ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.338.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2009 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 (1) stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento del livello del sostegno diretto quando le stime indicano che, in un dato esercizio finanziario, sarà superato il submassimale per la spesa connessa al mercato e per i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2), con un margine di sicurezza di 300 000 000 EUR. |
(2) |
Il summenzionato sottomassimale copre le spese per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale e prima della modulazione. Il testo del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe pertanto essere chiarito in modo da prevedere che la spesa da raffrontare al submassimale tenga conto anche di eventuali trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei possibili trasferimenti al FEASR nel settore vitivinicolo risultanti dall’applicazione dell’articolo 190 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), ha autorizzato la Commissione ad adottare, tra l’altro, una disposizione per affrontare la situazione in cui l’assegnazione di diritti all’aiuto a un agricoltore porterebbe a un profitto eccezionale per l’agricoltore. Tale situazione potrebbe altresì verificarsi ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e dovrebbe pertanto essere affrontata. |
(4) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 alcuni Stati membri hanno scelto l’attuazione del regime di pagamento unico e l’attuazione parziale, a livello regionale, del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine nonché nel settore delle carni bovine. Considerazioni di carattere regionale possono altresì essere rilevanti per le decisioni da prendere ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 per continuare o adattare l’attuazione parziale del regime di pagamento unico in quei settori. Dovrebbe pertanto essere possibile prendere tali decisioni a livello regionale. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede l’assegnazione di diritti all’aiuto se un agricoltore in uno dei settori interessati non detiene alcun diritto all’aiuto. Tuttavia, questa disposizione non tratta adeguatamente la situazione in cui quell’agricoltore nondimeno dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico. In quel caso l’agricoltore non sarebbe o sarebbe soltanto parzialmente in grado di attivare i nuovi diritti all’aiuto assegnati poiché tutti o alcuni degli ettari ammissibili dell’agricoltore sarebbero già stati usati per attivare i diritti in affitto. È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea in base alla quale all’agricoltore interessato devono essere assegnati i diritti all’aiuto per gli ettari dichiarati che corrispondono a quegli ettari oltre gli ettari dichiarati per attivare i diritti all’aiuto in affitto e/o i diritti all’aiuto che danno diritto a un aiuto senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tale deroga dovrebbe essere limitata alla situazione in cui l’agricoltore è tenuto a mantenere l’attività agricola. |
(6) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che desiderano concedere a partire dal 2010 le misure di sostegno specifiche menzionate in detto regolamento dovevano prendere una decisione entro il 1o agosto 2009 sull’utilizzazione del loro massimale nazionale per finanziare tali misure. A seguito della comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 luglio 2009 dal titolo «Situazione del mercato lattiero nel 2009», e considerata la situazione attuale del mercato lattiero, è necessaria una deroga a tale termine per consentire agli Stati membri sussistendo determinate condizioni di concedere, dal 2010, un sostegno specifico a favore degli agricoltori del settore lattiero. |
(7) |
Il regolamento (CE) 73/2009 prevede una deroga al massimale del sostegno stabilito da detto regolamento in taluni casi in cui si era fatto ricorso all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fornire un sostegno riguardo alle vacche nutrici. Scopo della deroga è prevedere un periodo transitorio di durata sufficiente al fine di consentire una facile transizione verso le nuove norme relative al sostegno specifico al settore delle carni bovine. È opportuno pertanto chiarire che la deroga è limitata ai casi in cui l’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato utilizzato prevalentemente per il sostegno al settore delle carni bovine. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 dalla data di entrata in vigore e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la continuazione dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 in casi specifici incluso quello dell’attuazione parziale del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine. Al fine di assicurare un approccio coerente per questo settore la corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe invece essere applicata nel 2009. È opportuno pertanto stabilire una disposizione transitoria per quanto riguarda i pagamenti supplementari per carni ovine e caprine per il 2009. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 73/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5) rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 (6), si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell’ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all’articolo 136 del presente regolamento e prima dell’applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 EUR al di sotto di tale massimale. |
2) |
all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Se uno Stato membro applica gli articoli 59 o 63, esso può, sulla base di criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, prevedere che in caso di vendita, concessione o scadenza di tutto o parte di un affitto di un’azienda, o di diritti al premio, taluni o tutti i diritti all’aiuto o tutto o parte dell’aumento nel valore dei diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore in questione sono riversati nella riserva nazionale qualora l’assegnazione o l’aumento portassero a un profitto eccezionale per l’agricoltore in questione. I criteri comprendono almeno:
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3) |
l’articolo 51 è così modificato:
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4) |
all’articolo 64, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all’aiuto ma dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all’aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all’aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR. Al fine di assicurare la totale assegnazione dell’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 dopo l’applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all’agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all’aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all’articolo 35, tali dritti all’aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell’ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all’aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l’agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l’attivazione dei diritti all’aiuto o di parte di essi ai sensi dell’articolo 35. Tali diritti all’aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all’aiuto all’agricoltore, dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto conformemente alla prima frase del presente comma. Nel caso del trasferimento dei diritti all’aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall’anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l’articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all’aiuto.»; |
5) |
all’articolo 67, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: «2. Gli Stati membri che si sono avvalsi, unicamente in alcune parti del loro territorio, dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il presente articolo allo stesso livello regionale. Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al primo comma comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni:
Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse. La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo come base per adeguare i massimali nazionali di cui all’articolo 40 per gli Stati membri interessati come previsto dal presente articolo.»; |
6) |
l’articolo 69 è modificato come segue:
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7) |
all’articolo 131, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Il termine del 1o agosto 2009 di cui al primo comma è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora nuovi Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché tale sostegno sia finanziato conformemente al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.»; |
8) |
al titolo VII, capo 2, è inserito l’articolo seguente: «Articolo 146 bis Pagamenti per carni ovine e caprine nel 2009 Nel 2009 gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine conformemente al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono trattenere fino al 50 % della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/03. In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro interessato versa agli agricoltori un pagamento supplementare nel 2009. Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
9) |
all’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2, gli articoli 66, 68, 68 bis, 68 ter e 69, l’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e i capi 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, i punti 8) e 9) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
S. O. LITTORIN
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.»;
V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie, tra l’altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». |
(2) |
In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 («riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio con il regolamento (CE) n. 1911/2006 (3) ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici. |
B. PROCEDURA ATTUALE
1. RICHIESTA DI RIESAME
(3) |
La società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore della Russia, ha presentato domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» («il presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente. |
(4) |
Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato UNA nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di UNA soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha dichiarato inoltre di aver cominciato ad esportare UNA nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. |
2. AVVIO DEL RIESAME RELATIVO AI «NUOVI ESPORTATORI»
(5) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 241/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1911/2006 («misure in vigore») in relazione al richiedente. |
(6) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 241/2009 ha abrogato il dazio antidumping di 20,11 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 1911/2006 sulle importazioni di UNA prodotti e venduti per essere esportati nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni. |
3. PRODOTTO IN ESAME
(7) |
Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia una soluzione di urea e nitrato di ammonio originaria della Russia, comunemente utilizzata come fertilizzante liquido nell’agricoltura («il prodotto in esame»). La soluzione consiste in una miscela di urea, nitrato di ammonio e acqua. Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC 3102 80 00. |
4. PARTI INTERESSATE
(8) |
La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
(9) |
La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:
|
5. PERIODO DELL’INCHIESTA DI RIESAME
(10) |
Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame relativo ai «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («PIR»). |
C. ESITO DELL’INCHIESTA
1. QUALIFICA DI «NUOVO ESPORTATORE»
(11) |
L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nell’Unione successivamente a questo periodo. |
(12) |
Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della Russia soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia. |
(13) |
In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2. DUMPING
2.1. DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE
(14) |
Il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno della Russia. Quando i prezzi sul mercato interno non possono essere utilizzati per stabilire il valore normale, è necessario ricorrere a un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito. |
(15) |
Il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
2.1.1. Adeguamento dei costi del gas naturale nel mercato interno russo
(16) |
Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, è opportuno ricordare che i costi del gas rappresentano una percentuale rilevante del costo di fabbricazione e una percentuale significativa del costo totale di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si è esaminato se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili del richiedente. |
(17) |
Si è potuto stabilire che i prezzi pagati dal richiedente nel mercato interno erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, essi oscillavano tra un quarto e un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas praticati nel mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori a quelli pagati per il gas naturale nei mercati non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente è stato necessario adeguarli di conseguenza. In assenza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi». |
(18) |
Il calcolo del prezzo così adeguato si è basato sul prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione alla frontiera ceco-tedesca (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto e adeguato in modo da riflettere i costi di distribuzione locali. In quanto piazza principale per le vendite di gas russo nell’Unione, che costituisce il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono adeguatamente i costi, Waidhaus può essere considerato un mercato rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(19) |
Il richiedente, informato delle conclusioni, ha sollevato obiezioni in merito i) alla base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas e ii) alle metodologie applicate per tale adeguamento. |
2.1.1.1. Base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas
(20) |
Il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas pagato sul mercato interno russo non sarebbe giustificato in quanto i suoi documenti contabili rifletterebbero pienamente i costi legati alla produzione del prodotto in esame in Russia. Egli ha aggiunto inoltre che, conformemente all’articolo 1 del regolamento di base, il valore normale deve essere sempre stabilito tenendo conto del paese esportatore e che, quindi, era in contrasto con tale articolo basare le conclusioni su informazioni corrispondenti a produttori di altri paesi terzi. |
(21) |
Quanto all’obiezione sollevata dal richiedente riguardo alla presunta violazione dell’articolo 1 del regolamento di base, è opportuno ricordare che detto articolo si limita a descrivere il concetto generale di dumping; i dettagli relativi alla determinazione del dumping figurano nell’articolo 2 del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità di utilizzare informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, paesi terzi inclusi, se i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto di inchiesta non sono ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili della parte interessata. Le argomentazioni del richiedente a tale proposito sono state quindi respinte. |
(22) |
Il richiedente ha inoltre invocato l’esistenza di vantaggi concorrenziali naturali in Russia connessi, ad esempio, alla grande disponibilità di gas naturale e alle favorevoli condizioni di approvvigionamento; ciò spiegherebbe lo scarto tra il prezzo del gas naturale venduto sul mercato interno e quello all’esportazione. Il richiedente inoltre ha asserito che i prezzi del gas praticati sul mercato interno russo coprirebbero i costi di produzione. |
(23) |
Per quanto riguarda l’esistenza di vantaggi naturali il richiedente ha trascurato il fatto il che i prezzi del gas naturale pagati sul mercato interno russo erano regolamentati e che pertanto non potevano riflettere adeguatamente un prezzo praticato normalmente in mercati esenti da distorsioni. Il richiedente inoltre non ha presentato alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Inoltre, per quanto riguarda i costi, anche se i prezzi del gas pagati dal richiedente coprissero il costo unitario di produzione e di vendita del gas sostenuto dal fornitore, tale argomentazione sarebbe non pertinente in quanto il prezzo di mercato del gas non è necessariamente legato ai suoi costi di produzione e di vendita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(24) |
Il richiedente ha sostenuto inoltre che un’inchiesta realizzata conformemente al regolamento di base non dovrebbe riguardare un’eventuale sovvenzione dei prodotti a monte della catena di produzione. Si nota che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base intende determinare se nei documenti contabili delle parti interessate trovano ragionevolmente riscontro i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Si è riscontrato che non era così per i motivi esposti al precedente considerando 17. Ciò non ha nulla a che vedere con la determinazione dell’esistenza di sovvenzioni, che non era oggetto della presente inchiesta. L’argomentazione addotta dal richiedente ha dovuto pertanto essere respinta. |
(25) |
In tale contesto, il richiedente ha inoltre sostenuto che, anche se esistessero situazioni di mercato particolari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, esse riguarderebbero unicamente il mercato del prodotto in esame, ossia UNA; pertanto non potrebbero essere applicate alle condizioni di mercato del prodotto a monte. Tuttavia, come risulta dal considerando 24, l’adeguamento dei prezzi del gas naturale è stato effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base che, per i motivi esposti al considerando 21, autorizza esplicitamente le istituzioni ad utilizzare i costi di produzione relativi ad altri mercati rappresentativi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta. |
(26) |
Il richiedente ha infine sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si limita a verificare la conformità dei registri contabili della società ai principi di contabilità generalmente riconosciuti nel paese terzo interessato e non impone che i costi siano allineati a quelli praticati in mercati non regolamentati. |
(27) |
È opportuno rilevare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base devono essere soddisfatte due condizioni perché i costi siano calcolati sulla base dei documenti contabili dell’esportatore: i) tali documenti devono essere conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese interessato; e ii) i documenti devono esprimere adeguatamente i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Se, come nel presente caso, non è rispettata la seconda condizione in quanto i costi non trovano riscontro nei documenti contabili, è necessario adeguare questi ultimi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta. |
2.1.1.2. Metodologia applicata per l’adeguamento del prezzo del gas
(28) |
Il richiedente ha sostenuto che durante il periodo dell’inchiesta del presente riesame si sono registrate notevoli fluttuazioni del prezzo del gas e che è opportuno determinare il valore normale non su base annuale, bensì su base mensile (o quantomeno trimestrale). |
(29) |
È opportuno rilevare che, benché il prezzo del gas abbia oscillato durante il PIR, tali fluttuazioni non sono state ritenute eccezionali o particolarmente significative. In effetti, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato da fluttuazioni di prezzo di una certa rilevanza. Il richiedente non è stato in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari, né che le fluttuazioni di prezzo durante il PIR hanno superato di molto quelle normali. Pertanto, non vi era motivo di abbandonare la metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In secondo luogo, le informazioni in base alle quali, secondo il richiedente, si sarebbero dovuti stabilire i valori normali erano disponibili soltanto in parte, in quanto le informazioni necessarie relative alle società statunitensi, cioè le SGAV e il margine di profitto, erano disponibili solo su base annuale. Pertanto, se si fosse seguita l’argomentazione del richiedente, non sarebbe stato possibile calcolare correttamente i valori mensili o trimestrali. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta. |
(30) |
Il richiedente ha inoltre contestato la scelta di Waidhaus come mercato di riferimento adeguato dati i prezzi secondo lui non concorrenziali del gas in Germania e date le relazioni tra le parti, fattore legato alle formule di calcolo dei prezzi nei contratti di esportazione del gas dalla Russia. |
(31) |
È opportuno notare che l’argomentazione della tariffazione interna non concorrenziale del gas in Germania è stata in ogni caso considerata non pertinente, in quanto riguarderebbe unicamente i prezzi ai quali i distributori tedeschi vendono il gas sul mercato interno e, pertanto, non riguarda in nessun modo il prezzo al quale il gas russo esportato è venduto a Waidhaus. L’argomento del richiedente secondo il quale gli operatori tedeschi non avrebbero alcun interesse a negoziare prezzi bassi per il gas russo importato a Waidhaus è una pura supposizione non suffragata dai fatti e da elementi di prova. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(32) |
Il richiedente ha sostenuto inoltre che in caso di ricorso al prezzo all’esportazione a Waidhaus si sarebbe dovuto dedurre da tale prezzo il dazio russo pagabile per tutte le esportazioni, poiché quest’ultimo non era applicato nel mercato interno. |
(33) |
In effetti il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato come mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è il prezzo comprendente le tasse all’esportazione, non quello al netto di tali tasse. Dal punto di vista dell’acquirente è il prezzo da pagare a Waidhaus che conta e, a tale riguardo, è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo corrisponda ai dazi all’esportazione e quale percentuale spetti al fornitore di gas. Quest’ultimo, del resto, cercherà sempre di gonfiare il suo prezzo e quindi di fatturare ai suoi clienti il prezzo più elevato che essi sono disposti a pagare. Dato che tale prezzo è sempre nettamente superiore ai costi di produzione, permettendo così al fornitore di realizzare elevati profitti, l’elemento che determina principalmente il prezzo di mercato non è l’importo del dazio all’esportazione, bensì il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Si è pertanto concluso che il prezzo comprensivo del dazio all’esportazione, e non quello del dazio escluso, corrisponde al prezzo determinato da un mercato esente da distorsioni. Le argomentazioni del richiedente a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(34) |
In tale contesto, il richiedente ha inoltre asserito che il margine commerciale del distributore locale non andrebbe aggiunto al prezzo all’esportazione a Waidhaus, senza tuttavia spiegare o dimostrare perché un simile adeguamento sarebbe a suo avviso inopportuno. Si è ritenuto che, poiché i clienti sul mercato interno acquistavano il gas dai fornitori locali, si dovesse supporre che tali clienti erano tenuti a pagare i costi di distribuzione locale, che in quanto tali non sono inclusi nel prezzo di Waidhaus prima dell’adeguamento. Si è pertanto ritenuto giustificato tale adeguamento e l’argomentazione del richiedente è stata di conseguenza respinta. |
2.1.2. Spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»)
(35) |
Le SGAV e i profitti non hanno potuto essere determinati in base ai termini introduttivi dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile nel mercato interno russo. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base poiché solo il richiedente è oggetto dell’inchiesta. Neppure l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), era applicabile poiché anche per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale il gas naturale costituisce la materia prima di gran lunga più importante; pertanto i costi di fabbricazione andrebbero molto probabilmente adeguati per i motivi di cui al considerando 17. Nel quadro del presente riesame non si disponeva di alcuna informazione per poter quantificare con precisione tale adeguamento e determinare le SGAV e i corrispondenti margini di profitto derivanti dalla vendita di tali prodotti dopo tale adeguamento. Le SGAV e i profitti sono quindi stati determinati con un metodo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. |
(36) |
Poiché il mercato interno russo dei prodotti della stessa categoria generale è trascurabile, è stato necessario ottenere le informazioni da altri mercati rappresentativi. A tale riguardo sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali società operanti nel settore dei concimi azotati. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (in particolare Stati Uniti) erano i più appropriati allo scopo dell’indagine, vista la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili riguardanti le società quotate in borsa in questa regione del mondo. Il mercato nordamericano presenta inoltre un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza di società nazionali e straniere. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto determinati in base alla media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani che figuravano tra le principali società nel settore dei fertilizzanti per quanto riguarda le vendite della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) nell’America del Nord. Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati quindi ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi sostenuti in genere dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Nulla indica inoltre che l’importo dei profitti così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno. |
(37) |
Informato delle conclusioni, il richiedente ha contestato la metodologia suddescritta sostenendo che il margine di profitto utilizzato è irragionevole ed eccessivamente elevato, specialmente se confrontato con il quello utilizzato in precedenti inchieste antidumping riguardanti lo stesso prodotto. Il richiedente ha sostenuto che il 2008, anno utilizzato per determinare l’ammontare delle SGAV e dei profitti, è stato un anno eccezionalmente buono sul mercato statunitense con notevoli fluttuazioni dei prezzi del gas e un livello di prezzi dei fertilizzanti insolitamente elevato, che ha prodotto margini di profitto eccezionalmente elevati per i produttori degli Stati Uniti. |
(38) |
In generale, il presente riesame ha confermato che le circostanze non erano mutate, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per cui non sarebbe stato giustificato l’abbandono della metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In primo luogo, si è constatato che i margini di profitto raggiunti dagli stessi produttori statunitensi prima del 2008 erano simili a quelli realizzati nello stesso anno. In secondo luogo, anche se i livelli di profitto nel 2008 erano diversi da quelli registrati negli altri anni, si tratta di un’evoluzione normale in un’economia di mercato in cui i costi, i prezzi e i profitti si adeguano progressivamente. In terzo luogo, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato dalla sua volatilità. Un raffronto dei livelli di prezzo del gas sui mercati statunitensi e a Waidhaus tra il 2008 e gli anni precedenti non ha rivelato differenze tali da giustificare profitti anormalmente elevati sul mercato statunitense. Stante quanto precede, si ritiene che non sarebbe giustificato discostarsi dalla metodologia di cui al considerando 36. |
(39) |
Inoltre, il richiedente ha asserito che non è stato applicato il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del carattere ragionevole del margine di profitto utilizzato, in quanto il margine di profitto è superiore al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o da altri produttori sulla vendita dei prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. |
(40) |
Il richiedente non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. Dal momento che il presente riesame riguardava unicamente la determinazione del dumping relativamente al richiedente, non erano disponibili informazioni relative ad altri produttori in Russia. Pur constatando che i costi del gas sostenuti dal richiedente hanno dovuto essere respinti per le ragioni suesposte, il tasso di redditività a livello della società, dichiarato dal richiedente e corrispondente alle vendite dei prodotti sul mercato interno, tenuto conto dei profitti e delle perdite eccezionali legati alle attività finanziarie, è dello stesso ordine di grandezza di quello dei produttori statunitensi. In queste circostanze, non ci sono motivi per ritenere che il margine di profitto utilizzato sia superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. |
(41) |
L’industria dell’Unione ha contestato il metodo di cui sopra per quanto riguarda la determinazione delle SGAV e dei profitti, affermando che si sarebbero dovute utilizzare le SGAV del richiedente. L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce tuttavia che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti devono basarsi unicamente sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita da parte del produttore esportatore interessato nel corso di normali operazioni commerciali. Ciò non si è verificato, come risulta dai considerando 35 e 36, perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile sul mercato interno russo. L’argomento è stato pertanto respinto. |
2.2. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE
(42) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione dal paese esportatore nell’Unione. |
2.3. RAFFRONTO
(43) |
Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico, spese accessorie e imposte indirette, se del caso, e in base a prove verificate. |
(44) |
Le vendite all’esportazione del richiedente durante il PIR sono state realizzate attraverso Agronova, un operatore commerciale collegato situato negli Stati Uniti. L’inchiesta ha rivelato che la società collegata si limita a reperire clienti e a negoziare contratti di vendita. Dalla verifica è emerso che i conti di Agronova non lasciano trasparire chiaramente tutte le sue operazioni; vi sono indizi del fatto che, benché non siano state versate alla società commissioni legate alle transazioni, le sue attività sono state remunerate sotto altre forme. Per tali ragioni le funzioni di Agronova sono state considerate analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Pertanto il prezzo all’esportazione è stato adeguato con l’aggiunta di una commissione fittizia corrispondente al normale margine commerciale di un commerciante, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
(45) |
Il richiedente ha contestato l’adeguamento del prezzo all’esportazione con l’aggiunta di una commissione fittizia conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda le vendite effettuate tramite la sua società collegata negli Stati Uniti, sostenendo che tale società svolge funzioni identiche a quelle di un ufficio di vendite all’esportazione pienamente integrato e in quanto tale non va considerata un agente che opera sulla base di commissioni. |
(46) |
Tale affermazione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta che ha rivelato che, quanto alle funzioni e al tipo di compensazione delle attività della società collegata da parte del richiedente, tale società va considerata invece come un agente che opera sulla base di commissioni. |
2.4. MARGINE DI DUMPING
(47) |
Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
(48) |
Dal confronto è emerso un margine di dumping del 22,9 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. |
D. MISURE ANTIDUMPING
(49) |
Si rammenta che a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, e come indicato al considerando 49 del regolamento (CE) n. 1995/2000, nell’inchiesta iniziale il dazio definitivo è stato fissato al livello del margine di pregiudizio individuato, che era inferiore al margine di dumping poiché si era accertato che tale dazio inferiore era sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Alla luce di quanto sopra il dazio istituito nel presente riesame non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio. |
(50) |
Il presente riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping praticato dal richiedente, non permette di determinare un margine di pregiudizio individuale. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping riscontrato nella presente inchiesta, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo per il richiedente al livello del margine di pregiudizio individuato nell’inchiesta iniziale. |
(51) |
È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000. Per garantire l’efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi è stato considerato opportuno istituire dazi in forma di importo specifico per tonnellata. Di conseguenza, il dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto in esame prodotto e venduto all’esportazione verso l’Unione dal richiedente, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, espresso come importo specifico per tonnellata, deve essere di 20,11 EUR per tonnellata. |
E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(52) |
In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso con effetto retroattivo dalla data di apertura del riesame sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009. |
F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
(53) |
Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di UNA originarie, tra l’altro, della Russia e prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dal richiedente e riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. |
(54) |
Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 1911/2006. |
G. IMPEGNO
(55) |
Informato delle conclusioni definitive, il richiedente ha presentato un’offerta di impegno conformemente all’articolo 8 del regolamento di base. Egli ha dichiarato che la sua offerta era motivata dalla ragionevole previsione che alcune delle sue argomentazioni avanzate in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive sarebbero state accettate e avrebbero permesso di stabilire in un prezzo all’importazione minimo per lui praticabile. Tuttavia, dal momento che nessuna delle osservazioni formulate dal richiedente è stata giudicata giustificata e questi non è sembrato interessato a proporre un prezzo all’importazione minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, non è stato ritenuto necessario analizzare oltre l’offerta di impegno in vista di una sua eventuale accettazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificata con la seguente aggiunta:
Paese |
Produttore |
Importo del dazio (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
«Russia |
Joint Stock Company Acron |
EUR 20,11 |
A932» |
2. Il dazio istituito è inoltre riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.
3. Si dà disposizione alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dalla Joint Stock Action Acron.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.
(3) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.
(4) GU L 75 del 21.3.2009, pag. 5.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/12 |
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (UE) N. 1252/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2009
che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1338/2006 (2), il Consiglio, a seguito di un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciate originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure in vigore consistono in un dazio definitivo ad valorem a livello nazionale pari al 58,9 %. |
2. INCHIESTA ATTUALE
a) Domanda di riesame
(2) |
Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Prosper Skins and Leather Enterprise Co. Ltd. («il richiedente») sosteneva:
|
b) Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(3) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 573/2009 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1338/2006 in relazione al richiedente. |
(4) |
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 573/2009 è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1338/2006 sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente. Contestualmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente. |
c) Prodotto in esame
(5) |
Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è costituito da cuoi e pelli scamosciati, quali definiti nell'inchiesta iniziale, ossia cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90. |
d) Parti interessate
(6) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. |
e) Periodo dell'inchiesta di riesame
(7) |
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). |
3. CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE E RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI
(8) |
La Commissione ha inviato al richiedente un questionario e ha ricevuto le risposte entro il termine stabilito. In occasione della verifica delle risposte al questionario nella sede del richiedente, questi ha fornito informazioni false e fuorvianti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, il richiedente ha deciso di por termine alla collaborazione; la verifica è rimasta pertanto incompleta. Il 21 settembre 2009 il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di un riesame relativo ai nuovi esportatori. |
(9) |
Il richiedente è stato informato che le informazioni fornite non potevano essere considerate affidabili e sarebbero state respinte; è stato quindi invitato a dare ulteriori chiarimenti entro un termine stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente non ha fornito ulteriori spiegazioni. |
(10) |
Nelle circostanze di cui sopra, nonostante il ritiro della domanda, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare d'ufficio l'inchiesta e basare le sue conclusioni per quanto riguarda il richiedente sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(11) |
In mancanza di altre informazioni, l'aliquota del dazio da applicare al richiedente è fissata al livello del dazio nazionale. |
4. CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA E RISCOSSIONE A TITOLO RETROATTIVO DEL DAZIO ANTIDUMPING
(12) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che le importazioni nell'Unione di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A957) debbano essere soggetti al dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente al regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese e che tale aliquota del dazio antidumping debba essere nuovamente istituita e riscossa a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009. |
5. INFORMAZIONE E DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE
(13) |
Il richiedente, l'industria dell'Unione e i rappresentanti del paese esportatore sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle suddette conclusioni. |
(14) |
Il presente riesame non modifica la data in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è prevista la scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato con il regolamento (CE) n. 573/2009 e un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 573/2009.
2. È riscosso, con effetto dal 3 luglio 2009, un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 573/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 3).
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
44,1 |
MA |
68,6 |
|
TN |
139,7 |
|
TR |
82,4 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0707 00 05 |
MA |
59,4 |
TR |
110,3 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,5 |
TR |
132,6 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0709 90 80 |
EG |
175,4 |
ZZ |
175,4 |
|
0805 10 20 |
MA |
64,0 |
TR |
56,9 |
|
ZA |
81,6 |
|
ZZ |
67,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,8 |
TR |
59,0 |
|
ZZ |
66,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
38,8 |
IL |
76,7 |
|
TR |
73,0 |
|
ZZ |
62,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,0 |
ZZ |
71,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,8 |
CN |
88,7 |
|
MK |
22,6 |
|
US |
91,5 |
|
ZZ |
75,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
47,6 |
TR |
97,0 |
|
US |
222,8 |
|
ZZ |
122,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre stabilire i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione [locale] del rischio. Queste misure alternative devono essere giustificate da ragioni connesse alle dimensioni dell’aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti. Pertanto, anche i criteri da stabilire devono essere giustificati da queste ragioni. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’allegato del regolamento in questione si applica a decorrere dalla data da specificare nelle disposizioni di applicazione, e comunque entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 300/2008. Pertanto, l’applicazione dei criteri adottati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento summenzionato deve essere rimandata fino all’adozione delle disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, ma non oltre il 29 aprile 2010. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione del rischio negli aeroporti o nelle aree delimitate degli aeroporti in cui il traffico è limitato a una o più delle seguenti categorie:
1) |
aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15 000 kg; |
2) |
elicotteri; |
3) |
voli effettuati dalle autorità di polizia; |
4) |
voli antincendio; |
5) |
voli per servizi medici, di emergenza o di salvataggio; |
6) |
voli di ricerca e sviluppo; |
7) |
voli per lavoro aereo; |
8) |
voli per aiuti umanitari; |
9) |
voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta; |
10) |
voli effettuati con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg per il trasporto di proprio personale e di passeggeri non paganti o di merci finalizzato ad agevolare le attività commerciali dell’impresa stessa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo alla revoca di una sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2010 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10. |
(3) |
L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente tariffario sono soggette a dazi. |
(4) |
Conformemente al punto IV, terzo trattino, ultima frase del verbale concordato dell’accordo, è opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali a condizione che il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2009 applicabile ai prodotti in questione, aperto a norma del regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione (7), non era esaurito in data 31 ottobre 2009. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso all’Unione senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. |
(5) |
È quindi necessario ritirare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 è ritirata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].
2. Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(4) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.
(5) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.
(6) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(7) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 14.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre-31 maggio |
415 907 |
78.0020 |
1o giugno-30 settembre |
40 107 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio-31 ottobre |
32 831 |
78.0075 |
1o novembre-30 aprile |
22 427 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
1o novembre-30 giugno |
8 866 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
1o gennaio-31 dicembre |
55 369 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1odicembre-31 maggio |
355 386 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre-fine febbraio |
529 006 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
1o novembre-fine febbraio |
96 377 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno-31 dicembre |
334 680 |
78.0160 |
1o gennaio-31 maggio |
62 311 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
89 140 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio-31 agosto |
829 840 |
78.0180 |
1o settembre-31 dicembre |
884 648 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
1o gennaio-30 aprile |
224 927 |
78.0235 |
1o luglio-31 dicembre |
38 957 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno-31 luglio |
5 785 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio-10 agosto |
133 425 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno-30 settembre |
131 459 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno-30 settembre |
129 925» |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/22 |
REGOLAMENTO (EU) N. 1257/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1990 l’UE finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell’UE alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure. |
(3) |
In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme da seguire per poter beneficiare della partecipazione finanziaria dell’UE alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca. |
(4) |
È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell’UE ai programmi nazionali di controllo. |
(5) |
Le domande di rimborso devono essere chiaramente correlate alla decisione della Commissione recante approvazione del progetto per il quale è chiesto il rimborso. |
(6) |
Occorre stabilire norme specifiche che disciplinino l’ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione. |
(7) |
Le domande di rimborso relative a ciascun progetto possono essere trasmesse alla Commissione prima del completamento del progetto. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a chiedere il rimborso entro un determinato periodo dalla data di esecuzione della spesa, che in caso contrario sarà considerata inammissibile. |
(8) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
1) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 11 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del mese in cui la fattura è registrata nel sistema contabile del servizio ordinatore della Commissione.»; |
4) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
5) |
l’allegato VI, lettera d), punto vii), è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2010 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
(2) |
A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni. |
(3) |
Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2010 siano adottate prima che inizi l’anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata. |
(4) |
Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1164/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2010. |
(5) |
Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo. |
(6) |
A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d’importazione per il 2010 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2009. |
(7) |
Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili. |
(8) |
A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d’importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell’anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l’operatore interessato può dimostrare l’esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un’autorizzazione d’importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2011, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2010.
Articolo 2
I contingenti di cui all’articolo 1 sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all’allegato I.
I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2010, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d’importazione loro concesse per il 2009.
Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2009 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
Articolo 3
Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. A partire dal 7 gennaio 2010 alle ore 10:00, le autorità nazionali competenti elencate nell’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d’importazione.
L’orario fissato al primo comma è indicato secondo l’ora di Bruxelles.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato:
a) |
dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; |
b) |
certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
|
3. Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2010.
Su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2011.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 314 del 25.11.2008, pag. 7.
ALLEGATO I
Massimali di cui agli articoli 2 e 3
Paese |
Categoria |
Unità |
Importo massimo |
Bielorussia |
1 |
Chilogrammi |
20 000 |
2 |
Chilogrammi |
80 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
4 |
Pezzi |
20 000 |
|
5 |
Pezzi |
15 000 |
|
6 |
Pezzi |
20 000 |
|
7 |
Pezzi |
20 000 |
|
8 |
Pezzi |
20 000 |
|
15 |
Pezzi |
17 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
21 |
Pezzi |
5 000 |
|
22 |
Chilogrammi |
6 000 |
|
24 |
Pezzi |
5 000 |
|
26/27 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
5 000 |
|
67 |
Chilogrammi |
3 000 |
|
73 |
Pezzi |
6 000 |
|
115 |
Chilogrammi |
20 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
30 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
Corea del Nord |
1 |
Chilogrammi |
10 000 |
2 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
4 |
Pezzi |
10 000 |
|
5 |
Pezzi |
10 000 |
|
6 |
Pezzi |
10 000 |
|
7 |
Pezzi |
10 000 |
|
8 |
Pezzi |
10 000 |
|
9 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
12 |
Paia |
10 000 |
|
13 |
Pezzi |
10 000 |
|
14 |
Pezzi |
10 000 |
|
15 |
Pezzi |
10 000 |
|
16 |
Pezzi |
10 000 |
|
17 |
Pezzi |
10 000 |
|
18 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
19 |
Pezzi |
10 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
21 |
Pezzi |
10 000 |
|
24 |
Pezzi |
10 000 |
|
26 |
Pezzi |
10 000 |
|
27 |
Pezzi |
10 000 |
|
28 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
10 000 |
|
31 |
Pezzi |
10 000 |
|
36 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
37 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
39 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
59 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
61 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
68 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
69 |
Pezzi |
10 000 |
|
70 |
Pezzi |
10 000 |
|
73 |
Pezzi |
10 000 |
|
74 |
Pezzi |
10 000 |
|
75 |
Pezzi |
10 000 |
|
76 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
77 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
78 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
83 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
87 |
Chilogrammi |
8 000 |
|
109 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
142 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151A |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151B |
Chilogrammi |
10 000 |
|
161 |
Chilogrammi |
10 000 |
ALLEGATO II
Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all’articolo 4
1. |
Austria
|
2. |
Belgium
|
3. |
Bulgaria
|
4. |
Cyprus
|
5. |
Czech Republic
|
6. |
Denmark
|
7. |
Estonia
|
8. |
Finland
|
9. |
France
|
10. |
Germany
|
11. |
Greece
|
12. |
Hungary
|
13. |
Ireland
|
14. |
Italy
|
15. |
Latvia
|
16. |
Lithuania
|
17. |
Luxembourg
|
18. |
Malta
|
19. |
Netherlands
|
20. |
Poland
|
21. |
Portugal
|
22. |
Romania
|
23. |
Slovakia
|
24. |
Slovenia
|
25. |
Spain
|
26. |
Sweden
|
27. |
United Kingdom
|
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/32 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che modifica gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi. |
(2) |
L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia in vigore fino al 31 dicembre 2009 non sarà rinnovato. |
(3) |
Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:
(1) |
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1)
ALLEGATO I A
ALLEGATO I B
|
(2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 Russia Serbia Uzbekistan» |
(3) |
L'allegato III è così modificato: All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
|
(4) |
L'allegato V e l'appendice A dell'allegato V sono sostituiti dal seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI La tabella è stata soppressa.» |
(5) |
La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente: «Tabella Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime di traffico di perfezionamento passivo La tabella è stata soppressa.» |
(1) N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).
(2) Si applica solo alle importazioni dalla Cina.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/58 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
recante modifica degli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo bilaterale sui prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia relativo al commercio nel 2009 scade il 31 dicembre 2009. Non è stata trovata un'intesa con la Bielorussia relativamente al rinnovo di tale accordo. La Bielorussia sta costituendo un'unione doganale con la Russia e il Kazakstan e non vede la possibilità di continuare a garantire un accesso preferenziale ai prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'UE esportati nel mercato bielorusso. Di conseguenza si ritiene che la Bielorussia vada inclusa nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94. |
(2) |
Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), hanno effetto anche su alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:
1. |
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 Codici della nomenclatura combinata
|
2. |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Elenco dei paesi di cui all'articolo 2 Bielorussia Corea del Nord» |
3. |
Nell'allegato IV la seguente tabella è inserita tra il titolo dell'allegato e la tabella relativa alla Corea del Nord: «Bielorussia
|
4. |
L'allegato VI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4 Bielorussia
|
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/75 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2010-31.3.2010 (%) |
P1 |
09.4067 |
1,460029 |
P2 |
09.4068 |
6,05335 |
P3 |
09.4069 |
0,602058 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/77 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2010-31.3.2010 (%) |
E2 |
09.4401 |
25,531384 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/79 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2010-31.3.2010 (%) |
1 |
09.4410 |
0,485672 |
3 |
09.4412 |
0,51282 |
4 |
09.4420 |
0,676196 |
5 |
09.4421 |
7,194244 |
6 |
09.4422 |
0,701754 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/81 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2010-31.3.2010 (in %) |
IL1 |
09.4092 |
74,962518 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/83 |
DIRETTIVA 2009/160/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2009
recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 2-Fenilfenol tra le sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il 2-Fenilfenol. |
(2) |
Gli effetti del 2-Fenilfenol sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il 2-Fenilfenol lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate in data 11 febbraio 2008. |
(3) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul 2-Fenilfenol (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 27 novembre 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza 2-Fenilfenol. |
(4) |
Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il 2-Fenilfenol nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
(5) |
Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Pertanto è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi. Inoltre è opportuno che il notificante presenti ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove su residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. |
(6) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione. Giacché le autorizzazioni concesse conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol scadono al più tardi il 31 dicembre 2009, per evitare un vuoto normativo riguardo a tali prodotti fitosanitari è opportuno che la presente direttiva entri in vigore al massimo entro il 1o gennaio 2010. |
(7) |
Fino a che non siano stati definiti i livelli massimi di residui (MRL) conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5), la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (6) continua ad applicarsi riguardo al 2-Fenilfenol. Ai fini della chiarezza e per evitare un vuoto normativo, è quindi necessario che la data di applicazione della presente direttiva venga fissata in maniera tale che la stessa data possa essere fissata per l’applicazione dei MRL adottati riguardo al 2-Fenilfenol, conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo appropriato a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(9) |
L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive 2-Fenilfenol entro il 31 dicembre 2010.
Entro tale data, essi verificano in particolare che siano soddisfatte le condizioni previste dall’allegato I della suddetta direttiva riguardo alla sostanza attiva 2-Fenilfenol, escluse quelle di cui alla parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano che il titolare dell’autorizzazione disponga, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, o possa accedervi.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al 2-Fenilfenol nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2014; o |
b) |
nel caso di prodotti contenenti 2-Fenilfenol come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 217. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-Fenilfenol (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).
(5) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(6) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
ALLEGATO
Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:
N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni particolari |
«305 |
2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico) CAS 90-43-7 CIPAC 246 |
2-Bifenilolo |
≥ 998 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi. Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove su residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.» |
(1) Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/87 |
DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2009
che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell'esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, da stabilirsi a livello comunitario. |
(2) |
Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con la decisione 95/320/CE della Commissione (2). |
(3) |
I valori limite indicativi dell'esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste, in genere, conseguenze dannose per qualsiasi sostanza dopo un'esposizione di breve durata o giornaliera nell'arco dell'attività lavorativa di una vita. Questi limiti rappresentano obiettivi europei destinati a aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 98/24/CE. |
(4) |
Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limite indicativi dell'esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell'esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. |
(5) |
I valori limite indicativi dell'esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi. |
(6) |
I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messi a punto nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi rappresentati dalle sostanze esistenti (3), dimostrano la necessità di definire o rivedere i limiti di esposizione professionale per un certo numero di sostanze. |
(7) |
La direttiva 91/322/CEE della Commissione (4), modificata dalla direttiva 2006/15/CE (5), contiene valori limite indicativi dell'esposizione professionale per 10 sostanze e rimane in vigore. |
(8) |
Con le direttive della Commissione 2000/39/CE (6) e 2006/15/CE sono stati definiti un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale a norma della direttiva 98/24/CE. La presente direttiva definisce un terzo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE. |
(9) |
Conformemente all'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato 19 sostanze, che sono elencate nell'allegato alla presente direttiva. Una di queste sostanze, il fenolo, figurava precedentemente nell'elenco dell'allegato alla direttiva 2000/39/CE. Il comitato SCOEL ha riveduto i valori limite indicativi dell'esposizione professionale per questa sostanza alla luce dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato un limite di esposizione di breve durata (STEL) da associare al valore medio ponderato nel tempo (TWA) dei valori limite indicativi dell'esposizione professionale. Pertanto la sostanza in questione, attualmente elencata nell'allegato alla presente direttiva, dovrebbe essere eliminata dall'allegato alla direttiva 2000/39/CE. |
(10) |
Il mercurio è una sostanza con effetto cumulativo potenzialmente grave a livello sanitario. Pertanto ai valori limite indicativi dell'esposizione professionale occorrerebbe associare una sorveglianza sanitaria, ivi compreso il monitoraggio biologico conformemente a quanto disposto all'articolo 10 della direttiva 98/24/CE. |
(11) |
Occorre inoltre definire valori limite per l'esposizione a breve termine a talune sostanze in modo da tenere conto delle conseguenze derivate da un'esposizione di breve durata. |
(12) |
Per alcune sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea, in modo da garantire il miglior livello possibile di protezione. |
(13) |
La presente direttiva deve rappresentare un concreto passo avanti verso il consolidamento della dimensione sociale del mercato interno. |
(14) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE si definisce un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.
Articolo 3
Nell'allegato alla direttiva 2000/39/CE è soppresso il riferimento al fenolo.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2011.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2) GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.
(3) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(4) GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.
(5) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36.
(6) GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.
(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
ALLEGATO
CAS (1) |
DENOMINAZIONE DELL'AGENTE |
VALORI LIMITE |
Notazione (2) |
|||
8 ore (3) |
Breve termine (4) |
|
||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
mg/m3 |
ppm |
|
||
68-12-2 |
N,N Dimetilformamide |
15 |
5 |
30 |
10 |
cute |
75-15-0 |
Disulfuro di carbonio |
15 |
5 |
— |
— |
cute |
80-05-7 |
Bisfenolo A (polveri inalabili) |
10 |
— |
— |
— |
— |
80-62-6 |
Metacrilato di metile |
— |
50 |
— |
100 |
— |
96-33-3 |
Metilacrilato |
18 |
5 |
36 |
10 |
— |
108-05-4 |
Acetato di vinile |
17,6 |
5 |
35,2 |
10 |
— |
108-95-2 |
Fenolo |
8 |
2 |
16 |
4 |
cute |
109-86-4 |
2-Metossietanolo |
— |
1 |
— |
— |
cute |
110-49-6 |
2-Metiossietil acetato |
— |
1 |
— |
— |
cute |
110-80-5 |
2-Etossi etanolo |
8 |
2 |
— |
— |
cute |
111-15-9 |
2-Etossietil acetato |
11 |
2 |
— |
— |
cute |
123-91-1 |
1,4 Diossano |
73 |
20 |
— |
— |
— |
140-88-5 |
Etilacrilato |
21 |
5 |
42 |
10 |
— |
624-83-9 |
Isocianato di metile |
— |
— |
— |
0,02 |
— |
872-50-4 |
n-metil-2-pirrolidone |
40 |
10 |
80 |
20 |
cute |
1634-04-4 |
Ossido di terz-butile e metile |
183,5 |
50 |
367 |
100 |
— |
|
Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (7) |
0,02 |
— |
— |
— |
— |
7664-93-9 |
0,05 |
— |
— |
— |
— |
|
7783-06-4 |
Acido solfidrico |
7 |
5 |
14 |
10 |
— |
(1) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).
(2) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (TWA).
(4) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa.
(6) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).
(7) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.
(8) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(9) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/90 |
DECISIONE 2009/981/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2009
che modifica la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). |
(2) |
Non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica la posizione comune 2006/318/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La persona menzionata nell'allegato della presente decisione è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato II della posizione comune 2006/318/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.
ALLEGATO
PERSONA DI CUI ALL'ARTICOLO 1
# |
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
Sesso (M/F) |
E7c |
Aung Khaing Moe |
Figlio di Myo Myint, nato il 25.6.1967 (si ritiene che si trovi attualmente nel Regno Unito, recatovisi prima di essere inserito nell'elenco) |
M |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/92 |
DECISIONE EUJUST LEX/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 15 dicembre 2009
relativa alla nomina del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX
(2009/982/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2009/475/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'11 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/475/PESC, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX. Tale azione comune cessa di produrre effetti il 30 giugno 2010. |
(2) |
L’articolo 9, paragrafo 2, dell’azione comune 2009/475/PESC autorizza il Comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione. |
(3) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD sia nominato capomissione di EUJUST LEX fino al 30 giugno 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD è nominato capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2010.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/93 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2009
relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013
(2009/983/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma,
vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Lituania il 23 novembre 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 novembre 2009, la Repubblica di Lituania («Lituania») ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante il progetto della Repubblica di Lituania di concedere un aiuto di Stato agli agricoltori lituani destinato all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale. |
(2) |
Dati i redditi agricoli insufficienti, è difficile migliorare la struttura di superficie sfavorevole delle aziende agricole lituane. Nel 2009, le aziende agricole con una superficie fino a 5 ettari rappresentavano il 52,5 % di tutte le aziende. |
(3) |
Nel 2009, la crisi economica e finanziaria ha notevolmente diminuito i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli in Lituania: nel primo trimestre, i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono diminuiti del 27 % rispetto al primo trimestre del 2008, del 25,3 % nel secondo trimestre rispetto al secondo trimestre del 2008 e dell’8 % nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre del 2008. I prezzi alla produzione delle colture sono stati in particolare fortemente colpiti da tale diminuzione: nello stesso periodo di riferimento i prezzi alla produzione dei prodotti d’origine vegetale sono di conseguenza diminuiti del 33,6 %, 35,7 % e 17,9 %. |
(4) |
Alla fine del 2008 e nel 2009, considerata la mancanza di capitale proprio degli agricoltori e gli elevati tassi di interesse applicati dagli enti creditizi sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli, le prospettive degli agricoltori di ottenere prestiti per investimenti come l’acquisto di terreni agricoli a condizioni di mercato erano ridotte drasticamente. Nel quarto trimestre del 2008 e nel 2009, i tassi di interesse creditizi applicati sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli oscillavano tra il 9,51 % e il 15,99 % l’anno. |
(5) |
L’aiuto di Stato sarà fornito in due forme alternative: 1) moltiplicando il prezzo di mercato dei terreni acquistati per un fattore di ponderazione (0,6 o 0,75 per i giovani agricoltori, se sono soddisfatte tutte le condizioni fissate nel regime di aiuti); 2) vendendo a rate i terreni agricoli di proprietà statale, nel qual caso l’aiuto corrisponde alla differenza tra l’attuale tasso d’interesse pagato dall’acquirente che è minimo pari al 5 % e il tasso d’interesse applicato dalla banca che concede il credito. |
(6) |
L’aiuto di Stato che si prevede di concedere ammonta al massimo a 55 milioni di litas lituani (LTL) e dovrebbe permettere l’acquisto di un totale di 370 000 ettari di terreni agricoli, nella forma di 300 ettari di terreno per acquirente, nel periodo dal 2010 al 2013. L’importo medio dell’aiuto per ciascuna azienda dovrebbe essere di circa 11 000 LTL. Il terreno può essere venduto alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni: hanno presentato una «domanda unica» a titolo dei regimi di aiuto per superficie a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), l’anno precedente a quello in cui hanno presentato la loro domanda per l’aiuto di Stato; gestiscono la contabilità agricola; hanno esperienza di coltivazione pratica ed hanno un’azienda agricola registrata o hanno esperienza nella coltivazione pratica e detengono un diploma in agraria o un documento che attesta una formazione professionale in agricoltura. I terreni possono anche essere venduti a persone giuridiche per le quali almeno la metà del reddito annuo è costituito dai ricavi delle vendite dei prodotti agricoli commercializzabili per i quali esistono prove di validità economica. |
(7) |
I terreni agricoli di proprietà statale possono essere venduti a rate per un periodo non superiore a 15 anni, l’acquirente inizia a pagare dal secondo anno e versa il 10 % del prezzo totale, ad eccezione dei giovani agricoltori di età inferiore ai quarant’anni, che devono pagare solo il 5 %. L’acquirente deve soddisfare le norme minime di salvaguardia dell’ambiente, igiene e benessere degli animali. |
(8) |
Ai terreni agricoli di proprietà statale non si applica nessuna procedura d’asta ma si calcola il prezzo conformemente alla legge lituana sui fondamenti della proprietà fondiaria e la valutazione delle attività economiche, cioè dopo aver valutato le proprietà fondiarie di ciascun appezzamento al prezzo di mercato. Al prezzo così calcolato si applica una ponderazione di 0,6 se giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno pagano in una sola volta. Una ponderazione di 0,75 si applica nel caso di giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno che pagano a rate. Gli acquirenti di terreni di proprietà statale non possono modificare la destinazione principale di tali terreni prima di cinque anni dalla data di acquisto. Se una delle succitate ponderazioni è stata applicata al prezzo dei terreni, l’acquirente non può trasferire tale proprietà prima di cinque anni dalla data di acquisto. |
(9) |
Per il momento la Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura né ha assunto una posizione sulla natura e sulla compatibilità dell’aiuto. |
(10) |
Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l’aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a completare con successo la riforma fondiaria e a migliorare la struttura delle aziende agricole, nonché l’efficienza delle coltivazioni in Lituania, compatibile con il mercato interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato straordinario delle autorità lituane per i prestiti destinati all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale, per un importo massimo di 55 milioni di LTL e concesso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/95 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2009
che stabilisce, per la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Slovenia il saldo finale da versare o da recuperare alla chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
[notificata con il numero C(2009) 10032]
(I testi in lingua ceca, ungherese e slovena sono i soli facenti fede)
(2009/984/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
Visto il regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base di conti annuali presentati dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria e dalla Slovenia relativamente alle spese connesse alle misure di sviluppo rurale e sulla base delle relazioni accompagnatorie, i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono stati liquidati per gli esercizi finanziari 2005 (5), 2006 (6), 2007 (7) e 2008 (8). Le rispettive decisioni di liquidazione sono state adottate. |
(2) |
Gli organismi pagatori incaricati dei programmi transitori di sviluppo rurale per il 2004-2006 della Repubblica ceca, dell’Ungheria e della Slovenia hanno trasmesso la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento prima del 15 ottobre 2008; quindi le decisioni sulla liquidazione dei conti di cui sopra liquidano l’intera spesa prevista dal programma. |
(3) |
L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che il totale cumulato dei pagamenti nell’ambito del programma, versati prima del saldo finale, rappresenti al massimo il 95 % della partecipazione comunitaria al programma. |
(4) |
Relativamente alle spese del programma per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2004, il saldo finale da versare o da recuperare deve essere calcolato sulla base dell’ultima decisione di liquidazione dei conti e delle informazioni ulteriore fornite dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria e dalla Slovenia di cui al seguente considerando 5. |
(5) |
In vista della chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale agli Stati membri interessati è stato chiesto di fornire informazioni sui debiti pendenti relativi ai programmi. I dati relativi al debito sono stati verificati e presi in considerazione dalla Commissione nel calcolo del saldo finale. |
(6) |
Dato che l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia non hanno trasmesso la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento prima del 15 ottobre 2008; la chiusura dei rispettivi programmi deve essere proposta in una futura decisione. |
(7) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità con la normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi del saldo finale da recuperare presso ogni Stato membro o da versare a ogni Stato membro ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale applicabili nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovenia sono indicati in allegato.
Articolo 2
Per quanto attiene ai conti degli organismi pagatori degli Stati membri nel settore delle misure di sviluppo rurale applicabili in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, la chiusura del programma transitorio di sviluppo rurale è rimandata a una futura decisione.
Articolo 3
La Repubblica ceca, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(4) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(5) GU L 118 del 3.5.2006, pag. 20 e GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 47.
(6) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 41.
(7) GU L 139 del 29.5.2008, pag. 25.
(8) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 35.
ALLEGATO
Programmi STSR: spesa dichiarata 2000/06, saldo finale e importo del cofinanziamento UE liberato
(EUR) |
||||
Nuovi Stati membri: |
CZ |
HU |
SI |
|
Spesa dichiarata 2004/08 |
||||
A |
Importo complessivo impegnato per il programma |
542 800 000,00 |
602 300 000,00 |
281 600 000,00 |
B |
Spesa ammissibile sostenuta dagli SM fino al 15.10.2008 |
542 799 982,00 |
602 096 646,00 |
282 041 275,00 |
C |
Spesa annua liquidata |
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
2005 |
145 160 224,00 |
37 272 434,19 |
73 638 853,19 |
|
2006 |
176 481 317,23 |
296 024 258,77 |
118 941 385,27 |
|
2007 |
188 407 840,07 |
178 498 827,76 |
88 853 612,73 |
|
2008 |
32 399 539,50 |
90 290 537,46 |
607 424,53 |
|
Spesa totale liquidata 2004/08 |
542 448 920,80 |
602 086 058,18 |
282 041 275,72 |
|
Saldo finale e importo del cofinanziamento UE liberato (situazione alla chiusura) |
||||
D |
Totale spese ammissibili (importo meno elevato: B o C) |
542 448 920,80 |
602 086 058,18 |
282 041 275,00 |
E |
Meno: Irregolarità recuperate dagli SM da dedursi dal saldo finale |
249 112,34 |
1 352 932,08 |
2 438 683,32 |
F |
Spesa ammissibile complessiva da rimborsare (D-E) |
542 199 808,46 |
600 733 126,10 |
279 602 591,68 |
G |
Meno: Acconti già pagati |
86 848 000,00 |
96 368 000,00 |
45 056 000,00 |
H |
Meno: Pagamenti intermedi già effettuati |
428 812 000,00 |
475 817 000,00 |
222 464 000,00 |
I |
Pagamento o recupero del saldo finale netto (F-G-H) |
26 539 808,46 |
28 548 126,10 |
12 082 591,68 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/98 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativa alla nomina per un nuovo mandato dei membri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici
(2009/985/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 95/320/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (1), in appresso «il comitato», modificata dalla decisione 2006/275/CE della Commissione (2),
visti i profili dei candidati presentati dagli Stati membri e valutati da un comitato di selezione il 6 luglio 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE, stabilisce che il comitato è composto da 21 membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l’intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato del comitato. |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 95/320/CE, stabilisce che la Commissione nomina i membri del comitato sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche. |
(3) |
L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 95/320/CE, stabilisce che la durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino al momento della loro sostituzione o del rinnovo del loro incarico. |
(4) |
Con la decisione 2006/573/CE (3) la Commissione ha nominato i membri del comitato per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici per il quarto mandato, dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2009. |
(5) |
È necessario pertanto nominare i membri del comitato per il quinto mandato, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. |
(6) |
La Commissione ha consultato gli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 95/320/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La Commissione nomina le seguenti persone a membri del comitato per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici per il mandato dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012:
Prof. Hermann Bolt |
Germania |
Dr Marie-Thérèse Brondeau |
Francia |
Dr Dominique Brunet |
Francia |
Dr Eugenia Dănulescu |
Romania |
Prof. Helmut Greim |
Germania |
Prof. Andrea Hartwig |
Germania |
Prof. Alastair Hay |
Regno Unito |
Dr Miroslava Hornychová |
Repubblica ceca |
Dr Aranka Hudák-Demeter |
Ungheria |
Prof. Gunnar Johanson |
Svezia |
Prof. Leonard Levy |
Regno Unito |
Prof. Dominique Lison |
Belgio |
Prof. Raffaello Masschelein |
Belgio |
Dr Ekaterina Mirkova |
Bulgaria |
Dr Gunnar Nielsen |
Danimarca |
Dr Hannu Norppa |
Finlandia |
Dr Erich Pospischil |
Austria |
Dr Tiina Santonen |
Finlandia |
Dr Jolanta Skowroń |
Polonia |
Dr José Natalio Tejedor |
Spagna |
Dr Ruud Woutersen |
Paesi Bassi |
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.
(2) GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 4.
(3) GU L 228 del 22.8.2006, pag. 22.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/99 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»
(2009/986/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini dell’efficace attuazione del programma «Frutta nelle scuole», istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) come modificato dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (2) (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), è opportuno che la Commissione possa avvalersi della consulenza tecnica di un gruppo di esperti con competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione. |
(2) |
È perciò necessario istituire un gruppo di esperti indipendenti e definirne i compiti e la struttura. |
(3) |
Il gruppo di esperti deve fornire alla Commissione una consulenza qualificata su un’ampia gamma di temi inerenti all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole». Il gruppo di esperti deve inoltre assistere la Commissione nell’elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(4) |
I membri del gruppo di esperti devono essere nominati a titolo personale e fornire alla Commissione pareri indipendenti; devono inoltre avere profili complementari e possedere conoscenze in campo scientifico e pratico. La composizione del gruppo di esperti deve rispecchiare un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea. |
(5) |
Il rappresentante della Commissione nel gruppo di esperti deve avere la facoltà di invitare esperti od osservatori con esperienza in un settore specifico a partecipare ai lavori del gruppo. |
(6) |
Occorre stabilire regole per la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (3). |
(7) |
È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo di esperti siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»
È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole» (di seguito «il gruppo di esperti»).
Articolo 2
Compiti
Il gruppo di esperti ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:
a) |
attuazione, monitoraggio e valutazione del programma «Frutta nelle scuole» istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), fornendole consulenza; |
b) |
elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi materia relativa all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole».
2. Il presidente del gruppo di esperti può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo di esperti consta di dieci membri. La sua composizione rispecchia un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.
2. I membri del gruppo di esperti sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti:
a) |
che possiedono competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione; |
b) |
che hanno un profilo adatto per consigliare la Commissione in merito all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole»; |
c) |
che hanno risposto a un invito a presentare candidature. |
3. La Commissione può inoltre redigere un elenco di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti del gruppo di esperti benché, nell’ambito della procedura di selezione, fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione all’interno del medesimo. A tale elenco sarà possibile attingere per la nomina dei membri supplenti del gruppo di esperti.
4. I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri indipendenti da qualunque influenza esterna.
5. I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.
6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere sostituiti per il resto del mandato.
7. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nel pubblico interesse e attestano l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, prima di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa essere ritenuto tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno.
8. I nominativi dei membri del gruppo e i nominativi contenuti nell’elenco di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro dei gruppi di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.
2. Un rappresentante della Commissione può partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. Tale rappresentante ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti od osservatori con competenze specifiche su un tema iscritto all’ordine del giorno del gruppo di esperti.
3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
4. Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti.
5. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice, basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (5).
6. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento, l’ordine del giorno, i verbali, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo di esperti.
Articolo 6
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
2. I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi prestati.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato dai servizi competenti della Commissione.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) Allegato III del documento SEC(2005) 1004 del 27.7.2005.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/101 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che conferisce all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101, 103 e 302 nel periodo precedente all’adesione
(2009/987/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),
visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), in particolare gli articoli 18 e 186,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (in appresso «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (in appresso «le modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 35,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione. |
(2) |
Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 autorizzano la Commissione a conferire poteri di gestione ai paesi beneficiari e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione. |
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l’assistenza finanziaria dell’UE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l’accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti. |
(4) |
Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e dall’articolo 35 delle modalità d’esecuzione. |
(5) |
Il 4 marzo 2008 tra il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Commissione delle Comunità europee è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA). |
(6) |
Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dell’IPA (in appresso «programma IPARD»), approvato con decisione C(2008) 677 della Commissione, del 25 febbraio 2008, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006, e dell’articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento. |
(7) |
L’accordo settoriale concluso il 29 gennaio 2009 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome e per conto della Comunità europea, e il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per conto dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA). |
(8) |
Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 23 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 7041 della Commissione. |
(9) |
In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia IPARD e l’autorità di audit. |
(10) |
Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come fondo nazionale un organismo centrale di tesoreria all’interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale. |
(11) |
Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come agenzia IPARD l’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale. |
(12) |
Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come autorità di gestione l’Autorità di gestione all’interno del ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e dell’economia delle acque, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale. |
(13) |
Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007. |
(14) |
L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007. |
(15) |
L’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, e l’Autorità di gestione, che funge da autorità di gestione, saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate dall’ordinatore nazionale, sulle quattro previste nel programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali», come stabilito nel programma. |
(16) |
Il 22 ottobre 2008 e il 24 febbraio 2009 le autorità nazionali hanno trasmesso alla Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale. La Commissione ha approvato l’elenco il 17 aprile 2009. |
(17) |
Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi previsti all’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento a condizione che si esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame. |
(19) |
In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall’ordinatore nazionale. |
(20) |
Pur tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si fondano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo. |
(21) |
Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione. |
(22) |
Il rispetto da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia delle condizioni previste dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto. |
(23) |
Dalla valutazione è risultato che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispetta le suddette condizioni per le misure 101, 103 e 302. |
(24) |
È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, e all’articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 101, 103 e 302 del programma per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007.
Articolo 2
La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia per la gestione delle misure 101, 103 e 302 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA:
a) |
ordinatore nazionale; |
b) |
fondo nazionale; |
c) |
struttura operativa per la componente V dell’IPA:
|
Articolo 3
1. I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.
2. Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.
Articolo 5
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con lettere n. 08-44/82 del 22 ottobre 2008 e n. 08-77/16 del 24 febbraio 2009, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 21 novembre 2008 con il numero A/31025 e il 24 marzo 2009 con il numero A/7937.
Articolo 6
1. La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l’attuazione della presente decisione, che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/104 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
che designa l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008
[notificata con il numero C(2009) 10155]
(2009/988/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), il mandato dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) comprende, tra l’altro, il coordinamento delle operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in conformità delle norme dell’Unione europea. |
(3) |
È quindi opportuno designare l’ACCP quale organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) è l’organismo designato per:
a) |
trasmettere notifiche, con copia alla Commissione, del rifiuto di autorizzare sbarchi o trasbordi da parte di pescherecci di paesi terzi allo Stato o agli Stati di bandiera e, se del caso, copia di tali notifiche alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
b) |
su richiesta della Commissione, prevedere la realizzazione di controlli in loco, per proprio conto o in cooperazione con la Commissione, al fine di verificare l’effettiva attuazione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
c) |
comunicare agli Stati membri e agli Stati di bandiera, con copia alla Commissione, qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione che risulti pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco dell’Unione europea delle navi INN, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
d) |
trasmettere rapporti di avvistamento a tutti gli Stati membri, con copia alla Commissione e, se del caso, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
e) |
trasmettere al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, con copia alla Commissione, le informazioni comunicate da uno Stato membro in risposta a un rapporto di avvistamento elaborato da una parte contraente di detta organizzazione regionale di gestione della pesca in relazione a un peschereccio di detto Stato membro, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
Articolo 2
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
Rettifiche
19.12.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/105 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1050/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 6 novembre 2009 )
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1050/2009:
1) |
pagina 10, al punto 1, con riferimento all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, all'intersezione: |
a) |
Azossistrobina — Numero di codice 0244000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,2»;
b) |
Azossistrobina — Numero di codice 0255000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,2»;
c) |
Indoxacarb, come somma degli isomeri S e R (F) — Numero di codice 0255000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,02 (*)»;
d) |
Ioxinil, e relativi esteri espressi in ioxinil (F) — Numero di codice 0211000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,05 (*)»;
e) |
Tiacloprid (F) — Numero di codice 0255000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,02 (*)»;
2) |
pagina 30, al punto 2, lettera a), punto i), con riferimento alla parte A dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, all'intersezione: |
a) |
Fluopicolide — Numero di codice 0152000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,01 (*)»;
b) |
Fluopicolide — Numero di codice 0211000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,02»;
c) |
Fluopicolide — Numero di codice 0234000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,01 (*)»;
d) |
Fluopicolide — Numero di codice 0244000: |
anziché:
«»,
leggi:
«0,01 (*)»;
3) |
pagina 52, al punto 2, lettera b), con riferimento alla parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005: |
a) |
|
b) |
|
c) |
all'intersezione Trifloxystrobin — Numero di codice 0154080: |
anziché:
«0,02 (*)»,
leggi:
«2».