ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.063.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
12 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 207/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante centoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

1

 

 

Regolamento (UE) n. 208/2010 della Commissione, dell’11 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 209/2010 della Commissione, dell’11 marzo 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

5

 

 

DECISIONI

 

 

2010/152/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2010) 1317]

7

 

 

2010/153/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato [notificata con il numero C(2010) 1337]  ( 1 )

21

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2010/154/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 marzo 2010, che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/1)

22

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/155/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa agli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (modificato), della legge regionale siciliana n. 32, del 23 dicembre 2000, che prevede disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto delle imprese (fascicolo di aiuto C 21/04 — ex N 590/B/01) [notificata con il numero C(2009) 8064]

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (UE) N. 207/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

recante centoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 1o marzo 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone giuridiche, gruppi o entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

«BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Astat Trust reg.).»

(b)

«Nada International Anstalt. Indirizzo: Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.). Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»


12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/3


REGOLAMENTO (UE) N. 208/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

174,7

JO

62,0

MA

129,8

TN

160,4

TR

132,6

ZZ

131,9

0707 00 05

EG

227,8

JO

138,7

MK

134,1

TR

143,9

ZZ

161,1

0709 90 70

JO

80,1

MA

200,7

TR

128,7

ZZ

136,5

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

45,2

IL

52,1

MA

57,0

TN

55,1

TR

61,5

ZZ

53,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

72,8

TR

65,4

ZZ

71,5

0808 10 80

CA

102,4

CN

73,4

MK

24,7

US

108,0

UY

70,1

ZZ

75,7

0808 20 50

AR

98,3

CL

108,7

CN

64,4

US

95,6

ZA

92,2

ZZ

91,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/5


REGOLAMENTO (UE) N. 209/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 205/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 33.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 12 marzo 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

37,60

0,01

1701 11 90 (1)

37,60

3,62

1701 12 10 (1)

37,60

0,00

1701 12 90 (1)

37,60

3,33

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2010

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2010) 1317]

(I testi in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/152/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea.

(4)

Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito FEASR).

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha inviato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 settembre 2009 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO 6701

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

BE

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 593,30

– 593,30

0,00

Totale BE

– 593,30

– 593,30

0,00

BG

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–10 969,94

–10 969,94

0,00

Totale BG

–10 969,94

–10 969,94

0,00

CY

Pagamenti diretti

2005

Controlli in loco inadeguati e non eseguiti nei tempi giusti, carenze nei controlli dei criteri BCAA. Lacune a livello del sistema di controllo generale

forfettaria

10,00

EUR

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

Totale CY

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

DE

Pagamenti diretti

2006

Applicazione errata di riduzioni ed esclusioni.

specifica

 

EUR

–6 712 699,14

0,00

–6 712 699,14

DE

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–37 390,29

–37 390,29

0,00

Totale DE

–6 750 089,43

–37 390,29

–6 712 699,14

DK

Condizionalità

2006

Controlli essenziali e secondari insufficienti per numero e qualità.

forfettaria

5,00

DKK

–10 302 438,99

0,00

–10 302 438,99

DK

Condizionalità

2006

Controlli essenziali e secondari insufficienti per numero e qualità.

specifica

 

DKK

– 495 596,61

0,00

– 495 596,61

DK

Condizionalità

2007

Compensazione successiva agli adeguamenti effettuati dagli SM nelle dichiarazioni annuali.

 

 

DKK

16 823,86

0,00

16 823,86

DK

Condizionalità

2007

Controlli essenziali e secondari insufficienti per numero e qualità.

forfettaria

5,00

EUR

–2 912 878,81

0,00

–2 912 878,81

DK

Premi per le carni — Bovini

2003

Numero insufficiente di controlli in loco.

forfettaria

2,00

DKK

–8 883 403,83

0,00

–8 883 403,83

DK

Premi per le carni — Bovini

2005

Numero insufficiente di controlli in loco.

forfettaria

2,00

DKK

–40 706,28

0,00

–40 706,28

DK

Premi per le carni — Bovini

2005

Inosservanza della definizione di vacca nutrice.

specifica

 

EUR

– 229 600,00

0,00

– 229 600,00

DK

Premi per le carni — Bovini

2004

Numero insufficiente di controlli in loco.

forfettaria

2,00

DKK

–7 410,47

0,00

–7 410,47

DK

Premi per le carni — Bovini

2004

Compensazione successiva agli adeguamenti effettuati dagli SM nelle dichiarazioni annuali.

 

 

EUR

1 363,55

0,00

1 363,55

DK

Premi per le carni — Bovini

2004

Inosservanza della definizione di vacca nutrice.

specifica

 

EUR

– 164 800,00

0,00

– 164 800,00

DK

Premi per le carni — Bovini

2005

Compensazione successiva agli adeguamenti effettuati dagli SM nelle dichiarazioni annuali.

 

 

EUR

2 519,93

0,00

2 519,93

DK

Premi per le carni — Bovini

2006

Compensazione successiva agli adeguamenti effettuati dagli SM nelle dichiarazioni annuali.

 

 

DKK

9 238,20

0,00

9 238,20

Totale DK (EUR)

–3 303 395,33

0,00

–3 303 395,33

Totale DK (DKK)

–19 703 494,12

0,00

–19 703 494,12

EE

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–30 242,24

–30 242,24

0,00

Totale EE

–30 242,24

–30 242,24

0,00

ES

Liquidazione dei conti

2004

Credito irrecuperabile.

specifica

 

EUR

–12 466,39

0,00

–12 466,39

ES

Condizionalità

2006

Assenza di controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

–2 226 313,51

0,00

–2 226 313,51

ES

Condizionalità

2007

Assenza di controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

–18 615,65

0,00

–18 615,65

ES

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–3 919 231,56

–4 103 814,39

184 582,83

ES

Superamento dei massimali finanziari

2008

Spese non ammissibili, prelievo sul latte e mancata restituzione degli importi dovuti in forza della condizionalità

specifica

 

EUR

8 318,45

8 318,45

0,00

ES

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 823 800,98

– 823 800,98

0,00

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2004

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi

specifica

 

EUR

–3 929 919,02

0,00

–3 929 919,02

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2005

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi

specifica

 

EUR

–14 719 270,21

0,00

–14 719 270,21

ES

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi

specifica

 

EUR

–17 337 716,29

0,00

–17 337 716,29

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2003

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi

specifica

 

EUR

–1 243 226,69

0,00

–1 243 226,69

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2003

Carenze nei controlli essenziali (controlli insufficienti del doppio finanziamento)

forfettaria

5,00

EUR

–2 130 607,74

0,00

–2 130 607,74

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2004

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi

specifica

 

EUR

–1 096 997,97

0,00

–1 096 997,97

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2004

Carenze nei controlli essenziali (controlli insufficienti del doppio finanziamento)

forfettaria

5,00

EUR

–2 496 111,63

0,00

–2 496 111,63

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2005

Carenze nei controlli essenziali (controlli insufficienti del doppio finanziamento)

forfettaria

5,00

EUR

–2 359 546,06

0,00

–2 359 546,06

ES

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2006

Carenze nei controlli essenziali (controlli insufficienti del doppio finanziamento)

forfettaria

5,00

EUR

–2 148 564,48

0,00

–2 148 564,48

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

1997

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

10,00

EUR

112 677,49

0,00

112 677,49

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

1998

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

10,00

EUR

290 132,36

0,00

290 132,36

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

1999

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

10,00

EUR

220,24

0,00

220,24

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

1999

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

25,00

EUR

3 135 672,08

0,00

3 135 672,08

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

2000

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

25,00

EUR

1 417 423,82

0,00

1 417 423,82

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

2001

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

25,00

EUR

331 466,05

0,00

331 466,05

ES

Canapa — Aiuti alla produzione

2002

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-259/05.

forfettaria

25,00

EUR

–1 014,83

0,00

–1 014,83

Totale ES

–49 167 492,52

–4 919 296,92

–44 248 195,60

FI

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–2 432,42

–2 432,42

0,00

Totale FI

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FR

Liquidazione dei conti

2002

Gestione dei crediti: mancato recupero dei crediti

specifica

 

EUR

– 256 801,47

0,00

– 256 801,47

FR

Liquidazione dei conti

2002

Superamento dei massimali

specifica

 

EUR

– 464 310,98

0,00

– 464 310,98

FR

Liquidazione dei conti

2004

Errore molto probabile

specifica

 

EUR

– 178 075,49

0,00

– 178 075,49

FR

Liquidazione dei conti

2005

Gestione dei crediti: mancato recupero dei crediti

specifica

 

EUR

–66 012,51

0,00

–66 012,51

FR

Liquidazione dei conti

2005

Errore sistematico

specifica

 

EUR

–62 342,03

0,00

–62 342,03

FR

Foraggi essiccati

2005

Qualità insufficiente dei campioni prelevati e scarsa qualità del relativo esame

forfettaria

2,00

EUR

– 680 596,08

0,00

– 680 596,08

FR

Foraggi essiccati

2006

Qualità insufficiente dei campioni prelevati e scarsa qualità del relativo esame

forfettaria

2,00

EUR

–1 514 646,79

0,00

–1 514 646,79

FR

Foraggi essiccati

2007

Qualità insufficiente dei campioni prelevati e scarsa qualità del relativo esame

forfettaria

2,00

EUR

– 849 968,48

0,00

– 849 968,48

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi. Costi del personale troppo elevati. Giustificazione insufficiente dei costi specifici delle piante certificate

specifica

 

EUR

– 205 654,66

0,00

– 205 654,66

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi. Costi del personale troppo elevati. Giustificazione insufficiente dei costi specifici delle piante certificate

specifica

 

EUR

–4 402 146,53

0,00

–4 402 146,53

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Spese non ammissibili generate dalla gestione ecologica degli imballaggi. Costi del personale troppo elevati. Giustificazione insufficiente dei costi specifici delle piante certificate

specifica

 

EUR

–2 250 805,13

0,00

–2 250 805,13

FR

Premi per le carni — Bovini

2003

Carenze nell'applicazione di sanzioni a livello nazionale

specifica

 

EUR

–2 175 736,00

0,00

–2 175 736,00

FR

Premi per le carni — Bovini

2004

Carenze nell'applicazione di sanzioni a livello nazionale

specifica

 

EUR

–1 586 850,00

0,00

–1 586 850,00

FR

Premi per le carni — Bovini

2004

Sistema di controllo molto carente e assenza di definizione di vacca nutrice dell'allevamento

forfettaria

25,00

EUR

–1 825 745,07

0,00

–1 825 745,07

FR

Premi per le carni — Bovini

2004

Sistema di controllo molto carente

forfettaria

10,00

EUR

– 161 858,24

0,00

– 161 858,24

FR

Premi per le carni — Bovini

2005

Sistema di controllo molto carente e assenza di definizione di vacca nutrice dell'allevamento

forfettaria

25,00

EUR

–1 835 682,64

0,00

–1 835 682,64

FR

Premi per le carni — Bovini

2005

Sistema di controllo molto carente

forfettaria

10,00

EUR

– 171 143,00

0,00

– 171 143,00

FR

Premi per le carni — Bovini

2006

Sistema di controllo molto carente

forfettaria

25,00

EUR

–8 361,56

0,00

–8 361,56

FR

Premi per le carni — Bovini

2006

Sistema di controllo molto carente

forfettaria

5,00

EUR

–86 986,20

0,00

–86 986,20

FR

Premi per le carni — Bovini

2006

Sistema di controllo molto carente

forfettaria

10,00

EUR

– 722 979,52

0,00

– 722 979,52

Totale FR

–19 506 702,38

0,00

–19 506 702,38

GB

Pagamenti diretti

2006

Applicazione errata delle riduzioni e delle esclusioni

specifica

 

GBP

–8 122,33

0,00

–8 122,33

GB

Pagamenti diretti

2007

Applicazione errata delle riduzioni e delle esclusioni

specifica

 

GBP

–9 623,98

0,00

–9 623,98

GB

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–14 180 950,72

–14 311 495,63

130 544,91

GB

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 262 732,55

– 262 732,55

0,00

GB

Sviluppo rurale, FEAGA, Asse 2

2005

Lacune nei controlli essenziali e negli accertamenti amministrativi. Controlli insufficienti dei criteri BCAA e controlli incrociati insoddisfacenti con la banca dati veterinaria

forfettaria

5,00

GBP

–36 364,00

0,00

–36 364,00

GB

Sviluppo rurale, FEAGA, Asse 2

2006

Lacune nei controlli essenziali e negli accertamenti amministrativi. Controlli insufficienti dei criteri BCAA e controlli incrociati insoddisfacenti con la banca dati veterinaria

forfettaria

5,00

GBP

–3 254 010,00

0,00

–3 254 010,00

Totale GB (GBP)

–3 308 120,31

0,00

–3 308 120,31

Totale GB (EUR)

–14 443 683,27

–14 574 228,18

130 544,91

GR

Aiuti alimentari nella Comunità

2005

Costi non ammissibili derivanti da ritiri e distribuzione tardivi

specifica

 

EUR

–1 310 306,02

0,00

–1 310 306,02

GR

Aiuti alimentari nella Comunità

2006

Costi non ammissibili derivanti da ritiri e distribuzione tardivi

specifica

 

EUR

–6 799 511,68

0,00

–6 799 511,68

GR

Aiuti alimentari nella Comunità

2007

Costi non ammissibili di magazzinaggio derivanti da ritiri tardivi

specifica

 

EUR

– 220 830,34

0,00

– 220 830,34

GR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2005

Valore della produzione commercializzata, utilizzato per il calcolo degli aiuti comunitari, erroneamente determinato

specifica

 

EUR

–38 933,40

0,00

–38 933,40

GR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Valore della produzione commercializzata, utilizzato per il calcolo degli aiuti comunitari, erroneamente determinato

specifica

 

EUR

– 127 757,63

0,00

– 127 757,63

GR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Valore della produzione commercializzata, utilizzato per il calcolo degli aiuti comunitari, erroneamente determinato

specifica

 

EUR

– 148 714,80

0,00

– 148 714,80

GR

Cotone

2004

Carenze nel sistema di controllo. Lacune nel controllo delle superfici e delle misure ambientali

forfettaria

5,00

EUR

–12 022,67

0,00

–12 022,67

GR

Cotone

2004

Superamento dei quantitativi di produzione autorizzati

specifica

 

EUR

–37 392,00

0,00

–37 392,00

GR

Cotone

2005

Carenze nel sistema di controllo. Lacune nel controllo delle superfici e delle misure ambientali

forfettaria

5,00

EUR

–34 573 887,48

0,00

–34 573 887,48

GR

Cotone

2005

Superamento dei quantitativi di produzione autorizzati

specifica

 

EUR

–1 284 276,00

0,00

–1 284 276,00

GR

Cotone

2006

Carenze nel sistema di controllo. Lacune nel controllo delle superfici e delle misure ambientali

forfettaria

5,00

EUR

–68 134 305,29

0,00

–68 134 305,29

GR

Cotone

2006

Carenze nel sistema di controllo. Lacune nel controllo delle superfici e delle misure ambientali

specifica

 

EUR

–1 411 287,00

0,00

–1 411 287,00

GR

Olio di oliva — Aiuti al consumo

1996

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-243/05

specifica

 

EUR

67 626,66

0,00

67 626,66

GR

Olio di oliva — Aiuti al consumo

1997

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-243/05

specifica

 

EUR

116 091,92

0,00

116 091,92

GR

Olio di oliva — Aiuti al consumo

1998

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-243/05

specifica

 

EUR

16 428,10

0,00

16 428,10

GR

Sviluppo rurale Garanzia (misure per superficie)

2005

Carenze persistenti nel sistema SIGC. Relazioni sui controlli lacunose. Ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

–8 498 907,00

0,00

–8 498 907,00

GR

Sviluppo rurale Garanzia (misure per superficie)

2006

Carenze persistenti nel sistema SIGC. Relazioni sui controlli lacunose. Ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

5,00

EUR

– 349 453,00

0,00

– 349 453,00

GR

Sviluppo rurale Garanzia (misure per superficie)

2006

Carenze persistenti nel sistema SIGC. Relazioni sui controlli lacunose. Ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

–6 168 408,00

0,00

–6 168 408,00

GR

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2005

Carenze persistenti nel sistema SIGC. Relazioni sui controlli lacunose. Ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

– 690 219,00

0,00

– 690 219,00

GR

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2006

Carenze persistenti nel sistema SIGC. Relazioni sui controlli lacunose. Ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco

forfettaria

10,00

EUR

–2 816 729,00

0,00

–2 816 729,00

Totale GR

– 132 422 793,63

0,00

– 132 422 793,63

HU

Sviluppo rurale Garanzia

2005

Rimborso dovuto a doppia rettifica (a norma della decisione 2009/721/CE e dell'ordine di recupero GFO.09.025 riguardante il programma STSR 2004HU06GDO001)

specifica

 

HUF

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

Totale HU

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

IE

Premio per i prodotti lattiero-caseari

2005

Mancata riduzione degli aiuti ad agricoltori che hanno presentato domande di aiuto dopo il termine prestabilito

specifica

 

EUR

– 367 181,29

0,00

– 367 181,29

IE

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

– 152 676,24

– 152 676,24

0,00

Totale IE

– 519 857,53

– 152 676,24

– 367 181,29

IT

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Spese non ammissibili

specifica

 

EUR

–9 345,00

–9 345,00

0,00

IT

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–1 877 812,65

–1 877 812,65

0,00

IT

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Spese non ammissibili

 

 

EUR

–18 750,00

0,00

–18 750,00

Totale IT

–1 905 907,65

–1 887 157,65

–18 750,00

LU

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–1 273,90

–1 273,90

0,00

LU

Premi per le carni — Bovini

2001

Assenza di controlli amministrativi riguardo al periodo di detenzione. Assenza di controlli in loco. Calcolo inesatto delle sanzioni.

specifica

 

EUR

–18 292,47

0,00

–18 292,47

LU

Premi per le carni — Bovini

2002

Assenza di controlli amministrativi riguardo al periodo di detenzione. Assenza di controlli in loco. Calcolo inesatto delle sanzioni.

specifica

 

EUR

–3 973,52

0,00

–3 973,52

LU

Premi per le carni — Bovini

2003

Assenza di controlli amministrativi riguardo al periodo di detenzione. Assenza di controlli in loco. Calcolo inesatto delle sanzioni.

specifica

 

EUR

– 150 184,70

0,00

– 150 184,70

LU

Premi per le carni — Bovini

2004

Assenza di controlli amministrativi riguardo al periodo di detenzione. Assenza di controlli in loco. Calcolo inesatto delle sanzioni.

specifica

 

EUR

– 190 950,23

0,00

– 190 950,23

Totale LU

– 364 674,82

–1 273,90

– 363 400,92

NL

Liquidazione dei conti

2000-04

Errori nella popolazione sottoposta a controlli

specifica

 

EUR

– 481 542,94

0,00

– 481 542,94

NL

Liquidazione dei conti

2004

Errori nella popolazione sottoposta a controlli

specifica

 

EUR

–46 697,81

0,00

–46 697,81

NL

Liquidazione dei conti

2005

Errori nella popolazione sottoposta a controlli

specifica

 

EUR

– 402 695,00

0,00

– 402 695,00

NL

Restituzioni all'esportazione

2003

Numero insufficiente di controlli di sostituzione eseguiti

forfettaria

2,00

EUR

–4 037 899,76

0,00

–4 037 899,76

NL

Restituzioni all'esportazione

2003

Numero insufficiente di controlli di sostituzione eseguiti

forfettaria

5,00

EUR

–4 083 396,09

0,00

–4 083 396,09

NL

Restituzioni all'esportazione

2004

Numero insufficiente di controlli di sostituzione eseguiti

forfettaria

2,00

EUR

–1 062 605,20

0,00

–1 062 605,20

NL

Restituzioni all'esportazione

2004

Numero insufficiente di controlli di sostituzione eseguiti

forfettaria

5,00

EUR

–1 193 119,34

0,00

–1 193 119,34

NL

Restituzioni all'esportazione

2005

Numero insufficiente di controlli di sostituzione eseguiti

forfettaria

5,00

EUR

–31 195,10

0,00

–31 195,10

NL

Superamento dei massimali finanziari

2007

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 914,70

0,00

– 914,70

NL

Superamento dei massimali finanziari

2008

Spese non ammissibili

specifica

 

EUR

–91 807,12

–91 807,12

0,00

NL

Premi per le carni — Bovini

2004

Carenze nella gestione dei registri di stalla e dei documenti giustificativi

forfettaria

2,00

EUR

–3 214 925,84

0,00

–3 214 925,84

NL

Premi per le carni — Bovini

2005

Carenze nella gestione dei registri di stalla e dei documenti giustificativi

forfettaria

2,00

EUR

–3 559 908,74

0,00

–3 559 908,74

NL

Premi per le carni — Bovini

2006

Carenze nella gestione dei registri di stalla e dei documenti giustificativi

forfettaria

2,00

EUR

–19 171,10

0,00

–19 171,10

Totale NL

–18 225 878,74

–91 807,12

–18 134 071,62

PL

Pagamenti diretti

2005

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Pagamenti diretti

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

2,70

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Pagamenti diretti

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

3,00

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Pagamenti diretti

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–80 963 313,58

0,00

–80 963 313,58

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

2,20

PLN

–12 919 019,99

0,00

–12 919 019,99

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

2,50

EUR

–23 256 069,07

0,00

–23 256 069,07

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

2,70

PLN

–24 369,25

0,00

–24 369,25

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

3,00

EUR

–34 508,87

0,00

–34 508,87

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale. Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti. Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

PL

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

Totale PL (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

Totale PL (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20

SE

Condizionalità

2006

Controlli essenziali e secondari insufficienti per numero e qualità

forfettaria

5,00

SEK

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE

Condizionalità

2007

Controlli essenziali e secondari insufficienti per numero e qualità

forfettaria

5,00

EUR

–2 137 710,17

0,00

–2 137 710,17

SE

Audit finanziario — Scadenze di pagamento

2008

Inosservanza delle scadenze di pagamento

specifica

 

EUR

–35 584,38

–35 584,38

0,00

SE

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–44,84

–44,84

0,00

Totale SE (SEK)

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

Totale SE (EUR)

–2 173 339,39

–35 629,22

–2 137 710,17


VOCE DI BILANCIO 6500

SM

Programma

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

SK

Sviluppo rurale Garanzia (programma 2004 SK 06 GDO 001)

2005

Procedura di controllo errata che dà luogo a controlli insufficienti dei campioni prescelti

forfettaria

2,00

EUR

–1 249 561,00

0,00

–1 249 561,00

SK

Sviluppo rurale Garanzia (programma 2004 SK 06 GDO 001)

2006

Procedura di controllo errata che dà luogo a controlli insufficienti dei campioni prescelti

forfettaria

2,00

EUR

–1 784 419,00

0,00

–1 784 419,00

SK

Sviluppo rurale Garanzia (programma 2004 SK 06 GDO 001)

2007

Procedura di controllo errata che dà luogo a controlli insufficienti dei campioni prescelti

forfettaria

2,00

EUR

– 933,00

0,00

– 933,00

Totale SK

–3 034 913,00

0,00

–3 034 913,00


VOCE DI BILANCIO 6711

SM

Programma

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

GB

Programma di sviluppo rurale 2007UK06RPO001

2007

Lacune nei controlli essenziali e negli accertamenti amministrativi. Controlli insufficienti dei criteri BCAA e controlli incrociati insoddisfacenti con la banca dati veterinaria

forfettaria

5,00

EUR

–39 244,00

0,00

–39 244,00

Totale GB

–39 244,00

0,00

–39 244,00


VOCE DI BILANCIO 05 07 01 07

SM

Programma

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

HU

Audit finanziario — Superamento

2008

Spese non ammissibili

specifica

 

EUR

–5 622,81

–5 622,81

0,00

HU

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

21 511,01

–5 432,55

26 943,56

Totale HU

15 888,20

–11 055,36

26 943,56

PT

Pagamenti diretti

2004

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nel caso T-50/07

specifica

 

EUR

1 983 698,00

0,00

1 983 698,00

PT

Lino — Aiuti alla produzione

2001

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nel caso T-183/06.

specifica

 

EUR

3 135 348,71

 

3 135 348,71

Totale PT

5 119 046,71

0,00

5 119 046,71


12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2010

che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2010) 1337]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/153/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/251/CE della Commissione (2) impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

(2)

La decisione 2009/251/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di una misura permanente concernente i prodotti di consumo contenenti DMF, è necessario prorogare di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE e modificarla di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2011.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2010, pubblicano tali misure e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.


ORIENTAMENTI

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/22


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2010

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2010/1)

(2010/154/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC»), e in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

I recenti sviluppi verificatisi nel mercato delle attività cartolarizzate hanno reso necessario modificare il quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), al fine di assicurare che sia soddisfatto il requisito di elevati standard di credito previsto dall’Eurosistema per tutte le garazie idonee. In particolare, è necessario modificare i requisiti di rating per le attività cartolarizzate, perché possano essere utilizzabili nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, in modo tale da soddisfare il requisito di cui all’articolo 18.1 dello Statuto SEBC secondo cui le operazioni di credito con gli enti creditizi e altri operatori di mercato sono effettuate sulla base di adeguate garanzie, dal punto di vista della politica monetaria dell’Eurosistema. Inoltre, tali modifiche intendono dare un ulteriore contributo al ripristino del mercato delle attività cartolarizzate.

(3)

Al fine di dare attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE del 22 ottobre 2009, è necessario modificare l’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

Nel Capitolo 6.3.2, il seguente trattino è inserito dopo il primo relativo alla «valutazione della qualità creditizia effettuata da una ECAI»:

«—

Valutazione della qualità creditizia di attività cartolarizzate effettuata da una ECAI: Per le attività cartolarizzate emesse il 1o marzo 2010, o dopo tale data, l’Eurosistema prevede che vengano effettuate almeno due valutazioni da parte da una ECAI accettata sull’emissione. Per determinare l’idoneità di tali attività cartolarizzate si adotta la regola del “secondo migliore” vale a dire che non solo la migliore, ma anche la seconda valutazione migliore disponibile effettuata da una ECAI deve soddisfare la soglia di qualità creditizia prevista per le attività cartolarizzate. Sulla base di tale regola, perché le attività siano idonee, l’Eurosistema richiede, per entrambe le valutazioni, un livello all’emissione pari a “AAA”/“Aaa” e un livello durante la vita del titolo pari alla “singola A”.

A partire dal 1o marzo 2011 tutte le attività cartolarizzate, a prescindere dalla loro data di emissione, presentano almeno due valutazioni da parte di una ECAI accettata sull’emissione, e la regola del secondo migliore sarà rispettata in modo che le attività rimangano idonee.

Nel caso di attività cartolarizzate emesse prima del 1o marzo 2010 che presentano solo una valutazione della qualità creditizia, una seconda valutazione aggiuntiva verrà formulata prima del 1o marzo 2011. Per le attività cartolarizzate emesse prima del 1o marzo 2009, entrambe le valutazioni devono soddisfare il livello di qualità creditizia “singola A” durante la vita del titolo. Per le attività cartolarizzate emesse tra il 1o marzo 2009 e il 28 febbraio 2010, la prima valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “AAA/Aaa” all’emissione e il livello “singola A” durante la vita del titolo, mentre la seconda valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “singola A” sia all’emissione (2) sia durante la vita del titolo.

La BCE pubblica le soglie di qualità creditizia per ogni ECAI accettata, come stabilito nel Capitolo 6.3.1 (3).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o marzo 2010.

Articolo 3

Destinatari

1.   Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN di cui al paragrafo 1 inviano alla BCE le misure per mezzo delle quali intendono attuare il presente indirizzo entro l’11 marzo 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  Con riguardo al secondo rating ECAI richiesto per le attività cartolarizzate, per “valutazione all’emissione” s’intende la valutazione della qualità creditizia al momento della prima emissione o al momento della pubblicazione da parte della ECAI.

(3)  Tale informazione è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

relativa agli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (modificato), della legge regionale siciliana n. 32, del 23 dicembre 2000, che prevede disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto delle imprese (fascicolo di aiuto C 21/04 — ex N 590/B/01)

[notificata con il numero C(2009) 8064]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2010/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 28 agosto 2001, protocollata il 29 agosto 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni degli articoli 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 e dell’articolo 135, paragrafi 3 e 4, della legge regionale siciliana 23 dicembre 2000, n. 32, che prevede disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto delle imprese (in prosieguo: «la legge n. 32/2000»).

(2)

Con lettera del 17 maggio 2002, protocollata il 21 maggio 2002, e del 10 ottobre 2002, protocollata l’11 ottobre 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione il complemento di informazioni chieste alle autorità italiane con lettere del 24 ottobre 2001 e del 18 luglio 2002.

(3)

Nella lettera del 10 ottobre 2002, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari soltanto a proposito dell’aiuto di cui all’articolo 123 della legge n. 32/2000, tenuto conto del carattere urgente dello stesso.

(4)

L’aiuto di cui all’articolo 123 della legge n. 32/2000 è stato dissociato dagli altri aiuti previsti agli articoli notificati ed è stato dichiarato compatibile con il mercato comune nell’ambito del fascicolo di aiuto N 590/A/2001 (1).

(5)

Poiché la lettera delle autorità italiane del 10 ottobre 2002 riguardava soltanto l’articolo 123 della legge regionale in oggetto, i servizi della Commissione, con lettera dell’11 febbraio 2003, hanno inviato un sollecito alle suddette autorità pregandole di rispondere agli altri quesiti elencati nella lettera del 18 luglio 2002.

(6)

Con lettera del 5 marzo 2003, protocollata il 6 marzo 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane ai quesiti posti nella lettera del 18 luglio 2002.

(7)

Dopo aver esaminato tale risposta, con lettera del 2 maggio 2003, i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane.

(8)

Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 2 maggio 2003. In essa le autorità italiane hanno annunciato il ritiro dell’articolo 111 della legge n. 32/2000 e chiesto alla Commissione di adottare una decisione separata per taluni articoli della legge.

(9)

Con lettera del 1o ottobre 2003, i servizi della Commissione hanno spiegato alle autorità italiane che sarebbe stata presa una decisione sull’insieme del fascicolo (aiuto N 590/B/2001), e hanno chiesto a queste ultime alcune precisazioni su uno degli articoli della legge n. 32/2000.

(10)

Con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata il 14 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 1o ottobre 2003.

(11)

Con lettera del 10 marzo 2004, la Commissione ha ufficialmente chiesto alle autorità italiane ulteriori precisazioni già richieste nel corso di contatti informali.

(12)

Con lettera del 20 aprile 2004, protocollata il 21 aprile 2004, e del 24 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le precisazioni di cui al considerando 11.

(13)

Con lettera del 21 giugno 2004 (2) e del 10 settembre 2004 (rettifica alla lettera citata, redatto in seguito a osservazioni formulate dalle autorità italiane in una lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea il 7 luglio 2004 e protocollata il 12 luglio 2004) (3), la Commissione ha informato l’Italia della sua decisione di non sollevare obiezioni per quanto riguarda l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b) (per il settore agricolo), e gli articoli 107, 110 (4), 112, 120, 122 e 135 della legge n. 32/2000, e di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda gli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per il settore agricolo) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (per talune associazioni di produttori) della legge (5).

(14)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione.

(15)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

II.   DESCRIZIONE

(16)

L’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 prevede, a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado (in altri termini, i consorzi fidi e le loro associazioni), contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all’attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari (7).

(17)

Tali contributi, non cumulabili con altri regimi che perseguono fini analoghi e finanziati con una parte della dotazione di 20 000 000 EUR prevista per l’insieme delle misure di cui all’articolo 99, sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta. Essi non possono essere di importo superiore all’ammontare complessivo sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.

(18)

Le garanzie propriamente dette devono permettere ai beneficiari di accedere più facilmente al credito (poiché circa il 70 % delle imprese siciliane del settore agricolo sono di piccole dimensioni, alcune di esse potrebbero non essere in grado di costituire le garanzie necessarie a copertura del prestito o per ottenere una garanzia). Esse presentano le caratteristiche seguenti:

l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo il metodo descritto al secondo trattino del punto 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (8),

non possono coprire più dell’80 % del prestito, conformemente alle disposizioni dei punti 3.3 e 3.4 della suddetta comunicazione,

devono essere prestate per operazioni conformi, nelle caratteristiche (tasso d’aiuto, beneficiari e obiettivi) alle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (9), e ad imprese solvibili che si trovino in una buona situazione finanziaria, conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.5 e 5.2 della comunicazione sopra citata,

essi possono riguardare soltanto prestiti concessi nell’ambito e alle condizioni dei regimi autorizzati dalla Commissione,

il loro smobilizzo è subordinato all’attuazione dei procedimenti giudiziari previsti nei confronti del debitore in caso di insolvibilità (messa in stato di fallimento dell’impresa beneficiaria ecc.),

possono beneficiarne anche coloro che non aderiscono ai consorzi (l’affiliazione a questi ultimi è aperta a tutti gli operatori del settore agricolo senza limiti) (10).

(19)

L’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000 prevede contributi di avviamento in favore di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (11). Tali aiuti, concessi per una durata di cinque anni, nel primo anno coprono il 100 % delle spese sostenute dal gruppo e negli anni successivi devono diminuire del 20 % annuo, fino all’azzeramento al termine del periodo suddetto. Inoltre, non possono essere concessi aiuti dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento del gruppo. Gli aiuti sono finanziati con una parte della dotazione di 3 615 198 EUR prevista per l’insieme delle misure contemplate dall’articolo 124.

(20)

Nella lettera del 13 agosto 2003, le autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare la legge in modo da rendere le modalità di concessione degli aiuti conformi a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Esse hanno inoltre precisato che avrebbero potuto beneficiare dell’aiuto soltanto le seguenti associazioni:

l’associazione ASPROSUD di Messina, riconosciuta il 13 marzo 1992, per il quarto e quinto anno successivo al riconoscimento (1995 e 1996),

l’associazione Sicilia Verde di Bagheria, riconosciuta l’8 luglio 1993, per il terzo, quarto e quinto anno successivo al riconoscimento (1996, 1997 e 1998),

l’associazione AGRISUD di Vittoria, riconosciuta il 15 novembre 1994, per il secondo, terzo, quarto e quinto anno successivo al riconoscimento (1996, 1997, 1998 e 1999),

l’associazione APRO FRUS di Capo d’Orlando, riconosciuta il 23 novembre 1990, per il quarto e quinto anno successivo al riconoscimento (1994-1995 e 1995-1996).

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO

(21)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei riguardi degli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 della legge n. 32/2000 (per quanto riguarda il settore agricolo, nel primo caso e per quanto riguarda le associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, nel secondo) in quanto dubitava della loro compatibilità con il mercato comune.

(22)

Per quanto riguarda gli aiuti previsti per il settore agricolo dall’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000, il principio stesso della concessione di una garanzia presuppone l’esistenza di un prestito; nell’elenco dei regimi ai quali possono essere applicate le prestazioni di garanzie, trasmesso dalle autorità italiane su richiesta dei servizi della Commissione, figuravano alcuni regimi che difficilmente potevano essere finanziati tramite prestiti, tenuto conto della natura delle misure previste nel relativo ambito (ad esempio, era difficilmente concepibile che aiuti destinati alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo rivestissero la forma di un prestito).

(23)

Un altro elemento che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 è la possibilità di concederli in combinazione con l’applicazione delle misure previste all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge. La Commissione non poteva che dubitare della loro compatibilità, dal momento che anche l’ammissibilità degli aiuti previsti all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 era soggetta a riserve.

(24)

Infine, la Commissione non disponeva di indicazioni sul modo in cui le autorità italiane avrebbero verificato che il cumulo dell’elemento potenziale di aiuto delle garanzie e dell’aiuto previsto per i regimi ai quali dette garanzie erano applicabili non comportasse un superamento delle percentuali di aiuto ammissibili nell’ambito dei suddetti regimi.

(25)

Per quanto concerne gli aiuti previsti all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 della legge n. 32/2000, le autorità italiane avevano chiarito che essi erano destinati esclusivamente a saldare un arretrato di pagamenti di contributi alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali contributi avrebbero già dovuto essere pagati, ma non lo erano stati perché il FEAOG non aveva garantito la copertura finanziaria degli impegni finanziari assunti a livello italiano.

(26)

Le autorità italiane avevano aggiunto che potevano beneficiare degli aiuti solo i soggetti che avessero acquisito un diritto all’aiuto prima del 21 novembre 1996 [data d’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (12) che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1035/72], e che non sono decaduti da tale diritto.

(27)

La Commissione aveva potuto constatare, in occasione dell’esame del fascicolo, che in forza dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell’entrata in vigore del regolamento, a norma dell’articolo 14 e del titolo IIbis del regolamento (CEE) n. 1035/72 erano mantenuti sino ad esaurimento degli stessi, e che nell’ipotesi in cui tutte le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 fossero soddisfatte, gli aiuti nazionali eventualmente concessi in base al medesimo articolo sarebbero ipso iure compatibili con le regole che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e non dovrebbero più essere oggetto di un esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (13).

(28)

In base a tali considerazioni, le autorità italiane si erano impegnate a modificare le modalità di concessione degli aiuti previsti per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 (cfr.. considerando 19 e 20). Tuttavia, dall’elenco dei beneficiari fornito dalle autorità italiane, la Commissione aveva constatato che, nel caso delle associazioni di cui al considerando 21, l’aiuto contemplato sarebbe stato erogato ben oltre il termine di sette anni dal riconoscimento dell’associazione, e che, di conseguenza, tutte le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 non sarebbero state più soddisfatte (considerato che una di queste prevede che gli aiuti debbano essere versati in cinque anni, entro i sette anni successivi al riconoscimento) e che, di conseguenza, gli aiuti avrebbero dovuto essere analizzati alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato.

(29)

Nell’ambito di tale analisi, alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione ha constatato che, poiché il regolamento (CEE) n. 1035/72 era stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96, la concessione di un aiuto sulla base di una normativa non più esistente ad associazioni i cui diritti erano cessati [il che rendeva inapplicabile l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, richiamato al considerando 27] avrebbe interferito con il funzionamento dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli istituiti dal regolamento (CE) n. 2200/96. In forza del punto 3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in nessun caso la Commissione può approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un’organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest’ultima.

(30)

Di conseguenza, la Commissione non poteva che dubitare della compatibilità degli aiuti previsti con il mercato comune.

(31)

Tali dubbi erano rafforzati dal fatto che un aiuto concesso nelle circostanze descritte avrebbe costituito un aiuto con effetto retroattivo esplicitamente vietato ai sensi del punto 3.6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, poiché privo della necessaria componente di incentivo che deve presentare un aiuto nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti di natura compensativa.

(32)

Infine, la Commissione dubitava altresì della fondatezza dell’argomento secondo il quale il FEAOG non avrebbe garantito la copertura finanziaria degli impegni presi a livello italiano, perché il cofinanziamento della costituzione delle associazioni di produttori comporta un rimborso automatico, da parte del FEAOG, di una parte dell’aiuto approvato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(33)

Con lettera del 26 agosto 2004, protocollata il 30 agosto 2004, del 24 novembre 2004, protocollata il 26 novembre 2004, e del 26 ottobre 2005, protocollata il 28 ottobre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane all’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000 (per quanto riguarda il settore agricolo, nel primo caso, e le associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, nel secondo caso).

(34)

Nella lettera del 26 agosto 2004, le autorità italiane hanno trasmesso le seguenti richieste e osservazioni in merito agli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000:

hanno chiesto che alcuni regimi menzionati nell’elenco di cui al considerando 22 fossero eliminati da quest’ultimo, dato che avevano constatato che effettivamente non potevano essere finanziati tramite prestiti,

hanno precisato che per i regimi tuttora inclusi nell’elenco citato, la garanzia riguarderebbe soltanto la parte privata dell’investimento, qualora il regime fosse già stato approvato e finanziato, e l’insieme dell’importo ammissibile, qualora il regime fosse già stato approvato ma non ancora finanziato, ma che, qualunque fosse il caso considerato, l’equivalente sovvenzione lordo della garanzia non potrebbe superare il limite massimo dell’aiuto consentito dal regime di cui trattasi (è previsto un controllo su un campione pari almeno al 5 % delle autocertificazioni chieste ai beneficiari),

hanno confermato che avrebbero predisposto le modalità applicative dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 e che in tali modalità sarebbe figurato l’elenco sopra citato.

(35)

Nella stessa lettera, le autorità italiane hanno comunicato le seguenti osservazioni sugli aiuti previsti per le tre associazioni menzionate al considerando 21, all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000:

hanno sostenuto che, a loro avviso, la posizione adottata dalla Commissione nell’ambito del fascicolo N 157/2000 doveva essere seguita anche nel caso di specie e che gli aiuti previsti per le tre associazioni citate non dovevano essere oggetto di un’analisi alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato,

si sono richiamate alle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, in base alle quali i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori sono mantenuti sino ad esaurimento degli stessi (e quindi fino alla liquidazione finale del contributo), per sottolineare che il diritto viene acquisito al momento in cui l’associazione ha fatto regolare istanza, e che nel caso di specie tutte le richieste sono state presentate entro il termine dei sette anni dal riconoscimento e che il diritto non può essere leso per un ritardo che le amministrazioni pubbliche, nella loro generalità, hanno accumulato nel ricercare fondi idonei alla liquidazione degli aiuti,

hanno confermato la modifica della legge n. 32/2000 di cui al considerando 20.

(36)

Con lettera pervenuta il 24 novembre 2004, le autorità italiane hanno trasmesso una copia dell’articolo 12 della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004 (in prosieguo: «la legge n. 15/2004»), che modifica, tra l’altro, gli articoli 99 e 124 della legge n. 32/2000.

(37)

Per quanto riguarda l’articolo 99 della legge n. 32/2000, l’articolo 12 della legge n. 15/2004 ai considerando 2 e 4, ha ampliato il numero dei potenziali beneficiari delle misure previste alle imprese non associate che si assumano l’onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia e ha stabilito che per il periodo 2000-2006 l’importo massimo destinato alle misure contemplate dall’articolo è di 20 milioni di EUR.

(38)

Per quanto riguarda l’articolo 124 della legge n. 32/2000, l’articolo 12 della legge n. 15/2004, al considerando 8, ha introdotto un nuovo paragrafo 2, sostituendo le modalità di concessione degli aiuti descritti al considerando 19 di cui sopra con modalità conformi a quelle previste all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

(39)

Tale nuovo paragrafo 2 aggiunto all’articolo 124 della legge n. 32/2000, in sostituzione del paragrafo esistente che le autorità italiane si erano impegnate a modificare (cfr. considerando 20), è formulato come segue:

«L’importo massimo di tali contributi, in conformità all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall’azione dell’organizzazione di produttori. L’importo dell’aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell’organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento.»

(40)

Nella lettera pervenuta il 26 ottobre 2005, le autorità italiane hanno comunicato che l’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 era stato abrogato dall’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 21 settembre 2005, e hanno annunciato il ritiro della notifica che lo riguardava.

V.   VALUTAZIONE

(41)

In forza dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(42)

Le misure analizzate nel caso di specie corrispondono a tale definizione nel senso che sono finanziate per mezzo di risorse pubbliche, che favoriscono talune produzioni (ad esempio, il settore ortofrutticolo) e che possono incidere sugli scambi, in considerazione della posizione occupata dall’Italia sui mercati in questione (per la frutta — agrumi esclusi — nel 2005 l’Italia aveva una produzione di 11 443 000 tonnellate, il che ne fa il più grande produttore di frutta dell’Unione).

(43)

Tuttavia, nei casi previsti all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, in via derogatoria, talune misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune.

(44)

Nel caso di specie, tenuto conto delle misure sopradescritte, è possibile invocare soltanto la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in cui si dice che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(45)

La Commissione constata anzitutto che la lettera a), paragrafo 2, dell’articolo 99, della legge n. 32/2000 è stata abrogata senza essere stata applicata (tenuto conto dell’effetto sospensivo legato all’avviamento del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato) e che le autorità italiane hanno ritirato la notifica che lo riguardava, il che rende inutile un esame dell’applicabilità delle disposizioni della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(46)

Per quanto riguarda gli aiuti di cui all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000, la Commissione constata che le modalità di concessione degli aiuti sono state conformate a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (14) mediante le disposizioni del nuovo paragrafo 2 dell’articolo 124 della legge n. 32/2000, introdotto dall’articolo 12 della legge n. 15/2004.

(47)

Alla data di adozione di tale legge, gli aiuti alle associazioni di produttori erano disciplinati dal regolamento (CE) n. 2200/96.

(48)

Come indicato al considerando 27, l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell’entrata in vigore del regolamento, a norma dell’articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono mantenuti sino ad esaurimento degli stessi, purché tutte le condizioni del suddetto articolo 14 siano rispettate.

(49)

Le disposizioni del nuovo paragrafo 2, dell’articolo 124 della legge n. 32/2000 introdotto dall’articolo 12 della legge n. 15/2004 stanno a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 14 summenzionato e assicurano di fatto l’esclusione di qualsiasi associazione di produttori che non soddisfi tali condizioni. Poiché, nel regolamento (CEE) n. 1035/72, le norme in materia di aiuti di Stato si applicavano soltanto nei limiti definiti dal Consiglio e il regolamento stesso conteneva all’articolo 14 una disposizione direttamente applicabile che autorizzava l’erogazione di aiuti nazionali previo il rispetto di certe condizioni ormai soddisfatte, gli aiuti nazionali in questione non devono più essere oggetto di esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

(50)

Di conseguenza, gli altri dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell’apertura del procedimento diventano anch’essi privi di oggetto.

VI.   CONCLUSIONE

(51)

Dato che la lettera a), paragrafo 2, dell’articolo 99, della legge n. 32/2000 è stata abrogata, la Commissione non deve pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti in essa previsti. Pertanto, il procedimento aperto riguardo a tali disposizioni, divenuto senza oggetto, può essere chiuso.

(52)

Dato che l’articolo 124, paragrafo 2, della legge regionale n. 32/2000, modificato dall’articolo 12 della legge n. 15/2004, rende gli aiuti previsti per le associazioni di produttori conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e che tali aiuti, per questa stessa circostanza sono considerati come automaticamente compatibili con le norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati e non devono più essere oggetto di un esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, il procedimento aperto al riguardo, divenuto senza oggetto, può altresì essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avviato in relazione agli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) della legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, è chiuso in quanto è divenuto superfluo, giacché l’Italia ha ritirato la notifica.

Articolo 2

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, aperto riguardo agli aiuti previsti dall’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (modificato) della legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, ma diventato superfluo, è chiuso.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Lettera SG(2002) D/233133 del 18.12.2002.

(2)  Lettera SG-Greffe (2004) D/202440 del 21.6.2004.

(3)  Lettera SG-Greffe (2004) D/203974 del 10.9.2004.

(4)  La decisione tuttavia contiene raccomandazioni concernenti questo articolo.

(5)  L’articolo 124 della legge n. 32/2000 conteneva anche una misura d’aiuto al paragrafo 3, ma la Commissione ha constatato che si trattava di un aiuto nazionale esplicitamente autorizzato da un regolamento che istituiva un’organizzazione comune dei mercati e che, di conseguenza, non doveva più essere analizzato.

(6)  GU C 52 del 2.3.2005, pag. 23.

(7)  Tali disposizioni valgono sia per il settore agricolo che per il settore della pesca. Il riferimento soltanto al settore agricolo nella decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato e nella presente decisione si spiega con il fatto che, nella lettera del 24 maggio 2005 di cui al considerando 12, l’Assessorato siciliano alla pesca ha comunicato che successivamente sarebbe stata effettuata una notifica distinta per il settore della pesca.

(8)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(9)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(10)  Tali parametri non figurano all’articolo 99, ma sono stati comunicati nel complemento di informazioni fornito dalle autorità italiane.

(11)  GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

(12)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(13)  Tale approccio era già stato seguito riguardo agli aiuti previsti a livello nazionale per le associazioni di produttori in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 — cfr. il fascicolo d’aiuto N 157/2000, chiuso con lettera SG(2001) D/288558 del 16.5.2001.

(14)  GU L 325 del 22.11.1983, pag. 1.