ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.145.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
31 maggio 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

19

 

*

Regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

28

 

*

Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (UE) N. 510/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (3) mira a stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 gradi Celsius i livelli del periodo pre-industriale. Il quarto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico dell'ONU (IPCC) mostra che, per conseguire tale obiettivo, le emissioni globali di gas serra devono raggiungere il massimo entro il 2020. Il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 si è impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas serra della Comunità di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30 % se altri paesi sviluppati s'impegnano a realizzare riduzioni comparabili e se i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiranno adeguatamente in funzione delle proprie capacità.

(2)

Nel 2009 la Commissione ha ultimato la revisione della strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi sui problemi più urgenti al riguardo, quali i trasporti, il cambiamento climatico, la salute pubblica e la conservazione dell'energia.

(3)

Per ottenere le riduzioni delle emissioni necessarie, è opportuno mettere in atto politiche e misure a livello nazionale e a livello dell'Unione in tutti i settori dell'economia dell'Unione e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia. La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (4) stabilisce una riduzione media del 10 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori che non rientrano nel sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (5), compresi i trasporti su strada. Il trasporto su strada è la seconda fonte di emissioni di gas serra nell'Unione ed è un settore in cui le emissioni continuano a crescere, comprese quelle prodotte dai veicoli commerciali leggeri. Se le emissioni del trasporto su strada dovessero continuare ad aumentare, metterebbero in serio pericolo gli sforzi compiuti in altri settori ai fini della lotta ai cambiamenti climatici.

(4)

Gli obiettivi dell'Unione per i nuovi veicoli stradali offrono ai costruttori una maggiore certezza in termini di pianificazione e una maggiore flessibilità nell'adempimento degli obblighi di riduzione di CO2 rispetto a quelli che sarebbero offerti attraverso obiettivi di riduzione distinti stabiliti a livello nazionale. Nella fissazione dei livelli di emissione occorre tener conto delle implicazioni per i mercati e per la competitività dei costruttori, dei costi diretti e indiretti gravanti sulle imprese e dei benefici che si ottengono in termini di promozione dell'innovazione e di riduzione del consumo energetico e dei costi del carburante.

(5)

Per promuovere la competitività dell'industria automobilistica europea, si dovrebbe ricorrere a sistemi di incentivazione quali il riconoscimento delle eco-innovazioni e la concessione di supercrediti.

(6)

Nella sue comunicazioni del 7 febbraio 2007 dal titolo «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» e «Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo (CARS 21)» la Commissione sottolineava che, in assenza di altri provvedimenti, non sarebbe stato possibile raggiungere entro il 2012 l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km per le autovetture nuove.

(7)

Le due comunicazioni proponevano l'adozione di un approccio integrato per conseguire l'obiettivo comunitario medio di emissione di 120 g CO2/km per le autovetture nuove e per i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nella Comunità entro il 2012 grazie ad un quadro normativo incentrato sulla riduzione obbligatoria delle emissioni di CO2, al fine di raggiungere l'obiettivo di 130 g CO2/km in media per il nuovo parco auto grazie ai miglioramenti tecnologici apportati ai motori dei veicoli e un ulteriore abbattimento di 10 g CO2/km, o equivalente ove tecnicamente necessario, con miglioramenti tecnologici di altra natura, compreso il miglioramento del consumo di carburante dei veicoli commerciali leggeri.

(8)

Le disposizioni finalizzate ad attuare l'obiettivo di emissione dei veicoli commerciali leggeri dovrebbero essere compatibili con il quadro legislativo volto a realizzare gli obiettivi riguardanti le emissioni delle autovetture nuove di cui al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (6).

(9)

È opportuno che il quadro normativo per attuare l'obiettivo medio di emissione di veicoli commerciali leggeri nuovi stabilisca obiettivi di riduzione neutri dal punto di vista della concorrenza, socialmente equi e sostenibili, che tengano conto delle diverse caratteristiche dei costruttori europei di automobili ed evitino distorsioni ingiustificate della concorrenza tra di essi. Tale quadro dovrebbe essere compatibile con la finalità generale del conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione e dovrebbe essere integrato da altri strumenti maggiormente connessi all'uso, come la differenziazione delle imposte sulle automobili e sull'energia o provvedimenti finalizzati a limitare la velocità dei veicoli commerciali leggeri.

(10)

Per salvaguardare la diversità del mercato dei veicoli commerciali leggeri e la capacità di soddisfare le differenti esigenze dei consumatori, è opportuno definire gli obiettivi di emissione di CO2 dei veicoli commerciali leggeri conformemente all'utilità del veicolo su base lineare. Un parametro opportuno per descrivere l'utilità è la massa, che offre una correlazione con le emissioni attuali e può quindi consentire di fissare obiettivi più realistici e neutri sotto il profilo della concorrenza. Inoltre, i dati sulla massa sono facilmente reperibili. È opportuno raccogliere dati su parametri alternativi di utilità, come l'impronta (ottenuta moltiplicando la carreggiata media per il passo) e il carico utile, onde facilitare valutazioni a lungo termine dell'approccio fondato sull'utilità.

(11)

Il presente regolamento promuove attivamente l'eco-innovazione e tiene conto della futura evoluzione tecnologica che può promuovere la competitività a lungo termine dell'industria automobilistica europea e creare un maggior numero di posti di lavoro qualificati. Al fine di valutare sistematicamente i miglioramenti apportati dalle eco-innovazioni in termini di emissioni, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di includere misure di eco-innovazione nella revisione delle procedure di prova di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (7), tenendo conto degli impatti tecnici ed economici di tale inclusione.

(12)

La direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (8) dispone già che la documentazione promozionale delle autovetture fornisca agli utenti finali i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 del veicolo. Nella sua raccomandazione 2003/217/CE, del 26 marzo 2003, sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale (9), la Commissione ha ritenuto che questa disposizione si applicasse anche alla pubblicità. L'ambito di applicazione della direttiva 1999/94/CE dovrebbe pertanto essere esteso ai veicoli commerciali leggeri, in modo che la pubblicità di qualunque veicolo di tale categoria debba fornire agli utenti finali i valori ufficiali relativi alle emissioni di CO2 e al consumo ufficiale di carburante del veicolo ove siano date informazioni in materia di energia o di prezzo, al più tardi entro il 2014.

(13)

Tenendo conto dei costi molto elevati connessi alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione per unità delle prime generazioni di tecnologie per veicoli a bassissime emissioni di carbonio da commercializzare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo intende accelerare e agevolare, in via temporanea, il processo di immissione sul mercato dell'Unione di veicoli a emissioni di carbonio estremamente ridotte nelle fasi iniziali della commercializzazione.

(14)

L'uso di taluni carburanti alternativi può offrire significative riduzioni di CO2 calcolato «dal pozzo alla ruota». Il presente regolamento prevede pertanto specifiche disposizioni volte a promuovere l'ulteriore utilizzo di taluni veicoli a carburante alternativo nel mercato dell'Unione.

(15)

Al più tardi entro il 1o gennaio 2012 e al fine di migliorare la raccolta dei dati sul consumo di carburante e la misurazione di tale consumo, la Commissione dovrebbe valutare se modificare la normativa in materia, allo scopo di inserirvi l'obbligo per i costruttori che chiedono l'omologazione per i veicoli della categoria N1, come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (10), di equipaggiare ciascun veicolo di un indicatore del consumo di carburante.

(16)

Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 443/2009 ed evitare abusi, l'obiettivo dovrebbe essere applicato ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell'Unione se non per brevi periodi.

(17)

La direttiva 2007/46/CE stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione. È opportuno che l'entità responsabile del rispetto del presente regolamento sia la stessa responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE nonché della conformità della produzione.

(18)

È opportuno che i costruttori dispongano di una certa flessibilità nel decidere come conseguire gli obiettivi definiti dal presente regolamento e siano autorizzati a calcolare la media delle emissioni sull'intero parco veicoli nuovo piuttosto che a rispettare gli obiettivi in materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I costruttori dovrebbero pertanto essere tenuti a garantire che le emissioni specifiche medie di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione di cui sono responsabili non superino la media degli obiettivi di emissione per tali veicoli. Questo requisito dovrebbe essere introdotto gradualmente fra il 2014 e il 2017 per agevolarne l'introduzione. Le date sono coerenti con i tempi necessari e con la durata del periodo d'introduzione progressiva stabilite nel regolamento (CE) n. 443/2009.

(19)

Per garantire che gli obiettivi rispecchino le specificità dei costruttori di piccoli dimensioni e di nicchia e siano coerenti con il potenziale di riduzione delle emissioni dei costruttori medesimi, è opportuno fissare per i costruttori in questione obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi che tengano conto del potenziale tecnologico dei veicoli di un determinato costruttore al fine di ridurre le loro emissioni specifiche di CO2, coerentemente con le caratteristiche dei segmenti di mercato interessati. Tale deroga dovrebbe essere inclusa nella revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all'allegato I, da completare entro l'inizio del 2013.

(20)

La strategia dell'Unione per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ha istituito un approccio integrato al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di 120 g CO2/km entro il 2012 e presenta allo stesso tempo una visione a più lungo termine per l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce questa visione a più lungo termine definendo come obiettivo per le emissioni medie del nuovo parco auto il valore di 95 g CO2/km. Per assicurare la compatibilità con tale approccio e garantire certezza all'industria ai fini della programmazione, è opportuno fissare un obiettivo a lungo termine per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali leggeri per il 2020.

(21)

Per garantire la flessibilità al fine di conseguire gli obiettivi di emissione fissati dal presente regolamento i costruttori possono decidere di costituire un raggruppamento su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Quando viene costituito un raggruppamento, gli obiettivi dei singoli costruttori dovrebbero essere sostituiti da un obiettivo comune per il raggruppamento che dovrebbe essere conseguito collettivamente dai suoi membri.

(22)

Le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati dovrebbero essere attribuite al costruttore del veicolo di base.

(23)

Per garantire la rappresentatività dei valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli completati, la Commissione dovrebbe procedere con una procedura specifica e considerare, se opportuno, il riesame della normativa in materia di omologazione.

(24)

Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è necessario un solido meccanismo di controllo.

(25)

Le emissioni specifiche di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri sono misurate in maniera armonizzata all'interno dell'Unione secondo la metodologia stabilita dal regolamento (CE) n. 715/2007. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi del sistema, è opportuno che il rispetto sia valutato facendo riferimento ai dati sulle immatricolazioni dei veicoli nuovi nell'Unione rilevati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione. Per garantire la coerenza dei dati utilizzati per valutare il rispetto del regime, è opportuno armonizzare quanto più possibile le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati stessi.

(26)

In base alla direttiva 2007/46/CE i costruttori hanno l'obbligo di rilasciare un certificato di conformità per ogni veicolo commerciale leggero nuovo e gli Stati membri consentono l'immatricolazione e la messa in circolazione di un veicolo commerciale leggero nuovo soltanto se questo è accompagnato da un certificato di conformità valido. I dati raccolti dagli Stati membri dovrebbero essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore per il veicolo commerciale leggero nuovo ed essere basati esclusivamente su tale documento. È opportuno creare una banca dati standard dell'Unione per i dati relativi al certificato di conformità. Questa dovrebbe essere utilizzata come unico riferimento per consentire agli Stati membri di conservare più facilmente i propri dati di immatricolazione in caso di nuove immatricolazioni.

(27)

È opportuno che il rispetto da parte dei costruttori degli obiettivi fissati dal presente regolamento sia valutato a livello dell'Unione. I costruttori le cui emissioni specifiche medie di CO2 superano quelle consentite dal presente regolamento sono tenuti a versare un'indennità per le emissioni in eccesso per ogni anno civile a partire dal 1o gennaio 2014. Occorre modulare tale indennità in funzione del grado di scostamento dei costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini di coerenza, il meccanismo delle indennità dovrebbe essere analogo a quello definito nel regolamento (CE) n. 443/2009. Le indennità per le emissioni in eccesso dovrebbero essere considerate quali entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

(28)

Le eventuali misure nazionali che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ai sensi dell'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non dovrebbero, in considerazione della finalità e delle procedure del presente regolamento, imporre sanzioni supplementari o più rigorose ai costruttori che non raggiungono gli obiettivi ai sensi del presente regolamento.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la piena applicazione delle regole dell'Unione in materia di concorrenza.

(30)

Dovrebbero essere vagliate nuove modalità per il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine, in particolare per quanto riguarda la pendenza della curva, il parametro di utilità e l'indennità per le emissioni in eccesso.

(31)

La velocità dei veicoli stradali incide profondamente sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza di limiti di velocità per i veicoli commerciali leggeri, è possibile che la velocità massima costituisca un elemento di concorrenza che potrebbe tradursi in un sovradimensionamento delle unità motrici con le perdite di efficienza che ne conseguono alle velocità più basse. È pertanto opportuno valutare la possibilità di ampliare il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (11) al fine di includervi i veicoli commerciali leggeri di cui al presente regolamento.

(32)

Al fine di garantire modalità di esecuzione uniformi del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per l'adozione di norme dettagliate sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni medie, e l'applicazione dei requisiti di cui all'allegato II, segnatamente sulla raccolta, la registrazione, la presentazione, la trasmissione, il calcolo e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie, nonché per l'adozione di modalità dettagliate per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso e di disposizioni dettagliate per la procedura per l'approvazione di tecnologie innovative. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12).

(33)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per modificare gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati di cui all'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, adeguare il valore M0 di cui all'allegato I alla massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi dei tre precedenti anni civili, stabilire disposizioni relative all'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, il contenuto delle domande di deroga e il contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO2, nonché adeguare le formule di cui all'allegato I affinché tengano conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

(34)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè la definizione di requisiti per i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il presente regolamento fissa il livello medio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie innovative.

2.   A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, a condizione che risulti fattibile, secondo quanto indicato all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria N1 come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa di riferimento massima di 2 610 kg e ai veicoli di categoria N1 ai quali è estesa l'omologazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 («veicoli commerciali leggeri»), che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («veicoli commerciali leggeri nuovi»).

2.   Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori del territorio dell'Unione meno di tre mesi prima dell'immatricolazione nell'Unione.

3.   Il presente regolamento non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«emissioni specifiche medie di CO2», per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutti i veicoli commerciali leggeri che produce;

b)

«certificato di conformità», il certificato di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE;

c)

«veicolo completato», veicolo al quale è concessa l'omologazione al termine del procedimento di omologazione in più fasi ai sensi della direttiva 2007/46/CE;

d)

«veicolo completo», veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE;

e)

«veicolo di base», qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

f)

«costruttore», la persona o l'ente responsabile nei confronti dell'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché della conformità della produzione;

g)

«massa», la massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE;

h)

«emissioni specifiche di CO2», le emissioni di un veicolo commerciale leggero misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità del veicolo completo o completato;

i)

«obiettivo per le emissioni specifiche», per il costruttore, la media delle emissioni specifiche indicative di CO2 di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi che produce, determinata ai sensi dell'allegato I o, qualora il costruttore benefici di una deroga ai sensi dell'articolo 11, l'obiettivo di emissioni specifiche stabilito in forza della deroga;

j)

«impronta», la carreggiata media moltiplicata per il passo del veicolo quali indicati nel certificato di conformità e definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell'allegato I alla direttiva 2007/46/CE;

k)

«carico utile», la differenza tra la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile a norma dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e la massa del veicolo.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo al costruttore, per «imprese collegate» si intendono:

a)

le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente:

i)

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

ii)

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

iii)

il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c)

le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alla lettera a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore ovvero da una o più imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 4

Obiettivi per le emissioni specifiche

Per l'anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2014, e per ogni anno civile successivo, ogni costruttore di veicoli commerciali leggeri provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 dei propri veicoli non superino l'obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell'allegato I o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 11, a norma di detta deroga.

Qualora non siano disponibili i dati sulle emissioni specifiche del veicolo completato, il costruttore del veicolo di base utilizza le emissioni specifiche del veicolo di base per determinare le sue emissioni specifiche medie di CO2.

Al fine di determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, sono prese in considerazione le seguenti percentuali di veicoli commerciali leggeri nuovi di ogni costruttore immatricolati nell'anno di riferimento:

70 % nel 2014,

75 % nel 2015,

80 % nel 2016,

100 % a partire dal 2017.

Articolo 5

Supercrediti

Per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2, ogni veicolo commerciale leggero nuovo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conta come:

3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,

3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2017, e

1 veicolo commerciale leggero a partire dal 2018.

Per tutta la durata del regime di supercrediti, il numero massimo di veicoli commerciali leggeri nuovi, con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km, di cui tener conto nell'applicare i coefficienti di cui al primo comma non deve superare 25 000 veicoli commerciali leggeri per costruttore.

Articolo 6

Obiettivo di emissioni specifiche per i veicoli commerciali leggeri alimentati da carburante alternativo

Ai fini della determinazione del rispetto, da parte un costruttore, dell'obiettivo di emissioni specifiche di cui all'articolo 4, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo commerciale leggero costruito in modo da poter essere alimentato con una miscela di benzina con l'85 % di bioetanolo («E85») e conforme alla pertinente legislazione dell'Unione o alle norme tecniche europee, sono ridotte del 5 % entro il 31 dicembre 2015 in riconoscimento delle maggiori capacità tecnologiche e di riduzione delle emissioni connesse all'utilizzo di biocarburanti. Tale riduzione si applica unicamente se almeno il 30 % delle stazioni di servizio dello Stato membro in cui il veicolo commerciale leggero è immatricolato fornisce questo tipo di carburante alternativo conforme ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 7

Raggruppamento

1.   I costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi, ad eccezione di quelli che beneficiano della deroga di cui all'articolo 11, possono costituire un raggruppamento al fine di adempiere agli obblighi fissati all'articolo 4.

2.   L'accordo per la costituzione di un raggruppamento può riguardare uno o più anni civili, a condizione che la durata complessiva di ciascun accordo non sia superiore a cinque anni civili, e deve essere concluso entro il 31 dicembre del primo anno civile per il quale è previsto il raggruppamento delle emissioni. I costruttori che costituiscono un raggruppamento trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i costruttori che faranno parte del raggruppamento;

b)

il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento, che fungerà da referente per il raggruppamento e avrà il compito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell'articolo 9, per le emissioni in eccesso;

c)

la documentazione attestante che il responsabile del raggruppamento sarà in grado di assolvere gli obblighi di cui alla lettera b).

3.   Se il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento non rispetta l'obbligo di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell'articolo 9, per le emissioni in eccesso, la Commissione ne informa i costruttori.

4.   I costruttori appartenenti al raggruppamento informano congiuntamente la Commissione di qualsiasi variazione riguardante il responsabile del raggruppamento o la sua situazione finanziaria, nella misura in cui tale variazione possa incidere sulla sua idoneità a rispettare gli obblighi di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell'articolo 9, per le emissioni in eccesso, e di qualsiasi variazione dei membri del raggruppamento o dello scioglimento dello stesso.

5.   I costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti purché tali accordi rispettino gli articoli 101 e 102 TFUE e consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l'applicabilità generale a tali raggruppamenti delle regole dell'Unione in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell'ambito dell'accordo non vi sia condivisione di dati né scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni:

a)

emissioni specifiche medie di CO2;

b)

obiettivo per le emissioni specifiche;

c)

numero totale di veicoli immatricolati.

6.   Il paragrafo 5 non si applica quando tutti i costruttori membri di un raggruppamento sono parte dello stesso gruppo di costruttori collegati.

7.   Salvo in caso di comunicazione a norma del paragrafo 3, i costruttori che fanno parte di un raggruppamento per il quale sono state trasmesse informazioni alla Commissione sono considerati alla stregua di un unico costruttore ai fini dell'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 4. Le informazioni sul monitoraggio e la comunicazione saranno registrate, comunicate e rese disponibili nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4, per i singoli costruttori nonché per eventuali raggruppamenti.

Articolo 8

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie

1.   Per l'anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2012, e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro registra le informazioni relative a ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel suo territorio a norma dell'allegato II, parte A. Tali informazioni sono rese disponibili ai costruttori e ai loro importatori o rappresentanti designati nei singoli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano al massimo per assicurare che gli organismi preposti alla comunicazione dei dati operino in modo trasparente.

2.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2013, ciascuno Stato membro predispone e invia alla Commissione le informazioni di cui all’allegato II, parte B, relativamente all'anno civile precedente. I dati sono trasmessi nel formato specificato nell’allegato II, parte C.

3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono altresì tutti i dati rilevati a norma del paragrafo 1.

4.   La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri in base al presente articolo; tale registro è pubblico. Entro il 30 giugno 2013, e successivamente ogni anno, la Commissione calcola in via provvisoria per ogni costruttore:

a)

le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;

b)

l'obiettivo per le emissioni specifiche dell'anno civile precedente;

c)

la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno.

La Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati e le relative emissioni specifiche di CO2.

5.   I costruttori possono notificare alla Commissione, entro tre mesi dalla comunicazione dei calcoli provvisori di cui al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, indicando lo Stato membro nel quale presumono sia avvenuto l'errore.

6.   La Commissione esamina le notifiche dei costruttori ed entro il 31 ottobre conferma oppure modifica i calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.

7.   Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 5 relativi agli anni civili 2012 e 2013, alla Commissione risulta che le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore abbiano superato l'obiettivo per le emissioni specifiche, essa ne informa il costruttore.

8.   In ciascuno Stato membro l'autorità competente per il rilevamento e la comunicazione dei dati risultanti dal monitoraggio a norma del presente regolamento è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

9.   La Commissione adotta modalità di applicazione dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati di cui al presente articolo e per l'applicazione dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Al fine di tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione può modificare l'allegato II mediante atti delegati conformemente all'articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

10.   Gli Stati membri inoltre, in conformità del presente articolo, raccolgono e trasmettono i dati relativi all'immatricolazione di veicoli di categoria M2 e N2 di cui all'allegato II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa di riferimento massima di 2 610 kg e di veicoli ai quali è estesa l'omologazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Articolo 9

Indennità per le emissioni in eccesso

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 e per ogni anno civile successivo per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso.

2.   L'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo le seguenti formule:

a)

dal 2014 al 2018:

i)

per le emissioni in eccesso di oltre 3 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 3 g CO2/km) × 95 EUR + 45 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi;

ii)

per le emissioni in eccesso comprese tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 2 g CO2/km) × 25 EUR + 20 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi;

iii)

per le emissioni in eccesso comprese tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 1 g CO2/km) × 15 EUR + 5 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi;

iv)

per le emissioni in eccesso ≤ 1 g CO2/km:

(emissioni in eccesso × 5 EUR) × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi;

b)

a partire dal 2019:

(emissioni in eccesso × 95 EUR) × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Ai fini del presente articolo si intende per:

«emissioni in eccesso», il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile o parte di esso cui si applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate a norma dell'articolo 12, e

«numero di veicoli commerciali leggeri nuovi», il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi che il costruttore produce e che sono stati immatricolati in quel periodo in base ai criteri di introduzione progressiva di cui all'articolo 4.

3.   La Commissione adotta modalità dettagliate per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4.   Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 10

Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori

1.   Entro il 31 ottobre del 2013 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati:

a)

l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile precedente;

b)

le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente;

c)

la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno;

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;

e)

la massa media per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente.

2.   Dal 31 ottobre 2015, l'elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

Articolo 11

Deroghe per determinati costruttori

1.   Un costruttore di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore a 22 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato in base all'allegato I se:

a)

non è parte di un gruppo di costruttori collegati; o

b)

fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore a 22 000 unità per anno civile; o

c)

è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e il centro di progettazione.

2.   La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per una durata massima di cinque anni civili. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:

a)

il nome del costruttore e l'indicazione della persona che lo rappresenta;

b)

la documentazione attestante che il costruttore risponde ai requisiti necessari per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1;

c)

informazioni sui veicoli commerciali leggeri nuovi costruiti, comprese la massa e le relative emissioni specifiche di CO2; e

d)

un obiettivo per le emissioni specifiche coerente con il potenziale di riduzione del costruttore, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di veicolo commerciale leggero prodotto.

3.   Qualora ritenga che il costruttore soddisfi le condizioni necessarie per beneficiare della deroga chiesta a norma del paragrafo 1 e che l'obiettivo per le emissioni specifiche proposto dal costruttore corrisponda al suo potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di veicolo commerciale leggero prodotto, la Commissione concede la deroga. La deroga si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di concessione della deroga.

4.   Il costruttore al quale è concessa una deroga in forza del presente articolo informa immediatamente la Commissione di ogni variazione che abbia o possa avere ripercussioni sul diritto di beneficiare della deroga.

5.   Qualora ritenga, in base alla notifica di cui al paragrafo 4 o ad altri elementi, che un costruttore non risponda più ai requisiti necessari per beneficiare della deroga, la Commissione revoca tale deroga a decorrere dal 1o gennaio dell'anno civile successivo e ne informa il costruttore.

6.   Qualora un costruttore non raggiunga il proprio obiettivo per le emissioni specifiche, la Commissione impone al costruttore il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 9.

7.   La Commissione adotta disposizioni volte a completare i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo relativi, inter alia, all'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle domande di deroga nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO2, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

8.   Le domande di deroga, comprese le informazioni a supporto della stessa, le notifiche ai sensi del paragrafo 4, le revoche a norma del paragrafo 5 e qualsiasi imposizione di un'indennità per le emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 6 e gli atti adottati a norma del paragrafo 7, sono messi a disposizione del pubblico, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (13).

Articolo 12

Innovazioni ecocompatibili

1.   Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si esaminano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative. Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l'obiettivo per le emissioni specifiche di un produttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.

2.   La Commissione adotta disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare tali tecnologie innovative entro il 31 dicembre 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del presente regolamento. Tali disposizioni dettagliate sono conformi a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:

a)

il fornitore o il costruttore deve essere responsabile dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative;

b)

le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di CO2;

c)

le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del CO2 o dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto della riduzione di 10 g CO2/km di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 443/2009 o essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione.

3.   Un fornitore o un costruttore che chiede che una misura venga approvata come tecnologia innovativa presenta alla Commissione una relazione, comprendente una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato. Nel caso di una possibile interazione tra la misura e un'altra tecnologia innovativa già approvata, la relazione fa riferimento a tale interazione e la relazione di verifica valuta in che misura l'interazione modifica la riduzione realizzata da ciascuna misura.

4.   La Commissione approva la riduzione realizzata sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Riesame e presentazione di relazioni

1.   Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione completa una revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all'allegato I e delle deroghe di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di definire:

le modalità per raggiungere in modo efficace sotto il profilo dei costi un obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km entro l'anno 2020, a condizione che risulti fattibile in base ai risultati della valutazione d'impatto aggiornata, e

gli aspetti dell'attuazione di detto obiettivo tra cui l'indennità per le emissioni in eccesso.

Sulla base di una tale revisione e della sua valutazione d'impatto, che comprendono una valutazione globale degli effetti sull'industria automobilistica e sulle industrie che da essa dipendono, la Commissione, se del caso, formula una proposta per modificare il presente regolamento, secondo la procedura legislativa ordinaria, nel modo più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile.

2.   Entro il 2014 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per l'inclusione nel presente regolamento dei veicoli di categoria N2 e M2 di cui all'allegato II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa di riferimento massima di 2 610 kg e dei veicoli cui è estesa l'omologazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine a partire dal 2020.

3.   Entro il 2014 la Commissione, al termine di una valutazione d'impatto, pubblica una relazione sulla disponibilità di dati relativi all'impronta e al carico utile e sulla loro utilizzazione in quanto parametri di utilità per determinare gli obiettivi per le emissioni specifiche e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della modifica dell'allegato I secondo la procedura legislativa ordinaria.

4.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione istituisce una procedura che consente di ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2, del rendimento energetico dei combustibili e della massa dei veicoli completati, garantendo nel contempo che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati sulla massa e sulle emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato.

5.   Entro il 31 ottobre 2016 e successivamente ogni tre anni, la Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, al fine di adeguare il dato M0, ivi riportato, alla massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi nei tre anni civili precedenti.

Tali adeguamenti entrano in vigore per la prima volta il 1o gennaio 2018 e successivamente ogni tre anni.

6.   La Commissione include i veicoli commerciali leggeri nel riesame delle procedure di misurazione delle emissioni di CO2 a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009.

A decorrere dalla data di applicazione della procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO2, le tecnologie innovative non vengono più approvate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

La Commissione include i veicoli commerciali leggeri nel riesame della direttiva 2007/46/CE a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2, la Commissione adegua le formule di cui all'allegato I mediante atti delegati, conformemente all'articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (14). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 3 giugno 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 16.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 16 e 17.

Articolo 16

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui di cui all'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 157.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 31 marzo 2011.

(3)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(5)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(6)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(7)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(8)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(9)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 33.

(10)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(11)  GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

(12)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(13)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(14)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

OBIETTIVI PER LE EMISSIONI SPECIFICHE DI CO2

1.

Le emissioni specifiche indicative di CO2 di ciascun veicolo commerciale leggero, misurate in grammi per chilometro, sono determinate con le seguenti formule:

a)

dal 2014 al 2017:

emissioni specifiche indicative di CO2 = 175 + a × (M – M0)

dove:

M

=

massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0

=

1 706,0

a

=

0,093;

b)

a decorrere dal 2018:

emissioni specifiche indicative di CO2 = 175 + a × (M – M0)

dove:

M

=

massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0

=

valore adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 5

a

=

0,093.

2.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore in un determinato anno civile è calcolato come la media delle emissioni specifiche indicative di CO2 di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore.


ALLEGATO II

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI

A.   Rilevamento dei dati sui veicoli commerciali leggeri e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO2

1.

Per l'anno che ha inizio il 1o gennaio 2012 e per ogni anno successivo, ciascuno Stato membro registra, per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel suo territorio, i dati seguenti:

a)

costruttore;

b)

tipo, variante e versione;

c)

emissioni specifiche di CO2 (g/km);

d)

massa (kg);

e)

passo (mm);

f)

carreggiata dell'asse sterzante (mm) e dell'altro asse (mm);

g)

massa massima a pieno carico (in kg) tecnicamente ammissibile a norma dell'allegato III della direttiva 2007/46/CE.

2.

I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono. Se per un veicolo commerciale leggero il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas.

3.

Per l'anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2012 e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro determina, per ogni costruttore, secondo i metodi descritti nella parte B del presente allegato:

a)

il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio;

b)

le emissioni specifiche medie di CO2, secondo quanto indicato nella parte B, punto 2, del presente allegato;

c)

la massa media, secondo quanto indicato nella parte B, punto 3, del presente allegato;

d)

per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di veicolo commerciale leggero nuovo:

i)

il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel suo territorio, secondo quanto indicato nella parte B, punto 4, del presente allegato;

ii)

le emissioni specifiche di CO2;

iii)

la massa;

iv)

l'impronta del veicolo, secondo quanto indicato nella parte B, punto 5, del presente allegato;

v)

il carico utile.

B.   Metodologia per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi

I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi della parte A, punto 3, del presente allegato sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.

1.   Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati (N)

Gli Stati membri determinano il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi (N) immatricolati nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, (N).

2.   Emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (Save)

Le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel territorio di uno Stato membro nell'anno di monitoraggio (Save) sono calcolate dividendo la somma delle emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo nuovo, S, per il numero di autovetture nuove, N.

Save = (1/N) × Σ S

3.   Massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi

La massa media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel territorio di uno Stato membro nell'anno di monitoraggio (Mave) è calcolata dividendo la somma della massa di ciascun veicolo nuovo, M, per il numero di veicoli nuovi, N.

Mave = (1/N) × Σ M

4.   Distribuzione dei veicoli commerciali leggeri nuovi per versione

Per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di veicolo commerciale leggero nuovo, è necessario registrare il numero di veicoli di nuova immatricolazione, la massa dei veicoli, le emissioni specifiche di CO2, il passo, la carreggiata e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo.

5.   Impronta

L'impronta di un veicolo è calcolata moltiplicando il passo del veicolo per la sua carreggiata media.

6.   Carico utile

Per «carico utile del veicolo» s'intende la differenza tra la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile a norma dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e la massa del veicolo.

7.   Veicoli completati

Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.

Onde garantire la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2, dell'efficienza energetica del combustibile e della massa dei veicoli completati, senza imporre un onere eccessivo al costruttore del veicolo di base, la Commissione definisce una procedura di monitoraggio specifica e riesamina la pertinente normativa in materia di omologazione entro il 31 dicembre 2011, apportandovi le necessarie modifiche.

Nel definire tale procedura, la Commissione stabilisce eventualmente le modalità di monitoraggio del valore della massa e di emissione di CO2, sulla base di una tabella di valori di emissione di CO2 corrispondenti a diverse categorie di peso inerziale finale o sulla base di un solo valore di emissione di CO2 derivante dalla massa del veicolo di base unitamente a una massa aggiunta standard differenziata per classe N1. In quest'ultimo caso, tale massa sarebbe utilizzata anche per la parte C del presente allegato.

La Commissione garantisce altresì che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati relativi alla massa e alle emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato.

C.   Formato per la comunicazione dei dati

Per ciascun costruttore gli Stati membri riferiscono, per ogni anno, i dati descritti nella parte A, punto 3, del presente allegato, secondo i formati indicati di seguito:

Sezione 1 —   Dati aggregati risultanti dal monitoraggio

Stato membro (1):

 

Anno:

 

Fonte dei dati:

 


Costruttore

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi con valore di emissioni

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi con valore di massa

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi con un valore di passo

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi con valore di carreggiata dell'asse sterzante

Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi con valore di carreggiata dell'altro asse

(Costruttore 1)

(Costruttore 2)

Totale tutti costruttori

Sezione 2 —   Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio

Denominazione costruttore

Denominazione standard UE

Denominazione costruttore

Denominazione standard nazionale

Denominazione costruttore

Denominazione registro nazionale

Tipo

Variante

Versione

Marca

Nome commerciale

Categoria di veicolo omologato

Categoria di veicolo immatricolato

Totale di nuove immatricolazioni

Emissioni specifiche di CO2

(g/km)

Massa

(kg)

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile

(kg)

Passo

(mm)

Carreggiata dell'asse sterzante

(mm)

Carreggiata dell'altro asse

(mm)

Tipo carburante

Modalità carburante

Capacità

(cm3)

Consumo elettrico

(Wh/km)

Codice tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative

Riduzione emissioni mediante tecnologie innovative

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 1

Variante 1

Versione 1

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 1

Variante 1

Versione 2

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 1

Variante 2

Versione 1

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 1

Variante 2

Versione 2

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 2

Variante 1

Versione 1

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 2

Variante 1

Versione 2

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 2

Variante 2

Versione 1

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

Tipo 2

Variante 2

Versione 2

 

Costruttore 1

Costruttore 1

Costruttore 1

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 1

Variante 1

Versione 1

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 1

Variante 1

Versione 2

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 1

Variante 2

Versione 1

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 1

Variante 2

Versione 2

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 2

Variante 1

Versione 1

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 2

Variante 1

Versione 2

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 2

Variante 2

Versione 1

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

Tipo 2

Variante 2

Versione 2

 

Costruttore 2

Costruttore 2

Costruttore 2

 


(1)  Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK».


31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/19


REGOLAMENTO (UE) N. 511/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2011

recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea («Corea») a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)

Conclusi i negoziati, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, («l’accordo») è stato firmato il 6 ottobre 2010 (2), ha ricevuto l’approvazione del Parlamento europeo il 17 febbraio 2011 (3) e deve applicarsi come previsto all’articolo 15.10 dell’accordo.

(3)

È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo sulle misure di salvaguardia.

(4)

È opportuno definire i termini «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all’articolo 3.5 dell’accordo.

(5)

Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione sia importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito all’articolo 3.1 dell’accordo.

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 3.1 dell’accordo.

(7)

È opportuno dare seguito all’accordo e rivederlo nonché, qualora necessario, imporre misure di salvaguardia, con la massima trasparenza possibile.

(8)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza annuale sull’attuazione dell’accordo e sull’applicazione delle misure di salvaguardia.

(9)

È opportuno definire nei dettagli le modalità dell’apertura dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri informazioni, comprese informazioni disponibili di carattere probatorio, riguardanti qualsiasi andamento delle importazioni che possa rendere necessarie misure di salvaguardia.

(10)

L’affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Corea nell’Unione è quindi fondamentale per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di salvaguardia.

(11)

In alcuni casi, un aumento delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri può recare di per sé un grave pregiudizio all’industria dell’Unione o una minaccia di grave pregiudizio. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. La Commissione terrà pienamente conto di come il prodotto oggetto di inchiesta, e conseguentemente l’industria dell’Unione che fabbrica il prodotto in questione, possano essere definiti, in modo tale da prevedere un ricorso effettivo nel pieno rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e all’accordo.

(12)

Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione, come stabilito all’articolo 3.2, paragrafo 2, dell’accordo, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Sono opportune disposizioni dettagliate sull’apertura delle inchieste, sull’accesso e sulle ispezioni da parte delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull’audizione delle parti coinvolte, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di sottoporre le loro osservazioni, ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 2, dell’accordo.

(14)

La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Corea l’apertura delle inchieste e consultarla ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 1, dell’accordo.

(15)

È altresì necessario che siano fissati, a norma degli articoli 3.2 e 3.3 dell’accordo, i termini per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(16)

L’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in circostanze critiche misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 3.3 dell’accordo.

(17)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia soltanto nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. È opportuno definire la durata massima delle misure di salvaguardia e stabilire disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 5, dell’accordo.

(18)

Un attento monitoraggio faciliterà ogni decisione tempestiva riguardante l’eventuale apertura di un’inchiesta o l’imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo.

(19)

È necessario stabilire talune procedure relative all’applicazione dell’articolo 14 (restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo sulle norme di origine») dell’accordo, al fine di garantire l’effettivo funzionamento dei meccanismi ivi previsti e di assicurare un ampio scambio di informazioni con i soggetti interessati.

(20)

Poiché non sarà possibile limitare la restituzione dei dazi doganali prima che siano trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, può essere necessario, sulla base del presente regolamento, imporre misure di salvaguardia in risposta ad un grave pregiudizio o ad una minaccia di grave pregiudizio nei confronti dei produttori dell’Unione causato da importazioni che beneficiano della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi. In un tale procedimento, la Commissione dovrebbe valutare tutti i fattori pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, comprese le condizioni di cui all’articolo 14.2, paragrafo 1, del protocollo sulle norme di origine. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare le statistiche della Corea per i settori sensibili potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi doganali a partire dalla data di applicazione dell’accordo.

(21)

A decorrere dalla data di applicazione dell’accordo, la Commissione dovrebbe inoltre monitorare con particolare attenzione, specialmente nei settori sensibili, le statistiche che mostrano l’evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dalla Corea.

(22)

Le misure di salvaguardia definitive adottate a norma del presente regolamento possono essere segnalate dagli Stati membri nelle richieste di contributi finanziari ai sensi del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (4).

(23)

L’applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo richiede condizioni uniformi per l’adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive, per l’imposizione di misure di salvaguardia e per la conclusione di inchieste senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(24)

È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell’imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

(25)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto ai prodotti originari dell’Unione o della Corea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)

«prodotti», le merci originarie dell’Unione e della Corea; un prodotto oggetto dell’inchiesta può coprire una o più linee tariffarie o un sottosegmento delle stesse a seconda delle circostanze specifiche del mercato, ovvero qualsiasi segmentazione di prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione;

b)

«parti interessate», le parti sulle quali incidono le importazioni del prodotto in questione;

c)

«industria dell’Unione», tutti i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell’Unione o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di questi prodotti. Nel caso in cui il prodotto simile o direttamente concorrente sia soltanto uno dei vari prodotti fabbricati dai produttori che costituiscono l’industria dell’Unione, per detta industria si intendono le operazioni specifiche che rientrano nella produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

d)

«grave pregiudizio», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori dell’Unione;

e)

«minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio. L’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti verificabili e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Le previsioni, le stime e le analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, dovrebbero essere tenute in considerazione, tra l’altro, al fine di determinare l’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio;

f)

«periodo transitorio», il periodo per un prodotto che va dalla data di applicazione dell’accordo di cui all’articolo 15.10 fino a dieci anni dopo la data di completamento dell’eliminazione o riduzione delle tariffe, secondo il caso di ciascun prodotto.

Articolo 2

Principi

1.   Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell’eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.   Le misure definitive possono assumere una delle forme seguenti:

a)

la sospensione dell’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dall’accordo; oppure

b)

l’aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:

l’aliquota nazione più favorita («NPF») applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell’adozione della misura, oppure

l’aliquota di base del dazio doganale specificata nelle tabelle figuranti nell’allegato 2-A, a norma dell’articolo 2.5, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 3

Monitoraggio

1.   La Commissione monitora l’evoluzione delle statistiche relative alle importazioni ed alle esportazioni di prodotti coreani in settori sensibili potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi a partire dalla data di applicazione dell’accordo e coopera e scambia dati su base regolare con gli Stati membri e l’industria dell’Unione.

2.   Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l’ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3.   La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Corea per quanto concerne i prodotti dei settori sensibili e di quei settori cui è stato esteso il monitoraggio.

4.   Per un periodo di cinque anni dopo la data di applicazione dell’accordo, e su richiesta debitamente motivata dell’industria dell’Unione, la Commissione presta particolare attenzione ad ogni eventuale aumento delle importazioni nell’Unione di prodotti sensibili finiti originari della Corea quando un tale aumento è riconducibile a un incremento dell’uso di parti o componenti importate nella Corea da paesi terzi che non hanno concluso accordi di libero scambio con l’Unione e che beneficiano del sistema di restituzione dei dazi o di esenzione dai dazi.

5.   Ai fini del paragrafo 4, sono considerati rientranti nella categoria dei prodotti sensibili almeno i seguenti prodotti: tessili e abbigliamento (SA 2007 voci 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), elettronica di consumo (SA 2007 voci 8521, 8528), autovetture (SA 2007 voci 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) nonché i prodotti inclusi nell’elenco supplementare redatto in conformità dell’articolo 11.

Articolo 4

Apertura del procedimento

1.   Un’inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che rappresenta l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

2.   La richiesta di aprire un’inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene generalmente le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.

Un’inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l’apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5.

3.   Quando l’evoluzione delle importazioni dalla Corea può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 5. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

4.   La Commissione consulta immediatamente gli Stati membri qualora riceva una richiesta ai sensi del paragrafo 1, o qualora ritenga di avviare un’inchiesta di propria iniziativa. La consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri della richiesta o dell’informazione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 14. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

5.   L’avviso di cui al paragrafo 4:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto durante l’inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9.

6.   Le prove raccolte al fine di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del protocollo sulle norme di origine possono anche essere utilizzate per le inchieste in vista dell’imposizione di misure di salvaguardia qualora le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte, in particolare durante i primi cinque anni dopo l’applicazione dell’accordo.

Articolo 5

L’inchiesta

1.   Aperto il procedimento, la Commissione inizia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3, decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se non sono riservate ai sensi dell’articolo 12, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati di cui al paragrafo 8.

3.   Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. Questo termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi in circostanze eccezionali, quali, tra l’altro, un numero insolitamente elevato di parti interessate o di situazioni di mercato complesse. La Commissione informa tutte le parti interessate della proroga e illustra i motivi eccezionali che vi hanno condotto.

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo il caso, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

5.   Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l’utilizzo della capacità, i profitti e le perdite, l’occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori rilevanti per determinare l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, quali le azioni, i prezzi, i rendimenti dei capitali investiti, i flussi di liquidità e altri fattori che arrecano o possono aver arrecato grave pregiudizio ovvero che minacciano di arrecarlo, all’industria dell’Unione europea.

6.   Le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), e i rappresentanti della Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell’articolo 12 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che devono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova prima facie sufficienti.

7.   La Commissione provvede affinché tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, chiari, trasparenti e verificabili.

8.   La Commissione si impegna, non appena sussistono i necessari presupposti tecnici, a garantire un accesso on line protetto da password al file non riservato («piattaforma on line») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni che sono pertinenti e che non sono riservate ai sensi dell’articolo 12. È consentito l’accesso a questa piattaforma on line alle parti interessate all’inchiesta nonché agli Stati membri e al Parlamento europeo.

9.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

La Commissione sente tali parti in ulteriori occasioni, qualora esistano motivi particolari per sentirle nuovamente.

10.   Qualora le informazioni non siano fornite entro i termini stabiliti dalla Commissione o lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, le conclusioni possono basarsi sui dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

11.   La Commissione notifica per iscritto alla Corea l’apertura di un’inchiesta e si consulta con la Corea con il massimo anticipo possibile rispetto all’applicazione di una misura di salvaguardia, allo scopo di esaminare le informazioni risultanti dall’inchiesta e di scambiare opinioni sulla misura.

Articolo 6

Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

1.   Quando l’andamento delle importazioni di un prodotto originario della Corea è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.

2.   Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

3.   Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

4.   Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 7

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.   In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare, fondata sui fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, dell’esistenza di elementi di prova prima facie sufficienti che le importazioni di un prodotto originario della Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell’eliminazione di un dazio doganale in forza dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2. In caso di motivi imperativi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta le misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

3.   Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.

4.   Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall’inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio.

5.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l’Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione.

Articolo 8

Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure

1.   Se dai fatti emerge che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l’inchiesta procedendo in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’articolo 12, una relazione contenente i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

Articolo 9

Adozione di misure definitive

1.   Quando risulta dall’accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’articolo 12, una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione.

Articolo 10

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 3.

2.   Le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell’esito del riesame, durante la fase di proroga.

3.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata al massimo per due anni, a condizione che si stabilisca che la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento e che vi siano elementi di prova circa l’adeguamento in corso da parte dell’industria dell’Unione.

4.   Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese.

5.   Una misura di salvaguardia non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo consenso della Corea.

Articolo 11

Procedura per l’applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, la Commissione segue da vicino l’evoluzione delle statistiche rilevanti sulle importazioni e sulle esportazioni sia in termini di valore sia, se del caso, di quantità e condivide regolarmente questi dati con il Parlamento europeo, il Consiglio e l’industria dell’Unione interessata. Il monitoraggio ha inizio dalla data di applicazione dell’accordo e i dati sono condivisi con cadenza bimestrale.

In aggiunta alle linee tariffarie previste all’articolo 14, paragrafo 1, del protocollo sulle norme di origine, la Commissione elabora, in collaborazione con l’industria dell’Unione interessata, un elenco di linee tariffarie di rilevanza chiave, non specificatamente attinenti al comparto automobilistico, ma importanti per la fabbricazione di automobili e altri settori connessi. Un monitoraggio specifico è effettuato come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1 del protocollo sulle norme di origine.

2.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione procede immediatamente ad esaminare se sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine e riferisce sulle risultanze entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. A seguito di consultazioni in seno al comitato speciale di cui all’articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione richiede consultazioni con la Corea in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di cui all’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine. La Commissione considera che tali condizioni sussistano, fra l’altro, al raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Una differenza di dieci punti percentuali è considerata «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera a), dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento del tasso delle importazioni di pezzi di ricambio o componenti in Corea a fronte dell’incremento del tasso di esportazioni di prodotti finiti dalla Corea all’Unione. Un aumento del 10 % è considerato «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera b), dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento delle esportazioni dalla Corea all’Unione di prodotti finiti in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione. Anche gli incrementi che non eccedono i valori soglia sopra indicati possono essere considerati «notevoli», previo esame caso per caso.

Articolo 12

Trattamento riservato

1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.   Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.

4.   Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell’Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

Articolo 13

Relazione

1.   La Commissione pubblica una relazione annuale sull’applicazione e l’attuazione dell’accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2.   Sezioni speciali della relazione sono dedicate al rispetto degli obblighi di cui al capo 13 dell’accordo e alle attività del gruppo consultivo nazionale e del Forum della società civile.

3.   La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell’evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali.

4.   La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.

5.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest’ultima ad una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all’applicazione dell’accordo.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (6). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano in alcun modo l’esercizio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del potere di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo di cui all’articolo 15.10 dello stesso. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 aprile 2011.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(6)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l’accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento di salvaguardia.

Come previsto dal regolamento, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Corea e sarà pronta a discutere con la commissione competente del Parlamento europeo su eventuali questioni connesse all’attuazione dell’accordo.

In tale contesto, la Commissione intende rilevare quanto segue:

a)

La Commissione monitorerà attentamente l’attuazione da parte della Corea degli impegni assunti su questioni regolamentari tra cui, in particolare, gli impegni in materia di regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico. Il monitoraggio comprende tutti gli aspetti delle barriere non tariffarie e i suoi risultati sono documentati e comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La Commissione, inoltre, attribuisce particolare importanza all’effettiva attuazione degli impegni su lavoro e ambiente del capo 13 dell’accordo di libero scambio (commercio e sviluppo sostenibile). A questo proposito, la Commissione chiederà il parere del gruppo consultivo nazionale che comprende rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. L’attuazione del capo 13 dell’accordo di libero scambio è debitamente documentata e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione condivide inoltre l’importanza di garantire un’efficace protezione in caso di picchi improvvisi di importazioni in settori sensibili, tra cui le automobili di piccole dimensioni. Il monitoraggio di settori sensibili comprende le automobili, i prodotti tessili e l’elettronica di consumo. A questo proposito, la Commissione osserva che il settore delle piccole auto può essere considerato un mercato rilevante ai fini di un’inchiesta di salvaguardia.

La Commissione rileva che la designazione di zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12 del protocollo sulle norme d’origine, richiederebbe un accordo internazionale fra le parti, da sottoporre all’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione terrà il Parlamento pienamente informato delle deliberazioni del comitato sulle zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana.

Infine, la Commissione rileva altresì che, se a causa di circostanze eccezionali essa decide di prolungare la durata delle inchieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, farà in modo che tale proroga non vada oltre la data di scadenza di eventuali misure provvisorie introdotte a norma dell’articolo 7.


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE COMUNE

La Commissione e il Parlamento europeo concordano sull’importanza di una stretta collaborazione nel monitoraggio dell’applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Corea e del regolamento di salvaguardia. A tal fine convengono quanto segue:

nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell’apertura di un’inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l’apertura d’ufficio dell’inchiesta. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l’apertura di una tale inchiesta,

su richiesta della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione riferisce a quest’ultimo su eventuali problematiche specifiche relative all’attuazione da parte della Corea dei propri impegni in relazione a misure non tariffarie o al capo 13 (commercio e sviluppo sostenibile) dell’accordo di libero scambio.


31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/28


REGOLAMENTO (UE) N. 512/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate («SPG»). L’SPG è stato attuato mediante regolamenti successivi relativi all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate («sistema») il cui periodo d’applicazione è solitamente di tre anni.

(2)

Il sistema attualmente in vigore è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (2) e si applica fino al 31 dicembre 2011. Il presente regolamento dovrebbe garantire che il sistema continui ad applicarsi anche oltre tale data.

(3)

È opportuno che i miglioramenti da apportare al sistema siano basati su una proposta di nuovo regolamento della Commissione («il prossimo regolamento») che dovrebbe tenere conto di considerazioni pertinenti circa l’efficacia del regolamento (CE) n. 732/2008 nel raggiungimento degli obiettivi del sistema. Il prossimo regolamento dovrebbe comprendere le modifiche necessarie ad assicurare il mantenimento dell’efficacia del sistema. È inoltre essenziale che la proposta della Commissione consideri i dati statistici del settore commerciale, che sono diventati disponibili solo nel luglio 2010, sulle importazioni disciplinate dal sistema per il periodo che comprende il 2009, anno segnato da una netta contrazione nel commercio globale anche nei paesi in via di sviluppo. È ugualmente importante assicurare che gli operatori economici e i paesi beneficiari ricevano un adeguato preavviso relativamente alle modifiche da apportare mediante il prossimo regolamento. Per tali motivi, il rimanente periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 è insufficiente per consentire alla Commissione di elaborare una proposta e, conseguentemente, per adottare il prossimo regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria. È tuttavia auspicabile garantire la continuità del funzionamento del sistema oltre il 31 dicembre 2011 fino a quando il prossimo regolamento non sia adottato e si applichi.

(4)

Il periodo di proroga del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbe avere durata indeterminata. Di conseguenza, e al fine di concedere il tempo necessario alla procedura legislativa per l’adozione del nuovo sistema, il periodo di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Qualora il nuovo regolamento diventi applicabile prima di tale data, il periodo di proroga dovrebbe essere corrispondentemente ridotto.

(5)

Sono necessarie talune modifiche tecniche del regolamento (CE) n. 732/2008 per garantire la coerenza e la continuità del funzionamento del sistema.

(6)

I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari in forza di detto regime se, a seguito di richiesta entro il 31 ottobre 2011 o il 30 aprile 2013, la Commissione decide di concedere loro il suddetto regime speciale rispettivamente entro il 15 dicembre 2011 o il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal regime speciale di incentivazione in conseguenza delle decisioni della Commissione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), e 2010/318/UE, del 9 giugno 2010, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), dovrebbero poter conservare tale status durante la proroga del sistema attuale.

(7)

Il regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1o settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi;

d)

ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1o settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), dopo il punto ii) è inserito quanto segue:

«oppure

iii)

entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2012;

oppure

iv)

entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2013;»

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

4)

l’articolo 10, paragrafo 3, è così modificato:

a)

alla fine della lettera b) è aggiunta la parola «oppure»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

entro il 15 dicembre 2011 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), oppure

d)

entro il 15 giugno 2013 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

5)

all’articolo 32, paragrafo 2, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal prossimo regolamento, qualora anteriore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2011.

(2)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

(4)  GU L 142 del 10.6.2010, pag. 10.


31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/30


REGOLAMENTO (UE) N. 513/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione finale, pubblicata il 25 febbraio 2009, di un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, su incarico della Commissione, ha concluso che il quadro di vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea necessita di essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. La relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche dedotto l'opportunità di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore degli strumenti finanziari, e ha raccomandato la creazione di un consiglio europeo per il rischio sistemico.

(2)

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione del SEVIF, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating.

(3)

Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione del SEVIF, composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria chiamate a lavorare in tandem con le tre nuove Autorità europee di vigilanza. Occorre che il SEVIF abbia come obiettivo di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e creando un corpus europeo unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio europeo ha sottolineato che un'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo alle regole comuni in materia di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM).

(5)

Occorre definire chiaramente l’ambito delle competenze dell'AESFEM per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l’autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. All'AESFEM dovrebbe essere affidata la competenza generale in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.

(6)

L'AESFEM dovrebbe essere l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione. Laddove deleghi compiti specifici alle autorità competenti, l'AESFEM dovrebbe continuare a esserne giuridicamente responsabile. I capi e il personale delle autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale in seno all'AESFEM conformemente alle disposizioni interne del regolamento (UE) n. 1095/2010 in quanto membri degli organi dell'AESFEM, ad esempio il suo consiglio delle autorità di vigilanza e i suoi gruppi interni. L'AESFEM dovrebbe avere competenza esclusiva per concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Le autorità competenti, nella misura in cui partecipano al processo decisionale in seno all'AESFEM o eseguono compiti a nome dell'AESFEM, dovrebbero essere interessate dai suddetti accordi di cooperazione.

(7)

La trasparenza delle informazioni fornite dall'emittente di uno strumento finanziario oggetto di rating all'agenzia di rating del credito designata potrebbe rappresentare potenzialmente un forte valore aggiunto per il funzionamento del mercato e per la protezione degli investitori. Occorre pertanto considerare quale sia il modo migliore per migliorare la trasparenza dell'informazione sottostante i rating di tutti gli strumenti finanziari. In primo luogo, è probabile che comunicare tali informazioni ad altre agenzie di rating registrate o certificate rafforzi la concorrenza fra le agenzie, in particolare perché potrebbe portare a un aumento dei rating non sollecitati. L'emissione di detti rating non sollecitati dovrebbe promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario. In tal modo si contribuirebbe probabilmente anche a evitare possibili conflitti di interesse, specie quelli derivanti dall'applicazione del modello «issuer-pays» (pagamento da parte dell'emittente), e migliorerebbe la qualità dei rating. In secondo luogo, comunicare tali informazioni a tutto il mercato potrebbe anche accrescere la capacità degli investitori di sviluppare proprie analisi di rischio basando la propria dovuta diligenza su queste informazioni aggiuntive. Tale comunicazione di informazioni potrebbe anche diminuire la dipendenza dai rating emessi da un'agenzia di rating del credito. Per conseguire tali fondamentali obiettivi, la Commissione dovrebbe valutare approfonditamente tale problematica rivolgendo maggiormente la propria attenzione all'ambito operativo di tale obbligo d'informativa, avuto riguardo all'impatto ai mercati locali della cartolarizzazione, alla prosecuzione del dialogo con le parti interessate, al monitoraggio del mercato e agli sviluppi regolamentari nonché all'esperienza acquisita da altre giurisdizioni. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative. La valutazione e le proposte della Commissione dovrebbero permettere una definizione dei nuovi obblighi di trasparenza tale da risultare la più adatta per il pubblico interesse e la più coerente con le esigenze di tutela degli investitori.

(8)

Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l’Unione europea, la tradizionale distinzione tra l'autorità competente dello Stato membro d’origine e altre autorità competenti nonché l’uso di un coordinamento di tipo collegiale della vigilanza non costituiscono la struttura di vigilanza delle agenzie di rating del credito più adeguata. Con la creazione dell'AESFEM non è più necessario ricorrere a tale struttura. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.

(9)

L'AESFEM dovrebbe essere responsabile della registrazione e della vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, ma non del controllo di coloro che utilizzano i rating del credito. Le autorità competenti designate ai sensi della legislazione settoriale in materia di vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi dovrebbero continuare a essere responsabili della vigilanza sull’uso dei rating creditizi da parte di tali entità ed istituti finanziari che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto e ai fini dell’attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e dell’uso di rating del credito nei prospetti informativi.

(10)

È necessario uno strumento efficace che permetta di fissare norme tecniche armonizzate che facilitino l’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 nella prassi quotidiana e di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'AESFEM dello sviluppo dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

(11)

Nel settore delle agenzie di rating del credito, l'AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione testi di norme tecniche di regolamentazione riguardanti le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione, le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati, la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito devono divulgare, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione, riguardanti la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati del rating che devono essere richiesti alle agenzie ai fini della vigilanza permanente dell'AESFEM. La Commissione dovrebbe omologare i progetti di norme tecniche di regolamentazione per conferire loro valore giuridico vincolante conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'elaborare i suoi progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM esamina gli orientamenti già emessi dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per quanto riguarda il contenuto del regolamento (CE) n. 1060/2009 e, se lo ritiene opportuno e necessario, li aggiorna.

(12)

Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione, occorre che l'AESFEM abbia il potere di emanare e aggiornare linee guida non vincolanti in merito a questioni relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(13)

Ai fini dell'espletamento efficiente dei propri compiti, l'AESFEM dovrebbe poter richiedere, su semplice richiesta o tramite una decisione, tutte le informazioni necessarie da agenzie di rating del credito, persone che partecipano alle attività di rating, entità valutate e terzi collegati, nonché da terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni operative e da altre persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating. Quest'ultimo gruppo di persone dovrebbe comprendere ad esempio il personale delle agenzie che, senza essere direttamente coinvolto nelle attività di rating, ai fini delle funzioni che svolge all'interno dell'agenzia può detenere informazioni importanti su casi specifici. Possono rientrare in questa categoria anche le società che hanno fornito servizi alle agenzie di rating del credito. Le imprese che si avvalgono di rating del credito non dovrebbero rientrare in tale categoria. Se l'AESFEM chiede le informazioni con richiesta semplice, il destinatario di quest'ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma se lo fa volontariamente, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente.

(14)

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l’AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

(15)

Le autorità competenti dovrebbero comunicare le informazioni richieste in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 ed assistere e cooperare con l'AESFEM. L'AESFEM e le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare strettamente con le autorità competenti settoriali preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L'AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. Il tipo di compiti che potrebbe essere delegato include lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'AESFEM dovrebbe consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate di tale delega, tra cui la portata dei compiti da delegare, i tempi di esecuzione dei compiti e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM. L'AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni che la Commissione adotterà con atto delegato. L'AESFEM non dovrebbe essere in grado di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

(16)

Occorre assicurare che le autorità competenti siano in grado di richiedere all'AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito e di richiedere all'AESFEM stessa la sospensione dell’uso di rating del credito emessi da un’agenzia di rating del credito che violi in modo grave e persistente il regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l'AESFEM valuti tale richiesta e adotti ogni misura necessaria.

(17)

L'AESFEM dovrebbe essere in grado di imporre delle sanzioni reiterate per obbligare le agenzie di rating del credito a porre fine a una violazione, di fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'AESFEM o di sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(18)

L'AESFEM dovrebbe avere la facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle agenzia di rating del credito qualora risulti che abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere comminate in funzione della gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie cui andrebbero attribuite specifiche sanzioni. Al fine del calcolo della sanzione pecuniaria per una data violazione, l'AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due componenti consistente nello stabilire un importo di base da modulare all'occorrenza con determinati coefficienti. L'importo di base dovrebbe essere stabilito tenendo conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata, mentre gli adattamenti dovrebbero essere operati aumentando o diminuendo l'importo di base per effetto dell'applicazione dei relativi coefficienti, conformemente al presente regolamento.

(19)

Il presente regolamento stabilisce i coefficienti per le circostanze aggravanti e attenuanti onde dare all'AESFEM gli strumenti necessari per deliberare una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità di una violazione commessa da un'agenzia di rating del credito, tenendo conto delle circostanze in cui tale violazione è stata commessa.

(20)

Prima di decidere l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni reiterate, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista al fine di rispettare i loro diritti di difesa.

(21)

Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l’attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte degli istituti e altre entità finanziarie dell’obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating creditizi emessi dalle agenzie di rating registrate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(22)

Il presente regolamento non dovrebbe creare un precedente per l'imposizione da parte delle Autorità europee di vigilanza di sanzioni ad operatori o altre imprese del mercato finanziario relativamente ad altri tipi di attività.

(23)

L'AESFEM dovrebbe evitare d'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

(24)

Le decisioni dell'AESFEM relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate dovrebbero costituire titolo esecutivo e la loro esecuzione forzata dovrebbe essere regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Le norme di procedura civile dovrebbero escludere le norme processuali penali ma dovrebbero poter comprendere norme di procedura amministrativa.

(25)

In caso si verifichi una violazione da parte di un’agenzia di rating del credito, l'AESFEM dovrebbe poter adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, l'obbligo per l’agenzia di rating del credito di porre fine a una violazione, la sospensione dell’uso dei rating a fini regolamentari, il divieto temporaneo di emettere rating e, in caso estremo, la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito in caso di violazioni gravi e ripetute del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'AESFEM dovrebbe dar modo alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista al fine di rispettare i loro diritti di difesa.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali negli Stati membri. Occorre pertanto interpretarlo e applicarlo nel rispetto di tali diritti e principi, anche quelli relativi alla libertà di stampa e di espressione nei media, e del diritto di interpretazione e traduzione di quanti non parlano né capiscono la lingua processuale, quale parte del generale diritto ad un giusto processo.

(27)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti all'AESFEM.

(28)

La registrazione di un'agenzia di rating del credito concessa da un'autorità competente dovrebbe rimanere valida in tutta l'Unione dopo il trasferimento dei poteri di vigilanza dalle autorità competenti all'AESFEM.

(29)

È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per precisare ulteriormente o modificare i criteri per la determinazione dell’equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, per adottare un regolamento sulle commissioni e disposizioni dettagliate in materia sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni di reiterate e per modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 1060/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

(30)

Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti necessari al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in riferimento a settori particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione anticipata degli atti delegati è particolarmente appropriata quando vi siano scadenze da rispettare, ad esempio nel caso in cui l'atto di base fissi calendari per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(32)

Nella dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi consolidata.

(33)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(34)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7) si applica integralmente al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(35)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l’istituzione di un quadro di vigilanza efficiente ed efficace per le agenzie di rating del credito attraverso l’affidamento della vigilanza sulle attività di rating nell’Unione a un’autorità di vigilanza unica che fornisca un unico punto di contatto per le agenzie stesse e garantisca un’applicazione uniforme della normativa concernente le agenzie di rating del credito, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell’Unione, a motivo della struttura e dell’impatto paneuropei delle attività di rating del credito sottoposte a vigilanza, l’Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1060/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«p)

“autorità competenti”, le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;

q)

“legislazione settoriale”, gli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;

r)

“autorità settoriali competenti”, le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (8), le imprese di assicurazione definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (9), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (10), gli OICVM di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al presente regolamento.

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (AESFEM), che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;

c)

la capacità dell’AESFEM di accertare e controllare la conformità dell’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;

d)

l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’AESFEM, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire all'AESFEM di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’AESFEM assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:

i)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; nonché

ii)

le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’AESFEM di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all’AESFEM in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L’AESFEM esamina la domanda di certificazione e prende una decisione al riguardo in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

a)

di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;

b)

dal requisito della presenza fisica nell’Unione europea ove tale requisito risulti eccessivamente oneroso e non proporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

L’agenzia di rating del credito presenta la domanda di esenzione ai sensi del primo comma, lettera a) o b) congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda, l’AESFEM tiene conto delle dimensioni dell’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base di tali considerazioni, l'AESFEM può concedere tale esenzione all'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1.»;

d)

il paragrafo 5 è soppresso;

e)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).»;

f)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e le pertinenti autorità di vigilanza di vigilanza dei paesi terzi interessati; nonché

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

8.   Gli articoli 20 e 24 si applicano, mutatis mutandis, alle agenzie di rating del credito certificate e ai rating da loro emessi.»;

4)

l’articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Su richiesta di un’agenzia di rating del credito, l’AESFEM può esentare un’agenzia di rating del credito dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’AESFEM garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Esternalizzazione (outsourcing)

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità dell’AESFEM di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.»;

6)

all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell’AESFEM o di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che l'AESFEM o un'autorità competente avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.»;

7)

all’articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM. Quest’ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente, entro il 31 marzo, all’AESFEM le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2.»;

8)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio dell’Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione di un'agenzia di rating del credito di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o all’articolo 17, paragrafo 3, adottata dall’AESFEM ha acquisito efficacia.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’AESFEM qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di filiali nell’Unione europea.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’AESFEM registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5.   L’AESFEM non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.»;

9)

gli articoli da 15 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 15

Domanda di registrazione

1.   L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all’AESFEM. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.

2.   Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all’AESFEM per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.

3.   Un’agenzia di rating del credito presenta la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (13) si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'AESFEM e le agenzie di rating e relativo personale.

4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l’AESFEM fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne informa l’agenzia di rating del credito.

Articolo 16

Esame della domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito da parte dell'AESFEM

1.   Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’agenzia di rating del credito.

2.   L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito:

a)

prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c)

richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro sessanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata.

4.   La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

Articolo 17

Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell’AESFEM

1.   Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina le domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.

2.   L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se una qualsiasi delle agenzie di rating del credito del gruppo:

a)

prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c)

richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro settanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione individuale di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito del gruppo.

4.   La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data della sua adozione.

Articolo 18

Notifica di una decisione di registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate

1.   Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20, l’AESFEM notifica la sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata. Qualora l'AESFEM rifiuti di registrare l'agenzia di rating del credito o revochi la registrazione dell'agenzia di rating del credito, essa fornisce le motivazioni esaustive della sua decisione.

2.   L'AESFEM comunica ogni decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20 alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ABE, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) [AEV(AEAP)], alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti.

3.   L’AESFEM pubblica sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20. La Commissione pubblica l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro trenta giorni dall'aggiornamento.

Articolo 19

Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza

1.   L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenute dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

2.   La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e le attività per le quali esse sono dovute, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'AESFEM rimborsa le autorità competenti dei costi eventualmente sostenuti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

La Commissione adotta il regolamento sulle commissioni di cui al primo comma mediante un atto delegato ex articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 20

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l'articolo 24, l’AESFEM revoca la registrazione a un’agenzia di rating del credito se quest’ultima:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; oppure

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.

2.   L’autorità competente di uno Stato membro, nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito, che reputi sussistere una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito interessata. Se l’AESFEM decide di non revocare la registrazione all’agenzia di rating del credito interessata, fornisce motivazioni esaustive in merito.

3.   La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 4.

CAPO II

VIGILANZA SVOLTA DALL'AESFEM

Articolo 21

AESFEM

1.   Fatto salvo l’articolo 25 bis, l’AESFEM assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.

2.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM emette e aggiorna linee guida sulla cooperazione tra l'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente, incluse le procedure e le condizioni dettagliate della delega dei compiti.

3   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e l'AEAP emette ed aggiorna linee guida sull'applicazione della procedura di avallo ex articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, entro il 7 giugno 2011.

4.   Entro il 2 gennaio 2012 l'AESFEM sottopone i testi di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all’approvazione della Commissione conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda:

a)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;

b)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5;

c)

la presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione.

d)

la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

e)

il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM.

5.   L’AESFEM pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1o gennaio 2012, una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.

6.   L'AESFEM presenta annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.

7.   Nello svolgimento delle sue funzioni, l'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare linee guida e di sottoporre i testi delle norme tecniche di regolamentazione ex paragrafi 2, 3 e 4.

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Verifica del rispetto dell'obbligo dei test retrospettivi

1.   Nell'esercizio della sua attività continua di vigilanza sulle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento, l'AESFEM verifica regolarmente il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

2.   Fatto salvo l'articolo 23, l'AESFEM, nel quadro della verifica di cui al paragrafo 1, deve anche:

a)

verificare l'esecuzione dei test retrospettivi da parte delle agenzie di rating;

b)

analizzarne i risultati;

c)

accertare che le agenzie di rating dispongano di procedure per tener conto dei risultati di detti test nelle loro metodologie di rating.»;

11)

gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie

Nell’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento, né l’AESFEM, né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie.

Articolo 23 bis

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23 ter a 23 quinquies

I poteri conferiti all'AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 23 ter a 23 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 23 ter

Richieste di informazioni

1.   Con semplice richiesta o tramite una decisione l’AESFEM può richiedere ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che ogni risposta alla richiesta di informazioni non deve essere inesatta o fuorviante;

f)

indica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte alle richieste sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la persona, interessata dalla richiesta, di cui al paragrafo 1 è domiciliata o residente.

Articolo 23 quater

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM sono abilitati a:

a)

esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora la documentazione, i dati, le procedure o altro materiale oppure le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 8), qualora le risposte alle richieste sottoposte alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, nonché sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23 quinquies

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'AESFEM può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

2.   I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 23 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In tempo utile prima dell'ispezione, l’AESFEM avvisa della stessa l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.

4.   Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.   L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM quali definiti al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1.

7.   Qualora i funzionari dell'AESFEM e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla stessa constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.   Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1, o l'assistenza di cui al paragrafo 7, richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23 sexies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'AESFEM un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

2.   Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 23 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 quater e 23 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23 bis.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.   Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, ne informa le persone soggette all'indagine, che hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.   In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone soggette all'indagine, dopo averle sentite conformemente agli articoli 25 e 36 quater, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM decide se le persone soggette all'indagine abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

6.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, e alle condizioni previste all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater.

8.   L'AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AESFEM evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 24

Misure di vigilanza da parte dell’AESFEM

1.   Laddove, in conformità dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle violazioni elencate all'allegato III, adotta una o più delle seguenti decisioni:

a)

revoca la registrazione dell’agenzia di rating del credito;

b)

vieta temporaneamente all’agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l’Unione, finché non sia posto fine alla violazione;

c)

sospende, con effetto in tutta l’Unione, l’uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché non sia posto fine alla violazione;

d)

impone all’agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;

e)

emana comunicazioni pubbliche.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all’avvenuta violazione;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3.   Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM ne informa l'ABE e l'AEAP.

4.   I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

a)

dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b)

tre mesi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'ABE o dell'AEAP, il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. Lo stesso rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM rende altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Audizioni delle persone interessate

1.   Prima di adottare qualsiasi decisione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Articolo 25 bis

Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 (uso dei rating del credito)

Le autorità settoriali competenti sono responsabili di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, ai sensi della legislazione settoriale pertinente.

CAPO III

COOPERAZIONE TRA AESFEM, AUTORITÀ COMPETENTI E AUTORITÀ SETTORIALI COMPETENTI

Articolo 26

Obbligo di cooperazione

L'AESFEM, l'ABE, l'AEAP, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1.   L'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti comunicano senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente.

2.   L’AESFEM può trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, a tali autorità od organismi non può essere impedito di comunicare all’AESFEM le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.»;

12)

gli articoli 28 e 29 sono soppressi;

13)

gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 30

Delega dei compiti dall’AESFEM alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle linee guida emesse dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni ai sensi dell’articolo 23 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 6.

2.   Prima di delegare compiti, l'AESFEM consulta l'autorità competente. La consultazione riguarda:

a)

la portata del compito da delegare;

b)

i tempi di esecuzione del compito da delegare; nonché

c)

la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM.

3.   Conformemente al regolamento relativo alle commissioni, da adottarsi ad opera della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'AESFEM rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nello svolgimento dei compiti delegati.

4.   L'AESFEM riesamina la delega di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. La delega di compiti può essere revocata in qualsiasi momento.

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

Articolo 31

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1.   Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l’AESFEM a riguardo nel modo più dettagliato possibile. Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente può anche suggerire all'AESFEM di valutare l'esigenza di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23 ter e 23 quater nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.

L’AESFEM prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi importanti della sua azione.

2.   Fatto salvo l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l’autorità competente notificante di uno Stato membro ritiene che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio di quello Stato membro, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all’AESFEM la sospensione, a fini regolamentari, dell’uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito da parte degli istituti e altri soggetti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’autorità competente notificante fornisce all’AESFEM motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.

Se l’AESFEM ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l’autorità competente notificante per iscritto, illustrandone i motivi. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema.

Articolo 32

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica all'AESFEM, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’AESFEM, e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Tutte le informazioni acquisite o scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l’AESFEM, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.»;

14)

l’articolo 33 è soppresso;

15)

gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 34

Accordo sullo scambio di informazioni

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni dell'AESFEM o delle autorità di vigilanza stesse.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (16).

Articolo 35

Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi

L’AESFEM può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l'AESFEM o un'autorità competente hanno ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità di vigilanza che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

16)

al titolo IV, il titolo del capo I «Sanzioni, procedura di comitato e relazione» è sostituito da «Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni reiterate, procedura di comitato, poteri delegati e reportistica»;

17)

all'articolo 36, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.»;

18)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 36 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, conformemente all'articolo 23 sexies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, prende la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un'agenzia di rating del credito, se l'AESFEM scopre fattori oggettivi che dimostrano che l'agenzia di rating del credito o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.   L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a)

per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5, da 11 a 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 e 51 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 500 000 EUR e non superano 750 000 EUR;

b)

per le violazioni di cui ai punti da 6 a 8, da 16 a 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37 a 40, 42, da 45 a 47, 48, 49, 52 e 54 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 300 000 EUR e non superano 450 000 EUR;

c)

per le violazioni di cui ai punti 9, 10, 26, 36, 44 e 53 della sezione I dell'allegato III, le ammende ammontano ad almeno 100 000 EUR e non superano 200 000 EUR;

d)

per le violazioni di cui ai punti 1, 6, 7 e 8 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 50 000 EUR e non superano 150 000 EUR;

e)

per le violazioni di cui ai punti 2, 4 e 5 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 25 000 EUR e non superano 75 000 EUR;

f)

per le violazioni di cui al punto 3 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 10 000 EUR e non superano 50 000 EUR;

g)

per le violazioni di cui ai punti da 1 a 3 e 11 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 150 000 EUR e non superano 300 000 EUR;

h)

per le violazioni di cui ai punti 4, 6, 8, e 10 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 90 000 EUR e non superano 200 000 EUR;

i)

per le violazioni di cui ai punti 5, 7 e 9 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 40 000 EUR e non superano 100 000 EUR.

Per decidere se l'importo di base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1'AESFEM tiene conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio sociale precedente. L'importo di base si colloca al livello più basso per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR, al livello medio per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è compreso tra 10 e 50 milioni di EUR ed al livello più alto per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

3.   Gli importi di base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti nell'allegato IV.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è aggiunta all'importo di base.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l’agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, la sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio finanziario.

Se un'azione o un'omissione compiuta da un'agenzia di rating del credito costituisce più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 36 ter

Sanzioni reiterate

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM impone, mediante decisione, una sanzione reiterata volta ad obbligare:

a)

un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d);

b)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 23 ter;

c)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 23 quater;

d)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione adottata a norma dell'articolo 23 quinquies.

2.   La sanzione reiterata è effettiva e proporzionata. La sanzione reiterata è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'agenzia di rating del credito o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione reiterata corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4.   Una sanzione reiterata può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'AESFEM.

Articolo 36 quater

Audizioni delle persone interessate dal procedimento

1.   Prima di adottare una decisione d'imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e/o una sanzione reiterata ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'AESFEM.

Articolo 36 quinquies

Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate

1.   L'AESFEM comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.

3.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione delle sanzioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AESFEM e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest’ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

4.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 36 sexies

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione reiterata. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;

19)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Modifica degli allegati

Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.»;

20)

l'articolo 38, paragrafo 2, è soppresso;

21)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 37, è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire da il 1o giugno 2011 La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 38 ter

Revoca della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all’articolo 37, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 38 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;

22)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 1o luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell’Unione.»;

23)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 39 bis

Relazione dell'AESFEM

Entro il 31 dicembre 2011, l'AESFEM valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

24)

all’articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari e altre entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafi 4 e 5.»;

25)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 40 bis

Misure transitorie relative all’AESFEM

1.   L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai collegi, nel caso siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio pertinente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'AESFEM e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'AESFEM si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’AESFEM quanto prima e al più tardi entro il 1o luglio 2011. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all’AESFEM tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all’applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4.   L’AESFEM agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti e dai collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5.   La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del titolo III, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'AESFEM.

6.   Entro il 1o luglio 2014 e nell'ambito della sua vigilanza continuativa, l'AESFEM esegue almeno una verifica di tutte le agenzie di rating del credito che rientrano tra le sue competenze di vigilanza.»;

26)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

27)

sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  GU C 337 del 14.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2011.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(9)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(10)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;

(12)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(13)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;

(16)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1)

nella sezione A, punto 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.»;

2)

nella sezione B, punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.

La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell’AESFEM.»;

3)

nella sezione E, titolo II, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2)

annualmente, le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei 20 principali clienti dell’agenzia di rating del credito in termini di fatturato da essi generato;

b)

un elenco dei clienti dell’agenzia di rating del credito il cui contributo al tasso di crescita nella generazione del fatturato dell’agenzia di rating del credito nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia di rating del credito in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte. Ciascuno di tali clienti è incluso nell’elenco solo se, in tale esercizio, ha rappresentato oltre lo 0,25 % del fatturato complessivo dell’agenzia di rating del credito a livello mondiale; e

c)

un elenco dei rating del credito formulati nel corso dell'anno da cui risulti la percentuale di rating del credito non sollecitati.»


ALLEGATO II

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento (CE) n. 1060/2009:

«

ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 36 bis, paragrafo 1

I.   Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo, a meno che la ragione della violazione sfugga alla conoscenza o al controllo dell'agenzia di rating del credito.

2)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, quando si serve dell'avallo di un rating emesso in un paese terzo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

3)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, quando non istituisce un consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, primo comma, quando non garantisce che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, secondo comma, quando nomina alti dirigenti che non godono di buona reputazione, non dispongono di capacità o esperienza professionali sufficienti, o non possono garantire la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che è collegato ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito o che non è impostato a garantire l'indipendenza del loro giudizio, o fissa una durata dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza superiore a cinque anni o per un periodo rinnovabile; ovvero licenzia un membro indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, salvo in caso di negligenza o insufficiente prestazione professionale.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quinto comma, quando nomina membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che non hanno conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari, o quando emette rating di credito relativi a strumenti finanziari strutturati senza nominare almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio che abbiano una conoscenza approfondita e un'esperienza di alto livello dei mercati di strumenti finanziari strutturati.

9)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza svolgano le funzioni di controllo degli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto.

10)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, settimo comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza presentino periodicamente al consiglio il loro parere sugli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto e li mettano a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

11)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 3, quando non stabilisce politiche o procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

12)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.

13)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 5, quando non istituisce o non mantiene un dipartimento permanente ed efficace con funzione di controllo della conformità (“compliance function”) che operi in modo indipendente.

14)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, primo comma, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza o indipendenza, conformemente alle modalità definite al predetto punto.

15)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 7, quando non adotta disposizioni organizzative o amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, o quando non dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui all'allegato I, sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

16)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 8, quando non impiega sistemi, risorse o procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

17)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 9, quando non stabilisce una funzione che:

a)

sia responsabile di riesaminare periodicamente le proprie metodologie, i propri modelli e le principali ipotesi di rating ovvero tutte le modifiche significative, o l'adeguamento di tali metodologie, modelli e principali ipotesi di rating nel momento in cui siano utilizzati o sia previsto di utilizzarli per la valutazione di nuovi strumenti finanziari;

b)

sia indipendente dai servizi incaricati delle attività di rating del credito; o

c)

relazioni i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

18)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 10, quando non controlla o non valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento o non adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

19)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce o divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi o i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipano direttamente all’emissione dei rating nonché delle persone che li approvano.

20)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, primo comma, quando emette un rating in una delle circostanze definite nel primo comma di tale punto, o, nel caso di un rating esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso in tali circostanze.

21)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating esistente.

22)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, primo comma quando fornisce servizi di consulenza all’entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la struttura societaria o giuridica, l'attivo, il passivo o le attività dell'entità stessa o terzi collegati.

23)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, prima parte, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non presenti un conflitto di interesse con le sue attività di rating.

24)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 5, quando non garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

25)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 6, quando non organizza i canali di comunicazione o reportistica in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui alla sezione B, punto 1, dalle attività dell’agenzia di rating del credito in ambito commerciale.

26)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, secondo comma, quando non conserva i documenti per un periodo di almeno tre anni in caso di revoca della sua registrazione.

27)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 1, quando non garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

28)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che una persona di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non avvii o partecipi a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

29)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettera a), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, adotti tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni o la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività nonché della natura e della gamma della sua attività di rating.

30)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 5, quando infligge conseguenze negative a una persona di cui alla sezione C, punto 1, la quale informa il responsabile per la funzione di controllo della conformità allorché ritiene che un'altra persona ai sensi del punto 1 di tale sezione abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale.

31)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 6, quando non rivede il pertinente lavoro di un analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza allorché l'analista pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia.

32)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non acquisti né venda uno strumento finanziario di cui al punto in questione o realizzi operazioni con esso.

33)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non partecipi alla determinazione del rating né influenzi tale rating in altro modo, secondo le modalità definite al punto 2 di tale sezione.

34)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettere b), c) e d), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non divulghi né utilizzi o condivida informazioni di cui ai predetti punti.

35)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non solleciti o non accetti denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

36)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating.

37)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.

38)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera b), quando non assicura che gli analisti di rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a cinque anni.

39)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera c), quando non assicura che le persone che approvano i rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a sette anni.

40)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone di cui al punto 8, primo comma, lettere a), b) e c) non partecipino alle attività di rating del credito relative all'ente valutato o a terzi collegati di cui ai predetti punti, prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali punti.

41)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni o valutazioni dei risultati dipendenti dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

42)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta o non applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating.

43)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 3, quando non utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, attuali e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

44)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, quando rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

45)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, quando non registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, o non motiva la sua diversa analisi.

46)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 5, prima frase, quando non controlla i propri rating né li rivede insieme alle metodologie utilizzate costantemente e almeno a cadenza annuale.

47)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, quando non adotta disposizioni interne per sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

48)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, in conformità a tale punto, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, ovvero non pone nel frattempo tali rating sotto osservazione.

49)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating basato su metodologie, modelli o ipotesi principali di rating che sono cambiati se l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tale rating.

50)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 9 quando effettua l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia o da impedire all'ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

51)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette un rating o non ritira il rating esistente laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità delle informazioni disponibili risultano insoddisfacenti o suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile.

52)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 6, quando utilizza il nome dell'AESFEM o di un’altra autorità competente in modo tale da indicare o suggerire che l'AESFEM o questa altra autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia.

53)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 13 quando esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

54)

L’agenzia di rating del credito, laddove sia una persona giuridica stabilita nell'Unione, viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1.

II.   Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 7, quando non provvede alla conservazione dei documenti, né degli audit trail delle proprie attività di rating del credito, come previsto dalle predette disposizioni.

2)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva, nei suoi locali, la documentazione o gli audit trail di cui al punto 7 di tale sezione, per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'AESFEM su richiesta.

3)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito o dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o i terzi collegati.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 2, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione E, parte I, punto 2, quando non fornisce all'AESFEM l’elenco dei suoi servizi ausiliari.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica affatto all’AESFEM ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale ai sensi di tale comma.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 ter, paragrafo 1, quando fornisce informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 3.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 quater, paragrafo 1, lettera c), quando fornisce risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi della predetta lettera.

III.   Violazioni delle disposizioni in materia di informativa

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuo.

2)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, seconda parte quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

3)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito descritte all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating del credito utilizzati nell'ambito delle sue attività sono modificati, non pubblica immediatamente, ovvero pubblica senza utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la diffusione del rating in questione, i rating del credito che saranno probabilmente interessati.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica su una base non selettiva e in tempo utile, una decisione di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punto 1 o 2, punto 4, primo comma, o punto 5, o l'allegato I, sezione D, parte II, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punto 3, quando non informa l’entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie.

9)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche o procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

10)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo allorché emette un rating non sollecitato o non identifica come tale un rating non sollecitato.

11)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga in toto o non aggiorna immediatamente le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I.

ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I.   Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

1)

Se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1.

2)

Se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

3)

Se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2.

4)

Se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

5)

Se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2.

6)

Se non è stato preso alcun provvedimento al momento dell'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7.

7)

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5.

II.   Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

1)

Se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II o III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9.

2)

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7.

3)

Se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AESFEM è applicato il coefficiente di 0,4.

4)

Se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.

»