ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.021.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 gennaio 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Consiglio

 

*

Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

Consiglio

26.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO (UE) N. 23/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2010

che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), il Consiglio stabilisce misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate.

(4)

I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tener conto delle opinioni espresse in sede di consultazione del settore, in particolare nella riunione del 23 luglio 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, i consigli consultivi regionali competenti e gli Stati membri e in quella del 29 settembre 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali competenti.

(5)

I TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera di mare nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (3), nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (4),

nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (5), nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (6), nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (7), nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (8), nel regolamento (CE) n. 1342/2008 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (9).

(6)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Le operazioni di pesca effettuate unicamente a fini di ricerca scientifica non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata.

(8)

Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere pienamente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

(9)

È necessario stabilire i livelli massimi di sforzo consentiti per il 2010 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 09/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (10).

(10)

Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(11)

Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

(12)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (11), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (12), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (13), dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (14), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (15), del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (16),

del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (17), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (18), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (20), del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (21),

del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (22), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (23), del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (24), del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (25), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (26), del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (27),

del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (28), del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008, del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (29); del regolamento (CE) 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (30), del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (31), del regolamento (CE) n. 302/2009 e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (32).

(13)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca con la Norvegia (33), le Isole Færøer (34) e la Groenlandia (35), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Groenlandia si sono concluse il 25 novembre 2009 con lo stabilimento delle possibilità di pesca per il 2010 a disposizione delle navi UE nelle acque groenlandesi. Le consultazioni con tali soggetti non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2010 con tali Stati saranno conclusi all'inizio del 2010. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2010, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria, in attesa della loro conclusione.

(14)

L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003 gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2010, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. È quindi opportuno che l'Unione applichi tali possibilità di pesca.

(15)

Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante l'Unione non sia membro della IATTC, è necessario regolamentare le possibilità di pesca per le risorse soggette alla giurisdizione della IATTC, al fine di garantirne la gestione sostenibile.

(16)

Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2008 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato una raccomandazione sulla conservazione degli squali volpe occhione. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure.

(17)

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (ORGPPM) nella zona d'alto mare di tale area, svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale area fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure sono state rivedute in occasione dell'ottava riunione internazionale per la creazione dell'ORGPPM, tenutasi nel novembre 2009. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno incorporare tali misure nel diritto dell'Unione.

(18)

Nella sua riunione annuale del 2009 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per altri due stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.

(19)

Per ragioni di continuità, si dovrebbe consentire ad alcuni pescherecci di paesi terzi di pescare nelle acque UE a determinate condizioni e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1006/2008 e le relative disposizioni di applicazione.

(20)

Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008, il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione dello CSTEP, escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Polonia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi composto da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro nel Mare del Nord con reti a strascico aventi apertura di maglia pari o superiore a 100 mm. Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da due gruppi di navi che usano reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da tali gruppi di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

(21)

In conformità dell'articolo 291 del trattato, le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (36), per motivi di urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

per il 2010, possibilità di pesca per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e

per il 2011, taluni limiti di sforzo e, per i periodi definiti nel titolo II, capo III, sezione 2, e negli allegati I E e V, possibilità di pesca per taluni stock antartici.

2.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2010.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

a)

alle navi UE; e

b)

alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque UE.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, ad eccezione della nota 1 alla tabella della parte B dell'allegato V, non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

a)

«navi UE», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e

b)

«acque UE», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)

«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;

e)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

f)

«apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (37);

g)

«registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

h)

«giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009;

b)

«Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

d)

«Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7° 23′; 48″ O;

e)

«zone COPACE» (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009;

f)

«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento 217/2009;

g)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (38);

h)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (39);

i)

«zona della convenzione CCAMLR» (convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004;

j)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (40);

k)

«zona IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (41);

l)

«zona della convenzione ORGPPM» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud del 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (42), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

m)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (43);

n)

«acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

Limiti di cattura e assegnazioni

1.   I limiti di cattura per le navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 12 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.

3.   La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato II D.

4.   La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione dell'Unione, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

5.   I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.

6.   In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

7.   La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.

Articolo 6

Specie vietate

Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE;

b)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

c)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X, e

e)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque internazionali.

Articolo 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

a)

all'allegato II A si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e Vb;

b)

all'allegato II B si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

c)

all'allegato II C si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

d)

all'allegato II D si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1.   Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (44), è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

Articolo 10

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

a)

se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

a)

tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

i)

le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98; e

ii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

oppure

b)

gli sgombri, se

i)

le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

ii)

gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e

iii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota dell'Unione, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in conformità del paragrafo 2.

4.   La percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione sono determinate in conformità degli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 11

Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

Nel periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 luglio 2010 è vietato pescare o detenere a bordo organismi marini che non siano aringhe, sgombri, sardine, sugarelli, spratti, melù e argentine nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52o 27' N

12o 19' O

2

52o 40' N

12o 30' O

3

52o 47' N

12o 39,600' O

4

52o 47' N

12o 56' O

5

52o 13,5' N

13o 53,830' O

6

51o 22' N

14o 24' O

7

51o 22' N

14o 03' O

8

52o 10' N

13o 25' O

9

52o 32' N

13o 07,500' O

10

52o 43' N

12o 55' O

11

52o 43' N

12o 43' O

12

52o 38,800' N

12o 37' O

13

52o 27' N

12o 23' O

14

52o 27' N

12o 19' O

Articolo 12

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa

1.   Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nell'Unione e operanti in attività di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

2.   Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa.

3.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 2.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UEoperanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 15

Limitazioni al numero di navi autorizzate a pescare il tonno rosso

Ai seguenti tipi di navi si applicano le limitazioni in termini di numero massimo previste nell'allegato IV:

tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale;

navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo;

navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm.

Articolo 16

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato I D

Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2010.

Articolo 17

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato I D, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 18

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).

2.   È fatto divieto di praticare la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in uno Stato membro, notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2010/2011

1.   Durante la campagna di pesca 2010/2011 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1o giugno 2010:

a)

l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;

b)

la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive di cui al paragrafo 2, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

Articolo 22

Chiusura di tutte le attività di pesca

1.   A seguito della notifica da parte del segretariato della CCAMLR della chiusura di una attività di pesca per esaurimento del TAC di cui all'allegato I E, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella SSRU o in altra unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste.

2.   Dal momento che la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti alla data e ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.

3.   In caso di chiusura dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena tutti gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.

4.   Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste per motivi connessi con:

a)

la sicurezza della nave e dell'equipaggio,

b)

difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,

c)

la copertura di ghiaccio marino, oppure

d)

la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,

la nave provvede ad informare lo Stato membro di bandiera. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.

5.   Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro la riunione successiva dalla CCAMLR. La relazione finale valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dell'acqua:

a)

entro la data e l'ora di chiusura previste e

b)

appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.

6.   Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera provvede a informare il segretariato della CCAMLR e la Commissione.

Sezione 3

Zona IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

1.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Gli Stati membri possono modificare il numero di navi di cui ai paragrafi 1 e 2 per tipo di attrezzo sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi dell'IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.

5.   Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

Sezione 4

Zona della convenzione SFPO

Articolo 24

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 limitano la GT complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2010 al livello totale di 78 610 GT nella zona della convenzione ORGPPM, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 25

Pesca pelagica — Limiti di cattura

1.   Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 di cui all'articolo 24 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai limiti di cattura previsti dall'allegato IJ.

2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la GT, delle loro navi che praticano la pesca di cui al presente articolo.

3.   A fini di controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, gli Stati membri inviano alla Commissione, affinché li trasmetta al segretariato provvisorio dell'ORGPPM, rapporti del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), dichiarazioni delle catture mensili e, se disponibili, dati relativi agli scali in porto entro il quindicesimo giorno del mese seguente.

Articolo 26

Pesca di fondo

Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona della convenzione ORGPPM alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione ORGPPM in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 27

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dal 29 luglio al 28 settembre 2010 o dal 10 novembre 2010 al 18 gennaio 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dal 29 settembre al 29 ottobre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 94° O,

longitudine 110° O,

latitudine 3° N,

latitudine 5° S.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2010, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

3.   Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona zona di regolamentazione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 28

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: razza (Rajidae), spinarolo (Squalus acanthias), squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), pesce diavolo minore (Etmopterus pusillus), gattuccio spettro (Apristurus manis), Scymnodon squamulosus e squali di acque profonde del superordine dei Selachimorpha.

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 29

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 30

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi per l'attrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2010 e le ore 24.00 del 30 settembre 2010. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a)

utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.   Tutte le navi con reti da circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,

b)

il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o

c)

in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 31

Limitazioni al numero di navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 32

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 33

Limiti di cattura

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e nel presente titolo.

Articolo 34

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 35

Specie vietate

Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE;

b)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

c)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, e

d)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifica del regolamento (CE) n. 1359/2008

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1359/2008, la voce relativa al granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della sottozona CIEM III è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (45)

(RNG/03-)

Anno

2009

2010

 

Danimarca

804

804

Germania

5

5

Svezia

41

41

UE

850

850

Articolo 37

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Minch (rettangoli statistici CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d)

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39 E5 e 40 E5);

e)

il gruppo di navi battenti bandiera della Polonia, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 24 aprile 2009 integrata dalla lettera dell'11 luglio 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque UE della zona CIEM IIa con copertura di osservazione a tempo pieno.».

Articolo 38

Modifica del regolamento (CE) n. 1226/2009

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (46), è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

Articolo 39

Modifica del regolamento (CE) n. 1287/2009

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le relative condizioni applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici (47), è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) operanti nel Mar Nero.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2010, il titolo II, capo III, sezione 2, e gli allegati I E e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010

Per il Consiglio

Il presidente

M. A. MORATINOS


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

(5)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

(6)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

(7)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(8)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

(9)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(10)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(11)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(12)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(13)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(14)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(15)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(16)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(17)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(18)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(19)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(20)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.

(21)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

(22)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.

(23)  GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(24)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

(25)  GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

(26)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(27)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(28)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

(29)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

(30)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

(31)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

(32)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(33)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(34)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(35)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

(36)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(37)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.

(38)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2002/738/CE (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(39)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 86/238/CEE (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(40)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2006/539/CE (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(41)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 95/399/CE (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(42)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(43)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 2005/75/CE (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(44)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(45)  Non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.»

(46)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(47)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

LIMITI DI CATTURA APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Granchio rosso di fondale

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dipturus batis

RJB

Razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PER

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja circularis

RJI

Razza rotonda

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatiere

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Totano

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pleuronettiformi

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJA

Razza ondulata

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Soleidae

SOX

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus spp.

JAX

Sugarello

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosmio

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere

GRV

Macrourus spp.

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchio rosso di fondale

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pleuronettiformi

FLX

Pleuronectiformes

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bavosa

RJB

Dipturus batis

Razza bianca

RJA

Rostroraja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJA

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Leucoraja circularis

Razza spinosa

RJF

Leucoraja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOX

Soleidae

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Totano

SQS

Martialia hyadesi

Zigrino

SCK

Dalatias licha

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana francese

Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

 (1)

 

 

Regno Unito

0

 (1)

 

 

UE

0

 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

108 834

 (2)

 

 

Regno Unito

2 379

 (2)

 

 

Germania

166

 (2)

 

 

Svezia

3 996

 (2)

 

 

UE

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(ARU/1/2.)

Germania

30

 

 

 

Francia

10

 

 

 

Paesi Bassi

24

 

 

 

Regno Unito

48

 

 

 

UE

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque UE delle zone III e IV

(ARU/3/4.)

Danimarca

1 134

 

 

 

Germania

11

 

 

 

Francia

8

 

 

 

Irlanda

8

 

 

 

Paesi Bassi

53

 

 

 

Svezia

44

 

 

 

Regno Unito

20

 

 

 

UE

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(ARU/567.)

Germania

389

 

 

 

Francia

8

 

 

 

Irlanda

360

 

 

 

Paesi Bassi

4 057

 

 

 

Regno Unito

285

 

 

 

UE

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

(USK/1214EI.)

Germania

6

 (3)

 

 

Francia

6

 (3)

 

 

Regno Unito

6

 (3)

 

 

Altro

3

 (3)

 

 

UE

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque UE della zona III

(USK/03-C.)

Danimarca

12

 

 

 

Svezia

6

 

 

 

Germania

6

 

 

 

UE

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque UE della zona IV

(USK/04-C.)

Danimarca

53

 

 

 

Germania

16

 

 

 

Francia

37

 

 

 

Svezia

5

 

 

 

Regno Unito

80

 

 

 

Altro

5

 (4)

 

 

UE

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

4

 (6)

 

 

Spagna

14

 (6)

 

 

Francia

165

 (6)

 

 

Irlanda

16

 (6)

 

 

Regno Unito

80

 (6)

 

 

Altro

4

 (5)  (6)

 

 

UE

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 (7)

 

 

Danimarca

0

 (7)

 

 

Germania

0

 (7)

 

 

Francia

0

 (7)

 

 

Paesi Bassi

0

 (7)

 

 

Regno Unito

0

 (7)

 

 

UE

0

 (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Aringa (8)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

10 147

 (9)

 

 

Germania

163

 (9)

 

 

Svezia

10 614

 (9)

 

 

UE

20 924

 (9)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Aringa (10)

Clupea harengus

Zona:

Acque UE della zona IV a nord di 53° 30' N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danimarca

15 259

 (11)

 

 

Germania

9 595

 (11)

 

 

Francia

6 547

 (11)

 

 

Paesi Bassi

14 637

 (11)

 

 

Svezia

1 131

 (11)

 

 

Regno Unito

16 429

 (11)

 

 

UE

63 598

 (11)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

0

 (12)  (13)

 

 

UE

0

 (13)

 

 

TAC

Non pertinente

 (13)

 


Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

Catture accessorie nella zona IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

4 652

 (15)

 

 

Germania

42

 (15)

 

 

Svezia

748

 (15)

 

 

UE

5 442

 (15)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgio

51

 (17)

 

 

Danimarca

9 948

 (17)

 

 

Germania

51

 (17)

 

 

Francia

51

 (17)

 

 

Paesi Bassi

51

 (17)

 

 

Svezia

49

 (17)

 

 

Regno Unito

189

 (17)

 

 

UE

10 390

 (17)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belgio

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danimarca

218

 (20)  (21)

 

 

Germania

137

 (20)  (21)

 

 

Francia

3 550

 (20)  (21)

 

 

Paesi Bassi

5 557

 (20)  (21)

 

 

Regno Unito

1 242

 (20)  (21)

 

 

UE

15 319

 (21)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

1 533

 (23)

 

 

Francia

290

 (23)

 

 

Irlanda

2 072

 (23)

 

 

Paesi Bassi

1 533

 (23)

 

 

Regno Unito

8 287

 (23)

 

 

UE

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlanda

6 774

 

 

 

Paesi Bassi

677

 

 

 

UE

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

720

 

 

 

UE

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 250

 

 

 

Regno Unito

3 550

 

 

 

UE

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe e VIIf

(HER/7EF.)

Francia

500

 

 

 

Regno Unito

500

 

 

 

UE

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)e VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Germania

113

 

 

 

Francia

627

 

 

 

Irlanda

8 770

 

 

 

Paesi Bassi

627

 

 

 

Regno Unito

13

 

 

 

UE

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

6 300

 

 

 

Francia

700

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

3 826

 

 

 

Portogallo

4 174

 

 

 

UE

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

7

 (28)  (29)

 

 

Danimarca

2 140

 (28)  (29)

 

 

Germania

54

 (28)  (29)

 

 

Paesi Bassi

13

 (28)  (29)

 

 

Svezia

374

 (28)  (29)

 

 

UE

2 588

 (29)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

234

 

 

 

Germania

5

 

 

 

Svezia

140

 

 

 

UE

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

553

 (30)  (31)

 

 

Danimarca

3 178

 (30)  (31)

 

 

Germania

2 015

 (30)  (31)

 

 

Francia

683

 (30)  (31)

 

 

Paesi Bassi

1 796

 (30)  (31)

 

 

Svezia

21

 (30)  (31)

 

 

Regno Unito

7 290

 (30)  (31)

 

 

UE

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

0

 (32)  (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV

(COD/561214)

Belgio

0

 

 

 

Germania

1

 

 

 

Francia

13

 

 

 

Irlanda

18

 

 

 

Regno Unito

48

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O

(COD/5B6A-C)

Belgio

0

 

 

 

Germania

4

 

 

 

Francia

38

 

 

 

Irlanda

53

 

 

 

Regno Unito

145

 

 

 

UE

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07A.)

Belgio

9

 

 

 

Francia

25

 

 

 

Irlanda

444

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

Regno Unito

194

 

 

 

UE

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

167

 

 

 

Francia

2 735

 

 

 

Irlanda

825

 

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

 

Regno Unito

295

 

 

 

UE

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

47

 (34)  (35)

 

 

Francia

916

 (34)  (35)

 

 

Paesi Bassi

27

 (34)  (35)

 

 

Regno Unito

101

 (34)  (35)

 

 

UE

1 091

 (35)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Smeriglio

Lamna nasus

Zona:

Acque UE delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII

(POR/3-12)

Danimarca

0

 

 

 

Francia

0

 

 

 

Germania

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Spagna

0

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

5

 

 

 

Danimarca

5

 

 

 

Germania

5

 

 

 

Francia

29

 

 

 

Paesi Bassi

23

 

 

 

Regno Unito

1 690

 

 

 

UE

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(LEZ/561 214)

Spagna

350

 

 

 

Francia

1 364

 

 

 

Irlanda

399

 

 

 

Regno Unito

966

 

 

 

UE

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

494

 

 

 

Spagna

5 490

 

 

 

Francia

6 663

 

 

 

Irlanda

3 029

 

 

 

Regno Unito

2 624

 

 

 

UE

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

1 176

 

 

 

Francia

949

 

 

 

UE

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 188

 

 

 

Francia

59

 

 

 

Portogallo

40

 

 

 

UE

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(D/F/2AC4-C)

Belgio

513

 

 

 

Danimarca

1 927

 

 

 

Germania

2 890

 

 

 

Francia

200

 

 

 

Paesi Bassi

11 654

 

 

 

Svezia

6

 

 

 

Regno Unito

1 620

 

 

 

UE

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(ANF/2AC4-C)

Belgio

401

 (36)

 

 

Danimarca

884

 (36)

 

 

Germania

432

 (36)

 

 

Francia

82

 (36)

 

 

Paesi Bassi

303

 (36)

 

 

Svezia

10

 (36)

 

 

Regno Unito

9 233

 (36)

 

 

UE

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/4AB-N.)

Belgio

0

 (37)

 

 

Danimarca

0

 (37)

 

 

Germania

0

 (37)

 

 

Paesi Bassi

0

 (37)

 

 

Regno Unito

0

 (37)

 

 

UE

0

 (37)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(ANF/561214)

Belgio

200

 

 

 

Germania

228

 

 

 

Spagna

214

 

 

 

Francia

2 462

 

 

 

Irlanda

557

 

 

 

Paesi Bassi

193

 

 

 

Regno Unito

1 713

 

 

 

UE

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

(ANF/07.)

Belgio

2 984

 (38)

 

 

Germania

333

 (38)

 

 

Spagna

1 186

 (38)

 

 

Francia

19 149

 (38)

 

 

Irlanda

2 447

 (38)

 

 

Paesi Bassi

386

 (38)

 

 

Regno Unito

5 807

 (38)

 

 

UE

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 387

 

 

 

Francia

7 721

 

 

 

UE

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

1 247

 

 

 

Francia

1

 

 

 

Portogallo

248

 

 

 

UE

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgio

7

 (40)

 

 

Danimarca

1 213

 (40)

 

 

Germania

77

 (40)

 

 

Paesi Bassi

1

 (40)

 

 

Svezia

143

 (40)

 

 

UE

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(HAD/2AC4.)

Belgio

225

 (42)

 

 

Danimarca

1 549

 (42)

 

 

Germania

986

 (42)

 

 

Francia

1 718

 (42)

 

 

Paesi Bassi

169

 (42)

 

 

Svezia

109

 (42)

 

 

Regno Unito

16 485

 (42)

 

 

UE

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

0

 (43)  (44)

 

 

UE

0

 (44)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

(HAD/6B1214)

Belgio

11

 

 

 

Germania

13

 

 

 

Francia

551

 

 

 

Irlanda

393

 

 

 

Regno Unito

4 029

 

 

 

UE

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgio

3

 

 

 

Germania

4

 

 

 

Francia

147

 

 

 

Irlanda

438

 

 

 

Regno Unito

2 081

 

 

 

UE

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

129

 

 

 

Francia

7 719

 

 

 

Irlanda

2 573

 

 

 

Regno Unito

1 158

 

 

 

UE

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgio

23

 

 

 

Francia

103

 

 

 

Irlanda

617

 

 

 

Regno Unito

681

 

 

 

UE

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

151

 (46)

 

 

Paesi Bassi

1

 (46)

 

 

Svezia

16

 (46)

 

 

UE

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(WHG/2AC4.)

Belgio

250

 (48)  (49)

 

 

Danimarca

1 082

 (48)  (49)

 

 

Germania

282

 (48)  (49)

 

 

Francia

1 627

 (48)  (49)

 

 

Paesi Bassi

626

 (48)  (49)

 

 

Svezia

1

 (48)  (49)

 

 

Regno Unito

4 317

 (48)  (49)

 

 

UE

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(WHG/561 214)

Germania

3

 

 

 

Francia

53

 

 

 

Irlanda

129

 

 

 

Regno Unito

246

 

 

 

UE

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgio

0

 

 

 

Francia

5

 

 

 

Irlanda

91

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

Regno Unito

61

 

 

 

UE

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgio

133

 

 

 

Francia

8 180

 

 

 

Irlanda

4 565

 

 

 

Paesi Bassi

66

 

 

 

Regno Unito

1 463

 

 

 

UE

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

(WHG/08.)

Spagna

1 296

 

 

 

Francia

1 944

 

 

 

UE

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portogallo

588

 

 

 

UE

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

0

 (50)  (51)

 

 

UE

0

 (51)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(HKE/3A/BCD)

Danimarca

1 531

 

 

 

Svezia

130

 

 

 

UE

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

28

 

 

 

Danimarca

1 119

 

 

 

Germania

128

 

 

 

Francia

248

 

 

 

Paesi Bassi

64

 

 

 

Regno Unito

348

 

 

 

UE

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

284

 (54)

 

 

Spagna

9 109

 

 

 

Francia

14 067

 (54)

 

 

Irlanda

1 704

 

 

 

Paesi Bassi

183

 (54)

 

 

Regno Unito

5 553

 (54)

 

 

UE

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

37

Spagna

1 469

Francia

1 469

Irlanda

184

Paesi Bassi

18

Regno Unito

827

UE

4 004


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgio

9

 (56)

 

 

Spagna

6 341

 

 

 

Francia

14 241

 

 

 

Paesi Bassi

18

 (56)

 

 

UE

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 837

Francia

3 305

Paesi Bassi

6

UE

5 150


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

5 952

 

 

 

Francia

571

 

 

 

Portogallo

2 777

 

 

 

UE

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/4AB-N.)

Danimarca

0

 (58)

 

 

Regno Unito

0

 (58)

 

 

UE

0

 (58)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Germania

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spagna

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Francia

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlanda

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Paesi Bassi

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portogallo

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Svezia

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Regno Unito

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

UE

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

7 881

 (62)

 

 

Portogallo

1 970

 (62)

 

 

UE

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O.

(WHB/24A567)

Norvegia

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(L/W/2AC4-C)

Belgio

353

 

 

 

Danimarca

973

 

 

 

Germania

125

 

 

 

Francia

266

 

 

 

Paesi Bassi

810

 

 

 

Svezia

11

 

 

 

Regno Unito

3 983

 

 

 

UE

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII

(BLI/67-)

Germania

21

 (68)

 

 

Estonia

3

 (68)

 

 

Spagna

67

 (68)

 

 

Francia

1 536

 (68)

 

 

Irlanda

6

 (68)

 

 

Lituania

1

 (68)

 

 

Polonia

1

 (68)

 

 

Regno Unito

391

 (68)

 

 

Altro

6

 (67)  (68)

 

 

UE

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

 

 

 

Germania

8

 

 

 

Francia

8

 

 

 

Regno Unito

8

 

 

 

Altro

4

 (69)

 

 

UE

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(LIN/03.)

Belgio

7

 (70)

 

 

Danimarca

51

 

 

 

Germania

7

 (70)

 

 

Svezia

20

 

 

 

Regno Unito

7

 (70)

 

 

UE

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque UE della zona IV

(LIN/04.)

Belgio

16

 

 

 

Danimarca

243

 

 

 

Germania

150

 

 

 

Francia

135

 

 

 

Paesi Bassi

5

 

 

 

Svezia

10

 

 

 

Regno Unito

1 869

 

 

 

UE

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque UE e acque internazionali della zona V

(LIN/05.)

Belgio

10

 

 

 

Danimarca

6

 

 

 

Germania

6

 

 

 

Francia

6

 

 

 

Regno Unito

6

 

 

 

UE

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

26

 (71)

 

 

Danimarca

5

 (71)

 

 

Germania

95

 (71)

 

 

Spagna

1 930

 (71)

 

 

Francia

2 057

 (71)

 

 

Irlanda

516

 (71)

 

 

Portogallo

5

 (71)

 

 

Regno Unito

2 369

 (71)

 

 

UE

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

0

 (72)

 

 

Danimarca

0

 (72)

 

 

Germania

0

 (72)

 

 

Francia

0

 (72)

 

 

Paesi Bassi

0

 (72)

 

 

Regno Unito

0

 (72)

 

 

UE

0

 (72)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(NEP/3A/BCD)

Danimarca

3 800

 

 

 

Germania

11

 (73)

 

 

Svezia

1 359

 

 

 

UE

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(NEP/2AC4-C)

Belgio

1 291

 

 

 

Danimarca

1 291

 

 

 

Germania

19

 

 

 

Francia

38

 

 

 

Paesi Bassi

665

 

 

 

Regno Unito

21 384

 

 

 

UE

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

0

 (74)

 

 

Germania

0

 (74)

 

 

Regno Unito

0

 (74)

 

 

UE

0

 (74)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spagna

33

 

 

 

Francia

130

 

 

 

Irlanda

217

 

 

 

Regno Unito

15 677

 

 

 

UE

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 346

 

 

 

Francia

5 455

 

 

 

Irlanda

8 273

 

 

 

Regno Unito

7 358

 

 

 

UE

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spagna

234

 

 

 

Francia

3 665

 

 

 

UE

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spagna

97

 

 

 

Francia

4

 

 

 

UE

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

84

 

 

 

Portogallo

253

 

 

 

UE

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

2 621

 (75)

 

 

Svezia

1 412

 (75)

 

 

UE

4 033

 (75)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

3 145

 

 

 

Paesi Bassi

29

 

 

 

Svezia

127

 

 

 

Regno Unito

932

 

 

 

UE

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

0

 (77)

 

 

Svezia

0

 (76)  (77)

 

 

UE

0

 (77)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guiana francese

(PEN/FGU.)

Francia

4 108

 (78)

 

 

UE

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

36

 (79)

 

 

Danimarca

4 733

 (79)

 

 

Germania

24

 (79)

 

 

Paesi Bassi

910

 (79)

 

 

Svezia

253

 (79)

 

 

UE

5 956

 (79)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

1 353

 (80)

 

 

Germania

15

 (80)

 

 

Svezia

152

 (80)

 

 

UE

1 520

 (80)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV; parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

2 100

 (81)

 

 

Danimarca

6 824

 (81)

 

 

Germania

1 968

 (81)

 

 

Francia

394

 (81)

 

 

Paesi Bassi

13 123

 (81)

 

 

Regno Unito

9 711

 (81)

 

 

UE

34 120

 (81)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(PLE/561214)

Francia

10

 

 

 

Irlanda

280

 

 

 

Regno Unito

417

 

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgio

42

 

 

 

Francia

18

 

 

 

Irlanda

1 063

 

 

 

Paesi Bassi

13

 

 

 

Regno Unito

491

 

 

 

UE

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb e VIIc

(PLE/7BC.)

Francia

16

 

 

 

Irlanda

64

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

699

 

 

 

Francia

2 332

 

 

 

Regno Unito

1 243

 

 

 

UE

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf e VIIg

(PLE/7FG.)

Belgio

67

 

 

 

Francia

120

 

 

 

Irlanda

201

 

 

 

Regno Unito

63

 

 

 

UE

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgio

7

 

 

 

Francia

14

 

 

 

Irlanda

156

 

 

 

Paesi Bassi

27

 

 

 

Regno Unito

14

 

 

 

UE

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

67

 

 

 

Francia

269

 

 

 

Portogallo

67

 

 

 

UE

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(POL/561214)

Spagna

6

 

 

 

Francia

194

 

 

 

Irlanda

57

 

 

 

Regno Unito

148

 

 

 

UE

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

(POL/07.)

Belgio

428

 

 

 

Spagna

26

 

 

 

Francia

9 864

 

 

 

Irlanda

1 051

 

 

 

Regno Unito

2 401

 

 

 

UE

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spagna

257

 

 

 

Francia

1 255

 

 

 

UE

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

(POL/08C.)

Spagna

212

 

 

 

Francia

24

 

 

 

UE

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

278

 

 

 

Portogallo

10

 

 

 

UE

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV

(POK/2A34.)

Belgio

29

 (82)

 

 

Danimarca

3 394

 (82)

 

 

Germania

8 572

 (82)

 

 

Francia

20 172

 (82)

 

 

Paesi Bassi

86

 (82)

 

 

Svezia

466

 (82)

 

 

Regno Unito

6 572

 (82)

 

 

UE

39 291

 (82)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV

(POK/561214)

Germania

621

 (83)

 

 

Francia

6 163

 (83)

 

 

Irlanda

206

 (83)

 

 

Regno Unito

1 503

 (83)

 

 

UE

8 493

 (83)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

0

 (84)  (85)

 

 

UE

0

 (85)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

 

 

 

Francia

1 428

 

 

 

Irlanda

1 525

 

 

 

Regno Unito

452

 

 

 

UE

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(T/B/2AC4-C)

Belgio

347

 

 

 

Danimarca

742

 

 

 

Germania

189

 

 

 

Francia

89

 

 

 

Paesi Bassi

2 633

 

 

 

Svezia

5

 

 

 

Regno Unito

732

 

 

 

UE

4 737

 

 

 

TAC

4 737

 

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

235

 (86)  (87)  (88)

 

 

Danimarca

9

 (86)  (87)  (88)

 

 

Germania

12

 (86)  (87)  (88)

 

 

Francia

37

 (86)  (87)  (88)

 

 

Paesi Bassi

201

 (86)  (87)  (88)

 

 

Regno Unito

903

 (86)  (87)  (88)

 

 

UE

1 397

 (86)  (88)

 

 

TAC

1 397

 (88)

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque UE della zona IIIa

(SRX/03-C.)

Danimarca

45

 (89)  (90)

 

 

Svezia

13

 (89)  (90)

 

 

UE

58

 (89)  (90)

 

 

TAC

58

 (90)

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

1 209

 (91)  (92)  (93)

 

 

Estonia

7

 (91)  (92)  (93)

 

 

Francia

5 425

 (91)  (92)  (93)

 

 

Germania

16

 (91)  (92)  (93)

 

 

Irlanda

1 747

 (91)  (92)  (93)

 

 

Lituania

28

 

 

 

Paesi Bassi

5

 (91)  (92)  (93)

 

 

Portogallo

30

 (91)  (92)  (93)

 

 

Spagna

1 460

 (91)  (92)  (93)

 

 

Regno Unito

3 460

 (91)  (92)  (93)

 

 

UE

13 387

 (91)  (92)  (93)

 

 

TAC

13 387

 (92)

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque UE della zona VIId

(SRX/07D)

Belgio

80

 (94)  (95)  (96)

 

 

Francia

670

 (94)  (95)  (96)

 

 

Paesi Bassi

4

 (94)  (95)  (96)

 

 

Regno Unito

133

 (94)  (95)  (96)

 

 

UE

887

 (94)  (95)  (96)

 

 

TAC

887

 (95)

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque UE delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

11

 (97)  (98)

 

 

Francia

2 070

 (97)  (98)

 

 

Portogallo

1 678

 (97)  (98)

 

 

Spagna

1 688

 (97)  (98)

 

 

Regno Unito

12

 (97)  (98)

 

 

UE

5 459

 (97)  (98)

 

 

TAC

5 459

 (98)

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

3

 (99)

 

 

Germania

5

 (99)

 

 

Estonia

3

 (99)

 

 

Spagna

3

 (99)

 

 

Francia

45

 (99)

 

 

Irlanda

3

 (99)

 

 

Lituania

3

 (99)

 

 

Polonia

3

 (99)

 

 

Regno Unito

176

 (99)

 

 

UE

244

 (99)

 

 

TAC

612

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa, acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV

(MAC/2A34.)

Belgio

324

 (100)

 

 

Danimarca

8 537

 (100)

 

 

Germania

337

 (100)

 

 

Francia

1 019

 (100)

 

 

Paesi Bassi

1 026

 (100)

 

 

Svezia

3 049

 (100)

 

 

Regno Unito

951

 (100)

 

 

UE

15 243

 (100)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa e IVbc (acque UE)

(MAC/*3A4BC)(1))

IVb (acque UE)

(MAC/*04B.)

(1)

IVc

(MAC/*04C.)

(1)

VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2010

(MAC/*2A6.) (1)

Danimarca

2 684

 

 

2 613

Francia

319

 

 

 

Paesi Bassi

319

 

 

 

Svezia

 

254

7

 

Regno Unito

319

 

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

12 884

 (101)

 

 

Spagna

13

 (101)

 

 

Estonia

107

 (101)

 

 

Francia

8 590

 (101)

 

 

Irlanda

42 947

 (101)

 

 

Lettonia

79

 (101)

 

 

Lituania

79

 (101)

 

 

Paesi Bassi

18 788

 (101)

 

 

Polonia

907

 (101)

 

 

Regno Unito

118 101

 (101)

 

 

UE

202 495

 (101)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque UE)

(MAC/*04A-C)

Germania

3 888

(1)

Francia

2 592

(1)

Irlanda

12 960

(1)

Paesi Bassi

5 670

(1)

Regno Unito

35 639

(1)

CE UE

60 749

(1)


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

26 577

 (102)  (103)

 

 

Francia

176

 (102)  (103)

 

 

Portogallo

5 493

 (102)  (103)

 

 

UE

32 246

 (103)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

1 984

(2)

Francia

13

(2)

Portogallo

410

(2)


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(SOL/3A/BCD)

Danimarca

588

 

 

 

Germania

34

 (104)

 

 

Paesi Bassi

56

 (104)

 

 

Svezia

22

 

 

 

UE

700

 

 

 

TAC

700

 (105)

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque UE delle zone II e IV

(SOL/24.)

Belgio

753

 (106)

 

 

Danimarca

344

 (106)

 

 

Germania

603

 (106)

 

 

Francia

151

 (106)

 

 

Paesi Bassi

6 803

 (106)

 

 

Regno Unito

388

 (106)

 

 

UE

9 042

 (106)

 

 

TAC

14 100

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(SOL/561214)

Irlanda

49

 

 

 

Regno Unito

12

 

 

 

UE

61

 

 

 

TAC

61

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgio

186

 

 

 

Francia

2

 

 

 

Irlanda

73

 

 

 

Paesi Bassi

58

 

 

 

Regno Unito

83

 

 

 

UE

402

 

 

 

TAC

402

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb e VIIc

(SOL/7BC.)

Francia

10

 

 

 

Irlanda

35

 

 

 

UE

45

 

 

 

TAC

45

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

(SOL/07D.)

Belgio

1 136

 

 

 

Francia

2 272

 

 

 

Regno Unito

811

 

 

 

UE

4 219

 

 

 

TAC

4 219

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgio

22

 

 

 

Francia

233

 

 

 

Regno Unito

363

 

 

 

UE

618

 

 

 

TAC

618

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf e VIIg

(SOL/7FG.)

Belgio

621

 

 

 

Francia

62

 

 

 

Irlanda

31

 

 

 

Regno Unito

279

 

 

 

UE

993

 

 

 

TAC

993

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgio

41

 

 

 

Francia

83

 

 

 

Irlanda

225

 

 

 

Paesi Bassi

66

 

 

 

Regno Unito

83

 

 

 

UE

498

 

 

 

TAC

498

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa e VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgio

60

 

 

 

Spagna

11

 

 

 

Francia

4 426

 

 

 

Paesi Bassi

332

 

 

 

UE

4 829

 

 

 

TAC

4 829

 

 


Specie:

Sogliole

Soleidae

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Spagna

412

 

 

 

Portogallo

682

 

 

 

UE

1 094

 

 

 

TAC

1 094

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

22 649

 (107)

 

 

Germania

47

 (107)

 

 

Svezia

8 569

 (107)

 

 

UE

31 265

 (107)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 118

 (109)

 

 

Danimarca

88 513

 (109)

 

 

Germania

1 118

 (109)

 

 

Francia

1 118

 (109)

 

 

Paesi Bassi

1 118

 (109)

 

 

Svezia

1 330

 (108)  (109)

 

 

Regno Unito

3 690

 (109)

 

 

UE

98 005

 (109)

 

 

TAC

170 000

 (110)

 


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

28

 

 

 

Danimarca

1 798

 

 

 

Germania

28

 

 

 

Francia

387

 

 

 

Paesi Bassi

387

 

 

 

Regno Unito

2 904

 

 

 

UE

5 532

 

 

 

TAC

5 532

 

 


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque UE della zona IIIa

(DGS/03A-C.)

Danimarca

0

 (111)

 

 

Svezia

0

 (111)

 

 

UE

0

 (111)

 

 

TAC

0

 (111)

 


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(DGS/2AC4-C)

Belgio

0

 (112)

 

 

Danimarca

0

 (112)

 

 

Germania

0

 (112)

 

 

Francia

0

 (112)

 

 

Paesi Bassi

0

 (112)

 

 

Svezia

0

 (112)

 

 

Regno Unito

0

 (112)

 

 

UE

0

 (112)

 

 

TAC

0

 (112)

 


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

0

 (113)

 

 

Germania

0

 (113)

 

 

Spagna

0

 (113)

 

 

Francia

0

 (113)

 

 

Irlanda

0

 (113)

 

 

Paesi Bassi

0

 (113)

 

 

Portogallo

0

 (113)

 

 

Regno Unito

0

 (113)

 

 

UE

0

 (113)

 

 

TAC

0

 (113)

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

33

 (115)

 

 

Danimarca

14 350

 (115)

 

 

Germania

1 267

 (114)  (115)

 

 

Spagna

266

 (115)

 

 

Francia

1 190

 (114)  (115)

 

 

Irlanda

903

 (115)

 

 

Paesi Bassi

8 640

 (114)  (115)

 

 

Portogallo

30

 (115)

 

 

Svezia

49

 (115)

 

 

Regno Unito

3 415

 (114)  (115)

 

 

UE

30 143

 (115)

 

 

TAC

47 454

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2AX14-)

Danimarca

9 836

 (116)  (118)

 

 

Germania

7 675

 (116)  (117)  (118)

 

 

Spagna

10 468

 (118)

 

 

Francia

3 950

 (116)  (117)  (118)

 

 

Irlanda

25 560

 (116)  (118)

 

 

Paesi Bassi

30 794

 (116)  (117)  (118)

 

 

Portogallo

1 008

 (118)

 

 

Svezia

439

 (116)  (118)

 

 

Regno Unito

9 256

 (116)  (117)  (118)

 

 

UE

98 986

 (118)

 

 

TAC

159 881

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc

(JAX/08c.)

Spagna

22 676

 (119)  (120)

 

 

Francia

393

 (119)

 

 

Portogallo

2 241

 (119)  (120)

 

 

UE

25 310

 

 

 

TAC

25 310

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

IX

(JAX/09.)

Spagna

8 057

 (121)  (122)

 

 

Portogallo

23 085

 (121)  (122)

 

 

UE

31 142

 

 

 

TAC

31 142

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

X; COPACE (acque UE) (123)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

3 072

 (124)

 

 

UE

3 072

 

 

 

TAC

3 072

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque UE) (125)

(JAX/341PRT)

Portogallo

1 229

 (126)

 

 

UE

1 229

 

 

 

TAC

1 229

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque UE) (127)

(JAX/341SPN)

Spagna

1 229

 

 

 

UE

1 229

 

 

 

TAC

1 229

 

 


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

75 818

 (129)

 

 

Germania

14

 (128)  (129)

 

 

Paesi Bassi

56

 (128)  (129)

 

 

UE

75 888

 (129)

 

 

TAC

Non fissato

 

 


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

 (130)  (131)

 

 

Regno Unito

0

 (130)  (131)

 

 

UE

0

 (130)  (131)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

0

 (132)  (133)

 

 

UE

0

 (133)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Contingente combinato

Zona:

Acque UE delle zone Vb, VI e VII

(R/G/5B67-C)

UE

Non pertinente

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

0

 (136)

 

 

Danimarca

0

 (136)

 

 

Germania

0

 (136)

 

 

Francia

0

 (136)

 

 

Paesi Bassi

0

 (136)

 

 

Svezia

Non pertinente

 (134)  (136)

 

 

Regno Unito

0

 (136)

 

 

UE

0

 (135)  (136)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

UE

Non pertinente

 (137)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


(1)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(2)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(7)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(9)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(10)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni IVa e IVb.

(11)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(12)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(13)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(16)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(18)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(19)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1o 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(20)  È possibile prelevare nelle acque UE della zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

(21)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(22)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(24)  Si tratta della popolazione di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

(25)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(26)  Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

a nord da 52° 30' latitudine nord,

a sud da 52° 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(27)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord da 52° 30' latitudine nord,

a sud da 52° 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(28)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

(29)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(30)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

(31)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(32)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(33)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(34)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell'appendice del presente allegato.

(35)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(36)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*561214)

(37)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(38)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(39)  Tranne un quantitativo stimato di 172 t di catture accessorie industriali.

(40)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(41)  Tranne un quantitativo stimato di 485 t di catture accessorie industriali.

(42)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(43)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(44)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(45)  Tranne un quantitativo stimato di 503 t di catture accessorie industriali.

(46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(47)  Tranne un quantitativo stimato di 691 t di catture accessorie industriali.

(48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(49)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell'appendice del presente allegato.

(50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(51)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(52)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(53)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(55)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(56)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(57)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(58)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(59)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(60)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

(61)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(62)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(63)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(64)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

(65)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(66)  Le catture nella zona IV non superano 22 175 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.

(67)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(68)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(69)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(70)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

(71)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(72)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(73)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

(74)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(75)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(76)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(77)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(78)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

(79)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(80)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(81)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(82)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(83)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(84)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

(85)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(86)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(87)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri.

(88)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(89)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/03-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.

(90)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(91)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(92)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(93)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).

(94)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

(95)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(96)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

(97)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(98)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(99)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(100)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(101)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(102)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Francia o Portogallo a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(103)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(104)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

(105)  Di cui al massimo 620 t possono essere pescate nella zona IIIa.

(106)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(107)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(108)  Compresi i cicerelli.

(109)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(110)  TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.

(111)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e

le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

(112)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias);

sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e

le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

(113)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias);

sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e

le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

(114)  Fino al 5 % di questo contingente pescato nella divisione VIId può essere conteggiato nel contingente delle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(115)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(116)  Fino al 5 % di questo contingente prelevato in acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 maggio può essere conteggiato nel contingente della zona: acque UE IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A4A).

(117)  Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07d).

(118)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(119)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(120)  È possibile prelevare nella zona IX fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09).

(121)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(122)  È possibile prelevare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

(123)  Acque circostanti le isole Azzorre.

(124)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(125)  Acque circostanti Madera.

(126)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(127)  Acque circostanti le isole Canarie.

(128)  Questo contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

(129)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(130)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

(131)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(132)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(133)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(134)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(135)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

(136)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(137)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(PCR/N01GRN)

Irlanda

62

 

 

 

Spagna

437

 

 

 

UE

500

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2.)

Belgio

34

 (1)

 

 

Danimarca

33 079

 (1)

 

 

Germania

5 793

 (1)

 

 

Spagna

109

 (1)

 

 

Francia

1 427

 (1)

 

 

Irlanda

8 563

 (1)

 

 

Paesi Bassi

11 838

 (1)

 

 

Polonia

1 674

 (1)

 

 

Portogallo

109

 (1)

 

 

Finlandia

512

 (1)

 

 

Svezia

12 257

 (1)

 

 

Regno Unito

21 148

 (1)

 

 

UE

96 543

 (1)

 

 

Norvegia

86 889

 (2)

 

 

TAC

1 483 000

 

 


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30

 (3)  (4)

Danimarca

29 771

 (3)  (4)

Germania

5 214

 (3)  (4)

Spagna

98

 (3)  (4)

Francia

1 284

 (3)  (4)

Irlanda

7 707

 (3)  (4)

Paesi Bassi

10 654

 (3)  (4)

Polonia

1 507

 (3)  (4)

Portogallo

98

 (3)  (4)

Finlandia

461

 (3)  (4)

Svezia

11 032

 (3)  (4)

Regno Unito

19 033

 (3)  (4)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(COD/1N2AB.)

Germania

0

 (5)

 

 

Grecia

0

 (5)

 

 

Spagna

0

 (5)

 

 

Irlanda

0

 (5)

 

 

Francia

0

 (5)

 

 

Portogallo

0

 (5)

 

 

Regno Unito

0

 (5)

 

 

UE

0

 (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia)

(COD/N01514)

Germania

1 595

 (6)  (7)  (8)

 

 

Regno Unito

355

 (6)  (7)  (8)

 

 

UE

2 500

 (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb (acque internazionali)

(COD/1/2B.)

Germania

3 928

 

 

 

Spagna

10 155

 

 

 

Francia

1 676

 

 

 

Polonia

1 838

 

 

 

Portogallo

2 144

 

 

 

Regno Unito

2 515

 

 

 

Tutti gli Stati membri

100

 (9)

 

 

UE

22 356

 (10)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(C/H/05B-F.)

Germania

0

 (11)

 

 

Francia

0

 (11)

 

 

Regno Unito

0

 (11)

 

 

UE

0

 (11)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(HAL/514GRN)

Portogallo

650

 (12)  (13)

 

 

UE

Non pertinente

 (13)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(HAL/N01GRN)

UE

49

 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

(CAP/02B.)

UE

0

 

 

 

TAC

0

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(CAP/514GRN)

Tutti gli Stati membri

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(HAD/1N2AB.)

Germania

0

 (15)

 

 

Francia

0

 (15)

 

 

Regno Unito

0

 (15)

 

 

UE

0

 (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

 (16)

 

 

Germania

0

 (16)

 

 

Francia

0

 (16)

 

 

Paesi Bassi

0

 (16)

 

 

Regno Unito

0

 (16)

 

 

UE

0

 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterygia

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(B/L/05B-F.)

Germania

0

 (17)

 

 

Francia

0

 (17)

 

 

Regno Unito

0

 (17)

 

 

UE

0

 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(PRA/514GRN)

Danimarca

703

 (18)

 

 

Francia

703

 (18)

 

 

UE

Non pertinente

 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(PRA/N01GRN)

Danimarca

2 000

 

 

 

Francia

2 000

 

 

 

UE

4 000

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Pleuronettiformi

Pleuronectiformes

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(FLX/05B-F.)

Germania

0

 (19)

 

 

Francia

0

 (19)

 

 

Regno Unito

0

 (19)

 

 

UE

0

 (19)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(POK/1N2AB.)

Germania

0

 (20)

 

 

Francia

0

 (20)

 

 

Regno Unito

0

 (20)

 

 

UE

0

 (20)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque internazionali)

(POK/1/2INT)

UE

0

 (21)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(POK/05B-F.)

Belgio

0

 (22)

 

 

Germania

0

 (22)

 

 

Francia

0

 (22)

 

 

Paesi Bassi

0

 (22)

 

 

Regno Unito

0

 (22)

 

 

UE

0

 (22)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(GHL/1N2AB.)

Germania

0

 (23)  (24)

 

 

Regno Unito

0

 (23)  (24)

 

 

UE

0

 (23)  (24)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque internazionali)

(GHL/1/2INT)

UE

0

 (25)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(GHL/514GRN)

Germania

4 076

 (26)

 

 

Regno Unito

215

 (26)

 

 

UE

Non pertinente

 (26)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(GHL/N01GRN)

Germania

1 008

 (27)

 

 

UE

Non pertinente

 (27)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

(MAC/02A-N.)

Danimarca

0

 (28)  (29)

 

 

UE

0

 (28)  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(MAC/05B-F.)

Danimarca

0

 (30)  (31)

 

 

UE

0

 (30)  (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214.)

Estonia

210

 

 

 

Germania

4 266

 

 

 

Spagna

749

 

 

 

Francia

398

 

 

 

Irlanda

1

 

 

 

Lettonia

76

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

Polonia

384

 

 

 

Portogallo

896

 

 

 

Regno Unito

10

 

 

 

UE

6 992

 (32)

 

 

TAC

46 000

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(RED/1N2AB.)

Germania

0

 (33)

 

 

Spagna

0

 (33)

 

 

Francia

0

 (33)

 

 

Portogallo

0

 (33)

 

 

Regno Unito

0

 (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

I e II (acque internazionali)

(RED/1/2INT)

UE

Non pertinente

 (34)  (35)

 

 

TAC

8 600

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(RED/514GRN)

Germania

3 082

 (36)  (37)

 

 

Francia

16

 (36)  (37)

 

 

Regno Unito

21

 (36)  (37)

 

 

UE

Non pertinente

 (36)  (37)  (38)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Va (acque islandesi)

(RED/05A-IS)

Belgio

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

Germania

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

Francia

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

Regno Unito

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

UE

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(RED/05B-F.)

Belgio

0

 (42)

 

 

Germania

0

 (42)

 

 

Francia

0

 (42)

 

 

Regno Unito

0

 (42)

 

 

UE

0

 (42)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Catture accessorie

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(XBC/N01GRN)

UE

2 300

 (43)  (44)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Altre specie (45)

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(OTH/1N2AB.)

Germania

0

 (45)  (46)

 

 

Francia

0

 (45)  (46)

 

 

Regno Unito

0

 (45)  (46)

 

 

UE

0

 (45)  (46)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie (47)

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(OTH/05B-F.)

Germania

0

 (48)

 

 

Francia

0

 (48)

 

 

Regno Unito

0

 (48)

 

 

UE

0

 (48)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca intorno allo Svalbard.

(2)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

(3)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(4)  Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto pm tonnellate.

(5)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(6)  Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

(7)  Un osservatore scientifico può essere a bordo delle navi.

(8)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(9)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(10)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(11)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(12)  Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(13)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(14)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(16)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(18)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(19)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(20)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(21)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(22)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(23)  Esclusivamente come catture accessorie.

(24)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(25)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(26)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(27)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(28)  Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

(29)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(30)  Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).

(31)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(32)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio. (RED/*5X14.)

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(33)  Esclusivamente come catture accessorie.

(34)  La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(35)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.

(36)  Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).

(37)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(38)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.).

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(39)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(40)  Da pescare tra luglio e dicembre.

(41)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2010.

(42)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(43)  Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

(44)  Di cui pm tonnellate di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

(45)  Esclusivamente come catture accessorie.

(46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(47)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Zona della convenzione NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della zona della NAFO.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

UE

0

 (1)

 

 

TAC

0

 (1)

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

UE

0

 (2)

 

 

TAC

0

 (2)

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

61

 (3)  (4)

 

 

Germania

247

 (3)

 

 

Lettonia

61

 (3)  (4)

 

 

Lituania

61

 (3)  (4)

 

 

Polonia

209

 (3)  (4)

 

 

Spagna

796

 (3)

 

 

Francia

110

 (3)

 

 

Portogallo

1 070

 (3)

 

 

Regno Unito

521

 (3)

 

 

UE

3 136

 (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

5 500

 (3)  (4)

 

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 2J3KL

(WIT/N2J3KL)

UE

0

 (6)

 

 

TAC

0

 (6)

 

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

UE

0

 (7)

 

 

TAC

0

 (7)

 

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

UE

0

 (8)

 

 

TAC

0

 (8)

 

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

UE

0

 (9)

 

 

TAC

0

 (9)

 

 


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

 (10)

 

 

Lettonia

128

 (10)

 

 

Lituania

128

 (10)

 

 

Polonia

227

 (10)

 

 

UE

 

 (10)  (11)

 

 

TAC

34 000

 

 


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

UE

0

 (12)  (13)

 

 

TAC

17 000

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

UE

0

 (14)

 

 

TAC

0

 (14)

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (15)

(PRA/N3L.)

Estonia

334

 

 

 

Latvia

334

 

 

 

Lithuania

334

 

 

 

Poland

334

 

 

 

All Member States

334

 (16)

 

 

EU

1 670

 

 

 

TAC

30 000

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (17)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

 (18)

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

321,3

 

 

 

Germania

328

 

 

 

Lettonia

45,1

 

 

 

Lituania

22,6

 

 

 

Spagna

4 396,5

 

 

 

Portogallo

1 837,5

 

 

 

UE

6 951

 

 

 

TAC

11 856

 

 


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SRX/N3LNO.)

Spagna

5 833

 

 

 

Portogallo

1 132

 

 

 

Estonia

485

 

 

 

Lituania

106

 

 

 

UE

7 556

 

 

 

TAC

12 000

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

173

 (19)  (20)

 

 

Germania

119

 (19)

 

 

Lettonia

173

 (19)  (20)

 

 

Lituania

173

 (19)  (20)

 

 

UE

638

 (19)  (20)  (21)

 

 

TAC

3 500

 (19)  (20)

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

 (22)

 

 

Germania

513

 (22)

 

 

Spagna

233

 (22)

 

 

Lettonia

1 571

 (22)

 

 

Lituania

1 571

 (22)

 

 

Portogallo

2 354

 (22)

 

 

UE

7 813

 (22)

 

 

TAC

10 000

 (22)

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

 

 

Portogallo

5 229

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

20 000

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

269

 

 

 

Lituania

2 234

 

 

 

TAC

2 503

 

 

 


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

1 528

 

 

 

Portogallo

2 001

 

 

 

UE

3 529

 

 

 

TAC

6 000

 

 


(1)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(2)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(3)  La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

(4)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t, e il quantitativo di 209 t assegnato alla Polonia in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

(5)  Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per il merluzzo bianco, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3M sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(7)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(8)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(9)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(10)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre. Quota spettante all'Unione non specificata;

(11)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(12)  Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(13)  Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

(14)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(15)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(16)  Fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(17)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(18)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

2

65

Estonia

8

833

Spagna

10

128

Lettonia

4

245

Lituania

7

289

Polonia

1

50

Portogallo

1

34

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

(19)  La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

(20)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 t, in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

(21)  Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per lo scorfano, le catture accessorie di scorfano effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3LN sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(22)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e l'IATTC.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

(BFT/AE045W)

Cipro

70,18

 (5)

 

 

Grecia

130,30

 

 

 

Spagna

2 526,06

 (2)  (5)

 

 

Francia

2 021,93

 (2)  (3)  (5)

 

 

Italia

1 937,50

 (5)  (6)

 

 

Malta

161,34

 (5)

 

 

Portogallo

237,66

 

 

 

Tutti gli Stati membri

28,18

 (1)

 

 

UE

7 113,15

 (2)  (3)  (5)  (6)

 

 

TAC

13 500

 

 

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 869,8

 

 

 

Portogallo

1 408,5

 

 

 

Tutti gli Stati membri

357,5

 (7)

 

 

UE

8 635,7

 

 

 

TAC

13 700

 

 

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

6 299,8

 

 

 

Portogallo

338,6

 

 

 

UE

6 638,4

 

 

 

TAC

15 000

 

 

 


Specie:

Alalunga

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

4 355,9

 (9)

 

 

Spagna

14 659,9

 (9)

 

 

Francia

5 967,1

 (9)

 

 

Regno Unito

309,4

 (9)

 

 

Portogallo

2 624,6

 (9)

 

 

UE

27 916,8

 (8)

 

 

TAC

28 000

 

 

 


Specie:

Alalunga australe

Thunnusalalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

943,7

 

 

 

Francia

311

 

 

 

Portogallo

660

 

 

 

UE

1 914,7

 

 

 

TAC

29 900

 

 

 


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

17 012,7

 

 

 

Francia

8 026,9

 

 

 

Portogallo

6 160,4

 

 

 

UE

31 200

 

 

 

TAC

85 000

 

 

 


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

UE

103

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

UE

46,5

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

367,23

Francia

165,69

UE

532,92

(3)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg o di lunghezza inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

45 ()

UE

45

(4)  Questo quantitativo può essere riveduto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a 100 t come indicato dalla raccomandazione 08-05 ICCAT.

(5)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

50,52

Francia

49,84

Italia

39,34

Cipro

1,40

Malta

3,23

UE

144,34

(6)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

39,34

UE

39,34

(7)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(8)  Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

(9)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

ALLEGATO IE

ANTARTICO

Zona della convenzione CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48,3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

1 548

 

 

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

1 658

 (2)

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48,3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

3 000

 (3)

 

 

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A)

0

 

 

 

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B)

900

 

 

 

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C)

2 100

 

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48,4 Antartico

(TOP/F484.)

TAC

75

 

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

2 550

 (4)

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

3 470 000

 (5)

 

 

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/F48.1.)

155 000

 

 

 

Divisione 48.2 (KRI/F48.2.)

279 000

 

 

 

Divisione 48.3 (KRI/F48.3.)

279 000

 

 

 

Divisione 48.4 (KRI/F48.4.)

93 000

 

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 (6)

 

 

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

277 000

 

 

 

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

163 000

 

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 (7)

 

 

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E

(KRI/*F-42W)

1 448 000

 

 

 

Divisione 58.4.2 a est di 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000

 

 

 


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80

 

 

 


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48,3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

1 600

 (8)

 

 


Specie:

Granatiere

Macrourus spp.

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GRV/F5852.)

TAC

360

 

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50

 

 

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120

 (9)

 

 


(1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

a)

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;

b)

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;

c)

procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;

d)

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

e)

procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e

f)

procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(3)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2010 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(4)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).

(5)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(6)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(7)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(8)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(9)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

Zona della convenzione SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200

 

 


Specie:

Granchio rosso di fondale

Chaceon (Geryon) quinquedens

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(CRR/F47NAM)

TAC

0

 

 


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon (Geryon) quinquedens

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(CRR/F47X)

TAC

200

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO

(TOP/SEAFO)

TAC

200

 

 


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

 

 


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

 


(1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone

(SBF/F41-81)

UE

10

 (1)

 

 

TAC

9 449

 

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

Zona della convenzione WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(F7120S)

UE

Non fissato

 

 

 

TAC

Non fissato

 

 

ALLEGATO IJ

Zona ORGPPM

Specie:

Sugarello pittato

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione ORGPPM

(CJM)

Germania

49 553

 

 

 

Paesi Bassi

47 449

 

 

 

Lituania

37 998

 

 

 

Polonia

44 000

 

 

 

UE

179 000

 

 

 

Allegato I - Appendice

1.   Selettività relativa al merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak

1.1.   Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi in conformità delle condizioni di cui ai punti da 1.2 a 1.6.

1.2.   Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 1.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2010.

1.3.   Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che le sue navi di cui al punto 1.1 apportino agli attrezzi da pesca da essi impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente alla fine del trimestre successivo.

1.4.   Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 1.3, evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e alle navi interessate, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sui tassi di cattura del merluzzo bianco.

1.5.   Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90 % prima del 15 ottobre 2010, è fatto obbligo a tutte le navi di tale Stato membro di cui al punto 1.1 operanti con attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione delle navi operanti con sciabiche danesi, di utilizzare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in tassi di cattura analoghi di merluzzo bianco, confermati dallo CSTEP, o, per le navi i che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione quale descritta nell'appendice 3 del suddetto allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate.

1.6.   In deroga al punto 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi che, anteriormente al 15 novembre 2010, hanno utilizzato il 90 % della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco ad essi assegnata in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

1.7.   In deroga ai punti 1.3 e 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi cui era stata assegnata parte del contingente di merluzzo bianco in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

2.   Selettività degli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nella Manica orientale

2.1.   Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi, in conformità delle condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2.   Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 2.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2010.

2.3.   Se alla fine del secondo e del terzo trimestre del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi fermi in tempo reale, intese ad assicurare che le navi di cui al punto 2.1 battenti la sua bandiera evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingenti in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.

2.4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 2.3.


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE UE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

1.2.   Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2010 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3.   Sforzo di pesca massimo consentito

3.1.   Nell'appendice 1 è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2010, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

3.2.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

4.   Obblighi degli Stati membri

4.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 4 e da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV.

5.   Attribuzione dello sforzo di pesca

5.1.   Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può non autorizzare le navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca a praticare la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

5.2.   Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.   Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.   Trasmissione dei dati

6.1.   Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2.

6.2.   I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmettono a questo sistema, anteriormente al quindici di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1o febbraio 2010. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2010.

Allegato IIA — Appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica

Attrezzo regolamentato

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

1 475 629

9 316

582 233

TR3

523 126

0

55 853

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zona geografica

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

Regno Unito

b)

Skagerrak,

parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque UE della zona CIEM IIa;

zona CIEM VIId

TR1

432

4 892 761

1 379 121

2 036

2 214 240

227

371 757

248 638

8 938 164

TR2

279 868

4 106 634

516 154

0

9 638 858

15 861

1 080 920

872 900

7 409 969

TR3

0

4 391 356

3 501

0

107 041

0

48 508

263 772

21 511

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

6 229 751

88 645

1 691 253

0

829 504

0

34 923 335

0

7 337 669

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

222 598

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

2 374 073

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

71 448

0

0

110 468

134 880


Zona geografica

Attrezzo regolamentato

BE

FR

IE

Regno Unito

c)

zona CIEM VIIa

TR1

0

138 714

59 625

603 719

TR2

17 409

552

845 598

1 934 646

TR3

0

0

8 433

1 588

BT1

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

111 693

GN

0

158

18 255

5 970

GT

0

0

0

158

LL

0

0

0

70 614


Zona geografica

Attrezzo regolamentato

DE

ES

FR

IE

Regno Unito

d)

zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb

TR1

16 569

0

3 387 803

221 346

1 836 929

TR2

0

0

7 415

479 043

2 972 845

TR3

0

0

0

20 355

30 042

BT1

0

0

7 161

0

117 544

BT2

0

0

13 211

3 801

4 626

GN

35 442

13 836

400 503

5 697

213 454

GT

0

0

0

1 953

145

LL

0

1 402 142

54 917

4 250

630 040

Allegato IIA - Appendice 2

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Paese

Attrezzo

Zona

Anno

Mese

Dichiarazione globale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

2)

Attrezzo

3

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR1

TR2

TR3

BT1

BT2

GN1

GT1

LL1

3)

Zona

8

S

Una delle zone seguenti:

03AS

02A0407D

07A

06A

4)

Anno

4

Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione

5)

Mese

2

Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)

6)

Dichiarazione globale

13

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1o gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

1.   Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«raggruppamento di attrezzi», il raggruppamento costituito da reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel raggruppamento di attrezzi;

c)

«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

d)

«periodo di gestione 2010», il periodo tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011;

e)

«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 5.2.

3.   Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

3.1.   Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con uno degli attrezzi regolamentati a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3.2.   Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi regolamentati nella zona, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

4.   Obblighi generali e limitazioni dell'attività

4.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5.

4.3.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona definita al punto 2.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE

5.   Numero massimo di giorni

5.1.   Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

5.2.   Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca, e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.

5.3.   Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.

5.4.   Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

5.5.   Gli Stati membri che intendono beneficiare del punto 5.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

l'attività comprovata di tali navi per il 2007, 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 5.4.

6.   Periodi di gestione

6.1.   Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

6.2.   Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona con a bordo attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (1), o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 5.3 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

7.3.   Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

7.4.   Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

7.5.   Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

8.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

8.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

8.3.   Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

8.4.   Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

9.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

9.1.   Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2010, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

9.2.   La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

9.3.   Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali

Attrezzi regolamentati

Numero massimo di giorni

 

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo

158

5.2 a) e 5.2 b)

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo

illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

10.1.   Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

10.2.   Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 10.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

10.3.   Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

10.4.   Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

10.5.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 3.1, 3.2 e 10 si applichino, mutatis mutandis. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

13.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Paese

Attrezzo

Anno

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (3)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

1)

Paese

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

3)

Anno

4

 

2006, 2007, 2008, 2009 o 2010

4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferi-mento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

1)

Paese

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.

2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi.

5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali a) - b) di cui al punto 7.2 dell'allegato II B eventualmente applicabili.

7)

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II B in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

8)

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.

9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


(1)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2010 indica il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

1.2.   Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

a)

la nave catturi nel periodo di gestione 2010 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi, e

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011, una relazione sull'attività comprovata relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2010.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2.   Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

b)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

3.   Obblighi generali e limitazioni dell'attività

3.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.2.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona CIEM VIIe.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4.   Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

4.1.   Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

4.2.   Uno Stato membro non può autorizzare la pesca nella zona con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.3.   Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 2 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.4.   Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente a un raggruppamento di cui al punto 2, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

5.   Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE

6.   Numero massimo di giorni

6.1.   Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.

6.2.   Nel periodo di gestione 2010 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato II A non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato II A, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.

6.3.   Nel periodo di gestione 2010 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento.

Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt/giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato.

6.4.   Lo Stato membro che intenda beneficiare del punto 6.3 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 6.3.

7.   Periodi di gestione

7.1.   Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

7.2.   Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca.

8.3.   Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

8.4.   Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca.

8.5.   Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

9.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

9.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

9.3.   Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

9.4.   Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Attrezzo

punto 3

Denominazione

Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3

Manica occidentale

3(a)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm

164

3(b)

Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

164

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

10.1.   Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

10.2.   Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

10.3.   Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso raggruppamento di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.

10.4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 4.2, 4.4, 6 e 10 si applichino, mutatis mutandis. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

13.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Paese

Attrezzo

Anno

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

1)

Paese

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

3)

Anno

4

 

2006, 2007, 2008, 2009 o 2010

4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferi-mento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

1)

Paese

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.

2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi.

5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

6)

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II C in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

8)

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.

9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIA, IIIA E IV

1.   Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE che praticano la pesca nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

2.   Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.

3.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza nella zona»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure

b)

qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di pesca tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.

4.   Ogni Stato membro interessato gestisce una banca dati contenente, per le acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nell'Unione che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

a)

il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;

b)

la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

c)

il numero di giornate di presenza nella zona nelle quali sono state esercitate attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

d)

i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giornate di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

5.   Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1o aprile 2010 e si concludono entro il 6 maggio 2010.

Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2010 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dalle navi UE nel 2007, stabilito conformemente al punto 4, ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

6.   I TAC e i contingenti per il cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2009, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

Il TAC per le acque della UE delle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

TAC 2010 = -333+R1,2010*3,692

dove R1,2010 è la consistenza dello stock di cicerello del gruppo di età 1 espressa in miliardi al 1o gennaio 2010 e il TAC è espresso in 1 000 t.

7.   Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.

8.   La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1o agosto 2010 al 31 dicembre 2010.


ALLEGATO III

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autoriz-zazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen (6)

Aringa, a nord di 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21

69

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

80

DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

50

Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli

11

DK: 26 (1), DE: 1 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

non pertinente

Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino

19

non pertinente

Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli

11 (2)

DK: 11

non pertinente

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle Isole Færøer (7)

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O.

8 (3)

 

4

 

Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

 

22 (5)

Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

20

Attività di pesca con palangari

10

UK: 10

6

Sgombro

12

DK: 12

12

Aringa, a nord di 61° N

21

DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

21


(1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da circuizione e da traino.

(2)  Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

(3)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

(5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(6)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(7)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.


ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1.   Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale:

Spagna

63

Francia

44

UE

107

2.   Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

Spagna

139

Francia

86

Italia

35

Cipro

25

Malta

89

UE

374

3.   Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia

68

UE

68


ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Parte A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Tutto l'anno

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48,3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Tutto l'anno

Pesci a pinne

FAO 48.1 Antartico (1)

FAO 48.2 Antartico (1)

Tutto l'anno

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48,3

Tutto l'anno

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antartico

Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antartico (1)

FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E (1)

FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S (1)

FAO 58.4.4 Antartico (1)  (2)

FAO 58.6 Antartico (1)

FAO 58.7 Antartico (1)

Tutto l'anno

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Tutto l'anno

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (1)nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O

Tutto l'anno

Parte B

LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2009/2010

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1

Tutta la divisione

Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

SSRU A, B, D, F e H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G:60

Totale 210

Tutta la

divisione: 50

Tutta la

divisione: 33

Tutta la

divisione: 20

58.4.2

Tutta la divisione

Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

SSRU A: 30

SSRU B, C e D: 0

SSRU E: 40

Totale 70

Tutta la

divisione: 50

Tutta la

divisione: 20

Tutta la

divisione: 20

88.1

Tutta la sottozona

Dall'1.12.2009 al 31.8.2010

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 372

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 2 104

SSRU J e L: 374

SSRU M: 0

Totale 2 850

142

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 50

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 105

SSRU J e L: 50

SSRU M: 0

430

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 40

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 320

SSRU J e L: 70

SSRU M: 0

20

SSRU A: 0

SSRU B, C e G: 60

SSRU D, E e F: 0

SSRU H, I e K: 60

SSRU J e L: 40

SSRU M: 0

88.2

A sud di 65o S

Dall'1.12.2009 al 31.8.2010

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, F e G: 214

SSRU E: 361

Total 575 (3)

50 (3)

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, F e G: 50

SSRU E: 50

92 (3)

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, F e G: 34

SSRU E: 58

20

SSRU A e B: 0

SSRU C, D, F e G: 80

SSRU E: 20

Parte C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL' EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (t):

Tecnica di pesca:

 Rete da traino convenzionale

 Sistema di pesca continua

 Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

 Altri metodi approvati: specificare

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione1 (4):


Tipo di prodotto

% delle catture

Fattore di conversione (5)

 

 

 

Sottozona/Divisione

 

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

 

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati contenuti nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

Parte D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete

Apertura verticale (m)

Apertura orizzontale (m)

 

 

 

Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie

Parte della rete

Lunghezza (m)

Dimensione delle maglie (mm)

1a parte della rete

 

 

2a parte della rete

 

 

3a parte della rete

 

 

…..

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata

Uso di tecniche di pesca multiple (6): Sì No

 

Tecnica di pesca

Durata di utilizzo prevista (in percentuale)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Totale 100 %

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (7): Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;

Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp.;

altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

(4)  Informazione da fornire per quanto possibile.

(5)  Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

(6)  In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

(7)  In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:


ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1.   Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (GT)

Spagna

22

61 364

Francia

21

31 467

Italia

1

2 137

Portogallo

5

1 627

UE

49

96 595

2.   Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (GT)

Spagna

27

11 600

Francia

25

1 940

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

UE

71

21 865

3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.

4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

UE

14


ALLEGATO VIII

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque UE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia (1)

Aringa, a nord di 62° 00' N

20

20

Isole Færøer (2)

Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N); VIIe, f, h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)

14

14

Aringa, a nord di 62° 00' N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicerello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela

Lutiani (3) (acque della Guiana francese)

41

pm

Squali (3) (acque della Guiana francese)

4

pm


(1)  Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(2)  Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

(3)  Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.