ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.187.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
21 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2010/404/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

1

Accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

5

 

 

Regolamento (UE) n. 643/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 644/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 al 16 luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

25

 

 

Regolamento (UE) n. 645/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 637/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari (GU L 186 del 20.7.2010)

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


DECISIONE 2010/404/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 218, paragrafo 5 e l’articolo 218, paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sessione del 9 giugno 2008, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza ad avviare negoziati, a norma dell’ex articolo 24 del TUE, con il Principato del Liechtenstein per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

(2)

A seguito di tale autorizzazione la presidenza ha negoziato un accordo con il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE», e

Il PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «Liechtenstein»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza.

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza.

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti.

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati dell’UE e del Liechtenstein, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra le parti.

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra il Principato del Liechtenstein e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (l’«accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale di cui una delle parti consideri necessaria la protezione dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato come tale con una classifica di sicurezza.

Articolo 3

Le istituzioni e gli organi dell’UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l’azione esterna (in appresso «SEAE») e la Commissione europea. Ai fini del presente accordo tali istituzioni e organi sono denominate «l’UE».

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite dall’altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo;

b)

assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 11;

c)

si astiene dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

d)

non comunica dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli di cui all’articolo 3, senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

e)

non consente a singoli individui l’accesso a informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di conoscere e siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità al principio del controllo dell’originatore, da una parte (la parte fornitrice), all’altra parte (la parte ricevente).

2.   Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice, in conformità al principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle norme di sicurezza di quest’ultima.

3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna comunicazione generica a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni che siano pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna parte e le istituzioni e i relativi organi di cui all’articolo 3 del presente accordo provvedono a porre in essere un sistema di sicurezza e misure di sicurezza, fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza definiti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle modalità da stabilire ai sensi dell’articolo 11, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti assicurano che tutte le persone che nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate a norma del presente accordo, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso a tali informazioni, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 11 effettuano consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto concerne l’UE tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e da questi inoltrata agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all’articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per quanto concerne il Liechtenstein tutta la corrispondenza è inviata al Chief Registry Officer del ministero dell’Interno del Liechtenstein e inoltrata, ove occorra, tramite la missione del Liechtenstein presso l’UE.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer della Commissione europea o il Chief Registry Officer del SEAE. Per quanto riguarda il Liechtenstein tale corrispondenza è inviata attraverso la missione del Liechtenstein presso l’UE.

Articolo 10

Il ministro dell’interno del Liechtenstein, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca della sicurezza delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.

2.   Il ministero dell’Interno del Liechtenstein elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Liechtenstein a norma del presente accordo.

3.   Il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE a norma del presente accordo.

4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5.   Per l’UE, le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 12

Le autorità di cui all’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo.

Articolo 13

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall’attuazione del presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle modalità da stabilire ai sensi di tale articolo.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra il Liechtenstein e l’UE derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come disposto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già sussistenti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemiladieci, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per il Principato del Liechtenstein

Per l’Unione europea


REGOLAMENTI

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/5


REGOLAMENTO (UE) N. 642/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, di detto regolamento, il dazio all’importazione è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in questione.

(3)

Ai fini della classificazione dei prodotti importati, i prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard; conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata. Tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz); nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei. Pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata. Tuttavia, quando l’Unione ha definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un’autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola devono poter essere effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

(4)

Ai fini del calcolo del dazio all’importazione, l’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, per i prodotti di cui al paragrafo 1, si fissano periodicamente i prezzi rappresentativi cif all’importazione. Ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali; pertanto, è opportuno definire tali quotazioni.

(5)

Per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all’importazione. L’aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all’esportazione in partenza dagli Stati Uniti; mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto dell’Unione secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all’importazione. Dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione nell’Unione con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili. Conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per l’Unione è quello di Rotterdam.

(6)

Tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam. Tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfetari del dazio all’importazione per i porti dell’Unione situati nel Mediterraneo e nel Mar Nero, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda, nei paesi nordici, nei paesi baltici, e in Polonia. Per seguire l’evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo. Il prezzo rappresentativo cif all’importazione calcolato per l’orzo consente di valutare la situazione di mercato del sorgo e della segala e, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all’importazione per l’orzo è ugualmente applicabile a tali cereali.

(7)

Per la fissazione del dazio all’importazione dei cereali di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo di verifica di dieci giorni lavorativi dei prezzi rappresentativi cif all’importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza; conseguentemente, i dazi all’importazione di questi prodotti vengono stabiliti il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all’importazione costatata durante il suddetto periodo. Il dazio all’importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d’importazione, dazio incluso. Tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all’importazione o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che consentono il calcolo del diritto all’importazione, durante il periodo di calcolo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all’importazione del prodotto in causa. Nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all’importazione del prodotto in causa, è d’uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto costatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti. Anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata.

(8)

Per le importazioni di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all’importazione non tiene conto dell’esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato. Affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l’importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità pregiata, giustificando l’esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfetaria del dazio all’importazione pagato per importare la merce in causa.

(9)

Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelle applicabili alla data di cui all’articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4).

Articolo 2

1.   I dazi all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione.

Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all’importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento.

2.   Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all’importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all’articolo 5, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente.

Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all’importazione.

3.   I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

4.   Se il porto di sbarco nell’Unione:

a)

si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t;

b)

si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto, secondo il modello riportato nell’allegato I. La diminuzione del dazio di cui al primo comma è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all’espletamento delle formalità doganali d’importazione.

Articolo 3

1.   I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato II.

2.   Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica.

3.   Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

4.   Fatto salvo l’articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire presso l’organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d’importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell’immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l’importo della cauzione è pari all’importo del dazio in causa.

Articolo 4

I criteri qualitativi da rispettare all’importazione nell’Unione e le tolleranze ammesse sono fissati nell’allegato II.

Articolo 5

1.   Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:

a)

la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;

b)

il premio commerciale positivo («premium») e il premio commerciale negativo («discount») noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno di quotazione e, nel caso del frumento duro, riferiti alla qualità da semola;

c)

il nolo tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

2.   Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

a)

l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell’allegato III;

b)

gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

3.   Ai fini del calcolo dell’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), o della pertinente quotazione fob, si applicano i seguenti premi commerciali positivi («premium») e negativi («discount»):

a)

premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di qualità alta;

b)

premio negativo di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media;

c)

premio negativo di 30 EUR/t per il frumento duro di qualità bassa.

4.   I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all’importazione per la segala e il sorgo sono calcolati sulla base delle quotazioni dell’orzo negli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni dell’allegato III.

5.   I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91 e il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta e per il granturco.

Articolo 6

1.   Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

a)

indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;

b)

si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (6).

La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) o c), non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.

2.   Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

a)

indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;

b)

si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, se il dazio all’importazione per la qualità indicata alla casella 20 del certificato d’importazione non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.

L’importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all’importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l’impegno scritto di cui al primo comma, lettera b).

Se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’articolo 7, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d’importazione reca, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità.

3.   In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

Articolo 7

1.   Per ogni partita di frumento tenero di qualità alta, di frumento duro e di mais vitreo, l’ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (7). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all’importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

2.   I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

a)

i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina per il mais vitreo;

b)

i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d’America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;

c)

i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell’allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell’Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell’allegato V.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l’esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell’allegato VI.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo di cui all’allegato II, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d’entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all’allegato II.

3.   I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nel regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (8).

Il mais vitreo è il granturco della specie «Zea mays indurata» i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

a)

la loro corona non presenta fenditure; e

b)

se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest’ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma.

Il metodo di riferimento per determinare l’indice di flottazione è definito nell’allegato VII.

4.   Se i risultati dell’analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d’importazione, l’importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all’importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione per il titolo d’importazione di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 e la cauzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono svincolate ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione addizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, viene incamerata.

5.   I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall’autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  Cfr. allegato VIII.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(7)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(8)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto

Frumento tenero e spelta (1), escluso il frumento segalato

Frumento duro

Mais vitreo

Mais non vitreo

Altri cereali

Codice NC

1001 90

1001 10 00

1005 90 00

1005 10 90 e 1005 90 00

1002, 1003 e 1007 00 90

Qualità (2)

Alta

MEDIA

Bassa

Alta

MEDIA

Bassa

 

 

 

1.

Percen-tuale minima del contenuto proteico

14,0

11,5

2.

Peso specifico minimo in kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Percen-tuale massima di impurità (Schwarz besatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Percen-tuale minima di grani vitrei

75,0

62,0

95,0

5.

Indice massimo di flottazione

25,0


Tolleranza

Tolleranza prevista

Frumento duro e frumento tenero

Mais vitreo

Sulla percentuale del tenore proteico

–0,7

Sul peso specifico minimo

–0,5

–0,5

Sulla percentuale massima di impurità

+0,5

Sulla percentuale di grani vitrei

–2,0

–3,0

Sull’indice di flottazione

+1,0


(1)  I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

(2)  Si applicano i metodi di analisi di cui all’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009.


ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto

Frumento tenero

Frumento duro

Granturco

Altri cereali da foraggio

Qualità standard

Alta

Media

Bassa

 

 

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

Hard Red Spring n. 2

Hard Red Winter n. 2

Soft Red Winter n. 2

Hard Amber Durum n. 2

Yellow Corn n. 3

US Barley n. 2

Borsa di quotazione

Minneapolis Grain Exchange

Kansas City Board of Trade

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

(2)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.


ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITÀ DEL «SENASA» AUTORIZZATO DAL GOVERNO ARGENTINO DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

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ALLEGATO V

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

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MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

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ALLEGATO VI

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L’ESPORTAZIONE

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Specifiche di qualità per l’esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

FRUMENTO TENERO

Canada Western Red Spring

(CWRS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRS

(Min.) 79,0 kg/hl

(Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRS

(Min.) 77,5 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWRS

(Min.) 76,5 kg/hl

(Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi


Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWES

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWES

(Min.) 76,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi


Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSR

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSR

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi


Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSW

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSW

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi


Canada Western Red Winter

(CWRW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRW

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRW

(Min.) 74,0 kg/hl

(Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi


Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWSWS

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWSWS

(Min.) 75,5 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWSWS

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

FRUMENTO DURO

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWAD

(Min.) 80,0 kg/hl

(Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWAD

(Min.) 79,5 kg/hl

(Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWAD

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 4 CWAD

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

Note:

Altri semi di cereali

:

in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.

Frumento tenero

:

per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

Frumento duro

:

per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.


ALLEGATO VII

METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L’INDICE DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d’aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

L’indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

Indice di flottazione della prova = (numero dei grani galleggianti)/(numero dei grani immersi) × 100

Ripetere la prova cinque volte.

L’indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.


ALLEGATO VIII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione

(GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125)

 

Regolamento (CE) n. 641/97 della Commissione

(GU L 98 del 15.4.1997, pag. 2)

 

Regolamento (CE) n. 2092/97 della Commissione

(GU L 292 del 25.10.1997, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2519/98 della Commissione

(GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione (1)

(GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione

(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8)

 

Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione

(GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione

(GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15)

 

Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione

(GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 5

Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione

(GU L 294 dell’1.11.2008, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 459/2009 della Commissione

(GU L 139 del 5.6.2009, pag. 3)

 

Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione

(GU L 51 del 2.3.2010, pag. 8)

 


(1)  Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 2015/2001 (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 31).


ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1249/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, terza frase

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, secondo e terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima frase

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 bis, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, dal secondo al sesto comma

Articolo 7, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegati I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato IV bis

Allegato V

Allegato IV ter

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato I

Allegato VIII

Allegato IX


21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/23


REGOLAMENTO (UE) N. 643/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,0

TR

77,3

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

105,8

ZZ

73,4

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

86,8

UY

75,9

ZA

82,1

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

85,4

BR

79,9

CA

99,3

CL

88,8

CN

81,0

NZ

110,6

US

121,1

UY

111,6

ZA

94,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

82,0

CL

109,0

CN

98,4

NZ

176,5

ZA

97,4

ZZ

112,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 20 95

CL

150,0

TR

256,7

US

769,6

ZZ

392,1

0809 30

AR

75,9

TR

160,0

ZZ

118,0

0809 40 05

BR

123,2

IL

165,9

TR

133,7

ZZ

140,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/25


REGOLAMENTO (UE) N. 644/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 al 16 luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

L’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sur funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2010.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 9 luglio 2010 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 16 luglio 2010 ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 9 luglio 2010 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 16 luglio 2010 ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 40,231108 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 luglio 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/26


REGOLAMENTO (UE) N. 645/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 639/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 186 del 20.7.2010, pag. 27.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 luglio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

41,32

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


Rettifiche

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/28


Rettifica del regolamento (UE) n. 637/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186 del 20 luglio 2010 )

A pagina 25, allegato, la tabella «Zucchero Balcani» va letta come segue:

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2009/2010

Domande presentate dall’1.7.2010 al 7.7.2010

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 (2)

Sospese

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (2)

 

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.