ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.053.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2010
sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l’allegato I, articolo 1, dell’accordo
(2011/129/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), firmato l’11 ottobre 2007, in prosieguo «l’accordo», istituisce un comitato misto preposto alla gestione e corretta esecuzione dell’accordo. |
(2) |
Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è stata successivamente oggetto di codificazione (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2), l’Unione europea e la Svizzera, in prosieguo «le parti contraenti», ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale (3) dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo. |
(3) |
L’Unione dovrebbe quindi assumere, nel comitato misto UE – Svizzera, la posizione indicata nel progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio approva il progetto di decisione di cui all’allegato che costituisce la posizione che l’Unione europea deve assumere con riguardo a una decisione che il comitato misto UE-Svizzera, istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, deve adottare in relazione all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.
(2) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(3) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.
ALLEGATO
Progetto
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007
del …
relativo all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), in appresso «l’accordo», e l’atto finale dell’accordo (2), entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o agosto 2010. |
(2) |
Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (3), le parti contraenti ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1 dell’allegato dell’accordo è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive
1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (4) (in prosieguo «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:
la Svizzera conserva il diritto
a) |
di sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafi 1 o 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; |
b) |
di esigere che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie. |
2. Se la Svizzera:
a) |
ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e |
b) |
ritiene che un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio, |
può contattare lo Stato membro che ha giurisdizione al fine di ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente televisiva di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica entro due mesi alla Svizzera i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.
3. Se la Svizzera ritiene:
a) |
che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e |
b) |
che l’emittente televisiva di cui trattasi sia stabilita nello Stato membro che ha giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera, |
può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente televisiva interessata.
Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
4. La Svizzera può adottare misure ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) |
ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e |
b) |
il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie e, in particolare, che la valutazione effettuata dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si fonda su corrette motivazioni. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il … .
Per il comitato misto
Il capo della delegazione dell’UE
Il capo della delegazione svizzera
(1) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.
(2) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.
REGOLAMENTI
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2011
che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. In particolare, essa contiene un elenco di tutti gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare perché sia loro rilasciata l’omologazione CE. Essa comprende anche i vari modelli dei certificati di omologazione. |
(2) |
A causa degli effetti della globalizzazione sul settore automobilistico, la domanda di veicoli costruiti al di fuori dell’Unione sta crescendo notevolmente. Gli Stati membri hanno stabilito procedure amministrative e requisiti tecnici nell’ambito della legislazione nazionale per l’omologazione dei veicoli importati da paesi terzi. Dato che le procedure e i requisiti variano da uno Stato membro all’altro, la situazione determina una distorsione del funzionamento del mercato interno. È quindi necessario fissare misure armonizzate appropriate. |
(3) |
Disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative a omologazioni individuali vanno previste in un primo momento per quanto riguarda i veicoli prodotti in grandi serie in paesi terzi o per paesi terzi. |
(4) |
L’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare ad alcune disposizioni di tale direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV di detta direttiva ai fini dell’omologazione di veicoli individuali. Il buon funzionamento del mercato interno richiede tuttavia che in tutta l’Unione si applichino requisiti tecnici ed amministrativi simili. È quindi necessario stabilire a quali disposizioni della normativa dell’Unione è possibile derogare. |
(5) |
L’articolo 24 permette agli Stati membri di imporre prescrizioni alternative alla normativa dell’Unione volte a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dagli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE. Supponendo che i veicoli prodotti in serie per i paesi terzi per essere messi in servizio sui mercati interni siano costruiti in conformità alla legislazione tecnica in vigore nei rispettivi paesi di origine o di destinazione, è opportuno tenere conto di tali prescrizioni nonché dei lavori in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa a Ginevra. Le informazioni appropriate e le conoscenze necessarie disponibili permettono di dimostrare che tali prescrizioni possono garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione ambientale almeno equivalente a quello richiesto nell’Unione. Ai fini dell’omologazione individuale è quindi opportuno considerare equivalente un certo numero di prescrizioni in vigore nei paesi terzi. |
(6) |
I modelli dei certificati rilasciati dalle autorità competenti sono riportati nell’allegato VI della direttiva 2007/46/CE. Essi riguardano tuttavia le omologazioni rilasciate per un tipo di veicolo e non quelle rilasciate per veicoli individuali. Allo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento delle omologazioni individuali rilasciate a norma dell’articolo 24 di detta direttiva, è opportuno fornire il modello da utilizzare per la scheda di omologazione individuale. |
(7) |
Al momento dell’adozione del presente regolamento gli Stati membri dispongono di sistemi nazionali di omologazione individuale per i veicoli prodotti in grandi serie e originariamente destinati a essere immatricolati in paesi terzi. Tali sistemi di omologazione possono continuare a essere applicati. A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, la loro validità è limitata al territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione e altri Stati membri possono rifiutare dette omologazioni. |
(8) |
Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione, occorre aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per stabilire i requisiti tecnici dei veicoli che vanno omologati secondo la procedura di omologazione individuale. |
(9) |
Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le prescrizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le prescrizioni dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sulle omologazioni individuali, in particolare per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di rilasciare omologazioni individuali, a condizione che essi impongano prescrizioni alternative.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
L’allegato IV, parte I, è così modificato:
|
2. |
L’allegato VI è così modificato:
|
(1) In assenza di un documento di immatricolazione, l’autorità competente può fare riferimento alla prova documentale disponibile della data di fabbricazione o alla prova documentale del primo acquisto.»
(2) Come indicato nell’allegato II, parte A.
(3) Cancellare la dicitura non pertinente.
(4) O una rappresentazione visiva di una “firma elettronica avanzata” in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica.
(5) Una di ¾ anteriore e una di ¾ posteriore
(6) Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.
(7) Questa massa è la massa effettiva del veicolo nelle condizioni indicate all’allegato I, punto 2.6.
(8) Cancellare la dicitura non pertinente.
(9) Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.
(10) Utilizzare i codici descritti nell’allegato II, parte C.
(11) Indicare solo il colore o i colori di base: bianco, giallo, arancione, rosso, viola, blu, verde, grigio, marrone o nero.
(12) Esclusi i sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.
(13) Aggiungere il numero della norma euro e, se del caso, il carattere corrispondente alle disposizioni utilizzate per l’omologazione.
(14) Ripetere per i vari carburanti che possono essere utilizzati.»
(15) Non obbligatorio.
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 184/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
relativo all’autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell’autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi ad uso delle pollastre destinate alla deposizione, tacchini e altre specie avicole minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Da dieci anni l’impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è autorizzato per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) e per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (3). |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per pollastre destinate alla deposizione, tacchini e altre specie avicole minori sono stati presentati nuovi dati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 5 ottobre 2010 (4), che nelle condizioni di impiego proposte il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che il suo impiego accresce l’aumento di peso medio giornaliero delle specie cui è destinato. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per quanto riguarda il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. L’impiego di questo preparato può di conseguenza essere autorizzato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni indicate nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.
(3) GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19.
(4) EFSA Journal 2010; 8(10):1867.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animal |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1820 |
Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell’Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia |
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) |
|
Galline ovaiole |
— |
5 × 108 |
— |
|
18 marzo 2021 |
||||||||||||||||
Tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna |
3 × 108 |
(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo». |
(2) |
La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2). |
(3) |
Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all’importazione nell’Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda. |
(4) |
In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo contingentale 1o marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012. |
(5) |
Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96. |
(6) |
È necessario sostituire l’attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento. |
(7) |
Il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005. |
(8) |
Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l’Unione europea e l’Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato. |
(9) |
Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l’intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96. |
(11) |
In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»; |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste. 2. Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7). 3. Si applica il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (8). 4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. |
3) |
all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»; |
4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o marzo 2011 al 30 aprile 2011.»; |
5) |
l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.
(2) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(4) GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.
(5) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.
(6) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(7) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22
(8) GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale (%) |
09.0792 |
ex 0303 51 00 |
10 20 |
Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1) (2) |
Dall’1.1 al 31.12 |
950 |
0 |
09.0812 |
0303 51 00 |
|
Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2) |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 900 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
950 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
950 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
950 |
|||||
09.0793 |
0302 12 00 0304 19 13 0304 29 13 |
|
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0794 |
0302 23 00 |
|
Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
Dall’1.1 al 31.12 |
250 |
0 |
0302 29 |
|
Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
ex 0302 69 82 |
10 |
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0303 32 00 |
|
Passere di mare (Pleuronectes platessa), congelate, esclusi i filetti ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0303 62 00 0303 79 98 |
|
Austromerluzzi (Dissostichus spp.) e altri pesci di mare, congelati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 |
|
Filetti di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.) e di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati |
||||
0304 19 33 |
|
Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi o refrigerati |
||||
0304 19 35 |
|
Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
||||
0304 11 10 0304 12 10 |
|
Filetti di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati |
||||
ex 0304 19 39 |
10 20 60 70 75 80 85 90 |
Altri filetti di pesce, esclusi aringhe e sgombri, freschi o refrigerati |
||||
0304 11 90 0304 12 90 0304 19 99 |
|
Altre carni di pesci (anche tritate), fresche o refrigerate |
||||
0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18 |
|
Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.), di tilapia (Oreochromis spp.) e di altri pesci di acqua dolce |
||||
0304 99 31 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus macrocephalus |
||||
0304 99 33 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus morhua |
||||
0304 99 39 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus ogac e della specie Boreogadus saida |
||||
0304 99 41 |
|
Carni congelate di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
||||
ex 0304 99 51 |
11 15 |
Carni congelate di naselli (Merluccius spp.) |
||||
0304 99 71 |
|
Carni congelate di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
||||
ex 0304 99 99 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Altre carni di pesci congelate, esclusi gli sgombri |
||||
09.0811 |
0304 19 35 |
|
Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 500 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
750 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
750 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
750 |
|||||
09.0795 |
0305 61 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 750 |
0 |
09.0796 |
0306 19 30 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0810 |
0306 19 30 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 040 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
520 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
520 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
520 |
|||||
09.0797 |
1604 12 91 1604 12 99 |
|
Altre preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 400 |
0 |
09.0798 |
1604 19 98 |
|
Altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
ex 1604 20 90 |
20 30 35 50 60 90 |
Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri |
(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.»
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(3) |
L’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(4) |
L’iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(5) |
L’iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(6) |
L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(7) |
Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. È opportuno che la decisione relativa all’eventuale iscrizione nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I non sia presa prima dell’adozione della nuova decisione sullo statuto di tale sostanza ai sensi della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Le voci relative al paraquat nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 presentano incoerenze e ambiguità quanto ai numeri di codice e devono quindi essere modificate inserendovi i numeri di codice pertinenti. |
(9) |
Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(10) |
Per dare agli Stati membri e all’industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è così modificata:
|
2) |
la parte 2 è così modificata:
|
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/45 |
REGOLAMENTO (UE) N. 187/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(3) |
Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco. |
(4) |
Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. |
(5) |
Occorre inoltre inserire nell'elenco alcuni altri prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un grado di mancata conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza, che giustifica pertanto l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. |
(6) |
Analogamente, occorre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dalla Cina, dalla Repubblica dominicana, dall'India e dal Sud Africa. |
(8) |
A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è inoltre opportuno inserire nell'elenco una piccola precisazione riguardante le voci relative alle importazioni di peperoni dalla Repubblica dominicana e di peperoni (dolci) dalla Turchia. |
(9) |
Occorre che le modifiche dell'elenco, con la soppressione dei riferimenti a prodotti e la riduzione della frequenza dei controlli, si applichino quanto prima dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(10) |
In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento. |
(11) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.
Le seguenti modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) |
la soppressione delle seguenti voci relative a:
|
b) |
la modifica della frequenza dei controlli fisici e di identità dei seguenti alimenti provenienti da tutti i paesi terzi:
|
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
A) Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista) |
Codice NC (1) |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) |
||||
|
|
Argentina |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
||||||||
|
|
Brasile |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
||||||||
Paste alimentari secche |
ex 1902 |
Cina |
Alluminio |
10 |
||||
(Alimenti) |
||||||||
|
|
Repubblica dominicana |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3) |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
||||||||
|
|
Egitto |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Alimenti — frutta e verdure fresche) |
||||||||
|
|
Ghana |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
||||||||
Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) |
ex 1211 90 85 |
India |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5) |
10 |
||||
(Alimenti — erbe aromatiche) |
||||||||
|
|
India |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
||||||||
|
|
India |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
||||||||
Gombo |
ex 0709 90 90 |
India |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2) |
10 |
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(Alimenti) |
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Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati |
ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99; |
Nigeria |
Aflatossine |
50 |
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(Alimenti) |
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Riso Basmati destinato al consumo umano diretto |
ex 1006 30 |
Pakistan |
Aflatossine |
20 |
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(Alimenti — riso lavorato) |
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Perù |
Aflatossine e ocratossina A |
10 |
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(Alimenti — spezie essiccate) |
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Sud Africa |
Aflatossine |
10 |
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(Mangimi e alimenti) |
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Thailandia |
Salmonella (6) |
10 |
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(Alimenti — erbe aromatiche) |
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Thailandia |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4) |
20 |
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|||||||
(Alimenti — erbe aromatiche) |
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Thailandia |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4) |
50 |
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(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
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Turchia |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8) |
10 |
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(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
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Pere |
0808 20 10; 0808 20 50 |
Turchia |
Antiparassitario: amitraz |
10 |
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(Alimenti) |
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Uve secche |
0806 20 |
Uzbekistan |
Ocratossina A |
50 |
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(Alimenti) |
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Tutti i paesi terzi |
Coloranti Sudan |
10 |
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(Alimenti — spezie essiccate) |
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(Alimenti) |
B) Definizioni
Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:
i) |
Sudan I (numero CAS 842-07-9); |
ii) |
Sudan II (numero CAS 3118-97-6); |
iii) |
Sudan III (numero CAS 85-86-9); |
iv) |
Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).» |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).
(2) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.
(3) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
(4) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.
(5) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.
(6) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo certificato validato in base al metodo di riferimento, come previsto nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(7) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
(8) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/51 |
REGOLAMENTO (UE) N. 188/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario adottare norme sulle modalità concernenti la presentazione e la valutazione delle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva. È necessario in particolare stabilire i periodi per le diverse fasi della procedura, al fine di garantire che si svolgano rapidamente. |
(2) |
Le informazioni supplementari presentate dopo la domanda e i fascicoli devono essere presi in considerazione solo se richiesti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») o dallo Stato membro relatore e solo se presentati entro il termine stabilito. |
(3) |
Per quanto riguarda le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è necessario prevedere misure transitorie. In particolare, va esteso il periodo entro il quale il richiedente può presentare le informazioni supplementari richieste dall’Autorità o dallo Stato membro relatore. Quanto a tali domande, è inoltre necessario stabilire i periodi in cui l’Autorità trasmette il progetto di relazione di valutazione e gli Stati membri non relatori e il richiedente presentano le proprie osservazioni. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che non erano sul mercato il 26 luglio 1993.
Articolo 2
Domanda
1. Un richiedente che intende garantire l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui all’articolo 1 presenta a uno Stato membro (di seguito «lo Stato membro relatore») una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo e da un fascicolo ricapitolativo, conformemente a quanto stabilito all’articolo 3, oppure una giustificazione scientificamente motivata dell’omessa presentazione di certe parti di tali fascicoli, a dimostrazione che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti dall’articolo 5 di tale direttiva.
Ai fini del presente regolamento, per «richiedente» si intende la persona che fabbrica essa stessa la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a un terzo o a una persona designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini del rispetto del presente regolamento.
2. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano riservate. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di riservatezza.
Gli Stati membri valutano le richieste di riservatezza. A fronte di una richiesta d’accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate.
Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere riservate.
Il richiedente presenta contestualmente eventuali richieste di protezione dei dati in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 3
Fascicoli
1. Il fascicolo ricapitolativo comprende:
a) |
dati relativi ad una o più utilizzazioni rappresentative di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in grado di dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti; |
b) |
per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili alla sostanza attiva indicati nell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi; |
c) |
per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili al prodotto fitosanitario indicati nell’allegato III della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi in rapporto con la valutazione dei criteri definiti nell’articolo 5 di tale direttiva, tenuto conto del fatto che dati lacunosi in un fascicolo, come stabilito negli allegati II o III di tale direttiva, a causa della gamma delle utilizzazioni rappresentative proposte, possono ostacolare l’iscrizione delle sostanze nell’allegato I di tale direttiva; |
d) |
un elenco di controllo da cui risulti che il fascicolo di cui al paragrafo 2 è completo; |
e) |
i motivi per i quali le relazioni sulle prove e sugli studi presentate sono necessarie per l’iscrizione della sostanza attiva in esame; |
f) |
una valutazione di tutte le informazioni presentate; |
g) |
se del caso, una copia della domanda dei livelli di residuo di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una giustificazione per la mancata presentazione di tale copia della domanda; |
2. Il fascicolo completo contiene il testo integrale delle singole relazioni di prove e di studi concernenti l’insieme delle informazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 nonché un elenco di tali prove e studi.
Articolo 4
Controllo della completezza dei fascicoli
1. Entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’articolo 3 mediante l’elenco di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Verifica altresì le richieste di riservatezza di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e l’elenco delle prove e degli studi presentati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2.
2. Qualora manchino uno o più degli elementi previsti nell’articolo 3, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e fissa un termine per la loro presentazione; questo termine non deve superare i tre mesi.
3. Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri che la domanda è respinta.
4. Se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’articolo 3, lo Stato membro relatore notifica al richiedente, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») che la domanda è completa. Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, il richiedente trasmette immediatamente i fascicoli agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità, comprese le informazioni riguardanti le parti dei fascicoli per le quali era stata richiesta la riservatezza a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.
5. Entro quattro mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, si adotta una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE che stabilisce che i fascicoli presentati soddisfano i requisiti di cui agli allegati II e III di tale direttiva (di seguito «decisione sulla completezza»).
Articolo 5
Presentazione di informazioni da parte di terzi
1. Qualunque persona o qualunque Stato membro che intenda presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull’ambiente, deve farlo, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, entro un termine non superiore a tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di una decisione sulla completezza per la sostanza attiva in esame.
2. Lo Stato membro relatore invia senza indugio all’Autorità e al richiedente le informazioni ricevute da terzi.
3. Il richiedente può inviare le sue osservazioni sulle informazioni di cui al paragrafo 2 allo Stato membro relatore e all’Autorità entro due mesi dal ricevimento di tali informazioni.
Articolo 6
Valutazione da parte dello Stato membro relatore
1. Entro dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione sulla completezza, lo Stato membro relatore elabora e presenta alla Commissione, con copia all’Autorità, una relazione (di seguito «progetto di relazione di valutazione») che valuta in quale misura la sostanza attiva è in grado di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso.
2. Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità.
3. Se lo Stato membro relatore necessita di ulteriori informazioni le richiede al richiedente e fissa un termine non superiore a sei mesi per la loro presentazione. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità. Nella sua valutazione, lo Stato membro relatore tiene conto unicamente delle informazioni richieste e ricevute nei limiti del periodo di tempo concesso.
Nei casi in cui lo Stato membro relatore richiede informazioni supplementari, il periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione è prorogato per il periodo supplementare concesso dallo Stato membro relatore per la presentazione delle informazioni supplementari. Se le informazioni richieste sono fornite allo Stato membro relatore prima della fine del periodo concesso, la proroga corrisponde alla parte effettivamente utilizzata di tale periodo.
4. Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente non ha comunicato tutte le informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità e indica gli elementi mancanti nel progetto di relazione di valutazione.
5. Se, dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione conclude che il richiedente è venuto meno all’obbligo di presentare gli elementi necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1, essa adotta una decisione conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo la quale la sostanza attiva in questione non dev’essere iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 7
Trasmissione e consultazione del progetto di relazione di valutazione
1. Entro trenta giorni dal ricevimento, l’Autorità trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se entro tale termine di trenta giorni l’Autorità non riceve il fascicolo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, essa trasmette la relazione non appena riceve il fascicolo.
Gli Stati membri e il richiedente sono autorizzati a presentare osservazioni scritte all’Autorità per un periodo di due mesi.
2. L’Autorità mette a disposizione del pubblico il progetto di relazione di valutazione, escluse le informazioni in relazione alle quali il richiedente ha presentato una richiesta motivata di trattamento riservato conformemente all’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
L’Autorità concede al richiedente due settimane di tempo entro le quali quest’ultimo può chiedere che alcune parti del progetto di relazione di valutazione rimangano riservate.
Articolo 8
Conclusioni dell’Autorità
1. Entro quattro mesi a decorrere dalla scadenza del periodo previsto per la presentazione di osservazioni scritte, l’Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione e la mette a disposizione del pubblico.
Ove opportuno, l’Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste.
2. Se del caso, l’Autorità organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore.
In tal caso, il periodo di quattro mesi per l’adozione della conclusione, stabilito al paragrafo 1, è prorogato di due mesi.
3. Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di tre mesi per fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa. Essa ne informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine massimo è di cinque mesi.
4. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni supplementari, lo Stato membro relatore valuta tali informazioni e presenta all’Autorità un addendum al progetto di relazione di valutazione. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine è di tre mesi.
5. Se l’Autorità richiede informazioni supplementari conformemente al paragrafo 3, il periodo dalla data di tale richiesta alla data di presentazione dell’addendum al progetto di relazione di valutazione non è preso in considerazione per il calcolo del periodo per l’adozione della conclusione di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Nella sua conclusione, l’Autorità tiene conto unicamente delle informazioni supplementari richieste da essa o dallo Stato membro relatore e ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.
7. L’Autorità stabilisce il formato delle sue conclusioni, che contengono dettagli riguardanti la procedura di valutazione e le proprietà della sostanza attiva interessata.
Articolo 9
Presentazione di un progetto di atto
1. La Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali (di seguito «il comitato»), entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità, un progetto della relazione di riesame da approvare nel corso della sua riunione.
Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti il progetto della relazione di riesame entro un termine, non superiore a trenta giorni, stabilito dalla Commissione.
2. Sulla base del progetto della relazione di riesame, e tenuto conto dei commenti presentati dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottato un atto conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in cui si stabilisce:
a) |
che una sostanza attiva è iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano; |
b) |
che una sostanza attiva non è iscritta nell’allegato I di tale direttiva. |
Articolo 10
Accesso alla relazione di riesame
La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni riservate contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.
Articolo 11
Misure transitorie
1. Gli articoli 2, 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali la domanda è pervenuta allo Stato membro relatore entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stato svolto un controllo della completezza entro tale data.
Per tali domande, lo Stato membro relatore effettua il controllo della completezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, entro il 18 giugno 2011.
2. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali il fascicolo è stato inviato al comitato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stata adottata una decisione sulla completezza entro tale data.
Per tali domande, si adotta una decisione sulla completezza in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE entro il 18 luglio 2011.
3. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali una decisione sulla completezza è stata adottata ma non pubblicata entro il 17 marzo 2011.
4. Gli articoli da 2 a 6 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stato presentato alla Commissione un progetto di relazione di valutazione entro tale data.
Per tali domande, lo Stato membro relatore redige e presenta il progetto di relazione di valutazione alla Commissione, con copia all’Autorità, entro il 18 marzo 2012. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5.
5. Gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, non si applicano alle domande per le quali il progetto di relazione di valutazione è pervenuto all’Autorità ma non è stato trasmesso al richiedente e agli Stati membri affinché presentassero le loro osservazioni entro il 17 marzo 2011.
6. In deroga al paragrafo 5, alle domande per le quali il progetto di relazione di valutazione è stato presentato alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2009 non si applicano gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma. In tali casi si applica la seguente procedura:
entro il 18 aprile 2011, lo Stato membro relatore domanda al richiedente di informare entro un mese tale Stato membro e l’Autorità qualora ritenga che siano disponibili informazioni che non erano state presentate per la preparazione del progetto di relazione di valutazione e che potrebbero influire sul risultato della valutazione, specificando la natura di tali informazione e i possibili effetti sulla valutazione.
Entro due mesi dal ricevimento della risposta del richiedente, l’Autorità decide se le informazioni potrebbero influire sul risultato della valutazione. In caso positivo, l’Autorità domanda senza indugio allo Stato membro relatore di chiedere al richiedente di presentare tali informazioni. Lo Stato membro relatore aggiorna il progetto di relazione di valutazione, ove appropriato, in considerazione di tali informazioni.
L’Autorità stabilisce un periodo fino a sei mesi entro il quale lo Stato membro relatore redige e presenta alla Commissione tale progetto di relazione di valutazione e ne invia una copia all’Autorità. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso. L’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis e il periodo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, non è superiore a tre mesi.
7. La Commissione stabilisce e pubblica sul proprio sito internet le date per la trasmissione del progetto di relazione di valutazione di cui ai paragrafi 5 e 6. Se il progetto di relazione di valutazione viene aggiornato, conformemente al paragrafo 6, viene trasmesso nella versione aggiornata. La Commissione stabilisce e pubblica sul proprio sito internet le date per la presentazione delle relative osservazioni.
Articolo 12
Tasse
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1:
a) |
siano stabiliti in modo trasparente; nonché |
b) |
corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli. |
Articolo 13
Altri diritti, prelievi o tasse
L’articolo 12 non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, diritti, prelievi o tasse per quanto riguarda l’autorizzazione, la commercializzazione, l’utilizzazione e il controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari diversi dalla tassa prevista da tale articolo.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/56 |
REGOLAMENTO (UE) N. 189/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni. |
(2) |
L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza di TSE negli ovini e nei caprini. In caso di conferma di una TSE diversa dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un ovino o in un caprino, le misure di eradicazione comportano l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali dell'azienda oppure l'abbattimento e la distruzione completa degli ovini dell'azienda geneticamente suscettibili alla scrapie e l'abbattimento e la distruzione completa di tutti i caprini dell'azienda in quanto nei caprini non è stata dimostrata alcuna resistenza genetica alla scrapie. |
(3) |
L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali per un massimo di cinque stagioni riproduttive purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi. Il regolamento (CE) n. 999/2001 non definisce la data di decorrenza dei 18 mesi di differimento. Ai fini della certezza del diritto dell'Unione, è opportuno modificare l'allegato VII di tale regolamento in modo che il periodo di differimento decorra dalla data della conferma del caso di riferimento. |
(4) |
Inoltre, a luglio 2010 i risultati preliminari di uno studio scientifico (2) svolto dalle autorità cipriote sotto la supervisione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE hanno dimostrato che i caprini potrebbero presentare una resistenza genetica alla scrapie. I risultati definitivi dello studio non sono però attesi prima del secondo semestre del 2012. |
(5) |
Se lo studio confermerà l'esistenza di una resistenza alla scrapie, si può ritenere opportuno modificare, a decorrere da gennaio 2013, il regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che i caprini resistenti alla scrapie non siano assoggettati alle prescrizioni in materia di abbattimento e distruzione completa stabilite dall'allegato VII, capitolo A, di tale regolamento. Per evitare l'abbattimento inutile e la distruzione completa di caprini che a breve termine potrebbero essere considerati resistenti alla scrapie, nelle aziende i cui animali siano destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di differimento dell'abbattimento e della distruzione completa di tali animali ove il caso di riferimento sia stato confermato anteriormente al 1o luglio 2011. |
(6) |
L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato detta le norme relative alle importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina. |
(7) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani non sia soggetta alle restrizioni all'immissione sul mercato previste da alcune disposizioni del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che non siano assoggettate a tali restrizioni neppure le importazioni nell'Unione di gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani. |
(8) |
L'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini. |
(9) |
Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (3) non presentano alcun rischio di trasmissione delle TSE all'uomo o agli animali. I requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 non devono quindi applicarsi alle importazioni di tali prodotti. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Ai fini di chiarezza e coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che si applichino da tale data anche le modifiche apportate all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1371.htm
(3) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1) |
nell'allegato VII, il capitolo A è così modificato:
|
2) |
l'allegato IX è così modificato:
|
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.»;
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/61 |
REGOLAMENTO (UE) N. 190/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
59,4 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
106,3 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
172,7 |
ZZ |
172,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,9 |
TR |
118,3 |
|
ZZ |
81,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
64,0 |
IL |
78,2 |
|
MA |
57,3 |
|
TN |
49,3 |
|
TR |
62,1 |
|
ZZ |
62,2 |
|
0805 20 10 |
IL |
154,2 |
MA |
95,3 |
|
ZZ |
124,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
70,2 |
EG |
51,1 |
|
IL |
127,7 |
|
JM |
74,2 |
|
MA |
77,0 |
|
PK |
34,8 |
|
TR |
66,0 |
|
US |
145,5 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
68,7 |
MA |
53,4 |
|
TR |
48,5 |
|
ZZ |
56,9 |
|
0808 10 80 |
BR |
55,2 |
CA |
91,7 |
|
CN |
94,9 |
|
MK |
50,2 |
|
US |
145,1 |
|
ZZ |
87,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
90,1 |
CL |
123,1 |
|
CN |
57,4 |
|
US |
125,5 |
|
ZA |
107,5 |
|
ZZ |
100,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/63 |
REGOLAMENTO (UE) N. 191/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
relativo al prezzo di vendita dei cereali per la settima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la settima gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri. |
(4) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la settima gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 23 febbraio 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Decisioni relative alle vendite
(EUR/t) |
|||||||||||
Stato membro |
Prezzo minimo di vendita |
||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Mais |
|||||||||
Codice NC 1001 90 |
Codice NC 1003 00 |
Codice NC 1005 90 00 |
|||||||||
Belgique/België |
X |
X |
X |
||||||||
България |
X |
X |
X |
||||||||
Česká republika |
X |
X |
X |
||||||||
Danmark |
X |
X |
X |
||||||||
Deutschland |
X |
182,93 |
X |
||||||||
Eesti |
X |
X |
X |
||||||||
Eire/Ireland |
X |
X |
X |
||||||||
Elláda |
X |
X |
X |
||||||||
España |
X |
X |
X |
||||||||
France |
X |
o |
X |
||||||||
Italia |
X |
X |
X |
||||||||
Kypros |
X |
X |
X |
||||||||
Latvija |
X |
X |
X |
||||||||
Lietuva |
X |
X |
X |
||||||||
Luxembourg |
X |
X |
X |
||||||||
Magyarország |
X |
X |
X |
||||||||
Malta |
X |
X |
X |
||||||||
Nederland |
X |
X |
X |
||||||||
Österreich |
X |
X |
X |
||||||||
Polska |
X |
X |
X |
||||||||
Portugal |
X |
X |
X |
||||||||
România |
X |
X |
X |
||||||||
Slovenija |
X |
X |
X |
||||||||
Slovensko |
X |
X |
X |
||||||||
Suomi/Finland |
X |
181,50 |
X |
||||||||
Sverige |
X |
190,16 |
X |
||||||||
United Kingdom |
X |
o |
X |
||||||||
|
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/65 |
REGOLAMENTO (UE) N. 192/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante misure particolari per l’aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Dall’analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all’ammasso privato di carni suine a norma del regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine (3). |
(2) |