ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.343.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

51

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 1 )

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (4),

considerando quanto segue:

(1)

La finalità della politica comune della pesca, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5), è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.

(2)

Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall’attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste dal presente regolamento sono intese ad istituire un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale.

(3)

L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (6), indica che il regime di controllo attuale non è più sufficiente per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(4)

Le disposizioni in materia di controllo sono attualmente contenute in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l’applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. È opportuno pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

(5)

Tenuto conto dell’elevato grado di depauperamento delle risorse acquatiche marine, è di vitale importanza per la Comunità adottare le misure necessarie a far nascere presso tutti gli operatori una cultura del rispetto delle norme della politica comune della pesca e degli obiettivi fissati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile nel 2002 nonché dalla strategia di sviluppo sostenibile del Consiglio europeo. Per conseguire questo obiettivo è necessario rafforzare, armonizzare e potenziare le norme in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle misure di conservazione, nonché le misure di gestione delle risorse, le misure strutturali e le misure relative all’organizzazione comune dei mercati.

(6)

Dato che il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7), obbliga gli Stati membri a prendere misure adeguate per garantire l’efficacia della lotta contro tutte le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e le attività connesse e che il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (8), prevede disposizioni relative alle autorizzazioni per i pescherecci comunitari ad esercitare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie e alle autorizzazioni per i pescherecci dei paesi terzi ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie, è opportuno che il presente regolamento risulti complementare a questi due regolamenti e garantisca l’assenza di discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e quelli dei paesi terzi.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari previste dagli accordi internazionali o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e le disposizioni nazionali in materia di controllo che, pur rientrando nel suo ambito di applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario.

(8)

È opportuno sfruttare le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci, il sistema di rilevamento delle navi e il sistema di identificazione automatica, poiché consentono di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido e facilitano le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

(9)

È necessario introdurre una nuova impostazione comune per il controllo della pesca che includa un monitoraggio completo delle catture, al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori del settore della pesca che tengano conto delle differenze fra i vari settori della flotta. A tal fine è opportuno stabilire criteri comuni per l’attuazione delle attività di controllo della pesca e in particolare procedure armonizzate e coordinate di ispezione in mare, a terra e lungo tutta la catena di commercializzazione. Nell’ambito di tale nuova impostazione, è opportuno chiarire la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

(10)

La gestione delle risorse alieutiche a livello comunitario si basa in particolare su totali ammissibili di catture (TAC), contingenti, regimi di sforzo e misure tecniche. È opportuno prendere provvedimenti adeguati per garantire che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari ai fini di un’applicazione efficace di tali misure di gestione.

(11)

È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata da parte degli Stati membri. È inoltre necessario che gli Stati membri procedano ad uno scambio delle informazioni pertinenti.

(12)

Al fine di promuovere il rispetto delle norme della politica comune della pesca è opportuno intensificare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

(13)

Per garantire che le attività di pesca siano attuate esclusivamente in linea con le norme della politica comune della pesca, è opportuno che tali attività siano soggette ad una licenza di pesca e, qualora si applichino condizioni specifiche, ad un’autorizzazione di pesca. È inoltre opportuno applicare norme di marcatura e di identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

(14)

Per assicurare un controllo efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci e i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri dovrebbero essere dotati di un dispositivo che consenta agli Stati membri di localizzarli e identificarli automaticamente. Inoltre i pescherecci dovrebbero essere dotati di un sistema informativo automatizzato conformemente alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (9), e gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati di tale sistema ai fini della verifica incrociata.

(15)

È opportuno rafforzare la cooperazione tra le agenzie comunitarie e tra le autorità degli Stati membri. A tal fine dovrebbe essere possibile trasmettere i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema informativo automatizzato e dal sistema di rilevamento delle navi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.

(16)

È opportuno che spetti al Consiglio pronunciarsi sull’uso futuro di dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche e altre tecniche di controllo della pesca, se tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

(17)

È opportuno che gli Stati membri controllino le attività dei loro pescherecci all’interno e all’esterno delle acque comunitarie. Per facilitare questi controlli i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri dovrebbero essere obbligati a tenere un giornale di pesca e a presentare dichiarazioni di sbarco e di trasbordo. Ai fini dell’utilizzo delle tecnologie moderne è opportuno che, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, il giornale di pesca sia in formato elettronico e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente.

(18)

Le informazioni contenute nei giornali di pesca dei pescherecci dovrebbero essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati.

(19)

Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, l’obbligo di tenere un giornale di pesca o di compilare una dichiarazione di sbarco rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.

(20)

I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. Al fine di migliorare i controlli, le operazioni di trasbordo nella Comunità dovrebbero essere autorizzate solo in porti designati.

(21)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare gli sbarchi nei propri porti. A tal fine, è opportuno chiedere ai pescherecci impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca di notificare anticipatamente alle autorità in questione la propria intenzione di sbarcare nei loro porti. È opportuno consentire agli Stati membri di negare l’ingresso se le informazioni richieste sono incomplete.

(22)

Poiché la gestione delle risorse alieutiche si basa sulle possibilità di pesca, è opportuno assicurare la corretta registrazione delle catture e dello sforzo di pesca messo in atto e la loro imputazione ai contingenti e agli sforzi di pesca assegnati dello Stato membro di bandiera. La pesca dovrebbe cessare nel caso in cui il contingente disponibile o lo sforzo di pesca assegnato siano stati esauriti.

(23)

Tenuto conto dei requisiti in materia di capacità della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, al regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (10), al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (11), e al regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (12), è opportuno introdurre strumenti per il controllo della capacità della flotta, inclusa la verifica della potenza motrice e dell’utilizzo degli attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure intese a garantire che la capacità totale delle licenze di pesca non sia superiore ai livelli massimi di capacità e che la potenza dei motori installati per la propulsione dei pescherecci non superi la potenza del motore certificata dei medesimi. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine certificare la potenza del motore installato per la propulsione dei pescherecci la cui potenza motrice è superiore a 120 kW, nonché controllare sulla base di un piano di campionamento la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore con altre informazioni disponibili.

(24)

Misure specifiche dovrebbero essere applicate in caso di piani pluriennali come particolare forma di protezione degli stock interessati. I trasbordi di catture di pesci oggetto di un piano pluriennale dovrebbero essere autorizzati solo in porti designati e solo se le catture in questione sono state pesate.

(25)

Si dovrebbero prevedere disposizioni particolari per garantire che siano utilizzati solo gli attrezzi da pesca autorizzati e che siano recuperati quelli perduti.

(26)

È opportuno applicare disposizioni particolari alle zone di restrizione della pesca. È opportuno definire chiaramente la procedura per l’imposizione e la revoca di chiusure in tempo reale delle zone di pesca.

(27)

Dato che la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio dovrebbe avere la possibilità di decidere sulle misure di gestione specifiche.

(28)

Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l’intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell’ambito di applicazione del suddetto regime. Esso dovrebbe includere un sistema di tracciabilità coerente che integri le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (13), nonché un controllo rafforzato delle organizzazioni di produttori. Esso dovrebbe inoltre proteggere gli interessi dei consumatori fornendo le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e alla zona di cattura in ciascuna fase della commercializzazione, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (14). Il regime dovrebbe garantire il controllo delle organizzazioni di produttori conformemente al regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca (15).

(29)

Al fine di assicurare un adeguato controllo di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. Poiché è necessario conoscere il peso esatto delle catture per seguire l’utilizzo dei contingenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati a meno che non si siano adottati piani di campionamento basati su una metodologia comune.

(30)

Per seguire il modo di cattura e poterne controllare la coerenza con i dati relativi alle catture, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri dovrebbero presentare note di vendita. Se essi hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 200 000 EUR, è opportuno che le note di vendita siano trasmesse per via elettronica.

(31)

Per garantire il rispetto delle misure di conservazione e delle misure commerciali della Comunità, è necessario prendere disposizioni per far sì che tutti i prodotti della pesca per i quali non è stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco siano accompagnati da un documento di trasporto che ne indichi la natura, l’origine e il peso, a meno che un documento di trasporto non sia stato trasmesso per via elettronica prima del trasporto stesso.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli regolari sulle organizzazioni di produttori per garantire che esse soddisfino i requisiti di legge. Dovrebbero inoltre effettuare controlli in ordine al regime dei prezzi e degli interventi.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare una sorveglianza nelle acque comunitarie e adottare le misure necessarie qualora l’avvistamento o il rilevamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono.

(34)

È opportuno definire con chiarezza la nozione e i compiti degli osservatori di controllo per i futuri programmi di osservazione di controllo. Al tempo stesso è opportuno stabilire norme sullo svolgimento delle ispezioni.

(35)

Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace, è opportuno prevedere la possibilità di avvalersi dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da funzionari della Commissione, ispettori della Comunità e funzionari degli Stati membri nello stesso modo in cui ci si avvale dei rapporti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero, nel contempo, istituire una banca dati elettronica con i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei loro funzionari.

(36)

Per migliorare il livello comune di controllo nelle acque comunitarie, si dovrebbe predisporre un elenco di ispettori comunitari e chiarirne le mansioni e competenze. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere possibili, a determinate condizioni, le ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione.

(37)

In caso di infrazione, è opportuno garantire l’adozione di misure appropriate e che si possa perseguire l’infrazione in modo efficace indipendentemente dal luogo in cui è commessa. In caso di infrazioni gravi, si dovrebbero prevedere provvedimenti più severi per consentire l’avvio di un’indagine immediata. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere obbligati ad adottare misure adeguate quando le infrazioni sono constatate da ispettori comunitari. A determinate condizioni dovrebbe essere possibile trasferire il procedimento nello Stato membro di bandiera o nello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino.

(38)

I cittadini degli Stati membri dovrebbero essere dissuasi dall’infrangere le norme della politica comune della pesca. Poiché il trattamento delle infrazioni a tali norme varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro, causando in tal modo discriminazioni e distorsioni della concorrenza per i pescatori, e dato che l’assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in alcuni Stati membri riduce l’efficacia dei controlli, è opportuno introdurre sanzioni amministrative, associate ad un sistema di punti per infrazioni gravi, al fine di creare un vero deterrente.

(39)

La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi di tali norme in base alle legislazioni nazionali non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dall’ampia discrepanza dei livelli sanzionatori da uno Stato membro all’altro, che incoraggia l’esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. È dunque opportuno integrare i livelli massimi delle sanzioni per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 con sanzioni dissuasive, tenendo conto del danno arrecato, del valore dei prodotti ottenuti commettendo tali infrazioni, della situazione economica del trasgressore e delle eventuali recidive. È opportuno altresì stabilire misure di esecuzione immediate e misure complementari.

(40)

Oltre alla determinazione di sanzioni, è opportuno istituire un sistema di punti per infrazioni gravi che consenta di sospendere la licenza di pesca qualora al titolare sia assegnato un determinato numero di punti, successivamente all’imposizione delle sanzioni applicabili alle infrazioni gravi. Dopo la quinta sospensione in base a tale sistema e in seguito all’assegnazione di nuovi punti, la licenza di pesca dovrebbe essere revocata a titolo definitivo. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero introdurre in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca.

(41)

Per garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione dovrebbe poter adottare misure correttive efficaci. A tal fine, è opportuno rafforzare le sue competenze in materia di gestione e la sua capacità di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere abilitata a effettuare ispezioni senza preavviso e in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo svolte dalle autorità competenti degli Stati membri.

(42)

Allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della Comunità e di garantire il preminente interesse alla conservazione delle risorse della pesca, l’assistenza finanziaria nell’ambito del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (16), e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (17), dovrebbe essere subordinata al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi nel campo del controllo della pesca e, quindi, si dovrebbe prevedere la sospensione e la soppressione di tale aiuto finanziario in caso di inadeguata applicazione delle norme della politica comune della pesca che incida sull’efficacia delle misure finanziate.

(43)

È opportuno conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un’attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere abilitata a detrarre i contingenti e gli sforzi di pesca assegnati al fine di garantire che i limiti fissati per le possibilità di pesca siano pienamente rispettati. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare misure di emergenza qualora vi siano prove del fatto che le attività di pesca praticate o le misure adottate da uno Stato membro compromettono le misure di conservazione e di gestione previste dai piani di gestione o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino.

(44)

È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica con gli altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato dovrebbero essere in grado di accedere direttamente ai dati relativi alla pesca degli Stati membri al fine di verificare che questi ultimi rispettino i loro obblighi e di intervenire qualora vengano constatate incongruenze.

(45)

Per facilitare la comunicazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero istituire siti web al fine di pubblicare informazioni generali in una zona accessibile al pubblico e informazioni operative in una zona protetta. È opportuno assicurare altresì che le autorità responsabili, negli Stati membri, dell’attuazione del presente regolamento cooperino tra di loro, con la Commissione, con l’organismo designato dalla Commissione e con le autorità competenti dei paesi terzi.

(46)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18). Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conformi al principio di proporzionalità.

(47)

Il mandato dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca dovrebbe essere adeguato ed esteso per contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l’organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere messa in condizione di dotarsi delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell’attuazione della politica integrata marittima dell’UE.

(48)

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle norme in materia di riservatezza. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (19), dovrebbe essere applicata alle attività di trattamento dei dati personali effettuate dagli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Le attività di trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (20).

(49)

Ai fini dell’armonizzazione della normativa comunitaria con il presente regolamento, è opportuno modificare taluni regolamenti concernenti disposizioni in materia di controllo.

(50)

Poiché il presente regolamento istituisce un nuovo regime di controllo completo, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (21), e il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (22).

(51)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per conformarsi ad alcune delle nuove prescrizioni del presente regolamento, è opportuno rinviare a una data successiva l’applicabilità di talune disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione («regime di controllo comunitario») per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie o da pescherecci comunitari o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.

2.   Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sono assimilate a quelle praticate nelle acque marittime di paesi terzi.

Articolo 3

Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali

1.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente.

2.   L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

2)

«norme della politica comune della pesca»: legislazione comunitaria relativa alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

3)

«controllo»: monitoraggio e sorveglianza;

4)

«ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;

5)

«sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

6)

«funzionario»: persona autorizzata da un’autorità nazionale, dalla Commissione o dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un’ispezione;

7)

«ispettori comunitari»: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o dell’organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 79;

8)

«osservatore di controllo»: persona autorizzata da un’autorità nazionale ad osservare l’attuazione delle norme della politica comune della pesca;

9)

«licenza di pesca»: documento ufficiale che conferisce al suo detentore il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi. Contiene i requisiti minimi relativi all’identificazione, alle caratteristiche tecniche e all’armamento di un peschereccio comunitario;

10)

«autorizzazione di pesca»: autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

11)

«sistema di identificazione automatica»: sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;

12)

«dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;

13)

«sistema di rilevamento delle navi»: tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;

14)

«zona di restrizione della pesca»: zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita dal Consiglio e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;

15)

«centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;

16)

«trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

17)

«rischio»: probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;

18)

«gestione del rischio»: identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;

19)

«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

20)

«partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura;

21)

«trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatolamento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccatura o la preparazione del pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;

22)

«sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

23)

«commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;

24)

«piani pluriennali»: piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, piani di gestione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ogni altra disposizione comunitaria adottata a norma dell’articolo 37 del trattato che stabilisca misure di gestione specifiche per determinati stock ittici per un periodo di vari anni;

25)

«Stato costiero»: Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un’attività di pesca;

26)

«esecuzione delle norme»: ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

27)

«potenza del motore certificata»: potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;

28)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

29)

«spostamento»: operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;

30)

«zona geografica interessata»: zona marina considerata un’unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sottozona FAO, divisione o sottodivisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;

31)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

32)

«possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Principi generali

1.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2.   Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.

3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

5.   In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (23), agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.

6.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 e dei contributi finanziari della Comunità a favore delle misure di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di garantire l’osservanza e l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull’efficacia delle medesime, nonché dell’obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.

7.   In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell’ambito della gestione e del controllo dell’assistenza finanziaria comunitaria.

TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 6

Licenza di pesca

1.   Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

2.   Lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5.   Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca nel rispetto delle modalità di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 7

Autorizzazione di pesca

1.   Un peschereccio comunitario che opera nelle acque comunitarie è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

a)

in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b)

in un piano pluriennale;

c)

in una zona di restrizione della pesca;

d)

nella pesca a fini scientifici;

e)

in altri casi previsti dalla normativa comunitaria.

2.   Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca comunica su richiesta alla Commissione una sintesi delle informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.

3.   Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l’attribuzione alle singole navi delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati ad esercitare l’attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome dei pescherecci interessati e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.

4.   L’autorizzazione di pesca non viene rilasciata se il peschereccio in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all’articolo 6 o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L’autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 8

Marcatura degli attrezzi da pesca

1.   Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

2.   Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 9

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, un peschereccio di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ha installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

3.   Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.

4.   Se un peschereccio comunitario opera nelle acque di un paese terzo o in zone d’alto mare in cui le risorse alieutiche sono gestite da un’organizzazione internazionale e se l’accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati suddetti vengono messi altresì a disposizione del paese o dell’organizzazione in questione.

5.   Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:

a)

operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b)

non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

6.   I pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi ausiliarie di paesi terzi impegnate in attività accessorie alla pesca operanti nelle acque comunitarie hanno installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci comunitari.

7.   Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

8.   Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

9.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i pescherecci battenti la loro bandiera a dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci.

10.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 10

Sistema di identificazione automatica

1.   A norma dell’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri installano un sistema di identificazione automatica di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974.

2.   Il paragrafo 1 si applica:

a)

a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri;

b)

a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;

c)

a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri.

3.   Gli Stati membri possono utilizzare i dati del sistema di identificazione automatica, ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca.

Articolo 11

Sistema di rilevamento delle navi

Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell’uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l’utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.

Articolo 12

Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento possono essere trasmessi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.

Articolo 13

Nuove tecnologie

1.   Il Consiglio può decidere, sulla base dell’articolo 37 del trattato, in merito all’obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l’organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1o giugno 2013.

2.   Il Consiglio può decidere sulla base dell’articolo 37 del trattato in merito all’introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA PESCA

CAPO I

Controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14

Compilazione e presentazione del giornale di pesca

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tengono un giornale di pesca delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo.

2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

c)

data delle catture;

d)

data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;

e)

tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;

f)

stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi in peso vivo o, se del caso, numero di individui;

g)

numero di operazioni di pesca.

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.

4.   I comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie.

5.   Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime comunitario di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari registrano e contabilizzano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

a)

per gli attrezzi trainati:

i)

entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

ii)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii)

catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;

b)

per gli attrezzi fissi:

i)

entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

ii)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii)

data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

iv)

data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

v)

catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

6.   I comandanti di pescherecci comunitari trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:

a)

al proprio Stato membro di bandiera; nonché

b)

se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

7.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci comunitari applicano il fattore di conversione stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 119.

8.   I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque della Comunità registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo a quello seguito dai comandanti dei pescherecci comunitari.

9.   Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

10.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 15

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca

1.   I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

2.   I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 14 su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

3.   Il paragrafo 1 si applica:

a)

a decorrere dal 1 gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiorre a 15 metri;

b)

a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c)

a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

4.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a)

operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b)

non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

5.   I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono elettronicamente i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare su supporto cartaceo un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco e una dichiarazione di trasbordo.

6.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di pesca su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

7.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 14.

8.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

9.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 16

Pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca

1.   Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2.   Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3.   Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere i giornali di pesca di cui all’articolo 14, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.

Articolo 17

Notifica preventiva

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca conformemente all’articolo 15 comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

a)

il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

b)

il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

c)

le date della bordata di pesca e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

d)

la data e l’ora previste di arrivo in porto;

e)

i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca;

f)

i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare.

2.   Quando un peschereccio comunitario intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

4.   I dati del giornale di pesca elettronico di cui all’articolo 15 e la notifica preventiva elettronica possono essere inviati in un’unica trasmissione elettronica.

5.   Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella notifica preventiva elettronica.

6.   La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Articolo 18

Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro

1.   I comandanti di pescherecci comunitari non soggetti all’obbligo di registrare elettronicamente i dati del giornale di pesca in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e che intendono utilizzare i porti o le installazioni di sbarco situati in uno Stato membro costiero diverso dal loro Stato membro di bandiera comunicano alle autorità competenti dello Stato membro costiero almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

Articolo 19

Autorizzazione di ingresso in porto

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l’ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 20

Operazioni di trasbordo

1.   Nelle acque comunitarie sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono consentiti unicamente dietro autorizzazione e alle condizioni previste dal presente regolamento in porti o luoghi in prossimità della costa degli Stati membri designati a tal fine e conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 5.

2.   Se l’operazione di trasbordo è interrotta, per poterla riprendere può essere chiesta l’autorizzazione.

3.   Ai fini del presente articolo lo spostamento, le attività con reti da traino in coppia e le operazioni di pesca implicanti l’azione congiunta di due o più pescherecci comunitari non sono considerati trasbordo.

Articolo 21

Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano ad un’operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiori a 50 kg in equivalente peso vivo.

2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che effettua il trasbordo e di quello ricevente;

b)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

c)

stime dei quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione dei prodotti o, se del caso, numero di individui;

d)

porto di destinazione del peschereccio ricevente;

e)

porto designato per il trasbordo.

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce trasbordato o ricevuto, registrate nella dichiarazione di trasbordo, è del 10 % per tutte le specie.

4.   Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente trasmettono ognuno una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 48 ore dopo il trasbordo:

a)

al loro Stato membro di bandiera o ai loro Stati membri di bandiera; e

b)

se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

5.   Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di trasbordo.

6.   La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

7.   Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 22

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo

1.   I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 21 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di trasbordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica:

a)

a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

b)

a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c)

a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

3.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a)

operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b)

non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Se un peschereccio comunitario trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui la cattura è stata trasbordata e a cui la cattura è destinata.

6.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 21.

7.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 23

Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri o il suo rappresentante compilano una dichiarazione di sbarco, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie sbarcata.

2.   La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

c)

quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

d)

porto di sbarco.

3.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dal completamento dello sbarco, la dichiarazione di sbarco:

a)

al proprio Stato membro di bandiera; e

b)

se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

4.   Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 24

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri o il suo rappresentante registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.

2.   Il paragrafo 1 si applica:

a)

a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

b)

a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c)

a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

3.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a)

operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b)

non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4.   Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

5.   I comandanti di pescherecci comunitari o i loro rappresentanti che registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

6.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 23.

7.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

8.   Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di sbarco sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 25

Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco

1.   Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 23 e 24 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2.   Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3.   Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere le dichiarazioni di sbarco di cui all’articolo 23, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.

Sezione 2

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 26

Monitoraggio dello sforzo di pesca

1.   Gli Stati membri controllano il rispetto dei regimi di sforzo di pesca nelle zone geografiche cui si applica lo sforzo di pesca massimo consentito. Assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera siano presenti in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a tale regime o, se del caso, praticano un tipo di pesca soggetto a tale regime, solo se lo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispongono non è stato raggiunto e se lo sforzo disponibile per il singolo peschereccio non è stato esaurito.

2.   Fatte salve disposizioni specifiche, qualora un peschereccio che detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o pratica un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo passi nello stesso giorno per due o più zone geografiche soggette a tale regime, lo sforzo di pesca messo in atto è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale attrezzo da pesca o tale tipo di pesca e alla zona geografica in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

3.   Qualora uno Stato membro abbia autorizzato un peschereccio in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, a utilizzare più di un attrezzo da pesca o attrezzi da pesca di più di un raggruppamento di attrezzi soggetti a un regime di sforzo di pesca nel corso di una determinata bordata in una zona geografica soggetta a tale regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso di tale bordata è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito di cui detto Stato membro dispone relativamente a tali attrezzi o gruppi di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

4.   Qualora gli attrezzi da pesca appartengano allo stesso raggruppamento soggetto al regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto in una zona geografica dai pescherecci quando detengono a bordo tali attrezzi è imputato solo una volta allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale raggruppamento di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

5.   Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca della propria flotta in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando una nave della flotta detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a detto regime, o pratica un tipo di pesca soggetto a tale regime, prendendo misure appropriate se lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile sta per essere raggiunto affinché lo sforzo di pesca messo in atto non superi i limiti fissati.

6.   Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio si trova all’interno della zona geografica ed è fuori dal porto o, se del caso, utilizza i suoi attrezzi da pesca. Il momento da cui è misurato il periodo continuativo di una giornata di presenza nella zona è a discrezione dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi. Per giornata fuori dal porto si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.

Articolo 27

Notifica degli attrezzi da pesca

1.   Fatte salve disposizioni specifiche, nelle zone geografiche interessate, soggette a un regime di sforzo di pesca, qualora si applichino restrizioni relative agli attrezzi o sia fissato uno sforzo di pesca massimo consentito per i diversi attrezzi da pesca o raggruppamenti di attrezzi da pesca, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, prima di un periodo cui si applica uno sforzo di pesca massimo consentito, quale o, se del caso, quali attrezzi di pesca intendono utilizzare durante detto periodo. Fino a quando tale notifica non è effettuata, il peschereccio non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche cui si applica il regime di sforzo di pesca.

2.   Qualora un regime di sforzo di pesca consenta di utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca in una zona geografica, l’utilizzo di più di un attrezzo da pesca durante una bordata è soggetto all’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera.

Articolo 28

Relazione sullo sforzo di pesca

1.   Per decisione del Consiglio in ordine ai pescherecci comunitari che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell’articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell’articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, i comandanti di tali pescherecci devono trasmettere via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal ricevente o radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero le seguenti informazioni in forma di relazione sullo sforzo di pesca immediatamente prima di ogni entrata e ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca:

a)

nome, contrassegni d’identificazione esterni, segnale radio di chiamata e nome del comandante del peschereccio;

b)

ubicazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

c)

data e ora di ciascuna entrata e uscita dalla zona e, se del caso, parti di essa;

d)

catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

2.   Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate.

Articolo 29

Esenzioni

1.   Un peschereccio che detiene a bordo attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca può transitare in una zona geografica soggetta a tale regime se non ha un’autorizzazione di pesca per operare in tale zona geografica o ha preliminarmente notificato alle sue autorità competenti l’intenzione di transitare nella medesima. Mentre il peschereccio si trova in detta zona geografica, qualsiasi attrezzo da pesca soggetto a detto regime di sforzo di pesca detenuto a bordo è fissato e stivato secondo le condizioni di cui all’articolo 47.

2.   Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone l’attività di un peschereccio che conduca attività diverse dalla pesca in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera l’intenzione di procedere in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca l’autorizzazione di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non detiene attrezzi da pesca o pesci.

3.   Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l’attività di un peschereccio in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca che, benché presente nella zona geografica, non è stato in grado di pescare perché impegnato ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Nel mese che segue tale decisione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione e fornisce la prova dell’aiuto di emergenza.

Articolo 30

Esaurimento dello sforzo di pesca

1.   Fatti salvi gli articoli 29 e 31, in una zona geografica in cui gli attrezzi di pesca sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca un peschereccio che detiene a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca di questo tipo resta in porto, o al di fuori di detta zona geografica, per i giorni restanti del periodo in cui detto regime si applica, se:

a)

ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca che gli è stata assegnata; o

b)

è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

2.   Fatto salvo l’articolo 29, in una zona geografica in cui un tipo di pesca è soggetto ad un regime di sforzo di pesca, un peschereccio non pratica tale attività di pesca in tale zona se:

a)

ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale tipo di pesca che gli è stata assegnata; o

b)

è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale tipo di pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

Articolo 31

Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca

La presente sezione non si applica ai pescherecci nella misura in cui essi sono esentati dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca.

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Sezione 3

Registrazione e scambio di dati da parte degli Stati membri

Articolo 33

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati pertinenti, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 28 e 62, relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di sbarchi sia, se del caso, di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

2.   Fatte salve disposizioni specifiche previste dalla legislazione comunitaria, prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:

a)

ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente; nonché

b)

allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta ad un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), per i quantitativi sbarcati dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri registrano i quantitativi sbarcati dai pescherecci di altri Stati membri nei loro porti e li notificano alla Commissione secondo le procedure di cui al presente articolo.

4.   Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di stock in forma aggregata diversi da quelli menzionati al paragrafo 2 sbarcati nel trimestre precedente.

5.   Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate ai relativi contingenti applicabili, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

6.   Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (24), non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.

7.   Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l’organismo da questa designato sull’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2011. Dal 1o gennaio 2012 il Consiglio può decidere frequenza e modi diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

8.   Ad eccezione dello sforzo messo in atto da pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto da pescherecci comunitari allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui lo Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale zona geografica e a tale attrezzo da pesca o a tale tipo di pesca.

9.   Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro della ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito secondo quanto il proprio Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale attrezzo o a tali attrezzi da pesca o a tale tipo di pesca e a tale zona geografica se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.

10.   La Commissione può adottare formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 34

Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca

Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:

a)

le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80 % di tale contingente; oppure

b)

sia stato raggiunto l’80 % del livello massimo di sforzo di pesca relativo ad un attrezzo di pesca o tipo di pesca e ad una zona geografica determinata e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall’articolo 33.

Sezione 4

Chiusura delle attività di pesca

Articolo 35

Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

a)

si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente;

b)

si ritiene raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca e a una zona geografica e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

2.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta la pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente sia esaurito, nel tipo di pesca interessato o quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in particolare vieta la conservazione a bordo, il trasbordo, lo spostamento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e sul sito web accessibile al pubblico della Commissione. A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo sia conservato a bordo, trasbordato, spostato o sbarcato dai pescherecci o gruppi di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio per quanto riguarda i pesci in questione o in caso di detenzione a bordo dei pertinenti attrezzi da pesca nelle pertinenti zone geografiche.

4.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

Articolo 36

Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione

1.   Quando constata che uno Stato membro non ha rispettato l’obbligo di notifica dei dati mensili relativi alle possibilità di pesca previsto all’articolo 33, paragrafo 2, la Commissione può fissare la data alla quale l’80 % delle possibilità di pesca di tale Stato membro sono considerate esaurite, nonché la data presunta alla quale le possibilità di pesca saranno considerate esaurite.

2.   Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 35 o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone la Comunità, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

Articolo 37

Misure correttive

1.   Quando la Commissione ha vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o della Comunità e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo.

2.   Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell’esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, al fine di porre rimedio al pregiudizio causato sono adottate adeguate misure secondo la procedura di cui all’articolo 119. Queste misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell’esaurimento delle loro possibilità.

3.   Le detrazioni di cui al paragrafo 2 e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone geografiche per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell’anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell’anno o degli anni successivi.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO II

Controllo della gestione della flotta

Sezione 1

Capacità di pesca

Articolo 38

Capacità di pesca

1.   Gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato, fissati conformemente:

a)

all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

al regolamento (CE) n. 639/2004;

c)

al regolamento (CE) n. 1438/2003; e

d)

al regolamento (CE) n. 2104/2004.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne:

a)

la registrazione dei pescherecci;

b)

il controllo della potenza del motore dei pescherecci;

c)

il controllo della stazza dei pescherecci;

d)

il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca,

possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118 i metodi di controllo adottati, nonché il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Sezione 2

Potenza del motore

Articolo 39

Controllo della potenza del motore

1.   È vietato esercitare attività di pesca con pescherecci dotati di motori la cui potenza supera quella indicata nella licenza di pesca.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la potenza certificata del motore non sia superata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118 le misure di controllo adottate al fine di garantire che la potenza certificata del motore non sia superata.

3.   Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità dei costi derivanti dalla certificazione della potenza del motore agli operatori dei pescherecci.

Articolo 40

Certificazione della potenza del motore

1.   Gli Stati membri sono responsabili per la certificazione della potenza del motore e il rilascio di certificati del motore per i pescherecci comunitari la cui potenza di propulsione del motore è superiore a 120 kW, ad eccezione dei pescherecci che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi o draghe, delle navi ausiliarie e delle navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura.

2.   I motori installati per la propulsione nuovi, i motori installati per la propulsione di ricambio e i motori installati per la propulsione che sono stati tecnicamente modificati di pescherecci di cui al paragrafo 1 sono certificati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri come non in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore. Tale certificato è rilasciato unicamente se il motore non è in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l’esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata.

4.   È vietato utilizzare un motore installato per la propulsione nuovo, un motore installato per la propulsione di ricambio o un motore installato per la propulsione tecnicamente modificato qualora tale motore non sia stato certificato ufficialmente dallo Stato membro interessato.

5.   Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica dal 1o gennaio 2013.

6.   Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 41

Verifica della potenza del motore

1.   In seguito ad un’analisi del rischio e secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119, gli Stati membri effettuano verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l’amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:

a)

nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;

b)

nel giornale di pesca;

c)

nel certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all’allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;

d)

nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;

e)

nel certificato di collaudo in mare;

f)

nel registro della flotta peschereccia comunitaria; e

g)

in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.

2.   Qualora, in seguito all’analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui la potenza del motore di un peschereccio è superiore a quella indicata nella sua licenza di pesca, gli Stati membri procedono a un controllo fisico di tale potenza.

CAPO III

Controllo dei piani pluriennali

Articolo 42

Trasbordo in porto

1.   I pescherecci che praticano attività di pesca oggetto di un piano pluriennale non trasbordano le proprie catture su un altro peschereccio in un porto designato o luoghi in prossimità della costa a meno che non siano state pesate in conformità dell’articolo 60.

2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci comunitari possono trasbordare le catture pelagiche oggetto di un piano pluriennale in porti o luoghi in prossimità della costa designati che non siano state pesate a condizione che a bordo della nave ricevente sia presente un osservatore di controllo o un funzionario o sia effettuata un’ispezione prima della partenza della nave ricevente una volta terminato il trasbordo. Incombe al comandante della nave ricevente informare le autorità competenti dello Stato membro costiero 24 ore prima dell’ora di partenza prevista della nave ricevente. L’osservatore di controllo o funzionario è designato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave ricevente. Se pratica attività di pesca prima o dopo aver ricevuto dette catture, la nave ricevente accoglie a bordo l’osservatore di controllo o funzionario fino allo sbarco delle catture ricevute. La nave ricevente sbarca le catture ricevute in un porto di uno Stato membro designato a tal fine conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 4, in cui la cattura sarà pesata conformemente agli articoli 60 e 61.

Articolo 43

Porti designati

1.   Al momento dell’adozione di un piano pluriennale, il Consiglio può fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale al di sopra del quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o luogo in prossimità della costa designati.

2.   Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio comunitario interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto o in luogo in prossimità della costa designati della Comunità.

3.   Qualora il piano pluriennale sia applicato nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi o i trasbordi possono aver luogo nei porti di una parte contraente o parte cooperante non contraente di tale organizzazione, conformemente alle norme stabilite da detta organizzazione regionale di gestione della pesca.

4.   Ogni Stato membro designa i porti o luoghi in prossimità della costa in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 2.

5.   Affinché un porto o luogo in prossimità della costa possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le ore di sbarco o trasbordo sono stabilite;

b)

i luoghi di sbarco o trasbordo sono stabiliti;

c)

le procedure di ispezione e di sorveglianza sono stabilite.

6.   Qualora sia stato scelto come porto designato per lo sbarco di una determinata specie oggetto di un piano pluriennale, un porto o luogo in prossimità della costa può essere utilizzato per lo sbarco di qualsiasi altra specie.

7.   Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell’articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati, che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1.   Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2.   I comandanti di pescherecci comunitari stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

Articolo 45

Utilizzo di contingenti in tempo reale

1.   Quando le catture di stock accumulate oggetto di un piano pluriennale hanno raggiunto una determinata soglia del contingente nazionale, i dati sulle catture sono inviati più frequentemente alla Commissione.

2.   Il Consiglio decide in merito alla soglia da applicare e alla frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

Programmi nazionali di controllo

1.   Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale. Tutti i programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione o resi disponibili nella zona protetta del sito web dello Stato membro conformemente all’articolo 115, lettera a).

2.   Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono definiti in base alla gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica in funzione dell’analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

CAPO IV

Controllo delle misure tecniche

Sezione 1

Uso degli attrezzi da pesca

Articolo 47

Attrezzi da pesca

Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

a)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b)

le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;

c)

i palangari sono stivati nei ponti inferiori.

Articolo 48

Recupero degli attrezzi perduti

1.   I pescherecci comunitari dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero degli attrezzi perduti.

2.   Il comandante di un peschereccio comunitario che ha perso gli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile.

3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore i seguenti dati:

a)

numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b)

tipo di attrezzi perduti;

c)

ora della perdita;

d)

luogo della perdita;

e)

misure messe in atto per recuperare gli attrezzi.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l’attrezzo.

5.   Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se:

a)

operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b)

non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Articolo 49

Composizione delle catture

1.   Se le catture detenute a bordo di un peschereccio della Comunità sono state effettuate durante la stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse. A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all’atto del cambiamento sono riportati nel giornale di pesca.

2.   Fatto salvo l’articolo 44, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119 norme particolareggiate relative alla tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l’ubicazione nella stiva.

Sezione 2

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Articolo 50

Controllo delle zone di restrizione della pesca

1.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima.

2.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, il Consiglio stabilisce una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell’entrata e dell’uscita da una zona di restrizione della pesca.

3.   La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno una volta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zona di restrizione della pesca.

4.   Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito; e

b)

la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero.

5.   Il presente articolo si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

Sezione 3

Chiusura di attività di pesca in tempo reale

Articolo 51

Disposizioni generali

1.   Quando è stato raggiunto un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie definito secondo la procedura di cui all’articolo 119, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione.

2.   Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.

3.   Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 52

Limite di catture in due retate

1.   Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca di almeno cinque miglia marine, o due miglia marine per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a partire dalla posizione della retata precedente e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 119, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, può modificare le distanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte degli Stati membri

1.   Quando un funzionario, un osservatore di controllo o una piattaforma di ricerca constatano che è stato raggiunto un livello limite di catture, il funzionario, l’osservatore di controllo dello Stato membro costiero o il partecipante a un’operazione comune nell’ambito di un piano di intervento congiunto ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2.   Sulla base delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro costiero dispone senza indugio la chiusura in tempo reale della zona interessata. Per tale decisione può altresì avvalersi delle informazioni ricevute conformemente all’articolo 52 o di ogni informazione disponibile. La decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale definisce chiaramente l’area geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura.

3.   Qualora l’area di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più giurisdizioni, lo Stato membro interessato informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo dei risultati e della decisione di chiusura. Lo Stato membro costiero limitrofo chiude senza indugio la sua parte della zona.

4.   La chiusura in tempo reale di cui al paragrafo 2 non ha carattere discriminatorio e si applica solo ai pescherecci dotati dell’attrezzatura necessaria per catturare le specie considerate e/o titolari di un’autorizzazione di pesca per la zona in questione.

5.   Lo Stato membro costiero informa senza indugio la Commissione, nonché tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata, che è stata stabilita una chiusura in tempo reale.

6.   La Commissione può chiedere in qualunque momento allo Stato membro di annullare o modificare la chiusura in tempo reale con effetto immediato, se lo Stato membro in questione non ha fornito informazioni sufficienti sul raggiungimento di un livello limite di catture conformemente all’articolo 51.

7.   Le attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 2 sono vietate conformemente alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale.

Articolo 54

Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione

1.   Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione può determinare la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.

2.   La Commissione informa senza indugio tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci operano nella zona chiusa e mette a disposizione quanto prima sul proprio sito web ufficiale una carta con le coordinate della zona temporaneamente chiusa, precisando la durata della chiusura e le condizioni che disciplinano la pesca in tale zona.

CAPO V

Controllo della pesca ricreativa

Articolo 55

Pesca ricreativa

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

2.   È vietata la commercializzazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa.

3.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri controllano, sulla base di un piano di campionamento, le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell’ambito della pesca ricreativa praticata da navi battenti la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in acque sotto la loro sovranità o giurisdizione. È esclusa la pesca da riva.

4.   Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l’impatto biologico della pesca ricreativa di cui al paragrafo 3. Quando un’attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato, di assoggettare la pesca ricreativa di cui al paragrafo 3 a misure di gestione specifiche quali le autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni di cattura.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

TITOLO V

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 56

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto.

2.   Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella normativa comunitaria, gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare la relativa zona geografica d’origine dei prodotti.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti siano suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

4.   I quantitativi di peso inferiore a 30 kg per singola specie provenienti dalla stessa area di gestione ma da diversi pescherecci possono essere inseriti in partite dall’organizzazione di produttori a cui appartiene l’operatore del peschereccio o da un acquirente registrato anteriormente alla prima vendita. L’organizzazione di produttori e l’acquirente registrato conservano per almeno tre anni la documentazione sull’origine dei contenuti delle partite in cui sono state inserite le catture di diversi pescherecci.

Articolo 57

Norme comuni di commercializzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la prima vendita, messi in vendita per la prima volta, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme.

2.   I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza.

3.   Gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione in tutte le fasi.

Articolo 58

Tracciabilità

1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2.   I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.

3.   Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5.   L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:

a)

numero di identificazione di ogni partita;

b)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;

c)

codice FAO alfa 3 di ogni specie;

d)

data delle catture o data di produzione;

e)

quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;

f)

nome e indirizzo dei fornitori;

g)

informazioni ai consumatori previste all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;

h)

se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio.

7.   Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.

8.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

9.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO II

Attività successive allo sbarco

Articolo 59

Prima vendita dei prodotti della pesca

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.

2.   L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali.

3.   L’acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 60

Pesatura dei prodotti della pesca

1.   Uno Stato membro assicura che tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche, la pesatura è effettuata allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui al paragrafo 1.

4.   Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell’accuratezza dell’operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 3, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante.

5.   I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

6.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco.

7.   Le modalità di applicazione relative alla metodologia fondata sul rischio e alle procedure di pesatura sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all’articolo 94 che è stato approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 62

Compilazione e presentazione delle note di vendita

1.   Entro 48 ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200 000 EUR, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, trasmettono, se possibile in formato elettronico, una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d’asta, organismi o persone sono responsabili dell’esattezza della nota di vendita.

2.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000 EUR a registrare e trasmettere in formato elettronico i dati di cui all’articolo 64, paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile in formato elettronico.

4.   Se la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione sul mercato provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa al momento del ricevimento, se possibile in formato elettronico, alle autorità competenti responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio.

5.   Quando lo sbarco avviene fuori della Comunità e la prima vendita ha luogo in un paese terzo, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante trasmettono, se possibile in formato elettronico, una copia della nota di vendita, o un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.

6.   Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o ad un documento equivalente ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (25), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo al netto dell’imposta per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo, al netto dell’imposta, per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura.

Articolo 63

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita

1.   Entro 24 ore dal completamento della prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200 000 EUR, registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, e le trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita.

2.   Gli Stati membri trasmettono, allo stesso modo, per via elettronica, le informazioni sulle note di vendita di cui all’articolo 62, paragrafi 3 e 4.

Articolo 64

Contenuto delle note di vendita

1.   Le note di vendita di cui agli articoli 62 e 63 contengono i dati seguenti:

a)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato il prodotto considerato;

b)

il porto e la data di sbarco;

c)

nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, nome del venditore;

d)

nome dell’acquirente e suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico;

e)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

f)

quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

g)

per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, taglia o peso, grado, presentazione e freschezza, secondo quanto previsto;

h)

se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (riporto, utilizzo per l’alimentazione animale, per la produzione di farine destinate all’alimentazione animale, come esche o per scopi non alimentari);

i)

luogo e data della vendita;

j)

se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

k)

se del caso, riferimento a dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’articolo 66 o al documento di trasporto di cui all’articolo 68;

l)

prezzo.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 119, può concedere un’esenzione dall’obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Tali esenzioni possono essere concesse solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di campionamento accettabile in conformità degli articoli 16 e 25.

2.   L’acquirente di prodotti di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli articoli 62, 63 e 64. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 66

Dichiarazione di assunzione in carico

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000 EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico. Detti acquirenti, centri d’asta od altri organismi o persone sono responsabili della presentazione della dichiarazione di assunzione in carico e dell’esattezza della medesima.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’assunzione in carico, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della dichiarazione di assunzione in carico sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.

3.   La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

b)

porto e data di sbarco;

c)

nome dell’operatore o del comandante della nave;

d)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

e)

quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

f)

nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;

g)

se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all’articolo 68.

Articolo 67

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a200 000 EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 66 e le trasmettono entro 24 ore per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico.

2.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 68

Compilazione e presentazione del documento di trasporto

1.   I prodotti della pesca sbarcati nella Comunità, non trasformati o trasformati a bordo, per i quali non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico ai sensi degli articoli 62, 63, 66 e 67 e trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco sono accompagnati da un documento compilato dal vettore fino al momento in cui ha luogo la prima vendita. Entro 48 ore dal caricamento il vettore presenta un documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati.

2.   Il vettore è esonerato dall’obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell’inizio del trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. I dati sono messi a disposizione dei funzionari dello Stato membro di bandiera che, qualora i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di sbarco, immediatamente dopo il ricevimento, trasmettono il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato.

3.   Nel caso in cui i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso da quello di sbarco, il vettore trasmette inoltre, entro 48 ore dal caricamento dei prodotti della pesca, una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato. Lo Stato membro della prima immissione sul mercato può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro di sbarco.

4.   Il vettore è responsabile dell’esattezza del documento di trasporto.

5.   Il documento di trasporto specifica:

a)

luogo di destinazione della partita o delle partite e identificazione del veicolo di trasporto;

b)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

c)

codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

d)

quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

e)

nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari;

f)

luogo e data di carico.

6.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall’obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno di un’area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

7.   Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare, sulla base di un documento, che la vendita ha avuto effettivamente luogo.

8.   Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui al presente articolo se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all’articolo 23 indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni.

CAPO III

Organizzazioni di produttori e regime dei prezzi e degli interventi

Articolo 69

Controllo delle organizzazioni di produttori

1.   Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano controlli periodici volti a garantire che:

a)

le organizzazioni di produttori rispettino le condizioni del riconoscimento;

b)

il riconoscimento di un’organizzazione di produttori sia revocato se non risultano più soddisfatte le condizioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 o se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee;

c)

il riconoscimento sia immediatamente revocato con effetto retroattivo se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento.

2.   La Commissione effettua controlli intesi ad accertare il rispetto delle norme applicabili alle organizzazioni di produttori, previste all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, e, sulla base delle relative risultanze, può eventualmente chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

3.   Ogni Stato membro effettua controlli adeguati volti ad accertare il rispetto, da parte delle singole organizzazioni di produttori, degli obblighi previsti dal programma operativo per la campagna di pesca considerata, in conformità del regolamento (CE) n. 2508/2000 e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applica le sanzioni previste all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 70

Controllo del regime dei prezzi e degli interventi

Gli Stati membri effettuano tutti i controlli relativi al regime dei prezzi e degli interventi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano;

b)

operazioni di riporto per la stabilizzazione, il magazzinaggio e/o la trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato;

c)

ammasso privato di prodotti congelati a bordo delle navi;

d)

indennità compensativa per il tonno destinato alla trasformazione.

TITOLO VI

SORVEGLIANZA

Articolo 71

Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque comunitarie soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso:

a)

avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;

b)

il sistema di controllo dei pescherecci di cui all’articolo 9; o

c)

ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.

2.   Se le risultanze dell’avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.

3.   Se l’avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest’ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all’organismo da essa designato.

4.   Il funzionario di uno Stato membro che avvisti o localizzi un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle sue autorità competenti.

5.   Il contenuto del rapporto di sorveglianza è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 72

Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento

1.   Quando ricevono un rapporto di sorveglianza di un altro Stato membro, gli Stati membri di bandiera intervengono rapidamente e svolgono tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti adeguati da adottare.

2.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, ove del caso, se la nave di cui è notificato l’avvistamento ha operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tale nave e indagano sull’osservanza, da parte della nave stessa, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

3.   La Commissione o l’organismo da essa designato o, se del caso, lo Stato membro di bandiera e gli altri Stati membri esaminano altresì le informazioni debitamente documentate su navi che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Articolo 73

Osservatori di controllo

1.   Ove sia stato stabilito dal Consiglio un programma di osservazione comunitaria di controllo, gli osservatori di controllo presenti a bordo verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.

2.   Gli osservatori di controllo possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni. Essi sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio. Gli osservatori non hanno un collegamento economico con l’operatore.

3.   Gli osservatori di controllo si adoperano, per quanto possibile, affinché la loro presenza a bordo non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave.

4.   Qualora un osservatore di controllo rilevi una violazione grave, ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione, se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all’articolo 78.

6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.

7.   I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l’operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.

8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all’attività di pesca considerata.

9.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

TITOLO VII

ISPEZIONE E PROCEDIMENTO

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 74

Svolgimento delle ispezioni

1.   Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.

2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto comunitario. Essi svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti della pesca.

3.   I funzionari controllano in particolare:

a)

la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione o trasmissione elettronica;

b)

la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo;

c)

se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;

d)

la marcatura degli attrezzi; e

e)

le informazioni sul motore di cui all’articolo 40.

4.   I funzionari possono esaminare tutte le zone, i ponti e i locali. Essi possono inoltre esaminare le catture, trasformate o meno, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono altresì interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione.

5.   L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione.

6.   Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo ai metodi e alle procedure di ispezione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 75

Obblighi dell’operatore

1.   L’operatore agevola l’accesso in condizioni di sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Esso garantisce la sicurezza dei funzionari e non li ostacola né tenta di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 76

Rapporto d’ispezione

1.   I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. Ove possibile il rapporto è registrato e trasmesso per via elettronica. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato membro di bandiera di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità competenti del paese terzo di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione è svolta nelle acque soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio a detto Stato membro.

2.   I funzionari comunicano i risultati dell’ispezione all’operatore, che ha la possibilità di formulare osservazioni sull’ispezione e sui suoi risultati. Le osservazioni dell’operatore sono rispecchiate nel rapporto d’ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un’ispezione.

3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa all’operatore il più presto possibile e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione dell’ispezione.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 77

Ammissibilità dei rapporti di ispezione e sorveglianza

I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da funzionari di un altro Stato membro o da funzionari della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e sorveglianza degli Stati membri.

Articolo 78

Banca dati elettronica

1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 79

Ispettori comunitari

1.   La Commissione predispone un elenco degli ispettori comunitari secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque comunitarie e su pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie.

3.   Gli ispettori comunitari possono essere incaricati:

a)

dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all’articolo 95;

b)

dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali la Comunità è tenuta ad effettuare controlli.

4.   Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori comunitari hanno accesso immediato a:

a)

tutte le zone a bordo dei pescherecci comunitari e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e

b)

tutte le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare giornale di pesca, dichiarazioni di sbarco, certificati di cattura, dichiarazioni di trasbordo, note di vendita e altri documenti pertinenti,

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione.

5.   Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge oltre il territorio dello Stato membro d’origine o al di fuori delle acque comunitarie soggetti alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d’origine.

6.   Quando sono assegnati al ruolo di ispettori comunitari, i funzionari della Commissione o dell’organismo da questa designato non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

7.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO II

Ispezioni al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

Articolo 80

Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

1.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro.

2.   Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque comunitarie fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro, ispezioni concernenti le attività di pesca sui pescherecci di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento:

a)

dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro costiero interessato; oppure

b)

nel caso in cui sia stato adottato un programma specifico di controllo e di ispezione conformemente all’articolo 95.

3.   Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro.

4.   Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque di paesi terzi in conformità di accordi internazionali.

5.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini del presente articolo. Il punto di contatto degli Stati membri deve essere reperibile 24 ore su 24.

Articolo 81

Domande di autorizzazione

1.   Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque comunitarie non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l’ispezione.

2.   La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro richiedente. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo da essa designato.

3.   Le domande di autorizzazione sono respinte, in tutto o in parte, solo se ciò risulta necessario per motivi imperativi. Il rifiuto e le relative motivazioni sono comunicati immediatamente allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all’organismo da essa designato.

CAPO III

Infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 82

Procedura in caso di infrazione

Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

a)

annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

b)

adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

c)

trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti;

d)

informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’articolo 92. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.

Articolo 83

Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

1.   Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità dell’articolo 80, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero oppure, in caso di ispezione al di fuori delle acque comunitarie, allo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro quindici giorni dalla data dell’ispezione.

2.   Lo Stato membro costiero o, in caso di ispezione al di fuori delle acque comunitarie, lo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione prende le misure adeguate per quanto riguarda l’infrazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 84

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1.   Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque un peschereccio è sospettato di aver commesso:

a)

errori di registrazione delle catture di stock oggetto di un piano pluriennale per quantitativi superiori a 500 kg o al 10 %, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca, se quest’ultimo quantitativo è più elevato; oppure

b)

una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o all’articolo 90, paragrafo 1, del presente regolamento entro un anno dalla commissione di tale prima infrazione grave,

possono richiedere al peschereccio di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un’indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Lo Stato membro costiero notifica senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, l’indagine di cui al paragrafo 1 allo Stato membro di bandiera.

3.   I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino all’avvio dell’indagine completa di cui al paragrafo 1.

4.   Il comandante del peschereccio di cui al paragrafo 1 sospende tutte le attività di pesca e si dirige in porto se è stato invitato a procedere in tal modo.

CAPO IV

Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 85

Procedimento

Fatto salvo l’articolo 83, paragrafo 2, e l’articolo 86, qualora in sede di ispezione, o dopo un’ispezione, constatino un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di ispezione adottano opportune misure in conformità del titolo VIII nei confronti del comandante della nave interessata o di qualsiasi altra persona giuridica o fisica responsabile dell’infrazione.

Articolo 86

Trasferimento del procedimento

1.   Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un’infrazione può trasferire il procedimento attinente all’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di ispezione, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 87

Infrazioni constatate da ispettori comunitari

Gli Stati membri prendono le misure adeguate per quanto riguarda le infrazioni constatate da ispettori comunitari nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione o su pescherecci battenti la loro bandiera.

Articolo 88

Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

1.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono appropriate disposizioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all’articolo 86, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2.   I quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo sono fissati secondo la procedura di cui all’articolo 119, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l’articolo 37. A tal fine i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

TITOLO VIII

ESECUZIONE DELLE NORME

Articolo 89

Misure volte a garantire il rispetto delle norme

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

2.   Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato, conformemente alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione. Tali sanzioni sono altresì atte a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3.   Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio finanziario realizzato o perseguito commettendo l’infrazione.

4.   In caso di infrazione le autorità dello Stato membro competente notificano senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, agli Stati membri di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito da dare all’infrazione, i procedimenti amministrativi o penali avviati e gli altri provvedimenti adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva attinente all’infrazione, compreso il numero di punti assegnati conformemente all’articolo 92.

Articolo 90

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

1.   Oltre all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione:

a)

la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo;

b)

la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore;

c)

il mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell’ambito di un’operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri impongono una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave.

4.   La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

5.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

6.   Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 91

Misure di esecuzione immediate

Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a comandanti di pescherecci o altre persone fisiche o giuridiche colti in flagrante mentre commettevano un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 di continuare a commettere tale infrazione.

Articolo 92

Sistema di punti per infrazioni gravi

1.   Gli Stati membri applicano un sistema di punti per infrazioni gravi a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un’infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all’assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca.

2.   Se una persona fisica ha commesso un’infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un’infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell’infrazione. Il titolare della licenza di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

3.   Se il numero totale di punti è pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca è automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi se la licenza di pesca è sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca è sospesa una terza volta e a un anno se la licenza di pesca è sospesa una quarta volta a seguito dell’assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti è assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca è revocata a titolo definitivo.

4.   Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

6.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti.

Articolo 93

Registro nazionale delle infrazioni

1.   Gli Stati membri introducono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l’indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all’articolo 90.

2.   In ordine al seguito da dare all’infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere agli altri Stati membri di fornire le informazioni, contenute nei registri nazionali, riguardanti le navi e le persone sospettate di aver commesso l’infrazione o colte in flagrante mentre la commettevano.

3.   Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione alle misure adottate a seguito di un’infrazione, quest’altro Stato membro può fornire le pertinenti informazioni sui pescherecci e sulle persone in questione.

4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata.

TITOLO IX

PROGRAMMI DI CONTROLLO

Articolo 94

Programmi comuni di controllo

Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

Articolo 95

Programmi specifici di controllo e di ispezione

1.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 119 e di concerto con lo Stato membro interessato, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione.

2.   I programmi specifici di controllo e di ispezione di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.

3.   Se un piano pluriennale entra in vigore prima che siano divenuti applicabili programmi specifici di controllo e di ispezione, ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento mirati basati sulla gestione del rischio.

4.   Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

TITOLO X

VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 96

Principi generali

1.   La Commissione controlla e valuta l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:

a)

l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b)

l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;

c)

la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;

d)

l’esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

e)

le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;

f)

l’accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;

g)

la cooperazione tra Stati membri.

2.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l’adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria per l’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 97

Mansioni dei funzionari della Commissione

1.   I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni.

2.   I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l’identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione.

3.   I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

4.   I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche.

5.   La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.

Articolo 98

Verifiche

1.   I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.

2.   Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.

3.   Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell’ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d’intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.

4.   In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell’aereo è l’unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell’esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.

5.   La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l’elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

6.   Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.

Articolo 99

Ispezioni autonome

1.   Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.

2.   Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.

3.   Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4.   Se constatano una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.

Articolo 100

Audit

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

a)

il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;

b)

i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;

c)

l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;

d)

i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;

e)

i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;

f)

i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni.

Articolo 101

Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1.   La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2.   I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell’ispezione autonoma o dell’audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese.

3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Articolo 102

Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all’applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2.   Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo in determinati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un’indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

3.   Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell’indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4.   Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell’audit di cui all’articolo 100, la Commissione definisce un piano d’azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d’azione.

TITOLO XI

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I

Misure finanziarie

Articolo 103

Sospensione e soppressione dell’aiuto finanziario della Comunità

1.   La Commissione può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell’aiuto finanziario comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che:

a)

l’efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa dalla mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca, in particolare nei settori della conservazione e della gestione delle risorse della pesca, dell’adeguamento della flotta e del controllo delle attività di pesca;

b)

la mancata osservanza è direttamente imputabile allo Stato membro interessato; e

c)

la mancata osservanza può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione,

e se la Commissione, alla luce delle informazioni disponibili e, se del caso, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dallo Stato membro, conclude che esso non ha preso provvedimenti adeguati per porre rimedio alla situazione e non è in grado di farlo nell’immediato futuro.

2.   Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili o che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell’aiuto finanziario comunitario il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente.

3.   Prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le carenze da essa constatate nel sistema di controllo nazionale e la sua intenzione di adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2, invitandolo a prendere provvedimenti correttivi entro un termine che essa stabilisce in funzione della gravità dell’infrazione, ma che non può essere inferiore a un mese.

4.   Se lo Stato membro non risponde alla lettera di cui al paragrafo 3 entro il termine stabilito conformemente allo stesso paragrafo, la Commissione può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2 sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

5.   La percentuale del pagamento che può essere sospesa o soppressa è commisurata alla natura e al grado di non conformità dello Stato membro alle norme applicabili in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione, nonché alla gravità della minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione e tiene in considerazione la misura in cui l’efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa. Tale percentuale è fissata tenendo conto della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate dalla non conformità, nell’ambito delle misure che beneficiano dell’aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa.

6.   Le decisioni a norma del presente articolo sono adottate tenendo in debito conto tutte le circostanze pertinenti e in modo che sussista un effettivo legame economico tra l’oggetto della non conformità e la misura cui si riferisce l’aiuto finanziario comunitario di cui è sospeso o soppresso il pagamento.

7.   La sospensione è revocata se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.

8.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO II

Chiusura delle attività di pesca

Articolo 104

Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

2.   La Commissione trasmette per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e la pertinente documentazione e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.   La Commissione revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.

CAPO III

Detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca

Articolo 105

Detrazioni dai contingenti

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

2.   In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Fino al 5 %

Superamento * 1,0

Dal 5 al 10 %

Superamento * 1,1

Dal 10 al 20 %

Superamento * 1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento * 1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento * 1,8

Superamento di oltre il 50 %

Superamento * 2,0

Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate.

3.   Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

a)

nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e tali superamenti hanno dato luogo a detrazioni ai sensi del paragrafo 2;

b)

i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente le relazioni del CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure

c)

lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

4.   In caso di superamento di un contingente, quota o parte di uno stock o gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può operare detrazioni conformemente all’articolo 119 dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento.

5.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock superati in quanto tali poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 106

Detrazioni dallo sforzo di pesca

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.

2.   In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento rispetto allo sforzo di pesca disponibile

Fattore moltiplicatore

Fino al 5 %

Superamento* 1,0

Dal 5 al 10 %

Superamento* 1,1

Dal 10 al 20 %

Superamento* 1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento* 1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento* 1,8

Superamento di oltre il 50 %

Superamento* 2,0

3.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo superato in quanto tale in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare lo sforzo di pesca di cui trattasi, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 107

Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

1.   Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione può procedere nell’anno o negli anni successivi a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.

2.   La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO IV

Misure di emergenza

Articolo 108

Misure di emergenza

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

a)

la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

b)

la chiusura delle attività di pesca;

c)

il divieto per gli operatori della Comunità di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

d)

il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

e)

il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

f)

il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

h)

l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4.   Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

6.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dal ricevimento della decisione deferitagli.

TITOLO XII

DATI E INFORMAZIONE

CAPO I

Analisi e audit dei dati

Articolo 109

Principi generali applicabili all’analisi dei dati

1.   Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri istituiscono una base dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento e un sistema di convalida.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare:

a)

gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

i)

dati del sistema di controllo dei pescherecci;

ii)

dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva;

iii)

dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

iv)

dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

v)

dati provenienti dai rapporti di ispezione;

vi)

dati sulla potenza del motore;

b)

laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche:

i)

dati del sistema di rilevamento delle navi;

ii)

dati relativi agli avvistamenti;

iii)

dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca;

iv)

dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo;

v)

dati del sistema di identificazione automatica.

3.   Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione.

5.   Se si riscontra un’incongruenza tra dati, lo Stato membro interessato effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le date di ricezione, inserimento e convalida dei dati nonché le date relative al trattamento delle incongruenze individuate siano chiaramente visibili nella banca dati.

7.   Se i dati di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella banca dati.

8.   Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione approva i piani anteriormente al 1o luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche al piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione.

9.   Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nella banca dati di uno Stato membro e dopo aver presentato la documentazione e consultato lo Stato membro, la Commissione può chiedere a quest’ultimo di indagare sui motivi dell’incongruenza e di rettificare i dati se necessario.

10.   Le banche dati istituite e i dati raccolti dagli Stati membri di cui al presente regolamento fanno fede alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 110

Accesso ai dati

1.   Gli Stati membri garantiscono l’accesso remoto da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato a tutti i dati di cui all’articolo 115 in qualsiasi momento e senza preavviso. Alla Commissione è inoltre data la possibilità di scaricare manualmente e automaticamente i dati relativi a qualsiasi periodo e a qualsiasi numero di pescherecci.

2.   Gli Stati membri concedono l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

L’accesso è disponibile nella zona protetta del sito web ufficiale degli Stati membri di cui all’articolo 115.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l’organismo da questa designato per fornire l’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato trovano soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l’accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall’articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2012. Dal il 1o gennaio 2013 il Consiglio può decidere frequenza e modo diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

Articolo 111

Scambio dei dati

1.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare:

a)

dati del sistema di controllo dei pescherecci quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;

b)

le informazioni del giornale di bordo sulle attività di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro;

c)

dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro;

d)

notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare trasmettendo:

a)

informazioni sulle note di vendita allo Stato membro di bandiera se una prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;

b)

informazioni sulla dichiarazione di assunzione in carico se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;

c)

informazioni sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.

3.   Le modalità per l’applicazione del presente capo, in particolare riguardo a controllo della qualità, rispetto dei termini per la presentazione dei dati, controlli incrociati, analisi e verifiche dei dati, nonché alla definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

CAPO II

Riservatezza dei dati

Articolo 112

Protezione dei dati personali

1.   Il presente regolamento non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo né gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, nell’adempimento delle loro responsabilità.

2.   I diritti delle persone sono esercitati in conformità della legge dello Stato membro che ha memorizzato i loro dati personali e in particolare delle disposizioni che recepiscono la direttiva 95/46/CE per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi nazionali e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi comunitari.

Articolo 113

Riservatezza del segreto professionale e commerciale

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento dei dati raccolti e ricevuti nell’ambito del presente regolamento in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non abbiano dato il loro esplicito consenso.

3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso a che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell’autorità destinataria non vietino tale uso.

4.   I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a)

la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

b)

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

c)

i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

d)

l’obiettivo di ispezioni o indagini,

sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

5.   I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

6.   Il presente articolo non deve intendersi come un ostacolo all’utilizzo dei dati, ottenuti in virtù del presente regolamento, nell’ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini.

7.   Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

CAPO III

Siti web ufficiali

Articolo 114

Siti web ufficiali

1.   Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1o gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e la Commissione, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.

2.   Il sito web ufficiale di ogni Stato membro comprende una zona accessibile al pubblico e una zona protetta. Ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati nel proprio sito web i dati necessari a fini di controllo conformemente al presente regolamento.

Articolo 115

Zona del sito web accessibile al pubblico

Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico dei loro siti web o prevedono un collegamento diretto verso:

a)

il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;

b)

l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 20, con l’indicazione delle ore di apertura;

c)

un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 43, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;

d)

la decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale e definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura, di cui all’articolo 53, paragrafo 2;

e)

i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo sulle attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 62, 66 e 68;

f)

una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 54, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

g)

la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 35 e tutte le informazioni necessarie.

Articolo 116

Zona protetta del sito web

1.   Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l’accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:

a)

gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’articolo 74;

b)

la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’articolo 78;

c)

i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’articolo 9;

d)

la banca dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;

e)

il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all’articolo 26, paragrafo 6;

f)

la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’articolo 33;

g)

programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46;

h)

la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’articolo 109.

2.   Ciascuno Stato membro assicura:

a)

l’accesso remoto per la Commissione o l’organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;

b)

lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato.

3.   Lo Stato membro concede l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

4.   L’accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dallo Stato membro interessato o dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.

5.   I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata. I dati personali che devono essere scambiati, in conformità del presente regolamento, per scopi storici, statistici o scientifici sono scambiati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove ciò non sia possibile, sono conservati soltanto a condizione che l’identità dell’interessato sia criptata.

6.   Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

TITOLO XIII

ATTUAZIONE

Articolo 117

Cooperazione amministrativa

1.   Le autorità responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità competenti dei paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’osservanza del presente regolamento.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1 è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea.

3.   Lo Stato membro in cui si sono svolte le attività di pesca fornisce per via elettronica le informazioni pertinenti alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 118

Obblighi di informazione

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base.

5.   Le modalità relative al contenuto e al formato delle relazioni degli Stati membri per l’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 119

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

TITOLO XIV

MODIFICHE E ABROGAZIONI

Articolo 120

Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

«i)

contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“INN”) e di programmi di controllo e di ispezione internazionali,

le ispezioni necessarie per l’assolvimento delle mansioni dell’Agenzia in conformità dell’articolo 17 bis.»;

2)

all’articolo 5:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il coordinamento operativo dell’Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri, l’Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinarne l'attuazione.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla lotta contro la pesca INN e alle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l’Agenzia:

a)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione;

b)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori comunitari anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari;

c)

su richiesta degli Stati membri, provvede all’approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l’attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

d)

elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

e)

definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri;

f)

realizza un’analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un’analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

g)

su richiesta della Commissione o degli Stati membri elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

h)

assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell’adempimento degli obblighi comunitari e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

i)

promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

j)

coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l’elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (26).

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Attuazione degli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l’Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto.

2.   L’Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l’attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

1.   L’Agenzia coordina l’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto.

2.   L’Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l’attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.»;

6)

dopo il capitolo III, è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO III bis

COMPETENZE DELL’AGENZIA

Articolo 17 bis

Funzionari dell’Agenzia assegnati al ruolo di ispettori comunitari

Funzionari dell’Agenzia possono essere assegnati in acque internazionali al ruolo di ispettore comunitario a norma dell’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 17 ter

Misure adottate dall’Agenzia

L’Agenzia, ove necessario:

a)

pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

b)

elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in materia di controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

c)

fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 17 quater

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l’Agenzia e le forniscono l’assistenza necessaria per l’espletamento delle sue funzioni.

2.   L’Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell’elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa comunitaria e in considerazione delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.

Articolo 17 quinquies

Unità di crisi

1.   Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l’Agenzia ne è immediatamente informata.

2.   A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l’Agenzia istituisce senza indugio un’unità di crisi e ne informa la Commissione.

Articolo 17 sexies

Compiti dell’unità di crisi

1.   L’unità di crisi istituita dall’Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all’individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2.   L’unità di crisi può chiedere l’assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze giudichi necessarie per rispondere in modo efficace all’emergenza.

3.   L’Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all’emergenza.

4.   Se opportuno, l’unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Articolo 17 septies

Programma di lavoro pluriennale

1.   Il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità di ogni azione dell’Agenzia per un periodo di cinque anni. Esso comprende una presentazione del piano per la politica del personale e una stima degli stanziamenti di bilancio necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati per tale periodo di cinque anni.

2.   Il programma di lavoro pluriennale è presentato in conformità del metodo e del sistema di gestione per attività elaborati dalla Commissione. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione.

3.   Il programma di lavoro di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), fa riferimento al programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell’anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L’Agenzia contribuisce all’attuazione della politica integrata marittima dell’UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

Articolo 17 nonies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tali modalità possono riguardare, in particolare, l’elaborazione di piani di risposta alle emergenze, la costituzione dell’unità di crisi e le procedure pratiche da applicare.»

Articolo 121

Modifiche di altri regolamenti

1.   Nel regolamento (CE) n. 847/96, l’articolo 5 è soppresso.

2.   Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

a)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

È esercitato un controllo sull’accesso alle acque e alle risorse e sull’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 ed è garantita l’osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.»;

b)

gli articoli da 22 a 28 sono soppressi.

3.   Sono soppressi gli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (27).

4.   È soppresso l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (28).

5.   È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (29).

6.   È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (30).

7.   È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (31).

8.   È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (32).

9.   Sono soppressi l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, gli articoli 12, 13 e 15, l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, gli articoli 19 e 20, l’articolo 22, secondo comma, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (33).

10.   Sono soppressi gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (34).

11.   Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (35).

Articolo 122

Abrogazioni

1.   È abrogato il regolamento (CEE) n. 2847/93, ad eccezione degli articoli 6, 8 e 11 che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione degli articoli 14, 21 e 23 del presente regolamento e dell’articolo 5, dell’articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 13, 21 e 34 che sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011.

2.   È abrogato il regolamento (CE) n. 1627/94 con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione dell’articolo 7 del presente regolamento.

3.   Il regolamento (CE) n. 1966/2006 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011.

Articolo 123

Riferimenti

I riferimenti ai regolamenti abrogati e alle disposizioni soppresse conformemente all’articolo 121 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 124

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Tuttavia:

a)

l’articolo 33, paragrafi 6 e 9, gli articoli 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 e 84, l’articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 93 e 117 e l’articolo 121, paragrafi da 3 a 11, si applicano con effetto dal 1o gennaio 2011;

b)

gli articoli 6, 7, 14, 21 e 23 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore delle loro modalità d’applicazione;

c)

l’articolo 92 si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore delle sue modalità di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 211 del 4.9.2009, pag. 73.

(4)  GU C 151 del 3.7.2009, pag. 11.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(6)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(7)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(8)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(9)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(10)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(11)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

(12)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.

(13)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(14)  GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.

(15)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.

(16)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(17)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(18)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(19)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(20)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(21)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(22)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 1.

(23)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(24)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(25)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(26)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;

(27)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

(28)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

(29)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

(30)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

(31)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

(32)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(33)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(34)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

(35)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


ALLEGATO I

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE PER I PIANI PLURIENNALI

Obiettivo

1.   Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2.   L’attività di ispezione e di sorveglianza delle attività di pesca è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla cattura di specie che formano oggetto di un piano pluriennale. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione delle specie che formano oggetto di un piano pluriennale.

Priorità

3.   Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4.   Entro un mese dall’entrata in vigore di un regolamento che istituisce un piano pluriennale, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione accede su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di specie che formano oggetto di un piano pluriennale in uno Stato membro.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di specie che formano oggetto di un piano pluriennale messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2847/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 75

Articolo 5, lettere a) e b)

Articolo 74

Articolo 5, lettera c)

Articolo 8

Articolo 6

Articoli 14, 15 e 16

Articolo 7

Articoli 17 e 18

Articolo 8

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e 9

Articoli 62, 63, 64, 65 e 68

Articolo 9, paragrafi 4 ter e 5

Articoli 66 e 67

Articolo 11

Articoli 20, 21 e 22

Articolo 13

Articolo 68

Articolo 14

Articolo 59

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4

Articoli 33 e 34

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 16

Articolo 117

Articolo 17

Articolo 5

Articolo 19

Articoli 112 e 113

Titolo IIA

Titolo IV, capo I, sezione 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 47

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 49

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 37

Articolo 21 bis

Articolo 35

Articolo 21 ter

Articolo 34

Articolo 21 quater

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 105

Titolo V

Titolo IV, capo II, e articolo 109

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 56

Articolo 28, paragrafo 2

Articoli 57 e 70

Articolo 28, paragrafo 2 bis

Articolo 56

Articolo 29

Articoli 96, 97, 98 e 99

Articolo 30

Articolo 102

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articoli 89 e 90

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 86

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 85

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 88

Articolo 33

Articolo 86

Articolo 34

Articolo 117

Articolo 34 bis

Articolo 117

Articolo 34 ter

Articolo 98

Articolo 34 quater

Articolo 95

Articolo 35

Articolo 118

Articolo 36

Articolo 119

Articolo 37

Articoli 112 e 113

Articolo 38

Articolo 3

Articolo 39

Articolo 122

Articolo 40

Articolo 124

Regolamento (CE) n. 1627/94

Presente regolamento

L’intero regolamento

Articolo 7

Regolamento (CE) n. 847/96

Presente regolamento

Articolo 5

Articolo 106

Regolamento (CE) n. 2371/2002

Presente regolamento

Articolo 21

Articoli 1 e 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 75

Articolo 22, paragrafo 2

Articoli 58, 59, 62, 68 e 75

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 11

Articolo 23, paragrafo 4

Articoli 105 e 106

Articolo 24

Articolo 5, titolo VII e articoli 71 e 91

Articolo 25

Capi III e IV del titolo VII e articolo 89

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 96

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 108

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 36

Articolo 27, paragrafo 1

Articoli da 96 a 99

Articolo 27, paragrafo 2

Articoli 101 e 102

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 117

Articolo 28, paragrafo 3

Articoli 80, 81 e 83

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 79

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 74

Regolamento (CE) n. 811/2004

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 17

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 44

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2166/2005

Presente regolamento

Articolo 9

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 44

Articolo 13

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2115/2005

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 388/2006

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 44

Articolo 11

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 509/2007

Presente regolamento

Articolo 6

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 44

Articolo 9

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 676/2007

Presente regolamento

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 44

Articolo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Presente regolamento

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 46

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Presente regolamento

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 115

Articolo 20

Articolo 60

Articolo 22

Articolo 42

Articolo 23

Articolo 46

Articolo 24

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 43

Articolo 26

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 44

Articolo 28

Articolo 60, paragrafo 6


22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

I negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994 hanno condotto alla stipulazione di nuovi accordi sull'applicazione dell'articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»). È inoltre auspicabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte. Di conseguenza, le norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto.

(3)

L’accordo sul dumping, ovvero l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (l'«accordo antidumping del 1994»), contiene norme per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente di tali norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini dell’ accordo nella legislazione comunitaria.

(4)

Per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali.

(5)

È opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. Conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi. È inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi. È inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore.

(6)

Per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa.

(7)

È opportuno che la prassi antidumping della Comunità tenga conto delle mutate condizioni economiche in Kazakistan; è, in particolare, opportuno specificare che il valore normale può essere calcolato in base al regime applicabile ai paesi ad economia di mercato, qualora sia possibile dimostrare la prevalenza delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell'inchiesta relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in questione.

(8)

È altresì opportuno concedere un trattamento analogo alle importazioni in provenienza dai paesi che abbiano aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla data di apertura dell'inchiesta antidumping in questione.

(9)

È opportuno precisare che, per stabilire se prevalgano condizioni di mercato, ci si baserà sulle richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta che intendano avvalersi della possibilità di far determinare il valore normale secondo le norme applicabili ai paesi ad economia di mercato.

(10)

È opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero.

(11)

Ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo.

(12)

È necessario fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio materiale oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità.

(13)

È opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegati»; occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione.

(14)

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti.

(15)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità, e sono ad esse accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni.

(16)

È necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi.

(17)

Occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei tali ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi. È inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze. Ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza.

(18)

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento.

(19)

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso di violazione o di revoca di impegni assunti.

(20)

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un'inchiesta di riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping. È opportuno inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità.

(21)

È necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità.

(22)

L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale GATT riconosca l'esistenza del problema e lo deferisca al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping del WTO, è necessario che la legislazione comunitaria preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping.

(23)

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno della Comunità. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono già essere concesse agli importatori, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori della Comunità.

(24)

Occorre autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

(25)

È necessario prevedere che le importazioni sotto inchiesta possono essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

(26)

Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti ad inchieste o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

(27)

È necessario prevedere che il comitato consultivo sia regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione.

(28)

Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un'analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate ad un momento opportuno prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato.

(29)

È opportuno che possano essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(30)

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(31)

È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti.

(32)

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

(33)

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nella Comunità, entro un termine affinché le parti possano difendere i loro interessi.

(34)

Appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse della Comunità all'istituzione di misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Il paese esportatore è di norma il paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in questo paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in questo paese non è comparabile.

4.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Determinazione del dumping

1.   Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in basi ai prezzi di altri venditori o produttori.

I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

2.   Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l'altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.

3.   Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, tale vendite a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.

Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.

4.   Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinati ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può, non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine.

Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.

Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

5.   I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)

la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine;

b)

gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

c)

qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

 

a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (5), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

b)

Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)

La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Quest'accertamento resta valido durante l'inchiesta.

8.   Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

9.   Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In questi casi, per stabilire in prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

10.   Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

a)

Caratteristiche fisiche

Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

b)

Oneri all'importazione e imposte indirette

Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

c)

Sconti, riduzione e quantitativi

Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

d)

Stadio commerciale

i)

Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite Original Equipment Manufacturer (OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

ii)

Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento.

e)

Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori

Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore ad un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

f)

Imballaggio

Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

g)

Credito

Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati.

h)

Servizio d'assistenza

Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita.

i)

Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

j)

Conversione valutaria

Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se questi documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

k)

Altri fattori

Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

11.   Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accettata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17.

12.   Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Articolo 3

Accertamento di un pregiudizio

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e

b)

dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile, e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

5.   L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito, e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

8.   L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.   L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

a)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

b)

una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

c)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e

d)

la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Articolo 4

Definizione di industria comunitaria

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

i)

i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e

ii)

la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

a)

uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta, oppure

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo, oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

3.   Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso, i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.

La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

b)

descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

c)

informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, secondo il caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, secondo il caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità;

d)

informazioni relative all'andamento del volume delle importazioni assertivamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5.

3.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.

5.   Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato.

6.   Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

7.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

8.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

9.   Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

10.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11.   La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

12.   L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 6

Inchiesta

1.   Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.   Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.

Articolo 7

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

2.   L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

3.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4.   La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono non oltre dieci giorni necessari alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

5.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sono presenti i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping.

6.   La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

7.   I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

Articolo 8

Impegni

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata o titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

5.   In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

6.   Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si conclude per l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle sue modalità ed alle disposizioni del presente regolamento.

7.   La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8.   Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese esportatore.

9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10.   A norma dell'articolo 7, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Articolo 9

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi

1.   In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

2.   Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

3.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell'articolo 11.

4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

5.   Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

a)

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

b)

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

c)

la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

d)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

e)

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

6.   Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Retroattività

1.   Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato un pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3.   Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

4.   Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

a)

che il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato, e

b)

oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell'impegno.

Articolo 11

Durata, riesami e restituzioni

1.   Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2.   Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

4.   Viene inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali, non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità.

Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente, sentito il comitato consultivo, e dopo aver dato ai produttori comunitari la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che inizia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo al decorrere dalla data di inizio del riesame.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

5.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini di cui al primo comma.

Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al primo comma, le misure possono:

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti dei singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

7.   Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.

8.   Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitivo degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nella Comunità per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione della Commissione.

9.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.

10.   Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

Articolo 12

Nuova investigazione

1.   Se l'industria comunitaria o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

L'inchiesta può anche essere riaperta, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Durante l'inchiesta in forza del presente articolo gli esportatori, gli importatori e i produttori della Comunità hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti.

Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.

3.   Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito dal Consiglio.

4.   Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini di cui al primo comma.

Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   A norma del presente articolo le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Articolo 13

Elusione

1.   L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 14

Disposizioni generali

1.   I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2.   I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4.   Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornire le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 15

Consultazioni

1.   Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili.

3.   Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

4.   Le consultazioni riguardano in particolare:

a)

l'esistenza del dumping e i metodi da utilizzare per stabilire il margine di dumping;

b)

l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

c)

il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio;

d)

le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 16

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.

2.   Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 17

Campionamento

1.   Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3.   Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

Articolo 18

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, tali informazioni vengono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 19

Trattamento riservato

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità comunitarie di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.

5.   Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 15 o i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 20

Divulgazione di informazioni

1.   I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3.   Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, debbano pervenire, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell'articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni.

Articolo 21

Interesse della Comunità

1.   Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.

3.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono accettate se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.

6.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7.   Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

b)

dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (7), del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8), e del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (9). Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;

c)

di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 384/96 è abrogato.

L'abrogazione del regolamento (CE) n. 384/96 lascia impregiudicata la validità dei procedimenti in base ad esso avviati.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  V. allegato I.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  Inclusi Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(8)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

(9)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATE ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio

(GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio

(GU L 317 del 6.12.1996, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio

(GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio

(GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 2)

 

Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio

(GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio

(GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

Articolo 1

Articolo 3, limitatamente ai riferimenti al regolamento (CE) n. 384/96

Regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio

(GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 384/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5, prima frase

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma

Articolo 2, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 2, paragrafo 5, terzo e quarto comma

Articolo 2, paragrafi da 6 a 9

Articolo 2, paragrafi da 6 a 9

Articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a h)

Articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a h)

Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), prima frase

Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), primo comma

Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), seconda frase

Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 10, lettere j) e k)

Articolo 2, paragrafo 10, lettere j) e k)

Articolo 2, paragrafi 11 e 12

Articolo 2, paragrafi 11 e 12

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, alinea e lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4, alinea e lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafi da 5 a 9

Articolo 3, paragrafi da 5 a 9

Articolo 4, paragrafo 1, alinea

Articolo 4, paragrafo 1, alinea

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), alinea e punti i) e ii)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articoli da 5 a 22

Articoli da 5 a 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24, primo comma

Articolo 24

Articolo 24, secondo comma

Allegato I

Allegato II


DIRETTIVE

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/74


DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

I volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del trattato.

(3)

Per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova.

(4)

L’allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale.

(5)

Per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria.

(6)

Per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

(7)

È opportuno, in generale, escludere dall’ambito d’applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni.

(8)

Nelle attuali condizioni dell’allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione.

(9)

È opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), prevede norme di commercializzazione per i prodotti nei settori delle uova e del pollame. Il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (5) ha fissato le modalità di applicazione di tale regolamento con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, e in particolare per l’assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova. Ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l’identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero designare i laboratori nazionali di riferimento e fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari. Gli Stati membri dovrebbero mettere tutte le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

(12)

Per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose.

(13)

È altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto.

(14)

È opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell’eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell’ambito nazionale. In questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame.

(15)

Sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali.

(16)

Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è opportuno prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione.

(17)

Per quanto riguarda l’organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (6).

(18)

È opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri.

(19)

La definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova.

(20)

La scelta di tali paesi dovrebbe basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l’organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

(21)

Peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità.

(22)

Le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi dovrebbero essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi.

(23)

La presentazione, al momento dell’importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l’applicazione della normativa comunitaria. Tale normativa dovrebbe comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e i modelli del certificato dovrebbero essere elaborati in conseguenza.

(24)

È opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi.

(25)

Il controllo all’importazione dovrebbe vertere sull’origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova.

(26)

Al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell’arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione.

(27)

La costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame.

(28)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(29)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell’allegato VI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

2.   La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e i paesi terzi quali definiti dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (8).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni; si intende per:

1)

pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

2)

uova da cova: le uova prodotte dai volatili, destinate all'incubazione;

3)

pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

4)

pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

5)

pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

6)

pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;

7)

branco: l’insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un’unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

8)

azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l’allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

9)

stabilimento: l’impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

a)

stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

b)

stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

c)

stabilimento di allevamento:

i)

lo stabilimento per l’allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo,

oppure

ii)

lo stabilimento per l’allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

d)

incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

10)

veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;

11)

laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;

12)

visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all’esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

13)

malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell’allegato V;

14)

focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9);

15)

quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un’osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell’allegato V;

16)

macellazione sanitaria: distruzione, soggetta a tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), di tutti i volatili e dei prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.

CAPO II

NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo 3

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1o luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell’allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi.

2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente al presente articolo, primo paragrafo, secondo comma, detto paragrafo possono:

a)

essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell’evoluzione della situazione in tale Stato membro; o

b)

essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.

Articolo 4

Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.

Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a)

le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli articoli 6, 15, 18 e 20. Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

Inoltre:

i)

le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8;

ii)

i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9;

iii)

il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10.

b)

Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli articoli 11, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

c)

Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

d)

per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione dell’articolo 13.

Articolo 6

Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito provengono:

a)

da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

i)

devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall’autorità competente, in virtù delle norme fissate nell’allegato II, capitolo I;

ii)

all’atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

iii)

devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

b)

da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.

Articolo 7

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, lettera a), punto i), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 8

1.   Al momento della spedizione, le uova da cova:

a)

provengono da branchi:

i)

che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’articolo 6, lettera a), punto i);

ii)

che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell’allegato III;

iii)

che:

sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all’atto di quest’esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa, oppure

sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l’ispezione più recente è effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato inoltre esamina i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

b)

essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;

c)

essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2.   Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell’incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l’incubatoio interessato e l’autorità o le autorità competenti per l’incubatoio e il branco di origine.

Articolo 9

I pulcini di un giorno:

a)

provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 8;

b)

soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III, qualora siano stati vaccinati;

c)

non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all’allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).

Articolo 10

Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito:

a)

ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’articolo 6, lettera a), punto i);

b)

soddisfa le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III qualora sia stato vaccinato;

c)

è stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

Articolo 11

Al momento della spedizione il pollame da macellazione proviene da un’azienda:

a)

in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;

b)

non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c)

in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

d)

situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Articolo 12

1.   Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento proviene da un’azienda:

a)

in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

b)

non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c)

in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

d)

situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2.   Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

1.   Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell’allegato II, capitolo III A, le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (10).

2.   La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire sono fissati sulla scorta del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3.   Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un’azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 14

1.   I requisiti degli articoli da 5 a 11 e dell’articolo 18 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità, purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1, al momento della spedizione, provengono da branchi:

a)

che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;

b)

esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

c)

che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III;

d)

non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

e)

situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un’infezione avente una prevalenza del 5 %.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

Articolo 15

1.   Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all’articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

a)

le uova da cova provengono da branchi che:

i)

non sono vaccinati, o

ii)

sono vaccinati con vaccino inattivato, o

iii)

sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b)

i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle e provengono da:

i)

uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e

ii)

incubatoi in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

c)

il pollame riproduttore e da reddito:

i)

non è vaccinato contro la malattia di Newcastle, e

ii)

è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un’azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell’azienda d’origine o eventualmente nella stazione di quarantena è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione viene introdotto nell’azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

iii)

è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

d)

il pollame da macellazione proviene da branchi che:

i)

se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), punto iii),

ii)

se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell’isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

2.   Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione, essi possono presentare un programma di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell’osservanza dei criteri indicati all’articolo 16, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all’articolo 17, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

a)

sul pollame non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (11);

b)

i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all’anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

c)

nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE.

3.   La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

a)

non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure

b)

vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

Articolo 16

1.   Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

a)

la situazione della malattia nel suo territorio;

b)

la giustificazione del programma, data l’entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

c)

la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

d)

i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

e)

le procedure di controllo del programma;

f)

le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

g)

le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all’atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2.   La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell’ambito nazionale.

3.   Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

1.   Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

a)

la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

b)

i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

c)

la durata del controllo effettuato;

d)

eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

e)

le norme che consentono di controllare l’assenza della malattia.

2.   La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell’ambito nazionale.

3.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

1.   I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati:

a)

in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere; oppure

b)

in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

2.   I contenitori di cui al paragrafo 1 in ogni caso:

a)

contengono solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

b)

hanno un’etichetta indicante:

i)

il nome dello Stato membro e della regione di origine;

ii)

il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2;

iii)

il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

iv)

la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

3.   Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figura figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:

a)

contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b)

recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2.

5.   Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva.

Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva.

Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

6.   Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:

a)

evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

b)

facilitare l’osservazione dei volatili;

c)

consentire la pulitura e la disinfezione.

7.   I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie sono, prima del carico e dopo lo scarico, puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 19

Il trasporto del pollame di cui all’articolo 18, paragrafo 5 è vietato attraverso zone infettate dall’influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

Articolo 20

Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

a)

conforme al modello appropriato previsto all’allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (12);

b)

firmato da un veterinario ufficiale;

c)

redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

d)

valido per la durata di cinque giorni;

e)

costituito da un unico foglio;

f)

previsto, generalmente, per un unico destinatario;

g)

recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

Articolo 21

Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all’articolo 20.

CAPO III

NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

Articolo 22

Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità soddisfano le condizioni fissate agli articoli da 23 a 26.

Articolo 23

1.   Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

2.   Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell’elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

a)

dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri;

b)

della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate nell’elenco dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

c)

della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali;

d)

della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

e)

dell’organizzazione e dell’attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;

f)

delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva;

g)

dell’osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui.

3.   L’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

1.   Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:

a)

nei quali l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nella direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (13) e nella direttiva 92/66/CEE, sono soggette a denuncia obbligatoria;

b)

che sono indenni dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

oppure

che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].

2.   La Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.

Articolo 25

1.   L’importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell’elenco compilato conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:

a)

prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

b)

soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.

2.   Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 26

1.   Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il certificato:

a)

è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

b)

è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;

c)

accompagna l’invio nel suo esemplare originale;

d)

attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l’importazione dal paese terzo;

e)

ha una validità di 5 giorni;

f)

è costituito da un unico foglio;

g)

è previsto per un unico destinatario;

h)

reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 27

Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese.

La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 28

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3, la Commissione può decidere di limitare l’importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.

2.   La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.

Articolo 29

Fatti salvi gli articoli 22, 24, 25 e 26, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 22, 24, 25 e 26. Norme particolareggiate per siffatte importazioni sono messe a punto contemporaneamente secondo la medesima procedura. Dette norme offrono, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l’eventuale presenza dell’influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.

Articolo 30

Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione è condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto.

Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31

Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (14) si applicano al pollame e alle uova da cova.

Articolo 32

Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

Articolo 33

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (15).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

Articolo 34

Le modifiche da apportare agli allegati da I a V, in particolare per adattarli all’evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell’incidenza economica delle malattie specifiche, sono decisi secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 35

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

La direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

Articolo 37

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2010.

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(3)  V. allegato VI, parte A.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(9)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(10)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 25.

(11)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(12)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(13)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(14)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(15)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:

a)

possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;

b)

controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;

c)

organizzano periodicamente prove comparative.


ALLEGATO II

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1.   Per ottenere il riconoscimento dell’autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

a)

devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;

b)

devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall’autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

c)

devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);

d)

devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell’applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all’autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,

e)

devono contenere solo il pollame.

2.   L’autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

CAPITOLO II

IMPIANTI E FUNZIONAMENTO

Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d’allevamento

1.   Impianti

a)

L’ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l’introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.

b)

Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario.

c)

Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2.   Governo dell’allevamento

a)

La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' «allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l’altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

b)

Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

dallo stabilimento stesso, e/o

da altri stabilimenti d’allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell’articolo 6, lettera a), e/o

da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.

c)

Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d)

I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e)

Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

f)

Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.

g)

Per ciascun branco viene tenuto un registro d’allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l’eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

le entrate e le uscite di volatili;

le prestazioni produttive;

la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

la provenienza del pollame;

la destinazione delle uova.

h)

In caso di malattia contagiosa del pollame, l’esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

Incubatoi

1.   Gli impianti

a)

Tra l’incubatoio e gli impianti d’allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

magazzinaggio e classificazione delle uova,

disinfezione,

preincubazione,

schiusa,

preparazione e condizionamento delle spedizioni.

b)

I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall’esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell’aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l’eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).

c)

Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2.   Il funzionamento

a)

Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.

b)

Le uova da cova devono provenire:

da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell’articolo 6, lettera a),

da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.

c)

Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d)

I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e)

Le operazioni di disinfezione riguardano:

le uova, dal momento dell’arrivo al processo di incubazione,

gli incubatoi, regolarmente,

i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

f)

Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell’incubatoio.

g)

Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l’autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.

h)

In un registro d’incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:

la provenienza delle uova e la data d’arrivo,

i risultati della schiusa,

le anomalie constatate,

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

gli eventuali programmi di vaccinazione,

il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

la destinazione dei pulcini di un giorno.

i)

In caso di malattia contagiosa del pollame, l’esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

Infezioni da Salmonella Pullorum Salmonella Gallinarum e Salmonella Arizonae

1.   Specie interessate

a)

Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.

b)

Per la Salmonella Arizonae: tacchini.

2.   Programma di controllo sanitario

a)

L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.

b)

I campioni da esaminare sono prelevati — secondo i casi — dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanugine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell’incubatoio, dalla lettiera o dall’acqua di abbeveraggio.

c)

Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell’infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia.

Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis

1.   Specie interessate

a)

Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum.

b)

Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis.

2.   Programma di controllo sanitario

a)

L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.

b)

I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.

c)

Gli esami per l’individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l’infezione durante i periodi d’allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C.   Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D.   Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l’autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l’estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un’unità di produzione all’altra.

CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1.   Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

a)

qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

b)

fino alla conclusione di un’indagine rispondente alla malattia:

in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;

se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;

se un contatto suscettibile di trasmettere l’infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

c)

fino all’esecuzione di nuovi esami, qualora l’esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un’infezione;

d)

fino all’applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

2.   Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato se:

a)

si manifesta l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;

b)

un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un’infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis,

c)

dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

3.   La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all’insorgenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l’esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;

b)

quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:

Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;

Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull’intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.


ALLEGATO III

REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

1.   In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d’origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso.

2.   I criteri di utilizzazione nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.


ALLEGATO IV

CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

(Modelli 1-6)

MODELLO 1

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MODELLO 2

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MODELLO 3

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MODELLO 4

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MODELLO 5

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MODELLO 6

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ALLEGATO V

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Influenza aviaria

Malattia di Newcastle


ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all’articolo 36)

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio

(GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

 

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio

(GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35).

limitatamente all’articolo 19, paragrafo 2

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio

(GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 90/539/CEE dall’articolo 26, paragrafo 2

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio

(GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

limitatamente all’articolo 7(B), secondo comma

Decisione 92/369/CEE della Commissione

(GU L 195 del 14.7.1992, pag. 25).

 

Direttiva 93/120/CE del Consiglio

(GU L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.E.I.2.A.4

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132).

 

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio

(GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19).

 

Decisione 2000/505/CE della Commissione

(GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).

limitatamente all’articolo 1 e all’allegato

Decisione 2001/867/CE della Commissione

(GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

limitatamente all’allegato III, punto 13

Atto di adesione del 2003, allegato II, Punto 6.B.I.17

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

 

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

limitatamente all’allegato, punto I.3

Decisione 2006/911/CE della Commissione

(GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41).

limitatamente all’allegato, punto 4

Decisione 2007/594/CE della Commissione

(GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33).

 

Decisione 2007/729/CE della Commissione

(GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

limitatamente all’allegato, punto 2

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio

(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).

limitatamente all’articolo 11

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all’articolo 36)

direttiva

termine di recepimento

90/539/CEE

1o maggio 1992

91/494/CEE

1o maggio 1992

91/496/CEE

1o luglio 1992

92/65/CEE

31 dicembre 1993

93/120/CE

1o gennaio 1995

1999/90/CE

30 giugno 2000

2006/104/CE

1o gennaio 2007

2008/73/CE

1o gennaio 2010


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 90/539/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)

Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)

Articolo 2, secondo comma, punto 16)

Articolo 2, secondo comma, punto 15)

Articolo 2, secondo paragrafo, punto 17)

Articolo 2, secondo comma, punto 16)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, lettera a), primo comma

Articolo 5, lettera a), primo comma

Articolo 5, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, lettera a), secondo comma, i), ii) e iii)

Articolo 5, lettere b), c) e d)

Articolo 5, lettere b), c) e d)

Articolo 6, punto 1, lettere a), b) e c)

Articolo 6, lettera a), i), ii) e iii)

Articolo 6, punto 2

Articolo 6, punto b)

Articolo 6 bis

Articolo 7

Articolo 7, primo comma, punto 1, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i)

Articolo 7, primo comma, punto 1, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii)

Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii)

Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, primo sottotrattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), primo trattino

Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), secondo trattino

Articolo 7, primo comma, punto 2

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, primo comma, punto 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9 bis

Articolo 9 ter

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 10 bis

Articolo 12

Articolo 10 ter

Articolo 13

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)

Articolo 11, paragrafo 2, sesto trattino

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), i), ii) e iii)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), i) e ii)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), i), ii) e iii)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), i) e ii)

Articolo 12, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), b) e c)

Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 12, paragrafo 3, i) e ii)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 13, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a g)

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dal primo al quarto trattino

Articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da i) a iv)

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 5, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b) e c)

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17, dal primo al settimo trattino

Articolo 20, lettere da a) a g)

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27 bis

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 32

Articolo 30, paragrafo 2

 (1)

Articolo 31

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 36

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 38

Allegato I, punto 2

Allegato I

Allegato II, capitoli I, II e III

Allegato II, capitolo I, II e III

Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), i) e ii)

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), primo e secondo trattino

Allegati III, IV e V

Allegati III, IV e V

Allegato VI

Allegato VII


(1)  di modifica alla direttiva 90/425/CEE.