ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.031.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/80/UE |
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2011/81/UE |
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Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea [notificata con il numero C(2011) 523] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 101/2011 DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Tunisia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/72/PESC del Consiglio dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da determinate persone responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché di persone a esse associate le quali, agendo in questo modo, impediscono alla popolazione di beneficiare dello sviluppo sostenibile dell’economia e della società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato alla decisione stessa. |
(2) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti. |
(4) |
La facoltà di modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/72/PESC. |
(5) |
La procedura di modifica degli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati. |
(6) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
(7) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma senza intento limitativo:
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di averne accesso in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione del portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
e) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72/PESC come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o utilizzato a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell’elenco.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono, alle condizioni che esse ritengono appropriate, autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 siano stati inseriti nell’allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencato nell’allegato I; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti relativi a detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Articolo 7
In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
l’autorità competente interessata abbia accertato che:
|
b) |
lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione. |
Articolo 8
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 9
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a) |
a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e |
b) |
collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta.
Articolo 10
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 11
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 12
1. Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Articolo 13
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, e le notificano ogni successiva modifica.
Articolo 14
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 15
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. |
Articolo 16
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
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Nome |
Informazioni per l'identificazione |
Motivi |
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
2. |
Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France- Radès Ben Arous, titolare della CIN n.05000799. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l'étoile du nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunisi, titolare della CIN n. 00777029. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 00104253. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00178522. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titolare delIa CIN n. 00166569. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titolare della CIN n. 00046988. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso rue Ennawras n. 4 - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00547946. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF |
Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi - Tunisi, titolare della CIN n. 05189459. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunisi, titolare della CIN n. 05412560. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
22. |
Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj - La Marsa, titolare della CIN n. 05418095. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
23. |
Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunisi, titolare della CIN n. 00300638. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem - Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2 - Tunisi |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00589759. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
27. |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
28. |
Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK |
Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 04766495. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00589758. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00642271. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02951793. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02800443. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République -Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |
Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine - Monastir, titolare della CIN n. 028106l4. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira - Monastir, titolare della CIN n. 04180053. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina - Monastir, titolare della CIN n. 04186963. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titolare della CIN n. 04192479. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 06810509. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
41. |
Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05590836. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 08434380. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunisi, titolare della CIN n. 05504161. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
45. |
Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05539378. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità). |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
47. |
Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Parigi il 16 aprile 1971, figlio di Paulette HAZAT, coniugato con Amel SAID, amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 00297112. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, ALL’ARTICOLO 7 E ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA a), E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera |
CHAR 12/106 |
1049 Bruxelles/Brussel |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. +32 22955585 |
Fax +32 22990873 |
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 102/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (2) stabilisce le modalità tecniche per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione di elenchi di codici da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 stabilisce che gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che usano un tipo di elenco di codici accettino i valori ammessi per il rispettivo elenco di codici. |
(3) |
Tali valori consentiti per gli elenchi di codici definiti nel regolamento (UE) n. 1089/2010 sono necessari per l'applicazione dei requisiti di cui al medesimo regolamento e devono pertanto essere stabiliti anche nel regolamento stesso. |
(4) |
I valori dell'elenco di codici incluso nel presente regolamento sono stati definiti secondo gli stessi principi relativi alle esigenze degli utilizzatori, al materiale di riferimento, alle pertinenti politiche o attività dell'Unione, alla fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici, al coinvolgimento e alla consultazione delle parti interessate e agli standard internazionali applicati per la messa a punto delle modalità tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
1. |
L'articolo 4 è così modificato:
|
2. |
L'articolo 6 è così modificato:
|
3. |
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
4. |
L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(2) GU L 323 del 8.12.2010, pag. 11.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:
1. |
Ogni qualvolta ricorre la frase «Questo elenco di codici è gestito in un registro comune di elenchi di codici» essa è sostituita dalla seguente: «Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri.» |
2. |
Al punto 4.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «ConditionOfFacilityValue»
|
3. |
Al punto 4.2 sono aggiunti i seguenti punti: «Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri. I valori ammessi per questo elenco sono i codici paese, a due lettere, elencati nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.» |
4. |
Al punto 5.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «ConnectionTypeValue»
|
5. |
Al punto 5.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «LinkDirectionValue»
|
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
1. |
Ogni qualvolta ricorre la frase «Questo elenco di codici è gestito in un registro comune di elenchi di codici» essa è sostituita dalla seguente: «Questo elenco di codici non può essere esteso dagli Stati membri.» |
2. |
Al punto 3.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «GrammaticalGenderValue»
|
3. |
Al punto 3.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «GrammaticalNumberValue»
|
4. |
Al punto 3.3.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «NameStatusValue»
|
5. |
Al punto 3.3.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «NamedPlaceTypeValue»
|
6. |
Al punto 3.3.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «NativenessValue»
|
7. |
Al punto 4.4.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AdministrativeHierarchyLevel»
|
8. |
Al punto 5.4.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «GeometryMethodValue»
|
9. |
Al punto 5.4.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «GeometrySpecificationValue»
|
10. |
Al punto 5.4.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorDesignatorTypeValue»
|
11. |
Al punto 5.4.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorLevelValue»
|
12. |
Al punto 5.4.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «LocatorNameTypeValue»
|
13. |
Al punto 5.4.6 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «PartTypeValue»
|
14. |
Al punto 5.4.7 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «StatusValue»
|
15. |
Al punto 6.2.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «CadastralZoningLevelValue»
|
16. |
Al punto 7.1 sono aggiunti i seguenti punti:
|
17. |
Al punto 7.3.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AccessRestrictionValue»
|
18. |
Al punto 7.3.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RestrictionTypeValue»
|
19. |
Al punto 7.4.2.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AerodromeCategoryValue»
|
20. |
Al punto 7.4.2.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AerodromeTypeValue»
|
21. |
Al punto 7.4.2.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AirRouteLinkClassValue»
|
22. |
Al punto 7.4.2.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AirRouteTypeValue»
|
23. |
Al punto 7.4.2.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AirUseRestrictionValue»
|
24. |
Al punto 7.4.2.6 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AirspaceAreaTypeValue»
|
25. |
Al punto 7.4.2.7 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «NavaidTypeValue»
|
26. |
Al punto 7.4.2.8 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «PointRoleValue»
|
27. |
Al punto 7.4.2.9 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RunwayTypeValue»
|
28. |
Al punto 7.4.2.10 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «SurfaceCompositionValue»
|
29. |
Al punto 7.5.2.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «CablewayTypeValue»
|
30. |
Al punto 7.6.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfRailwayNodeValue»
|
31. |
Al punto 7.6.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RailwayTypeValue»
|
32. |
Al punto 7.6.3.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RailwayUseValue»
|
33. |
Al punto 7.7.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «AreaConditionValue»
|
34. |
Al punto 7.7.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfRoadNodeValue»
|
35. |
Al punto 7.7.3.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfWayValue»
|
36. |
Al punto 7.7.3.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadPartValue»
|
37. |
Al punto 7.7.3.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadServiceTypeValue»
|
38. |
Al punto 7.7.3.6 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RoadSurfaceCategoryValue»
|
39. |
Al punto 7.7.3.7 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «ServiceFacilityValue»
|
40. |
Al punto 7.7.3.8 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «SpeedLimitSourceValue»
|
41. |
Al punto 7.7.3.9 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «VehicleTypeValue»
|
42. |
Al punto 7.7.3.10 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «WeatherConditionValue»
|
43. |
Al punto 7.8.3.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «FerryUseValue»
|
44. |
Al punto 7.8.3.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «FormOfWaterwayNodeValue»
|
45. |
Al punto 8.4.2.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «HydroNodeCategoryValue»
|
46. |
Al punto 8.5.4.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «CrossingTypeValue»
|
47. |
Al punto 8.5.4.2 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «HydrologicalPersistenceValue»
|
48. |
Al punto 8.5.4.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «InundationValue»
|
49. |
Al punto 8.5.4.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «ShoreTypeValue»
|
50. |
Al punto 8.5.4.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «WaterLevelValue»
|
51. |
Al punto 9.4.1 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «DesignationSchemeValue»
|
52. |
Al punto 9.4.3 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «IUCNDesignationValue»
|
53. |
Al punto 9.4.4 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «NationalMonumentsRecordDesignationValue»
|
54. |
Al punto 9.4.5 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «Natura2000DesignationValue»
|
55. |
Al punto 9.4.6 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «RamsarDesignationValue»
|
56. |
Al punto 9.4.7 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue»
|
57. |
Al punto 9.4.8 è aggiunta la seguente tabella: Valori ammessi per l'elenco di codici «UNESCOWorldHeritageDesignationValue»
|
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 103/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
103,7 |
JO |
87,5 |
|
MA |
57,1 |
|
TN |
125,1 |
|
TR |
102,2 |
|
ZZ |
95,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
JO |
96,7 |
|
MA |
100,1 |
|
TR |
117,9 |
|
ZZ |
124,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
50,5 |
TR |
137,6 |
|
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
97,7 |
ZZ |
97,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
54,3 |
|
IL |
67,8 |
|
MA |
55,8 |
|
TN |
58,2 |
|
TR |
69,0 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
53,7 |
|
0805 20 10 |
IL |
170,1 |
MA |
78,1 |
|
TR |
79,6 |
|
ZZ |
109,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
57,1 |
EG |
57,7 |
|
IL |
102,9 |
|
JM |
82,9 |
|
MA |
104,2 |
|
PK |
51,1 |
|
TR |
68,9 |
|
ZZ |
75,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
45,3 |
EG |
52,0 |
|
MA |
56,9 |
|
TR |
53,9 |
|
UY |
45,3 |
|
ZZ |
50,7 |
|
0808 10 80 |
CL |
90,0 |
CN |
90,8 |
|
MK |
42,6 |
|
US |
99,7 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0808 20 50 |
CL |
247,4 |
CN |
49,7 |
|
US |
130,7 |
|
ZA |
102,5 |
|
ZZ |
132,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 104/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 70/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 26 del 29.1.2011, pag. 7.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 5 febbraio 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
60,08 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
60,08 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
60,08 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
60,08 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 10 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
60,23 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,60 |
0,17 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 105/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 31 gennaio al 1 febbraio 2011 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio. |
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
(5) |
Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 31 gennaio e 1 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 95,463571 %.
Per il mese di febbraio 2011 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 7 febbraio 2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(5) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
DECISIONI
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/79/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2011
che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia. |
(2) |
È opportuno modificare l’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato di detta decisione ed aggiornare le informazioni relative a talune persone figuranti nell’elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
|
Nome |
Informazioni per l'identificazione |
Motivi |
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
2. |
Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France- Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l'étoile du nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunisi, titolare della CIN n. 00777029. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 00104253. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00178522. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titolare delIa CIN n. 00166569. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titolare della CIN n. 00046988. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso rue Ennawras n. 4 - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00547946. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF |
Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi - Tunisi, titolare della CIN n. 05189459. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunisi, titolare della CIN n. 05412560. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
22. |
Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj - La Marsa, titolare della CIN n. 05418095. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
23. |
Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunisi, titolare della CIN n. 00300638. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem - Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2 - Tunisi |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00589759. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
27. |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
28. |
Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK |
Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 04766495. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00589758. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00642271. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02951793. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02800443. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République -Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |
Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine - Monastir, titolare della CIN n. 028106l4. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira - Monastir, titolare della CIN n. 04180053. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina - Monastir, titolare della CIN n. 04186963. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titolare della CIN n. 04192479. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 06810509. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
41. |
Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05590836. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 08434380. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunisi, titolare della CIN n. 05504161. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
45. |
Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF |
Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05539378. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità). |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
47. |
Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Parigi il 16 aprile 1971, figlio di Paulette HAZAT, coniugato con Amel SAID, amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 00297112. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro. |
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.» |
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
che autorizza l’immissione sul mercato di un prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 522]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2011/80/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 28 aprile 2008 la società Senmi Ekisu Co. Ltd ha chiesto alle autorità competenti della Finlandia di poter immettere sul mercato un prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) come nuovo ingrediente alimentare. |
(2) |
Il 12 gennaio 2009 l’autorità finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, formulando la conclusione che il prodotto peptidico di origine ittica poteva essere immesso sul mercato. |
(3) |
Il 10 marzo 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri. |
(4) |
Entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all’immissione sul mercato del prodotto in questione. |
(5) |
Il 14 agosto 2009 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
(6) |
Il 9 luglio 2010 l’EFSA (Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), nel parere scientifico sulla sicurezza di un prodotto peptidico della sardina quale nuovo ingrediente alimentare (2) ha concluso che il prodotto peptidico di origine ittica è sicuro nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti. |
(7) |
Dalla valutazione scientifica risulta che il prodotto peptidico di origine ittica è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati nell’allegato II.
Articolo 2
La denominazione del prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) autorizzato dalla presente decisione, sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene, è «peptidi di pesce (Sardinops sagax)».
Articolo 3
La Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Giappone è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.
ALLEGATO I
SPECIFICHE DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA (SARDINOPS SAGAX)
Descrizione
Questo nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (Sardinops sagax), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra.
Specifiche del prodotto peptidico di origine ittica (Sardinops sagax) |
|
Peptici (1) (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa) |
≥ 85 g/100 g |
Val-Tyr (dipeptide) |
Da 0,1 a 0,16 g/100 g |
Ceneri |
≤ 10 g/100 g |
Umidità |
≤ 8 g/100 g |
(1) Metodo di Kjeldahl
ALLEGATO II
IMPIEGHI DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA
Gruppo di impiego |
Livello massimo del prodotto peptidico di origine ittica |
Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato, e latte in polvere |
0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere) |
Acqua aromatizzata e bevande a base di vegetali |
0,3 g/100 g (pronti da bere) |
Cereali per la prima colazione |
2 g/100 g |
Minestre, stufati e minestre in polvere |
0,3 g/100 g (pronti da mangiare) |
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2011
recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
[notificata con il numero C(2011) 523]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/81/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE (2), scade il 31 dicembre 2010. |
(2) |
La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (3), scade il 31 dicembre 2010. |
(3) |
La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (4), scade il 31 dicembre 2010. |
(4) |
La decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE (5), scade il 31 dicembre 2010. |
(5) |
La decisione 2005/341/CE della Commissione, dell' 11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer» (6), scade il 31 dicembre 2010. |
(6) |
La decisione 2005/343/CE della Commissione, dell' 11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (7), scade il 31 dicembre 2010. |
(7) |
In conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi. |
(8) |
Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE va prorogato fino al 30 aprile 2011. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE va prorogato fino al 30 giugno 2011. Il periodo di applicabilità della decisione 2002/747/CE va prorogato fino al 31 agosto 2011. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 giugno 2011.»
Articolo 2
L’articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2011.»
Articolo 3
L’articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»
Articolo 4
L’articolo 5 della decisione 2003/200/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»
Articolo 5
L’articolo 3 della decisione 2005/341/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»
Articolo 6
L’articolo 3 della decisione 2005/343/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili”, nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.
(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.
(4) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.
(5) GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.
(6) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.
(7) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.