ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.020.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 20

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

1

 

 

Regolamento (UE) n. 71/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/41/UE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2009/903/UE

5

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


REGOLAMENTO (UE) N. 70/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2010

recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 19 gennaio 2010 il Comitato per le sanzioni ha deciso di aggiungere due persone fisiche e una persona giuridica, gruppo o entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João Vale DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente viene aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Creata nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.»

(2)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

«(a)

Said Ali Al-Shihri (alias (a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, (i) Salahm, (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Data di nascita: 12.9.1973. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: C102432 (passaporto saudita rilasciato il 22.4.2000; scaduto il 26.2.2005. Data di rilascio secondo il calendario Hijri: 17.1.1421; data di scadenza secondo il calendario Hijri: 17.1.1426). Numero di identificazione nazionale: 1008168450 (Arabia Saudita). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America tra il 2001 e il 2007. Localizzato nello Yemen a gennaio 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.

(b)

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: in carcere nello Yemen tra il 2003 e il 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.»


26.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/3


REGOLAMENTO (UE) N. 71/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,2

MA

65,3

TN

114,0

TR

101,3

ZZ

88,5

0707 00 05

MA

78,1

TR

110,9

ZZ

94,5

0709 90 70

MA

132,0

TR

128,7

ZZ

130,4

0805 10 20

EG

52,8

IL

58,8

MA

54,9

TN

50,8

TR

53,9

ZZ

54,2

0805 20 10

IL

166,5

MA

85,9

ZZ

126,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,2

EG

74,4

IL

71,9

JM

106,6

MA

114,0

PK

46,5

TR

89,0

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,3

IL

88,7

TR

69,5

ZZ

73,8

0808 10 80

CA

75,7

CL

60,1

CN

90,3

MK

40,0

US

129,7

ZZ

79,2

0808 20 50

CN

78,3

US

108,3

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

26.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente eletto della Commissione,

del 22 gennaio 2010,

relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2009/903/UE

(2010/41/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, paragrafo 4 e paragrafo 7, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Le circostanze legate al processo di ratifica del trattato di Lisbona hanno fatto sì che la Commissione nominata il 22 novembre 2004 sia rimasta in funzione dopo il 31 ottobre 2009, in attesa che fosse ultimato il processo di nomina della nuova Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, modificate dal trattato di Lisbona.

(2)

Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve essere nominata fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il Consiglio europeo ha designato José Manuel DURÃO BARROSO come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo ha eletto il candidato designato.

(4)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, spetta al Consiglio europeo, con l'accordo del presidente della Commissione, nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(5)

Con la decisione 2009/903/UE del 4 dicembre 2009 (1) il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione fino al 31 ottobre 2014.

(6)

Di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, occorre abrogare la decisione 2009/903/UE prima che l'elenco in essa contenuto sia sottoposto al voto di approvazione del Parlamento europeo e sostituirla con la presente decisione.

(7)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con José Manuel DURÃO BARROSO, presidente eletto della Commissione, il Consiglio propone di nominare membri della Commissione, fino al 31 ottobre 2014, le seguenti personalità:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Kristalina GEORGIEVA

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU.

Articolo 2

La decisione 2009/903/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 51.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

26.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/7


DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3)

Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4)

Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5)

La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6)

Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l’inquinamento degli habitat, la cattura e l’uccisione da parte dell’uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7)

La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8)

La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(9)

Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

(10)

A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

(11)

I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

(12)

Data l’importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.

(13)

La conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle misure prese.

(14)

Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.

(15)

Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

(16)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(17)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2.   La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1.   Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2.   La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a)

istituzione di zone di protezione;

b)

mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;

c)

ripristino dei biotopi distrutti;

d)

creazione di biotopi.

Articolo 4

1.   Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a)

delle specie minacciate di sparizione;

b)

delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c)

delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d)

di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4.   Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazionedegli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a)

di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b)

di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c)

di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d)

di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e)

di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2.   Per le specie elencate all’allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3.   Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all’allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

Articolo 7

1.   In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2.   Le specie elencate all’allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3.   Le specie elencate all’allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4.   Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1.   Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all’allegato IV, lettera a).

2.   Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all’allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1.   Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a)

nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,

nell’interesse della sicurezza aerea,

per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

per la protezione della flora e della fauna;

b)

ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c)

per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a)

le specie che formano oggetto delle medesime;

b)

i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c)

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d)

l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e)

i controlli che saranno effettuati.

3.   Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1. Un’attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell’allegato V.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2.   La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L’applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato VI, parte A.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia


ALLEGATO II

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanita fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

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PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

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Anser brachyrhynchus

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Anser albifrons

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Branta bernicla

 

 

 

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Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

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Aythya marila

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Somateria mollissima

 

 

 

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Clangula hyemalis

 

 

 

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Melanitta nigra

 

 

 

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Melanitta fusca

 

 

 

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Bucephala clangula

 

 

 

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Mergus serrator

 

 

 

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Mergus merganser

 

 

 

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Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

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Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Tetrao tetrix

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Tetrao urogallus

 

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Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

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Alectoris chukar

 

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Coturnix coturnix

 

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Meleagris gallopavo

 

 

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Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

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Gallinula chloropus

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Haematopus ostralegus

 

 

 

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Pluvialis apricaria

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Pluvialis squatarola

 

 

 

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Vanellus vanellus

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Calidris canutus

 

 

 

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Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

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Limosa limosa

 

 

 

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Limosa lapponica

 

 

 

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Numenius phaeopus

 

 

 

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Numenius arquata

 

 

 

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Tringa erythropus

 

 

 

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Tringa totanus

 

 

 

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Tringa nebularia

 

 

 

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Larus ridibundus

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Larus canus

 

 

 

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Larus fuscus

 

 

 

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Larus argentatus

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Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

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Larus marinus

 

 

 

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Columba oenas

 

 

 

 

 

 

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Streptopelia decaocto

 

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Streptopelia turtur

 

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Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

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Turdus merula

 

 

 

 

 

 

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Turdus pilaris

 

 

 

 

 

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Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

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Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

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Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

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Sturnus vulgaris

 

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Garrulus glandarius

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Pica pica

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Corvus monedula

 

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Corvus frugilegus

 

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Corvus corone

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AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+= Stati membri che possono autorizzare, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.


ALLEGATO III

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola


ALLEGATO IV

a)

Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti,

sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno,

esplosivi,

reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,

armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;

b)

aerei, autoveicoli,

battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.


ALLEGATO V

a)

Fissazione dell’elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b)

Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c)

Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell’inanellamento.

d)

Determinazione dell’influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e)

Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f)

Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’inquinamento.

g)

Studio degli effetti dannosi dell’inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.


ALLEGATO VI

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all’articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio

(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).

 

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio

(GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).

 

Direttiva 85/411/CEE della Commissione

(GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

 

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio

(GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).

 

Direttiva 91/244/CEE della Commissione

(GU L 115 dell’8.5.1991, pag. 41).

 

Direttiva 94/24/CE del Consiglio

(GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).

 

Direttiva 97/49/CE della Commissione

(GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

limitatamente all’allegato III, punto 29

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).

 

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 79/409/CEE nell’articolo 1 e all’allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).

 

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all’articolo 18)

Direttiva

Termine di recepimento

79/409/CEE

7 aprile 1981

81/854/CEE

85/411/CEE

31 luglio 1986

86/122/CEE

91/244/CEE

31 luglio 1992

94/24/CE

29 settembre 1995

97/49/CE

30 settembre 1998

2006/105/CE

1o gennaio 2007

2008/102/CE


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/409/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articoli da 2 a 5

Articoli da 2 a 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4, prima frase

Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4, terza frase

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase

Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, prima frase

Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli da 11 a 15

Articoli da 11 a 15

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Allegato I

Allegato I

Allegato II/1

Allegato II, parte A

Allegato II/2

Allegato II, parte B

Allegato III/1

Allegato III, parte A

Allegato III/2

Allegato III, parte B

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII