ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.304.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
20 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1064/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

2

 

*

Regolamento (UE) n. 1065/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1066/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1067/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

 

Regolamento (UE) n. 1068/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento (UE) n. 1069/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

18

 

 

DECISIONI

 

 

2010/696/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2010, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

20

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

21

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

47

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

L’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (1), firmato il 30 novembre 2007, è entrato in vigore, conformemente all’articolo 11 del medesimo, il 17 maggio 2010.


(1)   GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 19.


REGOLAMENTI

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1064/2010 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2010

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 5.

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

1.1.   Inchieste precedenti e misure compensative in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 (3), il Consiglio ha istituito, nel dicembre 1999, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) («il prodotto in esame») originari dell'India. L'inchiesta che ha portato all'adozione di tale regolamento è nel prosieguo denominata «l'inchiesta antisovvenzioni iniziale». Le misure sono consistite in dazi compensativi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 %, istituiti nei confronti delle importazioni degli esportatori inseriti in un elenco, con un'aliquota del dazio residuo del 19,1 % applicata alle importazioni di tutte le altre società. Il periodo oggetto dell'inchiesta antisovvenzioni iniziale è stato compreso tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

(2)

Nel marzo 2006, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base, il Consiglio ha mantenuto, con il regolamento (CE) n. 367/2006 (4), il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. Il periodo oggetto dell'inchiesta di riesame è stato compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

(3)

Nell'agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited («Garware»), il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 1288/2006 (5) — modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di Garware con il regolamento (CE) n. 367/2006.

(4)

Nel settembre 2007, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un altro produttore indiano di fogli di PET, Jindal Poly Films Limited, precedentemente noto come Jindal Polyester Ltd. («Jindal»), il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 1124/2007 (6) — modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 nei confronti di Jindal.

(5)

Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione aveva avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 15/2009 (7) — modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 nei confronti di tali società.

(6)

Nel giugno 2010, in seguito a un riesame intermedio parziale della sovvenzione di Jindal, il Consiglio ha — con il regolamento (UE) n. 579/2010 (8) — modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di Jindal dal regolamento (CE) n. 367/2006.

1.2.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(7)

Nell'agosto 2001, con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. L'inchiesta che ha portato all'adozione di tale regolamento è nel prosieguo denominata «l'inchiesta antidumping iniziale». Le misure sono consistite in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni degli esportatori inseriti in un elenco, con un'aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni di tutte le altre società.

(8)

Con il regolamento (CE) n. 366/2006 (10) nel marzo 2006 il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma del regolamento (CE) n. 367/2006.

(9)

Nell'agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware, il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 1288/2006 — modificato il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti di Garware dal regolamento (CE) n. 1676/2001.

(10)

Nel settembre 2006, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore, il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 1424/2006 (11) — modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001 per quanto riguarda SRF Limited. Il regolamento modificato ha stabilito un margine di dumping del 15,5 % e istituito un'aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta antisovvenzione che ha determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Poiché la società non aveva un dazio compensativo individuale, è stata applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(11)

Nel novembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (12), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale — a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base — relativo a un produttore esportatore indiano.

(12)

Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha — con il regolamento (CE) n. 15/2009 — modificato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società.

2.   PROCEDIMENTO

2.1.   Motivazione del riesame

(13)

La domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base è stata presentata dal produttore esportatore indiano Polyplex Corporation Limited («il richiedente»). La domanda riguardava il profilo della definizione del prodotto, affinché venisse chiarito se determinati tipi di prodotti rientrassero nel campo di applicazione delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di fogli di PET.

(14)

Il richiedente ha chiesto che il release liner in poliestere siliconato (SPRL), se e in quanto compreso nella definizione del prodotto in esame, venisse escluso dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping e compensative istituite nei confronti delle importazioni di fogli di PET originari dell'India. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del release liner in poliestere siliconato sono molto diverse da quelle del prodotto in esame.

2.2.   Apertura

(15)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 settembre 2009 (13) («l'avviso di apertura»), ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, limitatamente alla definizione del prodotto. Il riesame aveva, in particolare, lo scopo di determinare se il SPRL rientrasse nel prodotto in esame quale definito nell'inchiesta iniziale.

2.3.   Inchiesta di riesame

(16)

La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della Repubblica dell'India («il paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori noti del paese interessato, gli utilizzatori e gli importatori dell'Unione e i produttori dell'Unione, dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(17)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(18)

La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(19)

Hanno risposto al questionario il richiedente, altri due produttori esportatori indiani, quattro produttori dell'Unione e due importatori dell'Unione.

(20)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare il campo di applicazione delle misure antidumping e antisovvenzioni in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Garware Polyester Limited, Mumbai, India,

Mitsubishi Polyester Film, Wiesbaden, Germania,

Polyplex Corporation Limited, Noida, India.

(21)

L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

3.   PRODOTTO IN ESAME

(22)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito dai regolamenti (CE) n. 367/2006 e (CE) n. 1292/2007, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 .

4.   CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA DI RIESAME

4.1.   Contesto

(23)

I fogli di PET sono fogli non autoadesivi di polietilene tereftalato. I fogli di PET sono sempre prodotti a partire dal polimero PET e consistono in fogli di base che possono essere sottoposti a ulteriori trattamenti durante o dopo il processo produttivo. Tra i trattamenti più comuni cui possono essere sottoposti i fogli di base figurano il trattamento corona, la metallizzazione o il rivestimento chimico.

(24)

I fogli di PET possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche specifiche, che li distinguono da altri fogli. Tra queste caratteristiche dei fogli di PET vanno citate: alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, basso assorbimento d'acqua e resistenza all'umidità, basso tasso di ritiro e buone proprietà di barriera. Pertanto, se da un lato queste caratteristiche specifiche determinano vari tipi di fogli di PET, dall'altro questi tipi conservano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base dei fogli di PET di base. I fogli di PET hanno cinque tipologie generali di utilizzo finale in cinque segmenti di mercato: supporti magnetici, confezionamento, applicazioni elettriche, di imaging e industriali.

4.2.   Metodologia

(25)

Al fine di determinare se il release liner in poliestere siliconato e altri tipi fogli di PET debbano essere considerati come un unico prodotto o come due prodotti diversi, si è esaminato se essi presentassero le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. Sono stati inoltre esaminati i processi produttivi, i diversi utilizzi finali, l'intercambiabilità e le differenze di costo e di prezzo.

4.3.   Principali argomentazioni delle parti

(26)

Secondo il richiedente, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del release liner in poliestere siliconato sono diverse da quelle del prodotto in esame. La forza di distacco relativamente modesta del release liner in poliestere siliconato e la sua bassa tensione superficiale rendono i fogli scivolosi con il risultato che la superficie diventa inattiva nei confronti degli inchiostri, dei rivestimenti, degli adesivi e della metallizzazione. Secondo il richiedente, la migrazione del silicone non vulcanizzato all'interno del release liner in poliestere siliconato fa sì che anche il retro di un release liner di polietilene monosiliconato presenti caratteristiche fisiche e tecniche spiccatamente diverse rispetto ad altri tipi di fogli di PET. Queste caratteristiche impedirebbero l'impiego del release liner in poliestere siliconato nei segmenti industriali che utilizzano i fogli di PET di base, ovvero i segmenti dei supporti magnetici, del confezionamento e delle applicazioni elettriche, di imaging e industriali, già individuati nell'inchiesta iniziale. D'altro canto la superficie funzionalmente attiva di altri tipi di fogli di PET rende impossibile il loro utilizzo come release liner, in quanto rimarrebbero irrimediabilmente attaccati alla superficie adesiva. Di conseguenza il richiedente ha sostenuto la non intercambiabilità, a livello di applicazioni, tra il release liner in poliestere siliconato e qualsivoglia altro tipo di fogli di PET.

(27)

Secondo l'industria dell'Unione, le tesi del richiedente si basano su una sequenza di due serie di confronti artificialmente limitati. Prima di tutto il richiedente ha confrontato il release liner in poliestere siliconato con una gamma ristretta di fogli di PET, ossia i fogli di PET di base, e non con altri tipi di fogli di PET rivestiti, più adatti al confronto con il release liner in poliestere siliconato. In secondo luogo questo confronto asseritamente limitato ha riguardato solo una serie altamente selettiva e ristretta di caratteristiche fisiche e chimiche. L'industria dell'Unione ha sostenuto che se si confronta il release liner in poliestere siliconato con una vasta gamma di altri fogli di PET e si considera un numero rappresentativo di caratteristiche fisiche e chimiche appare evidente che il release liner in poliestere siliconato rappresenta lo stesso prodotto rispetto ad altri tipi di fogli di PET e dovrebbe rimanere compreso nel campo di applicazione delle misure antidumping e compensative. Secondo l'industria dell'Unione, il release liner in poliestere siliconato è a tutti gli effetti un foglio di PET successivamente rivestito con uno strato di silicone. Da un punto di vista concettuale il release liner in polietilene siliconato non è diverso da altri tipi di fogli rivestiti, quali i fogli metallizzati o i fogli con un rivestimento antistatico o i fogli con un rivestimento barriera, e come tale costituisce il prodotto in esame. A sostegno delle proprie tesi, l'industria dell'Unione ha confrontato numerose caratteristiche fisiche e chimiche di una serie di tipi diversi di fogli di PET.

4.4.   Conclusioni

4.4.1.   Caratteristiche fisiche e chimiche

(28)

Dall'inchiesta è emerso che due caratteristiche citate al considerando 27, ovvero la forza di distacco relativamente modesta del release liner in poliestere siliconato e la sua bassa tensione superficiale, sono caratteristiche che si aggiungono alle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base dei fogli di PET, definite nell'inchiesta antidumping iniziale (14) e citate nel considerando 24 del presente regolamento. A questo proposito, giova rilevare che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del release liner in poliestere siliconato sono le stesse di quelle di qualsiasi altro foglio di PET.

(29)

Quanto alle due caratteristiche proprie del release liner in poliestere siliconato, ovvero la forza di distacco relativamente modesta e la bassa tensione superficiale, è stato accertato che non si tratta di caratteristiche dei fogli di PET in sé, quanto piuttosto di caratteristiche della superficie siliconata o, più precisamente, del silicone. Il rivestimento in silicone, come del resto il rivestimento con qualsiasi altra sostanza, modifica alcune caratteristiche della superficie dei fogli, senza alterare però le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base dei fogli di PET di base che restano identici al di sotto dello strato di rivestimento.

(30)

Benché sia vero che il rivestimento in silicone dei fogli di PET determina una forza di distacco relativamente modesta e una bassa tensione superficiale, la medesima argomentazione potrebbe essere avanzata per altri tipi di rivestimento, in quanto la superficie dei fogli di PET rivestita con altri tipi di rivestimenti acquisisce altre caratteristiche speciali. In alcuni casi il rivestimento conferisce ai fogli di PET caratteristiche che li rendono adatti solo per applicazioni molto specifiche. Da questo punto di vista il rivestimento in silicone non è assolutamente eccezionale. Altri prodotti speciali con altri tipi di rivestimento sono, ad esempio, i fogli saldabili, i fogli con rivestimento antinebbia, i fogli sigillanti/pelabili e i fogli con rivestimento in copoliestere. Tutti questi i tipi presentano, tuttavia, le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e rientrano nel prodotto in esame, quale definito nell'inchiesta iniziale.

(31)

Stante quanto precede, si ritiene che dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base non esistano differenze significative tra il release liner in poliestere siliconato e altri tipi di fogli di PET tali da giustificare l'esclusione del primo dalla definizione del prodotto.

4.4.2.   Confronto di altri criteri

(32)

Per ragioni di completezza, sono state esaminate anche altre argomentazioni che il richiedente ha avanzato nella domanda di riesame e che indicherebbero che il release liner in polietilene siliconato e i fogli di PET costituiscono prodotti diversi.

4.4.2.1.   Processo produttivo

(33)

Secondo quanto sostenuto dal richiedente, per il release liner in polietilene siliconato sono necessari impianti di fabbricazione diversi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di fogli di PET.

(34)

Come enunciato nel considerando 23, i fogli di PET sono sempre prodotti a partire dal polimero PET e consistono in fogli di base che possono essere sottoposti a ulteriori trattamenti durante o dopo il processo produttivo. Tra i trattamenti più comuni cui possono essere sottoposti i fogli di base figurano il trattamento corona, la metallizzazione o il rivestimento chimico.

(35)

Il release liner in polietilene siliconato è un foglio di PET rivestito con uno strato di silicone. Dall'inchiesta è emersa l'esistenza di due distinte tecnologie di fabbricazione del release liner in polietilene siliconato. Il produttore dell'Unione oggetto dell'inchiesta utilizza la tecnologia produttiva del rivestimento in linea. In questo processo i fogli di PET di base sono rivestiti nel corso del processo produttivo, prima della stiratura. Il rivestimento rappresenta semplicemente un modulo aggiuntivo e rimovibile della linea di produzione. I produttori indiani oggetto dell'inchiesta utilizzano, invece, la tecnologia di rivestimento fuori linea. Questo processo produttivo comporta dapprima la fabbricazione dei fogli di PET, rivestiti in un secondo tempo utilizzando una linea di produzione a sé stante.

(36)

È stato appurato che la scelta tra la tecnologia di rivestimento in linea e quella fuori linea è di natura meramente economica; il costo di investimento in moduli rimovibili per il rivestimento in linea è circa dieci volte superiore al costo di investimento per una linea di rivestimento indipendente (fuori linea). Il vantaggio del rivestimento in linea è una velocità della linea di gran lunga superiore, che consente di produrre volumi significativi. Il rivestimento in linea determina anche risparmi unitari sui costi sostenuti per il silicone, in quanto lo strato superficiale in silicone è più sottile che nel caso del rivestimento fuori linea.

(37)

Va rilevato che l'esistenza di due diversi metodi di rivestimento non incide sulle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del release liner in polietilene siliconato, che restano identiche a quelle di altri tipi di fogli di PET. In effetti il fatto che i processi produttivi siano diversi non è di per sé rilevante al fine di stabilire se un tipo di prodotto costituisca un prodotto a parte, purché i tipi di prodotti ottenuti attraverso questi processi siano simili in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base.

4.4.2.2.   Differenze relative agli utilizzi finali e intercambiabilità

(38)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che a livello di applicazioni il release liner in polietilene siliconato e altri tipi di fogli di PET non sarebbero intercambiabili — tesi questa confermata dall'inchiesta. Tuttavia, come già concluso nell'inchiesta iniziale, ciò vale anche per altri tipi di fogli di PET con un trattamento speciale.

(39)

L'inchiesta ha confermato che il rivestimento, come del resto qualsiasi altro trattamento speciale dei fogli di PET, ha la finalità di rendere il prodotto idoneo a determinate applicazioni specifiche. La sostanza scelta per lo strato di rivestimento possiede sempre determinate caratteristiche rispondenti alla finalità perseguita. Il silicone garantisce, ad esempio, una modesta forza di distacco. La sostanza del rivestimento può possedere altre caratteristiche speciali (nel caso del silicone, ad esempio, una bassa tensione superficiale) che rendono impossibile l'impiego del prodotto rivestito per altre applicazioni. Esistono numerosi altri tipi di fogli di PET, rivestiti di altre sostanze o altrimenti trattati, le cui applicazioni sono specifiche e limitate per i motivi sopra esposti.

(40)

Di conseguenza, benché il release liner in polietilene siliconato venga specificatamente utilizzato per determinate applicazioni, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono identiche a quelle di altri tipi di fogli di PET. Ne consegue che l'intercambiabilità e l'utilizzo finale non costituiscono aspetti pertinenti al fine di stabilire se il release liner in polietilene siliconato costituisca un prodotto diverso.

4.4.2.3.   Differenze a livello di costi e di prezzi

(41)

Il richiedente ha infine sostenuto che il processo di siliconatura dei fogli di PET di base comporta costi aggiuntivi.

(42)

È stato in effetti riscontrato che, a seconda della tecnologia di rivestimento impiegata, i costi aggiuntivi legati alla siliconatura possono rappresentare fino al 10 % dei costi di fabbricazione. Come già enunciato nei considerando 35 e 36, il richiedente ha scelto un metodo più costoso in termini di costi unitari per il silicone. Va, tuttavia, sottolineato che si tratta di un costo aggiuntivo rispetto al costo di produzione dei fogli di PET di base. Anche il rivestimento dei fogli di PET di base con altre sostanze, come pure la metallizzazione, determinano un aumento dei costi di fabbricazione e, di conseguenza, dei prezzi.

(43)

A questo proposito, si ritiene tuttavia che il costo aggiuntivo legato al rivestimento in silicone non costituisca un criterio determinante per stabilire se il release liner in polietilene siliconato costituisca un prodotto a sé. In effetti le differenze a livello di costi e di prezzi non consentono da sole di concludere che un determinato tipo di prodotto debba essere considerato un prodotto diverso, fintantoché questo tipo di prodotto presenti le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del prodotto in esame.

5.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(44)

I risultati dell'inchiesta hanno confermato che la siliconatura dei fogli di PET determina una differenza tra la superficie del prodotto finale e quella dei fogli di PET di base. Tuttavia questo processo di fabbricazione non modifica le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base del prodotto. Anzi, l'inchiesta ha confermato l'esistenza sul mercato di numerosi tipi di fogli di PET con trattamenti speciali che rientrano nella definizione del prodotto in esame, quale stabilita dall'inchiesta iniziale. Inoltre gli altri criteri analizzati, ovvero il processo produttivo, l'intercambiabilità/l'utilizzo finale e le differenze a livello di costi e prezzi, non modificano questa conclusione.

(45)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si è pervenuti alle conclusioni sopra esposte. È stato concesso alle parti un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate.

(46)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state debitamente esaminate, ma hanno lasciata inalterata la conclusione di non modificare la definizione del prodotto cui si applicano le misure antidumping e antisovvenzioni vigenti sulle importazioni di fogli di PET,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di determinati fogli di PET originari dell'India viene chiuso senza modifiche delle misure antidumping e compensative in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)   GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(4)   GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

(5)   GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.

(6)   GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

(7)   GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

(8)   GU L 168 del 2.7.2010, pag. 1.

(9)   GU L 277 del 23.8.2001, pag. 1.

(10)   GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

(11)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

(12)   GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

(13)   GU C 215 del 9.9.2009, pag. 19.

(14)  Considerando 10 del regolamento (CE) n. 367/2001.


20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1065/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice CN)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto costituito da un rullo di cartone e da un manico in plastica stampata (cosiddetto «rullo adesivo per abiti»).

Il rullo di cartone è ricoperto di una carta autoadesiva sul lato esterno e di materiale sintetico sul lato interno.

Il rullo di cartone, con la carta autoadesiva, si getta dopo l'uso ed è sostituibile. È avvolto in uno strato protettivo di carta che riporta una descrizione del funzionamento del prodotto.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per rimuovere dagli abiti, tra l'altro, polvere, fili, capelli, forfora, ecc.

9603 90 91

Classificazione a norma delle regole generali 1, 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9603 , 9603 90 e 9603 90 91 .

Il prodotto, che a prima vista non è classificabile in nessuna voce specifica, è molto simile alle spazzole della voce 9603 . La voce 9603 comprende una varietà di articoli notevolmente differenti tra loro sia nei materiali che nella forma (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9603 ).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9603 90 91 fra le altre spazzole.


20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1066/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, sia per intero che in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto costituito da un unico pezzo contenente un amplificatore a bassa frequenza (15 W) e un altoparlante (circa 20 cm/8 pollici) dalle dimensioni di circa 38 × 38 × 20,5 cm e dal peso di circa 8 kg.

Il prodotto è dotato di interfacce per i seguenti elementi:

uno strumento musicale, quale una chitarra elettrica;

un controllo a pedale per effetti sonori;

un apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono, quale un MP3 o un lettore di CD; e

cuffie.

È inoltre dotato di tasti per il controllo di volume, amplificazione, suono e effetti sonori.

Il prodotto riceve i segnali elettrici dallo strumento musicale, li amplifica per mezzo dell'amplificatore ad audiofrequenza e li converte in suoni udibili tramite l'altoparlante.

8518 40 89

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8518 , 8518 40 e 8518 40 89 .

Poiché il prodotto non è dotato di microfono, né possiede un'interfaccia ad esso dedicata, non può ricevere suoni udibili. È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8518 50 come apparecchio elettrico di amplificazione del suono.

Il prodotto è una macchina multifunzione ai sensi della nota 3 della sezione XVI costituita da un altoparlante della sottovoce 8518 29 , da un amplificatore elettrico ad audiofrequenza della sottovoce 8518 40 e da un apparecchio per effetti sonori della sottovoce 8543 70 .

L'amplificazione ad audiofrequenza è la funzione principale del prodotto, considerato il livello di trasformazione dei segnali ricevuti.

Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 8518 40 89 quale amplificatore elettrico ad audiofrequenza.


20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(CN code)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto (comunemente denominato «doccetta»), di plastica, con rivestimento in nichel, utilizzato per distribuire l'acqua mediante un ugello.

È munito di una valvola di non ritorno che impedisce all'acqua di rifluire all'indietro. Questa valvola tuttavia non regola il flusso dell'acqua.

Il flusso dell'acqua dall'ugello è regolato dal rubinetto a cui il prodotto deve essere connesso attraverso un tubo flessibile.

3924 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 .

È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 8481 come valvola o apparecchio analogo, in quanto il prodotto è qualcosa di più di una valvola con caratteristiche accessorie; si tratta di una doccetta completa (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8481 ).

È esclusa la classificazione alla voce 8424 come apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide, in quanto il prodotto non contiene nessun meccanismo per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi. Il flusso dell'acqua dall'ugello è regolato solo dal rubinetto a cui il prodotto deve essere connesso.

Occorre effettuare la classificazione tenendo conto del materiale costitutivo e su questa base il prodotto deve essere classificato nel capitolo 39.

È esclusa la classificazione alla voce 3922 come articolo per usi sanitari o igienici, di materie plastiche, in quanto questa voce comprende vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche, fissati in modo definitivo (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 3922 ).

Il prodotto deve essere pertanto classificato alla voce 3924 , come oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.

2.

Prodotto (comunemente denominato «doccetta»), di plastica, con rivestimento in nichel, utilizzato per distribuire l'acqua mediante un ugello.

È munito di un pulsante collegato ad una valvola che impedisce all'acqua di rifluire all'indietro e che modifica anche il tipo di getto d'acqua («pioggia» o «massaggio»). Questa valvola tuttavia non regola il flusso dell'acqua.

Il flusso dell'acqua dall'ugello è regolato dal rubinetto a cui il prodotto deve essere connesso attraverso un tubo flessibile.

8424 89 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8424 e 8424 89 00 .

È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 8481 come valvola o apparecchio analogo, in quanto il prodotto è qualcosa di più di una valvola con caratteristiche accessorie; si tratta di una doccetta completa (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8481 ).

La presenza di un meccanismo per modificare il tipo di getto d'acqua conferisce al prodotto il carattere di apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide.

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 8424 .

3.

Prodotto (comunemente denominato «doccetta»), di plastica, con rivestimento in nichel, utilizzato per distribuire l'acqua mediante un ugello, senza valvola di non ritorno e senza un meccanismo che permetta di modificare il tipo di getto d'acqua.

Il flusso dell'acqua dall'ugello è regolato dal rubinetto a cui il prodotto deve essere connesso attraverso un tubo flessibile.

3924 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 .

È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 8424 come apparecchio per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide, in quanto il prodotto non contiene nessun meccanismo per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi. Il flusso dell'acqua dall'ugello è regolato solo dal rubinetto a cui il prodotto deve essere connesso.

Occorre effettuare la classificazione tenendo conto del materiale costitutivo e su questa base il prodotto deve essere classificato nel capitolo 39.

È esclusa la classificazione alla voce 3922 come articolo per usi sanitari o igienici, di materie plastiche, in quanto questa voce comprende vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche, fissati in modo definitivo (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 3922 ).

Il prodotto deve essere pertanto classificato alla voce 3924 , come oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.


20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

EC

92,0

IL

95,1

MA

70,6

MK

58,9

ZZ

76,1

0707 00 05

AL

54,8

EG

150,8

JO

182,1

MK

59,4

TR

146,5

ZZ

118,7

0709 90 70

MA

69,0

TR

151,0

ZZ

110,0

0805 20 10

MA

66,9

ZA

141,4

ZZ

104,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

42,1

IL

75,3

MA

61,9

TN

78,6

TR

58,9

UY

58,6

ZZ

62,6

0805 50 10

AR

39,6

CL

79,2

MA

68,0

TR

65,7

UY

57,1

ZZ

61,9

0806 10 10

BR

251,8

LB

196,9

TR

141,7

US

278,0

ZA

79,2

ZZ

189,5

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,8

BR

49,6

CL

75,0

CN

82,6

MK

24,7

NZ

98,9

US

121,8

ZA

104,1

ZZ

91,0

0808 20 50

CL

78,3

CN

103,9

US

160,9

ZZ

114,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1069/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1050/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 299 del 17.11.2010, pag. 43.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 20 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

57,89

0,00

1701 11 90  (1)

57,89

0,00

1701 12 10  (1)

57,89

0,00

1701 12 90  (1)

57,89

0,00

1701 91 00  (2)

51,92

1,89

1701 99 10  (2)

51,92

0,00

1701 99 90  (2)

51,92

0,00

1702 90 95  (3)

0,52

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/18


DIRETTIVA 2010/79/UE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2010

sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

I metodi analitici indicati nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE dovrebbero essere utilizzati per determinare, per i prodotti elencati nell'allegato I della direttiva, la conformità con i valori limite previsti nell'allegato II della direttiva per il contenuto massimo autorizzato di composti organici volatili (in appresso «COV»). Tali metodi dovrebbero essere adeguati al progresso tecnico.

(2)

Il metodo ISO 11890-2 è stato riesaminato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel 2006 e la nuova versione dovrebbe essere integrata nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE.

(3)

Il metodo ISO 11890-2 prevede che, qualora i diluenti reattivi non facciano parte della formulazione del prodotto e il contenuto di COV sia pari o superiore al 15 % della massa, il più semplice e meno costoso metodo ISO 11890-1 costituisce un'alternativa accettabile. Detto metodo dovrebbe pertanto essere consentito dalla direttiva 2004/42/CE, in modo da ridurre i costi delle prove per gli Stati membri e gli operatori economici interessati da tale direttiva.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2004/42/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2004/42/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro

Unità

Prova

Metodo

Data di pubblicazione

Contenuto di COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro

Unità

Prova

Metodo

Data di pubblicazione

Contenuto di COV

g/l

ISO 11890-1

2007

Contenuto di COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:

Parametro

Unità

Prova

Metodo

Data di pubblicazione

Contenuto di COV

g/l

ASTMD 2369

2003»


DECISIONI

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2010

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

(2010/696/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 5,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sig. Maarten B. ENGWIRDA, membro della Corte dei conti, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 1o gennaio 2011.

(2)

È opportuno procedere alla sostituzione del sig. Maarten B. ENGWIRDA per la restante durata del mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Gijs M. de VRIES è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  Parere del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/21


Solo i testi originali UNECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011.

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifiche ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Disposizioni transitorie

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Documenti di omologazione ECE

Parte 1— Modello di scheda informativa

Parte 2— Comunicazione

Allegato 2 —

Esempi di collocazione dei marchi di omologazione

Allegato 3 —

Procedura di prova

Appendice 1: Istruzioni per assicurare i veicoli al banco di prova

Appendice 2: Manichino da utilizzare per verificare lo spazio di sopravvivenza

Allegato 4 —

Procedura per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli

Appendice 1: Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H

Appendice 2: Sistema di riferimento tridimensionale

Allegato 5 —

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli della categoria N con cabina del conducente separata (1), per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

2.1.

«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo secondo le prescrizioni del presente regolamento, per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina del veicolo in caso di impatto frontale o di ribaltamento;

2.2.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali quali:

2.2.1.

le dimensioni, le forme e i materiali dei componenti della cabina del veicolo; oppure

2.2.2.

il modo in cui la cabina è fissata al telaio;

2.3.

«piano trasversale», un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;

2.4.

«piano longitudinale», un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.5.

«veicolo con cabina sopra il motore», un veicolo nel quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo;

2.6.

«punto R», il punto di riferimento dei posti a sedere come definito nell’allegato 4, paragrafo 2.4;

2.7.

«punto H», il punto definito nell’allegato 4, paragrafo 2.3;

2.8.

«prova A», una prova di impatto frontale per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con impatto frontale;

2.9.

«prova B», una prova di impatto sui montanti anteriori della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 90° e conseguente impatto;

2.10.

«prova C», una prova di resistenza del tetto della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 180°;

2.11.

«montante anteriore», il sostegno più avanzato e più esterno del tetto;

2.12.

«parabrezza», la vetratura anteriore del veicolo situata tra i montanti anteriori.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente alla protezione degli occupanti della cabina dello stesso deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.   La domanda deve essere accompagnata da disegni del veicolo che illustrino la posizione della cabina nel veicolo e la relativa modalità di fissaggio e da disegni sufficientemente dettagliati della struttura della cabina. Tutti i disegni vanno presentati in triplice copia. Un modello di scheda informativa riguardante le caratteristiche di costruzione figura nell’allegato 1, parte 1.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Può essere omologato il tipo di veicolo che, presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento, soddisfa le prescrizioni del successivo paragrafo 5.

4.2.   A ogni tipo omologato si attribuisce un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03 corrispondente alla serie di modifiche 03) indicano la serie di emendamenti che integrano le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, come definito al paragrafo 2.2.

4.3.   Il rilascio o l’estensione o il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati dalle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2); e

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso, i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese di rilascio dell’omologazione a norma del presente regolamento sono inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere apposto accanto alla targhetta di identificazione del veicolo o sulla medesima.

4.8.   Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati esempi della disposizione dei marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali

5.1.1.   La cabina del veicolo deve essere progettata e fissata al veicolo in modo da eliminare il più possibile il rischio di ferimento degli occupanti in caso di incidente.

5.1.2.   I veicoli delle categorie N1 e N2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A e C descritte nell’allegato 3, paragrafi 5 e 7.

Si può tuttavia ritenere che un tipo di veicolo omologato a norma del regolamento n. 33 o del regolamento n. 94 soddisfi le prescrizioni relative all’impatto frontale (prova A).

5.1.3.   I veicoli delle categorie N3 e N2 con una massa lorda superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A, B e C descritte nell’allegato 3, paragrafi 5, 6 e 7.

5.1.4.   La prova A (impatto frontale) va effettuata solo sui veicoli con cabina sopra il motore.

5.1.5.   Al fine di provare la conformità ai paragrafi 5.1.2 o 5.1.3 si possono usare una, due o tre cabine, a scelta del costruttore. Tuttavia, entrambe le fasi della prova C, ove applicabile, si devono effettuare sulla medesima cabina.

5.1.6.   Non è necessario effettuare le prove A, B e C se il costruttore può dimostrare mediante simulazione al computer o calcoli della resistenza dei componenti della cabina o con altri mezzi approvati dal servizio tecnico che la cabina non subisce deformazioni pericolose per gli occupanti (penetrazione nello spazio di sopravvivenza) qualora sottoposta alle condizioni delle prove.

5.2.   Spazio di sopravvivenza richiesto dopo le prove

5.2.1.   Dopo essere stata sottoposta a ciascuna delle prove di cui ai paragrafi 5.1.2 o 5.1.3 la cabina del veicolo deve garantire uno spazio di sopravvivenza che possa ospitare sul sedile in posizione intermedia il manichino definito nell’allegato 3, appendice 2, senza alcun contatto tra il manichino di prova e parti non elastiche aventi una durezza di 50 Shore o più. Non si prendono in considerazione le parti non elastiche che possono essere spostate dal manichino di prova senza l’ausilio di attrezzi e applicando una forza inferiore a 100 N. Per agevolarne il montaggio, il manichino può essere inserito nella cabina smontato e assemblato al suo interno. A questo fine, il sedile va regolato nella posizione più arretrata e il manichino va montato completamente e posizionato in modo che il suo punto H coincida con il punto R. Successivamente, il sedile va spostato in avanti in posizione intermedia per valutare lo spazio di sopravvivenza. In alternativa al manichino di prova descritto nell’allegato 3, appendice 2, è possibile usare un manichino maschio del cinquantesimo percentile avente le caratteristiche di Hybrid II o III, con o senza strumenti di misura, descritto nel regolamento n. 94.

5.2.2.   Lo spazio così definito va verificato per ciascun sedile fornito dal costruttore.

5.3.   Condizioni supplementari

5.3.1.   Durante le prove gli elementi di fissaggio della cabina al telaio possono subire una distorsione o rompersi purché la cabina resti attaccata al telaio.

5.3.2.   Nessuna porta deve aprirsi durante le prove, ma non è necessario che le porte si aprano dopo le prove.

6.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.   Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Questo può:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione vanno comunicati, insieme all’elenco delle modifiche, alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 4.3.

6.3.   L’autorità competente che rilascia un’estensione dell’omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda informativa conforme al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono corrispondere a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e soddisfare le seguenti prescrizioni:

7.1.   Un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va fabbricato in modo conforme al tipo omologato, soddisfacendo cioè le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

7.2.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo di ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni è biennale.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non siano soddisfatte le prescrizioni del precedente paragrafo 7.1.

8.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve informare le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della notifica tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 02.

10.2.   A partire dal 1o ottobre 2002, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano le omologazioni ECE solo se sono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 02.

10.3.   A partire dal 1o ottobre 2006, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate ai sensi della serie di modifiche 02 del presente regolamento.

10.4.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 03.

10.5.   Trascorsi 72 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l’omologazione ECE a norma del presente regolamento ai nuovi tipi di cabine unicamente se soddisfano le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

10.6.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell’omologazione ai sensi di serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

10.7.   Nei 72 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalle serie precedenti di modifiche.

10.8.   Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

10.9.   Le omologazioni dei veicoli a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento restano valide anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento e le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano ad accettarle.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviati i certificati di rilascio o estensione o rifiuto o revoca dell’omologazione, emessi in altri paesi.


(1)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Unione europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli UNECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sudafrica, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e delle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

Parte 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

a norma del regolamento n. 29 relativo all’omologazione della cabina

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia e includere un indice. Tutti i disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

1.   Disposizioni generali …

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo: …

1.3.3.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Categoria di veicolo (1): …

1.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.6.   Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

2.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo …

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.2.   Disegno quotato dell’intero veicolo: …

2.3.   Numero di assi e di ruote: …

2.6.   Posizione e disposizione del motore: …

2.7.   Cabina di guida (cabina sopra il motore o normale) (2): …

2.8.   Lato guida: …

3.   Masse e dimensioni (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni) …

3.1.   Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore: …

3.2.   Massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi anteriori del veicolo: …

4.   Cabina: …

4.1.   Tipo di cabina: (normale/con letto dietro i sedili/con letto sopra il posto di guida) (3): …

4.2.   Materiali e modalità di costruzione: …

4.3.   Configurazione e numero delle porte: …

4.4.   Disegni delle serrature e degli elementi di blocco delle porte e relativa posizione: …

4.5.   Numero di sedili: …

4.6.   Punti R: …

4.7.   Descrizione dettagliata della cabina del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: …

4.8.   Disegni della cabina e delle parti dell’allestimento interno che incidono sullo spazio residuo: …

5.   Sterzo …

5.1.   Schemi dei comandi dello sterzo: …

5.2.   Modo e corsa di regolazione, se disponibili, del comando dello sterzo: …

Parte 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1
1

Emessa da

:

nome dell’amministrazione

Oggetto (4)

:

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo riguardo alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo ai sensi del regolamento n. 29.

Omologazione n. … Estensione n. …

1.   Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: …

2.   Tipo di veicolo: …

3.   Nome e indirizzo del costruttore: …

4.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.   Breve descrizione del progetto della cabina e del metodo di fissaggio: …

6.   Veicolo presentato per l’omologazione il: …

7.   Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione: …

8.   Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

9.   Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

10.   L’omologazione è concessa/rifiutata/estesa/revocata (4)

11.   Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: …

12.   Luogo: …

13.   Data: …

14.   Firma: …

L’elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Conformemente alla definizione di cui all’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificata da ultimo dall’Amend. 4.

(2)  Per cabina sopra il motore s’intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

(3)  Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, può non essere necessario cancellare nulla).

(4)  Barrare la dicitura inutile.


ALLEGATO 2

ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

Image 2

Il marchio di omologazione che precede, applicato a un veicolo, indica che tale tipo di veicolo è stato omologato, riguardo alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, nei Paesi Bassi (E 4), con il numero 032439. Dalle prime due cifre del numero di omologazione si evince che il regolamento n. 29 includeva già la serie di modifiche 03 al momento del rilascio dell’omologazione.

MODELLO B

Image 3

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 29 e n. 24 (1). (Nel caso di quest’ultimo regolamento, il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m–1). I numeri di omologazione indicano che alle date del rilascio di tali omologazioni i regolamenti n. 29 e n. 24 includevano già la serie di modifiche 03.


(1)  Il secondo numero è indicato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PROVA

1.   Porte

Prima delle prove le porte della cabina devono essere chiuse, ma non bloccate.

2.   Motore

Per la prova A, il motore o un modello equivalente in termini di massa, dimensioni e montaggio, deve essere montato sul veicolo.

3.   Cabina

La cabina deve essere munita del meccanismo di sterzo, del volante, del quadro strumenti e dei sedili del conducente e del passeggero. Volante e sedile vanno regolati nelle rispettive posizioni d’uso normale prescritte dal costruttore.

4.   Fissaggio della cabina

Per la prova A la cabina deve essere montata su un veicolo. Per le prove B e C la cabina può essere montata su un veicolo o su un telaio separato, a scelta del costruttore. Il veicolo o il telaio devono essere fissati come prescritto nell’appendice 1 del presente allegato.

5.   Prova di impatto frontale (prova A)

Figura 1

Prova di impatto frontale (prova A)

Image 4

5.1.   Il pendolo deve essere di acciaio e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita. La sua superficie d’urto, piatta e rettangolare, deve essere larga 2 500 mm e alta 800 mm (cfr. b e h nella figura 1). Le sue estremità devono essere arrotondate con un raggio di curvatura di 10 mm ± 5 mm.

5.2.   La struttura del pendolo deve essere rigida. Il pendolo deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza non inferiore a 1 000 mm l’una dall’altra (cfr. f nella figura 1). Le aste devono avere una lunghezza di almeno 3 500 mm dall’asse di sospensione al centro geometrico del pendolo (cfr. L nella figura 1).

5.3.   Il pendolo deve essere posizionato in modo tale che in posizione verticale:

5.3.1.

la sua superficie d’urto sia a contatto con la parte più avanzata del veicolo;

5.3.2.

il suo centro di gravità sia c = 50 + 5/– 0 mm sotto il punto R del sedile del conducente; e

5.3.3.

il suo centro di gravità sia sul piano longitudinale mediano del veicolo.

5.4.   Il pendolo deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell’impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

5.5.   L’energia d’impatto deve essere:

5.5.1.

29,4 kJ per i veicoli della categoria N1 e i veicoli della categoria N2 con una massa lorda del veicolo non superiore a 7,5 t.

5.5.2.

55 kJ per i veicoli della categoria N3 e i veicoli della categoria N2 con una massa lorda del veicolo superiore a 7,5 t.

6.   Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

Figura 2

Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

Image 5

6.1.   Il pendolo deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 000 kg equamente distribuita. Il pendolo deve essere cilindrico con un diametro d del cilindro di 600 ± 50 mm e una lunghezza b di almeno 2 500 mm. Le sue estremità devono essere arrotondate con un raggio di curvatura di almeno 1,5 mm.

6.2.   La struttura del pendolo deve essere rigida. Il pendolo deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza f non inferiore a 1 000 mm l’una dall’altra. Le aste devono avere una lunghezza L di almeno 3 500 mm dall’asse di sospensione al centro geometrico del peso del pendolo.

6.3.   Il pendolo deve essere posizionato in modo tale che quando è sospeso in posizione verticale:

6.3.1.

la sua superficie d’urto sia a contatto con la parte più avanzata della cabina;

6.3.2.

la sua linea longitudinale mediana sia orizzontale e perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.3.

il suo centro di gravità sia a metà tra la sommità e la base del telaio del parabrezza misurato lungo il parabrezza e lungo il piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.4.

il suo centro di gravità sia sul piano longitudinale mediano della cabina;

6.3.5.

la sua lunghezza sia equamente distribuita sulla larghezza del veicolo e si sovrapponga alla larghezza complessiva di entrambi i montanti A.

6.4.   Il pendolo deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell’impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.5.   L’energia d’impatto deve essere 29,4 kJ.

7.   Prova di resistenza del tetto (prova C)

Figura 3

Prova di resistenza del tetto (prova C)

Image 6

7.1.   Per i veicoli della categoria N2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e della categoria N3 è necessario effettuare sulla stessa cabina entrambe le prove descritte ai paragrafi 7.3 e 7.4, in quest’ordine.

7.2.   Per i veicoli della categoria N2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t e della categoria N1 è necessario effettuare solo la prova descritta al paragrafo 7.4.

7.3.   Precarico dinamico dei veicoli della categoria N2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e della categoria N3 (cfr. P1 nella figura 3).

7.3.1.   Il pendolo deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita.

7.3.2.   La superficie d’urto del pendolo deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il pendolo è posizionato secondo il paragrafo 7.3.3 non vi sia contatto tra le sue estremità e la cabina.

7.3.3.   Il pendolo e/o la cabina devono essere posizionati in modo che, al momento dell’impatto:

7.3.3.1.

la superficie d’urto del pendolo sia posta ad un angolo di 20° rispetto al piano longitudinale mediano della cabina. Il pendolo o la cabina possono essere inclinati;

7.3.3.2.

la superficie d’urto del pendolo copra tutta la lunghezza del lato superiore della cabina;

7.3.3.3.

la linea longitudinale mediana del pendolo sia orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano della cabina.

7.3.4.   Il pendolo deve colpire il lato superiore della cabina in modo che al momento dell’impatto siano soddisfatte le prescrizioni del paragrafo 7.3.3. La direzione dell’impatto deve essere perpendicolare alla superficie del pendolo e alla linea longitudinale mediana della cabina. Il pendolo o la cabina possono muoversi purché siano soddisfatte le prescrizioni relative al posizionamento.

7.3.5.   L’energia d’impatto deve essere almeno 17,6 kJ.

7.4.   Prova di resistenza del tetto (cfr. P2 nella figura 3)

7.4.1.   Il dispositivo di carico deve essere di acciaio e la sua massa deve essere equamente distribuita.

7.4.2.   La superficie di carico del dispositivo deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il dispositivo è posizionato secondo il paragrafo 7.4.4 non vi sia contatto tra le sue estremità e la cabina.

7.4.3.   Ove applicabile, è possibile includere un sistema di cuscinetti lineari tra il dispositivo e la sua struttura di sostegno per consentire il movimento laterale del tetto della cabina in direzione opposta al lato che ha subito l’impatto nella fase di precarico del paragrafo 6.3.

7.4.4.   Il dispositivo di carico deve essere posizionato in modo che durante la prova:

7.4.4.1.

sia parallelo al piano x-y del telaio;

7.4.4.2.

si muova parallelamente all’asse verticale del telaio;

7.4.4.3.

la sua superficie di carico copra tutta l’area del tetto della cabina.

7.4.5.   Il dispositivo di carico deve applicare un carico statico al tetto della cabina corrispondente alla massa massima autorizzata per gli assi anteriori del veicolo e non superiore a 98 kN.

Appendice 1

ISTRUZIONI PER ASSICURARE I VEICOLI AL BANCO DI PROVA

1.   Impatto frontale

La prova A va effettuata su una cabina montata sul veicolo nel modo seguente (cfr. la figura 1 a seguire).

1.1.   Catene o funi di ancoraggio

Ciascuna catena o fune di ancoraggio deve essere di acciaio e in grado di sopportare un carico di trazione di almeno 10 tonnellate.

1.2.   Bloccaggio del telaio

Gli elementi longitudinali del telaio devono poggiare su blocchi di legno per tutta la loro larghezza e per una lunghezza di almeno 150 mm. Le estremità anteriori dei blocchi non devono trovarsi oltre il punto più arretrato della cabina né dietro il punto medio dell’interasse. Su richiesta del costruttore il telaio può essere messo nella posizione che assume quando è carico.

1.3.   Fissaggio longitudinale

Il movimento all’indietro del telaio va limitato usando le catene o le corde A fissate alla parte anteriore del telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio devono trovarsi a una distanza di almeno 600 mm l’uno dall’altro. Le catene o le corde tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 25° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo non superiore a 10° con l’asse longitudinale del veicolo. Le catene o corde possono incrociarsi.

1.4.   Fissaggio laterale

Il movimento laterale va limitato usando le catene o le corde B fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo. Le catene o le corde tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo non inferiore a 25° e non superiore a 45° con l’asse longitudinale del veicolo.

1.5.   Messa in tensione delle catene o corde e fissaggio posteriore

Innanzitutto, la catena o corda C deve essere messa sotto un carico di circa 1 kN. Qualsiasi allentamento delle quattro catene o corde A e B va eliminato e la catena o corda C va sottoposta a una tensione di trazione non inferiore a 10 kN. L’angolo della catena o corda C con il piano orizzontale non deve superare 15°. Si deve applicare una forza di bloccaggio verticale non inferiore a 500 N nel punto D tra il telaio e il suolo.

1.6.   Montaggio equivalente

Su richiesta del costruttore la prova può essere eseguita con la cabina montata su un telaio speciale, purché si dimostri che questo metodo di montaggio è equivalente al montaggio sul veicolo.

2.   Impatto contro i montanti anteriori

2.1.   Cabina montata sul veicolo (cfr. figura 1)

È necessario prendere misure per garantire che il veicolo non si muova sensibilmente durante la prova. A questo fine si deve tirare il freno a mano, inserire una marcia e bloccare le ruote anteriori con appositi cunei.

2.2.   Cabina montata su un telaio

È necessario prendere misure per garantire che la cabina non si muova sensibilmente durante la prova.

3.   Resistenza del tetto

3.1.   Cabina montata sul veicolo

È necessario prendere misure per garantire che il veicolo non si muova sensibilmente durante la prova. A questo fine si deve tirare il freno a mano, inserire una marcia e bloccare le ruote anteriori con appositi cunei. È necessario eliminare la deformazione dei diversi componenti delle sospensioni (molle, pneumatici, ecc.) utilizzando elementi rigidi.

3.2.   Cabina montata su un telaio

È necessario prendere misure per garantire che il telaio non si muova sensibilmente durante la prova.

Figura 1

Prova di impatto frontale

Image 7

Testo di immagine

Image 8

Appendice 2

MANICHINO DA UTILIZZARE PER VERIFICARE LO SPAZIO DI SOPRAVVIVENZA

Image 9


ALLEGATO 4

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L’ANGOLO EFFETTIVO D’INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE DEGLI AUTOVEICOLI

1.   Obiettivo

Il procedimento descritto nel presente allegato serve a determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco per una o più posizioni a sedere in un veicolo a motore e a verificare la relazione tra i dati misurati e le specifiche fornite dal costruttore del veicolo (1).

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato:

2.1.    «dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.

l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco e l’angolo teorico d’inclinazione del tronco e la loro relazione;

2.2.    «macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» (macchina punto H 3D) indica il dispositivo utilizzato per la determinazione dei punti H e degli angoli effettivi d’inclinazione del tronco; tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato;

2.3.    «punto H» indica il centro di rotazione del tronco e della coscia della macchina punto H 3D installata sul sedile del veicolo ai sensi del successivo paragrafo 4. Il punto «H» è situato al centro della linea mediana del dispositivo compresa tra le estremità visibili del punto «H» su entrambi i lati della macchina punto H 3D. Il punto «H» corrisponde teoricamente al punto «R» (per le tolleranze si rinvia al paragrafo 3.2.2). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al paragrafo 4, il punto «H» è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e solidale con questa in caso di regolazione del sedile;

2.4.    «punto R» o «punto di riferimento di seduta» indica un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e determinato relativamente al sistema di riferimento tridimensionale;

2.5.    «linea del tronco» indica la linea centrale della sonda della macchina punto H 3D con la sonda in posizione completamente arretrata;

2.6.    «angolo effettivo d’inclinazione del tronco» indica l’angolo misurato tra una linea verticale che passa attraverso il punto «H» e la linea del tronco usando il quadrante dell’angolo posteriore sulla macchina punto H 3D. In teoria, l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico d’inclinazione del tronco (per le tolleranze si veda il paragrafo 3.2.2);

2.7.    «angolo teorico d’inclinazione del tronco» indica l’angolo tra una linea verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione che corrisponde alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo;

2.8.    «piano mediano dell’occupante» (PMO) indica il piano mediano della macchina punto H 3D in ciascun posto a sedere previsto ed è rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull’asse «Y». Per i sedili singoli, il piano mediano del sedile coincide con il piano mediano dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano mediano dell’occupante è specificato dal costruttore;

2.9.    «sistema di riferimento tridimensionale» indica il sistema descritto nell’appendice 2 del presente allegato;

2.10.    «punti di riferimento» indicano punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) definiti dal costruttore sulla carrozzeria del veicolo;

2.11.    «posizione del veicolo durante la misurazione» indica la posizione del veicolo definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   Prescrizioni

3.1.   Presentazione dei dati

Per tutti i posti a sedere per i quali sono richiesti dati di riferimento per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento vanno presentati i seguenti dati o una loro appropriata selezione nella forma indicata nell’appendice 3 del presente allegato:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico d’inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie a regolare il sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al successivo paragrafo 4.3.

3.2.   Relazione tra dati misurati e specifiche di progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo d’inclinazione del tronco ottenuto con la procedura di cui al successivo paragrafo 4 vanno comparati, rispettivamente, alle coordinate del punto «R» e al valore dell’angolo teorico d’inclinazione del tronco indicato dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Per il posto a sedere considerato, le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e il rapporto tra angolo teorico e angolo effettivo d’inclinazione del tronco si considerano soddisfacenti se il punto «H», definito dalle sue coordinate, si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali, le cui diagonali si intersecano nel punto «R» e se l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco non si discosta di più di 5 gradi dall’angolo teorico d’inclinazione del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni sono rispettate, il punto «R» e l’angolo teorico d’inclinazione del tronco sono usati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto «H» o l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco non soddisfano le prescrizioni del paragrafo 3.2.2, il punto «H» e l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco sono determinati altre 2 volte (3 volte in tutto). Se i risultati di 2 di queste 3 operazioni soddisfano le prescrizioni, si applicano le condizioni di cui al precedente paragrafo 3.2.3.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni di cui al paragrafo 3.2.4 non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.2.2 oppure se la verifica non può avvenire perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni sulla posizione del punto «R» o sull’angolo teorico d’inclinazione del tronco, si ricorre al baricentro dei tre punti misurati oppure alla media dei tre angoli misurati: essi si applicano in tutti i casi in cui nel presente regolamento ci si riferisce al punto «R» o all’angolo teorico d’inclinazione del tronco.

4.   Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo d’inclinazione del tronco

4.1.   Il veicolo deve essere precondizionato, a discrezione del costruttore, ad una temperatura di 20 ± 10 °C per garantire che il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si colloca sullo stesso una persona o un dispositivo di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. Se il costruttore lo chiede, tutti i blocchi sedile restano scarichi per un periodo minimo di 30 minuti prima dell’installazione della macchina punto H 3D.

4.2.   Il veicolo deve trovarsi nella posizione di misurazione descritta al paragrafo 2.11.

4.3.   Il sedile, se regolabile, va innanzitutto posto nella posizione di guida o d’uso normale più arretrata indicata dal costruttore del veicolo, prendendo in considerazione soltanto la regolazione longitudinale del sedile, escludendo spostamenti del sedile per scopi diversi dalle normali posizioni di guida o d’uso. Se esistono altre modalità di regolazione dei sedili (verticale, angolare, schienale, ecc.) esse sono successivamente regolate nella posizione indicata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale va bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida specificata dal costruttore.

4.4.   La superficie del posto a sedere occupata dalla macchina punto H 3D va coperta di mussola di cotone, di dimensioni e struttura adeguate, descritta come stoffa di cotone uniforme con 18,9 fili/cm2 del peso di 0,228 kg/m2 o lavorata a maglia o in tessuto non tessuto con caratteristiche analoghe.

Se la prova avviene su un sedile all’esterno del veicolo, il pavimento su cui è collocato il sedile deve avere le stesse caratteristiche essenziali (2) del pavimento del veicolo in cui è destinato a essere montato il sedile.

4.5.   Disporre il blocco sedile e schienale della macchina punto H 3D in modo che il piano mediano dell’occupante (PMO) coincida con il piano mediano della macchina punto H 3D. A richiesta del costruttore, la macchina punto H 3D può essere spostata verso l’interno rispetto al PMO se essa sporge a tal punto verso l’esterno che il bordo del sedile non consente di livellarla.

4.6.   Applicare gli elementi che simulano il piede e la gamba al pannello che simula la seduta della macchina punto H 3D, separatamente o usando la sbarra a T e gli elementi che simulano la gamba. La retta che passa per le estremità visibili del punto «H» deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.   Regolare le posizioni dei piedi e delle gambe della macchina punto H 3D nel modo seguente:

4.7.1.

Posto a sedere previsto: conducente e passeggero anteriore esterno

4.7.1.1.

Le parti che simulano i piedi e le gambe vanno spostate in avanti in modo che i piedi assumano una posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Porre i piedi se possibile alla stessa distanza circa, a destra e a sinistra, dal piano mediano della macchina punto H 3D. Far assumere alla livella che verifica l’orientamento trasversale della macchina punto H 3D la posizione orizzontale regolando il pannello che simula la seduta o spostando all’indietro gli elementi che simulano il piede e la gamba. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, spostarlo fino a che non è possibile appoggiarlo. Mantenere l’allineamento delle estremità visibili.

4.7.2.

Posto a sedere previsto: sedili posteriori esterni

Per i sedili posteriori o ausiliari, disporre le gambe come specificato dal costruttore. Se i piedi poggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli differenti, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile anteriore serve da riferimento e l’altro piede deve essere sistemato in modo che la livella che fornisce l’orientamento trasversale del sedile del dispositivo indichi il piano orizzontale.

4.7.3.

Altri posti a sedere previsti

Si applica il metodo generale descritto al paragrafo 4.7.1, ma i piedi si dispongono come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.   Applicare dei pesi alla gamba e alle cosce e livellare la macchina punto H 3D.

4.9.   Inclinare in avanti il pannello che rappresenta la schiena sino all’arresto anteriore e allontanare la macchina punto H 3D dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riposizionare la macchina punto H 3D sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina punto H 3D tende a scivolare all’indietro, seguire la seguente procedura. Consentire alla macchina punto H 3D di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a quando il pannello che simula la seduta tocca lo schienale. All’occorrenza cambiare la posizione della gamba.

4.9.2.

Se la macchina punto H 3D non tende a scivolare all’indietro, seguire la seguente procedura. Far scivolare all’indietro la macchina punto H 3D applicando alla barra a T un carico orizzontale diretto all’indietro sino a quando il pannello che simula la seduta tocca lo schienale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.   Applicare un carico di 100 ± 10 N alla parte che rappresenta il dorso e il bacino della macchina punto H 3D nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico va mantenuta lungo una linea che passa dalla suddetta intersezione a un punto appena sopra la sede della barra che rappresenta la coscia (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Riportare quindi con cautela il pannello che simula il dorso verso lo schienale. Usare cautela fino al termine della procedura per impedire che la macchina punto H 3D scivoli in avanti.

4.11.   Installare i pesi che simulano le natiche e poi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere il livello della macchina punto H 3D.

4.12.   Inclinare il dorso in avanti per diminuire la tensione sullo schienale. Far oscillare la macchina punto H 3D da un lato all’altro di 10 gradi (5 gradi da ogni lato del piano verticale mediano) in tre cicli completi per allentare l’attrito accumulato tra la macchina punto H 3D e il sedile.

Con l’oscillazione, la barra a T della macchina punto H 3D può allontanarsi dall’allineamento orizzontale e verticale voluto. Pertanto, essa deve essere trattenuta applicando un carico laterale opportuno durante i movimenti di oscillazione. Quando si regge la barra a T e si fa oscillare la macchina punto H 3D, fare attenzione a non applicare involontariamente carichi esterni in direzione verticale o antero-posteriore.

In questa fase i piedi della macchina punto H 3D non devono essere trattenuti o bloccati. Se i piedi cambiano posizione, lasciarli per il momento in tale posizione.

Riportare delicatamente il dorso a contatto con lo schienale e verificare che le due livelle siano in posizione zero. Se durante l’oscillazione della macchina punto H 3D i piedi si fossero spostati, rimetterli in posizione nel modo seguente:

sollevare alternativamente ciascun piede dal pavimento il minimo necessario per impedire che si muova ulteriormente. Durante il sollevamento, lasciare i piedi liberi di ruotare; non applicare carichi laterali o in avanti. Riabbassare ciascun piede in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

Controllare l’azzeramento della livella laterale; se necessario, applicare un carico laterale alla sommità del pannello che simula il dorso in modo da livellare la parte che simula la seduta della macchina punto H 3D sul sedile.

4.13.   Tenendo la barra a T per impedire che la macchina punto H 3D scivoli in avanti sul cuscino del sedile, procedere nel modo che segue:

a)

riportare il pannello che simula il dorso a contatto con lo schienale;

b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale in direzione posteriore, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo posteriore all’altezza circa dei pesi al centro del tronco finché il quadrante dell’angolo dell’anca non indichi il raggiungimento di una posizione stabile una volta tolto il carico. L’operazione va eseguita con cautela per garantire che alla macchina punto H 3D non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora si renda necessaria un’ulteriore regolazione del livellamento della macchina punto H 3D, ruotare in avanti il pannello che simula la schiena, eseguire un nuovo livellamento e ripetere la procedura di cui al paragrafo 4.12.

4.14.   Effettuare tutte le misurazioni.

4.14.1.

Le coordinate del punto «H» vanno misurate rispetto al sistema di riferimento tridimensionale.

4.14.2.

L’angolo effettivo d’inclinazione del tronco è letto sul quadrante dell’angolo posteriore della macchina punto H 3D con la sonda nella posizione più arretrata.

4.15.   Se si desidera reinstallare la macchina punto H 3D, il blocco sedile deve rimanere scarico per almeno 30 minuti prima della reinstallazione. La macchina punto H 3D non va lasciata carica sul blocco sedile per un tempo superiore a quello necessario per eseguire la prova.

4.16.   Se i sedili di una stessa fila possono essere considerati simili (sedili a panchina, o identici, ecc.), si determinano un solo punto «H» e un solo «angolo effettivo d’inclinazione del tronco» per ogni fila di sedili sistemando la macchina punto H 3D descritta all’appendice 1 del presente allegato in un posto considerato rappresentativo della fila. Tale posto deve essere:

4.16.1.

nel caso della fila anteriore, il sedile del conducente;

4.16.2.

nel caso delle file posteriori, un sedile esterno.


(1)  Per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori, qualora non fosse possibile determinare il punto «H» con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» o con altri procedimenti, le autorità competenti possono, se lo ritengono opportuno, prendere come riferimento il punto «R» indicato dal costruttore.

(2)  Angolo d’inclinazione, differenza d’altezza con un supporto sedile, struttura superficie, ecc.

Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H  (1)

(Macchina punto H 3D)

1.   Pannelli che simulano il dorso e la seduta

I pannelli che simulano il dorso e la parte seduta sono in materia plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco e le cosce del corpo umano e sono meccanicamente incernierati al punto «H». Un quadrante è fissato alla sonda incernierata al punto «H» per misurare l’angolo effettivo d’inclinazione del tronco. Una barra regolabile che simula la coscia, fissata al pannello che simula la seduta, determina la linea mediana della coscia e serve da linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi del corpo e delle gambe

I segmenti delle gambe sono collegati alla parte che simula la seduta a livello della barra a T che congiunge le ginocchia e che è un’estensione laterale della barra regolabile della coscia. I quadranti sono incorporati nei segmenti delle gambe per misurare gli angoli delle ginocchia. Gli insiemi piede/scarpa sono tarati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il dispositivo nello spazio. I pesi delle parti del corpo sono disposti nei rispettivi baricentri onde ricreare un affondamento nel sedile equivalente a un uomo del peso di 76 kg. Tutte le articolazioni della macchina punto H 3D devono potersi muovere liberamente senza incontrare attriti significativi.

Figura 1

Designazione degli elementi della macchina punto H 3D

Image 10

Figura 2

dimensioni degli elementi della macchina punto H 3D e distribuzione dei pesi

Image 11


(1)  Per i particolari costruttivi della macchina punto H 3D rivolgersi alla Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Stati Uniti d’America. La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549:1980.

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1).

2.

La posizione del veicolo durante la misurazione è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Image 12


(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130:1978.


ALLEGATO 5

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati in ordine progressivo per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati sulla base di un codice alfanumerico a due caratteri. Il primo dei due caratteri è un numero arabo e designa la fila di sedili partendo dalla parte anteriore verso la parte posteriore del veicolo. Il secondo è una lettera maiuscola e indica l’ubicazione del posto a sedere nella fila, vista nella direzione di marcia del veicolo. Si usano le seguenti lettere:

L

=

sinistra

C

=

centro

R

=

destra

2.   Descrizione della posizione del veicolo durante la misurazione

2.1.   Coordinate dei punti di riferimento

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.   Elenco dei dati del riferimento

3.1.   Posto a sedere: …

3.1.1.   Coordinate del punto «R»

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.1.2.   Angolo teorico d’inclinazione del tronco: …

3.1.3.   Specifiche per la regolazione del sedile (1)

 

Orizzontale: …

 

Verticale: …

 

Angolare: …

 

Angolo d’inclinazione del tronco: …

Nota: elencare i dati di riferimento degli ulteriori posti a sedere utilizzando la numerazione 3.2, 3.3, ecc.


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ACCORDI INTERISTITUZIONALI

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/47


Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA (in prosieguo «le due istituzioni»),

visti il trattato sull’Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo «i trattati»),

visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,

visto il regolamento del Parlamento (1), in particolare gli articoli 105, 106 e 127 e gli allegati VIII e XIV,

visti gli orientamenti politici esposti e le pertinenti dichiarazioni espresse dal presidente eletto della Commissione il 15 settembre 2009 e il 9 febbraio 2010 e viste le dichiarazioni formulate da ciascuno dei candidati membri della Commissione nel corso delle loro audizioni davanti alle commissioni parlamentari,

A.

considerando che il trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione,

B.

considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all’efficace recepimento ed attuazione del diritto dell’Unione,

C.

considerando che il presente accordo quadro fa salvi i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell’Unione, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,

D.

considerando che il presente accordo quadro dovrebbe essere interpretato conformemente al quadro istituzionale quale organizzato dai trattati,

E.

considerando che la Commissione tiene debitamente conto dei rispettivi ruoli conferiti dai trattati al Parlamento e al Consiglio, in particolare con riferimento al principio fondamentale della parità di trattamento di cui al punto 9,

F.

considerando che è opportuno aggiornare l’accordo quadro concluso nel maggio 2005 (2) e sostituirlo con il testo seguente,

ADOTTANO IL SEGUENTE ACCORDO:

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Per rispecchiare al meglio il nuovo «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione, le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle procedure e la pianificazione.

Essi concordano altresì disposizioni specifiche:

sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui all’allegato I,

sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento, di cui all’allegato II,

sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui all’allegato III,

e sul calendario per il programma di lavoro della Commissione di cui all’allegato IV.

II.   RESPONSABILITÀ POLITICA

2.

Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il presidente designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest’ultimo esprima il suo voto elettivo.

3.

A norma dell’articolo 106 del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il presidente eletto della Commissione in tempo utile prima dell’avvio della procedura di approvazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente eletto.

I membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipendenza di cui all’articolo 245 TFUE.

Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l’intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente.

4.

Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell’azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei commissari.

I membri della Commissione che partecipano attivamente a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo dovrebbero prendere un congedo elettorale non retribuito a decorrere dalla fine dell’ultima tornata prima delle elezioni.

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento la sua decisione di concedere detto congedo, specificando quale membro della Commissione assumerà il portafoglio in questione durante tale periodo di congedo.

5.

Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere a tale membro di rassegnare le dimissioni, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ovvero illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva.

6.

Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma del secondo comma dell’articolo 246 TFUE, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l’esito della consultazione del Parlamento prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio.

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima che il nuovo membro sia nominato.

Allo stesso modo, a norma del terzo comma dell’articolo 246 TFUE, quando la restante durata del mandato della Commissione è breve, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione la posizione del Parlamento.

7.

Qualora il presidente della Commissione intenda modificare la ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione nel corso del suo mandato a norma dell’articolo 248 TFUE, informa il Parlamento in tempo utile per la relativa consultazione parlamentare in merito a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato.

8.

Qualora presenti una revisione del codice di condotta dei membri della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento.

III.   DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i)   Disposizioni generali

9.

La Commissione garantisce di applicare il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l’accesso alle riunioni e la messa a disposizione di contributi o di altre informazioni, in particolare nei settori legislativo e di bilancio.

10.

Nell’ambito delle sue competenze, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

11.

Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione:

su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra la Conferenza dei presidenti almeno due volte l’anno per discutere questioni di interesse comune,

il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle principali proposte legislative. Tale dialogo dovrebbe altresì comprendere l’invito al presidente del Parlamento a partecipare alle riunioni del collegio dei commissari,

il presidente della Commissione o il vicepresidente responsabile per le relazioni inter-istituzionali deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione quando devono essere discusse questioni specifiche inerenti alla predisposizione dell’ordine del giorno della plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione e ai settori legislativo e di bilancio,

si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l’attuazione del programma di lavoro della Commissione,

la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione informano la Commissione a tempo debito in merito ai risultati delle loro discussioni aventi una dimensione interistituzionale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esaustivo e regolare dei risultati delle sue riunioni dedicate alla preparazione delle tornate, tenendo conto dei pareri della Commissione. È fatto salvo il punto 45,

al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni pertinenti tra le due istituzioni, i segretari generali del Parlamento e della Commissione si incontrano regolarmente.

12.

Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.

13.

La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un’iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma di lavoro della Commissione, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le iniziative chiave da presentare in seduta plenaria. In linea di principio, la Commissione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo successivamente al pubblico.

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 11 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

14.

Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma del presente accordo quadro, è diffuso all’esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

15.

La Commissione fornisce informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione e l’attuazione della normativa dell’Unione, ivi compresi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.

Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell’allegato I.

16.

Entro tre mesi dall’approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere. Tale termine può essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è debitamente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informazioni siano ampiamente diffuse in seno all’istituzione.

Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interrogazioni orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunicazione scritta sul seguito dato.

La Commissione si impegna a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 225 TFUE (relazione d’iniziativa legislativa) entro tre mesi dall’adozione della corrispondente risoluzione in plenaria. La Commissione presenta una proposta legislativa al più tardi entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro per l’anno seguente. Qualora non presenti una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata dei motivi.

La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini.

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 31.

17.

Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste di atti legislativi a norma dell’articolo 289, paragrafo 4, TFUE, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione su tali proposte.

18.

Le due istituzioni concordano di cooperare nell’ambito delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Il Parlamento e la Commissione cooperano sull’attuazione del protocollo n. 2 TFUE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale cooperazione include le disposizioni relative all’eventuale necessaria traduzione dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali.

Qualora le soglie di cui all’articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguardo.

19.

La Commissione trasmette al Parlamento l’elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell’esercizio del suo diritto di iniziativa. L’elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi.

20.

Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull’amministrazione del Parlamento.

21.

Il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta presenti una modifica del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione.

22.

Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all’allegato II.

ii)   Accordi internazionali e allargamento

23.

Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agisce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

La Commissione applica le disposizioni di cui all’allegato III.

24.

Le informazioni di cui al punto 23 sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al Parlamento per il tramite della commissione parlamentare responsabile e, se del caso, in seduta plenaria. In casi debitamente motivati, le stesse sono fornite a più di una commissione parlamentare.

Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate procedure e garanzie per la trasmissione di informazioni riservate dalla Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell’allegato II.

25.

Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli istituzionali, la Commissione deve rappresentare l’Unione europea nei negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati.

Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta l’Unione in conferenze internazionali, essa facilita la partecipazione, di una delegazione di deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell’Unione, in modo che lo stesso sia immediatamente e pienamente informato sullo svolgimento della conferenza. La Commissione si impegna, se del caso, a informare sistematicamente la delegazione del Parlamento sull’esito dei negoziati.

I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente a tali negoziati. A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei motivi dello stesso.

La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali.

26.

Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematicamente informato il Parlamento e facilita l’accesso, in qualità di osservatori, ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni dell’Unione alle riunioni di organismi istituiti da accordi internazionali multilaterali di cui l’Unione è parte, quando tali organismi sono chiamati a prendere decisioni che necessitano dell’approvazione del Parlamento o la cui attuazione può richiedere l’adozione di atti giuridici secondo la procedura legislativa ordinaria.

27.

La Commissione accorda altresì alla delegazione del Parlamento che fa parte di delegazioni dell’Unione a conferenze internazionali l’accesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione dell’Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione.

Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Commissione una proposta per l’inclusione di una delegazione del Parlamento nella delegazione dell’Unione al più tardi 4 settimane prima dell’inizio della conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debitamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato.

Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella delegazione del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere proporzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell’Unione.

28.

La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.

29.

Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 28, a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii)   Esecuzione del bilancio

30.

Prima di assumere, nel corso delle conferenze dei donatori, obbligazioni finanziarie che implichino nuovi impegni finanziari e richiedano l’accordo dell’autorità di bilancio, la Commissione informa l’autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni.

31.

Nell’ambito del discarico annuale di cui all’articolo 319 TFUE, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell’allegato VII del regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

iv)   Relazioni con le agenzie di regolamentazione

32.

I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per un’audizione dinanzi alle commissioni parlamentari.

Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Commissione e il Parlamento si impegnano ad adottare un approccio comune per quanto riguarda il ruolo e la posizione delle agenzie decentrate nel panorama istituzionale dell’Unione, accompagnato da orientamenti comuni per la creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché per le questioni in materia di finanziamento, bilancio, controllo e gestione.

IV.   COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i)   Programma di lavoro della Commissione e programmazione dell’Unione europea

33.

La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell’Unione al fine di concludere accordi interistituzionali.

34.

Ogni anno la Commissione presenta il suo programma di lavoro.

35.

Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all’allegato IV.

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento.

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel suo programma di lavoro.

36.

La Commissione motiva la mancata presentazione di singole proposte del suo programma di lavoro per l’anno considerato o i casi in cui se ne discosta. Il vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni interistituzionali si impegna a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l’attuazione politica del programma di lavoro della Commissione per l’anno considerato.

ii)   Procedure per l’adozione di atti

37.

La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell’articolo 294 TFUE, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l’esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), TFUE.

38.

In sede di esame di un’iniziativa presentata da almeno un quarto degli Stati membri, in conformità dell’articolo 76 TFUE, il Parlamento si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione competente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull’iniziativa in questione.

La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione.

39.

La Commissione fornisce a tempo debito una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta, su cui il Parlamento abbia già espresso la sua posizione in prima lettura.

La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pendenti all’inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confermarle politicamente o di ritirarle, tenendo debitamente conto della posizione del Parlamento.

40.

Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parlamento deve essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all’articolo 148 TFUE, la Commissione:

i)

adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Parlamento, in maniera da tener conto, nella misura del possibile, della sua posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione;

ii)

provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;

iii)

provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull’eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;

iv)

si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento.

41.

Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

i)

programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle risoluzioni adottate su quest’ultimo, in particolare ai fini di una migliore programmazione delle discussioni prioritarie;

ii)

rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura di consultazione;

iii)

nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma di lavoro della Commissione;

iv)

esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili.

iii)   Questioni legate all’accordo «Legiferare meglio»

42.

La Commissione assicura che le sue valutazioni d’impatto siano svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente. Le valutazioni d’impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l’opzione di mantenimento dello status quo, e sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di messa a disposizione d’informazioni ai parlamenti nazionali prevista dai protocolli n. 1 e n. 2 TFUE.

43.

Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Parlamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta.

44.

Al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell’applicazione del diritto dell’Unione, la Commissione e il Parlamento si impegnano a inserire tavole di concordanza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni.

Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull’applicazione del diritto dell’Unione, la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d’infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d’infrazione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

V.   PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI

45.

La Commissione accorda priorità alla sua presenza, se richiesta, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto ad altri eventi o inviti concomitanti.

In particolare, la Commissione assicura che di norma i membri della Commissione siano presenti ogni volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l’esame dei punti figuranti all’ordine del giorno che sono di loro competenza. Ciò si applica ai progetti preliminari di ordine del giorno approvati dalla Conferenza dei presidenti nel corso della tornata precedente.

Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all’ordine del giorno delle tornate che rientrano nelle competenze di un membro della Commissione.

46.

Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interrogazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera totalmente libera; la seconda parte è dedicata a un tema politico deciso in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, ma senza domande già preparate.

Inoltre, allo scopo di riformare l’attuale tempo delle interrogazioni, è introdotta un’ora delle interrogazioni con i membri della Commissione, incluso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul modello dell’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interrogazioni riguarda i portafogli dei rispettivi membri della Commissione.

47.

I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta.

Fatto salvo l’articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni.

Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di parola loro concesso a titolo indicativo.

48.

Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti all’interno dell’ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.

49.

La Commissione può proporre di iscrivere punti all’ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.

50.

Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del giorno e ordini del giorno.

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l’ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impegnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei membri della Commissione alle loro riunioni.

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al livello appropriato.

Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attività, anche evitando di organizzare riunioni in contemporanea sullo stesso argomento, e si impegnano a non discostarsi dall’ordine del giorno, affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un livello appropriato.

Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale o direttore) in occasione di una riunione di commissione in cui è trattata una proposta della Commissione, il rappresentante della Commissione è autorizzato a intervenire.

VI.   DISPOSIZIONI FINALI

51.

La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall’articolo 290 TFUE.

L’obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei contenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui all’articolo 290 TFUE.

52.

Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3) senza modificarlo e senza pregiudicare una sua eventuale revisione. Fatti salvi i prossimi negoziati tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, le due istituzioni si impegnano ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati sull’adeguamento dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, tenendo conto delle prassi attuali e del presente accordo quadro.

Esse concordano altresì sulla necessità di rafforzare l’attuale meccanismo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell’ambito dell’accordo «Legiferare meglio», onde garantire un’efficace cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio.

53.

La Commissione si impegna ad avviare rapidamente la programmazione annuale e pluriennale dell’Unione, al fine di concludere accordi interistituzionali a norma dell’articolo 17 TUE.

Il programma di lavoro della Commissione costituisce il contributo della Commissione alla programmazione annuale e pluriennale dell’Unione. Successivamente alla sua adozione da parte della Commissione, si dovrebbe tenere un trilogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell’Unione.

In tale contesto, e non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commissione abbiano raggiunto un consenso sulla programmazione dell’Unione, le due istituzioni rivedono le disposizioni del presente accordo quadro relative alla programmazione.

Il Parlamento e la Commissione invitano il Consiglio a intraprendere quanto prima le discussioni sulla programmazione dell’Unione a norma dell’articolo 17 TUE.

54.

Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione dell’attuazione pratica del presente accordo quadro e dei suoi allegati. Entro la fine del 2011 esse procedono a una revisione alla luce dell’esperienza pratica.

Fatto a Strasburgo, addi 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per la Commissione europea

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.

(2)   GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.

(3)   GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Riunioni della Commissione con gli esperti nazionali

Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro.

1.   Ambito di applicazione

Le disposizioni del punto 15 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni:

1)

le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati;

2)

le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati.

Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

2.   Informazioni da trasmettere al Parlamento

La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documentazione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzionate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al loro invio agli esperti nazionali.

3.   Invito degli esperti del Parlamento

Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parlamento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali di cui al punto 1.


(1)  Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comitatologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatologia sono chiaramente definite in altri atti: 1) la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); 2) l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia; 3) gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE.


ALLEGATO II

Trasmissione al Parlamento di informazioni riservate

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate, quali definite al punto 1.2, della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati.

1.2.

Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.

1.2.1.

Per informazioni riservate si intendono le «informazioni classificate UE» (ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate.

1.2.2.

Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i materiali, classificati come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» o «RESTREINT UE» o aventi contrassegni di classificazione nazionali o internazionali equivalenti, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o a uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazionali.

a)   TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

b)   SECRET UE: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

c)   CONFIDENTIEL UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

d)   RESTREINT UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

1.2.3.

Per «altre informazioni riservate» si intendono le altre informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, richieste dal Parlamento e/o trasmesse dalla Commissione.

1.3.

La Commissione assicura al Parlamento l'accesso a informazioni riservate, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da uno degli organi parlamentari o da uno dei titolari di un mandato indicati nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione può trasmettere di propria iniziativa al Parlamento qualsiasi informazione riservata conformemente alle disposizioni del presente allegato.

1.4.

Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione:

il presidente del Parlamento,

i presidenti delle commissioni parlamentari interessate,

l'Ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti, e

il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delegazione dell'Unione ad una conferenza internazionale.

1.5.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della richiesta di uno degli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4, da una decisione definitiva della Commissione o da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e le informazioni relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Tale disposizione si applica senza pregiudizio del punto 44 dell'accordo quadro e dei diritti di controllo del bilancio del Parlamento.

1.6.

Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (2).

2.   Regole generali

2.1.

La Commissione, appena possibile, trasmette agli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettano:

i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata,

le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari,

la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali,

la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

2.2.

Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza, applicate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

2.3.

Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato, accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione, previa consultazione del Commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

2.4.

Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.

2.5.

L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in materia di nulla osta personale di sicurezza.

2.5.1.

L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE /EU TOP SECRET», «SECRET UE» e «CONFIDENTIEL UE» può essere concesso unicamente ai funzionari del Parlamento e ai dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo parlamentare/dal titolare di un mandato come aventi la «necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.

2.5.2.

Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, i deputati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza possono accedere ai documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla base di modalità pratiche definite di comune accordo, comprendenti la firma di una dichiarazione sull'onore in cui si impegnano a non diffondere tali documenti a terzi.

L'accesso ai documenti classificati «SECRET UE» è concesso ai deputati cui sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza adeguato.

2.5.3.

Con il sostegno della Commissione sono adottate delle disposizioni atte a garantire che il Parlamento possa ottenere quanto prima il necessario contributo da parte delle autorità nazionali nel quadro della procedura di nulla osta.

I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone che devono avere accesso alle informazioni riservate sono comunicate contemporaneamente alla richiesta.

Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono informati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in materia di sicurezza che ne derivano.

La questione dei nulla osta di sicurezza sarà riesaminata nel quadro della revisione del presente allegato e delle future disposizioni in materia di sicurezza di cui ai punti 4.1 e 4.2.

3.   Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate

3.1.

Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.3 e, se del caso, di cui al punto 2.4 sono messe a disposizione, sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione, dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne abbia fatto richiesta alle seguenti condizioni:

Il Parlamento e la Commissione garantiscono la registrazione e la tracciabilità delle informazioni riservate.

Nello specifico, le ICUE classificate come «CONFIDENTIEL UE» e «SECRET UE» sono trasmesse dal registro centrale del segretariato generale della Commissione al corrispondente servizio competente del Parlamento, che sarà responsabile di metterle a disposizione, secondo le modalità concordate, dell'organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta.

La trasmissione di ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classificazione.

3.2.

Fatte salve le disposizioni i cui ai punti 2.2 e 2.4 e le future disposizioni in materia di sicurezza di cui al punto 4.1, l'accesso e le modalità previsti per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo prima di trasmettere l'informazione. Tale accordo tra il membro della Commissione competente per il settore interessato e l'organo parlamentare (rappresentato dal suo presidente)/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, prevede la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato.

3.2.1.

Per quanto concerne i destinatari delle informazioni riservate si dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:

l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento, in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali,

l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti,

il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata,

tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare interessata,

tutti i deputati del Parlamento europeo.

È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissione.

3.2.2.

Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle informazioni riservate, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni:

a)

l'esame dei documenti in una sala di lettura sicura se le informazioni sono classificate come «CONFIDENTIEL UE» e oltre;

b)

lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclusivamente i membri dell'Ufficio di presidenza, i membri della Conferenza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione parlamentare competente, nonché i funzionari del Parlamento e i dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici, che siano stati previamente designati dal presidente come aventi la «necessità di sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richiesto, tenendo conto delle seguenti condizioni:

tutti i documenti possono essere numerati, distribuiti all'inizio della riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è consentito prendere appunti né fare fotocopie,

il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del punto trattato secondo la procedura riservata.

Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai documenti.

Le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione sull’onore ad opera dei destinatari dell'informazione di non divulgarne il contenuto a terzi.

3.2.3.

Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una sala di lettura sicura, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure:

sistema di archiviazione sicuro per le informazioni riservate,

una sala di lettura resa sicura senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.,

disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.

3.2.4.

Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le istituzioni.

3.3.

In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni dei membri di cui all'allegato VIII del regolamento del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del Parlamento europeo, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari (3) o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Disposizioni finali

4.1.

La Commissione e il Parlamento europeo prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.

A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento coordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la verifica della tracciabilità delle informazioni riservate e il controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate.

Il Parlamento si impegna ad adeguare, ove necessario, le sue disposizioni interne così da attuare le norme sulla sicurezza relative alle informazioni riservate stabilite nel presente allegato.

Il Parlamento si impegna ad adottare quanto prima le sue future disposizioni in materia di sicurezza e a verificare tali disposizioni di concerto con la Commissione, al fine di stabilire l'equivalenza delle norme di sicurezza. Si tratterà di dare attuazione al presente allegato per quanto riguarda:

le disposizioni e le norme tecniche di sicurezza relative al trattamento e all'archiviazione delle informazioni riservate, incluse le misure di sicurezza nei settori della sicurezza materiale, del personale, dei documenti e informatica,

l'istituzione di una commissione di controllo ad hoc, costituita da deputati debitamente autorizzati alla gestione delle ICUE classificate come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».

4.2.

Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se necessario, lo adeguano, al più tardi al momento della revisione di cui al punto 54 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a:

le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parlamento e la Commissione,

altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni tra le istituzioni.


(1)   GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.


ALLEGATO III

Negoziazione e conclusione di accordi internazionali

Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di accordi internazionali di cui ai punti 23, 24 e 25 dell’accordo quadro:

1)

la Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio;

2)

in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento;

3)

la Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante le negoziazioni;

4)

in linea con le disposizioni di cui al punto 23 dell’accordo quadro, la Commissione tiene regolarmente e tempestivamente informato il Parlamento in merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi;

5)

nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo consenso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione parlamentare responsabile circa l'evoluzione dei negoziati e, in particolare, illustra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state tenute in considerazione;

6)

nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria l'approvazione del Parlamento, la Commissione assicura che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che coprono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi;

7)

in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione fornisce al Parlamento informazioni esaustive a tempo debito al momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano;

8)

la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione di un accordo internazionale e ne illustra i motivi;

9)

per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene altresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.


ALLEGATO IV

Calendario per il programma di lavoro della Commissione

Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il Parlamento, al fine di conseguire un’intesa comune.

Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative programmate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione.

1.

Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per quell'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione.

2.

Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scambio di opinioni regolare con il vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione dell'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.

3.

In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Conferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risultati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Commissione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità.

4.

Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa.

5.

Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i principali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della Commissione per l'anno seguente.

6.

Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni maggiormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione.

7.

In ottobre la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato.

8.

Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella tornata di dicembre.

9.

Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.

10.

Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.