ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.341.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 341

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 dicembre 2009


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/965/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [notificata con il numero C(2009) 8680]  ( 1 )

1

 

 

2009/966/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 341/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

[notificata con il numero C(2009) 8680]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/965/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea (n. ERA/REC/XA/01-2009) del 17 aprile 2009,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE l’Agenzia elabora un documento di riferimento con rinvii incrociati a tutte le disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio dei veicoli. Il documento contiene, per ogni parametro indicato all’allegato VII della direttiva summenzionata, le norme nazionali di ogni Stato membro e specifica il gruppo, di cui alla parte 2 di tale allegato, cui queste norme appartengono. Tali norme comprendono quelle notificate nel quadro dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale direttiva, incluse quelle notificate in seguito all’adozione di STI (casi specifici, punti in sospeso, deroghe) e quelle notificate nel quadro dell’articolo 8 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La prima versione del documento di riferimento deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o gennaio 2010.

(2)

Per permettere, per ogni parametro specifico, il confronto e il riferimento incrociato fra i requisiti delle STI e quelli delle norme nazionali, l’elenco dei parametri da controllare ai fini della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI deve, da un lato, conservare la compatibilità con gli accordi esistenti fondati su norme nazionali e sviluppare tali accordi e, dall’altro lato, tenere conto delle STI. È pertanto necessario che l’elenco dei parametri presenti informazioni più dettagliate di quanto attualmente si riscontra nella sezione 1 dell’allegato VII della direttiva 2008/57/CE. È opportuno adottare l’elenco dettagliato dei parametri di cui all’allegato della presente decisione quale base per il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è elaborato sulla base dell’elenco di parametri di cui all’allegato della presente decisione.

Il documento in questione contiene inoltre, per ogni Stato membro, informazioni di base sul quadro giuridico nazionale applicabile alla messa in servizio dei veicoli ferroviari.

Articolo 2

Gli Stati membri e l’Agenzia ferroviaria europea, rappresentata dal suo direttore esecutivo, sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.


ALLEGATO

Elenco dei parametri da applicare per classificare le norme nazionali nel documento di riferimento di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/57/CE

Rif.

Parametri

Spiegazioni

1.0

Documentazione generale

Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e l’uso previsto, informazioni relative a progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, la documentazione tecnica, ecc.)

1.1

Documentazione generale

Documentazione generale, descrizione tecnica del veicolo, progetto e uso previsto per il tipo di traffico (treno a lunga percorrenza, veicoli suburbani, servizi pendolari, ecc.), velocità massima prevista e di progetto, compresi piani generali, diagrammi e dati necessari per i registri, per esempio la lunghezza del veicolo, la disposizione degli assi, la distanza fra gli assi, la massa per unità ecc.

1.2

Istruzioni e requisiti di manutenzione

 

1.2.1

Istruzioni di manutenzione

Manuali e libretti di manutenzione, comprendenti i requisiti necessari per mantenere il livello di sicurezza di progetto del veicolo

Qualifiche professionali adeguate (competenze) necessarie per la manutenzione dell’attrezzatura

1.2.2

Piano di giustificazione del progetto di manutenzione

 

1.3

Istruzioni e documentazione per l’esercizio

 

1.3.1

Istruzioni per l’esercizio del veicolo in condizioni normali e di degrado

 

1.4

Prove di terra del veicolo completo

 

2.0

Struttura e parti meccaniche

Integrità meccanica e interfaccia tra veicoli (fra cui respingenti e organi di trazione, passerelle), forza della struttura e delle finiture del veicolo (come i sedili), capacità di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza interna ed esterna alle collisioni)

2.1

Struttura del veicolo

 

2.1.1

Forza e integrità

Questo parametro riguarda per esempio i requisiti di resistenza meccanica della carrozzeria, il telaio, i sistemi di sospensione, gli accoppiamenti, il dispositivo per lo sgombero dei binari e lo spazzaneve. La resistenza meccanica di articoli separati della presente lista, quali carrello/organi di rotolamento, boccole, asse, ruote e pantografi, sarà definita separatamente

2.1.2

Capacità di carico

 

2.1.2.1

Condizioni di carico e massa ponderata

 

2.1.2.2

Carico per asse e carico per ruota

Per ruote/assi individuali in conformità alle condizioni di carico di cui al punto 2.1.2.1

2.1.3

Tecnologia di assemblaggio

 

2.1.4

Sollevamento

 

2.1.5

Fissaggio di dispositivi alla struttura della carrozzeria del veicolo

 

2.1.7

Connessioni usate fra parti diverse del veicolo

Per esempio connessione/sospensione fra la carrozzeria del veicolo e il carrello

2.2

Interfacce meccaniche per accoppiamento finale o accoppiamento interno

 

2.2.1

Accoppiamento automatico

 

2.2.2

Caratteristiche dell’accoppiamento di soccorso

Per i requisiti operativi per il soccorso dei treni cfr. anche i punti 13.1 e 13.3

2.2.3

Accoppiamenti a vite

 

2.2.4

Respingenti, organi di accoppiamento interno e trazione

Compresi progetto, funzionalità e caratteristiche, per esempio elasticità dei respingenti

2.2.5

Marcatura dei respingenti

 

2.2.6

Gancio di trazione

 

2.2.7

Passerelle

 

2.3

Sicurezza passiva

Compresi per esempio deflettore di ostacoli, limitazione della decelerazione, spazio di sopravvivenza, integrità strutturale delle aree occupate, riduzione dei rischio di deragliamento e di accavallamento, contenimento delle conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari e accessori interni per la sicurezza passiva.

3

Interazione ruota-rotaia e scartamento

Interfacce meccaniche con l’infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento e organi di rotolamento, ecc.)

3.1

Sagoma del veicolo

Compatibilità del profilo del veicolo con l’infrastruttura e con altri veicoli (sagoma statica e dinamica) sulla base di una sagoma statica e dinamica di riferimento

3.1.1

Caso specifico

Caso specifico (per esempio veicoli da trasportare a bordo di un traghetto)

3.2

Dinamica del veicolo

Comportamento dinamico del materiale rotabile, compresi conicità equivalente, criterio di instabilità, sicurezza contro i deragliamenti su binario torto, carico sul binario ecc.

3.2.1

Sicurezza e dinamica durante la circolazione

Compresa la tolleranza del veicolo alla distorsione del binario, circolazione su binario in curva o torto, circolazione sicura su deviatoi e dispositivi d’armamento, ecc.

3.2.2

Conicità equivalente, profilo della ruota e limiti

 

3.2.3

Parametri di compatibilità delle forze esercitate sul binario

Per esempio forza dinamica delle ruote, forze esercitate da una sala montata sul binario (forza quasi statica, forza massima totale laterale dinamica, forza di guida quasi statica)

3.2.4

Accelerazione verticale

Per esempio effetti dinamici trasmessi alle piattaforme dei ponti, compresa la risonanza nei ponti

3.3

Carrelli/organi di rotolamento

 

3.3.1

Carrelli

 

3.3.2

Sala montata (asse + ruote)

Compresi sale montate a scartamento variabile, corpo dell’asse, ecc.

3.3.3

Ruota

 

3.3.4

Interfaccia ruota/rotaia (compresa la lubrificazione della flangia della ruota e la sabbiatura)

Interfaccia ruota/rotaia (compresi la lubrificazione della flangia della ruota, oscillazioni/interazioni ruota/binario che causano usura e requisiti di sabbiatura derivanti da trazione, frenatura, rilevamento dei treni)

3.3.5

Cuscinetti sulla sala montata

 

3.3.6

Raggio minimo di curvatura da concordare

Valori e condizioni (per esempio carrozza accoppiata/non accoppiata)

3.3.7

Protezione binario

«Protezione delle ruote da ostacoli sui binari»

3.4

Limite dell’accelerazione massima longitudinale positiva e negativa

 

4

Frenatura

Elementi del dispositivo di frenatura (tra cui dispositivo contro il pattinamento delle ruote, comando della frenatura e prestazioni in situazione di esercizio, di emergenza e di stazionamento)

4.1

Requisiti funzionali della frenatura del treno

Per esempio automatismo, continuità, inesauribilità

4.2

Requisiti di sicurezza della frenatura del treno

 

4.2.1

Interconnessione trazione/frenatura

Per esempio inibizione della trazione

4.3

Sistema frenante

Architettura riconosciuta e norme associate

Riferimento a soluzioni esistenti, per esempio UIC

4.4

Comando dei freni

Requisito relativo al comando dei freni per tipo di freno, per esempio numero e tipo di dispositivo, intervallo consentito fra il comando e l’azione sul freno, ecc.

4.4.1

Comando del freno di emergenza

 

4.4.2

Comando del freno di servizio

 

4.4.3

Comando del freno diretto

 

4.4.4

Comando del freno dinamico

 

4.4.5

Comando del freno di stazionamento

 

4.5

Prestazioni del freno

 

4.5.1

Freno d’emergenza

 

4.5.2

Freno di servizio

 

4.5.3

Calcoli relativi alla capacità termica

 

4.5.4

Freno di stazionamento

 

4.6

Gestione dell’aderenza di frenatura

 

4.6.1

Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

 

4.6.2

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

 

4.7

Produzione della forza di frenatura

Requisito relativo all’attrezzatura che genera la forza frenante per tipo di freno

4.7.1

Freno a frizione

Comprese le proprietà del materiale, per esempio ceppi dei freni compositi

4.7.1.1

Ceppi dei freni

 

4.7.1.2

Dischi dei freni

 

4.7.1.3

Guarnizioni dei freni

 

4.7.2

Freno dinamico connesso alla trazione

 

4.7.3

Freno magnetico di binario

 

4.7.4

Freno a corrente di Foucault

 

4.7.5

Freno di stazionamento

 

4.8

Indicazione di stato e di guasto del freno

 

4.9

Requisiti relativi ai freni per il soccorso

 

5.0

Elementi relativi ai passeggeri

Strutture e ambienti per i passeggeri (tra cui finestre e porte a loro disposizione, requisiti per le persone a mobilità ridotta, ecc.)

5.1

Accesso

Specifiche funzionali e tecniche, per esempio per le persone a mobilità ridotta

5.1.1

Porte esterne

 

5.1.2

Porte interne

 

5.1.3

Passaggi privi di ostacoli

 

5.1.4

Scalini e illuminazione

 

5.1.5

Variazioni dell’altezza del pavimento

 

5.1.6

Corrimano

 

5.1.7

Dispositivi di ausilio per l’accesso a bordo

 

5.2

Finestre

Per esempio caratteristiche meccaniche delle finestre e del vetro, requisiti relativi alle emergenze

Per le caratteristiche meccaniche dei parabrezza cfr. il punto 9.1.3.1

5.3

Servizi igienici

Cfr. il punto 6.2.1.1 per gli scarichi dei servizi igienici

5.4

Informazioni per i passeggeri

 

5.4.1

Sistema di comunicazione ai passeggeri

 

5.4.2

Segnali e informazioni

Compresi le istruzioni di sicurezza e i segnali di emergenza per i passeggeri

5.5

Sedili e disposizioni specifiche per le persone a mobilità ridotta

Escluso l’accesso (oggetto del punto 5.1)

5.6

Installazioni specifiche relative ai passeggeri

 

5.6.1

Ascensori

Conformità alla normativa CE o nazionale, se del caso

5.6.2

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata

Per esempio qualità dell’aria interna, requisito in caso di incendio (spegnimento)

5.6.3

Altro

Per esempio distributori di bevande

6.0

Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici

Impatto dell’ambiente sul veicolo e del veicolo sull’ambiente (tra cui condizioni aerodinamiche e interfaccia del veicolo con la parte a terra del sistema ferroviario nonché con l’ambiente esterno)

6.1

Impatto dell’ambiente sul veicolo

 

6.1.1

Condizioni ambientali che incidono sul veicolo

 

6.1.1.1

Altitudine

 

6.1.1.2

Temperatura

 

6.1.1.3

Umidità

Per esempio misure anticondensa e antigelo

6.1.1.4

Pioggia

 

6.1.1.5

Neve, ghiaccio e grandine

Per esempio dispositivi di rimozione della neve, spazzaneve, riscaldatori antighiaccio, ecc.

6.1.1.6

Irraggiamento solare

 

6.1.1.7

Sostanze chimiche e particolato

Impatto di sostanze chimiche e piccoli materiali trasportati dall’aria (per esempio pietrisco) sull’attrezzatura e sulle funzioni dei veicoli

6.1.2

Effetti aerodinamici sul veicolo

Impatti aerodinamici sull’attrezzatura e sulle funzioni del veicolo

6.1.2.1

Effetti dei venti trasversali

Impatto dei venti trasversali sull’attrezzatura e sulle funzioni del veicolo

6.1.2.2

Variazioni massime di pressione nelle gallerie

Impatto dei rapidi cambiamenti di pressione ambiente sull’attrezzatura e sulle funzioni del veicolo

6.2

Impatto del veicolo sull’ambiente

 

6.2.1

Emissioni di sostanze chimiche e particelle

Limiti per le emissioni di sostanze chimiche e di particelle dal veicolo

6.2.1.1

Emissioni dei servizi igienici

Emissioni di scarico dei servizi igienici nell’ambiente esterno

6.2.1.2

Emissioni dei gas di scarico

Emissioni dei gas di scarico nell’ambiente esterno

6.2.2

Limiti per le emissioni acustiche

Limiti per le emissioni acustiche nell’ambiente esterno prodotte dal veicolo

6.2.2.1

Impatto del rumore esterno

Impatto del rumore esterno causato dal veicolo sull’ambiente esterno al sistema ferroviario

6.2.2.2

Impatto del rumore a treno fermo

Impatto del rumore a treno fermo causato dal veicolo sull’ambiente esterno al sistema ferroviario

6.2.2.3

Impatto del rumore all’avvio

Impatto del rumore all’avvio causato dal veicolo sull’ambiente esterno al sistema ferroviario

6.2.2.4

Impatto del rumore in transito

Impatto del rumore in transito causato dal veicolo sull’ambiente esterno al sistema ferroviario

6.2.3

Limiti per l’impatto dei carichi aerodinamici

Limiti per l’impatto dei carichi aerodinamici causato dal veicolo su altre parti del sistema ferroviario e sull’ambiente

6.2.3.1

Impulsi della pressione di testa

Effetto degli impulsi della pressione causati dalla testa del treno lungo il binario

6.2.3.2

Impatto aerodinamico su passeggeri/materiali presenti sul marciapiede

Perturbazioni aerodinamiche a passeggeri/materiali presenti sul marciapiede, compresi metodi di valutazione e condizioni operative di carico

6.2.3.3

Impatto aerodinamico sui lavoratori lungo la linea

Perturbazioni aerodinamiche ai lavoratori lungo la linea

6.2.3.4

Sollevamento e lancio di pietrisco nelle immediate vicinanze

 

7.0

Requisiti in materia di dispositivi di avviso esterni, marcatura, funzioni e integrità del software

Dispositivi di avviso esterni, marcatura, funzioni e integrità del software, come le funzioni in materia di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, tra cui il sistema di trasmissione delle informazioni nel treno

7.1

Integrità del software utilizzato per funzioni connesse alla sicurezza

Per esempio integrità del software del bus del treno

7.2

Identificazione visiva e sonora del veicolo e funzioni di avviso

 

7.2.1

Marcatura del veicolo

 

7.2.2

Luci esterne

 

7.2.2.1

Fari

 

7.2.2.2

Luci di posizione

 

7.2.2.3

Luci di coda

 

7.2.2.4

Comandi delle luci

 

7.2.3

Tromba di segnalazione

 

7.2.3.1

Toni della tromba di segnalazione

 

7.2.3.2

Livelli di pressione acustica della tromba di segnalazione

All’esterno della cabina — per i livelli di pressione acustica all’interno cfr. il punto 9.2.1.2

7.2.3.3

Trombe di segnalazione, protezione

 

7.2.3.4

Trombe di segnalazione, comando

 

7.2.3.5

Verifica dei livelli di pressione acustica delle trombe di segnalazione

 

7.2.4

Supporti

Per esempio requisiti per i segnali di coda: luci, bandiere, ecc.

8.0

Alimentazione elettrica e sistemi di controllo di bordo

Sistemi di propulsione, elettrici e di controllo di bordo, nonché interfaccia del veicolo con l’impianto di alimentazione elettrica e tutti gli aspetti della compatibilità elettromagnetica

8.1

Requisiti relativi alle prestazioni di trazione

 

8.1.1

Accelerazione residua alla velocità massima

 

8.1.2

Capacità di trazione residua in condizioni di degrado

 

8.1.3

Requisiti relativi all’aderenza ruota-rotaia della trazione

 

8.2

Specifica funzionale e tecnica relativa all’interfaccia fra il veicolo e il sottosistema energia

 

8.2.1

Specifica funzionale e tecnica relativa all’alimentazione di energia elettrica

 

8.2.1.1

Alimentazione

 

8.2.1.2

Impedenza fra pantografo e ruote

 

8.2.1.3

Tensione e frequenza dell’alimentazione elettrica della linea aerea di contatto

 

8.2.1.4

Recupero di energia

 

8.2.1.5

Potenza massima e corrente massima che è possibile assorbire dalla linea aerea di contatto

Compresa la corrente massima durante la sosta

8.2.1.6

Fattore di potenza

 

8.2.1.7

Perturbazioni dell’energia del sistema

 

8.2.1.7.1

Caratteristiche armoniche e relative sovratensioni sulla linea aerea di contatto

 

8.2.1.7.2

Effetti del funzionamento in CC sull’alimentazione a CA

 

8.2.1.8

Protezione elettrica

Per esempio selettività delle protezioni di bordo e sistema di protezione della sottostazione

8.2.2

Parametri funzionali e di progettazione del pantografo

 

8.2.2.1

Progetto generale del pantografo

 

8.2.2.2

Geometria dell’archetto del pantografo

 

8.2.2.3

Forza statica di contatto del pantografo

 

8.2.2.4

Forza di contatto dei pantografi (compresi il comportamento dinamico e gli effetti aerodinamici)

Compresa la qualità della captazione di corrente

8.2.2.5

Zona di lavoro dei pantografi

 

8.2.2.6

Capacità di corrente

 

8.2.2.7

Disposizione dei pantografi

 

8.2.2.8

Isolamento dei pantografi dal veicolo

 

8.2.2.9

Abbassamento dei pantografi

 

8.2.2.10

Circolazione attraverso tratti a separazione di fase

 

8.2.2.11

Circolazione attraverso tratti a separazione di sistema

 

8.2.3

Parametri funzionali e di progettazione degli striscianti

 

8.2.3.1

Geometria degli striscianti

 

8.2.3.2

Materiale degli striscianti

 

8.2.3.3

Valutazione degli striscianti

 

8.2.3.4

Individuazione di interruzione sullo strisciante

 

8.2.3.5

Capacità di corrente

 

8.3

Alimentazione elettrica e sistema di trazione

 

8.3.1

Misurazione del consumo di energia

 

8.3.2

Configurazione del circuito elettrico principale

 

8.3.3

Componenti ad alta tensione

 

8.3.4

Messa a terra

 

8.4

Compatibilità elettromagnetica

Compatibilità elettromagnetica fra il sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo e:

altre parti del sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo sullo stesso veicolo,

altri veicoli,

la parte del sistema ferroviario a terra,

l’ambiente esterno

8.4.1

Compatibilità elettromagnetica con il sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo

Compatibilità elettromagnetica fra le parti del sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo

8.4.2

Compatibilità elettromagnetica con la rete di segnalamento e di telecomunicazione

Compatibilità elettromagnetica fra il sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo e la parte della rete di segnalamento e di telecomunicazione a terra

8.4.3

Compatibilità elettromagnetica con altri veicoli e con la parte del sistema ferroviario a terra

Compatibilità elettromagnetica fra il sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo, da un lato, e altri veicoli e la parte del sistema ferroviario a terra, dall’altro, esclusi il sistema di segnalamento e la rete di telecomunicazione

8.4.4

Compatibilità elettromagnetica con l’ambiente

Compatibilità elettromagnetica fra il sistema di alimentazione elettrica e di controllo di bordo e l’ambiente esterno al sistema ferroviario (comprese le persone nelle vicinanze o sul marciapiede, i passeggeri, i macchinisti/il personale)

8.5

Protezione contro i pericoli elettrici

 

8.6

Requisiti dei sistemi diesel e di altri sistemi di trazione termica

 

8.7

Sistemi che necessitano di misure speciali di monitoraggio e protezione

 

8.7.1

Sistemi di serbatoi e condutture per liquidi infiammabili

Requisiti speciali per sistemi di serbatoi e condutture per liquidi infiammabili (compreso il carburante)

8.7.2

Sistemi/attrezzature a pressione

 

8.7.3

Impianti con caldaie a vapore

 

8.7.4

Sistemi tecnici in atmosfere potenzialmente esplosive

Requisiti speciali per sistemi tecnici in atmosfere potenzialmente esplosive (per esempio sistemi alimentati a gas liquido, gas naturale e batterie, compresa la protezione del contenitore del trasformatore)

8.7.5

Rilevatori di ionizzazione

 

8.7.6

Sistemi idraulici/pneumatici di alimentazione e controllo

Specifiche tecniche e funzionali, per esempio alimentazione di aria compressa, capacità, tipo, gamma di temperatura, deumidificatori (torri), indicatori del punto di rugiada, isolamento, caratteristiche di aspirazione dell’aria, indicatori di guasto, ecc.

9.0

Strutture, interfacce e ambiente per il personale

Strutture di bordo, interfacce, condizioni di lavoro e ambiente per il personale (incluse cabine di guida e interfacce uomo/macchina)

9.1

Progetto della cabina di guida

 

9.1.1

Progetto della cabina

 

9.1.1.1

Assetto interno

Per esempio spazio disponibile, disposizione della cabina e requisiti ergonomici

9.1.1.2

Ergonomia della postazione di guida

 

9.1.1.3

Sedile del macchinista

 

9.1.1.4

Mezzi a disposizione del macchinista per lo scambio di documenti

 

9.1.1.5

Altri impianti per controllare il funzionamento del treno

 

9.1.2

Accesso alla cabina di guida

 

9.1.2.1

Accesso, uscita e porte

 

9.1.2.2

Uscite di emergenza della cabina di guida

 

9.1.3

Parabrezza della cabina di guida

 

9.1.3.1

Caratteristiche meccaniche

 

9.1.3.2

Caratteristiche ottiche

 

9.1.3.3

Attrezzature

Per esempio dispositivi antighiaccio, antinebbia, di pulizia esterna, ecc.

9.1.3.4

Visibilità anteriore

 

9.2

Condizioni di lavoro

 

9.2.1

Condizioni ambientali

 

9.2.1.1

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata nelle cabine di guida

 

9.2.1.2

Rumore nelle cabine di guida

Compreso il livello acustico generato dalla tromba all’interno della cabina

9.2.1.3

Illuminazione nelle cabine di guida

 

9.2.2

Altro

 

9.3

Interfaccia uomo/macchina

Attrezzature nella cabina di guida per controllare e verificare il funzionamento sicuro del treno

9.3.1

Interfaccia uomo/macchina

 

9.3.1.1

Indicazione della velocità

Per la registrazione della velocità cfr. il punto 9.6

9.3.1.2

Display e schermi del macchinista

 

9.3.1.3

Comandi e indicatori

 

9.3.2

Supervisione del macchinista

Funzione di controllo dell’attività del macchinista, per esempio sorveglianza

9.3.3

Vista posteriore e laterale

 

9.4

Marcatura ed etichettatura delle cabine di guida

Visualizzazione statica di informazioni di base per il macchinista

9.5

Attrezzature e altri impianti di bordo per il personale

 

9.5.1

Impianti di bordo per il personale

 

9.5.1.1

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

 

9.5.1.2

Scalini e corrimano esterni per personale di manovra

 

9.5.1.3

Spazi di stoccaggio per il personale

 

9.5.1.4

Altri impianti

 

9.5.2

Porte di accesso per personale e merci

Porte dotate di dispositivo di sicurezza che possono essere aperte solo dal personale, compreso quello addetto alla ristorazione

9.5.3

Strumenti di bordo e attrezzature portatili

Per esempio attrezzature necessarie al macchinista o al personale in situazioni di emergenza

9.5.4

Sistema di comunicazione sonora

Per esempio per la comunicazione fra:

i membri del personale di bordo,

il personale di bordo e le persone all’interno/all’esterno del treno

9.6

Dispositivo di registrazione

Per monitorare il comportamento del macchinista e del treno

9.8

Funzione di controllo remoto

 

10

Sicurezza antincendio ed evacuazione

 

10.1

Sicurezza antincendio

 

10.1.1

Concetto della protezione antincendio

 

10.1.1.1

Classificazione dei veicoli/categorie di incendi

 

10.1.2

Misure di protezione contro gli incendi

 

10.1.2.1

Misure generali di protezione per i veicoli

 

10.1.2.2

Misure di protezione contro gli incendi per tipi specifici di veicoli

Per esempio requisiti per treni merci o passeggeri riguardanti la capacità, la protezione dei macchinisti, ecc.

10.1.2.3

Protezione della cabina di guida

 

10.1.2.4

Barriere antincendio

 

10.1.2.5

Proprietà del materiale

 

10.1.2.6

Rilevatori di incendio

 

10.1.2.7

Attrezzature antincendio

 

10.2

Emergenza

 

10.2.1

Uscite di emergenza per i viaggiatori

 

10.2.2

Informazioni, attrezzature e accessi per i servizi di soccorso

 

10.2.3

Allarme per i passeggeri

 

10.2.4

Illuminazione di emergenza

 

10.3

Misure supplementari

 

11

Manutenzione

Strutture di bordo e interfacce per la manutenzione

11.1

Strumenti per la pulizia del treno

 

11.1.1

Strumenti esterni per la pulizia del treno

Per esempio pulizia esterna in un impianto di lavaggio

11.1.2

Pulizia interna del treno

 

11.2

Strumenti per il rifornimento di carburante del treno

 

11.2.1

Sistemi per l’eliminazione delle acque di scarico

Compresa l’interfaccia con il sistema di scarico dei servizi igienici

11.2.2

Sistema di alimentazione idrica

Conformità ai regolamenti sanitari

11.2.3

Altri impianti di rifornimento

Per esempio requisiti speciali per lo stazionamento dei treni

11.2.4

Interfaccia con le attrezzature di rifornimento per il materiale rotabile non elettrico

Per esempio ugelli utilizzati per diesel e altri combustibili

12.0

Controllo, comando e segnalamento di bordo

Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete e loro effetti sulla parte a terra del sistema ferroviario

12.1

Sistema radio di bordo

 

12.1.1

Sistema radio NON GSM-R

 

12.1.2

Sistema radio conforme al sistema GSM-R

 

12.1.2.1

Messaggi di testo

Requisiti specifici per i messaggi di testo (per esempio in caso di emergenza)

12.1.2.2

Trasferimento automatico di chiamata

Requisiti e condizioni per il trasferimento automatico di chiamata

12.1.2.3

Chiamate di gruppo

Requisiti e condizioni per le chiamate di gruppo

12.1.2.4

Requisiti relativi alla radio nella cabina

Altri requisiti nazionali vincolanti non resi obbligatori dalla STI

12.1.2.5

Selezione della rete da parte di un’azione esterna

 

12.1.2.6

Funzioni radio con finalità generale

Altre funzioni radio obbligatorie con finalità generale definite a livello nazionale non rese obbligatorie dalla STI

12.1.2.7

Funzionalità di interfaccia uomo/macchina del controllore principale

Requisiti esportati al telefono mobile della cabina dalla funzionalità di interfaccia uomo/macchina del controllore

12.1.2.8

Uso di apparecchi portatili come radio unità mobile in cabina

Con funzione di radio primaria o di supporto

12.1.2.9

Capacità del sistema GSMR di bordo

Per esempio requisito riguardante la capacità di commutazione di pacchetti

12.1.2.10

Interfaccia GSM-R-ETCS

Per esempio sincronizzazione dell’identità del treno

12.1.2.11

Interconnessione e roaming tra reti GSM-R

Applicabile fino alla nuova versione dell’obiettivo Eirene nel 2010

12.1.2.12

Attraversamento di frontiere

Applicabile fino alla nuova versione dell’obiettivo Eirene nel 2010

12.1.2.13

GPRS e ASCI

Oggetto di una richiesta di modifica, non si prevedono norme nazionali

12.1.2.14

Interfaccia fra il dispositivo di sicurezza del macchinista, il dispositivo di vigilanza del materiale rotabile e l’impianto GSM-R di bordo

Applicabile fino alla nuova versione dell’obiettivo Eirene nel 2010

12.1.2.15

Specifica di prova per le attrezzature mobili GSM-R

Da definire con l’aggiunta di specifiche Eirene

12.1.2.16

Selezione di rete controllata/automatica

 

12.1.2.17

Registrazione e cancellazione

 

12.1.2.18

Gestione delle versioni di GSM-R

Non è più un punto in sospeso — coperto dalla procedura dell’agenzia — da eliminare dai punti in sospeso nella STI. Non si prevedono norme nazionali

12.2

Segnalamento di bordo

 

12.2.1

Sistemi nazionali di segnalamento di bordo

Sistemi di controllo e di allarme compresa per esempio la «funzione di frenata di emergenza» e altri requisiti nazionali per la protezione del treno

12.2.2

Compatibilità del sistema di segnalamento con il resto del treno

Compatibilità del sistema di segnalamento di bordo con altri sistemi di bordo, per esempio freni, trazione, ecc.

12.2.3

Compatibilità del materiale rotabile con l’infrastruttura della linea

Compatibilità per esempio con i sistemi di rilevamento di terra o i rilevatori di boccole calde; per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, cfr. il punto 8.4.2

12.2.3.1

Rapporto tra distanza tra gli assi e diametro delle ruote

 

12.2.3.2

Spazio privo di metallo attorno alle ruote

 

12.2.3.3

Massa metallica di un veicolo

 

12.2.4

Sistema di segnalamento ETCS in cabina

 

12.2.4.1

Attivazione

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.2

Categorie di treno

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.3

Requisiti di prestazione per le attrezzature GSM-R di bordo in relazione alla qualità del servizio

Qualità del servizio del sistema GSM-R richiesto per l’ETCS

12.2.4.4

Uso dei modi ETCS

Requisiti relativi all’uso dei modi ETCS che incidono sull’autorizzazione del veicolo al di là di quelli previsti dalle STI

12.2.4.5

Requisiti ETCS quando il veicolo è guidato dall’esterno della cabina

Requisiti integrativi rispetto a quelli delle STI o in conflitto con questi ultimi in relazione alla guida dall’esterno della cabina, per esempio comando via radio da personale di terra durante le manovre

12.2.4.6

Funzionalità passaggio a livello

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.7

Margini di sicurezza frenatura

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.8

Requisiti in materia di affidabilità, disponibilità e sicurezza

Da risolvere con la revisione della STI

12.2.4.9

Pannelli indicatori

Requisiti esportati al veicolo per assicurare la visibilità dei pannelli (per esempio ampiezza dell’illuminazione dei fari, visibilità dalla cabina) in parte risolti in 2.3.0d; da risolvere completamente in Baseline 3

12.2.4.10

Aspetti ergonomici dell’interfaccia uomo-macchina

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.11

Valori ETCS delle variabili comandate all’esterno dell’UNISIG — Manuale

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.12

Requisiti di conformità KM (gestione delle chiavi)

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.13

Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ETCS di bordo

Non è più un punto in sospeso — coperto dal capitolo 7 concordato dall’RISC del marzo 2009: sarà eliminato dalla prossima versione della STI. Non si prevedono norme nazionali

12.2.4.14

Gestione delle versioni dell’ETCS

Non è più un punto in sospeso — coperto dalla procedura dell’Agenzia — da eliminare dai punti in sospeso nella STI. Non si prevedono norme nazionali

12.2.4.15

Specifica delle variabili ETCS

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.16

Interfaccia RBC — RBC

Sarà incluso al punto 2.3.0d, la riunione RISC del giugno 2009 raccomanderà una specifica di prova

12.2.4.17

Requisiti integrativi per locomotive e unità multiple

 

12.2.4.18

Funzionalità e interfacce dei sistemi di protezione del personale rispetto al sistema di segnalamento

Da risolvere in Baseline 3

12.2.4.19

Interfaccia con freno di servizio

Da risolvere con la revisione della STI CCS

13

Requisiti operativi specifici

Requisiti operativi specifici per i veicoli (anche in condizioni di degrado, recupero del veicolo, ecc.)

13.1

Elementi specifici da installare a bordo

 

13.2

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

 

13.3

Diagramma di sollevamento e istruzioni di soccorso

Soccorso, sollevamento e posizionamento su rotaie

14

Elementi relativi alle merci

Requisiti e ambiente specifici per le merci (comprese le strutture specifiche necessarie per le merci pericolose)

14.1

Limiti di progettazione, funzionamento e manutenzione per il trasporto di merci pericolose

Per esempio requisiti derivati dal RID, norme nazionali o altre regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose

14.2

Impianti specifici per il trasporto di merci

 

14.3

Porte e impianti di carico

 


22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 341/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE

(2009/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).

(2)

Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3).

(3)

In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto della Comunità e degli Stati membri.

(4)

Occorre rivedere le precedenti decisioni sull’importazione per quanto riguarda l’ossido di etilene, il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i bifenili polibromurati (PBB), i trifenili policlorurati (PCT), i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram e i composti di mercurio, al fine di tener conto dell’allargamento della Comunità avvenuto il 1o gennaio 2007 e degli sviluppi normativi realizzati nella Comunità dalla data di adozione delle suddette decisioni.

(5)

L’immissione in commercio e l’uso dell’ossido di etilene a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) sono limitati ad alcune aree specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (5), concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Di conseguenza, l’importazione è consentita solo per i suddetti usi specifici. Gli Stati membri possono stabilire gli usi di cui alla direttiva 98/8/CE che autorizzano sul loro territorio.

(6)

Il fluoroacetammide e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri non figurano tra i principi attivi elencati nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6) né nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l’uso come principi attivi nei pesticidi. È pertanto vietato importare fluoroacetammide e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri a fini di utilizzo come pesticidi.

(7)

Dal 1o luglio 2008 il metamidofos non figura più nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, cosicché gli Stati membri hanno dovuto ritirare tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos ed è vietata l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Inoltre, il metamidofos non è stato individuato né notificato nell’ambito del programma di riesame comunitario per la valutazione delle sostanze esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE e non ne è pertanto consentita l’immissione in commercio ai fini dell’utilizzo come biocida.

(8)

La produzione, l’immissione in commercio e l’uso del lindano e dell’HCH (isomeri misti) sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7) e la deroga consentita dal regolamento medesimo è scaduta il 31 dicembre 2007. Di conseguenza, a partire da quella data, è vietata l’importazione di queste sostanze chimiche.

(9)

Sono vietati la produzione, l’immissione in commercio e l’uso dell’esabromo-1,1’-bifenile. La sostanza rientra inoltre nel gruppo dei PBB, che figurano nell’allegato III della convenzione di Rotterdam e sono soggetti alla procedura PIC.

(10)

La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 consente agli Stati membri di autorizzare determinati usi particolari dei PCT sul loro territorio e la decisione d’importazione riguardante queste sostanze deve essere rivista per tener conto della legislazione nazionale di questi due nuovi Stati membri.

(11)

È pertanto opportuno sostituire le decisioni d’importazione riguardanti l’ossido di etilene, il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i PBB e i PCT di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (8), alla decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE (9), alla decisione 2003/508/CE della Commissione, del 7 luglio 2003, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE (10) e alla decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (11).

(12)

Il benomyl non figura come principio attivo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE né nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l’uso nei pesticidi. Sono pertanto vietati l’immissione in commercio e l’uso come pesticidi di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram. La decisione sull’importazione dei formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram di cui alla decisione 2004/382/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) deve pertanto essere sostituita.

(13)

L’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di mercurio come principio attivo sono vietati a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (13). Inoltre, a norma della direttiva 98/8/CE non sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso di biocidi contenenti composti del mercurio. La decisione d’importazione riguardante i composti del mercurio pubblicata nella circolare PIC X deve pertanto essere sostituita.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni sull’importazione di lindano, metamidofos e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri nei termini definiti nell’allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione sull’importazione di ossido di etilene nei termini definiti nell’allegato I della decisione 2001/852/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione sull’importazione di bifenili polibromurati (PBB) nei termini definiti nell’allegato III della decisione 2003/508/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Le decisioni sull’importazione di fluoroacetammide, HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT) nei termini definiti nell’allegato I della decisione 2005/416/CE sono sostituite dalle decisioni di importazione definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all’allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

La decisione provvisoria sull’importazione di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram nei termini definiti nell’allegato III della decisione 2004/382/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato V della presente decisione.

Articolo 6

La decisione sull’importazione dei composti di mercurio, pubblicata nella circolare PIC X, è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato VI della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(6)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(8)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.

(9)  GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28.

(10)  GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10.

(11)  GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1.

(12)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 13.

(13)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.


ALLEGATO I

Decisioni d’importazione modificate riguardanti il lindano, il metamidofos e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri che sostituiscono le decisioni d’importazione di cui alla decisione 2000/657/CE

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ALLEGATO II

Decisione d’importazione modificata riguardante l’ossido di etilene, che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2001/852/CE

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ALLEGATO III

Decisione d’importazione modificata riguardante i bifenili polibromurati (PBB) che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2003/508/CE

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ALLEGATO IV

Decisioni d’importazione modificate riguardanti il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT), che sostituiscono le decisioni d’importazione di cui alla decisione 2005/416/CE

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ALLEGATO V

Decisione d’importazione modificata riguardante i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram, che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2004/382/CE

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ALLEGATO VI

Decisione d’importazione modificata riguardante i composti di mercurio che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla circolare PIC X

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