ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.094.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
8 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/223/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2

 

*

Regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) n. 335/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1091/2009 per quanto concerne il tenore minimo del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) n. 336/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico e nicarbazina ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 338/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Magiun de prune Topoloveni (IGP)]

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 339/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la diciannovesima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

27

 

 

DECISIONI

 

 

2011/224/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

28

 

 

2011/225/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 aprile 2011, relativa al divieto temporaneo di immissione sul mercato tedesco del detergente POR-ÇÖZ [notificata con il numero C(2011) 2290]

29

 

 

2011/226/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 aprile 2011, che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Lettonia ( 1 )

31

 

 

2011/227/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (BCE/2011/4)

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

(2011/223/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992, che è stato concluso a nome della Comunità dal Consiglio mediante la decisione 92/580/CEE (1), è rimasto inizialmente in vigore fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con una decisione del Consiglio internazionale dello zucchero del 28 maggio 2009, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere atottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.


REGOLAMENTI

8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/2


REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2)

Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall’industria metallurgica.

(3)

I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metallici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e alluminio privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non metallici.

(4)

Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione della qualità.

(5)

Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

(6)

Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(7)

Il comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo.

(8)

Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’intende per:

a)

   «rottami di ferro e acciaio», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

b)

   «rottami di alluminio», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

c)

   «detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

d)

   «produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

e)

   «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

f)

   «personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

g)

   «controllo visivo», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

h)

   «partita», un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;

b)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;

c)

i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;

d)

il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 4

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;

b)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II;

c)

i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;

d)

il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Dichiarazione di conformità

1.   Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.

2.   Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3.   La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 6

Gestione della qualità

1.   Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.

2.   Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a)

controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;

b)

monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;

c)

monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);

d)

efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;

e)

osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;

f)

registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

g)

revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;

h)

formazione del personale.

3.   Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.

4.   Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.

5.   Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (2), che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

6.   L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

7.   Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri

Obblighi minimi di monitoraggio interno

1.   Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero

1.1.

I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.

Personale qualificato classifica ogni partita.

1.2.

La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso.

Sono considerati materiali estranei:

1)

metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;

2)

materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;

3)

elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;

4)

residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.

Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:

1)

l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);

2)

il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;

3)

la precisione del metodo di monitoraggio; e

4)

la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l’audit.

1.3.

I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.

Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.

1.4.

I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5.

Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (1).

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.

Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6.

I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (2) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (3).

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.

1.7.

I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

2.   Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1.

Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.

2.2.

I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.

2.3.

I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

a)

limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e

b)

fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.

3.   Processi e tecniche di trattamento

3.1.

I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.

3.2.

Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.

3.3.

Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a)

il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;

c)

i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

d)

i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e

e)

le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall’autorità competente.

 


(1)  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.


ALLEGATO II

Criteri per i rottami di alluminio

Criteri

Obblighi minimi di monitoraggio interno

1.   Qualità dei rottami

1.1.

I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.

Personale qualificato classifica ogni partita.

1.2.

La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %;

Sono considerati materiali estranei:

1)

metalli diversi dall’alluminio e dalle leghe di alluminio;

2)

materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;

3)

materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;

4)

elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure

5)

residui delle operazioni di fusione dell’alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.

I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920 (1).

La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.

La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:

1)

determinazione della massa (m1) dopo eliminazione e determinazione dell’umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);

2)

eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002);

3)

determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;

4)

calcolo della resa del metallo m [%] = (m2/m1) × 100.

Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l’analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:

1)

l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);

2)

il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e nell’esecuzione di ogni trattamento successivo;

3)

la precisione del metodo di monitoraggio; e

4)

la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.

1.3.

I rottami non contengono polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

1.4.

I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5.

Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6.

I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4).

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.

1.7.

I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.

2.   Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1.

Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.

2.2.

I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.

2.3.

I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

a)

limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e

b)

fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.

3.   Processi e tecniche di trattamento

3.1.

I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.

3.2.

Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.

3.3.

Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a)

il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)

i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;

c)

i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

d)

i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;

e)

le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente

 


(1)  EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio – Rottami – parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002.

(2)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(4)  GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(6)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.


ALLEGATO III

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1.

Produttore/importatore dei rottami metallici:

Nome:

Indirizzo:

Referente:

Telefono:

Fax

E-mail:

2.

a)

Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma:

b)

Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:

3.

La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2

4.

Peso della partita in tonnellate:

5.

Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

6.

Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 (1), controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verificatore indipendente.

7.

La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011 (1).

8.

Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.

Nome:

Data:

Firma:


(1)  Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/12


REGOLAMENTO (UE) N. 334/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell’Unione creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

(2)

Il regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), prevede deroghe per consentire il trasporto da parte di passeggeri di liquidi, aerosol e gel acquistati in determinati aeroporti di paesi terzi. Tali deroghe scadono il 29 aprile 2011.

(3)

Le suddette deroghe hanno facilitato e reso più agevoli le operazioni di transito relative ai passeggeri di voli provenienti da paesi terzi che transitano negli aeroporti dell’Unione e che trasportano liquidi, aerosol e gel, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza. A condizione che le condizioni alle quali le suddette deroghe sono state concesse continuino ad essere ottemperate negli aeroporti di paesi terzi in questione, tali agevolazioni dovrebbero essere mantenute.

(4)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (3) deve pertanto essere modificato in tal senso.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12.

(3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010, capitolo 4, il punto 4.1.3.4, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

«g)

sono stati acquistati in uno degli aeroporti ubicati nei paesi terzi di cui all’appendice 4-D, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto nell’area lato volo dell’aeroporto in questione e nel corso delle 36 ore immediatamente precedenti. Le deroghe previste in questo punto scadono il 29 aprile 2013.»


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/14


REGOLAMENTO (UE) N. 335/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1091/2009 per quanto concerne il tenore minimo del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) (2) ha autorizzato l’impiego per dieci anni di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) per i polli da ingrasso.

(2)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione di questo additivo per mangimi in caso di impiego per i polli da ingrasso, per ridurre la dosi minima raccomandata di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) da 4 000 XU (3)/kg e 900 BGU (4)/kg a 2 000 XU/kg e 450 BGU/kg. La domanda era corredata di dati pertinenti a sostegno della richiesta di modifica.

(3)

Nel suo parere del 10 novembre 2010, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha concluso che i dati forniti relativi a tre sperimentazioni effettuate sui polli da ingrasso non erano a favore di una riduzione della dose minima raccomandata da 4 000 XU e 900 BGU/kg di mangime a 2 000 XU e 450 BGU/kg di mangime, perché l’analisi dei mangimi ha dimostrato che le dosi previste erano state superate considerevolmente. I dati hanno tuttavia dimostrato che il prodotto è efficace in una dose inferiore a quella attualmente autorizzata. Secondo l’Autorità i dati indicano, come approssimazione, che 3 000 XU e 600 BGU/kg di mangime possono migliorare il tasso di crescita e il rapporto tra mangime e incremento ponderale nei polli da ingrasso (5).

(4)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1091/2009 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1091/2009 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.

(3)  1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 5,0 e a 50 °C.

(4)  1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 4,8 e a 50 °C.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754)

con un’attività minima di 40 000 XU/g e 9 000 BGU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Il metodo analitico  (1)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo:

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano,

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi su un substrato contenente beta-glucano.

 

Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati,

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi da un substrato di beta-glucano d’orzo e di colorante reticolati.

Polli da ingrasso

3 000 XU

675 BGU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, orzo, segala e/o triticale.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4 dicembre 2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/17


REGOLAMENTO (UE) N. 336/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico e nicarbazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(3)

L’impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (2).

(4)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione per l’additivo per consentirne l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici: monensin sodico, diclazuril, nicarbazina, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica, lasalocid sodico, narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, decochinato o semduramicina sodica per i polli da ingrasso. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

(5)

Nel suo parere del 9 novembre 2010 l’Autorità ha concluso che l’additivo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è compatibile con: diclazuril, monensin sodico e nicarbazina (3).

(6)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1292/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1918.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1292/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1822

NOREL SA.

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 contenente almeno: 1 × 109 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940.

 

Metodi di analisi  (1)

Conteggio: tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Polli da ingrasso

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Può essere utilizzato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, monensin sodico o nicarbazina.

3.

Ai fini della sicurezza: protezione dell’apparato respiratorio; occhiali e guanti durante la manipolazione.

8.1.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives».


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/19


REGOLAMENTO (UE) N. 337/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cui all’allegato come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 10 novembre 2010 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all’allegato non ha effetti dannosi per la salute animale, dei consumatori o l’ambiente e che tale additivo può migliorare i parametri zootecnici delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi istituito con il regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di cui all’allegato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(12):1916.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a15

Danisco Animal Nutrition

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo

Preparato (in forma solida e liquida)di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) aventi, rispettivamente, un’attività minima di 12 200 U (1)/g e 1 520 U (2)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD 2106)

 

Metodi di analisi  (3)

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall’azione di endo-1,4-beta-xilanasi a partire dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina,

metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall’azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi a partire da un substrato di beta-glucano d’orzo reticolato con azzurrina.

Tacchini da ingrasso e allevati a scopo di riproduzione

Galline ovaiole

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

1 220 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi

152 U

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, orzo, segala e/o triticale.

3.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

28 aprile 2021

Altro pollame

Suinetti (svezzati)

Suini da ingrasso

endo-1,4-beta-xilanasi

610 U

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

76 U


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,48 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall’arabinoxilano del frumento, con pH 4,2 e a 50 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzima che libera 2,4 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 338/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Magiun de prune Topoloveni (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Magiun de prune Topoloveni», presentata dalla Romania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 241 dell’8.9.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ROMANIA

Magiun de prune Topoloveni (IGP)


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 339/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

68,6

MA

45,5

TN

104,8

TR

79,5

ZZ

74,6

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,9

ZZ

148,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

117,4

ZA

15,5

ZZ

71,9

0805 10 20

EG

52,9

IL

71,2

MA

51,4

TN

47,3

TR

73,5

US

49,1

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

107,5

BR

79,2

CA

107,4

CL

92,8

CN

93,2

MK

50,2

NZ

121,3

US

145,1

UY

74,1

ZA

80,7

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

99,9

CL

112,0

CN

72,6

US

72,1

ZA

98,5

ZZ

91,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 340/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 326/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 89 del 5.4.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dell'8 aprile 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la diciannovesima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la diciannovesima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 5 aprile 2011, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

(2011/224/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995, che è stata conclusa a nome della Comunità dal Consiglio mediante la decisione 96/88/CE (1), è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con una decisione del Consiglio internazionale dei cereali dell’8 giugno 2009, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2011. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2011

relativa al divieto temporaneo di immissione sul mercato tedesco del detergente POR-ÇÖZ

[notificata con il numero C(2011) 2290]

(2011/225/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010, l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente ha notificato alla Commissione ed altri Stati membri il proprio divieto temporaneo di immissione sul mercato tedesco del detergente POR-ÇÖZ avente un contenuto di acido nitrico pari o superiore al 20 %, divieto basato sui rischi di corrosione e di vapori pericolosi derivanti dall’ingrediente «acido nitrico» (3).

(2)

Le autorità tedesche hanno notificato inoltre il divieto temporaneo del detergente POR-ÇÖZ alla Commissione per il tramite di RAPEX (4) in forza dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (5). Quale rischio addizionale vi si menzionava che i contenitori di POR-ÇÖZ non erano dotati di chiusure sufficientemente resistenti ai bambini.

(3)

POR-ÇÖZ è fabbricato in Turchia dalla società registrata Levent Kimya ed è importato in Germania dalla società Karakus Handels GmbH avente sede registrata a D-58638 Iserlohn.

(4)

POR-ÇÖZ contiene il 20-30 % di acido nitrico in soluzione acquosa. L’acido nitrico è classificato corrosivo per la pelle, di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(5)

POR-ÇÖZ è distribuito al pubblico quale anticalcare e antiruggine. È una miscela destinata alla pulitura ed è quindi un detergente ai sensi dell’articolo 2 del regolamento.

(6)

Sulla base della presentazione dei fatti esposta nella notifica RAPEX tedesca, il prodotto POR-ÇÖZ non è dotato di una chiusura appropriata resistente ai bambini. Non soddisfa quindi il disposto dell’articolo 11, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n. 648/2004 in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, punto 3, e con l'allegato IV, parte A, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 che si applica soltanto a un prodotto «conforme alle prescrizioni del presente regolamento».

(7)

Il 14 dicembre 2010 nella riunione del gruppo di lavoro sui detergenti la Germania ha fornito oralmente un chiarimento dei fatti. La Germania ha spiegato che sul mercato tedesco vi erano due prodotti recanti il marchio commerciale POR-ÇÖZ. Il prodotto di cui alla notifica alla Commissione del 29 ottobre 2010, che è importato da Karakus Handels GmbH, era etichettato in modo corretto e dotato di un’appropriata chiusura resistente ai bambini. Il secondo prodotto POR-ÇÖZ dello stesso fabbricante era stato importato illegalmente attraverso canali ignoti. Recava un’etichetta in lingua turca e non era dotato di una chiusura sufficientemente resistente ai bambini.

(8)

Con lettera del 22 dicembre 2010 la Germania ha confermato che il prodotto cui aveva fatto riferimento nella sua notifica del 29 ottobre 2010 (fabbricato da Levent Kimya e importato in Germania dalla società Karakus Handels GmbH) era conforme al regolamento sui detergenti, segnatamente alle sue disposizioni in tema di etichettatura e confezionamento, poiché recava un’etichetta in lingua tedesca ed era dotato di una chiusura resistente ai bambini. La notifica RAPEX n. 1760/10 era stata modificata ed alla Commissione era stata presentata il 16 dicembre 2010 una notifica riveduta in cui si affermava che il motivo del divieto non era la non ottemperanza alle disposizioni di legge, bensì l’elevato rischio che il prodotto presentava per la salute umana.

(9)

Considerata tale fattispecie risulta applicabile l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 648/2004 poiché il prodotto POR-ÇÖZ menzionato nella notifica tedesca è un detergente conformemente a tale regolamento.

(10)

La Germania ha esposto motivi fondati per ritenere che il prodotto POR-ÇÖZ rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute degli esseri umani. La Germania ha riferito un caso di lesioni a danno di un bambino dovute all’uso di POR-ÇÖZ in Germania. Inoltre, tra il 1999 e il 2010, i centri antiveleno tedeschi hanno registrato 134 casi di grave nocumento alla salute legati all’uso domestico di anticalcare e antiruggine contenenti acido nitrico. In Belgio (l’unico altro Stato membro dove sarebbe stata rinvenuta sul mercato una versione di POR-ÇÖZ con etichetta turca) i centri antiveleno hanno registrato tre casi di gravi problemi respiratori risultanti dall’uso professionale di anticalcare contenente acido nitrico a un tenore del 30 %. Sulla base di una valutazione dei rischi sanitari derivanti dall’uso di prodotti detergenti aventi un contenuto di acido nitrico pari al 20-30 %, l’Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio ha raccomandato, il 28 settembre 2010, che i prodotti detergenti contenenti più di 20 % di acido nitrico non vengano immessi sul mercato con destinazione al grande pubblico (8).

(11)

La Commissione ha consultato gli Stati membri sia tramite un questionario inviato loro il 15 novembre 2010 sia nel corso di una riunione del gruppo di lavoro sui detergenti tenutasi il 14 dicembre 2010. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al loro parere quale espresso con parere congiunto del 14 marzo 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania può mantenere il proprio divieto temporaneo di immissione sul mercato del prodotto detergente POR-ÇÖZ avente un contenuto di acido nitrico pari al 20 % o superiore per un anno dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Decisione dell’Agenzia federale tedesca per l’ambiente (Umweltbundesamt) del 25 ottobre 2010 [Allgemeinverfügung zum vorläufigen Verbot des Inverkehrbringens des Reinigungsmittels Por Cöz nach § 14(2) des Wasch- und Reinigungsmittelgesetztes und §8(4) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetztes, Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 vom 28. Oktober 2010].

(4)  Notifica RAPEX n. 1760/10.

(5)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(6)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(8)  Parere BfR n. 041/2010, 6.9.2010.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Lettonia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/226/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato VIII, capitolo 3,

vista la richiesta presentata dalla Lettonia,

considerando quanto segue:

(1)

L’atto di adesione del 2003 prevede che la Lettonia possa mantenere in vigore, alle condizioni in esso definite, e durante un periodo di sette anni a decorrere dalla data di adesione, vale a dire fino al 30 aprile 2011, i divieti relativi all’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche e giuridiche di altri Stati membri dell’Unione europea che non sono stabilite, né registrate, e che non hanno né una succursale, né un’agenzia in Lettonia. Si tratta di un’eccezione provvisoria alla libertà di circolazione dei capitali come è garantita dagli articoli da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questo periodo transitorio può essere prorogato una volta al massimo per tre anni.

(2)

Il 6 dicembre 2010 la Lettonia ha richiesto di prorogare di tre anni il periodo transitorio relativo all’acquisizione di terreni agricoli.

(3)

La ragione principale del periodo transitorio è costituita dall’esigenza di salvaguardare le condizioni socioeconomiche in cui sono esercitate le attività agricole, successivamente all’introduzione del mercato unico e alla transizione della Lettonia alla politica agricola comune. In particolare, esso intende rispondere alle preoccupazioni sollevate relativamente all’impatto potenziale sul settore agricolo della liberalizzazione dell’acquisto di terreno agricolo dovuto alle sostanziali differenze iniziali nei prezzi dei terreni agricoli e dei redditi agricoli ungheresi rispetto a quelli esistenti in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in prosieguo l’UE-15). Il periodo transitorio era anche destinato a facilitare il processo di restituzione e di privatizzazione dei terreni agricoli agli agricoltori e la Commissione, nella sua relazione del 16 luglio 2008«Riesame delle misure transitorie per l’acquisizione di proprietà agricole di cui al trattato di adesione del 2003» (in prosieguo «la relazione intermedia del 2008») aveva già sottolineato l’importanza di completare la summenzionata riforma agricola entro il periodo transitorio previsto (1).

(4)

Secondo i dati forniti da Eurostat i prezzi dei terreni agricoli in Lettonia sono inferiori rispetto ai prezzi agricoli nell’UE. La convergenza completa dei prezzi dei terreni agricoli non era affatto attesa, né costituisce una condizione necessaria per la fine del periodo di transizione. Ciononostante le differenze riscontrabili nei prezzi vigenti in Lettonia e nell’UE-15 sono tali da poter ancora perturbare la progressività del processo di convergenza dei prezzi.

(5)

Analogamente ai livelli dei prezzi dei terreni agricoli i dati di Eurostat dimostrano che ancora persiste la differenza nel PIL pro capite misurato in standard di potere d’acquisto in Lettonia rispetto all’UE-15. Quindi i vigenti prezzi dei terreni agricoli in Lettonia sono elevati per i cittadini lettoni residenti in rapporto al loro potere d’acquisto.

(6)

Persiste la scarsa competitività del settore agricolo lettone comparata al settore agricolo nell’EU-15 ed il problema è aggravato anche dalle difficoltà d’accesso alle risorse finanziarie e dai tassi di interesse elevati applicati ai crediti commerciali per l’acquisto del terreno agricolo (15 % l’anno nel 2009, secondo i dati forniti dalle autorità lettoni).

(7)

Inoltre, secondo i dati forniti dalle autorità lettoni, elaborati dal servizio agricolo statale lettone alla data del 1o gennaio 2010, i terreni agricoli costituiscono il 37,7 % del territorio complessivo del paese, di cui il 45,8 % è costituito da foreste. Nel 2007 il 62 % del terreno agricolo era di proprietà degli agricoltori e il 26,6 % era dato in affitto. Mentre il terreno agricolo in Lettonia è già nella maggior parte dei casi in mani private, devono ancora essere completati il processo di restituzione dei diritti di proprietà e la riforma del territorio nelle aree rurali.

(8)

La mancanza di chiarezza relativamente ai diritti di proprietà impedisce inevitabilmente le vendite di terreno e il consolidamento della proprietà agricola. La frammentazione delle terre, a sua volta, contribuisce ulteriormente a una scarsa competitività e comporta aziende agricole meno orientate al mercato. In questo contesto, i dati provenienti da Eurostat dimostrano che sebbene il graduale consolidamento del territorio sia in itinere e la media dei terreni agricoli coltivati per azienda in Lettonia sia aumentata da 10 a 16 ettari per azienda dal 2001 al 2007, essa è ancora inferiore rispetto ad altri Stati membri dell’Unione europea, come Danimarca, Germania e Svezia, dove questa media è pari a 60, 46 e 43 ettari rispettivamente nel 2007.

(9)

La recente crisi economica e finanziaria globale ha avuto anche un impatto negativo sull’economia della Lettonia. La mancanza di domanda che ha fatto seguito a una netta riduzione nei prezzi d’acquisto per i prodotti agricoli, nel momento in cui i prezzi delle materie prime sono rimasti al livello elevato del 2008 ha aggravato ulteriormente la posizione già svantaggiata degli agricoltori della Lettonia rispetto agli agricoltori dell’UE-15.

(10)

In questo contesto, ci si può attendere, seguendo l’esempio delle autorità lettoni, che la revoca delle restrizioni alla data del 1o maggio 2011 comporti un aumento dei prezzi dei terreni agricoli lettoni. Pertanto esiste il pericolo di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli lettoni, una volta scaduto il periodo transitorio.

(11)

Dovrebbe pertanto essere concessa una proroga triennale del periodo transitorio di cui all’allegato VIII, capo 3, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Per preparare completamente il mercato alla liberalizzazione resta cruciale, anche in presenza di circostanze economiche avverse, continuare il miglioramento di taluni fattori come le facilitazioni creditizie e assicurative per gli agricoltori e il completamento della riforma agricola strutturale durante il periodo transitorio, come già sottolineato nella relazione intermedia del 2008.

(13)

Giacché il mercato unico aperto è sempre stato il nocciolo della prosperità economica dell’Europa, un aumento dell’afflusso di capitale straniero avrebbe potenziali benefici anche per il mercato agricolo in Lettonia. Come sottolineato nella relazione intermedia del 2008, gli investimenti stranieri in agricoltura avrebbero un notevole impatto a lungo termine sul conferimento del capitale e del know-how necessari, sul funzionamento dei mercati fondiari e sulla produttività agricola. La progressiva diminuzione delle restrizioni alla proprietà estera nel corso del periodo transitorio contribuirebbe anche alla preparazione del mercato alla completa liberalizzazione.

(14)

Per fini di certezza giuridica e per evitare un vuoto normativo nell’ordinamento giuridico nazionale della Lettonia successivo alla fine del vigente periodo transitorio, la presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Lettonia di cui all’allegato VIII, capo 3, dell’atto di adesione del 2003 è prorogato fino al 30 aprile 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 definitivo, 16 luglio 2008.


8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/33


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2011

concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese

(BCE/2011/4)

(2011/227/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 18.1 dello Statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito denominato «Caratteristiche generali»).

(2)

Ai sensi del capitolo 1.6 delle Caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. In virtù del capitolo 6.3.1 delle Caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito.

(3)

Sussistono circostanze eccezionali del mercato derivanti dalla posizione fiscale del governo irlandese nel contesto del programma di risanamento supportato dagli Stati membri appartenenti all’area dell’euro e dal Fondo monetario internazionale, e vi è inoltre un’alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo irlandese, con effetti negativi sulla stabilità dei sistemi finanziari. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

Il Consiglio direttivo ha tenuto conto del fatto che il governo irlandese abbia approvato un programma di risanamento economico e finanziario che è stato negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale, nonché l’impegno fermamente assunto dal governo irlandese per dare piena attuazione a tale programma. Il Consiglio direttivo ha pure esaminato ed approvato l’attuazione del programma effettuata sinora dal governo irlandese. Il Consiglio direttivo ha altresì valutato gli effetti di tale programma sui titoli emessi dal governo irlandese sotto il profilo della gestione del rischio di credito dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Tali valutazioni positive costituiscono le basi della presente sospensione a carattere eccezionale e temporaneo posta in essere con l’obiettivo di contribuire alla solidità delle istituzioni finanziarie e in tal modo rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e tutelare i clienti di dette istituzioni. Tuttavia, la BCE dovrebbe monitorare attentamente l’impegno costante e fermo del governo irlandese nel dare piena attuazione al programma di risanamento economico e finanziario alla base delle presenti misure.

(5)

La presente decisione troverà applicazione temporanea fino a che il Consiglio direttivo riterrà che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione di talune disposizioni delle Caratteristiche generali

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali, sono sospesi ai sensi degli articoli 2 e 3.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le Caratteristiche generali, prevale la prima.

Articolo 2

Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo irlandese

La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo irlandese. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.

Articolo 3

Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo irlandese

La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi da soggetti situati in Irlanda e integralmente garantiti dal governo irlandese. Una garanzia fornita dal governo irlandese continua ad essere soggetta ai requisiti stabiliti nel capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


Rettifiche

8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 24 luglio 2009 )

A pagina 82, all'articolo 69, paragrafo 1:

anziché:

«… bottiglie di vetro di tipo “sciampagnotte”…»,

leggi:

«… bottiglie di vetro per vino spumante …».