ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.118.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
6 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

6

 

 

DECISIONI

 

 

2011/268/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 maggio 2011, recante nomina di un membro bulgaro del Comitato economico e sociale europeo

8

 

 

2011/269/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 14/09 (ex NN 17/09) cui l’Ungheria ha dato esecuzione in favore di Péti Nitrogénművek Zrt. [notificata con il numero C(2010) 7274]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2).

(2)

Visto il ritardo registrato nell’avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, una proroga di un anno della fase di attuazione dei progetti consentirebbe di rispettare i programmi di lavoro e di portare a termine l’attuazione dei progetti su vasta scala.

(3)

Il regolamento (CE) n. 951/2007 deve essere pertanto opportunamente modificato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2015. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10.


6.5.2011   

IT

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L 118/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste della Repubblica ceca, della Grecia, della Francia e dell’Italia,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di portare a compimento gli sforzi per la sua eradicazione.

(2)

L’intero territorio della Grecia è stato riconosciuto zona protetta per quanto riguarda gli organismi Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg fino al 31 marzo 2011.

(3)

Nel 2010 la Grecia aveva svolto indagini e comunicato i risultati alla Commissione, nel rispetto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo e quinto comma, della direttiva 2000/29/CE. Un sopralluogo di esperti della Commissione in Grecia, svoltosi dal 24 al 31 gennaio 2011, ha confermato che la Grecia ha compiuto notevoli progressi in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle indagini, nonché per quanto riguarda la comunicazione dei rispettivi risultati. È tuttavia necessario che la Grecia fornisca le prove della sostenibilità dei progressi compiuti.

(4)

Secondo i risultati delle indagini svolte in Grecia nel 2010, l’organismo Ips cembrae Heer è stato identificato una sola volta, mentre gli altri cinque organismi in questione non sono stati identificati. Tenendo conto di tali risultati e dell’esito del sopralluogo degli esperti della Commissione in Grecia, è opportuno continuare a riconoscere la Grecia quale zona protetta per quanto riguarda gli organismi in questione per altri tre anni, al fine di fornire alla Grecia il tempo necessario per raccogliere e presentare informazioni a conferma dell’assenza di tali organismi, eccetto l’Ips cembrae Heer, nel suo territorio e, per quanto riguarda l’Ips cembrae Heer, di completare le attività di eradicazione, nonché di raccogliere e presentare le informazioni a conferma dell’assenza di tale organismo nel suo territorio.

(5)

L’intero territorio della Grecia era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Nella relazione annuale 2010 sull’indagine ufficiale effettuata onde accertare la presenza di tale organismo nocivo, la Grecia riferisce di 104 alberi risultati positivi al test relativo all’organismo nocivo in questione nella prefettura di Argolida. Le osservazioni degli esperti della Commissione durante il sopralluogo in Grecia dal 24 al 31 gennaio 2011 hanno confermato la presenza del virus Citrus tristeza (ceppi europei) nella suddetta prefettura almeno negli ultimi tre anni, malgrado le misure di eradicazione adottate dalle autorità greche, che non hanno prodotto i risultati attesi. Di conseguenza il virus Citrus tristeza (ceppi europei) deve essere considerato come radicato nella prefettura di Argolida. Pertanto, detta prefettura non va più riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.

(6)

L’intero territorio della Spagna era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. La Spagna ha fornito informazioni da cui risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è attualmente radicata nella comunità autonoma di Castilla y Léon. Le misure adottate per un periodo di due anni successivi, 2009 e 2010, al fine di eradicare tale organismo nocivo, si sono rivelate prive di efficacia. Ne consegue che Castilla y Léon non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.

(7)

L’intero territorio della Repubblica ceca, talune regioni della Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) e una regione dell’Italia (Basilicata) erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO fino al 31 marzo 2011. Dalle informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dalla Francia e dall’Italia successivamente al riconoscimento risulta che l’organismo nocivo in questione non è presente nelle zone protette in questione. Di conseguenza l’intero territorio della Repubblica ceca, le regioni Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena in Francia e la regione Basilicata in Italia devono continuare ad essere riconosciuti come zone protette nei confronti di detto organismo.

(8)

L’Italia ha chiesto che la regione Sardegna sia riconosciuta come zona protetta nei confronti dell’organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Sulla base di indagini svolte tra il 2004 ed il 2010 l’Italia ha presentato le prove del fatto che l’organismo nocivo in questione non è presente nella regione Sardegna, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. La Sardegna deve pertanto essere riconosciuta quale zona protetta nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO per un periodo di tre anni.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.

(10)

L’attuale riconoscimento di alcune delle zone protette sopraccitate scade il 31 marzo 2011. Il presente regolamento deve pertanto essere applicabile a partire dal 1o aprile 2011 in modo da consentire un riconoscimento senza interruzioni di tutte le zone protette.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

1)

alla lettera a), punti 4, 5 e punti da 7 a 10, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia», le parole «(fino al 31 marzo 2011)» sono sostituite da «(fino al 31 marzo 2014)»;

2)

alla lettera b), punto 2, nella seconda colonna, dopo la parola «Spagna», sono aggiunte le parole «(eccetto la comunità autonoma di Castilla y Léon)»;

3)

il testo della lettera d) è modificato come segue:

a)

al punto 3, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia» sono aggiunte le parole «(eccetto la prefettura di Argolida)»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), Italia (Basilicata) e (Sardegna, fino al 31 marzo 2014)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.


6.5.2011   

IT

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L 118/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 437/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,2

TN

109,4

TR

101,5

ZZ

81,4

0707 00 05

TR

102,5

ZZ

102,5

0709 90 70

MA

78,8

TR

121,9

ZZ

100,4

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

52,7

IL

60,1

MA

44,8

TN

54,0

TR

70,2

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

52,3

ZZ

52,3

0808 10 80

AR

83,1

BR

70,4

CL

83,4

CN

111,0

MA

86,7

NZ

106,3

US

132,1

UY

66,3

ZA

74,9

ZZ

90,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.5.2011   

IT

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L 118/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 438/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 113 del 3.5.2011, pag. 10.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 6 maggio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

41,01

0,00

1701 11 90 (1)

41,01

2,60

1701 12 10 (1)

41,01

0,00

1701 12 90 (1)

41,01

2,30

1701 91 00 (2)

39,79

5,53

1701 99 10 (2)

39,79

2,40

1701 99 90 (2)

39,79

2,40

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

6.5.2011   

IT

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L 118/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2011

recante nomina di un membro bulgaro del Comitato economico e sociale europeo

(2011/268/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo bulgaro,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jeliazko CHRISTOV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Ivan KOKALOV, Vicepresidente di КНСБ (CITUB, Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


6.5.2011   

IT

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L 118/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2010

relativa all’aiuto di Stato C 14/09 (ex NN 17/09) cui l’Ungheria ha dato esecuzione in favore di Péti Nitrogénművek Zrt.

[notificata con il numero C(2010) 7274]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/269/UE)

LA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1) riguardo all’aiuto C 14/09 (ex NN 17/09) (2),

dopo aver invitato gli interessati, ai sensi di suddette disposizioni, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Alla fine del 2008, la Commissione ha appreso dalla stampa l’intenzione delle autorità ungheresi di adottare misure a favore di Péti Nitrogénművek Zrt. (in appresso, Nitrogénművek). Dopo numerosi scambi di informazioni, il 29 aprile 2009 la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale relativo alle misure che potrebbero configurarsi come aiuti di Stato.

(2)

Il 3 e il 17 agosto 2009, le autorità ungheresi hanno inviato le proprie osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale.

(3)

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 17 luglio 2009 (3). Quattro parti interessate hanno inviato le proprie osservazioni. In particolare, il 18 agosto 2009, Nitrogénművek, il beneficiario delle misure che potrebbero configurarsi come aiuti di Stato; il 17 e il 18 agosto, due parti interessate che hanno chiesto di mantenere l’anonimato e il 19 agosto 2009, ZAK SA.

(4)

La Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni alle autorità ungheresi con lettera del 21 settembre 2009. L’Ungheria ha risposto alle osservazioni delle parti interessate con lettera del 20 ottobre 2009.

(5)

Il 3 novembre 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettera del 4 dicembre 2009. Un ulteriore scambio informale di informazioni tra i servizi della Commissione e le autorità ungheresi è avvenuto per posta elettronica nel giugno 2010.

II.   BENEFICIARIO

(6)

Nitrogénművek produce fertilizzanti chimici. La sede principale si trova a Pétfürdő, nella provincia di Veszprém, in Ungheria, che rientra tra le regioni assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Nitrogénművek è il principale produttore ungherese di fertilizzanti e il principale fornitore del mercato ungherese.

(7)

Nel 2008, Nitrogénművek ha realizzato un fatturato di 64,8 miliardi di HUF (corrispondenti a circa 232 milioni di EUR), il 74 % dei quali realizzato in Ungheria e il 26 % derivante da esportazioni (soprattutto sui mercati UE). Nel 2008, il personale dell’impresa era costituito da 508 addetti. Il capitale sociale dell’impresa ammonta a 528 milioni di HUF (corrispondenti a circa 1,92 milioni di EUR). Nel 2008, il capitale proprio era pari a 11 miliardi di HUF (corrispondenti a circa 40 milioni di EUR).

Tabella 1

Dati finanziari essenziali relativi a Nitrogénművek

 

2007

Miliardi di HUF

2007

Milioni di EUR

2008

Miliardi di HUF

2008

Milioni di EUR

Fatturato

48,211

175

64,836

232

Risultato operativo

2,435

8,9

16,335

59,4

Risultato netto profitti/perdite (–)

–3,303

–12

7,296

26,5

Fonte: dati tratti dal bilancio 2008 dell’impresa.

(8)

Il 18 ottobre 2008, Nitrogénművek aveva interrotto la produzione.

III.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(9)

Il 18 dicembre 2008, il governo ungherese ha annunciato (4) che, per garantire la continuazione della produzione di fertilizzanti in Ungheria e per proteggere l’occupazione, lo Stato avrebbe «salvato» Nitrogénművek tramite la concessione dei fondi necessari alla ripresa della produzione e alla copertura delle spese di esercizio.

(10)

Il 20 dicembre 2008, il governo ha approvato (5) due distinte garanzie di Stato a sostegno di due prestiti concessi dalla Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (di seguito «MFB»), detenuta al 100 % dallo Stato. Entrambe le garanzie sono state concesse a fronte di un premio una tantum anticipato pari al 2 % dell’importo garantito.

(11)

Grazie alle garanzie, il 26 gennaio 2009, la MFB e Nitrogénművek hanno concluso due contratti di prestito:

a)

prestito A: prestito per gli investimenti (6) di 52 milioni di EUR rimborsabile in sei anni, con tasso di interesse EURIBOR a sei mesi + 1,7 %. La garanzia di Stato sul 100 % del prestito è stata concessa a fronte di un premio una tantum anticipato pari al 2 % dell’importo del prestito. Garanzie reali per la MFB: garanzia di Stato sul 100 % e ipoteca di secondo livello (ovvero secondaria rispetto a quella relativa al prestito B sugli attivi dell’impresa (7). Per lo Stato, non erano previste garanzie reali specifiche. Il capitale va rimborsato in dodici rate semestrali a partire dal 15 giugno 2009. Gli interessi maturano ogni sei mesi;

b)

prestito B: prestito per le spese di esercizio di 10 miliardi di HUF (pari a circa 36 milioni di EUR), rimborsabile in quattro anni, con tasso di interesse BUBOR a tre mesi (8) + 2,5 %. Il prestito è assistito da una garanzia di Stato all’80 % concessa a fronte di un premio una tantum anticipato del 2 % dell’importo coperto dalla garanzia all’80 %. Garanzie reali offerte alla MFB: Garanzia statale sull’80 % del prestito e ipoteca di primo livello sui beni dell’impresa. Per lo Stato, non erano previste garanzie reali specifiche. Conformemente alla decisione del governo, la MFB aveva il diritto di nominare due membri del consiglio di amministrazione di Nitrogénművek. Il capitale va rimborsato alla scadenza, mentre gli interessi maturano ogni tre mesi.

Tabella 2

Le misure statali a favore di Nitrogénművek

 

Finalità

Importo del prestito

Tasso di interesse

Garanzia

Premio del 2 % per la garanzia, su base annua (9)

Principali garanzie reali per la banca

Prestito A

Investimenti

52 milioni di EUR

EURIBOR + 1,7 %

100 %

0,41 %

Ipoteca di secondo livello sugli attivi

Prestito B

Spese di esercizio

10 miliardi di HUF

BUBOR + 2,5 %

80 %

0,46 %

Ipoteca di primo livello sugli attivi

(12)

Il 26 febbraio 2009, Nitrogénművek ha ripreso la produzione.

IV.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(13)

Nella decisione di avvio del 29 aprile 2009, la Commissione ha chiesto se Nitrogénművek fosse un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10) (in appresso «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») e, in caso affermativo, se avrebbe potuto ottenere sul mercato un finanziamento alle stesse condizioni di quelle offerte dalle autorità ungheresi. In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che le seguenti misure concesse all’impresa si potessero configurare come aiuti di Stato incompatibili, in quanto concesse a un tasso inferiore al tasso di mercato:

a)

la garanzia sul 100 % del prestito all’investimento di 52 milioni di EUR;

b)

lo stesso prestito per gli investimenti di 52 milioni di EUR, nel caso risulti essere un prestito in essere concesso prima della garanzia statale (le informazioni disponibili al momento dell’avvio del procedimento non permettevano di stabilire se si trattasse di un prestito per investimenti in essere o nuovo);

c)

la garanzia di Stato sull’80 % del prestito per le spese di esercizio di 10 miliardi di HUF;

d)

la porzione del 20 % non coperta da garanzia del prestito per le spese di esercizio.

(14)

La Commissione ha inoltre ritenuto che la garanzia di Stato del 100 % a sostegno del prestito per gli investimenti potesse costituire un aiuto a favore della MFB, qualora il prestito coperto fosse un prestito in essere.

V.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ UNGHERESI

(15)

In linea generale, le autorità ungheresi sostengono che le misure non si possano classificare come aiuti di Stato poiché erano conformi al mercato e, in quanto tali, non hanno recato alcun vantaggio al beneficiario. Le autorità non sollevano obiezioni in merito agli altri criteri cumulativi che definiscono gli aiuti di Stato, vale a dire il trasferimento di risorse statali, la selettività, la distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi.

(16)

In particolare, l’Ungheria contesta che Nitrogénművek rientri nella definizione di impresa in difficoltà contenuta negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Secondo le autorità ungheresi, nel 2008 l’impresa era redditizia e poteva contare su buone prospettive commerciali per il 2008. L’Ungheria sostiene che al momento della concessione delle misure, il merito di credito dell’impresa poteva essere considerato «soddisfacente», un valore corrispondente alla categoria di rating BB, secondo la classificazione della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di (11) (in appresso «comunicazione sui tassi di riferimento»).

(17)

Per quanto riguarda l’interruzione della produzione nell’autunno 2008, le autorità ungheresi spiegano che, in generale, l’industria dei fertilizzanti è caratterizzata dalla presenza di cicli stagionali molto marcati. La domanda, poi, era diminuita a causa della crisi economica e finanziaria in corso. L’impresa ha deciso di interrompere la produzione a causa dell’aumento del prezzo del gas (il quale rappresenta un elemento di costo fondamentale che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto diminuire) e della presenza di notevoli scorte accumulate. Le autorità ungheresi osservano inoltre che interruzioni di questo tipo non erano un fenomeno raro sul mercato europeo; numerose industrie manifatturiere hanno interrotto o ridotto la produzione nello stesso periodo.

(18)

Per quanto concerne gli interessi versati e i premi per le garanzie, l’Ungheria sostiene che fossero conformi al mercato: i) nel caso del prestito B, essi non possono essere ritenuti aiuti di Stato alla luce della comunicazione sui tassi di riferimento; e ii) nel caso del prestito A, il tasso di interesse è effettivamente inferiore al livello che si potrebbe ritenere conforme al mercato, ai sensi della comunicazione sui tassi di riferimento, ma in considerazione delle significative garanzie reali, esso può essere considerato conforme al mercato. Infine, le autorità ungheresi sostengono che nel primo semestre del 2008, la società aveva sottoscritto con alcune banche private numerosi contratti relativi a prestiti e a linee di credito a condizioni analoghe. Ciò dimostrerebbe, secondo le autorità ungheresi, che i premi e le condizioni dei prestiti A e B non hanno recato alla società alcun vantaggio rispetto a un normale reperimento di finanziamenti sul mercato.

VI.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(19)

La Commissione ha ricevuto osservazioni relative alla decisione di avvio da parte di tre imprese concorrenti (12). Tutte le parti hanno appoggiato l’indagine della Commissione e hanno sostenuto che i prestiti rappresentano aiuti di Stato.

(20)

Anche il beneficiario ha inviato le proprie osservazioni, contestando il fatto che le misure potessero configurarsi come aiuti di Stato illegittimi. Le argomentazioni del beneficiario coincidono in larga parte con quelle delle autorità ungheresi.

VII.   COMMENTI DELLE AUTORITÀ UNGHERESI SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(21)

Nella sua risposta alle osservazioni delle tre parti interessate, l’Ungheria respinge tali osservazioni e ripropone le proprie argomentazioni secondo le quali Nitrogénművek non avrebbe beneficiato di aiuti di Stato.

VIII.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

(22)

Per stabilire se una misura costituisca aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se l’aiuto contestato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale articolo stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(23)

Alla luce di tale disposizione la Commissione valuta, nei paragrafi che seguono, se le misure contestate adottate a favore di Nitrogénművek costituiscano o meno aiuti di Stato.

VIII.1.   I prestiti concessi dalla MFB sono imputabili allo Stato

(24)

Rispetto al momento in cui sono state concesse le misure, le norme relative al funzionamento della MFB sono cambiate. La presente valutazione fa riferimento alla situazione giuridica vigente all’epoca della conclusione dei contratti di prestito oggetto dell’indagine.

(25)

La MFB è un istituto finanziario specializzato di proprietà dello Stato, che è stato costituito — e che, all’epoca della concessione delle misure, funzionava — in base ad una legge speciale (in appresso «la legge MFB») (13). Tale legge prevede che la banca persegua determinati obiettivi politici. In particolare, le sue finalità precipue sono quelle di promuovere lo sviluppo economico e contribuire concretamente all’attuazione delle politiche economiche e di sviluppo del governo ungherese. Una parte delle norme prudenziali che riguardano le banche commerciali non si applicano alla MFB, in quanto quest’ultima è soggetta a norme prudenziali particolari, specificate nella legge MFB.

(26)

Il capitale azionario della MFB, che ammonta a 60 miliardi di HUF, è detenuto al 100 % dallo Stato ungherese e le sue azioni non sono cedibili, ai sensi della legge MFB. Una parte delle passività della MFB è coperta dal bilancio statale. La legge finanziaria prevede l’importo massimo dei prestiti che la MFB può concedere e gli importi che essa può garantire. Inoltre, tutti i dividendi confluiscono nel bilancio statale. La Commissione conclude pertanto che le misure concesse dalla MFB comportano l’impiego di risorse statali.

(27)

I diritti di proprietà dello Stato rispetto alla MFB sono esercitati dal ministro competente. La banca presenta ogni anno una relazione sul proprio operato al ministro competente, il quale nomina il revisore dei conti. I membri e il presidente dei consigli di amministrazione e di vigilanza, nonché l’amministratore delegato, sono nominati e destituiti dal ministro competente.

(28)

Nonostante il controllo di un ente da parte delle autorità pubbliche non renda automaticamente l’operato di tale ente imputabile allo Stato (14), nella fattispecie risultano soddisfatte le condizioni necessarie fissate dalla Corte (15) in base alle quali è possibile concludere che l’operato della MFB risulta imputabile allo Stato. La MFB persegue finalità di politica pubblica, il suo ordinamento giuridico è governato da una normativa speciale, gode di deroghe parziali rispetto alla normativa sulla vigilanza finanziaria e, infine, la supervisione esercitata dalle autorità pubbliche a livello di gestione è elevata. In particolare, la modalità con cui sono state adottate le misure (ovvero una decisione governativa che ha approvato espressamente la garanzia sui prestiti concessi dalla MFB e che prevede che la MFB possa, in cambio, nominare due membri del consiglio di amministrazione di Nitrogénművek, preceduta da una dichiarazione pubblica del portavoce del governo che annunciava l’adozione delle misure) dimostra che le autorità ungheresi hanno preso parte all’adozione.

(29)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’operato della MFB è imputabile allo Stato.

VIII.2.   La misure dovrebbero essere valutate come prestiti concessi direttamente dallo Stato

(30)

Poiché i prestiti sono imputabili direttamente allo Stato, le altre garanzie statali non vanno a gravare sull’onere finanziario sostenuto dallo Stato né intensificano il vantaggio a favore di Nitrogénművek. Risulta pertanto opportuno suddividere i prestiti e le garanzie in questione in due misure, da valutare come prestiti concessi direttamente dallo Stato (rispetto ai quali, il costo sostenuto da Nitrogénművek è rappresentato dagli interessi e dai premi per le garanzie).

(31)

La valutazione dell’esistenza di aiuti di Stato sarà pertanto effettuata alla luce della comunicazione sui tassi di riferimento, che si applica ai prestiti.

VIII.3.   Vantaggio: conformità al mercato delle misure

VIII.3.1.   Situazione finanziaria dell’impresa all’epoca della concessione delle misure

(32)

Secondo le autorità ungheresi, all’epoca della concessione delle misure, Nitrogénművek non era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Per quanto riguarda l’interruzione della produzione nell’ottobre 2008, le autorità ungheresi sostengono che si è trattato di una decisione strategica e stagionale e che numerosi altri operatori del mercato interruppero la produzione nell’autunno 2008. Esse ribadiscono che all’epoca, l’impresa avrebbe potuto a pieno titolo ricevere un rating BB.

(33)

La Commissione osserva che nonostante le evidenti difficoltà dell’impresa a livello di liquidità, il capitale netto era, come dimostrano anche gli elementi di prova trasmessi dalle autorità ungheresi, superiore al capitale sociale, per cui non ricorrevano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza ed essa aveva registrato risultati operativi e netti positivi durante l’intero 2008. Le condizioni di cui ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione non risulterebbero pertanto soddisfatte.

(34)

Emerge tuttavia chiaramente dall’indagine — e in particolare dal bilancio dell’impresa del 2008 — che Nitrogénművek aveva bisogno dei fondi pubblici per riprendere l’attività. Nel bilancio del 2008, si insiste in effetti sul fatto che «nella seconda metà [del 2008] l’impresa ha risentito della crisi finanziaria ed economica. Gli agricoltori che utilizzavano i fertilizzanti chimici hanno cominciato a incontrare difficoltà finanziarie e di conseguenza la commercializzazione dei prodotti di Nitrogénművek è scesa ai livelli minimi. Il 18 ottobre 2008, l’impresa ha interrotto la produzione per motivi finanziari ed economici. Per rilanciare la produzione, il proprietario dell’impresa ha avviato una serie di trattative con il governo, a seguito delle quali, […] il governo, allo scopo di assicurare la fornitura di fertilizzanti ungheresi […] ha approvato la garanzia statale.» (16). Dal bilancio si desume anche che il prestito per le spese di esercizio era necessario per poter riprendere le attività e che una porzione di tale prestito è stata utilizzata per pagare i crediti dei fornitori in scadenza al 31 dicembre 2008 (17).

(35)

La Commissione ritiene che un’impresa che, avendo interrotto la produzione, non è in grado di riprendere le attività senza un intervento pubblico — indipendentemente dai motivi che hanno portato all’interruzione — non possa essere considerata un’impresa sana e redditizia. Il bilancio dimostra chiaramente che l’impresa soffriva di una grave penuria di liquidità e che l’intervento statale si è rivelato essenziale per l’accesso ai finanziamenti.

(36)

Per quanto riguarda il merito di credito, la Commissione nutre dubbi sul fatto che il presunto rating BB rispecchi l’autentica situazione finanziaria di Nitrogénművek all’epoca della concessione delle misure. In primo luogo, la Commissione osserva che le autorità ungheresi non hanno presentato una valutazione del merito di credito effettuata da un’agenzia di rating o da un istituto finanziario indipendente. Il presunto rating BB è attribuibile alla MFB, che, dal punto di vista delle misure in oggetto, ha agito come braccio dello Stato (adeguandosi a un’espressa decisione del governo) e non come un istituto finanziario indipendente impegnato a svolgere una valutazione commerciale obiettiva. Basterebbe questa considerazione per mettere in dubbio il valore del rating. In secondo luogo, le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna informazione sulla metodologia e sui dati utilizzati dalla MFB per valutare la solidità finanziaria dell’impresa. In terzo luogo, in considerazione del fatto che, all’epoca della concessione delle misure, Nitrogénművek era un’impresa che aveva interrotto l’attività di produzione e apparentemente afflitta da un bisogno urgente di finanziamenti, senza i quali sarebbe stata incapace di riprendere la produzione (cfr. i particolari ai considerando 34 e 35), non risulta credibile che la sua situazione finanziaria potesse essere considerata «soddisfacente». Alla luce di tale contesto specifico e indipendentemente dai risultati precedenti dell’impresa, la Commissione ritiene che, nel caso in questione, il presunto rating BB non possa essere utilizzato per valutare se le misure possano essere considerate aiuti di Stato sulla base della comunicazione sui tassi di riferimento.

(37)

Per concludere, la Commissione è dell’opinione che l’impresa non possa essere considerata un’impresa caratterizzata da una situazione finanziaria sana. Risulta chiaro dai documenti trasmessi che essa aveva gravi problemi di liquidità e che non era in grado di riprendere la produzione (cfr. considerando 34 e 35). Essa può quindi essere considerata un’impresa in situazione finanziaria negativa, che corrisponde alla più bassa categoria di rating (la categoria CCC) prevista dalla comunicazione sui tassi di riferimento.

VIII.3.2.   Garanzie reali

(38)

Gli attivi offerti come garanzia reale comprendono terreni, edifici e macchinari di diversi impianti di produzione (18) di proprietà di Nitrogénművek.

(39)

Per quanto riguarda il valore degli attivi ipotecati, le autorità ungheresi hanno trasmesso una relazione di valutazione della società […] (19) risalente alla metà del 2008. Secondo tale valutazione, gli attivi ipotecati avevano un valore di mercato pari a circa […] milioni di EUR e un valore normale di liquidazione di […] milioni di EUR. Secondo i calcoli della MFB, l’applicazione di un coefficiente di rischio al valore di liquidazione degli attivi dà un risultato di […] milioni di EUR circa.

(40)

Considerato che il valore combinato dei due prestiti in oggetto si eleva a 88 milioni di EUR (e che, quindi, le garanzie reali hanno un valore pari a [oltre il 70 %] dei prestiti, secondo le stime più prudenti), la Commissione ritiene il livello delle garanzie elevato. Anche se le garanzie relative al prestito A sono di secondo livello, tutte le pretese risultanti da questa operazione possono essere soddisfatte dopo quelle relative al prestito B.

(41)

Il fatto che la garanzia sia destinata alla MFB e non direttamente allo Stato è irrilevante. Secondo il diritto ungherese (20), se il garante deve soddisfare una pretesa a titolo della garanzia, tutti i diritti connessi al prestito vengono trasferiti a lui. Pertanto, se Nitrogénművek non rimborsa i prestiti e MFB fa valere la garanzia, lo Stato può soddisfare le sue pretese sulla base della garanzia prevista nel contratto di prestito.

(42)

Inoltre, per quanto riguarda il prestito B, lo Stato aveva facoltà di nominare due membri del consiglio di amministrazione dell’impresa, con diritto di veto relativo a qualsiasi decisione di pagamento dei dividendi, di concessione di ulteriori garanzie reali a terzi e di sottoscrizione di nuovi prestiti superiori ai 100 milioni di HUF.

(43)

Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che entrambe le operazioni, il prestito A e il prestito B, siano caratterizzate da garanzie reali elevate, ai sensi della comunicazione sui tassi di riferimento.

VIII.3.3.   Tassi di mercato paragonabili

(44)

Nella documentazione che hanno trasmesso, le autorità ungheresi citano numerosi esempi di contratti di prestito «paragonabili», conclusi tra banche private e Nitrogénművek, allo scopo di dimostrare che gli oneri finanziari previsti dalle misure adottate dal governo erano conformi al mercato.

(45)

In realtà, tali esempi non sono «paragonabili». Essi risultano pertanto irrilevanti ai fini della valutazione in corso. In primo luogo, essi riguardano in gran parte importi e aperture di credito in conto corrente di minore entità (21). In secondo luogo, i tassi applicati dalle banche sono superiori a quelli oggetto della valutazione (22). Infine, il terzo e più importante motivo è che tutte le linee di credito sono state aperte prima della crisi, soprattutto nel primo semestre del 2008, periodo in cui la situazione finanziaria non è paragonabile a quella del periodo dicembre 2008-gennaio 2009, in cui la crisi ha raggiunto il suo apice.

VIII.3.4.   Tassi di riferimento ai sensi della comunicazione sui tassi di riferimento

(46)

Per determinare se un prestito comporta un aiuto di Stato e, in caso affermativo, di quale entità, nella comunicazione sui tassi di riferimento la Commissione applica un indicatore dei tassi di mercato. Secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, al tasso di base vengono applicati margini differenti basati sul rating del creditore e sulle garanzie reali disponibili.

(47)

Per quanto riguarda la data della valutazione, considerato che gli atti di «concessione» definitivi e vincolanti (ovverosia, i contratti di prestito) sono stati sottoscritti il 26 gennaio 2009, il tasso di riferimento (espresso come tasso di base più il margine appropriato) relativo a tale data va confrontato con il corrispondente costo effettivo del pacchetto finanziario.

(48)

Per quanto concerne il margine applicabile, come indicato sopra, la Commissione ritiene che Nitrogénművek rientrasse nella categoria più bassa della griglia dei tassi di riferimento e che le operazioni fossero caratterizzate da garanzie elevate. Nel caso in questione, il tasso di mercato di riferimento è composto dal tasso di base maggiorato di 400 punti base.

(49)

Per quanto riguarda il prestito A (in EUR), in data 26 gennaio 2009, l’effettivo costo complessivo del finanziamento è stato pari al 4,362 % (23). Il tasso di riferimento applicabile in tale data risultava pari all’8,99 % (24). Il costo totale del finanziamento del prestito A risulta pertanto inferiore al tasso di riferimento; ne consegue che la misura ha conferito un vantaggio all’impresa.

(50)

Per quanto riguarda il prestito B (in HUF), l’effettivo costo complessivo del finanziamento è stato pari al 12,44 % (25). Il tasso di riferimento pertinente in tale data risultava invece pari al 14,01 % (26). Il costo totale del finanziamento del prestito B risulta pertanto inferiore al tasso applicabile; ne consegue che la misura ha conferito un vantaggio all’impresa.

VIII.4.   Conclusione circa la presenza di aiuto

(51)

Come indicato, le misure sono state finanziate tramite risorse statali e sono quindi imputabili allo Stato.

(52)

Nitrogénművek ha reperito un finanziamento a condizioni migliori di quelle disponibili sul mercato. Le misure conferiscono quindi un vantaggio all’impresa.

(53)

Tale vantaggio è inoltre selettivo, in quanto le misure riguardano soltanto Nitrogénművek.

(54)

Tali misure selettive possono falsare la concorrenza, conferendo all’impresa beneficiaria un vantaggio rispetto ai concorrenti, anche in considerazione del fatto che gli scambi di fertilizzanti tra Stati membri sono significativi.

(55)

Pertanto, il prestito A e il prestito B costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

IX.   EVENTUALE AIUTO A FAVORE DELLA MFB

(56)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso la possibilità che la garanzia sul 100 % sul prestito A potesse configurarsi come aiuto di Stato a favore della MFB, in considerazione del fatto che, sulla base di informazioni contraddittorie, il prestito per investimenti risultava essere un prestito in essere (nel qual caso, la garanzia concessa in un momento successivo avrebbe potuto essere considerata un aiuto alla banca, nella misura in cui aumentava le probabilità di rimborso). L’indagine ha però permesso di concludere che il prestito A è un prestito nuovo, che è stato sottoscritto il 26 gennaio 2009. La garanzia sul 100 % del prestito A non contiene quindi elementi di aiuto di Stato a favore della MFB.

X.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

X.1.   Osservazioni generali

(57)

L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE prevede alcune deroghe alla norma generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(58)

Di seguito, la Commissione esamina la compatibilità delle misure alla luce di tali deroghe. È opportuno tuttavia ricordare fin da subito che le autorità ungheresi non hanno presentato alcuna argomentazione sulla compatibilità con il mercato interno.

X.2.   Deroghe a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE

(59)

Le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non si applicano al caso in questione dal momento che la misura in esame non ha un carattere sociale, non è concessa a singoli consumatori, non ha l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali né è destinata all’economia di alcune regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi derivati dalla divisione.

X.3.   Deroghe a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE

(60)

Ulteriori deroghe sono contemplate all’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione valuterà dapprima l’eventuale compatibilità delle misure ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a), c) e d), e quindi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b).

(61)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». L’intero territorio dell’Ungheria era considerato una regione corrispondente a tali criteri all’epoca dell’adesione e la maggior parte delle sue regioni sono ancora ammissibili ad aiuti di questo tipo (27).

(62)

La compatibilità degli aiuti di Stato alle regioni assistite è disciplinata dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in appresso «orientamenti sugli aiuti regionali») (28). Le misure non risultano però conformi agli orientamenti sugli aiuti regionali. Per quanto riguarda il prestito per gli investimenti, esso è stato concesso per un investimento che era già stato completato (29) e quindi non vi è l’effetto di incentivazione richiesto dagli orientamenti. Per quanto riguarda un eventuale aiuto al funzionamento, tale aiuto non favorisce lo sviluppo di alcuna attività o regione economica e non è limitato nel tempo, decrescente o proporzionato a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economici specifici (30).

(63)

Alla luce delle osservazioni precedenti, la Commissione ritiene che l’aiuto non sia ammissibile a nessuna delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(64)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato una serie di orientamenti, linee guida e comunicazioni che illustrano come essa intende applicare tale deroga.

(65)

Per quanto riguarda gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la Commissione osserva che (indipendentemente dal fatto che l’impresa fosse ammissibile agli aiuti ai sensi di tali orientamenti), non risultano soddisfatti i criteri di ammissibilità relativi alle misure. Per quanto riguarda gli aiuti per il salvataggio, le misure non sono limitate allo stretto necessario, avendo una durata di oltre sei mesi e le autorità ungheresi non hanno dimostrato che esse fossero motivate da gravi difficoltà sociali e che non avrebbero avuto effetti di indesiderati in altri Stati membri. Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, in mancanza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non è in grado di valutare se l’aiuto avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine dell’impresa, fosse limitato al minimo e avesse evitato indebite distorsioni alla concorrenza.

(66)

La Commissione conclude pertanto che le misure non risultano compatibili in quanto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

(67)

La Commissione ritiene che, a causa della natura e delle caratteristiche degli aiuti, nessuna delle esenzioni previste da altri orientamenti, linee guida o comunicazioni relative all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), siano valide nella fattispecie.

(68)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE stabilisce che gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio possano essere considerati compatibili con il TFUE quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’UE in misura contraria all’interesse comune. Ovviamente, tale disposizione non si applica al caso in esame.

X.4.   Valutazione della compatibilità alla luce del quadro di riferimento temporaneo

(69)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE stabilisce che «gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

(70)

La Commissione osserva che gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune europeo.

(71)

Per quanto riguarda la possibilità di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (31) (in appresso «quadro di riferimento temporaneo»).

(72)

Secondo la Commissione, i dati finanziari trasmessi dalle autorità ungheresi (32) non indicano che l’impresa abbia mostrato segni di difficoltà prima dello scoppio della crisi finanziaria ed economica mondiale. In particolare, come indicato al considerando 33, il capitale netto era superiore al capitale sociale, non ricorrevano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti dell’impresa di una procedura concorsuale per insolvenza e l’impresa aveva registrato risultati operativi e netti positivi durante l’intero 2008. I problemi che hanno provocato l’interruzione della produzione si sono manifestati dopo l’inizio della crisi. Secondo la Commissione, il 1o luglio 2008 Nitrogénművek non rientrava nella definizione di impresa in difficoltà di cui agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Essa risulta pertanto ammissibile agli aiuti ai sensi del quadro di riferimento temporaneo.

(73)

Le misure non sono tuttavia conformi al punto 4.2 del quadro di riferimento temporaneo in cui viene definito l’importo di aiuto limitato e compatibile; esse non sono state infatti concesse in forma di regime di aiuti e l’importo risulta superiore ai 500 000 EUR. Inoltre, anche se le garanzie fossero prese in considerazione separatamente, esse non risulterebbero conformi al punto 4.3 del quadro di riferimento temporaneo relativo agli aiuti concessi sotto forma di garanzie, in quanto i premi pagati per le garanzie (33) sono inferiori ai premi di sicurezza (safe-harbour premia) (34) applicabili ai sensi del quadro di riferimento temporaneo. Inoltre, le autorità ungheresi non hanno dimostrato che la condizione secondo la quale l’importo massimo del prestito non deve superare la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario sia stata soddisfatta. Il pacchetto finanziario non è costituito da aiuti per la produzione di «prodotti verdi» (punto 4.5) né da misure relative al capitale di rischio (punto 4.6).

(74)

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato di cui al punto 4.4 del quadro di riferimento temporaneo, essi si applicano a prestiti di durata illimitata sottoscritti prima del 31 dicembre 2010 (35). I contratti relativi alle misure in oggetto sono stati conclusi dopo l’entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo e prima del 31 dicembre 2010 e potrebbero quindi risultare ammissibili.

(75)

La Commissione osserva tuttavia che l’effettivo costo delle operazioni è inferiore al tasso di interesse minimo considerato compatibile ai sensi del quadro di riferimento temporaneo.

(76)

Secondo la disposizione pertinente, «la Commissione accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati a un tasso d’interesse per lo meno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1o gennaio 2007-30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione».

(77)

Per quanto riguarda il prestito in EUR (il prestito A), la differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1o gennaio 2007-30 giugno 2008 è pari a 64 punti. Inoltre, in data 26 gennaio 2009, il tasso overnight della Banca centrale europea (EONIA) (36) era pari all’1,228 %. Considerato il rating del beneficiario e le garanzie che hanno caratterizzato l’operazione (cfr. considerando 48), a tale base va aggiunto un margine ulteriore di 400 punti base. Pertanto, il tasso di interesse agevolato permesso ai sensi del quadro di riferimento temporaneo sarebbe pari al 5,868 %. Il costo effettivo del finanziamento dell’operazione (4,362 %) risulta però inferiore.

(78)

Per quanto riguarda il prestito in HUF (prestito B), nel caso N 78/09 (37), le autorità ungheresi hanno confermato che la differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso interbancario overnight sul periodo 1o gennaio 2007-30 giugno 2008 è di 26 punti base. Inoltre, in data 26 gennaio 2009, il tasso overnight della Banca centrale ungherese (38) era pari al 9,14 %. Considerato il rating del beneficiario e le garanzie che hanno caratterizzato l’operazione, a tale base va aggiunto un margine ulteriore di 400 punti base. Pertanto, il tasso di interesse agevolato permesso ai sensi del quadro di riferimento temporaneo sarebbe pari al 13,40 %. Il costo effettivo del finanziamento dell’operazione (12,44 %) risulta però inferiore.

X.5.   Conclusioni sulla compatibilità

(79)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il prestito A e il prestito B sono in parte compatibili, ai sensi del quadro di riferimento temporaneo, in quanto aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato.

(80)

In particolare, la Commissione ritiene che la differenza tra l’effettivo costo delle operazioni e il tasso agevolato sia incompatibile, ma che la differenza tra il tasso agevolato e il tasso di mercato di riferimento sia compatibile ai sensi del quadro di riferimento temporaneo.

XI.   RECUPERO

(81)

Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente per decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare tale aiuto (39). Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’obbligo imposto a uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino dello status quo ante (40). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (41).

(82)

Facendo seguito a tale giurisprudenza, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (42) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

(83)

Pertanto, considerato che le misure in oggetto vanno considerate come aiuti illegali e in parte incompatibili, è necessario procedere al recupero della parte incompatibile per ripristinare la situazione prevalente sul mercato prima della concessione delle misure. Occorre quindi effettuare il recupero a partire dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, vale a dire dal momento in cui l’aiuto è stato messo a sua disposizione. L’importo da recuperare comprende gli interessi dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione fino a quella del suo effettivo recupero.

(84)

Alla luce della precedente sezione X.5, l’elemento di aiuto incompatibile che caratterizza la misura viene calcolato come la differenza tra il tasso agevolato compatibile secondo il quadro di riferimento temporaneo e gli effettivi costi di finanziamento totali (vale a dire, il tasso di interesse più il premio per la garanzia) sostenuti per ottenere il finanziamento.

(85)

L’importo preciso del recupero verrà calcolato dalle autorità ungheresi.

XII.   CONCLUSIONE

(86)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il prestito A e il prestito B a favore di Nitrogénművek rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(87)

La Commissione conclude altresì che il prestito A e il prestito B sono in parte compatibili con il mercato interno, ai sensi del quadro di riferimento temporaneo, in quanto aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato. In particolare, la differenza tra il tasso di interesse agevolato ai sensi del quadro di riferimento temporaneo e il tasso di riferimento di mercato è compatibile. Al contrario, la differenza tra l’effettivo costo delle operazioni e il tasso agevolato è incompatibile con il mercato interno.

(88)

Visto che il prestito A e il prestito B vanno considerati come aiuti illegali e in parte incompatibili, è necessario procedere al recupero, presso Nitrogénművek, della parte incompatibile per ripristinare la situazione prevalente sul mercato prima della concessione degli aiuti.

(89)

L’importo preciso del recupero verrà calcolato dalle autorità ungheresi. Tale importo corrisponde alla differenza tra il tasso agevolato compatibile ai sensi del quadro di riferimento temporaneo e i costi totali effettivi di finanziamento (ovverosia, tasso di interesse più premio per la garanzia) sostenuti per ottenere il finanziamento.

(90)

La Commissione ha inoltre concluso che la garanzia del 100 % sul prestito A non rappresenta un aiuto di Stato a favore della MFB, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito per investimenti di 52 milioni di EUR e il prestito per spese di esercizio di 10 miliardi di HUF concessi a Péti Nitrogénművek Zrt. costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

1.   L’aiuto di Stato cui l’Ungheria ha dato illegalmente esecuzione in favore di Péti Nitrogénművek Zrt. in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE è in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno.

2.   L’aiuto di Stato illegale rappresentato dalla differenza tra il tasso di interesse agevolato ai sensi del quadro di riferimento temporaneo e il tasso di riferimento rilevante è compatibile con il mercato interno.

3.   L’aiuto di Stato illegale rappresentato dalla differenza tra l’effettivo costo delle misure e il tasso di interesse agevolato ai sensi del quadro di riferimento temporaneo è incompatibile con il mercato interno.

4.   A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

1.   L’Ungheria è tenuta a far rimborsare al beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è immediato ed effettivo.

2.   L’Ungheria garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Ungheria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e di quelli previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto e dei relativi interessi, di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del TFUE. In sostanza, l’articolo 87 del trattato CE è identico all’articolo 107 del TFUE, mentre l’articolo 88 del trattato CE è identico all’articolo 108 del TFUE. Nell’ambito della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere letti, se necessario, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Decisione C(2009) 3000 definitivo della Commissione del 29 aprile 2009 (GU C 165 del 17.7.2009, pag. 12).

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Cfr. la dichiarazione del portavoce del governo: http://www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_1122?lang=hu

(consultata per l’ultima volta il 17 settembre 2010).

(5)  Decisione governativa n. 1086/2008 (XII. 20), pubblicata nella Gazzetta ufficiale [Magyar Közlöny] n. 184/2008. La decisione è stata lievemente modificata il 23 gennaio 2009 con la decisione governativa n. 1007/2009 (I. 23.), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 9/2009.

(6)  Tale prestito per gli investimenti riguardava il finanziamento di un progetto di investimento realizzato tra il 2003 e il 2008.

(7)  Cfr. considerando 38.

(8)  Il BUBOR è il tasso interbancario offerto a Budapest (Budapest Interbank Offered Rate).

(9)  Secondo il calcolo delle autorità ungheresi, che hanno tenuto conto delle scadenze e dei diversi tassi di sconto dei prestiti in EUR e in HUF. Nel caso del prestito B, il premio su base annua per la garanzia è stato inoltre adeguato in base al 100 % dell’importo del prestito (il premio su base annua per la garanzia corrispondente all’80 % sarebbe pari allo 0,58 %).

(10)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(11)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(12)  Cfr. considerando 3.

(13)  Legge XX del 2001 sulla Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság. La legge MFB è stata modificata dalla Legge LII del 2010.

(14)  Sentenza relativa alla causa C-345/02, Pearle BV.

(15)  Cfr. sentenza relativa alla causa C-482/99, Francia contro Commissione, punti da 52 a 57.

(16)  Pagina 3 del bilancio 2008.

(17)  Pagina 51 del bilancio 2008.

(18)  In particolare, gli attivi comprendono gli impianti di produzione di carbammide, ammoniaca e acidi e gli impianti di granulazione, di neutralizzazione e di imballaggio.

(19)  I dati da considerarsi segreto professionale vengono indicati nel prosieguo della decisione con il simbolo […].

(20)  Le regole generali in materia di garanzie sono stabilite alle sezioni da 272 a 276 del Codice civile (Legge IV del 1959).

(21)  Le linee di credito aperte presso quattro diverse banche private avevano la seguente entità: […] milioni di EUR, […] milioni di EUR, […] miliardi di HUF e […] miliardi di HUF.

(22)  Facendo riferimento ai contratti relativi alle linee di credito riportati dalle autorità ungheresi, in tre casi su quattro.

(23)  Il costo totale del finanziamento è dato dagli interessi applicati dalla MFB (EURIBOR sei mesi + 1,7 %) più il premio su base annua per la garanzia, pari allo 0,41 % circa. Il 26 gennaio 2009, il tasso EURIBOR a sei mesi (http://www.euribor-ebf.eu/assets/modules/rateisblue/processed_files/hist_EURIBOR_2009.xls) era pari al 2,252 %. 2,252 % + 0,41 % + 1,7 % = 4,362 %.

(24)  Il tasso di riferimento EUR in tale data era pari al 4,99 %. 4,99 % + 4 % = 8,99 %.

Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(25)  Il costo totale del finanziamento è composto dagli interessi applicati dalla MFB (BUBOR a tre mesi + 2,5 %) più il premio annuale per la garanzia, pari allo 0,46 % circa (calcolato rispetto al 100 % del prestito). Il 26 gennaio 2009, il tasso BUBOR a tre mesi (http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar/mnben_egynaposjegybankieszkozok/bubor2.xls) era pari al 9,48 %. 9,48 % + 0,46 % + 2,5 % = 12,44 %.

(26)  Il tasso di riferimento HUF in tale data era pari al 10,01 %. 10,01 % + 4 % = 14,01 %.

Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(27)  Secondo la mappa degli aiuti a finalità regionale dell’Ungheria approvata dalla Commissione il 13 settembre 2006 e pubblicata nella GU C 256 del 2006, quasi tutto il territorio ungherese rientra nella definizione di regione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), ad eccezione di Budapest e della provincia di Pest, che rientrano nella definizione di regioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

(28)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(29)  Cfr. nota 6.

(30)  Il punto 5 degli orientamenti sugli aiuti regionali permette gli aiuti al funzionamento a condizioni molto rigide. Inoltre, la misura è un aiuto ad hoc. In proposito, gli orientamenti stabiliscono quanto segue: «Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc a una singola impresa o aiuti limitati a un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce a una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza». Le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna informazione a tal fine.

(31)  Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1, modificata dalla comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6.

(32)  Cfr. tabella 1.

(33)  Premio per la garanzia sul prestito A: 0,41 % all’anno; premio per la garanzia sul prestito B: 0,46 % all’anno.

(34)  3,8 % per le operazioni con garanzie elevate per imprese con rating CCC. La Commissione osserva che anche per le imprese con rating BB + il premio minimo sarebbe pari allo 0,8 %.

(35)  I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per pagamenti di interessi anteriori al 31 dicembre 2012. Dopo tale data, ai prestiti viene applicato un tasso d’interesse almeno uguale al tasso definito nella comunicazione sui tassi di riferimento

(36)  http://www.euribor.org/html/content/eonia_data.html

http://www.euribor-ebf.eu/assets/modules/rateisblue/processed_files/hist_EONIA_2009.xls

(37)  Decisione della Commissione del 24 febbraio 2009 (GU C 73 del 27.3.2009, pag. 1).

(38)  http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_egynaposjegybankieszkozok/HUFONIA.xls

(39)  Sentenza relativa alla causa C 70/72 Commissione contro Repubblica federale di Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13.

(40)  Sentenza relativa alle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna contro Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75.

(41)  sentenza relativa alla causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64-65.

(42)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.