ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.113.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
3 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 428/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2). A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'Unione.

(2)

Per dare ai consumatori l'opportunità di informarsi sugli operatori e sui relativi prodotti che sono assoggettati al sistema di controllo per l’agricoltura biologica, gli Stati membri devono rendere disponibili, secondo modalità adeguate, le opportune informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema in esame, osservando nel contempo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo IV, capo 8, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il seguente articolo 92 bis:

«Articolo 92 bis

Pubblicazione di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzano il modello riportato nell'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31


3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

(2)

Conformemente a tale regolamento, quando si verifica un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall'influenza aviaria qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Dette condizioni riguardano l'attuazione di una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti. Deve inoltre essere stata effettuata la sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità dell'allegato IV, parte II, di tale regolamento per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione.

(3)

Israele è elencato nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 quale paese terzo da cui è consentito importare nell'Unione tutti i prodotti ottenuti dal pollame ivi contemplati. A seguito di un focolaio di HPAI all'inizio del 2010 le importazioni verso l'Unione di alcuni prodotti provenienti da Israele sono stati limitati a parti definite del suo territorio da tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) n. 332/2010 della Commissione (4). L'area da cui le importazioni di alcuni prodotti sono state vietate è descritta nella colonna 3 con il codice IL-2 alla voce Israele nell'annesso I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 e si applica fino al 1o maggio 2010. Il divieto d'importazione di alcuni prodotti ottenuti dal pollame provenienti dall'area IL-2 relativo a detto focolaio deve tuttavia continuare ad avere effetto per quanto riguarda i prodotti fabbricati prima di tale data.

(4)

L'8 marzo 2011 Israele ha inoltre informato la Commissione di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 sul suo territorio.

(5)

A causa dell'accertato focolaio di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia. Le autorità veterinarie di Israele hanno di conseguenza sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di determinati prodotti ottenuti dal pollame.

(6)

Israele ha presentato alla Commissione le informazioni relative alle misure di lotta adottate in relazione al recente focolaio della malattia. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme alla situazione epidemiologica di Israele.

(7)

Israele ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. L'intervento rapido e deciso di Israele volto a contenere la malattia e i risultati positivi concernenti la valutazione della situazione epidemiologica consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti ottenuti dal pollame circoscrivendole alle zone colpite dalla malattia, sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie di Israele.

(8)

Israele attua inoltre programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)

Considerando lo sviluppo favorevole della situazione epidemiologica e i relativi programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria contro il focolaio in riferimento alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008, è opportuno limitare il periodo di sospensione dell'autorizzazione ad importare nell'Unione a tre mesi fino al 14 giugno 2011 dopo un'adeguata pulizia e disinfezione delle aziende precedentemente infette.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce Israele è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 10.


ALLEGATO

«IL — Israele

IL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Area di Israele esclusi IL-2 e IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

L'area di Israele all'interno dei seguenti confini:

ad ovest: strada numero 4,

a sud: strada numero 5812 collegata alla strada numero 5815,

ad est: barriera di sicurezza fino alla strada numero 6513,

a nord: strada numero 6513 fino all'intersezione con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all'ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all'intersezione della strada 652 e della strada 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

L'area di Israele all'interno dei seguenti confini:

a nord: strada 386 fino ai confini comunali di Gerusalemme, il fiume Refaim, l'ex confine israelo-giordano (“linea verde”)

ad est: strada 356

a sud: strade 8670, 3517 e 354:

ad ovest: una linea retta in direzione nord fino alla strada 367, proseguendo a ovest la 367 e poi a nord fino alla strada 375 e a ovest del villaggio di Matta una linea verso nord/nord ovest fino alla strada 386

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011»

 

 

 


3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/6


REGOLAMENTO (UE) N. 428/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio a pile di forma cilindrica di dimensioni pari a 21 cm circa di altezza e 9 cm di diametro e di peso pari a 310 g circa (denominato «erogatore di aerosol»), progettato specificamente per essere utilizzato con un contenitore di aerosol intercambiabile.

L’apparecchio comprende:

un sistema elettromeccanico per l’attivazione del meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol,

un sensore e dei pulsanti per l’attivazione del sistema elettromeccanico, e

un alloggiamento in plastica munito di apertura che consente la dispersione dell’aerosol quando il sistema elettromeccanico è attivato.

L’apparecchio, se fornito di un contenitore di aerosol, può rinfrescare l’aria in uno spazio limitato all’interno di un edificio disperdendo dosi di profumo quando il sensore rileva la presenza di una persona o a intervalli regolari prefissati.

8509 80 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00.

Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424.

Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00.

2.

Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio composto di:

un apparecchio elettromeccanico (denominato «erogatore di aerosol») e

un contenitore per aerosol intercambiabile.

L’«erogatore di aerosol» è costituito da un apparecchio a pile di forma cilindrica di dimensioni pari a 21 cm circa di altezza e 9 cm di diametro e di peso pari a 310 g circa comprendente:

un sistema elettromeccanico per l’attivazione del meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol,

un sensore e dei pulsanti per l’attivazione del sistema elettromeccanico, e

un alloggiamento in plastica munito di apertura che consente la dispersione dell’aerosol quando il sistema elettromeccanico è attivato.

Il contenitore di aerosol contiene un deodorante per locali preparato, profumato, del codice NC 3307 49 00.

Detto «erogatore di aerosol», se fornito di un contenitore di aerosol, può rinfrescare l’aria in uno spazio limitato all’interno di un edificio disperdendo dosi di profumo quando il sensore rileva la presenza di una persona o a intervalli regolari prefissati.

Il contenitore di aerosol è un prodotto di consumo che, una volta vuoto, può essere sostituito da un altro contenitore delle stesse dimensioni.

8509 80 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00.

Il componente che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale è l’erogatore di aerosol in quanto è utilizzato in modo permanente, mentre il contenitore di aerosol deve essere sostituito quando è vuoto.

Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424.

Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00.


3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 429/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,7

TN

112,2

TR

87,3

ZZ

78,6

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

113,8

ZZ

124,5

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

129,8

ZZ

95,6

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

58,1

IL

81,6

MA

53,3

TN

51,7

TR

68,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

46,0

ZZ

46,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

82,1

CA

111,8

CL

89,9

CN

89,1

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,0

US

128,6

UY

62,5

ZA

85,8

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 430/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 424/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 3 maggio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

42,38

0,00

1701 11 90 (1)

42,38

2,19

1701 12 10 (1)

42,38

0,00

1701 12 90 (1)

42,38

1,89

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


Rettifiche

3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 15 dicembre 2009 )

1)

A pagina 3, l'allegato I è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO I

Coefficienti di conversione in unità di bestiame

Bovini

Di età inferiore a un anno

0,400

Da un anno a meno di due anni

0,700

Maschi di due anni e più

1,000

Giovenche di due anni e più

0,800

Vacche da latte

1,000

Altre vacche di due anni e più

0,800

Ovini e caprini

0,100

Equini

0,800

Suini

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

0,027

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

0,500

Altri suini

0,300

Pollame

Polli da carne

0,007

Galline ovaiole

0,014

Struzzi

0,350

Altro pollame

0,030

Coniglie fattrici

0,020»

2)

A pagina 4, l'allegato II è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO II

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole  (1)

I.   CARATTERISTICHE GENERALI

1.01

Ubicazione dell'azienda

L'ubicazione dell'azienda è definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1166/2008.

1.01.01

 

Latitudine (nell'arco di cinque primi o minore)

1.01.02

 

Longitudine (nell'arco di cinque primi o minore)

1.02

Personalità giuridica dell'azienda

La personalità giuridica dell'azienda dipende dallo status del conduttore.

1.02.01

 

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

1.02.01.01

 

 

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

Una persona fisica che è l'unico conduttore di un'azienda che non è vincolata ad altre aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

1.02.01.01.01

 

 

 

Se la risposta alla domanda precedente è «sì», il conduttore è anche il capo azienda?

1.02.01.01.01.a

 

 

 

 

Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

1.02.01.01.01.b

 

 

 

 

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? (2)

1.02.01.02

 

 

una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che hanno la proprietà, affittano o gestiscono in comune un'unica azienda agricola, o le loro diverse aziende individuali come se fosse una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.

1.02.01.03

 

 

una persona giuridica?

Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citato in giudizio (capacità giuridica propria).

1.03

Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione

1.03.01

 

Superficie agricola utilizzata:

La totalità della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari utilizzata dall'azienda, indipendentemente dal sistema di conduzione e dal fatto che sia utilizzata come parte di un terreno comune.

Il terreno comune è la superficie agricola che è utilizzata dall'azienda agricola ma non le appartiene direttamente, cioè a cui si applicano diritti di godimento. Gli Stati membri possono applicare ai terreni comuni il metodo d'indagine che ritengono appropriato.

1.03.01.01

 

 

in conduzione diretta

Superficie agricola utilizzata dall'azienda di proprietà del conduttore o da lui condotta a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

1.03.01.02

 

 

in affitto

Superficie agricola utilizzata concessa in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro e/o in natura. Una superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

1.03.01.03

 

 

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

a)

Superficie agricola utilizzata (eventualmente un'azienda intera) condotta in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura)secondo quote prestabilite.

b)

Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione non comprese nelle precedenti rubriche.

1.03.02

 

Agricoltura biologica

Agricoltura praticata conformemente agli standard e alle norme specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti per la produzione biologica.

1.03.02.01

 

 

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui sono applicati metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui la produzione è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica.

1.03.02.02

 

 

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione a metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è stato ancora completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica.

1.03.02.03

 

 

Superficie dell'azienda in cui metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica o sono applicati e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare

La superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui metodi di produzione biologica o sono applicati e certificati o sono in fase di conversione da certificare conformemente agli standard e alle norme specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti per la produzione biologica, da ripartire per categoria di coltura.

Le colture sono definite nella sezione II «Superfici».

1.03.02.03.01

 

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

1.03.02.03.02

 

 

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

1.03.02.03.03

 

 

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

1.03.02.03.04

 

 

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

1.03.02.03.05

 

 

 

Semi oleosi

1.03.02.03.06

 

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole

1.03.02.03.07

 

 

 

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

1.03.02.03.08

 

 

 

Frutteti e piantagioni di bacche

1.03.02.03.09

 

 

 

Agrumeti

1.03.02.03.10

 

 

 

Oliveti

1.03.02.03.11

 

 

 

Vigneti

1.03.02.03.99

 

 

 

Altre colture (colture tessili, ecc.)

1.03.02.04

 

 

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

Il numero di animali allevati nell'azienda in cui la totalità o una parte della produzione animale è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) dal regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, dalla legislazione più recente; e ii) delle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica, da ripartire per categorie di animali.

Il bestiame è definito nella sezione III «Patrimonio zootecnico».

1.03.02.04.01

 

 

 

Bovini

1.03.02.04.02

 

 

 

Suini

1.03.02.04.03

 

 

 

Ovini e caprini

1.03.02.04.04

 

 

 

Pollame

1.03.02.04.99

 

 

 

Altri animali

1.03.03

 

Destinazione della produzione dell'azienda

1.03.03.01

 

 

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda

La famiglia è l'unità familiare cui appartiene il conduttore e i cui membri condividono la stessa abitazione, mettono in comune una parte o la totalità dei loro redditi e del loro patrimonio e consumano collettivamente alcuni tipi di beni e di servizi, principalmente l'alloggio e l'alimentazione.

Il concetto di produzione finale cui fa riferimento questa caratteristica corrisponde alla definizione di produzione utilizzabile dei conti economici dell'agricoltura (4).

1.03.03.02

 

 

Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda  (2)

La vendita diretta ai consumatori finali è la vendita da parte dell'azienda di prodotti della sua produzione agricola, trasformati o no, direttamente a consumatori per il loro consumo.

II.   SUPERFICI

La superficie totale dell'azienda comprende la superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, terreni destinati a coltivazioni permanenti e orti familiari) e le altre superfici (superficie agricola non utilizzata, superficie boscate ed altre superfici).

2.01

Seminativi

Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nell'avvicendamento.

L'avvicendamento consiste nell'alternare le colture annuali su un determinato appezzamento secondo un ordine o una sequenza predefiniti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Di norma l'avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti o dai prati e pascoli permanenti si utilizza una soglia di cinque anni. Questo significa che, se un appezzamento è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più, senza che la coltura precedente venga eliminata e ne venga introdotta una nuova, non è considerato seminativo.

2.01.01

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (compresi i cereali destinati alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.01.01

 

 

Frumento (grano) tenero e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L.

2.01.01.02

 

 

Frumento duro

Triticum durum Desf.

2.01.01.03

 

 

Segala

Secale cereale L., compresi i miscugli di segala e altri cerali seminati in autunno (segalata).

2.01.01.04

 

 

Orzo

Hordeum vulgare L.

2.01.01.05

 

 

Avena

Avena sativa L., compresi i miscugli di avena e altri cereali seminati in primavera.

2.01.01.06

 

 

Granoturco

Granoturco (Zea mays L.) coltivato per granella.

2.01.01.07

 

 

Riso

Oryza sativa L.

2.01.01.99

 

 

Altri cereali per la produzione di granella

Cereali seminati in coltura pura, raccolti secchi per granella e non registrati nelle rubriche precedenti.

2.01.02

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di legumi secchi e alle colture proteiche, raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (comprese le colture destinate alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.02.01

 

 

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

2.01.03

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Solanum tuberosum L.

2.01.04

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Beta vulgaris L. destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol (comprese quelle destinate alla produzione di energia).

2.01.05

 

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

Barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non menzionate altrove.

2.01.06

 

Colture industriali

Piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione finale.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di piante industriali, quale che ne sia l'utilizzo (comprese le piante destinate alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.06.01

 

 

Tabacco

Nicotiana tabacum L.

2.01.06.02

 

 

Luppolo

Humulus lupulus L.

2.01.06.03

 

 

Cotone

Gossypium spp., raccolto per le fibre e per i semi oleosi.

2.01.06.04

 

 

Colza e ravizzone

Brassica napus L. (partim) e Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

2.01.06.05

 

 

Girasole

Helianthus annuus L., raccolto secco per granella.

2.01.06.06

 

 

Soia

Glycine max L. Merril, raccolto secco per granella.

2.01.06.07

 

 

Semi di lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre olio, raccolte secche per granella.

2.01.06.08

 

 

Altri semi oleosi

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto oleoso, raccolte secche per granella, non menzionate altrove.

2.01.06.09

 

 

Lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre fibre.

2.01.06.10

 

 

Canapa

Cannabis sativa L.

2.01.06.11

 

 

Altre colture tessili

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto di fibre, non menzionate altrove.

2.01.06.12

 

 

Piante aromatiche, piante medicinali e spezie

Piante o parti di piante utilizzate per la fabbricazione di medicinali o di profumi o destinate al consumo umano.

Le piante per uso culinario si distinguono dagli ortaggi per il fatto che sono utilizzate in piccole quantità, non come alimenti ma per aromatizzare gli alimenti.

2.01.06.99

 

 

Altre colture industriali, non menzionate altrove

Altre colture industriali che non sono state menzionate altrove.

Sono comprese le superfici di colture destinate esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile.

2.01.07

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

2.01.07.01

 

 

Coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Ortaggi freschi, meloni, fragole, coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

2.01.07.01.01

 

 

 

Coltivazione in pieno campo

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

2.01.07.01.02

 

 

 

Coltivazione in orti stabili

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

2.01.07.02

 

 

Coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

2.01.08

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

2.01.08.01

 

 

Coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

2.01.08.02

 

 

Coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Fiori e piante ornamentali che durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior di esso sono coperti da serre in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere.

2.01.09

 

Piante raccolte verdi

Tutte le coltivazioni erbacee seminative destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).

Sono comprese le coltivazioni erbacee utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

2.01.09.01

 

 

Erbai temporanei

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02

 

 

Altre piante raccolte verdi

Altri foraggi annuali o pluriennali (meno di cinque anni).

2.01.09.02.01

 

 

 

Mais verde

Tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di una pianta o pianta intera).

Sono compresi il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) e i tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento e per la produzione di energia rinnovabile.

2.01.09.02.02

 

 

 

Leguminose

Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > all'80 %) e le piante erbacee, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02.99

 

 

 

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

Altre coltivazioni per seminativi destinate all'alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove.

2.01.10

 

Sementi e piantine per seminativi

Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso e legumi secchi, patate e piante da semi oleosi.

2.01.11

 

Altre coltivazioni per seminativi

Coltivazioni per seminativi non comprese altrove.

2.01.12

 

Terreni a riposo

Tutti i seminativi inclusi nel sistema di rotazione, lavorati o meno, ma che non sono destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell'annata agraria.

La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

1)

terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2)

terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3)

terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

Sono comprese tutte le superfici di seminativi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali secondo le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5) o, se del caso, della legislazione più recente, facciano parte o no del sistema di avvicendamento.

2.01.12.01

 

 

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

Terreni a riposo che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

2.01.12.02

 

 

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

Terreni a riposo per i quali l'azienda ha diritto ad aiuti finanziari.

2.02

Orti familiari

Superfici riservate alla coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separate dagli altri terreni agricoli e riconoscibili come orti familiari.

Solo eccedenze occasionali prodotte da questa superficie vengono vendute all'esterno dell'azienda. Tutte le superfici i cui prodotti vengono costantemente venduti sul mercato rientrano in altre rubriche, anche se parte di tali prodotti viene consumata dal conduttore e dalla sua famiglia.

2.03

Prati permanenti

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.

Le superfici possono essere utilizzate per pascolare e falciare per l'insilamento o la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

2.03.01

 

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02

 

Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

2.03.03

 

Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari.

2.04

Colture permanenti

Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

2.04.01

 

Frutteti e piantagioni di bacche

Superfici investite ad alberi da frutto, arbusti e piante perenni di bacche diverse dalle fragole per la produzione di frutta. I frutteti possono essere di tipo continuo, con spazi minimi tra gli alberi, o di tipo non continuo, con ampi spazi.

2.04.01.01

 

 

Frutta, di cui:

2.04.01.01.01

 

 

 

frutta di origine temperata

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi temperati per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.01.02

 

 

 

frutta di origine subtropicale

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi subtropicali per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.02

 

 

Bacche

Piantagioni di bacche, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.03

 

 

Frutta in guscio

Piantagioni di frutta a guscio, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali.

2.04.02

 

Agrumeti

Piantagioni di Citrus spp.

2.04.03

 

Oliveti

Piantagioni di Olea europea L.

2.04.03.01

 

 

per la produzione di olive da tavola

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olive da tavola.

2.04.03.02

 

 

per la produzione di olive da olio

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olio d'oliva.

2.04.04

 

Vigneti per la produzione di:

Piantagioni di Vitis vinifera L.

2.04.04.01

 

 

vini di qualità

Varietà di uve atte alla produzione di vini con denominazione d'origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti i) del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (6) o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle corrispondenti normative nazionali.

Varietà di uve atte alla produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti i) del regolamento (CE) n. 479/2008 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle corrispondenti normative nazionali.

2.04.04.02

 

 

altri vini

Varietà di uve atte alla produzione di vini che non fruiscono né di una denominazione d'origine protetta né di un'indicazione geografica protetta.

2.04.04.03

 

 

uve da tavola

Varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.

2.04.04.04

 

 

uva passa

Varietà di uve atte alla produzione di uva passa.

2.04.05

 

Vivai

Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

a)

vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

b)

vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

c)

vivai ornamentali;

d)

vivai forestali (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);

e)

alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

2.04.06

 

Altre coltivazioni permanenti

Coltivazioni permanenti dall'aperto non comprese alle rubriche precedenti, in particolare le piante da intreccio, in genere raccolte annualmente.

2.04.06.01

 

 

di cui alberi di Natale  (7)

Alberi piantati sulla superficie agricola utilizzata per essere commercializzati come alberi di Natale.

2.04.07

 

Coltivazioni permanenti in serra

2.05

Altre superfici

Per «altre superfici» si intendono la superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture) e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.

2.05.01

 

Superfici agricole non utilizzate

Superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri non viene più utilizzata per scopi agricoli e non entra nell'avvicendamento. Per essa è esclusa un'utilizzazione agricola.

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda.

2.05.02

 

Superficie boscata

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).

2.05.02.01

 

 

di cui bosco ceduo a rotazione rapida

Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni.

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

2.05.03

 

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

2.06

Funghi, superfici irrigate, piante energetiche e colture geneticamente modificate

2.06.01

 

Funghi

Funghi derivati da colture effettuate in fabbricati appositi o adattati per la coltivazione dei funghi, ovvero in sotterranei, grotte e cantine.

2.06.02

 

Superficie irrigata

2.06.02.01

 

 

Superficie irrigabile totale

Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

2.06.02.02

 

 

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

2.06.03

 

Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili)

Superficie destinata alla produzione di piante energetiche che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, beneficiano dei seguenti regimi di aiuto:

aiuto specifico per le colture energetiche (articolo 88),

pagamento in relazione ai diritti di ritiro, quando la produzione avviene su una superficie messa a riposo (articolo 55 o 56).

Le altre superfici utilizzate per la produzione di piante energetiche (che beneficiano in particolare del pagamento in relazione ai diritti «normali» a titolo del regime di pagamento unico o del regime semplificato di pagamento per superficie ) ne sono escluse.

2.06.03.01

 

 

di cui superfici messe a riposo

Superficie destinata alla produzione di piante energetiche che beneficiano del pagamento in relazione ai diritti di ritiro, quando la produzione avviene su una superficie messa a riposo [articolo 55 o 56 del regolamento (CE) n. 1782/2003].

2.06.04

 

Colture geneticamente modificate

Per «colture geneticamente modificate» s'intendono gli organismi definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Consiglio (8) o, se del caso, nella legislazione più recente.

III.   PATRIMONIO ZOOTECNICO

Numero di animali da allevamento posseduti o allevati direttamente dall'azienda il giorno di riferimento dell'indagine.

Gli animali non sono necessariamente proprietà del conduttore. Possono trovarsi nell'azienda stessa su superfici o in stalle utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (superfici comuni, migrazione, ecc.).

3.01

Equini

Animali domestici della famiglia Equidae, genere Equus (cavalli, asini, ecc.).

3.02

Bovini

Animali domestici delle specie Bos Taurus e Bubalus bubalus, compresi gli ibridi come il beefalo.

3.02.01

 

Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine

3.02.02

 

Bovini maschi , da un anno a meno di due anni

3.02.03

 

Bovini femmine, da un anno a meno di due anni

3.02.04

 

Bovini maschi di due anni e più

3.02.05

 

Giovenche di due anni e più

Bovine di due anni e più che non hanno ancora partorito.

3.02.06

 

Vacche da latte

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di due anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

3.02.99

 

Altre vacche

Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di due anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli ed il cui latte non viene destinato al consumo umano, né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

3.03

Ovini e caprini

3.03.1

 

Ovini (di tutte le età)

Animali domestici della specie Ovis aries.

3.03.01.01

 

 

Femmine da riproduzione

Pecore e agnelle montate.

3.03.01.99

 

 

Altri ovini

Tutti gli ovini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

3.03.02

 

Caprini (di tutte le età)

Animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01

 

 

Femmine da riproduzione

Capre aventi già figliato e capre montate.

3.03.02.99

 

 

Altri caprini

Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

3.04

Suini

Animali domestici della specie Sus scrofa domesticus.

3.04.01

 

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Lattonzoli di peso vivo generalmente inferiore a 20 kg.

3.04.02

 

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Suini femmine da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

3.04.99

 

Altri suini

Suini non specificati altrove.

3.05

Pollame

3.05.01

 

Polli da carne

Animali domestici della specie Gallus gallus destinati alla produzione di carne.

3.05.02

 

Galline ovaiole

Animali domestici della specie Gallus gallus che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.

3.05.03

 

Altro pollame

Pollame non menzionato sotto le voci «Polli da carne» o «Galline ovaiole».

3.05.03.01

 

 

Tacchini  (9)

Animali domestici della specie Meleagris.

3.05.03.02

 

 

Anatre  (10)

Animali domestici delle specie Anas e Cairina moschata.

3.05.03.03

 

 

Oche  (10)

Animali domestici della specie Anser anser dom.

3.05.03.04

 

 

Struzzi  (10)

Struzzi (Struthio camelus).

3.05.03.99

 

 

Altro pollame, non menzionato altrove  (10)

3.06

Coniglie fattrici

Conigli femmine (della specie Oryctolagus) destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

3.07

Api

Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera) destinate alla produzione di miele.

3.99

Altri animali, non menzionati altrove

Altri animali d'allevamento non menzionati altrove in questa sezione.

IV.   MACCHINE E IMPIANTI

4.01

IV. i)

Macchine  (11)

Mezzi a trazione meccanica e macchine utilizzate dall'azienda agricola nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine.

4.01.01

 

di proprietà esclusiva dell'azienda

Mezzi a trazione meccanica e macchine di proprietà esclusiva dell'azienda agricola il giorno di riferimento dell'indagine.

4.01.01.a

 

 

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Tutte le trattrici con almeno due assi e tutti gli altri veicoli a motore che vengono utilizzati come trattrici agricole.

4.01.01.b

 

 

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Veicoli a motori a un solo asse o privi di asse utilizzati nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella viticoltura.

4.01.01.c

 

 

Mietitrebbiatrici

Macchine semoventi, trainate o portate da trattrice, utilizzate per la raccolta (mietitura e trebbiatura) di cereali, colture proteiche, semi oleosi, sementi di leguminose e graminacee, ecc.

4.01.01.d

 

 

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Macchine, diverse dalle mietitrebbiatrici, semoventi, trainate o portate da trattrice, che vengono utilizzate per la raccolta continua delle barbabietole da zucchero delle patate o delle colture da foraggio.

4.01.02

 

Macchine utilizzate da più aziende

Mezzi a trazione meccanica e macchine utilizzate dall'azienda agricola nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, ma che sono proprietà:

di un'altra azienda agricola (per esempio utilizzati nel quadro di accordi di aiuto reciproco o noleggiati presso un consorzio per il noleggio di macchine agricole),

di una cooperativa,

di due o più aziende agricole (in comproprietà),

di un consorzio per l'uso di macchine agricole,

di un'impresa di lavori agricoli.

4.01.02.a

 

 

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

4.01.02.b

 

 

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

4.01.02.c

 

 

Mietitrebbiatrici

4.01.02.d

 

 

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

4.02

IV. ii)

Impianti

4.02.01

 

Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine di energia rinnovabile, destinata alla vendita (non collegati alla rete) o alla produzione agricola dell'azienda (non collegati alla rete).

Sono esclusi gli impianti ubicati su superfici appartenenti all'azienda se il conduttore non interviene nella produzione di energia, o mediante investimenti o con una partecipazione attiva (ossia se il conduttore si limita a percepire un affitto per l'occupazione del terreno).

4.02.01.01

 

 

Di origine eolica

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile d'origine eolica.

L'energia eolica è l'energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche.

È compresa anche l'energia meccanica derivante direttamente dal vento.

4.02.01.02

 

 

Biomassa

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

La biomassa è costituita dai materiali organici non fossili solidi, liquidi o gassosi d'origine biologica che sono utilizzati per la produzione di calore, elettricità o carburanti.

4.02.01.02.01

 

 

 

di cui biogas

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di biogas a partire dalla biomassa.

Il biogas è un gas composto principalmente di metano e di biossido di carbonio prodotto per digestione anaerobica della biomassa.

4.02.01.03

 

 

Di origine solare

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla radiazione solare.

La radiazione solare è sfruttata per la produzione di energia elettrica e di acqua calda.

4.02.01.04

 

 

Idroenergia

Impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dall'energia idraulica.

L'energia idraulica è l'energia potenziale e cinetica dell'acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche.

È compresa anche l'energia meccanica derivante direttamente dall'acqua.

4.02.01.99

 

 

Altri tipi di fonti di energia rinnovabile

Altri impianti utilizzati dall'azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile, non menzionati altrove in questa sezione.

V.   MANODOPERA

5.01

V. i)

Lavoro agricolo nell'azienda

 

 

Manodopera agricola

La manodopera agricola dell'azienda comprende tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, hanno effettuato lavori agricoli nell'azienda.

Se le leggi nazionali non stabiliscono un'età minima di fine della scolarità obbligatoria a tempo pieno e a tempo parziale, tale è fissata convenzionalmente a 15 anni.

I conduttori unici che non svolgono lavori agricoli sull'azienda sono rilevati nell'indagine ma non calcolati nel «totale della manodopera agricola».

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda, devono essere incluse nella manodopera agricola.

È esclusa la manodopera che lavora nell'azienda agricola, ma alle dipendenze di terzi o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un appaltatore agricolo o di una cooperativa).

 

 

Lavoro agricolo

Per «lavoro agricolo» s'intendono tutti i tipi di lavori eseguiti nell'azienda che contribuiscono i) alle attività definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1166/2008; o ii) alla manutenzione dei mezzi di produzione; o iii) alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

 

 

Tempo di lavoro agricolo nell'azienda

Per «tempo di lavoro agricolo nell'azienda» s'intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda.

 

 

Unità di lavoro annuo (ULA)

L'occupazione equivalente tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all'anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per «tempo pieno» si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1 800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

5.01.01

 

Conduttore

Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda.

Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario.

5.01.01.01

 

 

Sesso

5.01.01.02

 

 

Età

5.01.01.03

 

 

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.02

 

Capo azienda

La persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

5.01.02.01

 

 

Sesso

5.01.02.02

 

 

Età

5.01.02.03

 

 

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.02.04

 

 

Formazione del capo azienda

5.01.02.04.a

 

 

 

Formazione agraria del capo azienda

Esperienza agraria esclusivamente pratica

Esperienza acquisita mediante un lavoro pratico in un'azienda agricola.

Formazione agraria elementare

Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini). Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

Formazione agraria completa

Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo, completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università nelle discipline agricoltura, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

5.01.02.04.b

 

 

 

Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi  (12)

La formazione professionale è una misura o un'attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione e che ha come scopo principale l'acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell'azienda o con attività direttamente connesse all'azienda, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.

5.01.03

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda

Membri della famiglia del conduttore unico, compreso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda, ma che non vivono necessariamente nell'azienda.

Generalmente, per «membri della famiglia del conduttore» si intendono: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore e del suo coniuge.

Due persone che convivono more uxorio sono assimilate a coniugi.

5.01.03.01

 

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — maschi

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.03.02

 

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — femmine

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.04

 

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa

Tutte le persone che effettuano lavori agricoli per l'azienda contro una retribuzione (salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura), tranne il conduttore e i membri della sua famiglia.

Per manodopera occupata in forma continuativa s'intendono le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno lavorato ogni settimana nell'azienda, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Sono comprese le persone che, pur avendo lavorato in forma continuativa per una parte di questo periodo, non hanno potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

1)

condizioni particolari di produzione nell'azienda (per esempio, aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi);

2)

assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, malattia, infortunio, morte;

3)

assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa (sono comprese anche le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno cessato di lavorare nell'azienda per iniziare a lavorare in un'altra);

4)

sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

5.01.04.01

 

 

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa: maschi

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.04.02

 

 

Manodopera non familiare, occupata in forma continuativa: femmine

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.05

 

Manodopera non familiare occupata in forma saltuaria: maschi e femmine

La manodopera occupata in forma saltuaria comprende le persone che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda per un motivo diverso da quelli indicati alla rubrica «Manodopera non familiare occupata in forma continuativa».

I giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma saltuaria sono i giorni lavorativi di durata tale da essere remunerati (in forma di salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non contano come giornate di lavoro.

Per giornata di lavoro intera s'intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato in forma continuativa a tempo pieno.

5.01.06

 

Numero totale di giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell'azienda da persone non direttamente dipendenti dall'azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)

Ogni tipo di lavoro agricolo svolto all'interno dell'azienda per l'azienda stessa da persone non assunte direttamente dall'azienda, ma che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, per esempio da imprese appaltatrici o cooperative.

Le ore di lavoro prestate vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.

5.02

V. ii)

Altre attività remunerative (lavori non agricoli nell'azienda e lavoro all'esterno dell'azienda)

Qualsiasi attività, esclusa quella relativa ai lavori agricoli quali definiti nella sezione V, punto i), esercitata come corrispettivo di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, profitti o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

Sono inclusi i lavori agricoli effettuati dalla manodopera di un'azienda agricola per conto di un'altra azienda.

I dati sono raccolti solo per le aziende il cui conduttore è una persona fisica (cioè quando il conduttore è anche il capo azienda). Le persone giuridiche sono escluse.

Le attività remunerative secondarie non attinenti all'agricoltura non separabili esercitate nell'azienda sono escluse in quanto sono incluse nei lavori agricoli.

 

A titolo di attività principale

Attività che occupano più tempo di quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda.

 

A titolo di attività secondaria

Attività che occupano meno tempo di quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda.

5.02.01

 

Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda:

5.02.01.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.01.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività remunerative

5.02.01.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all'azienda

5.02.01.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all'azienda

5.02.02

 

Altre attività remunerative del coniuge del conduttore unico:

5.02.02.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.02.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività remunerative

5.02.02.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all'azienda

5.02.02.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all'azienda

5.02.03

 

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico:

5.02.03.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.03.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività remunerative

5.02.03.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all'azienda

5.02.03.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all'azienda

5.02.04

 

Manodopera non familiare impiegata direttamente su base continuativa e che svolge altre attività remunerative direttamente connesse all'azienda

5.02.04.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.04.02

 

 

A titolo di attività secondaria

VI.   ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE DELL'AZIENDA (direttamente connesse all'azienda)

6.01

VI. i)

Elenco delle altre attività remunerative

Le altre attività remunerative dell'azienda comprendono tutte le attività diverse dai lavori agricoli che sono direttamente connesse all'azienda e hanno per essa conseguenze economiche.

Le «attività direttamente connesse all'azienda» sono le attività che utilizzano o le risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.), o i suoi prodotti. Se viene utilizzata solo manodopera dell'azienda (familiare e non familiare) e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda, si considera che i lavoratori siano occupati in due attività diverse. Tali attività non vengono pertanto considerate come direttamente connesse all'azienda.

Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende.

Il termine di attività remunerative designa in questo contesto il lavoro attivo ed esclude quindi gli investimenti di carattere puramente finanziario. È anche escluso l'affitto di terreni per attività diverse senza partecipazione ad esse.

6.01.01

 

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Tutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell'azienda destinate a turisti o ad altri gruppi, allo sport e ad altre attività ricreative che comportano l'utilizzo della superficie, dei fabbricati o di altre risorse dell'azienda.

6.01.02

 

Artigianato

Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che queste persone siano addette anche a lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

6.01.03

 

Lavorazione di prodotti agricoli

Qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione, ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi trasformazione di prodotti agricoli, tranne se la trasformazione è considerata parte dell'attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d'oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è significativa.

6.01.04

 

Produzione di energia rinnovabile

La produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, compresi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti attrezzature o a partire da materie prime agricole.

Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta esclusivamente ad uso dell'azienda.

6.01.05

 

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).

6.01.06

 

Acquacoltura

Itticoltura esercitata nell'azienda. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.

6.01.07

 

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda)

Lavori su contratto, effettuati utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, distinguendo se all'interno o all'esterno dell'azienda, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali, ecc.

6.01.07.01

 

 

agricoli (per altre aziende)

6.01.07.02

 

 

non agricoli

6.01.08

 

Silvicoltura

Lavori di silvicoltura realizzati per mezzo della manodopera agricola e dei macchinari e degli impianti dell'azienda utilizzati in generale per scopi agricoli.

6.01.99

 

Altro

Altre attività remunerative direttamente connesse all'azienda non menzionate altrove.

6.02

VI. ii) Importanza delle altre attività non agricole direttamente connesse all'azienda

6.02.01

 

Percentuale della produzione finale dell'azienda

Quota del fatturato delle altre attività remunerative direttamente connesse all'azienda rispetto al fatturato totale dell'azienda (compresi i pagamenti diretti).

Formula

VII.   SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

7.01

L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

Devono essere raccolte informazioni per stabilire se l'azienda nel corso degli ultimi tre anni ha usufruito di una delle seguenti misure di sviluppo rurale secondo gli standard e le norme specificate nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (13) o, se del caso, nella legislazione più recente.

7.01.01

 

Utilizzo di servizi di consulenza

Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005: utilizzo di servizi di consulenza.

7.01.02

 

Ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005: ammodernamento delle aziende agricole.

7.01.03

 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.

7.01.04

 

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria

Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005: rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria.

7.01.05

 

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005: partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

7.01.06

 

Indennità Natura 2000 per terreni agricoli

Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005: indennità Natura 2000.

7.01.07

 

Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005: indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

7.01.08

 

Pagamenti agroambientali

Articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti agroambientali.

7.01.08.01

 

 

di cui nel quadro dell'agricoltura biologica

Articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti agroambientali, quando l'azienda pratica l'agricoltura secondo gli standard e le norme specificati nel regolamento (CE) n. 834/2007.

7.01.09

 

Pagamenti per il benessere degli animali

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti per il benessere degli animali.

7.01.10

 

Diversificazione in attività non agricole

Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005: diversificazione in attività non agricole.

7.01.11

 

Incentivazione di attività turistiche

Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005: incentivazione di attività turistiche.»

3)

A pagina 23, l'allegato III è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO III

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine comunitaria sui metodi di produzione agricola

I.   METODI DI LAVORAZIONE DEL TERRENO

1.01

Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco)

Seminativi lavorati in modo convenzionale, mediante rovesciamento del terreno, abitualmente con aratro a versoio o aratro a disco, seguito da una seconda aratura effettuata con un erpice a dischi.

1.02

Lavorazione conservativa (lavorazione ridotta)

Seminativi trattati con aratura conservativa (ridotta), una tecnica o un insieme di tecniche che lasciano residui vegetali (almeno 30 %) sulla superficie del suolo per limitare l'erosione e trattenere l'umidità, di norma senza rovesciamento del terreno.

1.03

Nessuna o minima lavorazione del terreno (semina diretta)

Seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina.

II.   CONSERVAZIONE DEL SUOLO

2.01

Copertura invernale del suolo

Modo in cui i seminativi sono coperti di piante o di loro residui o lasciati nudi in inverno.

2.01.01

 

Normale coltura invernale

Seminativi seminati in autunno per la coltura di piante invernali (piante che crescono in inverno, come il frumento invernale), abitualmente raccolte o utilizzate come pascolo.

2.01.02

 

Coltura di copertura o coltura intercalare

Seminativi sui quali piante sono seminate allo scopo specifico di ridurre le perdite di suolo, nutrienti e prodotti fitosanitari in inverno o in altri periodi in cui, senza queste colture, le terre sarebbero nude ed esposte a tali perdite. Sono coltivazioni di interesse economico ridotto, che hanno come scopo principale la protezione dei terreni.

Sono abitualmente arate in primavera prima di seminare un'altra coltura e non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

2.01.03

 

Residui colturali

Seminativi coperti in inverno dai residui vegetali e delle stoppie dell'annata agraria precedente. Le colture intercalari e di copertura sono escluse.

2.01.04

 

Nessuna copertura

Seminativi che sono arati o altrimenti lavorati in autunno e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni agrotecniche di pre-semina o di semina della primavera seguente.

2.02

Rotazione colturale

2.02.01

 

Quota di seminativi fuori dal piano di rotazione colturale programmata

Seminativi che sono utilizzati per la stessa coltura durante almeno tre anni consecutivi e non entrano nella rotazione programmata.

La rotazione è la pratica che consiste nell'alternare colture annuali su un dato appezzamento in un ordine o una sequenza predefiniti in annate agricole successive, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Se la stessa pianta è coltivata in maniera continuata, si può utilizzare per designare la situazione il termine di monocoltura.

III.   ELEMENTI PAESAGGISTICI

3.01

Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni

Gli elementi lineari sono gli allineamenti dovuti all'opera dell'uomo di alberi, arbusti o cespugli, pareti di pietre, ecc. che servono generalmente a delimitare gli appezzamenti.

3.01.a

 

Siepi

Allineamenti di arbusti o di cespugli che formano una siepe, talvolta con un filare centrale di alberi.

3.01.b

 

Filari di alberi

Allineamenti continuo di vegetazione boscosa, che delimita generalmente appezzamenti all'interno delle superfici agricole o lungo strade o corsi d'acqua.

3.01.c

 

Muretti

Strutture di mattoni o di pietre create dall'uomo, ad esempio muri a secco o a malta.

3.02

Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni

3.02.a

 

Siepi

3.02.b

 

Filari di alberi

3.02.c

 

Muretti

IV.   PASCOLI

4.01

Pascolo nell'azienda agricola

4.01.01

 

Superficie pascolata nell'ultimo anno

Superficie totale dei prati di proprietà dell'azienda agricola, affittati da essa o attribuiti ad essa in altro modo e utilizzati per il pascolo degli animali durante l'anno di riferimento.

4.01.02

 

Durata del pascolo degli animali

Numero di mesi di pascolo su prati di proprietà dell'azienda agricola, affittati da essa o attribuiti ad essa in altro modo durante l'anno di riferimento.

4.02

Pascolo su terre comuni

Le terre comuni sono terre che non appartengono direttamente all'azienda agricola, ma a cui si applicano diritti di godimento. Può trattarsi di pascoli, di superfici orticole o altre superfici.

Generalmente, le terre comuni sono superficie agricola utilizzata di proprietà di un ente pubblico (Stato, comune, ecc.) e sulla quale una persona può esercitare un diritto di godimento, in generale con altre persone.

4.02.01

 

Totale degli animali al pascolo su terre comuni

4.02.02

 

Durata del pascolo degli animali su terre comuni

Numero di mesi di pascolo su prati comuni durante l'anno di riferimento.

V.   RICOVERI DEGLI ANIMALI

5.01

Bovini

5.01.01

 

Stabulazione fissa con produzione di letame solido e colaticcio

Edifici in cui gli animali sono attaccati al loro posto e non sono liberi di muoversi, e in cui le deiezioni sono di norma rimosse meccanicamente come letame solido/stallatico.

5.01.02

 

Stabulazione fissa con produzione di liquame

Edifici in cui gli animali sono attaccati al loro posto e non sono liberi di muoversi, in cui le deiezioni solide e liquide sono smaltite sotto il suolo in un pozzo dove formano il liquame.

5.01.03

 

Stabulazione libera con produzione di letame solido e colaticcio

Edifici in cui gli animali sono liberi di muoversi e in cui le deiezioni sono di norma rimosse meccanicamente come letame solido/stallatico.

5.01.04

 

Stabulazione libera con produzione di letame

Edifici in cui gli animali sono liberi di muoversi, le deiezioni solide e liquide sono smaltite sotto il suolo in un pozzo dove formano il liquame, o possono essere raschiate dai corridoi in cemento e raccolte in vasche o bacini, con il liquame depositato su aree esterne.

5.01.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

5.02

Suini

5.02.01

 

Su pavimentazione parzialmente fessurata

Edifici il cui suolo è parzialmente fessurato; una parte del suolo presenta fessure per lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide, che cadono in un pozzo dove formano il liquame.

5.02.02

 

Su pavimentazione totalmente fessurata

Edifici il cui suolo è interamente fessurato; tutto il suolo presenta fessure per lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide, che cadono in un pozzo dove formano il liquame.

5.02.03

 

Su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Edifici il cui suolo è coperto di uno strato spesso di lettiera (paglia, torba, segatura o altro materiale simile che agglomera le deiezioni solide e liquidi), che è rimosso solo ad intervalli di tempo che possono essere di molti mesi.

5.02.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

5.03

Galline ovaiole

5.03.01

 

Su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Edifici il cui suolo è coperto di uno strato spesso di lettiera (paglia, torba, segatura o altro materiale simile che agglomera le deiezioni solide e liquidi), che è rimosso solo ad intervalli di tempo che possono essere di molti mesi.

5.03.02

 

In gabbia (di ogni tipo)

Edifici in cui le galline ovaiole sono tenute in gabbie, ciascuna delle quali può contenerne una o più.

5.03.02.01

 

 

In gabbia con nastro trasportatore della pollina

Gabbie in batteria in cui le deiezioni sono raccolte meccanicamente da un nastro trasportatore che passa sotto le gabbie e trasportate fuori dell'edificio per formare letame solido/stallatico.

5.03.02.02

 

 

Gabbia di batteria con fossa profonda

Gabbie in batteria in cui le deiezioni cadono in un pozzo situato sotto le gabbie dove formano il liquame.

5.03.02.03

 

 

Gabbia di batteria di tipo sopraelevato

Gabbie in batteria in cui le deiezioni cadono sul suolo sotto le gabbie dove formano letame solido/stallatico, che è rimosso meccanicamente a intervalli regolari.

5.03.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

VI.   APPLICAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

6.01

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico

6.01.01

 

Totale

Superficie agricola utilizzata totale dell'azienda sulla quale è stato sparso durante l'anno di riferimento letame solido/stallatico.

6.01.02

 

Con incorporazione immediata

Superficie agricola utilizzata totale dell'azienda sulla quale il letame sparso è stato incorporato meccanicamente nel suolo mediante tecniche che permettono il suo assorbimento immediato.

6.02

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame

6.02.01

 

Totale

Superficie agricola utilizzata totale dell'azienda sulla quale è stato sparso durante l'anno di riferimento liquame.

6.02.02

 

con incorporazione immediata o iniezione

Superficie agricola utilizzata totale dell'azienda sulla quale il liquame sparso è stato incorporato meccanicamente nel suolo mediante tecniche che permettono il suo assorbimento immediato, o nella quale il liquame è stato iniettato direttamente durante la sua applicazione.

6.03

Percentuale della produzione totale di letame esportata dall'azienda

Quantità di concime e di liquame venduto o rimosso dall'azienda, stimata in percentuale del volume totale di concime e di liquame prodotto nell'azienda durante l'anno di riferimento.

VII.   STRUTTURE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEL LETAME

7.01

Strutture di stoccaggio del:

7.01.01

 

letame solido

Strutture di stoccaggio del letame solido su una superficie impermeabile con un dispositivo di contenimento dello scolo, con o senza tetto.

Il letame solido è costituito da escrementi di animali domestici, con o senza strame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

7.01.02

 

colaticcio

Serbatoio stagno, coperto o no, o bacino a pareti multiple destinato allo stoccaggio di colaticcio.

Il colaticcio è costituito da urine di animali domestici, comprendenti eventualmente una piccola parte di escrementi e/o d'acqua.

7.01.03

 

liquame

Serbatoio stagno, coperto o no, o bacino a pareti multiple destinato allo stoccaggio di liquame.

Per liquame s'intende il letame liquido, cioè una miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d'acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di strame.

7.01.03.01

 

 

Vasca

Vasca, generalmente in materiale stagno, utilizzata per lo stoccaggio del liquame.

7.01.03.02

 

 

Laguna

Pozzo scavato nel suolo, generalmente a pareti multiple, utilizzato per lo stoccaggio del liquame.

7.02

Le strutture di stoccaggio sono coperte?

Strutture di stoccaggio del letame coperte (ad esempio con un coperchio in calcestruzzo, un telone, ecc.) in un modo che le protegge dalla pioggia o da altre precipitazioni e che permette di ridurre le emanazioni di ammoniaca.

 

 

Letame solido

 

 

Colaticcio

 

 

Liquame

VIII.   IRRIGAZIONE

8.01

Superficie irrigata

8.01.01

 

Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni

Superficie agricola utilizzata media dell'azienda che è stata irrigata nel corso degli ultimi tre anni, compreso l'anno di riferimento.

8.01.02

 

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle colture che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta, ripartita per categorie di colture.

Le colture sono definite nella sezione II «Superfici».

8.01.02.01

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso)

8.01.02.02

 

 

Granturco (granella e mais verde)

8.01.02.03

 

 

Riso

8.01.02.04

 

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

8.01.02.05

 

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

8.01.02.06

 

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

8.01.02.07

 

 

Colza e ravizzone

8.01.02.08

 

 

Girasole

8.01.02.09

 

 

Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili)

8.01.02.10

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo

8.01.02.11

 

 

Erbai temporanei e prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

8.01.02.12

 

 

Altri seminativi

8.01.02.13

 

 

Frutteti e piantagioni di bacche

8.01.02.14

 

 

Agrumeti

8.01.02.15

 

 

Oliveti

8.01.02.16

 

 

Vigneti

8.02

Metodi di irrigazione utilizzati

8.02.01

 

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, per infiltrazione laterale)

Scorrimento dell'acqua sul terreno, per sommersione dell'intera superficie o scorrimento lungo piccoli solchi tra le file delle colture, utilizzando la forza di gravità.

8.02.02

 

Irrigazione per aspersione

Irrigazione delle piante aspergendo i blocchi di terreno con acqua ad alta pressione in forma di pioggia.

8.02.03

 

Irrigazione a goccia

Irrigazione mediante sgocciolamento dell'acqua ai piedi delle piante, o con microirroratori o mediante nebulizzazione.

8.03

Acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione

Provenienza delle acque, o della maggior parte di esse, utilizzate nell’azienda per l’irrigazione.

8.03.01

 

Acque sotterranee all'interno dell'azienda

Fonti situate nell'azienda o nelle vicinanze, che utilizzano acqua pompata da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili.

8.03.02

 

Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali)

Piccoli bacini naturali o artificiali, interamente situati nell'azienda o utilizzati da una sola azienda.

8.03.03

 

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

Acque dolci superficiali (laghi, fiumi, altri corsi d'acqua), non create artificialmente a scopo d'irrigazione.

8.03.04

 

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua

Fonti d'acqua esterne all'azienda, diverse da quelle menzionate alla rubrica «Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda», accessibili almeno a due aziende. L'accesso a queste fonti d'acqua è generalmente a pagamento.

8.03.99.

 

Altre fonti

Altre fonti d'acqua di irrigazione, non menzionate altrove. Può trattarsi di fonti altamente saline come l'Atlantico e il Mediterraneo, che vengono trattate (desalinizzate) per ridurne la concentrazione di sale prima dell'utilizzazione, oppure di fonti salmastre (di basso tenore salino), come il Mar Baltico e alcuni fiumi, che possono essere utilizzate direttamente senza trattamento. Può anche trattarsi di acque reflue sottoposte a trattamento e distribuite agli utenti come acque reflue depurate.

8.04

Volume d'acqua utilizzato annualmente per l'irrigazione

Volume d'acqua utilizzata per l'irrigazione nell'azienda nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, indipendentemente dalla sua origine.»


(1)  Le definizioni di base dell'azienda agricola e dell'unità di bestiame figurano all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1166/2008.

(2)  Da non indicare nel 2010.

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(7)  Da non indicare nel 2010.

(8)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(9)  Da non indicare nel 2010.

(10)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(11)  Da non indicare nel 2010.

(12)  Da non indicare nel 2013.

(13)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(14)  Direttiva 2000/60CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).