ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.080.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
26 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2010, che approva la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, e lo scambio di lettere che modifica l’accordo interinale per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 296/2011 del Consiglio, del 25 marzo 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 298/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la nona gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

13

 

 

DECISIONI

 

 

2011/187/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito [notificata con il numero C(2011) 1825]  ( 1 )

15

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

 

2011/188/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra

19

Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che approva la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, e lo scambio di lettere che modifica l’accordo interinale per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede

(2011/186/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan dall’altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, occorre approvare l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 10 novembre 1999 (l’«accordo interinale») (1).

(2)

È opportuno modificare l’articolo 31 dell’accordo interinale, al fine di tener conto delle nuove lingue ufficiali dell’Unione dalla firma dell’accordo interinale, mediante lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recanti modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede (lo «scambio di lettere») (2).

(3)

È opportuno approvare la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo interinale, i relativi allegati, il protocollo e le dichiarazioni nonché lo scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, ivi compresi gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni ad esso relativi e lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Cfr. pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/2


REGOLAMENTO (UE) N. 296/2011 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/178/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/178/PESC prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Libia, tra cui un divieto relativo ai voli nello spazio aereo libico, un divieto relativo agli aeromobili libici nello spazio aereo dell'Unione e altre disposizioni in relazione alle misure introdotte con la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), tra cui una disposizione volta ad assicurare che tali misure non incidano sulle operazioni umanitarie in Libia.

(2)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione al fine, in particolare, di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3).

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, laddove l'autorità competente giudichi tale autorizzazione necessaria per proteggere i civili e le zone popolate da civili in Libia che sono esposti alla minaccia di un attacco, a condizione che, nel caso di prestazione di assistenza pertinente a beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, lo Stato membro interessato abbia preventivamente informato il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

2)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

1.   È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo registrato in Libia, oppure di proprietà di o gestito da cittadini o entità libici:

a)

sorvolare il territorio dell'Unione;

b)

effettuare scali nel territorio dell'Unione, indipendentemente dallo scopo; o

c)

gestire qualsiasi servizio aereo verso l'Unione o proveniente dall'Unione,

salvo che il volo specifico non sia stato approvato preventivamente dal comitato delle sanzioni ovvero in caso di atterraggio di emergenza.

2.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

1.   È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo nell'Unione, oppure di proprietà di o gestito da cittadini dell'Unione o da entità registrate o costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro:

a)

sorvolare il territorio della Libia;

b)

effettuare scali nel territorio della Libia, indipendentemente dallo scopo; o

c)

gestire qualsiasi servizio aereo verso la Libia o proveniente dalla Libia.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai voli:

i)

il cui scopo è esclusivamente umanitario, come la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti e operatori umanitari e relativa assistenza;

ii)

di evacuazione dalla Libia;

iii)

autorizzati dal punto 4 o 8 dell'UNSCR 1973 (2011); o

iv)

che gli Stati membri considerano, agendo sulla base dell'autorizzazione conferita dal punto 8 dell'UNSCR 1973 (2011), necessari per l'interesse del popolo libico.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»

3)

All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011) o dei punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011).

2.   Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi, non inclusi nell’allegato II, che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone, entità o organismi che sono autorità libiche, o come persone, entità o organismi che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento, o come persone, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una qualsiasi delle persone, delle entità o degli organismi suddetti, oppure entità o oganismi posseduti o controllati da queste o dalle persone, entità o organismi elencati nell'allegato II.»

4)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.»

5)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»

6)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona, entità o organismo che avanza diritti per loro conto o a loro favore.

Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi non rispondono delle loro azioni compiute in buona fede in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.»

7)

All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il riferimento all'articolo 4 è sostituito da un riferimento all'articolo 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.

(2)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(4)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19


26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce e i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti. Dato che l'incidente non è ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti ai test prescritti prima dell'esportazione e che test random siano effettuati all'importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell'intero territorio del Giappone.

(3)

I livelli massimi sono stati stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (2), dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3) e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (4).

(4)

L'applicazione di questi livelli massimi può essere attivata una volta che la Commissione, a norma della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (5) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986, abbia ricevuto informazioni su un incidente nucleare che dimostrino che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali rischiano di essere raggiunti o sono stati raggiunti. Nel frattempo è opportuno utilizzare questi livelli massimi prestabiliti quali valori di riferimento per giudicare l'idoneità degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari a essere immessi sul mercato.

(5)

Le autorità giapponesi hanno informato i servizi della Commissione circa l'esecuzione di test appropriati sui prodotti alimentari della regione colpita esportati dal Giappone.

(6)

Oltre ai test effettuati dalle autorità giapponesi è opportuno prevedere controlli random su tali importazioni.

(7)

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea. Le misure saranno rivedute in base ai risultati di queste analisi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1.   Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (6), sono immesse nell'UE attraverso un punto di entrata designato (di seguito «PED») ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (7).

3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

che il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, oppure

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990.

4.   Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione, nel rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero (di seguito denominato «PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino.

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'allegato, debitamente vidimata dall'autorità competente del PIF o del PED. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che hanno dato risultati favorevoli i controlli fisici eventualmente eseguiti.

Articolo 6

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 7

Prodotti non conformi

A norma dell'articolo 6 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 gli alimenti per animali e i prodotti alimentari non conformi ai livelli massimi ammissibili di cui all'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 non sono immessi sul mercato e sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

Articolo 9

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 30 giugno 2011. Il regolamento sarà riveduto mensilmente sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(3)  GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

(4)  GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

(5)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

(6)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(7)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

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26.3.2011   

IT

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L 80/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 298/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.3.2011   

IT

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L 80/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 295/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 79 del 25.3.2011, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 26 marzo 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


26.3.2011   

IT

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L 80/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la nona gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la nona gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per taluni cereali e per taluni Stati membri. È stata altresì espressa la necessità di non stabilire alcun prezzo minimo di vendita per gli altri cereali e Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 23 marzo 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

°

nessun'offerta

X

nessun cereale disponibile per la vendita

#

non applicabile


DECISIONI

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2011) 1825]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/187/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2), consente ad alcuni Stati membri di applicare limitazioni dell’immissione sul mercato e delle importazioni delle partite di tali animali al fine di impedire l’introduzione di determinate malattie sul loro territorio, a condizione che gli Stati membri dimostrino di essere indenni da tali malattie, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite, o di aver istituito un programma di eradicazione.

(2)

Dal 2008 è stato constatato un aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) in varie zone dell’Irlanda, della Francia e del Regno Unito. Le indagini epidemiologiche effettuate nel 2009 hanno rilevato che un nuovo ceppo dell’ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), l’OsHV-1 μνar, ha contribuito notevolmente all’aumento della mortalità.

(3)

Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all’aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3), è stato adottato con il fine di evitare un’ulteriore diffusione dell’OsHV-1 μνar. Esso ha istituito misure per controllare la diffusione di tale malattia e si applica fino al 30 aprile 2011.

(4)

Il 27 ottobre 2010, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sull’aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico Crassostrea gigas  (4). In tale parere, l’EFSA conclude che l’OsHV-1, sia il ceppo di riferimento sia la nuova variante μ (μνar) dell’ostreid herpesvirus, è stato associato ad un’elevata mortalità delle uova e del novellame delle ostriche del Pacifico e che gli elementi di prova disponibili indicano che un’infezione con l’OsHV-1 è necessariamente una causa, ma può non essere sufficiente da sola, data l’importanza di altri fattori. Il parere dell’EFSA conclude inoltre che l’OsHV-1 μνar sembra essere il ceppo virale dominante nei focolai con maggiore mortalità emersi nel 2008-2010, sebbene non sia chiaro se ciò sia dovuto a una maggiore virulenza o a altri fattori epidemiologici.

(5)

Nel 2010 l’Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno adottato programmi per il rilevamento tempestivo dell’OsHV-1 μνar ed hanno applicato le restrizioni della circolazione stabilite dal regolamento (UE) n. 175/2010. I risultati della sorveglianza effettuata da tali Stati membri nell’ambito di questi programmi rivelano che parti dell’Unione sono indenni da OsHV-1 μνar.

(6)

L’Irlanda e il Regno Unito hanno sottoposto i programmi di sorveglianza all’approvazione della Commissione, in conformità alla direttiva 2006/88/CE. Questi programmi intendono dimostrare che le zone in cui l’OsHV-1 μνar non è ancora stato rilevato sono indenni dal virus ed impedire la sua introduzione in tali zone.

(7)

Nell’ambito dei programmi di sorveglianza, l’Irlanda e il Regno Unito applicano misure di base di biosicurezza contro l’OsHV-1 μνar equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 2006/88/CE e una sorveglianza mirata. Inoltre, impongono restrizioni alla circolazione delle ostriche del Pacifico in tutte le zone in cui si applicano i programmi di sorveglianza.

(8)

Le restrizioni della circolazione previste dai programmi di sorveglianza sono limitate alle ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione e ai centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi non attrezzati con sistemi di trattamento degli effluenti che riducono a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

(9)

Le conclusioni del parere dell’EFSA e i dati epidemiologici del 2010 indicano che la diffusione dell’OsHV-1 μνar nelle zone indenni dal virus può determinare un aumento della mortalità e, di conseguenza, forti perdite per l’industria delle ostriche del Pacifico.

(10)

È quindi opportuno adottare restrizioni della circolazione delle ostriche del Pacifico verso le aree in cui si applicano programmi di sorveglianza, al fine di impedire la diffusione dell’OsHV-1 μνar in tali zone. Per motivi di chiarezza e di semplificazione della normativa dell’Unione, le rispettive prescrizioni relative all’immissione sul mercato vanno incluse nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (5).

(11)

È pertanto opportuno approvare i programmi di sorveglianza.

(12)

Dato che l’OsHV-1 μνar è una malattia emergente su cui esistono ancora molte incertezze, occorre riesaminare le restrizioni di circolazione dei programmi di sorveglianza approvati dalla presente decisione e sottoporre a una nuova valutazione la loro adeguatezza e necessità a tempo debito. Le prescrizioni della presente decisione relative all’immissione sul mercato vanno quindi applicate solo per un periodo limitato. L’Irlanda e il Regno Unito devono inoltre inviare alla Commissione relazioni annuali sul funzionamento delle restrizioni della circolazione e sulla sorveglianza effettuata.

(13)

Ogni sospetto di presenza dell’OsHV-1 μνar nelle zone in cui si applicano i programmi di sorveglianza deve essere esaminato e durante l’indagine vanno applicate restrizioni alla circolazione, come previsto dalla direttiva 2006/88/CE, al fine di proteggere gli altri Stati membri con misure nazionali approvate per l’OsHV-1 μνar. Allo scopo di facilitare il riesame delle misure nazionali approvate, ogni ulteriore conferma di malattia va notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/221/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l’impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.»;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.   Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell’allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella (“programmi di sorveglianza”).

2.   Fino al 30 aprile 2013, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b)

le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato, di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall’autorità competente, che:

i)

rende inattivi i virus con involucro; oppure

ii)

riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Relazioni

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell’allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all’articolo 3 bis.

3.   Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:

a)

i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;

b)

le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (6);

c)

l’evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.

4)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Sospetto e individuazione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) nelle zone con programmi di sorveglianza

1.   Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell’allegato III sospetti la presenza dell’OsHV-1 μνar in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2.   Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione dell’OsHV-1 μνar nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.»;

5)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(11):1894.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(6)  GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Stati membri e zone in cui si applicano programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e settori)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Settore 1: Sheephaven Bay e Gweedore Bay

Settore 2: Gweebara Bay

Settore 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Settore 4: Ballinakill Bay e Streamstown Bay

Settore 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Settore 6: l’estuario dello Shannon e Poulnasharry Bay, Askeaton Bay e Ballylongford Bay

Settore 7: Kenmare Bay

Settore 8: Dunmanus Bay

Settore 9: Kinsale Bay e Oysterhaven Bay

Regno Unito

UK

L’intero territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitestable Bay, Kent

L’intero territorio dell’Irlanda del Nord, fuorché Killough Bay, Lough Foyle e Carlington Lough.»


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra

(2011/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, occorre approvare, a nome della Comunità europea, l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 10 novembre 1999.

(2)

È opportuno modificare l’articolo 31 di tale accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali, al fine di tener conto delle nuove lingue ufficiali della Comunità dalla firma dell’accordo, mediante lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, insieme con gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni ad esso relativi e lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede, che modifica l’articolo 31 di tale accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

II presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità europea.

Articolo 3

II presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all’articolo 32 dell’accordo interinale a nome della Comunità europea.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

Il TURKMENISTAN,

dall’altra,

CONSIDERANDO che il 24 maggio 1997 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra;

CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione mira a rafforzare e ad ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

CONSIDERANDO che occorre sviluppare rapidamente le relazioni commerciali tra le parti;

CONSIDERANDO che a tal fine si devono applicare quanto prima, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell’accordo di partenariato e di cooperazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;

CONSIDERANDO che dette disposizioni dovrebbero quindi sostituire provvisoriamente le disposizioni commerciali dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l’accordo di partenariato e di cooperazione e che sia creato il Consiglio di cooperazione, il Comitato misto istituito a norma dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti al Consiglio di cooperazione dall’accordo di partenariato e di cooperazione, necessari per applicare l’accordo interinale;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO:

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA:

IL TURKMENISTAN:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

[APC Turkmenistan: Titolo I]

Articolo 1

[APC Turkmenistan: articolo 2]

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definiti, in particolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell’Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell’economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

TITOLO II

SCAMBI DI MERCI

[APC Turkmenistan: Titolo III]

Articolo 2

[APC Turkmenistan: articolo 7]

1.   Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:

i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;

le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;

le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;

le norme riguardanti la vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione e l’uso delle merci sul mercato nazionale.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a)

ai vantaggi concessi al fine di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

b)

ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

c)

ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell’allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell’ex URSS.

Articolo 3

[APC Turkmenistan: articolo 8]

1.   Le parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell’altra parte.

2.   Le norme di cui all’articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994 sono applicabili fra le parti.

3.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le parti.

Articolo 4

[APC Turkmenistan: articolo 9]

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull’ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l’esenzione dagli oneri all’importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 5

[APC Turkmenistan: articolo 10]

1.   Le merci originarie del Turkmenistan vengono importate nella Comunità in esenzione dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo.

2.   Le merci originarie della Comunità vengono importate nel Turkmenistan in esenzione dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo.

Articolo 6

[APC Turkmenistan: articolo 11]

Le merci vengono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.

Articolo 7

[APC Turkmenistan: articolo 12]

1.   Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente superiori e in condizioni tali da recare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o il Turkmenistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2.   Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o il Turkmenistan, a seconda dei casi, fornisce al Consiglio di cooperazione, a norma del Titolo IV, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3.   Se, al termine delle consultazioni, le parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4.   In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l’adozione delle succitate misure.

5.   Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all’articolo VI del GATT 1994, all’accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 8

[APC Turkmenistan: articolo 13]

Le parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l’adesione del Turkmenistan all’OMC. Il Comitato misto di cui all’articolo 17 può formulare raccomandazioni alle parti su questi sviluppi; se le accettano, le parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

Articolo 9

[APC Turkmenistan: articolo 14]

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 10

[APC Turkmenistan: articolo 15]

Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte siglato il 30 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 1996.

Articolo 11

[APC Turkmenistan: articolo 16]

1.   Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l’articolo 5.

2.   Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e del Turkmenistan.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti.

Articolo 12

[APC Turkmenistan: articolo 17]

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. All’occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Turkmenistan.

TITOLO III

PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

[APC Turkmenistan: Titolo IV]

Articolo 13

[APC Turkmenistan: articolo 39, paragrafo 1]

Le parti si impegnano ad autorizzare l’uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e del Turkmenistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.

Articolo 14

[APC Turkmenistan: articolo 41, paragrafo 4]

Le parti si consultano sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.

Articolo 15

[APC Turkmenistan: articolo 40, paragrafo 1]

Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell’allegato II, il Turkmenistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore dell’accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità in virtù degli atti comunitari, segnatamente quelli di cui all’allegato II, prevedendo anche strumenti efficaci per far rispettare tali diritti.

Articolo 16

Le autorità amministrative delle parti si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in base al protocollo accluso al presente accordo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

[APC Turkmenistan: Titolo XI]

Articolo 17

Il Comitato misto creato dall’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea per l’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche svolgerà le funzioni assegnategli dal presente accordo fintantoché non sarà stato costituito il Consiglio di cooperazione di cui all’articolo 77 dell’accordo di partenariato e di cooperazione.

Articolo 18

Nei casi previsti dall’accordo, il Comitato misto può formulare raccomandazioni per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Esso elabora le raccomandazioni previo accordo tra le parti.

Articolo 19

[APC Turkmenistan: articolo 81]

Nell’esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo di uno degli accordi che costituiscono l’OMC, il Comitato misto tiene conto, per quanto possibile, dell’interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell’OMC.

Articolo 20

[APC Turkmenistan: articolo 85]

1.   Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti:

incoraggiano il ricorso all’arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e del Turkmenistan;

decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l’arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e il ricorso all’arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l’applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 21

[APC Turkmenistan: articolo 86]

Nessun elemento dell’accordo impedisce a una delle parti di prendere, entro i limiti dei poteri e delle competenze rispettivi, le misure:

a)

che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c)

che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell’ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

d)

che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 22

[APC Turkmenistan: articolo 87]

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

le misure applicate dal Turkmenistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

le misure applicate dalla Comunità nei confronti del Turkmenistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini turkmeni o tra società o imprese turkmene.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 23

[APC Turkmenistan: articolo 88]

1.   Ciascuna parte può adire il Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2.   Il Comitato misto può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

3.   Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può notificare all’altra la nomina di un conciliatore; l’altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l’applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un’unica parte in causa.

Il Comitato misto designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

Articolo 24

[APC Turkmenistan: articolo 89]

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione degli articoli 7, 23 e 28.

Articolo 25

[APC Turkmenistan: articolo 90]

Il trattamento riservato al Turkmenistan a norma del presente accordo non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 26

[APC Turkmenistan: articolo 92]

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell’energia, a decorrere dall’entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 27

1.   Il presente accordo si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 24 maggio 1997.

2.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 28

[APC Turkmenistan: articolo 94]

1.   Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dall’accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2.   Se una delle parti ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall’accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell’accordo. Se l’altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Comitato misto.

Articolo 29

[APC Turkmenistan: articolo 95]

Gli allegati I e II e il protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale sono parti integranti del presente accordo.

Articolo 30

[APC Turkmenistan: articolo 97]

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio del Turkmenistan.

Articolo 31

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 32

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra il Turkmenistan e la Comunità, l’articolo 2, l’articolo 3, tranne il quarto trattino, e gli articoli 4-16 dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

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Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Тουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

ALLEGATO I

:

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkmenistan agli Stati indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3

ALLEGATO II

:

Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 15.

Protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkmenistan agli Stati indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3

1.   Imposizione delle importazioni/esportazioni

Non vengono applicati dazi all’importazione e all’esportazione.

Servizi quali lo sdoganamento, le commissioni e gli altri dazi applicati dalle dogane nazionali, dalla borsa merci statale e dal fisco non vengono corrisposti nei seguenti casi:

importazione di granaglie, alimenti per la prima infanzia e alimenti venduti alla popolazione a prezzi controllati dallo Stato,

merci importate su base contrattuale e finanziate attraverso il bilancio pubblico del Turkmenistan.

2.   Condizioni di trasporto e di transito

Per quanto riguarda gli NSI parti dell’accordo multilaterale «sui principi e le condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti» e/o in base ad accordi bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le parti né per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) né per il transito dei veicoli.

I veicoli provenienti dagli NSI in transito attraverso il territorio del Turkmenistan sono esenti dal pagamento di dazi.

ALLEGATO II

Atti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 15

1.

Atti comunitari di cui all’articolo 15:

Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori.

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali.

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale.

Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

2.

In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale a norma dei summenzionati atti comunitari che abbiano un’incidenza sulle attività commerciali, su richiesta della Comunità o del Turkmenistan, si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

PROTOCOLLO

relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)   «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, adottate dalle suddette parti;

b)   «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c)   «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d)   «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)   «operazioni contrarie alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’esame di operazioni contrarie a tale legislazione.

2.   L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che vengano utilizzate per operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione e che possano interessare le altre parti;

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;

persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

consegnare tutti i documenti; e

notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l’autorità richiedente che presenta la domanda;

b)

la misura richiesta;

c)

l’oggetto e il motivo della domanda;

d)

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f)

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all’articolo 5.

3.   Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.   Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell’autorità richiedente quando quest’ultima non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità, della quale l’autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari di una parte possono essere presenti, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

3.   Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di fornire assistenza

1.   Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a)

pregiudicare la sovranità del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;

b)

pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c)

riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall’ambito della legislazione doganale; oppure

d)

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3.   Se l’assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la parte che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.

3.   Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell’autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4.   Il paragrafo 3 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L’autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5.   Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell’altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Esecuzione

1.   L’applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali del Turkmenistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

non pregiudicano gli obblighi imposti alle parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali;

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan;

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell’ambito del Comitato misto istituito all’articolo 17 del presente accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del TURKMENISTAN,

dall’altra,

riuniti a Bruxelles il 10 novembre 1999 per la firma dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo», hanno adottato i testi seguenti:

l’accordo inclusi gli allegati ed il seguente protocollo:

il protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari della Comunità e del Turkmenistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

 

Dichiarazione comune sui dati personali

 

Dichiarazione comune relativa all’articolo 7 dell’accordo

 

Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo

 

Dichiarazione comune relativa all’articolo 15 dell’accordo

 

Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo

I plenipotenziari della Comunità hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni unilaterali elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione unilaterale del Turkmenistan relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdekcsän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

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Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Τουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

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Dichiarazione comune sui dati personali

Nell’applicare l’accordo, le parti sono consapevoli della necessità di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l’elaborazione e la libera circolazione dei dati personali.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 7 dell’accordo

La Comunità e il Turkmenistan dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo

In attesa che il Turkmenistan aderisca all’OMC, le parti si consultano, in sede di Comitato misto, sulle rispettive politiche tariffarie all’importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 15 dell’accordo

Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono che, a norma dell’accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d’autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo

1.

Per la corretta interpretazione e per l’applicazione pratica dell’accordo, le parti decidono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 28 dell’accordo s’intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

a)

in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale

o

b)

nell’inosservanza degli elementi di base dell’accordo di cui all’articolo 1.

2.

Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell’articolo 28 s’intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell’articolo 28, l’altra parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione unilaterale del Turkmenistan relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Il Turkmenistan dichiara che:

1.

entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore dell’accordo aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionate al paragrafo 2 della presente dichiarazione di cui gli Stati membri della Comunità sono parti o che gli Stati membri applicano de facto, in base alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni.

2.

Il paragrafo 1 della presente dichiarazione riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

Protocollo relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).

3.

Il Turkmenistan conferma l’importanza che annette agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984).

4.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Turkmenistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5.

Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dal Turkmenistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell’ex URSS.

Scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, relativamente alle versioni linguistiche facenti fede

Signor Ambasciatore,

L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, è stato firmato il 10 novembre 1999.

L’articolo 31 dell’accordo interinale indica quali versioni linguistiche dell’accordo facenti fede le versioni linguistiche danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena.

A seguito dell’incremento del numero delle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, in particolare a seguito dell’adesione di 12 nuovi Stati membri all’Unione europea dopo la firma dell’accordo interinale, è necessario che anche le versioni linguistiche bulgara, ceca, estone, lettone lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell’accordo interinale siano considerate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede e che l’articolo 31 dell’accordo interinale sia modificato opportunamente.

Queste ulteriori versioni linguistiche sono allegate alla presente lettera.

Le sarei grato se volesse esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale.

Il presente strumento entra in vigore il giorno della firma.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

Signor Direttore generale,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, insieme con le allegate versioni linguistiche dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, così redatta:

«L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, è stato firmato il 10 novembre 1999.

L’articolo 31 dell’accordo interinale indica quali versioni linguistiche dell’accordo facenti fede le versioni linguistiche danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena.

A seguito dell’incremento del numero delle lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità europea, in particolare a seguito dell’adesione di 12 nuovi Stati membri all’Unione europea dopo la firma dell’accordo interinale, è necessario che anche le versioni linguistiche bulgara, ceca, estone, lettone lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell’accordo interinale siano considerate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede e che l’articolo 31 dell’accordo interinale sia modificato opportunamente.

Queste ulteriori versioni linguistiche sono allegate alla presente lettera.

Le sarei grato se volesse esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale.

Il presente strumento entra in vigore il giorno della firma.»

Ho l’onore di esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate a detta lettera quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale.

Come indicato nella Sua lettera, il presente strumento entra in vigore il giorno della firma.

La prego di accettare, Signor Direttore generale, l’espressione della mia profonda stima.

Per il Turkmenistan