ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.095.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
15 aprile 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


DIRETTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2010

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

I servizi di media audiovisivi transfrontalieri diffusi con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Sono necessarie alcune misure che permettano e assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e garantiscano condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi di media audiovisivi.

(3)

Il Consiglio d’Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.

(4)

Alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi, un quadro normativo riguardante le attività di trasmissione dovrebbe tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e dovrebbe garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(5)

I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L’importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, l’istruzione e la cultura giustifica l’applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(6)

L’articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dello stesso trattato, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(7)

Nelle risoluzioni del 1o dicembre 2005 (4) e del 4 aprile 2006 (5) sul ciclo di Doha e sulla conferenza ministeriale dell’OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sull’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 (6) il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d’identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (7), ha approvato la convenzione dell’Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.

(8)

È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell’informazione televisiva nonché dell’informazione in genere.

(9)

La presente direttiva non pregiudica gli atti dell’Unione di armonizzazione esistenti o futuri, in particolare per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza.

(10)

I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nell’Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e ridurre le barriere d’accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell’importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.

(11)

È necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè ai servizi di media audiovisivi non lineari).

(12)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.

(13)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (8), ha ribadito che l’adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.

(14)

Al fine di promuovere la crescita e l’occupazione nei settori della società dell’informazione e dei media, la Commissione ha adottato l’iniziativa «i2010: Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione». Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell’economia digitale e l’adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l’ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica dell’Unione europea: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l’industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi. In linea di principio, l’obiettivo dell’iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

(15)

Il 4 settembre 2003 (9), il 22 aprile 2004 (10) e il 6 settembre 2005 (11) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

(16)

La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (12), in particolare l’articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(17)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall’applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (13). Di conseguenza, progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (14), dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

(18)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (15), conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello dell’Unione o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva.

(19)

La presente direttiva non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all’organizzazione — compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione —, al finanziamento delle trasmissioni televisive e al contenuto dei programmi. Restano così impregiudicate l’indipendenza dell’evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale dell’Unione.

(20)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.

(21)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interessi.

(22)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d’informazione, d’intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti Internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d’azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d’azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo o di fortuna.

(23)

Ai fini della presente direttiva, il termine «audiovisivo» dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(24)

La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l’utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell’ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, il concetto di programma dovrebbe essere interpretato in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

(25)

Il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare il concetto di «controllo effettivo». La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (16).

(26)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

(27)

La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.

(28)

L’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.

(29)

Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 21 a 28 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.

(30)

Nel contesto della radiodiffusione televisiva il concetto di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.

(31)

La presente direttiva dovrebbe prevedere un’ampia definizione di comunicazioni commerciali audiovisive che, tuttavia, non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(32)

Per i fini della presente direttiva occorre definire le «opere europee», fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.

(33)

Il principio del paese di origine dovrebbe essere considerato come base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all’attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell’informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(34)

Al fine di promuovere un’industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l’Unione, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell’informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell’Unione.

(35)

La fissazione di una serie di criteri materiali è volta a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione su un fornitore di servizi di media per quanto riguarda l’esercizio della prestazione dei servizi oggetto della presente direttiva. Tenuto conto, tuttavia, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e per evitare casi di vuoto giurisdizionale, occorre far riferimento al criterio di stabilimento ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea quale criterio ultimo per determinare la giurisdizione di uno Stato membro.

(36)

L’obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione dell’Unione, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione. Tuttavia, uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi.

(37)

Le restrizioni alla libera fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.

(38)

A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, i criteri secondari dovrebbero essere adeguati per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

(39)

Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell’Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione di «apparecchiature comuni destinate al pubblico» dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(40)

Gli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che «il trattato non vieta ad un’impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita» (17).

(41)

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione. Al fine di far fronte a situazioni in cui un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l’obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia (18), unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. Il concetto di «norme di interesse pubblico generale» è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato CE (ora articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e include, tra l’altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.

(42)

Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l’origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l’esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(43)

A norma della presente direttiva, ferma restando l’applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo (19).

(44)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea», la Commissione ha sottolineato che è necessaria un’analisi attenta dell’approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l’autoregolamentazione. Inoltre, l’esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l’autoregolamentazione costituisce un’iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni.

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un’efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l’autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l’autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l’intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all’autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(45)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell’influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione.

(46)

Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell’Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.

(47)

L’«alfabetizzazione mediatica» si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell’intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi od offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea (20), contiene già una serie di misure possibili per promuovere l’alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.

(48)

I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È tuttavia fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(49)

È essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio. A tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto dell’Unione, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi.

(50)

Occorre prendere le disposizioni necessarie, nell’ambito dell’Unione, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale.

(51)

In particolare, è opportuno stabilire disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette. Al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione. Quando contratti anteriori alla pubblicazione della suddetta direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi.

(52)

Ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società dovrebbero rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi.

(53)

Ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo).

(54)

Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di servizi di media audiovisivi provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 2, purché osservino il diritto e gli obblighi internazionali dell’Unione.

(55)

Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un’emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.

Il concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. Il principio del paese d’origine dovrebbe applicarsi sia all’accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l’accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l’accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l’evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all’evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che trasmette i brevi estratti.

(56)

Le prescrizioni della presente direttiva sull’accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (22), e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l’accesso al segnale dell’emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l’altro, la concessione dell’accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l’accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(57)

Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta sia possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell’identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d’attività a richiesta basati su brevi estratti.

(58)

I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle trasmissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l’utente può esercitare nonché in relazione all’impatto che hanno sulla società (23). Tale situazione giustifica l’imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(59)

La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi è una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. In tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono quindi necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(60)

Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l’uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l’importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all’atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l’accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(61)

I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (24).

(62)

Nessuna delle disposizioni della presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

(63)

Un coordinamento è necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l’accesso e l’esercizio di tali attività.

(64)

L’adozione di norme minime applicabili a tutte le trasmissioni televisive, pubbliche o private, dell’Unione per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine.

(65)

È pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l’adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una quota preponderante nelle trasmissioni televisive di tutti gli Stati membri. Per consentire un controllo dell’applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti. Per il calcolo di questa quota occorre tener conto della situazione specifica della Grecia e del Portogallo. La Commissione dovrebbe portare a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un’area linguistica ristretta.

(66)

È importante ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto dell’Unione che favoriscano il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, affinché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l’attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, specialmente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un’area linguistica ristretta.

(67)

La proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche. Pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo.

(68)

L’impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, e offrirà nuove possibilità e nuovi sbocchi di mercato per talenti creativi nonché per le professioni culturali e i lavoratori del settore culturale.

(69)

I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le trasmissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all’acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» oppure nell’attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l’applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto, in particolare, del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all’acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.

(70)

Nell’applicare l’articolo 16, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(71)

Nel definire i «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all’articolo 17, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

(72)

Gli articoli 16 e 17 della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri. Tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, gli articoli 16 e 17 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione.

(73)

Potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto dell’Unione.

(74)

L’obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri nell’ambito dell’organizzazione dei loro servizi di media audiovisivi anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni fornitori di servizi di media audiovisivi comprendente l’obbligo di contribuire in misura rilevante all’investimento nella produzione nazionale e locale.

(75)

I fornitori di servizi di media audiovisivi, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale.

(76)

È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.

(77)

La questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione di opere cinematografiche dev’essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati.

(78)

Per promuovere attivamente l’una o l’altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri.

(79)

La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tuttavia, tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d’interesse generale.

(80)

Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «televisione senza frontiere» (25) riguardanti la pubblicità, l’elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove e efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.

(81)

L’evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell’uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle trasmissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, e l’inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti. Tuttavia, l’inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l’utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(82)

In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (26), si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (27), che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell’informazione e nella radiodiffusione sonora, dovrebbe far salva la presente direttiva, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi. L’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (28), che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo e fatto salvo quanto disposto all’articolo 21 della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (29).

(83)

Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

(84)

Gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione, dovrebbero poter prevedere condizioni diverse per l’inserimento della pubblicità e limiti diversi per l’entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni.

(85)

Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali e all’aumento della scelta di canali, non si giustifica il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l’integrità dei programmi.

(86)

La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l’altro, e limita, pertanto, le eventuali interruzioni delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano di una protezione particolare.

(87)

Dovrebbe essere previsto un limite del 20 % per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto. Il concetto di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere inteso come pubblicità televisiva, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della durata massima di dodici minuti.

(88)

È necessario vietare ogni comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di comunicazione commerciale audiovisiva indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti.

(89)

Occorre inoltre vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media e prevedere criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche.

(90)

La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all’inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell’esistenza dell’inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l’inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

(91)

L’inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti prevista dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L’inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L’elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall’inserimento di prodotti è il fatto che nell’inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), contiene la locuzione «all’interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte della trama.

(92)

In linea di principio l’inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l’inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(93)

Inoltre, la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell’inserimento di temi.

(94)

Conformemente agli obblighi imposti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli Stati membri, questi sono responsabili dell’attuazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e istituzioni, in particolare la forma dei loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell’attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

(95)

Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l’impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva.

(96)

Occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l’emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali. In particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi.

(97)

Il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita.

(98)

Per evitare distorsioni di concorrenza, tale deroga dovrebbe essere limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione. Il termine «collaterali» indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi.

(99)

Alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l’insieme degli operatori, nonché effettivo canale di distribuzione per i beni e i servizi dell’Unione, è essenziale assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma e il contenuto di tali trasmissioni.

(100)

È importante che, nel controllare l’attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, da una parte, e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita, dall’altra. Pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all’inizio e alla fine di essa.

(101)

La presente direttiva si dovrebbe applicare ai canali esclusivamente dedicati alla televendita o all’autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini della presente direttiva e non pregiudica l’inclusione di tali canali nell’ambito di applicazione di altri strumenti dell’Unione.

(102)

Benché le emittenti televisive siano tenute ad assicurare che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, è nondimeno importante che siano soggette a obblighi specifici in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l’esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato a ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un’asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva.

(103)

Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell’ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già indicazioni adeguate per l’attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

(104)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(105)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«servizio di media audiovisivo»:

i)

un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii)

una comunicazione commerciale audiovisiva;

b)

«programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;

c)

«responsabilità editoriale», l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

d)

«fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

e)

«radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f)

«emittente», un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

g)

«servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

h)

«comunicazione commerciale audiovisiva», immagini, sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;

i)

«pubblicità televisiva», ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

j)

«comunicazione commerciale audiovisiva occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

k)

«sponsorizzazione», ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche, non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il loro nome, il loro marchio, la loro immagine, le loro attività o i loro prodotti;

l)

«televendita», le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

m)

«inserimento di prodotti», ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

n)

«opere europee»:

i)

le opere originarie di Stati membri;

ii)

le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3;

iii)

le opere coprodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’Unione e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettera n), punti ii) e iii), si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato.

3.   Le opere di cui al paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui alle citate disposizioni rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

i)

esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

ii)

la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

iii)

il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

4.   Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, lettera n), ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell’Unione nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2.   Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

a)

quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure

b)

quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3.   Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;

b)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l’economia di tale Stato membro;

c)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4.   I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

b)

anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5.   Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.   Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se ricorrono le condizioni seguenti:

a)

una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l’articolo 27, paragrafo 1 o 2, e/o l’articolo 6;

b)

nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva ha già violato almeno due volte la disposizione o le disposizioni di cui alla lettera a);

c)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all’emittente televisiva e alla Commissione le pretese violazioni e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d)

le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e persiste la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto dell’Unione. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3.   Il paragrafo 2 fa salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull’emittente televisiva interessata.

4.   Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

tutela della sanità pubblica,

pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)

relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)

proporzionati a tali obiettivi;

b)

prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un’indagine penale, lo Stato membro ha:

i)

chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

ii)

notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.   In casi urgenti gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell’urgenza.

6.   Fatta salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto dell’Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell’Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarli o di porvi fine con urgenza.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione.

2.   Uno Stato membro, nei casi in cui:

a)

ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio,

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell’articolo 29 a esaminare il caso.

3.   Il primo Stato membro può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata qualora ritenga che:

a)

i risultati conseguiti attraverso l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e

b)

la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

5.   La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto dell’Unione, lo Stato membro interessato si astiene dall’adottarle.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7.   Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un’applicazione efficace delle norme.

8.   La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest’ultima.

CAPO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il nome del fornitore di servizi di media;

b)

l’indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c)

gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente e efficacemente;

d)

se necessario, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

Articolo 6

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 7

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Articolo 8

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente;

d)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;

e)

le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2.   Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Articolo 10

1.   I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all’inizio, durante e/o alla fine dello stesso.

2.   I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3.   La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Articolo 11

1.   I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

2.   È vietato l’inserimento di prodotti.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti, nei seguenti casi:

a)

nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero;

b)

dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma.

La deroga di cui alla lettera a) non si applica ai programmi per bambini.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all’inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un’impresa legata al fornitore di servizi di media.

4.   In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

a)

prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco;

b)

specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

CAPO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2011 e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione del paragrafo 1.

3.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell’obiettivo della diversità culturale.

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 14

1.   Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell’Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all’articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 18 dicembre 2007 in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2.   Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.   In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.   I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

CAPO VI

PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Articolo 16

1.   Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, tale proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2.   Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17.

Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all’articolo 17 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione vigila sull’applicazione del presente articolo e dell’articolo 17 conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta.

Articolo 17

Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione — escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite — oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 18

Il presente capitolo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

CAPO VII

PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

Articolo 19

1.   La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2.   Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.

Articolo 20

1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.

2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

Articolo 21

È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.

Articolo 22

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a)

non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b)

non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;

c)

non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d)

non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e)

non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;

f)

non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

Articolo 23

1.   La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 %.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

Articolo 24

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

Articolo 25

La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all’autopromozione.

A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né l’articolo 20, né l’articolo 23.

Articolo 26

Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell’Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.

CAPO VIII

TUTELA DEI MINORI NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Articolo 27

1.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi.

3.   Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un’avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

CAPO IX

DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Articolo 28

1.   Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2.   Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4.   La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l’emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.

5.   Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPO X

COMITATO DI CONTATTO

Articolo 29

1.   È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2.   I compiti del comitato di contatto sono:

a)

agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione della stessa, in particolare dall’applicazione dell’articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b)

esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

c)

essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire;

d)

discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico;

e)

agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell’Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f)

esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

CAPO XI

COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 30

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4, specialmente mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.

Articolo 32

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all’evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

Tale relazione valuta anche la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella presente direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.

Articolo 34

La direttiva 89/552/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

Articolo 35

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2010.

(2)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Il titolo originale di tale atto era «direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive».

(3)  Cfr. allegato I, parte A.

(4)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 104.

(7)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(8)  GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla «televisione senza frontiere» (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453).

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell’UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali) (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026).

(11)  Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («televisioni senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117).

(12)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(13)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(14)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(15)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(16)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(17)  Causa C-56/96, VT4 Ltd contro Vlaamse Gemeenschap, punto 22, Raccolta 1997, pag. I-3143; causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Raccolta 1999, pag. I-1459; cfr. anche causa C-11/95, Commissione contro Belgio, Raccolta 1996, pag. I-4115 e causa C-14/96, Paul Denuit, Raccolta 1997, pag. I-2785.

(18)  Causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, cit.; causa 33/74, Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Raccolta 1974, pag. 1299; causa C-23/93, TV 10 SA contro Commissariaat voor de MEDIA, punto 21, Raccolta 1994, pag. I-4795.

(19)  Causa C-355/98, Commissione contro Belgio, punto 28, Raccolta 2000, pag. I-1221; causa C-348/96, Calfa, punto 23, Raccolta 1999, pag. I-11.

(20)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(21)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(22)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(23)  Causa C-89/04, Mediakabel BV contro Commissariaat voor de MEDIA, Raccolta 2005, pag. I-4891.

(24)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(25)  GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

(26)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(27)  GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

(28)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(29)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 34)

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio

(GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

 

Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

 

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27)

limitatamente all’articolo 1

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento in diritto nazionale

(di cui all’articolo 34)

Direttiva

Termine di recepimento

89/552/CEE

3 ottobre 1991

97/36/CE

31 dicembre 1998

2007/65/CE

19 dicembre 2009


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/552/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, lettera a), alinea

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alinea

Articolo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 1, lettere dalla b) alla m)

Articolo 1, paragrafo 1, lettere dalla b) alla m)

Articolo 1, lettera n), punto i), alinea

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), alinea

Articolo 1, lettera n), punto i), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto i)

Articolo 1, lettera n), punto i), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto ii)

Articolo 1, lettera n), punto i), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii)

Articolo 1, lettera n), punto i), quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, lettera n), punto ii), alinea

Articolo 1, paragrafo 3, alinea

Articolo 1, lettera n), punto ii), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto i)

Articolo 1, lettera n), punto ii), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto ii)

Articolo 1, lettera n), punto ii), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto iii)

Articolo 1, lettera n), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2 bis, paragrafo 4, alinea

Articolo 3, paragrafo 4, alinea

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), alinea

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), alinea

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i)

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

Articolo 2 bis, paragrafi 5 e 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3 bis

Articolo 5

Articolo 3 ter

Articolo 6

Articolo 3 quater

Articolo 7

Articolo 3 quinquies

Articolo 8

Articolo 3 sexies

Articolo 9

Articolo 3 septies

Articolo 10

Articolo 3 octies, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 3 octies, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 11, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 3 octies, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 3 octies, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 3 nonies

Articolo 12

Articolo 3 decies

Articolo 13

Articolo 3 undecies

Articolo 14

Articolo 3 duodecies

Articolo 15

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 17

Articolo 9

Articolo 18

Articolo 10

Articolo 19

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 18 bis

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 23 bis

Articolo 29

Articolo 23 ter

Articolo 30

Articolo 24

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 27

Articolo 36

Allegato I

Allegato II