ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.118.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2010/269/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/270/UE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni [notificata con il numero C(2010) 2624] ( 1 ) |
|
|
|
2010/271/UE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, dell’11 maggio 2010, che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2010) 2983] ( 1 ) |
|
|
|
ORIENTAMENTI |
|
|
|
2010/272/UE |
|
|
* |
|
|
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
|
|
|
2010/273/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, relativa all’aiuto di Stato C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) erogato dalla Grecia a favore della SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (ELVO) [notificata con il numero C(2009) 1476] ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 407/2010 DEL CONSIGLIO
dell’11 maggio 2010
che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 122, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 122, paragrafo 2, del trattato prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. |
(2) |
Tali difficoltà possono essere causate da un grave deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale. |
(3) |
La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica che hanno colpito il mondo nel corso degli ultimi due anni hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle posizioni del disavanzo e del debito degli Stati membri. |
(4) |
L’aggravarsi della crisi finanziaria ha causato un grave deterioramento delle condizioni di prestito di diversi Stati membri al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici. A questo punto, se non affrontata con urgenza, tale situazione potrebbe rappresentare una seria minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo complesso. |
(5) |
Al fine di affrontare questa situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, appare opportuno istituire immediatamente un meccanismo di stabilizzazione dell’Unione per preservare la stabilità finanziaria nell'Unione europea. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi in un determinato Stato membro. La sua attivazione avverrà nel contesto di un sostegno congiunto UE/Fondo monetario internazionale (FMI). |
(6) |
Date le particolari implicazioni finanziarie che ne derivano, le decisioni di concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al presente regolamento richiedono l'esercizio di competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite al Consiglio. |
(7) |
In caso di attivazione del meccanismo occorre imporre condizioni forti di politica economica al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro beneficiario e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari. |
(8) |
Occorre che la Commissione esamini regolarmente se sussistano ancora le circostanze eccezionali che minacciano la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo complesso. |
(9) |
Occorre che resti in vigore l'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine degli Stati membri che non fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
Al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione europea, il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, tenendo conto della possibilità di applicare l'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri che non fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002.
Articolo 2
Forma dell’assistenza finanziaria dell’Unione
1. L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fini del presente regolamento prende la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato.
A tal fine, conformemente a una decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 3, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti per conto dell’Unione europea sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie.
2. L'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.
Articolo 3
Procedura
1. Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE), una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione e al comitato economico e finanziario un programma di aggiustamento economico e finanziario.
2. L’assistenza finanziaria dell’Unione è concessa mediante decisione adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. La decisione di concedere un prestito contiene:
a) |
l’importo, la scadenza media, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione dell’assistenza; |
b) |
le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e |
c) |
l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione. |
4. La decisione di concedere una linea di credito contiene:
a) |
l’importo, le commissioni per la messa a disposizione della linea di credito, la formula del prezzo applicabile per lo svincolo dei fondi e il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione dell’assistenza; |
b) |
le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e |
c) |
l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione. |
5. La Commissione e lo Stato membro beneficiario concludono un memorandum di intesa nel quale sono specificate le condizioni generali di politica economica fissate dal Consiglio. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. La Commissione, in consultazione con la BCE, riesamina le condizioni generali di politica economica di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), almeno ogni sei mesi e discute con lo Stato membro beneficiario le modifiche del suo programma di aggiustamento che possano essere necessarie.
7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti delle condizioni generali di politica economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.
8. Qualora sia previsto un finanziamento esterno all’Unione subordinato a condizioni di politica economica, in particolare da parte dell'FMI, lo Stato membro interessato consulta in via preliminare la Commissione. La Commissione esamina le possibilità disponibili nell'ambito del meccanismo di assistenza finanziaria dell’Unione e la compatibilità delle condizioni di politica economica previste con gli impegni assunti dallo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 121, all’articolo 126 e all’articolo 136 TFUE. La Commissione informa il comitato economico e finanziario.
Articolo 4
Erogazione del prestito
1. Di regola il prestito è erogato in rate.
2. La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.
3. Sulla base dei risultati di tale verifica, la Commissione decide sull’erogazione delle rate successive.
Articolo 5
Svincolo dei fondi
1. Lo Stato membro beneficiario informa in anticipo la Commissione della sua intenzione di ritirare fondi dalla sua linea di credito. Le regole dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
2. La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.
3. Sulla base dei risultati di tale verifica, la Commissione decide sullo svincolo dei fondi.
Articolo 6
Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti
1. Le operazioni di assunzione e di concessione dei prestiti di cui all’articolo 2 sono effettuate in euro.
2. Le caratteristiche delle rate successive erogate dall’Unione nell'ambito del meccanismo di assistenza finanziaria sono negoziate tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione.
3. Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell'Unione sui mercati. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o depositi titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.
4. Se uno Stato membro che riceve un prestito che prevede una clausola di rimborso anticipato decide di esercitare tale opzione, la Commissione adotta le misure necessarie.
5. Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in toto o in parte il prestito da essa inizialmente assunto o ristrutturare le relative condizioni finanziarie.
6. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dell’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 5.
Articolo 7
Costi
I costi sostenuti dall’Unione per la conclusione e l’esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.
Articolo 8
Amministrazione dei prestiti
1. La Commissione prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la BCE.
2. Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.
3. Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione dell’assistenza. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha in particolare il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione all’assistenza.
Articolo 9
Riesame e adeguamento
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e se del caso successivamente ogni sei mesi, la Commissione trasmette al comitato economico e finanziario e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sulla persistenza delle condizioni eccezionali che ne hanno giustificato l’adozione.
2. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento volta ad adeguare la possibilità di concedere l’assistenza finanziaria senza incidere sulla validità di decisioni già adottate.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 11 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 408/2010 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),
vista una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 della decisione 2010/232/PESC vieta l'acquisto, l'importazione e il trasporto dalla Birmania/Myanmar nell'Unione di talune specifiche categorie di merci. |
(2) |
L'articolo 8 della decisione 2010/232/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 194/2008 (2) dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci ivi specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma di aiuti umanitari o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 8, lettere a), b) e c), della decisione 2010/232/PESC. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno:
a) |
dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; |
b) |
della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure |
c) |
della tutela dell'ambiente, e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. |
L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati nell'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
(2) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 409/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castaña de Galicia (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Castaña de Galicia» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 232 del 26.9.2009, pag. 22.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SPAGNA
Castaña de Galicia (IGP)
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 410/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 232 del 26.9.2009, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe: 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
GRECIA
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 411/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento. |
(2) |
All’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar, dai suoi membri oppure da persone ad essi associati, soggette a restrizioni agli investimenti in base a tale regolamento. |
(3) |
Agli allegati II e III della decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 (2), sono elencate le persone fisiche e giuridiche alle quali si applicano le misure restrittive previste all'articolo 10 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 194/2008 attua nella misura in è necessaria l'azione a livello dell'Unione. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008. |
(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
2. L’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
ALLEGATO I
«ALLEGATO VI
Elenco dei membri del governo della Birmania/Myanmar e delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati di cui all’articolo 11
Note:
(1) |
Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicati con il termine «alias». |
(2) |
Se non diversamente indicato, tutti i passaporti e le carte d'identità sono della Birmania/Myanmar. |
A CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
# |
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
Sesso (M/F) |
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
M |
A1b |
Kyaing Kyaing |
Moglie del Gen. Than Shwe |
F |
A1c |
Thandar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
A1d |
Maggiore Zaw Phyo Win |
Marito di Thandar Shwe, vicedirettore della sezione esportazioni, ministero del Commercio |
M |
A1e |
Khin Pyone Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
A1f |
Aye Aye Thit Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
A1g |
Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing |
Figlio del Gen. Than Shwe, proprietario della J and J Company |
M |
A1h |
Khin Thanda |
Moglie di Tun Naing Shwe |
F |
A1i |
Kyaing San Shwe |
Figlio del Gen. Than Shwe, proprietario di J's Donuts |
M |
A1j |
Dr. Khin Win Sein |
Moglie del Gen. Kyaing San Shwe |
F |
A1k |
Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung |
Figlio del Gen. Than Shwe |
M |
A1l |
Dewar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
A1m |
Kyi Kyi Shwe, alias Ma Aw |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
A1n |
Ten. Col. Nay Soe Maung |
Marito di Kyi Kyi Shwe |
M |
A1o |
Pho La Pyae, (Full Moon) alias Nay Shwe Thway Aung |
Figlio di Kyi Kyi Shwe e Nay Soe Maung, direttore di Yadanabon Cybercity |
M |
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
M |
A2b |
Mya Mya San |
Moglie del Gen. Maung Aye |
F |
A2c |
Nandar Aye |
Figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D15g), proprietaria della Queen Star Computer Co. |
F |
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947 |
M |
A3b |
Khin Lay Thet |
Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947 |
F |
A3c |
Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko |
Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon e coproprietario di RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.o.b. 19.6.1977 |
M |
A3d |
Khin Hnin Thandar |
Moglie di Aung Thet Mann |
F |
A3e |
Toe Naing Mann |
Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, nato il 29.6.1978, proprietario di Global Net e di Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Internet Service Providers |
M |
A3f |
Zay Zin Latt |
Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981 |
F |
A4a |
Ten. Gen. Thein Sein |
«Primo ministro», nato il 20.4.1945, Pathein |
M |
A4b |
Khin Khin Win |
Moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
F |
A5a |
Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) «Primo segretario», nato il 29.5.1950, presidente del Myanmar National Olympic Council e presidente della Myanmar Economic Corporation |
M |
A5b |
Khin Saw Hnin |
Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
F |
A5c |
Cap. Naing Lin Oo |
Figlio del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
M |
A5d |
Hnin Yee Mon |
Moglie del Cap. Naing Lin Oo |
F |
A6a |
Magg. Gen. Min Aung Hlaing |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Stati Shan) dal 23.6.2008. |
M |
A6b |
Kyu Kyu Hla |
Moglie del Magg. Gen. Min Aung Hlaing |
F |
A7a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH |
M |
A7b |
Kyi Kyi Ohn |
Moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
F |
A7c |
Zaw Min Aye |
Figlio del Ten. Gen. Tin Aye |
M |
A8a |
Magg. Gen. Thar Aye, alias Tha Aye |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing) dal maggio 2009, nato il 16.2.1945 (in precedenza A11a) |
M |
A8b |
Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing |
Moglie del Magg. Gen. Thar Aye (in precedenza A11b) |
F |
A8c |
Vedasi Thu Aye |
Figlio del Magg. Gen. Thar Aye (in precedenza A11c) |
M |
A9a |
Magg. Gen. Hla Htay Win |
Capo dell'addestramento delle forze armate, dal 23.6.2008. (In precedenza B1a). Proprietario della Htay Co. (industria forestale e legname) |
M |
A9b |
Mar Mar Wai |
Moglie del Magg. Gen. Hla Htay Win |
F |
A10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Dal 23.6.2008. |
M |
A10b |
Sao Nwan Khun Sum |
Moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
F |
A11a |
Ten. Gen.Khin Zaw |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim), dal maggio 2009, in precedenza capo del BSO 6 dal giugno 2008 (in precedenza G42a) |
M |
A11b |
Khin Pyone Win |
Moglie del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42b) |
F |
A11c |
Kyi Tha Khin Zaw |
Figlio del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42c) |
M |
A11d |
Su Khin Zaw |
Figlia del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42d) |
F |
A12a |
Ten. Gen. Myint Swe |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 5 (Yangon/Rangoon) |
M |
A12b |
Khin Thet Htay |
Moglie del Ten. Gen. Myint Swe |
F |
A13a |
Arnt Maung |
Direttore generale a riposo, Direzione degli affari religiosi |
M |
A14a |
Ten. Gen. Ohn Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 6 (Naypyidaw e Mandalay) dal maggio 2009. (In precedenza A8a) |
M |
A14b |
Nu Nu Swe |
Moglie del Ten. Gen.Ohn Myint |
F |
A14c |
Kyaw Thiha, alias Kyaw Thura |
Figlio del Ten. Gen.Ohn Myint |
M |
A14d |
Nwe Ei Ei Zin |
Moglie di Kyaw Thiha |
F |
B. COMANDANTI REGIONALI
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
Sesso (M/F) |
B1a |
Magg. Gen. Win Myint |
Rangoon (Yangon) |
M |
B1b |
Kyin Myaing |
Moglie del Magg. Gen. Win Myint |
F |
B2a |
Magg. Gen. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye e Yar Pyrit |
Est (Stato Shan (sud)), |
M |
B2b |
Thinzar Win Sein |
Moglie del Magg. Gen. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye e Yar Pyrit |
F |
B3a |
Magg. Gen. Myint Soe |
Nord-ovest (Divisione Sagaing) e ministro regionale senza portafoglio |
M |
B4a |
Magg. Gen. Khin Zaw Oo |
Costa (Divisione Tanintharyi), nato il 24.6.1951 |
M |
B5a |
Magg. Gen. Aung Than Htut |
Nord-est (Stato Shan (nord)) |
M |
B5b |
Cherry |
Moglie del Magg. Gen. Aung Than Htut |
F |
B6a |
Magg. Gen. Tin Ngwe |
Centro (Divisione Mandalay) |
M |
B6b |
Khin Thida |
Moglie del Magg. Gen. Tin Ngwe |
F |
B7a |
Magg. Gen. Thaung Aye |
Ovest (Stato Rakhine) |
M |
B7b |
Thin Myo Myo Aung |
Moglie del Magg. Gen. Thaung Aye |
F |
B8a |
Magg. Gen. Kyaw Swe |
Sud-ovest (Divisione Irrawaddy) e ministro regionale senza portafoglio |
M |
B8b |
Win Win Maw |
Moglie del Magg. Gen. Kyaw Swe |
F |
B9a |
Magg. Gen. Soe Win |
Nord (Stato Kachin) |
M |
B9b |
Than Than Nwe |
Moglie del Magg. Gen. Soe Win |
F |
B10a |
Magg. Gen. Hla Min |
Sud (Divisione Bago) |
M |
B11a |
Magg. Gen. Thet Naing Win |
Sud-est (Stato Mon) |
M |
B12a |
Magg. Gen. Kyaw Phyo |
Triangolo (Stato Shan (est)) |
M |
B13a |
Magg. Gen. Wai Lwin |
Naypyidaw |
M |
B13b |
Swe Swe Oo |
Moglie del Magg. Gen. Wai Lwin |
F |
B13c |
Wai Phyo Aung |
Figlio del Magg. Gen. Wai Lwin |
M |
B13d |
Oanmar alias Kyaw Tun Ohnmar Kyaw Tun |
Moglie di Wai Phyo Aung |
F |
B13e |
Wai Phyo |
Figlio del Magg. Gen. Wai Lwin |
M |
B13f |
Lwin Yamin |
Figlia del Magg. Gen. Wai Lwin |
F |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
Sesso (M/F) |
C1a |
Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun |
Rangoon (Yangon) |
M |
C1b |
Khin May Latt |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun |
F |
C2a |
Brig. Gen. Than Htut Aung |
Centro |
M |
C2b |
Moe Moe Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Than Htut Aung |
F |
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
M |
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord, nato il 2.3.1951, Rangoon/Yangon |
M |
C4b |
Tin Sein |
Moglie del Brig. Gen. San Tun, nata il 27.9.1950, Rangoon/Yangon |
F |
C4c |
Ma Khin Ei Ei Tun |
Figlia del Brig. Gen. San Tun, nata il 16.9.1979, direttrice della Ar Let Yone Co. Ltd |
F |
C4d |
Min Thant |
Figlio del Brig. Gen. San Tun, nato l'11.11.1982, Rangoon/Yangon, direttore della Ar Let Yone Co. Ltd |
M |
C4e |
Khin Mi Mi Tun |
Figlia del Brig. Gen. San Tun, nata il 25.10.1984, Rangoon/Yangon, direttrice della Ar Let Yone Co. Ltd |
F |
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
M |
C5b |
Su Su Hlaing |
Moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
F |
C6a |
Brig. Gen. Wai Lin |
Triangolo |
M |
C7a |
Brig. Gen. Chit Oo |
Est |
M |
C7b |
Kyin Myaing |
Moglie del Brig. Gen. Chit Oo |
F |
C8a |
Brig. Gen. Zaw Min |
Sud-est |
M |
C8b |
Nyunt Nyunt Wai |
Moglie del Brig. Gen. Zaw Min |
F |
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai |
Costa |
M |
C9b |
Wah Wah |
Moglie del Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai |
F |
C10a |
Brig. Gen. Win Myint |
(in precedenza C7a) Sud |
M |
C10b |
Mya Mya Aye |
Moglie del Brig. Gen. Win Myint |
F |
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
M |
C11b |
Khin Thaung |
Moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
F |
C11c |
Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe |
Figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
M |
C11d |
Su Mon Swe |
Moglie di Ye Min |
F |
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
M |
C12b |
Hla Than Htay |
Moglie del Brig. Gen. Tin Hlaing |
F |
D. MINISTRI
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
Sesso (M/F) |
D1a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione (dal 18.9.2004) (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003); Segretario generale dell'USDA nato il 20.1.1950 a Hintada, Passaporto n. DM 105413, Carta d'identità: 10/Khatana (N) 009325 |
M |
D1b |
Ni Ni Win |
Moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
F |
D1c |
Thein Zaw Nyo |
Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo |
M |
D2a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste, nato nel 1955 |
M |
D2b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
F |
D3a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Edilizia, anche ministro dell'energia elettrica 2 |
M |
D3b |
Win Win Nu |
Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
F |
D4a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Cooperative (dal 15.5.2006) |
M |
D4b |
Tin Tin Nyunt |
Moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
F |
D5a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Cultura (dal 15.5.2006) |
M |
D5b |
Khin Phyone |
Moglie del Magg. Gen. Khin Aung Myint |
F |
D6a |
Dr. Chan Nyein |
Istruzione (dal 10.8.2005). In precedenza: Viceministro della scienza e della tecnologia, membro del comitato esecutivo dell'USDA, nato il 15.12.1944 |
M |
D6b |
Sandar Aung |
Moglie del Dr. Chan Nyein |
F |
D7a |
Col. Zaw Min |
Energia elettrica (1) (dal 15.5.2006), nato il 10.1.1949 |
M |
D7b |
Khin Mi Mi |
Moglie del Col. Zaw Min |
F |
D8a |
Brig. Gen. Lun Tecnici |
Energia (dal 20.12.1997), nato il 18.7.1940 |
M |
D8b |
Khin Mar Aye |
Moglie del Brig. Gen. Lun Tecnici |
F |
D8c |
Mya Sein Aye |
Figlia del Brig. Gen. Lun Tecnici |
F |
D8d |
Zin Maung Lun |
Figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
M |
D8e |
Zar Chi Ko |
Moglie di Zin Maung Lun |
F |
D9a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco (dall'1.2.2003), nato l'11.7.1951 |
M |
D9b |
Khin Than Win |
Moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
F |
D10a |
Nyan Win |
Affari esteri (dal 18.9.2004), in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
M |
D10b |
Myint Myint Soe |
Moglie di Nyan Win, anta il 15.1.1953 |
F |
D11a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste (dal 25.8.2003) |
M |
D11b |
Khin Htay Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
F |
D12a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità (dall'1.2.2003), nato nel 1940 |
M |
D12b |
Nilar Thaw |
Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
F |
D13a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno (dal 5.11.2004) e ministro dell'immigrazione e affari demografici dal febbraio 2009, nato nel 1952 |
M |
D13b |
Nyunt Nyunt Oo |
Moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
F |
D14a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 15.5.2006) |
M |
D14b |
Tin Tin Nwe |
Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
F |
D14c |
Ei Thet Thet Swe |
Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
F |
D14d |
Kaung Kyaw Swe |
Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
M |
D15a |
Aung Thaung |
Industria 1 (dal 15.11.1997) |
M |
D15b |
Khin Khin Yi |
Moglie di Aung Thaung |
F |
D15c |
Magg. Moe Aung |
Figlio di Aung Thaung |
M |
D15d |
Dr. Aye Khaing Nyunt |
Moglie del Magg. Moe Aung |
F |
D15e |
Nay Aung |
Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato dell'Aung Yee Phyoe Co. Ltd e direttore dell'IGE Co. Ltd |
M |
D15f |
Khin Moe Nyunt |
Moglie di Nay Aung |
F |
D15g |
Magg.. Pyi Aung, alias Pye Aung |
Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c), direttore dell'IGE Co. Ltd |
M |
D15h |
Khin Ngu Yi Phyo |
Figlia di Aung Thaung |
F |
D15i |
Dr. Thu Nanda Aung |
Figlia di Aung Thaung |
F |
D15j |
Aye Myat Po Aung |
Figlia di Aung Thaung |
F |
D16a |
Contrammiraglio Soe Thein |
Industria 2 (dal giugno 2008), (in precedenza G38a) |
M |
D16b |
Khin Aye Kyin, alias Aye Aye |
Moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
F |
D16c |
Yimon Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980, attualmente negli USA |
F |
D16d |
Aye Chan |
Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
M |
D16e |
Thida Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
F |
D17a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione (dal 13.9.2002) |
M |
D17b |
Kyi Kyi Win |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan, capo del Dipartimento Informazione della Federazione di Myanmar per la condizione femminile |
F |
D18a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
M |
D18b |
Myint Myint Aye |
Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
F |
D18c |
Min Thein, alias Ko Pauk |
Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
M |
D19a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere (dal 15.11.1997) |
M |
D19b |
San San |
Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
F |
D19c |
Thet Naing Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
M |
D19d |
Min Thet Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
M |
D20a |
Soe Tha |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 20.12.1997), nato il 7.11.1944 |
M |
D20b |
Kyu Kyu Win |
Moglie di Soe Tha, nata il 3.11.1949 |
F |
D20c |
Kyaw Myat Soe, alias Aung Myat Soe |
Figlio di Soe Tha, nato il 14.2.1973/7.10.1974, attualmente in Australia |
M |
D20d |
Wei Wei Lay |
Moglie di Kyaw Myat Soe, nata il 12.9.1978/18.8.1975, attualmente in Australia |
F |
D20e |
Aung Soe Tha |
Figlio di Soe Tha, nato il 5.10.1980 |
M |
D20f |
Myat Myitzu Soe |
Figlia di Soe Tha, nata il 14.2.1973 |
F |
D20g |
San Thida Soe |
Figlia di Soe Tha, nata il 12.9.1978 |
F |
D20h |
Phone Myat Soe |
Figlio di Soe Tha, nato il 3.3.1983 |
M |
D21a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 15.11.1997) e sindaco di Naypyidaw |
M |
D21b |
Kyin Khaing, alias Khine |
Moglie del Col. Thein Nyunt |
F |
D22a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari (dall'1.2.2003) |
M |
D22b |
Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha |
Moglie del Magg. Gen. Aung Min |
F |
D22c |
Aye Min Aung |
Figlia del Magg. Gen. Aung Min |
F |
D22d |
Htoo Char Aung |
Figlio del Magg. Gen. Aung Min |
M |
D23a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi (dal 25.8.2003) |
M |
D23b |
Aung Kyaw Soe |
Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
M |
D23c |
Su Su Sandi |
Moglie di Aung Kyaw Soe |
F |
D23d |
Zin Myint Maung |
Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
F |
D24a |
Thaung |
Scienza e Tecnologia (dal novembre 1998), nato il 6.7.1937, Kyaukse |
M |
D24b |
May Kyi Sein |
Moglie di Thaung |
F |
D24c |
Aung Kyi |
Figlio di Thaung, nato nel 1971 |
M |
D25a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport (dal 29.10.99) |
M |
D25b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
F |
D25c |
Nay Linn |
Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
M |
D26a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi (dal 10.5.2001) |
M |
D26b |
Mu Mu Win |
Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
F |
D27a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
M |
D27b |
Mya Theingi |
Moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
F |
D28a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Ministro del settore alberghiero e del turismo (dal 15.5.2006) |
M |
D28b |
Tin Tin Latt |
Moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
F |
D28c |
Wut Yi Oo |
Figlia del Magg. Gen. Soe Naing |
F |
D28d |
Cap. Htun Zaw Win |
Marito di Wut Yi Oo |
M |
D28e |
Yin Thu Aye |
Figlia del Magg. Gen. Soe Naing |
F |
D28f |
Yi Phone Zaw |
Figlio del Magg. Gen. Soe Naing |
M |
D29a |
Aung Kyi |
Occupazione (nominato ministro delle relazioni l'8.10.2007 incaricato delle relazioni con Aung San Suu Kyi) |
M |
D29b |
Thet Thet Swe |
Moglie di Aung Kyi |
F |
D30a |
Kyaw Thu |
Presidente del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile, nato il 15.8.1949 |
M |
D30b |
Lei Lei Kyi |
Moglie di Kyaw Thu |
F |
E. VICEMINISTRI
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
Sesso (M/F) |
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione (dal 15.11.1997) |
M |
E1b |
Thet War |
Moglie di Ohn Myint |
F |
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio (dal 13.9.2003) |
M |
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia (dal 5.1.2000) |
M |
E3b |
Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
F |
E4a |
Tint Swe |
Edilizia (dal 7.5.1998), nato il 7.11.1936 |
M |
E5a |
Magg. Gen. Aye Myint |
Difesa (dal 15.5.2006) |
M |
E6a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione (dal 19.11.2003) |
M |
E6b |
Thazin New |
Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
F |
E6c |
Si Thun Aung |
Figlio del Brig. Gen. Aung Myo Min |
M |
E7a |
Myo Myint |
Energia elettrica 1 (dal 29.10.1999) |
M |
E7b |
Tin Tin Myint |
Moglie di Myo Myint |
F |
E8a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
M |
E8b |
Soe Wut Yi |
Moglie del Brig. Gen. Than Htay |
F |
E9a |
Col. Hla Thein Swe |
nato l'8.3.1957, Finanza e fisco (dal 25.8.2003) |
M |
E9b |
Thida Win |
Moglie del Col. Hla Thein Swe |
F |
E10a |
Brig. Gen. Win Myint |
Energia elettrica 2 |
M |
E10b |
Tin Ma Ma Than |
Moglie del Brig. Gen. Win Myint |
F |
E11a |
Maung Myint |
Affari esteri (dal 18.9.2004), nato il 21.5.1958, Mandalay |
M |
E11b |
Dr. Khin Mya Win |
Moglie di Maung Myint, nata il 21.1.1956 |
F |
E12a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità (dal 16.11.1997), nato il 25.1.1940 |
M |
E12b |
Tin Tin Mya |
Moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
F |
E12c |
Dr. Tun Tun Oo |
Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
M |
E12d |
Dr. Mya Thuzar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
F |
E12e |
Mya Thidar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
F |
E12f |
Mya Nandar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
F |
E13a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
M |
E13b |
San San Wai |
Moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
F |
E14a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo (dal 16.11.1997) |
M |
E14b |
Prof. Khin Swe Myint |
Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
F |
E15a |
Brig. Gen. Win Sein |
Immigrazione e popolazione (dal novembre 2006) |
M |
E15b |
Wai Wai Linn |
Moglie del Brig. Gen. Win Sein |
F |
E16a |
Brig. Gen. Thein Tun |
Industria (viceministro aggiunto) |
M |
E17a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 (dal 5.1.2000) |
M |
E17b |
Mi Mi Wai |
Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
F |
E18a |
Magg. Gen. Kyaw Swa Khine |
Industria 2 (dal 24.10.2007) (in precedenza G29a), (viceministro aggiunto) |
M |
E18a |
Khin Phyu Mar |
Moglie del Maj-Gen Kyaw Swa Khine |
M |
E19a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 25.8.2003) |
M |
E19b |
Khin Mya Chit |
Moglie del Col. Tin Ngwe |
F |
E20a |
Thaung Lwin |
Trasporti ferroviari (dal 16.11.1997) |
M |
E20b |
Dr. Yi Yi Htwe |
Moglie di Thura Thaung Lwin |
F |
E21a |
Brig. Gen. Thura Aung Ko |
Affari religiosi, membro USDA, membro del comitato esecutivo centrale (dal 17.11.1997) |
M |
E21b |
Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
F |
E22a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia (dal 15.11.2004), nato il 16.10.1944 |
M |
E23a |
Col. Thurein Zaw |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 10.8.2005) |
M |
E23b |
Tin Ohn Myint |
Moglie del Col. Thurein Zaw |
F |
E24a |
Brig. Gen. Kyaw Myin |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 25.8.2003) |
M |
E24b |
Khin Nwe Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myin |
F |
E25a |
Pe Than |
Trasporti ferroviari (dal 14.11.1998) |
M |
E25b |
Cho Cho Tun |
Moglie di Pe Than |
F |
E26a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti (dal 25.8.2003) |
M |
E26b |
Wai Wai |
Moglie del Col. Nyan Tun Aung |
F |
E27a |
Dr. Paing Soe |
Sanità (Viceministro aggiunto) (dal 15.5.2006) |
M |
E27b |
Khin Mar Swe |
Moglie del Dr. Paing Soe |
F |
E28a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Viceministro delle poste e telecomunicazioni |
M |
E28b |
Mya Mya Win |
Moglie di Thein Tun |
F |
E29a |
Magg. Gen. Kyaw Swa Khaing |
Viceministro dell'industria 2 |
M |
E29b |
Khin Phyu Mar |
Moglie di Kyaw Swa Khaing |
F |
E30a |
Magg. Gen. Thein Htay |
Viceministro della difesa |
M |
E30b |
Myint Myint Khine |
Moglie del Magg. Gen. Thein Htay |
F |
E31a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
Viceministro del lavoro (dal 7.11.2007) |
M |
F ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
# |
Nome |
Informazioni sull'identità inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
F1a |
U Hla Htay |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
M |
F2a |
Tin Maung Shwe |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
M |
F3a |
Soe Thein |
Amministratore delegato Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
M |
F4a |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
M |
F5a |
Tint Swe |
Direttore generale |
M |
F6a |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, ministero del settore alberghiero e del turismo |
M |
F7a |
Kyi Kyi Aye |
Direttore per la promozione del turismo, ministero del settore alberghiero e del turismo |
F |
G. ALTI UFFICIALI
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Viceaiutante generale |
M |
G2a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
M |
G2b |
Nang Phyu Phyu Aye |
Moglie del Magg. Gen. Soe Maung |
F |
G3a |
Magg. Gen. Thein Htaik, alias Hteik |
Ispettore generale |
M |
G4a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
M |
G4b |
Cho Cho Maw |
Moglie del Magg. Gen. Saw Hla |
F |
G5a |
Magg. Gen. Htin Aung Kyaw |
Vicegenerale del commissariato |
M |
G5b |
Khin Khin Maw |
Moglie del Gen. Htin Aung Kyaw |
F |
G6a |
Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
M |
G6b |
May Mya Sein |
Moglie del Magg. Gen. Lun Maung |
F |
G7a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
M |
G8a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
M |
G8b |
Khin Ma Lay |
Moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint |
F |
G8c |
Okkar San Sint |
Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
M |
G9a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
M |
G9b |
Amy Khaing |
Moglie di Hla Aung Thein |
F |
G10a |
Gen. Ye Myint |
Capo della sicurezza delle questioni militari |
M |
G10b |
Myat Ngwe |
Moglie del Gen. Ye Myint |
F |
G11a |
Brig. Gen. Mya Win |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
M |
G12a |
Brig. Gen. Maung Maung Aye |
Comandante, Accademia dello stato maggiore (dal giugno 2008) |
M |
G12b |
San San Yee |
Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Aye |
F |
G13a |
Brig. Gen. Tun Tun Oo |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica |
M |
G14a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
M |
G15a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
M |
G15b |
Nwe Nwe Win |
Moglie del Magg. Gen. Than Htay |
F |
G16a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
M |
G17a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento) |
M |
G18a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
M |
G18b |
Khin Mya Mon |
Moglie del Magg. Gen. Kyi Win |
F |
G19a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
M |
G19b |
Khin Myint Wai |
Moglie del Magg. Gen. Tin Tun |
F |
G20a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
M |
G20b |
Htwe Yi, alias Htwe Htwe Yi |
Moglie del Magg. Gen. Aung Thein |
F |
G21a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vicecapo dell'Accademia della difesa nazionale |
M |
G22a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
M |
G23a |
Brig. Gen. Tun Nay Lin |
Rettore/Comandante, Accademia di medicina dei servizi della difesa |
M |
G24a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, a Bago |
M |
G24b |
Rosy Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Than Sein |
F |
G25a |
Brig. Gen. Win Than |
Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen. Win Hlaing, K1a) |
M |
G26a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
M |
G27a |
Magg. Gen. Khin Maung Win |
Direttore delle industrie della difesa |
M |
G28a |
Brig. Gen. Win Aung |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
G29a |
Brig. Gen. Soe Oo |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
G30a |
Brig. Gen. Nyi Tun alias Nyi Htun |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
G31a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
G32a |
Gen. Myint Hlaing |
Capo di stato maggiore (Difesa aerea) |
M |
G32b |
Khin Thant Sin |
Moglie del Gen. Myint Hlaing |
F |
G32c |
Hnin Nandar Hlaing |
Figlia del Gen. Myint Hlaing |
F |
G32d |
Thant Sin Hlaing |
Figlio del Gen. Myint Hlaing |
M |
G33a |
Magg. Gen. Mya Win |
Direttore dell'artiglieria, ministero della difesa |
M |
G34a |
Magg. Gen. Tin Soe |
Direttore dei mezzi corazzati, ministero della difesa |
M |
G35a |
Magg. Gen. Than Aung |
Direttore, ministero della difesa, Direzione del personale medico |
M |
G36a |
Magg. Gen. Ngwe Thein |
Ministero della difesa |
M |
G37a |
Col. Thant Shin |
Direttore generale, Ufficio del Primo ministro |
M |
G38a |
Gen. Thura Myint Aung |
Aiutante generale (in precedenza B8a, promosso da comando regionale sud-ovest) |
M |
G39a |
Magg. Gen. Maung Shein |
Ispezione servizi della difesa e controllore generale |
M |
G40a |
Magg. Gen. Tha Aye |
Ministero della difesa |
M |
G41a |
Col. Myat Thu |
Comandante della regione militare 1 di Rangoon (Rangoon nord) |
M |
G42a |
Col. Nay Myo |
Comandante della regione militare 2 (Rangoon est) |
M |
G43a |
Col. Tin Hsan |
Comandante della regione militare 3 (Rangoon ovest) |
M |
G44a |
Col. Khin Maung Htun |
Comandante della regione militare 4 (Rangoon sud) |
M |
G45a |
Col. Tint Wai |
Comandante del comando controllo delle operazioni n. 4 (Mawbi) |
M |
G46a |
San Nyunt |
Comandante dell'unità militare di supporto n. 2 dell'Ufficio Affari per la sicurezza militare |
M |
G47a |
Ten. Col. Zaw Win |
Comandante della base 3 del battaglione Lon Htein a Shwemyayar |
M |
G48a |
Magg. Mya Thaung |
Comandante della base 5 del battaglione Lon Htein a Mawbi |
M |
G49a |
Magg. Aung San Win |
Comandante della base 7 del battaglione Lon Htein a Thanlin Township |
M |
Marina
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
G50a |
Contrammiraglio Nyan Tun |
Comandante in capo (Marina). Da giugno 2008. Membro del Consiglio UMEHL. (In precedenza G39a) |
M |
G50b |
Khin Aye Myint |
Moglie di Nyan Tun |
F |
G51a |
Commodoro Win Shein |
Comandante, quartier generale di addestramento navale |
M |
G52a |
Commodoro Brig. Gen. Thura Thet Swe |
Comandante del comando della regione navale di Taninthayi |
M |
G53a |
Commodoro Myint Lwin |
Comandante del comando della regione navale di Irrawaddy |
M |
Aviazione
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
G54a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
M |
G54b |
Htwe Htwe Nyunt |
Moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
F |
G55a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Capo di stato maggiore (Aviazione) |
M |
G56a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione), Mingaladon |
M |
G57a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
M |
G58a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Comandante della base aerea di Pathein. Capo di stato maggiore (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
M |
G58b |
Khin Thiri |
Moglie del Brig. Gen. Zin Yaw |
F |
G58c |
Zin Mon Aye |
Figlia del Brig. Gen. Zin Yaw, nata il 26.3.1985 |
F |
G58d |
Htet Aung |
Figlio del Brig. Gen. Zin Yaw, nato il 9.7.1988 |
M |
Divisioni d'infanteria leggera (LID)
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
G59a |
Brig. Gen. Than Htut |
11 LID |
M |
G60a |
Brig. Gen. Tun Nay Lin |
22 LID |
M |
G61a |
Brig. Gen. Kyaw Htoo Lwin |
33 LID, Sagaing |
M |
G62a |
Brig. Gen. Taut Tun |
44 LID |
M |
G63a |
Brig. Gen. Aye Khin |
55 LID, Lalaw |
M |
G64a |
Brig. Gen. San Myint |
66 LID, Pyi |
M |
G65a |
Brig. Gen. Tun Than |
77 LID, Bago |
M |
G66a |
Brig. Gen. Aung Kyaw Hla |
88 LID, Magwe |
M |
G67a |
Brig.Gen. Tin Oo Lwin |
99 LID, Meiktila |
M |
G68a |
Brig. Gen. Sein Win |
101 LID, Pakokku |
M |
G69a |
Col. Than Han |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
G70a |
Ten. Col. Htwe Hla |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
G71a |
Ten. Col. Han Nyunt |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
G72a |
Col. Ohn Myint |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
G73a |
Ten. Col. Aung Kyaw Zaw |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
G74a |
Magg. Hla Phyo |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
G75a |
Col. Myat Thu |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
G76a |
Col. Htein Lin |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
G77a |
Ten. Col. Tun Hla Aung |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
G78a |
Col. Aung Tun |
Brigata 66 |
M |
G79a |
Cap. Thein Han |
Brigata 66 |
M |
G79b |
Hnin Wutyi Aung |
Moglie del Cap. Thein Han |
F |
G80a |
Ten. Col. Mya Win |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
G81a |
Col. Win Te |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
G82a |
Col. Soe Htway |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
G83a |
Ten. Col. Tun Aye |
Comandante del 702o battaglione d'infanteria leggera |
M |
G84a |
Nyan Myint Kyaw |
Comandante del battaglione d'infanteria 281 (Mongyang, Stato Shan (est)) |
M |
Altri Brigadieri Generali
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
G85a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
M |
G86a |
Brig. Gen. Khin Htay |
Comandante Stazione Meiktila |
M |
G97a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
Comandante Stazione Kalay |
M |
G98a |
Brig. Gen. Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
M |
G89a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
M |
G90a |
Brig. Gen. Myint Hein |
Comando delle operazioni militari -3, Stazione Mogaung |
M |
G91a |
Brig. Gen. Tin Ngwe |
Ministero della difesa |
M |
G92a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
Comando delle operazioni militari -7, Stazione Pekon |
M |
G93a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Comando delle operazioni militari -5, Stazione Taungup |
M |
G94a |
Brig. Gen. Myint Aye |
Comando delle operazioni militari -9, Stazione Kyauktaw |
M |
G95a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
Comando delle operazioni militari -17, Stazione Mong Pan |
M |
G96a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
M |
G97a |
Brig. Gen. Soe Nwe |
Comando delle operazioni militari -21, Stazione Bhamo |
M |
G98a |
Brig. Gen. Than Tun |
Comandante Stazione Kyaukpadaung |
M |
G99a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
Comando delle operazioni regionali-Sittwe |
M |
G100a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Comandante Stazione Aungban |
M |
G101a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin |
M |
G102a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Comando delle operazioni tattiche Namhsan ora amministratore delegato della Myanmar Economic Corporation (MEC) |
M |
G103a |
Brig. Gen. Win Aung |
Comandante Stazione Mong Hsat |
M |
G104a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
M |
G105a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
M |
G106a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005 e presidente del Comitato per lo sviluppo di Mandalay, in precedenza comandante di Kyaukme |
M |
G106b |
Moe Thidar |
Moglie del Brig. Gen. Phone Zaw Han |
F |
G107a |
Brig. Gen. Win Myint |
Comandante Stazione Pyinmana |
M |
G108a |
Brig. Gen. Kyaw Swe |
Comandante Stazione Pyin Oo Lwin |
M |
G109a |
Brig. Gen. Soe Win |
Comandante Stazione Bahtoo |
M |
G110a |
Brig. Gen. Thein Htay |
Vicecapo per la produzione di armi militari, ministero della difesa |
M |
G111a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Comandante Stazione Rangoon |
M |
G112a |
Brig. Gen. Myo Myint Thein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa Pyin Oo Lwin |
M |
G113a |
Brig. Gen. Sein Myint |
Presidente PDC (Pegu) Divisione Bago |
M |
G114a |
Brig. Gen. Hong Ngai (Ngaing) |
Presidente PDC Stato Chin |
M |
G115a |
Brig. Gen. Win Myint |
Presidente PDC Stato Kayah |
M |
H UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
Sesso (M/F) |
H1a |
Brig. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar, nato il 29.12.1952 |
M |
H1b |
Khin May Soe |
Moglie del Brig. Gen. Khin Yi |
F |
H2a |
Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare |
M |
H2b |
Nwe Ni San |
Moglie di Zaw Win |
F |
H3a |
Aung Saw Win |
Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali |
M |
H4a |
Brig. Gen. di polizia Khin Maung Si |
Capo di Stato Magg. delle forze di polizia |
M |
H5a |
Ten. Col. Tin Thaw |
Comandante dell'Istituto tecnico statale |
M |
H6a |
Maung Maung Oo |
Capo della squadra interrogatori dell'Ufficio affari per la sicurezza militare nella prigione di Insein |
M |
H7a |
Myo Aung |
Direttore delle carceri di Rangoon |
M |
H8a |
Brig. Gen. di polizia Zaw Win |
Vicedirettore di polizia |
M |
H9a |
Ten. Col. di polizia Zaw Min Aung |
Sezione speciale |
M |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)
(Alti funzionari USDA non menzionati altrove)
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
Sesso (M/F) |
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin, alias Aung Thein Lynn) |
Sindaco di Yangon e presidente del Comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) e membro del Comitato esecutivo centrale dell'USDA, nato nel 1952 |
M |
I1b |
Khin San Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
F |
I1c |
Thidar Myo |
Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
F |
I2a |
Col. Maung Par, alias Maung Pa |
Vicesindaco del Comitato per lo sviluppo di Yangon I (membro del Comitato esecutivo centrale I) |
M |
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
Moglie del Col. Maung Par |
F |
I2c |
Naing Win Par |
Figlio del Col. Maung Par |
M |
I3a |
Nyan Tun Aung |
Membro del Comitato esecutivo centrale |
M |
I4a |
Aye Myint |
Membro del Comitato esecutivo di Rangoon |
M |
I5a |
Tin Hlaing |
Membro del Comitato esecutivo di Rangoon |
M |
I6a |
Soe Nyunt |
Ufficiale di stato maggiore a Yangon est |
M |
I7a |
Chit Ko Ko |
Presidente del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
I8a |
Soe Hlaing Oo |
Segretario del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
I9a |
Cap. Kan Win |
Capo delle forze di polizia del municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
I10a |
That Zin Thein |
Capo del Comitato per gli affari riguardanti lo sviluppo di Mingala Taungnyunt |
M |
I11a |
Khin Maung Myint |
Capo del Dipartimento «Immigrazione e affari demografici» di Mingala Taungnyunt |
M |
I12a |
Zaw Lin |
Segretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA |
M |
I13a |
Win Hlaing |
Cosegretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA |
M |
I14a |
San San Kyaw |
Ufficiale di stato maggiore del Dipartimento «Informazione e pubbliche relazioni» del Ministero dell'informazione presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
F |
I15a |
Ten. Gen. Myint Hlaing |
Ministero della difesa e membro dell'USDA |
M |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO E ALTRE PERSONE ASSOCIATE AL REGIME
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
Sesso (M/F) |
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co); Htoo Construction Co., nato il 18.7.1964; carta d'identità MYGN 006415. Proprietario del Yangon United Football Club. Padre: Myint Swe (6.11.1924); madre: Daw Ohn (12.8.1934) |
M |
J1b |
Thidar Zaw |
Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964; carta d'identità KMYT 006865. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta) |
F |
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
Figlio di Tay Za , nato il 29.1.1987 |
M |
J1d |
Ohn |
Madre di Tay Za, nata il 12.8.1934 |
F |
J2a |
Thiha |
Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960. Direttore, Htoo Trading. Distributore di “London cigarettes” (Myawaddy Trading) |
M |
J2b |
Shwe Shwe Lin |
Moglie di Thiha |
F |
J3a |
Aung Ko Win, alias Saya Kyaung |
Kanbawza Bank e Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd; agente per “London Cigarettes” negli Stati Shan e Kayah and owner of Kanbawza Football Club |
M |
J3b |
Nan Than Htwe, alias Nan Than Htay |
Moglie di Aung Ko Win |
F |
J3c |
Nang Lang Kham, alias Nan Lan Khan |
Figlia di Aung Ko Win, nata l'1.6.1988 |
F |
J4a |
Tun Myint Naing, alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing |
Stewen Law Asia World Co., nato il 15.5.1958 o il 27.8.1960, proprietario del Magway Football Club |
M |
J4b |
Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng o Ng Sor Hon |
Moglie di Tun Myint Naing. Direttore generale della Golden Aaron Pte Ltd (Singapore) |
F |
J4c |
Lo Hsing-han |
Padre di Tun Myint Naing, alias Steven Law, di Asia World Co., nato nel 1938 o 1935 |
M |
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co., nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3f |
M |
J5b |
San San Kywe |
Moglie di Khin Shwe |
F |
J5c |
Zay Thiha |
Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977, amministratore delegato della Zaykabar Co. Ltd |
M |
J5d |
Nandar Hlaing |
Moglie di Zay Thiha |
F |
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955; anche Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project e proprietario del Southern Myanmar United Football Club |
M |
J6b |
Aye Aye Maw |
Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
F |
J6c |
Win Myint |
Fratello di Htay Myint, nato il 29.5.1952, Direttore, Yuzana Co. |
M |
J6d |
Lay Myint |
Fratello di Htay Myint, nato il 6.2.1955, Direttore, Yuzana Co. |
M |
J6e |
Kyin Toe |
Fratello di Htay Myint, nato il 29.4.1957, Direttore, Yuzana Co. |
M |
J6f |
Zar Chi Htay |
Figlia di Htay Myint, direttore della Yuzana Co., nata il 17.2.1981 |
F |
J6g |
Khin Htay Lin |
Direttore, Yuzana Co., nato il 14.4.1969 |
M |
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. (distributore esclusivo di Thaton Tires sotto il controllo del ministero dell'industria 2) |
M |
J7b |
Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai |
Moglie di Kyaw Win |
F |
J8a |
Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
M |
J8b |
Khin Myo Oo |
Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
F |
J8c |
Kyaw Myo Nyunt |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
M |
J8d |
Thu Thu Ei Han |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
F |
J9a |
Than Than Nwe |
Moglie del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto) |
F |
J9b |
Nay Soe |
Figlio del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto) |
M |
J9c |
Theint Theint Soe |
Figlia del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto) |
F |
J9d |
Sabai Myaing |
Moglie di Nay Soe |
F |
J9e |
Htin Htut |
Marito di Theint Theint Soe |
M |
J11a |
Maung Maung Myint |
Amministratore delegato di Myangon Myint Co. Ltd |
M |
J11a |
Maung Ko |
Direttore, impresa estrattiva Htarwara |
M |
J12a |
Zaw Zaw, alias Phoe Zaw |
Amministratore delegato di Max Myanmar, nato il 22.10.1966 |
M |
J12b |
Htay Htay Khine (Khaing) |
Moglie di Zaw Zaw |
F |
J13a |
Chit Khaing, alias Chit Khine |
Amministratore delegato, Eden group of companies e proprietario del Delta United Football Club |
M |
J14a |
Maung Weik |
Maung Weik & Co Ltd |
M |
J15a |
Aung Htwe |
Amministratore delegato, Golden Flower Construction Company |
M |
J16a |
Kyaw Thein |
Direttore e socio della Htoo Trading, nato il 25.10.1947 |
M |
J17a |
Kyaw Myint |
Proprietario, Golden Flower Co. Ltd, 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon |
M |
J18a |
Nay Win Tun |
Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd |
M |
J19a |
Win Myint |
Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e dell’Industria di Myanmar (UMFCCI), proprietario dell'impresa estrattiva Shwe Nagar e proprietario di Shwe Nagar Min Co. e del Zeya Shwe Myay Football Club |
M |
J20a |
Eike (Eik) Htun, alias Ayke Htun, alias Aik Tun, alias Patric Linn |
Nato il 21.10.1948 a Mongkai Amministratore delegato della Olympic Construction Co. e Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) e della Asia Wealth Bank |
M |
J20b |
Sandar Tun |
Figlia di Eike Htun, nata il 23.8.1974 a Yangon |
F |
J20c |
Aung Zaw Naing |
Figlio di Eike Htun |
M |
J20d |
Mi Mi Khaing |
Figlio di Eike Htun |
M |
J21a |
«Dagon» Win Aung |
Dagon International Co. Ltd, nato il 30.9.1953 a Pyay, carta d'identità PRE 127435 |
M |
J21b |
Moe Mya Mya |
Moglie di «Dagon» Win Aung, nata il 28.8.1958, carta d'identità B/RGN 021998 |
F |
J21c |
Ei Hnin Pwint, alias Christabelle Aung |
Figlia di «Dagon» Win Aung, nata il 22.2.1981, Direttore del Palm Beach Resort di Ngwe Saung |
F |
J21d |
Thurane (Thurein) Aung, alias Christopher Aung |
Figlio di «Dagon» Win Aung, nato il 23.7.1982 |
M |
J21e |
Ei Hnin Khine, alias Christina Aung |
Figlia di «Dagon» Win Aung, nata il 18.12.1983, attualmente nel Regno Unito |
F |
J22a |
Aung Myat, alias Aung Myint |
Mother Trading |
M |
J23a |
Win Lwin |
Kyaw Tha Company |
M |
J24a |
Dr. Sai Sam Tun |
Loi Hein Co. operante in collaborazione con il Ministero dell'industria N. 1, proprietario del Yadanabon Football Club |
M |
J25a |
San San Yee (Yi) |
Super One Group of Companies |
F |
J26a |
Aung Zaw Ye Myint |
Proprietario della Yetagun Construction Co. |
M |
Membri della magistratura
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
Sesso (M/F) |
J27a |
Aung Toe |
Presidente della Corte suprema |
M |
J28a |
Aye Maung |
Attorney General |
M |
J29a |
Thaung Nyunt |
Consulente legale |
M |
J30a |
Dr. Tun Shin |
Attorney General aggiunto, nato il 2.10.1948 |
M |
J31a |
Tun Tun Oo, alias Htun Htun Oo |
Attorney General aggiunto |
M |
J32a |
Tun Tun Oo |
Vicepresidente della Corte suprema |
M |
J33a |
Thein Soe |
Vicepresidente della Corte suprema |
M |
J34a |
Tin Aung Aye |
Giudice della Corte suprema |
M |
J35a |
Tin Aye |
Giudice della Corte suprema |
M |
J36a |
Myint Thein |
Giudice della Corte suprema |
M |
J37a |
Chit Lwin |
Giudice della Corte suprema |
M |
J38a |
Giudice Thaung Lwin |
Tribunale municipale di Kyauktada |
M |
J39a |
Thaung Nyunt |
Giudice, tribunale distrettuale settentrionale; anche segretario del National Convention Convening Work Committee |
M |
J40a |
Nyi Nyi Soe |
Giudice, tribunale distrettuale occidentale Indirizzo: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma |
M |
J41a |
Myint Kyine |
Procuratore governativo, tribunale distrettuale settentrionale |
M |
K. IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE
Persone
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
Sesso (M/F) |
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Ex amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank |
M |
K1b |
Ma Ngeh |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
F |
K1c |
Zaw Win Naing |
Amministratore delegato della Kambawza (Kanbawza) Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b) e nipote di Aung Ko Win (J3a) |
M |
K1d |
Win Htway Hlaing |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
M |
K2a |
Col. Myo Myint |
Amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEHL) |
M |
K2b |
Khin Htay Htay |
Moglie del Col. Myo Myint |
F |
K3a |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
M |
K4a |
Col. Myint Aung |
Amministratore delegato, Myawaddy Trading Co., nato l'11.8.1949 |
M |
K4b |
Nu Nu Yee |
Moglie di Myint Aung, tecnica di laboratorio, nata l'11.11.1954 |
F |
K4c |
Thiha Aung |
Figlio di Myint Aung, dipendente della Schlumberger, nato l'11.6.1982 |
M |
K4d |
Nay Linn Aung |
Figlio di Myint Aung, marittimo, nato l'11.4.1981 |
M |
K5a |
Col. Myo Myint |
Amministratore delegato, Bandoola Transportation Co. |
M |
K6a |
Col. (a riposo) Thant Zin |
Amministratore delegato, Myanmar Land and Development |
M |
K7a |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
Amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL) |
M |
K8a |
Col. Aung San |
Amministratore delegato, Hsinmin Cement Plant Construction Project |
M |
K9a |
Magg. Gen. Maung Nyo |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K10a |
Magg. Gen. Kyaw Win |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K11a |
Brig. Gen. Khin Aung Myint |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K12a |
Col. Nyun Tun (marines) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K13a |
Col. Thein Htay (a riposo) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K14a |
Ten. Col. Chit Swe (a riposo) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K15a |
Myo Nyunt |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K16a |
Myint Kyine |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
K17a |
Ten. Col. Nay Wynn |
Direttore generale di dipartimento, Myawaddy trading |
M |
Istituzioni fnanziarie dello Stato
# |
Nome |
informazioni supplementari Data di inserimento nella lista |
Sex (M/F) |
K18a |
Than Nyein |
Governatore della Banca centrale di Myanmar (nell'ambito del ministero delle finanze) |
M |
K19a |
Maung Maung Win |
Vice Governatore della Banca centrale di Myanmar (nell'ambito del ministero delle finanze) |
M |
K20a |
Mya Than |
Facente funzioni di amministratore delegato, Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) |
M |
K21a |
Soe Min |
Direttore generale, MICB |
M |
Imprese
# |
Nome |
Indirizzo |
Direttore/Proprietario/informazioni supplementari |
Data di inserimento nella lista |
||||
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) alias UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD |
||||||||
K22a |
Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. Alias Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL) |
189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon |
Presidente: Ten. Gen. Tin Aye, Amministratore delegato: Magg. Gen. Win Than |
13.8.2009 |
||||
A. PRODUZIONE |
||||||||
K22b |
Myanmar Ruby Enterprise alias Mayanma Ruby Enterprise |
24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building) |
|
13.8.2009 |
||||
K22c |
Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co. |
Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building) |
|
13.8.2009 |
||||
K22d |
Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. alias Myanma Rubber Wood Co. Ltd. |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22e |
Myanmar Pineapple Juice Production alias Myanma Pineapple Juice Production |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22f |
Myawaddy Clean Drinking Water Service |
4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22g |
Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse) |
189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon |
Col. Maung Maung Aye, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
K22h |
Tailoring Shop Service |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22i |
Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co. |
1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22j |
Granite Tile Factory (Kyaikto) |
189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22k |
Soap Factory (Paung) |
189/191 Mahabandoola Road, la Corner of 50th Street Yangon |
Col. Myint Aung, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
B. COMMERCIO |
||||||||
K22l |
Myawaddy Trading Ltd |
189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon |
Col. Myint Aung, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
C. SERVIZI |
||||||||
K22m |
Bandoola Transportation Co. Ltd. |
399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon e/o Parami Road, South Okkalapa, Yangon |
Col. Myo Myint, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
K22n |
Myawaddy Travel Services |
24-26 Sule Pagoda Road, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22o |
Nawaday Hotel And Travel Services |
335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon |
Col. (a riposo) Maung Thaung, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
K22p |
Myawaddy Agriculture Services |
189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22q |
Myanmar Ar (Power) Construction Services alias Myanma Ar (Power) Construction Services |
189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
JOINT VENTURES |
||||||||
A. PRODUZIONE |
||||||||
# |
Nome |
Indirizzo |
Direttore/Proprietario/ informazioni supplementari |
Data di inserimento nella lista |
||||
K22r |
Myanmar Segal International Ltd. alias Myanma Segal International Ltd. |
Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon |
Be Aung, direttore |
13.8.2009 |
||||
K22s |
Myanmar Daewoo International, alias Myanma Daewoo International |
Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K22t |
Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd., alias Rothman Of Pall Mall Myanma Private Ltd. |
|
Amministratore delegato Lai Wei Chin |
13.8.2009 |
||||
K22u |
Myanmar Brewery Ltd., alias Myanma Brewery Ltd. |
|
Ten. Col. (a riposo) Ne Win, presidente, alias Nay Win |
13.8.2009 |
||||
K22v |
Myanmar Posco Steel Co. Ltd., alias Myanma Posco Steel Co. Ltd. |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22w |
Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd. alias Myanma Nouveau Steel Co. Ltd. |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22x |
Berger Paint Manufactoring Co. Ltd. |
|
|
13.8.2009 |
||||
K22y |
The First Automotive Co. Ltd. |
|
U Aye Cho e/o Ten. Col. Tun Myint, amministratore delegato |
13.8.2009 |
||||
B. SERVIZI |
||||||||
K22z |
National Development Corp. |
3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon |
Dr. Khin Shwe, presidente |
13.8.2009 |
||||
K22aa |
Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd. |
|
|
13.8.2009 |
||||
II. II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) alias MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||||||
K23a |
Myanmar Economic Corporation (MEC), alias Myanma Economic Corporation (MEC) |
Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon |
Presidente, Ten. Gen. Tin Aung Myint Oo, Col. Ye Htut oppure Brig Gen Kyaw Win amministratore delegato: Brig. Gen. (Retd) Thura Myint Thein |
13.8.2009 |
||||
K23b |
Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory) |
|
Col. Khin Maung Soe |
13.8.2009 |
||||
K23c |
Dagon Brewery |
|
|
13.8.2009 |
||||
K23d |
Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama |
|
Col. Khin Maung Soe |
13.8.2009 |
||||
K23e |
Mec Sugar Mill |
Kant Balu |
|
13.8.2009 |
||||
K23f |
Mec Oxygen and Gases Factory |
Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K23g |
Mec Marble Mine |
Pyinmanar |
|
13.8.2009 |
||||
K23h |
Mec Marble Tiles Factory |
Loikaw |
|
13.8.2009 |
||||
K23i |
Mec Myanmar Cable Wire Factory alias Mec Myanma Cable Wire Factory |
No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K23j |
Mec Ship Breaking Service |
Thilawar, Than Nyin Tsp |
|
13.8.2009 |
||||
K23k |
Mec Disposable Syringe Factory |
Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
K23l |
Gypsum Mine |
Thibaw |
|
13.8.2009 |
||||
III. IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ STATALE |
||||||||
K24a |
Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise alias Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise |
Thakayta Township, Yangon |
Amministratore delegato: Win Htain (Ministero delle miniere) |
13.8.2009 |
||||
K25a |
Myanmar Defence Products Industry alias Myanma Defence Products Industry |
Ngyaung Chay Dauk |
(Ministero della difesa) |
13.8.2009 |
||||
K26a |
Myanma Timber Enterprise alias Myanma Timber Enterprise |
Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon e 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon |
Amministratore delegato: Win Tun |
13.8.2009 |
||||
K27a |
Myanmar Gems Enterprise alias Myanma Gems Enterprise |
(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw |
Amministratore delegato: Thein Swe |
13.8.2009 |
||||
K28a |
Myanmar Pearls Enterprise alias Myanma Pearls Enterprise |
(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw |
Amministratore delegato: Maung Toe |
13.8.2009 |
||||
K29a |
Myanmar Mining Enterprise Number 1 alias Myanma Mining Enterprise Number 1 |
(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw |
Amministratore delegato: Saw Lwin |
13.8.2009 |
||||
K30a |
Myanmar Mining Enterprise Number 2 alias Myanma Mining Enterprise Number 2 |
(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw |
Amministratore delegato: Hla Theing |
13.8.2009 |
||||
K31a |
Myanmar Mining Enterprise Number 3 alias Myanma Mining Enterprise Number 3 |
(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw |
Amministratore delegato: San Tun |
13.8.2009 |
||||
K32a |
Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) alias Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) |
Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822 |
Amministratore delegato: Kyaw Win Direttore: Win Tint |
13.8.2009 |
||||
K33a |
Myanmar Paper & Chemical Industries alias Myanma Paper & Chemical Industries |
|
Amministratore delegato: Nyunt Aung |
13.8.2009 |
||||
K34a |
Myanma General and Maintenance Industries alias Myanmar General and Maintenance Industries |
|
Amministratore delegato: Aye Mauk |
13.8.2009 |
||||
K35a |
Road Transport Enterprise |
(Ministry of Transport) |
Amministratore delegato: Thein Swe |
13.8.2009 |
||||
K36a |
Inland Water Transport |
No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar |
Amministratore delegato: Soe Tint |
13.8.2009 |
||||
K37a |
Myanma Shipyards, alias Myanmar Shipyards, Sinmalike |
Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon |
Amministratore delegato: Kyi Soe |
13.8.2009 |
||||
K38a |
Myanma Five Star Line, alias Myanmar Five Star Line |
132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon |
Amministratore delegato: Maung Maung Nyein |
13.8.2009 |
||||
K39a |
Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries |
56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon |
Amministratore delegato: Hla Myint Thein |
13.8.2009 |
||||
K40a |
Myanmar Infotech alias Myanma Infotech |
|
(Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) |
13.8.2009 |
||||
K41a |
Myanma Industrial Construction Services alias Myanmar Industrial Construction Services |
|
Amministratore delegato: Soe Win |
13.8.2009 |
||||
K42a |
Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise alias Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise |
Hlaing Township, Yangon |
|
13.8.2009 |
||||
IV. SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE DI PROPRIETÀ STATALE CHE SI OCCUPANO DELLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE E DELLA PROPAGANDA DEL REGIME |
||||||||
K43a |
Myanmar News and Periodicals Enterprise alias Myanma News and Periodicals Enterprise |
212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809) |
Amministratore delegato: Soe Win (moglie: Than Than Aye, membro della MWAF) |
13.8.2009 |
||||
K44a |
Myanmar Radio and Television (MRTV) alias Myanma Radio and Television (MRTV) |
Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119) |
Direttore generale: Khin Maung Htay (moglie: Nwe New, membro della MWAF) |
13.8.2009 |
||||
K45a |
Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit |
Hmawbi Township, Yangon (tel: +95-1-600294) |
|
13.8.2009 |
||||
K46a |
Myanma Motion Picture Enterprise, alias Myanmar Motion Picture Enterprise |
|
Amministratore delegato: Aung Myo Myint (moglie: Malar Win, membro della MWAF) |
13.8.2009» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO VII
Elenco delle imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar o dai suoi membri o da persone ad essi associate di cui all’articolo 15
Nome |
Indirizzo |
Direttore/Proprietario/informazioni supplementari |
Data di inserimento nella lista |
|||||||||||||||||||
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL) |
||||||||||||||||||||||
SERVIZI |
||||||||||||||||||||||
Myawaddy Bank Ltd |
|
Brig. Gen. Win Hlaing (K1a, allegato II) e U Tun Kyi, amministratori delegati |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||||||||||||||||||||
Innwa Bank |
|
U Yin Sein, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||
III. IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ STATALE |
||||||||||||||||||||||
|
|
(Ministero dell'energia elettrica 2) amministratore delegato: Dr. San, alias Sann Oo |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
(Ministero dell'energia elettrica 2) amministratore delegato: Tin Aung |
27.4.2009 |
|||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: Kyaw Htoo (Ministero del commercio) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar |
(Ministero dell'industria 2), amministratore delegato: Oo Zune |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
(Ministero delle cooperative), amministratore delegato: Hla Moe |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
IV. ALTRE |
||||||||||||||||||||||
|
5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon |
Tay Za (J1a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon e 5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon |
TAY ZA |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon |
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon |
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
No. 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon |
Tay Za |
||||||||||||||||||||
|
523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon |
Tay Za |
||||||||||||||||||||
|
No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar |
Tay Za |
||||||||||||||||||||
|
No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon |
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
Sede: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon |
Aung Ko Win (J3a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon |
Presidente: Khin Shwe (J5a, allegato II) amministratore delegato: Zay Thiha (J5c, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon |
Kyaw Win (J7a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon |
U Zaw Zaw alias Phoe Zaw (J12a, allegato II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, allegato II), moglie di Zaw Zaw. Alto funzionario: U Than Zaw |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
Construction Project |
Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse |
Col. Aung San (K8a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon |
Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Col. (a riposo) Thant Zin (K6a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp, Yangon |
Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon |
Managing Director: Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, Annex II) |
||||||||||||||||||||
|
214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon |
Amministratore delegato: Aung Htwe (J15a, allegato II), proprietario: Kyaw Myint (J17a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon |
Maung Weik (J14a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
Company Ltd. |
3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon |
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: U Yan Win |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon e 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon |
Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon |
Presidente/Direttore: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Chairman/Director: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II) |
||||||||||||||||||||
|
No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon |
Chairman/Director: Htay Myint (J6a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon |
Presidente/Direttore: Htay Myint (J6a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Presidente/Direttore: Htay Myint |
||||||||||||||||||||
|
|
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Direttori: “Dagon” Win Aung (J21a, allegato II) e Daw Moe Mya Mya (J21b, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
Ngwe Saung |
Appartenente alla Dagon International. Direttori: “Dagon” Win Aung, Daw Moe Mya Mya e Ei Hnin Pwint alias Chistabelle Aung |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
and
|
Direttori: Nay Aung (D15e, allegato II) e Pyi (Pye) Aung (D15g, allegato II) e amministratore delegato Win Kyaing |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Appartenente alla famiglia di Aung Thaung (Ministero dell'Industria 1) (D15a, allegato II) |
27.4.2009 |
|||||||||||||||||||
|
|
Appartenente a Nandar Aye (A2c, allegato II), figlia di Maung Aye |
27.4.2009 |
|||||||||||||||||||
|
|
Appartenente al Magg. Gen. Hla Htay Win (A9a, allegato II) |
27.4.2009 |
|||||||||||||||||||
|
|
Direttore Aung Myat, alias Aung Myint (J22a, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Direttore: U Win Lwin (J23a, allegato II), amministratore delegato: Maung Aye |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Aung Zaw Ye Myint (J26a, allegato II), figlio del Generale Ye Myint (in precedenza A9a) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Kyaing San Shwe,(A1i, allegato II) figlio del Comandante in capo Than Shwe (A1a, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Sit Taing Aung, figlio di Aung Phone (ex Ministro per le foreste) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Socio Kyaw Myo Nyunt (J8c, allegato II) figlio del Magg. Nyunt Tin, Ministro dell'agricoltura (a riposo) (J8a, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Comproprietario: Aung Soe Tha (D20e, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Yin Win Thu, socio Nandar Aye (A2c, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: Daw Khin Khin Lay Membro del Consiglio di amministrazione: Khin Maung Htay Alto dirigente Kyaw Kyaw |
29.4.2008 |
(1) GU: inserire la data di adozione della decisione.»
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/43 |
REGOLAMENTO (UE) N. 412/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
65,5 |
TN |
120,6 |
|
TR |
73,2 |
|
ZZ |
86,4 |
|
0707 00 05 |
EG |
140,2 |
MA |
41,0 |
|
MK |
54,8 |
|
TR |
118,3 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
102,7 |
ZZ |
102,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,5 |
IL |
62,7 |
|
MA |
53,2 |
|
TN |
46,4 |
|
TR |
51,4 |
|
US |
67,7 |
|
ZZ |
55,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
68,2 |
ZA |
78,6 |
|
ZZ |
73,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,0 |
BR |
76,9 |
|
CA |
119,3 |
|
CL |
80,6 |
|
CN |
78,9 |
|
CR |
59,1 |
|
MK |
22,1 |
|
NZ |
113,0 |
|
US |
126,3 |
|
UY |
72,1 |
|
ZA |
86,3 |
|
ZZ |
83,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2010
relativa all’aiuto concesso a favore di Farm Dairy (C 45/08)
[notificata con il numero C(2010) 1240]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(2010/269/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo capoverso,
dopo aver a norma del presente articolo, invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni e alla luce di tali considerazioni,
considerando quanto segue:
I. Procedimento
(1) |
Durante l’esame di una scheda informativa inviata nell’ambito di una domanda di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (2), la Commissione ha ottenuto informazioni su un aiuto che era o sarebbe stato concesso a Farm Dairy Flevoland. Con lettera del 29 giugno 2004 (rif. AGR/16887) la Commissione ha chiesto informazioni ai Paesi Bassi relativamente alla suddetta misura. |
(2) |
Le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 28 novembre 2005, protocollata il 29 novembre 2005. |
(3) |
Con lettera del 22 maggio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, cui i Paesi Bassi hanno risposto con lettera del 22 giugno 2007, protocollata il 25 giugno 2007. |
(4) |
La misura è stata successivamente inserita nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 97/05. |
(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata adottata il 26 novembre 2008 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni in merito agli aiuti in questione. |
(6) |
I Paesi Bassi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 19 gennaio 2009, protocollata il giorno stesso. |
(7) |
Con lettera del 18 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto delle osservazioni da parte di Farm Dairy, in quanto terzo interessato A seguito di una richiesta di proroga del termine e viste le circostanze particolari invocate da Farm Dairy, il 15 giugno 2009 alla Commissione sono pervenuti degli allegati complementari alla lettera del 18 maggio 2009, protocollati il 18 giugno 2009. Queste osservazioni sono state notificate alle autorità olandesi con lettera del 24 giugno 2009. I Paesi Bassi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 17 luglio 2009, protocollata il giorno stesso. |
(8) |
Con lettera del 18 settembre 2009, la Commissione ha rivolto ulteriori quesiti ai Paesi Bassi. Questi ultimi hanno chiesto, con lettera del 16 ottobre 2009, una proroga al 18 novembre 2009 del termine per la risposta. Questa proroga è stato concessa con lettera del 10 novembre 2009. Con lettera del 23 novembre, protocollata lo stesso giorno, i Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori informazioni. |
II. Descrizione
II.1. Contesto della misura
(9) |
Farm Dairy è un’impresa che fabbrica prodotti lattiero-caseari. Ha traslocato verso la sua sede attuale a Lelystad, Flevoland, che è una regione classificata «obiettivo 1». Il 24 agosto 1998 Farm Dairy ha presentato una domanda di aiuto agli investimenti ai sensi del punto 3.3 del DOCUP (Enig Programmeringsdocument) della Provincia Flevoland. L’impresa prevedeva la creazione di impieghi diretti e indiretti nella regione. |
(10) |
Il 23 settembre 1998 la Provincia ha espresso parere favorevole alla suddetta domanda di aiuto. Ai fini di tale decisione la Provincia ha tenuto conto contro, fra l’altro, delle prospettive favorevoli in termini di creazione di posti di lavoro, ambiente, riduzione dei costi di trasporto del latte (fino a quel momento il latte prodotto nel Flevoland era trattato altrove, se non addirittura in Belgio) e delle prospettive di redditività dell’impresa. In effetti Farm Dairy prevedeva di concludere dei contratti con i produttori di latte del Flevoland, nonché delle convenzioni con una nota catena di supermercati che avrebbe garantito lo smercio dei prodotti lattiero-caseari. Farm Dairy prevedeva il trattamento di 48 milioni di chili di latte l’anno. |
(11) |
La Provincia ha presentato una domanda di cofinanziamento presso il ministero dell’Agricoltura (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit — LNV) nonché una domanda di valutazione del progetto. Sembrava che ci fosse una divergenza di vedute tra la Provincia e la «Directie Noordwest» del ministero LNV circa la domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda il carattere innovativo del progetto. Per questa ragione, l’IKC ha emesso un secondo parere trasmesso il 17 dicembre 1998, che rileva le qualità del progetto per quanto riguarda l’occupazione, gli sbocchi e la redditività, ma sottolinea la sua carenza per quanto riguarda il carattere innovativo. In effetti il processo di produzione di per sé non era innovativo anche se utilizzava le tecniche più avanzate, ma il progetto conteneva innovazioni di mercato. Questo secondo parere tiene conto di vari criteri, come lo sviluppo della regione e le prospettive finanziarie del progetto. Dato che il progetto eserciterà i suoi effetti positivi a livello di provincia (e in misura minore a livello nazionale), il criterio abituale di ripartizione del cofinanziamento dei sussidi è stato riesaminato al ribasso, nel senso che la parte provinciale è stata aumentata. |
(12) |
A seguito di questa presa di posizione del LNV, la Provincia ha adottato una decisione che concede Farm Dairy una sovvenzione per un importo totale di 1 575 000 NLG, ossia 715 909 EUR e ha comunicato in data 3 marzo 1999 a Farm Dairy la sua intenzione di concedere detta sovvenzione. Questa sovvenzione sarebbe stata finanziata mediante contributi provenienti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), dallo Stato centrale e dalla Provincia. |
(13) |
A seguito dei dubbi relativi alla possibilità di ottenere l’autorizzazione per questo aiuto da parte della Commissione europea, il LNV ha deciso di non concedere il finanziamento pubblico e ha comunicato tale decisione alla Provincia con lettera del 14 settembre 1999. |
(14) |
Facendo seguito a un controllo effettuato dalla DG Agricoltura, la Commissione ha deciso che il progetto non poteva essere finanziato con il DOCUP e che, di conseguenza, non sarebbe stata concessa la parte di finanziamento proveniente dal FEAOG. La Commissione ha comunicato questa decisione alla Provincia con lettera del 25 giugno 1999. |
(15) |
La Provincia ha tuttavia ha deciso di finanziare il progetto esclusivamente sulla base dei fondi propri. Con lettera del 20 novembre 2000 Farm Dairy è stata informata della concessione definitiva di questa sovvenzione e del relativo pagamento. |
(16) |
Il 23 febbraio si è svolto un incontro informale tra i funzionari della DG Agricoltura e i rappresentanti della Provincia Flevoland, tenutosi su richiesta di questi ultimi. Durante la riunione, i funzionari avrebbero dichiarato che l’aiuto concesso a Farm Dairy non era compatibile e doveva essere recuperato, riutilizzandolo al limite nell’ambito di un altro progetto. |
(17) |
La Provincia ha deciso di concedere l’aiuto sotto forma di un indennizzo a Farm Dairy per il pregiudizio subito dalla revoca della decisione di concedere l’aiuto. Questo indennizzo era uguale all’importo di cui Farm Dairy avrebbe beneficiato se fosse stata autorizzata la concessione dell’aiuto. In effetti la Provincia, dato che la decisione di concessione non prevedeva la possibilità del ritiro dell’aiuto, si riteneva vincolata da questa decisione e dunque costretta a concedere l’aiuto, per non incorrere in azioni giudiziarie da parte di Farm Dairy. Con lettera del 10 maggio 2001 la Provincia ha comunicato la sua proposta di indennizzo a Farm Dairy. Farm Dairy ha accettato questa proposta con lettera del 21 maggio 2001. |
II.2. Base giuridica
(18) |
Inizialmente l’aiuto era stato concesso nell’ambito del DOCUP della Provincia Flevoland, in quanto aiuto all’investimento (punto 3.3 del DOCUP). In seguito, per i motivi suesposti, l’aiuto è stato concesso a titolo di indennizzo per le perdite subite a causa della decisione di revocare la concessione dell’aiuto. |
II.3. Importo dell’aiuto
(19) |
L’aiuto ammonta a 1 575 000 NLG, ossia 715 909 EUR. Questo importo corrisponde all’8,5 % dell’importo degli investimenti totali che ammontano a 18 597 000 NLG ossia 8 438 951 EUR. |
II.4. Beneficiario
(20) |
Il beneficiario è Farm Dairy Holding BV sita a Lelystad. Si tratta di una ditta che produce prodotti lattiero-caseari (tra cui yogurt e altri dessert a base di latte). |
II.5. Durata della misura
(21) |
L’aiuto è stato concesso per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 1o maggio 2000, in corrispondenza della date di inizio e di fine del progetto Farm Dairy. La decisione di concessione in quanto tale è stata adottata il 3 marzo 1999. |
III. Argomenti sollevati dalla Commissione nella fase di apertura del procedimento d’esame
(22) |
La Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato TFUE poiché nutriva seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. |
(23) |
In particolare la Commissione ha, in via preliminare, esaminato la compatibilità delle misure in questione dal punto di vista degli aiuti all’investimento e degli aiuti a titolo di indennizzo. |
(24) |
Nel caso degli aiuti agli investimenti, la Commissione ha applicato le regole vigenti al momento della concessione dell’aiuto, ossia gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (4) (in appresso «gli orientamenti»), in quanto si trattava di un investimento. Questi orientamenti escludono, in generale, gli aiuti agli investimenti nel settore del latte di mucca e dei relativi prodotti, salvo nei casi di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli (5). Queste eccezioni riguardano tra l’altro gli investimenti ad elevato contenuto innovativo. A questo proposito la Commissione ha concluso nella decisione di apertura che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che l’aiuto in questione soddisfaceva le condizioni per beneficiare di una delle eccezioni previste. Il punto 3, lettera d), degli orientamenti prevede la possibilità di dichiarare alcuni aiuti incompatibili se possono beneficiare di un cofinanziamento. La Commissione ha concluso nella decisione di avvio del procedimento che questa possibilità non si applica al caso in questione, in quanto una lettera della Commissione alle autorità dei Paesi Bassi del 25 giugno 1999 rifiutava qualsiasi finanziamento tramite il DOCUP. |
(25) |
La Commissione ha inoltre esaminato la tesi delle autorità olandesi secondo la quale l’aiuto era stato concesso a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell’errore commesso dall’autorità che in un primo tempo aveva concesso l’aiuto che si è poi rivelato illegale e forse incompatibile. La Commissione ha concluso che l’impresa beneficiaria non poteva tuttavia fare legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto se questo non era stato concesso nel rispetto della procedura prevista. Di conseguenza ha espresso dei dubbi sul fatto che l’indennizzo costituisse una giustificazione adeguata che permette di concludere che la misura in questione non costituisce un aiuto. |
(26) |
Poiché le autorità olandesi non hanno proposto altre basi giuridiche, la Commissione è giunta alla conclusione che sussistevano dei dubbi circa la compatibilità delle misure in questione e riteneva che non si poteva escludere che si trattasse di aiuti al funzionamento. |
IV. Osservazioni presentate da terzi
(27) |
A titolo preliminare, Farm Dairy si dice sorpresa della pubblicazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Farm Dairy era infatti convinta che il fascicolo fosse stato chiuso da tempo. Farm Dairy si rammarica inoltre di non aver potuto esercitare nessuna influenza sulla corrispondenza tra la provincia Flevoland e la Commissione, in quanto è stata avvertita dell’indagine della Commissione solo al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale. |
(28) |
Le osservazioni di Farm Dairy si suddividono in quattro parti: in primo luogo, il contesto generale della misura e il legittimo affidamento del beneficiario, in secondo luogo l’applicazione delle misure del DOCUP Flevoland, in terzo luogo la valutazione in relazione alla decisione 94/173/CE della Commissione e, in quarto luogo, la contestazione sull’applicazione di interessi composti in caso di decisione negativa con recupero. |
IV.1. Contesto generale della misura
(29) |
Nell’agosto 1998 Farm Dairy ha presentato una domanda di aiuto alla Provincia Flevoland nell’ambito del DOCUP 1994-1999. Questo DOCUP poneva in particolare l’accento sull’esigenza di ampliare le possibilità legate alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella Provincia Flevoland. In questo ambito il progetto Farm Dairy sembrava particolarmente promettente, in quanto mirava alla costruzione di un impianto di trasformazione del latte indipendente a Lelystad. |
(30) |
Farm Dairy menziona a posteriori gli effetti positivi generati dalla costruzione dell’impianto di Lelystad: sviluppo della concorrenza sul mercato olandese dei prodotti lattiero-caseari, dominato all’epoca da Friesland Coberco e Capina Melunie; prossimità dei fornitori di latte; innovazioni (sistema make-to-order); introduzione di recipienti di 2 litri sul mercato olandese; aumento dell’occupazione in una regione «obiettivo 1»; incentivazione della crescita economica nella regione. All’epoca Farm Dairy intendeva sviluppare una linea di prodotti speciali e innovativi sul mercato olandese. |
(31) |
Farm Dairy indica che la domanda di sussidi era stata valutata positivamente dalla Provincia e dal ministero dell’Agricoltura (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit — LNV) sulla base di un parere indipendente dell’IKC che stabiliva che il progetto era parzialmente innovativo. Il 24 febbraio 1999 era stata pertanto firmata una convenzione tra la Provincia Flevoland e Farm Dairy con la quale si concedeva un sussidio nell’ambito della misura 3.3 del DOCUP Flevoland. Farm Dairy rileva di essere stata informata solo nel 2001 dalla Provincia Flevoland che l’aiuto non era autorizzato alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato. Per evitare un procedimento giudiziario, la Provincia ha proposto di versare un indennizzo. Farm Dairy indica che la decisione di apertura precisa che nel corso di una conversazione tra la Provincia e la Commissione, era stata evocata l’incompatibilità dell’aiuto. La Provincia aveva detto a Farm Dairy che un funzionario della Commissione aveva suggerito che avrebbe potuto essere versato un indennizzo. Alla luce di questi elementi, Farm Dairy indica che si configurava il legittimo affidamento che il fascicolo era stato chiuso. |
(32) |
Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, Farm Dairy indica che l’intensità finale dell’aiuto ammontava a […] (6) % dei costi di investimento effettivi, contrariamente alla cifra di 8,5 % dei costi di investimento stimati. Questa percentuale era nettamente inferiore alle percentuali autorizzate (ad esempio a favore della piccole e medie imprese). |
IV.2. Osservazioni di Farm Dairy circa la valutazione in relazione al DOCUP Flevoland
(33) |
La Provincia Flevoland ha valutato la misura in relazione al punto 3.3 del DOCUP Flevoland, che mira ad incentivare le nuove attività agricole, al fine nel contempo di creare nuovi posti di lavori e di conseguire obiettivi a livello ambientale. Farm Dairy esprime la sua sorpresa di fronte all’intenzione della Commissione di valutare tale misura in relazione al punto 3.2 del DOCUP Flevoland concernente il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (7). Una valutazione di questo tipo comporta l’obbligo di rispettare dei criteri per gli investimenti di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE. |
(34) |
Farm Dairy sostiene che, a suo parere, le condizioni previste al punto 3.3 del DOCUP Flevoland sono soddisfatte: in particolare, nel 2000 Farm Dairy aveva creato 61 posti di lavoro (al posto dei 35 previsti inizialmente e aveva investito un totale di […] milioni di NLG invece dei 18,5 milioni previsti inizialmente. Inoltre l’investimento ha avuto un impatto positivo sotto il profilo ambientale: è stata registrata una diminuzione dei tassi di emissione di CO2 e di uso di carburanti per via della prossimità dei fornitori di latte. Il concetto innovativo del sistema «make-to-order» ha ridotto l’esigenza di capacità frigorifere che consumano molta energia. |
(35) |
Farm Dairy conclude questo punto indicando che la Commissione avrebbe dovuto approvare il sussidio a titolo della misura 3.3 e non 3.2 del documento Flevoland. |
IV.3. Osservazioni di Farm Dairy circa la valutazione rispetto alla decisione 94/173/CE
(36) |
Farm Dairy ritiene innanzitutto che l’aiuto è compatibile con i criteri enunciati al punto 1.1 della decisione 94/173/CE. Infatti, come già indicato, l’investimento è stato benefico per l’ambiente e ha consentito la realizzazione di innovazioni tecnologiche. Inoltre la prossimità dei fornitori di latte ha consentito di ridurre i costi intermedi di raccolta del latte e il concetto di centralizzazione della catena di produzione in un’impresa ha reso possibile la distribuzione diretta. |
(37) |
In secondo luogo, Farm Dairy ritiene che l’aiuto in questione risponda alle esigenze poste dai criteri menzionati al punto 2.3 dell’allegato alla decisione 94/173/CE. |
(38) |
In particolare Farm Dairy sostiene che l’investimento comporti una parte importante di innovazione, per due ragioni: innanzitutto il processo interno dell’impresa si basa su un sistema «make-to-order». Ciò comporta che la materia prima, il latte, è trasformato all’interno dell’impresa in un prodotto finito che è imballato sul posto e caricato immediatamente nei camion frigoriferi, senza bisogno di ricorrere ad un centro logistico di distribuzione. Questo sistema fa sì inoltre che l’apporto iniziale di latte corrisponda esattamente alla quantità di ordini in corso, riducendo notevolmente in questo modo i costi di refrigerazione legati al trasporto del latte a partire dalla fabbrica. Farm Dairy dichiara di aver investito in linee di pastorizzazione moderne caratterizzate da un rendimento elevato rispetto al fabbisogno energetico. Questo processo di fabbricazione ha contribuito alla buona qualità dei prodotti di Farm Dairy. |
(39) |
In secondo luogo, Farm Dairy sostiene di aver realizzato innovazioni a livello di produzione, introducendo sul mercato olandese recipienti di 2 litri in polietilene. Nel 1999 Farm Dairy è stata la prima impresa di prodotti lattiero-caseari a immettere sul mercato un recipiente di questo tipo. All’epoca esistevano solo recipienti più piccoli in cartone. Per fabbricare questi recipienti Farm Dairy aveva importato un macchinario specifico dagli Stati Uniti. Nel 1999 non esisteva ancora una domanda molto forte per questi recipienti che si è registrata solo a partire dal 2004. Dal 2004 Farm Dairy riempie più di […] milioni di litri di latte in recipienti di 2 litri il che costituisce […] % della sua produzione totale di latte. Farm Dairy allega alle sue osservazioni un articolo di giornale in cui si parla di questa innovazione e delle statistiche che evidenziano la quota crescente di latte venduto in recipienti di 2 litri nel corso del periodo 1999-2008. |
(40) |
Farm Dairy allega alle sue osservazioni anche una relazione «Innovazioni di Farm Dairy al momento della domanda DOCUP nel 1998» redatta da […] che in quel momento era […] presso il concorrente […]. Farm Dairy sottolinea che questa relazione indipendente indica che l’introduzione di recipienti in polietilene di 2 litri sul mercato olandese è stata una rivoluzione nella misura in cui i due produttori dominanti (Friesland-Coberco e Campina Melkunie) hanno tentato di frenare l’introduzione di questo imballaggio. Questo recipiente offriva numerosi vantaggi rispetto ai recipienti in cartone disponibili all’epoca. Farm Dairy è stata effettivamente la prima ad utilizzare questo tipo di recipiente nei Paesi Bassi. Inoltre il concetto logistico dell’impresa (catena di produzione in un’impresa) consente una durata di conservazione del latte più lunga in quanto non richiede l’esistenza di centri di distribuzione logistici centrali né linee di approvvigionamento estese. |
(41) |
Farm Dairy trasmette anche una tabella in cui i costi specifici dell’investimento relativo alla produzione dei recipienti di 2 litri sono stati scorporati dal resto dei costi di investimento. Al momento della costruzione di Farm Dairy sono state approntate 4 linee di imbottigliamento di cui una specifica per l’imbottigliamento di recipienti di 2 litri. Anche questi costi sono stati scorporati dagli altri costi di investimento. |
(42) |
Farm Dairy precisa inoltre che al momento della domanda di investimenti, intendeva lanciare una linea di prodotti speciali: crema in vasetti, yogurt alla frutta e altri dessert a base di crema e frutta. |
(43) |
In risposta al criterio di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE riguardante l’evoluzione della domanda, Farm Dairy precisa che la domanda viene perlopiù dai supermercati che erano entusiasti di veder arrivare un nuovo operatore. Sin dall’inizio Farm Dairy ha avuto dei contratti di fornitura con i principali supermercati operanti nei Paesi Bassi. |
(44) |
Per quanto riguarda l’eccezione relativa all’insufficienza di capacità e all’esistenza di sbocchi reali ed effettivi, risulta dalla reazione dei supermercati di cui al considerando 43 che l’esistenza di sbocchi reali ed effettivi era chiaramente dimostrata. L’insufficienza di capacità emerge secondo Farm Dairy dalla decisione delle autorità della concorrenza olandesi (NMa) del 23 dicembre 1998 nell’ambito del rilevamento dell’impresa di prodotti lattiero-caseari De Kievit da parte di Friesland Coberco Dairy Foods. I Paesi Bassi importano più latte di fattoria di quanto non ne esportino. Il saldo importazione-esportazione indica che 2,5 % del latte trasformato nei Paesi Bassi è stato importato. Farm Dairy deduce dall’insieme di queste informazioni che il mercato del latte fresco nei Paesi Bassi non soffre di sovraccapacità. |
(45) |
A titolo informativo, Farm Dairy menziona che i fornitori di latte di Flevoland avevano scelto di non fornire più latte a Campina Melkunie, il loro cliente, per consegnare il loro latte a Comelco in Belgio. Tuttavia il rilevamento di Comelco da parte di Campina Melkunie nel 1991 e la sua attuazione finale nel 1996 aveva forzato i fornitori di latte a cercare una soluzione alternativa. Questa alternativa è stato l’ingresso di Farm Dairy nel 1999. |
(46) |
Farm Dairy conclude questo punto menzionando le difficoltà di reperire delle informazioni più precise 10 anni dopo i fatti, e attribuisce queste difficoltà alla durata del procedimento tra la Commissione e i Paesi Bassi. |
IV.4. Pagamento di un tasso di interesse composto
(47) |
Farm Dairy menziona la durata della procedura e il suo legittimo affidamento nel fatto che la procedura fosse stata chiusa, per contestare l’imposizione di un tasso di interesse composto a partire dalla concessione dell’aiuto. Farm Dairy non può essere considerata responsabile del fatto che il fascicolo sia rimasto inattivo per un lungo periodo determinando l’accumulo dei tassi di interesse. Per questo motivo Farm Dairy chiede l’applicazione di un tasso di interesse semplice, dato che se avesse avuto delle indicazioni circa l’illegalità dell’aiuto e se avesse avuto la possibilità, avrebbe rimborsato l’importo prima. |
(48) |
Farm Dairy fonda la sua richiesta sulla comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2003 che indica che, fino a quel momento, non era chiaro che tipo di tasso di interesse dovesse essere applicato. Per il principio dell’uguaglianza, Farm Dairy chiede che la Commissione decida che, per il periodo antecedente all’8 maggio 2003, il tasso di interesse composto non sia applicabile. |
V. Osservazioni trasmesse dai Paesi Bassi
(49) |
Con lettera del 19 gennaio 2009, i Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato TFUE nei confronti dell’aiuto in oggetto. La reazione dei Paesi Bassi si limita ad indicare che non dispongono di informazioni supplementari da comunicare, avendo già fornito tutti i dati nell’ambito del procedimento di indagine preliminare. |
(50) |
A seguito delle osservazioni di Farm Dairy, la Commissione ha chiesto tuttavia di ottenere ulteriori delucidazioni. A questo fine ha chiesto ai Paesi Bassi di indicare se l’introduzione delle bottiglie di 2 litri fosse un’innovazione, come affermato da Farm Dairy, e se si fosse tenuto conto di questo aspetto al momento della valutazione del progetto da parte delle autorità olandesi. Per quanto riguarda il procedimento «make-to-order», la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di commentare le informazioni trasmesse da Farm Dairy secondo le quali al momento della domanda di investimento questo procedimento costituiva un’innovazione. Da ultimo la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di esprimersi sull’esistenza di sbocchi reali e sull’insufficienza di capacità al momento della concessione dell’aiuto, fornendo a questo proposito tutti gli studi e i documenti utili. |
(51) |
I Paesi Bassi hanno confermato che, per quanto riguarda l’introduzione dei recipienti da 2 litri, nel 1999 si trattava effettivamente di un’innovazione. Fanno riferimento a degli studi realizzati dal TNO (8), il Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) e [x] una catena di supermercati. I Paesi Bassi hanno trasmesso la relazione del TNO, e le lettere fornite dal NZO e [x]. Da queste informazioni, emerge che Farm Dairy è stata effettivamente la prima ad introdurre i recipienti di 2 litri sul mercato olandese e che questi recipienti costituivano un’innovazione nel 1999, dato che precedentemente, il latte veniva venduto esclusivamente in recipienti di cartone di un litro o un litro e mezzo. |
(52) |
Di questo aspetto non si era tenuto conto al momento della valutazione ad opera di IKC e la Provincia non era al corrente di questo elemento. I Paesi Bassi hanno precisato che questo aspetto avrebbe modificato il parere espresso allora da IKC in relazione al carattere innovativo del progetto. Dato che l’IKC non esiste più, non è possibile chiedere loro un secondo parere. |
(53) |
Su richiesta della Commissione, i Paesi Bassi hanno trasmesso un resoconto aggiornato dei costi inerenti esclusivamente all’investimento specifico per l’introduzione di recipienti di 2 litri. In base a queste cifre, un importo di 1 840 000 NLG (834 956 EUR) era destinato all’investimento specifico per i recipienti di 2 litri. A questo le autorità olandesi hanno aggiunto il costo di un quarto delle linee di imbottigliamento, dato che sulle quattro linee di imbottigliamento, una sarebbe stata utilizzata esclusivamente per il riempimento delle bottiglie di 2 litri. Questo importo ammonta a 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR). In tutto l’importo ammonta pertanto a 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR). |
(54) |
Per quanto attiene al concetto «make-to-order» la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di esprimere il loro parere sul carattere innovativo e di indicare se le osservazioni presentate da Farm Dairy potevano modificare la valutazione effettuata precedentemente, secondo la quale il progetto era piuttosto carente sotto il profilo dell’innovazione. I Paesi Bassi hanno risposto che secondo l’IKC il progetto era parzialmente innovativo, in quanto il carattere innovativo non si concretizzava in innovazioni di prodotti, ma bensì di mercato. La valutazione era stata effettuata nell’ambito di una domanda di cofinanziamento da parte del ministero dell’Agricoltura. I Paesi Bassi adducono altri argomenti per dimostrare il carattere innovativo del progetto: il sistema «make-to-over» avrebbe incrementato l’efficacia della consegna del latte, consentendo la conservazione del latte per un periodo più lungo, in un paese in cui si consuma principalmente latte pastorizzato (invece del latte sterilizzato che si conserva più a lungo). I Paesi Bassi menzionano anche lo studio fatto da TNO sul carattere innovativo del sistema make-to-order. Questo studio indica che il sistema più diffuso in quel momento era il sistema «make-to-stock», in cui un certo stock è conservato in riserva per essere successivamente venduto. Il tempo di consegna è ridotto, ma la flessibilità rispetto alle esigenze dei clienti «come i supermercati» è anch’essa ridotta. Il sistema «make-to-order» consente invece di soddisfare questa esigenza di flessibilità. I Paesi Bassi concordano dunque sul carattere innovativo di questo concetto. |
(55) |
Per quanto riguarda l’esistenza di sbocchi e l’assenza di sovraccapacità, i Paesi Bassi citano una relazione del Rabobank International di aprile 1999 che indica che 2,5 % della totalità del latte di fattoria trasformato è importato. Se si tiene conto del latte di fabbrica (ossia latte pastorizzato per consentire il trasporto su distanze più lunghe), 10,5 % della totalità del latte trasformato è importato. Ciò dimostra, secondo le autorità dei Paesi Bassi, l’assenza di sovraccapacità nel loro paese. Per quanto riguarda l’esistenza di sbocchi, i Paesi Bassi confermano l’analisi realizzata da Farm Dairy (cfr. considerando 44 e 45). D’altra parte, le statistiche di Farm Dairy indicano le possibilità di sbocchi. Emerge inoltre dalla lettera di [x] che le vendite di bottiglie di 2 litri prodotte da Farm Dairy hanno incrementato il suo fatturato. |
VI. Valutazione
(56) |
La Commissione rileva che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE (diventati articoli 107, 108 e 109 del TFUE) erano applicabili alla produzione di prodotti lattiero-caseari e altri dessert a base di latte, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’ organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9) che erano applicabili al momento della concessione degli aiuti. |
VI.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE
(57) |
A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(58) |
Misura concessa dallo Stato: questa condizione è soddisfatta dato che la misura è concessa dalla Provincia Flevoland. |
(59) |
Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza: il settore dei prodotti lattiero-caseari, è aperto alla concorrenza a livello comunitario (10) e quindi è sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno degli Stati membri. Inoltre, nel caso in questione, lo scopo era trattare il latte nella provincia di Flevoland, mentre precedentemente il latte veniva in parte trattato in Belgio. Di conseguenza, questa misura rischia di falsare la concorrenza sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
(60) |
Misura che favorisce alcune imprese o alcune produzioni: l’aiuto è concesso a beneficio di un’unica impresa, Farm Dairy. |
(61) |
La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato. Questa conclusione non è alterata dalle osservazioni pervenute a seguito dell’avvio del procedimento. |
VI.2. Qualificazione della misura come aiuto illegale
(62) |
L’aiuto è stato concesso e versato senza essere stato notificato, e pertanto si tratta di un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (11). |
VI.3. Valutazione della compatibilità della misura di aiuto
(63) |
La suddetta decisione di avvio del procedimento menzionava due giustificazioni possibili per l’aiuto versato dalle autorità olandesi. In un primo tempo, ossia al momento della concessione dell’aiuto, le autorità hanno indicato che si trattava di un aiuto all’investimento, che doveva rientrare nell’ambito del DOCUP Flevoland (cfr. considerando 9). Successivamente le autorità della Provincia Flevoland hanno convertito questo aiuto all’investimento in un indennizzo per le perdite subite a causa della mancata concessione dell’aiuto. Le informazioni fornite da Farm Dairy nell’ambito dell’apertura del procedimento saranno esaminate sotto la sezione che riguarda la compatibilità dell’aiuto in quanto aiuto all’investimento. La valutazione della compatibilità della misura di aiuto si articolerà in due parti: esame della compatibilità dell’aiuto come aiuto all’investimento (VI.3.1), e come indennizzo (VI.3.2). |
(64) |
A titolo preliminare la Commissione vorrebbe tuttavia esaminare l’argomento sostenuto da Farm Dairy che contesta la qualificazione da parte della Commissione della misura come misura ai sensi del punto 3.2 del DOCUP Flevoland, mentre la Provincia aveva presentato alla Commissione la misura come misura di cui al punto 3.3 del DOCUP Flevoland (cfr. considerando 33). |
(65) |
Innanzitutto la Commissione è del parere che questo dibattito riguardi la concessione di finanziamenti comunitari, che non è oggetto della presente decisione. Questa infatti valuta la misura concessa unicamente da fondi della Provincia, dopo che il ministero LNV aveva preso atto del rifiuto della Commissione di concedere un finanziamento comunitario. La valutazione delle ragioni per le quali la Commissione ha rifiutato la concessione di questi finanziamenti comunitari non rientra nell’ambito della presente decisione, e avrebbe dovuto essere contestata in tempo utile nell’ambito delle procedure applicabili alla concessione di fondi comunitari. Il rifiuto della concessione di finanziamenti comunitari da parte della Commissione è stato comunicato per lettera ai Paesi Bassi il 25 giugno 1999, e questi ultimi ne avevano preso atto senza tentare di contestare la misura (12); questa decisione non deve pertanto essere più rimessa in questione nell’ambito della presente decisione. |
(66) |
La Commissione rileva tuttavia che i criteri utilizzati per la valutazione delle misure in relazione alle regole concernenti gli aiuti di Stato in materia di investimento rinviano agli stessi criteri utilizzati per la valutazione in relazione al punto 2.3 del DOCUP. Le regole in materia di aiuti di Stato applicabili al momento della concessione dell’aiuto sono contenute negli orientamenti e rinviano, al punto 3, lettera b), ai punti 1.2 e 2 della decisione 94/173/CE. Questa decisione riguardava, in termini generali, i criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare del finanziamento comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (13). Ciò al fine di ottenere una certa coerenza tra i finanziamenti comunitari e i finanziamenti nazionali. La Commissione sottolinea, tuttavia, che non applica la decisione 94/173/CE in quanto tale, ma solo nella misura in cui gli orientamenti vi fanno riferimento. |
VI.3.1. L’aiuto all’investimento
(67) |
La Commissione ha esaminato le misure alla luce degli orientamenti applicabili al momento della concessione della misura, ossia il 3 marzo 1999. |
(68) |
Ai sensi del punto 3, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti per gli investimenti di cui al punto 1.2, secondo e terzo trattino dell’allegato della decisione 94/173/CE non possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Analogamente, gli investimenti che sono esclusi ai sensi del punto 2 dello stesso allegato, sono considerati incompatibili con il mercato comune se le condizioni specifiche previste non sono soddisfatte. |
(69) |
Il punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE stabilisce che «Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
|
(70) |
Ne risulta che a priori, un aiuto all’investimento concernente l’elaborazione di prodotti freschi come quella in questione non sarebbe compatibile con il mercato interno, a meno che questo investimento rientri in una delle eccezioni menzionate al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE. |
(71) |
Il fatto di sapere se si configura una delle eccezioni di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE è uno degli elementi principali che hanno portato all’apertura del procedimento. Nella presente decisione si esamineranno pertanto le tre eccezioni: la parte rilevante di innovazione nella produzione in rispondenza all’evoluzione della domanda, un’insufficienza di capacità e l’esistenza di sbocchi reali ed effettivi, l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, secondo la definizione della regolamentazione comunitaria. |
a)
(72) |
Dai documenti trasmessi dai Paesi Bassi alla Commissione nel 2005 risultava che il processo di produzione non era innovativo alla luce delle informazioni trasmesse all’epoca. Come indicato nella decisione di apertura, IKC riteneva che il progetto non fosse del tutto innovativo. In particolare si riteneva che il progetto non riguardasse prodotti innovativi ma innovazioni di mercato, e che il processo di produzione non fosse innovativo, ma utilizzasse le tecniche più moderne. Tuttavia, visto che gli altri criteri valutati da IKC erano soddisfatti, questi aveva concluso che il progetto soddisfaceva i criteri per beneficiare di un sussidio ma ne aveva ridotto la proporzione (cfr. considerando 11). |
(73) |
Si tratta di capire se gli elementi apportati da Farm Dairy e dai Paesi Bassi nell’ambito dell’apertura del procedimento possono rimettere in causa l’analisi che era stata effettuata nel quadro della valutazione dei criteri di valutazione dei sussidi DOCUP. Questi elementi (cfr. considerando da 36 a 46) hanno dimostrato che la parte dell’investimento riguardante il nuovo recipiente di 2 litri in polietilene era totalmente innovativo e che Farm Dairy era la prima impresa a fabbricare e a immettere questo prodotto sul mercato olandese. La relazione trasmessa a tal fine da Farm Dairy illustra il carattere innovativo e sembra credibile nella misura in cui è stata redatta da un esperto del settore, che lavorava all’epoca per un concorrente di Farm Dairy. Questa relazione non rimette in questione l’analisi effettuata da IKC e il ministero LNV ma comporta un elemento che non era stato trasmesso alla Commissione prima della decisione di avvio del procedimento e che non era stato menzionato nei documenti trasmessi precedentemente. Il recipiente di 2 litri citato aveva già ottenuto un notevole successo sui mercati britannico e statunitense. Farm Dairy era la prima ad immettere sul mercato questo tipo di recipiente. Successivamente Farm Dairy si è rivelata un precursore, in quanto il recipiente è utilizzato diffusamente nei Paesi Bassi. |
(74) |
In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta alla Commissione tenere conto dei vari elementi che le sono presentati e sollecitare tutti i pareri necessari, in particolare chiedendo informazioni ai beneficiari, al fine di decidere in piena conoscenza di causa al momento dell’adozione della sua decisione (14). |
(75) |
Nel caso considerato, la Commissione ha chiesto conferma ai Paesi Bassi degli elementi sostenuti da Farm Dairy. Questi hanno confermato gli elementi di Farm Dairy e hanno trasmesso tre documenti indipendenti (cfr. supra, considerando da 51 a 53) che provano il carattere innovativo dell’investimento concernente i recipienti di 2 litri. Da queste informazioni emerge, da una parte, che i Paesi Bassi, al momento della valutazione del carattere innovativo, non hanno tenuto conto dell’elemento di investimento per la parte concernente i recipienti di 2 litri, probabilmente perché l’esame è stato effettuato in base ai criteri DOCUP e non sulla base degli orientamenti citati. D’altra parte, i Paesi Bassi hanno fatto ricorso a esperti indipendenti, che conoscono il mercato e il modo i cui i prodotti lattiero-caseari sono immessi sul mercato. Gli studi effettuati da questi esperti hanno dimostrato che effettivamente Farm Dairy è stata la prima impresa a immettere questo tipo di recipienti sul mercato olandese. |
(76) |
In base a questi nuovi elementi presentati dalle autorità e da Farm Dairy a seguito dell’avvio del procedimento, la Commissione ritiene che l’introduzione e la fabbricazione dei recipienti di 2 litri presentino un carattere innovativo. |
(77) |
Per quanto riguarda il concetto «make-to-order» la questione si pone in modo analogo: le precisioni apportate da Farm Dairy e dai Paesi Bassi sono tali da modificare la valutazione eseguita dalla Commissione al momento dell’avvio del procedimento? |
(78) |
Contrariamente ai recipienti di 2 litri, il concetto «make-to-order» era stato preso in considerazione dai Paesi Bassi al momento della valutazione effettuata a seguito della domanda di finanziamento del 1998. Si era giunti alla conclusione che il processo di produzione non era di per sé innovativo, ma che utilizzava le tecniche più moderne, ed era efficace in termini di riduzione del consumo energetico e meno inquinante. Queste argomentazioni erano già state utilizzate dai Paesi Bassi e da Farm Dairy nella corrispondenza precedente. Per il concetto «make-to-order» non sono state dimostrate altre innovazioni. |
(79) |
Occorre inoltre verificare se la produzione è adeguata all’evoluzione della domanda, come previsto della prima eccezione di cui alla decisione 94/173/CE. Dalle informazioni trasmesse alla Commissione (considerando 43) emerge che la domanda di questi prodotti proveniva essenzialmente dai supermercati e che erano stati conclusi dei contratti con almeno cinque supermercati. La Commissione ritiene che ciò costituisca un segno evidente del fatto che l’innovazione è in rispondenza con l’evoluzione della domanda. Questa convinzione è corroborata dal fatto che [x], citato dai Paesi Bassi (cfr. considerando 55) ha registrato un aumento considerevole del suo fatturato grazie al latte di Farm Dairy. |
(80) |
La Commissione ritiene pertanto che le condizioni della prima eccezione siano soddisfatte, per la parte dell’investimento che riguarda i recipienti di 2 litri, dato che l’investimento riveste un carattere innovativo in rispondenza all’evoluzione della domanda. Sulla base delle informazioni pervenutele a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione non è in grado di stabilire se le condizioni di questa prima eccezione sono soddisfatte. Non spetta infatti alla Commissione esaminare automaticamente quali sono gli elementi che avrebbero potuto esserle trasmessi, ma essa deve, da una parte, sollecitare tutti i pareri necessari e, dall’altra, basarsi sulle informazioni di cui dispone al momento dell’adozione della decisione (15). In questo caso, la Commissione ha avviato il procedimento e ha chiesto ai Paesi Bassi, con lettera del 18 settembre 2009, di confermare alcuni elementi menzionati da Farm Dairy nelle sue osservazioni. Così facendo la Commissione ha pertanto utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere informazioni da parte di terzi o dello Stato membro. D’altra parte, nella presente decisione, la Commissione si basa su tutte le informazioni pervenute a seguito dell’avvio del procedimento. Non è pervenuta nessuna informazione che indichi che l’investimento per la parte concernente i recipienti di 2 litri non era innovativo né in rispondenza all’evoluzione della domanda. |
(81) |
In considerazione del fatto che i criteri menzionati dalla disciplina in collegamento con la decisione 94/173/CE sono soddisfatti per quanto attiene al carattere innovativo dell’investimento che riguarda le bottiglie di 2 litri, ma non per il resto dell’investimento, occorre isolare i costi relativi a questo investimento al fine di dedurne l’intensità massima dell’aiuto. |
(82) |
Le autorità olandesi hanno indicato che un importo di 1 840 000 NLG (834 956 EUR) era destinato all’investimento specifico per i recipienti di 2 litri. A questo le autorità olandesi hanno aggiunto il costo di un quarto delle linee di imbottigliamento dato che sulle quattro linee di imbottigliamento, una sola sarebbe stata utilizzata esclusivamente al riempimento delle bottiglie di 2 litri. Questo importo ammonta a 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR). In tutto l’importo ammonta pertanto a 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR) (cfr. considerando 53). Questo totale non comprende nessun tipo di spesa generale (ad esempio, gli edifici o i terreni). |
(83) |
L’intensità massima dell’aiuto deve pertanto essere valutata sotto il profilo di questi costi ammissibili. Flevoland era, al momento della domanda, una regione «obiettivo 1» e pertanto può beneficiare di un aiuto che va fino al 75 % dei costi ammissibili. L’aiuto concesso, pari a 715 909 EUR, rappresenta meno del 75 % dei costi ammissibili. L’investimento proposto, pertanto, è compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato. |
b)
(84) |
Visto che le condizioni della prima eccezione di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE sono soddisfatte e che ciò consente di approvare l’aiuto concesso nella sua totalità, non occorre pronunciarsi sull’eventuale rispetto delle altre condizioni. |
c)
(85) |
Come per la lettera b), l’analisi di questa terza eccezione non è necessaria, nella misura in cui l’analisi della prima eccezione ha consentito di stabilire la compatibilità dell’aiuto in questione. Inoltre questo punto non risulta pertinente per il progetto di investimento in questione, che non riguarda affatto l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici. |
(86) |
La Commissione ha peraltro esaminato l’aiuto in questione dal punto di vista dell’articolo 3, lettera d), degli orientamenti, che stabilisce che «La Commissione esamina inoltre singolarmente tutte le misure di aiuto che sarebbero da escludere applicando gli orientamenti e misure opportune proposte, ma che di norma potrebbero beneficiare di un cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91del Consiglio (16)». Dalla lettera inviata dalla Commissione ai Paesi Bassi il 25 giugno 1999 risulta che il progetto non poteva essere finanziato dal DOCUP. Di conseguenza la Commissione ritiene che la misura in questione non può beneficiare delle deroghe di cui al punto 3, lettera d), degli orientamenti menzionati. |
VI.3.2. Altri argomenti esaminati al momento dell’avvio del procedimento concernente la compatibilità dell’aiuto nel suo insieme
(87) |
Al momento dell’avvio del procedimento la Commissione aveva esaminato l’indennizzo dei danni a seguito della mancata concessione dell’aiuto come base per approvare l’investimento nella sua totalità. Nel corso della fase preliminare, le autorità olandesi avevano indicato che l’aiuto era stato concesso a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell’errore commesso dall’autorità che in un primo tempo aveva concesso l’aiuto che si è poi rivelato illegale e forse incompatibile. |
(88) |
La Corte di giustizia ha dichiarato che il pagamento dei danni e interessi non costituisce un aiuto (17). La Corte si è basata sul fatto che gli aiuti di Stato rivestono un carattere giuridico fondamentalmente diverso dai danni-interessi che le autorità nazionali sarebbero eventualmente condannate a versare a dei privati, a titolo di riparazione per il pregiudizio causato. Per questo motivo, in linea di massima, il versamento di danni e interessi non attribuisce un vantaggio al beneficiario in quanto si tratta della semplice compensazione di un diritto di cui beneficia. |
(89) |
Nel caso specifico, è difficile parlare di un diritto all’indennizzo per il beneficiario, visto che questo sedicente diritto si basa sin dall’inizio su un comportamento illegale dello Stato membro. La giurisprudenza costante ritiene infatti che, tenuto conto del carattere imperativo del controllo che la Commissione effettua sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto potrebbero fare legittimo affidamento sulla sua regolarità soltanto se l’aiuto fosse stato concesso rispettando la procedura prevista dall’articolo summenzionato. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata (18). |
(90) |
In questo caso, occorre rilevare inoltre che la concessione di aiuti a titolo di indennizzo rappresenterebbe un aggiramento del divieto di concedere aiuti senza approvazione della Commissione. Quanto sopra affermato è confermato inoltre dal fatto che al momento in cui la Provincia Flevoland ha precisato che l’aiuto in questione era stato concesso a titolo di indennizzo per l’errore provocato dall’amministrazione, essa era perfettamente a conoscenza del fatto che l’aiuto avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione della Commissione, prima della sua applicazione. |
(91) |
Di conseguenza la Commissione ritiene che l’investimento nella sua totalità non può essere considerato compatibile solo perché costituirebbe un indennizzo per il pregiudizio subito dal beneficiario. |
VI.3.3. Altri argomenti sostenuti da Farm Dairy nell’ambito dell’apertura del procedimento
(92) |
Farm Dairy aveva contestato l’applicazione dei tassi di interesse composti in casi di decisione negativa della Commissione con recupero (cfr. sopra considerando 47). Visto che la decisione in oggetto stabilisce la compatibilità dell’aiuto, non si prevede il recupero dell’aiuto illegale e le osservazioni di Farm Dairy non sono più pertinenti. |
VII. Conclusione
(93) |
L’aiuto di Stato a favore di Farm Dairy che cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione è compatibile per la parte dell’investimento che riguarda i nuovi recipienti di 2 litri. L’importo iniziale dell’aiuto è stato pertanto ricalcolato rispetto a questa parte dell’investimento globale, e da questo calcolo risulta che l’aiuto concesso è compatibile con i requisiti degli orientamenti degli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. |
(94) |
La Commissione si rammarica tuttavia del fatto che i Paesi Bassi abbiano dato esecuzione all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Farm Dairy, per un importo di 715 909 EUR, è compatibile con il mercato interno.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108, rispettivamente, del TFUE. Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi come riferimenti agli articoli 87 e 88 rispettivamente del trattato CE.
(2) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
(3) GU C 87 del 16.4.2009, pag. 5.
(4) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.
(5) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.
(6) Informazione coperta dal segreto professionale.
(7) GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.
(8) TNO è un ufficio studi indipendente il cui obiettivo è rendere la ricerca scientifica applicabile per rafforzare il potenziale di innovazione delle imprese e delle autorità pubbliche (www.tno.nl).
(9) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
(10) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671). Per quanto riguarda l’esistenza di scambi intracomunitari sul mercato del latte, cfr. sopra i considerando 44, 45 e 46 che la Commissione ritiene fondati.
(11) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(12) In effetti, nella sua lettera del 15 luglio 1999 indirizzata alla Provincia Flevoland, il ministero LNV indica che il progetto non è stato approvato dalla Commissione, e rifiuta pertanto qualsiasi finanziamento dal LNV.
(13) GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.
(14) TPI, 9 settembre 2009, causa T-369/06, Holland Malt c. Commissione, punto 195 (non ancora pubblicato).
(15) Causa T-369/06, Holland Malt c. Commissione, opera citata, punti 195-198.
(16) GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.
(17) CGCE, cause riunite 106/87-120/87, 27.9.1988, Asteris AE c. Repubblica ellenica e CEE, Raccolta 1988, pag. 5515.
(18) CGCE, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Raccolta 1997, pag. I-135.
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2010
che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni
[notificata con il numero C(2010) 2624]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/270/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti. |
(2) |
La parte 1 dell’allegato E della direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato. |
(4) |
Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda dello Stato membro di destinazione e della Stato membro o paese terzo di origine. |
(5) |
I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione. |
(6) |
Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l’articolo 12, primo comma, lettera b) di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE. |
(7) |
Inoltre, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che applica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere soggetti a movimenti a carattere non commerciale (3) prevede che le prescrizioni e i controlli di cui all’articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano altresì ai movimenti di gatti, cani e furetti da compagnia, ove il numero totale di animali soggetti a movimento in uno Stato membro da un altro Stato membro o paese terzo figurante alla sezione 2 della parte B dell’allegato II di detto regolamento sia superiore a cinque. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede anche che, durante un periodo transitorio, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti nel territorio d’Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito siano soggetti a determinate prescrizioni addizionali. |
(9) |
La direttiva 92/65/CEE fa riferimento a dette prescrizioni addizionali soltanto nel caso del commercio di cani, gatti e furetti destinati a Irlanda, Svezia o Regno Unito. |
(10) |
I modelli di certificati per gli scambi intra-Unione dovrebbero essere compatibili con il sistema informatico veterinario integrato «TRACES» elaborato conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione (4). |
(11) |
Al fine di garantire che le prescrizioni e i controlli in materia di movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti in tutti gli Stati membri, inclusa Malta, siano applicati in modo uniforme, occorre adeguare il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. |
(12) |
Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (Apis mellifera) e di calabroni (Bombus spp.) figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. |
(13) |
Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i calabroni. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e calabroni dalle aree indenni da tale malattia. In caso di insorgenza della malattia, sono previsti 30 giorni di sospensione, misura applicabile entro un’area di tre chilometri dal focolaio. |
(14) |
Nella maggior parte dei casi, peraltro, i calabroni sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall’autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie. È difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall’autorità competente dello Stato membro interessato, siano interessate dalla presenza di peste americana nel raggio di tre chilometri di cui alla parte 2 dell’allegato E, al contrario delle colonie all’aria aperta. |
(15) |
Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e calabroni vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i calabroni allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale. |
(16) |
È pertanto necessario modificare le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.
(4) GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.
ALLEGATO
L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:
1) |
La parte 1 è sostituita dalla seguente: «Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 EI
|
2) |
La parte 2 è sostituita dalla seguente: «Parte 2 — Certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni 92/65 EII
|
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2010
che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky
[notificata con il numero C(2010) 2983]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/271/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario di animali delle specie bovina e suina. All’articolo 9 essa fissa criteri per approvare programmi nazionali di controllo obbligatori riguardanti determinate malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. |
(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) stabilisce garanzie supplementari per i movimenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie sono connesse alla classificazione degli Stati membri in base alla loro situazione sanitaria. |
(3) |
L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o rispettive regioni in cui sono in atto programmi nazionali di controllo riconosciuti per la malattia di Aujeszky. |
(4) |
L’Irlanda ha trasmesso alla Commissione documenti giustificativi in merito alla situazione del paese per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. Da vari anni viene applicato un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky. |
(5) |
La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dall’Irlanda e ha ritenuto il programma nazionale di controllo dell’Irlanda conforme ai criteri fissati dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. È opportuno quindi inserire l’Irlanda nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
(6) |
Per motivi di chiarezza è opportuno apportare talune lievi modifiche alla voce relativa alla Spagna nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
(7) |
È necessario quindi modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
BE |
Belgio |
Tutte le regioni |
ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León Il territorio della provincia di Las Palmas nella comunità autonoma delle Isole Canarie |
HU |
Ungheria |
Tutte le regioni |
IE |
Irlanda |
Tutte le regioni |
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni nell’Irlanda del Nord» |
ORIENTAMENTI
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/65 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 aprile 2010
relativo a TARGET2-Securities
(BCE/2010/2)
(2010/272/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri operatori di mercato, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento di titoli in moneta di banca centrale, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i compiti dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S mira ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. Poiché fornire moneta di banca centrale è un compito fondamentale dell’Eurosistema, T2S ha natura di servizio pubblico. Le BCN dell’area dell’euro offriranno servizi di gestione delle garanzie e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S. |
(2) |
L’articolo 22 dello statuto del SEBC dà mandato all’Eurosistema di «assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione». Inoltre, il regolamento in moneta di banca centrale evita rischi di liquidità ed è pertanto essenziale ai fini di un’attività di post-negoziazione dei titoli solida e del mercato finanziario in generale. |
(3) |
Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio al progetto T2S e di mettere a disposizione le risorse necessarie fino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito «4BC»), il Consiglio direttivo ha altresì deciso che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito dalle 4BC. |
(4) |
Il Consiglio direttivo ha adottato la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato di gestione (Target2-Securities Programme Board) (1), quale snello organismo direzionale dell’Eurosistema che presenterà proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica ed eseguirà compiti di natura meramente tecnica. Il mandato del comitato di gestione T2S, contenuto nell’allegato alla decisione BCE/2009/6, rappresenta una pietra miliare della governance di T2S. Al comitato di gestione T2S sono state conferite simultaneamente dalle banche centrali dell’Eurosistema alcune funzioni di tipo esecutivo cosicché esso possa essere pienamente operativo ed agire per conto dell’intero Eurosistema. |
(5) |
Il presente indirizzo stabilisce, in particolare, le fondamenta del programma T2S nella fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso rappresenta il culmine delle decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza e specifica ulteriormente in particolare i ruoli e le responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC nonché i loro rapporti reciproci. Esso sarà integrato da ulteriori atti giuridici e accordi contrattuali sotto la responsabilità ultima del Consiglio direttivo nel corso dell’ulteriore sviluppo del programma T2S. |
(6) |
In linea con le decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza, la governance del programma T2S si basa su tre livelli. Al primo livello di governance, il potere decisionale ultimo in relazione a T2S risiede in capo al Consiglio direttivo che assume la responsabilità complessiva del programma T2S ed è, in virtù dell’articolo 8 dello statuto del SEBC, l’organo decisionale dell’intero Eurosistema. Al secondo livello di governance è stato istituito il comitato di gestione T2S, per coadiuvare gli organi decisionali della BCE nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S. Infine, il terzo livello di governance è costituito dalle 4BC. |
(7) |
Dato che T2S offre servizi ai CSD, è importante impostare il rapporto con queste ultime durante lo sviluppo, la migrazione e il successivo funzionamento di T2S. A tale scopo sarà istituito un gruppo di contatto CSD. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio di comunicazione ed interazione con fornitori e utenti di servizi di regolamento titoli nell’ambito del rispettivo mercato nazionale. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. |
(8) |
T2S non è un’impresa commerciale e non intende competere con i CSD o con qualunque altro operatore di mercato. Pertanto, mentre il regime finanziario di T2S mira al recupero integrale dei costi sostenuti, i servizi di T2S non sono erogati con finalità di lucro. Sarà adottata internamente una decisione in merito all’investimento totale dell’Eurosistema in T2S, mentre la decisione relativa alla tariffazione dei servizi T2S mirerà all’integrale recupero dei costi sostenuti. Inoltre, l’Eurosistema applicherà rigorosamente il principio di non discriminazione nei confronti dei CSD e mirerà a garantire la parità di trattamento tra i CSD che esternalizzano a T2S la propria piattaforma di regolamento. |
(9) |
T2S è uno strumento tecnico che non solo sarà disponibile per il regolamento in euro, ma sarà aperto anche a BCN non appartenenti all’area dell’euro così come ad altre banche centrali che vogliano parteciparvi, mettendo la propria valuta a disposizione per regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, come previsto dal presente indirizzo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
1. T2S è basato su una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali. È un servizio fornito dall’Eurosistema ai CSD che rende possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.
2. Il presente indirizzo detta le norme per la governance del programma T2S. Stabilisce altresì le caratteristiche principali del programma T2S definendo i rispettivi ruoli e responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC, nonché i rapporti tra tali soggetti durante la fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso specifica inoltre le principali decisioni che il Consiglio direttivo adotta in relazione a T2S. Ancora, il presente indirizzo stabilisce i principi fondamentali in relazione a T2S su tutti i seguenti aspetti: a) il regime finanziario, diritti e garanzie; b) le modalità di accesso per i CSD e la determinazione dei rapporti contrattuali con questi ultimi; c) le modalità attraverso cui le valute diverse dall’euro sono rese idonee a essere utilizzate in T2S; e d) lo sviluppo del programma T2S.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
— |
per «sistema di gestione accentrata» (CSD) s’intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l’amministrazione di operazioni societarie e rimborsi; e c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l’integrità delle emissioni di titoli, |
— |
per «consegna contro pagamento» s’intende un meccanismo che lega un trasferimento di titoli a un trasferimento del controvalore in modo tale da assicurare che la consegna dei titoli avvenga solo se ha luogo il pagamento del controvalore, |
— |
per «BCN dell’area dell’euro» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, |
— |
per «banca centrale dell’Eurosistema» s’intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE, a seconda del caso, |
— |
per «contratto quadro» s’intende il quadro contrattuale che un CSD e l’Eurosistema devono stipulare per lo sviluppo e la fase operativa, |
— |
per «specifiche funzionali generali» (GFS) s’intende una descrizione generale della soluzione funzionale che deve essere sviluppata per soddisfare i requisiti utente di T2S. Essa comprenderà elementi quali l’architettura funzionale (domini, moduli e interazioni), i modelli concettuali, il modello di dati o il processo di flusso di dati, |
— |
per «contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3)» s’intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato di gestione T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema, |
— |
per «Stato membro» s’intende un paese membro dell’Unione, |
— |
per «BCN non appartenente all’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, |
— |
per «fase operativa» s’intende il periodo che ha inizio una volta che il primo CSD è migrato a T2S, |
— |
per «altra banca centrale» s’intende la banca centrale di un paese non appartenente all’Unione, |
— |
per «piano di rimborso» s’intende il piano che indica la tempistica del rimborso alle 4BC, |
— |
per «accordo sui livelli di servizio» s’intende sia l’accordo che definisce il livello di servizi che le 4BC devono fornire all’Eurosistema, sia l’accordo che definisce il livello di servizi che l’Eurosistema deve fornire ai CSD, in relazione a T2S, |
— |
per «fase di definizione delle specifiche e di sviluppo» s’intende l’arco di tempo che ha inizio con l’approvazione dell’URD da parte del Consiglio direttivo e termina con l’avvio della fase operativa, |
— |
per «software applicativo T2S» s’intende il software sviluppato e gestito dalle 4BC per conto dell’Eurosistema al fine di consentire allo stesso di fornire i sevizi di T2S sulla piattaforma T2S, |
— |
per «procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S» s’intende un insieme di regole e procedure che si applica ogniqualvolta prende corpo una modifica ai servizi T2S, |
— |
per «dotazione finanziaria di T2S» s’intende il tetto massimo dei costi totali di T2S da rimborsare. La dotazione finanziaria determina a) per le BCN partecipanti l’ammontare massimo da pagarsi per T2S; e b) per le 4BC l’ammontare ad esse restituito dalle BCN partecipanti alla consegna, basato sul piano di rimborso concordato, |
— |
per «piattaforma T2S», s’intende, ai fini del presente indirizzo e fatto salvo l’uso del medesimo termine in altra documentazione relativa a T2S, l’hardware e tutti i componenti del software (vale a dire tutto il software utilizzato, escluso il software applicativo) necessari per far funzionare e gestire il software applicativo T2S, |
— |
per «programma T2S» s’intende l’insieme delle attività collegate e gli adempimenti necessari per sviluppare T2S fino alla completa migrazione di tutti i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema, |
— |
per «comitato di gestione T2S» s’intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6 avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S, |
— |
per «conto di bilancio T2S» s’intende il conto T2S utilizzato per raccogliere e distribuire rate, rimborsi e tariffe. Il conto di bilancio può avere sottoconti per separare diversi tipi di flussi di cassa. Esso non presenta un carattere di bilancio, |
— |
per «servizi di T2S» s’intendono i servizi che l’Eurosistema fornisce ai CSD sulla base del contratto quadro, |
— |
per «utenti di T2S» s’intendono le persone giuridiche che, ai fini di T2S, hanno un rapporto contrattuale con i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema. Fra queste sono anche comprese le banche per i pagamenti che intrattengono un rapporto contrattuale con banche centrali e forniscono liquidità in contanti a un’istituzione finanziaria su un conto T2S dedicato, attraverso un sistema di regolamento lordo in tempo reale, effettuando il regolamento in T2S, |
— |
per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» s’intende una descrizione dettagliata delle funzioni che gestiscono i flussi di dati esterni di T2S (da applicazione a applicazione). In tale voce saranno incluse le informazioni necessarie affinché gli utenti possano adattare o sviluppare il proprio sistema informativo interno al fine di collegarlo a T2S, |
— |
per «manuale dell’utente» s’intende il documento che descrive in che modo gli utenti possono utilizzare talune funzioni del software T2S disponibili nella modalità da utente a applicazione (su schermo), |
— |
per «documento dei requisiti utente» (URD) s’intende il documento che stabilisce i requisiti utente per T2S, così come pubblicato dalla BCE il 3 luglio 2008 e successivamente modificato mediante la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S. |
SEZIONE II
GOVERNANCE DEL PROGRAMMA T2 S
Articolo 3
Livelli di governance
La governance del programma T2S è basata su tre livelli come descritti nella presente sezione dell’indirizzo. Il Level 1 è costituito dal Consiglio direttivo, il Level 2 è costituito dal comitato di gestione T2S e il Level 3 è costituito dalle 4BC.
Articolo 4
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, della gestione complessiva e del controllo del programma T2S. È altresì responsabile di assumere le decisioni definitive in relazione al programma T2S e decide sull’attribuzione dei compiti non specificamente assegnati ai Level 2 e 3.
2. In particolare, il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:
a) |
è responsabile della governance del programma T2S attraverso tutte le attività di seguito elencate:
|
b) |
gestisce le richieste dei membri del gruppo consultivo T2S presentate in conformità del regolamento del gruppo consultivo T2S; |
c) |
decide in merito al regime finanziario di base per T2S, in particolare su:
|
d) |
decide sui criteri di accesso ai CSD; |
e) |
ratifica e accetta la pianificazione di T2S; controlla l’avanzamento della pianificazione di T2S e decide sulle misure atte a ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S; |
f) |
decide in merito agli aspetti operativi essenziali di T2S, in particolare in merito:
|
g) |
approva il quadro contrattuale fondamentale, in particolare:
|
h) |
è responsabile dell’adozione di misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle norme e dei principi di sorveglianza; |
i) |
decide in merito alla data di inizio della migrazione dei CSD a T2S. |
Articolo 5
Il comitato di gestione T2S
1. La composizione e il mandato del comitato di gestione T2S sono stabiliti nella decisione BCE/2009/6. Il comitato di gestione T2S è responsabile dei compiti assegnati al Level 2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.
2. Il mandato del comitato di gestione T2S include altresì:
a) |
la discussione e l’approvazione delle GFS, delle UDFS e dei manuali per gli utenti; |
b) |
l’attuazione del quadro operativo di T2S, compresa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, all’interno dei parametri definiti dal Consiglio direttivo; |
c) |
la negoziazione degli accordi di partecipazione di valuta di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2; |
d) |
l’informazione alle autorità di regolamentazione e sorveglianza competenti; |
e) |
la negoziazione con le 4BC del contratto L2/L3 da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo. |
Articolo 6
Le 4BC
1. Le 4BC sviluppano e gestiscono T2S e informano il comitato di gestione T2S circa la propria organizzazione interna e la distribuzione delle attività.
Le 4BC, in particolare, svolgono tutti i seguenti compiti:
a) |
predispongono, sulla base dell’URD e secondo gli indirizzi del comitato di gestione T2S, le GFS, le UDFS e i manuali dell’utente secondo la pianificazione di T2S; |
b) |
sviluppano e istituiscono T2S per conto dell’Eurosistema e forniscono le componenti tecniche di T2S conformemente alla pianificazione di T2S e all’URD, alle GFS, alle UDFS e alle altre specifiche e ai livelli di servizio; |
c) |
mettono T2S a disposizione del comitato di gestione T2S secondo la tempistica, le specifiche e i livelli di servizio approvati; |
d) |
presentano quanto segue al comitato di gestione T2S ai fini degli accordi finanziari di T2S, ai sensi dell’articolo 12:
|
e) |
ottengono tutte le licenze necessarie per la creazione e la gestione di T2S e per porre l’Eurosistema in condizioni di fornire i servizi di T2S ai CSD; |
f) |
eseguono le modifiche di T2S secondo la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S; |
g) |
danno risposta, nel rispettivo settore di competenza, alle richieste formulate dal Consiglio direttivo o dal comitato di gestione T2S; |
h) |
erogano formazione, assistenza tecnica e gestionale per i collaudi e per la migrazione, con il coordinamento del comitato di gestione T2S; |
i) |
negoziano il contratto L2/L3 con il comitato di gestione T2S. |
2. Le 4BC sono responsabili in solido nei confronti dell’Eurosistema dell’adempimento dei loro compiti. La responsabilità si estende a frode, condotta dolosa e colpa grave. Il regime di responsabilità è specificato ulteriormente nel contratto L2/L3.
3. L’esternalizzazione o il subappalto dei compiti suindicati da parte delle 4BC a fornitori esterni non pregiudica la responsabilità delle 4BC nei confronti dell’Eurosistema e di altre parti interessate e sono improntati a criteri di trasparenza nei confronti del comitato di gestione T2S.
Articolo 7
Rapporti con le parti interessate esterne
1. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. Il gruppo consultivo T2S riferisce al comitato di gestione T2S e, in casi eccezionali, può sottoporre questioni all’attenzione del Consiglio direttivo.
Il gruppo consultivo T2S è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo consultivo T2S sono stabiliti nell’allegato del presente indirizzo.
Il gruppo consultivo svolge la sua funzione secondo il proprio regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.
2. Il gruppo di contatto CSD costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i CSD. Esso rende possibile la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il gruppo di contatto CSD è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo di contatto CSD sono stabiliti nell’allegato.
3. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei rispettivi mercati nazionali, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di T2S e di valutare l’impatto di T2S sui mercati nazionali. I gruppi nazionali utenti sono presieduti dalle rispettive BCN. La composizione e il mandato dei gruppi nazionali utenti sono stabiliti nell’allegato.
Articolo 8
Buona governance
1. Al fine di evitare conflitti di interesse tra le funzioni di fornitore dei servizi di T2S dell’Eurosistema e le sue funzioni di regolamentazione, le banche centrali dell’Eurosistema assicurano che:
a) |
i membri del comitato di gestione T2S non partecipino ad alcuna attività di sorveglianza della propria banca centrale, in connessione con T2S, così come specificato nel regolamento interno dello stesso comitato, approvato dal Consiglio direttivo. Essi non sono membri del comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC), né del comitato per le tecnologie informatiche (ITC) né del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema; |
b) |
le funzioni di sorveglianza e le attività operative di T2S siano adeguatamente separate. |
2. Il comitato di gestione T2S è soggetto a obblighi di segnalazione, controllo e revisione dei conti, come stabilito nel presente indirizzo. Le revisioni dei conti relative allo sviluppo, alla gestione e al costo di T2S sono avviate e condotte sulla base dei principi e delle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di revisione dei conti, in vigore al momento in cui la revisione in questione ha luogo.
Articolo 9
Cooperazione e informazione
1. Le 4BC e il comitato di gestione T2S cooperano tra loro, si scambiano informazioni e forniscono reciprocamente assistenza tecnica e di altra natura durante lo sviluppo del programma T2S.
2. Le 4BC, le altre banche centrali dell’Eurosistema e il comitato di gestione T2S si informano reciprocamente senza indugio su ogni questione che possa influire materialmente sullo sviluppo o la creazione di T2S e si adoperano per attenuare ogni rischio correlato.
3. Il comitato di gestione T2S riferisce con cadenza trimestrale al Consiglio direttivo in merito allo sviluppo del programma T2S. Le bozze delle relazioni sono trasmesse per osservazioni al PSSC e all’EISC prima di essere sottoposte al Consiglio direttivo per il tramite del comitato esecutivo.
4. Il comitato di gestione T2S condivide gli ordini del giorno, i resoconti e la documentazione pertinente delle proprie riunioni con i membri del PSSC per consentire loro di fornire un contributo in caso di necessità.
5. Il comitato di gestione T2S può consultare e può essere consultato da qualsiasi comitato del SEBC competente, laddove necessario.
6. Le 4BC presentano regolarmente al comitato per il programma T2S relazioni in merito al programma T2S.
7. Il contenuto e la procedura dettagliata per gli obblighi di segnalazione del comitato di gestione T2S e delle 4BC sono descritti in dettaglio nel contratto L2/L3.
SEZIONE III
REGIME FINANZIARIO
Articolo 10
Politica di determinazione delle tariffe
1. La politica di determinazione delle tariffe per T2S è improntata ai principi fondamentali della finalità non lucrativa, dell’integrale recupero dei costi sostenuti e della non discriminazione nei confronti dei CSD.
2. Entro 6 mesi dall’adozione del presente indirizzo il comitato di gestione T2S sottopone al Consiglio direttivo una proposta in merito alla politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S, che include le procedure generali e un rapporto sulla rispondenza di T2S all’obiettivo di una gestione senza scopo di lucro e del perseguimento dell’integrale recupero dei costi sostenuti, contenente una valutazione di ogni conseguente rischio finanziario cui potrebbe essere esposto l’Eurosistema. La politica di determinazione delle tariffe sarà discussa con i CSD e gli utenti prima di essere sottoposta al Consiglio direttivo.
Articolo 11
Metodologia dei costi e contabilità
1. T2S è soggetto alla metodologia dei costi comune all’Eurosistema e all’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), a meno che il Consiglio direttivo non decida altrimenti.
2. Il comitato di gestione T2S, in una fase molto iniziale, coinvolge i comitati competenti del SEBC/Eurosistema nella valutazione della corretta attuazione:
a) |
della metodologia dei costi comune dell’Eurosistema nel contesto delle stime dei costi di T2S e del calcolo dei costi annuali di T2S; e |
b) |
dell’indirizzo BCE/2006/16 da parte della BCE e delle 4BC nel contesto della rilevazione delle voci di costo e di patrimonio di T2S. |
Articolo 12
Accordi finanziari
1. Il comitato di gestione T2S presenta al Consiglio direttivo una proposta di dotazione finanziaria di T2S, che comprende i costi di T2S, vale a dire i costi delle 4BC e della BCE per lo sviluppo, mantenimento e operatività di T2S.
2. La proposta include altresì:
a) |
tipo di offerta; |
b) |
piano di rimborso; |
c) |
arco di tempo coperto; |
d) |
meccanismo di ripartizione dei costi; |
e) |
costo del capitale. |
3. Il Consiglio direttivo decide in merito agli accordi finanziari.
Articolo 13
Pagamenti
1. La BCE detiene un conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Il conto di bilancio T2S non ha carattere di bilancio ma è utilizzato per raccogliere e distribuire tutti i pagamenti preliminari connessi ai costi di T2S, le rate e i rimborsi, nonché le tariffe per l’utilizzo di T2S.
2. Il comitato di gestione T2S gestisce il conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Subordinatamente alla ratifica e all’accettazione degli adempimenti delle 4BC, il comitato di gestione T2S approva il pagamento di ciascuna rata alle 4BC secondo il piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo e messo a punto nel contratto L2/L3.
Articolo 14
I diritti dell’Eurosistema su T2S
1. Il software applicativo di T2S è interamente di proprietà dell’Eurosistema.
2. A tale fine, le 4BC garantiscono all’Eurosistema le licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per consentire all’Eurosistema di fornire l’intera gamma dei servizi di T2S ai CSD, in virtù delle norme applicabili e dei comuni livelli di servizio e su base paritaria. Le 4BC indennizzano l’Eurosistema per qualsiasi azione intentata da terzi in relazione a infrazioni di tali diritti di proprietà intellettuale.
3. I dettagli riguardanti i diritti dell’Eurosistema su T2S sono concordati tra le 4BC e il comitato di gestione T2S nel contratto L2/L3. I diritti delle autorità che hanno sottoscritto un accordo di partecipazione di valuta come definito nell’articolo 18 saranno disciplinati in tale accordo.
SEZIONE IV
DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI
Articolo 15
Criteri di accesso per i CSD
1. I CSD sono considerati idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che:
a) |
siano stati notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3) o, nel caso si tratti di CSD di un ordinamento giuridico non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione; |
b) |
siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del CESR/SEBC per i sistemi di regolamento titoli; |
c) |
rendano disponibili agli altri CSD in T2S, su richiesta, ogni codice ISIN per il quale essi siano un CSD emittente (o emittente tecnico CSD); |
d) |
s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria; |
e) |
s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S. |
2. Alle norme relative ai criteri di accesso per i CSD è data attuazione negli accordi contrattuali tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD.
3. La BCE tiene aggiornato sul proprio sito Internet un elenco di CSD ammessi al regolamento nell’ambito di T2S.
Articolo 16
Rapporti contrattuali con i CSD
1. I contratti tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD, compresi gli accordi sui livelli di servizio, sono interamente armonizzati.
2. Il comitato di gestione T2S, congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia i contratti con i CSD.
3. I contratti con i CSD sono approvati dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dalla banca centrale dell’Eurosistema del paese in cui è situata la sede del CSD, o dalla BCE per i CSD situati al di fuori dell’area dell’euro, in ogni caso agendo in nome e per conto di tutte le banche centrali dell’Eurosistema. Per quanto attiene all’Irlanda, il contratto sarà sottoscritto dalla banca centrale dell’Eurosistema dello Stato membro che ha notificato il sistema di regolamento delle operazioni in titoli alla Commissione europea conformemente all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE.
Articolo 17
Rispetto dei requisiti regolamentari
1. Il comitato di gestione T2S tende a supportare i CSD affinché si conformino costantemente ai relativi requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.
2. Il comitato di gestione T2S considera se la BCE debba emanare raccomandazioni al fine di incoraggiare adeguamenti legislativi per assicurare pari diritti di accesso ai servizi di T2S da parte dei CSD e presenta al Consiglio direttivo proposte in materia.
SEZIONE V
VALUTE DIVERSE DALL’EURO
Articolo 18
Condizioni di idoneità per l’inserimento in T2S
1. Una valuta appartenente al SEE diversa dall’euro è idonea a essere utilizzata in T2S a condizione che la BCN non appartenente all’area dell’euro, un’altra banca centrale o un’altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta e che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta.
2. Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è idonea a essere utilizzata in T2S, a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta, qualora:
a) |
il quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza applicabile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell’Unione; |
b) |
l’inserimento di tale valuta in T2S abbia un impatto positivo sul contributo che T2S dà al mercato del regolamento titoli dell’Unione; |
c) |
l’altra banca centrale o altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta che sia soddisfacente per entrambe le parti. |
3. In conformità del mandato del comitato di gestione T2S, le BCN non appartenenti all’area dell’euro possono essere rappresentate nel comitato di gestione T2S.
SEZIONE VI
SVILUPPO DEL PROGRAMMA T2S
Articolo 19
Pianificazione di T2S
1. All’atto dell’adozione del presente indirizzo, il comitato di gestione T2S propone al Consiglio direttivo una pianificazione di T2S, basata sull’URD e che consiste in un elenco strutturato di adempimenti e di attività in relazione alla pianificazione di T2S, con le rispettive interdipendenze, e le date d’inizio e di fine previste.
2. Sulla base delle proposte formulate dal comitato di gestione T2S, il Consiglio direttivo valuta, ratifica e approva il piano per la pianificazione T2S.
3. Il comitato di gestione T2S stabilisce in maniera dettagliata un programma sulla base della pianificazione di T2S, identificandone gli elementi principali. Il programma è pubblicato e comunicato alle parti interessate di T2S.
4. Se si profila un serio rischio che un elemento fondamentale del programma T2S possa non realizzarsi, il comitato di gestione T2S ne informa prontamente il Consiglio direttivo e propone le misure necessarie per ridurre ogni ritardo nella realizzazione del programma T2S.
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Contratto L2/L3
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente indirizzo, un contratto L2/L3 stabilisce gli ulteriori dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema.
2. La versione preliminare del contratto L2/L3 è sottoposto per approvazione al Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dall’Eurosistema e dalle 4BC.
Articolo 21
Risoluzione delle controversie
1. Qualora una controversia relativa a una questione disciplinata dal presente indirizzo non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, ciascuna parte interessata può sottoporre la questione al Consiglio direttivo per ottenere una decisione in merito.
2. Il contratto L2/L3 dispone che il comitato di gestione T2S o le 4BC possano sottoporre all’attenzione del Consiglio direttivo ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto L2/L3 stesso.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o maggio 2010.
Articolo 23
Destinatari e misure di attuazione
Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2010.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.
(2) GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
ALLEGATO
GRUPPO CONSULTIVO T2S
Mandato e composizione
1. Mandato e competenze
Il gruppo consultivo (AG) di TARGET2-Securities (T2S) ha il mandato seguente:
a) |
assistere la revisione da parte dell’Eurosistema delle specifiche generali (GS) e delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS) per assicurare la loro piena osservanza del documento dei requisiti utente (URD); |
b) |
assistere la revisione da parte dell’Eurosistema di ogni richiesta di modificare l’URD; |
c) |
prestare consulenza con riguardo alla ulteriore definizione del fondamento giuridico del GS e UDFS; |
d) |
assistere l’Eurosistema nell’ulteriore definizione dello quadro di riferimento per le tariffe; |
e) |
continuare l’attività di armonizzazione nel campo del regolamento titoli in connessione a T2S; |
f) |
offrire supporto agli sforzi sul piano attuativo nel mercato; |
g) |
prestare consulenza e offrire supporto sul piano attuativo in relazione all’accordo e alle politiche che contribuiscono a rendere la fase post-negoziazione in T2S effettiva ed efficiente sul piano dei costi tra T2S e CSD, e così incoraggiare l’impegno dei depositari centrali di titoli (CSD) e degli operatori del mercato a spostare i saldi e le attività di regolamento su T2S; |
h) |
prestare consulenza sulle questioni relative alla migrazione e alle varie fasi. |
2. Composizione
2.1. |
L’AG è composto da presidente, segretario, membri a pieno titolo e osservatori. |
2.2. |
Ogniqualvolta sia considerato appropriato, il presidente può, a sua discrezione, invitare altri esperti alle riunioni dell’AG, caso per caso, tenendo l’AG informato. |
3. Membri a pieno titolo
3.1. |
I membri a pieno titolo hanno il diritto di prendere parte alle decisioni adottate dall’AG. |
3.2. |
A ciascun gruppo idoneo alla piena partecipazione ai sensi del paragrafo 3.3 è assegnato lo stesso numero di membri a pieno titolo. Il numero di membri a pieno titolo di ciascun gruppo di parti interessate è pari al numero di membri a pieno titolo nel gruppo delle banche centrali interessate. |
3.3. |
Un rappresentante di uno qualunque dei gruppi seguenti è idoneo ad essere membro a pieno titolo dell’AG:
|
4. Osservatori
4.1. |
Gli osservatori hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’AG ma non possono prendere parte al processo decisionale. |
4.2. |
Un rappresentante di ciascuno dei successivi gruppi/istituzioni è idoneo ad essere un osservatore dell’AG:
|
4.3. |
Le banche centrali dell’Eurosistema che costituiranno ed opereranno la piattaforma T2S (4BC) possono nominare un rappresentante per ogni singola banca centrale che partecipi nel GC come osservatore. Tali rappresentanti esprimono il proprio parere all’AG in maniera uniforme. |
5. Procedure di nomina
5.1. |
Le seguenti procedure di nomina sono applicabili ai membri a pieno tutolo ed agli osservatori:
|
5.2. |
Ciascuno dei nominati deve possedere l’adeguato livello di anzianità e le competenze tecniche pertinenti. I soggetti che effettuano le nomine sono responsabili di assicurare che la persona nominata abbia a disposizione il tempo sufficiente per partecipare attivamente all’attività dell’AG. |
5.3. |
Tutte le nomine devono essere confermate per iscritto al segretario. |
6. Partecipazione
6.1. |
I membri a pieno titolo e gli osservatori dell’AG partecipano all’AG su base strettamente personale. La loro partecipazione alle riunioni dell’AG è considerata un segnale del loro impegno verso il progetto. |
6.2. |
I membri a pieno titolo e gli osservatori hanno il diritto di designare un supplente (con un livello di anzianità e competenze equivalenti) che, in circostanze eccezionali, prenda parte alle riunioni dell’AG in caso di assenza dei primi e possa esprimere pareri o, in caso di membri a pieno titolo, votare per conto degli stessi per procura. I membri a pieno titolo e gli osservatori interessati informano di ciò il segretario con sufficiente anticipo. |
6.3. |
Ogniqualvolta un membro a pieno titolo abbia lasciato l’entità da esso rappresentato, la sua partecipazione cessa con effetto immediato. |
6.4. |
Il presidente dell’AG richiederà all’organizzazione responsabile delle nomine o al NC, a seconda del caso, di designare un sostituto ogni volta che un membro a pieno titolo o un osservatore si dimette o cessa la sua partecipazione, ai sensi della procedura di nomina applicabile stabilita nell’articolo 5. |
7. Presidente
7.1. |
Il presidente deve essere un alto dirigente della BCE ed è nominato dal Consiglio direttivo. Il presidente ha il diritto di designare un supplente che lo sostituisca in circostanze eccezionali. |
7.2. |
Il presidente è responsabile dell’organizzazione delle riunioni dell’AG e presiede tali riunioni. In tale ruolo, esso decide sull’ordine del giorno delle riunioni, prendendo in considerazione i contributi dei membri dell’AG e decide sui documenti da inviare all’AG. |
7.3. |
Il presidente decide se un tema rientra fra le competenze dell’AG (ai sensi del paragrafo 1.2) e informa conseguentemente l’AG dell’eventuale decisione che una questione non ricada in tale ambito di competenze. |
7.4. |
Il presidente svolge tutte le funzioni previste dalla decisione del Consiglio direttivo, così come altre funzioni a lui successivamente delegate dall’AG. |
7.5. |
Il presidente nomina i presidenti e i membri regolari dei sottogruppi che sono istituiti sotto gli auspici dell’AG. |
7.6. |
Il presidente è l’unica persona che rappresenti l’AG esternamente. L’AG sarà tenuto informato in maniera adeguata prima di ogni dichiarazione esterna di rilievo, effettuata dal presidente per conto dell’AG. Tutte le comunicazioni esterne dell’AG saranno portate all’attenzione dell’AG con sufficiente anticipo. |
8. Segretariato
8.1. |
Il segretario deve essere un membro del personale della BCE con elevata esperienza ed è nominato dal presidente. Il presidente può designare un supplente che sostituisca il segretario in circostanze eccezionali. |
8.2. |
Il segretario è assistito dalla BCE dal punto di vista operativo e di segretariato. |
8.3. |
Il segretario svolge la propria attività sotto la guida del presidente. I compiti del segretario comprendono, in particolare:
|
8.4. |
Il segretario è un membro d’ufficio del NC. Esso può anche partecipare alle sottostrutture dell’AG. |
8.5. |
Il segretario non ha il diritto di prendere parte alle decisioni dell’AG. |
9. Metodo di lavoro
9.1. |
Di regola, l’AG si riunisce una volta ogni trimestre. Ulteriori riunioni possono essere convocate dal presidente, le cui date saranno comunicate con sufficiente anticipo all’AG. In principio, le riunioni hanno luogo nella sede della BCE. |
9.2. |
La lingua di lavoro è l’inglese. |
9.3. |
Le conclusioni provvisorie sul principale risultato di una riunione dell’AG sono pubblicate sul sito Internet della BCE entro tre giornate lavorative successive alla riunione stessa. Tali conclusioni provvisorie sono pubblicate sotto la responsabilità del presidente e contrassegnate come tali, senza il coinvolgimento dell’AG. Il segretario dopo ogni riunione dell’AG fornisce altresì una lista di misure contenente i compiti e le scadenze che sono stati assegnati durante la riunione. Il resoconto delle riunioni dell’AG è redatto dal segretario e circolato ai membri dell’AG entro sei giorni lavorativi a partire dalla data della riunione. I commenti sulla bozza di resoconti delle riunioni devono essere ricevuti dai membri dell’AG entro tre giorni lavorativi. Il resoconto finale è pubblicato una volta approvato dall’AG. Esso sostituisce le conclusioni provvisorie del presidente, che verranno rimosse dal sito Internet una volta che il resoconto è pubblicato. Il resoconto indica i temi discussi, così come i risultati di tali discussioni. |
9.4. |
L’AG svolge le proprie attività in maniera aperta e trasparente. L’ordine del giorno delle riunioni e i documenti sottoposti a discussione (inclusi i contributi delle sottostrutture dell’AG) saranno circolati ai membri e pubblicati sul sito Internet della BCE almeno cinque giorni prima della data della riunione. L’AG decide a sua discrezione se i documenti inviati meno di cinque giorni prima di una riunione saranno discussi a quella riunione. I commenti e gli altri documenti presentati ricevuti dal segretario entro tre giorni lavorativi precedenti alla riunione, saranno distribuiti all’AG e, in principio, saranno anche pubblicati sul sito Internet della BCE. I documenti riservati (come quelli ricevuti dagli operatori del mercato riguardanti le condizioni di riservatezza o i documenti ritenuti riservati dal presidente) non saranno pubblicati. |
9.5. |
Le decisioni dell’AG prenderanno o la forma di pareri inviati direttamente agli organi decisionali della BCE, vale a dire il Consiglio direttivo e il comitato direttivo, o di risoluzioni riguardanti l’organizzazione dell’attività dell’AG o dei sottogruppi. |
9.6. |
Di regola, qualunque parere fornito agli organi decisionali della BCE è adottato col consenso dei membri dell’AG che prendono parte alle sue decisioni. Se il consenso non può essere raggiunto, il presidente può decidere di valutare il grado di sostegno rispetto a pareri specifici, chiedendo a tutti i membri a pieno titolo dell’AG che prendono parte alla decisione se concordano o meno con la proposta. Il grado di sostegno sarà comunicato agli organi decisionali della BCE. Nel caso vi siano diverse proposte di pareri sul medesimo soggetto, solo le proposte che sono sostenute da almeno sette membri a pieno titolo dell’AG (o loro supplenti) saranno notificate agli organi decisionali della BCE. I membri a pieno titolo non possono sostenere più di una proposta sul medesimo tema. Per le questioni di estrema importanza, sette membri a pieno titolo possono richiedere che il loro punto di vista minoritario venga immediatamente presentato agli organi decisionali della BCE. |
9.7. |
L’AG può stabilire sottostrutture a supporto delle proprie attività, relativamente: a) all’attuazione tecnica dei requisiti utente; b) all’armonizzazione delle questioni connesse a T2S; c) alle questioni giuridiche connesse a T2S; o d) a qualunque altra area in cui l’AG ritenga sia necessario un supporto specifico. Il mandato di tali sottostrutture è definito e adottato dall’AG. L’AG può istituire sottogruppi che comprendono tutti i gruppi delle parti interessate dell’AG e che sono per loro natura più a lungo termine. Inoltre, l’AG può altresì stabilire dei gruppi di lavoro che non comprendono necessariamente tutte le parti interessate dell’AG e/o che sono per loro natura a breve termine. Ancora, l’AG così come il gruppo di progetto T2S può convocare esercitazioni per affrontare temi particolari. Le decisioni dell’AG che riguardano l’organizzazione del lavoro delle sottostrutture saranno adottate consensualmente o, nel caso in cui non sia raggiunto un consenso, col voto a maggioranza semplice. |
9.8. |
L’AG deve garantire che un’ampia gamma di partecipanti del mercato e autorità abbiano l’opportunità di fornire il proprio apporto all’AG e che siano informati delle sue delibere. Il segretario agisce come coordinatore per tutte tali consultazioni ed è assistito dal gruppo T2S della BCE e da altri membri del personale della BCE, se necessario. A tal fine, in ciascun paese sarà istituito un gruppo nazionale utenti (NUG) quale collegamento tra il mercato nazionale e l’AG. I NUG possono presentare suggerimenti o risoluzioni all’AG mediante il segretario. L’AG deve utilizzare mezzi appropriati per consultare gli operatori del mercato, le autorità così come tutti gli altri attori e parti interessate, ad esempio attraverso i NUG, consultazioni pubbliche, tavole rotonde, riunioni dedicate e sessioni informative, o la pubblicazione dei resoconti sulle reazioni successive alle consultazioni. Tutte le consultazioni devono, di regola, prevedere un arco di tempo non inferiore a tre settimane per la presentazione di commenti, a meno che il presidente dell’AG non decida altrimenti. |
10. Linea gerarchica e relazione con i comitati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
10.1. |
Il Consiglio direttivo può offrire linee guida generali all’AG, di propria iniziativa o su richiesta. |
10.2. |
L’AG sottopone il proprio parere direttamente agli organi decisionali della BCE per esame. |
10.3. |
L’AG può fornire linee guida direttamente ai sottogruppi attraverso i rispettivi presidenti come attività da svolgere secondo il mandato, su iniziativa propria o su loro richiesta. |
10.4. |
Attraverso il presidente l’AG può consultare un comitato del SEBC o un suo sottogruppo/suoi sottogruppi con riguardo ad aspetti tecnici specifici che ricadono fra le aree di competenza di quel comitato (quali gli aspetti giuridici relativi a T2S). In principio, verrà concesso un periodo minimo di tre settimane per ognuna di tali consultazioni, a meno che circostanze particolari non richiedano un termine più breve. Il presidente garantisce altresì che l’attività dell’AG non si sovrapponga al mandato di un comitato del SEBC. |
GRUPPO DI CONTATTO CSD
Mandato e composizione
1. Ambito del mandato
Il gruppo di contatto CSD (CCG) facilita la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il contratto quadro consiste in un documento che sarà proposto dal Consiglio direttivo a tutti i CSD europei. Esso disciplina lo sviluppo e le fasi operative di T2S. Sarà sottoscritto da ciascun CSD singolarmente.
2. Composizione
Il CCG è composto dai promotori del progetto appartenenti ai CSD e dai membri del comitato di gestione T2S e dai loro sostituti.
I promotori del progetto sono nominati dai consigli di gestione di quei CSD che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa (MoU) il 16 luglio 2009 o hanno dichiarato unilateralmente di volerlo accettare. Ciascun membro appartenente a un CSD può designare un sostituto che possa sostituirlo/a in caso di impedimento. Nel caso non siano disponibili né il promotore del progetto né il rispettivo sostituto, il CSD in questione non è rappresentato. Nel caso in cui i membri del comitato di gestione T2S o i rispettivi sostituti non siano disponibili, essi non possono essere sostituiti.
Il presidente del CCG presiede il comitato di gestione T2S. Il presidente, in coordinazione con i CSD 1) decide in merito alla frequenza, al formato e all’ordine del giorno delle riunioni; e 2) invita esperti esterni e/o membri del gruppo T2S alle riunioni su argomenti specifici. Il relatore è un membro del team T2S presso la BCE. Questi 1) coordina l’organizzazione delle riunioni e la tempestiva trasmissione della relativa documentazione; 2) coadiuva il presidente nella preparazione delle riunioni del gruppo; 3) redige il resoconto delle riunioni; 4) coadiuva il presidente nella gestione dei rapporti con i relativi (sotto)gruppi.
3. Metodo di lavoro, interazione e supporto
Metodo di lavoro
Il CCG aspira ad adottare le proprie risoluzioni per consenso. Nel caso in cui non possa essere raggiunto un consenso per due riunioni consecutive, le divergenze devono essere accuratamente documentate. In tal caso, è responsabilità del comitato di gestione T2S presentare una proposta al Consiglio direttivo. I CSD che sono in disaccordo con la proposta del comitato di gestione T2S hanno la possibilità di esprimere un’opinione contraria.
Interazione tra il gruppo consultivo T2S (AG) e il CCG
Il presidente del CCG informa regolarmente l’AG in merito all’avanzamento del processo di negoziazione del contratto quadro.
Laddove pertinente, il CCG (possibilmente attraverso il sottogruppo dei responsabili di progetto (PMSG) e il gruppo per gli aspetti contrattuali (TCI)] riceverà contributi dalle sottostrutture dell’AG esistenti.
Supporto al CCG
Il CCG è coadiuvato dal:
— |
PMSG, responsabile per la preparazione del prospetto commerciale per la negoziazione (ivi compresi, tra l’altro, elementi funzionali, tecnici e di pianificazione). |
— |
TCI, che fornisce assistenza legale al CCG e, in tale ruolo, «tradurrà» l’apporto di tipo commerciale ricevuto dal CCG e dal PMSG in termini giuridici appropriati. |
Il CCG definirà il mandato di questi due gruppi di lavoro e determinerà per grandi linee il loro programma.
GRUPPO NAZIONALE UTENTI
Mandato e composizione
1. Introduzione
Il gruppo nazionale utenti (NUG) riunisce i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno del proprio mercato nazionale al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di TARGET2-Securities (T2S). Esso costituisce lo spazio in cui coinvolgere gli operatori del mercato nazionale nei lavori del gruppo consultivo T2S (AG) e stabilisce un legame formale tra l’AG e il mercato nazionale. Opera sia come cassa di risonanza del gruppo di progetto T2S sia come soggetto che offre un apporto all’AG in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall’AG. In tale veste, può anche suggerire all’AG di prendere in considerazione alcune questioni.
I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche dell’URD e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell’operatività sul mercato nazionale. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l’inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l’armonizzazione.
2. Mandato
Il mandato del NUG è:
— |
valutare l’impatto sul proprio mercato nazionale della funzionalità di T2S e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S; nel fare ciò occorre che prenda in debita considerazione il concetto di un «T2S snello» che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l’armonizzazione, |
— |
sottoporre all’attenzione dell’AG preoccupazioni concrete sollevate dal mercato nazionale, |
— |
accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli, |
— |
coadiuvare i membri dell’AG che rappresentano la comunità nazionale. |
3. Composizione
I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.
Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro dell’AG o osservatore nell’ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale interessata. Nel caso in cui la banca centrale interessata non invii né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell’AG, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente non sia membro dell’AG, un membro dell’AG dovrebbe effettuare un coordinamento tra l’AG e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l’AG e il NUG.
Nei paesi dell’area dell’euro, il segretario dei NUG è fornito dalla banca centrale nazionale interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dal team T2S per i segretari dei NUG.
I membri del NUG comprendono i relativi membri dell’AG e gli osservatori (o i soggetti nominati loro alti rappresentanti, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone con le conoscenze e una posizione tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale. I membri del NUG possono pertanto comprendere i depositari centrali di titoli, i mediatori, le banche, banche d’investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la banca centrale nazionale interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.
4. Metodo di lavoro
I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con il team T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell’AG o sollevati dal NUG. Il team T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG e organizza riunioni con i segretari dei NUG per promuovere l’interazione tra il NUG e il team T2S.
Il NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell’AG, in modo da poter offrire consulenza ai membri nazionali dell’AG. Tuttavia nessun membro dell’AG è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre questioni per iscritto all’AG tramite il segretario dell’AG e invitare un membro dell’AG ad esporre la propria opinione.
Il segretario del NUG si adopera per far circolare un ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto delle riunioni del NUG sarà pubblicato sul sito Internet di T2S — e, se lo si ritiene opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN — in inglese e in ogni altra lingua dell’Unione entro tre settimane successive ad ogni riunione.
I nomi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito Internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito Internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/81 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2009
relativa all’aiuto di Stato C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) erogato dalla Grecia a favore della SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (ELVO)
[notificata con il numero C(2009) 1476]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/273/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 27 maggio 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le autorità greche avevano concesso un aiuto di Stato alla SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (fabbrica greca di autoveicoli, «ELVO»). |
(2) |
Dopo un ampio scambio di vedute con le autorità greche, con lettera del 7 dicembre 2005 la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso d’iniziare, riguardo all’aiuto in oggetto, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. |
(3) |
La decisione della Commissione d’iniziare tale procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni riguardo all’aiuto in oggetto. |
(4) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni di parti interessate. |
(5) |
La Grecia ha inviato le sue osservazioni riguardo a tale decisione della Commissione con lettera del 1o marzo 2006 e ha fornito informazioni supplementari il 26 e 28 luglio e il 2 agosto 2006, il 22 giugno, 2 luglio, 31 agosto, 6 settembre e 18 ottobre 2007, il 22 febbraio e il 20 agosto 2008. |
(6) |
Il 4 maggio 2007 si è tenuta una riunione tra funzionari della Commissione e le autorità greche. Erano presenti anche rappresentanti dell’ELVO. |
2. I FATTI
2.1. Il beneficiario
(7) |
La società ELVO, che ha sede a Salonicco, in Grecia, fabbrica automezzi militari, autoveicoli civili e pezzi di ricambio. È la principale fornitrice di automezzi delle forze armate greche. |
(8) |
Secondo le informazioni disponibili, l’ELVO produce i seguenti tipi di veicoli: autobus, filobus, autocarri a benna, autocarri per il trasporto dei rifiuti, autocisterne, veicoli antincendio, spazzaneve, veicoli portavelivoli, veicoli per il trasporto di gru, trattrici, autocarri, rimorchi, veicoli fuoristrada, carri armati e autoblinde. |
(9) |
La società è stata costituita nel 1972 con la ragione sociale STAGHIER ELLAS SpA e produceva trattrici, autocarri, veicoli a due ruote e motori. Nel 1987 la ragione sociale è stata modificata in ELVO e lo Stato greco è divenuto il principale azionista della società. |
(10) |
In seguito a un accordo di vendita di azioni, in una gara di pubblico appalto il gruppo Mytilineos ha acquisito il 29 agosto 2000 il 43 % delle azioni dell’ELVO (tale vendita viene indicata nel seguito del presente testo come la «parziale privatizzazione»). Attualmente il 51 % dell’ELVO appartiene allo Stato greco. |
(11) |
L’ELVO ha oggi circa 672 dipendenti (secondo i dati del 2007). Nel 2007 il suo fatturato è stato di 84 milioni di EUR. |
2.2. Le misure di aiuto
2.2.1. Esenzione fiscale a norma della legge n. 2771/1999
(12) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge n. 2771/1999, adottata il 16 dicembre 1999, lo Stato greco ha annullato tutti i debiti dell’ELVO nei confronti del pubblico erario, per quanto riguardava le imposte e le ammende per gli esercizi 1988-1998 («esenzione fiscale n. 1»). Secondo le autorità greche, il debito dell’ELVO così esentato ammontava a 1 193 753 186 GRD (pari a 3 503 310,89 EUR (3). |
(13) |
Nelle osservazioni relative alla decisione della Commissione d’iniziare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità greche hanno informato la Commissione di altre due misure di aiuto a favore dell’ELVO. |
2.2.2. Esenzione fiscale a norma della legge n. 1892/90
(14) |
Con decisione (4) adottata a norma dell’articolo 49 della legge n. 1892/90, le autorità greche hanno esentato l’ELVO dalle imposte da essa dovute, per l’importo di 3 546 407,89 EUR («esenzione fiscale n. 2»). Tale importo corrispondeva alle imposte dovute dall’ELVO dal 1998 (l’anno del precedente controllo fiscale) fino alla vendita al gruppo Mytilineos. L’esenzione fiscale aveva la forma di rimborsi, pagati dall’amministrazione tributaria, delle imposte precedentemente versate dall’ELVO, secondo la seguente ripartizione:
|
2.2.3. Fideiussione su un mutuo
(15) |
Nel 1997 l’ELVO ha ottenuto dalla banca tedesca Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG un mutuo di 23 008 134,635 EUR, sul quale lo Stato greco ha concesso la fideiussione. L’ELVO non ha fornito una garanzia per la fideiussione, ma ha pagato allo Stato una provvigione pari all’1 % dell’importo. Le autorità greche hanno informato la Commissione che il mutuo era stato utilizzato per finanziare la produzione nell’ambito dei programmi di approvvigionamento del ministero della difesa, in particolare la produzione di […] (5) destinati all’esercito greco. |
3. MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE
(16) |
Come già si è detto, la Commissione ha informato la Grecia con lettera del 7 dicembre 2005 di aver iniziato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda l’esenzione fiscale n. 1, considerandola un aiuto di Stato. La Commissione dubitava della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, per i motivi esposti qui di seguito. |
(17) |
Nello scambio di vedute che avevano preceduto la decisione d’iniziare il procedimento, la Grecia aveva sostenuto che l’intera attività dell’ELVO rientrava nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE, poiché essa fabbricava principalmente automezzi militari destinati alle forze armate greche. Tuttavia, la Commissione ha osservato che l’ELVO fabbricava anche veicoli ad uso non militare e a duplice uso, militare e civile. La Grecia non ha dimostrato che l’esenzione fiscale riguardasse soltanto la produzione militare dell’ELVO e che fosse considerata necessaria per gli interessi essenziali di difesa della Grecia. |
(18) |
Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che soltanto una parte dell’aiuto finanziario concesso all’ELVO fosse a favore della produzione militare che poteva rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE e che si dovesse esaminare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, l’aiuto concesso a favore della produzione non compresa nell’articolo 296. |
(19) |
Nella medesima lettera la Commissione aveva chiesto alla Grecia, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), di fornirle varie informazioni, tra le quali:
|
4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ GRECHE
(20) |
Dopo la decisione della Commissione d’iniziare il procedimento di esame, la Grecia ha presentato le osservazioni esposte qui di seguito. |
4.1. Altre misure di aiuto
(21) |
In seguito alla richiesta della Commissione, la Grecia le ha fornito informazioni riguardo all’esenzione fiscale n. 2 e alla fideiussione sul mutuo. La Grecia ha dichiarato che l’ELVO non aveva ricevuto altri aiuti mediante risorse statali. |
4.2. Pertinenza dell’articolo 296 del trattato CE
(22) |
La Grecia ha dichiarato che l’ELVO non teneva conti separati per le parti rispettivamente non militare e militare della sua produzione, ma ha sostenuto che l’ELVO produceva principalmente apparecchiature militari. In effetti, negli anni dal 1987 al 1998 i «programmi militari» avevano costituito l’85 % delle vendite dell’impresa. Che la produzione militare abbia costituito nel 1999 il 54 % delle vendite è un fatto eccezionale, dovuto all’attuazione dell’accordo del 1997 che prevedeva la fornitura di autobus e di filobus a varie aziende pubbliche (difatti negli anni successivi, dal 2000 al 2002, la parte militare delle vendite è tornata ai normali livelli elevati, rispettivamente al 64,61 %, 72,59 % e 98,40 %). Quindi, ad eccezione dell’anno 1999, la maggior parte della produzione dell’ELVO riguardava materiali militari, che possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. |
4.3. Il principio del venditore privato
(23) |
Nel caso che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE, devono essere esaminate nel contesto della parziale privatizzazione dell’ELVO, che è stata attuata mediante un pubblico appalto per il quale avevano manifestato interesse otto gruppi greci e internazionali. Quattro di essi hanno presentato offerte ammissibili. L’offerta del gruppo Mytilineos è stata considerata la migliore. |
(24) |
In quanto partecipante al processo di privatizzazione, lo Stato greco decise che al momento della vendita l’ELVO dovesse essere libera da tutti gli obblighi fiscali accertati prima della conclusione della vendita stessa e che ogni obbligo fiscale che sorgesse prima della vendita ma dovesse essere onorato solo successivamente sarebbe stato a carico dello Stato greco. Queste condizioni facevano parte della procedura d’appalto ed erano note a tutti gli offerenti (le cui offerte riflettevano l’aspettativa che tali debiti sarebbero stati annullati). Lo scopo era assicurare il prezzo più elevato possibile delle azioni (al netto degli obblighi fiscali). |
(25) |
Lo Stato greco sostiene che in accordi del tipo in oggetto è una prassi commerciale comune che il venditore si faccia carico degli obblighi finanziari dell’impresa in vendita i quali non si siano ancora materializzati quando viene effettuata l’operazione. Inoltre, le autorità greche sostengono che il prezzo pagato dal gruppo Mytilineos (12 179 071 EUR) ha pur sempre costituito un considerevole corrispettivo netto, anche dopo la detrazione del debito annullato (5 129 298,12 EUR netti). |
(26) |
La Grecia sostiene dunque di aver agito in modo analogo a un venditore privato che cerca di massimizzare il profitto della vendita di un suo bene patrimoniale. Di conseguenza, la Grecia dichiara che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non si configurano come un aiuto di Stato. |
4.4. Il regime di aiuti di Stato N 11/91
(27) |
Le autorità greche fanno anche riferimento al regime di aiuti di Stato Ν 11/91, che la Commissione ha autorizzato con lettera dell’11 luglio 1991. Tale regime prevedeva la concessione di un aiuto di Stato in forma di annullamento o di capitalizzazione dei debiti in relazione alla privatizzazione di 208 imprese del settore pubblico, tra le quali anche l’ELVO. Tuttavia, un regime di questo tipo richiede la notifica preliminare di tale aiuto alla Commissione in due casi:
|
(28) |
Le autorità greche sostengono che l’annullamento dei debiti basato sulla legge n. 1892/90 rientrava in tale regime e che non richiedeva la notifica preliminare alla Commissione poiché la vendita del 43 % dell’ELVO era stata effettuata mediante una procedura di pubblico appalto e, dato che l’ELVO produce apparecchiature militari, la sua attività non rientrava nella categoria dei produttori di «autoveicoli» ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato. |
5. VALUTAZIONE
5.1. L’articolo 296 del trattato CE
(29) |
Prima di procedere alla valutazione sul merito delle misure di aiuto in base alle norme relative agli aiuti di Stato, è opportuno esaminare le asserzioni della Grecia riguardo alle implicazioni dell’articolo 296 del trattato CE. |
(30) |
A norma dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del trattato non ostano alla possibilità di uno Stato membro di «adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari». Tale disposizione si applica all’elenco di prodotti stabilito dal Consiglio nel 1958 (cfr. l’articolo 296, paragrafo 2, del trattato CE), comprendente tra l’altro (al punto 6 di tale elenco) «carri e veicoli specialmente concepiti per l’impiego militare: … b) veicoli di tipo militare, armati o corazzati, compresi i veicoli anfibi; c) treni corazzati; …». |
(31) |
Il che significa, per quanto attiene al caso in oggetto, che le disposizioni del trattato CE relative agli aiuti di Stato non si applicano alle misure riguardanti i prodotti inclusi nell’elenco del 1958, a meno che tali misure siano ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro. |
(32) |
La giurisprudenza richiede che lo Stato membro il quale fa appello all’articolo 296 del trattato CE presenti elementi probatori attestanti che le esenzioni non oltrepassano i limiti previsti per simili casi eccezionali (8). |
(33) |
La Grecia ha sostenuto anzitutto che tutta la produzione dell’ELVO, o almeno una sua parte significativa, riguarda materiali militari rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE, con la conseguenza che non si possono applicare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato per escludere un aiuto di Stato a favore dell’ELVO. |
(34) |
Questo punto di vista non è accettabile. Secondo le informazioni inerenti al caso in oggetto è chiaro che l’ELVO fabbrica non soltanto prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE ma anche prodotti adatti al duplice uso o destinati esclusivamente all’uso civile (cfr i precedenti considerando 8 e 17). Già soltanto per questo motivo, la Commissione non può accettare l’argomentazione generale secondo la quale tutte le attività svolte dall’ELVO rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. L’applicazione di tale eccezione deve essere valutata separatamente per ogni misura di aiuto, con riferimento al suo scopo e alla sua portata. |
(35) |
Per quanto riguarda le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2, la Commissione non può accettare l’asserzione secondo la quale esse rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. In effetti, poiché non vengono tenuti conti separati tra la produzione rispettivamente non militare e militare, non è possibile accertare che tali misure beneficino esclusivamente la produzione militare. |
(36) |
Differente è la questione della fideiussione sul mutuo. La Grecia ha fornito informazioni secondo le quali la fideiussione è stata concessa per un mutuo contratto dall’ELVO allo scopo di eseguire ordinazioni di automezzi destinati alle forze armate greche. La prima ordinazione riguardava […], che rientrano chiaramente nell’elenco del materiale militare di cui all’articolo 296 del trattato CE. La seconda ordinazione riguardava […], che a un primo esame possono essere considerati prodotti a duplice uso e quindi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE soltanto se erano destinati esclusivamente ad uso militare. In tale contesto, la Grecia ha dichiarato ufficialmente che […] erano stati fabbricati secondo le specifiche delle forze armate greche […]. La Commissione accetta che […], per le loro caratteristiche, siano inclusi nell’elenco dei prodotti di cui al precedente considerando 30, in particolare al punto 6, lettera b), dell’elenco. Inoltre, la Grecia ha assicurato alla Commissione che tutti i […] erano stati consegnati a […] perché fossero utilizzati esclusivamente per scopi militari, come ha confermato nella sua lettera il ministero della difesa. La Grecia ha anche dichiarato che i […] dovevano servire per le esercitazioni e come supporto delle operazioni militari e che erano stati ritenuti adatti per questi scopi […]. La Commissione accetta che tali automezzi fossero necessari per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza in Grecia. |
(37) |
La Commissione accetta che l’ordinazione per la quale era stata concessa la fideiussione riguardava materiale bellico ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e che la fideiussione fosse necessaria per la fornitura di tale materiale alle forze armate greche. Di conseguenza, la Commissione accetta che a tale fideiussione sul mutuo si applichi l’esenzione dalle disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato, in quanto eccezione prevista all’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. |
(38) |
L’analisi esposta qui di seguito, effettuata in base alle norme in materia di aiuti di Stato, riguarda quindi soltanto le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2. |
5.2. Esistenza di un aiuto di Stato
5.2.1. I concetti di risorse statali, selettività, incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza
(39) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «… sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», tranne se non possano essere giustificati in base al paragrafo 2 o 3 del medesimo articolo 87 del trattato. Il concetto di aiuto di Stato comprende non soltanto i trasferimenti diretti di risorse statali, per esempio in forma di sovvenzioni, ma anche i casi in cui lo Stato annulla i debiti del beneficiario nei suoi riguardi, rinunciando cosi a un introito. |
(40) |
La Commissione ritiene che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 si configurino come aiuto di Stato poiché riguardano le imposte, che sono risorse statali, e poiché conferiscono esplicitamente un vantaggio selettivo all’ELVO, la quale altrimenti avrebbe dovuto pagare questi suoi debiti. Le esenzioni vanno chiaramente attribuite allo Stato, in quanto sono state concesse mediante misure adottate da organi statali (ossia, nella fattispecie, mediante un testo di legge per l’esenzione n. 1 e mediante una decisione di rimborso per l’esenzione n. 2). Dato che vi sono concorrenza e scambi tra gli Stati membri nel settore della fabbricazione di autoveicoli, i vantaggi finanziari di cui ha beneficiato l’ELVO nei confronti delle imprese concorrenti falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. |
5.2.2. Il criterio del vantaggio: l’argomentazione della Grecia secondo cui essa si è comportata come un venditore privato
(41) |
La Grecia ha tuttavia sostenuto che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non costituiscono un aiuto di Stato poiché non conferiscono all’ELVO un vantaggio che essa non potesse ricevere alle normali condizioni di mercato. In effetti, come si è detto ai considerando da 23 a 26 della presente decisione, la Grecia sostiene di aver agito come avrebbe fatto in analoghe circostanze un qualsiasi venditore privato. |
(42) |
Non è possibile accettare questa argomentazione. |
(43) |
Anzitutto, la Commissione osserva che, mentre la Grecia sostiene di aver agito come avrebbe fatto in analoghe circostanze un qualsiasi venditore privato, essa si è servita di poteri spettanti esclusivamente allo Stato per concedere all’ELVO misure di aiuto: una legge specifica per l’annullamento degli obblighi fiscali nel caso dell’esenzione fiscale n. 1 e una decisione dell’amministrazione fiscale nel caso dell’esenzione fiscale n. 2. Si tratta di poteri di cui un venditore privato non potrebbe mai servirsi. È quindi escluso per definizione che lo Stato greco abbia agito come avrebbe fatto in normali condizioni un operatore privato (9). |
(44) |
Inoltre, a titolo sussidiario la Commissione osserva che l’argomentazione della Grecia secondo cui la rinuncia ai suoi crediti fiscali abbia consentito di ottenere per le azioni dell’ELVO un prezzo netto più elevato (ossia il prezzo di vendita delle azioni meno gli introiti fiscali ai quali lo Stato aveva rinunciato) rispetto al prezzo che si sarebbe ottenuto vendendo le azioni senza annullare gli obblighi fiscali, è semplicemente un’asserzione, non giustificata da nessun elemento probante (come, per esempio, un raffronto tra il prezzo effettivo di vendita e il prezzo stimato delle azioni nello scenario alternativo). Non essendovi il minimo indizio in tal senso, non è possibile accettare il punto di vista della Grecia secondo cui le esenzioni fiscali costituivano una mossa commerciale. |
(45) |
Di conseguenza, la Commissione respinge l’argomentazione della Grecia di aver agito come un venditore nell’economia di mercato e ritiene che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 abbiano conferito all’ELVO un vantaggio che non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato. |
5.2.3. Conclusione per quanto riguarda l’esistenza di un aiuto di Stato
(46) |
La Commissione conclude che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
5.3. Compatibilità con il mercato comune
5.3.1. Pretesa compatibilità in riferimento al regime di aiuti di Stato N 11/91
(47) |
Nel corso del procedimento di esame, la Grecia ha sostenuto che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2, se fossero considerate un aiuto di Stato, vanno assimilate in ogni evenienza al regime di aiuti che la Commissione ha autorizzato nel caso N 11/91, e che di conseguenza sono compatibili con il mercato comune. La Commissione non può tuttavia accettare tali asserzioni della Grecia, come si è detto ai precedenti considerando 27 e 28. |
(48) |
Come osservazione preliminare, la Commissione fa notare che la legge n. 1892/90, che formava oggetto della sua decisione sul casoN 11/91, è applicata soltanto quando si procede alla vendita o ad un’altra forma di cessione di un’impresa o di tutti i suoi beni patrimoniali o della maggioranza delle sue azioni (articolo 49 della legge n. 1892/90). Tuttavia, nel caso in oggetto è stato venduto a un privato solamente il 43 % delle azioni dell’ELVO, mentre lo Stato greco continua a detenerne il 51 %. Già per questo motivo la Commissione ritiene che la parziale privatizzazione dell’ELVO non sia paragonabile con il regime suddetto. |
(49) |
Anche se fosse dimostrato, per ipotesi, che l’accordo di vendita di azioni sia avvenuto come nel caso N 11/91, le condizioni inerenti a tale regime non risultano soddisfatte nel caso in questione. |
(50) |
In effetti, anche se fosse dimostrato — sempre per ipotesi — che la fabbricazione di automezzi militari non rientra nella definizione del settore di fabbricazione di autoveicoli ai fini dell’applicazione del regime, il fatto è che l’ELVO, come si è già detto, produce un’ampia gamma di autoveicoli a duplice uso o autoveicoli non militari, oltre alla sua produzione esclusivamente ad uso militare. La produzione non militare dell’ELVO basta da sola a caratterizzare l’impresa come fabbricante di autoveicoli ai fini dell’applicazione del regime. |
(51) |
In caso di privatizzazione di imprese fabbricanti autoveicoli, come l’ELVO, la notifica preliminare alla Commissione costituisce una condizione essenziale per la compatibilità con il mercato comune nell’ambito del regime (10). La Grecia non ha notificato la parziale privatizzazione dell’ELVO. Di conseguenza, le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non possono essere considerate compatibili con il mercato comune nell’ambito del regime. |
5.3.2. Altri motivi di compatibilità
(52) |
La Grecia non indica altri motivi di compatibilità e la Commissione non riscontra nessun’altra base giuridica a norma della quale l’aiuto in oggetto possa considerarsi compatibile con il mercato comune. |
(53) |
Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’aiuto di Stato accordato all’ELVO non sia compatibile con il mercato comune. |
5.4. Determinazione dell’importo dell’aiuto
(54) |
Questo aiuto di Stato incompatibile sarà recuperato presso l’ELVO. Tuttavia, come ha riconosciuto la Commissione nella decisione d’iniziare il procedimento, si può ritenere che la parte della produzione dell’ELVO riguardante il materiale bellico rientri nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. Nella misura in cui l’aiuto in oggetto ha beneficiato questa parte della produzione, non lo si deve considerare aiuto di Stato, poiché tale aiuto era necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza in Grecia. Sorge quindi la questione di come ripartire l’aiuto tra i due settori di produzione. |
(55) |
L’aiuto di Stato formante oggetto della presente decisione non era inteso a favore di una specifica attività, ossia non è stato concesso per finanziare un particolare progetto. La Commissione deve quindi determinare in quale misura tale aiuto di Stato abbia beneficiato rispettivamente le attività militari e le attività non militari. Questo calcolo è complicato dal fatto che l’ELVO non teneva conti separati per le su attività rispettivamente militari e non militari. In tali condizioni, la Commissione fonderà la sua analisi sull’ampiezza rispettiva di ciascuna attività: si tratta quindi di valutare il peso relativo delle due attività. La Commissione osserva che ogni aiuto di Stato concesso all’ELVO e non destinato a finanziare una particolare attività ha al tempo stesso incluso i debiti del passato e conferito all’ELVO un vantaggio per il finanziamento delle attività future. Dunque, per determinare in quale misura l’aiuto di Stato ha beneficiato le attività rispettivamente non militari e militari, la Commissione ritiene che l’analisi non possa limitarsi alla ripartizione tra attività militari e non militari (ossia al peso relativo delle due attività) nell’anno nel quale è stato concesso l’aiuto, ma che si debba calcolare in media la ripartizione tra le due attività su un lasso di tempo abbastanza lungo. Il riferimento alla media di vari anni è giustificato dal fatto che il peso relativo delle due attività può essere molto diverso da un anno all’altro. In effetti, un dato anno può non essere rappresentativo della ripartizione media tra i due tipi di attività nel lungo periodo. |
(56) |
Poiché non vi sono conti separati relativi alla produzione rispettivamente non militare e militare, la ripartizione deve basarsi necessariamente su una stima per approssimazione. La Commissione ritiene che la ripartizione delle vendite dell’ELVO ai programmi militari e ai clienti non militari, come è stata indicata dalla Grecia, fornisca un’accettabile stima per approssimazione della proporzione tra il materiale rispettivamente non militare e militare nella produzione dell’ELVO e che si debbano ripartire secondo un metodo analogo le entrate derivanti dalle esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 (11). |
(57) |
La Grecia ha fornito informazioni sulle vendite dell’ELVO rispettivamente ai programmi militari e ai clienti non militari. Nel periodo dal 1987 (compreso) al 2000 (compreso), ossia il periodo al quale si riferiscono le esenzioni fiscali, la percentuale media ponderata delle vendite ai programmi militari è stata del 79,9 %. Quindi la parte non militare della produzione corrispondeva al 20,1 %. |
(58) |
Applicando questa proporzione alle esenzioni fiscali, l’aiuto non compatibile da recuperare presso l’ELVO (tutti gli importi del calcolo sono stati arrotondati all’unità intera superiore della moneta utilizzata) ammonta a 1 193 753 186 GDR × 0,201 = 239 944 390 GDR per l’esenzione fiscale n. 1 e a 3 546 407,89 EUR × 0,201 = 712 827,99 EUR per l’esenzione fiscale n. 2. |
(59) |
Tuttavia, se la Commissione accetta che il 79,9 % di ogni apporto di risorse statali abbia finanziato le attività militari dell’ELVO, si deve anche concludere che il 79,9 % di ogni esborso finanziario dell’ELVO sia andato a favore della parte militare della sua attività. Poiché la maggior parte delle attività dell’ELVO hanno carattere militare e poiché la società non tiene conti separati per le sue attività non militari, vi è il rischio che il rimborso degli aiuti ricevuti per le attività non militari sia finanziato principalmente con risorse che altrimenti avrebbero finanziato le attività militari. Di conseguenza, per ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza l’aiuto di Stato e per impedire l’erogazione di altri aiuti a favore delle attività non militari, è necessario che la Grecia assicuri che il recupero dell’aiuto provenga esclusivamente dalle entrate non militari dell’ELVO (12). |
(60) |
La presente decisione non ha effetto sulla posizione che la Commissione potrà adottare sulla compatibilità delle misure in oggetto con le norme del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli appalti banditi dallo Stato e le concessioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato dell’importo rispettivamente di 239 944 390 GDR e di 712 827,99 EUR concessi illegittimamente dalla Grecia all’ELVO, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Grecia recupererà dal beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 1. Gli aiuti saranno recuperati esclusivamente a carico delle entrate dell’ELVO provenienti dalle sue attività non militari.
2. Sugli importi da recuperare sono applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (13).
Articolo 3
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 sarà immediato ed effettivo.
2. La Grecia provvederà perché la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia fornirà alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l’importo totale (in conto capitale e degli interessi) che il beneficiario dovrà rimborsare (a tale riguardo la Grecia indicherà in particolare la data esatta del rimborso dei 634 088,99 EUR formanti oggetto dell’esenzione fiscale n. 2, indicati al considerando 14, secondo trattino, della presente decisione); |
b) |
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste allo scopo di attuare la presente decisione; |
c) |
documenti attestanti l’ingiunzione di rimborso degli aiuti notificata al beneficiario. |
2. Fino alla data del recupero integrale degli aiuti di cui all’articolo 1, la Grecia terrà informata la Commissione sulla progressione delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione. Su semplice richiesta della Commissione, la Grecia fornirà immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle previste allo scopo di conformarsi alla presente decisione. Inoltre, la Grecia fornirà informazioni particolareggiate sull’importo degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 34 del 10.2.2006, pag. 24.
(2) Cfr. la nota 1.
(3) L’importo in euro è stato calcolato dalle autorità greche.
(4) Tale decisione è stata attuata soltanto nell’ambito dell’accordo di vendita di azioni concluso il 29 agosto 2000 tra lo Stato greco e il gruppo Mytilineos.
(5) Segreto industriale.
(6) Regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(7) In francese «automobiles».
(8) A tale riguardo cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 aprile 2008 nella causa C-337/05, Commission/Italia (non ancora pubblicata), punti 42-49.
(9) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 2008 nella causa T-196/04 Ryanair (non ancora pubblicata), punti 84-85 e 90.
(10) Secondo la giurisprudenza, nel caso che un regime di aiuti autorizzato richieda la notifica di determinate forme di aiuto (per esempio quelli a favore delle imprese di un particolare settore), tali aiuti sono esclusi dall’autorizzazione relativa al regime e devono essere notificati separatamente. La notifica è quindi una condizione essenziale e non deve consistere unicamente nell’informazione. Cfr. le cause riunite Τ-447/93, Τ-448/93 e Τ-449/93, AIETEC e al., punti 129 e 135, Raccolta 1995, pag. II-1971; la causa C-169/95, Commissione/Spagna, punti 28-29, Raccolta 1997, pag. I-135; le cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, punto 203, Raccolta 1999, pag. II-3663; le cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, Freistaat Sachsen, punto 114 e seguenti, Raccolta 2003, pag. I-9975.
(11) Per un’analoga approssimazione, cfr. la decisione della Commissione del 2 luglio 2008 sul caso di aiuti di Stato C-16/04 erogati dalla Grecia a favore dei cantieri navali greci (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/).
(12) Cfr. la sentenza nella causa C-16/04, menzionata alla nota 10, in particolare il punto 340 e seguenti.
(13) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
Dati relativi all’importo degli aiuti ricevuti dal beneficiario, agli importi da recuperare e agli importi già recuperati
Identità del beneficiario |
Importo totale degli aiuti erogati nell’ambito del regime (1) |
Importo totale da recuperare (1) (in conto capitale) |
Importi totali già rimborsati (1) |
|
In conto capitale |
Interessi |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) In milioni di moneta nazionale.