ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.141.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione ( 1 ) |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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2011/292/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/293/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
27.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2011
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione
(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (3), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione deve essere realizzata. Il conseguimento di tale obiettivo implica l’abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di detti lavoratori di spostarsi liberamente all’interno dell’Unione per esercitare un’attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. |
(3) |
Occorre prevedere disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 45 e 46 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di libera circolazione. |
(4) |
La libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale. La mobilità della manodopera nell’Unione deve essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell’economia degli Stati membri. Occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione. |
(5) |
Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi. |
(6) |
Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata, in fatto e in diritto, la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda le condizioni d’integrazione della famiglia del lavoratore nella società del paese ospitante. |
(7) |
Il principio di non discriminazione fra i lavoratori dell’Unione implica il riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati membri della stessa priorità nel collocamento riconosciuta ai lavoratori nazionali. |
(8) |
I meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante la collaborazione diretta tra i servizi centrali per l’impiego e tra i servizi regionali, nonché mediante un a coordinata azione di informazione assicurano in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro. I lavoratori che desiderano spostarsi dovrebbero anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro. |
(9) |
Esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l’occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest’ultima è tesa a mettere i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni dell’Unione. Tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d’interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi dell’occupazione sul piano regionale. È pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso del coordinamento delle loro politiche in materia di occupazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
L’IMPIEGO, LA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI
SEZIONE 1
Accesso all’impiego
Articolo 1
1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.
2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato, per l’accesso agli impieghi disponibili.
Articolo 2
Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un’attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d’impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.
Articolo 3
1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
a) |
che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; o |
b) |
che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto. |
Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto.
2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:
a) |
rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri; |
b) |
limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l’offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo; |
c) |
subordinano l’accesso all’impiego a condizioni d’iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato. |
Articolo 4
1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.
2. Quando in uno Stato membro l’attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all’impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5).
Articolo 5
Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest’ultimo Stato prestano ai suoi cittadini che ricercano un impiego.
Articolo 6
1. L’assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri criteri discriminatori in base alla cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell’altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.
2. Il cittadino titolare di un’offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell’offerta.
SEZIONE 2
Esercizio dell’impiego e parità di trattamento
Articolo 7
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.
Articolo 8
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa.
Il primo comma non pregiudica le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.
Articolo 9
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.
2. Il lavoratore di cui al paragrafo 1 può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
SEZIONE 3
Famiglia dei lavoratori
Articolo 10
I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.
CAPO II
AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D’IMPIEGO
SEZIONE 1
Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione
Articolo 11
1. Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
I servizi centrali per l’impiego degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un’azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori.
2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori indicati al paragrafo 1, secondo comma, e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l’occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all’evoluzione dell’occupazione.
2. La Commissione fissa la maniera in cui sono redatte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico di cui all’articolo 29 (di seguito «comitato tecnico»).
3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18 le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione del mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.
I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi per l’impiego e con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all’informazione dei lavoratori interessati.
SEZIONE 2
Meccanismo di compensazione
Articolo 13
1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18:
a) |
le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri; |
b) |
le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi; |
c) |
le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro; |
d) |
alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese. |
Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto tali informazioni ai competenti servizi ed organismi per l’impiego.
2. Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18, in collaborazione con il comitato tecnico.
Tale sistema può essere adattato se necessario.
Articolo 14
1. Ogni offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 13, inviata ai servizi per l’impiego di uno Stato membro, è comunicata e trattata dai servizi per l’impiego competenti degli altri Stati membri interessati.
Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro.
2. Le richieste di lavoro di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole non superiore a un mese.
3. I servizi per l’impiego concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di paesi terzi.
Articolo 15
1. Le operazioni di cui all’articolo 14 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l’organizzazione dei servizi per l’impiego di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino,
a) |
i servizi regionali dell’impiego degli Stati membri:
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b) |
i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi per l’impiego del proprio paese, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro. Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:
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c) |
i servizi ufficiali per l’impiego specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta. |
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché qualsiasi eventuale modifica dell’elenco stesso.
Articolo 16
Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d’esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.
SEZIONE 3
Provvedimenti regolatori in favore dell’equilibrio del mercato del lavoro
Articolo 17
1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta l’anno e in comune i risultati delle disposizioni dell’Unione in materia di offerta e di domanda di posti di lavoro.
2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare in priorità i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del capo II, la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l’evoluzione del mercato del lavoro dell’Unione.
SEZIONE 4
Ufficio europeo di coordinamento
Articolo 18
L’Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro (di seguito «Ufficio europeo di coordinamento»), istituito in seno alla Commissione, ha in generale il compito di favorire, a livello di Unione, l’azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali per l’impiego.
L’Ufficio europeo di coordinamento sintetizza le informazioni di cui agli articoli 12 e 13 e i dati risultanti dagli studi e dalle ricerche effettuati a norma dell’articolo 11, in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro nell’Unione. Tali elementi sono portati a conoscenza dei servizi specializzati degli Stati membri e del comitato consultivo, di cui all’articolo 21, e del comitato tecnico.
Articolo 19
1. L’Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l’altro di:
a) |
coordinare le operazioni pratiche necessarie, a livello dell’Unione, per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori; |
b) |
contribuire, in collaborazione col comitato tecnico a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune; |
c) |
mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi. |
2. Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.
Articolo 20
D’intesa con l’autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce, previo parere del comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonché programmi per il perfezionamento del personale specializzato.
CAPO III
ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNE STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI
SEZIONE 1
Comitato consultivo
Articolo 21
Il comitato consultivo è incaricato di assistere la Commissione nell’esame delle questioni sollevate dall’applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori.
Articolo 22
Il comitato consultivo è incaricato in particolare di:
a) |
esaminare i problemi della libera circolazione e dell’occupazione nell’ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento della politica dell’occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio del mercato del lavoro nell’Unione; |
b) |
studiare, in generale, gli effetti dell’applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari; |
c) |
presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento; |
d) |
formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in particolare, sugli scambi d’informazioni relative all’evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti di lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l’orientamento professionale e la formazione professionale, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l’assistenza sociale e l’assistenza per l’alloggio dei lavoratori. |
Articolo 23
1. Il comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.
3. La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
Articolo 24
I membri titolari e supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale si sforza di realizzare, nella composizione del comitato, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un’equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.
L’elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 25
Il comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.
I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.
Articolo 26
Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimento dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.
Articolo 27
1. Le deliberazioni del comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.
2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.
Articolo 28
Il comitato consultivo fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.
SEZIONE 2
Comitato tecnico
Articolo 29
Il comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e i provvedimenti di carattere tecnico per l’esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.
Articolo 30
Il comitato tecnico è incaricato in particolare di:
a) |
promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all’occupazione dei lavoratori; |
b) |
elaborare le procedure relative all’organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate; |
c) |
facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l’esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate; |
d) |
studiare, sul piano tecnico, l’armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro. |
Articolo 31
1. Il comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina, quale membro titolare del comitato tecnico, uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al comitato consultivo.
2. Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al comitato consultivo.
Articolo 32
Il comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il presidente e i membri del comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.
I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.
Articolo 33
Le proposte e i pareri formulati dal comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai diversi membri del comitato tecnico, qualora lo richiedano.
Articolo 34
Il comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico in vigore all’8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.
Articolo 36
1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all’accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione del suddetto trattato.
Il presente regolamento si applica tuttavia alla categoria di lavoratori di cui al primo comma, cosi come ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dal trattato o disposizioni summenzionati.
2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate conformemente all’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti l’8 novembre 1968, o derivanti da accordi esistenti l’8 novembre 1968 con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.
I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla presente disposizione, esercitano un’attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.
Articolo 37
Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della mano d’opera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.
Articolo 38
La Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l’applicazione del presente regolamento. A tal fine, essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri.
Articolo 39
Le spese di funzionamento dei Comitati consultivo e tecnico sono iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.
Articolo 40
Il presente regolamento si applica agli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salvi gli articoli 2 e 3.
Articolo 41
Il regolamento (CEE) n 1612/68 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 42
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.
(1) GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 170.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.
(3) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
(4) Cfr. allegato I.
(5) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
ALLEGATO I
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio |
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Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio |
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Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio |
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Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’articolo 38, paragrafo 1 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1612/68 |
Presente regolamento |
Prima parte |
Capo I |
Titolo I |
Sezione 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1 primo comma, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Titolo II |
Sezione 2 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Titolo III |
Sezione 3 |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Seconda parte |
Capo II |
Titolo I |
Sezione 1 |
Articolo 13 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Titolo II |
Sezione 2 |
Articolo 15 |
Articolo 13 |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
Articolo 17 |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
Articolo 16 |
Titolo III |
Sezione 3 |
Articolo 19 |
Articolo 17 |
Titolo IV |
Sezione 4 |
Articolo 21 |
Articolo 18 |
Articolo 22 |
Articolo 19 |
Articolo 23 |
Articolo 20 |
Terza parte |
Capo III |
Titolo I |
Sezione 1 |
Articolo 24 |
Articolo 21 |
Articolo 25 |
Articolo 22 |
Articolo 26 |
Articolo 23 |
Articolo 27 |
Articolo 24 |
Articolo 28 |
Articolo 25 |
Articolo 29 |
Articolo 26 |
Articolo 30 |
Articolo 27 |
Articolo 31 |
Articolo 28 |
Titolo II |
Sezione 2 |
Articolo 32 |
Articolo 29 |
Articolo 33 |
Articolo 30 |
Articolo 34 |
Articolo 31 |
Articolo 35 |
Articolo 32 |
Articolo 36 |
Articolo 33 |
Articolo 37 |
Articolo 34 |
Quarta parte |
Capo IV |
Titolo I |
— |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
Articolo 35 |
Articolo 40 |
— |
Articolo 41 |
— |
Titolo II |
— |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 3, primo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 36, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 42, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 36, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 43 |
Articolo 37 |
Articolo 44 |
Articolo 38 |
Articolo 45 |
— |
Articolo 46 |
Articolo 39 |
Articolo 47 |
Articolo 40 |
— |
Articolo 41 |
Articolo 48 |
Articolo 42 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
27.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 493/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 74,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (2) stabilisce l’obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco. |
(2) |
La decisione 2005/267/CE (3) del Consiglio istituisce una rete web sicura di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione illegali e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente. In forza di tale decisione, lo scambio di informazioni deve includere le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (4) istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («Frontex»), il cui compito è preparare analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. |
(4) |
I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione devono raccogliere informazioni sull’immigrazione illegale destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni potrebbero contribuire in modo sostanziale alle attività di Frontex collegate all’analisi dei rischi; a questo scopo si dovrebbe stabilire una più stretta collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e Frontex. |
(5) |
È opportuno che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità, quando lo ritengono utile, di organizzare riunioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati in un determinato paese terzo o regione, per rafforzare la cooperazione. I rappresentanti della Commissione e di Frontex dovrebbero partecipare a tali riunioni, alle quali dovrebbe essere possibile invitare anche altri organismi e autorità, quali l’ufficio europeo di sostegno per l’asilo e l’ufficio dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
(6) |
La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Le risorse a disposizione del Fondo per le frontiere esterne dovrebbero poter essere utilizzate per potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi, nonché per adiuvare il rafforzamento tra gli Stati membri della capacità operativa delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, promuovendo in tal modo una cooperazione più efficace mediante tali reti. |
(7) |
È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricevano periodicamente informazioni sulle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l’Unione, e sulla situazione di tali paesi e/o regioni in materie inerenti all’immigrazione illegale. La selezione dei paesi e delle regioni di particolare interesse per l’Unione dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche sull’immigrazione illegale e analisi dei rischi e altre informazioni rilevanti o relazioni preparate da Frontex e dall’ufficio europeo di sostegno per l’asilo e dovrebbero tenere in considerazione la politica di relazioni esterne dell’Unione. |
(8) |
Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 377/2004. |
(9) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè adeguare le disposizioni dell’Unione vigenti sulla creazione e sul funzionamento delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per tenere conto dei cambiamenti della legislazione dell’Unione e dell’esperienza pratica acquisita in questo contesto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(10) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. |
(11) |
Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6). |
(12) |
L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7). |
(13) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno. |
(14) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo. |
(15) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11). |
(16) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (12), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 377/2004 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea o, se tale Stato membro non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l’Unione, nonché sulla situazione in tali paesi e/o regioni in materie inerenti all’immigrazione illegale tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compresi i diritti umani. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, dei paesi e/o delle regioni di particolare interesse per l’Unione si basa su indicatori obiettivi di migrazione, ad esempio statistiche sull’immigrazione illegale, analisi dei rischi e altre informazioni o relazioni pertinenti preparate da Frontex e dall’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, e tiene conto della politica globale di relazioni esterne dell’Unione. 2. Le relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all’immigrazione illegale (15), e indicano i criteri di selezione applicati. 3. Sulla base delle relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1, tenuto conto, se del caso, degli aspetti relativi ai diritti umani, la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un resoconto fattuale sullo sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione corredato, se del caso, di raccomandazioni. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.
(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo 2011.
(2) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.
(4) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(5) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
(6) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(7) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(10) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(11) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(12) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(13) GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.»;
(14) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.»;
(15) GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8.»
II Atti non legislativi
DECISIONI
27.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE
(2011/292/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
vista la decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (1), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di sviluppare le attività del Consiglio in tutti i settori che richiedono il trattamento di informazioni classificate, è opportuno porre in essere un sistema di sicurezza globale per la protezione delle informazioni classificate riguardante il Consiglio, il suo segretariato generale e gli Stati membri. |
(2) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi qualora il Consiglio, i suoi organi preparatori e il segretariato generale del Consiglio (SGC) trattino informazioni classificate UE (ICUE). |
(3) |
In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e nella misura richiesta per il funzionamento del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero rispettare la presente decisione nei casi in cui le loro autorità competenti, il loro personale e i loro contraenti trattino ICUE, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE. |
(4) |
Il Consiglio e la Commissione si impegnano ad applicare norme di sicurezza equivalenti per proteggere le ICUE. |
(5) |
Il Consiglio sottolinea l'importanza di associare, ove opportuno, il Parlamento europeo ed altri istituzioni, agenzie, organi o uffici dell'UE a principi, regole e norme per proteggere le informazioni classificate che sono necessari per salvaguardare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
(6) |
Le agenzie e gli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea, Europol ed Eurojust applicano, nel contesto della rispettiva organizzazione interna, i principi di base e le norme minime contenute nella presente decisione per proteggere le ICUE, secondo quanto previsto nei rispettivi atti istitutivi. |
(7) |
Le operazioni di gestione delle crisi stabilite ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE ed il relativo personale applicano le norme di sicurezza adottate dal Consiglio per proteggere le ICUE. |
(8) |
I rappresentanti speciali dell'UE e i membri delle loro squadre applicano le norme di sicurezza adottate dal Consiglio per proteggere le ICUE. |
(9) |
La presente decisione lascia impregiudicati gli articoli 15 e 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i relativi strumenti di attuazione. |
(10) |
La presente decisione lascia impregiudicate le pratiche vigenti negli Stati membri per quanto riguarda l'informazione dei Parlamenti nazionali in merito alle attività dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE.
2. I principi fondamentali e le norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e all'SGC e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.
3. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell'appendice A.
Articolo 2
Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza
1. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
2. Le ICUE sono classificate ad uno dei seguenti livelli:
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;
b) SECRET UE/EU SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
3. Le ICUE recano un contrassegno di classifica di sicurezza conformemente al paragrafo 2. Possono recare contrassegni supplementari intesi a designare il settore di attività cui si riferiscono, identificare l'originatore, limitare la distribuzione, restringere l'uso o indicare la divulgabilità.
Articolo 3
Gestione delle classifiche
1. Le autorità competenti garantiscono che le ICUE siano adeguatamente classificate, chiaramente identificate quali informazioni classificate e conservino il loro livello di classifica solo per il tempo necessario.
2. Le ICUE sono declassate o declassificate e i contrassegni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono modificati o rimossi unicamente previo consenso scritto dell'originatore.
3. Il Consiglio approva una politica di sicurezza sulla creazione di ICUE che comprende una guida pratica per la classificazione.
Articolo 4
Protezione di informazioni classificate
1. Le ICUE sono protette conformemente alla presente decisione.
2. Il detentore di qualsiasi ICUE è responsabile della loro protezione conformemente alla presente decisione.
3. Quando gli Stati membri introducono informazioni classificate che recano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale nelle strutture o nelle reti dell'Unione europea, il Consiglio e l'SGC proteggono tali informazioni conformemente ai requisiti applicabili alle ICUE di livello equivalente come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza di cui all'appendice B.
4. Considerevoli quantitativi di ICUE o una compilazione di esse possono richiedere un livello di protezione corrispondente a una classifica più elevata.
Articolo 5
Gestione del rischio di sicurezza
1. Il rischio per le ICUE è gestito secondo una procedura. Tale procedura è volta a determinare i rischi noti per la sicurezza, a definire le misure di sicurezza per contenere tali rischi entro un livello accettabile conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime contenuti nella presente decisione, e ad applicare tali misure secondo il concetto di difesa in profondità definito all'appendice A. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente.
2. Le misure di sicurezza per proteggere le ICUE nel corso del loro ciclo di vita sono commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali, all'ubicazione e alla costruzione delle strutture in cui sono conservate le ICUE e alla valutazione a livello locale della minaccia di attività dolose e/o criminali, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. I piani di emergenza tengono conto della necessità di proteggere le ICUE in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita di integrità o di disponibilità.
4. I piani di continuità operativa comprendono misure di prevenzione e recupero per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi nel trattamento e nella conservazione delle ICUE.
Articolo 6
Attuazione della presente decisione
1. Se necessario il Consiglio, su raccomandazione del Comitato per la sicurezza, approva politiche di sicurezza che esplicitano le misure destinate ad attuare la presente decisione.
2. Il Comitato per la sicurezza può stabilire, per quanto di sua competenza, orientamenti di sicurezza intesi a integrare o sostenere la presente decisione e ogni eventuale politica di sicurezza approvata dal Consiglio.
Articolo 7
Sicurezza del personale
1. Per «sicurezza del personale» s'intende l'applicazione di misure volte a garantire che l'accesso alle ICUE sia consentito solo alle persone che:
— |
hanno necessità di conoscere, |
— |
hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del livello adatto, ove opportuno, e |
— |
sono state informate delle proprie responsabilità in materia. |
2. Le procedure per il nulla osta di sicurezza del personale sono intese a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, può essere autorizzata ad accedere alle ICUE.
3. Tutte le persone in seno all'SGC le cui mansioni possono richiedere l'accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore dispongono del nulla osta di sicurezza del livello adatto prima di poter accedere a dette ICUE. La procedura per il nulla osta di sicurezza del personale relativa ai funzionari e agli altri agenti dell'SGC figura nell'allegato I.
4. Il personale degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, le cui mansioni possono richiedere l'accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore dispone del nulla osta di sicurezza del livello adatto o è in altro modo debitamente autorizzato in virtù delle sue funzioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prima di poter accedere a dette ICUE.
5. Prima che sia loro accordato l'accesso a ICUE, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone sono informate e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle ICUE conformemente alla presente decisione.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato I.
Articolo 8
Sicurezza materiale
1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle ICUE.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso fraudolento o con la forza, per scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e per consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Le misure in questione sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono attuate per tutti i locali, gli edifici, gli uffici, le stanze o altre zone in cui le ICUE sono trattate o conservate, comprese le zone che contengono i sistemi di comunicazione e informazione definiti all'articolo 10, paragrafo 2.
4. Le zone in cui sono conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono costituite come zone sicure conformemente all'allegato II e approvate dall'autorità di sicurezza competente.
5. Per proteggere le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore si usano solo attrezzature o dispositivi approvati.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.
Articolo 9
Gestione delle informazioni classificate
1. Per «gestione delle informazioni classificate» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a controllare le ICUE per tutto il loro ciclo di vita al fine di integrare le misure previste agli articoli 7, 8 e 10 e in tal modo contribuire a scoraggiare, scoprire e porre rimedio ai casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni. Dette misure riguardano in particolare la creazione, la registrazione, la copiatura, la traduzione, il trasporto e la distruzione di ICUE.
2. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all'atto della ricezione. Le autorità competenti dell'SGC e degli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione a tal fine. Le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono registrate in uffici di registrazione dedicati.
3. I servizi ed i locali in cui sono trattate o conservate ICUE sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza competente.
4. Le ICUE sono veicolate tra i servizi e i locali al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale secondo le modalità seguenti:
a) |
di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 10, paragrafo 6; |
b) |
qualora non siano usati i mezzi di cui alla lettera a), le ICUE sono trasportate:
|
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.
Articolo 10
Protezione delle ICUE trattate nei sistemi di comunicazione e informazione
1. Per «garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) nel campo dei sistemi di comunicazione e informazione» si intende la fiducia nel fatto che tali sistemi proteggeranno le informazioni che trattano e funzioneranno nel modo dovuto e a tempo debito sotto il controllo degli utenti legittimi. Una IA efficace garantisce gli adeguati livelli di riservatezza, integrità, disponibilità, non disconoscibilità e autenticità. L'IA si basa su una procedura di gestione del rischio.
2. Per «sistema di comunicazione e informazione» si intende ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Un sistema di comunicazione e informazione comprende l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse dell'informazione. La presente decisione si applica ai sistemi di comunicazione e informazione che trattano ICUE (CIS).
3. I CIS trattano le ICUE conformemente al concetto di IA.
4. Tutti i CIS sono sottoposti a una procedura di accreditamento. L'accreditamento ha lo scopo di ottenere la garanzia che sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza adeguate e che si è raggiunto un livello sufficiente di protezione delle ICUE e del CIS, conformemente alla presente decisione. La dichiarazione di accreditamento determina il livello di classifica più elevato delle informazioni che può essere trattato in un CIS nonché i termini e le condizioni ivi associati.
5. I CIS che trattano informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore sono protetti in modo tale che le informazioni non possano essere compromesse da radiazioni elettromagnetiche non intenzionali («misure di sicurezza TEMPEST»).
6. Qualora la protezione delle ICUE sia assicurata mediante prodotti crittografici, tali prodotti sono approvati secondo le modalità seguenti:
a) |
la riservatezza delle informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET e superiore è protetta mediante prodotti crittografici approvati dal Consiglio in quanto autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA), su raccomandazione del Comitato per la sicurezza; |
b) |
la riservatezza delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o RESTREINT UE/EU RESTRICTED è protetta mediante prodotti crittografici approvati dal segretario generale del Consiglio («il segretario generale») in quanto CAA, su raccomandazione del Comitato per la sicurezza. |
In deroga alla lettera b), all'interno dei sistemi nazionali degli Stati membri la riservatezza delle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere protetta mediante prodotti crittografici approvati dalla CAA di uno Stato membro.
7. Per la trasmissione di ICUE con mezzi elettronici si usano prodotti crittografici approvati. In deroga a tale requisito, si possono applicare procedure specifiche in particolari situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche di cui all'allegato IV.
8. Le autorità competenti dell'SGC e degli Stati membri stabiliscono rispettivamente le seguenti funzioni relative alla IA:
a) |
un'autorità IA (IAA); |
b) |
un'autorità TEMPEST (TA); |
c) |
un'autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA); |
d) |
un'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA). |
9. Per ciascun sistema le autorità competenti dell'SGC e degli Stati membri stabiliscono rispettivamente:
a) |
un'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA); |
b) |
un'autorità operativa IA. |
10. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.
Articolo 11
Sicurezza industriale
1. Per «sicurezza industriale» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE da parte di contraenti o subcontraenti in sede di negoziati precontrattuali e lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati. Detti contratti non contemplano l'accesso alle informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
2. L'SGC può affidare per contratto mansioni che comportano o implicano l'accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di soggetti industriali o di altra natura registrati in uno Stato membro o in uno Stato terzo che abbia concluso un accordo o un'intesa amministrativa conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) o b).
3. In quanto autorità contraente, l'SGC, nell’aggiudicare un contratto classificato a un soggetto industriale o di altra natura, assicura il rispetto delle norme minime sulla sicurezza industriale previste nella presente decisione e a cui fa riferimento il contratto.
4. L'autorità di sicurezza nazionale (NSA), l'autorità di sicurezza designata (DSA) o qualsiasi altra autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro assicura, per quanto possibile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti e i subcontraenti registrati nel suo territorio adottino le misure adeguate per proteggere le ICUE nei negoziati precontrattuali e nell'esecuzione di un contratto classificato.
5. L'NSA, la DSA o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente di ciascuno Stato membro assicura, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti e i subcontraenti registrati nel territorio dello Stato membro in questione, partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture dispongano, nell'esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) del livello di classifica adatto.
6. Il personale del contraente o subcontraente che, per l'esecuzione di un contratto classificato, necessita dell'accesso ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET ottiene un nulla osta di sicurezza personale (PSC) dalla rispettiva NSA, DSA o da altra autorità di sicurezza competente secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e le norme minime figuranti nell'allegato I.
7. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.
Articolo 12
Scambio di informazioni classificate con Stati terzi ed organizzazioni internazionali
1. Qualora il Consiglio ravvisi la necessità di scambiare ICUE con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, è posto in essere a tal fine un quadro appropriato.
2. Per stabilire tale quadro e definire disposizioni reciproche sulla protezione delle informazioni classificate scambiate:
a) |
il Consiglio conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordi sulla sicurezza delle informazioni»); o |
b) |
il segretario generale può pattuire intese amministrative ai sensi del punto17 dell'allegato VI laddove la classifica delle ICUE da comunicare non supera di norma il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
3. Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni o le intese amministrative di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni intese ad assicurare che gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali che ricevono le ICUE conferiscano loro una protezione appropriata al loro livello di classifica e conforme a norme minime non meno rigorose di quelle previste nella presente decisione.
4. La decisione di comunicare ad uno Stato terzo o ad un'organizzazione internazionale ICUE originate dal Consiglio è presa dal Consiglio caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'UE. Se l'originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare non è il Consiglio, l'SGC chiede anzitutto il consenso scritto dell'originatore. Se è impossibile stabilire l'originatore, il Consiglio si assume la responsabilità dell'originatore.
5. Sono organizzate visite di valutazione per accertare l'efficacia delle misure di sicurezza poste in essere in uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale al fine di proteggere le ICUE fornite o scambiate.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato VI.
Articolo 13
Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE
1. La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. La compromissione si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, la ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate.
3. Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza competente.
4. Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, l'autorità di sicurezza competente adotta tutte le misure adeguate secondo le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari al fine di:
a) |
informare l'originatore; |
b) |
assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti; |
c) |
valutare i potenziali danni agli interessi dell'UE o degli Stati membri; |
d) |
adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e |
e) |
informare le autorità competenti delle misure adottate. |
5. Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali secondo le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Articolo 14
Responsabilità dell'attuazione
1. Il Consiglio adotta tutte le misure necessarie per garantire la coerenza globale nell'applicazione della presente decisione.
2. Il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE o di qualsiasi altra informazione classificata, i funzionari e gli altri agenti dell'SGC, il personale distaccato presso l'SGC ed i contraenti dell'SGC applichino la presente decisione nei locali usati dal Consiglio e in seno all'SGC, compresi gli uffici di collegamento negli Stati terzi.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate, secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE, la presente decisione sia rispettata:
a) |
dal personale delle Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e dai delegati nazionali che partecipano a sessioni del Consiglio o a riunioni dei suoi organi preparatori o che prendono parte ad altre attività del Consiglio; |
b) |
dagli altri membri del personale delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, incluso il personale distaccato presso tali amministrazioni, che prestino servizio sul territorio degli Stati membri o all'estero; |
c) |
dalle altre persone negli Stati membri debitamente autorizzate in virtù delle loro funzioni ad avere accesso ad ICUE; e |
d) |
dai contraenti degli Stati membri, nel territorio degli Stati membri o all'estero. |
Articolo 15
Organizzazione della sicurezza nel Consiglio
1. Nell'ambito del suo ruolo di garante della coerenza globale nell'applicazione della presente decisione, il Consiglio approva:
a) |
gli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a); |
b) |
le decisioni che autorizzano la comunicazione di ICUE a Stati terzi ed organizzazioni internazionali; |
c) |
un programma di ispezione annuale proposto dal segretario generale e raccomandato dal Comitato per la sicurezza per ispezionare i servizi e i locali degli Stati membri e delle agenzie e organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché Europol ed Eurojust ed effettuare visite di valutazione negli Stati terzi e nelle organizzazioni internazionali al fine di accertare l'efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE; e |
d) |
le politiche di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
2. Il segretario generale è l'autorità di sicurezza dell'SGC. In tale veste il segretario generale:
a) |
attua la politica di sicurezza del Consiglio e la sottopone a riesame periodico; |
b) |
coordina con le NSA degli Stati membri tutte le questioni di sicurezza relative alla protezione di informazioni classificate pertinenti per le attività del Consiglio; |
c) |
fornisce ai funzionari e altri agenti dell'SGC un PSC dell'UE conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, prima che possa essere loro accordato l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore; |
d) |
ordina, ove opportuno, indagini su compromissioni o perdite, accertate o sospette, di informazioni classificate detenute o originate dal Consiglio e chiede alle autorità di sicurezza competenti di partecipare a tali indagini; |
e) |
compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate nei locali dell'SGC; |
f) |
compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE nelle agenzie e negli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, in Europol, Eurojust, nonché nelle operazioni di gestione delle crisi previste ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE nonché da parte dei Rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) e dei membri delle loro squadre; |
g) |
compie, insieme e d'accordo con l'NSA interessata, ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE all'interno dei servizi e dei locali degli Stati membri; |
h) |
coordina le misure di sicurezza con le autorità competenti degli Stati membri responsabili della protezione delle informazioni classificate e, se del caso, con Stati terzi o organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la natura delle minacce alla sicurezza delle ICUE e i relativi mezzi di protezione; |
i) |
pattuisce le intese amministrative di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b); e |
j) |
effettua visite di valutazione iniziali e periodiche presso Stati terzi o organizzazioni internazionali al fine di accertare l'efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE messe a loro disposizione o con essi scambiate. |
Il servizio di sicurezza dell'SGC è a disposizione del segretario generale per assisterlo nell'ambito di tali competenze.
3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3 gli Stati membri dovrebbero:
a) |
designare un'NSA responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE affinché:
Le NSA sono elencate nell'appendice C; |
b) |
assicurare che le loro autorità competenti forniscano informazioni e consulenza ai rispettivi governi, e attraverso questi al Consiglio, circa la natura delle minacce per la sicurezza delle ICUE ed i mezzi per proteggersi da tali minacce. |
Articolo 16
Comitato per la sicurezza
1. È istituito un Comitato per la sicurezza. Esso esamina e valuta ogni questione relativa alla sicurezza nell'ambito di applicazione della presente decisione e formula, ove opportuno, raccomandazioni per il Consiglio.
2. Il Comitato per la sicurezza è composto di rappresentanti delle NSA degli Stati membri e vi partecipa un rappresentante della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna. Esso è presieduto dal segretario generale o dal suo delegato designato. Esso si riunisce secondo le istruzioni del Consiglio, o a richiesta del segretario generale o di unNSA.
Possono essere invitati a parteciparvi rappresentanti delle agenzie e degli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché di Europol ed Eurojust quando vi si discutono questioni che li riguardano.
3. Il Comitato per la sicurezza organizza le sue attività in modo da essere in grado di formulare raccomandazioni su questioni specifiche in materia di sicurezza. Esso istituisce una sotto-sezione di esperti per gli aspetti IA ed altre sotto-sezioni ove necessario. Esso redige il mandato di tali sotto-sezioni e ne riceve le relazioni di attività corredate, ove opportuno, di raccomandazioni per il Consiglio.
Articolo 17
Sostituzione di precedenti decisioni
1. La presente decisione abroga e sostituisce la decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).
2. Tutte le ICUE classificate conformemente alla decisione 2001/264/CE continuano ad essere protette conformemente alle pertinenti disposizioni della presente decisione.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
ALLEGATI
ALLEGATO I
Sicurezza del personale
ALLEGATO II
Sicurezza materiale
ALLEGATO III
Gestione delle informazioni classificate
ALLEGATO IV
Protezione delle ICUE trattate nei CIS
ALLEGATO V
Sicurezza industriale
ALLEGATO VI
Scambio di informazioni classificate con Stati terzi ed organizzazioni internazionali
ALLEGATO I
SICUREZZA PERSONALE
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 7. Esso stabilisce in particolare i criteri per determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, può essere autorizzata ad accedere alle ICUE, nonché le procedure di indagine e amministrative da seguire a tal fine. |
2. |
In tutto il presente allegato, eccettuato laddove la distinzione è pertinente, il termine «nulla osta di sicurezza personale» si riferisce a un nulla osta di sicurezza personale nazionale (PSC nazionale) e/o a un nulla osta di sicurezza personale UE (PSC UE), definiti nell'appendice A. |
II. AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO ALLE ICUE
3. |
Una persona è autorizzata ad accedere ad informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore solo dopo che:
|
4. |
Ciascuno Stato membro e l'SGC individuano all'interno delle loro strutture i posti che richiedono l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore e che richiedono pertanto un PSC del livello adatto. |
III REQUISITI RELATIVI AL NULLA OSTA DI SICUREZZA PERSONALE
5. |
Dopo aver ricevuto una richiesta debitamente autorizzata, alle NSA o altre autorità nazionali competenti spetta assicurare che siano svolte le indagini di sicurezza sui loro cittadini che chiedono di accedere ad informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore. Le norme in materia di indagini sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
6. |
Qualora la persona interessata risieda nel territorio di un altro Stato membro o di uno Stato terzo, le autorità nazionali competenti richiedono della collaborazione dell'autorità competente dello Stato di residenza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nello svolgimento di indagini di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
7. |
Ove consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le NSA o altre autorità nazionali competenti possono svolgere indagini su persone che non sono cittadini dello Stato in questione che chiedono di accedere ad informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore. Le norme in materia di indagini sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
Criteri delle indagini di sicurezza
8. |
La lealtà, l'onestà e l'affidabilità di una persona ai fini della concessione di un PSC per l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono accertate mediante un'indagine di sicurezza. L'autorità nazionale competente effettua una valutazione generale basandosi sui risultati di tale indagine di sicurezza. Il risultato negativo su singoli elementi non costituisce necessariamente motivo di rifiuto del PSC. I criteri principali applicati a tal fine dovrebbero includere, per quanto possibile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, l'esame per determinare se la persona in questione:
|
9. |
Ove opportuno e conformemente alle disposizioni regolamentari e legislative nazionali, la storia clinica e finanziaria di una persona può essere considerata rilevante nell'indagine di sicurezza. |
10. |
Ove opportuno e conformemente alle disposizioni regolamentari e legislative nazionali, nell'indagine di sicurezza possono essere considerati rilevanti anche il carattere, la condotta e la situazione del coniuge, del convivente o di un familiare stretto. |
Requisiti di indagine per l'accesso alle ICUE
Concessione iniziale di un PSC
11. |
Il PSC iniziale per l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET si basa su un'indagine di sicurezza che considera almeno gli ultimi cinque anni o, se più breve, il periodo che intercorre tra i 18 anni di età e l'inizio delle indagini e che comprende i seguenti elementi:
|
12. |
Il PSC iniziale per l'accesso a informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET si basa su un'indagine di sicurezza che considera almeno gli ultimi dieci anni o, se più breve, il periodo che intercorre tra i 18 anni di età e l'inizio delle indagini. Se sono condotti i colloqui di cui alla lettera e), le indagini riguardano almeno gli ultimi sette anni o, se più breve, il periodo che intercorre tra i 18 anni di età e l'inizio delle indagini. Oltre ai criteri di cui al punto 8, prima di concedere un PSC di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono esaminati, per quanto possibile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, gli elementi seguenti, che possono essere esaminati anche prima di rilasciare un PSC di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, laddove le disposizioni legislative e regolamentari nazionali lo richiedano:
|
13. |
Se necessario e conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, possono essere svolte indagini supplementari per elaborare tutte le pertinenti informazioni disponibili sulla persona in questione e per circostanziare o confutare le informazioni negative. |
Rinnovo di un PSC
14. |
Dopo la concessione iniziale di un PSC e sempre che la persona abbia prestato servizio ininterrottamente presso un'amministrazione nazionale o l'SGC e continui ad avere bisogno di accedere alle ICUE, il PSC è riesaminato ai fini del rinnovo a intervalli non superiori a cinque anni per un nulla osta di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET e a dieci anni per nulla osta di livello SECRET UE/EU SECRET e CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, con effetto dalla data di comunicazione dell'esito dell'ultima indagine di sicurezza su cui si basavano. Tutte le indagini di sicurezza per il rinnovo del PSC considerano il periodo intercorso dalla precedente indagine. |
15. |
Per il rinnovo del PSC, si esaminano gli elementi descritti ai punti 11 e 12. |
16. |
Le richieste di rinnovo sono presentate tempestivamente, tenendo conto del tempo necessario per le indagini di sicurezza. Tuttavia, se l'NSA competente o altra autorità nazionale competente ha ricevuto la pertinente richiesta di rinnovo e il corrispondente questionario sulla sicurezza del personale prima della scadenza del PSC e le indagini di sicurezza necessarie non sono ultimate, se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali l'autorità nazionale competente può prorogare la validità del PSC fino a dodici mesi. Se al termine di questo periodo di dodici mesi l'indagine di sicurezza non è ancora ultimata, la persona in questione è assegnata soltanto a incarichi che non richiedono un PSC. |
Procedure in materia di PSC presso l'SGC
17. |
Per i funzionari e altri agenti dell'SGC, l'autorità di sicurezza dell'SGC trasmette il questionario sulla sicurezza del personale compilato all'NSA dello Stato membro di cui è cittadino la persona interessata, chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di ICUE a cui la persona può chiedere di accedere. |
18. |
Se viene a conoscenza di informazioni rilevanti per l'indagine di sicurezza relativa a una persona che ha chiesto un PSC UE, l'SGC le comunica all'NSA competente in conformità delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. |
19. |
Al termine dell'indagine di sicurezza l'NSA competente ne comunica l'esito all'autorità di sicurezza dell'SGC usando il formato standard per la corrispondenza previsto dal Comitato per la sicurezza.
|
20. |
L'indagine di sicurezza e relativi risultati sono soggetti alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro in questione, ivi comprese quelle relative ai ricorsi. Le decisioni dell'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina sono soggette a ricorso conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) («statuto e regime applicabile»). |
21. |
La garanzia su cui è basato un PSC UE in corso di validità copre qualsiasi incarico della persona interessata all'interno dell'SGC o della Commissione. |
22. |
Se il periodo di servizio di una persona non inizia entro dodici mesi dalla comunicazione dell'esito dell'indagine di sicurezza all'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina o se vi è un'interruzione del servizio di dodici mesi, durante il quale la persona non ha occupato un posto presso l'SGC o l'amministrazione di uno Stato membro, tale esito è sottoposto all'NSA competente affinché questa confermi se resta valido e pertinente. |
23. |
Se viene a conoscenza di informazioni concernenti un rischio di sicurezza posto da una persona in possesso di un PSC UE valido, l'SGC le comunica all'NSA competente in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. Se un'NSA comunica all'SGC il ritiro della garanzia fornita in conformità al punto 19, lettera a) per una persona in possesso di un PSC UE valido, l'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina può chiederle chiarimenti che è in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Se le informazioni negative sono confermate il PSC UE è ritirato e la persona in questione è esclusa dall'accesso alle ICUE e da posti nei quali tale accesso sia possibile o nei quali la persona potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza. |
24. |
La decisione di ritiro di un PSC UE ad un funzionario o altro agente dell'SGC e, se opportuno, i relativi motivi sono comunicati alla persona interessata la quale può chiedere di essere ascoltata dall'autorità che ha il potere di nomina. Le informazioni fornite dall'NSA sono soggette alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro in questione, ivi comprese quelle relative ai ricorsi. Le decisioni dell'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina sono soggette a ricorso in conformità allo statuto e al regime applicabile. |
25. |
Gli esperti nazionali distaccati presso l'SGC per un posto che richiede un PSC UE presentano all'autorità di sicurezza dell'SGC un PSC nazionale valido per l'accesso alle ICUE prima di assumere l'incarico. |
Registrazioni dei PSC
26. |
Ogni Stato membro e l'SGC conservano rispettivamente le registrazioni dei PSC nazionali e dei PSC UE concessi per l'accesso alle ICUE. Nelle registrazioni figurano almeno il livello di ICUE cui può accedere la persona in questione (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di concessione del PSC e il suo periodo di validità. |
27. |
L'autorità di sicurezza competente può rilasciare un certificato di nulla osta di sicurezza personale (PSCC) in cui figura il livello di ICUE cui può accedere la persona in questione (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di validità del relativo PSC nazionale per l'accesso alle ICUE o del PSC UE e la data di scadenza del certificato stesso. |
Esenzioni dall'obbligo del PSC
28. |
L'accesso alle ICUE negli Stati membri da parte di persone debitamente autorizzate in virtù delle loro funzioni è determinato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; tali persone sono istruite sugli obblighi di sicurezza riguardo alla protezione delle ICUE. |
IV. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA
29. |
Tutte le persone alle quali è stato concesso un PSC attestano per iscritto di aver compreso gli obblighi di protezione delle ICUE e le conseguenze che possono verificarsi se le ICUE risultano compromesse. Lo Stato membro e l'SGC, a seconda dei casi, conservano una registrazione di tale attestazione scritta. |
30. |
Tutte le persone che sono autorizzate ad avere accesso alle ICUE o che le devono trattare, sono sensibilizzate all'inizio e istruite periodicamente riguardo alle minacce per la sicurezza e devono comunicare immediatamente alle autorità di sicurezza competenti qualsiasi approccio o attività che esse ritengono sospetto o inusuale. |
31. |
Tutte le persone che cessano l'incarico per il quale era richiesto l'accesso alle ICUE sono informate sull'obbligo di continuare a proteggere le ICUE e, in caso, riconoscono per iscritto quest'obbligo. |
V. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
32. |
Se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali un nulla osta di sicurezza del personale, concesso da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro per accedere a informazioni nazionali classificate, può temporaneamente consentire, in attesa della concessione di un PSC nazionale per accedere alle ICUE, l'accesso di funzionari nazionali alle ICUE fino al livello equivalente specificato nella tabella di equivalenza che figura nell'appendice B, laddove questo accesso temporaneo sia richiesto nell'interesse dell'UE. Se le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non consentono tale accesso temporaneo alle ICUE, le NSA ne informano il Comitato per la sicurezza. |
33. |
Per motivi di urgenza, se debitamente giustificati nell'interesse del servizio e in attesa che sia ultimata l'indagine di sicurezza nel suo insieme, l'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina, dopo aver consultato l'NSA dello Stato membro di cui è cittadino la persona interessata e con riserva dell'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di informazioni negative note, può rilasciare un'autorizzazione temporanea ai funzionari e altri agenti dell'SGC per accedere alle ICUE per una funzione specifica. Tali autorizzazioni temporanee sono valide per sei mesi al massimo e non danno accesso alle informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Tutte le persone alle quali è stata concessa un'autorizzazione temporanea attestano per iscritto di aver compreso gli obblighi di protezione delle ICUE e le conseguenze che possono verificarsi se le ICUE risultano compromesse. Una registrazione di tale attestazione scritta è conservata dall'SGC. |
34. |
Quando a una persona deve essere assegnato un posto che richiede un PSC di un livello superiore a quello posseduto in quel momento dalla persona stessa, l'incarico può essere affidato in via provvisoria purché:
|
35. |
La procedura sopra descritta si usa per l'accesso singolo a ICUE di un livello superiore a quello autorizzato dal nulla osta della persona in questione. Tale procedura non è usata in maniera ricorrente. |
36. |
In circostanze del tutto eccezionali, quali missioni in ambienti ostili o in periodi di tensione internazionale crescente quando richiesto da misure di emergenza, soprattutto per salvare vite umane, gli Stati membri e il segretario generale possono concedere, se possibile per iscritto, l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET a persone che non posseggono il PSC richiesto, purché ciò sia assolutamente necessario e non vi siano dubbi ragionevoli sulla lealtà, onestà e affidabilità delle persone in questione. La registrazione di tale autorizzazione è conservata con una descrizione delle informazioni per cui è stato data. |
37. |
Nel caso di informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET questo accesso di emergenza è limitato a cittadini UE autorizzati ad accedere a informazioni il cui livello di classifica nazionale equivale a TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET. |
38. |
Il Comitato per la sicurezza è informato dei casi in cui si ricorre alla procedura descritta ai punti 36 e 37. |
39. |
Laddove le disposizioni legislative e regolamentari nazionali di uno Stato membro stabiliscano norme più rigorose in ordine a autorizzazioni temporanee, incarichi provvisori, accesso singolo o di emergenza delle persone in questione a informazioni classificate, le procedure previste nella presente sezione sono attuate soltanto entro i limiti fissati dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
40. |
Il Comitato per la sicurezza riceve una relazione annuale sul ricorso alle procedure stabilite nella presente sezione. |
VI. PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI DEL CONSIGLIO
41. |
Fatto salvo il punto 28, le persone che devono partecipare a sessioni del Consiglio o a riunioni degli organi preparatori del Consiglio, in cui sono discusse informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, possono farlo solo se confermato dallo status del PSC in loro possesso. Per i delegati il PSCC o altra prova di PSC è trasmesso dalle autorità competenti al Servizio di sicurezza dell'SGC o, in via eccezionale, può essere presentato dal delegato stesso. Se del caso, può essere usato un elenco di nomi consolidato che comprovi il PSC. |
42. |
Se per ragioni di sicurezza il PSC nazionale per l'accesso alle ICUE è ritirato a una persona i cui compiti richiedono la partecipazione a sessioni del Consiglio o a riunioni degli organi preparatori del Consiglio, l'autorità competente ne informa l'SGC. |
VII. ACCESSO POTENZIALE ALLE ICUE
43. |
Le persone che devono essere impiegate in circostanze nelle quali potrebbero avere un potenziale accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, ottengono il nulla osta di sicurezza adatto o sono scortate in ogni momento. |
44. |
Corrieri, guardie e scorte ottengono il nulla osta di sicurezza di livello adatto, o sono soggetti alle opportune indagini in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, sono informati riguardo alle procedure di sicurezza in materia di protezione delle ICUE e istruiti riguardo agli obblighi di protezione delle informazioni loro affidate. |
ALLEGATO II
SICUREZZA MATERIALE
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 8. Esso stabilisce i requisiti minimi per la protezione materiale di locali, edifici, uffici, stanze e altre zone in cui sono trattate e conservate ICUE, nonché le zone in cui sono conservati i CIS. |
2. |
Le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle ICUE:
|
II. REQUISITI E MISURE DI SICUREZZA MATERIALE
3. |
Le misure di sicurezza materiale sono selezionate in base alla valutazione della minaccia effettuata dalle autorità competenti. L'SGC e gli Stati membri applicano le rispettive procedure di gestione del rischio per proteggere le ICUE nei loro locali al fine di garantire un livello di protezione materiale corrispondente alla valutazione del rischio. La procedura di gestione del rischio tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare:
|
4. |
L'autorità di sicurezza competente, nell'applicare il concetto di difesa in profondità, stabilisce l'idonea combinazione di misure di sicurezza materiale da attuare. Queste ultime possono comprendere una o più delle seguenti misure:
|
5. |
L'autorità competente può essere autorizzata a effettuare ispezioni all'entrata e all'uscita come deterrente all'introduzione non autorizzata di materiale o alla sottrazione non autorizzata di ICUE da locali o edifici. |
6. |
Quando le ICUE sono a rischio di sguardi indiscreti, anche accidentalmente, sono adottate misure appropriate per combattere questo rischio. |
7. |
Per le nuove strutture sono definiti requisiti di sicurezza materiale e relative specifiche funzionali nell'ambito della pianificazione e della concezione delle strutture stesse. Per le strutture esistenti si applicano il più possibile i requisiti di sicurezza materiale. |
III. ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE MATERIALE DELLE ICUE
8. |
Nell'acquistare attrezzature (quali contenitori di sicurezza, macchine sminuzzatrici, serrature di porte, sistemi elettronici di controllo dell'accesso, IDS, sistemi d'allarme) per la protezione materiale delle ICUE, l'autorità di sicurezza competente garantisce che tali attrezzature siano conformi alle norme tecniche e ai requisiti minimi approvati. |
9. |
Le specifiche tecniche delle attrezzature da utilizzare per la protezione materiale delle ICUE figurano negli orientamenti di sicurezza che devono essere approvati dal Comitato per la sicurezza. |
10. |
I sistemi di sicurezza sono ispezionati a intervalli regolari e le attrezzature sono regolarmente sottoposte a manutenzione. I lavori di manutenzione tengono conto del risultato delle ispezioni per garantire il costante funzionamento ottimale delle attrezzature. |
11. |
L'efficacia delle singole misure di sicurezza nonché del sistema di sicurezza nel suo complesso è oggetto di una nuova valutazione in ogni ispezione. |
IV. ZONE OGGETTO DI PROTEZIONE MATERIALE
12. |
Per la protezione materiale delle ICUE si stabiliscono due tipi di zona oggetto di protezione materiale o relativi equivalenti nazionali:
Nella presente decisione tutti i riferimenti alle zone amministrative e alle zone protette, ivi comprese le zone protette tecnicamente, si intendono altresì come riferimenti agli equivalenti nazionali. |
13. |
L'autorità di sicurezza competente stabilisce che una zona soddisfa i requisiti per essere designata zona amministrativa, zona protetta o zona protetta tecnicamente. |
14. |
Per le zone amministrative:
|
15. |
Per le zone protette:
|
16. |
Se l'ingresso in una zona protetta costituisce, a tutti i fini pratici, un accesso diretto alle informazioni classificate ivi conservate, si applicano i seguenti requisiti supplementari:
|
17. |
Le zone protette che vengono protette dall'ascolto indiscreto sono designate zone protette tecnicamente. Si applicano i seguenti requisiti supplementari:
|
18. |
Nonostante il punto 17, lettera d), prima di essere usati in zone in cui si svolgono riunioni o attività che implicano informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET o superiore, e laddove la minaccia alle ICUE sia valutata alta, tutti i dispositivi di comunicazione e tutte le attrezzature elettriche o elettroniche sono preventivamente esaminati dall'autorità di sicurezza competente al fine di garantire che nessuna informazione intelligibile sia trasmessa inavvertitamente o illegalmente da tali attrezzature all'esterno del perimetro della zona protetta. |
19. |
Ove opportuno, le zone protette non occupate da personale in servizio 24 ore su 24 sono ispezionate al termine del normale orario di lavoro e a intervalli casuali al di fuori del normale orario di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia installato un IDS. |
20. |
Le zone protette e le zone protette tecnicamente possono essere istituite in via temporanea in una zona amministrativa per una riunione classificata o per altri motivi analoghi. |
21. |
Per ciascuna zona protetta sono elaborate procedure operative di sicurezza che stabiliscano:
|
22. |
Nelle zone protette sono costruite camere blindate. Le pareti, il pavimento, il soffitto, le finestre e le porte provviste di serratura sono approvati dall'autorità di sicurezza competente e offrono una protezione equivalente a quella di un contenitore di sicurezza approvato per la conservazione di ICUE dello stesso livello di classifica. |
V. MISURE DI PROTEZIONE MATERIALE PER IL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE ICUE
23. |
Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate:
|
24. |
Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono conservate in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave, in una zona amministrativa o in una zona protetta. Esse possono essere temporaneamente conservate all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative stabilite nelle istruzioni di sicurezza emesse dall'autorità di sicurezza competente. |
25. |
Le ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET possono essere trattate:
|
26. |
Le ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET sono conservate in una zona protetta, in un contenitore di sicurezza o in una camera blindata. |
27. |
Le ICUE classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono trattate in una zona protetta. |
28. |
Le ICUE classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono conservate in una zona protetta, secondo uno delle modalità seguenti:
|
29. |
Le norme sul trasporto di ICUE al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale figurano nell'allegato III. |
VI. CONTROLLO DELLE CHIAVI E DELLE COMBINAZIONI USATE PER PROTEGGERE LE ICUE
30. |
L'autorità di sicurezza competente stabilisce le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per gli uffici, le stanze, le camere blindate e i contenitori di sicurezza. Tali procedure proteggono dall'accesso non autorizzato. |
31. |
Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni dei contenitori di sicurezza e delle camere blindate in cui sono conservate ICUE sono modificate:
|
ALLEGATO III
GESTIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 9. Esso stabilisce le misure amministrative per controllare le ICUE per tutto il loro ciclo di vita al fine di contribuire a scoraggiare, scoprire e porre rimedio ai casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni. |
II. GESTIONE DELLE CLASSIFICHE
Classifiche e contrassegni
2. |
Le informazioni sono classificate quando devono essere protette con riferimento alla loro riservatezza. |
3. |
L'originatore delle ICUE è incaricato di determinare il livello di classifica di sicurezza, conformemente ai pertinenti orientamenti in materia di classifica, e della diffusione iniziale delle informazioni. |
4. |
Il livello di classifica delle ICUE è stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 decisione e con riferimento alla politica di sicurezza che deve essere approvata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3. |
5. |
La classifica di sicurezza è chiaramente e correttamente indicata, indipendentemente dal fatto che le ICUE siano in forma cartacea, orale, elettronica o in altra forma. |
6. |
Le singole parti di un determinato documento (ad esempio pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati e materiale accluso) possono richiedere classifiche differenti e sono contraddistinte di conseguenza anche nel caso in cui siano conservate in forma elettronica. |
7. |
Il livello generale di classifica di un documento o file è almeno quello del suo componente con livello di classifica più elevato. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il prodotto finale è riesaminato per determinarne il livello generale di classifica di sicurezza, in quanto può richiedere una classifica più elevata di quella dei suoi componenti. |
8. |
Per quanto possibile, i documenti che contengono parti con livelli di classifica diversi sono impostati in modo che le parti con un livello di classifica diverso possano essere facilmente individuate e, se necessario, separate. |
9. |
La classifica di una lettera o di una nota che comprende materiale accluso corrisponde a quello dell'elemento accluso con livello di classifica più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classifica della lettera o della nota quando è separata dal materiale accluso mediante un contrassegno adeguato, ad esempio: CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL Senza allegato/i RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Contrassegni
10. |
Oltre ad uno dei contrassegni di classifica di sicurezza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le ICUE possono recare altri contrassegni quali:
|
Contrassegni di classifica abbreviati
11. |
Contrassegni di classifica abbreviati standard possono essere usati per indicare il livello di classifica di singoli paragrafi di un testo. Le abbreviazioni non sostituiscono i contrassegni di classifica per esteso. |
12. |
Le seguenti abbreviazioni standard possono essere usate nei documenti classificati UE per indicare il livello di classifica di sezioni o parti del testo di dimensioni inferiori a una pagina:
|
Creazione di ICUE
13. |
Quando si produce un documento classificato UE:
|
14. |
Qualora non sia possibile applicare il punto 13 alle ICUE, sono adottate altre misure appropriate conformemente agli orientamenti di sicurezza che devono essere stabiliti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. |
Declassamento e declassificazione delle ICUE
15. |
Al momento della creazione l'originatore indica, laddove possibile e in particolare per le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se le ICUE possono essere declassate o declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento. |
16. |
L'SGC riesamina periodicamente le ICUE in suo possesso per accertare che il livello di classifica sia ancora applicabile. L'SGC predispone un sistema per riesaminare il livello di classifica delle ICUE registrate che ha originato almeno ogni cinque anni. Tale riesame non è necessario se l'originatore ha indicato fin dall'inizio che le informazioni saranno automaticamente declassate o declassificate e se le informazioni sono state contrassegnate di conseguenza. |
III. REGISTRAZIONE DI ICUE A FINI DI SICUREZZA
17. |
Per tutte le entità organizzative nell'SGC e nelle amministrazioni nazionali degli Stati membri, nelle quali sono trattate ICUE è identificato un ufficio di registrazione competente che provvede affinché le ICUE siano trattate conformemente alla presente decisione. Gli uffici di registrazione sono costituiti come zone protette definite nell'allegato II. |
18. |
Ai fini della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza («registrazione») si intende l'applicazione di procedure che registrano il ciclo di vita dei materiali, ivi comprese la diffusione e la distruzione. |
19. |
Tutti i materiali classificati di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore sono registrati in uffici di registrazione dedicati quando entrano o lasciano un'entità organizzativa. |
20. |
L'ufficio centrale di registrazione dell'SGC tiene un registro di tutte le informazioni classificate comunicate dal Consiglio e dall'SGC a Stati terzi e organizzazioni internazionali e di tutte le informazioni classificate pervenute da Stati terzi o organizzazioni internazionali. |
21. |
Nel caso di un CIS, le procedure di registrazione possono essere eseguite mediante procedure interne allo stesso CIS. |
22. |
Il Consiglio approva una politica di sicurezza per la registrazione delle ICUE a fini di sicurezza. |
Uffici di registrazione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
23. |
Negli Stati membri e nell'SGC è designato un ufficio di registrazione che funge da autorità centrale ricevente e trasmittente per le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Per il trattamento delle informazioni a fini di registrazione possono essere designati, se necessario, uffici dipendenti. |
24. |
Tali uffici dipendenti non possono trasmettere documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET direttamente ad altri uffici dipendenti dello stesso ufficio centrale di registrazione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o all'esterno senza l'esplicito accordo di quest'ultimo. |
IV. RIPRODUZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI CLASSIFICATI UE
25. |
I documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET possono essere riprodotti o tradotti solo previo consenso scritto dell’originatore. |
26. |
Se l'originatore di documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET o inferiore non ha imposto limitazioni alla riproduzione o alla traduzione, detti documenti possono essere riprodotti o tradotti su istruzione del detentore. |
27. |
Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano alle copie e alle traduzioni. |
V. TRASPORTO DI ICUE
28. |
Il trasporto di ICUE è soggetto alle misure di protezione menzionate nei punti da 30 a 40. Se le ICUE sono trasportate con mezzi elettronici, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 4, le misure di protezione di seguito descritte possono essere integrate da opportune contromisure tecniche prescritte dall'autorità di sicurezza competente per minimizzare il rischio di perdita o di compromissione. |
29. |
Le autorità di sicurezza competenti dell'SGC e degli Stati membri impartiscono istruzioni sul trasporto delle ICUE in conformità della presente decisione. |
All'interno di un edificio o di un gruppo autonomo di edifici
30. |
Le ICUE trasportate all'interno di un edificio o di un gruppo autonomo di edifici sono occultate per impedire che ne sia osservato il contenuto. |
31. |
All'interno di un edificio o di un gruppo autonomo di edifici le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono trasportate in una busta protetta recante unicamente il nome del destinatario. |
All'interno dell'UE
32. |
Le ICUE trasportate tra edifici o locali all'interno dell'UE sono racchiuse in plichi in modo da proteggerle da divulgazione non autorizzata. |
33. |
Il trasporto di informazioni classificate fino al livello SECRET UE/EU SECRET all'interno dell'UE è effettuato secondo una delle seguenti modalità:
In caso di trasporto da uno Stato membro all’altro, le disposizioni della lettera c) sono limitate alle informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. |
34. |
Il materiale classificato CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET (ad esempio attrezzature o macchinari) che non può essere trasportato secondo le modalità di cui al punto 33 è trasportato come carico da società di vettori commerciali conformemente all'allegato V. |
35. |
Il trasporto di informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tra edifici o locali all'interno dell'UE è effettuato per corriere militare, governativo o valigia diplomatica, secondo i casi. |
Dall'UE al territorio di uno Stato terzo
36. |
Le ICUE trasportate dall'UE al territorio di uno Stato terzo sono racchiuse in plichi in modo da proteggerle da divulgazione non autorizzata. |
37. |
Il trasporto di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIALSECRET e UE/EU SECRET dall'UE al territorio di uno Stato terzo è effettuato secondo una delle seguenti modalità:
|
38. |
Il trasporto di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET comunicate dall'UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale è conforme alle pertinenti disposizioni previste in un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un' intesa amministrativa in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) o b). |
39. |
Le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate anche con servizi postali o servizi di corriere commerciale. |
40. |
Il trasporto di informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET dall'UE al territorio di uno Stato terzo è effettuato con corriere militare o valigia diplomatica. |
VI. DISTRUZIONE DI ICUE
41. |
I documenti classificati UE che non sono più necessari possono essere distrutti, fatti salvi norme e regolamenti pertinenti in materia di archiviazione. |
42. |
I documenti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 sono distrutti dall'ufficio di registrazione competente su istruzione del detentore o di un'autorità competente. I repertori e gli altri dati sulla registrazione sono aggiornati di conseguenza. |
43. |
Per i documenti classificati SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET la distruzione avviene in presenza di un testimone che possiede un nulla osta di sicurezza almeno fino al livello di classifica del documento da distruggere. |
44. |
L'ufficiale del registro e il testimone, laddove sia richiesta la presenza di quest'ultimo, firmano un certificato di distruzione che è archiviato presso l'ufficio di registrazione. L'ufficio di registrazione conserva i certificati di distruzione dei documenti TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET per un periodo di almeno dieci anni e quelli dei documenti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET per un periodo di almeno cinque anni. |
45. |
I documenti classificati, compresi quelli di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sono distrutti con metodi conformi alle pertinenti norme UE o equivalenti ovvero approvati dagli Stati membri in conformità delle norme tecniche nazionali per impedirne la ricostituzione integrale o parziale. |
46. |
La distruzione dei supporti informatici delle ICUE è effettuata conformemente all'allegato IV, punto 36. |
VII. ISPEZIONI E VISITE DI VALUTAZIONE
47. |
Il termine «ispezione» è di seguito usato per designare:
intesa a valutare l'efficacia delle misure attuate per proteggere le ICUE. |
48. |
Le ispezioni si effettuano tra l'altro al fine di:
|
49. |
Prima della fine di ogni anno civile, il Consiglio adotta il programma di ispezione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'anno successivo. Le date effettive delle singole ispezioni sono determinate di concerto con l'agenzia o l'organo dell'UE, lo Stato membro, lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale interessati. |
Svolgimento delle ispezioni
50. |
Le ispezioni sono effettuate per verificare le pertinenti norme, regolamentazioni e procedure dell'entità ispezionata e per verificare se le prassi dell'entità sono conformi ai principi fondamentali e alle norme minime stabilite dalla presente decisione e alle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni classificate con detta entità. |
51. |
Le ispezioni si svolgono in due fasi. Prima dell'ispezione si organizza una riunione preparatoria, se necessario, con l'entità in questione. Dopo tale riunione preparatoria la squadra addetta all'ispezione predispone, di concerto con detta entità, un programma di ispezione particolareggiato riguardante tutti i settori della sicurezza. La squadra addetta all'ispezione ha accesso a tutti i luoghi in cui sono trattate ICUE, in particolare gli uffici di registrazione e i punti di presenza del CIS. |
52. |
Le ispezioni presso le amministrazioni nazionali degli Stati membri sono condotte sotto la responsabilità di una squadra comune SGC/Commissione, in piena collaborazione con i funzionari dell'entità ispezionata. |
53. |
Le ispezioni presso Stati terzi e organizzazioni internazionali sono condotte sotto la responsabilità di una squadra comune SGC/Commissione, in piena collaborazione con i funzionari dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale oggetto dell'ispezione. |
54. |
Le ispezioni delle agenzie e degli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché di Europol ed Eurojust sono condotte dal Servizio di sicurezza dell'SGC con l'assistenza di esperti dell'NSA sul cui territorio l'agenzia o l'organo ha sede. La direzione della Sicurezza della Commissione europea (DSCE) può essere associata qualora effettui regolarmente scambi di ICUE con l'agenzia o l'organo in questione. |
55. |
Per le ispezioni delle agenzie e degli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché di Europol ed Eurojust, degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali si chiedono assistenza e contributi di esperti delle NSA secondo intese particolareggiate convenute con il Comitato per la sicurezza. |
Rapporti di ispezione
56. |
Al termine dell'ispezione le conclusioni e raccomandazioni principali sono presentate all'entità ispezionata. Si stila in seguito il rapporto d'ispezione sotto la responsabilità dell'autorità di sicurezza dell'SGC (Servizio di sicurezza). Qualora siano state proposte misure correttive e raccomandazioni, il rapporto contiene precisazioni sufficienti a sostegno delle conclusioni. Il rapporto è trasmesso all'autorità competente dell'entità ispezionata. |
57. |
Per le ispezioni condotte nelle amministrazioni nazionali degli Stati membri:
Un regolare rapporto è stilato sotto la responsabilità dell'autorità di sicurezza dell'SGC (Servizio di sicurezza) per evidenziare gli insegnamenti tratti dalle ispezioni condotte negli Stati membri durante un determinato periodo ed esaminato dal Comitato per la sicurezza. |
58. |
Per le visite di valutazione presso gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali, il rapporto è distribuito al Comitato per la sicurezza e alla DSCE. Il rapporto è classificato almeno al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Eventuali misure correttive sono verificate durante una successiva visita di controllo e riferite al Comitato per la sicurezza. |
59. |
Per le ispezioni delle agenzie e degli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché di Europol ed Eurojust i rapporti di ispezione sono distribuiti ai membri del Comitato per la sicurezza e alla DSCE. Il progetto di rapporto di ispezione è trasmesso all'agenzia o all'organo interessato affinché verifichi che sia materialmente corretto e che non contenga informazioni classificate di livello superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Eventuali misure correttive sono verificate durante una successiva visita di controllo e riferite al Comitato per la sicurezza. |
60. |
L'autorità di sicurezza dell'SGC procede regolarmente a ispezioni delle entità organizzative nell'SGC ai fini indicati al punto 48. |
Lista di controllo delle ispezioni
61. |
L'autorità di sicurezza dell'SGC (Servizio di sicurezza) elabora e aggiorna la lista di controllo delle ispezioni di sicurezza per i punti da verificare nel corso di un'ispezione. La lista è trasmessa al Comitato per la sicurezza. |
62. |
Le informazioni per compilare la lista di controllo sono ottenute in particolare durante l'ispezione dal personale addetto alla gestione della sicurezza dell'entità ispezionata. Una volta compilata con le risposte dettagliate, la lista di controllo è classificata, d'intesa con l'entità ispezionata. Essa non fa parte del rapporto di ispezione. |
ALLEGATO IV
PROTEZIONE DELLE ICUE TRATTATE NEI CIS
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10. |
2. |
Le proprietà e i concetti seguenti in materia di IA sono essenziali per la sicurezza e il corretto funzionamento operativo dei CIS:
|
II. PRINCIPI DI GARANZIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
3. |
Le disposizioni esposte di seguito sono alla base della sicurezza di tutti i CIS che trattano ICUE. I requisiti d'attuazione dettagliati di queste disposizioni sono definiti nelle politiche e negli orientamenti di sicurezza in materia di IA. |
Gestione del rischio di sicurezza
4. |
La gestione del rischio di sicurezza è parte integrante della definizione, dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione dei CIS. La gestione del rischio (valutazione, trattamento, accettazione e comunicazione) è condotta congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, da rappresentanti dei proprietari dei sistemi, autorità di progetto, autorità operative e autorità preposte all'approvazione di sicurezza, avvalendosi di una procedura comprovata, trasparente e ben comprensibile di valutazione del rischio. La portata del CIS e delle relative risorse è definita esplicitamente all'inizio della procedura di gestione del rischio. |
5. |
Le autorità competenti esaminano le potenziali minacce ai CIS e tengono aggiornate e complete le valutazioni dei rischi corrispondenti all'ambiente operativo del momento. Esse tengono costantemente aggiornate le proprie conoscenze relative alle questioni della vulnerabilità e rivedono periodicamente la valutazione di vulnerabilità alla luce dell'evoluzione dell'ambiente di tecnologia dell'informazione (TI). |
6. |
Il trattamento del rischio di sicurezza è volto ad applicare una serie di misure di sicurezza che risultino in un equilibrio soddisfacente tra le esigenze degli utenti, i costi e il rischio di sicurezza residuo. |
7. |
I requisiti, la portata e il grado di dettaglio specifici determinati dalla SAA competente per l'accreditamento di un CIS sono commisurati al rischio valutato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui il livello di classifica delle ICUE trattate nel CIS. L'accreditamento comprende una dichiarazione formale sul rischio residuo e l'accettazione di tale rischio da parte di un'autorità responsabile. |
Sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del CIS
8. |
La garanzia della sicurezza è un obbligo lungo tutto il ciclo di vita del CIS, dall'inizio al ritiro dal servizio. |
9. |
Il ruolo e l'interazione di ciascun attore di un CIS con riferimento alla sua sicurezza è individuato per ciascuna fase del ciclo di vita. |
10. |
Qualsiasi CIS, comprese le relative misure di sicurezza tecniche e non tecniche, è soggetto a prove di sicurezza durante il processo di accreditamento per garantire un adeguato livello di garanzie di sicurezza e accertare che sia applicato, integrato e configurato correttamente. |
11. |
Le valutazioni, le ispezioni e le verifiche di sicurezza sono effettuate periodicamente durante il funzionamento e la manutenzione di un CIS nonché quando si verificano circostanze eccezionali. |
12. |
La documentazione di sicurezza di un CIS evolve durante il suo ciclo di vita come parte integrante del processo di gestione dei cambiamenti e delle configurazioni. |
Migliori prassi
13. |
L'SGC e gli Stati membri collaborano per sviluppare migliori prassi di protezione delle ICUE trattate nei CIS. Gli orientamenti sulle migliori prassi stabiliscono misure di sicurezza tecniche, materiali, organizzative e procedurali per i CIS di comprovata efficacia nel combattere determinate minacce e vulnerabilità. |
14. |
La protezione delle ICUE trattate nei CIS si avvale dell'esperienza maturata dalle entità coinvolte nell'IA all'interno e al di fuori dell'UE. |
15. |
La diffusione e successiva attuazione delle migliori prassi favorisce il raggiungimento di un livello equivalente di garanzia di sicurezza dei vari CIS, gestiti dall'SGC e dagli Stati membri, che trattano ICUE. |
Difesa in profondità
16. |
Per attenuare il rischio per i CIS è attuata una serie di misure di sicurezza tecniche e non tecniche, organizzate come fasi multiple di difesa. Tali fasi comprendono: a) la deterrenza: misure di sicurezza volte a scoraggiare progetti ostili di attacco dei CIS; b) la prevenzione: misure di sicurezza volte a ostacolare o bloccare un attacco ai CIS; c) il rilevamento: misure di sicurezza volte a scoprire un attacco ai CIS; d) la resilienza: misure di sicurezza volte a limitare l'impatto di un attacco ad una serie minima di informazioni o risorse del CIS evitando ulteriori danni; e e) il ripristino: misure di sicurezza volte a ripristinare il funzionamento in sicurezza del CIS. Il livello di rigore di tali misure di sicurezza è determinato in base a una valutazione del rischio. |
17. |
Le autorità competenti assicurano di poter rispondere a incidenti che trascendano i limiti organizzativi e nazionali, coordinando le risposte e mettendo in comune le informazioni sui suddetti incidenti e il relativo rischio (capacità di risposta in caso di emergenza informatica). |
Principio di essenzialità e privilegio minimo
18. |
Per evitare rischi inutili sono attuate solo le funzionalità, i dispositivi e i servizi essenziali per soddisfare i requisiti operativi. |
19. |
Agli utenti dei CIS e alle procedure automatizzate sono forniti solo l'accesso, i privilegi o le autorizzazioni necessari allo svolgimento dei loro compiti, onde limitare i danni derivanti da incidenti, errori o uso non autorizzato delle risorse dei CIS. |
20. |
Le procedure di registrazione effettuate dal CIS, ove necessario, sono verificate nel quadro del processo di accreditamento. |
Sensibilizzazione alla garanzia di sicurezza delle informazioni
21. |
La sensibilizzazione ai rischi e alle misure di sicurezza disponibili è la prima linea di difesa per la sicurezza dei CIS. In particolare tutto il personale attivo nel ciclo di vita dei CIS, compresi gli utenti, è consapevole di quanto segue:
|
22. |
Per assicurare che le responsabilità in materia di sicurezza siano ben comprese, tutto il personale coinvolto, ivi compresi i quadri dirigenziali e gli utenti dei CIS, è tenuto a seguire corsi di formazione e sensibilizzazione all'IA. |
Valutazione e approvazione dei prodotti di sicurezza TI
23. |
Il livello necessario di fiducia nelle misure di sicurezza, definito quale livello di garanzia, è determinato in base ai risultati della procedura di gestione del rischio e conformemente alle politiche e agli orientamenti di sicurezza pertinenti. |
24. |
Il livello di garanzia è verificato tramite procedure e metodologie riconosciute internazionalmente o approvate a livello nazionale. Ciò comprende in primo luogo valutazione, controlli e verifiche. |
25. |
I prodotti crittografici per la protezione delle ICUE sono valutati e approvati dalla CAA nazionale di uno Stato membro. |
26. |
Prima di essere raccomandati per approvazione del Consiglio o del segretario generale, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, tali prodotti crittografici sono valutati positivamente da un secondo soggetto ossia l'autorità di validazione qualificata (AQUA) di uno Stato membro non coinvolto nella progettazione o produzione delle attrezzature in questione. Il livello di precisione richiesto nella valutazione del secondo soggetto dipende dal livello di classifica massima prevista per le ICUE che tali prodotti devono proteggere. Il Consiglio approva una politica di sicurezza sulla valutazione e l'approvazione di prodotto crittografici. |
27. |
Ove giustificato da specifici motivi operativi, il Consiglio o il segretario generale, secondo i casi, può su raccomandazione del Comitato per la sicurezza dispensare dai requisiti di cui ai punti 25 o 26 e rilasciare un'approvazione temporanea per un determinato periodo conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 6. |
28. |
Un'AQUA è una CAA di uno Stato membro che è stata accreditata in base ai criteri stabiliti dal Consiglio per procedere alla seconda valutazione dei prodotti crittografici ai fini della protezione delle ICUE. |
29. |
Il Consiglio approva una politica di sicurezza sulla qualificazione e l'approvazione dei prodotti di sicurezza TI non crittografici. |
Trasmissione nelle zone protette
30. |
In deroga alle disposizioni della presente decisione, se la trasmissione di ICUE è limitata a zone protette è possibile procedere ad una distribuzione non cifrata o a una cifratura di livello inferiore in base ai risultati di una procedura di gestione del rischio e previa approvazione della SAA. |
Sicurezza dell'interconnessione dei CIS
31. |
Ai fini della presente decisione, per interconnessione s'intende la connessione diretta tra due o più sistemi TI ai fini della condivisione dei dati e delle altre risorse dell'informazione (ad esempio comunicazione) in modo unidirezionale o multidirezionale. |
32. |
Un CIS considera inaffidabili i sistemi TI interconnessi e applica misure di protezione per controllare lo scambio d'informazioni classificate. |
33. |
Per tutte le interconnessioni dei CIS con un altro sistema TI sono soddisfatti i requisiti di base seguenti:
|
34. |
Non vi è interconnessione tra un CIS accreditato e una rete non protetta o pubblica, ad eccezione dei casi i cui il CIS ha approvato BPS installati a tal fine tra il CIS stesso e la rete non protetta o pubblica. Le misure di sicurezza per tali interconnessioni sono esaminate dall'IAA competente e approvate dalla SAA competente. Se la rete non protetta o pubblica è usata solo come vettore e i dati sono criptati con un prodotto crittografico approvato conformemente all'articolo 10, tale connessione non è considerata un'interconnessione. |
35. |
È vietata l'interconnessione diretta o a cascata di un CIS accreditato per il trattamento di informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET a una rete non protetta o pubblica. |
Supporti informatici
36. |
I supporti informatici sono distrutti secondo procedure approvate dall'autorità di sicurezza competente. |
37. |
I supporti informatici sono riutilizzati, declassati o declassificati secondo la politica di sicurezza da stabilire a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. |
Situazioni di emergenza
38. |
In deroga alle disposizioni della presente decisione, le procedure specifiche descritte di seguito possono essere applicate in casi di emergenza, come in situazioni di crisi, conflitti, guerre imminenti o già in corso o in circostanze operative eccezionali. |
39. |
Le ICUE possono essere trasmesse, previo consenso dell'autorità competente, usando prodotti crittografici approvati per un livello di classifica inferiore o senza cifratura nel caso in cui un ritardo causerebbe un danno manifestamente maggiore di quello dovuto all'eventuale divulgazione del materiale classificato e se:
|
40. |
Le informazioni classificate trasmesse nelle circostanze di cui al punto 38 non recano alcun contrassegno o indicazione che le distinguano da informazioni non classificate o che possono essere protette mediante prodotti crittografici disponibili. I destinatari sono informati tempestivamente e con altri mezzi del livello di classifica. |
41. |
In caso di ricorso al punto 38, è presentato un successivo rapporto all'autorità competente e al Comitato per la sicurezza. |
III. FUNZIONI E AUTORITÀ DI GARANZIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
42. |
Negli Stati membri e presso l'SGC sono stabilite le seguenti funzioni in materia di IA. Tali funzioni non richiedono entità organizzative uniche. Esse hanno mandati separati. Tuttavia, tali funzioni, e le responsabilità ad esse collegate, possono combinarsi o integrarsi nella stessa entità organizzativa o suddividersi tra diverse entità organizzative, a condizione che si evitino conflitti interni di interessi o di mansioni. |
Autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni
43. |
L'IAA ha il compito di:
|
Autorità TEMPEST
44. |
L'Autorità TEMPEST (TA) è responsabile della conformità dei CIS con le politiche e gli orientamenti TEMPEST. Essa approva le contromisure TEMPEST per le installazioni e i prodotti per la protezione delle ICUE a un determinato livello di classifica nel suo contesto operativo. |
Autorità di approvazione degli apparati crittografici
45. |
L'autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA) ha il compito di assicurare che i prodotti crittografici siano conformi alla politica nazionale o alla politica del Consiglio in materia di crittografia. Essa concede l'approvazione di un prodotto crittografico per la protezione delle ICUE a un determinato livello di classifica nel suo contesto operativo. Per quanto riguarda gli Stati membri, la CAA è inoltre responsabile della valutazione dei prodotti crittografici. |
Autorità di distribuzione degli apparati crittografici
46. |
L'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) ha il compito di:
|
Autorità di accreditamento di sicurezza
47. |
L'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) per ciascun sistema ha il compito di:
|
48. |
La SAA dell'SGC è responsabile dell'accreditamento di tutti i CIS operanti nell'ambito di competenza dell'SGC. |
49. |
La SAA competente di uno Stato membro è responsabile dell'accreditamento dei CIS e delle relative componenti operanti nell'ambito di competenza di uno Stato membro. |
50. |
Un comitato di accreditamento di sicurezza (SAB) comune è responsabile dell'accreditamento dei CIS nell'ambito di competenza sia della SAA dell'SGC che delle SAA degli Stati membri. Esso è composto di un rappresentante SAA per ciascuno Stato membro e vi partecipa un rappresentante SAA della Commissione. Altri soggetti con nodi su un CIS sono invitati a partecipare alle discussioni su tale sistema. Il SAB è presieduto da un rappresentante della SAA dell'SGC. Esso delibera per consenso dei rappresentanti SAA delle istituzioni, degli Stati membri e di altri soggetti con nodi sul CIS. Esso riferisce periodicamente circa le sue attività al Comitato per la sicurezza e gli notifica tutte le dichiarazioni di accreditamento. |
Autorità operativa per la garanzia di sicurezza delle informazioni
51. |
L'autorità operativa IA per ciascun sistema ha il compito di:
|
ALLEGATO V
SICUREZZA INDUSTRIALE
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11. Esso stabilisce le disposizioni generali di sicurezza applicabili a soggetti industriali o di altra natura in sede di negoziati precontrattuali e lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati conclusi dall'SGC. |
2. |
Il Consiglio approva una politica sulla sicurezza industriale che delinea in particolare requisiti dettagliati in ordine agli FSC, alle lettere sugli aspetti di sicurezza (SAL), alle visite, alla trasmissione e al trasporto di ICUE. |
II. ELEMENTI DI SICUREZZA IN UN CONTRATTO CLASSIFICATO
Guida alle classifiche di sicurezza (SCG)
3. |
Prima di indire un bando di gara o di concludere un contratto classificato, l'SGC in quanto autorità contraente stabilisce la classifica di sicurezza delle informazioni che devono essere fornite agli offerenti e ai contraenti, nonché la classifica di sicurezza delle informazioni che il contraente deve creare. A tal fine l'SGC mette a punto una SCG ai fini dell'esecuzione del contratto. |
4. |
Per stabilire la classifica di sicurezza dei vari elementi di un contratto classificato si applicano i principi seguenti:
|
Lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL)
5. |
I requisiti di sicurezza specifici del contratto sono indicati in una SAL. Ove opportuno, tale SAL contiene la SCG ed è parte integrante del contratto o subcontratto. |
6. |
La SAL contiene le disposizioni che impongono al contraente e/o al subcontraente di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di estinzione del contratto. |
Istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI)
7. |
Secondo la portata dei programmi o dei progetti che comportano l'accesso a ICUE o il loro trattamento o la loro conservazione, l'autorità contraente incaricata della gestione del programma o del progetto può redigere specifiche istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). Le PSI richiedono l'approvazione delle NSA/DSA degli Stati membri o delle altre autorità di sicurezza competenti che partecipano al programma/progetto e possono contenere requisiti di sicurezza supplementari. |
III. NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSC)
8. |
L'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente di uno Stato membro concede un FSC per indicare, secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che un soggetto industriale o di altra natura è in grado di proteggere le ICUE al livello adatto di classifica (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET) all'interno delle proprie strutture. Il nulla osta è presentato all'SGC in quanto autorità contraente prima che al contraente o al subcontraente, effettivo o potenziale, possano essere comunicate delle ICUE o possa essere concesso un accesso alle ICUE. |
9. |
Quando rilascia un FSC l'NSA/DSA competente, come minimo:
|
10. |
Ove opportuno, l'SGC in quanto autorità contraente comunica all'NSA/DSA pertinente o altra autorità di sicurezza competente che è necessario un FSC in fase precontrattuale o di esecuzione del contratto. In fase precontrattuale è richiesto un FSC o un PSC laddove occorre fornire ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET durante il processo di presentazione delle offerte. |
11. |
L’autorità contraente non assegna all'offerente selezionato un contratto classificato prima di aver ricevuto conferma dall'NSA/DSA, o da altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o subcontraente interessato, che laddove necessario è stato rilasciato l'FSC adatto. |
12. |
L'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente che ha rilasciato un FSC comunica all'SGC in quanto autorità contraente le modifiche inerenti l'FSC. In caso di subcontratto, l'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente è informata di conseguenza. |
13. |
La revoca dell'FSC da parte dell'NSA/DSA interessata o da altra autorità di sicurezza competente è motivo sufficiente per far sì che l'SGC in quanto autorità contraente estingua il contratto classificato o escluda l'offerente dalla gara. |
IV. CONTRATTI O SUBCONTRATTI CLASSIFICATI
14. |
Qualora ad un offerente siano fornite ICUE in fase precontrattuale l'invito a presentare offerte contiene una disposizione che impone all’offerente che non ha presentato l’offerta o che non è stato selezionato l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato. |
15. |
Una volta aggiudicato il contratto o il subcontratto classificato, l'SGC in quanto autorità contraente notifica all'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente del contraente o subcontraente le disposizioni di sicurezza del contratto. |
16. |
In caso di estinzione dei suddetti contratti l'SGC in quanto autorità contraente (e/o l'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente, ove opportuno, in caso di subcontratto) ne informa immediatamente l'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui il contraente o subcontraente ha sede. |
17. |
Di norma, alla cessazione del contratto o del subcontratto il contraente o subcontraente è tenuto a restituire all'autorità contraente le ICUE in suo possesso. |
18. |
La SAL contiene disposizioni specifiche per l'eliminazione delle ICUE durante l'esecuzione o alla cessazione del contratto. |
19. |
Se è autorizzato a conservare le ICUE alla cessazione del contratto il contraente o subcontraente continua a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente decisione nonché a proteggere la riservatezza delle ICUE. |
20. |
Le condizioni alle quali è ammesso il subcontratto da parte del contraente sono definite nel bando di gara e nel contratto. |
21. |
Prima di subappaltare parti di un contratto classificato il contraente ottiene il consenso dell'SGC in quanto autorità contraente. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto industriale o di altra natura avente sede in uno Stato non membro dell’UE che non abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE. |
22. |
Spetta al contraente assicurare che tutte le attività del subcontratto si svolgano secondo le norme minime previste dalla presente decisione e di astenersi dal fornire ICUE al subcontraente senza previo consenso scritto dell'autorità contraente. |
23. |
L'autorità contraente esercita i diritti dell'originatore sulle ICUE create o trattate dal contraente o subcontraente. |
V. VISITE RELATIVE A CONTRATTI CLASSIFICATI
24. |
Se l'SGC, i contraenti o subcontraenti richiedono l'accesso ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei rispettivi locali per l'esecuzione di un contratto classificato, le visite sono fissate di concerto con le NSA/DSA o altre autorità di sicurezza competenti interessate. Tuttavia, nel contesto di progetti specifici, le NSA/DSA possono anche convenire una procedura in base alla quale tali visite possono essere fissate direttamente. |
25. |
Tutti i visitatori dispongono di un PSC adatto e di una necessità di conoscere per accedere alle ICUE relative ad un contratto dell'SGC. |
26. |
I visitatori possono accedere solo alle ICUE relative all'oggetto della visita. |
VI. TRASMISSIONE E TRASPORTO DI ICUE
27. |
Per la trasmissione elettronica di ICUE si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 10 e dell'allegato IV. |
28. |
In ordine al trasporto di ICUE, si applicano le pertinenti disposizioni dell'allegato III, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
29. |
Per il trasporto di materiale classificato come carico, nel fissare i dispositivi di sicurezza si applicano i principi seguenti:
|
VII. TRASMISSIONE DI ICUE A CONTRAENTI SITUATI IN PAESI TERZI
30. |
LE ICUE sono trasmesse a contraenti e subcontraenti situati in paesi terzi secondo misure di sicurezza convenute tra l'SGC in quanto autorità contraente e l'NSA/DSA del paese terzo interessato in cui il contraente ha sede. |
VIII. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/ EU RESTRICTED
31. |
Di concerto con l'NSA/DSA dello Stato membro, se opportuno, l'SGC in quanto autorità contraente ha diritto di procedere a visite dei locali dei contraenti/subcontraenti in forza delle disposizioni contrattuali, per verificare che siano attuate le misure di sicurezza per la protezione delle ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED come da contratto. |
32. |
Nella misura in cui è necessario a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le NSA/DSA o qualsiasi altra autorità nazionale competente sono informate dall'SGC in quanto autorità contraente dei contratti o subcontratti contenenti informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
33. |
Per i contratti stipulati dall'SGC contenenti informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i contraenti o subcontraenti e relativo personale non sono tenuti a possedere un FSC o un PSC. |
34. |
L'SGC in quanto autorità contraente esamina le risposte agli inviti a presentare offerte per i contratti che richiedono l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a prescindere da eventuali requisiti vigenti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in ordine agli FSC o PSC. |
35. |
Le condizioni alle quali è ammesso il subcontratto da parte del contraente sono conformi al punto 21. |
36. |
Se un contratto comporta il trattamento di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED in un CIS gestito da un contraente, l'SGC in qualità di autorità contraente garantisce che nel contratto o eventuale subcontratto siano specificati i requisiti tecnici e amministrativi necessari in ordine all'accreditamento del CIS commisurati al rischio valutato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. La portata dell'accreditamento di tale CIS è concordata tra l'autorità contraente e l'NSA/DSA competente. |
ALLEGATO VI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE CON STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I. INTRODUZIONE
1. |
Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 12. |
II. QUADRI CHE DISCIPLINANO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE
2. |
Qualora il Consiglio ravvisi la necessità a lungo termine di scambiare informazioni classificate,
in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 e delle sezioni III e IV e in base a una raccomandazione del Comitato per la sicurezza. |
3. |
Qualora le ICUE prodotte ai fini di un'operazione PSDC debbano essere fornite a Stati terzi od organizzazioni internazionali che partecipano a detta operazione, e qualora non esista alcuno dei quadri normativi di cui al punto 2, lo scambio di ICUE con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale contributori è regolato, conformemente alla sezione V, a norma di:
|
4. |
In assenza di uno dei quadri di cui ai punti 2 e 3, e qualora sia adottata una decisione per comunicare ICUE a uno Stato terzo od organizzazione internazionale su una base eccezionale ad hoc conformemente alla sezione VI, sono richieste assicurazioni scritte dello Stato terzo od organizzazione internazionale in questione per garantire che questi proteggano qualsiasi ICUE comunicata conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nella presente decisione. |
III. ACCORDI SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
5. |
Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime che disciplinano lo scambio di informazioni classificate tra l'UE e uno Stato terzo od organizzazione internazionale. |
6. |
Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni prevedono modalità tecniche di attuazione da concordare tra il Servizio di sicurezza dell'SGC, la DSCE e la competente autorità di sicurezza dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione. Tali modalità tengono conto del livello di protezione garantito dalle normative, dalle strutture e dalle procedure in materia di sicurezza esistenti nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione. Esse sono approvate dal Comitato per la sicurezza. |
7. |
Le ICUE non sono oggetto di scambio per via elettronica, a meno che non sia esplicitamente previsto dall'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dalle modalità tecniche di attuazione. |
8. |
Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni prevedono che prima dello scambio di informazioni classificate nel quadro dell'accordo il Servizio di sicurezza dell'SGC e la DSCE confermino che il destinatario è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni che gli vengono fornite in modo appropriato. |
9. |
Quando il Consiglio conclude un accordo sulla sicurezza delle informazioni, ciascuna delle parti designa un ufficio di registrazione come principale punto d'ingresso e uscita per gli scambi delle informazioni classificate. |
10. |
Per valutare l'efficacia delle normative, delle strutture e delle procedure in materia di sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, il Servizio di sicurezza dell'SGC insieme con la DSCE e di comune accordo con detto Stato terzo od organizzazione internazionale conduce visite di valutazione. Tali visite di valutazione sono condotte conformemente alle pertinenti disposizioni dell'allegato III e valutano:
|
11. |
La squadra che conduce una visita di valutazione a nome dell'UE valuta se le norme e procedure di sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione sono adeguate alla protezione delle ICUE di un determinato livello. |
12. |
I risultati di tali visite sono illustrati in una relazione sulla cui base il Comitato per la sicurezza stabilisce il livello massimo delle ICUE che possono essere scambiate in forma cartacea e, in caso, con mezzi elettronici con il terzo in questione nonché eventuali condizioni specifiche applicabili a tale scambio. |
13. |
Viene compiuto ogni sforzo per effettuare una visita completa di valutazione della sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione prima che il Comitato per la sicurezza approvi le modalità di attuazione al fine di accertare la natura e l'efficienza del sistema di sicurezza esistente. Tuttavia, ove ciò non sia possibile, il Comitato per la sicurezza riceve una relazione quanto più completa possibile dal Servizio di sicurezza dell'SGC, in base alle informazioni in suo possesso, in cui viene informato delle norme di sicurezza applicabili e del modo in cui è organizzata la sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione. |
14. |
Il Comitato per la sicurezza può decidere che, in attesa dell'esame del risultato di una visita di valutazione, non si possano comunicare ICUE o le si possano comunicare solo fino a un determinato livello, oppure può stabilire altre condizioni specifiche applicabili alla comunicazione delle ICUE allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale in questione. Ciò viene notificato dal Servizio di sicurezza dell'SGC allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale in questione. |
15. |
Di comune accordo con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione, il Servizio di sicurezza dell'SGC effettua, a intervalli regolari, visite di valutazione di follow up al fine di verificare che le intese continuino a soddisfare le norme minime concordate. |
16. |
Quando l'accordo sulla sicurezza delle informazioni è in vigore e le informazioni classificate sono scambiate con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione, il Comitato per la sicurezza può decidere di modificare il livello massimo delle ICUE che possono essere scambiate in forma cartacea o con mezzi elettronici, in particolare alla luce di eventuali visite di valutazione di follow up. |
IV. INTESE AMMINISTRATIVE
17. |
Qualora sussista una necessità a lungo termine di scambiare informazioni classificate in generale di livello non superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e qualora il Comitato per la Sicurezza abbia stabilito che il terzo in questione non possiede un sistema di sicurezza sufficientemente sviluppato da consentirgli di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni, il segretario generale, previa approvazione del Consiglio, può pattuire intese amministrative con le autorità competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione. |
18. |
Qualora si debba istituire rapidamente, per ragioni operative urgenti, un quadro normativo per lo scambio di informazioni classificate, eccezionalmente il Consiglio può decidere di pattuire intese amministrative per lo scambio di informazioni di un livello di classifica più elevato. |
19. |
Le intese amministrative assumono di norma la forma di uno scambio di lettere. |
20. |
Prima che le ICUE siano effettivamente comunicate allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale in questione si effettua la visita di valutazione di cui al punto 10 e si trasmette la relativa relazione al Comitato per la sicurezza che la deve giudicare soddisfacente. Tuttavia, qualora siano sottoposte all'esame del Consiglio ragioni eccezionali per uno scambio urgente di informazioni classificate, possono essere comunicate ICUE purché venga compiuto ogni sforzo per effettuare tale visita di valutazione il più presto possibile. |
21. |
Le ICUE non sono oggetto di scambio per via elettronica a meno che non sia esplicitamente previsto dall'intesa amministrativa. |
V. SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE NEL CONTESTO DI OPERAZIONI PSDC
22. |
Gli accordi quadro di partecipazione disciplinano la partecipazione di Stati terzi od organizzazioni internazionali alle operazioni PSDC. Tali accordi includono disposizioni sulla comunicazione di ICUE prodotte ai fini delle operazioni PSDC agli Stati terzi o alle organizzazioni internazionali contributori. Il livello massimo di classifica delle ICUE che possono essere scambiate è RESTREINT UE/EU RESTRICTED per operazioni civili PSDC e CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL per operazioni militari PSDC, salvo se diversamente stabilito nella decisione che istituisce ciascuna operazione PSDC. |
23. |
Gli accordi di partecipazione ad hoc conclusi per una specifica operazione PSDC includono disposizioni sulla comunicazione di ICUE prodotte ai fini di detta operazione allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale contributori. Il livello massimo di classifica delle ICUE che possono essere scambiate è RESTREINT UE/EU RESTRICTED per operazioni civili PSDC e CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL per operazioni militari PSDC, salvo se diversamente stabilito nell'azione comune che istituisce ciascuna operazione PSDC. |
24. |
Le intese amministrative ad hoc relative alla partecipazione di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale a un'operazione specifica PSDC possono contemplare tra l'altro la comunicazione di ICUE prodotte ai fini dell'operazione a tale Stato terzo od organizzazione internazionale. Tali intese amministrative ad hoc sono pattuite conformemente alle procedure di cui ai punti 17 e 18 della sezione IV. Il livello massimo di classifica delle ICUE che possono essere scambiate è RESTREINT UE/EU RESTRICTED per operazioni civili PSDC e CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL per operazioni militari PSDC, salvo se diversamente stabilito nella decisione che istituisce ciascuna operazione PSDC. |
25. |
Non sono richieste modalità di attuazione o visite di valutazione prima di attuare le disposizioni sulla comunicazione di ICUE nel contesto dei punti 22, 23 e 24. |
26. |
Qualora lo Stato ospitante nel cui territorio si svolge un'operazione PSDC non abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni o pattuito intese amministrative con l'UE per lo scambio di informazioni classificate, nel caso di una necessità operativa specifica e immediata può essere adottata un'intesa amministrativa ad hoc. Questa possibilità è prevista nella decisione che istituisce l'operazione PSDC. Le ICUE comunicate in tali circostanze sono limitate a quelle prodotte ai fini dell'operazione PSDC e classificate di livello non superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED. A norma di tale intesa amministrativa ad hoc lo Stato ospitante si impegna a proteggere le ICUE conformemente a norme minime che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente decisione. |
27. |
Le disposizioni in materia di informazioni classificate da includere negli accordi quadro di partecipazione, negli accordi di partecipazione ad hoc e nelle intese amministrative ad hoc di cui ai punti da 22 a 24 prevedono che lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantiscano che il personale distaccato per partecipare a qualsiasi operazione proteggerà le ICUE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio e agli ulteriori orientamenti emanati dalle autorità competenti, tra cui la catena di comando dell'operazione. |
28. |
Se un accordo sulla sicurezza delle informazioni è successivamente concluso tra l'UE e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale contributori, l'accordo sulla sicurezza delle informazioni prevale su qualsiasi accordo quadro di partecipazione, accordo di partecipazione ad hoc o intesa amministrativa ad hoc per quanto riguarda lo scambio e il trattamento delle ICUE. |
29. |
Nell'ambito di un accordo quadro di partecipazione, di un accordo di partecipazione ad hoc o di un'intesa amministrativa ad hoc conclusi con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale non sono permessi scambi di ICUE per via elettronica, a meno che non siano esplicitamente previsti nell'accordo o nell'intesa in questione. |
30. |
Le ICUE prodotte ai fini di un'operazione PSDC possono essere diffuse al personale distaccato da Stati terzi o da organizzazioni internazionali per partecipare a detta operazione conformemente ai punti da 22 a 29. Al momento di autorizzare l'accesso alle ICUE nei locali o nei CIS di un'operazione PSDC da parte di tale personale, sono applicate misure (tra cui la registrazione delle ICUE diffuse) per attenuare il rischio di perdita o di compromissione. Tali misure sono definite nei documenti di pianificazione o di missione pertinenti. |
VI. COMUNICAZIONE ECCEZIONALE AD HOC DI ICUE
31. |
Qualora non sia istituito alcun quadro normativo conformemente alle sezioni III, IV e V e qualora il Consiglio o uno dei suoi organi preparatori ravvisi la necessità eccezionale di comunicare ICUE a uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, l'SGC:
|
32. |
Se il Comitato per la sicurezza emette una raccomandazione favorevole alla comunicazione delle ICUE, la questione è sottoposta al Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper), che adotta una decisione in merito a detta comunicazione. |
33. |
Se la raccomandazione del Comitato per la sicurezza non è favorevole alla comunicazione delle ICUE:
|
34. |
Ove lo si ritenga opportuno e fatto salvo il consenso preliminare scritto dell'originatore, il Coreper può decidere che le informazioni classificate possano essere comunicate solo in parte o solo se declassate o declassificate in via preliminare, o che le informazioni da comunicare siano messe a punto senza riferimento alla fonte o al livello originario di classifica UE. |
35. |
A seguito di una decisione di comunicare ICUE, l'SGC trasmette il documento in questione recante un contrassegno di divulgabilità che indica lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale a cui è stato comunicato. Prima o al momento della comunicazione effettiva, il terzo in questione si impegna per iscritto a proteggere le ICUE che riceve conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nella presente decisione. |
VII. FACOLTÀ DI COMUNICARE ICUE A STATI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
36. |
Qualora esista un quadro normativo in conformità al punto 2 per lo scambio di informazioni classificate con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il Consiglio adotta la decisione di autorizzare il segretario generale a comunicare le ICUE allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale in questione, conformemente al principio del consenso dell'originatore. |
37. |
Qualora esista un quadro normativo in conformità al punto 3 per lo scambio di informazioni classificate con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale è autorizzato a comunicare le ICUE conformemente alla decisione che istituisce l'operazione PSDC e al principio del consenso dell'originatore. |
38. |
Il segretario generale può delegare tale facoltà ad alti funzionari dell'SGC o altre persone poste sotto la sua autorità. |
Appendici
Appendice A
Definizioni
Appendice B
Equivalenza delle classifiche di sicurezza
Appendice C
Elenco delle autorità nazionali di sicurezza (NSA)
Appendice D
Elenco delle abbreviazioni
Appendice A
DEFINIZIONI
Ai fini della presente decisione si intende per:
|
«accreditamento» il processo che porta a una dichiarazione formale dell'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) con la quale un sistema è abilitato a funzionare con un determinato livello di classifica, in particolari condizioni di sicurezza nel proprio ambiente operativo e ad un livello di rischio accettabile, in base al presupposto dell'attuazione di una serie convenuta di misure di sicurezza a livello tecnico, materiale, organizzativo e procedurale; |
|
«autorità di sicurezza designata» (DSA), un'autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica nazionale riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. La funzione della DSA può essere espletata dall'NSA o da qualsiasi altra autorità competente; |
|
«certificato di nulla osta di sicurezza personale» (PSCC), un certificato rilasciato da un'autorità competente attestante che una persona è in possesso del nulla osta di sicurezza e possiede un PSC nazionale o un PSC UE in corso di validità, in cui figura il livello di ICUE cui detta persona può accedere (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di validità del relativo PSC e la data di scadenza del certificato stesso; |
|
«ciclo di vita del CIS» l'intera durata dell'esistenza di un CIS che comprende inizio, concezione, pianificazione, analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo, verifica, attuazione, funzionamento, manutenzione e disattivazione; |
|
«contraente» una persona fisica o giuridica avente la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto; |
|
«contratto classificato» un contratto di fornitura di beni, di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi, stipulato fra l'SGC e un contraente, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di ICUE; |
|
«declassamento» una riduzione del livello di classifica di sicurezza; |
|
«declassificazione» la soppressione di qualsiasi classifica di sicurezza; |
|
«detentore» una persona debitamente autorizzata con una necessità di conoscere stabilita, che detiene un elemento di ICUE ed è di conseguenza responsabile della sua protezione; |
|
«difesa in profondità» l'applicazione di una serie di misure di sicurezza organizzate come fasi multiple di difesa; |
|
«documento» qualsiasi informazione registrata, a prescindere dalla sua forma o dalle sue caratteristiche materiali; |
|
«garanzia di sicurezza delle informazioni» cfr. l'articolo 10, paragrafo 1; |
|
«gestione delle informazioni classificate» cfr. l'articolo 9, paragrafo 1; |
|
«guida alle classifiche di sicurezza» (SCG), un documento che illustra gli elementi di un programma o di un contratto classificati e precisa i livelli di classifica di sicurezza applicabili. L'SCG può essere integrata per tutta la durata del programma o del contratto e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati; se esistente l'SCG fa parte della SAL; |
|
«indagine di sicurezza» le procedure investigative condotte dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali volte ad ottenere la garanzia dell'inesistenza di informazioni negative note sul conto di una persona che osterebbero alla concessione di un PSC nazionale o di un PSC UE per accedere alle ICUE fino a un livello specifico (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore); |
|
«informazioni classificate UE» (ICUE) — cfr. l'articolo 2, paragrafo 1; |
|
«interconnessione» — cfr. l'allegato IV, punto 31; |
|
«istruzioni di sicurezza del programma/progetto» (PSI), un elenco delle procedure di sicurezza che sono applicate a un programma/progetto specifico per uniformare le stesse procedure di sicurezza. Detto elenco può essere riveduto per tutta la durata del programma/progetto; |
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«lettera sugli aspetti di sicurezza» (SAL), un pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dall'autorità contraente, che è parte integrante di ogni contratto classificato implicante l’accesso o la creazione di ICUE, in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto che richiedono una protezione di sicurezza; |
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«materiale» qualsiasi documento od elemento di macchinario o attrezzatura, sia sotto forma di prodotto finito sia in corso di lavorazione; |
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«materiale crittografico (crypto)» algoritmi crittografici, moduli hardware e software crittografici, e prodotti comprendenti dettagli di attuazione e documentazione associata e materiale di codifica; |
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«minaccia» una causa potenziale di un incidente indesiderato che può recar danno a un'organizzazione o a qualsiasi sistema in uso; tali minacce possono essere accidentali o intenzionali (dolose) e sono caratterizzate da elementi di minaccia, potenziali obiettivi e metodologie d'attacco; |
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«modo di funzionamento in condizioni di sicurezza», la definizione delle condizioni in cui funziona un CIS in base alla classifica delle informazioni trattate e ai livelli di nulla osta personale, alle approvazioni dell'accesso formale e alla necessità di conoscere dei suoi utenti. Esistono quattro modi di funzionamento per trattare o trasmettere informazioni classificate: modo esclusivo, modo predominante, modo compartimentato e modo multilivello; si intende per:
|
|
«nulla osta di sicurezza delle imprese» (FSC), una decisione amministrativa di un'NSA o DSA, secondo la quale un'impresa è in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un adeguato livello di protezione alle ICUE di un determinato livello di classifica di sicurezza e il personale di detta impresa che deve accedere alle ICUE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui pertinenti requisiti di sicurezza necessari per l’accesso e la protezione delle ICUE; |
|
«nulla osta di sicurezza personale» (PSC), uno o entrambi dei seguenti nulla osta:
|
|
«operazione PSDC» un'operazione di gestione militare o civile delle crisi stabilita ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE; |
|
«originatore» l'istituzione, l'agenzia o l'organo dell'UE, lo Stato membro, lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state create e/o introdotte nelle strutture dell'UE informazioni classificate; |
|
«procedura di gestione del rischio di sicurezza» l'intera procedura che consiste nell'individuare, controllare e ridurre al minimo eventi incerti che possono incidere sulla sicurezza di un'organizzazione o di un qualsiasi sistema in uso. Essa comprende tutte le attività correlate al rischio, tra cui la valutazione, il trattamento, l'accettazione e la comunicazione; |
|
«registrazione» cfr. l'allegato III, punto 18; |
|
«rischio» la possibilità che una data minaccia sfrutti le vulnerabilità interne ed esterne di un'organizzazione o di uno qualsiasi dei sistemi da essa utilizzati, arrecando pertanto danno all'organizzazione e ai suoi beni materiali o immateriali. È calcolato come una combinazione tra le probabilità del verificarsi delle minacce e il loro impatto:
|
|
«rischio residuo» il rischio che resta una volta attuate delle misure di sicurezza, dato che non tutte le minacce possono essere neutralizzate né tutte le vulnerabilità eliminate; |
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«risorsa», qualsiasi cosa che ha valore per un'organizzazione, le sue operazioni economiche e la loro continuità, comprese le risorse dell'informazione che sostengono la missione dell'organizzazione; |
|
«sicurezza del personale» cfr. l'articolo 7, paragrafo 1; |
|
«sicurezza industriale» cfr. l'articolo 11, paragrafo 1; |
|
«sicurezza materiale» cfr. l'articolo 8, paragrafo 1; |
|
«sistema di comunicazione e informazione» (CIS) — cfr. l'articolo 10, paragrafo 2; |
|
«soggetto industriale o di altra natura», un soggetto che si occupa della fornitura di beni, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; può trattarsi di un soggetto del settore industriale, commerciale, di servizi, scientifico, di ricerca, didattico o di sviluppo, ovvero di un lavoratore autonomo; |
|
«subcontratto classificato», un contratto di fornitura di beni, di realizzazione di opere o di prestazione di servizi, stipulato fra un contraente dell'SGC e un altro contraente (ossia il subcontraente), la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di ICUE; |
|
«TEMPEST» l'indagine, lo studio e il controllo delle radiazioni elettromagnetiche che possono compromettere le informazioni e le misure per eliminarle; |
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«trattamento» delle ICUE, tutte le azioni di cui possono essere oggetto le ICUE nel loro ciclo di vita. Ciò comprende la loro creazione, elaborazione, trasporto, declassamento, declassificazione e distruzione. In relazione al CIS il trattamento comprende anche la loro raccolta, visualizzazione, trasmissione e conservazione; |
|
«vulnerabilità» una debolezza di qualsiasi tipo che una o più minacce possono sfruttare. La vulnerabilità può derivare da un'omissione o essere legata ad una debolezza nei controlli in termini di rigore, completezza o coerenza e può essere di natura tecnica, procedurale, materiale, organizzativa od operativa. |
Appendice B
EQUIVALENZA DELLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA
UE |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE/EU SECRET |
CONDIFENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Belgio |
Très Secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) |
Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) |
Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) |
Nota (1) infra |
Bulgaria |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
Repubblica ceca |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danimarca |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Germania |
STRENG GEHEIM |
GEHEIM |
VS (2) — VERTRAULICH |
VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |
Estonia |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Irlanda |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Grecia |
Άκρως Απόρρητο Abbr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abbr: (ΠΧ) |
Spagna |
SECRETO |
RESERVADO |
CONFIDENCIAL |
DIFUSIÓN LIMITADA |
Francia |
Très Secret Défense |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
nota (3) infra |
Italia |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Cipro |
Άκρως Απόρρητο Αbbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbbr: (ΠΧ) |
Lettonia |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituania |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Lussemburgo |
Très Secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
Ungheria |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malta |
L-Ogħla Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Paesi Bassi |
Stg. ZEER GEHEIM |
Stg. GEHEIM |
Stg. CONFIDENTIEEL |
Dep. VERTROUWELIJK |
Austria |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Polonia |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portogallo |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Romania |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
Slovenia |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovacchia |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlandia |
ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG |
SALAINEN HEMLIG |
LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL |
KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |
Svezia (4) |
HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET |
HEMLIG/SECRET HEMLIG |
HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG |
HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |
Regno Unito |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
(1) Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding non è una classifica di sicurezza in Belgio. Il Belgio tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nella normativa di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.
(2) Germania: VS = Verschlusssache (informazioni classificate).
(3) La Francia non usa il grado di classifica «RESTREINT» nel suo sistema nazionale. La Francia tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nella normativa di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.
(4) Per la Svezia: i contrassegni di classifica di sicurezza della riga superiore sono usati dalle autorità della difesa e i contrassegni della riga inferiore sono usati dalle altre autorità.
Appendice C
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI SICUREZZA (NSA)
BELGIO
Autorité nationale de Sécurité |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement |
15, rue des Petits Carmes |
1000 Bruxelles |
Tel. segretariato: + 32 25014542 |
Fax + 32 25014596 |
E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be |
DANIMARCA
Politiets Efterretningstjeneste |
(Danish Security Intelligence Service) |
Klausdalsbrovej 1 |
2860 Søborg |
Tel. + 45 33148888 |
Fax + 45 33430190 |
Forsvarets Efterretningstjeneste |
(Danish Defence Intelligence Service) |
Kastellet 30 |
2100 Copenhagen Ø |
Tel. + 45 33325566 |
Fax + 45 33931320 |
BULGARIA
State Commission on Information Security |
90 Cherkovna Str. |
1505 Sofia |
Tel. + 359 29215911 |
Fax + 359 29873750 |
E-mail: dksi@government.bg |
Website: www.dksi.bg |
GERMANIA
Bundesministerium des Innern |
Referat ÖS III 3 |
Alt-Moabit 101 |
11014 Berlin |
Tel. + 49 30186810 |
Fax + 49 3018681-1441 |
E-mail: oesIII3@bmi.bund.de |
REPUBBLICA CECA
Národní bezpečnostní úřad |
(National Security Authority) |
Na Popelce 2/16 |
150 06 Praha 56 |
Tel. + 420 257283335 |
Fax + 420 257283110 |
E-mail: czech.nsa@nbu.cz |
Website: www.nbu.cz |
ESTONIA
National Security Authority Department |
Estonian Ministry of Defence |
Sakala 1 |
15094 Tallinn |
Tel. +372 7170113-117 |
Fax +372 7170213 |
E-mail: nsa@kmin.ee |
IRLANDA
National Security Authority |
Department of Foreign Affairs |
76-78 Harcourt Street |
Dublin 2 IRELAND |
Tel. + 353 14780822 |
Fax + 353 14082959 |
SPAGNA
Autoridad Nacional de Seguridad |
Oficina Nacional de Seguridad |
Avenida Padre Huidobro s/n |
28023 Madrid |
Tel. + 34 913725000 |
Fax + 34 913725808 |
E-mail: nsa-sp@areatec.com |
GRECIA
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) |
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) |
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών |
ΣΤΓ 1020 — Χολαργός |
(Αθήνα) |
Tel. + 30 2106572045 (ώρες γραφείου) |
+ 30 2106572009 (ώρες γραφείου) |
Fax + 30 2106536279 |
+ 30 2106577612 |
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS) |
Military Intelligence Sectoral Directorate |
Security Counterintelligence Directorate |
GR-STG 1020 Holargos — Athens |
Tel. + 30 2106572045 |
+ 30 2106572009 |
Fax + 30 2106536279 |
+ 30 2106577612 |
FRANCIA
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale |
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD) |
51 Boulevard de la Tour-Maubourg |
75700 Paris 07 SP |
Tel. + 33 171758177 |
Fax + 33 171758200 |
ITALIA
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Autorità nazionale per la sicurezza |
D.I.S. — U.C.Se. |
Via di Santa Susanna, 15 |
00187 Roma RM |
Tel. + 39 0661174266 |
Fax + 39 064885273 |
LETTONIA
National Security Authority |
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia |
P.O.Box 286 |
Riga, LV-1001 |
Tel. +371 67025418 |
Fax +371 67025454 |
Email: ndi@sab.gov.lv |
CIPRO
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ |
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
Υπουργείο Άμυνας |
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 |
1432 Λευκωσία, Κύπρος |
Τel. + 357 22807569-7643-7764 |
Fax + 357 22302351 |
Ministry of Defence |
Minister's Military Staff |
National Security Authority (NSA) |
4 Emanuel Roidi street |
1432 Nicosia |
Tel. + 357 22807569-7643-7764 |
Fax + 357 22302351 |
E-mail: cynsa@mod.gov.cy |
LITUANIA
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija |
(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania |
National Security Authority) |
Gedimino 40/1 |
LT-01110 Vilnius |
Tel.+ 370 52663201-2 |
Fax + 370 52663200 |
E-mail: nsa@vsd.lt |
LUSSEMBURGO
Autorité nationale de Sécurité |
Boîte postale 2379 |
1023 Luxembourg |
Tel. + 352 24782210 central |
+ 352 24782253 direct |
Fax + 352 24782243 |
PAESI BASSI
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Postbus 20010 |
2500 EA Den Haag |
Tel. + 31 703204400 |
Fax + 31 703200733 |
Ministerie van Defensie |
Beveiligingsautoriteit |
Postbus 20701 |
2500 ES Den Haag |
Tel. + 31 703187060 |
Fax + 31 703187522 |
UNGHERIA
Nemzeti Biztonsági Felügyelet |
(National Security Authority) |
P.O. Box 2 |
1357 Budapest |
Tel. + 36 13469652 |
Fax + 36 13469658 |
E-mail: nbf@nbf.hu |
Website: www.nbf.hu |
MALTA
Ministry of Justice and Home Affairs |
P.O. Box 146 |
Valletta |
Tel. + 356 21249844 |
Fax + 356 25695321 |
AUSTRIA
Informationssicherheitskommission |
Bundeskanzleramt |
Ballhausplatz 2 |
1014 Wien |
Tel. + 43 1531152594 |
Fax + 43 1531152615 |
E-mail: ISK@bka.gv.at |
POLONIA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW |
(Internal Security Agency) |
2A Rakowiecka St. |
00-993 Warszawa |
Tel. + 48 225857360 |
Fax + 48 225858509 |
E-mail: nsa@abw.gov.pl |
Website: www.abw.gov.pl |
Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
(Military Counter-Intelligence Service) |
Classified Information Protection Buremu |
Oczki 1 |
02-007 Warszawa |
Tel. + 48 226841247 |
Fax + 48 226841076 |
E-mail: skw@skw.gov.pl |
ROMANIA
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat |
(Romanian NSA – ORNISS |
National Registry Office for Classified Information) |
4 Mures Street |
012275 Bucharest |
Tel. +40 212245830 |
Fax +40 212240714 |
E-mail: nsa.romania@nsa.ro |
Website: www.orniss.ro |
PORTOGALLO
Presidência do Conselho de Ministros |
Autoridade Nacional de Segurança |
Rua da Junqueira, 69 |
1300-342 Lisboa |
Tel. +351 213031710 |
Fax +351 213031711 |
SLOVENIA
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov |
Gregorčičeva 27 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel. + 386 14781390 |
Fax + 386 14781399 |
SLOVACCHIA
Národný bezpečnostný úrad |
(National Security Authority) |
Budatínska 30 |
P.O. Box 16 |
850 07 Bratislava |
Tel. + 421 268692314 |
Fax + 421 263824005 |
Website: www.nbusr.sk |
SVEZIA
Utrikesdepartementet |
(Ministry for Foreign Affairs) |
SSSB |
SE-103 39 Stockholm |
Tel. + 46 84051000 |
Fax + 46 87231176 |
E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se |
FINLANDIA
National Security Authority |
Ministry for Foreign Affairs |
P.O. Box 453 |
FI-00023 Government |
Tel. + 358 916056487-4 |
Fax + 358 916055140 |
E-mail: NSA@formin.fi |
REGNO UNITO
UK National Security Authority |
Room 335, 3rd Floor |
70 Whitehall |
London |
SW1A 2AS |
Tel. + 44 2072765649-5497 |
Fax + 44 2072765651 |
Email: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk |
Appendice D
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Abbreviazione |
Significato |
AQUA |
Appropriately Qualified Authority — Autorità di validazione qualificata |
BPS |
Boundary Protection Services — Servizi di protezione perimetrale |
CAA |
Crypto Approval Authority — Autorità di approvazione degli apparati crittografici |
CCTV |
Closed Circuit Television — Televisione a circuito chiuso |
CDA |
Crypto Distribution Authority — Autorità di distribuzione degli apparati crittografici |
CIS |
Communication and Information Systems handling EUCI — Sistemi di comunicazione e informazione che trattano ICUE |
COREPER |
Comitato dei Rappresentanti Permanenti |
DSA |
Designated Security Authority — Autorità di sicurezza designata |
DSCE |
Direzione della sicurezza della Commissione europea |
FSC |
Facility Security Clearance — Nulla osta di sicurezza delle imprese |
IA |
Information Assurance — Garanzia di sicurezza delle informazioni |
IAA |
Information Assurance Authority — Autorità la garanzia di sicurezza delle informazioni |
ICUE |
Informazioni classificate UE |
IDS |
Intrusion Detection System — Sistema di rilevamento delle intrusioni |
NSA |
National Security Authority — Autorità di sicurezza nazionale |
PESC |
Politica estera e di sicurezza comune |
PSDC |
Politica di sicurezza e di difesa comune |
PSC |
Personnel Security Clearance — Nulla osta di sicurezza personale |
PSCC |
Personnel Security Clearance Certificate — Certificato di nulla osta di sicurezza personale |
PSI |
Programme/Project Security Instructions — Istruzioni di sicurezza del programma/progetto |
RSUE |
Rappresentante speciale dell'UE |
SAA |
Security Accreditation Authority — Autorità di accreditamento di sicurezza |
SAB |
Security Accreditation Board — Comitato di accreditamento di sicurezza |
SAL |
Security Aspects Letter — Lettera sugli aspetti di sicurezza |
SecOP |
Security Operating Procedures — Procedure operative di sicurezza |
SCG |
Security Classification Guide — Guida alle classifiche di sicurezza |
SGC |
Segretariato generale del Consiglio |
SSRS |
System-Specific Security Requirement Statement — Dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema |
TA |
Tempest Authority — Autorità TEMPEST |
TI |
Tecnologia dell'informazione |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
27.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/66 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 30 marzo 2011
relativa alla modifica dell’allegato II del protocollo 4 dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
(2011/293/UE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) («l’accordo»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Le modifiche apportate alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione dell’Organizzazione mondiale delle dogane sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») sono entrate in vigore il 1o gennaio 2007. |
(2) |
Conseguentemente, considerato il numero di modifiche da apportare all’elenco dell’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo («l’allegato II»), per motivi di chiarezza è opportuno che tale elenco sia sostituito integralmente. |
(3) |
Dato che le modifiche del sistema armonizzato non erano destinate a modificare le norme di origine, l’allegato II rimane applicabile sotto tale profilo e, pertanto, le relative modifiche dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2011.
Per il Consiglio di associazione UE-Marocco
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
||||||||||||||||||||||||||
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
|
|
|||||||||||||||||||||||||
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui:
|
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
|
|
|||||||||||||||||||||||||
ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
|||||||||||||||||||||||||
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
|||||||||||||||||||||||||
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
|||||||||||||||||||||||||
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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|||||||||||||||||||||||||
ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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|||||||||||||||||||||||||
ex ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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|||||||||||||||||||||||||
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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|||||||||||||||||||||||||
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2004 ed ex ex 2005 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex 2008 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata |
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Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario |
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ex ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex ex 2515 |
Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei cascami di mica |
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ex ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2852 |
Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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ex ex 3006 |
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L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da (4):
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 31 |
Concimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (5) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo” (6) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3801 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3806 |
“Gomme-esteri” |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame di legno) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3) |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ed ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |
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