ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.006.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
11 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 14/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Sorrento (IGP)]

1

 

*

Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi ( 1 )

7

 

 

Regolamento (UE) n. 17/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento (UE) n. 18/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

13

 

 

DECISIONI

 

 

2011/8/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 70]  ( 1 )

15

 

 

2011/9/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania [notificata con il numero C(2010) 9695]  ( 1 )

30

 

 

2011/10/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/24)

35

 

 

2011/11/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 27 dicembre 2010, relativa alla trasmissione di dati riservati ai sensi del quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (BCE/2010/33)

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


REGOLAMENTO (UE) N. 14/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Sorrento (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2400/1996 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2446/2000 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12.

(4)  GU C 105 del 24.4.2010, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Limone di Sorrento (IGP)


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/3


REGOLAMENTO (UE) N. 15/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 13, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale e il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le modalità di attuazione di detti regolamenti per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine sono definite nel regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3). Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche è necessario modificare tali modalità di attuazione.

(2)

Nel luglio 2006 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico al fine di valutare gli attuali limiti e metodi di analisi stabiliti nella normativa UE per varie biotossine marine, comprese le nuove tossine, in relazione alla salute umana. Il 24 luglio 2009 è stato pubblicato l’ultimo di una serie di pareri.

(3)

Il biotest sui topi (MBA) e il biotest sui ratti (RBA) sono i metodi ufficiali di rilevazione delle biotossine lipofile. Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’EFSA ha indicato che tali biotest presentano lacune e non sono considerati uno strumento di controllo adeguato a causa dell’elevata variabilità dei risultati, della loro insufficiente capacità di rilevazione e della loro limitata specificità.

(4)

Metodi recentemente messi a punto in alternativa ai metodi biologici per la determinazione delle biotossine marine con limiti di rilevazione più bassi sono stati verificati con successo in studi di prevalidazione.

(5)

Un metodo di cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS/MS) è stato convalidato con il coordinamento del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le biotossine marine (laboratorio UE di riferimento) in uno studio di validazione interlaboratorio effettuato dagli Stati membri. Tale metodo è disponibile per la consultazione pubblica nella pagina web del laboratorio UE di riferimento (http://www.aesan.msps.es/en/CRLMB/web/home.shtml). Questa tecnica convalidata di cromatografia liquida (LC)-spettrometria di massa (MS) va applicata come metodo di riferimento per la rilevazione delle tossine lipofile e sistematicamente utilizzata sia per controlli ufficiali in ogni fase della catena alimentare, sia per autocontrolli di operatori del settore alimentare.

(6)

Qualsiasi altro metodo riconosciuto, diverso dalla cromatografia liquida (LC)-spettrometria di massa (MS) può essere applicato per la rilevazione delle tossine lipofile purché rispetti i criteri di prestazione fissati dal laboratorio UE di riferimento. Tali metodi devono essere oggetto di una validazione intralaboratorio e vanno verificati con successo nel quadro di un programma riconosciuto di prove interlaboratorio. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo LC-MS/MS del laboratorio UE di riferimento.

(7)

Per consentire agli Stati membri di adeguare i propri metodi al metodo chimico, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso dei metodi biologici per un periodo di tempo limitato, al termine del quale detti metodi non vanno più utilizzati sistematicamente, ma solo nel corso del monitoraggio periodico delle zone di produzione volto alla rilevazione di tossine marine nuove o sconosciute.

(8)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005, il capitolo III è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO III

METODI DI RILEVAZIONE DELLE TOSSINE LIPOFILE

A.   Metodi chimici

(1)

Il metodo LC-MS/MS del laboratorio UE di riferimento è il metodo di riferimento per la rilevazione delle tossine marine di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, parte 2, lettere c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004. Tale metodo deve determinare almeno i seguenti composti:

—   tossine del gruppo dell’acido okadaico: OA, DTX1, DTX2, DTX3 compresi i loro esteri,

—   tossine del gruppo delle pectenotossine: PTX1 e PTX2,

—   tossine del gruppo delle yessotossine: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX, e 45 OH Homo YTX,

—   tossine del gruppo degli azaspiracidi: AZA1, AZA2 e AZA3.

(2)

L’equivalenza tossica complessiva è calcolata mediante i fattori di equivalenza tossica (TEF) raccomandati dall’EFSA.

(3)

Se vengono scoperti nuovi analoghi che rivestono importanza per la salute pubblica, occorre includerli nell’analisi. L’equivalenza tossica complessiva è calcolata mediante i fattori di equivalenza tossica (TEF) raccomandati dall’EFSA.

(4)

Altri metodi, quali il metodo di cromatografia liquida (LC)-spettrometria di massa (MS), cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), con l’appropriata rilevazione, immunodosaggi e test funzionali, quali il test di inibizione della fosfatasi, possono essere utilizzati come metodi alternativi o complementari al metodo LC-MS/MS del laboratorio UE di riferimento, purché:

a)

da soli o combinati possano rilevare almeno gli analoghi identificati nella parte A, punto 1), del presente capitolo; ove necessario, verranno definiti criteri più appropriati;

b)

rispettino i criteri di prestazione fissati dal laboratorio UE di riferimento. Tali metodi devono essere oggetto di una validazione interlaboratorio e vanno verificati con successo nel quadro di un programma riconosciuto di prove interlaboratorio. Il laboratorio UE di riferimento sostiene le attività volte a una validazione interlaboratorio della tecnica ai fini di una normalizzazione ufficiale;

c)

la loro applicazione garantisca un grado equivalente di protezione della salute pubblica.

B.   Metodi biologici

(1)

Per consentire agli Stati membri di adeguare i propri metodi al metodo LC-MS/MS definito nella parte A, punto 1), del presente capitolo, una serie di procedure di biotest sui topi, che differiscono nella parte test (epatopancreas o corpo intero) e nei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione, può ancora essere utilizzata fino al 31 dicembre 2014 per la rilevazione delle tossine marine di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettere c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2)

Sensitività e selettività dipendono dalla scelta dei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione e di ciò occorre tenere conto in sede di decisione del metodo da utilizzare al fine di coprire l’intera gamma di tossine.

(3)

Un unico biotest sui topi, che comporta estrazione di acetone, può essere utilizzato per individuare acido okadaico, dinofisitossine, azaspiracidi, pectenotossine e yessotossine. Il test può essere, se necessario, completato mediante fasi di separazione liquido/liquido con acetato d’etile/acqua o diclorometano/acqua per eliminare potenziali interferenze.

(4)

Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre, entro 24 ore dall’inoculazione in ciascuno di essi di un estratto equivalente a 5 g di epatopancreas o 25 g del corpo intero, deve essere considerato un risultato positivo della presenza di una o più delle tossine di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettere c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 a livelli superiori a quelli fissati.

(5)

Un biotest sui topi con estrazione di acetone mediante separazione liquido/liquido con etere etilico può essere utilizzato per individuare acido okadaico, dinofisitossine, pectenotossine e azaspiracidi, ma non per individuare yessotossine poiché nella fase di separazione possono verificarsi perdite di tali tossine. Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre entro 24 ore dall’inoculazione in ciascuno di essi di un estratto equivalente a 5 g di epatopancreas o 25 g del corpo intero deve essere considerato un risultato positivo della presenza di acido okadaico, dinofisitossine, pectenotossine e azaspiracidi a livelli superiori a quelli fissati nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettere c) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

(6)

Un biotest sui ratti può essere utilizzato per individuare acido okadaico, dinofisitossine e azaspiracidi. Per ogni test occorre utilizzare tre ratti. Una reazione diarreogena in uno dei tre ratti è considerata risultato positivo della presenza di acido okadaico, dinofisitossine e azaspiracidi a livelli superiori a quelli fissati nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettere c) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

C.   Dopo il periodo definito nella parte B, punto 1), del presente capitolo il biotest sui topi è utilizzato solo nel corso del monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione volto alla rilevazione di tossine marine nuove o sconosciute sulla base di programmi di controllo nazionali elaborati dagli Stati membri.»


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/7


REGOLAMENTO (UE) N. 16/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 51,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF»), gestito dalla Commissione e a cui partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, allo scopo di dare alle autorità di controllo uno strumento efficace di notificazione dei rischi per la salute umana dovuti ad alimenti o mangimi. L’articolo 50 del regolamento definisce il campo di applicazione e le prescrizioni per il funzionamento del RASFF.

(2)

Secondo l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione adotta le misure di applicazione dell’articolo 50 del regolamento, in particolare per quanto concerne le condizioni e le procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle informazioni supplementari.

(3)

Gli Stati membri sono i primi responsabili dell’applicazione della legislazione UE. Essi eseguono i controlli ufficiali secondo le regole contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). Il RASFF sostiene le azioni degli Stati membri consentendo lo scambio rapido di informazioni sui rischi dovuti ad alimenti o mangimi e sulle misure adottate o da adottare per farvi fronte.

(4)

L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (3) estende il campo di applicazione del RASFF ai rischi gravi per la salute animale e l’ambiente. Di conseguenza, il termine «rischio» usato nel presente regolamento è da intendersi come un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto con gli alimenti o ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 o come un grave rischio per la salute umana, la salute animale o l’ambiente dovuto ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

(5)

È opportuno stabilire regole per consentire al RASFF di funzionare correttamente sia nei casi in cui è identificato un grave rischio secondo la definizione dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete del RASFF. Le notifiche sono classificate in notifiche di allarme, notifiche di informazione e notifiche di respingimento alla frontiera per consentire ai membri della rete di gestirle in modo più efficace.

(6)

Per garantire il funzionamento efficace del RASFF è opportuno definire le prescrizioni relative alla procedura di trasmissione dei diversi tipi di notifiche. Le notifiche di allarme vanno trasmesse e gestite in via prioritaria. Le notifiche di respingimento alla frontiera sono particolarmente importanti per i controlli eseguiti ai posti d’ispezione frontalieri e ai punti designati di entrata lungo i confini dello Spazio economico europeo. Modelli e dizionari di dati migliorano la leggibilità e la comprensione delle notifiche. Per alcune notifiche, una segnalazione posta accanto ai membri della rete attira la loro attenzione su particolari notifiche e ne garantisce la gestione rapida.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione, gli Stati membri e l’EFSA hanno designato dei punti di contatto che rappresentano i membri della rete affinché la comunicazione sia corretta e rapida. A norma dell’articolo 50 di tale regolamento e al fine di evitare possibili errori nella trasmissione delle notifiche è opportuno che esista un solo punto di contatto designato per ciascun membro della rete. Tale punto di contatto agevola la trasmissione rapida delle notifiche ad un’autorità competente in un paese membro.

(8)

Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficiente della rete tra i suoi membri, è opportuno stabilire regole comuni relative ai compiti dei punti di contatto. È altresì opportuno definire disposizioni relative al ruolo di coordinamento della Commissione, compresa la verifica delle notifiche. A questo proposito, è opportuno che la Commissione aiuti i membri della rete ad adottare le misure adeguate identificando nelle notifiche i pericoli e gli operatori ricorrenti.

(9)

Nel caso in cui, nonostante i controlli eseguiti dal membro notificante e dalla Commissione, una notifica trasmessa si rivelasse sbagliata o infondata, è opportuno prevedere una procedura di modifica o di ritiro della notifica dal sistema.

(10)

A noma dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione informa i paesi terzi in merito a determinate notifiche del RASFF. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni specifiche contenute in accordi stipulati a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che la Commissione mantenga un contatto diretto con le autorità per la sicurezza alimentare nei paesi terzi al fine di trasmettere le notifiche a tali paesi terzi e di assicurare lo scambio di informazioni pertinenti rispetto a tali notifiche e a qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi.

(11)

Secondo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 le autorità pubbliche devono informare i cittadini, tra le altre cose, in merito ai rischi per la salute umana. È opportuno che la Commissione fornisca informazioni sintetiche sulle notifiche del RASFF trasmesse e rediga relazioni annuali che evidenzino le tendenze in materia di sicurezza alimentare notificate attraverso il RASFF e l’evoluzione della rete stessa per informare i membri, le parti interessate e i cittadini.

(12)

Il presente regolamento è stato oggetto di dibattito con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni riportate nei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 882/2004, si intende per:

1.

«rete», il sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;

2.

«membro della rete», uno Stato membro, la Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e qualsiasi paese candidato, paese terzo o organizzazione internazionale che abbia stipulato un accordo con l’Unione europea a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002;

3.

«punto di contatto», il punto di contatto designato che rappresenta il membro della rete;

4.

«notifica di allarme», una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro;

5.

«notifica di informazione», una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro;

a)

«notifica di informazione per follow-up», una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro;

b)

«notifica di informazione per attenzione», una notifica di informazione relativa a un prodotto che:

i)

è presente solo nel paese membro notificante; o

ii)

non è stato immesso sul mercato; o

iii)

non è più sul mercato;

6.

«notifica di respingimento alla frontiera», una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

7.

«notifica originale», una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera;

8.

«notifica di follow-up», una notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;

9.

«operatori professionali», operatori del settore alimentare e operatori del settore dei mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 o operatori economici come definiti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 2

Compiti dei membri della rete

1.   I membri della rete garantiscono il funzionamento efficiente della rete nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

2.   Ciascun membro della rete designa un punto di contatto e lo comunica al punto di contatto della Commissione unitamente a informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e ai rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto che dovrà essere fornito dal punto di contatto della Commissione.

3.   Il punto di contatto della Commissione mantiene ed aggiorna l’elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione di tutti i membri della rete. I membri della rete informano immediatamente il punto di contatto della Commissione di qualsiasi cambiamento riguardante i rispettivi punti di contatto e i relativi recapiti.

4.   Il punto di contatto della Commissione fornisce ai membri della rete modelli da utilizzare ai fini della notifica.

5.   Ai fini della rete, i membri della stessa garantiscono una comunicazione efficace tra i loro punti di contatto e le autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione, da un lato, e tra i loro punti di contatto e il punto di contatto della Commissione, dall’altro. In particolare essi:

a)

istituiscono una rete di comunicazione efficace tra i loro punti di contatto e tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione al fine di consentire la trasmissione immediata delle notifiche alle autorità competenti chiamate ad adottare i provvedimenti opportuni e la mantengono costantemente in buono stato;

b)

definiscono i ruoli e le responsabilità dei loro punti di contatto e di quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione delle notifiche inviate al punto di contatto della Commissione come pure alla valutazione e alla diffusione delle notifiche ricevute dal punto di contatto della Commissione.

6.   Tutti i punti di contatto garantiscono la disponibilità di un funzionario di turno reperibile al di fuori dell’orario d’ufficio per le comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Articolo 3

Notifiche di allarme

1.   I membri della rete inviano notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio. Le notifiche di allarme comprendono tutte le informazioni disponibili, in particolare, in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. Il fatto che non si siano raccolte tutte le informazioni rilevanti non deve comunque ritardare ingiustificatamente la trasmissione delle notifiche di allarme.

2.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di allarme a tutti i membri della rete entro 24 ore dal ricevimento delle medesime, previa verifica a norma dell’articolo 8.

3.   Al di fuori dell’orario d’ufficio, i membri della rete comunicano la trasmissione di una notifica di allarme o di una notifica di follow-up relativa ad una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i membri della rete segnalati per il follow-up, telefonando ai loro numeri di emergenza.

Articolo 4

Notifiche di informazione

1.   I membri della rete inviano notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati. La notifica comprende tutte le informazioni disponibili, in particolare, in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.

2.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di informazione a tutti i membri della rete senza ritardi ingiustificati, previa verifica a norma dell’articolo 8.

Articolo 5

Notifiche di respingimento alla frontiera

1.   I membri della rete inviano notifiche di respingimento alla frontiera al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati. La notifica comprende tutte le informazioni disponibili, in particolare, in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.

2.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di respingimento alla frontiera ai posti d’ispezione frontalieri come definiti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5) e ai punti designati di entrata di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 6

Notifiche di follow-up

1.   Se un membro della rete dispone di informazioni complementari sul rischio o sul prodotto oggetto di una notifica originale, tramite il proprio punto di contatto esso trasmette immediatamente una notifica di follow-up al punto di contatto della Commissione.

2.   Se un membro della rete richiede informazioni di follow up relative ad una notifica originale, tali informazioni sono fornite nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati.

3.   Quando in seguito al ricevimento di una notifica originale si esegue un intervento come descritto all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il membro che lo ha eseguito invia immediatamente informazioni dettagliate in merito al punto di contatto della Commissione tramite notifica di follow-up.

4.   Se l’intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel bloccare un prodotto e nel rispedirlo ad un distributore con sede in un altro paese membro:

a)

il membro che esegue l’intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito tramite notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale;

b)

il paese membro cui sono rispediti i prodotti fornisce informazioni in merito alle misure adottate in relazione a tali prodotti tramite notifica di follow-up.

5.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di follow-up a tutti i membri della rete senza ritardi ingiustificati ed entro 24 ore nel caso di notifiche di follow-up relative a notifiche di allarme.

Articolo 7

Trasmissione delle notifiche

1.   Le notifiche sono trasmesse utilizzando i modelli forniti dal punto di contatto della Commissione.

2.   Tutti i campi pertinenti dei modelli vanno compilati per consentire la chiara identificazione dei prodotti e dei rischi coinvolti e per fornire le informazioni disponibili sulla rintracciabilità. I dizionari di dati forniti dal punto di contatto della Commissione vanno usati il più possibile.

3.   Le notifiche sono classificate secondo le definizioni di cui all’articolo 1 in una delle categorie a seguire:

a)

notifica originale:

i)

notifica di allarme;

ii)

notifica di informazione per follow-up;

iii)

notifica di informazione per attenzione;

iv)

notifica di respingimento alla frontiera;

b)

notifica di follow-up.

4.   Nella notifica sono indicati i membri della rete chiamati a dare un seguito alla notifica stessa.

5.   Tutti i documenti pertinenti vanno allegati alla notifica e spediti al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.

Articolo 8

Verifica della notifica

Prima di trasmettere una notifica a tutti i membri della rete, il punto di contatto della Commissione:

a)

ne controlla la completezza e la leggibilità e verifica se sono stati scelti i dati appropriati dai dizionari di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

b)

controlla la correttezza della base giuridica citata per i casi di non conformità riscontrati; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche in caso di base giuridica non corretta;

c)

controlla che l’oggetto della notifica rientri nell’ambito della rete come definito all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;

d)

garantisce che le informazioni essenziali contenute nella notifica siano in una lingua facilmente comprensibile da tutti i membri della rete;

e)

controlla il soddisfacimento delle prescrizioni di cui al presente regolamento;

f)

identifica nelle notifiche il ripetersi dello stesso operatore professionale e/o pericolo e/o paese d’origine.

Al fine di rispettare i termini di trasmissione, la Commissione può apportare piccole modifiche alla notifica, preventivamente concordate con il membro notificante, prima di inviarla.

Articolo 9

Ritiro e modifica di una notifica

1.   Qualsiasi membro della rete, previo consenso del membro notificante, può chiedere al punto di contatto della Commissione di ritirare una notifica trasmessa attraverso la rete se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente.

2.   Qualsiasi membro della rete, previo consenso del membro notificante, può chiedere che una notifica sia modificata. Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può quindi essere inviata senza il consenso di nessun altro membro della rete.

Articolo 10

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Se il prodotto oggetto di notifica è originario di o è distribuito in un paese terzo, la Commissione informa il paese terzo senza ritardi ingiustificati.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute in accordi stipulati a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, il punto di contatto della Commissione prende contatto con l’eventuale unico punto di contatto designato nel paese terzo allo scopo di rafforzare la comunicazione anche attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione. Il punto di contatto della Commissione trasmette al punto di contatto del paese terzo notifiche per attenzione o per follow-up secondo la gravità del rischio.

Articolo 11

Pubblicazioni

La Commissione può pubblicare:

a)

una sintesi di tutte le notifiche di allarme, di informazione e di respingimento alla frontiera recante informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sui prodotti e sui rischi identificati, sul paese d’origine, sui paesi in cui i prodotti sono stati distribuiti, sul membro notificante della rete, sulla base della notifica e sugli interventi eseguiti;

b)

una relazione annuale sulle notifiche trasmesse attraverso la rete.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(4)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(5)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/11


REGOLAMENTO (UE) N. 17/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EC

65,1

MA

60,1

TR

100,6

ZZ

75,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

96,7

TR

141,9

ZZ

137,8

0709 90 70

MA

43,2

TR

123,8

ZZ

83,5

0709 90 80

EG

222,3

ZZ

222,3

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

IL

67,1

MA

58,0

TR

71,6

UY

46,7

ZA

41,3

ZZ

52,5

0805 20 10

MA

68,6

TR

79,6

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

129,3

HR

46,1

IL

84,6

JM

94,4

MA

112,4

TR

74,7

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

60,2

UY

49,2

ZZ

52,9

0808 10 80

AR

78,5

CA

99,7

CN

103,0

EC

79,3

US

137,8

ZA

124,2

ZZ

103,8

0808 20 50

CN

53,7

US

112,9

ZZ

83,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/13


REGOLAMENTO (UE) N. 18/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 13/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 5 del 8.1.2011, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

62,47

0,00

1701 11 90 (1)

62,47

0,00

1701 12 10 (1)

62,47

0,00

1701 12 90 (1)

62,47

0,00

1701 91 00 (2)

59,08

0,00

1701 99 10 (2)

59,08

0,00

1701 99 90 (2)

59,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,59

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2011

che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 70]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/8/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Un caso di afta epizootica è stato rilevato in un cinghiale nella regione di Burgas nel sud-est della Bulgaria in una zona di sorveglianza rafforzata lungo il confine con la Turchia.

(2)

La situazione dell'afta epizootica in Bulgaria rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in considerazione degli scambi di animali artiodattili vivi e dell'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

(3)

Nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (3) («la direttiva») la Bulgaria ha adottato misure, in particolare quelle previste dall'articolo 85, paragrafo 4, di detta direttiva e precisate nel suo allegato XVIII.

(4)

L'intero territorio della Bulgaria è soggetto alle restrizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8 ter e 11 della decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (4). Tuttavia, in presenza di determinate condizioni sanitarie, il fatto di figurare nell'allegato I, parte II, di tale decisione consente alla Bulgaria di spedire carni suine fresche e preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da dette carni.

(5)

La situazione dell'afta epizootica in Bulgaria rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate dalle autorità competenti in Bulgaria.

(6)

È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro colpito e stabilire il divieto di spedire gli animali suscettibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali suscettibili dalle aree ad alto rischio. La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(7)

Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite dalla Bulgaria, l'intero territorio della regione di Burgas deve essere considerato area ad alto rischio.

(8)

Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie suscettibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all'allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree.

(9)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(10)

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (6) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(11)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.

(12)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8), detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.

(13)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

(14)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.

(15)

La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (11), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno dettare in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l'afta epizootica in Bulgaria.

(16)

La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (12) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (13), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

(18)

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (14) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(19)

La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (15) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(20)

La direttiva 90/429/CEE del Consiglio (16) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

(21)

I modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina sono stabiliti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (17).

(22)

La decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (18) stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

(23)

Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (19), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (20), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (21) non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

(24)

L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (22), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.

(25)

Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali suscettibili vivi.

(26)

Per comprendere meglio la situazione epidemiologica e agevolare l'individuazione della possibile infezione, occorre applicare un blocco prolungato del bestiame nello Stato membro interessato, prevedendo nel contempo la possibilità di macellazione e trasporto degli equidi in condizioni controllate.

(27)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione deve adottare misure provvisorie di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria.

(28)

La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per l'11-12 gennaio 2011 e le misure prese saranno, se necessario, adattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Animali vivi

1.   Fatte salve le misure adottate dalla Bulgaria nel quadro:

a)

della direttiva 2003/85/CE e in particolare nel quadro di quanto essa prevede nel suo articolo 85, paragrafo 4, e precisa nel suo allegato XVIII; e

b)

degli articoli 2 e 4 della decisione 2008/855/CE,

la Bulgaria provvede affinché vengano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

5.   I certificati sanitari, previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, fatto salvo per questi ultimi quanto disposto dagli articoli 8 ter e 9 della decisione 2008/855/CE, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina e che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (23).

6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (24).

7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale della Bulgaria ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.

Articolo 2

Carni

1.   Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   La Bulgaria non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3.   Le carni che non possono essere spedite dalla Bulgaria a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente all'allegato IV.

4.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a)

siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

siano state ottenute anteriormente alla data di applicazione della presente decisione; oppure

ii)

provengano da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni , e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica («selvaggina selvatica»), da animali uccisi fuori delle aree elencate negli allegati I e II; oppure

iii)

siano conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c)

siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica («selvaggina d'allevamento»), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i)

gli animali siano stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione;

ii)

nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei trenta (30) giorni precedenti la data di carico;

iii)

nessun animale di specie suscettibili all'afta epizootica sia stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, anteriormente alla data di macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali di specie suscettibili all'afta epizootica che rispondano alle condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:

provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie suscettibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure

siano stati sottoposti con esito negativo a un test degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), oppure

provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;

iv)

gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse siano stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

v)

gli animali siano stati macellati in meno di 24 ore dopo l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;

d)

siano carni contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

e)

di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:

i)

la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti della Bulgaria se:

gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III, e

lo stabilimento non è situato in una zona di protezione;

ii)

le carni siano sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;

iii)

durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non siano risultati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;

iv)

le carni siano rimaste negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), almeno durante le 24 ore seguenti l'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);

v)

ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I sia sospesa:

nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della completa pulitura e disinfezione di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e

nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali suscettibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

vi)

le autorità veterinarie centrali comunichino agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).

5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

6.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in aree elencate nell'allegato I in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

queste carni fresche devono recare tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione;

b)

il macello:

i)

opera sotto rigoroso controllo veterinario;

ii)

sospende ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali suscettibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali macelli sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

c)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori dalla Bulgaria;

d)

il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali;

e)

le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

7.   Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

nello stabilimento di sezionamento siano lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b), e successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito siano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b)

queste carni rechino tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

c)

lo stabilimento di sezionamento operi sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

le carni fresche siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8.   Le carni spedite dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (25).

Articolo 3

Prodotti a base di carne

1.   La Bulgaria non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

2.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a)

siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

siano stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b); oppure

ii)

abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3.   I prodotti a base di carne spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (26).

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

Colostro e latte

1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell'allegato I colostro e latte, destinati o meno al consumo umano, di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali delle specie bovina, ovina e suina tenuti nelle aree elencate nell'allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

a)

all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure

b)

all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte di animali delle specie bovina, ovina e suina preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c)

il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

d)

il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie suscettibili all'afta epizootica.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

4.   Il latte spedito dalla Bulgaria in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (27).

5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

Prodotti lattiero-caseari

1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell'allegato I prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, ottenuti dal colostro e dal latte di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

a)

prodotti anteriormente alla data di applicazione della presente decisione; oppure

b)

preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure

c)

destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

3.   Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

a)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;

b)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno trenta (30) giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei trenta (30) giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I;

b)

tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;

c)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente alla data di applicazione della presente decisione, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

6.   I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria. (28)

7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

Sperma, ovuli e embrioni

1.   La Bulgaria non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.

2.   Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a)

a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente alla data di applicazione della presente decisione;

b)

allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati in Bulgaria secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;

c)

allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:

i)

siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno trenta (30) giorni precedenti la spedizione; e

ii)

siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei trenta (30) giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei trenta (30) giorni precedenti la data del prelievo.

d)

Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (29).

4.   Fatto salvo l'articolo 9, lettera b), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE e che accompagna lo sperma suino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (30).

5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini congelati spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni bovini conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (31).

6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (32).

7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (33).

8.   Fatto salvo l'articolo 9, lettera c), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE e che accompagna gli embrioni suini congelati spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni suini congelati conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (34).

Articolo 7

Pelli

1.   La Bulgaria non spedisce pelli di animali della specie suina («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

a)

prodotte in Bulgaria anteriormente alla data di applicazione della presente decisione; oppure

b)

che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

c)

che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione in Bulgaria sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

Si deve provvedere a separare le pelli di suini trattate da quelle non trattate di animali di specie suscettibili all'afta epizootica.

3.   La Bulgaria provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (35).

4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Altri prodotti di origine animale

1.   La Bulgaria non spedisce prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente alla data di applicazione della presente decisione e provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

La Bulgaria non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a)

ai prodotti di origine animale che:

i)

abbiano subito un trattamento termico

in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure

nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure

ii)

siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione in Bulgaria siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

b)

al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 4, lettera a, di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso;

c)

allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

e)

alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f)

agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

h)

ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i)

ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

j)

ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

3.   La Bulgaria provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (36).

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa dell'Unione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».

8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

Articolo 9

Certificazione

1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti della Bulgaria provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa dell'Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale, attestante che:

a)

i prodotti sono stati fabbricati:

i)

mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica; oppure

ii)

che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati; e

b)

sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali contaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta (30) giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

a)

i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione; e

b)

il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta (30) giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

Le autorità competenti della Bulgaria comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

Pulizia e disinfezione

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 11

Alcuni prodotti esentati

Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animale di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

a)

non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti; oppure

b)

sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

i)

dopo l'introduzione nel territorio della Bulgaria sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

ii)

sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dalla Bulgaria.

Articolo 13

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2011.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(7)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(10)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(11)  GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

(12)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(13)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(14)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(15)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(16)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(17)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

(18)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(19)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(20)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(21)  GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(22)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(23)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(24)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15»

(25)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(26)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(27)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(28)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(29)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(30)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(31)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(32)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(33)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(34)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(35)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

(36)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15


ALLEGATO I

Le seguenti aree della Bulgaria:

Regione di Burgas


ALLEGATO II

Le seguenti aree della Bulgaria:

Regioni di Yambol, Sliven, Shumen e Varna


ALLEGATO III

Le seguenti aree della Bulgaria:

1

2

3

4

5

6

7

8

Gruppo

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Bulgaria

00002

Regione di Burgas

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine

P

=

carni suine

FG

=

selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica


ALLEGATO IV

Bollatura sanitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3:

dimensioni:

BG= 7 mm

n. dello stabilimento= 10 mm

diametro esterno del cerchio= 50 mm

spessore della circonferenza del cerchio= 3 mm

Image


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2011

che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania

[notificata con il numero C(2010) 9695]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (3), limita l’applicazione di alcuni requisiti strutturali stabiliti in detti regolamenti a determinati stabilimenti e depositi frigoriferi in tale Stato membro. Le misure transitorie in questione sono applicabili fino al 31 dicembre 2010.

(2)

La decisione 2010/89/UE dispone inoltre che i prodotti fabbricati o immagazzinati negli stabilimenti e nei depositi elencati nei suoi allegati da I a IV siano unicamente immessi nel mercato interno della Romania o utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti.

(3)

Nell’ottobre del 2010 la Romania ha informato la Commissione che, in seguito ad una valutazione realizzata dai suoi servizi veterinari, alcuni stabilimenti elencati nella decisione hanno portato a termine i programmi di ammodernamento per conformarsi ai requisiti e sono stati riconosciuti, mentre altri stabilimenti sono stati chiusi. È quindi necessario aggiornare gli elenchi che figurano negli allegati della decisione 2010/89/UE. Gli allegati di detta decisione vanno quindi modificati di conseguenza.

(4)

La Romania ritiene che dei 117 stabilimenti interessati dai programmi di ammodernamento 36 stabilimenti per le carni, tre stabilimenti per i prodotti della pesca e un deposito frigorifero, pur trovandosi in una fase avanzata del processo di messa in conformità, non saranno in grado di completare i rispettivi programmi entro il 31 dicembre 2010.

(5)

La Romania ritiene che gli stabilimenti in questione dovrebbero essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 entro il 31 dicembre 2011. Tenuto conto dei miglioramenti strutturali in corso, occorre prorogare il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui alla decisione 2010/89/UE fino a tale data.

(6)

È opportuno che la situazione nello Stato membro in questione sia riesaminata entro il 31 dicembre 2011. A tal fine, la Romania deve trasmettere alla Commissione entro il 31 ottobre 2011 una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti e dai depositi frigoriferi in questione per conformarsi ai requisiti.

(7)

Il periodo di applicabilità della decisione 2010/89/UE va quindi prorogato fino al 31 dicembre 2011.

(8)

Per garantire la continuità delle misure transitorie ed evitare perturbazioni dell’industria, è opportuno inoltre che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(9)

La decisione 2010/89/UE va pertanto modificata di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/89/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»;

b)

la lettera c) è soppressa;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I o II o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:»;

4)

all’articolo 5, paragrafo 2, la data «31 ottobre 2010» è sostituita da «31 ottobre 2011»;

5)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»;

6)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 40 del 13.2.2010, pag. 55.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2010/89/UE sono così modificati:

1)

gli allegati I e II sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER LE CARNI

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

Attività

SH

CP

PP

MM/MP

1

AB 2771

SC MONTANA POPA SRL

Blaj, str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

X

X

X

X

2

AB 3263

SC TRANSEURO SRL

Ighiu, str. Principală, nr. 205 A, jud. Alba, 517360

X

X

X

X

3

AG 008 IC

SC CARMEN SRL

Bascov, jud. Argeș, 117045

X

X

X

X

4

BC 5196

SC MIRALEX SRL

Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, 600293

 

 

X

 

5

BH 3001

SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL

Sârbi, nr. 469, jud. Bihor, 417520

 

X

X

 

6

BH 5185

SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL

Mihai Bravu, nr. 169, jud. Bihor, 417237

X

 

 

 

7

BR 574

SC ELECTIV PROD SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

X

 

 

 

8

BR 774

SC ROFISH GROUP (1)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

 

 

X

 

9

BT 140

SC RAFFAELLO SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

 

 

X

 

10

BT 144

SC AGROCARN COMPANY SRL

Botoșani, str. Pod de Piatră, nr. 89, jud. Botoșani, 710350

 

 

X

 

11

BT 198

SC EMANUEL COM SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

X

X

X

 

12

BZ 115

SC FERM COM PROD SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

X

 

 

 

13

BZ 110

SC CARMOZIMBRUL SRL

Râmnicu Sărat, str. Lt. Sava Roșescu, nr. 140, jud. Buzău, 125300

X

 

 

 

14

BZ 112

SC TRI 94 PROD COM SRL

Comuna Berca, sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

 

X

X

X

15

CS 40

SC PALALOGA CARNEPREP SRL

Bocșa, str. Binișului, nr. 1, jud. Caraș-Severin, 325300

X

X

 

 

16

CT 19

SC CARNOB SRL

Lumina, str. Lebedelor, nr. 1A, jud. Constanța, 907175

X

 

 

 

17

DB 3457

SC NEVAL SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

X

 

 

 

18

GJ 5

SC LEXI STAR SRL

Comuna Dănești, sat Bucureasa, jud. Gorj, 217200

X

X

X

X

19

GL 3330

SC KAROMTEC SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 48, jud. Galați, 805300

 

 

X

X

20

GL 4121

SC ROMNEF SRL

Munteni, jud. Galați, 807200

X

 

 

 

21

HR 73

SC ELAN TRIDENT SRL

Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc, nr. 90, jud. Harghita, 535600

 

 

X

 

22

HR 153

SC ARTEIMPEX SRL

Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 211, jud. Harghita, 535500

X

 

 

 

23

HR 263

SC AVICOOPEX SRL

Cristuru Secuiesc, str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

 

 

X

 

24

NT 33

SC CORD COMPANY SRL

Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 111, jud. Neamț, 611160

X

 

 

 

25

PH 3618

SC BRUTUS IMPEX SRL

Mănești, jud. Prahova, 107375

X

 

 

 

26

SV 5661

SC HARALD PROD SRL

Măzănăiești, jud. Suceava, 727219

X

X

X

X

27

SV 5963

SC DANILEVICI SRL

Gura Humorului, str. Fundătura Ghiocei, nr. 2, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

28

SV 6071

SC ANCAROL SRL

Gura Humorului, bd. Bucovina, FN, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

29

TL 782

SC PROD IMPORT CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

X

X

 

 

30

TM 378

SC VEROMEN SRL

Timișoara, jud. Timiș, 300970

 

X

X

X

31

TM 4187

SC FEMADAR SRL

Giroc, str. Gloria, nr. 4, jud. Timiș, 307220

 

X

X

X

32

TR 36

SC AVICOLA COSTESTI SRL

Roșiori de Vede, str. Vadu Vezii, nr. 1, jud. Teleorman, 145100

X

 

 

 

33

TR 93

SC MARA PROD COM SRL

Alexandria, str. Abatorului, nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

 

X

X

X

34

VN 3045

SC VANICAD SRL

Milcov, jud. Vrancea, 627205

X

 

 

 

35

VS 2300

SC CARACUL SRL

Vaslui, jud. Vaslui, 730233

X

X

 

 

36

CJ 109

SC ONCOS IMPEX SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

X

X

 

 

SH

=

macelli

CP

=

laboratori di sezionamento

PP

=

stabilimenti di trasformazione

MM/MP

=

carni macinate/preparazioni di carni

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DELLA PESCA

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

Attività

PP

FFPP

1

BR 184

SC ROFISH GROUP SRL (2)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

X

 

2

BR 185

SC ROFISH GROUP SRL (2)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

X

 

3

PH 1817

SC DIVERTAS SRL.

Comuna Fântânele, nr. 578, jud. Prahova, 107240

X

X

PP

=

stabilimenti di trasformazione

FFPP

=

stabilimenti di trasformazione di pesce fresco;

»

2)

l’allegato III è soppresso;

3)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ELENCO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

Attività

CS

1

BC 1034

SC AGRICOLA INT. SRL

Bacău, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bacău, 600352

X

CS

=

depositi frigoriferi»


(1)  SC TAZZ TRADE SRL ha cambiato la propria ragione sociale in SC ROFISH GROUP SRL.

SH

=

macelli

CP

=

laboratori di sezionamento

PP

=

stabilimenti di trasformazione

MM/MP

=

carni macinate/preparazioni di carni

(2)  SC TAZZ TRADE SRL ha cambiato la propria ragione sociale in SC ROFISH GROUP SRL.

PP

=

stabilimenti di trasformazione

FFPP

=

stabilimenti di trasformazione di pesce fresco;


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/35


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari

(rifusione)

(BCE/2010/24)

(2011/10/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2005/11 del 17 novembre 2005 relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (1) deve essere modificata in modo sostanziale al fine di tenere conto della distribuzione del reddito della Banca centrale europea (BCE) derivante dai titoli acquistati conformemente alla decisione BCE/2010/5 del 14 maggio 2010 che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (2). È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2)

La decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione di banconote in euro (3) fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L’articolo 4 della decisione BCE/2010/29 e l’allegato alla medesima attribuiscono alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all’ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

(3)

In forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (4), i saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2010/23, tale remunerazione è liquidata attraverso pagamenti via TARGET2.

(4)

Il settimo considerando della decisione BCE/2010/23 stabilisce che, in linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN conformemente alle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(5)

Parimenti dovrebbe essere distribuito alle BCN, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities markets programme, SMP).

(6)

Nel distribuire il proprio reddito maturato sulle banconote in euro in circolazione e derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato economico che tenga debitamente conto della necessità di destinare dei fondi ad accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, nonché della disponibilità di accantonamenti cui possa attingersi per la copertura di spese anticipate.

(7)

Nel determinare l’ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell’articolo 33.1 dello Statuto del SEBC, il Consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che ciascuna parte di tale profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro e a quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari dovrebbe essere distribuita alle BCN per intero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dell’applicazione dell’articolo 4 della decisione BCE/2010/29;

c)

per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell’applicazione dell’articolo 2 della decisione BCE/2010/23;

d)

per «reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari» si intende il reddito netto che deriva dai titoli acquistati dalla BCE ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari in conformità alla decisione BCE/2010/5.

Articolo 2

Distribuzione provvisoria del reddito BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari

1.   Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari sono dovuti per intero alle BCN nello stesso esercizio finanziario in cui maturano e sono distribuiti alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate del capitale sottoscritto della BCE.

2.   La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell’esercizio successivo.

3.   La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario l’ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’esercizio successivo.

4.   L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE adottata in conformità dello Statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

Articolo 3

Deroga all’articolo 2

In deroga all’articolo 2:

1)

il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari, nonché, se necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione debbano essere trattenuti, interamente o parzialmente, in maniera tale da assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e al previsto ammontare del reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari;

2)

prima della fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio direttivo può decidere di trasferire in un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, interamente o parzialmente, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari e, laddove necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione.

Articolo 4

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2005/11. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 311 del 26.11.2005, pag. 41.

(2)  GU L 124 del 20.5.2010, pag. 8.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/37


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 dicembre 2010

relativa alla trasmissione di dati riservati ai sensi del quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici

(BCE/2010/33)

(2011/11/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, che attua il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare gli articoli 8 bis, paragrafi 2, 3 e 5, e l’articolo 8 ter,

visto il contributo del Consiglio generale, ai sensi del primo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del SEBC,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri dei dati sui gruppi di imprese multinazionali utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un contesto armonizzato.

(2)

Uno scambio di dati riservati tra la Commissione e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN»), e tra la Commissione e la Banca centrale europea (BCE), dovrebbe contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.

(3)

Al fine di stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure relative ai dati trasmessi dalla Commissione alle BCN e alla BCE, la Commissione ha adottato il Regolamento (UE) n. 1097/2010 che dà esecuzione al regolamento (CE) n. 177/2008.

(4)

In considerazione della separatezza tra le strutture organizzative del Sistema europeo di banche centrali e del Sistema statistico europeo (SSE), è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure relative ai dati che la BCE e le BCN ricevono dalla Commissione e i dati trasmessi dalle BCN agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali che partecipano al SSE, come definite nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5).

(5)

L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente decisione può essere estesa alle banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro attraverso un accordo fra tali banche centrali e la BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le BCN usano la tabella di cui alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 1097/2010, in sede di trasmissione delle caratteristiche relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti all’istituto statistico nazionale e ad altre autorità nazionali che partecipano al SSE all’interno del loro Stato membro (di seguito il «membro del SSE»), fatto salvo il rispetto del regime di riservatezza stabilito dal regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   Le BCN sono soggette a quanto previsto dall’articolo 3 della presente decisione in sede di trasmissione delle suddette caratteristiche al membro del SSE nel loro Stato membro per la valutazione, la correzione, il completamento e l’integrazione dei dati che il membro del SSE trasmette alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.

Articolo 2

Formato e procedure per la trasmissione

1.   Il formato stabilito nell’allegato è utilizzato in sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE.

2.   In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, i dati ed i metadati sono trasmessi conformemente agli standard del SSE e alla struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).

3.   In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, le BCN seguono le medesime notazioni convenzionali per l’attribuzione di nomi, nonché le medesime strutture e definizioni dei campi di cui al regolamento (CE) n. 192/2009.

4.   I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono scambiati in forma elettronica.

5.   I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono trasmessi tramite il mezzo sicuro utilizzato per lo scambio di dati riservati, o mediante accesso remoto sicuro.

Articolo 3

Misure in tema di sicurezza e di riservatezza

1.   La BCE e le BCN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati che ricevono dalla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 177/2008 e del regolamento (UE) n. 1097/2010, e che sono stati segnalati come riservati.

2.   I dati ricevuti dalla BCE e dalle BCN, provenienti dalla Commissione (Eurostat) sono utilizzati esclusivamente a fini statistici.

3.   La BCE e le BCN provvedono a che le informazioni sulle misure di sicurezza adottate siano incluse nel rapporto annuale sulla riservatezza o che la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti siano informate attraverso altri mezzi.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

(3)  GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO

STRUTTURA E FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di controllo della qualità dei dati del registro dell’Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»):

set di dati con i risultati del processo di collegamento,

set di dati con informazioni sulle unità giuridiche,

set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità,

set di dati con informazioni sulle imprese,

set di dati con informazioni sui gruppi globali,

set di dati con informazioni sui gruppi globali troncati.

Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di controllo della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.

Il formato per i set di dati è stabilito nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 192/2009.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione, le BCN inoltrano i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza, al membro del SSE nel loro Stato membro. Ai sensi della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 1097/2010, la competente autorità nazionale valuta le correzioni, i completamenti e i segnalatori di riservatezza ricevuti dalle BCN e, ove necessario, li integra nei dati che queste trasmettono alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.