ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.329.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
14 dicembre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza ( 1 )

3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

14.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1091/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

(2)

In conformità dell’impegno politico assunto dall’Unione europea in merito alla liberalizzazione dell’obbligo del visto di breve durata per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell’agenda di Salonicco e in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Albania e la Bosnia-Erzegovina, la Commissione ritiene che tali due paesi abbiano soddisfatto i parametri delle rispettive tabelle di marcia.

(3)

È opportuno pertanto spostare l’Albania e la Bosnia-Erzegovina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La liberalizzazione dell’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno di questi due paesi.

(4)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (4).

(5)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(6)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7).

(7)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(8)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(10)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1)

all’allegato I, parte 1, sono soppresse le menzioni dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina;

2)

all’allegato II, parte 1, le menzioni «Albania (*)» e «Bosnia-Erzegovina (*)» sono inserite nell’elenco, se del caso, con la seguente nota:

«(*)

L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010.

(2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


DIRETTIVE

14.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


DIRETTIVA 2010/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi remunerativi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche remunerative che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. I principi internazionalmente concordati e approvati del Consiglio per la stabilità finanziaria (i «principi FSB») in materia di prassi remunerative corrette rivestono quindi particolare importanza in tale ambito.

(2)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) impone agli enti creditizi di dotarsi di dispositivi, strategie, processi e meccanismi per la gestione dei rischi cui sono esposti. A norma della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5), il predetto obbligo si applica alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). La direttiva 2006/48/CE impone alle autorità competenti di riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi e di determinare se i fondi propri detenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento interessati assicurano la gestione sana e la copertura dei rischi cui l’ente o l’impresa sono o potrebbero essere esposti. La vigilanza viene effettuata su base consolidata in relazione ai gruppi bancari e include le società di partecipazione finanziaria e gli istituti finanziari collegati in qualsiasi paese.

(3)

Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi remunerativi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizie delle imprese di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio («risk taker»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, lo collochi nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei «risk taker».

(4)

Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di prassi remunerative sia attuato in maniera uniforme, ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della remunerazione, tra cui stipendi, benefici pensionistici discrezionali e qualsiasi altro contributo analogo. In tale contesto, per «benefici pensionistici discrezionali» dovrebbe intendersi pagamenti discrezionali concessi da un ente creditizio o da un’impresa di investimento a un dipendente a titolo individuale, versati in relazione alla pensione, o in attesa di essa, e assimilabili a una remunerazione variabile. È pertanto opportuno definire principi chiari di una sana politica remunerativa per assicurare che il regime remunerativo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o l’azzardo morale e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. La remunerazione dovrebbe essere in linea con il ruolo del settore finanziario, in quanto meccanismo che consente una distribuzione efficace delle risorse finanziarie nell’economia. In particolare, tali principi dovrebbero prevedere che gli obiettivi delle politiche di remunerazione variabile garantiscano che gli incentivi siano in linea con gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento e che i metodi di pagamento rafforzino la base di capitale di quest’ultimo. Gli elementi della remunerazione basati sui risultati dovrebbero altresì contribuire a rafforzare l’equità delle strutture remunerative dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali principi dovrebbero riconoscere che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono applicare le disposizioni in modi diversi a seconda delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, portata e complessità delle loro attività, e, in particolare che il rispetto della totalità dei principi potrebbe essere eccessivo per le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche remunerative sia integrata nella gestione del rischio dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, l’organo di direzione di ogni ente creditizio o impresa di investimento, nella sua funzione di sorveglianza, dovrebbe adottare e riesaminare periodicamente i principi generali da applicare. A tale proposito l’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione dovrebbe poter essere considerato, se del caso e conformemente al diritto societario nazionale, alla stregua del consiglio di sorveglianza.

(5)

Gli enti creditizi e le imprese di investimento rilevanti per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività dovrebbero istituire un comitato per le remunerazioni quale parte integrante della loro struttura di governo societario e della loro organizzazione.

(6)

Entro il 1o aprile 2013, la Commissione dovrebbe rivedere i principi in materia di politica remunerativa, prestando particolare attenzione alla loro efficienza, attuazione e applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, incluse eventuali ulteriori proposte del FSB nonché dell’attuazione dei principi FSB in altre giurisdizioni, incluso il legame tra la definizione della remunerazione variabile e un’assunzione di rischi eccessiva.

(7)

Occorre che la politica remunerativa miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale di almeno tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, una parte sostanziale della remunerazione variabile di tutto il personale soggetto a tali requisiti dovrebbe consistere in azioni, strumenti legati alle azioni dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati o, nel caso di un ente creditizio o di un’impresa di investimento non quotati in borsa, altri strumenti non monetari equivalenti e, se del caso, altri strumenti finanziari a lungo termine che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere uno strumento patrimoniale che, nel caso in cui l’ente si trovi in gravi problemi finanziari, è convertito in azioni o altrimenti ammortizzato. Nei casi in cui l’ente creditizio interessato non emetta strumenti finanziari a lungo termine, dovrebbe essere possibile emettere tale parte sostanziale remunerativa variabile in azioni e strumenti legati alle azioni nonché altri strumenti non monetari. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero poter imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti.

(8)

Per ridurre al minimo gli incentivi all’assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che la remunerazione variabile costituisca una quota proporzionata della remunerazione totale. È indispensabile che lo stipendio fisso di un dipendente rappresenti una quota sufficientemente elevata della sua remunerazione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di remunerazione variabile pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non corrisponderne affatto. Per garantire la coerenza delle prassi remunerative in tutto il settore, è opportuno specificare alcuni obblighi precisi. Una remunerazione variabile garantita non è conforme ad una sana gestione dei rischi o al principio della ricompensa per i risultati ottenuti e, di norma, andrebbe vietata.

(9)

Una parte sostanziale, dal 40 al 60 %, della componente variabile della remunerazione dovrebbe essere differita per un periodo di tempo appropriato. Tale parte dovrebbe crescere significativamente con l’aumentare del livello di anzianità o responsabilità della persona che riceve la remunerazione. Inoltre, una parte sostanziale della componente variabile della remunerazione dovrebbe consistere in azioni, strumenti legati alle azioni dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell’ente o impresa interessati o, nel caso di un ente creditizio o impresa di investimento non quotati in borsa, altri strumenti non monetari equivalenti e, ove opportuno, altri strumenti finanziari a lungo termine che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente. In tale ambito, il principio di proporzionalità è molto importante, in quanto non sempre è opportuno applicare tali obblighi nel contesto di enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni. Tenuto conto delle restrizioni che limitano l’ammontare della remunerazione variabile da versare in contanti e in anticipo, l’ammontare della remunerazione variabile che può essere versato in contanti o con altri mezzi equivalenti non soggetti a un differimento dovrebbe essere limitato al fine di allineare ulteriormente gli obiettivi individuali del personale con gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o della impresa di investimento.

(10)

Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero garantire che la componente variabile complessiva della remunerazione non limiti la loro capacità di rafforzare la loro base di capitale. L’entità dell’aumento di capitale richiesto dovrebbe essere in funzione della posizione patrimoniale corrente dell’ente creditizio o della impresa di investimento. A tale riguardo, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di limitare la componente variabile della remunerazione, tra l’altro, sotto forma di percentuale dei ricavi netti complessivi, quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale.

(11)

Gli enti creditizi e le imprese di investimento devono esigere dai loro dipendenti che questi si impegnino a non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni, volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi remunerativi.

(12)

Per quanto concerne gli enti che beneficiano di un intervento governativo eccezionale, dovrebbe essere data la priorità al rafforzamento della loro base di capitale e al recupero del sostegno fornito dal contribuente. Qualsiasi pagamento di una remunerazione variabile dovrebbe riflettere tali priorità.

(13)

I principi relativi a sane politiche remunerative enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche remunerative nel settore dei servizi finanziari (7) sono in linea con i principi enunciati nella presente direttiva e li integrano.

(14)

Occorre che le disposizioni in materia di remunerazione facciano salvo il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare l’articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione in materia di diritti e coinvolgimento degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e supervisione dell’ente interessato, nonché, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare i contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle consuetudini nazionali.

(15)

Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano anche il potere di imporre o applicare sanzioni finanziarie o non finanziarie o altre misure per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche remunerative coerenti con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire la coerenza e la parità di trattamento, è opportuno che la Commissione riesamini l’adozione e l’applicazione di tali misure e sanzioni da parte degli Stati membri su base aggregata, per quanto riguarda la loro coerenza in tutta l’Unione.

(16)

Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture remunerative inadeguate, occorre che le politiche e le prassi remunerative adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e prassi possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. Inoltre, il CEBS dovrebbe garantire la messa a punto di orientamenti per la valutazione dell’idoneità delle persone che gestiscono effettivamente l’attività di un ente creditizio.

(17)

Il libro verde della Commissione del 2 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche remunerative individua una serie di carenze nel governo societario degli enti creditizi e delle imprese di investimento che occorre affrontare. Tra le soluzioni proposte, la Commissione si riferisce alla necessità di rafforzare notevolmente i requisiti concernenti le persone incaricate della direzione effettiva delle attività dell’ente creditizio, le quali dovrebbero godere di una buona reputazione e disporre di un’esperienza adeguata ed essere giudicate anche in relazione alla loro capacità di svolgere la propria attività professionale. Il libro verde sottolinea altresì la necessità di rafforzare la partecipazione degli azionisti all’approvazione delle politiche remunerative. Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della volontà della Commissione, in seguito, di presentare, se del caso, proposte legislative su tali questioni.

(18)

Per migliorare ulteriormente la trasparenza delle prassi remunerative degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere dati sulle remunerazioni per classificare le tendenze in materia di remunerazioni in funzione delle categorie di dati quantitativi che tali enti creditizi e imprese di investimento sono tenute a comunicare a norma della presente direttiva. Occorre altresì che le autorità competenti trasmettano tali dati al CEBS affinché quest’ultimo possa svolgere valutazioni simili a livello di Unione.

(19)

Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi remunerative nonché facilitare la raccolta di dati e l’applicazione coerente dei principi remunerativi nel settore bancario, è opportuno che il CEBS elabori orientamenti su sane politiche remunerative nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell’elaborazione dei predetti orientamenti, nella misura in cui si applicano anche alle politiche remunerative per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. È opportuno che il CEBS svolga consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizzi i relativi costi e benefici potenziali. La Commissione dovrebbe poter presentare proposte normative che affidino all’autorità di vigilanza europea che si occupa di questioni bancarie, e, nella misura in cui ciò sia appropriato, all’autorità di vigilanza europea che si occupa di questioni attinenti ai mercati e ai titoli, come stabilito a seguito della procedura Larosière sulla vigilanza finanziaria, il compito di elaborare un progetto di standard tecnici normativi e di attuazione, al fine di facilitare la raccolta di informazioni e l’applicazione coerente dei principi remunerativi nel settore bancario che dovranno essere adottati dalla Commissione.

(20)

Dato che politiche remunerative e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre intraprendere una rapida azione di rimedio e, se necessario, adottare appropriate misure correttive. Di conseguenza, è opportuno assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti ad affrontare i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche remunerative. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, anche apportando modifiche alle loro strutture remunerative o congelando gli elementi variabili della remunerazione, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

(21)

Ai fini di sane politiche remunerative, sono essenziali delle buone strutture di governance, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni. Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche remunerative, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. È opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(22)

Al fine di garantirne la piena efficacia e di evitare qualsiasi effetto discriminatorio nella loro applicazione, le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva si applicano alle remunerazioni dovute in base a contratti conclusi prima della data della loro effettiva attuazione in ogni Stato membro e accordate o versate dopo tale data. Inoltre, per tutelare gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, in particolare una gestione efficace dei rischi in relazione a periodi caratterizzati da un alto livello di instabilità finanziaria, e al fine di evitare qualsiasi rischio di aggiramento delle disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva durante il periodo precedente la loro attuazione, è necessario applicare tali disposizioni alle remunerazioni accordate, ma non ancora versate, prima della data di loro attuazione effettiva in ogni Stato membro, per i servizi prestati nel 2010.

(23)

Il riesame dei rischi cui l’ente creditizio potrebbe essere sottoposto deve condurre a misure di vigilanza efficaci. È pertanto necessario assicurare un’ulteriore convergenza al fine di sostenere decisioni comuni delle autorità di vigilanza e di assicurare pari condizioni di concorrenza nell’ambito dell’Unione.

(24)

Gli enti creditizi che investono in ricartolarizzazioni sono tenuti, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Gli enti creditizi dovrebbero valutare se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un’esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, ed in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest’ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell’aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un’esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l’aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un’esposizione inerente a cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un’esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un’unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall’ente creditizio promotore, lasciando l’investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività soggiaciuti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un’esposizione inerente a ricartolarizzazione.

(25)

Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente di cui alla direttiva 2006/49/CE si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l’applicazione della valutazione prudente porti a un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri.

(26)

È opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito patrimoniale o dedurre dai fondi propri le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % ai sensi della presente direttiva, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.

(27)

È opportuno che i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento si applichino anche agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione.

(28)

Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.

(29)

Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dalla presente direttiva, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre, pertanto, che gli enti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nella presente direttiva, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo.

(30)

Per assicurare un’attuazione uniforme in tutta l’Unione della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il CEBS hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all’attuazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE devono essere ulteriormente specificate. Occorre pertanto specificare dette disposizioni.

(31)

È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l’effetto della protezione del credito fornita dall’ente investitore stesso, l’ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare a una deduzione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito.

(32)

In materia di cartolarizzazione, occorre rafforzare notevolmente gli obblighi di informativa a carico degli enti. Essi dovrebbero in particolare anche tener conto dei rischi insiti nelle posizioni inerenti a cartolarizzazione inserite nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, al fine di assicurare un’adeguata trasparenza per quanto riguarda la natura delle attività di cartolarizzazione di un ente, le informazioni dovrebbero far emergere in quale misura l’ente è promotore di società veicolo di cartolarizzazione e il coinvolgimento di talune imprese collegate, in quanto parti strettamente collegate possono comportare rischi permanenti per l’ente interessato.

(33)

Occorre allineare la copertura per rischi specifici delle posizioni inerenti a cartolarizzazione ai requisiti patrimoniali che si applicano al portafoglio bancario, dato che questi ultimi consentono un trattamento più differenziato e sensibile al rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione.

(34)

Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Gli enti creditizi dovrebbero inoltre effettuare prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell’ente creditizio, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli enti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

(35)

La presente direttiva stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti minimi. In tali casi, l’ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività a una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l’8 % della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

(36)

L’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno pari a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell’attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo, adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare tale requisito per un periodo di tempo limitato sino al 31 dicembre 2011.

(37)

Al fine di non dissuadere gli enti creditizi dall’adottare il metodo basato sui rating interni («approccio IRB») o i metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali durante il periodo transitorio, a motivo di costi di attuazione eccessivi e sproporzionati, gli enti creditizi, che sono passati al metodo IRB o ai metodi avanzati di misurazione dal 1o gennaio 2010 e che hanno precedentemente calcolato i loro requisiti patrimoniali secondo altri meno sofisticati metodi, dovrebbero poter utilizzare, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, metodi meno sofisticati quale base per il calcolo della soglia transitoria. Le autorità competenti dovrebbero sorvegliare attentamente i loro mercati e assicurare condizioni di parità in tutti i loro mercati e segmenti di mercato, nonché evitare distorsioni nel mercato interno.

(38)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(39)

Le disposizioni di cui alla presente direttiva costituiscono delle tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del FSB e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potranno essere necessarie ulteriori riforme, tra cui lo sviluppo di ammortizzatori anticiclici, l’accantonamento dinamico («dynamic provisioning»), le motivazioni alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari relative ai requisiti basati sul rischio per gli enti creditizi, per contribuire a limitare l’accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere coinvolti in modo tempestivo ed efficace.

(40)

La Commissione dovrebbe rivedere l’applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per garantire che le relative disposizioni siano applicate secondo modalità eque che non provochino discriminazioni tra gli enti creditizi, fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà.

(41)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare alla direttiva 2006/48/CE per: chiarire le definizioni, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva o di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; ampliare il contenuto o adattare la terminologia dell’elenco di attività soggette a riconoscimento reciproco ai sensi di tale direttiva al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni; adeguare le disposizioni di tale direttiva relative ai fondi propri per riflettere gli sviluppi delle norme contabili o della legislazione dell’Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza; ampliare l’elenco delle classi di esposizioni ai fini dell’approccio standardizzato o dell’IRB, per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni per tenere conto degli effetti dell’inflazione; adeguare l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio; e adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di credito di controparte, all’organizzazione e al trattamento del rischio, all’approccio standardizzato e all’IRB, alla riduzione del rischio su credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, alla revisione e valutazione da parte delle autorità competenti e alla divulgazione per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari o dei principi contabili o della legislazione dell’Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo alle misure per:specificare la portata di improvvisi e inattesi cambiamenti nei tassi di interesse, ai fini di verifica e valutazione, da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE, del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; stabilire una riduzione temporanea nel livello minimo di fondi propri o di fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi di tale direttiva al fine di tenere conto di specifiche circostanze; chiarire l’esenzione di taluni fidi dall’applicazione delle disposizioni di tale direttiva relative ai grandi fidi; adeguare i criteri per la valutazione, da parte dei supervisori, ai sensi di tale direttiva, dell’adeguatezza di un acquirente proposto per un ente creditizio e della solidità finanziaria di ogni proposta di acquisto.

(42)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare alla direttiva 2006/48/CE per: chiarire le definizioni, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva o di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; adeguare gli importi del capitale iniziale stabiliti da talune disposizioni di tale direttiva e gli importi specifici pertinenti per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione, al fine di tenere conto dell’evoluzione in campo economico e monetario; adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli minimi richiesti di fondi propri, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; chiarire il requisito che le imprese di investimento detengono fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell’esercizio precedente, al fine di assicurare un’applicazione uniforme di tale direttiva; adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; adeguare le disposizioni tecniche di tale direttiva sul calcolo dei requisiti patrimoniali per diverse classi di rischio e grandi fidi, sui modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale e sulla negoziazione, per tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari o delle tecniche di misurazione del rischio o delle norme contabili o della legislazione dell’Unione o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; e tener conto degli esiti della revisione su varie questioni relative all’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

(43)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter avere tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni all’atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere altresì prorogato di tre mesi. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale rapida approvazione degli atti delegati è particolarmente adeguata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio quando vi siano calendari fissati nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(44)

Nella dichiarazione 39 relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

(45)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare richiedere agli enti creditizi e alle imprese di investimento di istituire politiche remunerative coerenti con una gestione efficace del rischio e adeguare taluni requisiti patrimoniali non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della loro dimensione e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

sono aggiunti i seguenti punti:

«40 bis   “ricartolarizzazione”: una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione;

40 ter   “posizione inerente a ricartolarizzazione”: esposizione su una ricartolarizzazione;»;

b)

sono aggiunti i seguenti punti:

«49)   “benefici pensionistici discrezionali”: diritti pensionistici supplementari accordati su base discrezionale da parte di un ente creditizio a un dipendente, nel quadro del pacchetto remunerativo variabile di detto dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente ai sensi del sistema pensionistico della sua società.»;

2)

all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria garantisce l’esistenza di orientamenti per la valutazione dell’adeguatezza delle persone incaricate della direzione effettiva dell’attività di un ente creditizio.»;

3)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi remunerative, che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Le autorità competenti dello Stato membro usano le informazioni raccolte, in base ai criteri per la divulgazione di informazioni di cui all’allegato XII, parte 2, punto 15, lettera f), per confrontare le tendenze e le prassi remunerative. Le autorità competenti trasmettono tali dati al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

4.   Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche remunerative che soddisfino i principi di cui all’allegato V, punti 23 e 24. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche remunerative enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche remunerative nel settore dei servizi finanziari (10).

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura, tra l’altro, l’esistenza di orientamenti atti a:

b)

fissare criteri specifici atti a determinare i rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, ai sensi dell’allegato V, articolo 23, lettera l);

a)

specificare gli strumenti che possono essere considerati tra gli strumenti ai sensi dell’allegato V, punto 23, lettera o), punto ii) che riflettono in modo adeguato la qualità del credito degli enti creditizi ai sensi del punto 23, lettera o) di detto allegato.

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l’esistenza di orientamenti sulle politiche remunerative per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 3 per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi remunerative a livello dell’Unione.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro raccolgono informazioni sul numero di soggetti per ente creditizio, rientranti nella fascia remunerativa di almeno 1 milione di EUR, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria può predisporre orientamenti volti a facilitare l’attuazione del presente paragrafo e a garantirne la coerenza delle informazioni raccolte.

4)

all’articolo 54 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre o applicare sanzioni finanziarie e non finanziarie o altre misure. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;

5)

all’articolo 57, primo comma, la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r)

l’importo dell’esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % ai sensi della presente direttiva, e l’importo dell’esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione cui andrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % se fossero detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione dallo stesso ente creditizio.»;

6)

all’articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Gli enti creditizi applicano i requisiti di cui all’allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE a tutte le loro attività, misurate al valore equo nel calcolo dell’importo dei fondi propri, e deducono dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dell’articolo 57 l’importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti sulle modalità di applicazione della presente disposizione.»;

7)

all’articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La metà del totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dello stesso articolo e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57, l’eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui allo stesso articolo, lettere da a) a c) bis, meno quelli di cui alle lettere da i) a k).

Gli elementi di cui all’articolo 57, lettera r), non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell’articolo 75 conformemente alla presente direttiva o nel calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente all’allegato I o V della direttiva 2006/49/CE.»;

8)

all’articolo 75, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione e per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all’articolo 18 e agli articoli da 28 a 32 della direttiva 2006/49/CE;

c)

relativamente a tutte le loro attività, per il rischio di cambio, per il rischio di regolamento e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all’articolo 18 della direttiva 2006/49/CE;»

9)

all’articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un’operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori»;

10)

l’articolo 136 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti complessivi quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;

g)

esigere che gli enti creditizi utilizzino gli utili netti per rafforzare la base di capitale.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione degli enti creditizi di cui all’articolo 123;

b)

i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all’articolo 22;

c)

il risultato del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124.»;

11)

all’articolo 145, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l’adeguatezza della loro informativa, anche per quanto riguarda la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti creditizi si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l’informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti creditizi comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive dell’ente creditizio o riservate, secondo i criteri tecnici di cui alla parte I dell’allegato XII.»;

12)

l’intestazione del titolo VI è sostituita dalla seguente:

«ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE»;

13)

l’articolo 150 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell’articolo 62, sono adottati gli adeguamenti tecnici, per mezzo di atti delegati a norma degli articoli 151 bis, e soggetta alle condizioni degli articoli 151 ter e 151 quater, nelle seguenti aree:

a)

il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva;

b)

il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;

c)

l’adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

d)

l’ampliamento del contenuto dell’elenco menzionato agli articoli 23 e 24 figurante nell’allegato I o l’adattamento della terminologia dell’elenco per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari;

e)

le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all’articolo 42;

f)

gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell’articolo 74 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell’Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

g)

la revisione dell’elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 79 e 86 per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari;

h)

l’importo specificato all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 86, paragrafo 4, lettera a), all’allegato VII, parte 1, punto 5 e all’allegato VII, parte 2, punto 15, per tenere conto degli effetti dell’inflazione;

i)

l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV;

j)

l’adeguamento delle disposizioni degli allegati III e da V a XII, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell’Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

1 bis   Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis:

a)

gli adattamenti tecnici dell’elenco di cui all’articolo 2;

b)

la modifica dell’ammontare del capitale iniziale richiesto all’articolo 9 per tener conto degli andamenti economici e monetari.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La Commissione può adottare le seguenti misure:»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui al primo comma, lettere a), b), c) e f) sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 151 bis, e alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater. Le misure di cui al primo comma, lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis.»;

14)

all’articolo 151, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

15)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 151 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 150, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, prima frase è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino in conformità dell’articolo 151 ter.

2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater.

Articolo 151 ter

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 150, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, prima frase, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 151 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

16)

all’articolo 152 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«5 bis.   Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, conformemente agli articoli da 84 a 89, detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile.

5 ter.   Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all’articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o 5 quinquies, se applicabile.

5 quater.   L’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che gli enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2007.

5 quinquies.   Previa approvazione delle autorità competenti, per gli enti creditizi di cui al paragrafo 5 sexies, l’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può ammontare fino all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che tali enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi di uno degli articoli da 78 a 83, 103 o104 e della direttiva 2006/49/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2011.

5 sexies.   Un ente creditizio può applicare il paragrafo 5 quinquies solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1o gennaio 2010 o successivamente a tale data.»;

17)

all’articolo 154, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fino al 31 dicembre 2012 la perdita media ponderata di esposizioni, in caso di inadempimento, per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali, non è inferiore al 10 %.»;

18)

all’articolo 156, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

«Entro il 1o aprile 2013, la Commissione riesamina le disposizioni in materia di remunerazione, comprese quelle di cui agli allegati V e XII, con particolare riguardo all’efficienza, all’attuazione e all’applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, e riferisce in merito. Tale riesame individua eventuali lacune derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità di tali disposizioni. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata.

Per assicurare coerenza e condizioni di parità, la Commissione riesamina l’attuazione dell’articolo 54, per quanto riguarda la coerenza delle sanzioni e delle altre misure imposte e applicate in tutta l’Unione e, se del caso, formula proposte.

Il riesame periodico da parte della Commissione dell’applicazione della presente direttiva garantisce che le modalità di applicazione non provochino discriminazioni manifeste tra gli enti creditizi fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà.

Per garantire la coerenza dell’approccio prudenziale al capitale, la Commissione riesamina la pertinenza del riferimento agli strumenti ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1 bis, lettera a) nell’allegato V, punto 23, lettera o), punto ii), non appena decide di rivedere la definizione degli strumenti di capitale di cui agli articoli da 56 a 67.»;

19)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 156 bis

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina e riferisce in merito all’opportunità di aggiornare l’allegato IX della presente direttiva per tenere conto degli accordi internazionali in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi per le posizioni inerenti a cartolarizzazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta legislativa appropriata.»;

20)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera t):

«t)   “posizione inerente a cartolarizzazione” e “posizione inerente a ricartolarizzazione”: rispettivamente posizione inerente a cartolarizzazione e posizione inerente a ricartolarizzazione secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/48/CE.»;

2)

all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando un ente calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio ai fini dell’allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, si applicano le disposizioni seguenti ai fini del calcolo di cui all’allegato VII, parte 1, punto 36, della direttiva 2006/48/CE:»;

3)

all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all’allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione e all’allegato II, punti da 1 a 4 per le attività esterne al portafoglio di negoziazione.»;

4)

il titolo della sezione 2 del capo VIII è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e poteri di esecuzione»;

5)

all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 42 bis, e soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater.»;

6)

all’articolo 42, il paragrafo 2 è soppresso;

7)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 42 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino ai sensi dell’articolo 42 ter.

2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater.

Articolo 42 ter

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 41 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 42 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

8)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 dicembre 2011 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1o gennaio 2007, conformemente all’allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, dare attuazione ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 1o gennaio 2007.»;

9)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

a)

ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I entro il 1o gennaio 2011; nonché

b)

alle disposizioni della presente direttiva diverse da quelle indicate alla lettera a) entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato I prevedono che gli enti creditizi applichino i principi in esse indicati alla:

i)

remunerazione dovuta in base ai contratti conclusi prima della data effettiva di attuazione in ogni Stato membro e accordata o pagata dopo tale data; e

ii)

per i servizi prestati nel 2010, alla remunerazione accordata, ma non ancora versata, prima della data di attuazione effettiva in ogni Stato membro, per i servizi prestati nel 2010.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Relazione

Visto il carattere internazionale del quadro di Basilea e i rischi connessi all’applicazione non contestuale delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale nelle principali giurisdizioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 sui progressi compiuti in sede di attuazione, a livello internazionale, delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale e trasmette eventuali proposte adeguate.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 291 dell’1.12.2009, pag. 1.

(2)  Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.»;


ALLEGATO I

Gli allegati V, VI, VII, IX e XII della direttiva 2006/48/CE sono così modificati:

1)

all’allegato V è aggiunta la seguente sezione:

«11.   POLITICHE REMUNERATIVE

23.

Gli enti creditizi, nell’elaborare e applicare le politiche remunerative complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei risk taker, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a)

la politica remunerativa riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell’ente creditizio;

b)

la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio e comprende misure intese ad evitare i conflitti d’interessi;

c)

l’organo di direzione, nella sua funzione di sorveglianza, dell’ente creditizio, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica remunerativa ed è responsabile della sua attuazione;

d)

l’attuazione della politica remunerativa è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure remunerative adottate dall’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;

e)

i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti alla loro vigilanza;

f)

la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui al punto 24 o, se tale comitato non è stato istituito, dall’organo di direzione, nella sua funzione di sorveglianza;

g)

quando la remunerazione è legata ai risultati, l’importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata e dei risultati generali dell’ente creditizio, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;

h)

la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell’ente creditizio e dei suoi rischi d’impresa;

i)

la componente variabile complessiva della remunerazione non limita la capacità dell’ente creditizio di rafforzare la propria base di capitale;

j)

la remunerazione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d’impiego;

k)

nel caso di enti creditizi che beneficiano dell’intervento governativo straordinario:

i)

la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l’uscita tempestiva dal sostegno pubblico;

ii)

le autorità competenti esigono che gli enti creditizi ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione delle persone che determinano effettivamente l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo1;

iii)

nessuna componente variabile della remunerazione è erogata alle persone che determinano effettivamente l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo1, salvo non sia giustificato;

l)

le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.

Gli enti creditizi stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva.

m)

i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

n)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle remunerazioni individuali o collettive, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti.

L’allocazione delle componenti variabili della remunerazione all’interno dell’ente creditizio tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;

o)

una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remunerazione variabile, è composta da un bilanciamento adeguato tra:

i)

azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’ente creditizio interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l’ente creditizio non è quotato in borsa; e

ii)

se del caso, altri strumenti ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1 bis, lettera a), che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente creditizio in modo continuativo.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti a un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. Tale lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita in conformità della lettera p) sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;

p)

una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a tre-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d’impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione.

La remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita in conformità del ciclo d’attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del dipendente in questione;

q)

la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell’ente creditizio nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’ente creditizio, dell’unità aziendale e della persona interessati.

Fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell’ente creditizio siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

r)

la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio.

Se il dipendente lascia l’ente creditizio prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall’ente creditizio per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera o). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera o), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

s)

i membri del personale sono tenuti a impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi remunerativi;

t)

la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione dei requisiti della presente direttiva.

I principi stabiliti al presente punto, sono applicati dagli enti creditizi a livello di gruppo, di impresa madre e filiali, comprese quelle site nei centri finanziari offshore.

24.

Gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscono un comitato per le remunerazioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.

Il comitato per le remunerazioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli istituti di credito interessati, che devono essere adottate dall’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell’organo di direzione che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l’ente creditizio in questione. Nell’elaborazione di tali decisioni, il comitato per le remunerazioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell’ente creditizio.»;

2)

l’allegato VI, parte 1, è così modificato:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti, fatto salvo il punto 11 bis. Tale trattamento è indipendente dall’esercizio della discrezionalità di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37.»;

b)

è inserito il seguente punto:

«11 bis.

Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali dello Stato membro denominate e finanziate nella valuta nazionale dell’amministrazione regionale o dell’autorità locale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.»;

c)

il punto 68 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere d) ed e), sono sostituite dalle seguenti:

«d)

prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 46, fino al minore degli importi del capitale nazionale, dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i portatori di obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1) assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, degli importi del capitale nazionale dei gravami, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato e che dette quote non superino il 10 % del valore nominale dell’emissione di obbligazioni garantite.

Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

e)

prestiti garantiti da immobili non residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 52, fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i detentori di obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l’importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere.

Quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei portatori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all’allegato VIII. Il diritto dei portatori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 dicembre 2013, il limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti istituti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica, a condizione che:

i)

le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite è membro o da un soggetto collegato allo stesso organo centrale cui sia affiliato anche l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite (tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite); e

ii)

un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite è membro o un soggetto collegato allo stesso organo centrale cui sia affiliato anche l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite detenga l’intero segmento first loss che sostiene tali quote senior.

Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione rivede l’adeguatezza della deroga di cui al terzo paragrafo e, se del caso, l’opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale revisione, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 151 bis e alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater, per prorogare tale deroga, renderla permanente o estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.»;

3)

nell’allegato VII, parte 2, sezione I, punto 8, lettera d), il testo è sostituito dal seguente:

«d)

le obbligazioni garantite quali definite all’allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70 possono ricevere un valore LGD del 11,5 %;»;

4)

l’allegato IX è così modificato:

a)

nella parte 3, al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

«c)

la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio. In tal caso, l’ente creditizio considera la pertinente posizione come se non fosse provvista di rating e applica il trattamento riservato alle posizioni prive di rating di cui alla parte 4.»;

b)

la parte 4 è modificata come segue:

i)

il punto 5, è sostituito dal seguente:

«5.

Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell’entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L’ente creditizio può anche riconoscere tale sovrapposizione tra copertura patrimoniale del rischio specifico per le posizioni del portafoglio di negoziazione e copertura patrimoniale per le posizioni del portafoglio bancario, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare le coperture patrimoniali per le varie posizioni. Ai fini del presente punto, la “sovrapposizione” si verifica quando le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un’esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l’esposizione è unica.

Quando il punto 1, lettera c) della parte 3 si applica a posizioni inerenti ad ABCP cambiali finanziarie garantite da attività, l’ente creditizio può, previa approvazione delle autorità competenti, utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP se la linea di liquidità è di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono e il 100 % dell’ABCP emesso dal programma è coperto dalle linee di liquidità.»;

ii)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Fermo restando il punto 8, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nella tabella 1.»;

iii)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

4

(solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine)

Tutte le altri classi di merito di credito

Posizioni inerenti a cartolarizzazione

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Posizioni inerenti a ricartolarizzazione

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %»

iv)

la tabella 2 è soppressa;

v)

il punto 46 è sostituito dal seguente:

«46.

Nell’ambito del metodo basato sui rating, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nella tabella 4, moltiplicato per 1,06.»;

vi)

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Classe di merito di credito

Posizioni inerenti a cartolarizzazione

Posizioni inerenti a ricartolarizzazione

Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine

Valutazioni del merito di credito a breve termine

A

B

C

D

E

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

 

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

 

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

4

2

12 %

20 %

40 %

65 %

5

 

20 %

35 %

60 %

100 %

6

 

35 %

50 %

100 %

150 %

7

3

60 %

75 %

150 %

225 %

8

 

100 %

200 %

350 %

9

 

250 %

300 %

500 %

10

 

425 %

500 %

650 %

11

 

650 %

750 %

850 %

Tutte le altre e prive di merito di credito

1 250 %»

vii)

la tabella 5 è soppressa;

viii)

il punto 47 è sostituito dal seguente:

«47.

I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei. Alle restanti posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della colonna A. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.»;

ix)

il punto 48 è soppresso;

x)

il punto 49 è sostituito dal seguente:

«49.

Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono trattate come un’unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

Formula

dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l’i-esimo debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l’ente creditizio può calcolare N come 1/C1.»;

xi)

il punto 50 è soppresso;

xii)

il punto 52 è sostituito dal seguente:

«52.

Fermi restando i punti 58 e 59, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 53. Tuttavia, il fattore di ponderazione del rischio non è inferiore al 20 % per le posizioni di ricartolarizzazione e al 7 % per tutte le altre posizioni inerenti a cartolarizzazione.»;

xiii)

al punto 53, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«N è il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente al punto 49. Per le ricartolarizzazioni, l’ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell’aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni.»;

5)

l’allegato XII è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9.

Gli enti creditizi che calcolano i loro requisiti patrimoniali conformemente all’articolo 75, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti patrimoniali per uno specifico rischio di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

10.

Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all’allegato V della direttiva 2006/49/CE pubblica le seguenti informazioni:

a)

per ciascun sub-portafoglio coperto:

i)

le caratteristiche dei modelli usati;

ii)

per le coperture patrimoniali conformemente all’allegato V, punti 5 bis e 5 terdecies, della direttiva 2006/49/EC presi distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell’approccio utilizzato dall’ente creditizio per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;

iii)

la descrizione delle prove di stress applicate al sub-portafoglio;

iv)

la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l’accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b)

il grado di accettazione da parte dell’autorità competente;

c)

una descrizione della misura e delle metodologie per l’osservanza degli obblighi di cui all’allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE;

d)

il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:

i)

i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

ii)

i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

iii)

le coperture patrimoniali conformemente all’allegato V, punti 5 bis e 5 terdecies della direttiva 2006/49/EC presi distintamente nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

e)

l’importo del capitale conformemente all’allegato V, punti 5 bis e 5 terdecies della direttiva 2006/49/EC presi distintamente, assieme all’orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni sub-portafoglio coperto;

f)

il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l’analisi di ogni importante scostamento nel corso del periodo di segnalazione.»;

ii)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 94 a 101 o i requisiti patrimoniali conformemente all’allegato I, punto 16 bis, della direttiva 2006/49/CE pubblicano le informazioni seguenti, se pertinente, separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

a)

la descrizione degli obiettivi dell’ente creditizio relativamente all’attività di cartolarizzazione;

b)

la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;

c)

il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l’attività di ricartolarizzazione;

d)

i diversi ruoli svolti dall’ente creditizio nel processo di cartolarizzazione;

e)

l’indicazione della misura del coinvolgimento dell’ente creditizio in ciascuno dei ruoli di cui al punto d);

f)

la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l’andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazione;

g)

la descrizione della politica dell’ente creditizio in materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazioni e a ricartolarizzazioni mantenute, ivi compresa l’individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;

h)

gli approcci seguiti dall’ente creditizio per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;

i)

i tipi di società veicolo di cartolarizzazione che l’ente creditizio, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l’ente creditizio detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l’ente creditizio gestisce o assiste e che investono in posizioni inerenti a cartolarizzazione che l’ente creditizio ha cartolarizzato o in società veicolo di cartolarizzazione di cui l’ente creditizio è promotore;

j)

la sintesi delle politiche contabili dell’ente creditizio per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i)

se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;

ii)

la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;

iii)

i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione;

iv)

il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili;

v)

come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell’istituto di credito o esterne ad esso;

vi)

i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all’ente creditizio di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;

k)

le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

l)

dove applicabile, la descrizione dell’approccio della valutazione interna di cui all’allegato IX, parte 4, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l’uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base dell’approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l’analisi dell’indipendenza, dell’affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;

m)

la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall’ultimo periodo di riferimento;

n)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:

i)

l’ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall’ente creditizio, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l’ente creditizio interviene unicamente come promotore;

ii)

l’ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio;

iii)

l’ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;

iv)

per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l’ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del cedente e dell’investitore, l’ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell’ente creditizio per le ragioni di credito del cedente, e l’ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell’ente creditizio per le quote dell’investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;

v)

l’importo delle posizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio di 1 250 %;

vi)

una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l’importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;

o)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:

i)

l’ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti patrimoniali, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazioni ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno degli approcci ai requisiti patrimoniali utilizzati;

ii)

l’ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell’esposizione prima e dopo la copertura/l’assicurazione e dell’esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;

p)

per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall’ente creditizio, l’importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall’ente creditizio nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;

q)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall’ente creditizio e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione.»;

iii)

è aggiunto il seguente punto:

«15.

In merito alla politica e alle prassi remunerative dell’ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente creditizio vengono pubblicate le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali:

a)

informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica remunerativa, compresi, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica remunerativa e il ruolo delle parti interessate;

b)

informazioni sul collegamento tra remunerazione e risultati;

c)

le caratteristiche di maggior rilievo del sistema remunerativo, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione dei risultati e l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

d)

informazioni sui criteri di valutazione dei risultati in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;

e)

i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime remunerativo variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;

f)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività;

g)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta direzione e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente creditizio, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei beneficiari;

ii)

gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni ed altre tipologie;

iii)

gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivise in quote attribuite e non attribuite;

iv)

gli importi delle remunerazioni differite versati durante l’esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni dei risultati;

v)

i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l’esercizio e il numero dei relativi beneficiari; e

vi)

gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto versati durante l’esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l’importo più elevato versato per persona.

Nel caso di enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente punto sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello delle persone che determinano effettivamente l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1.

Gli enti creditizi rispettano le disposizioni di cui al presente punto, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.»


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;


ALLEGATO II

Gli allegati I, II, V e VII della direttiva 2006/49/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

il punto 8 è così modificato:

i)

al primo paragrafo la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«8.

Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il “venditore della protezione”), salvo disposizioni contrarie, si utilizza l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Nonostante la prima frase, l’ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale al netto di eventuali variazioni del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all’immissione in commercio. Ai fini del calcolo del carico di rischio specifico, diverso da quello dei total return swap, la scadenza del contratto di credito derivato si applica in luogo della scadenza dell’obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:»;

ii)

il terzo comma del punto v) è sostituito dal seguente:

«Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.»;

b)

al punto 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«14.

L’ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell’emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione del presente punto (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. L’ente calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico per quanto riguarda le posizioni inerenti a cartolarizzazione in conformità del punto 16 bis.

Ai fini del presente punto e dei punti 14 bis e 16 bis, l’ente può fissare un massimale per il prodotto delle posizioni nette e ponderate corrispondente al tetto massimo delle perdite inerenti al rischio di inadempimento. Per una posizione di rischio corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che i nominativi sottostanti divengono immediatamente inadempienti privi di rischio.»;

c)

sono inseriti i seguenti punti:

«14bis.

In deroga al punto 14, l’ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni in misura pari al maggiore tra i seguenti importi:

a)

la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni;

b)

la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

14ter.

Il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti n-th-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a)

le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; nonché

b)

tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda, o indici solitamente negoziati sulla base di tali entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l’ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede “bid and offer” possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

14quater.

Le posizioni che si riferiscono a uno dei due casi seguenti non fanno parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni:

a)

un sottostante che può essere assegnato alle classi di esposizione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettere h) e i) della direttiva 2006/48/CE negli elementi esterni al portafoglio di negoziazione di un ente creditizio; oppure

b)

un credito su una società veicolo.

Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti n-th-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al punto 14 ter, lettera b), per tale strumento o i relativi sottostanti.»;

d)

è inserito il seguente punto:

«16bis.

Per gli strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente applica alle sue posizioni nette una ponderazione calcolata in conformità del punto 1 nel modo seguente:

a)

per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all’esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l’8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all’allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;

b)

per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all’esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l’8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all’allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE.

Ai fini delle lettere a) e b) il metodo della formula di vigilanza può essere utilizzato unicamente previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza da enti che non siano enti cedenti che possono applicarlo per le stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione all’esterno del loro portafoglio di negoziazione. Se del caso, le stime della PD e della LGD per il metodo della formula di vigilanza sono determinate conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE o in alternativa, e previa autorizzazione distinta dell’autorità di vigilanza, basate su stime derivate dal metodo di cui all’allegato V, punto 5 bis e in linea con i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria definisce orientamenti volti ad assicurare un uso convergente delle stime della PD e della LGD laddove tali stime si basano sul metodo di cui al punto 5 bis dell’allegato V.

Nonostante le lettere a) e b), per le posizioni inerenti la cartolarizzazione alle quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE se fossero all’esterno del portafoglio di negoziazione degli stessi enti, si applica l’8 % della ponderazione del rischio conformemente al predetto articolo.

L’ente computa le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione del presente punto (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.

In deroga al quarto paragrafo, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, l’ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e posizioni nette corte ponderate. Quello maggiore tra le due somme risultanti costituisce la copertura patrimoniale per il rischio specifico. Tuttavia, l’ente comunica all’autorità competente dello Stato membro la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti.»;

e)

il punto 34 è sostituito dal seguente:

«34.

L’ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. L’ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell’8 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.»;

f)

il punto 35 è soppresso;

2)

all’allegato II, punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l’esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura dell’ente è limitato all’importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all’ente.»;

3)

l’allegato V è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti consentono agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L’impiego di un modello ai fini della vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all’esplicito riconoscimento delle autorità competenti.»;

b)

al punto 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti esaminano la capacità dell’ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. Come minimo, le autorità competenti impongono agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate il giorno successivo).»;

c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale, le autorità competenti riconoscono l’impiego del modello interno di un ente qualora il modello interno, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato, soddisfi le seguenti condizioni:

a)

spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

b)

rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

c)

sia resistente ad un ambiente sfavorevole;

d)

sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

e)

rifletta il rischio di base associato al nome, segnatamente gli enti dimostrano che il modello interno è sensibile a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

f)

rifletta il rischio d’evento.

Il modello interno dell’ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell’ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l’effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito patrimoniale per il rischio specifico tramite modello interno le posizioni inerenti a cartolarizzazioni o a derivati su crediti n-th-to-default per le quali soddisfa un requisito patrimoniale per le posizioni di rischio conforme all’allegato I, ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui al punto 5 terdecies.

Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l’evolversi di tali nuove tecniche e prassi.

L’ente non è tenuto a riflettere nel suo modello interno i rischi di inadempimento e migrazione per gli strumenti di debito negoziati, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui ai punti da 5 bis a 5 duodecies.»;

d)

sono inseriti i seguenti punti:

«5bis.

Gli enti soggetti al punto 5 per strumenti di debito negoziati si dotano di un metodo per riflettere, nel calcolo dei loro requisiti patrimoniali, i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni inserite nel portafoglio di negoziazione incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio, secondo quanto specificato al punto 5. L’ente dimostra che il suo metodo soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, nell’ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l’impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità.

Ambito di applicazione

5ter.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione si applica a tutte le posizioni soggette ad una copertura patrimoniale per il rischio specifico di tasso di interesse, ma non si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default. Previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, l’ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati, per le quali tale inclusione sia in linea con le modalità di misurazione e di gestione interna del rischio dell’istituto. Il metodo riflette l’impatto delle correlazioni tra eventi di inadempimento e di migrazione. Esso non riflette l’impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio del mercato dall’altra.

Parametri

5quater.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali misura le perdite dovute a inadempimento e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte patrimoniale di un anno.

Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il metodo per riflettere i rischi incrementali riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.Il metodo è basato sull’ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte patrimoniale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell’orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l’ipotesi della posizione costante su un anno.

5quinquies.

Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolar conto dell’entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive e l’esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L’orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l’atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

La determinazione dell’orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.

La determinazione dell’orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell’ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un istituto determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

5sexies.

Nel metodo dell’ente per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l’impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell’intervallo tra la scadenza della copertura e l’orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata (vintage) e altre differenze negli strumenti. L’ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Per le posizioni nel portafoglio di negoziazione alle quali è applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibrio della copertura entro l’orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l’ente:

i)

scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l’insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione,

ii)

dimostri che l’inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio e

iii)

dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica deve trovare un riflesso nel requisito patrimoniale.

5septies.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione riflette l’impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L’ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l’entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

5octies.

Il modello per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione è basato su dati oggettivi e aggiornati.

Convalida

5nonies.

Nell’ambito del riesame indipendente del loro sistema di misurazione del rischio e della convalida dei loro modelli interni, secondo quanto disposto nel presente allegato per quanto riguarda il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, gli enti:

i)

convalidano l’adeguatezza per il loro portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazione e delle variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;

ii)

effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del metodo, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;

iii)

applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell’ente per l’individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

Documentazione

5decies.

Un ente documenta il suo metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

Approcci interni basati su parametri diversi

5undecies.

Se l’ente utilizza un metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non soddisfacendo tutti i requisiti del presente punto è in linea con le metodologie interne dell’ente per l’individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi, esso deve essere in grado di dimostrare che il suo metodo determina un requisito patrimoniale che è almeno altrettanto elevato che se avesse utilizzato un approccio pienamente in linea con i requisiti del presente punto. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di cui alla frase precedente almeno annualmente. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurare condizioni di parità.

Frequenza del calcolo

5duodecies.

L’ente effettua i calcoli richiesti dal metodo che ha scelto per riflettere i rischi incrementali almeno settimanalmente.

5terdecies.

Le autorità competenti riconoscono l’uso di un metodo interno per calcolare un requisito patrimoniale supplementare anziché un requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi del punto 14 bis dell’allegato I, sempre che tutte le condizioni previste nel presente punto siano rispettate.

Un tale metodo interno riflette adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte patrimoniale di un anno nell’ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l’impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. L’ente può integrare nel metodo di cui al presente punto qualsiasi posizione gestita in comune con le posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e può quindi escludere tali posizioni dal metodo di cui al punto 5 bis del presente allegato.

L’ammontare del requisito patrimoniale per tutti i rischi di prezzo non è inferiore all’8 % del requisito patrimoniale che sarebbe calcolato ai sensi del punto 14 bis dell’allegato I per tutte le posizioni comprese nella copertura per tutti i rischi di prezzo.

In particolare sono colti adeguatamente i seguenti rischi:

a)

il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso l’ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;

b)

il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

c)

la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l’effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

d)

il rischio di base, comprendente:

i)

la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono, nonché

ii)

la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

e)

la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; nonché

f)

nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale, i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di “slippage” della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura.

Ai fini del presente punto, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei criteri qui esposti, dimostri, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che i rischi misurati possono spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti, e sia in grado di distinguere le posizioni per cui dispone dell’approvazione, ai fini della loro integrazione nel requisito patrimoniale conformemente al presente punto, dalle posizioni per cui non dispone di tale approvazione.

Per quanto riguarda i portafogli soggetti al presente punto, l’ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi e le correlazioni su profitti e perdite dell’unità di negoziazione delle correlazioni. L’ente applica tali scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce le risultanze almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito patrimoniale dell’ente ai sensi del presente punto. I casi in cui le prove di stress indicano un concreto deficit di questo requisito patrimoniale sono notificati tempestivamente alle autorità competenti. Sulla base dei risultati di tali prove di stress, le autorità competenti prendono in considerazione l’imposizione di un requisito patrimoniale supplementare rispetto al portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.

Un ente calcola il requisito patrimoniale per riflettere tutti i rischi di prezzo almeno una volta alla settimana.»;

e)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 5 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all’allegato I.»;

f)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b) i valori risultanti dai calcoli dell’ente stesso sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms). Tali fattori sono pari ad almeno 3.»;

g)

al punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) sono aumentati di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell’ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.»;

h)

il punto 9 è soppresso;

i)

il punto 10 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

periodo di detenzione equivalente a 10 giorni (gli enti possono utilizzare importi del valore a rischio calcolati secondo periodi di detenzione più brevi riparametrati sino a 10 giorni mediante, ad esempio, la radice quadrata del periodo di tempo. Un ente che applichi tale metodo ne giustifica periodicamente la fondatezza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti);»

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

serie di dati aggiornate con frequenza mensile.»;

j)

sono inseriti i seguenti punti:

«10bis.

Inoltre, ogni ente calcola un “valore a rischio in condizioni di stress” basato su un valore a rischio del portafoglio corrente rapportato a 10 giorni, con un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente. La scelta dei dati storici è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e a un riesame annuale da parte dell’ente. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurarne la convergenza. Gli enti calcolano il valore a rischio in condizioni di stress almeno settimanalmente.

10ter.

Ogni ente soddisfa, su base giornaliera, un requisito patrimoniale espresso come la somma delle lettere a) e b), e un ente che utilizza il proprio modello interno per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di posizione specifico soddisfa un requisito patrimoniale espresso come la somma delle lettere c) e d), secondo quanto segue:

a)

il valore più elevato tra:

i)

la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente al punto 10 (VaRt-1); e

ii)

la media delle misure del valore a rischio giornaliero conformemente al punto 10 in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (mc);

b)

il valore più elevato tra

i)

l’ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente al punto 10 bis (sVaRt-1); e

ii)

la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate al punto 10 bis nei sessanta giorni operativi precedenti (sVaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (ms);

c)

un requisito patrimoniale calcolato ai sensi dell’allegato I per i rischi di posizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione e dei derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione, ad eccezione di quelli compresi nella copertura ai sensi del punto 5 terdecies;

d)

il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione dell’ente, conformemente al punto 5 bis, e, se del caso, il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane di tutti i rischi di prezzo dell’ente ai sensi del punto 5 terdecies.

10quater.

Gli enti effettuano inoltre prove di reverse stress.»;

k)

al punto 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«12.

Il modello di misurazione dei rischi deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell’ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di tariffazione del rischio ma non nel modello di misurazione del rischio, l’ente è in grado di giustificare tale omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste devono dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta. Inoltre, ai singoli tipi di rischio si applica quanto segue:»;

4)

all’allegato VII, la parte B è così modificata:

a)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

politiche e procedure documentate per il processo di valutazione,che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l’utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell’ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni, in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.»;

c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

5.

«Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.»;

d)

al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni al valore equo, che vengono valutati in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l’incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sull’andamento dell’attività;»;

e)

i punti 8 e 9 sono sostituiti dal testo seguente:

«Aggiustamenti di valutazione

8.

Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

Regole generali

9.

Le autorità competenti esigono che siano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.»;

f)

i punti da 11 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:

«11.

Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell’aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide. Tali aggiustamenti sono effettuati, se necessario, in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini di informativa finanziaria e sono concepiti in modo da riflettere l’illiquidità della posizione. Nell’ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti “market maker”), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato, il grado di concentrazione del mercato, il tempo trascorso dall’assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello e l’incidenza di altri rischi di modello.

12.

Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13.

Per quanto riguarda i prodotti complessi, ivi compresi, ma non esclusivamente, esposizioni inerenti a cartolarizzazioni e derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere: il rischio di modello associato all’utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all’utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.»