ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.070.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
17 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 257/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi

1

 

*

Regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

5

 

*

Regolamento (UE) n. 259/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

31

 

*

Regolamento (UE) n. 260/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante centoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 261/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 262/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

37

 

 

DECISIONI

 

 

2011/162/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

39

 

 

2011/163/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 1630]  ( 1 )

40

 

 

2011/164/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2011, che dispone la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 1634]  ( 1 )

47

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 329/09/COL, del 15 luglio 2009, in relazione al regime norvegese di sostegno per le fonti di riscaldamento alternative e rinnovabili e le misure di risparmio energetico nell’edilizia privata (Norvegia)

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/1


REGOLAMENTO (UE) N. 257/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le importazioni nell’Unione debbono essere gestite mediante titoli d’importazione. Tuttavia, per evitare azioni speculative che potrebbero distorcere il flusso delle importazioni, è opportuno gestire il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) con il numero d’ordine 09.4215 e il gruppo 5 assegnato alla Tailandia, in una prima fase attribuendo diritti all’importazione e, in una seconda, rilasciando titoli d’importazione, come prevede l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

(2)

Occorre definire le nuove condizioni relative all’assegnazione dei diritti all’importazione ed al successivo rilascio dei titoli d’importazione per il contingente di cui trattasi per quanto riguarda l’ammissibilità dei richiedenti e la ripartizione dei volumi importati per il periodo contingentale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.

(3)

Onde evitare qualsiasi attività speculativa e garantire che i diritti di importazione siano assegnati ai veri importatori, è essenziale stabilire il quantitativo di riferimento storico delle carni di pollame importate, in modo che le domande relative ai diritti di importazione siano presentate ad un livello appropriato.

(4)

In considerazione delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti provenienti dalla Tailandia, occorre stabilire l’importo della cauzione relativa ai diritti d’importazione e ai titoli ad un livello appropriato per garantire la corretta gestione dei contingenti tariffari nonché un accesso soddisfacente degli operatori a questi ultimi.

(5)

Per costringere gli operatori a presentare domanda di titoli d’importazione per tutti i diritti di importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5).

(6)

Il periodo concesso dal regolamento (CE) n. 616/2007 alle autorità nazionali per notificare alla Commissione i quantitativi sui quali vertono i titoli rilasciati è fissato abbastanza tardi rispetto al momento del rilascio dei medesimi. È pertanto opportuno, ai fini di una corretta gestione del contingente, anticipare tale periodo di notifica.

(7)

Per consentire agli operatori ed alle autorità competenti di abituarsi alla nuova gestione del gruppo 5, è opportuno posticipare dal mese di aprile 2011 al mese di maggio 2011 il periodo di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il primo sottoperiodo che ha inizio il 1o luglio 2011.

(8)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Poiché il prossimo periodo contingentale ha inizio il 1o luglio 2011, il presente regolamento sarà applicabile a decorrere da tale data.

(10)

Il comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso il proprio parere entro i limiti stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, si aggiunge il seguente paragrafo:

«3.   I quantitativi annui stabiliti per il gruppo 5 sono gestiti in una prima fase assegnando i diritti all’importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli d’importazione.»;

2)

gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della sua prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato, durante ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 50 tonnellate di prodotti inclusi nell’allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6) o preparazioni del codice NC 0210 99 39.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda il gruppo 5, il richiedente di un diritto di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato almeno 250 tonnellate di prodotti inclusi nell’allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di preparazioni di cui al codice NC 0210 99 39 durante ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

La domanda di titolo reca l’indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui al codice NC 0207 o NC 0210, in preparazioni di pollame di cui al codice NC 1602, contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 10 00 contenenti esclusivamente carne di pollame.

Ai fini del presente paragrafo, per “trasformatore” si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell’IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l’attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

3.   Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri dei gruppi 3, 6 e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande relative ciascuna ad un solo paese d’origine sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda.

5.   Per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, la domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato.

Tuttavia:

a)

per i gruppi 2 e 3, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo o di diritti di importazione è pari al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato;

b)

per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

Per il gruppo 5 le domande di diritti di importazione devono essere pari ad un minimo di 100 tonnellate e ad un massimo del 10 % del quantitativo disponibile per il contingente interessato nel sottoperiodo di cui trattasi.

6.   I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura “sì” è contrassegnata con una crocetta.

7.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

I titoli per i prodotti dei gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.

Articolo 5

1.   La domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingentale.

Tuttavia, la domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 relativa al sottoperiodo avente inizio il 1o luglio 2011 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del maggio 2011.

2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. per i gruppi diversi dal gruppo 5. Tuttavia, per le domande di titolo relative ai gruppi 1, 4 e 7, la cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg. e per le domande di diritto di importazione per il gruppo 5 la cauzione è fissata a 6 EUR/100 kg.

3.   Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

4.   I diritti di importazione sono concessi e i titoli sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande ed entro l’ultimo giorno dello stesso mese. I diritti di importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo di importazione e non sono trasferibili.

5.   Per il gruppo 5, il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione. Per questo gruppo i titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

Per il gruppo 5 l’operatore costituisce una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. al momento del rilascio del titolo di importazione. Ogni titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti ed una parte proporzionale della cauzione costituita per i diritti di importazione conformemente al paragrafo 2 viene immediatamente svincolata.

6.   Le domande di titoli di importazione corrispondono al quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Quest’obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7).

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

per tutti i gruppi tranne il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo al mese di presentazione delle domande, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato;

b)

per il gruppo 5 entro i decimo giorno del mese successivo a ciascun sottoperiodo, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale sottoperiodo.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione ei quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

una prima volta unitamente alle comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda le domande presentate per l’ultimo sottoperiodo del periodo continentale annuo;

b)

una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

Per il gruppo 3, la comunicazione di cui alla lettera a), primo comma, non si applica.

4.   I quantitativi i di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo e per origine.

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il secondo comma è soppresso;

b)

il seguente comma è aggiunto:

«Tuttavia, per il gruppo 5 i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (8). I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno di questo stesso periodo contingentale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»;

(8)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3


17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/5


REGOLAMENTO (UE) N. 258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'«Unione»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 19 giugno 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation — CET) («il denunziante») per conto di 69 produttori che rappresentano oltre il 30 % della produzione complessiva di piastrelle di ceramica dell'Unione. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del notevole pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina, i rappresentanti della Cina e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (gli «USA»), di Nigeria, Brasile, Turchia, Indonesia e Tailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(4)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della Cina, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della Cina, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 1o marzo 2010. Sono state altresì consultate le autorità della Cina.

2.1.   Campionamento dei produttori esportatori cinesi

(5)

Per il campionamento sono pervenute centocinque risposte da produttori esportatori della Cina rappresentanti il 47 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito di seguito al considerando 24. Il grado di cooperazione è stato quindi considerato basso.

(6)

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito da tre gruppi, rappresentanti 10 produttori individuali, il 14,4 % del volume totale delle esportazioni dalla Cina all'Unione e il 31,3 % del volume totale degli esportatori che hanno collaborato durante il PI. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate in merito alla selezione del campione. Sono pervenute numerose osservazioni in relazione al campione proposto. La selezione del campione definitivo ha tenuto conto delle osservazioni ritenute appropriate.

2.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)

La Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET) ha confermato in una lettera inviata alla Commissione che tutte le società denunzianti hanno accettato di essere prese in considerazione per l'inserimento nel campione. Tenendo conto anche delle altre società che si sono manifestate, la Commissione ha perciò ricevuto informazioni relative a 73 produttori dell'Unione.

(8)

L'operazione di campionamento ha tenuto conto della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica. Perché i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, ma venisse opportunamente messa in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione, si è deciso che il campione fosse rappresentativo di tutti i segmenti, ossia aziende piccole, medie e grandi.

(9)

Sono stati identificati tre segmenti, in base al volume della produzione annuale:

—   segmento 1: grandi aziende — produzione superiore a 10 milioni di mq,

—   segmento 2: aziende medie — produzione compresa tra 5 e 10 milioni di mq,

—   segmento 3: piccole aziende — produzione inferiore a 5 milioni di mq.

(10)

Nell'analisi degli indicatori microeconomici, i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica). In base alle informazioni pervenute in fase di inchiesta, i produttori del segmento 1 e del segmento 2 rappresentano rispettivamente circa un quarto della produzione totale dell'Unione, quelli del segmento 3 circa la metà della produzione totale dell'Unione. Oltre 350 aziende appartengono al segmento delle piccole aziende, oltre 40 a quello delle aziende medie e più di 20 a quello delle grandi aziende.

(11)

Il campione si è composto di dieci società. Si tratta delle società più grandi di ciascun segmento, tenuto conto di vendite, produzione e ubicazione geografica. Una delle società inserite nel campione appartiene al segmento delle grandi aziende, quattro al segmento delle aziende medie e cinque al segmento delle piccole aziende. Le società selezionate hanno sede in 6 Stati membri (Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Germania e Francia) e rappresentano complessivamente oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione. Tale campione corrispondeva al 24 % della produzione totale dei produttori che hanno collaborato e al 7 % della produzione totale dell'Unione.

(12)

Durante l'inchiesta, una società inserita nel campione originaria della Polonia ha deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. La Commissione non è stata in grado di ottenere la collaborazione di un altro produttore della Polonia.

(13)

Nonostante la revoca dell'impegno da parte del produttore polacco, il campione è rimasto altamente rappresentativo in conformità con tutti i criteri indicati nei considerando 8 e 10. Si è dunque deciso di portare avanti il procedimento con un campione costituito da nove produttori originari di cinque Stati membri.

(14)

I denunzianti hanno chiesto che i propri nomi rimanessero riservati. La Commissione ha accolto tale richiesta.

2.3.   Campionamento degli importatori

(15)

Alla Commissione sono pervenute 24 risposte dagli importatori. Tre grandi importatori sono stati esclusi dall'operazione di campionamento: due collegati agli esportatori cinesi e uno ad un produttore dell'Unione (le importazioni sono marginali rispetto alle vendite totali di detto produttore).

(16)

Gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentano circa il 6 % delle importazioni totali dalla Cina.

(17)

Sono state inserite nel campione sette società, rappresentanti il 95 % delle importazioni effettuate dalle società indipendenti. Una di queste società era anche un utilizzatore del prodotto in esame. Il campione è risultato rappresentativo anche in termini di ripartizione geografica. Il campione comprende Stati membri che rappresentano oltre il 49 % delle importazioni nell'Unione, confermando in tal modo il proprio carattere rappresentativo.

2.4.   Risposte al questionario e verifiche

(18)

Per consentire ai produttori esportatori della Cina inseriti nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Un gruppo di produttori esportatori ha chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o in subordine il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfaceva le condizioni necessarie per ottenere il TEM. Gli altri gruppi di produttori esportatori si sono limitati a chiedere il TI.

(19)

Sono pervenute richieste di trattamento individuale da otto società non inserite nel campione o gruppi di società collegate. L'esame di tali richieste nella fase provvisoria si sarebbe rivelato eccessivamente gravoso. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale ad una o più di tali società verrà presa nella fase definitiva.

(20)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione, ai produttori esportatori non inseriti nel campione che avevano manifestato l'intenzione di chiedere un esame individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ai produttori dell'Unione del campione, agli importatori indipendenti che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori noti dell'Unione.

(21)

Le risposte al questionario sono pervenute da tre gruppi di produttori esportatori del campione, da otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori non inseriti nel campione, da nove produttori dell'Unione del campione e da cinque importatori indipendenti da qualsiasi produttore esportatore. Sono inoltre pervenute osservazioni dall'Associazione europea dei produttori (Cerame-Unie), da associazioni nazionali di produttori, da importatori, da associazioni di importatori e di utilizzatori.

(22)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi del TEM/TI e per la determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi di nove società dell'Unione inserite nel campione e delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori cinesi

Gruppo Becarry, composto da:

Foshan Becarry Ceramics Co., Ltd

Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd

Heyuan Hairi Ceramic Co., Ltd

Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

Gruppo Xinruncheng, composto da:

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd

Foshan City Nanhai Chongfa Ceramics Co., Ltd

Gruppo Wonderful, composto da:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd

Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

Giavelli Srl, un importatore italiano collegato

b)

Operatori commerciali in Cina

Foshan Changwei Enterprise Co., Ltd

c)

Operatori commerciali di Hong Kong

Cayenne Trading International Ltd

Great Prosperity Development Ltd

Good East Development Ltd

d)

Importatori indipendenti

Enmon GmbH, Germania

e)

Associazioni nazionali di produttori

Confindustria Ceramica (Italia)

Associazione spagnola produttori di piastrelle di ceramica (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos — ASCER).

APICER (Portogallo)

(23)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della Cina a cui non potesse essere concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stata effettuata una visita di verifica, per determinare il valore normale in base ai dati relativi agli USA, utilizzati come paese di riferimento, presso due produttori. Tali produttori hanno chiesto che la propria identità rimanesse riservata.

3.   Periodo dell'inchiesta

(24)

L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(25)

Il prodotto in esame sono piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto («piastrelle di ceramica» o il «prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.

(26)

Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti.

2.   Prodotto simile

(27)

Una parte ha affermato che il prodotto importato dalla Cina e quello prodotto dall'industria dell'Unione non sono comparabili.

(28)

Si ricorda che la Commissione ha effettuato il confronto dei prezzi tra tipologie di prodotti distinti dal relativo numero di controllo individuale del prodotto («NCP») in base a otto caratteristiche.

(29)

La parte in questione ha avanzato le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione presso il consigliere-auditore. Secondo tali argomentazioni la non comparabilità deriva dal fatto che la produzione di piastrelle nell'Unione e in Cina differisce per tecnologie, materiali, lucidatura e design. Linee di produzione tecnologicamente avanzate hanno prodotto piastrelle di qualità con serigrafia in diversi colori. La società ha spiegato che esistono diverse tecnologie di stampa artistica per la stampa serigrafica, la roto stampa e la stampa a getto d'inchiostro.

(30)

Nonostante le sia stato chiesto di presentare ulteriori dettagli in merito a tutti questi aspetti della comparabilità dei prodotti, la parte non ha fornito elementi in grado di giustificare le proprie affermazioni. Nemmeno l'argomentazione relativa al miglioramento della comparabilità è stata suffragata da alcuna prova. La parte stessa ha inoltre riconosciuto che le tipologie di prodotto interessate, qualora si aggiungessero i quattro criteri suggeriti, rappresenterebbero solo lo 0,5 % del mercato delle piastrelle. Come affermato nella relazione del consigliere-auditore, che riassume la posizione della società interessata, il restante 99,5 % dei prodotti rientranti negli stessi NCP si presenta simile.

(31)

Come indicato in precedenza, la parte non ha dimostrato la necessità di inserire criteri aggiuntivi né la loro potenziale incidenza sui prezzi. In considerazione della quota di mercato trascurabile rappresentata dalle tipologie di prodotto interessate e dal riconoscimento esplicito da parte della società del fatto che il 99,5 % delle piastrelle era comparabile in base al NCP interessato, ne deriva che la richiesta di inserire criteri aggiuntivi alla struttura del NCP è stata provvisoriamente rifiutata.

(32)

Si è concluso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e sul mercato interno degli USA, usati provvisoriamente quale paese di riferimento, nonché il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(33)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della Cina il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato;

2)

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità; infine

5)

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(34)

Due gruppi di produttori esportatori in Cina hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(35)

È stato rilevato che le parti (due produttori; un operatore commerciale cinese e un operatore commerciale di Hong Kong) presentatesi come appartenenti ad uno di tali gruppi non sono in realtà collegate. Tenuto conto di tali circostanze, le richieste di TEM dei due produttori cinesi (Becarry Group e Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd) sono state trattate separatamente.

(36)

Quanto all'altro gruppo di società, ossia il gruppo Wonderful, composto di due gruppi di produttori collegati perché di proprietà della stessa società madre, solo uno dei gruppi collegati ha chiesto il TEM, mentre l'altro ha chiesto il trattamento individuale (TI). Dal momento che i criteri per l'accesso al TEM devono tuttavia essere richiesti e soddisfatti da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, tale richiesta di TEM è risultata incompleta e non è perciò stata presa in considerazione. Non è stato pertanto possibile concedere il TEM al gruppo.

(37)

In merito al gruppo Becarry, per quanto riguarda il criterio 1 l'inchiesta ha stabilito che la licenza commerciale del produttore prevede una limitazione delle vendite all'esportazione, limitazione effettivamente osservata. Si è perciò concluso che le decisioni commerciali non vengono prese liberamente ma sono soggette a significative interferenze statali. Per diverse società appartenenti al gruppo non è inoltre stato possibile stabilire chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Con riferimento al criterio 2, la contabilità ha rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché le attività principali non sono state correttamente registrate o deprezzate in contabilità e non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno da parte della società.

(38)

Per Shandong Yadi Ceramics Co Ltd, riguardo al criterio 1 l'inchiesta ha riscontrato l'incapacità della società di dimostrare se e chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Non è dunque stato possibile escludere che siano stati forniti alcuni fondi pubblici. Con riferimento al criterio 2, i documenti contabili hanno rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit, perciò non è stato possibile considerare l'audit effettuato in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno o di determinate attività da parte della società.

(39)

La Commissione ha comunicato i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati, alle autorità della Cina e ai denunzianti, invitandoli a presentare osservazioni.

(40)

In seguito alla comunicazione dei risultati relativi al TEM, sono pervenute osservazioni dai due produttori esportatori del campione a cui non è stato concesso il TEM. Le osservazioni non si sono tuttavia rivelate tali da modificare i risultati a questo proposito, poiché si sono limitate a tentare di confutare parte dei risultati, senza presentare elementi di prova aggiuntivi a suffragio delle osservazioni.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(41)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, salvo nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati, i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato,

le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato, e

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

(42)

I produttori esportatori del campione che hanno chiesto il TEM — il gruppo Becarry e Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd — hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Anche il gruppo Wonderful e il gruppo Xinruncheng hanno chiesto il TI.

(43)

Per quanto riguarda il gruppo Becarry, data la limitazione delle vendite all'esportazione menzionata al considerando 37, si è riscontrato che le vendite non sono state determinate liberamente, perciò la richiesta di TI è stata rifiutata.

(44)

Gli altri produttori esportatori sono risultati rispondere alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ed è stato perciò possibile concedere loro il TI. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili è stato stabilito provvisoriamente che i seguenti produttori esportatori cinesi inseriti nel campione soddisfano tutti i requisiti per il TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

gruppo Xinruncheng

gruppo Wonderful

3.   Valore normale

a)   Scelta del paese di riferimento

(45)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(46)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento per la determinazione del valore normale per la Cina, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(47)

Sono pervenute numerose osservazioni e diversi altri paesi sono stati proposti in alternativa, in particolare Brasile, Turchia, Nigeria, Tailandia e infine Indonesia.

(48)

La Commissione ha perciò deciso di cercare la collaborazione di produttori noti in tali paesi, inclusi gli Stati Uniti. Tuttavia, solo due produttori statunitensi del prodotto in esame hanno risposto ai questionari. Un produttore tailandese ha inoltre presentato una risposta incompleta al questionario; e comunque la sua gamma di prodotti non era del tutto comparabile con quella dei produttori cinesi che hanno collaborato.

(49)

L'inchiesta ha rivelato che negli USA esiste un mercato concorrenziale del prodotto in esame. Diversi produttori sono attivi sul mercato interno degli USA, con volumi delle importazioni elevati. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le piastrelle di ceramica originarie della Cina e degli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche di base, sono destinate agli stessi usi e sono fabbricate con processi di produzione simili.

(50)

Si è affermato che, poiché il mercato statunitense è caratterizzato principalmente dalle importazioni, le piastrelle di ceramica prodotte negli USA e quelle prodotte in Cina occupano diversi segmenti del mercato. Le tipologie di prodotto fabbricate all'interno del paese in base a cui verrebbe stabilito il valore normale non sarebbero quindi comparabili alle tipologie di prodotto esportate dalla Cina all'Unione. L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la produzione USA include un'ampia gamma di tipologie di prodotto comparabili a quelle prodotte ed esportate dalla Cina, come indicato in precedenza al considerando 49.

(51)

Si è anche affermato che il ruolo degli USA nel mercato mondiale di piastrelle di ceramica sarebbe relativamente secondario. Tuttavia, nel 2009 sono stati prodotti all'interno del paese circa 600 milioni di mq, quantità che viene considerata significativa. Nello stesso periodo la Cina, primo produttore mondiale, ha fabbricato 2 miliardi di mq.

(52)

Una parte ha dichiarato che gli USA dispongono di norme di qualità rigorose ed hanno creato efficaci ostacoli non tariffari alle importazioni cinesi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, come indicato in precedenza, il volume delle importazioni negli Stati Uniti dalla Cina si è attestato su livelli elevati e ha rappresentato la maggior parte dei consumi interni statunitensi. L'argomentazione secondo la quale ostacoli non tariffari negli Stati Uniti si ripercuoterebbero sulle importazioni e quindi sulla competizione è stata perciò respinta.

(53)

I dati comunicati nella loro risposta dai due produttori statunitensi che hanno collaborato sono stati verificati sul posto. Solo i dati raccolti durante la visita ad uno dei produttori sono stati presi in considerazione, poiché le informazioni sono state ritenute affidabili per la determinazione di un valore di base. I dati raccolti dalla visita al secondo produttore non sono stati ritenuti affidabili e sono quindi stati scartati, poiché detto produttore ha dichiarato solo parte delle proprie vendite interne e non è stato possibile verificare una piena concordanza tra costi e contabilità.

(54)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta degli USA come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale

(55)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento, come indicato di seguito.

(56)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(57)

Nel periodo dell'inchiesta è risultato che le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali per tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dal produttore statunitense. Tuttavia, a causa delle differenze di qualità tra il prodotto simile fabbricato e venduto negli USA e il prodotto in esame esportato dalla Cina all'Unione, è stato ritenuto più opportuno costruire il valore normale in modo da tenere conto di queste differenze e garantire un confronto equo, come indicato al considerando 61.

(58)

Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione statunitensi un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per gli utili sono stati determinati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile originario degli USA sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali.

c)   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori

(59)

I prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi nel campione si sono basati sui prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili applicati al primo acquirente indipendente. Quando le vendite sono avvenute tramite un importatore collegato con sede nell'Unione, i prezzi sono stati stabiliti secondo quanto prevede l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, tra cui le spese generali, amministrative e di vendita e gli utili. Per calcolare il margine di profitto, si è utilizzato l'utile realizzato da un importatore non collegato del prodotto in esame, poiché l'effettivo utile dell'importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest'ultimo e il produttore esportatore.

d)   Confronto

(60)

I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali all'esportazione franco fabbrica applicati dagli esportatori del campione con i prezzi di vendita sul mercato interno o, ove necessario, con il valore normale costruito.

(61)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale è stato adeguato tenendo conto delle diverse caratteristiche, principalmente dovute al marchio OEM, e della diversa qualità di determinate tipologie non fabbricate dal paese produttore di riferimento, con un costo inferiore delle piastrelle di ceramica. Sono stati effettuati altri adeguamenti, ove necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio, i costi di credito e bancari e le commissioni ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

4.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TI

(62)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato all'inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

(63)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

 

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Xinruncheng

35,5 %

Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

36,6 %

Gruppo Wonderful

26,2 %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

(64)

Il margine di dumping per gli altri produttori esportatori della Cina che hanno collaborato, non inseriti nel campione, è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori del campione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(65)

Il margine di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato in Cina, inserito nel campione ma a cui non è stato concesso il TI (Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd), è stato anch'esso calcolato secondo quanto indicato in precedenza al considerando 64.

c)   Tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato)

(66)

Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della Cina è stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo esportato da un produttore esportatore che ha collaborato.

(67)

Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping e il livello di dumping per l'intero paese, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il TI (cfr. allegato I)

32,3 %

Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato

73,0 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(68)

Come indicato al considerando 8, l'industria delle piastrelle di ceramica dell'Unione presenta una grande frammentazione. Le piastrelle di ceramica vengono fabbricate da oltre 500 produttori.

(69)

Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione è stata suddivisa in tre segmenti: piccole, medie e grandi imprese. Le piccole imprese rappresentano la metà della produzione totale dell'Unione.

(70)

Secondo le stime, i dati forniti dalle associazioni nazionali ed europee riguardano il 75 % della produzione dell'Unione. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori individuali e dalle associazioni nazionali ma anche con fonti statistiche, quale Prodcom. Il volume e il valore della produzione restante sono stati estrapolati a partire dalle stesse fonti di informazione. Sulla base di quanto precede, si è rilevato che la produzione totale dell'Unione ammonta a 895 milioni di mq nel PI. Tutti i produttori dell'Unione (che concorrono alla produzione totale dell'Unione) formano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito designati «industria dell'Unione».

2.   Consumo dell'Unione

(71)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando le importazioni, ricavate dai dati Eurostat, alle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato UE. I dati relativi alle vendite totali del prodotto in esame nell'UE sono stati ricavati dai dati forniti da associazioni di produttori sia nazionali che europee. Le estrapolazioni atte a determinare le vendite totali dell'Unione sono state effettuate a partire dai dati delle associazioni e di Prodcom.

(72)

Nel periodo considerato, ossia tra il 2007 e il PI, il consumo dell'Unione è diminuito del 29 %, con il picco negativo massimo del 13 % verificatosi tra il 2007 e il 2008. Nel PI il consumo è diminuito dell'8 % rispetto al 2009.

Tabella 1

Consumo

Volume (000 mq)

2007

2008

2009

PI

+ Totale delle importazioni

157 232

140 715

115 676

119 689

+ Produzione dell'Unione venduta sul mercato dell'Unione

1 275 486

1 099 092

992 204

895 140

Indice (2007 = 100)

100

86

78

70

= Consumo

1 432 718

1 239 807

1 107 880

1 014 829

Indice (2007 = 100)

100

87

77

71

Diminuzione su base annua

 

– 13 %

– 11 %

– 8 %

3.   Importazioni dalla Cina

3.1.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni relative al prodotto in esame

(73)

Il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno seguito l'andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dalla Cina

Volume (000 mq)

2007

2008

2009

PI

Volume delle importazioni dal paese interessato

68 081

65 122

62 120

66 023

Indice (2007 = 100)

100

96

91

97

Variazione su base annua

 

– 4 %

– 5 %

+ 6 %

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

4,8 %

5,3 %

5,6 %

6,5 %

Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/mq)

4,7

4,9

4,4

4,5

Indice (2007 = 100)

100

105

95

97

Variazione su base annua

 

+ 4 %

– 10 %

+ 2 %

(74)

Il volume delle importazioni totali dalla Cina è diminuito del 3 % nel periodo considerato e si è attestato a circa 66 milioni di mq durante il PI. Tale tendenza al ribasso è in linea con la tendenza analoga nel consumo — pur essendo decisamente meno marcata — e si è verificata tra il 2007 e il 2009. Tra il 2009 ed il PI i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 6 %. Inoltre, se analizzata nella prospettiva dell'intero periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 35 %, passando dal 4,8 % nel 2007 al 6,5 % nel PI.

(75)

I prezzi di importazione dalla Cina sono diminuiti del 4 % durante il periodo considerato, passando da 4,7 EUR/mq a 4,5 EUR/mq.

3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(76)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla Cina, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti, dei costi sostenuti dopo l'importazione e dello stadio commerciale.

(77)

Dal confronto è risultato che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 44 % e il 57 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della Cina.

4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

(78)

L'evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è illustrata nella tabella di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 3

Importazioni da altri paesi terzi

 

2007

2008

2009

PI

Importazioni da altri paesi terzi (000 mq)

89 151

75 593

53 557

53 665

Indice (2007 = 100)

100

85

60

60

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi

6,2 %

6,1 %

4,8 %

5,3 %

Prezzo medio (EUR/mq)

4,38

4,94

5,35

5,35

Indice (2007 = 100)

100

113

122

122

Importazioni dalla Turchia (000 mq)

50 210

44 590

30 930

31 343

Quota di mercato della Turchia

3,5 %

3,6 %

2,8 %

3,1 %

Prezzo medio (EUR/mq)

4,35

4,75

5,25

5,32

Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Turchia

38 941

31 002

22 627

22 322

Indice (2007 = 100)

100

80

58

57

Prezzo medio (EUR/mq)

4,43

5,21

5,49

5,38

(79)

Le importazioni dai paesi terzi sono diminuite del 40 % nel corso del periodo considerato. La quota di mercato di tali importazioni è quindi diminuita del 14 %, passando da 6,2 % a 5,3 %.

(80)

Si noti che i prezzi medi all'importazione da altri paesi terzi sono aumentati del 22 % durante il periodo considerato, attestandosi ad un livello costantemente superiore al prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi (del 19 % durante il PI).

5.   Situazione dell'industria dell'Unione

5.1.   Aspetti generali

(81)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(82)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni pervenute dalle associazioni nazionali ed europee, sottoposte a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori e i dati statistici ufficiali disponibili.

(83)

L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

5.2.   Indicatori macroeconomici

5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(84)

La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, del 32 %, durante il periodo considerato. La diminuzione complessiva (nel corso del periodo considerato) ha rispecchiato il notevole calo dei consumi (del 29 % nel periodo considerato, cfr. considerando 72). Essa ha tuttavia presentato un andamento diverso da quest'ultimo. La diminuzione è stata del 32 % tra il 2007 e il 2009, con il calo maggiore, pari al 23 %, tra il 2008 e il 2009. Si è stabilizzata tra il 2009 e il PI.

Tabella 4

Produzione totale dell'Unione

 

2007

2008

2009

PI

Volume (000 mq)

 

 

 

 

Produzione

1 614 668

1 434 844

1 100 052

1 094 660

Indice (2007 = 100)

100

89

68

68

(85)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 5 % tra il 2007 e il 2008 e del 2 % tra il 2008 e il PI. Il conseguente utilizzo degli impianti indica una diminuzione complessiva del 27 % tra il 2007 e il PI.

Tabella 5

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2007

2008

2009

PI

Volume (000 mq)

 

 

 

 

Capacità produttiva

1 849 252

1 760 720

1 720 180

1 718 023

Indice (2007 = 100)

100

95

93

93

Utilizzo degli impianti

87 %

81 %

64 %

64 %

Indice (2007 = 100)

100

93

73

73

5.2.2.   Volumi delle vendite e quota di mercato

(86)

Conformemente all'andamento dei volumi di produzione, le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE sono diminuite ad un tasso comparabile a quello del calo dei consumi, ossia del 30 % durante il periodo considerato. Le vendite dell'industria dell'Unione hanno presentato un andamento analogo a quello dei consumi in termini di diminuzione su base annua.

Tabella 6

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti

 

2007

2008

2009

PI

Volume (000 mq)

 

 

 

 

Vendite nell'Unione

1 275 486

1 099 092

992 204

895 140

Indice (2007 = 100)

100

86

78

70

(87)

Durante il periodo considerato, la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è scesa dell'1 %.

Tabella 7

Quota di mercato dell'UE

 

2007

2008

2009

PI

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

89 %

89 %

90 %

88 %

Indice (2007 = 100)

100

100

101

99

5.2.3.   Occupazione e produttività

(88)

L'occupazione è diminuita dell'11 % tra il 2007 e il 2008. Nel periodo considerato ha subito un calo del 16 %.

Tabella 8

Occupazione

 

2007

2008

2009

PI

Media periodo

 

 

 

 

Totale addetti

92 588

82 214

79 518

77 458

Indice (2007 = 100)

100

89

86

84

(89)

La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta stabile tra il 2007 e il 2008. Tuttavia, tra il 2008 e il PI si è registrato un declino nella produttività pari al 19 % correlato al calo della produzione.

Tabella 9

Produttività

 

2007

2008

2009

PI

Produttività (mq all'anno/addetto)

17 439

17 453

13 834

14 132

Indice (2007 = 100)

100

100

79

81

5.2.4.   Entità del margine di dumping

(90)

I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.3.   Indicatori microeconomici

(91)

Gli elementi microeconomici (scorte, prezzi, flussi di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati in riferimento alle singole società, ossia al livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

5.3.1.   Osservazione generale

(92)

Nell'analisi di alcuni indicatori microeconomici (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito, ossia indicatori espressi non come valori assoluti, ma come percentuali) i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica – 52 % per le piccole aziende, 24 % ciascuna per le aziende medie e le grandi aziende). Di conseguenza, si è fatto in modo che i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, mettendo opportunamente in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione.

5.3.2.   Scorte

(93)

Nonostante il livello di scorte di chiusura dell'industria dell'Unione sia diminuito in termini assoluti del 14 % nel periodo considerato, in percentuale della produzione è aumentato notevolmente (del 37 %).

Tabella 10

 

2007

2008

2009

PI

Scorte (000 mq)

48 554

50 871

39 689

41 887

Indice (2007 = 100)

100

105

82

86

Scorte espresse come percentuale della produzione

43 %

49 %

55 %

59 %

Indice (2007 = 100)

100

114

128

137

(94)

L'aumento delle scorte è un fattore di pregiudizio significativo. Le aziende del settore normalmente conservano scorte pari a tre mesi di produzione ma la pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping le ha obbligate ad aumentare le scorte fino a sei mesi di produzione. In effetti si è riscontrato un aumento annuo costante delle scorte, che sono passate dal 43 % nel 2007 al 59 % nel PI.

(95)

Tale aumento delle scorte si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. Per poter rispondere in tempi estremamente brevi ad ordinativi molto specifici l'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte.

5.3.3.   Prezzi di vendita

(96)

Nel corso del periodo considerato, i prezzi unitari di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati del 10 %.

Tabella 11

Prezzo unitario sul mercato UE

 

2007

2008

2009

PI

Prezzi unitari delle vendite dell'Unione (EUR/mq)

8,0

8,4

8,7

8,8

Indice (2007 = 100)

100

104

108

110

(97)

L'aumento dei prezzi è stato causato da vari fattori. Innanzitutto si è reso necessario recuperare i maggiori costi di produzione che nello stesso periodo sono aumentati del 14 % (cfr. considerando 106). L'aumento dei prezzi è stato inoltre causato dalle scorte in crescita (cfr. considerando 95) e dalla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione si è quindi dovuta concentrare su piccole partite del prodotto in esame per rispondere ad una domanda più frammentata, con quantità minori e maggiore varietà in termini di tipologie, colori e dimensioni.

(98)

Tuttavia, nonostante l'aumento dei prezzi unitari, l'industria dell'Unione ha operato con profitti inferiori al livello perseguito. In realtà, il segmento delle piccole aziende ha registrato perdite.

(99)

L'andamento dei prezzi delle importazioni dalla Cina è stato descritto al considerando 75. Come si nota tali prezzi hanno presentato una tendenza diversa da quella dell'industria dell'Unione, attestandosi su livelli costantemente inferiori. Durante il PI, i prezzi della Cina erano pari alla metà dei prezzi dell'industria dell'Unione.

5.3.4.   Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari

(100)

Come già indicato, l'aumento dei costi di produzione registrato è stato maggiore dell'aumento dei prezzi di vendita. Con un aumento dei costi pari al 14 % nel periodo considerato, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi del 9 %. La redditività è quindi scesa dal 3,9 % nel 2007 allo 0,4 % nel PI. L'industria ha registrato gli utili minimi nel 2009, anno in cui non è stata in grado di coprire i costi di produzione e ha subito una perdita pari all'1,2 %. Tra i tre segmenti, il maggiormente interessato è stato quello delle piccole aziende, che registrano una perdita dal 2008. Le aziende medie e grandi, nonostante notevoli cali della redditività, sono riuscite a vendere ottenendo utili modesti sebbene non sostenibili.

(101)

Gli utili conseguiti dalle aziende medie e grandi non possono essere comunicati per motivi di riservatezza. Nel segmento delle grandi aziende il calcolo degli utili si è basato sui dati di un'azienda, mentre la comunicazione dei risultati delle aziende medie consentirebbe ad altre aziende di calcolare gli utili degli altri segmenti, poiché gli utili ponderati complessivi risultano noti.

Tabella 12

Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, investimenti e salari

 

2007

2008

2009

PI

Redditività netta delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)

3,9 %

0,6 %

– 1,2 %

0,4 %

Flussi di cassa (000 EUR)

86 663

55 131

41 599

40 256

Indice (2007 = 100)

100

64

48

46

Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)

8,3 %

4,0 %

– 0,5 %

1,1 %

Investimenti netti (000 EUR)

15 733

15 673

11 005

11 283

Indice (2007 = 100)

100

100

70

72

Costo del lavoro annuo per addetto

38 910

39 714

37 366

37 242

Indice (2007 = 100)

100

102

96

96

(102)

L'andamento dei flussi di cassa, che rappresentano la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo durante il periodo considerato. Esso tuttavia è diminuito di circa il 54 % tra il 2007 e il PI.

(103)

L'utile sul capitale investito ha seguito nel complesso l'andamento della redditività durante tutto il periodo considerato.

(104)

Tra il 2007 e il PI il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito del 28 %.

(105)

Tra il 2007 e il PI il salario medio per addetto è diminuito del 4 %.

5.3.5.   Costi di produzione

Tabella 13

Costi di produzione

 

2007

2008

2009

PI

Costi di produzione EUR/mq

7,7

8,3

8,8

8,8

Indice

100

108

114

114

(106)

Come indicato in precedenza, i costi di produzione sono aumentati del 14 % nel periodo considerato. Tale aumento è dovuto all'aumento delle scorte (cfr. considerando 95) e alla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione (maggiore varietà di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni) mentre le importazioni cinesi si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(107)

L'inchiesta ha rilevato, durante il periodo considerato, un deterioramento di indicatori di pregiudizio quali volume della produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite ad acquirenti indipendenti ed occupazione. Benché non si possa trascurare il fatto che questo andamento negativo del consumo abbia avuto ripercussioni sfavorevoli sull'industria dell'Unione, va osservato che le importazioni cinesi sono riuscite ad incrementare la propria quota di mercato grazie alla pressione sui prezzi.

(108)

Nel periodo considerato, inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione — quali la redditività, l'utile sul capitale investito e i flussi di cassa — hanno subito marcate ripercussioni negative. Un fattore di pregiudizio significativo consiste nel considerevole aumento delle scorte (del 37 %) nel periodo considerato. Tale aumento si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.

(109)

L'aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo considerato è stato dovuto all'aumento dei costi di produzione. Nel complesso, la redditività si è deteriorata durante il periodo considerato. In realtà, il segmento delle piccole imprese, che rappresenta la metà dell'industria dell'Unione, era in perdita sin dal 2008. Di conseguenza, nonostante l'aumento dei prezzi di vendita, l'industria non è stata in grado di conseguire utili sufficienti. L'industria non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita a un livello tale da garantire i tassi di redditività necessari per la sostenibilità a lungo termine.

(110)

L'analisi delle tendenze dei prezzi basata sui dati Eurostat ha indicato che il differenziale di prezzo tra le importazioni dalla Cina oggetto di dumping e i prezzi dell'industria dell'Unione è aumentato passando da circa 40 % nel 2007 e nel 2008 a circa 50 % nel 2009 nel PI.

(111)

Alla luce di quanto esposto si è provvisoriamente concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(112)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Incidenza delle importazioni dalla Cina

(113)

La crescente quota di mercato detenuta dai produttori esportatori cinesi nel periodo considerato ha coinciso con un calo degli utili dell'industria dell'Unione ed un notevole aumento delle relative scorte.

(114)

Ciò ha anche coinciso con una diminuzione del consumo nell'Unione. Tuttavia, mentre il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 9 % tra il 2007 e il 2009, in linea con il calo del consumo (sebbene con ritmi diversi — il consumo è diminuito del 23 % nello stesso periodo), dal 2007 la quota di mercato cinese ha presentato una crescita costante. Inoltre, tra il 2009 e il PI, nonostante un ulteriore calo del consumo pari al 6 %, le importazioni cinesi sono aumentate del 6 %.

(115)

Durante l'intero periodo considerato il differenziale di prezzo (basato su cifre Eurostat) tra le importazioni cinesi e i prezzi dell'industria dell'Unione si è rivelato estremamente significativo. Il fatto che già nel 2007 si attestasse ad oltre il 40 % indica che la politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi era stata adottata prima della crisi economica. Tale differenziale è inoltre aumentato dopo la crisi, raggiungendo il 50 % nel PI.

(116)

La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi, assieme al calo dei prezzi e all'aumento del differenziale di prezzo tra i prezzi dell'Unione e quelli cinesi, ha coinciso con il deterioramento della situazione nell'industria dell'Unione.

3.   Effetti di altri fattori

3.1.   Incidenza delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

(117)

Nel periodo considerato, il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito del 40 %. Anche la quota di mercato detenuta da tali importazioni è leggermente diminuita nello stesso periodo (dell'1 % circa). Mentre nel 2007 i prezzi di tali importazioni erano comparabili con quelli cinesi, il differenziale di prezzo ha raggiunto il 18 % nel 2009 e il 16 % nel PI.

(118)

La Turchia è il secondo principale esportatore verso l'Unione, con una quota di mercato pari al 3 % nel PI. Tale quota di mercato è rimasta stabile (con un leggero calo dello 0,4 %) durante il periodo considerato. Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito del 37 % durante il periodo considerato. Nonostante i prezzi delle importazioni dalla Turchia fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (circa del 40 % nel periodo considerato), il differenziale di prezzo tra le importazioni turche e quelle cinesi è aumentato del 16 % nel 2009 e nel PI in seguito ad un aumento dei prezzi turchi pari al 22 %. Alla luce di ciò non è possibile escludere che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina possano aver contribuito, in misura estremamente ridotta, al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito con le importazioni dalla Cina oggetto di dumping.

4.   Incidenza della grande frammentazione dell'industria dell'Unione

(119)

L'industria delle piastrelle dell'Unione è caratterizzata da una grande frammentazione. Il numero complessivo di aziende è tuttavia diminuito nel periodo considerato a causa di un processo di consolidamento in atto da un paio di decenni a questa parte. Ancor più rilevante risulta tuttavia il fatto che negli Stati membri detentori delle quote maggiori di produzione, dove la frammentazione è ancor più marcata, l'inchiesta abbia dimostrato che le aziende operano in cluster, struttura che assicura un'efficace distribuzione delle risorse. Di fatto la frammentazione consente alle grandi aziende di subappaltare la produzione di determinate tipologie di prodotto (in termini di colori, dimensioni e così via) alle piccole aziende. Con l'aiuto delle piccole aziende l'industria è in grado di fornire numerose tipologie di prodotti in tempi brevi. Ciò si è rivelato particolarmente importante alla luce della concorrenza cinese che vendeva grosse partite di prodotti omogenei senza lasciare alcuno spazio alla flessibilità nel design, nei colori, ecc. In tali circostanze, non è possibile stabilire un nesso di causalità tra la frammentazione e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

4.1.   Incidenza della crisi economica

(120)

L'inchiesta ha evidenziato che la crisi economica ha indubbiamente avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(121)

Tale incidenza è stata principalmente collegata alla stasi del mercato edilizio, che si è tradotta in un minor consumo di piastrelle di ceramica. Nel complesso, nel 2009 il declino dell'attività edilizia nell'intera UE si è attestato al 7,5 % (3). L'incidenza esatta del clima economico generale sul settore edilizio risulta diversa in base al segmento specifico all'interno di tale settore (4). Nel 2009 il calo dell'attività edilizia ha interessato in particolar modo i segmenti relativi alla costruzione di nuovi edifici e di edifici privati non residenziali. Al contrario, l'ingegneria civile non è stata altrettanto colpita e nel 2009 il segmento degli edifici pubblici non residenziali è persino cresciuto dell'1,1 %. Secondo la Federazione delle industrie europee del settore edilizio tali tendenze si spiegano con le iniziative pubbliche volte a mantenere o persino incrementare la spesa per gli edifici pubblici e le infrastrutture, nel quadro dei pacchetti di incentivi nazionali. Analogamente, gli incentivi fiscali alle soluzioni di efficienza energetica hanno mitigato l'incidenza della stasi economica sulle attività di ristrutturazione e manutenzione.

(122)

Le evoluzioni appena descritte si sono ripercosse positivamente sui segmenti delle ristrutturazioni e della manutenzione (con implicazioni positive per la produzione, le vendite e la redditività dell'industria utilizzatrice poiché i margini di utile si presentano maggiori nel segmento retail). In ogni caso tali segmenti hanno subito in maniera minore la stasi economica.

(123)

L'analisi seguente dimostra che, nonostante la stasi economica possa aver avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato in effetti causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(124)

Innanzitutto, l'inchiesta ha dimostrato che la ripresa nel settore edilizio in seguito alla stasi economica è iniziata durante il PI, mentre gli indicatori dell'industria dell'Unione continuavano a registrare una tendenza negativa.

(125)

In secondo luogo, un elemento importante è l'andamento delle scorte, che in questo caso rappresenta un indicatore di pregiudizio significativo (cfr. considerando 93). Si è osservato un aumento annuale delle scorte piuttosto costante. Questo tipo di aumento uniforme e costante indica che l'industria dell'Unione subiva in realtà la pressione incessante esercitata dai produttori esportatori cinesi. Se l'aumento delle scorte fosse imputabile alla stasi economica, si sarebbe probabilmente osservato un aumento notevole negli anni della crisi, anziché una tendenza costante durante l'intero periodo considerato.

(126)

Infine, l'analisi delle cifre relative alla redditività, soprattutto per le piccole aziende, che rappresentavano quasi il 50 % della produzione dell'Unione durante il PI, dimostra che nel 2007 tali aziende hanno conseguito un utile molto modesto, pari allo 0,3 %, mentre successivamente hanno sempre registrato perdite. Ciò indica che la loro situazione ha iniziato a deteriorarsi prima della crisi.

(127)

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia imputabile principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Sebbene la crisi economica e la risultante stasi della domanda possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la relativa incidenza non è stata tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

4.2.   Affermazioni in relazione al pregiudizio autoprovocato

(128)

Un importatore ha sostenuto che le vendite a prezzi bassi da parte dei produttori di piastrelle polacchi hanno rappresentato la principale causa di pregiudizio. A tale proposito va notato che l'analisi del pregiudizio deve essere condotta a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non in relazione a parte di essa. Ciononostante la Commissione ha analizzato la situazione del mercato polacco in base alle informazioni disponibili (si ricorda che la società polacca inserita nel campione ha deciso di interrompere la propria collaborazione e che nessun'altra società polacca ha accettato di collaborare).

(129)

In primo luogo si è rilevato che, in termini di volumi, le vendite polacche verso il resto del mercato dell'Unione corrispondevano a una quota di mercato inferiore al 3 % durante il PI.

(130)

In secondo luogo, se le società polacche avessero collaborato all'inchiesta e i loro prezzi fossero stati presi in considerazione ai fini dell'analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, ciò avrebbe avuto un impatto estremamente limitato sul calcolo complessivo della sottoquotazione. A causa della mancata collaborazione della società polacca, non si è potuto disporre di informazioni dettagliate in materia di prezzi per NCP. Tuttavia, anche assumendo un approccio di «incidenza massima», supponendo che tutte le vendite polacche fossero state inserite nel calcolo, l'incidenza sarebbe stata marginale e non avrebbe modificato il quadro complessivo, visti i volumi di vendita relativamente bassi (5).

(131)

Su tale base l'eventuale incidenza delle vendite polacche sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stata limitata.

(132)

Un'altra affermazione in relazione al pregiudizio autoprovocato è quella secondo cui alcuni produttori dell'Unione avrebbero inserito a catalogo importazioni di piastrelle cinesi rivendute con il proprio marchio. Tale affermazione non è tuttavia stata comprovata e inoltre gli elementi raccolti durante l'inchiesta indicano che dette importazioni sono state marginali. Di conseguenza non è possibile concludere che tali importazioni da parte di produttori UE abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Andamento delle esportazioni per l'industria dell'Unione

(133)

Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori. L'analisi dei dati Eurostat ha in effetti dimostrato che le esportazioni dall'Unione hanno subito un calo pari al 44 %. I prezzi di tali esportazioni sono tuttavia aumentati del 32 %. Per i produttori del campione che hanno collaborato tale calo è stato meno marcato (– 24 %). L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la quota delle esportazioni in percentuale delle vendite totali dell'industria dell'Unione è aumentata, passando dal 17 % nel 2007 al 19 % nel 2009. Inoltre, nonostante i volumi delle esportazioni relative ai produttori dell'Unione che hanno collaborato siano diminuiti, tale diminuzione è stata meno marcata del calo delle vendite sul mercato dell'Unione (– 24 % delle esportazioni rispetto a – 30 % delle vendite nell'Unione). Si è pertanto ritenuto che la diminuzione del volume delle esportazioni non giustificasse il livello del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

(134)

In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dalla stessa.

6.   Conclusioni sul nesso di causalità

(135)

Si è quindi concluso che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. La crisi economica e le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, ma non al punto di infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(136)

Sulla base di questa analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, si è concluso in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(137)

Si è registrato un alto livello di cooperazione e sostegno da parte dell'associazione europea (Cerame-Unie) e delle principali associazioni nazionali di produttori. Inoltre, nessun produttore dell'Unione si è opposto all'avvio dell'inchiesta o all'istituzione di misure. Ciò indica che l'istituzione di misure è chiaramente nell'interesse dei produttori dell'Unione.

(138)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un notevole pregiudizio a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, come illustrato ai considerando 76 e seguenti.

(139)

È probabile che l'industria dell'Unione trarrebbe beneficio da misure che impedissero probabilmente una nuova ondata di importazioni a prezzi bassi oggetto di dumping.

(140)

Nel caso in cui le misure non fossero istituite, si avrebbe probabilmente un aumento — forse ancora più pronunciato — delle importazioni di piastrelle di ceramica a prezzi bassi e oggetto di dumping. L'effetto del calo dei prezzi di vendita causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina continuerebbe a comprimere i prezzi di vendita e gli utili dei produttori dell'Unione.

(141)

Poiché la situazione finanziaria e la redditività dell'industria dell'Unione non sono abbastanza solide da sopportare l'ulteriore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori, è estremamente probabile che un elevato numero di produttori dell'Unione finirà progressivamente per scomparire.

2.   Interesse degli importatori

(142)

Gli importatori e gli utilizzatori indipendenti che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 6 % del volume totale delle importazioni originarie della Cina. Nell'operazione di campionamento (cfr. considerando 15) sono stati selezionati sette importatori indipendenti (uno dei quali anche utilizzatore), rappresentanti circa il 5 % delle importazioni totali dalla Cina. Gli importatori che hanno collaborato si occupavano principalmente del commercio di piastrelle, ad eccezione di un importatore per cui il commercio di piastrelle rappresentava solo una piccola parte della sua attività commerciale complessiva. Per tali importatori che hanno collaborato la quota delle importazioni dalla Cina era molto significativa rispetto al totale degli acquisti effettuati (oltre 3/4). Nonostante sembri esistere un margine in grado di assorbire un aumento dei prezzi delle importazioni dalla Cina, dal momento che il ricarico applicato dagli importatori su tali importazioni si attesta a circa il 50 %, generalmente gli utili dichiarati sono dell'ordine del 5 %.

(143)

Di conseguenza, dal mero punto di vista dei costi, qualora fossero istituite misure, queste inciderebbero con ogni probabilità sull'attività degli importatori.

(144)

L'inchiesta ha rivelato tuttavia che gli importatori e gli utilizzatori possono spostarsi su prodotti originari da paesi terzi o dall'Unione. Tale passaggio può avvenire con una certa facilità, poiché il prodotto in esame viene fabbricato in diversi paesi, sia nell'Unione che altrove (Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudest asiatico, Brasile e altri).

(145)

Un importatore ha dichiarato di aver tentato di cambiare i propri fornitori, in seguito all'avvio dell'inchiesta, ma che i propri sforzi sono stati vani. D'altro canto, un altro importatore ha dichiarato che tale processo era già in corso quando è stata effettuata l'inchiesta e ha avuto un buon esito. Un terzo importatore ha dichiarato di voler espandere la propria gamma di fornitori includendo produttori non cinesi, opzione che sembra facilmente percorribile.

(146)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di acquistare prodotti simili da altre fonti. Inoltre, l'obiettivo dei dazi antidumping non è quello si sbarrare la strada a specifici canali commerciali ma di ripristinare condizioni eque sul mercato e contrastare pratiche commerciali sleali.

(147)

Infine, il grado di collaborazione piuttosto limitato degli importatori indipendenti indica che l'istituzione di misure non avrebbe effetti significativi sulla loro attività.

3.   Interesse degli utilizzatori

(148)

La Commissione ha contattato due delle principali associazioni di utilizzatori nell'UE.

(149)

Il settore edilizio (rappresentato dalla Federazione delle industrie europee del settore edilizio) ha deciso di non collaborare attivamente all'inchiesta. Ha risposto alla richiesta iniziale della Commissione, ma in seguito ha smesso di collaborare a causa dello scarso interesse dimostrato dai propri soci.

(150)

Tale basso grado di collaborazione da parte degli utilizzatori indicherebbe che il settore non dipende in maniera preponderante dalle importazioni cinesi o che, nel caso di istituzione di misure, non risulterebbe danneggiato in maniera significativa. Ciò sembra particolarmente vero nel settore edilizio in cui, come dichiarato dai produttori nel corso delle visite di verifica, le piastrelle di ceramica hanno un peso marginale sui costi finali. Ciò sembrerebbe ragionevole tenuto conto del costo dei materiali nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni. Inoltre, come indicato in precedenza, le fonti di approvvigionamento potranno essere modificate con relativa facilità.

(151)

La European Do-It-Yourself Association (EDRA) ha contattato la Commissione a nome dei propri soci. Tale associazione ha presentato le proprie osservazioni all'inizio dell'inchiesta, sostenendo che i dazi avrebbero comportato un aumento dei prezzi al consumo e che il passaggio ad altre fonti di approvvigionamento avrebbe stimolato un aumento dei costi, sia per i distributori sia per i clienti. Tali affermazioni, tuttavia, non sono state comprovate.

4.   Interesse dei consumatori finali

(152)

La Commissione ha contattato un'associazione di consumatori la quale ha replicato di non essere interessata a collaborare. Nessun'altra associazione di consumatori si è manifestata.

(153)

L'incidenza dei dazi antidumping sui consumatori è probabilmente limitata, poiché il ricarico applicato dai rivenditori è normalmente molto elevato. Persino eventuali aumenti di prezzi avrebbero un impatto piuttosto limitato sui consumatori poiché l'aumento dei costi sarebbe compreso tra 1,5 e 3 EUR al mq (in base al prezzo medio delle importazioni cinesi di 4,5 EUR nel PI). I singoli consumatori acquistano quantitativi limitati di piastrelle e non troppo di frequente. Inoltre, un aumento dei prezzi a breve termine potrebbe essere vantaggioso nel lungo termine per i consumatori, garantendo la concorrenza sul mercato. La mancanza di concorrenza nel lungo termine potrebbe comportare un aumento dei prezzi ancor più pronunciato e la scomparsa delle importazioni a prezzi bassi.

5.   Interesse dei fornitori

(154)

Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestati né fornitori, né associazioni di fornitori.

(155)

Dall'inchiesta è emerso che i fornitori che potevano essere maggiormente interessati dal procedimento in corso erano i fabbricanti di apparecchiature destinate alla produzione di piastrelle. L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori cinesi hanno acquistato tali apparecchiature da fornitori con sede sul territorio dell'Unione. Tuttavia, i dati ufficiali indicano che le vendite dall'Unione alla Cina hanno presentato una tendenza stabile, in leggero calo nell'ultimo decennio, e che la Cina rappresenta una quota di mercato significativa, ma non maggioritaria, per le loro vendite (circa il 10 %). In effetti i clienti principali dei fornitori erano i produttori dell'Unione, il che spiega il loro interesse vitale nell'andamento dell'industria dell'Unione, da cui dipendono.

(156)

Inoltre, la mancanza di collaborazione da parte del settore indica che i fornitori non ritengono che le misure antidumping contro le importazioni del prodotto in esame possano danneggiare in maniera significativa la loro situazione.

6.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(157)

Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nel complesso non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(158)

Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina per evitare che le importazioni in dumping danneggino ulteriormente l'industria dell'Unione.

2.   Misure provvisorie

(159)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituite misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie della Cina al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(160)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(161)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (6), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(162)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

(163)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(164)

Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, [se del caso, può essere indicata una percentuale] tale aumento potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(165)

I dazi proposti riportati di seguito si basano sui margini di dumping stabiliti dall'inchiesta, poiché questi si sono rivelati inferiori ai margini di pregiudizio. Sono pertanto stabiliti i seguenti dazi antidumping provvisori:

Società

Margine di dumping

Dazio provvisorio

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd

35,5 %

35,5 %

Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

36,6 %

36,6 %

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd;

Foshan Gani Ceramics Co., Ltd

26,2 %

26,2 %

Tutti gli altri produttori che hanno collaborato

32,3 %

32,3 %

Tutte le altre società

73,0 %

73,0 %

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(166)

Le suddette conclusioni provvisorie sono comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd

35,5 %

B009

Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

36,6 %

B010

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd;

Foshan Gani Ceramics Co., Ltd

26,2 %

B011

Società elencate nell'allegato I

32,3 %

B012

Tutte le altre società

73,0 %

B999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 160 del 19.6.2010, pag. 20.

(3)  Fonte: www.fiec.org

(4)  Ibid.

(5)  Per verificare i volumi e i prezzi di vendita polacchi nell'UE, vista la mancata collaborazione da parte dei produttori polacchi, la Commissione ha combinato i dati provenienti da varie fonti disponibili (ossia Eurostat, Prodcom, risposte per il campionamento di tre società polacche).

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO I

Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso il Trattamento individuale (codice addizionale TARIC B012):

1

Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd

2

Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd

3

Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd

4

Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd

5

Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd

6

Enping Yungo Ceramic Co., Ltd

7

Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd

8

Foshan ASGF Ceramics Co., Ltd

9

Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd

10

Foshan Boli Import & Export Co., Ltd

11

Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd

12

Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd

13

Foshan Dunhuang Building Materials Co., Ltd

14

Foshan Eminent Industry Development Co., Ltd

15

Foshan Everlasting Enterprise Co., Ltd

16

Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd

17

Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd

18

Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd

19

Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd

20

Foshan Huitao Economic & Trading Co., Ltd

21

Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd

22

Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd

23

Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd

24

Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd

25

Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd

26

Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd

27

Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd

28

Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd

29

Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd

30

Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd

31

Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd

32

Foshan Sheng Tao Fang Ceramics Co., Ltd

33

Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Group Co., Ltd

34

Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd

35

Foshan Summit Ceramics Co., Ltd

36

Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd

37

Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd

38

Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd

39

Foshan Yueyang Alumina Products Co., Ltd

40

Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd

41

Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd

42

Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd

43

Fujian Minqing Jiali Ceramics Co., Ltd

44

Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co., Ltd

45

Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd

46

Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd

47

Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd

48

Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd

49

Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd

50

Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd

51

Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd

52

Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd

53

Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd

54

Guangdong Kaiping Tilee's Building Materials Co., Ltd

55

Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd

56

Guangdong Kito Ceramics Co., Ltd

57

Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd

58

Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch

59

Guangdong Ouyai Ceramic Factory Co., Ltd

60

Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd

61

Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd

62

Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd

63

Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd

64

Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd

65

Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd

66

Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd

67

Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd

68

Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd

69

Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd

70

Hangzhou Nabel Group Co., Ltd

71

Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd

72

Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd

73

Hitom Ceramics Co., Ltd

74

Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd

75

Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd

76

Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd

77

Jingdezhen Kito Ceramics Co., Ltd

78

Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd

79

Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd

80

Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd

81

Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd

82

Louis Valentino Ceramic Co., Ltd

83

Louverenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd

84

Nabel Ceramics Co., Ltd

85

Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd

86

Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd

87

Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd

88

Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd

89

Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd

90

RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd

91

Shandong ASA Ceramic Co., Ltd

92

Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd

93

Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd

94

Shanghai Cimic Tile Co., Ltd

95

Shaoguan City Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd

96

Shunde Area Foshan Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd

97

Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd

98

Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd

99

Southern building materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan

100

Tangshan Huida Ceramic group Co., Ltd

101

Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd

102

Tegaote Ceramics Co., Ltd

103

Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd

104

Topbro Ceramics Co., Ltd

105

Xingning Christ Craftworks Co., Ltd

106

Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd

107

Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Co., Ltd

108

Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd

109

ZhaoQing Zhongcheng Ceramics Co., Ltd

110

Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd

111

Zibo Huaruinuo Ceramics Co., Ltd

112

Zibo Tongyi Ceramics Co., Ltd


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/31


REGOLAMENTO (UE) N. 259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), stabilisce gli elementi per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i cereali elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 642/2010.

(2)

Benché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 facciano riferimento al frumento tenero di alta qualità, l’allegato III del medesimo regolamento comprende borse di quotazione e varietà di riferimento anche per il frumento tenero di qualità media e bassa. Per ragioni di coerenza è opportuno sopprimere da detto allegato le quotazioni e le varietà relative al frumento tenero di qualità media e bassa.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) n. 642/2010 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto

Frumento tenero

Frumento (grano) duro

Granturco

Altri cereali da foraggio

Qualità standard

Alta

 

 

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

Hard Red Spring n. 2

Hard Amber Durum n. 2

Yellow Corn n. 3

US Barley n. 2

Borsa di quotazione

Minneapolis Grain Exchange

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

(2)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.»


17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/33


REGOLAMENTO (UE) N. 260/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante centoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione A nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta le voce seguente all’elenco «Persone fisiche»:

«Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, Distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale nel 2000. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.»


17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,4

TN

109,4

TR

78,5

ZZ

78,1

0707 00 05

JO

110,6

TR

151,7

ZZ

131,2

0709 90 70

MA

41,7

TR

115,7

ZZ

78,7

0805 10 20

EG

54,4

IL

76,3

JM

51,6

MA

51,9

TN

56,7

TR

73,2

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

67,3

TR

48,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

96,2

BR

85,1

CA

91,4

CL

93,6

CN

84,8

MK

50,2

US

120,8

ZZ

88,9

0808 20 50

AR

109,9

CL

62,8

CN

53,6

US

79,9

ZA

89,8

ZZ

79,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.3.2011   

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L 70/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 262/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 69 del 16.3.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 17 marzo 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,04

3,06

1701 99 10 (2)

48,04

0,00

1701 99 90 (2)

48,04

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

17.3.2011   

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L 70/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

(2011/162/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione di Rotterdam») con decisione 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (2), attua la convenzione di Rotterdam all’interno dell’Unione.

(3)

Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei prodotti chimici per quanto attiene all’inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb nell’allegato III della convenzione di Rotterdam. Queste quattro sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all’interno dell’Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi di quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(4)

Si prevede che in occasione della quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam siano prese delle decisioni in merito alle proposte di modifica dell’allegato III. È opportuno che l’Unione sostenga l’adozione di tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è che la Commissione, a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione, sostenga l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3), per quanto riguarda l’inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


(1)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

(2)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.


17.3.2011   

IT

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L 70/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/163/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le azioni di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all’allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, segnatamente qualora i controlli lo rendano necessario.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE (2) approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, occorre aggiornare l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale conformemente alla direttiva 96/23/CE ed attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2004/432/CE («l’elenco»).

(4)

Gli Emirati arabi uniti hanno presentato alla Commissione un piano relativo al latte di cammello che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il latte di cammello nella voce dell’elenco relativa agli Emirati arabi uniti.

(5)

Il Brunei ha presentato alla Commissione un piano relativo all’acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. Il Brunei va pertanto aggiunto per la voce dell’elenco relativa all’acquacoltura.

(6)

La Commissione ha invitato l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equidi da macello. In assenza di una risposta da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equidi da macello va pertanto eliminata dall’elenco. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne è stata informata.

(7)

Nell’elenco la voce della Malaysia comprende il pollame, ma il piano previsto dalla Malaysia e le informazioni ottenute dalla Commissione non offrono garanzie sufficienti per il pollame. L’unico stabilimento che trasforma questa materia prima attualmente approvato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), importa tuttavia tutte le sue materie prime da uno Stato membro. Al fine di permettere il proseguimento di tale attività è opportuno che la voce della Malaysia riguardi il pollame, ma sia limitata alle materie prime importate da altri paesi terzi figuranti nell’elenco per dette materie prime o da Stati membri. La Malaysia ne è stata informata. Nella voce dell’elenco relativa a detto paese terzo va aggiunta una nota che definisce tale restrizione.

(8)

La Commissione ha invitato la Russia a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equidi da macello. In assenza di una risposta da parte della Russia non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equidi da macello va eliminata dall’elenco. La Russia ne è stata informata.

(9)

La Commissione ha invitato l’Ucraina a fornire informazioni sull’attuazione del suo piano relativo agli equini e ai prodotti a base di equini. In assenza di una risposta da parte dell’Ucraina non vi sono sufficienti garanzie per l’approvazione. La voce di detto paese terzo relativa agli equini e ai prodotti a base di equini va eliminata dall’elenco. L’Ucraina ne è stata informata.

(10)

Gli Stati Uniti sono stati invitati a fornire informazioni sull’attuazione del loro piano relativo agli equini e ai prodotti a base di equini. Gli Stati Uniti non hanno tuttavia offerto le garanzie necessarie, poiché in tale paese terzo non vengono più macellati equidi destinati all’esportazione nell’Unione. La voce di detto paese terzo relativa agli equini e ai prodotti a base di equini va pertanto eliminata dall’elenco. Gli Stati Uniti ne sono stati informati.

(11)

Un’ispezione effettuata dalla Commissione in Uruguay ha rivelato gravi carenze nell’attuazione del piano relativo ai conigli e alla selvaggina di allevamento. Per quanto riguarda i conigli non vi era alcun piano di sorveglianza dei residui, mentre per la selvaggina di allevamento non sono stati possibili né campionamenti né esami a causa della cessazione della produzione. Le voci dell’Uruguay relative ai conigli e alla selvaggina di allevamento vanno quindi eliminate dall’elenco. L’Uruguay ne è stato informato.

(12)

Alcuni paesi terzi esportano prodotti di origine animale a partire da materie prime originarie di Stati membri oppure di paesi terzi che, rispettando le disposizioni della direttiva 96/23/CE relative a tali materie prime, sono inclusi nell’elenco. Al fine di garantire che i prodotti di origine animale importati nell’Unione rientrino in un piano approvato, occorre che i paesi terzi che importano queste materie prime per poi esportarle nell’Unione aggiungano nei loro piani una dichiarazione a tale riguardo.

(13)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le pertinenti partite provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia, dall’Ucraina e dall’Uruguay, spedite nell’Unione prima della data d’applicazione della presente decisione.

(14)

La decisione 2004/432/CE è stata modificata a più riprese. Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione è opportuno che essa venga abrogata e sostituita con la presente decisione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani previsti dall’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, presentati alla Commissione dai paesi terzi figuranti nella tabella di cui all’allegato, sono approvati per gli animali e i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e indicati con una «X» in detta tabella.

Articolo 2

1.   I paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell’Unione europea e che non sono in grado di presentare un piano di monitoraggio dei residui equivalente a quello prescritto dall’articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione:

«L’autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell’Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti autorizzati a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell’Unione europea oppure dai paesi terzi che per la pertinente materia prima figurano nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, senza la restrizione nella nota di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione».

2.   Nell’allegato della presente decisione la voce relativa a un paese terzo che esporta prodotti di origine animale destinati al consumo umano fabbricati unicamente con materie prime di origine animale ottenute da Stati membri dell’Unione o da paesi terzi che hanno presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE è integrata dalla seguente restrizione in una nota:

«Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell’Unione oppure da Stati membri a norma dell’articolo 2».

Articolo 3

1.   Per un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2011, gli Stati membri accettano le partite di conigli e selvaggina di allevamento provenienti dall’Uruguay nonché le partite di prodotti a base di equini provenienti dall’Ucraina, purché l’importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite dall’Uruguay o dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

2.   Per un periodo transitorio, fino al 25 marzo 2011, gli Stati membri accettano le partite di equidi da macello provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia o dall’Ucraina purché l’importatore di detti animali possa dimostrare che sono stati certificati e spediti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia e dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

Articolo 4

La decisione 2004/432/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acqua-coltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.

(3)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4)  Solo ovini.

(5)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(6)  Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(7)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.


17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che dispone la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1634]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/164/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nei Paesi Bassi, il quantitativo disponibile di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum) della categoria «sementi certificate» delle varietà Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt e Zirrus adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE relativi alle ispezioni in campo è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2)

La domanda di tali sementi non può essere soddisfatta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE.

(3)

Di conseguenza, occorre consentire ai Paesi Bassi di commercializzare sementi di tali varietà soggette a prescrizioni meno rigorose di quelle applicate alle sementi certificate, fino al 30 aprile 2011 e fino ad un quantitativo massimo di 330 tonnellate.

(4)

Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare i Paesi Bassi di sementi delle suddette varietà raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali sementi.

(5)

È opportuno che i Paesi Bassi svolgano un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata la commercializzazione nell’Unione di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum) della categoria «sementi certificate» delle varietà Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt e Zirrus non conformi alle prescrizioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE relative alle ispezioni in campo.

Tale autorizzazione è concessa per un quantitativo totale massimo di 330 tonnellate e per un periodo che termina il 30 aprile 2011.

2.   Oltre a soddisfare le prescrizioni relative all’etichettatura della direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale deve indicare che le sementi non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE relative alle ispezioni in campo.

Articolo 2

1.   Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.

2.   Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, a norma dell’articolo 1, purché:

a)

non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; o

b)

considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’articolo 3, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte del quantitativo specificato nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantitativo inferiore.

Articolo 3

Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

I Paesi Bassi fungono da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell’articolo 2, comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione scade il 30 aprile 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/49


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 329/09/COL

del 15 luglio 2009

in relazione al regime norvegese di sostegno per le fonti di riscaldamento alternative e rinnovabili e le misure di risparmio energetico nell’edilizia privata

(Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 3 della parte II, del protocollo 3, dell’Accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (4) ,

VISTA la Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’Accordo SEE (5), pubblicata dall’Autorità di vigilanza,

VISTA la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27, parte II del protocollo 3 (6),

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (7) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1   PROCEDIMENTO

Con lettera datata 13 ottobre 2006 (doc. n. 393383), la Varmeprodusentenes Forening (l’associazione dei produttori di sistemi di riscaldamento) (8), ha presentato una denuncia contro presunti aiuti di Stato concessi in relazione al regime norvegese di sostegno per le fonti di riscaldamento alternative e rinnovabili e le misure di risparmio energetico nell’edilizia privata (9). Il denunciante è un organismo indipendente il cui obiettivo è la salvaguardia degli interessi dei produttori di stufe a legna. Il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni mediante lettera datata 19 ottobre 2006 (doc. n. 395451).

Il 19 dicembre 2007, a seguito di diversi scambi di corrispondenza (10), l’Autorità ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3. La decisione dell’Autorità di avviare un procedimento (n. 716/07/COL) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (11). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni al riguardo.

Con lettera datata 4 febbraio 2008 (doc. n. 463573), le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni.

L’Autorità ha dunque ricevuto le osservazioni delle parti interessate, che ha poi inoltrato alle autorità norvegesi in data 21 maggio 2008, 26 maggio 2008 e 14 gennaio 2009 (rispettivamente doc. nn. 477954, 477902 e 503830). Le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni in merito a quelle delle parti interessate, mediante lettere datate 25 giugno 2008, 4 luglio 2008 e 6 marzo 2009 (rispettivamente doc. nn. 483303, 484722 e 511580).

Con lettera del 2 aprile 2009, il denunciante ha presentato ulteriori informazioni (doc. n. 514264), successivamente inoltrate alle autorità norvegesi in data 8 aprile 2009 (doc. n. 514886). Con lettera del 7 maggio 2009 (doc. n. 517749), le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori osservazioni.

Il 21 aprile 2009, i rappresentanti dell’Autorità hanno incontrato i rappresentanti dell’associazione norvegese delle bioenergie (12), un’associazione indipendente il cui obiettivo è la promozione dell’utilizzo razionale delle bioenergie in Norvegia. NOBIO ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione dell’Autorità in data 21 maggio 2008 (doc. n. 477954).

2   DESCRIZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

2.1   IL REGIME PER IL RISCALDAMENTO ALTERNATIVO

Il regime per il riscaldamento alternativo è stato introdotto nel 2006 (13). Le autorità norvegesi hanno spiegato che il regime mira ad incoraggiare gli utenti ad investire nelle nuove tecnologie di riscaldamento ecocompatibili che hanno una diffusione limitata nel mercato norvegese e che possono contribuire a ridurre l’utilizzo dell’energia elettrica nell’edilizia privata (14). Le autorità norvegesi hanno spiegato che il regime per il riscaldamento alternativo include solo tecnologie che possono validamente sostituire l’elettricità quale fonte di riscaldamento primaria. Il regime riguarda le seguenti tecnologie: stufe a pellet, caldaie a pellet, pompe di calore in sistemi di riscaldamento ad acqua e sistemi di controllo per la riduzione del consumo di elettricità. Dall’agosto 2008 (15), il regime comprende anche gli investimenti relativi ai pannelli solari termici collegati a sistemi di riscaldamento ad acqua.

Hanno diritto ai finanziamenti soltanto i nuclei familiari che investono nelle tecnologie di riscaldamento pertinenti, previa presentazione di una domanda. Le sovvenzioni vengono corrisposte ex post, una volta che il beneficiario ha presentato il documento giustificativo dell’acquisto. I nuclei familiari possono chiedere un rimborso non superiore al 20 % dei costi documentati e ammissibili, con una soglia massima di 4 000 NOK per le stufe a pellet e i sistemi di controllo elettronico e di 10 000 NOK per le pompe di calore, le caldaie a pellet e i pannelli solari termici.

Il regime di aiuti è gestito da Enova SF, un’impresa di Stato («statsforetak») detenuta al 100 % dal ministero del Petrolio e dell’Energia.

2.2   BASE GIURIDICA NAZIONALE APPLICABILE ALLA MISURA D’AIUTO

La base giuridica del regime è costituita dal bilancio dello Stato. Il regime è stato proposto dal governo norvegese con la proposta parlamentare n. 82 (2005-2006) e adottato dal parlamento nel settembre 2006. Il bilancio stanziato per il regime è stato modificato a seguito dell’accoglimento delle proposte di cui alle proposte parlamentari nn. 22 (2006-2007), 59 (2007-2008) e 1 (2008-2009).

2.3   BILANCIO E DURATA

Il regime è stato istituito nel 2006 mediante proposta parlamentare n. 82 (2005-2006). La proposta è stata adottata dal Parlamento il 15 settembre 2006 con una dotazione di 46 milioni di NOK. Ai sensi della proposta parlamentare n. 22 (2006-2007), la dotazione di bilancio è stata successivamente incrementata di 25 000 000 NOK, giungendo a un totale di 71 000 000 NOK, in occasione dell’ultima revisione del bilancio dello Stato per il 2006.

Enova non ha ricevuto ulteriori finanziamenti per il regime per il 2007, ma essendo stati erogati soltanto 2 milioni di NOK nel corso del 2006, il parlamento ha deciso di riportare i restanti 69 milioni di NOK nel bilancio successivo.

Nel 2007 sono stati erogati 40 milioni di NOK e i restanti 29 milioni di NOK di fondi inutilizzati iscritti al bilancio 2007 sono stati riportati nel bilancio 2008. Oltre a ciò, sono stati stanziati 31 milioni di NOK a valere sul bilancio dello Stato (16). Pertanto, il bilancio totale del regime di aiuti per il 2008 ammontava a 60 milioni di NOK.

Nel 2008 sono stati erogati 30 milioni di NOK. I restanti 30 milioni di NOK sono stati riportati nel bilancio 2009. A tale somma sono stati aggiunti 40 milioni di NOK provenienti da una nuova dotazione di bilancio (17), portando il bilancio totale per il 2009 a 70 milioni di NOK.

Dal suo avvio, il regime ha ricevuto dotazioni per un totale di 142 milioni di NOK a valere sul bilancio dello Stato, 72 milioni dei quali erogati prima della fine del 2008. Non è stato definito un calendario specifico per il regime (18).

2.4   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale al fine di verificare se il regime per il riscaldamento alternativo possa costituire un aiuto di Stato. Benché i beneficiari diretti siano gli utenti finali, il regime mira alla promozione dell’utilizzo di specifiche tecnologie per il riscaldamento. Pertanto, l’Autorità ha posto la questione della possibile presenza di aiuto di stato indiretto ai produttori, agli importatori e/o ai rivenditori delle tecnologie per il riscaldamento a cui si applica il regime.

L’Autorità esprime dubbi sul fatto che il regime possa essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. Più specificatamente, l’Autorità solleva dubbi sull’applicabilità della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, in quanto l’aiuto indiretto non contribuirebbe alla riduzione della quantità di energia utilizzata nel ciclo di produzione dei produttori e/o degli importatori. Inoltre, l’Autorità ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità del regime ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE.

3   OSSERVAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ NORVEGESI

Le autorità norvegesi ritengono che i soli beneficiari del regime per il riscaldamento alternativo siano i nuclei familiari, che non sono imprese ai sensi delle regole della concorrenza del SEE e che, per tale ragione, non si può ritenere che la misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Inoltre, proseguono le autorità norvegesi, il regime non è selettivo, in quanto il vantaggio conferito al beneficiario è giustificato dalla natura o dal regime generale del sistema a cui appartiene e pertanto non può essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Peraltro, le autorità norvegesi affermano che il regime non falsa né minaccia di falsare la concorrenza, in quanto le stufe a legna e le tecnologie che possono fruire del supporto non possono essere considerate prodotti sostituibili e pertanto appartenenti allo stesso mercato rilevante del prodotto. Per le autorità norvegesi, il mercato rilevante è rappresentato da «quelle tecnologie che possono sostituire il riscaldamento elettrico e fornire lo stesso livello di comfort di riscaldamento fornito da quello elettrico durante il giorno e la notte ovvero, tecnicamente, sistemi di riscaldamento a potenza costante» (19). Secondo le autorità, invece, le stufe a legna dovrebbero essere classificate come fonti di calore aggiuntive, a complemento del riscaldamento a potenza costante. Le stufe a legna dovrebbero pertanto essere definite come sistemi di riscaldamento da «carico di punta».

In via subordinata, qualora l’Autorità concludesse che il regime costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE, le autorità norvegesi sostengono che il regime è giustificabile ai sensi sia dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) che dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE sulla base, rispettivamente, dei suoi obiettivi sociali e ambientali.

4   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

L’Autorità ha ricevuto osservazioni da due terzi interessati: l’Associazione dei produttori di sistemi di riscaldamento norvegese, ovvero il denunciante, e NOBIO.

4.1   OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE

Il denunciante è del parere che il regime per il riscaldamento alternativo costituisca un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Il denunciante ritiene che il sostegno ai nuclei familiari costituisca un vantaggio economico indiretto per i produttori e/o gli importatori delle tecnologie per il riscaldamento a cui si applica il regime. Più specificamente, secondo le informazioni fornite dal denunciante, l’introduzione del regime ha comportato un incremento delle vendite di stufe a pellet. Il denunciante sostiene che l’introduzione del regime di aiuti ha consentito ai produttori, agli importatori e ai rivenditori di stufe a pellet di aumentare il fatturato e gli utili.

Inoltre, esso ritiene che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza in quanto le stufe a legna, che sono simili a quelle a pellet, non sono incluse nel regime.

Infine, il denunciante sostiene che né l’articolo 61, paragrafo 2, lettera a), né l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE possono giustificare il regime di aiuti nella sua forma attuale.

4.2   OSSERVAZIONI DA PARTE DI NOBIO

NOBIO sostiene la posizione delle autorità norvegesi e ritiene che il regime comporti solo un sostegno finanziario diretto per i nuclei familiari, e non per le imprese, e che pertanto non configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

In via subordinata, qualora l’Autorità ritenesse che il regime costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE, NOBIO sostiene che il regime è giustificabile sia ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) che dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE sulla base, rispettivamente, dei suoi obiettivi sociali e ambientali.

II.   VALUTAZIONE

1   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

L’articolo 61, paragrafo 1 dell’Accordo SEE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Per essere definita aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE, una misura deve soddisfare contemporaneamente i seguenti quattro criteri: la misura deve (i) essere concessa dallo Stato o tramite risorse statali, (ii) conferire al beneficiario un vantaggio economico selettivo; (iii) falsare o minacciare di falsare la concorrenza e (iv) incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell’accordo SEE.

1.1   ESISTENZA DI RISORSE STATALI

Il regime per il riscaldamento alternativo è finanziato dallo Stato norvegese tramite dotazioni a valere sul bilancio di Stato. Le misure in questione sono pertanto concesse dallo Stato tramite risorse statali.

1.2   FAVORIRE TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI

Affinché le misure di sostegno statale costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE, esse devono anche conferire un vantaggio economico alle imprese ed essere selettive nel senso di favorire «talune imprese o talune produzioni».

1.2.1    Conferimento di un vantaggio economico alle imprese

La prima questione da analizzare è pertanto se il regime in esame conferisca un vantaggio economico alle imprese (20).

I beneficiari diretti delle sovvenzioni nel quadro del regime per il riscaldamento alternativo sono i nuclei familiari, che non possono in generale essere classificati come imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Tuttavia, la concessione di una sovvenzione a un singolo o ai consumatori non esclude, di per sé, l’esistenza di un aiuto (21). Anche se i beneficiari primi o diretti di una misura non sono imprese, queste ultime potrebbero comunque trarne un vantaggio indiretto. La formulazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE in quanto menzione esplicita ad «aiuti concessi (…) sotto qualsiasi forma» concerne gli aiuti sia diretti che indiretti, come confermato dalla prassi della Commissione europea (22) e dalla giurisprudenza (23) della Corte di giustizia delle Comunità europee (24). Pertanto, la valutazione in merito all’esistenza o meno di aiuti indiretti a favore di imprese deve essere effettuata caso per caso.

Il regime per il riscaldamento alternativo mira a promuovere la vendita di specifiche tecnologie di riscaldamento (25). Pertanto, nel caso in esame si dovrà valutare se le imprese operanti nel settore delle tecnologie a cui si applica il regime beneficino o meno di un vantaggio economico indiretto che possa rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

L’articolo 61, paragrafo l dell’accordo SEE non distingue gli interventi statali in base alla loro causa o al loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (26). La questione è pertanto se il regime per il riscaldamento alternativo abbia l’effetto di accordare un vantaggio economico indiretto alle imprese che operano nei settori delle tecnologie per il riscaldamento oggetto del regime.

L’Autorità non condivide la posizione delle autorità norvegesi, secondo cui l’esistenza di un aiuto indiretto dipende dal fatto che lo scopo ultimo e prevalente sia fornire un aiuto alle imprese, per cui possono costituire un aiuto indiretto soltanto i regimi ideati per aggirare il divieto di erogare aiuti di Stato.

Nel caso in esame, il sussidio ai nuclei familiari che acquistano determinate tecnologie di riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili fornisce un incentivo economico all’acquisto di tali prodotti. La misura comporta un incentivo per i consumatori ad abbandonare i sistemi di riscaldamento elettrici tradizionali a favore dei sistemi di riscaldamento alternativi (27). Una maggiore domanda da parte dei consumatori può comportare maggiori profitti per questi tipi di tecnologie, conferendo così un vantaggio alle imprese che operano nel settore delle tecnologie interessate dal regime rispetto alle altre (28).

Il fatto che i consumatori possano scegliere fra le tecnologie interessate dal regime non vale ad eliminare il collegamento fra la sovvenzione diretta concessa dallo Stato al consumatore e il vantaggio accordato alle imprese in questione (29).

Per quanto il vantaggio possa essere indiretto, la struttura del regime per il riscaldamento alternativo è basta a creare un collegamento diretto fra la concessione dell’aiuto al consumatore e l’acquisto della tecnologia rilevante. Al fine di ottenere la sovvenzione, infatti, è necessario presentare a Enova SF un documento comprovante l’acquisto di una delle tecnologie interessate dal regime per il riscaldamento alternativo.

Alla luce di quanto suesposto, l’Autorità ritiene che il regime per il riscaldamento alternativo conferisca un vantaggio indiretto alle imprese operanti nel settore dei sistemi di riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili.

1.2.2    Criterio della selettività

La successiva questione da analizzare è se la misura sia selettiva, ossia se favorisca «talune imprese o talune produzioni».

L’Autorità ritiene che il regime per il riscaldamento alternativo sia selettivo, in quanto favorisce (indirettamente) soltanto le imprese operanti nel settore delle tecnologie per il riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili contemplate (cioè stufe a pellet, caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari termici collegati a sistemi di riscaldamento ad acqua e sistemi di controllo per la riduzione del consumo di elettricità). Nessun’altra impresa può beneficiare delle sovvenzioni erogate nell’ambito del regime, nemmeno quelle che trattano altre tecnologie per il riscaldamento da fonti energetiche rinnovabili (30).

Le autorità norvegesi ritengono che il vantaggio accordato ai sistemi di riscaldamento alternativi sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce. L’Autorità non condivide questa posizione.

Da una giurisprudenza costante della CGCE e della Corte di giustizia dell’EFTA risulta che non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (31). Perché una misura selettiva sia giustificata dalla logica di un sistema, occorre che vi sia un sistema generale a cui tale misura è riferita. Inoltre, la giurisprudenza ha incentrato la valutazione in merito alla possibilità di giustificare una misura alla luce della natura e della logica del sistema generale sui quei regimi che costituiscono una qualche forma di deroga a tasse, oneri o ad altri simili sistemi di più vasta applicazione. Le autorità norvegesi non hanno fornito argomentazioni in merito alla struttura generale cui fa riferimento la misura di aiuti. Il regime per il riscaldamento alternativo conferisce indirettamente dei vantaggi a talune imprese che operano nel settore delle tecnologie da esso contemplate. Alla luce di quando affermato, l’Autorità dunque conclude che la misura è selettiva ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

1.3   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Affinché costituisca un aiuto di Stato, una misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere idonea a incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell’accordo SEE.

L’Autorità non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli stati SEE e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (32). Qualsiasi aiuto concesso ad un’impresa che eserciti le sue attività sul mercato SEE è idoneo a causare distorsioni di concorrenza e ad incidere sugli scambi (33).

Il regime per il riscaldamento alternativo conferisce (indirettamente) un vantaggio alle imprese che operano nel settore delle tecnologie per il riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili. Lo stimolo della domanda dei consumatori delle tecnologie contemplate è una componente intrinseca del regime per il riscaldamento alternativo.

Inoltre, secondo i dati a disposizione dell’Autorità, a titolo d’esempio, le vendite di una delle tecnologie a cui si applica il regime, le stufe a pellet, hanno registrato un aumento e quindi una stabilizzazione, successivamente all’introduzione di tale regime in Norvegia. In confronto, le vendite di stufe a legna (una tecnologia non rientrante nel regime) non hanno registrato un simile andamento positivo nello stesso periodo.

Per queste ragioni, si può concludere che l’aiuto minaccia di falsare la concorrenza.

Per quanto concerne le condizioni relative all’incidenza sugli scambi, allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (34).

Le imprese che operano nel settore delle tecnologie per il riscaldamento esercitano le loro attività sul mercato europeo, pertanto il regime per il riscaldamento alternativo incide sugli scambi fra le parti contraenti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Si deve dunque concludere che l’aiuto minaccia di falsare la concorrenza ed è tale da incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell’accordo SEE.

1.4   CONCLUSIONI

L’Autorità è del parere che il regime per il riscaldamento alternativo norvegese costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

2   REQUISITI PROCEDURALI

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 «all’Autorità di vigilanza EFTA si devono comunicare, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti volti a concedere o modificare aiuti (…). Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure proposte prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Le autorità norvegesi non hanno notificato il regime per il riscaldamento alternativo all’Autorità prima della sua adozione. Pertanto, l’Autorità conclude che le autorità norvegesi non hanno ottemperato agli obblighi cui sono soggette a norma dell’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3.

3   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

Le autorità norvegesi sostengono che l’aiuto possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) o dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE in combinato disposto con la guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale dell’Autorità.

3.1   COMPATIBILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO, 2 LETTERA A) DELL’ACCORDO SEE

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo SEE, gli aiuti «a carattere sociale» sono compatibili con il funzionamento dell’accordo se «concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti».

L’Autorità rileva che le deroghe al divieto di aiuti di Stato devono essere interpretate in senso restrittivo. Il regime per il riscaldamento alternativo norvegese è rivolto a tutti i nuclei familiari norvegesi. È opinione dell’Autorità che, per essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo SEE, il regime debba avere un carattere sociale, nel senso che deve andare a beneficio della fascia più svantaggiata della popolazione (35). Poiché al regime in esame possono aderire tutti i nuclei familiari sulla base del principio «primo arrivato, primo servito», non si può ritenere che tale regime sia di carattere sociale ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo SEE.

3.2   COMPATIBILITÀ CON L’ARTICOLO 61, PARAGRAFO, 3 LETTERA C) DELL’ACCORDO SEE

Secondo quanto previsto all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, si possono considerare compatibili con il funzionamento dell’accordo gli aiuti di Stato che «agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

3.2.1    Guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale

L’Autorità ha emanato una guida che definisce i criteri da essa applicati per valutare se le misure di Stato volte alla tutela dell’ambiente possano essere ritenute compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) di tale accordo. Il regime per il riscaldamento alternativo è stato avviato nel 2006, quando era in vigore la guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale dell’Autorità modificata da ultimo il 23 maggio 2001 (36). L’Autorità ha adottato una nuova guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale il 16 luglio 2008 (37), applicabile a partire da tale data. Poiché si estende su entrambi i periodi, il regime essere valutato alla luce di entrambe le guide, conformemente ai principi di cui al paragrafo 74 della guida del 2001 e al paragrafo 205 della guida del 2008.

Tuttavia, la fattispecie di aiuti indiretti a beneficio di taluni produttori, importatori e/o rivenditori di tecnologie per il riscaldamento ad uso domestico non è contemplata né dalla guida del 2001, né da quella del 2008.

3.2.2    Compatibilità ai sensi dell’articolo 61, paragrafo, 3 lettera c) dell’accordo SEE

Poiché le guide del 2001 e del 2008 non sono direttamente applicabili al regime per il riscaldamento alternativo norvegese, l’Autorità ne valuterà la compatibilità direttamente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE (38). Le deroghe di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (39) e possono essere accordate solo quando si possa stabilire che l’aiuto contribuirà al raggiungimento di uno scopo d’interesse generale, che non potrebbe essere garantito alle sole condizioni di mercato abituali. Il cosiddetto «principio della giusta contropartita» è stato sancito dalla CGCE nella causa Philip Morris  (40).

Scopo fondamentale della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato è, in ultima analisi, soppesare gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e i loro effetti positivi in termini di comune interesse (41). Per essere dichiarata compatibile ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, la misura di aiuto:

persegue un obiettivo preciso di interesse comune,

è correttamente strutturata per conseguire l’obiettivo d’interesse comune e, a tal riguardo, è uno strumento adeguato, ha un effetto d’incentivazione ed è proporzionata, non falsa la concorrenza

né incide sugli scambi SEE in misura contraria al comune interesse (42).

L’Autorità deve valutare se l’obiettivo perseguito dalla misura è necessario, conforme agli obiettivi di interesse comune e, in caso affermativo, se comporti il minimo rischio di distorsione possibile nel perseguire tale obiettivo.

Il regime per il riscaldamento alternativo persegue un obiettivo ambientale mediante incentivi ai consumatori per l’acquisto di tecnologie ecocompatibili che hanno una diffusione limitata nel mercato norvegese. Le autorità norvegesi ritengono che una maggiore diffusione delle tecnologie di riscaldamento alternative a cui si applica il regime comporterà una riduzione del consumo di energia elettrica da parte dei nuclei familiari del paese. La riduzione dei volumi di energia elettrica utilizzati per il riscaldamento ad uso domestico e l’incentivo all’uso di sistemi di riscaldamento alternativi basati su fonti energetiche rinnovabili possono essere considerati un obiettivo ragionevole dal punto di vista ambientale.

Il nono considerando del preambolo dell’accordo SEE definisce l’obiettivo comune di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo deve essere sostenibile. Secondo l’Autorità, un regime di aiuti che si propone di incanalare il consumo energetico verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è conforme agli obiettivi di interesse comune.

I criteri di inclusione di una data tecnologia nel regime si basano sulla sua capacità di sostituire il riscaldamento elettrico. Le autorità norvegesi hanno spiegato che nel regime rientrano soltanto le tecnologie classificabili come «sistemi di riscaldamento a carico di base». Secondo le autorità norvegesi, per «sistemi di riscaldamento a carico di base» si intendono quelle «tecnologie che possono sostituire il riscaldamento elettrico e fornire lo stesso livello di comfort di riscaldamento fornito da quello elettrico durante il giorno e la notte» (43).

Le autorità norvegesi hanno spiegato che le tecnologie di riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili a cui si applica il regime hanno tre caratteristiche in comune: devono aver avuto una diffusione limitata nel mercato norvegese, devono essere in grado di sostituire il riscaldamento elettrico e devono comportare un determinato intervento minimo da parte dell’utente. L’Autorità osserva che non tutte le tecnologie che rientrano nel regime per il riscaldamento alternativo sono in grado di sostituire completamente il riscaldamento elettrico (44). Le autorità norvegesi sostengono tuttavia che le tecnologie a cui si applica il regime sono meglio progettate per ottenere una stabile riduzione del consumo di energia elettrica per il riscaldamento di una normale abitazione.

La concessione di sovvenzioni ai consumatori per la promozione del passaggio dal riscaldamento elettrico a sistemi di riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili da parte delle famiglie sembra uno strumento utile ad influenzare direttamente il comportamento dei consumatori. Senza il supporto concesso dallo Stato nel quadro del regime per il riscaldamento alternativo, probabilmente la domanda dei consumatori non si sarebbe orientata verso le tecnologie di riscaldamento da fonti energetiche rinnovabili con la stessa rapidità.

Laddove non vengano attuati taluni regimi ecocompatibili, in linea di principio si possono considerare compatibili gli aiuti di Stato (45). Il regime per il riscaldamento alternativo mira a offrire incentivi al consumatore per l’acquisto di tecnologie ecocompatibili in grado di ridurre il consumo di energia elettrica e che hanno una diffusione limitata nel mercato norvegese per il riscaldamento domestico.

Inoltre, l’Autorità ritiene che l’ammontare dell’aiuto sia limitato al minimo necessario per incentivare i consumatori ad abbandonare i sistemi di riscaldamento elettrico a favore delle fonti di riscaldamento alternative e rinnovabili a cui si applica il regime. L’importo massimo di rimborso previsto dal regime per il riscaldamento alternativo è pari al 20 % delle spese documentate ammissibili, per un massimo di 4 000 o 10 000 NOK, a seconda del tipo di tecnologia. L’importo massimo della sovvenzione per l’acquisto di una tecnologia di riscaldamento alternativa è proporzionale al costo della tecnologia rilevante.

Per questi motivi, l’Autorità ritiene che il regime sia correttamente strutturato per conseguire l’obiettivo di interesse comune in materia di ambiente.

Infine, occorre valutare se la possibilità di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nello Spazio economico europeo sia, di per sé, contraria all’interesse comune.

Le sovvenzioni sono erogate direttamente ai consumatori, i quali possono scegliere liberamente tra i prodotti che soddisfano i criteri oggettivi del regime, indipendentemente dall’impresa che offre la tecnologia di riscaldamento alternativo. Di conseguenza, il regime evita inutili distorsioni della concorrenza e degli scambi all’interno del SEE nel settore delle tecnologie a cui si applica il regime.

Il denunciante ritiene che il regime produca effetti distorsivi della concorrenza, in quanto contempla le stufe a pellet, ma non quelle a legna. Secondo il denunciante, le stufe a legna rappresentano una tecnologia molto vicina a quella delle stufe a pellet e dovrebbero pertanto rientrare nel regime. Le autorità norvegesi ritengono invece che le stufe a legna non soddisfino i criteri oggettivi stabiliti dal regime per il riscaldamento alternativo. L’Autorità è del parere che, sebbene il denunciante possa aver ragione nel sostenere che esiste un rapporto concorrenziale tra le stufe a legna e tutte o alcune delle tecnologie a cui si applica il regime di aiuti, le stufe a legna non sembrano soddisfare i requisiti per accedere alle sovvenzioni previste dal regime. A questo proposito, l’Autorità non solleva obiezioni sui criteri oggettivi previsti dal regime, né sulla valutazione delle autorità norvegesi riguardo alle tecnologie di riscaldamento che meglio rispondono agli obiettivi ambientali perseguiti dal regime. Il regime per il riscaldamento alternativo si basa su tre criteri oggettivi di ammissibilità (cioè una limitata diffusione nel mercato, la capacità di sostituire l’energia elettrica quale fonte primaria di riscaldamento e un intervento minimo da parte dell’utente) che sembrano interamente o parzialmente disattesi dalle stufe a legna. Inoltre, l’Autorità riconosce che le stufe a legna sono già una tecnologia molto diffusa in Norvegia. L’Autorità ritiene pertanto che i criteri di ammissibilità del regime di aiuti siano oggettivamente giustificati e che il regime non violi altre disposizioni dell’accordo SEE, comprese le norme di non discriminazione fondata sulla nazionalità o di parità di trattamento. Inoltre, l’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano ulteriormente arginato gli effetti negativi sulla concorrenza, istituendo un’intensità d’aiuto relativamente bassa. Pertanto, l’Autorità è dell’avviso che l’eventuale distorsione della concorrenza nei confronti delle stufe a legna e di altre possibili tecnologie concorrenti non sia contraria all’interesse comune e appaia giustificabile sulla base del test comparativo effettuato in precedenza.

Per tali ragioni, l’Autorità ritiene che il regime persegua un obiettivo preciso di interesse comune, sia correttamente strutturato per conseguire l’obiettivo di interesse comune e, a tal riguardo, sia uno strumento adeguato, dotato di un effetto d’incentivazione e proporzionato e che, per concludere, non falsi la concorrenza, né incida sugli scambi SEE in misura contraria al comune interesse. Conseguentemente, l’Autorità ritiene che il regime sia compatibile ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE.

4   CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità conclude che il regime norvegese a sostegno dei sistemi di riscaldamento da fonti energetiche alternative e rinnovabili e del risparmio energetico nell’edilizia privata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1) dell’accordo SEE, compatibile con l’articolo 61 paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE.

Si rammentano alle autorità norvegesi gli obblighi previsti all’articolo 21 della parte II del protocollo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione n. 195/04/COL, relativo all’obbligo di trasmissione e preparazione di relazioni annuali sull’attuazione del regime.

Si rammenta inoltre alle autorità norvegesi che qualsivoglia progetto volto a modificare il presente regime deve essere notificato all’Autorità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime norvegese di sostegno per le fonti di riscaldamento alternative e rinnovabili e le misure di risparmio energetico nell’edilizia privata costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Il regime di aiuti è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata l’Autorità.

(2)  In appresso denominato «Accordo SEE».

(3)  In appresso denominato accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(4)  In appresso denominato Protocollo 3.

(5)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 dell'Accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia; adottata ed emanata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (di seguito denominata GU) L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. Di seguito «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(6)  Decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, pubblicata sulla GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1 e successive modifiche. La versione consolidata della decisione è disponibile sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/legaltext/.

(7)  GU C 96 del 17.4.2008, pag. 14 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 58.

(8)  In appresso denominata il denunciante.

(9)  In appresso denominato «regime per il riscaldamento alternativo».

(10)  Per informazioni più dettagliate riguardanti lo scambio di corrispondenza fra l’Autorità e le autorità norvegesi, si rimanda alla decisione dell’Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale, decisione n. 716/07/COL.

(11)  GU C 96 del 17.4.2008, pag. 14 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 58.

(12)  In appresso denominata NOBIO.

(13)  Per ulteriori informazioni sul regime, visitare il sito Web di Enova SF all’indirizzo: http://www.minenergi.no/ e http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1062

(14)  Proposta parlamentare n. 82 (2005-2006), comunicato stampa del ministero del Petrolio e dell’Energia del 25 agosto 2006 n. 98/06 e del 14 settembre 2006 n. 107/06.

(15)  Cfr. proposta parlamentare n. 1 (2008-2009) pag. 56.

(16)  Proposta parlamentare n. 59 (2007-2008) pag. 123.

(17)  Proposta parlamentare n. 1 (2008-2009) pag. 56.

(18)  Nella proposta parlamentare n. 59 (2007-2008), le autorità norvegesi osservano che il regime sarà oggetto di revisione alla luce della decisione finale dell’Autorità.

(19)  Lettera del ministero del Petrolio e dell’Energia norvegese del 15 gennaio 2007 (doc. n. 406849), pag. 5.

(20)  Nel contesto del diritto comunitario della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità, cfr. la sentenza della causa C-41/90 Höfner e Elser [1991] Racc. I-1979, paragrafo 21.

(21)  Causa C-156/98 Germania contro Commissione, [2000] Racc. I-6857.

(22)  In appresso denominata la Commissione.

(23)  Causa C-156/98 Germania contro Commissione [2000] Racc. I-6857; C-382/99 Paesi Bassi contro Commissione [2002] Racc. I-5163; Causa C-457/00 Belgio contro Commissione [2003] Racc. I-6931, paragrafo 57; cfr. anche le conclusioni dell’Avvocato generale F.G. Jacobs nella causa C-457/00, paragrafo 59.

(24)  In appresso denominata CGCE.

(25)  Proposta parlamentare n. 82 (2005-2006) pag. 1.

(26)  Causa C-382/99 Paesi Bassi contro Commissione, paragrafo 61; C-487/06 P, British Aggregates Association contro Commissione, sentenza del 22 dicembre 2008, paragrafo 87.

(27)  A tale proposito, cfr. la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007 C (2006) 6630, caso N 270/2006, paragrafo 40.

(28)  Cfr. decisione della Commissione, del 26 aprile 2006 C (2006) 1519, caso N 142/2005, paragrafo 3.1.

(29)  Cfr. decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007 C (2006) 6630, caso N 270/2006, paragrafo 43.

(30)  Ibid. paragrafi 46-47.

(31)  Causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH [2001] Racc. I-8365, paragrafo 42 e sentenza della Corte di giustizia EFTA nelle cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04 Fesil e Finnfjord e altri contro Autorità di vigilanza EFTA, [2005] Relazione della Corte EFTA, pagina 117, paragrafo 77.

(32)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia EFTA nelle cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04 Fesil e Finnfjord e altri contro Autorità di vigilanza EFTA, [2005] Relazione della Corte EFTA, pagina 117, paragrafo 93, causa C-372/97 Italia contro Commissione [2004] Racc. I-3679, paragrafo 44, e causa C-66/02 Italia contro Commissione [2005] Racc. I-10901, paragrafo 112.

(33)  Cause riunite T-92/00 e T-103/00 Diputación Foral de Álava e altri contro Commissione [2002] Racc. II-1385, paragrafo 72.

(34)  Causa E-6/98 Governo norvegese contro Autorità di vigilanza EFTA Racc. 1999 pag. 74, paragrafo 58, e causa 730/79 Philip Morris contro Commissione [1980] Racc. I-2671 paragrafo 11. Cfr. anche causa C-75/97 Belgio contro Commissione [1999] Racc. I-3671, paragrafo 47 e causa T-217/02 Ter Lembeek contro Commissione, [2006] Racc. II-4483, paragrafo 181.

(35)  Cfr., per esempio, gli orientamenti per l’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e l’articolo 61 dell’accordo SEE alle misure di aiuti di Stato al settore dell’aeronautica, GU C 350 10 dicembre 1994 pag. 7, sezione III.3.

(36)  In appresso denominata la guida del 2001.

(37)  In appresso denominata la guida del 2008.

(38)  Cfr. causa T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro Commissione [2001] Racc. II-1169, paragrafo 72.

(39)  Causa C-301/96 Germania contro Commissione, [2003] Racc. I-9919, paragrafi 66 e 105.

(40)  Causa 730/79 Philip Morris contro Commissione [1980] Racc. I-2671.

(41)  Cfr. il Piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato della Commissione, del 7 giugno 2005, COM (2005) 107, paragrafo 11.

(42)  Cfr. decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007 C (2006) 6630, caso n. 270/2006, paragrafo 67.

(43)  Lettera del ministero norvegese del Petrolio e dell’Energia del 15 gennaio 2007 (doc. n. 406849), pag. 5.

(44)  Per esempio, secondo la guida all’acquisto di pannelli solari termici connessi a sistemi di riscaldamento ad acqua (tecnologia contemplata dal regime) fornita da Enova SF, questi sistemi possono soddisfare al massimo fino al 50 % del fabbisogno totale di riscaldamento di un nucleo familiare. Se esposti a una quantità sufficiente di energia solare, i pannelli solari termici sono in grado di operare continuativamente senza che siano necessari regolari controlli e, quando sono in funzione, forniscono al consumatore una fonte adeguata di riscaldamento alternativo, per quanto parziale. La guida all’acquisto è disponibile nel sito web di Enova SF alla pagina

http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1083

(45)  Sia la guida del 2001 che quella del 2008 contemplano gli aiuti a sostegno delle fonti energetiche rinnovabili laddove l’aiuto costituisca una forma di compensazione dello svantaggio economico affrontato dalle fonti energetiche rinnovabili nella concorrenza con fonti energetiche meno ecocompatibili, cfr. guida del 2001 paragrafi 49-59 e guida del 2008, paragrafi 48-50.