ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.329.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
14.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1091/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro. |
(2) |
In conformità dell’impegno politico assunto dall’Unione europea in merito alla liberalizzazione dell’obbligo del visto di breve durata per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell’agenda di Salonicco e in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Albania e la Bosnia-Erzegovina, la Commissione ritiene che tali due paesi abbiano soddisfatto i parametri delle rispettive tabelle di marcia. |
(3) |
È opportuno pertanto spostare l’Albania e la Bosnia-Erzegovina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La liberalizzazione dell’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno di questi due paesi. |
(4) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (4). |
(5) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(6) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7). |
(7) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(8) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. |
(10) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1) |
all’allegato I, parte 1, sono soppresse le menzioni dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina; |
2) |
all’allegato II, parte 1, le menzioni «Albania (*)» e «Bosnia-Erzegovina (*)» sono inserite nell’elenco, se del caso, con la seguente nota:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(7) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(8) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
DIRETTIVE
14.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/3 |
DIRETTIVA 2010/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2010
che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi remunerativi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche remunerative che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. I principi internazionalmente concordati e approvati del Consiglio per la stabilità finanziaria (i «principi FSB») in materia di prassi remunerative corrette rivestono quindi particolare importanza in tale ambito. |
(2) |
La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) impone agli enti creditizi di dotarsi di dispositivi, strategie, processi e meccanismi per la gestione dei rischi cui sono esposti. A norma della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5), il predetto obbligo si applica alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). La direttiva 2006/48/CE impone alle autorità competenti di riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi e di determinare se i fondi propri detenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento interessati assicurano la gestione sana e la copertura dei rischi cui l’ente o l’impresa sono o potrebbero essere esposti. La vigilanza viene effettuata su base consolidata in relazione ai gruppi bancari e include le società di partecipazione finanziaria e gli istituti finanziari collegati in qualsiasi paese. |
(3) |
Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi remunerativi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizie delle imprese di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio («risk taker»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, lo collochi nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei «risk taker». |
(4) |
Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di prassi remunerative sia attuato in maniera uniforme, ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della remunerazione, tra cui stipendi, benefici pensionistici discrezionali e qualsiasi altro contributo analogo. In tale contesto, per «benefici pensionistici discrezionali» dovrebbe intendersi pagamenti discrezionali concessi da un ente creditizio o da un’impresa di investimento a un dipendente a titolo individuale, versati in relazione alla pensione, o in attesa di essa, e assimilabili a una remunerazione variabile. È pertanto opportuno definire principi chiari di una sana politica remunerativa per assicurare che il regime remunerativo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o l’azzardo morale e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. La remunerazione dovrebbe essere in linea con il ruolo del settore finanziario, in quanto meccanismo che consente una distribuzione efficace delle risorse finanziarie nell’economia. In particolare, tali principi dovrebbero prevedere che gli obiettivi delle politiche di remunerazione variabile garantiscano che gli incentivi siano in linea con gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento e che i metodi di pagamento rafforzino la base di capitale di quest’ultimo. Gli elementi della remunerazione basati sui risultati dovrebbero altresì contribuire a rafforzare l’equità delle strutture remunerative dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali principi dovrebbero riconoscere che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono applicare le disposizioni in modi diversi a seconda delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, portata e complessità delle loro attività, e, in particolare che il rispetto della totalità dei principi potrebbe essere eccessivo per le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche remunerative sia integrata nella gestione del rischio dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, l’organo di direzione di ogni ente creditizio o impresa di investimento, nella sua funzione di sorveglianza, dovrebbe adottare e riesaminare periodicamente i principi generali da applicare. A tale proposito l’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione dovrebbe poter essere considerato, se del caso e conformemente al diritto societario nazionale, alla stregua del consiglio di sorveglianza. |
(5) |
Gli enti creditizi e le imprese di investimento rilevanti per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività dovrebbero istituire un comitato per le remunerazioni quale parte integrante della loro struttura di governo societario e della loro organizzazione. |
(6) |
Entro il 1o aprile 2013, la Commissione dovrebbe rivedere i principi in materia di politica remunerativa, prestando particolare attenzione alla loro efficienza, attuazione e applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, incluse eventuali ulteriori proposte del FSB nonché dell’attuazione dei principi FSB in altre giurisdizioni, incluso il legame tra la definizione della remunerazione variabile e un’assunzione di rischi eccessiva. |
(7) |
Occorre che la politica remunerativa miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale di almeno tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, una parte sostanziale della remunerazione variabile di tutto il personale soggetto a tali requisiti dovrebbe consistere in azioni, strumenti legati alle azioni dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati o, nel caso di un ente creditizio o di un’impresa di investimento non quotati in borsa, altri strumenti non monetari equivalenti e, se del caso, altri strumenti finanziari a lungo termine che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere uno strumento patrimoniale che, nel caso in cui l’ente si trovi in gravi problemi finanziari, è convertito in azioni o altrimenti ammortizzato. Nei casi in cui l’ente creditizio interessato non emetta strumenti finanziari a lungo termine, dovrebbe essere possibile emettere tale parte sostanziale remunerativa variabile in azioni e strumenti legati alle azioni nonché altri strumenti non monetari. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero poter imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. |
(8) |
Per ridurre al minimo gli incentivi all’assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che la remunerazione variabile costituisca una quota proporzionata della remunerazione totale. È indispensabile che lo stipendio fisso di un dipendente rappresenti una quota sufficientemente elevata della sua remunerazione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di remunerazione variabile pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non corrisponderne affatto. Per garantire la coerenza delle prassi remunerative in tutto il settore, è opportuno specificare alcuni obblighi precisi. Una remunerazione variabile garantita non è conforme ad una sana gestione dei rischi o al principio della ricompensa per i risultati ottenuti e, di norma, andrebbe vietata. |
(9) |
Una parte sostanziale, dal 40 al 60 %, della componente variabile della remunerazione dovrebbe essere differita per un periodo di tempo appropriato. Tale parte dovrebbe crescere significativamente con l’aumentare del livello di anzianità o responsabilità della persona che riceve la remunerazione. Inoltre, una parte sostanziale della componente variabile della remunerazione dovrebbe consistere in azioni, strumenti legati alle azioni dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell’ente o impresa interessati o, nel caso di un ente creditizio o impresa di investimento non quotati in borsa, altri strumenti non monetari equivalenti e, ove opportuno, altri strumenti finanziari a lungo termine che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente. In tale ambito, il principio di proporzionalità è molto importante, in quanto non sempre è opportuno applicare tali obblighi nel contesto di enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni. Tenuto conto delle restrizioni che limitano l’ammontare della remunerazione variabile da versare in contanti e in anticipo, l’ammontare della remunerazione variabile che può essere versato in contanti o con altri mezzi equivalenti non soggetti a un differimento dovrebbe essere limitato al fine di allineare ulteriormente gli obiettivi individuali del personale con gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o della impresa di investimento. |
(10) |
Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero garantire che la componente variabile complessiva della remunerazione non limiti la loro capacità di rafforzare la loro base di capitale. L’entità dell’aumento di capitale richiesto dovrebbe essere in funzione della posizione patrimoniale corrente dell’ente creditizio o della impresa di investimento. A tale riguardo, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di limitare la componente variabile della remunerazione, tra l’altro, sotto forma di percentuale dei ricavi netti complessivi, quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale. |
(11) |
Gli enti creditizi e le imprese di investimento devono esigere dai loro dipendenti che questi si impegnino a non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni, volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi remunerativi. |
(12) |
Per quanto concerne gli enti che beneficiano di un intervento governativo eccezionale, dovrebbe essere data la priorità al rafforzamento della loro base di capitale e al recupero del sostegno fornito dal contribuente. Qualsiasi pagamento di una remunerazione variabile dovrebbe riflettere tali priorità. |
(13) |
I principi relativi a sane politiche remunerative enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche remunerative nel settore dei servizi finanziari (7) sono in linea con i principi enunciati nella presente direttiva e li integrano. |
(14) |
Occorre che le disposizioni in materia di remunerazione facciano salvo il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare l’articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione in materia di diritti e coinvolgimento degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e supervisione dell’ente interessato, nonché, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare i contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle consuetudini nazionali. |
(15) |
Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano anche il potere di imporre o applicare sanzioni finanziarie o non finanziarie o altre misure per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche remunerative coerenti con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire la coerenza e la parità di trattamento, è opportuno che la Commissione riesamini l’adozione e l’applicazione di tali misure e sanzioni da parte degli Stati membri su base aggregata, per quanto riguarda la loro coerenza in tutta l’Unione. |
(16) |
Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture remunerative inadeguate, occorre che le politiche e le prassi remunerative adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e prassi possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. Inoltre, il CEBS dovrebbe garantire la messa a punto di orientamenti per la valutazione dell’idoneità delle persone che gestiscono effettivamente l’attività di un ente creditizio. |
(17) |
Il libro verde della Commissione del 2 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche remunerative individua una serie di carenze nel governo societario degli enti creditizi e delle imprese di investimento che occorre affrontare. Tra le soluzioni proposte, la Commissione si riferisce alla necessità di rafforzare notevolmente i requisiti concernenti le persone incaricate della direzione effettiva delle attività dell’ente creditizio, le quali dovrebbero godere di una buona reputazione e disporre di un’esperienza adeguata ed essere giudicate anche in relazione alla loro capacità di svolgere la propria attività professionale. Il libro verde sottolinea altresì la necessità di rafforzare la partecipazione degli azionisti all’approvazione delle politiche remunerative. Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della volontà della Commissione, in seguito, di presentare, se del caso, proposte legislative su tali questioni. |
(18) |
Per migliorare ulteriormente la trasparenza delle prassi remunerative degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere dati sulle remunerazioni per classificare le tendenze in materia di remunerazioni in funzione delle categorie di dati quantitativi che tali enti creditizi e imprese di investimento sono tenute a comunicare a norma della presente direttiva. Occorre altresì che le autorità competenti trasmettano tali dati al CEBS affinché quest’ultimo possa svolgere valutazioni simili a livello di Unione. |
(19) |
Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi remunerative nonché facilitare la raccolta di dati e l’applicazione coerente dei principi remunerativi nel settore bancario, è opportuno che il CEBS elabori orientamenti su sane politiche remunerative nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell’elaborazione dei predetti orientamenti, nella misura in cui si applicano anche alle politiche remunerative per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. È opportuno che il CEBS svolga consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizzi i relativi costi e benefici potenziali. La Commissione dovrebbe poter presentare proposte normative che affidino all’autorità di vigilanza europea che si occupa di questioni bancarie, e, nella misura in cui ciò sia appropriato, all’autorità di vigilanza europea che si occupa di questioni attinenti ai mercati e ai titoli, come stabilito a seguito della procedura Larosière sulla vigilanza finanziaria, il compito di elaborare un progetto di standard tecnici normativi e di attuazione, al fine di facilitare la raccolta di informazioni e l’applicazione coerente dei principi remunerativi nel settore bancario che dovranno essere adottati dalla Commissione. |
(20) |
Dato che politiche remunerative e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre intraprendere una rapida azione di rimedio e, se necessario, adottare appropriate misure correttive. Di conseguenza, è opportuno assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti ad affrontare i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche remunerative. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, anche apportando modifiche alle loro strutture remunerative o congelando gli elementi variabili della remunerazione, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. |
(21) |
Ai fini di sane politiche remunerative, sono essenziali delle buone strutture di governance, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni. Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche remunerative, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. È opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8). |
(22) |
Al fine di garantirne la piena efficacia e di evitare qualsiasi effetto discriminatorio nella loro applicazione, le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva si applicano alle remunerazioni dovute in base a contratti conclusi prima della data della loro effettiva attuazione in ogni Stato membro e accordate o versate dopo tale data. Inoltre, per tutelare gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, in particolare una gestione efficace dei rischi in relazione a periodi caratterizzati da un alto livello di instabilità finanziaria, e al fine di evitare qualsiasi rischio di aggiramento delle disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva durante il periodo precedente la loro attuazione, è necessario applicare tali disposizioni alle remunerazioni accordate, ma non ancora versate, prima della data di loro attuazione effettiva in ogni Stato membro, per i servizi prestati nel 2010. |
(23) |
Il riesame dei rischi cui l’ente creditizio potrebbe essere sottoposto deve condurre a misure di vigilanza efficaci. È pertanto necessario assicurare un’ulteriore convergenza al fine di sostenere decisioni comuni delle autorità di vigilanza e di assicurare pari condizioni di concorrenza nell’ambito dell’Unione. |
(24) |
Gli enti creditizi che investono in ricartolarizzazioni sono tenuti, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Gli enti creditizi dovrebbero valutare se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un’esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, ed in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest’ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell’aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un’esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l’aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un’esposizione inerente a cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un’esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un’unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall’ente creditizio promotore, lasciando l’investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività soggiaciuti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un’esposizione inerente a ricartolarizzazione. |
(25) |
Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente di cui alla direttiva 2006/49/CE si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l’applicazione della valutazione prudente porti a un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri. |
(26) |
È opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito patrimoniale o dedurre dai fondi propri le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % ai sensi della presente direttiva, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso. |
(27) |
È opportuno che i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento si applichino anche agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione. |
(28) |
Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno. |
(29) |
Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dalla presente direttiva, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre, pertanto, che gli enti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nella presente direttiva, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo. |
(30) |
Per assicurare un’attuazione uniforme in tutta l’Unione della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il CEBS hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all’attuazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE devono essere ulteriormente specificate. Occorre pertanto specificare dette disposizioni. |
(31) |
È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l’effetto della protezione del credito fornita dall’ente investitore stesso, l’ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare a una deduzione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito. |
(32) |
In materia di cartolarizzazione, occorre rafforzare notevolmente gli obblighi di informativa a carico degli enti. Essi dovrebbero in particolare anche tener conto dei rischi insiti nelle posizioni inerenti a cartolarizzazione inserite nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, al fine di assicurare un’adeguata trasparenza per quanto riguarda la natura delle attività di cartolarizzazione di un ente, le informazioni dovrebbero far emergere in quale misura l’ente è promotore di società veicolo di cartolarizzazione e il coinvolgimento di talune imprese collegate, in quanto parti strettamente collegate possono comportare rischi permanenti per l’ente interessato. |
(33) |
Occorre allineare la copertura per rischi specifici delle posizioni inerenti a cartolarizzazione ai requisiti patrimoniali che si applicano al portafoglio bancario, dato che questi ultimi consentono un trattamento più differenziato e sensibile al rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione. |
(34) |
Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Gli enti creditizi dovrebbero inoltre effettuare prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell’ente creditizio, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli enti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione. |
(35) |
La presente direttiva stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti minimi. In tali casi, l’ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività a una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l’8 % della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress. |
(36) |
L’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno pari a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell’attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo, adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare tale requisito per un periodo di tempo limitato sino al 31 dicembre 2011. |
(37) |
Al fine di non dissuadere gli enti creditizi dall’adottare il metodo basato sui rating interni («approccio IRB») o i metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali durante il periodo transitorio, a motivo di costi di attuazione eccessivi e sproporzionati, gli enti creditizi, che sono passati al metodo IRB o ai metodi avanzati di misurazione dal 1o gennaio 2010 e che hanno precedentemente calcolato i loro requisiti patrimoniali secondo altri meno sofisticati metodi, dovrebbero poter utilizzare, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, metodi meno sofisticati quale base per il calcolo della soglia transitoria. Le autorità competenti dovrebbero sorvegliare attentamente i loro mercati e assicurare condizioni di parità in tutti i loro mercati e segmenti di mercato, nonché evitare distorsioni nel mercato interno. |
(38) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(39) |
Le disposizioni di cui alla presente direttiva costituiscono delle tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del FSB e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potranno essere necessarie ulteriori riforme, tra cui lo sviluppo di ammortizzatori anticiclici, l’accantonamento dinamico («dynamic provisioning»), le motivazioni alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari relative ai requisiti basati sul rischio per gli enti creditizi, per contribuire a limitare l’accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere coinvolti in modo tempestivo ed efficace. |
(40) |
La Commissione dovrebbe rivedere l’applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per garantire che le relative disposizioni siano applicate secondo modalità eque che non provochino discriminazioni tra gli enti creditizi, fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà. |
(41) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare alla direttiva 2006/48/CE per: chiarire le definizioni, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva o di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; ampliare il contenuto o adattare la terminologia dell’elenco di attività soggette a riconoscimento reciproco ai sensi di tale direttiva al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni; adeguare le disposizioni di tale direttiva relative ai fondi propri per riflettere gli sviluppi delle norme contabili o della legislazione dell’Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza; ampliare l’elenco delle classi di esposizioni ai fini dell’approccio standardizzato o dell’IRB, per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni per tenere conto degli effetti dell’inflazione; adeguare l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio; e adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di credito di controparte, all’organizzazione e al trattamento del rischio, all’approccio standardizzato e all’IRB, alla riduzione del rischio su credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, alla revisione e valutazione da parte delle autorità competenti e alla divulgazione per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari o dei principi contabili o della legislazione dell’Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo alle misure per:specificare la portata di improvvisi e inattesi cambiamenti nei tassi di interesse, ai fini di verifica e valutazione, da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE, del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; stabilire una riduzione temporanea nel livello minimo di fondi propri o di fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi di tale direttiva al fine di tenere conto di specifiche circostanze; chiarire l’esenzione di taluni fidi dall’applicazione delle disposizioni di tale direttiva relative ai grandi fidi; adeguare i criteri per la valutazione, da parte dei supervisori, ai sensi di tale direttiva, dell’adeguatezza di un acquirente proposto per un ente creditizio e della solidità finanziaria di ogni proposta di acquisto. |
(42) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare alla direttiva 2006/48/CE per: chiarire le definizioni, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva o di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare gli importi del capitale iniziale stabiliti da talune disposizioni di tale direttiva e gli importi specifici pertinenti per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione, al fine di tenere conto dell’evoluzione in campo economico e monetario; adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli minimi richiesti di fondi propri, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; chiarire il requisito che le imprese di investimento detengono fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell’esercizio precedente, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva; adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; adeguare le disposizioni tecniche di tale direttiva sul calcolo dei requisiti patrimoniali per diverse classi di rischio e grandi fidi, sui modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale e sulla negoziazione, per tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari o delle tecniche di misurazione del rischio o delle norme contabili o della legislazione dell’Unione o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; e tener conto degli esiti della revisione su varie questioni relative all’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. |
(43) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter avere tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni all’atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere altresì prorogato di tre mesi. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale rapida approvazione degli atti delegati è particolarmente adeguata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio quando vi siano calendari fissati nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione. |
(44) |
Nella dichiarazione 39 relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante. |
(45) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare richiedere agli enti creditizi e alle imprese di investimento di istituire politiche remunerative coerenti con una gestione efficace del rischio e adeguare taluni requisiti patrimoniali non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della loro dimensione e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(46) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2006/48/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria garantisce l’esistenza di orientamenti per la valutazione dell’adeguatezza delle persone incaricate della direzione effettiva dell’attività di un ente creditizio.»; |
3) |
l’articolo 22 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 54 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre o applicare sanzioni finanziarie e non finanziarie o altre misure. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.»; |
5) |
all’articolo 57, primo comma, la lettera r) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
all’articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Gli enti creditizi applicano i requisiti di cui all’allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE a tutte le loro attività, misurate al valore equo nel calcolo dell’importo dei fondi propri, e deducono dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dell’articolo 57 l’importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti sulle modalità di applicazione della presente disposizione.»; |
7) |
all’articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La metà del totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dello stesso articolo e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57, l’eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui allo stesso articolo, lettere da a) a c) bis, meno quelli di cui alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui all’articolo 57, lettera r), non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell’articolo 75 conformemente alla presente direttiva o nel calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente all’allegato I o V della direttiva 2006/49/CE.»; |
8) |
all’articolo 75, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
9) |
all’articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un’operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori»; |
10) |
l’articolo 136 è così modificato:
|
11) |
all’articolo 145, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l’adeguatezza della loro informativa, anche per quanto riguarda la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti creditizi si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Qualora l’informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti creditizi comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive dell’ente creditizio o riservate, secondo i criteri tecnici di cui alla parte I dell’allegato XII.»; |
12) |
l’intestazione del titolo VI è sostituita dalla seguente: «ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE»; |
13) |
l’articolo 150 è così modificato:
|
14) |
all’articolo 151, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; |
15) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 151 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 150, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, prima frase è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino in conformità dell’articolo 151 ter. 2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater. Articolo 151 ter Revoca della delega 1. La delega di potere di cui all’articolo 150, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, prima frase, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 151 quater Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; |
16) |
all’articolo 152 sono inseriti i seguenti paragrafi: «5 bis. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, conformemente agli articoli da 84 a 89, detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile. 5 ter. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all’articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o 5 quinquies, se applicabile. 5 quater. L’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che gli enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2007. 5 quinquies. Previa approvazione delle autorità competenti, per gli enti creditizi di cui al paragrafo 5 sexies, l’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può ammontare fino all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che tali enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi di uno degli articoli da 78 a 83, 103 o104 e della direttiva 2006/49/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2011. 5 sexies. Un ente creditizio può applicare il paragrafo 5 quinquies solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1o gennaio 2010 o successivamente a tale data.»; |
17) |
all’articolo 154, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino al 31 dicembre 2012 la perdita media ponderata di esposizioni, in caso di inadempimento, per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali, non è inferiore al 10 %.»; |
18) |
all’articolo 156, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti commi: «Entro il 1o aprile 2013, la Commissione riesamina le disposizioni in materia di remunerazione, comprese quelle di cui agli allegati V e XII, con particolare riguardo all’efficienza, all’attuazione e all’applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, e riferisce in merito. Tale riesame individua eventuali lacune derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità di tali disposizioni. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata. Per assicurare coerenza e condizioni di parità, la Commissione riesamina l’attuazione dell’articolo 54, per quanto riguarda la coerenza delle sanzioni e delle altre misure imposte e applicate in tutta l’Unione e, se del caso, formula proposte. Il riesame periodico da parte della Commissione dell’applicazione della presente direttiva garantisce che le modalità di applicazione non provochino discriminazioni manifeste tra gli enti creditizi fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà. Per garantire la coerenza dell’approccio prudenziale al capitale, la Commissione riesamina la pertinenza del riferimento agli strumenti ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1 bis, lettera a) nell’allegato V, punto 23, lettera o), punto ii), non appena decide di rivedere la definizione degli strumenti di capitale di cui agli articoli da 56 a 67.»; |
19) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 156 bis Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina e riferisce in merito all’opportunità di aggiornare l’allegato IX della presente direttiva per tenere conto degli accordi internazionali in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi per le posizioni inerenti a cartolarizzazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta legislativa appropriata.»; |
20) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche alla direttiva 2006/49/CE
La direttiva 2006/49/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera t): «t) “posizione inerente a cartolarizzazione” e “posizione inerente a ricartolarizzazione”: rispettivamente posizione inerente a cartolarizzazione e posizione inerente a ricartolarizzazione secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/48/CE.»; |
2) |
all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Quando un ente calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio ai fini dell’allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, si applicano le disposizioni seguenti ai fini del calcolo di cui all’allegato VII, parte 1, punto 36, della direttiva 2006/48/CE:»; |
3) |
all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
il titolo della sezione 2 del capo VIII è sostituito dal seguente: «Atti delegati e poteri di esecuzione»; |
5) |
all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 42 bis, e soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater.»; |
6) |
all’articolo 42, il paragrafo 2 è soppresso; |
7) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 42 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino ai sensi dell’articolo 42 ter. 2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater. Articolo 42 ter Revoca della delega 1. La delega di poteri di cui all’articolo 41 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 42 quater Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; |
8) |
l’articolo 47 è sostituito dal seguente: «Fino al 30 dicembre 2011 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1o gennaio 2007, conformemente all’allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, dare attuazione ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 1o gennaio 2007.»; |
9) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva. |
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
a) |
ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I entro il 1o gennaio 2011; nonché |
b) |
alle disposizioni della presente direttiva diverse da quelle indicate alla lettera a) entro il 31 dicembre 2011. |
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato I prevedono che gli enti creditizi applichino i principi in esse indicati alla:
i) |
remunerazione dovuta in base ai contratti conclusi prima della data effettiva di attuazione in ogni Stato membro e accordata o pagata dopo tale data; e |
ii) |
per i servizi prestati nel 2010, alla remunerazione accordata, ma non ancora versata, prima della data di attuazione effettiva in ogni Stato membro, per i servizi prestati nel 2010. |
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
Relazione
Visto il carattere internazionale del quadro di Basilea e i rischi connessi all’applicazione non contestuale delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale nelle principali giurisdizioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 sui progressi compiuti in sede di attuazione, a livello internazionale, delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale e trasmette eventuali proposte adeguate.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) GU C 291 dell’1.12.2009, pag. 1.
(2) Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
(6) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(10) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.»;
ALLEGATO I
Gli allegati V, VI, VII, IX e XII della direttiva 2006/48/CE sono così modificati:
1) |
all’allegato V è aggiunta la seguente sezione: «11. POLITICHE REMUNERATIVE
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2) |
l’allegato VI, parte 1, è così modificato:
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3) |
nell’allegato VII, parte 2, sezione I, punto 8, lettera d), il testo è sostituito dal seguente:
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4) |
l’allegato IX è così modificato:
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5) |
l’allegato XII è così modificato:
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ALLEGATO II
Gli allegati I, II, V e VII della direttiva 2006/49/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
all’allegato II, punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l’esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura dell’ente è limitato all’importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all’ente.»; |
3) |
l’allegato V è così modificato:
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4) |
all’allegato VII, la parte B è così modificata:
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