ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.314.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
1 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1158/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1159/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1160/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1164/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 18 ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1167/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto di autorizzare un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1169/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 353/2008 che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari ( 1 )

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1171/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39 ( 1 )

43

 

*

Regolamento (CE) n. 1172/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo

47

 

*

Regolamento (CE) n. 1173/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che designa i centri d’intervento per il frumento duro e il riso

48

 

*

Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio

50

 

*

Regolamento (CE) n. 1175/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)]

60

 

*

Regolamento (CE) n. 1176/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Redykołka (DOP)]

62

 

*

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

64

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/152/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I ( 1 )

66

 

*

Direttiva 2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate ( 1 )

67

 

*

Direttiva 2009/154/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento della sostanza attiva ciflufenamid ( 1 )

69

 

*

Direttiva 2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor ( 1 )

72

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/857/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2007, relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altro

73

 

 

Commissione

 

 

2009/858/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE [notificata con il numero C(2009) 9193]

75

 

 

2009/859/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262]  ( 1 )

79

 

 

2009/860/CE

 

*

Decisione della Commissione, dal 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione del triazossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9271]  ( 1 )

81

 

 

2009/861/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 9282]  ( 1 )

83

 

 

2009/862/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2009) 9326]  ( 1 )

90

 

 

2009/863/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2010 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari [notificata con il numero C(2009) 9343]

91

 

 

2009/864/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) da talune parti del Sud Africa e dall’Uruguay [notificata con il numero C(2009) 9362]  ( 1 )

97

 

 

2009/865/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive metaflumizone e gamma-cialotrina [notificata con il numero C(2009) 9366]  ( 1 )

100

 

 

2009/866/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 9399]  ( 1 )

102

 

 

2009/867/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2009) 9406]

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o dicembre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

14,17

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

37,85

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

17,53

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

17,53

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

37,85


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

13.11.2009-27.11.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

152,42

103,68

Prezzo FOB USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Premio sul Golfo

14,49

Premio sui Grandi laghi

13,89

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,76 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

44,86 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1146/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 40.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 1o dicembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare, conformemente all’allegato II, sezione III di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli sono tenuti a chiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare, e ad intervenire di conseguenza, per tutti gli animali, ad eccezione della selvaggina, che sono inviati o destinati ad essere inviati al macello.

(2)

Il punto 2 della sezione suddetta prevede che agli operatori in questione siano fornite le informazioni sulla catena alimentare almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali al macello, tranne che nelle circostanze di cui al punto 7 della stessa sezione. Il punto 7 prevede che, ove consentito dall’autorità competente, le informazioni possano accompagnare determinati animali, specificati in tale disposizione, al loro arrivo al macello, invece che 24 ore prima.

(3)

Dato che la fornitura di informazioni sulla catena alimentare prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004 costituisce un nuovo obbligo per gli operatori del settore alimentare, un periodo di transizione per la piena applicazione di tale disposizione è stato fissato dal regolamento (CE) n. n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (2).

(4)

Per facilitare il trasferimento di informazioni dall’azienda agricola al macello, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2076/2005, prevede una deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 riguardanti la fornitura di informazioni sulla catena alimentare agli operatori dei macelli con almeno 24 ore di anticipo, qualora l’autorità competente lo permetta e ove ciò non comprometta gli obiettivi del regolamento.

(5)

L’esperienza ha dimostrato che, laddove le autorità competenti hanno potuto ampliare, caso per caso, le circostanze in cui le informazioni sulla catena alimentare possono essere trasmesse al macello unitamente agli animali ai quali si riferiscono, piuttosto che 24 ore in anticipo, l’applicazione delle disposizioni in materia di informazioni sulla catena alimentare è avvenuta senza intoppi. Di conseguenza, è opportuno rendere permanente tale disposizione transitoria.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.


ALLEGATO

All’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.

Se l’autorità competente lo permette, e se ciò non compromette gli obiettivi del presente regolamento, le informazioni sulla catena alimentare possono pervenire meno di 24 ore prima dell’arrivo, oppure accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al momento dell’arrivo al macello.

Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello è comunicata in tempo utile all’operatore del settore alimentare che gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli di organizzare di conseguenza l’attività del macello.

L’operatore del settore alimentare che gestisce il macello deve valutare le informazioni rilevanti e trasmettere al veterinario ufficiale le informazioni sulla catena alimentare ricevute. La macellazione o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.»


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 hanno modificato in maniera significativa le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Detti regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.

(2)

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, per agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene.

(3)

I regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 prevedono che la Commissione presenti, entro il 20 maggio 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita nell’applicazione del nuovo quadro normativo in materia di igiene.

(4)

La relazione è stata trasmessa nel luglio 2009. Tuttavia, non suggerendo essa soluzioni dettagliate ai problemi rilevati, non è corredata di proposte concrete. Alla luce dei problemi individuati, la Commissione valuterà la necessità di adottare, se del caso, proposte volte a migliorare i regolamenti in materia di igiene alimentare.

(5)

Nel frattempo, sulla scorta delle informazioni presentate dall’Ufficio alimentare e veterinario, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare europeo, occorre mantenere alcune disposizioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 2076/2005, in attesa che sia ultimato il processo di revisione.

(6)

È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale continuerebbero ad essere applicate alcune disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve.

(7)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo d’applicazione la fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. La restrizione del campo d’applicazione di tale disposizione alle carni fresche prima della fine dell’esercizio di riesame costituirebbe, tuttavia, un onere aggiuntivo a carico dei piccoli produttori. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga agli obblighi generali imposti dal regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla fornitura diretta di tali merci in determinate condizioni e senza restrizioni alle carni fresche. Tale possibilità andrebbe mantenuta durante il nuovo periodo transitorio previsto dal presente regolamento.

(8)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono norme relative alle importazioni nella Comunità di prodotti d’origine animale e di prodotti alimentari contenenti sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene disposizioni transitorie che per determinate importazioni, per le quali le prescrizioni sanitarie non sono state ancora del tutto armonizzate a livello comunitario, prevedono la deroga ad alcune di queste norme. La piena armonizzazione di tali prescrizioni non avverrà prima del 31 dicembre 2009. Di conseguenza, in attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria, è necessario prevedere deroghe da applicarsi durante l’ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento.

(9)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce prescrizioni relative alle materie prime utilizzate per preparare le carni macinate e all’etichettatura. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di queste prescrizioni per un periodo transitorio, nell’arco del quale andavano valutati i criteri di composizione delle carni macinate per quanto riguarda in particolare la percentuale di grassi e il rapporto tessuto connettivo/proteine della carne. In base alla valutazione, questi criteri sono stati inclusi nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (6). Tale proposta è stata adottata dalla Commissione il 30 gennaio 2008 e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. In attesa dell’esito della proposta, è opportuno mantenere tali deroghe ad alcune prescrizioni in materia di carni macinate nell’ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento.

(10)

A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori che effettuano l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene una disposizione transitoria che stabilisce una deroga a tale obbligo per alcuni laboratori non soggetti, in forza della precedente normativa comunitaria, all’obbligo di accreditamento. L’esperienza ha dimostrato che l’accreditamento a pieno titolo dei laboratori che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovano all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina richiede maggior tempo, in quanto la relativa procedura è complessa e laboriosa. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe prevedere, a date condizioni, ulteriori misure transitorie per tali laboratori.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

Periodo transitorio

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 («periodo transitorio»).

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004

Articolo 2

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni dello stesso non si applicano alla fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.

Articolo 3

Prescrizioni sanitarie relative all’importazione

1.   L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari di origine animale per le quali non sono state stabilite prescrizioni sanitarie armonizzate, né sono stati redatti elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali sono autorizzate le importazioni.

Le importazioni di siffatti prodotti devono soddisfare le prescrizioni sanitarie relative all’importazione dello Stato membro interessato.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.

Le importazioni di siffatti prodotti devono essere conformi alle norme comunitarie armonizzate, ove opportuno, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.

Articolo 4

Criteri di composizione ed etichettatura delle carni macinate

1.   In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare controllano le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da garantire che la denominazione del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente.

Tabella

Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera

 

Tenore di materia grassa

Rapporto tessuto connettivo/proteine della carne

Carni macinate magre

≤ 7 %

≤ 12

Manzo puro macinato

≤ 20 %

≤ 15

Carni macinate contenenti carni suine

≤ 30 %

≤ 18

Carni macinate di altre specie

≤ 25 %

≤ 15

2.   In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti indicazioni:

«tenore di materia grassa inferiore a…»,

«rapporto tra tessuto connettivo/proteine della carne inferiore a…».

3.   Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato interno di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004

Articolo 5

Prescrizioni sanitarie relative all’importazione

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari di origine animale per le quali non sono state stabilite prescrizioni sanitarie armonizzate, né sono stati redatti elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali sono autorizzate le importazioni.

Le importazioni di siffatti prodotti devono essere conformi alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione vigenti nello Stato membro interessato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004

Articolo 6

Accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettui i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovi all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, pur non accreditato:

a)

dimostri di aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004;

b)

fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività di sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Al termine di ogni anno, gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell’accreditamento di tali laboratori designati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è abrogato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(2)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

(3)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(6)  COM(2008) 40 def.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 417/2002 fa riferimento alle definizioni e alle norme enunciate nell’allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (di seguito la «convenzione Marpol»).

(2)

Il 15 ottobre 2004 il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale ha proceduto ad una revisione completa, senza variazioni sostanziali, dell’allegato I della convenzione Marpol. Il nuovo allegato modificato è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(3)

Il 24 marzo 2006 il MEPC ha modificato anche la definizione di prodotti petroliferi pesanti che figura nella regola 21.2 dell’allegato I della convenzione Marpol. Tale modifica è entrata in vigore il 1o agosto 2007.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 417/2002.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1.   “convenzione Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata;

2.   “petroliera”: nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

3.   “portata lorda”: portata lorda quale definita nella regola 1.23 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

4.   “petroliera di categoria 1”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

5.   “petroliera di categoria 2”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78; ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/ PL);

6.   “petroliera di categoria 3”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata nelle definizioni di cui ai punti 4 e 5;

7.   “petroliera monoscafo”: petroliera che non soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

8.   “petroliera a doppio scafo”:

a)

petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78 ovvero ai requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato; oppure

b)

petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate, ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui alla regola 19.6.1 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78, nonché di cisterne o di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2;

9.   “età”: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

10.   “combustibili pesanti per motori diesel”: combustibili per motori diesel quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

11.   “oli combustibili”: distillati pesanti o residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti, quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;

12.   “prodotti petroliferi pesanti”:

a)

petrolio greggio con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3  (2);

b)

prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3 o con una viscosità cinematica, alla temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm2/s (3);

c)

bitume e catrame e relative emulsioni.

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, il riferimento al «paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.1.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;

3)

all’articolo 7, i riferimenti al «paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» sono sostituiti dai riferimenti alla «regola 20.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;

4)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

nel paragrafo 2:

i)

il riferimento al «paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;

ii)

il riferimento al «paragrafo 8(b) della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.8.2 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;

b)

nel paragrafo 3 il riferimento al «paragrafo 8(a) della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.8.1 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

(2)  Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

(3)  Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.»;


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 29 gennaio 2009 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela (di seguito «IFRIC 18»). L’IFRIC 18 è un’Interpretazione che fornisce chiarimenti e orientamenti sulla contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari ricevuti da clienti o di disponibilità liquide ricevute dai clienti per l’acquisizione o la costruzione di elementi di immobili, impianti e macchinari.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 18 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione dell’IFRIC 18 implica di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 per agevolare la prima adozione degli IFRS.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

L’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 18 Cessioni di attività da parte della clientela viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;

(2)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l’IFRIC 18 e le modifiche all’IFRS 1 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 ottobre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 18

Interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 18

Cessioni di attività da parte della clientela

RIFERIMENTI

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio

IFRS 1 Prima Adozione degli International Financial Reporting Standard (rivisto nella sostanza nel 2008)

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

IAS 18 Ricavi

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1

Nel settore dei servizi pubblici, un’entità può ricevere dai propri clienti elementi di immobili, impianti e macchinari che devono essere utilizzati per collegare tali clienti a una rete e garantire l’accesso continuativo alla fornitura di servizi quali elettricità, gas o acqua. In alternativa, un’entità può ricevere dai clienti disponibilità liquide per l’acquisizione o la costruzione di tali elementi di immobili, impianti e macchinari. In genere, ai clienti viene chiesto di pagare delle somme aggiuntive per l’acquisto di beni o servizi in base all’utilizzo.

2

Le cessioni di attività da parte della clientela possono verificarsi anche in settori diversi dai servizi pubblici. Per esempio, un’entità che abbia esternalizzato le proprie attività relative ai sistemi informativi può cedere gli elementi esistenti di immobili, impianti e macchinari al fornitore esterno di tali servizi.

3

In alcuni casi, il cedente dell’attività può non essere l’entità che successivamente avrà un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi e sarà egli stesso il destinatario di tali beni o servizi. Tuttavia, per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento all’entità che cede l’attività come il cliente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4

La presente Interpretazione si applica alla contabilizzazione delle cessioni di elementi di immobili, impianti e macchinari da parte delle entità che ricevono tali elementi dalla clientela.

5

Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione sono quegli accordi in cui un’entità riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari che l’entità deve poi utilizzare per collegare il cliente a una rete o per assicurargli un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

6

La presente Interpretazione si applica anche a quegli accordi in cui un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nei casi in cui l’ammontare di disponibilità liquide deve essere utilizzato soltanto per costruire o acquisire un elemento di immobili, impianti e macchinari e l’entità deve poi utilizzare l’elemento di immobili, impianti e macchinari per collegare il cliente a una rete oppure per assicurargli un accesso continuativo a una fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

7

La presente Interpretazione non si applica agli accordi in cui la cessione è un contributo pubblico, così come definito nello IAS 20, o un’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizi in concessione rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12.

PROBLEMI

8

La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a)

l’elemento rientra nella definizione di attività?

(b)

se rientra nella definizione di attività, come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?

(c)

se l’elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale, come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?

(d)

come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

INTERPRETAZIONE

L’elemento rientra nella definizione di attività?

9

Quando un’entità riceve da un cliente elementi di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, essa deve valutare se l’elemento ceduto soddisfa la definizione di attività esposta nel Quadro sistematico. Il paragrafo 49(a) del Quadro sistematico stabilisce che «un’attività è una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.» Nella maggior parte dei casi, l’entità ottiene un diritto di proprietà sull’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, nel determinare se un’attività esiste, il diritto di proprietà non è essenziale. Quindi, se il cliente continua a controllare l’elemento ceduto, quest’ultimo non rientra nella definizione di attività nonostante la cessione della proprietà.

10

Un’entità che controlla un’attività può generalmente disporre di tale attività a proprio piacimento. Per esempio, l’entità può scambiare quell’attività con altre attività, impiegarla per produrre beni o servizi, fissare un prezzo per l’utilizzo da parte di terzi, disporne per il regolamento di passività, tenerla, o distribuirla ai soci. L’entità che riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti nel valutare il controllo dell’elemento trasferito. Per esempio, sebbene l’entità debba utilizzare l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari per fornire uno o più servizi al cliente, essa può avere la capacità di decidere come tale elemento deve essere gestito e sottoposto a manutenzione e quando deve essere sostituito. In tale caso, l’entità dovrebbe giungere alla conclusione che essa, di fatto, controlla l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari.

Come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?

11

Se l’entità stabilisce che l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari rientra nella definizione di attività, dovrà rilevarlo in conformità al paragrafo 7 dello IAS 16 e determinarne il costo alla data della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) in conformità con il paragrafo 24 di quel Principio.

Come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?

12

La discussione che segue presume che l’entità che riceve un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, abbia concluso che l’elemento ceduto dovrebbe essere rilevato e valutato in conformità ai paragrafi 9-11.

13

Il paragrafo 12 dello IAS 18 stabilisce che «quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un’operazione che produce ricavi.» In base ai termini degli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, la cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari costituirebbe uno scambio di beni o servizi diversi. Di conseguenza, l’entità deve rilevare i ricavi in conformità allo IAS 18.

Identificazione di servizi individuabili separatamente

14

Un’entità può concordare di erogare uno o più servizi in cambio della cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari quali, per esempio, la connessione di un cliente a una rete, il consentire un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o entrambi. In conformità al paragrafo 13 dello IAS 18, l’entità deve identificare i servizi individuabili separatamente compresi nell’accordo.

15

Gli elementi che denotano il fatto che la connessione di un cliente a una rete sia un servizio individuabile separatamente sono:

(a)

la connessione al servizio viene erogata al cliente e rappresenta un valore a sé stante per quel cliente;

(b)

il fair value (valore equo) della connessione al servizio può essere determinato attendibilmente.

16

Un elemento che indica che il consentire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi è un servizio individuabile separatamente è rappresentato dal fatto che, in futuro, il cliente che effettua la cessione riceve l’accesso continuativo, i beni o servizi, o entrambi, a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato applicato senza la cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari.

17

Al contrario, un elemento che indica che l’obbligazione di fornire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi nasce dai termini della licenza d’esercizio dell’entità o da altro regolamento piuttosto che dall’accordo relativo alla cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, è che i clienti che effettuano una cessione pagano lo stesso prezzo di coloro che non la effettuano per l’accesso continuativo o per i beni o servizi, o per entrambi.

Rilevazione dei ricavi

18

Se viene identificato un solo servizio, l’entità deve rilevare i ricavi nel momento in cui il servizio è effettuato, in conformità al paragrafo 20 dello IAS 18.

19

Nel momento in cui vengono identificati più servizi individuabili separatamente, il paragrafo 13 dello IAS 18 stabilisce che il fair value (valore equo) del corrispettivo totale percepito o percepibile a seguito dell’accordo debba essere ripartito per ciascun servizio, e i criteri di rilevazione dello IAS 18 sono poi applicati a ciascun servizio.

20

Qualora nell’ambito di un accordo dovesse essere identificato un servizio continuativo, il periodo per il quale devono essere rilevati i ricavi per tale servizio è generalmente determinato dai termini dell’accordo con il cliente. Se l’accordo non stabilisce un periodo specifico, i ricavi devono esser rilevati nell’arco di un periodo che non sia superiore alla vita utile dell’attività ceduta utilizzata per erogare il servizio continuativo.

Come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

21

Quando un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nell’ambito di una cessione, essa deve determinare se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, in conformità al paragrafo 6. Se tale condizione è soddisfatta, l’entità deve determinare se l’elemento di immobili, impianti e macchinari costruito o acquisito rientra nella definizione di attività in conformità ai paragrafi 9 e 10. Se rientra nella definizione di attività, l’entità deve rilevare l’elemento di immobili, impianti e macchinari al costo, in conformità allo IAS 16 e deve rilevare ricavi, in conformità ai paragrafi 13-20, per l’ammontare di disponibilità liquide ricevute dal cliente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

22

Un’entità deve applicare la presente Interpretazione alle cessioni di attività da parte di clienti ricevute il 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie ad applicare l’Interpretazione a cessioni passate siano state ottenute all’epoca in cui tali cessioni si sono verificate. Un’entità deve fornire indicazioni in merito alla data a partire dalla quale è stata applicata l’Interpretazione.

Appendice

IFRS 1

Prima Adozione degli International Financial Reporting Standard (rivisto nella sostanza nel 2008)

A1

Il paragrafo D1 nell’Appendice D è modificato come segue:

«D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);

(m)

attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22);

(n)

oneri finanziari (paragrafo D23); e

(o)

cessioni di attività da parte della clientela (paragrafo D24).»

A2

Dopo il paragrafo D23 si aggiungono un’intestazione e il paragrafo D24.

«Cessioni di attività da parte della clientela

D24

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 22 dell’IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come 1o luglio 2009 o, se posteriore, la data di transizione agli IFRS. Inoltre, un neo-utilizzatore può designare qualsiasi data prima della data di transizione agli IFRS e applicare l’IFRIC 18 a tutte le cessioni di attività da parte di clienti ricevute in tale data o in data successiva.»


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 5 marzo 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (nel seguito «Modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7»). Le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 mirano a prescrivere maggiori informazioni in merito alle misurazioni del valore equo (fair value) e al rischio di liquidità relativo agli strumenti finanziari.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2)

l'IFRS 7 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le Modifiche all'IFRS 4 e allo IFRS 7 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 4

Modifiche all'International Financial Reporting Standard 4 Contratti assicurativi

IFRS 7

Modifiche all'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

Modifiche all’IFRS 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

È modificato il paragrafo 27. Si aggiungono i paragrafi 27A e 27B.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

Altre informazioni integrative

Fair value (valore equo)

27

Un’entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l’entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c’è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l’entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l’hanno determinata.

27A

Per fornire l’informativa di cui al paragrafo 27B, un’entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell’effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:

(a)

prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1);

(b)

dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l’attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi) (Livello 2); e

(c)

dati di input relativi all’attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili (dati non osservabili) (Livello 3).

Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell’attività o della passività.

27B

Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un’entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:

(a)

il livello gerarchico di fair value (valore equo) in cui sono state classificate le valutazioni del fair value (valore equo) nella loro interezza, suddividendo le valutazioni di fair value (valore equo) secondo i livelli definiti nel paragrafo 27A.

(b)

tutti i trasferimenti di importo rilevante tra il Livello 1 e il Livello 2 della scala gerarchica del fair value (valore equo) e le motivazioni di tali trasferimenti. Le informazioni relative a tutti i trasferimenti da e verso ciascun livello devono essere presentate e discusse separatamente. A tal fine, la rilevanza deve essere giudicata rapportandola al risultato economico, alle attività o passività totali.

(c)

relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) del Livello 3 della scala gerarchica del fair value (valore equo), una riconciliazione dei saldi iniziali con quelli finali, fornendo separatamente le informazioni sulle variazioni intervenute nell’esercizio attribuibili ai seguenti fattori:

(i)

il totale degli utili e delle perdite d’esercizio rilevate nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e un’indicazione della sezione del prospetto di conto economico complessivo o del conto economico separato (se presentato) in cui tali dati sono esposti;

(ii)

il totale degli utili e delle perdite rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo;

(iii)

gli acquisti, le vendite, le emissioni e i regolamenti (le informazioni relative a ciascun tipo di transazione devono essere esposte separatamente); e

(iv)

i trasferimenti da e verso il Livello 3 (per esempio, i trasferimenti dovuti a variazioni nell’osservabilità dei dati di mercato) e le motivazioni di tali trasferimenti. Per trasferimenti di importo rilevante, i trasferimenti verso il Livello 3 devono essere presentati e discussi separatamente dai trasferimenti al di fuori del Livello 3.

(d)

l’ammontare degli utili e delle perdite totali dell’esercizio di cui al punto (c)(i) inclusi nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio che sono attribuibili a utili o perdite rivenienti da quelle attività e passività possedute alla fine dell’esercizio e un’indicazione sul punto in cui tali utili o perdite sono esposti nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).

(e)

per le valutazioni del fair value (valore equo) di Livello 3, se la variazione di uno o più dati di input relativi a ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value (valore equo) in maniera rilevante, l’entità deve dichiarare tale fatto e fornire informazioni sull’impatto di tali variazioni. L’entità deve fornire informazioni su come è stato calcolato l’impatto di una variazione in un’ipotesi alternativa ragionevolmente possibile. A questo scopo, la rilevanza deve essere giudicata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value (valore equo) siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo.

L’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso.

È modificato il paragrafo 39. È aggiunto il paragrafo 44G.

Rischio di liquidità

39

L’entità deve indicare:

(a)

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.

(b)

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L’analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).

(c)

una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44G

Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Nel primo esercizio di applicazione, un’entità non deve fornire informazioni comparative relativamente all’informativa richiesta con tali modifiche. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Apêndice A

Termos definidos

O seguinte termo é emendado.

risco de liquidez

O risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro.

Appendice B

Guida operativa

Sono modificati l’intestazione e il paragrafo B11. Si aggiungono i paragrafi B10A e B11A-B11F e sono eliminati i paragrafi B12-B16. I paragrafi B12 e B13 sono sostituiti dal paragrafo B11C(a) e (b). I paragrafi B14 e B16 sono sostituiti dal paragrafo B11D.

Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari (paragrafi 31-42)

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

B10A

In conformità al paragrafo 34(a) un’entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un’entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:

a)

verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o

b)

essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l’opzione di richiedere il regolamento lordo),

l’entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).

B11

Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un’entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:

a)

fino a un mese;

b)

oltre uno e fino a tre mesi;

c)

oltre tre mesi e fino a un anno; e

d)

oltre uno e fino a cinque anni.

B11A

Nell’uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un’entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un’entità deve applicare il paragrafo 39(a).

B11B

B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un’entità deve fornire un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:

a)

uno swap su tassi d’interesse con una vita residua di cinque anni nell’ambito di una copertura di flussi finanziari di un’attività o una passività a tasso variabile.

b)

tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti.

B11C

Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un’entità debba presentare un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:

a)

quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all’entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.

b)

quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

c)

relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l’ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.

B11D

Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:

(a)

le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);

(b)

i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;

(c)

gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;

(d)

gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e

(e)

gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.

Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di chiusura dell’esercizio.

B11E

Il paragrafo 39(c) stabilisce che un’entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un’entità deve esporre in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.

B11F

Altri fattori che un’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:

(a)

abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;

(b)

detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;

(c)

abbia fonti di finanziamento molto differenziate;

(d)

abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;

(e)

abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;

(f)

abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio di un’entità);

(g)

abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);

(h)

abbia strumenti che consentono a un’entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o

(i)

abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.

B12-B16

[Eliminati]

Modifica all’IFRS 4

Contratti assicurativi

È modificato il paragrafo 39(d).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Natura e portata dei rischi derivanti da contratti assicurativi

39

(d)

informazioni relative al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato che sarebbero richieste dai paragrafi 31-42 dell’IFRS 7 se i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7. Tuttavia:

(i)

l’assicuratore non è tenuto a predisporre le analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) dell’IFRS 7 se fornisce informazioni integrative in merito alla tempistica stimata dei flussi finanziari netti in uscita derivanti dalle passività assicurative rilevate. Tali informazioni possono assumere la forma di una analisi degli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, suddivisi in base alla tempistica stimata.

(ii)


1.12.2009   

IT

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L 314/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2, e l’articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) figurano le denominazioni di origine protette «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Tali denominazioni sono state sostituite dalle denominazioni di origine protette «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco» in seguito al decreto italiano del 17 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009.

(2)

Nello stesso decreto la varietà di vite «Prosecco» è ora denominata «Glera». Per evitare qualsiasi confusione tra il nome della denominazione di origine «Prosecco» e il nome della varietà di vite, è opportuno sostituire nel regolamento (CE) n. 606/2009 il termine «Prosecco», laddove designa la varietà di vite, con il termine «Glera».

(3)

Le autorità italiane hanno ufficialmente segnalato che la varietà «Prosecco/Glera» non può essere coltivata nella regione «Trentino-Alto Adige»; è quindi opportuno che nel regolamento (CE) n. 606/2009 tale regione non sia più menzionata come possibile regione di produzione di tale varietà.

(4)

Nell’allegato I A, appendice 7, del regolamento (CE) n. 606/2009 è stato riscontrato un refuso nelle prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi. Le unità per il limite massimo nel simulatore devono essere espresse in μg/l e non in g/l.

(5)

È necessario modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.

(6)

Il regolamento (CE) n. 606/2009 si applica dal 1o agosto 2009. A fini di coerenza con la legislazione nazionale italiana e per garantire l’uniformità delle pratiche enologiche per le vendemmie 2009, è opportuno che tali modifiche e rettifiche siano applicabili retroattivamente a decorrere dal 1o agosto 2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

L’allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1)

nella sezione B, punto 4, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;»

2)

la sezione C è così modificata:

a)

il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Tuttavia, le partite (cuvées) destinate all’elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta “Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene — Prosecco” e “Colli Asolani — Prosecco” o “Asolo — Prosecco” ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.»;

b)

al punto 9, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” e “Asolo — Prosecco”;»;

3)

nell’appendice 1, il termine «Glera» è inserito dopo il termine «Girò N» e il termine «Prosecco» è soppresso.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 606/2009

Nell’allegato I A, appendice 7, punto 1.4, sesto comma, del regolamento (CE) n. 606/2009, il testo della terza frase è sostituito dal seguente:

«Per l’insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 μg/l.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.


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L 314/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Al ricevimento della domanda l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

Il 13 febbraio 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità quattro pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 16 marzo 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità un parere riguardante una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute.

(6)

Due pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, e tre pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute sarà oggetto di un’ulteriore decisione.

(7)

In seguito alla domanda di UNICER Bebidas de Portugal SGPS, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’acqua minerale Melgaço® sulla riduzione della glicemia (domanda n. EFSA-Q-2008-219) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di acqua minerale Melgaço® riduce i livelli corporei iperglicemici».

(8)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo dell’acqua minerale Melgaço® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(9)

In seguito alla domanda di Ocean Spray International Services (UK) Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli Ocean Spray Cranberry Products® sulle infezioni del tratto urinario nelle donne (domanda n. EFSA-Q-2008-117) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di 2 porzioni al giorno di un prodotto Ocean Spray, contenente ciascuna, di norma, 80 mg di proantocianidine di mirtillo rosso, contribuisce a ridurre il rischio di infezioni urinarie nelle donne inibendo l’adesione di alcuni batteri nel tratto urinario».

(10)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Ocean Spray Cranberry Products® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(11)

In seguito alla domanda di Soremartec Italia SRL, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Kinder® Cioccolato sulla crescita (domanda n. EFSA-Q-2008-283) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Kinder® Cioccolato, il cioccolato che aiuta a crescere».

(12)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Kinder® Cioccolato e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(13)

In seguito alla domanda di Plada Industriale SRL, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli alimenti di proseguimento contenenti componenti bioattivi sui disturbi intestinali (domanda n. EFSA-Q-2008-270) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Riduce i disturbi intestinali lievi (come coliche, stipsi e sintomi digestivi)».

(14)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di alimenti di proseguimento contenenti una combinazione fissa di galatto-oligosaccaridi a catena corta, latte acidificato, nucleotidi e beta-palmitato e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(15)

Le osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono state prese in considerazione nel fissare le disposizioni di cui al presente regolamento.

(16)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento che non sono autorizzate mediante una decisione conforme all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a partire dall’adozione del presente regolamento. Tuttavia, poiché le domande in questione non sono state presentate entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato al presente regolamento non vanno inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, pag. 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, pag. 1.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, pag. 1.


ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Acqua minerale Melgaço®

Il consumo regolare di acqua minerale Melgaço riduce i livelli corporei iperglicemici

Q-2008-219

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Ocean Spray Cranberry Products®

Il consumo regolare di 2 porzioni al giorno di un prodotto Ocean Spray, contenente ciascuna, di norma, 80 mg di proantocianidine di mirtillo rosso, contribuisce a ridurre il rischio di infezioni urinarie nelle donne inibendo l’adesione di alcuni batteri nel tratto urinario

Q-2008-117

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Kinder® Cioccolato

Kinder® Cioccolato, il cioccolato che aiuta a crescere

Q-2008-283

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti di proseguimento contenenti una combinazione fissa di galatto-oligosaccaridi a catena corta, latte acidificato, nucleotidi e beta-palmitato

Riduce i disturbi intestinali lievi (come coliche, stipsi e sintomi digestivi)

Q-2008-270


1.12.2009   

IT

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L 314/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

relativo al rifiuto di autorizzare un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Quando riceve una domanda, l’Autorità è tenuta ad informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

In seguito alla domanda presentata dalla Valio Ltd il 9 ottobre 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito ad un’indicazione sulla salute relativa agli effetti di Algatrium® sulla risposta antiossidante (domanda n. EFSA-Q-2008-705) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Algatrium® promuove la risposta antiossidante: una sostanza nutritiva singolare che ha dimostrato negli esseri umani la stimolazione delle difese antiossidanti delle proprie cellule».

(6)

Il 16 marzo 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di Algatrium® e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(7)

Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini trasmesse alla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono soggette alle misure transitorie di cui all’articolo 28, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Tuttavia per l’indicazione sulla salute «Algatrium® promuove la risposta antiossidante: una sostanza nutritiva singolare che ha dimostrato negli esseri umani la stimolazione delle difese antiossidanti delle proprie cellule» l’Autorità ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di Algatrium® e l’effetto indicato. Quindi l’indicazione non è conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e di conseguenza il periodo transitorio di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non va inserita nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, pagg. 1-9.


ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati

Algatrium®

Algatrium® promuove la risposta antiossidante: una sostanza nutritiva singolare che ha dimostrato negli esseri umani la stimolazione delle difese antiossidanti delle proprie cellule

Q-2008-705


1.12.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 353/2008 che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

visto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Affinché per tutte le categorie di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, solo le indicazioni sulla salute conformi ai principi generali e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 siano presentate all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», e quindi sottoposte alla procedura di autorizzazione, occorre stabilire le condizioni in base alle quali le domande di autorizzazione possono essere ritenute valide e chiarire la responsabilità degli Stati membri a tale proposito, in conformità degli articoli 15, paragrafo 2, e 18 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate e di quelle respinte deve essere pubblicato, per ragioni di trasparenza, in un registro. Come indicato nel considerando 31 del regolamento (CE) n. 1924/2006, lo scopo è di evitare la presentazione di più domande riguardanti indicazioni già valutate e sottoposte a procedura di autorizzazione. È necessario quindi chiarire tra le modalità di presentazione di una domanda anche le norme relative al ritiro di una domanda e i termini entro cui può essere presentata la richiesta di ritiro.

(3)

È opportuno consentire al richiedente di ritirare la propria domanda solo fino al momento in cui l'Autorità adotta il proprio parere a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. È necessario introdurre questa limitazione per mantenere l'utilità della valutazione delle indicazioni da parte dell'Autorità e l'efficacia della procedura per l'autorizzazione o il rifiuto delle indicazioni, nonché per evitare la presentazione di domande riguardanti indicazioni già valutate. A tale proposito solo i ritiri di domande presentate secondo le condizioni fissate nel presente regolamento possono porre fine alla procedura di autorizzazione, che in caso contrario continua dopo che l'Autorità ha emesso il proprio parere.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione è così modificato:

1)

L'articolo 7 bis seguente è inserito dopo l'articolo 7.

«Articolo 7 bis

Verifica della validità delle domande da parte degli Stati membri

1.   A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, gli Stati membri verificano la validità delle domande prima di metterle a disposizione dell'Autorità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità nazionale competente verifica che le domande presentate a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 contengano gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.

3.   L'autorità nazionale competente si accerta inoltre che:

i)

per le domande presentate a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute si riferisca alla riduzione di un rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini;

ii)

per le domande presentate a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute sia un'indicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5 di tale regolamento, ad eccezione delle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»;

2)

l'articolo 7 ter seguente è inserito dopo l'articolo 7 bis.

«Articolo 7 ter

Ritiro delle domande

1.   Una domanda presentata a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 può essere ritirata dal richiedente fino al momento in cui l'Autorità adotta il proprio parere a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2.   Una richiesta di ritiro di una domanda deve essere presentata all'autorità nazionale competente dello Stato membro cui era stata presentata la domanda stessa in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2 o l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

3.   L'autorità nazionale competente informa immediatamente l'Autorità, la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro. Solo il ritiro di una domanda alle condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo mette fine alla procedura.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE contengono gli elenchi di vitamine e minerali, nonché delle relative forme, che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari. Le modifiche di questi elenchi vanno adottate in conformità delle prescrizioni dell’articolo 4 e alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di detta direttiva.

(2)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006 contengono gli elenchi delle vitamine e dei minerali, nonché delle relative forme, che possono essere aggiunti agli alimenti. Le modifiche di questi elenchi vanno adottate in conformità delle prescrizioni dell’articolo 3 e della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

Nuove forme di vitamine e minerali sono state valutate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le sostanze che hanno ottenuto un parere scientifico favorevole e per le quali sono rispettate le prescrizioni stabilite nella direttiva 2002/46/CE e nel regolamento (CE) n. 1925/2006, vanno aggiunte ai rispettivi elenchi di tali atti.

(4)

Le parti interessate sono state consultate e le osservazioni presentate sono state prese in considerazione.

(5)

In seguito alla valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, è opportuno introdurre criteri per l’identificazione di alcune sostanze vitaminiche e minerali.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1)

nell’allegato I il termine «Boro» è aggiunto al punto 2 dell’elenco;

2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari

1.   Vitamine

Vitamina A (μg RE)

Vitamina D (μg)

Vitamina E (mg α-TE)

Vitamina K (μg)

Vitamina B1 (mg)

Vitamina B2 (mg)

Niacina (mg NE)

Acido pantotenico (mg)

Vitamina B6 (mg)

Acido folico (μg) (1)

Vitamina B12 (μg)

Biotina (μg)

Vitamina C (mg)

2.   Minerali

Calcio (mg)

Magnesio (mg)

Ferro (mg)

Rame (μg)

Iodio (μg)

Zinco (mg)

Manganese (mg)

Sodio (mg)

Potassio (mg)

Selenio (μg)

Cromo (μg)

Molibdeno (μg)

Fluoruro (mg)

Cloruro (mg)

Fosforo (mg)

Boro (mg)

Silicio (mg)


(1)  Acido folico è il termine incluso, ai fini dell’etichettatura nutrizionale, nell’allegato I della direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; esso copre tutte le forme di folati.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione di integratori alimentari

A.   Vitamine

1.   VITAMINA A

a)

Retinolo

b)

Acetato di retinile

c)

Palmitato di retinile

d)

Beta-carotene

2.   VITAMINA D

a)

Colecalciferolo

b)

Ergocalciferolo

3.   VITAMINA E

a)

D-alfa-tocoferolo

b)

DL-alfa-tocoferolo

c)

Acetato di D-alfa-tocoferile

d)

Acetato di DL-alfa-tocoferile

e)

Succinato acido di D-alfa-tocoferile

f)

Tocoferoli misti (1)

g)

Tocotrienolo tocoferolo (2)

4.   VITAMINA K

a)

Fillochinone (fitomenadione)

b)

Menachinone (3)

5.   VITAMINA B1

a)

Cloridrato di tiamina

b)

Mononitrato di tiamina

c)

Tiamina monofosfato cloruro

d)

Tiamina pirofosfato cloruro

6.   VITAMINA B2

a)

Riboflavina

b)

Riboflavina 5′-fosfato, sodio

7.   NIACINA

a)

Acido nicotinico

b)

Nicotinamide

c)

Esanicotinato di inositolo (esaniacinato di inositolo)

8.   ACIDO PANTOTENICO

a)

D-pantotenato, calcio

b)

D-pantotenato, sodio

c)

Dexpantenolo

d)

Pantetina

9.   VITAMINA B6

a)

Cloridrato di piridossina

b)

Piridossina-5′-fosfato

c)

Piridossale -5′-fosfato

10.   FOLATO

a)

Acido pteroil-monoglutammico

b)

L-metilfolato di calcio

11.   VITAMINA B12

a)

Cianocobalamina

b)

Idrossocobalamina

c)

5′-deossiadenosilcobalamina

d)

Metilcobalamina

12.   BIOTINA

a)

D-biotina

13.   VITAMINA C

a)

Acido L-ascorbico

b)

L-ascorbato di sodio

c)

L-ascorbato di calcio (4)

d)

L-ascorbato di potassio

e)

6-palmitato di L-ascorbile

f)

L-ascorbato di magnesio

g)

L-ascorbato di zinco

B.   Minerali

Acetato di calcio

L-ascorbato di calcio

Bisglicinato di calcio

Carbonato di calcio

Cloruro di calcio

Citrato-malato di calcio

Sali di calcio dell’acido citrico

Gluconato di calcio

Glicerofosfato di calcio

Lattato di calcio

Piruvato di calcio

Sali di calcio dell’acido ortofosforico

Succinato di calcio

Idrossido di calcio

Calcio L-lisinato

Malato di calcio

Ossido di calcio

Calcio L-pidolato

L-treonato di calcio

Solfato di calcio

Acetato di magnesio

L-ascorbato di magnesio

Bisglicinato di magnesio

Carbonato di magnesio

Cloruro di magnesio

Sali di magnesio dell’acido citrico

Gluconato di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Sali di magnesio dell’acido ortofosforico

Lattato di magnesio

Magnesio L-lisinato

Idrossido di magnesio

Magnesio malato

Ossido di magnesio

L-pidolato di magnesio

Citrato di potassio e magnesio

Magnesio piruvato

Magnesio succinato

Solfato di magnesio

Magnesio taurato

Magnesio acetil taurato

Carbonato ferroso

Citrato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Gluconato ferroso

Fumarato ferroso

Difosfato ferrico di sodio

Lattato ferroso

Solfato ferroso

Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

Saccarato ferrico

Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

Bisglicinato ferroso

L-pidolato ferroso

Fosfato ferroso

Ferro (II) taurato

Carbonato di rame

Citrato di rame

Gluconato di rame

Solfato di rame

Rame L-aspartato

Rame bisglicinato

Complesso rame-lisina

Ossido di rame (II)

Ioduro di sodio

Iodato di sodio

Ioduro di potassio

Iodato di potassio

Acetato di zinco

L-ascorbato di zinco

L-aspartato di zinco

Bisglicinato di zinco

Cloruro di zinco

Citrato di zinco

Gluconato di zinco

Lattato di zinco

Zinco L-lisinato

Zinco malato

Zinco mono-L-metionina solfato

Ossido di zinco

Carbonato di zinco

Zinco L-pidolato

Picolinato di zinco

Solfato di zinco

Ascorbato di manganese

L-aspartato di manganese

Bisglicinato di manganese

Carbonato di manganese

Cloruro di manganese

Citrato di manganese

Gluconato di manganese

Glicerofosfato di manganese

Pidolato di manganese

Solfato di manganese

Bicarbonato di sodio

Carbonato di sodio

Cloruro di sodio

Citrato di sodio

Gluconato di sodio

Lattato di sodio

Idrossido di sodio

Sali di sodio dell’acido ortofosforico

Bicarbonato di potassio

Carbonato di potassio

Cloruro di potassio

Citrato di potassio

Gluconato di potassio

Glicerofosfato di potassio

Lattato di potassio

Idrossido di potassio

Potassio L-pidolato

Potassio malato

Sali di potassio dell’acido ortofosforico

L-selenometionina

Lievito arricchito in selenio (5)

Acido selenioso

Selenato di sodio

Idrogenoselenito di sodio

Selenito di sodio

Cloruro di cromo (III)

Cromo (III) lattato triidrato

Nitrato di cromo

Picolinato di cromo

Solfato di cromo (III)

Molibdato di ammonio [molibdeno (VI)]

Molibdato di potassio [molibdeno (VI)]

Molibdato di sodio [molibdeno (VI)]

Fluoruro di calcio

Fluoruro di potassio

Fluoruro di sodio

Monofluorofosfato di sodio

Acido borico

Borato di sodio

Acido ortosilicico stabilizzato con colina

Biossido di silicio

Acido silicico (6)


(1)  Alfa-tocoferolo < 20 %, beta-tocoferolo < 10 %, gamma-tocoferolo 50-70 % e delta-tocoferolo 10-30 %

(2)  Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli:

115 mg/g alfa-tocoferolo (minimo 101 mg/g),

5 mg/g beta-tocoferolo (minimo < 1 mg/g),

45 mg/g gamma-tocoferolo (minimo 25 mg/g),

12 mg/g delta-tocoferolo (minimo 3 mg/g),

67 mg/g alfa-tocotrienolo (minimo 30 mg/g),

< 1 mg/g beta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g),

82 mg/g gamma-tocotrienolo (minimo 45 mg/g),

5 mg/g delta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g).

(3)  Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

(4)  Può contenere fino al 2 % di treonato.

(5)  Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 %. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

(6)  Sotto forma di gel.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO II

Formule vitaminiche e sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti

1.   Formule vitaminiche

VITAMINA A

retinolo

acetato di retinile

palmitato di retinile

beta-carotene

VITAMINA D

colecalciferolo

ergocalciferolo

VITAMINA E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

acetato di D-alfa-tocoferile

acetato di DL-alfa-tocoferile

succinato acido di D-alfa-tocoferile

VITAMINA K

fillochinone (fitomenadione)

menachinone (1)

VITAMINA B1

cloridrato di tiamina

mononitrato di tiamina

VITAMINA B2

riboflavina

riboflavina 5′-fosfato, sodio

NIACINA

acido nicotinico

nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

D-pantotenato, calcio

D-pantotenato, sodio

dexpantenolo

VITAMINA B6

cloridrato di piridossina

piridossina-5′-fosfato

dipalmitato di piridossina

ACIDO FOLICO

acido pteroil-monoglutammico

L-metilfolato di calcio

VITAMINA B12

cianocobalamina

idrossocobalamina

BIOTINA

D-biotina

VITAMINA C

acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

2.   Sostanze minerali

carbonato di calcio

cloruro di calcio

citrato-malato di calcio

sali di calcio dell’acido citrico

gluconato di calcio

glicerofosfato di calcio

lattato di calcio

sali di calcio dell’acido ortofosforico

idrossido di calcio

malato di calcio

ossido di calcio

solfato di calcio

acetato di magnesio

carbonato di magnesio

cloruro di magnesio

sali di magnesio dell’acido citrico

gluconato di magnesio

glicerofosfato di magnesio

sali di magnesio dell’acido ortofosforico

lattato di magnesio

idrossido di magnesio

ossido di magnesio

citrato di potassio e magnesio

solfato di magnesio

bisglicinato ferroso

carbonato ferroso

citrato ferroso

citrato ferrico di ammonio

gluconato ferroso

fumarato ferroso

difosfato ferrico di sodio

lattato ferroso

solfato ferroso

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

saccarato ferrico

ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

carbonato di rame

citrato di rame

gluconato di rame

solfato di rame

complesso rame-lisina

ioduro di sodio

iodato di sodio

ioduro di potassio

iodato di potassio

acetato di zinco

bisglicinato di zinco

cloruro di zinco

citrato di zinco

gluconato di zinco

lattato di zinco

ossido di zinco

carbonato di zinco

solfato di zinco

carbonato di manganese

cloruro di manganese

citrato di manganese

gluconato di manganese

glicerofosfato di manganese

solfato di manganese

bicarbonato di sodio

carbonato di sodio

citrato di sodio

gluconato di sodio

lattato di sodio

idrossido di sodio

sali di sodio dell’acido ortofosforico

lievito arricchito in selenio (2)

selenato di sodio

idrogenoselenito di sodio

selenito di sodio

fluoruro di sodio

fluoruro di potassio

bicarbonato di potassio

carbonato di potassio

cloruro di potassio

citrato di potassio

gluconato di potassio

glicerofosfato di potassio

lattato di potassio

idrossido di potassio

sali di potassio dell’acido ortofosforico

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

molibdato di ammonio [molibdeno (VI)]

molibdato di sodio [molibdeno (VI)]

acido borico

borato di sodio


(1)  Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

(2)  Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 %.»


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 marzo 2009 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e all'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione in appresso «modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39». Le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 chiariscono il trattamento degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti quando un'attività finanziaria ibrida viene riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all' IFRIC 9 e allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e l'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 9

Modifiche all'Interpretazione IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

IAS 39

Modifiche all'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

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Modifiche alla Interpretazione IFRIC n. 9

Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

È modificato il paragrafo 7. Si aggiungono i paragrafi 7A e 10.

INTERPRETAZIONE

7

L'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Non è consentita la rideterminazione successiva a meno che non si verifichi (a) una variazione dei termini contrattuali che modifichi in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero altrimenti richiesti in base al contratto o (b) una riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria fair value (valore equo) rilevato a conto economico, per cui, in tali casi, è necessaria una rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza dal contratto.

7A

La valutazione se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato all'atto della riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 7, deve essere effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data più recente tra:

(a)

la data in cui l'entità è diventata per la prima volta parte del contratto; e

(b)

la data della variazione dei termini contrattuali che ha modificato in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero stati altrimenti richiesti in base al contratto.

Ai fini di questa valutazione, il paragrafo 11(c) dello IAS 39 non deve essere applicato (ossia, il contratto ibrido (combinato) deve essere trattato come se non fosse stato valutato al fair value (valore equo), con variazioni di fair value (valore equo) rilevate nel conto economico). Se l'entità non è in grado di effettuare tale valutazione, il contratto ibrido (combinato) dovrà continuare a essere classificato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nella sua interezza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10

Derivati incorporati (Modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato il paragrafo 7 e ha aggiunto il paragrafo 7A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi chiusi il 30 giugno 2009 o in data successiva.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 39

Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

È modificato il paragrafo 12. È aggiunto il paragrafo 103J.

DERIVATI INCORPORATI

12

Se un'entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all'acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, deve designare l'intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Analogamente, se un'entità non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato che dovrebbe essere separato all'atto della riclassificazione di un contratto ibrido (combinato) dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico, tale riclassificazione non è consentita. In tali circostanze, il contratto ibrido (combinato) continua ad essere classificato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nella sua interezza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103J

L'entità deve applicare il paragrafo 12, modificato da Derivati incorporati (Modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39), pubblicato nel marzo 2009, a partire dai bilanci degli esercizi chiusi il 30 giugno 2009 o in data successiva.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che determina, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 95, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2009/2010, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.

(2)

A tal fine, la Danimarca ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3)

Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2009/2010 in Irlanda, in Grecia, in Italia e in Lussemburgo.

(4)

In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati di seguito.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

Danimarca

95,2 tonnellate,

Irlanda

0 tonnellate,

Grecia

0 tonnellate,

Italia

0 tonnellate,

Lussemburgo

0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/48


REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che designa i centri d’intervento per il frumento duro e il riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione deve designare i centri d’intervento degli Stati membri che rispondono alle condizioni minime fissate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 670/2009, del 24 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone (2).

(2)

Conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2009, gli Stati membri hanno comunicato ai servizi della Commissione l’elenco dei centri d’intervento per la designazione effettiva e l’elenco dei rispettivi locali di ammasso che hanno riconosciuto in quanto rispondono alle condizioni minime stabilite dalla normativa comunitaria.

(3)

Per garantire il buon funzionamento del regime d’intervento pubblico, occorre che la Commissione designi i centri d’intervento in funzione della loro ubicazione geografica e pubblichi l’elenco dei relativi impianti di ammasso con tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico.

(4)

Tenuto conto delle frequenti modifiche che possono verificarsi in tal senso e per una buona gestione dell’intervento, occorre che la Commissione metta a disposizione degli utenti tali dati costantemente aggiornati e preveda a tale proposito una prima pubblicazione dettagliata dell’elenco dei locali di ammasso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) che dovrà essere successivamente aggiornata, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 670/2009, con ogni mezzo tecnico idoneo tramite i sistemi di informazione previsti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d’intervento di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 670/2009 sono elencati all’allegato del presente regolamento.

Gli indirizzi dei locali di ammasso di ciascun centro d’intervento e le informazioni dettagliate relative a questi locali e ai centri d’intervento sono comunicate agli utenti mediante una comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

Le modifiche e gli aggiornamenti di tali informazioni sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 670/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann Fischer BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.


ALLEGATO

A:   Centri d’intervento per il frumento duro

GRECIA

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

SPAGNA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIA

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTOGALLO

Beja

B:   Centri d’intervento per il riso

BULGARIA

Plovdiv

GRECIA

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

SPAGNA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIA

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITALIA

Piemonte

PORTOGALLO

Beja


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (1), in particolare gli articoli 34 bis e 37,

vista la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (2), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.

(2)

Ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1798/2003, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(3)

A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell’allegato del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(4)

Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (4).

(5)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 prevede che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

(6)

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell’applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l’interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(7)

Il presente regolamento fissa le modalità di esecuzione, tra l’altro, dell’articolo 34 bis inserito nel regolamento (CE) n. 1798/2003 dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (5). Pertanto, occorre che il presente regolamento entri in vigore nello stesso giorno in cui diverrà applicabile l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 143/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

Articolo 3

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti relativi a un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 34 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1798/2003

Codice 1.   Carburante

1.1

Carburante per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.1.1

Benzina

1.1.2

Diesel

1.1.3

GPL

1.1.4

Metano

1.1.5

Biocarburante

1.2

Carburante per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.2.1

Benzina

1.2.2

Diesel

1.2.3

GPL

1.2.4

Metano

1.2.5

Biocarburante

1.2.6

PKW

1.2.7

LKW

1.3

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.3.1

Benzina

1.3.2

Diesel

1.3.3

GPL

1.3.4

Metano

1.3.5

Biocarburante

1.4

Carburante utilizzato specificamente per veicoli di prova

 

1.5

Prodotti petroliferi utilizzati per la lubrificazione di mezzi di trasporto o motori

 

1.6

Carburante acquistato per la rivendita

 

1.7

Carburante per mezzi di trasporto di merci

 

1.8

Carburante per autovetture e veicoli multiuso

1.8.1

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

1.8.2

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio

1.8.3

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 1.8.2

1.9

Carburante per motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg

1.9.1

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio

1.9.2

Utilizzati a fini commerciali

1.10

Carburante per macchine e trattori agricoli

1.10.1

Benzina

1.10.2

Diesel

1.10.3

GPL

1.10.4

Metano

1.10.5

Biocarburante

1.11

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti o autovetture a noleggio

1.11.1

Benzina

1.11.2

Diesel

1.11.3

GPL

1.11.4

Metano

1.11.5

Biocarburante

1.12

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento diversi da quelli indicati ai punti 1.8 e 1.9

 

1.13

Carburante per mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

1.14

Carburante per mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

Codice 2.   Locazione di mezzi di trasporto

2.1

Locazione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

2.2

Locazione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.2.1

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.2.2

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.2.3

PKW

2.2.4

LKW

2.3

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.3.1

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.3.2

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.4

Locazione di mezzi destinati al trasporto di merci

 

2.5

Locazione di autovetture e veicoli multiuso

2.5.1

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

2.5.2

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.5.3

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 2.5.2

2.6

Locazione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg

2.6.1

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.6.2

Utilizzati ad altri fini commerciali

2.7

Locazione di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

2.8

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti

 

2.9

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti

2.9.1

Utilizzati per operazioni commerciali

2.9.2

Utilizzati per operazioni diverse dalle operazioni commerciali

2.10

Locazione di mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.11

Locazione di mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.12

Locazione di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati ai punti 2.5 e 2.6

 

Codice 3.   Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2

3.1

Spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.1

Acquisto di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.2

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.3

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.4

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.5

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2

Spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.1

Acquisto di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.2

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.3

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.4

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.5

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.6

PKW

3.2.7

LKW

3.3

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.1

Acquisto di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.2

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.3

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.4

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.5

Altre spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.4

Spese relative a mezzi di trasporto merci

3.4.1

Acquisto di mezzi di trasporto merci

3.4.2

Manutenzione di mezzi di trasporto merci

3.4.3

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto merci

3.4.4

Spese relative a mezzi di trasporto merci diversi da quelli indicati ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3

3.5

Manutenzione di autovetture e veicoli multiuso

3.5.1

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.5.2

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.5.3

Utilizzati in parte per scopi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3.5.2

3.6

Manutenzione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg

3.6.1

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.6.2

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.7

Spese relative ad autovetture e veicoli multiuso diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.7.1

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.7.2

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.7.3

Utilizzati in parte a fini diversi da quelli di cui al punto 3.7.2

3.8

Spese relative a motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.8.1

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida, per noleggio o per rivendita

3.8.2

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.9

Acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

3.10

Acquisto di accessori per veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1, compresi l’assemblaggio e l’installazione

 

3.11

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti o a mezzi di trasporto merci

 

3.12

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti utilizzati per operazioni commerciali

 

3.13

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.14

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.15

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg

 

3.16

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone

 

3.17

Spese relative a mezzi di trasporto diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio o parcheggio

 

Codice 4.   Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada

4.1

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.2

Pedaggi stradali per veicoli di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

4.2.1

PKW

4.2.2

LKW

4.3

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.4

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte del Grande Belt

 

4.5

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte di Öresund

 

4.6

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con più di 9 posti

 

4.7

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con meno di 9 posti

 

4.8

Pedaggi stradali per veicoli utilizzati nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

4.8.1

Per l’organizzatore dell’evento

4.8.2

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 5.   Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici

5.1

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

5.2

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

5.3

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

5.3.1

Per l’organizzatore dell’evento

5.3.2

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 6.   Alloggio

6.1

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

6.2

Spese di alloggio per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

6.3

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo per la partecipazione a conferenze di lavoro

 

6.4

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

6.4.1

Per l’organizzatore dell’evento

6.4.2

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

6.5

Spese di alloggio per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

6.6

Spese di alloggio per cessione successiva

 

6.7

Spese di alloggio diverse dalle spese di cui ai punti 6.5 e 6.6

 

Codice 7.   Alimenti, bevande e servizi di ristorazione

7.1

Alimenti e bevande forniti da alberghi, bar, ristoranti e pensioni, compresa la colazione

7.1.1

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

7.1.2

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

7.2

Alimenti e bevande fornite nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

7.2.1

Per l’organizzatore dell’evento

7.2.2

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

7.3

Spese per alimenti e bevande per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

7.4

Servizi di ristorazione acquistati per cessione successiva

 

7.5

Acquisto di alimenti, bevande e servizi di ristorante diversi da quelli di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4

 

Codice 8.   Ingresso a fiere ed esposizioni

8.1

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

8.2

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

Codice 9.   Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza

9.1

Acquisto di alcolici

 

9.2

Acquisto di tabacchi lavorati

 

9.3

Spese per ricevimenti e divertimenti

9.3.1

A fini pubblicitari

9.3.2

Non a fini pubblicitari

9.4

Spese per la manutenzione di imbarcazioni da diporto

 

9.5

Spese per oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato

 

9.6

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza a fini pubblicitari

 

9.7

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza diverse da quelle di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3

 

Codice 10.   Altro

10.1

Strumenti.

 

10.2

Riparazioni nel periodo di garanzia

 

10.3

Servizi legati all’istruzione

 

10.4

Lavori su beni

10.4.1

Lavori su beni immobili

10.4.2

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione

10.4.3

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al codice 3

10.5

Acquisto o locazione di beni

10.5.1

Acquisto o locazione di beni immobili

10.5.2

Acquisto o locazione di beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.3

Acquisto o locazione di beni mobili collegati a beni immobili o utilizzati in beni immobili destinati ad abitazione o per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.4

Acquisto o locazione di beni mobili diversi da quelli di cui al codice 2

10.6

Fornitura di acqua, gas ed energia elettrica tramite la rete di distribuzione

 

10.7

Elargizioni liberali di limitato valore

 

10.8

Spese di ufficio

 

10.9

Partecipazione a fiere e seminari, istruzione o formazione

10.9.1

Fiere

10.9.2

Seminari

10.9.3

Istruzione

10.9.4

Formazione

10.10

Prelievo forfetario sui prodotti agricoli e dell’allevamento

 

10.11

Spese postali per invio in paesi extra-UE

 

10.12

Spese di fax e telefono in relazione all’alloggio

 

10.13

Merci e servizi acquistati da un organizzatore di viaggi a beneficio diretto del viaggiatore

 

10.14

Merci acquistate per la rivendita diverse da quelle di cui al punto 1.6

 

10.15

Servizi acquistati per la rivendita diversi da quelli di cui ai punti 6.6 e 7.4

 

10.16

Lavori su beni

10.16.1

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione e scopi ricreativi o di divertimento

10.16.2

Lavori su beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.1

10.16.3

Lavori su beni mobili collegati ai beni immobili di cui al punto 10.16.1 o utilizzati con essi

10.16.4

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.3

10.17

Spese per beni

10.17.1

Spese per beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.17.2

Spese per beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.17.1


1.12.2009   

IT

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L 314/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Aglio Bianco Polesano», è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 104 del 6.5.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato

1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Aglio Bianco Polesano (DOP)


1.12.2009   

IT

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L 314/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Redykołka (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Redykołka», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 103 del 5.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato

Classe 1.3.   Formaggi

POLONIA

Redykołka (DOP)


1.12.2009   

IT

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L 314/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2)

il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2)

all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

3)

all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

4)

all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

5)

l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


DIRETTIVE

1.12.2009   

IT

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L 314/66


DIRETTIVA 2009/152/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2006/135/CE della Commissione (2) il carbendazim è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale iscrizione scade il 31 dicembre 2009.

(2)

L'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata, su richiesta, per un periodo non superiore a dieci anni. Il 6 agosto 2007 la Commissione ha ricevuto dal notificante una richiesta di rinnovo dell'iscrizione di detta sostanza.

(3)

Il 10 gennaio 2008 il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, la Germania, un fascicolo tecnico a sostegno della sua richiesta. La Germania ha presentato il progetto della relazione di riesame il 27 luglio 2009. Un riesame inter pares dovrà essere effettuato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(4)

Dato che la richiesta di rinnovo è stata presentata in tempo utile e non è possibile completare la procedura di rinnovo prima della scadenza dell'iscrizione del carbendazim, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE occorre accordare un rinnovo per il periodo necessario per completare tale procedura.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 [carbendazim (stereochimica non stabilita) n. CAS 10605-21-7 n. CIPAC 263], sesta colonna (scadenza dell'iscrizione), la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 12.12.2006, pag. 37.


1.12.2009   

IT

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L 314/67


DIRETTIVA 2009/153/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE era stata modificata dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) per includervi determinate proteine idrolizzate.

(2)

Lo Stato membro relatore ha ricevuto ulteriori informazioni sulle proteine idrolizzate. Da esse risulta che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici. Di conseguenza è opportuno fare riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come indicato nel rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 240 è sostituita dalla seguente:

n.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni particolari

«240

Proteine idrolizzate

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: non assegnato

Non disponibile

Rapporto di riesame (SANCO/2615/2008)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.


1.12.2009   

IT

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L 314/69


DIRETTIVA 2009/154/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento della sostanza attiva ciflufenamid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 17 marzo 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nisso Chemical Europe GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ciflufenamid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2003/636/CE della Commissione (2) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 30 gennaio 2006.

(3)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentato alla Commissione l’8 aprile 2009 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA sul ciflufenamid (3). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 2 ottobre 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul ciflufenamid.

(4)

Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid soddisfino in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il ciflufenamid nell’allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(5)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell’allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(6)

La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 settembre 2010 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il ciflufenamid, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente ciflufenamid come unica sostanza attiva o in combinazione con altre iscritte entro il 31 marzo 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al ciflufenamid nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente ciflufenamid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011; ovvero

b)

nel caso di prodotti contenenti ciflufenamid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o aprile 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid. EFSA Scientific Report (2009) 258, pag. 1-99.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«302

Ciflufenamid

N. CAS: 180409-60-3

N. CIPAC: 759

(Z)-N-[α-(ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]-2-fenilacetammide

> 980 g/kg

1o aprile 2010

31 marzo 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/72


DIRETTIVA 2009/155/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a un esame in cui il Regno Unito ha agito da Stato membro relatore, con la direttiva 2008/116/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva metazachlor all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per quanto concerne tale sostanza, la direttiva 2008/116/CE ha stabilito un livello massimo dello 0,01 % di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione. Il livello si basa sulla specifica presentata dal notificante.

(2)

Il notificante ha chiesto che la direttiva 91/414/CEE venga modificata portando il livello massimo a 0,05 %. A sostegno della sua richiesta ha fornito le informazioni necessarie. Il 2 febbraio 2009 lo Stato membro relatore ha presentato un addendum (3) al progetto di relazione di valutazione, concludendo che un livello massimo pari a 0,05 % non induce altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nel rapporto di riesame della Commissione per la sostanza in questione.

(3)

Il livello massimo di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione del metazachlor va quindi aumentato portandolo a 0,05 %.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(5)

Poiché la presente direttiva deve essere applicata a partire dallo stesso giorno in cui inizia l’applicazione della direttiva 2008/116/CE, la presente direttiva deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla riga 223 (metazachlor) dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla colonna 4 (purezza) «0,01 %» è sostituito da «0,05 %».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.

(3)  Addendum 2 — gennaio 2009 — al volume 4, allegato C della relazione e proposta di decisione del Regno Unito presentata alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/73


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2007

relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altro

(2009/857/CE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014, al sistema di voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1o novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto protocollo.

(2)

Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017

Articolo 1

Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a)

almeno i tre quarti della popolazione; o

b)

almeno i tre quarti del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1o APRILE 2017

Articolo 4

A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a)

almeno il 55 % della popolazione; o

b)

almeno il 55 % del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

SEZIONE 3

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


Commissione

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE

[notificata con il numero C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2009/560/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione (3), approva le versioni modificate di taluni programmi nazionali approvati dalla decisione 2008/897/CE.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i contributi a essi assegnati per il 2009, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi nazionali. È opportuno ridistribuire i fondi stanziati, trasferendoli dai programmi nazionali che non utilizzeranno interamente il contributo ai programmi per i quali le spese saranno superiori al contributo. La riassegnazione deve basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

Inoltre, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della rabbia e la Polonia e la Slovenia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della febbre catarrale.

(7)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai quattro Stati membri.

(8)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/897/CE.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Polonia il 30 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Slovenia il 23 luglio 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Romania il 20 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia il 3 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per l’Irlanda;

b)

2 500 000 EUR per la Spagna;»;

b)

alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

14 000 000 EUR per l’Irlanda;

b)

9 100 000 EUR per la Spagna;

c)

2 900 000 EUR per l’Italia;

d)

120 000 EUR per la Polonia;

e)

200 000 EUR per il Portogallo.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

3 600 000 EUR per la Spagna;»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

16 650 000 EUR per la Germania;

f)

90 000 EUR per l’Estonia;

g)

60 000 EUR per l’Irlanda;»;

b)

le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

55 000 000 EUR per la Francia;

k)

2 000 000 EUR per l’Italia;

l)

20 000 EUR per la Lettonia;»;

c)

alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

d)

le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«r)

3 550 000 EUR per l’Austria;

s)

100 000 EUR per la Polonia;

t)

2 700 000 EUR per il Portogallo;

u)

100 000 EUR per la Romania;»;

e)

le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:

«w)

490 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 600 000 EUR per la Svezia.»;

5)

l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;

b)

alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c)

alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;

d)

le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

700 000 EUR per la Grecia;

i)

1 250 000 EUR per la Spagna;

j)

1 450 000 EUR per la Francia;

k)

1 700 000 EUR per l’Italia;

l)

100 000 EUR per Cipro;

m)

90 000 EUR per la Lettonia;»;

e)

alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»;

f)

le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«s)

4 500 000 EUR per la Polonia;

t)

650 000 EUR per il Portogallo;

u)

50 000 EUR per la Romania;»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

670 000 EUR per la Francia;»;

7)

l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

b)

alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;

c)

alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

d)

alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»;

8)

l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per il Belgio;

b)

350 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»;

b)

le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

3 300 000 EUR per l’Irlanda;

h)

1 200 000 EUR per la Grecia;

i)

5 400 000 EUR per la Spagna;

j)

14 100 000 EUR per la Francia;

k)

5 350 000 EUR per l’Italia;»

c)

alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

d)

alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»;

e)

le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti:

«t)

790 000 EUR per la Polonia;

u)

1 530 000 EUR per il Portogallo;

v)

580 000 EUR per la Romania;»;

f)

le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:

«x)

500 000 EUR per la Slovacchia;

y)

500 000 EUR per la Finlandia;»;

g)

alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR».

9)

l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 100 000 EUR per la Bulgaria;

b)

500 000 EUR per la Lituania;

c)

880 000 EUR per l’Ungheria;»;

b)

alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»;

10)

all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

1 100 000 EUR per la Polonia.»;

11)

all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

1 650 000 EUR per la Polonia.»;

12)

all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

870 000 EUR per l’Estonia;

d)

850 000 EUR per la Lettonia;

e)

550 000 EUR per la Slovenia;»;

13)

all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

14)

all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

460 000 EUR per il Portogallo.»;

15)

all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 9262]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/859/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la difenilammina.

(3)

Gli effetti della difenilammina sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i rapporti di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per la difenilammina lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 giugno 2007.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 30 settembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva difenilammina (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla difenilammina.

(5)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dell’esposizione dei consumatori poiché mancano dati sulla presenza e la tossicità di metaboliti non identificati della sostanza, come pure sull’eventuale formazione di nitrosammine durante la conservazione della sostanza attiva e durante la trasformazione di mele trattate. Mancano inoltre dati sul prodotto di degradazione o di reazione potenziale dei residui di difenilammina nei prodotti trasformati. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che la difenilammina soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti difenilammina possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

La difenilammina non va pertanto iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti difenilammina siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti difenilammina non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti difenilammina rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5), di una richiesta relativa a un’eventuale iscrizione della difenilammina nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere sulle misure di cui alla presente decisione entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, la Commissione deve adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La difenilammina non è iscritta come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti difenilammina siano ritirate entro il 30 maggio 2010;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenilammina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade entro il 30 maggio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2008) 188. Conclusion on the peer review of diphenylamine (conclusioni adottate il 30 settembre 2008).

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


1.12.2009   

IT

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L 314/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE,

dal 30 novembre 2009,

concernente la non iscrizione del triazossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 9271]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triazossido.

(3)

Gli effetti del triazossido sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i rapporti di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il triazossido lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 25 giugno 2007.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 30 settembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva triazossido (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul triazossido.

(5)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori poiché mancano dati che consentano di determinare la natura dei residui nei prodotti vegetali e il possibile trasferimento dei residui nei prodotti di origine animale. I dati disponibili non hanno inoltre permesso di dimostrare che i rischi a lungo termine per i mammiferi, i volatili, i pesci e i lombrichi siano accettabili. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il triazossido soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triazossido possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il triazossido non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti triazossido siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triazossido non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti triazossido rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5), di una richiesta relativa a un’eventuale iscrizione del triazossido nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere sulle misure di cui alla presente decisione entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, la Commissione deve adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triazossido non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triazossido siano ritirate entro il 30 maggio 2010;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazossido a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 30 maggio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2008) 193, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (conclusioni adottate il 26 settembre 2008).

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


1.12.2009   

IT

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L 314/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 9282]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) fissa norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, basate tra l’altro sui principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono rispettare determinate procedure basate su questi principi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e integra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 comprendono requisiti in materia di igiene per il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari.

(3)

Conformemente allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera c) dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania (l’atto di adesione), alla Bulgaria è stato concesso un periodo transitorio, con scadenza il 31 dicembre 2009, per consentire l’allineamento di alcuni stabilimenti di trasformazione del latte a tali requisiti in materia di igiene.

(4)

Alcuni stabilimenti autorizzati a trasformare latte non conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004 («latte non conforme») sono elencati al capitolo I dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione. Al capitolo II della medesima appendice sono elencati alcuni stabilimenti autorizzati a trasformare sia latte conforme che latte non conforme, purché la trasformazione avvenga su linee di produzione separate.

(5)

Le aziende produttrici di latte che non rispettano i requisiti in materia d’igiene fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004 sono situate in tutto il territorio della Bulgaria. La quantità di latte crudo conforme a detti requisiti consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte bulgari è aumentata solo in misura modesta negli ultimi anni.

(6)

Tenendo conto della situazione attuale, è opportuno introdurre una deroga temporanea ai requisiti in materia d’igiene fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004 al fine di consentire alla Bulgaria di rendere il proprio settore del latte conforme a tali prescrizioni.

(7)

Alla luce della presente situazione e in deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 è opportuno consentire ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato I della presente decisione di continuare a trasformare sia latte conforme sia latte non conforme anche dopo il 31 dicembre 2009, purché la lavorazione avvenga su linee di produzione separate. A determinati stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II della presente decisione va inoltre consentito di trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate.

(8)

La commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari derivati da latte non conforme deve tuttavia essere limitata alla Bulgaria, ovvero tali prodotti devono essere utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti di trasformazione del latte beneficiari della deroga introdotta con la presente decisione.

(9)

Il periodo transitorio introdotto con la presente decisione deve essere limitato ai ventiquattro mesi successivi al 1o gennaio 2010. La situazione del settore del latte in Bulgaria va riesaminata prima della fine di tale periodo. La Bulgaria è dunque tenuta a presentare rapporti annuali alla Commissione sui progressi compiuti nell’ammodernamento delle aziende produttrici di latte incaricate di fornire latte crudo agli stabilimenti di trasformazione in questo Stato membro e del sistema di raccolta e trasporto del latte non conforme.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione per «latte non conforme alle norme UE» si intende latte crudo che non soddisfa i requisiti fissati dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

In deroga ai requisiti fissati nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato I della presente decisione possono continuare a trasformare latte conforme e latte non conforme fino al 31 dicembre 2011, purché la trasformazione del latte conforme e di quello non conforme avvenga su linee di produzione separate.

Articolo 3

In deroga ai requisiti fissati nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II della presente decisione possono continuare a trasformare latte non conforme alle norme UE fino al 31 dicembre 2011 senza il ricorso a linee di produzione separate.

Articolo 4

I prodotti lattiero-caseari derivati da latte non conforme possono solamente:

a)

essere immessi sul mercato nazionale bulgaro; ovvero

b)

essere utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria di cui agli articoli 2 e 3.

Tali prodotti lattiero-caseari sono muniti di un bollo sanitario o di un marchio di identificazione diversi da quelli stabiliti dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 5

La Bulgaria presenta rapporti annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:

a)

le aziende produttrici che producono latte non conforme; e

b)

il sistema di raccolta e trasporto di latte non conforme.

Il primo rapporto annuale è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 2010, il secondo rapporto annuale entro il 31 ottobre 2011.

Per i rapporti è utilizzato il modulo riportato nell’allegato III.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco degli stabilimenti lattiero-caseari autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all’articolo 2

N.

Veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

1

BG 0412010

«Bi Si Si Handel» OOD

gr. Elena

ul. «Treti mart» 19

2

BG 0512025

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

«Mlechen ray — 99» EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET «Zorov- 91 -Dimitar Zorov»

gr. Vratsa

5

BG 1912013

«ZHOSI» OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

«Yotovi» OOD

gr. Sliven

kv. «Rechitsa»

7

BG 2512020

«Mizia-Milk» OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

«Serdika — 90» AD

gr. Dobrich

ul. «25 septemvri» 100

9

BG 2112001

«Rodopeya — Belev» EOOD

4700 town Smolyan,

«Traciya» 1 str.

10

BG 1212001

«S i S — 7» EOOD

gr. Montana

«Vrachansko shose» 1

11

BG 2812003

«Balgarski yogurt» OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


ALLEGATO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all’articolo 3

N.

Veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


ALLEGATO III

Modulo per i rapporti di cui all’articolo 5

Regione

N. totale delle aziende lattiero-casearie il 31.12.2009

N. delle aziende lattiero-casearie con latte non conforme il 31.12.2009

% delle aziende lattiero-casearie non conformi rispetto al totale di tali aziende il 31.12.2009

N. totale delle aziende lattiero-casearie il 30.11.2010

N. delle aziende lattiero-casearie con latte non conforme il 30.11.2010

% delle aziende lattiero-casearie non conformi rispetto al totale di tali aziende il 30.11.2010

N. totale delle aziende lattiero-casearie il 30.9.2011

N. delle aziende lattiero-casearie con latte non conforme il 30.9.2011

% delle aziende lattiero-casearie non conformi rispetto al totale di tali aziende il 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regione

N. totale dei punti di raccolta del latte il 31.12.2009

N. dei punti di raccolta del latte non conformi il 31.12.2009

% dei punti di raccolta non conformi rispetto al totale di tali punti il 31.12.2009

N. totale dei punti di raccolta del latte il 30.11.2010

N. dei punti di raccolta del latte non conformi il 30.11.2010

% dei punti di raccolta non conformi rispetto al totale di tali punti il 30.11.2010

N. totale dei punti di raccolta del latte il 30.9.2011

N. dei punti di raccolta del latte non conformi il 30.9.2011

% dei punti di raccolta non conformi rispetto al totale di tali punti il 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/90


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2009) 9326]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù con il virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2009 con la decisione 2009/297/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (3).

(2)

Le autorità peruviane hanno fornito informazioni sulle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nella Comunità.

(3)

Dal 7 al 18 settembre 2009 la Commissione ha effettuato una missione di ispezione per valutare i sistemi di controllo adottati per la produzione di molluschi bivalvi e prodotti ittici destinati all’esportazione nell’Unione europea.

(4)

Con l’ispezione è stato verificato che in seguito al focolaio di epatite A le autorità peruviane stanno adottando le misure correttive indicate nelle loro informazioni. In particolare, stanno rivedendo la classificazione delle aree di produzione e rivedranno anche il monitoraggio di queste aree per quanto riguarda la procedura e la frequenza di campionamento. Queste verifiche sono ancora in corso.

(5)

Al fine di tutelare la salute dei consumatori è necessario mantenere le misure protettive adottate con la decisione 2008/866/CE fino a quando le autorità peruviane non avranno completato l’introduzione delle misure correttive e la Commissione non avrà effettuato un’ulteriore ispezione in loco. Per tale motivo è opportuno prorogare l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/866/CE fino al 30 novembre 2010, fatto salvo il diritto della Commissione di modificare, abrogare o estendere dette misure in considerazione di eventuali nuove informazioni connesse all’evolversi della situazione in Perù e ai risultati delle ispezioni effettuate dai suoi servizi.

(6)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2008/866/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2009» è sostituita dalla data «30 novembre 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

(3)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 22.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/91


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2010 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2009) 9343]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a norma dell’articolo 28 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentate dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2010.

(5)

Il contributo finanziario della Comunità va pertanto concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati al fine di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Le deroghe possono essere ottenute qualora un laboratorio comunitario di riferimento assuma la leadership e la responsabilità all’atto dell’organizzazione di un seminario unitamente a un altro laboratorio comunitario di riferimento.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5), siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia), un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 302 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.

Articolo 2

1.   La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 354 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 3

1.   La Comunità concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio delle biotossine marine.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 260 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 4

1.   La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 265 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 35 000 EUR.

Articolo 5

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 309 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 500 EUR.

Articolo 6

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi agli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 291 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 500 EUR.

Articolo 7

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi agli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 250 381 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 20 000 EUR.

Articolo 8

1.   La Comunità concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per espletare le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio del Campylobacter.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 9

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, per quanto concerne le analisi e i controlli relativi ai parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 312 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 10

1.   La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 370 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 27 000 EUR.

Articolo 11

1.   La Comunità concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux (Belgio) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 525 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 12

1.   La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (6), di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 13

1.   La Comunità concede al Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments di Fougères (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 14

1.   La Comunità concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 15

1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 16

1.   La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 17

1.   La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 25 000 EUR.

Articolo 18

1.   La Comunità concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad di Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 445 840 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 45 000 EUR.

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, giacché organizzerà un seminario congiunto.

Articolo 19

La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Stoccarda (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 352 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Articolo 20

1.   La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 432 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 55 410 EUR.

Articolo 21

Il contributo finanziario della Comunità di cui agli articoli da 1 a 21 copre il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 22

Sono destinatari della presente decisione:

per il latte e i prodotti lattiero-caseari: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella): il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, PAESI BASSI,

per il monitoraggio delle biotossine marine: il Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spagna,

per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: il Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regno Unito,

per Listeria monocytogenes: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCIA,

per Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per Campylobacter: lo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, SVEZIA,

per i parassiti (in particolare trichine, Echinococcus, Anisakis): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per la resistenza antimicrobica: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen, DANIMARCA,

per le proteine animali nei mangimi: il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, BELGIO,

per i residui: il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, PAESI BASSI,

per i residui: il Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, FRANCIA,

per i residui: il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, GERMANIA,

per i residui: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, ITALIA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, GERMANIA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, DANIMARCA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli: il Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, SPAGNA,

per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, GERMANIA,

per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, GERMANIA.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(6)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/97


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) da talune parti del Sud Africa e dall’Uruguay

[notificata con il numero C(2009) 9362]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano (2) fissa norme in merito alle importazioni nella Comunità di partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. La decisione fissa altresì elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all’origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti.

(2)

All’allegato II, parte 3, della decisione figura un elenco di paesi terzi e di parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne essicati (biltong/jerky) e pastorizzati.

(3)

A norma della decisione 2007/777/CE, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di bovini, ovini e caprini domestici e di artiodattili di allevamento (esclusi i suini) sottoposte ad un trattamento specifico da una regione del Sud Africa indenne dall’afta epizootica.

(4)

Il Sud Africa ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione all’importazione nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici originari della stessa regione del Sud Africa già autorizzata per le specie domestiche.

(5)

Varie ispezioni comunitarie effettuate nel Sud Africa hanno dimostrato che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla legislazione comunitaria ai sensi dell’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

(6)

È quindi opportuno autorizzare le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici (esclusi i suini) dalla regione del Sud Africa già autorizzata ad esportare prodotti analoghi ottenuti da animali domestici, a condizione che le carni essiccate in questione siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(7)

D’altra parte, l’Uruguay è attualmente elencato nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Di conseguenza, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carni di bovini domestici sottoposte a uno specifico trattamento e originarie di tale paese terzo.

(8)

L’Uruguay ha chiesto alla Commissione di autorizzare altresì le importazioni nella Comunità delle sue carni essiccate ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico adeguato.

(9)

Tenendo conto della situazione di polizia sanitaria in Uruguay, è opportuno autorizzare le importazioni da tale paese terzo nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

La voce «Uruguay» nella parte 2 è sostituita dalla seguente: «Uruguay (1)»;

2)

La parte 3 è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


ALLEGATO

«PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento

Ratiti

Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

E

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

Non viene redatto alcun certificato e non sono autorizzate le importazioni nella Comunità di biltong/jerky e di prodotti a base di carne pastorizzati a meno che il paese interessato sia autorizzato nella parte 2 per il trattamento “A” relativamente alle specie in questione.»


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/100


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive metaflumizone e gamma-cialotrina

[notificata con il numero C(2009) 9366]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF Agro S.A.S., Francia, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metaflumizone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Nell’agosto 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Pytech Chemicals GMbH una domanda di iscrizione della sostanza attiva gamma-cialotrina. Con decisione 2004/686/CE (3) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(4)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle sostanze attive sopracitate sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 15 aprile 2008 (metaflumizone) e in data 25 gennaio 2008 (gamma-cialotrina).

(5)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, in entrambi i casi è stato necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e farle esaminare dallo Stato membro relatore, che dovrà poi presentare la propria valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro la scadenza del periodo triennale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 91/414/CEE.

(6)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione di metaflumizone e gamma-cialotrina nell’allegato I.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti metaflumizone e gamma-cialotrina per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34.

(3)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/102


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 9399]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2004 la Syngenta Seeds SAS ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito, una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MIR604 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco MIR604 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. Essa contiene pertanto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 17, paragrafo 5, i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 21 luglio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, concludendo che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MIR604 descritti nella domanda («i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana, degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

In tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce di queste considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in questione.

(6)

Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(7)

In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MIR604. Per garantire che i prodotti siano utilizzati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti dall’OGM, per i quali viene richiesta l’autorizzazione, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per l’immissione in commercio e/o per l’uso e la manipolazione, comprese le prescrizioni relative al monitoraggio dell’uso degli alimenti e dei mangimi successivo all’immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(9)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5), stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(11)

La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6).

(12)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(13)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(14)

Durante la riunione del 20 novembre 2009 il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha indicato che i suoi lavori sull’argomento erano conclusi. Spetta pertanto alla Commissione adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MIR604, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-IR6Ø4-5;

b)

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-IR6Ø4-5;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-IR6Ø4-5, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-IR6Ø4-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’adozione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come indicato alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Seeds SAS, Francia, che rappresenta la Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCIA) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(6)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

nome

:

Syngenta Seeds SAS

indirizzo

:

12, chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCIA

per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, Svizzera.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-IR6Ø4-5;

2)

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-IR6Ø4-5;

3)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-IR6Ø4-5, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina modificata Cry3A che conferisce protezione da alcuni coleotteri parassiti (Diabrotica spp.). Nel processo di modificazione genetica è stato utilizzato come marcatore un gene pmi che consente alle cellule di granturco trasformate di utilizzare il mannosio come unica fonte di carbonio.

c)   Etichettatura:

1)

ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-IR6Ø4-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione.

d)   Metodo di rilevamento:

metodo evento-specifico, basato su PCR in tempo reale, per la quantificazione del granturco SYN-IR6Ø4-5,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento designato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: ERM®-BF423 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) sul sito http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Identificatore unico:

SYN-IR6Ø4-5

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non pertinente.

h)   Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità dell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni sul monitoraggio successivo all’immissione in commercio relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non pertinente.

Nota:in futuro potrebbe essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2009) 9406]

(2009/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2) («regolamento di estensione»),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l’articolo 7 (3) («regolamento di esenzione»),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (4) per le quali è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette, dichiarate liberamente circolabili.

(2)

Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti interessate oggetto di esame (5), è stato selezionato un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 maggio 2009. A tutte le parti interessate oggetto di esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(3)

La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. A tali parti interessate era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuto alla Commissione un primo fascicolo completo inerente alla domanda. Le informazioni richieste e fornite ulteriormente sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Romania

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Germania

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Germania

A894

(4)

La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Per questo motivo e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

A.2.   Domande di esenzione non ammissibili

(7)

Anche la parte interessata di cui alla tabella 2 ha presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

Repubblica ceca

A891

(8)

La parte interessata non ha risposto al questionario.

(9)

Poiché la parte interessata di cui alla tabella 2 non ha soddisfatto i criteri di esenzione fissati dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di esenzione di tale parte interessata. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere pertanto revocata; il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata.

B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

B.1.   Domande di esenzione ammissibili per le quali deve essere concessa la sospensione

(10)

Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 3. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italia

27.5.2009

A956

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (6), mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (7) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (8).

Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1

Elenco delle parti interessate cui è stata concessa l’esenzione

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Romania

Articolo 7

11.8.2008

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Germania

Articolo 7

16.9.2008

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Germania

Articolo 7

27.11.2008

A894

Articolo 2

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla parte di cui alla seguente tabella 2 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 è respinta.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

Repubblica ceca

Articolo 5

23.5.2008

A891

Articolo 3

Le parti elencate nella seguente tabella 3 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

Tabella 3

Elenco delle parti oggetto di esame

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

Articolo 5

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italia

Articolo 5

27.5.2009

A956

Articolo 4

Gli Stati membri e le parti elencate agli articoli 1, 2 e 3 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73; GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19 e GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62.

(5)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62.

(6)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(7)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(8)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.