ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.080.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 254/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, che approva un programma di controllo della salmonella nel pollame in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 in merito alla qualifica relativa alla lotta contro la salmonella di alcuni paesi terzi ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 256/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Alubia de La Bañeza-León (IGP)]

17

 

*

Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE ( 1 )

28

 

*

Regolamento (UE) n. 259/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Colline Pontine (DOP)]

32

 

*

Regolamento (UE) n. 260/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DOP)]

34

 

*

Regolamento (UE) n. 261/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

36

 

*

Regolamento (UE) n. 262/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante centoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

40

 

 

Regolamento (UE) n. 263/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

Regolamento (UE) n. 264/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

46

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

48

 

 

2010/180/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2010, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2010) 1867]  ( 1 )

52

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003)

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


REGOLAMENTO (UE) N. 254/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

che approva un programma di controllo della salmonella nel pollame in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 in merito alla qualifica relativa alla lotta contro la salmonella di alcuni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e possano transitare nell’Unione soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nel suo allegato I.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni avicole nell’Unione. L’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell’Unione che autorizza gli Stati membri a importare animali contemplati da tale regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione da parte del paese terzo interessato di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (4), i programmi di controllo della salmonella riguardanti i tacchini da riproduzione e da reddito, le relative uova da cova, i pulcini di un giorno di tacchini, i tacchini da macellazione e il pollame per il ripopolamento di tacchini, di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati all’interno dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2010.

(4)

Il Canada, Israele e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.

(5)

Alcuni paesi terzi attualmente inclusi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini, oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Pertanto le importazioni da questi paesi terzi di tacchini da riproduzione e da reddito, delle relative uova da cova, dei pulcini di un giorno di tacchini nonché dei tacchini da macellazione e del pollame per il ripopolamento di tacchini non vanno più autorizzate a partire dal 1o gennaio 2010.

(6)

Israele ha presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne, come integrazione al suo programma di controllo approvato tramite la decisione 2007/843/CE della Commissione (5). Anche il Brasile ha presentato i programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di galline da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.

(7)

L’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti e i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame da riproduzione e da reddito, pulcini di un giorno e uova da cova definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla salmonella:

a)

negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno di tacchini, presentato dal Canada, da Israele e dagli Stati Uniti;

b)

nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole o di polli da carne, presentato da Israele;

c)

nelle galline da riproduzione della specie Gallus gallus, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus, presentato dal Brasile.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(5)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australia

AU-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal e Stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Bielorussia

BY-0

L’intero paese

EP e E (entrambi “solo per transito attraverso l’UE”)

IX

 

 

 

 

 

 

C — Canada

CA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

L’intero paese

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Cile

CL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia di Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenlandia

GL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L’intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — India

IN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

Repubblica di Corea

KR-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-O

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Occidentale peninsulare

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC —

Nuova Caledonia

NC-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ —

Nuova Zelanda

NZ-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbia (5)

RS-0 (5)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Russia

RU-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailandia

TH-0

L’intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisia

TN-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turchia

TR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — Stati Uniti

US-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sudafrica

ZA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L’intero paese

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

nella sezione «Programma di lotta contro la salmonella» sono aggiunte le seguenti voci:

« “ S5”:

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione e da reddito (BPP) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“ST0”:

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini, pulcini di un giorno (DOC) di tacchini, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini e uova da cova (HEP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“ST1”:

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini nonché di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»;

b)

nel modello di certificato per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«(6)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.»;

c)

nel modello di certificato per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«(6)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.»;

d)

nel modello di certificato per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), la nota 5 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«(5)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.»;

e)

nel modello di certificato per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«(6)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.»


(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell’Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell’Unione.

(3)  Conformemente all’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull’argomento presso le Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»;


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/10


REGOLAMENTO (UE) N. 255/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a stabilire delle misure in materia di gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management, in appresso «ATFM») allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile nell’uso dello spazio aereo e migliorare i processi di ATFM.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2) ha conferito mandato all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) di elaborare norme di attuazione per la ATFM. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 7 dicembre 2007 concernente il suddetto mandato.

(3)

L’applicazione uniforme delle norme e procedure specifiche all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo è di importanza fondamentale ai fini di un utilizzo ottimale della capacità disponibile del controllo del traffico aereo attraverso una gestione e un funzionamento efficienti dell'attività di ATFM.

(4)

Il presente regolamento non si applica alle operazioni e all’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano in quanto traffico aereo generale sono soggetti alle misure di ATFM quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti ai quali si applicano le misure di ATFM.

(5)

A norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 è necessario proteggere gli interessi essenziali della politica di difesa o di sicurezza degli Stati membri nella definizione e nell’attuazione delle misure di ATFM.

(6)

Eurocontrol ha istituito una centrale unica per la ATFM incaricata della programmazione, del coordinamento e dell’esecuzione di misure di ATFM, tenendo conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per la regione europea. È necessario che gli Stati membri adottino le opportune misure dirette a garantire che l’unità centrale ATFM ottimizzi gli effetti complessivi delle misure di ATFM sulla rete europea di gestione del traffico aereo (European air traffic management network, in appresso «EATMN»).

(7)

È necessario che le misure di ATFM si basino sui principi stabiliti dall’ICAO e che tutte le parti del sistema ATFM si attengano a norme in grado di garantire che la capacità di controllo del traffico aereo venga utilizzata in modo sicuro e nella massima misura possibile.

(8)

Occorre che le misure di ATFM tengano conto della disponibilità di rotte e di spazio aereo, in particolare con l’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo da parte di tutte le parti interessate, inclusa la cellula di gestione dello spazio aereo, di cui al regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (3).

(9)

Allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile della EATMN inclusi gli aeroporti, è necessario stabilire delle procedure dirette a migliorare la coerenza tra le bande orarie degli aeroporti e i piani di volo.

(10)

È necessario che gli Stati membri e le parti coinvolte nei processi di ATFM dispongano di tempo sufficiente per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla gestione dei flussi di traffico aereo.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alla gestione dei flussi di traffico aereo (in appresso ATFM) allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e migliorare le procedure di ATFM.

2.   Il presente regolamento si applica nello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004:

a)

a tutti i voli destinati a operare o che operano come traffico aereo generale e in conformità alle norme di volo strumentale (in appresso «IFR»), in tutto o in parte;

b)

a tutte le fasi dei voli di cui alla lettera a), e alla gestione del traffico aereo.

3.   Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti, o agli agenti che operano in loro nome, che partecipano alle procedure di ATFM:

a)

esercenti di aeromobili;

b)

unità dei servizi di traffico aereo (air traffic service units, in appresso «unità ATS»), inclusi gli uffici di pista ATS e i servizi di controllo dell’aerodromo;

c)

servizi di informazioni aeronautiche;

d)

entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo;

e)

organismi di gestione aeroportuali;

f)

l’unità centrale ATFM;

g)

unità locali ATFM;

h)

coordinatori di bande orarie (slots) di aeroporti coordinati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (4).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «misura di gestione del flusso di traffico aereo»: iniziativa diretta alla gestione dei flussi di traffico aereo e alla gestione delle capacità;

2)   «operatore»: la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo;

3)   «norme di volo strumentale (IFR)»: le norme di volo strumentale secondo la definizione contenuta nell’allegato 2 della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale civile del 1944 (in appresso «la Convenzione di Chicago»);

4)   «ufficio di pista dei servizi di traffico aereo (ATS)»: unità ATS istituita allo scopo di ricevere rapporti relativi ai servizi di traffico aereo e ai piani di volo presentati prima del primo rilascio di un’autorizzazione del controllo del traffico aereo;

5)   «unità locale di gestione del flusso di traffico aereo (ATFM)»: entità di gestione dei flussi che opera per conto di uno o più altre entità di gestione dei flussi in quanto interfaccia tra l’unità centrale ATFM e un’unità ATS o un gruppo di tali unità;

6)   «evento critico»: situazione insolita o crisi che comporta una perdita importante di capacità della EATMN o un grave squilibrio tra la capacità della EATMN e la domanda o una grave lacuna nel flusso di informazioni in una o più parti della EATMN;

7)   «banda oraria di partenza di gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM)»: orario di decollo calcolato attribuito dall’unità centrale ATFM con un margine di tolleranza gestito dalla unità ATS locale;

8)   «orientamento delle rotte e del traffico»: politiche e procedure per l’utilizzo delle rotte da parte dell’aeromobile;

9)   «piano di volo multiplo»: più piani di volo presentati per uno stesso volo tra due aeroporti;

10)   «configurazione di settore di un’unità dei servizi del traffico aereo (ATS)»: descrizione quadridimensionale di un settore o di un gruppo di settori di spazio aereo di un’unità ATS, che può essere operato su base permanente o temporanea;

11)   «tempo di rullaggio in aeroporto»: periodo di tempo predeterminato dal momento della partenza a quello del decollo, espresso in minuti e valido durante le normali operazioni in aeroporto;

12)   «posizione di volo aggiornata»: posizione dell’aeromobile, aggiornata tramite i dati del controllo, i dati del piano di volo o le comunicazioni della posizione;

13)   «autorizzazione del controllo del traffico aereo»: autorizzazione data ad un aeromobile a procedere alle condizioni specificate da un’unità di controllo del traffico aereo;

14)   «sospensione del piano di volo»: procedura avviata da un’entità che svolge la ATFM per garantire che venga apportata una modifica al piano di volo da parte dall’operatore prima che il volo venga effettuato;

15)   «servizio aereo»: un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;

16)   «registro operativo»: registro del sistema ATFM convertito in banca dati per consentire una rapida ricerca dei dati di ATFM.

Articolo 3

Quadro di gestione dei flussi del traffico aereo

1.   La pianificazione, il coordinamento e l’attuazione delle misure di ATFM delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono conformi alle disposizioni dell’ICAO precisate nell’allegato.

2.   L’attività di ATFM rispecchia i principi seguenti:

a)

le misure di ATFM mirano a:

i)

impedire un eccesso di domanda di traffico aereo rispetto alla capacità dichiarata di controllo del traffico aereo di settori e aeroporti;

ii)

utilizzare la capacità della EATMN nella massima misura possibile allo scopo di ottimizzare l’efficienza della stessa e ridurre al minimo gli effetti negativi per gli operatori;

iii)

ottimizzare la capacità disponibile della EATMN attraverso lo sviluppo e l’applicazione di misure dirette a incrementare la capacità da parte delle unità ATS;

iv)

fornire un sostegno alla gestione di eventi critici;

b)

le unità locali ATFM e l’unità centrale ATFM vengono considerate come parte della funzione di ATFM.

3.   L’assegnazione delle bande orarie di partenza ATFM attribuisce la precedenza ai voli secondo l’ordine dell’ingresso programmato nel luogo al quale si applica la misura di ATFM, a meno che circostanze speciali richiedano l’applicazione di una regola di priorità diversa formalmente riconosciuta diretta ad agevolare l’attività della EATMN.

Il primo comma può essere applicato ai voli che non sono in grado di accettare l’opzione di una nuova rotta per evitare o alleggerire aree congestionate, tenendo in considerazione il luogo e l’ampiezza dell’area congestionata.

Articolo 4

Obblighi generali degli Stati membri

1.   Gli Stati membri garantiscono che la funzione di ATFM sia a disposizione delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3 nell’arco delle 24 ore.

2.   La definizione e l’attuazione delle misure di ATFM sono compatibili con le esigenze degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa, allo scopo di garantire l’efficienza nella pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo a favore delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

3.   Vengono istituite procedure coerenti per la cooperazione tra le parti che partecipano alla funzione di ATFM, le unità ATS e le entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo, allo scopo di ottimizzare l’uso dello spazio aereo.

4.   Viene redatto un documento comune di riferimento che prevede le politiche, le procedure e la descrizione in materia di orientamento delle rotte e del traffico. Se del caso, la pubblicazione delle rotte disponibili nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche deve essere coerente con il suddetto documento comune di riferimento.

5.   Le procedure comuni per chiedere l’esenzione da una banda oraria di partenza ATFM sono redatte in conformità alle disposizioni dell’ICAO precisate nell’allegato. Tali procedure vengono coordinate con l’unità centrale ATFM e pubblicate nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche.

Articolo 5

Obblighi degli Stati membri relativi all’unità centrale ATFM

Gli Stati membri garantiscono che l’unità centrale ATFM:

a)

ottimizzi gli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN attraverso la pianificazione, il coordinamento e l’attuazione di misure di ATFM;

b)

si consulti con gli operatori sulla definizione di misure di ATFM;

c)

garantisca l’attuazione effettiva delle misure di ATFM, assieme alle unità locali ATFM;

d)

in coordinamento con le unità locali ATFM individui rotte alternative per evitare o alleggerire aree congestionate, tenendo conto degli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN;

e)

proponga una nuova rotta ai voli in grado di ottimizzare l’effetto della lettera d);

f)

trasmetta informazioni sulla ATFM in maniera tempestiva agli operatori e alle unità ATS, tra cui:

i)

misure pianificate di ATFM;

ii)

impatto delle misure di ATFM sull’orario di decollo e il profilo di volo dei voli individuali;

g)

monitorizzi il verificarsi di casi di mancanza di piani di volo e di presentazione di piani di volo multipli;

h)

sospenda un piano di volo quando, tenendo conto della tolleranza temporale, la banda oraria di partenza ATFM non può essere rispettata e non è noto un nuovo orario stimato di partenza;

i)

monitorizzi il numero di deroghe concesse in conformità all’articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 6

Obblighi generali delle unità ATS

1.   Quando si rende necessaria l’attuazione di una misura di ATFM, le unità ATS si coordinano, attraverso la locale unità ATFM, con l’unità centrale ATFM per fare in modo che la scelta della misura avvenga tenendo conto dell’ottimizzazione degli effetti di funzionamento complessivo sulla EATMN.

2.   Se necessario, gli uffici di pista ATS agevolano lo scambio di informazioni tra piloti o operatori e l’unità locale o centrale ATFM.

3.   Le unità ATS provvedono a che le misure di ATFM applicate agli aeroporti siano coordinate con l’organismo di gestione dell’aeroporto interessato, allo scopo di garantire l’efficienza nella pianificazione e nell’utilizzo dell’aeroporto a favore delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

4.   Le unità ATS notificano all’unità centrale ATFM, attraverso l’unità locale ATFM, tutti gli eventi che possono impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo.

5.   Le unità ATS trasmettono all’unità centrale ATFM i dati seguenti e i successivi aggiornamenti, tempestivamente e garantendone la qualità:

a)

disponibilità di spazio aereo e rotte;

b)

configurazioni e attivazioni di settore delle unità ATS;

c)

tempi di rullaggio in aeroporto;

d)

settore di controllo del traffico aereo e capacità aeroportuali;

e)

disponibilità di rotte inclusa la disponibilità derivante dall’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo in conformità del regolamento (CE) n. 2150/2005;

f)

posizioni di volo aggiornate;

g)

deviazioni dai piani di volo;

h)

disponibilità di spazio aereo inclusa la disponibilità derivante dall’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo in conformità del regolamento (CE) n. 2150/2005;

i)

orari effettivi di decollo del volo.

I dati vengono messi a disposizione delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e forniti gratuitamente alla e dalla unità centrale ATFM.

6.   L’unità ATS presso l’aeroporto di partenza provvede affinché:

a)

quando un volo è soggetto ad una banda oraria di partenza ATFM, tale banda oraria venga inclusa come elemento dell’autorizzazione del controllo del traffico aereo;

b)

i voli rispettino le bande orarie di partenza ATFM;

c)

non ottengano l’autorizzazione al decollo quei voli che non rispettano il loro orario di partenza stimato, tenendo conto del margine di tolleranza stabilito;

d)

non ottengano l’autorizzazione al decollo quei voli il cui piano di volo è stato respinto o sospeso.

Articolo 7

Obblighi generali degli operatori

1.   Ogni volo previsto è coperto da un unico piano di volo. Tale piano di volo riflette correttamente il profilo del volo previsto.

2.   Tutte le pertinenti misure di ATFM e relative modifiche vengono inserite nelle operazioni di volo pianificate e comunicate al pilota.

3.   Quando partono da un aeroporto non soggetto ad una banda oraria di partenza ATFM, gli operatori sono responsabili del rispetto dell’orario di partenza stimato, tenendo conto di un margine di tolleranza previsto nelle pertinenti disposizioni dell’ICAO specificate nell’allegato.

4.   Quando un piano di volo è stato sospeso in conformità dell’articolo 5, lettera h), l’operatore interessato si preoccupa di aggiornare o cancellare il piano di volo.

Articolo 8

Obblighi generali degli organismi di gestione dell’aeroporto

Gli organismi di gestione dell’aeroporto notificano all’unità centrale ATFM, direttamente o attraverso l’unità locale ATFM e/o le unità ATS, tutti gli eventi che possono impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo. Essi informano l’unità locale ATFM e le unità ATS se la notifica viene fatta direttamente.

Articolo 9

Coerenza tra i piani di volo e le bande orarie degli aeroporti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando ciò sia richiesto da un coordinatore di bande orarie dell’aeroporto o da un organismo di gestione di un aeroporto coordinato, l’unità centrale ATFM o l’unità locale ATFM trasmetta loro il piano di volo autorizzato di un volo che opera presso tale aeroporto, prima che tale volo venga effettuato. I coordinatori di bande orarie dell’aeroporto o gli organismi di gestione di aeroporti coordinati organizzano l’accesso ai piani di volo autorizzati trasmessi dall’unità centrale ATFM o l’unità locale ATFM.

2.   Prima del volo, gli operatori trasmettono agli aeroporti di partenza e di arrivo le necessarie informazioni per permettere di stabilire una correlazione tra il numero del volo contenuto nel piano di volo e quello notificato per la banda oraria dell’aeroporto corrispondente.

3.   Qualsiasi operatore, organismo di gestione dell’aeroporto e unità ATS può riferire al coordinatore delle bande orarie dell’aeroporto in merito a ripetute operazioni di servizi aerei effettuate a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o all’utilizzo di bande orarie secondo modalità che si discostano notevolmente da quanto indicato al momento dell’assegnazione, con pregiudizio delle attività dell’aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’unità centrale ATFM riferisca ai coordinatori delle bande orarie dell’aeroporto in merito a ripetute operazioni di servizi aerei effettuate a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o all’utilizzo di bande orarie secondo modalità che si discostano notevolmente da quanto indicato al momento dell’assegnazione, con pregiudizio delle attività dell’aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.

Articolo 10

Obblighi relativi a eventi critici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituite e pubblicate dall’unità centrale ATFM le procedure di ATFM per gestire eventi critici al fine di ridurre al minimo le disfunzioni per la EATMN.

2.   Nel prepararsi ad affrontare eventi critici, le unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali coordinano con gli operatori interessati dagli eventi critici la pertinenza e il contenuto delle procedure di emergenza, nonché eventuali modifiche alle norme prioritarie.

Le procedure di emergenza includono:

a)

misure di organizzazione e coordinamento;

b)

misure di ATFM per gestire l’accesso alle aree colpite al fine di impedire un eccesso di domanda di traffico aereo rispetto alla capacità dichiarata di tutto o di parte dello spazio aereo degli aeroporti interessati;

c)

circostanze, condizioni e procedure per l’applicazione di norme prioritarie per i voli, nel rispetto degli interessi essenziali in materia di sicurezza o di difesa degli Stati membri;

d)

disposizioni di recupero.

Articolo 11

Monitoraggio del rispetto delle misure di ATFM

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando, nel corso di un anno, il rispetto delle bande orarie di partenza ATFM in un aeroporto è pari all’80 % o inferiore, l’unità ATS in tale aeroporto trasmette le informazioni pertinenti sul mancato rispetto e le iniziative prese per garantire il rispetto delle bande orarie di partenza della ATFM. Tali azioni vengono indicate in una relazione che lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione.

2.   L’unità ATS nell’aeroporto interessato trasmette le informazioni pertinenti su tutti i casi di mancato rispetto del rigetto o della sospensione di un piano di volo in tale aeroporto e delle iniziative prese per garantire tale rispetto. Tali iniziative vengono indicate in una relazione che lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

l’unità centrale ATFM proceda ad una notifica agli Stati membri che concedono deroghe oltre lo 0,6 % delle proprie partenze annuali;

b)

lo Stato membro oggetto della notifica di cui alla lettera a), redige una relazione contenente i dettagli delle deroghe concesse da trasmettere alla Commissione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando viene individuato un caso di mancato rispetto delle misure di ATFM derivante dall’applicazione dell’articolo 5, lettera g), l’unità centrale ATFM notifichi all’operatore tale mancato rispetto.

5.   Gli operatori trasmettono una relazione all’unità centrale ATFM in merito ad ogni caso di mancato rispetto delle misure di ATFM, che contiene i dettagli delle circostanze che hanno portato alla mancanza di un piano di volo o a piani di volo multipli e le iniziative prese per correggere tale inottemperanza.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’unità centrale ATFM rediga una relazione annuale contenente i dettagli relativi all’assenza dei piani di volo o ai piani di volo multipli che vengono presentati e la presenti alla Commissione.

7.   Gli Stati membri effettuano una revisione annuale del rispetto delle misure di ATFM per garantire che le parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, migliorino il grado di rispetto di tali misure.

Articolo 12

Valutazione del funzionamento

1.   Nell’applicazione dell’articolo 11, gli Stati membri provvedono affinché l’unità centrale ATFM rediga delle relazioni annuali indicanti il livello qualitativo della attività di ATFM, che precisano:

a)

le cause delle misure di ATFM;

b)

l’impatto delle misure di ATFM;

c)

il rispetto delle misure di ATFM;

d)

i contributi delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, all’ottimizzazione dell’effetto complessivo di rete.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito e aggiornato dall’unità centrale ATFM un archivio dei dati ATFM, come prevede l’articolo 6, paragrafo 5, i piani di volo, i registri operativi e i dati contestuali pertinenti.

I dati di cui al primo comma vengono conservati per un periodo di 2 anni dalla trasmissione e messi a disposizione della Commissione, degli Stati membri, delle unità ATS e degli operatori.

Tali dati vengono messi a disposizione dei coordinatori e degli operatori aeroportuali a sostegno delle loro valutazioni periodiche della capacità dichiarata.

Articolo 13

Norme di sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuata una valutazione di sicurezza, comprendente l’individuazione del pericolo, nonché la valutazione e la riduzione del rischio, prima dell’eventuale introduzione di procedure e di consistenti modifiche ai sistemi di ATFM, con l’inclusione di una valutazione del processo di gestione della sicurezza che affronti l’intero ciclo vitale del sistema di gestione del traffico aereo.

Articolo 14

Requisiti supplementari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, che partecipa alle attività di ATFM:

a)

sia debitamente informato delle disposizioni del presente regolamento;

b)

sia dotato della formazione e della competenza adeguate per l’incarico svolto.

2.   Gli Stati membri adottano le necessarie misure per garantire che le parti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, aventi responsabilità nelle funzioni di ATFM:

a)

elaborino e aggiornino i manuali operativi contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provvedono affinché i suddetti manuali siano coerenti, accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro diffusione siano oggetto di un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 26 settembre 2011 e notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 26 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20.

(4)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle norme ICAO relative alla gestione dei flussi del traffico aereo

1.

Capitolo 3, paragrafo 3.7.5 (Gestione dei flussi del traffico aereo) dell’allegato 11 della Convenzione di Chicago — Servizi di traffico aereo (13a edizione — luglio 2001, che include l’emendamento n. 47).

2.

Capitolo 3 (Capacità ATS e Gestione dei flussi di traffico aereo) del documento 4444 dell’ICAO — PANS-ATM (15a edizione — 2007).

3.

Capitolo 8.3 (deroghe all’assegnazione di bande orarie ATFM) del documento 7030 dell’ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2007).

4.

Capitolo 8.4 1.c) (Rispetto dell’operatore aereo delle misure di ATFM) del documento 7030 dell’ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2007).

5.

Capitolo 2, paragrafo 2.3.2 (Modifiche all’EOBT) del documento 7030 dell’ICAO - Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2007).


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/17


REGOLAMENTO (UE) N. 256/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Alubia de La Bañeza-León (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Alubia de La Bañeza-León», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 186 dell’8.8.2009, pag. 28.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Alubia de La Bañeza-León (IGP)


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/19


REGOLAMENTO (UE) N. 257/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 32,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

In base al regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione istituisce un programma relativo a una nuova valutazione, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità), degli additivi alimentari autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009.

(2)

Nel 2007 la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio riguardante i progressi nella nuova valutazione degli additivi alimentari (2). Tale relazione fornisce una sintesi delle recenti nuove valutazioni di additivi effettuate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF, Scientific Committee on Food) e dall'Autorità e descrive i provvedimenti presi dalla Commissione europea sulla base dei pareri scientifici.

(3)

La nuova valutazione dei coloranti alimentari è stata già lanciata in maniera prioritaria, giacché le valutazioni dell'SCF relative a tali additivi alimentari sono le più vecchie. La nuova valutazione di alcuni colori (segnatamente E 102 tartrazina, E 104 giallo di chinolina, E 110 giallo tramonto FCF, E 124 ponceau 4R, E 129 rosso allura AC nonché E 122 carmoisina, E 160d licopina) è stata già ultimata. Inoltre alcuni additivi alimentari, come l'E 234 nisina e l'E 214–219 para-idrossibenzoati sono stati recentemente sottoposti a nuova valutazione, dopo che erano stati richiesti, od erano comunque diventati disponibili, nuovi dati scientifici. Non è quindi necessario procedere a una nuova valutazione di tali additivi.

(4)

Alla luce del fatto che le valutazioni più recenti sono quelle relative agli edulcoranti, è opportuno valutare tali additivi per ultimi.

(5)

L'ordine di priorità per la nuova valutazione degli additivi alimentari attualmente approvati dovrebbe essere stilato in base ai criteri seguenti: tempo trascorso dall'ultima valutazione di un additivo alimentare da parte dell'SCF o dell'Autorità, disponibilità di nuovi dati scientifici, entità dell'uso di un additivo alimentare e l'esposizione umana all'additivo alimentare. Inoltre è opportuno tenere conto dell'esito della relazione della Commissione del 2001 sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea (3). La relazione «Food additives in Europe 2000» (Additivi alimentari in Europa 2000) (4) presentata alla Commissione dal Consiglio nordico dei ministri, fornisce ulteriori informazioni in merito all'ordine di priorità da attribuire agli additivi per la nuova valutazione.

(6)

Ai fini dell'efficienza e della praticità è opportuno che la nuova valutazione sia condotta, nei limiti del possibile, raggruppando gli additivi alimentari in base alla principale classe funzionale cui appartengono. Tuttavia, qualora emergessero nuovi dati scientifici che indichino la possibilità di rischi per la salute umana, o che possano influenzare in qualsiasi modo la valutazione della sicurezza di un additivo alimentare, è opportuno che l'Autorità abbia la possibilità di procedere, su propria iniziativa o su richiesta della Commissione, alla nuova valutazione di un additivo alimentare o di un gruppo di additivi alimentari

(7)

È opportuno fissare le scadenze temporali per la nuova valutazione in conformità a tale ordine di priorità. In casi debitamente giustificati, e solo se tale nuova valutazione può ritardare sensibilmente la nuova valutazione di altri additivi alimentari, è ammissibile una revisione delle scadenze temporali previste dal presente regolamento.

(8)

Per consentire un più fluido scorrimento del processo di nuova valutazione, o qualora emergessero nuove preoccupazioni, in futuro sarà possibile fissare termini più specifici per singoli additivi alimentari o gruppi di additivi alimentari.

(9)

Ai fini dell'efficienza della procedura di nuova valutazione è importante che l'Autorità acquisisca dalle parti interessate tutti i dati pertinenti per la nuova valutazione, e che i soggetti interessati vengano informati in largo anticipo qualora si rendano necessari dati supplementari per portare a termine la nuova valutazione di un additivo alimentare.

(10)

È nell'interesse delle imprese interessate alla conferma dell'approvazione di un additivo alimentare nel quadro di una nuova valutazione comunicare qualsiasi dato pertinente per la nuova valutazione dell'additivo alimentare in questione. Se possibile le imprese dovrebbero adoperarsi per trasmettere le informazioni collettivamente.

(11)

L'Autorità dovrebbe lanciare uno o più inviti a presentare dati riguardo a tutti gli additivi alimentari da sottoporre a nuova valutazione. Qualsiasi informazione tecnica e scientifica su un additivo alimentare necessaria ai fini della sua nuova valutazione, segnatamente i dati tossicologici e i dati necessari per stimare l'esposizione umana all'additivo alimentare in questione, devono essere presentati all'Autorità dalle parti interessate entro le scadenze temporali fissate.

(12)

La sicurezza degli additivi alimentari destinati a una nuova valutazione da parte dell'Autorità è stata precedentemente valutata dall'SCF, e molti di tali additivi sono in uso da lungo tempo. Le informazioni da presentare ai fini della nuova valutazione devono comprendere i dati su cui era stata basata la precedente valutazione dell'additivo alimentare in questione oltre a qualsiasi nuovo dato pertinente divenuto disponibile successivamente all'ultima valutazione da parte dell'SFC Tali informazioni devono essere il più complete possibile al fine di consentire all'Autorità di portare a termine la propria nuova valutazione e di formarsi un'opinione aggiornata; la loro presentazione deve essere il più possibile conforme al documento «Guidance on submissions for food additive evaluations» (Guida sulla presentazione di richieste di valutazione di additivi alimentari) (5) adottato dall'SCF in data 11 luglio 2001 e attualmente in vigore.

(13)

L'Autorità può richiedere informazioni supplementari al fine di completare la nuova valutazione dell'additivo alimentare. In tal caso l'Autorità deve richiedere per tempo i dati necessari lanciando un invito aperto a presentare dati o contattando le parti che hanno presentato dati sull'additivo alimentare in questione. Le parti interessate devono presentare le informazioni richieste entro un lasso temporale stabilito dall'Autorità dopo avere esaminato, se del caso, i punti di vista delle parti interessate.

(14)

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che all'atto di approvare gli additivi alimentari si debbano tenere presenti i fattori ambientali. Nel quadro della nuova valutazione di un additivo alimentare, le parti interessate devono quindi comunicare alla Commissione e all'Autorità qualsiasi informazione pertinente riguardo ad eventuali rischi alimentari derivanti dalla produzione, dall'uso o dallo smaltimento di tale additivo.

(15)

Qualora non vengano fornite le informazioni richieste - necessarie per il completamento della nuova valutazione di un additivo alimentare - l'additivo alimentare in questione può essere cancellato dall'elenco degli additivi alimentari approvati nell'Unione.

(16)

La procedura di nuova valutazione degli additivi alimentari deve rispondere alle esigenze di trasparenza e di informazione del pubblico pur garantendo la riservatezza di talune informazioni.

(17)

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un elenco degli additivi alimentari già approvati e attualmente sottoposti a nuova valutazione, specificando la data dell'ultima valutazione da parte dell'SCF o dell'Autorità.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non sollevano opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un programma relativo a una nuova valutazione, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), degli additivi alimentari autorizzati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

2.   Gli additivi alimentari approvati per i quali la nuova valutazione da parte dell'Autorità è già stata completata al momento dell'adozione del presente regolamento non vengono sottoposti a nuova valutazione. L'elenco di tali additivi alimentari figura nell'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

per «additivo alimentare approvato» si intende un additivo alimentare autorizzato precedentemente al 20 gennaio 2009 e menzionato nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (6), nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (7) o nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (8).

b)

per «operatore d'impresa» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa alimentare sotto il suo controllo, delle norme del regolamento (CE) n. 1333/2008;

c)

per «operatore d'impresa interessato» s'intende un operatore d'impresa interessato alla continuità dell'autorizzazione per uno o più additivi alimentari approvati;

d)

per «fascicolo originale» s'intende un fascicolo sulla base del quale l'additivo alimentare è stato valutato e ammesso all' utilizzo come additivo alimentare precedentemente al 20 gennaio 2009.

Articolo 3

Priorità nel quadro della nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati

1.   Gli additivi alimentari approvati vengono sottoposti a nuova valutazione nel seguente ordine e nel rispetto delle seguenti scadenze:

a)

la nuova valutazione di tutti i coloranti alimentari approvati elencati nella direttiva 94/36/CE deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2015;

b)

la nuova valutazione di tutti gli additivi alimentari approvati (ad eccezione dei coloranti alimentari e degli edulcoranti) elencati nella direttiva 95/2/CE deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2018;

c)

la nuova valutazione di tutti gli edulcoranti approvati elencati nella direttiva 94/35/CE deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2020;

2.   Per determinati additivi alimentari rientranti nelle categorie funzionali di cui al paragrafo 1, l'allegato II del presente regolamento fissa scadenze temporali più specifiche. Tali additivi alimentari vengono valutati prima degli altri additivi alimentari della stessa categoria funzionale.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'Autorità in qualsiasi momento, su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, può iniziare in via prioritaria una nuova valutazione di un additivo alimentare o di un gruppo di additivi alimentari, qualora emergano nuovi dati scientifici che:

a)

indichino un possibile rischio per la salute umana, o

b)

siano passibili di influenzare in qualunque modo la valutazione sulla sicurezza di tale additivo alimentare o gruppo di additivi alimentari.

Articolo 4

Procedura per la nuova valutazione

All'atto della nuova valutazione di un additivo alimentare l'Autorità:

a)

esamina il parere originale e i documenti di lavoro del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF, Scientific Committee on Food) o dall'Autorità;

b)

esamina, se disponibile, il fascicolo originale;

c)

esamina i dati presentati dal/dagli operatore/i d'impresa interessato/i e/o da qualsiasi altra parte interessata;

d)

esamina i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri;

e)

individua tutta la letteratura scientifica pertinente pubblicata successivamente all'ultima nuova valutazione di ciascun additivo alimentare.

Articolo 5

Invito a presentare dati

1.   Al fine di acquisire i dati dagli operatori d'impresa e da altre parti interessate, l'Autorità lancia uno o più inviti a presentare dati per gli additivi alimentari in corso di nuova valutazione. Nello specificare il termine per la presentazione dei dati l'Autorità concede un periodo di tempo ragionevole dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per consentirne il rispetto da parte dell'operatore d'impresa interessato e/o di altre parti interessate.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 possono comprendere, tra le altre cose:

a)

relazioni di studio tratte dal fascicolo originale, relative alle valutazioni compiute dall'SCF o dall'Autorità o dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA);

b)

informazioni riguardo ai dati sulla sicurezza dell'additivo alimentare interessato non ancora analizzati dall'SCF o dall'JEFCA;

c)

informazioni sulle specifiche degli additivi alimentari attualmente in uso, comprese informazioni sulla dimensione delle particelle nonché sulle caratteristiche e priorità fisico-chimiche pertinenti;

d)

informazioni sul processo di fabbricazione;

e)

informazioni sui metodi analitici a disposizione per la determinazione nei prodotti alimentari;

f)

informazioni sull'esposizione umana agli additivi alimentari collegata alla catena alimentare (schemi di consumo e utilizzi, livelli attuali e massimi di utilizzo, frequenza della consumazione e altri fattori che incidono sull'esposizione);

g)

reazioni e destino nella catena alimentare.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1.   L'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e qualsiasi altra parte interessata presentano i dati connessi alla nuova valutazione di un additivo alimentare, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, entro la scadenza prevista dall'Autorità nel proprio invito a presentare dati. All'atto di presentare tale documentazione l'operatore d'impresa interessato e le altre parti interessate inseriscono i dati richiesti dall'Autorità conformandosi nella misura del possibile alla versione più recente della «Guidance on submissions for food additive evaluations» (Guida sulla presentazione di richieste di valutazione di additivi alimentari) (9).

2.   Qualora vi siano più operatori d'azienda interessati è ammessa, se possibile, la presentazione collettiva dei dati.

3.   Ove durante la nuova valutazione si rendessero necessarie ulteriori informazioni per la valutazione di una determinata sostanza, l'Autorità le richiede agli operatori d'azienda interessati e sollecita, tramite un invito a presentare dati, le altre parti interessate a presentare tali informazioni. L'Autorità, dopo avere sentito l'opinione dell'operatore d'impresa interessato e delle altre parti interessate riguardo al lasso temporale necessario, fissa un termine per la presentazione di tali informazioni. In tali casi l'Autorità richiede le informazioni supplementari con congruo anticipo in modo da non incidere sui termini generali per la nuova valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato II.

4.   Le informazioni non presentate entro il termine fissato dall'Autorità non verranno prese in considerazione ai fini della nuova valutazione. Tuttavia, in via eccezionale, l'Autorità può decidere, con l'assenso della Commissione, di tenere conto di informazioni presentate dopo la scadenza del termine, a condizione che siano significative ai fini della nuova valutazione di un additivo alimentare.

5.   Nei casi in cui le informazioni richieste non sono state presentate all'Autorità entro il termine fissato, l'additivo alimentare in questione può essere cancellato dall'elenco dell'Unione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 (10).

Articolo 7

Altre informazioni

Nel quadro della nuova valutazione di un additivo alimentare, l'operatore d'impresa interessato o qualsiasi altra parte interessata trasmette all'Autorità e alla Commissione qualsiasi informazione disponibile in relazione a tutti i rischi ambientali derivanti dalla produzione, dall'uso o dallo smaltimento dell'additivo alimentare in questione.

Articolo 8

Riservatezza

1.   Possono essere oggetto di un trattamento riservato le informazioni la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla posizione nei confronti della concorrenza degli operatori d'azienda o di altre parti interessate.

2.   Non sono in ogni circostanza considerate riservate le informazioni seguenti:

a)

il nome e l'indirizzo dell'operatore d'impresa;

b)

la denominazione chimica e una descrizione chiara della sostanza;

c)

informazioni relative all'uso della sostanza in o su specifici prodotti alimentari o categorie di alimenti;

d)

le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza della sostanza;

e)

i(l) metodo(i) di analisi dei prodotti alimentari.

3.   Ai fini del paragrafo 1 l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e le altre parti interessate indicano quali tra le informazioni comunicate desiderano che siano trattate in via riservata. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.

4.   Su proposta dell'Autorità, la Commissione decide, previa consultazione con l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e le altre parti interessate, quali informazioni rimangono riservate e ne informa l'Autorità e gli Stati membri.

5.   La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), adottano le misure necessarie per garantire un'adeguata riservatezza delle informazioni da essi ricevute ai sensi del presente regolamento, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate laddove le circostanze lo richiedono onde proteggere la salute umana e animale e l'ambiente.

6.   L'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 non pregiudica la circolazione delle informazioni tra la Commissione, l'Autorità e gli Stati membri.

Articolo 9

Controllo dei progressi

Ogni anno nel mese di dicembre l'Autorità informa la Commissione e gli altri Stati membri sui progressi del programma di nuova valutazione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  COM(2007) 418 definitivo.

(3)  COM(2001) 542 definitivo.

(4)  Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU (Additivi alimentari in Europa 2000, Situazione delle valutazioni sulla sicurezza degli additivi alimentari attualmente autorizzati nell'UE), Consiglio nordico dei ministri, TemaNord 2002:560.

(5)  «Guidance on submissions for food additive evaluations» del comitato scientifico dell'alimentazione umana. Parere reso in data 11 luglio 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 definitivo.

(6)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

(7)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(8)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(9)  Attualmente il parere formulato dall'SCF in data 11 luglio 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 definitivo.

(10)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

Elenco di additivi alimentari approvati precedentemente al 20 gennaio 2009 per i quali la nuova valutazione da parte dell'Autorità è già stata completata al momento dell'adozione del presente regolamento

No. E

SOSTANZA

Anno dell'ultima valutazione da parte dell'SCF o dell'Autorità

Stato della nuova valutazione da parte dell'Autorità

E 102

Tartrazina

2009

Nuova valutazione ultimata il 23 settembre 2009

E 104

Giallo di chinolina

2009

Nuova valutazione ultimata il 23 settembre 2009

E 110

Giallo tramonto FCF, giallo arancio S

2009

Nuova valutazione ultimata il 24 settembre 2009

E 122

Azorubina, Carmoisina

2009

Nuova valutazione ultimata il 24 settembre 2009

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

2009

Nuova valutazione ultimata il 23 settembre 2009

E 129

Rosso allura AC

2009

Nuova valutazione ultimata il 23 settembre 2009

E 160d

Licopene

2008

Nuova valutazione ultimata il 30 gennaio 2008

E 234

Nisina

2006

Nuova valutazione ultimata il 26 gennaio 2006

E 173

Alluminio

2008

Nuova valutazione ultimata il 22 maggio 2008

E 214

Etil-p-idrossibenzoato

2004

Nuova valutazione ultimata il 13 luglio 2004

E 215

Derivato sodico dell'Etil-p-idrossibenzoato

2004

Nuova valutazione ultimata il 13 luglio 2004

E 218

Metil-p-idrossibenzoato

2004

Nuova valutazione ultimata il 13 luglio 2004

E 219

Derivato sodico del Metil-p-idrossibenzoato

2004

Nuova valutazione ultimata il 13 luglio 2004

E 235

Natamicina

2009

Nuova valutazione ultimata il 26 novembre 2009

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

2006

Nuova valutazione ultimata il 23 novembre 2004 rivista il 26 gennaio 2006

E 474

Sucrogliceridi

2006

Nuova valutazione ultimata il 23 novembre 2004 rivista il 26 gennaio 2006

E 901

Cera d'api (bianca e gialla)

2007

Nuova valutazione ultimata il 27 novembre 2007


ALLEGATO II

Priorità specifiche per determinati additivi rientranti nelle categorie funzionali di additivi alimentari di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2

CAPO I:   COLORANTI ALIMENTARI

Fermo restando il termine generale del 31.12.2015, fissato dall'articolo 3, paragrafo 1 per la nuova valutazione dei coloranti alimentari, sono fissati i seguenti termini specifici riguardo ai coloranti alimentari elencati di seguito:

1.

I seguenti coloranti alimentari sono valutati entro il 15.4.2010

E 123

Amaranto

E 151

Nero brillante BN, nero PN

E 154

Bruno FK,

E 155

Bruno HT e

E 180

Litolrubino BK

2.

I seguenti coloranti alimentari sono valutati entro il 31.12.2010

E 100

Curcumina,

E 127

Eritrosina,

E 131

Blu per alimenti V,

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S,

E 150a

Caramello semplice,

E 150b

Caramello solfito-caustico,

E 150c

Caramello ammoniacale,

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale,

E 161b

Luteina,

E 161g

Cantaxantina,

E 170

Carbonato di calcio,

3.

I seguenti coloranti alimentari sono valutati entro il 31.12.2015

E 101

i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato,

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

E 140

Clorofille e clorofilline: i) Clorofille ii) Clorofilline,

E 141

Complessi delle clorofille con rame e complessi delle clorofilline con rame i) Complessi delle clorofille con rame ii) Complessi delle clorofilline con rame

E 153

Carbone vegetale,

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

E 160a

Caroteni: i) Caroteni misti, ii) beta-carotene,

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina,

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30),

E 160f

Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico (C30),

E 162

Rosso di radice di barbabietola, betanina,

E 163

Antociani,

E 171

Diossido di titanio,

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro,

E 174

Argento,

E 175

Oro

PARTE II:   ADDITIVI ALIMENTARI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

Fermo restando il termine generale del 31.12.2018, fissato dall'articolo 3, paragrafo 1 per la nuova valutazione degli additivi alimentari diversi dai coloranti alimentari e dagli edulcoranti, sono fissati i seguenti termini specifici riguardo a determinati additivi alimentari e gruppi di additivi alimentari:

1.

Conservanti e antiossidanti E 200-203; E 210-215, E 218-252, E 280-285; E 300-E 321 ed E 586: da valutare entro il 31.12.2015

all'interno di questo gruppo sarà assegnata maggiore priorità agli additivi alimentari seguenti:

E 310-312

Gallati

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

E 220-228

Anidride solforosa e solfiti,

E 304

Esteri di acido grasso di acido ascorbico: i) Palmitato di ascorbile ii) Stearato di ascorbile

E 200-203

Acido sorbico e sorbati

E 284

Acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

E 239

Esametilen tetramina

E 242

Dicarbonato di dimetile

E 249

Nitrito di potassio

E 250

Nitrito di sodio

E 251

Nitrato di sodio

E 252

Nitrato di potassio

E 280-283

Acido propionico e suoi sali di sodio, di calcio e di potassio

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfa-tocoferolo

E 308

Gamma-tocoferolo

E 309

Delta-tocoferolo

2.

Emulsionanti, stabilizzanti, gelificanti E 322, E 400-E 419; E 422-E 495; E 1401-E 1451: da valutare entro il 31.12.2016

All'interno di questo gruppo sarà assegnata maggiore priorità agli additivi alimentari seguenti:

E 483

Tartrato di stearile

E 491-495

Esteri di sorbitano

E 431

Stearato di poliossietilene (40)

E 432-436

Polisorbati

E 444

Acetoisobutirrato di saccarosio

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio

E 414

Gomma d'acacia (gomma arabica) (1)

E 410

Farina di semi di carrube (1)

E 417

Gomma di tara (1)

E 422

Glicerolo

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

3.

E 551 biossido di silicio, E 620-625 glutammati, E 1105 lisozima nonché E 1103 invertasi: da valutare entro il 31.12.2016

4.

I rimanenti additivi alimentari diversi dai coloranti alimentari e dagli edulcoranti sono da valutare entro il 31.12.2018

Con maggiore priorità agli additivi seguenti:

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato e trisilicato di magnesio

E 553b

Talco

E 558

Bentonite

E 999

Estratto di quillaia

E 338-343

acido fosforico e fosfati

E 450-452

Difosfati, trifosfati e polifosfati

E 900

Dimetilpolisilossano

E 912

Esteri dell'acido montanico

E 914

Cera polietilenica ossidata

E 902

Cera candelilla

E 904

Gommalacca

E 626-629

Acido guanilico, guanilato bisodico, guanilato dipotassico e guanilato di calcio

E 630-633

Acido inosinico, disodio inosinato; Dipotassio inosinato e calcio inosinato

E 634-635

Calcio 5'-ribonucleotidi e Disodio 5'-ribonucleotidi

E 507-511

Acido cloridrico, cloruro di potassio, cloruro di calcio, cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico


(1)  Tutte le gomme naturali E 400-418 ed E 425 hanno potuto essere valutate contemporaneamente.


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/28


REGOLAMENTO (UE) N. 258/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità che, per tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, vengano adottate le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Nel luglio 2007 sono stati riscontrati elevati livelli di pentaclorofenolo e di diossine nell'UE, in alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nell'Unione europea se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo (PCP) e di diossine nella gomma di guar.

(3)

In seguito al riscontro di tali livelli elevati di PCP e diossine, nell'ottobre 2007 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (UAV) ha condotto un'ispezione con carattere d'urgenza in India. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla possibile fonte della contaminazione e valutare le misure di controllo messe in atto dalle autorità indiane per evitare il ripetersi di tale contaminazione. Il gruppo d'ispezione è giunto alla conclusione che gli elementi di prova della causa di contaminazione non erano sufficienti e che le indagini condotte dalle autorità indiane non sono riuscite a produrre elementi conclusivi. Nell'industria della gomma di guar, un'industria ampiamente autoregolamentata in cui è presente e usato il pentaclorofenolato di sodio, i controlli in atto per assicurare che tale contaminazione non si ripeta sono risultati inadeguati.

(4)

Pertanto, la decisione 2008/352/CE della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (2) prevede che ogni partita di gomma di guar e di mangimi e alimenti composti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India debba essere accompagnata da un rapporto analitico originale, convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato e che dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di PCP. Le autorità competenti degli Stati membri devono prelevare campioni da tali partite e analizzarli con una frequenza del 5 % per verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP. Il laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti ha realizzato uno studio sulla correlazione tra PCP e diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar con un tenore di PCP inferiore a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine.

(5)

L'UAV ha effettuato una seconda ispezione di controllo nell'ottobre 2009 per valutare le misure di controllo messe in opera dalle autorità indiane volte a prevenire la contaminazione della gomma di guar con PCP e diossine e dare un seguito alle raccomandazioni formulate dalla missione dell'ottobre 2007.

(6)

Durante tale missione sono state rilevate gravi carenze. La situazione dell'impiego industriale del PCP in India non è chiara e al momento della missione non è emerso alcun elemento comprovante l'adozione di provvedimenti volti a bloccarne la produzione o la vendita. I campioni sono prelevati dalla società privata esportatrice senza alcun controllo ufficiale. I casi di non conformità rilevati dal laboratorio su campioni analizzati con una frequenza del 2,5 % circa sono notificati alla società esportatrice senza informarne l'autorità competente. Essendo l'autorità competente all'oscuro di tali inosservanze, non è stato preso alcun provvedimento riguardo alle partite non conformi.

(7)

I risultati indicano che la contaminazione della gomma di guar con PCP e/o diossine non può essere considerata come un incidente isolato e che soltanto l'efficace analisi da parte del laboratorio privato accreditato ha impedito che il prodotto contaminato fosse ancora esportato nell'Unione europea. Tenuto conto del fatto che non è stato apportato alcun miglioramento al sistema di controllo occorre adottare misure supplementari al fine di ridurre potenziali rischi.

(8)

Dal momento che non si può escludere che la gomma di guar originaria dell'India sia esportata nell'UE attraverso un altro paese terzo, è opportuno prevedere controlli casuali della presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.

(9)

La decisione 2008/352/CE va pertanto modificata di conseguenza. Tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni di modifica, che sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, è opportuno sostituire tale decisione con un regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alla gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano;

b)

ai mangimi e agli alimenti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

Articolo 2

Certificazione

1.   Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 presentata all'importazione è accompagnata da:

a)

un certificato sanitario, figurante in allegato, che attesti che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP) e

b)

un rapporto analitico, rilasciato da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, che indichi i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di PCP, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

2.   Il certificato corredato di un rapporto analitico è firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del Commercio e dell'industria e la sua validità è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data della sua emissione.

3.   Le prove di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere effettuate su un campione prelevato dalle autorità indiane competenti dalla partita in conformità delle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (3). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (4) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nel rapporto analitico contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e in ciascuno dei documenti commerciali che accompagnano la partita. Ciascun sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1.

2.   I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 % delle suddette partite.

3.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

4.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

6.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano inoltre controlli materiali casuali, compresi il campionamento e l'analisi volti a rilevare la presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.

Articolo 6

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate finché non sono stati completati tutti i controlli ufficiali. Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata del certificato sanitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica.

Articolo 7

Costi

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio ed eventuali misure adottate in seguito alla non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare o dei mangimi.

Articolo 8

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova:

a)

dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

b)

dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

Articolo 9

Prodotti non conformi

I prodotti nei quali i controlli eseguiti a norma dell'articolo 5 consentono di accertare la presenza di più di 0,01 mg/kg di PCP, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, non entrano nella catena alimentare e dei mangimi. I prodotti non conformi sono smaltiti in modo sicuro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).

Articolo 10

Relazioni

Gli Stati membri, attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), informano la Commissione di tutte le partite in cui è stata riscontrata la presenza di PCP a un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2008/352/CE della Commissione è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all'articolo 1 esportate dal paese d'origine prima del 1o aprile 2010 accompagnate dal rapporto analitico previsto dalla decisione 2008/352/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 42.

(3)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

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26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/32


REGOLAMENTO (UE) N. 259/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Colline Pontine (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Colline Pontine», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 197 del 21.8.2009, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

ITALIA

Colline Pontine (DOP)


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/34


REGOLAMENTO (UE) N. 260/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 197 del 21.8.2009, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DOP)


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/36


REGOLAMENTO (UE) N. 261/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia») sono composte da un contributo dell’Unione e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che i diritti spettanti all’Agenzia siano aggiornati ogni anno in rapporto al tasso d’inflazione.

(3)

I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2009. Il tasso d’inflazione dell’Unione pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è stato dell’1 % nel 2009.

(4)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(6)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2010.

(7)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2010. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

al primo comma «251 600 EUR» è sostituito da «254 100 EUR»,

al secondo comma «25 200 EUR» è sostituito da «25 500 EUR»,

al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

ii)

la lettera b) è modificata come segue:

al primo comma «97 600 EUR» è sostituito da «98 600 EUR»,

al secondo comma «162 600 EUR» è sostituito da «164 200 EUR»,

al terzo comma «9 700 EUR» è sostituito da «9 800 EUR»,

al quarto comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

iii)

la lettera c) è modificata come segue:

al primo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»,

al secondo comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»,

al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera a) il primo comma è modificato come segue:

«6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

ii)

la lettera b) è modificata come segue:

al primo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»,

al secondo comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»;

d)

al paragrafo 4 «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

e)

al paragrafo 5 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

al primo comma «90 200 EUR» è sostituito da «91 100 EUR»;

ii)

al secondo comma «22 500 EUR e 67 600 EUR» è sostituito da «22 700 EUR e 68 300 EUR»;

2)

all’articolo 4 «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

al primo comma «125 800 EUR» è sostituito da «127 100 EUR»,

al secondo comma «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»,

al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»,

il quarto comma è modificato come segue:

«62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»,

«6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

ii)

la lettera b) è modificata come segue:

al primo comma «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»,

al secondo comma «106 300 EUR» è sostituito da «107 400 EUR»,

al terzo comma «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»,

al quarto comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»,

il quinto comma è modificato come segue:

«31 400 EUR» è sostituito da «31 700 EUR»,

«6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

iii)

la lettera c) è modificata come segue:

al primo comma «31 400 EUR» è sostituito da «31 700 EUR»,

al secondo comma «7 800 EUR e 23 500 EUR» è sostituito da «7 900 EUR e 23 700 EUR»,

al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera a) «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

ii)

la lettera b) è modificata come segue:

al primo comma «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»,

al secondo comma «9 400 EUR e 28 300 EUR» è sostituito da «9 500 EUR e 28 600 EUR»,

al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

d)

al paragrafo 4 «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

e)

al paragrafo 5 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

al primo comma «30 100 EUR» è sostituito da «30 400 EUR»;

ii)

al secondo comma «7 500 EUR e 22 500 EUR» è sostituito da «7 600 EUR e 22 700 EUR»;

4)

all’articolo 6 «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»;

5)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

al primo paragrafo «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»;

b)

al secondo paragrafo «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

6)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

al secondo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»;

ii)

al terzo comma «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»;

iii)

al quarto comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»;

iv)

al quinto comma «9 400 EUR e 28 300 EUR» è sostituito da «9 500 EUR e 28 600 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al secondo comma «251 600 EUR» è sostituito da «254 100 EUR»;

ii)

al terzo comma «125 800 EUR» è sostituito da «127 100 EUR»;

iii)

al quinto comma «2 700 EUR e 216 800 EUR» è sostituito da «2 700 EUR e 219 000 EUR»;

iv)

al sesto comma «108 500 EUR» è sostituito da «109 600 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/40


REGOLAMENTO (UE) N. 262/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante centoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 marzo 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica e due persone giuridiche o entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche («l'elenco»). L'11 marzo 2010 il Comitato ha deciso di aggiungere due persone fisiche all'elenco e di modificare i dati identificativi riguardanti sei persone fisiche e una persona giuridica o entità che figurano nell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale per le relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Indirizzo: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Altre informazioni: in liquidazione.

(b)

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

(c)

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Indirizzo: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Altre informazioni: società sciolta nell’ottobre 2002, depennata dal registro delle società nel novembre 2002.

(2)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a)

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.

(b)

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.

(3)

La voce «Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief». Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454419759; (d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, della Fondation Secours Mondial vzw. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w dal 1998. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (j) Rr. Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Giordania, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454419759; (d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, della Fondation Secours Mondial vzw. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w dal 1998. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.

(4)

La voce «Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) in carcere in Germania a ottobre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

(5)

La voce «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: in custodia cautelare presso il carcere di Weiterstadt, Germania, dal 22 maggio 2005» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. Passaporto n.: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: in carcere in Germania dal 22.5.2005. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

(6)

La voce «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) «C00071659» (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: in custodia cautelare a Wuppertal, Germania, dal gennaio 2005» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: nel gennaio 2005 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

(7)

La voce «Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: in carcere in Germania a ottobre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000. Altre informazioni: nel febbraio 2010 si trovava in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

(8)

La voce «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Nazionalità: russa. Passaporto n.: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2003» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Nazionalità: russa. Passaporto n.: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: confermato suo decesso dal 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2003.

(9)

La voce «Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titolo: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. N. passaporto: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (GEDDA) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi). Altre informazioni: (a) n. passaporto A-333602, revocato dal governo indiano, (b) mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo indiano.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titolo: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi), (k) C-267185 (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H-123259 (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G-869537 (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC-285901. Altre informazioni: il passaporto n. A-333602 è stato revocato dal governo indiano. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.11.2003.


26.3.2010   

IT

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L 80/44


REGOLAMENTO (UE) N. 263/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

126,5

JO

64,0

MA

114,8

TN

135,9

TR

89,8

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

75,8

MA

75,4

TR

135,4

ZZ

95,5

0709 90 70

MA

143,0

TR

106,8

ZZ

124,9

0805 10 20

EG

42,9

IL

52,4

MA

51,1

TN

47,9

TR

63,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

66,5

ZA

69,5

ZZ

68,6

0808 10 80

AR

87,7

BR

88,2

CA

100,2

CL

86,9

CN

72,9

MK

24,7

US

131,5

UY

68,2

ZA

82,0

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

87,1

CL

74,0

CN

35,0

US

134,2

UY

106,8

ZA

98,3

ZZ

89,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.3.2010   

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L 80/46


REGOLAMENTO (UE) N. 264/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 79 del 25.3.2010, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 26 marzo 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

1701 99 90 (2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

26.3.2010   

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L 80/48


DECISIONE 2010/179/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2010

per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) hanno alimentato l’insicurezza nell’Europa sudorientale, esacerbando il conflitto nella regione e minacciando la riappacificazione post bellica, in tal modo generando una grave minaccia per la pace e la sicurezza nella regione.

(2)

Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (strategia dell’UE sulle SALW) che stabilisce le linee guida per l’azione dell’UE nel settore delle SALW.

(3)

Tra gli obiettivi la strategia dell’UE sulle SALW individua la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali o all’interno dell’UE e dei suoi Stati membri destinati a contrastare l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. La strategia dell’UE sulle SALW inoltre individua nei Balcani occidentali una delle regioni più colpite dal traffico illecito e dall’accumulazione eccessiva di armi.

(4)

Sotto l’egida del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del precedente patto di stabilità per l’Europa sudorientale (dal 2008 noto come Consiglio di cooperazione regionale), è stato istituito un «Centro dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro» (SEESAC). Il SEESAC è situato a Belgrado ed è costituito di un’unità di supporto tecnico che sostiene una serie di attività operative a livello regionale e nazionale.

(5)

Il SEESAC si prefigge l’obiettivo di impedire la proliferazione e l’accumulazione eccessive di SALW e relative munizioni in tutta l’Europa sudorientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà del flusso transfrontaliero di armi.

(6)

L’UE ha già dato sostegno al SEESAC in passato con la decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l’attuazione dell’azione comune 2002/589/PESC, prorogata e modificata dalle decisioni del Consiglio 2003/807/PESC del 17 novembre 2003 e 2004/791/PESC del 22 novembre 2004. L’attuazione di queste decisioni è stata giudicata positiva dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’UE persegue la promozione della sicurezza e della pace nei Balcani occidentali sostenendo un multilateralismo efficace e le pertinenti iniziative regionali volte a ridurre il rischio che la proliferazione e l’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni presentano per la pace e la sicurezza.

2.   Per realizzare l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’UE sostiene un progetto del SEESAC destinato a ridurre la minaccia che le SALW presentano per la sicurezza nei Balcani occidentali. Le attività che saranno sostenute dall’UE si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte di armi e munizioni instabili e insicure,

ridurre le scorte disponibili di armi e munizioni attraverso attività di distruzione,

aumentare i controlli sulle SALW, anche attraverso l’attuazione degli strumenti internazionali e nazionali relativi alla marchiatura e al rintracciamento nei paesi dei Balcani occidentali e al miglioramento della procedura di registrazione delle armi.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’Alto rappresentante dell’Unione per la Politica estera e di sicurezza comune (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è a cura del SEESAC, il quale assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con il SEESAC.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è pari a 1 600 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC. L’accordo prevede che il SEESAC debba assicurare la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti regolari stilati dal SEESAC. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o sei mesi dopo la data della sua adozione se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO


ALLEGATO

CONTRIBUTO DELL’UE AL PROGETTO DEL SEESAC SULLE SALW NEI BALCANI OCCIDENTALI

1.   Introduzione

La strategia dell’UE sulle SALW ha riconosciuto che l’accumulazione su ampia scala di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) nell’Europa sudorientale rappresenta una sfida di grande portata alla pace e alla sicurezza. I paesi dei Balcani occidentali hanno sollevato particolari timori a causa della storica accumulazione di armi e di scorte di munizioni. Non solo la regione resta direttamente colpita dalla proliferazione delle SALW e relative munizione, ma continua anche a presentare rischi di traffico di armi verso altre zone di conflitto.

Attualmente la principale sfida per i paesi dei Balcani occidentali è l’attuazione pratica degli impegni giuridici e politici da essi assunti nel settore del controllo delle SALW, tra cui rientra il programma d’azione delle Nazioni Unite sulle SALW e lo strumento internazionale per la marchiatura e il rintracciamento (ITI).

Pertanto, al fine di minimizzare il rischio di proliferazione delle SALW, è di fondamentale importanza aumentare la sicurezza delle scorte esistenti di SALW e munizioni, distruggere l’eccedenza e istituire controlli più rigorosi sulle SALW, anche attraverso l’attuazione dell’ITI a livello regionale e il miglioramento della procedura di registrazione. Questi obiettivi e queste attività sono in linea con quelli contenuti nella strategia dell’UE sulle SALW. Il SEESAC propone di realizzare progetti in questi tre settori di attività.

2.   Descrizione del progetto

2.1.   Migliore gestione delle scorte

2.1.1.   Moduli regionali di formazione sulla gestione delle scorte di SALW

Per contribuire ad aumentare la sicurezza e protezione delle scorte di armi e munizioni, il progetto prevede lo sviluppo di tre moduli di apprendimento per i funzionari responsabili delle risorse materiali presso i ministeri della difesa e i ministeri dell’interno dei paesi dei Balcani occidentali. Il corso sarà offerto alle squadre d’ispezione e agli ufficiali allo scopo di aiutarli a familiarizzarsi con le migliori prassi in materia di tecniche di gestione delle scorte.

L’attuazione del progetto si tradurrà in una sensibilizzazione più acuta agli standard internazionali e alle migliori prassi nella gestione delle scorte. Le procedure di realizzazione della gestione delle scorte registreranno un miglioramento in termini sia quantitativi che qualitativi risultando quindi in una maggiore sicurezza e protezione delle scorte.

2.1.2.   Maggiore sicurezza e protezione nei siti di deposito delle SALW e munizioni

Il progetto migliorerà la sicurezza e la protezione dei siti di depositi di armi e munizioni nei Balcani occidentali offrendo specifica assistenza tecnica e infrastrutturale onde potenziare le capacità di immagazzinamento sicuro. Con le attività del progetto si presterà assistenza ai ministeri della difesa in Bosnia-Erzegovina e in Montenegro, nonché al ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, per l’acquisizione e l’installazione dell’attrezzatura necessaria alla messa in sicurezza delle scorte di armi e munizioni. Al personale incaricato della gestione delle scorte sarà impartita una formazione.

Il progetto si tradurrà in disposizioni sulla sicurezza più efficaci e un controllo dell’accesso più rigoroso nei siti prescelti, e quindi in una maggiore sicurezza per le scorte di munizioni. Ne consegue che il rischio di furti e di esplosioni incontrollate sarà ridotto in maniera significativa attraverso un migliore controllo dello stato delle munizioni e delle armi.

2.2.   Distruzione delle SALW

Il progetto intende aumentare la sicurezza e diminuire il rischio di proliferazione grazie ad una riduzione significativa del numero delle eccedenze di armi nei depositi. Per ridurre le SALW in eccedenza detenute dai ministeri dell’interno in Croazia e in Serbia, il progetto realizzerà svariate attività di distruzione delle SALW. In Croazia, si prevede la distruzione di circa 30 000 armi. In Serbia, il numero di armi da distruggere è stimato a 40 000 pezzi.

Il progetto si tradurrà in un numero di eccedenze ridotto in maniera significativa e in una serie di confische di SALW presso i depositi dei ministeri dell’interno in Croazia e in Serbia. La distruzione delle armi recuperate contribuirà in modo decisivo a impedire l’ulteriore proliferazione delle SALW. Inoltre porterà a una maggiore sicurezza nonché ad una migliore sensibilizzazione alle SALW nei due paesi in questione.

2.3.   Maggiori controlli sulle SALW

2.3.1.   Sviluppo di sistemi nazionali di registrazione e di tracciatura delle armi

Il progetto si incentrerà sullo sviluppo o il miglioramento dei sistemi esistenti di registrazione, licenza e tracciatura delle armi. Il sistema di registrazione comprenderà operazioni connesse con il rintracciamento delle armi da fuoco detenute da un singolo e/o da un ente giuridico e sulla quantità di munizioni di cui il possesso è autorizzato. Il sostegno alla tracciatura comprenderà lo sviluppo di prodotti di software che identifichino non solo le armi detenute dai civili ma anche le operazioni connesse con la gestione delle armi, munizioni e/o esplosivi presso negozi, depositi autorizzati o armerie, come le stazioni di polizia locali o i siti di depositi centrali. Sarà possibile identificare le armi, coloro che le usano e l’ubicazione del deposito dell’attrezzatura quando non in uso. Le attività del progetto offriranno anche un’infrastruttura tecnica adeguata per l’attuazione del software di registrazione delle armi.

Lo sviluppo e la creazione di sistemi elettronici di registrazione e di tracciatura delle armi produrrà l’attuazione dei requisiti per la registrazione e la tracciatura fissati dal protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dall’ITI.

2.3.2.   Raccolta e registrazione delle armi

Il progetto è volto a sostenere la raccolta di ogni arma, dispositivo esplosivo, ordigno e relative munizioni, anche attraverso la legalizzazione delle armi detenute dai civili grazie alla registrazione.

Le azioni di sensibilizzazione saranno coordinate da comitati composti di specialisti dei ministeri dell’interno e del PSNU/SEESAC, cui si aggiungeranno altri esperti in PR ove necessario, al fine di divulgare correttamente i dettagli della legalizzazione e della consegna volontaria di armi da fuoco illegali. Le campagne si incentreranno sui canali locali di divulgazione in grado di scendere al livello geografico di dipartimento con la maggiore efficienza possibile. La divulgazione delle informazioni a livello locale sarà rafforzata a livello nazionale attraverso comunicazioni, interviste e documentari. L’informazione sulle campagne sarà divulgata con mezzi elettronici e scritti. I messaggi della campagna avranno carattere positivo e mostreranno l’applicazione della legge nella pratica.

Il progetto migliorerà la sicurezza nei Balcani occidentali togliendo dalla circolazione le armi pericolose attraverso la comunicazione a doppio senso tra la popolazione e la polizia. In particolare il progetto raggiungerà tutte le fasce di età in possesso di armi illegali e tutti coloro che intendono acquistare un’arma.

2.3.3.   Seminario regionale sulla marchiatura e il rintracciamento

Il progetto prevede l’organizzazione di un seminario regionale di due giorni, che si dovrebbe tenere a Belgrado, in Serbia. Il seminario offrirà un aggiornamento sul rispetto degli strumenti internazionali e sull’adozione di legislazione nazionale relativa alla marchiatura e al rintracciamento nei Balcani occidentali. Permetterà di passare in rassegna l’attuazione della legislazione nazionale. L’attuazione del requisito consistente nella marchiatura delle armi importate, sarà l’obiettivo specifico ai sensi del protocollo dell’ONU sulle armi da fuoco.

Tra i partecipanti al seminario regionale figureranno, tra l’altro, rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali, di organizzazioni internazionali, tra cui ONG, delle industrie nazionali nonché esperti tecnici degli Stati membri dell’UE. Si prevede la partecipazione di massimo 50 persone.

Al termine sarà redatta una relazione sulle presentazioni, le discussioni e le raccomandazioni. La documentazione del seminario sarà resa disponibile online.

3.   Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 24 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari di questo progetto sono le istituzioni nazionali dei paesi dei Balcani occidentali responsabili del controllo delle armi e della gestione delle scorte.

La popolazione dei paesi dei Balcani occidentali in questione beneficerà dal progetto grazie ad una riduzione del rischio di insicurezza e instabilità derivante dalla proliferazione generalizzata di SALW.


26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2010) 1867]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/180/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 16 septies,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 6 novembre 2008 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Mentha x piperita L. può essere considerata una sostanza vegetale, un preparato vegetale o una loro combinazione ai sensi della direttiva 2001/83/CE ed è conforme ai requisiti indicati in tale direttiva.

(2)

È pertanto appropriato includere Mentha x piperita L. nell’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale stabilito dalla decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(3)

Per evitare ripetizioni e possibili contraddizioni tra gli allegati e gli articoli 1 e 2 della decisione 2008/911/CE, è opportuno sopprimere in tali articoli i riferimenti a specifiche sostanze.

(4)

La decisione 2008/911/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/911/CE è modificata come segue:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale figura nell’allegato I.

Articolo 2

Le indicazioni, il dosaggio e la posologia specificati, la via di somministrazione e altre informazioni necessarie per l’impiego sicuro come medicinale tradizionale di origine vegetale delle sostanze vegetali elencate nell’allegato I figurano nell’allegato II.»;

2)

gli allegati I e II sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono modificati come segue:

1)

nell’allegato I, la sostanza seguente è inserita dopo Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Finocchio dolce, frutto):

«Mentha x piperita L.»;

2)

nell’allegato II, la voce seguente è inserita dopo quella relativa a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus:

«VOCE DELL’ELENCO COMUNITARIO RELATIVA A MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM

Nome scientifico della pianta

Mentha x piperita L.

Famiglia botanica

Lamiaceae (Labiatae)

Preparato(i) vegetale(i)

Olio di menta piperita: olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle parti aeree fresche della pianta fiorita

Riferimento della monografia della Farmacopea europea

Olio di menta piperita — Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)

Indicazione(i)

Medicinale di origine vegetale utilizzato tradizionalmente:

1)

per alleviare i sintomi della tosse e del raffreddore;

2)

per il sollievo sintomatico dei dolori muscolari localizzati;

3)

per il sollievo sintomatico dei pruriti localizzati sulla pelle intatta.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per le indicazioni specificate esclusivamente in base a un uso di lunga data.

Tipo di tradizione

Europea

Dosaggio specifico

Indicazioni 1, 2 e 3

Dose singola

Bambini di età compresa tra 4 e 10 anni

Preparati semisolidi 2-10 %

Preparati idroetanolici 2-4 %

Bambini di età compresa tra 10 e 12 anni, adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni

Preparati semisolidi 5-15 %

Preparati idroetanolici 3-6 %

Adolescenti di età superiore a 16 anni, adulti

Preparati semisolidi e oleosi 5-20 %

In preparati acquoso-etanolici 5-10 %

In unguenti nasali 1-5 % olio essenziale.

Posologia specifica

Fino a tre volte al dì.

L’uso nei bambini di età inferiore a 2 anni è controindicato (cfr. “Controindicazioni”).

L’uso nei bambini di età inferiore a 6 anni è sconsigliato (cfr. “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Via di somministrazione

Cutanea e transdermica.

Durata d’impiego o limitazioni della durata d’impiego

Indicazione 1

Non utilizzare per più di due settimane.

Indicazioni 2 e 3

Si sconsiglia l’uso continuo del medicinale per più di tre mesi.

Se i sintomi persistono durante l’uso del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Altre informazioni necessarie per l’uso sicuro

Controindicazioni

Bambini di età inferiore a 2 anni, in quanto il mentolo può causare apnea riflessa e laringospasmi.

Bambini con precedenti di convulsioni (febbrili o non febbrili).

Ipersensibilità all’olio di menta piperita o al mentolo.

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Il contatto degli occhi con le mani non lavate dopo l’applicazione di olio di menta piperita può causare irritazione.

Non applicare olio di menta piperita sulla pelle screpolata o irritata.

L’uso nei bambini di età compresa tra 2 e 4 anni è sconsigliato, perché non si dispone di dati sufficienti.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

Nessun caso segnalato.

Gravidanza e allattamento

In mancanza di dati sufficienti, si sconsiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari.

Effetti indesiderati

Son state segnalate reazioni da ipersensibilità quali eruzioni cutanee, dermatite da contatto e irritazioni degli occhi. Si tratta per lo più di reazioni lievi e di natura passeggera. La frequenza non è nota.

È possibile un’irritazione della pelle e della mucosa del naso dopo un’applicazione locale. La frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopraindicate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.»


Rettifiche

26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/55


Rettifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 28 novembre 2003 )

A pagina 80, capitolo C, al punto 66.b 200, lettera e):

anziché:

«È necessario preparare dei nuovi quesiti almeno ogni 6 mesi, in modo tale da sostituire quelli già utilizzati o ritirati. Un registro contenente i quesiti deve essere conservato come riferimento.»,

leggi:

«È necessario preparare delle nuove domande a risposta libera almeno ogni 6 mesi, in modo tale da sostituire quelle già utilizzate o ritirate. Un registro contenente le domande deve essere conservato come riferimento.»