ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.086.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/204/UE |
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ORIENTAMENTI |
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2011/205/UE |
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2011/206/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 310/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon i LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
La non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) è prevista dalla decisione 2003/199/CE del Consiglio (3) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione di bromopropilato, clorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon e triforine è prevista dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (4) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2005/864/CE della Commissione (5) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del fention nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/140/CE della Commissione (6) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2006/302/CE della Commissione (7) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009. La non iscrizione del metidation nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/129/CE della Commissione (8) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/247/CE della Commissione (9) e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. |
(3) |
Poiché i periodi di moratoria sono scaduti, è opportuno abbassare i LMR di queste sostanze portandoli al corrispondente limite di rilevabilità. Questa misura non deve applicarsi ai limiti fissati dal Codex Alimentarius (CXL) in base agli impieghi nei paesi terzi, purché tali limiti siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui i LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione. |
(4) |
La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di emettere un parere sui CXL basati sugli impieghi nei paesi terzi per bromopropilato, metidation e triforine, esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L'Autorità ha emesso pareri motivati su queste sostanze, li ha trasmessi alla Commissione e li ha resi pubblici. |
(5) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il bromopropilato (10), l'Autorità è giunta alla conclusione che i CXL esistenti per gli agrumi, le pomacee e le uve non possono essere considerati accettabili per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità. |
(6) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il metidation (11), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per gli agrumi, le ciliege, le pesche, le prugne, le olive, le cipolle, i pomodori, i cetrioli, i cavoli cappucci, i piselli secchi, i semi di colza, i semi di girasole, il mais, il tè, le pomacee e gli ananas. Per le pomacee e gli ananas l'Autorità ha proposto nuovi LMR basati sui dati disponibili. Per i piselli con baccello e il luppolo l'Autorità è giunta alla conclusione che i LMR esistenti sono obsoleti e non più necessari per il commercio internazionale. Pertanto, gli attuali LMR per tutte queste colture devono essere modificati di conseguenza. |
(7) |
Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente la triforine (12), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per le pomacee, le drupacee, il ribes, l'uva spina, le cucurbitacee (con buccia commestibile), l'orzo, l'avena, la segale, il frumento e il luppolo. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di rilevabilità. Per quanto riguarda bromopropilato, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazina, tetradifon e triforine, i laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo della tecnica permette di fissare limiti di rilevabilità più bassi. I laboratori hanno inoltre consigliato di aumentare il limite di rilevabilità per l'aldicarb nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il clorfenvinfos nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, per l'endosulfan negli ortaggi a bulbo, per l'etion nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie, per il fention nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il fomesafen nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie e per il metidation negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi. |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e del parere tecnico di questi laboratori e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione. |
(11) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica dei LMR. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Per consentire le condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento prevede una disposizione transitoria per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme prima della modifica dei LMR e per i quali il modello dell'Autorità per la valutazione dei rischi acuti e cronici indica che è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti sottoelencati, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme prima del 21 ottobre 2011:
a) aldicarb: cereali;
b) bromopropilato: gelatina di cotogne, vino, uva passa, succo di pomodoro, pomodori in conserva, fagioli, infusioni di erbe (fiori);
c) clorfenvinfos: funghi coltivati;
d) endosulfan: pomodori in conserva, vino, uva passa, succo di pera, succo di pomodoro, succo d'uva, infusioni di erbe (fiori, foglie, radici);
e) EPTC: fiocchi di patate, patate fritte, mais, semi di girasole, legumi;
f) etion: succo di azzeruolo, succo di cherimolia, succo di guava, lenticchie, germogli di bambù, erbe essiccate (salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello);
g) fention: olio di oliva;
h) fomesafen: fagioli e piselli (con e senza baccello, legumi da granella), semi di soia;
i) metabenztiazuron: tutti gli ortaggi;
j) metidation: frutta e ortaggi, esclusi gli agrumi; piselli secchi, mais, sorgo, semi girasole e semi di colza;
k) simazina: frutta e ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi; cereali;
l) tetradifon: vino, uva passa, legumi da granella;
m) triforine: frutta e ortaggi, escluse le pomacee.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21.
(4) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.
(5) GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.
(6) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 32.
(7) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 15.
(8) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.
(9) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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3) |
nell'allegato III, parte B, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) = Liposolubile»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) = Liposolubile»
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo. |
(2) |
I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2010 (dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 9,96 milioni di USD. |
(3) |
Dato che l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è diminuita, occorre dapprima sopprimere dall’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 i 19 prodotti figuranti nell’allegato II di tale regolamento che sono stati aggiunti all’elenco dell’allegato I nel 2010. In seguito, vanno soppressi dall’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 undici prodotti figuranti in tale allegato, seguendo l’ordine dell’elenco. |
(4) |
L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera i 9,96 milioni di USD. |
(5) |
Per evitare ritardi nello sdoganamento delle merci eliminate dal campo d’applicazione del dazio doganale supplementare ad valorem del 15 %, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (2).
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 312/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8548 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L’articolo è una parte elettrica di strumenti o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L’articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90. |
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8548 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di uno strumento o apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L’articolo è una parte elettrica di macchinari o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L’articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90. |
1.4.2011 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/55 |
REGOLAMENTO (UE) N. 313/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un mobile (detto «mobile TV») dalle dimensioni approssimative pari a 80 × 40 × 45 cm. Il prodotto consiste in un piano e due ripiani di vetro temperato trasparente e quattro gambe cilindriche metalliche dalle dimensioni approssimative pari a 45 × 5 cm. Il carico massimo tollerato dal prodotto è pari a 80 kg. I componenti di metallo e di vetro sono rispettivamente pari al 47 % e al 44 % del valore complessivo del prodotto. (1) Cfr. immagine. |
9403 20 80 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9403, 9403 20 e 9403 20 80. I tavoli e i mobili analoghi composti da materiali diversi sono classificati secondo il materiale con il quale è prodotto il supporto (gambe e intelaiatura), a meno che, in applicazione della norma generale per l’interpretazione 3(b), il materiale componente del piano conferisca al tavolo il suo carattere essenziale, per esempio per il suo maggior valore (cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 9403). La classificazione con il codice NC 9403 89 00 in quanto mobili di altre materie (vetro) è pertanto esclusa, poiché il piano di vetro, di valore inferiore al supporto metallico, non conferisce al prodotto il suo carattere precipuo. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato secondo il materiale con il quale è prodotto il supporto. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 20 80 fra gli altri mobili di metallo. |
(1) L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/57 |
REGOLAMENTO (UE) N. 314/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivi |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Un apparecchio dalle dimensioni di circa 26 × 8 × 11 cm denominato «termocamera ad infrarossi», destinato alla cattura di immagini di radiazioni infrarosse grazie ad un microbolometro. L’apparecchio permette di visualizzare le immagini in più colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura. L’apparecchio comprende:
Il microbolometro, un sensore termico usato nella termocamera come rilevatore, procura immagini da 19 200 pixel, ognuno dei quali è la risultante di una diversa temperatura rilevata. La visualizzazione delle immagini in più colori permette di distinguere le diverse temperature rilevate. La scala verticale mostra la temperatura ai due estremi di un determinato intervallo e il corrispondente spettro cromatico. L’apparecchio è inoltre in grado di misurare la temperatura di un punto specifico e di mostrarne i risultati su una scala termica. L’apparecchio è usato ai fini della manutenzione preventiva per rilevare difetti di costruzione, di isolamento o perdite di calore. |
9025 19 20 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9025, 9025 19 e 9025 19 20. L’apparecchio è in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati sotto forma di cifre, funzione che rientra nella voce 9025. Ne è pertanto esclusa la classificazione sotto la voce 8525 quale apparecchio fotografico (cfr. anche le note esplicative della NC relative alla voce 8525). Poiché l’apparecchio non è concepito per misurare o controllare quantità di calore ma per rilevare il livello di radiazioni infrarosse (misurazione della temperatura), ne è esclusa la classificazione sotto la voce 9027. Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 9025 19 20 come termometro. |
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/59 |
REGOLAMENTO (UE) N. 315/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda eventuali suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Macchina elettromeccanica (denominata «piattaforma vibrante»), composta da una piattaforma d’acciaio e da una colonna centrale dotata di impugnatura e pannello di controllo. La macchina misura circa 80 × 80 × 120 cm e pesa 34 kg. Il pannello di controllo è dotato di una tastiera e di tasti che consentono di avviare, ripetere o interrompere i programmi di allenamento pre-impostati. La piattaforma è azionata da un motore che la fa oscillare lateralmente rispetto alla colonna centrale, riproducendo movimenti simili a quelli della marcia veloce. Il moto oscillatorio si trasmette ai piedi (e risale poi lungo la muscolatura) della persona sulla piattaforma a una frequenza compresa tra 30 e 50 Hz. La macchina, che agisce da stimolatore della contrazione muscolare, è utilizzata, ad esempio, per trattamenti medici, fisioterapici o di benessere. |
8479 89 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97. È esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio di meccanoterapia in quanto la macchina non è utilizzata per trattamenti articolari o muscolari eseguiti sotto controllo medico [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (I)]. È altresì esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio in quanto la funzione principale della macchina è quella di stimolare tutti i muscoli del corpo in modo da provocarne la contrazione naturale. [Cfr. che le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (II)]. È esclusa la classificazione nella voce 9506 come oggetto o attrezzo per l’educazione fisica in quanto la macchina non è destinata all’esercizio fisico. [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9506]. Poiché produce una stimolazione muscolare con mezzi meccanici, la macchina deve essere classificata nel codice NC 8479 89 97 in quanto macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove. |
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/61 |
REGOLAMENTO (UE) N. 316/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Veicolo usato del tipo «pick-up», con piano di carico estensibile, destinato al trasporto di persone e merci (denominato «veicolo polifunzionale»), con motore diesel di cilindrata di 3 200 cm3, cambio automatico, quattro ruote motrici (4 × 4) e distanza interassi di 320 cm. Esso è costituito da:
|
8703 33 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 33 e 8703 33 90. È esclusa la classificazione nella voce 8704 come veicolo per il trasporto di merci in quanto l’uso previsto, come appare dall’insieme delle sue caratteristiche obiettive e dall’aspetto generale, è quello di veicolo costruito principalmente per il trasporto di persone. La lunghezza massima interna, al suolo, della parte adibita al trasporto di merci è limitata dalle sponde laterali e da quella posteriore quando è chiusa. (Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8703 e le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla stessa voce). Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8703 33 90 come un autoveicolo usato costruito principalmente per il trasporto di persone. |
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 317/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 23 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 all’elenco «Persone fisiche» è aggiunta la voce seguente:
«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan TalìA 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall’Arabia Saudita; d) è stato diramato un “Orange Notice” di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 318/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
61,9 |
JO |
68,6 |
|
MA |
52,9 |
|
TN |
106,6 |
|
TR |
79,8 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
TR |
141,6 |
|
ZZ |
149,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
38,2 |
TR |
121,7 |
|
ZA |
28,9 |
|
ZZ |
62,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
53,3 |
IL |
76,5 |
|
MA |
52,7 |
|
TN |
50,9 |
|
TR |
69,5 |
|
ZZ |
60,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
47,7 |
ZZ |
47,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,5 |
BR |
80,8 |
|
CA |
87,6 |
|
CL |
92,6 |
|
CN |
85,4 |
|
MK |
45,6 |
|
US |
130,8 |
|
UY |
70,6 |
|
ZA |
90,1 |
|
ZZ |
85,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
85,2 |
CL |
148,7 |
|
CN |
58,5 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
97,9 |
|
ZZ |
94,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 319/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 299/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 11.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 1o aprile 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
49,59 |
0,03 |
1701 12 10 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
49,96 |
2,48 |
1701 99 10 (2) |
49,96 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
49,96 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/69 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 320/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o aprile 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o aprile 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1o aprile 2011
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
17.3.2011-30.3.2011
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
1.4.2011 |
IT |
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L 86/72 |
DECISIONE 2011/203/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
che modifica la decisione 2010/445/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009. |
(2) |
L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/445/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2011. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino alla suddetta data era stato fissato a 700 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato a 1 004 000 EUR per tener conto degli ulteriori bisogni operativi. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/445/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2010/445/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 004 000 EUR.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.
(2) GU L 211 del 12.8.2010, pag. 33.
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca e nei Paesi Bassi nel 2010
[notificata con il numero C(2011) 1979]
(I testi in lingua danese e olandese sono i soli facenti fede)
(2011/204/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2), che introduce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus. |
(4) |
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(5) |
L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione. |
(6) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti per eradicare l’influenza aviaria è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(7) |
Nel marzo 2010, si sono registrati casi di influenza aviaria in Danimarca, e, nel maggio 2010, nei Paesi Bassi. Per combattere tali focolai, la Danimarca e i Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 2005/94/CE. |
(8) |
Le autorità della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno potuto dimostrare, grazie a relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e al continuo invio di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE, che hanno consentito un rapido contenimento della malattia. |
(9) |
Le autorità della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno pertanto adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Danimarca e ai Paesi Bassi
1. La Danimarca e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per spese sostenute, dalla Danimarca nel marzo 2010, e dai Paesi Bassi nel maggio 2010, per misure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, tese a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’articolo 1, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.
Articolo 2
Destinatari
Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
ORIENTAMENTI
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/75 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 marzo 2011
che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)
(BCE/2011/2)
(2011/205/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). |
(2) |
È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2 per consentire al Consiglio direttivo di decidere se, a titolo di misura precauzionale, possa essere necessario rendere disponibile in TARGET2 il credito overnight per talune controparti centrali idonee sprovviste di licenza come enti creditizi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all’indirizzo BCE/2007/2
L’indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo: «2. I requisiti per l’accesso al credito infragiornaliero delle controparti della BCE sono definiti nella decisione BCE/2007/7 del 24 luglio relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (2). Il credito infragiornaliero concesso dalla BCE resta limitato alla giornata in cui è stato erogato senza alcuna possibilità di essere trasformato in credito overnight. |
2. |
Nell’allegato III, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi: «A titolo di deroga, il Consiglio direttivo, mediante previa decisione motivata, può decidere di esimere talune controparti centrali idonee dal divieto di trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight. Sono controparti centrali idonee quelle che, durante l’intero periodo pertinente:
Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente allegato (ivi incluse, al fine di evitare dubbi, le disposizioni relative alle garanzie idonee). Al fine di evitare dubbi, le sanzioni previste nei paragrafi 10 e 11 del presente allegato si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN. |
Articolo 2
Conti per i fondi di garanzia e remunerazione
1. Nella misura in cui una controparte centrale è obbligata dalla normativa, anche a fini di sorveglianza, a detenere un conto per i fondi di garanzia, i fondi accreditati su tale conto di una controparte centrale sono remunerati al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali meno 15 punti base.
2. I fondi altrimenti accreditati sul conto per i fondi di garanzia di una controparte centrale sono remunerati al tasso sui depositi.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2011.
Articolo 4
Destinatari e misure di attuazione
1. Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Le BCN partecipanti inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 1o aprile 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2011.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237, dell’8.9.2007, pag. 1.
(2) GU L 237, dell’8.9.2007, pag. 71.»
(3) L’attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte pubblicate sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) il Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area (dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro) del 3 novembre 1998; b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing (l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale) del 27 settembre 2001; c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions (principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro) del 19 luglio 2007; e d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area” (principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro”) del 20 novembre 2008.»
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/77 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 marzo 2011
che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro
(BCE/2011/3)
(2011/206/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 21 dell’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (1), il Consiglio direttivo procede alla revisione dell’indirizzo BCE/2004/18 all’inizio del 2008 e successivamente ogni due anni. |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2004/18 dispone che la procedura unica d’appalto dell’Eurosistema (single Eurosystem tender procedure, SETP) ha inizio al più tardi il 1o gennaio 2012. I presupposti sulla base dei quali era stata fissata la data d’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema sono cambiati; pertanto è necessario modificare l’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2004/18 al fine di riflettere la nuova data d’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema. |
(3) |
La data fissata per l’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema può essere cambiata con una decisione del Consiglio direttivo, nell’ambito della revisione dell’indirizzo BCE/2004/18, in particolare quando più della metà delle banche centrali nazionali (BCN), che rappresentino più della metà della richiesta totale dell’Eurosistema di banconote da stampare, scelgano di non partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema. |
(4) |
Alla luce della modifica alla data prevista per l’inizio della SETP, è anche necessaria una modifica della definizione del periodo transitorio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica all’Indirzzo BCE/2004/18
L’Indirzzo BCE/2004/18 è così modificato:
a) |
l’articolo 1, punto 12, è sostituito dal seguente:
|
b) |
l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La procedura unica d’appalto dell’Eurosistema ha inizio al più tardi il 1o gennaio 2014, salvo che il Consiglio direttivo non decida una diversa data d’inizio.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 marzo 2011.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 320, 21.10.2004, pag. 21.
Rettifiche
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/78 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 9 novembre 2010 )
A pagina 33, nell'allegato, il testo seguente è soppresso:
«IRL |
HER |
1/2. |
Aringa |
I e II (acque UE e acque internazio-nali) |
si |
9 965,00 |
8 539,0 |
18 504,00 |
9 560,1 |
9 333,70 |
18 893,80 |
102,1% |
– 389,80 |
8 563,00 |
|
8 173» |
|
A pagina 34, nell'allegato, il testo seguente è soppresso:
«IRL |
HER |
*2AJMN |
Aringa |
Acque norvegesi a nord di 62o N e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
si |
8 539,00 |
0,0 |
8 539,00 |
0,0 |
9 560,10 |
9 560,10 |
112,0% |
–1 037,82 |
7 707,00 |
|
6 669» |
|
A pagina 34, nell'allegato:
anziché:
«NLD |
PLE |
03AN |
Passera di mare |
Skagerrak |
si |
303,00 |
0,0 |
303,00 |
0,0 |
305,60 |
305,60 |
100,9% |
–2,60 |
910,00 |
|
907» |
|
leggi:
«NLD |
PLE |
03AN. |
Passera di mare |
Skagerrak |
si |
303,00 |
0,0 |
303,00 |
0,0 |
305,60 |
305,60 |
100,9% |
–2,60 |
1 400,00 |
|
1 397» |
|