ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.046.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 46

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
19 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 149/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) n. 152/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chosco de Tineo (IGP)]

21

 

 

Regolamento (UE) n. 153/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 154/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

Regolamento (UE) n. 155/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di febbraio 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

27

 

 

DECISIONI

 

 

2011/110/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 settembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra S.r.l. [notificata con il numero C(2010) 6159]  ( 1 )

28

 

 

2011/111/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d'Armor [notificata con il numero C(2011) 869]  ( 1 )

44

 

 

2011/112/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2008/620/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda [notificata con il numero C(2011) 899]

46

 

 

2011/113/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011, relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2011) 911]

47

 

 

2011/114/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2011) 938]

50

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/115/UE

 

*

Decisione n. 1/2010 del comitato istituito ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 18 ottobre 2010, relativa alla modifica del capitolo 12 sui veicoli a motore dell’allegato 1 e all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 18 sui biocidi

51

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 235/09/COL, del 20 maggio 2009, relativa al regime temporaneo di aiuti di piccola entità (Norvegia)

59

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009)

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO (UE) N. 149/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 10 maggio 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. La maggior parte delle modifiche sono chiarimenti o correzioni degli International Financial Reporting Standards (IFRS) esistenti, oppure modifiche conseguenti ai cambiamenti precedentemente apportati agli IFRS. Tre modifiche (due relative all'IFRS 1 ed una riguardante lo IAS 34) comportano cambiamenti alle disposizioni vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

L'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(2)

L'IFRS 7 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(3)

L'IFRS 3 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(4)

l'International Accounting Standard (IAS) 1 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(5)

Lo IAS 34 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(6)

l'Interpretazione n. 13 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) è modificata come indicato all'allegato al presente regolamento;

(7)

l'IFRS 7, lo IAS 32 e lo IAS 39 sono modificati conformemente alle modifiche all'IFRS 3, come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(8)

Gli IAS 21, 28 e 31 sono modificati conformemente allo IAS 27 come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 3), 7) e 8), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 1), 2), 4), 5) e 6), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

Miglioramenti agli IFRS

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si modificano i paragrafi 27 e 32. Sono aggiunti il paragrafo 27A, un titolo e i paragrafi 31B e 39E.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

27

Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati da un'entità quando adotta gli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in base agli IFRS. Pertanto, le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.

27A

Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, un'entità cambia i propri principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti intercorsi tra il primo bilancio intermedio redatto in conformità agli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b).

Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe

31B

Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono essere indicati.

Bilanci intermedi

32

Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:

(a)

Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:

(i)

una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

(ii)

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b)

Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.

(c)

Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve spiegare tali cambiamenti in ciascuno dei bilanci intermedi, conformemente al paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39E

I Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010 hanno aggiunto i paragrafi 27A, 31B e D8B e modificato i paragrafi 27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi precedenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica al paragrafo D8 retroattivamente nel primo esercizio dopo l'entrata in vigore di detta modifica. Una entità che applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.

Modifica all'Appendice D dell' IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si modificano i paragrafi D1(c) e D8 ed è aggiunto il paragrafo D8B.

D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(c)

sostituto del costo (paragrafi D5–D8 B);

Sostituto del costo

D8

Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. It

(a)

Se la data di misurazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.

(b)

Se la data di misurazione è successiva alla data di passaggio agli IFRS, ma rientra nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di misurazione, l'entità deve rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in un'altra voce del patrimonio netto). Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve determinare il sostituto del costo applicando i criteri di cui ai paragrafi D5–D7 oppure deve valutare le attività e le passività secondo quanto previsto nel presente IFRS.

D8B

Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se un'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, un'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se forniscono merci o servizi ai clienti a prezzi (ossia tariffe) stabiliti da un organismo autorizzato a determinare le tariffe che sono imposte ai clienti e che siano concepiti per recuperare i costi specifici sostenuti dall'entità per fornire le merci o servizi regolamentati e percepire un determinato rendimento. Il rendimento determinato potrebbe essere un minimo o un intervallo e non deve necessariamente essere fisso o garantito.

Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Si modificano il paragrafo 19, l'intestazione che precede il paragrafo 30 e il paragrafo 30. Sono aggiunti i paragrafi 64B, 64C e 65A-65E.

IL METODO DELL'ACQUISIZIONE

Principio di valutazione

19

Per ogni aggregazione aziendale l'acquirente deve valutare, alla data di acquisizione, le componenti delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita che rappresentano le attuali interessenze partecipative e conferiscono ai possessori il diritto a una quota proporzionale delle attività nette dell'entità in caso di liquidazione a un valore pari:

(a)

al fair value (valore equo);

(b)

alla quota proporzionale degli importi rilevati delle attività nette identificabili dell'acquisita cui danno diritto gli attuali strumenti partecipativi.

Tutte le altre componenti delle partecipazioni di minoranza saranno valutate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, a meno che gli IFRS non richiedano un diverso criterio di valutazione.

Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione

Eccezioni al principio di valutazione

Operazioni con pagamento basato su azioni

30

L'acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo a operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita o relativo alla sostituzione delle operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita con operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquirente, in conformità al metodo indicato nell'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni alla data di acquisizione. (Il presente IFRS fa riferimento al risultato di questo metodo come a una ‧valutazione di mercato‧ dell'operazione con pagamento basato su azioni.)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

64B

Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010 ha modificato i paragrafi 19, 30 e B56 e ha aggiunto i paragrafi B62A e B62B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'applicazione deve essere prospettica a partire dalla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS.

64C

I paragrafi 65A–65E sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le modifiche devono essere applicate ai corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

Disposizioni transitorie

65A

I corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione antecedenti la data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008, non devono essere rettificati al momento della prima applicazione del presente IFRS. I paragrafi 65B-65E devono essere applicati nella contabilizzazione successiva di tali corrispettivi. I paragrafi 65B–65E non si applicano alla contabilizzazione dei corrispettivi potenziale derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione concomitanti o successive alla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008. Nei paragrafi 65B–65E le aggregazioni aziendali a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelle con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

65B

Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.

65C

Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, ad esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato degli strumenti emessi. In genere è possibile stimare l'importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione, senza compromettere l'attendibilità delle informazioni, seppure con un qualche grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.

65D

Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.

65E

In alcune circostanze, all'acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l'acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell'aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il fair value (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull'emissione iniziale.

Guida applicativa

Nell'Appendice B, il paragrafo B56 è modificato e sono aggiunti una nota a piè di pagina al paragrafo B56, un'intestazione dopo il paragrafo B62 nonché i paragrafi B62A e B62B.

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COMPRESI NELL'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 51 E 52)

Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell'acquirente scambiati con incentivi posseduti dai dipendenti dell'acquisita (applicazione del paragrafo 52(b))

B56

Un acquirente può scambiare i propri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (1) (incentivi sostitutivi) con incentivi posseduti da dipendenti dell'acquisita. Gli scambi di opzioni su azioni o altri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in relazione a una aggregazione aziendale sono contabilizzati come modifiche di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in conformità all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Se l'acquirente sostituisce gli incentivi dell'acquisita, tutta o parte della valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi dell'acquirente deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. I paragrafi B57–B62 forniscono indicazioni su come allocare la valutazione di mercato.

Tuttavia, in situazioni in cui gli incentivi dell'acquisita scadrebbero a seguito di un'aggregazione aziendale e nel caso in cui l'acquirente sostituisca tali incentivi quando non è obbligato a farlo, tutte le valutazioni di mercato degli incentivi sostitutivi devono essere rilevate come costo di retribuzione nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto stabilito dall'IFRS 2. Ciò significa che nessuna valutazione di mercato di tali incentivi deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. L'acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell'acquisita se questa o i suoi dipendenti hanno la capacità di imporre la sostituzione. Per esempio, ai fini dell'applicazione della presente guida applicativa, l'acquirente è obbligato a sostituire gli incentivi dell'acquisita se la sostituzione è richiesta da:

(a)

i termini dell'accordo di acquisizione;

(b)

i termini degli incentivi dell'acquisita; o

(c)

le leggi o i regolamenti applicabili.

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale dell'acquisita

B62A

L'acquisita può avere operazioni con pagamento basato su azioni in essere che l'acquirente non scambia con proprie operazioni con pagamento basato su azioni. Se maturate, tali operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita sono parte della partecipazione di minoranza nell'acquisita e sono valutate in base a una valutazione di mercato. Se non maturate, esse sono valutate in base a una valutazione di mercato come se la data di acquisizione fosse la data di assegnazione, in conformità ai paragrafi 19 e 30.

B62B

La valutazione di mercato delle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate è allocata alle partecipazioni di minoranza sulla base del rapporto tra la quota parte del periodo maturato e il periodo di maturazione totale oppure il periodo di maturazione originario dell'operazione con pagamento basato su azioni, a seconda di quale dei due sia maggiore. Il saldo è attribuito al servizio successivo all'aggregazione.

Appendice alle modifiche all'IFRS 3

Modifiche ad altri IFRS

IFRS 7    Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 44B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44K.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44B

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

44K

Il paragrafo 44B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 32    Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Il paragrafo 97B è modificato e il paragrafo 97G è aggiunto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

97B

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

97G

Il paragrafo 97B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 39    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Il paragrafo 103D è modificato e il paragrafo 103N è aggiunto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103D

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 2(f). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

103N

Il paragrafo 103D è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

Modifiche all' IFRS 7    Strumenti finanziari: Informazioni integrative

È aggiunto il paragrafo 32A. Si modificano i paragrafi 34 e 36-38. È aggiunto il paragrafo 44L.

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

32A

Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai rischi di un'entità.

Informazioni quantitative

34

Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:

(a)

i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;

(b)

le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a);

(c)

le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).

Rischio di credito

36

Per ogni classe di strumenti finanziari, l'entità deve indicare:

(a)

l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;

(b)

una descrizione delle garanzie reali e di altri strumenti di mitigazione del rischio di credito posseduti e del loro effetto finanziario (per esempio, una quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e da altri strumenti di mitigazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentate secondo le indicazioni di cui al punto (a) o dal valore contabile di uno strumento finanziario);

(c)

informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore.

(d)

[Eliminato]

Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

37

Per ogni classe di attività finanziarie, l'entità deve indicare:

(a)

un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento ma che non hanno subito una riduzione di valore; e

(b)

un'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, indicando i fattori di cui l'entità ha tenuto conto per determinare la riduzione di valore.

(c)

[Eliminato]

Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

38

Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:

(a)

la natura e il valore contabile delle attività; e

(b)

quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44L

Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34 e 36–38. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 1    Presentazione del bilancio

Prima del paragrafo 106 è aggiunta un'intestazione. È modificato il paragrafo 106. Dopo il paragrafo 106, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 106A. È modificato il paragrafo 107. È aggiunto il paragrafo 139F.

STRUTTURA E CONTENUTO

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

106

Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

(a)

il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

(b)

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e

(c)

[Eliminato]

(d)

per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

(i)

utile (perdita) d'esercizio;

(ii)

altre componenti di conto economico complessivo e

(iii)

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note

106A

Per ciascuna componente del patrimonio netto, l'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).

107

Un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139F

I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

Disposizioni transitorie per le modifiche risultanti dallo IAS 27    Bilancio consolidato e separato

Modifiche agli IFRS

IAS 21    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

Il paragrafo 60B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

60B

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D e modificato il paragrafo 49. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

60D

Il paragrafo 60B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 28    Partecipazioni in società collegate

Il paragrafo 41B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 41E.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

41B

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 18, 19 e 35 e aggiunto il paragrafo 19A. Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 35 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche ai paragrafi 18 e 19 nonché al paragrafo 19A, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

41E

Il paragrafo 41B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

IAS 31    Partecipazioni in joint venture

Il paragrafo 58A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 58D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58A

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 45 e 46 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 46 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche al paragrafo 45 nonché ai paragrafi 45A e 45B, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

58D

Il paragrafo 58A è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 34    Bilanci intermedi

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

Operazioni e fatti significativi

15

Nel proprio bilancio intermedio, un'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.

15A

L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.

15B

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fatti e operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali fatti e operazioni sono significativi.

(a)

la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;

(b)

la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e lo storno di tali perdite per riduzione del valore;

(c)

l'eliminazione di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione;

(d)

le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;

(e)

gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;

(f)

le conclusioni di vertenze legali;

(g)

le correzioni di errori di esercizi precedenti;

(h)

i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato;

(i)

qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;

(j)

le operazioni con parti correlate;

(k)

i trasferimenti tra i vari livelli della scala gerarchica del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;

(l)

le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e

(m)

le variazioni delle passività o delle attività potenziali.

15C

Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale di un'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

16–18

[Eliminato]

Altre informazioni integrative

16A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

(a)

l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;

(b)

i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;

(c)

la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari;

(d)

la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;

(e)

le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;

(f)

i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;

(g)

la seguente informativa di settore (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):

(i)

i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(ii)

i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(iii)

una determinazione dell'utile o della perdita di settore;

(iv)

le attività totali per le quali vi sia stata una variazione rilevante dell'importo rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio annuale;

(v)

una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;

(vi)

una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

(h)

eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento;

(i)

l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;

(j)

[Eliminato]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49

Il paragrafo 15 è stato modificato, i paragrafi 15A–15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16–18 sono stati eliminati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica all' IFRIC 13    Programmi di fidelizzazione della clientela

È aggiunto il paragrafo 10A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10A

Il paragrafo AG2 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice

Guida operativa

È modificato il paragrafo AG2.

AG2

Un'entità può stimare il fair value (valore equo) dei punti premio facendo riferimento al fair value (valore quo) dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value (valore equo) dei punti premio tiene conto, a secondo di quale sia il più appropriato:

(a)

dell'ammontare degli sconti o degli incentivi che verrebbero offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale; e

(b)

della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value (valore equo) dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà scelto.


(1)  Nei paragrafi B56–B62 il termine ‧incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni‧ si riferisce a operazioni con pagamento basato su azioni maturate o non maturate.


19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/14


REGOLAMENTO (UE) N. 150/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso disciplina, fra l’altro, la produzione e l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina d’allevamento e selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni siano immesse sul mercato soltanto se prodotte in conformità dell’allegato III, sezioni III e IV, di tale regolamento.

(2)

L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare determinati ratiti e ungulati d’allevamento nel luogo di origine, con l’autorizzazione dell’autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.

(3)

Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l’altro, il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l’ora della macellazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (2) disciplina l’abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti. Il regolamento dispone che gli operatori provvedano affinché determinate operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongono del relativo certificato di idoneità, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite da tale regolamento.

(5)

La presenza del veterinario ufficiale o del veterinario riconosciuto in tutte le fasi di macellazione e dissanguamento nell’azienda può ritenersi superflua se l’operatore del settore alimentare che effettua la macellazione è in possesso di un livello adeguato di competenza e di un certificato di idoneità per l’esecuzione di tali operazioni secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1099/2009. In tali casi è opportuno che la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché la data e l’ora della macellazione possano essere certificate dall’operatore del settore alimentare anziché dal veterinario ufficiale o dal veterinario riconosciuto.

(6)

L’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che, per quanto riguarda la selvaggina selvatica grossa, la persona formata debba effettuare al più presto dopo l’abbattimento un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. Se durante l’esame non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala indicante che la carne presenta un rischio per la salute né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell’abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un’apposita dichiarazione con numero di serie.

(7)

L’esperienza derivante dall’applicazione di tali disposizioni mostra che è ragionevole prevedere che sia possibile non allegare tale dichiarazione alla carcassa dell’animale ed includervi, inoltre, più carcasse, purché sia stabilito e garantito un chiaro nesso fra queste ultime e la dichiarazione che le concerne.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all’uso o all’eliminazione di tutti i sottoprodotti di origine animale al fine di prevenire i rischi che questi possono comportare per la salute pubblica e degli animali. L’allegato VIII, capitolo VII, di tale regolamento stabilisce i requisiti applicabili ai trofei di caccia.

(9)

A norma di tale regolamento, inoltre, gli impianti tecnici sono riconosciuti dall’autorità competente, purché siano rispettate determinate condizioni. Tali condizioni includono, fra l’altro, l’obbligo per gli impianti tecnici di rispettare le condizioni di produzione specifiche fissate da tale regolamento.

(10)

L’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che, per quanto riguarda la selvaggina selvatica grossa non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina, salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi, la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa.

(11)

In alcuni Stati membri, in cui la caccia vanta una lunga tradizione, si è soliti utilizzare come trofeo la testa della selvaggina, anche nel caso di animali a rischio di contaminazione da Trichine. Le disposizioni di cui all’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 comportano difficoltà per i cacciatori e gli impianti tecnici per quanto riguarda la produzione di trofei di caccia nel caso di specie a rischio di contaminazione da Trichine.

(12)

Occorre di conseguenza prevedere la possibilità che l’autorità competente autorizzi la spedizione di teste di animali a rischio di contaminazione da Trichine a un centro tecnico riconosciuto per la produzione di trofei di caccia, prima ancora che siano resi disponibili i risultati delle prove per accertare la presenza di Trichine. In tutti i casi è necessario che vi siano garanzie sufficienti di rintracciabilità.

(13)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

nella sezione III è aggiunto il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

In deroga al punto 3.j) l’autorità competente può autorizzare che la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché della data e dell’ora della macellazione sia inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare di cui al punto 3.i), a condizione che:

a)

l’azienda sia situata in uno Stato membro o regione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, non soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni nazionali;

b)

l’operatore del settore alimentare abbia dimostrato di possedere un adeguato livello di competenza per la macellazione di animali senza causare dolore, ansia o sofferenze evitabili, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009 e fatto salvo l’articolo 12 di tale regolamento.»;

2)

nella sezione IV, capitolo II, il punto 4.a) è sostituito dal seguente:

«4.

a)

Se durante l’esame, di cui al punto 2, non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell’abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un’apposita dichiarazione con numero di serie che attesti quanto sopra. Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento.

Non è necessario che tale dichiarazione sia allegata alla carcassa dell’animale ed essa può riguardare più carcasse, a condizione che ciascuna di esse sia adeguatamente identificata e che nella dichiarazione figurino il numero di identificazione di ciascuna carcassa cui si riferisce, specificandone la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento. Tutte le carcasse per le quali viene redatta un’unica dichiarazione possono essere esclusivamente spedite ad un unico centro di lavorazione della selvaggina.

Non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina, salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi (suini, solipedi ed altri), la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa.

Tuttavia, l’autorità competente può autorizzare la spedizione di teste di animali a rischio di contaminazione da Trichine a un centro tecnico per la produzione di trofei di caccia, riconosciuto a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002. L’impianto tecnico deve essere specificato nella dichiarazione della persona formata. Una copia della dichiarazione è inviata all’impianto tecnico. Qualora i risultati degli esami destinati ad individuare la presenza di Trichine siano positivi, l’autorità competente effettua un controllo ufficiale al fine di verificare la corretta manipolazione della testa presso l’impianto tecnico.

Tuttavia, i cacciatori devono soddisfare i requisiti supplementari imposti nello Stato membro dove ha luogo la caccia, in particolare per permettere il controllo di taluni residui e sostanze ai sensi della direttiva 96/23/CE.»


19.2.2011   

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L 46/17


REGOLAMENTO (UE) N. 151/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

L’allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004 fissa le disposizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi alla selvaggina d’allevamento e alle carni di selvaggina d’allevamento. Una di queste disposizioni stabilisce che la selvaggina d’allevamento e le carni di selvaggina d’allevamento esaminate siano accompagnate da un certificato sanitario conforme a uno dei modelli forniti al capo X della medesima sezione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2) stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare i ratiti e ungulati d’allevamento nel luogo di origine, con l’autorizzazione dell’autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto. Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l’altro, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l’ora della macellazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 853/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione (3), consente che in alcuni casi la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e della data e dell’ora della macellazione sia inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare.

(5)

In tali casi è opportuno disporre che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto effettui controlli regolari dell’operato del personale addetto alla macellazione e al dissanguamento. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004.

(6)

Inoltre il modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell’azienda è fissato nell’allegato I, sezione IV, capo X, parte B, del regolamento (CE) n. 854/2004. Il modello di certificato sanitario comprende la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento. Per i casi in cui tale certificazione viene inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare è opportuno fornire un nuovo modello di certificato sanitario.

(7)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L’allegato I, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

1)

il capo VII, parte A, è così modificato:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte A, accompagna gli animali vivi esaminati nell’azienda. Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte B, accompagna gli animali esaminati e macellati nell’azienda. Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte C, accompagna gli animali esaminati e macellati nell’azienda conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

b)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Qualora l’autorità competente autorizzi l’operatore del settore alimentare a certificare la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento degli animali, il veterinario ufficiale o il veterinario autorizzato effettua controlli regolari dell’operato del personale addetto alla macellazione e al dissanguamento.»;

2)

al capo X è aggiunta la seguente parte C:

«C.   MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LA SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO MACELLATA NELL’AZIENDA conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004.

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19.2.2011   

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L 46/21


REGOLAMENTO (UE) N. 152/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chosco de Tineo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chosco de Tineo», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 166 del 25.6.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

SPAGNA

Chosco de Tineo (IGP)


19.2.2011   

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L 46/23


REGOLAMENTO (UE) N. 153/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

120,5

MA

77,4

TN

102,0

TR

99,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

204,2

MK

140,7

TR

157,1

ZZ

167,3

0709 90 70

MA

45,3

TR

92,0

ZZ

68,7

0805 10 20

EG

58,4

IL

65,0

MA

55,0

TN

52,7

TR

69,7

ZZ

60,2

0805 20 10

IL

144,3

MA

102,6

TR

79,6

US

107,8

ZZ

108,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,4

IL

81,1

JM

80,9

MA

111,9

TR

51,9

ZZ

79,2

0805 50 10

EG

62,1

MA

49,3

TR

39,7

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

112,7

CM

53,6

CN

104,3

MK

55,8

US

123,6

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

120,7

CL

61,3

CN

61,8

US

113,5

ZA

105,1

ZZ

92,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.2.2011   

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L 46/25


REGOLAMENTO (UE) N. 154/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 148/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 44 del 18.2.2011, pag. 26.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 19 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

57,94

0,00

1701 11 90 (1)

57,94

0,00

1701 12 10 (1)

57,94

0,00

1701 12 90 (1)

57,94

0,00

1701 91 00 (2)

53,60

1,39

1701 99 10 (2)

53,60

0,00

1701 99 90 (2)

53,60

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


19.2.2011   

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L 46/27


REGOLAMENTO (UE) N. 155/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di febbraio 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 febbraio 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 febbraio 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 76,386457 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


DECISIONI

19.2.2011   

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L 46/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE,

del 15 settembre 2010,

relativa all’aiuto di Stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra S.r.l.

[notificata con il numero C(2010) 6159]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/110/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 22 maggio 2008 ha avuto luogo un incontro di prenotifica tra i servizi della Commissione e le autorità italiane.

(2)

Con comunicazione elettronica del 16 luglio 2008, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, l’intenzione di concedere un aiuto ad hoc a Fri-El Acerra S.r.l.

(3)

Con lettere del 2 settembre 2008 (D/53398) e del 12 dicembre 2008 (D/54895), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che le autorità italiane hanno fornito con lettere del 1o ottobre 2008 (A/20101), del 22 ottobre 2008 (A/22018) e del 19 gennaio 2009, l’ultima protocollata presso la Commissione il 21 gennaio 2009 (A/1460).

(4)

Il 10 marzo 2009, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguardo all’aiuto in oggetto. La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 24 aprile 2009 nella Gazzetta ufficiale (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(5)

Il 15 maggio 2009 il beneficiario dell’aiuto, Fri-El Acerra S.r.l., ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di apertura del procedimento (A/11823). Il 9 giugno 2009 tali osservazioni sono state inviate all’Italia affinché potesse commentarle (D/52516). Il 7 luglio 2009 le autorità italiane hanno chiesto una proroga di tre mesi del termine per la presentazione dei propri commenti (A/16162). Il 20 agosto 2009 i servizi della Commissione hanno risposto (D/53581) fissando a riguardo una nuova scadenza di un mese. Il 10 settembre 2009 le autorità italiane hanno chiesto (A/19513) urgentemente una riunione con i servizi della Commissione per discutere il caso; il 18 settembre 2009 hanno presentato le osservazioni (A/20172) da discutere alla riunione, che ha avuto luogo a Bruxelles il 24 settembre 2009 in presenza dei legali in rappresentanza dell’ente concedente (Regione Campania) e del beneficiario (Fri-El Acerra S.r.l.).

(6)

Con lettera del 21 ottobre 2009 (D/54421) i servizi della Commissione hanno sollecitato le autorità italiane a presentare le informazioni e i documenti supplementari concordati alla riunione. Il 2 novembre 2009 le autorità italiane hanno infine fornito tali documenti ed informazioni, protocollati alla Commissione lo stesso giorno (A/23266). Con lettera del 23 dicembre 2009 (D/55541) i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire, se disponibili, altri documenti. Con lettera del 1o febbraio 2010 (A/1892) le autorità italiane hanno presentato varia documentazione, principalmente del beneficiario dell’aiuto. L’Italia ha infine fornito ulteriori chiarimenti con un messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2010.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA D’AIUTO

(7)

Le autorità italiane hanno notificato l’intenzione di concedere, nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (3) (in appresso «gli orientamenti 2007»), un aiuto ad hoc a finalità regionale a favore di Fri-El Acerra S.r.l. per la riconversione di una centrale termoelettrica dismessa in una centrale elettrica alimentata da olio vegetale (bioliquidi) ad Acerra (Campania). La Campania è una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale (NUTS II) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, con un massimale standard di aiuto regionale per le grandi imprese del 30 % equivalente sovvenzione lordo (ESL) conformemente alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia 2007-2013 (4). Mediante l’aiuto le autorità italiane intendevano promuovere lo sviluppo regionale.

2.1.   Il beneficiario dell’aiuto

(8)

Fri-El Acerra S.r.l (in appresso, «Friel Acerra») è il beneficiario dell’aiuto. Friel Acerra è stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata il 20 dicembre 2005, controllata al 95 % da Fri-El Acerra Holding S.r.l. e al 5 % da NGP SpA (in appresso, «NGP»), il proprietario della centrale termoelettrica dismessa. Il 9 febbraio 2006, NGP ha temporaneamente aumentato la sua partecipazione in Friel Acerra dal 5 % al 90,5 %, in cambio del conferimento a Friel Acerra del suo ramo di azienda relativo alla centrale elettrica. Alcuni giorni dopo, il 20 febbraio 2006, la partecipazione di NGP è stata ridotta al 49 % e alcuni mesi più tardi, il 10 ottobre 2006, è nuovamente scesa al 5 %.

(9)

Al momento della notifica della misura, Friel Acerra era controllata al 95 % da Fri-El Acerra Holding S.r.l. e, per il rimanente 5 %, da NGP. Nel gennaio 2009 le autorità italiane hanno informato la Commissione che, l’11 dicembre 2008, NGP aveva deciso di ritirarsi dalla proprietà di Friel Acerra. Attualmente, Friel Acerra è pertanto controllata al 100 % da Fri-El Acerra Holding S.r.l., una società controllata dal gruppo Fri-El Green Power SpA.

(10)

Il gruppo Fri-El Green Power SpA (in appresso, «gruppo Friel») è stato fondato nel 1994 nella provincia di Bolzano dai tre fratelli Gostner e opera nella produzione e vendita di elettricità da fonti rinnovabili. Più precisamente, il gruppo Friel opera nella produzione di energia da fonte eolica, producendo energia elettrica in 19 parchi eolici in Italia. Il progetto d’investimento di Acerra è il primo nel quale il gruppo cui appartiene il beneficiario produce energia da biomassa liquida, mentre altre centrali elettriche a biomassa e biogas sono in corso di sviluppo (5).

(11)

NGP è nata nel 2003 dalla scissione dell’attività, ad Acerra, di produzione di polimeri poliestere di Montefibre, un produttore di acrilico e di fibre di poliestere. NGP ha attraversato difficoltà finanziarie e ha beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione, notificato alla Commissione (NN15/2007, C14/2007), dell’ammontare complessivo di 20,87 milioni di EUR. La Commissione ha approvato l’aiuto a favore di NGP il 16 luglio 2008 (6). La vendita della centrale termoelettrica dismessa era uno degli elementi del piano di ristrutturazione presentato dalle autorità italiane.

(12)

Le autorità italiane hanno fornito dati confermanti la qualifica di PMI, nel 2006, del beneficiario dell’aiuto e del gruppo Friel.

(13)

Nel corso della valutazione, le autorità italiane hanno fornito informazioni riguardo agli sviluppi dell’assetto proprietario del beneficiario dell’aiuto, da cui risulta che al momento del trasferimento della proprietà della centrale elettrica dismessa (febbraio 2006), NGP, precedente proprietario degli attivi, deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel Acerra. In seguito, nel corso del 2006, la partecipazione di NGP in Friel Acerra è scesa al 5 %.

2.2.   Il progetto di investimento

(14)

Il progetto d’investimento notificato è realizzato nella regione Campania, nella zona industriale di Acerra. Il progetto riguarda l’acquisto della centrale termoelettrica dismessa di proprietà di NGP e la sua riconversione in una centrale elettrica alimentata da olio vegetale, principalmente olio di palma.

(15)

La nuova centrale elettrica è composta da quattro motori a combustione Wärtsilä, tipo 18V46, di potenza unitaria di 17,2 MW e da una turbina a vapore di 6 MW. La produzione complessiva della centrale, in termini di energia elettrica e di calore, è di 74,8 MW.

(16)

Le autorità italiane hanno dichiarato che la realizzazione del progetto è cominciata nel luglio 2007 e doveva essere completata nel 2009. Ciò nonostante, l’operazione di acquisto della vecchia centrale elettrica è stata avviata nel febbraio 2006. Stando a informazioni pubblicamente disponibili, la centrale elettrica a biocombustibile è operativa dal 2009 (7).

(17)

Si osserva che le autorità italiane hanno fornito alla Commissione autorizzazioni e licenze relative alla conformità del progetto di investimento con le normative ambientali nazionali ed europee.

2.3.   Costi ammissibili del progetto

(18)

I costi d’investimento totali ammissibili del progetto ammontano a 80,635 milioni di EUR in valore nominale (8), di cui 3,3 milioni di EUR per progettazione e studi di fattibilità, 60,920 milioni di EUR per nuovi macchinari e impianti (la nuova centrale elettrica a biocombustibile), e l’importo restante per l’acquisto dell’infrastruttura esistente e di altre opere murarie e assimilate. I costi d’acquisto dell’infrastruttura esistente includono i costi per acquistare la centrale termoelettrica dismessa (8,296 milioni di EUR) e il parco serbatoi in acciaio (4,2 milioni di EUR) precedentemente appartenente a NGP.

(19)

L’Italia ha fornito alla Commissione i dettagli dell’acquisto, da parte di Friel Acerra, della centrale elettrica dismessa da NGP, spiegando che quest’ultima, contestualmente alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Friel Acerra, le ha conferito il suo ramo di azienda relativo alla centrale elettrica per un valore complessivo di 8 296 520 EUR, di cui 3 771 043 EUR di debiti verso terzi, e imputando a riserve patrimoniali la differenza (arrotondata a 4,525 milioni di EUR). Le autorità italiane hanno fornito una perizia esterna a conferma del valore della centrale elettrica.

(20)

L’Italia ha inoltre fornito una copia dell’accordo riguardante la vendita del parco serbatoi, firmato fra Friel Acerra e NGP, al prezzo pattuito di 4,2 milioni di EUR. Malgrado la richiesta della Commissione, durante la fase della valutazione preliminare le autorità italiane non hanno presentato una valutazione esterna che comprovi tale valore.

(21)

Le autorità italiane dichiarano che i costi sostenuti dal beneficiario dell’aiuto sono stati di 35 milioni di EUR nel 2007 e di 45,635 milioni di EUR nel 2008.

2.4.   Finanziamento dell’investimento

(22)

Le autorità italiane hanno notificato che 21 milioni di EUR, corrispondenti al 25 % dei costi totali dell’investimento, pari a 80,635 milioni di EUR (valore nominale), sarebbero stati finanziati tramite risorse proprie di Friel Acerra; 19,5 milioni di EUR avrebbero corrisposto all’importo dell’aiuto, mentre il resto sarebbe stato coperto da prestiti bancari a breve e medio/lungo termine.

2.5.   Base giuridica dell’aiuto ad hoc

(23)

Le autorità italiane affermano che Friel Acerra ha avviato il progetto di investimento per la riconversione della centrale elettrica di Acerra nel 2006 (al momento dell’acquisto della centrale elettrica dismessa), sulla base dell’impegno da esse assunto in forza dell’Accordo di programma (Accordo di programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale della NGP Spa di Acerra). Secondo le autorità italiane, l’effetto di incentivazione dovrebbe derivare dall’Accordo di programma, in considerazione del suo valore giuridico vincolante.

(24)

L’Accordo di programma è stato firmato il 15 luglio 2005 dalle autorità nazionali, regionali e locali con NGP, Montefibre ed Edison SpA e riguarda lo stabilimento di NGP, nonché altre attività nella zona di Acerra. Tuttavia, l’Accordo non menziona l’aiuto per la riconversione della centrale elettrica dismessa, ma elenca gli investimenti e le misure da realizzare per la ristrutturazione di NGP. La società per l’energia Edison SpA (non legata a Friel Acerra) figurava all’epoca come futuro investitore nella centrale elettrica esistente, ma si è infine ritirata dall’operazione. L’Accordo di programma è stato successivamente modificato da un protocollo del 6 aprile 2006 (9) e da un protocollo dell’8 aprile 2008.

(25)

La decisione della Regione Campania con l’impegno di accordare un aiuto ad hoc a finalità regionale a Friel Acerra per la riconversione della centrale elettrica di Acerra è stata emessa il 26 ottobre 2007.

(26)

Nella notifica iniziale, le autorità italiane hanno fornito un elenco cronologico degli eventi e hanno informato che i seguenti documenti dovevano essere considerati la base giuridica dell’aiuto, in particolare:

Protocollo dell’8 aprile 2008 che modifica l’Accordo di programma, e

Deliberazione della Giunta regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007 (10).

2.6.   L’aiuto

(27)

La misura notificata riguarda un aiuto per la rilevazione e la riconversione di uno stabilimento esistente che è stato chiuso. Essa consiste in una sovvenzione diretta dell’importo totale di 19,5 milioni di EUR, in valore nominale.

3.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(28)

Dopo una valutazione preliminare della misura, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE alla luce degli orientamenti 2007, e ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Nella sua decisione, la Commissione ha espresso i dubbi esposti in appresso.

(29)

La Commissione dubita che sia soddisfatta la condizione riguardante l’effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007: «In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione». Il documento menzionato dalle autorità italiane come dichiarazione di intenti (l’Accordo di programma del 15 luglio 2005) non sembrava soddisfare tali condizioni, poiché non concede aiuti per il progetto né menziona il beneficiario dell’aiuto, il progetto e l’importo dell’aiuto. Il beneficiario dell’aiuto è stato formalmente costituito solo in seguito, il 20 dicembre 2005. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, il progetto è cominciato nel febbraio 2006 con l’acquisto della centrale termoelettrica dismessa (primi costi ammissibili nell’ambito degli aiuti notificati), mentre il documento che può essere considerato come dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 è stato emesso dalla Regione Campania molto più tardi, il 26 ottobre 2007.

(30)

La Commissione dubita altresì che parte degli attivi esistenti (la centrale termoelettrica dismessa) sia stata acquistata da un investitore indipendente a norma dei punti 34 e 35 degli orientamenti 2007, che indicano: «In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi», e «Anche l’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento […] venga comperato da un investitore indipendente». Al momento dell’operazione, Friel Acerra, beneficiaria dell’aiuto, era controllata da NGP, proprietario degli attivi. Più precisamente, NGP deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel al momento del trasferimento degli attivi: il 9 febbraio 2006 il capitale di Friel Acerra è stato aumentato da 10 000 EUR a 100 000 EUR, e tale aumento di capitale è stato sottoscritto esclusivamente da NGP. Pertanto, NGP ha temporaneamente aumentato la sua partecipazione in Friel Acerra dal 5 % al 90,5 %. Dopo il trasferimento del 9 febbraio 2006, il processo che ha portato al ritiro di NGP come azionista di maggioranza in Friel Acerra è stato quasi immediato. Come già illustrato al considerando 8, solo pochi giorni dopo (20 febbraio 2006), la partecipazione di NGP era ridotta al 49 % e alcuni mesi dopo (10 ottobre 2006) al 5 %.

(31)

Non è chiaro se l’acquisizione successiva di altri attivi esistenti (serbatoi) da NGP abbia avuto luogo «a condizioni di mercato», come stabilito ai punti 34 e 52 degli orientamenti 2007. Le autorità italiane non hanno fornito alcuna perizia di un esperto indipendente che stabilisca chiaramente il prezzo di mercato dei serbatoi.

(32)

Il contributo a livello regionale dell’aiuto ad hoc a favore di Friel Acerra non è stato dimostrato come stabilito a norma del punto 10 degli orientamenti 2007: «Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa […], spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale». La creazione (o il mantenimento) di 25 posti di lavoro a fronte di un aiuto di 19,5 milioni di EUR, e il contributo della centrale elettrica a biocombustibile con una capacità di 75 MW alla soluzione del deficit energetico della regione di 2 489 MW appaiono insufficienti, e l’aiuto sproporzionato all’impatto del progetto. Non è stato dimostrato chiaramente neanche il contributo del progetto al rilancio dell’area industriale di Acerra.

(33)

La Commissione ha chiesto alle autorità italiane e a terzi di commentare la questione dell’effettivo contributo della nuova centrale elettrica alimentata da olio di palma allo sviluppo dell’area di Acerra e della regione campana.

(34)

Nella decisione, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità italiane commenti in merito alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (11) (disciplina ambientale 2008).

4.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DA TERZI E COMMENTI DELLO STATO MEMBRO

(35)

Come precedentemente indicato, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario dell’aiuto, Friel Acerra, il 15 maggio 2009. Tali osservazioni sono state commentate dalle autorità italiane con lettere del 18 settembre 2009 e del 2 novembre 2009. In seguito a un’ulteriore richiesta della Commissione, il 1o febbraio 2010 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione documenti del beneficiario dell’aiuto.

4.1.   Sintesi delle osservazioni del beneficiario Friel Acerra

(36)

Per quanto riguarda l’effetto di incentivazione, Friel Acerra rimanda a vari documenti firmati dalle autorità italiane fra il 2004 e il 2008 per il rilancio del sito industriale di Acerra. Più specificamente, Friel Acerra menziona il Protocollo d’intesa del 12 maggio 2004 (12), l’Accordo di programma del 15 luglio 2005 (13), il Protocollo integrativo dell’Accordo di programma del 6 aprile 2006 (14), così come la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 (15) e il Protocollo integrativo dell’Accordo di programma dell’8 aprile 2008 (16). La principale argomentazione di Friel Acerra è che i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento non tengono del tutto conto di questi documenti, e in particolare dell’Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005, che secondo Friel Acerra costituisce un atto giuridicamente vincolante per gli aiuti a favore di tutti i suoi interventi successivi.

(37)

Alla seconda delle due riunioni del comitato incaricato dell’attuazione dell’Accordo di programma, svoltesi rispettivamente il 29 settembre e il 6 ottobre 2005 (e di cui l’Italia ha fornito i verbali alla Commissione), il gruppo Friel era stato menzionato dal rappresentante di NGP come un potenziale investitore, con interesse nell’acquisto della vecchia centrale elettrica a condizione che il progetto di investimento beneficiasse di un aiuto regionale.

(38)

Friel Acerra ritiene che la legittima aspettativa sia stata rafforzata dalla prima modifica all’Accordo di programma, firmata il 6 aprile 2006 dalle autorità italiane, che menziona chiaramente, all’articolo 3, l’obbligo della Regione Campania di sostenere finanziariamente il progetto della nuova centrale elettrica a biocombustibile. Pertanto, Friel Acerra ritiene che la Regione Campania fosse giuridicamente vincolata a sostenere il suo investimento ben prima del 7 giugno 2006, quando l’impresa ha formalmente presentato la prima richiesta di aiuto. Gli atti successivi della Regione Campania, il 26 ottobre 2007 e l’8 aprile 2008, non hanno fatto che confermare tale obbligo.

(39)

Per quanto riguarda i costi ammissibili, Friel Acerra concorda con la Commissione sul fatto che, al momento del trasferimento degli attivi (la centrale elettrica dismessa) le due imprese NGP e Friel Acerra non erano indipendenti, poiché NGP controllava il 90,5 % di Friel Acerra. Tuttavia, Friel Acerra sottolinea che la transazione è avvenuta a condizioni di mercato, visto che il prezzo d’acquisto era stato fissato al valore stabilito da un esperto indipendente. Friel Acerra aggiunge che la partecipazione di NGP nell’impresa è scesa al 5 % già nel corso del 2006. Per eliminare tutti i possibili dubbi di un possibile vantaggio per NGP, il gruppo Friel ha rilevato da NGP anche il restante 5 % l’11 dicembre 2008. L’impresa ritiene quindi che il controllo temporaneo di NGP non rispecchi una logica economica a medio-lungo termine, ma sia dovuto a una specifica modalità scelta per il trasferimento degli attivi (la centrale elettrica dismessa).

(40)

Quanto al prezzo pagato per gli altri attivi acquistati da Friel Acerra a NGP (il parco serbatoi), come stabilito nel contratto di acquisto preliminare dell’8 marzo 2006, il beneficiario dell’aiuto conferma che esso rispecchia il valore di mercato degli attivi. Per dimostrarlo, il beneficiario dell’aiuto ha presentato un nuovo documento contenente una stima del valore del parco serbatoi, preparato dallo stesso esperto indipendente che ha stimato il valore della centrale elettrica dismessa. Questa nuova perizia, preparata ex post nel 2009 nella fase del procedimento d’indagine formale, si riferisce esplicitamente ai prezzi di mercato di questi attivi usati al novembre 2008 e conferma il prezzo pagato a NGP dal beneficiario dell’aiuto.

(41)

Per quanto riguarda il contributo del progetto allo sviluppo regionale, Friel Acerra menziona in primo luogo i 25 posti di lavoro creati. L’impresa sottolinea inoltre che la centrale elettrica a biocombustibile rientra nella nuova strategia di sviluppo del sito industriale di Acerra. Tale strategia di sviluppo tiene conto della necessità di nuovi investimenti a basso impatto ambientale (come, appunto, la centrale elettrica a biocombustibile di Friel Acerra). Inoltre, a parte l’area ex Montefibre, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli (17) intende trasformare la zona in un polo d’innovazione per l’industria aeronautica. Tutto ciò avrebbe un impatto significativo in termini di occupazione e di ambiente e sulle condizioni sociali ed economiche della regione, e la centrale elettrica a biocombustibile di Friel Acerra contribuisce positivamente a tale strategia.

(42)

Quanto agli aspetti ambientali, infine, Friel Acerra rinvia agli stessi documenti di programmazione della Regione Campania precedentemente menzionati dalle autorità italiane: le Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico del 2002, che stabiliscono gli obiettivi della politica energetica regionale; il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale del 2006, e il Piano energetico ambientale del 2008. L’impresa ritiene che tutti questi documenti indichino chiaramente la necessità di una centrale elettrica alimentata da fonti rinnovabili nella Regione Campania.

4.2.   Sintesi dei commenti dello Stato membro

(43)

Con lettera del 18 settembre 2009, le autorità italiane hanno presentato una dettagliata argomentazione riguardo al requisito dell’effetto di incentivazione stabilito al punto 38 degli orientamenti 2007. Più in particolare, le autorità italiane ritengono che gli orientamenti 2007 non specifichino chiaramente la forma della dichiarazione di intenti.

(44)

Le autorità italiane ribadiscono la natura vincolante dell’Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005, e riaffermano che l’avvio del procedimento amministrativo è da far risalire almeno al Protocollo d’intesa del 2004, che comprendeva l’impegno, da parte delle istituzioni, di fornire incentivi per il rilancio del sito industriale di Acerra. Esse osservano inoltre che il primo Protocollo del 6 aprile 2006, che modifica l’Accordo di programma, contiene un riferimento implicito a Friel Acerra e dichiara che la Regione Campania intende fornire incentivi per l’investimento nella nuova centrale.

(45)

Le autorità italiane affermano inoltre che l’identità dei soggetti privati individuati come «attuatori» assume un rilievo del tutto marginale, nella misura in cui il progetto viene intrapreso nei termini della portata concordata e dei suoi obiettivi socioeconomici e industriali. Esse sottolineano infine che, in mancanza di tali incentivi, l’investitore non collocherebbe in quella zona le proprie attività, come risulterebbe dal verbale della riunione del comitato incaricato dell’attuazione dell’Accordo di programma, tenutasi il 6 ottobre 2005.

(46)

Per quanto riguarda l’indipendenza fra Friel Acerra e NGP, le autorità italiane hanno confermato la posizione di Friel Acerra e il fatto che il titolare del progetto e beneficiario dell’aiuto notificato sia solo ed esclusivamente tale società – soggetto del tutto indipendente da NGP. Le autorità italiane indicano che la presenza temporanea di NGP nel capitale sociale di Friel Acerra si è verificata solo per un breve arco temporale (18) in ragione della modalità prescelta dalle parti per il trasferimento della centrale. Nella lettera del 2 novembre 2009, le autorità italiane spiegano che il metodo adottato per il trasferimento della centrale elettrica da NGP a Friel Acerra, in un primo tempo col conferimento del ramo d’azienda a Friel Acerra e con la successiva cessione delle quote da NGP (al gruppo Friel), in alternativa ad una compravendita degli asset in questione, è da ricondurre sostanzialmente a: a) motivi di carattere fiscale; b) rateizzazione dei pagamenti; c) motivi autorizzativi.

(47)

Con riferimento alla determinazione del valore degli asset, le autorità italiane osservano che Friel Acerra, per la centrale elettrica dismessa, ha pagato l’equivalente del valore emerso dalle perizie di un esperto indipendente e che, a tale riguardo, non sembra potersi dubitare, da un lato, del fatto che il trasferimento della centrale sia avvenuto fra soggetti indipendenti, e dall’altro, ed in ogni caso, che l’operazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

(48)

Anche per quanto riguarda l’acquisto del parco serbatoi, vale, naturalmente, quanto già rilevato in merito all’indipendenza fra NGP e Friel Acerra. Ne discende che anche la cessione del parco serbatoi è avvenuta «fra soggetti indipendenti». Peraltro, anche nel caso dell’acquisto del parco serbatoi, le parti hanno inteso attenersi strettamente ai valori di mercato ai fini della determinazione del valore da attribuire al bene, applicando i medesimi criteri e parametri utilizzati dall’esperto indipendente nella relazione di stima predisposta in relazione alla centrale.

(49)

Per quanto riguarda il contributo regionale, le autorità italiane, nei commenti forniti, hanno riaffermato che il progetto di investimento:

incrementerebbe l’occupazione, nella misura dei 25 posti di lavoro diretti creati;

avrebbe un effetto moltiplicatore, dovuto alla concentrazione di iniziative industriali rilevanti nel sito di Acerra, con almeno 10 unità lavorative ulteriori connesse alle attività di approvvigionamento e di stoccaggio dell’olio di palma ed assistenza al trasporto;

sarebbe rilevante nella strategia di sviluppo del polo industriale di Acerra, con il rilancio industriale, occupazionale e sociale dell’area industriale di Acerra, da un lato, e la realizzazione, nella medesima area, di una centrale termoelettrica a basso impatto ambientale;

contribuirebbe al superamento del deficit energetico nella regione in termini di qualità dell’energia, prodotta da fonti rinnovabili (bioliquidi). In quest’ottica la centrale, con i suoi 75 MW di potenza, assumerà un ruolo importante per raggiungere l’obiettivo regionale di 200 MW al 2013 per le biomasse. Questo obiettivo è menzionato nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR) del 2008.

(50)

Le autorità italiane hanno anche allegato alla loro lettera del 2 novembre 2009 una nota del ministero dello Sviluppo economico, del 21 ottobre 2009, volta a confermare il contributo del progetto allo sviluppo regionale. In tale nota, il ministero conferma che:

l’Accordo di programma del 15 luglio 2005 si è incentrato su: «la costruzione di un insieme di investimenti per la diversificazione delle attività industriali localizzate […]; l’ammodernamento delle principali infrastrutture di supporto (centrale elettrica e impianto di depurazione), anche ai fini di rioccupazione dei lavoratori; la confluenza di risorse del governo centrale e della Regione Campania per il finanziamento delle incentivazioni necessarie ai nuovi investimenti»;

si sarebbero perseguiti tre obiettivi economico-produttivi: a) evitare la chiusura della parte più nuova dello stabilimento SIMPE (ex NGP); b) avviare un processo di diversificazione delle attività industriali in un sito contrassegnato per il passato dalla presenza egemone di un solo grande gruppo imprenditoriale, con conseguente attenuazione dei rischi di crisi ricorrenti; c) valorizzare un agglomerato industriale, come quello di Acerra, particolarmente gravato da problemi di disoccupazione e di disagio sociale dell’area;

di impegno a tutto campo è stata l’attività di promozione dei nuovi investimenti per configurare il «parco industriale» di Acerra che la Regione Campania ha proposto in sede di Accordo di programma.

(51)

Nella lettera del 2 novembre 2009 le autorità italiane hanno fornito commenti sulla conformità della centrale con la normativa in materia di fonti rinnovabili e sul combustibile per la sua alimentazione, dimostrando che, oltre all’olio di palma, l’alimentazione della centrale elettrica, in ragione delle caratteristiche della tecnologia utilizzata, può essere assicurata, senza pregiudizio per il suo regolare funzionamento o per la sua produttività, anche con olio di cocco, di copra, di colza, o altri biocarburanti vegetali assimilabili.

4.3.   Altri documenti del beneficiario forniti dallo Stato membro

(52)

Il 23 dicembre 2009, allo scopo di avere una piena comprensione del processo decisionale, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire (se disponibile) ulteriore documentazione, precedente alla data di inizio del progetto di investimento da parte di Friel Acerra, per cui si giustificherebbe la stessa decisione di investire.

(53)

Le autorità italiane hanno risposto il 1o febbraio 2010, insistendo sul fatto che il verbale della riunione del 6 ottobre 2005 identifica chiaramente il gruppo Friel come investitore alternativo dopo il ritiro di Edison. In tali verbali l’aspettativa (del gruppo) di Friel per un sostegno regionale è affermata dalla persona rappresentante NGP.

(54)

Le autorità italiane hanno allegato alla risposta un’altra lettera del beneficiario dell’aiuto, con acclusi documenti interni del gruppo Friel: una nota di un consulente che menziona l’esistenza dell’opportunità di rilevare la centrale di NGP ad Acerra dopo il ritiro di Edison, due successivi contratti con lo stesso consulente e una relazione interna, del 26 gennaio 2006, che esamina la fattibilità finanziaria del progetto in presenza e in assenza di aiuto regionale.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA D’AIUTO

5.1.   Configurazione di aiuto di Stato

(55)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(56)

L’aiuto è concesso dalle autorità italiane nella forma di una sovvenzione diretta. Si può quindi considerare che tale sostegno sia dato dallo Stato membro e mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(57)

L’aiuto è destinato a una singola impresa, Friel Acerra, ed è quindi selettivo.

(58)

L’aiuto è concesso per un investimento relativo alla produzione di energia elettrica. Il mercato dell’elettricità è stato gradualmente aperto alla concorrenza, in particolare dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU L 27 del 1997, pag. 20), un processo culminato nella piena liberalizzazione del settore il 1o luglio 2007 (19). Inoltre, anche prima dell’intervento del legislatore comunitario, in Italia vi era una certa concorrenza nel settore (20). Poiché l’elettricità è oggetto di commercio fra gli Stati membri, la misura è di natura tale da incidere sugli scambi fra Stati membri.

(59)

L’aiuto concesso a Friel Acerra alleggerirà l’impresa dai costi che dovrebbe normalmente sostenere se dovesse installare una centrale analoga, il che significa che l’impresa beneficia di un vantaggio economico sui suoi concorrenti.

(60)

Favorire Friel Acerra e la sua produzione rispetto ai concorrenti significa che la concorrenza è falsata o rischia di essere falsata.

(61)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(62)

Avendo stabilito che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario esaminare se può essere considerata compatibile col mercato interno.

5.2.   Legittimità della misura d’aiuto

(63)

Notificando l’aiuto a favore di Friel Acerra prima di dargli esecuzione, l’Italia ha rispettato il requisito in materia di notifica individuale di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

5.3.   Base giuridica della valutazione

(64)

Avendo stabilito che la suddetta misura comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario esaminare se essa può essere considerata compatibile col mercato interno alla luce delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE.

5.3.1.   Articolo 107, paragrafo 2, TFUE

(65)

Le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, TFUE - che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania - non si applicano nella fattispecie.

5.3.2.   Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE

(66)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE prevede che siano autorizzati gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come spiegato nella sezione 2 della presente decisione, la Regione Campania è ammissibile agli aiuti ai sensi di questa deroga.

(67)

La Commissione osserva che l’obiettivo dichiarato dell’aiuto è promuovere lo sviluppo regionale, e la misura riguarda un progetto di aiuto regionale ad hoc all’investimento. Essa rileva che il progetto di investimento che le autorità italiane intendono sostenere è cominciato nel 2006. Risulta pertanto necessario chiarire se la misura debba essere valutata alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (in appresso «orientamenti 1998») (21) o degli orientamenti 2007.

(68)

Il punto 105 degli orientamenti 2007 stabilisce le norme relative all’applicazione nel tempo dei rispettivi testi. Esso sancisce che gli orientamenti 2007 si applicano a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006, mentre gli orientamenti 1998 si applicano a tutti gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007. Nella fattispecie, l’aiuto non è stato concesso prima del 2007, benché il progetto sia iniziato nel 2006. Il primo atto che può configurarsi come una concessione di aiuto al beneficiario è la decisione della Regione Campania del 26 ottobre 2007 (si veda la sezione 5.4.1.5) (22). Pertanto la base per la valutazione della compatibilità dell’aiuto col mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE è costituita dagli orientamenti 2007.

5.3.3.   Articolo 107, paragrafo 3, lettere b), c) e d), TFUE

(69)

La misura non può essere considerata un importante progetto di comune interesse europeo oppure un aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Essa non ha come obiettivo la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE.

(70)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che prevede l’autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione osserva che l’aiuto per la tutela ambientale può essere dichiarato compatibile su tale base, a condizione che soddisfi le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (23) (in appresso «disciplina ambientale 2008»).

(71)

Inoltre, le autorità italiane non hanno avanzato altre argomentazioni che suggeriscano che l’aiuto in questione potrebbe essere compatibile con altre disposizioni del trattato, altre norme relative agli aiuti di Stato, discipline od orientamenti.

5.4.   Compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE alla luce delle disposizioni degli orientamenti 2007

(72)

Gli orientamenti 2007 stabiliscono ai capi 2 (campo di applicazione) e 4 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) le condizioni per l’approvazione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti. In questo caso, vanno rispettati il punto 10 (contributo di regimi ad hoc a una strategia di sviluppo regionale) e le parti 4.1 (forma e massimali degli aiuti) e 4.2 (spese ammissibili), che stabiliscono i seguenti requisiti:

—   Effetto di incentivazione: per garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite, il punto 38 degli orientamenti 2007 stabilisce: «In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione».

—   Contributo a una strategia di sviluppo regionale coerente: il punto 10 degli orientamenti 2007 recita: «Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa […], spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale …».

—   Costi ammissibili: la definizione precisa di costi ammissibili figura ai punti 34, 35 e 36 e 50-56 degli orientamenti 2007.

—   Contributo proprio: il punto 39 degli orientamenti 2007 richiede un contributo proprio del 25 %.

—   Mantenimento dell’investimento nella regione: il punto 40 degli orientamenti 2007 prevede che l’investimento sia mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni (3 anni nel caso delle PMI).

—   Massimali degli aiuti: i punti 42-49 degli orientamenti 2007 definiscono i massimali degli aiuti.

(73)

La Commissione aveva già valutato la conformità della misura di aiuto proposta al punto 34 della sezione 3.3 della decisione di avviare il procedimento di indagine formale (24). Più precisamente, come già spiegato al punto 34 i) della decisione, la misura di aiuto riguarda un progetto di investimento iniziale, ossia la creazione di un nuovo stabilimento. Anche l’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento, in questo caso la centrale termoelettrica dismessa e il parco serbatoi usati, può essere considerata un investimento iniziale, purché gli attivi siano acquistati da un investitore indipendente (si vedano i punti 34 e 35 degli orientamenti 2007): tale elemento verrà valutato nella sezione 5.4.3 seguente; al punto vi) si afferma che il beneficiario dell’aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (si veda il punto 39 degli orientamenti 2007); al punto vii) che l’aiuto è subordinato alla condizione che l’investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento (si veda il punto 40 degli orientamenti 2007); ai punti ii) e iii) che l’intensità di aiuto notificata (si vedano i punti 42-49 degli orientamenti 2007) risulta inferiore al massimale di aiuto regionale applicabile del 30 % ESL, corretto secondo quanto dispone il punto 67 degli orientamenti 2007; al punto iv) si osserva che gli aiuti per i costi di studi preparatori e di consulenza risultano inferiori al massimale del 50 % autorizzato per le PMI (si veda il punto 51 degli orientamenti 2007).

(74)

La Commissione valuterà nelle sezioni seguenti il rispetto delle condizioni riguardanti l’effetto di incentivazione, il contributo allo sviluppo regionale e i costi d’investimento ammissibili.

5.4.1.   Effetto di incentivazione (punto 38 degli orientamenti 2007)

(75)

Il punto 38 degli orientamenti prevede quanto segue.

È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere concessi nell’ambito di regimi di aiuto, purché il beneficiario ne abbia fatto domanda e l’autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, sottoposto ad una verifica particolareggiata, soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto. In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l’intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.

La nota 39 recita: «Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all’approvazione da parte della Commissione, la conferma dell’ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell’aiuto da parte della Commissione.»

La nota 40 recita: «Per «inizio dei lavori» si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.»

La nota 41 recita: «L’unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un’esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.»

(76)

Conformemente alla giurisprudenza consolidata:

«… occorre rilevare che la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con l’articolo 87, n. 3, CE solo se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini un aiuto, affinché possa beneficiare di una delle deroghe previste all’articolo 87, n. 3, CE, non solo deve essere conforme ad uno degli scopi previsti dall’articolo 87, n. 3, lett. a), b), c) o d), CE, ma deve altresì essere necessario per il conseguimento di tali scopi (sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-187/99, Agrana Zucker und Stärke/Commissione, Racc. pag. II-1587, punto 74).

Infatti, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 87, n. 3, CE non può essere considerato compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, Racc. pag. I-2577, punto 68; cfr. anche, in tal senso, sentenze della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18, e 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I-4701, punti 12, 20 e 21) (25)

Il Tribunale di primo grado ha adottato questa impostazione anche in una causa (26) che comportava una misura ad hoc a norma dei precedenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (27), chiarendo che le disposizioni in materia di effetti di incentivazione si applicano anche a misure ad hoc. Il Tribunale conferma inoltre che la Commissione può fondare la sua valutazione dell’effetto di incentivazione con riferimento a una circostanza di ordine cronologico (28).

(77)

Nella sua costante prassi decisionale per le misure di aiuto ad hoc  (29), approvate ai sensi degli orientamenti 2007, la Commissione ritiene che, per essere considerata come prova dell’effetto di incentivazione ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007, la conferma scritta dell’autorità competente deve contenere un minimo di elementi che identifichino almeno il progetto di investimento da sostenere, l’importo dei costi ammissibili, l’importo dell’aiuto e la clausola di condizionalità.

(78)

Le autorità italiane e il beneficiario hanno fornito alcuni documenti, che ritengono costituire conferma scritta ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007. La Commissione esaminerà ciascuno di essi per verificare se soddisfino le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007. Prima di procedere a tale esame, la Commissione deve stabilire la data d’inizio della realizzazione del progetto.

5.4.1.1.   Data d’inizio della realizzazione del progetto

(79)

Le autorità italiane hanno dichiarato che la realizzazione del progetto è cominciata nel luglio 2007. Tuttavia, la Commissione rileva che l’operazione di acquisto della centrale termoelettrica dismessa è stata avviata il 9 febbraio 2006 con il trasferimento a Friel Acerra del ramo di azienda della NGP relativo alla centrale elettrica. Dato che tale acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento (la centrale dismessa) viene considerata un investimento iniziale, la data d’acquisto della centrale termoelettrica dismessa è la data d’inizio della realizzazione del progetto. Pertanto, la Commissione ritiene che la data d’inizio della realizzazione sia il 9 febbraio 2006. Essa osserva tuttavia che le sue conclusioni in merito all’effetto di incentivazione resterebbero immutate se si prendesse come data pertinente il 4 agosto 2006, giorno in cui Friel Acerra ha passato la commessa per la fornitura della nuova centrale elettrica a Wärtsilä, o addirittura i giorni 23-30 luglio 2007, quando Friel Acerra ha iniziato i lavori di costruzione della nuova centrale a biocombustibile.

5.4.1.2.   L’Accordo di programma del 15 luglio 2005

(80)

La Commissione ritiene che tale documento, descritto nei considerando 23 e 24, non possa essere considerato una conferma scritta ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007, poiché si riferisce principalmente al piano di salvataggio e di ristrutturazione per NGP (30). La costruzione di una nuova centrale elettrica viene effettivamente menzionata, ma si riferisce a un’altra impresa (Edison), per un altro progetto (una nuova centrale termoelettrica di 400 MW), e non menziona alcuna concessione di aiuti per tale progetto. L’Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005 indica solo che NGP, Edison e le autorità italiane avrebbero dovuto concludere un ulteriore accordo entro 60 giorni (cosa non avvenuta). Come già affermato al considerando 24, la società Edison non è assolutamente legata a Friel Acerra.

(81)

La Commissione reputa che l’argomentazione delle autorità italiane secondo la quale gli orientamenti 2007 non specificano la forma precisa della conferma scritta, non basti a far ritenere qualsiasi documento facente vagamente riferimento a un possibile progetto di aiuto come conforme ai requisiti di cui al punto 38 degli orientamenti 2007. A questo proposito, la Commissione osserva che l’Accordo di programma firmato il 15 luglio 2005 non menziona né il progetto di investimento da sostenere (centrale elettrica a biocombustibile), né l’importo dei costi ammissibili, né l’importo dell’aiuto. Non indica neanche che per la riconversione della centrale elettrica dismessa è previsto un aiuto. Le condizioni relative alla prova dell’effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 si riferiscono chiaramente a un progetto di investimento, a un aiuto, a un beneficiario e alla necessaria approvazione dell’aiuto da parte della Commissione. Pertanto, un documento che giustifichi tale effetto di incentivazione deve contenere tutti questi elementi.

(82)

La Commissione non può neppure accettare l’argomentazione delle autorità italiane secondo la quale l’Accordo di programma del 15 luglio 2005 ha creato una legittima aspettativa di sovvenzioni per qualsiasi progetto localizzato nella zona industriale di Acerra in relazione alla produzione di elettricità, dato che esso non afferma che la sovvenzione verrebbe concessa a tal fine.

(83)

La Commissione conclude pertanto che l’Accordo di programma del 15 luglio 2005 non soddisfa le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007.

5.4.1.3.   La modifica dell’Accordo di programma del 6 aprile 2006

(84)

L’Accordo di programma è stato modificato il 6 aprile 2006 dalla Regione Campania e NGP (si veda il considerando 36). La Commissione rileva che tale modifica contiene un riferimento a un piano alternativo per la centrale elettrica, ossia la sua riconversione in una centrale elettrica a biocombustibile, e prevede la concessione di aiuti al progetto secondo un regime di esenzione per categoria, ossia la misura 1.12 del programma operativo per la Regione Campania (31).

(85)

La Commissione osserva tuttavia che tale misura non poteva coprire tutto l’importo dell’aiuto di Stato previsto per il progetto Friel Acerra, poiché escludeva aiuti di importi considerevoli, cioè progetti con costi ammissibili di più di 25 milioni di EUR e con un’intensità d’aiuto superiore al 17,5 % (ESN), e progetti per i quali l’importo totale dell’aiuto era superiore ai 15 milioni di EUR. Tale regime esentato escludeva anche dai costi ammissibili l’acquisto di impianti e macchinari usati (32).

(86)

La Commissione osserva pertanto che, anche volendo considerare per assurdo la modifica del 6 aprile 2006 come una lettera finalizzata alla concessione di aiuti, ciò non soddisferebbe comunque le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007: innanzitutto, tale modifica è posteriore alla data d’inizio dei lavori (9 febbraio 2006); in secondo luogo la modifica, come già l’Accordo di programma, non contiene tutti gli elementi necessari per essere considerata una dichiarazione di intenti, in particolare non indica l’importo dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto da concedere, né contiene una clausola di condizionalità; terzo, tale lettera di concessione di aiuti si riferisce esplicitamente a un regime regionale giunto a scadenza il 31 dicembre 2006 (33). La Commissione ha già deciso che l’effetto di incentivazione non può essere trasferito da un regime di aiuti ad un altro, poiché ciascun regime è indipendente e presenta le proprie condizioni di ammissibilità (34), a maggior ragione quando le autorità nazionali hanno fatto riferimento alla possibilità di accordare aiuti nell’ambito di un determinato regime che non permette la concessione di un aiuto per un importo e per un progetto di portata quali quelli previsti nel presente caso.

(87)

La Commissione conclude pertanto che anche la modifica apportata il 6 aprile 2006 all’Accordo di programma del 15 luglio 2005 non soddisfa le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 e, in ogni caso, la sua data è successiva alla data d’inizio della realizzazione del progetto.

(88)

Nel corso del 2006 (prima della scadenza dei regimi di aiuti esistenti) Friel Acerra ha chiesto aiuti di Stato due volte: il 7 giugno 2006 ha fatto domanda per 30 milioni di EUR ai sensi della misura 1.12 del Programma operativo per la Regione Campania 2000-2006; il 18 dicembre 2006 ha fatto domanda per 43 396 000 di euro ai sensi del regime nazionale N. 488/1992, quale modificato ed approvato come misura d’aiuto di Stato N 715/99 (35). La Commissione non è stata informata di alcuna reazione positiva delle autorità italiane a tali richieste. Friel Acerra, tuttavia, aveva già cominciato i lavori rilevando gli attivi da NGP nel febbraio 2006 e aveva passato la commessa per la fornitura della nuova centrale elettrica a Wärtsilä il 4 agosto 2006. L’impresa, infine, ha iniziato i lavori di costruzione della nuova centrale elettrica a biocombustibili nel periodo 23-30 luglio 2007. Pertanto, anche tali domande non possono essere considerate una dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 e non possono dimostrare che l’aiuto ha realmente un effetto di incentivazione.

5.4.1.4.   L’autorizzazione del 9 ottobre 2006 della Regione Campania

(89)

Per quanto riguarda un altro documento citato dalle autorità italiane nelle loro osservazioni, l’autorizzazione del 9 ottobre 2006 della Regione Campania (36), esso riguarda autorizzazioni amministrative alla trasformazione tecnica della centrale elettrica esistente, e non l’aiuto che le autorità regionali dovevano concedere a tal fine. Non può quindi essere considerato una dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti 2007 e la sua data è successiva alla data d’inizio della realizzazione del progetto.

5.4.1.5.   La decisione della Regione Campania del 26 ottobre 2007

(90)

La Commissione ritiene che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007, già citata nei considerando 25, 26, 29 e 68, sia il primo documento emesso dalle autorità italiane in linea col punto 38 degli orientamenti 2007 che sarebbe giuridicamente vincolante per la concessione dell’aiuto a Friel Acerra. Il documento identifica chiaramente il progetto di investimento (la centrale elettrica a biocombustibile) e l’importo dell’aiuto (massimo 19,5 milioni di EUR) ed è subordinato all’approvazione della Commissione previa notifica.

(91)

Poiché i lavori del progetto sono cominciati nel febbraio 2006, ossia oltre un anno e mezzo prima dell’adozione di tale documento, la Commissione ritiene che il progetto notificato non rispetti le condizioni del punto 38 degli orientamenti 2007 (37) e non dimostri l’effetto d’incentivazione dell’aiuto. La notificazione è stata fatta, tuttavia, solo il 16 luglio 2008. Una decisione della Regione dell’ottobre 2007 contenente un impegno condizionale a concedere aiuti non può essere considerata determinante per fornire a Friel Acerra un incentivo a realizzare un progetto di investimento iniziato in realtà nel febbraio 2006 con l’acquisto della centrale elettrica. La decisione regionale dell’ottobre 2007 non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare l’effetto d’incentivazione dell’aiuto, anche prendendo in considerazione la data dei primi lavori di costruzione realizzati da Friel Acerra nel luglio 2007, dato che anche tali lavori sono precedenti a detta decisione.

5.4.1.6.   Verbali di una riunione, tenutasi il 6 ottobre 2005, del comitato incaricato dell’attuazione dell’Accordo di programma

(92)

Le autorità italiane fanno inoltre riferimento al verbale di una riunione, tenutasi il 6 ottobre 2005, del comitato responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma, come prova dell’effetto di incentivazione per il progetto di investimento di Friel Acerra. In base al verbale, in questa riunione, il gruppo Friel è stato per la prima volta menzionato dal rappresentante di NGP come un potenziale investitore che aveva manifestato interesse per il rilevamento della centrale elettrica dismessa. Tale interesse sarebbe stato motivato dalla disponibilità di aiuti regionali al settore che potessero ridurre i costi finanziari del sito, che all’epoca non era molto competitivo.

(93)

La Commissione ritiene che la presenza di questa dichiarazione nei verbali non sia un segno dell’intenzione ferma e vincolante delle autorità italiane di concedere un aiuto al progetto di investimento, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione. La dichiarazione viene dalla persona che rappresenta NGP, l’impresa in difficoltà in cerca di un acquirente per la sua centrale elettrica dismessa. La Commissione osserva inoltre che i verbali non contengono alcuna dichiarazione delle autorità italiane confermante che le aspettative del gruppo Friel riguardo all’aiuto all’investimento regionale sarebbero state realizzate.

(94)

La Commissione sottolinea il fatto che una dichiarazione di intenti deve chiaramente essere un documento scritto proveniente dall’autorità competente a concedere l’aiuto e non dal rappresentante di un’impresa che non è la beneficiaria degli aiuti e che è interessata alla vendita dei beni in questione (la centrale termoelettrica). Inoltre, il verbale in questione non soddisfa i requisiti minimi relativi al contenuto della dichiarazione d’intenti, di cui al punto 38 degli orientamenti 2007.

5.4.1.7.   Documenti interni dell’impresa

(95)

Infine, per quanto riguarda gli altri documenti forniti dalle autorità italiane (cfr. punto 54), la Commissione ritiene che, considerata la chiarezza dell’ultima frase del punto 38 degli orientamenti 2007 e considerato il fatto che la dichiarazione di intenti deve provenire dall’autorità competente a concedere gli aiuti, i documenti interni dell’impresa non possano essere equiparati a una dichiarazione di intenti che dimostri l’intenzione delle autorità pubbliche di concedere aiuti per un progetto di investimento regionale.

(96)

In ogni caso, tali documenti confermano piuttosto che la decisione di investimento è stata presa senza che le autorità italiane avessero espresso un impegno deciso e vincolante a concedere gli aiuti. In particolare, nella relazione interna del 26 gennaio 2006 si valuta la fattibilità finanziaria del progetto in presenza e in assenza di aiuti a finalità regionale. Ciò dimostra che erano state prese in considerazione entrambe le possibilità. La relazione conclude che qualora Friel Acerra non avesse ricevuto gli aiuti agli investimenti a finalità regionale, il progetto sarebbe risultato meno redditizio e più rischioso. Tuttavia, non più di due settimane dopo, il 9 febbraio 2006, Friel Acerra ha dato avvio all’investimento con l’acquisizione della centrale dismessa di NGP. Né le autorità italiane né il beneficiario hanno sostenuto che tra il 26 gennaio 2006 e il 9 febbraio 2006 si sia verificato un evento che abbia sancito o confermato l’intenzione delle autorità italiane di concedere l’aiuto.

5.4.1.8.   Conclusione: nessun effetto di incentivazione

(97)

La Commissione ritiene pertanto che il progetto notificato non rispetti la condizione di cui al punto 38 degli orientamenti 2007 sull’effetto di incentivazione dell’aiuto ad hoc, che stabilisce che, prima dell’avvio dei lavori sul progetto, detto effetto di incentivazione debba essere dimostrato con una dichiarazione di intenti delle autorità competenti, in cui si affermi che il progetto di investimento in questione è in linea di principio ammissibile agli aiuti (fatta salva l’approvazione della Commissione).

5.4.2.   Contributo ad una strategia coerente di sviluppo regionale (punto 10 degli orientamenti 2007)

(98)

La Commissione rammenta innanzitutto che, a norma del punto 10 degli orientamenti 2007, gli aiuti ad hoc a finalità regionale sono considerati ammissibili soltanto a titolo eccezionale. Spetta infatti allo Stato membro dimostrare che l’aiuto ad hoc a finalità regionale contribuisce allo sviluppo regionale attraverso effetti positivi, ad esempio in termini di creazione di posti di lavoro (numero di impieghi diretti e indiretti creati dall’investimento), formazione e trasferimento di tecnologia ed effetti di spillover e moltiplicatori per ulteriori investimenti da parte di servizi e produttori collegati, limitando al contempo la distorsione della concorrenza.

(99)

La Commissione tiene innanzitutto conto del fatto che la creazione (o il mantenimento) di 25 posti di lavoro diretti e la creazione di 10 posti di lavori indiretti rappresentano effettivamente un contributo allo sviluppo regionale. Essa ritiene però che vi sia una sproporzione evidente tra il numero di impieghi creati e l’importo dell’aiuto (19,5 milioni di EUR, con un aiuto ad hoc per posto di lavoro diretto di 780 000 EUR), specialmente facendo un raffronto con molte altre misure di aiuti regionali ad hoc approvate negli ultimi anni dalla Commissione (38), per le quali l’aiuto medio per posto di lavoro (mantenuto o creato) era inferiore ai 70 000 EUR. Tale conclusione risulta valida anche se non si tiene conto del fatto che il costo della creazione e del mantenimento di impieghi possa variare tra i diversi Stati membri.

(100)

La Commissione ritiene, in secondo luogo, che le condizioni formali stabilite nei vari documenti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale relative alla produzione di energia (39), in particolare l’obiettivo di raggiungere una capacità di generazione di elettricità a partire dalla biomassa di 200 MW entro il 2013 stabilito nel piano energetico ambientale regionale 2008, non costituiscono una ragione sostanziale e significativa per questa misura di aiuti ad hoc. Il contributo della centrale Friel Acerra (con la sua capacità di 74,8 MW), pari a 600 GWh all’anno, è marginale rispetto al deficit energetico regionale complessivo, che corrisponde a 15 000 GWh all’anno. La Commissione ritiene che l’esistenza di un mercato dell’energia funzionante non giustifichi la necessità di questo investimento specifico. Quanto agli altri obiettivi formali fissati nei vari documenti di programmazione regionale, la Commissione riconosce che il progetto di investimento possa contribuire a raggiungere tali obiettivi, ma ritiene che il contributo in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili rappresenti a stento una giustificazione sufficiente per un aiuto regionale ad hoc ad una singola impresa.

(101)

Un’altra ragione ripetutamente avanzata dalle autorità italiane nella fase della notificazione era che la centrale elettrica avrebbe prodotto energia per il sito industriale di Acerra, prevenendo rischi di black-out per le imprese che si sarebbero stabilite nel parco industriale. Questa giustificazione è stata abbandonata durante la fase d’indagine formale, poiché l’Italia ha confermato che Friel Acerra deve vendere la sua produzione sul mercato dell’energia connettendosi alla rete nazionale (40). La Commissione osserva pertanto che una delle principali giustificazioni addotte nella notificazione viene a mancare, poiché l’energia prodotta da Friel Acerra è venduta sul mercato nazionale dell’energia e la nuova centrale elettrica a bioliquidi è direttamente collegata alla rete nazionale.

(102)

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane nella fase d’indagine formale, la Commissione prende atto dell’argomentazione secondo la quale lo sviluppo del sito industriale di Acerra potrebbe venire pregiudicato se il progetto di investimento di Friel Acerra fosse interrotto, poiché ciò darebbe un altro segnale negativo ai potenziali investitori in quest’area, già pesantemente colpita da disagi sociali ed economici. Le altre imprese che si sono mostrate interessate a stabilirsi sul sito potrebbero ritirarsi, con un ulteriore effetto negativo per un’area urbana degradata già in crisi. Va però sottolineato che se la Commissione dichiara incompatibile un aiuto che non ha alcun effetto d’incentivazione ex ante, ciò non può avere come effetto quello di impedire che altri investitori si stabiliscano nello stesso sito industriale o quello di privare le altre misure di aiuto dei rispettivi effetti d’incentivazione.

(103)

Infine, la Commissione osserva che le autorità italiane non hanno fornito dati concreti relativi ad alcuna azione di formazione o trasferimento di conoscenze o ad alcun effetto di spillover o moltiplicatore dell’investimento, come invece è avvenuto nella maggior parte dei casi di aiuti regionali ad hoc che sono stati approvati dalla Commissione negli ultimi anni (41).

(104)

Per le ragioni qui esposte e tenendo conto delle prassi seguite in passato e di tutti i possibili elementi (numero limitato di impieghi diretti ed indiretti creati dal progetto, contributo trascurabile alla politica energetica regionale, assenza di un apporto energetico diretto al sito industriale, mancanza di effetti di spillover e soprattutto l’importo di aiuto chiaramente eccessivo rispetto al numero di impieghi creati o mantenuti), la Commissione conclude che l’investimento non contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale, come richiede il punto 10 degli orientamenti 2007).

5.4.3.   Costi ammissibili (punti 34, 35 e 36 e da 50 a 56 degli orientamenti 2007)

(105)

Nonostante la giustificazione economica addotta dalle autorità italiane, il trasferimento degli attivi (la centrale elettrica) da NGP a Friel Acerra non è avvenuto nel pieno rispetto delle norme. La stessa Friel Acerra, l’acquirente, conferma che al momento del trasferimento era controllata al 90,5 % da NGP.

(106)

Tuttavia, la presenza temporanea di NGP in Friel Acerra sembra legata al metodo scelto (conferimento del ramo d’azienda) per il trasferimento della centrale esistente fra due parti formalmente indipendenti. Alla fine dell’operazione (conferimento del ramo d’azienda da NGP all’impresa comune e cessione delle quote al gruppo Friel), le due imprese sono tornate ad essere indipendenti. Inoltre, il requisito di una valutazione del prezzo della centrale termoelettrica dismessa da parte di un esperto indipendente è stato rispettato, in linea con i principi e le finalità del punto 35 degli orientamenti 2007.

(107)

Per quanto riguarda il trasferimento della centrale termoelettrica dismessa, la Commissione conclude pertanto che nonostante il disposto del punto 35 degli orientamenti 2007 - che prevede che uno stabilimento debba essere «comperato da un investitore indipendente» - non sia stato integralmente rispettato dal punto di vista formale, ne sia stata comunque rispettata la sostanza. In effetti, il prezzo pagato da Friel Acerra per la centrale termoelettrica dismessa corrisponde al valore accertato dall’esperto indipendente e poco dopo il trasferimento degli attivi la società acquirente si è resa indipendente dalla società venditrice (NGP).

(108)

Quanto agli altri attivi usati inclusi nei costi ammissibili, la Commissione accetta l’argomentazione avanzata dalle autorità italiane e da Friel Acerra, secondo la quale il trasferimento del parco serbatoi usati è avvenuto fra due parti indipendenti a condizioni di mercato, anche senza una perizia formale ex ante da parte di un esperto indipendente. Il prezzo pagato per tali attivi corrisponde al prezzo di mercato, come conferma il nuovo documento stilato dallo stesso esperto indipendente che aveva già stimato il valore della centrale elettrica dismessa.

(109)

Pertanto, l’acquisizione di tali attivi direttamente collegati allo stabilimento, ovverossia la centrale termoelettrica dismessa e il parco serbatoi usati, può essere considerata un investimento iniziale ai sensi del punto 35 degli orientamenti 2007.

5.4.4.   Conclusioni sulla compatibilità con gli orientamenti 2007

(110)

Pertanto, anche se alcuni requisiti relativi agli aiuti agli investimenti a finalità regionale ai sensi degli orientamenti 2007 risultano rispettati, la Commissione conclude che non si sia adempiuto agli obblighi sopra menzionati (sull’effetto di incentivazione e sul contributo regionale) per gli aiuti ad hoc a finalità regionale per progetti di investimenti. La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto non possa essere dichiarata compatibile, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE e agli orientamenti 2007.

5.5.   Compatibilità con le disposizioni della disciplina ambientale 2008

(111)

Né durante la fase della valutazione preliminare, né durante la fase dell’indagine formale, le autorità italiane hanno reagito all’osservazione della Commissione, secondo cui la disciplina ambientale 2008 sembra più pertinente per le valutazioni di misure di questo tipo, caratterizzate da obiettivi energetici/ambientali e da investimenti di questa natura (centrale a biocombustibile).

(112)

La Commissione osserva che la disciplina ambientale 2008 richiede, al punto 1.3.4, la presenza di un effetto di incentivazione. Il punto 27 prevede che si debba verificare se l’investimento in questione non sarebbe stato realizzato in assenza di aiuti di Stato.

(113)

La Commissione ritiene che, nella fattispecie, per le ragioni già esposte nella sezione 5.4.1, l’investimento sia stato intrapreso prima che l’autorità competente per la concessione dell’aiuto avesse espresso la ferma intenzione di concedere effettivamente l’aiuto per il progetto. L’aiuto notificato non può pertanto avere alcun effetto di incentivazione; non fosse quindi che per questo solo motivo, le condizioni di cui alla disciplina ambientale 2008 non risultano soddisfatte.

(114)

Inoltre, la Commissione osserva che l’Italia, nonostante l’invito esplicito a farlo, non ha fornito le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina ambientale 2008 in materia di aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (punti da 102 a 106 della disciplina ambientale 2008).

(115)

La Commissione osserva che spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti sono compatibili (42). Poiché l’Italia non ha fornito informazioni in materia, la Commissione non possiede informazioni sufficienti per concludere in merito al rispetto degli altri criteri previsti dalla disciplina ambientale.

(116)

La Commissione conclude pertanto che la misura di aiuto in causa non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno né a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, né della disciplina ambientale 2008, né di alcuna altra deroga figurante nel TFUE. Essa deve pertanto essere vietata.

6.   CONCLUSIONI

(117)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha esposto i motivi, sintetizzati nella sezione 3 della presente decisione, per cui dubitava che la misura in esame potesse rientrare nel campo d’applicazione della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Questi dubbi non sono stati interamente fugati dalle informazioni e dalle argomentazioni contenute nelle osservazioni delle autorità italiane e del beneficiario dell’aiuto.

(118)

La Commissione conclude che l’aiuto ad hoc a finalità regionale notificato dalle autorità italiane a favore di Friel Acerra, esposto nella sezione 2 della presente decisione, non rispetta tutte le condizioni stabilite negli orientamenti 2007 per poter essere considerato compatibile col mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, né rispetta tutte le condizioni stabilite nella disciplina ambientale 2008 per poter essere considerato compatibile col mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Non si applica alcuna altra motivazione di compatibilità.

(119)

Non essendo compatibile con nessuna altra deroga figurante nel TFUE, all’aiuto non può essere data esecuzione. Stando alle autorità italiane, l’aiuto non è stato ancora versato e quindi non vi è necessità di recuperarlo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Repubblica italiana intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra S.r.l., per un importo di 19,5 milioni di EUR, è incompatibile con il mercato interno.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica italiana informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 95 del 24.4.2009, pag. 20.

(2)  GU C 95 del 24.4.2009, pag. 20.

(3)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(4)  Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa all’aiuto di Stato N 324/2007 – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia 2007-2013 - C(2007)5618 def. cor. (GU C 90 dell’11.4.2008, pag. 4).

(5)  Informazioni tratte dal sito Internet del gruppo Friel all’indirizzo: www.fri-el.it

(6)  Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) concesso dall’Italia a favore di NGP/SIMPE (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 14).

(7)  Informazioni tratte dal sito del gruppo Friel: www.fri-el.it

(8)  Salvo indicazione contraria, tutti i valori sono nominali.

(9)  Si osservi che il protocollo è datato 6 aprile 2006, ma i suoi allegati sono stati firmati il 4 aprile 2006.

(10)  Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC), n. 63 del 3 dicembre 2007.

(11)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(12)  Il Protocollo d’intesa è stato firmato il 12 maggio 2004, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, Sviluppo Italia, Montefibre Spa, NGP S.p.A, Edison S.p.A e i sindacati, per trovare una soluzione alla crisi industriale di NGP.

(13)  Accordo di programma del 15 luglio 2005, precedentemente menzionato.

(14)  La prima modifica dell’Accordo di programma (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) è stata firmata il 6 aprile 2006, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, Sviluppo Italia, Consorzio ASI di Napoli, Exide Italia S.r.l., ILMAS SpA e i sindacati, per trovare una soluzione alla crisi industriale dell’ILMAS.

(15)  Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1857 del 26 ottobre 2007, precedentemente citata.

(16)  La seconda modifica dell’Accordo di programma (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) è stata firmata l’8 aprile 2008, fra gli altri, da autorità nazionali, regionali e locali, NGP, Friel Acerra e altri soggetti.

(17)  Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli.

(18)  La Commissione osserva che NGP ha detenuto quote nel capitale di Friel Acerra dalla sua costituzione, il 20 dicembre 2005, fino all’11 dicembre 2008.

(19)  Il mercato dell’elettricità si è aperto completamente il 1o luglio 2007, in seguito alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, (seconda direttiva UE sull’elettricità), GU L 17 del 15.7.2003, pag. 37.

(20)  Si vedano le sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-297/02 ACEA/Commissione, Racc. (2009), pag. II-1683, punto 90 e T-301/02 AEM/Commissione, Racc. (2009), pag. II-1757, punto 95.

(21)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(22)  Secondo il Tribunale di primo grado, il criterio pertinente per stabilire quando sia stato concesso l’aiuto è quello dell’«atto giuridicamente vincolante con il quale le autorità [nazionali] competenti si impegnano a concedere gli aiuti»: si vedano la causa T-109/01 Fleuren Compost contro Commissione, Racc. (2004), pag. II-127, punto 74 e le cause riunite T-362/05 e T-363/05 Nuova Agricast contro Commissione, Racc. (2008), pag. II-00297*, punto 80. Si veda altresì la recente sentenza del 1o luglio 2010, causa T-62/08, Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni contro Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 234-236.

(23)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(24)  Decisione relativa all’aiuto di Stato N 357/08, pubblicata nella GU C 95 del 24.4.2009, pag. 20.

(25)  Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2010, causa T-396/08, Freistaat Sachsen contro Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 46 e 47.

(26)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 gennaio 2009, causa T-162/06 Kronoply contro Commissione, Racc. (2009), pag. II-1, punti 80 e 81.

(27)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(28)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply contro Commissione, punto 80.

(29)  Queste condizioni sono state rispettate, ad esempio, con la dichiarazione di intenti (nella forma di un documento scritto firmato dal beneficiario e dalla Regione Piemonte) in un altro recente caso italiano di aiuti ad hoc a finalità regionale, N 381/2008, Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. (GU C 284 del 25.11.2009), ma anche in un lungo elenco di casi di aiuti regionali ad hoc polacchi: N 468/2009 Roche Polska Sp. z o.o. (GU C 53 del 5.3.2010); N 448/2009 Crisil Irevna Poland Sp. z o.o. (GU C 147 del 5.6.2010); N 447/2009 TietoEnator Sp. z o.o. (GU C 25 del 2.2.2010); N 338/2009 Unicredit Processes & Administration SA (GU C 93 del 13.4.2010); N 293/2009 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. (GU C 94 del 14.4.2010); N 433/2008 Aiuto regionale ad hoc a UPS Polska Sp. z o.o. (GU C 1 del 5.1.2010); N 67/2008 Google Poland Sp. z o.o. (GU C 217 del 26.8.2008).

(30)  Decisione del 16.7.2008 relativa all’aiuto di Stato C 14/07 (ex-NN 15/07), op. cit.

(31)  Misura coperta dal regime PMI XS 67/05, pubblicato sulla GU C 19 del 26.1.2006, pag. 4. Tale regime, esentato ai sensi del regolamento n. 70/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) è giunto a scadenza il 31.12.2006.

(32)  Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 168 del 15 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC), n. 20 dell’11 aprile 2005.

(33)  Regime PMI XS 67/05, op. cit.

(34)  Come nella decisione C(2008) 2997 definitiva del 2.7.2008 relativa all’aiuto di Stato C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/03), nei cui confronti la Commissione ha adottato una decisione negativa, con ordine di recupero, in merito all’applicazione abusiva del regime di aiuti a finalità regionale N 272/98. La logica alla base di tale impostazione è stata confermata dal Tribunale di primo grado, il quale ha dichiarato che «il principio generale stabilito dall’articolo 87, n. 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente. … Ne consegue che una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime, dovendo le autorità nazionali interessate impegnarsi ad accordare l’aiuto di cui trattasi prima della scadenza di detta decisione.» (cause riunite T-362/05 e T-363/05 Nuova Agricast contro Commissione, Racc. (2008), pag. II-00297*, punto 80). Quindi, il fatto che una società soddisfi le condizioni di ammissibilità di un determinato regime di aiuti non la autorizza ad ottenere aiuti nell’ambito di un altro regime o di un’altra misura di aiuto.

(35)  Decisione D/105754 della Commissione del 2.8.2000.

(36)  Decreto Dirigenziale n. 416 del 9 ottobre 2006, pubblicato sul BURC N. 62 del 26.11.2007.

(37)  Gli orientamenti 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 4.3.2006, ma gli Stati membri erano stati precedentemente informati al riguardo. Il comunicato stampa IP/05/1653 (Aiuti di Stato: la Commissione adotta i nuovi orientamenti 2007-2013 per gli aiuti a finalità regionale) risale al 21.12.2005.

(38)  Ad esempio i casi di aiuti di Stato per l’Italia: N 381/2008 (op. cit.); per la Polonia: N 468/2009 (op. cit.); N 447/2009 (op. cit.); N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. (GU C 122 del 29.5.2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. (GU C 186 dell’8.8.2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp. z o.o. (GU C 122 del 29.5.2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. (GU C 328 del 31.12.2008); N 67/2008 (op. cit.); C 46/2008 Dell Poland (GU L 22 del 2.2.2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. (GU C 20 del 27.1.2009); NN 4/2007 Delitissue Sp. z o.o. (GU C 107 dell’11.5.2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp. z. o. o. (GU C 41 del 15.2.2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp. z o. o. (GU C 278 del 21.11.2007); N 535/2006 Shell Polska Sp. z o.o. (GU C 200 del 28.8.2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o. (GU C 276 del 17.11.2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (GU C 270 del 13.11.2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp. z o.o. (GU C 282 del 24.11.2007); N 630/2005 MAN Trucks Sp z o.o. (GU C 126 del 30.5.2006); per la Romania: N 767/2007 Ford Craiova (GU C 238 del 17.9.2008); per la Lettonia: N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (GU C 210 del 19.8.2008); N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (GU C 80 del 3.4.2009); per la Slovacchia: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd. (GU C 195 del 19.8.2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (GU C 214 del 13.9.2007); N 651/2005 INA Kysuce a.s. (GU C 205 del 5.9.2007); per la Repubblica ceca: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (GU C 262 dell’1.11.2007).

(39)  Aggiornamento annuale del Piano d’Azione per lo Sviluppo Regionale (PASER) ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Campania il 30.5.2008, e Piano Energetico Ambientale Regione Campania (PEAR) 2008.

(40)  Ciò è confermato dalla presenza di Friel Acerra nell’elenco degli operatori del settore dell’energia pubblicato dal Gestore del Mercato dell’Energia all’indirizzo: http://www.mercatoelettrico.org/

(41)  Si veda la nota 38.

(42)  Si vedano le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite da C-278/92 a C-280/92 Spagna contro Commissione, Racc. (1994) pag. 4103, punto 49 e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-176/01 Ferriere Nord contro Commissione, Racc. (2004), pag. II-3931, punto 94.


19.2.2011   

IT

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L 46/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d'Armor

[notificata con il numero C(2011) 869]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/111/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/66/CEE definisce le misure di lotta dell'Unione da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle nei volatili o nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattività. Secondo tale direttiva, non appena è ufficialmente confermata la presenza della malattia di Newcastle nei volatili, lo Stato membro interessato provvede affinché l'autorità competente delimiti, attorno all'azienda infetta, una zona di protezione di almeno 3 km di raggio, inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio.

(2)

Le misure applicate nella zona di protezione devono comprendere il divieto di uscita dei volatili e di uova da cova dall'azienda in cui si trovano, salvo nel caso in cui l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto a determinate condizioni.

(3)

In particolare, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione unicamente verso un'azienda situata nella zona di sorveglianza in cui non siano presenti altri volatili. Gli Stati membri che non possono assicurare il trasporto di tali pulcini o pollastre in un'azienda situata all'interno della zona di sorveglianza sono tuttavia autorizzati, secondo la procedura prevista nella direttiva 92/66/CEE, a farli trasportare in un'azienda situata al di fuori della zona di sorveglianza.

(4)

Il 3 gennaio 2011 la Francia ha confermato la comparsa della malattia di Newcastle in un'azienda di piccioni da carne nel comune di Langoat, nel dipartimento Côtes d'Armor. Una zona di protezione e una zona di sorveglianza erano già state istituite attorno a tale azienda il 30 dicembre 2010.

(5)

Il 4 gennaio 2011 la Francia ha informato la Commissione della conferma della comparsa e delle misure di lotta adottate, tra cui il divieto di spostamento e di trasporto di volatili al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, come stabilito dalla direttiva 92/66/CEE.

(6)

La zona di protezione delimitata dalla Francia comprende aziende con una notevole produzione di pulcini di un giorno e di pollastre pronte per la deposizione e le aziende situate nella zona di sorveglianza non dispongono di una capacità sufficiente per ricevere tale produzione. La Francia ha quindi informato la Commissione dell'impossibilità di trasportare i pulcini di un giorno e le pollastre pronte per la deposizione verso un'azienda situata all'interno della zona di sorveglianza.

(7)

Di conseguenza, la Francia ha chiesto l'autorizzazione di trasportare tali pulcini e pollastre in aziende situate fuori dalla zona di sorveglianza. I pulcini di un giorno e le pollastre pronte per la deposizione provenienti da aziende situate nella zona di protezione rimarrebbero in Francia.

(8)

È opportuno concedere l'autorizzazione richiesta, a condizione che la Francia adotti misure di lotta e di prevenzione rigorose, conformemente alla direttiva 92/66/CEE, che garantiscano che non vi sia alcun rischio di propagazione della malattia di Newcastle.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno e di pollastre pronte per la deposizione provenienti da aziende situate nella zona di protezione delimitata il 30 dicembre 2010 attorno a un'azienda di piccioni di carne situata nel comune di Langoat, nel dipartimento Côtes d'Armor, verso altre aziende di volatili situate sul suo territorio, alle seguenti condizioni:

a)

la spedizione di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione è notificata almeno con 24 ore di anticipo dall'autorità competente responsabile dell'azienda di origine all'autorità competente dell'azienda di destinazione;

b)

i veicoli che trasportano i pulcini di un giorno o le pollastre pronte per la deposizione sono sigillati dall'autorità competente prima della partenza;

c)

al momento della sigillatura dei veicoli di cui alla lettera b), l'autorità competente registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati;

d)

all'arrivo nell'azienda di destinazione, l'autorità competente:

i)

verifica e rimuove il sigillo dal veicolo;

ii)

assiste allo scaricamento dei pulcini di un giorno o delle pollastre pronte per la deposizione;

iii)

registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati;

e)

i veicoli che trasportano pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione sono sottoposti immediatamente dopo lo scarico a operazioni di pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni fornite dall'autorità competente;

f)

l'azienda di destinazione è posta sotto controllo ufficiale per almeno 21 giorni.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.


19.2.2011   

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L 46/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica della decisione 2008/620/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda

[notificata con il numero C(2011) 899]

(2011/112/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/620/CE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di tre anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata delle misure previste per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda.

(2)

Il programma specifico di controllo ed ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3).

(3)

Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata delle misure stabilite per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere esteso per un periodo di un anno.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/620/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2008/620/CE, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il programma specifico di controllo ed ispezione di cui all’articolo 1 si applica per un periodo di quattro anni alle seguenti attività:».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 66.

(3)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


19.2.2011   

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L 46/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2011) 911]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/113/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con le decisioni della Commissione 2007/327/CE (3), 2008/394/CE (4) e 2010/61/UE (5) sono stati liquidati, per l’esercizio finanziario 2006, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (6), prevede che gli importi che devono essere recuperati presso lo Stato membro o versati al medesimo conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma dello stesso articolo siano determinati detraendo gli anticipi versati nel corso dell’esercizio finanziario in esame, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono detratti dagli anticipi, o aggiunti agli anticipi, relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

(4)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’Unione. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (7), specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che dovevano essere trasmesse dagli Stati membri nel 2007. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri interessati in base alle decisioni 2007/327/CE, 2008/394/CE e 2010/61/UE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» per quanto riguarda le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Nell’allegato sono indicati gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 51.

(4)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 22.

(5)  GU L 34 del 5.2.2010, pag. 33.

(6)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6.

(7)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Importo da recuperare o da versare agli Stati membri

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2006 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'insieme dell'esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (=) allo Stato membro (2)

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2007/327/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2008/394/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2010/61/UE

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

i''

j = h – i – i' – i''

IT

EUR

5 471 096 343,07

0,00

5 471 096 343,07

–50 445 262,13

– 124 588 830,86

5 296 062 250,08

5 460 957 034,26

– 164 894 784,18

–24 758 663,41

– 140 136 120,77

0,00

0,00


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= j)

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2006.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).

(3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

[notificata con il numero C(2011) 938]

(2011/114/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/589/CE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di tre anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (3) per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock.

(2)

Il programma specifico di controllo ed ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4).

(3)

Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007, il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere esteso per un periodo di un anno.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/589/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2008/589/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per quattro anni.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 11.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

19.2.2011   

IT

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L 46/51


DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 18 ottobre 2010

relativa alla modifica del capitolo 12 sui veicoli a motore dell’allegato 1 e all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 18 sui biocidi

(2011/115/UE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l’accordo»), in particolare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha adottato la nuova direttiva quadro sull’omologazione dei veicoli a motore (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti alla suddetta normativa dell’Unione europea conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo.

(2)

È pertanto opportuno modificare l’allegato 1, capitolo 12 «Veicoli a motore», per riflettere tali sviluppi.

(3)

Secondo l’articolo 10, paragrafo 5, dell’accordo su proposta dell’una o dell’altra parte il comitato può modificare gli allegati dell’accordo,

DECIDE:

1.

L’allegato 1, capitolo 12 «Veicoli a motore», dell’accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato A della presente decisione.

2.

L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 18 sui biocidi, conformemente alle disposizioni dell’allegato B della presente decisione.

3.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell’accordo. Essa entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 18 ottobre 2010.

Per la Confederazione svizzera

Heinz HERTIG

Firmato a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per l’Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK


(1)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO A

Il testo dell’allegato 1, capitolo 12 «Veicoli a motore» è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO 12

VEICOLI A MOTORE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), che tiene conto degli atti di cui all’allegato IV della direttiva 2007/46/CE, come modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 e delle modifiche dell’allegato di cui sopra per quanto riguarda gli atti citati, approvati secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1 (qui di seguito direttiva quadro 2007/46/CE)

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 (RU 2009 5705), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 3997), modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 (RU 2009 5805), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità di designazione

Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e l’Unione europea, dall’altra.

1.   Modifiche all’allegato IV relative agli atti elencati nell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE

Le normative adottate nell’Unione europea e elencate nell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE dopo il 14 ottobre 2009 sono considerate parte delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo dopo l’espletamento della procedura seguente:

a)

fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo l’Unione europea informa senza indugio la Svizzera delle modifiche apportate all’allegato IV della direttiva 2007/46/CE relative agli atti in esso citati dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

b)

la Svizzera informa l’Unione europea dell’accettazione delle nuove disposizioni e dell’adozione di una normativa svizzera corrispondente prima che tali modifiche siano applicabili nell’Unione europea;

c)

le modifiche delle disposizioni normative sono considerate incluse nella sezione I alla data della notifica da parte della Svizzera.

Il comitato misto prende nota regolarmente delle modifiche di cui sopra. L’introduzione di tali modifiche è messa a disposizione del pubblico.

2.   Scambio di informazioni

Le autorità di omologazione competenti in Svizzera e negli Stati membri si scambiano in particolare le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi da 5 a 8, della direttiva quadro 2007/46/CE.

Se la Svizzera o uno Stato membro rifiuta di accordare un’omologazione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE, esso invia immediatamente agli altri Stati membri, alla Svizzera e alla Commissione un fascicolo dettagliato che motiva la decisione e presenta le relative prove.

3.   Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo

La Svizzera riconosce anche le omologazioni per tipo di veicolo rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente accordo in conformità della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60), dalle autorità di omologazione competenti se tale omologazione è ancora in vigore nell’Unione europea.

L’Unione europea riconosce le omologazioni stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva quadro 2007/46/CE.

Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate dalla Svizzera viene sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione dell’Unione europea in vigore in materia di omologazione.

4.   Clausole di salvaguardia

1.   Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile

1.

Se uno Stato membro o la Svizzera constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche.

Lo Stato membro interessato o la Svizzera ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri, la Svizzera e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

2.

La Commissione e la Svizzera consultano le parti non appena possibile e in particolare le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l’omologazione. Il comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.

2.   Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato

1.

Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione o la Svizzera constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro o della Svizzera comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri e/o della Svizzera i provvedimenti presi.

2.

Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione per tipo o dal fascicolo di omologazione sono considerate come non conformità al tipo omologato.

Un veicolo non va considerato come non conforme al tipo omologato se rispetta le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.

3.

Se uno Stato membro o la Svizzera dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione o alla Svizzera di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato o la Svizzera adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

4.

L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro o alla Svizzera che ha rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:

a)

in relazione a un’omologazione per tipo di un veicolo, se la non conformità di un veicolo sia esclusivamente imputabile alla non conformità di un sistema, di una componente o di un’entità tecnica indipendente;

b)

in relazione a un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato sia esclusivamente imputabile alla non conformità di un sistema, di una componente o di un’entità tecnica indipendente che faccia parte del veicolo incompleto o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato o la Svizzera adotta i provvedimenti necessari al più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario congiuntamente allo Stato membro richiedente o alla Svizzera. Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità di omologazione dello Stato membro o della Svizzera che hanno rilasciato l’omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1.

5.

Le autorità che rilasciano l’omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, del ritiro di un’omologazione e dei motivi che lo giustificano.

6.

Se lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione o la Svizzera contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati e la Svizzera si impegnano a risolvere la controversia. Il comitato è tenuto informato e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.»


ALLEGATO B

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 18 sui biocidi:

«CAPITOLO 18

BIOCIDI

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRODOTTI CONTEMPLATI

Le disposizioni del presente capitolo settoriale coprono i biocidi, quali definiti nella direttiva 98/8/CE, ad eccezione di:

i biocidi che sono o che contengono microrganismi geneticamente modificati o patogeni, e

gli avicidi, i pescicidi e i biocidi per il controllo di altri vertebrati.

Le direttive della Commissione che hanno come oggetto l’inclusione delle sostanze attive nell’allegato I, IA o IB fanno parte del presente capitolo.

La Svizzera può limitare l’accesso al proprio mercato, conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente capitolo, di:

biocidi contenenti ottilfenolo o i suoi etossilati, e

aerosol contenenti sostanze stabili nell’aria.

Le parti riesamineranno congiuntamente la situazione nel 2013.

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40), qui di seguito la direttiva 98/8/CE

2.

Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6)

3.

Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15)

4.

Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3)

Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

102.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla commercializzazione e sull’impiego dei biocidi (ordinanza sui biocidi) (RU 2005 2821), modificata da ultimo il 2 novembre 2009 (RO 2009 5401)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo per “organismi di valutazione della conformità” si intendono le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e della Svizzera per la commercializzazione dei biocidi.

I riferimenti delle autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera figurano nei seguenti siti web.

Stati membri

Biocidi: “Competent Authorities and other Contact Points” http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/ca_contact.pdf

Svizzera

Ufficio federale della sanità pubblica, autorità di notifica per i prodotti chimici www.bag.admin.ch/biocide

SEZIONE III

Disposizioni aggiuntive

Ai fini dei paragrafi da 2 a 5 della presente sezione, ogni riferimento alla direttiva 98/8/CE è intesa, per quanto riguarda la Svizzera, come facente riferimento anche alle disposizioni svizzere equivalenti.

1.   Iscrizione dei principi attivi nell’allegato I, I A o I B

L’articolo 11 della direttiva 98/8/CE è applicabile tra le parti con i seguenti adattamenti:

L’iscrizione o le modifiche successive all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB sono prese in considerazione anche se un richiedente ha presentato il fascicolo prescritto alle autorità competenti della Svizzera e se tali autorità hanno inviato la valutazione richiesta alla Commissione.

2.   Reciproco riconoscimento di autorizzazioni tra Stati membri e la Svizzera

1.

Fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 98/8/CE, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro o in Svizzera è autorizzato o registrato in un altro Stato membro o in Svizzera rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal momento in cui tale Stato membro o la Svizzera riceve la domanda, a condizione che il principio attivo del biocida sia incluso nell’allegato I o IA della direttiva 98/8/CE e sia conforme alle prescrizioni ivi fissate. Ai fini del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni la domanda deve contenere una sintesi del fascicolo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all’allegato II B, sezione X, della direttiva 98/8/CE e una copia certificata conforme della prima autorizzazione concessa. Ai fini del reciproco riconoscimento della registrazione dei biocidi a basso rischio, la domanda deve includere i dati richiesti a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE ad eccezione dei dati relativi all’efficacia per i quali è sufficiente un sunto.

L’autorizzazione può essere soggetta a disposizioni derivanti dall’applicazione di altre misure basate sulla normativa delle parti, relative alle condizioni di distribuzione e uso di biocidi destinati a proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori interessati.

La procedura di reciproco riconoscimento lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri e dalla Svizzera in base alla normativa delle parti destinate a proteggere la salute dei lavoratori.

2.

Se, a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che:

a)

la specie bersaglio non è presente in quantità nociva;

b)

è dimostrata una resistenza o tolleranza inaccettabile al biocida da parte dell’organismo bersaglio; o

c)

le condizioni di uso, come il clima o il periodo di riproduzione delle specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle dello Stato membro in cui il biocida è stato originariamente autorizzato o in Svizzera e un’autorizzazione invariata può pertanto presentare rischi inaccettabili per l’uomo o per l’ambiente,

lo Stato membro o la Svizzera può chiedere che talune condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere e), f), h), j) e l), della direttiva 98/8/CE siano adattate alle diverse situazioni affinché siano soddisfatte le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

3.

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un biocida a basso rischio che è stato registrato da un altro Stato membro o dalla Svizzera non corrisponda alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE esso può rifiutarne provvisoriamente la registrazione e comunica immediatamente i suoi dubbi alla competente autorità responsabile della verifica del fascicolo.

Se entro un periodo massimo di 90 giorni le autorità interessate non raggiungono un accordo, la questione è sottoposta alla Commissione perché adotti una decisione secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

4.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un biocida autorizzato da un altro Stato membro o dalla Svizzera non sia tale da soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE e proponga pertanto un rifiuto dell’autorizzazione o della registrazione o una limitazione dell’autorizzazione a determinate condizioni, lo notifica alla Commissione, agli altri Stati membri, alla Svizzera e al richiedente e fornisce loro un documento esplicativo che indichi la denominazione e le caratteristiche del prodotto e i motivi del rifiuto o della limitazione dell’autorizzazione.

La Commissione prepara una proposta su tali questioni a norma dell’articolo 27 della direttiva 98/8/CE per l’adozione di una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

5.

Se la procedura di cui al paragrafo 4 si conclude con la conferma del rifiuto di una seconda, o successiva registrazione da parte di uno Stato membro o della Svizzera, lo Stato membro che aveva precedentemente registrato il biocida a basso rischio o la Svizzera, ove il comitato permanente lo ritenga opportuno, tiene conto di tale rifiuto e riesamina la sua registrazione a norma dell’articolo 6 della direttiva 98/8/CE.

Se tale procedura conferma la registrazione iniziale, lo Stato membro che ha avviato la procedura o la Svizzera registra il biocida a basso rischio in questione.

6.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri o la Svizzera possono rifiutare, nel rispetto del trattato, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse per prodotti appartenenti ai tipi 15, 17 e 23 di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE, purché tale limitazione possa essere giustificata e non ostacoli l’obiettivo del presente capitolo.

Gli Stati membri e la Svizzera si informano reciprocamente e informano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le motivazioni.

3.   Accesso al mercato

Il richiedente indica il suo nome o denominazione commerciale e indirizzo sull’etichetta dei biocidi. Ai fini dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE è sufficiente che il richiedente abbia un ufficio permanente nell’Unione europea o in Svizzera. Le parti concordano che le autorizzazioni e le altre decisioni relative all’applicazione del presente capitolo possono essere notificate da parte delle autorità competenti direttamente al richiedente nel territorio dell’altra parte.

4.   Scambio di informazioni

Conformemente all’articolo 9 dell’accordo, le parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all’articolo 18 della direttiva 98/8/CE. Le informazioni riservate sono definite e trattate a norma dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.

5.   Clausola di salvaguardia

Se uno Stato membro o la Svizzera ha un motivo valido per ritenere che un biocida che esso ha autorizzato, registrato o è tenuto ad autorizzare a norma degli articoli 3 o 4 della direttiva 98/8/CE, rappresenti un rischio inaccettabile per la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso o la vendita nel proprio territorio. Esso informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera di tale decisione e ne indica i motivi. Una decisione sulla questione viene presa entro 90 giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Se la Svizzera contesta la decisione della Commissione, il caso è sottoposto al comitato misto che deciderà i provvedimenti appropriati, tra cui la possibilità di convocare una riunione di esperti. Se una soluzione non è raggiunta entro 90 giorni, le parti possono sospendere il capitolo sui biocidi in parte o integralmente.

Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un’eccezione.

6.   Periodo transitorio

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE è applicabile tra le parti con un periodo transitorio per la Svizzera fino al 14 maggio 2014.»


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Al fine di garantire l’applicazione efficace del capitolo sui biocidi da includere nell’allegato 1 dell’accordo, e nella misura in cui la Svizzera abbia adottato l’acquis comunitario pertinente o delle misure equivalenti a norma del capitolo sui biocidi, la Commissione, conformemente alla dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione svizzera ai comitati (1) e all’articolo 100 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, consulterà gli esperti svizzeri durante le fasi preparatorie delle proposte di misure da presentare successivamente al comitato istituito dall’articolo 28 della direttiva 98/8/CE per assistere la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Inoltre la Commissione nota che gli esperti svizzeri sono invitati a partecipare al gruppo di esperti delle autorità competenti per i biocidi che assiste la Commissione con l’applicazione armonizzata della direttiva 98/8/CE. La Commissione nota inoltre che il presidente del comitato istituito a norma dell’articolo 28 della direttiva 98/8/CE può, su richiesta di un membro o su propria iniziativa, invitare gli esperti svizzeri ad esprimersi su questioni particolari, in particolare nei casi in cui le discussioni sull’applicazione degli articoli 4 e 11 della direttiva 98/8/CE abbiano una pertinenza diretta con la Svizzera.


(1)  Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 429).


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/59


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 235/09/COL

del 20 maggio 2009

relativa al regime temporaneo di aiuti di piccola entità

(Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

VISTA la guida dell’Autorità all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE (5), in particolare la parte VIII relativa alle misure adottate per far fronte alla crisi finanziaria (Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) (6), modificata dalla decisione dell’Autorità 190/09/COL del 22 aprile 2009 (7),

VISTA la decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (8),

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 2 aprile 2009 (evento n. 514308), le autorità norvegesi hanno notificato il regime temporaneo di aiuti di piccola entità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

2.   Descrizione delle misure proposte

2.1.   Obiettivo della misura di aiuto

Le autorità norvegesi hanno affermato che la crisi finanziaria comincia a ripercuotersi sull’economia reale. La misura notificata rientra in un più ampio pacchetto di misure (9) volte a porre rimedio al grave turbamento dell’economia norvegese. Il regime notificato prevede la possibilità di concedere aiuti di piccola entità ad imprese che si trovino di fronte all’improvvisa carenza o persino all’indisponibilità di credito, contribuendo così a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia norvegese.

Il regime si basa esplicitamente sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE ed in particolare sulla sezione 4.2 «Importo di aiuto limitato e compatibile» del quadro di riferimento temporaneo.

2.2.   Natura e forma dell’aiuto

L’aiuto verrà erogato sotto forma di regimi di aiuto trasparenti, definiti all’articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (10), in particolare come sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti pubblici sovvenzionati con un elemento di aiuto calcolato sulla base del tasso di riferimento dell’Autorità (11) applicabile alla data di concessione dell’aiuto, nonché garanzie pubbliche.

Il regime di garanzia gestito da Innovation Norway viene di norma utilizzato in conformità dell’atto di cui all’allegato XV dell’accordo del SEE sugli aiuti de minimis  (12). Ciò implica, tra l’altro, che gli aiuti individuali concessi a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa (750 000 EUR nel settore dei trasporti). Per calcolare l’elemento di aiuto delle garanzie pubbliche sui prestiti superiori a 1 500 000 EUR, e in linea con la possibilità prevista dall’ultima frase della nota al punto 4.3.2, lettera a) del quadro di riferimento temporaneo, le autorità norvegesi utilizzeranno come parametro di riferimento i premi di sicurezza (esenti) previsti all’allegato del quadro stesso. Indipendentemente dal fatto che le garanzie siano emesse a beneficio delle PMI o delle grandi imprese, l’elemento di aiuto annuale che deriva dalla garanzia sarà calcolato come la differenza tra i tassi dei premi di sicurezza (esenti) fissati nell’allegato del quadro di riferimento temporaneo modificato e i premi annuali applicati dalle autorità norvegesi.

2.3.   Base giuridica nazionale per la misura di aiuto

La base giuridica del regime è costituita dal bilancio pubblico (St.prp. n. 1, 2008-2009) per il ministero del Commercio e dell’industria e da una lettera di assegnazione del ministero a Innovation Norway («Oppdragsbrev Innovasjon Norge»).

Il regime entrerà in vigore con la sua approvazione da parte dell’Autorità.

2.4.   Gestione del regime

Il regime notificato sarà gestito da Innovation Norway.

2.5.   Stanziamento e durata

Le autorità norvegesi hanno segnalato che in questa fase non è possibile comunicare il bilancio annuale della misura notificata, in quanto il bilancio generale di Innovation Norway è stato aumentato senza che fosse precisato lo stanziamento assegnato al regime notificato.

Gli aiuti nell’ambito di questo regime possono essere erogati fino al 31 dicembre 2010.

2.6.   Destinatario

Il regime si applica alle PMI e alle grandi imprese e copre tutto il territorio della Norvegia.

Le autorità norvegesi confermano che nell’ambito del presente regime non verranno concessi aiuti alle grandi imprese che al 1o luglio 2008 erano imprese in difficoltà a norma del punto 2.1 degli orientamenti dell’Autorità relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà né alle PMI che a quella data erano imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

Il regime può tuttavia essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

2.7.   Ambito settoriale, esclusione degli aiuti alle esportazioni e degli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto a quelli importati

Il regime temporaneo di aiuti di piccola entità si applica a tutti i settori, fatte salve le esclusioni settoriali previste al punto 38, lettera g), della sezione 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo. Sono esclusi gli aiuti alle esportazioni e gli aiuti che favoriscono i prodotti e i servizi nazionali rispetto a quelli importati (in linea con il punto 4.2.2, lettera d), del quadro di riferimento temporaneo).

2.8.   Elementi fondamentali del regime

Le autorità norvegesi confermano che il nuovo regime sarà del tutto conforme alle condizioni previste nella sezione 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo per la concessione di importi limitati di aiuti compatibili. In particolare,

l’aiuto non sarà superiore a 500 000 EUR per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo;

prima di concedere l’aiuto, Innovation Norway deve ottenere dall’impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto ai sensi della misura in questione da essa ricevuto nell’esercizio finanziario in corso. Innovation Norway verificherà che l’aiuto non porti il totale degli aiuti ricevuti dall’impresa nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di 500 000 EUR;

l’aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010;

non possono essere concessi nell’ambito del regime in questione aiuti alle esportazioni e aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

gli aiuti concessi nell’ambito della misura in questione possono essere cumulati con altri aiuti compatibili, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria;

nell’ambito del regime in questione non verranno concessi aiuti alle grandi imprese che al 1o luglio 2008 erano imprese in difficoltà a norma del punto 2.1 degli orientamenti dell’Autorità relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà né alle PMI che a quella data erano imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria, integrato nell’accordo SEE.

2.9.   Monitoraggio e comunicazione

Le autorità norvegesi confermano che le norme in materia di monitoraggio e relazioni di cui nel quadro di riferimento temporaneo saranno rispettate.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE prevede quanto segue:

«1.   Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Dal momento che il regime è finanziato attraverso il bilancio pubblico norvegese, si tratta di risorse statali. La misura è selettiva in quanto sarà concessa solo ad alcune imprese. Essa offre un vantaggio ai beneficiari in quanto concede importi limitati di aiuti a cui i beneficiari non potrebbero accedere senza la misura. La misura incide sugli scambi tra Stati del SEE in quanto il regime non si limita ai beneficiari che operano in settori in cui non esistono scambi commerciali intra-SEE.

Alla luce di quanto sopra, l’Autorità è giunta alla conclusione che il regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   Requisiti procedurali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3: «all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.»

Avendo notificato il regime temporaneo di aiuti di piccola entità con lettera del 2 aprile 2009 (evento n. 514308), le autorità norvegesi hanno rispettato l’obbligo di notifica, aggiungendo inoltre che non avrebbero attuato il regime fino alla sua approvazione da parte dell’Autorità, e conformandosi quindi alla clausola sospensiva.

L’Autorità conclude pertanto che le autorità norvegesi hanno rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

3.   Compatibilità dell’aiuto

L’Autorità ha valutato la compatibilità della misura notificata con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE in combinato disposto con il quadro di riferimento temporaneo.

Adottando il quadro di riferimento temporaneo, l’Autorità ha riconosciuto che (sezione 4.1, punto 33: «Vista la gravità dell’attuale crisi finanziaria e i suoi effetti per l’economia degli Stati EFTA nel suo complesso, l’Autorità reputa che determinate categorie di aiuti di Stato siano giustificate, per un periodo di tempo limitato, per porre rimedio a tali difficoltà e ritiene che possano essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), di detto accordo.»

La misura notificata dovrebbe porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA ed è specificatamente elaborata per far fronte ai requisiti di un’ulteriore categoria di aiuti («Importo di aiuto limitato e compatibile»), prevista nella sezione 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo.

L’Autorità ritiene che la misura notificata soddisfi tutte le condizioni previste nel suddetto quadro, in particolare:

l’importo massimo di aiuto non supererà l’equivalente in denaro di 500 000 EUR per impresa (in linea con il punto 4.2.2, lettere a) e f), del quadro di riferimento temporaneo);

l’aiuto è concesso sotto forma di regime (in linea con il punto 4.2.2, lettera b), del quadro di riferimento temporaneo);

l’aiuto è concesso alle imprese che al 1o luglio 2008 non erano in difficoltà (13); tuttavia può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale (in linea con il punto 4.2.2, lettera c), del quadro di riferimento temporaneo);

sono esclusi gli aiuti alle esportazioni e gli aiuti che favoriscono i prodotti e i servizi nazionali rispetto a quelli importati (in linea con il punto 4.2.2, lettera d), del quadro di riferimento temporaneo);

gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2010 (in linea con il punto 4.2.2, lettera e), del quadro di riferimento temporaneo).

le norme in materia di monitoraggio e relazioni di cui nel quadro di riferimento temporaneo (sezione 4.7, punto 59 del quadro stesso) sono rispettate.

L’Autorità ritiene pertanto che la misura notificata sia necessaria, adeguata e proporzionata al fine di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA, come stabilito al punto 4.1. del quadro di riferimento temporaneo.

4.   Conclusioni

Sulla base della valutazione di cui sopra, l’Autorità ritiene che il regime temporaneo di aiuti di piccola entità a cui le autorità norvegesi intendono dare esecuzione sia conforme al quadro di riferimento temporaneo e sia compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo stesso.

Si ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo, derivante dall’articolo 21 della parte II del protocollo 3 in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione n. 195/04/COL, di fornire relazioni annuali sull’attuazione del regime.

Si fa presente inoltre alle autorità norvegesi che qualsiasi progetto di modifica a tale regime deve essere notificato all’Autorità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime temporaneo di aiuti di piccola entità, in conformità dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «l’Autorità».

(2)  In appresso denominato «l’accordo SEE».

(3)  In appresso «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  In appresso denominato «protocollo 3».

(5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata guida sugli aiuti di Stato). La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(6)  In appresso denominato «quadro di riferimento temporaneo».

(7)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 26, e supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 31.

(8)  GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1, modificata dalla decisione n. 319/05/COL del 14 dicembre 2005 (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 24, e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 46).

(9)  Per far fonte ai problemi emergenti sul mercato del lavoro norvegese, il governo norvegese ha modificato il bilancio per il 2009 con un libro bianco (St.prp. n. 37, 2008-2009). Sebbene il regime temporaneo di aiuti di piccola entità non faccia esplicitamente parte del St.prp. n. 37 (2008-2009), sarà finanziato nell’ambito di un incremento di bilancio assegnato a Innovation Norway con questa modifica.

(10)  Integrato nell’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, e nel supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20).

(11)  I tassi di riferimento sono calcolati in base al capitolo relativo al metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, occorre sommare margini appropriati al tasso di base. I tassi di base in vigore sono pubblicati sul sito web dell’Autorità.

(12)  Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) è stato integrato nell’allegato XV (aiuti di Stato) dell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52, e supplemento SEE n. 38 del 9.8.2007, pag. 34).

(13)  Per le imprese di grandi dimensioni, cfr. punto 2.1 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Per le PMI, cfr. articolo 1, paragrado 7 della definizione del regolamento generale di esenzione per categoria.


Rettifiche

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/63


Rettifica del regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 23 luglio 2009 )

A pagina 27, articolo 1 «Oggetto e ambito di applicazione», paragrafo 2, lettera c), punto iv):

anziché:

«a temperature ambiente dell'aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell'aria;»,

leggi:

«a temperature ambiente dell'aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento ad acqua;».