ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.102.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
16 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 370/2011 del Consiglio, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV) ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/2012

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all’autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farina di castagne della Lunigiana (DOP)]

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formaggella del Luinese (DOP)]

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 376/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 377/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la decima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 aprile 2011

21

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del solfato di alluminio come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione ( 1 )

24

 

*

Direttiva di esecuzione 2011/48/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromadiolone e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione ( 1 )

28

 

 

DECISIONI

 

 

2011/243/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 aprile 2011, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

32

 

 

2011/244/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2011) 2517]

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28 del 2.2.2011)

44

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (UE) N. 370/2011 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (l’«accordo interno»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti (4),

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 (5), stabilisce le norme relative alla costituzione e all’esecuzione finanziaria delle risorse del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES).

(2)

Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»). Onde tener conto della creazione del SEAE, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (il «regolamento finanziario») è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per fornire un quadro giuridico stabile per l’attuazione del FES e tener conto della creazione del SEAE e delle modifiche apportate al regolamento finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 215/2008.

(3)

Conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (8), il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell’applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato ad un’istituzione.

(4)

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le delegazioni della Commissione facciano parte del SEAE come delegazioni dell’Unione. È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell’Unione e in particolare la continuità e l’efficienza della gestione delle risorse FES da parte delle delegazioni. La Commissione dovrebbe, pertanto, essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell’Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Gli ordinatori delegati dovrebbero continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell’Unione dovrebbero essere responsabili dell’adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nell’ambito delle loro delegazioni. Essi dovrebbero riferire in proposito due volte l’anno. È opportuno prevedere la possibilità di revocare questa delega, conformemente alle norme applicabili alla Commissione.

(5)

Ai fini del rispetto del principio della sana gestione finanziaria, i capi delle delegazioni dell’Unione, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, dovrebbero applicare le norme della Commissione ed essere soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati. A tale fine, essi dovrebbero fare riferimento alla Commissione come all’istituzione di appartenenza.

(6)

Nell’ambito del discarico, poiché dovrebbe essere considerato come un’istituzione ai fini del regolamento finanziario, al SEAE dovrebbero applicarsi integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144 del regolamento (CE) n. 215/2008. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornire, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti. La Commissione dovrebbe rimanere responsabile, conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 215/2008, dell’esecuzione delle risorse FES, comprese quelle eseguite dai capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati. Affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell’Unione dovrebbero fornire le informazioni necessarie. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«alto rappresentante») dovrebbe essere informato al contempo e facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione. Considerata la novità di questa struttura, occorre mettere in atto disposizioni rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria.

(7)

Il contabile della Commissione dovrebbe rimanere responsabile dell’esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.

(8)

Per garantire coerenza e parità di trattamento tra gli ordinatori sottodelegati appartenenti al personale del SEAE e quelli appartenenti al personale della Commissione e per garantire un’adeguata informazione alla Commissione, è opportuno che l’istanza specializzata in irregolarità finanziarie della Commissione sia responsabile anche del trattamento delle irregolarità riscontrate nel quadro del SEAE nei casi in cui la Commissione abbia sottodelegato i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell’Unione. Tuttavia, al fine di mantenere il nesso tra responsabilità in materia di gestione finanziaria e azione disciplinare, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere all’alto rappresentante di avviare un procedimento qualora l’istanza rilevi irregolarità relative alle competenze che la Commissione ha sottodelegato ai capi delle delegazioni dell’Unione. In casi simili, l’alto rappresentante dovrebbe procedere come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari.

(9)

Per garantire un controllo interno efficace ed efficiente, i capi delle delegazioni dell’Unione dovrebbero essere soggetti ai poteri di controllo del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

(10)

Per garantire un controllo democratico sull’esecuzione delle risorse FES, i capi delle delegazioni dell’Unione dovrebbero fornire una dichiarazione attestante l’affidabilità, unitamente a una relazione contenente informazioni sull’efficienza ed efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo nella propria delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione dovrebbero essere allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato competente e messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 215/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l’esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 17, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.»;

2)

all’articolo 17 sono aggiunti i commi seguenti:

«Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell’Unione. Essa ne informa contemporaneamente l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante). Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, i capi delle delegazioni dell’Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione delle risorse FES e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati.

La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione.

La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) possono concordare modalità dettagliate volte a facilitare l’esecuzione l’esecuzione, da parte delle delegazioni dell’Unione, delle risorse previste per le spese di sostegno connesse al FES a norma dell’articolo 6 dell’accordo interno. Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del presente regolamento.»;

3)

all’articolo 25, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Quando la Commissione esegue le risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 17, secondo comma, o indirettamente secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e agli articoli da 26 a 29.»;

4)

all’articolo 32, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell’esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l’alto rappresentante.»;

5)

all’articolo 38, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 38 bis

1.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all’esecuzione delle risorse FES a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità che possa influire sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto del tipo di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2.   Qualora i capi delle delegazioni dell’Unione si trovino in una situazione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, essi sottopongono la questione all’istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, essi informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

3.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all’articolo 38. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione contengono informazioni sull’efficienza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l’affidabilità di cui all’articolo 54, paragrafo 2 bis. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e ad aiutare l’ordinatore delegato competente.

4.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato di sua iniziativa o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

5.   La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico, conformemente agli articoli 142, 143 e 144.»;

7)

all’articolo 39, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il contabile della Commissione rimane responsabile dell’esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.»;

8)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis   In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell’Unione, l’ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell’Unione sono responsabili dell’adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall’ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell’Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le loro funzioni essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull’esecuzione delle risorse FES, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3.

I capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 38 bis, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, come disposto dall’articolo 38.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, l’istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo 3.

Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, essa presenta una relazione corredata di raccomandazioni all’ordinatore, all’alto rappresentante e all’ordinatore delegato, se questi non è in causa, nonché al revisore interno.

Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione può chiedere all’alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l’alto rappresentante procederà come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull’azione disciplinare e/o sul pagamento di un indennizzo, così come raccomandato dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze previste dall’articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.»;

9)

all’articolo 89 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.»;

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 144 bis

Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  GU C 66 dell’1.3.2011, pag. 1.

(5)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna (GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9).

(8)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.


16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 7 dicembre 2010 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il sale di sodio di dimetilglicina non ha effetti dannosi per la salute animale e dei consumatori o per l’ambiente e che tale additivo può migliorare in maniera significativa l’aumento del peso corporeo e il rapporto mangime/peso. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi istituito con il regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del sale di sodio di dimetilglicina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d4

Taminco NV

Sale di sodio di dimetilglicina

 

Composizione dell’additivo

Sale di sodio di dimetilglicina con una purezza minima del 97 %.

 

Sostanza attiva

Sodio N,N-dimetilglicina

C4H8NO2Na, prodotto mediante sintesi chimica.

 

Metodi analitici  (1)

Per la determinazione della sostanza attiva nell’additivo e nelle premiscele: cromatografia in fase liquida (HPLC) con rivelazione a serie di diodi (DAD), rivelazione a 193nm.

Per la determinazione della sostanza attiva nei mangimi: gascromatografia (GC) utilizzando derivatizzazione precolonna e rivelazione di ionizzazione di fiamma (FID).

Polli da ingrasso

 

1 000

1.

Per motivi di sicurezza: utilizzare occhiali e guanti durante la manipolazione.

2.

Dose minima raccomandata: 1 000 mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %.

6 maggio 2021


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 372/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3)

Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell'attività economica di taluni produttori di zucchero e di isoglucosio dell'Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio dell'Unione. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell'Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(4)

Per la campagna 2011/2012, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(5)

Dall'ottobre 2010 i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti su livelli costantemente elevati e, secondo le previsioni sul loro andamento basate sui mercati a termine dello zucchero di Londra e New York, sono destinati a rimanere tali per tutto il 2011, nonché negli anni successivi. Risulta pertanto difficile avanzare stime attendibili dei quantitativi che, in definitiva, verrebbero importati nell'Unione europea. L'esperienza acquisita nella campagna 2010/2011 mostra che, per poter garantire un adeguato approvvigionamento del mercato dell'Unione, è stato necessario immettere sul mercato interno taluni quantitativi di zucchero fuori quota. È pertanto opportuno autorizzare esportazioni fuori quota a decorrere dal 1o gennaio 2012, data alla quale si dovrebbe disporre di informazioni più precise sul reale stato dell'approvvigionamento nell'Unione.

(6)

Le esportazioni di zucchero dall'Unione europea verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti dell'Unione un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di adeguati strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

(7)

In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l'isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

1.   Per la campagna 2011/2012, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania e ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.

Articolo 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per la campagna 2011/2012, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2.   Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Esso scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  Nonché il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


16.4.2011   

IT

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L 102/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

relativo all’autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. Esso prevede inoltre la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo destinato ai mangimi su richiesta del titolare dell’autorizzazione e successivamente al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito «l’Autorità»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione (2), autorizza per un periodo di dieci anni il preparato Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso.

(3)

Il richiedente ha presentato domanda di modifica della denominazione del ceppo da Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) a Clostridium butyricum FERM-BP 2789 e del rappresentante del titolare dell’autorizzazione da Mitsui & Co. Deutschland GmbH a Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. e, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, di un nuovo impiego dell’additivo per le specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, i suinetti svezzati e le specie di suini minori (svezzati), richiedendo che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno della richiesta.

(5)

Nel suo parere dell’8 dicembre 2010 (3), l’Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Clostridium butyricum FERM-BP 2789 di cui all’allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o per l’ambiente e che tale additivo può migliorare l’aumento di peso e la conversione dei mangimi nelle specie bersaglio. L’autorità ha inoltre concluso che la precedente denominazione del ceppo non era adatta a un’identificazione univoca del ceppo di produzione e di conseguenza sostiene la domanda del richiedente di modificarla a Clostridium butyricum FERM-BP 2789. L’Autorità ha concluso che la compatibilità è stata dimostrata per altri due coccidiostatici. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La modifica proposta dei termini dell’autorizzazione riguardanti il nome del rappresentante del titolare dell’autorizzazione è solo amministrativa e non richiede una nuova valutazione degli additivi in oggetto. L’Autorità è stata informata della domanda.

(7)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Di conseguenza occorre modificare il regolamento (CE) n. 903/2009.

(9)

Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 903/2009 le diciture «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)» e «Mitsui & Co. Deutschland GmbH» sono sostituite, rispettivamente, dalle diciture «Clostridium butyricum FERM-BP 2789» e «Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U».

Al punto 2 della colonna «Altre disposizioni» dell’allegato del regolamento (CE) n. 903/2009 sono aggiunti i termini «monensina sodica o lasalocid».

Articolo 3

I mangimi contenenti Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 903/2009 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Clostridium butyricum FERM BP-2789 avente un contenuto minimo di additivo in forma solida 5 × 108 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Metodi analitici  (1)

 

Quantificazione: semina per inclusione su piastra in base alla norma ISO 15213.

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Specie avicole minori, escluse le specie ovaiole

5 × 108 CFU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensina sodica, diclazuril, maduramicina ammonio, robenidina, narasina, narasina/nicarbazina, semduramicina, decochinato, salinomicina sodica o lasalocid sodico.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

6 maggio 2021

Suinetti (svezzati) e specie di suini minori (svezzati)

2,5 × 108 CFU


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

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L 102/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 374/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farina di castagne della Lunigiana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 220 del 14.8.2010, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Farina di castagne della Lunigiana (DOP)


16.4.2011   

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L 102/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 375/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formaggella del Luinese (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 220 del 14.8.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Formaggella del Luinese (DOP)


16.4.2011   

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L 102/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 376/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.4.2011   

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L 102/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 377/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la decima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la decima gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per taluni cereali e per taluni Stati membri. È stata altresì espressa la necessità di non stabilire alcun prezzo minimo di vendita per gli altri cereali e Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 13 aprile 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

°

nessun'offerta

X

nessun cereale disponibile per la vendita

#

non applicabile


16.4.2011   

IT

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L 102/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 378/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 aprile 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 aprile 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 aprile 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 16 aprile 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.4.2011-14.4.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

253,38

208,52

Prezzo FOB USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Premio sul Golfo

14,64

Premio sui Grandi laghi

74,16

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

17,88 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

49,29 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DIRETTIVE

16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/24


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/47/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del solfato di alluminio come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il solfato di alluminio.

(2)

In conformità all'articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4), che prevede la non iscrizione del solfato di alluminio.

(3)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

I Paesi Bassi hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e hanno redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione il 9 marzo 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul solfato di alluminio il 28 ottobre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul solfato di alluminio.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il solfato di alluminio nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Ferme restando queste conclusioni, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente sia tenuto a fornire informazioni che confermino la specificazione della sostanza tecnica, fabbricata commercialmente, sotto forma di adeguati dati analitici.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione del solfato di alluminio e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il solfato di alluminio, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente solfato di alluminio come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente solfato di alluminio come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente solfato di alluminio come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate. EFSA Journal 2010;8(11):1889. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Disponibile sul sito Internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«351

Solfato di alluminio

Numero CAS: 10043-01-3

Numero CIPAC non disponibile

Solfato di alluminio

970 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'utilizzo come battericida post-raccolta per le piante ornamentali.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.

Gli Stati membri interessati prescrivono quindi la presentazione di informazioni che confermino la specificazione della sostanza tecnica, fabbricata commercialmente, sotto forma di dati analitici appropriati.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o dicembre 2011.»


(1)  Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/28


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/48/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromadiolone e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza bromadiolone.

(2)

In conformità all'articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4), che prevede la non iscrizione del bromadiolone.

(3)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Svezia, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Svezia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione il 4 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul bromadiolone il 15 settembre 2010 (6) . Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul bromadiolone.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il bromadiolone nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente fornisca informazioni confermative riguardanti la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente, sotto forma di adeguati dati analitici, la rilevanza delle impurità, la determinazione del bromadiolone nell'acqua, l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio e la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione del bromadiolone e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al bromadiolone nell'allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al bromadiolone nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il bromadiolone, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bromadiolone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al bromadiolone nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente bromadiolone come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente bromadiolone come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone. EFSA Journal 2010;8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Disponibile on-line al sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«352

Bromadiolone

Numero CAS: 28772-56-7

Numero CIPAC: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 970g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'utilizzo sotto forma di esche già pronte, inserite nei cunicoli dei roditori.

La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non può superare 50 mg/kg.

Le autorizzazioni sono concesse solo per l'impiego da parte di utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromadiolone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.

In tale valutazione globale, gli Stati membri:

prestano particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e provvedono affinché le condizioni di utilizzo prescrivano un'adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso,

prestano particolare attenzione al rischio di avvelenamento primario e secondario per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione prescrivono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti:

a)

la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente, sotto forma di adeguati dati analitici;

b)

la rilevanza delle impurità;

c)

la determinazione del bromadiolone nell'acqua con un limite di quantificazione di 0,01 μg/l;

d)

l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio;

e)

la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate alle lettere a), b) e c) entro il 30 novembre 2011 e le informazioni indicate alle lettere d) ed e) entro il 31 maggio 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


DECISIONI

16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 aprile 2011

recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

(2011/243/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE (1) e la decisione 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Riccardo VENTRE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È rinominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2011

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2011) 2517]

(I testi in lingua bulgara, danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, rumena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/244/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità delle norme dell’Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 dicembre 2010 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivo della rettifica

Tipo

%

Moneta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

VOCE DI BILANCIO 6701

BG

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG

forfettaria

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

TOTALE (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Carenze nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Carenze nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Foraggi essiccati

2005

Mancato rispetto della percentuale minima di controllo supplementare degli operatori ai quali sono stati consegnati i foraggi essiccati; mancato rispetto del termine per la trasmissione delle statistiche annuali

forfettaria

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Foraggi essiccati

2006

Mancato rispetto della percentuale minima di controllo supplementare degli operatori ai quali sono stati consegnati i foraggi essiccati; mancato rispetto del termine per la trasmissione delle statistiche annuali

forfettaria

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Foraggi essiccati (2007+)

2007

Mancato rispetto della percentuale minima di controllo supplementare degli operatori ai quali sono stati consegnati i foraggi essiccati; mancato rispetto del termine per la trasmissione delle statistiche annuali

forfettaria

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Foraggi essiccati (2007+)

2008

Mancato rispetto della percentuale minima di controllo supplementare degli operatori ai quali sono stati consegnati i foraggi essiccati; mancato rispetto del termine per la trasmissione delle statistiche annuali

forfettaria

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

TOTALE (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

TOTALE (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Pagamenti per le carni ovine e caprine

2004

Ritardi nell'avvio dei controlli in loco

forfettaria

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Pagamenti per le carni bovine

2004

Carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Pagamenti per le carni bovine

2004

Carenze nei controlli in loco — qualità dei controlli insufficiente o inadeguata — controllo inadeguato

forfettaria

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Pagamenti per le carni ovine e caprine

2005

Ritardi nell'avvio dei controlli in loco

forfettaria

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Pagamenti per le carni bovine

2005

Carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Pagamenti per le carni bovine

2005

Carenze nei controlli in loco — qualità dei controlli insufficiente o inadeguata — controllo inadeguato

forfettaria

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Pagamenti per le carni bovine

2006

Carenze nei controlli in loco — qualità dei controlli insufficiente o inadeguata — controllo inadeguato

forfettaria

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Carenze nella gestione ambientale degli imballaggi

puntuale

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Carenze nella gestione ambientale degli imballaggi

puntuale

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Carenze nella gestione ambientale degli imballaggi

puntuale

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Pagamenti per le carni bovine

2006

Carenze nei controlli in loco

forfettaria

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze nei controlli delle rese

forfettaria

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2003

Errori nelle tolleranze tecniche con conseguente mancato rispetto dei requisiti per il SIG oleicolo nel primo anno di applicazione

forfettaria

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Correzione degli effetti della rettifica forfettaria sulla rettifica puntuale

puntuale

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze nei controlli delle rese

forfettaria

2,00%

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Calcolo errato delle sanzioni

puntuale

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Errori nelle tolleranze tecniche con conseguente mancato rispetto dei requisiti per il SIG oleicolo nel primo anno di applicazione

forfettaria

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2005

Correzione degli effetti della rettifica forfettaria sulla rettifica puntuale

puntuale

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze nei controlli delle rese

forfettaria

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2005

Calcolo errato delle sanzioni

puntuale

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2005

Errori nelle tolleranze tecniche con conseguente mancato rispetto dei requisiti per il SIG oleicolo nel primo anno di applicazione

forfettaria

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2006

Correzione degli effetti della rettifica forfettaria sulla rettifica puntuale

puntuale

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze nei controlli delle rese

forfettaria

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2006

Calcolo errato delle sanzioni

puntuale

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2006

Errori nelle tolleranze tecniche con conseguente mancato rispetto dei requisiti per il SIG oleicolo nel primo anno di applicazione

forfettaria

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

TOTALE (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Pagamenti diretti

2007

Carenze nelle procedure amministrative

puntuale

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Aiuto diretto disaccoppiato (regime di pagamento unico — RPU)

2008

Carenze nelle procedure amministrative

puntuale

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nelle procedure amministrative

puntuale

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

TOTALE (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Restituzioni all'esportazione — altre

2006

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Restituzioni all'esportazione — Fuori allegato I

2006

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2006

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Restituzioni all'esportazione — altre

2007

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Restituzioni all'esportazione — Fuori allegato I

2007

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2007

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

-1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2008

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Restituzioni all'esportazione — altre

2008

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Restituzioni all'esportazione — Fuori allegato I

2008

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2009

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Restituzioni all'esportazione — altre

2009

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Restituzioni all'esportazione — Fuori allegato I

2009

Carenze nella procedura per la certificazione di uscita

forfettaria

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

forfettaria

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

puntuale

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

forfettaria

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

puntuale

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

puntuale

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Carenze nei controlli essenziali relativi al riconoscimento e ai programmi operativi

forfettaria

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Misure eccezionali di sostegno

2009

Spese di eliminazione e trasporto messe indebitamente a carico del bilancio UE; capi morti oggetto di domande di finanziamento UE

puntuale

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

TOTALE (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Aiuti aggiuntivi

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Altri aiuti diretti — Zucchero — diversi dalle restituzioni all'esportazione

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Altri aiuti diretti — Cotone

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Aiuto diretto disaccoppiato (regime di pagamento unico — RPU)

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Altri aiuti diretti

2009

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini

2009

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Aiuti aggiuntivi

2009

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze relative ai controlli dei frantoi e alla qualità del SIG oleicolo

forfettaria

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione (2007+)

2005

Carenze relative ai controlli dei frantoi e alla qualità del SIG oleicolo

forfettaria

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione (2007+)

2005

Carenze relative ai controlli dei frantoi e alla qualità del SIG oleicolo

forfettaria

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione (2007+)

2006

Carenze relative ai controlli dei frantoi e alla qualità del SIG oleicolo

forfettaria

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione (2007+)

2006

Carenze relative ai controlli dei frantoi e alla qualità del SIG oleicolo

forfettaria

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olio d'oliva — Finanziamento SIG

2004

Spese inammissibili concernenti attività svolte dopo il 31 ottobre 2003

puntuale

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olio d'oliva — Finanziamento SIG

2006

Spese inammissibili concernenti attività svolte dopo il 31 ottobre 2003

puntuale

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

TOTALE (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2005

Contabilizzazione errata dei conferimenti di zucchero all'intervento nel 2005 effettuati senza movimento fisico

puntuale

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2006

Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio

forfettaria

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2006

Controlli degli inventari effettuati in ritardo

forfettaria

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2007

Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio

forfettaria

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2008

Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio

forfettaria

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Ammasso pubblico — Zucchero

2009

Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio

forfettaria

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

TOTALE (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Costi inammissibili per la stampa di scritte sugli imballaggi e per spese di un'organizzazione di produttori con commercializzazione decentralizzata

puntuale

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Costi inammissibili per la stampa di scritte sugli imballaggi e per spese di un'organizzazione di produttori con commercializzazione decentralizzata

puntuale

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Costi inammissibili per la stampa di scritte sugli imballaggi e per spese di un'organizzazione di produttori con commercializzazione decentralizzata

puntuale

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

TOTALE (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Altri aiuti diretti — Bovini

2007

Carenze accertate nel funzionamento del sistema IT

puntuale

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Altri aiuti diretti — Bovini

2008

Carenze accertate nel funzionamento del sistema IT

puntuale

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

TOTALE (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

forfettaria

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Altri aiuti diretti

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

forfettaria

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

TOTALE (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

TOTALE (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

TOTALE (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

VOCE DI BILANCIO 6711

BG

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG

forfettaria

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG e nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

TOTALE (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2007

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2008

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Informazioni errate nel SIPA/SIG e carenze nei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

TOTALE (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

forfettaria

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

forfettaria

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2009

Carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, nell'effettuazione delle visite in loco/sul campo a seguito di controlli amministrativi incrociati

puntuale

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

TOTALE (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

TOTALE (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

VOCE DI BILANCIO 05070107

DE

Irregolarità

2009

Rimborso per casi di irregolarità

puntuale

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTALE (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTALE (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Rettifiche

16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/44


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2011 )

Nel sommario e a pagina 17, titolo:

anziché:

leggi:


16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/44


Rettifica del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 254 del 26 settembre 2009 )

A pagina 92, all’allegato III, parte C:

anziché:

«—

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380»,

leggi:

«—

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380».