ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.008.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
13 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 20/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arzùa-Ulloa (DOP)]

1

 

*

Regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

3

 

 

Regolamento (UE) n. 22/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (UE) n. 23/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

7

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione 2010/16/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

9

Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

11

 

 

2010/17/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 8278]  ( 1 )

17

 

 

2010/18/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno [notificata con il numero C(2009) 9427]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO (UE) N. 20/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arzùa-Ulloa (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Arzùa-Ulloa» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 131 del 10.6.2009, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

SPAGNA

Arzùa-Ulloa (DOP)


13.1.2010   

IT

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L 8/3


REGOLAMENTO (UE) N. 21/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 130 del 9.6.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Pistacchio Verde di Bronte (DOP)


13.1.2010   

IT

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L 8/5


REGOLAMENTO (UE) N. 22/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.1.2010   

IT

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L 8/7


REGOLAMENTO (UE) N. 23/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 14/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 4 dell'8.1.2010, pag. 87.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 gennaio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/9


DECISIONE 2010/16/PESC/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo (l’«accordo»).

(2)

Il presente accordo è importante per garantire che i fornitori designati di servizi di messaggistica finanziaria internazionale mettano a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense i dati di messaggistica finanziaria conservati nel territorio dell’Unione europea necessari ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali.

(3)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(4)

L’accordo dispone l’applicazione provvisoria dello stesso a decorrere dal 1o febbraio 2010. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data in conformità alla normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all’atto della firma dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A norma dell’articolo 15 dell’accordo, le disposizioni di quest’ultimo si applicano su base provvisoria in conformità alla normativa nazionale vigente, a decorrere dal 1o febbraio 2010, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all’applicazione provvisoria dev’essere resa all’atto della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


ALLEGATO

Dichiarazione da fare a nome dell’Unione europea al momento della firma dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

«Il presente accordo, che non deroga alla legislazione dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, né la modifica, sarà attuato, in attesa della sua entrata in vigore, a titolo provvisorio in buona fede dagli Stati membri nel quadro delle loro vigenti legislazioni nazionali.»


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

L’UNIONE EUROPEA

da un lato, e

GLI STATI UNITI D’AMERICA

dall’altro

in seguito insieme denominati «le parti»,

DESIDEROSI di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento, in particolare condividendo le informazioni, al fine di proteggere le rispettive società democratiche, i valori, i diritti e le libertà comuni,

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico,

RAMMENTANDO le convenzioni delle Nazioni Unite relative alla lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nonché le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel settore della lotta al terrorismo, in particolare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

RICONOSCENDO che il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP — Terrorist Finance Tracking Program) del dipartimento del Tesoro statunitense è risultato essenziale per identificare e catturare terroristi e loro finanziatori e che ha offerto molti indizi di cui sono state messe al corrente le autorità competenti in tutto il mondo a fini di antiterrorismo, il che ha giovato in modo particolare agli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»),

CONSTATANDO l’importanza del TFTP nella prevenzione e nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento nell’Unione europea e altrove, nonché il ruolo dell’Unione europea nel garantire che i fornitori designati di servizi internazionali di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari rendano disponibili i dati di messaggistica finanziaria conservati nel territorio dell’Unione europea che sono necessari per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali,

TENENDO PRESENTE l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

SOTTOLINEANDO i valori comuni che disciplinano la riservatezza della vita privata e la protezione dei dati personali nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), compresa l’importanza che entrambe le parti attribuiscono al giusto processo e al diritto ad un ricorso efficace contro azioni governative improprie,

PRENDENDO ATTO dei rigorosi controlli e misure di salvaguardia messi in atto dal dipartimento del Tesoro statunitense per la gestione, l’uso e la diffusione dei dati internazionali di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari ai sensi del TFTP, quali descritti nei contributi del dipartimento del Tesoro statunitense pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 luglio 2007 e nel Registro federale degli Stati Uniti il 23 ottobre 2007, che riflettono la cooperazione in corso tra gli Stati Uniti e l’Unione europea nella lotta contro il terrorismo internazionale,

RICORDANDO che per assicurare l’effettivo esercizio dei propri diritti ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità, può presentare reclamo dinanzi a un’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati o altra autorità simile, nonché ricorrere presso un organo giurisdizionale indipendente e imparziale,

TENENDO PRESENTE che un ricorso amministrativo e giudiziario appropriato è disponibile secondo la legislazione degli USA in caso di trattamento improprio dei dati personali, anche ai sensi, tra l’altro, dell’Administrative Procedure Act del 1946 (5 U.S.C. 701 et seq.), dell’Inspector General Act del 1978 (5 U.S.C. App.), delle raccomandazioni di attuazione del 9/11 Commission Act del 2007 (42 U.S.C. 2000ee et seq.), del Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. 1030) e del Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), e successive modifiche,

RAMMENTANDO che, per legge, nell’Unione europea i clienti di istituzioni finanziarie e di fornitori di servizi di messaggistica finanziaria sono informati che i dati personali contenuti nelle registrazioni di operazioni finanziarie possono essere trasferiti alle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi a fini di applicazione della legge,

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra gli Stati Uniti e l’Unione europea o tra una delle due parti e un altro Stato in materia di trattamento e trasferimento di dati di messaggistica finanziaria o qualsiasi altro tipo di dati, ovvero in materia di protezione dei dati,

RICONOSCENDO che il presente accordo non deroga alle competenze di cui dispongono le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati in materia di tutela delle persone in ordine al trattamento dei dati personali, e

AFFERMANDO inoltre che il presente accordo non pregiudica altri accordi in materia di applicazione della legge o condivisione delle informazioni tra le parti o tra gli Stati Uniti e gli Stati membri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo dell’accordo

1.   Scopo del presente accordo è provvedere, nel pieno rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle altre condizioni stabilite nel presente accordo, affinché:

a)

la messaggistica finanziaria e relativi dati conservati nel territorio dell’Unione europea dai fornitori di servizi internazionali di messaggistica finanziaria, designati congiuntamente ai sensi del presente accordo, siano messi a disposizione su richiesta del dipartimento del Tesoro statunitense a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento; e

b)

le pertinenti informazioni ottenute attraverso il TFTP siano messe a disposizione delle autorità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge, alla pubblica sicurezza o alla lotta contro il terrorismo, o di Europol o Eurojust a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento.

2.   Gli Stati Uniti, l’Unione europea e i suoi Stati membri adottano, nell’ambito delle rispettive competenze, tutte le misure necessarie e opportune per attuare le disposizioni e realizzare gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Condotta in materia di terrorismo o di finanziamento del terrorismo

Il presente accordo si applica all’ottenimento e all’utilizzo della messaggistica finanziaria e dei relativi dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a:

a)

atti di una persona o entità che comportano l’uso della violenza o sono altrimenti pericolosi per la vita umana o costituiscono un rischio di danneggiamento a beni o infrastrutture e che, tenuto conto della loro natura e della situazione, hanno presumibilmente lo scopo di:

i)

intimidire o sopraffare la popolazione;

ii)

intimidire, costringere o forzare i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o

iii)

destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale;

b)

una persona o entità che assiste, finanzia o fornisce sostegno finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo per gli atti o il favoreggiamento degli atti di cui alla lettera a); o

c)

una persona o entità che concorre, favorisce o tenta di compiere gli atti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

Garantire la fornitura dei dati da parte dei fornitori designati

L’Unione europea provvede, conformemente al presente accordo, affinché le entità congiuntamente designate dalle parti ai sensi del presente accordo come fornitori di servizi di messaggistica finanziaria internazionale («fornitori designati») mettano a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense la messaggistica finanziaria e i relativi dati necessari ai fini della prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento («i dati forniti»).

Articolo 4

Richieste degli Stati Uniti di ottenere dati dai fornitori designati

1.   In applicazione dell’articolo 8 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 25 giugno 2003, e del connesso strumento bilaterale di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e lo Stato membro in cui il fornitore designato è stabilito o conserva i dati richiesti, il dipartimento del Tesoro statunitense formula una richiesta in base ad un’indagine in corso riguardo ad una specifica condotta di cui all’articolo 2 che si è verificata oppure quando, sulla base di informazioni o prove preesistenti, vi è motivo di ritenere che la condotta in questione possa verificarsi. A tal fine il dipartimento del Tesoro statunitense è considerato come un’autorità amministrativa cui prestare assistenza.

2.   La richiesta indica il più chiaramente possibile i dati conservati dal fornitore designato nel territorio dell’Unione europea che sono necessari a tal fine. I dati possono includere informazioni relative all’identità dell’ordinante e/o beneficiario della transazione, compreso il nome, il numero di conto, l’indirizzo, il numero d’identificazione nazionale e altri dati personali connessi alla messaggistica finanziaria.

La richiesta motiva la necessità dei dati ed è quanto più possibile precisa onde ridurre al minimo la quantità di dati richiesti, tenendo conto delle analisi geografiche, di minaccia e di vulnerabilità.

3.   La richiesta è trasmessa dal dipartimento della Giustizia statunitense all’autorità centrale dello Stato membro in cui il fornitore designato è stabilito o in cui conserva i dati richiesti.

4.   Gli Stati Uniti trasmettono contemporaneamente copia della richiesta all’autorità centrale dell’altro Stato membro, nonché ai membri nazionali di Eurojust di tali Stati membri.

5.   Al ricevimento della richiesta motivata in conformità al paragrafo 2, l’autorità centrale dello Stato membro richiesto verifica che la richiesta sia conforme al presente accordo e ai requisiti applicabili dell’accordo bilaterale sulla mutua assistenza giudiziaria. Se la verifica dell’autorità centrale è positiva, la richiesta è trasmessa all’autorità competente per la sua esecuzione a norma della legislazione dello Stato membro richiesto.

Se la richiesta è trasmessa all’autorità centrale dello Stato membro in cui il fornitore designato è stabilito, lo Stato membro in cui i dati sono conservati fornisce assistenza all’esecuzione della richiesta stessa.

La misura richiesta è eseguita con la massima urgenza.

6.   Se il fornitore designato non è in grado di indicare e produrre gli specifici dati corrispondenti alla richiesta per motivi tecnici, tutti i dati potenzialmente rilevanti sono trasmessi in blocco, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, all’autorità competente dello Stato membro richiesto.

7.   I dati sono trasferiti tra le autorità designate dello Stato membro richiesto e degli Stati Uniti.

8.   L’Unione europea provvede affinché i fornitori designati tengano un registro dettagliato di tutti i dati trasmessi all’autorità competente dello Stato membro richiesto ai fini del presente accordo.

9.   I dati trasmessi legalmente sulla base della presente disposizione possono essere consultati per altre indagini riguardanti tipi di condotta di cui all’articolo 2, nel pieno rispetto dell’articolo 5 del presente accordo.

Articolo 5

Misure di salvaguardia applicabili al trattamento dei dati

1.   Il dipartimento del Tesoro statunitense provvede affinché i dati siano trattati conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2.   Il TFTP non prevede né deve prevedere data mining né altri tipi di profilazione algoritmica o automatica o di filtraggio. Il dipartimento del Tesoro statunitense assicura la protezione dei dati personali per mezzo delle salvaguardie seguenti, che si applicano indiscriminatamente in particolare per quanto riguarda la cittadinanza o il paese di residenza:

a)

i dati forniti sono trattati esclusivamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo e del suo finanziamento;

b)

tutte le ricerche dei dati si basano su informazioni o prove preesistenti che inducono a ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento;

c)

ogni singola ricerca TFTP di dati è quanto più possibile mirata, dimostra che vi è motivo di ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento ed è registrata, compreso il nesso al terrorismo o al suo finanziamento necessario per avviare la ricerca;

d)

i dati sono conservati in ambiente fisico sicuro, conservati separatamente da qualsiasi altro dato con sistemi di alto livello e funzioni di controllo delle intrusioni per impedire l’accesso non autorizzato;

e)

l’accesso ai dati è limitato agli analisti che si occupano delle indagini sul terrorismo o sul suo finanziamento e alle persone incaricate del supporto tecnico, della gestione e della supervisione del TFTP;

f)

non sono effettuate copie dei dati, se si eccettua il back-up per il ripristino in caso di problemi;

g)

i dati forniti non sono manipolati, né alterati o aggiunti, né sono connessi ad altre basi dati;

h)

solo gli indizi relativi ai terroristi ottenuti attraverso il TFTP ai sensi del presente accordo sono condivisi con le autorità preposte all’applicazione della legge, alla pubblica sicurezza o alla lotta al terrorismo degli Stati Uniti, dell’Unione europea o di Stati terzi per essere utilizzate a fini d’indagine, accertamento, prevenzione o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento;

i)

nel periodo di validità del presente accordo, il dipartimento del Tesoro statunitense inizia un riesame per individuare tutti i dati non estratti che non sono più necessari ai fini della lotta al terrorismo o al suo finanziamento. Entro due mesi dall’eventuale individuazione di tali dati si avviano procedure volte alla loro cancellazione, che devono essere concluse il più rapidamente possibile, in ogni caso entro otto mesi dall’individuazione, salvo in caso di circostanze tecnologiche straordinarie;

j)

qualora risulti che sono stati trasmessi dati di messaggistica finanziaria non richiesti, il dipartimento del Tesoro statunitense cancella prontamente e in modo permanente i dati in questione e informa il pertinente fornitore designato e l’autorità centrale dello Stato membro richiesto;

k)

fatta salva la lettera i), tutti i dati non estratti pervenuti prima del 20 luglio 2007 sono cancellati entro i cinque anni successivi;

l)

fatta salva la lettera i), tutti i dati non estratti pervenuti a partire dal 20 luglio 2007 sono cancellati entro i cinque anni successivi al ricevimento; e

m)

le informazioni estratte dai dati, comprese quelle condivise ai sensi della lettera h), sono soggette al periodo di conservazione vigente per una determinata autorità governativa in relazione alle sue particolari disposizioni regolamentari e alle sue modalità di conservazione delle registrazioni.

Articolo 6

Adeguatezza

Fatto salvo il costante rispetto degli impegni in materia di vita privata e protezione dei dati personali di cui al presente accordo, si ritiene che il dipartimento del Tesoro statunitense assicuri un livello adeguato di protezione dei dati nel trattamento della messaggistica finanziaria e dei relativi dati trasferiti dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del presente accordo.

Articolo 7

Fornitura spontanea di informazioni

1.   Il dipartimento del Tesoro statunitense garantisce la messa a disposizione, non appena possibile, alle autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo degli Stati membri interessati e, se del caso, all’Europol nell’ambito delle sue competenze, delle informazioni ottenute tramite il TFTP che possono contribuire alle indagini, alla prevenzione, all’accertamento o all’azione penale nell’Unione europea nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento. Tutte le informazioni successive che possono contribuire alle indagini, alla prevenzione, all’accertamento o all’azione penale negli Stati Uniti nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento sono ritrasmesse agli Stati Uniti su base di reciprocità.

2.   Per favorire uno scambio d’informazioni efficace l’Europol può designare un ufficiale di collegamento presso il dipartimento del Tesoro statunitense. Le disposizioni riguardanti lo status e i compiti dell’ufficiale in questione sono decise di comune accordo tra le parti.

Articolo 8

Richieste dell’UE di ricerche TFTP

Qualora l’autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo di uno Stato membro, oppure l’Europol o l’Eurojust, stabiliscano che vi è motivo di ritenere che la persona o l’ente ha un nesso con l terrorismo ai sensi degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, detta autorità può chiedere una ricerca al fine di ottenere informazioni tramite il TFTP. Il dipartimento del Tesoro statunitense esegue immediatamente una ricerca in conformità dell’articolo 5 e fornisce le informazioni rilevanti in risposta a tali richieste.

Articolo 9

Cooperazione con il futuro sistema dell’UE equivalente

Se nell’Unione europea o in uno o più Stati membri entra in vigore un sistema dell’UE equivalente al TFTP statunitense, in base al quale i dati di messaggistica finanziaria conservati negli Stati Uniti sono messi a disposizione dell’Unione europea, il dipartimento del Tesoro statunitense prosegue attivamente, su base di reciprocità e opportune garanzie, la cooperazione con i competenti fornitori internazionali di servizi di messaggistica finanziaria stabiliti nel territorio degli Stati Uniti.

Articolo 10

Verifica congiunta

1.   Le parti procedono congiuntamente, su richiesta di una delle parti e in ogni caso dopo sei mesi, alla verifica dell’attuazione del presente accordo con particolare riguardo all’accertamento del rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle disposizioni in materia di reciprocità contenute nel presente accordo. La verifica comprende una valutazione di proporzionalità dei dati, in base al loro valore per le indagini, la prevenzione, l’accertamento o l’azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento.

2.   Durante la verifica l’Unione europea è rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e da due rappresentanti delle autorità in materia di protezione dei dati degli Stati membri di cui almeno uno dello Stato membro in cui il fornitore designato è stabilito. Gli Stati Uniti sono rappresentati dal dipartimento del Tesoro.

3.   Ai fini della verifica il dipartimento del Tesoro statunitense assicura l’accesso alla documentazione e ai sistemi pertinenti nonché al personale competente e fornisce dati precisi in merito al numero di messaggi relativi alle operazioni finanziarie esaminate e al numero di casi in cui gli indizi sono stati messi in comune. Le parti stabiliscono congiuntamente le modalità della verifica.

Articolo 11

Ricorso

1.   Chiunque ha diritto di ottenere, a seguito di richieste presentate a intervalli ragionevoli, senza costrizione e senza ritardi o spese eccessivi, conferma dall’autorità preposta alla protezione dei dati personali se sono state effettuate nell’ambito dell’Unione europea tutte le verifiche necessarie per garantire il rispetto dei diritti relativi alla protezione dei dati in ottemperanza al presente accordo e, in particolare, se i suoi dati personali sono stati trattati in violazione del presente accordo. Tale diritto può essere subordinato ad eventuali provvedimenti, necessari e proporzionati, prescritti dalla normativa nazionale, anche per la tutela della pubblica sicurezza o della sicurezza nazionale o per evitare di pregiudicare la prevenzione, l’accertamento, le indagini o l’azione penale contro reati, con la dovuta considerazione per l’interesse legittimo dell’interessato.

2.   Le parti adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che il dipartimento del Tesoro statunitense e qualsiasi Stato membro interessato si informino immediatamente e si consultino e, se necessario, consultino le parti, qualora ritengano che dati personali siano stati trattati in violazione del presente accordo.

3.   Chiunque ritenga che i propri dati personali siano stati trattati in violazione del presente accordo ha il diritto di presentare effettivo ricorso amministrativo e giudiziario secondo rispettivamente la legislazione dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti d’America.

Articolo 12

Consultazione

1.   Le parti si consultano come opportuno per fare il migliore uso possibile del presente accordo, anche per agevolare la risoluzione delle controversie attinenti all’attuazione pratica o all’interpretazione dell’accordo stesso.

2.   Le parti provvedono a che l’applicazione del presente accordo non comporti oneri straordinari reciproci. Qualora siffatti oneri risultino comunque, le parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l’applicazione del presente accordo, anche tramite l’adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.

3.   Le parti si consultano immediatamente nel caso in cui un terzo, inclusa l’autorità di un altro paese, contesti o rivendichi un’azione legale in relazione a un aspetto dell’effetto o all’attuazione del presente accordo.

Articolo 13

Inderogabilità

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alle leggi degli Stati Uniti o dell’Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce diritti o benefici ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Articolo 14

Denuncia

1.   Ciascuna delle parti può sospendere o denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La sospensione ha effetto decorsi dieci (10) giorni dalla data di ricezione di tale notifica. La denuncia ha effetto decorsi trenta (30) giorni dalla data di ricezione di tale notifica.

2.   Nonostante la sospensione o la denuncia, tutti i dati conservati dal dipartimento del Tesoro statunitense ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati secondo l’accordo stesso.

Articolo 15

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

2.   Il presente accordo si applica in via provvisoria dal 1o febbraio 2010 fino alla data di entrata in vigore, fermo restando il paragrafo 3.

3.   Salvo previa denuncia a norma dell’articolo 14 o per consenso delle parti, il presente accordo scade e cessa di avere effetto il 31 ottobre 2010.

4.   Le parti si impegnano a concludere, non appena sarà entrato in vigore il trattato di Lisbona, un accordo a lungo termine che subentri al presente accordo.

5.   Fatto a Bruxelles il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2009 in due originali in lingua inglese. Il presente accordo è redatto anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Una volta approvate dalle due parti, tali versioni linguistiche sono considerate facenti ugualmente fede.


13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 8278]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 22,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sui parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari (ERA/REC/SAF/05-2008) del 19 dicembre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro nazionale delle licenze di conduzione treni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro dei certificati complementari.

(3)

L’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea deve formulare i parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri da istituire. È opportuno che il registro nazionale delle licenze di conduzione treni di uno Stato membro contenga tutte le licenze rilasciate in detto Stato membro. È opportuno che per la richiesta delle licenze, la loro registrazione e la registrazione di aggiornamenti, modifiche, sostituzioni, rinnovi, sospensioni e ritiri sia utilizzato un modulo standard.

(4)

È necessario che i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari siano accessibili per la consultazione da parte dei rappresentanti autorizzati delle autorità competenti e delle parti interessate. I diversi registri devono essere uniformi per quanto riguarda i dati contenuti e la formattazione degli stessi. Per questo motivo è opportuno che i registri formino oggetto di specifiche comuni, sia funzionali che tecniche.

(5)

È opportuno che il complesso delle informazioni contenute nelle licenze, nei certificati complementari armonizzati e nei relativi registri sia utilizzato dalle autorità preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione del processo di certificazione del personale prevista dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (2) ed accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza previsti da detti articoli.

(6)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE, il registro delle licenze di conduzione treni deve essere tenuto e aggiornato dalle autorità competenti o dagli organismi delegati. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dell’organismo designato a questo fine, anche per consentire a detti organismi di scambiare informazioni.

(7)

Sarebbe opportuno che ciascuno Stato membro istituisse un registro informatico per le licenze, così da ottenere una completa interoperabilità dei registri e consentire l’accesso alle informazioni alle autorità competenti e agli altri soggetti che dispongono dei diritti di accesso. Tuttavia, per ragioni di natura economica e tecnica, non è possibile adottare questo tipo di interfaccia senza fare ulteriori analisi. In primo luogo occorre concordare i metodi utilizzati per garantire che l’accesso sia concesso solo a talune condizioni, come previsto dalla direttiva 2007/59/CE. In secondo luogo, occorre esaminare il numero di transazioni per fare un’analisi costi/benefici e proporre una soluzione praticabile che non imponga oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle reali necessità. L’Agenzia ferroviaria europea ha pertanto proposto di adottare una soluzione temporanea caratterizzata da uno scambio di informazioni semplificato e di procedere alla messa a punto di un’interfaccia elettronica in una fase successiva.

(8)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, la direttiva non si applica a Cipro e a Malta. Per questo motivo, la presente decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

(9)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati i parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (di seguito «RNL») di cui all’allegato I.

Articolo 2

Sono adottati i parametri fondamentali per il registro dei certificati complementari (di seguito «RCC») di cui all’allegato II.

Articolo 3

1.   Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») conduce uno studio di fattibilità per la messa a punto di un’applicazione informatica che risponda ai parametri fondamentali per l’RNL e l’RCC e che faciliti lo scambio di informazioni tra autorità competenti, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura.

Lo studio di fattibilità verte in particolare sull’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative e le regole per l’inserimento e la consultazione dei dati.

Lo studio di fattibilità è discusso e approvato nell’ambito della cooperazione tra i rappresentanti delle autorità competenti di cui all’articolo 35 della direttiva 2007/59/CE.

2.   Ove opportuno e sulla base dei risultati dello studio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia mette a punto un’applicazione pilota costituita da una rete di almeno tre RNL e nove RCC.

L’Agenzia monitora l’applicazione pilota per almeno un anno e trasmette alla Commissione una relazione e, quando opportuno, una raccomandazione per modificare la presente decisione.

Articolo 4

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito:

a)

all’organismo designato per rilasciare le licenze di conduzione treni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE;

b)

all’organismo designato per tenere e aggiornare l’RNL ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.


ALLEGATO I

PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI NAZIONALI DELLE LICENZE DI CONDUZIONE TRENI (RNL)

1.   Parametri fondamentali

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri nazionali delle licenze di conduzione treni, stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:

dati da raccogliere (capitolo 2),

formato dei dati (capitolo 3),

diritti di accesso (capitolo 4),

scambio dei dati (capitolo 5),

durata di conservazione dei dati (capitolo 6).

2.   Dati da raccogliere

L’RNL comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza.

La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell’elenco dei dati richiesti che figura all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza.

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.

3.   Formato dei dati

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RNL.

L’elenco ha il seguente formato:

N.

Dato da riportare

Contenuto

Formato

Stato del requisito


Sezione 1:   stato attuale della licenza

1

Numero della licenza

1.1

Numero della licenza

EIN (12 cifre)

Obbligatorio

2

Stato attuale della licenza

2.1

Prova dello stato attuale della licenza

Valida

Sospesa (in attesa di decisione)

Ritirata

Testo

Obbligatorio

2.2

Ragione della sospensione o del ritiro

Testo

Obbligatorio


Sezione 2:   informazioni in merito alla licenza rilasciata, conformemente all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE

3

Cognome del titolare

3.1

Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

4

Nome del titolare

4.1

Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

5

Data di nascita del titolare

5.1

Data di nascita del titolare

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

6

Luogo di nascita del titolare

6.1

Luogo di nascita del titolare

Testo

Obbligatorio

6.2

Nazionalità

Testo

Facoltativo

7

Data di rilascio della licenza

7.1

Data di rilascio della licenza attuale

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

8

Data di scadenza della licenza

8.1

Data prevista di scadenza formale della licenza valida

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

9

Autorità che ha rilasciato la licenza

9.1

Autorità che ha rilasciato la licenza (autorità competente, ente delegato, impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura)

Testo

Obbligatorio

10

Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro

10.1

Numero personale del macchinista

Testo

Facoltativo

11

Fotografia del titolare

11.1

Fotografia

Originale o scansionata elettronicamente

Obbligatorio

12

Firma del titolare

12.1

Firma

Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente

Obbligatorio

13

Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare

13.1

Indirizzo del titolare

Via e numero civico

Testo

Facoltativo

13.2

Città

Testo

Facoltativo

13.3

Stato

Testo

Facoltativo

13.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Facoltativo

13.5

Telefono

Testo

Facoltativo

13.6

Indirizzo e-mail

Testo

Facoltativo

14

Informazioni supplementari

14.1

Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE

Informazioni codificate

Obbligatorio

Campo 9.a.1 —

Lingua madre del macchinista

Testo

 

Campo 9.a.2 —

Spazio riservato per informazioni dello Stato membro che rilascia la licenza e che potrebbero essere richieste ai sensi dell’ordinamento nazionale

Testo

 

15

Restrizioni mediche

15.1

Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE

Informazioni codificate

Obbligatorio

Uso obbligatorio di occhiali/lenti

(codice b.1)

 

Uso obbligatorio di apparecchio acustico

(codice b.2)

 


Sezione 3:   informazioni storiche in merito allo stato della licenza e ai risultati dei controlli periodici

16

Data del primo rilascio

16.1

Data del primo rilascio

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

17

Data di scadenza

17.1

Data di scadenza (e del previsto rinnovo formale)

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18

Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)

18.1

Data dell’aggiornamento

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18.2

Ragione dell’aggiornamento

Testo

Obbligatorio

19

Modifiche (è possibile indicare più voci)

19.1

Data della modifica

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

19.2

Ragione della modifica

Testo

Obbligatorio

20

Sospensioni (è possibile indicare più voci)

20.1

Durata della sospensione

Dal (data) al (data)

Obbligatorio

20.2

Ragione della sospensione

Testo

Obbligatorio

21

Ritiri (è possibile indicare più voci)

21.1

Data del ritiro

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

21.2

Ragione del ritiro

Testo

Obbligatorio

22

Denuncia di smarrimento della licenza

22.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

22.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

23

Denuncia di furto della licenza

23.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

23.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

24

Denuncia di distruzione della licenza

24.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

24.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio


Sezione 4:   informazioni in merito ai requisiti fondamentali per il rilascio della licenza e ai risultati dei controlli periodici

25

Istruzione

25.1

Requisito fondamentale

Titolo di studio più elevato conseguito

Testo

Obbligatorio

26

Condizioni fisiche

26.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2007/59/CE, allegato II (punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1)

Testo

Obbligatorio

26.2

Data del controllo

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.3

Controlli periodici successivi

Confermato/non confermato

Testo

Obbligatorio

26.4

(è possibile indicare più voci)

Data dell’ultimo controllo

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.5

Prossimo controllo

Data del controllo successivo formalmente previsto

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.6

Osservazioni

Note da precisare:

Secondo programmazione

Anticipato (secondo il certificato medico)

Modifica delle informazioni (codice 9.a.2) se necessario

Modifica del codice della restrizione

Altro + campo da specificare

Testo

Obbligatorio

27

Idoneità psicologica per l’esercizio della professione

27.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2007/59/CE (punto 2.2)

Testo

Obbligatorio

27.2

Data del controllo

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27.3

Controlli successivi

Solo se necessari (è possibile indicare più voci)

Dichiarazione

Obbligatorio

27.4

 

Data di eventuali controlli successivi

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28

Conoscenza professionale generale

28.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato IV della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

28.2

Data della verifica

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28.3

Verifica successiva

(solo se richiesto a livello nazionale)

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

4.   Diritti di accesso

L’accesso alle informazioni contenute nell’RNL è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta motivata, per:

controllare i treni che circolano nel territorio di loro competenza,

procedere ad indagini riguardanti l’ottemperanza alla direttiva 2007/59/CE da parte di chiunque sia attivo nel territorio di loro competenza,

all’Agenzia, su richiesta motivata, per valutare l’evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità dell’articolo 33 della direttiva 2007/59/CE, in particolare per quanto riguarda l’interconnessione dei registri,

ai datori di lavoro dei macchinisti, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

ai macchinisti, su richiesta, per consultare i dati che li riguardano,

agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

5.   Scambio di dati

L’accesso ai dati pertinenti viene concesso su richiesta formale. L’autorità competente fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

Le autorità competenti possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

6.   Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati registrati nell’RNL sono conservati per almeno 10 anni a partire dalla data di termine della validità della licenza di conduzione treni. Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

Eventuali modifiche dell’RNL devono essere registrate.


ALLEGATO II

PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI (RCC)

1.   PARAMETRI FONDAMENTALI

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati complementari (RCC), stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:

dati da raccogliere (capitolo 2),

formato dei dati (capitolo 3),

diritti di accesso (capitolo 4),

scambio dei dati (capitolo 5),

durata di conservazione dei dati (capitolo 6),

procedure in caso di fallimento (capitolo 7).

2.   Dati da raccogliere

L’RCC comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista.

La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato complementare.

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato complementare e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.

Le informazioni relative alla conoscenza attuale del materiale rotabile e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate si sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche.

3.   Formato dei dati

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RCC.

L’elenco ha il seguente formato:

N.

Dato da riportare

Contenuto

Formato

Stato del requisito


Sezione 1:   riferimento alla licenza

1

Numero della licenza

1.1

Numero del certificato che dà accesso ai dati nel registro nazionale

EIN (12 cifre)

Obbligatorio

2

Stato attuale della licenza

2.1

Prova dello stato attuale della licenza

Valida

Sospesa

Ritirata

Testo

Facoltativo


Sezione 2:   informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE

3

Cognome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)

3.1

Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

4

Nome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)

4.1

Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

5

Data di nascita del titolare

5.1

Data di nascita del titolare

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

6

Luogo di nascita del titolare

6.1

Luogo di nascita del titolare

Testo

Obbligatorio

7

Data di rilascio del certificato

7.1

Data di rilascio del certificato attuale

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

8

Data di scadenza del certificato

8.1

Data della scadenza formale prevista del certificato, stabilita dall’impresa e inclusa nella procedura di cui all’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

9

Organismo che ha rilasciato il certificato

9.1

Organismo che ha rilasciato il certificato (impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, altro)

Testo

Obbligatorio

10

Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro

10.1

Numero personale del macchinista

Testo

Facoltativo

11

Fotografia del titolare

11.1

Fotografia

Originale o scansionata elettronicamente

Obbligatorio

12

Firma del titolare

12.1

Firma

Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente

Obbligatorio

13

Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare

13.1

Indirizzo del titolare

Via e numero civico

Testo

Facoltativo

13.2

Città

Testo

Facoltativo

13.3

Stato

Testo

Facoltativo

13.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Facoltativo

13.5

Telefono

 

 

13.6

Indirizzo e-mail

 

 

14

Indirizzo dell’impresa ferroviaria o del gestore dell’infrastruttura per conto dei quali il macchinista è autorizzato a condurre

14.1

Indirizzo

Via e numero civico

Testo

Obbligatorio

14.2

Città

Testo

Obbligatorio

14.3

Stato

Testo

Obbligatorio

14.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Obbligatorio

14.5

Referente

Testo

Facoltativo

14.6

Telefono

Testo

Obbligatorio

14.7

Fax

Testo

Obbligatorio

14.8

Indirizzo e-mail

Testo

Obbligatorio

15

Categoria nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

15.1

Codice o codici rilevanti

Testo

Obbligatorio

16

Materiale rotabile per il quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

16.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

16.2

Per ogni voce, aggiungere la data della prossima verifica prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

17

Infrastruttura nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

17.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

17.2

Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18

Lingue

18.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

18.2

Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

19

Informazioni supplementari

19.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

20

Ulteriori restrizioni

20.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio


Sezione 3:   dati storici sullo stato del certificato complementare

21

Data del primo rilascio

21.1

Data del primo rilascio del certificato

AAAA-MM-GG

Facoltativo

22

Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)

22.1

Data dell’aggiornamento

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

22.2

Dettagli e ragione dell’aggiornamento (correzione di uno o più dati riportati sul certificato complementare, ad esempio l’indirizzo privato del macchinista)

Testo

Obbligatorio

23

Modifiche (è possibile indicare più voci)

23.1

Data della modifica

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

 

Ragione delle modifiche, facendo riferimento a specifiche parti del certificato:

modifiche del campo 3 «Categorie di guida»

modifiche del campo 4 «Informazioni aggiuntive»

modifiche del campo 5: nuove conoscenze linguistiche o verifica periodica delle conoscenze

modifiche del campo 6: «Restrizioni»

modifiche del campo 7: nuove conoscenze in materia di materiale rotabile o verifica periodica delle conoscenze

modifiche del campo 8: nuove conoscenze dell’infrastruttura o verifica periodica delle conoscenze

Testo

Obbligatorio

24

Sospensioni (è possibile indicare più voci)

24.1

Durata della sospensione

Dal (data) al (data)

Obbligatorio

24.2

Ragione della sospensione

Testo

Obbligatorio

25

Ritiri (è possibile indicare più voci)

25.1

Data di ritiro

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

25.2

Ragione del ritiro

Testo

Obbligatorio

26

Denuncia di smarrimento del certificato

26.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.2

Data di rilascio dell’eventuale duplicato

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27

Denuncia di furto del certificato

27.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28

Denuncia di distruzione del certificato

28.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio


Sezione 4:   dati storici relativi ai requisiti fondamentali per il rilascio di un certificato complementare e risultati delle verifiche periodiche

29

Competenza linguistica

29.1

Requisito di base

Lingua (o lingue) di lavoro per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

29.2

Verifica periodica

Data di certificazione della conoscenza (superamento dell’esame) per ogni lingua

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

30

Conoscenza del materiale rotabile

30.1

Requisito di base

Materiale rotabile per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato V della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

30.2

Verifica periodica

Data della verifica periodica (conoscenze certificate)

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

31

Conoscenze delle infrastrutture

31.1

Requisito di base

Infrastruttura per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

31.2

Verifica periodica

Data della verifica periodica (conoscenze certificate)

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

4.   Diritti di accesso

L’accesso alle informazioni contenute nell’RCC è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

all’autorità competente dello Stato membro in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

alle autorità competenti degli Stati membri in cui operano l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura e nei quali il macchinista è autorizzato a guidare su almeno una linea della rete:

ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della certificazione, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 26 della direttiva 2007/59/CE,

a fini di ispezione come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, e dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE (questa mansione può essere svolta da un ente delegato),

ai macchinisti, per i dati che li riguardano, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE,

agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, lettere e) e g), di detta direttiva.

Le imprese possono concedere l’accesso anche ad altri utenti fatta salva la tutela dei dati personali.

5.   Scambio di dati

Ai sensi della direttiva 2007/59/CE, l’accesso ai dati pertinenti è concesso:

a)

alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE;

b)

alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/59/CE;

c)

ai macchinisti, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE.

L’impresa ferroviaria, il gestore dell’infrastruttura o l’ente delegato fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

6.   Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati registrati nell’RCC sono conservati per almeno 10 anni a partire dall’ultima data di scadenza riportata sul certificato.

Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

Eventuali modifiche dell’RCC devono essere registrate.

7.   Procedura in caso di fallimento

In caso di fallimento di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura, la nuova impresa che si incarica della gestione del servizio è responsabile dei dati contenuti nel registro dei certificati complementari.

Qualora l’attività non venga portata avanti da un’altra impresa, i dati contenuti nel registro dei certificati complementari vengono depositati presso l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura.


13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno

[notificata con il numero C(2009) 9427]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(2)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» comprende i rivestimenti a base di legno e di vegetali, compresi i rivestimenti di legno e di legname, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti di sughero e le pavimentazioni di bambù, composti, per oltre il 90 % in massa (del prodotto finito), da legno, polvere di legno e/o materiali a base di legno/vegetali. Non comprende i rivestimenti murali, se correttamente indicati, i rivestimenti per uso esterno o i rivestimenti aventi una funzione strutturale.

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i rivestimenti trattati con biocidi in qualsiasi fase del processo di produzione, a meno che non figurino nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i rivestimenti del suolo in legno devono rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» quale definito all’articolo 1, e devono soddisfare i criteri ecologici esposti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» è «35».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi in particolare a promuovere:

la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,

la riduzione del consumo energetico,

la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell’ambiente,

la riduzione dell’uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,

la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute nell’ambiente abitativo,

le informazioni che consentono al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo.

I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l’etichettatura di rivestimenti del suolo in legno prodotti con impatto ambientale limitato.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Questo gruppo di prodotti include i «rivestimenti in legno e legname», le «pavimentazioni laminate», i «rivestimenti di sughero» e le «pavimentazioni di bambù».

I rivestimenti in legno e legname sono «pavimentazioni di legno o rivestimenti murali costituiti da un pezzo di legno massiccio con una linguetta e scanalature laterali o da un pannello multistrato su cui sono incollati diversi strati di legno. Un rivestimento in legno può essere non finito, e levigato dopo l’installazione, quindi finito in loco o prefinito in fabbrica».

Nel caso dei rivestimenti in legno e legname, i criteri possono applicarsi ai rivestimenti per pavimenti e per pareti se il processo di produzione è lo stesso e si utilizzano gli stessi materiali e metodi di fabbricazione. I criteri sono stabiliti esclusivamente per uso interno.

Il settore industriale che produce i rivestimenti per suolo in legno determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 112.

Le pavimentazioni laminate sono «rivestimenti rigidi per pavimenti con uno strato superficiale formato da uno o più fogli sottili di materiale fibroso (in genere carta), impregnato di resine termoindurenti aminoplastiche (perlopiù melammina), pressato o fissato su un substrato, di norma rifiniti da un sostegno».

Nel caso dei rivestimenti laminati i criteri possono applicarsi soltanto ai rivestimenti per suolo e per uso interno.

Il settore industriale che produce i rivestimenti per suolo in laminato determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 134.

I rivestimenti di sughero sono rivestimenti per suolo o murali aventi il sughero come componente principale. Il granulato di sughero è mescolato con un legante e poi fatto indurire oppure diversi strati di sughero (agglomerato/impiallacciatura) possono essere pressati insieme con una colla.

I rivestimenti di sughero possono essere suddivisi in piastrelle di sughero naturale (che hanno come principale componente agglomerato di sughero, da utilizzare con una finitura) e in pannelli di sughero lavorato (composti da diversi strati, tra cui un pannello di fibre, aventi come componente principale agglomerato di sughero o come soluzione tecnica il sughero, da utilizzare con uno strato di usura di finizione).

Nel caso dei rivestimenti in sughero, i criteri possono applicarsi ai rivestimenti per pavimenti e per pareti se il processo di produzione è lo stesso e si utilizzano gli stessi materiali e metodi di fabbricazione. I criteri sono stabiliti esclusivamente per uso interno.

Il comparto industriale europeo dei rivestimenti per suolo in sughero determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC134.

I rivestimenti per suolo di bambù sono costituiti da bambù massiccio o agglomerato come componente principale.

Nel caso dei rivestimenti di bambù i criteri possono applicarsi soltanto ai rivestimenti per suolo e per uso interno.

L’unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è 1 m2 di prodotto finito.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

Se possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori opportunamente accreditati o da laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

CRITERI DEI RIVESTIMENTI PER SUOLO IN LEGNO

1.   MATERIE PRIME

Tutti i materiali di sughero, bambù e legno vergine devono provenire da foreste gestite secondo i principi e le misure per una gestione sostenibile delle foreste.

1.1.   Gestione sostenibile delle foreste

Il produttore deve avere una politica di acquisizione sostenibile del legno e un sistema per rintracciarne e verificarne l’origine e per seguirlo dalle foreste al primo punto di ricevimento.

Il produttore deve documentare l’origine di tutto il legno e garantire che provenga da fonti legittime. Il legno non deve provenire da aree protette o per le quali è in corso il processo ufficiale per definirle tali, da foreste antiche e da foreste di alto valore ambientale definite da procedure nazionali, a meno che gli acquisti siano pienamente conformi alla regolamentazione nazionale in materia di tutela ambientale.

Fino al 30 giugno 2011, almeno il 50 % del legno massiccio e il 20 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea (1) e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Dal 1o luglio 2011 fino al 31 dicembre 2012, almeno il 60 % del legno massiccio e il 30 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Dal 1o gennaio 2013, almeno il 70 % del legno massiccio e il 40 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: per rispettare tali condizioni, il richiedente deve dimostrare che qualsiasi suo prodotto a base di legno dotato del marchio di qualità ecologica contenga, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, il livello adeguato di legno certificato. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l’organismo competente rilascia soltanto un’autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo in cui la conformità può essere dimostrata. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione ottenuta dal fornitore del legno che indichi i tipi, le quantità e le origini precise del legno utilizzato nella produzione dei rivestimenti per pavimenti. Il richiedente deve fornire gli opportuni certificati attestanti che il regime di certificazione soddisfa i principi di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea.

Definizione: Materiale a base di legno è il materiale ottenuto unendo con adesivi e/o colle uno o più dei seguenti materiali: fibre di legno e/o fogli di legno scortecciato (stripped) o impiallacciato (sheared) e/o residui di legno provenienti da foreste e piantagioni, legno segato, residui dell’industria della pasta/carta e/o legno riciclato. I materiali a base di legno comprendono: pannelli duri, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media densità, pannelli di truciolato, pannelli a scaglie orientate (Oriented Strand Board — OSB), pannelli di legno compensato e pannelli in legno massiccio. Il termine «materiale a base di legno» si riferisce anche a materiali compositi costituiti da pannelli a base di legno rivestiti di plastica, oppure a laminati plastici, a metalli, o a altri materiali da rivestimento e pannelli a base di legno finiti/semifiniti.

1.2.   Legno e materiali vegetali riciclati (per le pavimentazioni laminate e i rivestimenti multistrato in legno)

Il legno, i trucioli o le fibre riciclati, impiegati nella produzione di materiali a base di legno (input), devono come minimo essere conformi al disposto della norma della European Panel Federation (EPF), di cui al paragrafo 6 del documento «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» del 24 ottobre 2002.

Il quantitativo totale di materiale riciclato deve rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Elementi e composti

Valori limite

(mg/kg del pannello totale a secco)

Arsenico

25

Cadmio

50

Cromo

25

Rame

40

Piombo

90

Mercurio

25

Fluoro

100

Cloro

1 000

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Oli di catrame [benzo(a)pirene]

0,5

Valutazione e verifica: occorre presentare una dichiarazione che attesti la conformità del legno e dei materiali vegetali riciclati ai valori limite stabiliti. Qualora si possa provare che le sostanze indicate non sono state utilizzate in alcun precedente preparato o trattamento, non è obbligatorio effettuare una prova intesa a dimostrare la conformità con tale requisito.

1.3.   Sostanze impregnanti e conservanti

I pavimenti in legno non devono essere impregnati.

Il legno massiccio, dopo il taglio, non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre, il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesta la conformità a questo criterio, un elenco delle sostanze utilizzate e una scheda per ognuna di esse.

1.4.   Legno geneticamente modificato

Il prodotto non deve contenere legno OGM.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non è stato utilizzato legno OGM.

2.   USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

2.1.   Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali

a)

Non si possono aggiungere al prodotto in legno sostanze o preparati cui sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

 

R23 (tossico per inalazione),

 

R24 (tossico a contatto con la pelle),

 

R25 (tossico per ingestione),

 

R26 (molto tossico per inalazione),

 

R27 (molto tossico a contatto con la pelle),

 

R28 (molto tossico per ingestione),

 

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

 

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

 

R43 (può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle),

 

R45 (può provocare il cancro),

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),

 

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

 

R60 (può ridurre la fertilità),

 

R61 (può danneggiare il feto),

 

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

R63 (possibile rischio di danni al feto),

 

R68 (possibile rischio di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4) (direttiva sulle sostanze pericolose), e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (6). In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali è attribuita, o può essere attribuita al momento della domanda, una delle seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

I prodotti non devono contenere leganti organici alogenati, aziridina e poliaziridine né pigmenti e additivi a base di:

piombo, cadmio, cromo (VI), mercurio e i loro composti,

arsenico, boro e rame,

composti organostannici.

2.2.   Sostanze pericolose nei rivestimenti e nei trattamenti superficiali

Requisiti generali

a)

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche ai rivestimenti e ai trattamenti superficiali.

b)

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare i due seguenti limiti:

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale.

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio (7) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati.

Il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze nocive per l’ambiente non deve superare 14 g/m2 di superficie e il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare 35 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui:

un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,

il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,

una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,

il numero di rivestimenti e quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie.

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.

c)

Il tenore di formaldeide libera nei prodotti o preparati usati nei pannelli non deve superare lo 0,3 % in peso.

Il tenore di formaldeide libera in agenti leganti, adesivi e colle per pannelli di compensato o pannelli di legno laminato non deve superare lo 0,5 % in peso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare opportune dichiarazioni attestanti l’osservanza dei requisiti di cui sopra. Per i prodotti chimici usati nella produzione si deve presentare una documentazione SDS (Material Safety Data Sheets) o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute.

Adesivi

a)

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche agli adesivi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare opportune dichiarazioni attestanti l’osservanza dei precedenti requisiti. Per ciascun prodotto chimico usato nel montaggio del prodotto si deve presentare una documentazione SDS (Material Safety Data Sheets) o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute. Per il tenore di formaldeide libera il fornitore deve fornire rapporti di prova o una dichiarazione.

b)

Il tenore di COV degli adesivi usati nel montaggio del prodotto non deve superare il 10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente rilascia una dichiarazione in cui indica tutti gli adesivi usati nel montaggio del prodotto e attesta la conformità a questo criterio.

Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire la scheda di sicurezza dei materiali o una dichiarazione equivalente di conformità a questo requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale.

Plastificanti

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche agli ftalati utilizzati nel processo di produzione.

Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

Biocidi

È consentito soltanto l’uso di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE e autorizzate per l’utilizzazione nei rivestimenti per pavimenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio unitamente all’elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

3.   PROCESSO DI PRODUZIONE

3.1.   Consumo di energia

Il consumo di energia è calcolato come energia di lavorazione utilizzata per la produzione dei rivestimenti.

Tale fabbisogno, calcolato come indicato nell’appendice tecnica, deve superare i seguenti limiti (P = punteggio):

Gruppo di prodotti

Limite

(P)

Rivestimenti del suolo in legno e bambù

10,5

Pavimentazioni laminate

12,5

Rivestimenti in sughero

9

Valutazione e verifica: il richiedente deve effettuare il calcolo del consumo di energia nel processo di produzione in base alle istruzioni dell’appendice tecnica, trasmettendone i risultati e i documenti giustificativi.

3.2.   Gestione dei rifiuti

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente riguardo alle procedure adottate per il recupero dei sottoprodotti del processo. Il richiedente trasmette una relazione contenente le seguenti informazioni:

tipo e quantità di rifiuti recuperati,

tipo di smaltimento,

informazioni sul riutilizzo (interno o esterno al processo di produzione) dei rifiuti e dei sottoprodotti nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di comunicazione ambientale, per mostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

4.   FASE D’USO

4.1.   Emissione di sostanze pericolose

L’emissione di formaldeide dai pannelli di sughero, di bambù o di fibre di legno che costituiscono il rivestimento non deve superare 0,05 mg/m3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente sulla prova secondo il metodo della camera basato sulla norma EN 717-1.

Composti organici volatili (VOC)

I prodotti finiti non devono superare i seguenti valori di emissione:

Sostanza

Valore fissato

(dopo 3 giorni)

Composti organici totali con ritenzione

C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 di aria

Composti organici totali con ritenzione

> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 m g/m3 di aria

COV totali senza LCI (8)

0,05 mg/m3 di aria

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un certificato attestante l’attuazione delle prove di emissione prEN 15052 o EN ISO 16000-9.

5.   IMBALLAGGIO

Per l’imballaggio possono essere utilizzati:

materiali facilmente riciclabili,

materiali ottenuti da fonti rinnovabili,

materiali destinati ad essere riutilizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione dell’imballaggio del prodotto nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

6.   IDONEITÀ ALL’USO

Il prodotto deve essere idoneo all’uso. La relativa documentazione può includere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all’azienda.

Valutazione e verifica: sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all’uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l’utilizzazione ottimale da parte dell’utilizzatore finale. In conformità della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (9), si presume che un prodotto sia idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un’omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio di conformità «CE» della CE per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

7.   INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l’utilizzatore, contenenti consigli sull’uso corretto e ottimale del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

a)

indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione breve ma specifica del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

b)

consigli per l’uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l’uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d’uso del prodotto in condizioni difficili, ad esempio circa l’assorbimento dell’acqua, la resistenza alle macchie, la resistenza ai prodotti chimici, la preparazione necessaria della superficie sottostante, le istruzioni di pulitura e i tipi consigliati di agenti detergenti, nonché gli intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

c)

un’indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto);

d)

informazioni sul marchio di qualità ecologica dell’UE e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet sul marchio di qualità UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.

8.   INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

foreste gestite in modo sostenibile e impatto ridotto sugli habitat,

uso limitato di sostanze pericolose,

risparmio di energia nel processo di produzione,

basso rischio per la salute nell’ambiente abitativo.


(1)  GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

(2)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(8)  LCI = Lowest Concentration of Interest; cfr. il documento dell’Agenzia federale tedesca sul processo di valutazione dei rischi per la salute delle emissioni di composti organici volatili di prodotti per l’edilizia.

(9)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

Allegato tecnico per i rivestimenti a base di legno e di vegetali

CALCOLO DEL CONSUMO ENERGETICO

Il consumo di energia è calcolato come media annua dell’energia consumata nel processo di produzione (escluso il riscaldamento dei locali) dalle materie prime sfuse al rivestimento finito. Ciò significa, ad esempio, che il calcolo dell’energia per i prodotti a base di legno e di vegetali è effettuato dall’input della materia prima nella fabbrica fino alle operazioni di finitura, imballaggio incluso.

Il calcolo non comprende il contenuto energetico della materia prima (cioè l’energia delle materie prime).

Nei calcoli non è inclusa l’energia necessaria per la produzione degli adesivi e delle vernici o degli strati protettivi.

I calcoli sono espressi in MJ/m2.

Il consumo di elettricità si riferisce all’elettricità acquistata da un fornitore esterno.

Se il produttore possiede energia in eccesso che è venduta come elettricità, vapore o calore, il quantitativo venduto può essere dedotto dal consumo di combustibile. Nei calcoli è incluso soltanto il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione dei rivestimenti per suolo.

Rivestimenti del suolo in legno massiccio e bambù

Parametro ambientale

A

=

legno di foreste certificate sostenibili (%)

B

=

percentuale di combustibili rinnovabili (%)

C

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

D

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Pavimentazioni laminate

Parametro ambientale

A

=

sughero, bambù o legno di foreste certificate sostenibili (%)

B

=

percentuale di materie prime di legno riciclato (%)

C

=

percentuale di combustibili rinnovabili (%)

D

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

E

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Rivestimenti di sughero

Parametro ambientale

A

=

proporzione di sughero riciclato (%)

B

=

proporzione di combustibili rinnovabili (%)

C

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

D

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Il contenuto energetico di diversi combustibili è indicato nella seguente tabella.

Tabella per il calcolo del consumo di combustibile

Periodo di produzione — anno:

Giorni:

da:

a:


Tipo di combustibile

Quantità

Unità

Fattore di conversione

Energia

(MJ)

Paglia (15 % W)

 

kg

14,5

 

Pellet (7 % W)

 

kg

17,5

 

Scarti di legname (20 % W)

 

kg

14,7

 

Trucioli (45 % W)

 

kg

9,4

 

Torba

 

kg

20

 

Gas naturale

 

kg

54,1

 

Gas naturale

 

Nm3

38,8

 

Butano

 

kg

49,3

 

Kerosene

 

kg

46,5

 

Benzina

 

kg

52,7

 

Olio diesel

 

kg

44,6

 

Gasolio

 

kg

45,2

 

Olio combustibile pesante

 

kg

42,7

 

Carbone magro

 

kg

30,6

 

Antracite

 

kg

29,7

 

Carbone di legna

 

kg

33,7

 

Coke industriale

 

kg

27,9

 

Elettricità (dalla rete)

 

kWh

3,6

 

Energia totale (MJ)