEI.

(9)  Il contratto di mutuo (articolo 16) stabilisce che lo scioglimento o l’insolvenza del BPP comporta il rimborso anticipato da parte del BPP dell’importo garantito. Secondo le autorità portoghesi, la revoca della licenza del BPP decisa dalla Banca del Portogallo ne implica lo scioglimento. Di conseguenza, a norma del contratto, gli importi del mutuo saranno dovuti e sono stati reclamati dalla banca che funge da agente in base al contratto di mutuo.

(10)  Cfr. la pag. 8 della risposta del 15 giugno 2010.

(11)  Comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (Comunicazione relativa alle banche), GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(12)  Risposta II — 1 e 2 del 15 giugno 2010.

(13)  Risposta II — 1.2 del 13 aprile 2010.

(14)  Risposta del 15 giugno 2010.

(15)  Considerando 21-24 della decisione.

(16)  Considerando 34, 38 e 39.

(17)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(18)  Cfr., per quanto riguarda i principi: la sentenza nelle cause congiunte T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167, che ha ispirato la decisione della Commissione nel caso C 47/1996, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28, punto 10.1); la decisione della Commissione nel caso C 28/2002, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1, considerando 153 e seguenti); la decisione della Commissione nel caso C 50/2006, BAWAG, non ancora pubblicata, considerando 166. Cfr. anche la decisione della Commissione del 5 dicembre 2007 nel caso NN 70/2007, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso NN 25/2008, Aiuto di urgenza alla WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), e la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso C 9/2008 SachsenLB, non ancora pubblicata.

(19)  Comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(20)  Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(21)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(22)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(23)  Cfr. l’approvazione del regime di capitalizzazione degli istituti di credito in Portogallo, mediante decisione della Commissione del 20 maggio 2009 nel caso N 556/2008 (GU C 152 del 7.7.2009, pag. 4, in particolare i considerando 65-67), e l’approvazione della proroga di tale regime mediante decisione della Commissione del 17 marzo 2010 nel caso N 80/2010 (GU C 119 del 7.5.2010, pag. 2).

(24)   GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(25)  Cfr. le pagg. 8 e 13 della risposta del 15 giugno 2010.

(26)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(27)  Cfr. la pag. 8 della risposta delle autorità portoghesi, del 15 giugno 2010.

(28)  Cfr. la pag. 13 di tale risposta.

(29)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/105


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 4146]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/347/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo comma, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2007/20/CE della Commissione (3) relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007 ha concesso ai Paesi Bassi un contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione di un’indagine epidemiologica e le misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini. Conformemente a tale decisione, è stato versato un primo anticipo di 4 675 EUR.

(5)

Il 29 aprile 2008 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati ai Paesi Bassi per e-mail il 19 ottobre 2010.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità olandesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare ora l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e 2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2006 e 2007 è fissato a 207 931,25 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 203 256,25 EUR.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)   GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)   GU L 7 del 12.1.2007, pag. 41.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/107


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

(2011/348/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (l’«accordo») col Regno hascemita di Giordania.

(2)

I negoziati hanno dato luogo all’accordo siglato il 28 gennaio 2009.

(3)

Occorre firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania di cooperazione scientifica e tecnologica è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L’accordo è applicato su base provvisoria come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua formale conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, di seguito denominato «la Giordania»,

dall’altra,

di seguito denominati «le parti»;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma;

CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per lo sviluppo economico e sociale delle parti e il relativo riferimento di cui all’articolo 43 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, entrato in vigore il 1o maggio 2002;

CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia UE per rafforzare le relazioni con i paesi vicini, nel cui ambito le parti si sono incontrate e hanno concordato un piano d’azione che tra le sue priorità menzionava «il rafforzamento della cooperazione nel settore scientifico e tecnico». Il piano d’azione congiunto della politica europea di vicinato è conforme al programma esecutivo del governo giordano (2007-2009) per il piano nazionale «Kuluna Al Urdun» che mira a sviluppare un processo sostenibile di riforme socioeconomiche;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Giordania hanno intrapreso attività congiunte di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti potrebbero trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che renda possibile ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l’utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

DESIDERANDO aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e principi

1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e la Giordania in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e della tecnologia.

2.   Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti,

beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi,

accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca intrapresi da ciascuna parte,

scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione,

scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale,

partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

Articolo 2

Mezzi di cooperazione

1.   I soggetti giuridici stabiliti in Giordania, come definiti all’allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca («il programma quadro»), fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri della Comunità, definiti all’allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca della Giordania in settori analoghi a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici giordani, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

2.   La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

regolari discussioni sugli orientamenti e le priorità della politica e della programmazione in materia di ricerca della Giordania e della Comunità,

discussioni sulle prospettive e lo sviluppo della cooperazione,

trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione dei programmi e progetti di ricerca della Giordania e della Comunità e sui risultati di lavori intrapresi nell’ambito del presente accordo,

riunioni congiunte,

visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione,

scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test,

contatti tra responsabili di programmi o progetti giordani e della Comunità,

partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop,

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

formazione tramite progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico,

accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica nell’ambito della cooperazione in questione,

qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania, di cui all’articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili ad entrambe le parti.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

2.   Qualora, in applicazione della propria normativa, la Comunità europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico stabilito in Giordania che partecipa a un’azione indiretta di cooperazione comunitaria, la Giordania garantisce che a questa transazione non saranno imposti oneri o prelievi.

Articolo 4

Gestione dell’accordo

1.   Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per la Giordania, dall’Alto Consiglio per la scienza e la tecnologia, e, per la Comunità, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti («agenti esecutivi»).

2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato «Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania» («il comitato misto»), le cui funzioni comprendono:

assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti,

individuare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure,

esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Giordania e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo,

formulare raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Il comitato misto, composto da rappresentanti degli agenti esecutivi, adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nella Comunità e in Giordania. Riunioni straordinarie sono convocate laddove necessario e previo accordo di entrambe le parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto saranno trasmesse per informazione al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania.

Articolo 5

Finanziamento

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e delle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse.

Articolo 6

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

La diffusione e l’uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all’allegato II.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

2.   Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa del completamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, le parti concordano che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni stabilite dallo stesso.

4.   Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti notifica per iscritto all’altra parte la sua intenzione di porre fine all’accordo. In tal caso il presente accordo cessa di avere effetto trascorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

5.   Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, l’agente esecutivo della parte in questione notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui al presente paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

6.   Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest’ultimo, e, dall’altra, al territorio del Regno hascemita di Giordania. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extra-atmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine rispettivamente dalla Comunità europea e dal Regno hascemita di Giordania, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì trenta novembre 2009 in bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 1

Image 2

Image 3

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské král’ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image 4

Image 5

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Giordania alle azioni indirette del programma quadro

1.

La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici stabiliti in Giordania è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea.

I soggetti giuridici stabiliti in Giordania possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano alle azioni indirette menzionate al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio [regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (1)], conformemente all’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, al regolamento finanziario della Comunità europea e alla legislazione comunitaria applicabile.

3.

Le convenzioni di sovvenzione o i contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano ad un’azione indiretta devono prevedono il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

Le competenti autorità giordane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, ogni assistenza ragionevole e realizzabile, qualora necessaria o utile per eseguire tali controlli e verifiche contabili.

II.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea a programmi e progetti di ricerca giordani

1.

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo della Giordania in cooperazione con soggetti giuridici giordani.

2.

Fatto salvo il punto 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti giordani di ricerca nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative giordane che disciplinano lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo, applicabili ai soggetti giuridici giordani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra la Giordania e la Comunità in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano ai pertinenti progetti di ricerca giordani nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative che disciplinano lo svolgimento di tali programmi, applicabili ai soggetti giuridici non giordani.

III.   Informazioni sulle possibilità di partecipazione

La Giordania e la Commissione europea renderanno regolarmente disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei due paesi.


(1)   GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Applicazione

Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano alle azioni indirette di cooperazione

1.

Ciascuna parte garantisce che i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano coerenti con le leggi e i regolamenti pertinenti, nonché con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2.

Ciascuna delle parti garantisce che, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, i soggetti di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, abbiano gli stessi diritti e gli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti dell’altra parte nelle stesse attività di cooperazione indirette.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di tali conoscenze;

b)

la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, indicano i nomi dell’autore o degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Esse contengono inoltre una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

3.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte indica quali siano le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la loro riservatezza;

b)

la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna a assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sulla riservatezza contenute nelle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.