ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.010.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
15 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]

1

 

*

Regolamento (UE) n. 30/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pesca di Verona (IGP)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 31/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Idrijski žlikrofi (STG)]

5

 

*

Regolamento (UE) n. 32/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

7

 

*

Regolamento (UE) n. 33/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

9

 

 

Regolamento (UE) n. 34/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento (UE) n. 35/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

12

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

14

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Banca europea per gli investimenti — Decisione del Consiglio dei governatori, del 30 marzo 2009, sull’aumento del capitale della Banca europea per gli investimenti

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.1.2010   

IT

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L 10/1


REGOLAMENTO (UE) N. 29/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Skilandis» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

(3)

Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato CE destinati all’alimentazione umana

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

LITUANIA

Skilandis (STG)


15.1.2010   

IT

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L 10/3


REGOLAMENTO (UE) N. 30/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pesca di Verona (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pesca di Verona», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 130 del 9.6.2009, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Pesca di Verona (IGP)


15.1.2010   

IT

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L 10/5


REGOLAMENTO (UE) N. 31/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Idrijski žlikrofi (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Idrijski žlikrofi» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Idrijski žlikrofi» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 104 del 6.5.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.4.   Paste alimentari anche cotte o farcite

SLOVENIA

Idrijski žlikrofi (STG)

L’uso del nome è riservato.


15.1.2010   

IT

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L 10/7


REGOLAMENTO (UE) N. 32/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

La Slovacchia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

(3)

La Slovacchia ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in questione sarebbe contraria a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e rischierebbe di nuocere all'esistenza di marchi commerciali registrati nel proprio territorio.

(4)

Con nota del 24 giugno 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle loro procedure interne.

(5)

Poiché la Slovacchia e la Repubblica ceca non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, la Commissione non è in grado di concludere che la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006. L'opponente infatti è stato in grado di fornire la prova che la denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» può essere associata alla denominazione «Niva», ma non ha fornito alcuna prova quanto al grado di distintività che il marchio ha acquisito grazie alla sua reputazione, notorietà e durata di utilizzazione. Sulla base delle informazioni disponibili non è stato pertanto dimostrato che la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» potrebbe indurre i consumatori in errore quanto alla reale identità del prodotto.

(7)

Non è stato fornito alcun elemento di prova che consenta alla Commissione di concludere che, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione, la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» come indicazione geografica protetta sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7. Sulla base degli elementi di prova forniti alla Commissione, il termine «Niva» è utilizzato da vari decenni sul territorio della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca come termine generico per indicare un tipo di formaggio. Inoltre, la registrazione della suddetta denominazione come indicazione geografica protetta non richiederebbe la cancellazione o l'invalidamento dei marchi esistenti, poiché le domande relative a tali marchi sono state presentate anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della IGP alla Commissione, né tale registrazione impedirebbe di continuare a usare i marchi stessi. Inoltre, secondo le informazioni in possesso della Commissione, il diritto esclusivo conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a terzi l'uso nel commercio, purché conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, di un'indicazione relativa alla provenienza geografica a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (3).

(8)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» deve quindi essere iscritta nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 249 del 24.10.2007, pag. 31.

(3)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3   Formaggi

REPUBBLICA CECA

Jihočeská Zlatá Niva (IGP)


15.1.2010   

IT

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L 10/9


REGOLAMENTO (UE) N. 33/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della classificazione delle calzature con tomaie costituite da due o più materie, in applicazione della nota 4, lettera a), in combinato disposto con la nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno rendere più esplicita la seconda frase della nota complementare 1 del capitolo 64 stabilendo le modalità volte a verificare se determinate materie presentino le caratteristiche di una tomaia.

(2)

Nella sentenza della causa C-165/07, Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (2) la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini di detta verifica ha introdotto un test «di marcia». Il test è volto ad accertare che i materiali costituenti la tomaia assicurino una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare.

(3)

Nella nota complementare 1 del capitolo 64 è quindi opportuno precisare che, affinché una materia presenti le caratteristiche di una tomaia, questa deve assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare.

(4)

Nella sentenza la Corte non specifica se il test debba essere eseguito con o senza linguette di chiusura e lascia tali accertamenti a ciascun giudice nazionale. Il fatto che il mantenimento o la rimozione delle linguette di chiusura dipenda dal modo con cui è rimosso il cuoio può dar luogo a interpretazioni divergenti della sentenza.

(5)

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme per quanto riguarda i sistemi di chiusura, è necessario precisare nella nota complementare 1 del capitolo 64 che i sistemi di chiusura devono essere mantenuti durante l'esecuzione del test. Altrimenti, nel caso di una calzatura che richieda, per essere indossata, un sistema di chiusura, ad esempio dei lacci, nessun materiale supererebbe il test «di marcia», perché l'utilizzatore non potrebbe mai camminare con la calzatura priva del sistema di chiusura.

(6)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera, vale a dire assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare mantenendo tal quale il sistema di chiusura originale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Racc. 2008, pag. I-4037.


15.1.2010   

IT

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L 10/10


REGOLAMENTO (UE) N. 34/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,3

MA

71,6

TN

110,6

TR

84,4

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

174,9

JO

158,2

MA

76,9

TR

105,7

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

166,7

TR

93,1

ZZ

129,9

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

53,3

IL

57,5

MA

51,7

TN

56,6

TR

53,8

ZZ

54,6

0805 20 10

MA

97,3

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,6

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,6

JM

115,8

MA

83,8

TR

65,5

ZZ

73,4

0805 50 10

EG

63,9

IL

88,6

MA

65,5

TR

76,4

US

87,7

ZZ

76,4

0808 10 80

CN

94,2

MK

24,7

US

110,6

ZZ

76,5

0808 20 50

CN

63,4

US

113,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.1.2010   

IT

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L 10/12


REGOLAMENTO (UE) N. 35/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 23/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 8 del 13.1.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 15 gennaio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,86

0,00

1701 11 90 (1)

44,86

1,45

1701 12 10 (1)

44,86

0,00

1701 12 90 (1)

44,86

1,15

1701 91 00 (2)

50,52

2,31

1701 99 10 (2)

50,52

0,00

1701 99 90 (2)

50,52

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/14


DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), per introdurvi taluni adeguamenti, per lo più di carattere tecnico.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica (4), non si applica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, non si applica ai gasdotti della rete di trasporto mediante la quale sono tuttavia effettuate numerose operazioni transfrontaliere mediante gasdotti. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che il regime speciale si applica alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema.

(3)

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti ed è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti. Per esigenze di neutralità, è opportuno pertanto applicare l'esenzione alle importazioni effettuate mediante navi in cui il gas è immesso in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.

(4)

Le prime reti di riscaldamento o di raffreddamento transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. È opportuno pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica per il gas naturale e per l'energia elettrica.

(5)

Per quanto riguarda il luogo di tassazione IVA delle prestazioni di servizi, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE si applica soltanto alla fornitura di un accesso ai sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, ad esclusione dunque delle prestazioni della stessa natura relative ad una rete di trasporto, o a una rete di gasdotti a monte. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali prestazioni. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che tale regime speciale si applica a tutte le prestazioni di servizi collegate alla fornitura di un accesso a qualsiasi sistema o rete di gas naturale e di energia elettrica, nonché alle reti di riscaldamento e di raffreddamento.

(6)

L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati ogni qualvolta uno Stato membro introduce un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.

(7)

Il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee quale base giuridica per l'esenzione, tramite l'abbuono o il rimborso dei diritti indiretti, concessa alle Comunità e ad alcune agenzie e altri organismi comunitari per taluni acquisti fatti per loro uso ufficiale è specifico e dovrebbe essere distinto dalla base giuridica per l'esenzione dall'IVA riguardante talune transazioni di cui beneficiano gli organismi internazionali in generale. È quindi opportuno prevedere una maggiore chiarezza del testo della direttiva 2006/112/CE e includere un'esenzione specifica di cui ci si potrebbe avvalere secondo una procedura di rimborso dell'imposta, evitando così talune difficoltà circa l'applicazione dell'esenzione nei confronti di organismi istituiti dalle Comunità, in particolare determinate imprese comuni costituite a norma dell'articolo 187 del trattato.

(8)

Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva 2006/112/CE.

(9)

Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale.

(10)

Tale norma dovrebbe essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessione di beni immobili e le relative spese al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività.

(11)

Benché i beni immobili e le relative spese rappresentino i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, la questione si pone anche, sebbene in modo meno significativo e uniforme, per quanto riguarda i beni mobili di natura durevole. Conformemente al principio di sussidiarietà, è oportuno pertanto dare agli Stati membri i mezzi necessari per adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

(12)

Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle altre norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati.

(13)

È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono considerati “prodotti soggetti ad accisa” i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 ter.»;

3)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.»;

4)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;»;

5)

la sezione 4 del capo 1 del titolo V è sostituita dalla seguente:

«Sezione 4

Cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento

Articolo 38

1.   Nei casi di cessione ad un soggetto passivo — rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo — rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per “soggetto passivo – rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

Articolo 39

Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»;

6)

all'articolo 59, la lettera h), come stabilito dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (5), è sostituita dalla seguente:

«h)

la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;»;

7)

all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

8)

l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Articolo 102

Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.»;

9)

all'articolo 136, lettera a), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

10)

l'articolo 143 è modificato come segue:

a)

dopo la lettera f), è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;

c)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;»;

11)

all'articolo 151, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente:

«a bis)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell' 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;

12)

al titolo X, capo 1, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 168 bis

1.   Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.»;

13)

all'articolo 221, paragrafo 2, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

14)

all'articolo 287 sono aggiunti i punti seguenti:

«17)

Bulgaria: 25 600 EUR;

18)

Romania: 35 000 EUR.»;

15)

nella sezione 2 del capo 1 del titolo XIII sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 390 bis

La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

Articolo 390 ter

La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.»;

16)

all'articolo 391, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

17)

all'allegato X, il titolo è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)  Parere del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 119.

(3)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8.

(5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/19


BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

del 30 marzo 2009

sull’aumento del capitale della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,

VISTI l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 2 dello Statuto,

CONSIDERANDO che la missione della Banca è riportata nell’articolo 267 del trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto della Banca, l’unità di conto definita è l’euro,

CONSIDERANDO che la recente espansione dell’attività della Banca e la probabile evoluzione dei suoi finanziamenti, con particolare riguardo alla necessità di rispondere alle sollecitazioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, richiedono un maggior apporto della BEI a sostegno di una serie di attività, specialmente tenendo conto delle prospettive dell’economia dell’UE nei prossimi anni,

CONSIDERANDO che, secondo le valutazioni del Consiglio di amministrazione nella sua riunione del 16 dicembre 2008 in ordine al fabbisogno di capitale della Banca, il capitale sottoscritto dovrebbe essere aumentato a 232 392 989 000 EUR, la quota da versare dovrebbe essere fissata al 5 % ed essere interamente finanziata dalla Banca mediante trasferimento dalla riserva supplementare, e il Fondo di riserva dovrebbe essere gradualmente ricostituito a concorrenza del minimo statutario pari al 10 % del capitale sottoscritto,

DECIDE ALL’UNANIMITÀ il 30 marzo 2009, ricorrendo alla procedura scritta prevista all’articolo 5 del Regolamento interno della Banca, su proposta del Consiglio di amministrazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 dello Statuto della Banca, quanto segue:

1.

un importo di 5 379 241 000 EUR della riserva supplementare sarà considerato come riserva disponibile;

2.

dell’importo della riserva disponibile, 2 miliardi di EUR saranno passati a riserva specifica a sostegno dello Strumento per i finanziamenti strutturati (SFS) e di iniziative analoghe;

3.

con effetto dal 1o aprile 2009, il capitale della Banca sarà aumentato come segue:

3.1.

il capitale sottoscritto dagli Stati membri sarà aumentato, proporzionalmente alla quota detenuta, da 164 808 169 000 EUR a 232 392 989 000 EUR, in modo da giungere ai seguenti importi (EUR):

Germania

37 578 019 000

Francia

37 578 019 000

Italia

37 578 019 000

Regno Unito

37 578 019 000

Spagna

22 546 811 500

Belgio

10 416 365 500

Paesi Bassi

10 416 365 500

Svezia

6 910 226 000

Danimarca

5 274 105 000

Austria

5 170 732 500

Polonia

4 810 160 500

Finlandia

2 970 783 000

Grecia

2 825 416 500

Portogallo

1 820 820 000

Repubblica ceca

1 774 990 500

Ungheria

1 679 222 000

Irlanda

1 318 525 000

Romania

1 217 626 000

Slovacchia

604 206 500

Slovenia

560 951 500

Bulgaria

410 217 500

Lituania

351 981 000

Lussemburgo

263 707 000

Cipro

258 583 500

Lettonia

214 805 000

Estonia

165 882 000

Malta

98 429 500

3.2.

dell’importo della riserva disponibile, 3 379 241 000 EUR saranno trasformati in capitale versato mediante trasferimento dalla riserva supplementare al capitale della Banca;

3.3.

tale somma andrà ad aggiungersi al capitale sottoscritto e versato, cosicché il capitale versato della Banca passerà da 8 240 408 450 EUR a 11 619 649 450 EUR;

DI CONSEGUENZA

3.4.

Lo Statuto della Banca è modificato. A decorrere dal 1o aprile 2009, l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma dello Statuto recita come segue:

«Il capitale della Banca è di 232 392 989 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

37 578 019 000

Francia

37 578 019 000

Italia

37 578 019 000

Regno unito

37 578 019 000

Spagna

22 546 811 500

Belgio

10 416 365 500

Paesi Bassi

10 416 365 500

Svezia

6 910 226 000

Danimarca

5 274 105 000

Austria

5 170 732 500

Polonia

4 810 160 500

Finlandia

2 970 783 000

Grecia

2 825 416 500

Portogallo

1 820 820 000

Repubblica ceca

1 774 990 500

Ungheria

1 679 222 000

Irlanda

1 318 525 000

Romania

1 217 626 000

Slovacchia

604 206 500

Slovenia

560 951 500

Bulgaria

410 217 500

Lituania

351 981 000

Lussemburgo

263 707 000

Cipro

258 583 500

Lettonia

214 805 000

Estonia

165 882 000

Malta

98 429 500»

4.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per il Consiglio dei governatori

Il presidente

C. STAVRAKIS

Il segretario

A. QUEREJETA