ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.079.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
25 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/181/UE

 

*

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

1

 

 

2011/182/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di isoglucosio fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

11

 

 

DECISIONI

 

 

2011/183/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2011, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

13

 

 

2011/184/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2011, sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate delle quali è consentita l’importazione o la produzione per usi di laboratorio e di analisi nell’Unione nel 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2011) 1819]

14

 

 

2011/185/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2011, sull’assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate e le quantità che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011 [notificata con il numero C(2011) 1820]

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006)

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

(2011/181/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno hascemita di Giordania (in prosieguo «l’accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

L’accordo è stato siglato il 17 marzo 2010.

(3)

È opportuno che l’accordo sia firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(4)

È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all’applicazione in via provvisoria dell’accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell’Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 22 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo relative alla sicurezza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma

1.   La firma dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro (in prosieguo «l’accordo»), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo (1).

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri a decorrere dal primo giorno del mese successivo: i) alla data nella quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie all’applicazione in via provvisoria dell’accordo; oppure, se antecedente, ii) alla data che ricorre 12 mesi dopo la firma dell’accordo, fatte salve le procedure interne e/o la legislazione nazionale delle parti contraenti.

Articolo 3

Comitato misto

1.   L’Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2.   La posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell’ambito del comitato misto in relazione alle modifiche agli allegati III o IV dell’accordo in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, del medesimo e su questioni di competenza esclusiva dell’UE che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

3.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza dell’UE, la posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

4.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell’Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.

5.   La posizione dell’Unione europea e degli Stati membri nell’ambito del comitato misto è presentata dalla Commissione ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Composizione delle controversie

1.   La Commissione rappresenta l’Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 22 dell’accordo.

2.   La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 22, paragrafo 7, dell’accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 22 dell’accordo su materie di competenza dell’UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell’articolo 4 dell’accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo.

2.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 13 (Sicurezza aerea) dell’accordo.

3.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHOUPPE


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina

(2011/182/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2003/96/CE del 6 febbraio 2003 (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina.

(2)

L’articolo 12, lettera b), dell’accordo prevedeva che il medesimo accordo avrebbe dovuto essere concluso per un periodo iniziale con termine al 31 dicembre 2002 e avrebbe potuto essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.

(3)

Con decisione del 22 settembre 2003 (2), con effetto a decorrere dall’8 novembre 2004, il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

(4)

Nel corso della terza riunione del sottocomitato UE-Ucraina n. 7, tenutasi a Kiev il 26 e 27 novembre 2008, entrambe le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare il summenzionato accordo per ulteriori cinque anni.

(5)

Il contenuto dell’accordo rinnovato è identico al contenuto dell’accordo scaduto il 7 novembre 2009.

(6)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(7)

È opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina per un periodo supplementare di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12 dell'accordo, notifica al governo dell'Ucraina che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo rinnovato (3) e provvede a effettuare la notifica seguente all'Ucraina:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31.

(2)  GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24.

(3)  La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/4


REGOLAMENTO (UE) N. 291/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha già abbandonato gradualmente la produzione e il consumo di sostanze controllate per la maggior parte degli usi. La Commissione deve determinare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi.

(2)

La decisione XXI/6 delle parti al protocollo di Montreal consolida le decisioni esistenti e estende l’esenzione globale per usi di laboratorio e a fini di analisi oltre il 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2014 per tutte le sostanze controllate eccetto gli idroclorofluorocarburi, autorizzando in tal modo la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate, fatte salve le condizioni stabilite nell’ambito del protocollo di Montreal.

(3)

La decisione VI/25 delle parti al protocollo di Montreal specifica che un uso può essere considerato essenziale solo se non sono disponibili alternative o sostituti praticabili sotto il profilo tecnico ed economico e accettabili sotto il profilo dell’ambiente e della salute. Nella sua relazione sull’avanzamento dei lavori del 2010, la commissione di valutazione tecnica ed economica (TEAP) ha individuato un numero significativo di procedure per le quali sono ora disponibili alternative all’uso di sostanze controllate. Sulla base di tali informazioni e della decisione XXI/6, è necessario stabilire un elenco degli usi per i quali sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico e accettabili sotto il profilo dell’ambiente e della salute.

(4)

È necessario stabilire un elenco positivo di usi essenziali autorizzati del bromuro di metile, come deciso dalle parti nella decisione XVIII/15, nonché gli usi che la TEAP ha individuato come privi di alternative.

(5)

Inoltre, deve essere chiarito che l’uso di sostanze controllate per scopi attinenti all’istruzione primaria e secondaria non può essere considerato essenziale e deve essere limitato all’istruzione superiore o alla formazione professionale. Inoltre, l’uso di sostanze controllate in kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico non deve essere considerato essenziale.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono essere consentite la produzione e l’importazione di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per qualsiasi uso essenziale di laboratorio e a fini di analisi indicato nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1.

I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a)

l’uso di sostanze controllate come riferimento o standard

per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,

per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,

per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b)

l’uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c)

usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d)

l’uso del bromuro di metile all’interno di un laboratorio per compararne l’efficacia rispetto alle sue alternative;

e)

l’uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

f)

l’uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

g)

qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un’alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2.

I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a)

impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell’aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;

b)

pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;

c)

conservazione di pubblicazioni e archivi;

d)

sterilizzazione di materiali in laboratorio;

e)

l’utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

f)

come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;

g)

per fini di pulizia e essiccatura, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;

h)

per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell’acqua, nel terreno, nell’aria o nei rifiuti;

i)

prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;

j)

rilevamento di impronte digitali a fini legali;

k)

prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;

l)

come solvente per determinare l’indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;

m)

in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;

n)

per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;

o)

per determinare l’indice di iodio in grassi e oli;

p)

qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un’alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 292/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di isoglucosio fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto delle domande di certificato per l'isoglucosio prodotto fuori quota presentate dal 14 marzo 2011 al 18 marzo 2011 e notificate alla Commissione superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 222/2011.

(2)

Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 222/2011 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura del periodo di presentazione delle domande.

(3)

Perché abbia effetto prima del rilascio dei certificati richiesti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 14 marzo 2011 al 18 marzo 2011, a norma del regolamento (UE) n. 222/2011, sono state presentate domande di certificato per l'isoglucosio fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 51,126352 %. Le domande di certificato presentate dal 21 marzo 2011 al 25 marzo 2011 sono respinte e dal 28 marzo 2011 è disposta la chiusura del periodo di presentazione delle domande di certificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2011, pag. 6.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 14 marzo 2011 al 18 marzo 2011 e notificate alla Commissione superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 222/2011.

(2)

Pertanto, in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 222/2011 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura del periodo di presentazione delle domande.

(3)

Perché abbia effetto prima del rilascio dei certificati richiesti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 14 marzo 2011 al 18 marzo 2011, a norma del regolamento (UE) n. 222/2011 sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 67,106224 %. Le domande di certificato presentate dal 21 marzo 2011 al 25 marzo 2011 sono respinte e dal 28 marzo 2011 è disposta la chiusura del periodo di presentazione delle domande di certificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2011, pag. 6.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 276/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 42.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 25 marzo 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

(2011/183/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 5,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sig. Hubert WEBER, membro della Corte dei conti, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 1o gennaio 2011.

(2)

È opportuno procedere alla sostituzione del sig. Hubert WEBER per la restante durata del mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Harald WÖGERBAUER è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1o aprile 2011 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  Parere dell’8 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate delle quali è consentita l’importazione o la produzione per usi di laboratorio e di analisi nell’Unione nel 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2011) 1819]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/184/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha già proceduto a eliminare gradualmente la produzione e il consumo di sostanze controllate per la maggior parte degli usi. La Commissione deve stabilire i quantitativi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per gli usi essenziali di laboratorio e di analisi e le imprese che ne possono fare uso.

(2)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2011 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e di analisi (2), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi di laboratorio e di analisi di sostanze controllate previsti per il 2011.

(3)

La determinazione delle quote assegnate deve garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati nell’articolo 10, paragrafo 6. Poiché tali limiti comprendono quantitativi di idroclorofluorocarburi autorizzati per usi di laboratorio e di analisi, la presente decisione deve altresì includere la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi.

(4)

Il quantitativo che risulta detraendo dal quantitativo massimo pari a 110 tonnellate PRO i quantitativi, assegnati alle imprese che hanno prodotto o importato con titolo nel periodo 2007-2009, deve essere assegnato a imprese che non hanno ottenuto titoli di produzione o di importazione nel periodo di riferimento 2007-2009. Il meccanismo di assegnazione deve garantire che tutte le imprese che richiedono una nuova quota ottengano una proporzione adeguata dei quantitativi da assegnarsi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi per l’anno 2011 devono essere assegnate alle imprese di cui all’allegato I.

Sono indicati nell’allegato II i quantitativi massimi destinati a usi di laboratorio e di analisi che si possono produrre o importare nel 2011, assegnati alle suddette imprese.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2011 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germania

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Belgio

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francia

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francia

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germania

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Francia

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Regno Unito

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Paesi Bassi

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germania

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germania

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Paesi Bassi

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgio

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Germania

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Regno Unito

 

Ministero della Difesa

Combustibili, lubrificanti e sostanze chimiche a fini di difesa

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

Paesi Bassi

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spagna

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italia

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francia

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Regno Unito

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germania

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Germania

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Germania

 

Università di Stoccolma

Dipartimento di scienze ambientali applicate (ITM)

10691 Stoccolma

Svezia

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

Italia

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Francia

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 20.


ALLEGATO I

Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e di analisi

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Impresa

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co (DE)

 

Acros Organics bvba (BE)

 

Airbus Operations SAS (FR)

 

Arkema France SA (FR)

 

Bayer CropScience AG (DE)

 

Eras Labo (FR)

 

Harp International Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

 

LGC Standards GmbH (DE)

 

Mallinckrod Baker BV (NL)

 

Mebrom NV (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) (UK)

 

Ministry of Defence (NL)

 

Panreac Quimica SAU (ES)

 

Sicor Spa (IT)

 

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

 

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Stockholm University (SE)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

VWR Intern. SAS (FR)


ALLEGATO II

L’allegato non è pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali sensibili.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

sull’assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate e le quantità che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011

[notificata con il numero C(2011) 1820]

(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/185/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è subordinata a restrizioni quantitative, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(2)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2011 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (2), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2011.

(3)

Le restrizioni quantitative e le quote devono essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 11 025 000,00 kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono — ozone depletion potential).

2.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 30 733 655,00 kg ODP.

3.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 2 752 200,00 kg ODP.

4.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 400 030,00 kg ODP.

5.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 810 120,00 kg ODP.

6.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 1 058,50 kg ODP.

7.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 4 970 602,212 kg ODP.

8.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 246 012,00 kg ODP.

Articolo 2

1.   L’assegnazione delle quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato I per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

2.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli halon, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato II per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

3.   L’assegnazione delle quote di importazione per il tetracloruro di carbonio, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato III per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

4.   L’assegnazione delle quote di importazione per l’1,1,1-tricloroetano, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato IV per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

5.   L’assegnazione delle quote di importazione per il bromuro di metile, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato V per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

6.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli idrobromofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato VI per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

7.   L’assegnazione delle quote di importazione per gli idroclorofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato VII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

8.   L’assegnazione delle quote di importazione per il bromoclorometano, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, è quella indicata nell’allegato VIII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

9.   Le quote di importazione assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgio

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germania

 

Aesica Queenborough Ltd (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Regno Unito

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Regno Unito

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Francia

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spagna

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Francia

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germania

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Germania

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Paesi Bassi

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieparkstraße 1

84508 Burgkirchen

Germania

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Francia

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Repubblica ceca

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italia

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Regno Unito

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1 A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgio

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Regno Unito

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Regno Unito

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Paesi Bassi

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portogallo

 

ICL-IP Europe BV

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Paesi Bassi

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Grecia

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spagna

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spagna

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Koeln

Germania

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgio

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Regno Unito

 

Mexichem UK Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Regno Unito

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polonia

 

R.P. Chem srl

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italia

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Francia

 

Safety Hi-Tech Srl

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Polonia

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Regno Unito

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Germania

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Paesi Bassi

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Germania

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Francia

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Francia

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italia

 

Sterling Srl

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Regno Unito

 

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Germania

 

Thomas Swan & Co Ltd

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Regno Unito

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Germania

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 20.


ALLEGATO I

GRUPPI I E II

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


ALLEGATO III

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione di idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime, agenti di fabbricazione e per usi di laboratorio e a fini di analisi nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011.

Impresa

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


ALLEGATO IX

L’allegato non è pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali sensibili.


Rettifiche

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/26


Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006 )

Alla pagina 5, articolo 4, lettera c):

anziché:

«c)   «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;»,

leggi:

«c)   «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare;»;

alla pagina 8, articolo 13, paragrafo 1, lettera h):

anziché:

«h)

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;»,

leggi:

«h)

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;».