ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.134.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2011
relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
(2011/294/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore (1). A tale accordo è allegato un protocollo. |
(2) |
L’Unione europea ha negoziato con l’Unione delle Comore (in prosieguo le «Comore») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca. |
(3) |
In esito a tali negoziati, il 21 maggio 2010 il nuovo protocollo è stato siglato e il 16 settembre 2010 è stato modificato mediante scambio di lettere. |
(4) |
Conformemente alla decisione 2010/783/UE del Consiglio (2), tale nuovo protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 31 dicembre 2010 ed è oggetto di applicazione provvisoria. |
(5) |
È opportuno concludere il nuovo protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore è approvato a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede a nome dell’Unione alla notifica prevista all’articolo 14 dell’accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6.
(2) GU L 335 del 18.12.2010, pag. 1.
(3) La data d’entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d'azione della Comunità (2) il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l'inquinamento dell'ambiente causato dal cadmio. |
(2) |
Nella tabella dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l'uso e l'immissione sul mercato del cadmio in miscele e articoli. |
(3) |
Il cadmio e l'ossido di cadmio sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1. |
(4) |
Dal 31 dicembre 1992, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3) vieta l'uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni. La direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1o giugno 2009. |
(5) |
Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio (4) in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (5). Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio (6), in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio. |
(6) |
La comunicazione sottolinea la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura. I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli. |
(7) |
La Commissione ha commissionato uno studio sull'impatto socioeconomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC. I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel gennaio 2010 (7). |
(8) |
Le disposizioni esistenti relative alle pitture contenenti zinco devono essere chiarite specificando il tenore di zinco elevato. Anche le disposizioni relative alle pitture utilizzate negli articoli dipinti devono essere chiarite. |
(9) |
Dal 2001 l'industria europea del PVC si astiene volontariamente dall'utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel PVC. |
(10) |
Il divieto dell'uso del cadmio deve essere esteso a tutti gli articoli in PVC per raggiungere l'obiettivo della lotta contro l'inquinamento da cadmio. |
(11) |
Occorre prevedere una deroga per le miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC e designate come «PVC riciclato» per consentirne l'immissione sul mercato e l'uso in determinati prodotti per l'edilizia. |
(12) |
L'uso del PVC riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per l'edilizia deve essere incoraggiato, perché permette di riutilizzare il PVC a fine vita, che può contenere cadmio. Pertanto, occorre fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l'edilizia, per evitare la messa in discarica o l'incenerimento del PVC e il conseguente rilascio nell'ambiente di anidride carbonica e di cadmio. |
(13) |
Il presente regolamento deve entrare in applicazione sei mesi dopo l'entrata in vigore, per dar modo agli operatori di conformarsi alle sue disposizioni. |
(14) |
Si prevede che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella fabbricazione del PVC, il tenore di cadmio nei prodotti per l'edilizia fabbricati partendo da PVC riciclato diminuirà gradualmente. Pertanto, il tenore massimo di cadmio deve essere riesaminato di conseguenza e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve concorrere alla revisione della restrizione, come previsto dall'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(15) |
Conformemente alle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è necessario modificare l'allegato XVII di tale regolamento. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 10 gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.
(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(4) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf
(5) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(6) GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:
1. |
Nella colonna 2 della voce 23, i punti da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
2. |
Nella colonna 2 della voce 23, sono aggiunti i seguenti punti 8, 9, 10 e 11:
|
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto concerne la composizione dell’additivo per mangimi monensin sodico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità»). |
(2) |
L’impiego di monensin sodico, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e istomonostatici, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per polli da ingrasso e tacchini a seguito del regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione (2). |
(3) |
Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione del monensin sodico per quanto concerne una composizione supplementare di tale additivo per mangimi. A sostegno della domanda sono stati presentati i pertinenti dati. |
(4) |
Nel suo parere del 1o febbraio 2011 (3) l’Autorità ha concluso che l’utilizzazione di questa nuova formulazione dell’additivo per polli da ingrasso e tacchini non comporta ulteriori rischi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che è efficace nel controllo della coccidiosi. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
(6) |
Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 109/2007. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.
(3) EFSA Journal 2011; 9(2):2009.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti temporanei massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e istomonostatici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51701 |
Huvepharma NV Belgio |
Monensin sodico (Coxidin) |
|
Polli da ingrasso |
— |
100 |
125 |
|
6.2.2017 |
25 μg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo peso umido 8 μg di monensin sodico/kg di fegato, reni e muscoli (peso umido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacchini |
16 settimane |
60 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51701 |
Huvepharma NV Belgio |
Monensin sodico (Coxidin) |
|
Polli da ingrasso |
— |
100 |
125 |
|
10.6.2021 |
25 μg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo peso umido 8 μg di monensin sodico/kg di fegato, reni e muscoli (peso umido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacchini |
16 settimane |
60 |
100 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi dell’Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2011
relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Kemira Oyj)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del benzoato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi per i suinetti svezzati, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 1o febbraio 2011 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la sostanza di cui all’allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che tale additivo ha il vantaggio rilevante di aumentare il peso finale e migliorare la conversione dei mangimi nelle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione della sostanza dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego della sostanza specificata nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzata come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011;9(2):2005.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Additivi zootecnici: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di prestazione) |
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4d 5 |
Kemira Oyj |
Benzoato di sodio |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
— |
4 000 |
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10 giugno 2021 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2106 90 59 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 59. Poiché il prodotto allo stato puro è imbevibile, non può essere classificato come bevanda al capitolo 22. Per la sua composizione il prodotto, che contiene aromatizzanti e coloranti, dev’essere classificato come sciroppo di zucchero aromatizzato di cui al codice NC 2106 90 59. Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106, punto 12. |
||||||||||||||||||
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Poiché il prodotto allo stato puro è imbevibile, non può essere classificato come bevanda al capitolo 22. Per la sua composizione il prodotto, il cui tenore di succhi di frutta e puree di frutta è più elevato di quello degli sciroppi di zucchero aromatizzati di cui al codice NC 2106 90 59, è più complesso di questi ultimi. Pertanto, il prodotto va classificato come preparato per la fabbricazione di bevande ai sensi del codice NC 2106 90 98. Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106, punto 12. |
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 498/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2011
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, acque UE e acque internazionali della zona Vb, e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
3/T&Q |
Stato membro |
SPAGNA |
Stock |
MAC/2CX14- |
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
Zona |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
Data |
14 gennaio 2011 |
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare le lettere f) e g) dell’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Vari Stati membri hanno informato la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), che non saranno in grado di utilizzare determinati quantitativi di prodotti loro assegnati nell’ambito del piano per il 2011, adottato dal regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010, la Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti. |
(3) |
Poiché la revisione del piano per il 2011 è effettuata nel momento in cui le procedure amministrative nazionali di esecuzione del piano sono prossime alla conclusione, é opportuno che i quantitativi riassegnati non vengano presi in considerazione per verificare se gli Stati membri abbiano rispettato l’obbligo imposto loro dall’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 945/2010 e dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70% dei cereali entro le date ivi stabilite. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 945/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Il Comitato di gestione per l’Organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso il proprio parere entro la scadenza fissata dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:
(a) |
All’articolo 5, è aggiunto il seguente comma: «Per il piano di distribuzione del 2011, il primo comma del presente articolo e la prima frase del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali detenuti in Finlandia:
|
(b) |
Gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.
(4) GU L 278 del 22.10.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 945/2010 sono modificati come segue:
(1) |
L’allegato I è sostituto dal seguente testo: «ALLEGATO I PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2011
|
(2) |
L’allegato III è modificato come segue:
|
(1) Luxembourg: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato UE: 101 880 EUR, da detrarre dalla dotazione del Lussemburgo per il latte scremato in polvere.»
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 500/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
MA |
40,8 |
|
TN |
91,1 |
|
TR |
89,8 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
108,9 |
ZZ |
108,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
86,8 |
TR |
120,8 |
|
ZZ |
103,8 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,8 |
IL |
59,0 |
|
MA |
49,2 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
59,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
76,7 |
|
ZA |
112,0 |
|
ZZ |
87,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
113,9 |
BR |
76,6 |
|
CA |
108,5 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
108,5 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
106,2 |
|
US |
125,9 |
|
UY |
60,0 |
|
ZA |
85,3 |
|
ZZ |
93,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/22 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 aprile 2011
relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities
(BCE/2011/5)
(2011/295/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
TARGET2-Securities (di seguito «T2S») mira ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, in maniera tale che i sistemi di deposito accentrato (central securities depositories, CSD) possano fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare su base transfrontaliero. |
(2) |
Nell’ambito della terza relazione intermedia sullo stato di avanzamento di T2S, a febbraio 2010, il comitato per il programma T2S ha stabilito che la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d’Italia (di seguito le «4BC») avrebbero effettuato i preparativi per avere a disposizione fino a tre fornitori di servizi di rete T2S per la fornitura servizi di connettività alla piattaforma T2S e che la Banca d’Italia avrebbe condotto la procedura di selezione. |
(3) |
Nell’ambito della quarta relazione sullo stato di avanzamento di T2S, in occasione della sua riunione del 21 aprile 2010, il Consiglio direttivo ha deciso che la fornitura di servizi di rete T2S sarebbe stata sottoposta a gara e che dovessero essere concesse massimo tre licenze. |
(4) |
Nell’ambito della quinta relazione sullo stato di avanzamento di T2S, a luglio 2010, il comitato per il programma T2S ha deciso che la Banca d’Italia avrebbe agito come braccio operativo dell’Eurosistema per la procedura di selezione. Ha altresì deciso che il comitato per il programma T2S sarebbe stato incaricato della designazione dei membri della commissione di selezione, dato che le banche centrali dell’Eurosistema sarebbero state incaricate e responsabili per i criteri di selezione e dell’esito della decisione della commissione di selezione fondata sui criteri suddetti. La Banca d’Italia sarebbe stata responsabile della corretta gestione della procedura di selezione e la sua responsabilità specifica in relazione alla procedura di selezione sarebbe stata distinta da quella assunta dalle 4BC in base al contratto L2/L3. |
(5) |
Il 13 agosto 2010, il comitato per il programma T2S ha deciso che la responsabilità della Banca d’Italia dovrebbe essere specificata in maniera più precisa in un mandato delle banche centrali dell’Eurosistema alla Banca d’Italia per l’espletamento della procedura di selezione. |
(6) |
L’obiettivo della procedura di selezione è di conferire a fornitori di servizi di rete la fornitura di un insieme di servizi predefiniti di connettività, sulla cui base i fornitori di servizi di rete T2S progettano, attuano, erogano e amministrano soluzioni di connettività per lo scambio sicuro di informazioni commerciali tra operatori T2S con connessione diretta e la piattaforma T2S. |
(7) |
Sebbene la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete T2S ricada al di fuori del campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), le regole stabilite dalla direttiva 2004/18/CE e le procedure fissate dalla decisione BCE/2008/17 del 17 novembre 2008 che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (2) e le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE, laddove applicabili alla banca centrale mandataria, dovrebbero essere utilizzati come orientamenti generali. |
(8) |
La Banca d’Italia è stata designata dal Consiglio direttivo per espletare la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S. |
(9) |
La Banca d’Italia ha accettato la designazione e ha confermato la propria disponibilità ad agire in conformità con la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «banca centrale» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una banca centrale nazionale (BCN) dell’area dell’euro o un’altra banca centrale che metta la propria valuta a disposizione in T2S; |
b) |
per «sistema di deposito accentrato» (central securities depositories, CSD) si intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l’amministrazione di operazioni societarie e rimborsi; e c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l’integrità delle emissioni di titoli; |
c) |
per «comitato per il programma T2S» si intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6 del 19 marzo 2009 relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (3), avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S, o al suo successore; |
d) |
per «fornitore di servizi di rete T2S» si intende un fornitore di servizi di rete che ha sottoscritto un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività; |
e) |
per «servizi di connettività» si intende la connessione di rete diretta alla piattaforma T2S di cui un operatore T2S con connessione diretta richiede la fornitura a un fornitore di servizi di rete T2S, al fine di usufruire dei servizi T2S, o di svolgere i compiti e i doveri ad essi correlati; |
f) |
per «licenza» si intende il provvedimento di conferimento del diritto, accordato dalle banche centrali dell’Eurosistema ad un fornitore di servizi di rete T2S, di fornire agli operatori T2S con connessione diretta un insieme di servizi predefiniti di connettività, in base al quale un fornitore di servizi di rete T2S progetta, attua, eroga e amministra soluzioni per lo scambio sicuro di dati elettronici tra operatori T2S con connessione diretta e la piattaforma T2S; |
g) |
per «commissione di selezione» si intende una commissione di cinque esperti composta da un rappresentante della banca centrale mandataria (in qualità di presidente), uno delle 4BC e uno dell’EPCO, nonché da due rappresentanti delle banche centrali dell’Eurosistema, ognuno dei quali è designato dal comitato per il programma T2S e formalmente nominato dalla banca centrale mandataria; |
h) |
per «ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema» (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) si intende l’organo creato ai sensi della decisione BCE/2008/17 per il coordinamento dell’appalto congiunto dell’Eurosistema; |
i) |
per «banca centrale dell’Eurosistema» si intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE; |
j) |
per «contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3)» si intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato di gestione T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema; |
k) |
per «operatore T2S con connessione diretta» si intende qualsiasi soggetto autorizzato a scambiare dati elettronici con la piattaforma T2S; |
l) |
per «banca centrale mandataria» si intende la BCN dell’area dell’euro nominata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S e investita dalle banche centrali dell’Eurosistema del potere di sottoscrivere il contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema; |
m) |
per «servizi T2S» si intendono i servizi che devono essere forniti dalle banche centrali dell’Eurosistema ai CSD e alle banche centrali; |
n) |
per «contratto di licenza» si intende un accordo regolato dal diritto tedesco, proposto dal comitato per il programma T2S e approvato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i reciproci diritti e obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema e del fornitore di servizi di rete T2S in questione; |
o) |
per «partecipante selezionato» si intende un partecipante alla procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S cui è stato aggiudicato un contratto di licenza; |
p) |
per «bando di gara» si intende l’avviso della procedura di selezione da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sulla gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro in cui ha sede la banca centrale mandataria; |
q) |
per «regole di aggiudicazione» si intendono le regole dettagliate che disciplinano la procedura di selezione che costituiscono parte dei documenti di selezione che devono essere pubblicati; |
r) |
per «documenti di selezione» si intendono l’avviso di aggiudicazione, il bando di gara, nonché le regole di aggiudicazione, nonché i documenti allegati e acclusi; |
s) |
per «BCN dell’area dell’euro» si intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; |
t) |
per «verifica di funzionamento» si intende una prova che deve essere effettuata da un fornitore di servizi di rete T2S dopo la sottoscrizione del contratto di licenza, volta a verificare la conformità della soluzione da lui offerta con i fondamentali requisiti di funzionamento, tenuta e sicurezza; |
u) |
per «data di entrata in servizio» si intende la data in cui il primo CSD comincia ad utilizzare i servizi T2S. |
Articolo 2
Banca centrale mandataria
Nell’interesse delle banche centrali dell’Eurosistema, la banca centrale mandataria:
a) |
espleta la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S in piena collaborazione con il comitato per il programma T2S e la commissione di selezione, in nome proprio e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema, fornendo le risorse materiali e umane richieste per garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme applicabili nello Stato membro della banca centrale mandataria; e |
b) |
in linea con la decisione della commissione di selezione, stipula il relativo contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema, con tutti i fornitori di servizi di rete T2S il cui numero non è mai superiore a due. |
Articolo 3
Condizioni di selezione e aggiudicazione
1. La banca centrale mandataria espleta la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S in conformità con i principi generali stabiliti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inclusi quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, parità di accesso e non discriminazione.
2. Il numero complessivo di fornitori di servizi di rete T2S non eccede mai il numero di due.
3. Nell’espletare la procedura di selezione, la banca centrale mandataria rispetta in particolare le seguenti condizioni:
a) |
la banca centrale mandataria realizza una procedura aperta per l’aggiudicazione delle licenze dove ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta; |
b) |
tutti i documenti di selezione sono preparati congiuntamente dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalla banca centrale mandataria e approvati dal comitato per il programma T2S; |
c) |
i fornitori di servizi di rete T2S sono selezionati sulla base del prezzo massimo più basso per un insieme standardizzato di servizi che devono essere forniti alla comunità degli operatori T2S con connessione diretta, conformemente al modello approvato dal comitato per il programma T2S; |
d) |
tutti i documenti di selezione sono pubblicati in inglese. La banca centrale mandataria può altresì pubblicare il bando di gara nella propria lingua ufficiale. I partecipanti alla procedura di selezione presentano le proprie offerte e tutti i documenti integrativi in inglese; |
e) |
la banca centrale mandataria specifica nel bando di gara che la procedura di selezione è effettuata in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell’Eurosistema; |
f) |
la banca centrale mandataria pubblica il bando di gara almeno: i) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; ii) sulla gazzetta ufficiale nazionale utilizzata per i bandi di gara da parte della banca centrale mandataria; iii) su due quotidiani nazionali; e iv) sul Financial Times e The Economist. I documenti di selezione sono pubblicati sul sito Internet della banca centrale mandataria. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito Internet della BCE, con un collegamento al sito Internet della banca centrale mandataria in modo da consentire l’accesso a tutti i documenti di selezione; |
g) |
la banca centrale mandataria risponde alle richieste di chiarimenti nella procedura di selezione inviati all’indirizzo di posta elettronica specificato nel bando di gara. Tutte le suddette risposte sono pubblicate dalla banca centrale mandataria e dalla BCE sui rispettivi siti Internet; |
h) |
i membri della commissione di selezione sono designati dal comitato per il programma T2S e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria immediatamente dopo il termine della fase di presentazione delle offerte; |
i) |
i membri della commissione di selezione hanno l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse approvata dal comitato per il programma T2S; |
j) |
la banca centrale mandataria si incarica degli aspetti operativi della procedura di selezione; |
k) |
la commissione di selezione, tra l’altro, esamina la documentazione amministrativa e tecnica, e decide in merito all’esclusione dalla procedura di selezione dei partecipanti che non soddisfano i requisiti di partecipazione. La commissione di selezione valuta le offerte anormalmente basse secondo le regole stabilite nei documenti di selezione. La commissione di selezione classifica i partecipanti non esclusi dalla procedura di selezione in ordine crescente delle rispettive offerte economiche; |
l) |
la banca centrale mandataria comunica formalmente tutte le decisioni della commissione di selezione ai partecipanti interessati avvalendosi di un sicuro e sollecito mezzo di comunicazione scritta. |
4. Una volta che la commissione di selezione ha classificato i partecipanti ai sensi del paragrafo 3, lettera k) (aggiudicazione preliminare), la banca centrale mandataria, sotto la propria responsabilità, intraprende un controllo interno di legittimità per verificare che la procedura di selezione sia stata espletata correttamente. Quando il controllo è stato concluso con successo, la banca centrale mandataria pubblica l’aggiudicazione definitiva e verifica che i partecipanti selezionati soddisfino i requisiti e che le loro autocertificazioni siano veritiere. Qualora il controllo di legittimità abbia esito negativo, l’aggiudicazione definitiva è rinviata e la banca centrale mandataria interpella al riguardo il comitato per il programma T2S.
5. La banca centrale mandataria agisce in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell’Eurosistema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi discendenti dalla procedura di selezione. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e si conforma alle decisioni assunte da quest’ultimo.
6. La banca centrale mandataria sopporta le proprie spese relative ai compiti svolti nell’ambito della procedura di selezione.
Articolo 4
Contratto di licenza
1. Una volta che le procedure di selezione e di aggiudicazione sono state concluse dalla banca centrale mandataria nel rispetto delle summenzionate condizioni, la banca centrale mandataria e la commissione di selezione intraprendono i preparativi necessari per consentire alla banca centrale mandataria di concludere un contratto di licenza con ciascuno dei partecipanti selezionati in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema. A tal fine, le banche centrali dell’Eurosistema conferiscono alla banca centrale mandataria il potere di sottoscrivere il contratto di licenza, per mezzo di una separata procura ad agire in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema (mandato con rappresentanza).
2. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di licenza, i fornitori di servizi di rete T2S effettuano la verifica di funzionamento. Se il fornitore di servizi di rete T2S non supera con successo la verifica di funzionamento, il contratto di licenza è risolto. In tali circostanze, la banca centrale mandataria assegna una licenza al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati.
3. Fermo restando quanto previsto dai seguenti paragrafi, una licenza assegnata nella procedura di selezione iniziale scade sette anni dopo la data di entrata in servizio.
4. Qualora un contratto di licenza con un fornitore di servizi di rete T2S sia risolto prima della sua scadenza, ma dopo che la verifica di funzionamento sia stata condotta a buon fine, a discrezione del comitato per il programma T2S, un contratto di licenza può essere offerto al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati, oppure ad un altro fornitore di servizi di rete in seguito ad una nuova procedura di selezione effettuata dalla banca centrale mandataria o da un’altra banca dell’Eurosistema designata dal Consiglio direttivo. Il nuovo contratto di licenza ha una durata di sette anni.
5. Su richiesta del comitato per il programma T2S, la banca centrale mandataria prolunga di un anno la durata di tutti i contratti di licenza per due volte.
6. La banca centrale mandataria riceve il mandato a rappresentare congiuntamente le banche centrali dell’Eurosistema di fronte ai fornitori di servizi di rete T2S e altri terzi relativamente ai servizi di connettività, nonché a gestire il contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema su base continuativa, e rispetto ad entrambi i mandati, tra l’altro, esercita i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema, anche nei procedimenti giurisdizionali, ivi inclusi — ma non solo — l’inadempimento del contratto, il risarcimento dei danni, la risoluzione, le impugnazioni o altre disfunzioni del contratto. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e si conforma alle istruzioni emanate da quest’ultimo.
7. La banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie per l’adempimento dei doveri e degli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema ed eventualmente di quelli della banca centrale mandataria in relazione al contratto di licenza, e riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e ne rispetta ogni istruzione connessa.
8. La banca centrale mandataria riceve tutti gli avvisi, le dichiarazioni e gli atti di citazione, ivi inclusa la notifica degli atti del procedimento, relativi a un contratto di licenza, perché sia ad essa consentito di esercitare i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema ed eventualmente quelli della banca centrale mandataria in relazione a un contratto di licenza.
9. Fatto salvo l’articolo 5, le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria tutte le spese da questa ragionevolmente sostenute per la gestione e il controllo del contratto di licenza ai sensi dei paragrafi da 6 a 8.
Articolo 5
Domande di risarcimento
1. La banca centrale mandataria è illimitatamente responsabile nei confronti delle banche centrali dell’Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da un comportamento fraudolento o doloso nello svolgimento dei propri diritti e obblighi ai sensi della presente decisione. È responsabile nei confronti delle banche centrali dell’Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da sua colpa grave nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente decisione, nel qual caso la sua responsabilità è limitata a un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile.
2. Qualora un terzo subisca una perdita o un danno a causa di un comportamento fraudolento o doloso della banca centrale mandataria nell’adempimento dei propri doveri ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo.
3. Qualora un terzo subisca una perdita o un danno derivante da colpa grave o semplice della banca centrale mandataria nell’adempimento dei propri doveri ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. Le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento che superi un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile, fondato su una decisione giudiziaria o una transazione tra la banca centrale mandataria e un terzo, purché la transazione sia stata previamente approvata dal comitato per il programma T2S.
4. Le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano interamente e sollecitamente alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento corrisposto a terzi qualora discenda: a) dai requisiti di partecipazione e dai criteri di aggiudicazione; b) da una decisione assunta dalla commissione di selezione sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; c) dal comportamento scorretto della commissione di selezione, a meno che abbia agito conformemente al parere scritto della banca centrale mandataria o non abbia previamente ricevuto un appropriato parere scritto della banca centrale mandataria sulla questione in considerazione; d) da qualsiasi decisione o evento che sfugga al controllo della banca centrale mandataria, compresi quelli che possono pregiudicare l’efficacia delle licenze concesse.
5. La banca centrale mandataria non viene rimborsata dalle banche centrali dell’Eurosistema per i risarcimenti corrisposti a terzi che dipendano da attività operative e altri atti procedurali che rientrano nell’ambito delle sue responsabilità, a meno che la banca centrale mandataria abbia agito, contrariamente al suo stesso parere, in conformità alle istruzioni del comitato per il programma T2S ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
6. Qualora azioni legali intraprese da terzi riguardino azioni od omissioni relative alla procedura di selezione rispetto alle quali le banche centrali dell’Eurosistema devono assumere responsabilità esclusiva, le banche centrali dell’Eurosistema, consultata la banca centrale mandataria, le forniscono tempestivamente istruzioni sulle misure che deve adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei servizi legali interni della banca centrale mandataria. Una volta che è stata assunta una decisione in merito alla linea di condotta in ciascuno di tali procedimenti, i costi e le spese legali derivanti da tali azioni sono sopportati dalle banche centrali dell’Eurosistema.
7. Le banche centrali dell’Eurosistema assumono la responsabilità per le azioni e le omissioni dei singoli membri della commissione di selezione relative alla procedura di selezione.
8. Qualora azioni legali siano interprese da terzi per azioni od omissioni connesse ad una procedura di selezione per le quali la banca centrale mandataria assume responsabilità esclusiva, la banca centrale mandataria collabora pienamente con le banche centrali dell’Eurosistema in merito alle misure da adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei suoi servizi legali interni, e sopporta i conseguenti costi.
9. Qualora le banche centrali dell’Eurosistama e la banca centrale mandataria siano responsabili in solido per le perdite e i danni subiti da un terzo, i costi sono tra loro ripartiti in parti uguali.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. I mandati rimangono in vigore per sette anni dalla data di entrata in servizio.
2. La scadenza dei mandati non pregiudica la validità dei relativi contratti di licenza.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore due giorni dopo l'adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 aprile 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(2) GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76.
(3) GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.