ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.118.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
12 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

1

 

*

Regolamento (UE) n. 408/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

5

 

*

Regolamento (UE) n. 409/2010 della Commissione, dell’11 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castaña de Galicia (IGP)]

6

 

*

Regolamento (UE) n. 410/2010 della Commissione, dell'11 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]

8

 

*

Regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

10

 

 

Regolamento (UE) n. 412/2010 della Commissione, dell'11 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

43

 

 

DECISIONI

 

 

2010/269/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 marzo 2010, relativa all’aiuto concesso a favore di Farm Dairy (C 45/08) [notificata con il numero C(2010) 1240]

45

 

 

2010/270/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni [notificata con il numero C(2010) 2624]  ( 1 )

56

 

 

2010/271/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 maggio 2010, che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2010) 2983]  ( 1 )

63

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2010/272/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2010/2)

65

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/273/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, relativa all’aiuto di Stato C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) erogato dalla Grecia a favore della SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (ELVO) [notificata con il numero C(2009) 1476]  ( 1 )

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO (UE) N. 407/2010 DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2010

che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 122, paragrafo 2, del trattato prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

(2)

Tali difficoltà possono essere causate da un grave deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale.

(3)

La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica che hanno colpito il mondo nel corso degli ultimi due anni hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle posizioni del disavanzo e del debito degli Stati membri.

(4)

L’aggravarsi della crisi finanziaria ha causato un grave deterioramento delle condizioni di prestito di diversi Stati membri al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici. A questo punto, se non affrontata con urgenza, tale situazione potrebbe rappresentare una seria minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo complesso.

(5)

Al fine di affrontare questa situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, appare opportuno istituire immediatamente un meccanismo di stabilizzazione dell’Unione per preservare la stabilità finanziaria nell'Unione europea. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi in un determinato Stato membro. La sua attivazione avverrà nel contesto di un sostegno congiunto UE/Fondo monetario internazionale (FMI).

(6)

Date le particolari implicazioni finanziarie che ne derivano, le decisioni di concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al presente regolamento richiedono l'esercizio di competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite al Consiglio.

(7)

In caso di attivazione del meccanismo occorre imporre condizioni forti di politica economica al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro beneficiario e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari.

(8)

Occorre che la Commissione esamini regolarmente se sussistano ancora le circostanze eccezionali che minacciano la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo complesso.

(9)

Occorre che resti in vigore l'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine degli Stati membri che non fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione europea, il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, tenendo conto della possibilità di applicare l'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri che non fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002.

Articolo 2

Forma dell’assistenza finanziaria dell’Unione

1.   L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fini del presente regolamento prende la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato.

A tal fine, conformemente a una decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 3, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti per conto dell’Unione europea sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie.

2.   L'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

Articolo 3

Procedura

1.   Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE), una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione e al comitato economico e finanziario un programma di aggiustamento economico e finanziario.

2.   L’assistenza finanziaria dell’Unione è concessa mediante decisione adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3.   La decisione di concedere un prestito contiene:

a)

l’importo, la scadenza media, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione dell’assistenza;

b)

le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e

c)

l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione.

4.   La decisione di concedere una linea di credito contiene:

a)

l’importo, le commissioni per la messa a disposizione della linea di credito, la formula del prezzo applicabile per lo svincolo dei fondi e il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l'attuazione dell’assistenza;

b)

le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e

c)

l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione.

5.   La Commissione e lo Stato membro beneficiario concludono un memorandum di intesa nel quale sono specificate le condizioni generali di politica economica fissate dal Consiglio. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   La Commissione, in consultazione con la BCE, riesamina le condizioni generali di politica economica di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), almeno ogni sei mesi e discute con lo Stato membro beneficiario le modifiche del suo programma di aggiustamento che possano essere necessarie.

7.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti delle condizioni generali di politica economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.

8.   Qualora sia previsto un finanziamento esterno all’Unione subordinato a condizioni di politica economica, in particolare da parte dell'FMI, lo Stato membro interessato consulta in via preliminare la Commissione. La Commissione esamina le possibilità disponibili nell'ambito del meccanismo di assistenza finanziaria dell’Unione e la compatibilità delle condizioni di politica economica previste con gli impegni assunti dallo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 121, all’articolo 126 e all’articolo 136 TFUE. La Commissione informa il comitato economico e finanziario.

Articolo 4

Erogazione del prestito

1.   Di regola il prestito è erogato in rate.

2.   La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.

3.   Sulla base dei risultati di tale verifica, la Commissione decide sull’erogazione delle rate successive.

Articolo 5

Svincolo dei fondi

1.   Lo Stato membro beneficiario informa in anticipo la Commissione della sua intenzione di ritirare fondi dalla sua linea di credito. Le regole dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.

3.   Sulla base dei risultati di tale verifica, la Commissione decide sullo svincolo dei fondi.

Articolo 6

Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

1.   Le operazioni di assunzione e di concessione dei prestiti di cui all’articolo 2 sono effettuate in euro.

2.   Le caratteristiche delle rate successive erogate dall’Unione nell'ambito del meccanismo di assistenza finanziaria sono negoziate tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione.

3.   Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell'Unione sui mercati. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o depositi titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.

4.   Se uno Stato membro che riceve un prestito che prevede una clausola di rimborso anticipato decide di esercitare tale opzione, la Commissione adotta le misure necessarie.

5.   Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in toto o in parte il prestito da essa inizialmente assunto o ristrutturare le relative condizioni finanziarie.

6.   Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dell’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 7

Costi

I costi sostenuti dall’Unione per la conclusione e l’esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.

Articolo 8

Amministrazione dei prestiti

1.   La Commissione prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la BCE.

2.   Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

3.   Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione dell’assistenza. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha in particolare il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione all’assistenza.

Articolo 9

Riesame e adeguamento

1.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e se del caso successivamente ogni sei mesi, la Commissione trasmette al comitato economico e finanziario e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sulla persistenza delle condizioni eccezionali che ne hanno giustificato l’adozione.

2.   Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento volta ad adeguare la possibilità di concedere l’assistenza finanziaria senza incidere sulla validità di decisioni già adottate.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 11 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/5


REGOLAMENTO (UE) N. 408/2010 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),

vista una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 della decisione 2010/232/PESC vieta l'acquisto, l'importazione e il trasporto dalla Birmania/Myanmar nell'Unione di talune specifiche categorie di merci.

(2)

L'articolo 8 della decisione 2010/232/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici.

(3)

Il regolamento (CE) n. 194/2008 (2) dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci ivi specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma di aiuti umanitari o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 8, lettere a), b) e c), della decisione 2010/232/PESC.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno:

a)

dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile;

b)

della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure

c)

della tutela dell'ambiente, e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati nell'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.

(2)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.


12.5.2010   

IT

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L 118/6


REGOLAMENTO (UE) N. 409/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castaña de Galicia (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Castaña de Galicia» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 232 del 26.9.2009, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Castaña de Galicia (IGP)


12.5.2010   

IT

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L 118/8


REGOLAMENTO (UE) N. 410/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 232 del 26.9.2009, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe: 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

GRECIA

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)


12.5.2010   

IT

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L 118/10


REGOLAMENTO (UE) N. 411/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

All’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

All’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar, dai suoi membri oppure da persone ad essi associati, soggette a restrizioni agli investimenti in base a tale regolamento.

(3)

Agli allegati II e III della decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 (2), sono elencate le persone fisiche e giuridiche alle quali si applicano le misure restrittive previste all'articolo 10 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 194/2008 attua nella misura in è necessaria l'azione a livello dell'Unione. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.


ALLEGATO I

«ALLEGATO VI

Elenco dei membri del governo della Birmania/Myanmar e delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati di cui all’articolo 11

Note:

(1)

Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicati con il termine «alias».

(2)

Se non diversamente indicato, tutti i passaporti e le carte d'identità sono della Birmania/Myanmar.

A   CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …)

Sesso (M/F)

A1a

Comandante in capo, Gen. Than Shwe

Presidente, nato il 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Moglie del Gen. Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

F

A1d

Maggiore Zaw Phyo Win

Marito di Thandar Shwe, vicedirettore della sezione esportazioni, ministero del Commercio

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

Figlio del Gen. Than Shwe, proprietario della J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

Moglie di Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Figlio del Gen. Than Shwe, proprietario di J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Moglie del Gen. Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

Figlio del Gen. Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe, alias Ma Aw

Figlia del Gen. Than Shwe

F

A1n

Ten. Col. Nay Soe Maung

Marito di Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae, (Full Moon) alias Nay Shwe Thway Aung

Figlio di Kyi Kyi Shwe e Nay Soe Maung, direttore di Yadanabon Cybercity

M

A2a

Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye

Vicepresidente, nato il 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Moglie del Gen. Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D15g), proprietaria della Queen Star Computer Co.

F

A3a

Gen. Thura Shwe Mann

Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko

Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon e coproprietario di RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.o.b. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Moglie di Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, nato il 29.6.1978, proprietario di Global Net e di Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Internet Service Providers

M

A3f

Zay Zin Latt

Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981

F

A4a

Ten. Gen. Thein Sein

«Primo ministro», nato il 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

Moglie del Ten. Gen. Thein Sein

F

A5a

Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura è un titolo) «Primo segretario», nato il 29.5.1950, presidente del Myanmar National Olympic Council e presidente della Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Cap. Naing Lin Oo

Figlio del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Moglie del Cap. Naing Lin Oo

F

A6a

Magg. Gen. Min Aung Hlaing

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Stati Shan) dal 23.6.2008.

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Moglie del Magg. Gen. Min Aung Hlaing

F

A7a

Ten. Gen. Tin Aye

Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Moglie del Ten. Gen. Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Figlio del Ten. Gen. Tin Aye

M

A8a

Magg. Gen. Thar Aye, alias Tha Aye

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing) dal maggio 2009, nato il 16.2.1945 (in precedenza A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

Moglie del Magg. Gen. Thar Aye (in precedenza A11b)

F

A8c

Vedasi Thu Aye

Figlio del Magg. Gen. Thar Aye (in precedenza A11c)

M

A9a

Magg. Gen. Hla Htay Win

Capo dell'addestramento delle forze armate, dal 23.6.2008. (In precedenza B1a). Proprietario della Htay Co. (industria forestale e legname)

M

A9b

Mar Mar Wai

Moglie del Magg. Gen. Hla Htay Win

F

A10a

Magg. Gen. Ko Ko

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Dal 23.6.2008.

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Moglie del Magg. Gen. Ko Ko

F

A11a

Ten. Gen.Khin Zaw

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim), dal maggio 2009, in precedenza capo del BSO 6 dal giugno 2008 (in precedenza G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

Moglie del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42b)

F

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Figlio del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

Figlia del Ten. Gen. Khin Zaw (in precedenza G42d)

F

A12a

Ten. Gen. Myint Swe

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 5 (Yangon/Rangoon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Moglie del Ten. Gen. Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Direttore generale a riposo, Direzione degli affari religiosi

M

A14a

Ten. Gen. Ohn Myint

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 6 (Naypyidaw e Mandalay) dal maggio 2009. (In precedenza A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

Moglie del Ten. Gen.Ohn Myint

F

A14c

Kyaw Thiha, alias Kyaw Thura

Figlio del Ten. Gen.Ohn Myint

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Moglie di Kyaw Thiha

F


B.   COMANDANTI REGIONALI

#

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

Sesso (M/F)

B1a

Magg. Gen. Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Moglie del Magg. Gen. Win Myint

F

B2a

Magg. Gen. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye e Yar Pyrit

Est (Stato Shan (sud)),

M

B2b

Thinzar Win Sein

Moglie del Magg. Gen. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye e Yar Pyrit

F

B3a

Magg. Gen. Myint Soe

Nord-ovest (Divisione Sagaing) e ministro regionale senza portafoglio

M

B4a

Magg. Gen. Khin Zaw Oo

Costa (Divisione Tanintharyi), nato il 24.6.1951

M

B5a

Magg. Gen. Aung Than Htut

Nord-est (Stato Shan (nord))

M

B5b

Cherry

Moglie del Magg. Gen. Aung Than Htut

F

B6a

Magg. Gen. Tin Ngwe

Centro (Divisione Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Moglie del Magg. Gen. Tin Ngwe

F

B7a

Magg. Gen. Thaung Aye

Ovest (Stato Rakhine)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Moglie del Magg. Gen. Thaung Aye

F

B8a

Magg. Gen. Kyaw Swe

Sud-ovest (Divisione Irrawaddy) e ministro regionale senza portafoglio

M

B8b

Win Win Maw

Moglie del Magg. Gen. Kyaw Swe

F

B9a

Magg. Gen. Soe Win

Nord (Stato Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

Moglie del Magg. Gen. Soe Win

F

B10a

Magg. Gen. Hla Min

Sud (Divisione Bago)

M

B11a

Magg. Gen. Thet Naing Win

Sud-est (Stato Mon)

M

B12a

Magg. Gen. Kyaw Phyo

Triangolo (Stato Shan (est))

M

B13a

Magg. Gen. Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Moglie del Magg. Gen. Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Figlio del Magg. Gen. Wai Lwin

M

B13d

Oanmar alias Kyaw Tun Ohnmar Kyaw Tun

Moglie di Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Figlio del Magg. Gen. Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Figlia del Magg. Gen. Wai Lwin

F


C.   VICECOMANDANTI REGIONALI

#

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

Sesso (M/F)

C1a

Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Moglie del Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Brig. Gen. Than Htut Aung

Centro

M

C2b

Moe Moe Nwe

Moglie del Brig. Gen. Than Htut Aung

F

C3a

Brig. Gen. Tin Maung Ohn

Nord-ovest

M

C4a

Brig. Gen. San Tun

Nord, nato il 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Moglie del Brig. Gen. San Tun, nata il 27.9.1950, Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Figlia del Brig. Gen. San Tun, nata il 16.9.1979, direttrice della Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Figlio del Brig. Gen. San Tun, nato l'11.11.1982, Rangoon/Yangon, direttore della Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Figlia del Brig. Gen. San Tun, nata il 25.10.1984, Rangoon/Yangon, direttrice della Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Brig. Gen. Hla Myint

Nord-est

M

C5b

Su Su Hlaing

Moglie del Brig. Gen. Hla Myint

F

C6a

Brig. Gen. Wai Lin

Triangolo

M

C7a

Brig. Gen. Chit Oo

Est

M

C7b

Kyin Myaing

Moglie del Brig. Gen. Chit Oo

F

C8a

Brig. Gen. Zaw Min

Sud-est

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Moglie del Brig. Gen. Zaw Min

F

C9a

Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai

Costa

M

C9b

Wah Wah

Moglie del Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai

F

C10a

Brig. Gen. Win Myint

(in precedenza C7a) Sud

M

C10b

Mya Mya Aye

Moglie del Brig. Gen. Win Myint

F

C11a

Brig. Gen. Tint Swe

Sud-ovest

M

C11b

Khin Thaung

Moglie del Brig. Gen. Tint Swe

F

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

Figlio del Brig. Gen. Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Moglie di Ye Min

F

C12a

Brig. Gen. Tin Hlaing

Ovest

M

C12b

Hla Than Htay

Moglie del Brig. Gen. Tin Hlaing

F


D.   MINISTRI

#

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

Sesso (M/F)

D1a

Magg. Gen. Htay Oo

Agricoltura e Irrigazione (dal 18.9.2004) (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003); Segretario generale dell'USDA nato il 20.1.1950 a Hintada, Passaporto n. DM 105413, Carta d'identità: 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

Moglie del Magg. Gen. Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo

M

D2a

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste, nato nel 1955

M

D2b

Aye Aye

Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein

F

D3a

Magg. Gen. Khin Maung Myint

Edilizia, anche ministro dell'energia elettrica 2

M

D3b

Win Win Nu

Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint

F

D4a

Magg. Gen. Tin Htut

Cooperative (dal 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Moglie del Magg. Gen. Tin Htut

F

D5a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Cultura (dal 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Moglie del Magg. Gen. Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Istruzione (dal 10.8.2005). In precedenza: Viceministro della scienza e della tecnologia, membro del comitato esecutivo dell'USDA, nato il 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

Moglie del Dr. Chan Nyein

F

D7a

Col. Zaw Min

Energia elettrica (1) (dal 15.5.2006), nato il 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Moglie del Col. Zaw Min

F

D8a

Brig. Gen. Lun Tecnici

Energia (dal 20.12.1997), nato il 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Moglie del Brig. Gen. Lun Tecnici

F

D8c

Mya Sein Aye

Figlia del Brig. Gen. Lun Tecnici

F

D8d

Zin Maung Lun

Figlio del Brig. Gen. Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Moglie di Zin Maung Lun

F

D9a

Magg. Gen. Hla Tun

Finanze e fisco (dall'1.2.2003), nato l'11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Moglie del Magg. Gen. Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Affari esteri (dal 18.9.2004), in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Moglie di Nyan Win, anta il 15.1.1953

F

D11a

Brig. Gen. Thein Aung

Foreste (dal 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Moglie del Brig. Gen. Thein Aung

F

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanità (dall'1.2.2003), nato nel 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D13a

Magg. Gen. Maung Oo

Interno (dal 5.11.2004) e ministro dell'immigrazione e affari demografici dal febbraio 2009, nato nel 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Moglie del Magg. Gen. Maung Oo

F

D14a

Magg. Gen. Maung Maung Swe

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industria 1 (dal 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Moglie di Aung Thaung

F

D15c

Magg. Moe Aung

Figlio di Aung Thaung

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Moglie del Magg. Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato dell'Aung Yee Phyoe Co. Ltd e direttore dell'IGE Co. Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Moglie di Nay Aung

F

D15g

Magg.. Pyi Aung, alias Pye Aung

Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c), direttore dell'IGE Co. Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Figlia di Aung Thaung

F

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

Figlia di Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Figlia di Aung Thaung

F

D16a

Contrammiraglio Soe Thein

Industria 2 (dal giugno 2008), (in precedenza G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin, alias Aye Aye

Moglie del Contrammiraglio Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980, attualmente negli USA

F

D16d

Aye Chan

Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979

F

D17a

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informazione (dal 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan, capo del Dipartimento Informazione della Federazione di Myanmar per la condizione femminile

F

D18a

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Allevamento e pesca

M

D18b

Myint Myint Aye

Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein, alias Ko Pauk

Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein

M

D19a

Brig. Gen. Ohn Myint

Miniere (dal 15.11.1997)

M

D19b

San San

Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 20.12.1997), nato il 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Moglie di Soe Tha, nata il 3.11.1949

F

D20c

Kyaw Myat Soe, alias Aung Myat Soe

Figlio di Soe Tha, nato il 14.2.1973/7.10.1974, attualmente in Australia

M

D20d

Wei Wei Lay

Moglie di Kyaw Myat Soe, nata il 12.9.1978/18.8.1975, attualmente in Australia

F

D20e

Aung Soe Tha

Figlio di Soe Tha, nato il 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Figlia di Soe Tha, nata il 14.2.1973

F

D20g

San Thida Soe

Figlia di Soe Tha, nata il 12.9.1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Figlio di Soe Tha, nato il 3.3.1983

M

D21a

Col. Thein Nyunt

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 15.11.1997) e sindaco di Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing, alias Khine

Moglie del Col. Thein Nyunt

F

D22a

Magg. Gen. Aung Min

Trasporti ferroviari (dall'1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

Moglie del Magg. Gen. Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Figlia del Magg. Gen. Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Figlio del Magg. Gen. Aung Min

M

D23a

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Affari religiosi (dal 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Moglie di Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Scienza e Tecnologia (dal novembre 1998), nato il 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

Moglie di Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Figlio di Thaung, nato nel 1971

M

D25a

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport (dal 29.10.99)

M

D25b

Aye Aye

Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint

M

D26a

Brig. Gen. Thein Zaw

Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi (dal 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw

F

D27a

Magg. Gen. Thein Swe

Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Moglie del Magg. Gen. Thein Swe

F

D28a

Magg. Gen. Soe Naing

Ministro del settore alberghiero e del turismo (dal 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Moglie del Magg. Gen. Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Figlia del Magg. Gen. Soe Naing

F

D28d

Cap. Htun Zaw Win

Marito di Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Figlia del Magg. Gen. Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Figlio del Magg. Gen. Soe Naing

M

D29a

Aung Kyi

Occupazione (nominato ministro delle relazioni l'8.10.2007 incaricato delle relazioni con Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

Moglie di Aung Kyi

F

D30a

Kyaw Thu

Presidente del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile, nato il 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

Moglie di Kyaw Thu

F


E.   VICEMINISTRI

#

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

Sesso (M/F)

E1a

Ohn Myint

Agricultura e Irrigazione (dal 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Moglie di Ohn Myint

F

E2a

Brig. Gen. Aung Tun

Commercio (dal 13.9.2003)

M

E3a

Brig. Gen. Myint Thein

Edilizia (dal 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Moglie del Brig. Gen. Myint Thein

F

E4a

Tint Swe

Edilizia (dal 7.5.1998), nato il 7.11.1936

M

E5a

Magg. Gen. Aye Myint

Difesa (dal 15.5.2006)

M

E6a

Brig. Gen. Aung Myo Min

Istruzione (dal 19.11.2003)

M

E6b

Thazin New

Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Figlio del Brig. Gen. Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Energia elettrica 1 (dal 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Moglie di Myo Myint

F

E8a

Brig. Gen. Than Htay

Energia (dal 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Moglie del Brig. Gen. Than Htay

F

E9a

Col. Hla Thein Swe

nato l'8.3.1957, Finanza e fisco (dal 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Moglie del Col. Hla Thein Swe

F

E10a

Brig. Gen. Win Myint

Energia elettrica 2

M

E10b

Tin Ma Ma Than

Moglie del Brig. Gen. Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Affari esteri (dal 18.9.2004), nato il 21.5.1958, Mandalay

M

E11b

Dr. Khin Mya Win

Moglie di Maung Myint, nata il 21.1.1956

F

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Sanità (dal 16.11.1997), nato il 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Moglie del Prof. Dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971

F

E12e

Mya Thidar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973

F

E12f

Mya Nandar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976

F

E13a

Brig. Gen. Phone Swe

Interni (dal 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Moglie del Brig. Gen. Phone Swe

F

E14a

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Settore alberghiero e turismo (dal 16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu

F

E15a

Brig. Gen. Win Sein

Immigrazione e popolazione (dal novembre 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Moglie del Brig. Gen. Win Sein

F

E16a

Brig. Gen. Thein Tun

Industria (viceministro aggiunto)

M

E17a

Ten. Col. Khin Maung Kyaw

Industria 2 (dal 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw

F

E18a

Magg. Gen. Kyaw Swa Khine

Industria 2 (dal 24.10.2007) (in precedenza G29a), (viceministro aggiunto)

M

E18a

Khin Phyu Mar

Moglie del Maj-Gen Kyaw Swa Khine

M

E19a

Col. Tin Ngwe

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Moglie del Col. Tin Ngwe

F

E20a

Thaung Lwin

Trasporti ferroviari (dal 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Moglie di Thura Thaung Lwin

F

E21a

Brig. Gen. Thura Aung Ko

Affari religiosi, membro USDA, membro del comitato esecutivo centrale (dal 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Scienza e Tecnologia (dal 15.11.2004), nato il 16.10.1944

M

E23a

Col. Thurein Zaw

Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Moglie del Col. Thurein Zaw

F

E24a

Brig. Gen. Kyaw Myin

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myin

F

E25a

Pe Than

Trasporti ferroviari (dal 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Moglie di Pe Than

F

E26a

Col. Nyan Tun Aung

Trasporti (dal 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

Moglie del Col. Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr. Paing Soe

Sanità (Viceministro aggiunto) (dal 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

Moglie del Dr. Paing Soe

F

E28a

Magg. Gen. Thein Tun

Viceministro delle poste e telecomunicazioni

M

E28b

Mya Mya Win

Moglie di Thein Tun

F

E29a

Magg. Gen. Kyaw Swa Khaing

Viceministro dell'industria 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

Moglie di Kyaw Swa Khaing

F

E30a

Magg. Gen. Thein Htay

Viceministro della difesa

M

E30b

Myint Myint Khine

Moglie del Magg. Gen. Thein Htay

F

E31a

Brig. Gen. Tin Tun Aung

Viceministro del lavoro (dal 7.11.2007)

M


F   ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

#

Nome

Informazioni sull'identità

inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

F1a

U Hla Htay

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo

M

F3a

Soe Thein

Amministratore delegato Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)

M

F4a

Khin Maung Soe

Direttore generale

M

F5a

Tint Swe

Direttore generale

M

F6a

Ten. Col. Yan Naing

Direttore generale, ministero del settore alberghiero e del turismo

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Direttore per la promozione del turismo, ministero del settore alberghiero e del turismo

F

G.   ALTI UFFICIALI

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

G1a

Magg. Gen. Hla Shwe

Viceaiutante generale

M

G2a

Magg. Gen. Soe Maung

Giudice, avvocato generale

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Moglie del Magg. Gen. Soe Maung

F

G3a

Magg. Gen. Thein Htaik, alias Hteik

Ispettore generale

M

G4a

Magg. Gen. Saw Hla

Capo della polizia militare

M

G4b

Cho Cho Maw

Moglie del Magg. Gen. Saw Hla

F

G5a

Magg. Gen. Htin Aung Kyaw

Vicegenerale del commissariato

M

G5b

Khin Khin Maw

Moglie del Gen. Htin Aung Kyaw

F

G6a

Gen. Lun Maung

Revisore dei conti generale

M

G6b

May Mya Sein

Moglie del Magg. Gen. Lun Maung

F

G7a

Magg. Gen. Nay Win

Assistente militare del Presidente SPDC

M

G8a

Magg. Gen. Hsan Hsint

Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint

M

G9a

Magg. Gen. Hla Aung Thein

Comandante in campo, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Moglie di Hla Aung Thein

F

G10a

Gen. Ye Myint

Capo della sicurezza delle questioni militari

M

G10b

Myat Ngwe

Moglie del Gen. Ye Myint

F

G11a

Brig. Gen. Mya Win

Comandante, Accademia della difesa nazionale

M

G12a

Brig. Gen. Maung Maung Aye

Comandante, Accademia dello stato maggiore (dal giugno 2008)

M

G12b

San San Yee

Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Aye

F

G13a

Brig. Gen. Tun Tun Oo

Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica

M

G14a

Magg. Gen. Thein Tun

Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee

M

G15a

Magg. Gen. Than Htay

Direttore dei rifornimenti e trasporti

M

G15b

Nwe Nwe Win

Moglie del Magg. Gen. Than Htay

F

G16a

Magg. Gen. Khin Maung Tint

Direttore dell'officina carte valori

M

G17a

Magg. Gen. Sein Lin

Direttore, ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento)

M

G18a

Magg. Gen. Kyi Win

Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

Moglie del Magg. Gen. Kyi Win

F

G19a

Magg. Gen. Tin Tun

Direttore del Genio militare

M

G19b

Khin Myint Wai

Moglie del Magg. Gen. Tin Tun

F

G20a

Magg. Gen. Aung Thein

Direttore Reinsediamenti

M

G20b

Htwe Yi, alias Htwe Htwe Yi

Moglie del Magg. Gen. Aung Thein

F

G21a

Brig. Gen. Than Maung

Vicecapo dell'Accademia della difesa nazionale

M

G22a

Brig. Gen. Win Myint

Rettore del DSTA

M

G23a

Brig. Gen. Tun Nay Lin

Rettore/Comandante, Accademia di medicina dei servizi della difesa

M

G24a

Brig. Gen. Than Sein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, a Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Moglie del Brig. Gen. Than Sein

F

G25a

Brig. Gen. Win Than

Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen. Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Brig. Gen. Than Maung

Direttore della milizia popolare e forze di confine

M

G27a

Magg. Gen. Khin Maung Win

Direttore delle industrie della difesa

M

G28a

Brig. Gen. Win Aung

Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile

M

G29a

Brig. Gen. Soe Oo

Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile

M

G30a

Brig. Gen. Nyi Tun alias Nyi Htun

Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile

M

G31a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile

M

G32a

Gen. Myint Hlaing

Capo di stato maggiore (Difesa aerea)

M

G32b

Khin Thant Sin

Moglie del Gen. Myint Hlaing

F

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Figlia del Gen. Myint Hlaing

F

G32d

Thant Sin Hlaing

Figlio del Gen. Myint Hlaing

M

G33a

Magg. Gen. Mya Win

Direttore dell'artiglieria, ministero della difesa

M

G34a

Magg. Gen. Tin Soe

Direttore dei mezzi corazzati, ministero della difesa

M

G35a

Magg. Gen. Than Aung

Direttore, ministero della difesa, Direzione del personale medico

M

G36a

Magg. Gen. Ngwe Thein

Ministero della difesa

M

G37a

Col. Thant Shin

Direttore generale, Ufficio del Primo ministro

M

G38a

Gen. Thura Myint Aung

Aiutante generale (in precedenza B8a, promosso da comando regionale sud-ovest)

M

G39a

Magg. Gen. Maung Shein

Ispezione servizi della difesa e controllore generale

M

G40a

Magg. Gen. Tha Aye

Ministero della difesa

M

G41a

Col. Myat Thu

Comandante della regione militare 1 di Rangoon (Rangoon nord)

M

G42a

Col. Nay Myo

Comandante della regione militare 2 (Rangoon est)

M

G43a

Col. Tin Hsan

Comandante della regione militare 3 (Rangoon ovest)

M

G44a

Col. Khin Maung Htun

Comandante della regione militare 4 (Rangoon sud)

M

G45a

Col. Tint Wai

Comandante del comando controllo delle operazioni n. 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

Comandante dell'unità militare di supporto n. 2 dell'Ufficio Affari per la sicurezza militare

M

G47a

Ten. Col. Zaw Win

Comandante della base 3 del battaglione Lon Htein a Shwemyayar

M

G48a

Magg. Mya Thaung

Comandante della base 5 del battaglione Lon Htein a Mawbi

M

G49a

Magg. Aung San Win

Comandante della base 7 del battaglione Lon Htein a Thanlin Township

M


Marina

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

G50a

Contrammiraglio Nyan Tun

Comandante in capo (Marina). Da giugno 2008. Membro del Consiglio UMEHL. (In precedenza G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

Moglie di Nyan Tun

F

G51a

Commodoro Win Shein

Comandante, quartier generale di addestramento navale

M

G52a

Commodoro Brig. Gen. Thura Thet Swe

Comandante del comando della regione navale di Taninthayi

M

G53a

Commodoro Myint Lwin

Comandante del comando della regione navale di Irrawaddy

M


Aviazione

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

G54a

Ten. Gen. Myat Hein

Comandante in capo (Aviazione)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Moglie del Ten. Gen. Myat Hein

F

G55a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Capo di stato maggiore (Aviazione)

M

G56a

Brig. Gen. Ye Chit Pe

Addetto presso il comandante in capo (Aviazione), Mingaladon

M

G57a

Brig. Gen. Khin Maung Tin

Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila

M

G58a

Brig. Gen. Zin Yaw

Comandante della base aerea di Pathein. Capo di stato maggiore (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

Moglie del Brig. Gen. Zin Yaw

F

G58c

Zin Mon Aye

Figlia del Brig. Gen. Zin Yaw, nata il 26.3.1985

F

G58d

Htet Aung

Figlio del Brig. Gen. Zin Yaw, nato il 9.7.1988

M


Divisioni d'infanteria leggera (LID)

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

G59a

Brig. Gen. Than Htut

11 LID

M

G60a

Brig. Gen. Tun Nay Lin

22 LID

M

G61a

Brig. Gen. Kyaw Htoo Lwin

33 LID, Sagaing

M

G62a

Brig. Gen. Taut Tun

44 LID

M

G63a

Brig. Gen. Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G64a

Brig. Gen. San Myint

66 LID, Pyi

M

G65a

Brig. Gen. Tun Than

77 LID, Bago

M

G66a

Brig. Gen. Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

Brig.Gen. Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G68a

Brig. Gen. Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G69a

Col. Than Han

Divisione d'infanteria leggera 66

M

G70a

Ten. Col. Htwe Hla

Divisione d'infanteria leggera 66

M

G71a

Ten. Col. Han Nyunt

Divisione d'infanteria leggera 66

M

G72a

Col. Ohn Myint

Divisione d'infanteria leggera 77

M

G73a

Ten. Col. Aung Kyaw Zaw

Divisione d'infanteria leggera 77

M

G74a

Magg. Hla Phyo

Divisione d'infanteria leggera 77

M

G75a

Col. Myat Thu

Comandante tattico dell'11a LID

M

G76a

Col. Htein Lin

Comandante tattico dell'11a LID

M

G77a

Ten. Col. Tun Hla Aung

Comandante tattico dell'11a LID

M

G78a

Col. Aung Tun

Brigata 66

M

G79a

Cap. Thein Han

Brigata 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

Moglie del Cap. Thein Han

F

G80a

Ten. Col. Mya Win

Comandante tattico della 77a LID

M

G81a

Col. Win Te

Comandante tattico della 77a LID

M

G82a

Col. Soe Htway

Comandante tattico della 77a LID

M

G83a

Ten. Col. Tun Aye

Comandante del 702o battaglione d'infanteria leggera

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

Comandante del battaglione d'infanteria 281 (Mongyang, Stato Shan (est))

M


Altri Brigadieri Generali

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

Sesso (M/F)

G85a

Brig. Gen. Htein Win

Stazione Taikkyi

M

G86a

Brig. Gen. Khin Htay

Comandante Stazione Meiktila

M

G97a

Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin

Comandante Stazione Kalay

M

G98a

Brig. Gen. Khin Zaw Win

Stazione Khamaukgyi

M

G89a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Sud MR, Comandante Stazione Toungoo

M

G90a

Brig. Gen. Myint Hein

Comando delle operazioni militari -3, Stazione Mogaung

M

G91a

Brig. Gen. Tin Ngwe

Ministero della difesa

M

G92a

Brig. Gen. Myo Lwin

Comando delle operazioni militari -7, Stazione Pekon

M

G93a

Brig. Gen. Myint Soe

Comando delle operazioni militari -5, Stazione Taungup

M

G94a

Brig. Gen. Myint Aye

Comando delle operazioni militari -9, Stazione Kyauktaw

M

G95a

Brig. Gen. Nyunt Hlaing

Comando delle operazioni militari -17, Stazione Mong Pan

M

G96a

Brig. Gen. Ohn Myint

Stato Mon, membro USDA CEC

M

G97a

Brig. Gen. Soe Nwe

Comando delle operazioni militari -21, Stazione Bhamo

M

G98a

Brig. Gen. Than Tun

Comandante Stazione Kyaukpadaung

M

G99a

Brig. Gen. Than Tun Aung

Comando delle operazioni regionali-Sittwe

M

G100a

Brig. Gen. Thaung Htaik

Comandante Stazione Aungban

M

G101a

Brig. Gen. Thein Hteik

Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin

M

G102a

Brig. Gen. Thura Myint Thein

Comando delle operazioni tattiche Namhsan ora amministratore delegato della Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

Brig. Gen. Win Aung

Comandante Stazione Mong Hsat

M

G104a

Brig. Gen. Myo Tint

Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti

M

G105a

Brig. Gen. Thura Sein Thaung

Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale

M

G106a

Brig. Gen. Phone Zaw Han

Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005 e presidente del Comitato per lo sviluppo di Mandalay, in precedenza comandante di Kyaukme

M

G106b

Moe Thidar

Moglie del Brig. Gen. Phone Zaw Han

F

G107a

Brig. Gen. Win Myint

Comandante Stazione Pyinmana

M

G108a

Brig. Gen. Kyaw Swe

Comandante Stazione Pyin Oo Lwin

M

G109a

Brig. Gen. Soe Win

Comandante Stazione Bahtoo

M

G110a

Brig. Gen. Thein Htay

Vicecapo per la produzione di armi militari, ministero della difesa

M

G111a

Brig. Gen. Myint Soe

Comandante Stazione Rangoon

M

G112a

Brig. Gen. Myo Myint Thein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa Pyin Oo Lwin

M

G113a

Brig. Gen. Sein Myint

Presidente PDC (Pegu) Divisione Bago

M

G114a

Brig. Gen. Hong Ngai (Ngaing)

Presidente PDC Stato Chin

M

G115a

Brig. Gen. Win Myint

Presidente PDC Stato Kayah

M

H   UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

#

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

Sesso (M/F)

H1a

Brig. Gen. Khin Yi

Direttore generale forze di polizia di Myanmar, nato il 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

Moglie del Brig. Gen. Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare

M

H2b

Nwe Ni San

Moglie di Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali

M

H4a

Brig. Gen. di polizia Khin Maung Si

Capo di Stato Magg. delle forze di polizia

M

H5a

Ten. Col. Tin Thaw

Comandante dell'Istituto tecnico statale

M

H6a

Maung Maung Oo

Capo della squadra interrogatori dell'Ufficio affari per la sicurezza militare nella prigione di Insein

M

H7a

Myo Aung

Direttore delle carceri di Rangoon

M

H8a

Brig. Gen. di polizia Zaw Win

Vicedirettore di polizia

M

H9a

Ten. Col. di polizia Zaw Min Aung

Sezione speciale

M


I.   ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)

(Alti funzionari USDA non menzionati altrove)

#

Nome

Informazioni sull'identità

(inclusa funzione)

Sesso (M/F)

I1a

Brig. Gen. Aung Thein Lin, alias Aung Thein Lynn)

Sindaco di Yangon e presidente del Comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) e membro del Comitato esecutivo centrale dell'USDA, nato nel 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin

F

I2a

Col. Maung Par, alias Maung Pa

Vicesindaco del Comitato per lo sviluppo di Yangon I (membro del Comitato esecutivo centrale I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Moglie del Col. Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Figlio del Col. Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membro del Comitato esecutivo centrale

M

I4a

Aye Myint

Membro del Comitato esecutivo di Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membro del Comitato esecutivo di Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Ufficiale di stato maggiore a Yangon est

M

I7a

Chit Ko Ko

Presidente del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Segretario del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt

M

I9a

Cap. Kan Win

Capo delle forze di polizia del municipio di Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

Capo del Comitato per gli affari riguardanti lo sviluppo di Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Capo del Dipartimento «Immigrazione e affari demografici» di Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Segretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA

M

I13a

Win Hlaing

Cosegretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA

M

I14a

San San Kyaw

Ufficiale di stato maggiore del Dipartimento «Informazione e pubbliche relazioni» del Ministero dell'informazione presso il municipio di Mingala Taungnyunt

F

I15a

Ten. Gen. Myint Hlaing

Ministero della difesa e membro dell'USDA

M

J.   PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO E ALTRE PERSONE ASSOCIATE AL REGIME

#

Nome

Informazioni sull'identità

(inclusa società)

Sesso (M/F)

J1a

Tay Za

Amministratore delegato, Htoo Trading Co); Htoo Construction Co., nato il 18.7.1964; carta d'identità MYGN 006415.

Proprietario del Yangon United Football Club. Padre: Myint Swe (6.11.1924); madre: Daw Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964;

carta d'identità KMYT 006865.

Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Figlio di Tay Za , nato il 29.1.1987

M

J1d

Ohn

Madre di Tay Za, nata il 12.8.1934

F

J2a

Thiha

Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960.

Direttore, Htoo Trading. Distributore di “London cigarettes” (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Moglie di Thiha

F

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank e Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd; agente per “London Cigarettes” negli Stati Shan e Kayah and owner of Kanbawza Football Club

M

J3b

Nan Than Htwe, alias Nan Than Htay

Moglie di Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham, alias Nan Lan Khan

Figlia di Aung Ko Win, nata l'1.6.1988

F

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Stewen Law Asia World Co., nato il 15.5.1958 o il 27.8.1960, proprietario del Magway Football Club

M

J4b

Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng o Ng Sor Hon

Moglie di Tun Myint Naing. Direttore generale della Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

F

J4c

Lo Hsing-han

Padre di Tun Myint Naing, alias Steven Law, di Asia World Co., nato nel 1938 o 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co., nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3f

M

J5b

San San Kywe

Moglie di Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977, amministratore delegato della Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Moglie di Zay Thiha

F

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nato il 6.2.1955; anche Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project e proprietario del Southern Myanmar United Football Club

M

J6b

Aye Aye Maw

Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Fratello di Htay Myint, nato il 29.5.1952, Direttore, Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

Fratello di Htay Myint, nato il 6.2.1955, Direttore, Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

Fratello di Htay Myint, nato il 29.4.1957, Direttore, Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

Figlia di Htay Myint, direttore della Yuzana Co., nata il 17.2.1981

F

J6g

Khin Htay Lin

Direttore, Yuzana Co., nato il 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributore esclusivo di Thaton Tires sotto il controllo del ministero dell'industria 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

Moglie di Kyaw Win

F

J8a

Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

F

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

F

J9a

Than Than Nwe

Moglie del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto)

F

J9b

Nay Soe

Figlio del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto)

M

J9c

Theint Theint Soe

Figlia del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto)

F

J9d

Sabai Myaing

Moglie di Nay Soe

F

J9e

Htin Htut

Marito di Theint Theint Soe

M

J11a

Maung Maung Myint

Amministratore delegato di Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Direttore, impresa estrattiva Htarwara

M

J12a

Zaw Zaw, alias Phoe Zaw

Amministratore delegato di Max Myanmar, nato il 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Moglie di Zaw Zaw

F

J13a

Chit Khaing, alias Chit Khine

Amministratore delegato, Eden group of companies e proprietario del Delta United Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Amministratore delegato, Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

Direttore e socio della Htoo Trading, nato il 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Proprietario, Golden Flower Co. Ltd, 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e dell’Industria di Myanmar (UMFCCI), proprietario dell'impresa estrattiva Shwe Nagar e proprietario di Shwe Nagar Min Co. e del Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun, alias Ayke Htun, alias Aik Tun, alias Patric Linn

Nato il 21.10.1948 a Mongkai Amministratore delegato della Olympic Construction Co. e Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) e della Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

Figlia di Eike Htun, nata il 23.8.1974 a Yangon

F

J20c

Aung Zaw Naing

Figlio di Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Khaing

Figlio di Eike Htun

M

J21a

«Dagon» Win Aung

Dagon International Co. Ltd, nato il 30.9.1953 a Pyay, carta d'identità PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Moglie di «Dagon» Win Aung, nata il 28.8.1958, carta d'identità B/RGN 021998

F

J21c

Ei Hnin Pwint, alias Christabelle Aung

Figlia di «Dagon» Win Aung,

nata il 22.2.1981,

Direttore del Palm Beach Resort di Ngwe Saung

F

J21d

Thurane (Thurein) Aung, alias Christopher Aung

Figlio di «Dagon» Win Aung, nato il 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine, alias Christina Aung

Figlia di «Dagon» Win Aung, nata il 18.12.1983, attualmente nel Regno Unito

F

J22a

Aung Myat, alias Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. operante in collaborazione con il Ministero dell'industria N. 1, proprietario del Yadanabon Football Club

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

F

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Proprietario della Yetagun Construction Co.

M


Membri della magistratura

#

Nome

Informazioni sull'identità

(inclusa società)

Sesso (M/F)

J27a

Aung Toe

Presidente della Corte suprema

M

J28a

Aye Maung

Attorney General

M

J29a

Thaung Nyunt

Consulente legale

M

J30a

Dr. Tun Shin

Attorney General aggiunto, nato il 2.10.1948

M

J31a

Tun Tun Oo, alias Htun Htun Oo

Attorney General aggiunto

M

J32a

Tun Tun Oo

Vicepresidente della Corte suprema

M

J33a

Thein Soe

Vicepresidente della Corte suprema

M

J34a

Tin Aung Aye

Giudice della Corte suprema

M

J35a

Tin Aye

Giudice della Corte suprema

M

J36a

Myint Thein

Giudice della Corte suprema

M

J37a

Chit Lwin

Giudice della Corte suprema

M

J38a

Giudice Thaung Lwin

Tribunale municipale di Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

Giudice, tribunale distrettuale settentrionale; anche segretario del National Convention Convening Work Committee

M

J40a

Nyi Nyi Soe

Giudice, tribunale distrettuale occidentale

Indirizzo: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

M

J41a

Myint Kyine

Procuratore governativo, tribunale distrettuale settentrionale

M

K.   IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE

Persone

#

Nome

Informazioni sull'identità

(inclusa società)

Sesso (M/F)

K1a

Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

Ex amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Amministratore delegato della Kambawza (Kanbawza) Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b) e nipote di Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO

M

K2a

Col. Myo Myint

Amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

Moglie del Col. Myo Myint

F

K3a

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Col. Myint Aung

Amministratore delegato, Myawaddy Trading Co., nato l'11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Moglie di Myint Aung, tecnica di laboratorio, nata l'11.11.1954

F

K4c

Thiha Aung

Figlio di Myint Aung, dipendente della Schlumberger, nato l'11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Figlio di Myint Aung, marittimo, nato l'11.4.1981

M

K5a

Col. Myo Myint

Amministratore delegato, Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Col. (a riposo) Thant Zin

Amministratore delegato, Myanmar Land and Development

M

K7a

Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye

Amministratore delegato, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL)

M

K8a

Col. Aung San

Amministratore delegato, Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Magg. Gen. Maung Nyo

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K10a

Magg. Gen. Kyaw Win

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K11a

Brig. Gen. Khin Aung Myint

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K12a

Col. Nyun Tun (marines)

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K13a

Col. Thein Htay (a riposo)

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K14a

Ten. Col. Chit Swe (a riposo)

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K17a

Ten. Col. Nay Wynn

Direttore generale di dipartimento, Myawaddy trading

M


Istituzioni fnanziarie dello Stato

#

Nome

informazioni supplementari

Data di inserimento nella lista

Sex (M/F)

K18a

Than Nyein

Governatore della Banca centrale di Myanmar (nell'ambito del ministero delle finanze)

M

K19a

Maung Maung Win

Vice Governatore della Banca centrale di Myanmar (nell'ambito del ministero delle finanze)

M

K20a

Mya Than

Facente funzioni di amministratore delegato, Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K21a

Soe Min

Direttore generale, MICB

M


Imprese

#

Nome

Indirizzo

Direttore/Proprietario/informazioni supplementari

Data di inserimento nella lista

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) alias UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. Alias Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

Presidente: Ten. Gen. Tin Aye, Amministratore delegato: Magg. Gen. Win Than

13.8.2009

A.   

PRODUZIONE

K22b

Myanmar Ruby Enterprise alias Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. alias Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production alias Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Col. Maung Maung Aye, amministratore delegato

13.8.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

13.8.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, la Corner of 50th Street Yangon

Col. Myint Aung, amministratore delegato

13.8.2009

B.   

COMMERCIO

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Col. Myint Aung, amministratore delegato

13.8.2009

C.   

SERVIZI

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon e/o Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Col. Myo Myint, amministratore delegato

13.8.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Col. (a riposo) Maung Thaung, amministratore delegato

13.8.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services alias Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

JOINT VENTURES

A.   

PRODUZIONE

#

Nome

Indirizzo

Direttore/Proprietario/ informazioni supplementari

Data di inserimento nella lista

K22r

Myanmar Segal International Ltd. alias Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, direttore

13.8.2009

K22s

Myanmar Daewoo International, alias Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd., alias

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Amministratore delegato Lai Wei Chin

13.8.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd., alias

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Ten. Col. (a riposo) Ne Win,

presidente, alias Nay Win

13.8.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.,

alias Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. alias Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho e/o Ten. Col. Tun Myint, amministratore delegato

13.8.2009

B.   

SERVIZI

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, presidente

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

and Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009

II.   II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) alias MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC), alias

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Presidente, Ten. Gen. Tin Aung

Myint Oo,

Col. Ye Htut oppure Brig Gen

Kyaw Win

amministratore delegato: Brig. Gen. (Retd) Thura Myint Thein

13.8.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Col. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Col. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory alias Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009

III.   IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ STATALE

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise alias Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Amministratore delegato: Win Htain (Ministero delle miniere)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry alias Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministero della difesa)

13.8.2009

K26a

Myanma Timber Enterprise alias Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon e 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Amministratore delegato: Win Tun

13.8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise alias Myanma Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Amministratore delegato: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise alias Myanma Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Amministratore delegato: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1 alias Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Amministratore delegato: Saw Lwin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2 alias Myanma Mining Enterprise Number 2

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Amministratore delegato: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3 alias Myanma Mining Enterprise Number 3

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Amministratore delegato: San Tun

13.8.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) alias Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822

Amministratore delegato: Kyaw Win

Direttore: Win Tint

13.8.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries alias Myanma Paper & Chemical Industries

 

Amministratore delegato: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries alias Myanmar General and Maintenance Industries

 

Amministratore delegato: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(Ministry of Transport)

Amministratore delegato:

Thein Swe

13.8.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Amministratore delegato: Soe Tint

13.8.2009

K37a

Myanma Shipyards, alias Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Amministratore delegato: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line, alias Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Amministratore delegato: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Amministratore delegato: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanmar Infotech alias Myanma Infotech

 

(Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services alias Myanmar Industrial Construction Services

No. (1),

Thitsa Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar

Amministratore delegato: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise alias Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE DI PROPRIETÀ STATALE CHE SI OCCUPANO DELLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE E DELLA PROPAGANDA DEL REGIME

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise alias Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

Amministratore delegato: Soe Win (moglie: Than Than Aye, membro della MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) alias Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)

Direttore generale: Khin Maung Htay (moglie: Nwe New, membro della MWAF)

13.8.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95-1-600294)

 

13.8.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, alias Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Amministratore delegato: Aung Myo Myint (moglie: Malar Win, membro della MWAF)

13.8.2009»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

Elenco delle imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar o dai suoi membri o da persone ad essi associate di cui all’articolo 15

Nome

Indirizzo

Direttore/Proprietario/informazioni supplementari

Data di inserimento nella lista

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SERVIZI

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Brig. Gen. Win Hlaing (K1a, allegato II) e U Tun Kyi, amministratori delegati

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, amministratore delegato

25.10.2004

III.   IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ STATALE

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministero dell'energia elettrica 2)

amministratore delegato: Dr. San, alias Sann Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Ministero dell'energia elettrica 2)

amministratore delegato: Tin Aung

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Amministratore delegato: Kyaw Htoo (Ministero del commercio)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Ministero dell'industria 2), amministratore delegato: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ministero delle cooperative),

amministratore delegato: Hla Moe

29.4.2008

IV.   ALTRE

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, allegato II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture, alias Htoo Wood Products, alias Htoo Wood based Industry, alias Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon e 5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

TAY ZA

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (compresi Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (compresi Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No. 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd, alias Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Sede: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, allegato II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Presidente: Khin Shwe (J5a, allegato II) amministratore delegato: Zay Thiha (J5c, allegato II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, allegato II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co., Ltd (compresi Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw alias Phoe Zaw (J12a, allegato II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, allegato II), moglie di Zaw Zaw. Alto funzionario: U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Col. Aung San (K8a, allegato II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, allegato II)

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

Col. (a riposo) Thant Zin (K6a, allegato II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp, Yangon

Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, allegato II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (compresi Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Managing Director: Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, Annex II)

 (1)

22.

Golden Flower Co., Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Amministratore delegato: Aung Htwe (J15a, allegato II),

proprietario: Kyaw Myint (J17a, allegato II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, allegato II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co., Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Amministratore delegato: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia World Co., Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon e 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II)

10.3.2008

27.

Consociate di Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Presidente/Direttore: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Chairman/Director: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Chairman/Director: Htay Myint (J6a, allegato II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Presidente/Direttore: Htay Myint (J6a, allegato II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (compresi Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Presidente/Direttore: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (impresa appartenente all'USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Direttori: “Dagon” Win Aung (J21a, allegato II) e Daw Moe Mya Mya (J21b, allegato II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort,

Ngwe Saung

Appartenente alla Dagon International. Direttori: “Dagon” Win Aung,

Daw Moe Mya Mya e Ei Hnin Pwint alias Chistabelle Aung

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

and

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel: 95-67-41-4211

Direttori: Nay Aung (D15e, allegato II) e Pyi (Pye) Aung (D15g, allegato II) e

amministratore delegato Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Appartenente alla famiglia di Aung Thaung (Ministero dell'Industria 1) (D15a, allegato II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

Appartenente a Nandar Aye (A2c, allegato II), figlia di Maung Aye

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

Appartenente al Magg. Gen. Hla Htay Win (A9a, allegato II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi Ward,

Lanmadaw, Yangon

Tel: 95-1-21-0514

Email:

mother.trade@mptmail.net.mm

Direttore Aung Myat, alias Aung Myint (J22a, allegato II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

Email:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

sito web: http://www.kyawtha.com

Direttore: U Win Lwin (J23a, allegato II),

amministratore delegato: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangon

Proprietario: Aung Zaw Ye Myint (J26a, allegato II), figlio del Generale Ye Myint (in precedenza A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Proprietario: Kyaing San Shwe,(A1i, allegato II) figlio del Comandante in capo Than Shwe (A1a, allegato II)

29.4.2008

43.

Sun Tac o Sun Tec Suntac Int'l Trading Co., Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01- 650021 654463

Proprietario: Sit Taing Aung, figlio di Aung Phone (ex Ministro per le foreste)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp.

Tel: 95-1-511098, 514262

Email: mms@mptmail.net.mm

Socio Kyaw Myo Nyunt (J8c, allegato II) figlio del Magg. Nyunt Tin, Ministro dell'agricoltura (a riposo) (J8a, allegato II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology alias Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Comproprietario: Aung Soe Tha (D20e, allegato II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Proprietario: Yin Win Thu, socio Nandar

Aye (A2c, allegato II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013,

95-1-204107

Email:

forevergroup@mptmail.net.mm

Amministratore delegato: Daw Khin Khin Lay Membro del Consiglio di amministrazione: Khin Maung Htay

Alto dirigente Kyaw Kyaw

29.4.2008


(1)  GU: inserire la data di adozione della decisione.»


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/43


REGOLAMENTO (UE) N. 412/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2010

relativa all’aiuto concesso a favore di Farm Dairy (C 45/08)

[notificata con il numero C(2010) 1240]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2010/269/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo capoverso,

dopo aver a norma del presente articolo, invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni e alla luce di tali considerazioni,

considerando quanto segue:

I.   Procedimento

(1)

Durante l’esame di una scheda informativa inviata nell’ambito di una domanda di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (2), la Commissione ha ottenuto informazioni su un aiuto che era o sarebbe stato concesso a Farm Dairy Flevoland. Con lettera del 29 giugno 2004 (rif. AGR/16887) la Commissione ha chiesto informazioni ai Paesi Bassi relativamente alla suddetta misura.

(2)

Le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 28 novembre 2005, protocollata il 29 novembre 2005.

(3)

Con lettera del 22 maggio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, cui i Paesi Bassi hanno risposto con lettera del 22 giugno 2007, protocollata il 25 giugno 2007.

(4)

La misura è stata successivamente inserita nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 97/05.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata adottata il 26 novembre 2008 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni in merito agli aiuti in questione.

(6)

I Paesi Bassi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 19 gennaio 2009, protocollata il giorno stesso.

(7)

Con lettera del 18 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto delle osservazioni da parte di Farm Dairy, in quanto terzo interessato A seguito di una richiesta di proroga del termine e viste le circostanze particolari invocate da Farm Dairy, il 15 giugno 2009 alla Commissione sono pervenuti degli allegati complementari alla lettera del 18 maggio 2009, protocollati il 18 giugno 2009. Queste osservazioni sono state notificate alle autorità olandesi con lettera del 24 giugno 2009. I Paesi Bassi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 17 luglio 2009, protocollata il giorno stesso.

(8)

Con lettera del 18 settembre 2009, la Commissione ha rivolto ulteriori quesiti ai Paesi Bassi. Questi ultimi hanno chiesto, con lettera del 16 ottobre 2009, una proroga al 18 novembre 2009 del termine per la risposta. Questa proroga è stato concessa con lettera del 10 novembre 2009. Con lettera del 23 novembre, protocollata lo stesso giorno, i Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori informazioni.

II.   Descrizione

II.1.   Contesto della misura

(9)

Farm Dairy è un’impresa che fabbrica prodotti lattiero-caseari. Ha traslocato verso la sua sede attuale a Lelystad, Flevoland, che è una regione classificata «obiettivo 1». Il 24 agosto 1998 Farm Dairy ha presentato una domanda di aiuto agli investimenti ai sensi del punto 3.3 del DOCUP (Enig Programmeringsdocument) della Provincia Flevoland. L’impresa prevedeva la creazione di impieghi diretti e indiretti nella regione.

(10)

Il 23 settembre 1998 la Provincia ha espresso parere favorevole alla suddetta domanda di aiuto. Ai fini di tale decisione la Provincia ha tenuto conto contro, fra l’altro, delle prospettive favorevoli in termini di creazione di posti di lavoro, ambiente, riduzione dei costi di trasporto del latte (fino a quel momento il latte prodotto nel Flevoland era trattato altrove, se non addirittura in Belgio) e delle prospettive di redditività dell’impresa. In effetti Farm Dairy prevedeva di concludere dei contratti con i produttori di latte del Flevoland, nonché delle convenzioni con una nota catena di supermercati che avrebbe garantito lo smercio dei prodotti lattiero-caseari. Farm Dairy prevedeva il trattamento di 48 milioni di chili di latte l’anno.

(11)

La Provincia ha presentato una domanda di cofinanziamento presso il ministero dell’Agricoltura (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit — LNV) nonché una domanda di valutazione del progetto. Sembrava che ci fosse una divergenza di vedute tra la Provincia e la «Directie Noordwest» del ministero LNV circa la domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda il carattere innovativo del progetto. Per questa ragione, l’IKC ha emesso un secondo parere trasmesso il 17 dicembre 1998, che rileva le qualità del progetto per quanto riguarda l’occupazione, gli sbocchi e la redditività, ma sottolinea la sua carenza per quanto riguarda il carattere innovativo. In effetti il processo di produzione di per sé non era innovativo anche se utilizzava le tecniche più avanzate, ma il progetto conteneva innovazioni di mercato. Questo secondo parere tiene conto di vari criteri, come lo sviluppo della regione e le prospettive finanziarie del progetto. Dato che il progetto eserciterà i suoi effetti positivi a livello di provincia (e in misura minore a livello nazionale), il criterio abituale di ripartizione del cofinanziamento dei sussidi è stato riesaminato al ribasso, nel senso che la parte provinciale è stata aumentata.

(12)

A seguito di questa presa di posizione del LNV, la Provincia ha adottato una decisione che concede Farm Dairy una sovvenzione per un importo totale di 1 575 000 NLG, ossia 715 909 EUR e ha comunicato in data 3 marzo 1999 a Farm Dairy la sua intenzione di concedere detta sovvenzione. Questa sovvenzione sarebbe stata finanziata mediante contributi provenienti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), dallo Stato centrale e dalla Provincia.

(13)

A seguito dei dubbi relativi alla possibilità di ottenere l’autorizzazione per questo aiuto da parte della Commissione europea, il LNV ha deciso di non concedere il finanziamento pubblico e ha comunicato tale decisione alla Provincia con lettera del 14 settembre 1999.

(14)

Facendo seguito a un controllo effettuato dalla DG Agricoltura, la Commissione ha deciso che il progetto non poteva essere finanziato con il DOCUP e che, di conseguenza, non sarebbe stata concessa la parte di finanziamento proveniente dal FEAOG. La Commissione ha comunicato questa decisione alla Provincia con lettera del 25 giugno 1999.

(15)

La Provincia ha tuttavia ha deciso di finanziare il progetto esclusivamente sulla base dei fondi propri. Con lettera del 20 novembre 2000 Farm Dairy è stata informata della concessione definitiva di questa sovvenzione e del relativo pagamento.

(16)

Il 23 febbraio si è svolto un incontro informale tra i funzionari della DG Agricoltura e i rappresentanti della Provincia Flevoland, tenutosi su richiesta di questi ultimi. Durante la riunione, i funzionari avrebbero dichiarato che l’aiuto concesso a Farm Dairy non era compatibile e doveva essere recuperato, riutilizzandolo al limite nell’ambito di un altro progetto.

(17)

La Provincia ha deciso di concedere l’aiuto sotto forma di un indennizzo a Farm Dairy per il pregiudizio subito dalla revoca della decisione di concedere l’aiuto. Questo indennizzo era uguale all’importo di cui Farm Dairy avrebbe beneficiato se fosse stata autorizzata la concessione dell’aiuto. In effetti la Provincia, dato che la decisione di concessione non prevedeva la possibilità del ritiro dell’aiuto, si riteneva vincolata da questa decisione e dunque costretta a concedere l’aiuto, per non incorrere in azioni giudiziarie da parte di Farm Dairy. Con lettera del 10 maggio 2001 la Provincia ha comunicato la sua proposta di indennizzo a Farm Dairy. Farm Dairy ha accettato questa proposta con lettera del 21 maggio 2001.

II.2.   Base giuridica

(18)

Inizialmente l’aiuto era stato concesso nell’ambito del DOCUP della Provincia Flevoland, in quanto aiuto all’investimento (punto 3.3 del DOCUP). In seguito, per i motivi suesposti, l’aiuto è stato concesso a titolo di indennizzo per le perdite subite a causa della decisione di revocare la concessione dell’aiuto.

II.3.   Importo dell’aiuto

(19)

L’aiuto ammonta a 1 575 000 NLG, ossia 715 909 EUR. Questo importo corrisponde all’8,5 % dell’importo degli investimenti totali che ammontano a 18 597 000 NLG ossia 8 438 951 EUR.

II.4.   Beneficiario

(20)

Il beneficiario è Farm Dairy Holding BV sita a Lelystad. Si tratta di una ditta che produce prodotti lattiero-caseari (tra cui yogurt e altri dessert a base di latte).

II.5.   Durata della misura

(21)

L’aiuto è stato concesso per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 1o maggio 2000, in corrispondenza della date di inizio e di fine del progetto Farm Dairy. La decisione di concessione in quanto tale è stata adottata il 3 marzo 1999.

III.   Argomenti sollevati dalla Commissione nella fase di apertura del procedimento d’esame

(22)

La Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato TFUE poiché nutriva seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

(23)

In particolare la Commissione ha, in via preliminare, esaminato la compatibilità delle misure in questione dal punto di vista degli aiuti all’investimento e degli aiuti a titolo di indennizzo.

(24)

Nel caso degli aiuti agli investimenti, la Commissione ha applicato le regole vigenti al momento della concessione dell’aiuto, ossia gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (4) (in appresso «gli orientamenti»), in quanto si trattava di un investimento. Questi orientamenti escludono, in generale, gli aiuti agli investimenti nel settore del latte di mucca e dei relativi prodotti, salvo nei casi di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli (5). Queste eccezioni riguardano tra l’altro gli investimenti ad elevato contenuto innovativo. A questo proposito la Commissione ha concluso nella decisione di apertura che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che l’aiuto in questione soddisfaceva le condizioni per beneficiare di una delle eccezioni previste. Il punto 3, lettera d), degli orientamenti prevede la possibilità di dichiarare alcuni aiuti incompatibili se possono beneficiare di un cofinanziamento. La Commissione ha concluso nella decisione di avvio del procedimento che questa possibilità non si applica al caso in questione, in quanto una lettera della Commissione alle autorità dei Paesi Bassi del 25 giugno 1999 rifiutava qualsiasi finanziamento tramite il DOCUP.

(25)

La Commissione ha inoltre esaminato la tesi delle autorità olandesi secondo la quale l’aiuto era stato concesso a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell’errore commesso dall’autorità che in un primo tempo aveva concesso l’aiuto che si è poi rivelato illegale e forse incompatibile. La Commissione ha concluso che l’impresa beneficiaria non poteva tuttavia fare legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto se questo non era stato concesso nel rispetto della procedura prevista. Di conseguenza ha espresso dei dubbi sul fatto che l’indennizzo costituisse una giustificazione adeguata che permette di concludere che la misura in questione non costituisce un aiuto.

(26)

Poiché le autorità olandesi non hanno proposto altre basi giuridiche, la Commissione è giunta alla conclusione che sussistevano dei dubbi circa la compatibilità delle misure in questione e riteneva che non si poteva escludere che si trattasse di aiuti al funzionamento.

IV.   Osservazioni presentate da terzi

(27)

A titolo preliminare, Farm Dairy si dice sorpresa della pubblicazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Farm Dairy era infatti convinta che il fascicolo fosse stato chiuso da tempo. Farm Dairy si rammarica inoltre di non aver potuto esercitare nessuna influenza sulla corrispondenza tra la provincia Flevoland e la Commissione, in quanto è stata avvertita dell’indagine della Commissione solo al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale.

(28)

Le osservazioni di Farm Dairy si suddividono in quattro parti: in primo luogo, il contesto generale della misura e il legittimo affidamento del beneficiario, in secondo luogo l’applicazione delle misure del DOCUP Flevoland, in terzo luogo la valutazione in relazione alla decisione 94/173/CE della Commissione e, in quarto luogo, la contestazione sull’applicazione di interessi composti in caso di decisione negativa con recupero.

IV.1.   Contesto generale della misura

(29)

Nell’agosto 1998 Farm Dairy ha presentato una domanda di aiuto alla Provincia Flevoland nell’ambito del DOCUP 1994-1999. Questo DOCUP poneva in particolare l’accento sull’esigenza di ampliare le possibilità legate alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella Provincia Flevoland. In questo ambito il progetto Farm Dairy sembrava particolarmente promettente, in quanto mirava alla costruzione di un impianto di trasformazione del latte indipendente a Lelystad.

(30)

Farm Dairy menziona a posteriori gli effetti positivi generati dalla costruzione dell’impianto di Lelystad: sviluppo della concorrenza sul mercato olandese dei prodotti lattiero-caseari, dominato all’epoca da Friesland Coberco e Capina Melunie; prossimità dei fornitori di latte; innovazioni (sistema make-to-order); introduzione di recipienti di 2 litri sul mercato olandese; aumento dell’occupazione in una regione «obiettivo 1»; incentivazione della crescita economica nella regione. All’epoca Farm Dairy intendeva sviluppare una linea di prodotti speciali e innovativi sul mercato olandese.

(31)

Farm Dairy indica che la domanda di sussidi era stata valutata positivamente dalla Provincia e dal ministero dell’Agricoltura (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit — LNV) sulla base di un parere indipendente dell’IKC che stabiliva che il progetto era parzialmente innovativo. Il 24 febbraio 1999 era stata pertanto firmata una convenzione tra la Provincia Flevoland e Farm Dairy con la quale si concedeva un sussidio nell’ambito della misura 3.3 del DOCUP Flevoland. Farm Dairy rileva di essere stata informata solo nel 2001 dalla Provincia Flevoland che l’aiuto non era autorizzato alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato. Per evitare un procedimento giudiziario, la Provincia ha proposto di versare un indennizzo. Farm Dairy indica che la decisione di apertura precisa che nel corso di una conversazione tra la Provincia e la Commissione, era stata evocata l’incompatibilità dell’aiuto. La Provincia aveva detto a Farm Dairy che un funzionario della Commissione aveva suggerito che avrebbe potuto essere versato un indennizzo. Alla luce di questi elementi, Farm Dairy indica che si configurava il legittimo affidamento che il fascicolo era stato chiuso.

(32)

Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, Farm Dairy indica che l’intensità finale dell’aiuto ammontava a […] (6) % dei costi di investimento effettivi, contrariamente alla cifra di 8,5 % dei costi di investimento stimati. Questa percentuale era nettamente inferiore alle percentuali autorizzate (ad esempio a favore della piccole e medie imprese).

IV.2.   Osservazioni di Farm Dairy circa la valutazione in relazione al DOCUP Flevoland

(33)

La Provincia Flevoland ha valutato la misura in relazione al punto 3.3 del DOCUP Flevoland, che mira ad incentivare le nuove attività agricole, al fine nel contempo di creare nuovi posti di lavori e di conseguire obiettivi a livello ambientale. Farm Dairy esprime la sua sorpresa di fronte all’intenzione della Commissione di valutare tale misura in relazione al punto 3.2 del DOCUP Flevoland concernente il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (7). Una valutazione di questo tipo comporta l’obbligo di rispettare dei criteri per gli investimenti di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE.

(34)

Farm Dairy sostiene che, a suo parere, le condizioni previste al punto 3.3 del DOCUP Flevoland sono soddisfatte: in particolare, nel 2000 Farm Dairy aveva creato 61 posti di lavoro (al posto dei 35 previsti inizialmente e aveva investito un totale di […] milioni di NLG invece dei 18,5 milioni previsti inizialmente. Inoltre l’investimento ha avuto un impatto positivo sotto il profilo ambientale: è stata registrata una diminuzione dei tassi di emissione di CO2 e di uso di carburanti per via della prossimità dei fornitori di latte. Il concetto innovativo del sistema «make-to-order» ha ridotto l’esigenza di capacità frigorifere che consumano molta energia.

(35)

Farm Dairy conclude questo punto indicando che la Commissione avrebbe dovuto approvare il sussidio a titolo della misura 3.3 e non 3.2 del documento Flevoland.

IV.3.   Osservazioni di Farm Dairy circa la valutazione rispetto alla decisione 94/173/CE

(36)

Farm Dairy ritiene innanzitutto che l’aiuto è compatibile con i criteri enunciati al punto 1.1 della decisione 94/173/CE. Infatti, come già indicato, l’investimento è stato benefico per l’ambiente e ha consentito la realizzazione di innovazioni tecnologiche. Inoltre la prossimità dei fornitori di latte ha consentito di ridurre i costi intermedi di raccolta del latte e il concetto di centralizzazione della catena di produzione in un’impresa ha reso possibile la distribuzione diretta.

(37)

In secondo luogo, Farm Dairy ritiene che l’aiuto in questione risponda alle esigenze poste dai criteri menzionati al punto 2.3 dell’allegato alla decisione 94/173/CE.

(38)

In particolare Farm Dairy sostiene che l’investimento comporti una parte importante di innovazione, per due ragioni: innanzitutto il processo interno dell’impresa si basa su un sistema «make-to-order». Ciò comporta che la materia prima, il latte, è trasformato all’interno dell’impresa in un prodotto finito che è imballato sul posto e caricato immediatamente nei camion frigoriferi, senza bisogno di ricorrere ad un centro logistico di distribuzione. Questo sistema fa sì inoltre che l’apporto iniziale di latte corrisponda esattamente alla quantità di ordini in corso, riducendo notevolmente in questo modo i costi di refrigerazione legati al trasporto del latte a partire dalla fabbrica. Farm Dairy dichiara di aver investito in linee di pastorizzazione moderne caratterizzate da un rendimento elevato rispetto al fabbisogno energetico. Questo processo di fabbricazione ha contribuito alla buona qualità dei prodotti di Farm Dairy.

(39)

In secondo luogo, Farm Dairy sostiene di aver realizzato innovazioni a livello di produzione, introducendo sul mercato olandese recipienti di 2 litri in polietilene. Nel 1999 Farm Dairy è stata la prima impresa di prodotti lattiero-caseari a immettere sul mercato un recipiente di questo tipo. All’epoca esistevano solo recipienti più piccoli in cartone. Per fabbricare questi recipienti Farm Dairy aveva importato un macchinario specifico dagli Stati Uniti. Nel 1999 non esisteva ancora una domanda molto forte per questi recipienti che si è registrata solo a partire dal 2004. Dal 2004 Farm Dairy riempie più di […] milioni di litri di latte in recipienti di 2 litri il che costituisce […] % della sua produzione totale di latte. Farm Dairy allega alle sue osservazioni un articolo di giornale in cui si parla di questa innovazione e delle statistiche che evidenziano la quota crescente di latte venduto in recipienti di 2 litri nel corso del periodo 1999-2008.

(40)

Farm Dairy allega alle sue osservazioni anche una relazione «Innovazioni di Farm Dairy al momento della domanda DOCUP nel 1998» redatta da […] che in quel momento era […] presso il concorrente […]. Farm Dairy sottolinea che questa relazione indipendente indica che l’introduzione di recipienti in polietilene di 2 litri sul mercato olandese è stata una rivoluzione nella misura in cui i due produttori dominanti (Friesland-Coberco e Campina Melkunie) hanno tentato di frenare l’introduzione di questo imballaggio. Questo recipiente offriva numerosi vantaggi rispetto ai recipienti in cartone disponibili all’epoca. Farm Dairy è stata effettivamente la prima ad utilizzare questo tipo di recipiente nei Paesi Bassi. Inoltre il concetto logistico dell’impresa (catena di produzione in un’impresa) consente una durata di conservazione del latte più lunga in quanto non richiede l’esistenza di centri di distribuzione logistici centrali né linee di approvvigionamento estese.

(41)

Farm Dairy trasmette anche una tabella in cui i costi specifici dell’investimento relativo alla produzione dei recipienti di 2 litri sono stati scorporati dal resto dei costi di investimento. Al momento della costruzione di Farm Dairy sono state approntate 4 linee di imbottigliamento di cui una specifica per l’imbottigliamento di recipienti di 2 litri. Anche questi costi sono stati scorporati dagli altri costi di investimento.

(42)

Farm Dairy precisa inoltre che al momento della domanda di investimenti, intendeva lanciare una linea di prodotti speciali: crema in vasetti, yogurt alla frutta e altri dessert a base di crema e frutta.

(43)

In risposta al criterio di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE riguardante l’evoluzione della domanda, Farm Dairy precisa che la domanda viene perlopiù dai supermercati che erano entusiasti di veder arrivare un nuovo operatore. Sin dall’inizio Farm Dairy ha avuto dei contratti di fornitura con i principali supermercati operanti nei Paesi Bassi.

(44)

Per quanto riguarda l’eccezione relativa all’insufficienza di capacità e all’esistenza di sbocchi reali ed effettivi, risulta dalla reazione dei supermercati di cui al considerando 43 che l’esistenza di sbocchi reali ed effettivi era chiaramente dimostrata. L’insufficienza di capacità emerge secondo Farm Dairy dalla decisione delle autorità della concorrenza olandesi (NMa) del 23 dicembre 1998 nell’ambito del rilevamento dell’impresa di prodotti lattiero-caseari De Kievit da parte di Friesland Coberco Dairy Foods. I Paesi Bassi importano più latte di fattoria di quanto non ne esportino. Il saldo importazione-esportazione indica che 2,5 % del latte trasformato nei Paesi Bassi è stato importato. Farm Dairy deduce dall’insieme di queste informazioni che il mercato del latte fresco nei Paesi Bassi non soffre di sovraccapacità.

(45)

A titolo informativo, Farm Dairy menziona che i fornitori di latte di Flevoland avevano scelto di non fornire più latte a Campina Melkunie, il loro cliente, per consegnare il loro latte a Comelco in Belgio. Tuttavia il rilevamento di Comelco da parte di Campina Melkunie nel 1991 e la sua attuazione finale nel 1996 aveva forzato i fornitori di latte a cercare una soluzione alternativa. Questa alternativa è stato l’ingresso di Farm Dairy nel 1999.

(46)

Farm Dairy conclude questo punto menzionando le difficoltà di reperire delle informazioni più precise 10 anni dopo i fatti, e attribuisce queste difficoltà alla durata del procedimento tra la Commissione e i Paesi Bassi.

IV.4.   Pagamento di un tasso di interesse composto

(47)

Farm Dairy menziona la durata della procedura e il suo legittimo affidamento nel fatto che la procedura fosse stata chiusa, per contestare l’imposizione di un tasso di interesse composto a partire dalla concessione dell’aiuto. Farm Dairy non può essere considerata responsabile del fatto che il fascicolo sia rimasto inattivo per un lungo periodo determinando l’accumulo dei tassi di interesse. Per questo motivo Farm Dairy chiede l’applicazione di un tasso di interesse semplice, dato che se avesse avuto delle indicazioni circa l’illegalità dell’aiuto e se avesse avuto la possibilità, avrebbe rimborsato l’importo prima.

(48)

Farm Dairy fonda la sua richiesta sulla comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2003 che indica che, fino a quel momento, non era chiaro che tipo di tasso di interesse dovesse essere applicato. Per il principio dell’uguaglianza, Farm Dairy chiede che la Commissione decida che, per il periodo antecedente all’8 maggio 2003, il tasso di interesse composto non sia applicabile.

V.   Osservazioni trasmesse dai Paesi Bassi

(49)

Con lettera del 19 gennaio 2009, i Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato TFUE nei confronti dell’aiuto in oggetto. La reazione dei Paesi Bassi si limita ad indicare che non dispongono di informazioni supplementari da comunicare, avendo già fornito tutti i dati nell’ambito del procedimento di indagine preliminare.

(50)

A seguito delle osservazioni di Farm Dairy, la Commissione ha chiesto tuttavia di ottenere ulteriori delucidazioni. A questo fine ha chiesto ai Paesi Bassi di indicare se l’introduzione delle bottiglie di 2 litri fosse un’innovazione, come affermato da Farm Dairy, e se si fosse tenuto conto di questo aspetto al momento della valutazione del progetto da parte delle autorità olandesi. Per quanto riguarda il procedimento «make-to-order», la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di commentare le informazioni trasmesse da Farm Dairy secondo le quali al momento della domanda di investimento questo procedimento costituiva un’innovazione. Da ultimo la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di esprimersi sull’esistenza di sbocchi reali e sull’insufficienza di capacità al momento della concessione dell’aiuto, fornendo a questo proposito tutti gli studi e i documenti utili.

(51)

I Paesi Bassi hanno confermato che, per quanto riguarda l’introduzione dei recipienti da 2 litri, nel 1999 si trattava effettivamente di un’innovazione. Fanno riferimento a degli studi realizzati dal TNO (8), il Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) e [x] una catena di supermercati. I Paesi Bassi hanno trasmesso la relazione del TNO, e le lettere fornite dal NZO e [x]. Da queste informazioni, emerge che Farm Dairy è stata effettivamente la prima ad introdurre i recipienti di 2 litri sul mercato olandese e che questi recipienti costituivano un’innovazione nel 1999, dato che precedentemente, il latte veniva venduto esclusivamente in recipienti di cartone di un litro o un litro e mezzo.

(52)

Di questo aspetto non si era tenuto conto al momento della valutazione ad opera di IKC e la Provincia non era al corrente di questo elemento. I Paesi Bassi hanno precisato che questo aspetto avrebbe modificato il parere espresso allora da IKC in relazione al carattere innovativo del progetto. Dato che l’IKC non esiste più, non è possibile chiedere loro un secondo parere.

(53)

Su richiesta della Commissione, i Paesi Bassi hanno trasmesso un resoconto aggiornato dei costi inerenti esclusivamente all’investimento specifico per l’introduzione di recipienti di 2 litri. In base a queste cifre, un importo di 1 840 000 NLG (834 956 EUR) era destinato all’investimento specifico per i recipienti di 2 litri. A questo le autorità olandesi hanno aggiunto il costo di un quarto delle linee di imbottigliamento, dato che sulle quattro linee di imbottigliamento, una sarebbe stata utilizzata esclusivamente per il riempimento delle bottiglie di 2 litri. Questo importo ammonta a 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR). In tutto l’importo ammonta pertanto a 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR).

(54)

Per quanto attiene al concetto «make-to-order» la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di esprimere il loro parere sul carattere innovativo e di indicare se le osservazioni presentate da Farm Dairy potevano modificare la valutazione effettuata precedentemente, secondo la quale il progetto era piuttosto carente sotto il profilo dell’innovazione. I Paesi Bassi hanno risposto che secondo l’IKC il progetto era parzialmente innovativo, in quanto il carattere innovativo non si concretizzava in innovazioni di prodotti, ma bensì di mercato. La valutazione era stata effettuata nell’ambito di una domanda di cofinanziamento da parte del ministero dell’Agricoltura. I Paesi Bassi adducono altri argomenti per dimostrare il carattere innovativo del progetto: il sistema «make-to-over» avrebbe incrementato l’efficacia della consegna del latte, consentendo la conservazione del latte per un periodo più lungo, in un paese in cui si consuma principalmente latte pastorizzato (invece del latte sterilizzato che si conserva più a lungo). I Paesi Bassi menzionano anche lo studio fatto da TNO sul carattere innovativo del sistema make-to-order. Questo studio indica che il sistema più diffuso in quel momento era il sistema «make-to-stock», in cui un certo stock è conservato in riserva per essere successivamente venduto. Il tempo di consegna è ridotto, ma la flessibilità rispetto alle esigenze dei clienti «come i supermercati» è anch’essa ridotta. Il sistema «make-to-order» consente invece di soddisfare questa esigenza di flessibilità. I Paesi Bassi concordano dunque sul carattere innovativo di questo concetto.

(55)

Per quanto riguarda l’esistenza di sbocchi e l’assenza di sovraccapacità, i Paesi Bassi citano una relazione del Rabobank International di aprile 1999 che indica che 2,5 % della totalità del latte di fattoria trasformato è importato. Se si tiene conto del latte di fabbrica (ossia latte pastorizzato per consentire il trasporto su distanze più lunghe), 10,5 % della totalità del latte trasformato è importato. Ciò dimostra, secondo le autorità dei Paesi Bassi, l’assenza di sovraccapacità nel loro paese. Per quanto riguarda l’esistenza di sbocchi, i Paesi Bassi confermano l’analisi realizzata da Farm Dairy (cfr. considerando 44 e 45). D’altra parte, le statistiche di Farm Dairy indicano le possibilità di sbocchi. Emerge inoltre dalla lettera di [x] che le vendite di bottiglie di 2 litri prodotte da Farm Dairy hanno incrementato il suo fatturato.

VI.   Valutazione

(56)

La Commissione rileva che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE (diventati articoli 107, 108 e 109 del TFUE) erano applicabili alla produzione di prodotti lattiero-caseari e altri dessert a base di latte, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’ organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9) che erano applicabili al momento della concessione degli aiuti.

VI.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE

(57)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(58)

Misura concessa dallo Stato: questa condizione è soddisfatta dato che la misura è concessa dalla Provincia Flevoland.

(59)

Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza: il settore dei prodotti lattiero-caseari, è aperto alla concorrenza a livello comunitario (10) e quindi è sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno degli Stati membri. Inoltre, nel caso in questione, lo scopo era trattare il latte nella provincia di Flevoland, mentre precedentemente il latte veniva in parte trattato in Belgio. Di conseguenza, questa misura rischia di falsare la concorrenza sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(60)

Misura che favorisce alcune imprese o alcune produzioni: l’aiuto è concesso a beneficio di un’unica impresa, Farm Dairy.

(61)

La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato. Questa conclusione non è alterata dalle osservazioni pervenute a seguito dell’avvio del procedimento.

VI.2.   Qualificazione della misura come aiuto illegale

(62)

L’aiuto è stato concesso e versato senza essere stato notificato, e pertanto si tratta di un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (11).

VI.3.   Valutazione della compatibilità della misura di aiuto

(63)

La suddetta decisione di avvio del procedimento menzionava due giustificazioni possibili per l’aiuto versato dalle autorità olandesi. In un primo tempo, ossia al momento della concessione dell’aiuto, le autorità hanno indicato che si trattava di un aiuto all’investimento, che doveva rientrare nell’ambito del DOCUP Flevoland (cfr. considerando 9). Successivamente le autorità della Provincia Flevoland hanno convertito questo aiuto all’investimento in un indennizzo per le perdite subite a causa della mancata concessione dell’aiuto. Le informazioni fornite da Farm Dairy nell’ambito dell’apertura del procedimento saranno esaminate sotto la sezione che riguarda la compatibilità dell’aiuto in quanto aiuto all’investimento. La valutazione della compatibilità della misura di aiuto si articolerà in due parti: esame della compatibilità dell’aiuto come aiuto all’investimento (VI.3.1), e come indennizzo (VI.3.2).

(64)

A titolo preliminare la Commissione vorrebbe tuttavia esaminare l’argomento sostenuto da Farm Dairy che contesta la qualificazione da parte della Commissione della misura come misura ai sensi del punto 3.2 del DOCUP Flevoland, mentre la Provincia aveva presentato alla Commissione la misura come misura di cui al punto 3.3 del DOCUP Flevoland (cfr. considerando 33).

(65)

Innanzitutto la Commissione è del parere che questo dibattito riguardi la concessione di finanziamenti comunitari, che non è oggetto della presente decisione. Questa infatti valuta la misura concessa unicamente da fondi della Provincia, dopo che il ministero LNV aveva preso atto del rifiuto della Commissione di concedere un finanziamento comunitario. La valutazione delle ragioni per le quali la Commissione ha rifiutato la concessione di questi finanziamenti comunitari non rientra nell’ambito della presente decisione, e avrebbe dovuto essere contestata in tempo utile nell’ambito delle procedure applicabili alla concessione di fondi comunitari. Il rifiuto della concessione di finanziamenti comunitari da parte della Commissione è stato comunicato per lettera ai Paesi Bassi il 25 giugno 1999, e questi ultimi ne avevano preso atto senza tentare di contestare la misura (12); questa decisione non deve pertanto essere più rimessa in questione nell’ambito della presente decisione.

(66)

La Commissione rileva tuttavia che i criteri utilizzati per la valutazione delle misure in relazione alle regole concernenti gli aiuti di Stato in materia di investimento rinviano agli stessi criteri utilizzati per la valutazione in relazione al punto 2.3 del DOCUP. Le regole in materia di aiuti di Stato applicabili al momento della concessione dell’aiuto sono contenute negli orientamenti e rinviano, al punto 3, lettera b), ai punti 1.2 e 2 della decisione 94/173/CE. Questa decisione riguardava, in termini generali, i criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare del finanziamento comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (13). Ciò al fine di ottenere una certa coerenza tra i finanziamenti comunitari e i finanziamenti nazionali. La Commissione sottolinea, tuttavia, che non applica la decisione 94/173/CE in quanto tale, ma solo nella misura in cui gli orientamenti vi fanno riferimento.

VI.3.1.   L’aiuto all’investimento

(67)

La Commissione ha esaminato le misure alla luce degli orientamenti applicabili al momento della concessione della misura, ossia il 3 marzo 1999.

(68)

Ai sensi del punto 3, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti per gli investimenti di cui al punto 1.2, secondo e terzo trattino dell’allegato della decisione 94/173/CE non possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Analogamente, gli investimenti che sono esclusi ai sensi del punto 2 dello stesso allegato, sono considerati incompatibili con il mercato comune se le condizioni specifiche previste non sono soddisfatte.

(69)

Il punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE stabilisce che «Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:

(…)

investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte inpolvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati,

investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all’evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un’insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitari.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie,

investimenti miranti alla tutela dell’ambiente.»

(70)

Ne risulta che a priori, un aiuto all’investimento concernente l’elaborazione di prodotti freschi come quella in questione non sarebbe compatibile con il mercato interno, a meno che questo investimento rientri in una delle eccezioni menzionate al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE.

(71)

Il fatto di sapere se si configura una delle eccezioni di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE è uno degli elementi principali che hanno portato all’apertura del procedimento. Nella presente decisione si esamineranno pertanto le tre eccezioni: la parte rilevante di innovazione nella produzione in rispondenza all’evoluzione della domanda, un’insufficienza di capacità e l’esistenza di sbocchi reali ed effettivi, l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, secondo la definizione della regolamentazione comunitaria.

a)   Criterio riguardante la parte rilevante di innovazione in rispondenza all’evoluzione della domanda

(72)

Dai documenti trasmessi dai Paesi Bassi alla Commissione nel 2005 risultava che il processo di produzione non era innovativo alla luce delle informazioni trasmesse all’epoca. Come indicato nella decisione di apertura, IKC riteneva che il progetto non fosse del tutto innovativo. In particolare si riteneva che il progetto non riguardasse prodotti innovativi ma innovazioni di mercato, e che il processo di produzione non fosse innovativo, ma utilizzasse le tecniche più moderne. Tuttavia, visto che gli altri criteri valutati da IKC erano soddisfatti, questi aveva concluso che il progetto soddisfaceva i criteri per beneficiare di un sussidio ma ne aveva ridotto la proporzione (cfr. considerando 11).

(73)

Si tratta di capire se gli elementi apportati da Farm Dairy e dai Paesi Bassi nell’ambito dell’apertura del procedimento possono rimettere in causa l’analisi che era stata effettuata nel quadro della valutazione dei criteri di valutazione dei sussidi DOCUP. Questi elementi (cfr. considerando da 36 a 46) hanno dimostrato che la parte dell’investimento riguardante il nuovo recipiente di 2 litri in polietilene era totalmente innovativo e che Farm Dairy era la prima impresa a fabbricare e a immettere questo prodotto sul mercato olandese. La relazione trasmessa a tal fine da Farm Dairy illustra il carattere innovativo e sembra credibile nella misura in cui è stata redatta da un esperto del settore, che lavorava all’epoca per un concorrente di Farm Dairy. Questa relazione non rimette in questione l’analisi effettuata da IKC e il ministero LNV ma comporta un elemento che non era stato trasmesso alla Commissione prima della decisione di avvio del procedimento e che non era stato menzionato nei documenti trasmessi precedentemente. Il recipiente di 2 litri citato aveva già ottenuto un notevole successo sui mercati britannico e statunitense. Farm Dairy era la prima ad immettere sul mercato questo tipo di recipiente. Successivamente Farm Dairy si è rivelata un precursore, in quanto il recipiente è utilizzato diffusamente nei Paesi Bassi.

(74)

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta alla Commissione tenere conto dei vari elementi che le sono presentati e sollecitare tutti i pareri necessari, in particolare chiedendo informazioni ai beneficiari, al fine di decidere in piena conoscenza di causa al momento dell’adozione della sua decisione (14).

(75)

Nel caso considerato, la Commissione ha chiesto conferma ai Paesi Bassi degli elementi sostenuti da Farm Dairy. Questi hanno confermato gli elementi di Farm Dairy e hanno trasmesso tre documenti indipendenti (cfr. supra, considerando da 51 a 53) che provano il carattere innovativo dell’investimento concernente i recipienti di 2 litri. Da queste informazioni emerge, da una parte, che i Paesi Bassi, al momento della valutazione del carattere innovativo, non hanno tenuto conto dell’elemento di investimento per la parte concernente i recipienti di 2 litri, probabilmente perché l’esame è stato effettuato in base ai criteri DOCUP e non sulla base degli orientamenti citati. D’altra parte, i Paesi Bassi hanno fatto ricorso a esperti indipendenti, che conoscono il mercato e il modo i cui i prodotti lattiero-caseari sono immessi sul mercato. Gli studi effettuati da questi esperti hanno dimostrato che effettivamente Farm Dairy è stata la prima impresa a immettere questo tipo di recipienti sul mercato olandese.

(76)

In base a questi nuovi elementi presentati dalle autorità e da Farm Dairy a seguito dell’avvio del procedimento, la Commissione ritiene che l’introduzione e la fabbricazione dei recipienti di 2 litri presentino un carattere innovativo.

(77)

Per quanto riguarda il concetto «make-to-order» la questione si pone in modo analogo: le precisioni apportate da Farm Dairy e dai Paesi Bassi sono tali da modificare la valutazione eseguita dalla Commissione al momento dell’avvio del procedimento?

(78)

Contrariamente ai recipienti di 2 litri, il concetto «make-to-order» era stato preso in considerazione dai Paesi Bassi al momento della valutazione effettuata a seguito della domanda di finanziamento del 1998. Si era giunti alla conclusione che il processo di produzione non era di per sé innovativo, ma che utilizzava le tecniche più moderne, ed era efficace in termini di riduzione del consumo energetico e meno inquinante. Queste argomentazioni erano già state utilizzate dai Paesi Bassi e da Farm Dairy nella corrispondenza precedente. Per il concetto «make-to-order» non sono state dimostrate altre innovazioni.

(79)

Occorre inoltre verificare se la produzione è adeguata all’evoluzione della domanda, come previsto della prima eccezione di cui alla decisione 94/173/CE. Dalle informazioni trasmesse alla Commissione (considerando 43) emerge che la domanda di questi prodotti proveniva essenzialmente dai supermercati e che erano stati conclusi dei contratti con almeno cinque supermercati. La Commissione ritiene che ciò costituisca un segno evidente del fatto che l’innovazione è in rispondenza con l’evoluzione della domanda. Questa convinzione è corroborata dal fatto che [x], citato dai Paesi Bassi (cfr. considerando 55) ha registrato un aumento considerevole del suo fatturato grazie al latte di Farm Dairy.

(80)

La Commissione ritiene pertanto che le condizioni della prima eccezione siano soddisfatte, per la parte dell’investimento che riguarda i recipienti di 2 litri, dato che l’investimento riveste un carattere innovativo in rispondenza all’evoluzione della domanda. Sulla base delle informazioni pervenutele a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione non è in grado di stabilire se le condizioni di questa prima eccezione sono soddisfatte. Non spetta infatti alla Commissione esaminare automaticamente quali sono gli elementi che avrebbero potuto esserle trasmessi, ma essa deve, da una parte, sollecitare tutti i pareri necessari e, dall’altra, basarsi sulle informazioni di cui dispone al momento dell’adozione della decisione (15). In questo caso, la Commissione ha avviato il procedimento e ha chiesto ai Paesi Bassi, con lettera del 18 settembre 2009, di confermare alcuni elementi menzionati da Farm Dairy nelle sue osservazioni. Così facendo la Commissione ha pertanto utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere informazioni da parte di terzi o dello Stato membro. D’altra parte, nella presente decisione, la Commissione si basa su tutte le informazioni pervenute a seguito dell’avvio del procedimento. Non è pervenuta nessuna informazione che indichi che l’investimento per la parte concernente i recipienti di 2 litri non era innovativo né in rispondenza all’evoluzione della domanda.

(81)

In considerazione del fatto che i criteri menzionati dalla disciplina in collegamento con la decisione 94/173/CE sono soddisfatti per quanto attiene al carattere innovativo dell’investimento che riguarda le bottiglie di 2 litri, ma non per il resto dell’investimento, occorre isolare i costi relativi a questo investimento al fine di dedurne l’intensità massima dell’aiuto.

(82)

Le autorità olandesi hanno indicato che un importo di 1 840 000 NLG (834 956 EUR) era destinato all’investimento specifico per i recipienti di 2 litri. A questo le autorità olandesi hanno aggiunto il costo di un quarto delle linee di imbottigliamento dato che sulle quattro linee di imbottigliamento, una sola sarebbe stata utilizzata esclusivamente al riempimento delle bottiglie di 2 litri. Questo importo ammonta a 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR). In tutto l’importo ammonta pertanto a 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR) (cfr. considerando 53). Questo totale non comprende nessun tipo di spesa generale (ad esempio, gli edifici o i terreni).

(83)

L’intensità massima dell’aiuto deve pertanto essere valutata sotto il profilo di questi costi ammissibili. Flevoland era, al momento della domanda, una regione «obiettivo 1» e pertanto può beneficiare di un aiuto che va fino al 75 % dei costi ammissibili. L’aiuto concesso, pari a 715 909 EUR, rappresenta meno del 75 % dei costi ammissibili. L’investimento proposto, pertanto, è compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato.

b)   L’esistenza di sbocchi e l’insufficienza di capacità

(84)

Visto che le condizioni della prima eccezione di cui al punto 2.3 dell’allegato della decisione 94/173/CE sono soddisfatte e che ciò consente di approvare l’aiuto concesso nella sua totalità, non occorre pronunciarsi sull’eventuale rispetto delle altre condizioni.

c)   L’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali definiti dalla regolamentazione comunitaria

(85)

Come per la lettera b), l’analisi di questa terza eccezione non è necessaria, nella misura in cui l’analisi della prima eccezione ha consentito di stabilire la compatibilità dell’aiuto in questione. Inoltre questo punto non risulta pertinente per il progetto di investimento in questione, che non riguarda affatto l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici.

(86)

La Commissione ha peraltro esaminato l’aiuto in questione dal punto di vista dell’articolo 3, lettera d), degli orientamenti, che stabilisce che «La Commissione esamina inoltre singolarmente tutte le misure di aiuto che sarebbero da escludere applicando gli orientamenti e misure opportune proposte, ma che di norma potrebbero beneficiare di un cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91del Consiglio (16)». Dalla lettera inviata dalla Commissione ai Paesi Bassi il 25 giugno 1999 risulta che il progetto non poteva essere finanziato dal DOCUP. Di conseguenza la Commissione ritiene che la misura in questione non può beneficiare delle deroghe di cui al punto 3, lettera d), degli orientamenti menzionati.

VI.3.2.   Altri argomenti esaminati al momento dell’avvio del procedimento concernente la compatibilità dell’aiuto nel suo insieme

(87)

Al momento dell’avvio del procedimento la Commissione aveva esaminato l’indennizzo dei danni a seguito della mancata concessione dell’aiuto come base per approvare l’investimento nella sua totalità. Nel corso della fase preliminare, le autorità olandesi avevano indicato che l’aiuto era stato concesso a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell’errore commesso dall’autorità che in un primo tempo aveva concesso l’aiuto che si è poi rivelato illegale e forse incompatibile.

(88)

La Corte di giustizia ha dichiarato che il pagamento dei danni e interessi non costituisce un aiuto (17). La Corte si è basata sul fatto che gli aiuti di Stato rivestono un carattere giuridico fondamentalmente diverso dai danni-interessi che le autorità nazionali sarebbero eventualmente condannate a versare a dei privati, a titolo di riparazione per il pregiudizio causato. Per questo motivo, in linea di massima, il versamento di danni e interessi non attribuisce un vantaggio al beneficiario in quanto si tratta della semplice compensazione di un diritto di cui beneficia.

(89)

Nel caso specifico, è difficile parlare di un diritto all’indennizzo per il beneficiario, visto che questo sedicente diritto si basa sin dall’inizio su un comportamento illegale dello Stato membro. La giurisprudenza costante ritiene infatti che, tenuto conto del carattere imperativo del controllo che la Commissione effettua sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto potrebbero fare legittimo affidamento sulla sua regolarità soltanto se l’aiuto fosse stato concesso rispettando la procedura prevista dall’articolo summenzionato. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata (18).

(90)

In questo caso, occorre rilevare inoltre che la concessione di aiuti a titolo di indennizzo rappresenterebbe un aggiramento del divieto di concedere aiuti senza approvazione della Commissione. Quanto sopra affermato è confermato inoltre dal fatto che al momento in cui la Provincia Flevoland ha precisato che l’aiuto in questione era stato concesso a titolo di indennizzo per l’errore provocato dall’amministrazione, essa era perfettamente a conoscenza del fatto che l’aiuto avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione della Commissione, prima della sua applicazione.

(91)

Di conseguenza la Commissione ritiene che l’investimento nella sua totalità non può essere considerato compatibile solo perché costituirebbe un indennizzo per il pregiudizio subito dal beneficiario.

VI.3.3.   Altri argomenti sostenuti da Farm Dairy nell’ambito dell’apertura del procedimento

(92)

Farm Dairy aveva contestato l’applicazione dei tassi di interesse composti in casi di decisione negativa della Commissione con recupero (cfr. sopra considerando 47). Visto che la decisione in oggetto stabilisce la compatibilità dell’aiuto, non si prevede il recupero dell’aiuto illegale e le osservazioni di Farm Dairy non sono più pertinenti.

VII.   Conclusione

(93)

L’aiuto di Stato a favore di Farm Dairy che cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione è compatibile per la parte dell’investimento che riguarda i nuovi recipienti di 2 litri. L’importo iniziale dell’aiuto è stato pertanto ricalcolato rispetto a questa parte dell’investimento globale, e da questo calcolo risulta che l’aiuto concesso è compatibile con i requisiti degli orientamenti degli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

(94)

La Commissione si rammarica tuttavia del fatto che i Paesi Bassi abbiano dato esecuzione all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Farm Dairy, per un importo di 715 909 EUR, è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108, rispettivamente, del TFUE. Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi come riferimenti agli articoli 87 e 88 rispettivamente del trattato CE.

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(3)  GU C 87 del 16.4.2009, pag. 5.

(4)  GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

(5)  GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

(6)  Informazione coperta dal segreto professionale.

(7)  GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.

(8)  TNO è un ufficio studi indipendente il cui obiettivo è rendere la ricerca scientifica applicabile per rafforzare il potenziale di innovazione delle imprese e delle autorità pubbliche (www.tno.nl).

(9)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(10)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671). Per quanto riguarda l’esistenza di scambi intracomunitari sul mercato del latte, cfr. sopra i considerando 44, 45 e 46 che la Commissione ritiene fondati.

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(12)  In effetti, nella sua lettera del 15 luglio 1999 indirizzata alla Provincia Flevoland, il ministero LNV indica che il progetto non è stato approvato dalla Commissione, e rifiuta pertanto qualsiasi finanziamento dal LNV.

(13)  GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

(14)  TPI, 9 settembre 2009, causa T-369/06, Holland Malt c. Commissione, punto 195 (non ancora pubblicato).

(15)  Causa T-369/06, Holland Malt c. Commissione, opera citata, punti 195-198.

(16)  GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

(17)  CGCE, cause riunite 106/87-120/87, 27.9.1988, Asteris AE c. Repubblica ellenica e CEE, Raccolta 1988, pag. 5515.

(18)  CGCE, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Raccolta 1997, pag. I-135.


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

[notificata con il numero C(2010) 2624]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/270/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.

(2)

La parte 1 dell’allegato E della direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.

(4)

Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda dello Stato membro di destinazione e della Stato membro o paese terzo di origine.

(5)

I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(6)

Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l’articolo 12, primo comma, lettera b) di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

(7)

Inoltre, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che applica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere soggetti a movimenti a carattere non commerciale (3) prevede che le prescrizioni e i controlli di cui all’articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano altresì ai movimenti di gatti, cani e furetti da compagnia, ove il numero totale di animali soggetti a movimento in uno Stato membro da un altro Stato membro o paese terzo figurante alla sezione 2 della parte B dell’allegato II di detto regolamento sia superiore a cinque.

(8)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede anche che, durante un periodo transitorio, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti nel territorio d’Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito siano soggetti a determinate prescrizioni addizionali.

(9)

La direttiva 92/65/CEE fa riferimento a dette prescrizioni addizionali soltanto nel caso del commercio di cani, gatti e furetti destinati a Irlanda, Svezia o Regno Unito.

(10)

I modelli di certificati per gli scambi intra-Unione dovrebbero essere compatibili con il sistema informatico veterinario integrato «TRACES» elaborato conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione (4).

(11)

Al fine di garantire che le prescrizioni e i controlli in materia di movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti in tutti gli Stati membri, inclusa Malta, siano applicati in modo uniforme, occorre adeguare il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

(12)

Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (Apis mellifera) e di calabroni (Bombus spp.) figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

(13)

Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i calabroni. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e calabroni dalle aree indenni da tale malattia. In caso di insorgenza della malattia, sono previsti 30 giorni di sospensione, misura applicabile entro un’area di tre chilometri dal focolaio.

(14)

Nella maggior parte dei casi, peraltro, i calabroni sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall’autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie. È difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall’autorità competente dello Stato membro interessato, siano interessate dalla presenza di peste americana nel raggio di tre chilometri di cui alla parte 2 dell’allegato E, al contrario delle colonie all’aria aperta.

(15)

Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e calabroni vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i calabroni allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.

(16)

È pertanto necessario modificare le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(4)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.


ALLEGATO

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:

1)

La parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

92/65 EI

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2)

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Parte 2 —   Certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni

92/65 EII

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12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2010

che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2010) 2983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/271/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario di animali delle specie bovina e suina. All’articolo 9 essa fissa criteri per approvare programmi nazionali di controllo obbligatori riguardanti determinate malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky.

(2)

La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) stabilisce garanzie supplementari per i movimenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie sono connesse alla classificazione degli Stati membri in base alla loro situazione sanitaria.

(3)

L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o rispettive regioni in cui sono in atto programmi nazionali di controllo riconosciuti per la malattia di Aujeszky.

(4)

L’Irlanda ha trasmesso alla Commissione documenti giustificativi in merito alla situazione del paese per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. Da vari anni viene applicato un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.

(5)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dall’Irlanda e ha ritenuto il programma nazionale di controllo dell’Irlanda conforme ai criteri fissati dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. È opportuno quindi inserire l’Irlanda nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(6)

Per motivi di chiarezza è opportuno apportare talune lievi modifiche alla voce relativa alla Spagna nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(7)

È necessario quindi modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Tutte le regioni

ES

Spagna

Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja

Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León

Il territorio della provincia di Las Palmas nella comunità autonoma delle Isole Canarie

HU

Ungheria

Tutte le regioni

IE

Irlanda

Tutte le regioni

IT

Italia

La provincia di Bolzano

UK

Regno Unito

Tutte le regioni nell’Irlanda del Nord»


ORIENTAMENTI

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/65


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 aprile 2010

relativo a TARGET2-Securities

(BCE/2010/2)

(2010/272/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri operatori di mercato, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento di titoli in moneta di banca centrale, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i compiti dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S mira ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. Poiché fornire moneta di banca centrale è un compito fondamentale dell’Eurosistema, T2S ha natura di servizio pubblico. Le BCN dell’area dell’euro offriranno servizi di gestione delle garanzie e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S.

(2)

L’articolo 22 dello statuto del SEBC dà mandato all’Eurosistema di «assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione». Inoltre, il regolamento in moneta di banca centrale evita rischi di liquidità ed è pertanto essenziale ai fini di un’attività di post-negoziazione dei titoli solida e del mercato finanziario in generale.

(3)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio al progetto T2S e di mettere a disposizione le risorse necessarie fino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito «4BC»), il Consiglio direttivo ha altresì deciso che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito dalle 4BC.

(4)

Il Consiglio direttivo ha adottato la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato di gestione (Target2-Securities Programme Board) (1), quale snello organismo direzionale dell’Eurosistema che presenterà proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica ed eseguirà compiti di natura meramente tecnica. Il mandato del comitato di gestione T2S, contenuto nell’allegato alla decisione BCE/2009/6, rappresenta una pietra miliare della governance di T2S. Al comitato di gestione T2S sono state conferite simultaneamente dalle banche centrali dell’Eurosistema alcune funzioni di tipo esecutivo cosicché esso possa essere pienamente operativo ed agire per conto dell’intero Eurosistema.

(5)

Il presente indirizzo stabilisce, in particolare, le fondamenta del programma T2S nella fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso rappresenta il culmine delle decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza e specifica ulteriormente in particolare i ruoli e le responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC nonché i loro rapporti reciproci. Esso sarà integrato da ulteriori atti giuridici e accordi contrattuali sotto la responsabilità ultima del Consiglio direttivo nel corso dell’ulteriore sviluppo del programma T2S.

(6)

In linea con le decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza, la governance del programma T2S si basa su tre livelli. Al primo livello di governance, il potere decisionale ultimo in relazione a T2S risiede in capo al Consiglio direttivo che assume la responsabilità complessiva del programma T2S ed è, in virtù dell’articolo 8 dello statuto del SEBC, l’organo decisionale dell’intero Eurosistema. Al secondo livello di governance è stato istituito il comitato di gestione T2S, per coadiuvare gli organi decisionali della BCE nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S. Infine, il terzo livello di governance è costituito dalle 4BC.

(7)

Dato che T2S offre servizi ai CSD, è importante impostare il rapporto con queste ultime durante lo sviluppo, la migrazione e il successivo funzionamento di T2S. A tale scopo sarà istituito un gruppo di contatto CSD. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio di comunicazione ed interazione con fornitori e utenti di servizi di regolamento titoli nell’ambito del rispettivo mercato nazionale. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne.

(8)

T2S non è un’impresa commerciale e non intende competere con i CSD o con qualunque altro operatore di mercato. Pertanto, mentre il regime finanziario di T2S mira al recupero integrale dei costi sostenuti, i servizi di T2S non sono erogati con finalità di lucro. Sarà adottata internamente una decisione in merito all’investimento totale dell’Eurosistema in T2S, mentre la decisione relativa alla tariffazione dei servizi T2S mirerà all’integrale recupero dei costi sostenuti. Inoltre, l’Eurosistema applicherà rigorosamente il principio di non discriminazione nei confronti dei CSD e mirerà a garantire la parità di trattamento tra i CSD che esternalizzano a T2S la propria piattaforma di regolamento.

(9)

T2S è uno strumento tecnico che non solo sarà disponibile per il regolamento in euro, ma sarà aperto anche a BCN non appartenenti all’area dell’euro così come ad altre banche centrali che vogliano parteciparvi, mettendo la propria valuta a disposizione per regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, come previsto dal presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   T2S è basato su una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali. È un servizio fornito dall’Eurosistema ai CSD che rende possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

2.   Il presente indirizzo detta le norme per la governance del programma T2S. Stabilisce altresì le caratteristiche principali del programma T2S definendo i rispettivi ruoli e responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC, nonché i rapporti tra tali soggetti durante la fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso specifica inoltre le principali decisioni che il Consiglio direttivo adotta in relazione a T2S. Ancora, il presente indirizzo stabilisce i principi fondamentali in relazione a T2S su tutti i seguenti aspetti: a) il regime finanziario, diritti e garanzie; b) le modalità di accesso per i CSD e la determinazione dei rapporti contrattuali con questi ultimi; c) le modalità attraverso cui le valute diverse dall’euro sono rese idonee a essere utilizzate in T2S; e d) lo sviluppo del programma T2S.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «sistema di gestione accentrata» (CSD) s’intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l’amministrazione di operazioni societarie e rimborsi; e c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l’integrità delle emissioni di titoli,

per «consegna contro pagamento» s’intende un meccanismo che lega un trasferimento di titoli a un trasferimento del controvalore in modo tale da assicurare che la consegna dei titoli avvenga solo se ha luogo il pagamento del controvalore,

per «BCN dell’area dell’euro» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui moneta è l’euro,

per «banca centrale dell’Eurosistema» s’intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE, a seconda del caso,

per «contratto quadro» s’intende il quadro contrattuale che un CSD e l’Eurosistema devono stipulare per lo sviluppo e la fase operativa,

per «specifiche funzionali generali» (GFS) s’intende una descrizione generale della soluzione funzionale che deve essere sviluppata per soddisfare i requisiti utente di T2S. Essa comprenderà elementi quali l’architettura funzionale (domini, moduli e interazioni), i modelli concettuali, il modello di dati o il processo di flusso di dati,

per «contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3)» s’intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato di gestione T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema,

per «Stato membro» s’intende un paese membro dell’Unione,

per «BCN non appartenente all’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro,

per «fase operativa» s’intende il periodo che ha inizio una volta che il primo CSD è migrato a T2S,

per «altra banca centrale» s’intende la banca centrale di un paese non appartenente all’Unione,

per «piano di rimborso» s’intende il piano che indica la tempistica del rimborso alle 4BC,

per «accordo sui livelli di servizio» s’intende sia l’accordo che definisce il livello di servizi che le 4BC devono fornire all’Eurosistema, sia l’accordo che definisce il livello di servizi che l’Eurosistema deve fornire ai CSD, in relazione a T2S,

per «fase di definizione delle specifiche e di sviluppo» s’intende l’arco di tempo che ha inizio con l’approvazione dell’URD da parte del Consiglio direttivo e termina con l’avvio della fase operativa,

per «software applicativo T2S» s’intende il software sviluppato e gestito dalle 4BC per conto dell’Eurosistema al fine di consentire allo stesso di fornire i sevizi di T2S sulla piattaforma T2S,

per «procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S» s’intende un insieme di regole e procedure che si applica ogniqualvolta prende corpo una modifica ai servizi T2S,

per «dotazione finanziaria di T2S» s’intende il tetto massimo dei costi totali di T2S da rimborsare. La dotazione finanziaria determina a) per le BCN partecipanti l’ammontare massimo da pagarsi per T2S; e b) per le 4BC l’ammontare ad esse restituito dalle BCN partecipanti alla consegna, basato sul piano di rimborso concordato,

per «piattaforma T2S», s’intende, ai fini del presente indirizzo e fatto salvo l’uso del medesimo termine in altra documentazione relativa a T2S, l’hardware e tutti i componenti del software (vale a dire tutto il software utilizzato, escluso il software applicativo) necessari per far funzionare e gestire il software applicativo T2S,

per «programma T2S» s’intende l’insieme delle attività collegate e gli adempimenti necessari per sviluppare T2S fino alla completa migrazione di tutti i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema,

per «comitato di gestione T2S» s’intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6 avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S,

per «conto di bilancio T2S» s’intende il conto T2S utilizzato per raccogliere e distribuire rate, rimborsi e tariffe. Il conto di bilancio può avere sottoconti per separare diversi tipi di flussi di cassa. Esso non presenta un carattere di bilancio,

per «servizi di T2S» s’intendono i servizi che l’Eurosistema fornisce ai CSD sulla base del contratto quadro,

per «utenti di T2S» s’intendono le persone giuridiche che, ai fini di T2S, hanno un rapporto contrattuale con i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema. Fra queste sono anche comprese le banche per i pagamenti che intrattengono un rapporto contrattuale con banche centrali e forniscono liquidità in contanti a un’istituzione finanziaria su un conto T2S dedicato, attraverso un sistema di regolamento lordo in tempo reale, effettuando il regolamento in T2S,

per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» s’intende una descrizione dettagliata delle funzioni che gestiscono i flussi di dati esterni di T2S (da applicazione a applicazione). In tale voce saranno incluse le informazioni necessarie affinché gli utenti possano adattare o sviluppare il proprio sistema informativo interno al fine di collegarlo a T2S,

per «manuale dell’utente» s’intende il documento che descrive in che modo gli utenti possono utilizzare talune funzioni del software T2S disponibili nella modalità da utente a applicazione (su schermo),

per «documento dei requisiti utente» (URD) s’intende il documento che stabilisce i requisiti utente per T2S, così come pubblicato dalla BCE il 3 luglio 2008 e successivamente modificato mediante la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S.

SEZIONE II

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA T2 S

Articolo 3

Livelli di governance

La governance del programma T2S è basata su tre livelli come descritti nella presente sezione dell’indirizzo. Il Level 1 è costituito dal Consiglio direttivo, il Level 2 è costituito dal comitato di gestione T2S e il Level 3 è costituito dalle 4BC.

Articolo 4

Il Consiglio direttivo

1.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, della gestione complessiva e del controllo del programma T2S. È altresì responsabile di assumere le decisioni definitive in relazione al programma T2S e decide sull’attribuzione dei compiti non specificamente assegnati ai Level 2 e 3.

2.   In particolare, il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

a)

è responsabile della governance del programma T2S attraverso tutte le attività di seguito elencate:

i)

decide su qualsiasi attività riguardante la governance di T2S; assume la responsabilità del programma T2S nel suo complesso e ha pertanto il potere ultimo decisionale in caso di controversie;

ii)

assume, caso per caso, decisioni in merito ai compiti assegnati al comitato di gestione T2S e alle 4BC;

iii)

assegna al comitato di gestione T2S e/o alle 4BC l’esecuzione di compiti specifici conseguenti o ulteriori riguardanti il programma T2S, determinando al contempo quali decisioni in merito riserva a sé stesso;

iv)

adotta qualsiasi decisione riguardante l’organizzazione del comitato di gestione T2S;

b)

gestisce le richieste dei membri del gruppo consultivo T2S presentate in conformità del regolamento del gruppo consultivo T2S;

c)

decide in merito al regime finanziario di base per T2S, in particolare su:

i)

la politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S;

ii)

la metodologia dei costi per T2S;

iii)

gli accordi finanziari si sensi dell’articolo 12;

d)

decide sui criteri di accesso ai CSD;

e)

ratifica e accetta la pianificazione di T2S; controlla l’avanzamento della pianificazione di T2S e decide sulle misure atte a ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S;

f)

decide in merito agli aspetti operativi essenziali di T2S, in particolare in merito:

i)

al quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia di gestione di incidenti e crisi;

ii)

al quadro per la sicurezza delle informazioni di T2S;

iii)

alla procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

iv)

alla strategia per il collaudo di T2S;

v)

alla strategia di migrazione a T2S;

vi)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

g)

approva il quadro contrattuale fondamentale, in particolare:

i)

gli accordi tra i Level 2 e 3;

ii)

gli accordi sui livelli di servizio negoziati dal comitato di gestione T2S con i CSD, le banche centrali dell’Eurosistema, nonché le 4BC;

iii)

i contratti con i CSD negoziati, da un lato, dal comitato di gestione T2S insieme alle banche centrali dell’Eurosistema e, dall’altro, i CSD;

iv)

i contratti con le BCN non appartenenti all’area dell’euro, le altre banche centrali o le altre autorità monetarie competenti, compresi i rispettivi accordi sui livelli di servizio;

h)

è responsabile dell’adozione di misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle norme e dei principi di sorveglianza;

i)

decide in merito alla data di inizio della migrazione dei CSD a T2S.

Articolo 5

Il comitato di gestione T2S

1.   La composizione e il mandato del comitato di gestione T2S sono stabiliti nella decisione BCE/2009/6. Il comitato di gestione T2S è responsabile dei compiti assegnati al Level 2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

2.   Il mandato del comitato di gestione T2S include altresì:

a)

la discussione e l’approvazione delle GFS, delle UDFS e dei manuali per gli utenti;

b)

l’attuazione del quadro operativo di T2S, compresa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, all’interno dei parametri definiti dal Consiglio direttivo;

c)

la negoziazione degli accordi di partecipazione di valuta di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2;

d)

l’informazione alle autorità di regolamentazione e sorveglianza competenti;

e)

la negoziazione con le 4BC del contratto L2/L3 da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 6

Le 4BC

1.   Le 4BC sviluppano e gestiscono T2S e informano il comitato di gestione T2S circa la propria organizzazione interna e la distribuzione delle attività.

Le 4BC, in particolare, svolgono tutti i seguenti compiti:

a)

predispongono, sulla base dell’URD e secondo gli indirizzi del comitato di gestione T2S, le GFS, le UDFS e i manuali dell’utente secondo la pianificazione di T2S;

b)

sviluppano e istituiscono T2S per conto dell’Eurosistema e forniscono le componenti tecniche di T2S conformemente alla pianificazione di T2S e all’URD, alle GFS, alle UDFS e alle altre specifiche e ai livelli di servizio;

c)

mettono T2S a disposizione del comitato di gestione T2S secondo la tempistica, le specifiche e i livelli di servizio approvati;

d)

presentano quanto segue al comitato di gestione T2S ai fini degli accordi finanziari di T2S, ai sensi dell’articolo 12:

i)

una stima dei costi che verranno sostenuti per lo sviluppo e l’operatività di T2S, in una forma tale che possa essere valutata e/o sottoposta a revisione da parte del comitato competente del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) o dell’Eurosistema e/o di revisori esterni;

ii)

un’offerta finanziaria, che include il tipo, il piano di rimborso così come il periodo coperto;

e)

ottengono tutte le licenze necessarie per la creazione e la gestione di T2S e per porre l’Eurosistema in condizioni di fornire i servizi di T2S ai CSD;

f)

eseguono le modifiche di T2S secondo la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

g)

danno risposta, nel rispettivo settore di competenza, alle richieste formulate dal Consiglio direttivo o dal comitato di gestione T2S;

h)

erogano formazione, assistenza tecnica e gestionale per i collaudi e per la migrazione, con il coordinamento del comitato di gestione T2S;

i)

negoziano il contratto L2/L3 con il comitato di gestione T2S.

2.   Le 4BC sono responsabili in solido nei confronti dell’Eurosistema dell’adempimento dei loro compiti. La responsabilità si estende a frode, condotta dolosa e colpa grave. Il regime di responsabilità è specificato ulteriormente nel contratto L2/L3.

3.   L’esternalizzazione o il subappalto dei compiti suindicati da parte delle 4BC a fornitori esterni non pregiudica la responsabilità delle 4BC nei confronti dell’Eurosistema e di altre parti interessate e sono improntati a criteri di trasparenza nei confronti del comitato di gestione T2S.

Articolo 7

Rapporti con le parti interessate esterne

1.   Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. Il gruppo consultivo T2S riferisce al comitato di gestione T2S e, in casi eccezionali, può sottoporre questioni all’attenzione del Consiglio direttivo.

Il gruppo consultivo T2S è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo consultivo T2S sono stabiliti nell’allegato del presente indirizzo.

Il gruppo consultivo svolge la sua funzione secondo il proprio regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

2.   Il gruppo di contatto CSD costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i CSD. Esso rende possibile la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il gruppo di contatto CSD è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo di contatto CSD sono stabiliti nell’allegato.

3.   I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei rispettivi mercati nazionali, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di T2S e di valutare l’impatto di T2S sui mercati nazionali. I gruppi nazionali utenti sono presieduti dalle rispettive BCN. La composizione e il mandato dei gruppi nazionali utenti sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 8

Buona governance

1.   Al fine di evitare conflitti di interesse tra le funzioni di fornitore dei servizi di T2S dell’Eurosistema e le sue funzioni di regolamentazione, le banche centrali dell’Eurosistema assicurano che:

a)

i membri del comitato di gestione T2S non partecipino ad alcuna attività di sorveglianza della propria banca centrale, in connessione con T2S, così come specificato nel regolamento interno dello stesso comitato, approvato dal Consiglio direttivo. Essi non sono membri del comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC), né del comitato per le tecnologie informatiche (ITC) né del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema;

b)

le funzioni di sorveglianza e le attività operative di T2S siano adeguatamente separate.

2.   Il comitato di gestione T2S è soggetto a obblighi di segnalazione, controllo e revisione dei conti, come stabilito nel presente indirizzo. Le revisioni dei conti relative allo sviluppo, alla gestione e al costo di T2S sono avviate e condotte sulla base dei principi e delle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di revisione dei conti, in vigore al momento in cui la revisione in questione ha luogo.

Articolo 9

Cooperazione e informazione

1.   Le 4BC e il comitato di gestione T2S cooperano tra loro, si scambiano informazioni e forniscono reciprocamente assistenza tecnica e di altra natura durante lo sviluppo del programma T2S.

2.   Le 4BC, le altre banche centrali dell’Eurosistema e il comitato di gestione T2S si informano reciprocamente senza indugio su ogni questione che possa influire materialmente sullo sviluppo o la creazione di T2S e si adoperano per attenuare ogni rischio correlato.

3.   Il comitato di gestione T2S riferisce con cadenza trimestrale al Consiglio direttivo in merito allo sviluppo del programma T2S. Le bozze delle relazioni sono trasmesse per osservazioni al PSSC e all’EISC prima di essere sottoposte al Consiglio direttivo per il tramite del comitato esecutivo.

4.   Il comitato di gestione T2S condivide gli ordini del giorno, i resoconti e la documentazione pertinente delle proprie riunioni con i membri del PSSC per consentire loro di fornire un contributo in caso di necessità.

5.   Il comitato di gestione T2S può consultare e può essere consultato da qualsiasi comitato del SEBC competente, laddove necessario.

6.   Le 4BC presentano regolarmente al comitato per il programma T2S relazioni in merito al programma T2S.

7.   Il contenuto e la procedura dettagliata per gli obblighi di segnalazione del comitato di gestione T2S e delle 4BC sono descritti in dettaglio nel contratto L2/L3.

SEZIONE III

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Politica di determinazione delle tariffe

1.   La politica di determinazione delle tariffe per T2S è improntata ai principi fondamentali della finalità non lucrativa, dell’integrale recupero dei costi sostenuti e della non discriminazione nei confronti dei CSD.

2.   Entro 6 mesi dall’adozione del presente indirizzo il comitato di gestione T2S sottopone al Consiglio direttivo una proposta in merito alla politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S, che include le procedure generali e un rapporto sulla rispondenza di T2S all’obiettivo di una gestione senza scopo di lucro e del perseguimento dell’integrale recupero dei costi sostenuti, contenente una valutazione di ogni conseguente rischio finanziario cui potrebbe essere esposto l’Eurosistema. La politica di determinazione delle tariffe sarà discussa con i CSD e gli utenti prima di essere sottoposta al Consiglio direttivo.

Articolo 11

Metodologia dei costi e contabilità

1.   T2S è soggetto alla metodologia dei costi comune all’Eurosistema e all’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), a meno che il Consiglio direttivo non decida altrimenti.

2.   Il comitato di gestione T2S, in una fase molto iniziale, coinvolge i comitati competenti del SEBC/Eurosistema nella valutazione della corretta attuazione:

a)

della metodologia dei costi comune dell’Eurosistema nel contesto delle stime dei costi di T2S e del calcolo dei costi annuali di T2S; e

b)

dell’indirizzo BCE/2006/16 da parte della BCE e delle 4BC nel contesto della rilevazione delle voci di costo e di patrimonio di T2S.

Articolo 12

Accordi finanziari

1.   Il comitato di gestione T2S presenta al Consiglio direttivo una proposta di dotazione finanziaria di T2S, che comprende i costi di T2S, vale a dire i costi delle 4BC e della BCE per lo sviluppo, mantenimento e operatività di T2S.

2.   La proposta include altresì:

a)

tipo di offerta;

b)

piano di rimborso;

c)

arco di tempo coperto;

d)

meccanismo di ripartizione dei costi;

e)

costo del capitale.

3.   Il Consiglio direttivo decide in merito agli accordi finanziari.

Articolo 13

Pagamenti

1.   La BCE detiene un conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Il conto di bilancio T2S non ha carattere di bilancio ma è utilizzato per raccogliere e distribuire tutti i pagamenti preliminari connessi ai costi di T2S, le rate e i rimborsi, nonché le tariffe per l’utilizzo di T2S.

2.   Il comitato di gestione T2S gestisce il conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Subordinatamente alla ratifica e all’accettazione degli adempimenti delle 4BC, il comitato di gestione T2S approva il pagamento di ciascuna rata alle 4BC secondo il piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo e messo a punto nel contratto L2/L3.

Articolo 14

I diritti dell’Eurosistema su T2S

1.   Il software applicativo di T2S è interamente di proprietà dell’Eurosistema.

2.   A tale fine, le 4BC garantiscono all’Eurosistema le licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per consentire all’Eurosistema di fornire l’intera gamma dei servizi di T2S ai CSD, in virtù delle norme applicabili e dei comuni livelli di servizio e su base paritaria. Le 4BC indennizzano l’Eurosistema per qualsiasi azione intentata da terzi in relazione a infrazioni di tali diritti di proprietà intellettuale.

3.   I dettagli riguardanti i diritti dell’Eurosistema su T2S sono concordati tra le 4BC e il comitato di gestione T2S nel contratto L2/L3. I diritti delle autorità che hanno sottoscritto un accordo di partecipazione di valuta come definito nell’articolo 18 saranno disciplinati in tale accordo.

SEZIONE IV

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Articolo 15

Criteri di accesso per i CSD

1.   I CSD sono considerati idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che:

a)

siano stati notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3) o, nel caso si tratti di CSD di un ordinamento giuridico non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

b)

siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del CESR/SEBC per i sistemi di regolamento titoli;

c)

rendano disponibili agli altri CSD in T2S, su richiesta, ogni codice ISIN per il quale essi siano un CSD emittente (o emittente tecnico CSD);

d)

s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

e)

s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S.

2.   Alle norme relative ai criteri di accesso per i CSD è data attuazione negli accordi contrattuali tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD.

3.   La BCE tiene aggiornato sul proprio sito Internet un elenco di CSD ammessi al regolamento nell’ambito di T2S.

Articolo 16

Rapporti contrattuali con i CSD

1.   I contratti tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD, compresi gli accordi sui livelli di servizio, sono interamente armonizzati.

2.   Il comitato di gestione T2S, congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia i contratti con i CSD.

3.   I contratti con i CSD sono approvati dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dalla banca centrale dell’Eurosistema del paese in cui è situata la sede del CSD, o dalla BCE per i CSD situati al di fuori dell’area dell’euro, in ogni caso agendo in nome e per conto di tutte le banche centrali dell’Eurosistema. Per quanto attiene all’Irlanda, il contratto sarà sottoscritto dalla banca centrale dell’Eurosistema dello Stato membro che ha notificato il sistema di regolamento delle operazioni in titoli alla Commissione europea conformemente all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE.

Articolo 17

Rispetto dei requisiti regolamentari

1.   Il comitato di gestione T2S tende a supportare i CSD affinché si conformino costantemente ai relativi requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

2.   Il comitato di gestione T2S considera se la BCE debba emanare raccomandazioni al fine di incoraggiare adeguamenti legislativi per assicurare pari diritti di accesso ai servizi di T2S da parte dei CSD e presenta al Consiglio direttivo proposte in materia.

SEZIONE V

VALUTE DIVERSE DALL’EURO

Articolo 18

Condizioni di idoneità per l’inserimento in T2S

1.   Una valuta appartenente al SEE diversa dall’euro è idonea a essere utilizzata in T2S a condizione che la BCN non appartenente all’area dell’euro, un’altra banca centrale o un’altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta e che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta.

2.   Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è idonea a essere utilizzata in T2S, a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta, qualora:

a)

il quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza applicabile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell’Unione;

b)

l’inserimento di tale valuta in T2S abbia un impatto positivo sul contributo che T2S dà al mercato del regolamento titoli dell’Unione;

c)

l’altra banca centrale o altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta che sia soddisfacente per entrambe le parti.

3.   In conformità del mandato del comitato di gestione T2S, le BCN non appartenenti all’area dell’euro possono essere rappresentate nel comitato di gestione T2S.

SEZIONE VI

SVILUPPO DEL PROGRAMMA T2S

Articolo 19

Pianificazione di T2S

1.   All’atto dell’adozione del presente indirizzo, il comitato di gestione T2S propone al Consiglio direttivo una pianificazione di T2S, basata sull’URD e che consiste in un elenco strutturato di adempimenti e di attività in relazione alla pianificazione di T2S, con le rispettive interdipendenze, e le date d’inizio e di fine previste.

2.   Sulla base delle proposte formulate dal comitato di gestione T2S, il Consiglio direttivo valuta, ratifica e approva il piano per la pianificazione T2S.

3.   Il comitato di gestione T2S stabilisce in maniera dettagliata un programma sulla base della pianificazione di T2S, identificandone gli elementi principali. Il programma è pubblicato e comunicato alle parti interessate di T2S.

4.   Se si profila un serio rischio che un elemento fondamentale del programma T2S possa non realizzarsi, il comitato di gestione T2S ne informa prontamente il Consiglio direttivo e propone le misure necessarie per ridurre ogni ritardo nella realizzazione del programma T2S.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Contratto L2/L3

1.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente indirizzo, un contratto L2/L3 stabilisce gli ulteriori dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema.

2.   La versione preliminare del contratto L2/L3 è sottoposto per approvazione al Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dall’Eurosistema e dalle 4BC.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

1.   Qualora una controversia relativa a una questione disciplinata dal presente indirizzo non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, ciascuna parte interessata può sottoporre la questione al Consiglio direttivo per ottenere una decisione in merito.

2.   Il contratto L2/L3 dispone che il comitato di gestione T2S o le 4BC possano sottoporre all’attenzione del Consiglio direttivo ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto L2/L3 stesso.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o maggio 2010.

Articolo 23

Destinatari e misure di attuazione

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.

(2)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.


ALLEGATO

GRUPPO CONSULTIVO T2S

Mandato e composizione

1.   Mandato e competenze

Il gruppo consultivo (AG) di TARGET2-Securities (T2S) ha il mandato seguente:

a)

assistere la revisione da parte dell’Eurosistema delle specifiche generali (GS) e delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS) per assicurare la loro piena osservanza del documento dei requisiti utente (URD);

b)

assistere la revisione da parte dell’Eurosistema di ogni richiesta di modificare l’URD;

c)

prestare consulenza con riguardo alla ulteriore definizione del fondamento giuridico del GS e UDFS;

d)

assistere l’Eurosistema nell’ulteriore definizione dello quadro di riferimento per le tariffe;

e)

continuare l’attività di armonizzazione nel campo del regolamento titoli in connessione a T2S;

f)

offrire supporto agli sforzi sul piano attuativo nel mercato;

g)

prestare consulenza e offrire supporto sul piano attuativo in relazione all’accordo e alle politiche che contribuiscono a rendere la fase post-negoziazione in T2S effettiva ed efficiente sul piano dei costi tra T2S e CSD, e così incoraggiare l’impegno dei depositari centrali di titoli (CSD) e degli operatori del mercato a spostare i saldi e le attività di regolamento su T2S;

h)

prestare consulenza sulle questioni relative alla migrazione e alle varie fasi.

2.   Composizione

2.1.

L’AG è composto da presidente, segretario, membri a pieno titolo e osservatori.

2.2.

Ogniqualvolta sia considerato appropriato, il presidente può, a sua discrezione, invitare altri esperti alle riunioni dell’AG, caso per caso, tenendo l’AG informato.

3.   Membri a pieno titolo

3.1.

I membri a pieno titolo hanno il diritto di prendere parte alle decisioni adottate dall’AG.

3.2.

A ciascun gruppo idoneo alla piena partecipazione ai sensi del paragrafo 3.3 è assegnato lo stesso numero di membri a pieno titolo. Il numero di membri a pieno titolo di ciascun gruppo di parti interessate è pari al numero di membri a pieno titolo nel gruppo delle banche centrali interessate.

3.3.

Un rappresentante di uno qualunque dei gruppi seguenti è idoneo ad essere membro a pieno titolo dell’AG:

a)

Banche centrali — la BCE e ciascuna banca centrale nazionale (BCN) dell’area dell’euro sono rappresentate da un membro a pieno titolo. Al momento dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro, la BCN rispettiva partecipa altresì come membro a pieno titolo nell’AG a partire dalla data di ingresso nell’area dell’euro. Una banca centrale al di fuori dell’area dell’euro che abbia deciso di includere la propria valuta in T2S è altresì rappresentata da un membro a pieno titolo a partire dal momento di tale decisione. In quanto autorità pubblica, la Commissione europea è un membro a pieno titolo ed è considerata come membro del gruppo di banche centrali.

b)

Depositari centrali di titoli (CSD) — ciascun gruppo di CSD, composto da diversi CSD, o ciascun CSD a seconda del caso, che regoli le proprie operazioni in euro e/o nella propria moneta nazionale diversa dall’euro e che abbia soddisfatto i seguenti criteri è membro a pieno titolo del GC e può nominare un rappresentante:

ha dichiarato il proprio supporto a T2S,

è intenzionato a stipulare un contratto con l’Eurosistema,

ha dichiarato la propria intenzione di utilizzare T2S una volta operativo.

Conformemente ai paragrafi 3.2 e 3.3 lettera a) il numero dei rappresentanti CSD è pari al numero dei rappresentanti delle banche centrali. In tal modo, gruppi più ampi di CSD e CSD di maggiori dimensioni hanno un numero più elevato di rappresentanti, a seconda del volume dei rispettivi regolamenti. Il numero di rappresentanti aggiuntivi è determinato dai CSD rappresentati nell’AG e dal presidente dell’AG, il linea con la metodologia d’Hondt per la rappresentazione proporzionale.

c)

Utilizzatori — il comitato di nomina (NC) seleziona i membri all’interno della comunità degli utilizzatori sulla base delle domande ricevute dal segretario secondo una chiave predefinita:

almeno undici membri a pieno titolo che rappresentino le principali banche commerciali che effettuano operazioni in titoli in valute idonee ad essere regolate in T2S, a prescindere dal luogo di costituzione,

almeno due membri a pieno titolo che rappresentino banche di investimento internazionali,

almeno due membri a pieno titolo che rappresentino banche attive nell’industria del regolamento titoli a servizio dei propri clienti locali,

almeno un membro a pieno titolo che rappresenti una controparte centrale.

4.   Osservatori

4.1.

Gli osservatori hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’AG ma non possono prendere parte al processo decisionale.

4.2.

Un rappresentante di ciascuno dei successivi gruppi/istituzioni è idoneo ad essere un osservatore dell’AG:

a)

comitato delle Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari;

b)

Federazione bancaria europea;

c)

Unione europea delle Casse di risparmio;

d)

Associazione europea delle banche cooperative;

e)

European Securities Services Forum;

f)

Federation of European Securities Exchanges;

g)

I CSD che supportano T2S e che sono gestiti da una BCN;

h)

presidenti dei sottogruppi dell’AG.

4.3.

Le banche centrali dell’Eurosistema che costituiranno ed opereranno la piattaforma T2S (4BC) possono nominare un rappresentante per ogni singola banca centrale che partecipi nel GC come osservatore. Tali rappresentanti esprimono il proprio parere all’AG in maniera uniforme.

5.   Procedure di nomina

5.1.

Le seguenti procedure di nomina sono applicabili ai membri a pieno tutolo ed agli osservatori:

a)

un rappresentante di una banca centrale è nominato dal governatore/presidente della banca centrale in questione, conformemente allo statuto della banca centrale;

b)

un rappresentante di un CSD è nominato dal vertice del CSD in questione;

c)

un rappresentante degli utenti è nominato dalle rispettive organizzazioni sulla base di domande ad personam. Essi sono designati dal NC in linea con le procedure e i criteri del NC applicabili;

d)

un osservatore è nominato dal vertice del gruppo/istituzione in questione;

5.2.

Ciascuno dei nominati deve possedere l’adeguato livello di anzianità e le competenze tecniche pertinenti. I soggetti che effettuano le nomine sono responsabili di assicurare che la persona nominata abbia a disposizione il tempo sufficiente per partecipare attivamente all’attività dell’AG.

5.3.

Tutte le nomine devono essere confermate per iscritto al segretario.

6.   Partecipazione

6.1.

I membri a pieno titolo e gli osservatori dell’AG partecipano all’AG su base strettamente personale. La loro partecipazione alle riunioni dell’AG è considerata un segnale del loro impegno verso il progetto.

6.2.

I membri a pieno titolo e gli osservatori hanno il diritto di designare un supplente (con un livello di anzianità e competenze equivalenti) che, in circostanze eccezionali, prenda parte alle riunioni dell’AG in caso di assenza dei primi e possa esprimere pareri o, in caso di membri a pieno titolo, votare per conto degli stessi per procura. I membri a pieno titolo e gli osservatori interessati informano di ciò il segretario con sufficiente anticipo.

6.3.

Ogniqualvolta un membro a pieno titolo abbia lasciato l’entità da esso rappresentato, la sua partecipazione cessa con effetto immediato.

6.4.

Il presidente dell’AG richiederà all’organizzazione responsabile delle nomine o al NC, a seconda del caso, di designare un sostituto ogni volta che un membro a pieno titolo o un osservatore si dimette o cessa la sua partecipazione, ai sensi della procedura di nomina applicabile stabilita nell’articolo 5.

7.   Presidente

7.1.

Il presidente deve essere un alto dirigente della BCE ed è nominato dal Consiglio direttivo. Il presidente ha il diritto di designare un supplente che lo sostituisca in circostanze eccezionali.

7.2.

Il presidente è responsabile dell’organizzazione delle riunioni dell’AG e presiede tali riunioni. In tale ruolo, esso decide sull’ordine del giorno delle riunioni, prendendo in considerazione i contributi dei membri dell’AG e decide sui documenti da inviare all’AG.

7.3.

Il presidente decide se un tema rientra fra le competenze dell’AG (ai sensi del paragrafo 1.2) e informa conseguentemente l’AG dell’eventuale decisione che una questione non ricada in tale ambito di competenze.

7.4.

Il presidente svolge tutte le funzioni previste dalla decisione del Consiglio direttivo, così come altre funzioni a lui successivamente delegate dall’AG.

7.5.

Il presidente nomina i presidenti e i membri regolari dei sottogruppi che sono istituiti sotto gli auspici dell’AG.

7.6.

Il presidente è l’unica persona che rappresenti l’AG esternamente. L’AG sarà tenuto informato in maniera adeguata prima di ogni dichiarazione esterna di rilievo, effettuata dal presidente per conto dell’AG. Tutte le comunicazioni esterne dell’AG saranno portate all’attenzione dell’AG con sufficiente anticipo.

8.   Segretariato

8.1.

Il segretario deve essere un membro del personale della BCE con elevata esperienza ed è nominato dal presidente. Il presidente può designare un supplente che sostituisca il segretario in circostanze eccezionali.

8.2.

Il segretario è assistito dalla BCE dal punto di vista operativo e di segretariato.

8.3.

Il segretario svolge la propria attività sotto la guida del presidente. I compiti del segretario comprendono, in particolare:

a)

assistere il presidente nello svolgimento dei propri compiti;

b)

organizzare le riunioni e preparare i relativi resoconti;

c)

assistere nella redazione di documenti adottati dall’AG;

d)

agire come coordinatore per le consultazioni;

e)

organizzare la comunicazione esterna in relazione all’attività dell’AG e di altri gruppi (come la pubblicazione di documenti dell’AG);

f)

eseguire tutte le altre funzioni a lui attribuite dal presente regolamento interno, dall’AG o dal presidente, a seconda del caso.

8.4.

Il segretario è un membro d’ufficio del NC. Esso può anche partecipare alle sottostrutture dell’AG.

8.5.

Il segretario non ha il diritto di prendere parte alle decisioni dell’AG.

9.   Metodo di lavoro

9.1.

Di regola, l’AG si riunisce una volta ogni trimestre. Ulteriori riunioni possono essere convocate dal presidente, le cui date saranno comunicate con sufficiente anticipo all’AG. In principio, le riunioni hanno luogo nella sede della BCE.

9.2.

La lingua di lavoro è l’inglese.

9.3.

Le conclusioni provvisorie sul principale risultato di una riunione dell’AG sono pubblicate sul sito Internet della BCE entro tre giornate lavorative successive alla riunione stessa. Tali conclusioni provvisorie sono pubblicate sotto la responsabilità del presidente e contrassegnate come tali, senza il coinvolgimento dell’AG. Il segretario dopo ogni riunione dell’AG fornisce altresì una lista di misure contenente i compiti e le scadenze che sono stati assegnati durante la riunione. Il resoconto delle riunioni dell’AG è redatto dal segretario e circolato ai membri dell’AG entro sei giorni lavorativi a partire dalla data della riunione. I commenti sulla bozza di resoconti delle riunioni devono essere ricevuti dai membri dell’AG entro tre giorni lavorativi. Il resoconto finale è pubblicato una volta approvato dall’AG. Esso sostituisce le conclusioni provvisorie del presidente, che verranno rimosse dal sito Internet una volta che il resoconto è pubblicato. Il resoconto indica i temi discussi, così come i risultati di tali discussioni.

9.4.

L’AG svolge le proprie attività in maniera aperta e trasparente.

L’ordine del giorno delle riunioni e i documenti sottoposti a discussione (inclusi i contributi delle sottostrutture dell’AG) saranno circolati ai membri e pubblicati sul sito Internet della BCE almeno cinque giorni prima della data della riunione. L’AG decide a sua discrezione se i documenti inviati meno di cinque giorni prima di una riunione saranno discussi a quella riunione. I commenti e gli altri documenti presentati ricevuti dal segretario entro tre giorni lavorativi precedenti alla riunione, saranno distribuiti all’AG e, in principio, saranno anche pubblicati sul sito Internet della BCE. I documenti riservati (come quelli ricevuti dagli operatori del mercato riguardanti le condizioni di riservatezza o i documenti ritenuti riservati dal presidente) non saranno pubblicati.

9.5.

Le decisioni dell’AG prenderanno o la forma di pareri inviati direttamente agli organi decisionali della BCE, vale a dire il Consiglio direttivo e il comitato direttivo, o di risoluzioni riguardanti l’organizzazione dell’attività dell’AG o dei sottogruppi.

9.6.

Di regola, qualunque parere fornito agli organi decisionali della BCE è adottato col consenso dei membri dell’AG che prendono parte alle sue decisioni. Se il consenso non può essere raggiunto, il presidente può decidere di valutare il grado di sostegno rispetto a pareri specifici, chiedendo a tutti i membri a pieno titolo dell’AG che prendono parte alla decisione se concordano o meno con la proposta. Il grado di sostegno sarà comunicato agli organi decisionali della BCE. Nel caso vi siano diverse proposte di pareri sul medesimo soggetto, solo le proposte che sono sostenute da almeno sette membri a pieno titolo dell’AG (o loro supplenti) saranno notificate agli organi decisionali della BCE. I membri a pieno titolo non possono sostenere più di una proposta sul medesimo tema. Per le questioni di estrema importanza, sette membri a pieno titolo possono richiedere che il loro punto di vista minoritario venga immediatamente presentato agli organi decisionali della BCE.

9.7.

L’AG può stabilire sottostrutture a supporto delle proprie attività, relativamente: a) all’attuazione tecnica dei requisiti utente; b) all’armonizzazione delle questioni connesse a T2S; c) alle questioni giuridiche connesse a T2S; o d) a qualunque altra area in cui l’AG ritenga sia necessario un supporto specifico. Il mandato di tali sottostrutture è definito e adottato dall’AG.

L’AG può istituire sottogruppi che comprendono tutti i gruppi delle parti interessate dell’AG e che sono per loro natura più a lungo termine. Inoltre, l’AG può altresì stabilire dei gruppi di lavoro che non comprendono necessariamente tutte le parti interessate dell’AG e/o che sono per loro natura a breve termine. Ancora, l’AG così come il gruppo di progetto T2S può convocare esercitazioni per affrontare temi particolari.

Le decisioni dell’AG che riguardano l’organizzazione del lavoro delle sottostrutture saranno adottate consensualmente o, nel caso in cui non sia raggiunto un consenso, col voto a maggioranza semplice.

9.8.

L’AG deve garantire che un’ampia gamma di partecipanti del mercato e autorità abbiano l’opportunità di fornire il proprio apporto all’AG e che siano informati delle sue delibere. Il segretario agisce come coordinatore per tutte tali consultazioni ed è assistito dal gruppo T2S della BCE e da altri membri del personale della BCE, se necessario.

A tal fine, in ciascun paese sarà istituito un gruppo nazionale utenti (NUG) quale collegamento tra il mercato nazionale e l’AG. I NUG possono presentare suggerimenti o risoluzioni all’AG mediante il segretario.

L’AG deve utilizzare mezzi appropriati per consultare gli operatori del mercato, le autorità così come tutti gli altri attori e parti interessate, ad esempio attraverso i NUG, consultazioni pubbliche, tavole rotonde, riunioni dedicate e sessioni informative, o la pubblicazione dei resoconti sulle reazioni successive alle consultazioni.

Tutte le consultazioni devono, di regola, prevedere un arco di tempo non inferiore a tre settimane per la presentazione di commenti, a meno che il presidente dell’AG non decida altrimenti.

10.   Linea gerarchica e relazione con i comitati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)

10.1.

Il Consiglio direttivo può offrire linee guida generali all’AG, di propria iniziativa o su richiesta.

10.2.

L’AG sottopone il proprio parere direttamente agli organi decisionali della BCE per esame.

10.3.

L’AG può fornire linee guida direttamente ai sottogruppi attraverso i rispettivi presidenti come attività da svolgere secondo il mandato, su iniziativa propria o su loro richiesta.

10.4.

Attraverso il presidente l’AG può consultare un comitato del SEBC o un suo sottogruppo/suoi sottogruppi con riguardo ad aspetti tecnici specifici che ricadono fra le aree di competenza di quel comitato (quali gli aspetti giuridici relativi a T2S). In principio, verrà concesso un periodo minimo di tre settimane per ognuna di tali consultazioni, a meno che circostanze particolari non richiedano un termine più breve. Il presidente garantisce altresì che l’attività dell’AG non si sovrapponga al mandato di un comitato del SEBC.

GRUPPO DI CONTATTO CSD

Mandato e composizione

1.   Ambito del mandato

Il gruppo di contatto CSD (CCG) facilita la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il contratto quadro consiste in un documento che sarà proposto dal Consiglio direttivo a tutti i CSD europei. Esso disciplina lo sviluppo e le fasi operative di T2S. Sarà sottoscritto da ciascun CSD singolarmente.

2.   Composizione

Il CCG è composto dai promotori del progetto appartenenti ai CSD e dai membri del comitato di gestione T2S e dai loro sostituti.

I promotori del progetto sono nominati dai consigli di gestione di quei CSD che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa (MoU) il 16 luglio 2009 o hanno dichiarato unilateralmente di volerlo accettare. Ciascun membro appartenente a un CSD può designare un sostituto che possa sostituirlo/a in caso di impedimento. Nel caso non siano disponibili né il promotore del progetto né il rispettivo sostituto, il CSD in questione non è rappresentato. Nel caso in cui i membri del comitato di gestione T2S o i rispettivi sostituti non siano disponibili, essi non possono essere sostituiti.

Il presidente del CCG presiede il comitato di gestione T2S. Il presidente, in coordinazione con i CSD 1) decide in merito alla frequenza, al formato e all’ordine del giorno delle riunioni; e 2) invita esperti esterni e/o membri del gruppo T2S alle riunioni su argomenti specifici. Il relatore è un membro del team T2S presso la BCE. Questi 1) coordina l’organizzazione delle riunioni e la tempestiva trasmissione della relativa documentazione; 2) coadiuva il presidente nella preparazione delle riunioni del gruppo; 3) redige il resoconto delle riunioni; 4) coadiuva il presidente nella gestione dei rapporti con i relativi (sotto)gruppi.

3.   Metodo di lavoro, interazione e supporto

Metodo di lavoro

Il CCG aspira ad adottare le proprie risoluzioni per consenso. Nel caso in cui non possa essere raggiunto un consenso per due riunioni consecutive, le divergenze devono essere accuratamente documentate. In tal caso, è responsabilità del comitato di gestione T2S presentare una proposta al Consiglio direttivo. I CSD che sono in disaccordo con la proposta del comitato di gestione T2S hanno la possibilità di esprimere un’opinione contraria.

Interazione tra il gruppo consultivo T2S (AG) e il CCG

Il presidente del CCG informa regolarmente l’AG in merito all’avanzamento del processo di negoziazione del contratto quadro.

Laddove pertinente, il CCG (possibilmente attraverso il sottogruppo dei responsabili di progetto (PMSG) e il gruppo per gli aspetti contrattuali (TCI)] riceverà contributi dalle sottostrutture dell’AG esistenti.

Supporto al CCG

Il CCG è coadiuvato dal:

PMSG, responsabile per la preparazione del prospetto commerciale per la negoziazione (ivi compresi, tra l’altro, elementi funzionali, tecnici e di pianificazione).

TCI, che fornisce assistenza legale al CCG e, in tale ruolo, «tradurrà» l’apporto di tipo commerciale ricevuto dal CCG e dal PMSG in termini giuridici appropriati.

Il CCG definirà il mandato di questi due gruppi di lavoro e determinerà per grandi linee il loro programma.

GRUPPO NAZIONALE UTENTI

Mandato e composizione

1.   Introduzione

Il gruppo nazionale utenti (NUG) riunisce i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno del proprio mercato nazionale al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di TARGET2-Securities (T2S). Esso costituisce lo spazio in cui coinvolgere gli operatori del mercato nazionale nei lavori del gruppo consultivo T2S (AG) e stabilisce un legame formale tra l’AG e il mercato nazionale. Opera sia come cassa di risonanza del gruppo di progetto T2S sia come soggetto che offre un apporto all’AG in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall’AG. In tale veste, può anche suggerire all’AG di prendere in considerazione alcune questioni.

I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche dell’URD e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell’operatività sul mercato nazionale. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l’inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l’armonizzazione.

2.   Mandato

Il mandato del NUG è:

valutare l’impatto sul proprio mercato nazionale della funzionalità di T2S e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S; nel fare ciò occorre che prenda in debita considerazione il concetto di un «T2S snello» che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l’armonizzazione,

sottoporre all’attenzione dell’AG preoccupazioni concrete sollevate dal mercato nazionale,

accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli,

coadiuvare i membri dell’AG che rappresentano la comunità nazionale.

3.   Composizione

I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.

Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro dell’AG o osservatore nell’ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale interessata. Nel caso in cui la banca centrale interessata non invii né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell’AG, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente non sia membro dell’AG, un membro dell’AG dovrebbe effettuare un coordinamento tra l’AG e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l’AG e il NUG.

Nei paesi dell’area dell’euro, il segretario dei NUG è fornito dalla banca centrale nazionale interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dal team T2S per i segretari dei NUG.

I membri del NUG comprendono i relativi membri dell’AG e gli osservatori (o i soggetti nominati loro alti rappresentanti, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone con le conoscenze e una posizione tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale. I membri del NUG possono pertanto comprendere i depositari centrali di titoli, i mediatori, le banche, banche d’investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la banca centrale nazionale interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.

4.   Metodo di lavoro

I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con il team T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell’AG o sollevati dal NUG. Il team T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG e organizza riunioni con i segretari dei NUG per promuovere l’interazione tra il NUG e il team T2S.

Il NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell’AG, in modo da poter offrire consulenza ai membri nazionali dell’AG. Tuttavia nessun membro dell’AG è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre questioni per iscritto all’AG tramite il segretario dell’AG e invitare un membro dell’AG ad esporre la propria opinione.

Il segretario del NUG si adopera per far circolare un ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto delle riunioni del NUG sarà pubblicato sul sito Internet di T2S — e, se lo si ritiene opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN — in inglese e in ogni altra lingua dell’Unione entro tre settimane successive ad ogni riunione.

I nomi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito Internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito Internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

relativa all’aiuto di Stato C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) erogato dalla Grecia a favore della SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (ELVO)

[notificata con il numero C(2009) 1476]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 27 maggio 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le autorità greche avevano concesso un aiuto di Stato alla SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (fabbrica greca di autoveicoli, «ELVO»).

(2)

Dopo un ampio scambio di vedute con le autorità greche, con lettera del 7 dicembre 2005 la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso d’iniziare, riguardo all’aiuto in oggetto, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3)

La decisione della Commissione d’iniziare tale procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni di parti interessate.

(5)

La Grecia ha inviato le sue osservazioni riguardo a tale decisione della Commissione con lettera del 1o marzo 2006 e ha fornito informazioni supplementari il 26 e 28 luglio e il 2 agosto 2006, il 22 giugno, 2 luglio, 31 agosto, 6 settembre e 18 ottobre 2007, il 22 febbraio e il 20 agosto 2008.

(6)

Il 4 maggio 2007 si è tenuta una riunione tra funzionari della Commissione e le autorità greche. Erano presenti anche rappresentanti dell’ELVO.

2.   I FATTI

2.1.   Il beneficiario

(7)

La società ELVO, che ha sede a Salonicco, in Grecia, fabbrica automezzi militari, autoveicoli civili e pezzi di ricambio. È la principale fornitrice di automezzi delle forze armate greche.

(8)

Secondo le informazioni disponibili, l’ELVO produce i seguenti tipi di veicoli: autobus, filobus, autocarri a benna, autocarri per il trasporto dei rifiuti, autocisterne, veicoli antincendio, spazzaneve, veicoli portavelivoli, veicoli per il trasporto di gru, trattrici, autocarri, rimorchi, veicoli fuoristrada, carri armati e autoblinde.

(9)

La società è stata costituita nel 1972 con la ragione sociale STAGHIER ELLAS SpA e produceva trattrici, autocarri, veicoli a due ruote e motori. Nel 1987 la ragione sociale è stata modificata in ELVO e lo Stato greco è divenuto il principale azionista della società.

(10)

In seguito a un accordo di vendita di azioni, in una gara di pubblico appalto il gruppo Mytilineos ha acquisito il 29 agosto 2000 il 43 % delle azioni dell’ELVO (tale vendita viene indicata nel seguito del presente testo come la «parziale privatizzazione»). Attualmente il 51 % dell’ELVO appartiene allo Stato greco.

(11)

L’ELVO ha oggi circa 672 dipendenti (secondo i dati del 2007). Nel 2007 il suo fatturato è stato di 84 milioni di EUR.

2.2.   Le misure di aiuto

2.2.1.   Esenzione fiscale a norma della legge n. 2771/1999

(12)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge n. 2771/1999, adottata il 16 dicembre 1999, lo Stato greco ha annullato tutti i debiti dell’ELVO nei confronti del pubblico erario, per quanto riguardava le imposte e le ammende per gli esercizi 1988-1998 («esenzione fiscale n. 1»). Secondo le autorità greche, il debito dell’ELVO così esentato ammontava a 1 193 753 186 GRD (pari a 3 503 310,89 EUR (3).

(13)

Nelle osservazioni relative alla decisione della Commissione d’iniziare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità greche hanno informato la Commissione di altre due misure di aiuto a favore dell’ELVO.

2.2.2.   Esenzione fiscale a norma della legge n. 1892/90

(14)

Con decisione (4) adottata a norma dell’articolo 49 della legge n. 1892/90, le autorità greche hanno esentato l’ELVO dalle imposte da essa dovute, per l’importo di 3 546 407,89 EUR («esenzione fiscale n. 2»). Tale importo corrispondeva alle imposte dovute dall’ELVO dal 1998 (l’anno del precedente controllo fiscale) fino alla vendita al gruppo Mytilineos. L’esenzione fiscale aveva la forma di rimborsi, pagati dall’amministrazione tributaria, delle imposte precedentemente versate dall’ELVO, secondo la seguente ripartizione:

2 912 380,90 EUR riguardavano l’IVA versata dall’ELVO dopo la parziale privatizzazione ma che era dovuta per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 29 agosto 2000, quando era stata effettuata la parziale privatizzazione. Le autorità greche hanno rimborsato tale importo in due rate, il 7 novembre 2002 (900 000 EUR) e il 6 febbraio 2004 (2 012 318,90 EUR),

634 088,99 EUR corrispondevano alle imposte pagate dall’ELVO per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 (fino alla parziale privatizzazione). La Grecia non ha indicato la data esatta del rimborso.

2.2.3.   Fideiussione su un mutuo

(15)

Nel 1997 l’ELVO ha ottenuto dalla banca tedesca Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG un mutuo di 23 008 134,635 EUR, sul quale lo Stato greco ha concesso la fideiussione. L’ELVO non ha fornito una garanzia per la fideiussione, ma ha pagato allo Stato una provvigione pari all’1 % dell’importo. Le autorità greche hanno informato la Commissione che il mutuo era stato utilizzato per finanziare la produzione nell’ambito dei programmi di approvvigionamento del ministero della difesa, in particolare la produzione di […] (5) destinati all’esercito greco.

3.   MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(16)

Come già si è detto, la Commissione ha informato la Grecia con lettera del 7 dicembre 2005 di aver iniziato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda l’esenzione fiscale n. 1, considerandola un aiuto di Stato. La Commissione dubitava della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, per i motivi esposti qui di seguito.

(17)

Nello scambio di vedute che avevano preceduto la decisione d’iniziare il procedimento, la Grecia aveva sostenuto che l’intera attività dell’ELVO rientrava nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE, poiché essa fabbricava principalmente automezzi militari destinati alle forze armate greche. Tuttavia, la Commissione ha osservato che l’ELVO fabbricava anche veicoli ad uso non militare e a duplice uso, militare e civile. La Grecia non ha dimostrato che l’esenzione fiscale riguardasse soltanto la produzione militare dell’ELVO e che fosse considerata necessaria per gli interessi essenziali di difesa della Grecia.

(18)

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che soltanto una parte dell’aiuto finanziario concesso all’ELVO fosse a favore della produzione militare che poteva rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE e che si dovesse esaminare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, l’aiuto concesso a favore della produzione non compresa nell’articolo 296.

(19)

Nella medesima lettera la Commissione aveva chiesto alla Grecia, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), di fornirle varie informazioni, tra le quali:

informazioni su ogni altro aiuto finanziario concesso all’ELVO mediante risorse statali,

elementi probatori attestanti che si tenevano conti separati delle entrate e delle spese relative rispettivamente alla produzione non militare (compresa la produzione a duplice uso) e alla produzione militare e che l’aiuto riguardava soltanto la produzione militare,

elementi riguardante la ripartizione del fatturato tra le categorie di prodotti (ad uso non militare, a duplice uso e ad uso militare).

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ GRECHE

(20)

Dopo la decisione della Commissione d’iniziare il procedimento di esame, la Grecia ha presentato le osservazioni esposte qui di seguito.

4.1.   Altre misure di aiuto

(21)

In seguito alla richiesta della Commissione, la Grecia le ha fornito informazioni riguardo all’esenzione fiscale n. 2 e alla fideiussione sul mutuo. La Grecia ha dichiarato che l’ELVO non aveva ricevuto altri aiuti mediante risorse statali.

4.2.   Pertinenza dell’articolo 296 del trattato CE

(22)

La Grecia ha dichiarato che l’ELVO non teneva conti separati per le parti rispettivamente non militare e militare della sua produzione, ma ha sostenuto che l’ELVO produceva principalmente apparecchiature militari. In effetti, negli anni dal 1987 al 1998 i «programmi militari» avevano costituito l’85 % delle vendite dell’impresa. Che la produzione militare abbia costituito nel 1999 il 54 % delle vendite è un fatto eccezionale, dovuto all’attuazione dell’accordo del 1997 che prevedeva la fornitura di autobus e di filobus a varie aziende pubbliche (difatti negli anni successivi, dal 2000 al 2002, la parte militare delle vendite è tornata ai normali livelli elevati, rispettivamente al 64,61 %, 72,59 % e 98,40 %). Quindi, ad eccezione dell’anno 1999, la maggior parte della produzione dell’ELVO riguardava materiali militari, che possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE.

4.3.   Il principio del venditore privato

(23)

Nel caso che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE, devono essere esaminate nel contesto della parziale privatizzazione dell’ELVO, che è stata attuata mediante un pubblico appalto per il quale avevano manifestato interesse otto gruppi greci e internazionali. Quattro di essi hanno presentato offerte ammissibili. L’offerta del gruppo Mytilineos è stata considerata la migliore.

(24)

In quanto partecipante al processo di privatizzazione, lo Stato greco decise che al momento della vendita l’ELVO dovesse essere libera da tutti gli obblighi fiscali accertati prima della conclusione della vendita stessa e che ogni obbligo fiscale che sorgesse prima della vendita ma dovesse essere onorato solo successivamente sarebbe stato a carico dello Stato greco. Queste condizioni facevano parte della procedura d’appalto ed erano note a tutti gli offerenti (le cui offerte riflettevano l’aspettativa che tali debiti sarebbero stati annullati). Lo scopo era assicurare il prezzo più elevato possibile delle azioni (al netto degli obblighi fiscali).

(25)

Lo Stato greco sostiene che in accordi del tipo in oggetto è una prassi commerciale comune che il venditore si faccia carico degli obblighi finanziari dell’impresa in vendita i quali non si siano ancora materializzati quando viene effettuata l’operazione. Inoltre, le autorità greche sostengono che il prezzo pagato dal gruppo Mytilineos (12 179 071 EUR) ha pur sempre costituito un considerevole corrispettivo netto, anche dopo la detrazione del debito annullato (5 129 298,12 EUR netti).

(26)

La Grecia sostiene dunque di aver agito in modo analogo a un venditore privato che cerca di massimizzare il profitto della vendita di un suo bene patrimoniale. Di conseguenza, la Grecia dichiara che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non si configurano come un aiuto di Stato.

4.4.   Il regime di aiuti di Stato N 11/91

(27)

Le autorità greche fanno anche riferimento al regime di aiuti di Stato Ν 11/91, che la Commissione ha autorizzato con lettera dell’11 luglio 1991. Tale regime prevedeva la concessione di un aiuto di Stato in forma di annullamento o di capitalizzazione dei debiti in relazione alla privatizzazione di 208 imprese del settore pubblico, tra le quali anche l’ELVO. Tuttavia, un regime di questo tipo richiede la notifica preliminare di tale aiuto alla Commissione in due casi:

se la vendita dell’impresa è stata effettuata con una procedura diversa dall’appalto pubblico, ossia mediante vendita diretta a un terzo,

se l’impresa era attiva in determinati settori, tra cui anche quello della fabbricazione di autoveicoli (7).

(28)

Le autorità greche sostengono che l’annullamento dei debiti basato sulla legge n. 1892/90 rientrava in tale regime e che non richiedeva la notifica preliminare alla Commissione poiché la vendita del 43 % dell’ELVO era stata effettuata mediante una procedura di pubblico appalto e, dato che l’ELVO produce apparecchiature militari, la sua attività non rientrava nella categoria dei produttori di «autoveicoli» ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   L’articolo 296 del trattato CE

(29)

Prima di procedere alla valutazione sul merito delle misure di aiuto in base alle norme relative agli aiuti di Stato, è opportuno esaminare le asserzioni della Grecia riguardo alle implicazioni dell’articolo 296 del trattato CE.

(30)

A norma dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del trattato non ostano alla possibilità di uno Stato membro di «adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari». Tale disposizione si applica all’elenco di prodotti stabilito dal Consiglio nel 1958 (cfr. l’articolo 296, paragrafo 2, del trattato CE), comprendente tra l’altro (al punto 6 di tale elenco) «carri e veicoli specialmente concepiti per l’impiego militare: … b) veicoli di tipo militare, armati o corazzati, compresi i veicoli anfibi; c) treni corazzati; …».

(31)

Il che significa, per quanto attiene al caso in oggetto, che le disposizioni del trattato CE relative agli aiuti di Stato non si applicano alle misure riguardanti i prodotti inclusi nell’elenco del 1958, a meno che tali misure siano ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro.

(32)

La giurisprudenza richiede che lo Stato membro il quale fa appello all’articolo 296 del trattato CE presenti elementi probatori attestanti che le esenzioni non oltrepassano i limiti previsti per simili casi eccezionali (8).

(33)

La Grecia ha sostenuto anzitutto che tutta la produzione dell’ELVO, o almeno una sua parte significativa, riguarda materiali militari rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE, con la conseguenza che non si possono applicare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato per escludere un aiuto di Stato a favore dell’ELVO.

(34)

Questo punto di vista non è accettabile. Secondo le informazioni inerenti al caso in oggetto è chiaro che l’ELVO fabbrica non soltanto prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE ma anche prodotti adatti al duplice uso o destinati esclusivamente all’uso civile (cfr i precedenti considerando 8 e 17). Già soltanto per questo motivo, la Commissione non può accettare l’argomentazione generale secondo la quale tutte le attività svolte dall’ELVO rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. L’applicazione di tale eccezione deve essere valutata separatamente per ogni misura di aiuto, con riferimento al suo scopo e alla sua portata.

(35)

Per quanto riguarda le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2, la Commissione non può accettare l’asserzione secondo la quale esse rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. In effetti, poiché non vengono tenuti conti separati tra la produzione rispettivamente non militare e militare, non è possibile accertare che tali misure beneficino esclusivamente la produzione militare.

(36)

Differente è la questione della fideiussione sul mutuo. La Grecia ha fornito informazioni secondo le quali la fideiussione è stata concessa per un mutuo contratto dall’ELVO allo scopo di eseguire ordinazioni di automezzi destinati alle forze armate greche. La prima ordinazione riguardava […], che rientrano chiaramente nell’elenco del materiale militare di cui all’articolo 296 del trattato CE. La seconda ordinazione riguardava […], che a un primo esame possono essere considerati prodotti a duplice uso e quindi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE soltanto se erano destinati esclusivamente ad uso militare. In tale contesto, la Grecia ha dichiarato ufficialmente che […] erano stati fabbricati secondo le specifiche delle forze armate greche […]. La Commissione accetta che […], per le loro caratteristiche, siano inclusi nell’elenco dei prodotti di cui al precedente considerando 30, in particolare al punto 6, lettera b), dell’elenco. Inoltre, la Grecia ha assicurato alla Commissione che tutti i […] erano stati consegnati a […] perché fossero utilizzati esclusivamente per scopi militari, come ha confermato nella sua lettera il ministero della difesa. La Grecia ha anche dichiarato che i […] dovevano servire per le esercitazioni e come supporto delle operazioni militari e che erano stati ritenuti adatti per questi scopi […]. La Commissione accetta che tali automezzi fossero necessari per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza in Grecia.

(37)

La Commissione accetta che l’ordinazione per la quale era stata concessa la fideiussione riguardava materiale bellico ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e che la fideiussione fosse necessaria per la fornitura di tale materiale alle forze armate greche. Di conseguenza, la Commissione accetta che a tale fideiussione sul mutuo si applichi l’esenzione dalle disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato, in quanto eccezione prevista all’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE.

(38)

L’analisi esposta qui di seguito, effettuata in base alle norme in materia di aiuti di Stato, riguarda quindi soltanto le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2.

5.2.   Esistenza di un aiuto di Stato

5.2.1.   I concetti di risorse statali, selettività, incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

(39)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «… sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», tranne se non possano essere giustificati in base al paragrafo 2 o 3 del medesimo articolo 87 del trattato. Il concetto di aiuto di Stato comprende non soltanto i trasferimenti diretti di risorse statali, per esempio in forma di sovvenzioni, ma anche i casi in cui lo Stato annulla i debiti del beneficiario nei suoi riguardi, rinunciando cosi a un introito.

(40)

La Commissione ritiene che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 si configurino come aiuto di Stato poiché riguardano le imposte, che sono risorse statali, e poiché conferiscono esplicitamente un vantaggio selettivo all’ELVO, la quale altrimenti avrebbe dovuto pagare questi suoi debiti. Le esenzioni vanno chiaramente attribuite allo Stato, in quanto sono state concesse mediante misure adottate da organi statali (ossia, nella fattispecie, mediante un testo di legge per l’esenzione n. 1 e mediante una decisione di rimborso per l’esenzione n. 2). Dato che vi sono concorrenza e scambi tra gli Stati membri nel settore della fabbricazione di autoveicoli, i vantaggi finanziari di cui ha beneficiato l’ELVO nei confronti delle imprese concorrenti falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

5.2.2.   Il criterio del vantaggio: l’argomentazione della Grecia secondo cui essa si è comportata come un venditore privato

(41)

La Grecia ha tuttavia sostenuto che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non costituiscono un aiuto di Stato poiché non conferiscono all’ELVO un vantaggio che essa non potesse ricevere alle normali condizioni di mercato. In effetti, come si è detto ai considerando da 23 a 26 della presente decisione, la Grecia sostiene di aver agito come avrebbe fatto in analoghe circostanze un qualsiasi venditore privato.

(42)

Non è possibile accettare questa argomentazione.

(43)

Anzitutto, la Commissione osserva che, mentre la Grecia sostiene di aver agito come avrebbe fatto in analoghe circostanze un qualsiasi venditore privato, essa si è servita di poteri spettanti esclusivamente allo Stato per concedere all’ELVO misure di aiuto: una legge specifica per l’annullamento degli obblighi fiscali nel caso dell’esenzione fiscale n. 1 e una decisione dell’amministrazione fiscale nel caso dell’esenzione fiscale n. 2. Si tratta di poteri di cui un venditore privato non potrebbe mai servirsi. È quindi escluso per definizione che lo Stato greco abbia agito come avrebbe fatto in normali condizioni un operatore privato (9).

(44)

Inoltre, a titolo sussidiario la Commissione osserva che l’argomentazione della Grecia secondo cui la rinuncia ai suoi crediti fiscali abbia consentito di ottenere per le azioni dell’ELVO un prezzo netto più elevato (ossia il prezzo di vendita delle azioni meno gli introiti fiscali ai quali lo Stato aveva rinunciato) rispetto al prezzo che si sarebbe ottenuto vendendo le azioni senza annullare gli obblighi fiscali, è semplicemente un’asserzione, non giustificata da nessun elemento probante (come, per esempio, un raffronto tra il prezzo effettivo di vendita e il prezzo stimato delle azioni nello scenario alternativo). Non essendovi il minimo indizio in tal senso, non è possibile accettare il punto di vista della Grecia secondo cui le esenzioni fiscali costituivano una mossa commerciale.

(45)

Di conseguenza, la Commissione respinge l’argomentazione della Grecia di aver agito come un venditore nell’economia di mercato e ritiene che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 abbiano conferito all’ELVO un vantaggio che non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato.

5.2.3.   Conclusione per quanto riguarda l’esistenza di un aiuto di Stato

(46)

La Commissione conclude che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.3.   Compatibilità con il mercato comune

5.3.1.   Pretesa compatibilità in riferimento al regime di aiuti di Stato N 11/91

(47)

Nel corso del procedimento di esame, la Grecia ha sostenuto che le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2, se fossero considerate un aiuto di Stato, vanno assimilate in ogni evenienza al regime di aiuti che la Commissione ha autorizzato nel caso N 11/91, e che di conseguenza sono compatibili con il mercato comune. La Commissione non può tuttavia accettare tali asserzioni della Grecia, come si è detto ai precedenti considerando 27 e 28.

(48)

Come osservazione preliminare, la Commissione fa notare che la legge n. 1892/90, che formava oggetto della sua decisione sul casoN 11/91, è applicata soltanto quando si procede alla vendita o ad un’altra forma di cessione di un’impresa o di tutti i suoi beni patrimoniali o della maggioranza delle sue azioni (articolo 49 della legge n. 1892/90). Tuttavia, nel caso in oggetto è stato venduto a un privato solamente il 43 % delle azioni dell’ELVO, mentre lo Stato greco continua a detenerne il 51 %. Già per questo motivo la Commissione ritiene che la parziale privatizzazione dell’ELVO non sia paragonabile con il regime suddetto.

(49)

Anche se fosse dimostrato, per ipotesi, che l’accordo di vendita di azioni sia avvenuto come nel caso N 11/91, le condizioni inerenti a tale regime non risultano soddisfatte nel caso in questione.

(50)

In effetti, anche se fosse dimostrato — sempre per ipotesi — che la fabbricazione di automezzi militari non rientra nella definizione del settore di fabbricazione di autoveicoli ai fini dell’applicazione del regime, il fatto è che l’ELVO, come si è già detto, produce un’ampia gamma di autoveicoli a duplice uso o autoveicoli non militari, oltre alla sua produzione esclusivamente ad uso militare. La produzione non militare dell’ELVO basta da sola a caratterizzare l’impresa come fabbricante di autoveicoli ai fini dell’applicazione del regime.

(51)

In caso di privatizzazione di imprese fabbricanti autoveicoli, come l’ELVO, la notifica preliminare alla Commissione costituisce una condizione essenziale per la compatibilità con il mercato comune nell’ambito del regime (10). La Grecia non ha notificato la parziale privatizzazione dell’ELVO. Di conseguenza, le esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 non possono essere considerate compatibili con il mercato comune nell’ambito del regime.

5.3.2.   Altri motivi di compatibilità

(52)

La Grecia non indica altri motivi di compatibilità e la Commissione non riscontra nessun’altra base giuridica a norma della quale l’aiuto in oggetto possa considerarsi compatibile con il mercato comune.

(53)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’aiuto di Stato accordato all’ELVO non sia compatibile con il mercato comune.

5.4.   Determinazione dell’importo dell’aiuto

(54)

Questo aiuto di Stato incompatibile sarà recuperato presso l’ELVO. Tuttavia, come ha riconosciuto la Commissione nella decisione d’iniziare il procedimento, si può ritenere che la parte della produzione dell’ELVO riguardante il materiale bellico rientri nel campo di applicazione dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. Nella misura in cui l’aiuto in oggetto ha beneficiato questa parte della produzione, non lo si deve considerare aiuto di Stato, poiché tale aiuto era necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza in Grecia. Sorge quindi la questione di come ripartire l’aiuto tra i due settori di produzione.

(55)

L’aiuto di Stato formante oggetto della presente decisione non era inteso a favore di una specifica attività, ossia non è stato concesso per finanziare un particolare progetto. La Commissione deve quindi determinare in quale misura tale aiuto di Stato abbia beneficiato rispettivamente le attività militari e le attività non militari. Questo calcolo è complicato dal fatto che l’ELVO non teneva conti separati per le su attività rispettivamente militari e non militari. In tali condizioni, la Commissione fonderà la sua analisi sull’ampiezza rispettiva di ciascuna attività: si tratta quindi di valutare il peso relativo delle due attività. La Commissione osserva che ogni aiuto di Stato concesso all’ELVO e non destinato a finanziare una particolare attività ha al tempo stesso incluso i debiti del passato e conferito all’ELVO un vantaggio per il finanziamento delle attività future. Dunque, per determinare in quale misura l’aiuto di Stato ha beneficiato le attività rispettivamente non militari e militari, la Commissione ritiene che l’analisi non possa limitarsi alla ripartizione tra attività militari e non militari (ossia al peso relativo delle due attività) nell’anno nel quale è stato concesso l’aiuto, ma che si debba calcolare in media la ripartizione tra le due attività su un lasso di tempo abbastanza lungo. Il riferimento alla media di vari anni è giustificato dal fatto che il peso relativo delle due attività può essere molto diverso da un anno all’altro. In effetti, un dato anno può non essere rappresentativo della ripartizione media tra i due tipi di attività nel lungo periodo.

(56)

Poiché non vi sono conti separati relativi alla produzione rispettivamente non militare e militare, la ripartizione deve basarsi necessariamente su una stima per approssimazione. La Commissione ritiene che la ripartizione delle vendite dell’ELVO ai programmi militari e ai clienti non militari, come è stata indicata dalla Grecia, fornisca un’accettabile stima per approssimazione della proporzione tra il materiale rispettivamente non militare e militare nella produzione dell’ELVO e che si debbano ripartire secondo un metodo analogo le entrate derivanti dalle esenzioni fiscali n. 1 e n. 2 (11).

(57)

La Grecia ha fornito informazioni sulle vendite dell’ELVO rispettivamente ai programmi militari e ai clienti non militari. Nel periodo dal 1987 (compreso) al 2000 (compreso), ossia il periodo al quale si riferiscono le esenzioni fiscali, la percentuale media ponderata delle vendite ai programmi militari è stata del 79,9 %. Quindi la parte non militare della produzione corrispondeva al 20,1 %.

(58)

Applicando questa proporzione alle esenzioni fiscali, l’aiuto non compatibile da recuperare presso l’ELVO (tutti gli importi del calcolo sono stati arrotondati all’unità intera superiore della moneta utilizzata) ammonta a 1 193 753 186 GDR × 0,201 = 239 944 390 GDR per l’esenzione fiscale n. 1 e a 3 546 407,89 EUR × 0,201 = 712 827,99 EUR per l’esenzione fiscale n. 2.

(59)

Tuttavia, se la Commissione accetta che il 79,9 % di ogni apporto di risorse statali abbia finanziato le attività militari dell’ELVO, si deve anche concludere che il 79,9 % di ogni esborso finanziario dell’ELVO sia andato a favore della parte militare della sua attività. Poiché la maggior parte delle attività dell’ELVO hanno carattere militare e poiché la società non tiene conti separati per le sue attività non militari, vi è il rischio che il rimborso degli aiuti ricevuti per le attività non militari sia finanziato principalmente con risorse che altrimenti avrebbero finanziato le attività militari. Di conseguenza, per ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza l’aiuto di Stato e per impedire l’erogazione di altri aiuti a favore delle attività non militari, è necessario che la Grecia assicuri che il recupero dell’aiuto provenga esclusivamente dalle entrate non militari dell’ELVO (12).

(60)

La presente decisione non ha effetto sulla posizione che la Commissione potrà adottare sulla compatibilità delle misure in oggetto con le norme del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli appalti banditi dallo Stato e le concessioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato dell’importo rispettivamente di 239 944 390 GDR e di 712 827,99 EUR concessi illegittimamente dalla Grecia all’ELVO, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Grecia recupererà dal beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 1. Gli aiuti saranno recuperati esclusivamente a carico delle entrate dell’ELVO provenienti dalle sue attività non militari.

2.   Sugli importi da recuperare sono applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (13).

Articolo 3

1.   Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 sarà immediato ed effettivo.

2.   La Grecia provvederà perché la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia fornirà alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo totale (in conto capitale e degli interessi) che il beneficiario dovrà rimborsare (a tale riguardo la Grecia indicherà in particolare la data esatta del rimborso dei 634 088,99 EUR formanti oggetto dell’esenzione fiscale n. 2, indicati al considerando 14, secondo trattino, della presente decisione);

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste allo scopo di attuare la presente decisione;

c)

documenti attestanti l’ingiunzione di rimborso degli aiuti notificata al beneficiario.

2.   Fino alla data del recupero integrale degli aiuti di cui all’articolo 1, la Grecia terrà informata la Commissione sulla progressione delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione. Su semplice richiesta della Commissione, la Grecia fornirà immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle previste allo scopo di conformarsi alla presente decisione. Inoltre, la Grecia fornirà informazioni particolareggiate sull’importo degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 34 del 10.2.2006, pag. 24.

(2)  Cfr. la nota 1.

(3)  L’importo in euro è stato calcolato dalle autorità greche.

(4)  Tale decisione è stata attuata soltanto nell’ambito dell’accordo di vendita di azioni concluso il 29 agosto 2000 tra lo Stato greco e il gruppo Mytilineos.

(5)  Segreto industriale.

(6)  Regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(7)  In francese «automobiles».

(8)  A tale riguardo cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 aprile 2008 nella causa C-337/05, Commission/Italia (non ancora pubblicata), punti 42-49.

(9)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 2008 nella causa T-196/04 Ryanair (non ancora pubblicata), punti 84-85 e 90.

(10)  Secondo la giurisprudenza, nel caso che un regime di aiuti autorizzato richieda la notifica di determinate forme di aiuto (per esempio quelli a favore delle imprese di un particolare settore), tali aiuti sono esclusi dall’autorizzazione relativa al regime e devono essere notificati separatamente. La notifica è quindi una condizione essenziale e non deve consistere unicamente nell’informazione. Cfr. le cause riunite Τ-447/93, Τ-448/93 e Τ-449/93, AIETEC e al., punti 129 e 135, Raccolta 1995, pag. II-1971; la causa C-169/95, Commissione/Spagna, punti 28-29, Raccolta 1997, pag. I-135; le cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, punto 203, Raccolta 1999, pag. II-3663; le cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, Freistaat Sachsen, punto 114 e seguenti, Raccolta 2003, pag. I-9975.

(11)  Per un’analoga approssimazione, cfr. la decisione della Commissione del 2 luglio 2008 sul caso di aiuti di Stato C-16/04 erogati dalla Grecia a favore dei cantieri navali greci (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/).

(12)  Cfr. la sentenza nella causa C-16/04, menzionata alla nota 10, in particolare il punto 340 e seguenti.

(13)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


Dati relativi all’importo degli aiuti ricevuti dal beneficiario, agli importi da recuperare e agli importi già recuperati

Identità del beneficiario

Importo totale degli aiuti erogati nell’ambito del regime (1)

Importo totale da recuperare (1)

(in conto capitale)

Importi totali già rimborsati (1)

In conto capitale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  In milioni di moneta nazionale.