ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.031.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
5 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

13

 

 

Regolamento (UE) n. 103/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

Regolamento (UE) n. 104/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

37

 

 

Regolamento (UE) n. 105/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 31 gennaio al 1 febbraio 2011 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2011

39

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

40

 

 

2011/80/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2011, che autorizza l’immissione sul mercato di un prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 522]

48

 

 

2011/81/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea [notificata con il numero C(2011) 523]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO (UE) N. 101/2011 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Tunisia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/72/PESC del Consiglio dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da determinate persone responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché di persone a esse associate le quali, agendo in questo modo, impediscono alla popolazione di beneficiare dello sviluppo sostenibile dell’economia e della società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato alla decisione stessa.

(2)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

La facoltà di modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/72/PESC.

(5)

La procedura di modifica degli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(6)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(7)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma senza intento limitativo:

b)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di averne accesso in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione del portafoglio;

c)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)   «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

e)   «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72/PESC come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati elencati nell’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o utilizzato a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell’elenco.

2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono, alle condizioni che esse ritengono appropriate, autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 siano stati inseriti nell’allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencato nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’autorità competente interessata abbia accertato che:

i)

i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato I;

ii)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2;

b)

lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 8

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1.   Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, modifica di conseguenza l’allegato I.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

 

Nome

Informazioni per l'identificazione

Motivi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France- Radès Ben Arous, titolare della CIN n.05000799.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l'étoile du nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunisi, titolare della CIN n. 00777029.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 00104253.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00178522.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titolare delIa CIN n. 00166569.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titolare della CIN n. 00046988.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso rue Ennawras n. 4 - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00547946.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi - Tunisi, titolare della CIN n. 05189459.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunisi, titolare della CIN n. 05412560.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj - La Marsa, titolare della CIN n. 05418095.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunisi, titolare della CIN n. 00300638.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem - Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2 - Tunisi

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00589759.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 04766495.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00589758.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00642271.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02951793.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02800443.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République -Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine - Monastir, titolare della CIN n. 028106l4.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira - Monastir, titolare della CIN n. 04180053.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina - Monastir, titolare della CIN n. 04186963.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titolare della CIN n. 04192479.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 06810509.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam - Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05590836.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 08434380.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunisi, titolare della CIN n. 05504161.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05539378.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità).

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 16 aprile 1971, figlio di Paulette HAZAT, coniugato con Amel SAID, amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 00297112.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, ALL’ARTICOLO 7 E ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA a), E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/13


REGOLAMENTO (UE) N. 102/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (2) stabilisce le modalità tecniche per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione di elenchi di codici da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 stabilisce che gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che usano un tipo di elenco di codici accettino i valori ammessi per il rispettivo elenco di codici.

(3)

Tali valori consentiti per gli elenchi di codici definiti nel regolamento (UE) n. 1089/2010 sono necessari per l'applicazione dei requisiti di cui al medesimo regolamento e devono pertanto essere stabiliti anche nel regolamento stesso.

(4)

I valori dell'elenco di codici incluso nel presente regolamento sono stati definiti secondo gli stessi principi relativi alle esigenze degli utilizzatori, al materiale di riferimento, alle pertinenti politiche o attività dell'Unione, alla fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici, al coinvolgimento e alla consultazione delle parti interessate e agli standard internazionali applicati per la messa a punto delle modalità tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:

1.

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui all'allegato II. I valori delle elencazioni e dell'elenco di codici sono codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili da computer.»

(b)

Il paragrafo 4 è soppresso.

2.

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«(a)

elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri;»

(b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), possono avere unicamente valori provenienti dagli elenchi specificati per detto elenco di codici.

Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono accettare unicamente valori ammessi in base al registro in cui è gestito l'elenco di codici.»

3.

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

4.

L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 323 del 8.12.2010, pag. 11.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:

1.

Ogni qualvolta ricorre la frase «Questo elenco di codici è gestito in un registro comune di elenchi di codici» essa è sostituita dalla seguente: «Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri.»

2.

Al punto 4.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «ConditionOfFacilityValue»

Valore

Definizione

disused

L'impianto non è in uso.

functional

L'impianto è operativo.

projected

L'impianto è in fase di progettazione. La costruzione non è ancora iniziata.

underConstruction

L'impianto è in costruzione e non è ancora operativo. Si applica solo alla costruzione iniziale dell'impianto e non ai lavori di manutenzione.

3.

Al punto 4.2 sono aggiunti i seguenti punti:

«Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri.

I valori ammessi per questo elenco sono i codici paese, a due lettere, elencati nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.»

4.

Al punto 5.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «ConnectionTypeValue»

Valore

Definizione

crossBorderConnected

Collegamento tra due elementi di rete appartenenti a reti diverse dello stesso tipo, ma in aree adiacenti. Gli elementi di rete cui si fa riferimento rappresentano fenomeni diversi, ma collegati dal punto di vista territoriale nel mondo reale.

crossBorderIdentical

Collegamento tra due elementi di rete appartenenti a reti diverse dello stesso tipo, ma in aree adiacenti. Gli elementi di rete cui si fa riferimento rappresentano gli stessi fenomeni nel mondo reale.

Intermodal

Collegamento tra due elementi di rete appartenenti a reti di trasporto diverse che utilizzano una diversa modalità di trasporto. Il collegamento rappresenta la possibilità, per l'elemento trasportato (persone, merci, ecc.), di passare da una modalità di trasporto all'altra.

5.

Al punto 5.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «LinkDirectionValue»

Valore

Definizione

bothDirections

In entrambe le direzioni.

inDirection

Nella direzione del collegamento.

inOppositeDirection

Nella direzione opposta rispetto al collegamento.


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:

1.

Ogni qualvolta ricorre la frase «Questo elenco di codici è gestito in un registro comune di elenchi di codici» essa è sostituita dalla seguente: «Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri.»

2.

Al punto 3.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «GrammaticalGenderValue»

Valore

Definizione

common

Genere grammaticale »comune» (unione di «maschile» e »femminile»).

feminine

Genere grammaticale femminile.

masculine

Genere grammaticale maschile.

neuter

Genere grammaticale neutro.

3.

Al punto 3.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «GrammaticalNumberValue»

Valore

Definizione

dual

Numero grammaticale duale.

plural

Numero grammaticale plurale.

singular

Numero grammaticale singolare.

4.

Al punto 3.3.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «NameStatusValue»

Valore

Definizione

historical

Nome storico attualmente non utilizzato.

official

Nome attualmente utilizzato e ufficialmente approvato o stabilito per legge.

other

Nome corrente ma non ufficiale e non approvato.

standardised

Nome attualmente utilizzato e accettato o raccomandato da un ente dotato di funzioni di consulenza e/o potere decisionale in materia di toponimia.

5.

Al punto 3.3.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «NamedPlaceTypeValue»

Valore

Definizione

administrativeUnit

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati membri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

building

Localizzazione geografica degli edifici.

hydrography

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi idrici ed elementi ad essi correlati, tra cui i bacini e i sottobacini idrografici.

landcover

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide.

landform

Elemento geomorfologico del terreno.

other

Oggetto territoriale non compreso negli altri tipi dell'elenco di codici.

populatedPlace

Luogo abitato da persone.

protectedSite

Area designata o gestita in un quadro legislativo internazionale, dell'Unione o degli Stati membri per conseguire specifici obiettivi di conservazione.

transportNetwork

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea, per vie navigabili e a fune e relative infrastrutture. Sono inclusi i collegamenti tra reti diverse.

6.

Al punto 3.3.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «NativenessValue»

Valore

Definizione

endonym

Nome di un elemento geografico in una lingua ufficiale o consolidata nell'area in cui l'elemento è situato.

exonym

Nome utilizzato in una lingua specifica per un elemento geografico situato al di fuori dell'area in cui quella data lingua è diffusamente parlata e diverso, nella forma, dai rispettivi endonimi utilizzati nell'area in cui l'elemento geografico è situato.

7.

Al punto 4.4.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AdministrativeHierarchyLevel»

Valore

Definizione

1stOrder

Livello più elevato nella gerarchia amministrativa nazionale (livello di Stato).

2ndOrder

Secondo livello nella gerarchia amministrativa nazionale.

3rdOrder

Terzo livello nella gerarchia amministrativa nazionale.

4thOrder

Quarto livello nella gerarchia amministrativa nazionale.

5thOrder

Quinto livello nella gerarchia amministrativa nazionale.

6thOrder

Sesto livello nella gerarchia amministrativa nazionale.

8.

Al punto 5.4.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «GeometryMethodValue»

Valore

Definizione

byAdministrator

Deciso e registrato manualmente dall'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi o dal gestore del set di dati.

byOtherParty

Deciso e registrato manualmente da un altro soggetto.

fromFeature

Derivato automaticamente da un altro oggetto territoriale INSPIRE correlato all'indirizzo o al componente di indirizzo.

9.

Al punto 5.4.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «GeometrySpecificationValue»

Valore

Definizione

addressArea

Posizione derivata dall'area di indirizzo correlata.

adminUnit1stOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di prim'ordine correlata.

adminUnit2ndOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di second'ordine correlata.

adminUnit3rdOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di terz'ordine correlata.

adminUnit4thOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di quart'ordine correlata.

adminUnit5thOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di quint'ordine correlata.

adminUnit6thOrder

Posizione derivata dall'unità amministrativa di sest'ordine correlata.

building

La posizione ha lo scopo di indicare il relativo edificio.

entrance

La posizione ha lo scopo di indicare la porta o il cancello di ingresso.

parcel

La posizione ha lo scopo di indicare la relativa parcella fondiaria.

postalDelivery

La posizione ha lo scopo di indicare un punto di consegna postale.

postalDescriptor

Posizione derivata dalla zona postale correlata.

segment

Posizione derivata dal relativo segmento di un passaggio.

thoroughfareAccess

La posizione ha lo scopo di indicare il punto di accesso dal passaggio.

utilityService

La posizione ha lo scopo di indicare un punto di servizio di pubblica utilità.

10.

Al punto 5.4.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorDesignatorTypeValue»

Valore

Definizione

addressIdentifierGeneral

Identificatore di indirizzo composto da numeri e/o caratteri.

addressNumber

Identificatore di indirizzo composto solo da numeri.

addressNumber2ndExtension

Seconda estensione del numero dell'indirizzo.

addressNumberExtension

Estensione del numero dell'indirizzo.

buildingIdentifier

Identificatore di edificio composto da numeri e/o caratteri.

buildingIdentifierPrefix

Prefisso del numero dell'indirizzo.

cornerAddress1stIdentifier

Identificatore di indirizzo relativo alla denominazione del passaggio principale in un indirizzo d'angolo.

cornerAddress2ndIdentifier

Identificatore di indirizzo relativo alla denominazione del passaggio secondario in un indirizzo d'angolo.

entranceDoorIdentifier

Identificatore di una porta, cancello o passaggio coperto di ingresso.

floorIdentifier

Identificatore di un piano o livello all'interno di un edificio.

kilometrePoint

Un segno sulla strada il cui numero indica la distanza esistente tra il punto di origine della strada e quel segno, misurato lungo la strada.

postalDeliveryIdentifier

Identificatore di un punto di consegna postale.

staircaseIdentifier

Identificatore di una scala, generalmente all'interno di un edificio.

unitIdentifier

Identificatore di una porta, abitazione, appartamento o stanza all'interno di un edificio.

11.

Al punto 5.4.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorLevelValue»

Valore

Definizione

accessLevel

Il localizzatore indica un accesso specifico a un lotto di terreno, un edificio o elemento simile tramite un numero di ingresso o un identificatore simile.

postalDeliveryPoint

Il localizzatore indica un punto di consegna postale.

siteLevel

Il localizzatore indica uno specifico lotto di terreno, edificio o proprietà simile tramite un numero di indirizzo, un numero di edificio o un nome di edificio o proprietà.

unitLevel

Il localizzatore indica una parte specifica di un edificio.

12.

Al punto 5.4.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorNameTypeValue»

Valore

Definizione

buildingName

Nome dell'edificio o parte di edificio.

descriptiveLocator

Descrizione narrativa e testuale dell'ubicazione o dell'oggetto indirizzabile.

roomName

Identificatore di un’abitazione, appartamento o stanza all'interno di un edificio.

siteName

Nome della proprietà immobiliare, complesso di edifici o sito.

13.

Al punto 5.4.6 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «PartTypeValue»

Valore

Definizione

name

La parte del nome costituisce la parte fondamentale o radice della denominazione del passaggio.

namePrefix

La parte del nome è utilizzata per separare termini connessi dalla parte fondamentale della denominazione del passaggio e non ha influenza sull’ordinamento alfabetico.

Qualifier

Parte del nome che qualifica la denominazione del passaggio.

Type

La parte del nome indica la categoria o il tipo di passaggio.

14.

Al punto 5.4.7 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «StatusValue»

Valore

Definizione

Alternative

Un indirizzo, o componente di indirizzo, comunemente usato ma diverso dall'indirizzo o dal componente di indirizzo principale determinati dall'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi o dal gestore del set di dati.

Current

Indirizzo, o componente di indirizzo, attuale e valido secondo l'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi o che il gestore del set di dati ritiene essere l'indirizzo più adeguato e comunemente usato.

Proposed

Un indirizzo, o componente di indirizzo, in attesa di approvazione da parte del gestore del set di dati o dell'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi.

Reserved

Un indirizzo, o componente di indirizzo, approvato dall'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi o dal gestore del set di dati ma non ancora applicato.

Retired

Un indirizzo, o componente di indirizzo, non più comunemente in uso o abolito dall'organismo ufficiale responsabile per l'assegnazione degli indirizzi o dal gestore del set di dati.

15.

Al punto 6.2.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «CadastralZoningLevelValue»

Valore

Definizione

1stOrder

Livello superiore (aree più estese) nella gerarchia delle zonizzazioni catastali, pari o equivalente ai comuni.

2ndOrder

Secondo livello della gerarchia delle zonizzazioni catastali.

3rdOrder

Terzo livello della gerarchia delle zonizzazioni catastali.

16.

Al punto 7.1 sono aggiunti i seguenti punti:

«—

“Area navigation (RNAV)”, metodo di navigazione che consente il volo dell'aeromobile su qualsiasi rotta prescelta all'interno di un'area coperta da aiuti alla navigazione che fanno riferimento a una stazione di terra o entro i limiti della capacità di aiuti alla navigazione autonomi, oppure da una combinazione di entrambi,

“Navigazione TACAN”, metodo di navigazione che consente il volo dell'aeromobile su qualsiasi rotta prescelta all'interno di un'area coperta da aiuti alla navigazione Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) che fanno riferimento a una stazione di terra.»

17.

Al punto 7.3.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AccessRestrictionValue»

Valore

Definizione

forbiddenLegally

L'accesso all'elemento di trasporto è proibito per legge.

physicallyImpossible

L'accesso all'elemento di trasporto è fisicamente impossibile a causa della presenza di barriere o di altri ostacoli fisici.

Private

L'accesso all'elemento di trasporto è impedito perché di proprietà privata.

publicAccess

L'accesso all'elemento di trasporto è aperto a tutti.

Seasonal

L'accesso all'elemento di trasporto dipende dalla stagione.

toll

L'accesso all'elemento di trasporto è soggetto al pagamento di un pedaggio.

18.

Al punto 7.3.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RestrictionTypeValue»

Valore

Definizione

maximumDoubleAxleWeight

Peso massimo per doppio asse di un veicolo ammesso in un elemento di trasporto.

maximumDraught

Pescaggio massimo di un veicolo ammesso su un elemento di trasporto.

maximumFlightLevel

Livello di volo massimo ammesso per un veicolo in un elemento di trasporto.

maximumHeight

Altezza massima di un veicolo che può passare sotto un altro oggetto.

maximumLength

Lunghezza massima di un veicolo ammesso in un elemento di trasporto.

maximumSingleAxleWeight

Peso massimo per singolo asse di un veicolo ammesso in un elemento di trasporto.

maximumTotalWeight

Peso massimo totale di un veicolo ammesso in un elemento di trasporto.

maximumTripleAxleWeight

Peso massimo per triplo asse di un veicolo ammesso in un elemento di trasporto.

maximumWidth

Larghezza massima di un veicolo ammesso su un elemento di trasporto.

minimumFlightLevel

Livello di volo minimo ammesso per un veicolo in un elemento di trasporto.

19.

Al punto 7.4.2.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AerodromeCategoryValue»

Valore

Definizione

domesticNational

Aerodromo che svolge servizi di traffico aereo nazionale.

domesticRegional

Aerodromo che svolge servizi di traffico aereo regionale.

international

Aerodromo che svolge servizi di traffico aereo internazionale.

20.

Al punto 7.4.2.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AerodromeTypeValue»

Valore

Definizione

aerodromeHeliport

Aerodromo con area per l'atterraggio di elicotteri.

aerodromeOnly

Solo aerodromo.

heliportOnly

Solo eliporto.

landingSite

Sito di atterraggio.

21.

Al punto 7.4.2.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AirRouteLinkClassValue»

Valore

Definizione

conventional

Rotta di navigazione convenzionale: rotta aerea che non usa sistemi di navigazione d'area né TACAN per i servizi di traffico aereo.

RNAV

Rotta di navigazione d'area: rotta aerea che usa un sistema di Area Navigation (RNAV) per i servizi di traffico aereo.

TACAN

Rotta TACAN: rotta aerea che usa un sistema di navigazione TACAN per i servizi di traffico aereo.

22.

Al punto 7.4.2.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AirRouteTypeValue»

Valore

Definizione

ATS

Rotta ATS come descritta nell'Allegato ICAO 11.

NAT

Rotta dell'Atlantico del Nord (appartenente al Sistema organizzato di rotta).

23.

Al punto 7.4.2.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AirUseRestrictionValue»

Valore

Definizione

reservedForMilitary

L'oggetto di rete aerea è esclusivamente per uso militare.

temporalRestrictions

Le restrizioni temporali si applicano all'uso di un oggetto della rete aerea.

24.

Al punto 7.4.2.6 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AirspaceAreaTypeValue»

Valore

Definizione

ATZ

Airport Traffic Zone (Zona di traffico aereo): spazio aereo di dimensioni definite istituito attorno a un aeroporto per la protezione del traffico aereo.

CTA

Control area (Regione di controllo): spazio aereo controllato che si estende verso l'alto a partire da un livello specificato al di sopra della superficie terrestre.

CTR

Control zone (Zona di controllo): spazio aereo controllato che si estende verso l'alto a partire dalla superficie del suolo fino a un limite superiore specificato.

D

Danger area (Area pericolosa): spazio aereo di dimensioni definite all'interno del quale possono essere svolte, in momenti specifici, attività pericolose per il volo degli aeromobili.

FIR

Flight information region (Regione informazioni volo): spazio aereo di dimensioni definite all'interno del quale sono forniti servizi di informazione volo e servizi di allerta. Può essere usata ad esempio se il servizio è fornito da più di un'unità.

P

Prohibited area (Area proibita): spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra delle aree terrestri o delle acque territoriali di uno Stato, nel quale il volo di aeromobili è proibito.

R

Restricted area (Aree regolamentata): spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra delle aree terrestri o delle acque territoriali di uno Stato, nel quale il volo di aeromobili è soggetto a restrizioni secondo alcune condizioni specifiche.

TMA

Terminal control area (Area terminale di controllo): area di controllo normalmente istituita alla confluenza delle rotte ATS nei pressi di uno o più aerodromi principali. Utilizzata principalmente in Europa secondo il concetto di uso flessibile dello spazio aereo.

UIR

Upper flight information region (Regione superiore informazione volo - UIR): spazio aereo superiore di dimensioni definite all'interno del quale sono forniti servizi di informazione volo e servizi di allerta. Ogni Stato stabilisce la propria definizione di spazio aereo superiore.

25.

Al punto 7.4.2.7 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «NavaidTypeValue»

Valore

Definizione

DME

Distance Measuring Equipment (Apparato misuratore di distanza).

ILS

Instrument Landing System (Sistema di atterraggio strumentale).

ILS-DME

ILS dotato di DME.

LOC

Localizer (Localizzatore).

LOC-DME

LOC dotato di DME.

MKR

Marker Beacon (Radiofaro verticale).

MLS

Microwave Landing System (Sistema di atterraggio a microonde).

MLS-DME

MLS dotato di DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (Radiofaro non direzionale).

NDB-DME

NDB dotato di DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon e Marker Beacon (radiofaro non direzionale e radiofaro verticale).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (Radioassistenza UHF per la navigazione tattica).

TLS

Transponder Landing System (Sistema di atterraggio con trasponditore).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (Radiofaro omnidirezionale VHF).

VOR-DME

VOR dotato di DME.

VORTAC

VOR dotato di TACAN.

26.

Al punto 7.4.2.8 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «PointRoleValue»

Valore

Definizione

end

Fine fisica di una direzione di pista.

mid

Punto mediano della pista.

start

Inizio fisico di una direzione di pista.

threshold

Inizio della parte di pista utilizzabile per l'atterraggio.

27.

Al punto 7.4.2.9 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RunwayTypeValue»

Valore

Definizione

FATO

Final Approach and Take Off Area (Area finale di avvicinamento e decollo) per elicotteri.

runway

Pista per aeroplani.

28.

Al punto 7.4.2.10 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «SurfaceCompositionValue»

Valore

Definizione

asphalt

Superficie costituita da uno strato di asfalto.

concrete

Superficie costituita da uno strato di cemento.

grass

Superficie costituita da uno strato d'erba.

29.

Al punto 7.5.2.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «CablewayTypeValue»

Valore

Definizione

cabinCableCar

Trasporto a fune i cui veicoli sono costituiti da una cabina sospesa destinata al trasporto di gruppi di persone e/o merci da un luogo a un altro.

chairLift

Trasporto a fune i cui veicoli sono costituiti da sedie sospese destinate al trasporto di individui o gruppi di persone da un luogo a un altro utilizzando un cavo o una fune di acciaio fissate a due punti.

skiTow

Trasporto a fune per la risalita di sciatori e di chi pratica lo snowboard.

30.

Al punto 7.6.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfRailwayNodeValue»

Valore

Definizione

junction

Nodo ferroviario in cui la rete ferroviaria è dotata di un meccanismo, costituito da una rotaia con due binari mobili e i necessari collegamenti, che consente ai veicoli di passare da una rotaia all'altra.

levelCrossing

Nodo ferroviario in cui la rete ferroviaria è attraversata da una strada allo stesso livello.

pseudoNode

Nodo ferroviario che rappresenta un punto in cui uno o più attributi dei collegamenti ferroviari ad esso connessi cambiano il proprio valore, oppure un punto necessario per descrivere la geometria della rete.

railwayEnd

Solo un collegamento ferroviario si collega al nodo ferroviario. Indica la fine della linea ferroviaria.

railwayStop

Luogo, nella rete ferroviaria, in cui i treni si fermano per operazioni di carico/scarico merci o per la salita e la discesa dei passeggeri.

31.

Al punto 7.6.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RailwayTypeValue»

Valore

Definizione

cogRailway

Trasporto ferroviario che consente ai veicoli di funzionare su gradienti ripidi, costituito da un binario dotato di una rotaia dentata (in genere posta tra le rotaie di scorrimento) e nel quale i veicoli sono dotati di una o più ruote dentate o pignoni che fanno presa sulla rotaia dentata.

funicular

Trasporto ferroviario costituito da una fune attaccata a un veicolo su rotaia che lo trascina verso l'alto o verso il basso su una pendenza molto ripida. Laddove possibile, il veicolo ascendente e quello discendente si bilanciano a vicenda.

magneticLevitation

Trasporto ferroviario su monorotaia che funge da guida per il veicolo e lo sostiene per mezzo di un meccanismo di levitazione magnetica.

metro

Sistema di trasporto ferroviario utilizzato nei grandi centri urbani, che utilizza binari separati rispetto ad altri sistemi di trasporto, è generalmente alimentato ad energia elettrica e in alcuni casi è sotterraneo.

monorail

Trasporto ferroviario su monorotaia che agisce sia da unico supporto che da guida.

suspendedRail

Trasporto ferroviario basato su monorotaia che agisce sia da supporto che da guida, rispetto alla quale il veicolo è sospeso e si muove lungo la rotaia.

train

Trasporto ferroviario costituito in genere da due binari paralleli sui quali un veicolo alimentato o una locomotiva tira una serie di veicoli collegati l'uno con l'altro e li muove lungo la rotaia per trasportare merci o passeggeri da una destinazione a un'altra.

tramway

Sistema ferroviario utilizzato in aree urbane, spesso a livello della strada, di cui condivide lo spazio con il traffico veicolare e i pedoni. I tram sono solitamente alimentati ad energia elettrica.

32.

Al punto 7.6.3.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RailwayUseValue»

Valore

Definizione

cargo

L'uso della ferrovia è destinato esclusivamente a operazioni di trasporto merci.

carShuttle

L'uso della ferrovia è destinato esclusivamente al trasporto di autovetture.

mixed

L'uso della ferrovia è misto. È utilizzata per trasportare sia passeggeri che merci.

passengers

L'uso della ferrovia è destinato esclusivamente a operazioni di trasporto passeggeri.

33.

Al punto 7.7.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «AreaConditionValue»

Valore

Definizione

inNationalPark

Limitazione di velocità all'interno di un parco nazionale.

insideCities

Limitazione di velocità all'interno di una città.

nearRailroadCrossing

Limitazione di velocità in prossimità di un passaggio a livello.

nearSchool

Limitazione di velocità in prossimità di una scuola.

outsideCities

Limitazione di velocità all'esterno di una città.

trafficCalmingArea

Limitazione di velocità in un’area di moderazione del traffico.

34.

Al punto 7.7.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfRoadNodeValue»

Valore

Definizione

enclosedTrafficArea

Il nodo stradale è situato all'interno di un'area di circolazione chiusa o rappresenta un'area di questo tipo. Un'area di circolazione è un'area priva di una struttura interna di indicazioni stradali legalmente definite a cui sono collegate almeno due strade.

junction

Nodo stradale in cui convergono tre o più collegamenti stradali.

levelCrossing

Nodo stradale in cui la rete stradale è attraversata da una ferrovia allo stesso livello.

pseudoNode

Esattamente due collegamenti stradali sono collegati al nodo stradale.

roadEnd

Solo un collegamento stradale è collegato al nodo stradale. Indica la fine della strada.

roadServiceArea

Superficie annessa ad una strada e destinata alla fornitura di servizi particolari relativi alla strada stessa.

roundabout

Il nodo stradale rappresenta o costituisce parte di una rotonda. Una rotonda è una strada che forma un anello sul quale è consentita la circolazione in una sola direzione.

trafficSquare

Il nodo stradale è situato all'interno di un'area di traffico o rappresenta un'area di questo tipo. Un'area di traffico è un'area (parzialmente) circondata da strade, utilizzata a fini diversi dal traffico e che non è una rotonda.

35.

Al punto 7.7.3.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfWayValue»

Valore

Definizione

bicycleRoad

Strada in cui è consentita unicamente la circolazione di biciclette.

dualCarriageway

Strada con carreggiate separate fisicamente indipendentemente dal numero di corsie, diversa sia da un'autostrada che da una superstrada.

enclosedTrafficArea

Area priva di struttura interna di indicazioni stradali legalmente definite, a cui sono collegate almeno due strade.

entranceOrExitCarPark

Strada progettata specificamente per entrare o uscire da un'area di parcheggio.

entranceOrExitService

Strada utilizzata unicamente per entrare o uscire da un'area di servizio.

freeway

Strada priva di incroci a livello con altre strade.

motorway

Strada cui si applicano normalmente determinate norme in materia di accesso e di utilizzo. Possiede almeno due carreggiate, perlopiù separate fisicamente, ed è priva di incroci a livello.

pedestrianZone

Area dotata di rete stradale specificamente progettata per la circolazione dei pedoni.

roundabout

Strada che forma un anello sul quale è consentita la circolazione in una sola direzione.

serviceRoad

Strada che corre parallela ad una strada a connettività relativamente elevata e destinata a collegare quest'ultima a strade con connettività ridotta.

singleCarriageway

Strada in cui la circolazione non è separata da oggetti fisici.

slipRoad

Strada progettata specificamente per entrare o uscire da un'altra strada.

tractorRoad

Strada attrezzata utilizzabile solo da un trattore (veicolo agricolo o macchina forestale) o da un fuoristrada (veicolo con maggiore altezza da terra, con ruote più grandi e con trazione a 4 ruote motrici).

trafficSquare

Un'area (parzialmente) circondata da strade, utilizzata a fini diversi dal traffico e che non è una rotonda.

walkway

Strada riservata alla circolazione di pedoni e chiusa al traffico veicolare da una barriera fisica.

36.

Al punto 7.7.3.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadPartValue»

Valore

Definizione

carriageway

Parte della strada riservata alla circolazione.

pavedSurface

Parte della strada dotata di rivestimento.

37.

Al punto 7.7.3.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadServiceTypeValue»

Valore

Definizione

busStation

Il servizio è una fermata dell'autobus.

parking

Il servizio stradale è un parcheggio.

restArea

Il servizio è una piazzola di sosta.

toll

Area che fornisce servizi di pedaggio, come biglietterie automatiche o servizi per il pagamento del pedaggio.

38.

Al punto 7.7.3.6 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadSurfaceCategoryValue»

Valore

Definizione

paved

Strada rivestita da pavimentazione dura.

unpaved

Area non pavimentata.

39.

Al punto 7.7.3.7 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «ServiceFacilityValue»

Valore

Definizione

drinks

Sono disponibili bevande.

food

È disponibile cibo.

fuel

È disponibile carburante.

picnicArea

È presente un'area picnic.

playground

È presente un'area giochi.

shop

È presente un negozio.

toilets

Sono presenti servizi igienici.

40.

Al punto 7.7.3.8 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «SpeedLimitSourceValue»

Valore

Definizione

fixedTrafficSign

La fonte è un segnale stradale con messaggio fisso (ordine amministrativo specifico per il sito, limite di velocità preciso).

regulation

La fonte è una regolamentazione (regolamentazione, norma o «limite di velocità implicito» nazionale).

variableTrafficSign

La fonte è un segnale stradale con messaggio variabile.

41.

Al punto 7.7.3.9 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «VehicleTypeValue»

Valore

Definizione

allVehicle

Qualsiasi veicolo esclusi i pedoni.

bicycle

Veicolo a due ruote a pedali.

carWithTrailer

Automobile con rimorchio.

deliveryTruck

Camion di dimensioni relativamente ridotte utilizzato principalmente per la consegna di merci e materiali.

emergencyVehicle

Veicolo utilizzato per interventi di emergenza, compresi, tra gli altri, le auto della polizia, le ambulanze e i veicoli dei pompieri.

employeeVehicle

Veicolo guidato dal dipendente di un'organizzazione e utilizzato secondo le procedure di tale organizzazione.

facilityVehicle

Veicolo destinato a essere utilizzato esclusivamente in un'area delimitata, all'interno di una proprietà privata o con accesso limitato.

farmVehicle

Veicolo utilizzato comunemente per le attività agricole.

highOccupancyVehicle

Veicolo occupato da un numero di passeggeri pari (o superiore) al numero minimo di passeggeri specificato.

lightRail

Sistema di trasporto simile al treno, funzionante su una rete di rotaie all'interno di un'area limitata.

mailVehicle

Veicolo per la raccolta, il trasporto o la consegna della posta.

militaryVehicle

Veicolo autorizzato da un'autorità militare.

moped

Veicolo a due o tre ruote dotato di motore a combustione interna, con cilindrata inferiore a 50 cc e velocità massima non superiore a 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Veicolo a due o tre ruote dotato di motore a combustione interna, con cilindrata superiore a 50 cc e velocità massima superiore a 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Veicolo di dimensioni ridotte destinato al trasporto privato di persone.

pedestrian

Persona che circola a piedi.

privateBus

Veicolo, privato o affittato, progettato per il trasporto di grandi gruppi di persone.

publicBus

Veicolo progettato per il trasporto di grandi gruppi di persone, caratterizzato solitamente dal fatto di operare secondo percorsi e orari pubblicati.

residentialVehicle

Veicolo il cui proprietario è residente (o ospite) in una particolare strada o area urbana.

schoolBus

Veicolo utilizzato per conto di una scuola per trasportare gli studenti.

snowChainEquippedVehicle

Qualsiasi veicolo dotato di catene da neve.

tanker

Camion con più di due assi utilizzato per il trasporto di liquidi o gas sfusi.

taxi

Veicolo autorizzato a fornire un servizio di trasporto, generalmente dotato di tassametro.

transportTruck

Camion per il trasporto merci a lunga distanza.

trolleyBus

Veicolo per il trasporto di massa simile a un autobus, alimentato da una rete elettrica cui è agganciato.

vehicleForDisabledPerson

Veicolo dotato di un'identificazione che lo designa come veicolo per persone disabili.

vehicleWithExplosiveLoad

Veicolo che trasporta un carico esplosivo.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Veicolo che trasporta un carico pericoloso diverso da sostanze esplosive o inquinanti per l'acqua.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Veicolo che trasporta un carico di sostanze inquinanti per l'acqua.

42.

Al punto 7.7.3.10 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «WeatherConditionValue»

Valore

Definizione

fog

La velocità si applica in presenza di nebbia.

ice

La velocità si applica in presenza di ghiaccio.

rain

La velocità si applica in presenza di pioggia.

smog

La velocità si applica in presenza di una certa quantità di smog.

snow

La velocità si applica in presenza di neve.

43.

Al punto 7.8.3.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «FerryUseValue»

Valore

Definizione

cars

Il traghetto trasporta automobili.

other

Il traghetto trasporta altri mezzi di trasporto diversi da passeggeri, auto, camion o treni.

passengers

Il traghetto trasporta passeggeri.

train

Il traghetto trasporta treni.

trucks

Il traghetto trasporta camion.

44.

Al punto 7.8.3.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfWaterwayNodeValue»

Valore

Definizione

junctionFork

Elementi di infrastruttura nei quali un flusso di imbarcazioni ne incrocia un altro, o punti nei quali i flussi di imbarcazioni si dividono o si riuniscono.

lockComplex

Chiusa, o gruppo di chiuse, destinate ad innalzare o abbassare le imbarcazioni tra distese d'acqua che si trovano a livelli diversi su corsi d'acqua e canali.

movableBridge

Ponte che può essere alzato o ruotato per consentire il passaggio delle imbarcazioni.

shipLift

Macchina destinata al trasporto di imbarcazioni tra corpi idrici che si trovano ad altezze diverse, utilizzata in alternativa alle chiuse dei canali.

waterTerminal

Luogo in cui avviene il trasbordo di merci.

turningBasin

Luogo in cui un canale o una via navigabile stretta si allargano per consentire alle imbarcazioni di ruotare.

45.

Al punto 8.4.2.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «HydroNodeCategoryValue»

Valore

Definizione

boundary

Nodo utilizzato per collegare reti diverse.

flowConstriction

Nodo di rete non collegato alla topologia della rete propriamente detta ma associato ad un punto di interesse idrografico o a una struttura idrografica, oppure a un oggetto artificiale che influisce sul flusso della rete.

flowRegulation

Nodo di rete non collegato alla topologia della rete propriamente detta ma associato ad un punto di interesse idrografico o a una struttura idrografica, oppure a un oggetto artificiale che regola il flusso della rete.

junction

Nodo in cui convergono tre o più collegamenti.

outlet

Nodo finale di una serie di collegamenti interconnessi.

source

Nodo iniziale di una serie di collegamenti interconnessi.

46.

Al punto 8.5.4.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «CrossingTypeValue»

Valore

Definizione

aqueduct

Canalizzazione o canale artificiale progettato per trasportare acqua da una fonte remota, generalmente per gravità, a fini di approvvigionamento di acqua dolce o per usi agricoli e/o industriali.

bridge

Struttura che collega due siti e consente il passaggio di una via di comunicazione al di sopra di un ostacolo sul terreno.

culvert

Condotta sotterranea per consentire a un corso d'acqua di passare sotto una strada.

siphon

Tubazione utilizzata per trasportare un liquido da un livello a un livello inferiore, sfruttando il differenziale di pressione per innalzare la colonna di liquido ad un livello superiore prima che ricada verso lo sbocco.

47.

Al punto 8.5.4.2 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «HydrologicalPersistenceValue»

Valore

Definizione

dry

Riempimento e/o flusso non frequenti, in genere solo durante e/o immediatamente dopo forti precipitazioni.

ephemeral

Riempimento e/o flusso durante e immediatamente dopo le precipitazioni.

intermittent

Riempimento e/o flusso per parte dell'anno.

perennial

Riempimento e/o flusso continuo durante tutto l'anno.

48.

Al punto 8.5.4.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «InundationValue»

Valore

Definizione

controlled

Tratto periodicamente inondato a causa della regolazione del livello dell'acqua trattenuta da una diga.

natural

Tratto periodicamente inondato, ad esclusione dell'effetto delle maree.

49.

Al punto 8.5.4.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «ShoreTypeValue»

Valore

Definizione

boulders

Grossi blocchi rocciosi erosi dall'acqua o dalle intemperie.

clay

Terra dura e tenace a granulometria fine, costituita principalmente da silicati idrati di alluminio, la cui plasticità aumenta con l'aggiunta di acqua e che può essere modellata e seccata.

gravel

Piccole pietre erose dall'acqua o frantumate.

mud

Terra, sabbia, polvere e/o altre materie terrose umide e tenere.

rock

Pietre di qualunque dimensione.

sand

Materiale granuloso composto da piccoli frammenti erosi di roccia (principalmente silicea) più fini rispetto alla ghiaia e più grandi del limo grosso.

shingle

Piccoli sassi arrotondati erosi dall'acqua, non fissi, che si accumulano specialmente sulla spiaggia.

stone

Pezzi di roccia o materia minerale (diversa dal metallo) di forma e dimensioni definite, la cui forma è in genere artificiale, utilizzati a fini specifici.

50.

Al punto 8.5.4.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «WaterLevelValue»

Valore

Definizione

equinoctialSpringLowWater

Livello delle basse maree sizigiali in prossimità di un equinozio.

higherHighWater

Livello dell'alta marea più elevata (o unica alta marea) in un giorno di marea specifico, dovuto agli effetti della declinazione A1 della luna e del sole.

higherHighWaterLargeTide

Media dei livelli di alta marea più elevati, calcolata sulla base di un valore l'anno per 19 anni di osservazione.

highestAstronomicalTide

Livello della marea più elevata prevedibile in condizioni meteorologiche medie e con qualsiasi combinazione delle condizioni astronomiche.

highestHighWater

Livello dell’acqua più alto osservato in un dato sito.

highWater

Livello più alto raggiunto, in un dato sito, dalla superficie dell’acqua durante un ciclo di marea.

highWaterSprings

Livello arbitrario corrispondente approssimativamente al livello medio delle alte maree sizigiali.

indianSpringHighWater

Datum della superficie di marea corrispondente approssimativamente al livello medio delle maree sizigiali più alte.

indianSpringLowWater

Datum della superficie di marea corrispondente approssimativamente al livello medio delle maree sizigiali più basse.

localDatum

Datum (valore di riferimento) arbitrario definito da un’autorità portuale locale a partire dal quale sono misurati, da quella stessa autorità, i livelli e le altezze delle maree.

lowerLowWater

Livello della bassa marea più bassa (o unica bassa marea) in un giorno di marea specifico, dovuto agli effetti della declinazione A1 della luna e del sole.

lowerLowWaterLargeTide

Media dei livelli più bassi delle basse maree, una per ciascuno dei 19 anni di osservazione.

lowestAstronomicalTide

Livello della marea più bassa prevedibile in condizioni meteorologiche medie e con qualsiasi combinazione delle condizioni astronomiche.

lowestLowWater

Livello arbitrario corrispondente alla marea più bassa osservata in un dato sito, o leggermente inferiore.

lowestLowWaterSprings

Livello arbitrario corrispondente al livello delle maree più basse osservate in un dato sito in occasione delle maree sizigiali durante un periodo inferiore a 19 anni.

lowWater

Approssimazione delle basse maree medie, adottata come livello di riferimento per una zona limitata, indipendentemente da determinazioni migliori successive.

lowWaterDatum

Approssimazione delle basse maree medie adottata come riferimento standard per una zona limitata.

lowWaterSprings

Livello corrispondente approssimativamente al livello medio delle basse maree sizigiali.

meanHigherHighWater

Livello medio delle alte maree più elevate in un dato sito nell'arco di un periodo di 19 anni.

meanHigherHighWaterSprings

Livello medio delle alte maree più elevate durante le maree sizigiali in un dato sito.

meanHigherLowWater

Livello medio delle basse maree più elevate registrate in ciascun giorno di marea durante il periodo di osservazione (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Livello medio di tutte le alte maree registrate in un dato sito nell'arco di un periodo di 19 anni.

meanHighWaterNeaps

Livello medio delle alte maree di quadratura.

meanHighWaterSprings

Livello medio delle alte maree sizigiali.

meanLowerHighWater

Livello medio delle alte maree più elevate registrate in ciascun giorno di marea durante il periodo di osservazione (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Livello medio delle basse maree inferiori in un dato sito nell'arco di un periodo di 19 anni.

meanLowerLowWaterSprings

Livello medio delle basse maree inferiori durante le maree sizigiali in un dato sito.

meanLowWater

Livello medio di tutte le basse maree registrate in un dato sito nell'arco di un periodo di 19 anni.

meanLowWaterNeaps

Livello medio delle basse maree di quadratura.

meanLowWaterSprings

Livello medio delle basse maree sizigiali.

meanSeaLevel

Livello medio del mare in una stazione di marea misurato in rapporto a un livello di riferimento fisso predeterminato.

meanTideLevel

Media aritmetica del livello medio delle alte maree e del livello medio delle basse maree.

meanWaterLevel

Media dei livelli dell'acqua registrati ogni ora per un dato periodo.

nearlyHighestHighWater

Livello arbitrario corrispondente approssimativamente al livello più alto dell'acqua registrato in un dato sito, solitamente pari alle alte maree sizigiali.

nearlyLowestLowWater

Livello corrispondente approssimativamente al livello più basso dell'acqua registrato in un dato sito, solitamente pari alle basse maree sizigiali.

tropicHigherHighWater

Livello dell'alta marea più elevata (o unica alta marea) che si verifica due volte al mese quando la declinazione della luna è massima e maggiori sono i suoi effetti.

tropicLowerLowWater

Livello della bassa marea più bassa (o unica bassa marea) che si verifica due volte al mese quando la declinazione della luna è massima e maggiori sono i suoi effetti.

51.

Al punto 9.4.1 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «DesignationSchemeValue»

Valore

Definizione

emeraldNetwork

Il sito protetto è stato designato nell’ambito della Emerald Network (rete Emerald).

IUCN

Il sito protetto è classificato secondo il sistema IUCN (International Union for Conservation of Nature, Unione internazionale per la conservazione della natura).

nationalMonumentsRecord

Il sito protetto è classificato secondo il sistema National Monuments Record.

natura2000

Il sito protetto è stato designato ai sensi della direttiva habitat (92/43/CEE) o della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE).

ramsar

Il sito protetto è stato designato nell’ambito della convenzione Ramsar.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Il sito protetto è stato designato nell'ambito del Man and Biosphere programme (Programma sull'uomo e la biosfera) dell'UNESCO.

UNESCOWorldHeritage

Il sito protetto è stato designato nell'ambito della World Heritage Convention (Convenzione sul patrimonio dell'umanità) dell'UNESCO.

52.

Al punto 9.4.3 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «IUCNDesignationValue»

Valore

Definizione

habitatSpeciesManagementArea

Il sito protetto è stato classificato come area per la gestione degli habitat o delle specie (habitat species management area) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

managedResourceProtectedArea

Il sito protetto è stato classificato come area protetta con utilizzo sostenibile delle risorse (managed resource protected area) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

nationalPark

Il sito protetto è stato classificato come parco nazionale (national park) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

naturalMonument

Il sito protetto è stato classificato come monumento naturale (natural monument) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Il sito protetto è stato classificato come paesaggio terrestre o marino protetto (protected landscape or seascape) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

strictNatureReserve

Il sito protetto è stato classificato come riserva naturale integrale (strict nature reserve) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

wildernessArea

Il sito protetto è stato classificato come zona di natura selvaggia (wilderness area) secondo il sistema di classificazione dell'UICN.

53.

Al punto 9.4.4 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «NationalMonumentsRecordDesignationValue»

Valore

Definizione

agricultureAndSubsistence

Il sito protetto è classificato come monumento agricolo o monumento legato alla sussistenza (agricultural or subsistence monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

civil

Il sito protetto è stato classificato come monumento civile (civil monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

commemorative

Il sito protetto è stato classificato come monumento commemorativo (commemorative monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

commercial

Il sito protetto è stato classificato come monumento commerciale (commercial monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

communications

Il sito protetto è stato classificato come monumento delle comunicazioni (communications monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

defence

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato alla difesa (defence monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

domestic

Il sito protetto è stato classificato come monumento domestico (domestic monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

education

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato all'istruzione (education monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato a giardini, parchi o spazi urbani (garden, park or urban space monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

healthAndWelfare

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato alla salute e alla previdenza (health and welfare monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

industrial

Il sito protetto è stato classificato come monumento industriale (industrial monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

maritime

Il sito protetto è stato classificato come monumento marittimo (maritime monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

monument

Il sito protetto è stato classificato come monumento di tipo non classificato (monument with some unclassified form monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

recreational

Il sito protetto è stato classificato come monumento ricreativo (recreational monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Il sito protetto è stato classificato come monumento religioso, rituale o funebre (religious, ritual or funerary monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

settlement

Il sito protetto è stato classificato come insediamento (settlement) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

transport

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato ai trasporti (transport monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Il sito protetto è stato classificato come monumento legato alla fornitura e al drenaggio dell'acqua (water supply and drainage monument) secondo il sistema di classificazione National Monuments Record.

54.

Al punto 9.4.5 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «Natura2000DesignationValue»

Valore

Definizione

proposedSiteOfCommunityImportance

Il sito protetto è proposto come sito di importanza comunitaria – SIC (Site of Community Importance - SCI) secondo il programma Natura 2000.

proposedSpecialProtectionArea

Il sito protetto è proposto come zona di protezione speciale – ZPS (Special Protection Area - SPA) secondo il programma Natura 2000.

siteOfCommunityImportance

Il sito protetto è stato designato sito di importanza comunitaria – SIC (Site of Community Importance - SCI) secondo il programma Natura 2000.

specialAreaOfConservation

Il sito protetto è stato designato zona speciale di conservazione – ZSC (Special Area of Conservation - SAC) secondo il programma Natura 2000.

specialProtectionArea

Il sito protetto è designato zona di protezione speciale – ZPS (Special Protection Area - SPA) secondo il programma Natura 2000.

55.

Al punto 9.4.6 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «RamsarDesignationValue»

Valore

Definizione

ramsar

Il sito protetto è stato designato a titolo della convenzione Ramsar.

56.

Al punto 9.4.7 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue»

Valore

Definizione

biosphereReserve

Il sito protetto è stato designato riserva della biosfera (Bioshpere Reserve) nell'ambito del programma sull'uomo e la biosfera dell'UNESCO.

57.

Al punto 9.4.8 è aggiunta la seguente tabella:

Valori ammessi per l'elenco di codici «UNESCOWorldHeritageDesignationValue»

Valore

Definizione

cultural

Il sito protetto è stato designato patrimonio culturale dell’umanità.

mixed

Il sito protetto è stato designato patrimonio dell’umanità misto.

natural

Il sito protetto è stato designato patrimonio naturale dell’umanità.


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/35


REGOLAMENTO (UE) N. 103/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/37


REGOLAMENTO (UE) N. 104/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 70/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 26 del 29.1.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 5 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/39


REGOLAMENTO (UE) N. 105/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 31 gennaio al 1 febbraio 2011 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 31 gennaio e 1 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 95,463571 %.

Per il mese di febbraio 2011 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 7 febbraio 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


DECISIONI

5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/40


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/79/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2011

che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

È opportuno modificare l’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato di detta decisione ed aggiornare le informazioni relative a talune persone figuranti nell’elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni per l'identificazione

Motivi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France- Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l'étoile du nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunisi, titolare della CIN n. 00777029.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 00104253.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00178522.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titolare delIa CIN n. 00166569.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titolare della CIN n. 00046988.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso rue Ennawras n. 4 - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00547946.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi - Tunisi, titolare della CIN n. 05189459.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunisi, titolare della CIN n. 05412560.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj - La Marsa, titolare della CIN n. 05418095.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunisi, titolare della CIN n. 00300638.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem - Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2 - Tunisi

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00589759.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 04766495.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00589758.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00642271.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02951793.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02800443.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République -Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine - Monastir, titolare della CIN n. 028106l4.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira - Monastir, titolare della CIN n. 04180053.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina - Monastir, titolare della CIN n. 04186963.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titolare della CIN n. 04192479.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 06810509.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam - Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05590836.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 08434380.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunisi, titolare della CIN n. 05504161.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05539378.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità).

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 16 aprile 1971, figlio di Paulette HAZAT, coniugato con Amel SAID, amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 00297112.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472.

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.»


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

che autorizza l’immissione sul mercato di un prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 522]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/80/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 28 aprile 2008 la società Senmi Ekisu Co. Ltd ha chiesto alle autorità competenti della Finlandia di poter immettere sul mercato un prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 12 gennaio 2009 l’autorità finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, formulando la conclusione che il prodotto peptidico di origine ittica poteva essere immesso sul mercato.

(3)

Il 10 marzo 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

Il 14 agosto 2009 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Il 9 luglio 2010 l’EFSA (Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), nel parere scientifico sulla sicurezza di un prodotto peptidico della sardina quale nuovo ingrediente alimentare (2) ha concluso che il prodotto peptidico di origine ittica è sicuro nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.

(7)

Dalla valutazione scientifica risulta che il prodotto peptidico di origine ittica è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La denominazione del prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) autorizzato dalla presente decisione, sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene, è «peptidi di pesce (Sardinops sagax)».

Articolo 3

La Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA (SARDINOPS SAGAX)

Descrizione

Questo nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (Sardinops sagax), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra.

Specifiche del prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax)

Peptici (1)

(peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide)

Da 0,1 a 0,16 g/100 g

Ceneri

≤ 10 g/100 g

Umidità

≤ 8 g/100 g


(1)  Metodo di Kjeldahl


ALLEGATO II

IMPIEGHI DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA

Gruppo di impiego

Livello massimo del prodotto peptidico di origine ittica

Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato, e latte in polvere

0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere)

Acqua aromatizzata e bevande a base di vegetali

0,3 g/100 g (pronti da bere)

Cereali per la prima colazione

2 g/100 g

Minestre, stufati e minestre in polvere

0,3 g/100 g (pronti da mangiare)


5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2011) 523]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/81/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE (2), scade il 31 dicembre 2010.

(2)

La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (3), scade il 31 dicembre 2010.

(3)

La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (4), scade il 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE (5), scade il 31 dicembre 2010.

(5)

La decisione 2005/341/CE della Commissione, dell' 11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer» (6), scade il 31 dicembre 2010.

(6)

La decisione 2005/343/CE della Commissione, dell' 11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (7), scade il 31 dicembre 2010.

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(8)

Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE va prorogato fino al 30 aprile 2011. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE va prorogato fino al 30 giugno 2011. Il periodo di applicabilità della decisione 2002/747/CE va prorogato fino al 31 agosto 2011.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 giugno 2011.»

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2011.»

Articolo 3

L’articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»

Articolo 4

L’articolo 5 della decisione 2003/200/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»

Articolo 5

L’articolo 3 della decisione 2005/341/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2005/343/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili”, nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

(4)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

(6)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.

(7)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.