ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.012.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/29/UE |
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2010/30/UE |
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Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2009, che modifica l'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2009) 9703] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 41/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2010
recante rettifica delle versioni in lingua francese, lettone e polacca del regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 192 in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 15 giugno 2009, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 504/2009 (3) che modifica il regolamento (CE) n. 546/2003 (4). Nelle versioni in lingua francese, lettone e polacca del suddetto regolamento, la traduzione del termine «allevamento a terra» non era corretta: una rettifica delle tre versioni linguistiche si rende pertanto necessaria. Detta rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 546/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 504/2009, deve pertanto essere rettificato. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento rettificativo riguarda solo le versioni in lingua francese, lettone e polacca.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
(3) GU L 151 del 16.6.2009, pag. 22.
(4) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12.
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 42/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2010.
Per la Commissione,
a nome del presidente
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
|||||||||||||||||||||
Prodotto composto di (% del peso):
(8,7 μg Cr per compressa). Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio sotto forma di compresse ed è usato come integratore alimentare (una compressa due volte al giorno). |
2106 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Il prodotto, per la sua composizione, presentazione e uso come integratore alimentare, non soddisfa gli obblighi della nota 2 b), punto 2, del capitolo 19. Il prodotto non soddisfa gli obblighi della nota complementare 1 del capitolo 30 poiché non vengono indicate le malattie specifiche per le quali il prodotto deve essere utilizzato, né la concentrazione delle sostanze attive. Non deve pertanto essere classificato come preparazione medicinale a base di erbe ai sensi della voce 3004. Il prodotto deve quindi essere classificato nell’ambito della voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, ed utilizzato come integratore dietetico, indicato per conservare buona salute e un generale benessere (cfr. anche note esplicative del SA relative alla voce 2106, secondo comma, punto 16). |
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 43/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
122,3 |
JO |
64,0 |
|
MA |
56,4 |
|
TN |
112,1 |
|
TR |
115,2 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
JO |
101,4 |
|
MA |
76,9 |
|
TR |
113,4 |
|
ZZ |
116,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
152,8 |
TR |
127,2 |
|
ZZ |
140,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
225,1 |
ZZ |
225,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,6 |
IL |
58,0 |
|
MA |
51,8 |
|
TN |
68,2 |
|
TR |
55,8 |
|
ZZ |
57,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
85,1 |
ZZ |
85,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
52,8 |
EG |
67,7 |
|
HR |
59,0 |
|
IL |
70,1 |
|
JM |
120,8 |
|
TR |
64,3 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
64,8 |
IL |
88,6 |
|
TR |
74,7 |
|
US |
87,7 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
75,3 |
CL |
60,1 |
|
CN |
91,3 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
126,9 |
|
ZZ |
75,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
66,3 |
US |
101,4 |
|
ZZ |
83,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 44/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2010 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2010 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.4.2010-30.6.2010 (%) |
1 |
09.4211 |
0,432311 |
5 |
09.4215 |
12,484317 |
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 45/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 39/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 39/2010 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 39/2010. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 39/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 39/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
(3) GU L 11 del 16.1.2010, pag. 3.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
36,92 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
18,54 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
18,54 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
36,92 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.1.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
DECISIONI
19.1.2010 |
IT XM XM |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2010
recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015
(2010/29/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305, in combinato disposto con l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 300, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti di collettività regionali e locali, di essere «titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta». |
(2) |
L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che i membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. |
(3) |
L'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie contiene la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni. |
(4) |
Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni scade il 25 gennaio 2010; è opportuno pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri e supplenti del Comitato delle regioni. |
(5) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato le proposte di membri e di supplenti presentate dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, estone, greco, spagnolo, francese, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, olandese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese, svedese e britannico e l'elenco dei 24 membri e dei 23 supplenti presentato dal governo tedesco (1). |
(6) |
I membri e i supplenti proposti dal governo irlandese e un supplente proposto dal governo tedesco dovrebbero ora essere nominati al Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015:
— |
in quanto membri, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato I, |
— |
in quanto supplenti, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato II. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I
Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter
IRELAND
|
Mr Gerry BREEN Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority |
|
Ms Constance HANNIFFY Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority |
|
Mr Denis LANDY Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority |
|
Mr Declan MCDONNELL Member of Galway City Council and West Regional Authority |
|
Mr Patrick MCGOWAN Member of Donegal County Council and Border Regional Authority |
|
Mr Brian MEANEY Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority |
|
Ms Michelle MULHERIN Member of Mayo County Council and West Regional Authority |
|
Mr Paul O’DONOGHUE Member of Kerry County Council and South West Regional Authority |
|
Ms Fiona O’LOUGHLIN Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority |
ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II
Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter
DEUTSCHLAND
Herr Gustav BERGEMANN
Mitglied des Thüringer Landtags
IRELAND
|
Mr Terry BRENNAN Member of Louth County Council |
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Ms Maria BYRNE Member of Limerick City Council |
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Ms Mary FREEHILL Member of Dublin City Council |
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Mr John LAHART Member of South Dublin County Council |
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Mr Michael MCGREAL Member of Roscommon County Council |
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Mr Niall MCNELIS Member of Galway City Council |
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Mr John PENDER Member of Carlow County Council |
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Ms Mary SHIELDS Member of Cork City Council |
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Mr Barney STEELE Member of Longford County Council |
19.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2009
che modifica l'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale
[notificata con il numero C(2009) 9703]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/30/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 16, lettera f),
visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali, formulati il 10 gennaio 2008 e il 6 marzo 2008 dal comitato dei medicinali vegetali,
considerando quanto segue:
(1) |
«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «Echinacea purpurea (L.) Moench» sono conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/83/CE. «Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «Echinacea purpurea (L.) Moench» possono essere considerati sostanze vegetali, preparati vegetali o loro combinazioni. |
(2) |
È pertanto appropriato includere «Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «Echinacea purpurea (L.) Moench» nell'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale figurante nell'allegato I della decisione 2008/911/CE della Commissione (2). |
(3) |
La decisione 2008/911/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/911/CE è così modificata:
1) |
l'allegato I è modificato come indicato nell’allegato I della presente decisione; |
2) |
l'allegato II è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.
ALLEGATO I
Nell'allegato I della decisione 2008/911/CE, le seguenti due sostanze sono inserite dopo «Calendula officinalis L.»:
— |
«Echinacea purpurea (L.) Moench» |
— |
«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim» |
ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione 2008/911/CE, dopo la voce «Calendula officinalis L.» è inserito quanto segue:
«VOCE DELL'ELENCO COMUNITARIO ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS
Nome scientifico della pianta
Echinacea purpurea (L.) Moench
Famiglia botanica
Asteraceae
Sostanza vegetale
Echinacea purpurea, pianta fresca
Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE
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BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък |
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CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové |
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DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt |
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DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch |
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EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς |
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EN (English): purple coneflower herb |
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ES (espanol): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas |
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ET (eesti keel): punane siilkübar |
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FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso |
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FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre |
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HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása |
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IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca |
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LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė |
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LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti |
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MT (malti): Echinacea Vjola |
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NL (nederlands): rood zonnehoedkruid |
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PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele |
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PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas |
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RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui |
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SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať |
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SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje |
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SV (svenska): röd solhatt, färsk ört |
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IS (íslenska): Sólhattur |
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NO (norsk): Rød solhatt |
Preparazione(i) vegetale(i)
Succo spremuto e succo spremuto disidratato ottenuti da parti aeree fresche in fiore
Riferimento alla monografia della Farmacopea europea
Non pertinente
Indicazione(i)
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento di piccole ferite superficiali.
Il prodotto è un medicinale di origine vegetale d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Tipo di tradizione
Europea
Dosaggio specifico
Da 10 a 20 g di succo spremuto o una quantità equivalente di succo spremuto disidratato in 100 g di forma farmaceutica liquida o semisolida
Posologia specifica
Adolescenti di età superiore a 12 anni, adulti, anziani
Applicare una piccola quantità di unguento da 2 a 3 volte al giorno nella zona da trattare.
Non si consiglia l’impiego in bambini di età inferiore a 12 anni (cfr. il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego»).
Via di somministrazione
Uso cutaneo.
Durata d’impiego o limitazioni della durata d’impiego
Non utilizzare il medicinale per più di una settimana.
Se i sintomi persistono durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro
Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o a piante della famiglia delle Asteraceae (Compositae).
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Se si osservano segni d’infezione cutanea, consultare un medico.
Non si consiglia l’uso in bambini di età inferiore a 12 anni, poiché la sicurezza d’uso non è stata sufficientemente documentata.
Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione
Non sono state segnalate interazioni.
Gravidanza e allattamento
Non ci sono dati sull’uso cutaneo durante la gravidanza o l’allattamento.
I prodotti contenenti Echinacea non devono essere applicati sul seno di donne che allattano.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
Effetti indesiderati
Possono verificarsi reazioni allergiche (eruzione cutanea locale, dermatite da contatto, eczema e angioedema delle labbra)
La cui frequenza non è nota.
Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Sovradosaggio
Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.
VOCE DELL'ELENCO COMUNITARIO ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX
Nome scientifico della pianta
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim
Famiglia botanica
Araliaceae
Sostanza vegetale
Eleuterococco radice
Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE
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BG (bălgarski): елеутерокок, корен |
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CS (čeština): eleuterokokový kořen |
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DA (dansk): Russisk rod |
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DE (Deutsch): Taigawurzel |
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EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου |
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EN (English): Eleutherococcus root |
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ES (espanol): Eleuterococo, raíz de |
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ET (eesti keel): eleuterokokijuur |
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FI (suomi): venäjänjuuren juuri |
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FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien) |
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HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér) |
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IT (italiano): Eleuterococco radice |
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LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys |
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LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne |
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MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku |
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NL (nederlands): Russische ginsengwortel |
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PL (polski): korzeń eleuterokoka |
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PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano |
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RO (română): Rădăcină de ginseng siberian |
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SK (slovenčina): Všehojovcový koreň |
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SL (slovenščina): korenina elevterokoka |
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SV (svenska): Rysk rot |
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IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót |
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NO (norsk): Russisk rot |
Preparazione(i) vegetale(i)
Sostanza vegetale sminuzzata per la preparazione di tisane
Estratto liquido (1:1, etanolo 30-40 % v/v)
Estratto secco (13-25: 1, etanolo 28-40 % v/v)
Estratto secco (17-30: 1, etanolo 70 % v/v)
Estratto acquoso secco (15-17:1)
Tintura (1:5, etanolo 40 % v/v)
Riferimento alla monografia della Farmacopea europea
Eleutherococcus — Eleutherococci radix (rif.: 01/2008: 1419 corretto 6.0)
Indicazione(i)
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale usato per i sintomi dell’astenia, quali stanchezza e debolezza.
Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Tipo di tradizione
Cinese, europea.
Dosaggio specifico
Non pertinente
Posologia specifica
Adolescenti di età superiore a 12 anni, adulti, anziani
Preparazioni vegetali
Dose giornaliera
Sostanza vegetale sminuzzata in forma di tisana: 0,5-4 g
Preparazione della tisana: 0,5-4 g di sostanza vegetale sminuzzata per una infusione in 150 ml di acqua bollente.
Frequenza di somministrazione: assumere nell’arco della giornata 150 ml di tisana da ripartirsi in dosi da una a tre.
Estratto liquido: 2-3 ml
Estratti secchi (etanolo 28-70 % v/v), quantità corrispondente a 0,5-4 g di radice essiccata
Estratto acquoso secco (15-17:1): 90-180 mg
Tintura: 10-15 ml
Il dosaggio giornaliero può essere assunto in dosi da una a tre.
Non si consiglia l’impiego in bambini di età inferiore a 12 anni (cfr. il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego»).
Via di somministrazione
Uso orale
Durata d’impiego o limitazioni della durata d’impiego
Non assumere per periodi superiori a 2 mesi.
Se i sintomi persistono per più di 2 settimane durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro
Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva.
Ipertensione arteriosa.
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Non si consiglia l’impiego in bambini di età inferiore a 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.
Se i sintomi peggiorano durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione
Non sono state segnalate interazioni.
Gravidanza e allattamento
La sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento non è stata stabilita.
In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
Effetti indesiderati
Possono manifestarsi insonnia, irritabilità, tachicardia e mal di testa, la cui frequenza non è nota.
Sovradosaggio
Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.»