ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.268.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
12 ottobre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

1

 

*

Regolamento (UE) n. 905/2010 della Commissione, dell’11 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

19

 

*

Regolamento (UE) n. 906/2010 della Commissione dell'11 ottobre 2010, recante centotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

21

 

 

Regolamento (UE) n. 907/2010 della Commissione, dell'11 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 908/2010 della Commissione, dell'11 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione, dell’11 ottobre 2010, recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

27

 

 

Regolamento (UE) n. 910/2010 della Commissione, dell’11 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010

29

 

 

DECISIONI

 

 

2010/612/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 luglio 2010, relativa all’aiuto di Stato C 48/07 (ex NN 60/07) concesso dalla Polonia a favore di WRJ e WRJ-Serwis [notificata con il numero C(2010) 4476]  ( 1 )

32

 

 

2010/613/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2010) 6854]  ( 1 )

40

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 665/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2010 (GU L 193 del 24.7.2010)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Gli strumenti per combattere la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo «IVA») previsti dal regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbero essere migliorati e integrati in seguito alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008; alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo su una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi IVA nell’Unione europea; nonché alla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 concernente la cooperazione amministrativa in materia di IVA (in prosieguo la «relazione della Commissione»). Sono anche necessari alcuni chiarimenti redazionali o pratici delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(3)

La pratica dell’evasione e dell’elusione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale. Essa può altresì provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(4)

La lotta contro l’evasione dell’IVA esige una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

(5)

Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero comprendere l’istituzione di un sistema comune di cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, nell’ambito del quale le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell’IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria di beni e all’importazione di beni.

(6)

La cooperazione amministrativa non dovrebbe comportare un indebito trasferimento di oneri amministrativi tra gli Stati membri.

(7)

Ai fini della riscossione dell’imposta dovuta gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l’accertamento corretto dell’IVA. Essi devono pertanto non solo controllare l’applicazione corretta dell’imposta dovuta nel loro territorio, ma dovrebbero anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell’imposta connessa a un’attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro.

(8)

Il controllo dell’applicazione corretta dell’IVA nelle operazioni transfrontaliere imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore o il fornitore dipende sovente da informazioni che sono detenute dallo Stato membro di stabilimento o che possono essere ottenute molto più facilmente da quest’ultimo. Il controllo efficace di tali operazioni dipende pertanto dalla circostanza che lo Stato membro di stabilimento raccolga o sia in grado di raccogliere dette informazioni.

(9)

Al fine di realizzare il regime dello sportello unico previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (4) e applicare la procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, prevista dalla direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), sono necessarie norme sullo scambio e la memorizzazione di informazioni da parte degli Stati membri.

(10)

In caso di operazioni transfrontaliere è importante precisare gli obblighi di ciascuno Stato membro per permettere un controllo effettivo dell’imposta nello Stato membro in cui essa è dovuta.

(11)

La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell’IVA sono indispensabili per il corretto funzionamento del regime dell’IVA. Essi permettono un rapido scambio di informazioni e l’accesso automatico alle stesse, rafforzando la lotta alla frode. Ciò sarà reso possibile dal rafforzamento delle banche dati sui soggetti passivi e sulle loro operazioni intracomunitarie inserendo nelle stesse una serie di informazioni sui soggetti passivi IVA e sulle loro operazioni.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate procedure di verifica volte ad assicurare che le informazioni siano aggiornate, comparabili e di buona qualità e quindi più affidabili. Le condizioni per lo scambio e l’accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente dovrebbero essere definite in maniera chiara.

(13)

Per lottare efficacemente contro la frode è necessario prevedere lo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare lo scambio di informazioni dovrebbero essere precisate le categorie per le quali è necessario procedere allo scambio automatico.

(14)

Come indicato nella relazione della Commissione il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. Di conseguenza, dovrebbe essere predisposto un quadro per fornire il feedback.

(15)

Per effettuare controlli efficaci sull’IVA nelle operazioni transfrontaliere è necessario prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa.

(16)

La conferma della validità dei numeri di identificazione IVA su internet costituisce uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori. Il sistema di conferma della validità dei numeri di identificazione IVA dovrebbe consentire la conferma automatizzata delle pertinenti informazioni agli operatori.

(17)

Alcuni soggetti passivi possono essere sottoposti a obblighi specifici diversi da quelli in vigore nello Stato membro in cui sono stabiliti, in particolare in materia di fatturazione, all’atto di fornire beni o servizi a clienti stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Occorre porre in essere un meccanismo che renda le informazioni sugli obblighi in parola prontamente disponibili per tali soggetti passivi.

(18)

L’esperienza pratica di recente acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell’ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi è indispensabile attuare un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido, concernente informazioni più estese e mirate, per lottare efficacemente contro la frode. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008, si dovrebbe istituire una rete decentrata senza personalità giuridica, denominata Eurofisc, nel quadro del presente regolamento per l’insieme degli Stati membri, allo scopo di promuovere e facilitare una cooperazione multilaterale e decentrata che permetta di lottare in modo mirato e rapido contro frodi specifiche.

(19)

Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l’applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.

(20)

Le informazioni ottenute da paesi terzi da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ad altri Stati membri. Parimenti, le informazioni ottenute dagli altri Stati membri da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ai paesi terzi. Dovrebbero pertanto essere precisate le condizioni per lo scambio di tali informazioni.

(21)

Le norme nazionali applicabili al segreto bancario non devono opporsi all’applicazione del presente regolamento.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure adottate a livello di Unione che contribuiscono alla lotta contro le frodi IVA.

(23)

Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile che le informazioni comunicate a norma del presente regolamento siano trasmesse nella misura del possibile per via elettronica.

(24)

Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è importante aumentare l’uso di formulari tipo nell’ambito dello scambio di informazioni affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente.

(25)

I termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi da non superare, fermo restando che, affinché la cooperazione sia efficace, le informazioni già in possesso dello Stato membro interpellato dovrebbero essere fornite senza indugio.

(26)

Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l’ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode.

(27)

Dato che le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell’articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l’IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.

2.   Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità di cui al paragrafo 1 forniscono assistenza nella protezione del gettito IVA in tutti gli Stati membri.

3.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6 della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio che è stato designato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

b)   «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

c)   «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3;

d)   «autorità richiedente»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

e)   «autorità interpellata»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

f)   «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;

g)   «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

h)   «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

i)   «acquisizione intracomunitaria di beni»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;

j)   «numero d’identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;

k)   «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull’IVA;

l)   «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro;

m)   «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

n)   «persona»:

i)

una persona fisica;

ii)

una persona giuridica;

iii)

dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure

iv)

qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all’IVA;

o)   «accesso automatizzato»: possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute;

p)   «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

q)   «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull’interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

r)   «controllo simultaneo»: il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità competenti sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2010, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.

La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri un elenco di tutte le autorità degli Stati membri e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. L’Ufficio centrale di collegamento può anche essere designato quale responsabile per i contatti con la Commissione.

2.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

4.   I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 sono comunque considerati funzionari all’uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 5

Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.

Articolo 6

Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 10 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

SEZIONE 1

Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

Articolo 7

1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

2.   Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

3.   Fino al 31 dicembre 2014 la richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata ritiene che le indagini amministrative non siano necessarie, ne comunica immediatamente i motivi all’autorità richiedente.

4.   Dal 1o gennaio 2015 la richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni.

In deroga al primo comma, un’indagine relativa agli importi dichiarati da un soggetto passivo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi di cui all’allegato I, effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell’autorità interpellata e imponibili nello Stato membro dell’autorità richiedente, può essere rifiutata solo:

a)

per i motivi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, valutati dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2;

b)

per i motivi di cui all’articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4; oppure

c)

sulla base del fatto che l’autorità interpellata ha già fornito all’autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un’indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.

L’autorità interpellata che rifiuti un’indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all’autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

5.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 8

Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 7 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, salvo nei casi di cui all’articolo 50 o, in casi eccezionali, qualora la richiesta includa i motivi in base ai quali l’autorità richiedente ritenga inappropriato il formulario tipo.

Articolo 9

1.   Su richiesta dell’autorità richiedente l’autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.

2.   I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.

SEZIONE 2

Termine per la comunicazione di informazioni

Articolo 10

L’autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.

Articolo 11

Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all’articolo 10.

Articolo 12

L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

Articolo 13

1.   L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette senza preventiva richiesta le informazioni di cui all’articolo 1 con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

a)

se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all’efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione;

b)

se uno Stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;

c)

se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro.

2.   Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è automatico, conformemente all’articolo 14, o spontaneo, conformemente all’articolo 15.

3.   Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo adottati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 14

1.   Gli elementi seguenti sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2:

a)

le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico;

b)

la periodicità dello scambio automatico per ciascuna categoria di informazioni;

c)

le modalità pratiche di scambio automatico delle informazioni in questione.

Uno Stato membro può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di informazioni relativamente ad una o più di tali categorie quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l’imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell’IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato membro.

I risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria sono esaminati una volta all’anno dal comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 l’autorità competente di ogni Stato membro procede, in particolare, a uno scambio automatico di informazioni che consenta agli Stati membri di consumo di accertare se i soggetti passivi non stabiliti nel loro territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica, indipendentemente dal fatto che tali soggetti si avvalgano del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.

Articolo 15

Le autorità competenti degli Stati membri, tramite scambio spontaneo, inviano alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all’articolo 14, di cui sono a conoscenza e che, a loro parere, possono essere utili a dette autorità.

CAPO IV

FEED BACK

Articolo 16

L’autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 15, può chiedere all’autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo sproporzionato. Le modalità pratiche sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

CAPO V

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE

Articolo 17

1.   Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:

a)

le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

b)

i dati riguardanti l’identità, l’attività, l’organizzazione e l’indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;

c)

i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e

d)

le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le informazioni che raccoglie a norma degli articoli 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.

2.   I dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 18

Per consentire l’uso delle informazioni di cui all’articolo 17 nell’ambito delle procedure previste dal presente regolamento, le informazioni sono disponibili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine del primo anno civile in cui si deve consentire l’accesso alle medesime.

Articolo 19

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.

Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 20

1.   Le informazioni di cui all’articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico.

2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema elettronico entro un mese a decorrere dalla fine del periodo cui tali informazioni si riferiscono.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell’articolo 19, il loro inserimento deve aver luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.

Articolo 21

1.   Ciascuno Stato membro accorda senza indugio all’autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatico alle informazioni archiviate a norma dell’articolo 17.

2.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:

a)

i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

b)

il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;

c)

i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);

d)

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a);

e)

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:

i)

l’accesso riguardi un’indagine su un caso di sospetta frode;

ii)

l’accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un’identificazione personale dell’utente per i sistemi elettronici che danno acceso alle informazioni in questione; e

iii)

l’accesso sia garantito unicamente durante l’orario lavorativo.

I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 22

1.   Per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.

2.   Gli Stati membri informano il comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 1.

Articolo 23

Gli Stati membri provvedono affinché il numero d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente regolamento almeno nelle situazioni seguenti:

a)

quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, come definita all’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l’amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un’amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l’esistenza di un’attività economica con altri mezzi;

b)

quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l’osservanza dell’articolo 55.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.

CAPO VI

RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Articolo 25

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni promananti dalle autorità competenti e relativi all’applicazione della legislazione IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

Articolo 26

La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell’atto o della decisione da notificare, indica il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.

Articolo 27

L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l’atto sono stati notificati al destinatario.

CAPO VII

PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI AMMINISTRATIVE

Articolo 28

1.   Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest’ultima, agenti autorizzati dall’autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo nei quali tali autorità esercitano le loro funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell’autorità interpellata, agli agenti dell’autorità richiedente ne è fornita copia.

2.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest’ultima agenti designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell’autorità interpellata. Gli agenti dell’autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell’autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite degli agenti dell’autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa.

3.   Gli agenti dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

CAPO VIII

CONTROLLI SIMULTANEI

Articolo 29

Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Articolo 30

1.   Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L’autorità competente di detto Stato membro informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l’hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

2.   L’autorità competente dello Stato membro che riceve la proposta di controllo simultaneo, conferma all’autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

CAPO IX

INFORMAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI

Articolo 31

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all’articolo 17.

2.   Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

3.   Nel periodo previsto all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

Articolo 32

1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono il titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE.

2.   L’elenco particolareggiato e il formato delle informazioni da comunicare sono decisi secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

CAPO X

EUROFISC

Articolo 33

1.   Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, in prosieguo denominata «Eurofisc».

2.   Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:

a)

stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;

b)

coordinano lo scambio rapido multilaterale di informazioni mirate nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo «ambiti di attività di Eurofisc»);

c)

coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte ricevute.

Articolo 34

1.   Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.

2.   Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte agli ambiti di attività di Eurofisc, partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti.

3.   Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall’articolo 55.

Articolo 35

La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all’articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc.

Articolo 36

1.   Le autorità competenti di ogni Stato membro designano almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e svolgono le attività di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.

2.   I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo «funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti») designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo «coordinatore dell’ambito di attività di Eurofisc») fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:

a)

raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti e le rendono accessibili agli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. Le informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;

b)

provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti vengano elaborate, come convenuto dai partecipanti all’ambito di attività, e rendono accessibili i risultati ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

c)

forniscono un feedback ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

Articolo 37

I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc presentano una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1.

CAPO XI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2014

Articolo 38

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.

Articolo 39

1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell’esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

Articolo 40

1.   La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

3.   Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con la corrispondente dichiarazione trimestrale.

Articolo 41

1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l’importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2.   Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell’imposta dovuta, lo Stato membro d’identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

Articolo 42

Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati a norma dell’articolo 41.

Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota normale dell’imposta.

SEZIONE 2

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015

Articolo 43

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 44

1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. Dettagli analoghi per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.

Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.

Articolo 45

1.   La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

Articolo 46

1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l’importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2.   Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell’imposta dovuta, lo Stato membro d’identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

3.   Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a)

dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: — il 30 %;

b)

dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: — il 15 %;

c)

dal 1o gennaio 2019: — lo 0 %.

Articolo 47

Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell’articolo 46.

Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica.

CAPO XII

SCAMBIO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELL’IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 48

1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’IVA e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.

2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.

I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (8).

CAPO XIII

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 49

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all’applicazione che essi danno al presente regolamento.

3.   L’elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

4.   Ai fini della valutazione dell’efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all’articolo 1.

5.   La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.

6.   Ove ciò sia necessario, a complemento di quanto disposto da altre disposizioni del presente regolamento la Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne dispone, le informazioni che consentono loro di lottare contro la frode ai danni dell’IVA.

7.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può mettere a disposizione sue perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica o qualsiasi altro tipo di sostegno.

CAPO XIV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 50

1.   Quando un paese terzo comunica informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.

2.   Le autorità competenti possono comunicare ad un paese terzo, nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e

b)

il paese terzo interessato ha assunto l’obbligo di fornire la cooperazione necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull’IVA.

CAPO XV

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 51

1.   Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

2.   Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Qualora un’autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Articolo 52

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l’autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.

Articolo 53

La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni descritti nel presente regolamento, siano operativi. Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi forniti dalla Commissione e dagli Stati membri per il funzionamento di tali sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è deciso in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN/CSI necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

Articolo 54

1.   L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 1 alle seguenti condizioni:

a)

che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

b)

che l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2.   Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le sue esigenze proprie.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellato.

4.   La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari in una persona giuridica.

6.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.

7.   Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato i conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 55

1.   Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e X nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità dell’Unione. Tali informazioni possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.

Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell’imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.

Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (9).

Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

2.   Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso ad altro scopo nello Stato membro dell’autorità richiedente quando l’uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata.

4.   Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Ne informa preventivamente l’autorità interpellata. Quest’ultima può subordinare la trasmissione dell’informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.

5.   Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 10, dall’articolo 11, paragrafo 1, dall’articolo 12 e dall’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

Articolo 56

Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità del suo paese.

Articolo 57

1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

a)

garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti;

b)

istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

c)

garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 59

1.   Entro il 1o novembre 2013, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 60

1.   Il presente regolamento non osta all’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

2.   Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, in particolare in applicazione dell’articolo 11, salvo per la soluzione di casi particolari, essi ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 61

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2012. Tuttavia, gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento sono mantenuti fino alla data di pubblicazione da parte della Commissione dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Il capo V, ad eccezione dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 2012.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 62

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, gli articoli da 33 a 37 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010;

Il capo V, ad eccezione degli articoli 22 e 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013;

gli articoli da 38 a 42 si applicano dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; e

gli articoli da 43 a 47 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.


ALLEGATO I

Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l’articolo 7, paragrafi 3 e 4:

1.

vendite a distanza (articoli 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE);

2.

servizi relativi a un bene immobile (articolo 47 della direttiva 2006/112/CE);

3.

servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE);

4.

noleggio, diverso da quello a breve termine, di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo (articolo 56 della direttiva 2006/112/CE).


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio

GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio

GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio

GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio

GU L 14 del 20.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 12)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 13)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 14)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 15)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 18)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 19)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 7, paragrafo 3

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 28

Articolo 12

Articolo 29

Articolo 13

Articolo 30

Articolo 14

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Articolo 16

Articolo 27

Articolo 17, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 18

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 24, primo comma

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 31

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 24

Articolo 28

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 38

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 43

Articolo 29

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 39

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 44

Articolo 30

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 40

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 45

Articolo 31

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 32

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 41

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 46

Articolo 33

Fino al 31 dicembre 2014: articolo 42

A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 47

Articolo 34

Articolo 34 bis

Articolo 48

Articolo 35

Articolo 49

Articolo 36

Articolo 50

Articolo 37

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 38

Articolo 52

Articolo 39

Articolo 53

Articolo 40

Articolo 54

Articolo 41

Articolo 55

Articolo 42

Articolo 56

Articolo 43

Articolo 57

Articolo 44

Articolo 58

Articolo 45

Articolo 59

Articolo 46

Articolo 60

Articolo 47

Articolo 61

Articolo 48

Articolo 62


12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/19


REGOLAMENTO (UE) N. 905/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato XVII. Tale sorveglianza viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e sulla base degli ultimi dati disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, occorre adeguare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine e le arance.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre–31 maggio

1 215 717

78.0020

1o giugno–30 settembre

966 474

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio–31 ottobre

12 303

78.0075

1o novembre–30 aprile

33 447

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre–30 giugno

17 258

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio–31 dicembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre–31 maggio

368 535

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre–fine febbraio

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre–fine febbraio

115 625

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno–31 dicembre

329 903

78.0160

1o gennaio–31 maggio

92 638

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio–20 novembre

146 510

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio–31 agosto

1 262 435

78.0180

1o settembre–31 dicembre

95 357

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio–30 aprile

280 764

78.0235

1o luglio–31 dicembre

83 435

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno–31 luglio

49 314

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio–10 agosto

90 511

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno–30 settembre

6 867

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno–30 settembre

57 764»


12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/21


REGOLAMENTO (UE) N. 906/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2010,

recante centotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 27 e il 29 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti due persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: nel gennaio 2005 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: il nome di suo fratello è Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

(2)

La voce «Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Indirizzo Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam (i) Hammedi Mohamedben). Indirizzo Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.»


12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/23


REGOLAMENTO (UE) N. 907/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

80,7

MK

56,9

TR

78,0

XS

50,2

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

54,8

TR

135,2

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

92,3

BR

100,4

CL

62,4

IL

102,3

TR

98,9

UY

117,2

ZA

73,9

ZZ

92,5

0806 10 10

BR

221,3

TR

124,4

ZA

64,2

ZZ

136,6

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

121,2

CN

82,6

NZ

96,3

ZA

86,9

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

75,4

ZA

77,5

ZZ

76,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.10.2010   

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L 268/25


REGOLAMENTO (UE) N. 908/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 903/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 58.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 12 ottobre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

57,56

0,00

1701 11 90 (1)

57,56

0,00

1701 12 10 (1)

57,56

0,00

1701 12 90 (1)

57,56

0,00

1701 91 00 (2)

48,93

2,79

1701 99 10 (2)

48,93

0,00

1701 99 90 (2)

48,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


12.10.2010   

IT

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L 268/27


REGOLAMENTO (UE) N. 909/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2010

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(2)

Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(3)

Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

(4)

Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 635/2010 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 20.7.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2011

(in tonnellate)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2409568

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1832277

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0542064

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,3125000

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1776486

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0851556

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

4,9125750

22-Uruguay

380,000

 

4,7500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

4,2262326

25-Uruguay

2 420,000

 

2,5548447


12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/29


REGOLAMENTO (UE) N. 910/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 869/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 869/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, dell’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

(3)  GU L 259 del 1.10.2010, pag. 7.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 12 ottobre 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

14,39

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

14,39


(1)  Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.9.2010-8.10.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

221,79

150,02

Prezzo FOB USA

182,97

172,97

152,97

93,04

Premio sul Golfo

15,90

Premio sui Grandi laghi

13,18

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,48 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

49,61 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2010

relativa all’aiuto di Stato C 48/07 (ex NN 60/07) concesso dalla Polonia a favore di WRJ e WRJ-Serwis

[notificata con il numero C(2010) 4476]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/612/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (2), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

La Commissione ha ricevuto informazioni riguardo ad alcune irregolarità nel settore dei tubi in acciaio nel corso delle verifiche sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca. Dopo l’adesione della Polonia all’UE, l’aiuto a favore di Walcownia Rur Jedność Sp. z o.o. (in appresso «società WRJ») e di WRJ-Serwis Sp. z o.o. (in appresso «società WRJ-Serwis») sono stati sottoposti d’ufficio a verifica. Con lettere del 6 aprile 2005, 4 agosto 2005, 3 novembre 2005, 4 maggio 2006, 17 novembre 2006 e 11 luglio 2007, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità polacche, che hanno risposto con lettere del 7 giugno 2005, 29 settembre 2005, 2 dicembre 2005, 18 maggio 2006, 31 maggio 2006, 10 gennaio 2007 e 3 agosto 2007.

(2)

Con lettera del 23 ottobre 2007 la Commissione ha informato la Polonia di aver deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108 paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (3) in relazione alla serie di misure concesse a WRJ e WRJ-Serwis.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 novembre 2007 (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito alle misure in questione.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un terzo interessato e le ha trasmesse alla Polonia per dare a quest’ultima la possibilità di reagire; la Polonia ha risposto con lettera del 16 febbraio 2009. Con lettere del 21 gennaio 2008 e 1o febbraio 2008 ha preso posizione rispetto alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

(5)

In data 16 febbraio 2009, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse con lettera del 4 giugno 2009.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Beneficiari

2.1.1.   WRJ

(6)

La società WRJ ha sede a Katowice e dà lavoro a 12 dipendenti nel settore dell’amministrazione. Il 40,736 % delle quote della società appartiene a Towarzystwo Finansowego Silesia Sp. z o.o. (in appresso «società TFS»), un’impresa che appartiene per il 99,6 % allo Stato. Il rimanente 7,235 % delle quote appartiene a Walcownia Rur Silesia SA (in appresso: «Walcownia Rur Silesia»), società controllata al 100 % da TFS.

(7)

Gli altri azionisti sono:

PIW Enpol Sp. z o.o. (19,009 % delle azioni),

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (8,3 % delle azioni),

Kulczyk Privatstiftung (4,533 % delle azioni),

Huta Jedność (0,817 % delle azioni),

una serie di azionisti di minoranza che possiedono quote di azioni tra 0,004 % e il 3,4 %.

(8)

La società WRJ è stata creata nel 1995 al fine di costruire un nuovo laminatoio di tubi senza saldatura con una capacità produttiva di 160 000 tonnellate annue (in appresso «progetto WRJ»).

(9)

Inizialmente, c’era stata un’altra impresa, Huta Jedność, che aveva avviato la costruzione di un laminatoio di tubi senza saldatura con una capacità produttiva di 400 000 tonnellate, ma l’operazione si era interrotta nel 1980 quando lo Stato aveva sospeso le sovvenzioni. Dopo diversi tentativi di riprendere il progetto, Huta Jedność ha chiesto l’avvio di una procedura di fallimento che includeva la liquidazione degli attivi ma la richiesta è stata respinta dal tribunale. Attualmente, Huta Jedność è un’impresa in liquidazione le cui attività consistono nel dare in leasing i propri attivi di produzione ad altre imprese e nel fornire mezzi di produzione.

(10)

Il progetto WRJ si basava sulle infrastrutture e su una parte dei macchinari e delle attrezzature precedentemente acquisiti da Huta Jedność per il progetto iniziale e doveva essere realizzato sui terreni che precedentemente appartenevano a Huta Jedność. Nuovi investitori sono stati invitati a partecipare al progetto che ha preso l’avvio nel 1997. La sua realizzazione è stata interrotta nel 2001 e gli investitori si sono ritirati. Sembra che fosse stato effettuato l’86 % dei lavori anche se la società WRJ non ha intrapreso alcuna attività produttiva.

(11)

Il 4 settembre 2007 Walcownia Rur Silesia, una controllata appartenente interamente a TFS, creata nell’ambito dei piani di consolidamento per il settore polacco dei tubi in acciaio (cfr. i considerando 15-17), ha chiesto l’avvio di una procedura di fallimento nei confronti della società WRJ che comprendesse la liquidazione dei suoi attivi. Il 23 gennaio 2008 il Tribunale regionale di Katowice ha dichiarato il fallimento di WRJ comprensivo della liquidazione dei suoi attivi nominando a tal fine un curatore fallimentare. Al momento attuale non risulta che sia stata venduta alcuna parte degli attivi della società.

2.1.2.   WRJ-Serwis

(12)

La società WRJ-Serwis è stata creata nel 2001 mediante trasformazione dell’impresa Zakład Usług Energomechanicznych «Jedność» SA, fondata nel 1999. Ne sono azionisti la società TFS (54,66 % delle azioni), e PIW ENPOL Sp. z o.o. (36,77 % delle azioni), Commplex Sp. z o.o. (8,29 % delle azioni) e Huta Jedność (0,28 % delle azioni).

(13)

Obiettivo primario della società WRJ-Serwis era realizzare una parte del progetto WRJ e garantire alla società WRJ le migliori possibilità di credito. Tuttavia, la società WRJ-Serwis non ha iniziato alcuna attività di investimento, ma, dopo la cessazione delle attività produttive di Huta Jedność all’inizio del 2004, ha avviato nella filiera la produzione di tubi in acciaio senza saldature trafilati a freddo. Tale attività viene realizzata utilizzando gli attivi inizialmente presi in leasing da Huta Jedność. Gli attivi in questione sono stati acquisiti da ING Bank Śląski SA e poi da Walcownia Rur Silesia. Soprattutto, la società WRJ-Serwis ha acquisito il 9/10 dei diritti di usufrutto perenne dei terreni sui quali è localizzato il progetto di WRJ, nonché i 9/10 dei diritti di proprietà degli edifici installati su tale terreno.

(14)

La società WRJ-Serwis ha cessato l’attività operativa nell’aprile 2008 quando Walcownia Rur Silesia ha avviato la produzione di tubi in acciaio nella filiera.

2.1.3.   Consolidamento di WRJ e WRJ-Serwis e tentativi di privatizzazione

(15)

Nel 2004 la società TFS ha iniziato la ricerca di un investitore strategico per le società WRJ e WRJ-Serwis. Nel 2005 ha invitato gli interessati a presentare un’offerta. Due parti hanno proposto un’offerta. Infine, è stato concluso con uno degli offerenti un accordo quadro per l’acquisizione degli attivi delle società WRJ e WRJ-Serwis, liberi da qualsiasi onere, che è stato però sciolto nell’ottobre 2006 per mancato adempimento delle sue condizioni. Nel dicembre 2006 la società TFS ha avviato una nuova procedura d’appalto che non ha portato però alla presentazione di nessuna offerta.

(16)

Dopo un nuovo bando di gara lanciato nel 2007, TFS ha deciso di consolidare le due società WRJ e WRJ-Serwis al fine di agevolare la loro privatizzazione. Con questo obiettivo ha fondato due nuove società, FEREX Sp. z o.o. (in appresso «FEREX») e Walcownia Rur Silesia, di cui possiede il 100 % delle azioni. Attraverso Walcownia Rur Silesia e FEREX, TFS ha acquisito gli attivi necessari per la realizzazione del progetto WRJ e ha rilevato i debiti di WRJ e WRJ-Serwis come segue:

a)

Walcownia Rur Silesia è diventata creditrice di WRJ rilevando dal consorzio di banche crediti relativi a tale società per un importo di 168 940 469 PLN e della società Stalexport di crediti relativi a WRJ per un importo di 95 595 057 PLN. Inoltre, Walcownia Rur Silesia ha acquistato dal consorzio di banche presieduto da ING Bank Śląski i beni mobili che rappresentano le attrezzature della filiera;

b)

anche la società FEREX è diventata creditrice di WRJ acquisendo dalle banche crediti relativi a WRJ pari complessivamente a 142 941 270,43 PLN, garantiti da un’ipoteca sul terreno appartenente alle società WRJ e WRJ-Serwis.

(17)

Nell’agosto 2008 le autorità polacche hanno cercato ancora una volta di vendere WRJ, WRJ-Serwis, FEREX e Walcownia Rur Silesia. Le società TFS e Walcownia Rur Silesia hanno invitato le parti interessate a negoziare l’acquisto congiunto degli attivi di Walcownia Rur Silesia, del capitale sociale di FEREX, dei crediti di TFS relativi a FERX e delle azioni di TFS nel capitale di WRJ-Serwis. La procedura è terminata il 15 gennaio 2009 e non ha portato alla vendita di nessuno degli attivi proposti.

2.2.   Le misure sottoposte a valutazione

(18)

Le misure concesse a favore della società WRJ consistono in investimenti di capitale realizzati dalla società TFS (2.2.1), in una garanzia concessa da TFS (2.2.2) e nelle garanzie concesse dal Tesoro di Stato. Le misure concesse a favore della società WRJ-Serwis consistono in investimenti di capitale realizzati dalla società TFS (2.2.4).

2.2.1.   Gli investimenti di capitale in WRJ realizzati da TFS

(19)

Il primo investimento di capitale della società TFS nella società WRJ ha avuto luogo il 26 giugno 2002 quando gli azionisti di quest’ultima hanno deciso un aumento del capitale sociale. In cambio dei crediti la società TFS ha ottenuto azioni per un valore nominale di 15 milioni di PLN. I crediti, pari a 15 milioni di PLN, erano dovuti a TFS da parte di Huta Andrzej e Huta Katowice. L’aumento di capitale è stato registrato ed è diventato effettivo a partire dal 22 novembre 2002.

(20)

L’altro aumento di capitale ha avuto luogo il 17 gennaio 2003 quando gli azionisti di WRJ hanno deciso nuovamente un aumento del capitale sociale della società. In cambio dei crediti, la società TFS ha ottenuto dalla società WRJ azioni per un valore nominale di 40 milioni di PLN (scambio di debiti con quote del capitale sociale). Il valore nominale dei crediti era pari a 40 milioni di PNL, e la società TFS li aveva acquisiti in precedenza, nel dicembre 2002, da ING Bank Śląski SA L’aumento di capitale è stato registrato ed è diventato effettivo il 25 agosto 2003.

2.2.2.   Garanzie concesse a WRJ da TFS

(21)

Nel 2001 la società TFS ha concesso garanzie per un importo di 5 milioni di PNL in relazione al prestito di 20 milioni di PNL che WRJ aveva ottenuto nel 1999 dal Fondo regionale per la tutela dell’ambiente e la gestione delle acque.

(22)

Anche nel 2001 la società TFS aveva concesso garanzie per un importo di 50 milioni di PNL in relazione a un prestito di 115 milioni di PNL che WRJ aveva ottenuto nel 1996 dal Fondo regionale per la tutela dell’ambiente e la gestione delle acque.

2.2.3.   Garanzie concesse a WRJ dal Tesoro di Stato

(23)

Il 14 ottobre 1997 il Tesoro di Stato ha concesso una garanzia pari complessivamente a 262,5 milioni di PLN sull’importo principale e gli interessi di due prestiti: un credito in valuta e un credito in PLN, entrambi concessi dal consorzio di banche nel 1997.

(24)

Il 2 gennaio 2003 il Consiglio dei Ministri ha firmato i documenti relativi ad una garanzia di Stato fino al 55 %. Tale aumento della garanzia non è però stato realizzato.

2.2.4.   Gli investimenti di capitale in WRJ-Serwis realizzati da TFS

(25)

La società TFS ha effettuato degli apporti di capitale a favore della società WRJ-Serwis nel dicembre 2003 al fine di ottenere una quota di maggioranza, circostanza che le avrebbe permesso di assumere il controllo del progetto WRJ. Nella decisione del dicembre 2003 gli azionisti della società WRJ-Serwis hanno accettato la vendita di azioni a TFS. Le azioni avevano un valore nominale pari a 7 910 000 PLN. La società TFS ha acquisito azioni principalmente in cambio dei crediti dovuti da Huta Jedność, crediti che sono stati trasferiti alla società WRJ-Serwis. Inoltre, TFS ha fornito, in cambio di azioni, liquidità (890 000 PLN) e un apporto in natura (materie prime: placche metalliche provenienti da Huta Jedność destinate alla trasformazione, per un valore commerciale di 450 000 PLN). L’accordo relativo all’acquisizione delle quote è stato firmato l’8 giugno 2004 mentre l’aumento di capitale è stato registrato la prima volta il 17 agosto 2007.

(26)

Oltre a TFS, hanno acquisito azioni del capitale aumentato uno degli azionisti già esistenti, PIW Enpol Sp. z o.o., e un azionista nuovo, Commplex Sp. z o.o., (in entrambi i casi imprese private). Le società hanno acquisito azioni cedendo in cambio i crediti che Huta Jedność aveva nei confronti di WRJ-Serwis.

3.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(27)

Come specificato al punto 3, il 23 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale (in appresso «decisione di avvio del procedimento»). In tale decisione, la Commissione dichiarava di essere l’organo competente per l’esame del caso e che le misure in questione costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

3.1.   Diritto applicabile e competenze della Commissione

(28)

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha riconosciuto che gli articoli 107 e 108 del TFUE (precedentemente articoli 87 e 88 del trattato CE) non sono, in linea di principio, applicabili agli aiuti concessi prima dell’adesione e non applicati dopo l’adesione. Tuttavia, le disposizioni del protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (in appresso: ‘protocollo n. 8’) possono essere considerate come una lex specialis con riferimento agli articoli 107 e 108 del TFUE che ha esteso il controllo degli aiuti di Stato sulla base del TFUE a tutti gli aiuti a favore della ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca concessi tra il 1997 e il 2006. Pertanto, in linea di massima, la Commissione sarebbe competente per la valutazione di tali aiuti.

(29)

Per quanto riguarda la questione di sapere se i produttori di tubi come WRJ e WRJ-Serwis facciano parte del settore dell’«industria siderurgica» ai fini del protocollo n. 8, la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: il protocollo n. 8 si basava sul programma nazionale di ristrutturazione (il programma «ristrutturazione e sviluppo dell’industria siderurgica in Polonia» o «PNR»). Il campo di applicazione sia del PNR che del protocollo n. 8 non si limitava a quello dell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (in appresso: «trattato CECA»), ma copriva anche alcuni settori dell’industria siderurgica come quelli dei tubi senza saldatura e dei tubi grandi saldati.

(30)

Conformemente alla decisione di avvio del procedimento, prima di tutto tale interpretazione corrispondeva alla definizione dell’industria siderurgica nel quadro delle norme UE relative agli aiuti di Stato e segnatamente alla definizione di cui all’allegato B della disciplina multisettoriale (5). In secondo luogo, la definizione scaturiva dal campo di applicazione del PNR, la metà dei beneficiari del quale erano produttori di tubi. Huta Jedność, la società che ha preceduto WRJ i WRJ-Serwis, ha effettivamente partecipato al processo descritto nel programma di ristrutturazione ed è stata più volte direttamente menzionata nel progetto di PNR, ma alla fine non è stata considerata un potenziale beneficiario dal momento che all’epoca, a seguito del suo fallimento, ne era prevista la liquidazione.

(31)

Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il divieto di concedere un aiuto non previsto dal PNR né dal protocollo n. 8 si applicasse sia a Huta Jedność che alle società WRJ e WRJ-Serwis.

3.2.   Esistenza di aiuto di Stato

(32)

Per quanto riguarda gli investimenti nella società WRJ effettuati dalla società TFS e le garanzie concesse da quest’ultima, la Commissione ha espresso seri dubbi quanto al fatto che fosse soddisfatto il criterio dell’investitore privato. Quando sono state prese queste misure, WRJ si trovava in difficoltà e non sarebbe stata in condizione di reperire fondi sul mercato dei capitali. Inoltre, la Commissione ha manifestato dubbi per quanto riguarda il fatto che fosse possibile ottenere un rendimento sufficiente da tale investimento. Ha ritenuto inoltre che sarebbe stato difficile giustificare gli investimenti con il fatto che la società TFS intendeva in futuro privatizzare WRJ.

(33)

Per quanto riguarda la garanzia concessa a WRJ dal Tesoro di Stato, la Commissione ha osservato che nel 1997, all’epoca della concessione della garanzia, non era chiaro che l’impresa si trovasse in difficoltà. D’altra parte, l’aumento della garanzia nel 2003 può far ritenere che la società WRJ si trovasse in difficoltà; pertanto, la Commissione dubitava che tale aumento rispettasse il criterio dell’investitore privato.

(34)

Per quanto riguarda gli investimenti nella società WRJ effettuati dalla società TFS, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che fosse soddisfatto il criterio dell’investitore privato. La Commissione ha osservato che nel 2003 la società si trovava in difficoltà per cui è poco probabile che il rendimento dell’investimento potesse essere soddisfacente.

3.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno

(35)

La Commissione non è riuscita ad individuare alcuna motivazione che permettesse di considerare un eventuale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune dal momento che gli investimenti o aiuti alla ristrutturazione a favore dell’industria siderurgica tra il 1997 e il 2006 erano vietati dal protocollo n. 8 e pertanto dalle norme UE in materia di aiuti di Stato.

4.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(36)

Con lettere del 21 gennaio 2008 e 1o febbraio 2008 le autorità polacche hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento. In sintesi, le autorità polacche non concordano con l’interpretazione che la Commissione ha dato del protocollo n. 8 e sostengono che le misure in questione non costituiscono aiuto di Stato.

4.1.   Diritto applicabile e competenze della Commissione

(37)

Le autorità polacche ritengono che il protocollo n. 8, che costituisce un’eccezione al principio di non intervento nei confronti degli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione, non possa essere interpretato mediante generalizzazioni.

(38)

Affermano, innanzitutto, che poiché l’allegato 1 del protocollo n. 2 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (6) (in appresso «accordo europeo») non includeva alcun riferimento né ai produttori di tubi né ai loro prodotti, questi non rientravano nel campo di applicazione dell’accordo.

(39)

In secondo luogo, il divieto di concessione di aiuti di Stato ai produttori di tubi negli Stati membri è stato introdotto il 24 luglio 2002 quando è entrato in vigore l’allegato B della disciplina multisettoriale che definiva il campo di applicazione dell’industria siderurgica. Conformemente a tale definizione, il segmento dei tubi l’industria siderurgica senza saldatura e dei tubi grandi saldati, faceva parte dell’industria siderurgica. Pertanto, il PNR autorizzato dalla Commissione nel 2003 e il protocollo n. 8 riguardavano anche i produttori di tubi. Prima, all’epoca dell’applicazione del trattato CECA, il segmento dei tubi non era preso in considerazione.

(40)

Le autorità polacche sostengono che il protocollo n. 8 va interpretato nel senso che, prima del 24 luglio 2002, l’aiuto concesso ai produttori di tubi non era sottoposto al controllo della Commissione, analogamente a tutti gli altri aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del trattato di adesione. Dopo tale termine, i produttori di tubi erano soggetti alle restrizioni di cui sopra.

(41)

Per quanto riguarda i beneficiari, le autorità polacche fanno presente che la società WRJ-Serwis può essere considerata produttrice di prodotti in acciaio solo dopo il 2004, anno in cui ha iniziato ad utilizzare le attrezzature della filiera, e che, prima di tale data, nessun intervento di Stato avrebbe potuto essere considerato un aiuto di Stato a favore dell’industria siderurgica.

(42)

Inoltre, la Polonia ha sottolineato che il progetto WRJ non costituisce la continuazione del progetto Huta Jedność.

4.2.   Esistenza di aiuto di Stato

(43)

Inoltre, le autorità polacche sostengono che, nonostante la società TFS sia controllata dal Tesoro di Stato, essa agisce conformemente alle regole di mercato per conseguire degli utili. Le azioni che ha realizzato nei confronti di WRJ e WRJ-Serwis non risultavano da alcun particolare controllo o sorveglianza esercitata dallo Stato. Pertanto, il Tesoro non ha necessariamente esercitato il controllo nel senso di cui alla sentenza Stardust Marine (7).

(44)

Per quanto riguarda l’aumento del capitale della società WRJ e le garanzie concessi dalla società TFS, la Polonia ritiene che la società TFS non abbia apportato risorse finanziarie significative al progetto WRJ. Lo scambio dei crediti con azioni nella società WRJ era una misura economicamente più razionale dell’esecuzione diretta di tali crediti. Inoltre, all’epoca in cui aveva effettuato gli investimenti nella società WRJ, la società TFS disponeva di piani operativi che dimostravano la redditività del progetto WRJ. Anche il consorzio di banche era pronto a fornire ulteriori finanziamenti alla società WRJ. Pertanto, la società TFS ha agito come un investitore privato.

(45)

Le autorità polacche ritengono che l’aumento della portata della garanzia a favore di WRJ fosse conforme ai criteri dell’investitore privato dal momento che era assicurata la copertura di un importo considerevole e che WRJ aveva versato al Tesoro di Stato un’imposta per l’aumento della garanzia conforme al tasso di mercato. Inoltre, la garanzia era subordinata a un rifinanziamento del progetto WRJ da parte delle banche che non ha avuto luogo. Pertanto, l’aumento della garanzia non è mai stato effettuato e la Polonia ritiene che la società WRJ non abbia ricavato degli utili.

(46)

Si può ritenere che l’intervento di capitale nella società WRJ-Serwis soddisfi il criterio dell’investitore privato. Prima di tutto, vi hanno partecipato azionisti privati diversi da TFS. In secondo luogo, la società WRJ-Serwis non si trovava in difficoltà finanziarie e TFS aveva preso la propria decisione pensando ai profitti che avrebbe ottenuto in futuro WRJ-Serwis. Inoltre, TFS è riuscita a prendere il controllo sulla società WRJ-Serwis e il terreno su cui è stato realizzato il progetto WRJ.

(47)

Per quanto riguarda il consolidamento delle società WRJ e WRJ-Serwis, le autorità polacche sostengono che era l’unica possibilità di giungere rapidamente alla ripresa e al completamento del progetto WRJ da parte di un investitore privato pur garantendo il recupero della massima parte del capitale investito fino ad allora dallo Stato.

5.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(48)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un terzo interessato, decisamente contrario alle sovvenzioni concesse dalla Polonia. La persona in questione fa presente che i tubi non sono mai stati oggetto del trattato CECA e che l’industria dei tubi doveva effettuare la ristrutturazione a proprie spese senza intervento dello Stato. L’accettazione dell’aiuto in esame avrebbe pregiudicato il settore europeo della produzione dei tubi. La parte interessata sostiene anche che l’accettazione dell’aiuto può compromettere i tentativi di dimostrare che alcuni paesi importano nell’UE tubi che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni. Inoltre sostiene che il settore europeo dei tubi non saldati si trovava in una situazione economica particolare, caratterizzata, da una parte, dall’esistenza di capacità di produzione in surplus e dalla necessità di esportare grossi quantitativi e, dall’altra, da un aumento delle importazioni provenienti dalla Cina.

6.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA SULLE AFFERMAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA

(49)

Le osservazioni della parte interessata sono state trasmesse alla Polonia che le ha commentate il 16 febbraio 2009. Le autorità polacche sostengono la necessità di norme trasparenti per garantire una concorrenza leale sul mercato dei tubi.

(50)

La Polonia concorda con la terza parte interessata sul fatto che i tubi non sono mai stati oggetto del trattato CECA e ribadisce che è con l’avvento della disciplina multisettoriale, entrata in vigore il 24 luglio 2002, che i produttori di tubi sono entrati a far parte dell’«industria siderurgica». Quindi, il divieto di aiuti di Stato a favore del settore dei tubi si applica a partire dal 24 luglio 2002, data in cui è entrata in vigore la definizione «allargata» dell’industria siderurgica.

(51)

Inoltre, le autorità polacche ribadiscono che la società WRJ non ha mai iniziato l’attività di produzione e che la società WRJ-Serwis ha cessato la produzione nel 2008. La Polonia sottolinea di non aver mai concesso aiuti di Stato a WRJ.

7.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

7.1.   Diritto applicabile e competenze della Commissione

(52)

Le misure in oggetto sono state concesse prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea, vale a dire prima del 1o maggio 2004. In linea di principio, gli articoli 107 e 108 del TFUE non si applicano agli aiuti concessi prima dell’adesione e non applicati dopo l’adesione (8). A titolo di deroga dal principio di cui sopra e quindi a titolo di eccezione, la Commissione è competente per esaminare un aiuto di Stato concesso dalla Polonia nel contesto della ristrutturazione dell’industria siderurgica nazionale prima dell’adesione all’UE in virtù del protocollo n. 8 al trattato di adesione.

7.1.1.   Il protocollo n. 8 come lex specialis

(53)

Il protocollo n. 8 contiene una disposizione che autorizza la Polonia a portare a termine la ristrutturazione dell’industria siderurgica avviata prima dell’adesione. La ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca prima dell’adesione è stata intrapresa sulla base del protocollo n. 2 dell’accordo europeo e portata avanti sulla base della decisione del Consiglio di associazione UE-Polonia (in appresso: «decisione del Consiglio di associazione») (9).

(54)

Nel protocollo n. 2 dell’accordo europeo è stata concessa alla Polonia una moratoria di 5 anni, dal 1992 alla fine del 1996, durante la quale il paese poteva utilizzare aiuti di Stato al fine di ristrutturare la propria industria di prodotti in acciaio CECA.

(55)

Tale moratoria è stata prorogata con la decisione del Consiglio di associazione per i successivi otto anni, a partire dal 1o gennaio 1997 fino al momento dell’adesione della Polonia all’UE. In tal periodo, la Polonia poteva, a titolo eccezionale, ottenere per i prodotti in acciaio aiuti di Stato per le esigenze del processo di ristrutturazione alle condizioni stabilite dal protocollo n. 2 all’accordo europeo (la cui applicazione era stata prorogata sulla base della decisione del Consiglio di associazione) e sulla base del PNR presentato dalla Polonia alla Commissione nell’aprile 2003. Nel luglio 2003, dopo che la Commissione aveva valutato il PNR, la domanda della Polonia è stata approvata dagli Stati membri (10).

(56)

Conformemente al protocollo n. 8, la Commissione è autorizzata a controllare dopo l’adesione della Polonia all’UE gli aiuti di Stato concessi da questo paese all’industria siderurgica sulla base del protocollo n. 2 dell’accordo europeo (e successivamente della decisione del Consiglio di associazione) e del PNR. Inoltre, il protocollo n. 8 stabilisce che la Commissione ha il diritto di esigere il rimborso degli aiuti concessi in violazione del protocollo n. 2 dell’accordo europeo o del PNR. Il protocollo n. 8 ha pertanto il carattere di una lex specialis, che permette, a titolo di eccezione, la deroga dai principi generali relativi alla verifica e al controllo con effetto retroattivo degli aiuti di Stato concessi dalla Polonia all’industria siderurgica prima dell’adesione. Lo ha confermato il tribunale che ha affermato che il protocollo n. 8 costituisce una lex specialis in relazione agli articoli 107 e 108 del TFUE e estende il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione in virtù del TFUE agli aiuti concessi per la riorganizzazione dell’industria siderurgica polacca nel periodo tra il 1997 e il 2003 (11).

7.1.2.   Ambito delle competenze della Commissione per quanto riguarda il controllo con effetto retroattivo sulla base del protocollo n. 8

(57)

Nel contesto del procedimento in corso, la Commissione deve valutare se nell’ambito delle competenze relative al controllo eccezionale con effetto retroattivo, di cui ai considerando 53-56, rientrino anche gli aiuti concessi dalla Polonia ai produttori di tubi prima dell’adesione all’UE. A tal fine, occorre interpretare le basi giuridiche applicabili al caso, vale a dire il protocollo n. 8 insieme con il protocollo n. 2 dell’accordo europeo e la decisione del Consiglio di associazione, al fine di determinare se tali norme riguardano gli aiuti concessi a favore dei produttori di tubi polacchi prima dell’adesione all’UE.

(58)

Conformemente ad un principio giuridico universalmente riconosciuto, le norme che hanno carattere di lex specialis, dal momento che costituiscono una deroga alle disposizioni generali, devono essere interpretate in senso stretto. L’interpretazione in senso stretto delle basi giuridiche di cui sopra (cfr. i considerando 59-65) porta a concludere che le competenze della Commissione relative al controllo eccezionale con effetto retroattivo sono limitate agli aiuti concessi prima dell’adesione a favore dei produttori di prodotti CECA; quindi gli aiuti a favore dei produttori dei tubi non rientrano tra tali competenze.

7.1.3.   Interpretazione delle basi giuridiche

(59)

Le competenze della Commissione relative alla verifica e al controllo con effetto retroattivo degli aiuti concessi prima dell’adesione a favore della siderurgia polacca sono definite dai punti 12 e 18 del protocollo n. 8. Ai sensi del punto 12 la Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della ristrutturazione nel periodo precedente e successivo all’adesione fino al 2006. Conformemente al punto 18, la Commissione è autorizzata a esigere il rimborso degli aiuti di Stato concessi in violazione dei criteri stabiliti dal protocollo n. 8.

(60)

Il punto 1 del protocollo n. 8 stabilisce che gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell’industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che: «il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA dell’accordo europeo […] sia prorogato fino alla data di adesione»; si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione; che le condizioni previste nel protocollo n. 8 siano soddisfatte e che «non venga concesso alcun aiuto di Stato all’industria siderurgica polacca dopo l’adesione».

(61)

Il punto 2 del protocollo n. 8 esige che la ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d’impresa specifici delle società di cui all’allegato 1 e in linea con le condizioni definite nel presente Protocollo, sia completata entro il 31 dicembre 2006. Il punto 3 del protocollo n. 8 stabilisce che possono beneficiare di aiuti nel quadro del programma di ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca esclusivamente le imprese indicate nell’allegato 1 del protocollo.

(62)

Il punto 1 del protocollo n. 8 rinvia esplicitamente all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell’accordo europeo (una disposizione la cui applicazione è stata prorogata mediante la decisione del Consiglio di associazione). Il protocollo 2 dell’accordo europeo si applicava esclusivamente ai «prodotti dell’acciaio CECA» (articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2) il cui elenco era allegato. L’allegato riprendeva l’elenco dei prodotti CECA che figuravano nell’allegato I del trattato CECA che escludeva esplicitamente i tubi («tubi in acciaio (non saldati o saldati) […], le barre trafilate e la ghisa (tubi, tubolature e armature e altri tipi di ghisa) dalla definizione dei prodotti CECA in acciaio)»).

(63)

Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. A partire da quella data, gli aiuti di Stato per il settore siderurgico sono rientrati nel quadro giuridico generale dell’UE. In quell’occasione è stato deciso che la definizione del settore siderurgico europeo sarebbe stata estesa ai produttori di tubi. In base alla definizione modificata contenuta nell’articolo 27 e nell’allegato B della disciplina multisettoriale, il settore siderurgico dell’UE comprende «tubi e profilati cavi, senza saldatura» e «altri tubi, saldati o ribaditi […] di ferro o di acciaio». Tale definizione allargata del settore dell’industria siderurgica viene ripresa nell’allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (12) e dall’articolo 2, punto 29, del regolamento generale di esenzione per categoria (13).

(64)

Tuttavia, né il protocollo n. 2 dell’accordo europeo né la decisione del Consiglio di associazione sono stati chiaramente modificati al fine di tener conto della nuova definizione del settore siderurgico dell’UE estesa ai produttori di tubi. Il protocollo n. 2 dell’accordo europeo scadeva il 31 dicembre 1996. Per decisione del Consiglio di associazione, la sua validità è stata prorogata di otto anni supplementari a decorrere dal 1o gennaio 1997 o fino alla data di adesione della Polonia all’UE (a seconda di quale data veniva prima). L’articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione concerne «i prodotti dell’acciaio» in generale, e anche il suo campo di applicazione è chiaramente legato all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell’accordo europeo che concerne esclusivamente i prodotti in acciaio della CECA. Segnatamente, la proroga della validità del protocollo 2 dell’accordo europeo è subordinata alla presentazione da parte della Polonia alla Commissione di un PNR e di piani di impresa dei beneficiari che, ai sensi dell’articolo 2 della decisione del Consiglio di associazione «soddisfino i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 e che siano stati valutati e approvati dall’organo nazionale responsabile per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori)».

(65)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il punto 18 del protocollo n. 8, interpretato alla luce dei punti 1-3 del protocollo n. 8 e anche del protocollo n. 2 dell’accordo europeo e della decisione del Consiglio di associazione, non conferisca alla Commissione competenza per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato concessi ai produttori di tubi polacchi prima dell’adesione.

7.1.4.   Norme di applicazione dell’accordo europeo come strumento di interpretazione

(66)

Indipendentemente dall’interpretazione giuridica del campo di applicazione delle basi giuridiche applicabili (il protocollo n. 8, il protocollo n. 2 dell’accordo europeo e la decisione del Consiglio di associazione, cfr. i considerando 59-65), la Commissione ha anche valutato se le norme di attuazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato nell’accordo europeo e nel protocollo n. 2, adottate nel 2001 dal Consiglio di associazione UE-Polonia (in appresso «norme di attuazione») (14) fossero pertinenti per definire l’ambito della competenza della Commissione in materia di controllo con effetto retroattivo delle misure adottate prima dell’adesione a favore dei produttori di tubi polacchi.

(67)

In linea di massima, le norme di attuazione contengono disposizioni procedurali che è opportuno distinguere dalle disposizioni sostanziali relative agli aiuti di Stato contenute nell’accordo europeo e nel suo protocollo n. 2. Occorre, tuttavia, tener presente che le norme di attuazione contengono anche norme specifiche sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con l’accordo europeo e con il suo protocollo n. 2.

(68)

La prima frase dell’articolo 2, paragrafo 1 delle norme di attuazione stabilisce quanto segue: «La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell’accordo europeo, di cui all’articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni del Consiglio di associazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3». Tale disposizione stabilisce il principio generale secondo cui i criteri sostanziali per la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con l’accordo europeo sono di natura «evolutiva», cioè tengono conto della costante evoluzione della legislazione dell’UE e della giurisprudenza.

(69)

La seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 1 delle norme di attuazione contiene un riferimento specifico ai criteri di compatibilità conformemente al protocollo n. 2: «Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell’accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall’applicazione delle norme dell’articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea». Dalla formulazione di tale norma si evince chiaramente che, contrariamente a ciò che avviene nel caso di un aiuto generale, di cui alla prima frase dell’articolo 2, paragrafo 1 (cfr. considerando 68), nel caso di un aiuto di cui al protocollo 2 dell’accordo europeo, l’evoluzione dei criteri di compatibilità è legata al trattato CECA. Non vi è alcun riferimento specifico per quanto riguarda l’evoluzione dei criteri di compatibilità dopo la scadenza del trattato CECA nel 2002.

(70)

L’articolo 2, paragrafi 2 e 3 delle norme di attuazione stabilisce un meccanismo mediante il quale le modifiche apportate ai criteri di compatibilità dell’UE devono essere prese in considerazione dalla Polonia. Segnatamente, la Polonia viene informata di tutte le modifiche dei criteri di compatibilità UE che non sono stati pubblicati e «se la Repubblica di Polonia non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Polonia solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall’accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle presenti norme».

(71)

Anche qualora la Repubblica di Polonia non avesse espresso, entro il termine previsto di tre mesi, alcuna obiezione nei confronti della modifica della definizione UE del settore siderurgico che nel 2002 è stata estesa ai produttori di tubi, tali modifiche della normativa UE non avrebbero potuto applicarsi a misure che non rientravano nel campo di applicazione dell’accordo europeo, cioè che non rientravano nel campo di applicazione del trattato CECA. D’altronde, il protocollo n. 8 ha carattere di lex specialis e, pertanto, per stabilire il suo campo di applicazione, la Commissione non può basarsi sulla definizione estesa del settore siderurgico dell’UE dopo la scadenza del trattato CECA. È pertanto opportuno concludere che c’è una chiara distinzione tra la natura «evolutiva» del diritto applicabile agli aiuti di Stato concessi al settore siderurgico conformemente all’accordo europeo prima dell’adesione all’UE da una parte e, dall’altra, la necessità di interpretare in senso stretto l’ambito delle competenze della Commissione in materia di controllo con effetto retroattivo che deriva dal protocollo n. 8, dal protocollo n. 2 dell’accordo europeo e dalla decisione del Consiglio di associazione.

8.   CONCLUSIONE

(72)

Alla luce di quanto precede, la Commissione deve concludere di non essere competente per l’esame degli aiuti di Stato concessi a favore dei produttori polacchi di tubi prima dell’adesione, segnatamente tra il 1997 e il 2003, sulla base del protocollo n. 8. Il presente procedimento viene chiuso dal momento che la Commissione non è competente per l’esame degli aiuti oggetto del procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE, avviato con lettera del 23 ottobre inviata alla Polonia, è chiuso dal momento che la Commissione non è competente, ai sensi delle norme di cui al protocollo n. 8 del trattato di adesione della Polonia all’UE, per l’esame degli aiuti di Stato concessi dalla Polonia negli anni 2001, 2002 e 2003 a favore delle società WRJ i WRJ-Serwis.

Articolo 2

La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948.

(2)  GU C 282 del 24.11.2007, pag. 21.

(3)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Cfr. l’allegato B della disciplina multisettoriale (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), applicabile dal 24 luglio 2002 (paragrafo 39), sostituito dall’allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2012 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(6)  GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

(7)  Causa C-482/99, Stardust Marine, Racc. [2002], pagg. I-4397.

(8)  Nella sentenza del 1o luglio 2009 nelle cause riunite T-273/06 i T-297/06 ISD Polska contro Commissione europea, il Tribunale di primo grado ha affermato al punto 90 che: «circa l’applicabilità ratione temporis delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, è pacifico tra le parti che, in linea di principio, gli artt. 87 CE e 88 CE non riguardano gli aiuti concessi prima dell’adesione che non sono più applicabili dopo l’adesione». Cfr. anche il punto 108 della decisione della Commissione 2006/937/CE del 5 luglio 2005, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1) e il punto 202 della decisione della Commissione del 6 novembre 2008 relativa all’aiuto di Stato C 19/05 (ex N 203/05) concesso dalla Polonia a Stocznia Szczecińska (GU L 5 dell’8.1.2010, pag. 1).

(9)  Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell’acciaio (CECA) dell’accordo europeo (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 38).

(10)  Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 21 luglio 2003 relativa al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 3 della decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell’acciaio (CECA) dell’accordo europeo (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 17).

(11)  Causa T-288/06 del 1o luglio 2009, Huta Częstochowa, punto 44.

(12)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(13)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(14)  Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 maggio 2001, che adotta le norme di attuazione per l’applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all’articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, nonché all’articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 39).


12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2010

che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2010) 6854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/613/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (2), classifica i paesi terzi, dai quali è autorizzata l’ammissione temporanea nell’Unione di cavalli registrati, in specifici gruppi sanitari ai fini dell’utilizzo dei rispettivi modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II di detta decisione. La presente decisione prevede garanzie in modo che i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio per quanto riguarda l’arterite virale equina.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (3) stabilisce detto elenco dei paesi terzi, o delle loro parti di territorio da cui gli Stati membri autorizzano l’ammissione temporanea di cavalli registrati e stabilisce le condizioni per l’importazione di equidi provenienti dai paesi terzi.

(3)

I giochi estivi della XXX Olimpiade («Giochi olimpici») si terranno a Londra, Regno Unito, dal 27 luglio al 12 agosto 2012, seguiti dai XIV Giochi paraolimpici estivi («Giochi paraolimpici») dal 29 agosto al 9 settembre 2012. Le manifestazioni equestri di Olimpiadi e Paraolimpiadi, che costituiscono parte integrante dei Giochi olimpici e paraolimpici 2012, saranno precedute da manifestazioni equestri nel quadro delle manifestazioni delle prove preolimpiche, un concorso internazionale a due stelle previsto per il 4-10 luglio 2011.

(4)

I cavalli registrati che parteciperanno alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche, dei Giochi olimpici e paraolimpici saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle autorità competenti del Regno Unito e della federazione organizzatrice, la Federazione equestre internazionale (Fédération Equestre Internazionale, FEI).

(5)

Determinati cavalli maschi registrati che si sono qualificati per la partecipazione a dette manifestazioni equestri di alto livello potrebbero non essere conformi ai requisiti in materia di arterite virale equina di cui alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE. Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli maschi non castrati registrati temporaneamente ammessi ai fini della partecipazione a questi eventi sportivi. In tale deroga è necessario stabilire i requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria al fine di escludere il rischio di diffusione dell’arterite virale equina mediante la riproduzione o la raccolta dello sperma.

(6)

Poiché l’arterite virale equina è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia in Sud Africa e considerato che non sono stati segnalati casi dal 2001 e che la malattia è oggetto di controlli in tale paese, non è necessario estendere la deroga ai cavalli accompagnati dal certificato sanitario di cui alla lettera «F» dell’allegato II della decisione 92/260/CEE.

(7)

I requisiti per i controlli veterinari sulle importazioni che provengono dai paesi terzi sono stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4).

(8)

Per poter sviluppare il sistema informatico veterinario integrato TRACES, di cui alla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES (5), occorre standardizzare i documenti per la dichiarazione ed il controllo onde consentire la gestione e quindi la relativa elaborazione dei dati raccolti ai fini di una maggiore sicurezza sanitaria dell’Unione europea. La Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 282/2004, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (6).

(9)

La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (7) ha creato un’unica base dati elettronica («TRACES») per monitorare il movimento di animali all’interno dell’Unione europea e in provenienza da paesi terzi, nonché fornire tutti i dati di riferimento relativi agli scambi di tali beni.

(10)

Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (8) stabilisce un modello per l’identificazione della spedizione che consente di stabilire un collegamento ai documenti di polizia sanitaria che hanno accompagnato l’animale fino al posto d’ispezione frontaliero del punto di entrata nell’Unione europea.

(11)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (9), stabilisce dettagli in merito a una rete di comunicazione tra le unità veterinarie negli Stati membri che consente di monitorare i movimenti, ad esempio, dei cavalli registrati ammessi temporaneamente.

(12)

Il documento veterinario comune di entrata rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 282/2004, unitamente alla certificazione per il movimento di tali cavalli dallo Stato membro della prima destinazione ad altri Stati membri («certificazione successiva»), costituisce lo strumento più appropriato per garantire che i cavalli maschi non castrati registrati, temporaneamente ammessi a determinate condizioni per quanto riguarda l’arterite virale equina, lascino l’Unione europea entro un periodo inferiore a 90 giorni dal loro ingresso e immediatamente dopo la fine delle manifestazioni equestri alle quali hanno partecipato.

(13)

Tuttavia, dato che la certificazione successiva di cui alla sezione VII del modello di certificato sanitario come da decisione 92/260/CEE non è applicata in TRACES, è necessario correlare tale certificazione successiva, utilizzando il documento veterinario comune di entrata, a un attestato sanitario conforme all’allegato B della direttiva 90/426/CEE.

(14)

Data l’importanza dell’evento e il numero limitato di singoli cavalli ben conosciuti introdotti nell’Unione europea alle condizioni specifiche di cui alla presente decisione, le procedure amministrative aggiuntive sono considerate appropriate.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 1 della decisione 92/260/CEE e all’articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE, gli Stati membri autorizzano l’ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non soddisfano i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli siano:

a)

destinati a partecipare alle seguenti manifestazioni equestri a Londra, Regno Unito:

i)

le prove preolimpiche dal 4 luglio 2011 al 10 luglio 2011;

ii)

la XXX Olimpiade («Giochi olimpici») dal 27 luglio 2012 al 12 agosto 2012;

iii)

i XIV Giochi paraolimpici estivi («Giochi paraolimpici») dal 29 agosto 2012 al 9 settembre 2012; e

b)

conformi alle condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli di cui all’articolo 1 («i cavalli») siano accompagnati da un certificato sanitario corrispondente al modello appropriato di cui alle lettere da «A» a «E» dell’allegato II della decisione 92/260/CEE modificato come segue:

a)

alla sezione III, lettera e), punto v) relativo all’arterite virale equina è aggiunto quanto segue:

«oppure

il cavallo registrato è ammesso a norma della decisione 2010/613/UE della Commissione.»;

b)

nella parte della sezione IV che il veterinario ufficiale deve completare sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

il cavallo è destinato a partecipare alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche nel luglio 2011/dei Giochi olimpici nel luglio e nell’agosto 2012/dei Giochi paraolimpici nell’agosto e nel settembre 2012 (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre),

sono stati presi provvedimenti per trasportare il cavallo fuori dall’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione equestre delle prove preolimpiche/dei Giochi olimpici/dei Giochi paraolimpici (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre), il … (inserire la data) dal seguente punto di uscita … (inserire il nome del punto di uscita),

il cavallo non è destinato alla riproduzione o alla raccolta di sperma durante la sua permanenza inferiore a 90 giorni in uno Stato membro dell’Unione europea.»

2.   Gli Stati membri non applicano un sistema di controllo alternativo per i cavalli, quale stabilito dall’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

3.   L’ammissione temporanea dei cavalli non può diventare permanente.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri garantiscono che, oltre ad effettuare i controlli veterinari dei cavalli in conformità della direttiva 91/496/CEE, le autorità veterinarie che rilasciano il documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 provvedano anche a:

a)

notificare il punto di uscita, indicato alla sezione IV del certificato di cui all’articolo 2, lettera b), per l’esportazione prevista al di fuori dell’Unione europea completando il punto 20 del DVCE; nonché

b)

comunicare via fax o e-mail l’arrivo dei cavalli all’unità veterinaria locale (GB04001), quale definita all’articolo 2, lettera b), punto iii), della decisione 2009/821/CE, responsabile del luogo designato per la manifestazione equestre di cui all’articolo 1 («il luogo della manifestazione»).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli in viaggio dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE ad un altro Stato membro o al luogo della manifestazione siano accompagnati dai seguenti documenti sanitari:

a)

il certificato sanitario redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, in cui sia completata l’apposita sezione VII destinata alla certificazione dei movimenti tra Stati membri; e

b)

l’attestato sanitario di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE, che deve essere notificato al luogo di destinazione secondo il modello prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004 e indicare, come riferimento nella sua parte I, sezione I.6, il certificato di cui alla lettera a).

3.   Gli Stati membri che ricevono la notifica del movimento dei cavalli conformemente al paragrafo 2 confermano l’arrivo dei cavalli indicandolo nella parte 3, punto 45, del DVCE.

Articolo 4

Il Regno Unito provvede affinché le autorità competenti, in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’articolo 1 e con la società di trasporti designata, prendano le misure necessarie affinché i cavalli:

a)

siano ammessi al luogo della manifestazione solo se i loro movimenti dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE al Regno Unito sono documentati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2; e

b)

lascino l’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(5)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(6)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(8)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(9)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


Rettifiche

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/43


Rettifica del regolamento (UE) n. 665/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2010

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 24 luglio 2010 )

Pagina 13, allegato, la tabella «a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98» va letta come segue:

«Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2010

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2010

(in kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (1)

10 026 128

Thailandia

09.4128

 (1)

2 623 395

Australia

09.4129

 (1)

790 000

Altre origini

09.4130

 (2)

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.

(2)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.»