ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.026.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/56/UE |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/57/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(2011/56/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (1), prevede all’articolo 21 che l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sia aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio. |
(2) |
L’11 luglio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Croazia per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo. |
(3) |
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo»), fatta salva la conclusione di tale accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(2) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 68/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse di suino, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato. |
(2) |
La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi, che sono inferiori al livello citato; tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'andamento stagionale e ciclico. È quindi opportuno concedere un aiuto all'ammasso privato. |
(3) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi aiuti all'ammasso privato per le carni suine e la Commissione è tenuta a fissare l'aiuto in anticipo o mediante gara. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato. |
(5) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008 occorre fissare in anticipo l'importo dell'aiuto da concedere secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capo III del medesimo regolamento. |
(6) |
Per agevolare la gestione della misura, i prodotti a base di carni suine sono classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso. |
(7) |
È opportuno che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sia stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in funzione della situazione del mercato. |
(8) |
Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono essere oggetto di ciascuna domanda. |
(9) |
È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato. |
(10) |
Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. È quindi opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nell'articolo citato. |
(11) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato. |
(12) |
L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno precisare le norme applicabili alle comunicazioni previste dal presente regolamento. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di carni suine, in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate a partire dal 01.02.2011.
2. Le domande si riferiscono a un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.
3. Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC applicabile all'interno di tale categoria.
4. La scadenza del periodo di presentazione delle domande è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
5. Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t per gli altri prodotti.
Articolo 4
Cauzioni
L'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 826/2008 è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne da 3 a 5 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 6 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 6
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il lunedì e il giovedì di ogni settimana, entro le 12.00, ora di Bruxelles, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti di ammasso.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Categorie di prodotti |
Prodotti per i quali è concesso l'aiuto |
Importo dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/t) |
Importi giornalieri (EUR/t/giorno) |
||
90 giorni |
120 giorni |
150 giorni |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Categoria 1 |
|||||
ex 0203 11 10 |
Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale (1) |
376 |
398 |
420 |
0,74 |
Categoria 2 |
|||||
ex 0203 12 11 |
Prosciutti |
416 |
435 |
455 |
0,65 |
ex 0203 12 19 |
Spalle |
||||
ex 0203 19 11 |
Parti anteriori |
||||
ex 0203 19 13 |
Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2) (3) |
||||
Categoria 3 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2) (3) |
459 |
479 |
499 |
0,67 |
Categoria 4 |
|||||
ex 0203 19 15 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare |
343 |
362 |
381 |
0,65 |
Categoria 5 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole |
369 |
389 |
408 |
0,66 |
Categoria 6 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Tagli corrispondenti alle parti centrali ("middles"), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4) |
373 |
395 |
416 |
0,73 |
(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio "Wiltshire", cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 69/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
116,3 |
JO |
73,2 |
|
MA |
61,8 |
|
TN |
128,8 |
|
TR |
98,6 |
|
ZZ |
95,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
JO |
82,9 |
|
MA |
100,1 |
|
TR |
113,0 |
|
ZZ |
119,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
68,4 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0709 90 80 |
EG |
66,7 |
ZZ |
66,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
51,7 |
|
MA |
54,7 |
|
TN |
50,4 |
|
TR |
72,2 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
50,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
75,3 |
|
TR |
79,6 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
69,9 |
IL |
93,5 |
|
JM |
94,5 |
|
MA |
108,5 |
|
PK |
51,5 |
|
TR |
63,9 |
|
US |
79,6 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
45,3 |
EG |
41,5 |
|
TR |
52,6 |
|
UY |
45,3 |
|
ZZ |
46,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
55,2 |
CA |
96,6 |
|
CL |
90,0 |
|
CN |
131,0 |
|
MK |
46,1 |
|
NZ |
78,5 |
|
US |
123,2 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
49,8 |
US |
125,5 |
|
ZA |
101,1 |
|
ZZ |
92,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 70/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 33/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 13 del 18.1.2011, pag. 57.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 29 gennaio 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 10 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
60,23 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,60 |
0,17 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 71/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
relativo al prezzo di vendita dei cereali per la quinta gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la quinta gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri. |
(4) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la quinta gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 26 gennaio 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Decisioni relative alle vendite
(EUR/t) |
|||||||||||
Stato membro |
Prezzo minimo di vendita |
||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Mais |
|||||||||
Codice NC 1001 90 |
Codice NC 1003 00 |
Codice NC 1005 90 00 |
|||||||||
Belgique/België |
X |
X |
X |
||||||||
България |
X |
X |
X |
||||||||
Česká republika |
X |
185,51 |
X |
||||||||
Danmark |
X |
200,51 |
X |
||||||||
Deutschland |
X |
197,85 |
X |
||||||||
Eesti |
X |
X |
X |
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Eire/Ireland |
X |
X |
X |
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Elláda |
X |
X |
X |
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España |
X |
X |
X |
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France |
X |
o |
X |
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Italia |
X |
X |
X |
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Kypros |
X |
X |
X |
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Latvija |
X |
X |
X |
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Lietuva |
X |
X |
X |
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Luxembourg |
X |
X |
X |
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Magyarország |
X |
X |
X |
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Malta |
X |
X |
X |
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Nederland |
X |
X |
X |
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Österreich |
X |
X |
X |
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Polska |
X |
X |
X |
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Portugal |
X |
X |
X |
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România |
X |
X |
X |
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Slovenija |
X |
X |
X |
||||||||
Slovensko |
X |
190,00 |
X |
||||||||
Suomi/Finland |
X |
178,02 |
X |
||||||||
Sverige |
X |
191,06 |
X |
||||||||
United Kingdom |
X |
198,01 |
X |
||||||||
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DIRETTIVE
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/11 |
DIRETTIVA 2011/8/UE DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) autorizza l'impiego della sostanza 2,2-bis(4-idrossifenil)propano, comunemente nota come bisfenolo A (qui di seguito «BPA») come monomero per la fabbricazione di materie plastiche e oggetti di materie plastiche destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in conformità ai pareri del Comitato scientifico dell'alimentazione umana («SCF») (3) e dell'Autorità europea della sicurezza alimentare («EFSA») (4). |
(2) |
Il BPA viene impiegato come monomero nella fabbricazione di policarbonato. Le materie plastiche quali il policarbonato vengono impiegate nella fabbricazione di biberon. Se detti biberon vengono riscaldati in determinate condizioni, piccoli quantitativi di BPA possono passare dal contenitore per alimenti agli alimenti e alle bevande ivi contenuti ed essere quindi ingeriti. |
(3) |
Il 29 marzo 2010 il governo danese ha informato la Commissione e gli Stati membri di aver deciso di applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e di vietare temporaneamente l'impiego del BPA per la fabbricazione di materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari per bambini di età compresa fra zero e tre anni (5). |
(4) |
Il governo danese ha motivato tale misura di salvaguardia con una valutazione dei rischi presentata il 22 marzo 2010 dall'istituto nazionale per i prodotti alimentari del Politecnico di Danimarca (qui di seguito «DTU Food»). La valutazione dei rischi riguarda l'analisi di un ampio studio effettuato su animali esposti a basse dosi di BPA, che ha monitorato lo sviluppo del sistema nervoso ed il comportamento di ratti neonati. Il DTU Food ha anche esaminato se i nuovi dati fossero in grado di modificare la sua precedente valutazione degli effetti tossici sullo sviluppo del sistema nervoso e del comportamento possibilmente connessi al BPA. |
(5) |
Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004, il 30 marzo 2010 la Commissione ha chiesto all'EFSA di formulare un parere sui motivi addotti dalla Danimarca per concludere che l'impiego della sostanza costituisce un pericolo per la salute umana, sebbene sia conforme alle misure specifiche applicabili. |
(6) |
Il 6 luglio 2010 il governo francese ha informato la Commissione ed il 9 luglio 2010 gli Stati membri di aver deciso di applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e di vietare temporaneamente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e l'immissione sul mercato di biberon contenenti BPA (6). |
(7) |
Il governo francese ha motivato la misura di salvaguardia con due pareri dell'Autorità francese di sicurezza alimentare (AFSSA) del 29 gennaio 2010 e del 7 giugno 2010 e la relazione pubblicata il 3 giugno 2010 dall'istituto nazionale per la salute e la ricerca medica (INSERM). |
(8) |
Il 23 settembre 2010 l'EFSA ha adottato il parere del proprio gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (qui di seguito «il gruppo di esperti») sul BPA in risposta alla richiesta della Commissione del 30 marzo 2010 ed in relazione alla valutazione dello specifico studio neurocomportamentale esaminato nella valutazione dei rischi danese e alla revisione e valutazione di altri recenti studi sul BPA (7). |
(9) |
Nel suo parere il gruppo di esperti conclude che, basandosi sulla esaustiva valutazione dei recenti dati di tossicità nell'uomo e negli animali, non si possono identificare nuovi studi atti a rendere necessaria una revisione delle attuali dosi giornaliere ammissibili («TDI») pari a 0,05 mg per chilogrammo di peso corporeo al giorno. La suddetta TDI si basa sul livello di mancato effetto avverso di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno derivato da uno studio multigenerazionale sulla tossicità riproduttiva nei ratti e dall'applicazione di un fattore di incertezza pari a 100, ritenuto conservativo in considerazione di tutte le informazioni sulla tossicocinesi del BPA. Tuttavia, in un parere di minoranza, un esperto del gruppo ha concluso che gli effetti osservati in taluni studi sono fonte di incertezze che non possono essere risolte dalla TDI attuale, che va dunque considerata temporanea, in attesa di dati più solidi nei settori di incertezza. |
(10) |
Il gruppo di esperti ha osservato che taluni studi svolti su animali in sviluppo hanno evidenziato altri effetti connessi al BPA di possibile rilevanza tossicologica, in particolare modifiche biochimiche nel cervello, effetti immunomodulatori e maggiore suscettibilità ai tumori del seno. Tali studi presentano numerose lacune. La pertinenza di tali risultati in relazione alla salute umana non può essere valutata allo stato attuale. Qualora in futuro dovessero essere disponibili nuovi dati pertinenti, il gruppo di esperti è disposto a riconsiderare il suo parere. |
(11) |
Il latte artificiale o il latte materno è l'unica fonte di nutrimento per i bambini fino all'età di quattro mesi e resta la principale fonte di nutrimento per alcuni altri mesi. Nel parere del 2006 l'EFSA ha concluso che i bambini da tre a sei mesi nutriti usando biberon di policarbonato sono quelli maggiormente esposti al BPA, anche se a dosi inferiori alla TDI. Per tale gruppo di bambini il livello di esposizione al BPA diminuisce con la graduale eliminazione dell'alimentazione attraverso biberon di policarbonato e con la sua progressiva sostituzione con altre fonti nutritive. |
(12) |
Anche se il bambino dispone di una capacità sufficiente di eliminare il BPA assorbito, nel parere dell'EFSA si sottolinea che il sistema di eliminazione del BPA di un bambino non è sviluppato come quello di un adulto e raggiunge la stessa capacità dell'adulto solo gradualmente, durante i primi sei mesi di vita. |
(13) |
I potenziali effetti tossicologici possono avere un impatto più forte nell'organismo in fase di sviluppo. Secondo i pareri del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 1997 (8) e del 1998 (9) taluni effetti, in particolare sul sistema endocrino e riproduttivo nonché sul sistema immunitario e sullo sviluppo neurologico, sono di particolare pertinenza nei bambini. Gli effetti del BPA sul sistema riproduttivo e sullo sviluppo neurologico sono stati ampiamente esaminati attraverso test tossicologici standard multigenerazionali e altri studi, nei quali si è tenuto conto dell'organismo in fase di sviluppo e non sono stati rilevati effetti a dosi inferiori alla TDI. Tuttavia, studi dei quali non si è potuto tenere conto per stabilire la TDI a causa di numerose lacune, avevano evidenziato effetti connessi al BPA di possibile rilevanza tossicologica. Tali effetti, in particolare quelli relativi a modifiche biochimiche nel cervello, che possono influire sullo sviluppo neurologico e sull'immunomodulazione, rispecchiano il settore particolarmente problematico per i bambini di cui ai pareri del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 1997 e 1998. Inoltre nel parere dell'EFSA del 2010 è menzionato l'effetto di una precoce esposizione al BPA relativo all'aumento della suscettibilità ai tumori in anni successivi nei soggetti esposti a sostanza cancerogena. Anche in questo caso la fase sensibile è costituita dall'organismo in fase di sviluppo. Di conseguenza i bambini possono essere considerati parte particolarmente vulnerabile della popolazione per quanto concerne tali risultati, la cui rilevanza per la salute umana non ha ancora potuto essere interamente valutata. |
(14) |
Secondo il parere dell'EFSA del 2006 i biberon di policarbonato sono la principale fonte di esposizione al BPA per i bambini. Sul mercato dell'UE esistono materiali alternativi al policarbonato, che non contengono BPA, in particolare il vetro ed altre sostanze plastiche per la fabbricazione di biberon. Tali materiali alternativi devono rispettare le severe prescrizioni in materia di sicurezza applicabili ai materiali a contatto con gli alimenti. In considerazione dei motivi finora elencati non è necessario continuare ad utilizzare il policarbonato contenente BPA per la fabbricazione di biberon. |
(15) |
Poiché esiste una possibile particolare vulnerabilità dei bambini rispetto ai potenziali effetti del BPA, anche se si ritiene che il bambino sia in grado di eliminare il BPA e anche se la presenza di rischi per la salute umana non è stata ancora interamente dimostrata, è opportuno ridurre l'esposizione dei bambini al BPA nell'ambito di quanto ragionevolmente fattibile, finché saranno disponibili ulteriori dati scientifici atti a chiarire la rilevanza tossicologica di taluni effetti osservati del BPA, in particolare le modifiche biochimiche nel cervello, gli effetti immunomodulatori e la maggiore suscettibilità ai tumori al seno. |
(16) |
Il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (10), consente all'Unione di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, in attesa di un'ulteriore valutazione dei rischi e di un riesame delle misure entro un periodo di tempo ragionevole. |
(17) |
Tenendo conto del fatto che, allo stato attuale della ricerca scientifica, vi sono incertezze in merito alla dannosità dell'esposizione al BPA per i bambini (11) attraverso l'uso di biberon di policarbonato, incertezze che vanno chiarite, la Commissione ha il diritto di adottare misure preventive in merito all'impiego del BPA nei biberon di policarbonato sulla base del principio di precauzione, applicabile nelle situazioni di incertezza scientifica, anche se il rischio per la salute umana non è stato interamente dimostrato. |
(18) |
Di conseguenza, onde raggiungere l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, è necessario e opportuno evitare le fonti di pericolo per la salute fisica e psichica che possono essere connesse all'esposizione dei bambini al BPA attraverso i biberon. |
(19) |
La Commissione ha esaminato il mercato dei biberon e ha ricevuto una segnalazione dei fabbricanti del settore secondo la quale sono in corso azioni volontarie dell'industria volte a sostituire il materiale; l'impatto economico della misura proposta è quindi limitato. Di conseguenza tutti i biberon contenenti BPA presenti sul mercato dell'UE devono essere sostituiti entro la metà del 2011. |
(20) |
Finché non saranno disponibili ulteriori dati scientifici atti a chiarire la rilevanza tossicologica di taluni effetti osservati del BPA, in particolare per quanto concerne le modifiche biochimiche nel cervello, gli effetti immunomodulatori e la maggiore suscettibilità ai tumori del seno, è temporaneamente vietato l'impiego del BPA nella fabbricazione e nell'immissione sul mercato di biberon di policarbonato. La direttiva 2002/72/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. L'Autorità ha il compito di monitorare i nuovi studi onde chiarire i punti d'incertezza. |
(21) |
Dalla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'attuazione della misura proposta, risulta che la misura non provoca restrizioni del commercio superiori a quanto necessario per raggiungere il livello elevato di protezione della salute perseguito nell'Unione. |
(22) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE il testo della colonna 4, numero di riferimento 13480, relativo al monomero 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano, è sostituito dal testo seguente:
«SML (T) = 0,6 mg/kg. Da non impiegare per la fabbricazione di biberon per lattanti (12) in policarbonato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 in modo da vietare a partire dal 1o marzo 2011 la fabbricazione e a partire dal 1o giugno 2011 l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che non sono conformi alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2011.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.
(3) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul bisfenolo A, formulato il 17 aprile 2002. SCF/CS/PM/3936 Final 3 May 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (AFC) espresso su richiesta della Commissione in materia di 2,2-BIS(4-IDROSSIFENIL)PROPANO (bisfenolo A), richiesta EFSA-Q-2005-100, adottato il 29 novembre 2006, The EFSA Journal (2006) 428, pag. 1 e «Toxicokinetics of Bisphenol A», parere scientifico del gruppo di esperti sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (AFC) (Richiesta EFSA-Q-2008-382), adottato il 9 luglio 2008, The EFSA Journal (2008) 759, pag. 1.
(5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286, 27 marzo 2010.
(6) Loi no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150 du 1er juillet 2010, page 11857.
(7) Scientific Opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A EFSA Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (CEF) (Parere scientifico sul bisfenolo A: valutazione di uno studio relativo alla sua tossicità per lo sviluppo neurologico, rassegna della recente letteratura scientifica sulla sua tossicità e parere sulla valutazione danese dei rischi del bisfenolo A, gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici) (richieste: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 e EFSA-Q-2010-00709) adottato il 23 settembre 2010, EFSA Journal 2010; 8(9):1829.
(8) Parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana: A maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (Un limite massimo di residui pari a 0,01 mg/kg per i pesticidi nei prodotti alimentari destinati ai bambini nella prima infanzia) (formulato il 19 settembre 1997).
(9) Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (Ulteriori approfondimenti sul parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 19 settembre 1997 sul limite massimo di residui pari allo 0,01 mg/kg per i pesticidi nei prodotti alimentari destinati ai bambini nella prima infanzia (adottato dal suddetto Comitato scientifico il 4 giugno 1998).
(10) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(11) Come definito dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (GU L 401 del 31.12.2006, pag. 1).
(12) Lattanti secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).»
DECISIONI
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010
recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2011/57/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), TFUE prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio. |
(2) |
L’articolo 126 TFUE dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce a tal fine la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica. |
(3) |
Il 27 aprile 2009, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. |
(4) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE (1) (in prosieguo «la decisione») indirizzata alla Grecia, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e dell’articolo 136 TFUE, allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il termine del 2014. Il Consiglio ha stabilito il seguente percorso per la correzione del disavanzo: disavanzo della pubblica amministrazione non eccedente 18 508 mio EUR nel 2010, 17 065 mio EUR nel 2011, 14 916 mio EUR nel 2012, 11 399 mio EUR nel 2013 e 6 385 mio EUR nel 2014. |
(5) |
In base alle previsioni disponibili al momento dell’adozione della decisione del Consiglio, il PIL reale avrebbe dovuto ridursi del 4 % nel 2010 e del 2,5 % nel 2011, per riprendersi successivamente, con tassi di crescita dell’1,1 % nel 2012 e del 2,1 % nel 2013 e nel 2014. Nel periodo 2010-2014 il deflatore del PIL avrebbe dovuto essere pari a, rispettivamente, 1,2 %, -0,5 %, 1,0 %, 0,7 % e 1,0 %. Dati gli sviluppi economici, il PIL reale dovrebbe ora ridursi del 4,25 % nel 2010 e del 3 % nel 2011, per riprendersi successivamente, con tassi di crescita dell’1,1 % nel 2012 e del 2,1 % nel 2013 e nel 2014. Nel periodo 2010-2014 il deflatore del PIL dovrebbe ora essere pari a, rispettivamente, 3,0 %, 1,5 %, 0,4 %, 0,8 % e 1,2 %. |
(6) |
Il 7 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/486/UE (2) recante modifica della decisione. |
(7) |
In conformità del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), il 15 novembre 2010 Eurostat ha convalidato le statistiche sul disavanzo e sul debito del governo greco che, in tale occasione, erano state riviste al rialzo per il periodo 2006-2009. Il rapporto disavanzo pubblico/PIL per il 2009 era stato rivisto dal 13,6 % al 15,4 % del PIL, mentre il rapporto debito/PIL era stato rivisto dal 115,1 % al 126,8 % del PIL. |
(8) |
La Grecia ha compiuto buoni progressi nell’attuazione delle misure imposte dalla decisione, ivi compresa la riduzione del disavanzo pubblico. Tuttavia, la revisione dei dati statistici menzionata più in alto, accompagnata da entrate insufficienti e da altri problemi nell’esecuzione del bilancio, compreso un accumulo dei conti passivi, implica che il limite stabilito per il disavanzo pubblico del 2010 sarà molto probabilmente superato. Tale scostamento dovrà essere interamente compensato nel corso del 2011. |
(9) |
Il 24 novembre 2010 la Grecia ha presentato al Consiglio e alla Commissione una relazione che illustrava le misure prese per conformarsi alla decisione. La Commissione ha esaminato la suddetta relazione concludendo che la Grecia sta ottemperando in modo soddisfacente alla decisione. |
(10) |
Alla luce di quanto precede, appare opportuno modificare la decisione sotto vari profili, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo, nonché il percorso di aggiustamento per, rispettivamente, il disavanzo pubblico e l’aumento del debito della pubblica amministrazione in termini nominali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/320/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Sulla base delle proiezioni del PIL di novembre 2010, il percorso corrispondente per il rapporto debito/PIL non deve superare il 143 % nel 2010, il 153 % nel 2011, il 157 % nel 2012, il 158 % nel 2013 e il 156 % nel 2014.»; |
2) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera g) è soppressa; |
4) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera p) è soppressa; |
8) |
all’articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
9) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera a) è soppressa; |
10) |
all’articolo 2, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
11) |
all’articolo 2, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
|
12) |
all’articolo 2, paragrafo 5, lettera d), gli anni «2010-2060» sono sostituiti dagli anni «2009-2060»; |
13) |
all’articolo 2, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:
|
14) |
all’articolo 2, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:
|
15) |
all’articolo 2, paragrafo 7, la lettera c) è soppressa; |
16) |
all’articolo 2, paragrafo 7, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
Articolo 2
La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
MATOLCSY Gy.
(1) GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.
(2) GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12.
(3) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.