ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.072.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
pagina |
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DIRETTIVE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/1 |
DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2010
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, nel caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello della costruzione o dei rifiuti, è previsto che l’obbligo di versare l’IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. |
(2) |
Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di IVA, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l’obbligo di versare l’IVA spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE (4) e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva. |
(3) |
Contrariamente ad un’applicazione generale, l’introduzione di un meccanismo mirato a tali servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del regime dell’IVA, quali i pagamenti frazionati. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero redigere una relazione di valutazione sull’applicazione del meccanismo in modo da consentire una valutazione della sua efficacia. |
(5) |
Per valutare in modo trasparente l’effetto dell’applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è opportuno che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti stabiliti dagli stessi. Tale valutazione dovrebbe indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali conseguenti trasferimenti di attività fraudolente verso altri servizi. È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi. |
(6) |
È opportuno che ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento delle attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi contemplati dalla presente direttiva presenti una relazione al riguardo. |
(7) |
Per offrire a tutti gli Stati membri l’opzione di applicare tale meccanismo è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE. |
(8) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire combattere le frodi ai danni dell’IVA mediante una misura temporanea che deroga alle norme vigenti nell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 2006/112/CE è inserito il seguente articolo:
«Articolo 199 bis
1. Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:
a) |
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (5), trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva; |
b) |
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva. |
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e le forniscono le seguenti informazioni:
a) |
una dichiarazione relativa all’ambito di applicazione della misura che attua il meccanismo e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento, inclusi qualsiasi obbligo dei soggetti passivi in materia di comunicazione delle informazioni e qualsiasi misura di controllo; |
b) |
criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l’applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l’applicazione del meccanismo; |
c) |
la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo. |
3. Gli Stati membri che applicano il meccanismo di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno 2014. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.
La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:
a) |
l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura; |
b) |
il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi; |
c) |
i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi. |
4. Ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 1 presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.
Articolo 2
Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo di cui all’articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, comunicano alla Commissione le disposizioni della misura di applicazione del meccanismo al momento dell’avvio di quest’ultimo.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
La presente direttiva si applica fino al 30 giugno 2015.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Articolo 6
La presente direttiva è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 21 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(4) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(5) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 234/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali
(versione codificata)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170 e l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e le tasse all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra le quotazioni e i prezzi di tali prodotti nell'Unione e sul mercato mondiale. |
(3) |
Vista la diversità dei prezzi ai quali i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori, è opportuno tener conto in particolare delle diverse spese d'inoltro interno e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nell'Unione e le quotazioni o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale. |
(4) |
Per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale. |
(5) |
Ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati. |
(6) |
Ai fini di un'efficiente gestione dei fondi dell'Unione e tenuto conto delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e le tasse all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, possano essere fissate mediante gara, indetta per un quantitativo determinato. |
(7) |
Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nell'Unione, le gare devono rispondere a principi uniformi; a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea deve essere accompagnata da un bando di gara. |
(8) |
È indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali. |
(9) |
È opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o una tassa minima all'esportazione; tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione. |
(10) |
Possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o una tassa all'esportazione, a non dar seguito alla gara. |
(11) |
Una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è confermata. In caso di revoca dell'offerta la cauzione viene incamerata. |
(12) |
Occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati. |
(13) |
Per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e onde evitare l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfetario di valutazione. Tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore di ceneri nei prodotti trasformati; detta analisi dovrebbe essere effettuata secondo un unico metodo in tutta l'Unione. |
(14) |
La concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti dell'Unione. |
(15) |
A norma del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4), in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione. Nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione a un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein. Per non turbare la maggior parte delle esportazioni provenienti dall'Unione esigendo una prova dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto. A tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima. |
(16) |
In conformità dell’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse per i prodotti elencati in detto articolo, esportati come tali od oggetto di un’ulteriore trasformazione, qualora tali prodotti soddisfino le condizioni specifiche previste all’articolo 167 di detto regolamento. Inoltre, in base all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Tali condizioni sono attualmente previste dai regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori elencati all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché tali regolamenti sono stati abrogati, è opportuno stabilire disposizioni orizzontali. |
(17) |
Il regolamento (CE) n. 612/2009 ha già stabilito alcune disposizioni orizzontali. È pertanto opportuno modificare tale regolamento al fine di stabilire le condizioni previste all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(18) |
Ai sensi dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'allegato I, parte I, del medesimo raggiungono un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato dell'Unione e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate le misure necessarie; a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente di cereali. È pertanto opportuno procedere alla riscossione di tasse all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione. |
(19) |
La natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari dell'Unione e nazionali, previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni UE di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali. |
(20) |
La situazione prospettata all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può verificarsi in tempi relativamente brevi e la Commissione deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il rilascio dei titoli d'esportazione. |
(21) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 15, lettera a), del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) |
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dell'Unione e il loro andamento, nonché le quotazioni registrate sui mercati dei paesi terzi; |
b) |
le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi dell'Unione ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale; |
c) |
per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessario per la loro fabbricazione; |
d) |
le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale; |
e) |
l'interesse di evitare turbative sul mercato dell'Unione; |
f) |
l'aspetto economico delle esportazioni previste; |
g) |
le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato. |
Articolo 2
Le disposizioni dell'articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, in tutto o in parte a tutti i prodotti elencati all'allegato I, parte I, lettere c) e d) del medesimo, nonché ai prodotti di cui all'allegato I, parte I, del medesimo, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato XX, parte I del medesimo.
Le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano nel settore dei cereali nonché dei prodotti esportati sotto forma di merci elencate all'allegato XX.
Articolo 3
Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.
Articolo 4
1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15, lettera a), del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.
Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nell'Unione.
La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.
2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.
4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.
Articolo 5
1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviando la loro offerta a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
2. L'offerta indica:
a) |
gli estremi della gara; |
b) |
il nome e l'indirizzo del concorrente; |
c) |
la natura e la quantità del prodotto da esportare; |
d) |
l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in euro. |
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) |
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara; |
b) |
è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata; |
c) |
non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara. |
4. L'offerta presentata è irrevocabile.
Articolo 6
Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.
Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.
Articolo 7
1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.
Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima.
3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.
Articolo 8
1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.
Articolo 9
La cauzione di gara è svincolata:
a) |
quando l'offerta non è stata selezionata; |
b) |
quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (5). |
In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.
Articolo 10
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 vengono fissate almeno una volta al mese.
Articolo 11
1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1 000 kg di prodotto trasformato. I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I.
2. Il tenore di ceneri nelle farine è determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.
Articolo 12
In deroga alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) 612/2009, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione per tutti i paesi terzi, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale dell'Unione su una nave idonea alla navigazione marittima.
Tale prova è costituita mediante apposizione di una delle diciture di cui all’allegato III, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 612/2009, sulla dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 787 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6) o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 13
Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per «tutti i paesi terzi» fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiudicazione.
Articolo 14
Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere adottate le seguenti misure:
a) |
applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione; |
b) |
sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione; |
c) |
reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione. |
Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari UE e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni UE di fornitura gratuita.
Articolo 15
Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
Articolo 16
Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla Commissione.
Articolo 17
Il regolamento (CE) n. 1501/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato V.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
(3) Cfr. l’allegato IV.
(4) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
(5) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
|
Codice NC |
Farina, semole e semolini aventi un tenore di ceneri, in milligrammi, per 100 g |
Coefficienti di trasformazione che indicano il numero di chilogrammi di cereali per 1 000 chilogrammi di prodotto |
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1101 00 15 9100 |
da 0 a 600 |
1 370 |
||
1101 00 15 9130 |
da 601 a 900 |
1 280 |
|||
1101 00 15 9150 |
da 901 a 1 100 |
1 180 |
|||
1101 00 15 9170 |
da 1 101 a 1 650 |
1 090 |
|||
1101 00 15 9180 |
da 1 651 a 1 900 |
1 020 |
|||
|
1102 10 00 9500 |
da 0 a 1 400 |
1 370 |
||
1102 10 00 9700 |
da 1 401 a 2 000 |
1 080 |
|||
|
1103 11 90 9200 |
da 0 a 600 |
1 370 |
||
|
1103 11 10 9200 |
da 0 a 1 300 (setaccio da 0,160 mm) |
1 500 |
||
1103 11 10 9400 |
da 0 a 1 300 |
1 340 |
|||
1103 11 10 9900 |
superiore a 1 300 |
1 260 |
|||
|
1107 10 19 |
|
1 270 |
||
1107 10 99 |
|
|
|||
Malto torrefatto |
1107 20 00 |
|
1 490 |
ALLEGATO II
Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine
APPARECCHIATURA
1. |
Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera. |
2. |
Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione e il controllo della temperatura. |
3. |
Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana. |
4. |
Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio. Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu. |
MODO DI OPERARE
1. |
Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1 %, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg. |
2 |
Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente. Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni di cui al punto 7. |
3. |
Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico. |
4. |
Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula. |
5. |
L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Esso si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento. |
6. |
La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C. |
7. |
Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora). |
RISULTATI
1. |
Limite di errore: quando il tenore in ceneri è inferiore all'1 %, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1 % lo scarto non deve essere superiore al 2 % di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta. |
2. |
Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01. |
ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 12, secondo comma
— |
: |
in bulgaro |
: |
Износ на зърнени култури по море — член 12 от Регламент (ЕC) № 234/2010 |
— |
: |
in spagnolo |
: |
Exportación de cereales por vía marítima; artículo 12 del Reglamento (UE) no 234/2010 |
— |
: |
in ceco |
: |
Vývoz obilovin po moři – článek 12 nařízení (EU) č. 234/2010 |
— |
: |
in danese |
: |
Eksport af korn ad søvejen — Artikel 12 i forordning (EU) nr. 234/2010 |
— |
: |
in tedesco |
: |
Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EU) Nr. 234/2010 Artikel 12 |
— |
: |
in estone |
: |
Teravilja eksport meritsi – määruse (EL) nr 234/2010 artikkel 12 |
— |
: |
in greco |
: |
Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 234/2010 |
— |
: |
in inglese |
: |
Export of cereals by sea — Article 12 of Regulation (EU) No 234/2010 |
— |
: |
in francese |
: |
Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (UE) no 234/2010, article 12 |
— |
: |
in italiano |
: |
Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (UE) n. 234/2010, articolo 12 |
— |
: |
in lettone |
: |
Graudu izvešana pa jūras ceļiem – Regulas (ES) Nr. 234/2010 12. pants |
— |
: |
in lituano |
: |
Grūdų eksportas jūra – reglamento (ES) Nr. 234/2010 12 straipsnis |
— |
: |
in ungherese |
: |
Gabonafélék exportja tengeri úton – 2010/234/EU rendelet 12. cikk |
— |
: |
in maltese |
: |
Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 234/2010 |
— |
: |
in olandese |
: |
Uitvoer van graan over zee — Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12 |
— |
: |
in polacco |
: |
Wywóz zbóż drogą morską – Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 234/2010 |
— |
: |
in portoghese |
: |
Exportação de cereais por via marítima — Artigo 12.o, Regulamento (UE) n.o 234/2010 |
— |
: |
in rumeno |
: |
Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (UE) nr. 234/2010 articolul 12 |
— |
: |
in slovacco |
: |
Vývoz obilnín po mori — článok 12 nariadenia (EÚ) č. 234/2010 |
— |
: |
in sloveno |
: |
Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 12 Uredbe (EU) št. 234/2010 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Viljan vienti meriteitse – Asetus (EU) N:o 234/2010 12 artikla |
— |
: |
in svedese |
: |
Export av spannmål sjövägen – Artikel 12 i förordning (EU) nr 234/2010. |
ALLEGATO IV
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (1) |
|
Regolamento (CE) n. 2480/95 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 95/96 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1259/97 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2052/97 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2513/98 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 602/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1431/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 5 |
Regolamento (CE) n. 499/2008 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
(1) Tale regolamento è anche stato modificato dal regolamento (CE) n. 2094/98 (GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 61) che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2513/98 (GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16).
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1501/95 |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 11 |
Articoli da 1 a 11 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 13 bis |
— |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
— |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 235/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
106,9 |
JO |
59,9 |
|
MA |
74,6 |
|
TN |
128,3 |
|
TR |
103,8 |
|
ZZ |
94,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
121,4 |
MK |
124,9 |
|
TR |
131,0 |
|
ZZ |
125,8 |
|
0709 90 70 |
JO |
97,9 |
MA |
177,1 |
|
TR |
94,4 |
|
ZZ |
123,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
41,0 |
IL |
57,7 |
|
MA |
47,0 |
|
TN |
55,5 |
|
TR |
62,7 |
|
ZZ |
52,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
IL |
91,6 |
|
MA |
42,8 |
|
TR |
65,4 |
|
ZZ |
69,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
BR |
86,5 |
|
CA |
95,5 |
|
CL |
93,7 |
|
CN |
69,7 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
117,4 |
|
UY |
70,1 |
|
ZZ |
80,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,2 |
CL |
59,5 |
|
CN |
45,4 |
|
ZA |
88,1 |
|
ZZ |
68,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 236/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 224/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 20 marzo 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
35,58 |
0,61 |
1701 11 90 (1) |
35,58 |
4,23 |
1701 12 10 (1) |
35,58 |
0,48 |
1701 12 90 (1) |
35,58 |
3,93 |
1701 91 00 (2) |
37,99 |
6,24 |
1701 99 10 (2) |
37,99 |
2,94 |
1701 99 90 (2) |
37,99 |
2,94 |
1702 90 95 (3) |
0,38 |
0,29 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/17 |
DIRETTIVA 2010/19/UE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2010
che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (2) è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione CE istituita a norma della direttiva 2007/46/CE. Le disposizioni della direttiva 2007/46/CE attinenti a sistemi, componenti ed entità tecniche per i veicoli si applicano pertanto alla direttiva 91/226/CEE. |
(2) |
In vista dell'applicazione obbligatoria della procedura di omologazione CE a tutte le categorie di veicoli oggetto della direttiva 2007/46/CE, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate in merito ai dispositivi antispruzzi per tutte le categorie di veicoli considerati dalla direttiva 91/226/CEE. Occorre specificare inoltre che tali prescrizioni non sono obbligatorie per i veicoli fuoristrada. Infine, sulla base dell'esperienza acquisita, è necessario adeguare al progresso tecnico la direttiva 91/226/CEE e, di conseguenza, l'allegato IV della direttiva 2007/46/CE. |
(3) |
Le direttive 91/226/CEE e 2007/46/CE vanno modificate di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/226/CEE è così modificata:
1) |
l'elenco degli allegati e gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva; |
2) |
l'allegato privo di numero intitolato «Figure» è sostituito dall'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 2
Nell'allegato IV e nell'allegato XI, appendici 2 e 4, della direttiva 2007/46/CE la voce 43 è sostituita dalla seguente:
«43 |
Dispositivi antispruzzi |
Direttiva 91/226/CEE |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X» |
Articolo 3
1. A decorrere dal 9 aprile 2011, gli Stati membri, per motivi inerenti ai dispositivi antispruzzi, non negano il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un veicolo e a un componente conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/226/CEE modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 9 aprile 2011, gli Stati membri, per motivi inerenti ai dispositivi antispruzzi, negano il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un veicolo e a un componente non conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/226/CEE modificata dalla presente direttiva.
3. Con riguardo alle domande di omologazione CE di un veicolo completo a norma della direttiva 2007/46/CE, i tipi di veicoli per i quali è stata rilasciata un'omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare le prescrizioni in merito a tali dispositivi contenute nella direttiva 91/226/CEE.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’8 aprile 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 9 aprile 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.
ALLEGATO I
1. |
L'elenco degli allegati della direttiva 91/226/CEE è così modificato:
|
2. |
L'allegato I della direttiva 91/226/CEE è così modificato:
|
3. |
L'allegato II della direttiva 91/226/CEE è così modificato:
|
4. |
L'allegato III della direttiva 91/226/CEE è così modificato:
|
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.»;
(2) Cancellare le diciture inutili.
(3) GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.»;
(4) Per i veicoli delle categorie N1 e N2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, in virtù della deroga di cui al punto 0.1. dell'allegato III della presente direttiva può essere utilizzata la scheda informativa di cui all'allegato II della direttiva 78/549/CEE.
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
FIGURE
Figura 1a
Larghezza “q” del parafango “a” e posizione del bordo laterale “j”
Figura 1b
Esempio di misurazione del bordo esterno
Figura 2
Dimensioni del parafango e del bordo esterno
Figura 3
Posizione del parafango e del paraspruzzi
Figura 4
Schema di installazione di un sistema antispruzzi (parafango, paraspruzzi, bordo esterno) munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi multipli
Figura 5
Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti
(Allegato III, punti 6.2 e 8)
Figura 6
Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (separatori aria/acqua) per assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti o non sterzanti
Figura 7
Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm
Figura 8
Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi assorbitori di energia
(Allegato II, Appendice 1)
Figura 9
Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua
(Allegato II, Appendice 2)
»
DECISIONI
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea
[notificata con il numero C(2010) 1644]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/166/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’iniziativa i2010, in quanto quadro strategico per una Società dell’informazione europea (2), favorisce un’economia digitale aperta e competitiva nell’Unione europea, sottolineando il ruolo di primo piano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella promozione dell’inclusione e della qualità della vita. Lo sviluppo di ulteriori mezzi di comunicazione è tale da favorire la produttività del lavoro e la crescita nel mercato della telefonia mobile. |
(2) |
Le applicazioni di connettività marittima sono utilizzate sulle navi passeggeri o mercantili nelle acque territoriali o internazionali dell’Unione europea e hanno spesso carattere paneuropeo o interstatale. I sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi («servizi MCV») mirano a integrare la connettività mobile esistente quando operano nelle zone delle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che non sono coperte da reti mobili terrestri soggette alla decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (3). Un approccio coordinato alla regolamentazione dei servizi MCV potrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del mercato unico e, potenzialmente, migliorare la disponibilità di servizi GSM all’interno dell’Unione europea. |
(3) |
L’armonizzazione delle norme sull’uso dello spettro radio nell’Unione europea dovrebbe favorire lo sviluppo e l’adozione dei servizi MCV a livello europeo, con l’obiettivo precipuo di evitare interferenze dannose con le reti terrestri mobili e di impedire la connessione a sistemi che forniscono servizi MCV laddove è possibile la connessione con reti mobili terrestri. |
(4) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (in appresso denominata la «CEPT») il mandato (4) di identificare le condizioni tecnico-operative necessarie per garantire che non si verifichino interferenze dannose tra i sistemi GSM, utilizzati a bordo delle navi nelle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz nelle acque territoriali degli Stati membri, e le reti mobili terrestri esistenti, anche nelle zone delle acque territoriali in cui i servizi sono forniti da tali reti, e di garantire che i terminali mobili terrestri non siano connessi a tale sistema quando esso viene utilizzato nelle acque territoriali e che tutti i terminali mobili siano in grado di collegarsi alle reti terrestri. La presente decisione si basa sugli studi tecnici svolti dalla CEPT nell’ambito del mandato della Commissione europea, presentati nella relazione 28 della CEPT (5). |
(5) |
Il sistema che fornisce i servizi MCV esaminati nella relazione della CEPT consiste in una o più stazioni di base a picocelle (BTS marittime) a bordo di una nave che forniscono l’accesso a una rete di base GSM tramite un collegamento «backhaul», ad esempio mediante un satellite che utilizza porzioni dello spetto differenti dalle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz. La BTS marittima di tale sistema garantisce la connettività in roaming dei terminali mobili GSM dei passeggeri o del personale delle navi, assicurandone il collegamento nella banda di frequenza GSM-900 e/o GSM-1 800 quando la nave si trova in acque internazionali o nelle acque territoriali in cui non vi è copertura di una rete mobile terrestre o tale copertura è insufficiente. |
(6) |
La relazione della CEPT ha concluso che i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a distanze inferiori a due miglia nautiche dalla linea di base di uno Stato costiero e elencano una serie di condizioni tecnico-operative per l’utilizzo di tali sistemi nelle acque territoriali comprese tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base. |
(7) |
Le apparecchiature per i servizi MCV di cui alla presente decisione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6). La conformità con le pertinenti norme armonizzate per il GSM-900 e/o il GSM-1 800, di cui alla citata direttiva, comporta la presunzione di conformità con i requisiti della stessa e consente pertanto la commercializzazione di tali apparecchiature. |
(8) |
Se da un lato esistono norme armonizzate dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) che consentono la commercializzazione delle apparecchiature GSM conformi a tali requisiti, ed è ammesso che i sistemi che forniscono servizi MCV utilizzino apparecchiature GSM, per evitare interferenze dannose con le reti terrestri è tuttavia necessario fissare i valori operativi specifici per i sistemi che forniscono servizi MCV operanti in acque territoriali. |
(9) |
Per questo motivo l’allegato della presente decisione contiene tutti i requisiti tecnico-operativi elencati nella relazione della CEPT. Tali requisiti, che rientrano nella fascia dei parametri adattabili delle norme GSM, dovrebbero garantire la coesistenza tra i sistemi che forniscono servizi MCV da un lato e, dall’altro, le reti terrestri GSM/UMTS nelle bande 900 e 1 800 MHz e i sistemi di radionavigazione aerea a breve raggio (sistemi RSBN) che operano nella banda 862-960 MHz. Tra i requisiti figurano tecniche di mitigazione basate su specifici parametri operativi del sistema GSM ma sono ammesse anche altre tecniche di mitigazione purché garantiscano un livello equivalente di protezione. |
(10) |
La presente decisione non deve essere considerata vincolante per gli Stati membri che non hanno acque territoriali, fatta salva l’autorizzazione dei servizi MCV, che non rientra nel campo di applicazione della presente decisione, ma che potrebbe richiedere l’intervento degli Stati membri in conformità del diritto comunitario per le navi che battono la loro bandiera. |
(11) |
È opportuno che gli Stati membri si impegnino per rendere disponibili quanto prima — senza interferenze e senza protezione — l’insieme delle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, per evitare, ad esempio, discriminazioni tra i titolari dei diritti in tali bande. Tuttavia, se la situazione a livello nazionale non consente di mettere a disposizione l’insieme delle bande, gli Stati membri possono liberare una porzione di spettro più ridotta ma comunque non inferiore a 2 MHz, ossia la porzione di spettro minima necessaria per l’operatività dei servizi MCV, in direzione sia ascendente (uplink) che discendente (downlink). |
(12) |
Per garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione restino valide, e data la rapida evoluzione della situazione relativa allo spettro radio, è opportuno che le amministrazioni nazionali controllino, per quanto possibile, l’uso dello spettro da parte delle apparecchiature destinate ai servizi MCV per consentire un riesame efficace della presente decisione. È opportuno che nell’ambito di tale riesame si tenga conto degli sviluppi tecnologici e si verifichi se i presupposti iniziali riguardanti il funzionamento dei servizi MCV continuano ad essere pertinenti. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione ha l’obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande 900 e 1 800 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell’Unione europea.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri; |
2) |
«banda 900 MHz», la banda 880-915 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 925-960 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente); |
3) |
«banda 1 800 MHz», la banda 1 710-1 785 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 1 805-1 880 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente); |
4) |
«sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione), in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511; |
5) |
«senza interferenza e senza protezione», l’assenza di interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e la rinuncia a esigere una protezione di tali servizi da interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione; |
6) |
«acque territorialì», acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
7) |
«stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)», una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM nelle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz. |
Articolo 3
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, senza interferenza e senza protezione, almeno 2 MHz di spettro in direzione ascendente e 2 MHz dello spettro corrispondente in direzione discendente, all’interno delle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz e si assicurano che tali sistemi siano conformi alle condizioni di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Gli Stati membri attuano una sorveglianza dell’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il rispetto costante di tutte le condizioni di cui all’articolo 3 della presente decisione e i casi di interferenze dannose.
Articolo 5
Gli Stati membri presentano alla Commissione europea una relazione sui risultati della sorveglianza di cui all’articolo 4 della presente decisione. Se opportuno la Commissione europea procede a un riesame della presente decisione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) COM(2005) 229 def. del 1o giugno 2005.
(3) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.
(4) Mandato alla CEPT relativo ai servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi, 8 luglio 2008.
(5) Relazione finale della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato CE sui servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (MCV), 1o luglio 2009.
(6) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
ALLEGATO
Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri
Devono essere rispettate le condizioni seguenti:
1) |
I sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. |
2) |
Nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate antenne montate all’interno di una BTS marittima. |
3) |
Limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(1) Un miglio nautico = 1 852 metri.
(2) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.
(3) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(4) Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(5) Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.
RACCOMANDAZIONI
20.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/42 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
relativa all’autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/167/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’iniziativa i2010, in quanto quadro strategico per una Società dell’informazione europea, favorisce un’economia digitale aperta e competitiva nell’Unione europea, sottolineando il ruolo di primo piano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella promozione dell’inclusione e della qualità della vita, nonché i vantaggi di un accesso agevole alle risorse di informazione e comunicazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana. |
(2) |
I servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) sono utilizzati sulle navi passeggeri o mercantili nelle acque territoriali dell’Unione europea e nelle acque internazionali e hanno spesso carattere paneuropeo o interstatale. I sistemi che forniscono servizi di MCV («sistemi MCV») mirano a integrare la connettività mobile esistente quando operano nelle zone delle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che non sono coperte da reti mobili terrestri. |
(3) |
Un sistema MCV («sistema MCV dedicato») consiste generalmente in una o più stazioni di base a picocelle a bordo di una nave (BTS marittima) che forniscono l’accesso a una rete di base GSM tramite un collegamento «backhaul», ad esempio via satellite. La BTS marittima di tale sistema garantisce la connettività in roaming dei terminali mobili GSM dei passeggeri o del personale delle navi. |
(4) |
Attualmente i servizi MCV sono gestiti a livello commerciale utilizzando esclusivamente la norma GSM e solo nelle bande 880-915 MHz e 1 710-1 785 MHz per il collegamento uplink (terminale trasmittente e stazione di base ricevente) e 925-960 MHz e1 805-1 880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base trasmittente e terminale ricevente). In futuro, tuttavia, potrebbero essere estesi ad altri sistemi pubblici di comunicazione mobile terrestre, che operano in conformità di altre norme e su bande di frequenza diverse. |
(5) |
La gestione di sistemi MCV dedicati dovrebbe essere distinta dalla copertura capillare garantita dalle reti di comunicazioni elettroniche mobili terrestri nelle acque territoriali, in quanto queste ultime si basano sui diritti degli operatori di creare e gestire reti mobili terrestri. |
(6) |
Un approccio coordinato alla regolamentazione dei servizi MCV renderebbe più agevole la fornitura di tali servizi nell’Unione europea, contribuendo in questo modo a conseguire gli obiettivi del mercato unico UE. Contribuirebbe inoltre a garantire a consumatori e utenti commerciali una connettività mobile continua, aumentando le potenzialità dei servizi innovativi di comunicazione marittima. |
(7) |
Autorizzando l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV, gli Stati membri sono tenuti al rispetto della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (2). In particolare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri devono provvedere alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio e promuovere l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente. |
(8) |
Conformemente alla direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri devono contribuire allo sviluppo del mercato unico, tra l’altro, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo, nonché incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee, l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end). Essi devono inoltre promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. |
(9) |
Conformemente alla direttiva 2002/20/CE, è opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei, nonché per consentire ai fornitori di tali servizi e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala del mercato unico. |
(10) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. |
(11) |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri devono astenersi dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale. |
(12) |
Se sono rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione 2010/166/UE (3), il rischio di interferenze dannose causato dal funzionamento dei servizi MCV sarà trascurabile e, quindi, in linea di principio gli Stati membri dovrebbero concedere autorizzazioni generali per l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV. |
(13) |
Alcuni Stati membri utilizzano attualmente lo spettro per la fornitura di servizi MCV soggetti a diritti individuali. Tale approccio all’autorizzazione dovrebbe essere riesaminato tenendo conto anche dell’eventuale esperienza maturata nella fornitura di servizi MVC nelle acque territoriali degli Stati membri. |
(14) |
Conformemente all’articolo 1 della direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (4), gli Stati membri devono esaminare eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all’attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e porre rimedio a tali distorsioni in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE. Se del caso, in tale sede gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di modificare gli eventuali diritti esclusivi di utilizzo esistenti concessi agli operatori di reti mobili terrestri in modo che essi non escludano la fornitura di servizi MCV nelle pertinenti frequenze. |
(15) |
È opportuno che gli Stati membri si scambino informazioni tra loro e con la Commissione per risolvere eventuali problemi di interferenze dannose causate dai servizi MCV. È opportuno che la Commissione informi anche il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio nella misura in cui la partecipazione dei due comitati faciliti la soluzione di tali problemi. |
(16) |
Ai sensi della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (5), gli Stati membri hanno il compito di assicurare che gli utenti finali e i consumatori possano disporre di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici al pubblico. La direttiva invita inoltre gli Stati membri a provvedere affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni, contratti che indichino almeno il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione. |
(17) |
È opportuno che la fornitura di servizi MCV non comprometta gli accordi internazionali nel settore della sicurezza marittima e/o della sicurezza pubblica. |
(18) |
È opportuno esercitare un controllo sulle disposizioni regolamentari e tecniche dell’approccio comune all’autorizzazione all’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nell’Unione europea per assicurarsi che tali disposizioni continuino a soddisfare l’obiettivo di fondo, ovvero la prevenzione di interferenze dannose, e, in caso contrario, prevedere misure correttive adeguate. |
(19) |
Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
La presente raccomandazione mira a coordinare le condizioni e le procedure nazionali di autorizzazione dell’uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nelle acque territoriali degli Stati membri per favorire l’introduzione di tali servizi nell’Unione europea ed evitare le interferenze dannose causate dai servizi MCV ai servizi terrestri di comunicazione elettronica mobile. Le condizioni e le norme nazionali di autorizzazione di cui alla presente raccomandazione si applicano fatti salvi gli obblighi giuridici in materia di sicurezza marittima e di sicurezza pubblica e i regolamenti e/o le disposizioni amministrative relativi alle apparecchiature per i servizi MCV previsti dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e in particolare della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) e tutti gli altri strumenti comunitari e internazionali applicabili nel settore delle apparecchiature marittime. |
2. |
Per «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», si intendono i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri. |
3. |
La presente raccomandazione si applica all’autorizzazione dell’uso dello spettro radio nelle bande di frequenza definite nella decisione 2010/166/UE per la fornitura di servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente raccomandazione i servizi MCV in alto mare, le comunicazioni via satellite tra navi e stazioni spaziali e la fornitura di servizi mobili via satellite (MSS) a utenti finali a bordo delle navi. |
4. |
Entro dodici mesi dall’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile autorizzare, nelle bande di frequenza o sottobande messe a disposizione ai sensi della decisione 2010/166/UE, l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali a bordo delle navi battenti la loro bandiera o l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali. |
5. |
Gli Stati membri non autorizzano l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV se tale uso non è conforme ai requisiti tecnici fissati dalla decisione 2010/166/UE. |
6. |
Gli Stati membri possono esigere che i sistemi MCV utilizzino esclusivamente le bande o sottobande di frequenza specifiche messe a disposizione per il funzionamento dei sistemi MCV nelle loro acque territoriali conformemente alla decisione 2010/166/UE. |
7. |
Gli Stati membri dovrebbero utilizzare lo spettro per la fornitura di servizi MCV soggetti a autorizzazione generale. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, qualora l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV sia soggetto a diritti individuali, è opportuno che gli Stati membri riesaminino la necessità di tali diritti individuali con l’obiettivo di incorporare le relative condizioni in una autorizzazione generale quanto prima e comunque non oltre tre anni dall’adozione della presente raccomandazione. |
8. |
Trascorsi al più tardi dodici mesi dall’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri non richiedono ulteriori autorizzazioni per l’uso dello spettro reso disponibile per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali se tale uso da parte di uno specifico sistema MCV è già autorizzato da un altro Stato membro, in conformità del suo regime di autorizzazione e della presente raccomandazione. |
9. |
Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di non richiedere autorizzazioni supplementari per l’uso dello spettro nelle loro acque territoriali per la fornitura di servizi MCV a bordo di navi di paesi terzi, se l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV a bordo di tali navi è già autorizzato dai paesi interessati alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla decisione 2010/166/UE. |
10. |
Gli Stati membri che, prima dell’adozione della presente raccomandazione, hanno concesso nelle bande o sottobande di frequenza messe a disposizione dei sistemi MCV diritti individuali esclusivi di utilizzo per la fornitura di reti o servizi terresti di comunicazione elettronica mobile dovrebbero, in occasione del primo riesame, della prima modifica o proroga o del primo rinnovo di tali diritti esclusivi di utilizzo, in virtù del diritto nazionale o comunitario a seconda dei casi, modificare tali diritti per consentire il funzionamento dei sistemi MCV nelle loro acque territoriali. In attesa del primo riesame, della prima modifica o proroga o del primo rinnovo dei diritti in parola, gli Stati membri interessati dovrebbero favorire la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali nell’ambito di scambi o condivisione di frequenze o di qualsiasi altro accordo comparabile con gli operatori di reti mobili terrestri che beneficiano dei pertinenti diritti esclusivi. |
11. |
Gli Stati membri dovrebbero collaborare in maniera costruttiva e solidale, avvalendosi, se del caso, delle procedure vigenti, per gestire i problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento dei sistemi MCV. |
12. |
In caso di interferenze dannose che ritengono dovute al funzionamento di un sistema MCV che rientra nella giurisdizione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero segnalare sollecitamente il problema a tale Stato membro e informarne la Commissione. Se del caso, la Commissione sottopone al comitato per le comunicazioni e al comitato per lo spettro radio i problemi summenzionati per individuare le opportune soluzioni. |
13. |
Gli Stati membri che hanno giurisdizione sui sistemi MCV sospettati di causare interferenze ai danni dei servizi presenti sul territorio di un altro Stato membro dovrebbero intervenire per mettere rapidamente fine alle interferenze. |
14. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per garantire che i consumatori e gli altri utilizzatori finali siano adeguatamente informati dei termini e delle condizioni d’uso dei servizi MCV. |
15. |
È opportuno che gli Stati membri sorveglino l’uso dello spettro per la fornitura dei servizi MCV, in particolare per quanto concerne le interferenze dannose, reali o potenziali, e presentino le loro conclusioni alla Commissione per consentire a quest’ultima, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(3) Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(6) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.