ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.034.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
9 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/87/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale ( 1 )

29

 

*

Regolamento (UE) n. 111/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

33

 

*

Regolamento (UE) n. 112/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

35

 

*

Regolamento (UE) n. 113/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

37

 

 

Regolamento (UE) n. 114/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

39

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/10/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

41

 

*

Direttiva 2011/11/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

45

 

*

Direttiva 2011/12/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

49

 

*

Direttiva 2011/13/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

52

 

 

DECISIONI

 

 

2011/88/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. [notificata con il numero C(2010) 3553]  ( 1 )

55

 

 

2011/89/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 febbraio 2011, concernente un contributo finanziario dell'Unione ai Paesi Bassi per studi sulla febbre Q [notificata con il numero C(2011) 554]

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

(2011/87/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (1).

(4)

È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (in prosieguo «il protocollo»), fatta salva la conclusione di detto protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(2)  Il testo del protocollo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/2


REGOLAMENTO (UE) N. 109/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione ai fini della sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa norme essenziali sui requisiti dell’omologazione dei veicoli a motore riguardo ai sistemi antispruzzi nonché dei sistemi antispruzzi come entità tecniche indipendenti. Occorre ora stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici relativi a tale omologazione.

(4)

A tal fine, è opportuno integrare nel presente regolamento i requisiti stabiliti dalla direttiva 91/226/CEE, adattandola se necessario al livello attualmente raggiunto dalle conoscenze tecniche e scientifiche.

(5)

Il campo d’applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello del regolamento (CE) n. 661/2009 e limitarsi pertanto ai veicoli appartenenti alle categorie N e O. Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica tanto ai veicoli appartenenti alle categorie N e O, quali definiti dalla direttiva 2007/46/CE, allegato II, e muniti di un sistema antispruzzi, quanto ai sistemi antispruzzi destinati a essere montati sui veicoli appartenenti alle categorie N e O.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

(1)

«sistema antispruzzi» indica un sistema mirante a ridurre la nebulizzazione dell’acqua sollevata dagli pneumatici di un veicolo in movimento e composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi;

(2)

«parafango» indica una componente rigida o semirigida destinata a raccogliere l’acqua sollevata dagli pneumatici in movimento e a dirigerla verso il terreno; può essere interamente o parzialmente parte integrante della carrozzeria o di altre parti del veicolo, come la parte inferiore della piattaforma di carico;

(3)

«paraspruzzi» indica una componente flessibile montata verticalmente dietro la ruota, alla parte inferiore dei telai o della superficie di carico o sul parafango; deve anche evitare che piccoli oggetti (come i sassolini), sollevati dal terreno dagli pneumatici, siano proiettati in alto o lateralmente verso altri utenti della strada;

(4)

«dispositivo antispruzzi» indica una parte del sistema antispruzzi che può comprendere un separatore di aria/acqua e un assorbitore di energia;

(5)

«separatore aria/acqua» indica una componente, inserita nel bordo esterno e/o nel paraspruzzi, che permettendo il passaggio dell’aria riduce l’emissione di acqua nebulizzata;

(6)

«assorbitore di energia» indica una componente facente parte del parafango e/o del bordo esterno e/o del paraspruzzi che assorbe l’energia degli spruzzi d’acqua e riduce così lo spruzzo di acqua nebulizzata;

(7)

«bordo esterno» indica una componente situata approssimativamente su un piano verticale parallelo al piano longitudinale del veicolo; può fare parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo;

(8)

«ruote sterzanti» indica le ruote attivate dal sistema sterzante del veicolo;

(9)

«asse autodirezionale» indica un asse che, ruotando intorno a un pernio centrale, può descrivere un arco orizzontale;

(10)

«ruote autosterzanti» indica ruote non attivate dal dispositivo sterzante del veicolo, in grado di deviare di un angolo non superiore a 20° grazie all’attrito esercitato dal terreno;

(11)

«asse sollevabile» indica un asse quale definito dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato I, punto 2.15 (4);

(12)

«veicolo a vuoto» indica un veicolo in ordine di marcia quale definito dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.6.;

(13)

«battistrada» indica la parte dello pneumatico quale definita dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio, allegato II, punto 2.8 (5);

(14)

«tipo di dispositivo antispruzzo» indica dispositivi che non differiscono tra loro riguardo alle seguenti caratteristiche principali:

a)

il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (assorbimento dell’energia dell’acqua, separazione aria/acqua);

b)

materiali;

c)

forma;

d)

dimensioni, se esse possono influire sul comportamento del materiale;

(15)

«veicolo trattore per semirimorchi» indica un trattore quale definito dalla direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1.2.2;

(16)

«massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (M)» indica la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore quale descritta dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.8;

(17)

«tipo di veicolo rispetto al sistema antispruzzi» indica veicoli completi, incompleti o completati che non differiscono tra loro riguardo ai seguenti aspetti:

tipo di dispositivo antispruzzi installato sul veicolo,

designazione del tipo di sistema antispruzzi da parte del fabbricante.

Articolo 3

Omologazione CE di un veicolo riguardo ai sistemi antispruzzi

1.   Il fabbricante o il suo mandatario presenta all’autorità che rilascia l’omologazione una domanda di omologazione CE riguardante i sistemi antispruzzi di un veicolo.

2.   La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato I, parte 1.

3.   Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l’autorità competente rilascia un’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

L’autorità che rilascia l’omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.

Articolo 4

Omologazione CE di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti

1.   Il fabbricante o il suo mandatario presenta all’autorità che rilascia l’omologazione una domanda di omologazione CE riguardante un tipo di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti.

La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato II, parte 1.

2.   Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l’autorità competente rilascia un’omologazione CE all’entità tecnica indipendente, attribuendole un numero di omologazione con il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

L’autorità che rilascia l’omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente.

3.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 2, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato II, parte 2.

Articolo 5

Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti

Ogni entità tecnica indipendente, conforme a un tipo cui è stata rilasciata l’omologazione CE di entità tecniche indipendenti ai sensi del presente regolamento, reca un marchio di omologazione CE per entità tecniche indipendenti, quale descritto nell’allegato II, parte 3.

Articolo 6

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 91/226/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e l’entrata in servizio dei veicoli e delle entità tecniche indipendenti omologati ai sensi della direttiva 91/226/CEE prima del 1o novembre 2012 e continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione di tali veicoli ed entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 91/226/CEE.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.

(4)  GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

(5)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95.


ALLEGATO I

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALL’OMOLOGAZIONE CE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE I SISTEMI ANTISPRUZZI DI CUI SONO MUNITI

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo per quanto concerne i sistemi antispruzzi di cui è munito (1).

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono mostrare dettagli sufficienti.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b): …

0.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo(c): …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Indirizzo/i dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

1.3.2.   Numero e posizione degli assi sterzanti: …

2.   MASSE E DIMENSIONI(f)(g)

(in kg e mm) (eventualmente, fare riferimento ai disegni)

2.1.   Interasse o interassi (a pieno carico)(g)(l): …

2.6.   Massa in ordine di marcia (minima e massima per ogni variante) Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M1, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, eventuale ruota di scorta, conducente e accompagnatore, per autobus di linea e gran turismo se muniti dell’apposito sedile)(h) (minima e massima per ogni variante): …

2.6.1.   Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (minima e massima per ogni variante): …

2.8.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore(i)(3): …

9.   CARROZZERIA

9.20.   Dispositivo antispruzzi …

9.20.0.   Presenza: sì/no/incompleta(1)

9.20.1.   Breve descrizione del veicolo riguardo al dispositivo antispruzzi e ai suoi elementi costitutivi: …

9.20.2.   Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione sul veicolo, indicanti le dimensioni indicate alle figure di cui al regolamento (UE) n 109/2011, allegato VI, e che tengano conto dei punti estremi delle combinazioni pneumatico/ruota: …

9.20.3.   Numero/i di omologazione CE dello/gli eventuale/i dispositivo/i antispruzzi: …

Data, firma

PARTE 2

MODELLO

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’autorità di omologazione

Notifica riguardante:

omologazione CE (2)

estensione dell’omologazione CE (2)

rifiuto dell’omologazione CE (2)

revoca dell’omologazione CE (2)

di un tipo di veicolo per quanto concerne i sistemi antispruzzi

visto il regolamento (UE) n. …/…, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (2)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (3): …

0.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (4)

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Informazioni accessorie: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo di omologazione depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può chiedere copia.


(1)  Per i veicoli appartenenti alle categorie N1 ed N2 capaci di una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate e che ricorrono alla deroga di cui all’allegato IV, punto 0.1, del presente regolamento, si può usare la scheda informativa descritto dalla direttiva 78/549/CEE, allegato II.

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, della componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, nella documentazione tali caratteri vanno rappresentati con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(4)  Secondo le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A.

Addendum

al certificato di omologazione CE n.

1.   Informazioni accessorie

1.1.   Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (tipo, descrizione sommaria, modello o nome depositato, numero/i d’omologazione della componente):

5.   Eventuali osservazioni:


ALLEGATO II

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI ALL’OMOLOGAZIONE CE DI SISTEMI ANTISPRUZZI COME ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di sistemi antispruzzi come entità tecniche indipendenti.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono mostrare dettagli sufficienti.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche indipendenti: …

0.8.   Indirizzo/i dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

1.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1.   Descrizione tecnica del dispositivo antispruzzi che ne indichi il principio fisico di funzionamento e le prove pertinenti cui esso deve essere sottoposto: …

1.2.   Materiali usati: …

1.3.   Disegni sufficientemente particolareggiati e in una scala idonea a consentirne l’identificazione. Il disegno deve indicare lo spazio destinato all’apposizione del marchio di omologazione CE: …

Data

Firmato

PARTE 2

MODELLO

(Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’autorità di omologazione

Notifica riguardante:

omologazione CE (1)

estensione dell’omologazione CE (1)

rifiuto dell’omologazione CE (1)

revoca dell’omologazione CE (1)

di un tipo di sistema antispruzzi in quanto componente/entità tecnica indipendente

visto il regolamento (UE) n. …/…, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (1)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull’entità tecnica indipendente (2): …

0.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni accessorie: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo di omologazione depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può chiedere copia.

Addendum

al certificato di omologazione CE n.

1.   Informazioni accessorie

1.1.   Principio di funzionamento del dispositivo: ad assorbimento di energia–a separazione aria/acqua (3):

1.2.   Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione, numero/i):

5.   Eventuali osservazioni:

PARTE 3

Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti

1.   Il marchio di omologazione CE per entità tecniche indipendenti comprende:

1.1.   un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera minuscola «e», seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE dell’entità tecnica indipendente:

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l’Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

7

per l’Ungheria

8

per la Repubblica ceca

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l’Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

19

per la Romania

20

per la Polonia

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

24

per l’Irlanda

26

per la Slovenia

27

per la Slovacchia

29

per l’Estonia

32

per la Lettonia

34

per la Bulgaria

36

per la Lituania

49

per Cipro

50

per Malta

1.2.   in prossimità del rettangolo, il «numero dell’omologazione di base» che figura nella sezione 4 del numero di omologazione, preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento o alla sua ultima modifica tecnica di rilievo. L’attuale numero progressivo è «00».

2.   Il marchio di omologazione CE per unità tecniche indipendenti va apposto sul dispositivo antispruzzi, deve essere indelebile nonché chiaramente e facilmente leggibile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.   Ecco un esempio di marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti.

Esempio di marchio di omologazione CE per entità tecniche separate

Image

Nota esplicativa

Legenda

L’omologazione CE per entità tecniche indipendenti è stata rilasciata dai Paesi Bassi, con il numero «0046». Le prime 2 cifre «00» indicano che l’entità tecnica indipendente è stata omologata ai sensi del presente regolamento. Il simbolo «A» indica che si tratta di un dispositivo del tipo ad assorbimento di energia.


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, della componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, nella documentazione tali caratteri vanno rappresentati con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO III

PARTE 1

Requisiti dei dispositivi antispruzzi

0.   CARATTERISTICHE GENERALI

0.1.   I dispositivi antispruzzi devono essere costruiti in modo da funzionare correttamente se usati in modo normale su strade bagnate. Essi inoltre non devono presentare alcun difetto strutturale o di fabbricazione che danneggi il loro corretto funzionamento o comportamento.

1.   PROVE DA EFFETTUARE

1.1   A seconda del principio fisico di funzionamento su cui si basano, i dispositivi antispruzzi sono sottoposti a prove adeguate, descritte nelle parti 2 e 3, e devono ottenere i risultati richiesti al punto 5 delle suddette parti.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTI

2.1.   La domanda ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2007/46/CE di omologazione CE di componenti di un tipo di dispositivo antispruzzi deve essere presentata dal fabbricante.

2.2.   Un modello della scheda informativa si trova all’allegato II, parte 1.

2.3.   Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione va presentato quanto segue:

Quattro campioni: tre di essi sono destinati a essere provati; il quarto viene conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio di prova può chiedere ulteriori campioni.

2.4.   Marcature

2.4.1.   Su ogni campione va apposto, in modo chiaro e indelebile, un marchio indicante la marca o la denominazione commerciale e il tipo; esso deve disporre di spazio sufficiente per il marchio d’omologazione CE di componenti.

2.4.2.   Aggiungere al marchio d’omologazione il simbolo «A» per i dispositivi ad assorbimento d’energia o «S» per quelli a separazione aria/acqua, in conformità alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII, appendice, punto 1.3.

PARTE 2

Prove su dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbimento di energia

1.   PRINCIPIO

Scopo della prova è quello di quantificare la capacità di un dispositivo di trattenere l’acqua che gli venga spruzzata addosso. L’apparecchio di prova è concepito in modo da riprodurre le condizioni di funzionamento del dispositivo montato su un veicolo riguardo al volume e alla velocità dell’acqua sollevata dal battistrada.

2.   ATTREZZATURA

Per la descrizione dell’attrezzatura di prova, cfr. allegato VI, figura 8.

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Le prove vanno effettuate in un locale chiuso in condizioni di aria immobile.

3.2.   La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni devono essere di 21 (± 3) °C.

3.3.   Utilizzare acqua deionizzata.

3.4.   Inumidire i campioni prima di ogni prova.

4.   PROCEDURA

4.1   Fissare un campione del dispositivo da provare largo 500 (+ 0/– 5) mm e alto 750 mm sul supporto verticale dell’apparecchiatura di prova, assicurandosi che il campione sia collocato entro i limiti del collettore e che nessun ostacolo possa deviare l’acqua, né prima né dopo l’impatto.

4.2   Regolare la portata dell’acqua a 0,675 (± 0,01) /s e dirigerne tra 90 (min.) e 120 (max.) sul campione da una distanza di 500 (± 2) mm, misurata orizzontalmente (allegato VI, fig. 8).

4.3.   Far colare l’acqua dal campione nel collettore. Calcolare la percentuale di acqua raccolta rispetto alla quantità di acqua spruzzata.

4.4.   Ripetere 5 volte la prova sul campione in conformità ai punti 4.2 e 4.3. Calcolare la percentuale media della serie di 5 prove.

5.   RISULTATI

5.1.   La percentuale media di cui al punto 4.4 deve essere pari o superiore al 70 %.

5.2   Se in una serie di 5 prove le percentuali più alte e più basse di acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5 %, ripetere la serie di 5 prove.

Se nella seconda serie di 5 prove i valori estremi nuovamente si discostano di oltre il 5 % rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa i requisiti del punto 5.1, l’omologazione va rifiutata.

5.3.   Verificare se il posizionamento verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti. In caso positivo, ripetere la procedura descritta nei punti da 4.1. a 4.4. nelle posizioni da cui risulta la percentuale maggiore e minore di acqua raccolta; i requisiti di cui al punto 5.2. restano in vigore.

Per ottenere la percentuale media si ricorre quindi alla media dei singoli risultati. La percentuale media deve essere pari o superiore al 70 %.

PARTE 3

Prova su dispositivi antispruzzi del tipo a separazione aria/acqua

1.   PRINCIPIO

La prova ha lo scopo di determinare l’efficacia di un materiale poroso che trattenga l’acqua di cui è stato spruzzato con un nebulizzatore aria/acqua a pressione.

L’attrezzatura usata per la prova deve simulare le condizioni cui sarebbe sottoposto il materiale rispetto al volume e alla velocità degli spruzzi d’acqua prodotti dagli pneumatici, se fosse montato su un veicolo.

2.   ATTREZZATURA

Per la descrizione dell’apparecchiatura di prova cfr. allegato VI, figura 9.

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Le prove vanno effettuate in un locale chiuso in condizioni di aria immobile.

3.2.   La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni devono essere di 21 (± 3) °C.

3.3.   Utilizzare acqua deionizzata.

3.4.   Inumidire i campioni prima di ogni prova.

4.   PROCEDURA

4.1   All’apparecchiatura di prova, fissare verticalmente un campione di 305 × 100 mm; eliminare gli spazi vuoti fra il campione e la piastra superiore curva e verificare che il collettore sia in posizione corretta. Riempire il serbatoio del nebulizzatore con 1 ± 0,005 litri d’acqua e collocarlo come indicato nella figura.

4.2   Il nebulizzatore va regolato nel modo che segue:

pressione (del nebulizzatore): 5 bar + 10 %/– 0 %

flusso: 1 litro/min. ±5 sec.

nebulizzazione: circolare, 50 ± 5 mm di diametro a 200 ± 5 mm dal campione; ugello di 5 ± 0,1 mm di diametro.

4.3.   Nebulizzare fino a quando non ci sia più nebbia d’acqua e annotare il tempo impiegato. Lasciare che l’acqua scorra dal campione nel collettore per 60 secondi e misurare il volume dell’acqua raccolta. Misurare la quantità di acqua restante nel serbatoio del nebulizzatore. Calcolare la percentuale del volume dell’acqua raccolta rispetto al volume dell’acqua nebulizzata.

4.4.   Ripetere la prova 5 volte e calcolare la percentuale media della quantità raccolta. Controllare prima di ogni prova che il collettore, il serbatoio del nebulizzatore e il recipiente di misura siano asciutti.

5.   RISULTATI

5.1.   La percentuale media di cui al punto 4.4 deve essere pari o superiore all’85 %.

5.2   Se in una serie di 5 prove le percentuali più alte e più basse di acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5 %, ripetere la serie di 5 prove. Se nella seconda serie di 5 prove i valori estremi dell’acqua recuperata si discostano nuovamente di oltre il 5 % rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa i requisiti del punto 5.1, l’omologazione va rifiutata.

5.3.   Se la posizione verticale del dispositivo influenza i risultati ottenuti, la procedura descritta ai punti da 4.1 a 4.4 deve essere ripetuta nelle posizioni che danno le percentuali maggiori e minori di acqua raccolta; i requisiti di cui al punto 5.2. restano in vigore.

Si continuano ad applicare le prescrizioni di cui al punto 5.1 per l’indicazione dei risultati di ciascuna prova.


ALLEGATO IV

Requisiti dell’omologazione di veicoli per quanto concerne i sistemi antispruzzi su di essi montati

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   I veicoli appartenenti alle categorie N ed O, esclusi i fuoristrada quali definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, devono essere muniti, al momento dell’assemblaggio o successivamente, di sistemi antispruzzi che rispettino le prescrizioni del presente allegato. Per gli autotelai cabinati tali prescrizioni si possono applicare solo alle ruote coperte dalla cabina.

Su richiesta del fabbricante, per i veicoli appartenenti alle categorie N1 ed N2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t., si possono applicare le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE (1) al posto di quelle del presente regolamento.

0.2.   Le prescrizioni del presente allegato, relative ai dispositivi antispruzzi definiti all’articolo 2, punto 4, non sono obbligatorie per i veicoli appartenenti alle categorie N, O1 e O2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, per gli autotelai cabinati, per i veicoli non carrozzati e per quelli in cui la presenza di dispositivi antispruzzi sarebbe incompatibile con il loro impiego. Se tuttavia su tali veicoli sono montati i dispositivi suddetti, questi devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

1.   Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, munito di sistema antispruzzi, deve essere presentato al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

2.   ASSI

2.1.   Assi sollevabili

Se un veicolo è munito di uno o più assi sollevabili, il sistema antispruzzi coprirà tutte le ruote, quando l’asse è abbassato, e le ruote a contatto con il terreno, quando l’asse è sollevato.

2.2.   Assi autodirezionali

Ai fini del presente regolamento, un asse autodirezionale del tipo «rotante intorno a un pernio centrale» indica un asse munito di ruote sterzanti e come tale trattato.

Se un veicolo è munito di un asse autodirezionale, il sistema antispruzzi deve soddisfare le condizioni applicabili alle ruote non sterzanti, se montato sulla parte rotante. Se non è montato su tale parte esso deve soddisfare le condizioni applicabili alle ruote sterzanti.

3.   POSIZIONE DEL BORDO ESTERNO

La distanza «c» tra il piano longitudinale tangente al lato esterno dello pneumatico, escluso il rigonfiamento dello pneumatico a contatto del suolo, e lo spigolo interno del bordo non deve superare 100 mm (allegato VI, figure 1a e 1b).

4.   CONDIZIONI DEL VEICOLO

Per controllare la conformità al presente regolamento il veicolo deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

a)

deve essere scarico e con le ruote in posizione diritta (parallele);

b)

le superfici di carico dei semirimorchi devono essere orizzontali;

c)

gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione normale.

5.   DISPOSITIVI ANTISPRUZZI

5.1   Il sistema antispruzzi deve avere le caratteristiche descritte ai punti 6 od 8.

5.2   Il sistema antispruzzi per le ruote non sterzanti o autosterzanti coperte dal piano della carrozzeria o dalla parte inferiore della piattaforma di carico, deve avere le caratteristiche indicate ai punti 6 od 8, oppure quelle del punto 7.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.   Requisiti dei sistemi antispruzzi ad assorbimento di energia per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti

6.1   Parafanghi

6.1.1.   I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore dello/degli pneumatico/i, nel modo seguente:

a)

negli assi singoli o multipli, l’estremità anteriore (C) deve estendersi fino a una linea O-Z che formi con l’orizzontale un angolo Θ (theta) non superiore a 45°.

L’estremità posteriore (allegato VI, fig. 2) deve estendersi verso il basso e arrestarsi a non più di 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota;

b)

negli assi multipli l’angolo Θ si riferisce solo all’asse anteriore e il requisito dell’altezza dell’estremità posteriore si applica solo all’asse posteriore;

c)

la larghezza totale «q» (allegato VI, fig. 1a) del parafango dev’essere almeno tale da coprire la larghezza «b» dello pneumatico o l’intera larghezza «t» di due pneumatici nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle estremità dell’unità pneumatico/ruota specificate dal fabbricante. Le dimensioni «b» e «t» si misurano all’altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc., sui fianchi degli pneumatici.

6.1.2.   Il lato rivolto in avanti della parte posteriore del parafango deve essere munito di un dispositivo antispruzzi avente le caratteristiche indicate all’allegato III, parte 2. Questo materiale deve coprire la parte interna del parafango fino a un’altezza determinata da una semiretta che partendo dal centro della ruota forma un angolo di almeno 30° con l’orizzontale (allegato VI, fig. 3).

6.1.3.   Se i parafanghi sono composti di diversi elementi, una volta montati non devono presentare alcuna apertura che permetta fuoriuscite di spruzzi a veicolo in moto. Questo requisito è considerato soddisfatto se, a veicolo carico o scarico, tutti gli spruzzi spinti all’esterno dalla forza centrifuga sull’intera larghezza del battistrada dello pneumatico ed entro lo spazio coperto dal parafango colpisce sempre una parte del dispositivo antispruzzi.

6.2.   Bordi esterni

6.2.1.   Negli assi singoli, l’estremità inferiore del bordo esterno non può essere posta a una distanza, e avere un raggio (misurato dal centro dello pneumatico), inferiori ai valori che seguono, esclusi i bordi inferiori che possono essere arrotondati (allegato VI, fig. 2).

Sospensioni pneumatiche:

a)

assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:

 

a partire dal profilo anteriore (verso la parte anteriore del veicolo) (estremità C)

 

sino al profilo posteriore (verso il retro del veicolo) (estremità A)

Rv ≤ 1,5 R

b)

assi muniti di ruote non sterzanti:

 

a partire dal profilo anteriore (estremità C)

 

sino al profilo posteriore (estremità A)

Rv ≤ 1,25 R

Sospensione meccanica

a)

caso generale} Rv ≤ 1,8 R

b)

ruote non sterzanti per veicoli con massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 t} Rv ≤ 1,5 R

in cui R è il raggio dello pneumatico montato sul veicolo ed Rv la distanza radiale alla quale si trova il profilo inferiore del bordo esterno.

6.2.2.   Negli assi multipli, le prescrizioni di cui al punto 6.2.1. non si applicano tra i piani trasversali verticali passanti per il centro del primo e dell’ultimo asse in cui il bordo esterno potrebbe essere diritto per permettere la continuità del sistema antispruzzi (allegato VI, fig. 4)

6.2.3.   La distanza tra l’estremità superiore e quella inferiore del sistema antispruzzi (parafanghi e bordo esterno) misurata in qualunque sezione perpendicolare al parafango (cfr. allegato VI, figure 1b e 2) non deve essere inferiore a 45 mm in tutti i punti situati oltre una linea verticale passante attraverso il centro della ruota o della prima ruota nel caso di assi multipli. Questa dimensione può essere gradualmente ridotta davanti a tale linea.

6.2.4.   Nei bordi esterni o tra i bordi esterni e le altre parti dei parafanghi non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in moto.

6.2.5.   Le prescrizioni di cui ai punti 6.2.3 e 6.2.4 possono non essere rispettate puntualmente se il bordo è composto da elementi diversi in grado di spostarsi gli uni rispetto agli altri.

6.2.6.   I trattori per semirimorchi a telaio ribassato, quelli cioè l’altezza della cui superficie di accoppiamento non deve superare 1 100 mm (definiti al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), possono essere concepiti in modo da derogare alle prescrizioni di cui ai punti 6.1.1, lettera a), 6.1.3 e 6.2.4. In proposito, se questi trattori sono agganciati a un semirimorchio, parafanghi e bordi esterni possono non coprire la zona immediatamente sopra gli pneumatici degli assi posteriori per evitare la distruzione del sistema antispruzzi. I parafanghi e i bordi esterni di tali veicoli devono tuttavia soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nei settori situati più di 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

Tali veicoli devono perciò essere concepiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al primo comma se circolano senza semirimorchio.

Per poter ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, parafanghi e bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile.

6.3.   Paraspruzzi

6.3.1   La larghezza del paraspruzzi deve conformarsi a quanto previsto per «q» al punto 6.1.1, lettera c), purché il paraspruzzi non sia integrato nel parafango; in tal caso essa sarà almeno pari alla larghezza del battistrada dello pneumatico.

La larghezza della parte del paraspruzzi sotto il parafango deve soddisfare la condizione stabilita nel presente punto con una tolleranza di + 10 mm su ciascun lato.

6.3.2.   Il paraspruzzi deve avere una posizione sostanzialmente verticale.

6.3.3.   L’altezza massima del bordo inferiore non deve superare 200 mm (allegato VI, fig. 3).

Questa distanza è aumentata a 300 mm per l’asse posteriore se la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, Rv, non supera la lunghezza del raggio degli pneumatici montati sulle ruote dell’asse considerato.

L’altezza massima dell’estremità inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere aumentata fino a 300 mm se il fabbricante lo ritiene tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione.

6.3.4.   Il paraspruzzi non deve distare in senso orizzontale più di 300 mm dal bordo posteriore dello pneumatico.

6.3.5.   In assi multi in cui la distanza «d» tra gli pneumatici montati su assi adiacenti è inferiore a 250 mm, solo la coppia di ruote posteriore deve essere munita di paraspruzzi. Si colloca un paraspruzzi dietro ciascuna ruota quando la distanza «d» tra gli pneumatici su assi adiacenti è pari o superiore a 250 mm (allegato VI, fig. 4).

6.3.6.   I paraspruzzi non devono flettersi all’indietro di oltre 100 mm se sottoposti a una forza di 3N per 100 mm di larghezza del paraspruzzi, applicata a un punto posto 50 mm sopra il bordo inferiore del paraspruzzi stesso.

6.3.7.   L’intera superficie davanti alla parte del paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che soddisfi le specifiche indicate all’allegato III, parte 2.

6.3.8.   Tra il bordo posteriore inferiore del parafango e i paraspruzzi non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi.

6.3.9.   Se il dispositivo antispruzzi soddisfa le specifiche relative ai paraspruzzi (punto 6.3), non sono necessari paraspruzzi supplementari.

7.   Prescrizioni relative a sistemi antispruzzi muniti di dispositivi antispruzzi ad assorbimento di energia, destinati ad assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti (cfr. punto 5.2)

7.1.   Parafanghi

7.1.1.   I parafanghi devono coprire la zona immediatamente al di sopra dello/degli pneumatico/i. Le estremità anteriori e posteriori devono estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore dello/degli pneumatico/i (allegato VI, fig. 5). L’estremità posteriore può essere tuttavia sostituita dal paraspruzzi; in tal caso esso si estenderà alla parte superiore del parafango (o dell’elemento equivalente).

7.1.2.   Tutta la parte posteriore interna del parafango sarà munita di un dispositivo antispruzzi che soddisfi i requisiti indicati all’allegato III, parte 2.

7.2.   Bordi esterni

7.2.1.   Negli assi singoli o multipli in cui la distanza fra pneumatici adiacenti è pari o superiore a 250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra la parte bassa della parte superiore del parafango e una retta formata dalla tangente al bordo superiore dello/degli pneumatico/i e fra il piano verticale formato dalla tangente alla parte anteriore dello pneumatico e il parafango o il paraspruzzi collocato dietro la/le ruota/e (allegato VI, fig. 5b).

Negli assali multipli va collocato un bordo esterno su ciascuna ruota.

7.2.2.   Tra il bordo esterno e la parte interna del parafango non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi.

7.2.3.   Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota (cfr. punto 6.3.5), il bordo esterno deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano verticale tangente al punto più avanzato dello pneumatico (allegato VI, fig. 5a) del primo asse.

7.2.4.   L’intera superficie interna del bordo esterno, di altezza non inferiore a 100 mm, sarà munita di un dispositivo antispruzzi ad assorbimento di energia conforme alle prescrizioni dell’allegato III, parte 2.

7.3.   I paraspruzzi devono estendersi sino alla parte inferiore del parafango ed essere conformi alle prescrizioni dei punti da 6.3.1 a 6.3.9.

8.   Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi muniti di dispositivi antispruzzi a separazione aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti e non sterzanti

8.1.   Parafanghi

8.1.1.   I parafanghi devono soddisfare le prescrizioni del punto 6.1.1, lettera c).

8.1.2.   I parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza tra gli pneumatici di assi adiacenti è superiore a 300 mm devono essere conformi anche al punto 6.1.1. lettera a).

8.1.3.   Negli assi multipli in cui la distanza tra gli pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i parafanghi devono essere conformi anche al modello della figura 7.

8.2.   Bordi esterni

8.2.1.   I profili inferiori dei bordi esterni devono essere muniti di dispositivi antispruzzi a separazione aria/acqua conformi alle prescrizioni di cui all’allegato III, parte 3.

8.2.2.   Negli assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici di assi adiacenti supera i 300 mm, l’estremità inferiore del dispositivo antispruzzi applicato sul bordo esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime e il seguente raggio misurato dal centro della ruota (allegato VI, figure 6 e 7):

a)

assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:

 

a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremità C a 30°)

 

fino al profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremità A a 100 mm)

Rv ≤ 1,05 R

b)

assi muniti di ruote non sterzanti:

 

a partire dal profilo anteriore (estremità C a 20°)

 

fino al profilo posteriore (estremità A a 100 mm)

Rv ≤ 1,00 R

in cui

R= raggio dello pneumatico montato sul veicolo;

Rv= distanza radiale a partire dall’estremità inferiore del bordo esterno al centro della ruota.

8.2.3.   Negli assi multipli in cui la distanza fra gli pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i bordi esterni situati negli spazi fra gli assi devono avere la forma specificata al punto 8.1.3 ed estendersi verso il basso in modo da non distare più di 100 mm dall’orizzontale passante per il centro delle ruote (allegato VI, fig. 7).

8.2.4.   La profondità del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale tracciata per il centro della ruota. Tale profondità può essere gradualmente ridotta davanti a tale linea.

8.2.5.   Nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafanghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

8.3.   Paraspruzzi

8.3.1.   I paraspruzzi devono:

a)

essere conformi al punto 6.3 (allegato VI, fig. 3); oppure

b)

essere conformi ai punti 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.8 e 8.3.2 (allegato VI, fig. 6).

8.3.2.   Le apparecchiature antispruzzi conformi alle specifiche di cui all’allegato IV, devono essere applicate ai paraspruzzi di cui al punto 8.3.1, lettera b), almeno lungo l’intero profilo.

8.3.2.1.   L’estremità inferiore del dispositivo antispruzzi non deve distare da terra più di 200 mm.

L’altezza massima dell’estremità inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere aumentata fino a 300 mm se il fabbricante lo ritiene tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione.

8.3.2.2.   Il dispositivo antispruzzi deve avere un’altezza di almeno 100 mm.

8.3.2.3.   Esclusa la parte inferiore che comprende il dispositivo antispruzzi, il paraspruzzi di cui al punto 8.3.1, lettera b), non deve flettersi all’indietro per più di 100 mm se sottoposto a una forza di 3N per ogni 100 mm di larghezza dei paraspruzzi misurata all’intersezione del paraspruzzi con il dispositivo antispruzzi nella sua posizione d’impiego, applicata a una distanza di 50 mm al di sopra dell’orlo inferiore del paraspruzzi.

8.3.3.   Il paraspruzzi non deve distare in senso orizzontale più di 200 mm dal bordo posteriore dello pneumatico.

9.   Negli assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non sia quello più arretrato del gruppo, può non coprire l’intera larghezza del battistrada dello pneumatico se esiste localmente la possibilità di interferenze tra il sistema antispruzzi e la struttura degli assi o della sospensione o del carrello.


(1)  GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.


ALLEGATO V

Conformità della produzione e cessazione della produzione

1.   Conformità della produzione

1.1.

Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CE deve essere conforme al tipo omologato. L’autorità che rilascia il marchio CE conserva un campione che, unitamente alla scheda di omologazione CE, può essere usato per stabilire se i dispositivi commercializzati recanti il marchio di omologazione CE siano conformi ai requisiti stabiliti.

1.2.

Un tipo di dispositivo è definito dal modello e dai documenti descrittivi depositati al momento della domanda di omologazione CE. I dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle del dispositivo modello e le cui altre componenti non differiscano da quelle del modello tranne che per varianti che non abbiano alcun effetto sulle proprietà specificate nel presente allegato possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo.

1.3.

Il fabbricante effettua periodici controlli per garantire la conformità della produzione al tipo omologato.

A tal fine il fabbricante deve disporre di un laboratorio opportunamente attrezzato, in grado di effettuare le prove essenziali, o di un laboratorio autorizzato che effettui le prove di conformità della produzione per suo conto.

I risultati dei controlli di conformità della produzione sono messi a disposizioni dalle autorità competenti per almeno un anno.

1.4.

Le autorità competenti possono anche effettuare controlli saltuari.

1.5.

La conformità della produzione al tipo di dispositivo omologato va controllata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui all’allegato III.

A richiesta delle autorità che hanno rilasciato l’omologazione, i fabbricanti mettono a loro disposizione i dispositivi del tipo precedentemente omologato per effettuare prove o controlli di conformità.

1.6.

La produzione è ritenuta conforme se 9 campioni aleatori su 10 sono conformi alle specifiche dell’allegato III, parte 2, punto 4 e parte 3, punto 4.

1.7.

Se non si verifica la condizione del punto 1.6, si esaminano 10 nuovi campioni aleatori.

La media di tutte le misurazioni effettuate deve soddisfare le specifiche dell’allegato III, parte 2, punto 4 e parte 3, punto 4, e nessuna misura singola deve essere inferiore al 95 % dei valori ivi specificati.

2.   Cessazione della produzione

Il titolare di un’omologazione CE che cessi la produzione ne informa immediatamente le autorità competenti.


ALLEGATO VI

FIGURE

Figura 1a

Larghezza «q» del parafango «a» e posizione del bordo «j»

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Figura 1b

Esempio di misurazione del bordo esterno

Image

Figura 2

Dimensioni del parafango e del bordo esterno

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Figura 3

Posizione del parafango e del paraspruzzi

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Figura 4

Schema di installazione di un sistema antispruzzi (parafango, paraspruzzi, bordo esterno) munito di dispositivi antispruzzi (ad assorbimento d’energia) per assi multipli

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Figura 5

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (ad assorbimento d’energia) per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti

(Allegato IV, punti 5.2 e 7)

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Figura 6

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi a separazione aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti

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Figura 7

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra gli pneumatici non è superiore a 300 mm

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Figura 8

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi ad assorbimento d’energia

(Allegato III, parte 2)

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Figura 9

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi a separazione aria/acqua

(Allegato III, parte 3)

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9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/29


REGOLAMENTO (UE) N. 110/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per la compilazione di statistiche comparabili ad uso dell’Unione europea e ha fissato le scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente al sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale («ESSPROS»).

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate misure di attuazione relative ai formati per la trasmissione dei dati, ai risultati da trasmettere e ai criteri per la misura della qualità per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(3)

Il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale deve essere ottenuto utilizzando l’approccio ristretto per avere la stessa popolazione dei beneficiari di prestazioni lorde di protezione sociale i cui dati sono raccolti nel sistema centrale ESSPROS.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I formati per la trasmissione dei dati e i risultati da trasmettere per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato I.

2.   I criteri per la misura della qualità dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.


ALLEGATO I

Formati per la trasmissione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale e risultati da trasmettere

1.   DATI DA TRASMETTERE

I dati relativi alle prestazioni nette di protezione sociale (approccio ristretto) sono trasmessi secondo il formato fornito dalla Commissione.

Le variabili da trasmettere sono le seguenti:

1.1.

Aliquote di imposizione medie dettagliate (AITR) e aliquote di contribuzione sociale medie dettagliate (AISCR) ripartite simultaneamente secondo:

la classificazione dettagliata delle sole prestazioni di protezione sociale in denaro, come specificate nell’allegato 1 del manuale ESSPROS,

i regimi elencati nella tabella «Elenco dei regimi» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione (1).

1.2.

Benefici fiscali residui (da fornire solo se non sono direttamente conteggiati nell’AITR e/o nell’AISCR).

Ogni beneficio fiscale residuo deve essere scomposto per funzione, secondo l’elenco degli eventi e dei bisogni definito all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 458/2007, al primo livello di classificazione.

I dati relativi ai benefici fiscali residui sono espressi in valuta nazionale.

1.3.

Dati relativi alle prestazioni sociali nette (approccio ristretto) ripartiti simultaneamente secondo:

la classificazione dettagliata delle prestazioni di protezione sociale, come specificato nell’allegato 1 del manuale ESSPROS,

i regimi elencati nella tabella «Elenco dei regimi» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 (devono anche essere trasmessi dati al livello «tutti i regimi», corrispondenti alla somma di tutti i regimi).

Le prestazioni sociali nette sono ottenute collegando le prestazioni lorde di protezione sociale di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 alle variabili elencate ai punti 1.1 e 1.2.

2.   MANUALE DI RIFERIMENTO

Le classificazioni e le definizioni dettagliate da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento figurano nel manuale ESSPROS, prodotto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.


(1)  GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5.


ALLEGATO II

A.   CRITERI PER LA MISURA DELLA QUALITÀ DEI DATI RELATIVI AL MODULO SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALE

Come previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella valutazione annuale della qualità dei dati raccolti sulle prestazioni nette di protezione sociale si applicano i seguenti criteri: pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

B.   INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Gli Stati membri devono fornire informazioni riguardanti:

1.   Contatti

1.1.   Informazioni su chi compila i dati.

2.   Accuratezza

2.1.   Copertura delle fonti di dati: tipi di fonti utilizzate (registri o altre fonti amministrative, indagini, stime); informazioni sui regimi o sulle funzioni coperti dai diversi tipi di fonti; informazioni sui problemi di copertura delle fonti di dati che hanno reso necessario ricorrere a una stima dei dati.

2.2.   Metodologie e ipotesi utilizzate nelle stime e in caso di copertura incompleta delle fonti di dati:

dati amministrativi,

indagine,

modellizzazione,

altro (specificare).

2.3.   Revisione delle statistiche:

cambiamenti nelle fonti di dati utilizzate,

cambiamenti nei metodi e nelle ipotesi utilizzati per la stima dei dati,

revisioni di dati dovute ad adattamenti concettuali (ad esempio, adattamenti dei conti nazionali),

revisioni di dati dovute alla disponibilità di statistiche definitive,

revisioni di dati conseguenti a un riesame della qualità,

descrizione della politica di revisione dei dati adottata.

3.   Comparabilità

3.1.   Comparabilità geografica:

deviazioni dalla copertura completa dei dati finali,

deviazioni dalla metodologia ESSPROS,

informazioni sulle ragioni della deviazione e sui metodi utilizzati,

stima degli effetti di tali deviazioni sulla comparabilità.

3.2.   Comparabilità nel tempo:

descrizione della corrispondenza tra la copertura dei dati storici e la copertura dei dati correnti,

descrizione della comparabilità dei dati storici e dei dati correnti.

4.   Accessibilità e chiarezza

4.1.   Descrizione della politica di diffusone dei dati adottata dal paese.

4.2.   Descrizione dei metadati o della metodologia forniti agli utenti.

5.   Pertinenza

5.1.   Descrizione di come l’informazione statistica risponde alle necessità attuali e potenziali degli utenti.

C.   CALENDARIO PER LA PRODUZIONE DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Le relazioni sulla qualità relative al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono annuali.

La relazione per l’anno N è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 gennaio dell’anno N + 3.

D.   FORMATO PER LA TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Le informazioni concernenti la qualità dei dati sono trasmesse secondo il formato fornito dalla Commissione (Eurostat).


(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


9.2.2011   

IT

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L 34/33


REGOLAMENTO (UE) N. 111/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che sia istituita da disposizioni specifiche dell’Unione e che ricalchi totalmente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

1

2

3

Dispositivo di forma tronco-conica, in titanio, dotato di un’estremità filettata (il cosiddetto “pilastro moncone”).

Per uso odontoiatrico. È destinato ad essere avvitato a un impianto nella mascella e a collegare quest’ultimo con la corona artificiale.

Per l’importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato.

 (1) cfr. immagini.

9021 29 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2(B) del capitolo 90 e del testo dei codici NC 9021 e 9021 29 00.

Per le sue caratteristiche, il dispositivo è destinato a un utilizzo specifico in odontoiatria e non può essere considerato come facente parte delle “forniture di impiego generale” ai sensi della nota 2 della sezione XV. Pertanto, la classificazione nell’ambito della sezione XV è esclusa.

Il dispositivo, in quanto parte di un impianto di protesi dentaria, deve essere classificato alla voce 9021 che include vari accessori odontoiatrici per la realizzazione di corone o di protesi dentarie (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 III B 4).

Il prodotto deve dunque essere classificato nel codice NC 9021 29 00 come una parte di un impianto di protesi dentaria.

Image

Image


(1)  Le immagini sono puramente dimostrative.


9.2.2011   

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L 34/35


REGOLAMENTO (UE) N. 112/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione, per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un modulo avente dimensioni di circa 8,5 × 30 × 23 cm, progettato per monitorare i gas respiratori e anestetici di pazienti sottoposti a trattamenti terapeutici (cosiddetto «modulo analizzatore di gas»).

Funziona soltanto se collegato a un sistema di monitoraggio del paziente, ed è da questo controllato.

Il modulo analizza i gas respiratori di un paziente, procedendo alla spettroscopia, ad esempio, del tenore di anidride carbonica, di protossido di azoto, di alotano o di isoflurano.

Il sistema di monitoraggio del paziente elabora i dati ricevuti dal modulo e li verifica raffrontandoli a parametri in precedenza stabiliti. I risultati appaiono sul monitor. Se i parametri non sono rispettati, scatta un segnale di allarme.

9018 19 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9018, 9018 19 e 9018 19 10.

Il modulo non è considerato uno strumento o un apparecchio completo per analisi fisiche o chimiche di cui alla voce 9027, dato che le funzioni relative al suo controllo e l'indicazione dei risultati ottenuti sono svolte dal sistema di monitoraggio del paziente. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 9027.

Il modulo non è riconoscibile come apparecchio a raggi ultravioletti o infrarossi del codice NC 9018 20 00. Di conseguenza, è esclusa la classificazione al codice NC 9018 20 00. Poiché il modulo non è usato per effettuare l'anestesia, non può essere considerato uno strumento e apparecchio di anestesia del codice NC 9018 90 60. Di conseguenza, è esclusa la classificazione al codice NC 9018 90 60.

Poiché il modulo può essere utilizzato soltanto con un apparecchio di elettrodiagnosi per il controllo simultaneo di due o più parametri, in applicazione della nota 2 b) del capitolo 90 deve pertanto essere classificato al codice NC 9018 19 10.


9.2.2011   

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L 34/37


REGOLAMENTO (UE) N. 113/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto (comunemente denominato “sistema di videosorveglianza per neonati”) sotto forma di assortimento condizionato per la vendita al minuto, composto di:

una telecamera senza fili dotata di microfono, un trasmettitore di segnale video e un’antenna; la telecamera è dotata di un’interfaccia per l’uscita audio e video;

uno schermo a colori senza fili con display del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 14 cm (5,6 pollici) e di formato 4:3, che comprende un amplificatore, un ricevitore di segnale video e un’antenna; lo schermo è dotato di un’interfaccia per l’entrata audio e video;

due adattatori; nonché,

un cavo audio e video.

I segnali vengono trasmessi dalla telecamera allo schermo a una frequenza di 2,4 GHz entro un raggio di 150 metri.

Il prodotto è utilizzato per controllare i neonati a distanza.

8528 72 40

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3(b), 3(c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 72 e 8528 72 40.

Il prodotto è un assortimento ai sensi della regola generale d’interpretazione 3(b), composto da una fotocamera della voce 8525 e da un apparecchio ricevente per la televisione della voce 8528, nel quale il componente che dà all’assortimento il carattere essenziale non può essere determinato.

In applicazione della regola generale d’interpretazione 3(c), il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 40 come apparecchio ricevente per la televisione.


9.2.2011   

IT

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L 34/39


REGOLAMENTO (UE) N. 114/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,9

JO

87,5

MA

53,6

TN

111,3

TR

110,2

ZZ

94,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

177,5

ZZ

139,1

0709 90 70

MA

50,7

TR

147,8

ZA

57,4

ZZ

85,3

0709 90 80

EG

100,8

ZZ

100,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,2

IL

71,4

MA

53,2

TN

62,3

TR

69,4

ZA

41,5

ZZ

54,4

0805 20 10

IL

156,9

MA

64,2

TR

79,6

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

58,2

EG

57,7

IL

129,1

JM

82,9

MA

107,3

PK

49,7

TR

69,0

ZZ

79,1

0805 50 10

AR

45,3

EG

67,9

MA

49,9

TR

53,1

ZZ

54,1

0808 10 80

CA

87,9

CL

90,0

CN

86,6

MK

42,6

US

107,2

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

130,7

CL

166,4

CN

52,8

US

130,9

ZA

101,5

ZZ

116,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/41


DIRETTIVA 2011/10/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bifentrin.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bifentrin è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

Il 3 gennaio 2008 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 24 settembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti bifentrin possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il bifentrin nell’allegato I della medesima direttiva.

(6)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Sono stati rilevati rischi inaccettabili per gli utenti non professionali. È quindi opportuno esigere che i prodotti contenenti bifentrin siano autorizzati unicamente per usi industriali o professionali, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti non professionali possono essere ridotti a livelli accettabili in conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE.

(8)

Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, è opportuno esigere che i prodotti autorizzati per usi industriali o professionali siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

(9)

In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure al fine di tutelare dette matrici. È pertanto opportuno esigere che vengano fornite istruzioni affinché, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti bifentrin siano raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento. È inoltre opportuno specificare che i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il trattamento di legno che sarà continuamente esposto agli agenti atmosferici o che sarà protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità [classe di utilizzo 3 secondo la definizione dell’OCSE (3)], a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

(10)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo bifentrin, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(11)

Occorre prevedere un congruo periodo di tempo prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti prescritti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(12)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  Serie di documenti OCSE sugli scenari di emissione, numero 2, documento sullo scenario di emissione per i preservanti del legno, parte 2, pag. 64.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«38

Bifentrin

Nomenclatura IUPAC: 2-metilbifenil-3-ilmetil (1RS)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

Numero CE: n.d.

Numero CAS: 82657-04-3

911 g/kg

1o febbraio 2013

31 gennaio 2015

31 gennaio 2023

8

Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni

i prodotti sono autorizzati solo per uso industriale o professionale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti non professionali possono essere ridotti a livelli accettabili in conformità all’articolo 5 e all’allegato VI,

i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

devono essere prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e gli eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

non sono autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o per il trattamento di legno che sarà continuamente esposto agli agenti atmosferici o che sarà protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»


(1)  Per l’applicazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/45


DIRETTIVA 2011/11/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

Il 23 febbraio 2009 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 24 settembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come repellenti e contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile nell’allegato I della medesima direttiva.

(6)

Dalla valutazione risulta inoltre che i biocidi utilizzati come repellenti e contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile possono presentare solo bassi rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda l’uso esaminato e specificato nella relazione di valutazione, cioè per trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di sostanza attiva. È quindi opportuno iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile nell’allegato IA della medesima direttiva.

(7)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(8)

Alla luce delle ipotesi formulate in sede di valutazione è opportuno esigere che l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile non sia applicato nei luoghi in cui sono conservati prodotti alimentari o mangimi, a meno che questi non siano contenuti in imballaggi chiusi o richiusi. Le etichette devono pertanto indicare che i biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un congruo periodo di tempo prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l′8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

1)

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«39

Acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile

(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato

Numero CE: n.d.

Numero CAS: 30507-70-1

977 g/kg

1o febbraio 2013

31 gennaio 2015

31 gennaio 2023

19

Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

Le etichette dei biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile devono indicare che tali prodotti non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.»

2)

Nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (2)

«2

Acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile

(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato

Numero CE: n.d.

Numero CAS: 30507-70-1

977 g/kg

1o febbraio 2013

31 gennaio 2015

31 gennaio 2023

19

— Gli Stati membri provvedono affinché l’iscrizione sia soggetta alle seguenti condizioni:

Solo per trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile.

Le etichette dei biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile devono indicare che tali prodotti vanno utilizzati unicamente in interni e non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.»


(1)  Per l’applicazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(2)  Per l’applicazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/49


DIRETTIVA 2011/12/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il fenoxicarb.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il fenoxicarb è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

Il 12 settembre 2008 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 24 settembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenoxicarb possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il fenoxicarb nell’allegato I della medesima direttiva.

(6)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, è opportuno esigere che, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenoxicarb siano raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.

(8)

In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure al fine di tutelare dette matrici. Sono stati rilevati rischi inaccettabili durante l’utilizzo di legno trattato non riparato e non in contatto con il suolo, esposto continuamente agli agenti atmosferici o protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità [classe di utilizzo 3 secondo la definizione dell’OCSE (3)] nello specifico scenario di ponte su stagno. È dunque opportuno esigere che i prodotti non siano autorizzati per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fenoxicarb, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un congruo periodo di tempo prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  Serie di documenti OCSE sugli scenari di emissione, numero 2, Documento sullo scenario di emissione per i preservanti del legno, parte 2, pag. 64.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«40

Fenoxicarb

 

Nomenclatura IUPAC: [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile

 

Numero CE: 276-696-7

 

Numero CAS: 72490-01-8

960 g/kg

1o febbraio 2013

31 gennaio 2015

31 gennaio 2023

8

Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

Devono essere prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili al coperto, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.

Non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»


(1)  Per l’applicazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/52


DIRETTIVA 2011/13/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acido nonanoico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acido nonanoico è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

Il 10 ottobre 2008 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 24 settembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come repellenti e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l’acido nonanoico nell’allegato I della medesima direttiva.

(6)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo acido nonanoico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8)

Occorre prevedere un congruo periodo di tempo prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(9)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«41

Acido nonanoico, acido pelargonico

 

Nomenclatura IUPAC: Acido nonanoico

 

Numero CE: 203-931-2

 

Numero CAS: 112-05-0

896 g/kg

1o febbraio 2013

31 gennaio 2015

31 gennaio 2023

19

Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.»


(1)  Per l’applicazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2010

relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt.

[notificata con il numero C(2010) 3553]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/88/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione della Commissione in merito all’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1), in relazione all’aiuto n. C 1/2009 (ex NN 69/08) (2),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli e tenuto conto di tali osservazioni,

considerato quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia pervenuta il 14 novembre 2007, la Commissione ha avviato, il 13 gennaio 2009, il procedimento di indagine formale in merito ai presunti provvedimenti adottati dall’Ungheria a favore di Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt (di seguito «MOL»).

(2)

In data 8 aprile 2009 l’Ungheria ha presentato osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 marzo 2009 (3). Le osservazioni sono pervenute, il 27 aprile 2009, da due parti interessate, MOL e l’Associazione mineraria ungherese.

(4)

Con lettera del 2 giugno 2009, la Commissione ha inoltrato dette osservazioni all’Ungheria, la quale ha comunicato, con lettera del 3 luglio 2009, di non voler esprimere commenti in merito.

(5)

Il 21 settembre 2009 e il 12 gennaio 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettere del 19 ottobre 2009 e del 9 febbraio 2010.

II.   IL BENEFICIARIO

(6)

MOL è una società integrata operante nel settore petrolifero e del gas, che ha sede a Budapest, in Ungheria. Tra le sue principali attività sul mercato ungherese figurano le seguenti: esplorazione ed estrazione di petrolio e gas naturale, produzione di gas, raffinazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi sia al dettaglio che all’ingrosso, trasporto di gas naturale, produzione e vendita di olefine e poliolefine. Inoltre, il gruppo MOL (cui MOL appartiene) comprende diverse controllate ungheresi e straniere (4).

(7)

In tutte le sue principali attività il gruppo MOL è leader sui mercati ungherese e slovacco. Nel 2008 (5) il ricavo netto di MOL (del gruppo MOL) ammontava a circa 6,8 miliardi di EUR (13 miliardi erodi EUR). Nello stesso anno MOL (il gruppo MOL) ha conseguito un utile operativo di circa 400 milioni di EUR (732 milioni di EUR).

III.   DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

(8)

Le norme generali che disciplinano le attività estrattive in Ungheria sono definite nella legge mineraria (6) del 1993 (di seguito «legge mineraria»). Tra le varie attività estrattive (ricerca, esplorazione ed estrazione), essa disciplina anche quelle relative agli idrocarburi (petrolio e gas naturale).

(9)

La legge distingue due tipi diversi di strumenti giuridici per lo svolgimento delle attività estrattive, ossia i) la concessione (7) e ii) l’autorizzazione (8).

Nel caso della concessione, il ministro competente in materia di estrazione mineraria (di seguito, il ministro competente) stipula con il vincitore della gara pubblica (9) un contratto (10) relativo all’estrazione in un «area chiusa».

Quando invece si tratta di una «area aperta» (11), l’autorità mineraria non può negare il rilascio dell’autorizzazione, purché il richiedente rispetti le condizioni stabilite dalla legge (12).

(10)

Secondo la definizione della legge mineraria (13), l’area chiusa è un territorio delimitato finalizzato ad attività estrattive soggetta a concessione. Di conseguenza, ogni territorio che non sia chiuso rientra nella definizione di area aperta. L’Ungheria ha spiegato che originariamente si voleva considerare ogni giacimento come area chiusa, soggetta a concessione. Le aree aperte che si stimavano meno ricche di minerali avrebbero costituito un’eccezione. In quest’ultimo caso si riteneva che i giacimenti, avendo meno valore, non avrebbero ricevuto offerte nell’ambito di una gara aperta.

(11)

Inoltre, la legge mineraria prevede (14), per l’estrazione di materie prime minerali, una tassa mineraria da pagare allo Stato, il cui importo equivale a una determinata percentuale del valore derivante dalla quantità di materie prime minerali estratte. La misura della tassa mineraria varia in base al sistema utilizzato:

nel caso della concessione l’importo della tassa mineraria è stabilito nel contratto di concessione (15).

Nel caso di estrazione di materie prime minerali tramite autorizzazione, la tassa mineraria è fissata dalla legge mineraria (16). Fino al gennaio 2008 la tassa mineraria sugli idrocarburi (17) estratti a seguito di autorizzazione equivaleva al 12 % per i giacimenti messi in produzione dopo il primo gennaio 1998 e J % per i giacimenti messi in produzione prima di tale data. Il fattore «J» doveva essere calcolato mediante una formula basata sui precedenti prezzi del gas, nonché sui quantitativi e i valori estratti. Il suo valore minimo è stato fissato al 12 %.

(12)

L’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria (18) dispone che nel quadro del regime di autorizzazione il diritto d’estrazione venga revocato se la società mineraria non avvia l’attività estrattiva entro 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità mineraria.

(13)

Allo stesso comma si dispone che la suddetta scadenza può essere prorogata mediante contratto stipulato tra il ministro competente e la società mineraria (19). Il paragrafo contempla il pagamento di tre tipi diversi di corrispettivo per la proroga del diritto di estrazione:

a)

innanzi tutto, la proroga comporta il pagamento di un corrispettivo sul giacimento inutilizzato fino alla data di inizio effettivo dell’attività estrattiva. L’importo del corrispettivo equivale al massimo a 1,2 volte la tassa mineraria iniziale, calcolata in base alla quantità stimata di materie prime minerali, poiché il pagamento deve essere effettuato ad estrazione non ancora iniziata;

b)

in secondo luogo, se la richiesta di proroga riguarda più di due giacimenti, il corrispettivo da pagare per la proroga deve estendersi (a titolo di tassa mineraria maggiorata) a tutti i terreni minerari della società mineraria;

c)

in terzo luogo, se la proroga riguarda più di cinque giacimenti, oltre al detto corrispettivo può essere stabilito anche un corrispettivo aggiuntivo (20) forfetario.

(14)

Con richiesta del 19 settembre 2005, MOL ha chiesto la proroga del diritto di estrazione, precedentemente acquisito mediante autorizzazione, per 12 dei suoi giacimenti di idrocarburi, nei quali non ha avviato l’attività di estrazione entro il termine. Il 22 dicembre 2005 MOL e il ministro competente hanno stipulato il contratto relativo alla proroga (di seguito, il contratto di proroga), ai sensi dell’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria alle condizioni riportate di seguito.

a)   Corrispettivo da pagare per la proroga: le 12 autorizzazioni di estrazione oggetto della richiesta sono state prorogate di 5 anni (cioè sono stati concessi a MOL altri 5 anni di tempo per avviare l’attività di estrazione dei giacimenti). Il corrispettivo da pagare per la proroga è stato stabilito applicando a ciascun anno di proroga la tassa mineraria in vigore al momento, della misura del 12 %, moltiplicata per un parametro («c») compreso tra 1,020 e 1,050. I corrispettivi stabiliti figurano nella successiva tabella 1 (21) e si riferiscono al periodo di proroga di 5 anni. Dopo l’inizio effettivo dell’attività di estrazione, il corrispettivo stabilito dovrà essere applicato agli anni restanti del periodo complessivo di 15 anni a titolo di tassa mineraria sui giacimenti cui la proroga si riferisce (22).

b)   Estensione del corrispettivo maggiorato a tutti i terreni minerari: poiché la proroga del diritto di estrazione è stata chiesta per più di due terreni minerari, è necessario applicare per i successivi 15 anni, cioè fino al 2020, la tassa mineraria maggiorata (equivalente al corrispettivo per la proroga stabilito come descritto nella tabella 1) a tutti i terreni minerari di MOL che rientrano nel regime di autorizzazione e nei quali l’attività estrattiva ha avuto inizio dopo il primo gennaio 1998. Per quanto riguarda i terreni in cui l’estrazione ha avuto inizio prima di tale data, si devono applicare il fattore «J» e il moltiplicatore «c» (23).

c)   Tassa mineraria fissa: le parti hanno inoltre esplicitamente concordato che la tassa mineraria stabilita nel contratto deve essere applicata all’intero periodo del contratto (cioè fino al 2020), indipendentemente da eventuali modifiche della legge mineraria (24).

d)   Corrispettivo forfetario: poiché la proroga del diritto di estrazione è stata chiesta per più di cinque terreni minerari, il contratto prevede anche il pagamento di 20 miliardi di fiorini (25) come corrispettivo forfetario (26).

e)   Clausola di risoluzione: il contratto non è modificabile unilateralmente (occorre il consenso di entrambe le parti), come stabilito nel contratto stesso. Una delle parti potrà porre fine al contratto solo nel caso in cui si verifichino cambiamenti dell’assetto proprietario di MOL (e solo se tali cambiamenti riguardino minimo il 25 % delle azioni).

(15)

Con decisione del 23 dicembre 2005, l’autorità mineraria ha concesso a MOL la proroga del diritto di estrazione relativo ai 12 terreni minerari per cui era stata presentata la richiesta e ha esteso la tassa mineraria maggiorata a tutti i terreni minerari della società.

(16)

Una modifica (27) della legge mineraria (di seguito, la modifica del 2008), entrata in vigore l’8 gennaio 2008 (28), ha aumentato in misura significativa la tassa mineraria su alcune categorie di idrocarburi. La modifica non ha riguardato la tassa sulle materie prime minerali di tipo diverso. Secondo l’articolo 5 della legge di modifica, l’importo della tassa mineraria ha subito variazioni derivanti dai seguenti fattori: i) la data di inizio dell’attività di estrazione; ii) i quantitativi di idrocarburi estratti; e iii) il prezzo attuale del petrolio.

Su tutti i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 1o gennaio 2008 deve essere pagata una tassa mineraria del 30 %.

Nel caso di giacimenti messi in produzione dopo il primo gennaio 2008, la tassa mineraria (del 12 %, 20 % o 30 %) dipende dai quantitativi di idrocarburi estratti.

Nel caso di giacimenti messi in produzione prima del 1o gennaio 1998, si applica il fattore «J», il cui valore minimo è stato fissato al 30 %.

Inoltre, all’importo della tassa mineraria determinata come descritto sopra si applica una maggiorazione dipendente dal prezzo del petrolio (+ 3 % o + 6 % se il prezzo del petrolio supera 80 o 90 USD al barile (di seguito, la maggiorazione Brent). Valori speciali si applicano ad esempio in caso di difficili condizioni di estrazione (12 %) o di alto contenuto di gas inerte (8 %).

(17)

Tali valori erano in vigore tra l’8 gennaio 2008 e il 23 gennaio 2009. A partire dall’entrata in vigore delle modifiche alla legge mineraria, a tutte le società minerarie operanti su terreni minerari sulla base di un’autorizzazione, incluse quelle che hanno ottenuto l’autorizzazione prima del gennaio 2008, sono stati applicati i nuovi valori. Il 23 gennaio 2009 è entrata in vigore (in seguito alla decisione della Commissione sull’avvio del procedimento di indagine formale) una nuova modifica (29) alla legge mineraria, che ha riportato al 12 % (rispettando la «maggiorazione Brent») la tassa mineraria sui giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 1o gennaio 2008. La tassa mineraria sui giacimenti di tipo diverso non è cambiata rispetto alla versione della legge applicata nel 2008.

(18)

La tabella 2 riassume le tasse minerarie valide nel sistema di autorizzazione in base alle varie versioni della legge mineraria.

Tabella 2

Riassunto delle tasse minerarie vigenti nel sistema di autorizzazione secondo la legge mineraria

 

Tassa mineraria fino al 2008

Tassa mineraria nel 2008

Tassa mineraria dal 23 gennaio 2009

Messa in produzione prima del 1o gennaio 1998

J %

(almeno 12 %)

J %

(almeno 30 %, + 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

J %

(almeno 30 %, + 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Messa in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 1o gennaio 2008

12 %

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Messa in produzione dopo il 1o gennaio 2008

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è inferiore a 300 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è inferiore a 50 kt

NA

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è compresa tra 300 milioni e 500 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è compresa tra 50 e 200 kt

20 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

20 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è superiore a 500 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è superiore a 200 kt

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Idrocarburi con particolari condizioni di estrazione

12 %

12 %

Alto contenuto di gas inerte

8 %

8 %

Il fattore «J» deve essere calcolato mediante una formula basata sui precedenti prezzi del gas, nonché sui quantitativi e i valori estratti. Cfr. il considerando 11.

IV.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(19)

La presunta misura di aiuto che viene qui esaminata è il contratto di proroga stipulato tra MOL e lo Stato ungherese in data 22 dicembre 2005 che ha concesso alla società un’esenzione dall’aumento della tassa mineraria sull’estrazione degli idrocarburi stabilita da una successiva modifica della legge mineraria in Ungheria. Tenuto conto del modo in cui sono stati concepiti il contratto e la successiva modifica, la Commissione li considera parte della stessa misura e nella decisione di avvio di un procedimento ne ha valutato l’impatto congiunto.

(20)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il contratto di proroga del termine ha protetto MOL da future modifiche della tassa mineraria e, segnatamente, dai cambiamenti introdotti con la modifica del 2008 della legge mineraria. In tal modo, la società ha usufruito di un trattamento più favorevole di quello riservato ai concorrenti che operano nell’ambito dell’attuale sistema di autorizzazione e che, non avendo stipulato in precedenza analoghi contratti di proroga, hanno dovuto pagare la nuova tassa mineraria maggiorata. Nella valutazione preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che la misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non ha ritenuto che vi fossero motivi in base ai quali essa potesse essere compatibile con il mercato interno dal momento che non sembrava applicabile alcuna deroga.

(21)

Ulteriori ragguagli si trovano nella decisione di avvio del procedimento che deve essere considerata parte integrante della presente decisione.

V.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’UNGHERIA

(22)

Le principali osservazioni dell’Ungheria sui criteri cumulativi che definiscono l’aiuto di Stato riguardano: i) la non selettività; ii) l’assenza di qualsiasi vantaggio per il presunto beneficiario.

(23)

Per quanto riguarda la selettività, le autorità ungheresi sostengono essenzialmente che la misura non è selettiva dal momento che, concludendo il contratto di proroga, MOL è diventata soggetta a un altro sistema, diverso dal sistema di autorizzazione.

(24)

In primo luogo, le autorità ungheresi confermano che esiste una differenza tra il sistema di concessione e quello di autorizzazione sottolineando che, nel caso del sistema di concessione, una società mineraria può proporre, nella sua offerta di concessione, una tassa più elevata di quella stabilita nel bando di gara mentre, nell’ambito del sistema di autorizzazione, la tassa è fissata dalla legge mineraria. Inoltre, l’Ungheria ritiene che, oltre a tali due sistemi, occorreva una nuova soluzione «semiconcessionaria», che consentisse di fissare l’importo della tassa mineraria in un contratto individuale al di fuori del sistema di concessione. Secondo le autorità ungheresi, il contratto di proroga di cui all’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria può essere considerato una base giuridica adeguata per tale soluzione «semiconcessionaria» poiché colloca il diritto di estrazione al di fuori del sistema di autorizzazione e lo stabilisce su una base contrattuale.

(25)

Le autorità ungheresi aggiungono che il contratto di proroga scaturisce direttamente dalla logica della legge mineraria. Secondo le autorità ungheresi, stabilire la tassa mineraria per l’intera durata del contratto di proroga è un elemento naturale del contratto di cui all’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria e non sarebbe stato possibile convenire una proroga dei termini sulla base di condizioni diverse. Inoltre, tutte le altre società minerarie potevano usufruire dello stesso trattamento per cui non si trattava di condizioni preferenziali a favore di MOL.

(26)

Segnatamente, l’articolo 20, comma 11, della legge mineraria stabilisce che la tassa mineraria è la tassa stabilita: i) dal contratto di concessione; ii) dalla legge mineraria; iii) dal contratto di proroga. Pertanto, le autorità ungheresi sostengono che la legge stabilisce esplicitamente che l’importo della tassa mineraria previsto dal contratto di proroga resti immutato anche nel caso di modifiche della legge. Secondo le autorità ungheresi, ciò è chiaramente stabilito dall’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria, che prevede che la tassa maggiorata non possa essere superiore a 1,2 volte l’importo della tassa stabilita originariamente (30). Pertanto, le autorità ungheresi ritengono che la legge ungherese escluda l’applicazione di un tasso più alto.

(27)

Per quanto riguarda la presunta assenza di vantaggio, l’Ungheria spiega che le risorse minerarie sono di proprietà statale e diventano proprietà privata quando delle società minerarie ne acquisiscono i diritti mediante pagamento. Esse citano per analogia la sentenza Ryanair e insistono sul fatto che in questo particolare caso lo Stato agisce come un operatore di mercato anche se agisce in quanto autorità pubblica (31).

(28)

Le autorità ungheresi negano la natura di imposta della tassa mineraria definendola come il prezzo pagato per l’estrazione dei minerali o una partecipazione agli utili da parte dello Stato. Esse sottolineano che il fatto che la tassa sia stabilita da una norma giuridica non significa che si tratti di un’imposta.

(29)

Inoltre, spiegano che i tre diversi obblighi di pagamento esistenti sulla base del contratto di proroga (vale a dire: il corrispettivo da pagare per la proroga, la tassa mineraria maggiorata estesa a tutti i terreni minerari della società mineraria e il corrispettivo forfetario) stabiliti dalle relative disposizioni della legge mineraria non devono essere considerati una compensazione per la rinuncia da parte dello Stato a delle entrate a cui esso ha in ogni caso diritto. Secondo le autorità ungheresi, tali pagamenti possono essere considerati, dal punto di vista dello Stato, come dei proventi aggiuntivi, in cambio dei quali lo Stato rinuncia al diritto di bandire una gara per i giacimenti in questione nel quadro del sistema delle concessioni tenendo conto dei rischi connessi e delle potenziali entrate.

(30)

Le autorità ungheresi sottolineano che, a seguito della controversa modifica della legge, non c’è nessun altro operatore di mercato che abbia dovuto effettivamente pagare una tassa superiore a quella stabilita per MOL poiché all’epoca dei fatti nessuno dei concorrenti rientrava in categorie per cui fossero previste tasse di importo superiore.

Tabella 3

Versamenti annuali (reali e ipotetici) della tassa mineraria da parte di MOL

(in milioni di HUF)

Tipo di pagamento

Effettivo: sulla base del contratto di proroga

Ipotetico: sulla base della legge mineraria in vigore

Differenza

Valore netto attuale della differenza nel 2009

2005

Corrispettivo forfetario (32):

[…] (35)

[…]

20 000,0

28 064,5

2006

Corrispettivo per la proroga (33)

[…]

[…]

835,8

1 092,1

Tassa mineraria (34)

[…]

[…]

5 755,7

7 520,0

Totale

[…]

[…]

6 591,6

8 612,1

2007

Corrispettivo per la proroga

[…]

[…]

769,7

926,5

Tassa mineraria

[…]

[…]

3 428,0

4 126,4

Totale

[…]

[…]

4 197,7

5 052,9

2008

Corrispettivo per la proroga

[…]

[…]

345,8

382,9

Tassa mineraria

[…]

[…]

–28 444,7

–31 498,5

Totale

[…]

[…]

–28 099,0

–31 115,6

2009

Corrispettivo per la proroga

[…]

[…]

211,2

211,2

Tassa mineraria

[…]

[…]

–1 942,1

–1 942,1

Totale

[…]

[…]

–1 730,9

–1 730,9

TOTALE COMPLESSIVO

[…]

[…]

959,5

8 883,0

I dati si basano sulle informazioni fornite dalle autorità ungheresi.

(31)

Inoltre, le autorità ungheresi sostengono che, a causa del contratto di proroga, MOL ha pagato nel corso degli anni e tenendo conto di tutte le componenti del contratto, compresi il corrispettivo per la proroga e il corrispettivo forfetario, in termini assoluti allo Stato più di quando avrebbe pagato senza il contratto di proroga, vale a dire sulla base della legge mineraria. Nella tabella 3 sono indicati gli importi dei pagamenti effettivamente effettuati da MOL a fronte di quelli ipotetici. I dati sono stati forniti dalle autorità ungheresi.

(32)

Secondo le autorità ungheresi, le società minerarie si attendono legittimamente che l’importo della tassa mineraria sia prevedibile per cui essa deve essere stabile nel tempo. Questa era l’intenzione alla base della modifica della legge mineraria dal momento che, nonostante la modifica della tassa mineraria, non c’è stata concretamente nessuna società per la quale l’importo della tassa mineraria sia cambiato a seguito della modifica della legge. Secondo le autorità ungheresi, le modifiche della legge mineraria potrebbero far credere che lo Stato potesse modificare l’importo della tassa mineraria in relazione ai giacimenti già messi in produzione. Tuttavia, la modifica del 2008 è stata il risultato di un compromesso nel corso delle trattative che hanno preceduto l’adozione della legge. Pertanto era implicitamente riconosciuto che c’erano delle legittime aspettative. Quindi, una società mineraria può legittimamente aspettarsi che lo Stato non aumenti unilateralmente nessuna di tali tasse. Le autorità ungheresi asseriscono che il sistema della legge mineraria e le sue disposizioni specifiche fanno sì che le tasse minerarie restino immutate per tutta la durata del contratto.

(33)

Infine, le autorità ungheresi spiegano che la «clausola di risoluzione» è basata su motivi di sicurezza nazionale.

VI.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(34)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle seguenti parti interessate: MOL, il beneficiario della presunta misura di aiuto e l’Associazione mineraria ungherese, di cui MOL è membro. Le osservazioni di entrambe le parti interessate sono sulla stessa linea di quelle dell’Ungheria.

(35)

MOL, il presunto beneficiario della presunta misura di aiuto, asserisce che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, non ha usufruito di alcun trattamento preferenziale sul mercato ungherese dell’estrazione degli idrocarburi. La quota più consistente delle tasse minerarie pagate da MOL allo Stato ungherese proviene da giacimenti soggetti al J % (vale a dire messi in produzione prima del 1o gennaio 1998) il che significa, in pratica, che MOL paga il 64 %-75 % mentre i suoi concorrenti (che hanno avviato la produzione successivamente e operano su giacimenti meno estesi) sono soggetti soltanto a una tassa del 12 %.

(36)

Inoltre, per effetto del contratto di proroga, MOL (se si tiene conto di tutti gli elementi del contratto) ha pagato allo Stato un importo superiore a quello che avrebbe pagato se non vi fosse stato il contratto, solo sulla base della legge mineraria originaria.

(37)

Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il contratto di proroga non può essere considerato analogo a una concessione dal momento che esso era soggetto al sistema di autorizzazione, MOL osserva che la proroga della tassa non è soggetta a un’autorizzazione concessa sulla base di una decisione unilaterale da parte dello Stato, ma può essere concessa solo sulla base di un accordo concluso tra lo Stato e la società mineraria. Se lo scopo della legge fosse stato quello di lasciare tale azione a discrezione dello Stato, la disposizione pertinente sarebbe stata formulata diversamente. La formulazione della legge lascia presupporre che l’intenzione del legislatore fosse quella di regolamentare il contratto di proroga in modo analogo alle concessioni.

(38)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione sostiene che l’affermazione delle autorità ungheresi secondo cui la modifica della legge era necessaria per aumentare le entrate dello Stato è in contraddizione con il fatto che MOL era nella pratica esentata dalle tasse maggiorate.

(39)

Secondo MOL, tale affermazione non è contraddittoria. Da una parte, la società ha pagato allo Stato un importo superiore a quello che avrebbe pagato sulla base della legge mineraria. D’altra parte, MOL paga anche tasse minerarie molto elevate sui giacimenti soggetti al fattore «J». Inoltre, la modifica della legge potrebbe avere un effetto sui giacimenti che saranno messi in produzione in futuro.

(40)

MOL, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, ritiene che gli elementi del contratto di proroga relativi al corrispettivo non possano in alcun modo essere considerati un’ammenda. La legge mineraria prevede delle sanzioni/ammende per i casi in cui lo sfruttamento minerario venga effettuato in violazione della legge. Le compensazioni fissate nel contratto di proroga sono il risultato delle trattative condotte tra la società mineraria e lo Stato. La stipula del contratto non era obbligatoria: la società mineraria avrebbe potuto scegliere di non stipularlo; in tal caso, avrebbe perso il proprio diritto di estrazione e poi avrebbe presentato un’offerta nell’ambito della procedura d’appalto con la possibilità di ottenere il diritto di estrazione mineraria a minor prezzo.

(41)

È fuorviante paragonare MOL, che ha stipulato tale contratto di proroga, ai concorrenti che operano nell’ambito del sistema di autorizzazione. Inoltre, MOL sottolinea di aver soddisfatto tutti i propri obblighi e di aver ottemperato alle disposizioni di legge.

(42)

Inoltre, MOL contesta il fatto che la Commissione consideri il parametro «c» basso (dal momento che è inferiore al massimale previsto dalla legge di 1,2). Occorre anche tener conto del fatto che l’applicazione della tassa mineraria maggiorata riguardava oltre 150 giacimenti e, pertanto, l’aumento della tassa portava ad un aumento considerevole delle entrate dello Stato provenienti dal settore estrattivo.

(43)

Infine, per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui MOL aveva usufruito di un trattamento preferenziale per il fatto di non essere tenuta a rispettare la maggiorazione Brent, la società osserva che anche il fattore «J» dipende dai prezzi.

(44)

L’Associazione mineraria ungherese (di seguito, l’Associazione mineraria) rappresenta gli interessi delle società che svolgono attività di estrazioni o altre attività ad esse connesse. Suo principale obiettivo è migliorare il quadro operativo globale per lo svolgimento delle attività di estrazione in Ungheria, monitorare le procedure legislative e agire nell’interesse dei suoi membri. Attualmente, conta 66 membri tra cui MOL. Il presidente dell’Associazione mineraria ungherese è uno dei direttori di MOL (36).

(45)

Secondo l’Associazione mineraria, le società minerarie si attendono legittimamente che la tassa mineraria resti immutata per i giacimenti già messi in produzione. Pertanto, lo Stato non può aumentare le tasse retroattivamente (cioè per i giacimenti già messi in produzione). L’Associazione mineraria ha già espresso tale parere a proposito del progetto di legge discusso prima della modifica della legge mineraria e di ciò è stato tenuto conto, secondo l’Associazione mineraria, all’atto della modifica della legge. L’Associazione mineraria non si è opposta alla versione definitiva del testo dal momento che essa non prevede l’aumento dell’importo della tassa mineraria relativa ai giacimenti già in attività.

(46)

Per quanto riguarda le caratteristiche generali e le condizioni economiche del mercato dell’estrazione, l’Associazione mineraria spiega che la prospettiva temporale dei progetti minerari è relativamente lunga. Tra l’inizio dell’esplorazione e l’estrazione vera e propria possono trascorrere 10-15 anni. Durante questa fase le società minerarie hanno solo costi da affrontare: non vengono realizzati utili finché non incomincia l’estrazione. Inoltre, l’attività comporta un rischio geologico dal momento che non è mai certo che l’esplorazione abbia successo. Pertanto, i progetti devono essere pianificati con molta cura. La redditività di un progetto dipende da molti fattori. Considerati i molteplici rischi, l’industria mineraria si attende che almeno i fattori che possono essere influenzati dalle autorità dello Stato, come il quadro legislativo e la tassa mineraria, rimangano stabili nel corso di tutta la durata di un progetto. Nel contesto specifico di tale tipo di industria, le strutture finanziarie svolgono un ruolo di primo piano nei progetti. I creditori esaminano costantemente i progetti e, qualora le condizioni cambino in maniera sostanziale, possono anche ritirare il finanziamento.

(47)

Pertanto, nei paesi ad alto rischio politico, la società mineraria e lo Stato concludono un contratto di diritto privato. Nelle regioni politicamente stabili, come l’Europa occidentale, tali contratti non sono necessari perché si può presupporre che il quadro giuridico non sarà modificato continuamente. Ad attendersi stabilità per quanto riguarda la partecipazione agli utili da parte dello Stato sono sia le società minerarie che i creditori. Senza tale stabilità i rischi legati al progetto aumenterebbero; un paese con una politica economica stabile non può permettersi frequenti cambiamenti politici che rischierebbero di intimorire le società minerarie.

(48)

L’Associazione mineraria sottolinea, inoltre, che i principi della certezza del diritto e della protezione dei diritti acquisiti sono sanciti dalla giurisprudenza delle corti europee e dalla Costituzione ungherese. Pertanto, la legislazione ungherese non ha il diritto di aumentare le tasse minerarie per i giacimenti già messi in produzione perché la legislazione deve essere prevedibile. Inoltre, l’Associazione mineraria ritiene che la «stabilità» della tassa mineraria sia un diritto acquisito.

(49)

L’Associazione mineraria ricorda inoltre il divieto di trattamenti discriminatori. In particolare, il divieto di discriminazioni tra gli operatori di mercato che sono subordinati al sistema delle concessioni e quelli che lo sono al sistema delle autorizzazioni. Conformemente a ciò, la legislazione ungherese non può aumentare le tasse minerarie retroattivamente per i giacimenti già messi in produzione. La Corte di giustizia ha chiarito in numerose sentenze che la certezza del diritto è un elemento fondamentale della legge dell’UE. Le norme giuridiche devono essere univoche, precise e prevedibili, specialmente nel caso in cui abbiano un impatto negativo su singoli o società (cfr. la giurisprudenza citata). L’Associazione mineraria insiste sul fatto che il principio della certezza del diritto e dei diritti acquisiti sono sanciti anche dalla costituzione ungherese e conclude che, sulla base del diritto dell’UE e dei principi costituzionali, la legislazione deve essere prevedibile.

(50)

Infine, afferma che il principio della tutela dei diritti acquisiti deriva dal principio della certezza del diritto. Il principio della tutela dei diritti acquisiti è stato rispettato nel corso delle procedure legislative nazionali e internazionali che regolamentano i diritti minerari. Anche gli altri Stati membri dell’UE dispongono di norme giuridiche stabili in materia di attività estrattive che vengono raramente modificate.

VII.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

(51)

Per stabilire se una misura costituisca aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se l’aiuto contestato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’articolo stabilisce che, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» Alla luce di tale disposizione la Commissione valuta, nei punti che seguono, se la misura contestata costituisca o meno un aiuto di Stato.

(52)

Innanzitutto va ricordato che una misura può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Anche se il contratto di proroga è stato concluso conformemente alle disposizioni in materia della legge mineraria e se l’Ungheria può stabilire la tassa mineraria mediante legge, ciò non significa che tali azioni, o i loro effetti, siano compatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il fatto che una misura sia compatibile con la legislazione nazionale non implica che essa sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato del TFUE.

(53)

Inoltre, come è già stato fatto presente nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non ritiene che i singoli elementi del caso in oggetto, vale a dire le disposizioni in materia della legge, il contratto di proroga e la modifica della legge, siano incompatibili con le norme relative agli aiuti di Stato. Invece, nel caso in esame la Commissione considera l’intera serie delle azioni dello Stato come «la misura» e valuta l’effetto del contratto di proroga congiuntamente alle successive modifiche della legge.

(54)

Per quanto riguarda le affermazioni delle autorità ungheresi secondo cui la tassa mineraria non è un’imposta, ma una partecipazione agli utili da parte dello Stato, la Commissione osserva che tale argomento è irrilevante dal punto di vista della valutazione dell’aiuto. Le norme in materia di aiuti di Stato sono applicabili a tutti i tipi di costi che devono essere affrontati dalle imprese e da cui esse sono esentate grazie a un aiuto di Stato. In ogni caso, va ricordato che l’autorizzazione all’estrazione delle risorse minerarie e di idrocarburi sembra essere una tipica competenza amministrativa. Pertanto, i pagamenti effettuati ai fini di tale autorizzazione sono assimilabili a imposte o tasse amministrative.

(55)

Infine, per quanto riguarda la clausola di risoluzione, la Commissione ritiene che ciò non rientri nella materia degli aiuti di Stato. Il fatto che il contratto di proroga stabilisca che il contratto termina qualora una terza parte acquisisca più del 25 % di MOL è una misura che non implica risorse di Stato.

(56)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni.

(57)

Per quanto riguarda la valutazione della selettività, che è un fattore sostanziale del concetto di aiuto di Stato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (37), l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE impone di stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, l’aiuto di Stato «favorisca talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione giuridica e concreta analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura in questione.

(58)

Inoltre, la Corte ha sostenuto in più occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non distingue tra le cause e gli obiettivi dell’aiuto di Stato, ma li definisce in relazione ai loro effetti (38).

(59)

Il concetto di «aiuto di Stato» non si applica peraltro ad interventi pubblici che distinguono tra imprese ove detto distinguo derivi dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essi rientrano.

(60)

La Commissione non concorda con l’affermazione delle autorità ungheresi e delle parti interessate relativa alla non selettività.

(61)

Al fine di determinare se una misura sia selettiva, deve essere definito l’ambito di riferimento applicabile (39).

(62)

Nel caso in questione, la Commissione ritiene che l’ambito di riferimento applicabile ai fini della valutazione sia il sistema di autorizzazione. Per ottenere una concessione in un’area chiusa MOL non doveva presentare un’offerta nell’ambito di un bando di gara. Invece, ha ottenuto il diritto di estrazione per i suoi giacimenti nell’ambito del sistema di autorizzazione e pertanto è in concorrenza con gli altri operatori di mercato nell’ambito di tale sistema. Il contratto di proroga fa parte del sistema di autorizzazione. Il semplice fatto che MOL non sia stata in grado di iniziare le attività estrattive entro i termini stabiliti e abbia avuto bisogno di chiedere un contratto di proroga non può comportare la modifica dell’ambito di riferimento. Accettare tale argomento porterebbe ad una situazione in cui una singola società sarebbe avvantaggiata, come accade nell’ambito del sistema di concessioni, ma senza che vi sia una procedura di bando di gara.

(63)

In effetti, è una decisione discrezionale quella con cui le autorità ungheresi stabiliscono se ad un determinato giacimento si applica il sistema di concessione o di autorizzazione. Pertanto, se le autorità ungheresi decidono di concedere i diritti di estrazione su base contrattuale, possono optare per una procedura di concessione trasparente che preveda una procedura d’appalto. La Commissione non può accettare che un regime così poco trasparente come quello detto «semiconcessionario», che viene applicato attualmente ad una sola società (MOL), possa essere considerato come un ambito separato di riferimento.

(64)

Inoltre, l’Ungheria dispone di un ampio margine di discrezione per la proroga dell’autorizzazione nonché per la modifica consequenziale delle disposizioni in materia della legge mineraria (benché sia consapevole dei suoi effetti positivi su MOL, l’unico operatore sul mercato degli idrocarburi che abbia concluso un contratto di proroga). L’Ungheria era libera di stabilire la tassa mineraria in qualsiasi momento per cui avrebbe potuto decidere di non modificare affatto la legge. Dal punto di vista degli effetti, tale serie di azioni ha inequivocabilmente favorito una particolare impresa.

(65)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l’ambito di riferimento è il sistema di autorizzazione.

(66)

È evidente che nell’ambito del sistema di autorizzazione il contratto di proroga è una misura selettiva. Com’è stato confermato dalle autorità ungheresi stesse, quando negoziano i termini del contratto, le parti hanno un certo margine di manovra per stabilire i diversi elementi relativi ai pagamenti e, soprattutto, cosa ancora più importante, possono anche decidere di non concludere alcun accordo. Pertanto, le autorità ungheresi potevano decidere se concludere o meno un tale contratto con MOL (o con un altro operatore di mercato) (40).

(67)

Tale trattamento non si giustifica sulla base della logica e della natura del sistema. Da una parte, le tasse minerarie sono imposte al fine di garantire allo Stato degli utili in cambio del valore delle materie prime estratte. Dall’altra, gli elementi di pagamento previsti dal contratto di proroga vengono pagati in cambio della proroga come un corrispettivo aggiuntivo. Tuttavia, nel caso in esame la conclusione del contratto di proroga e l’aumento di tasse per MOL che ne è derivato hanno paradossalmente fatto sì che MOL, che non è riuscita ad avviare la produzione in tempo, benefici di tasse minerarie più basse fino al 2020 praticamente per tutti i giacimenti per i quali ha ottenuto l’autorizzazione mentre i suoi concorrenti, che sono anch’essi soggetti al sistema di autorizzazione ma hanno avviato la produzione in tempo e pertanto non hanno concluso un contratto di proroga, devono pagare tasse minerarie più alte.

(68)

Il contratto di proroga in esame è l’unico contratto di proroga stipulato per gli idrocarburi. MOL ha osservato che ci sono altri contratti di proroga in vigore per i minerali solidi. La Commissione fa tuttavia notare che si tratta di altri tipi di minerali, che conformemente alla legge mineraria sono soggetti a tassa mineraria diversa da quella che grava sugli idrocarburi. È stato inoltre osservato che per quanto riguarda i minerali solidi non vi sono stati cambiamenti nella tassa mineraria introdotta dalla modifica della legge mineraria (vale a dire che gli operatori di mercato che appartenevano a tale categoria non erano interessati dalla stessa «serie di misure» e quindi non potevano trarne un vantaggio).

(69)

Sulla base di quanto precede, nonostante le argomentazioni sostenute dalle autorità ungheresi, la Commissione ritiene che la serie di misure consistente nella formulazione dell’articolo 26 A, comma 5, della legge mineraria nel contratto di proroga concluso su tale base e nella successiva modifica della legge mineraria, era di carattere selettivo nei confronti di MOL.

(70)

L’effetto congiunto della serie di misure fa sì che soltanto MOL, tra le società titolari di autorizzazioni concesse sulla base dell’articolo 5 della legge mineraria, fosse subordinata ad un sistema diverso che la proteggeva da qualsiasi aumento della tassa mineraria normalmente dovuta per l’estrazione degli idrocarburi.

(71)

In conclusione, considerata l’ampia discrezionalità nella concessione di un contratto di proroga e il fatto che l’esenzione riguardava, nei fatti, solo una singola società, si può affermare che il criterio di selettività è soddisfatto.

(72)

Contrariamente a quanto sostengono le autorità ungheresi, la Commissione ritiene che, quando autorizza le attività di estrazione, lo Stato non agisca in qualità di impresa che svolge un’attività economica. La concessione di concessioni amministrative o di autorizzazioni all’estrazione è piuttosto connessa con l’esercizio dei poteri di pubblica autorità dal momento che tale attività non può originariamente essere svolta da un operatore privato (41). In Ungheria — come in altri Stati membri dell’UE — degli operatori privati non possono essere i proprietari originari di risorse minerarie. I sistemi giuridici degli Stati membri attribuiscono, in genere, il controllo sulle risorse minerarie alle pubbliche autorità (42). Pertanto, la decisione di concedere a una società la concessione per lo sfruttamento delle risorse minerarie, nella forma scelta dallo Stato membro e mediante il versamento di alcune tasse, è, per sua propria natura e regolamentazione, materia per la quale sono competenti le autorità pubbliche e può essere classificata come un esercizio dei poteri di pubblica autorità. L’intervento con il quale l’Ungheria ha subordinato l’attività mineraria al controllo amministrativo riveste un interesse generale e non commerciale. Tale comportamento deve pertanto essere considerato una forma di intervento statale da parte di una pubblica autorità non assimilabile al comportamento di un investitore privato in un’economia di mercato (43).

(73)

Anche nell’eventualità in cui, nel caso in esame, l’autorizzazione per l’attività estrattiva venisse considerata un’attività economica in cui lo Stato perseguisse obiettivi commerciali (cosa che non è), la Commissione osserva che in termini monetari non c’è una connessione chiara e diretta tra il livello di tasse minerarie stabilito dall’Ungheria per MOL e il valore dell’autorizzazione per l’attività estrattiva. Il ragionamento delle autorità ungheresi le quali sostengono di aver agito come un operatore di mercato quando hanno stipulato il contratto di proroga non si giustifica. Segnatamente, non vi è alcuna prova del fatto che, se fosse stata bandita una gara per i dodici giacimenti (che non sarebbe stata prorogata), non vi sarebbe stata un’offerta più elevata da parte di un concorrente. Inoltre, le autorità ungheresi non hanno dimostrato di aver tenuto conto di tutti i fattori e rischi correlati da un punto di vista commerciale all’atto della stipula del contratto di proroga, vale a dire tutti gli elementi del pagamento previsti dal contratto di proroga, le tasse minerarie, eventualmente più elevate, fissate dalla legge per il periodo fino al 2020, la durata di del contratto e gli eventuali concorrenti.

(74)

Le autorità ungheresi affermano inoltre che, a seguito della controversa modifica della legge, non c’è nessun altro operatore di mercato che abbia dovuto effettivamente pagare una tassa superiore a quella stabilita per MOL poiché all’epoca dei fatti nessuno dei concorrenti rientrava in categorie per cui fossero previste tasse minerarie di importo superiore.

Tabella 4

Riassunto delle tasse minerarie vigenti prima e dopo le modifiche della legge mineraria

 

Tassa mineraria fino al 2008

Tassa mineraria nel 2008

Tassa mineraria dal 23 gennaio 2009

Tassa per i giacimenti di cui al contratto di MOL

Applicabile fino al 2020

Messa in produzione prima del 1o gennaio 1998

J % (46)

(almeno il 12 %)

J %

(almeno il 30 %, + 3 % o il 6 % in base alla maggiorazione Brent)

J %

(almeno il 30 %, + 3 % o il 6 % in base alla maggiorazione Brent)

J % × c (47)

(almeno il 12 %)

Messa in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 1o gennaio 2008

12 %

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 % × c

[~ 12,24 % (45)]

Produzione avviata dopo il 1o gennaio 2008 (44)

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è inferiore a 300 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è inferiore a 50 kt

NA

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

12 % × c

[~ 12,24 % (45)]

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è compresa tra 300 milioni e 500 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è compresa tra 50 e 200 kt

20 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

20 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Giacimenti di gas naturale, in cui la quantità annuale di gas naturale estratto è superiore a 500 milioni m3

Giacimenti di petrolio, in cui la quantità annuale di petrolio estratto è superiore a 200 kt

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

30 %

(+ 3 % o 6 % in base alla maggiorazione Brent)

Idrocarburi soggetti a particolari condizioni di estrazione

12 %

12 %

Alto contenuto di gas inerte

8 %

8 %

(75)

Questa argomentazione non può essere accolta.

(76)

I dati di cui alla precedente tabella 4 mostrano in che modo il contratto di proroga e la successiva modifica della legge mineraria hanno portato, per MOL, all’imposizione di tasse minerarie inferiori a quelle stabilite dalla legge.

(77)

In primo luogo, i dati presentati dalle autorità ungheresi indicano che effettivamente c’erano alcuni operatori di mercato che sono stati soggetti, tra l’8 gennaio 2008 e il 23 gennaio 2009, a causa della prima modifica delle legge mineraria, e dal 23 gennaio 2009 fino ad oggi, a causa della seconda modifica di tale legge, all’imposizione di una tassa mineraria più elevata di quella pagata da MOL. Le informazioni presentate dalle autorità ungheresi mostrano che nel 2008 c’erano giacimenti minerari che venivano messi in produzione nell’ambito del sistema di autorizzazione da società diverse da MOL che pagavano più del 12 % (tra il 14,24 e il 18 %) a causa dell’applicazione della maggiorazione Brent (48).

(78)

In secondo luogo, sebbene le autorità ungheresi sostengono che gli unici concorrenti operano o si prevede che opereranno su giacimenti più ridotti (vale a dire giacimenti in cui il quantitativo estratto annualmente è inferiore a 500 m3 di gas o 200 kt), la Commissione da parte sua osserva che anche se tali giacimenti più ridotti rientrano nella categoria del 12 %, dovevano comunque pagare, se del caso, la maggiorazione Brent. Ciò poteva portare ad una tassa mineraria del 18 %. La Commissione ricorda ancora una volta che l’aiuto ha esentato MOL dalla maggiorazione Brent prevista dalla legge per tutti gli altri operatori.

(79)

In terzo luogo, se si considerano le condizioni attuali del mercato ungherese, vi sono diverse società minerarie che svolgono attività di estrazione di idrocarburi. Inoltre, vi sono alcune società che svolgono attività esplorative che potrebbero portarle a mettere in produzione dei giacimenti e a farle diventare concorrenti di MOL. Nell’ambito del sistema di autorizzazione, qualsiasi società che volesse entrare sul mercato deve pagare la tassa mineraria prevista dalla legge e affrontare la concorrenza di MOL, l’unica società i cui giacimenti sono esentati dalla tassa applicabile nell’ambito del sistema generale di autorizzazione e sono soggetti a un importo di tassa più basso.

(80)

In quarto luogo, la Commissione osserva che in effetti MOL è stata soggetta ad una tassa del 12,24 % non solo per i 12 giacimenti per cui è stata concessa la proroga, ma anche per tutti i suoi giacimenti messi in produzione dopo il 1o gennaio 1998 che, all’epoca del contratto di proroga concluso nel 2005, erano sfruttati sulla base di un’autorizzazione, nonché il J% per i giacimenti messi in produzione prima del 1o gennaio 1998. Inoltre, la tassa di MOL, fino al 2020, è fissata a 12,24 % dal contratto di proroga. In tal modo, è stato attribuito un vantaggio economico considerevole a MOL per la maggior parte dei suoi giacimenti soggetti al sistema di autorizzazione per un considerevole lasso di tempo.

(81)

In quinto luogo, nell’ipotesi in cui l’autorità mineraria non avesse accordato la proroga per i 12 giacimenti, MOL avrebbe dovuto pagare, per tutti gli altri giacimenti soggetti al sistema di autorizzazione, una tassa mineraria notevolmente più elevata e ciò avrebbe comportato delle entrate maggiori per lo Stato (49). Inoltre, come menzionato al considerando 73, lo Stato avrebbe potuto pubblicare un bando di gara per la concessione relativa ai 12 giacimenti per i quali non era stata concessa la proroga e avrebbe eventualmente potuto ottenere, da parte di uno dei concorrenti, un’offerta superiore.

(82)

Per quanto riguarda l’argomentazione delle autorità ungheresi secondo cui MOL avrebbe pagato una tassa mineraria più elevata, pari segnatamente al 12,24 % nel 2006 e 2007, la Commissione la considera irrilevante.

(83)

Prima di tutto, ciò era dovuto al fatto che MOL doveva pagare l’aumento stabilito della tassa mineraria (dal 12 % al 12,24 %) come avrebbe dovuto fare qualsiasi altra società intenzionata a prorogare la propria autorizzazione all’estrazione. Sotto questo aspetto, MOL ha usufruito di un trattamento standard e non è stata messa in una posizione svantaggiata. Né, d’altronde, aveva all’epoca ottenuto un vantaggio. Ciò è accaduto l’8 gennaio 2008, all’epoca della prima modifica della legge.

(84)

Inoltre, MOL ha pagato, come tassa mineraria per i giacimenti messi in produzione, nel 2008 un importo inferiore di 28,4 miliardi di HUF e nel 2009 inferiore di 1,9 miliardi di HUF a quello che avrebbe dovuto pagare se fosse stata soggetta alla legge mineraria in vigore in quel momento.

(85)

Per quanto riguarda gli altri elementi di pagamento di cui all’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria (vale a dire il corrispettivo della proroga e il corrispettivo aggiuntivo forfetario), essi sono stati pagati in cambio della proroga e non in quanto diritto a tasse minerarie inferiori a quelle applicabili ai concorrenti. D’altronde, tali elementi di pagamento non possono essere considerati come un «pagamento anticipato» di tasse minerarie dovute successivamente. La formulazione dell’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria è chiara in proposito. In particolare quando stabilisce che «in caso di proroga la società mineraria è tenuta a pagare un corrispettivo». Gli altri due elementi sono collegati al numero di giacimenti per i quali è concessa la proroga. Pertanto, l’articolo 26/A, comma 5, della legge finanziaria stabilisce un chiaro collegamento tra la proroga e l’obbligo di pagamento.

(86)

Conformemente alla giurisprudenza, un aiuto concesso a una società non può essere compensato da un onere imposto alla stessa società che rappresenti un onere specifico distinto senza rapporto con la misura che costituisce l’aiuto (50). Nel caso in esame, come illustrato al considerando 85 della presente decisione, gli altri elementi di pagamento di cui all’articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria rappresentano un corrispettivo per la proroga che può essere considerato come un onere specifico distinto senza rapporto con la modifica successiva dell’onere prevista dalla legge nell’ambito del sistema di autorizzazione.

(87)

Infine, la Commissione sottolinea che la conclusione del contratto di proroga e l’aumento delle tasse per MOL che ne consegue ha portato ad una situazione paradossale tale società che, non essendo riuscita ad avviare la produzione in tempo, pagherà, fino al 2020, una tassa inferiore per praticamente tutti i giacimenti soggetti al sistema di autorizzazione, mentre i suoi concorrenti, che sono anch’essi soggetti al sistema di autorizzazione ma che hanno avviato la produzione prima della scadenza dei termini e non hanno quindi firmato un contratto di proroga devono pagare una tassa mineraria superiore.

(88)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura ha conferito un vantaggio a MOL esentandola dall’affrontare costi che avrebbe altrimenti dovuto sostenere. L’effetto congiunto del contratto di proroga e della successiva modifica della legge mineraria ha determinato un vantaggio per la società.

(89)

La misura in questione comporta una perdita di entrate cui lo Stato avrebbe diritto ed è pertanto concessa mediante risorse dello Stato.

(90)

MOL è una società integrata operante nel settore petrolifero e del gas ed è considerata un’impresa. È in concorrenza con altre imprese che non beneficiano dello stesso vantaggio. Pertanto, la misura falsa la concorrenza. Inoltre, MOL è attiva in un settore in cui vi sono scambi commerciali tra gli Stati membri; pertanto, il criterio relativo alle ripercussioni sugli scambi intracomunitari è anch’esso soddisfatto.

(91)

Sulla base degli argomenti illustrati, la Commissione ritiene che la misura soddisfi i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Pertanto, la misura deve essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

VIII.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO COMUNE

(92)

L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE prevede delle deroghe alla norma generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con le norme del mercato interno di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(93)

Di seguito, la Commissione esamina la compatibilità dell’aiuto in base a tali deroghe. È opportuno ricordare che le autorità ungheresi non hanno presentato alcuna argomentazione per quanto riguarda il mercato interno.

(94)

Inoltre, va ricordato che la misura ha comportato una riduzione dei costi che avrebbero dovuto essere normalmente sostenuti da MOL e deve essere pertanto considerata un aiuto al funzionamento.

(95)

Le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non si applicano al caso in questione dal momento che la misura in esame non ha un carattere sociale, non è concessa ad un singolo consumatore, non ha l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali né è destinata all’economia di alcune regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi derivati dalla divisione.

(96)

Ulteriori deroghe sono contemplate all’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

(97)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». L’intero territorio dell’Ungheria era considerato una regione corrispondente a tali criteri all’epoca dell’adesione e la maggior parte delle regioni ungheresi sono ancora ammissibili ad aiuti di questo tipo (51).

(98)

Gli aiuti di Stato alle regioni assistite sono disciplinati dagli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (52) (di seguito, gli orientamenti regionali). Conformemente agli orientamenti regionali, in linea di principio, gli aiuti di Stato possono essere autorizzati solo per coprire i costi per gli investimenti (53). Come già menzionato, l’aiuto in questione non può essere considerato un aiuto agli investimenti. Per quanto riguarda l’aiuto al funzionamento, la misura in questione non favorisce lo sviluppo di alcuna attività o regione economica e non è limitata nel tempo, decrescente o proporzionata a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economici specifici (54).

(99)

Alla luce delle osservazioni precedenti, la Commissione ritiene che l’aiuto non sia ammissibile a nessuna delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(100)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE stabilisce che: «gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

(101)

La Commissione osserva che l’aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse né a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia ungherese.

(102)

Alla luce delle osservazioni precedenti, la Commissione ritiene che l’aiuto non sia ammissibile a nessuna delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(103)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE stabilisce che gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio possano essere considerati compatibili con il TFUE quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’UE in misura contraria all’interesse comune. Ovviamente, ciò non si applica al caso in esame.

(104)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato una serie di orientamenti e comunicazioni che illustrano le modalità con cui si applica la deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(105)

Tuttavia, la Commissione ritiene che, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’aiuto, le deroghe previste da tali orientamenti e comunicazioni non siano applicabili al caso in esame. Inoltre, l’Ungheria non ha chiesto che l’aiuto venga considerato compatibile sulla base di tali regole.

(106)

L’aiuto in esame costituisce pertanto un aiuto di Stato incompatibile.

IX.   LEGITTIME ASPETTATIVE, DIRITTI ACQUISITI E DISCRIMINAZIONE

(107)

Benché la Commissione non contesti l’argomento secondo cui la prevedibilità costituisce di norma un incentivo per gli investimenti, occorre sottolineare che, in considerazione della natura obbligatoria del controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione sancita dall’articolo 108 del TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto salvo qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura in materia di aiuti di Stato (55). In proposito, i beneficiari non possono invocare la buona fede per difendere i diritti acquisiti ed evitare il rimborso dell’aiuto allo Stato (56).

(108)

È vero che la Corte ha ripetutamente affermato che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento (ossia il principio della tutela delle legittime aspettative) si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, una persona non può invocare la violazione di siffatto principio a meno che non le siano state date precise assicurazioni da parte delle autorità amministrative (57). Nel presente caso, MOL non ha avuto alcuna assicurazione da un’istituzione dell’UE che giustificasse tali legittime aspettative.

(109)

È inoltre vero che non può escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimo, d’invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, al recupero dello stesso. Tuttavia, in questo caso, tali circostanze eccezionali non si sono verificate. Al contrario, la modifica del 2008 della legge mineraria dimostra che le società minerarie non possono contare, in linea di principio, sul fatto che la legge non venga in alcun modo modificata.

(110)

La Commissione sottolinea che la tassa mineraria per i terreni già messi in produzione è stata modificata due volte recentemente, segnatamente l’8 gennaio 2008 e il 23 gennaio 2009. Prima di tutto, occorre sottolineare che la modifica del 2008 della legge mineraria è stata concepita in modo da applicarsi alle autorizzazioni all’estrazione esistenti. Ciò è chiaramente mostrato dal fatto che la formulazione della legge mineraria del 2008 riguarda anche i termini delle autorizzazioni concesse prima del 2008. Per queste ultime, le tasse erano state adattate a partire dall’entrata in vigore della nuova tassa mineraria. Ciò dimostra che i titolari delle autorizzazioni non hanno motivo di nutrire legittime aspettative o di ritenere di avere diritti acquisiti a che il livello di imposizione fiscale rimanga inalterato per tutta la durata della loro autorizzazione.

(111)

Contrariamente a quanto affermato dall’Ungheria e dalle altre parti interessate, la giurisprudenza dell’UE conferma che non si può basare il proprio affidamento sull’assenza totale di modifiche legislative (58). Analogamente, il principio della certezza del diritto non preclude la possibilità di cambiamenti della legge.

(112)

Per quanto riguarda l’argomentazione della discriminazione, dev’essere anch’essa respinta. L’aumento della tassa non è discriminatorio quando si applica a tutti, specialmente perché il sistema applicato non comporta differenziazioni (vale a dire non vengono fatte distinzioni tra le imprese che svolgono la loro attività sulla base di un’autorizzazione).

X.   RECUPERO

(113)

Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente per decidere se lo Stato interessato debba far cessare o modificare tale aiuto (59). Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’obbligo imposto a uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino dello status quo ante (60). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (61).

(114)

Facendo seguito a tale giurisprudenza, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio (62) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

(115)

Pertanto, considerato che la misura in oggetto è giudicata illegittima e incompatibile, l’aiuto deve essere recuperato per ristabilire la situazione del mercato prima della sua concessione. Occorre quindi effettuare il recupero a partire dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, vale a dire dal momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. L’importo da recuperare comprende gli interessi dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione fino a quella del suo effettivo recupero.

(116)

Nel caso in esame, l’aiuto consiste in una serie di azioni dello Stato. Con il contratto di proroga MOL è stata protetta da futuri aumenti della tassa mineraria prevista dalla legge. MOL ha ottenuto un vantaggio concreto quando è entrata in vigore la prima modifica della legge mineraria, l’8 gennaio 2008. A partire da questa data, MOL è stata de facto esentata dall’onere di tasse più elevate e pertanto favorita rispetto agli altri concorrenti.

(117)

Come spiegato ai considerando 61-65, l’ambito di riferimento applicabile è quello degli altri operatori di mercato attivi nell’ambito del sistema di autorizzazione. Pertanto, il vantaggio consiste nella differenza tra la tassa mineraria effettivamente pagata da MOL dopo la modifica della legge mineraria per i suoi giacimenti messi in produzione nell’ambito del sistema di autorizzazione e le tasse previste da tale legge.

(118)

Come già illustrato al considerndo 85, la Commissione ritiene che gli altri elementi di pagamento del contratto (vale a dire il corrispettivo della proroga e il corrispettivo aggiuntivo forfetario) siano stati pagati in cambio della proroga e non in quanto MOL avesse diritto a tasse minerarie inferiori a quelle applicabili ai concorrenti. Ciò significa che non devono essere presi in considerazione nel calcolo del vantaggio.

Tabella 5

Importo degli obblighi effettivi e ipotetici di MOL per quanto riguarda la tassa mineraria nel periodo in esame

Pagamenti della tassa mineraria

Effettivi (63)

(conformemente al contratto di proroga) in milioni di HUF

Ipotetici

(conformemente alla legge mineraria in vigore) in milioni di HUF

Differenza in milioni di HUF

2008

106 226,3

134 671,0

–28 444,7

2009

67 099,7

69 041,8

–1 942,1

(119)

Come si evince dalla tabella 5, la differenza è quindi pari a 28,4 miliardi di HUF nel 2008 e 1,9 miliardi di HUF nel 2009, vale a dire un totale di 30,3 miliardi di HUF. Tale è l’importo che l’Ungheria si dovrà fare rimborsare da MOL maggiorato degli interessi. Il recupero dovrà applicarsi anche agli importi relativi al 2010 per i quali non vi sono ancora dati disponibili.

(120)

La differenza d’importo prevista tra la tassa mineraria del 2008 e quella del 2009 è dovuta al fatto che, con la seconda modifica della legge mineraria entrata in vigore il 23 gennaio 2009 (dopo la decisione di avvio del procedimento della Commissione), è stata ristabilita — almeno in parte, per alcuni giacimenti, cioè quelli messi in produzione tra il 1998 e il 2008, — la situazione giuridica anteriore al 2008.

XI.   CONCLUSIONE

(121)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto di Stato concesso a favore di MOL e consistente nel contratto di proroga congiunto alle modifiche della legge mineraria del 2008 costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(122)

Considerato che la misura in oggetto è giudicata illegittima e incompatibile, al fine di ristabilire la situazione del mercato prima della sua concessione è necessario che MOL rimborsi l’aiuto.

(123)

L’importo da recuperare è di 28 444,7 milioni di HUF per il 2008 e di 1 942,1 milioni di HUF per il 2009. Per quanto riguarda il 2010, per i pagamenti già effettuati, il calcolo deve essere fatto dall’Ungheria, conformemente ai calcoli effettuati per il 2008 e 2009, finché l’aiuto non sarà stato abolito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La combinazione della tassa mineraria stabilita dal contratto di proroga stipulato dallo Stato ungherese e da MOL Nyrt. il 22 dicembre 2005 con le successive modifiche della legge mineraria XLVIII del 1993 costituisce un aiuto di Stato a favore di MOL Nyrt. ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

2.   L’aiuto di Stato di cui all’articolo 1, illegalmente concesso dall’Ungheria a favore di MOL Nyrt., in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è incompatibile con il mercato interno.

3.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   L’Ungheria è tenuta a far rimborsare l’aiuto di cui all’articolo 1 dal beneficiario.

2.   L’importo da recuperare è di 28 444,7 milioni di HUF per il 2008 e di 1 942,1 milioni di HUF per il 2009. Per quanto riguarda il 2010, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato dall’Ungheria finché ad esso non sarà messo termine.

3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L’Ungheria garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Ungheria trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo totale (importo principale e interessi) che il beneficiario deve rimborsare, compreso il calcolo dell’importo dell’aiuto per il 2010;

b)

una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e di quelli previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)

documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma le relative disposizioni non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Decisione 2009/C 74/05 della Commissione (GU C 74 del 28.3.2009, pag. 63).

(3)  Cfr. la nota 3.

(4)  Ad esempio TVK, una delle maggiori società chimiche ungheresi, la compagnia petrolifera slovacca Slovnaft e Roth, società austriaca di commercio al dettaglio e all’ingrosso. È inoltre legata da un partenariato strategico alla società croata INA.

(5)  http://www.molgroup.hu/en/investors/financial_reports/

(6)  1993. évi XLVIII. Törvény a bányászatról (legge mineraria XLVIII del 1993).

(7)  Articolo 8 della legge mineraria.

(8)  Articolo 5 della legge mineraria.

(9)  Articolo 10 della legge mineraria.

(10)  Articolo 12 della legge mineraria.

(11)  Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della legge mineraria.

(12)  Articolo 5, paragrafo 4, della legge mineraria.

(13)  Articolo 9 della legge mineraria.

(14)  Articolo 20, paragrafo 1, della legge mineraria.

(15)  Articolo 20, paragrafo 11, della legge mineraria.

(16)  Articolo 20, paragrafi 2-7, della legge mineraria.

(17)  Per altri tipi di minerali, ad esempio per le materie prime minerali solide, sono stati stabiliti importi diversi.

(18)  L’Articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria dispone quanto segue: «La società mineraria è tenuta ad avviare […] l’attività estrattiva entro 5 anni dalla determinazione del terreno minerario. La società mineraria può chiedere all’autorità mineraria, solo una volta per ciascun terreno, una proroga […] di tale termine per un massimo di cinque anni. In caso di proroga la società mineraria è tenuta a pagare un corrispettivo. La quantità delle materie prime minerarie, in base alla quale si definisce il corrispettivo, e la misura della tassa mineraria da pagare in percentuale rispetto al valore (la quale è più alta in confronto alla percentuale adottata al momento della richiesta, ma non più di 1,2 volte il valore iniziale), devono essere stabiliti nel contratto stipulato tra il ministro e la società mineraria. L’autorità mineraria decide in merito alla proroga del termine mediante delibera, che deve contenere anche l’importo del corrispettivo stabilito nel contratto. La società mineraria può ottenere la proroga del termine per più di due terreni minerari contemporaneamente se l’applicazione della tassa mineraria maggiorata ai terreni cui la proroga si riferisce viene estesa a tutti i terreni minerari della società mineraria in un contratto della durata di almeno 5 anni. Nel caso la proroga venga chiesta per più di 5 terreni, nel contratto stipulato tra il ministro e la società mineraria si può stabilire, oltre alla tassa mineraria maggiorata, un corrispettivo aggiuntivo forfettario, equivalente al massimo al 20 % dell’importo della tassa mineraria maggiorata».

(19)  Cfr. la nota 18.

(20)  Al massimo equivalente al 20 % dell’importo da pagare in base alla tassa mineraria maggiorata.

(21)  Punto 1 del contratto di proroga.

(22)  Punto 3 del contratto di proroga.

(23)  Punto 4 del contratto di proroga.

(24)  Il punto 9 del contratto di proroga dice che tutti i fattori determinanti la misura della tassa mineraria restano immutati per l’intera durata del contratto.

(25)  Equivale approssimativamente a 76 milioni di EUR, secondo il tasso di cambio EUR/HUF a 263 fiorini della Banca centrale europea vigente il 16 aprile 2010. Nella presente decisione per tutti i cambi EUR/HUF si è utilizzato il suddetto tasso.

(26)  Punto 6 del contratto di proroga.

(27)  Legge CXXXIII del 2007.

(28)  Nella decisione di avvio del procedimento tale modifica è stata indicata come modifica del 2008. Le autorità ungheresi hanno segnalato nelle loro osservazioni che il Parlamento aveva accettato la modifica già nel 2007. Per coerenza con la decisione di avvio del procedimento continueremo a riferirci alla modifica della legge mineraria, entrata in vigore l’8 gennaio 2008, come modifica del 2008. Allo stesso modo, chiameremo modifica del 2009 la modifica entrata in vigore il 23 gennaio 2009.

(29)  Articolo 235 della legge LXXXI del 2008.

(30)  Articolo 26 A, comma 5, della legge mineraria: «[…] più alta in confronto alla percentuale adottata al momento della richiesta, ma non più di 1,2 volte il valore iniziale.»

(31)  Causa T-196/04 Ryanair Ltd contro Commissione, Raccolta 2008, pag. II-3643.

(32)  Corrispettivo forfetario: si veda il punto 14, lettera d).

(33)  Corrispettivo da pagare per la proroga: si veda il punto 14, lettera a).

(34)  Tassa mineraria maggiorata per tutti i settori: si veda il punto 14, lettera b).

(35)  I dati coperti dal segreto professionale sono stati sostituiti nel testo della decisione da: […].

(36)  http://www.mabsz.hu/webset32.cgi?Magyar_Baanyaaszati_Szoevetseeg@@HU@@4@@364124456

(37)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 54.

(38)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-56/93, Belgio contro Commissione, punto 79, Raccolta 1996, pag. I-723; nella causa C-241/94, Francia contro Commissione, pag. I-4551, punto 20; nella causa C 75/97, Belgio contro Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 25 e nella causa C-409/00, Spagna contro Commissione, Raccolta 2003, pag. I-10901, punto 46.

(39)  Cfr. le cause T-211/04 e T-215/04 governo di Gibilterra contro Commissione, Raccolta 2008, pag. II-3745, in cui si afferma che: «per valutare la selettività della misura in questione, occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito “normale”».

(40)  Causa T-92/00 e T-103/00 Ramondín, Raccolta 2002, pag. II-1385, punti 32-35.

(41)  L’Ungheria paragona l’autorizzazione alle attività estrattive ai canoni di affitto chiesti per gli alloggi dagli enti locali poiché in tale settore lo Stato può agire anche come operatore privato. Il paragone, tuttavia, non è corretto perché l’autorizzazione ad un’attività estrattiva, contrariamente alla locazione di immobili, non può essere originariamente svolta da un operatore privato. L’autorizzazione ad un’attività estrattiva è invece più simile ad altre autorizzazioni amministrative tradizionalmente concesse dalle autorità pubbliche come, ad esempio, le autorizzazioni per l’utilizzazione di spazi pubblici.

(42)  Tale circostanza viene riconosciuta dalla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3) in cui si afferma che «gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio». In Ungheria, l’articolo 3 della legge mineraria stabilisce che «le materie prime minerali e l’energia geotermica nelle località in cui si trovano sono di proprietà statale. Le società di estrazione diventano proprietarie delle materie prime minerarie estratte e dell’energia geotermica ottenuta a scopi energetici all’atto della produzione».

(43)  Causa T-156/2004 EDF contro Commissione, ancora non pubblicata nella Raccolta, punto 233.

(44)  Cinque dei dodici giacimenti cui è stata concessa la proroga sono stati/saranno messi in produzione dopo il 1o gennaio 2008.

(45)  Per semplificare è indicata la tassa mineraria applicabile a partire dal quinto anno.

Nota: Nelle colonne che si riferiscono alle modifiche del 2008 e del 2009, i campi in bianco si riferiscono alle categorie di giacimenti per i quali MOL ha pagato sulla base del contratto di proroga più di quanto previsto dalla legge. I campi in grigio scuro rappresentano i tipi di giacimenti per i quali MOL ha pagato meno sulla base del contratto di proroga, indipendentemente dal prezzo del petrolio. I campi in grigio chiaro rappresentano i tipi di giacimenti per i quali MOL può pagare meno sulla base del contratto di proroga, a secondo del prezzo del petrolio.

(46)  Il fattore «J» è stato calcolato mediante una formula basata sui precedenti prezzi del gas, nonché sui quantitativi e i valori estratti.

(47)  «c» è il parametro previsto dal contratto di proroga, che spazia da 1,020 a 1,050; cfr. la tabella 1.

(48)  Nel 2008 la tassa mineraria media annua applicabile per il giacimento «Nyírség-Dél» (sfruttato fino al settembre 2008 dalla società GEOMEGA, e successivamente dalla società PetroHungaria) era in media del 14,24-18 %. Nel 2008 la tassa mineraria media annua applicabile per il giacimento Hernád (sfruttato dalla società HHE North) era del 14,95 %.

(49)  Nel 2008, in termini quantitativi (espressi in m3 di produzione), il 99,8 % dei giacimenti di petrolio e il 97,6 % dei giacimenti di gas naturale rientravano nel campo di applicazione del contratto di proroga.

(50)  Cause riunite T-427/04 e T-17/05 Francia contro Commissione e France Telecom contro Commissione, testo non ancora pubblicato, punto 207.

(51)  Carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione in data 13 settembre 2006 e pubblicata nella GU C 256 del 2006. Quasi tutto il territorio dell’Ungheria è considerato una regione corrispondente ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), ad eccezione di Budapest e della circoscrizione di Pest, che sono considerate regioni corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

(52)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(53)  Punto 5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(54)  L’articolo 5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale permette gli aiuti di Stato a condizioni molto rigide. Inoltre, la misura è un aiuto ad hoc. In proposito gli orientamenti stabiliscono quanto segue: «Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza». Le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna informazione che lo dimostri.

(55)  Causa C-5/89, Commissione contro Germania, Raccolta 1990, pag. I-3437, punto 14.

(56)  Causa C-24/95, Alcan Deutschland, Raccolta 1997, pag. I-1591, punto 43.

(57)  Cause C-182/03 e C-217/03, Belgium and Forum 187 ASBL contro Commissione, 2006, pag. I-5479, punto 147.

(58)  Causa C-17/03 Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Raccolta 2005, pag. I-4983, punto 81.

(59)  Causa C-70/72, Commissione/Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13.

(60)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna contro Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75.

(61)  Causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64-65.

(62)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(63)  Calcolati sulla base dei tassi percentuali stabiliti nel contratto di proroga (vale a dire il 12,24 % per i giacimenti messi in produzione dopo il 1o gennaio 1998 e J % × c per i giacimenti messi in produzione prima di tale data).

Per maggiori dettagli cfr. la tabella 1.

Gli altri elementi del contratto di proroga (il corrispettivo forfetario pagato nel 2005 e il corrispettivo per la proroga; cfr. il considerando 14) non sono inclusi in tale importo.


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

concernente un contributo finanziario dell'Unione ai Paesi Bassi per studi sulla febbre Q

[notificata con il numero C(2011) 554]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in appresso «regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (in appresso «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario e all’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La febbre Q è una malattia zoonotica altamente contagiosa causata dal patogeno Coxiella burnetii, comunemente presente in quasi tutti i paesi del mondo. Molti animali domestici e selvatici possono essere portatori di questa malattia, ma i bovini, i caprini e gli ovini sono i principali serbatoi del virus.

(3)

Nell’UE non esistono norme armonizzate sulla notifica o sulla lotta contro la febbre Q negli animali. Le misure di lotta contro le malattie sono generalmente adottate a livello nazionale, regionale o anche aziendale.

(4)

Secondo il parere dell’EFSA del 27 aprile 2010 (4), negli Stati membri dell’UE le conseguenze della febbre Q sulla salute umana e dei ruminanti domestici sono limitate. Tuttavia, in determinate circostanze epidemiologiche e per particolari gruppi a rischio, l’impatto sulla salute pubblica e conseguentemente anche sulla società e/o sull’economia può essere significativo.

(5)

Negli anni 2008 e 2009 il maggior aumento di casi umani di febbre Q è stato rilevato nei Paesi Bassi, dove si sono verificati vari decessi umani. Le inchieste epidemiologiche hanno constatato un legame con le grandi aziende lattiere della zona, in cui la produzione di latte di capra si è sviluppata rapidamente nell’ultimo decennio. Il parere dell’EFSA sopramenzionato ha tuttavia messo in evidenza che non sono ancora chiarite le ragioni precise della comparsa di problemi clinici nella popolazione animale nel 2005 e dell’aumento di casi nella popolazione umana nel 2007.

(6)

Il 24 marzo 2010 il ministero dei Paesi Bassi per l’Agricoltura, la natura e la qualità alimentare ha presentato una richiesta di cofinanziamento nel quadro della decisione 2009/470/CE per la realizzazione di studi tecnici e scientifici sulla dinamica della malattia e sull’efficacia di eventuali misure di lotta applicabili ai ruminanti domestici, come la vaccinazione dei caprini.

(7)

Gli studi per i quali i Paesi Bassi hanno chiesto un cofinanziamento trattano tra l’altro i seguenti argomenti: i) la caratterizzazione dei diversi genotipi di Coxiella burnetii esistenti nelle diverse specie animali nei Paesi Bassi e la diversità della loro virulenza, se del caso; ii) la patogenicità di Coxiella burnetii nei caprini gravidi e non gravidi; iii) la resistenza di Coxiella burnetii nel letame; e iv) i mezzi adeguati di disinfezione.

(8)

A norma dell’articolo 22 della decisione 2009/470/CE, l’Unione può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della normativa UE nel settore veterinario nonché per lo sviluppo dell’istruzione o della formazione in campo veterinario.

(9)

È opportuno concedere un contributo finanziario agli studi sulla febbre Q nei Paesi Bassi, perché i loro risultati possono fornire nuovi dati che possono contribuire alla futura elaborazione di una normativa veterinaria dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’eventuale adozione di norme armonizzate sul monitoraggio e sulla segnalazione di tale malattia.

(10)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(11)

Il versamento del contributo finanziario è subordinato all’effettiva esecuzione degli studi previsti e alla presentazione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità alla Commissione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione concede ai Paesi Bassi un contributo finanziario per gli studi sulla febbre Q, descritti in sintesi nell’allegato. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

2.   Le seguenti condizioni devono essere rispettate:

a)

i risultati degli studi devono essere messi a disposizione della Commissione e di tutti gli Stati membri e presentati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

b)

i Paesi Bassi devono trasmettere alla Commissione una relazione tecnica e finanziaria finale entro il 31 marzo 2012 e la relazione finanziaria deve essere corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai risultati raggiunti.

Articolo 2

1.   Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è fissato a 500 000 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2011:

linea di bilancio n. 17.04.02.01: 500 000 EUR.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  Gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA (AHAW); parere scientifico sulla febbre Q. EFSA Journal 2010; 8(5):1595. [114 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010 159.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione degli studi tecnici e scientifici sull’epidemiologia della febbre Q e sull’efficacia delle possibili misure di lotta applicabili ai ruminanti domestici, di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Progetto 1

:

«La febbre Q nei caprini» tratta la coltura di C. burnetii e la caratterizzazione di C. burnetii dei diversi genotipi esistenti nei Paesi Bassi. Questo progetto tratta anche la resistenza di C. burnetii nel letame, le diverse vie di infezione, lo sviluppo dell’immunità, la diffusione di C. burnetii nei caprini gravidi e non gravidi e informazioni generali sulla patogenesi di C. burnetii.

Progetto 2

:

«Valutazione della virulenza dei ceppi di C. burnetii nei caprini» si propone di stabilire se l’attuale ceppo dei caprini nei Paesi Bassi sia più virulento di altri ceppi di C. burnetii.

Progetto 3

:

«Patogenesi della febbre Q» studia la patogenesi delle infezioni di C. burnetii nei caprini; il ruolo della gravidanza nella patogenesi delle infezioni di C. burnetii; lo sviluppo dell’immunità cellulare e umorale; le diversità di virulenza dei ceppi di C. burnetii nei caprini e l’immunità protettiva dell’infezione naturale. La conoscenza della patogenesi e della trasmissione all’interno del gregge contribuirà a una migliore comprensione dei risultati dei test diagnostici.

Progetto 4

:

«Inventario dei ceppi di febbre Q in bovini, ovini, cani e gatti» studia la relazione tra i pazienti umani colpiti da febbre Q e le possibili fonti animali, con l’obiettivo di confrontare i ceppi di febbre Q presenti nelle diverse specie animali con i ceppi presenti nei pazienti umani. Si tratta di un progetto importante che permetterà di escludere gli animali diversi dai caprini da latte dalle fonti di infezione umana.

Progetto 5

:

«Efficacia della vaccinazione» confronta gli studi effettuati sul campo in precedenza, in particolare in Francia, con i nuovi studi sul campo realizzati nei Paesi Bassi, al fine di valutare l’efficacia della vaccinazione dei caprini contro la febbre Q.

Progetto 6

:

«Ricerca di mezzi di disinfezione adeguati» intende individuare prodotti di disinfezione adeguati e verificare se materiali come il legno, il fieno, la terra e il letame possono essere efficacemente disinfettati. Il progetto comprende: i) la definizione dei criteri per i prodotti di disinfezione; ii) l’inattivazione di C. burnetii e delle spore di C. burnetii nei liquidi puliti; iii) l’inattivazione di C. burnetii e delle spore di C. burnetii nei materiali complessi e nel letame; e iv) l’inattivazione di C. burnetii e delle spore di C. burnetii sulle superfici complesse.