ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.338.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
19 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1250/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

1

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia

5

 

*

Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

12

 

 

Regolamento (UE) n. 1253/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) n. 1255/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla revoca di una sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2010 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

18

 

*

Regolamento (UE) n. 1256/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

20

 

*

Regolamento (EU) n. 1257/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1258/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2010 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

24

 

*

Regolamento (UE) n. 1259/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che modifica gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

32

 

*

Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante modifica degli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

58

 

 

Regolamento (UE) n. 1261/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

75

 

 

Regolamento (UE) n. 1262/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

77

 

 

Regolamento (UE) n. 1263/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

79

 

 

Regolamento (UE) n. 1264/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

81

 

*

Direttiva 2009/160/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 2-Fenilfenol tra le sostanze attive ( 1 )

83

 

*

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione ( 1 )

87

 

*

Decisione 2009/981/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che modifica la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

90

 

 

2009/982/PESC

 

*

Decisione EUJUST LEX/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2009, relativa alla nomina del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

92

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/983/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

93

 

 

2009/984/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009, che stabilisce, per la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Slovenia il saldo finale da versare o da recuperare alla chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [notificata con il numero C(2009) 10032]

95

 

 

2009/985/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativa alla nomina per un nuovo mandato dei membri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

98

 

 

2009/986/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma Frutta nelle scuole

99

 

 

2009/987/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, che conferisce all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia la gestione degli aiuti a titolo della componente V sviluppo rurale dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101, 103 e 302 nel periodo precedente all’adesione

101

 

 

2009/988/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 [notificata con il numero C(2009) 10155]

104

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1050/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 290 del 6.11.2009)

105

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 (1) stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento del livello del sostegno diretto quando le stime indicano che, in un dato esercizio finanziario, sarà superato il submassimale per la spesa connessa al mercato e per i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2), con un margine di sicurezza di 300 000 000 EUR.

(2)

Il summenzionato sottomassimale copre le spese per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale e prima della modulazione. Il testo del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe pertanto essere chiarito in modo da prevedere che la spesa da raffrontare al submassimale tenga conto anche di eventuali trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei possibili trasferimenti al FEASR nel settore vitivinicolo risultanti dall’applicazione dell’articolo 190 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), ha autorizzato la Commissione ad adottare, tra l’altro, una disposizione per affrontare la situazione in cui l’assegnazione di diritti all’aiuto a un agricoltore porterebbe a un profitto eccezionale per l’agricoltore. Tale situazione potrebbe altresì verificarsi ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e dovrebbe pertanto essere affrontata.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 alcuni Stati membri hanno scelto l’attuazione del regime di pagamento unico e l’attuazione parziale, a livello regionale, del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine nonché nel settore delle carni bovine. Considerazioni di carattere regionale possono altresì essere rilevanti per le decisioni da prendere ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 per continuare o adattare l’attuazione parziale del regime di pagamento unico in quei settori. Dovrebbe pertanto essere possibile prendere tali decisioni a livello regionale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede l’assegnazione di diritti all’aiuto se un agricoltore in uno dei settori interessati non detiene alcun diritto all’aiuto. Tuttavia, questa disposizione non tratta adeguatamente la situazione in cui quell’agricoltore nondimeno dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico. In quel caso l’agricoltore non sarebbe o sarebbe soltanto parzialmente in grado di attivare i nuovi diritti all’aiuto assegnati poiché tutti o alcuni degli ettari ammissibili dell’agricoltore sarebbero già stati usati per attivare i diritti in affitto. È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea in base alla quale all’agricoltore interessato devono essere assegnati i diritti all’aiuto per gli ettari dichiarati che corrispondono a quegli ettari oltre gli ettari dichiarati per attivare i diritti all’aiuto in affitto e/o i diritti all’aiuto che danno diritto a un aiuto senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tale deroga dovrebbe essere limitata alla situazione in cui l’agricoltore è tenuto a mantenere l’attività agricola.

(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che desiderano concedere a partire dal 2010 le misure di sostegno specifiche menzionate in detto regolamento dovevano prendere una decisione entro il 1o agosto 2009 sull’utilizzazione del loro massimale nazionale per finanziare tali misure. A seguito della comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 luglio 2009 dal titolo «Situazione del mercato lattiero nel 2009», e considerata la situazione attuale del mercato lattiero, è necessaria una deroga a tale termine per consentire agli Stati membri sussistendo determinate condizioni di concedere, dal 2010, un sostegno specifico a favore degli agricoltori del settore lattiero.

(7)

Il regolamento (CE) 73/2009 prevede una deroga al massimale del sostegno stabilito da detto regolamento in taluni casi in cui si era fatto ricorso all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fornire un sostegno riguardo alle vacche nutrici. Scopo della deroga è prevedere un periodo transitorio di durata sufficiente al fine di consentire una facile transizione verso le nuove norme relative al sostegno specifico al settore delle carni bovine. È opportuno pertanto chiarire che la deroga è limitata ai casi in cui l’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato utilizzato prevalentemente per il sostegno al settore delle carni bovine.

(8)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 dalla data di entrata in vigore e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la continuazione dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 in casi specifici incluso quello dell’attuazione parziale del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine. Al fine di assicurare un approccio coerente per questo settore la corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe invece essere applicata nel 2009. È opportuno pertanto stabilire una disposizione transitoria per quanto riguarda i pagamenti supplementari per carni ovine e caprine per il 2009.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 73/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5) rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 (6), si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell’ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all’articolo 136 del presente regolamento e prima dell’applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 EUR al di sotto di tale massimale.

2)

all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Se uno Stato membro applica gli articoli 59 o 63, esso può, sulla base di criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, prevedere che in caso di vendita, concessione o scadenza di tutto o parte di un affitto di un’azienda, o di diritti al premio, taluni o tutti i diritti all’aiuto o tutto o parte dell’aumento nel valore dei diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore in questione sono riversati nella riserva nazionale qualora l’assegnazione o l’aumento portassero a un profitto eccezionale per l’agricoltore in questione. I criteri comprendono almeno:

a)

una durata minima per l’affitto;

b)

il periodo in cui la vendita o la concessione o la scadenza dell’affitto possono essere ritenuti portare a un profitto eccezionale. Tale periodo inizia non prima della data di inizio del pertinente periodo di riferimento per il disaccoppiamento e termina non oltre la data in cui all’agricoltore interessato è stato reso noto il disaccoppiamento e le pertinenti condizioni;

c)

la percentuale del pagamento ricevuto che viene riversato nella riserva nazionale.»;

3)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il primo e secondo comma allo stesso livello regionale.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al quinto comma del paragrafo 1 comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni:

a)

la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi;

b)

i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a).

Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse.

La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo come base per fissare il massimale degli Stati membri interessati per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.»;

4)

all’articolo 64, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all’aiuto ma dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all’aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all’aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR.

Al fine di assicurare la totale assegnazione dell’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 dopo l’applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all’agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all’aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all’articolo 35, tali dritti all’aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell’ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all’aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l’agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l’attivazione dei diritti all’aiuto o di parte di essi ai sensi dell’articolo 35. Tali diritti all’aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all’aiuto all’agricoltore, dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto conformemente alla prima frase del presente comma.

Nel caso del trasferimento dei diritti all’aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall’anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l’articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all’aiuto.»;

5)

all’articolo 67, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Gli Stati membri che si sono avvalsi, unicamente in alcune parti del loro territorio, dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il presente articolo allo stesso livello regionale.

Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al primo comma comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni:

a)

la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi;

b)

i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a).

Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse.

La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo come base per adeguare i massimali nazionali di cui all’articolo 40 per gli Stati membri interessati come previsto dal presente articolo.»;

6)

l’articolo 69 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il termine del 1o agosto 2009 menzionato nel comma precedente è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché, in deroga all’articolo 69, paragrafo 6, di detto regolamento, tale sostegno sia finanziato utilizzando unicamente gli importi della riserva nazionale.»;

b)

al paragrafo 5 il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 4, negli anni civili dal 2010 al 2013, nel caso in cui uno Stato membro abbia concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l’opzione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento e, a tal fine, abbia utilizzato più del 50 % degli importi fissati ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento per il settore delle carni bovine, il limite di cui al paragrafo 4 del presente articolo è fissato al 6 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento. Inoltre, nel caso in cui oltre il 60 % della produzione di latte di uno Stato membro avvenga a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento.»;

7)

all’articolo 131, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il termine del 1o agosto 2009 di cui al primo comma è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora nuovi Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché tale sostegno sia finanziato conformemente al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.»;

8)

al titolo VII, capo 2, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 146 bis

Pagamenti per carni ovine e caprine nel 2009

Nel 2009 gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine conformemente al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono trattenere fino al 50 % della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/03.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro interessato versa agli agricoltori un pagamento supplementare nel 2009.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

9)

all’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2, gli articoli 66, 68, 68 bis, 68 ter e 69, l’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e i capi 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, i punti 8) e 9) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.»;


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie, tra l’altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

(2)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 («riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio con il regolamento (CE) n. 1911/2006 (3) ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici.

B.   PROCEDURA ATTUALE

1.   RICHIESTA DI RIESAME

(3)

La società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore della Russia, ha presentato domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» («il presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente.

(4)

Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato UNA nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di UNA soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha dichiarato inoltre di aver cominciato ad esportare UNA nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.   AVVIO DEL RIESAME RELATIVO AI «NUOVI ESPORTATORI»

(5)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 241/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1911/2006 («misure in vigore») in relazione al richiedente.

(6)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 241/2009 ha abrogato il dazio antidumping di 20,11 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 1911/2006 sulle importazioni di UNA prodotti e venduti per essere esportati nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia una soluzione di urea e nitrato di ammonio originaria della Russia, comunemente utilizzata come fertilizzante liquido nell’agricoltura («il prodotto in esame»). La soluzione consiste in una miscela di urea, nitrato di ammonio e acqua. Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC 3102 80 00.

4.   PARTI INTERESSATE

(8)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(9)

La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:

JSC Acron, Novgorod, Russia,

Agronova International Inc., Hallandale, Stati Uniti («Agronova»).

5.   PERIODO DELL’INCHIESTA DI RIESAME

(10)

Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame relativo ai «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («PIR»).

C.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   QUALIFICA DI «NUOVO ESPORTATORE»

(11)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nell’Unione successivamente a questo periodo.

(12)

Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della Russia soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia.

(13)

In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   DUMPING

2.1.   DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE

(14)

Il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno della Russia. Quando i prezzi sul mercato interno non possono essere utilizzati per stabilire il valore normale, è necessario ricorrere a un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito.

(15)

Il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

2.1.1.    Adeguamento dei costi del gas naturale nel mercato interno russo

(16)

Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, è opportuno ricordare che i costi del gas rappresentano una percentuale rilevante del costo di fabbricazione e una percentuale significativa del costo totale di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si è esaminato se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili del richiedente.

(17)

Si è potuto stabilire che i prezzi pagati dal richiedente nel mercato interno erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, essi oscillavano tra un quarto e un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas praticati nel mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori a quelli pagati per il gas naturale nei mercati non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente è stato necessario adeguarli di conseguenza. In assenza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi».

(18)

Il calcolo del prezzo così adeguato si è basato sul prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione alla frontiera ceco-tedesca (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto e adeguato in modo da riflettere i costi di distribuzione locali. In quanto piazza principale per le vendite di gas russo nell’Unione, che costituisce il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono adeguatamente i costi, Waidhaus può essere considerato un mercato rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(19)

Il richiedente, informato delle conclusioni, ha sollevato obiezioni in merito i) alla base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas e ii) alle metodologie applicate per tale adeguamento.

2.1.1.1.   Base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas

(20)

Il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas pagato sul mercato interno russo non sarebbe giustificato in quanto i suoi documenti contabili rifletterebbero pienamente i costi legati alla produzione del prodotto in esame in Russia. Egli ha aggiunto inoltre che, conformemente all’articolo 1 del regolamento di base, il valore normale deve essere sempre stabilito tenendo conto del paese esportatore e che, quindi, era in contrasto con tale articolo basare le conclusioni su informazioni corrispondenti a produttori di altri paesi terzi.

(21)

Quanto all’obiezione sollevata dal richiedente riguardo alla presunta violazione dell’articolo 1 del regolamento di base, è opportuno ricordare che detto articolo si limita a descrivere il concetto generale di dumping; i dettagli relativi alla determinazione del dumping figurano nell’articolo 2 del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità di utilizzare informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, paesi terzi inclusi, se i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto di inchiesta non sono ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili della parte interessata. Le argomentazioni del richiedente a tale proposito sono state quindi respinte.

(22)

Il richiedente ha inoltre invocato l’esistenza di vantaggi concorrenziali naturali in Russia connessi, ad esempio, alla grande disponibilità di gas naturale e alle favorevoli condizioni di approvvigionamento; ciò spiegherebbe lo scarto tra il prezzo del gas naturale venduto sul mercato interno e quello all’esportazione. Il richiedente inoltre ha asserito che i prezzi del gas praticati sul mercato interno russo coprirebbero i costi di produzione.

(23)

Per quanto riguarda l’esistenza di vantaggi naturali il richiedente ha trascurato il fatto il che i prezzi del gas naturale pagati sul mercato interno russo erano regolamentati e che pertanto non potevano riflettere adeguatamente un prezzo praticato normalmente in mercati esenti da distorsioni. Il richiedente inoltre non ha presentato alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Inoltre, per quanto riguarda i costi, anche se i prezzi del gas pagati dal richiedente coprissero il costo unitario di produzione e di vendita del gas sostenuto dal fornitore, tale argomentazione sarebbe non pertinente in quanto il prezzo di mercato del gas non è necessariamente legato ai suoi costi di produzione e di vendita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(24)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che un’inchiesta realizzata conformemente al regolamento di base non dovrebbe riguardare un’eventuale sovvenzione dei prodotti a monte della catena di produzione. Si nota che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base intende determinare se nei documenti contabili delle parti interessate trovano ragionevolmente riscontro i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Si è riscontrato che non era così per i motivi esposti al precedente considerando 17. Ciò non ha nulla a che vedere con la determinazione dell’esistenza di sovvenzioni, che non era oggetto della presente inchiesta. L’argomentazione addotta dal richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(25)

In tale contesto, il richiedente ha inoltre sostenuto che, anche se esistessero situazioni di mercato particolari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, esse riguarderebbero unicamente il mercato del prodotto in esame, ossia UNA; pertanto non potrebbero essere applicate alle condizioni di mercato del prodotto a monte. Tuttavia, come risulta dal considerando 24, l’adeguamento dei prezzi del gas naturale è stato effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base che, per i motivi esposti al considerando 21, autorizza esplicitamente le istituzioni ad utilizzare i costi di produzione relativi ad altri mercati rappresentativi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(26)

Il richiedente ha infine sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si limita a verificare la conformità dei registri contabili della società ai principi di contabilità generalmente riconosciuti nel paese terzo interessato e non impone che i costi siano allineati a quelli praticati in mercati non regolamentati.

(27)

È opportuno rilevare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base devono essere soddisfatte due condizioni perché i costi siano calcolati sulla base dei documenti contabili dell’esportatore: i) tali documenti devono essere conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese interessato; e ii) i documenti devono esprimere adeguatamente i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Se, come nel presente caso, non è rispettata la seconda condizione in quanto i costi non trovano riscontro nei documenti contabili, è necessario adeguare questi ultimi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

2.1.1.2.   Metodologia applicata per l’adeguamento del prezzo del gas

(28)

Il richiedente ha sostenuto che durante il periodo dell’inchiesta del presente riesame si sono registrate notevoli fluttuazioni del prezzo del gas e che è opportuno determinare il valore normale non su base annuale, bensì su base mensile (o quantomeno trimestrale).

(29)

È opportuno rilevare che, benché il prezzo del gas abbia oscillato durante il PIR, tali fluttuazioni non sono state ritenute eccezionali o particolarmente significative. In effetti, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato da fluttuazioni di prezzo di una certa rilevanza. Il richiedente non è stato in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari, né che le fluttuazioni di prezzo durante il PIR hanno superato di molto quelle normali. Pertanto, non vi era motivo di abbandonare la metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In secondo luogo, le informazioni in base alle quali, secondo il richiedente, si sarebbero dovuti stabilire i valori normali erano disponibili soltanto in parte, in quanto le informazioni necessarie relative alle società statunitensi, cioè le SGAV e il margine di profitto, erano disponibili solo su base annuale. Pertanto, se si fosse seguita l’argomentazione del richiedente, non sarebbe stato possibile calcolare correttamente i valori mensili o trimestrali. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(30)

Il richiedente ha inoltre contestato la scelta di Waidhaus come mercato di riferimento adeguato dati i prezzi secondo lui non concorrenziali del gas in Germania e date le relazioni tra le parti, fattore legato alle formule di calcolo dei prezzi nei contratti di esportazione del gas dalla Russia.

(31)

È opportuno notare che l’argomentazione della tariffazione interna non concorrenziale del gas in Germania è stata in ogni caso considerata non pertinente, in quanto riguarderebbe unicamente i prezzi ai quali i distributori tedeschi vendono il gas sul mercato interno e, pertanto, non riguarda in nessun modo il prezzo al quale il gas russo esportato è venduto a Waidhaus. L’argomento del richiedente secondo il quale gli operatori tedeschi non avrebbero alcun interesse a negoziare prezzi bassi per il gas russo importato a Waidhaus è una pura supposizione non suffragata dai fatti e da elementi di prova. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(32)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che in caso di ricorso al prezzo all’esportazione a Waidhaus si sarebbe dovuto dedurre da tale prezzo il dazio russo pagabile per tutte le esportazioni, poiché quest’ultimo non era applicato nel mercato interno.

(33)

In effetti il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato come mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è il prezzo comprendente le tasse all’esportazione, non quello al netto di tali tasse. Dal punto di vista dell’acquirente è il prezzo da pagare a Waidhaus che conta e, a tale riguardo, è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo corrisponda ai dazi all’esportazione e quale percentuale spetti al fornitore di gas. Quest’ultimo, del resto, cercherà sempre di gonfiare il suo prezzo e quindi di fatturare ai suoi clienti il prezzo più elevato che essi sono disposti a pagare. Dato che tale prezzo è sempre nettamente superiore ai costi di produzione, permettendo così al fornitore di realizzare elevati profitti, l’elemento che determina principalmente il prezzo di mercato non è l’importo del dazio all’esportazione, bensì il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Si è pertanto concluso che il prezzo comprensivo del dazio all’esportazione, e non quello del dazio escluso, corrisponde al prezzo determinato da un mercato esente da distorsioni. Le argomentazioni del richiedente a tale riguardo sono state pertanto respinte.

(34)

In tale contesto, il richiedente ha inoltre asserito che il margine commerciale del distributore locale non andrebbe aggiunto al prezzo all’esportazione a Waidhaus, senza tuttavia spiegare o dimostrare perché un simile adeguamento sarebbe a suo avviso inopportuno. Si è ritenuto che, poiché i clienti sul mercato interno acquistavano il gas dai fornitori locali, si dovesse supporre che tali clienti erano tenuti a pagare i costi di distribuzione locale, che in quanto tali non sono inclusi nel prezzo di Waidhaus prima dell’adeguamento. Si è pertanto ritenuto giustificato tale adeguamento e l’argomentazione del richiedente è stata di conseguenza respinta.

2.1.2.    Spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»)

(35)

Le SGAV e i profitti non hanno potuto essere determinati in base ai termini introduttivi dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile nel mercato interno russo. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base poiché solo il richiedente è oggetto dell’inchiesta. Neppure l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), era applicabile poiché anche per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale il gas naturale costituisce la materia prima di gran lunga più importante; pertanto i costi di fabbricazione andrebbero molto probabilmente adeguati per i motivi di cui al considerando 17. Nel quadro del presente riesame non si disponeva di alcuna informazione per poter quantificare con precisione tale adeguamento e determinare le SGAV e i corrispondenti margini di profitto derivanti dalla vendita di tali prodotti dopo tale adeguamento. Le SGAV e i profitti sono quindi stati determinati con un metodo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(36)

Poiché il mercato interno russo dei prodotti della stessa categoria generale è trascurabile, è stato necessario ottenere le informazioni da altri mercati rappresentativi. A tale riguardo sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali società operanti nel settore dei concimi azotati. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (in particolare Stati Uniti) erano i più appropriati allo scopo dell’indagine, vista la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili riguardanti le società quotate in borsa in questa regione del mondo. Il mercato nordamericano presenta inoltre un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza di società nazionali e straniere. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto determinati in base alla media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani che figuravano tra le principali società nel settore dei fertilizzanti per quanto riguarda le vendite della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) nell’America del Nord. Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati quindi ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi sostenuti in genere dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Nulla indica inoltre che l’importo dei profitti così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

(37)

Informato delle conclusioni, il richiedente ha contestato la metodologia suddescritta sostenendo che il margine di profitto utilizzato è irragionevole ed eccessivamente elevato, specialmente se confrontato con il quello utilizzato in precedenti inchieste antidumping riguardanti lo stesso prodotto. Il richiedente ha sostenuto che il 2008, anno utilizzato per determinare l’ammontare delle SGAV e dei profitti, è stato un anno eccezionalmente buono sul mercato statunitense con notevoli fluttuazioni dei prezzi del gas e un livello di prezzi dei fertilizzanti insolitamente elevato, che ha prodotto margini di profitto eccezionalmente elevati per i produttori degli Stati Uniti.

(38)

In generale, il presente riesame ha confermato che le circostanze non erano mutate, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per cui non sarebbe stato giustificato l’abbandono della metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In primo luogo, si è constatato che i margini di profitto raggiunti dagli stessi produttori statunitensi prima del 2008 erano simili a quelli realizzati nello stesso anno. In secondo luogo, anche se i livelli di profitto nel 2008 erano diversi da quelli registrati negli altri anni, si tratta di un’evoluzione normale in un’economia di mercato in cui i costi, i prezzi e i profitti si adeguano progressivamente. In terzo luogo, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato dalla sua volatilità. Un raffronto dei livelli di prezzo del gas sui mercati statunitensi e a Waidhaus tra il 2008 e gli anni precedenti non ha rivelato differenze tali da giustificare profitti anormalmente elevati sul mercato statunitense. Stante quanto precede, si ritiene che non sarebbe giustificato discostarsi dalla metodologia di cui al considerando 36.

(39)

Inoltre, il richiedente ha asserito che non è stato applicato il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del carattere ragionevole del margine di profitto utilizzato, in quanto il margine di profitto è superiore al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o da altri produttori sulla vendita dei prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(40)

Il richiedente non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. Dal momento che il presente riesame riguardava unicamente la determinazione del dumping relativamente al richiedente, non erano disponibili informazioni relative ad altri produttori in Russia. Pur constatando che i costi del gas sostenuti dal richiedente hanno dovuto essere respinti per le ragioni suesposte, il tasso di redditività a livello della società, dichiarato dal richiedente e corrispondente alle vendite dei prodotti sul mercato interno, tenuto conto dei profitti e delle perdite eccezionali legati alle attività finanziarie, è dello stesso ordine di grandezza di quello dei produttori statunitensi. In queste circostanze, non ci sono motivi per ritenere che il margine di profitto utilizzato sia superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(41)

L’industria dell’Unione ha contestato il metodo di cui sopra per quanto riguarda la determinazione delle SGAV e dei profitti, affermando che si sarebbero dovute utilizzare le SGAV del richiedente. L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce tuttavia che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti devono basarsi unicamente sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita da parte del produttore esportatore interessato nel corso di normali operazioni commerciali. Ciò non si è verificato, come risulta dai considerando 35 e 36, perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile sul mercato interno russo. L’argomento è stato pertanto respinto.

2.2.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione dal paese esportatore nell’Unione.

2.3.   RAFFRONTO

(43)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico, spese accessorie e imposte indirette, se del caso, e in base a prove verificate.

(44)

Le vendite all’esportazione del richiedente durante il PIR sono state realizzate attraverso Agronova, un operatore commerciale collegato situato negli Stati Uniti. L’inchiesta ha rivelato che la società collegata si limita a reperire clienti e a negoziare contratti di vendita. Dalla verifica è emerso che i conti di Agronova non lasciano trasparire chiaramente tutte le sue operazioni; vi sono indizi del fatto che, benché non siano state versate alla società commissioni legate alle transazioni, le sue attività sono state remunerate sotto altre forme. Per tali ragioni le funzioni di Agronova sono state considerate analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Pertanto il prezzo all’esportazione è stato adeguato con l’aggiunta di una commissione fittizia corrispondente al normale margine commerciale di un commerciante, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(45)

Il richiedente ha contestato l’adeguamento del prezzo all’esportazione con l’aggiunta di una commissione fittizia conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda le vendite effettuate tramite la sua società collegata negli Stati Uniti, sostenendo che tale società svolge funzioni identiche a quelle di un ufficio di vendite all’esportazione pienamente integrato e in quanto tale non va considerata un agente che opera sulla base di commissioni.

(46)

Tale affermazione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta che ha rivelato che, quanto alle funzioni e al tipo di compensazione delle attività della società collegata da parte del richiedente, tale società va considerata invece come un agente che opera sulla base di commissioni.

2.4.   MARGINE DI DUMPING

(47)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(48)

Dal confronto è emerso un margine di dumping del 22,9 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D.   MISURE ANTIDUMPING

(49)

Si rammenta che a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, e come indicato al considerando 49 del regolamento (CE) n. 1995/2000, nell’inchiesta iniziale il dazio definitivo è stato fissato al livello del margine di pregiudizio individuato, che era inferiore al margine di dumping poiché si era accertato che tale dazio inferiore era sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Alla luce di quanto sopra il dazio istituito nel presente riesame non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio.

(50)

Il presente riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping praticato dal richiedente, non permette di determinare un margine di pregiudizio individuale. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping riscontrato nella presente inchiesta, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo per il richiedente al livello del margine di pregiudizio individuato nell’inchiesta iniziale.

(51)

È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000. Per garantire l’efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi è stato considerato opportuno istituire dazi in forma di importo specifico per tonnellata. Di conseguenza, il dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto in esame prodotto e venduto all’esportazione verso l’Unione dal richiedente, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, espresso come importo specifico per tonnellata, deve essere di 20,11 EUR per tonnellata.

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(52)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso con effetto retroattivo dalla data di apertura del riesame sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(53)

Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di UNA originarie, tra l’altro, della Russia e prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dal richiedente e riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni.

(54)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 1911/2006.

G.   IMPEGNO

(55)

Informato delle conclusioni definitive, il richiedente ha presentato un’offerta di impegno conformemente all’articolo 8 del regolamento di base. Egli ha dichiarato che la sua offerta era motivata dalla ragionevole previsione che alcune delle sue argomentazioni avanzate in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive sarebbero state accettate e avrebbero permesso di stabilire in un prezzo all’importazione minimo per lui praticabile. Tuttavia, dal momento che nessuna delle osservazioni formulate dal richiedente è stata giudicata giustificata e questi non è sembrato interessato a proporre un prezzo all’importazione minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, non è stato ritenuto necessario analizzare oltre l’offerta di impegno in vista di una sua eventuale accettazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificata con la seguente aggiunta:

Paese

Produttore

Importo del dazio

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«Russia

Joint Stock Company Acron

EUR 20,11

A932»

2.   Il dazio istituito è inoltre riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.

3.   Si dà disposizione alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dalla Joint Stock Action Acron.

4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

(3)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 75 del 21.3.2009, pag. 5.


19.12.2009   

IT

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L 338/12


REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (UE) N. 1252/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1338/2006 (2), il Consiglio, a seguito di un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciate originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure in vigore consistono in un dazio definitivo ad valorem a livello nazionale pari al 58,9 %.

2.   INCHIESTA ATTUALE

a)   Domanda di riesame

(2)

Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Prosper Skins and Leather Enterprise Co. Ltd. («il richiedente») sosteneva:

i)

di non aver esportato cuoi e pelli scamosciati né prima né durante il periodo dell'inchiesta iniziale;

ii)

di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006;

iii)

di aver iniziato a esportare cuoi e pelli scamosciati nell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta iniziale;

iv)

di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

b)   Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 573/2009 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1338/2006 in relazione al richiedente.

(4)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 573/2009 è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1338/2006 sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente. Contestualmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente.

c)   Prodotto in esame

(5)

Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è costituito da cuoi e pelli scamosciati, quali definiti nell'inchiesta iniziale, ossia cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

d)   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

e)   Periodo dell'inchiesta di riesame

(7)

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

3.   CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE E RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI

(8)

La Commissione ha inviato al richiedente un questionario e ha ricevuto le risposte entro il termine stabilito. In occasione della verifica delle risposte al questionario nella sede del richiedente, questi ha fornito informazioni false e fuorvianti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, il richiedente ha deciso di por termine alla collaborazione; la verifica è rimasta pertanto incompleta. Il 21 settembre 2009 il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di un riesame relativo ai nuovi esportatori.

(9)

Il richiedente è stato informato che le informazioni fornite non potevano essere considerate affidabili e sarebbero state respinte; è stato quindi invitato a dare ulteriori chiarimenti entro un termine stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente non ha fornito ulteriori spiegazioni.

(10)

Nelle circostanze di cui sopra, nonostante il ritiro della domanda, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare d'ufficio l'inchiesta e basare le sue conclusioni per quanto riguarda il richiedente sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(11)

In mancanza di altre informazioni, l'aliquota del dazio da applicare al richiedente è fissata al livello del dazio nazionale.

4.   CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA E RISCOSSIONE A TITOLO RETROATTIVO DEL DAZIO ANTIDUMPING

(12)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che le importazioni nell'Unione di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A957) debbano essere soggetti al dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente al regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese e che tale aliquota del dazio antidumping debba essere nuovamente istituita e riscossa a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

5.   INFORMAZIONE E DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

(13)

Il richiedente, l'industria dell'Unione e i rappresentanti del paese esportatore sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle suddette conclusioni.

(14)

Il presente riesame non modifica la data in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è prevista la scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato con il regolamento (CE) n. 573/2009 e un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 573/2009.

2.   È riscosso, con effetto dal 3 luglio 2009, un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 573/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 3).


19.12.2009   

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L 338/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

68,6

TN

139,7

TR

82,4

ZZ

83,7

0707 00 05

MA

59,4

TR

110,3

ZZ

84,9

0709 90 70

MA

41,5

TR

132,6

ZZ

87,1

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

64,0

TR

56,9

ZA

81,6

ZZ

67,5

0805 20 10

MA

74,8

TR

59,0

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,8

IL

76,7

TR

73,0

ZZ

62,8

0805 50 10

TR

71,0

ZZ

71,0

0808 10 80

CA

99,8

CN

88,7

MK

22,6

US

91,5

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

47,6

TR

97,0

US

222,8

ZZ

122,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.12.2009   

IT

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L 338/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione [locale] del rischio. Queste misure alternative devono essere giustificate da ragioni connesse alle dimensioni dell’aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti. Pertanto, anche i criteri da stabilire devono essere giustificati da queste ragioni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’allegato del regolamento in questione si applica a decorrere dalla data da specificare nelle disposizioni di applicazione, e comunque entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 300/2008. Pertanto, l’applicazione dei criteri adottati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento summenzionato deve essere rimandata fino all’adozione delle disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, ma non oltre il 29 aprile 2010.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione del rischio negli aeroporti o nelle aree delimitate degli aeroporti in cui il traffico è limitato a una o più delle seguenti categorie:

1)

aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15 000 kg;

2)

elicotteri;

3)

voli effettuati dalle autorità di polizia;

4)

voli antincendio;

5)

voli per servizi medici, di emergenza o di salvataggio;

6)

voli di ricerca e sviluppo;

7)

voli per lavoro aereo;

8)

voli per aiuti umanitari;

9)

voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta;

10)

voli effettuati con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg per il trasporto di proprio personale e di passeggeri non paganti o di merci finalizzato ad agevolare le attività commerciali dell’impresa stessa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.


19.12.2009   

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L 338/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo alla revoca di una sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2010 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente tariffario sono soggette a dazi.

(4)

Conformemente al punto IV, terzo trattino, ultima frase del verbale concordato dell’accordo, è opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali a condizione che il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2009 applicabile ai prodotti in questione, aperto a norma del regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione (7), non era esaurito in data 31 ottobre 2009. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso all’Unione senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

(5)

È quindi necessario ritirare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 è ritirata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 14.


19.12.2009   

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L 338/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.


Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

415 907

78.0020

1o giugno-30 settembre

40 107

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

32 831

78.0075

1o novembre-30 aprile

22 427

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

8 866

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Arance

1odicembre-31 maggio

355 386

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

96 377

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

334 680

78.0160

1o gennaio-31 maggio

62 311

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

829 840

78.0180

1o settembre-31 dicembre

884 648

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

224 927

78.0235

1o luglio-31 dicembre

38 957

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

5 785

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio-10 agosto

133 425

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

129 925»


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/22


REGOLAMENTO (EU) N. 1257/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 l’UE finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell’UE alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme da seguire per poter beneficiare della partecipazione finanziaria dell’UE alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(4)

È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell’UE ai programmi nazionali di controllo.

(5)

Le domande di rimborso devono essere chiaramente correlate alla decisione della Commissione recante approvazione del progetto per il quale è chiesto il rimborso.

(6)

Occorre stabilire norme specifiche che disciplinino l’ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione.

(7)

Le domande di rimborso relative a ciascun progetto possono essere trasmesse alla Commissione prima del completamento del progetto. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a chiedere il rimborso entro un determinato periodo dalla data di esecuzione della spesa, che in caso contrario sarà considerata inammissibile.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione, il primo comma si applica unicamente alla prima decisione recante approvazione dei progetti considerati.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Non sono considerate ammissibili le spese di cui non è chiesto il rimborso entro il termine specificato all’articolo 11, paragrafo 1.»;

c)

la numerazione dei successivi paragrafi è modificata di conseguenza;

2)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le domande specificano il progetto e la decisione della Commissione a cui si riferiscono.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa dell’UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla richiesta della Commissione. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del mese in cui la fattura è registrata nel sistema contabile del servizio ordinatore della Commissione.»;

4)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

un elenco degli eventuali progetti abbandonati;»;

b)

al paragrafo 2, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

un elenco degli eventuali progetti non attuati, con indicazione della partecipazione dell’UE a detti progetti;»;

5)

l’allegato VI, lettera d), punto vii), è sostituito dal seguente:

«vii)

informazioni sugli appalti pubblici: in tutti i casi in cui la spesa supera il massimale per la pubblicazione, occorre allegare una fotocopia del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del verbale relativo all’apertura delle offerte, della valutazione delle offerte, dell’avviso di aggiudicazione e del contratto. Le spese sostenute per imbarcazioni o aeromobili interamente o parzialmente adibiti al controllo della pesca non possono beneficiare di deroghe alle disposizioni dell’UE in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2010 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2)

A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3)

Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2010 siano adottate prima che inizi l’anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1164/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2010.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d’importazione per il 2010 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2009.

(7)

Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d’importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell’anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l’operatore interessato può dimostrare l’esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un’autorizzazione d’importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2011, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2010.

Articolo 2

I contingenti di cui all’articolo 1 sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all’allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2010, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d’importazione loro concesse per il 2009.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2009 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dal 7 gennaio 2010 alle ore 10:00, le autorità nazionali competenti elencate nell’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d’importazione.

L’orario fissato al primo comma è indicato secondo l’ora di Bruxelles.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato:

a)

dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b)

certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3.   Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2010.

Su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2)  GU L 314 del 25.11.2008, pag. 7.


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese

Categoria

Unità

Importo massimo

Bielorussia

1

Chilogrammi

20 000

2

Chilogrammi

80 000

3

Chilogrammi

5 000

4

Pezzi

20 000

5

Pezzi

15 000

6

Pezzi

20 000

7

Pezzi

20 000

8

Pezzi

20 000

15

Pezzi

17 000

20

Chilogrammi

5 000

21

Pezzi

5 000

22

Chilogrammi

6 000

24

Pezzi

5 000

26/27

Pezzi

10 000

29

Pezzi

5 000

67

Chilogrammi

3 000

73

Pezzi

6 000

115

Chilogrammi

20 000

117

Chilogrammi

30 000

118

Chilogrammi

5 000

Corea del Nord

1

Chilogrammi

10 000

2

Chilogrammi

10 000

3

Chilogrammi

10 000

4

Pezzi

10 000

5

Pezzi

10 000

6

Pezzi

10 000

7

Pezzi

10 000

8

Pezzi

10 000

9

Chilogrammi

10 000

12

Paia

10 000

13

Pezzi

10 000

14

Pezzi

10 000

15

Pezzi

10 000

16

Pezzi

10 000

17

Pezzi

10 000

18

Chilogrammi

10 000

19

Pezzi

10 000

20

Chilogrammi

10 000

21

Pezzi

10 000

24

Pezzi

10 000

26

Pezzi

10 000

27

Pezzi

10 000

28

Pezzi

10 000

29

Pezzi

10 000

31

Pezzi

10 000

36

Chilogrammi

10 000

37

Chilogrammi

10 000

39

Chilogrammi

10 000

59

Chilogrammi

10 000

61

Chilogrammi

10 000

68

Chilogrammi

10 000

69

Pezzi

10 000

70

Pezzi

10 000

73

Pezzi

10 000

74

Pezzi

10 000

75

Pezzi

10 000

76

Chilogrammi

10 000

77

Chilogrammi

5 000

78

Chilogrammi

5 000

83

Chilogrammi

10 000

87

Chilogrammi

8 000

109

Chilogrammi

10 000

117

Chilogrammi

10 000

118

Chilogrammi

10 000

142

Chilogrammi

10 000

151A

Chilogrammi

10 000

151B

Chilogrammi

10 000

161

Chilogrammi

10 000


ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all’articolo 4

1.

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Tel. +43 1711000

Fax +43 1711008386

2.

Belgium

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel – Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE – Licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles, BELGIQUE

Tél. +32 2277613

Fax +32 22775063

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.:

+359 29407008 / +359 29407673 /

+359 29407800

Факс:

+359 29815041 / +359 29804710 /

+359 29883654

4.

Cyprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Τηλ. +357 2867100

Φαξ +357 2375120

5.

Czech Republic

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 224907111

Fax: +420 224212133

6.

Denmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

2100 København

DANMARK

Tlf.: +45 35466030

Fax +45 35466029

7.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel. +372 6256400

Fax +372 6313660

8.

Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Puh. +358 96141

Faksi +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Tel. +358 96141

Fax +358 204922852

9.

France

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matériaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12, FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

10.

Germany

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

11.

Greece

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +210 3286094

12.

Hungary

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest.

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel. +36 13367303

Fax +36 1336 7302

e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Ireland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312826

14.

Italy

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel.

+39 0659647517, 59932471, 59932245, 59932260

Fax

+39 0659932636

E-mail:

polcom3@mincomes.it

15.

Latvia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

LATVIJA

Tālr.: +371 67013299, +371 67013248

Fakss: +371 67280882

16.

Lithuania

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 5262850/+370 52619488

Fax +370 52623974

17.

Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg, LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Tel. +356 21237112

Fax +356 21237900

19.

Netherlands

Belastingdienst/Douane

Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

20.

Poland

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

Tel. +48 226935553

Faks +48 226934021

21.

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. +351 218814263

Fax +351 218814261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Tel. +40 21315.00.81

Fax +40 2131504.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542021/+421 248547119

Fax +421 243423919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.

Spain

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817-3748

Fax +34 915631823-349 3831

26.

Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

27.

United Kingdom

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. +44 1642364333, 364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che modifica gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.

(2)

L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia in vigore fino al 31 dicembre 2009 non sarà rinnovato.

(3)

Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:

(1)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1  (1)

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; Pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paia

41

13

Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «shorts» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di fibre sintetiche (continue), diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

5606 00 915606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 105807 10 90

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 005808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paia

59

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pezzi

33

72

Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci;

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Guanti, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tende

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5901 10 005901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 005904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

5906 10 005906 99 105906 99 90

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

5801 90 10ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati»

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ALLEGATO I A

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

3005 90 31

 

 

ALLEGATO I B

1.

Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.

2.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (“bébés”)» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

pezzi/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I

ex 20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted»

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II

ex 12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè)

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo

ex 6107 29 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tute sportive a maglia

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPPO III A

ex 38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Coperte, escluse quelle a maglia

ex 6301 10 00

 

 

GRUPPO III B

ex 10

Guanti a maglia

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 paia

59

ex 67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Costumi, mutandine e slip da bagno

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Guanti, diversi da quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bebé»), esclusi quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tende

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Materassi pneumatici, tessuti

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

»

(2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Russia

Serbia

Uzbekistan»

(3)

L'allegato III è così modificato:

All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ

due lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

AT = Austria

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Cipro

CZ = Repubblica ceca

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EE = Estonia

GR = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

HU = Ungheria

IE = Irlanda

IT = Italia

LT = Lituania

LV = Lettonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SE = Svezia

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “9” per il 2009 e “0” per il 2010;

un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»

(4)

L'allegato V e l'appendice A dell'allegato V sono sostituiti dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

La tabella è stata soppressa.»

(5)

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime di traffico di perfezionamento passivo

La tabella è stata soppressa.»


(1)  N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).

(2)  Si applica solo alle importazioni dalla Cina.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/58


REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante modifica degli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo bilaterale sui prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia relativo al commercio nel 2009 scade il 31 dicembre 2009. Non è stata trovata un'intesa con la Bielorussia relativamente al rinnovo di tale accordo. La Bielorussia sta costituendo un'unione doganale con la Russia e il Kazakstan e non vede la possibilità di continuare a garantire un accesso preferenziale ai prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'UE esportati nel mercato bielorusso. Di conseguenza si ritiene che la Bielorussia vada inclusa nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(2)

Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), hanno effetto anche su alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:

1.

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

A.   PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; Pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paia

41

13

Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e “shorts” (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di fibre sintetiche (continue), diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

5606 00 915606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 105807 10 90

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 005808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paia

59

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pezzi

33

72

Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci;

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Guanti, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tende

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5901 10 005901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 005904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

5906 10 005906 99 105906 99 90

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

5801 90 10ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non “tufted” né “floccati”

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o “Musa textilis Nee”), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

B.   ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 99

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 90

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 80

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10»

2.

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 2

Bielorussia

Corea del Nord»

3.

Nell'allegato IV la seguente tabella è inserita tra il titolo dell'allegato e la tabella relativa alla Corea del Nord:

«Bielorussia

 

Categoria

Unità

Quantità

Group IA

1

in tonnellate

1 586

2

in tonnellate

6 643

3

in tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 839

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 705

7

M pezzi

1 377

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

20

in tonnellate

329

22

in tonnellate

524

Gruppo IIB

15

M pezzi

1 726

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

Gruppo IIIB

67

in tonnellate

359

Gruppo IV

115

in tonnellate

420

117

in tonnellate

2 312

118

in tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi»

4.

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4

Bielorussia

Categoria

Unità

Quantità

4

1 000 pieces

6 610

5

1 000 pezzi

9 215

6

1 000 pezzi

12 290

7

1 000 pezzi

9 225

8

1 000 pezzi

3 140

15

1 000 pezzi

5 387

21

1 000 pezzi

3 584

24

1 000 pezzi

922

26/27

1 000 pezzi

4 492

29

1 000 pezzi

1 820

73

1 000 pezzi

6 979»


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/75


REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2010-31.3.2010

(%)

P1

09.4067

1,460029

P2

09.4068

6,05335

P3

09.4069

0,602058


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/77


REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2010-31.3.2010

(%)

E2

09.4401

25,531384


19.12.2009   

IT

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L 338/79


REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2010-31.3.2010

(%)

1

09.4410

0,485672

3

09.4412

0,51282

4

09.4420

0,676196

5

09.4421

7,194244

6

09.4422

0,701754


19.12.2009   

IT

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L 338/81


REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2010-31.3.2010

(in %)

IL1

09.4092

74,962518


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/83


DIRETTIVA 2009/160/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 2-Fenilfenol tra le sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il 2-Fenilfenol.

(2)

Gli effetti del 2-Fenilfenol sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il 2-Fenilfenol lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate in data 11 febbraio 2008.

(3)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul 2-Fenilfenol (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 27 novembre 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza 2-Fenilfenol.

(4)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il 2-Fenilfenol nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(5)

Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Pertanto è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi. Inoltre è opportuno che il notificante presenti ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove su residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

(6)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione. Giacché le autorizzazioni concesse conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol scadono al più tardi il 31 dicembre 2009, per evitare un vuoto normativo riguardo a tali prodotti fitosanitari è opportuno che la presente direttiva entri in vigore al massimo entro il 1o gennaio 2010.

(7)

Fino a che non siano stati definiti i livelli massimi di residui (MRL) conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5), la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (6) continua ad applicarsi riguardo al 2-Fenilfenol. Ai fini della chiarezza e per evitare un vuoto normativo, è quindi necessario che la data di applicazione della presente direttiva venga fissata in maniera tale che la stessa data possa essere fissata per l’applicazione dei MRL adottati riguardo al 2-Fenilfenol, conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo appropriato a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive 2-Fenilfenol entro il 31 dicembre 2010.

Entro tale data, essi verificano in particolare che siano soddisfatte le condizioni previste dall’allegato I della suddetta direttiva riguardo alla sostanza attiva 2-Fenilfenol, escluse quelle di cui alla parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano che il titolare dell’autorizzazione disponga, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, o possa accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al 2-Fenilfenol nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2014; o

b)

nel caso di prodotti contenenti 2-Fenilfenol come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 217. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-Fenilfenol (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).

(5)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(6)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni particolari

«305

2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

CAS 90-43-7

CIPAC 246

2-Bifenilolo

≥ 998 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove su residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/87


DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell'esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, da stabilirsi a livello comunitario.

(2)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con la decisione 95/320/CE della Commissione (2).

(3)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste, in genere, conseguenze dannose per qualsiasi sostanza dopo un'esposizione di breve durata o giornaliera nell'arco dell'attività lavorativa di una vita. Questi limiti rappresentano obiettivi europei destinati a aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

(4)

Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limite indicativi dell'esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell'esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(5)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

(6)

I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messi a punto nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi rappresentati dalle sostanze esistenti (3), dimostrano la necessità di definire o rivedere i limiti di esposizione professionale per un certo numero di sostanze.

(7)

La direttiva 91/322/CEE della Commissione (4), modificata dalla direttiva 2006/15/CE (5), contiene valori limite indicativi dell'esposizione professionale per 10 sostanze e rimane in vigore.

(8)

Con le direttive della Commissione 2000/39/CE (6) e 2006/15/CE sono stati definiti un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale a norma della direttiva 98/24/CE. La presente direttiva definisce un terzo elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE.

(9)

Conformemente all'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato 19 sostanze, che sono elencate nell'allegato alla presente direttiva. Una di queste sostanze, il fenolo, figurava precedentemente nell'elenco dell'allegato alla direttiva 2000/39/CE. Il comitato SCOEL ha riveduto i valori limite indicativi dell'esposizione professionale per questa sostanza alla luce dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato un limite di esposizione di breve durata (STEL) da associare al valore medio ponderato nel tempo (TWA) dei valori limite indicativi dell'esposizione professionale. Pertanto la sostanza in questione, attualmente elencata nell'allegato alla presente direttiva, dovrebbe essere eliminata dall'allegato alla direttiva 2000/39/CE.

(10)

Il mercurio è una sostanza con effetto cumulativo potenzialmente grave a livello sanitario. Pertanto ai valori limite indicativi dell'esposizione professionale occorrerebbe associare una sorveglianza sanitaria, ivi compreso il monitoraggio biologico conformemente a quanto disposto all'articolo 10 della direttiva 98/24/CE.

(11)

Occorre inoltre definire valori limite per l'esposizione a breve termine a talune sostanze in modo da tenere conto delle conseguenze derivate da un'esposizione di breve durata.

(12)

Per alcune sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea, in modo da garantire il miglior livello possibile di protezione.

(13)

La presente direttiva deve rappresentare un concreto passo avanti verso il consolidamento della dimensione sociale del mercato interno.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE si definisce un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.

Articolo 3

Nell'allegato alla direttiva 2000/39/CE è soppresso il riferimento al fenolo.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2011.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(4)  GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

(5)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36.

(6)  GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


ALLEGATO

CAS (1)

DENOMINAZIONE DELL'AGENTE

VALORI LIMITE

Notazione (2)

8 ore (3)

Breve termine (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N Dimetilformamide

15

5

30

10

cute

75-15-0

Disulfuro di carbonio

15

5

cute

80-05-7

Bisfenolo A (polveri inalabili)

10

80-62-6

Metacrilato di metile

50

100

96-33-3

Metilacrilato

18

5

36

10

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenolo

8

2

16

4

cute

109-86-4

2-Metossietanolo

1

cute

110-49-6

2-Metiossietil acetato

1

cute

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

cute

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

cute

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

140-88-5

Etilacrilato

21

5

42

10

624-83-9

Isocianato di metile

0,02

872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40

10

80

20

cute

1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5

50

367

100

 

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (7)

0,02

7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Acido solfidrico

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).

(2)  Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.

(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (TWA).

(4)  Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(5)  mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa.

(6)  ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).

(7)  Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

(8)  Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.

(9)  La nebulizzazione è definita come frazione toracica.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/90


DECISIONE 2009/981/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

che modifica la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1).

(2)

Non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica la posizione comune 2006/318/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona menzionata nell'allegato della presente decisione è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato II della posizione comune 2006/318/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.


ALLEGATO

PERSONA DI CUI ALL'ARTICOLO 1

#

Nome

Informazioni sull'identità

(incluso ministero)

Sesso (M/F)

E7c

Aung Khaing Moe

Figlio di Myo Myint, nato il 25.6.1967

(si ritiene che si trovi attualmente nel Regno Unito, recatovisi prima di essere inserito nell'elenco)

M


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/92


DECISIONE EUJUST LEX/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 dicembre 2009

relativa alla nomina del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

(2009/982/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2009/475/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/475/PESC, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX. Tale azione comune cessa di produrre effetti il 30 giugno 2010.

(2)

L’articolo 9, paragrafo 2, dell’azione comune 2009/475/PESC autorizza il Comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione.

(3)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD sia nominato capomissione di EUJUST LEX fino al 30 giugno 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD è nominato capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2010.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Francisco DÍAZ ALCANTUD.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

19.12.2009   

IT

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L 338/93


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2009

relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

(2009/983/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Lituania il 23 novembre 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 novembre 2009, la Repubblica di Lituania («Lituania») ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante il progetto della Repubblica di Lituania di concedere un aiuto di Stato agli agricoltori lituani destinato all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale.

(2)

Dati i redditi agricoli insufficienti, è difficile migliorare la struttura di superficie sfavorevole delle aziende agricole lituane. Nel 2009, le aziende agricole con una superficie fino a 5 ettari rappresentavano il 52,5 % di tutte le aziende.

(3)

Nel 2009, la crisi economica e finanziaria ha notevolmente diminuito i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli in Lituania: nel primo trimestre, i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono diminuiti del 27 % rispetto al primo trimestre del 2008, del 25,3 % nel secondo trimestre rispetto al secondo trimestre del 2008 e dell’8 % nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre del 2008. I prezzi alla produzione delle colture sono stati in particolare fortemente colpiti da tale diminuzione: nello stesso periodo di riferimento i prezzi alla produzione dei prodotti d’origine vegetale sono di conseguenza diminuiti del 33,6 %, 35,7 % e 17,9 %.

(4)

Alla fine del 2008 e nel 2009, considerata la mancanza di capitale proprio degli agricoltori e gli elevati tassi di interesse applicati dagli enti creditizi sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli, le prospettive degli agricoltori di ottenere prestiti per investimenti come l’acquisto di terreni agricoli a condizioni di mercato erano ridotte drasticamente. Nel quarto trimestre del 2008 e nel 2009, i tassi di interesse creditizi applicati sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli oscillavano tra il 9,51 % e il 15,99 % l’anno.

(5)

L’aiuto di Stato sarà fornito in due forme alternative: 1) moltiplicando il prezzo di mercato dei terreni acquistati per un fattore di ponderazione (0,6 o 0,75 per i giovani agricoltori, se sono soddisfatte tutte le condizioni fissate nel regime di aiuti); 2) vendendo a rate i terreni agricoli di proprietà statale, nel qual caso l’aiuto corrisponde alla differenza tra l’attuale tasso d’interesse pagato dall’acquirente che è minimo pari al 5 % e il tasso d’interesse applicato dalla banca che concede il credito.

(6)

L’aiuto di Stato che si prevede di concedere ammonta al massimo a 55 milioni di litas lituani (LTL) e dovrebbe permettere l’acquisto di un totale di 370 000 ettari di terreni agricoli, nella forma di 300 ettari di terreno per acquirente, nel periodo dal 2010 al 2013. L’importo medio dell’aiuto per ciascuna azienda dovrebbe essere di circa 11 000 LTL. Il terreno può essere venduto alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni: hanno presentato una «domanda unica» a titolo dei regimi di aiuto per superficie a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), l’anno precedente a quello in cui hanno presentato la loro domanda per l’aiuto di Stato; gestiscono la contabilità agricola; hanno esperienza di coltivazione pratica ed hanno un’azienda agricola registrata o hanno esperienza nella coltivazione pratica e detengono un diploma in agraria o un documento che attesta una formazione professionale in agricoltura. I terreni possono anche essere venduti a persone giuridiche per le quali almeno la metà del reddito annuo è costituito dai ricavi delle vendite dei prodotti agricoli commercializzabili per i quali esistono prove di validità economica.

(7)

I terreni agricoli di proprietà statale possono essere venduti a rate per un periodo non superiore a 15 anni, l’acquirente inizia a pagare dal secondo anno e versa il 10 % del prezzo totale, ad eccezione dei giovani agricoltori di età inferiore ai quarant’anni, che devono pagare solo il 5 %. L’acquirente deve soddisfare le norme minime di salvaguardia dell’ambiente, igiene e benessere degli animali.

(8)

Ai terreni agricoli di proprietà statale non si applica nessuna procedura d’asta ma si calcola il prezzo conformemente alla legge lituana sui fondamenti della proprietà fondiaria e la valutazione delle attività economiche, cioè dopo aver valutato le proprietà fondiarie di ciascun appezzamento al prezzo di mercato. Al prezzo così calcolato si applica una ponderazione di 0,6 se giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno pagano in una sola volta. Una ponderazione di 0,75 si applica nel caso di giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno che pagano a rate. Gli acquirenti di terreni di proprietà statale non possono modificare la destinazione principale di tali terreni prima di cinque anni dalla data di acquisto. Se una delle succitate ponderazioni è stata applicata al prezzo dei terreni, l’acquirente non può trasferire tale proprietà prima di cinque anni dalla data di acquisto.

(9)

Per il momento la Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura né ha assunto una posizione sulla natura e sulla compatibilità dell’aiuto.

(10)

Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l’aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a completare con successo la riforma fondiaria e a migliorare la struttura delle aziende agricole, nonché l’efficienza delle coltivazioni in Lituania, compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato straordinario delle autorità lituane per i prestiti destinati all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale, per un importo massimo di 55 milioni di LTL e concesso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.


19.12.2009   

IT

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L 338/95


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che stabilisce, per la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Slovenia il saldo finale da versare o da recuperare alla chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

[notificata con il numero C(2009) 10032]

(I testi in lingua ceca, ungherese e slovena sono i soli facenti fede)

(2009/984/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base di conti annuali presentati dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria e dalla Slovenia relativamente alle spese connesse alle misure di sviluppo rurale e sulla base delle relazioni accompagnatorie, i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono stati liquidati per gli esercizi finanziari 2005 (5), 2006 (6), 2007 (7) e 2008 (8). Le rispettive decisioni di liquidazione sono state adottate.

(2)

Gli organismi pagatori incaricati dei programmi transitori di sviluppo rurale per il 2004-2006 della Repubblica ceca, dell’Ungheria e della Slovenia hanno trasmesso la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento prima del 15 ottobre 2008; quindi le decisioni sulla liquidazione dei conti di cui sopra liquidano l’intera spesa prevista dal programma.

(3)

L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che il totale cumulato dei pagamenti nell’ambito del programma, versati prima del saldo finale, rappresenti al massimo il 95 % della partecipazione comunitaria al programma.

(4)

Relativamente alle spese del programma per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2004, il saldo finale da versare o da recuperare deve essere calcolato sulla base dell’ultima decisione di liquidazione dei conti e delle informazioni ulteriore fornite dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria e dalla Slovenia di cui al seguente considerando 5.

(5)

In vista della chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale agli Stati membri interessati è stato chiesto di fornire informazioni sui debiti pendenti relativi ai programmi. I dati relativi al debito sono stati verificati e presi in considerazione dalla Commissione nel calcolo del saldo finale.

(6)

Dato che l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia non hanno trasmesso la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento prima del 15 ottobre 2008; la chiusura dei rispettivi programmi deve essere proposta in una futura decisione.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità con la normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi del saldo finale da recuperare presso ogni Stato membro o da versare a ogni Stato membro ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale applicabili nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovenia sono indicati in allegato.

Articolo 2

Per quanto attiene ai conti degli organismi pagatori degli Stati membri nel settore delle misure di sviluppo rurale applicabili in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, la chiusura del programma transitorio di sviluppo rurale è rimandata a una futura decisione.

Articolo 3

La Repubblica ceca, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 118 del 3.5.2006, pag. 20 e GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 47.

(6)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 41.

(7)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 25.

(8)  GU L 111 del 5.5.2009, pag. 35.


ALLEGATO

Programmi STSR: spesa dichiarata 2000/06, saldo finale e importo del cofinanziamento UE liberato

(EUR)

Nuovi Stati membri:

CZ

HU

SI

Spesa dichiarata 2004/08

A

Importo complessivo impegnato per il programma

542 800 000,00

602 300 000,00

281 600 000,00

B

Spesa ammissibile sostenuta dagli SM fino al 15.10.2008

542 799 982,00

602 096 646,00

282 041 275,00

C

Spesa annua liquidata

 

 

 

2004

 

 

 

2005

145 160 224,00

37 272 434,19

73 638 853,19

2006

176 481 317,23

296 024 258,77

118 941 385,27

2007

188 407 840,07

178 498 827,76

88 853 612,73

2008

32 399 539,50

90 290 537,46

607 424,53

Spesa totale liquidata 2004/08

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,72

Saldo finale e importo del cofinanziamento UE liberato (situazione alla chiusura)

D

Totale spese ammissibili (importo meno elevato: B o C)

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,00

E

Meno: Irregolarità recuperate dagli SM da dedursi dal saldo finale

249 112,34

1 352 932,08

2 438 683,32

F

Spesa ammissibile complessiva da rimborsare (D-E)

542 199 808,46

600 733 126,10

279 602 591,68

G

Meno: Acconti già pagati

86 848 000,00

96 368 000,00

45 056 000,00

H

Meno: Pagamenti intermedi già effettuati

428 812 000,00

475 817 000,00

222 464 000,00

I

Pagamento o recupero del saldo finale netto (F-G-H)

26 539 808,46

28 548 126,10

12 082 591,68


19.12.2009   

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L 338/98


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativa alla nomina per un nuovo mandato dei membri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

(2009/985/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 95/320/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (1), in appresso «il comitato», modificata dalla decisione 2006/275/CE della Commissione (2),

visti i profili dei candidati presentati dagli Stati membri e valutati da un comitato di selezione il 6 luglio 2009,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE, stabilisce che il comitato è composto da 21 membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l’intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato del comitato.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 95/320/CE, stabilisce che la Commissione nomina i membri del comitato sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 95/320/CE, stabilisce che la durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino al momento della loro sostituzione o del rinnovo del loro incarico.

(4)

Con la decisione 2006/573/CE (3) la Commissione ha nominato i membri del comitato per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici per il quarto mandato, dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2009.

(5)

È necessario pertanto nominare i membri del comitato per il quinto mandato, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

(6)

La Commissione ha consultato gli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 95/320/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Commissione nomina le seguenti persone a membri del comitato per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici per il mandato dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012:

Prof. Hermann Bolt

Germania

Dr Marie-Thérèse Brondeau

Francia

Dr Dominique Brunet

Francia

Dr Eugenia Dănulescu

Romania

Prof. Helmut Greim

Germania

Prof. Andrea Hartwig

Germania

Prof. Alastair Hay

Regno Unito

Dr Miroslava Hornychová

Repubblica ceca

Dr Aranka Hudák-Demeter

Ungheria

Prof. Gunnar Johanson

Svezia

Prof. Leonard Levy

Regno Unito

Prof. Dominique Lison

Belgio

Prof. Raffaello Masschelein

Belgio

Dr Ekaterina Mirkova

Bulgaria

Dr Gunnar Nielsen

Danimarca

Dr Hannu Norppa

Finlandia

Dr Erich Pospischil

Austria

Dr Tiina Santonen

Finlandia

Dr Jolanta Skowroń

Polonia

Dr José Natalio Tejedor

Spagna

Dr Ruud Woutersen

Paesi Bassi

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 4.

(3)  GU L 228 del 22.8.2006, pag. 22.


19.12.2009   

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L 338/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»

(2009/986/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell’efficace attuazione del programma «Frutta nelle scuole», istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) come modificato dal regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (2) (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), è opportuno che la Commissione possa avvalersi della consulenza tecnica di un gruppo di esperti con competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione.

(2)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti indipendenti e definirne i compiti e la struttura.

(3)

Il gruppo di esperti deve fornire alla Commissione una consulenza qualificata su un’ampia gamma di temi inerenti all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole». Il gruppo di esperti deve inoltre assistere la Commissione nell’elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

I membri del gruppo di esperti devono essere nominati a titolo personale e fornire alla Commissione pareri indipendenti; devono inoltre avere profili complementari e possedere conoscenze in campo scientifico e pratico. La composizione del gruppo di esperti deve rispecchiare un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.

(5)

Il rappresentante della Commissione nel gruppo di esperti deve avere la facoltà di invitare esperti od osservatori con esperienza in un settore specifico a partecipare ai lavori del gruppo.

(6)

Occorre stabilire regole per la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (3).

(7)

È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo di esperti siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»

È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole» (di seguito «il gruppo di esperti»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo di esperti ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:

a)

attuazione, monitoraggio e valutazione del programma «Frutta nelle scuole» istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), fornendole consulenza;

b)

elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi materia relativa all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole».

2.   Il presidente del gruppo di esperti può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo di esperti consta di dieci membri. La sua composizione rispecchia un adeguato equilibrio geografico all’interno dell’Unione europea.

2.   I membri del gruppo di esperti sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti:

a)

che possiedono competenze in materia di alimentazione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali e sociali e valutazione;

b)

che hanno un profilo adatto per consigliare la Commissione in merito all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole»;

c)

che hanno risposto a un invito a presentare candidature.

3.   La Commissione può inoltre redigere un elenco di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti del gruppo di esperti benché, nell’ambito della procedura di selezione, fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione all’interno del medesimo. A tale elenco sarà possibile attingere per la nomina dei membri supplenti del gruppo di esperti.

4.   I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri indipendenti da qualunque influenza esterna.

5.   I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.

6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nel pubblico interesse e attestano l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, prima di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa essere ritenuto tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno.

8.   I nominativi dei membri del gruppo e i nominativi contenuti nell’elenco di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro dei gruppi di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

2.   Un rappresentante della Commissione può partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. Tale rappresentante ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti od osservatori con competenze specifiche su un tema iscritto all’ordine del giorno del gruppo di esperti.

3.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

4.   Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti.

5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice, basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (5).

6.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento, l’ordine del giorno, i verbali, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo di esperti.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2.   I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi prestati.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Allegato III del documento SEC(2005) 1004 del 27.7.2005.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/101


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che conferisce all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101, 103 e 302 nel periodo precedente all’adesione

(2009/987/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), in particolare gli articoli 18 e 186,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (in appresso «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (in appresso «le modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 35,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione.

(2)

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 autorizzano la Commissione a conferire poteri di gestione ai paesi beneficiari e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l’assistenza finanziaria dell’UE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l’accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

(4)

Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e dall’articolo 35 delle modalità d’esecuzione.

(5)

Il 4 marzo 2008 tra il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Commissione delle Comunità europee è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

(6)

Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dell’IPA (in appresso «programma IPARD»), approvato con decisione C(2008) 677 della Commissione, del 25 febbraio 2008, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006, e dell’articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento.

(7)

L’accordo settoriale concluso il 29 gennaio 2009 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome e per conto della Comunità europea, e il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per conto dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

(8)

Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 23 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 7041 della Commissione.

(9)

In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia IPARD e l’autorità di audit.

(10)

Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come fondo nazionale un organismo centrale di tesoreria all’interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

(11)

Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come agenzia IPARD l’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

(12)

Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come autorità di gestione l’Autorità di gestione all’interno del ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e dell’economia delle acque, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

(13)

Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

(14)

L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

(15)

L’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, e l’Autorità di gestione, che funge da autorità di gestione, saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate dall’ordinatore nazionale, sulle quattro previste nel programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali», come stabilito nel programma.

(16)

Il 22 ottobre 2008 e il 24 febbraio 2009 le autorità nazionali hanno trasmesso alla Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale. La Commissione ha approvato l’elenco il 17 aprile 2009.

(17)

Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

(18)

Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi previsti all’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento a condizione che si esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.

(19)

In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall’ordinatore nazionale.

(20)

Pur tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si fondano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.

(21)

Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.

(22)

Il rispetto da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia delle condizioni previste dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

(23)

Dalla valutazione è risultato che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispetta le suddette condizioni per le misure 101, 103 e 302.

(24)

È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, e all’articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 101, 103 e 302 del programma per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.   Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007.

Articolo 2

La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia per la gestione delle misure 101, 103 e 302 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA:

a)

ordinatore nazionale;

b)

fondo nazionale;

c)

struttura operativa per la componente V dell’IPA:

autorità di gestione,

agenzia IPARD.

Articolo 3

1.   I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.

2.   Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1.   Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.

2.   Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

Articolo 5

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con lettere n. 08-44/82 del 22 ottobre 2008 e n. 08-77/16 del 24 febbraio 2009, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 21 novembre 2008 con il numero A/31025 e il 24 marzo 2009 con il numero A/7937.

Articolo 6

1.   La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

2.   La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l’attuazione della presente decisione, che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/104


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che designa l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008

[notificata con il numero C(2009) 10155]

(2009/988/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), il mandato dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) comprende, tra l’altro, il coordinamento delle operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in conformità delle norme dell’Unione europea.

(3)

È quindi opportuno designare l’ACCP quale organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) è l’organismo designato per:

a)

trasmettere notifiche, con copia alla Commissione, del rifiuto di autorizzare sbarchi o trasbordi da parte di pescherecci di paesi terzi allo Stato o agli Stati di bandiera e, se del caso, copia di tali notifiche alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

su richiesta della Commissione, prevedere la realizzazione di controlli in loco, per proprio conto o in cooperazione con la Commissione, al fine di verificare l’effettiva attuazione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)

comunicare agli Stati membri e agli Stati di bandiera, con copia alla Commissione, qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione che risulti pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco dell’Unione europea delle navi INN, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

d)

trasmettere rapporti di avvistamento a tutti gli Stati membri, con copia alla Commissione e, se del caso, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

e)

trasmettere al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, con copia alla Commissione, le informazioni comunicate da uno Stato membro in risposta a un rapporto di avvistamento elaborato da una parte contraente di detta organizzazione regionale di gestione della pesca in relazione a un peschereccio di detto Stato membro, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 2

L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


Rettifiche

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/105


Rettifica del regolamento (CE) n. 1050/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 6 novembre 2009 )

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1050/2009:

1)

pagina 10, al punto 1, con riferimento all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, all'intersezione:

a)

Azossistrobina — Numero di codice 0244000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,2»;

b)

Azossistrobina — Numero di codice 0255000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,2»;

c)

Indoxacarb, come somma degli isomeri S e R (F) — Numero di codice 0255000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,02 (*)»;

d)

Ioxinil, e relativi esteri espressi in ioxinil (F) — Numero di codice 0211000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,05 (*)»;

e)

Tiacloprid (F) — Numero di codice 0255000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,02 (*)»;

2)

pagina 30, al punto 2, lettera a), punto i), con riferimento alla parte A dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, all'intersezione:

a)

Fluopicolide — Numero di codice 0152000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,01 (*)»;

b)

Fluopicolide — Numero di codice 0211000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,02»;

c)

Fluopicolide — Numero di codice 0234000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,01 (*)»;

d)

Fluopicolide — Numero di codice 0244000:

anziché:

«»,

leggi:

«0,01 (*)»;

3)

pagina 52, al punto 2, lettera b), con riferimento alla parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005:

a)

anziché

:

«Famoxadone»,

leggi

:

«Fenbutatin ossido (F)»;

b)

anziché

:

«Fenbutatin ossido (F)»,

leggi

:

«Famoxadone»;

c)

all'intersezione Trifloxystrobin — Numero di codice 0154080:

anziché:

«0,02 (*)»,

leggi:

«2».