ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.328.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
15 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/947/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

39

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

40

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

41

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

42

 

*

Decisione 2009/949/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol

48

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1218/2009 della Commissione, del 14 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 

*

Regolamento (UE) n. 1219/2009 della Commissione, del 14 dicembre 2009, recante modalità di applicazione, per il 2010, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti baby beef originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro

52

 

*

Regolamento (UE) n. 1220/2009 della Commissione, del 14 dicembre 2009, recante centodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

66

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/950/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione, del 4 dicembre 2009, che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

69

 

 

2009/951/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2009) 9870]  ( 1 )

70

 

 

2009/952/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2008/855/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2009) 9909]  ( 1 )

76

 

 

2009/953/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 9906]  ( 1 )

78

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (2). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(3)

Proseguire la politica di apertura del mercato comunitario alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(4)

È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità, abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e agevolare maggiormente l’accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(5)

Le misure in questione sono proposte nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, data la situazione specifica dei Balcani occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(6)

In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’UE e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all’impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)

Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale autonoma.

(8)

La Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU (1999) e sottoposto a un’amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(9)

Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo costituiscono ciascuno territori doganali distinti.

(10)

La Comunità ha concluso con la Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili (3).

(11)

L’Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro dovrebbero continuare a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento solo nella misura in cui esso preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità e tali paesi.

(12)

Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(13)

A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.

(14)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(15)

I regimi di importazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita nel concederli ai sensi del presente regolamento. È opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 3.

3.   I prodotti originari dell’Albania, della Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità e questi paesi.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 1, sottosezione 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b)

impegno, da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000; e

c)

impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

2.   Fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

1.   Per i prodotti della pesca e i vini elencati nell’allegato I e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 11 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 11 475 tonnellate viene ripartito tra i paesi e territori beneficiari nel modo seguente:

a)

1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «baby-beef» originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «babybeef» originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dell’Albania.

Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (6).

3.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

a)

12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

4.   In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby beef» e allo zucchero

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Articolo 5

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 6

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 7

Delega di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all’articolo 4, in particolare:

a)

le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b)

gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7) (il «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 9

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

a)

comunicato le proprie intenzioni al comitato;

b)

invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o i paesi e territori beneficiari a osservare l’articolo 2, paragrafo 1;

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte di un paese o territorio beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2.   Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria, previa consultazione del comitato, oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(2)  Cfr. allegato III.

(3)  GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

50 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

110 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

75 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro (6), territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine nn. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513.

(4)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

(5)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

(6)  L’accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari del Montenegro è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine 09.1514.


ALLEGATO II

Definizione dei prodotti di «baby-beef» di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

 

 

Animali vivi della specie bovina:

 

 

– altri:

 

 

– – delle specie domestiche:

 

 

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – altri:

 

11

21

31

91

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – – altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – altri:

 

21

91

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

– in carcasse o mezzene:

 

91

– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

 

 

– altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– – Quarti detti «compensati»:

 

91

– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– – Busti e quarti anteriori:

 

91

– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– – Selle e quarti posteriori:

 

91

– Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.


ALLEGATO III

Regolamento abrogato

ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

(GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

(GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione

(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione

(GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio

(GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione

(GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio

(GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione

(GU L 122 dell’8.5.2008, pag. 7).

 


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2007/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il trattato prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato.

(3)

Taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato I del trattato.

(4)

È necessario prevedere misure connesse con la politica agricola comune e con la politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 33 del trattato e, dall'altro, di prendere in considerazione in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 37 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli.

(5)

Secondo il trattato, le politiche agricola e commerciale sono politiche comunitarie. Per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli a una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi.

(6)

È opportuno tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4).

(7)

Alcune merci non comprese nell'allegato I del trattato ed elencate nell'allegato II del presente regolamento sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune. Pertanto, l'imposta loro applicabile all'importazione deve, da un lato, compensare la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e, dall'altro, garantire la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli.

(8)

Nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un'imposta che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati. È pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte dell'imposta complessiva che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati.

(9)

Inoltre, è opportuno mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo dell'imposta applicabile alle merci e l'imposta applicabile ai prodotti di base importati allo stato originario.

(10)

Per non appesantire le formalità amministrative è opportuno non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità.

(11)

È opportuno che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi. A tale effetto è opportuno che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa.

(12)

Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune riduzioni degli elementi agricoli nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità. Le suddette riduzioni sono stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali. È pertanto necessario che tali importi ridotti siano convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso di cambio utilizzato per la conversione degli importi non ridotti.

(13)

Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune concessioni entro i limiti di contingenti concernenti sia la protezione agricola sia la protezione non agricola, ovvero la protezione non agricola è soggetta a riduzioni a seguito di tali accordi. È necessario che la gestione della parte non agricola della protezione sia soggetta alle stesse norme di gestione della parte agricola della protezione.

(14)

Occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agricola comune. Queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale. È pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

(15)

Gli articoli 162, 163 e 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), prevedono la concessione di tali restituzioni. Le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007. È opportuno che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per prodotti agricoli esportati allo stato originario. Per contro, le modalità d'applicazione di tale regime sono decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; esse devono quindi essere stabilite su una base comune.

(16)

In particolare, è opportuno garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.

(17)

La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.

(18)

Il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente. Questo rischio si presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie.

(19)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento.

(20)

La distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato e merci non comprese in tale allegato è un criterio proprio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa. La situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilmente diversa. È quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato possano applicarsi, mutatis mutandis, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato.

(21)

Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche siano considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di certi prodotti agricoli al regime del perfezionamento.

(22)

Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole è opportuno prevedere, nei successivi esercizi finanziari, gli stanziamenti destinati a far sì che le merci non comprese nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore. È opportuno altresì garantire un controllo globale, elaborando nel contempo una procedura elastica, in base a un bilancio previsionale riesaminato regolarmente, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette a un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficiano di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo. È opportuno infine tener conto della situazione del mercato comunitario dei prodotti di base in questione e garantire quindi una gestione prudente di tali quantitativi.

(23)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui all'allegato II.

Articolo 2

1.   Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a)

«prodotti agricoli», i prodotti compresi nell'allegato I del trattato,

b)

«merci», i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, il termine «merci» utilizzato al capo III come pure all'articolo 12, si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi nell'allegato XX del regolamento «unico OCM».

2.   Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:

a)   «elemento agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato I o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'articolo 14;

b)   «elemento non agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito alla lettera a);

c)   «prodotto di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato I o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.

Articolo 3

Il presente regolamento può anche applicarsi, per quanto riguarda gli scambi preferenziali, a taluni prodotti agricoli.

L'elenco di tali prodotti agricoli sottoposti alle norme che disciplinano gli scambi di merci è in questo caso stabilito dall'accordo in questione.

CAPO II

IMPORTAZIONE

SEZIONE I

Scambi con i paesi terzi

Articolo 4

1.   Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato II si applicano i tassi dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato «elemento fisso», e da un importo specifico fissato in euro, denominato «elemento agricolo».

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 11, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 4 non può eccedere tale importo.

Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9).

2.   Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.

SEZIONE II

Scambi preferenziali

Articolo 6

1.   L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.

Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:

a)

l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;

b)

il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;

c)

qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfetari.

2.   Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.

3.   I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Esse comprendono in particolare, ove necessario:

a)

l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione dei regimi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo;

b)

le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico;

c)

l'elenco dei prodotti di base.

5.   Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

6.   La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

1.   Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II.

2.   Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

a)

i prodotti che beneficiano di tali riduzioni;

b)

i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori;

c)

gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo.

3.   Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III

ESPORTAZIONE

Articolo 8

1.   All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo il regolamento «unico OCM».

Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti a un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.

2.   L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

a)

dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

b)

della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.

L'elenco è adottato conformemente al regolamento «unico OCM».

3.   Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

4.   Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, a norma dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.

Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e in particolare le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.

Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

5.   Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori.

6.   L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 9

Se in forza del regolamento «unico OCM» in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato I, secondo la procedura di cui all’ articolo 16, paragrafo 2, possono essere adottate misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, le clausole di salvaguardia applicabili all'importazione dei prodotti agricoli interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato II.

Ai fini della valutazione di tali turbative, saranno prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

Articolo 11

1.   Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato III, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura, a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.

2.   I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.

3.   I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Queste modalità riguardano in particolare:

a)

le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura;

b)

gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura.

Articolo 12

1.   L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo è subordinata a un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni e tenendo conto, in particolare, dei volumi prevedibili di esportazione delle merci interessate e della situazione del mercato interno ed esterno dei relativi prodotti di base. Detto bilancio e le relative quantità sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.

Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, organizzazione comune di mercato per organizzazione comune di mercato, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Il termine «prodotti di base» utilizzato al presente articolo si riferisce ai prodotti elencati per codice NC nella tabella dell'allegato I, compresa unicamente la nota 1 relativa ai cereali.

2.   La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo diverso da quello previsto al paragrafo 1, secondo comma, e quindi non assoggettata all'imposta di cui all'articolo 4 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

Articolo 13

1.   La tabella 2 dell'allegato II può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.

2.   La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 14

Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell'articolo 7, non è fondata sul contenuto reale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (10).

Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.

2.   Può essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica.

Articolo 16

1.   La Commissione è assistita da un «comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I» («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 17

Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate al regolamento «unico OCM», allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 18

I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 20

Il regolamento (CE) n. 3448/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 21

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata a un'ulteriore decisione del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(3)  V. allegato IV.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(10)  GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata all'importazione una compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità  (1)

Codice NC

Designazione dei prodotti agricoli

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

ex 0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

0709 90 60

Granoturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

Capitolo 10

Cereali (2)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1703

Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero


(1)  Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II.

(2)  Esclusi la spelta destinata alla semina codice NC 1001 90 10, il frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina — codice NC 1001 90 91 —, l'orzo destinato alla semina — codice NC 1003 00 10 —, il granturco destinato alla semina codici NC da 1005 10 11 a 1005 10 90, il riso destinato alla semina codice NC 1006 10 10 e il sorgo ibrido destinato alla semina codice NC 1007 00 10.


ALLEGATO II

Tabella 1

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

0403 10 51 a 0403 10 99

– Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0403 90 71 a 0403 90 99

– Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0405 20 10 a 0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore al 75 %

0710 40 00

Granturco dolce (crudo o cotto al vapore o in acqua), congelato

0711 90 30

Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90 10

– Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus anche preparato, ad esclusione delle paste farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forme di fiocchi, grani, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi o altri grani lavorati ( escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'acido o nell'acido acetico

2004 10 91

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2005 20 10

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, altrimenti preparati o conservati senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta

2101 30 99

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta

2102 10 31 e 2102 10 39

Lieviti di panificazione, anche secchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202 90 91 e 2202 90 95 e 2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi che rientrano nel codice NC 2009, contenenti prodotti che rientrano nei codici da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti che rientrano nei codici NC 0401 a 0404

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-Glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli a base di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

3302 10 29

Altri, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 %, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21

ex 3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine

ex 3505 10

Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44


Tabella 2

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine, gregge e semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10 90

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine, non greggia;

0505 90

– Altri

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse dalle gregge

1212 20 00

Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, escluse quelle utilizzate in medicina o destinate all'alimentazione umana

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

1302 19 80

Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio

ex 1302 20

Pectati

1302 31 00

Agar-agar, anche modificati

1302 32 10

Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515 90 11

Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati sotto vuoto o in gas inerti o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce n. 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominate né comprese altrove, ad esclusione degli oli che rientrano nei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39

1520 00 00

Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2001 90 60

Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 11 10

– Burro di arachidi

2008 91 00

– Cuori di palma

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 e 2101 30 99

2102 10

Lieviti vivi

2102 10 10

– Lieviti di coltura

2102 10 90

– Altri lieviti, ad esclusione dei lieviti di panificazione

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex 2106

Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90

– – altre

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

2106 90 92

– – Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido fecola

2201 10

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi che rientrano nel codice NC 2009, non contenenti prodotti dei codici NC 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

ex 2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol, non ottenuto da prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato; acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche

2402

Sigari, anche spuntati, sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

3301 90 21

Oleoresine di estrazione di liquirizia e di luppolo

3301 90 30

Oleoresine di estrazione diverse dalle oleoresine di estrazione di liquirizia e di luppolo

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol,

3302 10 21

– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5 %, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali


ALLEGATO III

Codice NC

Designazione delle merci

da 0403 10 51 a 0403 10 99

Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

1517 10 10

Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90 10

Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diversi dai prodotti del codice NC 2600

2905 43 00

Mannitolo:

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo):

 

– in soluzione acquosa:

2905 44 11

– – contenente del D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

– – altro

 

– altro:

2905 44 91

– – contenente di D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

– – altro

3505 10 10

Destrina

3505 10 90

Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina, eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati,

 

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 20 10

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25 %

3505 20 30

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 55 %

3505 20 50

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %

3505 20 90

– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore all'80 %

3809 10

Agenti di apertura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per es.: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industria simili, o non nominati né compresi altrove, a base sostanza amidacee:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

(GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1097/98 del Consiglio

(GU L 157 del 30.5.1998, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione

(GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28)

Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio

(GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3448/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2 bis

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafi da 3 a 6

Articolo 8, paragrafi da 3 a 6

Articoli 9 e 10

Articoli 9 e 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, secondo e terzo comma

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato II

Allegato C

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole della Comunità economica europea (2), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d’informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione a livello della Comunità.

(3)

Le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per rilevare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico.

(4)

I dati raccolti dovrebbero provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; tali dati dovrebbero rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell’azienda agricola, essere rilevati presso le singole aziende e resi disponibili il più rapidamente possibile, in base a definizioni identiche e a uno stesso modello di presentazione, di cui la Commissione possa servirsi in ogni momento, nelle forme più dettagliate.

(5)

Tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d’informazione contabile agricola, («rete d’informazione»), che si avvalga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria.

(6)

Per ottenere risultati contabili sufficientemente omogenei a livello comunitario è opportuno, in particolare, ripartire le aziende contabili per circoscrizioni e classi di aziende, sulla base di una stratificazione del campo d’osservazione fondata sulla tipologia comunitaria delle aziende agricole definita dal regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (4).

(7)

Le circoscrizioni della rete d’informazione dovrebbero essere per quanto possibile identiche a quelle considerate ai fini della presentazione di altri dati regionali essenziali per l’orientamento della politica agricola comune.

(8)

Per motivi di gestione è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l’elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, su richiesta di uno Stato membro.

(9)

Il campo di osservazione della rete di dati dovrebbe comprendere tutte le aziende agricole di una certa dimensione economica, indipendentemente da qualsiasi attività esterna intrapresa dall’operatore; esso dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce dei nuovi dati forniti dall’indagine sulla struttura delle aziende agricole.

(10)

Le aziende contabili dovrebbero essere scelte conformemente alle norme fissate nell’ambito di un piano di selezione inteso a fornire un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione.

(11)

Sulla base dell’esperienza acquisita, è opportuno che le principali decisioni concernenti la selezione delle aziende contabili, in particolare l’elaborazione del piano di selezione, vengano adottate a livello nazionale; conseguentemente, la responsabilità di questa operazione dovrebbe essere affidata a un organo nazionale. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri aventi più circoscrizioni di mantenere i comitati regionali.

(12)

L’organo di collegamento nazionale dovrebbe assumere una funzione essenziale nella gestione della rete d’informazione.

(13)

Nel selezionare le aziende agricole, nonché in sede di esame critico e di valutazione dei dati raccolti, è necessario fare riferimento a dati provenienti da altre fonti d’informazione.

(14)

È opportuno fornire agli agricoltori l’assicurazione che i dati contabili della loro azienda e ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali, o per fini diversi da quelli previsti nel presente regolamento, né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola.

(15)

Per accertarsi dell’obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione dovrebbe essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, ove lo ritenga necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti.

(16)

La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di porre in essere la politica agricola comune e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi informatizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e delle attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari.

(17)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELLA COMUNITÀ

Articolo 1

1.   Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d’informazione contabile agricola («rete d’informazione»).

2.   La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare:

a)

per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d’osservazione definito all’articolo 5;

b)

per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

3.   Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nella Comunità. Le relazioni presentate annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a)   «capo-azienda»: la persona fisica che provvede alla gestione corrente e quotidiana dell’azienda agricola;

b)   «classe di aziende»: un insieme di aziende agricole appartenenti a una stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con il regolamento (CE) n. 1242/2008;

c)   «azienda contabile»: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d’informazione;

d)   «circoscrizione»: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco delle circoscrizioni figura nell’allegato I;

e)   «dati contabili»: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l’esercizio contabile.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro, l’elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni dello Stato membro medesimo.

CAPO II

RILEVAZIONE DEI REDDITI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il presente capo si applica alla raccolta dei dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole.

Articolo 5

1.   Il campo d’osservazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica, quali definite nella tipologia comunitaria.

2.   Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:

a)

hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare a norma del paragrafo 1;

b)

sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità o sono disposti e preparati a tenere una contabilità aziendale, e che accertano che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;

c)

sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni, rappresentative del campo d’osservazione.

3.   Il numero massimo di aziende contabili è di 105 000 per la Comunità.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la dimensione economica minima e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la rete d’informazione («comitato nazionale»).

2.   Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:

a)

il piano di selezione delle aziende contabili, che precisi segnatamente la loro ripartizione per classe d’aziende e le modalità di selezione di dette aziende;

b)

il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

3.   Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d’informazione («comitato regionale»).

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 7

1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a)

informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che li riguardano e di vigilare sulla corretta applicazione di tali modalità;

b)

redigere, sottoporre all’approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:

i)

il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole;

ii)

il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;

c)

elaborare:

i)

l’elenco delle aziende contabili;

ii)

l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo, conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 10 e 15;

d)

riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state debitamente compilate;

e)

inviare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, subito dopo la loro verifica;

f)

trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d’informazione di cui all’articolo 17, e inoltrare alla Commissione le relative risposte.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 8

1.   Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.

2.   La scheda aziendale contiene i dati contabili che permettono di:

caratterizzare l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,

valutare il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti,

procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3.   La natura dei dati contabili che un’azienda deve fornire, la forma della loro presentazione, nonché le relative definizioni e istruzioni, sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 9

L’agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull’apposito elenco preparato dall’organo di collegamento l’ufficio contabile disposto a compilare la scheda della propria azienda, conformemente alle clausole del contratto di cui all’articolo 10.

Articolo 10

1.   Un contratto è concluso annualmente, sotto la responsabilità dello Stato membro, tra l’organo competente designato dalle autorità nazionali e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’articolo 9. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, contro una retribuzione forfetaria.

2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

CAPO III

RACCOLTA DEI DATI CONTABILI AI FINI DELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 11

Il presente capo si applica alla raccolta dei dati contabili ai fini dell’analisi della situazione economica delle aziende agricole.

Articolo 12

Secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, si provvede a determinare:

l’oggetto delle analisi menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b),

le modalità particolareggiate di selezione delle aziende contabili e il loro numero, da stabilire in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.

Articolo 13

1.   Ogni azienda contabile selezionata in base alle disposizioni dell’articolo 12, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale specifica, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati all’articolo 8, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di natura contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.

2.   La natura dei dati che devono figurare nelle schede aziendali specifiche, la forma della loro presentazione, nonché le relative definizioni e istruzioni, sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

3.   La scheda aziendale specifica è compilata dall’ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Articolo 14

L’agricoltore la cui azienda è stata selezionata in base alle disposizioni adottate a norma dell’articolo 12, secondo trattino, sceglie sull’apposito elenco preparato dall’organo di collegamento l’ufficio contabile disposto a compilare la scheda specifica della propria azienda secondo le clausole del contratto di cui all’articolo 15.

Articolo 15

1.   Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l’organo competente che esso ha designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali specifiche conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, contro una retribuzione forfetaria.

2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere al contratto sono adottate secondo la stessa procedura.

3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1.   È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all’articolo 1.

2.   Le persone che partecipano o hanno partecipato alla rete d’informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 17

1.   Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nel quadro del presente regolamento.

Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili, nonché le relative risposte, vengono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.

2.   Se le informazioni fornite sono insufficienti o se non giungono per tempo, la Commissione, con il concorso dell’organo di collegamento, può inviare degli esperti sul posto.

Articolo 18

1.   La Commissione è assistita dal comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola («comitato comunitario»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato comunitario è consultato allo scopo di:

a)

verificare della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell’articolo 5;

b)

analizzare e valutare dei risultati annuali ponderati della rete d’informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici complessivi.

4.   Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Nell’ottobre di ogni anno esso procede a un esame dell’evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base delle rilevazioni aggiornate della rete d’informazione.

Esso viene tenuto regolarmente al corrente circa l’attività della rete d’informazione.

5.   Il presidente convoca le riunioni del comitato comunitario.

Alle mansioni di segreteria del comitato comunitario provvede la Commissione.

Articolo 19

1.   Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

a)

le spese della rete d’informazione risultanti dalle retribuzioni forfetarie degli uffici contabili per l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 10 e 15;

b)

tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per la raccolta, la verifica, l’elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.

2.   Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio della Comunità.

Articolo 20

Il regolamento n. 79/65/CEE è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).

(2)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(3)  V. allegato II.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)

Belgio

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles-Brussel

3.

Wallonie

Bulgaria

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione fino al 31 dicembre 2009.

Repubblica ceca

Forma un'unica circoscrizione

Danimarca

Forma un'unica circoscrizione

Germania

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonia

Forma un'unica circoscrizione

Irlanda

Forma un'unica circoscrizione

Grecia

1.

Μακεδονία - Θράκη

2.

Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη

Spagna

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francia

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Italia

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia-Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Cipro

Forma un'unica circoscrizione

Lettonia

Forma un'unica circoscrizione

Lituania

Forma un'unica circoscrizione

Lussemburgo

Forma un'unica circoscrizione

Ungheria

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

Forma un'unica circoscrizione

Paesi Bassi

Forma un'unica circoscrizione

Austria

Forma un'unica circoscrizione

Polonia

1.

Pomorze e Mazury

2.

Wielkopolska e Śląsk

3.

Mazowsze e Podlasie

4.

Małopolska e Pogórze

Portogallo

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Romania

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovenia

Forma un'unica circoscrizione

Slovacchia

Forma un'unica circoscrizione

Finlandia

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Svezia

1.

Pianure della Svezia centrale e meridionale

2.

Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale

3.

Zone della Svezia settentrionale

Regno Unito

1.

England - North Region

2.

England - West - Region

3.

England - East Region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio

(GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65)

 

Atto di adesione del 1972, Allegato I, punto II.A.4 e Allegato II, punto II.D.1

(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59 e pag. 125)

 

Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio

(GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47)

 

Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio

(GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1)

 

Atto di adesione del 1979, Allegato I, punti II.A e II.G.

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64 e pag. 87)

 

Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio

(GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio

(GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4)

 

Atto di adesione del 1985, Allegato I, punto XIV.(i)

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 235)

 

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio

(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

limitatamente al punto 2 dell’allegato

Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio

(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

limitatamente all’allegato XVI

Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.A.I

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 117)

 

Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio

(GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 1 dell’allegato II

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.A.1

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346)

 

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio

(GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione

(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'allegato, capitolo 5, sezione A, punto 1

Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione

(GU L 329 del 14.12.2007, pag. 5)

 


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento n. 79/65/CEE

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafi 4 e 5

Articolo 21, primo e secondo comma

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 21, terzo comma

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 21

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/947/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) (l’accordo) conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 7 luglio 2009, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/741/CE del Consiglio (3).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 25 ottobre 2005 (GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 56).

(2)  GU L 265 del 9.10.2009, pag. 25.

(3)  GU L 265 del 9.10.2009, pag. 24.


ACCORDI

Consiglio

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/40


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

Il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (1), che il Consiglio ha deciso di concludere il 27 novembre 2008 (2), è entrato in vigore il 1o giugno 2009, essendo stata completata, in data 5 maggio 2009, l'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure previste all'articolo 7 di detto protocollo.


(1)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.

(2)  Ibidem pag. 51.


15.12.2009   

IT

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L 328/41


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), che il Consiglio ha deciso di concludere il 19 ottobre 2009 (2), è entrato in vigore il 1o dicembre 2009, essendo stata completata, in data 30 novembre 2009, l'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure previste all'articolo 2 di detto accordo.


(1)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 23.

(2)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 22.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/42


DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il programma dell’Aia (1) per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, che è stato approvato dal Consiglio europeo riunitosi il 4 e 5 novembre 2004, prevede che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di legiferare in materia di conflitti di giurisdizione per aumentare l’efficacia dell’azione penale, garantendo al contempo la corretta amministrazione della giustizia, in modo da completare il programma globale di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione quadro dovrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri. La decisione quadro intende pertanto prevenire la violazione del principio «ne bis in idem», quale enunciato all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2) e quale interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(4)

Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un’efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione, ad esempio mediante rinvio del caso a Eurojust quando le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un consenso. Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli.

(5)

L’autorità competente di uno Stato membro, qualora abbia fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro per gli stessi fatti in cui sono implicate la stessa persona e che potrebbe dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri, dovrebbe prendere contatto con l’autorità competente dell’altro Stato membro. La questione dell’eventuale sussistenza di fondati motivi dovrebbe essere esaminata unicamente dall’autorità contattante. Fondati motivi potrebbero tra l’altro includere i casi in cui l’indagato o l’imputato adduca, fornendo dettagli, di essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro o una pertinente richiesta di assistenza giudiziaria reciproca da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro riveli la possibile esistenza di siffatto procedimento penale parallelo ovvero l’autorità di polizia fornisca informazioni in tal senso.

(6)

Il processo di scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe basarsi sullo scambio obbligatorio di una serie specifica minima di informazioni, che dovrebbero essere sempre fornite. Le informazioni in questione dovrebbero segnatamente facilitare il processo destinato a garantire la corretta identificazione delle persone interessate e della natura e fase dei rispettivi procedimenti paralleli.

(7)

L’autorità competente che sia stata contattata da un’autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe avere l’obbligo generale di rispondere alla richiesta presentata. L’autorità contattante è incoraggiata a stabilire un termine entro il quale l’autorità contattata dovrebbe rispondere, se possibile. La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell’intera procedura di presa di contatto.

(8)

Il contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe essere il principio informatore della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità siano competenti ad agire in virtù della presente decisione quadro, in ottemperanza al principio dell’autonomia procedurale nazionale, purché tali autorità abbiano la competenza per intervenire e decidere in conformità alle disposizioni della stessa decisione quadro.

(9)

Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che possono comprendere quelli che figurano negli orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust ed elaborati a uso degli operatori del settore, e tenere in conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova l’indagato o l’imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadinanza o la residenza dell’indagato o dell’imputato, gli interessi rilevanti dell’indagato o dell’imputato, gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l’ammissibilità degli elementi probatori o possibili ritardi.

(10)

L’obbligo per le autorità competenti di procedere a consultazioni dirette al fine di raggiungere un consenso nel contesto della presente decisione quadro non dovrebbe escludere la possibilità che tali consultazioni dirette si svolgano con l’assistenza di Eurojust.

(11)

Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. Finché non sia raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter proseguire un procedimento penale per qualsiasi reato che rientri nella loro giurisdizione nazionale.

(12)

Poiché l’obiettivo stesso della presente decisione quadro è quello di prevenire procedimenti penali paralleli superflui che potrebbero risultare in una violazione del principio «ne bis in idem», la sua applicazione non dovrebbe dar luogo ad un conflitto nell’esercizio della giurisdizione che altrimenti non si verificherebbe. Nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia il principio di obbligatorietà dell’azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, dovrebbe essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto quando ogni Stato membro garantisce l’azione penale in relazione ad un determinato reato.

(13)

In caso di raggiungimento di un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, le autorità competenti dell’altro Stato membro dovrebbero agire in modo compatibile con tale consenso.

(14)

Poiché Eurojust è particolarmente adatta a fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione, sottoporre un caso ad Eurojust dovrebbe essere una misura abituale quando non sia stato possibile raggiungere un consenso. Occorre notare che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (3) («decisione Eurojust»), modificata da ultimo dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust (4), Eurojust deve essere informata di ogni caso in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione e che un caso può essere sottoposto ad Eurojust in qualsiasi momento se almeno un’autorità competente coinvolta nelle consultazioni dirette lo ritiene opportuno.

(15)

La presente decisione quadro non pregiudica i procedimenti ai sensi della Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972, nonché eventuali altri accordi riguardanti il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri.

(16)

La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro.

(17)

La presente decisione quadro si limita a stabilire disposizioni sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri e pertanto lascia impregiudicato il diritto delle persone di sostenere che l’azione penale nei loro confronti debba essere esercitata nella propria o in un’altra giurisdizione, qualora tale diritto sia contemplato dalla legislazione nazionale.

(18)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (5), dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro.

(19)

Nell’effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell’Unione europea diversa dalla loro lingua ufficiale.

(20)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1.   L’obiettivo della presente decisione quadro è promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

2.   Tale più stretta cooperazione è volta a:

a)

prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio «ne bis in idem»; e

b)

raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, la presente decisione quadro stabilisce un quadro concernente:

a)

una procedura per stabilire contatti tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di confermare l’esistenza di procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona;

b)

lo scambio d’informazioni, attraverso consultazioni dirette, tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, qualora esse siano già a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali paralleli, al fine di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli.

2.   La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti contemplati dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (6).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«procedimenti paralleli» procedimenti penali, compresa sia la fase preprocessuale che quella processuale, condotti in due o più Stati membri per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona;

b)

«autorità competente» l’autorità giudiziaria o altra autorità che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro;

c)

«autorità contattante» l’autorità competente di uno Stato membro che contatta l’autorità competente di un altro Stato membro per confermare l’esistenza di procedimenti paralleli;

d)

«autorità contattata» l’autorità competente cui l’autorità contattante chiede di confermare l’esistenza di procedimenti penali paralleli.

Articolo 4

Determinazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri determinano le autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra autorità.

2.   In conformità del paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le autorità che, a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può designare, se necessario a motivo dell’organizzazione del proprio sistema interno, una o più autorità centrali incaricate della trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 5 e/o di coadiuvare le autorità competenti nel processo di consultazione. Gli Stati membri che intendano avvalersi della possibilità di designare una o più autorità centrali ne informano il segretariato generale del Consiglio.

4.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

CAPO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Obbligo di prendere contatto

1.   L’autorità competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con l’autorità competente dell’altro Stato membro per confermare l’esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare consultazioni dirette secondo quanto previsto all’articolo 10.

2.   Se non conosce l’identità dell’autorità competente da contattare, l’autorità contattante compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere gli estremi di tale autorità competente.

3.   La procedura di contatto non si applica qualora le autorità competenti che conducono procedimenti paralleli siano già state informate dell’esistenza di tali procedimenti mediante qualsiasi altro mezzo.

Articolo 6

Obbligo di rispondere

1.   L’autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall’autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo, e comunica all’autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l’autorità contattante abbia informato l’autorità contattata che l’indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest’ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.

2.   Se non può fornire una risposta entro il termine stabilito dall’autorità contattante, l’autorità contattata informa prontamente l’autorità contattante delle relative ragioni, indicando il termine entro il quale fornirà le informazioni richieste.

3.   Se l’autorità che è stata contattata dall’autorità contattante non è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, essa trasmette senza indebito ritardo la richiesta di informazione all’autorità competente e ne informa l’autorità contattante.

Articolo 7

Mezzi di comunicazione

Le autorità contattante e contattata comunicano con mezzi che consentano di conservare una traccia scritta.

Articolo 8

Informazioni minime da fornire nella richiesta

1.   Nel presentare una richiesta a norma dell’articolo 5, l’autorità contattante fornisce le seguenti informazioni:

a)

gli estremi dell’autorità competente;

b)

una descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione;

c)

tutti gli elementi rilevanti in merito all’identità dell’indagato o imputato e, se del caso, in merito alle vittime;

d)

la fase in cui si trova il procedimento penale; e

e)

se del caso, informazioni in merito alla pena detentiva preventiva o custodia cautelare cui è sottoposto l’indagato o imputato.

2.   L’autorità contattante può fornire ulteriori informazioni pertinenti in relazione al procedimento penale in corso nel suo Stato membro, per esempio su eventuali difficoltà incontrate in tale Stato.

Articolo 9

Informazioni minime da fornire nella risposta

1.   La risposta dell’autorità contattata ai sensi dell’articolo 6 contiene le seguenti informazioni:

a)

se è in corso o si è svolto un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta di informazioni presentata dall’autorità contattante e se è implicata la stessa persona;

in caso di risposta affermativa alla lettera a):

b)

gli estremi dell’autorità competente; e

c)

la fase in cui si trova il procedimento o, ove sia stata adottata una decisione finale, la natura di tale decisione finale.

2.   L’autorità contattata può fornire ulteriori informazioni pertinenti sul procedimento penale in corso o svoltosi nel suo Stato membro, in particolare su eventuali fatti connessi oggetto del procedimento penale in detto Stato.

CAPO 3

CONSULTAZIONI DIRETTE

Articolo 10

Obbligo di procedere a consultazioni dirette

1.   Quando è accertata l’esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

2.   Durante il periodo delle consultazioni dirette, le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sui provvedimenti procedurali importanti che hanno adottato nei procedimenti.

3.   Nel corso delle consultazioni dirette, le autorità competenti che vi partecipano rispondono ogniqualvolta sia ragionevolmente possibile alle richieste di informazioni formulate da altre autorità competenti partecipanti. Tuttavia, un’autorità competente che riceva la richiesta da parte di un’altra autorità competente di fornire informazioni specifiche che potrebbero arrecare pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza ovvero compromettere la sicurezza di una persona non è tenuta a fornire dette informazioni.

Articolo 11

Procedura per raggiungere un consenso

Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell’articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti.

Articolo 12

Cooperazione con Eurojust

1.   La presente decisione quadro è complementare e non pregiudica la decisione Eurojust.

2.   Se non è stato possibile raggiungere un consenso ai sensi dell’articolo 10, la questione è, se del caso, sottoposta a Eurojust da qualsiasi autorità competente degli Stati membri interessati qualora Eurojust sia competente in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione Eurojust.

Articolo 13

Informazioni sui risultati del procedimento

Se nel corso delle consultazioni dirette in conformità dell’articolo 10 è stato raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro informa la rispettiva autorità competente o le rispettive autorità competenti dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri dei risultati del procedimento.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Lingue

1.   Ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione da depositare presso il segretariato generale del Consiglio quali lingue, tra le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, possono essere usate nel corso della procedura di presa di contatto in conformità del capo 2.

2.   Le autorità competenti possono convenire di usare qualunque lingua nell’ambito delle loro consultazioni dirette in conformità dell’articolo 10.

Articolo 15

Relazione con altri strumenti giuridici e altre intese

1.   Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri possono:

a)

continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente decisione quadro,

b)

concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro.

2.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non pregiudicano in alcun caso le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Articolo 16

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 15 giugno 2012.

Entro il 15 giugno 2012 gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 17

Relazione

Entro il 15 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro, eventualmente accompagnata da proposte legislative.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(4)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

(5)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/48


DECISIONE 2009/949/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (1) («lo statuto»), in particolare l’articolo 44,

vista l’iniziativa della Repubblica ceca,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

vista la revisione della retribuzione degli agenti di Europol effettuata dal consiglio di amministrazione di Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della revisione della retribuzione degli agenti di Europol, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

(2)

Il periodo di revisione dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 giustifica un aumento dell’1,2 % delle retribuzioni per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(3)

Spetta al Consiglio, il quale delibera all’unanimità, adeguare gli stipendi base e le indennità degli agenti di Europol sulla base della revisione,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

A decorrere dal 1o luglio 2008:

a)

all’articolo 45, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

b)

all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «1 036,76 EUR» è sostituito da «1 049,20 EUR»;

c)

all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «2 073,51 EUR» è sostituito da «2 098,39 EUR»;

d)

all’articolo 60, paragrafo 1, l’importo «276,48 EUR» è sostituito da «279,80 EUR»;

e)

nell’appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l’importo «289,03 EUR» è sostituito da «292,50 EUR»;

f)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «12 566,73 EUR» è sostituito da «12 717,53 EUR»;

g)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «2 827,52 EUR» è sostituito da «2 861,45 EUR»;

h)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 2, l’importo «16 965,09 EUR» è sostituito da «17 168,67 EUR»;

i)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «1 256,68 EUR» è sostituito da «1 271,76 EUR»;

j)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «942,53 EUR» è sostituito da «953,84 EUR»;

k)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «628,33 EUR» è sostituito da «635,87 EUR»;

l)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «502,66 EUR» è sostituito da «508,69 EUR»;

m)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «1 773,42 EUR» è sostituito da «1 794,70 EUR»;

n)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 364,57 EUR» è sostituito da «2 392,94 EUR»;

o)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 955,70 EUR» è sostituito da «2 991,17 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

(2)  Parere del 22 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/50


REGOLAMENTO (UE) N. 1218/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,4

MA

65,2

TN

90,9

TR

69,2

ZZ

68,9

0707 00 05

EG

155,5

MA

62,1

TR

85,2

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

50,3

TR

128,4

ZZ

89,4

0805 10 20

MA

44,7

TR

67,4

ZA

62,7

ZZ

58,3

0805 20 10

MA

82,4

TR

85,9

ZZ

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,8

IL

62,9

TR

74,8

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

CA

76,2

CN

83,6

MK

24,5

US

86,7

ZZ

67,8

0808 20 50

CN

90,3

TR

92,0

US

182,1

ZZ

121,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/52


REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

recante modalità di applicazione, per il 2010, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98 (2), nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e un contingente tariffario preferenziale annuo di 9 175 tonnellate di prodotti «baby beef» originari dei territori doganali della Serbia e del Kosovo (3).

(2)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4), l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5), l'accordo interinale con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (6), e l'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (7), fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650, 800 e 1 500 tonnellate.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (8) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (9) prevedono la fissazione di norme dettagliate per l'applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef».

(4)

A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina e per i territori doganali della Serbia e del Kosovo alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, è opportuno che anche le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro siano subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura rispettivamente nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro. È inoltre necessario predisporre un modello per i certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

(5)

È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (11), fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (12) stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento.

(7)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

a)

9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

b)

1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

c)

1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

d)

9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo;

e)

800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro.

I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.

Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2.   Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3.   L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro e nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 3

1.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì». Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato I.

2.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione facente riferimento al suddetto certificato.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Se per un unico certificato sono rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:

a)

annota a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato;

b)

si accerta che i titoli di importazione rilasciati con riferimento a tale certificato siano emessi lo stesso giorno.

3.   L'autorità competente può emettere titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. Il titolo è emesso immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1.   Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro o nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina.

2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o i territori doganali esportatori interessati. Detti certificati possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.

3.   L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.

Il formato del certificato è di 210 x 297 mm. La carta utilizzata ha un peso minimo di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

4.   Ogni certificato reca un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale emittente.

Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.

5.   Il certificato è valido solo se debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6.   Il certificato si considera correttamente vistato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Articolo 5

1.   Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

a)

sono riconosciuti in quanto tali dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

b)

si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c)

si impegnano a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2.   La Commissione rivede l'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se è designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla rispettiva data di emissione.

Articolo 7

Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio 2011, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», per i quali sono stati emessi titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile 2011, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.

2.   Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti riportate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(3)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

(5)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

(6)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(7)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(8)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

(9)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

(10)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(11)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

:

in bulgaro

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

in spagnolo

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

in ceco

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

in danese

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

in tedesco

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

in estone

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

in greco

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1219/2009]

:

in inglese

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

in francese

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

in italiano

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

in lettone

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

in lituano

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

in ungherese

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

in maltese

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

in olandese

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

in polacco

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

in portoghese

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

in rumeno

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

in slovacco

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

in sloveno

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

in finlandese

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

in svedese

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


ALLEGATO II

Organismi emittenti:

Repubblica di Croazia: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.

Bosnia-Erzegovina:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Territorio doganale della Serbia (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.».

Territorio doganale del Kosovo:


(1)  Escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.


ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

Comunicazione dei titoli di importazione (emessi) — Regolamento (CE) n. 1219/2009

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1219/2009

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO X

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 1219/2009

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1219/2009

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo non utilizzato

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO XI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 1219/2009

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1219/2009

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/66


REGOLAMENTO (UE) N. 1220/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

recante centodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 3 dicembre 2009 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 1o settembre, il 23 settembre e il 17 novembre 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti una serie di persone fisiche che figurano nell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione,

a nome del presidente

João Vale DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar (Pakistan)» dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa.

(2)

La voce «Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Indirizzo: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BGHFCL66R28Z352G, (b) condannato a 8 anni di reclusione in Italia il 15.7.2006. Attualmente in carcere in Italia» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Faycal Boughanemi (alias (a) Faical Boughanmi, (b) Faysal al-Bughanimi). Indirizzo: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BGHFCL66R28Z352G, (b) nel giugno 2009 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.»

(3)

La voce «Jamal Housni (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) «via Ucelli di Nemi 33, Milano, Italia», (b) «via F. De Lemene 50, Milano, Italia». Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 5236/02 R.G.N.R. del 25 novembre 2003 — 1511/02 R.G.GIP. Condannato.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Jamal Housni (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.»

(4)

La voce «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu]. Indirizzo: a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Baja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 8 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Baja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(5)

La voce «Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(6)

La voce «Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data di nascita: 3.8.1973. Luogo di nascita: Bizerta, Tunisia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 36601/2001 R.G.N.R. del 17 maggio 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Espulso dall’Italia nel 2002. Latitante» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Data di nascita: 3.8.1973. Luogo di nascita: Bizerta, Tunisia. Altre informazioni: Espulso dall’Italia nel 2002. Nel giugno 2009 si trovava in carcere in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.»

(7)

La voce «Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/69


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

con l'accordo del presidente della Commissione

del 4 dicembre 2009

che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

(2009/950/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2009 Catherine ASHTON è stata nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo dal 1o dicembre 2009 fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.

(2)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione saranno soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.

(3)

È opportuno nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che va dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Catherine ASHTON è nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che va dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione è notificata a Catherine ASHTON a cura del presidente del Consiglio europeo.

I suoi effetti decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2009.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2009) 9870]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/951/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto. Tale regolamento stabilisce inoltre le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che nel compilare o aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli dell’Unione nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità e l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i prodotti in questione esportati nell’Unione europea rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. L’allegato I della suddetta decisione stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano, mentre l’allegato II stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (4) stabilisce misure transitorie per il periodo fino al 31 dicembre 2009. Tali misure prevedono una deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 in base al quale gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento, a condizione che l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito, fra l’altro, allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti dell’Unione.

(5)

Il Canada figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Canada per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e la raccomandazione del comitato di gestione misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (5), del 17 dicembre 1998, in materia di equivalenza reciproca delle norme canadesi e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi indicano che le condizioni applicabili in Canada ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione.

(6)

La Groenlandia figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Groenlandia per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e le garanzie fornite dall’autorità competente della Groenlandia indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire la Groenlandia nell’elenco dell’allegato I della decisione 2006/766/CE.

(7)

I controlli dell’Unione negli Stati Uniti per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, hanno rilevato differenze fra le norme americane e quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi, senza però individuare gravi rischi per la salute umana, fatta eccezione per la zona di raccolta del Golfo del Messico. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno convenuto di esaminare l’equivalenza reciproca delle norme americane e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi vivi. È pertanto opportuno autorizzare temporaneamente le importazioni nell’Unione europea di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini dagli Stati Uniti, a esclusione dei molluschi bivalvi raccolti nel Golfo del Messico. Tale autorizzazione temporanea va riesaminata sei mesi dopo la sua entrata in vigore, tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’equivalenza fra le norme americane e quelle dell’Unione in materia di molluschi bivalvi.

(8)

L’Angola, l’Azerbaigian, il Benin, il Congo, l’Eritrea, Israele, il Myanmar, le Isole Salomone, Sant’Elena e il Togo figurano attualmente nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione volti a valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di prodotti della pesca destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo in Angola nel 2007, nell’Azerbaigian nel 2007, nel Benin nel 2009, nel Congo nel 2009, in Eritrea nel 2008, in Israele nel 2009, nel Myanmar nel 2009, nelle Isole Salomone nel 2007, a Sant’Elena nel 2003 e nel Togo nel 2009, nonché le garanzie offerte dalle autorità competenti dell’Angola, dell’Azerbaigian (unicamente per il caviale), del Benin, del Congo [unicamente per prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare], dell’Eritrea, di Israele, del Myanmar (unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati), delle Isole Salomone, di Sant’Elena e del Togo (unicamente per le aragoste vive), indicano che le condizioni applicabili in tali paesi terzi ai prodotti della pesca destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire tali paesi nell’elenco dell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

(9)

Inoltre, al fine di tenere conto delle differenze delle garanzie offerte da tali paesi terzi, è necessario porre alcune restrizioni agli elenchi degli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

(10)

Le isole di Sant’Elena, Tristan da Cunha e Ascensione costituiscono un unico territorio d’oltremare. Ma poiché si trovano a grande distanza l’una dall’altra e sono in pratica governate separatamente, esse hanno deciso di istituire autorità competenti separate responsabili della sicurezza dei prodotti della pesca. L’inclusione di Sant’Elena come paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca non deve pertanto riguardare le isole di Tristan da Cunha e di Ascensione.

(11)

Ai fini della chiarezza della normativa dell’Unione, è necessario modificare i titoli degli allegati I e II della decisione della Commissione 2006/766/CE. È opportuno che il titolo dell’allegato I chiarisca che le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, vivi, congelati o trasformati, sono autorizzate soltanto dai paesi terzi che figurano in tale allegato. È opportuno che il titolo dell’allegato II chiarisca che tale allegato riguarda i prodotti della pesca quali definiti nell’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6), a eccezione di quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione. Tale separazione è resa necessaria dal fatto che le disposizioni dell’Unione applicabili a questi due gruppi sono diverse.

(12)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/766/CE è così modificata:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano  (7)

b)

la seguente voce relativa al Canada è inserita dopo la voce relativa all’Australia:

«CA

CANADA»;

 

c)

la seguente voce relativa alla Groenlandia è inserita dopo la voce relativa al Cile:

«GL

GROENLANDIA»;

 

d)

la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita dopo la voce relativa alla Turchia:

«US

STATI UNITI D’AMERICA

Solo fino al 1o luglio 2010

e

escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.»;

2)

l’allegato II della decisione 2006/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(5)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; allegato I: «3.1. “prodotti della pesca”: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;».

(7)  Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»;


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione

[Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

Codice ISO

Paesi

Restrizioni

AE

EMIRATI ARABI

 

AG

ANTIGUA E BARBUDA

Unicamente astici vivi

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati.

AN

ANTILLE OLANDESI

 

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTINA

 

AU

AUSTRALIA

 

AZ

AZERBAIGIAN

Unicamente caviale.

BA

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BJ

BENIN

 

BR

BRASILE

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BIELORUSSIA

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CG

CONGO

Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

CH

SVIZZERA

 

CI

COSTA D’AVORIO

 

CL

CILE

 

CN

CINA

 

CO

COLOMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAPO VERDE

 

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGITTO

 

ER

ERITREA

 

FK

ISOLE FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLANDIA

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEA

Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROAZIA

 

ID

INDONESIA

 

IL

ISRAELE

 

IN

INDIA

 

IR

IRAN

 

JM

GIAMAICA

 

JP

GIAPPONE

 

KE

KENYA

 

KR

COREA DEL SUD

 

KZ

KAZAKSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROCCO

 

ME

MONTENEGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MM

MYANMAR

Unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati (pesci, gamberetti e scampi d’acqua dolce o di mare).

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURIZIO

 

MV

MALDIVE

 

MX

MESSICO

 

MY

MALAYSIA

 

MZ

MOZAMBICO

 

NA

NAMIBIA

 

NC

NUOVA CALEDONIA

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NUOVA ZELANDA

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERÙ

 

PF

POLINESIA FRANCESE

 

PG

PAPUA NUOVA GUINEA

 

PH

FILIPPINE

 

PM

SAINT PIERRE E MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIA

Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

RU

RUSSIA

 

SA

ARABIA SAUDITA

 

SB

ISOLE SALOMONE

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPORE

 

SH

SANT’ELENA

Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TG

TOGO

Unicamente astici vivi.

TH

THAILANDIA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURCHIA

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANZANIA

 

UA

UCRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

STATI UNITI

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

YEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

SUD AFRICA

 

ZW

ZIMBABWE»

 


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2008/855/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2009) 9909]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/952/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE (3) stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato della stessa decisione.

(2)

L’articolo 7 della decisione 2008/855/CE dispone il divieto di spedire partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione, dagli Stati membri nel cui territorio vi sono tali zone verso altri Stati membri.

(3)

La decisione 2008/855/CE si applica fino al 31 dicembre 2009. Data la situazione della malattia in alcune zone di Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria e Slovacchia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2011.

(4)

Al fine di prevenire la propagazione della peste suina classica dalla Romania ad altri Stati membri, è stata adottata la decisione 2006/779/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania (4). Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

(5)

Secondo le informazioni fornite alla Commissione dalla Romania, la situazione della peste suina classica in tale Stato membro è nettamente migliorata. Tuttavia, sulla scorta dei dati disponibili, è opportuno applicare anche in futuro misure addizionali di protezione contro la peste suina classica in Romania. Di conseguenza, è opportuno aggiungere la Romania all’elenco di cui alla parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE. L’inclusione della Romania nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE va riconsiderata alla luce delle risultanze dell’ispezione che l’Unione effettuerà in Romania nel corso del primo semestre del 2010.

(6)

Al fine di garantire la sicurezza delle carni fresche di suini, dei preparati e dei prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni spedite nelle zone elencate nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE e provenienti da zone non figuranti in tale elenco, è necessario che gli stabilimenti di produzione, stoccaggio e trasformazione di tali merci siano autorizzati dall’autorità competente e notificati alla Commissione. Inoltre, la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di tali carni e prodotti o preparati a base di carne devono essere distinti dalle stesse operazioni riguardanti altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato di tale decisione.

(7)

Al fine di garantire la tracciabilità delle carni fresche di suini, dei preparati e dei prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni spedite nelle zone elencate nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE e provenienti da zone non figuranti in tale elenco, le carni e i prodotti e preparati a base di carne devono essere contrassegnati in maniera adeguata. Pertanto, è opportuno contrassegnare le carni fresche di suini con il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). I preparati e i prodotti a base di carne contenenti carni di suini devono recare il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6).

(8)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/855/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni da zone non elencate nella parte III dell’allegato

1.   Gli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione verso altri Stati membri di carni fresche di suini, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, qualora tali carni, preparati e prodotti a base di carne siano prodotti, stoccati e trasformati in stabilimenti:

a)

autorizzati a tal fine dall’autorità competente e notificati alla Commissione;

b)

nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione siano realizzati separatamente da quelli riguardanti altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato.

2.   Le carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

I preparati e i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

2)

all’articolo 15, la data «31 dicembre 2009» è sostituita da «31 dicembre 2011»;

3)

nella parte III dell’allegato è inserita la seguente voce:

«Romania

L’intero territorio della Romania.»

Articolo 2

Il punto 3 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 48.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


15.12.2009   

IT

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L 328/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 9906]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/953/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/716/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 (3) e (CE) n. 853/2004 (4). Finché questi stabilimenti saranno in fase di transizione, i prodotti da essi provenienti potranno unicamente essere posti in vendita sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in transizione.

(2)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa dell’Unione europea. È quindi opportuno sopprimere tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in fase di transizione.

(3)

L’allegato della decisione 2007/716/CE va quindi modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/716/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2007/716/CE è così modificato:

1)

Sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione della carne:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/Via o villaggio/Regione

«2.

BG 0101003

ET “Saray-73-Georgi Belezhkov”

gr.Razlog

Promishlena zona “Zapad”

9.

BG 0201019

ET “Viatex-V.Slavov”

gr. Sungurlare

ul. “Tundzha” 7

14.

BG 0301014

ET “Valeria-94”

s. Kamenar

obl. Varna

22.

BG 0601001

“Ivagus” EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

29.

BG 0801011

“Miit” OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

36.

BG 1001003

“Evromiyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

55.

BG 1701001

“Kolevi” OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

59.

BG 1801012

“Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest” AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

64.

BG 2001001

“Eko Asorti-05” EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

72.

BG 2301008

“Aldagot” OOD

gr. Kostinbrod

ul. “Lomsko shose” 95

73.

BG 2301009

ET “Murgash 91-Tatyana Georgieva”

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET “Despina-9”

gr. Kostinbrod

ul. “Aleksandar Stamboliiski” 62A

89.

BG 2801020

“Ivkota” EOOD

gr. Yambol,

ul. “Bitolya” 60

91.

BG 0202006

“Ekvator” EOOD

gr. Burgas ul. “Chataldzha” 52

99.

BG 0402008

“Megalodon” OOD

gr. Kilifarevo

120.

BG 2002001

ET “Slavi Danev”

gr. Nova Zagora

zh.k. “Zagore” 1

121.

BG 2002003

TD “Momchevi i sie”

gr. Slivenkv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD “euro Balkan Fuud”

gr. Sofia

kv. Levski, ul. “546” bl.10 A

128.

BG 2202029

“Givis” OOD

gr. Sofia

ul. “V. Hanchev” 11

137.

BG 0305013

ET “Aleko-Al. Aleksandrov”

gr. Varnaul. “T.Peyachevich” 3

138.

BG 0305030

ET “Dari”

gr. Varna

kv. “Asparuhovo”

ul. “Kishinev” 21

152.

BG 0605021

“Orbita” OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

155.

BG 0805012

ET “Diana Hristova”

gr. Balchik

ul. “Asen Petrov” 21

160.

BG 1005009

“Reksim 99” EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

163.

BG 1305014

ET “Medi-Emil Dimitrov”

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

“Marineli” OOD

gr. Velingrad

kv. “Industrialen”

189.

BG 2205069

“Slavchev 2000” EOOD

gr. Sofia

ul. “Sofroniy Vrachanski” 12

201.

BG 2705007

OOD “Kapsikum-I”

gr. Shumen

bul. “Madara” 26

202.

BG 2705008

ET “Georgi Krastev”

gr. Shumen

ul. “Industrialna baza”

208.

BG 0104004

“Mes-Ko” EOOD

gr. Petrich,

ul. “Mesta” 15

214.

BG 0204015

“PART” OOD

gr. Burgas,

ul. “Angel Kanchev” 29

217.

BG 0204021

“Ekvator” EOOD

gr. Burgas

ul. “Chataldzha” 52

225.

BG 0304037

“Zhar” OOD

S. Slanchevo

obl. Varna

235.

BG 0504001

“ADANIS” EOOD

gr. Vidin

ul “Targovska” 2

251.

BG 1004001

“K + M” OOD

gr. Kyustendil

ul. “Petar Beron” 26

252.

BG 1104001

“Slavi mes” OOD

gr. Lovech

kv. “Goznitsa”

255.

BG 1104006

ET “Minko Cholakov-H. Cholakov”

s. Dobrodan

obsht. Troyan

259.

BG 1204006

ZPTK “Rik-98”

s. Vinishte

obl. Montana

265.

BG 1304002

ET “Yavor Luks”

gr. Pazardzhik

ul. “Sintievsko shose” 2

266.

BG 1304013

“Rodopa Pazardzhik” AD

gr. Pazardzhik

ul “D. Debelyanov” 46

271.

BG 1404006

“Benet” OOD

gr. Breznik

281.

BG 1604012

“Tri star treyding” OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

301.

BG 1804006

“TIS-98” OOD

gr. Ruse,

ul. “Malyovitsa” 33

304.

BG 1804019

SD “Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie”

s. Shtraklev

obl. Ruse

312.

BG 2004016

“Momchevi i sie” OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

“Ekoprom” OOD

gr. Sliven

kv. “Industrialen” 10B

314.

BG 2004019

“Kooperatsia Megakol”

gr. Nova Zagora

kv. “Industrialen”

330.

BG 2204080

“Bitolya” OOD

gr. Sofia

ul. “Kazbeg” 14a

337.

BG 2204108

ET “Alto-Emil Petrov”

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

“SS-ADLER” EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

341.

BG 2304002

“Nikas” AD

gr. Botevgra

ul. “Tsar Ivan Shishman” 39

346.

ВG 2404016

“Iveko” OOD

s. Kolarovo

obsht. Radevo

350.

ВG 2404029

“KEN” AD

gr. St. Zagora

kv. “Industrialen”

361.

BG 2604012

SD “Bairche-Stoychevi i sie”

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

366.

BG 2604020

“Toska” OOD

gr. Haskovo

mestnost “Balakli”

373.

BG 2804003

“Doni-M” OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska»

2)

Sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione del latte:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/Via o villaggio/Regione

₪40.

BG 2412033

“Gospodinovi” OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

72.

0312025

“Dzhenema” EOOD

s. Gen.Kiselovo

81.

0712003

“Elvi” OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

88.

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

91.

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

92.

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

“Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

94.

1112012

“Stilos” OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

102.

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET “Mezmedin Halil-46”

s. Sarnitsa

113.

1612049

“Alpina-Milk” EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

148.

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

170.

2412007

“Inikom” OOD

s. Sarnevo

obsht. Radevo

174.

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

179.

2512016

“Milktreyd-BG” OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

181.

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

197.

BG 1318007

ET “Palmite-Vesela Popova”

gr. Strelcha

ul. “Osvobozhdenie” 17

201.

BG 1518005

ET “Kris-88-Emil Todorov”

gr. Pleven

ul. “Grenaderska” 97

203.

BG 1618040

“Galko” EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv»


Rettifiche

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/83


Rettifica del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 326 del 4 dicembre 2008 )

A pagina 12 il sottotitolo «(Testo rilevante ai fini del SEE)» è soppresso.

A pagina 20, nell’allegato, parte D, punto 1.3:

anziché:

«Servizi dati territoriali (services)»,

leggi:

«Servizio dati territoriali (service)».