ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.343.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
29 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

2

 

*

Regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1258/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione dell’Unione per alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

10

 

*

Regolamento (UE) n. 1260/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante pubblicazione, per il 2011, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

17

 

*

Regolamento (UE) n. 1261/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

57

 

*

Regolamento (UE) n. 1262/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 per quanto riguarda la data di chiusura delle gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di granturco in Spagna e in Portogallo e di sorgo in Spagna, per l’anno contingentale 2010, e la data di scadenza di detti regolamenti

76

 

 

DECISIONI

 

 

2010/813/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 22 dicembre 2010, che modifica la decisione BCE/2009/25 relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche nel 2010 (BCE/2010/32)

78

 

 

Rettifiche

 

*

Regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2008)

79

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.12.2010   

IT

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L 343/1


Informazioni sulla data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

L'accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone (1), firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, entrerà in vigore il 2 gennaio 2011, in conformità con l'articolo 31 dell'accordo.


(1)  GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20.


REGOLAMENTI

29.12.2010   

IT

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L 343/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2010 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), e in particolare dagli articoli 33 e 34 del medesimo, riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la comunicazione dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore subito dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili per il 2011 per alcuni stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«CGPM», Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)

«Mar Nero», la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c)

«peschereccio UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e ripartizione

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni a ciò funzionalmente collegate, se opportuno, figurano nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le ridistribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni applicabili allo sbarco delle catture e alle catture accessorie

Catture provenienti da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a bordo o sbarcate soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo), nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza tra i nomi latini e i nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Mar Nero

TUR/F3742C

Bulgaria

43,2 (1)

 

Romania

43,2 (1)

 

UE

86,4 (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitica.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Mar Nero

SPR/F3742C

Bulgaria

8 032,5

 

Romania

3 442,5

 

UE

11 475

 

TAC

Non pertinente

TAC analitica.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Non è consentita alcuna attività di pesca dal 15 aprile al 15 giugno 2011.


29.12.2010   

IT

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L 343/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 342,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (1) ha conferito alla lingua irlandese lo status di lingua ufficiale e di lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell’Unione non siano vincolate dall’obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Spetta al Consiglio decidere, entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga.

(3)

Le istituzioni dell’Unione continueranno ad adottare iniziative volte a migliorare l’accesso dei cittadini alle informazioni in irlandese sulle attività dell’Unione. Permangono, tuttavia, difficoltà nell’assunzione di un numero sufficiente di traduttori, giuristi-linguisti, interpreti e assistenti di lingua irlandese. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la deroga di cui all’articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La deroga di cui all’articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.


29.12.2010   

IT

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L 343/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione dell’Unione per alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), dispone che per ogni campagna di pesca siano fissati i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione dell’Unione allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(3)

Spetta al Consiglio fissare i prezzi d’orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e i prezzi alla produzione dell’Unione per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento.

(4)

In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d’orientamento per la campagna di pesca 2011.

(5)

È opportuno fissare il prezzo alla produzione dell’Unione per uno dei prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 e calcolare i prezzi alla produzione comunitari per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2).

(6)

In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione dell’Unione per la campagna di pesca 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, i prezzi alla produzione dell’Unione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Allegati

Specie

Prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Presentazione commerciale

Prezzo d’orientamento

(EUR/t)

I

1.

Aringa della specie Clupea harengus

Pesci interi

274

2.

Sardina della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

574

3.

Spinarolo (Squalus acanthias)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 090

4.

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

704

5.

Scorfani (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 212

6.

Merluzzo bianco della specie Gadus morhua

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 589

7.

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

799

8.

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

956

9.

Merlano (Merlangius merlangus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

889

10.

Molva (Molva spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 153

11.

Sgombro della specie Scomber scombrus

Pesci interi

320

12.

Sgombro della specie Scomber japonicus

Pesci interi

285

13.

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 274

14.

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

dall’1.1.2011 al 30.4.2011

1 026

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

dall’1.5.2011 al 31.12.2011

1 425

15.

Nasello della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

3 318

16.

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

2 342

17.

Limanda (Limanda limanda)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

803

18.

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

486

19.

Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 308

Pesci eviscerati con testa

2 437

20.

Seppia (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

Intera

1 781

21.

Rane pescatrici (Lophius spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

2 923

Decapitate

6 015

22.

Gamberetto della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 423

23.

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

6 668

Freschi o refrigerati

1 614

24.

Granciporro (Cancer pagurus)

Intero

1 676

25.

Scampo (Nephrops norvegicus)

Intero

5 119

Code

3 979

26.

Sogliole (Solea spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

6 843

II

1.

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 916

2.

Naselli del genere Merluccius spp.

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 232

Congelati, in filetti, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 498

3.

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

Congelate, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 447

4.

Pesce spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 058

5.

Seppie e seppiole (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelate, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 915

6.

Polpi (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 161

7.

Calamari (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 173

8.

Calamaro (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

873

10.

Gambero della famiglia Penaeidae

 

 

Gambero della specie Parapenaeus longirostris

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 072

Altre specie della famiglia Penaeidae

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

7 813


ALLEGATO II

Specie

Prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Peso

Caratteristiche commerciali

Prezzo alla produzione dell’Unione

(EUR/t)

Tonno albacora (Thunnus albacares)

di peso unitario superiore a 10 kg

Intero

1 200

Senza visceri né branchie

 

Altri

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altri

 

Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)

di peso unitario superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altri

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altri

 

Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altri

 

Tonno rosso (Thunnus Thynnus)

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altri

 

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altri

 


29.12.2010   

IT

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L 343/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure includono quelle intese ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.

(3)

Il 14 marzo 2005 la Commissione ha adottato un libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio. Il libro verde ha dato il via a un’ampia consultazione pubblica sulle soluzioni possibili ai problemi che può porre la situazione attuale.

(4)

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha proposto un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (2) limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.

(5)

Il 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio, riunito a Lussemburgo, prendeva atto della mancanza di unanimità su tale proposta e dell’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’unanimità allora e in un prossimo futuro, e constatava che gli obiettivi della proposta non potevano essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

(6)

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lettonia. il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la propria richiesta.

(7)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale.

(8)

Ai sensi dell’articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

(10)

Il presente regolamento, sia nell’ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all’annullamento del matrimonio.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all’allentamento del vincolo matrimoniale. La legge determinata dalle norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale.

Questioni preliminari quali la capacità giuridica e la validità del matrimonio e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri eventuali provvedimenti accessori dovrebbero essere regolate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato.

(11)

Al fine di definire con precisione l’ambito di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi in materia di conflitto di leggi dovrebbero poter designare la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell’Unione europea.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita. Se del caso, un’autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003.

(14)

Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (3), potrebbe intervenire per fornire assistenza alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

(15)

Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l’autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una limitata possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio o alla separazione personale.

(16)

I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(17)

Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell’Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l’accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE.

(18)

La scelta informata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di una scelta informata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell’accordo raggiunto.

(19)

Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato nell’obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l’accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l’accordo è inserito nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma differenti, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

(20)

L’accordo che designa la legge applicabile dovrebbe poter essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale e anche nel corso del procedimento se la legge del foro lo prevede. In tal caso, dovrebbe essere sufficiente che l’autorità giurisdizionale metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

(21)

In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull’esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È altresì opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.

(22)

Laddove, ai fini dell’applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea.

(23)

Nell’ipotesi di un procedimento volto a convertire una separazione personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, la legge applicata alla separazione personale dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità favorirebbe la prevedibilità per le parti e rafforzerebbe la certezza del diritto. Se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, il divorzio dovrebbe essere disciplinato dalle norme di conflitto che si applicano in mancanza di scelta ad opera delle parti. Ciò non dovrebbe ostare a che i coniugi chiedano il divorzio in forza di altre norme del presente regolamento.

(24)

In certe situazioni, quali quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell’autorità giurisdizionale adita. Ciò dovrebbe tuttavia far salva la clausola relativa all’ordine pubblico.

(25)

Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze eccezionali, di disapplicare una disposizione della legge straniera qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l’eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(26)

Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l’istituto del divorzio. In tal caso, l’autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento.

Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, inter alia, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l’autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento.

(27)

Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura il presente regolamento si applica nelle differenti unità territoriali di tali Stati e Stati membri partecipanti o a categorie diverse di persone di tali Stati e Stati membri partecipanti.

(28)

In mancanza di norme che designino la legge applicabile, le parti che scelgono la legge dello Stato di cui una di esse ha la cittadinanza dovrebbero al tempo stesso indicare di quale unità territoriale hanno convenuto di applicare la legge nel caso in cui lo Stato di cui è scelta la legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di divorzio.

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi agevolare la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, se del caso mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente l’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, RELAZIONE CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003, DEFINIZIONI E CARATTERE UNIVERSALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.

2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:

a)

la capacità giuridica delle persone fisiche;

b)

l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;

c)

l’annullamento di un matrimonio;

d)

il nome dei coniugi;

e)

gli effetti patrimoniali del matrimonio;

f)

la responsabilità genitoriale;

g)

le obbligazioni alimentari;

h)

i trust o le successioni.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003

Il presente regolamento fa salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Articolo 3

Definizione

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

1)   «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in virtù della decisione 2010/405/UE o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

2)   «autorità giurisdizionale»: tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

CAPO II

NORME UNIFORMI SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE

Articolo 5

Scelta della legge applicabile dalle parti

1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

a)

la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o

b)

la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o

c)

la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o

d)

la legge del foro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

3.   Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

Articolo 6

Consenso e validità sostanziale

1.   L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l’accordo o la disposizione fossero validi.

2.   Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 7

Validità formale

1.   L’accordo di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell’accordo.

2.   Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti.

3.   Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l’accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4.   Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti.

Articolo 8

Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti

In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a)

della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b)

dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c)

di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d)

in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Articolo 9

Conversione della separazione personale in divorzio

1.   In caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell’articolo 5.

2.   Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l’articolo 8, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell’articolo 5.

Articolo 10

Applicazione della legge del foro

Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro.

Articolo 11

Esclusione del rinvio

Quando prescrive l’applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 12

Ordine pubblico

L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

Articolo 13

Divergenze fra le legislazioni nazionali

Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso.

Articolo 14

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

a)

ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell’unità territoriale pertinente;

b)

ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale;

c)

ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all’unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Articolo 15

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggi

In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Articolo 16

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro partecipante in cui diversi sistemi giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi sistemi giuridici o complessi di norme.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti

1.   Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:

a)

ai requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile, conformemente all’articolo 7, paragrafi da 2 a 4; e

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.

Gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

2.   La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’articolo 5 conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.

Producono tuttavia effetti anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 21 giugno 2012, a condizione che siano conformi agli articoli 6 e 7.

2.   Il presente regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.

Articolo 19

Relazione con altre convenzioni internazionali in vigore

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 351 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento o al momento dell’adozione della decisione ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione.

2.   Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 20

Clausola di revisione

1.   Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2.   A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all’applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 21 giugno 2012, ad eccezione dell’articolo 17, che si applica a decorrere dal 21 giugno 2011.

Per gli Stati membri partecipanti che partecipano a una cooperazione rafforzata in forza di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, secondo comma o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presente regolamento si applica dalla data indicata nella relativa decisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.


29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante pubblicazione, per il 2011, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (2), in particolare l'articolo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1o gennaio 2011, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.

(2)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1298/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante pubblicazione, per il 2010, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è così modificato:

(1)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

(2)

L’allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1298/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Esso scade il 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2009, pag. 9.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SOMMARIO

Settore

1.

Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

2.

Riso e rotture di riso

3.

Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

4.

Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

5.

Carni bovine

6.

Carni suine

7.

Carni di volatili

8.

Uova

9.

Latte e prodotti lattiero-caseari

10.

Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

11.

Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

1.   Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

– –

destinato alla semina

1001 10 00 9200

– –

altri

1001 10 00 9400

ex 1001 90

altri:

 

 

– –

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

1001 90 91

– – –

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

altri

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Orzo:

 

1003 00 10

destinato alla semina

1003 00 10 9000

1003 00 90

altro

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

 

destinata alla semina

1004 00 00 9200

altro

1004 00 00 9400

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

destinato alla semina:

 

1005 10 90

– –

altro

1005 10 90 9000

1005 90 00

altro

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgo da granella:

 

1007 00 90

altro

1007 00 90 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

1008 20 00

Miglio

1008 20 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

di frumento (grano):

 

1101 00 11

– –

di frumento (grano) duro

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – –

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

di frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 10 00

Farina di segala:

 

– –

avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

semole e semolini:

 

1103 11

– –

di frumento (grano):

 

1103 11 10

– – –

di frumento (grano) duro:

 

– – – –

avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g

 

– – – – –

Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

– – – – –

altri

1103 11 10 9400

– – – –

aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – –

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riso e rotture di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1006

Riso

 

1006 20

Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):

 

 

– –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

– – –

a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

a grani medi

1006 20 13 9000

 

– – –

a grani lunghi:

 

1006 20 15

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

 

– –

altro:

 

1006 20 92

– – –

a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

a grani medi

1006 20 94 9000

 

– – –

a grani lunghi:

 

1006 20 96

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

 

– –

Riso semilavorato:

 

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

– – – –

a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

a grani medi

1006 30 23 9000

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 25

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

 

– – –

altro:

 

1006 30 42

– – – –

a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

a grani medi

1006 30 44 9000

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 46

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

 

– –

Riso lavorato:

 

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

– – – –

a grani tondi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – –

altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

a grani medi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – –

altri

1006 30 63 9900

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 65

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – –

altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – –

altri

1006 30 67 9900

 

– – –

altro:

 

1006 30 92

– – – –

a grani tondi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – –

altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

a grani medi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – –

altri

1006 30 94 9900

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 96

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – –

altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – –

altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

Rotture di riso

1006 40 00 9000


3.   Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

– –

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – –

il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

– – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

altra:

 

– – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

altre:

 

1102 90 10

– –

di orzo:

 

– – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

– – –

altri

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

di avena:

 

– – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

Semole e semolini:

 

ex 1103 13

– –

di granturco:

 

ex 1103 13 10

– – –

avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

– – – –

il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

altri:

 

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

di altri cereali:

 

1103 19 10

– – –

di segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

di orzo:

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

di avena:

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

1103 20 20

– –

di orzo

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

– –

di avena:

 

ex 1104 12 90

– – –

Fiocchi:

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

di altri cereali:

 

1104 19 10

– – –

di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

di granturco:

 

– – – –

Fiocchi:

 

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

di orzo:

 

ex 1104 19 69

– – – –

Fiocchi:

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

– –

di avena:

 

ex 1104 22 20

– – –

mondati (decorticati o pilati):

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

di granturco:

 

ex 1104 23 10

– – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

– – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

di altri cereali:

 

 

– – –

di orzo:

 

ex 1104 29 01

– – – –

mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

perlati:

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco),

 

– – – – – –

prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

altri:

 

 

– – – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

soltanto spezzati:

 

1104 29 51

– – – – –

di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

di segala

1104 29 55 9000

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

– –

di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

non torrefatto:

 

 

– –

di frumento (grano):

 

1107 10 11

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

altro

1107 10 19 9000

 

– –

altro:

 

1107 10 91

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Amido di frumento (grano):

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Amido di granturco:

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Fecola di patate:

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

– – –

Amido di riso:

 

– – – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

 

– –

altri:

 

1702 30 50

– – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

altri (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– –

altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– –

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

– – –

Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

– – –

altri (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

– – –

altri:

 

1702 90 75

– – – –

in polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

altri

1702 90 79 9000

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

– – –

altri:

 

2106 90 55

– – – –

di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (7):

 

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

– –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

– – –

contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

– – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

230910139000

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

altri:

 

 

– –

altri, comprese le premiscele:

 

 

– – –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

– – – –

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

– – – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 33 9000

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 43 9000

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000


5.   Carni bovine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

– –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – –

sino all'età di 30 mesi

0102 10 10 9140

– – – –

altre

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Vacche:

 

– – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – –

sino all'età di 30 mesi

0102 10 30 9140

– – – –

altre

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

altri:

 

– – –

di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

altri:

 

 

– –

delle specie domestiche:

 

 

– – –

di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

da macello:

 

– – – – –

di peso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

altre

0102 90 59 9000

 

– – – –

Vacche:

 

0102 90 61

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

altre

0102 90 69 9000

 

– – – –

altri:

 

0102 90 71

– – – – –

destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

 

– –

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

– – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9110

– – –

altri

0201 10 00 9120

– –

altre:

 

– – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9130

– – –

altri

0201 10 00 9140

0201 20

altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

– –

quarti detti “compensati”:

 

– – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 20 9110

– – –

altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

busti e quarti anteriori:

 

– – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 30 9110

– – –

altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

selle e quarti posteriori:

 

– – –

su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – –

altri

0201 20 50 9120

– – –

con più di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 20 50 9130

– – – –

altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

altri:

 

– – –

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

disossate:

 

– –

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (15)

0201 30 00 9060

– –

altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (15), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

– – –

ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9100

– – –

ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9120

– –

altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

 

– –

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

– –

altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

– –

Quarti detti “compensati”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori:

 

– – –

su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

– – –

su più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

altri:

 

– – –

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

disossate:

 

0202 30 90

– –

altre:

 

– – –

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (15)

0202 30 90 9200

– – –

altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

– –

altre:

 

0206 10 95

– – –

Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

 

della specie bovina, congelate:

 

0206 29

– –

altre:

 

 

– – –

altre:

 

0206 29 91

– – – –

Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

– –

disossate:

 

– – –

salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

della specie bovina:

 

 

– –

altre:

 

ex 1602 50 31

– – –

“corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

– – – –

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – –

90 % o più:

 

– – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

altre, in recipienti ermeticamente chiusi:

 

– – – –

contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

– – – – –

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – –

90 % o più:

 

– – – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

altri:

 

ex 0103 91

– –

di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

– – –

delle specie domestiche:

 

0103 92 19

– – – –

altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

– –

in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

– – –

di animali della specie suina domestica (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

altre:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Lombate e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

 

– – – –

altre:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

disossate:

 

– – – – – –

prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

congelate:

 

ex 0203 21

– –

in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

– – –

di animali della specie suina domestica (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

altre:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Lombate e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

 

– – – –

altre:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

disossate:

 

– – – – – –

prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

della specie suina domestica

 

 

– – – –

salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

 

– – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

 

– – – –

secchi o affumicati:

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

 

– – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18)

 

– – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – –

altri

 

– – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

– – – –

salate o in salamoia

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

secche o affumicate

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

altre:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Lombate e loro pezzi

 

– – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

altre:

 

 

– – – – – –

disossate:

 

– – – – – – –

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Pancette e loro pezzi, scotennate (17):

 

– – – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

 

– – – –

secche o affumicate:

 

 

– – – – –

altre:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

disossate:

 

– – – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, e loro pezzi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

altri (24):

 

1601 00 91

– –

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (20)  (22):

 

– – –

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

– – –

altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

altri (19)  (22):

 

– – –

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

– – –

altri

1601 00 99 9190

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

della specie suina:

 

ex 1602 41

– –

Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

– – –

della specie suina domestica (23):

 

– – – –

cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

– – –

della specie suina domestica (23):

 

– – – –

cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

altre, compresi i miscugli:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

altre (23)  (26):

 

– – – – – –

cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – – –

non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

– – – – – – – –

contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130


7.   Carni di volatili

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

– –

Galli e galline:

 

 

– – –

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

– – – –

razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

altri

0105 11 19 9000

 

– – –

altri:

 

0105 11 91

– – – –

razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

altri:

 

0105 19 20

– – –

Oche

0105 19 20 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

di galli e galline:

 

ex 0207 12

– –

interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”:

 

– – – –

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – –

altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %” o altrimenti presentati:

 

– – – –

“polli 65 %”:

 

– – – – –

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – –

altri

0207 12 90 9190

– – – –

galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

– – – – –

galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati

 

– – – – –

altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

– – –

Pezzi:

 

 

– – – –

non disossati:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Metà o quarti:

 

– – – – – –

di galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – –

altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

 

– – – – – –

di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – –

altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

Metà o quarti, senza codrioni:

 

– – – – – – –

di galli e galline, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – –

altri

0207 14 70 9190

– – – – – –

Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

– – – – – – –

di galli e galline il cui femore è completamente ossificato

 

– – – – – – –

altri

0207 14 70 9290

 

di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

– –

interi, congelati:

 

0207 25 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 73 %” o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

– – –

Pezzi:

 

ex 0207 27 10

– – – –

disossati:

 

– – – – –

Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

 

– – – –

non disossati:

 

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

altri

0207 27 70 9000


8.   Uova

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

di volatili da cortile:

 

 

– –

da cova (35):

 

0407 00 11

– – –

di tacchine o di oche

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

altre

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

altre

0407 00 30 9000

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

Tuorli:

 

ex 0408 11

– –

essiccati:

 

ex 0408 11 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

altri:

 

 

– – –

altri:

 

ex 0408 19 81

– – – –

liquidi:

 

– – – – –

atti ad uso alimentare:

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

altri, compresi congelati:

 

 

– – – – –

atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

 

altri:

 

ex 0408 91

– –

essiccati:

 

ex 0408 91 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

altri:

 

ex 0408 99 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100


9.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (50):

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

altri

0401 10 90 9000

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

– –

inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

 

– –

superiore a 3 %:

 

0401 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

altri

0401 20 99 9000

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

 

– –

inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 30 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %

0401 30 11 9400

– – – – –

superiore a 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0401 30 19 9700

 

– –

superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 30 31

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 35 %

0401 30 31 9100

– – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 31 9400

– – – – –

superiore a 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 35 %

0401 30 39 9100

– – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 39 9400

– – – – –

superiore a 39 %

0401 30 39 9700

 

– –

superiore a 45 %:

 

0401 30 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 68 %

0401 30 91 9100

– – – – –

superiore a 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 68 %

0401 30 99 9100

– – – – –

superiore a 68 %

0401 30 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

ex 0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (46):

 

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 10 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

altri

0402 10 19 9000

 

– –

altri (49):

 

0402 10 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

altri

0402 10 99 9000

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0402 21 11 9900

 

– – – –

altri:

 

0402 21 17

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0402 21 19 9900

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – –

superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – –

superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – –

superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – –

superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – –

superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – –

superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

altri (49):

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

– – – –

altri:

 

0402 29 15

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – –

superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – –

superiore a 25 %

0402 29 19 9900

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – –

superiore a 41 %

0402 29 99 9500

 

altri:

 

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 91 10

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 30 9300

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

– – – –

altri

0402 91 99 9000

0402 99

– –

altri (49):

 

0402 99 10

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 10 9350

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

– – – – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 31 9150

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

ex 0403 90

altri:

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide (43)  (47):

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 11

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – –

superiore a 27 %

0403 90 19 9000

 

– – – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39):

 

0403 90 33

– – – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – –

superiore a 25 %

0403 90 33 9900

 

– – –

altri:

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 51

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – –

superiore a 6 %:

 

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – –

superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – –

superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – –

superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

altri:

 

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

ex 0404 90 21

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – –

in polvere o granuli, aventi tenore d'acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

– – – – –

uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

– – – – –

uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (43):

 

– – – –

in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – –

superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – –

superiore a 27 % (43):

 

– – – –

in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

– – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

– – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

– – – – –

superiore a 45 %

0404 90 29 9140

 

– –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39)  (43):

 

0404 90 81

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – –

in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – –

in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – –

superiore a 25 %

0404 90 83 9170

– – – –

altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

Burro:

 

 

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

– – –

Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – –

Burro ricombinato:

 

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – –

Burro di siero di latte:

 

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– –

altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – –

superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

– – – –

uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

altre:

 

0405 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– –

altre

0405 90 90 9000

Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto

(%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca

(%)

ex 0406

Formaggi e latticini (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

– – –

formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

– – –

altri:

 

 

 

– – – –

aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – –

Ricotta salata:

 

 

 

– – – – – –

fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – –

altri

55

39

0406 10 20 9290

– – – – –

Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – –

altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

– – – – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – –

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – –

superiore a 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – –

aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

– – – – –

Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – –

uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – –

altri

 

 

0406 10 20 9870

– – – –

altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

– –

altri:

 

 

 

– – –

Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

– – –

altri:

 

 

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – –

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – –

uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – –

uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – –

uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – –

altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

 

– –

altri:

 

 

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – –

inferiore o uguale a 48 %

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – –

uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – –

uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – –

uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – –

uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – –

superiore a 48 %:

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – –

uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – –

uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– –

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– –

altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

altri formaggi:

 

 

 

 

– –

altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – –

Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – –

Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – –

Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – –

Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – –

Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – –

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – –

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – –

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – –

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 29

– – –

Kashkaval:

 

 

 

 

– – – –

fabbricati con latte di pecora e/o di capra

42

50

0406 90 29 9100

 

– – – –

fabbricato esclusivamente con latte di vacca

44

45

0406 90 29 9300

ex 0406 90 32

– – –

Feta (38):

 

 

 

 

– – – –

fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

– – – – –

avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – –

Kefalotyri:

 

 

 

– – – –

fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:

38

40

0406 90 35 9190

– – – –

altri:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – –

Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

 

– – –

altri:

 

 

 

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – –

Grana padano, Parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – –

Fiore sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – –

fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – –

altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – – – –

Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – –

altri

38

30

0406 90 69 9910

 

– – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – –

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – –

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – –

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – –

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – –

Gouda:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – –

altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – –

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – –

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – –

Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – –

aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – –

altri

 

 

0406 90 85 9999

 

– – – – – – –

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – –

superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – –

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – –

inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – –

superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manovri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – –

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – –

inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – –

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – –

Manovri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – –

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – –

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – –

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – –

altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – –

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – –

uguale o superiore a 40 %:

– – – – – – – – – – – –

Akawi

55

40

0406 90 88 9500


10.   Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

ex 1701 11

– –

di canna:

 

ex 1701 11 90

– – –

altri:

 

– – – –

Zuccheri canditi

1701 11 90 9100

– – – –

altri zuccheri greggi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– –

di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

– – –

altri:

 

– – – –

Zuccheri canditi

1701 12 90 9100

– – – –

altri zuccheri greggi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

 

altri:

 

1701 91 00

– –

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– –

altri:

 

1701 99 10

– – –

Zuccheri bianchi:

 

– – – –

Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

– – – –

altri:

 

– – – – –

di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

– – – – –

altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – –

altri:

 

– – – –

addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100


11.   Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

– –

Isoglucosio:

 

– – –

contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

– –

Isoglucosio

1702 60 10 9000

1702 60 95

– –

altri:

1702 60 95 9000

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

– –

Isoglucosio

1702 90 30 9000

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– –

altri:

 

– – –

Zuccheri e melassi, caramellati

1702 90 95 9100

– – –

altri, escluso sorbosio

1702 90 95 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

– – –

di isoglucosio

2106 90 30 9000

 

– – –

altri:

 

2106 90 59

– – – –

altri

2106 90 59 9000»


(1)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55.

(2)  Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3)  La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4)  Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato III, parte L del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54, 26.2.2009, pag. 1).

(5)  La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1.

fecola di patate: ((tenore effettivo % di materia secca)/80) × restituzione all'esportazione;

2.

per tutti gli altri amidi: ((tenore effettivo % di materia secca)/87) × restituzione all'esportazione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

(6)  La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all'esportazione

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

(7)  Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(8)  Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.

(9)  La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

(10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag 3).

(11)  La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21) e, se del caso, nel regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(12)  GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7.

(13)  GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3.

(14)  GU L 325 del 24.11.2006,pag. 12.

(15)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine “tenore medio” si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(16)  Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(17)  I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione “loro pezzi” si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(18)  Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(19)  La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(20)  Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(21)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2333/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25).

(22)  Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(23)  La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(24)  La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(25)  Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 22).

(26)  Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(27)  Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(28)  Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(29)  Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(30)  Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(31)  La parte della “gola, parte della spalla”, la parte della gola chiamata “guancia bassa” o la parte della gola comprendente insieme la “guancia bassa” e la parte della “gola parte della spalla”, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(32)  La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(33)  Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione.

(34)  Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009.

(35)  Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 617/2008 de la Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(36)  Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(37)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22)

(38)  Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(39)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

(40)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 della Commissione (GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11).

(41)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9).

(42)  

a)

La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b)

La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.

c)

Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(43)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.

(44)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(45)  

a)

Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b)

Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c)

Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d)

I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(46)  La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(47)  Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(48)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(49)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(50)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CODICE DELLE DESTINAZIONI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

A00

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità)

A01

Altre destinazioni

A02

Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America

A03

Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera

A04

Tutti i paesi terzi

A05

Altri paesi terzi

A10

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

A11

Paesi ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centraficana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Paesi o territori del bacino Mediterraneo

Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

A13

Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

A14

Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale)

Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

A15

Paesi dell'America Latina

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Paesi o territori PECO (paesi o territori dell'Europa centrale e orientale)

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A19

Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

A20

Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud)

Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia)

Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A22

Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A23

Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

A24

Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

A25

Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A26

Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A27

Africa (A28) (A29)

Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.

A28

Paesi o territori dell'Africa del Nord

Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

A29

Altri paesi dell'Africa

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

A31

America del Nord

Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

A32

America centrale e Antille

Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Antille olandesi.

A33

America del Sud

Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.

A35

Vicino e Medio Oriente

Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

A36

Altri paesi dell'Asia

Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.

A37

Oceania e regioni polari (A38) (A39)

Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.

A38

Australia e Nuova Zelanda

Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A39

Altri paesi dell'Oceania e regioni polari

Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

A40

Paesi o territori PTOM

Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano.

A96

Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.

A97

Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità

Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).»


29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/57


REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), e in particolare l’articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 1o aprile 2010, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento AS») relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India («paese interessato»).

(2)

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India ed ha iniziato un’inchiesta separata («procedimento AD»).

(3)

Il procedimento AS è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2010 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell’esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’India («GOI») di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India arrecavano un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GOI è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Nel presente caso non è stata concordata alcuna soluzione.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura del procedimento ai produttori denuncianti dell’Unione, ad altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(6)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

1.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori dell’India

(7)

Dato l’elevato numero di produttori esportatori indiani, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione delle sovvenzioni, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori dell’India sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire informazioni essenziali sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, sulle loro precise attività relative alla fabbricazione del prodotto in esame e ad indicare la ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame nel periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010.

(9)

Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità indiane competenti.

(10)

In totale 22 produttori esportatori, compresi i gruppi di società indiane collegate, hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine indicato nell’avviso di apertura. 20 di queste società o gruppi di società collegate hanno dichiarato di aver esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi 20 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori.

(11)

I produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito sono stati considerati produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta. Dal confronto tra i dati di Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, dichiarato per il periodo dell’inchiesta dalle 20 società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata considerevole.

1.2.2.   Selezione del campione delle società indiane che hanno collaborato

(12)

In conformità all’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due società individuali e da un gruppo costituito da 4 società collegate, che insieme rappresentano più del 63 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

1.2.3.   Esame individuale delle società non incluse nel campione

(13)

Un produttore esportatore non incluso nel campione perché non rispondente ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, ha chiesto che fosse stabilito un margine di sovvenzione individuale, in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, ed ha risposto al questionario.

(14)

Come indicato nel considerando 12, il campione è stato limitato a un numero adeguato di società che potesse essere esaminato nel tempo disponibile. Le società esaminate ai fini dell’inchiesta sulle sovvenzioni sono indicate sotto nel considerando 22. Visto il numero di visite di verifica da effettuare presso gli stabilimenti di queste società, si è ritenuto che l’esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e non avrebbe permesso di completare l’inchiesta entro i termini fissati.

(15)

È stato pertanto concluso provvisoriamente che la richiesta d’esame individuale non poteva essere accettata.

1.2.4.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Dato l’elevato numero di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del pregiudizio, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

(17)

Oltre agli 8 denuncianti, nessun altro produttore si è manifestato fornendo, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle sue attività relative al il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Un campione di 4 di queste 8 società è stato scelto in base alla rappresentatività del loro volume di vendita, dei vari tipi di prodotto e dell’ubicazione nell’Unione. Il denunciante e i produttori interessati sono stati consultati riguardo alla selezione del campione.

(18)

I 4 produttori dell’Unione selezionati rappresentavano il 62 % della produzione totale dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

1.2.5.   Campionamento degli importatori

(19)

Dato l’elevato numero di importatori emerso dalla denuncia, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base. Quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati, è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

(20)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono stati quindi inviati questionari al GOI, ai produttori esportatori indiani inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai quattro importatori dell’Unione che si sono manifestati durante la fase di campionamento e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati dall’inchiesta.

(21)

Hanno risposto al questionario il GOI, i produttori esportatori inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha chiesto l’esame individuale, i produttori dell’Unione inclusi nel campione e un importatore. Non sono invece pervenute risposte da utilizzatori o da altre parti interessate al procedimento. Inoltre, una percentuale considerevole di produttori dell’Unione ha fornito i dati generali richiesti per l’analisi del pregiudizio.

(22)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate ritenute necessarie per la determinazione provvisoria della sovvenzione, del pregiudizio che ne deriva e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede del governo dell’India a Delhi e del governo del Maharashtra a Mumbai, presso gli uffici regionali del governo dell’India a Mumbai e le seguenti parti:

 

produttori dell’Unione

Aceros Inoxidables Olarra SA, Spagna e società di vendita collegate

Rodacciai SpA, Italia e società di vendita collegate

Roldan SA, Spagna e società di vendita collegate

Ugitech France SA, Francia e società di vendita collegate

 

produttori esportatori dell’India

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

Chandan Steel Ltd, Mumbai, Maharashtra

Gruppo Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra.

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(23)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio comprende il periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 (in appresso «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è costituito da barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India («prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

2.2.   Prodotto simile

(25)

Dall’inchiesta è emerso che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno dell’India, hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi dei prodotti esportati dall’India verso il mercato dell’Unione. Analogamente, i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione e venduti sul mercato dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi dei prodotti esportati dal paese interessato verso l’Unione. Essi sono quindi considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(26)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati sottoposti a inchiesta i seguenti regimi, che secondo la denuncia implicano la concessione di sovvenzioni:

a)

Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito di dazi d’importazione;

b)

Advance Authorization Scheme — Regime di autorizzazione preventiva;

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme — Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali;

d)

Export Oriented Units Scheme — Regime per le unità orientate all’esportazione;

e)

Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione.

(27)

I regimi da a) a d) sopra menzionati si basano sulla legge relativa al commercio estero Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il GOI a pubblicare le notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione che sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Due di questi documenti presentano un interesse per la presente inchiesta: i documenti sulla politica del commercio estero relativi ai periodi 2004-2009 e 2009-2014 («FT-policy 04-09» e «FT-policy 09-14»). Il GOI definisce inoltre le procedure che disciplinano la politica del commercio estero 2004-2009 e la politica del commercio estero 2009-2014 in un manuale delle procedure intitolato Handbook of Procedures, Volume I (rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Anche questi manuali sono aggiornati periodicamente.

(28)

Il regime di crediti all’esportazione sopra menzionato al punto e) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge sul regolamento bancario Banking Regulation Act 1949, che consente alla Banca centrale indiana (Reserve Bank of India — RBI) di dare direttive alle banche commerciali sui crediti all’esportazione.

3.2.   Regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

a)   Base giuridica

(29)

La descrizione dettagliata del regime DEPBS figura al punto 4.3 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché al punto 4 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(30)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(31)

Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati in percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, incluso il prodotto in esame. Queste sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali di queste presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

(32)

Per poter beneficiare di tale regime una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione che indica, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per l’esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS.

(33)

È stato constatato che, secondo le norme di contabilità dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati in base alla contabilità per competenza come entrate sui conti commerciali, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d’importazione. Le merci importate grazie a tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (con il pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(34)

Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una numero illimitato di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze fisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate dopo le scadenze indicate al punto 4.47 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al punto 9.3 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione contro pagamento di un’esigua penale (10 % dell’autorizzazione).

(35)

È stato constatato che due società incluse nel campione, la Chandan Steel e le società del gruppo Venus, hanno utilizzato questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni sul DEPBS

(36)

Il DEPBS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all’esportatore perché ne migliora la liquidità.

(37)

Il DEPBS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(38)

Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Quindi, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono ammessi a beneficiare del DEPBS.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(39)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell’inchiesta. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento in cui è effettuata l’operazione di esportazione nell’ambito di questo regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PI.

(40)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse che hanno necessariamente dovuto essere versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l’importo delle sovvenzioni usato come numeratore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(41)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI variava tra l’1,5 % e il 3,4 %.

3.3.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

a)   Base giuridica

(42)

La descrizione dettagliata del regime AAS figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché ai punti da 4.1 a 4.30 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(43)

Il regime AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 44, in sei sottoregimi che differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda l’ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare dell’AAS per le esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che forniscono «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2 del documento FT-policy 04-09, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit - EOU), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono invece beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» grazie ai sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders — ARO) e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letters of credit).

c)   Applicazione pratica

(44)

Il regime di autorizzazione preventiva può essere applicato per:

i)   le esportazioni fisiche: è il sottoregime principale, che permette l’importazione esente da dazi di materiali destinati alla produzione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, comprendenti il tipo di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;

ii)   il fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

iii)   le forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori di produzione in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)   le esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi i materiali necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FT policy 04-09. Secondo il GOI, per «esportazioni presunte» si intendono operazioni in cui i prodotti forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit — EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);

v)   il buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare di una autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente, ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In questo caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (vale a dire all’AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all’esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

vi)   la lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (cioè all’AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(45)

Durante il PI due società hanno ottenuto concessioni nell’ambito dell’AAS per il prodotto in esame. Queste società hanno utilizzato uno dei sottoregimi, l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati.

(46)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno» in uno specifico formato (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14), vale a dire un registro del consumo effettivo. Questo registro deve essere verificato da un contabile/revisore dei conti e dei lavori ufficiale esterno che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite secondo l’appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(47)

Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche, utilizzato nel PI dalle società interessate, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull’autorizzazione. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate sull’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambito dell’AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame.

(48)

I materiali importati non sono trasferibili e vanno utilizzati per produrre il prodotto destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un termine prescritto dopo il rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(49)

Dall’inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano stati rispettati o non erano ancora stati messi in pratica.

(50)

Una delle società oggetto dell’inchiesta non disponeva di un sistema con cui si potesse verificare quali materiali venivano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità, come stabilito nell’appendice 23 del documento sulla politica del commercio estero FT-policy e in conformità all’allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base. Infatti, non esistevano registrazioni del consumo effettivo. I cambiamenti avvenuti nell’amministrazione della politica del commercio estero tra il 2004 e il 2009, entrati in vigore nell’autunno del 2005 (obbligo di invio del registro dei consumi alle autorità indiane nell’ambito della procedura di rimborso), non erano ancora stati applicati nel caso di questa società. L’applicazione pratica di questa disposizione non ha quindi potuto essere verificata in questa fase.

(51)

Per quanto riguarda l’altra società, essa teneva un registro della produzione e dei consumi. Tuttavia, il registro dei consumi per il PI non era disponibile e quindi non è stato possibile verificare, tra l’altro, i dati sul consumo per stabilire quali materiali erano stati consumati nella produzione del prodotto esportato ed in quale quantità, come stabilito nell’appendice 23 del documento sulla politica del commercio estero. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra al considerando 46, la società non disponeva di dati sulle modalità di questa certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile o altro materiale giustificativo della revisione effettuata (per esempio una relazione relativa alla revisione), né alcuna informazione scritta sulla metodologia utilizzata e sulle esigenze specifiche necessarie per un lavoro tanto scrupoloso, che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione. In breve, si ritiene che l’esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni in materia di politica sul commercio estero.

d)   Conclusioni sull’AAS

(52)

L’esenzione dai dazi sull’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(53)

Inoltre, l’AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questi regimi.

(54)

Il sottoregime utilizzato nel presente caso non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto in esame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi consumate nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, il GOI non ha effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, anche se normalmente tale esame sarebbe necessario in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base).

(55)

Il sottoregime è quindi compensabile.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(56)

In assenza di sistemi ammessi di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell’importo totale dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione di dazi «in eccesso». Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, la remissione dei dazi in eccesso può essere compensata solo se sono rispettate le condizioni contenute negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Quindi, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece della remissione dei presunti dazi in eccesso, si applica di norma la compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, parte II, e dall’allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa disponga di elementi di prova sufficienti a confutare l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(57)

L’importo della sovvenzione per le società che hanno utilizzato l’AAS è stato calcolato in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell’ambito dei sottoregimi durante il PI (numeratore). In conformità all’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, le tasse necessarie versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dall’importo della sovvenzione se le richieste presentate erano giustificate. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(58)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI ammonta rispettivamente allo 0,8 % e all’1,5 %.

3.4.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(59)

Dall’inchiesta è emerso che due delle società o dei gruppi di società incluse nel campione hanno utilizzato tale regime durante il PI. È stato tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano trascurabili. Per questo motivo non è stato ritenuto necessario valutare ulteriormente nell’ambito della presente inchiesta la compensabilità di questo regime.

3.5.   Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

(60)

È stato constatato che una delle società incluse nel campione aveva lo status di unità orientata all’esportazione (EOU) ed aveva ricevuto sovvenzioni durante il PI.

a)   Base giuridica

(61)

La descrizione dettagliata del regime EOU figura al punto 6 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché al punto 6 dei manuali HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(62)

Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che, in linea di principio, si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire del regime EOUS. Le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in attività fisse per poter fruire dell’EOUS.

c)   Applicazione pratica

(63)

Le unità orientate all’esportazione possono avere sede e impianti ovunque in India.

(64)

Le domande per ottenere lo status di unità EOU devono specificare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore previsto delle esportazioni, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, le comunicano i termini e le condizioni di tale accettazione. L’accordo che riconosce la società nell’ambito dell’EOUS è valido per un periodo di cinque anni e può essere ulteriormente rinnovato.

(65)

Un obbligo fondamentale delle unità EOU, come stabilito nei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14, è quello di realizzare un reddito netto in valuta straniera (NET foreign exchange — NFE), vale a dire che il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate in un periodo di riferimento (5 anni).

(66)

Le unità EOU hanno diritto alle seguenti concessioni:

i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (comprese le materie prime, i beni strumentali e di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;

ii)

esenzione dal dazio interno sui beni acquistati da fonti locali;

iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;

iv)

agevolazione per la vendita di parte della produzione sul mercato interno, fino a un massimo del 50 % del valore fob delle esportazioni, a condizione che esistano redditi NFE positivi al momento del pagamento dei dazi agevolati, cioè dei dazi interni sui prodotti finiti;

v)

rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;

vi)

esenzione dall’imposta sul reddito normalmente dovuta sugli utili realizzati con le vendite all’esportazione, a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito (Income tax act), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle operazioni;

(67)

Le unità che si avvalgono di questi regimi sono soggette alla sorveglianza delle autorità doganali.

(68)

Esse hanno l’obbligo giuridico di tenere una contabilità appropriata su tutte le importazioni, sul consumo e sull’utilizzo di tutti i materiali importati e sulle esportazioni effettuate in conformità al punto pertinente del manuale HOP I 09-14. Tali documenti vanno presentati periodicamente alle autorità indiane competenti con relazioni trimestrali e annuali sull’avanzamento delle attività.

(69)

Tuttavia, come previsto al punto pertinente del manuale HOP I 09-14, «[una EOU] non è mai tenuta a stabilire, per ogni partita di merce importata, una relazione con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite nella zona DTA (Domestic Tariff Area) o con le scorte».

(70)

Le vendite sul mercati interno sono spedite e registrate mediante autocertificazione. La procedura di spedizione delle merci di una unità EOU destinate all’esportazione è controllata da un funzionario doganale.

(71)

Nel caso in questione, il regime EOUS è stato utilizzato da uno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Gli esportatori che hanno collaborato sono ricorsi a questo regime per importare materie prime, beni di consumo e beni strumentali in esenzione da dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione da dazi interni, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e per vendere parte della propria produzione sul mercato interno. L’esportatore che ha collaborato ha beneficiato di tutti i vantaggi descritti sopra nel considerando 66, ai punti da i) a v). Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito, dall’inchiesta è emerso però che la società non può più beneficiare di quest’esenzione a partire dal 1o aprile 2010. Di conseguenza, le disposizioni sull’esenzione dall’imposta sul reddito dell’unità EOU non sono più state prese in considerazione nel contesto della presente indagine.

d)   Conclusioni sul regime EOUS

(72)

Le esenzioni delle unità EOU da tre tipi di dazi sulle importazioni [il dazio doganale di base, (basic customs duty), l’accisa per l’istruzione sul dazio doganale (education cess on customs duty) e l’accisa per l’istruzione secondaria superiore (higher secondary education cess)] e il rimborso dell’imposta sulle vendite sono contributi finanziari del GOI, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. La rinuncia del governo a entrate che avrebbero dovuto essere pagate in assenza di questo regime, ha conferito un vantaggio alle unità EOU ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché queste hanno migliorato la propria liquidità, non dovendo pagare dazi normalmente dovuti ed ottenendo un rimborso delle imposte sulle vendite.

(73)

L’esenzione dal dazio interno e dal suo equivalente dazio all’importazione («EED») non comporta tuttavia la rinuncia ad entrate altrimenti dovute. Il dazio interno e il dazio doganale supplementare, se versati, potrebbero essere usati come un credito per i futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»), un sistema paragonabile all’IVA, che consente alle società indiane di compensare le imposte sugli acquisti con le imposte pagabili sulle vendite. Per questo motivo, questi dazi non sono definitivi. Con il credito «CENVAT» il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori di produzione.

(74)

Soltanto l’esenzione dal dazio doganale di base, dall’accisa per l’istruzione sul dazio doganale e dall’accisa per l’istruzione secondaria superiore e il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite costituiscono quindi sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. Essi sono condizionati di diritto all’andamento delle esportazioni e sono perciò considerati specifici e compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di un’unità EOU stabilito al punto 6.1 del documento FT-policy 09-14 è una condizione indispensabile per ottenere gli incentivi.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

Di conseguenza, il vantaggio compensabile è la remissione dei dazi all’importazione, del dazio doganale di base, dell’accisa per l’istruzione sul dazio doganale, dell’accisa sull’istruzione secondaria superiore normalmente dovuta al momento dell’importazione nonché il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite durante il PI.

i)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale, accisa per l’istruzione secondaria superiore), rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sulle materie prime e sui beni di consumo

(76)

L’importo della sovvenzione per gli esportatori che sono unità EOU è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale e accisa per l’istruzione secondaria superiore) per l’insieme dei materiali importati per l’unità EOU e sulla base dell’imposta sulle vendite rimborsata durante il PI. Le spese sostenute necessarie per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione ottenuto con il regime EOUS per la società interessata ammonta al 4,3 %.

ii)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale, accisa per l’istruzione secondaria superiore) sui beni strumentali

(77)

I beni strumentali non sono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio per la società interessata è stato calcolato sulla base dell’importo dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali in una delle società oggetto dell’inchiesta. L’importo calcolato in questo modo è quindi attribuibile al periodo di inchiesta del riesame ed è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e quindi determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era trascurabile.

3.6.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

a)   Base giuridica

(78)

La descrizione dettagliata del regime figura nelle circolari Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC 01/04.02.02/2007-08 (credito all’esportazione in valuta straniera/rupie) e Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.)BC 09/04.02.02/2008-09 (credito all’esportazione in valuta straniera/rupie) della Banca centrale indiana (Reserve Bank of India — RBI), destinate a tutte le banche commerciali dell’India.

b)   Ammissibilità

(79)

Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(80)

Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa in modo vincolante, sia in rupie indiane che in valuta estera, i tassi d’interesse massimi applicabili ai crediti all’esportazione e praticabili dalle banche commerciali nei confronti di un esportatore. Il regime ECS consiste in due sottoregimi, il regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che comprende i crediti forniti a un esportatore per finanziare l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione dei beni prima dell’esportazione e il regime di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI dà anche direttive alle banche su un determinato quantitativo del loro credito bancario netto che va destinato al finanziamento delle esportazioni.

(81)

Grazie alle disposizioni delle Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), fissati unicamente a condizioni di mercato. La differenza dei tassi può essere minore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie, infatti, possono ottenere crediti all’esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

(82)

È stato rilevato che una delle società ha beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni sul regime ECS

(83)

I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS fissati dalle Master Circular della RBI, menzionate nel considerando 78, possono ridurre i costi degli interessi sostenuti da un esportatore rispetto ai costi dei crediti determinati unicamente dalle condizioni di mercato e conferiscono così a tale esportatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento a livello interno. In genere è infatti considerato in genere più rischioso e la portata delle garanzie richieste per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, è una decisione puramente commerciale di una data banca commerciale. Le differenze di tasso tra le diverse banche dipendono dalla metodologia adottata dalla RBI per fissare i tassi d’interesse massimi per ogni singola banca commerciale.

(84)

Anche se i crediti preferenziali del regime ECS vengono concessi da banche commerciali, questo beneficio costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. A tale riguardo va notato che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative prevedono la necessità di un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte del GOI, perché un’operazione sia qualificata come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione disponga lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Essa è di proprietà statale al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal GOI. La RBI dà disposizioni a enti privati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, poiché le banche commerciali sono vincolate dalle condizioni che impone, come, tra l’altro, dai limiti massimi per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti nelle Master Circular della RBI e dalle direttive della RBI alle banche commerciali su un determinato quantitativo del loro credito bancario netto da destinare al finanziamento delle esportazioni. Queste direttive obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in questo caso a fornire prestiti sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questo trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni sarebbe di norma di competenza dell’amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono perciò condizionati dall’andamento delle esportazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(85)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione contratti durante il PI e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato per i crediti commerciali normali contratti dalla società interessata. L’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(86)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per la società durante il PI è dello 0,4 %.

3.7.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(87)

In base ai risultati dell’inchiesta, sintetizzati nella seguente tabella, il totale dell’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili varia tra il 3,3 % e il 4,3 %:

REGIME→

DEPBS (4)

AAS (4)

EOU (4)

ECS (4)

Totale

SOCIETÀ

Chandan Steel Ltd

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Gruppo Venus

da 2,6 % a 3,4 %

da 0 a 0,8 %

 

 

3,3 % (5)

Viraj Profiles Vpl. Ltd

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(88)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, calcolato in base al margine di sovvenzione medio ponderato stabilito per le società che hanno collaborato incluse nel campione, è pari al 4,0 %.

(89)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani, la Commissione ha stabilito dapprima il grado di collaborazione. Come menzionato sopra al considerando 10, dal confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, dichiarato per il periodo dell’inchiesta dalle società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata intensa, cioè del 100 %. Tenuto conto dell’alto grado di collaborazione, il tasso di sovvenzione per tutte le società che non hanno collaborato è fissato al livello stabilito per la società con il tasso individuale più elevato, ossia al 4,3 %.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

4.1.   Produzione dell’Unione

(90)

Per stabilire il volume di produzione dell’Unione è stata presa in considerazione la produzione dei seguenti produttori dell’Unione:

8 produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia,

4 produttori che hanno sostenuto il procedimento,

12 altri produttori dell’Unione elencati nella denuncia, i quali non hanno né presentato denuncia né sostenuto il procedimento, ma non si sono opposti alla presente inchiesta.

(91)

Ne consegue che, ai fini dell’analisi del pregiudizio in generale, l’industria dell’Unione si compone di queste 24 società.

4.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(92)

Come menzionato sopra al considerando 17, è stato scelto un campione di 4 società fra i produttori che hanno contattato la Commissione ed hanno fornito, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(93)

Questi quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 62 % della produzione totale dell’industria dell’Unione durante il PI.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(94)

Il pregiudizio è stato valutato in base alle tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo delle capacità, vendite, quota di mercato e crescita, registrate a livello di tutta l’industria dell’Unione e in base alle tendenze relative a prezzi, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utili sul capitale investito e salari, registrate a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

5.2.   Consumo dell’Unione

(95)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite delle industrie dell’Unione incluse nel campione, ai dati relativi alle vendite degli altri produttori dell’Unione forniti dal denunciante, ai dati relativi al volume delle importazioni sul mercato dell’Unione ottenuti da Eurostat per il periodo dal 2007 al 2009 e alle risposte del questionario per il PI.

 

2007

2008

2009

PI

Consumo dell’Unione (t)

315 143

285 548

186 198

202 019

Indice (2007 = 100)

100

91

59

64

(96)

Durante il periodo considerato il consumo è diminuito del 36 %. Tra il 2007 e il 2009 è diminuito dal 41 %, mentre tra il 2009 e il PI è aumentato leggermente di 5 punti percentuali.

(97)

La crisi economica ha contribuito a una riduzione del consumo dopo il 2008 e gli utilizzatori del prodotto in esame, come le industrie chimiche, dell’automobile, degli elettrodomestici e dell’edilizia, hanno subito un forte calo della domanda dei loro prodotti. Nella seconda metà del PI la situazione del mercato ha iniziato a migliorare leggermente, con un lieve aumento della domanda del prodotto in esame rispetto alla prima metà del PI.

5.3.   Importazioni nell’Unione dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

 

2007

2008

2009

PI

Importazione dall’India (t)

32 754

31 962

18 759

23 792

Indice (2007 = 100)

100

98

57

73

Quota di mercato delle importazioni

10,39 %

11,19 %

10,07 %

11,78 %

Indice (2007 = 100)

100

108

97

113

(98)

Secondo i dati Eurostat per il periodo 2007-2009 e le risposte al questionario sul campionamento per il PI, le importazioni del prodotto in esame dall’India hanno seguito la tendenza al ribasso del consumo dell’UE e sono diminuite del 27 % durante il periodo considerato. Il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando le importazioni sono diminuite di 41 punti percentuali. In seguito, le importazioni sono aumentate di 16 punti percentuali tra il 2009 e il PI.

(99)

Dato che questo calo è inferiore a quello del consumo dell’Unione, la quota di mercato dei produttori indiani è aumentata leggermente, passando dal 10,39 % nel 2007 all’11,78 % nel PI.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

 

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio all’importazione dall’India (EUR/t)

3 504

2 908

2 138

1 971

Indice (2007 = 100)

100

83

61

56

(100)

Il prezzo medio all’importazione del prodotto in esame dall’India è diminuito del 44 % e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando i prezzi sono diminuiti di 22 punti percentuali. Anche se questo calo ha seguito la tendenza al ribasso dei prezzi delle materie prime, va notato che nel corso del periodo considerato il prezzo all’importazione unitario medio dall’India era notevolmente inferiore al prezzo di vendita unitario medio dell’industria dell’Unione, il che ha causato una forte pressione sui prezzi di vendita dell’Unione.

(101)

Dal confronto tra i prezzi franco fabbrica delle industrie dell’Unione incluse nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti del mercato dell’Unione, e i prezzi cif franco frontiera dell’Unione, praticati dai produttori esportatori dell’India e opportunamente adeguati per tener conto dei costi delle operazioni di scarico e di sdoganamento, è emerso che nel PI la sottoquotazione dei prezzi variava tra il 16,7 % e il 18,2 %.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(102)

In conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici attinenti alla situazione dell’industria dal 2007 al PI.

5.4.1.   Dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

 

2007

2008

2009

PI

Volume di produzione (t)

296 576

262 882

159 397

170 557

Indice (2007 = 100)

100

89

54

58

Capacità produttiva (t)

478 174

491 016

486 755

476 764

Indice (2007 = 100)

100

103

102

100

Utilizzo della capacità

62 %

54 %

33 %

36 %

Indice (2007 = 100)

100

86

53

58

(103)

Tra il 2007 e il PI la produzione totale dell’industria dell’Unione è diminuita del 42 %, mentre la capacità produttiva è rimasta stabile, il che si è tradotto in un calo del tasso di utilizzo della capacità di 26 punti percentuali. Il calo di produzione è stato maggiore di quello del consumo dell’Unione, che è diminuito del 36 % nel corso del periodo considerato.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

 

2007

2008

2009

PI

Vendite dell’UE (t)

255 300

230 344

154 602

164 191

Indice (2007 = 100)

100

90

61

64

Quota di mercato (% del consumo dell’Unione)

81 %

81 %

83 %

81 %

Indice (2007 = 100)

100

100

102

100

(104)

Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione è diminuito del 36 % nel corso del periodo considerato e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando le vendite sono diminuite di 29 punti percentuali. In seguito, le vendite sono aumentate leggermente di 3 punti percentuali tra il 2009 e il PI.

(105)

Nel corso del periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, all’incirca a un livello dell’81 %.

c)   Crescita

(106)

Dato che il consumo dell’Unione e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti entrambi del 36 % nel periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile all’81 %.

d)   Entità del margine di sovvenzione effettivo

(107)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni sovvenzionate dall’India, l’incidenza dei margini di sovvenzione effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerata trascurabile.

5.4.2.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione

a)   Scorte

(108)

L’industria dell’Unione produce prevalentemente su commessa e quindi le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio significativo. L’evoluzione delle scorte è indicata solo a titolo d’informazione. Nella tabella seguente, che si riferisce unicamente alle società incluse il campione, è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2007

2008

2009

PI

Scorte finali (t)

25 315

27 736

24 032

19 730

Indice (2007 = 100)

100

110

95

78

(109)

Il volume delle scorte è diminuito del 22 % durante il periodo considerato, ma in percentuale della produzione le scorte sono aumentate dal 16 % al 19,5 %.

b)   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell’Unione e costi di produzione

 

2007

2008

2009

PI

Prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione (EUR)

4 478

3 615

2 507

2 521

Indice (2007 = 100)

100

81

56

56

Costo unitario di produzione

4 003

3 408

2 900

2 773

Indice (2007 = 100)

100

85

72

69

(110)

I prezzi di vendita unitari medi delle industrie dell’Unione incluse nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione sono diminuiti del 44 % tra il 2007 e il PI e il calo maggiore è avvenuto tra il 2008 e il 2009, quando i prezzi sono diminuiti di 25 punti percentuali. Questo calo è stato però dovuto in parte al calo del costo di produzione unitario del prodotto in esame, diminuito del 31 % nel periodo considerato. Il calo dei costi unitari è stato causato principalmente dal calo dei prezzi delle materie prime. Questo calo è stato modulato lievemente dall’aumento della percentuale dei costi fissi per unità prodotte, dovuto a un minore utilizzo della capacità.

c)   Occupazione, produttività e costo del lavoro

 

2007

2008

2009

PI

Numero di addetti

1 044

1 007

947

885

Indice

100

97

91

85

Produttività (t/addetto)

149

141

97

115

Indice

100

94

65

77

Costo medio del lavoro per addetto

47 686

48 062

47 131

49 972

Indice

100

101

99

105

(111)

Il numero di addetti è diminuito del 15 % nel corso del periodo considerato a causa del ridimensionamento delle attività dell’industria dell’Unione.

(112)

Per quanto riguarda il costo del lavoro per addetto, durante il periodo considerato è leggermente aumentato del 5 %. Si tratta di un incremento naturale, inferiore al tasso di inflazione registrato nello stesso periodo. Va notato inoltre che il costo del lavoro non costituisce una parte significativa del costo totale di produzione delle barre di acciaio inossidabile.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

 

2007

2008

2009

PI

Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette)

9,5 %

3,5 %

–12,8 %

–7,9 %

Indice

100

37

– 135

–83

Flusso di cassa (EUR)

44 464 193

13 280 433

–12 678 708

–3 063 190

Indice

100

30

–29

–7

Investimenti (1 000 EUR)

18 085 847

15 714 829

4 341 909

4 198 607

Indice (2007 = 100)

100

87

24

23

Utili sul capitale investito

101 %

25 %

–50 %

–33 %

Indice (2007 = 100)

100

25

–49

–32

(113)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata calcolata esprimendo i profitti netti al lordo delle imposte realizzati con le vendite del prodotto simile come percentuale del fatturato di queste vendite. Nel periodo considerato la redditività è calata notevolmente e da un profitto superiore al 9 % nel 2007 si è passati a una perdita di quasi l’8 % nel PI. Il maggior calo di profitti, superiore a 16 punti percentuali, è stato registrato tra il 2008 e il 2009.

(114)

Il flusso di cassa netto generato dal prodotto simile è diminuito del 107 % tra il 2007 e il PI.

(115)

Gli investimenti annui nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 77 % nel periodo considerato.

(116)

Gli utili sul capitale investito, espressi come profitti in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, hanno seguito la tendenza negativa della redditività calando di 134 punti percentuali.

(117)

Non vi sono elementi che indicano che l’industria ha avuto una minore capacità di ottenere capitali nel periodo considerato.

5.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(118)

Nel periodo considerato quasi tutti gli indicatori di pregiudizio concernenti l’industria dell’Unione hanno avuto un andamento negativo.

(119)

Il consumo dell’Unione è diminuito del 36 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 36 % e l’utilizzo delle capacità è diminuito del 42 %. I prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono diminuiti del 44 %, scendendo a un livello inferiore ai costi. Essi hanno seguito il calo dei prezzi delle importazioni indiane al fine di mantenere un certo volume di vendita e di produzione per coprire i costi fissi.

(120)

La redditività è passata da un profitto del 9,5 % nel 2007 a una perdita di quasi l’8 % nel PI. Nel periodo considerato anche gli investimenti, il flusso di cassa e gli utili sul capitale investito hanno seguito la tendenza negativa, calando rispettivamente del 77 %, del 107 % e di 246 punti percentuali.

(121)

Un solo indicatore, la quota di mercato dell’industria dell’Unione, è rimasto stabile a un livello dell’81 %.

(122)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(123)

A norma dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate dall’India abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere considerato grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate, i quali avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, per accertare se l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse stato attribuito alle importazioni sovvenzionate.

6.2.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(124)

Il calo dei prezzi all’importazione del 44 % nel periodo considerato e gli elevati margini di sottoquotazione registrati durante il PI, compresi tra il 16,7 % e il 18,2 %, sono coincisi con il peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(125)

Considerato il livello di sovvenzione degli esportatori che hanno collaborato e il basso livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate, notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, la loro presenza sul mercato dell’Unione ha avuto un ruolo significativo, aggravando ulteriormente la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato dell’Unione. Il grave pregiudizio causato all’industria dell’Unione può essere constatato soprattutto nel basso livello dei prezzi di vendita e nel livello drammatico delle perdite finanziarie subite dall’industria.

(126)

I prezzi medi delle importazioni dall’India sono diminuiti sostanzialmente, obbligando l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi per mantenere un certo fatturato e a praticare prezzi inferiori ai costi, per coprire almeno i costi fissi. Di conseguenza, dal 2008 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata fortemente.

(127)

In considerazione di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le importazioni sovvenzionate dall’India, i cui prezzi sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione nel PI, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, incidendo sulla sua difficile situazione finanziaria e sul deterioramento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio.

6.3.   Effetto di altri fattori

(128)

Gli altri fattori esaminati nel contesto della causalità sono la crisi economica, l’evoluzione del consumo dell’UE, il costo di produzione, le importazioni dai paesi terzi e l’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione.

6.3.1.   Crisi economica, evoluzione del consumo nell’UE e costi di produzione

(129)

La crisi economica ha contribuito alla contrazione del consumo e alla pressione sui prezzi. Il basso livello della domanda di determinate barre di acciaio inossidabile ha portato a un calo della produzione dell’industria dell’Unione ed ha contribuito in parte al ribasso dei prezzi di vendita.

(130)

In condizioni economiche normali e senza la forte pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate, l’industria dell’Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell’affrontare il calo dei consumi e il successivo aumento dei costi fissi di produzione dovuto al basso utilizzo delle capacità tra il 2007 e il PI. Le importazioni sovvenzionate hanno però intensificato l’effetto della crisi economica ed hanno impedito le vendite a un prezzo pari o superiore al prezzo di costo tra il 2009 e il PI.

(131)

In base a quanto esposto, il calo della domanda nell’UE dovuto alla crisi economica del settore sembra aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si ritiene tuttavia che questo non annulli il nesso di causalità stabilito con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo dall’India.

6.3.2.   Importazioni da altri paesi terzi

 

2007

2008

2009

PI

Importazioni da altri paesi terzi (t)

27 089

23 242

12 837

14 036

Indice

100

86

47

52

Quota di mercato di altri paesi terzi

8,60 %

8,14 %

6,89 %

6,95 %

Indice

100

95

80

81

Prezzo medio delle importazioni

4 820

4 487

3 756

3 501

Indice

100

93

78

73

(132)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie di paesi terzi non oggetto della presente inchiesta è diminuito del 48 % nel periodo considerato. La quota di mercato corrispondente degli altri paesi terzi è diminuita del 19 %.

(133)

I prezzi medi di queste importazioni sono stati superiori a quelli praticati dai produttori esportatori indiani e a quelli dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, si conclude in via provvisoria che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.3.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

 

2007

2008

2009

PI

Vendite all’esportazione (t)

10 850

9 158

5 440

6 299

Indice

100

84

50

58

Prezzo di vendita unitario (EUR)

4 452

3 728

2 495

2 388

Indice

100

84

56

54

(134)

Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione è diminuito del 42 % e il prezzo di vendita unitario del 46 %. Anche se queste esportazioni costituivano solo il 6 % del totale delle vendite nel PI, non può essere escluso che questo andamento abbia avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione. Si ritiene tuttavia che, dato il basso volume delle esportazioni, l’impatto non sia sufficiente ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio constatato.

6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(135)

Dall’inchiesta è emerso che gli altri fattori noti, come le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’industria dell’Unione e il calo del consumo, non sono stati una causa determinante del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(136)

La contemporaneità delle importazioni sovvenzionate dall’India e della sottoquotazione constatata, da un lato, e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, dall’altro, induce a concludere che le importazioni sovvenzionate abbiano causato il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(137)

In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sulle sovvenzioni pregiudizievoli, esistessero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare non è nell’interesse dell’Unione adottare misure. Sono stati considerati sia l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento sia le conseguenze della decisione di non adottare misure.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(138)

L’industria dell’Unione ha risentito degli effetti delle importazioni sovvenzionate pregiudizievoli del prodotto in esame provenienti dall’India. Si ricorda inoltre che la maggior parte degli indicatori economici dell’industria dell’Unione ha avuto un andamento negativo nel periodo considerato. Tenuto conto della natura del pregiudizio (perdite significative), un ulteriore e sostanziale deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione pare inevitabile se non vengono adottate misure.

(139)

L’istituzione delle misure potrebbe impedire altre distorsioni e ristabilire una concorrenza equa sul mercato.

(140)

Se non saranno adottate misure, i prezzi continueranno a essere inferiori ai costi e gli utili dei produttori dell’Unione peggioreranno ulteriormente, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione, si prevede che la maggior parte dei produttori dell’Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti se non saranno adottate misure.

(141)

Inoltre, dal momento che l’industria dell’Unione è costituita da imprese di grandi e medie dimensioni situate in tutta l’Unione europea, l’istituzione di misure compensative servirà a salvaguardare i posti di lavoro in queste zone.

(142)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’istituzione di misure compensative sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli importatori

(143)

Tutti gli importatori noti alla Commissione sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame. Quattro importatori hanno partecipato al campionamento. Tutti questi importatori hanno ricevuto un questionario, ma uno solo ha risposto a tale questionario. Una visita di verifica presso la sede dell’importatore, situata in Germania, è prevista in una fase successiva dell’inchiesta.

(144)

Se saranno istituiti dazi compensativi non può essere escluso che il livello delle importazioni originarie del paese interessato possa diminuire, con conseguenti ripercussioni sulla situazione economica degli importatori. Tuttavia, per quanto riguarda l’effetto sugli importatori, un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame ristabilirebbe solo la concorrenza sul mercato dell’Unione e non impedirebbe agli importatori di vendere il prodotto in esame. Inoltre, il fatto che i costi del prodotto in esame costituiscano un’esigua percentuale dei costi totali sostenuti dagli utilizzatori finali faciliterebbe agli importatori il trasferimento di un eventuale aumento dei prezzi sugli acquirenti. Si conclude quindi in via provvisoria che l’istituzione di dazi compensativi non avrebbe probabilmente gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori dell’Unione.

7.4.   Interesse degli utilizzatori

(145)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denuncia. Nessuna delle 22 società ha risposto al questionario.

(146)

Si ricorda che il prodotto in esame è utilizzato per una grande varietà di applicazioni, dall’industria dell’automobile, dai produttori di elettrodomestici, per strumenti medici e di laboratorio, ecc. Tuttavia, nel presente procedimento gli utilizzatori sono società intermedie che producono e forniscono elementi per le applicazioni sopramenzionate. In considerazione di ciò, si prevede che questi utilizzatori potranno trasferire l’aumento dei prezzi causato dall’istituzione dei dazi compensativi interamente o parzialmente sugli utilizzatori finali, considerando che per questi ultimi l’impatto delle misure sarà trascurabile.

(147)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’incidenza sui costi risultante dall’istituzione di dazi compensativi per gli utilizzatori non sarebbe rilevante.

7.5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(148)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non adottare dazi compensativi sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India.

8.   PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(149)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, si ritiene opportuna l’adozione di misure compensative provvisorie per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(150)

Per stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, senza superare il margine di sovvenzione rilevato.

(151)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dell’anno 2007. Questo è l’ultimo anno prima del PI in cui l’industria dell’Unione è stata in grado di realizzare un margine di profitto normale. Un margine di profitto del 9,5 % del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo appropriato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

(152)

Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione, che è stato ottenuto aggiungendo ai costi di produzione il margine di profitto sopramenzionato del 9,5 %.

(153)

L’aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all’importazione medio ponderato dei produttori esportatori dell’India che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 101), e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nel PI. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore medio complessivo all’importazione cif.

8.2.   Misure provvisorie

(154)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, sia opportuno adottare misure compensative provvisorie per le importazioni originarie dell’India al livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(155)

Sulla base di tali considerazioni, le aliquote del dazio compensativo sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono dunque i seguenti:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Chandan Steel Ltd

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Gruppo Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Tutte le altre società

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(156)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse riflettono quindi la situazione constatata per queste società durante quest’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dell’India e fabbricati da queste società, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(157)

Le richieste di applicazione delle aliquote del dazio compensativo specificate per le singole società (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione (6) corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare su eventuali cambiamenti delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, con l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

9.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(158)

Le suddette conclusioni provvisorie saranno comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un’audizione. Le osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, in casi giustificati, prima dell’adozione di qualsiasi decisione definitiva. Si precisa inoltre che le conclusioni relative all’istituzione di dazi compensativi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate allo scopo di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89 e sono originarie dell’India.

2.   L’aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,4

AXXX

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

4,3

AXXX

Società elencate nell’allegato

4,0

AXXX

Tutte le altre società

4,3

AXXX

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 17.

(3)  GU C 87 A dell’1.4.2010, pag. 1.

(4)  Le sovvenzioni con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

(5)  MEDIA ponderata per il gruppo.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione

Codice addizionale TARIC AXXX

Ragione sociale della società

Città

Ambica Steel Ltd

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/76


REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 per quanto riguarda la data di chiusura delle gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di granturco in Spagna e in Portogallo e di sorgo in Spagna, per l’anno contingentale 2010, e la data di scadenza di detti regolamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (UE) n. 462/2010 (2), (UE) n. 463/2010 (3) e (UE) n. 464/2010 (4) hanno aperto gare relative alla riduzione del dazio di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 rispettivamente per il granturco importato in Spagna, per il granturco importato in Portogallo e per il sorgo importato in Spagna.

(2)

Tra la data di apertura delle gare e il 28 ottobre 2010, il quantitativo di granturco importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto, diminuito dei quantitativi di prodotti di sostituzione dei cereali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione rispettivamente di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (5), copre solo il 37 % del contingente. Il quantitativo di granturco importato in Portogallo che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre il 72 % del contingente. Il quantitativo di sorgo importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre solo il 15 % del contingente. Tenuto conto della situazione del mercato in Spagna e in Portogallo, se le gare restano aperte solo fino al 16 dicembre 2010 non sarà possibile importare quantitativi sufficienti a coprire i contingenti.

(3)

Occorre pertanto prolungare le gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo fino a completa utilizzazione dei contingenti 2010 e comunque non oltre la fine di maggio 2011 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1296/2008. Pertanto, la data di scadenza dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 deve essere modificata.

(4)

Occorre, pertanto, modificare i regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 462/2010

Il regolamento (UE) n. 462/2010 è così modificato:

a)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b)

all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 463/2010

Il regolamento (UE) n. 463/2010 è così modificato:

a)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b)

all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 464/2010

Il regolamento (UE) n. 464/2010 è così modificato:

a)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b)

all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 129 del 28.5.2010, pag. 58.

(3)  GU L 129 del 28.5.2010, pag. 60.

(4)  GU L 129 del 28.5.2010, pag. 62.

(5)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


DECISIONI

29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/78


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 dicembre 2010

che modifica la decisione BCE/2009/25 relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche nel 2010

(BCE/2010/32)

(2010/813/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di monete metalliche emesse dagli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti»).

(2)

Sulla base delle stime relative all’evoluzione della domanda di monete metalliche in euro nel 2010, presentate alla BCE dagli Stati membri partecipanti, la BCE ha approvato, mediante la decisione BCE/2009/25, del 10 dicembre 2009, relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010 (1), il volume totale di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione non destinate alla circolazione nel 2010.

(3)

Il 26 novembre 2010 il ministro delle Finanze belga ha chiesto che il volume di monete metalliche in euro che il Belgio ha la possibilità di emettere nel 2010 fosse aumentato di 20 milioni di EUR, al fine di fronteggiare una domanda di monete metalliche inaspettata, e la BCE ha approvato tale richiesta. Di conseguenza, è necessario sostituire la tabella di cui all’articolo 1 della decisione BCE/2009/25,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella di cui all’articolo 1 della decisione BCE/2009/25 è sostituita da quella che segue:

(milioni di EUR)

 

Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2010

Belgio

125,2

Germania

668,0

Irlanda

43,0

Grecia

55,0

Spagna

210,0

Francia

290,0

Italia

283,0

Cipro

18,1

Lussemburgo

40,0

Malta

10,5

Paesi Bassi

54,0

Austria

306,0

Portogallo

50,0

Slovenia

30,0

Slovacchia

62,0

Finlandia

60,0»

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 7 del 12.1.2010, pag. 21.


Rettifiche

29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/79


Regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione del 18 aprile 2008 che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109 del 19 aprile 2008 )

A pagina 11, nel titolo:

anziché:

«… che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 …»,

leggi:

«… che fissa le norme d’attuazione relative alle richieste di autorizzazione delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 15 …».