ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.132.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
29 maggio 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate

1

 

*

Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

3

 

*

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (UE) N. 437/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare la coesione economica e sociale dell’Unione, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data. Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (3).

(2)

Le spese dovrebbero essere programmate nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale. A fini di chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere effettuati gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate. A tal fine, le spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa dovrebbero essere programmate tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere considerate come spese ammissibili solo quelle per interventi su edifici esistenti.

(3)

In numerosi Stati membri, l’alloggio costituisce un fattore decisivo d’integrazione per le comunità emarginate che vivono in aree urbane o rurali. È quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri l’ammissibilità delle spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa alle comunità che vivono nelle aree urbane o rurali.

(4)

Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere considerate come spese ammissibili, a causa dell’infima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggi esistenti.

(5)

Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sull’inclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sull’inclusione dei rom dell’8 giugno 2009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non dovrebbero escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe.

(6)

Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero intervenire nell’ambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dell’istruzione, della salute, delle politiche sociali, dell’occupazione e della sicurezza e misure tese all’abolizione della segregazione razziale.

(7)

È opportuno assicurare condizioni uniformi di esecuzione per quanto concerne l’adozione dell’elenco dei criteri necessari per la determinazione delle zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale e l’adozione dell’elenco degli interventi ammissibili. L’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell’attività legislativa dell’Unione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese per l’edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti casi:

a)

per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale;

b)

per tutti gli Stati membri soltanto nell’ambito di un approccio integrato per le comunità emarginate.

L’allocazione per l’edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR.

2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi:

a)

rinnovo delle parti comuni nell’edilizia plurifamiliare esistente;

b)

rinnovo e cambio d’uso di edifici esistenti di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.

La Commissione adotta l’elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e l’elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Parere del 5 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


29.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/3


REGOLAMENTO (UE) N. 438/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le disposizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti che figurano nelle parti A e B dell’allegato I del regolamento. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento tali animali da compagnia devono essere identificati mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore). Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, gli animali da compagnia in questione devono considerarsi identificati anche quando presentano un tatuaggio chiaramente leggibile.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabiliscono che, qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell’animale da compagnia per conto del proprietario deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

(4)

Al fine di evitare qualsiasi inutile turbativa, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi, è necessario specificare meglio i riferimenti a tali norme ISO prima che l’impiego dei trasponditori diventi obbligatorio. Vista la natura tecnica di tali riferimenti, è opportuno inserirli in un allegato del regolamento (CE) n. 998/2003 e modificare, di conseguenza, gli articoli 4 e 14 del medesimo regolamento.

(5)

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino antirabbico inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS). In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 998/2003 per l’esecuzione della vaccinazione antirabbica sono disponibili anche vaccini ricombinanti.

(6)

Al fine di consentire i movimenti, soprattutto da paesi terzi, di cani, gatti e furetti vaccinati con vaccini ricombinanti è opportuno introdurre provvedimenti atti ad autorizzare, ai fini del regolamento (CE) n. 998/2003, l’impiego di tali vaccini in linea con determinati requisiti tecnici descritti in un allegato del regolamento stesso.

(7)

Se somministrati in uno Stato membro, i vaccini dovrebbero aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4), o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (5).

(8)

Se somministrati in un paese terzo, i vaccini dovrebbero essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(9)

È inoltre opportuno adottare norme basate su risultati scientifici di natura analoga a quelle stabilite per la rabbia. Tali norme dovrebbero introdurre, in relazione ai movimenti degli animali da compagnia, misure sanitarie preventive concernenti altre malattie che potrebbero colpire questi animali, nella misura in cui tali misure preventive siano proporzionate al rischio di propagazione di tali malattie legato ai detti movimenti.

(10)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, alla luce della situazione particolare di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda la rabbia, l’introduzione di cani e gatti in questi Stati membri sia subordinata al rispetto di condizioni supplementari. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(11)

In base alle suddette condizioni supplementari, cani e gatti introdotti nel territorio di questi Stati membri devono essere identificati mediante un trasponditore, a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile. Dette condizioni comprendono anche la titolazione di anticorpi obbligatoria prima dell’introduzione di tali animali da compagnia nel territorio di tali Stati membri, al fine di confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici.

(12)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure sanitarie preventive in merito a malattie diverse dalla rabbia e alle modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione degli animali e per la vaccinazione antirabbica come previsto negli allegati inseriti, conformemente al presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 998/2003. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(13)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni per i movimenti provenienti da paesi terzi di cani, gatti e furetti in base alla situazione prevalente relativa alla rabbia nel paese terzo d’origine e nello Stato membro di destinazione.

(14)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che quando gli animali da compagnia provenienti dal territorio di determinati paesi terzi transitano in quello di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, si devono applicare i requisiti supplementari fissati dall’articolo 6 di detto regolamento. I paesi terzi in questione sono elencati nella parte B, sezione 2, e nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

(15)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che gli animali da compagnia provenienti da altri paesi terzi siano messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento dopo la loro introduzione nell’Unione.

(16)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone inoltre che Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche vigenti alla data d’entrata in vigore di tale regolamento. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(17)

Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) quanto alla necessità di mantenere la ricerca sierologica, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull’esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per la definizione del regime da applicare a decorrere dal 1o luglio 2010 per gli articoli 6, 8 e 16 dello stesso regolamento.

(18)

Al fine di definire tale regime la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto sulla base di diverse consultazioni recenti e della relazione della stessa Commissione adottata l’8 ottobre 2007 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 e tenuto conto delle raccomandazioni dell’EFSA.

(19)

L’11 dicembre 2006 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione della rabbia nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia e a Malta in conseguenza dell’abbandono del test sierologico che misura gli anticorpi contro la rabbia» (6).

(20)

Basandosi sui dati del 2005 l’EFSA ha determinato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia. L’EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi che presentano un numero non trascurabile di casi di rabbia tra gli animali da compagnia.

(21)

La rabbia in questi Stati membri è prevalentemente di tipo silvestre. È stato dimostrato sul campo che con l’eliminazione della rabbia silvestre, ottenuta tramite programmi intensivi di vaccinazione orale della fauna selvatica, l’insorgenza della malattia negli animali domestici diminuisce.

(22)

La Comunità ha approvato una serie di programmi atti a eliminare, controllare e monitorare la rabbia in tali Stati membri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (7). La Commissione prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali nel territorio di questi Stati membri entro la fine del 2011.

(23)

In vista del parere dell’EFSA dell’11 dicembre 2006 e dei programmi a partecipazione comunitaria atti a eliminare la rabbia in alcuni Stati membri, la misura transitoria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2011.

(24)

Il 18 gennaio 2007 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione dell’echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia in conseguenza dell’abbandono delle norme nazionali» (8).

(25)

L’8 marzo 2007 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione delle zecche nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta in conseguenza dell’abbandono delle norme nazionali» (9).

(26)

Tali pareri indicano che i dati disponibili non hanno consentito all’EFSA di dimostrare che gli Stati membri in cui si applicano misure transitorie per quanto riguarda alcuni tipi di zecche e la tenia Echinococcus multilocularis si trovino in una situazione particolare, né di quantificare il rischio d’introduzione di agenti patogeni derivante dai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(27)

Al fine di garantire la coerenza in relazione alle misure transitorie è opportuno prorogare la misura transitoria di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 fino al 31 dicembre 2011.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante:

i)

l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull’animale in questione conformemente all’allegato I ter;

ii)

se necessario, l’esecuzione di misure sanitarie preventive concernenti altre malattie sull’animale in questione.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Per garantire il controllo delle malattie diverse dalla rabbia, che possono diffondersi grazie ai movimenti degli animali da compagnia, la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, misure sanitarie preventive di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma. Dette misure sono scientificamente giustificate e proporzionate al rischio di diffusione delle malattie in parola dovute a tali movimenti.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fino al 31 dicembre 2011 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:

devono essere identificati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e»;

4)

l’articolo 8, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6.»;

b)

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, essere messi in quarantena a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nell’Unione.»;

5)

all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;

6)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, in merito all’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, in merito alle zecche, possono subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

1.   Al fine di tenere conto del progresso tecnico la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione come stabilito nell’allegato I bis.

2.   Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici riguardanti la vaccinazione antirabbica la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni degli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici relativi alla vaccinazione antirabbica come stabilito nell’allegato I ter.

3.   Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 19 ter

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 19 quater.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 19 quater e 19 quinquies.

Articolo 19 quater

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri informa l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19 quinquies

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2.   Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

8)

sono aggiunti gli allegati I bis e I ter, contenuti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(5)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  The EFSA Journal (2006) 436, pag. 1.

(7)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(8)  The EFSA Journal (2006) 441, pag. 1.

(9)  The EFSA Journal (2007) 469, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I bis

Requisiti tecnici per l’identificazione

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, il sistema di identificazione elettronica standard è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura (“trasponditore”) che:

1)

è conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B;

2)

può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

ALLEGATO I ter

Requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica [di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, una vaccinazione antirabbica è considerata valida purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1)

il vaccino antirabbico deve:

a)

essere un vaccino diverso da un vaccino vivo modificato e rientrare in una delle seguenti categorie:

i)

un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); oppure

ii)

un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;

b)

se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:

i)

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1); oppure

ii)

regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (2);

c)

se somministrato in un paese terzo, soddisfare i requisiti fissati dalla parte C del capitolo 2.1.13 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione 2008, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie.

2)

Una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:

a)

il vaccino è stato somministrato nella data indicata nella:

i)

sezione IV del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

b)

la data di cui alla lettera a) non deve essere precedente alla data di impianto del microchip indicata all’interno della:

i)

sezione III, punto 2, del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

c)

devono essere trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino;

d)

il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino stesso, deve essere stato indicato dal veterinario abilitato nella:

i)

sezione IV del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

e)

una rivaccinazione (richiamo) deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto d), di una vaccinazione precedente.

»

(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull’articolo 290 del TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Dichiarazione della Commissione

Prima del 30 giugno 2011 la Commissione intende proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003 e in particolare degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione.


Dichiarazione della Commissione riguardo alla notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l’atto legislativo preveda una procedura d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti ed è disposta ad agire di conseguenza.


29.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/11


REGOLAMENTO (UE) N. 439/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 78, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica dell'Unione relativa al sistema europeo comune di asilo (CEAS) è volta, ai sensi del programma dell’Aia, a creare uno spazio comune di asilo attraverso l'istituzione di un'efficace procedura armonizzata, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione europea.

(2)

Sono stati compiuti molti progressi negli ultimi anni verso la creazione del CEAS, grazie all’introduzione di norme minime comuni. Permangono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e le forme che essa assume. È opportuno ridurre tali divergenze.

(3)

Nel piano strategico sull’asilo, adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di sviluppare il CEAS, proponendo una revisione degli strumenti giuridici esistenti per armonizzare maggiormente le norme applicabili e rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica fra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa diretta all'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo («l'Ufficio di sostegno»), al fine di intensificare il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri, in modo da attuare efficacemente le norme comuni.

(4)

Nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato nel settembre 2008, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell’Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. È stato inoltre espressamente convenuto di istituire un Ufficio europeo di sostegno nel 2009.

(5)

La cooperazione pratica in materia di asilo è volta a migliorare la convergenza e a garantire la qualità costante del processo decisionale degli Stati membri in materia, nell'ambito di un quadro legislativo europeo. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose misure di cooperazione pratica, in particolare l'adozione di un approccio comune sulle informazioni sui paesi di origine a l'istituzione di un curriculum europeo comune in materia di asilo.

(6)

È opportuno istituire l'Ufficio di sostegno per rafforzare e sviluppare tali misure di cooperazione. L'Ufficio di sostegno dovrebbe tenere in debita considerazione le misure di cooperazione e gli insegnamenti da esse tratti.

(7)

Per gli Stati membri il cui sistema di asilo e accoglienza subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio di sostegno dovrebbe sostenere lo sviluppo della solidarietà all'interno dell'Unione per favorire una migliore ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale fra gli Stati membri, garantendo al tempo stesso che i sistemi di asilo e accoglienza non siano oggetto d'abuso.

(8)

Per assolvere il proprio mandato in modo ottimale, occorre che l’Ufficio di sostegno sia indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possieda autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo fine l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica ed esercitare le competenze d’esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(9)

È opportuno che l’Ufficio di sostegno cooperi strettamente con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi, avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza, così come con la Commissione. È inoltre necessario che gli Stati membri cooperino con l’Ufficio di sostegno per garantire che sia in grado di svolgere il proprio mandato.

(10)

Occorre che l’Ufficio di sostegno agisca altresì in stretta cooperazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e, se opportuno, con le pertinenti organizzazioni internazionali, per beneficiare della loro competenza e del loro sostegno. A tal fine il ruolo dell'UNHCR e delle altre pertinenti organizzazioni internazionali dovrebbe essere pienamente riconosciuto e dette organizzazioni dovrebbero essere pienamente coinvolte nei lavori dell'Ufficio di sostegno. Le risorse finanziarie messe dall’Ufficio di sostegno a disposizione dell’UNHCR in conformità del presente regolamento non dovrebbero dar luogo a duplicazioni di finanziamenti delle attività dell’UNHCR con altre fonti internazionali o nazionali.

(11)

Inoltre, per conseguire la propria finalità e nella misura necessaria all’espletamento dei suoi compiti, l’Ufficio di sostegno dovrebbe cooperare con altri organismi dell'Unione, in particolare con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), istituita dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2007/2004 (2), e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento (CE) del Consiglio n. 168/2007 (3).

(12)

L’Ufficio di sostegno dovrebbe cooperare con la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (4) onde evitare duplicazioni delle attività. L’Ufficio di sostegno dovrebbe inoltre mantenere uno stretto dialogo con le organizzazioni della società civile per scambiare informazioni e mettere in comune conoscenze in materia di asilo.

(13)

L’Ufficio di sostegno dovrebbe essere un centro europeo specializzato in materia di asilo con il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri nei molteplici aspetti di tale settore, in modo che gli Stati membri siano maggiormente in grado di offrire protezione internazionale a coloro che ne hanno diritto, riservando al tempo stesso un trattamento equo ed efficace a quanti non soddisfano le condizioni per beneficiare della protezione internazionale, ove opportuno. Il mandato dell'Ufficio di sostegno dovrebbe articolarsi intorno a tre compiti principali, ossia il contributo all’attuazione del sistema europeo comune di asilo, il sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo e il sostegno agli Stati membri che sono sottoposti a una pressione particolare.

(14)

È opportuno che l’Ufficio di sostegno non abbia alcun potere, diretto o indiretto, in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.

(15)

Onde fornire e/o coordinare un rapido ed efficace sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a una pressione particolare o coordinare la prestazione di tale sostegno, su richiesta degli Stati membri interessati l’Ufficio di sostegno dovrebbe coordinare le azioni di sostegno a tali Stati membri, tra l’altro attraverso l’invio nei loro territori di squadre di sostegno per l’asilo composte da esperti del settore. Tali squadre di sostegno dovrebbero, in particolare, mettere a disposizione la propria competenza in materia di interpretazione, informazioni sui paesi di origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei singoli casi. Per garantire l’efficacia del loro intervento è opportuno che il regime delle squadre di sostegno per l’asilo sia disciplinato dal presente regolamento.

(16)

È necessario che l’Ufficio di sostegno persegua il suo scopo in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all’indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell’assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, e alla diligenza nell’espletare i compiti attribuitigli.

(17)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno al fine di controllarne in maniera efficace il funzionamento. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto, ove possibile, dai responsabili operativi delle amministrazioni degli Stati membri competenti in materia di asilo o dei relativi rappresentanti. Esso dovrebbe godere dei necessari poteri, segnatamente per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio di sostegno, adottare la relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione e i documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti dell'Unione in materia di asilo, nominare un direttore esecutivo e, se del caso, un comitato esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell’UNHCR ai lavori dell’Ufficio di sostegno e tenuto conto della sua competenza in materia di asilo, l’UNHCR dovrebbe essere rappresentato da un membro del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

(18)

Tenuto conto della natura dei compiti dell'Ufficio di sostegno e del ruolo del direttore esecutivo e al fine di consentire al Parlamento europeo di adottare un parere sul candidato scelto prima della sua nomina nonché di un’eventuale proroga del suo mandato, è opportuno invitare il direttore esecutivo a fare una dichiarazione e a rispondere alle domande della commissione o delle commissioni competenti del Parlamento europeo. Il direttore generale dovrebbe altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeo. Inoltre, il Parlamento europeo dovrebbe poter invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

(19)

Per garantirne la sua piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’Ufficio di sostegno sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. Il finanziamento dell'Ufficio di sostegno dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5). La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti.

(20)

L’Ufficio di sostegno dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi operativi conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(21)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato, con lettera del 18 maggio 2009, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, tale Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento e non sarà vincolata dallo stesso, né soggetta alla sua applicazione.

(23)

Tenuto conto che la Danimarca, in quanto Stato membro, ha finora contribuito alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, l’Ufficio di sostegno dovrebbe agevolare la cooperazione operativa con questo paese. A tal fine, è opportuno invitare un rappresentante danese a partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, che dovrebbe altresì poter decidere di invitare osservatori danesi alle riunioni dei gruppi di lavoro, ove opportuno.

(24)

Per espletare i propri compiti, l’Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. In accordo con la Commissione, l’Ufficio di sostegno dovrebbe anche poter stipulare accordi operativi, conformemente alle disposizioni del TFUE, con paesi che non abbiano concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione. L’Ufficio di sostegno non dovrebbe, tuttavia, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

(25)

All’Ufficio di sostegno dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185.

(26)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all’Ufficio di sostegno, che dovrebbe aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (8) (l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999).

(27)

All’Ufficio di sostegno dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9).

(28)

Al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

(29)

È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento dell'Ufficio di sostegno nello Stato membro in cui deve avere la sede e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale dell'Ufficio di sostegno e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio di sostegno, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(30)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare l’attuazione del sistema europeo comune di asilo, facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, fornire un sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare o coordinare la prestazione di tale sostegno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente al diritto di asilo riconosciuto all’articolo 18 della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L’ASILO

Articolo 1

Istituzione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

È istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo («l'Ufficio di sostegno») al fine di contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo («il CEAS»), a rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e a fornire o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare.

Articolo 2

Finalità dell’Ufficio di sostegno

1.   L’Ufficio di sostegno facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti e contribuisce a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo. A questo riguardo, l'Ufficio di sostegno partecipa a pieno titolo alla dimensione esterna di tale sistema.

2.   L'Ufficio di sostegno fornisce un sostegno operativo efficace agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti ad una pressione particolare, facendo appello a tutte le risorse utili a sua disposizione, che possono includere il coordinamento delle risorse fornite dagli Stati membri alle condizioni previste dal presente regolamento.

3.   L’Ufficio di sostegno presta assistenza scientifica e tecnica in relazione alle politiche e alla legislazione dell'Unione in tutti i settori che hanno ripercussioni dirette o indirette sull’asilo, così da apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo efficace. È una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.

4.   L’Ufficio di sostegno persegue la sua finalità in condizioni che gli consentono di svolgere un ruolo di riferimento grazie all’indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell’assistenza prestata e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell’espletare i compiti attribuitigli e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

5.   L’Ufficio di sostegno lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. L’Ufficio di sostegno svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l’UNHCR.

6.   L’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.

CAPO 2

COMPITI DELL’UFFICIO DI SOSTEGNO

SEZIONE 1

Sostegno alla cooperazione pratica in materia di asilo

Articolo 3

Migliori prassi

L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia di asilo.

Articolo 4

Informazioni sui paesi di origine

L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi di origine, in particolare:

a)

la raccolta, secondo modalità trasparenti e imparziali, d'informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali, nonché da istituzioni e organismi dell'Unione;

b)

l'elaborazione di relazioni sui paesi di origine, sulla base delle informazioni raccolte in conformità alla lettera a);

c)

la creazione e l'ulteriore sviluppo di un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine al fine di garantire la trasparenza in conformità delle regole necessarie per l'accesso a tali informazioni ai sensi dell'articolo 42;

d)

l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

e)

l'analisi delle informazioni sui paesi di origine, condotta secondo modalità trasparenti nell'intento di promuovere la convergenza tra criteri di valutazione e, se del caso, utilizzando i risultati delle riunioni di uno o più gruppi di lavoro. Tale analisi non è volta a impartire istruzioni agli Stati membri sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande di protezione internazionale.

Articolo 5

Sostegno alla ricollocazione all'interno dell'Unione dei beneficiari di protezione internazionale

Per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio di sostegno promuove, agevola e coordina gli scambi di informazioni e altre attività connesse alla ricollocazione all'interno dell'Unione. La ricollocazione all'interno dell'Unione è effettuata solo su base concordata tra gli Stati membri e con il consenso del beneficiario della protezione internazionale, nonché, se del caso, in consultazione con l'UNHCR.

Articolo 6

Sostegno alla formazione

1.   L'Ufficio di sostegno organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo di servizio nazionale responsabile in materia di asilo negli Stati membri. La partecipazione alla formazione fa salvi i sistemi e le procedure nazionali.

L'Ufficio di sostegno organizza tale formazione in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo e si avvale, ove necessario, della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti.

2.   L'Ufficio di sostegno gestisce ed elabora un curriculum europeo in materia di asilo tenuto conto della cooperazione dell'Unione esistente in tale settore.

3.   La formazione proposta dall'Ufficio di sostegno può essere generica, specifica o tematica e può includere la metodologia «formazione dei formatori».

4.   La formazione specifica o tematica sulle conoscenze e competenze in materia di asilo includono e non si limitano a, in particolare:

a)

i diritti umani internazionali e l'acquis dell'Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o giurisprudenziali;

b)

le problematiche attinenti al trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con esigenze particolari;

c)

le tecniche di intervista;

d)

l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo;

e)

le problematiche attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

f)

le condizioni di accoglienza, compresa una speciale attenzione per i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura.

5.   Le azioni proposte sono di alta qualità e definiscono principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi e delle decisioni amministrative e della prassi giuridica, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

6.   Per gli esperti che fanno parte del gruppo d'intervento in materia di asilo di cui all'articolo 15, l'Ufficio di sostegno offre una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni e organizza esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazione specializzata ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

7.   L'Ufficio di sostegno può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri sul loro territorio.

Articolo 7

Sostegno alla dimensione esterna del sistema europeo comune di asilo

In accordo con la Commissione, l'Ufficio di sostegno coordina gli scambi di informazioni e le altre azioni intraprese relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema europeo comune di asilo.

L'Ufficio di sostegno coordina gli scambi di informazioni e altre azioni relativamente al reinsediamento intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di far fronte alle esigenze di protezione internazionale dei rifugiati nei paesi terzi e di dar prova di solidarietà ai paesi di accoglienza.

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 49, l'Ufficio di sostegno può cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi su aspetti tecnici, in particolare nell'intento di promuovere ed assistere il rafforzamento delle capacità nell'ambito dei sistemi di asilo ed accoglienza di tali paesi terzi, nonché di attuare programmi di protezione regionale e altre azioni pertinenti in grado di fornire soluzioni durature.

SEZIONE 2

Sostegno agli stati membri sottoposti ad una pressione particolare

Articolo 8

Pressione particolare sui sistemi di asilo e accoglienza

L'Ufficio di sostegno coordina e appoggia ogni azione comune volta ad assistere i sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri sottoposti ad una pressione particolare che comporta un onere eccezionale ed urgente per le loro strutture di accoglienza e per i loro sistemi di asilo. Tale pressione può derivare dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale e dalla situazione geografica o demografica dello Stato membro.

Articolo 9

Raccolta e analisi di informazioni

1.   Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, l'Ufficio di sostegno raccoglie, in particolare sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, dall'UNHCR e, se del caso, da altre organizzazioni pertinenti, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire le misure d'urgenza di cui all'articolo 10 per fronteggiare tale pressione.

2.   L'Ufficio di sostegno individua, raccoglie ed esamina sistematicamente, in base ai dati forniti dagli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, informazioni sulle strutture e il personale disponibili, segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione, informazioni sui paesi di origine e sull'assistenza nel trattamento e nella gestione dei singoli casi, nonché la capacità di accoglienza nei suddetti Stati membri sottoposti ad una pressione particolare, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo.

3.   L'Ufficio di sostegno analizza i dati relativi ad ogni arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possa determinare una pressione particolare sui sistemi di asilo e accoglienza ed assicura un rapido scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e la Commissione. L'Ufficio di sostegno utilizza i sistemi e i meccanismi di allarme rapido esistenti e, se del caso, istituisce un sistema di allarme rapido per fini propri.

Articolo 10

Azioni di sostegno agli Stati membri

Su richiesta degli Stati membri interessati, l'Ufficio di sostegno coordina le azioni di sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una particolare pressione, in particolare coordinando:

a)

le azioni a vantaggio degli Stati membri sottoposti a una particolare pressione per rendere più agevole l'inizio dell'esame delle domande di asilo da parte delle autorità nazionali competenti;

b)

le azioni dirette ad assicurare che gli Stati membri sottoposti a una particolare pressione possano mettere a disposizione adeguate strutture di accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;

c)

le squadre di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono stabilite al capo 3.

SEZIONE 3

Contributo all’attuazione del sistema europeo comune di asilo

Articolo 11

Raccolta e scambio di informazioni

1.   L'Ufficio di sostegno organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo e fra la Commissione e le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis dell'Unione in materia di asilo. A tal fine l'Ufficio di sostegno può creare banche dati fattuali, giuridiche e giurisprudenziali riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, utilizzando, fra l'altro, i dispositivi esistenti. Fatte salve le attività dell'Ufficio di sostegno ai sensi degli articoli 15 e 16, in tali banche dati non vengono memorizzati dati personali, a meno che l'Ufficio di sostegno non li abbia tratti da documenti accessibili al pubblico.

2.   L'Ufficio di sostegno raccoglie in particolare informazioni:

a)

sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;

b)

sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza.

Articolo 12

Relazioni e altri documenti dell'Ufficio di sostegno

1.   L'Ufficio di sostegno elabora una relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione, tenendo in debita considerazione le informazioni già rese disponibili da altre fonti pertinenti. In tale relazione l'Ufficio di sostegno valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale al fine di rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema europeo comune di asilo.

2.   In conformità del suo programma di lavoro o su richiesta del consiglio di amministrazione o della Commissione, tenendo in debita considerazione i pareri espressi dagli Stati membri o dal Parlamento europeo e operando in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio di sostegno può adottare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti dell'Unione in materia di asilo, quali in particolare orientamenti e manuali operativi. Quando tali documenti tecnici fanno riferimento ad elementi del diritto internazionale dei rifugiati, si tiene debito conto dei pertinenti orientamenti dell'UNHCR. Tali documenti non hanno l'intento di dare istruzioni agli Stati membri sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande di protezione internazionale.

CAPO 3

SQUADRE DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 13

Coordinamento

1.   Lo Stato membro o gli Stati membri sottoposti a una particolare pressione possono chiedere che l'Ufficio di sostegno provveda all'invio di una squadra di sostegno per l'asilo. Lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti forniscono, in particolare, una descrizione della situazione, indicano gli obiettivi della richiesta di invio e specificano il proprio previsto fabbisogno, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.

2.   In risposta a tale richiesta, l'Ufficio di sostegno può coordinare l'assistenza operativa e tecnica necessaria per lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti e per l'invio, per un periodo di tempo limitato, di una squadra di sostegno per l'asilo sul territorio di tale Stato membro o di tali Stati membri sulla base del piano operativo di cui all'articolo 18.

Articolo 14

Assistenza tecnica

Le squadre di sostegno per l’asilo apportano la propria competenza, come convenuto nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare in relazione ai servizi di interpretazione, alle informazioni sui paesi d’origine e alla conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli di asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri di cui all’articolo 10.

Articolo 15

Gruppo d'intervento in materia di asilo

1.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri aventi diritto di voto sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle squadre di sostegno per l’asilo (gruppo d'intervento in materia di asilo). Nell'ambito del gruppo d'intervento in materia di asilo, l'Ufficio di sostegno stabilisce un elenco di interpreti. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del gruppo.

2.   Gli Stati membri contribuiscono al gruppo d'intervento in materia di asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti.

Gli Stati membri assistono l'Ufficio di sostegno nell'individuazione degli interpreti da inserire nell'elenco di interpreti.

Gli Stati membri possono scegliere di inviare interpreti o di metterli a disposizione tramite videoconferenza.

Articolo 16

Invio delle squadre di sostegno per l'asilo

1.   Lo Stato membro di origine conserva la propria autonomia per quanto riguarda la selezione del numero e dei profili degli esperti (gruppo nazionale) e la durata della missione. Gli Stati membri mettono a disposizione tali esperti su richiesta dell’Ufficio di sostegno, a meno che si trovino a far fronte a una situazione che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, come per esempio nel caso di una carenza d'organico per l'espletamento delle procedure di determinazione dello status delle persone che chiedono la protezione internazionale. Gli Stati membri comunicano quanto prima, su richiesta dell’Ufficio di sostegno, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro gruppo nazionale che possono mettere a disposizione entro il più breve tempo possibile per far parte di una squadra di sostegno.

2.   Nel determinare la composizione di una squadra di sostegno per l’asilo, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 18.

Articolo 17

Procedura di decisione dell'invio

1.   Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Ufficio di sostegno per valutare la situazione dello Stato membro richiedente.

2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione di ogni richiesta di invio delle squadre di sostegno.

3.   Il direttore esecutivo decide in merito alla richiesta di invio delle squadre di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il direttore esecutivo comunica per iscritto la decisione contemporaneamente allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione, precisandone le motivazioni principali.

4.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre di sostegno per l’asilo, l’Ufficio di sostegno e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’articolo 18.

5.   Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle squadre di sostegno. Queste informazioni sono fornite per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 19 e menzionano la data di invio prevista. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6.   In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.

Articolo 18

Piano operativo

1.   Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano un piano operativo che definisca nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. Il piano operativo include:

a)

una descrizione della situazione, con modus operandi e obiettivi dell’invio, obiettivi operativi compresi;

b)

la durata prevista della missione delle squadre di sostegno;

c)

l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui le squadre di sostegno saranno inviate;

d)

una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre di sostegno, anche in merito alle banche dati che sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro richiedente; e

e)

la composizione delle squadre di sostegno.

2.   Per qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è necessario il consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Ufficio di sostegno trasmette immediatamente agli Stati membri partecipanti una copia del piano operativo modificato o adattato.

Articolo 19

Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Ufficio di sostegno per tutte le questioni relative alle squadre di sostegno per l’asilo.

Articolo 20

Referente dell'Unione

1.   Il direttore esecutivo designa uno o più esperti dell’Ufficio di sostegno quali referenti dell'Unione incaricati del coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.

2.   Il referente dell'Unione agisce a nome dell’Ufficio di sostegno per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, In particolare, il referente dell'Unione:

a)

funge da interfaccia tra l’Ufficio di sostegno e lo Stato membro ospitante;

b)

funge da interfaccia tra l’Ufficio di sostegno e i membri delle squadre di sostegno per l'asilo, fornendo assistenza, per conto dell’Ufficio di sostegno, su tutte le questioni connesse con le condizioni dell'invio di tali squadre;

c)

controlla la corretta attuazione del piano operativo; e

d)

riferisce all’Ufficio di sostegno su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre di sostegno per l'asilo.

3.   Il direttore esecutivo può autorizzare i referenti dell'Unione a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’attuazione del piano operativo e sull’invio delle squadre di sostegno per l’asilo.

4.   Nell’esecuzione dei suoi compiti, il referente dell'Unione riceve istruzioni soltanto dall’Ufficio di sostegno.

Articolo 21

Responsabilità civile

1.   Quando i membri di una squadra di sostegno per l’asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.

2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4.   Eventuali controversie tra Stati membri sull’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati sono da essi deferite alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 273 del TFUE.

5.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio di sostegno sostiene le spese connesse con i danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio di sostegno durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 22

Responsabilità penale

Durante la missione di una squadra di sostegno per l’asilo, i membri della squadra di sostegno per l’asilo sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che commettano o di cui siano vittime.

Articolo 23

Costi

Quando gli Stati membri mettono a disposizione i loro esperti per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, l’Ufficio di sostegno copre i seguenti costi:

a)

viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

b)

vaccinazione;

c)

assicurazioni specifiche richieste;

d)

assistenza sanitaria;

e)

diaria, compreso l'alloggio;

f)

attrezzature tecniche dell’Ufficio di sostegno; e

g)

onorari degli esperti.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI SOSTEGNO

Articolo 24

Struttura amministrativa e di gestione dell’Ufficio di sostegno

La struttura amministrativa e di gestione dell’Ufficio di sostegno comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo e il personale dell’Ufficio di sostegno.

La struttura amministrativa e di gestione dell’Ufficio di sostegno può comprendere un comitato esecutivo, se istituito in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 25

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro vincolato dal presente regolamento e di due membri nominati dalla Commissione.

2.   Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio di amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.

3.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all'esperienza, alla responsabilità professionale e all'alto livello di competenza nel settore dell’asilo.

4.   Un rappresentante dell'UNHCR è membro del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

5.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di tre anni. Tale mandato è rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 26

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2.   Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un’unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 27

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni. Il rappresentante dell'UNHCR non partecipa alle riunioni quando il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere b), h), i), j) e m), e all'articolo 29, paragrafo 2, e quando il consiglio di amministrazione mette a disposizione risorse finanziarie per finanziare azioni che consentono all'Ufficio di sostegno di beneficiare dell'esperienza e della competenza in materia di asilo dell'UNHCR come previsto all'articolo 50.

2.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

La Danimarca è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4.   I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

5.   L'Ufficio di sostegno provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Modalità di votazione

1.   Salvo disposizioni contrarie, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

2.   Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

3.   Il presidente partecipa al voto.

4.   Gli Stati membri che non partecipano all’integralità dell’acquis dell'Unione in materia di asilo non prendono parte al voto qualora il consiglio di amministrazione debba prendere decisioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), e il documento tecnico in questione riguardi esclusivamente uno strumento dell'Unione in materia di asilo da cui non sono vincolati.

5.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.

Articolo 29

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Ufficio di sostegno esegua i compiti ad esso affidati. È l’organo di programmazione e di controllo dell’Ufficio di sostegno e svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza dei tre quarti dei membri aventi diritto di voto e previo parere della Commissione;

b)

nomina il direttore esecutivo in conformità dell’articolo 30, esercita potere disciplinare nei confronti di quest’ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;

c)

adotta una relazione generale annuale sulle attività dell’Ufficio di sostegno e la trasmette, entro il 15 giugno dell’anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione generale annuale è pubblica;

d)

adotta una relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione possono chiedere che la relazione sia presentata anche a loro;

e)

adotta i documenti tecnici di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

f)

entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e previo parere della Commissione, adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri aventi diritto di voto il programma di lavoro dell'Ufficio di sostegno per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio dell'Unione e il programma di lavoro legislativo dell'Unione nell'ambito dell’asilo;

g)

svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio di sostegno a norma del capo 5;

h)

stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’articolo 42 del presente regolamento;

i)

adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio di sostegno conformemente all’articolo 38;

j)

adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;

k)

prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del mandato dell’Ufficio di sostegno quale definito dal presente regolamento;

l)

prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all’articolo 4, lettera c); e

m)

prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Ufficio di sostegno.

2.   Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi di lavoro e attività che dovranno essere adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, in considerazione dell'urgenza, per prendere decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione.

Tale comitato esecutivo è composto di otto membri nominati fra i membri del consiglio di amministrazione tra i quali figura uno dei membri della Commissione all'interno del consiglio di amministrazione. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

Su richiesta del comitato esecutivo, i rappresentanti dell'UNHCR o qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante possono partecipare alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

L'Ufficio di sostegno stabilisce le modalità di funzionamento del comitato esecutivo nel regolamento interno dell'Ufficio di sostegno e le rende pubbliche.

Articolo 30

Nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, tra i candidati idonei selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non ritiene soddisfacente l'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità di direzione e gestione. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo può adottare un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo sul modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.

Nel corso degli ultimi nove mesi del mandato quinquennale del direttore esecutivo, la Commissione procede a una valutazione che riguarda in particolare:

i risultati ottenuti dal direttore esecutivo; nonché

i compiti e le necessità dell’Ufficio di sostegno per gli anni successivi.

2.   Il consiglio di amministrazione, tenuto conto di tale valutazione, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni, ma solo quando tale proroga sia giustificata dai compiti e dalle necessità dell’Ufficio di sostegno.

3.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Articolo 31

Funzioni del direttore esecutivo

1.   L'Ufficio di sostegno è diretto dal suo direttore esecutivo, che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se istituito, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Ufficio di sostegno.

5.   Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. In caso di sua assenza o di impedimento, un capo unità lo sostituisce.

6.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione amministrativa dell'Ufficio di sostegno e dell'espletamento delle funzioni affidategli dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:

a)

la gestione corrente dell’Ufficio di sostegno;

b)

l'elaborazione di programmi di lavoro per l’Ufficio di sostegno, previo parere della Commissione;

c)

l'attuazione delle decisioni e dei programmi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione;

d)

l'elaborazione delle relazioni sui paesi d’origine di cui all’articolo 4, lettera b);

e)

la predisposizione del progetto di regolamento finanziario dell’Ufficio di sostegno, al fine della sua adozione da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 37, e delle sue misure d’esecuzione;

f)

la predisposizione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Ufficio di sostegno e dell’esecuzione del bilancio;

g)

l'esercizio delle competenze di cui all’articolo 38 nei confronti del personale dell’Ufficio di sostegno;

h)

l'adozione di tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d’informazioni di cui all’articolo 4, lettera c);

i)

l'adozione di ogni decisione riguardante la gestione delle strutture amministrative interne dell’Ufficio di sostegno; e

j)

il coordinamento e il funzionamento del forum consultivo di cui all'articolo 51. A tal fine il direttore esecutivo, in consultazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, adotta innanzi tutto un piano per l'insediamento del forum consultivo. Una volta formalmente insediato, il direttore esecutivo, in consultazione con il forum consultivo, adotta un piano operativo che comprende norme sulla frequenza e la natura della consultazione e i meccanismi organizzativi per l'attuazione dell'articolo 51. Sono inoltre convenuti criteri trasparenti per la partecipazione continuativa al forum consultivo.

Articolo 32

Gruppi di lavoro

1.   Nell’ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l’Ufficio di sostegno può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell’asilo, compresi gli organismi giudiziari. L'Ufficio di sostegno costituisce gruppi di lavoro ai fini dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 12, paragrafo 2. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti, nominati contestualmente.

2.   La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell’UNHCR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell’Ufficio di sostegno, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate.

3.   I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare rappresentanti delle organizzazioni della società civile operanti nel settore dell’asilo.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio di sostegno sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio di sostegno.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Ufficio di sostegno devono essere in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Ufficio di sostegno comprendono:

a)

un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;

b)

eventuali contributi volontari degli Stati membri;

c)

i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’Ufficio di sostegno;

d)

un contributo dei paesi associati.

4.   Le spese dell'Ufficio di sostegno comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio.

Articolo 34

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Ufficio di sostegno insieme per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.   Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Ufficio di sostegno per l’esercizio finanziario successivo.

3.   Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Ufficio di sostegno è trasmesso alla Commissione entro il 10 febbraio di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell’organico.

4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («l'autorità di bilancio») lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del TFUE.

6.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Ufficio di sostegno.

7.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell’Ufficio di sostegno.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Ufficio di sostegno. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10.   Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l’intenzione di esprimere un parere, esso trasmette tale parere al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica del progetto.

Articolo 35

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Ufficio di sostegno.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 36

Rendicontazione e discarico

1.   Entro il 1o marzo successivo a ciascun anno finanziario, il contabile dell'Ufficio di sostegno comunica al contabile della Commissione il rendiconto provvisorio, corredato della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso. Il contabile della Commissione consolida il rendiconto provvisorio delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2.   Entro il 31 marzo successivo a ciascun anno finanziario, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti il rendiconto provvisorio dell'Ufficio di sostegno corredato della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul rendiconto provvisorio dell'Ufficio di sostegno, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario il direttore esecutivo redige il rendiconto definitivo dell'Ufficio di sostegno, sotto la propria responsabilità, e lo trasmette al consiglio di amministrazione per un parere.

4.   Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sul rendiconto definitivo dell'Ufficio di sostegno.

5.   Entro il 1o luglio successivo a ciascun anno finanziario, il direttore esecutivo trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   Il rendiconto definitivo è pubblicato.

7.   Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione.

8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 37

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio di sostegno è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Ufficio di sostegno e previo accordo della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 38

Personale

1.   Al personale dell'Ufficio di sostegno e al suo direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) («lo statuto») e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto.

3.   Nei confronti del proprio personale, l’Ufficio di sostegno esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4.   Il consiglio d'amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Ufficio di sostegno.

Articolo 39

Privilegi e immunità

All'Ufficio di sostegno si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Status giuridico

1.   L’Ufficio di sostegno è un organo dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2.   L'Ufficio di sostegno gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Ufficio di sostegno è rappresentato dal direttore esecutivo.

Articolo 41

Regime linguistico

1.   All’Ufficio di sostegno si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (13).

2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del TFUE, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio di sostegno e il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere c) ed f), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio di sostegno sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 42

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti in possesso dell'Ufficio di sostegno si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del TFUE.

4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 43

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'Ufficio di sostegno applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (14), in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

2.   L'Ufficio di sostegno applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione.

Articolo 44

Lotta antifrode

1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Ufficio di sostegno aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio di sostegno.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono esplicitamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell’Ufficio di sostegno e gli agenti responsabili della loro allocazione.

Articolo 45

Regime di responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio di sostegno.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio di sostegno risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale verso l’Ufficio di sostegno è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.

Articolo 46

Valutazione e revisione

1.   Entro 19 giugno 2014, l'Ufficio di sostegno commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione concerne l'impatto dell'Ufficio di sostegno sulla cooperazione pratica in materia di asilo e sul sistema europeo comune di asilo. La valutazione tiene debitamente conto dei progressi conseguiti, nell'ambito del suo mandato, in particolare valutando se sono necessarie misure supplementari per assicurare un'effettiva solidarietà e condivisione di responsabilità con gli Stati membri soggetti a una pressione particolare. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio di sostegno, con le conseguenze finanziarie di tale modifica, ed esamina altresì l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio di sostegno. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti interessate sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 47

Controlli amministrativi

Le attività dell'Ufficio di sostegno sono sottoposte al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 228 del TFUE.

Articolo 48

Cooperazione con la Danimarca

L'Ufficio di sostegno agevola la cooperazione operativa con la Danimarca, incluso lo scambio di informazioni e di migliori prassi su questioni che rientrano nelle sue attività.

Articolo 49

Cooperazione con paesi terzi e associati

1.   L'Ufficio di sostegno è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto.

2.   Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, in accordo con la Commissione e nell'ambito del suo mandato, l'Ufficio di sostegno agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi operativi conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.

Articolo 50

Cooperazione con l'UNHCR

L'Ufficio di sostegno coopera con l'UNHCR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi operativi conclusi con tale organizzazione. Per l'Ufficio di sostegno, il consiglio di amministrazione decide gli accordi operativi, incluse le implicazioni finanziarie.

Il consiglio di amministrazione può inoltre decidere che l'Ufficio di sostegno può mettere a disposizioni risorse finanziarie per coprire spese dell'UNHCR per attività non previste negli accordi operativi. Tali risorse rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio di sostegno e l'UNHCR, quali definite al presente articolo così come all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 4, e all'articolo 32, paragrafo 2. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario nonché delle sue modalità di esecuzione.

Articolo 51

Forum consultivo

1.   L'Ufficio di sostegno mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica di asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2.   Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura uno stretto dialogo tra l’Ufficio di sostegno e le parti interessate.

3.   Il forum consultivo è aperto a tutte le pertinenti parti interessate di cui al paragrafo 1. L'Ufficio di sostegno si rivolge ai membri del forum consultivo in funzione delle esigenze specifiche riguardanti settori individuati come prioritari per l'attività dell'Ufficio di sostegno.

L’UNHCR è membro di diritto del forum consultivo.

4.   L'Ufficio di sostegno invita il forum consultivo in particolare a:

a)

formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera f);

b)

fornire un riscontro al consiglio d'amministrazione e proporre il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), e alla relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 1; e

c)

comunicare al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'Ufficio di sostegno.

5.   Il forum consultivo si riunisce almeno una volta all’anno.

Articolo 52

Cooperazione con Frontex, FRA, altri organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

L'Ufficio di sostegno coopera con gli organismi dell'Unione che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con Frontex e con FRA, così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi operativi conclusi con tali organismi conformemente alle disposizioni del TFUE e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.

La cooperazione consente di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare duplicazioni nei lavori svolti nell'ambito dei loro mandati.

Articolo 53

Accordo di sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio di sostegno nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio di sostegno e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio di sostegno e lo Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio di sostegno, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 54

Inizio delle attività dell'Ufficio di sostegno

L'Ufficio di sostegno diventa pienamente operativo entro 19 giugno 2011.

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio di sostegno finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

A tale scopo,

fino a quando il direttore esecutivo non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 30, un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;

funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio di sostegno.

Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio di sostegno, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 25 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(3)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(4)  GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(9)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(13)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(14)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.