ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.325.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
11 dicembre 2009


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2009/931/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

1

 

 

Consiglio

 

 

2009/932/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

3

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/933/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa all’estensione, a nome dell’Unione europea, del campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

4

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate

6

 

*

Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi

12

 

*

Decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol

14

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1205/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 1206/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

25

 

 

Regolamento (UE) n. 1207/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

26

 

 

Regolamento (UE) n. 1208/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

28

 

 

Regolamento (UE) n. 1209/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

30

 

 

Regolamento (UE) n. 1210/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

33

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/937/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno

35

 

 

2009/938/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

62

 

 

2009/939/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

64

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2009/931/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per includere le domande inviate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere il sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 5 maggio 2009 il Belgio ha presentato due domande di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore tessile. Essendo le domande conformi ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 9 198 874 EUR.

(5)

Il 29 giugno 2009 l’Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore della produzione informatica. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 14 831 050 EUR.

(6)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande presentate dal Belgio e dall’Irlanda,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 24 029 924 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Consiglio

11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

(2009/932/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Piero MARRAZZO,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Massimo PINESCHI, Consigliere regionale, Regione Lazio

è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/4


DECISIONE 2009/933/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa all’estensione, a nome dell’Unione europea, del campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

visto l’articolo 3 della decisione 2003/516/CE del Consiglio, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione conferita il 26 aprile 2002 dal Consiglio alla presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America, sono stati negoziati, con gli Stati Uniti d’America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sull’estradizione e l’altro sulla mutua assistenza giudiziaria.

(2)

A norma della decisione 2003/516/CE del Consiglio del 6 giugno 2003 (1), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (2) e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (3) sono stati firmati a nome dell’Unione europea il 25 giugno 2003.

(3)

A norma della decisione 2009/820/PESC del Consiglio del 23 ottobre 2009 (4), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono stati conclusi. In virtù di tale decisione, il 28 ottobre 2009 la presidenza del Consiglio ha scambiato gli strumenti di approvazione con l’Attorney General degli Stati Uniti a Washington D.C.

(4)

Entrambi gli accordi entreranno in vigore il 1o febbraio 2010.

(5)

I Paesi Bassi hanno informato la presidenza che intendono estendere il campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione, in virtù del suo articolo 20, paragrafo 1, lettera b), alle Antille olandesi e ad Aruba. Tale estensione è avvenuta mediante scambio di una nota diplomatica tra il segretariato generale del Consiglio e la Missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea, il 9 giugno 2009, accettata con la nota diplomatica di quest’ultima del 16 giugno 2009.

(6)

Data l’imminenza dell’entrata in vigore dell’accordo sull’estradizione tra l’UE e gli USA, è opportuno che il Consiglio approvi tale estensione del campo d’applicazione territoriale,

DECIDE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, l’estensione del campo di applicazione territoriale di detto accordo alle Antille olandesi e ad Aruba è approvata a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.

(3)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

(4)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40.


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/6


DECISIONE 2009/934/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione del Consiglio 2009/371/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1) («decisione Europol»), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera c),

visto il progetto di norme presentato dal consiglio di amministrazione su cui l’autorità di controllo comune ha espresso un parere,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che conformemente alla decisione Europol, spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adottare le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (le «norme»),

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende per:

a)

«paesi terzi», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a) della decisione Europol, gli Stati che non sono Stati membri dell’Unione europea;

b)

«organizzazioni», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b) della decisione Europol, le organizzazioni quali organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinate o altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;

c)

«terzi», i paesi terzi e le organizzazioni;

d)

«organi dell’UE», le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, di cui all’articolo 22, paragrafo 1 della decisione Europol;

e)

«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

f)

«informazioni classificate», le informazioni e il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi essenziali di Europol, di uno o più Stati membri o dei partner di cooperazione di Europol e per le quali occorre applicare adeguate misure di sicurezza;

g)

«accordo strategico», un accordo che consente lo scambio di informazioni, esclusi dati personali;

h)

«accordo operativo», un accordo che consente lo scambio di informazioni, inclusi dati personali;

i)

«accordo di cooperazione», un accordo strategico o operativo;

j)

«accordo di lavoro», un accordo tra Europol e un organo dell’UE sulla loro cooperazione, che consente lo scambio di informazioni, inclusi dati personali;

k)

«trattamento di dati personali» o «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

l)

«autorità competenti», tutti gli organi pubblici degli Stati membri o dei paesi terzi preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le presenti norme regolano le relazioni di Europol con gli organi dell’UE e i terzi, inclusi lo scambio di dati personali e informazioni classificate e stabiliscono le procedure applicabili alla negoziazione e alla conclusione di accordi di cooperazione e accordi di lavoro.

TITOLO II

CONCLUSIONE DI ACCORDI DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI LAVORO

Articolo 3

Instaurazione di relazioni con gli organi dell’UE

Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1 della decisione Europol, instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organi dell’UE.

Europol chiede il parere del consiglio di amministrazione, se intende avviare negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione o di un accordo di lavoro con un organo dell’UE non espressamente previsto nell’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) della decisione Europol.

Articolo 4

Procedura per la conclusione di accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE

1.   Conformemente all’articolo 22, paragrafo 2 della decisione Europol, Europol stipula accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE al fine di instaurare relazioni di cooperazione. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate.

2.   La trasmissione di informazioni classificate è permessa solo se tra Europol e l’organo dell’UE esiste un accordo di riservatezza. Il comitato di sicurezza è informato in merito a tale accordo, formalizzato nell’accordo di cooperazione o accordo di lavoro.

3.   Tale accordo di cooperazione o accordo di lavoro è stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione.

4.   Se l’accordo di cooperazione o l’accordo di lavoro riguarda lo scambio di dati personali, il consiglio di amministrazione ottiene il parere dell’autorità di controllo comune preliminarmente all’approvazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Instaurazione di relazioni con terzi

1.   Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1 della decisione Europol, instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con terzi.

2.   Conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione Europol, Europol stipula accordi con i terzi che sono stati immessi nell’elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della decisione Europol. Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. In caso di accordo con un paese terzo, dette informazioni sono trasmesse attraverso un punto di contatto individuato nell’accordo.

3.   Europol può avviare la procedura per la conclusione di accordi con terzi non appena questi ultimi siano stati immessi nell’elenco di cui al paragrafo 2.

4.   Qualora sia prevista la conclusione di un accordo operativo con un terzo, Europol è tenuto a compiere una valutazione dell’esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale terzo. Tale valutazione è trasmessa al consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune. Ai fini di tale valutazione, si tiene conto del quadro regolamentare e della prassi amministrativa del terzo interessato in materia di protezione dei dati, inclusa qualsiasi autorità indipendente esistente responsabile del controllo delle questioni relative alla protezione dei dati.

Articolo 6

Procedura per la conclusione di accordi di cooperazione con terzi

1.   Il consiglio di amministrazione decide, sulla scorta della valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e tenuto conto del parere dell’autorità di controllo comune, se autorizzare l’avvio dei negoziati tra il direttore e un terzo sulla conclusione di un accordo operativo. Se ottiene una decisione favorevole del consiglio di amministrazione, il direttore avvia i negoziati con il terzo sulla conclusione di detto accordo. In caso di decisione negativa, il consiglio di amministrazione può prendere in esame la conclusione di un accordo strategico con il terzo interessato.

2.   La trasmissione di informazioni classificate da parte di Europol è permessa solo se tra Europol e il terzo esiste un accordo di riservatezza. Il comitato di sicurezza è informato in merito a tale accordo, formalizzato nell’accordo di cooperazione.

3.   Una volta conclusa la negoziazione di un accordo, il direttore presenta il progetto di accordo al consiglio di amministrazione. Nel caso di conclusione di un accordo operativo, il consiglio di amministrazione ottiene il parere dell’autorità di controllo comune. Il consiglio di amministrazione accetta il progetto di accordo prima di sottoporlo al Consiglio per approvazione.

In caso di accettazione di un accordo operativo, detto progetto di accordo e il parere dell’autorità di controllo comune sono trasmessi al Consiglio.

4.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 2 della decisione Europol, tali accordi devono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui tali accordi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione.

Articolo 7

Informazione per il consiglio di amministrazione

Il direttore informa con regolarità il consiglio di amministrazione sull’andamento dei negoziati in corso con gli organi dell’UE e i terzi.

TITOLO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

CAPO I

Ricezione di informazioni

Articolo 8

Ricezione di informazioni prima dell’entrata in vigore di un accordo

Prima dell’entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro con un organo dell’UE o un terzo, Europol può, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione Europol, ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti il cui elenco figura nell’articolo 5 della decisione Europol.

CAPO II

Trasmissione di informazioni

Articolo 9

Condizioni relative alla trasmissione di informazioni agli organi dell’UE e a terzi

Europol può trasmettere informazioni a un organo dell’UE o a un terzo solo alle seguenti condizioni:

1)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le informazioni possono essere trasmesse solo dopo che un accordo o accordo di lavoro è stato stipulato con l’organo dell’UE o con il terzo conformemente alle disposizioni del titolo II;

2)

se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette agli organi dell’UE o a terzi solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

3)

se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da:

a)

ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro;

b)

costituire una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio;

4)

la trasmissione dei dati personali a terzi è permessa solo se:

a)

ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e

b)

Europol abbia stipulato con i terzi interessati un accordo operativo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione che confermi un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tali terzi conformemente all’articolo 5, paragrafo 4;

5)

la trasmissione di informazioni classificate da parte di Europol è permessa solo qualora:

a)

tra Europol e l’organo UE o il terzo esiste un accordo di riservatezza conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2; e

b)

in caso di trasmissione di dati a terzi, ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.

Articolo 10

Responsabilità per quanto riguarda la trasmissione dei dati

Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Europol mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi delle presenti norme, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 11

Trasmissione di informazioni agli organi dell’UE prima dell’entrata in vigore di un accordo di cooperazione o di un accordo di lavoro

1.   Prima dell’entrata in vigore di un accordo operativo o accordo di lavoro con un organo dell’UE, Europol può, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’articolo 9, punti 2 e 3 delle presenti norme, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, al suddetto organo dell’UE, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

2.   La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate è permessa solo se tra Europol e l’organo dell’UE esiste un accordo di riservatezza conformemente all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 12

Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo

Prima dell’entrata in vigore di un accordo con un terzo, Europol può, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’articolo 9, punti 2 e 3 delle presenti norme, trasmettere direttamente informazioni, eccettuati dati personali e informazioni classificate, a detti terzi, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

Articolo 13

Trasmissione di informazioni a terzi non inclusi nell’elenco del Consiglio

Conformemente all’articolo 23, paragrafo 5 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’articolo 9, punti 2 e 3 delle presenti norme, Europol può trasmettere direttamente informazioni, esclusi dati personali e classificazioni informate, a terzi non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol se ciò è assolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.

CAPO III

Trasmissione di informazioni in casi eccezionali

Articolo 14

Trasmissione di dati personali e informazioni classificate in casi eccezionali

1.   Conformemente all’articolo 23, paragrafi 8 e 9 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’articolo 9, punti 2 e 3 delle presenti norme, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso a terzi qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell’ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici.

2.   In caso di trasmissione di informazioni classificate, il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e il comitato di sicurezza della sua decisione.

3.   In caso di trasmissione di dati personali, il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile al terzo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. A questo scopo il direttore tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il pericolo che potrebbe verificarsi se Europol non trasmettesse i dati personali interessati. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dal terzo interessato.

4.   Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 1, il direttore valuta l’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dai terzi interessati tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare:

a)

il tipo di dati;

b)

la loro finalità;

c)

la durata del trattamento previsto;

d)

le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili ai terzi;

e)

il fatto che i terzi abbiano o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione a tali dati.

CAPO IV

Condizioni specifiche per la trasmissione di dati personali

Articolo 15

Scopi perseguiti con la trasmissione di dati personali

1.   Qualora nella richiesta di dati personali non siano indicati lo scopo e le motivazioni della trasmissione, tali dati non sono trasmessi.

2.   La trasmissione di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché la trasmissione di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di una persona sono autorizzate solo se strettamente necessarie.

Articolo 16

Rettifica e cancellazione dei dati personali

1.   Europol, nel trasmettere dati personali ad un organo dell’UE o a un terzo, si assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che questi siano rettificati o cancellati se emerge che essi sono inesatti, non accurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo. Se Europol rileva che i dati personali sono inesatti, non accurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo, l’organo dell’UE o il terzo destinatari devono essere immediatamente informati e devono comunicare a Europol che i dati saranno rettificati o cancellati. Il direttore informa il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune delle attività di Europol in tale settore.

2.   Gli accordi conclusi sanciscono l’obbligo di rettificare o cancellare i dati secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3.   Europol, nel trasmettere dati personali, assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che questi dati siano cancellati se non sono più necessari per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.

CAPO V

Ritrasmissione dei dati agli organi dell’ue e a terzi

Articolo 17

Autorità competenti e ritrasmissione

1.   La trasmissione di dati personali da Europol a un paese terzo e la trasmissione all’interno di tale paese è limitata alle autorità competenti, che sono espressamente citate negli accordi conclusi.

2.   Negli accordi di negoziato, Europol si adopera affinché il paese terzo, se possibile, designi un’autorità competente quale punto di contatto nazionale tra Europol e le altre autorità competenti di tale paese terzo.

3.   Europol, nel trasmettere dati personali, assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che la ritrasmissione di tali dati sia limitata alle autorità competenti e sia soggetta alle stesse condizioni applicate alla trasmissione originaria.

4.   Qualora non sia possibile per un paese terzo designare un’autorità competente quale punto di contatto, gli accordi possono, in via eccezionale, prevedere la trasmissione diretta di informazioni da Europol ad una o più autorità competenti all’interno del paese terzo interessato.

Articolo 18

Condizioni relative alla ritrasmissione

1.   Europol trasmette dati personali ad una autorità competente di un paese terzo o trasmette dati personali ad un’organizzazione o a un organo dell’UE solo se tale autorità, organizzazione o organo accettano di non comunicare i dati personali in questione ad altri organi dell’UE o a terzi, eccettuato alle condizioni stabilite al paragrafo 2.

2.   La ritrasmissione di dati personali da un’autorità competente di un paese terzo, un’organizzazione o un organo UE con cui Europol ha stipulato un accordo operativo può essere effettuata solo:

a)

con il consenso preventivo di Europol, nei casi nei quali l’organo UE o il terzo che riceve i dati personali ha stipulato un accordo operativo con Europol; oppure

b)

in via eccezionale, previa autorizzazione del direttore che tiene conto del livello di protezione dei dati applicabile all’organo dell’UE o al terzo se ritiene che la ritrasmissione di dati personali da parte dell’organo dell’UE o del terzo sia assolutamente necessaria:

i)

per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri in questione nel quadro degli obiettivi di Eurogol; o

ii)

al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici.

3.   Nessuna ritrasmissione di dati comunicati a Europol da uno Stato membro è autorizzata senza il preventivo consenso dello Stato membro interessato. Il direttore informa lo Stato membro interessato dei motivi della trasmissione di tali dati tramite un organo dell’UE o un terzo anziché mediante trasmissione diretta.

CAPO VI

Condizioni specifiche per la ricezione di informazioni di terzi da parte di Europol

Articolo 19

Valutazione della fonte e dell’informazione

1.   Per poter determinare l’affidabilità dell’informazione ricevuta da Europol, nonché della fonte, Europol chiede all’organo dell’UE o al terzo di valutare quanto prima possibile l’informazione e la fonte conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 12 della decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (2) (le «norme applicabili agli archivi di analisi di Europol»).

2.   In mancanza di tale valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 12 delle norme applicabili agli archivi di analisi di Europol.

3.   Europol e un organo dell’UE o un terzo possono convenire in un accordo, in termini generali, la valutazione di alcuni tipi specifici di informazioni e di determinate fonti conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 12 delle norme applicabili agli archivi di analisi di Europol.

Articolo 20

Rettifica e cancellazione di informazioni ricevute da Europol

1.   Gli accordi prevedono che l’organo dell’UE o il terzo informino Europol quando rettificano o cancellano le informazioni trasmesse a Europol.

2.   Quando un organo dell’UE o un terzo comunicano a Europol l’avvenuta rettifica o cancellazione delle informazioni ad esso trasmesse, Europol rettifica o cancella in conseguenza le informazioni. Europol non cancella le informazioni se ha ancora necessità di trattarle ai fini dell’archivio creato a fini d’analisi di cui trattasi o se, qualora le informazioni siano conservate in un altro archivio di dati di Europol, quest’ultimo nutre per esse un altro interesse, basato su informazioni che vanno al di là di quelle in possesso dell’organo dell’UE o del terzo che le trasmettono. Europol comunica all’organo dell’UE o al terzo interessati che tali informazioni continuano ad essere conservate.

3.   Europol, se ha motivo di presumere che le informazioni fornite siano non accurate o non aggiornate, ne informa l’organo dell’UE o il terzo che le ha fornite e lo invita a comunicargli la sua posizione in merito. Europol, se rettifica o cancella le informazioni conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 della decisione Europol, comunica all’organo dell’UE o al terzo l’avvenuta rettifica o cancellazione.

4.   Fatto salvo l’articolo 31 della decisione Europol, le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo in palese violazione dei diritti umani non sono trattate.

5.   Gli accordi prevedono che l’organo dell’UE o il terzo informino Europol nella misura del possibile nel caso in cui l’organo UE o il terzo abbia motivo di ritenere che le informazioni fornite siano non accurate o non aggiornate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore il 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.


11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/12


DECISIONE 2009/935/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che stabilisce l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1) («decisione Europol»), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, stabilire un elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol con cui Europol stipula accordi.

(2)

Compete al consiglio di amministrazione preparare tale elenco.

(3)

È opportuno prevedere una procedura che stabilisca le modalità per poter aggiungere altri paesi e organizzazioni terzi all’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi,

DECIDE:

Articolo 1

1.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione Europol, quest’ultimo conclude accordi con i paesi e le organizzazioni terzi immessi nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione. Europol può avviare la procedura di conclusione di un accordo non appena il paese o l’organizzazione terzi sono stati immessi nell’elenco. Europol si adopera per la conclusione di un accordo di cooperazione con tali paesi o organizzazioni terzi che consenta lo scambio di dati personali, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

2.   Europol dà la priorità alla conclusione di accordi di cooperazione con paesi e organizzazioni terzi immessi nell’elenco, tenuto conto delle proprie necessità operative e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Il consiglio di amministrazione può fornire al direttore qualsiasi ulteriore istruzione che ritenga necessaria per la negoziazione di un accordo specifico.

3.   Il direttore informa con regolarità il consiglio di amministrazione sull’andamento dei negoziati in corso con terzi e presenta ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Articolo 2

1.   Un membro del consiglio di amministrazione o Europol può proporre di aggiungere all’elenco un nuovo paese o una nuova organizzazione terzi. A tal fine, illustra la necessità operativa di concludere un accordo di cooperazione con il paese o l’organizzazione terzi in questione.

2.   Il consiglio di amministrazione decide se proporre o meno al Consiglio di aggiungere all’elenco il paese o l’organizzazione terzi in questione.

3.   Il Consiglio decide di aggiungere all’elenco il nuovo paese o la nuova organizzazione terzi modificando l’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi:

1.

Paesi terzi (in ordine alfabetico)

Albania

Australia

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Cina

Colombia

Croazia

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

India

Islanda

Israele

Liechtenstein

Marocco

Moldova

Monaco

Montenegro

Norvegia

Perù

Russia

Serbia

Stati Uniti d’America

Svizzera

Turchia

Ucraina

2.

Organizzazioni (in ordine alfabetico)

OIPC-Interpol

Organizzazione mondiale delle dogane

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC)


11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/14


DECISIONE 2009/936/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1) («decisione Europol»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b),

tenuto conto della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata dal Consiglio d’Europa il 28 gennaio 1981,

tenuto conto della raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri che regola l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, adottata dal Consiglio d’Europa il 17 settembre 1987,

visto il progetto di norme per gli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol presentato dal consiglio di amministrazione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adottare le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi,

DECIDE:

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende per:

a)   «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera «identificabile» la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)   «archivio di lavoro per fini di analisi»: l’archivio costituito per fini di analisi, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione Europol;

c)   «analisi»: la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della decisione Europol;

d)   «partecipanti a un gruppo di analisi»: gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore, nonché gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell’analisi ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della decisione Europol;

e)   «trattamento di dati personali» o «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Le norme stabilite nella presente decisione sono applicabili al trattamento dei dati per fini di analisi, come previsto nell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione Europol.

Articolo 3

Dati forniti per fini di analisi

1.   Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della decisione Europol, i dati forniti per fini di analisi sono comunicati in forma sia strutturata che non strutturata dalle unità nazionali o, a seconda del grado di urgenza, possono essere trasmessi direttamente dalle autorità competenti designate a Europol, per essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri che forniscono tali dati comunicano all’Europol lo scopo per il quale i dati vengono forniti e qualsiasi restrizione riguardo alla loro utilizzazione, cancellazione o distruzione, comprese eventuali restrizioni all’accesso, in termini generali o specifici. Detti Stati membri possono anche informare l’Europol in merito a tali restrizioni in una fase successiva.

L’Europol assicura che i terzi che forniscono tali dati gli comunichino lo scopo per il quale i dati vengono forniti e qualsiasi restrizione in merito alla loro utilizzazione.

Dopo la ricezione di tali tali, viene determinato quanto prima in che misura essi sono inclusi in un archivio specifico.

2.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della decisione Europol, i dati di cui al paragrafo 1 rimangono sotto la responsabilità dello Stato membro che li ha forniti e sono soggetti alla legislazione nazionale di tale Stato membro, finché tali dati non vengano inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi. Ciò fa salve le responsabilità di Europol in merito ai dati quali definite ai commi secondo e terzo.

Europol è responsabile di assicurare che tali dati possano essere consultati unicamente dagli Stati membri che li hanno forniti o dagli analisti e dagli altri membri del personale Europol designati dal direttore conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol, per determinare se i dati possano o meno essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi.

Se, dopo averli valutati, Europol ha motivo di presumere che i dati forniti sono inaccurati o non aggiornati, ne informa lo Stato membro che li ha forniti.

3.   I dati che, dopo la valutazione, non sono stati selezionati per essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi, nonché gli archivi cartacei e i documenti contenenti i dati che sono stati inclusi in detto archivio, rimangono sotto la responsabilità dello Stato membro che li ha forniti conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della decisione Europol e sono soggetti alla rispettiva legislazione nazionale. Ciò fa salve le responsabilità di Europol quali definite nella decisione Europol.

Europol è responsabile di assicurare che i dati, gli archivi cartacei e i documenti di cui al primo comma siano conservati separatamente dagli archivi di lavoro per fini di analisi e possano essere consultati unicamente dagli Stati membri che li hanno forniti o dagli analisti e dagli altri membri del personale Europol designati dal direttore conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol ai fini:

a)

della loro successiva inclusione in un archivio di lavoro per fini di analisi;

b)

di una verifica per accertare se i dati che sono già stati inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi siano accurati e pertinenti; oppure

c)

di una verifica per accertare se i requisiti prescritti nelle presenti norme o nella decisione Europol siano stati soddisfatti.

Tali dati possono anche essere consultati nell’interesse della persona cui si riferiscono, che richiede tutela. In questo caso i dati possono essere utilizzati unicamente con il consenso della persona interessata.

Tali dati, archivi cartacei e documenti sono restituiti allo Stato membro che li ha forniti, o sono cancellati o distrutti, se non sono più necessari per gli scopi di cui al presente articolo. Sono comunque cancellati o distrutti dopo la chiusura dell’archivio di lavoro per fini di analisi.

4.   Se i dati di cui al paragrafo 1 sono stati forniti da un terzo, Europol è responsabile di assicurare che i principi stabiliti nel presente articolo siano applicati a tali dati, in base alle norme stabilite conformemente all’articolo 26 della decisione Europol.

Articolo 4

Trattamento dei dati

1.   Per quanto necessario al perseguimento dell’obiettivo stabilito all’articolo 3 della decisione Europol, Europol può trattare i dati personali di cui agli articoli 5 e 6 delle presenti norme nella misura in cui essi siano adeguati, accurati, pertinenti e non vadano oltre lo scopo dell’archivio di lavoro per fini di analisi nel quale sono introdotti e a condizione che siano conservati solo per il tempo necessario a detto scopo. Conformemente all’articolo 7 delle presenti norme e all’articolo 20 della decisione Europol, si procede ad un esame periodico della necessità di conservare i dati memorizzati ai fini dell’archivio in questione.

2.   Ciascuno Stato membro coinvolto in un progetto di analisi decide, conformemente alla legislazione nazionale, la misura in cui può fornire i dati richiesti, come indicato all’articolo 14, paragrafo 3, della decisione Europol.

Articolo 5

Decisione costitutiva di un archivio di lavoro per fini di analisi

1.   Ai sensi dell’articolo 16 della decisione Europol, in ciascun provvedimento costitutivo di un archivio di lavoro per fini di analisi il direttore specifica quali categorie di dati personali elencati nell’articolo 6 di dette norme sono considerate necessarie ai fini dell’archivio in questione.

2.   Nel provvedimento costitutivo di cui al paragrafo 1 il direttore di Europol specifica inoltre se i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale debbano essere inclusi nell’archivio di lavoro per fini di analisi tra le categorie elencate nell’articolo 6 e il motivo per cui tali dati sono considerati strettamente necessari ai fini dell’archivio in questione. Il trattamento di tali dati può essere effettuato soltanto se integrano altri dati personali che sono già stati immessi in quell’archivio.

Qualora i dati di cui al primo comma si riferiscano alle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafi da 3 a 6, nel provvedimento costitutivo dell’archivio devono essere fornite specifiche motivazioni per richiedere tali dati e i dati possono essere trattati solo su esplicita richiesta di due o più Stati membri che partecipano al progetto di analisi. I dati in questione sono cancellati quando non sono più necessari ai fini per i quali sono stati conservati.

3.   I provvedimenti costitutivi di un archivio di lavoro per fini di analisi, incluse le sue successive modifiche, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 16 della decisione Europol.

Articolo 6

Dati personali negli archivi di lavoro per fini di analisi

1.   I dati personali memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi sono corredati di una nota che rimanda alla categoria di persone nella quale essi sono stati inseriti.

2.   Per le categorie di persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo.

a)

Dati anagrafici

1)

Cognome attuale e precedente

2)

Nome attuale e precedente

3)

Cognome da nubile

4)

Paternità (ove necessario per l’identificazione)

5)

Maternità (ove necessario per l’identificazione)

6)

Sesso

7)

Data di nascita

8)

Luogo di nascita:

9)

Cittadinanza

10)

Stato civile

11)

Alias

12)

Soprannome

13)

Appellativo corrente o nome falso

14)

Residenza e/o domicilio attuale e precedente

b)

Connotati

1)

Connotati

2)

Contrassegni (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.)

c)

Mezzi d’identificazione

1)

Documenti d’identità/patente di guida

2)

Numeri della carta d’identità nazionale/del passaporto

3)

Numeri d’identificazione nazionali/codice di previdenza sociale, se del caso

4)

Immagini visive e altre informazioni in merito all’aspetto fisico

5)

Informazioni relative all’identificazione di tipo scientifico, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura

d)

Professione e competenze

1)

Attività lavorativa e professionale attuale

2)

Attività lavorativa e professionale precedente

3)

Titoli di studio (scuola/università/formazione professionale)

4)

Abilitazioni

5)

Capacità ed altre conoscenze (lingue/altro)

e)

Informazioni economiche e finanziarie

1)

Dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.)

2)

Liquidità

3)

Titoli azionari/altri

4)

Dati patrimoniali

5)

Legami con società e imprese

6)

Contatti bancari e creditizi

7)

Posizione tributaria

8)

Altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona

f)

Informazioni comportamentali

1)

Stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini

2)

Spostamenti

3)

Luoghi frequentati

4)

Armi ed altri strumenti pericolosi

5)

Pericolosità

6)

Altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con persone incaricate dell’applicazione della legge

7)

Tratti e profili legati alla criminalità

8)

Abuso di droga

g)

Persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell’associazione

h)

Mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet

i)

Mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione)

j)

Informazioni relative alle attività criminose che rientrano nella competenza di Europol ai sensi dell’articolo 4 della decisione Europol:

1)

Precedenti condanne

2)

Presunta implicazione in attività criminose

3)

Modi operandi

4)

Strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati

5)

Appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell’organizzazione

6)

Ruolo nell’organizzazione criminale

7)

Area geografica delle attività criminali

8)

Materiale raccolto nel corso di un’indagine, quale immagini video e fotografie

k)

Riferimenti ad altre basi di dati in cui sono conservate informazioni sulla persona:

1)

Europol

2)

Servizi di polizia/delle dogane

3)

Altri servizi incaricati dell’applicazione della legge

4)

Organizzazioni internazionali

5)

Entità pubbliche

6)

Entità private

l)

Informazioni su persone giuridiche connesse con i dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):

1)

Denominazione della persona giuridica

2)

Recapito

3)

Data e luogo di costituzione

4)

Numero di registrazione amministrativo

5)

Forma giuridica

6)

Capitale sociale

7)

Settore di attività

8)

Filiali nazionali e internazionali

9)

Direttori

10)

Legami con le banche

3.   Le persone di contatto e di accompagnamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione Europol sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che le informazioni che si riferiscono alle persone di cui al paragrafo 2 e che sono importanti ai fini dell’analisi possano essere ottenute, e sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui ai paragrafi 2, 4, 5 o 6. Sono «persone di contatto» coloro che hanno contatti sporadici con le persone di cui al paragrafo 2. Sono «persone di accompagnamento» coloro che hanno contatti regolari con le persone di cui al paragrafo 2.

Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento.

In questo contesto, va osservato quanto segue:

a)

il rapporto tra queste persone e le persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol è chiarito il più presto possibile;

b)

se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio;

c)

se tali persone sono sospettate di aver commesso un reato per il quale Europol è competente ai sensi dell’articolo 4 della decisione Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato, tutti i dati di cui al paragrafo 2 possono essere conservati;

d)

i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di contatto nonché i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere memorizzati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura dei loro contatti o associazioni con le persone di cui al paragrafo 2;

e)

se non risulta possibile effettuare il chiarimento previsto dai punti precedenti, se ne tiene conto al momento di decidere in merito alla necessità e all’entità della conservazione dei dati ai fini di una successiva analisi.

4.   Per quanto riguarda le persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della decisione Europol che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo nonché le seguenti categorie di dati:

a)

informazioni in merito all’identificazione della vittima;

b)

motivo della vittimizzazione;

c)

danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);

d)

necessità di garantire l’anonimato;

e)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

f)

informazioni fornite dalle persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della decisione Europol o per loro tramite, in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone, ove necessario, per l’identificazione delle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della decisione Europol.

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del loro ruolo di vittime o di vittime potenziali.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

5.   Con riguardo alle persone che, come previsto all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della decisione Europol, potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:

a)

informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell’archivio di lavoro per fini di analisi;

b)

necessità di garantire l’anonimato;

c)

protezione garantita, e da chi;

d)

nuova identità;

e)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali testi.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

6.   Con riguardo alle persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), della decisione Europol che possono fornire informazioni sui reati considerati, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:

a)

dati anagrafici in codice;

b)

tipo di informazioni fornite;

c)

necessità di garantire l’anonimato;

d)

protezione garantita, e da chi;

e)

nuova identità;

f)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

g)

esperienze negative;

h)

ricompense (finanziarie/favori).

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali informatori.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

7.   Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un’analisi, risulti che, sulla base di indicazioni serie e comprovate, una persona inclusa in un archivio di lavoro per fini di analisi debba essere immessa in una categoria di persone diversa da quella in cui detta persona è stata immessa inizialmente, come stabilito dal presente articolo, l’Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi nell’ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati.

Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, come definito nel presente articolo, l’Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell’ambito di tali categorie.

Articolo 7

Termini per l’esame e la durata della conservazione

1.   Nel decidere se i dati personali debbano continuare ad essere conservati come previsto all’articolo 6 di tali norme, ai sensi dell’articolo 20 della decisione Europol, gli interessi di Europol relativi allo svolgimento dei suoi compiti sono ponderati rispetto ai legittimi interessi, in termini di protezione dei dati, della persona cui si riferiscono i dati conservati.

La necessità di un’ulteriore conservazione di tutti i dati personali contenuti in un archivio di lavoro per fini di analisi è esaminata, conformemente all’articolo 20 della decisione Europol, entro tre anni dall’introduzione o dall’ultimo esame dei dati. Indipendentemente da tale esame, la necessità di un’ulteriore conservazione va esaminata se si verificano circostanze tali da suggerire la necessità di cancellare o rettificare i dati.

Tale revisione tiene conto dell’esigenza di conservare i dati alla luce della conclusione di un’indagine condotta su un caso particolare; di una decisione giudiziaria definitiva, in particolare un’assoluzione, un’ordinanza di riabilitazione, una condanna scontata ed un’amnistia, l’età del soggetto cui si riferiscono i dati e le particolari categorie di dati.

2.   Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione Europol, l’esame della necessità di conservare un archivio di lavoro per fini di analisi è effettuato da Europol. Sulla base di tale esame, il direttore decide in merito alla conservazione o alla chiusura dell’archivio. Il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore degli elementi contenuti nell’archivio che giustificano la stretta necessità di conservarlo.

3.   Qualora un procedimento penale contro persone di cui all’articolo 6, paragrafo 2, si concluda con una decisione inappellabile del tribunale o in altro modo, e qualora tale decisione sia comunicata a Europol dallo Stato membro o dal terzo interessato, Europol verifica se i dati interessati da tale decisione possano ancora essere conservati, modificati o usati. Se si può dedurre, dalla motivazione della decisione o da altre informazioni, che la persona in questione non ha commesso il reato o che il fatto commesso non costituisce reato, oppure se le motivazioni della decisione lasciano aperta la questione, i dati in questione vengono cancellati, a meno che non sussistano ragionevoli motivi per ritenere che essi siano ancora rilevanti per l’archivio di lavoro per fini di analisi. In tal caso, le informazioni relative alla decisione del tribunale sono aggiunte ai dati già contenuti nell’archivio. Inoltre questi dati possono essere trattati e conservati solo nel debito rispetto del contesto e del contenuto della decisione succitata nonché dei diritti che essa conferisce alla persona interessata.

4.   La conservazione dei dati personali non può durare più di quanto disposto all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione Europol. Se, in ragione della conservazione dell’archivio di di lavoro per fini di analisi, i dati relativi ad una persona di cui all’articolo 6, paragrafi da 3 a 6, sono conservati in un archivio per più di cinque anni, l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della decisione Europol ne è informata.

5.   Qualora, nel corso di un riesame delle attività di Europol, l’autorità di controllo comune constati che i dati personali sono conservati in violazione delle presenti norme, essa, se lo ritiene necessario, ne informa il direttore conformemente all’articolo 34, paragrafo 4, della decisione Europol.

Quando l’autorità di controllo comune ha sottoposto una questione concernente la conservazione, il trattamento o l’uso di dati personali al consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, della decisione Europol, la trasmissione dei dati in questione è vietata senza autorizzazione preventiva del consiglio di amministrazione. In casi eccezionali, il direttore può autorizzare la trasmissione dei dati prima dell’approvazione del consiglio di amministrazione, qualora ciò sia considerato assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell’ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. In tal caso, il direttore redige l’autorizzazione in un documento che viene trasmesso al consiglio di amministrazione e all’autorità di controllo comune.

Articolo 8

Associazione di terzi

Europol può associare esperti di istituzioni, organi, uffici e agenzie di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della decisione Europol ed esperti di paesi e organizzazioni terzi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, di detta decisione alle attività di un gruppo di analisi alle condizioni stabilite all’articolo 14, paragrafo 8, della medesima.

Il direttore conclude un accordo con una delle entità di cui al primo comma nel rispetto delle norme che disciplinano tali accordi secondo quanto disposto dal consiglio di amministrazione. Le modalità di tali accordi sono trasmesse al consiglio di amministrazione e all’autorità di controllo comune. L’autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Articolo 9

Raccolta e registrazione dei dati

I dati registrati negli archivi di lavoro per fini di analisi sono diversificati in base al grado di valutazione della fonte ed in base al grado di affidabilità o esattezza, conformemente all’articolo 11. I dati basati su fatti sono differenziati da quelli basati su opinioni o valutazioni personali.

Articolo 10

Protezione interna dei dati

Il direttore adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza delle presenti norme nonché di altre prescrizioni in materia di protezione dei dati. A tal fine il direttore chiede il parere del responsabile della protezione dei dati di cui all’articolo 28 della decisione Europol.

CAPITOLO II

CLASSIFICAZIONE

Articolo 11

Tipi di archivi di lavoro per fini di analisi

Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono essere:

a)

di carattere generale o strategico, quando l’obiettivo è quello di trattare informazioni pertinenti su un problema particolare o di sviluppare e migliorare le iniziative delle autorità competenti come definito all’articolo 3 della decisione Europol;

b)

di carattere operativo, quando l’obiettivo è quello di ottenere informazioni su una o alcune delle attività criminali di cui all’articolo 3 della decisione Europol e che riguardano un caso, una persona o un’organizzazione per avviare, assistere o concludere, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della decisione Europol, indagini bilaterali o multilaterali di portata internazionale, sempre che tra le parti interessate vi siano due o più Stati membri.

Articolo 12

Valutazione della fonte e dell’informazione

1.   La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

A)

:

laddove non sussistano dubbi circa l’autenticità, l’affidabilità o la competenza della fonte, oppure se l’informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

B)

:

laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

C)

:

laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

X)

:

laddove l’affidabilità di una fonte non può essere valutata.

2.   L’informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l’ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

1)

l’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

2)

l’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall’agente che l’ha fornita;

3)

l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;

4)

l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata.

3.   Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica. Senza tale accordo l’Europol non può modificare la valutazione.

4.   Se riceve da uno Stato membro dati o informazioni non corredati di una valutazione, l’Europol cerca per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati ed informazioni specifici deve avere luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e l’Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Il consiglio di amministrazione è informato di tali accordi generali. Se i dati vengono forniti all’Europol sulla base di tali accordi generali, ciò viene annotato insieme ai dati.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l’informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

5.   Il presente articolo si applica per analogia anche quando l’Europol riceve dati o informazioni da terzi.

6.   Quando l’informazione inclusa in un archivio di lavoro per fini di analisi risulta da un’analisi svolta, l’Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri che partecipano all’analisi.

CAPITOLO III

NORME DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI LAVORO PER FINI DI ANALISI E DEI DATI DI ANALISI

Articolo 13

Costituzione di archivi di lavoro per fini di analisi

1.   Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono costituiti per iniziativa di Europol o su richiesta degli Stati membri dai quali provengono i dati, secondo la procedura di cui all’articolo 16 della decisione Europol.

2.   Il consiglio di amministrazione può invitare taluni rappresentanti dell’autorità di controllo comune a partecipare al dibattito relativo alle decisioni costitutive degli archivi di lavoro per fini di analisi.

3.   A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della decisione Europol, le attività di analisi e la diffusione dei risultati dell’analisi possono aver inizio immediatamente dopo la costituzione dell’archivio di analisi. Se il consiglio di amministrazione incarica il direttore di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l’archivio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della decisione Europol, i dati che non possono essere immessi nell’archivio o, qualora l’archivio debba essere chiuso, tutti i dati in esso contenuti, sono cancellati immediatamente.

4.   Se, durante un’analisi, si rende necessaria la modifica del provvedimento costitutivo dell’archivio di lavoro per fini di analisi, si applicano per analogia le procedure di cui all’articolo 16 della decisione Europol nonché il presente articolo.

Articolo 14

Estrazione di dati

1.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della decisione Europol, l’estrazione di dati ad opera dei partecipanti al progetto di analisi è consentita soltanto dopo che essi abbiano ricevuto da Europol un’apposita autorizzazione e abbiano seguito un corso di formazione sui loro obblighi specifici nell’ambito del quadro giuridico di Europol.

2.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della decisione Europol, tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell’archivio. Il gruppo di analisi decide all’unanimità in quale misura può avvenire l’estrazione dei dati nonché le eventuali condizioni e restrizioni applicabili.

Articolo 15

Trasmissione di dati o informazioni contenuti negli archivi di lavoro per fini di analisi

1.   La trasmissione ad uno Stato membro o ad un terzo dei dati di carattere personale contenuti negli archivi di lavoro per fini di analisi viene registrata nell’archivio in questione.

Europol, in collaborazione con lo Stato membro o con il terzo che ha fornito i dati, ne verifica, se necessario e al più tardi al momento della trasmissione, la correttezza e la conformità alla decisione Europol.

In ogni comunicazione di dati sono menzionate, per quanto possibile, le decisioni giudiziarie e le decisioni di non luogo a procedere. Prima che i dati basati su opinioni o valutazioni personali siano comunicati e ne sia indicato il grado di affidabilità o di esattezza, tali dati sono verificati con lo Stato membro o il terzo che li ha forniti.

Lo Stato membro destinatario comunica allo Stato membro che ha trasmesso i dati, previa richiesta di quest’ultimo, le informazioni concernenti l’utilizzazione che è stata fatta dei dati ed i risultati ottenuti come conseguenza della loro trasmissione, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che li ha ricevuti lo permetta.

Eventuali restrizioni quanto all’uso dei dati a norma dell’articolo 19 della decisione Europol sono registrate con i dati e comunicate ai destinatari dei risultati delle analisi.

2.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, della decisione Europol, se dopo l’immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell’archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato.

Articolo 16

Procedure di controllo

Per ottemperare agli obblighi relativi alla sicurezza dei dati di cui all’articolo 35 della decisione Europol e garantire il trattamento sicuro dei dati ai sensi delle presenti norme, il consiglio di amministrazione accredita il sistema di analisi, ai sensi dell’articolo 8 delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol, adottate con decisione 2009/…/GAI del Consiglio (2) previa consultazione del comitato di sicurezza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di dette norme. L’accreditamento è concesso in base ai requisiti di sicurezza specifici del sistema e ad altra documentazione sulla sicurezza che il consiglio di amministrazione reputi necessaria.

Articolo 17

Utilizzazione e conservazione dei dati d’analisi e dei risultati delle analisi

1.   Tutti i dati personali e i risultati delle analisi trasmessi da un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere usati solo conformemente alle finalità dell’archivio o per prevenire e combattere altre forme gravi di criminalità, nel rispetto di eventuali restrizioni d’uso stabilite da uno Stato membro in forza dell’articolo 19, paragrafo 2, della decisione Europol. I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, delle presenti norme possono essere trasmessi soltanto previo consenso dello Stato membro che li ha forniti.

2.   Quando un archivio di lavoro per fini di analisi è chiuso, tutti i dati in esso contenuti sono memorizzati dall’Europol in un archivio separato, accessibile solo ai fini del controllo interno o esterno. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 4, della decisione Europol, tali dati sono conservati per un periodo massimo di diciotto mesi dopo la chiusura dell’archivio di lavoro per fini di analisi.

3.   I risultati di un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere conservati dall’Europol sotto forma elettronica per un periodo massimo di tre anni dalla data in cui è chiuso l’archivio in questione, sempreché siano conservati in un archivio separato e non siano integrati da altri dati. Trascorso tale periodo, i risultati possono essere conservati solo sotto forma di documento cartaceo.

Articolo 18

Interconnessione di archivi e comunicazione tra archivi

1.   Qualora risulti evidente che le informazioni contenute in un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere importanti anche per altri archivi, si segue la seguente procedura:

a)

nel caso in cui sia proposta l’interconnessione completa delle informazioni contenute in due archivi, è creato un nuovo archivio contenente tutte le informazioni di entrambi gli archivi, conformemente all’articolo 16 della decisione Europol. La decisione di interconnettere i due archivi è presa da tutti i partecipanti agli archivi originari. In tal caso, gli archivi originari sono chiusi;

b)

se alcune delle informazioni contenute in un archivio sono importanti per un altro archivio, i fornitori di tali informazioni decidono se comunicarle o meno a quest’ultimo archivio.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, i termini per l’esame dei dati comunicati da un archivio di lavoro per fini di analisi ad un altro non sono modificati da questo trasferimento.

Articolo 19

Nuovi mezzi tecnici

Possono essere introdotti nuovi mezzi tecnici di trattamento di dati per fini di analisi soltanto se sono state adottate tutte le misure possibili per garantire che il loro uso sia conforme alle norme relative alla protezione dei dati personali applicabili all’Europol. Il direttore consulta preventivamente l’autorità di controllo comune in ogni caso in cui l’introduzione di tali mezzi tecnici crei problemi per l’applicazione delle presenti norme di protezione di dati.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Revisione delle norme

Entro il 1o gennaio 2013 le norme formano oggetto di una valutazione sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

Le proposte di modifica delle presenti norme sono esaminate dal consiglio di amministrazione in vista della loro adozione da parte del Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, della decisione Europol.

Articolo 21

Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore il 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

11.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,4

MA

51,8

TN

90,9

TR

64,0

ZZ

64,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

72,7

ZZ

92,5

0709 90 70

MA

51,4

TR

121,0

ZZ

86,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

60,1

ZA

61,3

ZZ

60,2

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

54,0

IL

75,3

TR

75,1

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

76,0

ZZ

76,0

0808 10 80

CA

65,1

CN

131,4

MK

23,6

US

88,2

ZZ

77,1

0808 20 50

CN

47,8

US

129,6

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.12.2009   

IT

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L 325/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1206/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina l’8 dicembre 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade l’8 dicembre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


11.12.2009   

IT

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L 325/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1207/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 10 dicembre 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

77,0

4

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

115,1

1

BR

104,8

4

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

194,8

33

BR

185,9

37

AR

280,9

6

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

195,0

5

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

107,4

11

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

157,1

1

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

248,4

15

BR

283,3

4

CL

0408 11 80

Tuorli

341,4

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

349,9

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

225,7

18

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


11.12.2009   

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L 325/28


REGOLAMENTO (UE) N. 1208/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dall'11 dicembre 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

18,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


11.12.2009   

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L 325/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1209/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1159/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1159/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1159/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1159/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dall’11 dicembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

8,78

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

32,76

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

17,53

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

17,53

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

32,76


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.11.2009-9.12.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

152,42

103,68

Prezzo FOB USA

131,77

121,77

101,77

78,87

Premio sul Golfo

14,49

Premio sui Grandi laghi

13,89

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,95 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

46,83 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


11.12.2009   

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L 325/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall’11 dicembre 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

18,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

84,72

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

42,53

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

53,67

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

11.12.2009   

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L 325/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2009/937/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche al funzionamento del Consiglio e della sua presidenza, alla struttura del Consiglio, nonché alla tipologia degli atti giuridici dell’Unione e all’iter della procedura di adozione degli atti, distinguendo in particolare tra atti legislativi e atti non legislativi.

(2)

Occorre pertanto sostituire il regolamento interno adottato il 15 settembre 2006 (1) con un regolamento interno che contenga le modifiche necessarie all'attuazione del trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del Consiglio del 15 settembre 2006 è sostituito dalle disposizioni che figurano in allegato.

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio, le cifre relative alla popolazione inserite dalla presente decisione all'articolo 1 di tale allegato si applicano nel periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

Conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, quale adottato dalla presente decisione, si applica ai progetti di atti legislativi adottati e trasmessi dal giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Disposizioni generali, convocazione e luoghi di lavoro

1.   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (1).

2.   Sette mesi prima dell'inizio del semestre interessato, per ciascuna formazione del Consiglio e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative. Dette date figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio.

3.   Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (2).

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (di seguito «Coreper»), deliberando all'unanimità, possono decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

4. (3)   La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

5.   Le decisioni adottate dal Consiglio o dal Coreper in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice, tranne quando questo preveda un'altra modalità di votazione.

Nel presente regolamento interno, salvo disposizione specifica, i riferimenti alla presidenza o al presidente valgono per qualsiasi persona che esercita la presidenza di una delle formazioni del Consiglio o, se del caso, di uno dei suoi organi preparatori.

Articolo 2

Formazioni del Consiglio, ruolo della formazione «Affari generali» e della formazione «Affari esteri» e programmazione

1.   Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, in funzione delle materie trattate. L'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», è adottato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata (4). L'elenco delle formazioni del Consiglio è riportato nell'allegato I.

2.   Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (5). È responsabile del coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione europea, quali il quadro finanziario pluriennale e l'allargamento, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

3.   Le modalità di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo sono previste all'articolo 3 del regolamento interno del Consiglio europeo, come segue:

a)

Per la preparazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio europeo, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio europeo il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».

Un'ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest'ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.

b)

Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al temine della quale è stato stabilito l'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.

c)

Il Consiglio europeo adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell'ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.

4.   Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale conformemente al paragrafo 6 (6).

5.   Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione (7). È responsabile dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica di sicurezza e di difesa comune, la politica commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

Il Consiglio «Affari esteri» è presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio (8).

6.   Ogni diciotto mesi il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante tale periodo conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, prepara un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Il progetto è preparato con il presidente del Consiglio «Affari esteri», per quanto riguarda le attività di detta formazione durante tale periodo. Il progetto di programma è preparato in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo previe adeguate consultazioni. È presentato in un documento unico almeno un mese prima del periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali (9).

7.   La presidenza in carica in quel determinato periodo fissa, per ciascuna formazione del Consiglio e previe adeguate consultazioni, progetti di ordine del giorno indicativi delle sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali progetti sono fissati al più tardi una settimana prima dell'inizio del semestre interessato, sulla base del programma di diciotto mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Essi figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.

Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza.

Articolo 3 (10)

Ordine del giorno

1.   Tenuto conto del programma di diciotto mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. Esso è trasmesso nello stesso momento ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere una votazione. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

3.   Qualora sia applicabile il termine di otto settimane previsto dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i punti relativi all'adozione di un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nel quadro di una procedura legislativa ordinaria sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso detto periodo di otto settimane.

Il Consiglio può derogare al termine di otto settimane di cui al primo comma se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio si pronuncia conformemente alla modalità di votazione applicabile per l'adozione dell'atto o della posizione interessata.

Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni (11).

4.   Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5.   Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 3, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a progetti di atti legislativi l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

6.   L'ordine del giorno provvisorio è diviso in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi e alle attività non legislative. La prima parte è intitolata «Deliberazioni legislative» e la seconda «Attività non legislative».

I punti iscritti in ciascuna delle due parti dell'ordine del giorno provvisorio sono divisi in punti A e punti B. Sono iscritti come punti A i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

7.   Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

8.   Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto «A» possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9.   Le domande di iscrizione di un punto «Varie» sono corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio che sia nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo (12). Negli altri casi le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

2.   La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3.   I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.

4.   Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1.   Fatti salvi gli articoli 7, 8 e 9 e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2.   Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 7

Procedura legislativa e pubblicità

1.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine il suo ordine del giorno contiene una parte «Deliberazioni legislative».

2.   I documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nella parte «Deliberazioni legislative» del suo ordine del giorno sono resi pubblici, come pure lo sono gli elementi del processo verbale del Consiglio riguardanti tale parte dell'ordine del giorno.

3.   L'apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio per la parte «Deliberazioni legislative» dell'ordine del giorno è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

Il segretariato generale provvede a informare il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo.

4.   I risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione previsto dalla procedura legislativa ordinaria, nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione sono resi pubblici.

5.   In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle che accompagnano l'adozione dell'atto e che sono destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Articolo 8

Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

1.   Quando il Consiglio riceve una proposta non legislativa relativa all'adozione di norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), la prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte importanti è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente.

La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una delle proposte di cui al primo comma siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper.

2.   Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini.

3.   Il Consiglio «Affari generali» tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di diciotto mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al Consiglio sono pubblici.

4.   Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell'articolo 3:

a)

i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma del paragrafo 1 sono contrassegnati dai termini «deliberazione pubblica»;

b)

i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 2 e 3 sono contrassegnati dai termini «dibattito pubblico».

L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi quale quella prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali negli altri casi

1.   Quando il Consiglio adotta atti non legislativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di detti atti sono resi pubblici.

2.   Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a)

quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del TUE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

b)

negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a) e b) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3.   Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù degli articoli 7 e 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

Articolo 10

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II.

Articolo 11

Modalità di votazione e quorum

1.   Il Consiglio procede alla votazione su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2.   I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'elenco delle presidenze successive cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (13).

4.   Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.

5.   Fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III. Il presente paragrafo si applica anche tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 quando un membro del Consiglio lo chiede conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo sulle disposizioni transitorie.

Articolo 12

Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita

1.   Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'adozione di atti legislativi sono rese pubbliche.

2.   Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta «procedura di approvazione tacita»:

a)

al fine di adottare il testo di una risposta ad un'interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper (14);

b)

al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper;

c)

al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni, altri organi o altri organismi in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati;

d)

al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU («procedura di approvazione tacita (COREU)») (15).

In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

3.   Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 13

Processo verbale

1.   Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale, il quale può delegare il suo potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:

la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2.   Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

3.   Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

4.   I processi verbali delle parti «Deliberazioni legislative» delle sessioni del Consiglio sono trasmessi, dopo la loro approvazione, direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 14

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1.   Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2.   Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Articolo 15

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

Articolo 16 (16)

Impossibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato IV, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1.   Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito «Gazzetta ufficiale»), a cura del segretario generale:

a)

gli atti di cui all'articolo 297, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, del TFUE;

b)

le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative motivazioni;

c)

le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE per l'adozione di un atto legislativo;

d)

gli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

e)

gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (17);

Dell'entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gazzetta ufficiale è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

2.   Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a)

le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);

b)

le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, le raccomandazioni e i pareri, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale, le decisioni di cui all'articolo 25 del TUE.

4.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a)

le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 25 del TUE;

b)

le decisioni adottate conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del TUE;

c)

altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni.

5.   Qualora un accordo concluso tra l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 18

Notifica degli atti

1.   Le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome.

2.   I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome:

a)

le raccomandazioni;

b)

le decisioni di cui all'articolo 25 del TUE;

3.   Il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del Consiglio di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 19 (18)

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1.   Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso (19), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione europea e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

a)

principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

b)

norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

c)

disposizioni di bilancio;

d)

norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

2.   Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare.

3.   Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

4.   Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio «Affari generali».

Il comitato politico e di sicurezza è presieduto da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Gli altri organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», sono presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. L'elenco di cui al paragrafo 3, secondo comma, indica altresì gli organi preparatori per i quali il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 4 della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio, un altro tipo di presidenza.

5.   Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché dei gruppi di lavoro, che si svolgono nel semestre precedente sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

6.   Fatti salvi i casi in cui si applica un altro tipo di presidenza, se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate.

Nel caso specifico dell'esame del bilancio dell’Unione per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche.

7.   In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper (20):

a)

decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

b)

autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

c)

decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio (articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3);

d)

decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all'articolo 9, paragrafo 2;

e)

decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

f)

approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

g)

decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

h)

decisione di consultare un'istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati;

i)

decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

j)

decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 294, paragrafo 14, del TFUE;

k)

approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.

Articolo 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

1.   La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro del Consiglio.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare:

a)

limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;

b)

predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

c)

organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola;

d)

chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;

e)

chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

Articolo 21 (21)  (22)

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

Articolo 22

Qualità redazionale (23)

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (24).

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

Articolo 23

Il segretario generale e il segretariato generale

1.   Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2.   Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale (25).

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3.   Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di diciotto mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.

4.   Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

5.   Il segretario generale ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.

Articolo 24

Sicurezza

Le regole in materia di sicurezza sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 25

Funzioni di depositario di accordi

Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui trattasi.

Articolo 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

La rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, da un membro del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del segretariato generale.

Nel caso del Consiglio «Affari esteri», la rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dal presidente. Egli può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. Su mandato del presidente, il Consiglio «Affari esteri» può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna o, se del caso, del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 27

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nell'allegato VI.

Articolo 28

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ALLEGATO I

Elenco delle formazioni del Consiglio

1.

Affari generali (26);

2.

Affari esteri (27);

3.

Economia e finanza (28);

4.

Giustizia e affari interni (29);

5.

Occupazione, politica sociale, salute e consumatori;

6.

Competitività (mercato interno, industria e ricerca) (30);

7.

Trasporti, telecomunicazioni e energia;

8.

Agricoltura e pesca;

9.

Ambiente;

10.

Istruzione, gioventù e cultura (31).

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del TUE.

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari ad una stessa formazione del Consiglio; l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza (32).

ALLEGATO II

Disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Articolo 1

Ambito di applicazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

Articolo 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non deve essere divulgato, il terzo interessato è consultato se:

a)

si tratta di un documento sensibile, quale definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

b)

il documento proviene da uno Stato membro e:

è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001; o

lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

2.   In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che esso può o non deve essere divulgato.

3.   Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

4.   Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 279 del TFUE.

Articolo 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per fax al n. +32(0)2 281 63 61.

Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

Documenti provenienti dagli Stati membri

Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al segretariato generale.

Articolo 5

Domande deferite dagli Stati membri

Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

Articolo 6

Indirizzo per le domande

Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al segretario generale del Consiglio, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per telefax al n. +32(0)2 281 63 61.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal segretariato generale.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

Articolo 9

Oneri

Gli oneri per la produzione e l'invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

Articolo 10

Registro pubblico dei documenti del Consiglio

1.   Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

2.   Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1o luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (33), e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

Articolo 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

1.   Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati, e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

—   «diffusione»: la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati;

—   «documenti legislativi»: i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo.

3.   Il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a)

documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

b)

ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

c)

testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4.   Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a)

ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

b)

altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

5.   Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi ed altri documenti:

a)

note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi e atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno trasmessi al Consiglio da altre istituzioni od organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

b)

documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine del giorno compresi nella parte «deliberazioni legislative» o contrassegnati dai termini «deliberazione pubblica» o «dibattito pubblico» a norma dell'articolo 8 del regolamento interno;

c)

note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note relative a punti «I/A» e punti «A») riguardanti progetti di atti legislativi e atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno nonché i progetti di atti legislativi e di atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, cui esse fanno riferimento;

d)

atti adottati dal Consiglio nel corso di una procedura legislativa ordinaria o speciale e progetti comuni approvati dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

6.   Dopo l'adozione di uno degli atti di cui al paragrafo 5, lettera d), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima di uno di tali atti e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico.

ALLEGATO III

Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio

Articolo 1

Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo sulle disposizioni transitorie la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, è la seguente:

Stato membro

Popolazione

(x 1 000)

Germania

82 002,4

Francia

64 350,8

Regno Unito

61 576,1

Italia

60 045,1

Spagna

45 828,2

Polonia

38 135,9

Romania

21 498,6

Paesi Bassi

16 485,8

Grecia

11 260,4

Belgio

10 750,0

Portogallo

10 627,3

Repubblica ceca

10 467,5

Ungheria

10 031,0

Svezia

9 256,3

Austria

8 355,3

Bulgaria

7 606,6

Danimarca

5 511,5

Slovacchia

5 412,3

Finlandia

5 326,3

Irlanda

4 450,0

Lituania

3 349,9

Lettonia

2 261,3

Slovenia

2 032,4

Estonia

1 340,4

Cipro

796,9

Lussemburgo

493,5

Malta

413,6

Totale

499 665,1

Soglia (62 %)

309 792,4

Articolo 2

1.   Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico dell'Unione europea i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno in corso.

2.   Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 16

1.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

a)

articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

b)

articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

c)

articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

d)

articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

e)

articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi ai casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

f)

articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

g)

articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

h)

articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (34);

i)

articolo 17, paragrafo 2, lettera a) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 76 del TFUE);

j)

articolo 17, paragrafo 2, lettera b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

k)

articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

2.

Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

a)

articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

b)

articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

c)

articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

d)

articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

ALLEGATO V

Metodi di lavoro del Consiglio

Preparazione delle riunioni

1.

La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti.

2.

La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l'accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici, al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte, chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto ad una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato.

3.

Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione.

4.

Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all'organizzazione e all'ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l'ordine del giorno e l'organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso.

5.

La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un'accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell'esame di ciascun punto dell'ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l'ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper.

Svolgimento delle riunioni

6.

Nessun punto è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative.

7.

La presidenza si astiene dall'iscrivere all'ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l'esito delle riunioni svoltesi in un'altra sede o con uno Stato terzo o un'altra istituzione, le questioni procedurali od organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper.

8.

All'inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni.

9.

All'inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggior parte dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

10.

In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi.

11.

La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche.

12.

Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura.

13.

Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti.

14.

Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare ad un unico portavoce.

15.

Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta.

16.

Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima.

ALLEGATO VI

Disposizioni relative alla forma degli atti

A.   Forma dei regolamenti

1.

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

a)

il titolo «regolamento», un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto; Quando si tratta di un regolamento di esecuzione adottato dal Consiglio conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, il regolamento reca il titolo «regolamento di esecuzione»;

b)

rispettivamente la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea» o la formula «Il Consiglio dell'Unione europea»;

c)

l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola «visto»;

d)

la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

e)

la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula «considerando quanto segue:»; i considerando sono numerati;

f)

rispettivamente la formula «hanno adottato il presente regolamento» o la formula «ha adottato il presente regolamento», seguita dal dispositivo del regolamento.

2.

I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3.

L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4.

L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

a)

i)

dalla formula: «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»;

o

ii)

dalla formula: «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base ai trattati», nei casi in cui un atto non sia applicabile a tutti e in tutti gli Stati membri (35);

b)

dalla formula: «Fatto a …, addì …»; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

e

c)

se trattasi:

i)

di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

«Per il Parlamento europeo

Il presidente»

«Per il Consiglio

Il presidente»

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

ii)

di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

«Per il Consiglio

Il presidente»

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

B.   Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri

1.

Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo «direttiva» o «decisione».

Quando si tratta di una direttiva o di una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, questa reca il titolo «direttiva di esecuzione» o «decisione di esecuzione»;

2.

Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo «raccomandazione» o «parere».

3.

Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati, alle direttive e alle decisioni.

C.   Forma delle decisioni di cui all'articolo 25 del TUE

Tali decisioni recano il titolo «decisione del Consiglio», un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione dell'oggetto.


(1)  Questo paragrafo riprende l'articolo 237 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE»).

(2)  Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea.

(3)  Questo paragrafo riprende l'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50).

(4)  Queste due frasi riprendono, adattandolo, l'articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del trattato sull'Unione europea (di seguito «TUE») e l'articolo 236, lettera a), del TFUE

(5)  Queste due frasi riprendono l'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

(6)  Questo paragrafo riprende l'articolo 3, prima frase, della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio.

(7)  Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del trattato UE

(8)  Cfr. la dichiarazione a) che segue:

a)

In riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma

«Quando il Consiglio “Affari generali” è convocato per trattare questioni di politica commerciale comune, il suo presidente si fa sostituire dalla presidenza semestrale come previsto all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma.».

(9)  Cfr. la dichiarazione b) che segue:

b)

In riferimento all'articolo 2, paragrafo 6

«Il programma di diciotto mesi includerà una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di diciotto mesi consulteranno le tre presidenze successive riguardo a tale parte, nel quadro delle “adeguate consultazioni” di cui al paragrafo 6 , terza frase. Il progetto di programma di diciotto mesi dovrebbe riguardare anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.».

(10)  Cfr. le dichiarazioni c) e d) che seguono:

c)

In riferimento all'articolo 3, paragrafi 1 e 2

«Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventuno giorni prima dell'inizio della sessione stessa.»

d)

In riferimento agli articoli 1 e 3

«Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 2, del TUE, conformemente al quale, nei casi che richiedono una decisione rapida, una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.».

(11)  Questo comma riprende l'articolo 4, ultima frase, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(12)  Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 8, prima frase, del TUE.

(13)  Questo paragrafo riprende l'articolo 239 del TFUE.

(14)  Cfr. la dichiarazione e) che segue:

e)

in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

«Conformemente alla prassi costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di tre giorni lavorativi.».

(15)  Cfr. la dichiarazione f) che segue:

f)

in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

«Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 (doc. 7896/95), relative ai metodi di lavoro del Consiglio.».

(16)  Cfr. la dichiarazione g) che segue:

g)

In riferimento all'articolo 16 e all'allegato IV

«Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato IV sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del TUE.

Per quanto riguarda il primo caso di applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata , il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato IV del regolamento interno.».

(17)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(18)  Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71)

(19)  Cfr. la dichiarazione h) che segue:

h)

In riferimento all'articolo 19, paragrafo 1

«Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.».

(20)  Cfr. la dichiarazione i) che segue:

i)

In riferimento all'articolo 19, paragrafo 7

«Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, dia luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.».

(21)  Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71).

(22)  Cfr. la dichiarazione j) che segue:

j)

In riferimento all'articolo 21

«Le relazione dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.».

(23)  Cfr. la dichiarazione k) che segue:

k)

In riferimento all'articolo 22

«Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere gli Stati membri all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 76, lettera b), del TFUE , segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.».

Cfr. la dichiarazione l) che segue:

l)

In riferimento all'articolo 22

«I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.

I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.».

(24)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(25)  Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, riprendono l'articolo 240, paragrafo 2, del TFUE.

(26)  Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

(27)  Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del TUE.

(28)  Compreso il bilancio.

(29)  Compresa la protezione civile.

(30)  Compreso il turismo.

(31)  Compresi gli audiovisivi.

(32)  Cfr. la dichiarazione m) che segue:

m)

In riferimento all'allegato I, secondo comma

«La Presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.».

(33)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(34)  Cfr. la dichiarazione n) che segue:

n)

In riferimento all'allegato IV, paragrafo 1, lettera h)

«Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.».

(35)  Cfr. la dichiarazione o) che segue:

o)

In riferimento all'allegato VI, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii)

«Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.».


11.12.2009   

IT

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L 325/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2009

che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2009/938/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno di Svezia («la Svezia») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») sono stati autorizzati con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo (regime detto della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 350 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito.

(2)

La Svezia e il Regno Unito hanno chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 per la Svezia e il 15 gennaio 2009 per il Regno Unito. Il Regno Unito ha chiesto inoltre di poter aumentare a 1 500 000 GBP il massimale del volume d’affari annuo di tale regime.

(3)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 9 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso le domande della Svezia e del Regno Unito agli altri Stati membri. Con lettere del 13 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Svezia e al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Il regime della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.

(5)

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo.

(6)

La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dalla Svezia e dal Regno Unito allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 500 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.


11.12.2009   

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L 325/64


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2009

che autorizza la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/939/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Slovenia («la Slovenia») è stata autorizzata con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all'articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l'IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo (regime detto della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime il loro volume d'affari annuale non dev'essere superiore a 208 646 EUR.

(2)

La Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 23 e 31 luglio 2009. La Slovenia ha chiesto inoltre di poter aumentare il massimale del volume d'affari annuo di tale regime a 400 000 EUR.

(3)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 25 settembre 2009 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda della Slovenia. Con lettera del 29 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Il regime della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d'imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell'IVA e a versare l'imposta all'erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.

(5)

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 di EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l'IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell'incasso del prezzo.

(6)

La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull'importo delle entrate IVA percepite dalla Slovenia allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Slovenia è autorizzata a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l'IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d'affari annuo non dev'essere superiore a 400 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell'entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l'imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.