ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.105.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,
vista la posizione comune 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 (1), concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1844 (2008), che conferma l’embargo generale e totale sugli armamenti nei confronti della Somalia decretato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992) e introduce ulteriori misure restrittive. |
(2) |
Le ulteriori misure restrittive riguardano restrizioni all'ammissione e misure restrittive in campo finanziario contro le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma della UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni»). In aggiunta all’embargo generale sulle armi, la risoluzione vieta specificamente di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi ed equipaggiamenti militari nonché di fornire la relativa assistenza tecnica e i relativi servizi alle persone e alle entità elencate dal comitato delle sanzioni. |
(3) |
Le misure restrittive sono destinate alle persone ed entità designate dalle Nazioni Unite (ONU) che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse o impediscono l’inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia. |
(4) |
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (2) la quale prevede, tra l'altro, misure restrittive in campo finanziario nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati dall'ONU, nonché il divieto di fornire, direttamente e indirettamente, assistenza e servizi pertinenti ad armi ed equipaggiamenti militari alle persone, alle entità o agli organismi in questione. |
(5) |
Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza ha adottato l'UNSCR 1916 (2010) che, tra l'altro, ha deciso di attenuare alcune restrizioni e taluni obblighi del regime di sanzioni al fine di consentire la consegna di forniture e l'inoltro di assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti da parte dell'ONU. |
(6) |
Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni ha adottato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive. |
(7) |
Su tale base, il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la Decisione 2010/231/PESC. |
(8) |
Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un atto dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine soprattutto di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (3) ha imposto un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. Dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento del Consiglio per attuare le misure riguardanti le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi elencati dall'ONU. |
(10) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(11) |
Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(12) |
Inoltre, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio. |
(13) |
La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati. |
(14) |
Per garantire la massima certezza del diritto all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e le altre informazioni utili per l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento. |
(15) |
Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme sia al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), sia alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
|
b) |
«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
c) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
d) |
«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
e) |
«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia; |
f) |
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e può rivestire forme quali istruzione, pareri, addestramento, trasmissione della conoscenza relativa all'organizzazione del lavoro o specializzazioni o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza; |
g) |
«servizi di investimento»:
purché l’attività sia connessa a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7); |
h) |
«territorio dell'Unione»: i territori ai quali si applicano i trattati, alle condizioni stabilite dai trattati stessi; |
i) |
per «motivazione» la parte della memoria che può essere resa pubblica e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornito dal comitato delle sanzioni. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà, in possesso o sotto il controllo, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell'UNSCR 1844 (2008).
4. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 3
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in merito a tali transazioni.
Articolo 4
1. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2 non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari o dei loro partner incaricati dell'attuazione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione a condizione che:
a) |
l'autorità competente interessata abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
|
b) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica. |
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 6
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di una entità o di un organismo di cui all'allegato I; |
d) |
il vincolo o la decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; nonché |
e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni. |
Articolo 7
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 8
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’elenco dell'allegato I:
a) |
assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (8); |
b) |
finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea; |
c) |
servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. |
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria qualora essi non sapessero, e non avessero alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 9
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, i cui siti web figurano nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità; nonché |
b) |
collaborare con le autorità competenti i cui siti web figurano nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 10
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 11
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 12
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato per le sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di formulare osservazioni.
2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.
Articolo 13
Qualora l'ONU decida di depennare dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
Articolo 14
L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 15
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
Articolo 16
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione. |
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.
(3) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
ALLEGATO I
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTITÀ OD ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8
I. Persone fisiche
1) |
Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Data di nascita: 1966 circa. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia. |
2) |
Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia; Eritrea. |
3) |
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. |
4) |
Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu») Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. |
5) |
Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra Ubicazione: Somalia. |
6) |
Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. |
7) |
Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia Altra Ubicazione: Badhan, Somalia. |
8) |
Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa) Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. |
II. Persone giuridiche, entità od organismi
AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Ubicazione: Somalia.
ALLEGATO II
SITI WEB RECANTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 E AGLI ARTICOLI 5, 6 E 9 E INDIRIZZI PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
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BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
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POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC |
Unità A.2. Gestione delle crisi e Prevenzione dei conflitti |
CHAR 12/106 |
B-1049 |
Bruxelles/Brussel (Belgium) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Telefono: (32 2) 295 55 85 |
Fax: (32 2) 299 08 73 |
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 357/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2) prevede delle procedure di sicurezza per le forniture di liquidi e sacchetti in grado di evidenziare manomissioni. Tale regolamento però verrà abrogato il 29 aprile 2010. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (3) sostituirà il regolamento (CE) n. 820/2008. Il regolamento (UE) n. 185/2010 non contiene procedure di sicurezza relative alle forniture di liquidi e sacchetti in grado di evidenziare manomissioni. |
(3) |
Allo scopo di proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita che possano comprometterne la sicurezza, è necessario mantenere le procedure di sicurezza relative alle forniture di liquidi, aerosol e gel, nonché sacchetti in grado di evidenziare manomissioni venduti nelle aree lato volo degli aeroporti dell'Unione europea. È pertanto necessario includere tali procedure nel regolamento (UE) n. 185/2010. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 si applica a partire dal 29 aprile 2010. L'entrata in vigore del presente regolamento riveste quindi carattere di urgenza, dato che esso deve applicarsi a partire dalla stessa data. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
(3) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1) |
al capo 8, è aggiunto il seguente punto 8.3: «8.3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI BORDO DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ DI SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE MANOMISSIONI (STEB)
|
2) |
al capo 9, è aggiunto il seguente punto 9.3: «9.3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ DI SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE MANOMISSIONI (STEB)
|
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 358/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), prevede deroghe all'applicazione di tali restrizioni, da accordare esclusivamente in presenza di determinate condizioni. Dopo aver verificato che negli aeroporti di taluni paesi terzi tali condizioni sono soddisfatte, e che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con l'Unione europea e con gli Stati membri, la Commissione ha accordato le deroghe in questione. |
(3) |
Dato che a partire dal 29 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 820/2008 è abrogato, saranno abrogate anche le deroghe in questione. Tuttavia, le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE restano in vigore, come previsto dal regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (3). |
(4) |
Le deroghe alle restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito devono pertanto essere prorogate fintantoché le restrizioni rimangono valide, a condizione che i paesi terzi in questione continuino a rispettare le condizioni alle quali le deroghe sono state accordate. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (4) deve pertanto essere modificato in tal senso. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, si applica a partire dal 29 aprile 2010. L'entrata in vigore del presente regolamento riveste quindi carattere di urgenza, dato che esso deve applicarsi a partire dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
(3) GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.
(4) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato, capitolo 4, è modificato come segue:
1) |
Il punto 4.0.4. è sostituito dal seguente testo:
|
2) |
Il punto 4.1.3.4. è sostituito dal seguente testo:
|
3) |
È aggiunta la seguente appendice 4-D: «APPENDICE 4-D Aeroporti da cui partono voli destinati ad aeroporti UE:
|
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 359/2010 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
94,2 |
MA |
84,5 |
|
TN |
113,3 |
|
TR |
95,1 |
|
ZZ |
96,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
47,7 |
TR |
115,4 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
86,8 |
TR |
95,1 |
|
ZZ |
91,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,1 |
IL |
59,5 |
|
MA |
53,3 |
|
TN |
49,5 |
|
TR |
75,7 |
|
ZZ |
56,8 |
|
0805 50 10 |
IL |
58,2 |
TR |
67,6 |
|
ZA |
70,1 |
|
ZZ |
65,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
92,8 |
BR |
81,3 |
|
CA |
113,4 |
|
CL |
85,7 |
|
CN |
79,2 |
|
MK |
26,2 |
|
NZ |
120,4 |
|
US |
131,1 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
83,0 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
92,3 |
CL |
102,3 |
|
CN |
76,1 |
|
NZ |
167,4 |
|
ZA |
86,8 |
|
ZZ |
105,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/17 |
DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia. |
(2) |
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC (2), la quale attua l’UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione. |
(3) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC (3) e attua l’UNSCR 1907 (2009), la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati in virtù del generale e completo embargo sulle armi nei confronti della Somalia disposto a norma del paragrafo 5 dell’UNSCR 733 (1992) elaborato e modificato da risoluzioni successive. |
(4) |
Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza») ha adottato l’UNSCR 1916 (2010) che, tra l’altro, ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio di cui al paragrafo 3 dell’UNSCR 1558(2004) e ha deciso di limitare alcune restrizioni e obblighi previsti dal regime di sanzioni per consentire la fornitura di servizi e assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, nonché per garantire la fornitura tempestiva dell’assistenza umanitaria necessaria e urgente da parte delle Nazioni Unite. |
(5) |
Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni») ha adottato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive. |
(6) |
A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2009/138/PESC modificata dalla decisione 2010/126/PESC del Consiglio e le deroghe previste nell’UNSCR 1916 (2010) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico. |
(7) |
La posizione comune 2009/138/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(8) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(9) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(10) |
La procedura per la modifica dell’allegato della presente decisione dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell’inserimento nell’elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l’entità interessati. |
(11) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate a sostenere l’AMISOM o ad essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744 (2007) o destinate ad essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008); |
b) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), purché il comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica; |
c) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale dell’ONU, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale. |
Articolo 2
Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:
— |
che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM, |
— |
che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1, |
— |
che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia. |
L’elenco delle persone interessate figura in allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.
Articolo 4
1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.
2. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.
3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:
a) |
stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; |
b) |
determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione. |
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.
Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate nell’allegato.
2. Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; |
e) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni. |
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale dell’ONU che forniscono assistenza umanitaria, o dei loro partner esecutivi.
Articolo 7
Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Articolo 8
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni.
2. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.
Articolo 9
L’allegato contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 10
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 11
La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 1.
(2) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.
(3) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 18.
(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2
I. Persone
1. |
Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Data di nascita: 1966 circa. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia. |
2. |
Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia; Eritrea. |
3. |
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. |
4. |
Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu») Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. |
5. |
Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra Ubicazione: Somalia. |
6. |
Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. |
7. |
Mohamed Sàid (alias a)«Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom) Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia Altra Ubicazione: Badhan, Somalia. |
8. |
Fares Mohammed Manàa (alias a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa) Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d’identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. |
II. Entità
AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Ubicazione: Somalia.
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/22 |
DECISIONE 2010/232/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure precedenti, le prime delle quali sono state adottate nel 1996 con la posizione comune 96/635/PESC (2). |
(2) |
La posizione comune 2009/351/PESC del Consiglio (3), adottata il 27 aprile 2009, ha prorogato fino al 30 aprile 2010 la posizione comune 2006/318/PESC. |
(3) |
Alla luce della situazione in Birmania/Myanmar e tenuto conto in particolare che la situazione dei diritti umani non è migliorata e che non sono stati registrati progressi sostanziali verso un processo di democratizzazione inclusivo, nonostante la promulgazione di una nuova legge elettorale e l'annuncio del governo della Birmania/Myanmar che si terranno elezioni pluripartitiche nel 2010, le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/318/PESC dovrebbero essere prorogate per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(4) |
Gli elenchi delle persone e delle imprese soggette alle misure restrittive dovrebbero essere modificati per tener conto dei cambiamenti nel governo, nelle forze di sicurezza, nel Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo e nell'amministrazione in Birmania/Myanmar così come nelle situazioni personali dei singoli interessati, e per aggiornare l'elenco delle imprese possedute o controllate dal regime in Birmania/Myanmar o da persone ad esso associate. |
(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.
2. Sono vietati:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU; |
b) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento; |
c) |
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
d) |
alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni, |
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Birmania/Myanmar da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 3
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie, siano esse originarie o meno di detto territorio:
a) |
industria forestale e trasformazione del legname; |
b) |
estrazione di oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco; |
c) |
estrazione e trasformazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi. |
2. Sono vietati:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate alle attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. |
Articolo 4
È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar nell'Unione i seguenti prodotti:
a) |
legname rotondo, legname e prodotti del legno; |
b) |
oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco; |
c) |
pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi. |
Articolo 5
Sono vietate le seguenti attività:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1; |
b) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; |
c) |
la creazione di imprese in partecipazione con le imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
Articolo 6
1. I divieti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti relativi a merci che si trovavano in corso di spedizione anteriormente al 19 novembre 2007.
2. I divieti di cui all’articolo 3 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 19 novembre 2007 riguardanti investimenti effettuati in Birmania/Myanmar prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.
3. I divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), rispettivamente:
i) |
si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di inserimento nell’elenco dell’impresa in questione, quale figura nell’allegato I; |
ii) |
non impediscono l’aumento di una partecipazione nelle imprese elencate nell’allegato I, se tale aumento è previsto in un accordo concluso con l’impresa in questione prima della data di inserimento nell’elenco quale figura nell’allegato I. |
Articolo 7
È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’elusione delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 8
Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:
a) |
dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; |
b) |
della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; |
c) |
della tutela dell'ambiente e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. |
I progetti e i programmi dovrebbero essere attuati tramite le agenzie dell'ONU, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania/Myanmar sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU.
I progetti e i programmi dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.
Articolo 9
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a) |
membri di alto livello del consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie. L’elenco di tali persone fisiche figura nell’allegato II; |
b) |
ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i membri delle loro famiglie. L’elenco di tali persone fisiche figura nell’allegato II. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione Europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Birmania/Myanmar.
7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 10
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all’elenco dell’allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell’allegato II e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
5. Sono vietate le seguenti attività:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese possedute o controllate dal regime o da persone o entità associate al regime, elencate nell’allegato III, o l’acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da tali imprese; |
b) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese possedute o controllate dal regime o da persone o entità associate al regime, elencate nell’allegato III, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; |
c) |
la creazione di imprese in partecipazione con le imprese elencate nell’allegato III e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a), si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi con l’impresa in questione prima della data di inserimento nell’elenco, quale figura nell’allegato III.
7. Il divieto di cui al paragrafo 5, lettera b), non impedisce l’aumento di una partecipazione nelle imprese elencate nell’allegato III se tale aumento è previsto in un accordo concluso prima della data di inserimento nell’elenco dell’impresa in questione, quale figura nell’allegato III.
Articolo 11
Le visite governative bilaterali ad alto livello (ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar restano sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola.
Articolo 12
Gli Stati membri non permettono l'assegnazione di personale militare alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar presso Stati membri. Continua a vigere la decisione di ritiro di tutto il personale militare distaccato presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nella Birmania/Myanmar.
Articolo 13
Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche all’elenco riportato nell’allegato II, ove necessario.
Articolo 14
La presente decisione è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata, in particolare per quanto riguarda le imprese elencate negli allegati I e III, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 15
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica fino al 30 aprile 2011.
Fatto a Bruxelles, addi 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.
(2) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.
(3) GU L 108 del 29.4.2009, pag. 54.
ALLEGATO I
Elenco delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e agli articoli 5 e 14
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LEGNO E LEGNAME DA COSTRUZIONE |
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Nome |
Data di inserimento nell'elenco 19.11.2007 |
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1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
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7. |
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8. |
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9. |
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10. |
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11. |
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12. |
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13. |
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14. |
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15. |
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16. |
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17. |
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18. |
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19. |
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20. |
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21. |
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22. |
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23. |
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24. |
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25. |
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26. |
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27. |
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28. |
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29. |
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30. |
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31. |
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32. |
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33. |
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34. |
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35. |
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36. |
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37. |
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38. |
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39. |
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40. |
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41. |
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42. |
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43. |
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44. |
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45. |
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46. |
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47. |
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48. |
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49. |
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50. |
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51. |
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52. |
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53. |
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54. |
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55. |
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56. |
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57. |
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58. |
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59. |
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60. |
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61. |
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62. |
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63. |
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64. |
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65. |
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66. |
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67. |
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68. |
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69. |
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70. |
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71. |
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72. |
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73. |
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74. |
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75. |
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76. |
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77. |
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78. |
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79. |
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80. |
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81. |
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82. |
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83. |
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84. |
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85. |
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86. |
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87. |
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88. |
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89. |
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90. |
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91. |
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92. |
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93. |
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94. |
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95. |
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96. |
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97. |
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INDUSTRIE DI LAVORAZIONE E DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME |
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98. |
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99. |
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100. |
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120. |
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122. |
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123. |
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124. |
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MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNAME |
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125. |
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126. |
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127. |
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128. |
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129. |
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130. |
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131. |
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132. |
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ESPORTATORI DI LEGNAME |
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Data di inserimento nell'elenco 19.11.2007 |
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158. |
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159. |
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160. |
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161. |
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LEGNO DA OPERA |
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162. |
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163. |
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166. |
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168. |
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169. |
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178. |
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180. |
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188. |
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191. |
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192. |
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194. |
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195. |
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196. |
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197. |
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201. |
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202. |
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205. |
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206. |
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208. |
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209. |
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220. |
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222. |
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229. |
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230. |
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231. |
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232. |
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234. |
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235. |
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236. |
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237. |
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238. |
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239. |
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240. |
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241. |
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242. |
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243. |
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244. |
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245. |
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246. |
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247. |
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248. |
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249. |
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250. |
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251. |
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252. |
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253. |
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254. |
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255. |
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256. |
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257. |
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258. |
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259. |
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260. |
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261. |
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262. |
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263. |
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264. |
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265. |
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266. |
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267. |
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268. |
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269. |
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270. |
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271. |
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272. |
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273. |
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274. |
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275. |
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276. |
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277. |
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278. |
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279. |
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280. |
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281. |
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282. |
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283. |
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284. |
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285. |
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286. |
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287. |
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288. |
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289. |
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290. |
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291. |
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292. |
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293. |
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294. |
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295. |
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296. |
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297. |
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298. |
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299. |
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300. |
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301. |
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302. |
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303. |
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304. |
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305. |
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306. |
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307. |
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308. |
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309. |
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310. |
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311. |
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312. |
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313. |
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314. |
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315. |
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316. |
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317. |
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318. |
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319. |
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320. |
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321. |
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322. |
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323. |
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324. |
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325. |
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326. |
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327. |
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328. |
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329. |
|
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330. |
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331. |
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332. |
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333. |
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334. |
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335. |
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336. |
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337. |
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338. |
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339. |
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340. |
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341. |
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342. |
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343. |
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344. |
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345. |
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346. |
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347. |
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348. |
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349. |
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350. |
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351. |
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352. |
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353. |
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354. |
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355. |
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356. |
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357. |
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358. |
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359. |
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360. |
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361. |
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362. |
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363. |
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364. |
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365. |
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366. |
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367. |
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368. |
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369. |
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370. |
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371. |
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372. |
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373. |
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374. |
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375. |
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376. |
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377. |
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378. |
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379. |
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380. |
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381. |
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382. |
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383. |
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384. |
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|
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385. |
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386. |
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387. |
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388. |
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|||||
389. |
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390. |
|
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391. |
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|||||
392. |
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393. |
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|||||
394. |
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395. |
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396. |
|
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397. |
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398. |
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399. |
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400. |
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401. |
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402. |
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403. |
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404. |
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405. |
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406. |
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407. |
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408. |
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409. |
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410. |
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411. |
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412. |
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413. |
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414. |
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415. |
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416. |
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417. |
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418. |
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419. |
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420. |
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421. |
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422. |
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423. |
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424. |
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425. |
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426. |
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427. |
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428. |
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429. |
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430. |
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431. |
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432. |
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|||||
433. |
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|||||
434. |
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435. |
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436. |
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437. |
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438. |
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439. |
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440. |
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441. |
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442. |
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443. |
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444. |
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445. |
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446. |
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447. |
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448. |
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449. |
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450. |
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451. |
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452. |
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453. |
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454. |
|
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|||||
455. |
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|||||
456. |
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457. |
|
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|||||
458. |
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|||||
459. |
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460. |
|
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|||||
461. |
|
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|||||
462. |
|
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463. |
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|||||
464. |
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|||||
465. |
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466. |
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467. |
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468. |
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469. |
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470. |
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471. |
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472. |
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473. |
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474. |
|
|
|||||
475. |
|
|
|||||
476. |
|
|
|||||
477. |
|
|
|||||
478. |
|
|
|||||
479. |
|
|
|||||
480. |
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|||||
481. |
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482. |
|
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|||||
483. |
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|||||
484. |
|
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|||||
485. |
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|||||
486. |
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487. |
|
|
|||||
488. |
|
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|||||
489. |
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|||||
490. |
|
|
|||||
491. |
|
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|||||
492. |
|
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|||||
493. |
|
|
|||||
494. |
|
|
|||||
495. |
|
|
|||||
496. |
|
|
|||||
497. |
|
|
|||||
498. |
|
|
|||||
499. |
|
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|||||
500. |
|
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|||||
501. |
|
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|||||
502. |
|
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|||||
503. |
|
|
|||||
504. |
|
|
|||||
505. |
|
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|||||
506. |
|
|
|||||
507. |
|
|
|||||
508. |
|
|
|||||
509. |
|
|
|||||
510. |
|
|
|||||
511. |
|
|
|||||
Mandalay |
|||||||
512. |
|
|
|||||
513. |
|
|
|||||
514. |
|
|
|||||
515. |
|
|
|||||
516. |
|
|
|||||
517. |
|
|
|||||
518. |
|
|
|||||
519. |
|
|
|||||
520. |
|
|
|||||
521. |
|
|
|||||
522. |
|
|
|||||
523. |
|
|
|||||
524. |
|
|
|||||
525. |
|
|
|||||
526. |
|
|
|||||
527. |
|
|
|
FONDERIE DI FERRO E ACCIAIO |
||||
|
Nome |
Data di inserimento nell'elenco 19.11.2007 |
|||
528. |
|
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|||
529. |
|
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|||
530. |
|
|
|||
531. |
|
|
|||
532. |
|
|
|||
533. |
|
|
|||
534. |
|
|
|||
535. |
|
|
|||
536. |
|
|
|||
INDUSTRIE ESTRATTIVE |
|||||
537. |
|
|
|||
538. |
|
|
|||
539. |
|
|
|||
540. |
|
|
|||
541. |
|
|
|||
542. |
|
|
|||
543. |
|
|
|||
544. |
|
|
|||
545. |
|
|
|||
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