ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.041.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/99/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 131/2011 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/100/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),
vista la proposta congiunta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici sono stati applicati fino al 31 dicembre 2010. |
(2) |
Con la risoluzione 1956 (2010), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che i regimi specifici in questione dovrebbero essere prorogati fino al 30 giugno 2011 e che non dovrebbero avere applicazione successivamente a tale data. In conformità della decisione 2011/100/PESC del Consiglio, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 30 giugno 2011.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2011.
Per il Consiglio
La presidente
HOFFMANN R.
(1) Cfr. la pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 132/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piacentinu Ennese (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Piacentinu Ennese» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione riportata nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 164 del 24.6.2010, pag. 26.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Piacentinu Ennese (DOP)
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 133/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
107,9 |
JO |
87,5 |
|
MA |
55,3 |
|
TN |
102,0 |
|
TR |
106,5 |
|
ZZ |
91,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
101,4 |
TR |
178,9 |
|
ZZ |
140,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
47,3 |
TR |
149,4 |
|
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
84,7 |
|
0709 90 80 |
EG |
97,7 |
ZZ |
97,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
54,9 |
|
IL |
78,0 |
|
MA |
53,9 |
|
TN |
56,1 |
|
TR |
69,7 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
54,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
82,8 |
|
TR |
79,6 |
|
ZZ |
108,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
113,4 |
JM |
131,0 |
|
MA |
117,3 |
|
TR |
66,9 |
|
ZZ |
107,2 |
|
0805 50 10 |
MA |
49,9 |
TR |
47,4 |
|
ZZ |
48,7 |
|
0808 10 80 |
CA |
104,5 |
CL |
54,0 |
|
CM |
52,0 |
|
CN |
101,1 |
|
US |
123,7 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0808 20 50 |
AR |
130,7 |
CL |
60,7 |
|
CN |
50,1 |
|
US |
104,4 |
|
ZA |
122,1 |
|
ZZ |
93,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 134/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 129/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 38 del 12.2.2011, pag. 29.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 15 febbraio 2011
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
57,94 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
57,94 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
57,94 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
57,94 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
55,93 |
0,69 |
1701 99 10 (2) |
55,93 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
55,93 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,56 |
0,19 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/8 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 febbraio 2011
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi)
(2011/99/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
L’8 aprile 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in due imprese operanti nella divisione 46 (Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2, nella regione NUTS II Noord Holland (NL32) e fino al 5 agosto 2010 hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 2 557 135 EUR. |
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per rispondere alla domanda di contributo finanziario presentata dai Paesi Bassi, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 557 135 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addi 3 febbraio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
FELLEGI T.
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
15.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/9 |
DECISIONE 2011/100/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2011
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso, fra l'altro, di prorogare fino al 30 giugno 2011 i regimi relativi al versamento nel Fondo di sviluppo per l'Iraq dei proventi delle esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e i regimi relativi all'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq, di cui alle risoluzioni 1483 (2003) e 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC. |
(4) |
È necessaria un'azione ulteriore dell’Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal testo seguente:
«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 30 giugno 2011.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addi 14 febbraio 2011.
Per il Consiglio
La presidente
HOFFMANN R.
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.