ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.166.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 573/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione adotta disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
(2) |
Se contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, tali misure devono essere considerate informazioni classificate UE ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2), come prevede l’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 300/2008 si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni attuative adottate secondo le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ma non oltre il 29 aprile 2010. Il presente regolamento deve quindi essere applicato a decorrere dal 29 aprile 2010 al fine di armonizzare l’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile (3), il regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (4), il regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (5), il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (6), che hanno tutti attuato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (7), devono quindi essere abrogati. |
(5) |
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 300/2008, nonostante la norma generale secondo cui la Commissione deve pubblicare le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri, dispone che alcune misure che contengono informazioni sensibili in materia di sicurezza possono essere classificate ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. La parte della decisione che contiene misure e procedure di sicurezza sensibili non deve essere pubblicata e deve essere resa disponibile esclusivamente a quegli operatori e soggetti che ne abbiano legittimo interesse. Tali misure comprendono, in particolare, talune procedure dettagliate — e le relative esenzioni — inerenti alle modalità con le quali gli aeromobili, i veicoli, le persone, i bagagli, la posta e le merci vengono controllati quando entrano in un’area sterile o quando si muovono al suo interno, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo (screening). |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, nonché disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni.
Articolo 2
Modalità di esecuzione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 sono esposte nell’allegato.
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(3) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 44.
(4) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.
(5) GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.
(6) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
(7) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 (1) è così modificato:
A. |
Al capitolo 4, punto 4.1.1.2, è aggiunta la seguente lettera c):
|
B. |
Al capitolo 4, è aggiunto il seguente punto 4.1.1.9:
|
C. |
Al capitolo 4, punto 4.1.2.3, è aggiunta la seguente lettera d):
|
D. |
Al capitolo 5, punto 5.1.1, è aggiunta la seguente lettera e):
|
E. |
Al capitolo 12, è aggiunto il seguente punto 9: «12.9. CANE IN GRADO DI RILEVARE L’ESPLOSIVO 12.9.1. Principi generali
12.9.2. Standard applicabili agli EDD
12.9.3. Requisiti in materia di addestramento Obblighi generali in materia di addestramento
Addestramento iniziale per squadre EDD
Addestramento periodico per squadre EDD
Documentazione relativa all’addestramento delle squadre EDD
Addestramento operativo per squadre EDD
12.9.4. Procedure di abilitazione
12.9.5. Controllo di qualità
12.9.6. Metodo di controllo Ulteriori requisiti specifici sono contenuti in una decisione separata della Commissione.» |
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 574/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e l’IFRS 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 28 gennaio 2010 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori (di seguito «modifica dell’IFRS 1»). Visto che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all’IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un’esenzione opzionale. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che la modifica dello IFRS 1 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
L’adozione della modifica dell’IRFS 1 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
1) |
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento; |
2) |
l’IFRS 7 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche dell’IFRS 1 e dell’IFRS 7, di cui all’allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 1 |
Modifica dell’IFRS 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori |
IFRS 7 |
Modifica dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative |
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
ESENZIONE LIMITATA DALL’INFORMATIVA COMPARATIVA PREVISTA DALL’IFRS 7 PER I NEO-UTILIZZATORI
(Modifica all’IFRS 1)
Modifica all’IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39C.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
39C |
Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Appendice E
Esenzioni di breve periodo dagli IFRS
Si aggiungono un titolo, il paragrafo E3 e una nota a piè di pagina.
Informazioni integrative relative a strumenti finanziari
E3 |
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell’IFRS 7. (1) |
Appendice
Modifica all’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 44G è modificato (il nuovo testo è sottolineato e il testo cancellato è barrato) ed è aggiunta una nota a piè di pagina.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44G |
Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
|
È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. (2)
(1) Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).
(2) Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
44,4 |
MK |
31,8 |
|
TR |
53,0 |
|
ZZ |
43,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
118,9 |
|
ZZ |
80,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
106,7 |
ZZ |
106,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
85,3 |
TR |
97,3 |
|
US |
84,1 |
|
ZA |
94,5 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
107,5 |
BR |
90,2 |
|
CA |
118,4 |
|
CL |
95,2 |
|
CN |
60,1 |
|
NZ |
112,2 |
|
US |
102,5 |
|
ZA |
100,8 |
|
ZZ |
98,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
231,7 |
ZZ |
231,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
303,6 |
ZZ |
303,6 |
|
0809 30 |
AR |
133,5 |
TR |
155,8 |
|
ZZ |
144,7 |
|
0809 40 05 |
AU |
258,9 |
IL |
210,4 |
|
US |
319,2 |
|
ZZ |
262,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 576/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o luglio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o luglio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
11,79 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
5,34 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
5,34 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
11,79 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
16.6.2010-29.6.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 577/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 572/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 163 del 30.6.2010, pag. 39.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 1o luglio 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
41,21 |
2,54 |
1701 12 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
41,21 |
2,24 |
1701 91 00 (2) |
42,49 |
4,72 |
1701 99 10 (2) |
42,49 |
1,59 |
1701 99 90 (2) |
42,49 |
1,59 |
1702 90 95 (3) |
0,42 |
0,27 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2010/364/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica d’Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 5 maggio 2006, su riserva dell’eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2006/716/CE del Consiglio (1). |
(4) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea dovrebbe notificare alla Repubblica d’Albania che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(5) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo la Comunità europea e tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome dell’Unione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo e ad effettuare la seguente notifica:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.»
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 294 del 25.10.2006, pag. 51.
(2) L’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato pubblicato nella GU L 294 del 25.10.2006, pag. 52, unitamente alla decisione relativa alla firma.
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania
(2010/365/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non rientranti nell’allegato II di tale atto si applicano in Bulgaria e Romania (gli «Stati membri interessati») solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis. |
(2) |
Il Consiglio ha verificato che gli Stati membri interessati assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: È stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le cui risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati in tali Stati membri, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l’istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2). |
(3) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data a partire dalla quale è possibile applicare in tali Stati membri l’acquis di Schengen relativo al sistema d’informazione Schengen (SIS). |
(4) |
L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L’utilizzazione concreta di tali dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con tali Stati membri. |
(5) |
È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione, è opportuno imporre talune restrizioni all’uso del SIS. |
(6) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. |
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6) e con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
2. Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data ivi prevista alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
3. A decorrere dal 29 giugno 2010 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.
A decorrere dal 15 ottobre 2010 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l’acquis di Schengen è già stato attuato, possono inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.
4. Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, tali Stati membri:
a) |
non sono tenuti a rifiutare l’ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione; |
b) |
si astengono dall’inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (la «Convenzione di Schengen») (8). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) Parere espresso il 17 giugno 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(8) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
ALLEGATO I
Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati
1. |
Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen: articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen; |
2. |
altre disposizioni relative al SIS:
|
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.
(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.
(4) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.
(5) Parti del manuale SIRENE sono state pubblicate nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).
(6) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.
(7) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.
(8) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.
(9) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni
1. |
Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1); |
2. |
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2); |
3. |
decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3). |
(1) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
recante nomina di un membro rumeno del Comitato delle regioni
(2010/366/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo rumeno,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Cristian ANGHEL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
Dl Romeo STAVARACHE Primarul municipiului Bacău, județul Bacău |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
[notificata con il numero C(2010) 4190]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/367/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce misure di lotta contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e di influenza aviaria a bassa patogenicità provocati nel pollame e nei volatili in cattività dai virus dei sottotipi H5 e H7 (LPAI), secondo le definizioni della medesima direttiva. La direttiva 2005/94/CE stabilisce anche talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dei virus dell’influenza aviaria. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE dispone che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza obbligatori. I suddetti programmi di sorveglianza sono intesi ad identificare la presenza dei virus LPAI nel pollame, in particolare nelle specie degli uccelli acquatici, prima che si diffondano nella popolazione di pollame, affinché si possano adottare misure di controllo atte ad evitare la mutazione del virus LPAI in un virus HPAI, che può avere conseguenze disastrose. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre programmi di sorveglianza nei volatili selvatici destinati a contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo attuale rappresentato dai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari dei volatili. |
(5) |
La decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (3) era stata adottata al fine di stabilire orientamenti per l’attuazione di tali programmi di sorveglianza. |
(6) |
Dall’adozione della suddetta decisione, l’esperienza acquisita dagli Stati membri nella realizzazione dei programmi di sorveglianza e i progressi delle conoscenze scientifiche nonché le conclusioni della ricerca segnalano che determinate specie di pollame e determinate categorie di produzione avicola presentano rischi di contagio da parte dei virus dell’influenza aviaria più elevati rispetto ad altre, tenuto conto anche dell’ubicazione dell’azienda e di altri fattori di rischio. |
(7) |
Il pericolo di introduzione del virus HPAI del sottotipo H5N1 dal Sudest asiatico in Europa con la diffusione verso ovest nel 2005 è stato all’origine dell’adozione di misure aggiuntive sulla preparazione all’emergenza e la rilevazione tempestiva di tale tipo di virus nel pollame e nei volatili selvatici. |
(8) |
La decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (4) prevede che gli Stati membri notifichino alle autorità competenti qualsiasi mortalità anomala o focolai importanti della malattia nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici. Devono inoltre essere eseguiti campionamenti ed analisi di laboratorio per l’identificazione del virus dell’influenza aviaria. |
(9) |
I requisiti della decisione 2005/731/CE vanno inclusi nella presente decisione. |
(10) |
Tra il 2006 e il 2009 sono stati campionati e sottoposti ad analisi per l’identificazione dell’influenza aviaria più di 350 000 volatili selvatici. In media, la sorveglianza negli Stati membri è stata effettuata al 75 % mediante campionamento di volatili vivi e al 25 % mediante campionamento di volatili malati o morti. |
(11) |
Più di 1 000 volatili morti o malati e sottoposti ad analisi sono risultati positivi al test per l’HPAI del sottotipo H5N1, mentre solo cinque volatili campionati vivi sono risultati positivi per tale virus nel suddetto periodo di quattro anni. I sottotipi LPAI sono stati quasi esclusivamente isolati da campioni di animali vivi. |
(12) |
Le conclusioni delle relazioni annuali sulla sorveglianza dell’influenza aviaria (5) nell’Unione redatte dal laboratorio di riferimento UE (LRUE) per l’influenza aviaria, i pareri scientifici dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (6), (7), (8) e i lavori della task force per la sorveglianza delle malattie degli animali (TFADS), di recente costituzione, hanno sottolineato la necessità di introdurre determinate modifiche nell’attuale strategia di sorveglianza nel pollame e nei volatili selvatici per promuovere maggiormente l’approccio basato sui rischi, ritenuto la strategia di sorveglianza più adatta ad informare le autorità competenti per la prevenzione della malattia e più adeguata a fini di controllo per la protezione delle aziende avicole e degli allevamenti di altri volatili. |
(13) |
La sorveglianza basata sui rischi deve completare i sistemi di individuazione precoce del contagio con l’influenza aviaria nel pollame di cui all’articolo 2 della decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (9) nonché al capitolo II, paragrafo 2, dell’allegato alla decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (10). |
(14) |
Gli orientamenti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici di cui alla decisione 2007/268/CE vanno pertanto riveduti alla luce dell’esperienza e delle conoscenze scientifiche acquisite e sostituiti dagli orientamenti stabiliti dalla presente decisione. |
(15) |
Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, il campionamento e le analisi di laboratorio vanno effettuati secondo le procedure della decisione 2006/437/CE, salvo altrimenti disposto. |
(16) |
Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, quando si attuano programmi di sorveglianza dei volatili selvatici, va tenuto pienamente conto delle prescrizioni della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (11), in particolare per quanto riguarda lo schema della sorveglianza e le procedure di campionamento di cui all’allegato II, parte 1, punti 2 e 3, della presente decisione. |
(17) |
È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE. |
(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità competenti concludano gli accordi adeguati con le organizzazioni per l’osservazione e l’inanellamento degli uccelli selvatici, con le organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che dette organizzazioni siano tenute a notificare alle autorità competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici.
Articolo 2
1. Immediatamente dopo il ricevimento della notifica di cui all’articolo 1 da parte dell’autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall’influenza aviaria, gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga:
a) |
la raccolta di adeguati campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti; |
b) |
l’analisi di laboratorio di tali campioni per l’individuazione del virus dell’influenza aviaria. |
2. Le procedure di campionamento e di analisi vanno seguite in conformità dei capitoli da II a VIII del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE.
3. Gli Stati membri informano la Commissione senza indugio qualora le analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), abbiano esito positivo per il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Articolo 3
I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.
Articolo 4
Ferme restando le prescrizioni della legislazione dell’Unione, l’autorità competente deve garantire che tutti i risultati, positivi e negativi, dei test sierologici e virologici per l’individuazione dell’influenza aviaria effettuati nell’ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I risultati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o gennaio al 30 giugno) ed entro il 31 gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o luglio al 31 dicembre).
Articolo 5
Le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE sono abrogate.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.
(4) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.
(5) Sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm
(6) The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Parere scientifico sull’influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).
(7) The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Parere scientifico sulla salute degli animali e su aspetti del benessere degli animali connessi all’influenza aviaria e sui rischi di introduzione di tale malattia nelle aziende avicole dell’UE).
(8) The EFSA Journal (2006) 357, pagg. 1-46, Opinion on Migratory birds and their possible role in the spread of highly pathogenic Avian Influenza (Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità).
(9) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.
(10) GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.
(11) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
ALLEGATO I
Orientamenti per l’attuazione di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame
1. Obiettivi dei programmi di sorveglianza
Gli obiettivi dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame consistono nell’informare l’autorità competente della presenza del virus dell’influenza aviaria a fini di controllo della malattia secondo quanto prescritto dalla direttiva 2005/94/CE, con una rilevazione annuale e una sorveglianza attiva volta a rilevare:
a) |
virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 nei gallinacei (polli, tacchini, faraone, fagiani, pernici e quaglie) e nei ratiti, integrando altri sistemi di individuazione precoce esistenti; |
b) |
virus della LPAI, sottotipi H5 e H7 e virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli acquatici domestici (anatre, oche e germani reali per la fornitura di selvaggina da ripopolamento). |
2. Schema della sorveglianza
Il campionamento e i test sierologici nelle aziende avicole possono essere effettuati per rilevare la presenza di anticorpi contro l’influenza aviaria, come definito nella direttiva 2005/94/CE.
Questa sorveglianza attiva integra i sistemi di individuazione precoce già attuati negli Stati membri, previsti dalla decisione 2005/734/CE e dal capitolo II del manuale diagnostico per l’influenza aviaria approvato dalla decisione 2006/437/CE («il manuale diagnostico»), soprattutto quelli applicati nelle aziende avicole ritenute a rischio più elevato di introduzione dell’influenza aviaria.
Esistono due metodi principali di sorveglianza della malattia, riconosciuti a livello internazionale: a) sorveglianza basata sui rischi; e b) sorveglianza basata sul campionamento rappresentativo.
2.1. Sorveglianza basata sui rischi (SBR)
La SBR deve essere il metodo privilegiato per attuare una sorveglianza dell’influenza aviaria mirata, con un utilizzo efficiente delle risorse.
Gli Stati membri che optano per tale metodo indicano gli scenari di rischio pertinenti per l’infezione negli allevamenti di pollame ed il quadro di campionamento per le aziende avicole ritenute a rischio più elevato di contagio da parte dell’influenza aviaria.
I criteri e i fattori di rischio elencati nel punto 4.1 non sono esaurienti, ma danno un’indicazione del modo in cui orientare il campionamento e l’analisi delle specie di pollame e delle categorie di produzione avicola nei vari sistemi di allevamento. A seconda della situazione sanitaria dei singoli animali nello Stato membro in questione, la ponderazione dei criteri e dei fattori può essere diversa.
2.2. Sorveglianza basata sul campionamento rappresentativo
Se uno Stato membro non è in grado di svolgere una valutazione degli scenari di rischio d’infezione degli allevamenti di pollame del proprio territorio che sia sufficientemente fondata sulle prove, attua un sistema di sorveglianza basato su un sistema di campionamento rappresentativo. Il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento deve corrispondere alle cifre delle tabelle 1 e 2, a seconda delle specie di pollame.
Il campionamento per gli esami sierologici per l’influenza aviaria deve essere stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro.
3. Popolazioni bersaglio
Nel programma di sorveglianza va incluso il campionamento delle seguenti specie di pollame e delle seguenti categorie di produzione:
a) |
galline ovaiole; |
b) |
galline ovaiole free range; |
c) |
polli riproduttori; |
d) |
tacchini riproduttori; |
e) |
anatre riproduttori; |
f) |
oche riproduttori; |
g) |
tacchini da ingrasso; |
h) |
anatre da ingrasso; |
i) |
oche da ingrasso; |
j) |
selvaggina di penna di allevamento (gallinacei), soprattutto uccelli adulti e riproduttori; |
k) |
selvaggina di penna di allevamento (acquatici); |
l) |
ratiti. |
Tuttavia, nelle circostanze eccezionali seguenti specificate qui di seguito possono essere incluse anche le categorie di pollame seguenti:
m) |
polli da carne, ma solo se: i) sono tenuti in quantità significative in sistemi di produzione free range; e ii) sono ritenuti a rischio più elevato di contagio con l’influenza aviaria; |
n) |
animali da cortile: generalmente svolgono un ruolo secondario nella circolazione e nella diffusione del virus e introdurli nel campionamento richiede molte risorse; tuttavia, in determinati Stati membri gli animali da cortile possono presentare rischi più elevati di influenza aviaria a causa della loro presenza in quantitativi significativi, della loro prossimità ad allevamenti avicoli commerciali, della loro partecipazione agli scambi locali/regionali e di altri criteri e fattori di rischio elencati nel punto 4.1, in particolare per quanto riguarda la composizione delle specie. |
Tuttavia, se viene fornita una solida motivazione in merito al livello di rischio per una determinata categoria di produzione di pollame (ad esempio i polli riproduttori tenuti in ottime condizioni di biosicurezza), detta categoria può essere esclusa dal campionamento.
4. Metodo della sorveglianza basata sui rischi (SBR)
La scelta della SBR deve essere effettuata in base ad una valutazione a livello dello Stato membro, che consideri almeno i seguenti criteri e fattori di rischio:
4.1. Criteri e fattori di rischio
4.1.1.
a) |
L’ubicazione dell’azienda avicola in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici. |
b) |
L’ubicazione dell’azienda avicola in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli definiti «specie bersaglio» per l’individuazione del virus H5N1 dell’HPAI, elencati nella parte 2 dell’allegato II. |
c) |
L’ubicazione dell’azienda avicola in prossimità di zone di riposo e di riproduzione dei volatili selvatici acquatici migratori, in particolare quando dette zone sono collegate da movimenti migratori a zone in cui è accertata la presenza del virus H5N1 dell’HPAI nei volatili selvatici o nel pollame. |
d) |
Aziende avicole per la produzione free range, o aziende avicole in cui il pollame o altri volatili in cattività sono tenuti all’aperto in strutture che non possono essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici. |
e) |
Bassi livelli di biosicurezza nell’azienda avicola, compreso il metodo di stoccaggio del mangime e l’uso delle acque di superficie. |
4.1.2.
a) |
La presenza di più di una specie di pollame nella stessa azienda avicola, in particolare la presenza di anatre e oche domestiche insieme ad altre specie di pollame. |
b) |
Il tipo di produzione avicola e le specie di pollame presenti nell’azienda per i quali i dati di sorveglianza indicano un tasso più elevato di individuazione del contagio con l’influenza aviaria nello Stato membro, ad esempio gli allevamenti di anatre e di volatili per la fornitura di selvaggina da ripopolamento (in particolare germani reali). |
c) |
L’ubicazione dell’azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole. |
d) |
I modelli degli scambi, comprese le importazioni e la connessa intensità di spostamenti, diretti e indiretti, di pollame ed altri fattori tra cui veicoli, attrezzature, persone. |
e) |
La presenza nell’azienda di categorie di pollame «anziano» e di gruppi in cui sono presenti animali di varie età (ad esempio ovaiole). |
4.2. Concentrarsi sulle popolazioni a rischio
La sorveglianza va concentrata e orientata tenendo conto del numero e della ponderazione locale dei fattori di rischio presenti nell’azienda avicola.
Per definire lo schema di sorveglianza, che deve essere debitamente illustrato e motivato nel programma di sorveglianza, l’autorità competente può tenere conto di altri fattori di rischio nella propria valutazione.
4.3. Selezione delle aziende avicole da sottoporre a campionamento
Le tabelle 1 e 2 possono essere impiegate come base per stabilire il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento per popolazione a rischio.
5. Metodo del campionamento rappresentativo
Quando viene effettuato il campionamento rappresentativo di cui alla sezione 2.2, il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento va calcolato in base alle cifre delle tabelle 1 e 2 a seconda delle specie di pollame presenti nell’azienda avicola.
5.1. Numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento per gli esami sierologici per l’influenza aviaria
5.1.1.
Per ogni categoria di produzione avicola, il numero di aziende da sottoporre a campionamento (esclusi anatre, oche e germani reali) deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un intervallo di confidenza del 95 %.
Campionamento da effettuare secondo la tabella 1:
Tabella 1
Numero di aziende avicole (eccetto gli allevamenti di anatre, oche e germani reali) da sottoporre a campionamento per ogni categoria di produzione avicola
Numero di aziende per categoria di produzione avicola per Stato membro |
Numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento |
Fino a 34 |
Tutte |
35-50 |
35 |
51-80 |
42 |
81-250 |
53 |
> 250 |
60 |
5.1.2. (1)
Il numero di aziende per l’allevamento di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l’identificazione di almeno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 % con un intervallo di confidenza del 99 %.
Campionamento da effettuare secondo la tabella 2:
Tabella 2
Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento
Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali per Stato membro |
Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento |
Fino a 46 |
Tutte |
47-60 |
47 |
61-100 |
59 |
101-350 |
80 |
> 350 |
90 |
5.2. Numero di volatili da sottoporre a campionamento nell’azienda avicola
Le cifre di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 si applicano sia alle aziende avicole campionate nell’ambito della sorveglianza basata sui rischi, sia a quelle campionate nell’ambito del campionamento rappresentativo.
5.2.1.
Il numero dei volatili da sottoporre a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.
In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni categoria di produzione e di ogni specie di pollame (eccetto anatre, oche e germani reali); se l’azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.
Qualora siano presenti vari capannoni, vanno prelevati campioni da almeno cinque volatili per capannone.
5.2.2.
Il numero di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.
Da ogni azienda avicola selezionata devono essere prelevati venti campioni di sangue (2) per gli esami sierologici.
6. Procedure di campionamento per gli esami sierologici
Il periodo di tempo dedicato al campionamento nell’azienda avicola deve coincidere con la produzione stagionale per ogni categoria di produzione avicola e il campionamento può essere effettuato anche nel macello. La prassi di campionamento non deve compromettere la strategia orientata sui rischi e basata sui criteri e sui fattori di rischio elencati nel punto 4.1.
Per ottimizzare l’efficienza e anche per evitare l’ingresso inutile di persone nelle aziende avicole il campionamento, ogniqualvolta possibile, dovrà essere combinato con campionamenti effettuati per altri fini, ad esempio nel quadro del controllo della salmonella e del Mycoplasma. La combinazione non deve però compromettere i requisiti relativi alla sorveglianza basata sui rischi.
7. Campionamento per gli esami virologici
Il campionamento per gli esami virologici per l’influenza aviaria non deve essere effettuato in alternativa agli esami sierologici e deve essere realizzato unicamente nell’ambito di indagini successive a risultati positivi degli esami sierologici per l’individuazione dell’influenza aviaria.
8. Frequenza e periodo di realizzazione degli esami
Il campionamento delle aziende avicole va effettuato annualmente. Tuttavia, in base a una valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di effettuare il campionamento e gli esami con maggiore frequenza. La motivazione di tale decisione deve essere illustrata nel programma di sorveglianza.
Il campionamento va effettuato secondo il programma di sorveglianza approvato dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma stesso.
9. Esami di laboratorio
Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali di riferimento per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.
Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria, che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.
Tuttavia, se uno Stato membro desidera ricorrere ad esami di laboratorio non previsti dal manuale diagnostico, né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), tali esami, prima di poter essere realizzati, devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell’UE, in base a dati convalidati.
Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio di riferimento dell’UE:
a) |
per il sottotipo H5:
|
b) |
per il sottotipo H7:
|
Tutti i risultati sierologici positivi vanno seguiti nell’azienda avicola da indagini epidemiologiche e da un ulteriore campionamento per gli esami virologici volti ad accertare l’eventuale presenza nell’azienda del contagio attivo con il virus dell’influenza aviaria. Le conclusioni di tutte le indagini vanno comunicate alla Commissione.
Tutti gli isolati di virus dell’influenza aviaria vanno trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE nel rispetto della legislazione dell’Unione relativa alle funzioni e ai compiti dei laboratori nazionali di riferimento, stabiliti dall’allegato VIII della direttiva 2005/94/CE, a meno che non sia stata concessa una deroga in virtù del capitolo V, paragrafo 4, lettera d), del manuale diagnostico. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE e sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico.
In tale contesto devono essere impiegati i protocolli specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell’UE per la trasmissione dei campioni e del materiale diagnostico. Le autorità competenti si accertano che lo scambio di informazioni tra il laboratorio di riferimento dell’UE e i laboratori nazionali avvenga in modo corretto e efficace.
(1) Nell’individuazione di allevamenti positivi di anatre e oche viene applicato un livello di confidenza più elevato dato che, rispetto agli allevamenti di gallinacei, è meno probabile che la sorveglianza passiva o i sistemi di individuazione precoce individuino allevamenti di anatre e oche infetti.
(2) L’aumento della dimensione del campione rispetto al punto 5.2.1 è dovuto alla minore sensibilità agli esami diagnostici nei volatili acquatici.
ALLEGATO II
PARTE 1
Orientamenti per l’attuazione di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici
1. Obiettivi della sorveglianza
L’obiettivo del programma di sorveglianza per l’influenza aviaria nei volatili acquatici è l’individuazione tempestiva dell’HPAI del sottotipo H5N1 nei volatili acquatici, al fine di proteggere il pollame delle aziende avicole e salvaguardare la salute pubblica e degli animali.
2. Schema della sorveglianza
a) |
La sorveglianza basata sui rischi (SBR) va attuata quale sorveglianza «passiva», effettuata tramite indagini di laboratorio eseguite su volatili selvatici morenti o trovati morti e deve essere orientata specificamente verso specie di volatili acquatici. |
b) |
I volatili selvatici, in particolare i volatili acquatici migratori, per i quali il rischio di contagio e di trasmissione del virus HPAI H5N1 è risultato più elevato, vengono definiti «specie bersaglio» e devono essere oggetto di attenzione specifica. |
c) |
Vanno sottoposte a sorveglianza le zone vicine al mare, a laghi e corsi d’acqua in cui sono stati trovati volatili morti, in particolare se tali zone si trovano in prossimità di aziende avicole, specialmente in zone ad alta densità di aziende avicole. |
d) |
Nella messa a punto della sorveglianza deve essere assicurata una stretta collaborazione con gli epidemiologi, gli ornitologi e le autorità responsabili della conservazione della natura, che contribuiranno all’individuazione delle specie e all’ottimizzazione del campionamento a seconda della situazione nazionale. |
e) |
Qualora lo richieda la situazione epidemiologica per quanto riguarda il virus HPAI H5N1, le attività di sorveglianza saranno intensificate da azioni di sensibilizzazione, ricerca attiva e monitoraggio di volatili morti o morenti, in particolare di quelli appartenenti alle specie bersaglio. L’intensificazione delle attività verrà avviata in seguito all’individuazione del virus HPAI H5N1 nel pollame e/o nei volatili selvatici in Stati membri e paesi terzi limitrofi o in paesi ad essi collegati dal movimento dei volatili selvatici migratori, in particolare quelli delle specie bersaglio, verso lo Stato membro in questione. In tal caso va tenuto conto degli specifici modelli di migrazione e delle specie di volatili selvatici, che possono variare da Stato membro a Stato membro. |
3. Procedure di campionamento
a) |
Le procedure di campionamento vengono eseguite conformemente al manuale diagnostico. |
b) |
Per l’isolamento del virus e/o la diagnosi molecolare (PCR) devono essere prelevati tamponi cloacali e tracheali/orofaringei, e/o campioni di tessuto di volatili selvatici trovati morti o morenti. |
c) |
Particolare attenzione va riservata allo stoccaggio e al trasporto dei campioni, nel rispetto dei paragrafi 5 e 6 del capitolo IV del manuale diagnostico. Tutti gli isolati di virus dell’influenza aviaria in volatili selvatici vanno trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE, a meno che non sia stata concessa una deroga in virtù del capitolo V, paragrafo 4, lettera d), del manuale diagnostico. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE e sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico. |
d) |
Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma di sorveglianza. |
4. Esami di laboratorio
Gli esami di laboratorio vengono eseguiti conformemente al manuale diagnostico.
Le analisi di campioni sono effettuate dai laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.
Tuttavia, se uno Stato membro desidera ricorrere ad esami di laboratorio non previsti dal manuale diagnostico, né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), tali esami, prima di poter essere realizzati, devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell’UE, in base a dati convalidati.
Va effettuato uno screening iniziale mediante PCR del gene M, seguito da un test rapido dei positivi all’H5 da eseguire entro due settimane. In caso di risultato positivo all’H5 dovrà essere realizzata quanto prima un’analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se vi sia o no un motivo di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) o a bassa patogenicità (LPAI). Se viene confermata l’HPAI H5, devono essere rapidamente effettuate ulteriori analisi per determinare il tipo N, anche se ciò serve solo ad ottenere prove per escludere l’N1.
5. Seguito
— |
Qualora i casi positivi di HPAI H5 (N1) vengano confermati (1), si applicano le misure di controllo di cui alla decisione della Commissione 2006/563/CE, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (2). |
— |
Nell’ambito delle indagini epidemiologiche è importante identificare zone collegate ai suddetti casi per poter prevedere ulteriori incursioni del virus dell’influenza aviaria, in particolare nelle zone pertinenti alla produzione avicola, quali quelle ad alta densità di aziende avicole. |
PARTE 2
Elenco delle specie di volatili selvatici da sottoporre a campionamento ed esami per l’influenza aviaria — «specie bersaglio» (SB)
N. |
Nome scientifico |
Nome comune |
1. |
Accipiter gentilis |
Astore |
2. |
Accipiter nisus |
Sparviere |
3. |
Anas acuta |
Codone |
4. |
Anas clypeata |
Mestolone |
5. |
Anas crecca |
Alzavola |
6. |
Anas penelope |
Fischione |
7. |
Anas platyrhynchos |
Germano reale |
8. |
Anas querquedula |
Marzaiola |
9. |
Anas strepera |
Canapiglia |
10. |
Anser albifrons albifrons |
Oca lombardella (razza continentale) |
11. |
Anser anser |
Oca selvatica |
12. |
Anser brachyrhynchus |
Oca zamperosee |
13. |
Anser erythropus |
Oca lombardella minore |
14. |
Anser fabalis |
Oca granaiola |
15. |
Ardea cinerea |
Airone cenerino |
16. |
Aythya ferina |
Moriglione |
17. |
Aythya fuligula |
Moretta |
18. |
Branta bernicla |
Oca colombaccio |
19. |
Branta canadensis |
Oca canadese |
20. |
Branta leucopsis |
Oca facciabianca |
21. |
Branta ruficollis |
Oca collorosso |
22. |
Bubo bubo |
Gufo reale |
23. |
Buteo buteo |
Poiana |
24. |
Buteo lagopus |
Poiana calzata |
25. |
Cairina moschata |
Anatra muta |
26. |
Ciconia ciconia |
Cicogna bianca |
27. |
Circus aeruginosus |
Falco di palude |
28. |
Cygnus columbianus |
Cigno minore |
29. |
Cygnus cygnus |
Cigno selvatico |
30. |
Cygnus olor |
Cigno reale |
31. |
Falco peregrinus |
Falco pellegrino |
32. |
Falco tinnunculus |
Gheppio |
33. |
Fulica atra |
Folaga |
34. |
Larus canus |
Gavina |
35. |
Larus ridibundus |
Gabbiano comune |
36. |
Limosa limosa |
Pittima reale |
37. |
Marmaronetta angustirostris |
Anatra marmorizzata |
38. |
Mergus albellus |
Pesciaiola |
39. |
Milvus migrans |
Nibbio bruno |
40. |
Milvus milvus |
Nibbio reale |
41. |
Netta rufina |
Fistione turco |
42. |
Phalacrocorax carbo |
Cormorano |
43. |
Philomachus pugnax |
Combattente |
44. |
Pica pica |
Gazza |
45. |
Pluvialis apricaria |
Piviere dorato |
46. |
Podiceps cristatus |
Svasso maggiore |
47. |
Podiceps nigricollis |
Svasso piccolo |
48. |
Porphyrio porphyrio |
Pollo sultano viola |
49. |
Tachybaptus ruficollis |
Tuffetto |
50. |
Vanellus vanellus |
Pavoncella |
(1) Le misure di controllo della malattia vanno attuate basandosi sulla conferma dell’HPAI H5 e sul sospetto di N1.
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2010) 4313]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/368/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. |
(2) |
Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro. |
(3) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(4) |
Le decisioni della Commissione 2008/432/CE (3) e 2009/381/CE (4) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l’allegato. |
(5) |
Nella sua relazione del novembre 2009 (5), presentata nell’ambito del mandato summenzionato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE. |
(6) |
L’allegato della decisione 2006/771/CE va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dall’applicazione soddisfacente di procedure alternative di valutazione della conformità. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.
(3) GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.
(4) GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.
(5) Relazione 35 della CEPT, RSCOM 09-68.
(6) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio
Tipo di apparecchiature a corto raggio |
Banda di frequenza (1) |
Limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (2) |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) (3) |
Altre restrizioni d’uso (4) |
Termine di attuazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (5) |
6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
13,553-13,567 MHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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26,957-27,283 MHz |
Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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40,660-40,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.) |
433,050-434,040 (6) MHz |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di –13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o novembre 2010 |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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434,040-434,790 (6) MHz |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di –13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o novembre 2010 |
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10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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Limite del ciclo di funzionamento (7): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o novembre 2010 |
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Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.) |
863,000-865,000 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dello 0,1 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
865,000-868,000 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dell’1 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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868,000-868,600 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dell’1 % |
Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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868,700-869,200 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dello 0,1 % |
Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.) |
869,400-869,650 (6) MHz |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità |
Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dello 0,1 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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869,700-870,000 (6) MHz |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dell’1 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse |
1o novembre 2010 |
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Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.) |
2 400-2 483,5 MHz |
10 mW di potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) |
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1o giugno 2007 |
5 725-5 875 MHz |
25 mW e.i.r.p. |
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1o giugno 2007 |
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24,150-24,250 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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61,0-61,5 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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Sistemi di trasmissione a banda larga |
2 400-2 483,5 MHz |
100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE |
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1o novembre 2009 |
57,0-66,0 GHz |
40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE |
Gli impianti fissi per esterni sono esclusi |
1o novembre 2010 |
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Impianti di allarme |
868,600-868,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento (7): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
869,250-869,300 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento (7): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
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869,300-869,400 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento (7): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
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869,650-869,700 MHz |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento: (7)10 % |
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1o giugno 2007 |
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Sistemi di telesoccorso (8) |
869,200-869,250 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento (7): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
Applicazioni induttive (9) |
9,700-59,750 kHz |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o novembre 2010 |
59,750-60,250 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60,250-70,000 kHz |
69 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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70-119 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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119-127 kHz |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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127-140 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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140-148,5 kHz |
37,7 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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148,5-5 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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Applicazioni induttive (cont.) |
400-600 kHz |
– 8 dBμA/m a 10 metri |
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Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (10) |
1o ottobre 2008 |
3 155-3 400 kHz |
13,5 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di –5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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7 400-8 800 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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10 200-11 000 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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Applicazioni induttive (cont.) |
13 553-13 567 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
60 dBμA/m a 10 metri |
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Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (10) ed EAS (11) |
1o ottobre 2008 |
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26 957-27 283 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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Impianti medici attivi (12) |
9-315 kHz |
30 dBμA/m a 10 metri |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
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1o ottobre 2008 |
30,0-37,5 MHz |
1 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
Queste condizioni si applicano esclusivamente agli impianti medici attivi a membrana di potenza ultrabassa per la misurazione della pressione arteriosa |
1o novembre 2010 |
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402-405 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche |
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1o novembre 2009 |
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Impianti medici attivi e periferiche associate (13) |
401-402 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dello 0,1 % |
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1o novembre 2010 |
405-406 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (7) dello 0,1 % |
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1o novembre 2010 |
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Dispositivi impiantabili per animali (14) |
315-600 kHz |
– 5 dΒμΑ/m a 10 m |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
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1o novembre 2010 |
12,5-20,0 MHz |
– 7 dΒμΑ/m a 10 m in una larghezza di banda di 10 kHz |
Limite del ciclo di funzionamento (7): 10 % |
Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni in interno. |
1o novembre 2010 |
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Trasmettitori FM a bassa potenza (15) |
87,5-108,0 MHz |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz |
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1o novembre 2010 |
Applicazioni audio senza filo (16) |
863-865 MHz |
10 mW e.r.p. |
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1o novembre 2010 |
Applicazioni di radiodeterminazione (17) |
2 400-2 483,5 MHz |
25 mW e.i.r.p. |
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1o novembre 2009 |
17,1-17,3 GHz |
26 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE |
Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra |
1o novembre 2009 |
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Radar per rilevamento del livello dei serbatoi (18) |
4,5-7,0 GHz |
24 dBm e.i.r.p. (19) |
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1o novembre 2009 |
8,5-10,6 GHz |
30 dBm e.i.r.p. (19) |
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1o novembre 2009 |
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24,05-27,0 GHz |
43 dBm e.i.r.p. (19) |
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1o novembre 2009 |
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57,0-64,0 GHz |
43 dBm e.i.r.p. (19) |
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1o novembre 2009 |
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75,0-85,0 GHz |
43 dBm e.i.r.p. (19) |
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1o novembre 2009 |
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Comandi di modellini (20) |
26 990-27 000 kHz |
100 mW e.r.p. |
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1o novembre 2009 |
27 040-27 050 kHz |
100 mW e.r.p. |
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1o novembre 2009 |
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27 090-27 100 kHz |
100 mW e.r.p. |
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1o novembre 2009 |
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27 140-27 150 kHz |
100 mW e.r.p. |
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1o novembre 2009 |
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27 190-27 200 kHz |
100 mW e.r.p. |
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1o novembre 2009 |
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Identificazione a radiofrequenza (RFID) |
2 446-2 454 MHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o novembre 2009 |
Telematica per il trasporto e il traffico su strada |
76,0-77,0 GHz |
55 dBm picco e.i.r.p. e 50 dBm medio e.i.r.p. e 23,5 dBm medio e.i.r.p. per i radar a impulsi |
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Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai veicoli terrestri e ai sistemi infrastrutturali. |
1o novembre 2010 |
(1) Gli Stati membri devono autorizzare l’uso di bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un’unica banda di frequenza, a patto che le condizioni specifiche di ciascuna delle bande di frequenza adiacenti siano soddisfatte.
(2) Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, di intensità di campo o di densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate.
(3) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» in una data cella oppure permettere valori più elevati.
(4) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d’uso» e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.
(5) Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).
(6) Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.
(7) Per «ciclo di funzionamento» si intende la percentuale di tempo nel corso di un qualsiasi periodo di un’ora durante il quale l’apparecchiatura trasmette attivamente. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di «ciclo di funzionamento» più elevato.
(8) Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.
(9) Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
(10) Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione delle frequenze radio (RFID).
(11) Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).
(12) Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(13) Questa categoria comprende sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra impianti medici attivi, come da definizione di cui alla nota 12, e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.
(14) Questa categoria riguarda i dispositivi di trasmissione che vengono impiantati nel corpo di un animale a fini diagnostici e/o terapeutici.
(15) Questa categoria include le applicazioni che collegano gli apparecchi audio portatili, compresi i telefoni cellulari, e i sistemi audiovisivi installati nelle automobili o in ambienti domestici.
(16) Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: microfoni e altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio che si possono indossare; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare ecc; auricolari e microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.
(17) Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.
(18) I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.
(19) Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.
(20) Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua».
Rettifiche
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/42 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 884/2009 della Commissione, del 23 settembre 2009, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 26 settembre 2009 )
A pagina 41, allegato III, campo F105B, formato richiesto:
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«Formato richiesto: +99 … 99.99 o -99 … 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.»
La stessa rettifica si applica a pagina 42 per i campi da F105C a F106A; a pagina 43 per i campi F211 e F212; a pagina 45 per il campo F402; a pagina 46, per il campo 502; a pagina 47 per i campi F503, F508A, F508B, F 509A, F515; a pagina 48 per i campi F518, F 519, F519B, F519C, da F520 a F523, da F531 a F532; a pagina 50, per i campi F602B, F700, da F702 a F703C; a pagina 51 per i campi da F704A a F706, da F706B a F706C e a pagina 52 per i campi da F707 a F800.
A pagina 43, allegato III, campo F213, formato richiesto:
anziché:
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leggi:
«Formato richiesto: +9 … 9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.»
La stessa rettifica si applica a pagina 47 per i campi F511 e F517.