ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.152.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2010/37/UE della Commissione, del 17 giugno 2010, che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 522/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
132,1 |
MA |
44,4 |
|
MK |
50,2 |
|
TR |
52,7 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0707 00 05 |
MA |
37,3 |
MK |
36,4 |
|
TR |
119,0 |
|
ZZ |
64,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
99,7 |
ZZ |
99,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
77,3 |
BR |
112,1 |
|
TR |
97,3 |
|
US |
83,2 |
|
ZA |
94,5 |
|
ZZ |
92,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
102,3 |
BR |
79,1 |
|
CA |
117,1 |
|
CL |
92,9 |
|
CN |
52,4 |
|
NZ |
122,2 |
|
US |
140,3 |
|
UY |
123,8 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
102,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
247,3 |
US |
396,9 |
|
ZZ |
322,1 |
|
0809 20 95 |
SY |
216,0 |
TR |
334,4 |
|
US |
576,0 |
|
ZZ |
375,5 |
|
0809 30 |
TR |
158,2 |
ZZ |
158,2 |
|
0809 40 05 |
AU |
340,4 |
EG |
219,2 |
|
IL |
236,3 |
|
US |
571,1 |
|
ZZ |
341,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 523/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 15 giugno 2010. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 15 giugno 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 524/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 15 giugno 2010. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 15 giugno 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 525/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nell’Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno nell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 giugno 2010
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
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0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
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0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 526/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di giugno 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 giugno 2010 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 0,433989 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 527/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la seconda gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di burro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3). |
(2) |
È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la seconda gara parziale relativa alla vendita di burro nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 15 giugno 2010, il prezzo minimo di vendita del burro è di 355,10 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 528/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3). |
(2) |
È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la seconda gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 15 giugno 2010, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 529/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 17 giugno 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
132,9 |
0 |
BR |
131,7 |
0 |
AR |
||
122,5 |
0 |
TH |
||
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
124,9 |
0 |
BR |
117,3 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
203,1 |
29 |
BR |
224,3 |
23 |
AR |
||
300,5 |
0 |
CL |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
171,0 |
12 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
114,6 |
9 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
257,0 |
12 |
BR |
293,9 |
1 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
323,9 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
373,5 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
287,5 |
0 |
BR |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
566,9 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
DIRETTIVE
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/12 |
DIRETTIVA 2010/37/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 5,
sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/60/CE della Commissione (2), che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti, definisce i requisiti di purezza per gli edulcoranti per uso alimentare di cui alla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3). |
(2) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato le informazioni sulla sicurezza dell’uso del neotame come edulcorante e aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (4). Sulla base degli utilizzi proposti, essa ha ritenuto opportuno permettere l’impiego di tale additivo alimentare. È pertanto necessario approvare specifiche per questo additivo alimentare al quale è stato assegnato il numero E 961. |
(3) |
È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA). In particolare, occorre adattare i criteri di purezza specifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti applicabili ai diversi metalli pesanti interessati. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/60/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2008/60/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.
(3) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.
(4) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti richiesto dalla Commissione europea sul neotame come edulcorante e aromatizzante. The EFSA Journal (2007) 581, pagg. 1-43.
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE dopo la voce E 959 è inserita la voce E 961 seguente:
«E 961 NEOTAME |
|
Sinonimi |
N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere, N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalanina metil estere. |
Definizione |
Il neotame è ottenuto dalla reazione sotto pressione con idrogeno dell’aspartame con 3,3,-dimetilbutiraldeide in metanolo in presenza di un catalizzatore palladio/carbonio. È isolato e purificato mediante filtraggio, per il quale è possibile utilizzare terra diatomacea. Dopo la rimozione del solvente tramite distillazione, il neotame è lavato con acqua, separato per centrifugazione e infine essiccato sotto vuoto. |
CAS n.: |
165450-17-9 |
Denominazione chimica |
N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere |
Formula chimica |
C20H30N2O5 |
Peso molecolare |
378,47 |
Descrizione |
polvere da bianca a biancastra |
Concentrazione |
Non inferiore al 97,0 % su base anidra |
Identificazione |
|
Solubilità |
4,75 % (p/p) a 60 °C in acqua, solubile in etanolo e acetato di etile |
Purezza |
|
Tenore di acqua |
Non superiore al 5 % (metodo di Karl Fischer, dimensione del campione 25 ± 5 mg) |
pH |
5,0 – 7,0 (soluzione acquosa allo 0,5 %) |
Intervallo di fusione |
da 81 °C a 84 °C |
N-[(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina |
Non superiore a 1,5 % |
Piombo |
Non superiore a 1 mg/kg» |
DECISIONI
18.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/14 |
DECISIONE 2010/336/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2010
relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza, che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite (ONU) come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare l’ONU e dotarla dei mezzi necessari per assolvere alla sua responsabilità e agire con efficacia rappresenta una priorità dell’Unione europea. |
(2) |
Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro». |
(3) |
Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha espresso soddisfazione per l’avvio formale del processo di elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi («ATT») giuridicamente vincolante e si è compiaciuto del fatto che una netta maggioranza di Stati membri dell’ONU, compresi tutti gli Stati membri dell’UE, abbia appoggiato la risoluzione 61/89 dell’Assemblea generale dell’ONU. Il Consiglio ha ribadito che l’Unione e gli Stati membri svolgeranno un ruolo attivo in tale processo e ha sottolineato l’importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati e organizzazioni regionali. |
(4) |
Il segretario generale dell’ONU ha istituito un gruppo di esperti governativi («GGE»), costituito da 28 membri, per proseguire l’esame di un eventuale ATT. Il GGE si è riunito ripetutamente nel corso del 2008 e ha concluso che è necessario un ulteriore esame e che occorrerebbe operare, con un approccio graduale, aperto e trasparente, nell’ambito dell’ONU. Il GGE ha incoraggiato gli Stati che sono in grado di fornire assistenza a fornirla, su richiesta, agli Stati che ne hanno bisogno. |
(5) |
Nelle conclusioni del 10 dicembre 2007 il Consiglio ha accolto con favore l’istituzione di un GGE dell’ONU e ha espresso la ferma convinzione che uno strumento esauriente, giuridicamente vincolante, coerente con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, che stabilisca norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali costituirebbe un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile e irresponsabile delle armi convenzionali. |
(6) |
L’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) ha sostenuto tale processo avviando uno studio in due parti che consistono in due analisi approfondite dei pareri degli Stati membri dell’ONU sulla fattibilità, la portata e il progetto di parametri di un ATT. Le analisi elaborate nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 hanno costituito un contributo utile per il GGE. |
(7) |
Il 24 dicembre 2008 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 63/240 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», istituendo un gruppo di lavoro a composizione aperta allo scopo di esaminare ulteriormente gli elementi della relazione del GGE su cui si potrebbe sviluppare un consenso in vista della loro inclusione in un trattato finale giuridicamente vincolante in materia di importazione, esportazione e trasferimento di armi convenzionali. Il gruppo di lavoro a composizione aperta si è riunito due volte nel 2009 e ha presentato all’Assemblea generale dell’ONU una relazione in cui si rilevava che il problema del commercio non regolamentato di armi convenzionali e il loro dirottamento verso il mercato illegale dovrebbe essere affrontato attraverso azioni a livello internazionale. |
(8) |
In base alle succitate conclusioni del Consiglio, l’Unione ha deciso di sostenere il processo ATT, aprendo il dibattito per includere Stati non membri del GGE e altri attori quali la società civile e l’industria, per sviluppare la comprensione della questione e per contribuire ai lavori del gruppo di lavoro a composizione aperta. A tal fine, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC (1) a supporto delle attività dell’Unione volta a promuovere tra paesi terzi l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi, nell’ambito della strategia di sicurezza europea. |
(9) |
Nell’ambito dell’attuazione della decisione 2009/42/PESC l’UNIDIR, in qualità di agenzia incaricata dell’attuazione della decisione, ha organizzato, tra febbraio 2009 e febbraio 2010, sei seminari regionali, un evento collaterale ed eventi di apertura e di chiusura. Tali attività hanno permesso ai soggetti interessati, compresi i rappresentanti della società civile, dell’industria e dei paesi che non hanno partecipato al GGE, di prendere parte alle discussioni aperte e informali in merito ad un ATT. L’attuazione della decisione 2009/42/PESC ha inoltre offerto la possibilità di integrare gli approcci nazionali e regionali al processo internazionale in corso e di contribuire a individuare la portata e le implicazioni di un trattato sul commercio di armi convenzionali. |
(10) |
Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Trattato per il commercio di armi» con cui si è deciso di convocare la conferenza dell’ONU sull’ATT nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca su norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per il trasferimento di armi convenzionali. La risoluzione ha inoltre stabilito che le restanti sessioni del gruppo di lavoro a composizione aperta sono considerate riunioni del comitato preparatorio della conferenza dell’ONU. |
(11) |
Tenuto conto delle attività della decisione 2009/42/PESC che scadrà a maggio 2010, della preparazione necessaria per garantire il buon esito della conferenza dell’ONU sull’ATT prevista nel 2012 e della raccomandazione formulata nella risoluzione 64/48 al fine di assicurare una partecipazione alla conferenza efficace e quanto più estesa possibile, l’Unione dovrebbe sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU per assicurare che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT. Il sostegno da parte dell’Unione al processo ATT dovrebbe includere misure a favore dei sistemi nazionali di controllo all’importazione e all’esportazione nei paesi terzi che sarebbero tenuti ad applicare il futuro ATT, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di sostenere il trattato sul commercio delle armi («ATT») l’Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:
— |
sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT al fine di garantire che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT, |
— |
incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi, al fine di assicurare che il futuro ATT, quando entrerà in vigore, sia quanto più possibile efficace. |
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione prende le seguenti misure:
— |
organizzazione di sette seminari regionali, un evento di apertura e un evento conclusivo, fino a tre eventi collaterali e la diffusione dei risultati. |
Una descrizione particolareggiata del progetto di cui sopra figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Istituto dell’ONU per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).
3. L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 520 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’UNIDIR. L’accordo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Articolo 4
L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all’organizzazione di ciascun seminario regionale, del seminario di apertura e di quello finale, come anche degli eventi collaterali. Le relazioni saranno stilate dall’UNIDIR e costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39.
ALLEGATO
1. Obiettivo
L’obiettivo generale della presente decisione è sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT per garantire che sia quanto più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT e incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sull’esportazione e sul trasferimento di armi.
2. Descrizione del progetto
2.1. Obiettivo del progetto
Il progetto è inteso a conseguire i seguenti obiettivi specifici:
a) |
sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT, anche attraverso:
|
b) |
sostenere i paesi terzi nei loro sforzi intesi a elaborare, migliorare e attuare opportunamente i sistemi di controllo dell’esportazione e del trasferimento, anche attraverso:
|
2.2. Risultati dei progetti
L’attuazione del progetto si tradurrà in:
a) |
una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e comprensione del processo ATT da parte degli Stati membri dell’ONU; |
b) |
un’ampia e più intensa partecipazione degli Stati membri dell’ONU al comitato preparatorio che sarà indetto nel 2010-2011, anche attraverso la formulazione di proposte concrete sul contenuto di un ATT che dovrebbe tener conto delle prospettive più globali e delle norme più elevate possibili; |
c) |
una maggiore sensibilizzazione dei paesi terzi alla struttura e al funzionamento dei sistemi di controllo dell’esportazione relativi alle armi convenzionali, anche attraverso un sostegno inteso a migliorare il rispetto e l’applicazione delle misure di controllo nazionali che attuano un futuro ATT, compresi i controlli alle frontiere e la sorveglianza sulle esportazioni e sui trasferimenti di armi; |
d) |
un miglioramento della registrazione delle armi e della relativa contabilità, anche mediante la marcatura, il rintracciamento e la trasmissione dei dati nazionali all’UNROCA, nonché un potenziamento delle capacità nazionali per quanto riguarda i controlli delle esportazioni tra gli stati partecipanti. |
2.3. Descrizione delle attività
Il progetto prevede l’organizzazione di sette seminari regionali, un evento di apertura e un evento conclusivo, fino a tre eventi collaterali e la diffusione dei risultati.
I seminari regionali si terranno nell’arco di tre giorni in un luogo da determinare nelle regioni obiettivo.
2.3.1.
I seminari comprenderanno le presentazioni e discussioni seguenti:
|
Prima parte [1o GIORNO e 2o GIORNO (prima metà)]:
|
|
Seconda parte [2o GIORNO (seconda metà) e 3o GIORNO]
|
Le tre giornate di seminari comprenderanno sessioni di gruppi di lavoro relative ad aspetti specifici di un ATT.
2.3.2.
I partecipanti a questi seminari regionali includono:
a) |
personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi delle regioni interessate, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell’ATT, compresi i delegati nazionali che partecipano comitato preparatorio dell’ATT; |
b) |
personale tecnico e incaricato dell’applicazione della legge proveniente dai paesi delle regioni interessate, in particolare le autorità preposte ai controlli dell’esportazione, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell’applicazione della legge (due partecipanti per paese); |
c) |
rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi non governativi (ONG) regionali, dei gruppi di riflessione e dell’industria locale/regionale; |
d) |
rappresentanti dell’UNIDIR e dell’Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA; sezione per le armi convenzionali e sezione regionale, compresi i centri regionali, se del caso); |
e) |
tecnici nazionali ed internazionali esperti in controlli delle esportazioni di armi convenzionali, tra cui esperti dell’Unione e rappresentanti dell’industria. |
In funzione delle dimensioni delle regioni è prevista la partecipazione di 45-80 persone a ciascun seminario. Un esponente diplomatico o militare per ogni stato invitato parteciperà alla prima parte di ciascun seminario; invece alla seconda parte del seminario parteciperanno un funzionario tecnico e un funzionario preposto all’applicazione della legge per ciascuno Stato invitato. La selezione dei paesi che saranno invitati a ciascun seminario e dei partecipanti sarà effettuata dall’AR in consultazione con gli organi competenti del Consiglio, sulla base di una proposta presentata dall’UNIDIR.
Occorre garantire che al seminario partecipino esperti dell’Unione di livello adeguato, in termini di competenza sia tecnica sia politica.
2.3.3.
È necessaria una forte componente ricerca al fine di garantire un contributo basato su informazioni esaurienti, concreto e tempestivo al processo ONU. L’UNIDIR commissionerà ad istituti di ricerca competenti o a singoli esperti fino a 12 documenti di ricerca di fondo, che si incentreranno su alcuni importanti aspetti chiave del progetto e dei seminari regionali. L’UNIDIR proporrà all’AR un elenco ristretto di possibili istituti di ricerca o di singoli esperti che abbiano una solida esperienza su questioni specifiche relative ad un ATT. L’AR selezionerà quelli più idonei sulla base dell’elenco ristretto e delle consultazioni con gli organi competenti del Consiglio.
2.3.4.
I seminari regionali si terranno secondo i raggruppamenti seguenti:
a) |
un seminario per le Americhe e i Caraibi; |
b) |
un seminario per il Medio Oriente; |
c) |
un seminario per l’Africa centrale, settentrionale e occidentale; |
d) |
un seminario per l’Africa orientale e meridionale; |
e) |
un seminario per l’Asia orientale e il Pacifico; |
f) |
un seminario per l’Asia meridionale e centrale; |
g) |
un seminario per la regione dell’Europa ampliata. |
I possibili luoghi in cui si propone di tenere i seminari sono:
a) |
Buenos Aires o Rio de Janeiro per l’America latina e i Caraibi; |
b) |
Cairo o Beirut per il Medio Oriente; |
c) |
Rabat o Accra per l’Africa centrale, settentrionale e occidentale; |
d) |
Nairobi o Johannesburg per l’Africa orientale e meridionale; |
e) |
Giacarta o Beijing per l’Asia orientale e il Pacifico; |
f) |
New Delhi o Astana per l’Asia meridionale ecentrale; |
g) |
Mosca o Belgrado per la regione dell’Europa ampliata. |
Le sedi definitive saranno determinate in modo da ottimizzare le risorse e minimizzare l’impronta di carbonio e in base all’assistenza disponibile a livello locale. L’UNIDIR proporrà raccomandazioni motivate sulle sedi che l’AR valuterà e avvallerà, in consultazione con gli organi competenti del Consiglio.
2.3.5.
Un giorno sarà dedicato all’evento di apertura per presentare gli obiettivi del progetto alla comunità internazionale e per cercare contributi della società civile, di ricercatori e ONG al fine di garantire il sostegno al progetto. Sarà organizzato un evento conclusivo della durata di un giorno per presentare i risultati del progetto. Le sedi definitive di tali eventi saranno determinate secondo la procedura prevista per la scelta delle sedi dei seminari regionali. L’evento di apertura potrebbe tenersi ai margini del comitato preparatorio previsto per luglio 2010, a seconda della data di adozione della presente decisione.
2.3.6.
Sarà organizzato un primo evento collaterale ai margini del primo comitato (65a sessione dell’Assemblea generale dell’ONU) nell’ottobre 2010 per sensibilizzare maggiormente al progetto i soggetti interessati convenuti a New York e per discutere alcuni elementi concreti e sostanziali pertinenti al processo ATT.
Un secondo evento collaterale avrà luogo nella quarta sessione della riunione del comitato preparatorio dell’ATT che si terrà a New York nel 2011 per presentare ai soggetti interessati convenuti a New York i risultati aggiornati del progetto.
Un terzo evento collaterale si svolgerà ai margini del primo comitato (66a sessione dell’Assemblea generale dell’ONU) nell’ottobre 2011 per presentare ai soggetti interessati convenuti a New York i risultati aggiornati del progetto.
2.4. Risultati — Diffusione
RELAZIONI-PUBBLICAZIONE
A conclusione di ciascun seminario ed evento sarà elaborata una breve relazione di sintesi sulle discussioni e sulle raccomandazioni e idee avanzate in merito a un ATT e sugli altri aspetti tecnici esaminati. Le relazioni in questione, in inglese, saranno accessibili on line e su supporto elettronico a fini di diffusione.
In occasione del seminario conclusivo sarà elaborato e sottoposto alle osservazioni un progetto della relazione finale in cui si analizzeranno le relazioni di sintesi delle sette riunioni regionali e degli altri eventi compresi nel progetto. La relazione finale sarà accessibile on line e su supporto elettronico a fini di diffusione. Una pubblicazione che riassumerà la relazione finale sarà disponibile on line e su supporto cartaceo.
3. Durata
Il periodo di attuazione del progetto è di 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
4. Beneficiari
I beneficiari di questo progetto saranno gli Stati membri dell’ONU, con particolare attenzione alle autorità statali responsabili delle politiche nazionali riguardanti l’ATT, alle autorità preposte ai controlli dell’esportazione, nonché ai funzionari doganali e incaricati dell’applicazione della legge, che necessitano di rafforzare le proprie competenze al fine di garantire un commercio delle armi responsabile e di prevenire la proliferazione irresponsabile delle armi convenzionali nel quadro di un futuro ATT. La selezione degli specifici beneficiari degli Stati sarà effettuata sulla base di un elenco ristretto di beneficiari proposto dall’UNIDIR e che l’AR valuterà e avvallerà, in consultazione con gli organi competenti del Consiglio.
5. Ente incaricato dell’attuazione
L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata all’UNIDIR. L’UNIDIR svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. L’UNIDIR coopera con l’UNODA e i membri dell’ufficio di presidenza del comitato preparatorio per la conferenza dell’ONU su un ATT.
L’UNIDIR coopera, se del caso, con istituzioni quali le organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, le ONG e l’industria. L’UNIDIR assicurerà una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.