ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.060.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/144/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 221/2011 della Commissione, del 4 marzo 2011, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 come additivo dei mangimi per salmonidi (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2011/27/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva orizalin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 ) |
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Direttiva 2011/28/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/145/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/1 |
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014
L’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio e il 19 agosto 2010, si applica a titolo provvisorio, in virtù dell’articolo 3, terzo comma dell’accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2011.
(1) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 4.
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2011
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
(2011/144/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punti iii) e v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP. |
(2) |
Il 23 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo di partenariato interinale («APE interinale») con Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi. |
(3) |
L’APE interinale non è stato ancora concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le procedure da seguire a tal fine sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(4) |
È opportuno concludere l’APE interinale a nome dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 76, paragrafo 2, dell’APE interinale.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addi 15 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MATOLCSY Gy.
REGOLAMENTI
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 221/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2011
relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 come additivo dei mangimi per salmonidi (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional products Sp. Z o.o)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto dall'Aspergillus oryzae DSM 14223. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 come additivo dei mangimi per salmonidi, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
Il suo impiego era stato provvisoriamente autorizzato per i salmonidi anche dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (2). |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 per i salmonidi sono stati presentati nuovi dati. Nel suo parere del 10 novembre 2010 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare l'utilizzo del fosforo. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi istituito con il regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
A scopo di chiarezza, la voce relativa alla 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae DSM 14223 nel regolamento (CE) n. 521/2005 va soppressa. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 521/2005, l'articolo 2 e l'allegato II sono soppressi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.
(3) The EFSA Journal 2010; 8(12):1915.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a1641(i) |
DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. |
6-fitasi (EC 3.1.3.26) |
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Salmonidi |
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750 FYT |
— |
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25 marzo 2021 |
(1) Un FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico dal fitato di sodio al minuto, in condizioni di reazione, con una concentrazione di fitato di 5,0 mM ad un pH di 5,5 e ad una temperatura di 37 °C in 30 minuti di incubazione.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 222/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011
che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti su livelli costantemente elevati sin dall’inizio della campagna di commercializzazione 2010/2011. Le previsioni dell’andamento dei prezzi sul mercato mondiale basate sul mercato a termine dello zucchero di New York per marzo, maggio e luglio 2011 indicano il perdurare di livelli elevati di prezzi sul mercato mondiale. |
(2) |
La differenza negativa accumulata fra la disponibilità e l’utilizzazione dello zucchero e dell’isoglucosio nel corso delle due ultime campagne di commercializzazione è stimata a 1,0 milioni di tonnellate, da cui risulterebbe il livello più basso di scorte finali nell’UE sin dall’attuazione della riforma del 2006 del settore dello zucchero. Qualsiasi ulteriore caduta delle importazioni rischierebbe di perturbare gravemente la disponibilità dell’offerta di zucchero sul mercato dell’Unione, con prospettive di ulteriore deterioramento in assenza di misure specifiche per il settore. |
(3) |
Non si prevede alcun aumento nel breve periodo delle esportazioni provenienti dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dai paesi meno sviluppati (LDC) e destinate all’Unione europea. |
(4) |
D’altra parte, un buon raccolto in alcune regioni dell’Unione ha determinato una produzione di zucchero in eccesso della quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre destinare una parte di tale produzione di zucchero al mercato dello zucchero dell’Unione per contribuire a soddisfare la domanda ed evitare aumenti eccessivi di prezzo. Si stima che la quantità di zucchero disponibile in eccesso della quota sia pari a 0,5 milioni di tonnellate. Tale stima prende in considerazione gli impegni contrattuali dei produttori di zucchero riguardo a determinati usi industriali di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati titoli di esportazione. |
(5) |
L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in eccesso della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di quantitativi eccedenti. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2) ha fissato tale prelievo a 500 EUR per tonnellata. |
(6) |
L’offerta di zucchero eccezionalmente limitata sul mercato interno nella campagna di commercializzazione 2010/2011 consente alla Commissione, in via eccezionale, di fissare a zero il prelievo sulle eccedenze per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in eccesso della quota, senza alcun rischio di accumulo di quantitativi. |
(7) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote sia per lo zucchero che per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in eccesso della quota, perché quest’ultimo prodotto è, in certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero. Al fine di mantenere l’equilibro fra i due dolcificanti, il quantitativo appropriato di isoglucosio fuori quota da immettere sul mercato interno deve essere stabilito sulla base del rapporto fra le quote per ciascuno dei due prodotti fissate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(8) |
I produttori di zucchero e di isoglucosio devono presentare domanda alle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio di certificati che li autorizzino a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi prodotti in eccesso del limite della quota. |
(9) |
Si ritiene che la fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati a prodotti appartenenti alla produzione disponibile di ciascun richiedente debbano prevenire azioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento. |
(10) |
Le domande possono essere presentate solamente entro la fine di giugno e devono essere valide per un breve periodo di tempo. Ciò dovrebbe incentivare una rapida immissione dei quantitativi sul mercato dell’Unione. |
(11) |
Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. |
(12) |
Le autorità competenti degli Stati membri devono notificare alla Commissione le domande ricevute. |
(13) |
La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tal fine, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute. |
(14) |
Gli Stati membri devono comunicare tempestivamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente. |
(15) |
Poiché l’immissione sul mercato dell’Unione di quantitativi in eccesso dei certificati rilasciati è soggetta al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno disporre che, qualora un richiedente non adempia all’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo coperto da un certificato rilasciatogli, debba anch’esso pagare un importo di 500 EUR per tonnellata, per motivi di coerenza e per prevenire abusi nell’ambito dell’immissione eccezionale sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota durante la campagna di commercializzazione 2010/2011. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 26 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2010/2011, è fissato a 0 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Domanda di certificati
1. Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.
2. Possono richiedere un certificato esclusivamente imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2010/2011, ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.
3. Ciascun richiedente può presentare una domanda per ciascun prodotto in ogni settimana.
4. Le domande di certificato sono inoltrate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
5. Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
le domande devono recare:
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b) |
il quantitativo di zucchero oggetto di domanda non deve superare il quantitativo di produzione fuori quota che il richiedente ha dichiarato di possedere nell’ultima notifica effettuata a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (4). Tale quantitativo viene ridotto in misura corrispondente ai quantitativi coperti da certificati e titoli di esportazione inutilizzati già rilasciati al richiedente a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 397/2010 della Commissione (5). Il quantitativo di isoglucosio oggetto di domanda non deve superare il 10 % della quota di isoglucosio attribuita al richiedente; |
c) |
ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento; |
d) |
la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata. |
6. Non è ammesso ritirare o modificare una domanda dopo che è stata presentata, anche qualora il quantitativo oggetto della domanda sia stato concesso solo in parte.
Articolo 3
Presentazione delle domande
Le domande di certificati possono essere presentate ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles), a partire dal primo lunedì successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 24 giugno 2011.
Articolo 4
Gestione delle domande da parte degli Stati membri
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.
2. L’autorità competente notifica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel corso di una settimana entro e non oltre il lunedì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2010/2011 inviano anch’essi le rispettive notifiche di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.
3. La forma e il contenuto delle notifiche sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Articolo 5
Superamento di limiti
Qualora le informazioni notificate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:
a) |
fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata; |
b) |
respinge le domande non ancora notificate; |
c) |
determina la chiusura del periodo di presentazione delle domande. |
Articolo 6
Rilascio dei certificati
1. Fatto salvo l’articolo 5, ogni settimana, dal lunedì al venerdì al più tardi, le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei certificati relativi alle domande notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nel corso della settimana precedente.
Un modello del certificato figura in allegato al presente regolamento.
2. Ogni lunedì, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.
Articolo 7
Validità dei certificati
I certificati sono validi fino al termine del mese successivo al mese di rilascio.
Articolo 8
Trasferibilità dei certificati
Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.
Articolo 9
Controllo
1. I richiedenti includono nelle notifiche mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.
2. Prima del termine del secondo mese successivo al mese del rilascio del certificato, ciascun richiedente inoltra alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione dei quantitativi coperti dal rispettivo certificato. I quantitativi coperti dal certificato e non immessi sul mercato dell’Unione per motivi che non sono di forza maggiore sono soggetti al pagamento di un importo di 500 EUR/t. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi sul mercato dell’Unione.
3. Gli Stati membri calcolano e notificano alla Commissione la differenza tra il quantitativo complessivo di zucchero e isoglucosio prodotti da ciascun produttore in eccesso della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali il medesimo produttore ha presentato domanda ai sensi del presente regolamento, il produttore deve pagare un importo di 500 EUR/t sulla differenza.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 giugno 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.
(3) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(4) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.
(5) GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.
ALLEGATO
Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1
CERTIFICATO
di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, del prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006
Stato membro: |
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Titolare di quota: |
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Prodotto: |
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Quantitativi oggetto di domanda: |
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Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato: |
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Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, il prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, a condizione di ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 222/2011, in particolare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera c). |
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Firma dell’autorità competente dello Stato membro Rilasciato il |
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Il presente certificato è valido fino al termine del mese successivo al mese di rilascio. |
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 223/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
49,6 |
|
TN |
92,7 |
|
TR |
97,6 |
|
ZZ |
90,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
163,5 |
ZZ |
163,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
33,5 |
TR |
132,7 |
|
ZZ |
83,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
55,5 |
IL |
67,8 |
|
MA |
56,2 |
|
TN |
51,2 |
|
TR |
66,0 |
|
ZA |
37,9 |
|
ZZ |
55,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
36,5 |
MA |
45,9 |
|
TR |
55,6 |
|
ZZ |
46,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
126,3 |
CL |
90,0 |
|
CN |
104,6 |
|
MK |
54,8 |
|
US |
102,6 |
|
ZZ |
95,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
87,4 |
CL |
85,9 |
|
CN |
57,6 |
|
US |
96,8 |
|
ZA |
111,2 |
|
ZZ |
87,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DIRETTIVE
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/12 |
DIRETTIVA 2011/27/UE DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2011
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva orizalin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’orizalin. |
(2) |
In conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione dell’orizalin. |
(3) |
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (5). |
(4) |
La domanda è stata presentata alla Francia, che era stata designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. Le specifiche della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(5) |
La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 17 agosto 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’orizalin in data 6 agosto 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’orizalin. |
(6) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti orizalin possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’orizalin nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva. |
(7) |
Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi necessario che le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente sia confermata da adeguati dati analitici, tra cui le informazioni sulla rilevanza delle impurità, che per ragioni di riservatezza sono denominate impurità 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12. La pertinenza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere confermata in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica e vanno richieste informazioni che confermino la valutazione del rischio per gli organismi acquatici. A condizione che la sostanza attiva orizalin venga classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) come prodotto «sospettato di provocare il cancro», gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni che confermino la rilevanza dei metaboliti OR13 (8) e OR15 (9) e la corrispondente valutazione dei rischi per le acque sotterranee. |
(8) |
È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione. |
(9) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti orizalin, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni sua utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (10) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(12) |
La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell’orizalin e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa all’orizalin dell’allegato di detta decisione. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE. |
(14) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
La voce relativa all’orizalin nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti orizalin come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda l’orizalin, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva o possa accedervi, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente orizalin come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa all’orizalin nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente orizalin come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 ; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente orizalin come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.
(5) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva orizalin). EFSA Journal 2010; 8(9):1707. [59 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu
(7) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(8) 2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.
(9) 2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.
(10) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
ALLEGATO
Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:
Numero |
Nome comune, Numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||||
«334 |
Orizalin Numero CAS: 19044-88-3 Numero CIPAC: 537 |
3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide |
≥ 960 g/kg N-nitrosodipropilamina: ≤ 0,1 mg/kg Toluene: ≤ 4 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 (2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide) e OR15 (2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide). Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente comunichi alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011 e le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4 sono presentate entro sei mesi dalla notifica di una decisione di classificazione dell’orizalin.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/17 |
DIRETTIVA 2011/28/UE DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2011
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'acido indolilbutirrico. |
(2) |
In conformità dell'articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione dell'acido indolilbutirrico. |
(3) |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5). |
(4) |
La domanda è stata presentata alla Francia, che era stata designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. Le specifiche della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(5) |
La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 26 gennaio 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'acido indolilbutirrico in data 3 settembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare nonché le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'acido indolilbutirrico. |
(6) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acido indolilbutirrico nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
(7) |
Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È opportuno quindi chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni che confermino: l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico, la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria, nonché la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno. |
(8) |
È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione. |
(9) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni sua utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(12) |
La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione dell'acido indolilbutirrico e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa dell'acido indolilbutirrico dell'allegato di detta decisione. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE. |
(14) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
La riga riguardante l'acido indolilbutirrico nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda l'acido indolilbutirrico, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva o possa accedervi, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido indolilbutirrico come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa all'acido indolilbutirrico nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente acido indolilbutirrico come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente acido indolilbutirrico come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(4) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.
(5) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid» (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido indolilbutirrico), EFSA Journal 2010;8(9):1720. [42 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
ALLEGATO
Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
Numero |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||||
«333 |
Acido indolilbutirrico Numero CAS: 133-32-4 Numero CIPAC: 830 |
Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico |
≥ 994 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore in piante ornamentali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/21 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 17 febbraio 2011
riguardante lo status della Guinea equatoriale nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato
(2011/145/UE)
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di partenariato ACP-UE»), e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»), in particolare l’articolo 15, paragrafi 3 e 4,
vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato ACP-UE, è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma dell’articolo 93, paragrafo 3. L’accordo di partenariato ACP-UE modificato si applica in via provvisoria dal 31 ottobre 2010. |
(2) |
La Guinea equatoriale, che il 25 giugno 2005 ha firmato l’accordo di partenariato ACP-UE, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che, con lettera in data 19 dicembre 2008, è stato respinto dall’Unione e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, tale ratifica non è valida. |
(3) |
L’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest’ultimo. |
(4) |
Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall’accordo di partenariato ACP-UE, in attesa che si concluda la procedura di adesione. |
(5) |
Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 30 aprile 2011. Entro tale data la Guinea equatoriale dovrebbe depositare l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP. |
(6) |
Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ha stabilito di dare mandato al Comitato degli ambasciatori di decidere in sua vece, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore
È approvata la richiesta della Guinea equatoriale di aderire all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»).
La Guinea equatoriale beneficia dello status di osservatore fino al 30 aprile 2011 ai sensi dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato.
La Guinea equatoriale deposita l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro la predetta data.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2011.
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE a nome del Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
GYÖRKÖS P.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.
Rettifiche
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/23 |
Rettifica della decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196 del 28 luglio 2009 )
A pagina 40, criterio 3, secondo comma, prima frase:
anziché:
«Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.»,
leggi:
«Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme di rendimento almeno equivalenti a tre stelle definite nella direttiva in questione.»
A pagina 47, criterio 31, secondo comma:
anziché:
«Il campeggio introduce nella sua rete di alimentazione una quantità netta d’energia elettrica prodotta da fonti d’energia rinnovabili.»,
leggi:
«Il campeggio introduce nella rete una quantità netta d’energia elettrica prodotta da fonti d’energia rinnovabili.»
A pagina 54, criterio 73:
anziché:
«73. Bibite in lattina a perdere (2 punti)
Non sono in vendita bibite in lattina “usa e getta” nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.»,
leggi:
«73. Contenitori per bevande “usa e getta” (2 punti)
Nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio non possono essere venduti contenitori per bevande “usa e getta”.»
A pagina 55, criterio 76:
anziché:
«76. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)»,
leggi:
«76. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 2 punti)».
A pagina 58, criterio 97:
anziché:
«97. Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)
Se aplicara uno de due punti:»,
leggi:
«97. Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)».