ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.117.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore e inchieste precedenti
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina»). Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». |
(2) |
Nel 2004, dopo aver constatato che le misure iniziali erano oggetto di elusione attraverso il trasbordo di CFA originari della Cina in Marocco, in applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (3) le misure sono state estese alle importazioni degli stessi CFA spediti dal Marocco. Analogamente, dopo che con un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base era stata constatata l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall’Ucraina attraverso la Moldova, le misure erano state estese alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova con l’adozione del regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio (4). |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (5) il Consiglio, dopo un esame in previsione della scadenza («esame in previsione della scadenza»), ha istituito, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, al livello delle misure iniziali. Il dazio così istituito resta quindi in vigore e viene denominato qui di seguito «le misure in vigore». |
1.2. Richiesta
(4) |
Il 29 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della Repubblica popolare cinese. La richiesta era stata presentata dal Comitato di collegamento dell’Unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) per conto dei produttori comunitari di cavi di acciaio («il richiedente»). |
(5) |
Nella richiesta si affermava che, dopo l’istituzione delle misure antidumping, si era verificato un notevole cambiamento della configurazione degli scambi, in seguito al quale le esportazioni venivano effettuate dalla RPC, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia verso l’Unione, e che tale cambiamento non poteva essere motivato da cause o considerazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure in vigore. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo di CFA originari della RPC attraverso la Repubblica di Corea e la Malaysia. |
(6) |
Nella richiesta si aggiungeva inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Esistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale. |
(7) |
Infine il richiedente affermava che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l’inchiesta iniziale, i prezzi dei CFA spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia indicavano pratiche di dumping. |
1.3. Apertura
(8) |
Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 734/2009 (6) (il «regolamento di apertura»). A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di CFA spedite dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia. |
1.4. Inchiesta
(9) |
La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Malaysia, ai produttori/esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, nonché agli importatori nell’Unione notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori noti nella RPC, nella Repubblica di Corea e in Malaysia, che la Commissione conosceva dalla richiesta o attraverso le missioni della Repubblica di Corea e della Malaysia presso l’Unione europea o che si erano manifestati alla Commissione entro i termini specificati dall’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche agli operatori commerciali della Repubblica di Corea e della Malaysia nonché agli importatori dell’Unione nominati nella richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. |
(10) |
Si sono manifestati quindici produttori/esportatori e due operatori commerciali della Repubblica di Corea, due produttori/esportatori della Malaysia, cinque produttori/esportatori della Cina, due importatori collegati e dieci non collegati nell’Unione e l’associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio. Varie altre società hanno affermato di non essere coinvolte nella produzione o nell’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(11) |
La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:
|
1.5. Periodo dell’inchiesta
(12) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 (il «PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell’inchiesta. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Caratteri generali
(13) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, se necessario ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base. |
2.2. Prodotto in esame e prodotto simile
(14) |
Il prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale, è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (nella terminologia industriale spesso definiti CFA) originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («il prodotto in esame»). |
(15) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, anche se non dichiararti originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificabili negli stessi codici del prodotto in esame. |
(16) |
Dall’inchiesta è risultato che i CFA esportati nell’Unione dalla RPC e quelli spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia all’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi
(17) |
Come già indicato al considerando 11, quattordici esportatori/produttori della Repubblica di Corea, un operatore commerciale della Corea, due produttori esportatori della Malaysia e tre produttori esportatori della Cina hanno collaborato fornendo risposte ai questionari. |
(18) |
Dopo aver trasmesso le proprie risposte al questionario, una società della Corea ha comunicato alla Commissione il proprio fallimento e ha quindi posto fine alla collaborazione. |
(19) |
Per un’altra società coreana l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1 è risultata giustificata, per i motivi indicati nel considerando 47. |
(20) |
I produttori esportatori coreani che hanno collaborato rappresentavano l’81 % di tutte le esportazioni della Corea verso l’Unione durante il PI, come indicato in COMEXT. Di conseguenza, anche se il livello di collaborazione era elevato, i produttori/esportatori che hanno collaborato non rappresentavano l’intero volume di esportazioni di CFA dalla Repubblica di Corea. Il volume complessivo delle esportazioni è stato quindi basato su COMEXT. |
(21) |
I produttori noti della Malaysia sono due. Il quantitativo totale delle esportazioni delle due società che hanno collaborato in Malaysia era superiore al volume delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta registrate da COMEXT. Di conseguenza si è ritenuto che i produttori esportatori rappresentassero tutte le esportazioni di CFA dalla Malaysia verso l’Unione. |
(22) |
Il richiedente ha affermato che i dati di COMEXT non erano attendibili e che, di conseguenza, il volume totale delle esportazioni dalla Malaysia all’Unione non doveva essere stabilito su tale base. Durante l’inchiesta i dati sulle importazioni sono però stati confrontati con le statistiche ufficiali della Malaysia e con le risposte al questionario verificate. Da tale analisi non è emerso che le effettive esportazioni dalla Malaysia fossero superiori alle esportazioni riferite dalle società della Malaysia che hanno collaborato. L’argomentazione del richiedente è stata quindi respinta. |
(23) |
Il livello di collaborazione dei produttori/esportatori della RPC è stato basso, dato che solo tre produttori/esportatori hanno risposto al questionario. Inoltre nessuna di tali società esportava il prodotto in esame verso l’Unione e ne esportava solo quantitativi trascurabili verso la Malaysia. Le esportazioni delle società che hanno collaborato costituivano il 41 % delle esportazioni totali cinesi verso la Repubblica di Corea. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle esportazioni di CFA dalla RPC. |
(24) |
Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di CFA nell’Unione e alle esportazioni di CFA dalla RPC verso la Repubblica di Corea e la Malaysia hanno dovuto in parte basarsi sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati COMEXT, mentre per stabilire il volume totale delle importazioni dalla RPC verso la Repubblica di Corea e la Malaysia sono state impiegate le statistiche nazionali cinesi, coreane e della Malaysia. È stata effettuata una verifica incrociata dei dati delle varie fonti statistiche, confermati da altre basi dati statistiche quali il Global Trade Atlas, China Export Database e i dati forniti dalle autorità doganali della Repubblica di Corea e della Malaysia. |
(25) |
Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche coreane, della Malaysia e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Per tale motivo le statistiche sono state adeguate di conseguenza, basandosi sui risultati della presente inchiesta. |
2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi
(26) |
Nel 1999, dopo l’istituzione delle misure, le importazioni di CFA dalla Cina verso l’Unione sono dapprima crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero. Dopo un graduale aumento tra il 2003 ed il 2006, con un picco nell’ultimo anno, quando sono state raggiunte 8 656 tonnellate, la tendenza si è rovesciata e i quantitativi importati sono nuovamente diminuiti di oltre il 40 % tra il 2006 ed il PI. |
(27) |
Dall’altro lato le importazioni totali di CFA coreani verso l’Unione sono aumentate notevolmente tra il 1999 ed il 2008, passando da circa 11 123 tonnellate a 48 214 tonnellate. L’aumento annuo in termini assoluti più significativo si è avuto nel 2002 e 2003 e, più recentemente, nel 2006 e nel 2007. |
(28) |
Basandosi sulle informazioni contenute nella denuncia e su quelle fornite dalla missione della Repubblica di Corea presso l’Unione europea si può considerare che la presente inchiesta abbia coperto l’ampia maggioranza, se non la totalità degli effettivi produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Corea. Si è pertanto ritenuto che le esportazioni nell’Unione delle società coreane che non hanno collaborato, corrispondenti al 19 % circa dei quantitativi totali esportati dalla Repubblica di Corea, siano, eccetto i produttori di cui ai considerando 18 e 47, prevalentemente esportate da operatori commerciali. |
(29) |
Tali società hanno notevolmente aumentato le loro esportazioni nell’Unione nel 2006 e nel 2007. In quegli anni le esportazioni erano del 20 % superiori rispetto al 2005, il primo anno per i quali sono disponibili dati a tale livello. Le esportazioni delle società che non hanno collaborato sono diminuite dal 2008, evento da considerare alla luce dell’inchiesta delle autorità coreane di quel periodo, come descritto dal considerando 52. |
(30) |
Per quanto riguarda la Malaysia, sia i dati COMEXT che le esportazioni totali delle società che hanno collaborato dimostrano che anche le esportazioni dalla Malaysia nell’Unione in passato hanno continuato ad aumentare. Gli aumenti più significativi e cospicui si sono verificati tra il 2005 ed il PI, quando le esportazioni della Malaysia verso l’Unione sono raddoppiate. |
(31) |
La tabella 1 illustra i quantitativi di CFA importati nell’Unione e provenienti dai suddetti paesi dall’istituzione delle misure, nel 1999, fino al PI: Tabella 1 Andamento delle importazioni di CFA verso l’Unione dall’istituzione delle misure Fonte: COMEXT, Statistiche coreane (KIT).
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(32) |
Esaminando la configurazione dei suddetti tre flussi commerciali si può osservare che, in particolar modo dal 2005, gli esportatori coreani e in parte quelli della Malaysia hanno significativamente superato e in una certa misura sostituito gli esportatori cinesi sul mercato dell’Unione in termini di volume. |
(33) |
A causa del rallentamento economico globale che ha coinciso con il PI, il volume degli scambi di CFA è diminuito oppure il suo aumento si è ridotto in tutti i paesi in questione. Tuttavia la diminuzione più significativa è stata quella delle importazioni nell’Unione provenienti dalla RPC (- 27 %). |
(34) |
Nello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di cavi d’acciaio (di tutte le sezioni) dalla Cina verso la Repubblica di Corea: da quantitativi relativamente insignificanti nel 1999 (2 519 tonnellate) sono passate a 78 822 tonnellate nel 2008. L’aumento più consistente si è verificato tra il 2005 ed il 2008, quando le importazioni sono quadruplicate. Negli ultimi anni la Cina è stata il maggiore esportatore di CFA verso la Corea, con l’89 % delle importazioni totali di CFA nel 2008. Le importazioni stimate per il prodotto in esame (ovvero solo per i prodotti di sezione superiore a 3 mm), nel 2008, ammontano a 58 885 tonnellate. |
(35) |
Esaminando le importazioni solo delle società coreane che non hanno collaborato, si osserva lo stesso deciso aumento, ovvero le importazioni dalla Cina di tali società sono quadruplicate nel 2007 e nel 2008. Sebbene le importazioni abbiano poi iniziato a diminuire, sono comunque restate superiori al livello delle importazioni del 2005, continuando a rappresentare quantitativi molto notevoli. Tabella 2 Importazione di prodotti cinesi nella Repubblica di Corea tra il 1999 ed il PI
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(36) |
Per stabilire la tendenza del flusso commerciale di CFA dalla Cina alla Malaysia sono state prese in considerazione le statistiche sia cinesi che della Malaysia. Entrambe forniscono dati unicamente per un livello di gruppo di prodotti più elevato rispetto al prodotto in esame. Inoltre emergono notevoli differenze tra le due statistiche. Per tale motivo non è stato possibile ottenere dati attendibili in tale ambito. |
(37) |
Il richiedente ha affermato che l’impossibilità di disporre di dati attendibili non basterebbe per concludere che non vi è stata elusione. Come spiegato nei considerando 38 e 55, i dati disponibili nella presente inchiesta, ovvero in particolare il volume della produzione dei produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato nonché le loro esportazioni verso l’Unione, hanno dimostrato che le esportazioni di CFA dalla Malaysia erano veramente originarie della Malaysia e, di conseguenza, non costituivano elusione. In tal caso il fatto che vi fossero o meno importazioni dalla Cina verso la Malaysia era pertanto irrilevante e l’obiezione del richiedente è stata quindi respinta. |
(38) |
Tra il 2006 ed il PI l’andamento dei volumi totali della produzione dei produttori che hanno collaborato nella Repubblica di Corea è rimasto stabile. Nello stesso periodo i produttori della Malaysia hanno invece notevolmente aumentato la loro produzione. Tabella 3 Produzione di CFA delle società che hanno collaborato nella Repubblica di Corea ed in Malaysia
|
2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi
(39) |
Il generale declino delle esportazioni cinesi verso l’Unione a partire dal 2006 ed il parallelo incremento delle esportazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Repubblica di Corea dopo l’istituzione delle misure iniziali, in particolare fino al 2008, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro. Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, tale conclusione può essere raggiunta sia globalmente che, per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2007, anche separatamente per le società che non hanno collaborato. |
(40) |
Secondo le osservazioni ricevute l’aumento delle esportazioni di CFA dalla Corea verso l’Unione è stato stabile negli anni, senza improvvise impennate, essendo tali impennate ritenute una condizione preliminare all’instaurarsi di un cambiamento della configurazione degli scambi. Secondo altre affermazioni l’aumento va considerato piuttosto come il naturale sviluppo dell’industria coreana dei CFA. |
(41) |
Innanzitutto, in conformità dell’articolo 13 del regolamento di base, un cambiamento della configurazione degli scambi non viene definito esclusivamente come un improvviso aumento delle importazioni di un paese oggetto dell’inchiesta. In secondo luogo, dall’inchiesta risulta che, mentre le esportazioni coreane verso l’Unione nel 2006 e nel 2007 sono sostanzialmente aumentate, negli stessi anni la produzione dei produttori coreani è rimasta stabile. Non si è quindi potuto concludere che l’espansione del volume delle esportazioni coreane fosse dovuta unicamente al naturale sviluppo dell’industria coreana dei CFA. Infine, a partire dal 2006 i flussi commerciali Cina verso Unione, da un lato, Cina verso Corea e Corea verso Unione dall’altro seguono prevalentemente tendenze opposte, dimostrando chiaramente un cambiamento della configurazione degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi. Queste argomentazioni sono quindi da respingere. |
2.6. Forma di elusione
(42) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, il cambiamento della configurazione degli scambi deve essere conseguenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia un sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Per questa ragione, l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(43) |
L’analisi globale delle destinazioni finali dei cavi d’acciaio fabbricati o importati da e verso la Corea dalle società che hanno collaborato e dalle società che non hanno collaborato, comprese le importazioni da e verso paesi diversi dalla RPC e dall’Unione, ha dimostrato che un determinato volume di esportazioni dalla Corea verso l’Unione era costituito da importazioni della Corea provenienti dalla Cina, dato che tali importazioni non derivavano da altri paesi terzi, né erano fabbricate da produttori nazionali della Corea. |
(44) |
Inoltre, dal confronto tra le esportazioni totali di CFA della Corea, secondo i dati delle statistiche coreane, e le informazioni verificate dei produttori esportatori che hanno collaborato riguardanti la loro produzione, risulta che, durante il PI, la produzione destinata all’esportazione da parte dei produttori coreani (118 856 tonnellate) era notevolmente inferiore al totale delle esportazioni della Corea (156 440 tonnellate). Tenendo conto dell’elevato livello di collaborazione delle società coreane nell’inchiesta, tale differenza non può essere attribuibile ai produttori che non hanno collaborato. |
(45) |
Dall’inchiesta risulta anche che taluni importatori dell’Unione si sono riforniti di CFA originari della Cina presso esportatori coreani che non hanno collaborato alla presente inchiesta. Quest’informazione è stata verificata consultando le basi dati sul commercio della Corea, dalle quali risulta che almeno una parte dei CFA esportati da tali società che non hanno collaborato era effettivamente originaria della Cina. |
(46) |
Per quanto riguarda le società che hanno collaborato, si è potuto stabilire che nessuna di esse ha effettuato il trasbordo del prodotto in esame attraverso la Repubblica di Corea durante il PI. Talune di esse hanno importato CFA dalla RPC, ma destinandoli unicamente alla vendita sul mercato interno e su altri mercati di esportazione. |
(47) |
Una società ha fornito informazioni false rispondendo al questionario. Inoltre, durante il sopralluogo di verifica è stato parzialmente negato l’accesso alle informazioni. I risultati riguardanti quest’impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, la società è stata informata dell’intenzione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire ulteriori spiegazioni. |
(48) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni, la società ha ammesso di aver eluso le misure in passato falsificando l’origine dei prodotti acquistati dalla RPC. Dal’altro lato la società ha affermato di aver trasmesso sufficienti informazioni relative alla produzione, alle vendite e agli acquisti durante il PI, le quali sono state verificate in loco. La società ha inoltre aggiunto che tali informazioni dovrebbero bastare a stabilire che non ha eluso le misure in vigore durante il PI. |
(49) |
Tuttavia, in considerazione del fatto che la società ha ammesso di aver svolto pratiche di elusione e ha inoltre tentato di sviare l’inchiesta, si ritiene sia opportuno ignorare tutte le informazioni da essa fornite e non esentarla dall’estensione delle misure, come spiegato nel seguente considerando 77. |
(50) |
Come illustrato nel considerando 18, una società ha informato la Commissione del proprio fallimento e dell’impossibilità di continuare a collaborare. Di conseguenza i risultati relativi a tale società sono stati fondati sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. |
(51) |
Basandosi su tali dati si è concluso che, sebbene nessuno dei produttori coreani che hanno collaborato sia risultato coinvolto, durante il PI e negli anni precedenti sono state effettuate operazioni di trasbordo. Questo viene confermato anche dai risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi, descritto al precedente considerando 39. |
(52) |
È opportuno osservare che nel 2007 l’OLAF ha avviato un’inchiesta sul trasbordo dello stesso prodotto attraverso la Corea. Le autorità coreane hanno esse stesse svolto indagini su presunte pratiche di elusione nello stesso periodo, concludendo che numerose società, principalmente operatori commerciali, avevano commesso frode falsificando l’origine dei CFA importati dalla RPC verso la Corea per riesportare il prodotto. |
(53) |
È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Repubblica di Corea. |
(54) |
Per ogni società che ha collaborato sono state analizzate le fonti di materia prima e i costi di produzione, al fine di stabilire se eventuali operazioni di assemblaggio nella Repubblica di Corea fossero volte ad eludere le misure secondo i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2. In tutti i casi esaminati, le materie prime originarie della Cina (quali vergella o prodotto semilavorato) non costituivano il 60 % o più del valore totale delle parti del prodotto finito. Di conseguenza non è stato necessario esaminare se la soglia del 25 % di valore aggiunto fosse o meno raggiunta. |
(55) |
Dall’inchiesta risulta che nessuno dei produttori che hanno collaborato in Malaysia ha importato il prodotto in esame dalla Cina durante il PI. |
(56) |
Prendendo in considerazione la quota delle esportazioni verso l’Unione delle società che hanno collaborato rispetto al totale delle esportazioni della Malaysia verso l’Unione, come registrato in COMEXT, si è potuto concludere che l’aumento delle importazioni dalla Malaysia risultante dalle statistiche può essere conseguenza dell’aumento delle esportazioni delle società che hanno collaborato. Questa conclusione viene corroborata dall’aumento del volume totale della produzione effettiva dei produttori della Malaysia nello stesso periodo, come descritto nel considerando 38. |
(57) |
Il richiedente ha messo in discussione tale risultati senza però fornire altre motivazioni o elementi di prova. La sua obiezione è stata quindi respinta. |
(58) |
Per ogni società che ha collaborato sono state analizzate le fonti di materia prima e i costi di produzione, al fine di stabilire se eventuali operazioni di assemblaggio in Malaysia fossero volte ad eludere le misure secondo i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2. In tutti i casi esaminati, le materie prime originarie della Cina (quali vergella o prodotto semilavorato) non costituivano il 60 % o più del valore totale delle parti del prodotto finito. Di conseguenza non è stato necessario esaminare se la soglia del 25 % di valore aggiunto fosse raggiunta o no. |
(59) |
Si è quindi concluso che il cambiamento della configurazione degli scambi osservato tra la RPC, la Malaysia e l’Unione non era conseguente a pratiche di elusione in Malaysia. L’inchiesta sulle importazioni di CFA spediti dalla Malaysia deve quindi essere chiusa. |
2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping (Repubblica di Corea)
(60) |
Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sui CFA originari della Cina. |
2.8. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (società coreane che non hanno collaborato)
(61) |
Per valutare se i prodotti importati, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di CFA originari della Cina, sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione fissato nel riesame in previsione della scadenza. |
(62) |
L’aumento delle importazioni dalla Corea è stato ritenuto significativo in termini quantitativi, tenendo presente la dimensione del mercato, come stabilito dal riesame in previsione della scadenza [regolamento (CE) n. 1858/2005, considerando 99]. Le stime relative ai consumi dell’Unione nella presente inchiesta forniscono indicazioni analoghe in merito alla significatività di tali importazioni. Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel riesame in previsione della scadenza e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo. |
2.9. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (società coreane che non hanno collaborato)
(63) |
Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. |
(64) |
Nel riesame in previsione della scadenza il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Turchia, che è stata scelta come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato per la Repubblica popolare cinese. Nella presente inchiesta è stato stabilito che il prezzo della vergella, il principale materiale impiegato nella fabbricazione dei CFA, è considerevolmente aumentato dal riesame in previsione della scadenza. Inoltre, considerando che l’andamento dei prezzi delle materie prime ha avuto ripercussioni sul prezzo all’esportazione durante il PI, si è di conseguenza ritenuto opportuno aggiornare il valore normale già stabilito tenendo conto dell’andamento dei prezzi delle materie prime. |
(65) |
Una parte cospicua delle esportazioni coreane è risultata effettivamente prodotta in Corea. Per tale motivo, al fine di stabilire i prezzi all’esportazione dalla Repubblica di Corea oggetto di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni dei produttori/esportatori che non hanno collaborato, fondate sulle migliori informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all’esportazione dei CFA durante il PI registrati da COMEXT. |
(66) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono quindi stati effettuati adeguamenti per le differenze a livello delle imposte indirette, dei costi di trasporto e assicurazione basati sui costi medi dei produttori esportatori coreani che hanno collaborato durante il PI. |
(67) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito del riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
(68) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping. |
3. MISURE
(69) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, il dazio antidumping istituito sulle importazioni di CFA originari della Cina è stato eluso tramite trasbordo attraverso la Repubblica di Corea. |
(70) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping vigenti applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no. |
(71) |
Le misure da estendere sono quelle definite all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1858/2005, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 60,4 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
(72) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di CFA provenienti dalla Corea. |
4. CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALLA MALAYSIA
(73) |
In considerazione dei risultati relativi alla Malaysia, l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni di CFA spedite dalla Malaysia va chiusa e la registrazione delle importazioni di CFA provenienti dalla Malaysia avviata con il regolamento di apertura va sospesa. |
(74) |
Il richiedente ha contestato la proposta di chiudere l’inchiesta nei confronti della Malaysia. Avendo già analizzato tutte le sue argomentazioni finora esposte, non sono emersi altri motivi per riesaminare la proposta. |
5. RICHIESTE DI ESENZIONE
(75) |
Le quattordici società della Repubblica di Corea che hanno risposto al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4,del regolamento di base. |
(76) |
Come affermato nel considerando 18, una delle suddette società ha successivamente smesso di collaborare. La sua richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, è stata pertanto respinta. |
(77) |
Un’altra società, come spiegato nel considerando 47, ha presentato false informazioni e ha negato l’accesso alle informazioni richieste. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, non è stato possibile concedere l’esenzione. |
(78) |
Una terza società della Repubblica di Corea non ha esportato il prodotto né durante il PI, né dopo tale periodo e la Commissione non ha potuto trarre nessuna conclusione sulla natura delle sue attività. Di conseguenza a tale società non è stata concessa l’esenzione. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4 e all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto. |
(79) |
Tale terza società ha contestato e ha nuovamente presentato una richiesta di esenzione la quale, senza però fornire nuove informazioni ed elementi di prova tali da modificare la suddetta decisione. Di conseguenza la sua richiesta non ha potuto essere accolta. |
(80) |
Nessuna delle altre società che hanno collaborato nella Repubblica di Corea è risultata eludere le misure. Inoltre nessuna delle società che hanno chiesto l’esenzione è collegata a società coinvolte in pratiche di elusione. In particolare, si osserva che quattro dei produttori in questione sono collegati a società della RPC alle quali si applicano le misure iniziali. Non vi sono però prove del fatto che tale relazione sia stata stabilita o utilizzata per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della Cina. Le esenzioni devono quindi essere concesse a tutte le altre società che hanno collaborato, non indicate nei considerando da 76 a 78. |
(81) |
In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio antidumping esteso applicabile a tutte le società della Repubblica di Corea che non usufruiscono dell’esenzione. |
(82) |
Altri esportatori interessati che non sono stati contattati dalla Commissione nel quadro della presente inchiesta e che intendono presentare domanda di esenzione dall’estensione del dazio antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovranno completare un questionario che permetta alla Commissione di determinare se l’esenzione dal dazio antidumping può essere concessa. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata alla Commissione completa di tutte le informazioni utili. |
(83) |
Se concede un’esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite |
6. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(84) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese, viene esteso alle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica di Corea |
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do |
A969 |
|
Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan |
A969 |
|
CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam |
A969 |
|
Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan |
A969 |
|
Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam |
A969 |
|
DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
|
Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul |
A969 |
|
Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan |
A969 |
|
Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
|
Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
|
Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam |
A969 |
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2 è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora la suddetta fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2009 e all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (CE) n. 734/2009 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.
Articolo 3
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N.-105 04/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 alle importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.
Articolo 4
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2009.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.
(3) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.
(4) GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.
(6) GU L 208 del 12.8.2009, pag. 7.
ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; il modello da utilizzare è il seguente:
1. |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; |
2. |
dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; |
3. |
data e firma. |
11.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 401/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2010
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l'articolo 203 ter, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2), la verifica annuale dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta è condotta mediante controlli casuali, controlli a campione o controlli sistematici, fermo restando che solo i controlli casuali possono essere combinati con i controlli a campione. Alcuni Stati membri che sinora avevano fatto prevalentemente ricorso ai controlli sistematici stanno modificando i propri metodi e vorrebbero essere autorizzati a combinare i tre tipi di controllo. È dunque opportuno, con riguardo ai sistemi di verifica annuale, consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità. |
(2) |
Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 607/2009 si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere. In particolare, il nome della varietà di uve da vino «Montepulciano» è stato menzionato erroneamente nella parte B dell'allegato XV e deve essere pertanto trasferito nella parte A dello stesso allegato. Ai fini di una maggiore chiarezza è inoltre necessario migliorare l'ortografia di talune disposizioni. |
(3) |
A fini di chiarezza e coerenza, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 devono essere riformulate o precisate. È il caso in particolare delle disposizioni applicabili ai paesi terzi, a cui deve essere consentito l'uso di alcune indicazioni facoltative a condizione che soddisfino requisiti equivalenti a quelle previsti per gli Stati membri. Ciò vale anche per l'allegato XII, la cui terminologia deve essere coerente con quella impiegata nell'elenco delle denominazioni di origine protette che figura nel registro. Occorre inoltre introdurre nuove disposizioni che consentano di ottenere una maggiore precisione in materia di etichettatura e presentazione. |
(4) |
L'Australia ha chiesto di includere nuovi nomi di varietà di uve da vino nell'allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009. È opportuno che la Commissione, dopo aver esaminato con esito soddisfacente la richiesta con riguardo alle condizioni previste all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento, includa l'Australia nella colonna corrispondente ai nomi delle suddette varietà di uve da vino nel citato allegato. |
(5) |
L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (3) contiene un elenco di nomi di varietà di vite che possono essere utilizzati come indicazioni facoltative. Occorre pertanto includere gli Stati Uniti nella colonna corrispondente ai nomi di tali varietà di uve da vino dell'allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 607/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
(7) |
Per evitare oneri amministrativi connessi ai costi di certificazione, nonché difficoltà a livello commerciale, è necessario che le modifiche proposte dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009, ossia dal 1o agosto 2009. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) |
All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4) (di seguito: “il registro”) è incluso nella banca dati elettronica “E-Bacchus”. |
2) |
L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Comunicazione degli operatori Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.». |
3) |
L'articolo 25 è così modificato:
|
4) |
L'articolo 56, paragrafo 1, è così modificato:
|
5) |
L'articolo 63 è così modificato:
|
6) |
All'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.». |
7) |
All'articolo 67, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:
Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.». |
8) |
L'allegato XII è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento. |
9) |
L'allegato XV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento. |
10) |
All'allegato XVII, punto 4, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
(3) GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.».
ALLEGATO I
«ALLEGATO XII
ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 40
Menzioni tradizionali |
Lingua |
Vini (1) |
Sintesi della definizione/delle condizioni d'uso (2) |
Paesi terzi interessati |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTE A: Menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appellation d'origine contrôlée |
Francese |
DOP (1, 4) |
Menzioni tradizionali usate invece di “denominazione di origine protetta”. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gecontroleerde oorsprongsbenaming |
Olandese |
DOP (1, 4) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Landwijn |
Olandese |
IGP (1) |
Menzioni tradizionali usate invece di “indicazione geografica protetta”. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vin de pays |
Francese |
IGP (1) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGARIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантирано наименование запроизход (ГНП) (guaranteed designation of origin) |
Bulgaro |
DOP (1, 3, 4) |
Menzioni tradizionali usate invece di “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”. 14.4.2000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантирано и контролиранонаименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled designation of origin) |
Bulgaro |
DOP (1, 3, 4) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) |
Bulgaro |
DOP (3) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pегионално вино (Regional wine) |
Bulgaro |
IGP (1, 3, 4) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
REPUBBLICA CECA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti |
Ceco |
DOP (4) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati della zona interessata; la produzione di vino utilizzato per l'elaborazione di vino spumante di qualità prodotto nella regione determinata avviene nell'ambito della zona viticola; nella zona delimitata non è stata superata la resa per ettaro prevista; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakostní víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati della zona interessata; la resa per ettaro prevista non è stata superata; le uve da cui è ottenuto il vino hanno raggiunto un tenore di zucchero di almeno 15° NM; la raccolta e la produzione del vino, eccezion fatta per l'imbottigliamento, si sono svolte nella regione viticola in questione; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakostní víno odrůdové |
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve, polpa, mosto o vino prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati o mediante assemblaggio di vini di qualità provenienti da non più di tre varietà. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakostní víno známkové |
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve, polpa o mosto o eventualmente con vino prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakostní víno s přívlastkem, completata da:
|
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve, polpa o mosto o eventualmente con vino prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati nella zona o sottozona in questione; la resa per ettaro prevista non è stata superata; l'origine, il tenore di zucchero e il peso delle uve con le quali è prodotto questo vino e, se necessario, la varietà o l'assemblaggio, nonché il fatto che gli acini siano stati colpiti dalla muffa grigia (Botrytis cinerea P.) sotto forma di muffa nobile sono stati verificati dall'Ispettorato e soddisfano i requisiti previsti per il tipo di vino di qualità “con predicato” in questione o per un assemblaggio di vini di qualità “con predicato”; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo; il vino è stato classificato dall'Ispettorato come vino di qualità avente diritto a una delle menzioni (o “predicati”) seguenti:
|
|
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Pozdní sběr |
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati della zona interessata; la resa per ettaro prevista non è stata superata; le uve da cui è ottenuto il vino hanno raggiunto un tenore di zucchero di almeno 21° NM; la raccolta e la produzione del vino, eccezion fatta per l'imbottigliamento, si sono svolte nella regione viticola in questione; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Víno s přívlastkem, completata da:
|
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve, polpa o mosto o eventualmente con vino prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati nella zona o sottozona in questione; la resa per ettaro prevista non è stata superata; l'origine, il tenore di zucchero e il peso delle uve con le quali è prodotto questo vino e, se necessario, la varietà o l'assemblaggio, nonché il fatto che gli acini siano stati colpiti dalla muffa grigia (Botrytis cinerea P.) sotto forma di muffa nobile sono stati verificati dall'Ispettorato e soddisfano i requisiti previsti per il tipo di vino di qualità “con predicato” in questione o per un assemblaggio di vini di qualità “con predicato”; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo; il vino è stato classificato dall'Ispettorato come vino di qualità avente diritto a una delle menzioni (o “predicati”) seguenti:
|
|
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Jakostní likérové víno |
Ceco |
DOP (3) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve raccolte nei vigneti interessati della regione specifica; la resa per ettaro prevista non è stata superata; la produzione del vino si è svolta nella regione viticola specifica nella quale sono state raccolte le uve; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo. |
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Zemské víno |
Ceco |
IGP (1) |
Vino prodotto con le uve, raccolte nel territorio della Repubblica ceca, adatte alla produzione di vino di qualità nella regione specifica o con le varietà contenute nell'apposito elenco riportato nel regolamento attuativo; può recare in etichetta soltanto l'indicazione geografica prevista nel regolamento attuativo; per la produzione di vino a indicazione geografica possono essere usate soltanto uve con un tenore di zucchero di almeno 14° NM raccolte nella zona geografica alla quale si riferisce l'indicazione geografica di cui al presente paragrafo; il vino prodotto soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo; è vietato l'uso del nome di un'unità geografica diversa da quella prevista dal regolamento attuativo. |
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Víno originální certifikace (VOC o V.O.C.) |
Ceco |
DOP (1) |
Vino prodotto nel territorio corrispondente alla regione viticola o in un territorio più ristretto; il produttore deve essere membro dell'associazione autorizzata a concedere al vino la certificazione dell'origine secondo le disposizioni di legge; il vino soddisfa almeno i requisiti qualitativi previsti per i vini di qualità da tali disposizioni di legge; il vino soddisfa le condizioni previste dalla decisione di concedere al vino la certificazione dell'origine; il vino deve inoltre soddisfare i requisiti previsti da tali disposizioni di legge per la tipologia alla quale appartiene. |
|
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DANIMARCA |
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Regional vin |
Danese |
IGP (1, 3, 4) |
Vino o vino spumante prodotto in Danimarca secondo le disposizioni della normativa nazionale. I “vini regionali” sono sottoposti a valutazione organolettica e analitica. La natura e le caratteristiche di questi vini sono in parte dovute alla zona di produzione, alle uve utilizzate e all'abilità del produttore e del vinificatore. |
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GERMANIA |
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Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (3)), completata da:
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Tedesco |
DOP (1) |
Categoria generale dei “vini con predicato” (Prädikatsweine), elaborati a partire da mosto con un determinato peso specifico minimo e senza arricchimento (né mediante zuccheraggio né mediante aggiunta di mosto di uve concentrato); la menzione è completata da una delle diciture seguenti:
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Qualitätswein, completata o meno da b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino di qualità prodotto in regioni delimitate, che ha superato un esame analitico e organolettico e soddisfa i requisiti di maturità delle uve (peso specifico del mosto/gradi Öchsle). |
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Qualitätslikörwein, completata da b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) (4) |
Tedesco |
DOP (3) |
Vino liquoroso di qualità prodotto in regioni delimitate, che ha superato un esame analitico e organolettico e soddisfa i requisiti di maturità delle uve (peso specifico del mosto/gradi Öchsle). |
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Qualitätsperlwein, completata da b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (4) |
Tedesco |
DOP (8) |
Vino frizzante di qualità prodotto in regioni delimitate, che ha superato un esame analitico e organolettico e soddisfa i requisiti di maturità delle uve (peso specifico del mosto/gradi Öchsle). |
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Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) (4) |
Tedesco |
DOP (4) |
Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate. |
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Landwein |
Tedesco |
IGP (1) |
Vino superiore a motivo del peso specifico del mosto con cui è ottenuto, leggermente più elevato di quello degli altri vini. |
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Winzersekt (4) |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino spumante di qualità prodotto in zone viticole delimitate, ottenuto da uve raccolte nella stessa azienda vinicola nella quale il produttore vinifica le uve destinate alla produzione di vini spumanti di qualità prodotti in una zona viticola delimitata; si applica anche ai gruppi di produttori. |
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GRECIA |
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Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure) |
Greco |
DOP (1, 3, 4, 15, 16) |
Nome di una regione o di una località specifica, riconosciuta a livello amministrativo, usato per designare i vini che soddisfano i requisiti seguenti:
[L.D. 243/1969 e L.D. 427/76 sul miglioramento e la protezione della produzione vitivinicola]. |
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Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine contrôlée) |
Greco |
DOP (3, 15) |
Oltre ai requisiti indispensabili della “appellation d'origine de qualité supérieure”, i vini appartenenti a questa categoria soddisfano i requisiti seguenti:
[L.D. 243/1969 e L.D. 427/76 sul miglioramento e la protezione della produzione vitivinicola]. |
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Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel) |
Greco |
DOP (3) |
Vini che appartengono alla categoria dei vini ad “appellation d'origine contrôlée” o ad “appellation d'origine de qualité supérieure” e che soddisfano inoltre i requisiti seguenti:
[L.D. 212/1982 sulla registrazione dei vini a denominazione di origine “Samos”]. |
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Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux) |
Greco |
DOP (3, 15, 16) |
Vini che appartengono alla categoria dei vini ad “appellation d'origine contrôlée” o ad “appellation d'origine de qualité supérieure” e che soddisfano inoltre i requisiti seguenti:
[L.D. 212/1982 sulla registrazione dei vini a denominazione di origine “Samos”]. |
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ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle) |
Greco |
IGP (1) |
Vini prodotti esclusivamente nel territorio geografico della Grecia e che inoltre:
[P.D. 514/1979 sulla produzione, il controllo e la protezione dei vini resinati e M.D. 397779/92 sulla definizione dei requisiti per l'uso dell'indicazione “Verntea Traditional Designation of Zakynthos”]. |
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τοπικός οίνος (vin de pays) |
Greco |
IGP (1, 3, 4, 11, 15, 16) |
Indicazione che fa riferimento a una regione o località specifica, riconosciuta a livello amministrativo, usata per designare i vini che soddisfano i requisiti seguenti:
[C.M.D. 392169/1999, Norme generali sull'uso della menzione “vino regionale” per designare i vini da tavola, come modificato dal C.M.D. 321813/2007]. |
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SPAGNA |
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Denominación de origen (DO) |
Spagnolo |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Nome di una regione, zona, località o luogo delimitato riconosciuti a livello amministrativo, usato per designare i vini che soddisfano i requisiti seguenti:
(Legge 24/2003 sulla vite e il vino; altre prescrizioni giuridiche sono stabilite in questo e in altri atti normativi). |
Cile |
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Denominación de origen calificada (DOCa) |
Spagnolo |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Oltre ai requisiti indispensabili della “denominación de origen”, i vini a “denominación de origen calificada” soddisfano i requisiti seguenti:
(Legge 24/2003 sulla vite e il vino; altre prescrizioni giuridiche sono stabilite in questo e in altri atti normativi). |
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Vino de calidad con indicación geográfica |
Spagnolo |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Vini elaborati in una regione, zona, località o luogo delimitato con uve raccolte all'interno di tale territorio; la qualità, la reputazione o le caratteristiche di questi vini sono dovute al fattore geografico o umano o a entrambi, nella misura in cui influiscono sulla produzione delle uve, sull'elaborazione del vino o sull'invecchiamento. Questi vini sono identificati dalla menzione “vino de calidad de”, seguita dal nome della regione, della zona, della località o del luogo delimitato in cui sono prodotti ed elaborati. (Legge 24/2003 sulla vite e il vino; altre prescrizioni giuridiche sono stabilite in questo e in altri atti normativi). |
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Vino de pago |
Spagnolo |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Questa menzione designa la località rurale o il luogo con particolari caratteristiche pedoclimatiche che lo differenziano e lo distinguono dalle zone limitrofe, conosciuto con un nome tradizionalmente e notoriamente collegato alla coltura di vigneti da cui si ottengono vini con caratteristiche e qualità peculiari, la cui estensione massima è limitata dalle norme stabilite dall'autorità amministrativa competente in base alle caratteristiche specifiche di ciascuna regione. La sua estensione non può essere pari o superiore a quella del comune o dei comuni sul cui territorio è situato. Si ritiene sussista un legame notorio con la coltura della vite se il nome del “pago” è stato usato correntemente negli scambi commerciali per un periodo minimo di cinque anni per designare i vini che ne provengono. Tutte le uve destinate all'elaborazione di un “vino de pago” devono provenire da vigneti situati in tale “pago” e il vino in questione deve essere tenuto separato dagli altri vini in fase di elaborazione, di stoccaggio e, se del caso, di invecchiamento. (Legge 24/2003 sulla vite e il vino; altre prescrizioni giuridiche sono stabilite in questo e in altri atti normativi). |
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Vino de pago calificado |
Spagnolo |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Se un “pago” è interamente compreso nel territorio di una “denominación de origen calificada”, il vino che vi si produce può essere denominato “vino de pago calificado” purché soddisfi i requisiti previsti per i vini della “denominación de origen calificada” e sia registrato nell'ambito di tale denominazione. (Legge 24/2003 sulla vite e il vino; altre prescrizioni giuridiche sono stabilite in questo e in altri atti normativi). |
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Vino de la tierra |
Spagnolo |
IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Requisiti per l'utilizzo della menzione tradizionale “vino de la tierra” accompagnata da un'indicazione geografica.
(Legge 24/2003 sulla vite e il vino; decreto 1126/2003). |
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Vino dulce natural |
Spagnolo |
DOP (3) |
(Allegato III, sezione B, punto 6, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione). |
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Vino Generoso |
Spagnolo |
DOP (3) |
(Allegato III, sezione B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione). |
Cile |
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Vino Generoso de licor |
Spagnolo |
DOP (3) |
(Allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione). |
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FRANCIA |
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Appellation d'origine contrôlée |
Francese |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16) |
Nome di un luogo utilizzato per designare un prodotto, originario di tale luogo, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; tale prodotto deve possedere una notorietà comprovata e la sua produzione deve essere soggetta a procedure di controllo che includano l'identificazione dei soggetti interessati, il controllo delle condizioni di produzione e il controllo dei prodotti. |
Algeria Svizzera Tunisia |
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Appellation […] contrôlée |
Francese |
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Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure |
Francese |
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Vin doux naturel |
Francese |
DOP (3) |
Vino prodotto mediante mutizzazione del mosto, cioè l'arresto della fermentazione alcolica tramite aggiunta di alcole neutro di origine vinica. Questo processo mira ad aumentare la gradazione alcolica del vino mantenendo al contempo la maggior parte degli zuccheri naturali contenuti nell'uva. A seconda del tipo di “vin doux naturel” prodotto (bianco, rosso o rosato), la mutizzazione è effettuata in una determinata fase della fermentazione alcolica, con o senza macerazione. |
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Vin de pays |
Francese |
IGP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16) |
Vini a indicazione geografica, che soddisfano rigorose condizioni di produzione stabilite da un decreto (“arrêté”) e riguardanti ad esempio la resa massima, la gradazione alcolica minima e i vitigni, nonché norme analitiche severe. |
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ITALIA |
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Denominazione di origine controllata (D.O.C.) |
Italiano |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16) |
“Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani”. La legge citata disciplina, per i vini italiani, la menzione specifica tradizionale “D.O.C.” illustrando l'importanza essenziale degli aspetti qualitativo e tradizionale. [Legge n. 164 del 10.2.1992]. |
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Kontrollierte Ursprungsbezeichnung |
Tedesco |
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Kontrolirano poreklo |
Sloveno |
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Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) |
Italiano |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16) |
È simile alla definizione della D.O.C., ma in più contiene il termine “garantita”: è riservata ai vini di particolare pregio già riconosciuti D.O.C. da almeno cinque anni. Questi vini sono immessi al consumo in recipienti della capacità non superiore a 5 litri e sono muniti di un contrassegno di Stato volto a tutelare meglio i consumatori. [Legge n. 164 del 10.2.1992]. |
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Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung |
Tedesco |
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Kontrolirano in garantirano poreklo |
Sloveno |
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Vino dolce naturale |
Italiano |
DOP (1, 3, 11, 15) |
Menzione tradizionale usata per designare e qualificare alcuni vini, ottenuti con uve appassite, che contengono un determinato livello di zuccheri residui provenienti dall'uva, senza processi di arricchimento. L'uso di questo termine è autorizzato da decreti specifici riguardanti i diversi vini. |
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Indicazione geografica tipica (IGT) |
Italiano |
IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16) |
Menzione esclusivamente italiana prevista dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992 per designare i vini italiani con indicazione geografica, la cui natura specifica e il cui livello qualitativo sono dovuti alla zona geografica di produzione delle uve. |
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Landwein |
Tedesco |
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Vin de pays |
Francese |
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Deželna oznaka |
Sloveno |
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CIPRO |
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Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) (Controlled Designation of Origin) |
Greco |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Designa i vini a denominazione di origine protetta. Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.4.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι) |
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Τοπικός Οίνος (Regional Wine) |
Greco |
IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16) |
Designa i vini a indicazione geografica protetta. Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) |
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LUSSEMBURGO |
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Crémant de Luxembourg |
Francese |
DOP (4) |
[Regolamento del governo del 4 gennaio 1991] Le norme principali da rispettare per produrre questi vini sono le seguenti:
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Marque nationale, completata da:
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Francese |
DOP (1, 4) |
(Vini) La “marque nationale” (marchio nazionale) dei vini recanti la denominazione “Moselle luxembourgeoise” è stata istituita dal regolamento del governo del 12 marzo 1935. La dicitura “marque nationale – appellation contrôlée”, riportata su una controetichetta rettangolare, certifica i controlli eseguiti dallo Stato sulla produzione e sulla qualità del vino. Le controetichette sono rilasciate da un apposito organismo statale. Possono chiedere questa denominazione solo i vini di origine lussemburghese, non assemblati con vini stranieri, che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea. Per potersi fregiare di questo marchio, inoltre, i vini devono essere commercializzati in bottiglia e le uve utilizzate per produrli devono essere state raccolte e vinificate esclusivamente nella zona di produzione nazionale. I vini in questione sono sottoposti sistematicamente a esami analitici e organolettici. (Vini spumanti) La “marque nationale” dei vini spumanti lussemburghesi è stata istituita dal regolamento del governo del 18 marzo 1988 e garantisce:
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UNGHERIA |
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Minőségi bor |
Ungherese |
DOP (1) |
Significa “vino di qualità” e designa i vini a denominazione di origine protetta. |
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Védett eredetű bor |
Ungherese |
DOP (1) |
Designa i vini a origine protetta. |
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Tájbor |
Ungherese |
IGP (1) |
Significa “vino del territorio” e designa i vini a indicazione geografica protetta. |
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MALTA |
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Denominazzjoni ta' Origini Kontrollata (D.O.K.) |
Maltese |
DOP (1) |
[Government Gazette n. 17965 del 5 settembre 2006] |
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Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.) |
Maltese |
IGP (1) |
[Government Gazette n. 17965 del 5 settembre 2006] |
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PAESI BASSI |
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Landwijn |
Olandese |
IGP (1) |
Vini prodotti nel territorio dei Paesi Bassi con uve raccolte nel medesimo territorio. Il nome della provincia nella quale sono state raccolte le uve può essere indicato sull'etichetta. Il titolo alcolometrico naturale minimo di questi vini è di 6,5 % vol. Per produrre questi vini possono essere utilizzati solo i vitigni figuranti in un apposito elenco nazionale. |
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AUSTRIA |
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Districtus Austriae Controllatus (DAC) |
Latino |
DOP (1) |
I requisiti di questi vini di qualità (ad esempio i vitigni da utilizzare, il sapore o la gradazione alcolica) sono stabiliti da un comitato regionale. |
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Prädikatswein, completata o meno da:
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Tedesco |
DOP (1) |
Si tratta di vini di qualità definiti soprattutto in base al tenore naturale di zucchero delle uve e alle condizioni di vendemmia. L'arricchimento e la dolcificazione sono vietati. Ausbruch/Ausbruchwein: vini ottenuti da uve stramature colpite dalla Botrytis, con un tenore naturale minimo di zucchero di 27° Klosterneuburger Mostwaage (KMW); per migliorare l'estrazione delle sostanze contenute nelle uve è consentita l'aggiunta di mosto fresco o di vino. Auslese/Auslesewein: vini ottenuti da uve accuratamente selezionate con un tenore naturale minimo di zucchero di 21° KMW. Beerenauslese/Beerenauslesewein: vini ottenuti da uve selezionate stramature e/o colpite dalla Botrytis, con un tenore naturale minimo di zucchero di 25° KMW. Kabinett/Kabinettwein: vini ottenuti da uve giunte a completa maturazione con un tenore naturale minimo di zucchero di 17° KMW. Schilfwein, Strohwein: vini ottenuti da uve lasciate appassire naturalmente su canne o paglia per almeno tre mesi prima della pressatura; il tenore di zucchero minimo è di 25° KMW. Spätlese/Spätlesewein: vini ottenuti da uve giunte a completa maturazione con un tenore naturale minimo di zucchero di 19° KMW. Trockenbeerenauslese: vini ottenuti da uve per lo più colpite dalla Botrytis e appassite naturalmente, con un tenore di zucchero minimo di 30° KMW. Eiswein: vini ottenuti da uve naturalmente congelate durante la vendemmia e la pressatura, con un tenore di zucchero minimo di 25° KMW. |
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Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, completata o meno da:
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Qualitätswein |
Tedesco |
DOP (1) |
Vini ottenuti da uve di varietà determinate giunte a completa maturazione, con un tenore naturale minimo di zucchero di 15° KMW e una resa massima di 6 750 l/ha. Il vino può essere immesso in commercio solo con un contrassegno numerato rilasciato dopo il controllo qualitativo. |
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Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer |
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Landwein |
Tedesco |
IGP (1) |
Vini ottenuti da uve di varietà determinate giunte a completa maturazione, con un tenore naturale minimo di zucchero di 14° KMW e una resa massima di 6 750 l/ha. |
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PORTOGALLO |
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Denominação de origem (D.O.) |
Portoghese |
DOP (1, 3, 4, 8) |
Nome geografico di una regione o di un luogo delimitato o nome tradizionale, di origine geografica o meno, utilizzato per designare o identificare un prodotto ottenuto da uve provenienti da tale regione o luogo delimitato, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a particolari caratteristiche geografiche con i loro fattori naturali e umani, e la cui produzione avviene all'interno di tale area o regione geografica delimitata. [Decreto-Lei n. 212/2004 del 23.8.2004] |
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Denominação de origem controlada (D.O.C.) |
Portoghese |
DOP (1, 3, 4, 8) |
L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aventi diritto a una denominazione di origine può recare le diciture seguenti: “Denominação de Origem Controlada” o “DOC”. [Decreto-Lei n. 212/2004 del 23.8.2004] |
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Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.) |
Portoghese |
DOP (1, 3, 4, 8) |
Nome di un paese, di una regione o di un luogo delimitato oppure nome tradizionale, di origine geografica o meno, utilizzato per designare o identificare un prodotto vitivinicolo ottenuto, per almeno l'85 %, da uve raccolte in tale zona nel caso di una regione o di un luogo delimitato, la cui notorietà, qualità o altre caratteristiche specifiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione avviene all'interno di tale area o regione geografica delimitata. [Decreto-Lei n. 212/2004 del 23.8.2004] |
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Vinho doce natural |
Portoghese |
DOP (3) |
Vino ricco di zuccheri ottenuto da uve sottoposte a vendemmia tardiva o colpite da muffa nobile. [Portaria n. 166/1986 del 26.6.1986] |
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Vinho generoso |
Portoghese |
DOP (3) |
Vini liquorosi tradizionalmente prodotti nelle regioni delimitate Douro, Madeira, Setúbal e Carcavelos, chiamati rispettivamente “vino di Porto” o “Porto” e le relative traduzioni nelle altre lingue, “vino di Madeira”“vino di Madera”, “Madeira” o “Madera” e le relative traduzioni nelle altre lingue, “Moscatel de Setúbal” o “Setúbal” e “Carcavelos”. [Decreto-Lei n. 166/1986 del 26.6.1986] |
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Vinho regional |
Portoghese |
IGP (1) |
L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aventi diritto a un'indicazione geografica può recare le diciture seguenti: “Vinho Regional” o “Vinho da Região de”. [Decreto-Lei n. 212/2004 del 23.8.2004] |
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ROMANIA |
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Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), completata da:
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Rumeno |
DOP (1, 3, 8, 15, 16) |
I vini a denominazione di origine sono vini prodotti da uve ottenute in zone delimitate caratterizzate da condizioni pedoclimatiche e da un'esposizione solare propizie alla produzione di uve di qualità e che soddisfano i requisiti seguenti:
A seconda del grado di maturazione delle uve e delle loro caratteristiche qualitative al momento della vendemmia, i vini a denominazione di origine sono classificati come segue:
DOC – CIB – vini a denominazione di origine ottenuti da uve attaccate da muffa nobile al momento della vendemmia. |
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Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.) |
Rumeno |
DOP (5, 6) |
I vini spumanti a denominazione di origine protetta sono ottenuti da varietà di vite raccomandate per questa tipologia produttiva, coltivate in vigneti delimitati nei quali il vino subisce tutte le fasi di produzione che lo trasformano da materia prima in prodotto finito fino all'immissione in commercio. |
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Vin cu indicație geografică |
Rumeno |
IGP (1, 4, 9, 15, 16) |
I vini a indicazione geografica sono ottenuti da uve raccolte in specifici vigneti situati in zone delimitate e soddisfano le condizioni seguenti:
Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è di 9,5 % vol per i vini prodotti nella zona viticola B e di 10 % vol per i vini prodotti nelle zone viticole CI e CII. Il titolo alcolometrico totale non deve superare 15 % vol. |
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SLOVENIA |
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Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), completata o meno da Mlado vino |
Sloveno |
DOP (1) |
Vini ottenuti da uve giunte a completa maturazione con un titolo alcolometrico naturale minimo di 8,5 % vol (9,5 % vol nella zona CII) e una resa massima di 8 000 l/ha. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. |
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Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP) |
Sloveno |
DOP (1) |
Vini ottenuti dalla prima e dalla seconda fermentazione alcolica, con un titolo alcolometrico effettivo minimo di 10 % vol; il titolo alcolometrico totale della partita (cuvée) non deve essere inferiore a 9 % vol. |
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Penina |
Sloveno |
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Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP) |
Sloveno |
DOP (1) |
I requisiti di questi vini di qualità (ad esempio i vitigni da utilizzare, la gradazione alcolica o la resa) sono stabiliti da norme ministeriali basate su relazioni dettagliate di esperti. |
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Renome |
Sloveno |
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Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), completata o meno da:
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Sloveno |
DOP (1) |
Vini ottenuti da uve giunte a completa maturazione, con un tenore naturale minimo di zucchero di 83° Oechsle e una resa massima di 8 000 l/ha. Sono vietati l'arricchimento, la dolcificazione, l'acidificazione e la disacidificazione. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. Pozna trgatev: vini ottenuti da uve stramature e/o botritizzate, con un tenore naturale minimo di zucchero di 92° Oechsle. Izbor: vini ottenuti da uve stramature e botritizzate, con un tenore naturale minimo di zucchero di 108° Oechsle. Jagodni izbor: vini ottenuti da uve selezionate stramature e botritizzate, con un tenore naturale minimo di zucchero di 128° Oechsle. Suhi jagodni izbor: vini ottenuti da uve selezionate stramature e botritizzate, con un tenore naturale minimo di zucchero di 154° Oechsle. Ledeno vino: vini ottenuti da uve naturalmente congelate durante la vendemmia e la pressatura, con un tenore minimo di zucchero di 128° Oechsle. Arhivsko vino (arhiva): vini invecchiati ottenuti da uve giunte a completa maturazione con un tenore naturale minimo di zucchero di 83° Oechsle. Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): le uve devono essere lasciate appassire naturalmente su canne o su paglia prima della pressatura. |
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Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP) |
Sloveno |
DOP (1) |
Vini ottenuti dalla prima e dalla seconda fermentazione alcolica, con un titolo alcolometrico effettivo minimo di 10,5 % vol; il titolo alcolometrico totale della partita (cuvée) non deve essere inferiore a 9,5 % vol. |
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Penina |
Sloveno |
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Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), completata o meno da Mlado vino |
Sloveno |
IGP (1) |
Vini ottenuti da uve giunte a completa maturazione, con un titolo alcolometrico naturale minimo di 8,5 % vol e una resa massima di 12 000 l/ha. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. |
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SLOVACCHIA |
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Akostné víno |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini classificati dall'Istituto di controllo come vini varietali di qualità o vini di marca di qualità, ottenuti da uve con un tenore naturale minimo di zucchero di 16° NM senza superare la resa massima per ettaro prevista; i vini in questione devono soddisfare i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa specifica. |
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Akostné víno s prívlastkom, completata da:
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Slovacco |
DOP (1) |
Vini classificati dall'Istituto di controllo come “vini di qualità con predicato”; i vini in questione devono soddisfare i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa specifica; non deve essere superata la resa massima per ettaro prevista; i vitigni, l'origine delle uve, il loro tenore naturale di zucchero, il loro peso specifico e le loro buone condizioni sono certificati prima della vinificazione da un dipendente dell'Istituto di controllo; va osservato il divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale e di correggere il contenuto di zuccheri residui di questi vini. Esistono le seguenti tipologie di “akostné víno s prívlastkom”:
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Esencia |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini ottenuti per fermentazione lenta del mosto colato senza pressatura da acini botritizzati selezionati, raccolti nei vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj”. L'“essenza” ha un tenore naturale di zucchero di almeno 450 g/l e un estratto senza zucchero di almeno 50 g/l. Questi vini subiscono una maturazione di almeno tre anni, almeno due dei quali in botti di legno. |
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Forditáš |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini ottenuti per fermentazione alcolica di mosto o vino della stessa annata dei vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj”, versato su vinacce ottenute da acini botritizzati. Questi vini subiscono una maturazione di almeno due anni, almeno uno dei quali in botti di legno. |
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Mášláš |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini ottenuti per fermentazione alcolica di mosto o vino della stessa annata dei vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj”, versato sulle fecce di fermentazione di Samorodné o Výber. Questi vini subiscono una maturazione di almeno due anni, almeno uno dei quali in botti di legno. |
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Pestovateľský sekt (5) |
Slovacco |
DOP (4) |
I requisiti fondamentali per la produzione di questi vini sono soddisfatti se vengono rispettate le condizioni previste per la produzione dei vini spumanti di qualità; l'ultima fase del processo di elaborazione dello spumante deve essere effettuata dal viticoltore della vigna in cui sono state raccolte le uve. I diversi componenti della partita (cuvée) del pestovateľský sekt devono provenire da una sola zona viticola. |
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Samorodné |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini ottenuti per fermentazione alcolica da varietà tokaj nella zona viticola “vinohradnícka oblasť Tokaj” provenienti dai vigneti delimitati se le condizioni non sono favorevoli all'ottenimento massiccio di acini botritizzati. Possono essere commercializzati solo dopo due anni di maturazione, almeno uno dei quali in botti di legno. |
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Sekt vinohradníckej oblasti (5) |
Slovacco |
DOP (4) |
Vini spumanti ottenuti per fermentazione primaria o secondaria di vini di qualità, esclusivamente nella zona viticola in cui è consentita la coltivazione delle uve da cui sono ottenuti o in una zona limitrofa; i requisiti fondamentali per la produzione di questi vini sono soddisfatti se vengono rispettate le condizioni previste per la produzione dei vini spumanti di qualità. |
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Výber (3)(4)(5)(6) putňový |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini ottenuti per fermentazione alcolica mediante versamento su acini botritizzati di mosto con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM, proveniente dai vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj” o di vino della stessa qualità e della stessa annata proveniente dai vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj”. A seconda della quantità di uve botritizzate aggiunte, al Tokajský výber è assegnato un certo numero di “putňový” (da 3 a 6). Questi vini subiscono una maturazione di almeno tre anni, almeno due dei quali in botti di legno. |
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Výberová esencia |
Slovacco |
DOP (1) |
Vini prodotti per fermentazione alcolica di acini botritizzati. Gli acini sono selezionati durante la vendemmia e subito dopo la lavorazione sono sottoposti al versamento di mosto proveniente dai vigneti delimitati della “vinohradnícka oblasť Tokaj” o di vino della stessa annata, con un tenore naturale di zucchero di almeno 180 g/l e un estratto senza zucchero di almeno 45 g/l. Questi vini subiscono una maturazione di almeno tre anni, almeno due dei quali in botti di legno. |
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REGNO UNITO |
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quality (sparkling) wine |
Inglese |
DOP (1, 4) |
Vino o vino spumante prodotto in Inghilterra o in Galles secondo le disposizioni della normativa nazionale di questi paesi. I vini commercializzati come “quality wine” sono sottoposti a valutazione organolettica e analitica. La natura e le caratteristiche specifiche di questi vini sono in parte dovute alla zona di produzione, alla qualità delle uve utilizzate e all'abilità del produttore e del vinificatore. |
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Regional (sparkling) wine |
Inglese |
IGP (1, 4) |
Vino o vino spumante prodotto in Inghilterra o in Galles secondo le disposizioni della normativa nazionale di questi paesi. I vini autorizzati a recare la menzione “regional wine” sono sottoposti a valutazione organolettica e analitica. La natura e le caratteristiche di questi vini sono in parte dovute alla zona di produzione, alle uve utilizzate e all'abilità del produttore e del vinificatore. |
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PARTE B: Menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 |
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BULGARIA |
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Колекционно (collection) |
Bulgaro |
DOP (1) |
Vino che soddisfa le condizioni della tipologia “special reserve”, affinato in bottiglia per almeno un anno, in un quantitativo non superiore alla metà della partita di vino “special reserve”. |
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Ново (young) |
Bulgaro |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto esclusivamente da uve di una sola vendemmia e imbottigliato entro la fine dell'anno. Può essere venduto con la dicitura “nuovo” fino al 1° marzo dell'anno successivo: in tal caso, l'etichetta riporta obbligatoriamente la dicitura “da vendersi entro il 1o marzo …”. Dopo la data suddetta, il vino non può essere più presentato al consumo come vino “nuovo” e i quantitativi rimasti nel circuito commerciale devono essere rietichettati dopo il 31 marzo dell'anno corrispondente in conformità della normativa. |
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Премиум (premium) |
Bulgaro |
IGP (1) |
Vino ottenuto da un solo vitigno prodotto con uve della qualità più elevata di una data vendemmia. Il quantitativo prodotto non deve superare un decimo dell'intera vendemmia. |
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Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) |
Bulgaro |
DOP (1) |
Vino maturato in botti di rovere nuove di volume non superiore a 500 l. |
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Премиум резерва (premium reserve) |
Bulgaro |
IGP (1) |
Vino ottenuto da un solo vitigno e da una quantità riservata della parte migliore della vendemmia. |
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Резерва (reserve) |
Bulgaro |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da un solo vitigno sottoposto a una maturazione di almeno un anno dal novembre dell'anno di vendemmia. |
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Розенталер (Rosenthaler) |
Bulgaro |
DOP (1) |
Vino ottenuto da vitigni raccomandati, con un tenore di zucchero pari almeno al 22 % del suo peso. Deve possedere un titolo alcolometrico di almeno 11°. Le sue caratteristiche sono dovute in particolare all'aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato almeno 30 giorni prima della spedizione. |
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Специална селекция (special selection) |
Bulgaro |
DOP (1) |
Vino ottenuto da un solo vitigno o frutto di un assemblaggio, maturato per almeno due anni dalla data indicata nel disciplinare di produzione. |
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Специална резерва (special reserve) |
Bulgaro |
DOP (1) |
Vino ottenuto da un solo vitigno o frutto di un assemblaggio, maturato in botti di rovere per almeno un anno dalla data indicata nel disciplinare di produzione. |
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REPUBBLICA CECA |
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Archivní víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino immesso in commercio almeno tre anni dopo l'annata di vendemmia. |
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Burčák |
Ceco |
DOP (1) |
Mosto di uve parzialmente fermentato avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore a tre quinti del titolo alcolometrico totale. |
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Klaret |
Ceco |
DOP (1) |
Vino ottenuto da uve a bacca nera senza macerazione. |
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Košer, Košer víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino prodotto secondo il metodo liturgico previsto dalle regole della religione ebraica. |
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Labín |
Ceco |
IGP (1) |
Vino ottenuto da uve a bacca nera senza macerazione nella regione viticola ceca. |
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Mladé víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino immesso al consumo finale entro la fine dell'anno solare di vendemmia delle uve da cui è ottenuto. |
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Mešní víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino prodotto secondo il metodo liturgico cattolico; esso soddisfa le condizioni previste per l'uso durante gli atti liturgici della Chiesa cattolica. |
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Panenské víno |
Ceco |
DOP (1) |
Vino ottenuto dalla prima vendemmia del vigneto; per “prima vendemmia del vigneto” si intende la vendemmia che si svolge nel terzo anno dall'impianto della vite. |
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Panenská sklizeň |
Ceco |
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Pěstitelský sekt (6) |
Ceco |
DOP (4) |
Vino spumante, classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, che soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti comunitari per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni delimitate da uve raccolte nell'azienda del viticoltore. |
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Pozdní sběr |
Ceco |
DOP (1) |
Vino classificato dall'Ispettorato ceco dell'agricoltura e degli alimenti, prodotto con uve raccolte in vigneti delimitati della zona interessata; la resa per ettaro prevista non è stata superata; le uve da cui è ottenuto il vino hanno raggiunto un tenore di zucchero di almeno 21° NM; la raccolta e la produzione del vino, eccezion fatta per l'imbottigliamento, si sono svolte nella regione viticola in questione; il vino soddisfa i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento attuativo. |
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Premium |
Ceco |
DOP (1) |
Vino le cui caratteristiche sono riconducibili alle uve utilizzate (uve selezionate, acini selezionati o acini appassiti selezionati), almeno il 30 % delle quali era attaccato dalla muffa nobile Botrytis cinerea P. |
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Rezerva |
Ceco |
DOP (1) |
Vino maturato per almeno 24 mesi complessivi in botti di legno e successivamente in bottiglia; il periodo di invecchiamento minimo in botti di legno è di 12 mesi per i vini rossi e di 6 mesi per i vini bianchi e rosati. |
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Růžák |
Ceco |
DOP (1) |
Vino prodotto da un assemblaggio di uve o di mosti di uve a bacca bianca e se necessario a bacca nera. |
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Ryšák |
Ceco |
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Zrálo na kvasnicích |
Ceco |
DOP (1) |
Vino lasciato sulle fecce per un periodo non inferiore a sei mesi. |
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Krášleno na kvasnicích |
Ceco |
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Školeno na kvasnicích |
Ceco |
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GERMANIA |
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Affentaler |
Tedesco |
DOP (1) |
Menzione che indica l'origine del vino rosso di qualità e del “vino con predicato” ottenuti dal vitigno blauer spätburgunder coltivato nei territori di Altschweier, Bühl, Eisental e Neusatz della città di Bühl, Bühlertal e nel territorio di Neuweier della città di Baden-Baden. |
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Badisch Rotgold |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino ottenuto per assemblaggio di uve a bacca bianca, anche pigiate, e di uve a bacca rossa, raccolte nella zona viticola delimitata di Baden. |
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Classic |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino rosso o bianco di qualità ottenuto esclusivamente da uve dei vitigni classici tipici della regione; il mosto utilizzato nella produzione ha un titolo alcolometrico naturale minimo superiore di almeno 1 % vol al titolo alcolometrico naturale minimo prescritto per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte; il titolo alcolometrico totale è di almeno 11,5 % vol; il tenore di zucchero residuo non supera né 15 g/l né il doppio del tenore di acidità totale; è prevista l'indicazione in etichetta di un unico vitigno e dell'annata, ma non di informazioni sul sapore. |
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Ehrentrudis |
Tedesco |
DOP (1) |
Menzione indicante l'origine dei vini rosati di qualità e di qualità superiore ottenuti dal vitigno blauer spätburgunder coltivato nella zona di Tuniberg. |
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Federweisser |
Tedesco |
IGP (1) |
Mosto di uve parzialmente fermentato prodotto in Germania con indicazione geografica o in altri paesi dell'Unione europea; indicazioni geografiche analoghe a quelle delle zone viticole che producono “vin de pays”; “Federweißer”: si tratta della menzione più comune per i mosti di uve parzialmente fermentati, data la varietà regionale delle denominazioni. |
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Hock |
Tedesco |
IGP (1) |
Vino bianco a indicazione geografica della zona viticola del Reno, con un tenore di zucchero residuo che lo colloca nella fascia dei vini amabili; origine del nome: storicamente, “Hock” è il termine tradizionale angloamericano per indicare il vino del Reno e deriva dal toponimo “Hochheim”, che designa una località presso il Meno nella zona viticola di Rheingau. |
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Liebfrau(en)milch |
Tedesco |
DOP (1) |
Menzione tradizionale che designa un vino bianco tedesco di qualità, costituito per almeno il 70 % da uve delle varietà riesling, silvaner, müller-thurgau o kerner raccolte nelle regioni di Nahe, Rheingau, Rheinhessen o Pfalz. Il tenore di zucchero residuo lo colloca nella fascia dei vini amabili. Destinato quasi esclusivamente all'esportazione. |
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Riesling-Hochgewächs (7) |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino bianco di qualità ottenuto esclusivamente da uve della varietà riesling; il mosto utilizzato nella produzione ha un titolo alcolometrico naturale superiore di almeno 1,5 % vol al titolo alcolometrico naturale minimo prescritto per la zona viticola delimitata o per la parte di essa in cui le uve sono state raccolte; il vino ha ottenuto un punteggio di almeno 3,0 nel test qualitativo. |
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Schillerwein |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino della zona viticola delimitata di Württemberg; vino di qualità di colore da rosso chiaro a rosso vivo, ottenuto per assemblaggio di uve a bacca bianca, anche pigiate, e di uve a bacca nera, anche pigiate. È ammesso l'uso della dicitura “Schillersekt b.A.” o “Schillerperlwein b.A.” se lo Schillerwein è il vino principale. |
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Weissherbst |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino di qualità prodotto in una zona viticola delimitata o vino con predicato ottenuto da un unico vitigno a bacca nera, almeno per il 95 % da mosto sottoposto a pressatura soffice; il vitigno deve essere indicato unitamente alla menzione “Weißherbst” in caratteri dello stesso tipo, dimensione e colore; l'uso della menzione è consentito anche per il vino spumante di qualità ottenuto da vino che può recare la menzione “Weißherbst”. |
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GRECIA |
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Αγρέπαυλη (Agrepavlis) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda in cui si trova un edificio caratterizzato come “agrepavlis”; la vinificazione avviene all'interno dell'azienda medesima. |
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Αμπέλι (Ampeli) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda; la vinificazione avviene all'interno dell'azienda medesima. |
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Αμπελώνας(ες) (Ampelonas (-ès)) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda; la vinificazione avviene all'interno dell'azienda medesima. |
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Αρχοντικό (Archontiko) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda in cui si trova un edificio caratterizzato come “archontiko”; la vinificazione avviene all'interno dell'azienda medesima. |
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Κάβα (Cava) |
Greco |
IGP (1, 3, 8, 11, 15, 16) |
Vino sottoposto a maturazione in condizioni controllate. |
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Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) |
Greco |
DOP (3, 15, 16) |
Vino ottenuto esclusivamente con uve provenienti da vigneti selezionati caratterizzati da rese per ettaro particolarmente basse. |
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Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve) |
Greco |
DOP (1, 3, 15, 16) |
Vino selezionato sottoposto a maturazione in condizioni controllate per un periodo di tempo determinato. |
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Κάστρο (Kastro) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda in cui si trova uno storico castello o le sue rovine; la vinificazione avviene all'interno dell''azienda medesima. |
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Κτήμα (Ktima) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda situata all'interno di una data zona viticola protetta. |
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Λιαστός (Liastos) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve lasciate al sole o all'ombra per ottenerne la parziale disidratazione. |
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Μετόχι (Metochi) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda situata all'esterno della zona occupata da un monastero cui appartiene l'azienda medesima. |
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Μοναστήρι (Monastiri) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte in vigneti di proprietà di un monastero. |
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Νάμα (Nama) |
Greco |
DOP / IGP (1) |
Vino dolce usato per l'eucaristia. |
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Νυχτέρι (Nychteri) |
Greco |
DOP (1) |
Vino della DOP “Santorini” ottenuto esclusivamente nelle isole di Thira (Santorini) e di Thiresia, sottoposto a maturazione in botti di legno per almeno tre mesi. |
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Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda situata a un'altitudine superiore a 500 m. |
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Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in vigneti situati a un'altitudine superiore a 500 m. |
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Πύργος (Pyrgos) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte nei vigneti coltivati da un'azienda in cui si trova un edificio caratterizzato come “pyrgos”; la vinificazione avviene all'interno dell''azienda medesima. |
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Επιλογή o Επιλεγμένος (Réserve) |
Greco |
DOP (1, 3, 15, 16) |
Vino selezionato sottoposto a maturazione in condizioni controllate per un periodo di tempo determinato. |
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Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) |
Greco |
DOP (3, 15, 16) |
Vino liquoroso selezionato sottoposto a maturazione in condizioni controllate per un periodo di tempo determinato. |
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Βερντέα (Verntea) |
Greco |
IGP (1) |
Vino con menzione tradizionale ottenuto da uve raccolte in vigneti situati nell'isola di Zante, dove avviene anche la vinificazione. |
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Vinsanto |
Latino |
DOP (1, 3, 15, 16) |
Vino della DOP “Santorini” ottenuto nel complesso di Santo Erini-Santorini nelle isole di Thira (Santorini) e di Thiresia da uve lasciate appassire al sole. |
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SPAGNA |
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Amontillado |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) delle DOP “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” o “Montilla-Moriles”, dal sapore secco, dall'aroma intenso, rotondo e di corpo pieno, di colore giallo ambrato o dorato, con un titolo alcolometrico acquisito compreso tra 16° e 22°. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Añejo |
Spagnolo |
DOP / IGP (1) |
Vino maturato per un periodo complessivo minimo di ventiquattro mesi in fusti di rovere della capacità massima di 600 litri o in bottiglia. |
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Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso della DOP “Malaga” invecchiato da tre a cinque anni. |
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Chacolí-Txakolina |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vino delle DOP “Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina”, “Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina” o “Chacolí de Álava-Arabako Txakolina” ottenuto essenzialmente dalle varietà ondarrabi zuri e ondarrabi beltza. Ha un titolo alcolometrico acquisito minimo di 9,5 % vol (11 % vol per il bianco fermentato in botte), un'acidità volatile massima di 0,8 mg/l e un tenore massimo di zolfo totale di 180 mg/l (140 mg/l per i rossi). |
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Clásico |
Spagnolo |
DOP (3, 16) |
Vino con oltre 45 g/l di zuccheri residui. |
Cile |
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Cream |
Inglese |
DOP (3) |
Vino liquoroso “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” o “Condado de Huelva” con un contenuto minimo di 60 g/l di sostanze riducenti, di colore da giallo ambrato a mogano. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” o con quello delle “añadas” in botti di rovere. |
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Criadera |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” o “Condado de Huelva” invecchiato con il sistema tradizionale delle “criaderas y soleras”. |
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Criaderas y Soleras |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” o “Condado de Huelva” ottenuto mediante un sistema di file di botti di rovere accatastate, chiamate “criaderas”, in cui il vino prodotto nell'ultimo anno viene messo nella fila superiore e scende nelle diverse file sottostanti attraverso trasferimenti parziali e successivi effettuati nel corso di un lungo periodo, finché arriva alla “solera”, la fila di botti sistemate sul suolo dove si conclude il processo di invecchiamento. |
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Crianza |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vini diversi dai vini spumanti, frizzanti e liquorosi, che soddisfano le condizioni seguenti:
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Dorado |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso della DOP “Rueda” o “Malaga” sottoposto a invecchiamento. |
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Fino |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) delle DOP “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla Sanlúcar de Barrameda” o “Montilla Moriles” con le seguenti caratteristiche: colore giallo paglierino, secco, leggermente amaro, leggero e aromatico al palato. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri nelle quali si forma il “flor”. |
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Fondillón |
Spagnolo |
DOP (16) |
Vino della DOP “Alicante” ottenuto da uve stramature della varietà monastrell, selezionando quelle che presentano condizioni eccezionali di qualità e di integrità. Nella fermentazione sono usati solo lieviti autoctoni e il titolo alcolometrico acquisito (minimo 16 % vol) è totalmente naturale. Invecchiato per almeno dieci anni in fusti di rovere. |
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Gran reserva |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vini diversi dai vini spumanti, frizzanti e liquorosi, che soddisfano le condizioni seguenti:
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Cile |
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Spagnolo |
DOP (4) |
Il periodo minimo di affinamento per i vini spumanti DOP “Cava” è di 30 mesi dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino (liqueur de tirage) alla sboccatura. |
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Lágrima |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino dolce della DOP “Málaga” ottenuto da mosto colato dalle uve pigiate senza pressatura meccanica. Invecchia per almeno due anni, con il sistema delle “criaderas y soleras” o delle annate, in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Noble |
Spagnolo |
DOP / IGP (1) |
Vino maturato per un periodo complessivo minimo di diciotto mesi in botti di rovere della capacità massima di 600 litri o in bottiglia. |
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Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso della DOP “Malaga” invecchiato da due a tre anni. |
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Oloroso |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla Sanlúcar de Barrameda” o “Montilla Moriles” con le seguenti caratteristiche: robusto, pieno e vellutato, aromatico, vigoroso, secco o abboccato, di colore simile al mogano, con un titolo alcolometrico acquisito compreso tra 16° e 22°. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Pajarete |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino dolce o amabile della DOP “Málaga”, invecchiato per almeno due anni, con il sistema delle “criaderas y soleras” o delle “añadas”, in fusti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Pálido |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) “Condado de Huelva” che ha subito per oltre tre anni un processo di invecchiamento biologico, con un titolo alcolometrico acquisito compreso tra 15 e 17 % vol. |
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Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso della DOP “Rueda” invecchiato per almeno quattro anni, gli ultimi tre dei quali in fusti di rovere. |
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Spagnolo |
DOP (3) |
Vino della DOP “Málaga” ottenuto dai vitigni pedro ximenez e/o moscatel senza aggiunta di “arrope” (mosto cotto) e senza invecchiamento. |
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Palo Cortado |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” o “Montilla-Moriles”, con caratteristiche organolettiche che ricordano nell'aroma un Amontillado e nel sapore e nel colore un Oloroso, con un titolo alcolometrico acquisito compreso tra 16 e 22 % vol. L'invecchiamento avviene in due fasi: una fase biologica, sotto uno strato di “flor” e una fase ossidativa. |
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Primero de Cosecha |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vino della DOP “Valencia” ottenuto con uve raccolte nei primi dieci giorni del periodo di vendemmia e imbottigliato entro i trenta giorni successivi; l'indicazione della vendemmia sull'etichetta è obbligatoria. |
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Rancio |
Spagnolo |
DOP (1, 3) |
Vini che hanno subito un processo di invecchiamento ossidativo accentuato, caratterizzato da repentini cambiamenti di temperatura in presenza di aria, in recipienti di legno o di vetro. |
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Raya |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) “Montilla Moriles”; possiede caratteristiche simili ai vini “Oloroso” ma ha un sapore e un aroma più tenui. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Reserva |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vini diversi dai vini spumanti, frizzanti e liquorosi, che soddisfano le condizioni seguenti:
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Cile |
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Sobremadre |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vini bianchi “Vinos de Madrid” che, in seguito a un particolare metodo di elaborazione, contengono anidride carbonica derivante dalla fermentazione del mosto con le loro “madres” (uve diraspate e pressate). |
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Solera |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” o “Condado de Huelva” invecchiato con il sistema delle “criaderas y soleras”. |
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Superiore |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vini ottenuti almeno all'85 % dalle varietà raccomandate delle rispettive regioni delimitate. |
Cile Sudafrica |
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Trasañejo |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso della DOP “Málaga” invecchiato oltre cinque anni. |
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Vino Maestro |
Spagnolo |
DOP (3) |
Vino della DOP “Málaga” ottenuto da una fermentazione molto incompleta, in quanto prima che questa inizi è aggiunto al mosto un 7 % di alcole di vino. La fermentazione avviene perciò molto lentamente e si blocca quando la gradazione alcolica raggiunge i 15-16°; circa 160-200 g/l di zuccheri perciò non fermentano. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” o con quello delle “añadas” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Vendimia Inicial |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vino “Utiel-Requena” ottenuto da uve raccolte nei primi dieci giorni del periodo di vendemmia, con un titolo alcolometrico compreso tra 10 e 11,5 % vol; le sue caratteristiche peculiari, tra cui l'eventuale lieve rilascio di anidride carbonica, sono collegate alla giovinezza. |
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Viejo |
Spagnolo |
DOP / IGP (1) |
Vino sottoposto a maturazione per almeno trentasei mesi, le cui particolari caratteristiche di ossidazione sono dovute all'azione della luce, dell'ossigeno o del calore o di una combinazione di questi elementi. |
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Spagnolo |
DOP (3) |
Vino liquoroso (vino generoso) della DOP “Condado de Huelva” che possiede le seguenti caratteristiche: robusto, pieno e vellutato, aromatico, vigoroso, secco o abboccato, di colore simile al mogano, con un titolo alcolometrico acquisito compreso tra 15° e 22°. Invecchiato per almeno due anni con il sistema delle “criaderas y soleras” in botti di rovere della capacità massima di 1 000 litri. |
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Vino de Tea |
Spagnolo |
DOP (1) |
Vino della sottozona settentrionale della DOP “La Palma” invecchiato in recipienti di legno di Pinus canariensis (“Tea”) per un periodo massimo di sei mesi. Il titolo alcolometrico acquisito è compreso tra 11 e 14,5 % vol per i vini bianchi, tra 11 e 13 % vol per i rosati e tra 12 e 14 % vol per i rossi. |
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FRANCIA |
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Ambré |
Francese |
DOP (3) |
Articolo 7 del decreto del 29 dicembre 1997: DOP “Rivesaltes”: per avere diritto alla denominazione di origine controllata “Rivesaltes” completata dalla menzione “ambré”, i vini bianchi devono essere ottenuti nell'azienda e maturati in ambiente ossidante per un periodo che può protrarsi fino al 1° settembre del secondo anno successivo all'anno della vendemmia. |
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Clairet |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Bourgogne” e “Bordeaux”: vino di colore rosso chiaro o vino rosato. |
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Claret |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Bordeaux”: menzione usata per designare un vino di colore rosso chiaro. |
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Tuilé |
Francese |
DOP (3) |
Articolo 7 del decreto del 29 dicembre 1997: per avere diritto alla denominazione di origine controllata “Rivesaltes” completata dalla menzione “tuilé”, i vini rossi devono essere ottenuti nell'azienda ed elaborati in ambiente ossidante per un periodo che può protrarsi fino al 1° settembre del secondo anno successivo all'anno della vendemmia. |
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Vin jaune |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Arbois”, “Côtes du Jura”, “L'Etoile” e “Château-Châlon”: vino ottenuto esclusivamente dai vitigni stabiliti dalla normativa nazionale; fermentazione lenta, invecchiamento in botti di rovere senza colmature per almeno sei anni. |
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Château |
Francese |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16) |
Termine storico collegato a un tipo di zona e di vino e riservato ai vini prodotti in un fondo agricolo realmente esistente o chiamato esattamente con questo termine. |
Cile |
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Clos |
Francese |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16) |
Cile |
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Cru artisan |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Moulis”, “Listrac”, “St Julien”, “Pauillac” e “St Estèphe”: menzione connessa alla qualità di un vino, alla sua storia e al tipo di zona; evoca una gerarchia di merito tra i vini prodotti in un determinato fondo. |
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Cru bourgeois |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Moulis”, “Listrac”, “Saint-Julien”, “Pauillac” e “Saint-Estèphe”: menzione connessa alla qualità di un vino, alla sua storia e al tipo di zona; evoca una gerarchia di merito tra i vini prodotti in un determinato fondo. |
Cile |
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Cru classé, completata o meno da Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Barsac”, “Côtes de Provence”, “Graves”, “Saint-Emilion grand cru”, “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Pessac-Léognan”, “Saint Julien”, “Pauillac”, “Saint Estèphe” e “Sauternes”: menzione connessa alla qualità di un vino, alla sua storia e al tipo di zona; evoca una gerarchia di merito tra i vini prodotti in un determinato fondo. |
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Edelzwicker |
Tedesco |
DOP (1) |
DOP “Alsace”: vini ottenuti da una o più varietà di vite, come stabilito nel disciplinare. |
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Grand cru |
Francese |
DOP (1, 3, 4) |
Menzione connessa alla qualità di un vino, riservata a vini a denominazione di origine protetta stabiliti per decreto; questa menzione può anche essere usata collettivamente se incorporata in una denominazione di origine. |
Cile Svizzera Tunisia |
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Hors d'âge |
Francese |
DOP (3) |
DOP “Rivesaltes”, “Banyuls”, “Rasteau” e “Maury”: questa menzione può essere utilizzata per i vini che hanno subito un processo di maturazione della durata minima di cinque anni. |
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Passe-tout-grains |
Francese |
DOP (1) |
Vini DOP “Bourgogne” ottenuti da due vitigni in conformità al disciplinare. |
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Premier Cru |
Francese |
DOP (1, 4) |
Menzione connessa alla qualità di un vino, riservata a vini a denominazione di origine protetta stabiliti per decreto; questa menzione può anche essere usata collettivamente se incorporata in una denominazione di origine. |
Tunisia |
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Primeur |
Francese |
DOP (1) |
Vini immessi al consumo il terzo giovedì di novembre dell'anno di vendemmia. |
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Francese |
IGP (1) |
Vini immessi al consumo il terzo giovedì di ottobre dell'anno di vendemmia. |
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Rancio |
Francese |
DOP (1, 3) |
DOP “Grand Roussillon”, “Rivesaltes”, “Rasteau”, “Banyuls”, “Maury” e “Clairette du Languedoc”: menzione connessa a una tipologia di vino e a un particolare metodo di elaborazione, riservata ad alcuni vini di qualità che soddisfano determinate condizioni relative all'invecchiamento e al terroir. |
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Sélection de grains nobles |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Alsace”, “Alsace Grand Cru”, “Condrieu”, “Monbazillac”, “Graves supérieur”, “Bonnezeaux”, “Jurançon”, “Cérons”, “Quarts de Chaume”, “Sauternes”, “Loupiac”, “Côteaux du Layon”, “Barsac”, “Sainte Croix du Mont”, “Côteaux de l'Aubance” e “Cadillac”: vino elaborato obbligatoriamente da uve raccolte a mano attraverso selezioni successive volte a cogliere gli acini stramaturi che sono stati colpiti da muffa nobile o che hanno subito una concentrazione sulla pianta. |
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Sur lie |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Muscadet”, “Muscadet Coteaux de la Loire”, “Muscadet-Côtes de Grandlieu”, “Muscadet-Sèvre et Maine” e “Gros Plant du Pays Nantais”: vino con particolari caratteristiche (quali la resa o il titolo alcolometrico) maturato sulle fecce per un periodo che può protrarsi fino al 1o marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. |
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Francese |
IGP (1) |
IGP “Vin de pays d'Oc” e “Vin de pays des Sables du Golfe du Lion”: vino con particolari caratteristiche rimasto per meno di un inverno in fusti o botti e maturato poi sulle fecce fino all'imbottigliamento. |
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Vendanges tardives |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Alsace”, “Alsace Grand Cru” e “Jurançon”: menzione connessa a una tipologia di vino e a un particolare metodo di elaborazione, riservata a vini di uve stramature che soddisfano determinate condizioni di densità e di titolo alcolometrico. |
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Villages |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Anjou”, “Beaujolais”, “Côte de Beaune”, “Côtes de Nuits”, “Côtes du Rhône”, “Côtes du Roussillon” e “Mâcon”: menzione connessa alla qualità di un vino, riservata a vini a denominazione di origine stabiliti per decreto; questa menzione può anche essere usata collettivamente se incorporata in una denominazione di origine. |
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Vin de paille |
Francese |
DOP (1) |
DOP “Arbois”, “Côtes du Jura”, “L'Etoile” e “Hermitage”: menzione connessa a un metodo di elaborazione che consiste nella selezione di uve, delle varietà previste dalla normativa nazionale, che vengono lasciate ad appassire per almeno sei settimane su letti di paglia o graticci oppure vengono appese. Invecchiamento minimo di tre anni dalla data della pressatura, compreso un periodo di maturazione in legno di almeno 18 mesi. |
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ITALIA |
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Alberata |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione particolare della denominazione “Aversa”. Si riferisce al sistema di allevamento della vite, di tradizione molto antica, impiegato per ottenere questo prodotto. |
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Vigneti ad alberata |
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Amarone |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione “Valpolicella”. È impiegata sin dall'antichità per identificare il luogo di origine di questo vino, ottenuto da uve appassite con un metodo di produzione specifico basato sulla completa fermentazione degli zuccheri: si spiega così l'origine del termine “Amarone”. Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto. |
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Ambra |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore giallo ambrato, più o meno intenso, della denominazione “Marsala”. Il colore particolare del vino cui si riferisce è dovuto al lungo metodo di produzione, di cui fanno parte integrante la maturazione e l'affinamento, che comportano significativi processi di ossidoriduzione che coinvolgono polifenoli e sostanze coloranti. |
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Ambrato |
Italiano |
DOP (1, 3) |
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore giallo ambrato, più o meno intenso, tipico delle denominazioni “Malvasia delle Lipari” e “Vernaccia di Oristano”. Il colore particolare dei vini cui si riferisce è dovuto al lungo periodo di produzione, di cui fanno parte integrante la maturazione e l'affinamento, che comportano significativi processi di ossidoriduzione che coinvolgono polifenoli e sostanze coloranti. |
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Annoso |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa alla denominazione “Controguerra”. Si riferisce al particolare metodo di produzione che comporta l'utilizzo di uve appassite e un periodo di maturazione obbligatorio in legno di almeno 30 mesi prima dell'immissione in commercio e del consumo del prodotto. |
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Apianum |
Latino |
DOP (1) |
Menzione di origine classica connessa esclusivamente alla denominazione “Fiano di Avellino”. Si riferisce alla bontà delle uve in quanto particolarmente gradite alle api. |
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Auslese |
Tedesco |
DOP (1) |
Cfr. la menzione tradizionale “Scelto”. Menzione assegnata esclusivamente ai vini “Caldaro” e “Caldaro Classico – Alto Adige”. |
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Buttafuoco |
Italiano |
DOP (1, 6) |
Menzione connessa esclusivamente al particolare tipo di vino prodotto in una sottozona della denominazione “Oltrepò Pavese”. È usata da molto tempo per designare un prodotto veramente particolare che, come dice il termine, è in grado di sprigionare un potente calore. |
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Cannellino |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa esclusivamente a una tipologia di vini della denominazione “Frascati” e al relativo metodo di produzione. È usata da molto tempo per identificare tale tipologia, il cui particolare processo produttivo permette di ottenere un vino abboccato. |
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Cerasuolo |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione storica tradizionale strettamente legata alla DOCG “Cerasuolo di Vittoria”, della quale è parte integrante caratterizzandone l'aspetto non geografico. La menzione si riferisce sia al tipo di produzione sia al particolare colore del vino. Essa è usata tradizionalmente anche per designare una tipologia della denominazione “Montepulciano d'Abruzzo”, alla quale è strettamente connessa. |
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Chiaretto |
Italiano |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5, 6) |
Menzione associata al metodo di produzione e al colore particolare del vino che designa, ottenuto da uve a bacca nera. |
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Ciaret |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa esclusivamente a vini “Monferrato” di cui sottolinea il particolare colore chiaro. |
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Château |
Francese |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16) |
Menzione connessa al nome di un'azienda vinicola nella quale sono vinificate uve originarie esclusivamente dell'azienda stessa. |
Cile |
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Classico |
Italiano |
DOP (1, 3, 8, 11, 15, 16) |
L'uso di questa specificazione è disciplinato dalla legge n. 164/1992, che la riserva ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOP. |
Cile |
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Dunkel |
Tedesco |
DOP (1) |
Menzione connessa al metodo di produzione e al tipico colore scuro della corrispondente tipologia di vini della denominazione “Trentino”. |
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Fine |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione strettamente connessa a una tipologia di “Marsala”. Si riferisce al metodo di produzione specifico che comporta un periodo di invecchiamento minimo di un anno, di cui almeno otto mesi in fusti di legno. |
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Fior d'Arancio |
Italiano |
DOP (1, 6) |
Menzione connessa a due tipologie della denominazione “Colli Euganei”: lo spumante e il passito. Si riferisce al metodo di produzione attentamente seguito e alle caratteristiche aromatiche tipiche del prodotto, ottenuto da uve moscato. |
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Flétri |
Francese |
DOP (1) |
Menzione collegata a tipologie specifiche della DOC “Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste”. Si riferisce al metodo di produzione attentamente seguito e alle caratteristiche tipiche del prodotto, ottenuto da uve parzialmente appassite. |
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Garibaldi Dolce |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia “Superiore” della DOC “Marsala”. Fu inizialmente usata in onore di Garibaldi, che assaggiò questo vino quando sbarcò a Marsala e ne apprezzò le caratteristiche dovute al particolare processo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di due anni in botti di legno. |
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GD |
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Governo all'uso toscano |
Italiano |
DOP / IGP (1) |
Inizialmente la menzione era collegata esclusivamente ai vini delle DOP “Chianti” e “Chianti Classico”; in seguito il suo uso fu esteso ai vini IGP “Colli della Toscana Centrale”, prodotti nella stessa zona. Si riferisce al particolare processo produttivo usato in Toscana alla fine dell'inverno, che comporta l'aggiunta al vino di uve appassite che avviano una rifermentazione. |
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Gutturnio |
Italiano |
DOP (1, 8) |
Menzione storica connessa esclusivamente a una tipologia di vino prodotto in una sottozona della denominazione “Colli Piacentini”. Si riferisce al metodo di produzione di questo vino rosso, altamente tipico e di alto livello qualitativo, che in epoca romana era servito in un boccale d'argento chiamato appunto “gutturnium”. |
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Italia Particolare |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia “Fine” della DOC “Marsala”. Originariamente il “Marsala” era prodotto esclusivamente per il mercato nazionale. |
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IP |
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Klassisch |
Tedesco |
DOP (1) |
Zona tradizionale di produzione delle denominazioni “Caldaro” e “Alto Adige” (sottozone “Santa Maddalena” e “Terlano”). Si rimanda alla definizione della menzione “Classico”. |
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Klassisches Ursprungsgebiet |
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Kretzer |
Tedesco |
DOP (1) |
Menzione che fa riferimento al metodo di produzione e al tipico colore rosato. È usata per le tipologie corrispondenti delle denominazioni “Alto Adige”, “Trentino” e “Teroldego rotaliano”. |
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Lacrima |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione strettamente connessa alla denominazione “Lacrima di Morro d'Alba”, di cui è parte integrante. Si riferisce al particolare metodo di produzione che, con la pressatura soffice delle uve, permette di ottenere un prodotto di alto livello qualitativo. |
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Lacryma Christi |
Italiano |
DOP (1, 3, 4, 5) |
Menzione storica connessa esclusivamente alla DOP “Vesuvio”. Era tradizionalmente connessa ad alcune tipologie della suddetta denominazione (sia vino normale che liquoroso o spumante), ottenute con un particolare metodo di produzione che, con la pressatura soffice delle uve, permette di ottenere un prodotto di alto livello qualitativo con connotazioni religiose. |
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Lambiccato |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa esclusivamente a una tipologia della denominazione “Castel San Lorenzo”. Si riferisce al tipo di prodotto e al particolare metodo di produzione, che utilizza uve moscato e comporta la macerazione delle uve a temperatura controllata in recipienti particolari, tradizionalmente chiamati “alambicchi”. |
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London Particolar |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia “Superiore” della DOC “Marsala”, usata tradizionalmente per designare un prodotto destinato al mercato inglese. Anche l'uso della lingua inglese è tradizionale ed è previsto dal disciplinare di produzione e dalla normativa relativa ai vini “Marsala”. Com'è risaputo, l'importanza e la reputazione dei vini liquorosi di questa denominazione è dovuta all'attività dei produttori e dei commercianti inglesi che, dopo avere scoperto il Marsala nel 1773, si misero a produrre e a vendere questo vino straordinario facendolo conoscere in tutto il mondo e soprattutto in Inghilterra. |
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LP |
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Inghilterra |
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Occhio di Pernice |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa ad alcune tipologie di “Vin Santo”; fa riferimento al metodo di produzione e al colore tipico di questi vini. Il particolare metodo di produzione, che utilizza uve a bacca nera, consente di ottenere un prodotto davvero tipico, dallo straordinario colore che va dal rosa tenue al rosa intenso: un colore che richiama quello dell'occhio della pernice. |
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Oro |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione usata in relazione alla DOC “Marsala”; fa riferimento al colore particolare di questi vini e al metodo di produzione che vieta l'utilizzo di mosto cotto permettendo di ottenere un prodotto di particolare pregio, di colore dorato più o meno intenso. |
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Passito |
Italiano |
DOP / IGP (1, 3, 15, 16) |
Menzione che fa riferimento al tipo di prodotto e al metodo di produzione usato per ottenerlo. Le menzioni “Passito o “Vino passito” e “Vino passito liquoroso” sono riservate ai vini normali o liquorosi ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o forzato, a seconda delle norme del disciplinare di produzione. La legge n. 82/2006 ha esteso questa menzione ai “vini da uve stramature”. |
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Vino passito |
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Vino Passito Liquoroso |
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Ramie |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia della denominazione “Pinerolese”; fa riferimento al tipo di prodotto e al metodo di produzione, che utilizza uve parzialmente appassite. |
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Rebola |
Italiano |
DOP (1, 15) |
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia della denominazione “Colli di Rimini”; fa riferimento al metodo di produzione e al tipo di prodotto, ottenuto da uve parzialmente appassite, il cui colore va dal dorato all'ambrato. |
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Recioto |
Italiano |
DOP (1, 4, 5) |
Menzione storica tradizionale strettamente connessa al nome di tre vini veneti a denominazione di origine: il “Valpolicella”, il “Gambellara” e il “Recioto di Soave”, denominazioni prodotte nelle province di Verona e di Vicenza in zone molto vicine tra loro e con tradizioni simili. L'origine di questo termine risale al V secolo, quando gli autori bucolici caratterizzarono come particolarmente pregiato e rinomato questo vino la cui produzione era limitata alla provincia di Verona, e deriva dalla “Rezia”, la regione montuosa e collinosa che anticamente si estendeva dalla zona di Verona e di Trento fino al territorio di Como e della Valtellina. Questa menzione è usata perciò da tempi remoti ed è tuttora impiegata per designare i vini ottenuti con un particolare metodo di produzione che comporta l'appassimento delle uve. |
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Riserva |
Italiano |
DOP (1, 3, 4, 5, 15, 16) |
Questa menzione è attribuita a vini sottoposti a un periodo di invecchiamento stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni per i vini rossi e a un anno per i vini bianchi, con un ulteriore invecchiamento in recipienti di legno. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOP che comprendono le tipologie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare questa menzione alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione e in conformità alla normativa comunitaria. |
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Rubino |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa alla DOP “Rubino di Cantavenna” della quale è parte integrante; fa riferimento al metodo di produzione e al colore tipico di questo vino. La menzione “Rubino” è inoltre connessa a una tipologia specifica dei vini DOC “Teroldego Rotaliano”, “Trentino” e “Garda Colli Mantovani” e fa riferimento al colore particolare del prodotto. |
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Italiano |
DOP (3) |
Menzione usata in relazione a una tipologia di vino della DOC “Marsala”; fa riferimento al particolare processo di produzione che vieta l'utilizzo di mosto cotto. Questo vino ha un particolare colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, assume riflessi ambrati. |
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Sangue di Giuda |
Italiano |
DOP (4, 5, 8) |
Menzione storica tradizionale connessa esclusivamente a una tipologia di vino prodotto nel territorio dell'Oltrepò Pavese. È usata da molto tempo per designare un vino molto peculiare di colore rosso, dolce, spumante o frizzante e gradevole al palato, al punto che, come il famoso apostolo, più lo bevi, più ti tradisce!! |
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Scelto |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa ai vini “Caldaro”, “Caldaro Classico - Alto Adige” e “Colli del Trasimeno”. Fa riferimento al prodotto specifico e al relativo metodo di produzione, a cominciare dalla scelta (il riferimento non è casuale) delle uve. |
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Sciacchetrà |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione storica tradizionale strettamente connessa alla DOP “Cinque Terre”; fa riferimento al metodo utilizzato per ottenere il prodotto, compresa la fase di pigiatura delle uve e di maturazione. Il termine significa “pigia e mantieni intatto”, una metodologia impiegata per i prodotti di alta qualità. |
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Sciac-trà |
Italiano |
DOP (1) |
Cfr. quanto detto per la menzione “Sciacchetrà”. La differenza consiste nel fatto che questa menzione si riferisce a una tipologia specifica. |
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Spätlese |
Tedesco |
DOP / IGP (1, 3, 15, 16) |
Menzione usata nella provincia autonoma di Bolzano ed equivalente a “Vendemmia tardiva”. |
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Soleras |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione connessa a una tipologia della DOC “Marsala”; fa riferimento al prodotto e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di cinque anni in botti di legno. È vietato l'arricchimento con mosto cotto o mosto concentrato. Il risultato è un prodotto puro e naturale che non contiene elementi aggiuntivi, nemmeno se ottenuti dal vino (fa eccezione naturalmente l'alcole perché si tratta di un vino liquoroso). |
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Stravecchio |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione esclusivamente connessa alla tipologia “Vergine e/o Soleras” della denominazione “Marsala”; fa riferimento al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di 10 anni in botti di legno. |
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Strohwein |
Tedesco |
DOP / IGP (1, 3, 11, 15, 16) |
Cfr. la menzione tradizionale “Passito”. Significa letteralmente “vino di paglia”. Fa riferimento al particolare vino prodotto nella provincia di Bolzano e corrisponde a un metodo di produzione che comporta, dopo la raccolta, l'appassimento delle uve su graticci di paglia secondo le modalità stabilite dai vari disciplinari. |
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Superiore |
Italiano |
DOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16) |
Si riferisce a vini dalle ottime caratteristiche qualitative, la cui produzione è disciplinata da norme molto più rigorose di quelle degli altri vini. Il disciplinare di produzione prevede le seguenti differenze rispetto ai vini che non possono fregiarsi di questa menzione:
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San Marino |
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Superiore Old Marsala |
Italiano |
DOP (3) |
Menzione connessa alla tipologia “Superiore” della DOC “Marsala”; fa riferimento al prodotto specifico e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di due anni in botti di legno. Essa contiene un termine inglese: si tratta di un aspetto tradizionale per un vino liquoroso, sancito dal disciplinare di produzione e dalla normativa riguardante i vini Marsala. L'importanza e il prestigio di questa denominazione è dovuta all'attività dei produttori e dei commercianti inglesi che, dopo avere scoperto il Marsala nel 1773, si misero a produrre e a vendere questo vino facendolo conoscere in tutto il mondo e soprattutto in Inghilterra. |
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Torchiato |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione esclusivamente connessa ai vini “Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona”; fa riferimento alle caratteristiche particolari del prodotto, ottenuto attraverso un accurato metodo di produzione che comporta una delicata torchiatura delle uve. |
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Torcolato |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia specifica della denominazione “Breganze”. Fa riferimento alle caratteristiche particolari del prodotto, ottenuto attraverso un accurato metodo di produzione che comporta l'uso di uve parzialmente appassite. Per tradizione, dopo la raccolta le uve subivano un processo di appassimento appese a spaghi, attorcigliate e poi riappese. |
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Vecchio |
Italiano |
DOP (1, 3) |
Menzione connessa ai vini “Rosso Barletta”, “Aglianico del Vulture”, “Marsala” e “Falerno del Massico”; fa riferimento alle condizioni di maturazione e di affinamento del prodotto. |
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Vendemmia Tardiva |
Italiano |
DOP / IGP (1, 3, 15, 16) |
Menzione connessa a una particolare tipologia di prodotto ottenuto con uve sottoposte appunto a vendemmia tardiva. La maturazione e l'appassimento sulla pianta, dove le uve sono esposte alle condizioni ambientali e meteorologiche, permettono di ottenere un prodotto straordinario, in particolare sotto il profilo del tenore di zucchero e dell'aroma. I vini che se ne ricavano sono davvero straordinari e sono detti anche “vini da dessert” o “vini da meditazione”. |
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Verdolino |
Italiano |
DOP / IGP (1) |
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore verde dei vini cui è associata. |
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Vergine |
Italiano |
DOP (1, 3) |
Menzione usata in relazione alla DOP “Marsala”; fa riferimento al prodotto specifico e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di cinque anni in botti di legno e vieta l'aggiunta di mosto cotto o di mosto concentrato. Il risultato è un prodotto puro e naturale che non contiene elementi aggiuntivi, nemmeno di origine vinica (fa eccezione naturalmente l'alcole perché si tratta di un vino liquoroso). Questa menzione è connessa anche alla tipologia “Bianco Vergine” della denominazione “Valdichiana”. Fa riferimento al metodo tradizionale di produzione che comporta una fermentazione senza le bucce, il che consente di ottenere un prodotto finale puro e naturale. |
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Vermiglio |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa alla denominazione “Colli dell'Etruria Centrale”; fa riferimento alle particolari caratteristiche qualitative e al colore tipico di questo vino. |
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Vino Fiore |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione connessa al particolare metodo di produzione di alcuni vini bianchi e rosati, che comporta una pressatura soffice delle uve affinché ne risulti un prodotto dal sapore particolarmente delicato che costituisce la parte migliore del vino, cioè appunto il “fiore”. |
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Vino Novello |
Italiano |
DOP / IGP (1, 8) |
Menzione connessa al particolare metodo e al periodo di produzione, che prevede l'immissione in commercio del prodotto a partire dal 6 novembre dell'anno di vendemmia. |
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Novello |
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Vin Santo |
Italiano |
DOP (1) |
Menzione storica tradizionale connessa ad alcuni vini prodotti in Toscana, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige. Fa riferimento a una particolare tipologia di vini e al relativo, complesso metodo di produzione che comporta lo stoccaggio e l'appassimento delle uve in locali adatti e ventilati e un lungo periodo di invecchiamento in tradizionali recipienti di legno. In relazione all'origine di questo termine sono state formulate numerose ipotesi, la maggior parte delle quali fa riferimento all'epoca medievale. L'ipotesi più accreditata è strettamente collegata al valore religioso del vino: questo vino era considerato davvero straordinario e vantava virtù miracolose. Era comunemente usato per celebrare la Santa Messa e ciò può spiegare l'origine del suo nome. Il termine è tuttora in uso ed è citato diffusamente nei disciplinari di produzione delle varie denominazioni che includono questa tipologia di vino ampiamente nota e apprezzata nel mondo intero. |
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Vino Santo |
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Vinsanto |
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Vivace |
Italiano |
DOP / IGP (1, 8) |
Menzione connessa al metodo di produzione e al prodotto ottenuto. I vini cui si riferisce sono effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale. |
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CIPRO |
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Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) (Vineyard(-s)) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte in vigneti di almeno 1 ettaro di proprietà di un'azienda agricola; la vinificazione è interamente effettuata nella medesima azienda entro i confini del distretto di appartenenza. WPC – Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 del 5.4.2007) |
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Κτήμα (Ktima) (Domain) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte in vigneti di almeno 1 ettaro di proprietà di un'azienda agricola; la vinificazione è interamente effettuata nella medesima azienda. WPC – Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 del 5.4.2007) |
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Μοναστήρι (Monastiri) (Monastery) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16) |
Vino ottenuto da uve raccolte in vigneti di almeno 1 ettaro di proprietà di un'azienda agricola; nella stessa area agricola è situato un monastero; la vinificazione è interamente effettuata nella medesima azienda. WPC – Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 del 5.4.2007) |
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Μονή (Moni) (Monastery) |
Greco |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16) |
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LUSSEMBURGO |
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Château |
Francese |
DOP (1) |
Menzione connessa al nome di un'azienda vinicola nella quale siano vinificate uve originarie esclusivamente dell'azienda stessa. |
Cile |
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Grand premier cru |
Francese |
DOP (1) |
I vini che hanno diritto al marchio nazionale “Marque nationale” possono recare anche una delle menzioni di qualità aggiuntive “Vin classé”, “Premier cru” o “Grand premier cru”, utilizzate dal 1959. Queste menzioni sono concesse ai singoli vini dopo l'assaggio di un comitato ufficiale, che attribuisce ai vini un punteggio su una scala che ne conta al massimo 20:
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Tunisia |
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Premier cru |
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Vin classé |
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Vendanges tardives |
Francese |
DOP (1) |
Designa un vino ottenuto da uve di una soltanto delle varietà seguenti: auxerrois, pinot blanc, pinot gris, riesling e gewürztraminer, sottoposte a vendemmia tardiva. Le uve devono essere raccolte a mano; il titolo alcolometrico volumico naturale per la varietà riesling deve essere di almeno 95° Oechsle e per le altre varietà di almeno 105° Oechsle. (Regolamento del governo dell' 8 gennaio 2001) |
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Vin de glace |
Francese |
DOP (1) |
Letteralmente “vino di ghiaccio”, designa un vino ottenuto da uve raccolte a mano in stato di congelazione a una temperatura non superiore a –7 °C. Possono essere utilizzate per la vinificazione solo uve delle varietà pinot blanc, pinot gris e riesling e il mosto deve avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 120° Oechsle. (Regolamento del governo dell' 8 gennaio 2001) |
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Vin de paille |
Francese |
DOP (1) |
Letteralmente “vino di paglia”, designa un vino ottenuto da uve di una soltanto delle varietà auxerrois, pinot blanc, pinot gris e gewürztraminer. Le uve devono essere raccolte a mano e messe ad appassire su stuoie di paglia per almeno due mesi. La paglia può essere sostituita da sistemi più moderni. Le uve devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 130° Oechsle. (Regolamento del governo dell' 8 gennaio 2001) |
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UNGHERIA |
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Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos |
Ungherese |
DOP (1) |
Vino ottenuto versando vino nuovo, mosto o vino nuovo ancora in fermentazione su acini botritizzati (aszú), invecchiato per almeno tre anni (due dei quali in botte). Sono definiti anche il tenore di zucchero e l'estratto senza zucchero. Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alla DOP “Tokaj”. |
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Aszúeszencia |
Ungherese |
DOP (1) |
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Bikavér |
Ungherese |
DOP (1) |
Vino rosso ottenuto da almeno tre varietà, maturato per almeno 12 mesi in botti di legno; ulteriori caratteristiche possono essere stabilite da norme locali. Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alle DOP “Eger” e Szekszárd”. |
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Eszencia |
Ungherese |
DOP (1) |
Succo di acini botritizzati (aszú) colato naturalmente nei tini in cui sono raccolti durante la vendemmia. Tenore di zucchero residuo: almeno 450 g/l. Estratto senza zucchero: almeno 50 g/l. Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alla DOP “Tokaj”. |
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Fordítás |
Ungherese |
DOP (1) |
Vino ottenuto versando vino su pasta di aszú pressata della stessa annata, invecchiato per almeno due anni (uno dei quali in botte). Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alla DOP “Tokaj”. |
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Máslás |
Ungherese |
DOP (1) |
Vino ottenuto versando vino su fecce di Tokaj Aszú della stessa annata, invecchiato per almeno due anni (uno dei quali in botte). Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alla DOP “Tokaj”. |
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Késői szüretelésű bor |
Ungherese |
DOP / IGP (1) |
Vendemmia tardiva. Il mosto deve avere un tenore di zucchero di almeno 204,5 g/l. |
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Válogatott szüretelésű bor |
Ungherese |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da acini selezionati. Il mosto deve avere un tenore di zucchero di almeno 204,5 g/l. |
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Muzeális bor |
Ungherese |
DOP / IGP (1) |
Vino invecchiato in bottiglia per almeno cinque anni. |
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Siller |
Ungherese |
DOP / IGP (1) |
Vino rosso di colore molto chiaro ottenuto con una macerazione breve. |
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Szamorodni |
Ungherese |
DOP (1) |
Vino ottenuto sia con acini botritizzati (aszú) che con acini sani, invecchiato per almeno due anni (uno dei quali in botte). Il mosto deve avere un tenore di zucchero di almeno 230,2 g/l. Questa menzione può essere utilizzata solo in riferimento alla DOP “Tokaj”. |
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AUSTRIA |
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Ausstich |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da uve raccolte in un'unica annata e recante in etichetta informazioni sui criteri di selezione. |
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Auswahl |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da uve raccolte in un'unica annata e recante in etichetta informazioni sui criteri di selezione. |
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Bergwein |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da uve coltivate su terrazze o pendii scoscesi, con una pendenza superiore al 26 %. |
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Klassik |
Tedesco |
DOP (1) |
Vino ottenuto da uve raccolte in un'unica annata e recante in etichetta informazioni sui criteri di selezione. |
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Classic |
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Heuriger |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino da vendere al dettagliante entro la fine del mese di dicembre successivo alla vendemmia e al consumatore entro la fine del mese di marzo dell'anno seguente. |
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Gemischter Satz |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da un misto di diverse varietà di uve a bacca bianca o rossa. |
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Jubiläumswein |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto da uve raccolte in un'unica annata e recante in etichetta informazioni sui criteri di selezione. |
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Reserve |
Tedesco |
DOP (1) |
Questo vino deve avere un titolo alcolometrico minimo di 13 % vol. Per i vini rossi, il contrassegno numerato rilasciato in seguito al controllo qualitativo non può essere applicato prima del 1o novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia; per i vini bianchi il contrassegno non può essere applicato prima del 15 marzo successivo all'anno della vendemmia. |
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Schilcher |
Tedesco |
DOP / IGP (1) |
Vino ottenuto in Stiria esclusivamente da uve della varietà blauer wildbacher coltivate nella regione viticola Steirerland. |
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Sturm |
Tedesco |
IGP (1) |
Mosto di uve parzialmente fermentato con un titolo alcolometrico minimo di 1 % vol. Deve essere venduto tra i mesi di agosto e di dicembre dell'anno di vendemmia ed essere in corso di fermentazione al momento della vendita. |
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PORTOGALLO |
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Canteiro |
Portoghese |
DOP (3) |
Menzione riservata a vini della DOP “Madeira” alcolizzati dopo la fermentazione e conservati in botti; il periodo di invecchiamento minimo è di due anni. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico e non possono essere imbottigliati se hanno meno di tre anni. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Colheita Seleccionada |
Portoghese |
DOP / IGP (1) |
Menzione riservata ai vini a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro, dalle peculiari caratteristiche organolettiche, con un titolo alcolometrico effettivo superiore di almeno 1 % vol al minimo stabilito per legge. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. L'indicazione dell'anno di vendemmia è obbligatoria. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Crusted |
Inglese |
DOP (3) |
“Porto” dalle caratteristiche organolettiche eccezionali, rosso e di corpo pieno al momento dell'imbottigliamento, di aroma e sapore elegante, ottenuto assemblando vini di diverse annate per armonizzarne i caratteri organolettici. È caratterizzato dalla formazione di un deposito (crust) sulle pareti della bottiglia in cui si svolge parte dell'invecchiamento; l'uso di questa menzione è autorizzato dall'Istituto dei vini del Douro e di Porto. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
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Crusting |
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Escolha |
Portoghese |
DOP / IGP (1) |
Menzione riservata ai vini a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro, dalle peculiari caratteristiche organolettiche. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Escuro |
Portoghese |
DOP (3) |
Menzione riservata a vini della DOP “Madeira” dalla profonda intensità aromatica e caratterizzati da un equilibrio di colori rosso aranciato e rosso granato, con una predominanza di questi ultimi, per l'ossidazione della materia colorante del vino e la migrazione di sostanze dal legno della botte. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Fino |
Portoghese |
DOP (3) |
Elegante vino di qualità della DOP “Madeira”, con un perfetto equilibrio fra la freschezza data dall'acidità, la maturità e l'aroma sviluppato nel corso dell'invecchiamento in botte. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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“Porto” dalle particolari caratteristiche organolettiche che gli sono conferite dalla complessità aromatica e gustativa. Menzione utilizzata esclusivamente in combinazione con le espressioni Tawny, Ruby e White, tradizionalmente associate al Porto. [Portaria n. 1484/2002 del 22.11.2002] |
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Frasqueira |
Portoghese |
DOP (3) |
Vino della DOP “Madeira” la cui menzione è associata all'annata di vendemmia. Il prodotto, ottenuto da vitigni tradizionali, richiede un invecchiamento minimo di 20 anni prima dell'imbottigliamento e presenta caratteristiche peculiari. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico, prima e dopo l'imbottigliamento. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Garrafeira |
Portoghese |
DOP / IGP (1, 3) |
Menzione riservata ai vini a indicazione geografica o a denominazione di origine, associata all'annata di vendemmia, dalle peculiari caratteristiche organolettiche. I vini rossi devono subire un invecchiamento minimo di 30 mesi, di cui almeno 12 in bottiglie di vetro; i vini bianchi e i vini rosati devono subire un invecchiamento minimo di 12 mesi, di cui almeno sei in bottiglie di vetro. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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DOP (3) |
Vino della DOP “Porto” che, dopo una maturazione in botti di legno, è conservato in recipienti di vetro per un periodo minimo di otto anni, al termine del quale viene imbottigliato. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
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DOP (3) |
Vino della DOP “Madeira” associato all'annata di vendemmia. Il prodotto, ottenuto da vitigni tradizionali, richiede un invecchiamento minimo di 20 anni prima dell'imbottigliamento e presenta caratteristiche peculiari. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico, prima e dopo l'imbottigliamento. [Portaria n. 40/82 del 15.4.1982] |
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Lágrima |
Portoghese |
DOP (3) |
Porto il cui grado di dolcezza deve corrispondere a una densità di 1 034-1 084 a 20 °C. [Decreto-Lei n. 166/86 del 26.6.1986] |
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Leve |
Portoghese |
DOP / IGP (1, 3) |
Menzione riservata al vino dell'IGP “Lisboa” avente il titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola di cui trattasi, un titolo alcolometrico effettivo massimo di 10 % vol, un'acidità fissa, espressa in acido tartarico, non inferiore a 4,5 g/l e una pressione massima di 1 bar; i parametri analitici rimanenti devono soddisfare i valori stabiliti per i vini a indicazione geografica in generale. [Portaria n. 426/2009 del 23.4.2009] |
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Menzione riservata al vino dell'IGP “Tejo” avente il titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola di cui trattasi, un titolo alcolometrico effettivo massimo di 10,5 % vol, un'acidità fissa, espressa in acido tartarico, non inferiore a 4 g/l e una pressione massima di 1 bar; i parametri analitici rimanenti devono soddisfare i valori stabiliti per i vini a indicazione geografica in generale. [Portaria n. 445/2009 del 27.4.2009] |
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Vino bianco della DOP “Porto” avente un titolo alcolometrico totale di almeno 16,5 % vol; [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
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Vino della DOP “Madeira” poco corposo ma di consistenza equilibrata. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Nobre |
Portoghese |
DOP (1) |
Menzione riservata alla denominazione di origine “Dão” che rispetta le condizioni stabilite nel disciplinare del vino prodotto nella regione del Dão. [Decreto-Lei n. 376/93 del 5.11.1993] |
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Reserva |
Portoghese |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5) |
Menzione associata all'annata di vendemmia e riservata ai vini a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro, dalle peculiari caratteristiche organolettiche, con un titolo alcolometrico effettivo superiore di almeno 0,5 % vol al minimo stabilito per legge. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Menzione riservata ai vini spumanti di qualità, ai vini spumanti a indicazione geografica e ai vini spumanti a denominazione di origine che hanno trascorso da 12 a 24 mesi in bottiglia prima del travaso, sboccatura o separazione delle fecce. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Menzione associata all'annata di vendemmia e riservata ai vini liquorosi a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro; i vini in questione non possono essere immessi in commercio prima di tre anni e devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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DOP (1, 3, 4, 5) |
“Porto” dalle particolari caratteristiche organolettiche, di aroma e sapore complesso, ottenuto assemblando vini in diverse fasi di maturazione per conferire al vino caratteri organolettici specifici. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
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Vino della DOP “Madeira” conforme alla norma dei cinque anni. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Reserva velha (o grande reserva) |
Portoghese |
DOP / IGP (1, 3, 4, 5) |
Menzione riservata ai vini spumanti di qualità, ai vini spumanti a indicazione geografica e ai vini spumanti a denominazione di origine che hanno trascorso oltre 36 mesi in bottiglia prima del travaso, sboccatura o separazione delle fecce. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Ruby |
Inglese |
DOP (3) |
“Porto” dal colore rosso o rosso vivo. Il vinificatore si adopera per limitare l'evoluzione del colore rosso intenso e per mantenere l'aroma fruttato e la forza di un vino giovane. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
Sudafrica (8) |
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Solera |
Portoghese |
DOP (3) |
Vino della DOP “Madeira” associato a una data di vendemmia, che costituisce la base di una catasta di botti, dalla quale ogni anno viene spillato per essere imbottigliato un quantitativo di vino non superiore al 10 % del totale, poi sostituito da un altro vino di qualità. È possibile effettuare al massimo 10 aggiunte, dopo di che tutto il vino presente nelle botti può essere imbottigliato contemporaneamente. [Portaria n. 125/98 del 29.7.1998] |
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Super reserva |
Portoghese |
DOP / IGP (4, 5) |
Menzione riservata ai vini spumanti di qualità, ai vini spumanti a indicazione geografica e ai vini spumanti a denominazione di origine che hanno trascorso da 24 a 36 mesi in bottiglia prima del travaso, sboccatura o separazione delle fecce. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
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Superior |
Portoghese |
DOP / IGP (1, 3) |
Menzione riservata ai vini a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro, dalle peculiari caratteristiche organolettiche, con un titolo alcolometrico effettivo superiore di almeno 1 % vol al minimo stabilito per legge. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzione riservata ai vini liquorosi a indicazione geografica o a denominazione di origine confezionati in bottiglie di vetro; i vini in questione non possono essere immessi in commercio prima di cinque anni. I vini in questione devono figurare in un conto corrente specifico. [Portaria n. 924/2004 del 26.7.2004] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tawny |
Inglese |
DOP (3) |
“Porto” rosso maturato in legno per almeno sette anni, ottenuto assemblando molti vini invecchiati per periodi di tempo diversi in botti o in tini. Con l'invecchiamento, il vino assume un colore granato con sfumature aranciate più o meno intense e note di frutta secca e di legno, che diventano sempre più nette con il passare del tempo. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
Sudafrica (8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vintage, completata o meno da Late Bottle (LBV) o Character |
Inglese |
DOP (3) |
“Porto” le cui caratteristiche organolettiche rispecchiano l'elevata qualità, ottenuto da uve raccolte in una sola annata, rosso e di corpo pieno al momento dell'autorizzazione ufficiale, di aroma e sapore elegante; l'uso di questa menzione è autorizzato dall'Istituto dei vini del Douro e di Porto. La menzione “Late Bottled Vintage”o “LBV” può essere utilizzata a partire dal quarto anno successivo all'annata di vendemmia e il vino deve essere imbottigliato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo all'annata di vendemmia. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vintage |
Inglese |
DOP (3) |
“Porto” dalle caratteristiche organolettiche eccezionali, ottenuto da uve raccolte in una sola annata, rosso e di corpo pieno al momento dell'autorizzazione ufficiale, di aroma e sapore molto elegante, riconosciuto dall'Istituto dei vini del Douro e di Porto con diritto all'uso della menzione e la data corrispondente. La menzione “Vintage” può essere utilizzata a partire dal secondo anno successivo all'annata di vendemmia e il vino deve essere imbottigliato entro il 30 luglio del terzo anno dall'annata di vendemmia. Questo vino può essere commercializzato soltanto a decorrere dal 1o maggio del secondo anno dalla vendemmia. [Regulamento n. 36/2005 del 18.4.2005] |
Sudafrica (8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezervă |
Rumeno |
DOP / IGP (1) |
Vino maturato per almeno sei mesi in fusti di rovere e affinato in bottiglia per almeno altri sei mesi. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vin de vinotecă |
Rumeno |
DOP (1, 15, 16) |
Vino maturato per almeno un anno in fusti di rovere e affinato in bottiglia per almeno quattro anni. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vin tânăr |
Rumeno |
DOP / IGP (1) |
Vino immesso in commercio entro la fine dell'anno in cui è stato approvato. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SLOVACCHIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladé víno |
Slovacco |
DOP (1) |
Questo vino deve essere imbottigliato entro la fine dell'anno civile in cui è avvenuta la vendemmia delle uve utilizzate per produrlo. L'immissione in commercio di questo vino è autorizzata dal primo lunedì di novembre dell'annata di vendemmia. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Archívne víno |
Slovacco |
DOP (1) |
Vino maturato per almeno tre anni dopo la raccolta delle uve utilizzate per produrlo. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Panenská úroda |
Slovacco |
DOP (1) |
Vino ottenuto dalla prima vendemmia di un dato vigneto; per “prima vendemmia” si intende quella effettuata nel terzo o al massimo nel quarto anno successivo all'impianto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SLOVENIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlado vino |
Sloveno |
DOP / IGP (1) |
Questo vino può essere immesso in commercio non prima di 30 giorni dalla vendemmia e non oltre il 31 gennaio successivo. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) DOP (denominazione di origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e riferimento alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) I termini in corsivo hanno scopo esclusivamente informativo e/o esplicativo e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento. Trattandosi di termini indicativi, non possono in nessun caso sostituire le pertinenti disposizioni legislative nazionali.»
(3) L'uso della menzione “Qualitätswein mit Prädikat” è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010.
(4) Non è stata chiesta la protezione dei termini “Sekt”, “Likörwein” e “Perlwein”.
(5) Non è stata chiesta la protezione del termine “sekt”.
(6) Non è stata chiesta la protezione del termine “sekt”.
(7) Non è stata chiesta la protezione dei termini “Riesling” e “Sekt”.
(8) I termini “Ruby”, “Tawny” e “Vintage” vengono utilizzati in combinazione con l'indicazione geografica sudafricana “CAPE”.
ALLEGATO II
«ALLEGATO XV
ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI
(*) LEGENDA:
— |
in corsivo: |
riferimento al sinonimo della varietà di uve da vino |
— |
“°” |
non ci sono sinonimi |
— |
in grassetto: |
colonna 3: nome della varietà di uve da vino colonna 4: paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione |
— |
caratteri normali: |
colonna 3: nome del sinonimo di una varietà di vite colonna 4: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite |
PARTE A: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 3
|
Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta |
Nomi di varietà o loro sinonimi |
Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1) |
1 |
Alba (IT) |
Albarossa |
Italia° |
2 |
Alicante (ES) |
Alicante Bouschet |
Grecia°, Italia°, Portogallo°, Algeria°, Tunisia°, Stati Uniti°, Cipro°, Sudafrica N.B.: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome “Alicante”. |
3 |
Alicante Branco |
Portogallo° |
|
4 |
Alicante Henri Bouschet |
Francia°, Serbia e Montenegro (6) |
|
5 |
Alicante |
Italia° |
|
6 |
Alikant Buse |
Serbia e Montenegro (4) |
|
7 |
Avola (IT) |
Nero d'Avola |
Italia |
8 |
Bohotin (RO) |
Busuioacă de Bohotin |
Romania |
9 |
Borba (PT) |
Borba |
Spagna° |
10 |
Bourgogne (FR) |
Blauburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera |
11 |
Blauer Burgunder |
Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30) |
|
12 |
Blauer Frühburgunder |
Germania (24) |
|
13 |
Blauer Spätburgunder |
Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30) |
|
14 |
Burgund Mare |
Romania (35, 27, 39, 41) |
|
15 |
Burgundac beli |
Serbia e Montenegro (34) |
|
16 |
Burgundac Crni |
Croazia° |
|
17 |
Burgundac crni |
Serbia e Montenegro (11-30) |
|
18 |
Burgundac sivi |
Croazia°, Serbia e Montenegro° |
|
19 |
Burgundec bel |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia° |
|
20 |
Burgundec crn |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30) |
|
21 |
Burgundec siv |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia° |
|
22 |
Early Burgundy |
Stati Uniti° |
|
23 |
Fehér Burgundi, Burgundi |
Ungheria (31) |
|
24 |
Frühburgunder |
Germania (12), Paesi Bassi° |
|
25 |
Grauburgunder |
Germania, Bulgaria, Ungheria°, Romania (26) |
|
26 |
Grauer Burgunder |
Canada, Romania (25), Germania, Austria |
|
27 |
Grossburgunder |
Romania (37, 14, 40, 42) |
|
28 |
Kisburgundi kék |
Ungheria (30) |
|
29 |
Nagyburgundi |
Ungheria° |
|
30 |
Spätburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldavia°, Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito, Germania (13) |
|
31 |
Weißburgunder |
Sudafrica (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unito°, Italia |
|
32 |
Weißer Burgunder |
Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia |
|
33 |
Weissburgunder |
Sudafrica (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzera° |
|
34 |
Weisser Burgunder |
Serbia e Montenegro (15) |
|
35 |
Calabria (IT) |
Calabrese |
Italia |
36 |
Cotnari (RO) |
Grasă de Cotnari |
Romania |
37 |
Franken (DE) |
Blaufränkisch |
Repubblica ceca (39), Austria°, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41) |
38 |
Frâncușă |
Romania |
|
39 |
Frankovka |
Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41) |
|
40 |
Frankovka modrá |
Slovacchia (39) |
|
41 |
Kékfrankos |
Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39) |
|
42 |
Friuli (IT) |
Friulano |
Italia |
43 |
Graciosa (PT) |
Graciosa |
Portogallo° |
44 |
Мелник (BU) Melnik |
Мелник Melnik |
Bulgaria |
45 |
Montepulciano (IT) |
Montepulciano |
Italia° |
46 |
Moravské (CZ) |
Cabernet Moravia |
Repubblica ceca° |
47 |
Moravia dulce |
Spagna° |
|
48 |
Moravia agria |
Spagna° |
|
49 |
Muškat moravský |
Repubblica ceca°, Slovacchia |
|
50 |
Odobești (RO) |
Galbenă de Odobești |
Romania |
51 |
Porto (PT) |
Portoghese |
Italia° |
52 |
Rioja (ES) |
Torrontés riojano |
Argentina° |
53 |
Sardegna (IT) |
Barbera Sarda |
Italia |
54 |
Sciacca (IT) |
Sciaccarello |
Francia |
PARTE B: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 4
|
Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta |
Nomi di varietà o loro sinonimi |
Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (1) |
1 |
Mount Athos — Agioritikos (GR) |
Agiorgitiko |
Grecia°, Cipro° |
2 |
Aglianico del Taburno (IT) |
Aglianico |
Italia°, Grecia°, Malta°, Stati Uniti |
3 |
Aglianico del Vulture (IT) |
Aglianicone |
Italia° |
4 |
Aleatico di Gradoli (IT) Aleatico di Puglia (IT) |
Aleatico |
Italia, Australia, Stati Uniti |
5 |
Ansonica Costa dell'Argentario (IT) |
Ansonica |
Italia, Australia |
6 |
Conca de Barbera (ES) |
Barbera Bianca |
Italia° |
7 |
Barbera |
Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Croazia°, Messico°, Slovenia°, Uruguay°, Stati Uniti°, Grecia°, Italia°, Malta° |
|
8 |
Barbera Sarda |
Italia° |
|
9 |
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT) Bosco Eliceo (IT) |
Bosco |
Italia° |
10 |
Brachetto d'Acqui (IT) |
Brachetto |
Italia, Australia |
11 |
Etyek-Buda (HU) |
Budai |
Ungheria° |
12 |
Cesanese del Piglio (IT) Cesanese di Olevano Romano (IT) Cesanese di Affile (IT) |
Cesanese |
Italia, Australia |
13 |
Cortese di Gavi (IT) Cortese dell'Alto Monferrato (IT) |
Cortese |
Italia, Australia, Stati Uniti |
14 |
Duna (HU) |
Duna gyöngye |
Ungheria |
15 |
Dunajskostredský (SK) |
Dunaj |
Slovacchia |
16 |
Côte de Duras (FR) |
Durasa |
Italia |
17 |
Korinthos-Korinthiakos (GR) |
Corinto Nero |
Italia° |
18 |
Korinthiaki |
Grecia° |
|
19 |
Fiano di Avellino (IT) |
Fiano |
Italia, Australia, Stati Uniti |
20 |
Fortana del Taro (IT) |
Fortana |
Italia, Australia |
21 |
Freisa d'Asti (IT) Freisa d'Asti (IT) |
Freisa |
Italia, Australia, Stati Uniti |
22 |
Greco di Bianco (IT) Greco di Tufo (IT) |
Greco |
Italia, Australia |
23 |
Grignolino d'Asti (IT) Grignolino del Monferrato Casalese (IT) |
Grignolino |
Italia, Australia, Stati Uniti |
24 |
Izsáki Arany Sárfehér (HU) |
Izsáki Sáfeher |
Hungary |
25 |
Lacrima di Morro d'Alba (IT) |
Lacrima |
Italia, Australia |
26 |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Lambrusco grasparossa |
Italia |
27 |
Lambrusco |
Italia, Australia (2), Stati Uniti |
|
28 |
Lambrusco di Sorbara (IT) |
||
29 |
Lambrusco Mantovano (IT) |
||
30 |
Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) |
||
31 |
Lambrusco Salamino |
Italia |
|
32 |
Colli Maceratesi |
Maceratino |
Italia, Australia |
33 |
Nebbiolo d'Alba (IT) |
Nebbiolo |
Italia, Australia, Stati Uniti |
34 |
Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) |
Picolit |
Italia |
35 |
Pikolit |
Slovenia |
|
36 |
Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) |
Pignoletto |
Italia, Australia |
37 |
Primitivo di Manduria |
Primitivo |
Italia, Australia, Stati Uniti |
38 |
Rheingau (DE) |
Rajnai rizling |
Ungheria (41) |
39 |
Rheinhessen (DE) |
Rajnski rizling |
Serbia e Montenegro (40-41-46) |
40 |
Renski rizling |
Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia° (45) |
|
41 |
Rheinriesling |
Bulgaria°, Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia |
|
42 |
Rhine Riesling |
Sudafrica°, Australia°, Cile (44), Moldavia°, Nuova Zelanda°, Cipro, Ungheria° |
|
43 |
Riesling renano |
Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41) |
|
44 |
Riesling Renano |
Cile (42), Malta° |
|
45 |
Radgonska ranina |
Slovenia |
|
46 |
Rizling rajnski |
Serbia e Montenegro (39-40-43) |
|
47 |
Rizling Rajnski |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°, Croazia° |
|
48 |
Rizling rýnsky |
Slovacchia° |
|
49 |
Ryzlink rýnský |
Repubblica ceca (41) |
|
50 |
Rossese di Dolceacqua (IT) |
Rossese |
Italia, Australia |
51 |
Sangiovese di Romagna (IT) |
Sangiovese |
Italia, Australia, Stati Uniti |
52 |
Štajerska Slovenija (SV) |
Štajerska belina |
Slovenia |
53 |
Teroldego Rotaliano (IT) |
Teroldego |
Italia, Australia, Stati Uniti |
54 |
Vinho Verde (PT) |
Verdea |
Italia° |
55 |
Verdeca |
Italia |
|
56 |
Verdese |
Italia° |
|
57 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT) Verdicchio di Matelica (IT) |
Verdicchio |
Italia, Australia |
58 |
Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT) |
Vermentino |
Italia, Australia |
59 |
Vernaccia di San Gimignano (IT) Vernaccia di Oristano (IT) Vernaccia di Serrapetrona (IT) |
Vernaccia |
Italia, Australia |
60 |
Zala (HU) |
Zalagyöngye |
Ungheria |
(1) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.
(2) Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1o dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3).»
11.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/60 |
REGOLAMENTO (UE) N. 402/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintadeau de la Drôme (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pintadeau de la Drôme», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione in parola deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 222 del 15.9.2009, pag. 12.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
FRANCIA
Pintadeau de la Drôme (IGP)
11.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/62 |
REGOLAMENTO (UE) N. 403/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tarta de Santiago (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tarta de Santiago», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 223 del 16.9.2009, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SPAGNA
Tarta de Santiago (IGP)
11.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/64 |
REGOLAMENTO (UE) N. 404/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2010
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) |
Il 13 agosto 2009, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»). |
(2) |
Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 30 giugno 2009 dall'Associazione dei fabbricanti europei di ruote (EUWA) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori dell'Unione menzionati nella denuncia, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(4) |
È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite. |
(5) |
Tenuto conto del numero elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(6) |
Nella RPC, in totale, 36 società o gruppi di società collegate (nel seguito «gruppi») si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. Queste 36 società o gruppi producevano e/o esportavano il prodotto in esame nel mercato dell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta e hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione. Esse sono state definite società disposte a collaborare e si è considerata la possibilità di includerle nel campione. Il livello di collaborazione della RPC, ossia la percentuale di esportazioni nell'UE da parte delle società cinesi disposte a collaborare sul totale delle esportazioni cinesi nell'UE, era superiore al 90 %. |
(7) |
Consultate le parti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile e tenendo inoltre conto della distribuzione geografica delle società o dei gruppi disposti a collaborare. Il campione selezionato è composto da quattro (gruppi di) società, che rappresentano il 47 % delle esportazioni nell'UE delle 36 società o gruppi disposti a collaborare e circa il 43 % delle esportazioni totali nell'UE originarie della RPC. Le autorità della RPC e la camera di commercio cinese hanno approvato la scelta del campione effettuata dalla Commissione, ma hanno richiesto di includere nel campione almeno due ulteriori (gruppi di) società. Tuttavia, dato che il campione inizialmente selezionato era composto da 20 società appartenenti a 4 gruppi, si è ritenuto che nessun altro gruppo o società potesse essere incluso, poiché questo avrebbe impedito la conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati. |
(8) |
Cinque produttori esportatori cinesi che non sono stati inclusi nel campione hanno chiesto un esame individuale fornendo le necessarie informazioni entro il termine stabilito, ai sensi degli articoli 9, paragrafo 6, e 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, date le dimensioni del campione, che contava 4 gruppi con numerose società coinvolte, la Commissione è giunta alla conclusione che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, non poteva essere accordato un esame individuale ai produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione, poiché ciò sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta. |
(9) |
Per consentire ai produttori esportatori nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI») conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha inviato i necessari moduli di domanda ai produttori esportatori cinesi che si sono manifestati e alle autorità cinesi. |
(10) |
L'avviso di apertura è stato inviato a circa 40 produttori di ruote di alluminio nell'Unione. Sono state ricevute 17 risposte; 5 gruppi di società sono stati inclusi nel campione poiché ritenuti rappresentativi della produzione totale dell'Unione in termini di volumi di vendita e produzione nell'UE (oltre il 75 %), copertura geografica e tipo di attività, ovvero vendite ai fabbricanti di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer - OEM) e vendite aftermarket (AM); per ulteriori dettagli si vedano i considerando 19 e seguenti. Sebbene la maggioranza delle vendite effettuate dai produttori dell'UE inseriti nel campione fossero dirette al segmento OEM, 2 dei produttori inseriti nel campione vendevano anche al segmento AM. Nel campione sono state incluse anche società che non hanno presentato denuncia. |
(11) |
Durante l'inchiesta le parti hanno addotto ulteriori argomentazioni in merito alla presunta differenza tra i segmenti OEM e AM. Al fine di ottenere ulteriori informazioni pertinenti, si è deciso di includere nel campione un altro (grande) produttore operante nel segmento AM. |
(12) |
I denunzianti hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato temendo ritorsioni dei clienti o dei concorrenti. La Commissione ha ritenuto che vi fosse in effetti una forte probabilità di ritorsioni e ha acconsentito a non divulgare i loro nomi. In seguito all'apertura del procedimento, tutte le società che hanno collaborato hanno acconsentito a divulgare i loro nomi in qualità di società che hanno collaborato, ma non in qualità di denunzianti, ove applicabile. |
(13) |
L'avviso di apertura è stato inviato a circa 80 importatori e importatori/utilizzatori di ruote di alluminio. Sono state ricevute 40 risposte da società che rappresentano circa un terzo delle importazioni totali originarie della Cina. 12 di tali risposte sono state ricevute da importatori e le restanti da utilizzatori importatori. 7 società sono state incluse nel campione (5 importatori e 2 utilizzatori importatori). |
(14) |
La Commissione ha inviato i questionari ai 6 produttori dell'Unione selezionati per il campione, ai produttori esportatori inclusi nel campione selezionati per la RPC e a quelli che avevano richiesto il TI, ai 7 importatori selezionati per il campione e anche ad utilizzatori e altri produttori che hanno collaborato. |
(15) |
I 4 produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e 5 produttori esportatori cinesi che avevano richiesto il TI a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base hanno inviato risposte al questionario. Sono pervenute risposte anche dai 6 produttori dell'Unione inclusi nel campione, da 3 importatori non collegati a un produttore esportatore, da 9 altri produttori dell'UE e da 13 utilizzatori. Sono inoltre pervenute osservazioni dalla camera di commercio cinese e da due associazioni di utilizzatori. |
(16) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:
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(17) |
Vista l'esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori ai quali potrebbe non essere concesso il TEM, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso la Turchia, presso la sede delle seguenti società:
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3. Periodo dell'inchiesta
(18) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(19) |
Il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), che rientrano nei codici NC ex 8708 70 10 e ex 8708 70 50. |
(20) |
Il prodotto in esame è venduto nell'Unione attraverso due canali di distribuzione: al segmento OEM e al cosiddetto segmento aftermarket (AM). Nel segmento OEM i fabbricanti di automobili organizzano gare d'appalto per le ruote di alluminio (circa due anni prima del lancio di un nuovo modello di automobile) e sono coinvolti nello sviluppo delle nuove ruote che porteranno il loro marchio. Sia i produttori dell'Unione che gli esportatori cinesi competono nelle stesse gare d'appalto. Nel settore AM, le ruote di alluminio sono progettate e sviluppate dai produttori di ruote di alluminio, di cui portano il marchio, per poi essere vendute a grossisti, dettaglianti, società di tuning, meccanici, ecc. |
(21) |
Un esportatore ha sostenuto che le ruote di alluminio destinate al segmento OEM dovessero essere escluse dal prodotto oggetto del procedimento poiché sono impiegate solamente nelle automobili nuove, mentre le ruote di alluminio per il segmento AM sono destinate a sostituire la ruota OEM durante il ciclo di vita di un modello di automobile. L'argomentazione è in sé contraddittoria in quanto conferma che le ruote di alluminio per il settore AM sono destinate ad essere altrettanto idonee ed efficienti delle ruote per il settore OEM. In realtà, le ruote di alluminio per il settore AM possono essere fabbricate attraverso diversi processi produttivi (3), con qualsiasi diametro e peso, con tutti i diversi tipi di finiture, ecc. La differenza tra le ruote di alluminio per il settore OEM e quelle per il settore AM è limitata solamente ai diversi canali di distribuzione, da cui il coinvolgimento dell'industria automobilistica nel processo di sviluppo e progettazione della ruota. Si è inoltre ritenuto che il sistema di fissazione dei prezzi fosse diverso per le ruote di alluminio OEM e per quelle AM, in quanto il prezzo delle prime sarebbe legato alla quotazione nella borsa dei metalli di Londra (LME - London Metal Exchange). In realtà i fabbricanti di automobili utilizzano una formula per la determinazione del prezzo chiamata «a base zero», formata da tre elementi: 1) il prezzo dell'alluminio (variabile, legato all'LME), 2) il valore aggiunto, i costi di trasformazione e 3) un supplemento fisso per la qualità. Tale metodo di fissazione del prezzo è adattato alle necessità dell'industria automobilistica, ma i componenti di costo per le ruote di alluminio sono gli stessi sia per le ruote destinate al segmento OEM sia per quelle destinate al segmento AM. |
(22) |
Di conseguenza, sebbene le ruote di alluminio OEM e quelle AM abbiamo diversi canali di distribuzione, esse presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono intercambiabili. Esse sono quindi considerate come un prodotto unico ed omogeneo. Le ruote di alluminio, inoltre, sono vendute e importate dalla Cina in quantità significative attraverso entrambi i canali di vendita. Alla luce di detti risultati si conclude in via provvisoria che non è giustificata l'esclusione delle ruote di alluminio OEM dal prodotto oggetto del procedimento. |
(23) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che le ruote per i go-kart dovessero essere escluse in quanto questi ultimi non rientrano nelle voci NC da 8701 a 8705. Ciononostante, la parte non ha dimostrato in modo inequivocabile che i go-kart non possono rientrare nelle voci CN di cui sopra. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta. |
(24) |
La stessa parte ha sostenuto che anche le ruote per i veicoli fuoristrada dovessero essere escluse dalla definizione di prodotto, poiché tali ruote sarebbero fondamentalmente diverse da quelle fabbricate per altri veicoli a motore. Ciononostante, alcuni fuoristrada potrebbero rientrare nella classificazione di cui alle voci NC da 8701 a 8705, pertanto le rispettive ruote rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta. Per questi motivi, in via provvisoria, la richiesta è stata respinta. |
2. Prodotto simile
(25) |
È stato riscontrato che il prodotto in esame e le ruote di alluminio prodotte e commercializzate sul mercato interno della RPC e sul mercato interno della Turchia, servita provvisoriamente da paese di riferimento, nonché le ruote di alluminio prodotte e commercializzate nell'Unione dall'industria dell'UE, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinate agli stessi usi. Pertanto, tali prodotti sono considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato
(26) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:
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(27) |
Nella presente inchiesta, tutti i gruppi esportatori costituenti il campione hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l'apposito formulario entro il termine stabilito. |
(28) |
Quanto a tutti i gruppi esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato tutti i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso la sede di tali società. |
(29) |
L'inchiesta ha dimostrato che il TEM non poteva essere concesso a nessuno dei quattro gruppi di società cinesi perché nessuno di essi soddisfaceva tutti i criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per le ragioni indicate di seguito. |
(30) |
Nessuno dei gruppi esportatori inclusi nel campione ha dimostrato di soddisfare il criterio 1 a causa delle interferenze statali nelle decisioni concernenti la materia prima principale (l'alluminio). |
(31) |
In realtà, in tutti i gruppi inclusi nel campione sembra che la stragrande maggioranza dell'alluminio utilizzato per la produzione di ruote di alluminio sia acquistato sul mercato interno cinese sulla base di contratti a lungo termine. I prezzi si basano sulle quotazioni dell'alluminio primario sui mercati cinesi a pronti più una quota per la trasformazione; nel caso di una delle società anche sulle quotazioni dello Shanghai Futures Exchange (SHFE). A tale riguardo è necessario sottolineare che la quotazione sui mercati a pronti ha un andamento parallelo a quella dell'SHFE. |
(32) |
Si ricorda inoltre che lo Stato cinese ha un ruolo fondamentale nella determinazione dei prezzi dell'alluminio primario e interferisce continuamente nel mercato con una serie di strumenti. |
(33) |
Anzitutto, l'alluminio primario destinato all'esportazione è soggetto a un'IVA pari al 17 % (mentre l'IVA sulle esportazioni di prodotti finiti è rimborsata), oltre che a una tassa sulle esportazioni pari al 15 %. |
(34) |
In secondo luogo, lo stato interferisce con il meccanismo di determinazione dei prezzi dell'SHFE, che è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate in Cina e ai cittadini cinesi. Tale interferenza dello Stato nel meccanismo di determinazione dei prezzi all'interno dell'SHFE è legata alla sua posizione di venditore di alluminio primario e acquirente tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi statali. Inoltre, lo Stato fissa limiti di prezzo giornalieri attraverso le regole dell'SHFE che sono state approvate dall'autorità di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission («CSRC»). |
(35) |
Un altro esempio di interferenza statale è rappresentato dal recente pacchetto di stimolo del governo cinese volto a limitare gli effetti della crisi economica. Alla fine del 2008 lo State Reserves Bureau ha avviato un programma di acquisto dell'alluminio dalle fonderie per aiutarne le attività, poiché la crisi finanziaria mondiale aveva provocato un calo della domanda. Tali acquisti statali hanno assorbito la maggior parte delle scorte sul mercato interno, facendo aumentare i prezzi durante la prima metà del 2009. |
(36) |
Ciò è considerato un fattore fondamentale di interferenza dello Stato nelle decisioni delle società riguardanti le materie prime. In realtà, l'attuale sistema cinese caratterizzato da elevati dazi all'esportazione e dalla mancanza di rimborso dell'IVA sulle esportazioni di alluminio primario e altre materie prime, combinati all'assenza di dazi all'esportazione e al rimborso dell'IVA sulle esportazioni dei prodotti derivati, nonché all'interferenza dello Stato nella determinazione dei prezzi dell'SHFE, ha essenzialmente portato ad una situazione in cui i prezzi dell'alluminio cinese continuano ad essere il risultato dell'intervento statale. Di conseguenza, storicamente i prezzi dell'LME si sono allontanati significativamente da quelli del mercato cinese (4). Tra la metà del 2005 e la fine del 2008 i prezzi dell'LME si sono mantenuti notevolmente più elevati rispetto ai mercati cinesi, sottolineando l'assenza di qualsiasi significativo arbitraggio tra i mercati cinesi e i mercati nel resto del mondo. |
(37) |
Pertanto, le molteplici distorsioni dei prezzi cinesi dell'alluminio primario ascrivibili allo Stato influenzano le decisioni dei produttori cinesi di ruote di alluminio al momento dell'acquisto delle materie prime. Tali produttori traggono inoltre vantaggio da dette distorsioni, poiché di norma acquistano sul mercato cinese da fornitori locali utilizzando come parametro di riferimento i prezzi dei mercati a pronti cinesi (o dell'SHFE), ma possono anche acquistare determinate quantità ai prezzi dell'LME quando i prezzi sul mercato cinese risultano più alti a causa dell'intervento dello Stato. |
(38) |
Oltre alla situazione generale sopradescritta, tre altri gruppi non soddisfano altri requisiti di cui al criterio 1 a causa di notevoli interferenze dello Stato in relazione a importanti decisioni aziendali. Per quanto riguarda uno dei gruppi, una società di proprietà dello Stato ha diritto di veto su determinate decisioni fondamentali in due delle società del gruppo, indipendentemente dalla partecipazione azionaria. Per la maggior parte delle società appartenenti ad un altro gruppo, alcune delle decisioni principali sono soggette a una notevole interferenza dello Stato o perché sono proprietà dello Stato al 100 % o perché il rappresentante della quota statale ha diritto di veto su importanti decisioni aziendali. Inoltre, nonostante le società abbiano dichiarato il contrario, l'inchiesta ha rivelato che il dipartimento statale per il lavoro ha diritto di veto per quanto riguarda l'occupazione dei lavoratori in due di tali società. Infine, nel caso di un terzo gruppo, la famiglia che ne detiene il controllo è legata al partito al governo e una delle società che appartiene al gruppo è soggetta a una notevole interferenza dello Stato per quanto concerne determinate decisioni importanti, poiché il rappresentante della quota statale ha diritto di veto su decisioni aziendali fondamentali. |
(39) |
Per quanto concerne un gruppo, vi è una chiara violazione dei principi contabili di base in tutte le sue società. In particolare non sono stati rispettati i principi IAS 1 (Presentazione del bilancio), IAS 12 (Imposte sul reddito) e IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari). Si ritiene quindi che i documenti contabili non erano tenuti né erano soggetti a revisione secondo le norme internazionali in materia di contabilità. I servizi della Commissione hanno riscontrato che un altro gruppo non rispettava i principi IAS 1 e IAS 31. |
(40) |
Per quanto riguarda un gruppo vi sono chiare distorsioni in relazione ai diritti di utilizzo del terreno e all'acquisizione di immobilizzazioni per diverse società e la maggior parte delle società appartenenti al gruppo hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali, rimborsi d'imposte e sussidi che costituiscono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Tali distorsioni sono significative, quantificate ad esempio in termini di fatturato. |
(41) |
Per quanto concerne un altro gruppo incluso nel campione, tre delle sue società hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali che costituiscono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Tali distorsioni possono essere considerate significative, quantificate ad esempio in termini di fatturato. |
(42) |
È emerso inoltre che due società di un altro gruppo non soddisfano il criterio 3. La prima di esse ha pagato i diritti di utilizzo del terreno con un ritardo considerevole rispetto alla data dovuta senza incorrere in sanzioni, nonostante il contratto prevedesse chiaramente una clausola penale. Ciò indica un diretto sostegno da parte dello Stato (proprietario ultimo del terreno) nella fase di avviamento della società. Quanto alla seconda società, la non conformità è stata stabilita in seguito a un acquisto dei beni di un produttore statale di ruote di alluminio a condizioni non di mercato che si è tradotto in un vantaggio indebito nella fase di avviamento della società. |
(43) |
Un gruppo ha sostenuto che l'acquisto di beni da un produttore statale fosse avvenuto a condizioni di mercato. La parte non ha tuttavia dimostrato che l'intera operazione potesse essere considerata priva di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. |
(44) |
Infine, società appartenenti a un altro gruppo beneficiavano di ingenti esenzioni fiscali e aiuti finanziari che hanno avuto un impatto significativo sulla loro situazione finanziaria, quantificati ad esempio in termini di fatturato. |
(45) |
La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del TEM ai gruppi esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC, alla camera di commercio cinese e al denunziante. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione qualora abbiano ragioni particolari per essere sentiti. |
(46) |
Un gruppo ha contestato il fatto che la Commissione non avesse raggiunto una decisione relativamente alla richiesta di TEM entro tre mesi, come stabilito nel regolamento di base, sostenendo che gli esportatori avevano messo in atto tutte le misure necessarie prima di tale termine affinché la Commissione potesse conoscere i possibili effetti della propria decisione sul calcolo del margine di dumping. In altri termini, si sostiene che, qualora le risposte al questionario antidumping siano presentate a tempo debito, il TEM debba essere valutato entro il termine di tre mesi, altrimenti sorge il rischio che le informazioni fornite nel questionario antidumping possano influenzare la decisione di garantire il TEM. |
(47) |
Tuttavia, nella fattispecie è necessario sottolineare che non è stato possibile raggiungere una decisione relativa alla richiesta di TEM entro i tre mesi poiché la maggior parte delle informazioni relative al TEM è stata raccolta durante le visite di verifica che si sono protratte oltre il termine. In ogni caso, come spiegato sopra, la decisione di non concedere il TEM ai gruppi esportatori inclusi nel campione si è basata esclusivamente su una valutazione approfondita dei 5 criteri pertinenti per l'ottenimento del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. |
(48) |
In relazione al criterio 1 è stato affermato che in realtà vi sarebbe stato un arbitraggio tra i mercati cinesi e l'LME poiché durante il periodo dell'inchiesta sono state effettuate esportazioni minime di alluminio da e verso la Cina. Tale argomentazione non può essere accettata alla luce delle differenze di prezzi tra i mercati cinesi e l'LME. |
(49) |
Quanto al criterio 2, sono state sollevate diverse questioni relative ad alcune delle incompatibilità con diversi IAS riscontrate dalla Commissione nei documenti contabili di due società. Le argomentazioni sollevate non hanno tuttavia permesso di concludere che le due società disponessero di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità. |
(50) |
Per quanto concerne il criterio 3 sono state presentate diverse argomentazioni. Anzitutto si è dichiarato che l'impatto degli aiuti finanziari, dei diritti di utilizzo del terreno e di altri vantaggi comprese le esenzioni fiscali non avrebbe causato distorsioni significative della situazione finanziaria delle società. Tale affermazione non può essere accettata dato che l'impatto di detti regimi risulta significativo se quantificato in termini di fatturato. |
(51) |
È stato inoltre affermato che alcuni regimi di sostegno e aiuti finanziari non riguardavano singole società e pertanto non si possono considerare distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. A tale riguardo si deve sottolineare che le analisi per il TEM sono finalizzate a riscontrare un'eventuale interferenza dello Stato, sia essa relativa a una specifica società o generale. In ogni caso, i fatti alla base dell'asserzione non sono corretti. I vantaggi di cui hanno goduto le società nella fattispecie possono essere considerati specificamente diretti alle società in quanto sono tutti destinati ad un determinato tipo di società, ad esempio società straniere, società con sede in una data zona e che avevano intrapreso negoziati ad hoc con le autorità locali per ricevere i sussidi, società che avevano acquistato apparecchiature nazionali, migliorato le proprie tecnologie, partecipato a fiere, effettuato investimenti in R&S, ecc. |
(52) |
Infine, è stato affermato che le detrazioni e le esenzioni dall'imposta sul reddito per le società straniere, entrate in vigore nel 2005, non costituirebbero una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Questa interpretazione non può essere accolta. Il criterio 3 non si riferisce infatti ad azioni limitate nel tempo (fino al 1998, anno in cui la Cina ha cominciato ad applicare le regole di economia di mercato) o con un ambito di applicazione limitato, bensì ad azioni che implicano il coinvolgimento dello Stato nella definizione del contesto aziendale attraverso misure tipiche di un'economia non di mercato, quali aliquote fiscali discriminatorie. |
(53) |
Da quanto precede risulta che nessuna delle società della RPC che avevano chiesto il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è pertanto deciso di non concedere il TEM a nessuna di queste società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni in merito a tali conclusioni. |
2. Trattamento individuale
(54) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, di tale regolamento viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le società possono dimostrare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure, se agli esportatori sono concesse aliquote del dazio diverse. |
(55) |
Tutti i gruppi esportatori che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il trattamento individuale qualora fosse loro rifiutato il TEM. In base alle informazioni disponibili, si stabilisce in via provvisoria che due dei quattro gruppi della RPC inclusi nel campione soddisfano tutti i requisiti per beneficiare del trattamento individuale. Il trattamento individuale non è concesso a due gruppi inclusi nel campione. Le interferenze dello Stato nelle società CITIC Dicastal e Baoding sono infatti tali da permettere l'elusione delle misure se ai singoli esportatori sono concesse aliquote del dazio diverse, in particolare considerando che questi due gruppi hanno due joint venture comuni che producono il prodotto in esame. |
(56) |
Può essere accordato un esame individuale ai seguenti due gruppi esportatori cinesi dei quattro inclusi nel campione:
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3. Valore normale
3.1. Scelta del paese di riferimento
(57) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento. |
(58) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere la Turchia come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni su tale scelta. |
(59) |
Soltanto un esportatore si è opposto a questa scelta e ha proposto la Malaysia come paese alternativo, ma in una fase successiva ha affermato che le aziende malesi non erano disposte a collaborare con la Commissione. |
(60) |
La Commissione ha esaminato se la scelta della Turchia come paese di riferimento fosse ragionevole. Si è concluso che la Turchia, con cinque produttori nazionali e importazioni significative da paesi terzi, rappresenta un mercato con un'elevata concorrenza. Non si sono inoltre riscontrate differenze significative tra i processi produttivi in Turchia e nella RPC. Considerando quanto sopra, dall'inchiesta non è emersa alcuna ragione che inducesse a ritenere la Turchia una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale. Inoltre, i produttori turchi vendono un tipo di prodotto comparabile a quello esportato dalla RPC. |
(61) |
Due produttori turchi hanno risposto al questionario inviato a tutti i produttori di ruote di alluminio della Turchia. |
(62) |
I dati forniti dai produttori turchi che hanno risposto al questionario della Commissione sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale. |
(63) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3.2. Determinazione del valore normale
(64) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, come segue. |
(65) |
Il prodotto in esame era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno turco. |
(66) |
Si è valutato se fosse possibile considerare le vendite come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. |
(67) |
Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80% del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. |
(68) |
Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresenta l'80% o una percentuale inferiore all'80% del volume totale delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto. |
(69) |
Per un tipo di prodotto privo di vendite remunerative, il valore normale è stato determinato sommando i costi di fabbricazione del tipo di prodotto venduto sul mercato interno, le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») nonché un valore ragionevole per i profitti sul mercato interno. |
(70) |
Infine, per un numero limitato di tipi di prodotto il valore normale è stato calcolato sulla base del valore normale per i tipi di prodotto comparabili, effettuando adeguamenti per le differenze fisiche. |
3.3. Prezzi all'esportazione
(71) |
In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile. |
(72) |
Nei casi in cui le vendite erano state effettuate attraverso un commerciante o un importatore collegato, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tenendo conto dei prezzi di rivendita di tale importatore/importatore collegato ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, tra cui le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Riguardo al margine di profitto, si è utilizzato il profitto realizzato da un commerciante o importatore non collegato del prodotto in esame, poiché l'effettivo profitto del commerciante o dell'importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest'ultimo e i produttori esportatori. |
3.4. Confronto
(73) |
Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(74) |
Il confronto tra i prezzi delle ruote esportate dalla RPC e quelli delle ruote vendute sul mercato turco dai produttori turchi che hanno collaborato è stato effettuato distinguendo tra le vendite OEM e le vendite aftermarket. |
(75) |
Inoltre, in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, accurate e dimostrabili, sono stati apportati opportuni adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, spese relative all'imballaggio, costi del credito, imposte indirette e commissioni bancarie. |
4. Margini di dumping
4.1. Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TI
(76) |
Per le due società inserite nel campione alle quali è stato concesso il TI, i margini di dumping sono stati determinati raffrontando la media ponderata del valore normale fissata per i produttori turchi che hanno pienamente collaborato e la media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'Unione di ogni società, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
(77) |
I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4.2. Per tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato
(78) |
Per le società costituenti il campione alle quali sono stati rifiutati il TEM o il TI e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, il margine di dumping è stato determinato tenendo conto della media ponderata dei risultati di tutte le società costituenti il campione. Per le due società alle quali sono stati rifiutati sia il TEM che il TI i calcoli sono stati effettuati allo stesso modo descritto al considerando 76. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 48,7 %. |
4.3. Per tutti gli altri produttori esportatori
(79) |
Dato che la collaborazione nella RPC è stata molto elevata, il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato stabilito sulla base delle operazioni di un produttore esportatore che ha collaborato. Di conseguenza, il margine di dumping residuo, espresso in percentuale del prezzo all'importazione alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 69,3 %. |
D. PREGIUDIZIO
1. Produzione dell'Unione
(80) |
Circa 30 società, situate in molti paesi dell'UE, producono ruote di alluminio. Le società che hanno sostenuto la denuncia e hanno collaborato all'inchiesta rappresentano oltre l'85 % della produzione totale dell'Unione nel PI. |
(81) |
La produzione totale dell'Unione e il sostegno all'inchiesta sono stati stabiliti sulla base di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle presenti nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta, le informazioni ottenute dai produttori inseriti nel campione e da altri produttori che hanno collaborato. Tali informazioni hanno permesso di confermare l'esistenza e il livello di produzione anche dei produttori che non hanno collaborato all'inchiesta. |
(82) |
È emerso che un produttore incluso nel campione importa e rivende sul mercato dell'Unione il prodotto in esame originario della RPC. Tuttavia, confrontando le sue vendite totali, le importazioni rimangono marginali e non pregiudicano la sua qualifica di produttore dell'Unione. |
2. Consumo dell'Unione
(83) |
L'andamento del consumo nell'Unione nel corso del periodo in esame è stato il seguente:
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(84) |
Il consumo dell'Unione (5) è stato calcolato sommando le importazioni basate sui dati Eurostat alle vendite nell'UE effettuate dai produttori dell'Unione. Le importazioni di ruote di alluminio rientrano in 2 codici NC che comprendono anche altri prodotti. Al fine di valutare la parte di ruote di alluminio contemplata da ciascun codice NC, la relativa quota importata di cui ai codici 8708 70 10 e 8708 70 50 è stata stabilita paese per paese secondo la metodologia indicata nella denuncia. Poiché le importazioni erano indicate in peso, anche la conversione in unità è stata effettuata secondo la metodologia indicata nella denuncia (utilizzando un peso medio per unità). Tali dati sono stati confrontati e confermati con i dati forniti dagli esportatori cinesi inseriti nel campione. Le consegne dell'UE sono state calcolate sommando quelle effettuate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione a quelle degli altri produttori (dati raccolti precedentemente all'apertura dell'inchiesta, ottenuti dal denunziante, e determinate stime basate sui dati di produttori inclusi nel campione). |