ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.342.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 342

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ( 1 )

46

 

*

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ( 1 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha, fra i suoi compiti, quello di promuovere la crescita sostenibile nell’insieme della Comunità.

(2)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali. Gli impegni volontari ne costituiscono un elemento essenziale. In questo contesto si ritiene necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

(3)

La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, riconosce la necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l’industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La comunicazione invita la Commissione a riesaminare gli strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.

(4)

La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.

(5)

Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell’ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell’applicazione della legislazione. Nell’intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a equivalenti sistemi di gestione ambientale quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

(6)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (5), prevede che la Commissione riesamini EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

(7)

L’applicazione dei sistemi di gestione ambientale, incluso il sistema EMAS come istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, ha dimostrato l’efficacia di tali sistemi nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. È tuttavia necessario aumentare il numero delle organizzazioni partecipanti al sistema onde ottenere un migliore impatto globale dei miglioramenti ambientali. A tal fine, è opportuno sfruttare l’esperienza maturata con l’applicazione del suddetto regolamento per rafforzare la capacità di EMAS di migliorare la prestazione ambientale complessiva delle organizzazioni.

(8)

È opportuno incentivare le organizzazioni ad aderire a EMAS su base volontaria, dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi e immagine, purché siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

(9)

È opportuno che EMAS sia accessibile a tutte le organizzazioni, situate all’interno e all’esterno della Comunità, che svolgono attività aventi un impatto ambientale. EMAS dovrebbe fornire a tali organizzazioni uno strumento per gestire tale impatto e migliorare globalmente le prestazioni ambientali.

(10)

È opportuno incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l’istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11)

Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Occorre prendere in considerazione i collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale.

(12)

Le organizzazioni con siti in uno o più Stati membri dovrebbero essere autorizzate a registrare tutti i siti o una parte di essi nell’ambito di un’unica registrazione.

(13)

È opportuno rafforzare il meccanismo finalizzato a stabilire la conformità, da parte dell’organizzazione, a tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente per rafforzare la credibilità di EMAS e, in particolare, per consentire agli Stati membri di ridurre l’onere amministrativo delle organizzazioni registrate mediante deregolamentazione o semplificazione degli obblighi.

(14)

Il processo di attuazione del sistema EMAS dovrebbe prevedere la partecipazione del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

(15)

Il logo EMAS dovrebbe essere uno strumento interessante di comunicazione e commercializzazione per le organizzazioni finalizzato a sensibilizzare gli acquirenti e le altre parti interessate nei confronti del sistema EMAS. Le regole che disciplinano l’uso del logo EMAS dovrebbero essere semplificate attraverso il ricorso ad un unico logo e dovrebbero essere eliminate le restrizioni attualmente esistenti salvo quelle afferenti al prodotto e all’imballaggio. Ciò non dovrebbe ingenerare confusione con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

(16)

I costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti. Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni.

(17)

È opportuno che le organizzazioni predispongano e rendano pubbliche, a scadenze periodiche, dichiarazioni ambientali finalizzate a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.

(18)

Per garantire che le informazioni siano pertinenti e comparabili, le relazioni sulle prestazioni ambientali dovrebbero basarsi su indicatori generici e settoriali di prestazione riguardanti alcuni settori ambientali principali a livello di processo e di prodotto e fondati su parametri di riferimento e scale di valori adeguati. Ciò dovrebbe servire alle organizzazioni per comparare le proprie prestazioni ambientali sia nell’arco di diversi periodi di riferimento sia con le prestazioni ambientali di altre organizzazioni.

(19)

È opportuno elaborare documenti di riferimento comprendenti buone prassi per la gestione ambientale e indicatori di prestazione ambientale per settori specifici attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri. Tali documenti dovrebbero aiutare le organizzazioni a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un determinato settore.

(20)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6), organizza l’accreditamento a livello nazionale ed europeo e definisce il quadro di riferimento generale per l’accreditamento. Il presente regolamento dovrebbe completare le norme citate nella misura necessaria, tenendo conto delle specificità del sistema EMAS, quale la necessità di garantire un elevato livello di credibilità nei confronti delle parti interessate, soprattutto gli Stati membri, e, se opportuno, dovrebbe definire norme più specifiche. Le disposizioni di EMAS dovrebbero garantire e migliorare continuamente le competenze dei verificatori ambientali mettendo a disposizione un sistema di accreditamento o di abilitazione imparziale e indipendente, e offrendo attività di formazione e un controllo adeguato delle attività dei verificatori, assicurando in tal modo la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che aderiscono a EMAS.

(21)

Qualora uno Stato membro decida di non usare l’accreditamento per EMAS, dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(22)

È opportuno che le attività di promozione e sostegno siano intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione.

(23)

Fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi a favore delle organizzazioni registrate, come l’accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell’ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell’industria, purché le organizzazioni siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

(24)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione predispongano e applichino misure specifiche volte a incentivare una più ampia adesione delle organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, al sistema EMAS.

(25)

Al fine di garantire un’applicazione armonizzata del presente regolamento, è opportuno che la Commissione predisponga documenti di riferimento settoriali nell’area disciplinata dal presente regolamento, sulla base di un programma di priorità.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato, se opportuno, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, alla luce dell’esperienza acquisita.

(27)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 761/2001 che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(28)

Poiché il presente regolamento contiene elementi utili della raccomandazione della Commissione 2001/680/CE, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 (7), e della raccomandazione della Commissione 2003/532/CE, del 10 luglio 2003, orientamenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l’uso di indicatori di prestazioni ambientali (8), tali atti non dovrebbero essere più utilizzati perché sostituiti dal presente regolamento.

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la creazione di un unico sistema credibile che eviti l’istituzione di vari sistemi nazionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(31)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti, preparare documenti di riferimento settoriali, riconoscere la conformità dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di parte di essi, alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento e modificare gli allegati da I a VIII. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(32)

Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento sia in atto, è opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione dodici mesi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per modificare le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti secondo le corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Nel corso dei suddetti dodici mesi gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti devono poter continuare ad applicare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 761/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS», al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.

EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;

2)

«prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;

3)

«rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;

4)

«aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;

5)

«aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;

6)

«aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;

7)

«aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione;

8)

«impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;

9)

«analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;

10)

«programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;

11)

«obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;

12)

«traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;

13)

«sistema di gestione ambientale», la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;

14)

«migliore pratica di gestione ambientale», il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;

15)

«modifica sostanziale», qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana;

16)

«audit ambientale interno», una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;

17)

«auditor», un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

18)

«dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:

a)

struttura e attività;

b)

politica ambientale e sistema di gestione ambientale;

c)

aspetti e impatti ambientali;

d)

programma, obiettivi e traguardi ambientali;

e)

prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

19)

«dichiarazione ambientale aggiornata», l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

20)

«verificatore ambientale»,

a)

un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;

21)

«organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

22)

«sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;

23)

«distretto», un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione ambientale;

24)

«verifica», la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit ambientale interno di un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

25)

«convalida», la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;

26)

«autorità responsabili dell’applicazione della legge», le autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legge;

27)

«indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;

28)

«organizzazione di piccole dimensioni»,

a)

le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (10); oppure

b)

le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:

i)

governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;

ii)

persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;

iii)

persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);

29)

«registrazione cumulativa», una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi;

30)

«organismo di accreditamento», l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività;

31)

«organismo di abilitazione», l’organismo designato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

CAPO II

REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

Articolo 3

Determinazione dell’organismo competente

1.   Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo.

2.   Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri o paesi terzi può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi.

Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.

3.   Le domande di registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità, inclusa la registrazione cumulativa relativa unicamente a siti ubicati al di fuori della Comunità, sono presentate a qualsiasi organismo competente in tali Stati membri incaricato della registrazione delle suddette organizzazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.

Tali organizzazioni garantiscono che i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione siano accrediti o abilitati nello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

Articolo 4

Preparativi per la registrazione

1.   Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:

a)

svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al punto A.3.1 dell’allegato II;

b)

in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

c)

effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III;

d)

predispongono una dichiarazione ambientale in conformità dell’allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente.

2.   Le organizzazioni possono ricorrere all’assistenza di cui all’articolo 32 che è disponibile nello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.

3.   Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.

4.   Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell’applicazione della legge informazioni a norma dell’articolo 32 o al verificatore ambientale.

Le organizzazioni situate al di fuori della Comunità fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione viene effettuata con riferimento al pertinente documento.

5.   L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.

Articolo 5

Domanda di registrazione

1.   Le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti dall’articolo 4 possono presentare domanda di registrazione.

2.   La domanda è presentata all’organismo competente determinato a norma dell’articolo 3 e comprende i seguenti elementi:

a)

la dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico o cartaceo;

b)

la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, firmata dal verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale;

c)

un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime indicate nell’allegato VI;

d)

prova del pagamento dei diritti applicabili, se del caso.

3.   La domanda è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

CAPO III

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE

Articolo 6

Rinnovo della registrazione EMAS

1.   Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:

a)

fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;

b)

predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

c)

trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;

d)

trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

e)

versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, negli anni successivi un’organizzazione registrata:

a)

in conformità del programma di audit, svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

b)

predispone una dichiarazione ambientale aggiornata in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

c)

trasmette la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata all’organismo competente;

d)

trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

e)

versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.

3.   Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo della registrazione.

Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale e alla dichiarazione ambientale aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni.

Le organizzazioni registrate specificano il modo in cui garantiscono l’accesso pubblico nel modulo di cui all’allegato VI.

Articolo 7

Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.   Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a quattro anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni, purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

non esistono rischi ambientali significativi;

b)

l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’articolo 8; e

c)

l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Per presentare la domanda di cui al primo comma, l’organizzazione può utilizzare il modulo di cui all’allegato VI.

2.   L’organismo competente respinge la richiesta se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte. Esso trasmette un’informazione motivata all’organizzazione.

3.   Le organizzazioni che beneficiano dell’estensione sino a due anni di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.

Articolo 8

Modifiche sostanziali

1.   Ove un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

2.   In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione aggiorna l’analisi ambientale iniziale, modifica la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale e rivede e aggiorna di conseguenza l’intera dichiarazione ambientale.

3.   Tutti i documenti modificati e aggiornati ai sensi del paragrafo 2 sono verificati e convalidati entro sei mesi.

4.   Dopo la convalida, l’organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.

Articolo 9

Audit ambientale interno

1.   Le organizzazioni registrate definiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, o a quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit ambientale interno conformemente ai requisiti dell’allegato III.

2.   L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit da formulare un giudizio obiettivo.

3.   Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit, o ciclo di audit, e la relativa frequenza per ciascuna attività.

4.   Al termine di ciascun audit, o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit.

5.   L’auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata.

6.   In seguito al processo di audit, l’organizzazione prepara e mette in atto un opportuno piano d’azione.

7.   L’organizzazione mette in atto meccanismi adeguati a garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.

Articolo 10

Uso del logo EMAS

1.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.

Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione.

2.   Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V.

3.   Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.

4.   Il logo EMAS non è usato:

a)

sui prodotti o sui loro imballaggi; né

b)

in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

5.   Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:

a)

precise;

b)

dimostrate e verificabili;

c)

pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;

d)

rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione;

e)

difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e

f)

significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.

CAPO IV

NORME APPLICABILI AGLI ORGANISMI COMPETENTI

Articolo 11

Designazione e ruolo degli organismi competenti

1.   Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità in conformità del presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che gli organismi competenti da essi designati provvedano e siano responsabili della registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori della Comunità in conformità del presente regolamento.

Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e la relativa conservazione, comprese la sospensione e la cancellazione.

2.   Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali.

3.   La composizione degli organismi competenti ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità.

4.   Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.

5.   Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla valutazione inter pares periodica di cui all’articolo 17.

Articolo 12

Obblighi concernenti la procedura di registrazione

1.   Gli organismi competenti istituiscono procedure per la registrazione delle organizzazioni. In particolare, fissano regole per:

a)

tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, compresi gli organismi di accreditamento e di abilitazione e le autorità responsabili dell’applicazione della legge e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in relazione alle organizzazioni che presentano domanda di registrazione o a quelle già registrate;

b)

rifiutare, sospendere o cancellare la registrazione delle organizzazioni; e

c)

gestire i ricorsi e i reclami presentati contro le loro decisioni.

2.   Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente informazioni sulle modalità per ottenere la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata e, in caso di modifica, aggiornano tale registro con frequenza mensile.

Il registro è disponibile al pubblico su un sito Internet.

3.   Ogni mese gli organismi competenti comunicano alla Commissione le modifiche apportate al registro di cui al paragrafo 2, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali secondo quanto deciso dagli Stati membri interessati.

Articolo 13

Registrazione delle organizzazioni

1.   Gli organismi competenti esaminano le domande di registrazione delle organizzazioni secondo le procedure istituite a tal fine.

2.   Quando un’organizzazione presenta una domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’organismo competente ha ricevuto una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti elencati all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

b)

l’organismo competente ha accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;

c)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

d)

non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;

e)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e

f)

l’organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.

3.   L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo EMAS.

4.   Se un organismo competente giunge alla conclusione che l’organizzazione che presenta la domanda non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 2, respinge la domanda di registrazione e trasmette una giustificazione motivata all’organizzazione.

5.   Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza scritto dall’organismo di accreditamento o di abilitazione che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione che presenta la domanda di registrazione, esso rifiuta la registrazione di tale organizzazione. L’organismo competente invita l’organizzazione a presentare una nuova domanda di registrazione.

6.   Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al rifiuto della registrazione di un’organizzazione, gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l’organizzazione.

Articolo 14

Rinnovo della registrazione dell’organizzazione

1.   L’organismo competente rinnova la registrazione di un’organizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’organismo competente ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), o una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

b)

l’organismo competente ha ricevuto un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d);

c)

l’organismo competente non è in possesso di elementi che provino che la verifica e la convalida non sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;

d)

l’organismo competente non è in possesso di evidenze che attestino l’inosservanza da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

e)

non vi sono reclami pertinenti delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;

f)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e

g)

l’organismo competente ha ricevuto i diritti per il rinnovo della registrazione, se del caso.

2.   L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuto rinnovo della sua registrazione.

Articolo 15

Sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro

1.   Se un organismo competente ritiene che un’organizzazione registrata non rispetta il presente regolamento, offre all’organizzazione interessata la possibilità di esprimersi in merito. Se quest’ultima non fornisce chiarimenti soddisfacenti, la registrazione è cancellata o sospesa.

2.   Se un organismo competente riceve dall’organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione che ha ottenuto la registrazione, la registrazione è sospesa.

3.   Un’organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro due mesi dalla richiesta non presenta all’organismo competente:

a)

la dichiarazione ambientale convalidata, una dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 25, paragrafo 9;

b)

un modulo contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

4.   Se un organismo competente viene informato dall’autorità responsabile dell’applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte dell’organizzazione, esso sospende o cancella, secondo il caso, il riferimento nel registro a tale organizzazione.

5.   Se un organismo competente decide di sospendere o cancellare una registrazione è tenuto a considerare almeno i seguenti elementi:

a)

gli effetti ambientali conseguenti all’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;

b)

la prevedibilità dell’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione o le circostanze che possono determinare tale situazione;

c)

precedenti episodi di inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione; e

d)

la situazione particolare dell’organizzazione.

6.   Al fine di ottenere le evidenze necessarie all’adozione della propria decisione in merito alla sospensione o alla cancellazione di un’organizzazione dal registro, l’organismo competente consulta le parti interessate, compresa l’organizzazione medesima.

7.   Se un organismo competente ha ricevuto materiale, diverso dal rapporto scritto di sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione, che prova che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, esso consulta l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza del verificatore ambientale.

8.   L’organismo competente motiva i provvedimenti adottati.

9.   L’organismo competente informa adeguatamente l’organizzazione in merito alla consultazione delle parti interessate.

10.   La sospensione della registrazione di un’organizzazione è revocata quando l’organismo competente accerta che l’organizzazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16

Forum degli organismi competenti

1.   Gli organismi competenti istituiscono un Forum degli organismi competenti di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «il Forum degli organismi competenti», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

Il Forum degli organismi competenti adotta il proprio regolamento interno.

2.   Gli organismi competenti di ciascuno Stato membro partecipano al Forum degli organismi competenti. Se in uno stesso Stato membro esistono vari organismi competenti si adottano le misure adeguate affinché tutti questi organismi siano informati delle attività del Forum degli organismi competenti.

3.   Il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità.

Il Forum degli organismi competenti trasmette alla Commissione i documenti di orientamento e i documenti riguardanti la valutazione inter pares.

4.   Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 17

Valutazione inter pares degli organismi competenti

1.   Il Forum degli organismi competenti organizza una valutazione inter pares per valutare la conformità del sistema di registrazione di ciascun organismo competente al presente regolamento e per definire un approccio armonizzato ai fini dell’applicazione delle regole in materia di registrazione.

2.   La valutazione inter pares si svolge regolarmente e almeno ogni quattro anni e include una valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 12, 13 e 15. Tutti gli organismi competenti vi partecipano.

3.   La Commissione istituisce le procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

4.   Le procedure di cui al paragrafo 3 sono stabilite prima dello svolgimento della prima valutazione inter pares.

5.   Il Forum degli organismi competenti presenta una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

Tale relazione è resa pubblica previa approvazione da parte del Forum degli organismi competenti e del comitato di cui al primo comma.

CAPO V

VERIFICATORI AMBIENTALI

Articolo 18

Compiti dei verificatori ambientali

1.   I verificatori ambientali valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

2.   I verificatori ambientali verificano quanto segue:

a)

il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata;

b)

il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente;

c)

il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; e

d)

l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti:

i)

la dichiarazione ambientale;

ii)

la dichiarazione ambientale aggiornata;

iii)

eventuali informazioni ambientali da convalidare.

3.   In particolare, i verificatori ambientali verificano l’adeguatezza dell’analisi ambientale iniziale, o dell’audit o di altre procedure attuate dall’organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure.

4.   I verificatori ambientali verificano l’attendibilità dei risultati dell’audit interno. A tal fine, essi si avvalgono, ove opportuno, di controlli a campione.

5.   Il verificatore ambientale, al momento della verifica effettuata ai fini della preparazione per la registrazione di un’organizzazione, controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a)

esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

b)

esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell’allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi;

c)

completamento del riesame della direzione di cui all’allegato II, parte A; e

d)

preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

6.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi i seguenti requisiti:

a)

l’organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

b)

l’organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell’allegato III;

c)

l’organizzazione ha completato un riesame della direzione; e

d)

l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

7.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a)

l’organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

b)

l’organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; e

c)

l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell’allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.

Articolo 19

Frequenza della verifica

1.   Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l’organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2.   Il verificatore ambientale convalida, ad intervalli non superiori a dodici mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata.

Se del caso, si applica la deroga di cui all’articolo 7.

Articolo 20

Requisiti per i verificatori ambientali

1.   Per ottenere un accreditamento o un’abilitazione a norma del presente regolamento, l’aspirante verificatore ambientale presenta domanda all’organismo di accreditamento o di abilitazione dal quale intende essere accreditato o abilitato.

La domanda precisa la portata per la quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (11).

2.   Il verificatore ambientale fornisce all’organismo di accreditamento o di abilitazione adeguata prova della propria competenza, ivi incluse le conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti per quanto riguarda i seguenti campi:

a)

il presente regolamento;

b)

il funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale;

c)

i pertinenti documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 46, ai fini dell’applicazione del presente regolamento;

d)

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’attività soggetta a verifica e convalida;

e)

gli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;

f)

gli aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell’attività soggetta a verifica e convalida;

g)

il funzionamento generale dell’attività soggetta a verifica e convalida per valutare l’idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all’interazione tra l’ambiente e l’organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi:

i)

le tecnologie utilizzate dall’organizzazione;

ii)

la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività;

iii)

le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l’ambiente;

iv)

le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi;

v)

le tecnologie per la riduzione e il controllo dell’inquinamento;

h)

i requisiti e i metodi dell’audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l’identificazione di corretti risultati e conclusioni dell’audit e la preparazione e presentazione di rapporti di audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell’audit di verifica;

i)

l’audit delle informazioni, la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di ipotesi e di stime;

j)

la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell’adozione di decisioni in ambito ambientale.

3.   Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di realizzare uno sviluppo professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all’organismo di accreditamento o di abilitazione di valutare tale sviluppo.

4.   Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, specialmente dall’auditor o consulente dell’organizzazione, imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

5.   Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo.

6.   Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ivi inclusi meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di verifica e convalida.

7.   Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le responsabilità all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo stato giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.

L’organigramma è reso disponibile su richiesta.

8.   La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento o dell’abilitazione e attraverso la sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione.

Articolo 21

Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale

Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale, oltre a conformarsi alle prescrizioni enunciate all’articolo 20, sono tenute a:

a)

possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state abilitate;

b)

possedere un’abilitazione per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.

Articolo 22

Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi

1.   Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi.

2.   Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 21, anche i seguenti requisiti:

a)

conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;

b)

conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.

3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti.

La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.

Articolo 23

Sorveglianza dei verificatori ambientali

1.   La sorveglianza delle attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali:

a)

nello Stato membro in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione;

b)

in un paese terzo, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione al verificatore ambientale per tali attività;

c)

in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui la verifica ha luogo.

2.   Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione responsabile della sorveglianza delle sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica.

3.   Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento o di abilitazione di tutte le modifiche atte a influenzare l’accreditamento o l’abilitazione o la portata degli stessi.

4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione, a intervalli periodici non superiori a 24 mesi, provvede a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti di accreditamento o di abilitazione e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese.

5.   La sorveglianza può consistere in un audit documentale, in un controllo a campione presso le organizzazioni, in questionari, in un’analisi delle dichiarazioni ambientali o delle dichiarazioni ambientali aggiornate convalidate dal verificatore ambientale e in un’analisi dei rapporti di verifica.

La sorveglianza è proporzionata alle attività svolte dal verificatore ambientale.

6.   Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento o di abilitazione a sorvegliare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida.

7.   Ogni decisione dell’organismo di accreditamento o di abilitazione di revocare o sospendere l’accreditamento o l’abilitazione o di limitarne la portata può essere adottata soltanto dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato.

8.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata.

In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Articolo 24

Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione

1.   Il verificatore ambientale accreditato o abilitato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione di quest’ultimo, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

informazioni dettagliate sul suo accreditamento o sulla sua abilitazione, le sue competenze, in particolare la conoscenza degli obblighi normativi relativi all’ambiente e della lingua ufficiale dell’altro Stato membro, ed eventualmente la composizione della sua squadra;

b)

i luoghi e i tempi delle attività di verifica e di convalida;

c)

l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione.

La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni attività di verifica o convalida.

2.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sui necessari obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, soltanto qualora tali condizioni non pregiudichino il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione.

4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l’organismo di accreditamento o di abilitazione non sia in grado di espletare i propri compiti in conformità dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata.

5.   Gli organismi di accreditamento o di abilitazione non impongono diritti discriminatori per la notifica e la sorveglianza.

6.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Articolo 25

Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida

1.   Il verificatore ambientale opera nell’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione ottenuti, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione.

Tale accordo:

a)

definisce l’ambito delle attività;

b)

precisa le condizioni volte a permettere al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale; e

c)

impegna l’organizzazione a prestare la necessaria cooperazione.

2.   Il verificatore ambientale garantisce che i componenti dell’organizzazione siano definiti senza ambiguità e corrispondano all’effettiva suddivisione delle attività.

La dichiarazione ambientale specifica chiaramente le diverse parti dell’organizzazione soggette a verifica o a convalida.

3.   Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all’articolo 18.

4.   Nell’ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intervista il personale.

5.   Prima della visita del verificatore ambientale l’organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata.

6.   Il verificatore ambientale elabora per l’organizzazione una relazione scritta sull’esito della verifica, nella quale precisa:

a)

tutti i punti attinenti all’attività che ha svolto;

b)

una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, corredata da evidenze, risultati e conclusioni;

c)

il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell’organizzazione;

d)

se del caso, problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente.

7.   In caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, la relazione precisa inoltre:

a)

i risultati e le conclusioni sulla non conformità da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;

b)

i punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata.

8.   Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica e della convalida confermi che:

a)

le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento; e

b)

nessun elemento indica che l’organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

9.   Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia una dichiarazione sottoscritta di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al presente regolamento.

10.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Le attività di verifica o di convalida sono soggette alla sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale tali attività si svolgono. L’inizio dell’attività è comunicato all’organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui all’articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 26

Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni

1.   Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

a)

canali di comunicazioni immediati;

b)

personale polivalente;

c)

formazione sul posto di lavoro;

d)

capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e

e)

documentazione limitata delle procedure.

2.   Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni.

3.   Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l’efficacia del sistema, compresa l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che siano proporzionate all’entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.

Articolo 27

Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

1.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.

3.   Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO E DI ABILITAZIONE

Articolo 28

Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione

1.   Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono designare un organismo di abilitazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, incaricato di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’accreditamento o l’abilitazione di persone fisiche come verificatori ambientali.

4.   Gli organismi di accreditamento e di abilitazione valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti.

5.   L’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato in funzione della competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.

6.   Gli organismi di accreditamento e di abilitazione istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento o l’abilitazione, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali e per la sorveglianza di questi ultimi.

Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati o abilitati.

7.   Se la domanda di accreditamento o di abilitazione è respinta, l’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.

8.   Gli organismi di accreditamento o di abilitazione istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e la portata del loro accreditamento o abilitazione nei rispettivi Stati membri e comunicano le modifiche apportate a tale elenco ogni mese direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, in base alla decisione dello Stato membro interessato, alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale essi sono ubicati.

9.   Nell’ambito delle regole e delle procedure in materia di sorveglianza delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di accreditamento e di abilitazione stilano un rapporto di sorveglianza in cui, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscono che:

a)

le attività non sono state svolte dal verificatore ambientale attività in maniera sufficientemente adeguata ad assicurare che l’organizzazione rispetti le prescrizioni del presente regolamento; o

b)

il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.

Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione, ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento o all’abilitazione.

Articolo 29

Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione

1.   Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento o di abilitazione possa disporre delle evidenze necessarie per decidere.

2.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e, se del caso, del processo di discussione con la competente autorità responsabile dell’applicazione della legge.

3.   L’accreditamento o l’abilitazione sono sospesi o revocati fino a quando non si ottengono garanzie sulla conformità al presente regolamento da parte dei verificatori ambientali, come opportuno, in funzione del tipo e dell’entità dell’inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.

4.   La sospensione dell’accreditamento o dell’abilitazione è revocata se l’organismo di accreditamento o di abilitazione accerta che il verificatore ambientale rispetta il presente regolamento.

Articolo 30

Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1.   È istituito un Forum costituito da tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

2.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di garantire l’uniformità delle procedure in materia di:

a)

accreditamento o abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, comprese le procedure di diniego, sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione;

b)

sorveglianza delle attività svolte dai verificatori ambientali accreditati o abilitati.

3.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione elabora documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione.

4.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione adotta il proprio regolamento interno.

5.   I documenti di orientamento di cui al paragrafo 3 e il regolamento interno di cui al paragrafo 4 sono trasmessi alla Commissione.

6.   Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 31

Valutazione inter pares degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1.   La valutazione inter pares riguardante l’accreditamento e l’abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, che il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di organizzare, viene svolta a intervalli regolari, almeno ogni quattro anni, e comprende la valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 28 e 29.

Tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione partecipano alla valutazione inter pares.

2.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione trasmette una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

Tale relazione è resa disponibile al pubblico dopo essere stata approvata dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione e dal comitato di cui al primo comma.

CAPO VII

NORME APPLICABILI AGLI STATI MEMBRI

Articolo 32

Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

1.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.

2.   L’assistenza comprende i seguenti elementi:

a)

informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

b)

individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

3.   Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

5.   Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità responsabili dell’applicazione della legge comunichino all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte delle organizzazioni registrate.

La competente autorità responsabile dell’applicazione della legge informa l’organismo competente al più presto e comunque entro un mese dal momento in cui ha appreso dell’inosservanza delle disposizioni.

Articolo 33

Promozione di EMAS

1.   Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38.

2.   A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.

Articolo 34

Informazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare:

a)

il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;

b)

le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento.

2.   Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS.

Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.

Articolo 35

Attività di promozione

1.   Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere:

a)

la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate;

b)

lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;

c)

l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS;

d)

la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.

2.   Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.

Articolo 36

Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso:

a)

l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;

b)

l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione;

c)

la promozione di misure di assistenza tecnica.

Articolo 37

Distretto e approccio per fasi

1.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni, perché soddisfino i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Ciascuna organizzazione del distretto viene registrata separatamente.

2.   Gli Stati membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare, essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS.

3.   I sistemi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto se organizzazioni di piccole dimensioni.

Articolo 38

EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità

1.   Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:

a)

considerata nell’elaborazione di nuova legislazione;

b)

utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;

c)

presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici.

2.   Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS.

Tali provvedimenti possono includere, tra l’altro:

a)

la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti,

b)

una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.

Articolo 39

Diritti

1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di diritti tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

i costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’articolo 32;

b)

i costi sostenuti in relazione all’accreditamento, all’abilitazione e al controllo dei verificatori ambientali;

c)

i costi interenti alla registrazione, al rinnovo, alla sospensione e alla cancellazione della registrazione da parte degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione di tali processi per le organizzazioni situate al di fuori della Comunità.

L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni siano informate su tutti i diritti applicabili.

Articolo 40

Inosservanza

1.   Gli Stati membri adottano le opportune misure giuridiche o amministrative in caso di inosservanza del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri adottano disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento.

È possibile avvalersi delle disposizioni adottate in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (12).

Articolo 41

Informazione e comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la struttura e le procedure che regolano il funzionamento degli organismi competenti e degli organismi di accreditamento e abilitazione e aggiornano tali informazioni, ove opportuno.

2.   Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate sulle misure adottate a norma del presente regolamento.

In tali comunicazioni gli Stati membri tengono conto della relazione più recente che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.

CAPO VIII

NORME APPLICABILI ALLA COMMISSIONE

Articolo 42

Informazione

1.   La Commissione informa:

a)

il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;

b)

le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento.

2.   La Commissione conserva e rende disponibile al pubblico:

a)

un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione;

b)

una banca dati delle dichiarazioni ambientali in formato elettronico;

c)

una banca dati delle migliori pratiche relative ad EMAS, compresi tra l’altro strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni;

d)

un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività.

Articolo 43

Collaborazione e coordinamento

1.   La Commissione promuove, ove opportuno, la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di ottenere un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di:

a)

registrazione delle organizzazioni;

b)

verificatori ambientali;

c)

informazioni e assistenza di cui all’articolo 32.

2.   Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell’articolo 45 o equivalenti come condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di lavori e di servizi.

Articolo 44

Integrazione di EMAS in altre politiche e strumenti della Comunità

La Commissione esamina in quale modo la registrazione EMAS ai sensi del presente regolamento possa essere:

1)

considerata nell’elaborazione di nuova legislazione e nella revisione della legislazione vigente, in particolare in termini di semplificazione degli obblighi e di miglioramento della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;

2)

utilizzata come strumento per l’applicazione ed il controllo del rispetto della legislazione.

Articolo 45

Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale

1.   Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.

2.   Nella richiesta gli Stati membri precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale e i corrispondenti requisiti del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri dimostrano l’equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale interessato con il presente regolamento.

4.   La Commissione, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all’articolo 49, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

a)

ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;

b)

ha dimostrato adeguatamente l’equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.

5.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di EMAS di cui all’allegato I cui tali riferimenti si riferiscono, e i requisiti per l’accreditamento o l’abilitazione riconosciuti.

Articolo 46

Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali

1.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:

a)

la migliore pratica di gestione ambientale;

b)

indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;

c)

ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

La Commissione può anche elaborare documenti di riferimento per uso intersettoriale.

2.   La Commissione tiene conto dei documenti di riferimento e degli indicatori di prestazione ambientale esistenti elaborati conformemente ad altre politiche e strumenti ambientali nella Comunità o a norme internazionali.

3.   Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali.

Il piano di lavoro è reso pubblico ed è aggiornato regolarmente.

4.   La Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità.

5.   La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS.

Le linee guida sono disponibili in linea e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

6.   I documenti elaborati a norma dei paragrafi 1 e 4 sono presentati per l’adozione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 47

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti adottati a norma del presente capo nonché le informazioni che le sono pervenute dagli Stati membri a norma dell’articolo 41.

La relazione comprende una valutazione dell’impatto del sistema sull’ambiente e l’evoluzione del numero degli aderenti a tale sistema.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Modifica degli allegati

1.   La Commissione può modificare, ove necessario o opportuno, gli allegati alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l’efficacia del presente regolamento.

2.   Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 49

Procedure di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 50

Riesame

La Commissione riesamina il sistema EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali entro l’11 gennaio 2015. A tal fine tiene conto delle relazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.

Articolo 51

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   I seguenti atti sono abrogati:

a)

regolamento (CE) n. 761/2001;

b)

decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (13);

c)

decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano ad esercitare le loro attività. Gli Stati membri modificano le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi entro l’11 gennaio 2011;

b)

le organizzazioni registrate in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS. Al momento della successiva verifica di un’organizzazione il verificatore ambientale controlla se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento. Se tale verifica è prevista prima dell’11 luglio 2010 la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti;

c)

i verificatori ambientali accreditati a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 761/2001 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120 del 28.5.2009, pag. 56.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1

(8)  GU L 184 del 23.7.2003, pag. 19.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(12)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(13)  GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24.

(14)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63.


ALLEGATO I

ANALISI AMBIENTALE

L’analisi ambientale comprende le seguenti aree:

1.

Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Oltre a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili, l’organizzazione precisa altresì come sia possibile dimostrare la sua conformità ai vari obblighi.

2.

Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi.

Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo l’organizzazione prende in esame i seguenti elementi:

i)

potenzialità di causare un danno ambientale;

ii)

fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale;

iii)

entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti;

iv)

esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;

v)

importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione.

a)

Aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.

Tutte le organizzazioni sono tenute a considerare gli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.

Gli aspetti ambientali diretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

i)

obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni;

ii)

emissioni in atmosfera;

iii)

scarichi nelle acque;

iv)

produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi;

v)

uso e contaminazione del suolo;

vi)

uso di risorse naturali e di materie prime (compresa l’energia);

vii)

uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;

viii)

questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre);

ix)

aspetti legati ai trasporti (sia per beni che per servizi);

x)

rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza;

xi)

effetti sulla biodiversità.

b)

Aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione che intende ottenere la registrazione EMAS.

È essenziale che le organizzazioni che non fanno parte del settore industriale, come le amministrazioni locali o gli istituti finanziari, considerino anche gli aspetti ambientali connessi con la loro attività principale. In tal senso non è sufficiente limitare l’inventario agli aspetti ambientali del sito e delle strutture dell’organizzazione.

Gli aspetti ambientali indiretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

i)

aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti);

ii)

investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;

iii)

nuovi mercati;

iv)

scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);

v)

decisioni amministrative e di programmazione;

vi)

assortimento dei prodotti;

vii)

prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi connessi alle procedure di appalto sono stati identificati e che tali impatti ambientali significativi associati a questi aspetti sono affrontati nell’ambito del sistema di gestione. L’organizzazione dovrebbe impegnarsi ad assicurare che i fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.

Nel caso degli aspetti ambientali indiretti, l’organizzazione valuta quanta influenza può avere su tali aspetti e i provvedimenti che può adottare per ridurre l’impatto ambientale.

3.

Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale

L’organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo.

I criteri elaborati da un’organizzazione tengono conto della legislazione comunitaria e sono generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.

Gli aspetti di cui tener conto nella definizione dei criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

a)

informazioni sullo stato dell’ambiente per determinare le attività, i prodotti e i servizi dell’organizzazione che possono avere un impatto ambientale;

b)

dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata e su scarichi, rifiuti e emissioni in termini di rischio;

c)

pareri dei soggetti interessati;

d)

attività ambientali dell’organizzazione già disciplinate;

e)

attività di approvvigionamento;

f)

progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell’organizzazione;

g)

attività dell’organizzazione che presentano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.

Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l’organizzazione non esamina solo le condizioni operative normali ma anche quelle di avviamento e arresto e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Si tiene conto delle attività passate, presenti e programmate.

4.

Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti.

5.

Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.


ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto

I requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004. Tali requisiti sono riportati nella colonna di sinistra della tabella che segue, che costituisce la parte A del presente allegato.

Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori elementi direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004. Tali ulteriori requisiti sono riportati nella colonna di destra della tabella che segue e costituiscono la parte B del presente allegato.

PARTE A

Requisiti del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2004

PARTE B

Ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto

Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004, che sono descritti nella sezione 4 della norma europea (1) e integralmente riportati di seguito.

 

A.

Requisiti del sistema di gestione ambientale

 

A.1.

Requisiti generali

 

L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema di gestione ambientale in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e determinare come esso soddisfi tali requisiti.

 

L’organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale.

 

A.2.

Politica ambientale

 

L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa:

 

a)

sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;

 

b)

includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;

 

c)

includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali;

 

d)

fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali;

 

e)

sia documentata, attuata e mantenuta attiva;

 

f)

sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa;

 

g)

sia disponibile al pubblico.

 

A.3.

Pianificazione

 

A.3.1.

Aspetti ambientali

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati;

 

b)

determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi).

 

L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornate queste informazioni.

 

L’organizzazione deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

 

 

B.1.

Analisi ambientale

 

Le organizzazioni effettuano un’analisi ambientale iniziale di cui all’allegato I onde individuarne e valutarne gli aspetti ambientali e gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

 

Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

A.3.2.

Prescrizioni legali e altre prescrizioni

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri aspetti ambientali;

 

b)

determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali.

 

L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

 

 

B.2.

Rispetto degli obblighi normativi

 

Le organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono poter dimostrare di:

 

1)

aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’analisi ambientale di cui all’allegato I;

 

2)

provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;

 

3)

aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di rispettare nel tempo tali obblighi.

A.3.3.

Obiettivi, traguardi e programma/i

 

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati.

 

Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo.

 

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri aspetti ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali, e i punti di vista delle parti interessate.

 

Per raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I programma/i deve/devono contenere:

 

a)

l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione;

 

b)

i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti.

 

 

B.3.

Prestazioni ambientali

 

1)

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell’organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti rilevati nell’analisi ambientale di cui all’allegato I.

 

2)

Le prestazioni ambientali dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi devono essere valutate all’interno del processo di riesame della direzione. L’organizzazione deve inoltre impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. A tal fine può basare la sua azione su programmi ambientali locali, regionali e nazionali.

 

3)

I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali. Se l’organizzazione comprende uno o più siti, ogni sito cui si applica EMAS deve soddisfare tutti i requisiti del sistema, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali definito all’articolo 2, paragrafo 2.

A.4.

Attuazione e funzionamento

 

A.4.1.

Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

 

La direzione deve assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie.

 

Al fine di agevolare una gestione ambientale efficace, ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati.

 

L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresentante della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per:

 

a)

assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della presente norma internazionale;

 

b)

riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento.

 

A.4.2.

Competenza, formazione e consapevolezza

B.4.

Partecipazione del personale

 

1)

L’organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo migliore per ancorare con successo il sistema di gestione ambientale e audit all’interno dell’organizzazione.

 

2)

Con l’espressione «partecipazione del personale» s’intende sia la partecipazione e l’informazione delle singole persone che dei loro rappresentanti. Per questo dovrebbe essere istituito uno schema di partecipazione del personale a tutti i livelli. L’organizzazione dovrebbe riconoscere che l’impegno, la risposta e il sostegno attivo da parte della direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In quest’ambito occorre sottolineare la necessità di un feedback da parte della direzione nei confronti del personale.

L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza, e deve conservarne le relative registrazioni.

 

L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale. Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per soddisfare tali necessità, e deve conservarne le relative registrazioni.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano per l’organizzazione, o per conto di essa, siano consapevoli:

 

a)

dell’importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del sistema di gestione ambientale;

 

b)

degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali;

 

c)

dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale;

 

d)

delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate.

 

 

3)

Oltre a quanto indicato sopra, il personale deve essere coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione attraverso:

 

a)

l’analisi ambientale iniziale, l’analisi della situazione attuale e il rilevamento e la verifica delle informazioni;

 

b)

l’istituzione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale e audit in grado di migliorare le prestazioni ambientali;

 

c)

comitati ambientali incaricati di raccogliere informazioni e garantire la partecipazione del responsabile ambientale/rappresentanti della direzione, dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

 

d)

gruppi di lavoro congiunti per il programma d’azione ambientale e l’audit ambientale;

 

e)

l’elaborazione delle dichiarazioni ambientali.

 

4)

A tal fine sarebbe opportuno ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti o i comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli orientamenti della Commissione sulle migliori pratiche in questo settore. Su richiesta, partecipano anche i rappresentanti del personale.

A.4.3.

Comunicazione

 

L’organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale, stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell’organizzazione;

 

b)

ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne.

 

L’organizzazione deve decidere se comunicare all’esterno riguardo ai propri aspetti ambientali significativi e deve documentare la propria decisione. Se l’organizzazione decide di comunicare all’esterno, essa deve stabilire ed attuare uno o più metodi di comunicazione esterna.

 

 

B.5.

Comunicazione

 

1)

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico e le altre parti interessate.

 

2)

L’apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi. Questi fattori sono inoltre importanti per l’organizzazione perché creano un rapporto di fiducia con le parti interessate.

 

3)

EMAS è sufficientemente flessibile da consentire alle organizzazioni di predisporre informazioni mirate per un determinato pubblico, garantendo allo stesso tempo che siano disponibili tutte le informazioni necessarie a coloro che le richiedono.

A.4.4.

Documentazione

 

La documentazione del sistema di gestione ambientale deve comprendere:

 

a)

la politica ambientale, gli obiettivi e i traguardi;

 

b)

la descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale;

 

c)

la descrizione dei principali elementi del sistema di gestione ambientale e delle loro interazioni, nonché il riferimento ai documenti correlati;

 

d)

i documenti, comprese le registrazioni, richiesti dalla presente norma internazionale;

 

e)

i documenti, comprese le registrazioni, che l’organizzazione ritiene necessari per assicurare una pianificazione, un funzionamento ed un controllo efficaci dei processi relativi ai propri aspetti ambientali significativi.

 

A.4.5.

Controllo dei documenti

 

I documenti richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale devono essere tenuti sotto controllo. Le registrazioni sono documenti di tipo particolare e devono essere tenute sotto controllo in conformità ai requisiti indicati nel punto A.5.4.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

approvare i documenti ai fini della loro adeguatezza prima dell’emissione;

 

b)

riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i documenti;

 

c)

assicurare che le modiche e lo stato di revisione corrente dei documenti siano identificati;

 

d)

assicurare che le edizioni appropriate dei documenti applicabili siano disponibili in tutti i luoghi d’uso;

 

e)

assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;

 

f)

assicurare che i documenti di origine esterna, che l’organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;

 

g)

impedire l’uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad essi un’adeguata identificazione se per una qualsiasi ragione vengono conservati.

 

A.4.6.

Controllo operativo

 

L’organizzazione deve identificare e pianificare le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali significativi identificati, in conformità alla propria politica ambientale, ai propri obiettivi e ai propri traguardi, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni specificate:

 

a)

stabilendo, attuando e mantenendo attive una o più procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l’assenza di procedure documentate potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;

 

b)

elaborando, nella/e procedura/e, i criteri operativi;

 

c)

stabilendo, attuando e mantenendo attive le procedure concernenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei servizi utilizzati dall’organizzazione e comunicando ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applicabili.

 

A.4.7.

Preparazione e risposta alle emergenze

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull’ambiente e le modalità di risposta ad essi.

 

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi associati.

 

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, allorché necessario, revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza.

 

L’organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure, ove possibile.

 

A.5.

Verifica

 

A.5.1.

Sorveglianza e misurazione

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per sorvegliare e misurare, regolarmente, le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo. La/e procedura/e deve/devono comprendere la documentazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l’andamento delle prestazioni ambientali, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell’organizzazione.

 

L’organizzazione deve assicurare che sia utilizzata, e sottoposta a manutenzione, attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata e deve conservarne le relative registrazioni.

 

A.5.2.

Valutazione del rispetto delle prescrizioni

 

A.5.2.1.

Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili.

 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

 

A.5.2.2.

L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive. L’organizzazione, se lo desidera, può combinare tale valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali di cui al punto A.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate.

 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

 

A.5.3.

Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per trattare le non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e deve/devono definire i requisiti per:

 

a)

identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;

 

b)

esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al ne di impedirne il ripetersi;

 

c)

valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il verificarsi;

 

d)

registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;

 

e)

riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese. Le azioni intraprese devono essere adeguate all’importanza dei problemi e agli impatti ambientali fronteggiati.

 

L’organizzazione deve assicurare che alla documentazione del sistema di gestione ambientale siano apportate tutte le modiche necessarie.

 

A.5.4.

Controllo delle registrazioni

 

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio sistema di gestione ambientale e della presente norma internazionale, e i risultati ottenuti.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni.

 

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili e rintracciabili e devono restare tali.

 

A.5.5.

Audit interno

 

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, al fine di:

 

a)

determinare se il sistema di gestione ambientale:

 

è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, compresi i requisiti della presente norma internazionale,

 

è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo;

 

b)

fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.

 

Uno o più programmi di audit devono essere pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti attivi dall’organizzazione, tenendo in considerazione l’importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati degli audit precedenti.

 

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure di audit che indichino:

 

le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, per riportarne i risultati e per conservarne le relative registrazioni,

 

la determinazione dei criteri, del campo di applicazione, della frequenza e della metodologia degli audit.

 

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare l’obiettività e l’imparzialità del processo di audit.

 

A.6.

Riesame della direzione

 

L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modiche al sistema di gestione ambientale, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali.

 

Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate.

 

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere:

 

a)

i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;

 

b)

le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;

 

c)

la prestazione ambientale dell’organizzazione;

 

d)

il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;

 

e)

lo stato delle azioni correttive e preventive;

 

f)

lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione;

 

g)

il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali;

 

h)

le raccomandazioni per il miglioramento.

 

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi e ad altri elementi del sistema di gestione ambientale, coerentemente con l’impegno al miglioramento continuo.

 

Elenco degli enti nazionali di normazione

BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Elenco complementare degli enti nazionali di normazione

 

Enti nazionali di normazione negli Stati membri non inclusi nella norma EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Български институт за стандартизация);

 

RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România).

 

Enti nazionali di normazione negli Stati membri in caso di sostituzione di un ente nazionale di normazione di cui alla norma EN ISO 14001:2004

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).


(1)  Il testo riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura nel presente allegato. È vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, del presente allegato a fini commerciali.


ALLEGATO III

AUDIT AMBIENTALE INTERNO

A.   Programma di audit e frequenza

1.   Programma di audit

Il programma di audit garantisce che la direzione dell’organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell’organizzazione e l’efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.

2.   Obiettivi del programma di audit

Gli obiettivi includono, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinano la conformità alle politiche e al programma dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3.   Ambito del programma di audit

L’ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, è chiaramente definito e precisa esplicitamente:

a)

le aree interessate;

b)

le attività oggetto di audit;

c)

i criteri ambientali da considerare;

d)

il periodo cui si riferisce l’audit.

L’audit ambientale comprende l’analisi dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni ambientali.

4.   Frequenza dell’audit

L’audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell’organizzazione è completato, secondo il caso, a intervalli non superiori a tre anni o quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

a)

natura, dimensione e complessità delle attività;

b)

significatività degli impatti ambientali associati;

c)

importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;

d)

precedenti in materia di problemi ambientali.

Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo sono sottoposte ad audit con maggiore frequenza.

L’organizzazione effettua gli audit almeno una volta all’anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell’organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.

L’organizzazione procede all’audit:

a)

delle proprie prestazioni ambientali; e

b)

del rispetto da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

B.   Attività di audit

Le attività di audit comprendono colloqui con il personale, ispezione delle condizioni operative e degli impianti ed esame delle registrazioni, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l’obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell’attività oggetto di audit al fine di determinare se essa sia conforme alle norme e alle disposizioni regolamentari applicabili o agli obiettivi e ai traguardi fissati in materia ambientale e se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali sia efficace e appropriato. Per determinare l’efficacia del sistema gestionale nel suo complesso è opportuno ricorrere, tra l’altro, a controlli a campione della conformità a questi criteri.

Il processo di audit comprende, in particolare, le seguenti fasi:

a)

comprensione dei sistemi di gestione;

b)

valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione;

c)

raccolta delle pertinenti evidenze;

d)

valutazione dei risultati dell’audit;

e)

preparazione delle conclusioni dell’audit;

f)

comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit.

C.   Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit

Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull’audit sono i seguenti:

a)

documentare l’ambito dell’audit;

b)

fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell’organizzazione e sui progressi ambientali dell’organizzazione;

c)

fornire alla direzione informazioni sull’efficacia e sull’affidabilità delle modalità applicate per monitorare gli impatti ambientali dell’organizzazione;

d)

dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario.


ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE AMBIENTALE

A.   Introduzione

Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara e coerente in formato elettronico o cartaceo.

B.   Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i requisiti minimi qui riportati:

a)

una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;

b)

la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;

c)

una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2);

d)

una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

e)

una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C;

f)

altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

g)

un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

h)

il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida.

La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).

C.   Indicatori chiave e altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali

1.   Introduzione

Le organizzazioni riferiscono, sia nella dichiarazione ambientale sia nella dichiarazione ambientale aggiornata, in merito agli indicatori chiave nella misura in cui essi si riferiscono agli aspetti ambientali diretti dell’organizzazione e ad altri opportuni indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali, come indicato di seguito.

Nella relazione figurano dati sul consumo/impatto effettivo. Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali dell’organizzazione, ove tale riservatezza fosse prevista dal diritto nazionale o comunitario a tutela di un legittimo interesse economico, l’organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l’andamento del consumo/impatto effettivo.

Gli indicatori:

a)

forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

b)

sono comprensibili e privi di ambiguità;

c)

consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

d)

consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;

e)

consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

2.   Indicatori chiave

a)

Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni. Essi riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

i)

efficienza energetica;

ii)

efficienza dei materiali;

iii)

acqua;

iv)

rifiuti;

v)

biodiversità; e

vi)

emissioni.

Se un’organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, l’organizzazione in questione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. L’organizzazione fornisce una motivazione in tal senso in relazione alla sua analisi ambientale.

b)

Ciascun indicatore chiave si compone di:

i)

un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito;

ii)

un dato B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione; e

iii)

una dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Ogni organizzazione riferisce su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.

c)

Il consumo/impatto totale annuo in un determinato campo, dato A, è indicato come segue:

i)

per l’efficienza energetica

relativamente al «consumo totale diretto di energia», il consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ,

relativamente al «consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del totale annuo di consumo di energia (elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili;

ii)

per l’efficienza dei materiali

il «flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» (esclusi i vettori di energia e l’acqua), espresso in tonnellate;

iii)

per l’acqua

il «consumo idrico totale annuo», espresso in m3;

iv)

per i rifiuti

la «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espressa in tonnellate,

la «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», espressa in chilogrammi o tonnellate;

v)

per la biodiversità

l'«utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata;

vi)

per le emissioni

le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente,

le «emissioni annuali totali nell'atmosfera», tra cui almeno le emissioni di SO2, NOX e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.

Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri per esprimere il consumo/impatto totale annuo in un determinato campo.

d)

L’indicazione della produzione totale annua dell’organizzazione, dato B, è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione, in funzione del tipo di attività svolto ed è comunicata come indicato di seguito:

i)

per le organizzazioni che operano nel settore della produzione (industria), indica il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (Mio EUR) o la produzione fisica totale annua espressa in tonnellate o, per le organizzazioni di piccole dimensioni, il fatturato totale annuo o il numero di addetti;

ii)

per le organizzazioni che non operano nel settore della produzione (amministrazione/servizi), si riferisce alla dimensione dell’organizzazione espressa in numero di addetti.

Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri per esprimere la propria produzione totale annua.

3.   Altri indicatori pertinenti di prestazioni ambientali

Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46.

D.   Disponibilità al pubblico

L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione può facilmente avere libero accesso alle informazioni di cui alle lettere B e C.

L’organizzazione garantisce che tali informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione è registrata ed eventualmente nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui sono ubicati i siti che rientrano nell’ambito della registrazione cumulativa.

E.   Responsabilità locale

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche.

Poiché la finalità del sistema EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale complessiva.


ALLEGATO V

LOGO EMAS

Image

1.   Il logo può essere utilizzato in una qualsiasi delle 23 lingue purché sia impiegata la seguente formulazione:

Bulgaro

:

«Проверено управление по околна среда»

Ceco

:

«Ověřený systém environmentálního řízení»

Danese

:

«Verificeret miljøledelse»

Olandese

:

«Geverifieerd milieuzorgsysteem»

Inglese

:

«Verified environmental management»

Estone

:

«Tõendatud keskkonnajuhtimine»

Finlandese

:

«Todennettu ympäristöasioiden hallinta»

Francese

:

«Management environnemental vérifié»

Tedesco

:

«Geprüftes Umweltmanagement»

Greco

:

«επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση»

Ungherese

:

«Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer»

Italiano

:

«Gestione ambientale verificata»

Irlandese

:

«Bainistíocht comhshaoil fíoraithe»

Lettone

:

«Verificēta vides pārvaldība»

Lituano

:

«Įvertinta aplinkosaugos vadyba»

Maltese

:

«Immaniggjar Ambjentali Verifikat»

Polacco

:

«Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego»

Portoghese

:

«Gestão ambiental verificada»

Rumeno

:

«Management de mediu verificat»

Slovacco

:

«Overené environmentálne manažérstvo»

Sloveno

:

«Preverjen sistem ravnanja z okoljem»

Spagnolo

:

«Gestión medioambiental verificada»

Svedese

:

«Verifierat miljöledningssystem»

2.   Il logo è:

in tre colori (verde Pantone n. 355; giallo Pantone n. 109; blu Pantone n. 286),

in nero,

in bianco, oppure

in una scala di grigio.


ALLEGATO VI

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE

(informazioni da fornire ove pertinente)

1.

ORGANIZZAZIONE

 

Nome

Indirizzo

Città

Codice postale

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Referente

Telefono

FAX

E-mail:

Sito web

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata

 

a)

su supporto cartaceo

b)

su supporto elettronico

Numero di registrazione

Data di registrazione

Data di sospensione della registrazione

Data di cancellazione della registrazione

Data della prossima dichiarazione ambientale

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7

SÌ — NO

Codice NACE delle attività

Numero di addetti

Fatturato o bilancio annuo

2.

SITO

 

Nome

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Referente

Telefono

FAX

E-mail:

Sito web

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata

 

a)

su supporto cartaceo

b)

su supporto elettronico

Numero di registrazione

Data di registrazione

Data di sospensione della registrazione

Data di cancellazione della registrazione

Data della prossima dichiarazione ambientale

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7

SÌ — NO

Codice NACE delle attività

Numero di addetti

Fatturato o bilancio annuo

3.

VERIFICATORE AMBIENTALE

 

Nome del verificatore ambientale

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Telefono

FAX

E-mail:

Numero di registrazione dell’accreditamento o dell’abilitazione

Ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione (codici NACE)

Organismi di accreditamento o di abilitazione

Fatto a … il …/…/20

Firma del rappresentante dell’organizzazione


ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA

Il/La sottoscritto/a …(nome).

numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS …

accreditato o abilitato per l’ambito… (codice NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata (1) dell’organizzazione … (denominazione)

numero di registrazione (se esistente) …

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara che:

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009,

l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata (1) dell’organizzazione/sito (1) forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/del sito (1) svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.

Fatto a … il …/…/20..

Firma


(1)  barrare la voce non pertinente.


ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 761/2001

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, lettera l), punto i)

Articolo 2, lettera l), punto ii)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, lettera p)

Articolo 2, lettera q)

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, lettera r)

Articolo 2, lettera s), primo comma

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, lettera s), secondo comma

Articolo 2, lettera t)

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, lettera u)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma; articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase

Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

Articolo 25, paragrafo 10, primo comma

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 25, paragrafo 10, secondo comma, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 41

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 30, paragrafi 3 e 5

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, prima e seconda frase

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, ultima frase

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 11, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, prima frase

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 5, prima frase

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 16, paragrafo 3, prima frase

Articolo 5, paragrafo 5, terza frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 5, quarta frase

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f) e articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2, prima frase

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, ultima frase

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5, prima frase

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 15, paragrafi 8 e 9

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, prima frase

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 41

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 47

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 36, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 36, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 36, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, terza frase

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3, prima frase

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 47

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 50

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 52


22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità sostenibile è una grande sfida per la Comunità in considerazione del cambiamento climatico e della necessità di sostenere la competitività europea, come è stato messo in evidenza nella comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2008«Rendere i trasporti più ecologici».

(2)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica — Concretizzare le potenzialità» ha evidenziato la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20 % entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l’etichettatura dei pneumatici.

(3)

La comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2007 intitolata «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» ha evidenziato la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 mediante misure complementari relative ai componenti delle automobili che hanno l’impatto maggiore sul consumo di carburante, quali i penumatici.

(4)

I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può pertanto contribuire in maniera significativa all’efficienza energetica del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

(5)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

(6)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante sono convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante fa più che compensare il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.

(7)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (3), fissa prescrizioni minime sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(8)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo la rumorosità esterna di rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono la rumorosità esterna di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(9)

Fornendo informazioni armonizzate sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure contro il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (4).

(10)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sull’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là delle prescrizioni minime, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una buona aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(11)

La fornitura di informazioni sull’aderenza sul bagnato potrebbe non rispecchiare le prestazioni originarie dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio. Considerando che non sono ancora disponibili metodi di prova armonizzati per questi pneumatici, è opportuno prevedere la possibilità di adeguare la loro aderenza sul bagnato in una fase successiva.

(12)

Le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite sotto forma di etichetta standard possono influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici dovrebbero a loro volta essere indotti a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

(13)

Se le norme applicabili all’etichettatura dei pneumatici variassero da uno Stato membro all’altro si ostacolerebbero gli scambi intracomunitari e aumenterebbero gli oneri amministrativi e il costo delle prove a carico dei fabbricanti di pneumatici.

(14)

I pneumatici di ricambio rappresentano il 78 % del mercato. È pertanto opportuno informare gli utenti finali sulle caratteristiche di questo tipo di pneumatici così come su quelle dei pneumatici montati nei veicoli nuovi.

(15)

I consumatori, tra cui i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, hanno bisogno di essere più informati sulla capacità dei pneumatici di ridurre il consumo di carburante, dal momento che non possono facilmente mettere a confronto le caratteristiche delle varie marche di pneumatici in assenza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C1, C2 e C3 nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(16)

L’etichetta energetica che classifica i prodotti in base a una scala da «A» a «G», applicata agli apparecchi domestici in conformità della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (5), è ben nota ai consumatori e si è dimostrata efficace nell’incentivare l’uso di apparecchi a minor consumo d’energia. Sarebbe opportuno avvalersi dello stesso sistema per indicare il consumo di carburante dei pneumatici.

(17)

La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nel materiale tecnico promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.

(18)

Alcuni utenti finali scelgono i loro pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita o li comprano per corrispondenza. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico promozionale, anche in quello reperibile via Internet. Il materiale tecnico promozionale non comprende gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili in linea.

(19)

I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori.

(20)

Le informazioni dovrebbero essere fornite in conformità a metodi armonizzati di prova che dovrebbero essere affidabili, precisi e riproducibili, in modo che gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti ridurre la spesa per le prove.

(21)

Al fine di ridurre le emissioni di gas serra e rafforzare la sicurezza dei trasporti stradali gli Stati membri possono istituire incentivi a favore di pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. È opportuno determinare categorie di risparmio di carburante e di aderenza sul bagnato minime al di sotto delle quali non possono essere garantiti tali incentivi per evitare la frammentazione del mercato interno. Incentivi di questo tipo possono costituire aiuti di Stato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli esiti di eventuali procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che possano essere avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato riguardo a incentivi di questo tipo e non dovrebbe riguardare questioni fiscali e di bilancio.

(22)

Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti e per garantire condizioni eque nel territorio comunitario è fondamentale che i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all’etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga sorvegliando il mercato e compiendo regolari controlli ex post conformemente, in particolare, al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6).

(23)

Gli Stati membri dovrebbero astenersi, in sede di attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dall’attuare misure che impongano obblighi ingiustificati, burocratici e eccessivamente complessi alle piccole e medie imprese.

(24)

I fornitori e i distributori di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro il 2012 per accelerare il riconoscimento dell’etichetta e la realizzazione dei suoi benefici.

(25)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(26)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di introdurre prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, di adeguare l’aderenza sul bagnato di pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio e di adeguare gli allegati, inclusi i metodi di prova e i corrispondenti margini di tolleranza, al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27)

Sarebbe opportuno effettuare un riesame del presente regolamento per verificare in che misura gli utenti finali comprendono il sistema di etichettatura e per verificare la capacità del presente regolamento di conseguire una trasformazione del mercato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

2.   Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici ricostruiti;

b)

ai pneumatici da fuori strada professionali;

c)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

d)

ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

e)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

f)

ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

g)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

h)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1)

«pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;

2)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

3)

«punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;

4)

«materiale tecnico promozionale», manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi (a stampa, in formato elettronico o in linea) nonché siti web, utilizzati al fine di commercializzare pneumatici agli utenti finali o ai distributori e che descrivono i parametri tecnici specifici di un pneumatico;

5)

«documentazione tecnica», le informazioni relative ai pneumatici, tra cui il fabbricante e la marca; la descrizione del tipo o del gruppo di pneumatici oggetto della dichiarazione delle categorie di appartenenza rispetto al consumo di carburante, l’aderenza sul bagnato e la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento; i risultati delle prove e la precisione delle stesse;

6)

«fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

7)

«importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo;

8)

«mandatario», una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;

9)

«fornitore», il fabbricante, il suo mandatario nella Comunità o l’importatore;

10)

«distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l’importatore, che mette in commercio un pneumatico;

11)

«messa in commercio», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto affinché sia distribuito o usato sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale;

12)

«utente finale», un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali, che acquista o si suppone che acquisterà un pneumatico;

13)

«parametro fondamentale», un parametro del pneumatico, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l’uso ha un impatto rilevante sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.

Articolo 4

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1.   I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino:

a)

nel battistrada del pneumatico, un autoadesivo indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all’allegato I, parte A, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all’allegato I, parte C e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, di cui all’allegato I, parte B;

o

b)

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici consegnati, un’etichetta stampata indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all’allegato I, parte A, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all’allegato I, parte C e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, di cui all’allegato I, parte B.

2.   Il formato dell’autoadesivo e dell’etichetta di cui al paragrafo 1 è quello prescritto nell’allegato II.

3.   Nel materiale tecnico promozionale i fornitori dichiarano la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, nonché la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, le categorie di aderenza sul bagnato dei pneumatici C1, C2 e C3, anche sui loro siti web, come previsto nell’allegato I, nell’ordine indicato nell’allegato III.

4.   I fornitori mettono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, su richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di messa in commercio dell’ultimo pneumatico di un determinato tipo. La documentazione tecnica è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità di verificare la precisione delle informazioni indicate sull’etichetta in relazione al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.

Articolo 5

Responsabilità dei distributori di pneumatici

1.   I distributori garantiscono che:

a)

i pneumatici, nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

o

b)

prima della vendita del pneumatico l’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

2.   Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori informano questi ultimi circa le categorie d’appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, nonché la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento.

3.   Per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3, i distributori indicano la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, come indicato all’allegato I, su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all’atto dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 6

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora agli utenti finali sia data la possibilità, nel punto di vendita, di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo che intendono acquistare, i fornitori e i distributori di veicoli li informano prima della vendita, per ognuno dei pneumatici proposti, circa la categoria d’appartenenza degli stessi rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato dei pneumatici C1, C2 e C3, come previsto nell’allegato I e nell’ordine specificato nell’allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nel materiale tecnico promozionale.

Articolo 7

Metodi di prova armonizzati

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 5 e 6 sulle categorie d’appartenenza rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, nonché sulla categoria e sul valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all’allegato I.

Articolo 8

Procedura di verifica

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B, e della categoria e del valore misurato dichiarati del rumore esterno di rotolamento ai sensi dell’allegato I, parte C, secondo la procedura di cui all’allegato IV.

Articolo 9

Mercato interno

1.   Ove siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri non vietano né limitano la messa in commercio dei pneumatici di cui all’articolo 2 per motivi attinenti alle informazioni sui prodotti.

2.   Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi al presente regolamento. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, al fine di valutare la precisione dei valori e delle categorie dichiarati.

Articolo 10

Incentivi

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla classe C in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2:

a)

introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;

b)

adeguamento, laddove opportuno, dell’aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;

c)

adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a IV.

Articolo 12

Attuazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili per la sorveglianza del mercato verifichino la conformità con gli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Riesame

1.   La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento, tenendo conto tra l’altro:

a)

dell’efficacia dell’etichetta in termini di sensibilizzazione degli utenti finali, specie laddove le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), siano efficaci quanto quelle dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista del contributo agli obiettivi del presente regolamento;

b)

la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti;

c)

la necessità di introdurre nuovi parametri, quali il chilometraggio;

d)

le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite da fornitori e distributori di veicoli agli utenti finali.

2.   La Commissione presenta il risultato di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o marzo 2016 e, se del caso, sottopone loro delle proposte.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai pneumatici prodotti anteriormente al 1o luglio 2012.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 81.

(2)  Opinione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(4)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(5)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DEI PARAMETRI DEI PNEUMATICI

Parte A: Categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da «A» a «G» indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante deve essere quella applicabile alla classe più alta (ovvero C2 e non C1).

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Vuoto

D

Vuoto

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Vuoto

G

Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato

La categoria relativa all’aderenza sul bagnato per i pneumatici di classe C1 deve essere determinata in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da «A» a «G» indicata di seguito, con misurazioni effettuate a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

vuoto

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

vuoto

G

Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) deve essere dichiarato in decibel e calcolato a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento deve essere determinata in base ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

N in dB

Categoria di rumorosità esterna di rotolamento

N ≤ LV – 3

Image

LV-3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


ALLEGATO II

FORMATO DELL’ETICHETTA

1.   Struttura dell’etichetta

1.1.   L’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, deve essere conforme all’immagine sottostante:

Image

1.2.   L’immagine seguente indica le specifiche dell’etichetta:

Image

1.3.   L’etichetta deve essere larga almeno 75 mm e alta 110 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

L’etichetta deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

b)

i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 1.2;

Image

Consumo di carburante

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm — Riquadro del pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm — Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 36 mm — Colore: X-10-00-05;

Image

Aderenza sul bagnato

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm — Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm — Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm — Colore: X-10-00-05;

Image

Rumorosità esterna di rotolamento

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 14 mm, altezza: 15 mm — Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 24 mm — Riquadro per il valore: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, altezza: 24 mm — Colore: X-10-00-05;

Image

Bordo dell’etichetta: tratto: 1,5 pt — Colore: X-10-00-05;

Image

Scala da «A» a «G»

Frecce: altezza: 4,75 mm, spazio intermedio: 0,75 mm, tratto nero: 0,5 pt — Colori:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Testo: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bianco, contorno nero: 0,5 pt;

Image

Classificazione

Freccia: larghezza: 16 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bianco;

Image

Linee della scala: tratto: 0,5 pt, spaziatura tratteggiata: 5,5 mm, 100 % nero;

Image

Testo della scala: Helvetica Bold 11 pt, 100 % nero;

Image

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Freccia: larghezza: 25,25 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco;

Testo dell’unità: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bianco;

Image

Simbolo UE: larghezza: 9 mm, altezza: 6 mm;

Image

Riferimento del regolamento: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % nero;

Riferimento della classe di pneumatico: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % nero;

Image

Categoria di rumorosità esterna di rotolamento di cui all’allegato I, parte C: larghezza: 8,25 mm, altezza: 15,5 mm — 100 % nero.

c)

Lo sfondo deve essere bianco.

1.5.   La classe di pneumatico (C1 o C2) deve essere indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto 1.2.

2.   Autoadesivo

2.1.   L’autoadesivo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, è composto da due parti: i) un’etichetta stampata nel formato descritto al punto 1 del presente allegato; e ii) uno spazio della marca stampato secondo le specifiche descritte al punto 2.2 del presente allegato.

2.2.   Spazio della marca: i fornitori devono aggiungere sull’autoadesivo, oltre all’etichetta, il proprio nome commerciale o marchio di fabbrica, la gamma di pneumatici, le dimensioni, l’indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche in qualsiasi colore, formato e grafica, a condizione che ciò non sminuisca o non sia in contrasto con il messaggio riportato sull’etichetta di cui al punto 1 del presente allegato. La superficie complessiva dell’autoadesivo non supera i 250 cm2 e l’altezza complessiva non supera i 220 mm.


ALLEGATO III

Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale

1.   Le informazioni sui pneumatici devono essere fornite nell’ordine seguente:

i)

classe relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «G»);

ii)

classe relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);

iii)

categoria e valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB).

2.   Le informazioni di cui al punto 1 devono rispettare le prescrizioni seguenti:

i)

essere di facile lettura;

ii)

essere di facile comprensione;

iii)

se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.

3.   I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web quanto segue:

i)

un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;

ii)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;

iii)

una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:

una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;

occorre sempre rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica

La conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, come pure la categoria e il valore misurato dichiarato del rumore esterno di rotolamento, devono essere valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:

a)

i)

dapprima si procede alla prova di un solo pneumatico. Se il valore misurato è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, la prova si considera superata;

e

ii)

se il valore misurato non è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, si verificano altri tre pneumatici. Il valore medio ricavato dalla misurazione dei quattro pneumatici sottoposti a prova è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate;

oppure

b)

se le classi o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova per l’omologazione ottenuti in conformità della direttiva 2001/43/CE, del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono fare riferimento alla conformità dei dati relativi alla produzione del pneumatico risultanti da tali omologazioni.

La valutazione della conformità della produzione di dati deve tener conto dei margini di tolleranza specificati nella sezione 8 del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.


22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/59


REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva è opportuno, in questo caso specifico, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico.

(2)

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

(3)

Il presente regolamento intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

(4)

Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

(5)

Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (4), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale.

(6)

Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.

(7)

Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

(8)

La Commissione dovrebbe definire le categorie di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(9)

I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.

(10)

La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l'odore, il colore, l'aspetto, l'imballaggio, l'etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (5).

(11)

Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all'interno della Comunità.

(12)

Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

(13)

È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile.

(14)

Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.

(15)

Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (6), e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (7). I controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

(16)

Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

(17)

Ai fini di un'efficace sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.

(18)

Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

(19)

È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.

(20)

Per garantire l'applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato.

(21)

Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.

(22)

Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato.

(23)

Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.

(24)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informazioni notificate alle autorità competenti, ai centri antiveleno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.

(25)

Al fine di garantire un'agevole transizione alla nuova interfaccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione.

(26)

Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovrebbero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.

(27)

Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.

(28)

Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente (8) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia.

(29)

L’uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumentare con l’ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uniforme di nanomateriali a livello internazionale. La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(30)

Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in cooperazione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali.

(31)

La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici.

(32)

Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (9), il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regolamentate dalla Commissione negli allegati del presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esistano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i pertinenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC.

(33)

Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in particolare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell’esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essenziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all’elaborazione e all’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva a tali sostanze.

(34)

La valutazione da parte del CSSC concernente l'impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell'esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso.

(35)

Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell'impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile.

(36)

Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione.

(37)

Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro.

(38)

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

(39)

La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (10) ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi.

(40)

È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

(41)

È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l'uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell'evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione.

(42)

La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

(43)

La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all'11 marzo 2009 in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è opportuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l'11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra.

(44)

Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali.

(45)

Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per preventire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.

(46)

È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull'imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.

(47)

La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

(48)

Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è importante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il concetto di durata dopo l'apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.

(49)

Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell'elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l'attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione.

(50)

Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico dovrebbe essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L’utilizzo di tali dati dovrebbe essere debitamente sostanziato e giustificato.

(51)

I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (11). La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici.

(52)

Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione ha elaborato, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità per i consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.

(53)

Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori dovrebbe essere data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.

(54)

Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.

(55)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di gravi effetti indesiderati alle competenti autorità degli Stati membri.

(56)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.

(57)

Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

(58)

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una procedura di salvaguardia.

(59)

La Commissione dovrebbe fornire indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione uniformi del concetto di rischi gravi, per facilitare l'applicazione coerente del presente regolamento.

(60)

Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato dovrebbero essere debitamente motivate.

(61)

Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.

(62)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal CSSC, un organismo indipendente di valutazione del rischio.

(63)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(64)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(65)

Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di talune misure relative a CMR, nanomateriali e rischi potenziali per la salute umana.

(66)

Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(67)

Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per tale adeguamento. Tuttavia, al fine di garantire un'agevole transizione, è opportuno consentire agli operatori economici di immettere sul mercato prodotti cosmetici conformi al presente regolamento prima della scadenza del periodo transitorio.

(68)

Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici e la sorveglianza del mercato, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero adempiere agli obblighi riguardanti la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa e la notifica, anche se obblighi analoghi sono già stati adempiuti ai sensi della direttiva 76/768/CEE.

(69)

Lla direttiva 76/768/CE dovrebbe essere abrogata. Tuttavia, al fine di garantire un trattamento medico adeguato in caso di difficoltà e di assicurare la sorveglianza del mercato, le autorità competenti dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 della direttiva 76/768/CEE concernente i prodotti cosmetici, e le informazioni conservate dalla persona responsabile dovrebbero restare disponibili per lo stesso periodo di tempo.

(70)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

(71)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana mediante la conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

b)

«sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

c)

«miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

d)

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

f)

«utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

g)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

i)

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

j)

«norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (13), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

k)

«nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm;

l)

«conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;

m)

«coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;

n)

«filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;

o)

«effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;

p)

«effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;

q)

«ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;

r)

«richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

s)

«formulazione quadro»: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.

3.   La Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO II

SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 3

Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a)

presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,

b)

etichettatura,

c)

istruzioni per l'uso e l'eliminazione,

d)

qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Persona responsabile

1.   Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.

2.   Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.

3.   Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

4.   Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

5.   Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

6.   Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1.   Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.

2.   Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottaono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.

3.   Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 6

Obblighi dei distributori

1.   Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2.   Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;

siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;

non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

3.   Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:

un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;

un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.

4.   I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.

5.   I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 7

Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta di un'autorità competente:

le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;

il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

Articolo 8

Buone pratiche di fabbricazione

1.   Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2.   Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

Articolo 9

Libera circolazione

Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

CAPO III

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

Articolo 10

Valutazione della sicurezza

1.   Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

a)

l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

b)

nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;

c)

la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2.   La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3.   Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

Articolo 11

Documentazione informativa sul prodotto

1.   Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

2.   La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:

a)

una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;

b)

la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

c)

una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;

d)

qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

e)

i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

3.   La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.

Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.

4.   I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 12

Campionamento e analisi

1.   Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.

2.   In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.

Articolo 13

Notifica

1.   Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

a)

la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica;

b)

il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;

c)

il paese di origine in caso di importazione;

d)

lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;

e)

le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;

f)

la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:

i)

la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento;

ii)

le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;

g)

il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

h)

la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

2.   Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

3.   A decorrere dal 11 gennaio 2013, un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

a)

la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;

b)

lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c)

il suo nome e il indirizzo;

d)

il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.

4.   Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:

a)

la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;

b)

lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c)

il suo nome e il indirizzo.

Sulla base di tale comunicazione la persona responsabile trasmette alla Commissione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora le notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE non siano state eseguite nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione.

5.   La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e ai paragrafi 2 e 3 a tutte le autorità competenti.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nell'ambito degli articoli 25, 26 e 27.

6.   La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai centri antiveleno o organismi analoghi, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

7.   Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 subiscano modifiche, la persona responsabile o il distributore forniscono quanto prima il relativo aggiornamento.

8.   La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato, può modificare i paragrafi da 1 a 7 aggiungendovi altri requisiti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO IV

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

Articolo 14

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1.   Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a)

sostanze vietate:

sostanze vietate di cui all'allegato II;

b)

sostanze soggette a restrizioni:

sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c)

coloranti:

i)

coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii)

fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d)

conservanti:

i)

conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii)

fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e)

filtri UV:

i)

Filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii)

fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2.   In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 15

Sostanze classificate come sostanze CMR

1.   L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.

2.   L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14);

b)

non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;

c)

l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché

d)

sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati del presente regolamento nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento.

La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni.

3.   Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all'utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza dell'impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in consultazione con il CSSC, l’ECHA, l’EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti.

4.   Una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commissione riesamina quest'ultimo per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino.

Articolo 16

Nanomateriali

1.   Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.

2.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all'articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato.

3.   Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

a)

l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;

b)

la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;

c)

una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;

d)

il profilo tossicologico del nanomateriale;

e)

i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;

f)

le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione.

La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).

4.   Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

5.   Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicurezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la procedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi.

6.   Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III.

7.   La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti.

8.   Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

9.   Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

10.   Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione:

a)

Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.

b)

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L’aggiornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.

11.   La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.

La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018.

Articolo 17

Tracce di sostanze vietate

La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale pesenza sia in conformità dell'articolo 3.

CAPO V

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Articolo 18

Sperimentazione animale

1.   Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, è vietato quanto segue:

a)

l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b)

l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c)

la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;

d)

la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (15), o nell'allegato VIII del presente regolamento.

2.   La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1o ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all'11 marzo 2009 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 35.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all'11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all'11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma.

La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

a)

l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b)

il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 35.

Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 20:

a)

«prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell'utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo;

b)

«prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

CAPO VI

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Articolo 19

Etichettatura

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

a)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;

b)

il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

c)

la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»).

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

d)

le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

e)

il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

f)

la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g)

l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients».

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

i)

le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,

ii)

le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

2.   Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;

a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

3.   Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

4.   Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

5.   La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

6.   Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

Articolo 20

Dichiarazioni relative al prodotto

1.   In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.

Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE.

Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.

3.   La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Articolo 22

Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Articolo 23

Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1.   In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi:

a)

tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti;

b)

il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;

c)

le eventuali misure correttive da lei adottate.

2.   Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

4.   Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

5.   Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

Articolo 24

Informazioni sulle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

CAPO VIII

NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 25

Non conformità da parte della persona responsabile

1.   Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:

a)

buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;

b)

valutazione della sicurezza di cui all’articolo 10;

c)

prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;

d)

disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,

e)

prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;

f)

restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;

g)

prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;

h)

prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6;

i)

prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;

j)

accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;

k)

informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;

l)

obblighi di informazione sulle sostanze di cui all’articolo 24.

2.   Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

3.   La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.

4.   In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

5.   Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:

a)

quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure

b)

qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

6.   In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati.

7.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (16).

Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (17).

Articolo 26

Non conformità da parte dei distributori

Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'articolo 6.

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

1.   Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.

2.   L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

3.   La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.

4.   Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 31, paragrafo 1.

5.   Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

Articolo 28

Buone prassi amministrative

1.   Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2.   Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.

3.   Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al distributore per qualsiasi decisione adottata conformemente agli articoli 26 e 27.

CAPO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Cooperazione tra le autorità competenti

1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.

2.   La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.

3.   La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

Articolo 30

Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

CAPO X

MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Modifica degli allegati

1.   Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2.   Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3.   Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 32

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 33

Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

1.   Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.

3.   La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

Articolo 35

Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

1)

sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

2)

sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

3)

sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

Articolo 36

Obiezione formale contro le norme armonizzate

1.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

2.   A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.

3.   La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 11 luglio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato dal 1o dicembre 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 bis di tale direttiva fino al 11 luglio 2020.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013.

A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.

Articolo 40

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

2.   Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:

dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché

dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 34.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2009.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(4)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49.

(6)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(7)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(8)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(9)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(10)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(11)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(14)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(16)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(17)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.


ALLEGATO I

RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

PARTE A –   Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico

1.   Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici

La composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. Per i composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

2.   Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.

La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

3.   Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

4.   Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

La purezza delle sostanze e delle miscele.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Le caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

5.   Uso normale e ragionevolmente prevedibile

L'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

6.   Esposizione al prodotto cosmetico

Dati sull'esposizione al prodotto cosmetico, che tengano conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

(1)

la sede di applicazione;

(2)

l'estensione della superficie di applicazione;

(3)

la quantità di prodotto applicata;

(4)

la durata e la frequenza d'uso;

(5)

le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;

(6)

la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alle dimensioni delle particelle.

7.   Esposizione alle sostanze

Dati sull'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

8.   Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL - no-observed-adverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a

dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali;

impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e

interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

9.   Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici.

10.   Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o i risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti.

PARTE B –   Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

1.   Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

2.   Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

3.   Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno valutati e discussi margini di sicurezza.

Va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

4.   Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.


Preambolo agli allegati da II a VI

(1)

Ai fini degli allegati da II a VI:

a)

«prodotto da sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

b)

«prodotto da non sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

c)

«prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;

d)

«prodotto per la pelle» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;

e)

«prodotto per le labbra» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;

f)

«prodotto per il viso» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;

g)

«prodotto per le unghie» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;

h)

«prodotto per il cavo orale» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;

i)

«prodotto da applicare sulle membrane mucose» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose

della cavità orale,

intorno agli occhi,

o degli organi genitali esterni;

j)

«prodotto per gli occhi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;

k)

«uso professionale» significa l'applicazione e l'impiego di prodotti osmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.

(2)

Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:

gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975;

i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);

il numero CE, che corrisponde ai numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS), oppure al numero di registrazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti;

il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

3)

Le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

1

Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo

35783-57-4

 

2

-acetossietil trimetilammonio) idrossido (acetilcolina) e suoi sali

51-84-3

200-128-9

3

Deanoli aceglumas (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactonum (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]acetico (tiratricol (INN)) e suoi Sali

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexatum(INN)

59-05-2

200-413-8

7

Acidum aminocaproicum (INN) e suoi Sali

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati

132-60-5

205-067-1

9

Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali

51-26-3

 

10

Acido tricloracetico

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L.e suoi preparati

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrinum(INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro Sali

90106-13-1

290-234-1

16

Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro Sali

 

 

17

Isoprenalinum (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allile, isotiocianato d'

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamidum (INN) e suoi sali

5486-77-1

 

20

Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri

62-67-9

200-546-1

21

Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica

300-62-9

206-096-2

22

Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycainum (INN) e suoi sali

3818-62-0

 

24

Zoxazolaminum(INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati

51-06-9

200-078-8

26

Amminodifenile, di-(Benzidina)

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e suoi sali

123-82-0

204-655-5

28

Octodrinum (INN) e suoi sali

543-82-8

208-851-1

29

Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali

530-34-7

 

30

1-3-dimetilpentilammina (Ammino-2 metil-4 esano) e suoi sali

105-41-9

203-296-1

31

Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali

65-49-6

200-613-5

32

Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

26915-12-8

248-105-2

33

Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. e suoi preparati

90320-46-0

291-072-4

36

Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)

507-45-9

 

37

Androgena (sostanze ad attività)

 

 

38

Antracene (olio di)

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotici ---

 

 

40

Antimonio e suoi composti

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. e suoi preparati

84603-51-0

283-253-1

42

5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali

58-00-4

200-360-0

43

Arsenico e suoi composti

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. e suoi preparati

8007-93-0

232-365-9

45

Atropina, suoi sali e suoi derivati

51-55-8

200-104-8

46

Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III, le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati nell'elenco dell'allegato IV

 

 

47

Benzene

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazolone

615-16-7

210-412-4

49

Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati

12794-10-4

 

50

2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)

644-26-8

211-411-1

51

Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali

500-34-5

 

52

Isocarboxazidum (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati

73-48-3

200-800-1

54

Berillio e suoi composti

7440-41-7

231-150-7

55

Bromo elementare

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylii tosilas (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromalum (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisovalum (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniraminum (INN) e suoi sali

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonii brominum (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonii bromidum(INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucina

357-57-3

206-614-7

63

Tetracainum (INN) e suoi sali

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazonum (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamidum(INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamidum(INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazom(INN)

50-33-9

200-029-0

68

Cadmio e suoi composti

7440-43-9

231-152-8

69

Cantaris vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantaridina

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamatum(INN)

673-31-4

211-606-1

72

Carbazolo (derivati nitrati del)

 

 

73

Carbonio (solfuro di)

75-15-0

200-843-6

74

Catalasi

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelina e suoi Sali

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (essenza)

8006-99-3

 

77

Cloralio idrato

302-17-0

206-117-5

78

Cloro elementare

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropramidum(INN)

94-20-2

202-314-5

80

Spostato o soppresso

 

 

81

Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazonum(INN)

95-25-0

202-403-9

83

Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixenum (INN) e suoi sali

113-59-7

204-032-8

85

Clofenanidum(INN)

671-95-4

211-588-5

86

Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)

126-85-2

 

87

Chlormethinum (INN) e suoi sali

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustinum (INN) e suoi sali

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicainum (INN) e suoi sali

3785-21-5

 

91

Chlormezanonum (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanolum(INN)

78-41-1

201-115-0

93

[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxaminum(INN)

77-38-3

 

95

Phenaglycodolum (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Cloruro di etile

75-00-3

200-830-5

97

Sali di cromo, acido cromico e suoi sali

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamidum(INN)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalto (benzene sulfonato di)

23384-69-2

 

102

Colchicina, suoi sali e suoi derivati

64-86-8

200-598-5

103

Colchicoside e suoi derivati

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. e suoi preparati

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatossina

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta Cocculus L. (frutti)

 

 

107

Croton tiglium L. (olio)

8001-28-3

 

108

N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea

52964-42-8

 

109

Curaro e curarine

8063-06-7; 22260-42-0

232-511-1; 244-880-6

110

Curarizzanti di sintesi

 

 

111

Cianidrico (acido) e suoi sali

74-90-8

200-821-6

112

Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N',N'-tetraetil-1,3-propandiammina

3590-16-7

 

113

Cyclomenolum(INN) e suoi sali

5591-47-9

227-002-6

114

Natrii hexacyclonas(INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymatum(INN)

358-52-1

206-618-9

116

Spostato o soppresso

 

 

117

O,O′-diacetil N-allil normorfina

2748-74-5

 

118

Pipazetatum (INN) e suoi sali

2167-85-3

218-508-8

119

(α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina

511-75-1

208-133-8

120

bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii bromidum (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Azamethonii bromidum (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamatum (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofenotanum (INN) DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano

107-06-2

203-458-1

126

Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-dicloroetilene)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali

50-37-3

200-033-2

128

2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocainum (INN) e suoi sali

85-79-0

201-632-1

130

Dietilammino-3 propil cinnamato

538-66-9

 

131

O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO)

56-38-2

200-271-7

132

N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) per es.: Ambenonii chloridum (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylonum (INN) * e suoi sali

125-64-4

204-745-4

134

Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale

752-61-4

212-036-6

135

(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)

2530-97-4

 

136

Dioxethedrinum (INN) e suoi sali

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurarii iodidum (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphenazonum (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazinum (INN) e suoi sali

58-46-8

200-383-6

140

Captodiamum (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefechlorazinum (INN) e suoi sali

1243-33-0

 

142

Dimetilammina

124-40-3

204-697-4

143

(Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilenum(INN) e suoi sali

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramonum(INN) e suoi sali

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylinum (INN) e suoi sali

50-48-6

200-041-6

147

Metforminum (INN) e suoi sali

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbidi dinitras (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Dinitrile malonico

109-77-3

203-703-2

150

Dinitrile succinico

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenoli isomeri

51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7

200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2

152

Inproquonum (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamidum (INN) e suoi sali

60-46-8

200-479-8

154

Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazonum (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN))

71-81-8

200-766-8

157

Benactyzinum(INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropinum (INN) e suoi sali

86-13-5

 

159

Cyclizinum (INN) e suoi sali

82-92-8

201-445-5

160

Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 (Doxenitoinum (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecidum (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiramum (INN); tiram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetina, suoi sali e suoi derivati

483-18-1

207-592-1

164

Efedrina e suoi sali

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamidum (INN) e suoi derivati

126-93-2

 

166

Eserina o fisostigmina e suoi sali

57-47-6

200-332-8

167

Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato VI

 

 

168

Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphenum (INN) e suoi sali

77-22-5

201-013-6

170

Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazinum (INN) e suoi sali

509-84-2

 

172

Oxypheneridinum (INN) e suoi sali

546-32-7

 

173

Ethoheptazinum(INN) e suoi sali

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazinum(INN) e suoi sali

469-78-3

 

175

Methylphenidatum (INN) e suoi sali

113-45-1

204-028-6

176

Doxylaminum (INN) e suoi sali

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxanum (INN)

2430-46-8

 

178

4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Parethoxycainum (INN) e suoi sali

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolonum (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimidum (INN) e suoi sali

77-21-4

201-012-0

182

Etilene (ossido di)

75-21-8

200-849-9

183

Bemegridum (INN) e suoi sali

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamidum (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidolum (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethazonum (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisonum (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidolum (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresonum (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracilum (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN))

541-64-0

208-789-5

193

Galantaminum (INN)

357-70-0

 

194

Gestagena (sostanze ad attività)---

 

 

195

Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (BHC ISO))

58-89-9

200-401-2

196

Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)

72-20-8

200-775-7

197

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

198

Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)

465-73-6

207-366-2

199

Idrastina, idrastinina e loro sali

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Idrazina, suoi derivati e loro sali

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxinum (INN) e suoi sali

4684-87-1

 

203

Warfarinum (INN) e suoi sali

81-81-2

201-377-6

204

Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido

548-00-5

208-940-5

205

Methocarbamolum (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitratum (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano

 

 

208

Fenadiazolum (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolinum (INN) e suoi sali

4008-48-4

223-662-4

210

Iosciamina, suoi sali e suoi derivati

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolinum (INN) e suoi sali

2152-34-3

218-438-8

213

Iodio elementare

7553-56-2

231-442-4

214

bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano sali per es.: Decamethonii bromidum (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)

8012-96-2

232-385-8

216

N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)

528-92-7

208-443-3

217

Santonina

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. e preparati

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelinum (INN) e suoi sali

90-69-7

202-012-3

220

Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

 

 

221

Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V

7439-97-6

231-106-7

222

Mescalina e suoi sali

54-04-6

200-190-7

223

Poliacetaldeide (Metaldeide)

9002-91-9

 

224

(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

305-13-5

 

225

Coumetarolum (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorphanum (INN) e suoi sali

125-71-3

204-752-2

227

Metilammino-2 eptano e suoi sali

540-43-2

 

228

Isometheptenum (INN) e suoi sali

503-01-5

207-959-6

229

Mecamylaminum (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesinum (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarolum (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmetrazinum(INN) suoi derivati e suoi Sali

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazolum(INN)

60-56-0

200-482-4

234

(Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodolum (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamatum (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolinum (INN) e suoi sali

1082-56-0

 

238

Arecolina

63-75-2

200-565-5

239

Poldini Metilsulfas (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzinum (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftolo

135-19-3

205-182-7

242

1- e 2-Naftlilamminae suoi sali

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1 Naftil)-4-idrossicumarina

39923-41-6

 

244

Naphazolinum (INN) e suoi sali

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini bromidum (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nicotina e suoi Sali

54-11-5

200-193-3

247

Nitriti di amile

110-46-3

203-770-8

248

Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio

14797-65-0

 

249

Nitrobenzene

98-95-3

202-716-0

250

Nitrocresoli e loro sali alcalini

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoinum(INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidonum (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerina

55-63-0

200-240-8

254

Acenocoumarolum (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati

 

 

257

Noradrenalina e suoi sali

51-41-2

200-096-6

258

Noscapinum (INN) e suoi sali

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidinum (INN) e suoi sali

55-65-2

200-241-3

260

Estrogena

 

 

261

Oleandrina

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidonum (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierina e suoi sali

2858-66-4 / 4396-01-4

220-673-6 / 224-523-0

264

Pentacloroetano

76-01-7

200-925-1

265

Pentaerithrityli tetranitras (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloralum (INN)

78-12-6

 

267

Octamylaminum (INN) e suoi sali

502-59-0

207-947-0

268

Acido picrico

88-89-1

201-865-9

269

Phenacemidum (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazinum(INN)

5617-26-5

 

271

2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Ethylphenacemidum (feneturide (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumonum (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidolum (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterenum (INN) e suoi sali

396-01-0

206-904-3

276

Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tricresilfosfato

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybinum (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosforo e fosfuri metallici

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomidum(INN) e suoi sali

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma Venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotossina

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpina e suoi Sali

92-13-7

202-128-4

284

α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano (INN)) e suoi sali

24558-01-8

 

285

Pipradrolum (INN) e suoi sali

467-60-7

207-394-5

286

Azacylonolum (INN) e suoi sali

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverinum (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprinum (INN) e suoi sali

55837-15-5

259-848-7

289

Piombo e suoi composti

7439-92-1

231-100-4

290

Conina

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyraponum (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom (1) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

 

 

294

Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)

90046-04-1

289-971-1

295

Scopolamina, suoi sali e suoi derivati

51-34-3

200-090-3

296

Sali di oro

 

 

297

Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, numero 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. e suoi preparati

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteina (INN) e suoi sali

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoidi (corticosteroidi)

 

 

301

Datura stramonium L. e suoi preparati

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati

11005-63-3

234-239-9

303

Strofanto (specie) e loro preparati

 

 

304

Stricnina e suoi sali

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos (specie) e loro preparati

 

 

306

Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961

 

 

307

Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali

 

 

308

Sultiamum (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodimio e suoi sali

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepum (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

84696-42-4

283-649-4

312

Tellurio e suoi composti

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolinum (INN) e suoi sali

526-36-3

208-390-6

314

Tetracloroetilene

127-18-4

204-825-9

315

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

316

Tetrafosfato di esaetile

757-58-4

212-057-0

317

Tallio e suoi composti

7440-28-0

231-138-1

318

Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamidum (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Phenothiazinum (INN) e suoi composti

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III

62-56-6

200-543-5

322

Mephenesinum (INN) e suoi esteri

59-47-2

200-427-4

323

Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE

 

 

324

Tranylcyprominum (INN) e suoi sali

155-09-9

205-841-9

325

Tricloronitrometano

76-06-2

200-930-9

326

Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormethinum (INN) e suoi sali

817-09-4

212-442-3

328

Tretaminum (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamini triethiodidum (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. e suoi preparati

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrina e suoi sali

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. e preparati

90131-91-2

290-407-1

334

Cloruro di vinile monomero

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D2 e D3)

50-14-6 / 67-97-0

200-014-9 / 200-673-2

336

Sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati)

 

 

337

Yohimbina e suoi sali

146-48-5

205-672-0

338

Dimethili sulfoxidum (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Diphenhydraminum (INN) e suoi sali

58-73-1

200-396-7

340

4-terzbutilfenolo

98-54-4

202-679-0

341

4-terzbutilpirocatecolo

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterolum (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Diossano (1,4 dietilene diossido)

123-91-1

204-661-8

344

Morfolina e suoi sali

110-91-8

203-815-1

345

Piretro album L. e suoi preparati

 

 

346

N-[(4-metossifenil)metil]-N',N'-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisamina)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennaminum (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraclorosalicilanilidi

7426-07-5

 

349

Diclorosalicilanilidi

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicilanilidi ---

 

 

351

Dibromosalicilanilidi ---

 

 

352

Bithionolum (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Monosulfuri tiouramici

97-74-5

202-605-7

354

Spostato o soppresso

 

 

355

Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide)

68-12-2

200-679-5

356

Acetone benzilidene

122-57-6

204-555-1

357

Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

 

 

358

Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg

3902-71-4 / 298-81-7 / 484-20-8

223-459-0 / 206-066-9 / 207-604-5

359

Oli di semi di Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini

94-59-7

202-345-4

361

4,4'-bis(iodossi)-2,2'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-1,1'-bifenile (Iodotimolo)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etil-tetraidro-5',6',7', 8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Fenilendiammina e suoi sali

95-54-5

202-430-6

364

4-Metil-m-fenilendiammina (toluene-2,4-diammina) e suoi sali

95-80-7

202-453-1

365

Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati

475-80-9 / 313-67-7 / 15918-62-4

202-499-6 / 206-238-3 / -

366

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

828-00-2

212-579-9

369

N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil (INN)) e suoi sali

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromosalicilanilide (Tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati

65497-07-6 / 60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (acido retinoico e suoi sali)

302-79-4

206-129-0

376

1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050)e suoi sali

615-05-4

210-406-1

377

1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) e suoi sali

5307-02-8

226-161-9

378

Colorante Cl 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Colorante Cl 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Colorante Cl 42555 (Basic Violet 3)

Colorante Cl 42555-1

Colorante Cl 42555-2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (Padimate A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-ammino-4-nitrofenolo

99-57-0

202-767-9

384

2-ammino-5-nitrofenolo

121-88-0

204-503-8

385

11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

80-75-1

201-306-9

386

Colorante Cl 42640 ([4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzill)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-diene-1-ilidene](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio)

1694-09-3

216-901-9

387

Colorante Cl 13065

587-98-4

209-608-2

388

Colorante Cl 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Colorante Cl 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogeni a struttura steroidea

 

 

391

Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV

7440-67-7

231-176-9

392

Spostato o soppresso

 

 

393

Acetonitrile

75-05-8

200-835-2

394

Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali

84-22-0

201-522-3

395

idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III

148-24-3 / 134-31-6

205-711-1 / 205-137-1

396

2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio)

43143-11-9

256-115-3

397

Colorante CI 12075 (Pigment Orange 5), suoi lacche, pigmenti e sali

3468-63-1

222-429-4

398

Colorante CI 45170 e CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9 / 509-34-2

201-383-9 / 208-096-8

399

Lidocainum (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epossibutano

106-88-7

203-438-2

401

Colorante Cl 15585

5160-02-1 / 2092-56-0

225-935-3 / 218-248-5

402

Lattato di stronzio

29870-99-3

249-915-9

403

Nitrato di stronzio

10042-76-9

233-131-9

404

Policarbonato di sronzio

 

 

405

Pramocainum (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali

5862-77-1

 

407

2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali

14572-93-1

 

408

Pirocatecolo (Catecolo)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogallolo

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosammine, per es.: dimetilnitrosammina; nitrosodipropilammina; 2,2'-nitrosoimmino)bisetanolo

62-75-9 / 621-64-7 / 1116-54-7

200-549-8 / 210-698-0 / 214-237-4

411

Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

 

 

412

4-ammino-2-nitrofenolo

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilendiammina (toluene-2,6-diammina)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio ambretta)

83-66-9

201-493-7

415

Spostato o soppresso

 

 

416

Cellule, tessuti o prodotti di origine umana

 

 

417

3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN))

77-09-8

201-004-7

418

Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)

104-98-3 / 27538-35-8

203-258-4 / 248-515-1

419

I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e gli ingredienti da essi derivati.

 

 

420

Catrami di carbone grezzi e raffinati

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)

116-66-5

204-149-4

422

5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium L.), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

97676-35-2

 

424

Cianuro di benzile se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

140-29-4

205-410-5

425

Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

4756-19-8

225-289-2

426

Maleato di dietile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Diidrocumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

17874-34-9

241-827-9

431

Citraconato di dimetile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

617-54-9

 

432

7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometilionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

141-10-6

205-457-1

434

Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

122-39-4

204-539-4

435

Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

140-88-5

205-438-8

436

Assoluta di foglia di fico (Ficus carica L.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

68916-52-9

 

437

trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

18318-83-7

242-204-4

440

Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

104-27-8

203-190-5

445

Metil-trans-2-butenoato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

623-43-8

210-793-7

446

7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-isometil-ionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

1117-41-5

214-245-8

450

Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

8024-12-2

 

451

Spostato o soppresso

 

 

452

6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano

37894-46-5

253-704-7

453

Dicloruro di cobalto

7646-79-9

231-589-4

454

Solfato di cobalto

10124-43-3

233-334-2

455

Monossido di nichel

1313-99-1

215-215-7

456

Triossido di dinichel

1314-06-3

215-217-8

457

Diossido di nichel

12035-36-8

234-823-3

458

Disolfuro di trinichel

12035-72-2

234-829-6

459

Tetracarbonilnichel

13463-39-3

236-669-2

460

Solfuro di nichel

16812-54-7

240-841-2

461

Bromato di potassio

7758-01-2

231-829-8

462

Monossido di carbonio

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

75-28-5

200-857-2

465

Butano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

106-97-8

203-448-7

466

Gas (petrolio), C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68131-75-9

268-629-5

467

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68307-98-2

269-617-2

468

Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68307-99-3

269-618-8

469

Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-00-9

269-619-3

470

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-01-0

269-620-9

471

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-03-2

269-623-5

472

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-04-3

269-624-0

473

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-05-4

269-625-6

474

Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-06-5

269-626-1

475

Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-07-6

269-627-7

476

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-08-7

269-628-2

477

Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-09-8

269-629-8

478

Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-10-1

269-630-3

479

Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-11-2

269-631-9

480

Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-12-3

269-632-4

481

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68409-99-4

270-071-2

482

Alcani, C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-57-0

270-651-5

483

Alcani, C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-58-1

270-652-0

484

Alcani, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-59-2

270-653-6

485

Alcani, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-60-5

270-654-1

486

Gas combustibili), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-26-6

270-667-2

487

Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-29-9

270-670-9

488

Idrocarburi, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-40-4

270-681-9

489

Idrocarburi, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-42-6

270-682-4

490

Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-49-3

270-689-2

491

Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-85-7

270-704-2

492

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-86-8

270-705-8

493

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-33-8

270-724-1

494

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-35-0

270-726-2

495

Gas (petrolio), carica sistema amminico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-65-6

270-746-1

496

Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-66-7

270-747-7

497

Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-67-8

270-748-2

498

Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-68-9

270-749-8

499

Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-69-0

270-750-3

500

Gas (petrolio), C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-70-3

270-751-9

501

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-71-4

270-752-4

502

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-72-5

270-754-5

503

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-73-6

270-755-0

504

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-74-7

270-756-6

505

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-75-8

270-757-1

506

Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-76-9

270-758-7

507

Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-77-0

270-759-2

508

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-79-2

270-760-8

509

Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-80-5

270-761-3

510

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-81-6

270-762-9

511

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-82-7

270-763-4

512

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-83-8

270-765-5

513

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-84-9

270-766-0

514

Gas (petrolio), ricchi di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-85-0

270-767-6

515

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-86-1

270-768-1

516

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-87-2

270-769-7

517

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-90-7

270-772-3

518

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-91-8

270-773-9

519

Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-92-9

270-774-4

520

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas, con contenuto >0,1 % p/p di butadiene

68477-93-0

270-776-5

521

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-94-1

270-777-0

522

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-95-2

270-778-6

523

Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-96-3

270-779-1

524

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-97-4

270-780-7

525

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-98-5

270-781-2

526

Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-99-6

270-782-8

527

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-00-2

270-783-3

528

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-01-3

270-784-9

529

Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-02-4

270-785-4

530

Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-03-5

270-787-5

531

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-04-6

270-788-0

532

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-05-7

270-789-6

533

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-21-7

270-802-5

534

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-22-8

270-803-0

535

Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-24-0

270-804-6

536

Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-25-1

270-805-1

537

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-26-2

270-806-7

538

Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-27-3

270-807-2

539

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-28-4

270-808-8

540

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-29-5

270-809-3

541

Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-30-8

270-810-9

542

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-32-0

270-813-5

543

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-33-1

270-814-0

544

Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-34-2

270-815-6

545

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68512-91-4

270-990-9

546

Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-14-4

270-999-8

547

Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-15-5

271-000-8

548

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-16-6

271-001-3

549

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-17-7

271-002-9

550

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-18-8

271-003-4

551

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-19-9

271-005-5

552

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-66-6

271-010-2

553

Idrocarburi, C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68514-31-8

271-032-2

554

Idrocarburi, C1-4, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68514-36-3

271-038-5

555

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-15-1

271-258-1

556

Idrocarburi, C1-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-16-2

271-259-7

557

Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-19-5

271-261-8

558

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-82-4

271-623-5

559

Gas (petrolio), C1-5, umidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-83-5

271-624-0

560

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-84-6

271-625-6

561

Idrocarburi, C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-25-7

271-734-9

562

Idrocarburi, C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-26-8

271-735-4

563

Gas (petrolio), carica di alchilazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-27-9

271-737-5

564

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-34-8

271-742-2

565

Prodotti del petrolio, gas di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68607-11-4

271-750-6

566

Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-06-2

272-182-1

567

Gas (petrolio), miscela di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-07-3

272-183-7

568

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-64-2

272-203-4

569

Gas (petrolio), C2-4, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-65-3

272-205-5

570

Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68814-67-5

272-338-9

571

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68814-90-4

272-343-6

572

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-58-0

272-775-5

573

Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-59-1

272-776-0

574

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68918-99-0

272-871-7

575

Gas (petrolio), dal deesanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-00-6

272-872-2

576

Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-01-7

272-873-8

577

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-02-8

272-874-3

578

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-03-9

272-875-9

579

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-04-0

272-876-4

580

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-05-1

272-878-5

581

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-06-2

272-879-0

582

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-07-3

272-880-6

583

Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-08-4

272-881-1

584

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-09-5

272-882-7

585

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-10-8

272-883-2

586

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-11-9

272-884-8

587

Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-12-0

272-885-3

588

Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-20-0

272-893-7

589

Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-76-1

273-169-3

590

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-77-2

273-170-9

591

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-79-4

273-173-5

592

Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-80-7

273-174-0

593

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-81-8

273-175-6

594

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-82-9

273-176-1

595

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-28-2

273-265-5

596

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-33-9

273-269-7

597

Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-34-0

273-270-2

598

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68989-88-8

273-563-5

599

Idrocarburi, C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

87741-01-3

289-339-5

600

Alcani, C1-4, ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

90622-55-2

292-456-4

601

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-15-3

295-397-2

602

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-16-4

295-398-8

603

Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-17-5

295-399-3

604

Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-18-6

295-400-7

605

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-19-7

295-401-2

606

Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-20-0

295-402-8

607

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-22-2

295-404-9

608

Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-23-3

295-405-4

609

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-80-2

295-463-0

610

Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene)

50-32-8

200-028-5

613

Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

68187-57-5

269-109-0

614

Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

68188-48-7

269-159-3

615

Spostato o soppresso

 

 

616

Spostato o soppresso

 

 

617

Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene, con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90640-85-0

292-606-9

618

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-57-1

292-651-4

619

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-58-2

292-653-5

620

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-59-3

292-654-0

621

Residui di estrazione (carbone), bruno, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

91697-23-3

294-285-0

622

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92045-71-1

295-454-1

623

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92045-72-2

295-455-7

624

Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92062-34-5

295-549-8

625

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-13-3

302-650-3

626

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido, con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-46-2

302-681-2

627

Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-47-3

302-682-8

628

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-48-4

302-683-3

629

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-76-6

308-296-6

630

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-77-7

308-297-1

631

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-78-8

308-298-7

632

Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101316-45-4

309-851-5

633

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-74-5

309-956-6

634

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-75-6

309-957-1

635

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-76-7

309-958-7

636

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]antracene

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]antracene

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pirene

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluorantene

205-82-3

205-910-3

641

Benzo(e)acefenantrilene

205-99-2

205-911-9

642

Benzo[k]fluorantene

207-08-9

205-916-6

643

Crisene

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropano

75-26-3

200-855-1

645

Tricloroetilene

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-cloropropano

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-olo

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dicloropropan-2-olo

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triclorotoluene

98-07-7

202-634-5

650

α-clorotoluene (cloruro di benzile)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetano

106-93-4

203-444-5

652

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetilene (bromuro di vinile)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diclorobut-2-ene

764-41-0

212-121-8

655

Metilossirano (ossido di propilene)

75-56-9

200-879-2

656

(Epossietil)benzene (osido di stirene)

96-09-3

202-476-7

657

1-cloro-2,3-epossipropano (epicloroidrina)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-cloro-2,3-epossipropano

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epossi-3-fenossipropano (fenil glicidil etere)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epossi-1-propanolo

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-biossirano (1,2:3,4-diepossibutano)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole

133855-98-8

406-850-2

664

Ossido di clorometile e metile

107-30-2

203-480-1

665

2-metossietanolo e suo acetato (2-metossietil-acetato)

109-86-4 / 110-49-6

203-713-7 / 203-772-9

666

2-etossietanolo e suo acetato (2-etossietil-acetato)

110-80-5

203-804-1

667

Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile)

542-88-1

208-832-8

668

2-metossipropanolo

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolattone

57-57-8

200-340-1

670

Cloruro di dimetilcarbammile

79-44-7

201-208-6

671

Uretano (carbammato di etile)

51-79-6

200-123-1

672

Spostato o soppresso

 

 

673

Spostato o soppresso

 

 

674

Acido metossiacetico

625-45-6

210-894-6

675

Ftalato di dibutile

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metossietil) etere (dietilen glicol dimetil etere)

111-96-6

203-924-4

677

Ftalato di bis(2-etilesile) (dietilesil ftalato)

117-81-7

204-211-0

678

Ftalato di bis(2-metossietile)

117-82-8

204-212-6

679

Acetato di 2-metossipropile

70657-70-4

274-724-2

680

[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2–etilesile

80387-97-9

279-452-8

681

Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel presente regolamento

79-06-1

201-173-7

682

Acrilonitrile

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropano

79-46-9

201-209-1

684

Dinosebe, suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanisolo

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenile

92-93-3

202-204-7

687

2,4 - Dinitrotoluene

Dinitrotoluene, tecnico

121-14-2 / 25321-14-6

204-450-0 / 246-836-1

688

Binapacril

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalene

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluene

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftene

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluene

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluene

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterbe, suoi sali e esteri

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofene

1836-75-5

217-406-0

698

Spostato o soppresso

 

 

699

Diazometano

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1 – Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Spostato o soppresso

 

 

702

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

70-25-7

200-730-1

703

Spostato o soppresso

 

 

704

Spostato o soppresso

 

 

705

4,4′-metilendianilina

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidina

838-88-0

212-658-8

708

o-anisidina

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetossibenzidina (o-Dianisidina) e suoi sali

119-90-4

204-355-4

710

Spostato o soppresso

 

 

711

Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

 

 

712

3,3′-diclorobenzidina

91-94-1

202-109-0

713

Benzidina, dicloridrato

531-85-1

208-519-6

714

Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]di ammonio

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato

612-83-9

210-323-0

716

Solfato di benzidina

21136-70-9

244-236-4

717

Acetato di benzidina

36341-27-2

252-984-8

718

Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina

64969-34-2

265-293-1

719

Solfato di 3,3′-diclorobenzidina

74332-73-3

277-822-3

720

Azocoloranti della benzidina

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidina (o-Tolidina)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato

612-82-8

210-322-5

723

Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio

64969-36-4

265-294-7

724

Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina

74753-18-7

277-985-0

725

Sostanze coloranti a base di o-tolidina

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzene

103-33-3

203-102-5

728

Acetato di (metil-ONN-azossi)metile

592-62-1

209-765-7

729

Cicloesimide

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridina

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furano

110-00-9

203-727-3

733

Aziridina

151-56-4

205-793-9

734

Captatolo

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazine

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorfo

24602-86-6

246-347-3

738

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butile

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazolo

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianurato)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetammide

62-55-5

200-541-4

743

Spostato o soppresso

 

 

744

Formammide

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetammide

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformammide

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetilacetammide

127-19-5

204-826-4

748

Triammide esametilfosforica

680-31-9

211-653-8

749

Solfato di dietile

64-67-5

200-589-6

750

Solfato di dimetile

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansulfone

1120-71-4

214-317-9

752

Cloruro di dimetilsolfammoile

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallate

95-06-7

202-388-9

754

Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo

 

403-250-2

755

(+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile

85136-74-9

400-340-3

757

Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio

108225-03-2

402-060-7

758

[4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]rame(II) di trisodio

 

413-590-3

759

Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionite

12510-42-8

650-012-00-0

762

Amianto

12001-28-4

650-013-00-6

763

Petrolio

8002-05-9

232-298-5

764

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solventecon contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi-, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Idrocarburi, C20-58, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Idrocarburi, C27-42, naftenici, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-86-2

265-088-7

867

Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-90-8

265-092-9

868

Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-91-9

265-093-4

869

Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-12-7

265-112-6

870

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-13-8

265-113-1

871

Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-14-9

265-114-7

872

Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-29-6

265-129-9

873

Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-30-9

265-130-4

874

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-38-7

265-139-3

875

Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-46-7

265-148-2

876

Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-79-6

265-182-8

877

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-80-9

265-183-3

878

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-29-2

270-719-4

879

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-30-5

270-721-5

880

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-31-6

270-722-0

881

Alcani, C12-26 ramificati e lineari a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90622-53-0

292-454-3

882

Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90640-93-0

292-615-8

883

Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

91995-34-5

295-294-2

884

Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97488-96-5

307-035-3

886

Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97675- 85-9

307-659-6

887

Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97675-86-0

307-660-1

888

Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97722-08-2

307-757-9

889

Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97862-78-7

308-128-1

890

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-97-4

309-667-5

891

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-98-5

309-668-0

892

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-99-6

309-669-6

893

Grassi lubrificanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

74869-21-9

278-011-7

894

Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-61-6

265-165-5

895

Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90669-77-5

292-659-8

896

Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90669-78-6

292-660-3

897

Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-09-4

295-523-6

898

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-10-7

295-524-1

899

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-11-8

295-525-7

900

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-04-2

308-155-9

901

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-05-3

308-156-4

902

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-06-4

308-158-5

903

Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolato (petrolio), trattato con carbone, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolato (petrolio), trattato con argilla, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

100684-33-1

309-706-6

911

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico

64741-59-9

265-060-4

912

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico

64741-60-2

265-062-5

913

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico

64741-82-8

265-084-5

914

Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente

68333-25-5

269-781-5

915

Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua

68475-80-9

270-662-5

916

Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati

68477-38-3

270-727-8

917

Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

68527-18-4

271-260-2

918

Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati

85116-53-6

285-505-6

919

Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati

92045-29-9

295-411-7

920

Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata

92062-00-5

295-514-7

921

Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore

92062-04-9

295-517-3

922

Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente

92201-60-0

295-991-1

923

Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore

93763-85-0

297-905-8

924

Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente

97926-59-5

308-278-8

925

Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»

101316-59-0

309-865-1

926

Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore

101631-14-5

309-939-3

927

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica

64741-45-3

265-045-2

928

Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto

64741-57-7

265-058-3

929

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico

64741-61-3

265-063-0

930

Oli purificati (petrolio), cracking catalitico

64741-62-4

265-064-6

931

Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico

64741-67-9

265-069-3

932

Residui (petrolio), frazioni di idrocracking

64741-75-9

265-076-1

933

Residui (petrolio), da cracking termico

64741-80-6

265-081-9

934

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico

64741-81-7

265-082-4

935

Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto

64742-59-2

265-162-9

936

Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica

64742-78-5

265-181-2

937

Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto

64742-86-5

265-189-6

938

Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

64742-90-1

265-193-8

939

Residui (petrolio), atmosferici

68333-22-2

269-777-3

940

Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente

68333-26-6

269-782-0

941

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente

68333-27-7

269-783-6

942

Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente

68333-28-8

269-784-1

943

Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo

68476-32-4

270-674-0

944

Olio combustibile, residuo

68476-33-5

270-675-6

945

Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico

68478-13-7

270-792-2

946

Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto

68478-17-1

270-796-4

947

Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto

68512-61-8

270-983-0

948

Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto

68512-62-9

270-984-6

949

Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore

68513-69-9

271-013-9

950

Olio combustibile n. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo

68607-30-7

271-763-7

952

Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica

68783-08-4

272-184-2

953

Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati

68783-13-1

272-187-9

954

Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio

68955-27-1

273-263-4

955

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi

68955-36-2

273-272-3

956

Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto

70592-76-6

274-683-0

957

Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto

70592-77-7

274-684-6

958

Distillati (petrolio), sotto vuoto

70592-78-8

274-685-1

959

Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati

85117-03-9

285-555-9

960

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati

90669-75-3

292-657-7

961

Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri

90669-76-4

292-658-2

962

Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo

92045-14-2

295-396-7

963

Residui (petrolio), cracking catalitico

92061-97-7

295-511-0

964

Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente

92201-59-7

295-990-6

965

Oli residui (petrolio)

93821-66-0

298-754-0

966

Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente

98219-64-8

308-733-0

967

Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi

101316-57-8

309-863-0

968

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere

64741-50-0

265-051-5

969

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti

64741-51-1

265-052-0

970

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere

64741-52-2

265-053-6

971

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti

64741-53-3

265-054-1

972

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido

64742-18-3

265-117-3

973

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido

64742-19-4

265-118-9

974

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido

64742-20-7

265-119-4

975

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido

64742-21-8

265-121-5

976

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente

64742-27-4

265-127-8

977

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente

64742-28-5

265-128-3

978

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente

64742-34-3

265-135-1

979

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente

64742-35-4

265-136-7

980

Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente

64742-03-6

265-102-1

981

Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente

64742-04-7

265-103-7

982

Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente

64742-05-8

265-104-2

983

Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente

64742-11-6

265-111-0

984

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto

91995-78-7

295-341-7

985

Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici

97722-04-8

307-753-7

986

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio,

573-58-0

209-358-4

987

4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio,

1937-37-7

217-710-3

988

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio,

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidina,

97-56-3

202-591-2

990

4-amminoazobenzene,

60-09-3

200-453-6

991

[5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Etere diglicidilico di resorcinolo

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilguanidina

102-06-7

203-002-1

994

Epossido di eptacloro

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrosofenolo

104-91-6

203-251-6

996

Carbendazina

10605-21-7

234-232-0

997

Ossido di allile e glicidile

106-92-3

203-442-4

998

Cloroacetaldeide

107-20-0

203-472-8

999

Esano

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monometil etere; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

115662-06-1

405-100-1

1004

Fosfato di tris(2-cloroetile)

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etossi-2-benzimidazolanilide

120187-29-3

407-600-5

1006

Diidrossido di nichel)

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetilanilina

121-69-7

204-493-5

1008

Simazina

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano

130728-76-6

410-060-3

1011

Pentaossido di divanadio

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini

87-86-5 / 131-52-2 / 7778-73-6

201-778-6 / 205-025-2 / 231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftilanilina

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazina

139-40-2

205-359-9

1019

Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutolo

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoxim-metile

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Clordecone

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinilcarbazolo

1484-13-5

216-055-0

1024

Acido 2-etilesanoico

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Cloruro di morfolin-4-carbonile

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozide

1596-84-5

216-485-9

1028

Alacloro (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata

166242-53-1

422-720-8

1030

Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO)

1689-83-4 / 3861-47-0

216-881-1 / 223-375-4

1031

Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile) e bromossinil eptanoato (ISO)

1689-84-5 / 56634-95-8

216-882-7 / 260-300-4

1032

Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile

1689-99-2

216-885-3

1033

Spostato o soppresso

 

 

1034

5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomil

17804-35-2

241-775-7

1036

Clorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metilenbis(2-etilanilina)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinammide

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-tolilossi)metil]ossirano

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-tolilossi)metil]ossirano

2186-25-6

218-575-3

1042

Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile

2210-79-9

218-645-3

1043

[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere

26447-14-3

247-711-4

1044

Diallato

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzil-2,4-dibromobutanoato

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluoroiodometano

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanato-metile

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8] decano (Mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propizammida

23950-58-5

245-951-4

1050

Ossido di butile e glicidile

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triclorobut-1-ene

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazolo

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Carbonato di nichel

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

1063

Spostato o soppresso

 

 

1064

5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano

41107-56-6

415-360-8

1065

Crotonaldeide

4170-30-3

224-030-0

1066

Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide

 

418-350-1

1067

4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Cloruro di toluidinio

540-23-8

208-740-8

1070

Solfato di toluidina (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-terz-butilfenil)etanolo

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Clordano, puro

57-74-9

200-349-0

1074

Esan-2-one (metil-butil-chetone)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetammide

60-35-5

200-473-5

1077

N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Furmeciclox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-isobutiletilidendifenolo

6807-17-6

401-720-1

1080

Clordimeforme

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrolo

61-82-5

200-521-5

1082

Carbaril

63-25-2

200-555-0

1083

Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking

64741-77-1

265-078-2

1084

Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone

66938-41-8

423-290-4

1086

Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

68334-30-5

269-822-7

1087

Olio combustibile n. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Olio combustibile n. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Combustibili, diesel n. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanolo

69094-18-4

412-380-9

1091

Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monocrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nichel

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometano (bromuro di metile (ISO))

74-83-9

200-813-2

1095

Clorometano (cloruro di metile)

74-87-3

200-817-4

1096

Iodometano (ioduro di metile)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetano (bromuro di etile)

74-96-4

200-825-8

1098

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

1099

Idrossido di fentina

76-87-9

200-990-6

1100

Solfato di nichel

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (Isoforone)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dicloropropene

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butile

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

81880-96-8

406-090-1

1107

Colorante CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

1109

Alcani, C10-13, monocloro

85535-84-8

287-476-5

1110

Spostato o soppresso

 

 

1111

2,4,6-triclorofenolo

88-06-2

201-795-9

1112

Cloruro di dietilcarbammoile

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinil-2-pirrolidone

88-12-0

201-800-4

1114

Miclobutanil (ISO) 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

88671-89-0

410-400-0

1115

Acetato di fentina

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenil-2-ilammina

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato

90657-55-9

419-160-1

1118

Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (2,6-toluene diisocianato)

91-08-7

202-039-0

1119

Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (2,4-toluene diisocianato)

584-84-9

209-544-5

1120

Diisocianato di m-tolilidene (toluene diisocianato)

26471-62-5

247-722-4

1121

Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking

94114-58-6

302-694-3

1122

Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking

94114-59-7

302-695-9

1123

Pece, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanossima

96-29-7

202-496-6

1125

Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-diclorotoluene

98-87-3

202-709-2

1127

Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso]

 

 

1128

Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico

 

406-230-1

1129

Spostato o soppresso

 

 

1130

Spostato o soppresso

 

 

1131

Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio

 

400-810-8

1132

Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo

 

417-470-1

1133

Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), se impiegato come fragranza.

8023-88-9

 

1134

7-Ethoxy-4-methylcoumarin, se impiegato come fragranza.

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrocoumarin, se impiegato come fragranza

700-82-3

211-851-4

1136

Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae;), se impiegato come fragranza

8007-00-9

232-352-8

1137

Nitrito di isobutile

542-56-2

208-819-7

1138

Isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropano; n-bromuro di propile

106-94-5

203-445-0

1140

Cloroprene (stabilizzato); (2-clorobuta-1,3-diene)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-tricloropropano

96-18-4

202-486-1

1142

Etilenglicol dimetiletere (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (4) e (2-metil-m-fenilendiamina) (5)

Metil-m-fenilendiammina

25376-45-8

246-910-3

1145

p-clorobenzotricloruro

5216-25-1

226-009-1

1146

Difeniletere, ottabromoderivato

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metossietossi)etano; trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)

90-94-8

202-027-5

1150

4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo

70987-78-9

417-210-7

1151

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentilisopentilftalato [2];-

[2]

 

di-n-pentilftalato [3];

131-18-0 [3]

205-017-9

Diisopentilftalato [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzilbutilftalato (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari

68515-42-4

271-084-6

1154

Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

 

402-660-9

1155

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato

 

401-500-5

1156

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

 

420-580-2

1157

Azafenidina

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetilanilina [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4’-tiodianilina e suoi sali

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilenedianilina

101-61-1

202-959-2

1162

6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

143860-04-2

421-150-7

1164

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

 

421-550-1

1165

2-nitrotoluene

88-72-2

201-853-3

1166

Tributilfosfato

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalene

91-20-3

202-049-5

1168

Nonilfenolo [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonilfenolo, ramificato [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

201-166-9

1170

Spostato o soppresso

 

 

1171

Spostato o soppresso

 

 

1172

Cloruro di allile 3-cloropropene

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)

106-46-7

203-400-5

1174

bis(2-cloroetil) etere

111-44-4

203-870-1

1175

Fenolo

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenolo A (4,4′-isopropilidendifenolo)

80-05-7

201-245-8

1177

Triossimetilene (1,3,5-triossano)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargite (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-cloro-4-nitrobenzene

100-00-5

202-809-6

1180

Molinato (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Spostato o soppresso

 

 

1183

Isocianato di metile

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]

 

421-870-1

1186

Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)

140698-96-0

414-770-4

1187

Miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)

 

417-980-4

1188

Verde malachite cloridrato [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Verde malachite ossalato [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenil-L-prolina

96314-26-0

416-020-1

1192

Spostato o soppresso

 

 

1193

Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato

 

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidina

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimetrozina (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidina (4-etossianilina)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenilenediammina e suoi sali

108-45-2

203-584-7

1205

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

92061-93-3

295-506-3

1206

Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

90640-84-9

292-605-3

1207

Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

61789-28-4

263-047-8

1208

Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

8001-58-9

232-287-5

1209

Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-79-8

274-565-9

1210

Residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

122384-77-4

310-189-4

1211

Olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

136-17-4

 

1215

2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

117907-42-3

 

1216

2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

135043-65-1 / 29785-47-5

 

1217

4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

20055-01-0 / 21616-59-1

 

1218

Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-00-4

 

1219

2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

95-85-2

202-458-9

1220

4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

56496-88-9

 

1222

Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-01-5

 

1223

N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

91-68-9 / 68239-84-9

202-090-9 / 269-478-8

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

 

1225

N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

104903-49-3

 

1226

N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

72584-59-9 / 66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

113715-25-6

 

1228

1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

575-38-2

209-383-0

1229

Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

619-05-6

210-577-2

1230

2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

 

1235

6-Nitro-o-Toluidine

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow n. 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange n. 3

81612-54-6

 

1238

HC Green n. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red n. 8 e i suoi sali

13556-29-1 / 97404-14-3

- / 306-778-0

1240

Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali

158006-54-3 / 41989-35-7 / 73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (Questamide H)

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Diidrossi-4-metilpiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Idrossi-1,4-benzodiossano e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Metilendiossifenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Metilendiossianilina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

14268-66-7

238-161-6

1249

Idrossipiridinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nitro-4-amminofenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

50982-74-6

 

1251

2-metossi-4-nitrofenolo (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12219-01-1

 

1253

1,3,5-Triidrossibenzene (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

108-73-6

206-611-2

1254

1,2,4- Triacetato di benzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

613-03-6

210-327-2

1255

Etanolo, 2,2’-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

68478-64-8 / 158571-58-5

 

1256

N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

158571-57-4

 

1257

Acido 4-amminobenzensolfonico (acido solfanilico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

121-57-3 / 515-74-2

204-482-5 / 208-208-5

1258

Acido 3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6373-79-1

228-922-0

1259

3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

89959-98-8 / 12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

23355-64-8

245-604-7

1261

Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-Dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6358-85-6

228-787-8

1264

Acido 2,2’-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4197-25-5

224-087-1

1266

Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3442-21-5 / 34977-63-4

222-351-0 / 252-305-5

1267

Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-[[7,7’-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

37279-54-2

253-441-8

1269

Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3441-14-3

222-384-4

1270

Acido 2-naftalensolfonico, 7,7’-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2610-10-8 / 25188-41-4

220-027-3

1271

Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosina solubile in alcool (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli

11099-03-9

 

1275

Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

47367-75-9 / 33203-82-6

251-403-5

1276

Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

7057-57-0 / 966-62-1

230-338-6 / 213-524-1

1277

6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

67905-56-0 / 12217-43-5

267-677-4 / 235-398-7

1279

Acido laccaico (CI Natural Red 25) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

60687-93-6

 

1280

Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6373-74-6 / 15347-52-1

228-921-5 / 239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

730-40-5 / 70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

57524-53-5

 

1288

N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

93633-79-5

403-440-5

1290

Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

7113—97-9

275-216-3

1292

5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12221-52-2

 

1293

m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4438-16-8

224-654-3

1295

Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4482-25-1

224-764-1

1297

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-99-0

280-920-9

1298

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-98-9

280-919-3

1299

Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2475-46-9 / 86722-66-9

219-604-2 / 289-276-3

1301

1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

94082-85-6

 

1308

5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

104333-03-1

 

1309

4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

148-71-0 / 24828-38-4 / 2051-79-8

205-722-1 / 246-484-9 / 218-130-3

1311

N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

93-05-0 / 6065-27-6 / 6283-63-2

202-214-1 / 227-995-6 / 228-500-6

1312

N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

99-98-9 / 6219-73-4

202-807-5 / 228-292-7

1313

Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

141614-05-3 / 113715-27-8

 

1315

6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

17672-22-9

 

1316

Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

110952-46-0 / 135043-63-9

 

1317

2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

603-85-0

210-060-1

1318

2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

5307-14-2 / 18266-52-9

226-164-5 / 242-144-9

1320

Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

122252-11-3

 

1321

6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

69825-83-8

 

1322

Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli

477-73-6

207-518-8

1323

Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

16279-54-2 / 5610-64-0

240-379-1 / 227-029-3

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

104333-00-8

 

1325

2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

173994-75-7 / 102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

114087-41-1 / 114087-42-2

 

1328

Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2390-60-5

219-232-0


(1)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  Denominazione INNM modificata.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

(5)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II

Boric acid

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

a)

Talco

a)

5 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate

 

 

 

 

 

b)

Prodotti per il cavo orale

b)

0,1 % (espresso in acido borico)

b)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

b)

Non ingerire

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

 

 

 

 

 

c)

Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)

c)

3 % (espresso in acido borico)

c)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)

c)

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate

1b

Tetraborati (si veda anche 1a)

 

 

 

a)

Prodotti per il bagno

a)

18 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

a)

Da non usare per bambini al di sotto dei 3 anni

b)

Prodotti per capelli/barba e baffi

b)

8 % (espresso in acido borico)

 

b)

Sciacquare abbondantemente

2a

Acido tioglicolico e i suoi sali

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

barba e baffi

8 %

Uso generale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

Modalità d'impiego:

a), b), c):

Evitare il contatto con gli occhi

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

a) c)

Indossare guanti appropriati

Avvertenze:

a) b) c)

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla portata dei bambini

a) Per uso esclusivamente professionale

11 %

Uso professionale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

b)

Prodotti per la depilazione

5 %

Pronto per l'uso pH 7-12,7

c)

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

2 %

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

Pronto per l'uso pH 7-9,5

2b

Esteri dell'acido tioglicolico

 

 

 

Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli:

a)

8 % pronto per l'uso pH 6-9,5

Uso generale

Pronto per l'uso pH 6-9,5

Modalità d'impiego:

a) b)

Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle

Evitare il contatto con gli occhi

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

Portare guanti adeguati

Avvertenze:

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla portata dei bambini

b)

11 %

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

Uso professionale

Pronto per l'uso pH 6-9,5

b)

Solo per uso professionale

3

Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Prodotti per capelli/barba e baffi

5 %

Uso professionale

Solo per uso professionale

4

Ammoniaca

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 % (in NH3)

 

Superiore al 2 % contiene ammoniaca

5

Tosylchloramidum natricum (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

 

0·2 %

 

 

6

Clorati di metalli alcalini

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Dentifrici

b)

Altri prodotti

a)

5 %

b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Cloruro di metilene

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)

Contenuto massimo di impurità: 0,2 %

 

8

p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (1), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’allegato II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

6 % in base libera

a)

uso generale

Non usare per le sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Contiene fenilendiammine.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Contiene fenilendiammine.

Può dare una reazione allergica.

Portare guanti adeguati.

9

Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza di cui ai numeri d'ordine 364, 413, 1144, 1310 e 1313 dell'allegato II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

10 % in base libera

a)

Uso generale

Non usare per sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Contiene fenilendiammine.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

Uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Contiene fenilendiammine.

Può dare una reazione allergica

Portare guanti adeguati.

10

Diamminofenoli (1)

 

 

 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

10 % in base libera

a)

Uso generale

Non usare per sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

Uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Può dare una reazione allergica.

Portare guanti adeguati.

11

Diclorofene

Dichlorophene

97-23-4

202-567-1

 

0,5 %

 

Contiene Dichlorophene

12

Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi

12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata

 

a)

Portare guanti adeguati

a), b), c):

Contiene perossido d'idrogeno

Evitare il contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto

b)

Prodotti per la pelle

4 % di H2O2, presente o liberata

c)

Prodotti per rinforzare le unghie

2 % di H2O2, presente o liberata

d)

Prodotti per il cavo orale

0,1 % di H2O2, presente o liberata

 

 

13

Formaldeide (2)

Formaldehyde

50-00-0

200-001-8

Prodotti per indurire le unghie

5 % in formaldeide

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.

Proteggere la pipite con una sostanza grassa

Contiene formaldeide (3)

14

Idrochinone (4)

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

a)

Colorante ossidante in tinture per capelli

0,3 %

Uso generale

Non usare per sopracciglia

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

Contiene idrochinone

Uso professionale

Per uso esclusivamente professionale

Contiene idrochinone

Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

 

 

 

 

 

b)

kit di unghie finte

0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

uso professionale

b)

Per uso esclusivamente professionale

Evitare il contatto con la pelle

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

15a

Potassa caustica o soda caustica

Potassium hydroxide/Sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5

a)

Solvente delle cuticole delle unghie

a)

5 % (5)

 

a)

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi

Pericolo di cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

b)

Prodotti per la stiratura dei capelli

2 % (5)

Uso generale

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi

Pericolo di cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

 

 

 

 

 

 

4,5 % (5)

Uso professionale

Solo per uso professionale

Evitare il contatto con gli occhi

Pericolo di cecità

c)

Regolatore del pH per prodotti per la depilazione

 

c)

pH < 12,7

c)

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

d)

Altri usi come regolatore del pH

 

d)

pH < 11

 

15b

Idrossido di litio

Lithium hydroxide

1310-65-2

215-183-4

a)

Prodotti per la stiratura dei capelli

2 % (6)

Uso generale

a)

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi

Può causare cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

4,5 % (6)

Uso professionale

Evitare il contatto con gli occhi

Può causare cecità

b)

Regolatore del pH per prodotti per la depilazione

 

pH < 12,7

b)

Contiene un agente alcalino

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

c)

Altri impieghi regolatore del pH (unicamente per prodotti da sciacquare)

 

pH < 11

 

15 c

Idrossido di calcio

Calcium hydroxide

1305-62-0

215-137-3

a)

Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina

a)

7 % in idrossido di calcio

 

a)

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Pericolo di cecità

b)

Regolatore del pH per prodotti per la depilazione

 

b)

pH < 12,7

b)

Contiene un agente alcalino

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

c)

Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo)

 

c)

pH < 11

 

16

1-naftolo (e suoi sali)

1-Naphtol

90-15-3

201-969-4

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

17

Nitrito di sodio

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Anticorrosivo

0,2 %

Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine

 

18

Nitrometano

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Anticorrosivo

0,3 %

 

 

19

Spostato o soppresso

20

Spostato o soppresso

21

Cinconan-9-ol, 6'-metossi-, (8.alfa., 9R)- e suoi sali

Quinine

130-95-0

205-003-2

a)

Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo

a)

0,5 % in chinino-base

 

 

b)

Prodotti per capelli da non eliminare con il risciacquo

b)

0,2 % in chinino-base

 

 

22

Resorcina (4)

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Colorante ossidante in tinture per capelli

5 %

Uso generale

Non usare per sopracciglia

Contiene resorcina

Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

Uso professionale

Solo per uso professionale

Contiene resorcinolo

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

 

 

 

 

 

b)

Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)

0,5 %

 

Contiene resorcinolo

23

a)

Solfuri alcalini

 

 

 

a)

Prodotti per la depilazione

a)

2 % in zolfo

pH ≤ 12,7

a) b)

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

b)

Solfuri alcalino-terrosi

 

 

 

b)

Prodotti per la depilazione

b)

6 % in zolfo

24

Sali di zinco idrosolubili, tranne lo zinco solfofenato (n. 25) e lo zinco piritione (n. 101 e Allegato V, n. 8)

Zinc acetate, Zinc chloride, Zinc gluconate, Zinc glutamate

 

 

 

1 % in zinco

 

 

25

Zinco solfofenato

Zinc phenolsulfonate

127-82-2

204-867-8

Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti

6 % (in percentuale di sostanza anidra)

 

Evitare il contatto con gli occhi.

26

Monofluorofosfato di ammonio

Ammonium monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

 

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene monofluorofosfato di ammonio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

27

Monofluorofosfato di sodio

Sodium monofluorofosfate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene monofluorofosfato di sodio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

28

Monofluorofosfato di potassio

Potassium monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene monofluorofosfato di potassio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

29

Monofluorofosfato di calcio

Calcium monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene monofluorofosfato di calcio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

30

Fluoruro di calcio

Calcium fluoride

7789-75-5

232-188-7

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di calcio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

31

Fluoruro di sodio

Sodium fluoride

7681-49-4

231-667-8

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di sodio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

32

Fluoruro di potassio

Potassium fluoride

7789-23-3

232-151-5

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di potassio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

33

Fluoruro di ammonio

Ammonium fluoride

12125-01-8

235-185-9

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di ammonio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

34

Fluoruro di allluminio

Aluminium fluoride

7784-18-1

232-051-1

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di alluminio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

35

Fluoruro stannoso

Stannous fluoride

7783-47-3

231-999-3

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro stannoso

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

36

Fluoridrato di cetilammina

Cetylamine hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoridrato di cetilammina

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

37

Difluoridrato di bis(idrossietil)ammino-propil-N-idrossietilottadecilammina

 

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene Difluoridrato di bis(idrossietil)ammino-propil-N-idrossietilottadecilammina

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

38

Difluoridrato di N,N',N'-tri(poliossietilene)-N-esadecilpropilendiammina

 

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene Difluoridrato di N,N',N'-tri(poliossietilene)-N-esadecilpropilendiammina

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

39

Fluoridrato di ottadecenilammina

Octadecenyl-ammonium fluoride

2782-81-2

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoridratodi ottadecenilammina

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

40

Fluosilicato di sodio

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluosilicato di sodio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

41

Fluosilicatodi potassio

Potassium fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluosilicato di potassio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

42

Fluosilicato di ammonio

Ammonium fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluosilicato di ammonio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

43

Fluosilicato di magnesio

Magnesium fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluosilicato di magnesio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

44

1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazolidintione

Dimethylol ethylene thiourea

15534-95-9

239-579-1

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi

a)

2 %

a)

Da non utilizzare negli aerosol (spray)

Contiene 1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazolidintione

b)

Prodotti per le unghie

b)

2 %

b)

pH < 4

45

Alcool benzilico (7)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

Solventi, profumi e composizioni profumanti

 

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

 

46

Metil-6-cumarina

6-Methylcoumarin

92-48-8

202-158-8

Prodotti per il cavo orale

0,003 %

 

 

47

Fluoridrato di nicometanolo

Nicomethanol hydrofluoride

62756-44-9

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoridrato di nicometanolo

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

48

Nitrato d'argento

Silver nitrate

7761-88-8

231-853-9

Solo per la colorazione delle ciglia e sopracciglia

4 %

 

Contiene nitrato d'argento

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

49

Disolfuro di selenio

Selenium disulphideo

7488-56-4

231-303-8

Shampoo antiforfora

1 %

 

Contiene disolfuro di selenio

Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa

50

Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati

AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina

 

 

 

Antitraspiranti

20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro

5,4 % di zirconio

1.

Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10

2.

Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1

3.

Da non utilizzare negli aerosol (spray)

Non applicare sulla cute irritata o lesa

51

8-idrossichinolina e suo solfato

Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

0,3 % in base

 

 

Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare

0,03 % in base

 

 

52

Alcool metilico

Methyl alcohol

67-56-1

200-659-6

Denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico

5 % in % dell'alcool etilico e isopropilico

 

 

53

Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali)

Etidronic acid

2809-21-4

220-552-8

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi

1,5 % in acido etidronico

 

 

b)

Sapone

0,2 % (acido etidronico)

 

 

54

1-fenossipropan-2-olo (8)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

Da utilizzare solo nei prodotti da sciacquare

Da non utilizzare nei prodotti per il cavo orale

2 %

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

 

55

Spostato o soppresso

56

Fluoruro di magnesio

Magnesium fluoride

7783-40-6

231-995-1

Prodotti per il cavo orale

0,15 % (in F.) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di magnesio

Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico»

57

Cloruro di stronzio (esaidrato)

Strontium chloride

10476-85-4

233-971-6

a)

Prodotti per il cavo orale

3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.

 

Contiene cloruro di stronzio.

Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.

b)

Shampoo e prodotti per il viso

2,1 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 2,1 %.

 

 

58

Acetato di stronzio (semi-idrato)

Strontium acetate

543-94-2

208-854-8

Prodotti per il cavo orale

3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.

 

Contiene acetato di stronzio.

Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.

59

Talco: silicato di magnesio idrato

Talc

14807-96-6

238-877-9

a)

Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a 3 anni

b)

Altri prodotti

 

 

a)

Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino

60

Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi

 

 

 

 

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

61

Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali

 

 

 

 

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti – Purezza minima: 99 %

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

62

Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali

 

 

 

(a)

Prodotti da non sciacquare

b)

Prodotti da sciacquare

a)

2,5 %

a) b)

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Purezza minima: 99 %

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

63

Idrossido di stronzio

Strontium hydroxide

18480-07-4

242-367-1

Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione

3,5 % (in stronzio)

pH ≤ 12,7

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi.

64

Perossido di stronzio

Strontium peroxide

1314-18-7

215-224-6

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

4,5 % (in stronzio)

Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno

Uso professionale

Evitare il contatto con gli occhi

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

Per uso esclusivamente professionale

Portare guanti adeguati

65

Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio (9)

Benzalkonium bromide

91080-29-4

293-522-5

Prodotti per capelli, da sciacquare

3 % (in cloruro di benzalconio)

Nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)

Evitare il contatto con gli occhi

 

 

 

 

 

 

 

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.

 

Benzalkonium chloride

63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9

264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1

Benzalkonium saccharinate

68989-01-5

273-545-7

66

Polyacrylamides

 

 

 

a)

Prodotti per il corpo, da non sciacquare

 

a)

Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg

 

b)

Altri prodotti

 

b)

Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg

 

67

2-Benzilideneptanale

Amyl cinnamal

122-40-7

204-541-5

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

68

Alcool benzilico

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

69

Alcool cinnamilico

Cinnamyl alcohol

104-54-1

203-212-3

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

70

3,7-dimetil-2,6-ottadienale

Citral

5392-40-5

226-394-6

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

71

Eugenolo

Eugenol

97-53-0

202-589-1

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

72

Idrossicitronellale

Hydroxy-citronellal

107-75-5

203-518-7

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

73

Isoeugenolo

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

74

Alcool beta-pentilcinnamilico

Amylcinnamyl alcohol

101-85-9

202-982-8

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

75

Salicilato di benzile

Benzyl salicylate

118-58-1

204-262-9

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

76

3-fenil 2-propenale (cinnamaldeide)

Cinnamal

104-55-2

203-213-9

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

77

2H-1-benzopiran-2-one

Coumarin

91-64-5

202-086-7

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

78

Geraniolo

Geraniol

106-24-1

203-377-1

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

79

3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

51414-25-6/31906-04-4

257-187-9/250-863-4

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

80

Alcool 4-metossibenzilico

Anise alcohol

105-13-5

203-273-6

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

81

Cinnamato di benzile

Benzyl cinnamate

103-41-3

203-109-3

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

82

Farnesolo

Farnesol

4602-84-0

225-004-1

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

83

2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

Butylphenyl methylpropional

80-54-6

201-289-8

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

84

Linalolo

Linalool

78-70-6

201-134-4

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

85

Benzoato di benzile

Benzyl benzoate

120-51-4

204-402-9

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

86

Citronellolo(±)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo

Citronellol

106-22-9/26489-01-0

203-375-0/247-737-6

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

87

2-benzilidenottanale

Hexyl cinnamal

101-86-0

202-983-3

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

88

R-(+)-4-isopropenil-1-metil-1-cicloesene

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

89

Ott-2-inoato di metile

Methyl 2-octynoate

111-12-6

203-836-6

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

90

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

alpha-Isomethyl ionone

127-51-5

204-846-3

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

91

Estratto di Evernia prunastri

Evernia prunastri extract

90028-68-5

204-846-3

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

92

Estratto di Evernia furfuracea

Evernia furfuracea extract

90028-67-4

289-860-8

 

 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare

 

93

2,4-diamino-pirimidina-3 ossido

Diaminopyrimidine oxide

74638-76-9

a) Prodotti per capelli/barba e baffi

1,5 %

 

 

94

Perossido di benzoile

Benzoyl peroxide

94-36-0

202-327-6

Kit di unghie finte

0,7 % (dopo miscelazione per l'uso)

Uso professionale

Solo per uso professionale

Evitare il contatto con la pelle

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

95

Idrochinone dimetiletere/Mechinolo

p-Hydroxyanisole

150-76-5

205-769-8

Kit di unghie finte

0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

Uso professionale

Solo per uso professionale

Evitare il contatto con la pelle

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

96

5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-.xilene

Musk xylene

81-15-2

201-329-4

Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

a)

1,0 % nel «parfum»

b)

0,4 % nell’«eau de toilette»

c)

0,03 % negli altri prodotti

 

 

97

4-terz-butil-2,6-dimetil-3,5-.dinitroacetofenone

Musk ketone

81-14-1

201-328-9

Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

a)

1,4 % nel «parfum»

b)

0,56 % nell’«eau de toilette»

c)

0,042 % negli altri prodotti

 

 

98

Acido 2-idrossi-benzoico (10)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

b)

Altri prodotti

a)

3,0 %

b)

2,0 %

Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo.

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni (11)

99

Solfiti e bisolfiti non organici (12)

 

 

 

a)

Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli/di barba e baffi

a)

0,67 % in SO2 libero

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

 

b)

Prodotti per la stiratura dei capelli

b)

6,7 % in SO2 libero

c)

Prodotti autoabbronzanti per il viso

c)

0,45 % in SO2 libero

d)

Altri prodotti autoabbronzanti

d)

0,40 % in SO2 libero

100

Triclocarban (13)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

Prodotti da sciacquare

1,5 %

Criteri di purezza:

3,3',4,4'-tetracloroazobenzene ≤ 1 ppm

3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene ≤ 1 ppm

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

 

101

Zinco piritione (14)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

Prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare

0,1 %

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto

 

102

1,2-dimetossi-4-(2-propenil)-benzene

Methyl eugenol

93-15-2

202-223-0

«Parfum»

0,01 %

 

 

«Eau de toilette»

0,004 %

Creme profumanti

0,002 %

In altri prodotti da non sciacquare e in prodotti per il cavo orale

0,0002 %

Prodotti da sciacquare

0,001 %

215

4-Amino-3-nitrofenolo e suoi sali

4-amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

3,0 %

216

2,7-Naftalendiolo e suoi sali

Naphthalene-2,7-diol

582-17-2

209-478-7

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

217

m-Aminofenolo e suoi sali

3-Aminophenol

591-27-5

209-711-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

218

2,6-Diidrossi3,4-dimetilpiridina e suoi sali

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

219

1-idrossi-3-nitro-4-(3-idrossipropilammino) benzene e suoi sali

Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

5,2 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,6 %

220

1-[(2'-metossietil)ammino]-2-nitro-4-[di-(2'-idrossietil)ammino]benzene e suoi sali

HC Blue n. 11

23920-15-2

459-980-7

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,0 %

221

1-metil-3-nitro-4-(.beta-idrossietil)amminobenzene e suoi sali

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

1,0 %

222

1-idrossi-2-.beta.-idrossietilammino-4,6-dinitrobenzene e suoi sali

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,0 %

223

4-metilamminofenolo e suoi sali

p-Methylaminophenol

150-75-4

205-768-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

224

1-(3-idrossipropilammino)-2-nitro-4-bis(2-idrossietilammino)benzene e suoi sali

HC Violet No. 2

104226-19-9

410-910-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

225

1-(.beta.-idrossietil)ammino-2-nitro-4-N-etil-N-(.beta.-idrossietil)amminobenzene e suoi sali

HC Blue No. 12

104516-93-0

407-020-2

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

1,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

a) b)

Può causare una reazione allergica

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

1,5 %

226

4,4'-[1,3-propanediilbis (ossi)]bis-, benzene-1,3-diamina e suoi sali

1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane

81892-72-0

279-845-4

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

227

3-Amino-2,4-diclorofenolo e suoi sali

3-Amino-2,4-dichlorophenol

61693-43-4

262-909-0

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

228

3-Metil-1-fenil5-pirazolone e suoi sali

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

229

5-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo e suoi sali

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

230

3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazin-6-olo e suoi sali

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

231

1,5-bis(.beta.-idrossietil)ammino-2-nitro-4-clorobenzene e suoi sali

HC Yellow No. 10

109023-83-8

416-940-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,2 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

232

3,5-diammino-2,6-dimetossipiridina e suoi sali

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

85679-78-3/56216-28-5

-260-062-1

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

233

1-(2-amminoetil)ammino-4-(2-idrossietil)ossi-2-nitrobenzene e suoi sali

HC Orange No. 2

85765-48-6

416-410-1

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

234

Etanolo, 2-[(4-ammino-2-metil-5-nitrofenil)ammino]-e suoi sali

HC Violet No. 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,5 %

235

2-[3-(metilammino)-4-nitrofenossi]etanolo e suoi sali

3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

236

2-[(2-metossi-4-nitrofenil)ammino]etanolo e suoi sali

2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole

66095-81-6

266-138-0

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

237

2,2'-[(4-ammino-3-nitrofenil)immino]bisetanolo idrocloruro e altri sali

HC Red No. 13

94158-13-1

303-083-4

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

2,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,5 %

238

Naftalene-1,5-diolo e suoi sali.

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

239

Idrossipropil-bis-(N-idrossietil-p-fenilendiammina) e suoi sali

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyldiamine) HCl

128729-30-6

416-320-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

Può causare una reazione allergica

240

o-Aminofenolo e suoi sali

o-Aminophenol

95-55-6

202-431-1

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

241

5-ammino-o-cresolo e suoi sali

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

242

2,4-Diamminofenossietanolo e suoi sali

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

66422-95-5

266-357-1

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

4,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

243

1,3-benzenediolo, 2-metil e suoi sali

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

244

4-Amino-m-cresolo e suoi sali

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

245

2-[(3-ammino-4-metossifenil)ammino]etanolo e suoi sali

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

83763-47-7

280-733-2

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

246

Idrossietil-3,4-metilendiossianilina 2-(1,3-benzodiossol-5-ilammino)etanolo, cloridrato e altri sali

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCI

81329-90-0

303-085-5

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

247

2,2'-[[4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenil]immino]bisetanolo e suoi sali

HC Blue No. 2

33229-34-4

251-410-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,8 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

248

4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenolo e suoi sali

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

6,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

6,0 %

249

1-(.beta.-Ureidoetil)ammino-4-nitrobenzene e suoi sali

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,5 %

250

1-ammino-2-nitro-4-(2',3'-diidrossipropil)ammino-5-clorobenzene e 1,4-bis-(2',3'-diidrossipropil)ammino-2-nitro-5-clorobenzene e suoi sali

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 e 95576-92-4

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

1,0 %

251

Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro- e suoi sali

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

3,0 %

252

2-Amino-6-cloro-4-nitrofenolo e suoi sali

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,0 %

253

[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (CI 44045). e altri sali

Basic Blue 26 (CI 44045)

2580-56-5

219-943-6

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,5 %

254

Disodio 5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalene-2,7-disolfonato (CI 17200). e altri sali

Acid Red 33 (CI 17200)

3567-66-6

222-656-9

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

255

Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (14700). e altri sali

Ponceau SX (CI 14700)

4548-53-2

224-909-9

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

256

(4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dienilidene)metil)-2-metilanilina idrocloruro (CI 42510) e altri sali

Basic Violet 14 (CI 42510)

632-99-5

211-189-6

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)

0,3 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %

Da non usare dopo il 31.12.2009

 

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,3 %


(1)  Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1.

(2)  Come conservante, cfr. Allegato V, n. 5.

(3)  Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

(4)  Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2

(5)  La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna g

(6)  La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna g

(7)  Come conservante, cfr. Allegato V, n. 34

(8)  Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43.

(9)  Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54.

(10)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.

(11)  Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

(12)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 9.

(13)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 23.

(14)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 8.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

Premessa

Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, un colorante comprende i suoi sali e lacche e quando è espresso in un sale specifico comprende anche i suoi altri sali e lacche.

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica

Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1

Tris(1,2-naftochinone-1-ossimato-O,O’)ferrato(1-) di sodio

10006

 

 

Verde

Prodotti da sciacquare

 

 

 

2

Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalen-2-solfonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-) di trisodio

10020

 

 

Verde

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

3

5,7-dinitro-8-ossidonaftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

10316

 

 

Giallo

Da non usare nei prodotti per gli occhi

 

 

 

4

2-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-fenilbutirrammide

11680

 

 

Giallo

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

5

2-[(4-cloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-clorofenil)-3-ossobutirramide

11710

 

 

Giallo

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

6

2-[(4-metossi-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-(o-tolil)butirrammide

11725

 

 

Arancione

Prodotti da sciacquare

 

 

 

7

4-(fenilazo)resorcinolo

11920

 

 

Arancione

 

 

 

 

8

4-[(4-etossifenil)azo]naftolo

12010

 

 

Rosso

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

9

1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

12085

 

 

Rosso

 

3 %

 

 

10

1-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-2-naftolo

12120

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

11

3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalen-2-carbossammide

12370

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

12

N-(4-cloro-2-metilfenil)-4-[(4-cloro-2-metilfenil)azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide

12420

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

13

4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N-(2,5-dimetossifenil)-3-idrossinaftalen-2-carbossammide

12480

 

 

Bruno

Prodotti da sciacquare

 

 

 

14

N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide

12490

 

 

Rosso

 

 

 

 

15

2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-one

12700

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

 

 

16

2-ammino-5-[(4-solfonatofenil)azo]benzensolfonato di disodio

13015

 

 

Giallo

 

 

 

 

17

4-(2,4-diidrossifenilazo)benzensolfonato di sodio

14270

 

 

Arancione

 

 

 

 

18

3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio

14700

 

 

Rosso

 

 

 

 

19

4-idrossi-3-[(4-solfonatonaftil)azo]naftalensolfonato di disodio

14720

 

222-657-4

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 122)

 

20

6-[(2,4-dimetil-6-solfonatofenil)azo]-5-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio

14815

 

 

Rosso

 

 

 

 

21

4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]benzensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

15510

 

 

Arancione

Da non usare nei prodotti per gli occhi

 

 

 

22

Bis[2-cloro-5-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-4-solfonatobenzoato] di calcio e disodio

15525

 

 

Rosso

 

 

 

 

23

Bis[4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-2-metilbenzensolfonato] di bario.

15580

 

 

Rosso

 

 

 

 

24

4(-2-idrossi-1-naftilazo)naftalensolfonato di sodio

15620

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

25

2-[(2-idrossinaftil)azo]naftalensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

15630

 

 

Rosso

 

3 %

 

 

26

Bis[3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoato] di calcio

15800

 

 

Rosso

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

27

3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

15850

 

226-109-5

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 180)

 

28

4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

15865

 

 

Rosso

 

 

 

 

29

3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio

15880

 

 

Rosso

 

 

 

 

30

6-idrossi-5-[(3-solfonatofenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio

15980

 

 

Arancione

 

 

 

 

31

6-idrossi-5-[(4-solfonatofenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

15985

 

220-491-7

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 110)

 

32

6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio

16035

 

247-368-0

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 129)

 

33

3-idrossi-4-[(4’-solfonatonaftil)azolnaftalen-2,7-disolfonato di trisodio

16185

 

213-022-2

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 123)

 

34

7-idrossi-8-fenilazonaftalen-1,3-disolfonato di disodio

16230

 

 

Arancione

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

35

1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4’,6,8-trisolfonato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

16255

 

220-036-2

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 124)

 

36

7-idrossi-8-[(4-solfonato-1-naftil)azo]naftalen-1,3,6-trisolfonato di tetrasodio

16290

 

 

Rosso

 

 

 

 

37

5-ammino — 4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

17200

 

 

Rosso

 

 

 

 

38

5-acetilammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio

18050

 

223-098-9

Rosso

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 128)

 

39

Acido 2,7-naftalendisolfonico, 3-((4-cicloesil-2-metilfenil)azo)-4-idrossi-5-(((4-metilfenil)solfonil)ammino)-, sale di disodio

18130

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

40

Bis[2-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]benzoato(2-)]cromato(1-) di idrogeno

18690

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

 

 

41

Bis[5-cloro-3-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-2-idrossibenzensolfonato(3-)]cromato(3-) di disodio e idrogeno

18736

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

42

4-(3-idrossi-5-metil-4-fenilazopirazol-2-il)benzensolfonato di sodio

18820

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

 

 

43

2,5-dicloro-4-(5-idrossi-3-metil-4-(solfofenilazo)pirazol-1-il)benzensolfonato di disodio

18965

 

 

Giallo

 

 

 

 

44

5-idrossi-1-(4-solfofenil)-4-(4-solfofenilazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

19140

 

217-699-5

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 102)

 

45

N,N’-(3,3’-dimetil[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis[2-[(2,4-diclorofenil)azo]-3-ossobutirrammide]

20040

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm

 

46

4-ammino-5-idrossi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di sodio

20470

 

 

Nero

Prodotti da sciacquare

 

 

 

47

2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirrammide]

21100

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm

 

48

2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-3-ossobutirrammide]

21108

 

 

Giallo

Prodotti da sciacquare

 

Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm

 

49

2,2’-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo]

21230

 

 

Giallo

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

50

4,6-diidrossi-3-[[4-[1-[4-[[1-idrossi-7-[(fenilsolfonil)ossi]-3-solfonato-2-naftil]azo]fenil]cicloesil]fenil]azo]naftalen-2-solfonato di disodio

24790

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

51

1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo

26100

 

 

Rosso

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

Criteri di purezza:

anilina ≤0,2 %

2-naftolo ≤0,2 %

4-amminoazobenzene ≤ 0,1 %

1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 %

1-[[2-(fenilazo)fenilazo]-2 naftalenolo ≤ 2 %

 

52

6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio

27755

 

 

Nero

 

 

 

 

53

1-acetammido-2-idrossi-3-(4-((4-solfonatofenilazo)-7-solfonato-1-naftilazo))naftalen-4,6-disolfonato di tetrasodio

28440

 

219-746-5

Nero

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 151)

 

54

Acido benzensolfonico, 2,2’-(1,2-etendiil)bis[5-nitro-, sale di disodio, prodotti di reazione con acido 4-[(4-amminofenil)azo]benzensolfonico, sali di sodio

40215

 

 

Arancione

Prodotti da sciaquare

 

 

 

55

β-carotene

40800

 

230-636-6

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a)

 

56

8’-apo-β-caroten-8’-ale

40820

 

 

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c)

 

57

8’-apo-β-caroten-8’-oato di etile

40825

 

214-173-7

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160f)

 

58

Cantaxantina

40850

 

208-187-2

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161g)

 

59

Idrogeno[4-[4-(dietilammino)-2’,4’-disolfobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio, sale di sodio

42045

 

 

Blu

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

60

Bis[idrogeno[4-[4-(dietilammino)-5’-idrossi-2’,4’-disolfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio], sale di calcio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

42051

 

222-573-8

Blu

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 131)

 

61

Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino](4-idrossi-2-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio

42053

 

 

Verde

 

 

 

 

62

Idrogeno (benzil)[4-[[4-[benziletilammino]fenil](2,4-disolfonatofenil)metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)ammonio, sale di sodio

42080

 

 

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

63

Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)]ammino]-2’-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio

42090

 

223-339-8

Blu

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 133)

 

64

Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio

42100

 

 

Verde

Prodotti da sciacquare

 

 

 

65

Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio

42170

 

 

Verde

Prodotti da sciacquare

 

 

 

66

(4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilina, cloridrato

42510

 

 

Violetto

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

67

4-[(4-ammino-m-tolil)(4-immino-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, monocloridrato

42520

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

5 ppm

 

 

68

Idrogeno [4-[[4-(dietilammino)fenil][4-[etil[(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio

42735

 

 

Blu

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

69

Cloruro di [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio

44045

 

 

Blu

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

70

Idrogeno [4-[4-(dimetilammino)-α-(2-idrossi-3,6-disolfonato-1-naftil)benziliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio, sale di monosodio

44090

 

221-409-2

Verde

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 142)

 

71

Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio

45100

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

72

Idrogeno 9-(2-carbossilatofenil)-3-(2-metilanilino)-6-(2-metil-4-solfoanilino)xantilio, sale di monosodio

45190

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

 

 

 

73

Idrogeno 9-(2,4-disolfonatofenil)-3,6-bis(etilammino)-2,7-dimetilxantilio, sale di monosodio

45220

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

74

2-(3-osso-6-ossidoxanten-9-il)benzoato di disodio

45350

 

 

Giallo

 

6 %

 

 

75

4’,5’-dibromo-3’,6’-diidrossispiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

45370

 

 

Arancioe

 

 

Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina

 

76

2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

45380

 

 

Rosso

 

 

Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina

 

77

3’,6’-diidrossi-4’,5’-dinitrospiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one

45396

 

 

Arancione

 

Quando viene usato in prodotti per le labbra 1 %

Solo sotto forma di acido libero, quando viene usato nei prodotti per le labbra

 

78

3,6-dicloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di dipotassio

45405

 

 

Rosso

Da non usare nei prodotti per gli occhi

 

Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina

 

79

Acido 3,4,5,6-tetracloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-idrossi-3-ossoxanten-9-il)benzoico e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

45410

 

 

Rosso

 

 

Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina

 

80

2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili

45430

 

240-474-8

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 127)

 

81

1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina

47000

 

 

Giallo

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

82

1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-chinolinil)-, solfonato, sali di sodio

47005

 

305-897-5

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 104)

 

83

Idrogeno 9-[(3-metossifenil)ammino]-7-fenil-5-(fenilammino)-4,10-disolfonatobenzo[a]fenazinio, sale di sodio

50325

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

 

 

 

84

CI Acid Black 2, essenza di nigrosina solfonato solubile

50420

 

 

Nero

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

85

8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b: 3’,2’-m]trifenodiossazina

51319

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

 

 

 

86

1,2-diidrossiantrachinone

58000

 

 

Rosso

 

 

 

 

87

8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio

59040

 

 

Verde

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

88

1-anilino-4-idrossiantrachinone

60724

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

 

 

 

89

1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone

60725

 

 

Violetto

 

 

 

 

90

4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]toluene-3-solfonato di sodio

60730

 

 

Violetto

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

91

1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone

61565

 

 

Verde

 

 

 

 

92

2,2’-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(5-metilsolfonato) di disodio

61570

 

 

Verde

 

 

 

 

93

3,3’-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(2,4,6-trimetilbenzensolfonato) di sodio

61585

 

 

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

94

1-ammino-4-(cicloesilammino)-9,10-diidro-9,10-diossoantracene-2-solfonato di sodio

62045

 

 

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

95

6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone

69800

 

 

Blu

 

 

 

 

96

7,16-dicloro-6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone

69825

 

 

Blu

 

 

 

 

97

Bisbenzimidazo[2,1-b:2’,1’-i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-8,17-dione

71105

 

 

Arancione

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 

98

2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one

73000

 

 

Blu

 

 

 

 

99

5,5’-(2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one)disolfonato di disodio

73015

 

212-728-8

Blu

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 132)

 

100

6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one

73360

 

 

Rosso

 

 

 

 

101

5-cloro-2-(5-cloro-7-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-7-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one

73385

 

 

Violetto

 

 

 

 

102

5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione

73900

 

 

Violetto

Prodotti da sciacquare

 

 

 

103

5,12-diidro-2,9-dimetilchino[2,3-b]acridin-7,14-dione

73915

 

 

Rosso

Prodotti da sciacquare

 

 

 

104

29H,31H-ftalocianina

74100

 

 

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

105

29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 di rame

74160

 

 

Blu

 

 

 

 

106

[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio

74180

 

 

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

107

Policloro-ftalocianina di rame

74260

 

 

Verde

Da non usare nei prodotti per gli occhi

 

 

 

108

Acido 8,8’-diapo-ψ,ψ-carotendioico

75100

 

 

Giallo

 

 

 

 

109

Annatto

75120

 

215-735-4/289-561-2/230-248-7

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160b)

 

110

Licopene

75125

 

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a)

 

111

CI arancia da tavola 5

75130

 

214-171-6

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161e)

 

112

β,Τ-caroten-3-olo

75135

 

 

Giallo

 

 

 

 

113

2-Amino-1,7-diidro-6H-purin-6-one

75170

 

 

Bianco

 

 

 

 

114

Curcumina

75300

 

207-280-5

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 100)

 

115

Carminio

75470

 

215-680-6/215-023-3/215-724-4

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 120)

 

116

(2S-trans)-[18-carbossi-20-(carbossimetil)-13-etil-2,3-diidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-porfina-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprato(3-) di trisodio (Chlorophylls)

75810

 

215-800-7/207-536-6/208-272-4/287-483-3/239-830-5/246-020-5

Verde

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 140, E 141)

 

117

Alluminio

77000

 

231-072-3

Bianco

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 173)

 

118

Idrossisolfato d'alluminio

77002

 

 

Bianco

 

 

 

 

119

Silicato d'alluminio naturale idrato, Al2O3.2SiO2.2H2O, contenente carbonati di calcio, magnesio o ferro, idrossido ferrico, sabbie di quarzo, mica, ecc.sotto forma di impurità

77004

 

 

Bianco

 

 

 

 

120

Lazurite

77007

 

 

Blu

 

 

 

 

121

Silicato d'alluminio colorato da ossido ferrico

77015

 

 

Rosso

 

 

 

 

122

Solfato di bario

77120

 

 

Bianco

 

 

 

 

123

Ossicloruro di bismuto

77163

 

 

Bianco

 

 

 

 

124

Carbonato di calcio

77220

 

207-439-9/215-279-6

Bianco

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 170)

 

125

Solfato di calcio

77231

 

 

Bianco

 

 

 

 

126

Nerofumo (carbon black)

77266

 

215-609-9

Nero

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 153)

 

127

Nero animale (carbone d'ossa). Sottile polvere nera ottenuta tramite combustione di ossa di animali in recipiente chiuso. Costituito principalmente da fosfato di calcio e carbonio

77267

 

 

Nero

 

 

 

 

128

Carbo vegetabilis (nero di coke)

77268:1

 

 

Nero

 

 

 

 

129

Ossido di cromo (III)

77288

 

 

Verde

 

 

Esente da ioni cromato

 

130

Idrossido di cromo (III)

77289

 

 

Verde

 

 

Esente da ioni cromato

 

131

Ossido di cobalto-alluminio

77346

 

 

Verde

 

 

 

 

132

Rame

77400

 

 

Bruno

 

 

 

 

133

Oro

77480

 

231-165-9

Bruno

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E175)

 

134

Ossido di ferro

77489

 

 

Arancione

 

 

 

 

135

Ossido di ferro rosso

77491

 

215-168-2

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)

 

136

Ossido di ferro giallo

77492

51274-00-1

257-098-5

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E172)

 

137

Ossido di ferro nero

77499

 

235-442-5

Nero

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)

 

138

Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia)

77510

 

 

Blu

 

 

Esente da ioni di cianuro

 

139

Carbonato di magnesio

77713

 

 

Bianco

 

 

 

 

140

Difosfato di ammonio e manganese (3+)

77742

 

 

Violetto

 

 

 

 

141

Bis(ortofosfato) di trimanganese

77745

 

 

Rosso

 

 

 

 

142

Argento

77820

 

231-131-3

Bianco

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 174)

 

143

Biossido di titanio (1)

77891

 

236-675-5

Bianco

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 171)

 

144

Ossido di zinco

77947

 

 

Bianco

 

 

 

 

145

Riboflavina

Lactoflavin

 

201-507-1/204-988-6

Giallo

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 101)

 

146

Caramello(colorante)

Caramel

 

232-435-9

Bruno

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 150a-d)

 

147

Estratto di paprika, capsantina, capsorubina

Capsanthin, capsorubin

 

207-364-1/207-425-2

Arancione

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c)

 

148

Barbabietola rossa

Beetroot Red

7659-95-2

231-628-5

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 162)

 

149

Antociani

(Cianidina

Peonidina

Malvidina

Delfinidina

Petunidina

Pelargonidina

Anthocyanins

528-58-5

134-01-0

528-53-0

643-84-5

134-04-3

208-438-6

205-125-6

211-403-8

208-437-0

205-127-7

Rosso

 

 

I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 163)

 

150

Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio

Aluminium stearate;

Zinc stearate;

Magnesium stearate

Calcium stearate

7047-84-9

557-05-1

557-04-0

216-472-8

230-325-5

209-151-9

209-150-3

216-472-8

Bianco

 

 

 

 

151

Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2-bromo-3-metil-6-(1-metiletil)-S,S-diossido

Bromothymol blue

76-59-5

200-971-2

Blu

Prodotti da sciacquare

 

 

 

152

Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2,6-dibromo-3-metil-, S, S-diossido

Bromocresol green

76-60-8

200-972-8

Verde

Prodotti da sciacquare

 

 

 

153

Sodio 4-[(4,5-diidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-3-idrossinaftalene-1-sulfonato

Acid red 195

12220-24-5

Rosso

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

 

 


(1)  Come filtro UV, cfr. Allegato VI, n. 27.


ALLEGATO V

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

Premessa

1.   Nel presente elenco si intendono per:

sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio ed etanolammine; i sali degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.

esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

2.   Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

Acido benzoico e il suo sale di sodio

Benzoic acid

Sodium benzoate

65-85-0

532-32-1

200-618-2

208-534-8

Prodotti da sciacquare, tranne i prodotti per il cavo orale

2,5 % (acido)

 

 

Prodotti per il cavo orale

1,7 % (acido)

Prodotti da non sciacquar

0,5 % (acido)

1a

Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico

Ammonium benzoate, Calcium benzoate, Potassium benzoate, Magnesium benzoate, MEA-benzoate, Methyl benzoate, Ethyl benzoate, Propyl benzoate, Butyl benzoate, Isobutyl benzoate, Isopropyl benzoate, Phenyl benzoate

1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2

217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2

 

0,5 % (acido)

 

 

2

Acido propionico e suoi sali

Propionic acid, Ammonium propionate, Calcium propionate, Magnesium propionate, Potassium propionate, Sodium propionate

79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6

201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4

 

2 % (acido)

 

 

3

Acido salicilico (1)e suoi sali

Salicylic acid, Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA-salicylate, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA-salicylate

69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (acido)

Da non utilizzare nei prodotti per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni (2)

4

Acido sorbico e suoi sali

Sorbic acid, Calcium sorbate, Sodium sorbate, Potassium sorbate

110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5

203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1

 

0,6 % (acido)

 

 

5

Formaldeide e paraformaldeide (3)

Formaldehyde

Paraformaldehyde

50-00-0, 30525-89-4

200-001-8

Prodotti per il cavo orale

0,1 % in formaldeide libera

Da non usare negli aerosol (spray)

 

Altri prodotti

0,2 % in formaldeide libera

6

Spostato o rimosso

7

Bifenil-2-olo, e suoi sali

o-Phenylphenol, Sodium o-phenylphenate, Potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate

90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0

201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7

 

0,2 % in fenolo

 

 

8

Piritione zinco (4)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

Prodotti per capelli/barba e baffi:

1,0 %

Solo prodotti da sciacquare.

Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

 

Altri prodotti:

0,5 %

9

Solfiti e bisolfiti inorganici (5)

Sodium sulfite, Ammonium bisulfite, Ammonium sulfite, Potassium sulfite, Potassium hydrogen sulfite, Sodium bisulfite, Sodium metabisulfite, Potassium metabisulfite

7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8

231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3

 

0,2 % in SO2 libero

 

 

10

Spostato o rimosso

11

Clorobutanolo

Chlorbutanol

57-15-8

200-317-6

 

0,5 %

Da non usare negli aerosol (spray)

Contiene clorobutanolo

12

Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri

4-Hydroxybenzoic acid, Methylparaben, Butylparaben, Potassium ethylparaben, Potassium paraben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium methylparaben, Sodium ethylparaben, Sodium propylparaben, Sodium butylparaben, Sodium isobutylparaben, Ethylparaben, Sodium paraben, Isopropylparaben, Potassium methylparaben, Potassium butylparaben, Potassium propylparaben, Sodium propylparaben, Calcium paraben, Phenylparaben

99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9,16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7

202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4, 241-698-9

 

0,4 % (in acido) per un singolo estere,

0,8 % (in acido) per le miscele di esteri

 

 

13

Acido deidroacetico e suoi sali

Dehydroacetic acid, Sodium dehydroacetate

520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0

208-293-9, 224-580-1

 

0,6 % (in acido)

Da non usare negli aerosol (spray)

 

14

Acido formico e il suo sale di sodio

Formic acid, Sodium formate

64-18-6, 141-53-7

200-579-1, 205-488-0

 

0,5 % (in acido)

 

 

15

1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano e suoi sali (compreso l'isetionato)

Dibromohexamidine Isethionate

93856-83-8

299-116-4

 

0,1 %

 

 

16

Tiosalicilato di etilmercurio, sale iodico (tiomersale)

Thimerosal

54-64-8

200-210-4

Prodotti per gli occhi

0,007 % (in Hg).

In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %

 

Contiene tiomersale

17

Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)

Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate

62-38-4, 94-43-9

200-532-5, 202-331-8

Prodotti per gli occhi

0,007 % (in Hg).

In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %

 

Contiene composti di fenilmercurio

18

Acido undecilenico e suoi sali

Undecylenic acid, Potassium undecylenate, Sodium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate

112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2

203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7

 

0,2 % (in acido)

 

 

19

Ammino-5-bis(etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina

Hexetidine

141-94-6

205-513-5

 

0,1 %

 

 

20

5-bromo-5-nitro-1,3-diossano

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

30007-47-7

250-001-7

Prodotti da sciacquare

0,1 %

Evitare la formazione di nitrosammine

 

21

2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

52-51-7

200-143-0

 

0,1 %

Evitare la formazione di nitrosammine

 

22

Alcool 2,4-e diclorobenzilico

Dichlorobenzyl Alcohol

1777-82-8

217-210-5

 

0,15 %

 

 

23

1-(4-Clorofenil)-3-(3,4-diclorofenil)urea (6)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

 

0,2 %

Criteri di purezza:

3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm

3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm

 

24

Clorocresolo

p-Chloro-m-Cresol

59-50-7

200-431-6

Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

0,2 %

 

 

25

5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi)fenolo

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

 

0,3 %

 

 

26

Paraclorometaxilenolo

Chloroxylenol

88-04-0

201-793-8

 

0,5 %

 

 

27

N,N’-metilenbis [N’-(3-idrossimetil)-2,5-diosso-4 Imidazolidinil]urea

Imidazolidinyl urea

39236-46-9

254-372-6

 

0,6 %

 

 

28

Poli(metilene), α,ω-bis[[[(amminoimminometil)ammino]imminometil]ammino]-, diidrocloruro

Polyaminopropyl biguanide

70170-61-5, 28757-47-3, 133029-32-0

 

 

0,3 %

 

 

29

2-fenossietanolo

Phenoxyethanol

122-99-6

204-589-7

 

1,0 %

 

 

30

Metenamina

Methenamine

100-97-0

202-905-8

 

0,15 %

 

 

31

Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7- triaza-1-. azonia adamantano

Quaternium-15

4080-31-3

223-805-0

 

0,2 %

 

 

32

1-imidazolil-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-butan-2-one

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

 

0,5 %

 

 

33

1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione

DMDM Hydantoin

6440-58-0

229-222-8

 

0,6 %

 

 

34

Alcool benzilico (7)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

35

1-idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-one, composto con 2-amminoetanolo (1:1), e il suo sale monoetanolaminico

1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone olamine

50650-76-5, 68890-66-4

272-574-2

Prodotti da sciacquare

1,0 %

 

 

Altri prodotti:

0,5 %

36

Spostato o rimosso

37

2,2’-metilenbis(6-bromo-4-clorofenolo)

Bromoclorophene

15435-29-7

239-446-8

 

0,1 %

 

 

38

Isopropil-m-cresolo

o-Cymen-5-ol

3228-02-2

221-761-7

 

0,1 %

 

 

39

Miscela di 5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio

Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

 

0,0015 %(di una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metilisotiazol 3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3 (2H)-one

 

 

40

2-Benzil-4-clorofenolo (clorofene)

Chlorophene

120-32-1

204-385-8

 

0,2 %

 

 

41

2-Cloroacetammide

Chloroacetamide

79-07-2

201-174-2

 

0,3 %

 

Contiene cloroacetammide

42

N,N’’-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiammidina, suo diacetato, gluconato e dicloridrato

Chlorhexidine, Chlorhexidine diacetate, Chlorhexidine digluconate, Chlorhexidine dihydrochloride

55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5

200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6

 

0,3 % (in clorexidina)

 

 

43

Fenossiisopropanolo (8)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

Solamente per i prodotti da sciacquare

1,0 %

 

 

44

Bromuro e cloruro di alchil (C12-22) trimetil-ammonio

Behentrimonium chloride, Cetrimonium bromide, Cetrimonium chloride, Laurtrimonium bromide, Laurtrimonium chloride, Steartrimonium bromide, Steartrimonium chloride

17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8

241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1

 

0,1 %

 

 

45

4,4-dimetil-1,3-ossazolidina

Dimethyl Oxazolidine

51200-87-4

257-048-2

 

0,1 %

pH > 6

 

46

N-(idrossimetil)-N-(1,3-diidrossimetil2,5-diosso-4-imidazolidinil)-N(idrossimetil)urea

Diazolidinyl Urea

78491-02-8

278-928-2

 

0,5 %

 

 

47

Benzencarbossimidammide, 4,4'-(1,6-esandiilbis(ossi)bis-e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato)

Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben

3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9

211-533-5, 299-055-3

 

0,1 %

 

 

48

Glutaraldeide (1,5-pentandiale)

Glutaral

111-30-8

203-856-5

 

0,1 %

Da non usare negli aerosol (sprays)

Contiene glutaral (9)

49

5-etil-3,7-diossa-1-azabiciclo [3.3.0] ottano

7- Ethylbicyclooxazolidine

7747-35-5

231-810-4

 

0,3 %

Da non usare nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti da applicare sulle membrane mucose

 

50

3-(p-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina)

Clorphenesin

104-29-0

203-192-6

 

0,3 %

 

 

51

Idrossimetilamminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio)

Sodium Hydroxymethylglycinate

70161-44-3

274-357-8

 

0,5 %

 

 

52

Cloruro d'argento deposto su biossido di titanio

Silver chloride

7783-90-6

232-033-3

 

0,004 % (in AgCl)

20 % AgCl (p/p) su TiO2. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti per gli occhi o per le labbra

 

53

Benzenmetanamminio, cloruro di N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]etossi]etil]-

Benzethonium Chloride

121-54-0

204-479-9

a)

Prodotti da sciacquare

b)

Prodotti da non sciacquare, esclusi quelli per il cavo orale

0,1 %

 

 

54

Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio (10)

Benzalkonium chloride, Benzalkonium bromide, Benzalkonium saccharinate

8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9

264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1

 

0,1 % in cloruro di benzalconio

 

Evitare il contatto con gli occhi.

55

Benzilemiformale Metanolo, (fenilmetossi)-

Benzylhemiformal

14548-60-8

238-588-8

Prodotti da sciacquare

0,15 %

 

 

56

Iodopropinilbutilcarbammato 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato

Iodopropynyl butylcarbamate

55406-53-6

259-627-5

a)

Prodotti da sciacquare

b)

Prodotti da non sciacquare

c)

deodoranti/antitraspiranti

a)

0,02 %

b)

0,01 %

c)

0,0075 %

Da non usarsi nei prodotti per il cavo orale e per le labbra

a)

Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo

b)

Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo (13)

b) e c)

Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni

a)

Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni (11)

b) e c)

Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni (12)

57

2-metil-2H-isotiazol-3-one

Methylisothiazolinone

2682-20-4

220-239-6

 

0,01 %

 

 


(1)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98.

(2)  Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

(3)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 13.

(4)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n.101.

(5)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.

(6)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.

(7)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, nn. 45, 68.

(8)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54.

(9)  Solo se la concentrazione supera lo 0,05 %.

(10)  Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65.

(11)  Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

(12)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.

(13)  Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un’ampia superficie del corpo.


ALLEGATO VI

ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

Acido 4-amminobenzoico

PABA

150-13-0

205-753-0

 

5 %

 

 

2

N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato

Camphor Benzalkonium Methosulfate

52793-97-2

258-190-8

 

6 %

 

 

3

Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil estere/Homosalato

Homosalate

118-56-9

204-260-8

 

10 %

 

 

4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

 

10 %

 

Contiene Benzophenone-3 (1)

5

Spostato o rimosso

6

Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina/Ensulizole

Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid

27503-81-7

248-502-0

 

8 % (in acido)

 

 

7

3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e suoi sali/Ecamsule

Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

92761-26-7, 90457-82-2

410-960-6

 

10 % (in acido)

 

 

8

1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione

Butyl Methoxydibenzoylmethane

70356-09-1

274-581-6

 

5 %

 

 

9

Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e suoi sali/Avobenzone

Benzylidene Camphor Sulfonic Acid

56039-58-8

 

 

6 % (in acido)

 

 

10

Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile/Octocrilene

Octocrylene

6197-30-4

228-250-8

 

10 % (in acido)

 

 

11

Polimero di N-{}{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil}}acrilammide

Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor

113783-61-2

 

 

6 %

 

 

12

4-metossicinnamato di 2-etilesile/Octinossato

Ethylhexyl Methoxycinnamate

5466-77-3

226-775-7

 

10 %

 

 

13

Etossilato etil-4-amminobenzoato

PEG-25 PABA

116242-27-4

 

 

10 %

 

 

14

Isopentil-4-metossicinnamat o/Amiloxate

Isoamyl p-Methoxycinnamate

71617-10-2

275-702-5

 

10 %

 

 

15

2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina

Ethylhexyl Triazone

88122-99-0

402-070-1

 

5 %

 

 

16

Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)

Drometrizole Trisiloxane

155633-54-8

 

 

15 %

 

 

17

Acido benzoico, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-, bis(2-etilesil)estere/Iscotrizinol (USAN)

Diethylhexyl Butamido Triazone

154702-15-5

 

 

10 %

 

 

18

3-(4-metilbenziliden)-dl canfora/Enzacamene

4-Methylbenzylidene Camphor

38102-62-4/36861-47-9

- / 253-242-6

 

4 %

 

 

19

3-Benziliden canfora

3-Benzylidene Camphor

15087-24-8

239-139-9

 

2 %

 

 

20

2-etilesil salicitato/Octisalato

Ethylhexyl Salicylate

118-60-5

204-263-4

 

5 %

 

 

21

4-(dimetilammino)benzoato di 2-etilesile/Padimato-O (USAN:BAN)

Ethylhexyl Dimethyl PABA

21245-02-3

244-289-3

 

8 %

 

 

22

Acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico/Sulisobenzone

Benzophenone-4, Benzophen one-5

4065-45-6, 6628-37-1

223-772-2 /

 

5 % (in acido)

 

 

23

2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutile)fenolo/Bisoctrizole

Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol

103597-45-1

403-800-1

 

10 %

 

 

24

Sale dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico/Bisdisulizole disodium (USAN)

Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate

180898-37-7

429-750-0

 

10 % (in acido)

 

 

25

2,2'-(6-(4-Metossifenil)-1,3,5-triazina-2,4-diil)bis(5-((2-etilesil)ossi)fenolo) /Bemotrizinol

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine

187393-00-6

 

 

10 %

 

 

26

Dimeticodietilbenzalmalonato

Polysilicone-15

207574-74-1

426-000-4

 

10 %

 

 

27

Biossido di titanio (2)

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5205-280-1/215-282-2

 

25 %

 

 

28

4-(dietilamino)-2- idrossibenzoil]- benzoato di esile

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 % nei prodotti per la protezione solare

 

 


(1)  La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

(2)  Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143.


ALLEGATO VII

SIMBOLI IMPIEGATI SULL'IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE

1.   Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto

Image

2.   Periodo post apertura

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3.   Durata minima

Image


ALLEGATO VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti del presente regolamento che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato VIII se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero d'ordine

Metodi alternativi convalidati

Sostituzione totale o parziale

A

B

C


ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all'articolo 33)

Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169)

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979

(GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35)

Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982

(GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26)

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982

(GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1)

Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983

(GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25)

Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983

(GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15)

Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983

(GU L 275 dell’8.10.1983, pag. 20)

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983

(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38)

Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984

(GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31)

Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985

(GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40)

Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986

(GU L 138 del 24.5.1986, pag. 40)

Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986

(GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38)

Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987

(GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20)

Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988

(GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11)

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988

(GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46)

Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989

(GU L 64 dell’8.3.1989, pag. 10)

Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989

(GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25)

Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990

(GU L 71 del 17.3.1990, pag. 40)

Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991

(GU L 91 del 12.4.1991, pag. 59)

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992

(GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23)

Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992

(GU L 325 dell’11.11.1992, pag. 18)

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993

(GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32)

Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993

(GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24)

Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994

(GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31)

Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995

(GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26)

Direttiva 95/34/CEE della Commissione del 10 luglio 1995

(GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19)

Direttiva 96/41/CEE della Commissione del 25 giugno 1996

(GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 36)

Direttiva 97/1/CEE della Commissione del 10 gennaio 1997

(GU L 16 del 18.1.1997, pag. 85)

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997

(GU L 114 dell’1.5.1997, pag. 43)

Direttiva 97/45/CEE della Commissione del 14 luglio 1997

(GU L 196 del 24.7.1997, pag. 77)

Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998

(GU L 77 del 14.3.1998, pag. 44)

Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998

(GU L 253 del 15.9.1998, pag. 20)

Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000

(GU L 56 dell’1.3.2000, pag. 42)

Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000

(GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22)

Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000

(GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25)

Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002

(GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19)

Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003

(GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14)

Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003

(GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24)

Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003

(GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26)

Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003

(GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27)

Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003

(GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23)

Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004

(GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 4)

Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004

(GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 5)

Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004

(GU L 294 del 17.9.2004, pag. 28)

Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004

(GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13)

Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005

(GU L 27 del 29.1.2005, pag. 46)

Direttiva 2005/42/CE della Commissione del 20 giugno 2005

(GU L 158 del 21.6.2005, pag. 17)

Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005

(GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9)

Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005

(GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32)

Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006

(GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11)

Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006

(GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56)

Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007

(GU L 25 dell’1.2.2007, pag. 9)

Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007

(GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27)

Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007

(GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).

Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007

(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19)

Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007

(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21)

Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007

(GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22)

Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008

(GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43)

Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008

(GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13)

Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008

(GU L 256 del 24.9.2008, pag. 12)

Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008

(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 71)

Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009

(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15)

Direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009

(GU L 98 del 17.4.2009, pag. 31)

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 33)

Direttiva

Termine per il recepimento

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976

30.1.1978

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979

30.7.1979

Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982

31.12.1982

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982

31.12.1983

Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983

31.12.1984

Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983

31.12.1984

Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983

31.12.1984

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983

31.12.1984

Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984

31.12.1985

Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985

31.12.1986

Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986

31.12.1986

Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986

31.12.1986

Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987

31.12.1987

Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988

30.9.1988

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988

31.12.1993

Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989

31.12.1989

Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989

3.1.1990

Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990

31.12.1990

Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991

31.12.1991

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992

31.12.1992

Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992

30.6.1993

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993

14.6.1995

Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993

30.6.1994

Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994

30.6.1995

Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995

30.11.1995

Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995

30.6.1996

Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996

30.6.1997

Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997

30.6.1997

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997

31.12.1997

Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997

30.6.1998

Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998

1.4.1998

Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998

30.6.1999

Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000

1.7.2000

Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000

1.6.2000

Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000

29.6.2000

Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002

15.4.2003

Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003

15.4.2003

Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003

28.2.2003

Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003

10.9.2004

Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003

11.9.2004

Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003

23.9.2004

Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004

1.10.2004

Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004

1.10.2004

Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004

21.9.2004

Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004

30.9.2004

Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005

16.2.2006

Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005

31.12.2005

Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005

1.1.2006

Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005

22.5.2006

Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006

1.9.2006

Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006

30.3.2007

Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007

21.8.2007

Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007

23.9.2007

Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007

18.1.2008

Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007

19.4.2008

Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007

18.3.2008

Direttiva 2007/67/CE del 22 novembre 2007

31.12.2007

Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008

16.8.2008

Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008

4.10.2008

Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008

14.2.2009

Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008

8.7.2009

Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009

5.8.2009

Direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009

15.11.2009


ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/768/CEE

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 4 bis

Articolo 18

Articolo 4 ter

Articolo 15 paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 33

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 20

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 7bis, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 21

Articolo 7bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articoli 10 e 11, Allegato I

Articolo 7bis, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 7bis, paragrafo 5

Articoli 29 e 34

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 35

Articolo 10

Articolo 32

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 27

Articolo 13

Articolo 28

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I

Considerando 7

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VIIIbis

Allegato VII

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X