ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.250.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
24 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione ( 1 )

5

 

 

Regolamento (UE) n. 839/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento (UE) n. 840/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

14

 

 

Regolamento (UE) n. 841/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

18

 

 

Regolamento (UE) n. 842/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

20

 

 

Regolamento (UE) n. 843/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la settima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

22

 

 

DECISIONI

 

 

2010/569/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa agli aiuti fiscali concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca e alle imprese di pesca [aiuto di Stato C 24/08 (ex NN 38/07)] [notificata con il numero C(2010) 3938]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/1


REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall’Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 (2) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

1)

La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente:

«Andorra

a)

b)

c)

d)

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

2)

La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«Cina

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

metalli preziosi (eccetto oro, platino)

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di manganese

rottami di indio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, platino)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, niobio, renio e gallio

B1020-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

della voce B1120: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1120: metalli di transizione, se contenenti > 10 % V2O5, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

della voce B2010: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2010: rifiuti di mica

B2020

 

 

 

della voce B2030: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2030: unicamente rottami di carburo di tungsteno

B2040

 

 

 

B2060-B2130

 

 

 

della voce B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine melamminiche

resine epossidiche

resine alchiliche

 

 

della voce B3010: tutti gli altri rifiuti, purché termoplastici

 

 

 

B3020

della voce B3030: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

B3035

 

 

 

della voce B3040: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3040: unicamente gomma non vulcanizzata

 

 

 

B3050

B3060-B3070

 

 

 

della voce B3080: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3080: unicamente gomma non vulcanizzata

B3090-B4030

 

 

 

della voce GB040: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GB040: unicamente scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame

 

 

 

GC010

della voce GC020: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GC020: unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici

 

 

 

GC030

GC050-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010-GN030»

 

 

 

3)

La voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Croazia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

4)

La voce relativa all’India è sostituita dalla seguente:

«India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

5)

Dopo la voce relativa al Libano, è inserita la seguente voce:

«Liberia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B3020»


24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/5


REGOLAMENTO (UE) N. 838/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (2) istituisce un meccanismo di compensazione dei gestori del sistema di trasmissione per i costi relativi al vettoriamento di flussi di energia elettrica e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione. Il regolamento suddetto scadrà il 2 marzo 2011.

(2)

Per garantire la continuità dell'applicazione del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione devono essere adottati nuovi orientamenti specificati nell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 che riflettano il quadro istituzionale stabilito dallo stesso regolamento. In particolare, l'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (in prosieguo: l'agenzia), istituita con il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è responsabile del controllo dell'applicazione del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione.

(3)

È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione costituiscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(4)

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi o di territori che hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo di compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri.

(5)

È opportuno consentire che i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica contraggano accordi multilaterali con i gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri che permettano a tutte le parti di ottenere una compensazione per i costi relativi al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, su una base equa e ragionevole.

(6)

È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

(7)

Deve essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell'Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(8)

La valutazione effettuata a livello dell'Unione europea della infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica utilizzata per facilitare i flussi transfrontalieri deve essere effettuata dall'agenzia, in quanto organismo responsabile del coordinamento delle attività delle autorità di regolamentazione che devono eseguire una funzione simile a livello nazionale.

(9)

I gestori del sistema di trasmissione dei paesi terzi devono sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l'utilizzo del sistema di trasmissione dell'Unione.

(10)

Le variazioni nei corrispettivi imposti ai produttori di energia elettrica per l'accesso al sistema di trasmissione non devono mettere a repentaglio il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo i corrispettivi medi imposti per l'accesso alla rete negli Stati membri devono rimanere all'interno di una forbice che garantisca l'ottenimento dei benefici derivanti dall'armonizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento, sulle loro reti, di flussi transfrontalieri di energia elettrica sulla base degli orientamenti che figurano nella parte A dell'allegato.

Articolo 2

I corrispettivi applicati dai gestori delle reti per l'accesso al sistema di trasmissione sono conformi agli orientamenti di cui alla parte B dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.


ALLEGATO

PARTE A

Orientamenti sul meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1.   Disposizioni generali

1.1.

Il meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) prevede una compensazione per i costi di vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica incluso l'accesso transfrontaliero alla rete interconnessa.

1.2.

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO per l'energia elettrica) in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 714/2009 istituisce un fondo ITC finalizzato a compensare i gestori dei sistemi di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

Il fondo ITC prevede una compensazione per:

1)

le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica;

e

2)

i costi della messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

1.3.

I contributi al fondo ITC vengono calcolati conformemente ai punti 6 e 7.

Le somme versate dal fondo ITC vengono calcolate conformemente ai punti 4 e 5.

ENTSO per l'energia elettrica è responsabile per quanto riguarda l'organizzazione della riscossione di tutti i contributi e il versamento di tutti i pagamenti al fondo ITC ed è inoltre incaricata di determinare il calendario dei pagamenti. Tutti i contributi e i pagamenti vengono effettuati quanto prima e al massimo entro sei mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

1.4.

L'Agenzia sovraintende l'attuazione del meccanismo ITC e annualmente relaziona alla Commissione sulla relativa attuazione e sulla gestione del fondo ITC.

ENTSO per l'energia elettrica coopera con la Commissione e con l'Agenzia e a tal fine e fornisce all'Agenzia tutte le informazioni necessarie in proposito.

Ogni gestore del sistema di trasmissione fornisce a ENTSO per l'energia elettrica e all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'attuazione del meccanismo ITC.

1.5.

Fino alla costituzione di ENTSO per l'energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione cooperano per svolgere i compiti ad esso assegnati in relazione al meccanismo ITC.

1.6.

Il flusso di transito dell'energia elettrica viene calcolato, normalmente su base oraria, prendendo la quantità assoluta più bassa delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni tra sistemi di trasmissione nazionali.

Ai fini del calcolo dei flussi di transito dell'energia elettrica, la quantità delle importazioni e quella delle esportazioni in ciascuna interconnessione tra i sistemi di trasmissione nazionali devono essere ridotte in funzione della quota di capacità assegnata in maniera non conforme al punto 2 degli orientamenti sulla gestione delle congestioni che figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente punto, le importazioni e le esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni con i paesi terzi cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 sono incluse nel calcolo dei flussi di transito di energia elettrica.

1.7.

Ai fini di questa parte dell'allegato, per flusso netto di energia elettrica si intende il valore assoluto della differenza tra il totale delle esportazioni di energia elettrica da un determinato sistema di trasmissione nazionale verso paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC e il totale delle importazioni di energia elettrica da paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC verso lo stesso sistema di trasmissione.

Per le parti del meccanismo ITC che hanno un confine in comune con almeno un paese terzo cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 si apportano i seguenti adeguamenti al calcolo dei flussi netti:

1)

se le esportazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO) sono superiori alle importazioni totali dai paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO), i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle importazioni dai paesi terzi; o

b)

ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC;

2)

se le importazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO) sono superiori alle esportazioni totali dai paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO), i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi terzi; o

b)

se inferiori, ai flussi delle importazioni dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC.

1.8.

Ai fini del presente allegato, per «carico» s'intende la quantità totale di energia elettrica che esce dal sistema di trasmissione nazionale verso i sistemi di distribuzione connessi, verso i consumatori finali connessi al sistema di trasmissione e verso i produttori di energia elettrica per il consumo necessario alla generazione di elettricità.

2.   Partecipazione al meccanismo ITC

2.1.

Ogni autorità di regolamentazione garantisce che i gestori del sistema di trasmissione presenti nella propria area di competenza possano partecipare al meccanismo ITC e che ai corrispettivi applicati dai gestori del sistema di trasmissione per l'accesso alle reti non vengano aggiunti ulteriori corrispettivi per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.2.

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo ITC.

In particolare, i gestori del sistema di trasmissione che operano nei territori di cui all'articolo 9 del trattato della Comunità dell'energia (1) hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.

Ogni gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo che partecipa al meccanismo ITC viene trattato alle stesse condizioni di un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato membro.

3.   Accordi multilaterali

3.1.

ENTSO per l'energia elettrica facilita la conclusione di accordi multilaterali relativi alla compensazione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori del sistema di trasmissione che partecipano al meccanismo ITC e i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica e che, il 16 dicembre 2009, hanno firmato l'accordo volontario tra i gestori del sistema di trasmissione riguardante la compensazione tra i gestori del sistema di trasmissione.

3.2.

Tali accordi multilaterali mirano a garantire la parità di trattamento tra un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo e un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato che partecipa al meccanismo ITC.

3.3.

Se necessario, tali accordi multilaterali possono raccomandare una opportuna correzione alla compensazione totale per quanto riguarda la compensazione relativa alla messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica stabilita conformemente al punto 5. Tale correzione eventuale è subordinata all'approvazione della Commissione, sentito il parere dell'Agenzia.

3.4.

Un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo non può essere trattato più favorevolmente rispetto a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo ITC.

3.5.

ENTSO per l'energia elettrica presenta tutti gli accordi multilaterali di questo tipo alla Commissione che valuta se la continuazione dell'accordo multilaterale interessato promuove il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'elettricità e gli scambi transfrontalieri. In particolare il parere della Commissione verte sul fatto che:

1)

l'accordo riguarda solo la compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (TSO) per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica;

2)

sono rispettati i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.4.

3.6.

Ai fini del parere di cui al punto 3.5 la Commissione consulta tutti gli Stati membri, tenendo conto in particolare dei pareri degli Stati membri che hanno un confine in comune con il paese terzo interessato.

Nella preparazione del parere la Commissione può consultare l'Agenzia.

4.   Compensazione per le perdite

4.1.

La compensazione per le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolata separatamente dalla compensazione per i costi sostenuti per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

4.2.

L'importo delle perdite subite su un sistema di trasmissione nazionale viene stabilito calcolando la differenza tra:

1)

l'ammontare delle perdite effettivamente subite dal sistema di trasmissione durante il periodo di riferimento;

e

2)

l'ammontare stimato delle perdite nel sistema di trasmissione che si sarebbero registrate nel sistema durante il periodo di riferimento in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

4.3.

ENTSO per l'energia elettrica è responsabile del calcolo di cui al punto 4.2 e pubblica il calcolo e il rispettivo metodo di calcolo in un formato appropriato. Tale calcolo può essere effettuato partendo da stime relative a date diverse del periodo di riferimento.

4.4.

Il valore delle perdite subite da un sistema di trasmissione nazionale in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolato sulla stessa base approvata dall'autorità di regolamentazione per quanto riguarda tutte le perdite subite dai sistemi nazionali di trasmissione. L'Agenzia verifica i criteri di valutazione delle perdite a livello nazionale prestando particolare attenzione che le perdite siano valutate in modo equo e non discriminatorio.

Quando l'autorità di regolamentazione competente non abbia approvato una base per il calcolo delle perdite subite in un periodo di tempo nel quale si applica il meccanismo ITC, il valore delle perdite ai fini del meccanismo ITC viene stimato da ENTSO per l'energia elettrica.

5.   Compensazione per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

5.1.

Successivamente alla proposta dell'Agenzia, resa ai sensi del punto 5.3, la Commissione stabilisce l'ammontare della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera che deve essere ripartito tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali come compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Qualora la Commissione non sia d'accordo con la proposta dell'Agenzia, chiede a quest'ultima un secondo parere.

5.2.

L'ammontare della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartita tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali in proporzione al:

1)

fattore «transito» che si riferisce ai transiti sul sistema di trasmissione nazionale in proporzione al totale dei transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali;

2)

fattore «carico» che si riferisce al quadrato dei transiti di energia elettrica, in proporzione al carico più i transiti su quel sistema di trasmissione nazionale rispetto al quadrato dei transiti di energia elettrica in proporzione al carico più i transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali.

Il fattore transito rappresenta il 75 % e il fattore carico il 25 %.

5.3.

L'Agenzia effettua la proposta relativa all'importo della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera di cui al punto 5.1 sulla base di una valutazione a livello dell'Unione europea delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica utilizzate per facilitare i flussi transfrontalieri. L'Agenzia si sforza di eseguire una valutazione entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. ENTSO per l'energia elettrica fornisce all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria per tale valutazione.

La valutazione consiste in un esame tecnico ed economico dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo su base annuale per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica nel periodo di riferimento e si basa su metodologie riconosciute di fissazione di costi standard.

Se l'infrastruttura è finanziata da fonti diverse dai corrispettivi per l'accesso alle reti applicati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009, la valutazione dei costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura per i flussi transfrontalieri di energia elettrica deve essere opportunamente adeguata per tenerne conto.

Tale valutazione a livello dell'Unione europea delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica include le infrastrutture di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano al meccanismo ITC e ai sistemi gestiti da gestori del sistema di trasmissione che hanno concluso gli accordi multilaterali di cui al punto 3.

5.4.

Fino a quando l'Agenzia non avrà concluso la valutazione di cui al punto 5.3 e non avrà stabilito l'importo della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera a norma del punto 5.1, l'importo della compensazione per l'infrastruttura transfrontaliera è fissato a 100 000 000 EUR all'anno.

5.5.

Nell'effettuare la proposta di cui al punto 5.1 l'Agenzia fornisce anche il suo parere alla Commissione relativo all'opportunità dell'utilizzo dei costi medi incrementali di lungo periodo per la valutazione dei costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura per i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

6.   Contributi al fondo ITC

6.1.

I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e a partire dai rispettivi sistemi nazionali di trasmissione in percentuale della somma del valore assoluto dei flussi netti verso e dall'insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

7.   Diritto di uso del sistema di trasmissione imposto sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi.

7.1.

Tutti i paesi terzi pagano un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica quando:

1)

il paese in questione non ha concluso un accordo con l'Unione europea tramite il quale sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica;

o

2)

il gestore del sistema di trasmissione responsabile del sistema che importa o esporta l'energia elettrica non abbia concluso l'accordo multilaterale di cui al punto 3.

Tali diritti di uso vengono espressi in euro per megawatt/ora.

7.2.

Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i diritti di uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica programmate tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo.

7.3.

Il diritto di uso annuale del sistema di trasmissione viene calcolato anticipatamente da ENTSO per l'energia elettrica. Esso viene fissato in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l'anno di riferimento.

PARTE B

Orientamenti Relativi Ad Un'impostazione Di Regolamentazione Comune Per L'imposizione Di Corrispettivi Di Trasmissione

1.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in ogni Stato membro devono mantenersi nelle forbici indicate al punto 3.

2.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori corrispondono ai corrispettivi di trasmissione annuali totali versati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Per il calcolo di cui al punto 3, dai corrispettivi di trasmissione totali sono esclusi:

1)

i corrispettivi versati dai produttori per attività materiali necessarie per la connessione al sistema o la modernizzazione della connessione;

2)

i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;

3)

i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.

3.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia e Finlandia devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 2,5 EUR/MWh e in Romania all'interno di una forbice compresa tra 0 e 2,0 EUR/MWh.

4.

L'Agenzia controlla l'adeguatezza delle forbici dei corrispettivi di trasmissione concedibili, tenendo conto in particolare del loro impatto sul finanziamento dei corrispettivi di trasmissione necessari per gli Stati membri per raggiungere i loro obiettivi ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il loro impatto in generale sugli utenti del sistema.

5.

Entro il 1o gennaio 2014 l'Agenzia deve presentare il suo parere alla Commissione sulla forbice o sulle forbici appropriate dei corrispettivi per il periodo successivo al 1o gennaio 2015.


(1)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


24.9.2010   

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L 250/12


REGOLAMENTO (UE) N. 839/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

72,7

MK

76,7

TR

64,0

XS

58,9

ZZ

68,1

0707 00 05

TR

124,4

ZZ

124,4

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

138,0

CL

107,8

IL

127,1

TR

118,8

UY

134,8

ZA

115,7

ZZ

123,7

0806 10 10

EG

75,0

TR

121,1

US

185,0

ZZ

127,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

74,7

CL

125,9

NZ

112,4

US

128,5

ZA

97,2

ZZ

102,8

0808 20 50

CN

84,3

ZA

98,9

ZZ

91,6

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

IL

178,5

MK

45,0

ZZ

92,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.9.2010   

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L 250/14


REGOLAMENTO (UE) N. 840/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 649/2010 della Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 649/2010 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 191 del 23.7.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 24 settembre 2010

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

30,5

B03

EUR/100 kg peso netto

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

42,4

B03

EUR/100 kg peso netto

24,9

EG

EUR/100 kg peso netto

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

25,4

B03

EUR/100 kg peso netto

15,0

EG

EUR/100 kg peso netto

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


24.9.2010   

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L 250/18


REGOLAMENTO (UE) N. 841/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 525/2010 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 525/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 152 del 18.6.2010, pag. 5.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 24 settembre 2010

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


24.9.2010   

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L 250/20


REGOLAMENTO (UE) N. 842/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 23 settembre 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

137,4

0

BR

146,0

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

127,2

0

BR

143,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

212,6

26

BR

269,1

9

AR

334,7

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

188,4

7

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

137,9

2

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

283,3

4

BR

314,5

0

CL

0408 11 80

Tuorli

318,9

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

347,8

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

285,8

0

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

544,8

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/22


REGOLAMENTO (UE) N. 843/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la settima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la settima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 21 settembre 2010, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 214,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

relativa agli aiuti fiscali concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca e alle imprese di pesca [aiuto di Stato C 24/08 (ex NN 38/07)]

[notificata con il numero C(2010) 3938]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/569/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (3) conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nell’ambito dell’esame degli aiuti concessi al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca (di seguito: «FPAP») e alle imprese di pesca, che ha portato alla decisione 2008/936/CE della Commissione (4), la Commissione era giunta a conoscenza dell’esistenza di un regime fiscale specifico a favore del FPAP e dei suoi membri.

(2)

Detto regime non era stato esaminato nell’ambito del primo procedimento conclusosi con la decisione del 20 maggio 2008, in quanto si trattava di un nuovo elemento che la Commissione ignorava al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale (5).

(3)

Tuttavia, considerando che disponeva di elementi sufficientemente espliciti per poter constatare l’esistenza di aiuti illegittimi, la Commissione ha deciso di procedere all’esame preliminare dei suddetti aiuti fiscali (6). Al termine dell’esame, con decisione adottata sempre il 20 maggio 2008 (7), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nei confronti degli aiuti suddetti.

(4)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione. Non sono state presentate osservazioni da terzi interessati.

(5)

La Francia ha comunicato le sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale con lettera dell’8 settembre 2008.

(6)

Inoltre, con lettera del 29 novembre 2008 nell’ambito della procedura di recupero degli aiuti oggetto della decisione 2008/936/CE, la Francia ha comunicato che il FPAP era stato soppresso il 27 febbraio 2008 e che il saldo degli anticipi ricevuti da parte dello Stato era stato rimborsato.

2.   DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

(7)

Per una descrizione particolareggiata del funzionamento e delle azioni del FPAP la Commissione rimanda alla decisione 2008/936/CE.

(8)

Lo specifico regime fiscale esistente a favore del FPAP e dei suoi membri è illustrato in due lettere del ministero francese del Bilancio, che erano state trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di indagine conclusosi con la decisione 2008/936/CE (8).

(9)

La prima lettera, datata 5 febbraio 2004, si iscrive nel contesto della creazione del FPAP, il cui progetto di statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva svoltasi il 10 febbraio 2004. La lettera indica quanto segue:

«—

il fondo costituito come sindacato professionale non sarà soggetto all’imposta sulle società per le quote versate dai pescatori proprietari e per i prodotti finanziari provenienti dall’investimento della liquidità,

le quote saranno detraibili dal reddito imponibile dei pescatori autonomi nell’anno in cui sono state versate. In via eccezionale, le prime quote versate entro il 30 marzo 2004 saranno detraibili dai redditi del 2003.»

(10)

Dà inoltre un’indicazione degli importi che potrebbero formare oggetto della detrazione ivi menzionata: la quota annuale dei pescatori autonomi aderenti, detraibile dal reddito imponibile, sarebbe compresa tra 1 000 e 15 000 EUR.

(11)

La seconda lettera, datata 28 novembre 2004, riguarda più in particolare la detrazione dai redditi delle quote versate dai membri. Essa si iscrive nel contesto di una modifica dell’accordo di garanzia tra il FPAP e i suoi membri, che prevederebbe la restituzione a questi ultimi delle quote versate e non utilizzate.

(12)

La lettera indica quanto segue:

«—

le quote versate dai membri in applicazione del nuovo accordo saranno detraibili, nell’anno in cui sono state versate, a concorrenza massima di 10 000 EUR per anno e per membro; tale massimale è maggiorato del 25 % della frazione degli utili compresa tra 40 000 e 80 000 EUR,

le quote versate al di là dei limiti suddetti per un progetto di garanzia predisposto dal fondo saranno interamente detraibili dal reddito imponibile dei membri nell’anno in cui sono state versate.»

(13)

La lettera precisa che alla fine del 2006 dovrà essere tracciato un «bilancio di questa sperimentazione» e «dovranno essere esaminati gli adattamenti eventualmente necessari». Non si tratta pertanto di un regime fiscale concesso in via permanente.

(14)

Peraltro, anche se la lettera del 28 novembre 2004 prevede che le quote siano detratte dal reddito imponibile nell’anno in cui sono state versate, nulla indica che sia rimessa in discussione la detrazione delle quote versate all’inizio del 2004 (fino a fine marzo) dai redditi del 2003, prevista dalla lettera del 5 febbraio 2004.

(15)

Dalle due lettere succitate risulta che il regime fiscale concesso dal ministero delle Finanze al FPAP e ai suoi membri comporta due aspetti:

da un lato, a favore del FPAP, un’esenzione dall’imposta sulle società,

dall’altro, per i membri del FPAP, la possibilità di detrarre dal loro reddito imponibile i contributi da essi versati al fondo.

3.   RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(16)

La Commissione ha ritenuto che il regime fiscale autorizzato dalle autorità francesi a favore del FPAP e dei suoi membri dovesse essere esaminato, analogamente al fascicolo C-9/06, alla luce del regime di aiuti di Stato sotto il profilo dei vantaggi da esso conferiti, da un lato, al FPAP stesso e, dall’altro, alle imprese di pesca ad esso aderenti.

3.1.   Esistenza di un aiuto di stato

3.1.1.   Aiuto di Stato a favore del FPAP

(17)

Come indicato nella decisione 2008/936/CE, il FPAP deve essere considerato un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione europea. A questo riguardo non è rilevante che il FPAP non perseguisse scopi di lucro o fosse un sindacato.

(18)

Pertanto la Commissione ha ritenuto che il regime fiscale concesso dalle autorità francesi al FPAP conferisse a quest’ultimo, rispetto agli altri investitori privati operanti sui mercati a termine dei prodotti petroliferi, un duplice vantaggio:

in primo luogo, l’esenzione dall’imposta sulle società concessa al FPAP, descritta al considerando 9, costituisce una riduzione degli oneri che gravano normalmente sul bilancio delle imprese operanti in questo settore;

in secondo luogo, il vantaggio fiscale conferito ai membri del FPAP, quale che ne sia la natura, costituisce un incentivo a contribuire alle entrate del FPAP; esso consente al FPAP di aumentare la propria liquidità mentre le altre imprese operanti in questo settore non beneficiano di un analogo meccanismo.

(19)

In esito all’esame preliminare la Commissione ha concluso che il vantaggio previsto al considerando 17 era stato concesso dallo Stato e che comportava la rinuncia a risorse statali.

(20)

Infine, grazie alle misure fiscali previste al considerando 17, il FPAP ha beneficiato di un vantaggio finanziario rispetto alle altre società operanti sui mercati a termine, sia in Francia che negli altri Stati membri.

(21)

Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale la Commissione ha inoltre precisato che supponeva che la base giuridica che aveva permesso al FPAP di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sugli utili fosse costituita dall’articolo 206, paragrafo 1 bis, del codice generale delle imposte (9), che, a determinate condizioni, consente di esonerare i sindacati professionali. In tali circostanze, è possibile che il FPAP beneficiasse anche dell’esenzione dalla tassa professionale prevista all’articolo 1447 del codice suddetto a favore degli enti beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 206, paragrafo 1 bis, del codice stesso.

3.1.2.   Aiuto di Stato a favore delle imprese di pesca

(22)

Il vantaggio finanziario di cui al considerando 17 ha permesso alle imprese di pesca iscritte al fondo di acquistare carburante ad una tariffa preferenziale grazie all’attività svolta dal FPAP sui mercati a termine dei prodotti petroliferi.

(23)

La possibilità, conferita alle imprese di pesca, di detrarre dai loro redditi le quote versate al FPAP ha consentito di ridurre gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di tali imprese. Tale possibilità di detrazione era stata decisa dal ministero del Bilancio ed è pertanto imputabile allo Stato.

(24)

Le imprese che hanno potuto procedere alla detrazione di cui al considerando 22 hanno beneficiato di un vantaggio finanziario rispetto alle altre imprese di pesca dell’Unione. Analogamente, tale vantaggio finanziario ha inciso sugli scambi tra gli Stati membri e ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza. Esso costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(25)

D’altro canto, sulla base delle informazioni contenute nel «Guida dettagliata del Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca», documento trasmesso anche nell’ambito del procedimento di indagine formale dell’aiuto C-9/06, la Commissione aveva constatato che, quando le quote versate al FPAP, stabilite su base dichiarativa in funzione del consumo previsto di carburante per l’anno seguente, erano calcolate su una base più elevata rispetto al consumo reale, la detrazione fiscale operata rimaneva acquisita dall’armatore nella sua totalità. Tale sistema sembrava costituire un incentivo per gli armatori a sovrastimare il loro fabbisogno di copertura al fine esclusivo di beneficiare della detrazione fiscale.

(26)

Sulla base dello stesso documento la Commissione aveva inoltre constatato che alcuni membri che, pur non esercitando attività connesse al settore della pesca, erano «disposti ad apportare un contributo morale al sindacato», avevano anch’essi la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale dei contributi versati al FPAP, anche se non erano destinati a coprire un rischio di garanzia.

3.2.   Compatibilità con il mercato interno

(27)

A questo riguardo la Commissione ha rimandato all’analisi elaborata nella decisione 2008/936/CE. Essa ha infatti ritenuto che si trattasse di aiuti al funzionamento a favore del FPAP e delle imprese di pesca e che nessuna disposizione del TFUE o di qualsivoglia strumento adottato dalla Commissione in materia di aiuti di Stato permettesse di confermarne la compatibilità con il mercato interno.

(28)

La Commissione ha pertanto comunicato alla Francia le proprie gravi perplessità riguardo alla compatibilità di tali misure di aiuto con il mercato interno.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

4.1.   Misura fiscale a favore delle imprese di pesca

(29)

La Francia ritiene che le misure fiscali a favore delle imprese di pesca non costituiscano aiuti di Stato in quanto le quote versate al FPAP da tali imprese fanno parte delle spese generali da esse sostenute per l’esercizio della loro attività. In virtù dell’articolo 39 del codice generale delle imposte, tali oneri sono detraibili dal reddito imponibile. Tale detrazione rappresenta l’attuazione di una misura generale e pertanto non costituisce un aiuto di Stato.

(30)

La Francia riconosce che le lettere citate al considerando 7 non recavano alcuna informazione sul regime di restituzione delle quote. Tuttavia la Francia precisa che ciò non significa che la restituzione fosse priva di incidenza fiscale. Infatti, conformemente ai principi di diritto comune per la determinazione del reddito imponibile, la restituzione delle quote alle imprese di pesca iscritte al FPAP costituiva un prodotto soggetto all’imposta sugli utili di tali imprese. La Francia precisa inoltre che, nei casi in cui il prezzo del carburante ha superato la soglia fissata nell’accordo di garanzia, la compensazione ottenuta dalle imprese iscritte al FPAP ha costituito un profitto soggetto all’imposta sugli utili. Pertanto le imprese iscritte al fondo non avevano alcun interesse a sovrastimare il loro fabbisogno di copertura, in quanto ciò avrebbe comportato un aggravio di imposte.

(31)

D’altro canto, la Francia indica che la selettività di una misura di aiuto può essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema. Possono pertanto esistere motivi legittimi che giustificano un trattamento differenziato e di conseguenza la concessione dei vantaggi che ne possono eventualmente derivare. La Francia non fornisce tuttavia alcun elemento che consentirebbe di giustificare un trattamento differenziato a favore delle imprese di pesca nel caso in esame.

4.2.   Misura fiscale a favore del FPAP

(32)

La Francia reputa che l’esenzione dall’imposta sulle società di cui il FPAP ha beneficiato sia giustificata dal carattere non lucrativo del fondo e dalla sua natura di sindacato professionale.

(33)

La Francia fa osservare che ciò è conforme al diritto dell’Unione europea. Infatti, la finalità intrinseca dell’imposta sulle società è di tassare le attività aventi scopo di lucro. In virtù di tale principio, la Francia rammenta che la Commissione stessa, nella sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (10) (di seguito: «comunicazione sulla tassazione diretta»), considera che la natura del sistema fiscale possa giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro siano esentate dall’imposta sugli utili.

5.   VALUTAZIONE

(34)

La valutazione formulata nella decisione di avviare il procedimento deve essere rivista ed integrata alla luce delle osservazioni trasmesse dalla Francia in data 8 settembre e 29 novembre 2008 (cfr. considerando 4 e 5).

(35)

L’analisi è realizzata sotto il profilo del duplice scopo del FPAP, vale a dire acquistare opzioni finanziarie sui mercati a termine del petrolio e dei suoi derivati, da un lato, e, dall’altro, versare alle imprese di pesca aderenti la differenza tra il prezzo medio mensile di riferimento e il «prezzo massimo coperto» o il prezzo di 30 centesimi di EUR al litro, in funzione del periodo.

5.1.   Misura fiscale a favore delle imprese di pesca

(36)

La misura fiscale considerata consiste nella possibilità di detrarre dal reddito imponibile le quote versate dalle imprese di pesca al FPAP.

(37)

La Francia ritiene che tale detrazione non costituisca un aiuto di Stato, in quanto le quote rientrano nella categoria delle spese generali delle imprese e il sistema fiscale francese prevede la detrazione di queste spese dal reddito imponibile. Si tratterebbe pertanto dell’attuazione di una misura generale e la detrazione non configurerebbe un aiuto di Stato.

(38)

La Commissione constata che le spese generali sono effettivamente detraibili dagli utili delle imprese in virtù dell’articolo 39 del codice generale delle imposte. Si tratta di una misura generale applicabile a tutte le imprese, a prescindere dal loro settore di attività. Tale facoltà di detrazione rientrerebbe quindi nella categoria delle misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici previste al punto 13 della «comunicazione sulla tassazione diretta». Una misura di questo tipo, essendo indistintamente applicabile a tutte le imprese e le produzioni, non costituirebbe quindi un aiuto di Stato.

(39)

La Francia spiega che la detraibilità delle spese in quanto spese generali è determinata in funzione dello scopo delle spese stesse. Se sono state sostenute nell’interesse della società, le spese sono in linea di principio detraibili. Le quote versate ad enti professionali (sindacati, camere di commercio, ecc.) costituiscono per definizione spese sostenute nell’interesse dell’impresa e sono sempre ammesse in deduzione dal reddito imponibile. Trattandosi di un sindacato professionale, la detraibilità della quota versata al FPAP rientra nella stessa logica.

(40)

Inoltre, al considerando 20 della decisione 2008/936/CE, la Commissione indica che «Il FPAP è quindi pensato come una società di mutua assicurazione che propone ai propri membri un certo numero di prestazioni in contropartita delle loro quote».

(41)

Ora, le quote assicurative fanno parte delle spese che le aziende sostengono per premunirsi da vari rischi. Il rischio di fluttuazione del prezzo del petrolio può costituire uno di questi rischi. Tali spese sono direttamente connesse all’esercizio dell’attività professionale e non contribuiscono ad aumentare il patrimonio dell’impresa; anch’esse sono quindi detraibili dal reddito imponibile in quanto spese generali. Si può dunque considerare che le quote versate al FPAP a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo del petrolio siano detraibili dal reddito delle imprese in virtù dall’articolo 39 del codice generale delle imposte della Francia. In tali circostanze si tratta quindi dell’attuazione di una misura generale. Tale facoltà di detrazione non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

5.2.   Misura fiscale a favore del FPAP

(42)

La Commissione constata che il FPAP è stato soppresso il 27 febbraio 2008. Le disposizioni fiscali a favore del FPAP hanno cessato di essere applicabili alla stessa data.

(43)

La Commissione rileva inoltre che il FPAP ha definitivamente cessato qualsiasi attività economica a seguito della procedura di liquidazione. Le attività e gli attivi del FPAP non sono stati trasferiti a un’altra impresa. Inoltre i fondi di cui il FPAP poteva ancora disporre alla data in cui è stato soppresso sono stati restituiti allo Stato per il tramite di OFIMER, un ente pubblico finanziato dallo Stato.

(44)

Per le ragioni suesposte la Commissione ritiene che, anche nell’ipotesi che le misure fiscali a favore del FPAP abbiano determinato un vantaggio per il fondo e una distorsione della concorrenza, tale distorsione è venuta meno nel momento in cui il FPAP ha cessato le sue attività e le misure adottate in suo favore hanno cessato di essere applicate. In tali circostanze, una decisione della Commissione in merito all’esistenza di tali aiuti fiscali e alla loro eventuale compatibilità con il mercato interno sarebbe priva di qualsiasi effetto pratico.

(45)

Pertanto, il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti del FPAP è divenuto privo di oggetto.

6.   CONCLUSIONE

(46)

Sulla base dell’analisi formulata al punto 5.1, la Commissione constata che i vantaggi fiscali conferiti ai membri del FPAP non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(47)

Sulla base delle considerazioni enunciate al punto 5.2, la Commissione constata che il procedimento avviato nei confronti del FPAP è privo di oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure fiscali concesse dalla Francia a favore delle imprese di pesca non configurano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

È chiuso il procedimento di indagine formale avviato in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti delle misure fiscali a favore del FPAP.

Articolo 3

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU C 161 del 25.8.2008, pag. 19.

(4)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 62.

(5)  GU C 91 del 19.4.2006, pag. 30.

(6)  NN 38/07.

(7)  Cfr. nota 3.

(8)  In effetti, lo studio legale Ménard, Quimbert et associés di Nantes, in qualità di consulente del FPAP, aveva allegato ad una delle lettere trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di indagine formale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la copia di due lettere del ministero del Bilancio, che rivelavano l’esistenza di un regime fiscale specifico a favore del FPAP e dei suoi membri. Si tratta, rispettivamente, di una lettera del ministro incaricato del bilancio e della riforma di bilancio, firmata Alain Lambert, e di una lettera del segretario di Stato per il bilancio e la riforma di bilancio, firmata Dominique Bussereau. Entrambe le lettere sono indirizzate al Signor Merabet, presidente del FPAP.

(9)  Consultabile all’indirizzo elettronico seguente: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do

(10)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3 (punto 25).