ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.316.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
2 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 36, l’articolo 39, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 68, paragrafo 7, l’articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l’articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 71, paragrafo 10, l’articolo 142, lettere c), d), f), g), h) e q), e gli articoli 147 e 148,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2) ha subito modifiche sostanziali. In seguito è stato adottato il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico (3). Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere nuovamente modificato, per motivi di chiarezza risulta opportuno accorpare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 in un unico regolamento recante l’insieme delle modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

(2)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno adottare alcune definizioni. Per quanto riguarda il bosco ceduo a rotazione rapida, è opportuno autorizzare gli Stati membri a definire le varietà idonee in funzione della loro compatibilità climatica e agronomica con il territorio.

(3)

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adatto agli agricoltori che ricevono ancora pagamenti diretti in virtù di taluni regimi accoppiati, senza detenere alcun ettaro di terra. Tra questi regimi accoppiati si annoverano i premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento e i pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11. Gli agricoltori in questione si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali e, per garantire la massima efficacia di tali regimi, devono essere trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento.

(4)

Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre e prevedere la possibilità di ripartire i diritti all’aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché disciplinare la fusione dei diritti e delle frazioni.

(5)

L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 consente di posticipare l’integrazione degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Per rendere possibile tale integrazione posticipata, occorre stabilire modalità specifiche. In particolare, il terzo comma del suddetto paragrafo autorizza gli Stati membri a rivedere la decisione presa a norma dell’articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) al fine di integrare più rapidamente gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Tuttavia, alla luce dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009, affinché l’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento possa avere effetto, è necessario che le superfici interessate siano rese ammissibili al regime di pagamento unico. Gli Stati membri devono quindi poter rivedere la decisione presa ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

Occorre adottare disposizioni specifiche per la gestione della riserva nazionale.

(7)

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, ai paragrafi 2 e 3, alcuni casi facoltativi in cui possono essere assegnati diritti all’aiuto utilizzando la riserva nazionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri, che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore a un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.

(8)

In determinate circostanze può accadere che gli agricoltori detengano un numero di diritti superiore a quello degli ettari necessari per attivarli, ad esempio a causa della scadenza di un contratto di affitto, tra l’altro in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere. Risulta pertanto opportuno predisporre un meccanismo che consenta di continuare a erogare il sostegno agli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Tuttavia, onde evitare abusi, occorre definire le condizioni di accesso a tale meccanismo.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all’aiuto non utilizzati o, in via facoltativa, mediante una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data che deve essere fissata dagli Stati membri al momento di un ulteriore disaccoppiamento. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale.

(10)

In caso di trattenuta sulla vendita di diritti all’aiuto, occorre stabilire le percentuali massime e i criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e del tipo di diritti all’aiuto da trasferire. Le trattenute non devono tuttavia ostacolare sostanzialmente o impedire il trasferimento dei diritti all’aiuto. In caso di regionalizzazione secondo il modello ibrido, tuttavia, la trattenuta non deve incidere sul valore regionale di base dei diritti all’aiuto, ma solo sugli importi legati ai riferimenti storici.

(11)

Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno che essa venga gestita a livello regionale, tranne nei casi previsti all’articolo 41, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, quando gli Stati membri siano tenuti ad assegnare diritti all’aiuto.

(12)

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è corrisposto agli agricoltori mediante assegnazione o trasferimento di diritti all'aiuto. Al fine di evitare cambiamenti della forma giuridica dell'azienda intesi ad eludere la normativa sul normale trasferimento di un'azienda con i relativi importi di riferimento, occorre stabilire le condizioni per le fattispecie di successione o successione anticipata, fusione e scissione.

(13)

A norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nei nuovi Stati membri un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell’articolo 34 dello stesso regolamento, almeno l’80 % dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l’applicazione del regime di pagamento unico, appare giustificato che il trasferimento dell’azienda o di parte di essa insieme ai futuri diritti all’aiuto sia considerato, a determinate condizioni, un trasferimento valido di diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’articolo 43 del suddetto regolamento, in particolare a condizione che il venditore richieda la fissazione dei diritti all’aiuto, dal momento che il regolamento prevede che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel periodo di riferimento.

(14)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno compilare un elenco di tali situazioni particolari e stabilire norme che consentano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l’elenco, se del caso. È inoltre opportuno offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da assegnare.

(15)

Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro, la definizione di «affitto a lungo termine» includa anche gli affitti di durata quinquennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore.

(16)

In caso di passaggio dell’azienda di un agricoltore pensionato o deceduto a un membro della famiglia o a un erede che intenda continuare l’attività agricola nell’azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell’azienda o di parte di essa, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l’attività agricola.

(17)

È opportuno assegnare diritti all’aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell’importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico o se il relativo settore non fosse stato disaccoppiato. È opportuno prevedere modalità specifiche per il calcolo dei diritti all’aiuto per gli agricoltori che già detengono diritti all’aiuto o non possiedono ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell’ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all’aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un’attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l’assegnazione di diritti all’aiuto anche in questi casi.

(18)

Ai fini della corretta gestione del regime, è opportuno disciplinare i trasferimenti e prevedere la possibilità di modifica dei diritti all’aiuto, in particolare per consentire la fusione di frazioni.

(19)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono decidere che i diritti all’aiuto possano essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. Per evitare problemi di ordine pratico è opportuno stabilire modalità specifiche per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni.

(20)

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 consente la coltivazione di canapa a determinate condizioni. Occorre stabilire l’elenco delle varietà di canapa ammissibili, che sono soggette all’obbligo di certificazione.

(21)

In caso di fissazione di diritti speciali, occorre stabilire modalità specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto in riferimento alla tabella di conversione in vigore nei settori delle carni bovine, ovine e caprine.

(22)

Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell’opzione di regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell’importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l’assegnazione dell’intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alla costituzione della riserva nazionale, all’assegnazione iniziale di diritti all’aiuto e al trasferimento di diritti all’aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.

(23)

Occorre definire un quadro comune per l’adozione di soluzioni specifiche a talune situazioni che si verificano al momento dell’ulteriore disaccoppiamento.

(24)

Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale capitolo.

(25)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario che il sostegno specifico concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure comunitarie di sostegno o con le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per la corretta gestione di questi regimi è opportuno evitare il doppio finanziamento di misure analoghe nell’ambito del sostegno specifico e di altri regimi comunitari di sostegno. Date le diverse scelte a disposizione per l’attuazione del sostegno specifico, è opportuno affidare la responsabilità di garantire tale coerenza agli Stati membri, in funzione della decisione che questi adottano per attuare le misure di sostegno specifico all’interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste.

(26)

Il sostegno specifico non può servire a compensare l’osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.

(27)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifici tipi di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire questi tipi specifici di agricoltura, tenendo presente che le misure sono intese a procurare vantaggi ambientali significativi e misurabili.

(28)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Per facilitare il compito degli Stati membri, è opportuno compilare un elenco indicativo di condizioni da rispettare.

(29)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo il disposto dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, secondo il quale il sostegno deve soddisfare i criteri di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (5). È opportuno precisare il contenuto delle misure ammissibili e le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (6).

(30)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali. Ai fini di un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali è necessario che gli Stati membri istituiscano un dispositivo che permetta di valutare i progetti presentati dai richiedenti sui diversi aspetti connessi al benessere degli animali che intendono trattare.

(31)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È altresì opportuno adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.

(32)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori di particolari settori, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone e/o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni di mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale agli agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

(33)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l’assegnazione dei diritti all’aiuto e il calcolo dell’incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l’assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.

(34)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro minimo all’interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari al pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

(35)

L’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizoozie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro minimo all’interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

(36)

La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi per Stato membro e le condizioni applicabili alla loro revisione.

(37)

A norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri oggettivi e, a norma dell’articolo 47 del medesimo regolamento, essi possono regionalizzare il regime di pagamento unico in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi. È quindi opportuno prevedere la comunicazione di tutti i dati e le informazioni necessari entro i termini prescritti.

(38)

Occorre fissare i termini per le comunicazioni alla Commissione nei casi in cui gli Stati membri decidano di avvalersi delle opzioni previste all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, all’articolo 38, all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, all’articolo 46, paragrafi 1 e 3, all’articolo 47, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 49, all’articolo 51, paragrafo 1, all’articolo 67, paragrafo 1, agli articoli da 68 a 72 e all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(39)

Per valutare l’applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno fissare le modalità e i termini per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l’aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.

(40)

Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009.

(41)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

b)

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

c)

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (7), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (8) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I;

d)

«superfici prative»: i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;

e)

«vendita»: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;

f)

«affitto»: l’affitto o analoghe transazioni temporanee;

g)

«trasferimento, vendita o affitto di diritti all’aiuto con terra»: fatto salvo il disposto dell’articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l’affitto di diritti all’aiuto insieme alla vendita o all’affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all’aiuto con terra;

h)

«fusione»: la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;

i)

«scissione»:

i)

la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; o

ii)

la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l’altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell’agricoltore che gestiva l’azienda originaria;

j)

«unità di produzione»: almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

k)

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,

le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell’ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

l)

«agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola» ai fini dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della persona giuridica;

m)

«vivai»: i vivai ai sensi dell’allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (10);

n)

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all’uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

o)

«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

p)

«altri strumenti comunitari di sostegno»:

i)

le misure di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 509/2006 (11), (CE) n. 510/2006 (12), (CE) n. 834/2007 (13), (CE) n. 1234/2007 (14) e (CE) n. 3/2008; e

ii)

le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (15), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

TITOLO II

APPLICAZIONE

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Attivazione dei diritti all’aiuto e ammissibilità della terra

Articolo 3

Successione e successione anticipata

1.   Qualora la successione o la successione anticipata influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto, l’agricoltore che ha ricevuto l’azienda o parte di essa chiede, a proprio nome, che vengano calcolati i diritti all’aiuto corrispondenti all’azienda o alla parte di azienda ricevuta.

L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione ereditate.

2.   In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio del regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.

La successione in un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un’azienda o di una sua parte, la quale avrebbe conferito diritti all’aiuto o aumentato il valore degli stessi, è considerata come la successione nell’azienda.

3.   Nei casi in cui l’agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all’aiuto o abbia diritto a un aumento di valore degli stessi, l’importo di riferimento è stabilito, rispettivamente, in base alla somma degli importi di riferimento relativi alla sua azienda originaria e alle unità di produzione ereditate.

4.   Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di «successione» e di «successione anticipata» contenute nell’ordinamento nazionale.

Articolo 4

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione

In caso di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, l’agricoltore è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda originaria, nel limite dei diritti all’aiuto detenuti dall’azienda originaria o, in caso di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento di valore degli stessi, nei limiti applicabili alle assegnazioni a favore dell’azienda originaria.

In caso di cambiamento della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Articolo 5

Fusioni e scissioni

Qualora una fusione o una scissione influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto o l’aumento di valore degli stessi, l’agricoltore o gli agricoltori che gestiscono la nuova azienda o le nuove aziende sono ammessi al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore o gli agricoltori che gestivano l’azienda o le aziende originarie.

L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione relative all’azienda o alle aziende originarie.

Articolo 6

Requisiti minimi

Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori beneficiari dei premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento o dei pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del medesimo regolamento, i quali detengono un numero di ettari inferiore alla soglia selezionata dallo Stato membro, sono trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del citato regolamento.

Articolo 7

Calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto

1.   L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.

2.   Se una parcella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 ha dimensioni pari a una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra a un valore calcolato proporzionalmente a tale frazione. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore a un valore calcolato in proporzione.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.

3.   Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti dello stesso tipo appartenenti a un agricoltore. Al risultato di tale fusione si applica il paragrafo 1.

Articolo 8

Dichiarazione e uso dei diritti all’aiuto

1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, ai fini del pagamento, dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (16).

Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica conformemente all’articolo 14 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente a norma dell’articolo 12 del presente regolamento e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

2.   Se l’agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all’aiuto interi a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all’aiuto intero, che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Tuttavia, il diritto all’aiuto si considera interamente utilizzato ai fini dell’articolo 42 del citato regolamento.

Articolo 9

Uso agricolo prevalente

Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, quando la superficie di un’azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio dell’attività agricola non è seriamente ostacolato dall’intensità, natura, durata e frequenza dell’attività non agricola.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del primo comma sul loro territorio.

Sezione 2

Criteri specifici di ammissibilità

Articolo 10

Produzione di canapa

Ai fini dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (17), eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (18).

Articolo 11

Integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

1.   Fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno o dalla data indicata nell’allegato II per lo Stato membro e la regione di cui trattasi.

2.   Gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono eventualmente rivedere la decisione presa a norma dell’articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro le due settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione 3

Trasferimento di diritti all’aiuto

Articolo 12

Trasferimento di diritti all’aiuto

1.   I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.

2.   Il cedente informa del trasferimento la competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alla competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se l’autorità competente si oppone al trasferimento e ne dà comunicazione al cedente entro il suddetto termine.

L’autorità competente può opporsi a un trasferimento solo se questo non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento.

4.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.

Articolo 13

Limitazione regionale

1.   Fatti salvi l’articolo 50, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2.   Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 entro il mese che precede la data fissata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel primo anno di applicazione della facoltà di cui all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari che hanno dichiarato nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Gli agricoltori la cui azienda è in parte situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà suddetta.

3.   La limitazione al trasferimento dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non si applica in caso di successione o di successione anticipata in diritti all’aiuto senza un numero equivalente di ettari ammissibili.

Sezione 4

Diritti speciali

Articolo 14

Calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali

1.   Ai fini dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, l’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), è l’attività calcolata ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2.   Ai fini dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 e ai fini del calcolo dell’attività agricola svolta durante l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in UBA, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero medio di animali determinato ai fini della concessione dei pagamenti diretti di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel relativo periodo di riferimento è convertito in UBA secondo la seguente tabella di conversione:

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte

1,0 UBA

Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi

0,6 UBA

Vitelli maschi e femmine di meno di 6 mesi di età

0,2 UBA

Ovini

0,15 UBA

Caprini

0,15 UBA

Nel caso del premio alla macellazione, qualora non siano disponibili le necessarie informazioni sull’età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.

Se uno stesso animale ha beneficiato di più premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.

3.   Il numero di UBA di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato proporzionalmente ai diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore non possiede ettari ammissibili nell’anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o nell’anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il quale chiede l’assegnazione di diritti soggetti a condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all’aiuto con il valore più basso.

La richiesta è presentata solo nel primo anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o di applicazione del regime di pagamento unico. Il termine per la presentazione della richiesta è fissato dallo Stato membro. La richiesta può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti speciali di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 richiesti nell’anno precedente o per la parte rimanente di tali diritti, qualora siano stati in parte trasferiti o dichiarati con un corrispondente numero di ettari.

In questi casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore richiede l’applicazione delle condizioni particolari.

Fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i diritti all’aiuto che sono stati dichiarati con un equivalente numero di ettari o che sono stati trasferiti non può essere richiesto il ripristino delle condizioni di cui all’articolo 44 del medesimo regolamento.

4.   Per verificare il rispetto dell’attività agricola minima espressa in UBA, gli Stati membri adoperano la tabella di conversione di cui al paragrafo 2 e determinano il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:

a)

chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA in base al registro aziendale, entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore alla data del pagamento; e/o

b)

per stabilire il numero di UBA ricorrono alla banca dati informatizzata costituita a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), purché essa offra garanzie adeguate, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro, quanto all’esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del regime di pagamento unico.

5.   Il requisito dell’attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell’anno civile considerato.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 nei confronti dei produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni richieste per rispettare l’attività agricola minima.

CAPO 2

Riserva nazionale

Sezione 1

Versamento nella riserva nazionale

Articolo 15

Diritti all’aiuto inutilizzati

1.   Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Un diritto all’aiuto si considera inutilizzato quando, nel corso del periodo di cui al primo comma, non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all’aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell’articolo 2, punto 23, del regolamento (CE) n. 1122/2009, si considerano utilizzati.

Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere versati nella riserva nazionale ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede secondo le modalità seguenti:

a)

si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all’aiuto aventi il valore più alto;

b)

i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.

2.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all’aiuto alla riserva nazionale.

Articolo 16

Trattenute sulle vendite di diritti all’aiuto

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può decidere di riversare alla riserva nazionale:

a)

in caso di vendita di diritti all’aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %; e/o

b)

in caso di vendita di diritti all’aiuto con terra, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto; e/o

c)

in caso di vendita di diritti all’aiuto con un’intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all’aiuto e/o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.

In caso di vendita di diritti all’aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia l’attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all’aiuto non si applica alcuna trattenuta.

2.   Nel fissare le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno qualsiasi dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

3.   Qualora uno Stato membro che abbia regionalizzato il regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 decida di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo previa detrazione, dal valore dei diritti all’aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o a norma dell’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sezione 2

Assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale

Articolo 17

Fissazione dei diritti all’aiuto

1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’articolo 41, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possono ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

3.   L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato.

4.   Il valore di ciascun diritto all’aiuto ricevuto a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a eccezione del secondo comma del paragrafo 3, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per il numero di diritti all’aiuto da assegnare.

Articolo 18

Applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 qualora il numero di ettari sia inferiore al numero di diritti all’aiuto

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all’aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all’aiuto che erano stati loro assegnati in virtù degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In tal caso, l’agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto che possiede o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all’aiuto soggetti alle condizioni di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del presente articolo, per «diritti all'aiuto» si intendono esclusivamente quei diritti all’aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, nonché in qualsiasi anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico.

2.   Il numero di diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall’agricoltore nell’anno in cui presenta la domanda.

3.   Il valore unitario dei diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari che dichiara.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.

5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.

6.   Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.

Articolo 19

Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

1.   Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «agricoltori che si trovano in una situazione particolare» si intendono gli agricoltori di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento.

2.   Qualora possieda i requisiti per l’applicazione di due o più degli articoli 20, 21 e 22, l’agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all’aiuto stabilito a norma dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, per un valore pari al valore massimo che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

Se l’agricoltore riceve diritti all’aiuto anche a norma dell’articolo 22, il numero totale di diritti assegnatigli non è superiore al numero fissato conformemente a tale articolo.

3.   Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 scada dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all’aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto, entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la modificazione delle domande di pagamento nell’anno successivo.

4.   Se la definizione di affitto a lungo termine secondo il diritto nazionale o la prassi consolidata include anche i contratti di durata quinquennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 20

Trasferimento di terreni dati in affitto

1.   L’agricoltore che abbia ricevuto gratuitamente o a un prezzo simbolico, mediante vendita o affitto per sei anni o più, oppure per via di successione effettiva o anticipata, un’azienda o parte di un’azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.

2.   L’agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l’azienda o parte dell’azienda di cui al paragrafo 1 per via di successione effettiva o anticipata.

Articolo 21

Investimenti

1.   Gli Stati membri possono assegnare diritti all’aiuto, o aumentarne il valore, ad agricoltori che hanno investito in un settore in via di integrazione nel regime di pagamento unico ai sensi del titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Nel definire i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del periodo di riferimento e/o di altri criteri seguiti per l’integrazione del settore di cui trattasi.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in caso di cessazione dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 22

Locazione e acquisto di terreni dati in affitto

1.   L’agricoltore che, tra la fine del periodo di riferimento considerato per l’introduzione del regime di pagamento unico e il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009 o entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un’azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.

Nel definire i criteri di cui al primo comma, lo Stato membro tiene conto, in particolare, dei casi in cui l’agricoltore non dispone di altri ettari all’infuori di quelli in affitto.

2.   Il paragrafo 1 si applica all’agricoltore che, nel corso del periodo di riferimento o entro il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009, oppure entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ha acquistato un’azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto durante il periodo di riferimento, con l’intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

Ai fini del primo comma, per «terreno dato in affitto» si intende il terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente a esso, era dato in affitto in forza di un contratto che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.

Articolo 23

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Nel caso in cui l’agricoltore si veda assegnare diritti all’aiuto o riconoscere l’aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità dello Stato membro, il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell’articolo 34 e/o dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sezione 3

Gestione regionale

Articolo 24

Riserve regionali

1.   Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale alle amministrazioni regionali, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2.   Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all’interno della regione corrispondente, tranne nei casi contemplati all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL’AIUTO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 25

Domande

1.   Il valore e il numero o l’aumento dei diritti all’aiuto assegnati in base alle domande presentate dagli agricoltori possono essere provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, previa esecuzione dei controlli di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Con riserva della fissazione definitiva dei diritti all’aiuto, gli agricoltori possono presentare domanda nell’ambito del regime di pagamento unico sulla base dei diritti provvisori o, se lo Stato membro si avvale delle facoltà previste agli articoli 26 e 27, dei diritti acquisiti in forza delle clausole relative ai contratti privati di cui ai suddetti articoli.

3.   Alla data di presentazione della domanda di diritti all’aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

4.   Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per azienda in termini di superficie agricola per la quale può essere richiesta la fissazione dei diritti all’aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori alle soglie fissate a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per la fissazione dei diritti speciali di cui all’articolo 60 o all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 non vengono fissate dimensioni minime, secondo il disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 26

Clausola relativa ai contratti privati di vendita

1.   Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, prevede la vendita di tutta l’azienda o di una sua parte insieme ai diritti all’aiuto o all’aumento di valore dei diritti da assegnare in relazione al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda trasferita, lo Stato membro può assimilare il contratto di vendita a un trasferimento dei diritti all’aiuto con terra.

2.   Il venditore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di vendita e indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all’aiuto.

3.   Gli Stati membri possono permettere all’acquirente di presentare domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto a nome del venditore e con l’esplicita autorizzazione di quest’ultimo. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore possieda, al momento del trasferimento, i requisiti di ammissibilità e in particolare che soddisfi la condizione di cui all’articolo 25, paragrafo 3. L’acquirente presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di vendita.

4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande dell’acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

Articolo 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto

1.   Una clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto può essere assimilata all’affitto dei diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nei seguenti casi:

a)

l’agricoltore ha dato in affitto a un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato;

b)

il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico; e

c)

l’agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all’aiuto all’agricoltore che ha preso in affitto la sua azienda o parte di essa.

2.   Il locatore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all’aiuto.

3.   Il locatario presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di affitto.

4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

CAPO 2

Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 28

Disposizioni generali

1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

2.   Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 si intende fatto all’articolo 57 del medesimo regolamento.

3.   Ai fini dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri possono stabilire un periodo rappresentativo precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

4.   Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, al «periodo di riferimento» si intende fatto al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento fissato a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 29

Assegnazione iniziale di diritti all’aiuto

1.   Fatto salvo l’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’articolo 59, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi menzionato, riferendosi al numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2.   In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, riferendosi al numero di ettari dichiarati nell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del primo comma, i nuovi Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all’aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l’importo ottenuto per il numero di diritti all’aiuto assegnati.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, a partire dall’anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili e alla fissazione provvisoria del numero di ettari ivi menzionato, nonché a una verifica preliminare del requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti all’aiuto è calcolato dividendo l’importo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento per il numero complessivo di diritti assegnati a norma del presente paragrafo.

4.   Gli agricoltori sono informati dei diritti provvisori almeno un mese prima del termine di presentazione delle domande fissato conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del calcolo dell’attività agricola espressa in UBA, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di capi detenuti dall’agricoltore nel corso di un periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA secondo la tabella di conversione riportata all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Ai fini della verifica dell’attività agricola minima nei nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6.

CAPO 3

Integrazione del sostegno accoppiato

Sezione 1

Integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

Articolo 30

Disposizioni generali

1.   Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto dell’integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 31 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’articolo 32 del presente regolamento.

2.   Se del caso, l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’integrazione del sostegno al settore ortofrutticolo, nonché agli importi di riferimento calcolati per il sostegno al settore ortofrutticolo.

3.   Ai fini del presente regolamento, relativamente al settore ortofrutticolo, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al paragrafo 2, secondo comma, della suddetta sezione.

Articolo 31

Disposizioni specifiche

1.   Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, non possiedono diritti all’aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all’aiuto calcolati, per gli ortofrutticoli, conformemente all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno di integrazione del settore ortofrutticolo.

2.   Se l’agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all’aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

a)

il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;

b)

il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che possiede e dell’importo di riferimento calcolato, per gli ortofrutticoli, a norma dell’allegato IX, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

3.   Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all’aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, i diritti all’aiuto dati in affitto in forza della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

Articolo 32

Regionalizzazione

1.   Se uno Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili adibiti a ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, dichiarati nella domanda unica nel 2008.

Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.

Sezione 2

Vino

Sottosezione 1

Trasferimento dai programmi di sostegno al regime di pagamento unico

Articolo 33

Disposizioni generali

1.   Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto del trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 34 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso delle facoltà previste all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’articolo 47 o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 35 del presente regolamento.

2.   Dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri possono procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico.

3.   Ai fini dell’articolo 18 del presente regolamento, relativamente al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 34

Disposizioni specifiche

1.   Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, non possiedono diritti all’aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all’aiuto per il vino calcolati conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno del trasferimento dai programmi di sostegno.

2.   Se l’agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all’aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

a)

il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che possiede e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

3.   Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all’aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico, fissato a norma del presente regolamento.

Articolo 35

Regionalizzazione

1.   Se uno Stato membro si è avvalso delle facoltà di cui all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’articolo 47 o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili coltivati a vigneto, dichiarati nella domanda unica nel 2009.

Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sottosezione 2

Estirpazione

Articolo 36

Media regionale

Ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, sezione B, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri stabiliscono la media regionale al livello territoriale appropriato. La media regionale è stabilita entro un termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.

TITOLO IV

SOSTEGNO SPECIFICO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 37

Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo.

2.   Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 38

Coerenza e cumulo del sostegno

1.   Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

a)

le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;

b)

le varie misure di sostegno specifico;

c)

le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Gli Stati membri provvedono in particolare affinché le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2.   Se il sostegno previsto da una misura di sostegno specifico può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un’altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono affinché l’agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.

Articolo 39

Condizioni applicabili alle misure di sostegno

1.   Le misure di sostegno specifico non compensano i costi sostenuti per l’osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, o delle altre prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.

3.   Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.

CAPO 2

Disposizioni specifiche

Articolo 40

Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente

Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente per i quali l’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento annuo supplementare. I suddetti tipi specifici di agricoltura procurano vantaggi ambientali significativi e misurabili.

Articolo 41

Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:

a)

rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006 (20), (CE) n. 1216/2007 (21), (CE) n. 889/2008 (22) e (CE) n. 114/2009 (23); oppure

b)

partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.

Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini della lettera b) del primo comma, si applicano mutatis mutandis le prescrizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (24).

Articolo 42

Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

1.   Il pagamento annuo supplementare di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve a incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.

2.   Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.

Articolo 43

Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione:

a)

del tipo di agricoltura;

b)

delle dimensioni dell’azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e

c)

del sistema di gestione dell’azienda agricola.

2.   Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell’allegato II, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Articolo 44

Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:

a)

degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e

b)

di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2.   L’articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l’articolo 48 e l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

3.   La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri, sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.

Se le ritiene conformi, la Commissione approva le misure proposte in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del presente regolamento.

Se non le ritiene conformi, la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute, la Commissione approva le misure comunicate.

Articolo 45

Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.

2.   Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.

Articolo 46

Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1.   Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, precisano in particolare:

a)

in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e

b)

i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.

2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato.

Il valore di ogni diritto all’aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l’importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al secondo comma.

3.   L’aumento dell’importo per ettaro nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie.

4.   Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non siano compensati in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.

Articolo 47

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   I contratti precisano:

a)

i rischi specifici assicurati;

b)

le specifiche perdite economiche coperte; e

c)

il premio pagato al netto delle tasse.

3.   I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.

4.   Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

5.   L’agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

Articolo 48

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

1.   Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell’articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie, le fitopatie e gli incidenti ambientali, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, comprendono in particolare:

a)

le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;

b)

la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;

c)

i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;

d)

i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

il calcolo dei costi amministrativi di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;

f)

eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell’articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

g)

la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;

h)

le norme procedurali; e

i)

le verifiche contabili e di conformità cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.

2.   Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la sua durata è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 5 anni.

3.   Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:

a)

dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;

b)

delle condizioni di adesione a un fondo di mutualizzazione; e

c)

delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.

Articolo 49

Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico

1.   Gli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono fissati nell’allegato III del presente regolamento.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l’importo ottenuto dal calcolo descritto all’articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l’esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall’importo fissato nell’allegato III del presente regolamento.

Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall’anno civile successivo all’anno della richiesta.

TITOLO V

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comunicazioni

Articolo 50

Comunicazione delle decisioni

1.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni previste all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, all’articolo 38, all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, all’articolo 46, paragrafi 1 e 3, all’articolo 47, paragrafi da 1 a 4, agli articoli 48 e 49, all’articolo 51, paragrafo 1, e all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione:

a)

per le decisioni applicabili nel 2010, entro due settimane:

i)

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; o

ii)

dalla data in cui è stata presa la decisione, se posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

entro il 1o agosto 2010 negli altri casi.

Gli Stati membri che prendono una nuova decisione quanto alle opzioni di cui all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.

2.   Gli Stati membri che intendono porre fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione del regime di pagamento unico, comprese le opzioni scelte a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, dell’articolo 57, paragrafi da 3 a 6, dell’articolo 59, paragrafo 3, e dell’articolo 61 del citato regolamento e i criteri oggettivi che motivano tali scelte.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione di ogni misura.

Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato IV, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.

Articolo 51

Statistiche e relazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, le seguenti informazioni:

1)

entro il 1o settembre dell’anno considerato:

a)

il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico per l’anno in corso, unitamente al relativo importo totale dei diritti all’aiuto e al numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i dati di cui sopra si basano sui diritti all’aiuto provvisori;

b)

in caso di applicazione delle misure di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo totale del sostegno richiesto per l’anno in corso per ciascuna delle misure e, se del caso, i settori interessati;

2)

entro il 1o maggio dell’anno successivo, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli stessi dati di cui al paragrafo 1, lettera a), basati sui diritti all’aiuto definitivi;

3)

entro il 15 settembre dell’anno successivo:

a)

il valore totale dei diritti all’aiuto esistenti, attivati o meno nell’anno considerato, e il numero di ettari richiesti per l’attivazione. Questi dati sono suddivisi per tipo di diritti e, in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, per regione;

b)

i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 7 e 9, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione;

c)

in relazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno precedente, il numero totale dei beneficiari e l’importo dei pagamenti erogati per misura e, se del caso, per ciascuno dei settori interessati e

d)

la relazione annuale sull’applicazione dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e che contiene le informazioni elencate nell’allegato V del presente regolamento;

4)

entro il 1o ottobre 2012, una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sugli obiettivi previsti e agli eventuali problemi incontrati.

CAPO 2

Disposizioni finali

Articolo 52

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative ai periodi di erogazione dei premi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2010.

Articolo 53

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, eccetto l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 17.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(6)  GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

(7)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(8)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(10)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

(11)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(12)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(13)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(14)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(15)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(16)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

(17)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(18)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(19)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(20)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(21)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

(22)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(23)  GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.

(24)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Elenco dei seminativi di cui all’articolo 2, lettera c)

Codice NC

Designazione delle merci

I.   

CEREALI

1001 10 00

Frumento duro

1001 90

Altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro

1002 00 00

Segale

1003 00

Orzo

1004 00 00

Avena

1005

Granturco

1007 00

Sorgo

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

0709 90 60

Granturco dolce

II.   

SEMI OLEOSI

1201 00

Semi di soia

ex 1205 00

Semi di colza

ex 1206 00 10

Semi di girasole

III.   

COLTURE PROTEICHE

0713 10

Piselli

0713 50

Fave e favette

ex 1209 29 50

Lupini dolci

IV.   

LINO

ex 1204 00

Semi di lino (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (Linum usitatissimum L.)

V.   

CANAPA

ex 5302 10 00

Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa L.)


ALLEGATO II

Date di cui all’articolo 11, paragrafo 1

Stato membro e regioni

Data

Spagna: Castilla-La Mancha

1o giugno

Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

1o luglio

Spagna: Andalucía

1o settembre

Spagna: Extremadura

15 settembre

Spagna: Navarra

15 agosto

Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon

1o luglio

Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (a eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes

15 luglio

Francia: dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée

15 ottobre

Austria

30 giugno


ALLEGATO III

Importi di cui all’articolo 49, paragrafo 1, calcolati a norma dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009

(milioni di EUR)

Belgio

8,6

Danimarca

15,8

Germania

42,6

Irlanda

23,9

Grecia

74,3

Spagna

144,4

Francia

97,4

Italia

144,9

Lussemburgo

0,8

Malta

0,1

Paesi Bassi

31,7

Austria

11,9

Portogallo

21,7

Finlandia

4,8

Slovenia

2,4

Svezia

13,9

Regno Unito

42,8


ALLEGATO IV

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 50, paragrafo 3

PARTE A

Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

a)

il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:

i)

i settori interessati;

ii)

la durata;

iii)

gli obiettivi;

iv)

le condizioni di ammissibilità applicabili;

v)

un livello indicativo di sostegno;

vi)

l’importo totale fissato;

vii)

le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e

viii)

la fonte di finanziamento;

c)

eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione;

d)

se del caso una descrizione:

i)

dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

delle norme più elevate in materia di benessere degli animali ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009;

iii)

delle zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e dei tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei livelli attuali di produzione di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

iv)

dei programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009.

PARTE B

Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

a)

il titolo della misura;

b)

la zona geografica coperta dalla misura;

c)

una descrizione della misura proposta e l’impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili;

d)

la logica d’intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari;

e)

i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari;

f)

i giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli;

g)

una descrizione dettagliata dell’applicazione a livello nazionale dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori di cui all’allegato II, parte A, punto 5.3.2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006;

h)

una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e b) del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; se del caso, questa metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1974/2006;

i)

importo del sostegno;

j)

se del caso, le informazioni di cui all’allegato II, parte A, punto 5.3.2.1.4, quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1974/2006.


ALLEGATO V

Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 51, paragrafo 3, lettera d)

Le informazioni comprendono:

a)

un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti, con indicazione del numero di agricoltori soci per fondo;

b)

se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione;

c)

la fonte di finanziamento a norma dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se del caso, l’importo della riduzione lineare applicata e i relativi pagamenti;

d)

i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

f)

la spesa di ciascun fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica;

g)

la percentuale e l’importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all’articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

h)

l’esperienza maturata nell’attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.


2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 87, paragrafo 4, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 103, paragrafo 1, l’articolo 142, lettere c), e), q) e s), e l’articolo 147,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2). Le modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere adattato alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle contenute nel titolo IV e nel titolo V, capitoli 2 e 4, di detto regolamento. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1973/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Ai fini di una gestione efficiente dei regimi previsti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti da erogare in virtù di alcuni di questi regimi devono essere limitati alla dimensione minima delle superfici («pagamenti per superficie»). La dimensione minima della superficie deve essere fissata in funzione delle particolari dimensioni delle aziende in alcuni Stati membri o delle specifiche condizioni di talune produzioni.

(3)

Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla coltivazione delle colture, in particolare per le colture proteiche, il riso e i prodotti ortofrutticoli. Data la diversità delle pratiche agricole all’interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

(4)

Deve essere autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per una data parcella coltivata nel corso di un anno, salvo qualora l’aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.

(5)

I regimi di sostegno prevedono che, se la superficie, la quantità o il numero di animali per i quali è chiesto l’aiuto supera i massimali, detta superficie, quantità o numero vengono ridotti proporzionalmente durante l’anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di comunicare alla Commissione le superfici, le quantità o i numeri per i quali l’aiuto è stato versato.

(6)

Le modalità di pagamento e il calcolo dell’aiuto specifico per il riso dipendono non solo dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009, ma anche dall’eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni in cui le parcelle coltivate vengono messe a coltura e dalla dimensione minima delle superfici. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all’istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione delle superfici e sottosuperfici di base.

(7)

La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 comporta una riduzione dell’aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da prendere in considerazione e i coefficienti applicabili.

(8)

Ai fini del controllo dei pagamenti dell’aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché i termini da rispettare per tali comunicazioni.

(9)

Gli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti della quota fissata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4). Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell’aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di quote stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(10)

È opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.

(11)

In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.

(12)

Ai fini dell’efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l’aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi isolati. Occorre pertanto stabilire la dimensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati.

(13)

L’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie. Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5), direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6) e direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7).

(14)

Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati.

(15)

Conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di Cannabis sativa L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Per garantire, nell’insieme della Comunità, un’applicazione uniforme delle modalità di concessione dell’aiuto, le varietà ammissibili di Cannabis sativa L. devono essere quelle definite ammissibili ai pagamenti diretti a norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(16)

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento specifico per il cotone. Occorre adottare le modalità di applicazione di questo regime. Tali modalità devono disciplinare, in particolare, l’autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e il riconoscimento delle varietà. È inoltre opportuno stabilire un criterio per la definizione di «semina». Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità minima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

(17)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

(18)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura facente parte della stessa organizzazione.

(19)

Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un’informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

(20)

A norma del titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli aiuti per i prodotti ortofrutticoli sono concessi a condizione che venga stipulato un contratto di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che, per le materie prime agricole in questione, venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore riconosciuto, da una parte, e un produttore o un’organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore riconosciuto che rappresenti il produttore.

(21)

Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori riconosciuti sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.

(22)

Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all’inizio dell’anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell’inizio del periodo previsto per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.

(23)

Occorre determinare i criteri di ammissibilità ai premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e, in particolare, le relative condizioni.

(24)

L’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone devono pertanto essere definite secondo i criteri specificati nella citata disposizione.

(25)

A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per il 50 % della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate possono beneficiare di un premio supplementare. L’articolo 101, paragrafo 2, fa riferimento alle specifiche zone geografiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. È necessario disporre che gli agricoltori che soddisfano tali requisiti siano tenuti a rilasciare una dichiarazione attestante che almeno la metà della loro superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.

(26)

Ai fini del controllo dell’ammissibilità all’importo applicabile del premio per pecora, gli Stati membri devono compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.

(27)

Ai fini dell’attuazione del sistema dei limiti individuali introdotto dagli articoli 104, 105 e 106 del regolamento (CE) n. 73/2009, le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con particolare riguardo all’utilizzazione dei diritti assegnati a titolo gratuito, all’utilizzazione dei diritti normali, compresa la percentuale minima di utilizzazione, al trasferimento o alla cessione temporanea di diritti, alla comunicazione della modifica del massimale individuale e al trasferimento dei diritti tramite la riserva nazionale. Alcune di queste norme sono disposizioni specifiche per casi eccezionali debitamente giustificati quali, in relazione all’utilizzazione dei diritti, i piccoli produttori e i produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento e, sotto il profilo del trasferimento, l’acquisizione di diritti al premio per via di successione ereditaria nonché il caso degli agricoltori che utilizzano per il pascolo solo terreni di proprietà pubblica o collettiva.

(28)

La Commissione deve sorvegliare i nuovi dispositivi e quindi è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull’applicazione delle norme sul premio.

(29)

Se del caso, devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

(30)

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede pagamenti per i bovini. Occorre stabilirne i criteri di ammissibilità e, in particolare, le relative condizioni.

(31)

Si deve disporre che il documento amministrativo di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sia redatto e rilasciato a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri, devono essere ammesse alcune varianti del documento amministrativo.

(32)

L’articolo 110, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 impongono il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale e del premio all’abbattimento. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo.

(33)

È opportuno che le modalità di concessione del premio speciale al momento della macellazione siano coerenti con le modalità di concessione del premio all’abbattimento. Occorre precisare i tipi di documenti che devono accompagnare l’animale fino alla macellazione, alla spedizione o all’esportazione. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio all’abbattimento, occorre altresì precisare i requisiti di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa.

(34)

Occorre definire la nozione di vacca nutrice di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009. A tale riguardo, è opportuno fare riferimento alle stesse razze contemplate dal regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (8). Possono inoltre continuare ad applicarsi i requisiti essenziali vigenti, con particolare riguardo alla resa lattiera media e al premio nazionale supplementare.

(35)

Le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con riguardo, in particolare, ai massimali individuali, alle comunicazioni concernenti i massimali individuali e la riserva nazionale, ai diritti assegnati a titolo gratuito, all’utilizzazione dei diritti, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti, nonché al trasferimento tramite la riserva nazionale.

(36)

La Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni per potersi avvalere del regime specifico di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio.

(37)

Occorre adottare disposizioni specifiche per l’applicazione delle norme sui periodi di tempo, le date e i termini al periodo di detenzione.

(38)

Per motivi di semplificazione, la domanda per la concessione del premio alla macellazione deve consistere nella domanda di aiuto «animali» prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l’animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato.

(39)

La banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (9) deve poter essere utilizzata per agevolare la gestione del premio all’abbattimento, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria banca dati offra garanzie sufficienti quanto all’esattezza dei dati richiesti per il pagamento dei premi.

(40)

Il premio all’abbattimento per i vitelli è subordinato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale.

(41)

Per consentire agli agricoltori di ricevere quanto prima i pagamenti, è necessario prevedere il versamento di anticipi. Tenuto conto dell’applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l’anticipo sia superiore al saldo finale. È dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a ridurre la percentuale dell’anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali.

(42)

È necessario stabilire la data che determina l’imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l’applicazione dei regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice. Per garantire una gestione efficace e coerente, è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all’altro con l’intento di ottenere un premio di importo superiore. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni.

(43)

A norma dell’articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e per evitare la gestione di numerose domande che darebbero luogo a pagamenti di importo esiguo per azienda, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia hanno chiesto l’autorizzazione di fissare la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda ad un livello superiore a 0,3 ha.

(44)

I nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, che applicano il regime di pagamento unico per superficie, hanno stimato la proporzione della loro superficie agricola utilizzata che era mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda.

(45)

L’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità, nei nuovi Stati membri, di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. Occorre stabilire le modalità generali di attuazione di tale possibilità.

(46)

Tenuto conto delle specifiche disposizioni concernenti l’aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il regime di ritiro dalla produzione di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, in particolare per le colture pluriennali, e al fine di evitare agli agricoltori e ai trasformatori inutili oneri amministrativi dopo l’abolizione di questo aiuto, è opportuno definire disposizioni transitorie per la sua abolizione graduale e per lo svincolo delle cauzioni costituite dai collettori e dai trasformatori.

(47)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009:

a)

aiuto specifico per il riso di cui alla sezione 1;

b)

aiuto ai coltivatori di patate da fecola di cui alla sezione 2;

c)

premio per le colture proteiche di cui alla sezione 3;

d)

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui alla sezione 4;

e)

aiuto alle sementi di cui alla sezione 5;

f)

pagamento specifico per il cotone di cui alla sezione 6;

g)

pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui alla sezione 8 e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9;

h)

premi nel settore delle carni ovine e caprine di cui alla sezione 10;

i)

pagamenti per i bovini di cui alla sezione 11.

2.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009:

a)

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui al capitolo 2;

b)

pagamenti diretti nazionali integrativi di cui al capitolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (10) e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11).

In particolare, la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applica, mutatis mutandis, in relazione all’RPUS.

Articolo 3

Cumulo di pagamenti per superficie

Per un dato anno può essere presentata, per ogni parcella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di uno dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 4

Comunicazione delle domande e dei pagamenti

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

a)

entro il 1o settembre dell’anno considerato:

i)

la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei seguenti casi:

aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009,

premio per le colture proteiche di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009,

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,

pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale femmina e per tipo di premio;

b)

entro il 15 ottobre dell’anno considerato, la superficie totale determinata nel caso del premio per le colture proteiche di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

entro il 31 gennaio dell’anno successivo:

i)

la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:

aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per superficie e sottosuperficie di base,

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,

pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

il numero totale di bovini maschi per i quali è stato chiesto il premio speciale di cui all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per fascia di età e per tipo di animale (toro o manzo);

iii)

il numero totale di vacche per le quali è stato chiesto il premio per vacca nutrice di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito secondo i regimi di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento;

d)

entro il 1o marzo dell’anno successivo, il numero totale di animali per i quali è stato chiesto il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale (vitelli, bovini adulti), indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;

e)

entro il 31 luglio dell’anno successivo, il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente erogato nel caso dell’aiuto alle sementi di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per specie di sementi elencate nell’allegato XIII dello stesso regolamento.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la superficie è espressa in ettari con due decimali e la quantità è espressa in tonnellate con tre decimali.

3.   In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall’avvenuta variazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 5

Requisiti specifici in materia di superfici minime e di semina e coltivazione

1.   L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l’aiuto alle sementi e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Inoltre, ogni parcella coltivata supera la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell’Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), è concesso, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

2.   La dimensione minima della parcella ammissibile al pagamento per superficie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è pari a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare una dimensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

3.   L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono concessi solo per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Articolo 6

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione della superficie, applicabile nei casi contemplati all’articolo 76, all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 84 del regolamento (CE) n. 73/2009, è fissato prima che i pagamenti siano concessi agli agricoltori e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati comunicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.

CAPO 2

Aiuto specifico per il riso

Articolo 7

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione per la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 8

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell’aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri possono riesaminare annualmente la suddivisione delle loro superfici di base o delle superfici fissate all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009 in sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

CAPO 3

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola

Articolo 10

Ammissibilità

L’aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione (12), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione (13), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell’allegato II di quest’ultimo regolamento.

L’aiuto in oggetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 571/2009.

Articolo 11

Prezzo minimo

La concessione dell’aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell’avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i tassi fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Si applica l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 571/2009.

Articolo 12

Pagamento

1.   Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 11 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

2.   A decorrere dal 1o dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola consegnati per i quali sia stata fornita la prova di cui all’articolo 11 e siano state rispettate le condizioni di cui all’articolo 10.

CAPO 4

Premio per le colture proteiche

Articolo 13

Lupini dolci

Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «lupini dolci» si intendono le varietà di lupini che producono sementi comprendenti una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 14

Consociazione di cereali e colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato su richiesta, a condizione che il richiedente dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche sono predominanti nella consociazione.

CAPO 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 15

Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario

1.   Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato secondo la specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

i)

125 per le nocciole;

ii)

50 per le mandorle;

iii)

50 per le noci comuni;

iv)

50 per i pistacchi;

v)

30 per le carrube.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari della produzione di cui trattasi.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.

Articolo 16

Condizioni di ammissibilità all’aiuto nazionale

L’articolo 15 del presente regolamento si applica all’aiuto nazionale di cui agli articoli 86 e 120 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Fatto salvo l’articolo 86 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.

Articolo 17

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto da essi fissata a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009, le seguenti informazioni:

a)

entro il 31 marzo, i livelli di densità superiori e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché i criteri supplementari di cui all’articolo 16;

b)

entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l’aiuto conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita («SNG») modificata.

2.   Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 valgono per l’anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l’indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

CAPO 6

Aiuto per le sementi

Articolo 18

Certificazione delle sementi

L’aiuto per le sementi di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per la produzione di sementi di base e di sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli da 19 a 23 del presente regolamento.

Articolo 19

Produzione delle sementi

1.   Le sementi sono prodotte:

a)

in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore; oppure

b)

direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

2.   Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell’insieme della Comunità.

3.   Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all’autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest’ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all’aiuto.

Articolo 20

Ammissibilità territoriale

Ciascuno Stato membro concede l’aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto.

L’aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.

Articolo 21

Commercializzazione delle sementi

L’aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un’altra persona.

Articolo 22

Anticipi

Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1o dicembre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 21, purché siano rispettate tutte le condizioni previste nel presente capo.

Articolo 23

Varietà di canapa

Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) ammissibili all’aiuto a norma dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle menzionate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

CAPO 7

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 24

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali i terreni agricoli possono essere autorizzati ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Tali criteri si basano su uno o più dei seguenti fattori:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 25

Riconoscimento delle varietà da semina

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà registrate nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 26

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 27

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 28

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

totalizzano una superficie complessiva minima di 4 000 ha fissata dallo Stato membro e rispondente ai criteri per il riconoscimento di cui all’articolo 24, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri dispongono l’applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 29

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di consegnare il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   L’adesione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

Articolo 30

Comunicazioni ai produttori

1.   Entro il 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone:

a)

le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell’articolo 25 dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno;

b)

i criteri per l’autorizzazione dei terreni;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 26;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.

CAPO 8

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi

Articolo 31

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

a)

«richiedente»: l’agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di ottenere gli aiuti previsti dai suddetti articoli;

b)

«aiuto»: il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 96 del regolamento (CE) n. 73/2009 o il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’articolo 98 del medesimo regolamento;

c)

«primo trasformatore»: l’utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

«collettore»: qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente all’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, o all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

«organizzazione di produttori riconosciuta»: qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell’articolo 122, dell’articolo 125 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, riconosciuto dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 125 ter del suddetto regolamento, nonché i gruppi di produttori riconosciuti a norma degli articoli 125 sexies e 103 bis del medesimo regolamento.

Articolo 32

Contratto

1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista dall’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il contratto di trasformazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 98, paragrafo 2, dello stesso regolamento è stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto ai sensi dell’articolo 33 del presente regolamento, da una parte, e un produttore o un’organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore riconosciuto ai sensi dell’articolo 33, dall’altra.

Qualora l’organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore riconosciuto, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

2.   Il contratto o l’impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell’impegno di conferimento;

b)

le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;

c)

se del caso, un impegno del richiedente a consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

Qualora il contratto venga stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto e un’organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore riconosciuto che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome e l’indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.

Articolo 33

Riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori

1.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di riconoscimento che garantiscano almeno:

a)

che i primi trasformatori e i collettori riconosciuti dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all’articolo 32;

b)

che i primi trasformatori riconosciuti dispongono di capacità di produzione adeguate.

2.   Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo dei riconoscimenti.

3.   I riconoscimenti conferiti a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2201/96 (14), (CE) n. 2202/96 (15) e (CE) n. 1234/2007 restano in vigore ai fini del presente capo.

4.   Se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L’importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell’infrazione.

5.   Gli Stati membri pubblicano un elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti almeno due mesi prima della data fissata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, o all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 34

Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1.   In applicazione dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano e pubblicano, entro il 15 marzo dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto, l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro.

2.   In applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano l’importo definitivo dell’aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

CAPO 9

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

Sezione 1

Domanda e pagamento

Articolo 35

Domanda e periodo di detenzione

1.   Oltre a quanto prescritto nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 («il sistema integrato»), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l’anno per il quale è richiesto il premio.

2.   Le domande di premio per pecora e per capra e di premio supplementare sono presentate all’autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1o novembre che precede l’inizio dell’anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo.

3.   Il periodo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, durante il quale l’agricoltore si impegna a tenere nell’azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio («periodo di detenzione»), è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 36

Zone ammissibili al premio per capra

Le zone che rispondono ai criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono elencate nell’allegato III del presente regolamento.

Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell’allegato III. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’eventuale necessità di modificare l’allegato III entro il 31 luglio dell’anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. La comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell’allegato III, che non rispondono più ai criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell’allegato III. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.

Articolo 37

Domanda di premio supplementare e di premio per capra

1.   Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l’agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50 % ma non per il 100 % della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, presenta una o più dichiarazioni in cui sia precisata l’ubicazione del suo terreno, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L’agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, indica in tale dichiarazione le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

L’agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione ad hoc avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

Nella dichiarazione ad hoc l’agricoltore indica l’ubicazione di tutti i terreni che possiede, affitta o di cui ha l’uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione ad hoc sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione ad hoc sia presentata tramite modulo di domanda per il pagamento unico.

3.   La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dall’autorità locale o regionale che ha messo a disposizione dell’agricoltore i terreni utilizzati a fini agricoli. L’attestato riporta la superficie data in concessione all’agricoltore e le parcelle situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

Articolo 38

Agricoltori che praticano la transumanza

1.   Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e che desiderano beneficiare del premio supplementare indicano:

a)

il luogo o i luoghi di transumanza nell’anno in corso;

b)

il periodo di almeno 90 giorni di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito per l’anno in corso.

2.   Salvo forza maggiore o eventi naturali debitamente provati che abbiano avuto un impatto negativo sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 sono corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dall’autorità locale o regionale del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all’interno di una zona di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 39

Pagamento dei premi

1.   I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre detenute nella loro azienda durante l’intero periodo di detenzione di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   I premi sono erogati per gli animali che all’ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 40

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all’articolo 35, paragrafo 1.

Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell’autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.

Articolo 41

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell’elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 38 del presente regolamento.

Sezione 2

Limiti, riserve e trasferimenti

Articolo 42

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l’agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.

Articolo 43

Utilizzazione dei diritti

1.   L’agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro agricoltore.

2.   Se nel corso di un anno l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

a)

se l’agricoltore che detiene un massimo di 20 diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti durante due anni civili consecutivi, solo la quota non utilizzata durante l’ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

b)

l’agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c)

l’agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell’ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

d)

in casi eccezionali debitamente giustificati.

3.   La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all’articolo 44, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l’agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (16) o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (17) o ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (18) non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell’impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l’acquisizione di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %. Essi comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

Articolo 44

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.

3.   In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell’azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all’unità.

Articolo 45

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall’ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 46

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L’agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all’agricoltore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all’agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 47

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nella presente sezione. Inoltre, in tal caso:

a)

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

b)

in caso di trasferimento dei diritti al premio o di cessione temporanea effettuata ai sensi della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all’agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell’andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all’agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 48

Calcolo dei limiti individuali

Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, si considera il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

Articolo 49

Comunicazioni

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno:

a)

il numero di diritti al premio restituiti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda;

b)

il numero di diritti al premio inutilizzati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno precedente;

d)

il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell’anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate.

CAPO 10

Pagamenti per i bovini

Sezione 1

Premio speciale

Articolo 50

Domanda

1.   Oltre a quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, ogni domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 contiene, in relazione al premio speciale di cui al presente capo, le seguenti informazioni:

a)

il numero di animali, ripartito per fascia di età;

b)

i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2.   Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data di inizio del periodo di detenzione di cui all’articolo 53, abbiano la seguente età:

a)

nel caso dei tori, almeno sette mesi;

b)

nel caso dei manzi:

i)

non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età;

ii)

almeno 20 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 51

Concessione del premio

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio speciale in seguito all’applicazione della riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono considerati alla stregua di animali che hanno ottenuto il premio.

Articolo 52

Passaporto e documento amministrativo

1.   Le competenti autorità dello Stato membro provvedono affinché il passaporto di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 o il documento amministrativo nazionale equivalente di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età.

A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

2.   Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:

a)

un documento che scorta ogni singolo animale;

b)

un registro tenuto dall’agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all’immissione sul mercato a fini di macellazione;

c)

un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;

d)

un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

3.   Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 2 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.

Articolo 53

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare all’agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non sia posteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 54

Massimale regionale

1.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se gli Stati membri decidono di differenziare le regioni ai sensi dell’articolo 109, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 o di modificare le regioni esistenti all’interno del proprio territorio, ne informano la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato, precisando la definizione della regione e il massimale corrispondente. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.

Articolo 55

Numero massimo di animali per azienda

1.   Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

2.   Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.

Articolo 56

Concessione del premio al momento della macellazione

1.   Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini:

a)

nel caso dei tori, per l’unica fascia di età;

b)

nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.

2.   Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 prescrivono che il premio sia concesso anche al momento della spedizione degli animali ammissibili verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3.   Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, mutatis mutandis, la presente sezione nonché l’articolo 77 e l’articolo 78, paragrafi 1 e 2.

4.   Oltre a recare le informazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, la domanda di aiuto precisa se l’animale è un toro o un manzo ed è corredata da un documento contenente le indicazioni richieste ai fini dell’articolo 52. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

a)

passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;

b)

copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all’autorità competente di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all’originale;

c)

il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni stabilite dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Gli Stati membri possono sospendere l’applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.

Se la banca dati informatizzata prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma del presente paragrafo.

In deroga al primo comma, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 78, paragrafo 2, primo comma, adotta le misure necessarie affinché l’agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5.   Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6.   In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che indichi lo Stato membro di destinazione dell’animale.

In tal caso, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);

b)

il numero di identificazione dell’animale;

c)

una dichiarazione in cui si attesti che l’animale ha raggiunto almeno l’età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell’uscita dell’animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

Articolo 57

Modalità di pagamento del premio

1.   In caso di applicazione dell’articolo 56 e in deroga all’articolo 53, il premio è versato all’agricoltore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione.

Nel caso dei manzi, il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

a)

il premio per la prima fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l’animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22;

b)

il premio per la seconda fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

c)

i premi per le due fasce di età possono essere pagati in un’unica soluzione soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando i requisiti di età di cui alle lettere a) e b);

d)

può essere corrisposto soltanto il premio per la seconda fascia di età se l’animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi.

2.   Il peso carcassa è determinato in riferimento ad una carcassa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio (19).

Se la presentazione della carcassa non corrisponde a tale definizione, si applicano i coefficienti correttivi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (20).

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all’applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell’animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell’animale era pari o superiore a 340 kg.

Articolo 58

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell’inizio dell’anno civile considerato, la loro decisione, o eventuali modifiche della stessa, in merito all’applicazione dell’articolo 56 e alle relative modalità.

Sezione 2

Premio per vacca nutrice

Articolo 59

Vacche ad orientamento «carne»

Ai fini dell’articolo 109, lettera d), e dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, le vacche appartenenti alle razze bovine elencate nell’allegato IV del presente regolamento non si considerano vacche ad orientamento «carne».

Articolo 60

Quota individuale massima

1.   Se lo Stato membro modifica la quota individuale massima di 120 000 kg il di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

2.   Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno considerato.

Articolo 61

Periodo di detenzione

Il semestre di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 62

Domanda

1.   Fatto salvo quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, se la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 include una domanda di premio ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, essa reca:

a)

una dichiarazione indicante la quota individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l’inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo sulle eccedenze che comincia nel corso dell’anno civile considerato; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all’autorità competente non appena possibile;

b)

un impegno dell’agricoltore a non aumentare la sua quota individuale oltre il limite di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2.   Le domande di premio per vacca nutrice vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell’arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi o date di presentazione distinti, fissando il numero di domande di premio che gli agricoltori possono presentare per anno civile.

Articolo 63

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell’allegato V. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per il calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera dell’agricoltore.

Articolo 64

Premio nazionale supplementare

1.   Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui all’articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso soltanto all’agricoltore che percepisca il premio per vacca nutrice per lo stesso anno civile.

Il premio nazionale supplementare viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare del premio per vacca nutrice, se del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore.

3.   Entro il 31 agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 111, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 65

Massimale individuale

Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 66

Comunicazione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno:

a)

qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento.

2.   Entro il 31 luglio di ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

a)

il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda;

b)

il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all’articolo 69, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 67

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l’agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.

Articolo 68

Utilizzazione dei diritti

1.   L’agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2.   Se nel corso di un anno civile l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

a)

se l’agricoltore che detiene un massimo di sette diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il disposto del paragrafo 4, durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l’ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

b)

l’agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c)

l’agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell’ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure

d)

in casi eccezionali debitamente giustificati.

3.   La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all’articolo 69, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l’agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell’impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l’acquisizione di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare o le modifiche che intendono apportarvi.

Articolo 69

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data di presentazione della domanda di premio da parte dell’agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.

Articolo 70

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall’ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.

Articolo 71

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L’agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l’utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all’agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all’agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 72

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale, a norma dell’articolo 113, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 69 a 71. Inoltre, in tal caso:

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,

all’atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all’agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Tali disposizioni devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall’articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell’andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all’agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 73

Diritti parziali

1.   Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 65 a 72 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se l’applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3.   Se un agricoltore detiene un diritto parziale, quest’ultimo dà titolo a ricevere soltanto la frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’articolo 64.

Articolo 74

Regime specifico per le giovenche

1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 ne informano la Commissione, comunicando nel contempo i dati che consentono di stabilire se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, di detto regolamento.

Gli Stati membri interessati comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.

La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le decisioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio dell’anno considerato, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.

3.   Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra questi criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato.

4.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’articolo 64. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

5.   Negli Stati membri che applicano il regime specifico, la condizione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 relativa al numero minimo di animali da detenere è interamente soddisfatta con vacche nutrici, se l’agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l’agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.

6.   Le disposizioni degli articoli da 65 a 73 non si applicano al regime specifico.

Articolo 75

Arrotondamento del numero di animali

Se il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, è un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

Sezione 3

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

Articolo 76

Domande di premio speciale e di premio per vacca nutrice

Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009, relative al premio speciale e al premio per vacca nutrice, siano presentate per un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

Sezione 4

Premio all’abbattimento

Articolo 77

Dichiarazione di partecipazione

Gli Stati membri possono disporre che, per poter fruire del premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009 per un determinato anno civile, ogni agricoltore debba presentare, anteriormente o contemporaneamente alla prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se l’agricoltore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

Articolo 78

Domanda

1.   La domanda di aiuto contiene i dati necessari per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare la data di nascita dell’animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.

La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non può eccedere i sei mesi dall’abbattimento dell’animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né scadere dopo la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di spedizione o esportazione. Nel rispetto di tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per anno civile.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall’agricoltore. In questo caso, la domanda reca il nome e l’indirizzo dell’agricoltore avente diritto al premio all’abbattimento.

Oltre a quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a)

se il premio è concesso al momento della macellazione, un attestato rilasciato dal macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, indicante:

i)

il nome e l’indirizzo del macello (o un codice equivalente);

ii)

la data di macellazione e i numeri di identificazione e di macellazione dell’animale;

iii)

ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (tranne in caso di applicazione dell’articolo 79, paragrafo 4);

b)

se l’animale è esportato verso un paese terzo:

i)

il nome e l’indirizzo dell’esportatore (o un codice equivalente);

ii)

il numero di identificazione dell’animale;

iii)

la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l’età per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli (tranne in caso di applicazione dell’articolo 79, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg;

iv)

la prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all’esportazione.

Gli Stati membri possono disporre che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma vengano trasmesse tramite uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, ricorrendo eventualmente alle tecnologie dell’informazione.

Gli Stati membri accertano l’esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che le informazioni relative all’abbattimento degli animali, trasmesse dai macelli alle autorità competenti e inserite nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, siano assimilate ad una domanda di premio all’abbattimento presentata a nome dell’agricoltore, a condizione che lo Stato membro interessato ritenga che la banca dati in questione offre sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all’abbattimento e, se del caso, del versamento del premio speciale al momento della macellazione.

Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione ogni ulteriore modifica prima di applicarla.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati messi a disposizione dell’organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare quanto segue:

a)

il tipo e il numero di animali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, macellati durante l’anno considerato;

b)

i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo, nonché del periodo di detenzione di cui all’articolo 80 del presente regolamento;

c)

se del caso, le informazioni necessarie per il pagamento del premio speciale al momento della macellazione.

3.   Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all’articolo 80, il macello rilascia il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), del presente articolo anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono applicare di comune accordo il paragrafo 2.

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per controllare efficacemente l’autenticità dei documenti trasmessi e/o l’esattezza dei dati scambiati. A tal fine, lo Stato membro in cui è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti) pervenuti da quest’ultimo Stato membro.

Articolo 79

Peso e presentazione della carcassa

1.   Ai fini dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2.   Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3.   Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è maggiorato delle seguenti quantità:

a)

3,5 kg per il fegato;

b)

0,5 kg per i rognoni;

c)

3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4.   Gli Stati membri possono disporre che la condizione relativa al peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si consideri rispettata se il vitello ha un’età inferiore a sei mesi al momento dell’abbattimento o dell’esportazione.

Se il peso carcassa non può essere determinato presso il macello, il requisito di peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera rispettato se il peso vivo non supera i 300 kg.

Articolo 80

Periodo di detenzione

1.   Il premio all’abbattimento è pagato all’agricoltore che abbia tenuto l’animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell’esportazione.

2.   Per i vitelli macellati prima dell’età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

Articolo 81

Massimali nazionali

1.   I massimali nazionali di cui all’articolo 116, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati nell’allegato VI del presente regolamento.

2.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

Sezione 5

Disposizioni generali

Articolo 82

Anticipi

1.   Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l’autorità competente versa all’agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all’abbattimento.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all’articolo 74 e del premio all’abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell’anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.

L’anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell’anno civile per il quale è chiesto il premio.

2.   Il saldo del premio consiste in un importo pari alla differenza tra l’anticipo versato e il premio cui l’agricoltore ha diritto.

Articolo 83

Anno di imputazione

1.   La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l’anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice, sia il numero di unità di bestiame adulto (UBA) da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, se il premio speciale è concesso conformemente all’articolo 56, l’importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell’anno di macellazione o di esportazione nei seguenti casi:

a)

se l’animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre;

b)

se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data.

2.   Per quanto concerne il premio all’abbattimento, per l’applicazione dell’aliquota dell’aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell’articolo 81, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione.

Articolo 84

Sanzioni per l’uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell’uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell’infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 85

Determinazione delle quote latte individuali

Fino al termine del settimo periodo consecutivo di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quote individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate in applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, la quota individuale massima di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice e il numero massimo di vacche nutrici sono determinati il 1o aprile.

Articolo 86

Determinazione dei periodi di detenzione

L’ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui all’articolo 53, all’articolo 57, paragrafo 1, e agli articoli 61 e 80 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

Articolo 87

Identificazione e registrazione degli animali

L’obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (21), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO V DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO 1

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 88

Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti al di sopra di 0,3 ha, secondo il disposto dell’articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, figura nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 89

Superfici agricole

Le superfici agricole soggette al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, figurano nell’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 90

Produzione di canapa

Le disposizioni relative alle varietà di canapa di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applicano, mutatis mutandis, in relazione all’ammissibilità al regime di pagamento unico per superficie.

CAPO 2

Pagamenti diretti nazionali complementari

Articolo 91

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

Articolo 92

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell’articolo 132, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all’articolo 132, paragrafo 5, dello stesso regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al corrispondente pagamento diretto applicabile in quel momento agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri di cui all’articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, del citato regolamento.

Ai fini dell’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente capo, per «corrispondente pagamento diretto applicabile agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» si intende ogni pagamento diretto che figura nell’allegato I del suddetto regolamento, concesso nel corso dell’anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare di cui trattasi.

Articolo 93

Controlli

I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari, definite dall’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 94

Relazione annuale

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;

b)

per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale complementare erogato;

c)

un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’articolo 93.

Articolo 95

Aiuti di Stato

I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (22).

TITOLO IV

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 96

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative al 2009 e agli anni precedenti.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 97

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e in relazione all’aiuto per le colture energetiche e al regime di ritiro volontario dei seminativi di cui rispettivamente al capitolo 8 e al capitolo 16 del citato regolamento, la trasformazione delle materie prime raccolte nel 2009 ha luogo entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2011.

Per le colture pluriennali il cui raccolto avviene dopo il 2009, i capitoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applicano più a partire dal raccolto 2010 e le cauzioni costituite a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 158, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono svincolate entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2010.

Articolo 98

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per i periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(6)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(8)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(9)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 6.

(13)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

(14)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(15)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

(16)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(17)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(18)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(19)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(20)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

(21)  GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31.

(22)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


ALLEGATO I

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 8

1.   Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, la competente autorità dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all’articolo 75 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall’altra.

2.   Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.

3.   Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all’articolo 6 del presente regolamento. Quando è prevedibile un superamento, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.

4.   Il coefficiente di riduzione dell’aiuto specifico per il riso è calcolato, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell’aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l’aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.


ALLEGATO II

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL’ARTICOLO 13

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d’acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell’uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.


ALLEGATO III

ZONE AMMISSIBILI AL PREMIO PER CAPRA

1.   Bulgaria: l’intero paese.

2.   Cipro: l’intero paese.

3.   Portogallo: l’intero paese, eccetto le Azzorre.

4.   Slovenia: l’intero paese.

5.   Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL’ARTICOLO 59

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja


ALLEGATO V

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL’ARTICOLO 63

(in chilogrammi)

Belgio

6 920

Repubblica ceca

5 682

Estonia

5 608

Spagna

6 500

Francia

5 550

Cipro

6 559

Lettonia

4 796

Lituania

4 970

Ungheria

6 666

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portogallo

5 100

Slovacchia

5 006


ALLEGATO VI

MASSIMALI NAZIONALI PER IL PREMIO ALL’ABBATTIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1

 

Bovini adulti

Vitelli

Belgio

335 935

Spagna

1 982 216

25 629

Portogallo

325 093

70 911


ALLEGATO VII

DIMENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 (ha)

Bulgaria

1

Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti

Cipro

0,3

Repubblica ceca

1

Estonia

1

Ungheria

1

Possono tuttavia inoltrare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti

Lettonia

1

Lituania

1

Polonia

1

Romania

1

Slovacchia

1


ALLEGATO VIII

SUPERFICI AGRICOLE NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (migliaia di ha)

Bulgaria

3 492

Cipro

140

Repubblica ceca

3 469

Estonia

800

Ungheria

4 829

Lettonia

1 475

Lituania

2 574

Polonia

14 337

Romania

8 716

Slovacchia

1 880


ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1973/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36 bis

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 49 bis

Articolo 22

Articolo 50

Articolo 23

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 35

Articolo 71

Articolo 36

Articolo 72

Articolo 37

Articolo 73

Articolo 38

Articolo 74

Articolo 39

Articolo 75

Articolo 40

Articolo 76

Articolo 41

Articolo 77

Articolo 42

Articolo 78

Articolo 43

Articolo 79

Articolo 44

Articolo 80

Articolo 45

Articolo 81

Articolo 46

Articolo 82

Articolo 47

Articolo 83

Articolo 48

Articolo 84

Articolo 49

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 50

Articolo 88

Articolo 51

Articolo 89

Articolo 52

Articolo 90

Articolo 53

Articolo 91

Articolo 54

Articolo 92

Articolo 55

Articolo 93

Articolo 56

Articolo 94

Articolo 57

Articolo 95

Articolo 58

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 59

Articolo 100

Articolo 60

Articolo 101

Articolo 61

Articolo 102

Articolo 62

Articolo 103

Articolo 63

Articolo 104

Articolo 64

Articolo 105

Articolo 65

Articolo 106

Articolo 66

Articolo 107

Articolo 67

Articolo 108

Articolo 68

Articolo 109

Articolo 69

Articolo 110

Articolo 70

Articolo 111

Articolo 71

Articolo 112

Articolo 72

Articolo 113

Articolo 73

Articolo 114

Articolo 74

Articolo 115

Articolo 75

Articolo 116

Articolo 76

Articolo 117

Articolo 118

Articolo 118 bis

Articolo 118 ter

Articolo 118 quater

Articolo 118 quinquies

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 77

Articolo 121

Articolo 78

Articolo 122

Articolo 79

Articolo 123

Articolo 80

Articolo 124

Articolo 81

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 82

Articolo 127

Articolo 83

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 84

Articolo 130

Articolo 85

Articolo 130 bis

Articolo 86

Articolo 131

Articolo 132

Articolo 87

Articolo 133

Articolo 134

Articolo 88

Articolo 135

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 136

Articolo 137

Articolo 138

Articolo 139

Articolo 91

Articolo 139 bis

Articolo 92

Articolo 140

Articolo 93

Articolo 141

Articolo 94

Articolo 142

Articolo 95

Articolo 142 bis

Articolo 143

Articolo 144

Articolo 145

Articolo 146

Articolo 147

Articolo 148

Articolo 149

Articolo 150

Articolo 151

Articolo 152

Articolo 153

Articolo 154

Articolo 155

Articolo 156

Articolo 157

Articolo 158

Articolo 159

Articolo 160

Articolo 163

Articolo 164

Articolo 165

Articolo 166

Articolo 167

Articolo 168

Articolo 169

Articolo 170

Articolo 171

Articolo 171 bis

Articolo 24

Articolo 171 bis bis

Articolo 25

Articolo 171 bis ter

Articolo 26

Articolo 171 bis quater

Articolo 27

Articolo 171 bis quinquies

Articolo 28

Articolo 171 bis sexies

Articolo 29

Articolo 171 bis septies

Articolo 30

Articolo 171 bis octies

Articolo 171 bis nonies

Articolo 171 bis decies

Articolo 171 ter

Articolo 171 ter bis

Articolo 171 ter ter

Articolo 171 ter quater

Articolo 171 quater

Articolo 171 quater bis

Articolo 171 quater ter

Articolo 171 quater quater

Articolo 171 quater quinquies

Articolo 171 quater sexies

Articolo 171 quater septies

Articolo 171 quater octies

Articolo 171 quater nonies

Articolo 171 quater decies

Articolo 171 quater undecies

Articolo 171 quater duodecies

Articolo 171 quater terdecies

Articolo 171 quater quaterdecies

Articolo 171 quater quindecies

Articolo 171 quater sexdecies

Articolo 171 quater septdecies

Articolo 171 quinquies

Articolo 31

Articolo 171 quinquies bis

Articolo 32

Articolo 171 quinquies ter

Articolo 33

Articolo 171 quinquies quater

Articolo 34

Articolo 172

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 173

Articolo 98

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato I

Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Allegato X

Allegato III

Allegati XI, XII, XIII, XIV

Allegato XV

Allegato IV

Allegato XVI

Allegato V

Allegato XVII

Allegato VI

Allegati XVIII, XIX

Allegato XX

Allegato VII

Allegato XXI

Allegato VIII

Allegati XXII-XXX


2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare l’articolo 142, lettere b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) ed s),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e apporta una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ad alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso abroga vari regimi di pagamento diretto a decorrere dal 2010. Esso apporta inoltre una serie di modifiche al sistema in base al quale un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta «condizionalità») è passibile di riduzione o azzeramento dei pagamenti diretti.

(2)

I regimi di pagamento diretto sono stati introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sono stati ulteriormente sviluppati nell’ambito delle successive riforme. Tali regimi sono stati oggetto di un sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «sistema integrato»). Tale sistema, quale configurato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 24 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 73/2009 poggia su tale sistema integrato.

(3)

Tenendo conto delle modifiche apportate al sistema dei pagamenti diretti dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 796/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento basato sui principi stabiliti dal medesimo regolamento (CE) n. 796/2004. Contestualmente, in seguito all’inclusione del settore vitivinicolo nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3) contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di coerenza, è opportuno che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 siano incorporate nel regolamento (CE) n. 1120/2009 (4), che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5).

(4)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. È pertanto opportuno che il presente regolamento preveda le disposizioni in materia di gestione e di controllo che devono essere applicate dagli Stati membri qualora essi scelgano di accedere a determinati regimi. Le disposizioni del presente regolamento devono quindi potersi applicare solo nella misura in cui gli Stati membri abbiano operato tale scelta.

(5)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, nell’ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.

(6)

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l’identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

(7)

Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG). È necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.

(8)

Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all’aiuto e di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto in quanto tali.

(9)

Per sorvegliare l’adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.

(10)

A fini di semplificazione, gli Stati membri devono poter decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica.

(11)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema integrato quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti di uno stesso agricoltore.

(12)

Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie. Inoltre, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare gli agricoltori da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.

(13)

Gli Stati membri devono fissare un termine per la presentazione della domanda unica che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non deve essere successivo al 15 maggio. L’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, devono essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla stessa base giuridica, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.

(14)

Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all’aiuto da attribuire nel corso dell’anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.

(15)

Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quante più possibile informazioni prestabilite.

(16)

È opportuno che eventuali informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, frutta a guscio, patate da fecola, sementi, cotone e ortofrutticoli e al sostegno specifico oggetto della domanda unica siano richieste insieme alla domanda stessa o, se del caso, vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni dettagliate, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.

(17)

Inoltre, per consentire una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.

(18)

Per consentire agli agricoltori di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

(19)

La presentazione puntuale della domanda di aumento del valore o di attribuzione dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico è essenziale ai fini di una gestione efficiente. Gli Stati membri devono pertanto fissare un termine per la presentazione di tale domanda, che non deve essere successivo al 15 maggio. Per semplificare le procedure, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a decidere che la domanda possa essere presentata contestualmente alla domanda unica. Per questo motivo occorre tuttavia permettere all’Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Finlandia e alla Svezia di fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

(20)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

(21)

Conformemente all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, i premi previsti dai regimi di aiuto per i bovini possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (6). Gli agricoltori che presentano domande a titolo dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

(22)

Poiché, per loro natura, l’aiuto previsto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento distinto per gli ortofrutticoli non sono legati alla superficie agricola, le disposizioni relative alla domanda unica non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.

(23)

È necessario stabilire ulteriori criteri relativi alla domanda di sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 diverso dai pagamenti per superficie o per animale. Tenuto conto della possibile diversità delle misure di sostegno specifico, è particolarmente importante che l’agricoltore fornisca tutte le informazioni richieste per accertare l’ammissibilità. Per motivi pratici è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere i documenti giustificativi ad una data successiva a quella fissata per la domanda.

(24)

Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari non sono gli agricoltori ma i fondi di mutualizzazione che hanno indennizzato gli agricoltori per le perdite economiche. È opportuno stabilire criteri speciali per la domanda di sostegno ai fondi di mutualizzazione che includano le informazioni richieste per stabilire la loro ammissibilità al pagamento.

(25)

Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dell’agricoltore e delle autorità nazionali, occorre inoltre consentire alle autorità nazionali di richiedere detti documenti giustificativi necessari per verificare l’ammissibilità di taluni pagamenti direttamente alla fonte dell’informazione e non all’agricoltore.

(26)

Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

(27)

È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.

(28)

È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell’aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.

(29)

La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all’aiuto da parte degli agricoltori è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande deve essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una percentuale di riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

(30)

Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco.

(31)

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Ai fini della sorveglianza è fondamentale poter effettuare i controlli in loco. Qualora un agricoltore impedisca la realizzazione di tali controlli, le relative domande devono essere respinte.

(32)

Il preavviso sui controlli in loco relativi all’ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.

(33)

Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli.

(34)

Ai fini di un rilevamento efficace delle irregolarità nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. È opportuno che alle irregolarità venga dato seguito secondo procedure adeguate.

(35)

Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare all’agricoltore la facoltà di ricorrere contro questa decisione.

(36)

Quando uno Stato membro si avvale della possibilità prevista dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i pagamenti sono concessi per superficie o per animale, è opportuno applicare la stessa percentuale di controlli applicabile agli altri pagamenti per superficie o per animale. Per le altre misure di sostegno specifico occorre considerare i beneficiari come una popolazione distinta e sottoporli ad una percentuale minima di controlli specifica.

(37)

Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull’azienda.

(38)

L’accertamento di irregolarità e inadempienze significative deve imporre un livello più elevato di controlli durante l’anno in corso e/o in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione. Nel caso di verifiche relative alla condizionalità, l’estensione del campione deve riguardare gli atti o le norme pertinenti.

(39)

In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.

(40)

Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.

(41)

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

(42)

In taluni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano state ricevute e dunque autorizzare gli Stati membri ad operare una selezione parziale del campione di controllo prima del termine del periodo di presentazione delle domande.

(43)

Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L’agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l’agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.

(44)

Per garantire una sorveglianza adeguata, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie devono riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. A fini di semplificazione è tuttavia opportuno permettere che l’effettiva determinazione delle parcelle venga limitata a un campione corrispondente al 50 % di esse. Il campione deve essere tuttavia affidabile e rappresentativo, con la possibilità di estenderlo in caso di anomalie. I risultati del campione devono essere estrapolati al resto della popolazione. È opportuno specificare che gli Stati membri, ai fini dei controlli in loco, possono far uso di determinati strumenti tecnici.

(45)

È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione per garantire che le misure siano rilevate con una qualità almeno equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche applicabili elaborate a livello comunitario.

(46)

Come dimostrato dall’esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, occorre prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.

(47)

È opportuno stabilire a quali condizioni le parcelle agricole arborate debbano essere considerate ammissibili ai fini dei regimi di aiuto. È inoltre opportuno adottare una disposizione relativa alla procedura amministrativa da seguire in caso di utilizzazione in comune di superfici.

(48)

Occorre stabilire le condizioni per l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali.

(49)

Nell’ambito del regime di pagamento unico, gli agricoltori che detengono diritti speciali possono ricevere l’aiuto a condizione che soddisfino un criterio di attività minima. Per garantire una verifica efficace del rispetto di tale criterio, gli Stati membri devono definire procedure per i controlli in loco degli agricoltori che detengono diritti speciali.

(50)

Date le peculiarità dei regimi di aiuto per le sementi, il cotone e lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo.

(51)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, per poter beneficiare di pagamenti diretti le varietà di canapa devono avere un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %. Ai fini dell’applicazione di questa norma è opportuno stabilire il sistema che gli Stati membri dovranno utilizzare per la verifica del tenore di THC nella canapa.

(52)

È inoltre necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.

(53)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l’esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell’azienda in adempimento dell’obbligo di detenzione.

(54)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l’esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell’articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell’assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando non si trovano più nell’azienda.

(55)

Per gli ovini e i caprini, i controlli in loco devono includere in particolare l’osservanza del periodo di detenzione e l’esattezza dei dati contenuti nel registro.

(56)

Qualora uno Stato membro opti per il premio all’abbattimento, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli in loco da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.

(57)

Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso dopo l’esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.

(58)

Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (7). Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati devono essere indicati nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

(59)

È inoltre necessario stabilire disposizioni per quanto riguarda la relazione di controllo nel caso dei controlli in loco effettuati presso i macelli o quando il premio viene concesso dopo l’esportazione. Per motivi di coerenza occorre inoltre disporre che, in caso di inosservanza di quanto disposto al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (8), copie delle relazioni di controllo vengano trasmesse alle autorità responsabili per l’applicazione dei suddetti regolamenti.

(60)

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di concedere il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, devono essere applicate nella misura del possibile le disposizioni di controllo previste da tale regolamento. Qualora non risulti possibile applicare le suddette disposizioni, gli Stati membri devono garantire un livello di controllo equivalente. È opportuno stabilire criteri specifici per il controllo delle domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione e per gli investimenti.

(61)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 introduce obblighi di condizionalità per gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I dello stesso regolamento e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Tale sistema si applica altresì ai pagamenti di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire le modalità di applicazione di detto sistema.

(62)

Occorre determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l’adempimento degli obblighi di condizionalità.

(63)

In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Tuttavia, tali strumenti di controllo non devono essere resi obbligatori per gli Stati membri.

(64)

Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all’1 % degli agricoltori soggetti al regime di condizionalità ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi di rischio.

(65)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme.

(66)

Ove la normativa specifica applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri devono rispettare tali percentuali. Tuttavia, occorre permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.

(67)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha introdotto norme che richiedono, in taluni casi, un controllo a posteriori da parte dell’autorità competente per accertare che l’agricoltore abbia intrapreso un’azione correttiva. Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda i campioni per i controlli in loco relativi alla condizionalità, occorre precisare che i suddetti casi di controllo a posteriori non devono essere presi in considerazione nel definire il campione minimo di controllo.

(68)

Il campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall’insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest’ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.

(69)

È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo che nell’ambito dell’analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Nel tener conto di tale partecipazione occorre tuttavia dimostrare che gli agricoltori che partecipano a tali sistemi presentano meno rischi di quelli che non vi partecipano.

(70)

I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme venga effettuato nel corso dello stesso anno civile.

(71)

Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.

(72)

È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.

(73)

Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l’organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.

(74)

Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l’agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l’agricoltore interessato dalle conseguenze dell’infrazione identificata.

(75)

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.

(76)

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, gli agricoltori dichiarano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto. È necessario prevedere un meccanismo per garantire che gli agricoltori rispettino tale obbligo.

(77)

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo delle riduzioni è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie deve essere presa in considerazione più volte se essa è dichiarata per ottenere aiuti nell’ambito di più regimi di aiuto.

(78)

Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispongono gli agricoltori.

(79)

In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.

(80)

Inoltre, per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.

(81)

Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola, le sementi e il cotone.

(82)

Nel caso in cui la dichiarazione eccessiva fosse intenzionale, è opportuno applicare norme particolari di riduzione.

(83)

È opportuno stabilire le modalità di applicazione per la base di calcolo dei premi per animale.

(84)

Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini a certe condizioni ed entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti.

(85)

Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l’inammissibilità dell’animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall’entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.

(86)

Per quanto concerne gli animali delle specie ovina e caprina, occorre stabilire un certo numero di disposizioni specifiche tenuto conto delle particolarità del settore.

(87)

Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l’obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.

(88)

Qualora uno Stato membro opti per il premio all’abbattimento, considerata l’importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati inesatti per negligenza grave ovvero deliberatamente.

(89)

Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Negli altri casi, gli Stati membri devono prevedere riduzioni ed esclusioni equivalenti per ciascuna misura nell’ambito del sostegno specifico.

(90)

Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità devono essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.

(91)

Inoltre, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, come disposto all’articolo 23, paragrafo 2, o all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre adottare disposizioni per l’eventualità che l’agricoltore non intraprenda l’azione correttiva prescrittagli.

(92)

In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.

(93)

In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.

(94)

Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell’inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco e l’autorità non abbia già informato il richiedente circa l’esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.

(95)

Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un’inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo ai bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.

(96)

L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 definisce le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. L’agricoltore che non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a motivo di tali cause o circostanze deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell’aiuto. È tuttavia opportuno fissare un termine entro cui l’agricoltore deve notificare tale situazione.

(97)

La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo.

(98)

Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

(99)

È opportuno determinare l’ordine di calcolo delle varie riduzioni potenziali per ciascun regime di aiuto. Per garantire il rispetto dei vari massimali di bilancio stabiliti per i regimi di sostegno diretto occorre in particolare prevedere l’applicazione di un coefficiente di riduzione dei pagamenti in caso di superamento dei massimali.

(100)

Gli articoli 7, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono riduzioni ed eventualmente adattamenti di tutti i pagamenti diretti erogati ad un agricoltore per un determinato anno civile, rispettivamente in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria. Le disposizioni attuative devono prevedere la base di calcolo di tali riduzioni e adattamenti nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori.

(101)

Per garantire l’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente si devono stabilire le condizioni in cui si può far valere tale principio, fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).

(102)

È opportuno stabilire norme applicabili nell’eventualità in cui un agricoltore abbia ricevuto indebitamente un certo numero di diritti all’aiuto o il valore di ciascun diritto sia stato fissato a un livello inesatto e il caso non sia contemplato dall’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, in alcuni casi, se l’assegnazione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell’agricoltore, è opportuno che gli Stati membri correggano l’assegnazione o eventualmente il tipo di diritti assegnati, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l’agricoltore non poteva ragionevolmente scoprire l’errore. Inoltre, in alcuni casi, i diritti indebitamente assegnati corrispondono a importi assai ridotti il cui recupero comporta un onere amministrativo considerevole. A fini di semplificazione e per equilibrare l’onere amministrativo e gli importi da recuperare, è opportuno fissare un importo minimo a partire dal quale si procede al recupero. Occorre inoltre disciplinare il caso in cui tali diritti all’aiuto siano stati trasferiti o i trasferimenti di diritti all’aiuto siano stati effettuati senza rispettare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l’articolo 43, l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(103)

È necessario disciplinare gli effetti della cessione di intere aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.

(104)

Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguato funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.

(105)

La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per modificare le modalità di attuazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente nonché alle riduzioni applicate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(106)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa le norme relative agli importi risultanti dalla modulazione. È opportuno che una parte degli importi sia assegnata secondo un criterio di ripartizione per il quale devono essere definite norme sulla base dei criteri stabiliti nel suddetto articolo.

(107)

Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere quindi abrogato con effetto alla stessa data. Detto regolamento deve tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1o gennaio 2010.

(108)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «il sistema integrato») di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1)

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l’ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

(2)

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 (10);

(3)

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

(4)

«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali, di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(5)

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(6)

«passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(7)

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell’articolo 3, lettera d), e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(8)

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(9)

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(10)

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione;

(11)

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

(12)

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento;

(13)

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell’ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell’ambito del sostegno specifico;

(14)

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(15)

«uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;

(16)

«regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(17)

«regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(18)

«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell’ambito del sostegno specifico;

(19)

«bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;

(20)

«animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’anno di domanda in questione;

(21)

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009 (11):

a)

articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

b)

articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

c)

articolo 80, in riferimento al premio all’abbattimento;

d)

articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

(22)

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

(23)

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto;

(24)

«animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

(25)

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

(26)

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(27)

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(28)

«materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

(29)

«sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;

(30)

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

(31)

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

(32)

«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento;

(33)

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

(34)

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento;

(35)

«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

(36)

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

(37)

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

(38)

«a decorrere dal pagamento»: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.

TITOLO II

MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

Articolo 3

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri

1.   Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.

Tuttavia, se la superficie a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera a), e del paragrafo 7, lettera a), del presente articolo, l’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera soddisfatto.

2.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento dei pascoli permanenti, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione del proprio anno di riferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (qui di seguito «la proporzione di riferimento»).

3.   La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.

4.   Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (13) vengono detratte.

Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

5.   Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.

Le superfici che nel 2004 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

6.   Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

7.   Per la Bulgaria e la Romania la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2007 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.

8.   Se elementi obiettivi rivelano che l’evoluzione della proporzione non rispecchia la situazione effettiva delle superfici a pascolo permanente, gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento. In tal caso essi informano tempestivamente la Commissione dell’adeguamento e dei motivi che lo hanno determinato.

Articolo 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.

Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.

2.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.

Tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.

Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004.

In deroga all’articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate pascolo permanente a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.

3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in forza dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (14), (CE) n. 1257/1999 (15) e (CE) n. 1698/2005 (16).

PARTE II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TITOLO I

REQUISITI DEI SISTEMI E CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Sistema di identificazione e di registrazione

Articolo 5

Identificazione degli agricoltori

Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Articolo 6

Identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all’interno di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

2.   Gli Stati membri accertano che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.

Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 73/2009 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all’articolo 28 del presente regolamento, una tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a)

titolare;

b)

valore;

c)

data di costituzione;

d)

data dell’ultima attivazione;

e)

origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);

f)

tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti assegnati a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

g)

se del caso, limiti regionali.

2.   Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.

CAPO II

Condizionalità

Articolo 8

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare:

a)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c)

indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d)

relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;

e)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, o ad entrambi;

f)

l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore.

2.   Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 9

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli sulla condizionalità

Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capo III, della presente parte, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, ogni importo indebitamente erogato è recuperato a norma dell’articolo 80.

TITOLO II

DOMANDE DI AIUTO

CAPO I

Domanda unica

Articolo 10

Disposizioni generali relative alla domanda unica

1.   Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capi da II a V del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, alle prescrizioni particolari cui sono soggette le domande di aiuto nell’ambito di detti regimi.

2.   Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato adotta le disposizioni opportune affinché le informazioni contenute nella domanda unica siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

Articolo 11

Data di presentazione della domanda unica

1.   L’agricoltore che presenti domanda nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

L’agricoltore che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime di aiuto elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o per il sostegno di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, se dispone di superfici agricole, presenta un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici a norma dell’articolo 13 del presente regolamento.

L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dagli obblighi previsti al secondo e al terzo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare tale data, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in alcune zone le cui condizioni climatiche eccezionali rendano inapplicabili le date normali.

Articolo 12

Contenuto della domanda unica

1.   La domanda unica contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:

a)

l’identità dell’agricoltore;

b)

il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;

c)

l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;

d)

gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;

e)

una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

2.   Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda a norma del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, il materiale geografico fornito all’agricoltore a norma della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola.

4.   Al momento della presentazione della domanda l’agricoltore corregge il modulo prestabilito di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l’agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.

5.   Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 13 riguardo ai diritti all’aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.

Articolo 13

Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici

1.   Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

a)

tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

b)

un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c)

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (17), in particolare dell’articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all’agricoltore dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

2.   Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica indica il numero di alberi da frutta a guscio suddiviso per specie.

3.   Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 30 giugno.

4.   Nel caso di una domanda di aiuto alle sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

a)

una copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 settembre.

b)

l’indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;

c)

l’indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta;

d)

una copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state certificate ufficialmente; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta.

5.   Nel caso di una domanda di pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

a)

il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

b)

ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene l’agricoltore.

6.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9 dello stesso capitolo, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1121/2009.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1o dicembre dell’anno della domanda.

7.   Nel caso di una domanda per una qualsiasi delle misure connesse alla superficie nell’ambito del sostegno specifico, la domanda unica è corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro.

8.   Gli usi delle superfici contemplati all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.

Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 né figuranti nell’allegato VI del medesimo regolamento sono dichiarati in una o più rubriche «altri usi».

Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

9.   Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

Articolo 14

Modifiche della domanda unica

1.   Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

2.   Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato.

3.   Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

CAPO II

Domande di diritti all’aiuto

Articolo 15

Assegnazione o aumento di diritti all’aiuto

1.   Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli da 46 a 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli articoli 41, 57 o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

2.   Gli Stati membri possono disporre che la domanda per l’assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.

CAPO III

Domande di aiuto per animale

Articolo 16

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale

1.   Le domande di aiuto per animale contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:

a)

l’identità dell’agricoltore;

b)

un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

c)

il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

d)

se del caso, l’impegno dell’agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;

e)

se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;

f)

se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l’agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1121/2009, al 1o aprile dell’anno civile considerato; se non è noto al momento della presentazione della domanda, detto quantitativo è comunicato all’autorità competente non appena possibile;

g)

una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l’agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l’autorità competente, a meno che lo Stato membro interessato decida di non esigere tale informazione, purché la banca dati informatizzata dei bovini offra effettivamente le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto e che i dati in essa contenuti siano sufficienti a individuare il luogo in cui sono detenuti gli animali.

2.   Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini riguardo alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto l’agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3.   Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all’autorità competente.

In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

a)

in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all’agricoltore;

b)

l’agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’articolo 65 del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere comunicate tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L’agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

CAPO IV

Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero e pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

Articolo 17

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

1.   Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento o il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:

a)

l’identità dell’agricoltore;

b)

una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è inoltre corredata di una copia del contratto di consegna di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Le domande di aiuto di cui al paragrafo 1 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio e, nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania, non successiva al 15 giugno.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1o dicembre dell’anno della domanda.

CAPO V

Domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

Articolo 18

Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

1.   Per ottenere un sostegno specifico non contemplato dalle domande di cui al presente titolo, capo I, II e III, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:

a)

l’identità dell’agricoltore;

b)

una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;

c)

ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità alla misura di cui trattasi.

La domanda di aiuto è presentata entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel chiedere il sostegno specifico in relazione a un’operazione di investimento, l’agricoltore acclude alla domanda anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente, quali le fatture e i documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento da parte dell’agricoltore. Ove non sia possibile presentare tali copie o documenti, i pagamenti effettuati dall’agricoltore sono dimostrati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 e se il singolo pagamento si basa su costi effettivamente sostenuti o una perdita di reddito effettivamente subita, la domanda contiene anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente che dimostri i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda contiene anche una copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1120/2009 e una prova del versamento del premio.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le copie o i documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possano essere trasmesse a parte in data ulteriore. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 19

Domande da parte di fondi di mutualizzazione

1.   I fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno specifico presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:

a)

l’identità del fondo di mutualizzazione;

b)

la documentazione relativa all’evento che dà luogo ai pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;

c)

le date in cui sono stati effettuati i pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;

d)

l’identità degli agricoltori affiliati che hanno usufruito del pagamento compensativo da parte del fondo;

e)

l’importo complessivo della compensazione erogata;

f)

una dichiarazione da parte del fondo di mutualizzazione di avere preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono una data limite entro la quale devono essere presentate le domande di sostegno specifico da parte dei fondi di mutualizzazione. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Articolo 20

Semplificazione delle procedure

1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare o disporre che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate a norma del presente regolamento, dall’agricoltore alle autorità competenti e viceversa, avvengano per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:

a)

l’agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;

b)

l’agricoltore soddisfi tutte le condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;

c)

i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca dati stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;

d)

tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;

e)

non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

2.   Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime di aiuto in questione.

3.   Ove possibile, le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto possono essere domandate dall’autorità competente direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

Articolo 21

Correzione di errori palesi

Fermi restando gli articoli da 11 a 20, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.

Articolo 22

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo (18).

Il primo comma si applica anche alle domande di sostegno presentate dagli agricoltori nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009 e alle domande di diritti all’aiuto presentate dagli agricoltori a norma dell’articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 23

Presentazione tardiva delle domande

1.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente a norma degli articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile.

2.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all’articolo 14, paragrafo 2, comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all’articolo 14, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche della domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 24

Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell’articolo 15 del presente regolamento o a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell’anno considerato in base ai diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.

Articolo 25

Revoca delle domande di aiuto

1.   Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell’azienda sostituisca la revoca scritta.

2.   Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

3.   Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

TITOLO III

CONTROLLI

CAPO I

Norme comuni

Articolo 26

Principi generali

1.   I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2.   Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci.

Articolo 27

Preavviso dei controlli in loco

1.   I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.

CAPO II

Controlli relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Controlli amministrativi

Articolo 28

Verifiche incrociate

1.   I controlli amministrativi di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

a)

relative, rispettivamente, ai diritti all’aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

relative ai diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;

c)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;

d)

tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;

f)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

g)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone a norma dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 73/2009;

h)

tra la dichiarazione resa dall’agricoltore nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

i)

tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.

2.   Le eventuali irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

3.   Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile a uno o più degli altri agricoltori interessati.

Articolo 29

Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico

1.   Per ogni misura nell’ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi, sono controllate tutte le domande. I controlli accertano in particolare:

a)

che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico;

b)

che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari;

c)

che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all’articolo 70, paragrafo 3, e all’articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009;

d)

se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l’ammissibilità al sostegno.

2.   Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità ai criteri di ammissibilità.

Sezione II

Controlli in loco

Sottosezione I

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controlli

1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a)

la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, di cui all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura e abbia comunicato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo;

b)

il 5 % di tutti gli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per i bovini nell’ambito del sostegno specifico o del sostegno specifico basato sulla quota latte individuale determinata in conformità all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure del sostegno specifico basato sulla produzione effettiva di latte. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

I controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;

c)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini e di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per gli ovini e i caprini nell’ambito del sostegno specifico. Detti controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali oggetto di domanda di aiuto. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata degli ovini e dei caprini di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;

d)

il 10 % degli agricoltori che chiedono un sostegno specifico diverso da quello di cui al paragrafo 1 e alle lettere b) e c) del presente paragrafo, esclusa la misura di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità a norma dell’articolo 29, paragrafo 2;

f)

il 100 % dei fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009;

g)

per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 91 del medesimo regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;

h)

almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità all’articolo 94 del medesimo regolamento.

3.   Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l’autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell’anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.

4.   Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 31

Selezione del campione di controllo

1.   L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

2.   L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

a)

stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

b)

confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma;

c)

tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.

3.   L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

4.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

Articolo 32

Relazione di controllo

1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a)

i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b)

le persone presenti;

c)

le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;

d)

il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e dei caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

e)

se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

f)

le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto;

g)

le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2.   L’agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell’articolo 35, lo Stato membro può decidere di non invitare l’agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l’agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni o esclusioni.

Sottosezione II

Controlli in loco della domanda unica per i regimi di aiuto per superficie

Articolo 33

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per le domande di aiuto alle sementi a norma dell’articolo 87 del medesimo regolamento. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Ove possibile, gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.

Articolo 34

Determinazione delle superfici

1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario.

La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non è superiore a 1,0 ettari.

2.   Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.

Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l’ha notificata alla Commissione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 e all’allegato III di tale regolamento.

4.   Fermo restando l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.

5.   In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

6.   L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 35

Telerilevamento

1.   Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all’articolo 33, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

a)

alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

b)

a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente.

2.   Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.

Articolo 36

Controlli in loco relativi ai diritti speciali

Gli Stati membri stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli agricoltori che dichiarano diritti speciali, onde garantire il rispetto dell’obbligo di attivazione di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 37

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi

I controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi a norma dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 comprendono in particolare:

a)

controlli a livello dell’agricoltore richiedente:

i)

su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata;

ii)

sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l’aiuto;

iii)

qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l’aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi;

b)

se la prima destinazione delle sementi è un costitutore o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell’interessato onde accertare che:

i)

le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costitutore o dallo stabilimento in conformità al contratto di coltura;

ii)

il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;

iii)

le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;

c)

se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate a un’altra persona.

Articolo 38

Controlli in loco relativi alle organizzazioni interprofessionali riconosciute

I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e l’elenco dei soci.

Articolo 39

Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono intesi a verificare:

a)

i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;

b)

l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente;

c)

la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;

d)

i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.

Articolo 40

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1.   Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (qui di seguito THC) delle colture è illustrato nell’allegato I del presente regolamento.

2.   L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in uno dei campioni è superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messogli a disposizione da quest’ultima, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione riporta il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

3.   Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (19). La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva.

4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.

Sottosezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale

Articolo 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.   Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno.

Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno.

2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell’arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell’arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.

Articolo 42

Elementi dei controlli in loco

1.   I controlli in loco vertono su tutti gli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sui bovini che non sono oggetto di domanda.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini che non sono oggetto di domanda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.

2.   Nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, i controlli in loco verificano inoltre:

a)

l’esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali, in relazione agli animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;

b)

la corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;

c)

l’ammissibilità all’aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell’azienda in adempimento all’obbligo di detenzione;

d)

l’identificazione di tutti i bovini presenti nell’azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l’avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.

I controlli di cui alla lettera d) sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi presenti in adempimento all’obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell’articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell’iscrizione nel registro e dell’avvenuta notificazione alla banca dati può essere effettuata su un campione.

3.   Nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, i controlli in loco comprendono inoltre:

a)

il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell’azienda per l’intero periodo di detenzione;

b)

la verifica dell’esattezza dei dati iscritti nel registro nei sei mesi precedenti il controllo in loco, in base a un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.

Articolo 43

Esecuzione dei controlli in loco nei macelli

1.   Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all’articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 dello stesso regolamento, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’articolo 53 di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. In tal caso, gli Stati membri eseguono controlli in loco:

a)

almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure

b)

almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità determinati dagli Stati membri e selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco.

2.   I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1121/2009.

3.   I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l’ammissibilità all’aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Articolo 44

Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione

1.   Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’articolo 53 di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono soggette a controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità:

a)

al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l’identità;

b)

al momento dell’uscita dal territorio della Comunità:

i)

se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;

ii)

se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.

2.   I passaporti degli animali sono rinviati all’autorità competente a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

3.   L’organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.

Articolo 45

Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo

1.   Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione di controllo di cui all’articolo 32 del presente regolamento viene integrata dalla relazione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1082/2003.

2.   Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all’articolo 43, paragrafi 1 e 2, la relazione di controllo di cui all’articolo 32 può consistere in un elenco, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda le ispezioni fisiche delle operazioni di macellazione, svolte a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, la relazione menziona tra l’altro i codici di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.

3.   Per quanto riguarda i controlli di cui all’articolo 44, la relazione di controllo può limitarsi all’elenco degli animali controllati.

4.   Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all’articolo 32 del presente regolamento.

Sottosezione IV

Controlli in loco relativi al sostegno specifico

Articolo 46

Disposizioni particolari relative al sostegno specifico

1.   Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.

In particolare, gli Stati membri verificano:

a)

nel controllare le domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione, a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, che:

i)

gli agricoltori fossero effettivamente ammessi a beneficiare della compensazione erogata dal fondo;

ii)

che la compensazione sia stata effettivamente erogata agli agricoltori affiliati ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

nell’esecuzione di controlli in loco riguardo a operazioni di investimento che beneficiano del sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che l’investimento sia stato realizzato.

I controlli di cui al secondo comma, lettera a), possono essere svolti su un campione di almeno il 10 % degli agricoltori interessati.

2.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

CAPO III

Controlli relativi alla condizionalità

Sezione I

Disposizioni comuni

Articolo 47

Disposizioni generali relative alla condizionalità

1.   Ai fini del presente capo, per «infrazione ripetuta» si intende l’inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma od obbligo di cui all’articolo 4, purché l’agricoltore sia stato informato di un’infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza.

2.   La «portata» di un’infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

3.   La «gravità» di un’infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.

4.   La «durata» di un’infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 48

Autorità di controllo competente

1.   Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.

Sezione II

Controlli amministrativi

Articolo 49

Controlli amministrativi

A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell’ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all’atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III

Controlli in loco

Articolo 50

Percentuale minima di controlli

1.   In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel corso dell’anno civile di cui trattasi.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori in conformità all’articolo 48, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

2.   Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto dei provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, o dell’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente ha la facoltà di limitare l’oggetto di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

Articolo 51

Selezione del campione di controllo

1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:

a)

la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente ai criteri e alle norme considerati.

Fermo restando l’articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

3.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

4.   I campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 sono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati a norma degli articoli 30 e 31 e ai quali si applicano i criteri o le norme pertinenti. Tuttavia, il campione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell’anno civile di cui trattasi.

5.   In deroga al paragrafo 4, i campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nell’ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che sono tenuti a rispettare i criteri o le norme pertinenti.

In tal caso:

a)

qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge la percentuale minima di controlli indicata all’articolo 50, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

b)

se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale minima di controlli di cui all’articolo 50, paragrafo 1.

6.   Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 52

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1.   Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l’uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.

2.   Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, definito dall’autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3.   Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 53

Elementi dei controlli in loco

1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’articolo 50, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, gli agricoltori selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato.

2.   Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.

3.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai criteri e alle norme il cui rispetto può essere verificato al momento dell’ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o dai controlli a livello delle imprese di cui all’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, lettera b).

5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e le norme siano almeno efficaci quanto i controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.

Tali indicatori devono avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprire tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6.   I controlli in loco relativi al campione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

Articolo 54

Relazione di controllo

1.   Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l’agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell’articolo 51 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a)

una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

l’agricoltore selezionato per il controllo in loco;

ii)

le persone presenti;

iii)

se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

b)

una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;

ii)

la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii)

i risultati dei controlli;

iv)

gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;

c)

una parte contenente una valutazione dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e frequenza in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l’osservanza di norme comunitarie di nuova introduzione, in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme comunitarie esistenti, in forza del medesimo articolo.

2.   Entro tre mesi dalla data del controllo in loco, l’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

A meno che non abbia immediatamente adottato misure correttive per porre fine all’infrazione accertata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore viene informato che saranno adottate misure correttive, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l’esclusione dal pagamento, che saranno adottate misure correttive.

3.   Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione è trasmessa all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

TITOLO IV

BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI

CAPO I

Mancata dichiarazione di superfici

Articolo 55

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

1.   Se, per un dato anno, un agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui all’articolo 13, paragrafo 8, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti a lui spettanti per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

2.   Per gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del medesimo regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies di tale regolamento.

CAPO II

Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie

Articolo 56

Principi generali

1.   Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:

a)

superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni pertinenti;

b)

superfici ai fini del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

un gruppo per ciascuna delle superfici ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie, che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;

d)

superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

Ai fini del primo comma, lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2.   Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell’ambito di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Articolo 57

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1.   Per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, come stabilito al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

2.   In relazione alle domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico:

se vi è una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore;

se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore.

3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del presente regolamento, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fermo restando l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Articolo 58

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (20). Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 59

Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola e le sementi

1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è superiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

3.   Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 60

Dichiarazione eccessiva intenzionale

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 61

Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi

1.   Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate, come previsto all’articolo 37, primo comma, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’articolo 59, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % ma non al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Se il quantitativo non commercializzato è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi per la campagna di commercializzazione in oggetto.

2.   Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure per sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto, non viene concesso alcun aiuto per tale campagna di commercializzazione e per quella successiva.

Articolo 62

Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone

Ferme restando le riduzioni e le esclusioni disposte dagli articoli 58 e 60 del presente regolamento, qualora si constati che non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 73/2009 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Sezione II

Premi per gli animali

Articolo 63

Base di calcolo

1.   Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è ridotto al limite o al massimale fissato per l’agricoltore in questione.

2.   Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3.   Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

4.   Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

b)

se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’articolo 21.

Articolo 64

Sostituzioni

1.   I bovini presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici e le giovenche oggetto di domanda di aiuto a norma, rispettivamente, dell’articolo 111 e dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto.

2.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all’autorità competente.

3.   Se l’agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se per tali animali è versato un aiuto della stessa entità, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre oggetto di domanda di aiuto a norma dell’articolo 101 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto.

4.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Articolo 65

Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore avrebbe diritto nell’ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2.   Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore ha diritto nell’ambito dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

a)

di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o

b)

di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, nell’ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nell’ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

In caso di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’applicazione del presente comma solo gli animali effettivamente macellati entro l’anno in questione sono considerati potenzialmente ammissibili.

Per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualsiasi irregolarità riscontrata negli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari a norma dell’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti o dei massimali individuali di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 112 dello stesso regolamento.

4.   Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, nell’ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 66

Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

2.   Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l’importo dell’aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, meno la differenza tra tale premio e l’intero importo del premio per pecora.

3.   Quando, in relazione a una domanda di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

4.   Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.

5.   Qualora si constati che un produttore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei propri animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

6.   Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.

7.   Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, qualora una verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 67

Circostanze naturali

Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto per l’intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

a)

decesso di un animale in seguito a malattia;

b)

decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.

Articolo 68

Inesattezze nelle dichiarazioni e nei certificati rilasciati dai macelli

Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli in relazione al premio speciale per i bovini maschi di cui all’articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 dello stesso regolamento, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato inesatto o una dichiarazione inesatta per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.

Sezione III

Sostegno specifico

Articolo 69

Accertamenti relativi al sostegno specifico

Per quanto riguarda i pagamenti da erogare per il sostegno specifico, gli Stati membri stabiliscono, per ciascuna misura, riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle stabilite nel presente titolo. In relazione ai pagamenti per superficie o per animale, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente titolo. Inoltre, ove opportuno, si applica mutatis mutandis l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (21).

Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, enti o organizzazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato del diritto di fornire prove ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.

CAPO III

Accertamenti relativi alla condizionalità

Articolo 70

Principi generali e definizioni

1.   Ai fini del presente capo si applica l’articolo 47.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la presentazione di una domanda di aiuto di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 va intesa come la presentazione annuale del modulo di domanda unica.

3.   Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi di aiuto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, delle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti, compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un’infrazione e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

4.   Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

5.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75 del presente regolamento, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che non presentano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all’articolo 11 del presente regolamento si applica una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare nell’ambito dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del medesimo regolamento.

6.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

7.   L’infrazione relativa a una norma che costituisce nel contempo un criterio è considerata un’unica infrazione. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’infrazione è considerata parte del campo del criterio.

8.   Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata:

a)

all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento e

b)

all’importo complessivo dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del medesimo regolamento.

Articolo 71

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1.   Fermo restando l’articolo 77, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e l’agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l’esclusione.

Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.

3.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà di considerare di scarsa rilevanza, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, un caso di infrazione, e l’agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.

Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.

L’infrazione in questione non è considerata di scarsa rilevanza e si applica una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1.

Inoltre, un’infrazione considerata di scarsa rilevanza e sanata dall’agricoltore entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non è considerata un’infrazione ai fini del paragrafo 5.

4.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.

5.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 72, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all’articolo 70, paragrafo 6, l’organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 72. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % di cui al secondo comma, ultima frase.

6.   Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.

Articolo 72

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale

1.   Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % di tale importo complessivo.

2.   Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore è escluso da tale regime per l’anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o durata, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 73

Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

2.   Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia venuto a conoscenza dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non abbia già segnalato all’agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda.

Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale.

Articolo 74

Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini oggetto di domanda, l’articolo 73 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini che non sono oggetto di domanda, le stesse disposizioni si applicano in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi a norma del capo III.

Articolo 75

Forza maggiore e circostanze eccezionali

1.   Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l’infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

2.   Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 76

Pagamenti minimi

Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi non superiori a 100 EUR.

Articolo 77

Cumulo di riduzioni

Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III:

a)

le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati;

b)

le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all’importo complessivo dei pagamenti da erogare nell’ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.

Articolo 78

Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno

1.   Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto se necessario del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi che possono beneficiare dei premi.

2.   Per ciascun regime di sostegno elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, le riduzioni o esclusioni dovute a irregolarità, presentazione tardiva della domanda, mancata dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali di bilancio, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienza alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente:

a)

le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione alle irregolarità;

b)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva delle domande, a norma degli articoli 23 e 24;

c)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di mancata dichiarazione di parcelle agricole, a norma dell’articolo 55;

d)

per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’articolo 69, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 1, e dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 126, paragrafo 2, dell’articolo 127, paragrafo 2, e dell’articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).

Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere a un singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione del primo comma, lettere a), b) e c), per il coefficiente di cui al secondo comma.

Articolo 79

Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità

1.   Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (22), nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui l’agricoltore ha diritto nell’ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all’articolo 78 del presente regolamento.

2.   L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità a norma del titolo IV, capo III.

Articolo 80

Recupero di importi indebitamente erogati

1.   In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato a norma del paragrafo 2.

2.   Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell’obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

3.   L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 81

Recupero di diritti indebitamente assegnati

1.   Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il valore dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

2.   Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello eccessivamente elevato, tale valore è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.

3.   Se, ai fini dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti assegnati a un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009 è inesatto e se tale assegnazione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti all’aiuto e, se del caso, corregge il tipo di diritti assegnati all’agricoltore.

Tuttavia, il primo comma non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora l’importo complessivo indebitamente assegnato all’agricoltore non sia superiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 3 non sia superiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.

5.   Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1782/2003 o l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, l’articolo 62, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

6.   Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all’articolo 80.

Articolo 82

Cessione di aziende

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

b)

«cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;

c)

«cessionario»: l’agricoltore al quale è ceduta l’azienda.

2.   Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all’azienda ceduta.

3.   L’aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a)

entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto;

b)

il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;

c)

l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto.

4.   Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a):

a)

tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

b)

tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

c)

l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.

5.   Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l’esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un’azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l’avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l’aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

6.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto al cedente. In tal caso:

a)

nessun aiuto è versato al cessionario;

b)

gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Articolo 83

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

Articolo 84

Comunicazioni

1.   Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato, una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:

a)

lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei criteri di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei criteri e delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché le misure particolari adottate per la gestione e il controllo del sostegno specifico;

b)

il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale di animali e il totale dei quantitativi;

c)

il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;

d)

le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma del titolo IV;

e)

le risultanze dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.

2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messo loro a disposizione da quest’ultima, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   In situazioni eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri, d’intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nelle normative settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

5.   In caso di applicazione di una riduzione lineare dei pagamenti diretti, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’articolo 79 del presente regolamento, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione della percentuale di riduzione applicata.

Articolo 85

Sistema di ripartizione

Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.

La quota di ciascuno Stato membro in termini di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo è adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in standard di potere d’acquisto, utilizzando un terzo della differenza rispetto alla media degli Stati membri cui si applica la modulazione.

A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, basati sui dati di Eurostat disponibili nell’agosto 2003:

a)

per quanto riguarda la superficie agricola, l’indagine 2000 sulla struttura delle aziende agricole in conformità al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

b)

per quanto riguarda l’occupazione nel settore agricolo, i dati sull’occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella pesca pubblicati nell’edizione 2001 della serie annua dell’indagine sulle forze di lavoro, realizzata in conformità al regolamento (CE) n. 577/98 (24).

c)

per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d’acquisto, la media di tre anni calcolata per il periodo 1999-2001 sulla base dei dati dei conti nazionali.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1o gennaio 2010.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(3)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(7)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(8)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(9)  GU L 171 del 2.7.2005, pag. 6.

(10)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(13)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(14)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(15)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(16)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(17)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(18)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(19)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(20)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(21)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(22)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(23)  GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.

(24)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.


ALLEGATO I

Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del Δ9- tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa

1.   Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del Δ9-THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1.   Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dall’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

1.2.   Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 40, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Prelievo di campioni

2.1.   Campioni

a)

Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un’infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all’inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

b)

Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2.   Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un’eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall’organismo preposto all’analisi.

2.3.   Essiccazione e conservazione del campione

L’essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l’8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3.   Determinazione del tenore di THC

3.1.   Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2.   Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3.   Estrazione del Δ9-THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest’ultimo nel cromatografo e procedere all’analisi quantitativa.

3.4.   Cromatografia in fase gassosa

a)

Strumentazione

cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro

impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b)

Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9-THC in soluzione di estrazione.

c)

Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

temperatura del forno: 260 °C

temperatura dell’iniettore: 300 °C

temperatura del rivelatore: 300 °C

d)

Volume iniettato: 1 μl

4.   Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.


ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 796/2004

Presente regolamento

Regolamento (CE) n. 1120/2009

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1 bis

Articolo 2, punto 1

 

Articolo 2, punto 1 ter

 

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 2 bis

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 3

 

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 4

 

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 5

 

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 6

 

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 7

 

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 8

 

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 9

 

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 10

 

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 11

 

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 12

 

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

 

Articolo 2, punto 14

 

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 15

 

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 16

 

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 17

 

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 18

 

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 19

 

Articolo 2, punti da 20 a 36

Articolo 2, rispettivamente punti da 21 a 37

 

Articolo 2, punto 37

 

Articolo 2, penultimo comma

Articolo 2, punto 38

 

Articolo 2, ultimo comma

 

Articolo 3, paragrafi da 1 a 7

Articolo 3, paragrafi da 1 a 7

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 5

 

Articolo 9, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 9, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 10

Articolo 9

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Articolo 12, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c) e d)

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4

 

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 6

 

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 9

 

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafi 11 e 12

 

Articolo 13, paragrafo 13 bis

Articolo 13, paragrafo 6

 

Articolo 13, paragrafo 14

Articolo 20, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 8, primo comma

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 8, secondo comma

 

Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 8, terzo comma

 

Articolo 14, paragrafo 1 bis

Articolo 55, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 5

 

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 9

 

Articolo 15

Articolo 14

 

Articolo 15 bis

 

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 16, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 65, paragrafo 3, terzo comma

 

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 17

 

Articolo 17 bis

Articolo 17

 

Articolo 18

Articolo 20

 

Articolo 19

Articolo 21

 

Articolo 20

Articolo 22

 

Articolo 21

Articolo 23

 

Articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 24

 

Articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 22

Articolo 25

 

Articolo 23

Articolo 26

 

Articolo 23 bis, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 23 bis, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), g), i), j) e k)

Articolo 28, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)

 

Articolo 24, paragrafo 1, lettere f) e h)

 

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 30, rispettivamente paragrafi 1, 3 e 4

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettere a), b), c), f) e h)

Articolo 30, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), b), c), g) e h)

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettere d), e) e g)

 

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 31, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, lettere a), b) e c)

Articolo 31, paragrafo 2

 

Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 31, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

Articolo 27, paragrafi 3 e 4

Articolo 31, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 28

Articolo 32

 

Articolo 29

Articolo 33

 

Articolo 30, paragrafo 1, primo e secondo comma e paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 34, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 6

 

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 31

Articolo 37

 

Articolo 31 bis

Articolo 38

 

Articolo 31 ter

Articolo 39

 

Articolo 32

Articolo 35

 

Articolo 33, paragrafo 1

 

Articolo 33, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 40, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 4

 

Articolo 33 bis

 

Articolo 33 ter

 

Articolo 33 quater

 

Articolo 34, paragrafo 1, primo comma

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 35, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), primo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino

Articolo 42, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b)

 

Articolo 36

Articolo 43

 

Articolo 37

Articolo 44

 

Articolo 38

 

Articolo 39

Articolo 45

 

Articolo 40

 

Articolo 41, lettere a), b), c) e d)

Articolo 47, paragrafi 1, 2, 3 e 4

 

Articolo 42

Articolo 48

 

Articolo 43

Articolo 49

 

Articolo 44, paragrafi 1, 1 bis e 2

Articolo 50, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 45, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 e 4

Articolo 51, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

 

Articolo 46

Articolo 52

 

Articolo 47, paragrafi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 5

Articolo 53, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

 

Articolo 48

Articolo 54

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 1

 

Articolo 49, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 2

 

Articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 57, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 50, paragrafo 5

 

Articolo 50, paragrafo 7

Articolo 75, paragrafo 1

 

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 58

 

Articolo 51, paragrafo 2 bis

Articolo 57, paragrafo 2

 

Articolo 51, paragrafo 3

 

Articolo 52

Articolo 59

 

Articolo 53, primo e secondo comma

Articolo 60

 

Articolo 53, terzo e quarto comma

Articolo 57, paragrafo 2

 

Articolo 54

Articolo 61

 

Articolo 54 bis

 

Articolo 54 ter

Articolo 62

 

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 1

 

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2

 

Articolo 57, paragrafo 3, primo comma

Articolo 63, paragrafo 3

 

Articolo 57, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 75, paragrafo 1

 

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 63, paragrafo 4

 

Articolo 58

Articolo 64

 

Articolo 59

Articolo 65

 

Articolo 60

Articolo 66

 

Articolo 61

Articolo 67

 

Articolo 62

Articolo 68

 

Articolo 63

 

Articolo 64

 

Articolo 65, paragrafi 1, 2 bis, 3, 4 e 5

Articolo 70, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

 

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 71, paragrafo 1

 

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 6

 

Articolo 66, paragrafi 2 bis e 2 ter

Articolo 71, rispettivamente paragrafi 2 e 3

 

Articolo 66, paragrafo 3, primo e terzo comma

Articolo 71, paragrafo 4

 

Articolo 66, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 70, paragrafo 7, prima frase

 

Articolo 66, paragrafi 4 e 5

Articolo 71, rispettivamente paragrafi 5 e 6

 

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 72, paragrafo 1

 

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 2

 

Articolo 68

Articolo 73

 

Articolo 69

Articolo 74

 

Articolo 70

Articolo 76

 

Articolo 71

Articolo 77

 

Articolo 71 bis

Articolo 78

 

Articolo 71 ter

Articolo 79

 

Articolo 72

Articolo 75, paragrafo 2

 

Articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 80, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 73, paragrafi 5, 6 e 7

 

Articolo 73 bis, paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 e 4

Articolo 81, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

 

Articolo 74

Articolo 82

 

Articolo 75

Articolo 83

 

Articolo 76

Articolo 84

 

Articolo 77

 

Articolo 78

Articolo 85

 

Articolo 80

 

Articolo 81

 

Allegato I

Allegato II