ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.077.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
24 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 241/2010 della Commissione, dell’8 marzo 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’inclusione della Bielorussia nell’elenco di paesi terzi figurante in detto regolamento al fine di consentire il transito dalla Bielorussia nell’UE di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano e che modifica il certificato relativo ai pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 242/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) n. 243/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) ( 1 )

33

 

*

Regolamento (UE) n. 244/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 ( 1 )

42

 

*

Regolamento (UE) n. 245/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, recante deroga al regolamento (CE) n. 288/2009 in ordine al termine di notifica, da parte degli Stati membri, della loro strategia alla Commissione e al termine entro il quale la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto nell’ambito del programma Frutta nelle scuole

50

 

*

Regolamento (UE) n. 246/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata

51

 

 

Regolamento (UE) n. 247/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

52

 

 

DECISIONI

 

 

2010/176/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010, che anticipa la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso per la campagna di commercializzazione 2009/2010 a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1710]

54

 

 

2010/177/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all’impegno congiunto di prezzi accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (UE) N. 241/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2010

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’inclusione della Bielorussia nell’elenco di paesi terzi figurante in detto regolamento al fine di consentire il transito dalla Bielorussia nell’UE di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano e che modifica il certificato relativo ai pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’UE e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova e definisce modelli di certificati per le importazioni di detti prodotti.

(2)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazione specifiche per il transito.

(3)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell’UE soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. I modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnare i prodotti figurano nell’allegato I, parte 2.

(4)

La Bielorussia attualmente non figura nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Essa ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e ha presentato alla Commissione informazioni relative al proprio rispetto delle prescrizioni di detto regolamento.

(5)

La Commissione ha espresso un giudizio favorevole sulle informazioni presentate dalla Bielorussia circa le norme di polizia sanitaria prescritte in tale paese terzo per il transito nell’UE di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In attesa del risultato di un’ispezione che l’Ufficio alimentare e veterinario effettuerà in Bielorussia, l’inclusione nell’elenco va tuttavia limitata al transito nell’UE, con destinazione finale in altri paesi terzi, delle uova e degli ovoprodotti destinati al consumo umano provenienti da detto paese terzo, dato il rischio assai ridotto per la salute degli animali derivante dall’introduzione di tali prodotti. La concessione dell’autorizzazione va subordinata all’ulteriore garanzia che il transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente.

(6)

Poiché tale misura è destinata ad essere provvisoria, è opportuno che la sua validità sia limitata a 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore.

(7)

La voce relativa alla Bielorussia va pertanto inserita nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e una nuova voce va aggiunta nella sezione «Garanzie complementari» di cui all’allegato I, parte 2.

(8)

L’esperienza ha dimostrato che la certificazione delle condizioni di polizia sanitaria dei pulcini di un giorno da parte del veterinario ufficiale al momento dell’importazione della partita nell’UE può presentare problemi pratici per le autorità competenti del paese terzo.

(9)

Al fine di tenere conto dei metodi di produzione e delle procedure di certificazione, garantendo nel contempo che si continuino a rispettare le necessarie norme di polizia sanitaria, è opportuno modificare il modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all’allegato I, parte 2.

(10)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(11)

È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria di cui al presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 possono continuare ad essere importati o a transitare nell’UE fino al 1o giugno 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio

Codice del paese terzo, territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australia

AU-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal e Stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Bielorussia

BY-0

L’intero paese

EP ed E (entrambi “solo per il transito nell’UE”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

L’intero paese

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Cile

CL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia di Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenlandia

GL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L’intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — India

IN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

Repubblica di Corea

KR-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-O

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Malaysia occidentale peninsulare

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC —

Nuova Caledonia

NC-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ —

Nuova Zelanda

NZ-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L’intero territorio

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbia (5)

RS-0 (5)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Russia

RU-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailandia

TH-0

L’intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisia

TN-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turchia

TR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — Stati Uniti

US-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sudafrica

ZA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L’intero paese

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

alla sezione «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

«“IX”

:

è autorizzato solo il transito nell’UE di partite di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano originari della Bielorussia e con destinazione finale in altri paesi terzi, a condizione che tale transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente. Tale autorizzazione di transito è valida solo fino al [gg/mm/aaaa — 18 mesi dalla data di entrata in vigore].»;

b)

il modello di certificato veterinario DOC è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

(DOC)

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(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell’UE per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell’UE.

(3)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


24.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/17


REGOLAMENTO (UE) N. 242/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 dispone l’istituzione di un catalogo delle materie prime per mangimi.

(2)

Va quindi istituita la prima versione di tale catalogo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si istituisce il catalogo delle materie prime per mangimi, quale figura nell’allegato, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.


ALLEGATO

CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nel presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

 

Procedimento

Definizione

Termine di uso corrente/denominazione

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Concentrazione (1)

Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti

Concentrato

2

Decorticazione (2)

Eliminazione parziale o totale dell’involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.

Decorticato, parzialmente decorticato

3

Essiccamento

Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali

Essiccato (naturalmente o artificialmente)

4

Estrazione

Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente

Estratto (nel caso di materiali contenenti oli), melasse, polpa, (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)

5

Estrusione

Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi (cfr. anche pregelatinizzazione)

Estruso

6

Fioccatura

Laminazione di materiale trattato con il caldo umido

Fiocchi

7

Molitura a secco

Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschello)

Farina, crusca, farinaccio (3), cruschello

8

Riscaldamento

Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza

Tostato, cotto, trattato termicamente

9

Idrogenazione

Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi)

Idrogenato, parzialmente idrogenato

10

Idrolisi

Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali

Idrolizzato

11

Pressatura (4)

Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali

Expeller (5) (per i materiali contenenti oli), polpa, residuo (per frutta, ecc.), fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

12

Pellettatura

Compressione mediante passaggio in filiera

Formellati

13

Pregelatinizzazione

Modifica dell’amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda

Pregelatinizzato (6), gonfiato

14

Raffinazione

Eliminazione totale o parziale di impurità in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico

Raffinato, parzialmente raffinato

15

Molitura umida

Separazione meccanica dei componenti del seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l’estrazione dell’amido

Germe, glutine, amido

16

Macinazione

Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

Macinato, macinazione

17

Dezuccheraggio

Estrazione totale o parziale dei mono- o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici

Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

1.   CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

Avena

Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena

 

1.02

Fiocchi di avena

Prodotto ottenuto per schiacciamento dell’avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena

Amido

1.03

Cruschello di avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell’avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell’endosperma

Fibra grezza

1.04

Crusca d’avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell’avena, preventivamente pulita, in semola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca di avena

Fibra grezza

1.05

Orzo

Grani di Hordeum vulgare L.

 

1.06

Farinetta di orzo

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell’orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina

Fibra grezza

1.07

Proteina di orzo

Sottoprodotto essiccato dell’amideria di orzo. È costituito principalmente da proteina ottenuta dalla separazione dell’amido

Proteina grezza

Amido

1.08

Rotture di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati

Amido

1.09

Pula vergine di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. È costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi

Fibra grezza

1.10

Farinaccio di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi

Fibra grezza

1.11

Crusca di riso con carbonato di calcio

Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.12

Farina di foraggio a base di riso parboiled

Sottoprodotto della pulitura di riso greggio parboiled. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.13

Riso da foraggio macinato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all’atto della lavorazione del riso semigreggio o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo

Amido

1.14

Panello di germe di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

1.15

Farina di estrazione di germi di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

1.16

Amido di riso

Amido di riso tecnicamente puro

Amido

1.17

Miglio

Grani di Panicum miliaceum L.

 

1.18

Segale

Semi della Secale cereale L.

 

1.19

Farinetta di segale (7)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

Amido

1.20

Cruschello di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura rispetto alla crusca di segale

Amido

1.21

Crusca di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa

Fibra grezza

1.22

Sorgo

Semi del Sorghum bicolor L. Moench s.l.

 

1.23

Frumento

Semi del Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento

 

1.24

Farinetta di frumento (8)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dalla spelta decorticata. È costituito principalmente da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

Amido

1.25

Cruschello di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dalla spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura rispetto alla crusca di frumento

Fibra grezza

1.26

Crusca di frumento (9)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dalla spelta decorticata. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.27

Germe di frumento

Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.28

Glutine di frumento

Sottoprodotto essiccato dell’amideria di frumento. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell’amido

Proteina grezza

1.29

Farina glutinata di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e da glutine, a cui possono essere aggiunte modeste quantità di componenti di frumento provenienti dalla vagliatura dei chicchi o modeste quantità di residui dell’idrolisi dell’amido

Proteina grezza

Amido

1.30

Amido di frumento

Amido di frumento tecnicamente puro

Amido

1.31

Amido di frumento pregelatinizzato

Prodotto composto di amido di frumento, in gran parte gonfiato mediante trattamento termico

Amido

1.32

Spelta

Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

Triticale

Grani dell’ibrido Triticum X Secale

 

1.34

Granturco

Chicchi di Zea mays L.

 

1.35

Farinetta di granturco (10)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.36

Crusca di granturco

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.37

Panello di germe di granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.38

Farina di estrazione di germe di granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

1.39

Farina glutinata di granturco (11)

Sottoprodotto dell’amideria di granturco ottenuto per via umida. È costituito da crusca e glutine, a cui sono aggiunti i residui della vagliatura del granturco, in proporzione non superiore al 15 % del prodotto, e/o i residui provenienti dall’acqua di macerazione del granturco, utilizzata per la produzione di alcole o di altri derivati dell’amido. Il prodotto può inoltre contenere residui dell’estrazione dell’olio di germi di granturco, parimenti ottenuti per via umida

Proteina grezza

Amido

Sostanze grasse grezze, se superiori al 4,5 %

1.40

Glutine di granturco

Sottoprodotto essiccato dell’amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell’amido

Proteina grezza

1.41

Amido di granturco

Amido di granturco tecnicamente puro

Amido

1.42

Amido di granturco pregelatinizzato (12)

Prodotto costituito da amido di granturco in gran parte gonfiato mediante trattamento termico

Amido

1.43

Radichette di malto

Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati

Proteina grezza

1.44

Borlande (trebbie) essiccate di birreria

Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei

Proteina grezza

1.45

Borlande (trebbie) essiccate di distilleria (13)

Sottoprodotto della distillazione dell’alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati

Proteina grezza

1.46

Borlande scure di distilleria (14)

Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell’acqua di macerazione

Proteina grezza


2.   SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

Panello di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati Arachis hypogaea L. e altre specie di Arachis (tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.02

Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.03

Panello di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.04

Farina di estrazione di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati

Proteina grezza

Fibra grezza

2.05

Seme di colza (15)

Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94 %)

 

2.06

Panello di colza (15)

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94 %)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.07

Farina di estrazione di colza (15)

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94 %)

Proteina grezza

2.08

Gusci di semi di colza

Gusci rimossi durante la decorticazione dei semi di colza

Fibra grezza

2.09

Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo Carthamus tinctorius L. parzialmente decorticati

Proteina grezza

Fibra grezza

2.10

Panello di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell’involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.11

Farina di estrazione di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall’involucro (tegumento) del seme della palma di cocco

Proteina grezza

2.12

Panello di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell’involucro legnoso

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.13

Farina di estrazione di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell’involucro legnoso

Proteina grezza

Fibra grezza

2.14

(Semi di) soia, tostata

Semi di soia Glycine max L. Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.)

 

2.15

Farina di estrazione (di semi) di soia, tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.)

Proteina grezza

Fibra grezza, se superiore all’8 %

2.16

Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati che hanno subito un appropriato trattamento termico (tenore massimo di fibra grezza: 8 % sulla sostanza secca) (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.)

Proteina grezza

2.17

Concentrato proteico (di semi) di soia

Sottoprodotto ottenuto dai semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione finalizzata a ridurre il livello di concentrato esente da azoto

Proteina grezza

2.18

Olio vegetale (16)

Olio ottenuto da vegetali

Umidità, se superiore all’1 %

2.19

Guscio (di semi) di soia

Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia

Fibra grezza

2.20

Semi di cotone

Semi di cotone Gossypium ssp. privati delle fibre

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.21

Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.22

Panello di semi di cotone

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.23

Panello di semi di neuk

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk Guizotia abyssinica Lg Cass. (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.24

Semi di girasole

Semi di girasole Helianthus annuus L.

 

2.25

Farina di estrazione di semi di girasole

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole

Proteina grezza

2.26

Farina di estrazione di semi di girasole parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.27

Semi di lino

Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93 %)

 

2.28

Panello di lino

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93 %)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.29

Farina di estrazione di lino

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93 %)

Proteina grezza

2.30

Sansa di oliva

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell’olivo Olea europaea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli

Proteina grezza

Fibra grezza

2.31

Panello di sesamo

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo Sesamum indicum L. (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %)

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.32

Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma cacao L.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.33

Gusci di cacao

Tegumenti dei semi essiccati e tostati di cacao Theobroma cacao L.

Fibra grezza


3.   SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

Ceci

Semi di Cicer arietinum L.

 

3.02

Farina di estrazione di guar

Sottoprodotto ottenuto dall’estrazione della mucillagine dai semi di Cyamopsis tetragonoloba L. Taub

Proteina grezza

3.03

Vecciolo o zirlo

Semi di Ervum ervilia L.

 

3.04

Cicerchia (17)

Semi di Lathyrus sativus L. sottoposti a un adeguato trattamento termico

 

3.05

Lenticchie

Semi della Lens culinaris a. o. Medik

 

3.06

Lupini dolci

Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare

 

3.07

Fagioli tostati

Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossiche

 

3.08

Piselli

Semi di Pisum ssp.

 

3.09

Cruschello di piselli

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente da pezzetti del cotiledone e, in minor misura, della pellicola dei semi

Proteina grezza

Fibra grezza

3.10

Crusca di piselli

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli

Fibra grezza

3.11

Fave e favette

Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.12

Veccia articolata

Semi della Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Veccia

Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà

 


4.   TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

Polpa di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca)

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 % della sostanza secca. Zuccheri totali espressi in saccarosio, se superiori al 10,5 %

4.02

Melasse di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Umidità, se superiore al 28 %

4.03

Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alle quali sono state aggiunte melasse (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca)

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 % della sostanza secca

4.04

Borlanda di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fermentazione delle melasse di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 35 %

4.05

Zucchero (di barbabietola) (18)

Zucchero estratto dalla barbabietola da zucchero

Saccarosio

4.06

Patata dolce

Tuberi di Ipomoea batatas L. Poir, sotto qualsiasi presentazione

Amido

4.07

Manioca (19)

Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca)

Amido

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 % della sostanza secca

4.08

Amido di manioca pregelatinizzato (20)

Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte rigonfiati mediante un appropriato trattamento termico

Amido

4.09

Polpa di patate

Residuo solido della fecoleria di patate Solanum tuberosum L.

 

4.10

Fecola di patate

Fecola di patate tecnicamente pura

Amido

4.11

Proteina di patate

Sottoprodotto della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola

Proteina grezza

4.12

Fiocchi di patate

Prodotto ottenuto per essiccamento rotativo delle patate lavate, pelate o non pelate e cotte a vapore

Amido

Fibra grezza

4.13

Succo concentrato di patate

Residuo della fecoleria di patate, da cui è stata estratta una parte delle proteine e dell’acqua

Proteina grezza

Ceneri grezze

4.14

Fecola di patate pregelatinizzata

Prodotto costituito da fecola di patate, in gran parte solubilizzata mediante trattamento termico

Amido


5.   ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

Carrube

Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi

Fibra grezza

5.02

Pastazzo di agrumi

Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi

Fibra grezza

5.03

Residuo di frutta (21)

Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi di frutta a granelli o a nocciolo

Fibra grezza

5.04

Polpa di pomodoro

Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Lycopersicum Karst. durante la fabbricazione del succo di pomodoro

Fibra grezza

5.05

Farina di estrazione di vinaccioli

Sottoprodotto ottenuto durante l’estrazione dell’olio dai vinaccioli

Fibra grezza, se superiore al 45 %

5.06

Polpe di uva

Vinacce rapidamente essiccate dopo l’estrazione dell’alcole e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli

Fibra grezza, se superiore al 25 %

5.07

Vinaccioli

Semi estratti dalle vinacce, non disoleati

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza, se superiore al 45 %


6.   FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

Farina di erba medica (22)

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane Medicago sativa L. e Medicago var. Martyn. Esso può contenere tuttavia fino al 20 % di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all’erba medica

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % della sostanza secca

6.02

Residuo di erba medica

Sottoprodotto ottenuto durante la produzione del succo di erba medica mediante estrazione meccanica

Proteina grezza

6.03

Concentrato proteico di erba medica

Prodotto ottenuto dall’essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine

Carotene

Proteina grezza

6.04

Farina di trifoglio (22)

Prodotto ottenuto dall’essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium spp. Esso può tuttavia contenere fino al 20 % di erba medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % della sostanza secca

6.05

Farina di erba (22)  (23)

Prodotto ottenuto dall’essiccamento e dalla macinazione di giovani piante da foraggio

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % della sostanza secca

6.06

Paglia di cereali (24)

Paglia di cereali

 

6.07

Paglia di cereali trattata (25)

Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali

Sodio, se trattato con NaOH


7.   ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

Melasse di canna (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum officinarum L.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Umidità, se superiore al 30 %

7.02

Borlanda di canna (da zucchero)

Sottoprodotto ottenuto per fermentazione delle melasse di canna da zucchero nella produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 35 %

7.03

Zucchero (di canna) (26)

Zucchero estratto dalla canna da zucchero

Saccarosio

7.04

Farina di alghe marine

Prodotto ottenuto con l’essiccamento e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio

Ceneri grezze


8.   PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

Latte scremato in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 5 %

8.02

Latticello in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Lattosio

Umidità, se superiore al 6 %

8.03

Siero di latte in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, formaggio quark e caseina o da procedimenti analoghi

Proteina grezza

Lattosio

Umidità, se superiore all’8 %

Ceneri grezze

8.04

Siero di latte in polvere parzialmente delattosato

Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio

Proteina grezza

Lattosio

Umidità, se superiore all’8 %

Ceneri grezze

8.05

Proteina di siero di latte in polvere (27)

Prodotto ottenuto dall’essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico

Proteina grezza

Umidità, se superiore all’8 %

8.06

Caseina in polvere

Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l’aggiunta di acidi o di presame

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 10 %

8.07

Lattosio in polvere

Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento

Lattosio

Umidità, se superiore al 5 %


9.   PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

Farina di carne (28)

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall’essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonché dal contenuto dell’apparato digerente (tenore minimo di proteina grezza: 50 % sulla sostanza secca) (tenore massimo di fosforo totale: 8 %)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all’8 %

9.02

Farina di carne ed ossa (28)

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall’essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell’apparato digerente

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all’8 %

9.03

Farina di ossa

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall’essiccamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in gran parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell’apparato digerente

Proteina grezza

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all’8 %

9.04

Ciccioli

Prodotti residui della fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore all’8 %

9.05

Farina di pollame (28)

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall’essiccamento e dalla macinazione dei sottoprodotti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,3 %

Umidità, se superiore all’8 %

9.06

Farina di piume idrolizzate

Prodotto ottenuto dall’idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame

Proteina grezza

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,4 %

Umidità, se superiore all’8 %

9.07

Farine di sangue

Prodotto ottenuto dall’essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee

Proteina grezza

Umidità, se superiore all’8 %

9.08

Grassi animali (29)

Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo

Umidità, se superiore all’1 %


10.   PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

Farina di pesce (30)

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stata rimossa parte dell’olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se superiori al 20 %

Umidità, se superiore all’8 %

10.02

Solubili di pesce concentrato

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore al 5 %

10.03

Olio di pesce

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce

Umidità, se superiore all’1 %

10.04

Olio di pesce raffinato, idrogenato

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione

Indice di iodio

Umidità, se superiore all’1 %


11.   MINERALI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

Carbonato di calcio (31)

Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5 %

11.02

Carbonato di calcio e di magnesio

Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio

Calcio

Magnesio

11.03

Alghe marine calcaree (maërl)

Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5 %

11.04

Ossido di magnesio

Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO)

Magnesio

11.05

Solfato di magnesio

Magnesio solfato (MgSO4 7H2O) tecnicamente puro

Magnesio

Zolfo

11.06

Fosfato bicalcico (32)

Fosfato monoidrogeno di calcio precipitato proveniente da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO4 H2O)

Calcio

Fosforo totale

11.07

Fosfato monocalcico-bicalcico

Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 H2O]

Fosforo totale

Calcio

11.08

Fosfato naturale defluorato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati

Fosforo totale

Calcio

11.09

Farina di ossa degelatinizzate

Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate

Fosforo totale

Calcio

11.10

Fosfato monocalcico

Bis(diidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H2PO4)2 xH2O]

Fosforo totale

Calcio

11.11

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro

Calcio

Magnesio

Fosforo totale

11.12

Fosfato monoammonico

Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH4H2PO4)

Azoto totale

Fosforo totale

11.13

Cloruro di sodio (31)

Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino

Sodio

11.14

Propionato di magnesio

Propionato di magnesio tecnicamente puro

Magnesio

11.15

Fosfato di magnesio

Prodotto costituito da dimagnesio fosfato (MgHPO4 xH2O)

Fosforo totale

Magnesio

11.16

Sodio calcio magnesio fosfato

Prodotto costituito da sodio calcio magnesio fosfato

Fosforo totale

Magnesio

Calcio

Sodio

11.17

Mono sodio fosfato

Mono sodio fosfato (NaH2PO H2O) tecnicamente puro

Fosforo totale

Sodio

11.18

Bicarbonato di sodio

Bicarbonato di sodio (NaHCO3) tecnicamente puro

Sodio


12.   VARIE

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

Prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare (33)

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pane, prodotti della panetteria fine, biscotti e pasta alimentare

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.02

Prodotti e sottoprodotti di confetteria (33)

Prodotto o sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di dolciumi e cioccolato

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.03

Prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria (33)

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pasticceria, torte o gelati

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Sostanze grasse grezze

12.04

Acidi grassi

Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore all’1 %

12.05

Sali di acidi grassi (34)

Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio

Sostanze grasse grezze

Sostanze grasse grezze Ca (o Na o K, a seconda del caso)


13.   PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DA PROCESSI DI FERMENTAZIONE E SALI DI AMMONIO

(2)

(3)

(4)

Denominazione del prodotto

Designazione del principio nutritivo o identità del microrganismo

Substrato di coltura (eventuali specifiche)

1.1.1.1.

Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di Methylophilus methylotrophus su metanolo

Methylophilus methylotrophus ceppo NCIB 10.515

Metanolo

1.1.2.1.

Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis e Bacillus firmus, su gas naturale e le cui cellule sono state uccise

Methylococcus capsulatus (Bath) ceppo NCIMB 11132,

Alcaligenes acidovorans ceppo NCIMB 12387

Bacillus brevis ceppo NCIMB 13288

Bacillus firmus ceppo NCIMB 13280

Gas naturale: (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 0,5 % n-butano, 1 % altri componenti), ammonio, sali minerali

Tutti i lieviti — ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4 — le cui cellule sono state uccise

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Candida guilliermondii

Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate

1.4.1.1.

Micelio sottoprodotto della fabbricazione della penicillina insilato e sottoposto a trattamento termico umido mescolato con Lactobacillus brevis plantarum sakei, collinoides e Streptococcus lactis e sottoposto a trattamento termico

Composto azotato Penicillium chrysogenum ceppo ATCC 48271

Vari carboidrati e loro idrolisati

2.2.1.

Lattato di ammonio, prodotto per fermentazione (Lactobacillus bulgaricus)

CH3CHOHCOONH4

Siero di latte

2.2.2.

Acetato di ammonio, soluzione acquosa

CH3COONH4

2.2.3.

Solfato di ammonio, soluzione acquosa

(NH4)2SO4

2.3.1.

Sottoprodotti liquidi, concentrati, della fabbricazione di acido L-glutammico per fermentazione di Corynebacterium melassecola

Sali di ammonio e altri composti azotati

Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati

2.3.2.

Sottoprodotti liquidi, concentrati, della fabbricazione del monocloridrato di L-lisina per fermentazione di Brevibacterium lactofermentum

Sali di ammonio e altri composti azotati

Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati


(1)  Nella versione tedesca «Konzentrieren», può essere sostituito a seconda dei casi da «Eindicken». Il termine d’uso corrente dovrebbe essere pertanto «eingedickt».

(2)  Il termine «decorticazione» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il termine d’uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato».

(3)  Nella versione francese si può utilizzare la denominazione «issues».

(4)  Nella versione francese «Pressage» a seconda dei casi può essere sostituito da «Extraction mécanique».

(5)  Ove opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello».

(6)  Nella versione tedesca si possono utilizzare il termine di uso corrente «aufgeschlossen» e la denominazione «Quellwasser» (in riferimento all’amido).

(7)  I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In tedesco possono essere denominati «Roggennachmehl».

(8)  I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In tedesco possono essere denominati «Weizennachmehl».

(9)  Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina» oppure la denominazione può essere sostituita da un termine corrispondente.

(10)  I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In lingua tedesca possono essere denominati «Maisnachmehl».

(11)  Tale denominazione può essere sostituita da «corn gluten feed».

(12)  Tale denominazione può essere sostituita da «amido di granturco estruso».

(13)  La denominazione può essere completata dall’indicazione della specie di cereale.

(14)  Tale denominazione può essere sostituita da «borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria». La denominazione può essere completata dall’indicazione della specie di cereale.

(15)  Può essere eventualmente aggiunta l’indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione UE.

(16)  La denominazione deve essere completata dall’indicazione della specie vegetale.

(17)  Tale denominazione deve essere completata dall’indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

(18)  Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

(19)  Tale denominazione può essere sostituita da «tapioca».

(20)  Tale denominazione può essere sostituita da «amido di tapioca».

(21)  Tale denominazione può essere completata dall’indicazione della specie di frutta.

(22)  Il termine «farina» può essere sostituito da «formellati». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccamento.

(23)  Tale denominazione può essere completata dall’indicazione della specie di pianta da foraggio.

(24)  Nella dominazione deve essere indicata la specie di cereale.

(25)  Tale denominazione deve essere completata dall’indicazione della natura del trattamento chimico effettuato.

(26)  Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

(27)  Tale denominazione può essere sostituita da «albumina di latte in polvere».

(28)  I prodotti contenenti oltre il 13 % di grassi sulla sostanza secca devono essere definiti «ricchi di sostanze grasse».

(29)  Tale denominazione può essere completata da un’indicazione più precisa del tipo di grasso animale in funzione dell’origine o del metodo di ottenimento (sego, strutto, grasso di ossa ecc.).

(30)  I prodotti contenenti oltre il 75 % di proteina grezza sulla sostanza secca possono essere definiti «ad alto tenore proteico».

(31)  L’indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può esservi aggiunta.

(32)  Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione.

(33)  La denominazione deve essere modificata o completata in modo da precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la materia prima per mangimi.

(34)  Tale denominazione può essere completata dall’indicazione del sale.


24.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/33


REGOLAMENTO (UE) N. 243/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Nell'aprile 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato i Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. La maggior parte delle modifiche sono chiarimenti o correzioni di IFRS esistenti o cambiamenti conseguenti a modifiche precedentemente apportate agli IFRS. Le modifiche all'IFRS 8, allo IAS 17, allo IAS 36 e allo IAS 39 comportano cambiamenti ai requisiti esistenti o una guida addizionale sull'attuazione di questi requisiti.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che i miglioramenti degli IFRS soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

Gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, IFRS 5 e IFRS 8 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2)

I Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 e IAS 39 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;

3)

Le interpretazioni 9 e 16 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sono modificate come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Si modificano i paragrafi 5 e 61.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5

Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS … Tuttavia, un’entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l’entità acquisisce beni facenti parte delle attività nette acquisite in un’aggregazione aziendale come definita dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), in un'aggregazione di entità o attività aziendali sotto comune controllo come descritta nei paragrafi B1–B4 dell’IFRS 3, ovvero nel conferimento di un’attività aziendale all'atto della costituzione di una joint venture come definita dallo IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi … (e pertanto rientrano nell’ambito applicativo del presente IFRS).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

61

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) e i Miglioramenti agli IFRS emessi nel mese di aprile 2009 hanno modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Modifiche all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Si aggiungono i paragrafi 5B e 44E.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5B

Il presente IFRS specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L’informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:

a)

informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o

b)

informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio.

Informazioni aggiuntive in merito alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali dello IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44E

Il paragrafo 5B è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell’aprile 2009. Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche all’IFRS 8 Settori operativi

Si modificano i paragrafi 23 e 36. È aggiunto il paragrafo 35A.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività

23

Un’entità deve fornire una valutazione dell’utile o della perdita per ciascun settore oggetto di informativa. Un’entità deve fornire una valutazione delle attività e passività totali di ciascun settore oggetto di inf2ormativa se tali importi vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un’entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell’utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell’utile o della perdita di settore:

a)

ricavi da clienti terzi;

b)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

35A

Il paragrafo 23 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

36

Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell’esercizio di applicazione iniziale (inclusa l’applicazione della modifica al paragrafo 23 apportata nell’aprile 2009) devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione fosse troppo onerosa.

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

È modificato il paragrafo 69. E’ aggiunto il paragrafo 139D.

STRUTTURA E CONTENUTO

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Passività correnti

69

Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:

a)

è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;

b)

la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

c)

la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

d)

non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139D

Il paragrafo 69 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario

Il paragrafo 16 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 56.

PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Attività di investimento

16

L’informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Soltanto i costi che danno luogo a un’attività rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono classificabili come attività di investimento. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:

a)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

56

Il paragrafo 16 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 17 Leasing

Si modificano i paragrafi 14 e 15. Si aggiungono i paragrafi 15A, 68A e 69A.

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

14

[Eliminato]

15

[Eliminato]

15A

Nel caso in cui il leasing include elementi relativi a terreni e fabbricati, l'entità valuta separatamente la classificazione di ciascun elemento come leasing finanziario od operativo, in conformità ai paragrafi 7-13. Nel determinare se l’elemento terreno sia un leasing operativo o finanziario, una considerazione importante riguarda il fatto che il terreno ha normalmente una vita economica indefinita.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

68A

Un’entità deve rivedere la classificazione degli elementi relativi ai terreni di leasing non scaduti alla data in cui adotta le modifiche di cui al paragrafo 69A sulla base delle informazioni esistenti all’inizio di quei leasing. Essa deve rilevare un leasing di recente classificato come leasing finanziario retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Tuttavia, se un’entità non possiede le informazioni necessarie ad applicare le modifiche retroattivamente, essa deve:

a)

applicare le modifiche a quei leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data in cui adotta le modifiche; e

b)

rilevare l’attività e la passività relativa a un leasing su terreni di recente classificato come leasing finanziario ai propri fair value (valori equi) a tale data; qualsiasi differenza tra quei fair value (valore equo) è rilevata tra gli utili portati a nuovo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

69A

I paragrafi 14 e 15 sono stati eliminati e i paragrafi 15A e 68A sono stati aggiunti come parte dei Miglioramenti agli IFRS dell'aprile del 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività

Il paragrafo 80 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 140E.

UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO

Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari

Avviamento

Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari

80

Al fine della verifica per riduzione di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è così allocato deve:

a)

rappresentare il livello minimo all’interno dell’entità in cui l’avviamento è monitorato per finalità gestionali interne; e

b)

non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 Settori operativi, prima dell’aggregazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

140E

I Miglioramenti agli IFRS emessi nell’aprile del 2009 hanno modificato il paragrafo 80(b). Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

Sono modificati i paragrafi 36, 37, 40, 41 e 130C ed è aggiunto il paragrafo 130E.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Acquisizione come parte di un’aggregazione aziendale

Valutazione del fair value (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale

36

Un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme ad un’attività o passività identificabile contrattuale collegata. In tali casi, l’acquirente rileva l’attività immateriale separatamente dall’avviamento ma insieme all'elemento collegato.

37

L’acquirente può rilevare un gruppo di attività immateriali complementari come un'unica attività a condizione che le singole attività del gruppo abbiano vite utili similari. Per esempio, i termini «marca» o «nome della marca» sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati con riferimento a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica.

40

Se non esiste alcun mercato attivo per un’attività immateriale, il suo fair value (valore equo) è l’importo che l’entità avrebbe pagato per l’attività alla data dell’acquisizione in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l’entità tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività similari. Per esempio, un’entità può applicare dei multipli, che riflettono le attuali operazioni di mercato, ai fattori che determinano la redditività dell’attività (come i ricavi, l’utile operativo o gli utili prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni).

41

Le entità coinvolte nell’acquisto e nella vendita di attività immateriali possono avere sviluppato tecniche per stimare i loro fair value (valori equi) in via indiretta. Queste tecniche possono essere usate per la misurazione iniziale di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale se la loro finalità è quella di stimare il fair value (valore equo) e se riflettono le operazioni e le prassi correntemente utilizzate nel settore industriale cui appartiene l’attività. Tali tecniche comprendono, per esempio:

a)

l’attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti stimati dell’attività; o

b)

la stima dei costi non sostenuti dall'entità a seguito del possesso dell'attività immateriale, e per il fatto di non aver bisogno:

i)

di prenderla in licenza da terzi in una libera transazione (come nell'approccio «ritorno dalle royalty», utilizzando i flussi finanziari netti attualizzati); o

ii)

di ricrearla o sostituirla (come nell’approccio al costo).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

130C

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 12, 33–35, 68, 69, 94 e 130, eliminato i paragrafi 38 e 129 e aggiunto il paragrafo 115A. I Miglioramenti agli IFRS emesso nell’aprile del 2009 ha modificato i paragrafi 36 e 37. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Pertanto, gli importi rilevati per attività immateriali e avviamento in pregresse aggregazioni aziendali non devono essere rettificati. Se l’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare tali modifiche a partire da quell’esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.

130E

I Miglioramenti agli IFRS emessi nell’aprile del 2009 hanno modificato i paragrafi 40 e 41. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Sono modificati i paragrafi 2(g), 80, 97, 100 e 108C ed è aggiunto il paragrafo 103K.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a)

g)

qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le debite approvazioni e perfezionare l’operazione.

h)

COPERTURE

Elementi coperti

Elementi qualificabili

80

Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità e non nei bilanci consolidati del gruppo. Fa eccezione …

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Coperture di flussi finanziari

97

Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, come rettifica da riclassificazione, l’importo che non si prevede di recuperare.

100

Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, quando la vendita programmata si verifica).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103K

I Miglioramenti agli IFRS emessi nell’aprile del 2009 hanno modificato i paragrafi 2(g), 97, 100 e AG30(g). L’entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 2(g), 97 e 100 prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. Un’entità deve applicare la modifica del paragrafo AG30(g) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

108C

I Miglioramenti agli IFRS pubblicati a maggio 2008 hanno modificato i paragrafi 9, 73 e AG8 e hanno aggiunto il paragrafo 50A. Il paragrafo 80 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. L’entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 9 e 50A alla data e con le stesse modalità con cui ha applicato le modifiche del 2005 descritte nel paragrafo 105A. E’ consentita un’applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l’entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica alla guida operativa dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

E’ modificato il paragrafo AG30(g).

DERIVATI INCORPORATI (PARAGRAFI 10-13)

AG30

Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 11(a)) nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 11(b) e (c), un’entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

g)

Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:

i)

il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o

ii)

il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato non rimborsa il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra la quota capitale rimborsata anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d’interesse è dato dall’eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d’interesse effettivo che l’entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse la quota capitale rimborsata anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l’opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di patrimonio netto di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

h)

Modifiche all’Interpretazione IFRIC n. 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 11.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5

La presente Interpretazione non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell’ambito:

a)

di un’aggregazione aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, rivisto nella sostanza nel 2008);

b)

di un’aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008); o

c)

della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture

oppure alla loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione (1).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11

Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare la modifica a partire da quell’esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.

Modifiche all’Interpretazione IFRIC n. 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Si modificano i paragrafi 14 e 18.

INTERPRETAZIONE

Chi può detenere lo strumento di copertura

14

Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento(gli strumenti) di copertura può(possono) essere detenuto(i) da una o più entità nell’ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni di designazione, documentazione ed efficacia previste dallo IAS 39 paragrafo 88 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

18

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o ottobre 2008 o da data successiva. L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 14 di cui ai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di entrambe. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o ottobre 2008, o la modifica al paragrafo 14 prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.


(1)  L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.


24.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/42


REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 18 giugno 2009 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (nel seguito «Modifiche all’IFRS 2»). Le Modifiche all’IFRS 2 forniscono chiarimenti sulla contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni in cui il fornitore dei beni o dei servizi è pagato in contante e l’obbligazione è contratta da un’altra entità del gruppo (operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo).

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le Modifiche all’IFRS 2 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

l’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato conformemente alle Modifiche all’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, di cui all’allegato al presente regolamento;

2)

l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 sono soppresse.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 2

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB www.iasb.org»

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il paragrafo 2 è modificato, il paragrafo 3 è eliminato ed è aggiunto il paragrafo 3A.

2

Un’entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, a prescindere dalla sua capacità di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi, incluse:

a)

operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale,

b)

operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, e

c)

operazioni in cui l’entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell’accordo prevedono che l’entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell’entità (o con altre attività) o l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale,

ad eccezione di quanto osservato nei paragrafi 3A–6. In assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica il presente IFRS.

3

[Eliminato]

3A

Un’operazione con pagamento basato su azioni può essere regolata da altra entità del gruppo (o da un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) per conto dell’entità che riceve o acquisisce i beni o servizi. Il paragrafo 2 si applica anche a un’entità che

a)

riceve beni o servizi quando un’altra entità dello stesso gruppo (o un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) ha l’obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni, o

b)

ha un’obbligazione di regolare un’operazione con pagamento basato su azioni quando un’altra entità dello stesso gruppo riceve i beni o servizi

a meno che l’operazione non sia palesemente effettuata per fini diversi dal pagamento per beni o servizi forniti all’entità che li riceve.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

Viene aggiunto il paragrafo 13A riportato di seguito.

Introduzione

13A

In particolare, se l’eventuale corrispettivo identificabile ricevuto dall’entità risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, in genere tale circostanza indica che l’entità ha ricevuto (o riceverà) un altro corrispettivo (ossia beni o servizi non identificabili). L’entità deve valutare i beni o servizi identificabili ricevuti in conformità con il presente IFRS. L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni e il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto). L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di chiusura di ciascun esercizio finché non è regolata in conformità ai paragrafi 30–33.

Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo

Dopo il paragrafo 43, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 43A–43D.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI TRA ENTITÀ DI UN GRUPPO (MODIFICHE DEL 2009)

43A

Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo, l’entità che riceve i beni o servizi deve determinare, nel proprio bilancio separato o individuale, il valore dei beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa valutando:

a)

la natura degli incentivi concessi, e

b)

i propri diritti e obbligazioni.

L’ammontare rilevato dall’entità che riceve i beni o servizi può differire dall’ammontare rilevato dal gruppo consolidato o da un’altra entità del gruppo che regola l’operazione con pagamento basato su azioni.

43B

L’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale quando:

a)

gli incentivi ricevuti sono costituiti dai propri strumenti rappresentativi di capitale, o

b)

l’entità non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni.

L’entità deve successivamente rideterminare il valore di tale operazione con pagamento basato su azioni soltanto a seguito di variazioni delle condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. In tutti gli altri casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43C

L’entità che regola un’operazione con pagamento basato su azioni nel caso in cui un’altra entità del gruppo riceve i beni o servizi deve rilevare l’operazione come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale soltanto se l’operazione è regolata con strumenti rappresentativi di capitale propri della stessa entità. Altrimenti, l’operazione deve essere rilevata come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43D

Alcune operazioni di gruppo comportano accordi di rimborso che richiedono che una entità del gruppo paghi un’altra entità del gruppo per l’erogazione dei pagamenti basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In tali casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve contabilizzare l’operazione con pagamento basato su azioni in conformità al paragrafo 43B indipendentemente dagli accordi di rimborso infragruppo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Si aggiungono il paragrafo 63, un titolo e il paragrafo 64.

63

Una entità deve applicare le seguenti modifiche apportate da Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 retroattivamente, soggetta alle disposizioni transitorie dei paragrafi 53–59, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva:

a)

la modifica del paragrafo 2, l’eliminazione del paragrafo 3 e l’aggiunta dei paragrafi 3A e 43A–43D e dei paragrafi B45, B47, B50, B54, B56–B58 e B60 nell’Appendice B relative alla contabilizzazione delle operazioni tra entità di un gruppo;

b)

le definizioni riviste dei termini seguenti nell’Appendice A:

operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa,

operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale,

accordo di pagamento basato su azioni, e

operazione con pagamento basato su azioni.

Se le informazioni necessarie per l’applicazione retroattiva non sono disponibili, una entità deve riportare nel proprio bilancio separato o individuale gli importi precedentemente rilevati nel bilancio consolidato del gruppo. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2010, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI INTERPRETAZIONI

64

Operazioni con pagamento basati su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 sostituisce l’IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e l’IFRIC 11 IFRS 2—Operazioni con azioni proprie e del gruppo. Le modifiche apportate da tale documento hanno incorporato le disposizioni precedenti esposte nell’IFRIC 8 e nell’IFRIC 11 come segue:

a)

il paragrafo 2 modificato e il paragrafo 13A aggiunto per quanto riguarda il trattamento contabile di operazioni in cui l’entità non è in grado di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o maggio 2006 o da data successiva;

b)

i paragrafi aggiunti B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 e B61 nell’Appendice B per quanto riguarda la contabilizzazione di operazioni tra entità di un gruppo. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o marzo 2007 o da data successiva.

Tali requisiti sono stati applicati retroattivamente in conformità ai requisiti stabiliti dallo IAS 8, soggetti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 2.

DEFINIZIONE DEI TERMINI

Nell’Appendice A, sono modificate le seguenti definizioni ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità stessa o di altra entità del gruppo.

operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità

a)

riceve beni o servizi come corrispettivo dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni), o

b)

riceve beni o servizi ma non ha alcuna obbligazione a regolare l’operazione con il fornitore.

accordo di pagamento basato su azioni

Un accordo tra l’entità (o un’altra entità del gruppo (1) o qualsiasi azionista di qualsiasi entità del gruppo) e un terzo (incluso un dipendente) che dà diritto al terzo di ricevere

a)

disponibilità liquide o altre attività dell’entità per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo, o

b)

strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo,

a condizione che le condizioni di maturazione specificate, se esistenti, siano soddisfatte.

operazione con pagamento basato su azioni

Un’operazione in cui l’entità

a)

riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni o servizi (incluso un dipendente) nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni, o

b)

contrae una obbligazione di regolare l’operazione con il fornitore nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni quando un’altra entità del gruppo riceve tali beni o servizi.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IFRS 2

Nell’Appendice B Guida operativa, si aggiungono un titolo e i paragrafi B45–B61.

Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo (modifiche del 2009)

B45

I paragrafi 43A–43C trattano la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo nel bilancio separato o individuale di ciascuna entità del gruppo. I paragrafi B46–B61 trattano di come applicare i requisiti di cui ai paragrafi 43A–43C. Come osservato nel paragrafo 43D, le operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo possono verificarsi per diverse ragioni, a seconda dei fatti e delle circostanze. Pertanto, la trattazione non è esaustiva e ipotizza che quando l’entità che riceve i beni o servizi non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione, questa si traduce in un conferimento di capitale proprio nella controllata da parte della controllante, a prescindere da qualsiasi accordo di rimborso infragruppo.

B46

Pur riguardando principalmente le operazioni con i dipendenti, il trattamento descritto di seguito si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti. Un accordo tra una controllante e la sua controllata può stabilire che la controllata sia tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La discussione seguente non fornisce indicazioni su come contabilizzare un tale accordo di pagamento infra-gruppo.

B47

Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo si incontrano di solito quattro problematiche. Per praticità, gli esempi riportati di seguito trattano tali problematiche in termini di rapporti tra una controllante e la sua controllata.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità

B48

Il primo problema è quello di stabilire se le seguenti operazioni riguardanti strumenti rappresentativi di capitale propri di una entità dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o regolate per cassa, in conformità ai requisiti del presente IFRS:

a)

un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e

b)

un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

B49

L’entità deve contabilizzare le operazioni con pagamento basato su azioni in cui riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a)

i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o

b)

l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

B50

Se l’azionista ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti della propria partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi di capitale della partecipata piuttosto che i propri. Pertanto, se la partecipata appartiene allo stesso gruppo dell’azionista, in base al paragrafo 43C l’azionista deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa nel bilancio separato dell’azionista e quelli applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato dell’azionista.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

B51

La seconda problematica riguarda operazioni con pagamento basato su azioni tra due o più entità nell’ambito dello stesso gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità del gruppo. Ad esempio, i dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata.

B52

Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

a)

una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale; e

b)

una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo B52(a))

B53

La controllante non ha un’obbligazione di fornire strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante ai dipendenti della controllata. Pertanto, in base al paragrafo 43B, la controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipendenti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare il corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale della controllante.

B54

La controllante ha una obbligazione a regolare l’operazione con i dipendenti della controllata fornendo gli strumenti rappresentativi propri della controllante. Pertanto, conformemente al paragrafo 43C la controllante deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti (paragrafo B52(b))

B55

Poiché la controllata non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 43B, essa deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti

B56

Il terzo problema è quello di stabilire come una entità che riceve beni o servizi dai propri fornitori (inclusi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per cassa se la stessa entità non ha alcuna obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri fornitori. Per esempio, si considerino i seguenti accordi in cui la controllante (non l’entità stessa) abbia una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per cassa ai dipendenti della entità:

a)

i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresentativi di capitale;

b)

i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante.

B57

La controllante non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti. Pertanto, la controllata deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare un corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale da parte della propria controllante. La controllata deve successivamente rideterminare il costo dell’operazione per effetto di variazioni derivanti dal fatto che non vengono soddisfatte condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. Questo differisce dalla valutazione dell’operazione come regolata per cassa nel bilancio consolidato del gruppo.

B58

Poiché la controllante ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti, e il corrispettivo è in disponibilità liquide, la controllante (e il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa di cui al paragrafo 43C.

Trasferimento di dipendenti tra entità di un gruppo

B59

La quarta problematica fa riferimento ad accordi di pagamento basato su azioni che riguardano dipendenti di diverse entità di un gruppo. Per esempio, una controllante può assegnare diritti su propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni con i propri dipendenti, esse la contabilizzano come un’operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito all’Appendice A, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

B60

Se la controllata ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare l’operazione come regolata per cassa. Ciascuna controllata deve valutare i servizi ricevuti in base al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, ciascuna controllata deve rilevare qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di servizio del dipendente presso ciascuna controllata.

B61

Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo ad un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’Appendice A, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, poiché la condizione di maturazione è il servizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve rettificare l’ammontare precedentemente rilevato concernente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità con i principi di cui al paragrafo 19. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi entità del gruppo.


(1)  Un «gruppo» è definito nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato come «costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate» dal punto di vista della capogruppo dell’entità che redige il bilancio.


24.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/50


REGOLAMENTO (UE) N. 245/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 288/2009 in ordine al termine di notifica, da parte degli Stati membri, della loro strategia alla Commissione e al termine entro il quale la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di aiuti europei per la distribuzione di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole» (2), gli Stati membri che facciano domanda di finanziamento per l’aiuto di cui all’articolo 103 octies bis, primo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1o agosto al 31 luglio, devono notificare la loro strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui inizia detto periodo.

(2)

Alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà per rispettare questo termine, tra l’altro perché devono valutare l’efficacia del loro programma dopo il primo anno di attuazione.

(3)

Al fine di concedere agli Stati membri una proroga utile alla valutazione del loro programma e all’eventuale modifica della loro strategia, si deve consentire loro, in via transitoria, di notificare entro il 28 febbraio 2010 la strategia per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011.

(4)

Analogamente, deve essere prorogato al 30 aprile 2010 il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) 288/2009 entro il quale la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di notificare la loro strategia, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011, entro il 28 febbraio 2010.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 288/2009, la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011, entro il 30 aprile 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Esso scade il 30 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.


24.3.2010   

IT

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L 77/51


REGOLAMENTO (UE) N. 246/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 989/89 della Commissione (2), è relativo ai criteri di classificazione applicabili agli anoraks (incluse le giacche a vento), giubbotti e simili articoli dei codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202.

(2)

Gli indumenti delle suddette voci si indossano generalmente sopra tutti gli altri indumenti ed assicurano una protezione contro le intemperie (note esplicative del sistema armonizzato delle voci 6101, 6102, 6201 e 6202, primo paragrafo) e, pertanto, gli anoraks (comprese le giacche a vento), i giubbotti e simili articoli, contemplati in dette voci, devono avere le maniche lunghe. Tuttavia, i gilè imbottiti, nonostante siano completamente senza maniche, dovrebbero essere compresi in tali voci perché si indossano sopra tutti gli altri indumenti a fini di protezione contro le intemperie ed a causa della loro imbottitura (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato delle voci 6101, 6102, 6201 e 6202, secondo paragrafo).

(3)

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, per quanto riguarda la classificazione tariffaria dei gilè imbottiti, è pertanto necessario precisare che i gilè imbottiti devono essere classificati nelle voci 6101, 6102, 6201 o 6202 sebbene siano senza maniche.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 989/89.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/89 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma tali voci contemplano i gilè imbottiti, nonostante il fatto che siano senza maniche.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 18.4.1989, pag. 25.


24.3.2010   

IT

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L 77/52


REGOLAMENTO (UE) N. 247/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

130,0

JO

62,0

MA

90,3

TN

129,0

TR

92,5

ZZ

100,8

0707 00 05

JO

119,8

MA

71,3

MK

124,9

TR

122,3

ZZ

109,6

0709 90 70

JO

97,9

MA

164,3

TR

105,2

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,9

IL

58,8

MA

51,6

TN

47,5

TR

64,5

ZZ

53,5

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

53,9

TR

69,2

ZZ

70,3

0808 10 80

AR

88,1

BR

87,1

CA

99,1

CL

85,5

CN

70,3

MK

24,7

US

129,5

UY

68,2

ZZ

81,6

0808 20 50

AR

79,9

CL

69,3

CN

94,1

US

134,2

ZA

94,2

ZZ

94,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

24.3.2010   

IT

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L 77/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

che anticipa la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso per la campagna di commercializzazione 2009/2010 a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1710]

(2010/176/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione ha la facoltà di anticipare le date di pagamento degli aiuti concessi nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero istituito dal medesimo regolamento.

(2)

Poiché le necessarie risorse finanziarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 320/2006, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di anticipare la data del pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso durante la campagna di commercializzazione 2009/2010 alle imprese, ai coltivatori e ai fornitori di macchinari che abbiano rinunciato alla propria quota a decorrere dal 1o ottobre 2009 fino alla data del pagamento della prima rata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono pagare in una sola rata il 100 % dell’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2009/2010. In tal caso, il pagamento è effettuato nel giugno 2010.

Gli Stati membri che intendono avvalersi della facoltà contemplata al primo comma ne informano la Commissione entro il 31 marzo 2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


24.3.2010   

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L 77/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all’impegno congiunto di prezzi accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

(2010/177/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 11, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con regolamento (CE) n. 1212/2005 (2) («il regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio (3).

(2)

Con decisione 2006/109/CE (4), la Commissione ha accettato un impegno congiunto di prezzi offerto dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato. Tale decisione è stata modificata dalla decisione 2008/437/CE della Commissione (5).

(3)

Il regolamento definitivo dà la possibilità ai nuovi produttori esportatori cinesi di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, a condizione che tali produttori abbiano ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005.

(4)

In seguito a tre richieste di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definitivo, con regolamento (CE) n. 426/2008 (6) il Consiglio ha modificato il regolamento definitivo e ha concesso un’aliquota di dazio individuale pari al 28,6 % ai produttori esportatori HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd («HanDan»), XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd («XianXian») e Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd («Norlong»).

(5)

In seguito a una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definitivo, con regolamento (CE) n. 282/2009 (7) il Consiglio ha modificato il regolamento definitivo e ha concesso un’aliquota di dazio individuale pari al 28,6 % al produttore esportatore Weifang Stable Casting Co., Ltd («Weifang»).

(6)

Si ricorda che a tutti e quattro i produttori esportatori è stato accordato il trattamento individuale («TI») durante l’inchiesta relativa al trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(7)

Due dei quattro produttori esportatori sopra menzionati che avevano ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori (XianXian e Weifang) hanno presentato insieme alla CCCME offerte formali per aderire all’impegno congiunto accettato dalla Commissione.

(8)

Il 10 giugno 2009 con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8) la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure definitive. Il riesame è limitato all’analisi della forma delle misure, in particolare dell’accettabilità e dell’attuabilità degli impegni offerti dai produttori esportatori della RPC.

(9)

Successivamente all’apertura del riesame intermedio parziale delle misure, un altro produttore esportatore che aveva ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, HanDan, ha presentato entro il termine insieme alla CCCME un’offerta formale per aderire all’impegno congiunto accettato dalla Commissione.

(10)

Un altro produttore esportatore che aveva ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, Norlong, ha dichiarato di non volere aderire all’impegno congiunto accettato dalla Commissione ma ha offerto entro il termine un impegno separato.

(11)

Il 15 dicembre 2009 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendevano accettare le offerte per aderire all’impegno congiunto di prezzi presentate dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang rispettivamente nonché respingere l’impegno offerto dalla Norlong. Le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni ed esse sono state valutate prima di prendere una decisione definitiva.

B.   OFFERTE DI IMPEGNO

(12)

Per quanto concerne l’offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società Handan, XianXian and Weifang, si osserva che essa è identica all’offerta di impegno collettiva accettata con decisione 2006/109/CE e pertanto la CCCME e i tre produttori esportatori si impegnano a garantire che il prodotto in questione venga esportato ad un prezzo pari o superiore ad un prezzo minimo stabilito a un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Si ricorda che l’impegno prevede che il prezzo minimo del prodotto in questione sia indicizzato in conformità delle quotazioni pubbliche internazionali della sua principale materia prima, la ghisa grezza, dato che i prezzi dei pezzi fusi variano sensibilmente in funzione dei prezzi della ghisa grezza.

(13)

Un’ulteriore inchiesta ha indicato inoltre che non sussistono motivazioni legate specificamente alle società interessate che inducono a respingere l’offerta presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang. Alla luce di quanto sopra esposto e poiché le società hanno ottenuto un’aliquota di dazio individuale, la Commissione ritiene di poter accettare l’offerta di impegno presentata dalla CCCME e dai produttori esportatori.

(14)

Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la CCCME e le società si sono impegnate a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Di conseguenza la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione dell’impegno.

(15)

Per quanto riguarda l’impegno separato offerto dalla Norlong, si ricorda che l’impegno originale accettato con decisione 2006/109/CE era un impegno congiunto di 20 società e della CCCME. Il fatto che l’offerta consistesse in un impegno congiunto ha contribuito in modo decisivo affinché fosse accettata dalla Commissione, poiché ciò ne aumentava l’attuabilità e migliorava il controllo relativo al rispetto degli obblighi derivati dall’impegno, condizioni necessarie in vista dell’alto numero di produttori esportatori interessati.

(16)

La Norlong ha sostenuto che la Commissione aveva già accettato in passato almeno un impegno individuale presentato da una società che non aveva ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ma soltanto il trattamento individuale (9), come nel caso della Norlong. Si sottolinea tuttavia che la situazione relativa al caso citato dalla Norlong è diversa da quella relativa all’impegno originale accettato con decisione 2006/109/CE: nel caso citato dalla Norlong solo un’offerta di impegno di un produttore esportatore era stata infine accettata. Si ricorda inoltre che tale impegno è stato successivamente ritirato dalla Commissione a causa delle numerose violazioni riscontrate, tra cui sistemi di compensazione incrociata (10).

(17)

Nel caso dell’impegno accettato con decisione 2006/109/CE, la specificità della situazione, ovvero il numero delle società superiore a 20, richiede un’organizzazione particolare per un controllo e un monitoraggio speciali. La Norlong non ha presentato alcun argomento pertinente secondo cui si sarebbe trovata in una situazione differente rispetto alle altre società parte dell’impegno congiunto o che avrebbe giustificato un diverso trattamento da parte della Commissione rispetto alle altre società aderenti all’impegno congiunto. L’offerta della Norlong implicherebbe inoltre la duplicazione degli sforzi del sistema di controllo e monitoraggio della Commissione. Poiché non sarebbe fattibile né conveniente per la Commissione controllare il rispetto degli obblighi derivanti dall’offerta di impegno individuale della Norlong, la Commissione ritiene di non poter accettare l’offerta di impegno separata presentata dalla società.

(18)

L’industria dell’Unione ha contestato l’offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang, sostenendo che il prezzo minimo all’importazione non sarebbe abbastanza elevato da proteggere l’industria europea dall’effetto delle importazioni oggetto di dumping e che l’industria dell’Unione è oggetto di ulteriore pregiudizio. In merito al livello del prezzo minimo all’importazione, si osserva che i dazi antidumping sono stati istituiti al livello dei margini di dumping rilevati che erano inferiori ai margini di pregiudizio. Il prezzo minimo all’importazione è stato dunque anche fissato sul valore normale così da eliminare solamente il dumping stabilito, conformemente al principio del dazio inferiore di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(19)

L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che, nonostante l’istituzione di misure antidumping, la quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata dal periodo dell’inchiesta iniziale (11). Secondo l’industria dell’Unione ciò è dovuto ad un aumento delle esportazioni dalla Cina combinato ad un drastico calo del consumo nell’Unione. Tuttavia non sono stati presentati elementi di prova inoppugnabili riguardanti il presunto drastico calo. Dalle statistiche disponibili (12) risulta inoltre che le importazioni oggetti di dumping sono diminuite del 14 % dal periodo dell’inchiesta iniziale.

(20)

Alla luce di quanto esposto, nessuna delle ragioni presentate dall’industria dell’Unione è tale da modificare la conclusione secondo cui l’offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, Weifang e XianXian debba essere accettata.

(21)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino l’impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio (13); ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nell’Unione; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana siano conformi alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o essa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping.

(22)

Per garantire ulteriormente il rispetto dell’impegno, gli importatori sono stati informati con il regolamento (CE) n. 268/2006 che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o la revoca, da parte della Commissione, dell’accettazione dell’impegno possono dare luogo a un’obbligazione doganale per le transazioni in questione.

(23)

In caso di violazione o revoca dell’impegno o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

(24)

Alla luce di tali considerazioni, l’impegno offerto dalla Norlong è respinto. L’offerta presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, Weifang e XianXian per aderire all’impegno congiunto di prezzi accettato con decisione 2006/109/CE è accolta, e va modificato di conseguenza l’articolo 1 di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese i) dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») e dalla HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, ii) dalla CCCME e dalla XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd, nonché iii) dalla CCCME e dalla Weifang Stable Casting Co., Ltd.

Articolo 2

La tabella di cui all’articolo 1 della decisione 2006/109/CE modificata dalla decisione 2008/437/CE è sostituita dalla tabella seguente:

Società

Codice addizionale TARIC

Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

A708

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

A681

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

A709

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

A683

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

A710

Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

A711

Prodotto e venduto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, o prodotto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei e venduto dalla sua società di vendita collegata GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Building., 250 Cao Xi Road., Shanghai

A712

Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

A713

Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

A714

Prodotto e venduto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, o prodotto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, PRC e venduto dalla sua società di vendita collegata Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

A715

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

A716

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

A718

Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

A684

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province

A719

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

A680

Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

A720

Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

A721

Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

A722

Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

A723

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105

A871

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250

A869

Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202

A931

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

(4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

(5)  GU L 153 del 12.6.2008, pag. 37.

(6)  GU L 129 del 17.5.2008, pag. 1.

(7)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 1.

(8)  GU C 131 del 10.6.2009, pag. 18.

(9)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 27.

(10)  GU L 164 del 26.6.2007, pag. 32.

(11)  L’inchiesta iniziale ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004.

(12)  Fonte: 14.6 database e Comext.

(13)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3.